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PREAMBOLO PER UNA DICHIARAZIONE D'INDIPENDENZA DEGLI STATI UNITI D'AMERICA (bozza originale di Thomas Jefferson ) Documento della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America Premessa La causa prima della dichiarazione dell'indipendenza fu una proposta del 7 giugno 1776 dei rappresenti dello Stato della Virginia, chiedente che il congresso proclamasse le colonie unite Stati liberi e indipendenti. L'8 giugno fu rimandata la definitiva risoluzione intorno a questa proposta al 1° luglio, ma al tempo stesso venne eletta una commissione, perchè preparasse la dichiarazione dell'indipendenza; commissione composta di G. Adams, dr. Franklin, Tommaso Jefferson, Ruggero Sherman e Roberto R. Livingston. Il compilatore della dichiarazione è il Jefferson, la minuta del quale con alcune correzioni, venne presentata al congresso (la minuta-bozza la riportiamo sopra) che riprese il 1° luglio la discussione su quel soggetto, e la sera del 4 approvò la dichiarazione dell'indipendenza. Essa fu sottoscritta, lo stesso giorno, solo dal presidente Giovanni Hancoch; e dai rimanenti più tardi. Nel 1789 la dichiarazione dell'indipendenza fu depositata nel « Dipartimento degli affari esteri », che oggi si chiama « dipartimento di Stato », dove adesso si trova in uno stipo di acciaio. Il documento è scritto su pergamena che qui riproduciamo interamente digitalizzato. Dandone poi in fondo la traduzione e le firme leggibili. Sottoscrizione della dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America, Filadelfia 4 luglio 1776 (Affresco al Campidoglio di Washington nella Sala dell'Indipendenza)

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PREAMBOLO PER UNA DICHIARAZIONE D'INDIPENDENZA DEGLI STATI UNITI D'AMERICA (bozza originale di Thomas Jefferson )

Documento della

dichiarazione di indipendenza

degli Stati Uniti d'America

Premessa

La causa prima della dichiarazione dell'indipendenza fu una proposta del 7 giugno 1776 dei rappresenti dello Stato della Virginia, chiedente che il congresso proclamasse le colonie unite Stati liberi e indipendenti. L'8 giugno fu rimandata la definitiva risoluzione intorno a questa proposta al 1° luglio, ma al tempo stesso venne eletta una commissione, perchè preparasse la dichiarazione dell'indipendenza; commissione composta di G. Adams, dr. Franklin, Tommaso Jefferson, Ruggero Sherman e Roberto R. Livingston. Il compilatore della dichiarazione è il Jefferson, la minuta del quale con alcune correzioni, venne presentata al congresso (la minuta-bozza la riportiamo sopra) che riprese il 1° luglio la discussione su quel soggetto, e la sera del 4 approvò la dichiarazione dell'indipendenza. Essa fu sottoscritta, lo stesso giorno, solo dal presidente Giovanni Hancoch; e dai rimanenti più tardi. Nel 1789 la dichiarazione dell'indipendenza fu depositata nel « Dipartimento degli affari esteri », che oggi si chiama « dipartimento di Stato », dove adesso si trova in uno stipo di acciaio. Il documento è scritto su pergamena che qui riproduciamo interamente digitalizzato. Dandone poi in fondo la traduzione e le firme leggibili.

Sottoscrizione della dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America, Filadelfia 4 luglio 1776

(Affresco al Campidoglio di Washington nella Sala dell'Indipendenza)

Traduzione

"Quando, nel corso degli umani eventi, diviene necessario per un popolo spezzare i legami politici che lo hanno unito ad un altro, ed assumere, fra le potenze della terra, la posizione distinta e paritaria a cui le leggi della Natura e di Dio gli danno diritto, il giusto rispetto dovuto alle opinioni dell'umanità esige che esso dichiari le ragioni che lo costringono a separarsi. Consideriamo verità evidenti per sé stesse che tutti gli uomini sono creati uguali; che sono stati dotati dal loro Creatore di taluni diritti inalienabili; che, fra questi diritti, vi sono la vita, la libertà e il perseguimento del benessere. Che per garantire questi diritti, vengono istituiti fra gli uomini dei governi che derivano dal consenso dei governati il loro giusto potere. Che ogni qualvolta una forma di governo diviene antagonistica al conseguimento di questi scopi, il popolo ha diritto di modificarla e abolirla, e di creare un governo nuovo, ponendo a base di esso quei principi, e regolando i poteri di esso in quelle forme che offrono la maggiore probabilità di condurre alla sicurezza ed alla felicità del popolo medesimo. La prudenza consiglierà, in fatto, di non cambiare per motivi tenui o transitori governi stabiliti da tempo; l'esperienza dimostra, invero, che gli uomini sono più inclini a sopportare i mali, finché sono tollerabili, che a riprendere la giusta direzione, abolendo forme alle quali sono adusati. Ma quando una lunga serie di soprusi ed usurpazioni, volti invariabilmente ad un unico scopo, offrono prova evidente del disegno di un governo di assoggettare il popolo a condizioni di dispotismo assoluto, é diritto e dovere del popolo di abbattere quel governo e di creare nuove salvaguardie per la sua sicurezza futura. Tale é stata la paziente sofferenza di queste Colonie; e tale é la necessità che le costringe a mutare il loro precedente sistema di governo. La storia dell'attuale Re di Gran Bretagna è una storia di ripetuti soprusi ed usurpazioni, diretti tutti all'unico scopo di instaurare il dispotismo assoluto sui nostri Stati. A dimostrazione di ciò, esponiamo i fatti al mondo ignaro e imparziale... (qui Jefferson inizia la "serie" di EGLI con le dure e violente accuse):

EGLI ha rifiutato di dare il suo assenso alle leggi più opportune e necessarie al bene pubblico [...]. EGLI ha ripetutamente disciolto Assemblee rappresentative che si erano riunite allo scopo di opporsi con virile fermezza alle sue violazioni del diritto del popolo [...]. EGLI ha reso i Giudici dipendenti dal suo esclusivo arbitrio [...].

EGLI ha mantenuto fra noi, in tempo di pace, eserciti stanziali senza il consenso dei nostri Corpi legislativi. EGLI ha ostentato di rendere il potere militare indipendente dal potere civile e ad esso superiore. EGLI si è accordato con altri allo scopo di assoggettarci ad una giurisdizione estranea alla nostra costituzione e sconosciuta alle nostre leggi (si allude al parlamento inglese - Ndr. ), dando il suo assenso alle loro presunte disposizioni legislative, vale a dire: [...] ad interrompere il nostro commercio con tutte le parti del mondo; ad imporre su di noi tributi senza il nostro consenso [...]. EGLI ha fomentato la rivolta al nostro interno ed ha tentato di far marciare contro gli abitanti delle nostre zone di frontiera gli spietati indiani selvaggi, il cui ben noto metodo di guerra consiste nel massacro indiscriminato della gente di ogni età, sesso e condizione. (Capoverso di Jefferson soppresso) EGLI ha intrapreso una guerra crudele contro la stessa natura umana, violando i suoi più sacri diritti alla vita e alla libertà nelle persone di una gente remota che mai gli aveva recato offesa, facendola catturare e trasportare in schiavitù in un altro emisfero o mandandola incontro ad una morte miserevole durante il suo trasporto colà [...]. Deciso a conservare aperto un mercato in cui si vendono e si comprano uomini, egli ha prostituito il suo diritto di veto al fine di votare al fallimento ogni tentativo di proibire o limitare per via legislativa questo esecrando commercio. E acciocchè non mancasse a questo corteo di orrori nulla di infame. EGLI sta ora incitando proprio quella gente a prendere le armi contro di noi [...]"). "NOI pertanto, rappresentanti degli Stati d'America, riuniti in Congresso generale, appellandoci al Supremo Giudice dell'universo quanto alla rettitudine delle nostre intenzioni, solennemente dichiariamo e proclamiamo, in nome e per autorità dei buoni popoli di queste Colonie, che queste Colonie Unite sono e devono di diritto essere Stati liberi ed indipendenti". "NOI investiti della grande responsabilità nel firmare questa Dichiarazione ci impegniamo con le nostre vite, le nostre fortune, e il nostro sacro onore" Thomas Jefferson - 4 Luglio 1876

I rappresentanti delle tredici colonie britanniche del Nord America riuniti al congresso di Filadelfia approvano questa bozza di una dichiarazione di intenti presentata dal 33enne Thomas Jefferson e iniziano -con la guerra d'indipendenza- il loro cammino verso l'emancipazione.

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11 ANNI DOPO, NEL 1787 NASCE

La Costituzione

dei 13 Stati Uniti d'America

COSTITUZIONE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA

15 SETTEMBRE 1787

Noi, Popolo degli Stati Uniti, allo Scopo di realizzare una più perfetta Unione,

stabilire la Giustizia, garantire la Tranquillità interna, provvedere per la difesa

comune, promuovere il Benessere generale ed assicurare le Benedizioni della

Libertà a noi stessi ed alla nostra Posterità, ordiniamo e stabiliamo questa

Costituzione per gli Stati Uniti d'America.

ARTICOLO I

Sec. 1 – Di tutti i poteri legislativi qui concessi sarà investito un Congresso degli

Stati Uniti che consisterà di un Senato e di una Camera dei Rappresentanti.

Sec. 2 – La Camera dei Rappresentanti sarà composta di Membri scelti ogni due

anni dal popolo dei diversi Stati, ed in ciascuno Stato gli Elettori dovranno avere i

requisiti richiesti per essere Elettori della camera più numerosa del Legislativo

dello Stato.

Non può essere Rappresentante chi non abbia compiuto l'età di 25 anni, non sia da

sette anni cittadino degli Stati Uniti, ed al momento delle elezioni non sia abitante

nello Stato in cui viene eletto.

I rappresentanti e i tributi diretti saranno ripartiti tra i diversi Stati che facciano

parte di questa Unione, in proporzione alla loro rispettiva consistenza numerica,

che sarà determinata aggiungendo al totale degli uomini liberi ñ compresi quelli

che vi svolgono un servizio per un limitato periodo di tempo ed esclusi gli Indiani

non soggetti a imposte ñ i tre quinti di tutti gli altri [e cioè degli schiavi:

disposizione modificata con gli emendamenti XIII-XV]. Il computo effettivo sarà

fatto entro tre anni dalla prima riunione del Congresso degli Stati Uniti, ed entro

ogni successivo termine di dieci anni, nel modo che essi [i rappresentanti]

stabiliranno con legge. Il numero dei Rappresentanti non sarà superiore a uno per

ogni trentamila [abitanti], ma ciascuno Stato avrà almeno un Rappresentante; e

finché tale computo non sarà fatto, lo Stato del New Hampshire avrà diritto di

eleggerne tre, il Massachusetts otto, il Rhode Island e le Piantagioni di Providence

uno, il Connecticut cinque, il New York sei, il New Jersey quattro, la

Pennsylvania otto, il Delaware uno, il Maryland sei, la Virginia dieci, il North

Carolina cinque, il South Carolina cinque, e la Georgia tre [in base a questa

disposizione, a causa della formazione di numerosi nuovi Stati la Camera giunse

progressivamente fino a 435 membri. Per evitarne l'ulteriore accrescimento, nel

1929 il numero fu fissato a tale cifra, distribuendo i seggi tra gli Stati in relazione

ai risultati dei censimenti].

Quando si vengano a determinare posti vacanti nella rappresentanza di uno Stato

la corrispondente autorità esecutiva emetterà i provvedimenti per le elezioni per

colmare tali posti vacanti.

La Camera dei Rappresentanti sceglierà il suo Speaker e gli altri suoi funzionari;

ed avrà in via esclusiva il potere di impeachment.

Sec. 3 – Il Senato degli Stati Uniti sarà composto da due Senatori per ciascuno

Stato, eletti dai locali corpi legislativi [disposizione modificata con il XVII

emendamento, sez.1] per sei anni; ed ogni Senatore avrà un voto.

Immediatamente dopo che si saranno riuniti a seguito delle prime elezioni, essi

saranno divisi nel modo più uniforme possibile in tre classi. I seggi dei Senatori

della prima classe si riterranno vacanti allo scadere del secondo anno, quelli della

seconda classe allo scadere del quarto anno e quelli della terza classe allo scadere

del sesto anno, in modo tale che un terzo [del Senato] sarà eletto ogni due anni. E

se si determinano seggi vacanti per dimissioni o altro durante i periodi di

sospensione dei legislativi di ciascuno Stato, gli esecutivi locali possono fare delle

nomine provvisorie fino alla successiva riunione dei legislativi, che copriranno

tali posti vacanti [disposizione modificata con il XVII emendamento, sez.2].

Non può essere Senatore chi non abbia compiuto i 30 anni d'età, non sia da nove

anni cittadino degli Stati Uniti ed al momento delle elezioni non risieda nello

Stato per il quale viene eletto.

Il Vice presidente degli Stati Uniti sarà Presidente del Senato, ma non vi avrà

voto, se non quando si abbia parità di voti.

Il Senato sceglierà gli altri suoi funzionari ed anche un Presidente pro tempore,

per il caso in cui il Vice Presidente manchi o eserciti l'ufficio di Presidente degli

Stati Uniti.

Il Senato avrà in via esclusiva il potere di giudicare su tutti i casi di impeachment.

Quando di riunisce a tal fine, dovrà prestare giuramento o impegno solenne. Se è

sotto accusa il Presidente degli Stati Uniti, presiederà il Giudice in capo della

Corte Suprema; e nessuno sarà dichiarato colpevole senza il concorso dei voti dei

due terzi dei presenti.

Le condanne per i casi di impeachment non andranno oltre alla rimozione dalla

carica ed all'interdizione dal tenere e godere qualsiasi carica onorifica, fiduciaria o

retribuita alle dipendenze degli Stati Uniti: ma il condannato sarà non di meno

responsabile e soggetto a imputazione, processo, giudizio e condanna penale,

secondo il diritto comune.

Sec. 4 – I tempi, i luoghi e le modalità per le elezioni dei Senatori e dei

Rappresentanti saranno stabiliti in ciascuno Stato dal Legislativo locale; ma in

ogni tempo il Congresso potrà con legge disporre o modificare la relativa

disciplina, salvo che per la sede dell'elezione dei Senatori.

Il Congresso dovrà riunirsi almeno una volta l'anno, e la riunione sarà il primo

lunedì di dicembre [disposizione modificata con il XX emendamento, sez.2], salvo

che non stabilisca con legge un giorno diverso.

Sec. 5 – Ciascuna Camera sarà giudice di elezioni, voti e requisiti dei propri

membri, e la maggioranza di ciascuna costituirà il quorum per trattare gli affari;

tuttavia un numero inferiore può disporre aggiornamenti da un giorno all'altro ed

è autorizzata ad imporre la presenza dei membri assenti, nei modi e con le

sanzioni che ciascuna Camera potrà prevedere.

Ciascuna Camera può determinare le regole per i propri lavori, punire i suoi

membri per comportamenti scorretti e, con la maggioranza dei due terzi, espellere

uno dei suoi membri.

Ciascuna Camera terrà un verbale dei suoi lavori e lo pubblicherà periodicamente,

togliendo le parti che a suo giudizio richiedono la segretezza; ed i voti favorevoli

e contrari dei membri di ciascuna camera su ogni questione devono essere inseriti

nel verbale a richiesta di un quinto dei membri presenti.

Durante le sessioni del Congresso nessuna delle due Camere potrà, senza il

consenso dell'altra, aggiornarsi per più di tre giorni od in qualsiasi luogo diverso

da quello in cui le due Camere sederanno.

Sec. 6 – Senatori e Rappresentanti riceveranno un compenso per i loro servizi, da

determinare per legge e da pagare a carico del Tesoro degli Stati Uniti. In ogni

caso tranne che per tradimento, fellonia o violazione dell'ordine pubblico, essi

saranno esenti da arresti durante la loro partecipazione alle sessioni delle

rispettive Camere e mentre vi si recano o ne fanno ritorno; e per qualsiasi discorso

e dibattito in ciascuna camera, essi non potranno ricevere contestazioni in

qualsiasi altro luogo.

Nessun Senatore o Rappresentante potrà, durante il periodo per il quale è eletto,

essere nominato a qualsiasi carica pubblica sotto l'autorità degli Stati Uniti, che

sarà stata istituita o la cui retribuzione sia stata aumentata durante tale periodo; e

nessuno che abbia un qualsiasi ufficio alle dipendenze degli Stati Uniti potrà esser

membro di una delle Camere finché resta in carica nell'ufficio.

Sec. 7 – Tutti i progetti di legge per l'esazione di imposte debbono avere origine

nella Camera dei Rappresentanti; ma il Senato può fare proposte o concorrere con

emendamenti come per gli altri progetti.

Ogni progetto di legge che sia stato approvato dalla Camera dei Rappresentanti e

dal Senato dovrà, prima di diventare legge, essere presentato al Presidente degli

Stati Uniti; e questi, se lo approva, dovrà firmarlo, ma altrimenti dovrà restituirlo

con le sue obiezioni alla Camera dalla quale esso ha avuto origine, la quale dovrà

riportare per intero tali obiezioni nei suoi verbali e procedere ad un riesame. Se

dopo tale riesame i due terzi di quella camera consentiranno ad approvare il

progetto, esso sarà trasmesso, assieme alle obiezioni [del presidente], all'altra

Camera, dalla quale esso sarò analogamente riesaminato e, se approvato dai due

terzi di questa Camera, diventerà legge. Ma in tutti questi casi i voti di entrambe

le Camere dovranno essere manifestati con dei Sì e No [cioè a scrutinio palese] e

i nomi delle persone che votano a favore e contro il progetto dovranno esser

trascritti nei verbali della rispettiva Camera. Se un qualche progetto non viene

rinviato dal Presidente entro 10 giorni (domeniche escluse) dopo che gli è stato

presentato, lo stesso progetto diventa legge, come se fosse stato firmato, a meno

che il Congresso, aggiornandosi, non abbia impedito che gli venisse rinviato, nel

qual caso il progetto non diventerà legge.

Qualsiasi ordine, risoluzione o voto per i quali sia necessario il concorso del

Senato e della Camera dei Rappresentanti (salvo una questione di aggiornamento)

dovrà esser presentato al Presidente degli Stati Uniti; e prima che esso abbia

effetto dovrà venire approvato da lui, o venendone disapprovato dovrà essere

nuovamente votato dai due terzi del Senato e della Camera dei Rappresentanti,

secondo le regole e i limiti prescritti per il caso di progetti di legge.

Sec. 8 – Il Congresso avrà il potere: ñ Di fissare e riscuotere tasse, diritti, imposte

e dazi, di pagare i debiti [pubblici] e provvedere alla difesa comune e al benessere

generale degli Stati Uniti; ma i diritti, le imposte e i dazi saranno uniformi in tutti

gli Stati Uniti;

Di prendere danaro in prestito sul credito degli Stati Uniti;

Di regolare il commercio coi Paesi stranieri, tra gli Stati e con le tribù indiane;

Di stabilire una disciplina uniforme della Naturalizzazione, e leggi uniformi in

materia di fallimento in tutti gli Stati Uniti;

Di battere moneta, di regolare il valore di questa e delle monete straniere, e di

fissare lo standard dei pesi e delle misure;

Di provvedere a punire la contraffazione dei titoli e della moneta corrente degli

Stati Uniti;

Di stabilire Uffici postali e Linee postali;

Di promuovere il progresso della scienza e delle arti utili, assicurando per periodi

limitati di tempo agli Autori ed agli Inventori il diritto esclusivo sui loro scritti e

scoperte;

Di costituire Tribunali inferiori alla Corte suprema;

Di definire e punire gli atti di pirateria e fellonia compiuti in alto mare e le offese

contro il Diritto delle Genti;

Di dichiarare guerra, di concedere licenze di preda e di rappresaglia, e di stabilire

regole sulle prede in terra e in mare;

Di reclutare e mantenere eserciti, ma nessun tipo di acquisizione di danaro a tal

fine potrà esser votato per un termine più lungo di due anni;

Di creare e mantenere una marina militare;

Di stabilire regole per l'amministrazione e il governo delle forze militari di terra e

di mare;

Di provvedere a convocare la Milizia per l'esecuzione delle leggi dell'Unione, per

reprimere insurrezioni e respingere invasioni;

Di provvedere a organizzare, armare e disciplinare la Milizia e a disporre quale

parte di essa sia impiegata al servizio degli Stati Uniti, riservando ai relativi Stati

la nomina degli ufficiali e la funzione di addestrare la Milizia in conformità alla

disciplina dettata dal Congresso;

Di esercitare in via esclusiva e per qualsiasi caso il potere legislativo in quel

Distretto (di non più di dieci miglia quadrate) che, per cessione di alcuni Stati e

con l'accettazione del Congresso, diverrà la sede del Governo degli Stati Uniti, e

di esercitare eguali poteri su tutti i luoghi acquistati, con il consenso dei corpi

legislativi dello Stato in cui si trovano per erigervi fortilizi, magazzini, arsenali,

cantieri e altri edifici di necessità [pubblica]; e

Di fare tutte le leggi che saranno necessarie e utili per portare ed esecuzione i

poteri predetti e tutti gli altri poteri di cui questa Costituzione investe il Governo

degli Stati Uniti od i suoi Dipartimenti e funzionari.

Sec. 9 – L'immigrazione o l'introduzione delle persone che gli Stati ora esistenti

riterranno opportuno ammettere, non potrà esser vietata dal Congresso prima

dell'anno 1808, ma potrà essere imposta una tassa o un diritto su simili

immigrazioni, non eccedente dieci dollari per persona.

Il privilegio del mandato di Habeas Corpus non potrà essere sospeso, se non

quando, in casi di rivolta o di invasione, la Sicurezza pubblica lo richieda.

Non potrà essere emanato alcun Bill of Atteinder [atti legislativi di condanna o

leggi penali ad personam] né alcuna legge ex post facto [che cioè punisca come

reato un fatto che non era tale quando fu compiuto].

Non potrà esser fissata alcuna capitazione o imposta diretta, se non in proporzione

degli averi o del censimento come qui in precedenza regolato [v. però il XVI

emendamento].

Non potrà essere fissata alcuna tassa o diritto sugli articoli esportati da alcuno

degli Stati.

Nessuna preferenza potrà esser fatta, da qualsiasi disciplina commerciale o

fiscale, in favore dei porti di uno degli Stati su quelli di un altro: né le navi che

muovono da o verso uno Stato potranno essere obbligate ad entrare, sgomberare o

pagare diritti in un altro Stato.

Nessuna somma potrà esser pagata dal Tesoro se non in conseguenza di

stanziamenti disposti con legge. E un regolare bilancio preventivo e consuntivo

delle entrate e delle spese di danaro pubblico dovrà essere periodicamente

pubblicato.

Nessun titolo di nobiltà sarà concesso dagli Stati Uniti; e nessuno che detenga

uffici retribuiti o di fiducia alle dipendenze degli Stati Uniti potrà, senza il

consenso del Congresso, accettare doni, emolumenti, uffici, titoli di qualsiasi

natura da parte di qualsiasi monarca, principe o Stato straniero.

Sec. 10 – Nessuno Stato potrà partecipare a trattati, alleanze o patti confederali;

concedere licenze di preda e rappresaglia; battere moneta; emettere titoli di

credito; costituire come mezzo di pagamento di debiti cose diversa dalla moneta

d'oro e d'argento; approvare dei Bill of Atteinder, leggi ex post facto o leggi che

indeboliscano gli effetti obbligatori dei contratti, o che diano titoli di nobilità.

Nessuno Stato potrà, senza il consenso del Congresso, fissare imposte o diritti

sulle importazioni o sulle esportazioni, salvo ciò che sia assolutamente necessario

per l'esecuzione delle sue leggi sulle ispezioni; ed il gettito di tutti i diritti e

imposte fissati da uno Stato sulle importazioni o sulle esportazioni sarà per l'uso

del Tesoro degli Stati Uniti; e tutte le leggi del genere saranno sottoposte alla

revisione ed al controllo del Congresso.

Nessuno Stato potrà, senza il consenso del Congresso, fissar diritti sul

tonnellaggio, tenere truppe o navi da guerra in tempo di pace, formare accordi o

unioni con un altro Stato o Potenza straniera o impegnarsi in una guerra, salvo

un'effettiva invasione o un pericolo così imminente da non consentire alcun

ritardo.

ARTICOLO II

Sec. 1 – Del potere esecutivo sarà investito un Presidente degli Stati Uniti

d'America. Egli terrà il suo ufficio per un periodo di quattro anni [disposizione

modificata con il XXII emendamento] e, insieme con il Vice presidente, eletto per

lo stesso periodo, sarà eletto come segue.

Ciascuno Stato nominerà, nel modo che sarà prescritto dal Legislativo locale, un

numero di Elettori pari al totale dei Senatori e dei Rappresentanti ai quali lo Stato

abbia titolo nel Congresso: ma nessun Senatore o Rappresentante o persona che

abbia un ufficio fiduciario o retribuito dagli Stati Uniti potrà esser nominato come

Elettore.

[Comma abrogato con il XII emendamento] Gli Elettori di riuniranno nei

rispettivi Stati e voteranno a scrutinio segreto per due persone, di cui almeno una

non dev'essere un abitante del loro stesso Stato. Essi faranno una lista di tutte le

persone che abbiano ottenuto voti, e del numero di voti ottenuto da ciascuno; la

quale lista essi dovranno firmare, certificare e trasmettere sotto sigillo alla sede

del Governo degli Stati Uniti, indirizzata al Presidente del Senato. Il Presidente

del Senato, in presenza del Senato e della Camera dei Rappresentanti, aprirà tutte

queste certificazioni e i voti saranno contati. La persona che avrà il maggior

numero di voti sarà il Presidente, se tale numero rappresenta la maggioranza del

totale degli Elettori nominati; e se c'è più di uno che ha questa maggioranza, e

hanno un egual numero di voti, allora la Camera dei Rappresentanti deve

immediatamente scegliere a scrutinio segreto uno di loro come Presidente; mentre

se nessuno ha tale maggioranza, allora tra i primi cinque della lista la stessa

Camera in modo analogo dovrà scegliere il Presidente. Però nello scegliere il

Presidente i voti saranno dati per Stati, e la rappresentanza di ciascuno Stato

disporrà di un voto. E a tal fine il quorum [inteso come numero legale per la

validità della votazione] sarà costituito dalle rappresentanze, composte da una o

più persone, dei due terzi degli Stati, e la maggioranza degli Stati sarà necessaria

per la scelta. In ogni caso, dopo la scelta del Presidente, la persona che ha il

maggior numero di voti degli Elettori sarà il Vice presidente. Ma se restano due o

più che abbiano un egual numero di voti, il Senato sceglierà tra loro il Vice

presidente a scrutinio segreto.

Il Congresso determina il tempo per la scelta degli Elettori [fissato con una legge

nel 1792 al martedì che segue il primo lunedì di novembre, ogni 4 anni] e il

giorno in cui essi voteranno [fissato con una legge nel 1934 al lunedì che segue il

secondo mercoledì di dicembre]; il quale giorno deve essere lo stesso in tutti gli

Stati Uniti [cfr. anche il XX emendamento].

Nessuno che non sia cittadino per nascita, o cittadino degli Stati Uniti all'epoca in

cui questa Costituzione è adottata, è eleggibile all'ufficio di Presidente; né è

eleggibile a tale ufficio chi non abbia compiuto l'età di 35 anni e non sia residente

da 14 anni negli Stati Uniti.

In caso di rimozione del Presidente dall'ufficio o di sua morte, dimissioni o

incapacità ad esercitare i poteri e i doveri del detto Ufficio, questo passerà al Vice

presidente, e il Congresso dovrà con legge provvedere per i casi di rimozione,

morte, dimissioni o incapacità sia del Presidente sia del Vice presidente,

dichiarando quale funzionario agirà in tal caso come Presidente, e tale funzionario

agirà di conseguenza finché tale incapacità venga a cessare o sia eletto un

Presidente.

Il Presidente dovrà ricevere per i suoi servizi, a tempi determinati, un compenso,

che non potrà essere né aumentato né diminuito durante il periodo per il quale è

stato eletto, ed egli non potrà ricevere in tale periodo qualsiasi altro emolumento

dagli Stati Uniti o da alcuno degli Stati.

Prima di entrare nella pienezza del suo ufficio, egli deve prestare il seguente

giuramento o affermazione solenne: ´Io solennemente giuro (o affermo) che

svolgerò fedelmente l'ufficio di Presidente degli Stati Uniti, e che preserverò,

proteggerò e difenderò al massimo delle mie capacità la Costituzione degli Stati

Unitiª.

Sec. 2 – Il Presidente sarà Comandante in capo dell'Esercito e della Marina degli

Stati Uniti, e della Milizia dei diversi Stati quando chiamata al servizio attivo

degli Stati Uniti; egli può chiedere l'opinione scritta del principale funzionario in

ciascuno dei Dipartimenti dell'esecutivo su qualsiasi oggetto che attenga ai doveri

dei rispettivi uffici, ed avrà il potere di concedere commutazioni di pene e grazie

per offese contro gli Stati Uniti, salvi i casi di impeachement.

Egli avrà il potere, con il parere ed il consenso del Senato, di stipulare trattati,

purché vi concorrano i due terzi dei Senatori presenti; e con il parere ed il

consenso del Senato nominerà gli Ambasciatori, gli altri Rappresentanti pubblici

ed i Consoli, i Giudici della Corte Suprema e tutti gli altri funzionari degli Stati

Uniti la cui nomina non sia qui altrimenti disciplinata, e che sarà stabilita con

legge: ma il Congresso può con legge attribuire la nomina di questi funzionari

inferiori, come riterrà conveniente, al solo Presidente o alle Corti giudiziarie o ai

capi dei Dipartimenti [disposizione modificata con l'XI emendamento]

Il Presidente avrà il potere di coprire i posti che si rendessero vacanti durante gli

aggiornamenti del Senato, concedendo incarichi provvisori che dureranno fino

alla fine della sessione successiva.

Sec. 3 – Egli darà di tempo in tempo al Congresso una Informativa sullo stato

dell'Unione, e raccomanderà alla considerazione [delle Camere] le misure che

giudicherà necessarie e convenienti; egli potrà, in occasioni straordinarie,

convocare entrambe le Camere o una di esse, ed in caso di disaccordi tra di esse

sulla data del loro aggiornamento egli le potrà aggiornare al momento che riterrà

migliore; egli curerà che le leggi siano fedelmente eseguite e darà ordini a tutti i

funzionari degli Stati Uniti.

Sec. 4 – Il Presidente, il Vice presidente e tutti i funzionari civili degli Stati Uniti

potranno essere rimossi dai loro uffici su accusa e verdetto di colpevolezza di

tradimento, corruzione o altri gravi crimini e misfatti.

ARTICOLO III

Sec. 1 – Del potere giudiziario degli Stati Uniti saranno investite una Corte

Suprema e le Corti inferiori che di tempo in tempo il congresso potrà istituire e

disciplinare. I giudici, sia della Corte suprema sia di quelle inferiori,

conserveranno le loro cariche finché manterranno buona condotta, e riceveranno

per i loro servizi, a tempi prefissati, un compenso che non potrà esser diminuito

durante la loro permanenza in carica.

Sec. 2 – Il potere giudiziario si estenderà a tutte le cause di stretto diritto e di

equità, fondate sulla disciplina di questa Costituzione, delle leggi degli Stati Uniti

e dei trattati stipulati, o che saranno stipulati sotto la loro autorità; a tutte le cause

che riguardano ambasciatori, altri rappresentanti pubblici o consoli; a tutte le

cause di ammiragliato e di giurisdizione marittima; alle controversie nelle quali

gli Stati Uniti siano una delle parti; alle controversie tra due o più Stati; tra uno

Stato e i cittadini di un altro Stato; tra i cittadini di diversi Stati; tra cittadini dello

stesso stato che reclamino terre in base a concessioni di altri Stati, e fra uno Stato,

e i suoi cittadini, e Stati o cittadini o soggetti stranieri.

In tutti i casi riguardanti ambasciatori, altri rappresentanti pubblici o consoli, e

quelli in cui uno Stato sia parte, la Corte suprema ha giurisdizione originaria. In

tutti gli altri casi prima menzionati, la Corte suprema ha giurisdizione d'appello,

sia in diritto sia in fatto, con le eccezioni e secondo le regole che il Congresso

stabilirà.

Il processo per tutti i reati, tranne i casi di impeachment, sarà mediante giuria; e

tale processo sarà tenuto nello Stato dove i detti reati sarebbero stati commessi;

ma se non sono commessi all'interno di alcuno degli Stati, il processo avverrà nel

luogo o nei luoghi che il Congresso avrà stabilito con legge.

Sec. 3 – Il tradimento nei confronti degli Stati Uniti consisterà esclusivamente

nell'aver mosso guerra contro di essi o essersi congiunti ai loro nemici dando loro

aiuto e sostegno. Nessuno potrà esser condannato per tradimento se non con la

testimonianza di due testimoni del medesimo atto manifesto, o per confessione in

un pubblico processo.

Il Congresso avrà il potere di emettere una condanna per tradimento, ma nessuna

condanna per tradimento può determinare effetti negativi sui discendenti o

confische che vadano oltre la vita del condannato.

ARTICOLO IV

Sec. 1 – Piena fede e credito sarà dato in ciascuno Stato agli atti pubblici, ai

documenti e ai procedimenti giudiziari degli altri Stati. E il Congresso con leggi

di carattere generale potrà prescrivere i modi con cui questi atti, documenti e

procedimenti andranno provati, e i loro effetti.

Sec. 2 – I cittadini di ciascuno Stato hanno diritto in tutti gli altri Stati a tutti i

privilegi e immunità dei cittadini.

Una persona accusata in qualsiasi Stato di tradimento o fellonia o altro crimine,

che si sia sottratto alla Giustizia e che sia trovato in un altro Stato, su domanda

dell'autorità esecutiva dello Stato dal quale è fuggito sarà consegnato per essere

ricondotto nello Stato che ha giurisdizione per il reato.

Nessuna persona, tenuta ad un servizio o un lavoro in uno Stato secondo le leggi

locali, rifugiandosi in un altro Stato e per effetto di qualsiasi legge o regola colà

vigente potrà essere esentata da tale servizio o lavoro, ma dovrà esser

riconsegnata su richiesta della parte a cui tale servizio o lavoro sia dovuto

[disposizione riferita essenzialmente agli schiavi fuggitivi: si ritiene abrogata dal

XIII emendamento].

Sec. 3 – Nuovi Stati possono essere ammessi dal Congresso in questa Unione; ma

nessuno Stato sarà formato o istituito all'interno della giurisdizione di un altro

Stato; né alcuno Stato potrà esser formato con la fusione di due o più Stati, o parti

di Stati, senza il consenso sia dei corpi legislativi degli Stati interessati, sia del

Congresso.

Il Congresso avrà il potere di disporre e produrre tutte le necessarie regole e

discipline concernenti il territorio o altre proprietà appartenenti agli Stati Uniti; e

nulla in questa Costituzione potrà essere interpretato in modo da pregiudicare

qualsiasi pretesa degli Stati Uniti o di un qualsiasi singolo Stato.

Sec. 4 – Gli Stati Uniti garantiranno a tutti gli Stati di questa Unione la forma

repubblicana di governo, e proteggeranno ciascuno di essi da invasioni; e, su

richiesta del Legislativo o dell'esecutivo (quando il legislativo non possa essere

convocato), anche da ogni violenza interna.

ARTICOLO V

Il Congresso, quando i due terzi di ciascuna Camera lo ritengano necessario, potrà

proporre emendamenti a questa Costituzione o, su richiesta dei Legislativi dei due

terzi dei vari Stati, potrà convocare una Convenzione per proporre emendamenti,

che, in entrambi i casi, saranno validi ad ogni intento e proposito come parte di

questa Costituzione quando ratificati dai Legislativi dei tre quarti dei diversi Stati,

o da apposite Convenzioni nei tre quarti di essi, a seconda che l'uno o l'altro modo

di ratifica sia proposto dal Congresso; con l'eccezione che nessun emendamento

che sia fatto prima dell'anno 1808 potrà in qualsiasi modo incidere sulla prima e

sulla quarta clausola della Sezione nona dell'articolo primo; e che nessuno Stato

potrà, senza il suo consenso, esser privato della sua parità di suffragio nel Senato.

ARTICOLO VI

Tutti i debiti contratti e le obbligazioni assunte in essi prima dell'adozione della

presente Costituzione, saranno validi nei confronti degli Stati Uniti sotto la

presente Costituzione così come sotto la Confederazione.

Questa Costituzione, e le leggi degli Stati Uniti che saranno fatte in sua

applicazione; e tutti i trattati stipulati o che saranno stipulati sotto l'autorità degli

Stati Uniti, costituiranno la legge suprema del Paese; e in ciascuno Stato i giudici

ne saranno vincolati, senza considerare qualsiasi cosa sia disposta in contrario

nella Costituzione o nelle leggi di qualsiasi Stato.

I Senatori e i Rappresentanti sopra menzionati, e i membri dei diversi Legislativi

statali, e tutti i funzionari amministrativi e giudiziari sia degli Stati Uniti sia dei

diversi Stati, saranno tenuti per giuramento o per solenne affermazione a

sostenere questa Costituzione; ma nessuna prova di fede religiosa potrà essere

richiesta come requisito per qualsiasi ufficio o incarico pubblico alle dipendenze

degli Stati Uniti.

ARTICOLO VII

La ratifica da parte delle Convenzioni di nove Stati sarà sufficiente a far entrare in

vigore questa Costituzione negli Stati che l'abbiano così ratificata [i primi nove

stati furono Delaware, Pennsylvania e New Jersey nel 1787; Georgia,

Connecticut, Massachusetts, Maryland, South Carolina e New Hampshire nel

1788. Seguirono poi Virginia e New York nello stesso anno, North Carolina nel

1789 e Rhode Island nel 1791]

Fatto in assemblea con il consenso unanime degli Stati presenti, il diciassettesimo

giorno di settembre nell'anno di nostro Signore mille settecento ottantasette, e

dodicesimo dall'Indipendenza degli Stati Uniti d'America. In fede di che noi

abbiamo qui sotto apposto le nostre firme.

(seguono le firme dei costituenti)

EMENDAMENTI COSTITUZIONALI

(I primi dieci emendamenti sono del 1787. Degli altri si indica tra parentesi

l'anno di approvazione)

I – Il Congresso non potrà fare alcuna legge che stabilisca una religione di Stato o

che proibisca il libero esercizio di una religione; o che limiti la libertà di parola o

di stampa; o il diritto del popolo di riunirsi pacificamente, e di rivolgere petizioni

al governo per la riparazione di torti.

II – Essendo necessaria, per la sicurezza di uno Stato libero, una Milizia ben

organizzata, non sarà violato il diritto del popolo di tenere e portare armi.

III – Nessun soldato potrà, in tempo di pace, essere acquartierato in una casa

senza il consenso del relativo proprietario, né in tempo di guerra se non nei modi

che saranno prescritti dalla legge.

IV – Il diritto dei cittadini ad essere assicurati nelle loro persone, case, carte ed

effetti contro perquisizioni e sequestri non ragionevoli, non potrà essere violato, e

non potranno essere emessi mandati se non su motivi probabili, sostenuti da

giuramenti o solenni affermazioni e con una dettagliata descrizione del luogo da

perquisire e delle persone o cose da prendere in custodia.

V – Nessuno sarà tenuto a rispondere per un reato capitale o altrimenti infamante,

se non su denuncia o accusa di un Gran giurì, salvo che per i casi che si ponessero

presso le forze di terra o di mare o presso la Milizia, quando si trovino in servizio

attivo in tempo di guerra o di pericolo pubblico; e nessuno può essere esposto due

volte per lo stesso delitto a rischiare la vita o le membra; né sarà costretto in un

qualsiasi processo penale a testimoniare contro se stesso, né sarà privato della

vita, della libertà o delle proprietà senza un regolare procedimento legale [due

process of Law]; né la proprietà privata potrà esser presa per un uso pubblico,

senza un giusto compenso.

VI – In ogni processo penale, l'accusato avrà il diritto ad un procedimento pronto

e pubblico, con una giuria imparziale di persone dello Stato e del distretto in cui il

delitto sia stato commesso; il quale distretto dovrà essere previamente

determinato dalla legge; e avrà il diritto di essere informato della natura e del

motivo dell'accusa; di esser posto a confronto coi testi a suo carico; di avere

strumenti cogenti per ottenere testimonianze in proprio favore, e di avere

l'assistenza di un avvocato per la sua difesa.

VII – Nei processi di common law, in cui il valore della controversia ecceda i

venti dollari, sarà preservato il diritto al giudizio per mezzo di giuria, e nessun

fatto giudicato da una giuria potrà essere riesaminato in qualsiasi corte degli Stati

Uniti se non secondo le regole del common law.

VIII – Non si potranno richiedere cauzioni eccessive, né imporre ammende

eccessive, né infliggere pene crudeli e inusitate.

IX – Il fatto che la Costituzione enumeri determinati diritti non potrà intendersi

nel senso di negare o di deprezzare altri diritti che il popolo si sia riservato.

X – I poteri che la costituzione non attribuisce agli Stati Uniti né inibisce agli

Stati, sono riservati ai singoli Stati o al popolo.

XI – (1798) Il potere giudiziario degli Stati Uniti non si potrà considerare esteso a

qualsiasi processo, di diritto comune o di equity, iniziato o proseguito contro uno

degli Stati Uniti da cittadini di un altro Stato ovvero da cittadini o sudditi di un

qualsiasi Stato straniero.

XII – (1804) Gli Elettori si riuniranno nei rispettivi Stati, e voteranno a scrutinio

segreto per il Presidente e il Vice-Presidente, uno dei quali almeno dovrà non

essere un abitante del loro stesso Stato; essi indicheranno nelle loro schede la

persona votata come Presidente, e in distinte schede la persona votata come Vice-

Presidente, e faranno distinte liste di tutte le persone votate come Presidente e di

tutte le persone votate come Vice-Presidente, e del numero dei voti di ciascuno,

liste che essi firmeranno e certificheranno e trasmetteranno sigillate alla sede del

governo degli Stati Uniti, dirette al Presidente del Senato. Il Presidente del

Senato, alla presenza del Senato e della Camera dei Rappresentanti, aprirà tutti i

plichi certificati e i voti saranno contati. La persona che avrà il più alto numero di

voti come Presidente sarà Presidente se tale numero è la maggioranza del numero

totale degli Elettori nominati.E se nessuno ottiene questa maggioranza, allora tra

coloro, non superiori a tre, che hanno il maggior numero di voti sulla lista delle

persone votate come Presidente, la Camera dei Rappresentanti sceglierà

immediatamente, a scrutinio segreto, il Presidente. Ma nello scegliere il

Presidente i voti saranno dati per Stati, e la rappresentanza di ciascuno Stato

disporrà di un voto; a tal fine il quorum [inteso come numero legale per la

validità della votazione] sarà costituito da uno o più membri provenienti dai due

terzi degli Stati, e la maggioranza degli Stati sarà necessaria per la scelta. E se la

Camera dei Rappresentanti non sceglierà un Presidente, quando il diritto di scelta

le sarà devoluto, prima del quarto giorno del successivo mese di marzo, allora il

Vice-Presidente agirà come Presidente, come in caso di morte o altro

impedimento costituzionale del Presidente. La persona che ha il più alto numero

di voti come Vice-Presidente sarà Vice-Presidente se tale numero è la

maggioranza del numero totale degli Elettori nominati, e se nessuno ottiene la

maggioranza, allora fra i due numeri più alti della lista in Senato sceglierà il Vice-

Presidente; a tal fine il quorum sarà costituito dai due terzi del numero totale dei

senatori, e la maggioranza del numero totale sarà necessaria per la scelta. Ma

nessuno che sia costituzionalmente ineleggibile all'ufficio di Presidente sarà

eleggibile a quello di Vice-Presidente degli Stati Uniti.

XIII – (1865) Sec. 1 – Né la schiavitù né il servizio non volontario ñ eccetto che

come punizione per un crimine per cui la parte sarà stata riconosciuta colpevole

nelle forme dovute ñ potranno esistere negli Stati Uniti o in qualsiasi luogo

sottoposto alla loro giurisdizione.

Sec. 2 – Il Congresso avrà il potere di dare esecuzione a questo articolo con la

legislazione appropriata.

XIV – (1868) Sec. 1 – Tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e

sottoposte alla relativa giurisdizione, sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato

in cui risiedono. Nessuno Stato farà o metterà in esecuzione una qualsiasi legge

che limiti i privilegi o le immunità dei cittadini degli Stati Uniti; né potrà qualsiasi

Stato privare qualsiasi persona della vita, della libertà o della proprietà senza un

processo nelle dovute forme di legge [due process of law]; né negare a qualsiasi

persona sotto la sua giurisdizione l'eguale protezione delle leggi.

Sec. 2 – I rappresentanti saranno distribuiti tra i vari Stati secondo la rispettiva

popolazione, contando il totale delle persone in ciascuno Stato, escludendo gli

Indiani non soggetti ad imposte. Ma quando [in uno Stato] il diritto di voto per

qualsiasi elezione per la scelta degli elettori per il Presidente e il Vice-Presidente

degli Stati Uniti, i Rappresentanti nel Congresso, l'Esecutivo e i funzionari

giudiziari dello Stato o i membri delle relative Assemblee legislative, venga

negato ad alcuno degli abitanti maschi di tale Stato, che abbia ventun anni di età e

sia cittadino degli Stati Uniti, o gli sia in qualsiasi modo limitato, eccetto che per

ribellione o altro crimine, la rappresentanza [di tale Stato] sarà ridotta nella

proporzione con cui il numero di tali cittadini maschi è in rapporto con il totale

dei cittadini maschi di ventun anni di età in tale Stato[modificato con il XIX

Emendamento, che concede il voto alle donne].

Sec. 3 – Nessuno potrà essere Senatore o Rappresentante nel Congresso, o

elettore per il Presidente e il Vice-Presidente o potrà tenere qualsiasi ufficio,

civile o militare, presso gli Stati Uniti o presso qualsiasi Stato, se, avendo

previamente prestato giuramento ñ come membro del Congresso o come

funzionario degli Stati Uniti o come membro del Legislativo di uno Stato o come

funzionario amministrativo o giudiziario in uno Stato ñdi difendere la

Costituzione degli Stati Uniti, abbia preso parte ad una insurrezione o ribellione

contro di essi o abbia dato aiuto o sostegno ai loro nemici. Ma il Congresso può,

col voto dei due terzi di ciascuna Camera, rimuovere questa causa di interdizione

[ciò che è poi in effetti avvenuto nel 1898].

Sec. 4 – Non potrà essere posta in questione la validità del debito pubblico degli

Stati Uniti, autorizzato con legge, compresi i debiti contratti per il pagamento di

pensioni o premi per servizi resi nel sopprimere l'insurrezione o la ribellione. Ma

né gli Stati Uniti né i singoli Stati potranno prendersi a carico o pagare debiti o

obbligazioni contratti per aiutare insurrezioni o ribellioni contro gli Stati Uniti, o

qualsiasi indennità per la perdita o l'emancipazione di uno schiavo; ma tutti i

debiti, obbligazioni e indennità di questo tipo si considereranno illegali e nulli.

Sec. 5 – Il Congresso avrà il potere di dare esecuzione, con la legislazione

appropriata, alle previsioni di questo articolo.

XV – (1870) Sec. 1 – Il diritto di voto dei cittadini degli Stati Uniti non potrà

essere negato o limitato dagli Stati Uniti o da qualsiasi Stato in ragione della

razza, del colore o della precedente condizione di schiavitù.

Sec. 2 – Il Congresso avrà il potere di dare esecuzione a questo articolo con la

legislazione appropriata.

XVI – (1913) Il Congresso avrà il potere di imporre e di riscuotere tasse sui

redditi derivati da qualsiasi fonte, senza proporzionamenti tra i vari Stati e senza

riguardo a censimenti o conteggi [della popolazione].

XVII – (1913) Sec. 1 – Il Senato degli Stati Uniti sarà composto di due Senatori

provenienti da ciascuno Stato, eletti dal relativo popolo, per sei anni; ed ogni

Senatore avrà un voto. In ciascuno Stato gli elettori dovranno avere i

requisitinecessari per essere elettori del ramo più numeroso del Legislativo dello

Stato.

Sec. 2 – Quando si determinano seggi vacanti nella rappresentanza di qualsiasi

Stato nel Senato, l'autorità esecutiva di tale Stato dovrà indire le elezioni per la

relativa copertura. Salvo che il Legislativo di ciascuno Stato potrà dare al

corrispondente Esecutivo il potere di effettuare nomine temporanee finché il

popolo copra i seggi vacanti mediante elezioni quando lo disporrà il Legislativo.

Sec. 3 – Questo emendamento non potrà essere interpretato in modo da incidere

sull'elezione o la durata di qualsiasi Senatore eletto prima che esso divenga valido

come parte della Costituzione.

XVIII – (1919) [Abrogato nel 1933 dal XXI Emendamento].

Sec. 1 – Dopo un anno dalla ratifica di questo articolo, la produzione, la vendita o

il trasporto di liquori alcolici come bevande all'interno degli, la loro importazione

negli o la loro esportazione dagli Stati Uniti e dai territori sottoposti alla loro

giurisdizione, sono proibiti.

Sec. 2 – Il Congresso e i vari Stati avranno in concorso tra loro il potere di dare

esecuzione a questo articolo con la legislazione appropriata.

Sec. 3 – Questo articolo resterà inoperante finché non sarà stato ratificato come

emendamento alla Costituzione dai Legislativi del vari Stati, come previsto nella

Costituzione, entro sette anni dalla data della sua sottoposizione agli Stati da parte

del Congresso.

XIX – (1920) Sec. 1 – Il diritto di voto dei cittadini degli Stati Uniti non potrà

essere negato o limitato dagli Stati Uniti o da qualsiasi Stato in ragione del sesso.

Sec. 2 – Il Congresso avrà il potere di dare esecuzione a questo articolo con la

legislazione appropriata.

XX – (1933) Sec. 1 – Il mandato del Presidente e del Vice Presidente avrà temine

a mezzogiorno del ventesimo giorno di gennaio, e i mandati dei Senatori e dei

Rappresentanti a mezzogiorno del terzo giorno di gennaio, degli anni in cui tali

mandati avrebbero avuto termine se questo articolo non fosse stato ratificato; e i

mandati dei loro successori avranno inizio in quel momento.

Sec. 2 – Il Congresso si riunirà in assemblea almeno una volta ogni anno, e tale

riunione inizierà a mezzogiorno del terzo giorno di gennaio, a meno che esso non

abbia stabilito per legge un giorno diverso.

Sec. 3 – Se, nel momento fissato per l'inizio del mandato del Presidente, il

Presidente eletto sarà deceduto, il Vice Presidente eletto diventerà Presidente. Se

non sarà stato scelto un Presidente prima del momento fissato per l'inizio del

mandato, o se il Presidente eletto mancherà di avere le qualifiche abilitanti, allora

il Vice Presidente eletto agirà come Presidente finché un Presidente non avrà tali

qualifiche; e il Congresso potrà con legge provvedere per il caso in cui né un

Presidente eletto né un Vice Presidente eletto risulteranno in possesso delle

qualifiche abilitanti, indicando chi in tal caso agirà come Presidente, o il modo

con cui dovrà scegliersi chi dovrà agire come tale, e questa persona opererà in

conformità finché un Presidente o Vice Presidente avrà tali qualifiche.

Sec. 4 – Il Congresso può con legge provvedere per l'ipotesi della morte di alcuna

delle persone tra le quali la Camera dei Rappresentanti può scegliere un

Presidente nei casi in cui il diritto di scelta è ad essa devoluto, e per l'ipotesi della

morte di alcuna delle persone tra le quali il Senato può scegliere un Vice

Presidente nei casi in cui il diritto di scelta è ad esso devoluto.

Sec. 5 – Le Sezioni 1 e 2 avranno efficacia dal 15 di ottobre successivo alla

ratifica di questo articolo.

Sec. 6 – Questo articolo sarà inoperante finché non sarà stato ratificato come

emendamento alla Costituzione da parte degli organi legislativi dei tre quarti dei

diversi Stati entro sette anni dalla data in cui sarà stato loro sottoposto.

XXI – (1933) Sec. 1 – L'articolo diciottesimo degli emendamenti alla

Costituzione degli Stati Uniti è qui abrogato.

Sec. 2 – E' proibito il trasporto o l'importazione in qualsiasi Stato, Territorio o

possedimento degli Stati Uniti di liquori acolici, per distribuzione o consumo, in

violazione delle leggi colà vigenti.

Sec. 3 – Questo articolo sarà inoperante finché non sarà stato ratificato come

emendamento alla Costituzione da parte di [apposite] Convenzioni nei diversi

Stati, come previsto nella Costituzione, entro sette anni dalla data della relativa

sottoposizione agli Stati da parte del Congresso.

XXII – (1951) Sec. 1 – Nessuno potrà essere eletto alla carica di Presidente più di

due volte, e nessuno che abbia tenuto la carica di Presidente, o abbia agito come

Presidente, per più di due anni di un termine per il quale qualche altra persona era

stata eletta come Presidente, potrà essere eletto alla carica di Presidente più di una

sola volta. Ma questo articolo non si applicherà a chiunque abbia tenuto la carica

di Presidente quando questo articolo è stato proposto dal Congresso; ed a

chiunque abbia tenuto la carica di Presidente o avrà agito come Presidente nel

corso del mandato durante il quale questo articolo diventerà operativo, esso non

impedirà di tenere la carica di Presidente o di agire come Presidente nella parte

restante di tale mandato.

Sec. 2 – Questo articolo sarà inoperante finché non sarà stato ratificato come

emendamento alla Costituzione da parte degli organi legislativi dei tre quarti dei

diversi Stati entro sette anni dalla data in cui sarà stato sottoposto agli Stati dal

Congresso.

XXIII – (1961) Sec. 1 – Il Distretto che costituisce la sede del Governo degli Stati

Uniti nominerà, nel modo che il Congresso potrà stabilire, un numero di elettori

per il Presidente e il Vice Presidente, eguale al numero totale dei Senatori e dei

Rappresentanti nel Congresso, a cui il Distretto avrebbe titolo se fosse uno Stato,

ma in nessun caso superiore a quello dello Stato meno popoloso; essi saranno

aggiuntivi a quelli nominati dagli Stati, ma saranno considerati, ai fini della

elezione del Presidente e del Vice Presidente, come elettori nominati da uno

Stato; ed essi si riuniranno nel Distretto e adempiranno gli stessi doveri previsti

dal dodicesimo articolo di emendamento.

Sec. 2 – Il Congresso avrà il potere di dare esecuzione a questo articolo con la

legislazione appropriata.

XXIV – (1964) Sec. 1 – Il diritto dei cittadini degli Stati Uniti di votare in

qualsiasi elezione primaria o altra elezione per il Presidente o il Vice Presidente, o

per i Senatori o i Rappresentanti nel Congresso, non sarà negato o limitato dagli

Stati Uniti o da qualsiasi Stato in ragione del mancato pagamento di una qualsiasi

tassa elettorale o di altra tassa.

Sec. 2 – Il Congresso avrà il potere di dare esecuzione a questo articolo con la

legislazione appropriata.

XXV – (1967) Sec. 1 – In caso di rimozione del Presidente dalla carica o di sua

morte o dimissioni, il Vice Presidente diventerà Presidente.

Sec. 2 – Nei casi in cui vi sia una vacanza nella carica di Vice Presidente, il

Presidente nominerà un Vice Presidente che assumerà l'ufficio in base alla

conferma di un voto a maggioranza in entrambe le Camere del Congresso.

Sec. 3 – Nei casi in cui il Presidente trasmetta al Presidente pro tempore del

Senato ed allo Speaker della Camera dei Rappresentanti una sua dichiarazione

scritta che egli non è in grado di esercitare i poteri e i doveri del suo ufficio, e fino

a che egli non trasmetta ad essi una dichiarazione scritta del contrario, tali poteri e

doveri saranno esercitati dal Vice Presidente quale Presidente facente funzioni.

Sec. 4 – Nei casi in cui il Vice Presidente e una maggioranza o dei funzionari

principali in ciascuno dei Dipartimenti dell'esecutivo o di un altro corpo che il

Congresso può indicare con una legge, trasmettano al Presidente pro tempore del

Senato ed allo Speaker della Camera dei Rappresentanti una loro dichiarazione

scritta che il Presidente non è in grado di esercitare i poteri e i doveri del suo

ufficio, il Vice Presidente assumerà immediatamente l'incarico quale Presidente

facente funzioni.

Dopo di ciò, quando il Presidente trasmetta al Presidente pro tempore del Senato

ed allo Speaker della Camera dei Rappresentanti una sua dichiarazione scritta che

non vi è alcuna inabilitazione, egli riassumerà i poteri e i doveri del suo ufficio, a

meno che il Vice Presidente e una maggioranza o dei funzionari principali in

ciascuno dei Dipartimenti dell'esecutivo o di un altro corpo che il Congresso può

indicare con una legge, trasmettano entro quattro giorni al Presidente pro tempore

del Senato ed allo Speaker della Camera dei Rappresentanti una loro

dichiarazione scritta che il Presidente non è in grado di esercitare i poteri e i

doveri del suo ufficio. In base a ciò il Congresso deciderà la questione, riunendosi

entro quarantotto ore a questo fine se non è in sessione. Se il Congresso, entro

ventuno giorni dal ricevimento della dichiarazione scritta detta da ultimo o, se il

Congresso non è in sessione, entro ventuno giorni da quando il Congresso viene

richiesto di riunirsi, determina coi due terzi dei voti di entrambe le Camere che il

Presidente non è in grado di esercitare i poteri e i doveri del suo ufficio, il Vice

Presidente continuerà ad esercitare gli stessi come Presidente facente funzioni;

altrimenti il Presidente riassumerà i poteri e i doveri del suo ufficio.

XXVI – (1971) Sec. 1 – Il diritto di votare dei cittadini degli Stati Uniti che

abbiano diciotto anni di età o più, non sarà negato o limitato dagli Stati Uniti o da

qualsiasi Stato in ragione dell'età.

Sec. 2 – Il Congresso avrà il potere di dare esecuzione a questo articolo con la

legislazione appropriata.

XXVII – (1992) Nessuna legge che modifichi il compenso per i servigi di

Senatore o di Rappresentante potrà avere effetti fino a che non sia intervenuta una

[nuova] elezione dei Rappresentanti.