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___________________________________________________________________________________________________________ AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MILANO Dipartimento di Prevenzione Medico/SS Sicurezza degli Ascensori e degli Impianti di Sollevamento Via Ippocrate, 45 - MILANO 20161 – Tel. 02/8578.9334 fax 02/8578.9277 e-mail: [email protected] Codice fiscale e P.IVA 12319130154 - sito: http://www.asl.milano.it 1 QUADERNO TECNICO Gennaio 2012 Autore: Luigi p.i. Leccardi – Tecnico della Prevenzione Premessa La parola d’ordine nell’edilizia è diventata sempre più, a rigore, sicurezza, intesa come crescita culturale e professionale di tutti gli operatori del settore. Si pensi ad esempio all’utilizzo di attrezzature di lavoro per il sollevamento di materiale o persone, alla luce delle nuove normative sulla sicurezza sul lavoro e regolamenti di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida. I mezzi da cantiere sono una delle tre risorse, oltre alla manodopera ed ai materiali, indispensabili al funzionamento delle opere infrastrutturali, il cui utilizzo si deve basare su solide basi in tema di sicurezza e corretto utilizzo. È in quest’ottica che nasce questo lavoro rivolto a quanti si occupano nei cantieri edili della valutazione e gestione dei rischi nell’istallazione e utilizzo di apparecchi di sollevamento ( datori di lavoro, coordinatori per la sicurezza, RSPP, ecc.). Indice 1. Allegato VII verifiche di attrezzature – D.Lgs 81/08 s.m.i Pag. 2 2. Comunicazione di messa in servizio inoltrata al Dipartimento INAIL Pag. 3 3. Prima verifica INAIL / Soggetti abilitati pubblici o privati Pag. 4 4. Verifica periodica ASL- ARPA / Soggetti abilitati pubblici o privati Pag. 5 5. Utilizzo dell’attrezzatura di lavoro Pag. 6 6. Eccezionalità Pag. 16 CANTIERI EDILI CONTROLLI PER RIDURRE IL RISCHIO D’ UTILIZZO DELLA ATREZZATURE DI LAVORO GRU A TORRE

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Dipartimento di Prevenzione Medico/SS Sicurezza degli Ascensori e degli Impianti di Sollevamento Via Ippocrate, 45 - MILANO 20161 – Tel. 02/8578.9334 fax 02/8578.9277

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QUADERNO TECNICO Gennaio 2012

Autore: Luigi p.i. Leccardi – Tecnico della Prevenzione

Premessa La parola d’ordine nell’edilizia è diventata sempre più, a rigore, sicurezza, intesa come crescita culturale e professionale di tutti gli operatori del settore. Si pensi ad esempio all’utilizzo di attrezzature di lavoro per il sollevamento di materiale o persone, alla luce delle nuove normative sulla sicurezza sul lavoro e regolamenti di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida. I mezzi da cantiere sono una delle tre risorse, oltre alla manodopera ed ai materiali, indispensabili al funzionamento delle opere infrastrutturali, il cui utilizzo si deve basare su solide basi in tema di sicurezza e corretto utilizzo. È in quest’ottica che nasce questo lavoro rivolto a quanti si occupano nei cantieri edili della valutazione e gestione dei rischi nell’istallazione e utilizzo di apparecchi di sollevamento ( datori di lavoro, coordinatori per la sicurezza, RSPP, ecc.). Indice 1. Allegato VII verifiche di attrezzature – D.Lgs 81/08 s.m.i Pag. 2 2. Comunicazione di messa in servizio inoltrata al Dipartimento INAIL Pag. 3 3. Prima verifica INAIL / Soggetti abilitati pubblici o privati Pag. 4 4. Verifica periodica ASL- ARPA / Soggetti abilitati pubblici o privati Pag. 5 5. Utilizzo dell’attrezzatura di lavoro Pag. 6 6. Eccezionalità Pag. 16

CANTIERI EDILI

CONTROLLI PER RIDURRE IL RISCHIO D’ UTILIZZO DELLA ATREZZATURE DI LAVORO GRU A TORRE

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TITOLO III – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

11 Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità del comma 1

Allegato VII verifiche di attrezzature

Attrezzatura (come da All. VII D.lgs.106/09) Periodicità

Scale aeree ad inclinazione variabile Verifica Annuale

Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato a sviluppo verticale ed azionati a mano

Verifica Annuale Verifica Biennale

Ponti sospesi e relativi argani Verifica Biennale

Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con D x n. giri > 450 (m x giri/min.) di tipo continuo con D x n. giri > 450 (m x giri/min.) operanti con solventi o miscele esplosive con De >500mm

Verifica Biennale Verifica Triennale Verifica Annuale

Apparecchi di sollevamento materiali, non azionati a mano, di tipo mobile/trasf. con portata > 200 Kg (Gru a torre; autogrù; gru su autocarro; strutt. limitate) Settori: Costruzioni, siderurgico. portuale, estrattivo Altri settori con anno di fabbricazione entro 10 anni “ “ “ “ oltre 10 anni

Verifica Annuale Verifica Biennale Verifica Annuale

Apparecchi di sollevamento materiali, non azionati a mano, di tipo fisso con portata > 200 Kg (gru a ponte, cavalletto, strutt. limitate) Settori: Costruzioni, siderurgico. portuale, estrattivo con anno di fabbricazione entro 10 anni con anno di fabbricazione oltre 10 anni Altri settori con anno di fabbricazione entro 10 anni con anno di fabbricazione oltre 10 anni

Verifica Biennale Verifica Annuale Verifica Triennale Verifica Biennale

Carrelli semoventi a braccio telescopico

Verifica Annuale

Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne

Verifica Biennale

Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente

Verifica Annuale

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PRIMA INSTALLAZIONE GRU A TORRE CERTIFICATA CE

Comunicazione di messa in servizio inoltrata al Dipartimento INAIL dal datore di lavoro proprietario dell’attrezzatura di lavoro 19-2-2010 Supplemento ordinario n. 36/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 41

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 17 . Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.

ART. 18 (Abrogazioni) 1. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, fatta salva la residua applicabilità delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 11, commi 1 e 3, del medesimo decreto.

Art. 11 - Norme finali e transitorie

1. Fatto salvo l'art. 1, terzo comma, in caso di modifiche costruttive, chiunque venda, noleggi o conceda

in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in

servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di marcatura CE, deve attestare,

sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti,

riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore

del presente regolamento.

3. Chiunque utilizzi macchine già soggette alla disciplina di cui al decreto ministeriale 12-9-1959, messe in servizio successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, ha l'obbligo di denuncia al dipartimento periferico competente per territorio dell'Ispesl dell'avvenuta installazione della macchina. MODULO DI DENUCIA

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VERIFICHE SUCCESSIVE

PRIMA VERIFICA datore di lavoro proprietario dell’attrezzatura di lavoro

Prima verifica INAIL / Soggetti abilitati pubblici o privati Periodicità Dalla comunicazione di messa in servizio inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente, entro il termine stabilito dall’Allegato VII D.Lgs. 81/08 s.m.i. ( art. 71 c. 11 D.Lgs 81/08 s.m.i. ) La prima verifica è finalizzata a identificare l’attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla denuncia di messa in servizio inoltrata all’ INAIL . In particolare devono essere rilevate: • Nome del costruttore • Tipo e numero di fabbrica dell’apparecchio • Anno di costruzione • Matricola assegnata dall’INAIL Documentazione allegata da visionare: • Dichiarazione CE di conformità • Verbale d’idoneità d’impiego R.E.S. punto 4.2.4 direttiva 2006/42/CE • Dichiarazione di corretta installazione ( ove prevista da disposizioni legislative) • Tabelle/diagramma di portata (ove previsti) • Diagramma delle aree di lavoro (ove previsto) • Istruzioni per l’uso • Registro di controllo Al fine di assicurare le verifiche periodiche successive, dovrà essere presente:

- scheda tecnica di identificazione INAIL / Soggetti abilitati pubblici o privati

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VERIFICA PERIODICA datore di lavoro utilizzatore dell’attrezzatura di lavoro

Verifica periodica ASL - ARPA / Soggetti abilitati pubblici o privati Periodicità Le verifiche periodiche successive alla prima, sono effettuate su su richiesta del datore di lavoro( art. 71 c. 11 D.Lgs 81/08 s.m.i.) con la periodicità indicata entro il termine stabilito dall’Allegato VII D.Lgs. 81/08 s.m.i. La verifica periodica è finalizzata a • Verificare che la configurazione e l’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle Istruzioni di

Uso e Manutenzione previste dal fabbricante (art. 71 c. 4 D.Lgs. 81/08 s.m.i.) • Verificare la regolare tenuta del Registro di Controllo ( art. 71 c. 4 p.b D.Lgs.81/08 s.m.i ), ove previsto dai

decreti di recepimento delle direttive comunitarie pertinenti o dove non previsto dai risultati dei controlli riportati per iscritto, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni ( art. 71 c. 9 D.Lgs. 81/08 s.m.i )

• Richiedere per la stabilità della gru Idoneità del piano di posa come disposto al punto 3.1.3 Allegato VI D.Lgs. 81/08 s.m.i.

• Controllare lo stato di conservazione e manutenzione ( art. 71 c. 8 D.Lgs. 81/08 s.m.i. ) • Effettuare le prove di funzionamento dell’attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza • Su gru mobili, sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato, messi in

esercizio da oltre 20 anni, sono esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari effettuate secondo le norme tecniche (D.M. 11 aprile 2011 N.111 G.U. n. 98 All. II punto 2 lett. c punto 3.2.3)

Al fine di assicurare la verifica periodica, dovrà essere presente:

- libretto delle verifiche ENPI - libretto di omologazione ISPESL - libretto di prima verifica ISPESL - scheda tecnica di identificazione INAIL / Soggetti abilitati pubblici o privati - verbale di verifica periodica ASL – ARPA / Soggetti abilitati pubblici o privati

Scheda tecnica Verbale di verifica periodica

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UTILIZZO DELL’ATTREZZATURA DI LAVORO GRU A TORRE

INSTALLAZIONE DELLA GRU Durante la progettazione dell’opera il Coordinatore per la progettazione, redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV, nello specifico nelle disposizioni generali nel punto d ) attrezzature di lavoro. La stabilità della gru e il suo buon funzionamento generale è affidata alla sua corretta installazione adottando adeguate misure tecniche ed organizzative ( art. 71 c.3 in abbinato punto 3.1.3 All. VI D.Lgs. 81/08 s.m.i. ) Si dovrà verificare la consistenza e l’idoneità del piano di posa, considerando le valutazioni geologiche al fine di ottenere i valori di resistenza alle compressioni del terreno, mettendo in relazione i valori di resistenza del terreno con i carichi agenti riportati dal costruttore dell’attrezzatura di lavoro.

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In vicinanza degli scavi la gru deve trovarsi a distanza di sicurezza dal ciglio dello scavo. Tale distanza dipende dalla natura del terreno e dalle sue condizioni (contenuto d’acqua, attrito, ect. ), se le condizioni sono critiche previo progetto da un tecnico abilitato, andrà costruita una parete di contenimento del terreno, con uno specifico ( progettato )basamento di supporto

ALLA BASE DI UNA GRU NON SI SCAVA VERIFICARE CANALI O FOGNATURE NASCOSTE

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INSTALLAZIONE DELLA GRU CON ROTAZIONE BASSA

AREA DELIMITATA ( art. 69 c.1 p. c-d D.Lgs.81/08 s.m.i. )

SI AREA DELIMITATA NO E RISCHIO DI DEPOSITO MATERIALE

SCEGLIERE CON CURA LA POSTAZIONE PER L’APPOGGIO DEGLI STABILIZZATORI

PIANO DI CAMPAGNA DEL CANTIERE (GHIAIA SUPERFICIALE), STABILIZZAZIONE CORRETTA

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RISCHI PRESENTI NELL’AMBIENTE DI LAVORO ( art. 71 c. 2 - p. b D.Lgs.81/08 s.m.i.)

DISTANZE DA OSTACOLI FISSI PER OSCILLAZIONI STRUTTURALI (linee guida)

MANTENERE DISTANZE DI SICUREZZA DAI PONTEGGI

VICINANZA GRU PRESTARE ATTENZIONE AI GANCI

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LINEE ELETTRICHE

POSSIBILE OSCILLAZIONE DEL CARICO MANOVRATO

Tab. 1 Allegato IX D.Lgs. 81/ 08 s.m.i

Dove Un = tensione nominale

Tab. 1 Allegato IX D.Lgs. 81/ 08 s.m.i – Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette da osservarsi, nell’esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche

Un (kV) D (m)

≤ 1 3

1 < Un ≤ 30 3,5

30 < Un ≤ 132

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> 132 7

Ved. All. IX

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INTERFERENZE CON LE ALTRE ATTREZZATURE GIA’ IN USO ( art. 71 c. 2 - p. d D.Lgs.81/08 s.m.i.)

AREA D’AZIONE DELLA GRU Allegato VI D.Lgs. 81/08 s.m.i. 3.2.1 Quando due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro di modo che i loro raggi d'azione si intersecano, è necessario prendere misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse. Viene redatto un piano organizzativo per le precedenze firmato dai responsabili dei cantieri e dai rispettivi manovratori delle gru, i quali sono stati informati, formati e addestrati sul corretto utilizzo dell’attrezzatura di lavoro ( art. 71 c. 7 D.lgs. 81/08 s.m.i.)

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L’AREA D’ACCESSO PER GRUISTA IN CABINA E DEL MANUTENTORE DEVE ESSERE SEMPRE IDONEA E ACCESSIBILE ALL. V

3.1.13 I posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto devono:

a) potersi raggiungere senza pericolo; 11. Manutenzione, riparazione, regolazione ecc. 11.3. Per effettuare le operazioni di produzione, di regolazione e di manutenzione delle attrezzature di lavoro, i lavoratori devono poter accedere in condizioni di sicurezza a tutte le zone interessate.

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FINE SERVIZIO DELL’ATTREZZATURA DI LAVORO Alla fine del servizio o comunque prima di abbandonare la gru si deve provvedere a: alzare il gancio sotto il braccio; lasciare libero il braccio ( mediante apposito dispositivo elettromeccanico installato)di ruotare sotto la spinta del vento; togliere corrente agendo sull’apposito interruttore generale. ESEMPI DI DISPOSITIVI SBLOCCO FRENO RALLA

ALCUNI RADIOCOMANDI DI NUOVA GENERAZIONE DISPONGONO DI DISPOSITIVO DI SLOCCO ROTAZIONE. ATTENZIONE VERIFICARE SEMPRE LE ISTRUZIONI DEL COSTRUTTORE

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IL DISPOSITIVO DI SLOCCO ROTAZIONE E L’INTERUTTORE GENERALE DELLA GRU PER LA MESSA FUORI SERVIZIO DEVONO ESSERE INSTALLATI IN POSIZIONI ACCESSIBILI AL GRUISTA E AL MANUTENTORE

Impossibile da raggiungere Art. 80 D.Lgs. 81/08 s.m.i. 3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma 1.

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Durante il fuori servizio non devono permanere carichi sollevati in quota

ART.675 DEL CODICE PENALE CHIUNQUE, SENZA LE DEBITE CAUTELE, PONE O SOSPENDE COSE, CHE, CADENDO IN UN LUOGO DI PUBBLICO TRANSITO, O IN UN LUOGO PRIVATO MA DI COMUNE O ALTRUI USO, POSSANO OFFENDERE O IMBRATTARE O MOLESTARE PERSONE, E’ PUNITO CON L’AMMENDA.

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ECCEZIONALITA’ ALLEGATO VI D.Lgs. 81/08 s.m.i. DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

3 Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare o movimentare carichi

3.1.4 Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine. A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Prot. 15/SEGR/0003326 del 10/02/2011 Parere della commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro sul concetto di eccezionalità di cui al punto 3.1.4 dell’allegato VI al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, alla seduta del 19 gennaio 2011, ha approvato un parere sul concetto di “eccezionalità” nell’uso di attrezzature di lavoro non progettate a tale scopo per il sollevamento di persone, di cui al punto 3.1.4 dell'allegato VI al D.Lgs. 81/08 s.m.i. In tal modo, si fornisce una indicazione a tutti gli operatori relativa a quali limitate situazioni legittimino l’uso – che rimane eccezionale – di attrezzature di lavoro per sollevare persone, ferme restando le previsioni di tutela della salute e sicurezza degli operatori coinvolti nelle operazioni.