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PREAMBOLO PER UNA DICHIARAZIONE D'INDIPENDENZA DEGLI STATI UNITI D'AMERICA (bozza originale di Thomas Jefferson )
Documento della
dichiarazione di indipendenza
degli Stati Uniti d'America
Premessa
La causa prima della dichiarazione dell'indipendenza fu una proposta del 7 giugno 1776 dei rappresenti dello Stato della Virginia, chiedente che il congresso proclamasse le colonie unite Stati liberi e indipendenti. L'8 giugno fu rimandata la definitiva risoluzione intorno a questa proposta al 1° luglio, ma al tempo stesso venne eletta una commissione, perchè preparasse la dichiarazione dell'indipendenza; commissione composta di G. Adams, dr. Franklin, Tommaso Jefferson, Ruggero Sherman e Roberto R. Livingston. Il compilatore della dichiarazione è il Jefferson, la minuta del quale con alcune correzioni, venne presentata al congresso (la minuta-bozza la riportiamo sopra) che riprese il 1° luglio la discussione su quel soggetto, e la sera del 4 approvò la dichiarazione dell'indipendenza. Essa fu sottoscritta, lo stesso giorno, solo dal presidente Giovanni Hancoch; e dai rimanenti più tardi. Nel 1789 la dichiarazione dell'indipendenza fu depositata nel « Dipartimento degli affari esteri », che oggi si chiama « dipartimento di Stato », dove adesso si trova in uno stipo di acciaio. Il documento è scritto su pergamena che qui riproduciamo interamente digitalizzato. Dandone poi in fondo la traduzione e le firme leggibili.
Sottoscrizione della dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America, Filadelfia 4 luglio 1776
(Affresco al Campidoglio di Washington nella Sala dell'Indipendenza)
Traduzione
"Quando, nel corso degli umani eventi, diviene necessario per un popolo spezzare i legami politici che lo hanno unito ad un altro, ed assumere, fra le potenze della terra, la posizione distinta e paritaria a cui le leggi della Natura e di Dio gli danno diritto, il giusto rispetto dovuto alle opinioni dell'umanità esige che esso dichiari le ragioni che lo costringono a separarsi. Consideriamo verità evidenti per sé stesse che tutti gli uomini sono creati uguali; che sono stati dotati dal loro Creatore di taluni diritti inalienabili; che, fra questi diritti, vi sono la vita, la libertà e il perseguimento del benessere. Che per garantire questi diritti, vengono istituiti fra gli uomini dei governi che derivano dal consenso dei governati il loro giusto potere. Che ogni qualvolta una forma di governo diviene antagonistica al conseguimento di questi scopi, il popolo ha diritto di modificarla e abolirla, e di creare un governo nuovo, ponendo a base di esso quei principi, e regolando i poteri di esso in quelle forme che offrono la maggiore probabilità di condurre alla sicurezza ed alla felicità del popolo medesimo. La prudenza consiglierà, in fatto, di non cambiare per motivi tenui o transitori governi stabiliti da tempo; l'esperienza dimostra, invero, che gli uomini sono più inclini a sopportare i mali, finché sono tollerabili, che a riprendere la giusta direzione, abolendo forme alle quali sono adusati. Ma quando una lunga serie di soprusi ed usurpazioni, volti invariabilmente ad un unico scopo, offrono prova evidente del disegno di un governo di assoggettare il popolo a condizioni di dispotismo assoluto, é diritto e dovere del popolo di abbattere quel governo e di creare nuove salvaguardie per la sua sicurezza futura. Tale é stata la paziente sofferenza di queste Colonie; e tale é la necessità che le costringe a mutare il loro precedente sistema di governo. La storia dell'attuale Re di Gran Bretagna è una storia di ripetuti soprusi ed usurpazioni, diretti tutti all'unico scopo di instaurare il dispotismo assoluto sui nostri Stati. A dimostrazione di ciò, esponiamo i fatti al mondo ignaro e imparziale... (qui Jefferson inizia la "serie" di EGLI con le dure e violente accuse):
EGLI ha rifiutato di dare il suo assenso alle leggi più opportune e necessarie al bene pubblico [...]. EGLI ha ripetutamente disciolto Assemblee rappresentative che si erano riunite allo scopo di opporsi con virile fermezza alle sue violazioni del diritto del popolo [...]. EGLI ha reso i Giudici dipendenti dal suo esclusivo arbitrio [...].
EGLI ha mantenuto fra noi, in tempo di pace, eserciti stanziali senza il consenso dei nostri Corpi legislativi. EGLI ha ostentato di rendere il potere militare indipendente dal potere civile e ad esso superiore. EGLI si è accordato con altri allo scopo di assoggettarci ad una giurisdizione estranea alla nostra costituzione e sconosciuta alle nostre leggi (si allude al parlamento inglese - Ndr. ), dando il suo assenso alle loro presunte disposizioni legislative, vale a dire: [...] ad interrompere il nostro commercio con tutte le parti del mondo; ad imporre su di noi tributi senza il nostro consenso [...]. EGLI ha fomentato la rivolta al nostro interno ed ha tentato di far marciare contro gli abitanti delle nostre zone di frontiera gli spietati indiani selvaggi, il cui ben noto metodo di guerra consiste nel massacro indiscriminato della gente di ogni età, sesso e condizione. (Capoverso di Jefferson soppresso) EGLI ha intrapreso una guerra crudele contro la stessa natura umana, violando i suoi più sacri diritti alla vita e alla libertà nelle persone di una gente remota che mai gli aveva recato offesa, facendola catturare e trasportare in schiavitù in un altro emisfero o mandandola incontro ad una morte miserevole durante il suo trasporto colà [...]. Deciso a conservare aperto un mercato in cui si vendono e si comprano uomini, egli ha prostituito il suo diritto di veto al fine di votare al fallimento ogni tentativo di proibire o limitare per via legislativa questo esecrando commercio. E acciocchè non mancasse a questo corteo di orrori nulla di infame. EGLI sta ora incitando proprio quella gente a prendere le armi contro di noi [...]"). "NOI pertanto, rappresentanti degli Stati d'America, riuniti in Congresso generale, appellandoci al Supremo Giudice dell'universo quanto alla rettitudine delle nostre intenzioni, solennemente dichiariamo e proclamiamo, in nome e per autorità dei buoni popoli di queste Colonie, che queste Colonie Unite sono e devono di diritto essere Stati liberi ed indipendenti". "NOI investiti della grande responsabilità nel firmare questa Dichiarazione ci impegniamo con le nostre vite, le nostre fortune, e il nostro sacro onore" Thomas Jefferson - 4 Luglio 1876
I rappresentanti delle tredici colonie britanniche del Nord America riuniti al congresso di Filadelfia approvano questa bozza di una dichiarazione di intenti presentata dal 33enne Thomas Jefferson e iniziano -con la guerra d'indipendenza- il loro cammino verso l'emancipazione.
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11 ANNI DOPO, NEL 1787 NASCE
La Costituzione
dei 13 Stati Uniti d'America
COSTITUZIONE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA
15 SETTEMBRE 1787
Noi, Popolo degli Stati Uniti, allo Scopo di realizzare una più perfetta Unione,
stabilire la Giustizia, garantire la Tranquillità interna, provvedere per la difesa
comune, promuovere il Benessere generale ed assicurare le Benedizioni della
Libertà a noi stessi ed alla nostra Posterità, ordiniamo e stabiliamo questa
Costituzione per gli Stati Uniti d'America.
ARTICOLO I
Sec. 1 – Di tutti i poteri legislativi qui concessi sarà investito un Congresso degli
Stati Uniti che consisterà di un Senato e di una Camera dei Rappresentanti.
Sec. 2 – La Camera dei Rappresentanti sarà composta di Membri scelti ogni due
anni dal popolo dei diversi Stati, ed in ciascuno Stato gli Elettori dovranno avere i
requisiti richiesti per essere Elettori della camera più numerosa del Legislativo
dello Stato.
Non può essere Rappresentante chi non abbia compiuto l'età di 25 anni, non sia da
sette anni cittadino degli Stati Uniti, ed al momento delle elezioni non sia abitante
nello Stato in cui viene eletto.
I rappresentanti e i tributi diretti saranno ripartiti tra i diversi Stati che facciano
parte di questa Unione, in proporzione alla loro rispettiva consistenza numerica,
che sarà determinata aggiungendo al totale degli uomini liberi ñ compresi quelli
che vi svolgono un servizio per un limitato periodo di tempo ed esclusi gli Indiani
non soggetti a imposte ñ i tre quinti di tutti gli altri [e cioè degli schiavi:
disposizione modificata con gli emendamenti XIII-XV]. Il computo effettivo sarà
fatto entro tre anni dalla prima riunione del Congresso degli Stati Uniti, ed entro
ogni successivo termine di dieci anni, nel modo che essi [i rappresentanti]
stabiliranno con legge. Il numero dei Rappresentanti non sarà superiore a uno per
ogni trentamila [abitanti], ma ciascuno Stato avrà almeno un Rappresentante; e
finché tale computo non sarà fatto, lo Stato del New Hampshire avrà diritto di
eleggerne tre, il Massachusetts otto, il Rhode Island e le Piantagioni di Providence
uno, il Connecticut cinque, il New York sei, il New Jersey quattro, la
Pennsylvania otto, il Delaware uno, il Maryland sei, la Virginia dieci, il North
Carolina cinque, il South Carolina cinque, e la Georgia tre [in base a questa
disposizione, a causa della formazione di numerosi nuovi Stati la Camera giunse
progressivamente fino a 435 membri. Per evitarne l'ulteriore accrescimento, nel
1929 il numero fu fissato a tale cifra, distribuendo i seggi tra gli Stati in relazione
ai risultati dei censimenti].
Quando si vengano a determinare posti vacanti nella rappresentanza di uno Stato
la corrispondente autorità esecutiva emetterà i provvedimenti per le elezioni per
colmare tali posti vacanti.
La Camera dei Rappresentanti sceglierà il suo Speaker e gli altri suoi funzionari;
ed avrà in via esclusiva il potere di impeachment.
Sec. 3 – Il Senato degli Stati Uniti sarà composto da due Senatori per ciascuno
Stato, eletti dai locali corpi legislativi [disposizione modificata con il XVII
emendamento, sez.1] per sei anni; ed ogni Senatore avrà un voto.
Immediatamente dopo che si saranno riuniti a seguito delle prime elezioni, essi
saranno divisi nel modo più uniforme possibile in tre classi. I seggi dei Senatori
della prima classe si riterranno vacanti allo scadere del secondo anno, quelli della
seconda classe allo scadere del quarto anno e quelli della terza classe allo scadere
del sesto anno, in modo tale che un terzo [del Senato] sarà eletto ogni due anni. E
se si determinano seggi vacanti per dimissioni o altro durante i periodi di
sospensione dei legislativi di ciascuno Stato, gli esecutivi locali possono fare delle
nomine provvisorie fino alla successiva riunione dei legislativi, che copriranno
tali posti vacanti [disposizione modificata con il XVII emendamento, sez.2].
Non può essere Senatore chi non abbia compiuto i 30 anni d'età, non sia da nove
anni cittadino degli Stati Uniti ed al momento delle elezioni non risieda nello
Stato per il quale viene eletto.
Il Vice presidente degli Stati Uniti sarà Presidente del Senato, ma non vi avrà
voto, se non quando si abbia parità di voti.
Il Senato sceglierà gli altri suoi funzionari ed anche un Presidente pro tempore,
per il caso in cui il Vice Presidente manchi o eserciti l'ufficio di Presidente degli
Stati Uniti.
Il Senato avrà in via esclusiva il potere di giudicare su tutti i casi di impeachment.
Quando di riunisce a tal fine, dovrà prestare giuramento o impegno solenne. Se è
sotto accusa il Presidente degli Stati Uniti, presiederà il Giudice in capo della
Corte Suprema; e nessuno sarà dichiarato colpevole senza il concorso dei voti dei
due terzi dei presenti.
Le condanne per i casi di impeachment non andranno oltre alla rimozione dalla
carica ed all'interdizione dal tenere e godere qualsiasi carica onorifica, fiduciaria o
retribuita alle dipendenze degli Stati Uniti: ma il condannato sarà non di meno
responsabile e soggetto a imputazione, processo, giudizio e condanna penale,
secondo il diritto comune.
Sec. 4 – I tempi, i luoghi e le modalità per le elezioni dei Senatori e dei
Rappresentanti saranno stabiliti in ciascuno Stato dal Legislativo locale; ma in
ogni tempo il Congresso potrà con legge disporre o modificare la relativa
disciplina, salvo che per la sede dell'elezione dei Senatori.
Il Congresso dovrà riunirsi almeno una volta l'anno, e la riunione sarà il primo
lunedì di dicembre [disposizione modificata con il XX emendamento, sez.2], salvo
che non stabilisca con legge un giorno diverso.
Sec. 5 – Ciascuna Camera sarà giudice di elezioni, voti e requisiti dei propri
membri, e la maggioranza di ciascuna costituirà il quorum per trattare gli affari;
tuttavia un numero inferiore può disporre aggiornamenti da un giorno all'altro ed
è autorizzata ad imporre la presenza dei membri assenti, nei modi e con le
sanzioni che ciascuna Camera potrà prevedere.
Ciascuna Camera può determinare le regole per i propri lavori, punire i suoi
membri per comportamenti scorretti e, con la maggioranza dei due terzi, espellere
uno dei suoi membri.
Ciascuna Camera terrà un verbale dei suoi lavori e lo pubblicherà periodicamente,
togliendo le parti che a suo giudizio richiedono la segretezza; ed i voti favorevoli
e contrari dei membri di ciascuna camera su ogni questione devono essere inseriti
nel verbale a richiesta di un quinto dei membri presenti.
Durante le sessioni del Congresso nessuna delle due Camere potrà, senza il
consenso dell'altra, aggiornarsi per più di tre giorni od in qualsiasi luogo diverso
da quello in cui le due Camere sederanno.
Sec. 6 – Senatori e Rappresentanti riceveranno un compenso per i loro servizi, da
determinare per legge e da pagare a carico del Tesoro degli Stati Uniti. In ogni
caso tranne che per tradimento, fellonia o violazione dell'ordine pubblico, essi
saranno esenti da arresti durante la loro partecipazione alle sessioni delle
rispettive Camere e mentre vi si recano o ne fanno ritorno; e per qualsiasi discorso
e dibattito in ciascuna camera, essi non potranno ricevere contestazioni in
qualsiasi altro luogo.
Nessun Senatore o Rappresentante potrà, durante il periodo per il quale è eletto,
essere nominato a qualsiasi carica pubblica sotto l'autorità degli Stati Uniti, che
sarà stata istituita o la cui retribuzione sia stata aumentata durante tale periodo; e
nessuno che abbia un qualsiasi ufficio alle dipendenze degli Stati Uniti potrà esser
membro di una delle Camere finché resta in carica nell'ufficio.
Sec. 7 – Tutti i progetti di legge per l'esazione di imposte debbono avere origine
nella Camera dei Rappresentanti; ma il Senato può fare proposte o concorrere con
emendamenti come per gli altri progetti.
Ogni progetto di legge che sia stato approvato dalla Camera dei Rappresentanti e
dal Senato dovrà, prima di diventare legge, essere presentato al Presidente degli
Stati Uniti; e questi, se lo approva, dovrà firmarlo, ma altrimenti dovrà restituirlo
con le sue obiezioni alla Camera dalla quale esso ha avuto origine, la quale dovrà
riportare per intero tali obiezioni nei suoi verbali e procedere ad un riesame. Se
dopo tale riesame i due terzi di quella camera consentiranno ad approvare il
progetto, esso sarà trasmesso, assieme alle obiezioni [del presidente], all'altra
Camera, dalla quale esso sarò analogamente riesaminato e, se approvato dai due
terzi di questa Camera, diventerà legge. Ma in tutti questi casi i voti di entrambe
le Camere dovranno essere manifestati con dei Sì e No [cioè a scrutinio palese] e
i nomi delle persone che votano a favore e contro il progetto dovranno esser
trascritti nei verbali della rispettiva Camera. Se un qualche progetto non viene
rinviato dal Presidente entro 10 giorni (domeniche escluse) dopo che gli è stato
presentato, lo stesso progetto diventa legge, come se fosse stato firmato, a meno
che il Congresso, aggiornandosi, non abbia impedito che gli venisse rinviato, nel
qual caso il progetto non diventerà legge.
Qualsiasi ordine, risoluzione o voto per i quali sia necessario il concorso del
Senato e della Camera dei Rappresentanti (salvo una questione di aggiornamento)
dovrà esser presentato al Presidente degli Stati Uniti; e prima che esso abbia
effetto dovrà venire approvato da lui, o venendone disapprovato dovrà essere
nuovamente votato dai due terzi del Senato e della Camera dei Rappresentanti,
secondo le regole e i limiti prescritti per il caso di progetti di legge.
Sec. 8 – Il Congresso avrà il potere: ñ Di fissare e riscuotere tasse, diritti, imposte
e dazi, di pagare i debiti [pubblici] e provvedere alla difesa comune e al benessere
generale degli Stati Uniti; ma i diritti, le imposte e i dazi saranno uniformi in tutti
gli Stati Uniti;
Di prendere danaro in prestito sul credito degli Stati Uniti;
Di regolare il commercio coi Paesi stranieri, tra gli Stati e con le tribù indiane;
Di stabilire una disciplina uniforme della Naturalizzazione, e leggi uniformi in
materia di fallimento in tutti gli Stati Uniti;
Di battere moneta, di regolare il valore di questa e delle monete straniere, e di
fissare lo standard dei pesi e delle misure;
Di provvedere a punire la contraffazione dei titoli e della moneta corrente degli
Stati Uniti;
Di stabilire Uffici postali e Linee postali;
Di promuovere il progresso della scienza e delle arti utili, assicurando per periodi
limitati di tempo agli Autori ed agli Inventori il diritto esclusivo sui loro scritti e
scoperte;
Di costituire Tribunali inferiori alla Corte suprema;
Di definire e punire gli atti di pirateria e fellonia compiuti in alto mare e le offese
contro il Diritto delle Genti;
Di dichiarare guerra, di concedere licenze di preda e di rappresaglia, e di stabilire
regole sulle prede in terra e in mare;
Di reclutare e mantenere eserciti, ma nessun tipo di acquisizione di danaro a tal
fine potrà esser votato per un termine più lungo di due anni;
Di creare e mantenere una marina militare;
Di stabilire regole per l'amministrazione e il governo delle forze militari di terra e
di mare;
Di provvedere a convocare la Milizia per l'esecuzione delle leggi dell'Unione, per
reprimere insurrezioni e respingere invasioni;
Di provvedere a organizzare, armare e disciplinare la Milizia e a disporre quale
parte di essa sia impiegata al servizio degli Stati Uniti, riservando ai relativi Stati
la nomina degli ufficiali e la funzione di addestrare la Milizia in conformità alla
disciplina dettata dal Congresso;
Di esercitare in via esclusiva e per qualsiasi caso il potere legislativo in quel
Distretto (di non più di dieci miglia quadrate) che, per cessione di alcuni Stati e
con l'accettazione del Congresso, diverrà la sede del Governo degli Stati Uniti, e
di esercitare eguali poteri su tutti i luoghi acquistati, con il consenso dei corpi
legislativi dello Stato in cui si trovano per erigervi fortilizi, magazzini, arsenali,
cantieri e altri edifici di necessità [pubblica]; e
Di fare tutte le leggi che saranno necessarie e utili per portare ed esecuzione i
poteri predetti e tutti gli altri poteri di cui questa Costituzione investe il Governo
degli Stati Uniti od i suoi Dipartimenti e funzionari.
Sec. 9 – L'immigrazione o l'introduzione delle persone che gli Stati ora esistenti
riterranno opportuno ammettere, non potrà esser vietata dal Congresso prima
dell'anno 1808, ma potrà essere imposta una tassa o un diritto su simili
immigrazioni, non eccedente dieci dollari per persona.
Il privilegio del mandato di Habeas Corpus non potrà essere sospeso, se non
quando, in casi di rivolta o di invasione, la Sicurezza pubblica lo richieda.
Non potrà essere emanato alcun Bill of Atteinder [atti legislativi di condanna o
leggi penali ad personam] né alcuna legge ex post facto [che cioè punisca come
reato un fatto che non era tale quando fu compiuto].
Non potrà esser fissata alcuna capitazione o imposta diretta, se non in proporzione
degli averi o del censimento come qui in precedenza regolato [v. però il XVI
emendamento].
Non potrà essere fissata alcuna tassa o diritto sugli articoli esportati da alcuno
degli Stati.
Nessuna preferenza potrà esser fatta, da qualsiasi disciplina commerciale o
fiscale, in favore dei porti di uno degli Stati su quelli di un altro: né le navi che
muovono da o verso uno Stato potranno essere obbligate ad entrare, sgomberare o
pagare diritti in un altro Stato.
Nessuna somma potrà esser pagata dal Tesoro se non in conseguenza di
stanziamenti disposti con legge. E un regolare bilancio preventivo e consuntivo
delle entrate e delle spese di danaro pubblico dovrà essere periodicamente
pubblicato.
Nessun titolo di nobiltà sarà concesso dagli Stati Uniti; e nessuno che detenga
uffici retribuiti o di fiducia alle dipendenze degli Stati Uniti potrà, senza il
consenso del Congresso, accettare doni, emolumenti, uffici, titoli di qualsiasi
natura da parte di qualsiasi monarca, principe o Stato straniero.
Sec. 10 – Nessuno Stato potrà partecipare a trattati, alleanze o patti confederali;
concedere licenze di preda e rappresaglia; battere moneta; emettere titoli di
credito; costituire come mezzo di pagamento di debiti cose diversa dalla moneta
d'oro e d'argento; approvare dei Bill of Atteinder, leggi ex post facto o leggi che
indeboliscano gli effetti obbligatori dei contratti, o che diano titoli di nobilità.
Nessuno Stato potrà, senza il consenso del Congresso, fissare imposte o diritti
sulle importazioni o sulle esportazioni, salvo ciò che sia assolutamente necessario
per l'esecuzione delle sue leggi sulle ispezioni; ed il gettito di tutti i diritti e
imposte fissati da uno Stato sulle importazioni o sulle esportazioni sarà per l'uso
del Tesoro degli Stati Uniti; e tutte le leggi del genere saranno sottoposte alla
revisione ed al controllo del Congresso.
Nessuno Stato potrà, senza il consenso del Congresso, fissar diritti sul
tonnellaggio, tenere truppe o navi da guerra in tempo di pace, formare accordi o
unioni con un altro Stato o Potenza straniera o impegnarsi in una guerra, salvo
un'effettiva invasione o un pericolo così imminente da non consentire alcun
ritardo.
ARTICOLO II
Sec. 1 – Del potere esecutivo sarà investito un Presidente degli Stati Uniti
d'America. Egli terrà il suo ufficio per un periodo di quattro anni [disposizione
modificata con il XXII emendamento] e, insieme con il Vice presidente, eletto per
lo stesso periodo, sarà eletto come segue.
Ciascuno Stato nominerà, nel modo che sarà prescritto dal Legislativo locale, un
numero di Elettori pari al totale dei Senatori e dei Rappresentanti ai quali lo Stato
abbia titolo nel Congresso: ma nessun Senatore o Rappresentante o persona che
abbia un ufficio fiduciario o retribuito dagli Stati Uniti potrà esser nominato come
Elettore.
[Comma abrogato con il XII emendamento] Gli Elettori di riuniranno nei
rispettivi Stati e voteranno a scrutinio segreto per due persone, di cui almeno una
non dev'essere un abitante del loro stesso Stato. Essi faranno una lista di tutte le
persone che abbiano ottenuto voti, e del numero di voti ottenuto da ciascuno; la
quale lista essi dovranno firmare, certificare e trasmettere sotto sigillo alla sede
del Governo degli Stati Uniti, indirizzata al Presidente del Senato. Il Presidente
del Senato, in presenza del Senato e della Camera dei Rappresentanti, aprirà tutte
queste certificazioni e i voti saranno contati. La persona che avrà il maggior
numero di voti sarà il Presidente, se tale numero rappresenta la maggioranza del
totale degli Elettori nominati; e se c'è più di uno che ha questa maggioranza, e
hanno un egual numero di voti, allora la Camera dei Rappresentanti deve
immediatamente scegliere a scrutinio segreto uno di loro come Presidente; mentre
se nessuno ha tale maggioranza, allora tra i primi cinque della lista la stessa
Camera in modo analogo dovrà scegliere il Presidente. Però nello scegliere il
Presidente i voti saranno dati per Stati, e la rappresentanza di ciascuno Stato
disporrà di un voto. E a tal fine il quorum [inteso come numero legale per la
validità della votazione] sarà costituito dalle rappresentanze, composte da una o
più persone, dei due terzi degli Stati, e la maggioranza degli Stati sarà necessaria
per la scelta. In ogni caso, dopo la scelta del Presidente, la persona che ha il
maggior numero di voti degli Elettori sarà il Vice presidente. Ma se restano due o
più che abbiano un egual numero di voti, il Senato sceglierà tra loro il Vice
presidente a scrutinio segreto.
Il Congresso determina il tempo per la scelta degli Elettori [fissato con una legge
nel 1792 al martedì che segue il primo lunedì di novembre, ogni 4 anni] e il
giorno in cui essi voteranno [fissato con una legge nel 1934 al lunedì che segue il
secondo mercoledì di dicembre]; il quale giorno deve essere lo stesso in tutti gli
Stati Uniti [cfr. anche il XX emendamento].
Nessuno che non sia cittadino per nascita, o cittadino degli Stati Uniti all'epoca in
cui questa Costituzione è adottata, è eleggibile all'ufficio di Presidente; né è
eleggibile a tale ufficio chi non abbia compiuto l'età di 35 anni e non sia residente
da 14 anni negli Stati Uniti.
In caso di rimozione del Presidente dall'ufficio o di sua morte, dimissioni o
incapacità ad esercitare i poteri e i doveri del detto Ufficio, questo passerà al Vice
presidente, e il Congresso dovrà con legge provvedere per i casi di rimozione,
morte, dimissioni o incapacità sia del Presidente sia del Vice presidente,
dichiarando quale funzionario agirà in tal caso come Presidente, e tale funzionario
agirà di conseguenza finché tale incapacità venga a cessare o sia eletto un
Presidente.
Il Presidente dovrà ricevere per i suoi servizi, a tempi determinati, un compenso,
che non potrà essere né aumentato né diminuito durante il periodo per il quale è
stato eletto, ed egli non potrà ricevere in tale periodo qualsiasi altro emolumento
dagli Stati Uniti o da alcuno degli Stati.
Prima di entrare nella pienezza del suo ufficio, egli deve prestare il seguente
giuramento o affermazione solenne: ´Io solennemente giuro (o affermo) che
svolgerò fedelmente l'ufficio di Presidente degli Stati Uniti, e che preserverò,
proteggerò e difenderò al massimo delle mie capacità la Costituzione degli Stati
Unitiª.
Sec. 2 – Il Presidente sarà Comandante in capo dell'Esercito e della Marina degli
Stati Uniti, e della Milizia dei diversi Stati quando chiamata al servizio attivo
degli Stati Uniti; egli può chiedere l'opinione scritta del principale funzionario in
ciascuno dei Dipartimenti dell'esecutivo su qualsiasi oggetto che attenga ai doveri
dei rispettivi uffici, ed avrà il potere di concedere commutazioni di pene e grazie
per offese contro gli Stati Uniti, salvi i casi di impeachement.
Egli avrà il potere, con il parere ed il consenso del Senato, di stipulare trattati,
purché vi concorrano i due terzi dei Senatori presenti; e con il parere ed il
consenso del Senato nominerà gli Ambasciatori, gli altri Rappresentanti pubblici
ed i Consoli, i Giudici della Corte Suprema e tutti gli altri funzionari degli Stati
Uniti la cui nomina non sia qui altrimenti disciplinata, e che sarà stabilita con
legge: ma il Congresso può con legge attribuire la nomina di questi funzionari
inferiori, come riterrà conveniente, al solo Presidente o alle Corti giudiziarie o ai
capi dei Dipartimenti [disposizione modificata con l'XI emendamento]
Il Presidente avrà il potere di coprire i posti che si rendessero vacanti durante gli
aggiornamenti del Senato, concedendo incarichi provvisori che dureranno fino
alla fine della sessione successiva.
Sec. 3 – Egli darà di tempo in tempo al Congresso una Informativa sullo stato
dell'Unione, e raccomanderà alla considerazione [delle Camere] le misure che
giudicherà necessarie e convenienti; egli potrà, in occasioni straordinarie,
convocare entrambe le Camere o una di esse, ed in caso di disaccordi tra di esse
sulla data del loro aggiornamento egli le potrà aggiornare al momento che riterrà
migliore; egli curerà che le leggi siano fedelmente eseguite e darà ordini a tutti i
funzionari degli Stati Uniti.
Sec. 4 – Il Presidente, il Vice presidente e tutti i funzionari civili degli Stati Uniti
potranno essere rimossi dai loro uffici su accusa e verdetto di colpevolezza di
tradimento, corruzione o altri gravi crimini e misfatti.
ARTICOLO III
Sec. 1 – Del potere giudiziario degli Stati Uniti saranno investite una Corte
Suprema e le Corti inferiori che di tempo in tempo il congresso potrà istituire e
disciplinare. I giudici, sia della Corte suprema sia di quelle inferiori,
conserveranno le loro cariche finché manterranno buona condotta, e riceveranno
per i loro servizi, a tempi prefissati, un compenso che non potrà esser diminuito
durante la loro permanenza in carica.
Sec. 2 – Il potere giudiziario si estenderà a tutte le cause di stretto diritto e di
equità, fondate sulla disciplina di questa Costituzione, delle leggi degli Stati Uniti
e dei trattati stipulati, o che saranno stipulati sotto la loro autorità; a tutte le cause
che riguardano ambasciatori, altri rappresentanti pubblici o consoli; a tutte le
cause di ammiragliato e di giurisdizione marittima; alle controversie nelle quali
gli Stati Uniti siano una delle parti; alle controversie tra due o più Stati; tra uno
Stato e i cittadini di un altro Stato; tra i cittadini di diversi Stati; tra cittadini dello
stesso stato che reclamino terre in base a concessioni di altri Stati, e fra uno Stato,
e i suoi cittadini, e Stati o cittadini o soggetti stranieri.
In tutti i casi riguardanti ambasciatori, altri rappresentanti pubblici o consoli, e
quelli in cui uno Stato sia parte, la Corte suprema ha giurisdizione originaria. In
tutti gli altri casi prima menzionati, la Corte suprema ha giurisdizione d'appello,
sia in diritto sia in fatto, con le eccezioni e secondo le regole che il Congresso
stabilirà.
Il processo per tutti i reati, tranne i casi di impeachment, sarà mediante giuria; e
tale processo sarà tenuto nello Stato dove i detti reati sarebbero stati commessi;
ma se non sono commessi all'interno di alcuno degli Stati, il processo avverrà nel
luogo o nei luoghi che il Congresso avrà stabilito con legge.
Sec. 3 – Il tradimento nei confronti degli Stati Uniti consisterà esclusivamente
nell'aver mosso guerra contro di essi o essersi congiunti ai loro nemici dando loro
aiuto e sostegno. Nessuno potrà esser condannato per tradimento se non con la
testimonianza di due testimoni del medesimo atto manifesto, o per confessione in
un pubblico processo.
Il Congresso avrà il potere di emettere una condanna per tradimento, ma nessuna
condanna per tradimento può determinare effetti negativi sui discendenti o
confische che vadano oltre la vita del condannato.
ARTICOLO IV
Sec. 1 – Piena fede e credito sarà dato in ciascuno Stato agli atti pubblici, ai
documenti e ai procedimenti giudiziari degli altri Stati. E il Congresso con leggi
di carattere generale potrà prescrivere i modi con cui questi atti, documenti e
procedimenti andranno provati, e i loro effetti.
Sec. 2 – I cittadini di ciascuno Stato hanno diritto in tutti gli altri Stati a tutti i
privilegi e immunità dei cittadini.
Una persona accusata in qualsiasi Stato di tradimento o fellonia o altro crimine,
che si sia sottratto alla Giustizia e che sia trovato in un altro Stato, su domanda
dell'autorità esecutiva dello Stato dal quale è fuggito sarà consegnato per essere
ricondotto nello Stato che ha giurisdizione per il reato.
Nessuna persona, tenuta ad un servizio o un lavoro in uno Stato secondo le leggi
locali, rifugiandosi in un altro Stato e per effetto di qualsiasi legge o regola colà
vigente potrà essere esentata da tale servizio o lavoro, ma dovrà esser
riconsegnata su richiesta della parte a cui tale servizio o lavoro sia dovuto
[disposizione riferita essenzialmente agli schiavi fuggitivi: si ritiene abrogata dal
XIII emendamento].
Sec. 3 – Nuovi Stati possono essere ammessi dal Congresso in questa Unione; ma
nessuno Stato sarà formato o istituito all'interno della giurisdizione di un altro
Stato; né alcuno Stato potrà esser formato con la fusione di due o più Stati, o parti
di Stati, senza il consenso sia dei corpi legislativi degli Stati interessati, sia del
Congresso.
Il Congresso avrà il potere di disporre e produrre tutte le necessarie regole e
discipline concernenti il territorio o altre proprietà appartenenti agli Stati Uniti; e
nulla in questa Costituzione potrà essere interpretato in modo da pregiudicare
qualsiasi pretesa degli Stati Uniti o di un qualsiasi singolo Stato.
Sec. 4 – Gli Stati Uniti garantiranno a tutti gli Stati di questa Unione la forma
repubblicana di governo, e proteggeranno ciascuno di essi da invasioni; e, su
richiesta del Legislativo o dell'esecutivo (quando il legislativo non possa essere
convocato), anche da ogni violenza interna.
ARTICOLO V
Il Congresso, quando i due terzi di ciascuna Camera lo ritengano necessario, potrà
proporre emendamenti a questa Costituzione o, su richiesta dei Legislativi dei due
terzi dei vari Stati, potrà convocare una Convenzione per proporre emendamenti,
che, in entrambi i casi, saranno validi ad ogni intento e proposito come parte di
questa Costituzione quando ratificati dai Legislativi dei tre quarti dei diversi Stati,
o da apposite Convenzioni nei tre quarti di essi, a seconda che l'uno o l'altro modo
di ratifica sia proposto dal Congresso; con l'eccezione che nessun emendamento
che sia fatto prima dell'anno 1808 potrà in qualsiasi modo incidere sulla prima e
sulla quarta clausola della Sezione nona dell'articolo primo; e che nessuno Stato
potrà, senza il suo consenso, esser privato della sua parità di suffragio nel Senato.
ARTICOLO VI
Tutti i debiti contratti e le obbligazioni assunte in essi prima dell'adozione della
presente Costituzione, saranno validi nei confronti degli Stati Uniti sotto la
presente Costituzione così come sotto la Confederazione.
Questa Costituzione, e le leggi degli Stati Uniti che saranno fatte in sua
applicazione; e tutti i trattati stipulati o che saranno stipulati sotto l'autorità degli
Stati Uniti, costituiranno la legge suprema del Paese; e in ciascuno Stato i giudici
ne saranno vincolati, senza considerare qualsiasi cosa sia disposta in contrario
nella Costituzione o nelle leggi di qualsiasi Stato.
I Senatori e i Rappresentanti sopra menzionati, e i membri dei diversi Legislativi
statali, e tutti i funzionari amministrativi e giudiziari sia degli Stati Uniti sia dei
diversi Stati, saranno tenuti per giuramento o per solenne affermazione a
sostenere questa Costituzione; ma nessuna prova di fede religiosa potrà essere
richiesta come requisito per qualsiasi ufficio o incarico pubblico alle dipendenze
degli Stati Uniti.
ARTICOLO VII
La ratifica da parte delle Convenzioni di nove Stati sarà sufficiente a far entrare in
vigore questa Costituzione negli Stati che l'abbiano così ratificata [i primi nove
stati furono Delaware, Pennsylvania e New Jersey nel 1787; Georgia,
Connecticut, Massachusetts, Maryland, South Carolina e New Hampshire nel
1788. Seguirono poi Virginia e New York nello stesso anno, North Carolina nel
1789 e Rhode Island nel 1791]
Fatto in assemblea con il consenso unanime degli Stati presenti, il diciassettesimo
giorno di settembre nell'anno di nostro Signore mille settecento ottantasette, e
dodicesimo dall'Indipendenza degli Stati Uniti d'America. In fede di che noi
abbiamo qui sotto apposto le nostre firme.
(seguono le firme dei costituenti)
EMENDAMENTI COSTITUZIONALI
(I primi dieci emendamenti sono del 1787. Degli altri si indica tra parentesi
l'anno di approvazione)
I – Il Congresso non potrà fare alcuna legge che stabilisca una religione di Stato o
che proibisca il libero esercizio di una religione; o che limiti la libertà di parola o
di stampa; o il diritto del popolo di riunirsi pacificamente, e di rivolgere petizioni
al governo per la riparazione di torti.
II – Essendo necessaria, per la sicurezza di uno Stato libero, una Milizia ben
organizzata, non sarà violato il diritto del popolo di tenere e portare armi.
III – Nessun soldato potrà, in tempo di pace, essere acquartierato in una casa
senza il consenso del relativo proprietario, né in tempo di guerra se non nei modi
che saranno prescritti dalla legge.
IV – Il diritto dei cittadini ad essere assicurati nelle loro persone, case, carte ed
effetti contro perquisizioni e sequestri non ragionevoli, non potrà essere violato, e
non potranno essere emessi mandati se non su motivi probabili, sostenuti da
giuramenti o solenni affermazioni e con una dettagliata descrizione del luogo da
perquisire e delle persone o cose da prendere in custodia.
V – Nessuno sarà tenuto a rispondere per un reato capitale o altrimenti infamante,
se non su denuncia o accusa di un Gran giurì, salvo che per i casi che si ponessero
presso le forze di terra o di mare o presso la Milizia, quando si trovino in servizio
attivo in tempo di guerra o di pericolo pubblico; e nessuno può essere esposto due
volte per lo stesso delitto a rischiare la vita o le membra; né sarà costretto in un
qualsiasi processo penale a testimoniare contro se stesso, né sarà privato della
vita, della libertà o delle proprietà senza un regolare procedimento legale [due
process of Law]; né la proprietà privata potrà esser presa per un uso pubblico,
senza un giusto compenso.
VI – In ogni processo penale, l'accusato avrà il diritto ad un procedimento pronto
e pubblico, con una giuria imparziale di persone dello Stato e del distretto in cui il
delitto sia stato commesso; il quale distretto dovrà essere previamente
determinato dalla legge; e avrà il diritto di essere informato della natura e del
motivo dell'accusa; di esser posto a confronto coi testi a suo carico; di avere
strumenti cogenti per ottenere testimonianze in proprio favore, e di avere
l'assistenza di un avvocato per la sua difesa.
VII – Nei processi di common law, in cui il valore della controversia ecceda i
venti dollari, sarà preservato il diritto al giudizio per mezzo di giuria, e nessun
fatto giudicato da una giuria potrà essere riesaminato in qualsiasi corte degli Stati
Uniti se non secondo le regole del common law.
VIII – Non si potranno richiedere cauzioni eccessive, né imporre ammende
eccessive, né infliggere pene crudeli e inusitate.
IX – Il fatto che la Costituzione enumeri determinati diritti non potrà intendersi
nel senso di negare o di deprezzare altri diritti che il popolo si sia riservato.
X – I poteri che la costituzione non attribuisce agli Stati Uniti né inibisce agli
Stati, sono riservati ai singoli Stati o al popolo.
XI – (1798) Il potere giudiziario degli Stati Uniti non si potrà considerare esteso a
qualsiasi processo, di diritto comune o di equity, iniziato o proseguito contro uno
degli Stati Uniti da cittadini di un altro Stato ovvero da cittadini o sudditi di un
qualsiasi Stato straniero.
XII – (1804) Gli Elettori si riuniranno nei rispettivi Stati, e voteranno a scrutinio
segreto per il Presidente e il Vice-Presidente, uno dei quali almeno dovrà non
essere un abitante del loro stesso Stato; essi indicheranno nelle loro schede la
persona votata come Presidente, e in distinte schede la persona votata come Vice-
Presidente, e faranno distinte liste di tutte le persone votate come Presidente e di
tutte le persone votate come Vice-Presidente, e del numero dei voti di ciascuno,
liste che essi firmeranno e certificheranno e trasmetteranno sigillate alla sede del
governo degli Stati Uniti, dirette al Presidente del Senato. Il Presidente del
Senato, alla presenza del Senato e della Camera dei Rappresentanti, aprirà tutti i
plichi certificati e i voti saranno contati. La persona che avrà il più alto numero di
voti come Presidente sarà Presidente se tale numero è la maggioranza del numero
totale degli Elettori nominati.E se nessuno ottiene questa maggioranza, allora tra
coloro, non superiori a tre, che hanno il maggior numero di voti sulla lista delle
persone votate come Presidente, la Camera dei Rappresentanti sceglierà
immediatamente, a scrutinio segreto, il Presidente. Ma nello scegliere il
Presidente i voti saranno dati per Stati, e la rappresentanza di ciascuno Stato
disporrà di un voto; a tal fine il quorum [inteso come numero legale per la
validità della votazione] sarà costituito da uno o più membri provenienti dai due
terzi degli Stati, e la maggioranza degli Stati sarà necessaria per la scelta. E se la
Camera dei Rappresentanti non sceglierà un Presidente, quando il diritto di scelta
le sarà devoluto, prima del quarto giorno del successivo mese di marzo, allora il
Vice-Presidente agirà come Presidente, come in caso di morte o altro
impedimento costituzionale del Presidente. La persona che ha il più alto numero
di voti come Vice-Presidente sarà Vice-Presidente se tale numero è la
maggioranza del numero totale degli Elettori nominati, e se nessuno ottiene la
maggioranza, allora fra i due numeri più alti della lista in Senato sceglierà il Vice-
Presidente; a tal fine il quorum sarà costituito dai due terzi del numero totale dei
senatori, e la maggioranza del numero totale sarà necessaria per la scelta. Ma
nessuno che sia costituzionalmente ineleggibile all'ufficio di Presidente sarà
eleggibile a quello di Vice-Presidente degli Stati Uniti.
XIII – (1865) Sec. 1 – Né la schiavitù né il servizio non volontario ñ eccetto che
come punizione per un crimine per cui la parte sarà stata riconosciuta colpevole
nelle forme dovute ñ potranno esistere negli Stati Uniti o in qualsiasi luogo
sottoposto alla loro giurisdizione.
Sec. 2 – Il Congresso avrà il potere di dare esecuzione a questo articolo con la
legislazione appropriata.
XIV – (1868) Sec. 1 – Tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e
sottoposte alla relativa giurisdizione, sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato
in cui risiedono. Nessuno Stato farà o metterà in esecuzione una qualsiasi legge
che limiti i privilegi o le immunità dei cittadini degli Stati Uniti; né potrà qualsiasi
Stato privare qualsiasi persona della vita, della libertà o della proprietà senza un
processo nelle dovute forme di legge [due process of law]; né negare a qualsiasi
persona sotto la sua giurisdizione l'eguale protezione delle leggi.
Sec. 2 – I rappresentanti saranno distribuiti tra i vari Stati secondo la rispettiva
popolazione, contando il totale delle persone in ciascuno Stato, escludendo gli
Indiani non soggetti ad imposte. Ma quando [in uno Stato] il diritto di voto per
qualsiasi elezione per la scelta degli elettori per il Presidente e il Vice-Presidente
degli Stati Uniti, i Rappresentanti nel Congresso, l'Esecutivo e i funzionari
giudiziari dello Stato o i membri delle relative Assemblee legislative, venga
negato ad alcuno degli abitanti maschi di tale Stato, che abbia ventun anni di età e
sia cittadino degli Stati Uniti, o gli sia in qualsiasi modo limitato, eccetto che per
ribellione o altro crimine, la rappresentanza [di tale Stato] sarà ridotta nella
proporzione con cui il numero di tali cittadini maschi è in rapporto con il totale
dei cittadini maschi di ventun anni di età in tale Stato[modificato con il XIX
Emendamento, che concede il voto alle donne].
Sec. 3 – Nessuno potrà essere Senatore o Rappresentante nel Congresso, o
elettore per il Presidente e il Vice-Presidente o potrà tenere qualsiasi ufficio,
civile o militare, presso gli Stati Uniti o presso qualsiasi Stato, se, avendo
previamente prestato giuramento ñ come membro del Congresso o come
funzionario degli Stati Uniti o come membro del Legislativo di uno Stato o come
funzionario amministrativo o giudiziario in uno Stato ñdi difendere la
Costituzione degli Stati Uniti, abbia preso parte ad una insurrezione o ribellione
contro di essi o abbia dato aiuto o sostegno ai loro nemici. Ma il Congresso può,
col voto dei due terzi di ciascuna Camera, rimuovere questa causa di interdizione
[ciò che è poi in effetti avvenuto nel 1898].
Sec. 4 – Non potrà essere posta in questione la validità del debito pubblico degli
Stati Uniti, autorizzato con legge, compresi i debiti contratti per il pagamento di
pensioni o premi per servizi resi nel sopprimere l'insurrezione o la ribellione. Ma
né gli Stati Uniti né i singoli Stati potranno prendersi a carico o pagare debiti o
obbligazioni contratti per aiutare insurrezioni o ribellioni contro gli Stati Uniti, o
qualsiasi indennità per la perdita o l'emancipazione di uno schiavo; ma tutti i
debiti, obbligazioni e indennità di questo tipo si considereranno illegali e nulli.
Sec. 5 – Il Congresso avrà il potere di dare esecuzione, con la legislazione
appropriata, alle previsioni di questo articolo.
XV – (1870) Sec. 1 – Il diritto di voto dei cittadini degli Stati Uniti non potrà
essere negato o limitato dagli Stati Uniti o da qualsiasi Stato in ragione della
razza, del colore o della precedente condizione di schiavitù.
Sec. 2 – Il Congresso avrà il potere di dare esecuzione a questo articolo con la
legislazione appropriata.
XVI – (1913) Il Congresso avrà il potere di imporre e di riscuotere tasse sui
redditi derivati da qualsiasi fonte, senza proporzionamenti tra i vari Stati e senza
riguardo a censimenti o conteggi [della popolazione].
XVII – (1913) Sec. 1 – Il Senato degli Stati Uniti sarà composto di due Senatori
provenienti da ciascuno Stato, eletti dal relativo popolo, per sei anni; ed ogni
Senatore avrà un voto. In ciascuno Stato gli elettori dovranno avere i
requisitinecessari per essere elettori del ramo più numeroso del Legislativo dello
Stato.
Sec. 2 – Quando si determinano seggi vacanti nella rappresentanza di qualsiasi
Stato nel Senato, l'autorità esecutiva di tale Stato dovrà indire le elezioni per la
relativa copertura. Salvo che il Legislativo di ciascuno Stato potrà dare al
corrispondente Esecutivo il potere di effettuare nomine temporanee finché il
popolo copra i seggi vacanti mediante elezioni quando lo disporrà il Legislativo.
Sec. 3 – Questo emendamento non potrà essere interpretato in modo da incidere
sull'elezione o la durata di qualsiasi Senatore eletto prima che esso divenga valido
come parte della Costituzione.
XVIII – (1919) [Abrogato nel 1933 dal XXI Emendamento].
Sec. 1 – Dopo un anno dalla ratifica di questo articolo, la produzione, la vendita o
il trasporto di liquori alcolici come bevande all'interno degli, la loro importazione
negli o la loro esportazione dagli Stati Uniti e dai territori sottoposti alla loro
giurisdizione, sono proibiti.
Sec. 2 – Il Congresso e i vari Stati avranno in concorso tra loro il potere di dare
esecuzione a questo articolo con la legislazione appropriata.
Sec. 3 – Questo articolo resterà inoperante finché non sarà stato ratificato come
emendamento alla Costituzione dai Legislativi del vari Stati, come previsto nella
Costituzione, entro sette anni dalla data della sua sottoposizione agli Stati da parte
del Congresso.
XIX – (1920) Sec. 1 – Il diritto di voto dei cittadini degli Stati Uniti non potrà
essere negato o limitato dagli Stati Uniti o da qualsiasi Stato in ragione del sesso.
Sec. 2 – Il Congresso avrà il potere di dare esecuzione a questo articolo con la
legislazione appropriata.
XX – (1933) Sec. 1 – Il mandato del Presidente e del Vice Presidente avrà temine
a mezzogiorno del ventesimo giorno di gennaio, e i mandati dei Senatori e dei
Rappresentanti a mezzogiorno del terzo giorno di gennaio, degli anni in cui tali
mandati avrebbero avuto termine se questo articolo non fosse stato ratificato; e i
mandati dei loro successori avranno inizio in quel momento.
Sec. 2 – Il Congresso si riunirà in assemblea almeno una volta ogni anno, e tale
riunione inizierà a mezzogiorno del terzo giorno di gennaio, a meno che esso non
abbia stabilito per legge un giorno diverso.
Sec. 3 – Se, nel momento fissato per l'inizio del mandato del Presidente, il
Presidente eletto sarà deceduto, il Vice Presidente eletto diventerà Presidente. Se
non sarà stato scelto un Presidente prima del momento fissato per l'inizio del
mandato, o se il Presidente eletto mancherà di avere le qualifiche abilitanti, allora
il Vice Presidente eletto agirà come Presidente finché un Presidente non avrà tali
qualifiche; e il Congresso potrà con legge provvedere per il caso in cui né un
Presidente eletto né un Vice Presidente eletto risulteranno in possesso delle
qualifiche abilitanti, indicando chi in tal caso agirà come Presidente, o il modo
con cui dovrà scegliersi chi dovrà agire come tale, e questa persona opererà in
conformità finché un Presidente o Vice Presidente avrà tali qualifiche.
Sec. 4 – Il Congresso può con legge provvedere per l'ipotesi della morte di alcuna
delle persone tra le quali la Camera dei Rappresentanti può scegliere un
Presidente nei casi in cui il diritto di scelta è ad essa devoluto, e per l'ipotesi della
morte di alcuna delle persone tra le quali il Senato può scegliere un Vice
Presidente nei casi in cui il diritto di scelta è ad esso devoluto.
Sec. 5 – Le Sezioni 1 e 2 avranno efficacia dal 15 di ottobre successivo alla
ratifica di questo articolo.
Sec. 6 – Questo articolo sarà inoperante finché non sarà stato ratificato come
emendamento alla Costituzione da parte degli organi legislativi dei tre quarti dei
diversi Stati entro sette anni dalla data in cui sarà stato loro sottoposto.
XXI – (1933) Sec. 1 – L'articolo diciottesimo degli emendamenti alla
Costituzione degli Stati Uniti è qui abrogato.
Sec. 2 – E' proibito il trasporto o l'importazione in qualsiasi Stato, Territorio o
possedimento degli Stati Uniti di liquori acolici, per distribuzione o consumo, in
violazione delle leggi colà vigenti.
Sec. 3 – Questo articolo sarà inoperante finché non sarà stato ratificato come
emendamento alla Costituzione da parte di [apposite] Convenzioni nei diversi
Stati, come previsto nella Costituzione, entro sette anni dalla data della relativa
sottoposizione agli Stati da parte del Congresso.
XXII – (1951) Sec. 1 – Nessuno potrà essere eletto alla carica di Presidente più di
due volte, e nessuno che abbia tenuto la carica di Presidente, o abbia agito come
Presidente, per più di due anni di un termine per il quale qualche altra persona era
stata eletta come Presidente, potrà essere eletto alla carica di Presidente più di una
sola volta. Ma questo articolo non si applicherà a chiunque abbia tenuto la carica
di Presidente quando questo articolo è stato proposto dal Congresso; ed a
chiunque abbia tenuto la carica di Presidente o avrà agito come Presidente nel
corso del mandato durante il quale questo articolo diventerà operativo, esso non
impedirà di tenere la carica di Presidente o di agire come Presidente nella parte
restante di tale mandato.
Sec. 2 – Questo articolo sarà inoperante finché non sarà stato ratificato come
emendamento alla Costituzione da parte degli organi legislativi dei tre quarti dei
diversi Stati entro sette anni dalla data in cui sarà stato sottoposto agli Stati dal
Congresso.
XXIII – (1961) Sec. 1 – Il Distretto che costituisce la sede del Governo degli Stati
Uniti nominerà, nel modo che il Congresso potrà stabilire, un numero di elettori
per il Presidente e il Vice Presidente, eguale al numero totale dei Senatori e dei
Rappresentanti nel Congresso, a cui il Distretto avrebbe titolo se fosse uno Stato,
ma in nessun caso superiore a quello dello Stato meno popoloso; essi saranno
aggiuntivi a quelli nominati dagli Stati, ma saranno considerati, ai fini della
elezione del Presidente e del Vice Presidente, come elettori nominati da uno
Stato; ed essi si riuniranno nel Distretto e adempiranno gli stessi doveri previsti
dal dodicesimo articolo di emendamento.
Sec. 2 – Il Congresso avrà il potere di dare esecuzione a questo articolo con la
legislazione appropriata.
XXIV – (1964) Sec. 1 – Il diritto dei cittadini degli Stati Uniti di votare in
qualsiasi elezione primaria o altra elezione per il Presidente o il Vice Presidente, o
per i Senatori o i Rappresentanti nel Congresso, non sarà negato o limitato dagli
Stati Uniti o da qualsiasi Stato in ragione del mancato pagamento di una qualsiasi
tassa elettorale o di altra tassa.
Sec. 2 – Il Congresso avrà il potere di dare esecuzione a questo articolo con la
legislazione appropriata.
XXV – (1967) Sec. 1 – In caso di rimozione del Presidente dalla carica o di sua
morte o dimissioni, il Vice Presidente diventerà Presidente.
Sec. 2 – Nei casi in cui vi sia una vacanza nella carica di Vice Presidente, il
Presidente nominerà un Vice Presidente che assumerà l'ufficio in base alla
conferma di un voto a maggioranza in entrambe le Camere del Congresso.
Sec. 3 – Nei casi in cui il Presidente trasmetta al Presidente pro tempore del
Senato ed allo Speaker della Camera dei Rappresentanti una sua dichiarazione
scritta che egli non è in grado di esercitare i poteri e i doveri del suo ufficio, e fino
a che egli non trasmetta ad essi una dichiarazione scritta del contrario, tali poteri e
doveri saranno esercitati dal Vice Presidente quale Presidente facente funzioni.
Sec. 4 – Nei casi in cui il Vice Presidente e una maggioranza o dei funzionari
principali in ciascuno dei Dipartimenti dell'esecutivo o di un altro corpo che il
Congresso può indicare con una legge, trasmettano al Presidente pro tempore del
Senato ed allo Speaker della Camera dei Rappresentanti una loro dichiarazione
scritta che il Presidente non è in grado di esercitare i poteri e i doveri del suo
ufficio, il Vice Presidente assumerà immediatamente l'incarico quale Presidente
facente funzioni.
Dopo di ciò, quando il Presidente trasmetta al Presidente pro tempore del Senato
ed allo Speaker della Camera dei Rappresentanti una sua dichiarazione scritta che
non vi è alcuna inabilitazione, egli riassumerà i poteri e i doveri del suo ufficio, a
meno che il Vice Presidente e una maggioranza o dei funzionari principali in
ciascuno dei Dipartimenti dell'esecutivo o di un altro corpo che il Congresso può
indicare con una legge, trasmettano entro quattro giorni al Presidente pro tempore
del Senato ed allo Speaker della Camera dei Rappresentanti una loro
dichiarazione scritta che il Presidente non è in grado di esercitare i poteri e i
doveri del suo ufficio. In base a ciò il Congresso deciderà la questione, riunendosi
entro quarantotto ore a questo fine se non è in sessione. Se il Congresso, entro
ventuno giorni dal ricevimento della dichiarazione scritta detta da ultimo o, se il
Congresso non è in sessione, entro ventuno giorni da quando il Congresso viene
richiesto di riunirsi, determina coi due terzi dei voti di entrambe le Camere che il
Presidente non è in grado di esercitare i poteri e i doveri del suo ufficio, il Vice
Presidente continuerà ad esercitare gli stessi come Presidente facente funzioni;
altrimenti il Presidente riassumerà i poteri e i doveri del suo ufficio.
XXVI – (1971) Sec. 1 – Il diritto di votare dei cittadini degli Stati Uniti che
abbiano diciotto anni di età o più, non sarà negato o limitato dagli Stati Uniti o da
qualsiasi Stato in ragione dell'età.
Sec. 2 – Il Congresso avrà il potere di dare esecuzione a questo articolo con la
legislazione appropriata.
XXVII – (1992) Nessuna legge che modifichi il compenso per i servigi di
Senatore o di Rappresentante potrà avere effetti fino a che non sia intervenuta una
[nuova] elezione dei Rappresentanti.