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Dott. ssa Lina Pizzuti Ministero della Salute – Direzione Generale dei farmaci e dispositivi medici Direttore Ufficio VI dgFDM MINISTERO DELLA SALUTE I° Corso di aggiornamento sui dispositivi medici: aspetti regolatori e applicativi Roma, 18 – 19 maggio 2009 Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Direzione Generale Farmaci e Dispositivi Medici Dott.ssa Pizzuti Lina - Direttore ufficio VI La sperimentazione clinica di dispositivi medici: normativa di riferimento, stato dell’arte e prospettive sperimentazione clinica di dispositivi medi normativa di riferimento, stato dell’arte e prospettive

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Dott. ssa Lina PizzutiMinistero della Salute – Direzione Generale dei farmaci e dispositivi medici

Direttore Ufficio VI

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DELLA SALUTE

I° Corso di aggiornamento sui dispositivi medici: aspetti regolatori e applicativiRoma, 18 – 19 maggio 2009

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche socialiDirezione Generale Farmaci e Dispositivi Medici

Dott.ssa Pizzuti Lina - Direttore ufficio VI

La sperimentazione clinica di dispositivi medici:

normativa di riferimento,stato dell’arte e prospettive

La sperimentazione clinica di dispositivi medici: normativa di riferimento,

stato dell’arte e prospettive

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Direzione Generale Farmaci e

Dispositivi Medici (D.M. 23/6/04)

Commissione unica sui dispositivi medici

Ufficio VI Sperimentazione clinica dei dispositivi medici

Istituzione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali

L.121/08

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•un dispositivo medico o medico impiantabile attivo destinato ad essere messo a disposizione di un medico •debitamente qualificato o di un medico specialista per lo svolgimento di indagini •da effettuarsi in un ambiente clinico umano adeguato

D.Lgs.507/92. art.1 ; D.Lgs.46/97. art.1

Indagine clinica di dispositivo medico

Qualsiasi studio sistematico progettato e pianificato nei soggetti umani intrapreso per verificare la sicurezza e/o le prestazioni di un dispositivo specifico

UNI EN ISO 14155-1

Dispositivo per indagini cliniche

LE INDAGINI CLINICHE

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LE INDAGINI CLINICHE

Obiettivi:

• verificare che nelle normali condizioni di utilizzazione, le prestazioni del dispositivo siano conformi a quelle assegnate dal fabbricante

• determinare gli eventuali effetti secondari indesiderati nelle normali condizioni di utilizzazione, e valutare se essi comportano rischi accettabili rispetto alle prestazioni assegnate ed attese dal dispositivo

D.Lgs. 507/92, allegato 7, pt.2.1; D.Lgs. 46/97, allegato X, pt.2.1

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Il ruolo del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche socialiIl ruolo del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali

• Autorizza, per silenzio assenso, l’avvio di una indagine clinica dopo aver valutato, sia dal punto di vista formale che sostanziale, che l’indagine clinica notificata non esponga a rischi prevedibili ed evitabili i pazienti e sia comunque tutelata la loro salute e sicurezza

• Esprime il suo eventuale diniego all’avvio di un indagine clinica, entro 60 gg. dalla data di ricevimento della notifica, qualora si ravvedano ragioni di tutela della salute e della sicurezza ovvero di ordine sanitario o pubblico

• Può autorizzare, di volta in volta, lo svolgimento di indagini cliniche in strutture sanitarie private

D.Lgs. 507/92, art. 7; D.Lgs.46/97, art. 14

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Il ruolo del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche socialiIl ruolo del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali

• Può autorizzare, su richiesta motivata che contenga, oltre alle motivazioni della richiesta stessa, la descrizione del dispositivo e dell’azione principale cui è destinato, la messa in servizio di singoli dispositivi non marcati CE il cui impiego è nell’interesse della protezione della salute.

Il provvedimento di autorizzazione viene comunicato entro 30 gg.

D.Lgs.507/92 art.5, comma 5-sexies; D.Lgs.46/97, art.11, comma14

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Il ruolo del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche socialiIl ruolo del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali

Le indagini cliniche pre-marketingLe indagini cliniche pre-marketing

Il procedimento di valutazione di una indagine clinica

Esame formale

Esame di merito clinico tecnico

Silenzio assenso DiniegoDiniego

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Il ruolo del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche socialiIl ruolo del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali

Le indagini cliniche pre-marketingLe indagini cliniche pre-marketing

Il procedimento di valutazione di una indagine clinica

Orientamento al diniego

Controdeduzioni del fabbricante

Silenzio assenso Diniego

60 gg

10 gg

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Dati Europei

LE INDAGINI CLINICHE PREMARKETING

604 547 505

0

100

200

300

400

500

600

700

2005 2006 2007

Numero di notifiche: Unione Europea

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LE INDAGINI CLINICHE PREMARKETING

Notifiche in Italia

63

1729

22

0

10

20

30

40

50

60

70

2005 2006 2007 2008

Numero di notifiche - Italia

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LE INDAGINI CLINICHE PREMARKETING

Notifiche in Italia

notifiche campo di applicazione

(dati cumulativi anni 2006 - 2007 - 2008)

25

12

7

5

3

2

2

2

2

5

3

cardiologia/cardiochirurgia

ortopedia

neurologia/neurochirurgia

vascolare periferico

chirurgia generale

oncologia

oculistica

diagnostica per immagini

dermatologia

otorinolaringoiatria

altro

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LE INDAGINI CLINICHE PREMARKETING

Suddivisione in classi / DMIAdati %

0 10 20 30 40 50 60 70

III

IIb

IIa

I

DMIA

2008

2007

Notifiche in Italia

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LE INDAGINI CLINICHE PREMARKETING

Notifiche in Italia Notifiche Centri di sperimentazione per Regioni

0

1

1

1

1

1

3

4

4

4

4

7

11

1

0

2

1

1

0

2

5

2

5

3

6

18

0 5 10 15 20

Abbruzzo

Calabria

Piemonte

Puglia

Toscana

Umbria

Campania

Lazio

Liguria

Sicilia

Veneto

Emilia Romagna

Lombardia

2007

2008

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LE INDAGINI CLINICHE PREMARKETING

Notifiche in Italia

nazionalità del fabbricante (dati cumulativi anni 2006 - 2007 - 2008)

42%

29%

24%

5%

fabbricante italiano

fabbricante USA

fabbricante altri Paesi UE

fabbricante altri paesi extraeuropei

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LE INDAGINI CLINICHE PREMARKETING

Notifiche in Italia

Notifiche campo di applicazione

fabbricanti italianidati cumulativi 2006-2008

diagnostica per immagini 2

vascolare periferico 1

cardiologia 8

ortopedia 6

neurologia 5

dermatologia 1

oncologia 1

otorinolaring 1pediatria 1

endocr./ malt metabol. 1

chirurgia gen.; 1

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LE INDAGINI CLINICHE PREMARKETING

Campo di applicazionecomparazione fabbricante italiano - fabbricante non italiano

dati cumulativi 2006 - 2008 %

05

1015

2025

3035

4045

50

fabbricante italiano

fabbricante non italiano

Notifiche in Italia

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LE INDAGINI CLINICHE POSTMARKETING

Campo di applicazione - postmarketing2008

cardiologia 12

oculistica 2

ortopedia 2gastroenter. 1

in Italia

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D.Lgs. 507/92 “Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai

dispositivi medici impiantabili attivi”

articolo 7 ed allegati 6 e 7

D.Lgs. 46/97 “Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi

medici”

articolo 14 ed allegati VIII e X

Normativa di riferimento

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Normativa di riferimento

• D.M. 2 agosto 2005 “Modalità di presentazione della documentazione per notifica di indagine clinica con dispositivi medici”

• D.M. 12 maggio 2006 “Requisiti minimi per l’istituzione, l’organizzazione, il funzionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali ”

• D.M. 7 novembre 2008 (l’art.3 modifica l’art.1 del D.M.12 maggio 2006)

• Nota ministeriale 26 febbraio 2007 “ Procedure amministrative relative allo svolgimento di indagini cliniche con dispositivi medici marcati CE”

• Nota ministeriale 5 dicembre 2007 “Modalità di presentazione della documentazione per l’inoltro al Ministero della salute di notifiche di indagini cliniche dei dispositivi medici e chiarimenti in merito alla nota ministeriale del 26 febbraio 2007 concernente sperimentazioni cliniche dei dispositivi medici post-marketing”

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Dispositivi medici impiantabili attivi

• Art.7 “Dispositivi medici impiantabili attivi destinati ad indagini cliniche” dispone che :

-il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità europea invii al Ministero della salute le indicazioni contenute nell’all.6, pt.2.2 almeno 60 gg. prima dell’inizio dell’indagine clinica

-l’indagine clinica non può iniziare se il Ministero della salute, entro il termine di 60 gg. dal ricevimento della notifica, comunica, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, una decisione contraria fondata su ragioni di tutela della salute e sicurezza

-lo svolgimento di tali indagini cliniche è limitato di norma agli ospedali e ad altri istituti pubblici

- il fabbricante o il mandatario tiene a disposizione del Ministero la documentazione prevista dall’all.6, pt.3

Decreto Legislativo 14 dicembre 1992,n.507

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Dispositivi medici impiantabili attivi

• All.6 “Dichiarazione relativa ai dispositivi con destinazioni particolari”

• pt.2.2 : dichiarazione del fabbricante - dati identificativi del dispositivo medico - programma dell’indagine clinica, obiettivi, numero dispositivi - dati identificativi dello sperimentatore e del centro sperimentale - luogo, data di inizio e durata dello studio - conformità ai requisiti essenziali esclusi gli aspetti oggetto dello studio - protezione della salute e sicurezza dei pazienti

Decreto Legislativo 14 dicembre 1992,n.507

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Dispositivi medici impiantabili attivi

Decreto Legislativo 14 dicembre 1992,n.507

All.6 “Dichiarazione relativa ai dispositivi con destinazioni particolari”

pt.3.2 : documentazione che il fabbricante tiene a disposizione delle AC - descrizione generale del dispositivo medico - disegni di progettazione, metodi di fabbricazione (sterilizzazione), schemi di componenti - descrizione e spiegazioni degli schemi e del funzionamento - risultati dei calcoli di progettazione, controlli e collaudi tecnici

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Dispositivi medici impiantabili attivi

Decreto Legislativo 14 dicembre 1992, n.507

All.7 “Valutazione clinica”

pt.2.1 : obiettivi delle indagini cliniche

pt.2.2 : considerazioni etiche, conformemente alla Dichiarazione di Helsinki

pt.2.3: metodi per il corretto svolgimento delle indagini - piano di indagine clinica - procedure adeguate al dispositivo in esame - condizioni simili a quelle di utilizzo - esaminate le caratteristiche pertinenti a sicurezza, prestazioni ed effetti sul paziente - registrati integralmente tutti gli eventi sfavorevoli - responsabilità di un medico specialista in ambiente adeguato - report finale

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Dispositivi medici

• Art.14 “Indagini cliniche” dispone che :

• il fabbricante od il suo mandatario stabilito nella Comunità europea informa il Ministero della salute prima dell’inizio delle indagini cliniche seguendo le procedure previste nell’allegatoVIII

• la notifica deve essere inviata per raccomandata e redatta in lingua italiana

• il fabbricante può iniziare le indagini cliniche, di dispositivi appartenenti alla classe III, dispositivi impiantabili e dispositivi invasivi di lunga durata appartenenti alle classi IIa e IIb, al termine di 60 gg. dalla data della notifica a meno che il Ministero della salute non gli abbia comunicato, entro tale termine, una decisione contraria motivata da considerazioni di ordine sanitario o pubblico

• le indagini cliniche possono iniziare prima della scadenza dei 60 gg. se il Comitato etico ha espresso parere favorevole ( nota ministeriale 4 marzo 2005 invita ad attendere la scadenza dei 60 gg)

Decreto Legislativo 24 febbraio 1997,n.46

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Dispositivi medici

• le indagini cliniche devono essere svolte nelle strutture delle Unità Sanitarie Locali, nelle aziende e presidi ospedalieri (ex art.4 D.Lgs 502/92)

• lo svolgimento in altri istituti pubblici ed istituzioni sanitarie private

deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero della salute

• le indagini cliniche devono svolgersi secondo le disposizioni dell’allegato X

• la notifica non è necessaria per indagini cliniche svolte con dispositivi già marcati CE, utilizzati nella stessa destinazione d’uso per la quale hanno ottenuto la marcatura CE

• le spese sono a carico del fabbricante

Decreto Legislativo 24 febbraio 1997,n.46

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Dispositivi medici

• All.VIII “Dichiarazione relativa ai dispositivi per destinazioni particolari”

• pt.2.2 : dichiarazione del fabbricante - dati identificativi del dispositivo medico - piano dell’indagine, obiettivi, motivazioni tecnico/scientifiche, numero di dispositivi - parere del Comitato etico - dati identificativi dello sperimentatore e del centro sperimentale - data di inizio e durata dello studio - indicazione di conformità del dispositivo ai requisiti essenziali, ad eccezione degli aspetti oggetto dello studio - protezione della salute e sicurezza dei pazienti

Decreto Legislativo 24 febbraio 1997,n.46

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Dispositivi medici

• All.VIII “Dichiarazione relativa ai dispositivi per

destinazioni particolari”

• pt.3.2: documentazione che il fabbricante tiene a disposizione delle AC

- descrizione generale del dispositivo medico

- schemi di progettazione, metodi di fabbricazione (sterilizzazione)

- descrizione e spiegazioni degli schemi e del funzionamento

- risultati dell’analisi dei rischi, dei calcoli di progettazione, dei

controlli e delle prove tecniche

• pt.4: conservazione della documentazione per un periodo di almeno 5

anni

Decreto Legislativo 24 febbraio 1997,n.46

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Dispositivi medici

• All.X “Valutazione clinica”

• pt.2.1 : obiettivi delle indagini cliniche

• pt.2.2 : considerazioni etiche, conformemente alla Dichiarazione di Helsinki

• pt.2.3: metodi per il corretto svolgimento delle indagini cliniche - piano di indagine clinica - procedure adeguate al dispositivo in esame - condizioni simili a quelle di utilizzo - sicurezza, prestazioni ed effetti sul paziente - registrate integralmente e comunicate tutte le circostanze sfavorevoli - responsabilità di un medico specialista - report finale

Decreto Legislativo 24 febbraio 1997,n.46

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La Direttiva 2007/47/CE

Modifica 90/385/CEE e 93/42/CEE

I nuovi obblighi del fabbricante o del mandatario:

- notifica alle AC degli Stati interessati la fine dell’indagine clinica

- giustifica la conclusione anticipata

- notifica a tutti gli Stati membri ed alla Commissione la conclusione anticipata per motivi di sicurezza

- dimostra, in base ai dati clinici, la conformità dei dispositivi medici ai requisiti essenziali, la valutazione degli effetti collaterali e l’accettabilità del rapporto rischi/benefici

LE INDAGINI CLINICHE

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La Direttiva 2007/47/CE

- conduce indagini cliniche per dispositivi impiantabili e per quelli appartenenti alla classe III, a meno che sia giustificato fondarsi su dati clinici esistenti

- aggiorna la valutazione clinica e la relativa documentazione

con dati derivanti dalla sorveglianza post-vendita

- registra integralmente e comunica immediatamente tutti gli eventi avversi seri a tutte le AC degli Stati in cui viene svolta una indagine clinica

- conserva tutti i documenti relativi ad una indagine clinica per un periodo di almeno cinque anni; per quindici anni per i dispositivi impiantabili

LE INDAGINI CLINICHE

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La Direttiva 2007/47/CE

• Allegato 6 ( D.Lgs.507/92 ) ed allegato VIII ( D.Lgs.46/97):

Dichiarazione del fabbricante integrata da:

pt.2.2:

- dossier per lo sperimentatore

- conferma dell’assicurazione dei soggetti coinvolti

- documenti per acquisire il consenso informato

- indicazione della presenza o meno, come parte integrante del dispositivo, di sostanze o derivati del sangue umano

- indicazione dell’utilizzo o meno, nella produzione del dispositivo, di tessuti di origine animale (Direttiva 2003/32/CE)

LE INDAGINI CLINICHE

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La Direttiva 2007/47/CE

• Allegato 6 (D.Lgs.507/92) ed allegato VIII (D.Lgs.46/97):

Documentazione da tenere a disposizione delle AC integrata da:

pt.3.2: - dati relativi alle prove svolte per valutare la sicurezza, la qualità

e l’utilità della presenza, come parte integrante del dispositivo, di una sostanza o un derivato del sangue umano, tenendo conto della destinazione d’uso

- misure di gestione dei rischi adottate per ridurre il rischio di infezione, se nella produzione del dispositivo sono stati utilizzati tessuti di origine animale

pt.4: - conservazione della documentazione per un periodo di almeno

5 anni. Per gli impiantabili almeno 15 anni

LE INDAGINI CLINICHE

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La Direttiva 2007/47/CE

• La Banca dati europea

- dati relativi alle indagini cliniche

- trasmessi in formato standard

- da attivare entro il 5 settembre 2012

LE INDAGINI CLINICHE

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Le prospettive future

Direttiva 2007/47/CE Il recepimento

• Avvio delle indagini cliniche di dispositivi medici impiantabili attivi, di dispositivi medici di classe III, impiantabili ed invasivi a lungo termine di classe IIa o IIb al termine di 60 gg dalla notifica

• Avvio delle indagini cliniche delle altre tipologie di dispositivi medici immediatamente dopo la notifica, previa acquisizione del parere favorevole del Comitato etico competente

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Direttiva 2007/47/CE Il recepimento

• Decreti ministeriali in tema di:

Strutture sanitarie

Comitati etici

Indagini cliniche post-marketing

Uso compassionevole su singoli soggetti

Le prospettive future

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Le prospettive future

• Fase sperimentale e messa a regime del sistema per l’informatizzazione delle sperimentazioni cliniche

• Definizione delle modalità di comunicazione degli EAS

• Revisione del D.M. 2 agosto 2005

• Definizione delle procedure per effettuare ispezioni presso centri sperimentali, fabbricanti, Comitati etici, CRO

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DELLA SALUTE

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Informatizzazione delle sperimentazioni clinicheSistema MEDIS

• Collaborazione Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e CNR Sistema MEDIS

- Acquisizione della notifica e della documentazione in formato

elettronico- Flusso documentale proprio- Accesso consentito ai soli interlocutori identificati ed abilitati- Aiuti e controlli per il corretto inserimento della notifica- Gestione della comunicazione tra fabbricante e Ministero sia

durante la fase di valutazione che durante la sperimentazione - Gestione della comunicazione interna al Ministero, supporto

alla valutazione della indagine clinica- Trasmissione con la base dati EUDAMED

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LE INDAGINI CLINICHE

• L’inoltro della notifica e dei documenti allegati:

- in formato cartaceo

- raccomandata con ricevuta di ritorno ufficio sperimentazione

- flusso documentale del Ministero clinica

• Il Procedimento:

valutazione di merito• Valutazione formale

documentazione integrativa

rigetto

La notifica oggi

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• La notifica domaniLE INDAGINI CLINICHE

La notifica domani Sistema MEDIS

Acquisizione dati

anagrafici:fabbricante,mandatario,procuratore

speciale

Acquisizione notifica e documentazione

Valutazione di merito

Richiesta e acquisizione documentazione integrativa

e/o chiarimenti

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• Il Registro delle sperimentazioni cliniche di dispositivi medici

pre e post - marketing

- quali in corso, quante, dove, eventi avversi

- quali terminate. quante. dove, eventi avversi

- tipologia dei dispositivi, classi

Il Registro delle sperimentazioni cliniche di dispositivi medici

- quali in corso, quante, dove, eventi avversi

- quali terminate, quante, dove, eventi avversi

- tipologia dei dispositivi, classi, destinazione d’uso

Informatizzazione delle sperimentazioni cliniche