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LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI NELLA PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI SUL TERRITORIO Dott. Salvatore LAMBIASE Dirigente Ufficio Compatibilità Ambientale REGIONE BASILICATA Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità

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LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI NELLA PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI SUL TERRITORIO. Dott. Salvatore LAMBIASE Dirigente Ufficio Compatibilità Ambientale REGIONE BASILICATA Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità. - PowerPoint PPT Presentation

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LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI NELLA PROGRAMMAZIONE,

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI SUL TERRITORIO

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• La evoluzione della società umana ha condotto al miglioramento (anche se quasi mai uniformemente diffuso) delle condizioni socio-economiche e della qualità della vita, ma ha avuto tra le sue più dirette conseguenze anche un incremento sempre più massiccio della occupazione fisica della superficie del pianeta e del consumo delle risorse naturali.

• Anche a voler considerare solo gli eventi più vicini a noi nel tempo, è eclatante rilevare che la popolazione mondiale è cresciuta, nel solo secolo scorso, con un tasso medio annuo pari a 1,31%, passando da un miliardo e seicentocinquanta milioni di individui nel 1900 ad oltre sei miliardi nel 2000.

• Le differenti dinamiche demografiche nelle varie parti del mondo, determinate sia dalla maggiore o minore natalità che dalla entità dei flussi migratori, hanno prodotto un pesante disequilibrio tra quantità di presenza umana e quantità di risorse naturali disponibili, disequilibrio al quale si aggiunge anche una diseguale distribuzione delle risorse economiche e delle capacità produttive, con il risultato di avere ambiti territoriali con la massima concentrazione di popolazione caratterizzati da condizioni di scarse risorse economiche nonostante la presenza di materie prime pregiate.

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• Per quasi tutte le attività umane che servono a sostenere il ritmo di crescita descritto o che nascono da esso, si continuano a prelevare risorse naturali sottraendole all’ecosistema globale, riversando poi nello stesso ecosistema globale i prodotti delle stesse attività umane, solitamente consistenti in rifiuti e inquinanti.

• Il consumo del territorio, sia pure anche a scopo insediativo, il consumo di materie prime, il consumo di risorse idriche, il consumo di risorse energetiche producono effetti che altrettanto solitamente sono danni irreversibili all’ambiente (acqua, aria, suolo, ecc.), danni che nel lungo periodo potrebbero anche compromettere la sopravvivenza della specie.

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A partire dagli anni ‘70, la progressiva presa di coscienza di queste problematiche e delle conseguenti preoccupazioni sullo stato dell’ambiente ha portato allo sviluppo di un ampio dibattito sul futuro del pianeta.

Nel 1972, in occasione della Conferenza sull’Ambiente Umano dell’O.N.U. a Stoccolma, viene adottata una Dichiarazione recante principi su diritti e responsabilità dell’uomo in relazione all’ambiente globale per guidare l’azione umana e le politiche di sviluppo:

nasce il Programma per l’Ambiente delle Nazioni Unite (U.N.E.P.)

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Nel decennio successivo si sono conseguiti notevoli risultati grazie alla diffusione della consapevolezza degli individui nei processi di gestione del proprio ambito territoriale:

si è maturata la consapevolezza che la natura ha un ruolo fondamentale nello sviluppo dell’economia e che le risorse naturali della Terra devono essere tutelate attraverso pianificazioni strategiche.

Nel 1983 nasce la “Commissione Mondiale per lo sviluppo e l’Ambiente” dell’ONU, e nel rapporto “Our common future” (1987) viene affermata la prima definizione dello sviluppo sostenibile:

Lo sviluppo deve essere in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni

attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni future

riescano a soddisfare i propri.

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• Lo sviluppo sostenibile è quindi un processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la programmazione degli investimenti, l’orientamento dello sviluppo tecnologico e cambiamenti istituzionali devono essere resi coerenti non solo con le esigenze attuali, ma anche e soprattutto con quelle future.

• Gli elementi necessari per una visione globale dei processi di sviluppo sociale comprendono come valori anche variabili non economiche come l’istruzione, la salute, la protezione delle bellezze naturali, proponendo come obiettivi collettivi della pianificazione e dei processi decisionali anche il contenimento dei consumi delle risorse ed il miglioramento dell’efficienza nel loro uso.

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• La necessità di individuare un percorso universale per costruire uno sviluppo sostenibile costituisce una delle principali motivazioni che conducono allo svolgimento della Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (U.N.C.E.D.), tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992.

• A conclusione dei lavori della Conferenza, vengono sottoscritti vari documenti (es.: Convenzione sulla biodiversità; Convenzione sui cambiamenti climatici; Dichiarazione dei principi per la gestione ambientale delle foreste; Agenda 21 – programma di azione per il XXI secolo; Dichiarazione su ambiente e sviluppo), nei quali i Paesi aderenti riconoscono che le problematiche ambientali devono essere affrontate in maniera universale e che le soluzioni devono coinvolgere tutti gli Stati.

• In particolare, nella “Dichiarazione su ambiente e sviluppo” si leggono i principi che devono essere alla base delle decisioni politiche per la realizzazione di uno sviluppo sostenibile.

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• Il progresso tecnologico, esploso nelle forme più varie negli ultimi decenni del secolo da poco trascorso, ha finito per radicare nella coscienza comune la convinzione di poter superare qualsivoglia problema con soluzioni adeguate alla complessità del problema stesso, purché si possa disporre ovviamente delle necessarie risorse economiche e purché l’entità delle risorse necessarie risulti almeno comparabile con quella dei benefici derivanti dalla risoluzione del problema.

• Per quanto ciò possa essere sostanzialmente vero, è necessario tuttavia introdurre una attenta considerazione di almeno altri due fattori: il tempo necessario per attuare la soluzione individuata ed il livello di compatibilità ambientale della stessa.

• Considerare il fattore tempo significa valutare sia la evoluzione degli scenari di riferimento nel corso dell’intervallo di tempo necessario per attuare la soluzione del problema, sia la durata di tale arco temporale: è evidente che un problema caratterizzato da una sua rapida evoluzione richiede soluzioni che abbiano una altrettanto rapida efficacia.

• D’altro canto, risulta indispensabile valutare quella sommatoria di effetti collaterali prodotti dagli interventi che si pongono in essere, riassunta nel concetto di compatibilità ambientale.

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• La finalità del procedimento della Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) consiste nel coniugare il corretto uso delle risorse del territorio con la salvaguardia del contesto ambientale (includendo in tali termini tutti i fattori che lo compongono: la qualità dell’aria, i corpi idrici superficiali e sotterranei, il suolo ed il sottosuolo, la flora e la fauna, gli ecosistemi, il paesaggio, i beni materiali, il patrimonio culturale, la qualità della vita) attraverso:– un giudizio preventivo sulle opere che si vogliono

realizzare, in relazione alle modificazioni introdotte nel contesto stesso ed ai relativi processi di trasformazione che tali opere vi possono ragionevolmente determinare (sia per le attività connesse alla loro realizzazione che per quelle connesse alle successive fasi di gestione) direttamente o indirettamente, a breve o a lungo termine, temporaneamente o permanentemente;

– la definizione delle misure concretamente possibili da adottare per evitare, ridurre o compensare gli effetti negativi dell’opera in progetto sul contesto ambientale di riferimento.

La Valutazione di Impatto Ambientale

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• Il concetto ed i principi della V.I.A. sono stati introdotti fin dagli anni ’70 negli Stati Uniti con la norma “National Environmental Policy Act” ed in ambito europeo con la Direttiva CEE 337/85 del 27.6.1985 (successivamente aggiornata con la Direttiva CE 97/11 del 3.3.1997).

• In Italia, la normativa di settore, seppure nata a partire dal 1986 (L. 349/1986, art. 6), risultava piuttosto articolata e frammentaria. Un testo unico è stato emanato con il recente Decreto Legislativo n. 152/2006 – Parte II (la cui entrata in vigore è stata via via differita fino al 31.7.2007), poi radicalmente riscritto e sostituito con il Decreto Legislativo n. 4/2008.

• Per la Regione Basilicata, la prima norma di settore è stata la Legge Regionale 19.12.1994 n. 47; tuttavia, alcuni problemi emersi già dalle prime esperienze di attuazione della legge hanno condotto ad una prima revisione nel 1996 (L.R. 13.1.1996 n. 3) e poi ad una riscrittura complessiva nel 1998 (L.R. 14.12.1998 n. 47).

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La normativa nazionale prima del D. Lgs. 152/2006 – Parte II• Legge 8.7.1986 n. 349: Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale (Art. 6 – norma transitoria in materia di impatto ambientale)• D.P.C.M. 10.8.1988 n. 377: Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale• D.P.C.M. 27.12.1988: Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del

giudizio di compatibilità ambientale• D.P.R. 27.4.1992: Regolamentazione e norme tecniche per gli elettrodotti aerei esterni• D.P.R. 18.4.1994 n. 526: Regolamentazione e norme tecniche per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

liquidi e gassosi• L. 3.11.1994 n. 640: Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un

contesto transfrontaliero (Espoo, 25.2.1991)• D.P.R. 12.4.1996: Atto di indirizzo concernente disposizioni in materia di impatto ambientale• D.P.R. 11.2.1998: Disposizioni integrative al D.P.C.M. 10.8.1988 n. 377, in materia di disciplina delle pronunce

di compatibilità ambientale• D.P.R. 2.9.1999 n. 348: Norme tecniche concernenti gli studi di impatto ambientale per talune categorie di opere• D.P.C.M. 3.9.1999: Disposizioni integrative al D.P.R. 12.4.1996• D.P.C.M. 1.9.2000: Modifiche ed integrazioni al D.P.C.M. 3.9.1999

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• Il Decreto Legislativo 16.1.2008, n. 4, introduce le norme nazionali attualmente vigenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), modificando il testo del D. Lgs. 152/2006 con la aggiunta di alcune norme di principio alla Parte I e la sostituzione integrale della Parte II:

• Con l’art. 1 - comma 2 vengono specificati i principi della azione ambientale (nuovi art. 3-bis e seg.).

• Con l’art. 1 - comma 3 vengono dettate le nuove norme in materia di V.A.S. e V.I.A. (nuovi art. da 4 a 36).

• Il rapporto tra le norme nazionali e quelle regionali viene disciplinato dai nuovi art. 3-qunquies e 35, introducendo anche la possibilità di adottare a livello regionale forme di tutela giuridica più restrittive.

• Dal 13.2.2009 trovano diretta applicazione le nuove norme statali, ovvero le norme regionali per quanto compatibili.

Le norme vigenti

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• Valutazione preventiva sulle opere in relazione alle modificazioni e ai processi che si potrebbero innescare nel contesto di riferimento

• Pubblicizzazione del progetto• Informazione al pubblico e partecipazione• Coinvolgimento delle Istituzioni Locali• Coordinamento dei procedimenti autorizzativi

riguardanti paesaggio, emissioni in atmosfera, cave, rifiuti

• Temporizzazione del procedimento• Definizione del periodo di efficacia temporale del

giudizio• Monitoraggio ambientale e controllo

La Legge Regionale 14.12.1998 n. 47I principi

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• Un aspetto peculiare che si è voluto introdurre nella Legge Regionale è quello del coordinamento di alcuni procedimenti amministrativi frequentemente correlati: per i progetti sottoposti alla “Fase di Valutazione”, che sono anche assoggettati a pareri o autorizzazioni in materia di emissioni in atmosfera, rifiuti, cave, paesaggio, la Regione si esprime con un unico atto nell’ambito del giudizio di compatibilità ambientale.

• A tal fine, il soggetto proponente deve depositare contestualmente presso gli altri Uffici regionali competenti la documentazione richiesta per i relativi procedimenti.

• Gli Uffici interessati svolgono autonomamente la propria istruttoria secondo le proprie modalità rituali, ed i relativi esiti confluiscono nel provvedimento conclusivo.

• Con le innovazioni introdotte al D. Lgs. 152/2006 dal D. Lgs. 4/2008, il provvedimento di V.I.A. dovrà sostituire o coordinare tutte le autorizzazioni in materia ambientale necessarie per la realizzazione e l’esercizio dell’opera (art. 26, commi 4-5).

• E’ da ricordare che, per le aree interessate, il procedimento di V.I.A. (anche nella fase di screening) include anche quello della Valutazione di Incidenza (D.P.R. 357/1997 e s.m.i.) e pertanto nella documentazione di analisi ambientale si devono esplicitare anche tali tematiche.

La Legge Regionale 14.12.1998 n. 47Il coordinamento dei procedimenti amministrativi

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• FASE DI VERIFICA (SCREENING)– E’ una fase caratterizzata da procedure semplificate,

indirizzata a progetti classificati relativamente impattanti e ad ampliamenti o modifiche di opere già valutate (parametri dimensionali ridotti per opere ricadenti in aree protette).

• FASE PRELIMINARE (SCOPING)– E’ una fase preliminare facoltativa, indirizzata ai

progetti da sottoporre alla fase di valutazione.• FASE DI VALUTAZIONE

La Legge Regionale 14.12.1998 n. 47Gli strumenti operativi

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• Proponente• Ufficio regionale preposto (Ufficio

Compatiblità Ambientale)• Enti Locali territorialmente interessati• Pubblico interessato (singoli e/o associazioni)• Comitato Tecnico Regionale per l’Ambiente

(C.T.R.A.)• Giunta Regionale • Agenzia Regionale per l’Ambiente

(A.R.P.A.B.)

La Legge Regionale 14.12.1998 n. 47I soggetti coinvolti nel procedimento

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• Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente (Presidente)

• Dirigente dell’Ufficio Compatiblità Ambientale

• Dirigente dell’Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale

• Dirigente dell’Ufficio Tutela della Natura• Dirigente dell’Ufficio Urbanistica e Tutela del

Paesaggio • Dirigente dell’Ufficio Geologico ed Attività

Estrattive• Direttore dell’Agenzia Regionale per

l’Ambiente (A.R.P.A.B.)

La Legge Regionale 14.12.1998 n. 47Il Comitato Tecnico Regionale per l’Ambiente (C.T.R.A.)

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• Il procedimento è finalizzato a determinare se il progetto in esame possa essere escluso dalla fase di valutazione.

• La procedura di partecipazione richiesta è la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel Bollettino Ufficiale Regionale di un avviso (con descrizione sommaria dell’opera) dell’avvenuto deposito del progetto.

• L’Amministrazione Comunale e tutti gli altri soggetti (singoli o associati) interessati possono far pervenire, entro 45 gg, all’Ufficio regionale le proprie osservazioni.

• Il parere conclusivo viene espresso con Atto di Deteminazione dal Dirigente dell’Ufficio regionale, entro ulteriori 45 gg; trascorso tale termine, in mancanza del pronunciamento deve intendersi che il progetto è da sottoporre alla fase di valutazione.

La Legge Regionale 14.12.1998 n. 47Fase di screening – Le procedure (coord. art. 20 D. Lgs. 152/2006 – t.v.)

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• La documentazione richiesta comprende: – elaborati progettuali sufficienti a definire i parametri dimensionali e

strutturali dell’opera– cartografia tematica descrittiva del sito dell’opera e delle

caratteristiche del contesto– elenco delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’opera– descrizione delle soluzioni alternative valutate– relazione sui possibili effetti ambientali– descrizione delle misure previste per evitare, limitare e compensare

gli effetti negativi dell’opera sull’ambiente• La documentazione deve contenere gli elementi

descrittivi necessari per poter consentire la valutazione secondo i criteri indicati dall’Allegato V richiamato all’art. 20 – comma 4 del D. Lgs. 152/2006.

La Legge Regionale 14.12.1998 n. 47Fase di screening – I documenti (coord. art. 20 D. Lgs. 152/2006 – t.v.)

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• Caratteristiche di progetto:– dimensioni dell’opera– cumulo con altre opere– utilizzazione di risorse naturali– produzione di rifiuti– inquinamento ed altre forme di disturbo ambientale– rischio di incidenti (in particolare, per le sostanze o le tecnologie

utilizzate)• Localizzazione del progetto:

– preesistente utilizzazione del territorio– caratteristiche demografiche dell’area– ricchezza, qualità e capacità di rigenerazione delle risorse naturali locali– sensibilità ambientale dell’area– capacità di carico dell’ambiente naturale

• Caratteristiche dell’impatto potenziale:– portata del’impatto (anche gli eventuali effetti transfrontalieri)– ordine di grandezza e complessità dell’impatto– durata, frequenza e grado di reversibilità dell’impatto– probabilità dell’impatto

La Legge Regionale 14.12.1998 n. 47Fase di screening – I criteri di valutazione (coord. art. 20 e All. V D. Lgs. 152/2006 – t.v.)

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• Il procedimento è finalizzato a definire le informazioni che devono caratterizzare lo studio di impatto ambientale ed il relativo livello di approfondimento.

• La documentazione richiesta comprende gli elaborati progettuali sufficienti a definire i parametri dimensionali e strutturali dell’opera (progetto preliminare) e il piano di lavoro (motivato) per la redazione dello studio di impatto ambientale, nonché l’elenco delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l’esercizio dell’opera in progetto.

• Il parere viene espresso dall’Ufficio regionale competente entro 60 gg dal deposito dell’istanza.

La Legge Regionale 14.12.1998 n. 47Fase di scooping – Le procedure (coord. art. 21 D. Lgs. 152/2006 – t.v.)

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• Deposito dell’istanza (e relativa documentazione) presso l’Ufficio regionale competente e presso le Amministrazioni Provinciale e Comunale/i territorialmente interessate.

• Pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e su un quotidiano a diffusione regionale di un avviso di avvenuto deposito dell’istanza, contenente anche una sommaria descrizione delle opere in progetto.

• Comunicazione all’Ufficio regionale delle avvenute pubblicazioni (avvio formale del procedimento).

• Verifica formale della completezza della documentazione (entro 30 gg dal deposito della istanza).

La Legge Regionale 14.12.1998 n. 47Fase di valutazione – Avvio del procedimento e informazione (coord. art. 23 D. Lgs. 152/2006 – t.v.)

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• Eventuale presentazione (all’Ufficio regionale) di osservazioni da parte di tutti i soggetti interessati, pubblici o privati (entro 60 gg dalla pubblicazione degli avvisi).

• Eventuale integrazione della documentazione (su iniziativa del proponente dell’opera in valutazione, o su richiesta d’ufficio, entro 120 gg dall’inizio del procedimento, con assegnazione di un temine di risposta di max 60 gg).

• Conclusione della istruttoria, comprensiva delle eventuali procedure coordinate condotte dagli Uffici regionali competenti (entro 60 gg dal formale avvio del procedimento, fatti salvi gli eventuali differimenti, ovvero entro 90 gg dalla trasmissione della documentazione integrativa).

• Parere motivato del C.T.R.A. (entro 60 gg dalla conclusione della istruttoria dell’ufficio).

La Legge Regionale 14.12.1998 n. 47Fase di valutazione – Il procedimento di istruttoria (coord. art. 24, 25, 26 D. Lgs. 152/2006 – t.v.)

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• Comunicazione al proponente dell’opera delle eventuali prescrizioni (entro 7 gg dal C.T.R.A.).

• Eventuali controdeduzioni da parte del proponente dell’opera (entro 7 gg dal ricevimento della comunicazione).

• Relazione di sintesi da parte del Dirigente dell’Ufficio regionale, con valutazione delle eventuali ultime controdeduzioni, e proponimento alla Giunta Regionale del giudizio conclusivo.

• Provvedimento definitivo di giudizio di compatibilità ambientale (Deliberazione della Giunta Regionale, entro 30 gg dal C.T.R.A.).

• I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento, salvo diverso termine disposto nel provvedimento stesso o proroga concessa su istanza del proponente.

La Legge Regionale 14.12.1998 n. 47Fase di valutazione – La decisione (coord. art. 26 D. Lgs. 152/2006 – t.v.)

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• La documentazione richiesta comprende: – elaborati di progetto (progetto definitivo)– studio di impatto ambientale (S.I.A.), articolato secondo i quadri

di riferimento programmatico, progettuale, ambientale– elenco delle autorizzazioni ambientali concorrenti già acquisite o

da acquisire– documentazione di settore necessaria per le eventuali

autorizzazioni concorrenti da acquisire– sintesi non tecnica contenente tutte le informazioni necessarie a

rendere accessibile e comprensibile al pubblico le caratteristiche dell’opera e del contesto e le interferenze ambientali valutate

– attestazione di avvenuto deposito della documentazione presso le Amministrazioni Provinciale e Comunale, di avvenuta pubblicazione del relativo avviso all’Albo Pretorio del Comune e su di un quotidiano a diffusione regionale, di avvenuto avvio delle eventuali procedure coordinate

La Legge Regionale 14.12.1998 n. 47Fase di valutazione – I documenti di progetto (coord. art. 23 D. Lgs. 152/2006 – t.v.)

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Dott. S. LAMBIASE – Dirigente Ufficio Compatibilità Ambientale - Regione Basilicata/Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della SostenibilitàLA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI NELLA PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI SUL TERRITORIO

• Quadro di riferimento programmatico– Relazioni tra l’opera in progetto e gli strumenti vigenti di

programmazione e pianificazione– Vincoli normativi vigenti per l’area di intervento e per l’area di

studio• Quadro di riferimento progettuale

– Descrizione dell’opera in progetto– Esigenze e modalità di uso del territorio nelle fasi di

realizzazione e di esercizio dell’opera in progetto– Processi produttivi connessi alla fase di esercizio e relative

materie utilizzate e prodotte (tipologia e quantità)– Definizione qualitativa e quantitativa dei residui di lavorazione e

dei disturbi ambientali possibili (emissioni in atmosfera; reflui in corpi idrici, sul suolo, e nel sottosuolo; rumore; vibrazioni; luce; calore; radiazioni; ecc.)

– Tecniche prescelte per normalizzare le emissioni prodotte dagli impianti e per ridurre il consumo di risorse naturali

– Descrizione delle alternative concretamente possibili (inclusa l’alternativa “zero”) e dei relativi impatti ambientali e motivazione della soluzione prescelta

La Legge Regionale 14.12.1998 n. 47Fase di valutazione – Lo Studio di Impatto Ambientale (1/2) (coord. art. 22 e All. VII D. Lgs. 152/2006 – t.v.)

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• Quadro di riferimento ambientale– Analisi della qualità ambientale, con particolare riferimento

alle componenti potenzialmente soggette ai disturbi concretamente possibili connessi all’opera in progetto.

– Definizione degli effetti diretti ed indiretti, a breve, medio e lungo termine, temporanei e permanenti dell’opera in progetto concretamente possibili sul contesto ambientale, sia positivi che negativi, dovuti all’opera stessa, all’uso di risorse naturali, alla emissione di inquinanti (in atmosfera, in corpi idrici, sul suolo e nel sottosuolo), allo smaltimento dei rifiuti prodotti.

– Descrizione delle metodologie utilizzate per valutare gli effetti ambientali.

– Descrizione delle misure previste per evitare, ridurre o compensare gli effetti negativi dell’opera in progetto sul contesto ambientale.

– Descrizione delle misure previste per il monitoraggio.

La Legge Regionale 14.12.1998 n. 47Fase di Valutazione – Lo Studio di Impatto Ambientale (2/2) (coord. art. 22 e All. VII D. Lgs. 152/2006 – t.v.)

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• Il coordinamento operativo di procedimenti amministrativi affini e/o interferenti

• Il livello di definizione, la credibilità e la modalità di valutazione delle soluzioni alternative ipotizzate

• Allestimento di un GIS per le simulazioni• Le competenze tecniche per l’istruttoria• La attuazione del D. Lgs 152/2006 – Parte II (t.v.)• La semplificazione procedurale conseguente alla

valutazione ambientale di piani e programmi di settore (Valutazione Ambientale Strategica; Valutazione di Incidenza)

La Legge Regionale 14.12.1998 n. 47Problemi aperti

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• dalla valutazione di impatto ambientale (progetti)Direttiva CEE 337/85 del 27.6.1985Direttiva CE 97/11 del 3.3.1997D.P.C.M. 10.8.1988 n. 377D.Lgs. 152/2006 – Parte II (modif. D.Lgs. 4/2008)Legge Regionale 14.12.1998 n. 47

• alla valutazione ambientale strategica(piani e programmi)Direttiva 42/2001/CED.Lgs. 152/2006 – Parte II (modif. D.Lgs. 4/2008)

La evoluzione della normativa ambientale

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• Il territorio costituisce una risorsa non rinnovabile da tutelare e governare con opportune politiche che

consentano di conservare e migliorare le caratteristiche che qualificano l’intero contesto ambientale.

• La Direttiva 42/2001/CE stabilisce i principi di riferimento per la valutazione di piani (o programmi) che possono determinare effetti significativi sull’ambiente, con l’obiettivo di integrare le considerazioni di carattere ambientale e la valutazione degli effetti già nella fase di elaborazione di tali piani per la selezione e localizzazione degli interventi, anche attraverso la valutazione di ipotesi alternative, e successivamente di valutare gli effetti reali conseguenti alla attuazione del piano attraverso un adeguato monitoraggio delle caratteristiche del contesto ambientale di riferimento.

La valutazione ambientale strategica – I principi

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Lo schema di valutazione degli effetti ambientali: il modello DPSIR della European Environmental Agency (EEA)

2- Pressioni:trasformazioniemissionirifiutiscarichiecc.

3- Stato:ariaacquasuoloecc.

4- Impatti:paesaggioecosistemisaluteecc.

1- Determinanti:agricolturaindustriaenergiainsediamentiecc.

5- Risposte:leggipianiregolamentiprescrizioniazioniecc.

Analisi SWOT (Strenght, Weakness, Opportunities, Threats)

punti di forza/punti di debolezza/opportunità/rischi

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• Definizione degli obiettivi generali del piano• Definizione dell’ambito territoriale del piano• Predisposizione di uno schema operativo per lo svolgimento del

processo• Definizione della portata delle informazioni• Raccolta ed analisi dei dati• Elaborazione delle alternative e valutazione delle scelte• Redazione della proposta di piano• Definizione del sistema e delle attività di monitoraggio• Consultazioni• Valutazione degli esiti delle consultazioni• Stesura definitiva del piano• Attuazione del piano• Attuazione del sistema di monitoraggio• Valutazione degli effetti della realizzazione degli interventi di piano• Definizione di eventuali azioni compensative

Valutazione ambientale strategicaLe fasi del processo

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La partecipazione al processo di pianificazione e la costruzione del consenso sono processi volti a raggiungere soluzioni condivise, attraverso azioni in grado di far convergere gli interessi dei diversi soggetti interessati (stakeholders).

Ognuno degli attori coinvolti ha, al tempo stesso, il diritto di far valere i propri interessi ela responsabilità di proporre soluzioni praticabili che tengano nella dovuta considerazione le aspettative degli altri soggetti coinvolti.

Il confronto tra gli attori coinvolti nel processo deve “disinnescare” la creazione di conflitti.

La valutazione ambientale strategicaI principi del processo

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conflitti di rapporto :• Scarsa base informativa• Differenze di personalità• Preconcetti• Stereotipi

conflitti conoscitivi :• Mancanza di informazioni di base• Discordanza dei dati disponibili• Incompatibilità dei dati disponibili• Procedure di elaborazione dei dati• Valutazione delle informazioni

La valutazione ambientale strategicaLe possibile cause di conflitto (1/2)

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conflitti di valori :• Disaccordo su obiettivi• Disaccordo su priorità• Disaccordo su desiderabilità di una azione

conflitti strutturali :• Modalità di definizione delle regole• Forzature dei tempi• Privilegi• Controllo delle risorse non equanime• Limiti geografici o fisici

conflitti di interesse :• Distribuzione di risorse considerate prioritarie• Aspetti procedurali• Desiderio di partecipazione

La valutazione ambientale strategicaLe possibile cause di conflitto (2/2)

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• Le parti devono trovare una convenienza e un interesse a partecipare al processo.

• Tutti gli stakeholders con interessi significativi nel processo devono essere coinvolti.

• Ognuna delle parti deve essere realmente disponibile a comprendere ed accettare i diversi valori, interessi e conoscenze degli altri.

• Devono essere stabiliti esplicitamente i tempi a disposizione delle parti per raggiungere un accordo, perché una infinita disponibilità al dialogo rende il processo inefficace ed inefficiente.

• Il processo viene progettato e articolato tenendo conto delle esigenze delle parti.

La valutazione ambientale strategicaLa costruzione del consenso (1/2)

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•Le parti possono convenire nell’adattare il percorso precedentemente identificato, in risposta a nuovi fatti intervenuti nel processo.•E’ necessario identificare e considerare più alternative, possibilmente generate anche dalle stesse parti coinvolte nel processo.•Le parti devono concordare gli interventi di monitoraggio in grado di verificare la corretta implementazione dell’accordo.•Tutti gli stakeholders devono avere uguale accesso alle informazioni rilevanti e partecipare realmente al processo.•Tutti i partecipanti devono essere aggiornati su tutte le iniziative e le decisioni assunte nel corso del processo.

La valutazione ambientale strategicaLa costruzione del consenso (2/2)

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• Delimitazione dell’ambito territoriale interessato• Analisi delle caratteristiche del contesto• Analisi delle criticità ambientali• Definizione dei criteri di selezione degli interventi• Definizione dei criteri di localizzazione degli

interventi• Valutazione delle alternative possibili• Orientamenti per la progettazione degli interventi• Criteri per il monitoraggio degli effetti ambientali

La valutazione ambientale strategicaL’approccio per la pianificazione territoriale

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• L’analisi ed il monitoraggio delle caratteristiche ambientali e della loro evoluzione in rapporto alla realizzazione degli interventi consentono la valutazione degli effetti ambientali sia preventivamente che successivamente alla localizzazione degli interventi stessi e quindi di adottare le necessarie soluzioni per gli eventuali problemi che possano insorgere a causa di eventi non definibili nelle fasi di programmazione o progettazione.

• La qualità del monitoraggio ambientale si fonda sulla qualità dell’informazione:• Regole certe per la raccolta dei dati• Aderenza dell’indicatore rispetto alla informazione richiesta• Comparabilità dei dati (metodologia di rilevamento)• Affidabilità delle fonti dei dati• Completezza della serie nel tempo• Copertura areale

La valutazione ambientale strategicaIl monitoraggio ambientale

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• Metodologie: Definizione delle matrici ambientali di riferimento, dei parametri da monitorare e della localizzazione delle stazioni di misura

• Rilevazione: Definizione delle modalità di acquisizione dei dati (localizazione delle stazioni; strumentazione di misura; procedure di misurazione; frequenza temporale di misurazione; modalità di registrazione dei dati)

• Validazione: Verifica della correttezza complessiva della rilevazione e della qualità del dato

• Elaborazione: Analisi sistematica dei dati (archiviazione; catalogazione; raffronto; gerarchizzazione)

• Interpretazione: Estrinsecazione del significato dei dati, anche rispetto alla loro distribuzione areale e temporale

• Sperimentazione: Tipologia di dato; Significato del dato; Modalità di acquisizione; Procedure di elaborazione; Metodologie di indagine; Applicazioni

• Informazione: Annuario dei dati ambientali; Relazione sullo stato dell’ambiente; L. 16.3.2001 n. 108; D.Lgs. 195/2005

La valutazione ambientale strategicaLe attività del monitoraggio ambientale

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Le macroaree tematiche :

– Biosfera– Atmosfera– Idrosfera– Geosfera– Antroposfera

La valutazione ambientale strategicaIl monitoraggio ambientale

Le matrici ambientali:• Aria• Acqua• Suolo• Flora• Fauna• Paesaggio• Ecosistemi• Biodiversità• Fattori climatici• Popolazione• Salute umana• Patrimonio architettonico• Patrimonio culturaleparametri

indicatori

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• Tale procedimento si può attuare per piani o programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per modifiche minori a piani vigenti.

• Fasi del procedimento:– Deposito del Rapporto Preliminare (descrizione del

piano; informazioni e dati necessari alla verifica dei possibili impatti ambientali conseguenti alla attuazione del piano)

– Individuazione, in collaborazione con l’autorità procedente, dei soggetti competenti in materia ambientale da consultare

– Consultazione e acquisizione dei pareri (30 gg)– Valutazione istruttoria (per le conclusioni deve essere

sentita l’autorità procedente) e formulazione del provvedimento di verifica, contenente anche le eventuali prescrizioni per la attuazione del piano (90 gg)

La valutazione ambientale strategicaLa verifica di assoggettabilità (art. 6 -c. 3- e 12 D. Lgs. 152/2006 – t.v.)

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• Caratteristiche del piano:– Valenza del piano come quadro di riferimento per la ubicazione

di opere o altre attività o per la ripartizione di risorse– Influenza del piano su altri piani o programmi, inclusi quelli

gerarchicamente coordinati– Pertinenza del piano per l’integrazione di considerazioni

ambientali e per la promozione dello sviluppo sostenibile– Problemi ambientali pertinenti al piano– Rilevanza del piano per la attuazione della normativa

comunitaria nel settore dell’ambiente • Caratteristiche degli impatti e delle aree

potenzialmente sensibili:– Entità, probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti– Carattere cumulativo degli impatti– Natura transfrontaliera degli impatti– Rischi per la salute umana o per l’ambiente– Valore e vulnerabilità delle aree interessate, con particolare

riferimento alle aree classificate in regimi di tutela ambientale

La valutazione ambientale strategicaCriteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi(art. 12 e All. I D. Lgs. 152/2006 – t.v.)

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• Tale procedimento è da attuare per tutti i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale (art. 6 D. Lgs. 152/2006 – t.v.)

• Fasi del procedimento:– Deposito del Rapporto Preliminare (descrizione del piano; informazioni e dati

necessari alla verifica dei possibili impatti ambientali conseguenti alla attuazione del piano)

– Consultazione, anche con gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale (90 gg)

– Redazione della proposta di piano e del rapporto ambientale– Deposito (presso Regione e Provincia) della proposta di piano, comprensiva del

rapporto ambientale e di una sua sintesi non tecnica, e pubblicazione del relativo avviso nel B.U.R.

– Presa visione e presentazione di eventuali osservazioni da parte del pubblico (60 gg)

– Istruttoria e formulazione del parere motivato (90 gg dalla scadenza del periodo di partecipazione pubblica)

– Eventuale revisione del piano– Adozione/approvazione del piano– Monitoraggio degli impatti ambientali derivanti dalla attuazione del piano– Informazione sugli esiti del monitoraggio e sulle eventuali misure correttive

adottate

La valutazione ambientale strategicaIl procedimento di valutazione (art. da 13 a 18 D. Lgs. 152/2006 – t.v.)

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• Contenuti del piano (o programma) e suoi obiettivi principali, rapporto con altri piani o programmi pertinenti

• Aspetti pertinenti dello stato dell’ambiente e della sua probabile evoluzione senza la attuazione del piano o programma

• Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate

• Problemi ambientali esistenti, pertinenti al piano• Obiettivi di protezione ambientale prestabiliti• Possibili impatti significativi sull’ambiente (biodiversità; popolazione;

salute umana; flora e fauna; suolo; acqua; aria; fattori climatici; beni materiali; patrimonio culturale, architettonico e archeologico; paesaggio; interrelazione tra i vari fattori esaminati)

• Misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi conseguenti alla attuazione del piano

• Sintesi delle ragioni della soluzione scelta e descrizione delle modalità di valutazione delle alternative individuate

• Misure previste in merito al monitoraggio degli effetti ambientali derivanti dalla attuazione del piano (modalità di raccolta dei dati, definizione degli indicatori, periodicità del reporting per illustrare i risultati della valutazione degli impatti e le eventuali misure correttive da adottare)

La valutazione ambientale strategicaContenuti del Rapporto Ambientale (art. 13 e All. VI D. Lgs. 152/2006 – t.v.)

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• al fine di ricercare le possibili modalità procedurali di attuazione della Direttiva 42/2001/CE e le correlazioni possibili fra tali procedure, dovendo tenere conto oggi delle modifiche al D.Lgs. 152/2006 introdotte con il D.Lgs. 4/2008, risulta particolarmente significativa la indicazione riportata nella attuale stesura dell’art. 14 al comma 4, ove si dispone il coordinamento delle procedure di deposito, pubblicità e partecipazione già previste da specifiche norme di settore.

• A tale proposito, risulta opportuno suddividere le modalità della consultazione sulla proposta di piano, separando quella delle “autorità aventi competenze in materia ambientale” da quella del “pubblico interessato”.

• Per i piani ai quali è applicabile la procedura della “verifica di assoggettabilità” (D.Lgs. 152/2006 - t.v., art. 6 comma 3), la consultazione dei “soggetti competenti in materia ambientale” (D. Lgs. 152/2006 - t.v., art. 12 comma 2) deve essere svolta necessariamente antecedentemente alla conclusione della Conferenza di Pianificazione (L.R. 23/1999), in quanto gli esiti di tale consultazione sono parte integrante delle valutazioni che conducono alla formulazione del provvedimento di verifica (D. Lgs. 152/2006 - t.v., art. 12 comma 4).

La valutazione ambientale strategicaCoordinamento delle procedure per la pianificazione urbanistica

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costruzione della proposta di piano1- Definizione degli obiettivi di piano.2- Redazione di un rapporto preliminare (sostanzialmente

coincidente con il “Documento preliminare” richiesto all’art. 11 della L.R. 23/1999) sui possibili impatti ambientali significativi conseguenti alla attuazione del piano.

3- Consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

4- Redazione della proposta di piano.5- Redazione del rapporto ambientale, quale parte integrante del

piano, contenente la individuazione, descrizione e valutazione degli impatti significativi potenzialmente conseguenti alla attuazione del piano.

La valutazione ambientale strategicaLe modalità di applicazione alla pianificazione territoriale ed urbanistica

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valutazione e di approvazione del piano

6- Conferenza di Pianificazione (L.R. 23/1999), allargata ai “soggetti competenti in materia ambientale” (D. Lgs. 152/2006 - t.v., art. 13 c. 5).

7- Valutazione del piano e delle osservazioni pervenute e formulazione del parere motivato (D. Lgs. 152/2006 - t.v., art. 15 c. 1).

8- Conclusione della Conferenza di Pianificazione.9- Adozione del piano, pubblicazione dell’avviso di deposito (D. Lgs.

152/2006 - t.v., art. 14 c. 1) e attivazione del processo di partecipazione pubblica.

10- Eventuale revisione del piano (D. Lgs. 152/2006 - t.v., art. 15 c. 2).11- Adozione/approvazione del piano.12- Informazione sulla decisione adottata.13- Monitoraggio degli effetti ambientali derivanti dall’attuazione del

piano.14- Valutazione della eventuale necessità di azioni correttive.

La valutazione ambientale strategicaLe modalità di applicazione alla pianificazione territoriale ed urbanistica

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Le implicazioni ambientali scaturenti dalla pianificazione territoriale ed urbanistica, connesse alla attuazione degli interventi di piano, possono essere sintetizzate come segue:

• Impatti dovuti alla localizzazione degli interventi (consumo di territorio e delle sue risorse naturali; incidenza sulla popolazione e sulla qualità della vita)

• Impatti dovuti alla realizzazione degli interventi (materiali da utilizzare e loro approvvigionamento; attività di cantiere)

• Impatti dovuti alla fruizione e gestione delle opere realizzate (attività connesse alle destinazioni d’uso, sia residenziali che produttive; materie prime consumate; rifiuti prodotti; emissioni in genere; impianti tecnologici)

• Impatti connessi a infrastrutture e servizi (tipologia specifica, pervasività del territorio, modalità di fruizione e gestione)

La valutazione ambientale strategicaSchema di analisi degli impatti ambientali

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• Partendo dallo schema di analisi degli impatti ambientali conseguenti alla attuazione di un piano, si possono sviluppare le seguenti considerazioni:– Il consumo di territorio e delle sue risorse deve trovare adeguate

motivazioni nella definizione degli ambiti di intervento, nel dimensionamento delle ipotesi di piano e nella localizzazione degli interventi;

– La scelta delle tipologie di intervento, di materiali e tecnologie da utilizzare deve seguire i criteri di minimizzazione degli impatti ambientali, del contenimento dei consumi (materiali e risorse energetiche), del contenimento dei rifiuti prodotti;

– Il monitoraggio delle trasformazioni ambientali può sempre essere sviluppato in forma qualitativa (analisi descrittiva del contesto di riferimento), riservando la forma analitica (misurazione di parametri e valutazione di indicatori) per ambiti particolarmente sensibili o per interventi particolarmente impattanti;

– Molte attività usuali già implicano la valutazione degli impatti conseguenti alla realizzazione di un’opera (autorizzazioni ambientali; direzione lavori; collaudo delle opere; attività di vigilanza sul territorio; ecc.) e pertanto possono concorrere nella definizione di un programma organico di monitoraggio e valutazione degli effetti ambientali conseguenti alla attuazione di un piano.

La valutazione ambientale strategicaPesatura, monitoraggio e valutazione degli effetti ambientali di un piano