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266. Allegato A DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL’ASSEMBLEA INDICE PAG. Comunicazioni ................................................. 3 Missioni valevoli nella seduta del 26 novem- bre 2019 ....................................................... 3 Progetti di legge (Annunzio) ......................... 3 Corte dei conti (Trasmissione di documenti) . 3 Documenti ministeriali (Trasmissione) ........ 4 Comitato interministeriale per la program- mazione economica (Trasmissione di do- cumenti) ........................................................ 4 Progetti di atti dell’Unione europea (Annun- zio) ................................................................. 4 Corte europea dei diritti dell’uomo (Annun- zio di sentenze) ........................................... 5 Corte di giustizia dell’Unione europea (An- nunzio di sentenze) ..................................... 7 PAG. Atti di controllo e di indirizzo .................... 8 ERRATA CORRIGE ........................................ 8 Disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, re- cante disposizioni urgenti per l’accelera- zione e il completamento delle ricostru- zioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici (A.C. 2211-A) .................................. 9 Parere della I Commissione .......................... 9 Parere della V Commissione ......................... 9 Articolo unico; Articoli del decreto-legge ... 11 Modificazioni apportate dalla Commissione . 15 Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge ................................................. 31 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA ALLEGATO A AI RESOCONTI SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 2019 N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all’Assemblea non lette in aula.

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266. Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL’ASSEMBLEA

I N D I C E

PAG.

Comunicazioni ................................................. 3

Missioni valevoli nella seduta del 26 novem-bre 2019 ....................................................... 3

Progetti di legge (Annunzio) ......................... 3

Corte dei conti (Trasmissione di documenti) . 3

Documenti ministeriali (Trasmissione) ........ 4

Comitato interministeriale per la program-mazione economica (Trasmissione di do-cumenti) ........................................................ 4

Progetti di atti dell’Unione europea (Annun-zio) ................................................................. 4

Corte europea dei diritti dell’uomo (Annun-zio di sentenze) ........................................... 5

Corte di giustizia dell’Unione europea (An-nunzio di sentenze) ..................................... 7

PAG.

Atti di controllo e di indirizzo .................... 8

ERRATA CORRIGE ........................................ 8

Disegno di legge: Conversione in legge deldecreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, re-cante disposizioni urgenti per l’accelera-zione e il completamento delle ricostru-zioni in corso nei territori colpiti da eventisismici (A.C. 2211-A) .................................. 9

Parere della I Commissione .......................... 9

Parere della V Commissione ......................... 9

Articolo unico; Articoli del decreto-legge ... 11

Modificazioni apportate dalla Commissione . 15

Proposte emendative riferite agli articoli deldecreto-legge ................................................. 31

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 2019

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all’Assembleanon lette in aula.

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PAGINA BIANCA

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COMUNICAZIONI

Missioni valevolinella seduta del 26 novembre 2019.

Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli,Benvenuto, Boccia, Bonafede, ClaudioBorghi, Boschi, Brescia, Buffagni, Busina-rolo, Carfagna, Castelli, Cirielli, Colletti,Colucci, D’Incà, D’Uva, Dadone, Daga, DeMaria, De Menech, De Micheli, Del Re,Delmastro Delle Vedove, Delrio, Luigi DiMaio, Di Stefano, Dieni, Ferraresi, Fiora-monti, Gregorio Fontana, Fraccaro, Fran-ceschini, Frusone, Gallinella, Gallo,Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti,Giorgis, Grande, Grimoldi, Guerini, Inver-nizzi, Iovino, L’Abbate, Liuzzi, Lollobri-gida, Lorefice, Losacco, Lupi, Maggioni,Marrocco, Marzana, Mauri, Molinari, Mo-rani, Morassut, Morelli, Orrico, Parolo,Pedrazzini, Rampelli, Rizzo, Rosato,Ruocco, Paolo Russo, Saltamartini, Scal-farotto, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia,Francesco Silvestri, Sisto, Spadafora, Spa-doni, Speranza, Tasso, Tofalo, Traversi,Vignaroli, Villarosa, Leda Volpi, RaffaeleVolpi, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Amitrano, Ascani, Azzolina, Battelli,Benvenuto, Boccia, Bonafede, ClaudioBorghi, Enrico Borghi, Boschi, Brescia,Buffagni, Businarolo, Carfagna, Castelli,Cirielli, Colletti, Colucci, D’Incà, D’Uva,Dadone, Daga, De Maria, De Menech, DeMicheli, Del Re, Delmastro Delle Vedove,Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Dieni,Fassino, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio

Fontana, Fraccaro, Franceschini, Frusone,Gallinella, Gallo, Gebhard, Gelmini, Giac-cone, Giachetti, Giorgis, Grande, Grimoldi,Guerini, Invernizzi, Iovino, L’Abbate,Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Losacco,Lupi, Maggioni, Marrocco, Marzana,Mauri, Molinari, Morani, Morassut, Mo-relli, Orrico, Parolo, Pedrazzini, Rampelli,Rizzo, Rosato, Ruocco, Paolo Russo, Sal-tamartini, Scalfarotto, Schullian, Scoma,Carlo Sibilia, Francesco Silvestri, Sisto,Spadafora, Spadoni, Speranza, Tasso, To-falo, Traversi, Vignaroli, Villarosa, Vito,Leda Volpi, Raffaele Volpi, Zennaro, Zof-fili.

Annunzio di proposte di legge.

In data 25 novembre 2019 sono statepresentate alla Presidenza le seguenti pro-poste di legge d’iniziativa dei deputati:

SIRAGUSA e MACINA: « Modifichealla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in ma-teria di cittadinanza » (2269);

SIRAGUSA: « Istituzione di una Com-missione parlamentare per le questionidegli italiani all’estero » (2270).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Sezione del controllosugli enti della Corte dei conti, con letterain data 21 novembre 2019, ha trasmesso,ai sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo

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1958, n. 259, la determinazione e la rela-zione riferite al risultato del controlloeseguito sulla gestione finanziaria dell’A-genzia per le erogazioni in agricoltura(AGEA), per l’esercizio 2017, cui sonoallegati i documenti rimessi dall’ente aisensi dell’articolo 4, primo comma, dellacitata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV,n. 221).

Questi documenti sono trasmessi alla VCommissione (Bilancio) e alla XIII Com-missione (Agricoltura).

Il Presidente della Sezione del controllosugli enti della Corte dei conti, con letterain data 21 novembre 2019, ha trasmesso,ai sensi dell’articolo 7 della legge 21 marzo1958, n. 259, la determinazione e la rela-zione riferite al risultato del controlloeseguito sulla gestione finanziaria dell’Isti-tuto nazionale per la valutazione del si-stema educativo di istruzione e di forma-zione (INVALSI), per l’esercizio 2017, cuisono allegati i documenti rimessi dall’enteai sensi dell’articolo 4, primo comma, dellacitata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV,n. 222).

Questi documenti sono trasmessi alla VCommissione (Bilancio) e alla VII Com-missione (Cultura).

Trasmissione dal Ministroper i rapporti con il Parlamento.

Il Ministro per i rapporti con il Par-lamento, con lettera in data 7 novembre2019, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo12, comma 1, del decreto legislativo 25febbraio 1999, n. 66, le relazioni d’inchie-sta dell’Agenzia nazionale per la sicurezzadel volo concernenti:

l’incidente occorso a un aeromobilein località Ornaro (Rieti), in data 28 set-tembre 2016;

l’inconveniente grave occorso a unaeromobile in località aeroporto di VeronaVillafranca, in data 1o luglio 2018.

Questi documenti sono trasmessi allaIX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

Il Ministro della giustizia, con lettera indata 20 novembre 2019, ha trasmesso, aisensi dell’articolo 30, quinto comma, dellalegge 20 marzo 1975, n. 70, la relazionesull’attività svolta, sul bilancio di previ-sione e sulla consistenza dell’organicodella Cassa delle ammende, riferita al-l’anno 2018, corredata dai relativi allegati.

Questa relazione è stata trasmessa allaII Commissione (Giustizia).

Trasmissione di delibere del Comitato in-terministeriale per la programmazioneeconomica.

La Presidenza del Consiglio dei ministri– Dipartimento per la programmazione eil coordinamento della politica economica,in data 15 novembre 2019, ha trasmesso,ai sensi dell’articolo 6, comma 4, dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, le seguentidelibere CIPE, che sono trasmesse allesottoindicate Commissioni:

n. 53/2019 del 24 luglio 2019, con-cernente « Sisma Abruzzo – assegnazionedi risorse per servizi di natura tecnica eassistenza qualificata – annualità 2020 » -alla V Commissione (Bilancio) e alla VIIICommissione (Ambiente);

n. 61/2019 del 1o agosto 2019, con-cernente « Programma delle infrastrutturestrategiche (legge n. 443 del 2001) – mo-difica di una prescrizione della deliberaCIPE n. 84/2017 relativa al cronopro-gramma della linea ferroviaria AV/AC(Alta velocità/Alta capacità) Verona. Vi-cenza » - alla V Commissione (Bilancio) ealla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di progetti di attidell’Unione europea.

La Commissione europea, in data 25novembre 2019, ha trasmesso, in attua-

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zione del Protocollo sul ruolo dei Parla-menti allegato al Trattato sull’Unione eu-ropea, i seguenti progetti di atti dell’U-nione stessa, nonché atti preordinati allaformulazione degli stessi, che sono asse-gnati, ai sensi dell’articolo 127 del Rego-lamento, alle sottoindicate Commissioni,con il parere della XIV Commissione (Po-litiche dell’Unione europea):

Relazione della Commissione al Con-siglio, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2,del regolamento (CE) n. 1466/97, sullamissione di sorveglianza rafforzata effet-tuata in Romania il 25 settembre 2019(COM(2019) 910 final), che è assegnata insede primaria alla V Commissione (Bilan-cio);

Raccomandazione di raccomanda-zione del Consiglio al fine di correggere ladeviazione significativa rilevata rispetto alpercorso di avvicinamento all’obiettivo dibilancio a medio termine in Romania(COM(2019) 912 final), che è assegnata insede primaria alla V Commissione (Bilan-cio);

Raccomandazione di decisione delConsiglio che stabilisce che la Romanianon ha dato seguito effettivo alla racco-mandazione del Consiglio del 14 giugno2019 (COM(2019) 913 final), che è asse-gnata in sede primaria alla V Commissione(Bilancio).

Il Dipartimento per le politiche europeedella Presidenza del Consiglio dei ministri,in data 10 ottobre e 19 novembre 2019, hatrasmesso, ai sensi dell’articolo 6, commi 1e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,progetti di atti dell’Unione europea, non-ché atti preordinati alla formulazione de-gli stessi.

Questi atti sono assegnati, ai sensi del-l’articolo 127 del Regolamento, alle Com-missioni competenti per materia, con ilparere, se non già assegnati alla stessa insede primaria, della XIV Commissione(Politiche dell’Unione europea).

Con la predetta comunicazione, il Go-verno ha altresì richiamato l’attenzione sui

seguenti documenti, già trasmessi dallaCommissione europea e assegnati allecompetenti Commissioni, ai sensi dell’ar-ticolo 127 del Regolamento:

Proposta di regolamento del Consi-glio che stabilisce, per il 2020, le possibi-lità di pesca per alcuni stock e gruppi distock ittici applicabili nel Mar Mediterra-neo e nel Mar Nero (COM(2019) 453 final);

Relazione della Commissione al Par-lamento europeo e al Consiglio sugli ali-menti e sui loro ingredienti trattati conradiazioni ionizzanti per gli anni 2016-2017 (COM(2019) 454 final);

Relazione della Commissione al Par-lamento europeo e al Consiglio – Attua-zione della direttiva 2010/40/UE del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 7luglio 2010, sul quadro generale per ladiffusione dei sistemi di trasporto intelli-genti nel settore del trasporto stradale enelle interfacce con altri modi di trasporto(Testo rilevante ai fini del SEE)(COM(2019) 464 final);

Proposta di regolamento del Parla-mento europeo e del Consiglio che stabi-lisce disposizioni transitorie relative alsostegno da parte del Fondo europeo agri-colo per lo sviluppo rurale (FEASR) e delFondo europeo agricolo di garanzia (FE-AGA) nell’anno 2021 e che modifica iregolamenti (UE) n. 228/2013, (UE)n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 perquanto riguarda le risorse e la loro distri-buzione nell’anno 2021 e i regolamenti(UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e(UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda leloro risorse e la loro applicabilità nel-l’anno 2021 (COM(2019) 581 final).

Annunzio di sentenze dellaCorte europea dei diritti dell’uomo.

La Presidenza del Consiglio dei mini-stri, con lettera in data 30 ottobre 2019, hatrasmesso, ai sensi dell’articolo 5, comma3, lettera a-bis), della legge 23 agosto 1988,n. 400, le seguenti sentenze pronunciatedalla Corte europea dei diritti dell’uomo

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nei confronti dello Stato italiano, che sonoinviate alle sottoindicate Commissionicompetenti per materia nonché alla IIICommissione (Affari esteri):

sentenza 10 gennaio 2019, AjmoneMarsan e altri contro Italia, n. 21925/15,in materia di diritto a un ricorso effettivoe alla ragionevole durata del processo.Constata la violazione del diritto alla du-rata ragionevole del processo (articolo 6 §1 della Convenzione), in relazione ad unprocedimento amministrativo, dinanzi alTribunale amministrativo regionale delLazio, durato 25 anni, volto all’annulla-mento della delibera n. 2443 del 29 aprile1986 della Giunta della Regione Lazio,modificativa dell’inquadramento professio-nale-amministrativo dei ricorrenti, con ef-fetti sui livelli di retribuzione (Doc. XX,n. 14) – alla XI Commissione (Lavoro);

sentenza 24 gennaio 2019, Knox con-tro Italia, n. 76577/13, in materia di di-ritto a un processo equo. Constata la nonviolazione dell’articolo 3 della Conven-zione sotto il profilo materiale e la viola-zione del medesimo articolo sotto il profiloprocedurale, oltre alla violazione dell’ar-ticolo 6 §§ 1 e 3 c) e) della Convenzione,per non avere la ricorrente beneficiato diun’indagine che potesse chiarire i fatti e leeventuali responsabilità in relazione agliepisodi denunciati, per la limitazione del-l’accesso della ricorrente all’assistenza le-gale durante l’audizione del 6 novembre2007 alle 5.45 e per la violazione deldiritto della ricorrente ai servizi gratuiti diun interprete (Doc. XX, n. 15) – alla IICommissione (Giustizia);

sentenza 24 gennaio 2019, Cordella ealtri contro Italia, n. 54414/13, 54264/15,in materia di diritto al rispetto della vitaprivata. Constata la violazione degli arti-coli 8 e 13 della Convenzione, in relazioneagli effetti delle emissioni dello stabili-mento Ilva S.p.a., specializzato nella pro-duzione e lavorazione dell’acciaio, sull’am-biente e sulla salute della popolazionelocale, avendo le autorità nazionali omessodi adottare tutte le misure necessarie perassicurare la protezione effettiva del di-

ritto dei ricorrenti al rispetto della lorovita privata, e per la mancanza nell’ordi-namento italiano di vie di ricorso utili edeffettive, tali da permettere di otteneremisure dirette al disinquinamento dellearee interessate dalle emissioni nocivedello stabilimento Ilva (Doc. XX, n. 16) –alla VIII Commissione (Ambiente);

sentenza 7 marzo 2019, Sallusti con-tro Italia, n. 22350/13, in materia di li-bertà di espressione. Constata la violazionedell’articolo 10 della Convenzione, in re-lazione alla sproporzione – rispetto al finelegittimo perseguito dai giudici nazionali –della sanzione penale inflitta ad un diret-tore di un quotidiano nazionale per dif-famazione e omesso controllo di quantopubblicato sul giornale dallo stesso diretto,con conseguente ingerenza sulla libertà diespressione non « necessaria in una societàdemocratica » (Doc. XX, n. 17) – alla ICommissione (Affari costituzionali);

sentenza 14 marzo 2019, Arnaboldicontro Italia, n. 43422/07, in materia didiritto ad un processo equo. Constata laviolazione degli articoli 6 § 1 e 1 delProtocollo n. 1 della Convenzione, in re-lazione al mancato pagamento di inden-nità espropriativa da parte di società sot-toposta a procedura di amministrazionestraordinaria e poi messa in stato diliquidazione, in ragione della mancanza dirisorse economiche del debitore privato,con conseguente lesione del diritto a unaprotezione giudiziaria effettiva e al ri-spetto dei beni del ricorrente (Doc. XX,n. 18) – alla II Commissione (Giustizia);

sentenza 6 giugno 2019, CondominioPorta Rufina contro Italia, n. 14346/05, inmateria di espropriazione indiretta. Con-stata la violazione dell’articolo 1 del Pro-tocollo n. 1 alla Convenzione, relativo allaprotezione della proprietà, in relazioneall’occupazione d’urgenza di un terrenonon seguita da un formale atto conclusivodella procedura – con integrazione di unafattispecie contrastante con il principio dilegalità in quanto non assicura un suffi-ciente grado di certezza giuridica – edefinisce la misura dell’indennizzo spet-

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tante per la perdita della proprietà (Doc.XX, n. 19) – alla VIII Commissione (Am-biente);

sentenza 6 giugno 2019, Mideo controItalia, n. 19169/02, in materia di espro-priazione indiretta. Constata la violazionedell’articolo 1 del Protocollo n. 1 dellaConvenzione europea dei diritti dell’uomo(CEDU) relativo alla protezione della pro-prietà, in relazione all’occupazione d’ur-genza di un terreno per la realizzazione diopere di pubblica utilità non seguita da unformale atto conclusivo della procedura –con integrazione di una fattispecie contra-stante con il principio di legalità in quantonon assicura un sufficiente grado di cer-tezza giuridica – nonché dell’articolo 6 §1 della Convenzione), sotto il profilo del-l’eccessiva durata del processo, essendo ilprocedimento principale durato in primogrado dal 1992 al 2002 (Doc. XX, n. 20) –alla VIII Commissione (Ambiente);

sentenza 13 giugno 2019, MarcelloViola contro Italia, n. 77633/16, in materiadi divieto di trattamenti disumani e de-gradanti. Constata la violazione dell’arti-colo 3 della Convenzione, in relazione allacondanna del ricorrente, in applicazionedel regime del reato continuato, alla penadel cosiddetto « ergastolo ostativo », ilquale, secondo la Corte, limita eccessiva-mente la possibilità di un riesame dellapena inflitta, nella prospettiva della riso-cializzazione dell’interessato (Doc. XX,n. 21) – alla II Commissione (Giustizia);

sentenza 18 luglio 2019, R.V. e altricontro Italia, n. 37748/13, in materia diallontanamento dei figli minori dalla re-sidenza familiare. Constata la violazionedell’articolo 8 della Convenzione, che san-cisce il diritto al rispetto della vita privatae familiare, in relazione all’allontana-mento dei figli minori della ricorrentedalla residenza familiare e alla proroga deiprovvedimenti di affidamento temporaneodei medesimi per oltre dieci anni, senzal’uso dell’« eccezionale diligenza » che deveessere esercitata nelle cause riguardanti ilbenessere di minori (Doc. XX, n. 22) –alla II Commissione (Giustizia).

Annunzio di sentenze dellaCorte di giustizia dell’Unione europea.

Il Dipartimento per le politiche europeedella Presidenza del Consiglio dei ministri,in data 12 novembre 2019, ha trasmesso leseguenti decisioni della Corte di giustiziadell’Unione europea, relative a cause in cuila Repubblica italiana è parte o adottate aseguito di domanda di pronuncia pregiu-diziale proposta da un’autorità giurisdizio-nale italiana, che sono inviate, ai sensidell’articolo 127-bis del Regolamento, allesottoindicate Commissioni, nonché allaXIV Commissione (Politiche dell’Unioneeuropea):

sentenza della Corte (Seconda se-zione) del 24 ottobre 2019, causa C-212/18, Prato Nevoso Termo Energy Srl controProvincia di Cuneo e ARPA Piemonte.Domanda di pronuncia pregiudiziale pro-posta dal Tribunale Amministrativo Regio-nale per il Piemonte. Rinvio pregiudiziale– Ambiente – Direttiva 2008/98/CE –Rifiuti – Oli vegetali esausti sottoposti atrattamento chimico – Articolo 6, para-grafi 1 e 4 – Cessazione della qualifica dirifiuto – Direttiva 2009/28/CE – Promo-zione dell’uso dell’energia da fonti rinno-vabili – Articolo 13 – Procedure nazionalidi autorizzazione, certificazione e conces-sione di licenze applicabili agli impiantiper la produzione di elettricità, di caloreo di freddo a partire da fonti energeticherinnovabili – Utilizzo di bioliquido comefonte di alimentazione di una centrale diproduzione di energia elettrica (Doc. XIX,n. 66) – alla VIII Commissione (Ambiente);

sentenza della Corte (Nona sezione)del 17 ottobre 2019, causa C-569/18, Ca-seificio Cirigliana Srl e altri contro Mini-stero delle Politiche agricole, alimentari eforestali e altri. Domanda di pronunciapregiudiziale proposta dal Consiglio diStato. Rinvio pregiudiziale – Regolamento(UE) n. 1151/2012 – Articolo 4, lettera c),e articolo 7, paragrafo 1, lettera e) –Regimi di qualità dei prodotti agricoli ealimentari – Concorrenza leale – Mozza-rella di Bufala Campana DOP – Obbligo di

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separare gli spazi di produzione della« Mozzarella di Bufala Campana DOP »(Doc. XIX, n. 67) – alla XIII Commissione(Agricoltura);

sentenza del Tribunale (Decima se-zione) del 24 ottobre 2019, causa C-515/18, Autorità Garante della Concorrenza edel Mercato contro Regione autonomadella Sardegna. Domanda di pronunciapregiudiziale proposta da Tribunale Am-ministrativo Regionale per la Sardegna.Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE)n. 1370/2007 – Servizi pubblici di tra-sporto di passeggeri – Trasporto per fer-rovia – Contratti di servizio pubblico –Aggiudicazione diretta – Obbligo di previapubblicazione di un avviso riguardantel’aggiudicazione diretta – Portata (Doc.XIX, n. 68) – alle Commissioni riuniteVIII (Ambiente) e IX (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzopresentati sono pubblicati nell’Allegato Bal resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell’Allegato A ai resoconti della sedutadel 13 novembre 2019, a pagina 4, primacolonna, ultima riga, dopo la parola: « V, »deve intendersi inserita la seguente: « VI, ».

Nell’Allegato A ai resoconti della sedutadel 25 novembre 2019, a pagina 9, secondacolonna, alle righe terza e quarta, leparole: « Ministro dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca » si intendono so-stituite dalle seguenti: « Ministro per i benie le attività culturali e per il turismo ».

Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati

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DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DE-CRETO-LEGGE 24 OTTOBRE 2019, N. 123, RECANTE DI-SPOSIZIONI URGENTI PER L’ACCELERAZIONE E IL COM-PLETAMENTO DELLE RICOSTRUZIONI IN CORSO NEITERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI (A.C. 2211-A)

A.C. 2211-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLEPROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolon. 1 e sugli emendamenti 3-bis.580,3-bis.581, 3-bis.582, 3-bis.583 e 3-bis.584.

A.C. 2211-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULTESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLEPROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garan-tire il rispetto dell’articolo 81 della Costi-tuzione:

all’articolo 2, comma 1, lettera a), so-stituire le parole: sono aggiunti, in fine, iseguenti periodi con le seguenti: è aggiunto,in fine, il seguente periodo e sopprimere leparole da: e a strutture in calcestruzzo finoalla fine della lettera medesima.

All’articolo 3-bis, comma 1, secondoperiodo, dopo le parole: di cui al primo

periodo aggiungere le seguenti: sono attuatinei limiti delle risorse a ciò destinate dallepredette regioni e.

All’articolo 3-quinquies, comma 1, so-stituire le parole da: si provvede fino allafine del comma con le seguenti: , pari aeuro 820.000 per l’anno 2020, a euro1.580.000 per l’anno 2021, a euro2.330.000 per l’anno 2022, a euro1.460.000 per l’anno 2023 e a euro 710.000per l’anno 2024, si provvede, quanto aeuro 820.000 per l’anno 2020, mediantecorrispondente riduzione del Fondo perinterventi strutturali di politica economica,di cui all’articolo 10, comma 5, del decre-to-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 27dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro1.580.000 per l’anno 2021, a euro2.330.000 per l’anno 2022, a euro1.460.000 per l’anno 2023 e a euro 710.000per l’anno 2024, mediante corrispondenteriduzione del Fondo di cui all’articolo 1,comma 200, della legge 23 dicembre 2014,n. 190. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

All’articolo 9-septies, sostituire ilcomma 2 con il seguente: 2. Agli oneriderivanti dal comma 1, pari a 2 milioni dieuro per l’anno 2020, si provvede me-diante corrispondente riduzione del Fondoper interventi strutturali di politica eco-

Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 2019 — N. 266

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nomica, di cui all’articolo 10, comma 5,del decreto-legge 29 novembre 2004,n. 282, convertito, con modificazioni, dallalegge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministrodell’economia e delle finanze è autorizzatoad apportare, con propri decreti, le oc-correnti variazioni di bilancio.

All’articolo 9-novies, comma 1, letterac), numero 2), capoverso b-quinquies), so-stituire le parole: del Fondo per il funzio-namento delle istituzioni scolastiche, di cuiall’articolo 1, comma 601, della legge 27dicembre 2006, n. 296 con le seguenti:delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021,dello stanziamento del fondo speciale diparte corrente iscritto, ai fini del bilanciotriennale 2019-2021, nell’ambito del pro-gramma « Fondi di riserva e speciali »della missione « Fondi da ripartire » dellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze per l’anno 2019, alloscopo parzialmente utilizzando l’accanto-namento relativo al Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca.

Conseguentemente, dopo il comma 1aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

Sopprimere l’articolo 9-undecies.

All’articolo 9-septiesdecies, al comma 1,capoverso articolo 24-bis, sopprimere ilcomma 4.

All’articolo 9-vicies semel, comma 2,sostituire le parole: riduzione dell’autoriz-zazione di spesa di cui alla legge 30 aprile1985, n. 163, recante il Fondo unico per lospettacolo con le seguenti: utilizzo dellerisorse di parte corrente del Fondo unicoper lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile1985, n. 163.

All’articolo 9-vicies bis, apportare le se-guenti modificazioni:

al comma 1, lettera c), capoversocomma 1, primo periodo, dopo le parole:nel limite di spesa di euro aggiungere leseguenti: 830.000 per l’anno 2019, di euro;

al comma 1, lettera c), capoversocomma 1, secondo periodo, dopo le parole:nel limite di euro aggiungere le seguenti:830,000 per l’anno 2019, di euro;

al comma 1, dopo la lettera c) inserirela seguente: c-bis) all’articolo 14-bis,comma 2, le parole: « anni 2019 e 2020 »sono sostituite dalle seguenti: « anni 2019,2020 e 2021 »;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:1-bis. Alla compensazione degli effetti finan-ziari in termini di indebitamento netto deri-vanti dal comma 1, lettere c) e d) pari com-plessivamente a euro 73.000 per l’anno 2020e a euro 880.000 per l’anno 2021, si provvedemediante corrispondente riduzione delFondo per la compensazione degli effetti fi-nanziari non previsti a legislazione vigenteconseguenti all’attualizzazione di contributipluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2,del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,convertito, con modificazioni, dalla legge 4dicembre 2008, n. 189.

All’articolo 9-vicies quater, comma 1,sostituire il secondo periodo con i seguenti:Gli oneri di cui al periodo precedente sonopagati, senza applicazione di sanzioni einteressi, a decorrere dall’anno 2021, inrate di pari importo per dieci anni, sullabase della periodicità di pagamento pre-vista nei provvedimenti e nei contrattiregolanti i mutui stessi. Agli oneri deri-vanti dall’attuazione del presente articolo,pari a 1,3 milioni di euro per ciascunodegli anni 2020 e 2021, si provvede me-diante corrispondente utilizzo delle risorsedi cui all’articolo 2, comma 107, dellalegge 24 dicembre 2007, n. 244.

All’articolo 9-duodetricies, apportare leseguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire l’alinea con il se-guente: Per l’anno 2020 il Commissario stra-

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ordinario di cui all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229, può destinare una quota fino a 15milioni di euro dell’importo assegnato, aisensi dell’articolo 9-undetricies, comma 1,del presente decreto, alla contabilità spe-ciale di cui all’articolo 4, comma 3, del citatodecreto-legge n. 189 del 2016 ad un pro-gramma di sviluppo volto ad assicurare ef-fetti positivi di lungo periodo attraverso lavalorizzazione delle risorse territoriali, pro-duttive e professionali endogene, le ricaduteoccupazionali dirette e indirette, nonchél’incremento dell’offerta di beni e serviziconnessi al benessere dei cittadini e delleimprese, da realizzare mediante:

al comma 2, sostituire il secondoperiodo con il seguente: Gli interventiproposti nell’ambito del programma disviluppo di cui al comma 1 sono autoriz-zati dal Commissario straordinario aisensi dell’articolo 2, comma, 2, del decre-to-legge 17 ottobre 2016, n. 189, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 15 di-cembre 2016, n. 229.

All’articolo 9-tricies, comma 3, aggiun-gere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, lepredette somme sono versate all’entrata delbilancio dello Stato entro il 15 gennaio diciascuno degli anni 2020 e 2021 per essereriassegnate ai pertinenti capitoli dello statodi previsione del Ministero per i beni e leattività culturali e per il turismo.

Sugli emendamenti trasmessi dall’As-semblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.10, 1.11, 1.21, 1.23,1-bis.10, 1-bis.11, 1-bis.44, 1-ter.21, 2.36,2.61, 2.64, 2.67, 2.500, 2.512, 2.552, 3.49,3-bis.582, 3-quinquies.500, 5.511, 6.500 esugli articoli aggiuntivi 1-ter.036, 2-bis.019,2-bis.021, 2-bis.022, 2-bis.023, 2-bis.024,3.051, 3.0500, 3-ter-0500, 3-quinquies.048,3-sexies.055, 3-sexies.060, 3-sexies.063,3-sexies.0550, in quanto suscettibili di de-

terminare nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica privi di idonea quantifi-cazione e copertura,

NULLAOSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2211-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DILEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO

DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 24 ottobre 2019,n. 123, recante disposizioni urgenti perl’accelerazione e il completamento dellericostruzioni in corso nei territori colpitida eventi sismici, è convertito in legge conle modificazioni riportate in allegato allapresente legge.

2. La presente legge entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGENEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.

(Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 17ottobre 2016, n. 189)

1. All’articolo 1 del decreto-legge 17ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229, dopo il comma 4-ter è inserito ilseguente:

« 4-quater. Lo stato di emergenza dicui al comma 4-bis è prorogato fino al 31dicembre 2020. Con delibere del Consigliodei ministri adottate ai sensi dell’articolo24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,n. 1, si provvede all’assegnazione dellerisorse per le conseguenti attività, neilimiti delle disponibilità del Fondo per le

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emergenze nazionali di cui all’articolo 44del medesimo decreto legislativo n. 1 del2018. ».

Articolo 2.

(Modifiche agli articoli 6 e 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All’articolo 6 del decreto-legge 17ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229, sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

a) al comma 7, è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « I provvedimenti di cuial primo periodo prevedono una maggio-razione del contributo per gli interventirelativi a murature portanti di elevatospessore e di bassa capacità strutturale. »;

b) i commi 10-bis e 10-quater sonoabrogati.

2. All’articolo 14 del decreto-legge 17ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229, dopo il comma 3 è inserito ilseguente: « 3.1. Tra gli interventi sul pa-trimonio pubblico disposti dal commissa-rio straordinario del Governo è data prio-rità a quelli concernenti la ricostruzione diedifici scolastici. Detti edifici, se ubicatinei centri storici, sono ripristinati o rico-struiti nel medesimo sito, salvo che perragioni oggettive la ricostruzione in situnon sia possibile. In ogni caso, la desti-nazione urbanistica delle aree a ciò desti-nate non può essere mutata. ».

Articolo 3.

(Introduzione dell’articolo 12-bis nel decre-to-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Dopo l’articolo 12 del decreto-legge17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 dicembre2016, n. 229, è inserito il seguente:

« Articolo 12-bis. – (Semplificazione eaccelerazione della ricostruzione privata). –1. Qualora gli interventi di riparazione,ripristino e ricostruzione degli immobiliprivati rientrino nei limiti di importo de-finiti con i provvedimenti di cui all’articolo2, comma 2, gli Uffici speciali per laricostruzione, previa verifica della legitti-mazione del soggetto richiedente al mo-mento della presentazione della domandadi contributo, adottano il provvedimentodi concessione del contributo in derogaalla disciplina prevista dall’articolo 12 econ le modalità procedimentali stabilitecon i medesimi provvedimenti di cui al-l’articolo 2, comma 2. La concessioneavviene sulla base del progetto e delladocumentazione allegata alla domanda dicontributo presentata dal professionista,che ne certifica la completezza e la rego-larità amministrativa e tecnica, compresala conformità edilizia e urbanistica, non-ché sulla base dell’importo del contributoconcedibile determinato dallo stesso pro-fessionista nei limiti del costo ammissibile,individuato con le modalità stabilite con leordinanze di cui all’articolo 2, comma 2.Se gli interventi necessitano dell’acquisi-zione di pareri ambientali, paesaggistici, ditutela dei beni culturali o di quelli ricom-presi nelle aree dei parchi nazionali odelle aree protette regionali, il professio-nista, nella domanda di contributo, chiedela convocazione della Conferenza regio-nale di cui all’articolo 16, commi 4 e 5. LaConferenza regionale è convocata dall’Uf-ficio Speciale per la ricostruzione, oltreche in esito alla predetta richiesta, ancheal fine di acquisire l’autorizzazione si-smica nonché, ove occorra, i pareri deglienti competenti al fine del rilascio delpermesso a costruire o del titolo unico aisensi del decreto del Presidente della Re-pubblica 7 settembre 2010, n. 160, e co-munque nei casi di cui all’articolo 1-sexies,comma 6, del decreto-legge 29 maggio2018, n. 55, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.

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2. Gli uffici speciali per la ricostru-zione provvedono alla concessione delcontributo relativo agli interventi di cui alcomma 1, secondo il seguente ordine dipriorità:

a) richieste di contributo relative aunità strutturali in cui sono ricompreseunità immobiliari destinate ad abitazioneprincipale, anche se adibite a residenzaanagrafica del conduttore, del comodata-rio o dell’assegnatario ai sensi dell’articolo6, comma 2, lettere a) e b), per le quali isoggetti ivi residenti al momento del sismabeneficiano della provvidenza dell’auto-noma sistemazione;

b) richieste di contributo relative aunità strutturali in cui sono ricompreseunità immobiliari destinate ad abitazioneprincipale, anche se adibite a residenzaanagrafica del conduttore, del comodata-rio o dell’assegnatario ai sensi dell’articolo6, comma 2, lettere a) e b), diverse daquelle di cui alla lettera a);

c) richieste di contributo relative adattività produttive in esercizio al mo-mento del sisma che non hanno presen-tato la domanda di delocalizzazione tem-poranea;

d) richieste di contributo relative adunità strutturali in cui sono ricompreseunità immobiliari destinate ad abitazioneo ad attività produttive in esercizio diverseda quelle di cui alle lettere a), b) e c).

3. Gli uffici speciali per la ricostru-zione, sulla base dei provvedimenti di cuiall’articolo 2, comma 2, provvedono concadenza mensile a verifiche a campionealmeno sul 20 per cento delle domande dicontributo presentate ai sensi del presentearticolo. L’effettuazione del controllo so-spende i termini per l’adozione del prov-vedimento di concessione del contributo.Per i controlli successivi al provvedimentodi concessione del contributo trova appli-cazione il secondo periodo del comma 5dell’articolo 12. ».

Articolo 4.

(Urgente rimozione di materiali prodotti aseguito di eventi sismici)

1. All’articolo 28 del decreto-legge 17ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229, sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito ilseguente:

« 3-bis. Entro il 31 dicembre 2019, leregioni, sentito il commissario straordina-rio e fermo restando il limite delle risorsedallo stesso indicate ai sensi del comma13, aggiornano i piani di cui al comma 2individuando, in particolare, i siti di stoc-caggio temporaneo. In difetto di conclu-sione del procedimento entro il termine dicui al presente comma il commissariostraordinario può aggiornare comunque ilpiano, sentito il Presidente della regioneinteressata. »;

b) al comma 6, dopo le parole « daessi incaricate », sono inserite le seguenti:« , o da imprese dai medesimi individuatecon la procedura di cui all’articolo 63 deldecreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 »;

c) dopo il comma 7 è inserito ilseguente:

« 7-bis. Nel caso in cui nel sito tem-poraneo di deposito siano da effettuareoperazioni di trattamento delle maceriecon l’ausilio di impianti mobili, il terminedi cui all’articolo 208, comma 15, secondoperiodo, del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, è ridotto a quindici giorni. ».

Articolo 5.

(Estensione al territorio dei comuni delcratere della misura a favore dei giovaniimprenditori nel Mezzogiorno, denominata

« Resto al Sud »)

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, aggiungere infine il seguente periodo: « La predettamisura è estesa anche ai territori dei

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comuni delle Regioni Lazio, Marche eUmbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis deldecreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 15dicembre 2016, n. 229, a valere sulle ri-sorse disponibili assegnate ai sensi deicommi 16 e 17. ».

Articolo 6.

(Estensione dei contributi a comuni colpitidal sisma)

1. All’articolo 23, comma 1-bis, deldecreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 14giugno 2019, n. 55, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole da« colpiti dal sisma » a « allegato 1 » sonosostituite dalle seguenti: « inclusi neglielenchi di cui agli allegati 1 e 2 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: « Al riparto dei fondi si provvedecon decreto del Ministro dell’interno, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. ».

Articolo 7.

(Modifiche agli articoli 4 e 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All’articolo 4, comma 3, primo pe-riodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016,n. 189, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo leparole « per l’assistenza alla popolazione »sono aggiunte le seguenti: « , nonché per leanticipazioni ai professionisti di cui all’ar-ticolo 34 comma 7-bis ».

2. All’articolo 34, comma 7-bis, deldecreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 15dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine,il seguente periodo: « Per le anticipazionidi cui al presente comma non può essererichiesta alcuna garanzia, fermo restando

l’obbligo di avvio delle eventuali proceduredi recupero anche tramite compensa-zione. ».

Articolo 8.

(Proroga di termini)

1. All’articolo 44 del decreto-legge 17ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229, sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, leparole: « al primo e al secondo anno »sono sostituite dalle seguenti: « al terzo eal quarto anno »;

b) al comma 3, il secondo periodo èsostituito dal seguente: « Con decreto delMinistro dell’interno, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze puòessere disposta la proroga del periodo disospensione, fino al 31 dicembre 2020. ».

2. Gli adempimenti e i pagamenti delleritenute fiscali e contributi previdenziali eassistenziali nonché dei premi per l’assi-curazione obbligatoria di cui all’articolo48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229, sono effettuati a decorrere dal 15gennaio 2020 con le modalità e nei terminifissati dalle medesime disposizioni, ma nellimite del 40 per cento degli importidovuti.

3. All’articolo 2-bis, comma 24, primoperiodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017,n. 148, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole« 1o gennaio 2020 » sono sostituite dalleseguenti: « 1o gennaio 2021 ».

4. Agli oneri derivanti dai commi 1,lettera a) e 2, pari complessivamente a13,95 milioni di euro per l’anno 2020, a14,39 milioni di euro per l’anno 2021, a13,66 milioni di euro per l’anno 2022, a13,88 milioni di euro per l’anno 2023, a

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15,55 milioni di euro per l’anno 2024, a14,61 milioni di euro per ciascuno deglianni dal 2025 al 2029 e a 1,27 milioni dieuro annui a decorrere dall’anno 2030, siprovvede:

a) quanto a 0,61 milioni di euro perl’anno 2020, a 1,05 milioni di euro perl’anno 2021, a 0,32 milioni di euro perl’anno 2022, a 0,54 milioni di euro perl’anno 2023, a 2,21 milioni di euro perl’anno 2024 e a 1,27 milioni di euro annuia decorrere dall’anno 2025, mediante cor-rispondente riduzione del Fondo per in-terventi strutturali di politica economica,di cui all’articolo 10, comma 5, del decre-to-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 27dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 13,34 milioni di euro perciascuno degli anni dal 2020 al 2029,mediante utilizzo delle risorse di cui al-l’articolo 2, comma 107, della legge 24dicembre 2007, n. 244.

Articolo 9.

(Misure e interventi finanziari a favore delleimprese agricole ubicate nei comuni del

cratere)

1. All’articolo 10, comma 1, secondoperiodo, del decreto legislativo 21 aprile2000, n. 185, dopo le parole « Nelle regioniAbruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia » sonoaggiunte le seguenti parole « nonché neiterritori ricompresi nei comuni indicatinegli allegati 1, 2 e 2-bis, di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 dicembre2016, n. 229, ».

2. Per le finalità di cui al comma 1sono destinate risorse nei limiti di duemilioni di euro per ciascuno degli anni2019 e 2020, mediante corrispondente uti-lizzo del Fondo per lo sviluppo e lacoesione per il periodo di programma-

zione 2014-2020 di cui all’articolo 1,comma 6, della legge 27 dicembre 2013,n. 147.

Articolo 10.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore ilgiorno successivo a quello della sua pub-blicazione nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana e sarà presentato alleCamere per la conversione in legge.

A.C. 2211-A – Modificazionidella Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATEDALLA COMMISSIONE

Dopo l’articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« Art. 1-bis. – (Modifica all’articolo 2del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) –1. All’articolo 2, comma 2-bis, primo pe-riodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016,n. 189, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 dicembre 2016, n. 229, sono ag-giunte, in fine, le seguenti parole: “, uti-lizzando il criterio di aggiudicazione delprezzo più basso con le modalità previstedall’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, delcitato codice di cui al decreto legislativon. 50 del 2016”.

Art. 1-ter. – (Modifiche all’articolo 3 deldecreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) – 1.All’articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre2016, n. 189, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229, dopo il comma 1-quater è inseritoil seguente:

“1-quinquies. Per le finalità di cui alcomma 1, l’Ufficio speciale per la rico-struzione può avvalersi di personale disocietà in house della regione per acqui-sire supporto specialistico all’esecuzionedelle attività tecniche e amministrative,attraverso convenzioni non onerose e co-

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munque in conformità alla normativa eu-ropea, nazionale e regionale di riferi-mento” ».

All’articolo 2:

al comma 1:

alla lettera a) sono premesse leseguenti:

« 0a) al comma 2, lettera a), dopo leparole: “pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 113 del 17 maggio 2011” sono inseritele seguenti: “e del decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri del 14 gennaio2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 61 del 14 marzo 2015”;

0a-bis) al comma 2, lettera b), dopole parole: “decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri del 5 maggio 2011” sonoinserite le seguenti: “e del decreto delPresidente del Consiglio dei ministri del 14gennaio 2015, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 61 del 14 marzo 2015”;

0a-ter) al comma 2, lettera c), dopo leparole: “decreto del Presidente del Consi-glio dei ministri del 5 maggio 2011” sonoinserite le seguenti: “e del decreto delPresidente del Consiglio dei ministri del 14gennaio 2015, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 61 del 14 marzo 2015”;

0a-quater) dopo il comma 2-bis èinserito il seguente:

“2-ter. Nel caso in cui sul medesimobene immobile insistano più proprietari osoggetti titolati ai sensi del comma 2,lettere a), b), c), d) ed e), la domanda diconcessione dei contributi può essere pre-sentata anche solo da uno dei compro-prietari o dei soggetti titolati suddetti conmodalità disciplinate ai sensi dell’articolo2, comma 2. Resta a carico del compro-prietario o altro soggetto titolato che pre-senta la pratica per la concessione delcontributo l’obbligo di dimostrare di averavvisato gli altri proprietari o soggettititolati a mezzo di raccomandata conricevuta di ritorno o a mezzo di postaelettronica certificata” »;

alla lettera a), le parole: « è ag-giunto, in fine, il seguente periodo » sonosostituite dalle seguenti: « sono aggiunti, infine, i seguenti periodi » e dopo le parole:« bassa capacità strutturale » sono aggiuntele seguenti: « e a strutture in calcestruzzoarmato, qualora le caratteristiche di resi-stenza del calcestruzzo risultino scadenti aseguito di indagini che ne certifichino lecaratteristiche meccaniche. Nel caso diricostruzione totale di edifici in muraturaportante, con spessore medio delle paretiportanti maggiore di 30 cm, le superficiutili sono determinate considerando lepareti portanti di spessore pari a 30 cm »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. All’articolo 14 del decreto-legge17 ottobre 2016, n. 189, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 dicembre2016, n. 229, al comma 1, lettera a-bis), leparole: “31 dicembre 2018” sono sostituitedalle seguenti: “31 dicembre 2020” »;

al comma 2, capoverso 3.1, terzo pe-riodo, le parole: « non può essere mutata »sono sostituite dalle seguenti: « deve rima-nere ad uso pubblico o comunque dipubblica utilità ».

dopo il comma 2 è aggiunto il se-guente:

« 2-bis. All’articolo 14, comma 3-ter, deldecreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 15dicembre 2016, n. 229, le parole: “31 di-cembre 2018” sono sostituite dalle se-guenti: “31 dicembre 2020” ».

Dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:

« Art. 2-bis. – (Modifica all’articolo 8del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) –1. All’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 dicembre2016, n. 229, dopo il secondo periodo èinserito il seguente: “Il Commissario stra-ordinario può disporre un ulteriore diffe-rimento del termine di cui al periodoprecedente al 31 marzo 2020” ».

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All’articolo 3:

al comma 1, capoverso Articolo 12-bis:

al comma 1, al quarto periodo, dopole parole: « al fine di acquisire » sonoinserite le seguenti: « , nel caso della man-cata richiesta di convocazione di dettaConferenza da parte del professionista aisensi del precedente periodo, i pareri am-bientali e paesaggistici, ove occorrano pergli interventi riguardanti aree o beni tu-telati ai sensi del codice dei beni culturalie del paesaggio, di cui al decreto legislativo22 gennaio 2004, n. 42, o compresi nellearee dei parchi nazionali o delle areeprotette regionali, e », le parole: « permessoa costruire » sono sostituite dalle seguenti:« permesso di costruire » e sono aggiunte,in fine, le seguenti parole: « nonché nei casidi cui al comma 1-bis »;

dopo il comma 1 è inserito il se-guente:

« 1-bis. Nei comuni di cui agli allegati 1,2 e 2-bis, la certificazione rilasciata dalprofessionista può limitarsi ad attestare, inluogo della conformità edilizia e urbani-stica, la sola conformità dell’interventoproposto all’edificio preesistente al sisma.In tali casi, la Conferenza regionale, oltrea svolgere le attività di cui al comma 1eventualmente necessarie, accerta la con-formità urbanistica dell’intervento ai sensidella normativa vigente o, ove adottato, alProgramma straordinario di ricostruzionedi cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 24ottobre 2019, n. 123. Gli eventuali inter-venti da realizzare in sanatoria ai sensidella normativa vigente o, ove adottato, delProgramma straordinario di ricostruzione,sono sottoposti alla valutazione della Con-ferenza regionale previo vaglio di ammis-sibilità da parte dell’Ufficio speciale per laricostruzione »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Gli uffici speciali per la ricostru-zione provvedono a definire elenchi sepa-rati delle richieste di contributo relative aunità strutturali in cui sono compreseunità immobiliari destinate ad abitazione,

denominato “elenco A”, e richieste di con-tributo relative a unità strutturali desti-nate ad attività produttive, denominato“elenco B”. Il contributo relativo agli in-terventi di cui al comma 1 è concessosecondo il seguente ordine di priorità:

a) con riferimento all’elenco A:

1) richieste di contributo relative aunità strutturali in cui sono compreseunità immobiliari destinate ad abitazioneprincipale, anche se adibite a residenzaanagrafica del conduttore, del comodata-rio o dell’assegnatario ai sensi dell’articolo6, comma 2, lettere a) e b), per le quali isoggetti ivi residenti al momento del sismabeneficiano della provvidenza dell’auto-noma sistemazione;

2) richieste di contributo relative aunità strutturali in cui sono compreseunità immobiliari destinate ad abitazioneprincipale, anche se adibite a residenzaanagrafica del conduttore, del comodata-rio o dell’assegnatario ai sensi dell’articolo6, comma 2, lettere a) e b), diverse daquelle di cui al numero 1) della presentelettera;

3) richieste di contributo relativead unità strutturali in cui sono compreseunità immobiliari destinate ad abitazionediverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2);

b) con riferimento all’elenco B:

1) richieste di contributo relativead attività produttive in esercizio al mo-mento del sisma per le quali non è statapresentata la domanda di delocalizzazionetemporanea;

2) richieste di contributo relativead unità strutturali in cui sono compreseunità immobiliari destinate ad attività pro-duttive in esercizio diverse da quelle di cuial numero 1) »;

al comma 3, primo periodo, le pa-role: « almeno sul 20 per cento » sonosostituite dalle seguenti: « , mediante sor-teggio, in misura pari ad almeno il 20 percento ».

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XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 2019 — N. 266

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Dopo l’articolo 3 sono inseriti i seguenti:

« Art. 3-bis. – (Programmi straordinaridi ricostruzione per i territori del centroItalia maggiormente colpiti dal sisma del2016) – 1. Entro novanta giorni dalla datadi entrata in vigore della legge di conver-sione del presente decreto, le regioni pos-sono adottare, acquisito il parere favore-vole della Conferenza permanente di cuiall’articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre2016, n. 189, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229, uno o più programmi straordinaridi ricostruzione nei territori dei comuniindicati negli allegati 1, 2 e 2-bis annessial medesimo decreto-legge maggiormentecolpiti dagli eventi sismici avvenuti a par-tire dal 2016, individuati con appositaordinanza commissariale. I programmi dicui al primo periodo tengono conto in ognicaso degli strumenti urbanistici attuativipredisposti ai sensi dell’articolo 11 deldecreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 15dicembre 2016, n. 229, ove adottati.

2. I programmi di cui al presentearticolo, predisposti dal competente Uffi-cio speciale per la ricostruzione, autoriz-zano gli interventi di ricostruzione di edi-fici pubblici o privati in tutto o in partecrollati o demoliti od oggetto di ordinanzadi demolizione per pericolo di crollo, an-che in deroga ai vigenti strumenti dipianificazione territoriale e urbanistica, acondizione che detti interventi siano di-retti alla realizzazione di edifici conformia quelli preesistenti quanto a collocazione,ingombro planivolumetrico e configura-zione degli esterni, fatte salve le modificheplanivolumetriche e di sedime necessarieper l’adeguamento alla normativa antisi-smica, igienico-sanitaria e di sicurezza.Sono in ogni caso escluse dai programmidi cui al presente articolo le costruzioniinteressate da interventi edilizi abusivi peri quali sono stati emessi i relativi ordini didemolizione. Resta ferma l’applicazione, incaso di sanatoria di eventuali difformitàedilizie, del pagamento della sanzione dicui all’articolo 1-sexies, comma 1, secondo

periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018,n. 55, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 luglio 2018, n. 89.

Art. 3-ter. – (Regolarizzazione delle do-mande di concessione dei contributi) – 1.Le domande di concessione dei contributiper le quali, alla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presentedecreto, non sia stato adottato il provve-dimento di concessione possono essereregolarizzate ai sensi dell’articolo 12-bisdel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,convertito, con modificazioni, dalla legge15 dicembre 2016, n. 229, introdotto dal-l’articolo 3 del presente decreto, nei tempie nei modi stabiliti con ordinanze com-missariali.

Art. 3-quater. – (Modifica all’articolo 16del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) –1. All’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 dicembre2016, n. 229, dopo il primo periodo èinserito il seguente: “La partecipazionealla Conferenza permanente costituiscedovere d’ufficio”.

Art. 3-quinquies. – (Ambito di applica-zione dell’articolo 17 del decreto-legge 17ottobre 2016, n. 189) – 1. Le disposizionidi cui all’articolo 17, comma 1, del decre-to-legge 17 ottobre 2016, n. 189, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 15 di-cembre 2016, n. 229, in materia di ero-gazioni liberali per beni culturali, si ap-plicano anche nei territori di cui alla legge29 novembre 1984, n. 798, recante nuoviinterventi per la salvaguardia di Venezia, enella città di Matera. Alla copertura deglioneri derivanti dal primo periodo si prov-vede, quanto a 0,55 milioni di euro perl’anno 2020, mediante corrispondente ri-duzione del Fondo per interventi struttu-rali di politica economica, di cui all’arti-colo 10, comma 5, del decreto-legge 29novembre 2004, n. 282, convertito, conmodificazioni, dalla legge 27 dicembre2004, n. 307, e, quanto a 1,05 milioni dieuro per l’anno 2021, a 1,56 milioni dieuro per l’anno 2022, a 0,97 milioni dieuro per l’anno 2023 e a 0,47 milioni di

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euro per l’anno 2024, mediante corrispon-dente riduzione del Fondo di cui all’arti-colo 1, comma 200, della legge 23 dicem-bre 2014, n. 190.

Art. 3-sexies. – (Modifica all’articolo 19del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) –1. All’articolo 19, comma 1, primo periodo,del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,convertito, con modificazioni, dalla legge15 dicembre 2016, n. 229, la parola: “tre”è sostituita dalla seguente: “sei” ».

All’articolo 4:

al comma 1:

alla lettera b), le parole: « da im-prese » sono sostituite dalle seguenti: « at-traverso imprese »;

dopo la lettera c) è aggiunta la se-guente:

« c-bis) al comma 11, dopo il settimoperiodo è inserito il seguente: “La verificache le varie frazioni di rifiuto, derivantidalla suddetta separazione e cernita, sianoprivate del materiale contenente amianto edelle altre sostanze pericolose è svolta coni metodi per la caratterizzazione previstidalla normativa vigente sia per il campio-namento sia per la valutazione dei limiti diconcentrazione in peso delle sostanze pe-ricolose presenti” ».

Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. – (Modifica all’articolo 31del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) –1. All’articolo 31 del decreto-legge 17 ot-tobre 2016, n. 189, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229, il comma 6 è sostituito dal se-guente:

“6. Nei contratti fra privati è possibilesubappaltare lavorazioni previa autorizza-zione del committente e nei limiti consen-titi dalla vigente normativa. In tale ipotesi,il contratto deve contenere, a pena dinullità, la dichiarazione di voler procedereal subappalto, con l’indicazione delleopere e delle quantità da subappaltare.Prima dell’inizio delle lavorazioni deve

essere in ogni caso trasmesso l’addendumal contratto di appalto contenente l’indi-cazione delle imprese subappaltatrici, lequali devono essere iscritte nell’Anagrafedi cui all’articolo 30, comma 6. Sono nulletutte le clausole che dispongono il subap-palto al di fuori dei casi e dei limiti sopraindicati” ».

All’articolo 5:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. All’articolo 1, comma 1, del decre-to-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,con modificazioni, dalla legge 3 agosto2017, n. 123, è aggiunto, in fine, il se-guente periodo: “La predetta misura èestesa, in deroga ai limiti di età previstidall’alinea del comma 2 del presente ar-ticolo, anche ai territori dei comuni delleregioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbriadi cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 dicembre2016, n. 229, che presentano una percen-tuale superiore al 50 per cento di edificidichiarati inagibili con esito ‘E’, a valeresulle risorse disponibili assegnate ai sensidei commi 16 e 17 del presente articolo” ».

Dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-bis. – (Incentivi per l’insedia-mento nei piccoli comuni colpiti da eventisismici) – 1. Al fine di favorire il riequi-librio demografico e la ripresa economicadei comuni colpiti dagli eventi sismici del2016, le regioni possono predisporre, cononeri a proprio carico, incentivi finanziarie premi di insediamento a favore di coloroche trasferiscono la propria residenza edimora abituale nei comuni con popola-zione inferiore a 3.000 abitanti indicatinegli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge17 ottobre 2016, n. 189, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 dicembre2016, n. 229, impegnandosi a non modi-ficarla per un decennio.

2. Gli incentivi finanziari e i premi diinsediamento di cui al comma 1 possonoessere attribuiti a titolo di concorso per lespese di trasferimento e per quelle di

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acquisto, di ristrutturazione o di locazionedi immobili da destinare ad abitazioneprincipale del beneficiario. Le regioni pos-sono predisporre ulteriori forme di age-volazione. I benefìci possono essere attri-buiti anche ai soggetti già residenti neicomuni di cui al comma 1.

3. Le regioni individuano i comuni aiquali sono riservati i benefìci di cui alpresente articolo, in ragione del patrimo-nio abitativo, della dotazione di servizi edell’andamento demografico ».

All’articolo 8:

al comma 1:

la lettera a) è sostituita dalla se-guente:

« a) al comma 1, il terzo periodo èsostituito dal seguente: “Relativamente aimutui di cui al primo periodo del presentecomma, il pagamento delle rate in sca-denza negli esercizi 2018, 2019 e 2020 èaltresì differito, senza applicazione di san-zioni e interessi, rispettivamente al primo,al secondo e al terzo anno immediata-mente successivi alla data di scadenza delperiodo di ammortamento, sulla base dellaperiodicità di pagamento prevista neiprovvedimenti e nei contratti regolanti imutui stessi” »;

dopo la lettera a) è inserita la se-guente:

« a-bis) al comma 2-bis, le parole:“per la durata di tre anni dalla data dientrata in vigore della presente disposi-zione” sono sostituite dalle seguenti: “finoal 31 dicembre 2024” »;

dopo il comma 1 sono inseriti i se-guenti:

« 1-bis. All’articolo 48, comma 7, deldecreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 15dicembre 2016, n. 229, le parole: “31 di-cembre 2019” sono sostituite dalle se-guenti: “31 dicembre 2020”.

1-ter. Le autorità di regolazione com-petenti prorogano fino al 31 dicembre2020 le agevolazioni, anche di natura ta-

riffaria, previste dall’articolo 48, comma 2,del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,convertito, con modificazioni, dalla legge15 dicembre 2016, n. 229, a favore deititolari delle utenze relative a immobiliinagibili in seguito al sisma situati neicomuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis almedesimo decreto-legge n. 189 del 2016.Le disposizioni del presente comma siapplicano, altresì, ai comuni di cui all’ar-ticolo 17, comma 1, del decreto-legge 28settembre 2018, n. 109, convertito, conmodificazioni, dalla legge 16 novembre2018, n. 130 ».

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. La riduzione delle ritenute fi-scali, dei contributi previdenziali e assi-stenziali e dei premi per l’assicurazioneobbligatoria di cui al comma 2 in favoredelle imprese e dei professionisti è rico-nosciuta nel rispetto della normativa del-l’Unione europea sugli aiuti de minimis e,per la misura eccedente, nei limiti deldanno subìto come conseguenza direttadel sisma e previa dimostrazione dellostesso, ai sensi dell’articolo 50 del regola-mento (UE) n. 651/2014 della Commis-sione, del 17 giugno 2014, secondo lemodalità procedimentali e certificative dicui al comma 1 dell’articolo 12-bis deldecreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 15dicembre 2016, n. 229 »;

al comma 3, le parole: « 1o gennaio2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31dicembre 2020 »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Agli oneri derivanti dai commi 1,lettera a), e 2 del presente articolo, paricomplessivamente a 16,54 milioni di europer ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a13,34 milioni di euro per ciascuno deglianni dal 2022 al 2029, si provvede me-diante corrispondente utilizzo delle risorsedi cui all’articolo 2, comma 107, dellalegge 24 dicembre 2007, n. 244 »;

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dopo il comma 4 è aggiunto il se-guente:

« 4-bis. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio ».

L’articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Art. 9. – (Misure e interventi finan-ziari a favore delle imprese agricole ubicatenei comuni del cratere) – 1. Alle impreseagricole ubicate nei territori dei comuniindicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al de-creto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 15dicembre 2016, n. 229, possono essereconcessi mutui agevolati per gli investi-menti, con tasso d’interesse pari a zero,della durata massima di dieci anni, com-prensiva del periodo di preammortamento,e di importo non superiore al 75 per centodella spesa ammissibile al finanziamento.Alle medesime imprese possono essereconcessi, in alternativa ai mutui agevolatidi cui al periodo precedente, un contributoa fondo perduto fino al 35 per cento dellaspesa ammissibile nonché mutui agevolati,con tasso d’interesse pari a zero, di im-porto non superiore al 60 per cento dellaspesa ammissibile al finanziamento. I mu-tui agevolati concessi per iniziative nelsettore della produzione agricola hannouna durata massima di quindici anni com-prensiva del periodo di preammortamento.

2. Alle agevolazioni di cui al comma 1si applicano i limiti massimi previsti dallanormativa dell’Unione europea e le dispo-sizioni della medesima in materia di aiutidi Stato per il settore agricolo e per quellodella trasformazione e commercializza-zione dei prodotti agricoli.

3. Le disposizioni del presente articolosi applicano anche alle imprese boschiveubicate nei territori dei comuni indicatinegli allegati 1, 2, e 2-bis al decreto-legge17 ottobre 2016, n. 189, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 dicembre2016, n. 229.

4. Per le finalità di cui al presentearticolo sono destinate risorse nel limite di2 milioni di euro per ciascuno degli anni

2019 e 2020. Al relativo onere si provvedemediante corrispondente utilizzo delFondo per lo sviluppo e la coesione per ilperiodo di programmazione 2014-2020, dicui all’articolo 1, comma 6, della legge 27dicembre 2013, n. 147.

5. I criteri e le modalità di concessionedelle agevolazioni di cui al presente arti-colo sono stabiliti, nel limite delle risorsedi cui al comma 4, con decreto di naturanon regolamentare del Ministro delle po-litiche agricole alimentari e forestali, diconcerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, da emanare entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto ».

Dopo l’articolo 9 sono inseriti i seguenti:

« Art. 9-bis. (Modifica all’articolo 24-terdel testo unico di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917) – 1. All’articolo 24-ter, comma 1,del testo unico delle imposte sui redditi, dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo leparole: “non superiore a 20.000 abitanti,”sono inserite le seguenti: “e in uno deicomuni con popolazione non superiore a3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016,n. 189, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 dicembre 2016, n. 229,”.

Art. 9-ter. – (Modifiche all’articolo 94-bis del testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 6 giugno 2001,n. 380) – 1. All’articolo 94-bis del testounico delle disposizioni legislative e rego-lamentari in materia edilizia, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 6giugno 2001, n. 380, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a):

1.1) al numero 1), le parole:“peak ground acceleration-PGA” sono so-stituite dalle seguenti: “accelerazione ag”;

1.2) al numero 2) sono aggiunte,in fine, le seguenti parole: “, situate nellelocalità sismiche, ad eccezione di quelle abassa sismicità (zone 3 e 4)”;

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1.3) al numero 3) sono aggiunte,in fine, le seguenti parole: “, situati nellelocalità sismiche, ad eccezione di quelle abassa sismicità (zone 3 e 4)”;

2) alla lettera b):

2.1) al numero 1), le parole:“nelle località sismiche a media sismicità(zona 2, limitatamente a valori di PGAcompresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3)”sono sostituite dalle seguenti: “nelle loca-lità sismiche a media sismicità (zona 2,limitatamente a valori di ag compresi fra0,15 g e 0,20 g) e zona 3”;

2.2) al numero 2) sono aggiunte,in fine, le seguenti parole: “, compresi gliedifici e le opere infrastrutturali di cui allalettera a), numero 3)”.

Art. 9-quater. – (Modifica all’articolo 3del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39) – 1.Il comma 5 dell’articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,n. 77, è sostituito dal seguente:

“5. Il contributo e ogni altra agevola-zione per la ricostruzione o la riparazionedegli immobili non spettano per i benialienati dopo il 6 aprile 2009 a soggettiprivati diversi dal coniuge, dai parenti odagli affini entro il quarto grado, dall’altraparte dell’unione civile o dal convivente difatto ai sensi della legge 20 maggio 2016,n. 76”.

Art. 9-quinquies. – (Deroghe alla disci-plina recata dall’articolo 9 del decreto-legge31 maggio 2010, n. 78) – 1. In deroga aquanto stabilito dall’articolo 9, comma 28,del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge30 luglio 2010, n. 122, il comune dell’A-quila, secondo le disposizioni dell’articolo4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto2013, n. 101, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,può avvalersi di personale a tempo deter-minato, nel limite massimo di spesa di 1milione di euro, fino al 31 dicembre 2020,a valere sulle disponibilità del bilanciocomunale, fermo restando il rispetto dei

vincoli di bilancio e della vigente norma-tiva in materia di contenimento dellaspesa complessiva di personale.

Art. 9-sexies. – (Modifica all’articolo 11del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78) –1. Al comma 5-bis dell’articolo 11 deldecreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2015, n. 125, il nono e il decimoperiodo sono sostituiti dai seguenti: “Nelcaso di migliorie o altri interventi difformirelativi alle parti comuni, il direttore deilavori e l’amministratore di condominio, ilrappresentante del consorzio o il commis-sario certificano che tali lavori sono staticontrattualizzati e accludono le quietanzedei pagamenti effettuati. Nel caso di mi-gliorie o interventi difformi apportati sulleparti di proprietà esclusiva o sull’immobileisolato, il condomino consegna la certifi-cazione attestante il riconoscimento deglistessi”.

Art. 9-septies. – (Modifiche all’articolo 3del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113) –1. Al comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto2016, n. 160, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) dopo il terzo periodo è inserito ilseguente: “Per l’anno 2020 è destinato uncontributo pari a 1,5 milioni di euro”;

b) al quinto periodo, le parole: “Perl’anno 2019” sono sostituite dalle seguenti:“Per ciascuno degli anni 2019 e 2020”.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazionedel presente articolo si provvede mediantele somme stanziate dalla tabella E allegataalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, comemodificata dalla legge 28 dicembre 2015,n. 208.

Art. 9-octies. – (Modifica all’articolo3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016,n. 113) – 1. Al comma 2 dell’articolo 3-bisdel decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2016, n. 160, dopo il primo periodoè inserito il seguente: “Al personale as-sunto ai sensi del presente comma dalla

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Soprintendenza, nonché all’ulteriore per-sonale di cui essa si avvalga medianteconvenzione, anche con la società ALES –Arte lavoro e servizi Spa e con l’Agenzianazionale per l’attrazione degli investi-menti e lo sviluppo d’impresa Spa, pos-sono essere affidate le funzioni di respon-sabile unico del procedimento”.

Art. 9-novies. – (Modifiche all’articolo18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016,n. 189) – 1. All’articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 dicembre2016, n. 229, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al comma 1:

1) all’alinea, le parole: “2018/2019 e2019/2020” sono sostituite dalle seguenti:“2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022”;

2) alla lettera a), le parole: “2018/2019 e 2019/2020” sono sostituite dalleseguenti: “2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022”;

3) dopo la lettera a) è inserita laseguente:

“a-bis) istituire con loro decreti, pre-via verifica delle necessità aggiuntive, ul-teriori posti di dirigente scolastico e didirettore dei servizi generali e ammini-strativi, anche in deroga ai vincoli di cuiall’articolo 19, commi 5 e 5-ter, terzoperiodo, del decreto-legge 6 luglio 2011,n. 98, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 luglio 2011, n. 111”;

b) al comma 2, le parole: “ed euro2,25 milioni nell’anno 2020” sono sostituitedalle seguenti: “euro 4,15 milioni nell’anno2020, euro 4,75 milioni nell’anno 2021 edeuro 2,85 milioni nell’anno 2022”;

c) al comma 5:

1) all’alinea, le parole: “ed euro 4,5milioni nell’anno 2019” sono sostituitedalle seguenti: “, euro 6 milioni nell’anno2019, euro 4,15 milioni nell’anno 2020,euro 4,75 milioni nell’anno 2021 ed euro2,85 milioni nell’anno 2022”;

2) dopo la lettera b-quater) sonoaggiunte le seguenti:

“b-quinquies) quanto a euro 1,9milioni nel 2020 ed euro 2,85 milioni nel2022, mediante corrispondente riduzionedel Fondo per il funzionamento delle isti-tuzioni scolastiche, di cui all’articolo 1,comma 601, della legge 27 dicembre 2006,n. 296;

b-sexies) quanto a euro 4,75 milioninel 2021, mediante corrispondente ridu-zione del Fondo di cui all’articolo 1,comma 202, della legge 13 luglio 2015,n. 107”;

d) la rubrica è sostituita dalla se-guente: “Misure urgenti per lo svolgimentodegli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018,2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022”.

Art. 9-decies. – (Modifiche all’articolo18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017,n. 8) – 1. All’articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,n. 45, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal se-guente:

“1. La Presidenza del Consiglio deiministri esercita le funzioni di indirizzo ecoordinamento dell’azione strategica delGoverno connesse al progetto ‘Casa Italia’,nonché le funzioni di indirizzo e coordi-namento dell’operato dei soggetti istituzio-nali competenti per le attività di ripristinoe di ricostruzione di territori colpiti daeventi calamitosi di origine naturale oderivanti dall’attività dell’uomo, successiveagli interventi di protezione civile”;

b) dopo il comma 1 è inserito ilseguente:

“1-bis. Le funzioni di cui al comma 1attengono allo sviluppo, all’ottimizzazionee all’integrazione degli strumenti finaliz-zati alla cura e alla valorizzazione delterritorio e delle aree urbane nonché delpatrimonio abitativo, ferme restando leattribuzioni, disciplinate dal codice della

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protezione civile, di cui al decreto legisla-tivo 2 gennaio 2018, n. 1, in capo alDipartimento della protezione civile dellaPresidenza del Consiglio dei ministri e allealtre amministrazioni competenti in ma-teria”.

Art. 9-undecies. – (Modifica all’articolo46-quinquies del decreto-legge 24 aprile2017, n. 50)– 1. All’articolo 46-quinquiesdel decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,convertito, con modificazioni, dalla legge21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, in fine,il seguente comma:

“1-bis. Al fine di ottimizzare l’efficaciadegli atti di gestione e di organizzazionedegli Uffici speciali di cui al comma 1, ilcontrollo sulla compatibilità dei costi dellacontrattazione collettiva con i vincoli dibilancio e con quelli derivanti dall’appli-cazione delle norme di legge, con partico-lare riferimento alle disposizioni indero-gabili che incidono sulla misura e sullacorresponsione dei trattamenti accessori, èeffettuato dall’Ufficio del bilancio e per ilriscontro di regolarità amministrativo-con-tabile della Presidenza del Consiglio deiministri. Qualora dalla contrattazione de-rivino costi non compatibili con i vincoli dibilancio individuati, si applicano le dispo-sizioni dell’articolo 40, comma 3-quin-quies, sesto periodo, del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165”.

Art. 9-duodecies. – (Modifica all’articolo3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91)– 1. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,con modificazioni, dalla legge 3 agosto2017, n. 123, dopo le parole: “Nelle Re-gioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Cam-pania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia”sono inserite le seguenti: “nonché nei ter-ritori ricompresi nei comuni indicati negliallegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229,”.

2. Relativamente ai comuni indicatinegli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge17 ottobre 2016, n. 189, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 dicembre

2016, n. 229, i termini di cui all’articolo 3del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,convertito, con modificazioni, dalla legge 3agosto 2017, n. 123, decorrono dal 31dicembre 2019.

Art. 9-terdecies. – (Modifiche all’articolo2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017,n. 148) – 1. Al comma 40 dell’articolo2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017,n. 148, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 dicembre 2017, n. 172, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole:“interventi di ricostruzione pubblica” sonoinserite le seguenti: “o privata”;

b) al quinto periodo sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “o privata”.

Art. 9-quaterdecies. – (Modifica all’ar-ticolo 18 del decreto-legge 28 settembre2018, n. 109) – 1. All’articolo 18, comma1, del decreto-legge 28 settembre 2018,n. 109, convertito, con modificazioni, dallalegge 16 novembre 2018, n. 130, è ag-giunta, in fine, la seguente lettera:

“i-ter) provvede, entro il 30 aprile2020, alla cessazione dell’assistenza alber-ghiera e alla concomitante concessione delcontributo di autonoma sistemazione allepersone aventi diritto; dispone altresì lariduzione al 50 per cento dei contributi diautonoma sistemazione precedentementeconcessi in favore dei nuclei familiariresidenti in abitazioni non di proprietà,che possono comunque essere concessifino al 31 dicembre 2020”.

Art. 9-quinquiesdecies. – (Modifica al-l’articolo 19 del decreto-legge 28 settembre2018, n. 109) – 1. All’articolo 19 deldecreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,convertito, con modificazioni, dalla legge16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Le eventuali somme disponibilisulla contabilità speciale in esito alla con-clusione delle attività previste dal presentecapo e non più necessarie per le finalità

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originarie possono essere destinate dalCommissario alle altre finalità ivi previ-ste”.

Art. 9-sexiesdecies. – (Modifica all’arti-colo 21 del decreto-legge 28 settembre 2018,n. 109) – 1. Il comma 13 dell’articolo 21del decreto-legge 28 settembre 2018,n. 109, convertito, con modificazioni, dallalegge 16 novembre 2018, n. 130, è sosti-tuito dal seguente:

“13. La selezione dell’impresa esecu-trice da parte del beneficiario dei contri-buti è compiuta esclusivamente tra leimprese che risultano iscritte nell’Anagrafedi cui all’articolo 29”.

Art. 9-septiesdecies. – (Introduzione del-l’articolo 24-bis del decreto-legge 28 set-tembre 2018, n. 109) – 1. Dopo l’articolo24 del decreto-legge 28 settembre 2018,n. 109, convertito, con modificazioni, dallalegge 16 novembre 2018, n. 130, è inseritoil seguente:

“Art. 24-bis. – (Piano di ricostruzione)– 1. La riparazione e la ricostruzione degliimmobili danneggiati dal sisma del 21agosto 2017 nonché la riqualificazioneambientale e urbanistica dei territori in-teressati sono regolate da un piano diricostruzione redatto dalla regione Cam-pania.

2. Per le procedure di approvazione delpiano di ricostruzione si applica la disci-plina di cui all’articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 dicembre2016, n. 229. A tale fine:

a) le funzioni dell’ufficio specialesono svolte dalla regione Campania;

b) il parere di cui al comma 4 delcitato articolo 11 del decreto-legge n. 189del 2016 è reso dal Commissario straor-dinario di cui all’articolo 17 del presentedecreto;

c) il parere della Conferenza perma-nente di cui al comma 4 del citato articolo11 del decreto-legge n. 189 del 2016 è resodalla conferenza di servizi indetta e pre-sieduta dal rappresentante della regione

Campania, con la partecipazione del Com-missario straordinario, del rappresentantedel Ministero per i beni e le attivitàculturali e per il turismo, il cui parere èobbligatorio e vincolante, e dei sindaci deicomuni di Casamicciola, Forio e LaccoAmeno.

3. Il piano di ricostruzione di cui alpresente articolo assolve alle finalità deipiani attuativi di cui all’articolo 11 deldecreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 15dicembre 2016, n. 229, e dei piani didelocalizzazione e trasformazione urbanadi cui all’articolo 17, comma 3, del pre-sente decreto. Il piano di ricostruzione peri beni paesaggistici di cui all’articolo 136del codice dei beni culturali e del paesag-gio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio2004, n. 42, se conforme alle previsioni ealle prescrizioni degli articoli 135 e 143 delmedesimo codice e approvato previo ac-cordo con il Ministero per i beni e leattività culturali e per il turismo ai sensidell’articolo 143, comma 2, dello stessocodice, ha anche valore di piano paesag-gistico per i territori interessati; in talecaso gli interventi conformi al piano diricostruzione sono comunque sottoposti alparere obbligatorio e vincolante del Mini-stero per i beni e le attività culturali e peril turismo.

4. Al fine di perseguire il contenimentodel consumo di suolo, con ordinanza delCommissario straordinario sono stabilitemisure premiali di incremento del contri-buto per incentivare le soluzioni di siste-mazione abitativa degli aventi titolo me-diante l’acquisto di un’unità immobiliareesistente, legittimamente assentita. Il pianodi ricostruzione disciplina le modalità at-tuative del presente comma relativamenteagli aspetti urbanistico-edilizi.

5. Le aeree di sedime degli immobilinon ricostruibili in sito, a seguito dellaconcessione del contributo di ricostru-zione, sono acquisite di diritto al patri-monio comunale con vincolo di destina-zione ad uso pubblico per la dotazione dispazi pubblici in base agli standard urba-

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nistici e per interventi di riqualificazioneurbana in conformità alle previsioni delpiano di ricostruzione”.

Art. 9-duodevicies. – (Modifiche all’ar-ticolo 26 del decreto-legge 28 settembre2018, n. 109) – 1. Al comma 3 dell’articolo26 del decreto-legge 28 settembre 2018,n. 109, convertito, con modificazioni, dallalegge 16 novembre 2018, n. 130, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: “daaggiudicarsi da parte del Commissariostraordinario” sono soppresse;

b) l’ultimo periodo è soppresso.

2. Al comma 6 dell’articolo 26 deldecreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,convertito, con modificazioni, dalla legge16 novembre 2018, n. 130, le parole: “ilpiano delle opere pubbliche e il piano deibeni culturali di cui al comma 2, lettere a)e c)” sono sostituite dalle seguenti: “i pianidi cui al comma 2”.

3. Il comma 11 dell’articolo 26 deldecreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,convertito, con modificazioni, dalla legge16 novembre 2018, n. 130, è abrogato.

Art. 9-undevicies. – (Modifica all’arti-colo 30 del decreto-legge 28 settembre 2018,n. 109) – 1. Il comma 6 dell’articolo 30 deldecreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,convertito, con modificazioni, dalla legge16 novembre 2018, n. 130, è sostituito dalseguente:

“6. L’affidamento degli incarichi di pro-gettazione, per importi inferiori a quellistabiliti dall’articolo 35 del codice di cui aldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,avviene mediante procedure negoziate conalmeno cinque soggetti di cui all’articolo46 del medesimo codice, utilizzando ilcriterio di aggiudicazione del prezzo piùbasso con le modalità previste dall’articolo97, commi 2, 2-bis e 2-ter, dello stessocodice. Gli incarichi per importo inferiorea 40.000 euro possono essere affidati in viadiretta ai sensi dell’articolo 31, comma 8,del codice di cui al decreto legislativon. 50 del 2016. Agli oneri derivanti dal-l’affidamento degli incarichi di progetta-

zione e di quelli previsti dall’articolo 23,comma 11, del codice di cui al decretolegislativo n. 50 del 2016 si provvede conle risorse di cui all’articolo 19 del presentedecreto”.

Art. 9-vicies. – (Modifica all’articolo 36del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)– 1. Al comma 1 dell’articolo 36 deldecreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,convertito, con modificazioni, dalla legge16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “I contributi dicui al primo periodo sono altresì concessialle imprese che abbiano totalmente so-speso l’attività a seguito della dichiara-zione di inagibilità dell’immobile strumen-tale all’attività d’impresa, nel caso in cui lasua ubicazione sia infungibile rispetto al-l’esercizio della medesima attività”.

Art. 9-vicies semel. – (Modifica all’ar-ticolo 1, commi 606 e 614, della legge 30dicembre 2018, n. 145) – 1. All’articolo 1,comma 606, della legge 30 dicembre 2018,n. 145, le parole: “Per l’anno 2019” sonosostituite dalle seguenti: “Per ciascuno de-gli anni 2019 e 2020”.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1,pari a 2 milioni di euro per l’anno 2020,si provvede mediante corrispondente ridu-zione dell’autorizzazione di spesa di cuialla legge 30 aprile 1985, n. 163, recante ilFondo unico per lo spettacolo.

3. Al comma 614 dell’articolo 1 dellalegge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto,in fine, il seguente periodo: “Una quota,pari a 700.000 euro, delle risorse di cui alprimo periodo è trasferita, per l’anno2019, al bilancio autonomo della Presi-denza del Consiglio dei ministri”.

Art. 9-vicies bis. – (Modifiche al decre-to-legge 18 aprile 2019, n. 32) – 1. Aldecreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 14giugno 2019, n. 55, sono apportate le se-guenti modificazioni:

a) all’articolo 9, il comma 1 è sosti-tuito dal seguente:

“1. Ai fini del riconoscimento deicontributi nell’ambito dei territori dei co-

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muni di cui all’allegato 1, i Commissariprovvedono a individuare i contenuti delprocesso di ricostruzione e ripristino delpatrimonio danneggiato stabilendo le prio-rità secondo il seguente ordine:

a) richieste dei proprietari ovverodegli usufruttuari o dei titolari di dirittireali di godimento che si sostituiscano aiproprietari delle unità immobiliari dan-neggiate o distrutte dal sisma e classificatecon esito B, C o E ai sensi del decreto delPresidente del Consiglio dei ministri 5maggio 2011, pubblicato nel supplementoordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficialen. 113 del 17 maggio 2011, che, alla datadegli eventi sismici, con riferimento aicomuni di cui all’allegato 1, risultavanoadibite ad abitazione principale ai sensidell’articolo 13, comma 2, terzo, quarto equinto periodo, del decreto-legge 6 dicem-bre 2011, n. 201, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214;

b) richieste dei proprietari ovverodegli usufruttuari o dei titolari di dirittireali di godimento che si sostituiscano aiproprietari delle unità immobiliari dan-neggiate o distrutte dal sisma e classificatecon esito B, C o E ai sensi del decreto delPresidente del Consiglio dei ministri 5maggio 2011, che, alla data degli eventisismici, con riferimento ai comuni di cuiall’allegato 1, risultavano concesse in lo-cazione sulla base di un contratto rego-larmente registrato ai sensi del testo unicodelle disposizioni concernenti l’imposta diregistro, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,ovvero concesse in comodato o assegnate asoci di cooperative a proprietà indivisa, eadibite a residenza anagrafica del condut-tore, del comodatario o dell’assegnatario;

c) richieste dei proprietari ovverodegli usufruttuari o dei titolari di dirittireali di godimento che si sostituiscano aiproprietari, o per essi al soggetto manda-tario dagli stessi incaricato, delle strutturee delle parti comuni degli edifici danneg-giati o distrutti dal sisma e classificati conesito B, C o E ai sensi del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 5maggio 2011, nei quali, alla data deglieventi sismici, con riferimento ai comunidi cui all’allegato 1, era presente un’unitàimmobiliare di cui alle lettere a) e b);

d) richieste dei titolari di attivitàproduttive o commerciali ovvero di chi perlegge o per contratto o sulla base di altrotitolo giuridico valido alla data della ri-chiesta sia tenuto a sostenere le spese perla riparazione o la ricostruzione delleunità immobiliari, degli impianti e dei benimobili strumentali all’attività danneggiatidal sisma e che, alla data degli eventisismici, con riferimento ai comuni di cuiall’allegato 1, risultavano adibite all’eser-cizio dell’attività produttiva o ad essastrumentali;

e) richieste dei proprietari ovverodegli usufruttuari o dei titolari di dirittireali di godimento o dei familiari che sisostituiscano ai proprietari delle unità im-mobiliari danneggiate o distrutte dal sismae classificate con esito B, C o E ai sensi deldecreto del Presidente del Consiglio deiministri 5 maggio 2011, diverse da quelledi cui alle lettere a) e b)”;

b) all’articolo 10, dopo il comma 2 èinserito il seguente:

“2-bis. Rientrano tra le spese ammis-sibili a finanziamento le spese relative allaricostruzione o alla realizzazione di muridi sostegno e di contenimento per immo-bili privati e per strutture agricole e pro-duttive”;

c) all’articolo 14-bis, il comma 1 èsostituito dal seguente:

“1. Tenuto conto degli eventi sismici dicui alla deliberazione del Consiglio deiministri 28 dicembre 2018, pubblicatanella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gen-naio 2019, e del conseguente numero diprocedimenti gravanti sui comuni dellacittà metropolitana di Catania indicati nel-l’allegato 1, gli stessi possono assumerecon contratti di lavoro a tempo determi-nato, in deroga all’articolo 259, comma 6,del testo unico delle leggi sull’ordinamentodegli enti locali, di cui al decreto legislativo

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18 agosto 2000, n. 267, e ai vincoli dicontenimento della spesa di personale dicui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 luglio2010, n. 122, e di cui all’articolo 1, commi557 e 562, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, nel limite di spesa di euro1.660.000 per l’anno 2020 e di euro1.660.000 per l’anno 2021, ulteriori unitàdi personale con professionalità di tipotecnico o amministrativo-contabile fino a40 unità complessive per ciascuno deglianni 2020 e 2021. Ai relativi oneri, nellimite di euro 1.660.000 per l’anno 2020 edi euro 1.660.000 per l’anno 2021, si fafronte con le risorse disponibili nella con-tabilità speciale intestata al Commissariostraordinario per la ricostruzione nei ter-ritori dei comuni della città metropolitanadi Catania, di cui all’articolo 8”;

d) all’articolo 18:

1) al comma 2, secondo periodo, leparole: “10 unità” sono sostituite dalleseguenti: “15 unità”;

2) al comma 6:

2.1) le parole: “euro 642.000 perl’anno 2019, euro 700.000 per l’anno 2020ed euro 700.000 per l’anno 2021” sonosostituite dalle seguenti: “euro 342.000 perl’anno 2019, euro 850.000 per l’anno 2020ed euro 850.000 per l’anno 2021”;

2.2) le parole: “per il Commissa-rio straordinario per la ricostruzione dellacittà metropolitana di Catania, euro428.000 per l’anno 2019, euro 466.500 perl’anno 2020 ed euro 466.500 per l’anno2021” sono sostituite dalle seguenti: “per ilCommissario straordinario per la ricostru-zione della città metropolitana di Catania,euro 128.000 per l’anno 2019, euro616.500 per l’anno 2020 ed euro 616.500per l’anno 2021”.

Art. 9-vicies ter. – (Programma di in-terventi nei centri storici dei comuni delcratere del sisma del 2009) – 1. Entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presentedecreto, i comuni del cratere del sisma del

2009, con esclusione del comune dell’A-quila, possono integrare il programma diinterventi predisposto e adottato ai sensidell’articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito,con modificazioni, dalla legge 4 dicembre2017, n. 172, in conformità alle disposi-zioni introdotte dal presente decreto.

Art. 9-vicies quater. – (Proroga dellasospensione dei mutui per il sisma del 20e 29 maggio 2012) –1. Per gli enti localicolpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012,individuati dall’articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito,con modificazioni, dalla legge 4 dicembre2017, n. 172, è prorogata all’anno 2021 lasospensione, prevista dal comma 456 del-l’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,n. 208, come da ultimo prorogata dalcomma 1006 dell’articolo 1 della legge 30dicembre 2018, n. 145, degli oneri relativial pagamento delle rate dei mutui concessidalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasfe-riti al Ministero dell’economia e dellefinanze in attuazione dell’articolo 5,commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settem-bre 2003, n. 269, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 24 novembre 2003,n. 326, da corrispondere nell’anno 2020,comprese quelle il cui pagamento è statodifferito ai sensi dell’articolo 1, comma426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,dell’articolo 1, comma 356, della legge 27dicembre 2013, n. 147, e dell’articolo 1,comma 503, della legge 23 dicembre 2014,n. 190. Ai relativi oneri, pari a 1.253.000euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021,si provvede mediante corrispondente uti-lizzo delle risorse di cui all’articolo 2,comma 107, della legge 24 dicembre 2007,n. 244.

Art. 9-vicies quinquies. – (Proroga del-l’esenzione dall’IMU per i fabbricati deicomuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio2012) – 1. Per i comuni delle regioniLombardia e Veneto di cui all’articolo 1,comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,n. 74, convertito, con modificazioni, dallalegge 1o agosto 2012, n. 122, e all’articolo67-septies del decreto-legge 22 giugno2012, n. 83, convertito, con modificazioni,

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dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, comeeventualmente rideterminati dai Commis-sari delegati ai sensi dell’articolo 2-bis,comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito,con modificazioni, dalla legge 4 dicembre2017, n. 172, e per i comuni della regioneEmilia-Romagna interessati dalla prorogadello stato d’emergenza di cui all’articolo2-bis, comma 44, del decreto-legge n. 148del 2017, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 172 del 2017, l’esenzionedall’applicazione dell’imposta municipalepropria prevista dal secondo periodo delcomma 3 dell’articolo 8 del decreto-leggen. 74 del 2012, convertito, con modifica-zioni, dalla legge n. 122 del 2012, è pro-rogata fino alla definitiva ricostruzione eagibilità dei fabbricati interessati e comun-que non oltre il 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 delpresente articolo, pari a 14,4 milioni dieuro per l’anno 2020, si provvede me-diante utilizzo delle risorse di cui all’ar-ticolo 2, comma 107, della legge 24 di-cembre 2007, n. 244.

Art. 9-vicies sexies. – (Proroga dellasospensione dei mutui dei privati su im-mobili inagibili) – 1. Il termine di cuiall’articolo 3, comma 2-bis, primo periodo,del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4,convertito, con modificazioni, dalla legge28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31dicembre 2020. Ai relativi oneri si prov-vede, nel limite di 200.000 euro per l’anno2020, mediante utilizzo delle risorse di cuiall’articolo 2, comma 107, della legge 24dicembre 2007, n. 244.

Art. 9-vicies septies. – (Nomina di se-gretari comunali di fascia superiore neicomuni colpiti dagli eventi sismici) – 1. Icomuni con popolazione inferiore a 3.000abitanti, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis aldecreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 15dicembre 2016, n. 229, nel caso in cui laprocedura di pubblicizzazione finalizzataalla nomina del segretario titolare ai sensidell’articolo 15, comma 4, del regolamentodi cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia

andata deserta, fermi restando i limiti dicontenimento delle spese relative al per-sonale, possono nominare il segretario del-l’ente locale anche tra gli iscritti alla fasciaprofessionale immediatamente superiore aquella corrispondente all’entità demogra-fica dello stesso, in deroga alla contratta-zione collettiva.

2. Il segretario nominato ai sensi delcomma 1, se iscritto nella fascia profes-sionale immediatamente superiore aquella corrispondente all’entità demogra-fica dell’ente locale, mantiene il tratta-mento economico percepito nell’ultimasede di servizio.

3. Le disposizioni del presente articolosi applicano alle nomine effettuate fino al31 dicembre 2024.

Art. 9-duodetricies. – (Disposizioni ur-genti per il rilancio turistico, culturale edeconomico dei territori colpiti dagli eventisismici del 2016) – 1. A decorrere dal-l’anno 2021, il Commissario straordinariopuò destinare, a valere sulle risorse di cuiall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge17 ottobre 2016, n. 189, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 dicembre2016, n. 229, una quota non superiore al4 per cento degli stanziamenti annuali dibilancio, nel quadro di un programma disviluppo volto ad assicurare effetti positividi lungo periodo mediante la valorizza-zione delle risorse territoriali, produttive eprofessionali endogene, le ricadute occu-pazionali dirette e indirette nonché l’in-cremento dell’offerta di beni e serviziconnessi al benessere dei cittadini e delleimprese, a:

a) interventi di adeguamento, riqua-lificazione e sviluppo delle aree di loca-lizzazione produttiva;

b) attività e programmi di promo-zione turistica e culturale;

c) attività di ricerca, innovazione tec-nologica e alta formazione;

d) interventi per il sostegno delleattività imprenditoriali;

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e) interventi per sostenere l’accesso alcredito da parte delle imprese, compresele piccole e le micro imprese;

f) interventi e servizi di connettività,anche attraverso la banda larga, per icittadini e le imprese.

2. Per la realizzazione degli interventidi cui al comma 1, con decreto del Pre-sidente del Consiglio dei ministri, da ema-nare entro tre mesi dalla data di entratain vigore della legge di conversione delpresente decreto, è istituita una cabina diregia presso la Presidenza del Consiglio deiministri con il compito di definire il pro-gramma di sviluppo, che individua le ti-pologie di intervento, le amministrazioniattuatrici e la disciplina del monitoraggio,della valutazione degli interventi in itinereed ex post e dell’eventuale revoca o rimo-dulazione delle risorse per la più efficaceallocazione delle medesime. Il programmadi sviluppo è sottoposto al Comitato in-terministeriale per la programmazioneeconomica ai fini dell’approvazione e del-l’assegnazione delle risorse.

3. Al funzionamento della cabina diregia di cui al comma 2 si provvedenell’ambito delle risorse umane, strumen-tali e finanziarie disponibili a legislazionevigente nell’ambito del bilancio autonomodella Presidenza del Consiglio dei ministrie, comunque, senza nuovi o maggiori oneria carico della finanza pubblica.

Art. 9-undetricies. – (Destinazione alFondo per la ricostruzione delle aree ter-remotate delle somme versate dalla Cameradei deputati al bilancio dello Stato) – 1.L’importo di 100 milioni di euro, versatodalla Camera dei deputati e affluito albilancio dello Stato in data 6 novembre2019 sul capitolo 2368, articolo 8, dellostato di previsione dell’entrata, è destinato,nell’esercizio 2019, al Fondo per la rico-struzione delle aree terremotate, di cuiall’articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre2016, n. 189, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229, per essere trasferito alla contabi-lità speciale intestata al Commissario stra-ordinario del Governo per la ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismiciverificatisi a far data dal 24 agosto 2016,nominato con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 5 ottobre 2018.

Art. 9-tricies. – (Restauro del patrimo-nio artistico presso i depositi di sicurezzanelle regioni colpite dal sisma del 2016) –1. È autorizzata la spesa di 1,5 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2020 e 2021al fine di realizzare un programma spe-ciale di recupero e restauro delle operemobili ricoverate nei depositi di sicurezzanelle regioni dell’Italia centrale interessatedagli eventi sismici dell’anno 2016. Il pro-gramma è curato dall’Opificio delle pietredure e dall’Istituto superiore per la con-servazione ed il restauro del Ministero peri beni e le attività culturali e per ilturismo.

2. Nell’ambito del programma di cui alcomma 1, il Ministero per i beni e leattività culturali e per il turismo:

a) è autorizzato a impiegare, me-diante contratti di lavoro a tempo deter-minato, anche in deroga alle disposizionidel comma 28 dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 luglio2010, n. 122, restauratori abilitati all’eser-cizio della professione ai sensi del codicedei beni culturali e del paesaggio, di cui aldecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.La selezione dei candidati avviene neglianni 2020 e 2021 secondo le modalitàstabilite con decreto del Ministro per ibeni e le attività culturali e per il turismo,da emanare entro trenta giorni dalla datadi entrata in vigore della legge di conver-sione del presente decreto. I restauratorisono impiegati per una durata massimacomplessiva di ventiquattro mesi, anchenon consecutivi, fermo restando che innessun caso i rapporti di cui al presentecomma possono costituire titolo idoneo ainstaurare rapporti di lavoro a tempoindeterminato con l’amministrazione e cheogni diversa previsione o pattuizione ènulla di pieno diritto e improduttiva dieffetti giuridici;

b) conferisce, secondo le modalitàstabilite dagli istituti di cui al comma 1,

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borse di studio a restauratori per parte-cipare alle attività di cui al presente ar-ticolo.

3. Agli oneri derivanti dal presentearticolo, pari a 1,5 milioni di euro perciascuno degli anni 2020 e 2021, si prov-vede a valere sulle risorse di cui all’arti-colo 4, comma 3, del decreto-legge 17ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229.

Art. 9-tricies semel. – (Sospensionedell’incremento delle tariffe di pedaggiodelle autostrade A24 e A25) – 1. Nellemore della procedura di cui all’articolo 1,comma 183, della legge 24 dicembre2012, n. 228, dal 1o gennaio 2019 al 31dicembre 2020 e comunque non succes-sivamente alla conclusione della verificadella sussistenza delle condizioni per laprosecuzione dell’attuale concessionedelle autostrade A24 e A25, ove taleconclusione sia anteriore alla data del 31dicembre 2020, è sospeso l’incrementodelle tariffe di pedaggio delle autostradeA24 e A25, anche al fine di mitigare glieffetti sugli utenti. Per la durata delperiodo di sospensione, si applicano letariffe di pedaggio vigenti alla data del 31dicembre 2017.

2. In conseguenza di quanto previstodal comma 1, è contestualmente sospesol’obbligo del concessionario delle auto-strade A24 e A25 di versare la rata delcorrispettivo della concessione di cui al-l’articolo 3, comma 3.0, lettera c), dellaConvenzione unica stipulata il 18 novem-bre 2009, relativa all’anno 2017 e dell’im-porto di euro 55.860.000, comprendentegli interessi di dilazione.

3. Il concessionario delle autostradeA24 e A25, al termine della concessione,effettua il versamento all’ANAS Spa dellarata del corrispettivo sospesa ai sensi delcomma 2. Restano ferme le scadenze ditutte le restanti rate del corrispettivo dicui all’articolo 3, comma 3.0, lettera c),della Convenzione unica stipulata il 18novembre 2009, spettanti all’ANAS Spa ».

A.C. 2211-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITEAGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All’articolo 1, comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 dicembre2016, n. 229, sono aggiunti, in fine i se-guenti periodi: « Sono prorogate fino al 31dicembre 2024 le previsioni di spesa di cuiagli articoli 3, 50 e 50-bis del presentedecreto, nei medesimi limiti di spesa annuiprevisti per l’anno 2019. Il personale incomando, distacco, fuori ruolo o altroanalogo istituto di cui agli articoli 3,comma 1, e 50, comma 3, lettera a), èautomaticamente prorogato fino alla datadi cui al periodo precedente, salvaespressa rinunzia degli interessati. I rap-porti di lavoro a tempo determinato di cuiall’articolo 50-bis, in conformità alle di-sposizioni di cui al CCNL Funzioni Localivigente, sono prorogati fino alla data del31 dicembre 2024 ».

1. 10. Trancassini, Foti, Butti.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All’articolo 1, comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 dicembre2016, n. 229, sono aggiunti, in fine i se-guenti periodi: « Sono prorogate fino al 31dicembre 2024 le previsioni di spesa di cuiagli articoli 3, 50 e 50-bis del presentedecreto, nei medesimi limiti di spesa annuiprevisti per l’anno 2019. Il personale incomando, distacco, fuori ruolo o altroanalogo istituto di cui agli articoli 3,comma 1, e 50, comma 3, lettera a), èautomaticamente prorogato fino alla datadi cui al periodo precedente, salvaespressa rinunzia degli interessati. I rap-porti di lavoro a tempo determinato di cuiall’articolo 50-bis, in conformità alle di-sposizioni di cui all’articolo 50, comma 11,

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lettera f) del CCNL Funzioni Locali vi-gente, sono prorogati automaticamente diulteriori dodici mesi ».

1. 11. Trancassini, Foti, Butti, Deidda.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All’articolo 1, comma 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertitocon modificazioni dalla legge 15 dicembre2016, n. 229, dopo il primo periodo sonoinseriti i seguenti: « Sono prorogate fino al31 dicembre 2021 le previsioni di spesa dicui agli articoli 3, 50 e 50-bis del presentedecreto, nei medesimi limiti di spesa annuiprevisti per l’anno 2019. Il personale incomando, distacco, fuori ruolo o altroanalogo istituto di cui agli articoli 3,comma 1, e 50, comma 3, lettera a), èautomaticamente prorogato, su esplicitaconferma del Commissario straordinario,fino alla data di cui al periodo precedente,e nel limite delle risorse previste ai sensidel presente comma, salva espressa rinun-zia degli interessati. I rapporti di lavoro atempo determinato di cui all’articolo 50-bis, in conformità alle disposizioni di cuial CCNL Funzioni Locali vigente, sonoprorogati fino alla data del 31 dicembre2021. Alle risorse necessarie si provvede aisensi dell’articolo 4 comma 3. A tal fine lacontabilità speciale intestata al Commis-sario straordinario è incrementata di 15milioni di euro per ciascuno degli anni2020 e 2021. All’onere derivante dall’ap-plicazione del presente comma, pari a 15milioni di euro per ciascuno degli anni2020 e 2021, si provvede mediante corri-spondente riduzione del Fondo per leesigenze indifferibili di cui all’articolo 1,comma 199, della legge 23 dicembre 2014.n. 190 ».

1. 23. D’Eramo, Patassini, Bellachioma,Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, DeAngelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, La-tini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Pa-rolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa,Vallotto, Zicchieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 1 del decreto-legge 17ottobre 2016, n. 189, convertito con mo-dificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229, dopo il comma 7 è aggiunto ilseguente:

« 7-bis. È demandata al CommissarioStraordinario la predisposizione di unapiattaforma informatica che consenta inmaniera univoca la determinazione delcontributo e la sua gestione nel corsodell’avanzamento dei lavori fino alla loroconclusione. Tale piattaforma dovrà con-sentire la generazione automatica delladocumentazione a corredo della pratica diricostruzione secondo i modelli univocipredisposti dalla struttura commissariale ela loro gestione fino al completamentodell’iter previsto dalle singole ordinanze.Tale piattaforma è adottata con appositoprovvedimento ai sensi dell’articolo 2,comma 2 del presente decreto in accordocon i consigli nazionali delle professionitecniche. La realizzazione e la gestione delsistema trova copertura nella contabilitàspeciale assegnata al Commissario ».

1. 21. Mazzetti, Nevi, Polidori, Corte-lazzo, Gelmini, Baldelli, Polverini, Ca-sino, Giacometto, Labriola, Ruffino,Battilocchio, Barelli, Martino, Calabria,Spena, Marrocco, Rotondi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di assicurare la ripara-zione, la ricostruzione e la ripresa econo-mica, il Commissario opera in deroga adogni disposizione di legge extrapenale,fatto salvo il rispetto dei vincoli indero-gabili derivanti dall’appartenenza all’U-nione europea e delle disposizioni di cui aldecreto legislativo 6 settembre 2011,n. 159.

1. 22. Trancassini, Foti, Butti, Prisco, Ca-iata, Deidda, Gemmato, Frassinetti,Montaruli, Zucconi.

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ART. 1-bis.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All’articolo 2, comma 2, secondoperiodo del decreto-legge n. 189 del 2016,convertito con modificazioni dalla legge 15dicembre 2016, n. 229, la parola: « sentiti »è sostituita dalle seguenti: « previa intesacon ».

Conseguentemente, sostituire la rubricacon la seguente: Modifiche all’articolo 2 deldecreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

1-bis. 3. Baldelli, Cortelazzo, Polidori,Gelmini, Casino, Giacometto, Labriola,Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria,Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battiloc-chio, Marrocco, Rotondi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 2-bis dell’articolo 2 deldecreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 15dicembre 2016, n. 229, il secondo periodoè soppresso.

Conseguentemente, sostituire la rubricacon la seguente: Modifiche all’articolo 2 deldecreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

1-bis. 7. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini,Silli, Sorte.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 2 del decreto-legge 17ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,n. 96, dopo il comma 5 è inserito ilseguente:

« 5-bis. Nei comuni di cui agli allegati 1,2 e 2-bis che presentano una percentualesuperiore al 50 per cento di edifici dichia-rati inagibili con esito “E” ai sensi deldecreto del Presidente del Consiglio deiministri 5 maggio 2011, pubblicato nelsupplemento ordinario n. 123 alla Gaz-zetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011,rispetto agli edifici esistenti alla data del-l’evento sismico, il Commissario straordi-nario e i soggetti attuatori di cui agli

articoli 15 e 15-ter, compresi quelli da essidelegati, per la riparazione, il ripristinocon miglioramento sismico o la ricostru-zione delle opere pubbliche o di pubblicautilità e dei beni culturali, ivi compresi gliinterventi di ripristino e realizzazionedelle opere di urbanizzazione connesse,per gli interventi di messa in sicurezza delterritorio, per la demolizione, la rimo-zione, lo smaltimento e il conferimento indiscarica dei materiali di risulta, nonchéper gli interventi di messa in sicurezza eripristino della viabilità delle infrastrut-ture stradali, operano in deroga ad ognidisposizione di legge diversa da quellapenale, fatto salvo il rispetto delle dispo-sizioni del codice delle leggi antimafia edelle misure di prevenzione, di cui aldecreto legislativo 6 settembre 2011,n. 159, nonché dei vincoli inderogabiliderivanti dall’appartenenza all’Unione eu-ropea ».

Conseguentemente, sostituire la rubricacon la seguente: Modifiche all’articolo 2 deldecreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

* 1-bis. 10. Fregolent, D’Alessandro, An-nibali, Occhionero.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 2 del decreto-legge 17ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,n. 96, dopo il comma 5 è inserito ilseguente:

« 5-bis. Nei comuni di cui agli allegati 1,2 e 2-bis che presentano una percentualesuperiore al 50 per cento di edifici dichia-rati inagibili con esito “E” ai sensi deldecreto del Presidente del Consiglio deiministri 5 maggio 2011, pubblicato nelsupplemento ordinario n. 123 alla Gaz-zetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011,rispetto agli edifici esistenti alla data del-l’evento sismico, il Commissario straordi-nario e i soggetti attuatori di cui agliarticoli 15 e 15-ter, compresi quelli da essidelegati, per la riparazione, il ripristinocon miglioramento sismico o la ricostru-

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zione delle opere pubbliche o di pubblicautilità e dei beni culturali, ivi compresi gliinterventi di ripristino e realizzazionedelle opere di urbanizzazione connesse,per gli interventi di messa in sicurezza delterritorio, per la demolizione, la rimo-zione, lo smaltimento e il conferimento indiscarica dei materiali di risulta, nonchéper gli interventi di messa in sicurezza eripristino della viabilità delle infrastrut-ture stradali, operano in deroga ad ognidisposizione di legge diversa da quellapenale, fatto salvo il rispetto delle dispo-sizioni del codice delle leggi antimafia edelle misure di prevenzione, di cui aldecreto legislativo 6 settembre 2011,n. 159, nonché dei vincoli inderogabiliderivanti dall’appartenenza all’Unione eu-ropea ».

Conseguentemente, sostituire la rubricacon la seguente: Modifiche all’articolo 2 deldecreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

* 1-bis. 11. Mazzetti, Cortelazzo, Gelmini,Battilocchio, Polverini, Barelli, Polidori,Baldelli, Casino, Giacometto, Labriola,Ruffino, Martino, Calabria, Nevi,Spena, Marrocco, Rotondi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 2 del decreto-legge 17ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,n. 96, dopo il comma 5 è inserito ilseguente:

« 5-bis. Nei comuni di cui agli allegati 1,2 e 2-bis che presentano una percentualesuperiore al 50 per cento di edifici dichia-rati inagibili con esito “E” ai sensi deldecreto del Presidente del Consiglio deiministri 5 maggio 2011, pubblicato nelsupplemento ordinario n. 123 alla Gaz-zetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011,rispetto agli edifici esistenti alla data del-l’evento sismico, il Commissario straordi-nario e i soggetti attuatori di cui agliarticoli 15 e 15-ter, compresi quelli da essidelegati, per la riparazione, il ripristinocon miglioramento sismico o la ricostru-

zione delle opere pubbliche o di pubblicautilità e dei beni culturali, ivi compresi gliinterventi di ripristino e realizzazionedelle opere di urbanizzazione connesse,per gli interventi di messa in sicurezza delterritorio, per la demolizione, la rimo-zione, lo smaltimento e il conferimento indiscarica dei materiali di risulta, nonchéper gli interventi di messa in sicurezza eripristino della viabilità delle infrastrut-ture stradali, operano in deroga ad ognidisposizione di legge diversa da quellapenale, fatto salvo il rispetto delle dispo-sizioni del codice delle leggi antimafia edelle misure di prevenzione, di cui aldecreto legislativo 6 settembre 2011,n. 159, nonché dei vincoli inderogabiliderivanti dall’appartenenza all’Unione eu-ropea ».

Conseguentemente, sostituire la rubricacon la seguente: Modifiche all’articolo 2 deldecreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

* 1-bis. 44. Gagliardi, Benigni, Pedraz-zini, Silli, Sorte.

ART. 1-ter.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All’articolo 3, comma 1, sesto pe-riodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016,n. 189, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole:« con contratti a tempo determinato delladurata massima di due anni, con profiloprofessionale di tipo tecnico-ingegneri-stico » sono sostituite dalle seguenti: « conforme contrattuali flessibili ovvero concontratti a tempo determinato nel rispettodei limiti temporali previsti dalla norma-tiva europea, con profilo professionale ditipo tecnico o amministrativo-contabile ».

* 1-ter. 501. Gabriele Lorenzoni, Zen-naro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fon-tana, Cataldi, Daga, Deiana, D’Ippolito,Federico, Licatini, Alberto Manca, Ma-raia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica,Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ci-

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prini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cat-toi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca,Del Grosso, Torto, Corneli, RobertoRossini.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All’articolo 3, comma 1, sesto pe-riodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016,n. 189, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole:« con contratti a tempo determinato delladurata massima di due anni, con profiloprofessionale di tipo tecnico-ingegneri-stico » sono sostituite dalle seguenti: « conforme contrattuali flessibili ovvero concontratti a tempo determinato nel rispettodei limiti temporali previsti dalla norma-tiva europea, con profilo professionale ditipo tecnico o amministrativo-contabile ».

* 1-ter. 551. Fregolent, D’Alessandro, An-nibali, Occhionero.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All’articolo 3, comma 1, sesto pe-riodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016,n. 189, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole:« con contratti a tempo determinato delladurata massima di due anni, con profiloprofessionale di tipo tecnico-ingegneri-stico » sono sostituite dalle seguenti: « conforme contrattuali flessibili ovvero concontratti a tempo determinato nel rispettodei limiti temporali previsti dalla norma-tiva europea, con profilo professionale ditipo tecnico o amministrativo-contabile ».

* 1-ter. 553. Braga, Buratti, Del Basso DeCaro, Morgoni, Pellicani.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All’articolo 3, comma 1, sesto pe-riodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016,n. 189, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole:« con contratti a tempo determinato delladurata massima di due anni, con profilo

professionale di tipo tecnico-ingegneri-stico » sono sostituite dalle seguenti: « conforme contrattuali flessibili nel rispettodell’articolo 36, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovverocon contratti a tempo determinato nelrispetto dei limiti temporali previsti dallanormativa europea, con profilo professio-nale di tipo tecnico o amministrativo-contabile »

** 1-ter. 500. Braga, Buratti, Pellicani,Morgoni, Del Basso De Caro.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All’articolo 3, comma 1, sesto pe-riodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016,n. 189, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole:« con contratti a tempo determinato delladurata massima di due anni, con profiloprofessionale di tipo tecnico-ingegneri-stico » sono sostituite dalle seguenti: « conforme contrattuali flessibili nel rispettodell’articolo 36, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovverocon contratti a tempo determinato nelrispetto dei limiti temporali previsti dallanormativa europea, con profilo professio-nale di tipo tecnico o amministrativo-contabile »

** 1-ter. 15. Gagliardi, Benigni, Pedraz-zini, Silli, Sorte.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All’articolo 3, comma 1, sesto pe-riodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016,n. 189, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole:« con contratti a tempo determinato delladurata massima di due anni, con profiloprofessionale di tipo tecnico-ingegneri-stico » sono sostituite dalle seguenti: « conforme contrattuali flessibili nel rispettodell’articolo 36, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovverocon contratti a tempo determinato nelrispetto dei limiti temporali previsti dalla

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normativa europea, con profilo professio-nale di tipo tecnico o amministrativo-contabile »

** 1-ter. 552. Trancassini.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All’articolo 3 del decreto-legge 17ottobre 2016, n. 189, convertito con mo-dificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229, sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

a) al comma 1, sesto periodo, leparole: « con profilo professionale di tipotecnico-ingegneristico » sono soppresse;

b) dopo il comma 1, sono inseriti iseguenti:

« 1.1. Per garantire la piena operativitàdegli Uffici Speciali per la Ricostruzione,le risorse finanziarie di cui al comma 1,sesto periodo, qualora non utilizzate per icomandi e i distacchi di personale dellepubbliche amministrazioni di cui all’arti-colo 1, comma 2, del decreto legislativo 30ottobre 2001, n. 165, possono essere uti-lizzate per le assunzioni con forme con-trattuali flessibili nel rispetto dell’articolo36, comma 2, del medesimo decreto legi-slativo. Con la stessa modalità possonoessere utilizzate le risorse non utilizzate dicui all’articolo 50, comma 8, e all’articolo50-bis del presente decreto e quelle pre-viste dal decreto-legge 18 aprile 2019,n. 32, convertito con modificazioni dallalegge 14 giugno 2019, n. 55.

1.2. Le risorse di cui al comma 1 nonspese per le singole annualità possonoessere utilizzate negli anni successivi per lemedesime finalità di cui allo stesso commae nel rispetto di quanto fissato al comma1.1 ».

1-ter. 21. Baldelli, Cortelazzo, Polidori,Gelmini, Casino, Giacometto, Labriola,Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria,Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battiloc-chio, Marrocco, Rotondi, Prisco.

Al comma 1, sostituire il capoverso conil seguente:

« 1-quinquies. Per le finalità di cui alcomma 1 e nei limiti delle relative risorse,l’Ufficio speciale per la ricostruzione puòavvalersi di personale di società in housedella regione per acquisire supporto spe-cialistico all’esecuzione delle attività tec-niche ed amministrative. ».

Conseguentemente, dopo il comma 1,aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 3 del decreto-legge 17ottobre 2016, n. 189 convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229, dopo il comma 2 è aggiunto ilseguente:

« 2-bis. La ripartizione delle risorse dicui ai commi precedenti avviene mediantequote percentuali tra le regioni Abruzzo,Lazio, Marche e Umbria desumibili dalnumero degli edifici inagibili a seguitodelle verifiche effettuate con scheda Ae-DES di cui al decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 5 maggio 2011, non-ché mediante le procedure speditive disci-plinate da ordinanza del Capo del Dipar-timento della protezione civile. ».

1-ter. 25. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini,Silli, Sorte.

Dopo l’articolo 1-ter aggiungere il se-guente:

Art. 1-quater.

(Introduzione dell’articolo 3-bis nel decre-to-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Dopo l’articolo 3 del decreto-legge 17ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229, è inserito il seguente:

« Art. 3-bis. – (Attribuzione di ulterioripoteri alla struttura commissariale) – 1. IlCommissario straordinario regolamentacon apposite ordinanze i termini per lapresentazione delle richieste di contributo.In caso di necessità, il medesimo Commis-

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sario può concedere proroghe o differen-ziazioni alle scadenze previste all’articolo3 ovvero disciplinare i termini, le prioritàe le modalità di presentazione delle ri-chieste di provvidenze di sostegno ».

1-ter. 031. D’Eramo, Patassini, Bella-chioma, Badole, Basini, Benvenuto, Ca-parvi, De Angelis, Durigon, Gerardi,Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti,Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini,Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

Dopo l’articolo 1-ter aggiungere il se-guente:

Art. 1-quater.

(Inserimento dell’articolo 4-quinquies neldecreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Dopo l’articolo 4-quater del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 dicembre2016 n. 229, è inserito il seguente:

« Art. 4-quinquies. – (Espropriazionearee SAE) – 1. I comuni di cui agli allegati1, 2 e 2-bis, possono acquisire al loropatrimonio indisponibile le aree sulle qualiinsistono le strutture abitative di emer-genza di cui all’articolo 1 dell’ordinanzadel Capo del Dipartimento della prote-zione civile n. 394 del 19 settembre 2016,nonché le aree su cui insistono le strutturedi cui all’articolo 3 dell’Ordinanza delCapo del Dipartimento della ProtezioneCivile n. 408 del 15 novembre 2016, uti-lizzate in forza di contratto di locazione oad altro titolo diverso dalla proprietà,tramite esproprio per pubblica utilità conle modalità previste dal decreto del Pre-sidente della Repubblica 8 giugno 2001n. 327.

2. Il computo dell’indennizzo spet-tante ai proprietari dei terreni in relazionealle espropriazioni di cui al comma 1 èproporzionato alla reale compressione deldiritto di proprietà in considerazione delleeffettive caratteristiche peculiari delle areeoccupate la cui destinazione urbanistica è

stata forzatamente modificata, sulla basedella destinazione definita dallo strumentourbanistico vigente.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazionedelle disposizioni di cui al comma 1 siprovvede nel limite massimo di 100 mi-lioni di euro, fino a concorrenza dellerichieste a valere sulle risorse disponibilisulla contabilità speciale di cui all’articolo4, comma 3.

4. A seguito dell’eventuale rimozionedelle strutture provvisorie di cui al comma1, le aree espropriate rimangono destinatea finalità di sviluppo socio economico delterritorio, con oneri a carico dei bilancidei medesimi. A tal fine, le aree sarannoridotte in pristino, in tutto o in parte, aifini della tutela dell’ambiente e del pae-saggio, con oneri a carico del bilancio delleRegioni territorialmente competenti.

5. Qualora i comuni valutassero diastenersi dall’effettuare gli espropri, po-tranno erogare ai proprietari delle areerichiamate al comma 1 un indennizzo dioccupazione pari al valore del diritto disuperficie calcolato sulla base della durataattesa dell’occupazione. Agli oneri conse-guenti si provvede con le risorse di cui alcomma 3. ».

1-ter. 036. Pella, Polidori, Gelmini, Bal-delli, Cortelazzo, Casino, Giacometto,Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino,Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Ba-relli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

Dopo l’articolo 1-ter aggiungere il se-guente:

Art. 1-quater.

(Modifiche all’articolo 5 del decreto-legge 17ottobre 2016, n. 189)

1. All’articolo 5 del decreto-legge 17ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229, dopo il comma 3 è inserito ilseguente:

« 3-bis. Il contributo per la riparazioneo per la ricostruzione dei beni immobili

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danneggiati costituiti da più unità immo-biliari, determinato attraverso appositiprovvedimenti adottati ai sensi dell’arti-colo 2, comma 2, è riferito all’unità strut-turale e può essere impiegato nell’immo-bile nel suo complesso indipendentementedalle singole unità che lo hanno parame-tricamente generato. Ai soli fini del creditodi imposta la ripartizione dei costi per laricostruzione verrà eseguita sulla basedelle superfici utili nette delle singoleunità immobiliari ».

1-ter. 037. D’Eramo, Patassini, Bella-chioma, Badole, Basini, Benvenuto, Ca-parvi, De Angelis, Durigon, Gerardi,Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti,Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini,Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire la lettera 0a-quater) con la seguente:

0a-quater) dopo il comma 2-bis èinserito il seguente:

« 2-ter. Nel caso in cui sul medesimobene immobile insistano più proprietari osoggetti legittimati ai sensi del comma 2,lettere a), b), c), d) ed e), la richiesta diconcessione del contributo può essereavanzata anche solo da uno dei compro-prietari o dei soggetti legittimati, con lemodalità disciplinate ai sensi dell’articolo2, comma 2, allegando idonea documen-tazione atta a dimostrare che gli altricomproprietari o soggetti legittimati sianostati avvisati a mezzo di lettera raccoman-data con ricevuta di ritorno o mezzo diposta elettronica certificata »;

* 2. 510. Braga, Buratti, Del Basso DeCaro, Morgoni, Pellicani.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera 0a-quater) con la seguente:

0a-quater) dopo il comma 2-bis èinserito il seguente:

« 2-ter. Nel caso in cui sul medesimobene immobile insistano più proprietari osoggetti legittimati ai sensi del comma 2,lettere a), b), c), d) ed e), la richiesta diconcessione del contributo può essereavanzata anche solo da uno dei compro-prietari o dei soggetti legittimati, con lemodalità disciplinate ai sensi dell’articolo2, comma 2, allegando idonea documen-tazione atta a dimostrare che gli altricomproprietari o soggetti legittimati sianostati avvisati a mezzo di lettera raccoman-data con ricevuta di ritorno o mezzo diposta elettronica certificata »;

* 2. 511. Gabriele Lorenzoni, Zennaro,Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana,Cataldi, Daga, Deiana, D’Ippolito, Fe-derico, Licatini, Alberto Manca, Maraia,Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Via-nello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini,Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi,Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, DelGrosso, Torto, Corneli, Roberto Ros-sini.

(Approvato)

All’articolo 2, comma 1, lettera a), so-stituire le parole: sono aggiunti, in fine, iseguenti periodi con le seguenti: è aggiunto,in fine, il seguente periodo e sopprimere leparole da: e a strutture in calcestruzzo finoalla fine della lettera medesima.

2. 700. (da votare ai sensi dell’articolo 86,comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), primo periodo,sostituire le parole: « murature portanti dielevato spessore e di bassa capacità strut-turale » con le seguenti: « elementi strut-turali di elevato spessore ovvero di bassacapacità strutturale e bassa resistenza ».

2. 13. Acquaroli, Trancassini, Foti, Butti.

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Al comma 1, dopo la lettera a) aggiun-gere la seguente:

a-bis) dopo il comma 7 è inserito ilseguente:

« 7-bis. Il costo convenzionale di cui alcomma 7 è incrementato, secondo i criteridefiniti con i provvedimenti di cui all’ar-ticolo 2 comma 2, nei casi in cui:

1) il progetto preveda l’adozione diun protocollo di sostenibilità energeticoambientale;

2) la progettazione venga eseguitain BIM;

3) i rilievi siano effettuati con illaser scanner 3D ».

2. 26. D’Eramo, Patassini, Bellachioma,Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, DeAngelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, La-tini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Pa-rolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa,Vallotto, Zicchieri.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiun-gere la seguente:

a-bis) dopo il comma 9 è inserito ilseguente:

« 9-bis. Al fine di rilanciare economi-camente i territori colpiti, nei comuni dicui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentanouna percentuale superiore al 50 per centodi edifici dichiarati inagibili con esito “E”ai sensi del decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 5 maggio 2011, pub-blicato nel supplemento ordinario n. 123alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio2011, rispetto agli edifici esistenti alla datadell’evento sismico, è consentito il cambiodi destinazione d’uso degli edifici dichia-rati inagibili con esito “E” in favore del-l’insediamento di nuove attività produt-tive. ».

* 2. 30. Mazzetti, Barelli, Cortelazzo, Gel-mini, Battilocchio, Polverini, Polidori,Baldelli, Casino, Giacometto, Labriola,Ruffino, Martino, Calabria, Nevi,Spena, Marrocco, Rotondi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiun-gere la seguente:

a-bis) dopo il comma 9 è inserito ilseguente:

« 9-bis. Al fine di rilanciare economi-camente i territori colpiti, nei comuni dicui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentanouna percentuale superiore al 50 per centodi edifici dichiarati inagibili con esito “E”ai sensi del decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 5 maggio 2011, pub-blicato nel supplemento ordinario n. 123alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio2011, rispetto agli edifici esistenti alla datadell’evento sismico, è consentito il cambiodi destinazione d’uso degli edifici dichia-rati inagibili con esito “E” in favore del-l’insediamento di nuove attività produt-tive. ».

* 2. 76. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini,Silli, Sorte.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiun-gere la seguente:

a-bis) dopo il comma 9 è inserito ilseguente:

« 9-bis. Al fine di rilanciare economi-camente i territori colpiti, nei comuni dicui agli allegati 1, 2 e 2-bis è consentito ilcambio di destinazione d’uso degli edificidichiarati inagibili con esito “E” in favoredell’insediamento di nuove attività produt-tive. ».

** 2. 32. Ruffino, Mazzetti, Cortelazzo,Gelmini, Battilocchio, Polverini, Poli-dori, Baldelli, Casino, Giacometto, La-briola, Barelli, Martino, Calabria, Nevi,Spena, Marrocco, Rotondi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiun-gere la seguente:

a-bis) dopo il comma 9 è inserito ilseguente:

« 9-bis. Al fine di rilanciare economi-camente i territori colpiti, nei comuni dicui agli allegati 1, 2 e 2-bis è consentito il

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cambio di destinazione d’uso degli edificidichiarati inagibili con esito “E” in favoredell’insediamento di nuove attività produt-tive. ».

** 2. 33. Foti, Trancassini, Butti.

Al comma 1, sostituire la lettera b) conla seguente:

b) il comma 10-bis è abrogato.

Conseguentemente aggiungere la se-guente lettera:

b-bis) il comma 10-quater è sostituitodal seguente:

« 10-quater. Il trasferimento del dirittodi proprietà sull’immobile, per atto travivi, per successione o per provvedimentodell’autorità giudiziaria, comporta il tra-sferimento del diritto al beneficio del con-tributo. Ai soli fini fiscali il valore del-l’immobile, qualora distrutto o demolito oda avviare alla demolizione, è assunto parial contributo concedibile calcolato ai sensidei provvedimenti di cui all’articolo 2,comma 2 ».

2. 36. Trancassini, Foti, Butti, Zucconi.

Sopprimere il comma 2.

2. 46. Acquaroli, Trancassini, Foti, Butti,Deidda.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All’articolo 14 del decreto-legge 17ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229, il comma 3-bis è sostituito daiseguenti:

« 3-bis. Gli interventi funzionali allarealizzazione dei piani previsti dalla let-tera a-bis) del comma 2 costituisconopresupposto per l’applicazione della pro-cedura di cui all’articolo 63 del decretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel ri-spetto dei principi di trasparenza, concor-renza e rotazione, e salva la possibilità di

ricorrere alle procedure ordinarie, le sta-zioni appaltanti procedono all’affidamentodei contratti pubblici secondo le seguentimodalità:

a) per affidamenti di importo infe-riore a 40.000 euro, mediante affidamentodiretto anche senza previa consultazionedi due o più operatori economici;

b) per affidamenti di importo pari osuperiore a 40.000 euro e inferiore a150.000 euro per i lavori, o alle soglie dicui all’articolo 35 del decreto legislativo 18aprile 2016, n. 50, per le forniture e iservizi, mediante consultazione, da partedel Rup, di almeno tre operatori econo-mici idoneamente qualificati, ove esistenti,per i lavori, e, per i servizi e le forniture,di almeno cinque operatori, iscritti neglielenchi costituiti presso la stazione appal-tante o il soggetto attuatore, anche attra-verso criteri che possono agevolare lapartecipazione delle micro, piccole e me-die imprese locali;

c) per i lavori di importo pari osuperiore a 150.000 euro e inferiore a350.000 euro, mediante procedura nego-ziata con invito di almeno quindici ope-ratori idoneamente qualificati, ove esi-stenti, nel rispetto di un criterio di rota-zione degli inviti, individuati sulla basedegli elenchi costituiti presso la stazioneappaltante o il soggetto attuatore, ancheattraverso criteri che possono agevolare lapartecipazione delle micro, piccole e me-die imprese locali;

d) per i lavori di importo pari osuperiore a 350.000 euro e inferiore allasoglia di rilevanza comunitaria di cui al-l’articolo 35 del decreto legislativo 18aprile 2016, n. 50, mediante proceduranegoziata con invito a presentare offertarivolto ad almeno:

1) 20 operatori economici, per af-fidamenti di importo fino ad 1 milione dieuro;

2) 30 operatori economici, per af-fidamenti di importo pari e superiore ad1 milione e fino a 2,5 milioni di euro;

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3) 40 operatori economici, per af-fidamenti di importo pari e superiore a 2,5milioni di euro e fino alla soglia di rile-vanza comunitaria di cui all’articolo 35 deldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

e) per i lavori di importo pari osuperiore alla soglia di rilevanza comuni-taria di cui all’articolo 35 del decretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50, medianteprocedura negoziata con invito a presen-tare offerta rivolto a tutti gli operatorieconomici che hanno manifestato inte-resse. Al fine di semplificare e accelerarela procedura, la presentazione dell’offertavale quale dichiarazione del possesso deirequisiti di ordine generale e specialeprevisti dalla normativa vigente e dallalettera di invito. La stazione appaltante,prima di procedere all’apertura delle of-ferte, verifica a campione, su un numerodi offerenti non inferiore al 10 per centodelle offerte presentate, arrotondato all’u-nità superiore, scelti con sorteggio pub-blico, il possesso dei requisiti di qualifi-cazione generali e speciali. La verifica deirequisiti è effettuata anche sull’aggiudica-tario ».

« 3-bis.01. In ogni caso, l’avviso suirisultati della procedura di affidamentodeve contenere l’indicazione anche deisoggetti invitati ».

« 3-bis.02. Nel caso di cui alla letterad) del comma 3-bis, nel rispetto dei prin-cipi di economicità, trasparenza, concor-renza, parità di trattamento e non discri-minazione, nonché del principio di rota-zione degli inviti e degli affidamenti, ilRUP selezione gli operatori da invitare conil seguente criterio: 50 per cento delleimprese selezionate fra tutte quelle “nonlocali” inserite nell’elenco delle stazioniappaltanti o del soggetto attuatore, 10 percento scelte tra le imprese “locali” aventisede nella provincia dove si eseguono ilavori, 40 per cento scelte tra le imprese“locali” aventi sede nelle 10 province delcratere sismico (L’Aquila, Teramo, Pe-scara, Rieti, Fermo, Ascoli Piceno, Mace-rata, Ancona, Perugia e Temi). Ove l’elencocostituito presso la stazione appaltante o ilsoggetto attuatore non contenga un nu-

mero di imprese “non locali” idonee agarantire il raggiungimento del numerominimo degli operatori da invitare, il Rupseleziona le imprese mancanti tra quelle“locali”. Per impresa “locale” si intendequella che ha la sede legale e/o operativa,come risultante dalla Camera di Commer-cio, in una delle province del cosiddetto“cratere” alla data dell’evento sismico (24agosto 2016) ».

« 3-bis.03. Entro trenta giorni dall’en-trata in vigore della presente disposizione,ciascun soggetto attuatore o soggetto de-legato, ai fini dell’espletamento delle pro-cedure di gara di cui al presente articolo,istituisce un elenco di operatori economiciqualificati, in relazione ai diversi lavorioggetto degli interventi, suddivisi per fascedi importo e tipologia di lavorazioni, conaggiornamento periodico ».

« 3-bis.04. Tutti gli operatori econo-mici invitati alle procedure di cui aicommi precedenti devono essere iscrittinell’Anagrafe antimafia degli esecutoriprevista dall’articolo 30 del presente de-creto.

In mancanza di un numero suffi-ciente di operatori economici iscritti nellapredetta Anagrafe, l’invito previsto dalcomma 3-bis deve essere rivolto ad ope-ratori iscritti in uno degli elenchi tenutidalle prefetture-uffici territoriali del Go-verno ai sensi dell’articolo 1, comma 52 eseguenti, della legge 6 novembre 2012,n. 190, e che abbiano presentato domandadi iscrizione nell’Anagrafe antimafia di cuial citato articolo 30. Si applicano le di-sposizioni di cui all’articolo 30, comma 6.1lavori vengono affidati sulla base dellavalutazione delle offerte effettuata da unacommissione giudicatrice costituita se-condo le modalità stabilite dall’articolo216, comma 12, del decreto legislativo 18aprile 2016, n. 50 ».

« 3-bis.05. Per lavori, servizi e forni-ture di importo inferiore alla soglia dirilevanza comunitaria di cui all’articolo 35del decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50, le stazioni appaltanti procedonoall’aggiudicazione dei contratti sulla basedel criterio del prezzo più basso, preve-dendo nel bando l’esclusione automatica

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dalla gara delle offerte che presentano unapercentuale di ribasso pari o superiorealla soglia di anomalia individuata ai sensidel comma 3-bis.06, sempre che l’appaltonon presenti carattere transfrontaliere e ilnumero delle offerte ammesse sia pari osuperiore a dieci.

3-bis. 06. Per lavori, servizi e forni-ture di importo pari o superiore alla sogliadi rilevanza comunitaria di cui all’articolo35 del decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50, le stazioni appaltanti procedonoall’aggiudicazione dei contratti sulla basedel criterio dell’offerta economicamentepiù vantaggiosa. 3-octies. Quando il crite-rio di aggiudicazione è quello del prezzopiù basso, le stazioni appaltanti, al fine digarantire la congruità delle offerte e, nelcontempo, assicurare la non predetermi-nabilità delle stesse da parte degli offe-renti, aggiudicano l’appalto con uno deimetodi indicati alle lettere a), b), c) e d), dautilizzare sulla base del seguente mecca-nismo: calcolo della somma di tutti iribassi offerti dai concorrenti e, qualora laseconda cifra dopo la virgola di talesomma si collochi tra i numeri 1 e 3compresi, sarà utilizzato il metodo di cuialla lettera a); qualora si collochi tra inumeri 4 e 6 compresi, sarà utilizzato ilmetodo di cui alla lettera b); qualora sicollochi tra i numeri 7 e 9 compresi, saràutilizzato il metodo di cui alla lettera c);qualora sia 0, sarà utilizzato il metodo dicui alla lettera d. I metodi sono i seguenti:

a) media aritmetica dei ribassi per-centuali di tutte le offerte ammesse, conesclusione del 20 per cento arrotondatoall’unità superiore rispettivamente delleofferte di maggior e minor ribasso, incre-mentata dello scarto aritmetico medio deiribassi percentuali che superano la pre-detta media e aggiudicazione all’offertache più si avvicina per difetto a tale media;

b) media aritmetica dei ribassi per-centuali di tutte le offerte ammesse, conesclusione del 20 per cento arrotondatoall’unità superiore rispettivamente delleofferte di maggior e minor ribasso, decre-mentata dello scarto aritmetico medio deiribassi percentuali che non superano la

predetta media e aggiudicazione all’offertache più si avvicina per eccesso a talemedia;

c) media aritmetica dei ribassi per-centuali di tutte le offerte ammesse, conesclusione del 15 per cento, arrotondatoall’unità superiore, rispettivamente delleofferte di maggior ribasso e quelle diminor ribasso. Qualora la seconda cifradopo la virgola della somma dei ribassiofferti dai concorrenti ammessi dopo iltaglio delle ali sia dispari, la media verràincrementata percentualmente di un va-lore pari alla prima cifra dopo la virgola,della somma dei ribassi offerti dai con-correnti ammessi dopo il taglio delle ali; lagara si aggiudica all’offerta che eguaglia oche più si avvicina per difetto a tale soglia.Qualora la seconda cifra dopo la virgoladella somma dei ribassi offerti dai con-correnti ammessi dopo il taglio delle ali siapari, compreso lo 0, la media verrà de-crementata percentualmente di un valorepari alla prima cifra dopo la virgola dellasomma dei ribassi offerti dai concorrentiammessi dopo il taglio delle ali. La garaverrà aggiudicata all’offerta che eguaglia oche più si avvicina per eccesso a talesoglia. Le offerte espresse in cifra percen-tuale di ribasso sono ammesse fino a trecifre decimali;

d) media aritmetica dei ribassi per-centuali di tutte le offerte ammesse, conesclusione definitiva del 10 per cento ar-rotondato all’unità superiore rispettiva-mente delle offerte di maggior e minorribasso, incrementata del 10% e aggiudi-cazione all’offerta che più si avvicina perdifetto a tale media. Qualora la predettamedia fosse inferiore al 15 per cento,l’incremento sarà del 20 per cento.

Nei casi di cui alle lettere a), b), c) ed), qualora vi siano più offerte uguali, siprocede mediante sorteggio nella mede-sima seduta di gara ».

« 3-bis.07. Tra gli interventi sul pa-trimonio pubblico disposti dal commissa-rio straordinario del Governo è data prio-rità a quelli concernenti la ricostruzione diedifici scolastici. Detti edifici, se ubicati

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nei centri storici, sono ripristinati o rico-struiti nel medesimo sito, salvo che perragioni oggettive la ricostruzione in situnon sia possibile. In ogni caso, la desti-nazione urbanistica delle aree a ciò desti-nate non può essere mutata. »

2. 500. Mazzetti, Nevi, Baldelli, Polidori,Cortelazzo, Gelmini, Polverini, Casino,Giacometto, Labriola, Ruffino, Battiloc-chio, Barelli, Martino, Calabria, Spena,Marrocco, Rotondi.

Al comma 2, sostituire le parole: èinserito il seguente con le seguenti: sonoinseriti i seguenti.

Conseguentemente, al medesimo comma,dopo il capoverso 3.1, aggiungere il se-guente:

« 3.2. Nei casi di affidamento di parte-nariato pubblico privato, anche con rife-rimento ai casi previsti dall’ordinanzacommissariale n. 47 del 10 gennaio 2018,per interventi di riparazione, ricostruzionee ripristino di edifici pubblici nonché voltiad assicurare la funzionalità di servizipubblici e di riqualificazione urbana, illimite della contribuzione pubblica del 49per cento previsto dagli articoli 165,comma 2, e 180, comma 6, del decretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50, vieneelevato ad un massimo del 70 per centoesclusivamente nel caso in cui si combi-nino contemporaneamente le seguenticondizioni:

a) l’assegnazione dell’affidamento av-venga nel periodo di vigenza dello stato diemergenza;

b) il partenariato pubblico privato siadelimitato nei comuni delle Regioni Lazio,Abruzzo, Marche e Umbria di cui agliallegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229 ».

2. 552. Latini.

Al comma 2, sostituire le parole: èinserito il seguente con le seguenti: sonoinseriti i seguenti.

Conseguentemente, al medesimo comma,dopo il capoverso 3.1, aggiungere il se-guente:

« 3.2. Nei contratti di partenariato pub-blico privato, anche con riferimento ai casiprevisti dall’ordinanza del Commissariostraordinario n. 47 del 10 gennaio 2018,per interventi di riparazione, ricostruzionee ripristino di edifici pubblici nonché voltiad assicurare la funzionalità di servizipubblici e di riqualificazione urbana, illimite della contribuzione pubblica del 49per cento previsto dagli articoli 165,comma 2 e 180, comma 6, del decretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50 può essereelevato ad una percentuale massima parial 70 per cento esclusivamente nel caso incui ricorrano contemporaneamente le se-guenti condizioni:

a) l’affidamento avvenga nel periododi vigenza dello stato di emergenza;

b) il contratto di partenariato pub-blico privato sia riferito ai comuni delleregioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbriadi cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 dicembre2016, n. 229. ».

2. 512. Cataldi.

Al comma 2, capoverso 3.1, primo pe-riodo, aggiungere, infine, le parole: e uni-versitari.

2. 49. D’Eramo, Patassini, Bellachioma,Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, DeAngelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, La-tini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Pa-rolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa,Vallotto, Zicchieri.

Al comma 2, capoverso 3.1, secondoperiodo aggiungere, in fine, le parole: « ov-vero che al fine di favorire l’utilizzo di

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moderne soluzioni architettoniche e inge-gneristiche, nonché l’impiego di modernimateriali da costruzione e di avanzatetecnologie edilizie, non sia preferibile in-dividuare altri siti ».

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, sopprimerel’ultimo periodo;

all’articolo 3, comma 1, capoverso« Art. 12-bis », comma 2:

alla lettera a), numero 2), dopo leparole: « diverse da quelle di cui al numero1) della presente lettera » aggiungere leseguenti: « , nonché richieste di contributorelative ad attività produttive in esercizioal momento del sisma »;

alla lettera b):

sopprimere il numero 1);

al numero 2), sostituire le parole:« di cui al numero 1) » con le seguenti: « dicui ai numeri 1) e 2) della lettera a) ».

2. 53. Fregolent, D’Alessandro, Del BassoDe Caro, Occhionero.

Al comma 2, capoverso 3.1, secondoperiodo, aggiungere, in fine, le parole: « ov-vero che al fine di favorire l’utilizzo dimoderne soluzioni architettoniche e inge-gneristiche, nonché l’impiego di modernimateriali da costruzione e di avanzatetecnologie edilizie, non sia preferibile in-dividuare altri siti »;

Conseguentemente, al medesimo capo-verso, sopprimere l’ultimo periodo

2. 54. Fregolent, D’Alessandro, Del BassoDe Caro, Occhionero.

Al comma 2, capoverso 3.1, dopo ilsecondo periodo aggiungere il seguente: Segli edifici rientrano tra quelli dichiarati diinteresse culturale e tutelati ai sensi del-l’articolo 10 comma 3 del decreto legisla-tivo n. 42 del 2004 o di pari interesse esiano individuati in specifici elenchi censiti

negli strumenti urbanistici, sono vietatiinterventi di demolizione e ricostruzione.

2. 55. Mazzetti, Cortelazzo, Polidori, Gel-mini, Baldelli, Casino, Giacometto, La-briola, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi,Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio,Marrocco, Rotondi.

Al comma 2, capoverso 3.1, sopprimerel’ultimo periodo.

2. 57. Trancassini, Foti, Butti, Deidda.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 14 del decreto-legge17 ottobre 2016, n. 189, convertito, conmodificazioni, della legge 15 dicembre2016, n. 229, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) dopo il comma 3-bis.1 è inserito ilseguente:

« 3-bis.2. Per l’affidamento dei lavoripubblici sotto la soglia comunitaria di cuiall’articolo 35 del decreto legislativo 18aprile 2016, n. 50, possono essere esple-tate procedure negoziate senza previapubblicazione del bando di gara, con ilcriterio del minor prezzo e la possibileapplicazione dell’esclusione automaticadelle offerte anomale, sorteggiando glioperatori economici da invitare all’internodell’anagrafe antimafia di cui all’articolo30 del presente decreto o degli elenchitenuti dalle Prefetture – Uffici territorialidel Governo, ai sensi dell’articolo 1 comma52 della legge 6 novembre 2012, n. 190,ovvero ancora degli elenchi regionali alloscopo formati contenenti operatori iscrittinell’anagrafe del medesimo articolo 30,riservando non meno del 50 per cento aimprese del cratere delle regioni Abruzzo,Lazio, Marche e Umbria di cui non menodel 70 per cento a imprese della regioneove si realizza l’opera »;

b) al comma 4, la parola: « sentiti » èsostituita dalle seguenti: « d’intesa con ».

2. 64. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli,Sorte.

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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 14 del decreto-legge17 ottobre 2016, n. 189, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 dicembre2016, n. 229, dopo il comma 3-bis.1 èinserito il seguente:

« 3-bis.2. Per l’affidamento dei lavoripubblici sotto la soglia comunitaria di cuiall’articolo 35 del decreto legislativo 18aprile 2016, n. 50, possono essere esple-tate procedure negoziate senza previapubblicazione del bando di gara, con ilcriterio del minor prezzo e l’applicazionedell’esclusione automatica delle offerteanomale, sorteggiando gli operatori eco-nomici da invitare all’interno dell’anagrafeantimafia di cui all’articolo 30 o deglielenchi tenuti dalle Prefetture, ai sensidell’articolo 1, comma 52, della legge 6novembre 2012, n. 190, ovvero ancora de-gli elenchi regionali allo scopo formaticontenenti operatori iscritti nell’anagrafedell’articolo 30, riservando non meno del50 per cento a imprese operanti nel pe-rimetro del cratere delle regioni Abruzzo,Lazio, Marche e Umbria di cui non menodel 70 per cento a imprese della regioneove si realizza l’opera ».

2. 67. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini, Silli,Sorte.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.1. All’articolo 14 del decreto-legge 17ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229, dopo il comma 3-bis.1 è inserito ilseguente:

« 3-bis.2 Per l’affidamento dei lavoripubblici sotto la soglia comunitaria di cuiall’articolo 35 del decreto legislativo 18aprile 2016, n. 50, possono essere esple-tate procedure negoziate senza previapubblicazione del bando di gara, con ilcriterio del minor prezzo e la possibileapplicazione dell’esclusione automaticadelle offerte anomale, sorteggiando glioperatori economici da invitare all’internodell’anagrafe antimafia di cui all’articolo

30 del presente decreto o degli elenchitenuti dalle Prefetture – Uffici territorialidel Governo, ai sensi dell’articolo 1 comma52 della legge 190/2012 ovvero ancoradegli elenchi regionali allo scopo formaticontenenti operatori iscritti nell’anagrafedel medesimo articolo 30, riservando nonmeno del 50 per cento a imprese delcratere delle regioni Abruzzo, Lazio, Mar-che e Umbria di cui non meno del 70 percento a imprese della regione ove si rea-lizza l’opera ».

2. 61. Trancassini, Foti, Butti.

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Introduzione dell’articolo 7-bis nel decre-to-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Dopo l’articolo 7 del decreto-legge 17ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229, è inserito il seguente:

« Art. 7-bis.

(Interventi di ricostruzione in zona agri-cola)

1. Ai fini della ricostruzione degli edi-fici legittimi o legittimati, esistenti nellezone agricole alla data del 24 agosto 2016con riferimento ai comuni di cui all’alle-gato 1, alla data del 26 ottobre 2016 conriferimento ai comuni di cui all’allegato 2ovvero alla data del 18 gennaio 2017 conriferimento ai comuni di cui all’allegato2-bis, e ricadenti nei comuni di cui agliallegati 1, 2 e 2-bis che presentano unapercentuale superiore al 50 per cento diedifici dichiarati inagibili con esito “E” aisensi del decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri 5 maggio 2011, pubbli-cato nel supplemento ordinario n. 123 allaGazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio2011, rispetto agli edifici esistenti alla data

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dell’evento sismico, sono consentiti gli in-terventi di ristrutturazione edilizia checomportano modificazioni della sagoma dicui all’articolo 3, comma 1, lettera e), edell’articolo 10, comma 1, lettera c), deldecreto del Presidente della Repubblica 6giugno 2001, n. 380 ».

* 2. 04. Trancassini, Prisco, Foti, Butti,Zucconi.

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Introduzione dell’articolo 7-bis nel decre-to-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Dopo l’articolo 7 del decreto-legge 17ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229, è inserito il seguente:

« Art. 7-bis.

(Interventi di ricostruzione in zona agri-cola)

1. Ai fini della ricostruzione degli edi-fici legittimi o legittimati, esistenti nellezone agricole alla data del 24 agosto 2016con riferimento ai comuni di cui all’alle-gato 1, alla data del 26 ottobre 2016 conriferimento ai comuni di cui all’allegato 2ovvero alla data del 18 gennaio 2017 conriferimento ai comuni di cui all’allegato2-bis, e ricadenti nei comuni di cui agliallegati 1, 2 e 2-bis che presentano unapercentuale superiore al 50 per cento diedifici dichiarati inagibili con esito “E” aisensi del decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri 5 maggio 2011, pubbli-cato nel supplemento ordinario n. 123 allaGazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio2011, rispetto agli edifici esistenti alla datadell’evento sismico, sono consentiti gli in-terventi di ristrutturazione edilizia checomportano modificazioni della sagoma dicui all’articolo 3, comma 1, lettera e), e

dell’articolo 10, comma 1, lettera c), deldecreto del Presidente della Repubblica 6giugno 2001, n. 380 ».

* 2. 06. Nevi, Spena, Mazzetti, Gelmini,Baldelli, Barelli, Cortelazzo, Battiloc-chio, Polverini, Polidori, Casino, Giaco-metto, Labriola, Ruffino, Martino, Ca-labria, Marrocco, Rotondi.

ART. 2-bis.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All’articolo 8, comma 3, del decre-to-legge 17 ottobre 2016, n. 189, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 15 di-cembre 2016, n. 229, le parole: « dell’au-torizzazione sismica » sono sostituite dalleseguenti: « e di quanto previsto dall’arti-colo 94-bis del decreto del Presidente dellaRepubblica 6 giugno 2001, n. 380, comemodificato dall’articolo 3, comma 1, let-tera d) del decreto-legge 18 aprile 2019,n. 32, convertito, con modificazioni, dallalegge 14 giugno 2019, n. 55 ».

2-bis. 13. Mazzetti, Baldelli, Barelli, Cor-telazzo, Gelmini, Battilocchio, Polve-rini, Polidori, Casino, Giacometto, La-briola, Ruffino, Martino, Calabria, Nevi,Spena, Marrocco, Rotondi.

Al comma 1, sostituire le parole: 31marzo 2020 con le seguenti: 30 giugno2020.

* 2-bis. 500. Braga, Buratti, Del BassoDe Caro, Morgoni, Pellicani.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: 31marzo 2020 con le seguenti: 30 giugno2020.

* 2-bis. 501. Zennaro, Gabriele Loren-zoni, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fon-tana, Cataldi, Daga, Deiana, D’Ippolito,Federico, Licatini, Alberto Manca, Ma-raia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica,

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Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ci-prini, Giuliodori, Parisse, Maurizio Cat-toi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca,Del Grosso, Torto, Corneli, RobertoRossini.

(Approvato)

Dopo l’articolo 2-bis aggiungere il se-guente:

Art. 2-ter.

(Introduzione degli articoli 8-ter e 8-quaternel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Dopo l’articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 dicembre2016, n. 229, sono inseriti i seguenti:

« Art. 8-ter – (Regime semplificato perdanni lievi) – 1. Al fine di favorire ilrientro nelle unità immobiliari e il ritornoalle normali condizioni di vita e di lavoro,anche in ottica di riduzione della spesapubblica, nei Comuni interessati daglieventi sismici di cui articolo 1 del presentedecreto, per gli edifici con danni lievi, nonclassificati agibili secondo la proceduraAeDES di cui al decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 5 maggio 2011, op-pure classificati non utilizzabili secondoprocedure speditive disciplinate da ordi-nanza di protezione civile, situati nellearee colpite dalla sequenza sismica ini-ziata il 24 agosto 2016 in cui l’accelera-zione spettrale subita dalla costruzione inesame, così come risulta nelle mappe discuotimento dell’Istituto nazionale di geo-fisica e vulcanologia, abbia superato il 70per cento dell’accelerazione spettrale ela-stica richiesta dalle norme vigenti per ilprogetto della costruzione nuova, si in-tende soddisfatto il raggiungimento dellacapacità di resistenza alle azioni sismichesuperiore al livello minimo stabilito perclassi di uso dal decreto del Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti del 27dicembre 2016.

2. Per gli edifici di cui al comma 1 ibeneficiari possono richiedere un contri-buto per la sola riparazione dei danni conuna procedura semplificata di cui alcomma 3. Il contributo per le spese rela-tive alla riparazione dei danni di lieveentità è concesso fino all’importo massimodi euro 15.000 cui può essere aggiuntol’ulteriore importo massimo di euro 5.000per la copertura di spese relative allariparazione di parti comuni degli edifici.Rientrano tra le spese ammissibili anchegli eventuali oneri per la progettazione el’assistenza tecnica di professionisti abili-tati.

3. Per l’accesso al contributo è pre-sentata apposita comunicazione di inizioattività al sindaco del comune di ubica-zione dell’unità immobiliare da ripararecon indicazione dell’ubicazione e delle ca-ratteristiche dell’immobile, del numeroidentificativo della “scheda di rilevamentodanno, pronto intervento e agibilità”, edella specifica classe di danno rilevato.Alla comunicazione è allegato il preventivodi spesa redatto e firmato dalla ditta difiducia del richiedente, sottoscritto peraccettazione. Nella comunicazione sonoaltresì indicati il tempo stimato di realiz-zazione degli interventi di riparazione edi dati necessari per il pagamento diretto infavore della ditta appaltatrice ed eventual-mente del professionista coinvolto.

4. L’erogazione del contributo daparte del Sindaco del comune interessatoavviene mediante bonifico bancario a fa-vore dei soggetti indicati al comma 3,all’esito della comunicazione dell’avvenutaconclusione dei lavori, resa dal beneficia-rio del contributo stesso e corredata delladichiarazione di fine lavori e dei necessarigiustificativi di spesa.

5. Il comune è tenuto ad effettuarecontrolli a campione per la verifica dellacorretta utilizzazione del contributo.

6. I comuni interessati rendicontanoal Commissario delegato l’utilizzo deifondi di cui alle presenti disposizioni concadenza trimestrale. Qualora in sede dicontrollo sia accertata la mancata o par-ziale effettuazione dei lavori, il comuneprocede alla revoca del contributo o alla

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sua riduzione, con contestuale informativaal Commissario delegato.

7. Il territorio di cui al comma 1 e lemodalità operative per la richiesta ederogazione del contributo sono dettagliaticon apposita ordinanza.

8. Le domande di contributo devonoessere presentate entro 30 giorni dall’e-manazione dell’ordinanza di cui al comma7.

9. Agli oneri derivanti dagli interventidel presente articolo si fa fronte con irisparmi di spesa conseguenti ai minoriinterventi di assistenza alla popolazioneper l’anticipato rientro nelle abitazioni.

Art. 8-quater. – (Ulteriori semplifica-zioni per i danni lievi) – 1. I beneficiari deicontributi delle unità immobiliari che nonricadono nell’area individuata al comma 1dell’articolo 8-ter possono scegliere se se-guire l’iter previsto all’articolo 8 ovveroquello dell’articolo 8-ter. In quest’ultimocaso, i beneficiari hanno l’obbligo di alle-gare alla richiesta di contributo la valu-tazione di sicurezza redatta ai sensi delleNTC2018 dell’intera unità strutturare dicui l’unità immobiliare fa parte.

2. L’importo delle prestazioni tecni-che e di quelle specialistiche per l’elabo-razione della valutazione della sicurezzasono calcolate sulla base dell’Allegato 2,lettera a1) dell’OPCM 3362 dell’8 luglio2004 e si sommano al contributo previstoal comma 2 dell’articolo 8-ter.

3. In deroga agli articoli 1120, 1121 e1136, quinto comma, del codice civile, laselezione del tecnico incaricato della va-lutazione di sicurezza di cui al comma 1può essere disposta dalla maggioranza deicondomini che comunque rappresenti al-meno la metà del valore dell’edificio. Inderoga all’articolo 1136, quarto comma,del codice civile, la selezione ivi previstadeve essere approvata con un numero divoti che rappresenti la maggioranza degliintervenuti e almeno un terzo del valoredell’edificio ».

** 2-bis. 019. Gagliardi, Benigni, Pedraz-zini, Silli, Sorte.

Dopo l’articolo 2-bis aggiungere il se-guente:

Art. 2-ter.

(Introduzione degli articoli 8-ter e 8-quaternel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Dopo l’articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 dicembre2016, n. 229, sono inseriti i seguenti:

« Art. 8-ter – (Regime semplificato perdanni lievi) – 1. Al fine di favorire ilrientro nelle unità immobiliari e il ritornoalle normali condizioni di vita e di lavoro,anche in ottica di riduzione della spesapubblica, nei Comuni interessati daglieventi sismici di cui articolo 1 del presentedecreto, per gli edifici con danni lievi, nonclassificati agibili secondo la proceduraAeDES di cui al decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 5 maggio 2011, op-pure classificati non utilizzabili secondoprocedure speditive disciplinate da ordi-nanza di protezione civile, situati nellearee colpite dalla sequenza sismica ini-ziata il 24 agosto 2016 in cui l’accelera-zione spettrale subita dalla costruzione inesame, così come risulta nelle mappe discuotimento dell’Istituto nazionale di geo-fisica e vulcanologia, abbia superato il 70per cento dell’accelerazione spettrale ela-stica richiesta dalle norme vigenti per ilprogetto della costruzione nuova, si in-tende soddisfatto il raggiungimento dellacapacità di resistenza alle azioni sismichesuperiore al livello minimo stabilito perclassi di uso dal decreto del Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti del 27dicembre 2016.

2. Per gli edifici di cui al comma 1 ibeneficiari possono richiedere un contri-buto per la sola riparazione dei danni conuna procedura semplificata di cui alcomma 3. Il contributo per le spese rela-tive alla riparazione dei danni di lieveentità è concesso fino all’importo massimodi euro 15.000 cui può essere aggiuntol’ulteriore importo massimo di euro 5.000per la copertura di spese relative allariparazione di parti comuni degli edifici.

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Rientrano tra le spese ammissibili anchegli eventuali oneri per la progettazione el’assistenza tecnica di professionisti abili-tati.

3. Per l’accesso al contributo è pre-sentata apposita comunicazione di inizioattività al sindaco del comune di ubica-zione dell’unità immobiliare da ripararecon indicazione dell’ubicazione e delle ca-ratteristiche dell’immobile, del numeroidentificativo della “scheda di rilevamentodanno, pronto intervento e agibilità”, edella specifica classe di danno rilevato.Alla comunicazione è allegato il preventivodi spesa redatto e firmato dalla ditta difiducia del richiedente, sottoscritto peraccettazione. Nella comunicazione sonoaltresì indicati il tempo stimato di realiz-zazione degli interventi di riparazione edi dati necessari per il pagamento diretto infavore della ditta appaltatrice ed eventual-mente del professionista coinvolto.

4. L’erogazione del contributo daparte del Sindaco del comune interessatoavviene mediante bonifico bancario a fa-vore dei soggetti indicati al comma 3,all’esito della comunicazione dell’avvenutaconclusione dei lavori, resa dal beneficia-rio del contributo stesso e corredata delladichiarazione di fine lavori e dei necessarigiustificativi di spesa.

5. Il comune è tenuto ad effettuarecontrolli a campione per la verifica dellacorretta utilizzazione del contributo.

6. I comuni interessati rendicontanoal Commissario delegato l’utilizzo deifondi di cui alle presenti disposizioni concadenza trimestrale. Qualora in sede dicontrollo sia accertata la mancata o par-ziale effettuazione dei lavori, il comuneprocede alla revoca del contributo o allasua riduzione, con contestuale informativaal Commissario delegato.

7. Il territorio di cui al comma 1 e lemodalità operative per la richiesta ederogazione del contributo sono dettagliaticon apposita ordinanza.

8. Le domande di contributo devonoessere presentate entro 30 giorni dall’e-manazione dell’ordinanza di cui alcomma 7.

9. Agli oneri derivanti dagli interventidel presente articolo si fa fronte con irisparmi di spesa conseguenti ai minoriinterventi di assistenza alla popolazioneper l’anticipato rientro nelle abitazioni.

Art. 8-quater. – (Ulteriori semplifica-zioni per i danni lievi) – 1. I beneficiari deicontributi delle unità immobiliari che nonricadono nell’area individuata al comma 1dell’articolo 8-ter possono scegliere se se-guire l’iter previsto all’articolo 8 ovveroquello dell’articolo 8-ter. In quest’ultimocaso, i beneficiari hanno l’obbligo di alle-gare alla richiesta di contributo la valu-tazione di sicurezza redatta ai sensi delleNTC2018 dell’intera unità strutturare dicui l’unità immobiliare fa parte.

2. L’importo delle prestazioni tecni-che e di quelle specialistiche per l’elabo-razione della valutazione della sicurezzasono calcolate sulla base dell’Allegato 2,lettera a1) dell’OPCM 3362 dell’8 luglio2004 e si sommano al contributo previstoal comma 2 dell’articolo 8-ter.

3. In deroga agli articoli 1120, 1121 e1136, quinto comma, del codice civile, laselezione del tecnico incaricato della va-lutazione di sicurezza di cui al comma 1può essere disposta dalla maggioranza deicondomini che comunque rappresenti al-meno la metà del valore dell’edificio. Inderoga all’articolo 1136, quarto comma,del codice civile, la selezione ivi previstadeve essere approvata con un numero divoti che rappresenti la maggioranza degliintervenuti e almeno un terzo del valoredell’edificio ».

** 2-bis. 021. Trancassini, Prisco, Foti,Butti.

Dopo l’articolo 2-bis aggiungere il se-guente:

Art. 2-ter.

(Introduzione dell’articolo 8-ter nel decre-to-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Dopo l’articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,

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con modificazioni, dalla legge 15 dicembre2016, n. 229, è inserito il seguente:

« Art. 8-ter.

(Regime semplificato per danni lievi)

1. Al fine di favorire il rientro nelleunità immobiliari e il ritorno alle normalicondizioni di vita e di lavoro, nei comuniinteressati dagli eventi sismici di cui al-l’articolo 1, per gli edifici con danni lievi,non classificati agibili secondo la proce-dura AeDES di cui al decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri 5 maggio2011, oppure classificati non utilizzabilisecondo procedure speditive disciplinateda ordinanza di protezione civile, situatinelle aree in cui l’accelerazione spettralesubita dalla costruzione in esame, cosìcome risulta nelle mappe di scuotimentodell’istituto nazionale di geofisica e vulca-nologia, abbia superato il 70 per centodell’accelerazione spettrale elastica richie-sta dalle norme vigenti per il progettodella costruzione nuova, si intende soddi-sfatto il raggiungimento della capacità diresistenza alle azioni sismiche superiore allivello minimo stabilito per classi di usodal decreto del Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti del 27 dicembre 2016.

2. Per gli edifici di cui al comma 1 ibeneficiari possono richiedere un contri-buto per la sola riparazione dei danni conla procedura semplificata di cui al comma3. Il contributo per le spese relative allariparazione dei danni di lieve entità èconcesso fino all’importo massimo di euro15.000 cui può essere aggiunto l’ulterioreimporto massimo di euro 5.000 per lacopertura di spese relative alla riparazionedi parti comuni degli edifici. Rientrano trale spese ammissibili anche gli eventualioneri per la progettazione e l’assistenzatecnica di professionisti abilitati.

3. Per l’accesso al contributo i sog-getti legittimati di cui all’articolo 6, comma2, presentano apposita comunicazione diavvio dei lavori al comune di ubicazionedell’unità immobiliare da riparare conindicazione degli estremi e della categoriacatastale e degli estremi della scheda

FAST o AEDES che attesti la classe didanno rilevato. Alla comunicazione è al-legato il preventivo di spesa redatto esottoscritto per accettazione dall’impresaaffidataria dei lavori, scelta dal richie-dente. Nella comunicazione sono altresìindicati il tempo stimato di realizzazionedegli interventi di riparazione ed i datinecessari per il pagamento diretto in fa-vore dell’impresa esecutrice dei lavori edeventualmente del professionista coinvolto.

4. L’erogazione del contributo è ef-fettuata, dall’Ufficio speciale per la rico-struzione mediante bonifico bancario, afavore dei soggetti indicati al comma 3,entro 30 giorni dalla comunicazione difine lavori, resa dal beneficiario del con-tributo stesso e corredata della dichiara-zione di fine lavori e dei necessari giusti-ficativi di spesa.

5. L’individuazione delle aree di cuial comma 1 e le modalità operative per larichiesta ed erogazione del contributosono definite con i provvedimenti di cuiall’articolo 2, comma 2 ».

* 2-bis. 022. Mazzetti, Cortelazzo, Poli-dori, Baldelli, Gelmini, Spena, Battiloc-chio, Polverini, Barelli, Casino, Giaco-metto, Labriola, Ruffino, Martino, Ca-labria, Nevi, Marrocco, Rotondi.

Dopo l’articolo 2-bis aggiungere il se-guente:

Art. 2-ter.

(Introduzione dell’articolo 8-ter nel decre-to-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Dopo l’articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 dicembre2016, n. 229, è inserito il seguente:

« Art. 8-ter.

(Regime semplificato per danni lievi)

1. Al fine di favorire il rientro nelleunità immobiliari e il ritorno alle normalicondizioni di vita e di lavoro, nei comuni

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interessati dagli eventi sismici di cui al-l’articolo 1, per gli edifici con danni lievi,non classificati agibili secondo la proce-dura AeDES di cui al decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri 5 maggio2011, oppure classificati non utilizzabilisecondo procedure speditive disciplinateda ordinanza di protezione civile, situatinelle aree in cui l’accelerazione spettralesubita dalla costruzione in esame, cosìcome risulta nelle mappe di scuotimentodell’istituto nazionale di geofisica e vulca-nologia, abbia superato il 70 per centodell’accelerazione spettrale elastica richie-sta dalle norme vigenti per il progettodella costruzione nuova, si intende soddi-sfatto il raggiungimento della capacità diresistenza alle azioni sismiche superiore allivello minimo stabilito per classi di usodal decreto del Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti del 27 dicembre 2016.

2. Per gli edifici di cui al comma 1 ibeneficiari possono richiedere un contri-buto per la sola riparazione dei danni conla procedura semplificata di cui al comma3. Il contributo per le spese relative allariparazione dei danni di lieve entità èconcesso fino all’importo massimo di euro15.000 cui può essere aggiunto l’ulterioreimporto massimo di euro 5.000 per lacopertura di spese relative alla riparazionedi parti comuni degli edifici. Rientrano trale spese ammissibili anche gli eventualioneri per la progettazione e l’assistenzatecnica di professionisti abilitati.

3. Per l’accesso al contributo i sog-getti legittimati di cui all’articolo 6, comma2, presentano apposita comunicazione diavvio dei lavori al comune di ubicazionedell’unità immobiliare da riparare conindicazione degli estremi e della categoriacatastale e degli estremi della schedaFAST o AEDES che attesti la classe didanno rilevato. Alla comunicazione è al-legato il preventivo di spesa redatto esottoscritto per accettazione dall’impresaaffidataria dei lavori, scelta dal richie-dente. Nella comunicazione sono altresìindicati il tempo stimato di realizzazionedegli interventi di riparazione ed i datinecessari per il pagamento diretto in fa-

vore dell’impresa esecutrice dei lavori edeventualmente del professionista coinvolto.

4. L’erogazione del contributo è ef-fettuata, dall’Ufficio speciale per la rico-struzione mediante bonifico bancario, afavore dei soggetti indicati al comma 3,entro 30 giorni dalla comunicazione difine lavori, resa dal beneficiario del con-tributo stesso e corredata della dichiara-zione di fine lavori e dei necessari giusti-ficativi di spesa.

5. L’individuazione delle aree di cuial comma 1 e le modalità operative per larichiesta ed erogazione del contributosono definite con i provvedimenti di cuiall’articolo 2, comma 2 ».

* 2-bis. 023. Patassini, D’Eramo, Bella-chioma, Badole, Basini, Benvenuto, Ca-parvi, De Angelis, Durigon, Gerardi,Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti,Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini,Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

Dopo l’articolo 2-bis aggiungere il se-guente:

Art. 2-ter.

(Introduzione dell’articolo 8-ter nel decre-to-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Dopo l’articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 dicembre2016, n. 229, è inserito il seguente:

« Art. 8-ter.

(Regime semplificato per danni lievi)

1. Al fine di favorire il rientro nelleunità immobiliari e il ritorno alle normalicondizioni di vita e di lavoro, nei comuniinteressati dagli eventi sismici di cui al-l’articolo 1, per gli edifici con danni lievi,non classificati agibili secondo la proce-dura AeDES di cui al decreto del Presi-dente del Consiglio dei ministri 5 maggio2011, oppure classificati non utilizzabilisecondo procedure speditive disciplinateda ordinanza di protezione civile, situati

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nelle aree in cui l’accelerazione spettralesubita dalla costruzione in esame, cosìcome risulta nelle mappe di scuotimentodell’istituto nazionale di geofisica e vulca-nologia, abbia superato il 70 per centodell’accelerazione spettrale elastica richie-sta dalle norme vigenti per il progettodella costruzione nuova, si intende soddi-sfatto il raggiungimento della capacità diresistenza alle azioni sismiche superiore allivello minimo stabilito per classi di usodal decreto del Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti del 27 dicembre 2016.

2. Per gli edifici di cui al comma 1 ibeneficiari possono richiedere un contri-buto per la sola riparazione dei danni conla procedura semplificata di cui al comma3. Il contributo per le spese relative allariparazione dei danni di lieve entità èconcesso fino all’importo massimo di euro15.000 cui può essere aggiunto l’ulterioreimporto massimo di euro 5.000 per lacopertura di spese relative alla riparazionedi parti comuni degli edifici. Rientrano trale spese ammissibili anche gli eventualioneri per la progettazione e l’assistenzatecnica di professionisti abilitati.

3. Per l’accesso al contributo i sog-getti legittimati di cui all’articolo 6, comma2, presentano apposita comunicazione diavvio dei lavori al comune di ubicazionedell’unità immobiliare da riparare conindicazione degli estremi e della categoriacatastale e degli estremi della schedaFAST o AEDES che attesti la classe didanno rilevato. Alla comunicazione è al-legato il preventivo di spesa redatto esottoscritto per accettazione dall’impresaaffidataria dei lavori, scelta dal richie-dente. Nella comunicazione sono altresìindicati il tempo stimato di realizzazionedegli interventi di riparazione ed i datinecessari per il pagamento diretto in fa-vore dell’impresa esecutrice dei lavori edeventualmente del professionista coinvolto.

4. L’erogazione del contributo è ef-fettuata, dall’Ufficio speciale per la rico-struzione mediante bonifico bancario, afavore dei soggetti indicati al comma 3,entro 30 giorni dalla comunicazione difine lavori, resa dal beneficiario del con-

tributo stesso e corredata della dichiara-zione di fine lavori e dei necessari giusti-ficativi di spesa.

5. L’individuazione delle aree di cuial comma 1 e le modalità operative per larichiesta ed erogazione del contributosono definite con i provvedimenti di cuiall’articolo 2, comma 2 ».

* 2-bis. 024. Foti, Trancassini, Butti.

Dopo l’articolo 2-bis, aggiungere il se-guente:

Art. 2-ter.

(Modifiche all’articolo 12, comma 5, deldecreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Al comma 5 dell’articolo 12 deldecreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 15dicembre 2016, n. 229, dopo il primoperiodo sono inseriti i seguenti: « Le veri-fiche in corso di esecuzione sono volteall’accertamento che le previsioni del pro-getto che ha ottenuto la concessione delcontributo, eventualmente adeguate convarianti in corso d’opera, siano effettiva-mente state eseguite. Non sono da consi-derarsi varianti le modifiche o integrazionidisposte dal direttore dei lavori contenuteentro il 10 per cento dell’importo deilavori e che non comportano la necessitàdi acquisizione di autorizzazioni o per-messi per essere realizzate. ».

2-bis. 0551. D’Eramo, Patassini, Bella-chioma, Badole, Basini, Benvenuto, Ca-parvi, De Angelis, Durigon, Gerardi,Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti,Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini,Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

ART. 3.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole:è inserito il seguente con le seguenti: sonoinseriti i seguenti.

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Conseguentemente, al medesimo comma,dopo il capoverso articolo 12-bis, aggiun-gere il seguente:

Art. 12-ter. – (Traslazione della faseamministrativa di irrogazione delle sanzioniper difformità sanabili) – 1. L’istanza diconcessione dei contributi è presentata daisoggetti legittimati di cui all’articolo 12 ela certificazione rilasciata dal professioni-sta ai sensi del comma 1 dell’articolo12-bis dà conto dell’eventuale presenza didomande di sanatoria edilizia, formulateai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47,dell’articolo 39 della legge 23 dicembre1994, n. 724, o dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 24 no-vembre 2003, n. 326, non ancora definite,ovvero di interventi edilizi realizzati primadegli eventi sismici del 24 agosto 2016,sanabili ai sensi dell’articolo 1-sexies deldecreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24luglio 2018, n. 89.

2. Il procedimento amministrativo re-lativo alla sanatoria edilizia non sospendeil provvedimento di concessione del con-tributo, ma lo stesso deve essere conclusoentro e non oltre la fine dei lavori diriparazione o di ricostruzione e comunqueprima dell’attestazione ai sensi del TitoloIII del decreto del Presidente della Re-pubblica n. 380 del 2001 a cura del Di-rettore dei Lavori. Anche nel caso in cui ilComune non si esprima entro tale termineil procedimento relativo alla pratica con-tributiva può essere comunque utilmenteconcluso.

* 3. 44. Mazzetti, Nevi, Polidori, Baldelli,Cortelazzo, Casino, Giacometto, La-briola, Ruffino, Martino, Calabria,Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio,Marrocco, Rotondi.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole:è inserito il seguente con le seguenti: sonoinseriti i seguenti.

Conseguentemente, al medesimo comma,dopo il capoverso articolo 12-bis, aggiun-gere il seguente:

Art. 12-ter. – (Traslazione della faseamministrativa di irrogazione delle sanzioniper difformità sanabili) – 1. L’istanza diconcessione dei contributi è presentata daisoggetti legittimati di cui all’articolo 12 ela certificazione rilasciata dal professioni-sta ai sensi del comma 1 dell’articolo12-bis dà conto dell’eventuale presenza didomande di sanatoria edilizia, formulateai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47,dell’articolo 39 della legge 23 dicembre1994, n. 724, o dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 24 no-vembre 2003, n. 326, non ancora definite,ovvero di interventi edilizi realizzati primadegli eventi sismici del 24 agosto 2016,sanabili ai sensi dell’articolo 1-sexies deldecreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24luglio 2018, n. 89.

2. Il procedimento amministrativo re-lativo alla sanatoria edilizia non sospendeil provvedimento di concessione del con-tributo, ma lo stesso deve essere conclusoentro e non oltre la fine dei lavori diriparazione o di ricostruzione e comunqueprima dell’attestazione ai sensi del TitoloIII del decreto del Presidente della Re-pubblica n. 380 del 2001 a cura del Di-rettore dei Lavori. Anche nel caso in cui ilComune non si esprima entro tale termineil procedimento relativo alla pratica con-tributiva può essere comunque utilmenteconcluso.

* 3. 45. D’Eramo, Patassini, Bellachioma,Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, DeAngelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, La-tini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Pa-rolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa,Vallotto, Zicchieri.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole:è inserito il seguente con le seguenti: sonoinseriti i seguenti.

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Conseguentemente, al medesimo comma,dopo il capoverso articolo 12-bis, aggiun-gere il seguente:

« Art. 12-ter. – (Mutamento di destina-zione d’uso – delocalizzazione parziale –contributo per non ricostruzione – adegua-mento ISTAT) – 1. Per le unità immobiliariammesse a contributo è ammesso il mu-tamento di destinazione d’uso all’internodella stessa categoria funzionale come spe-cificate dall’articolo 23-ter del decreto delPresidente della Repubblica n. 380 del2001. È altresì ammesso il mutamentod’uso urbanisticamente rilevante, comespecificato dall’articolo 23-ter del decretodel Presidente della Repubblica n. 380 del2001 limitatamente al rispetto della pia-nificazione urbanistica vigente.

2. Nell’ambito della ricostruzione è am-messa la delocalizzazione anche parzialedi edifici nell’ambito dello stesso comune.La nuova area deve essere non pericolosae non suscettibile di instabilità dinamiche,individuata tra quelle già edificabili dallostrumento urbanistico vigente, ovvero resaedificabili a seguito di apposita variante.

3. I contributi previsti per la ricostru-zione inseriti nelle ordinanze emanate aisensi dell’articolo 2 comma 2, devonoessere aggiornati ogni 2 anni, secondol’indice dei prezzi al consumo per lerivalutazioni monetarie ISTAT ».

3. 49. Acquaroli, Trancassini, Foti, Butti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole:è inserito il seguente con le seguenti: sonoinseriti i seguenti.

Conseguentemente, al medesimo comma,dopo il capoverso articolo 12-bis, aggiun-gere il seguente:

« Art. 12-ter.

(Semplificazioni ed accelerazione della ri-costruzione privata)

1. Gli interventi riferiti alla ricostru-zione del patrimonio privato e pubblico

danneggiato dagli eventi sismici di cui alpresente decreto, sono da considerarsi atutti gli effetti “interventi di ristruttura-zione edilizia” di cui all’articolo 3 comma1 lettera d) del decreto del Presidente dellaRepubblica 6 giugno 2001 n. 380, anchequalora comportino modifiche della sa-goma del sedime e delle volumetrie, legit-timate anche a seguito delle leggi 28 feb-braio 1985 n. 47, 23 dicembre 1993n. 724, 24 novembre 2003 n. 326, in am-bito vincolato ai sensi del decreto legisla-tivo 22 gennaio 2004, n. 42, e successivemodifiche ed integrazioni, previo parererilasciato a cura della Soprintendenza, aisensi dell’articolo 146 ».

* 3. 50. Trancassini, Foti, Butti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole:è inserito il seguente con le seguenti: sonoinseriti i seguenti.

Conseguentemente, al medesimo comma,dopo il capoverso articolo 12-bis, aggiun-gere il seguente:

« Art. 12-ter.

(Semplificazioni ed accelerazione della ri-costruzione privata)

1. Gli interventi riferiti alla ricostru-zione del patrimonio privato e pubblicodanneggiato dagli eventi sismici di cui alpresente decreto, sono da considerarsi atutti gli effetti “interventi di ristruttura-zione edilizia” di cui all’articolo 3 comma1 lettera d) del decreto del Presidente dellaRepubblica 6 giugno 2001 n. 380, anchequalora comportino modifiche della sa-goma del sedime e delle volumetrie, legit-timate anche a seguito delle leggi 28 feb-braio 1985 n. 47, 23 dicembre 1993n. 724, 24 novembre 2003 n. 326, in am-bito vincolato ai sensi del decreto legisla-tivo 22 gennaio 2004, n. 42, e successivemodifiche ed integrazioni, previo parererilasciato a cura della Soprintendenza, aisensi dell’articolo 146 ».

* 3. 51. Polidori, Pella, Baldelli, Gelmini,Cortelazzo, Casino, Giacometto, La-

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briola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Ca-labria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli,Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole:è inserito il seguente con le seguenti: sonoinseriti i seguenti.

Conseguentemente, al medesimo comma,dopo il capoverso articolo 12-bis, aggiun-gere il seguente:

« Art. 12-ter.

(Semplificazioni ed accelerazione della ri-costruzione privata)

1. Gli interventi riferiti alla ricostru-zione del patrimonio privato e pubblicodanneggiato dagli eventi sismici di cui alpresente decreto, sono da considerarsi atutti gli effetti “interventi di ristruttura-zione edilizia” di cui all’articolo 3 comma1 lettera d) del decreto del Presidente dellaRepubblica 6 giugno 2001 n. 380, anchequalora comportino modifiche della sa-goma del sedime e delle volumetrie, legit-timate anche a seguito delle leggi 28 feb-braio 1985 n. 47, 23 dicembre 1993n. 724, 24 novembre 2003 n. 326, in am-bito vincolato ai sensi del decreto legisla-tivo 22 gennaio 2004, n. 42, e successivemodifiche ed integrazioni, previo parererilasciato a cura della Soprintendenza, aisensi dell’articolo 146 ».

* 3. 52. D’Eramo, Patassini, Bellachioma,Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, DeAngelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, La-tini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Pa-rolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa,Vallotto, Zicchieri.

Al comma 1, capoverso articolo 12-bis,comma 1, premettere le parole: Ferma lapossibilità di utilizzare comunque la pro-cedura di cui all’articolo 12,

** 3. 10. D’Eramo, Patassini, Bella-chioma, Badole, Basini, Benvenuto, Ca-

parvi, De Angelis, Durigon, Gerardi,Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti,Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini,Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

Al comma 1, capoverso articolo 12-bis,comma 1, premettere le parole: Ferma lapossibilità di utilizzare comunque la pro-cedura di cui all’articolo 12,

** 3. 12. Mazzetti, Nevi, Cortelazzo, Gel-mini, Polidori, Baldelli, Casino, Giaco-metto, Labriola, Ruffino, Martino, Ca-labria, Spena, Polverini, Barelli, Batti-locchio, Marrocco, Rotondi.

Al comma 1, capoverso articolo 12-bis,comma 1, primo periodo, dopo le parole: dicui all’articolo 2, comma 2 aggiungere leseguenti: da adottare entro trenta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente disposizione.

3. 510. Gabriele Lorenzoni, Zennaro,Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana,Cataldi, Daga, Deiana, D’Ippolito, Fe-derico, Licatini, Alberto Manca, Maraia,Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Via-nello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini,Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi,Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, DelGrosso, Torto, Corneli, Roberto Ros-sini.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso articolo 12-bis,comma 1, primo periodo, sostituire le pa-role da: previa verifica fino alla fine delsecondo periodo con le seguenti: su richie-sta dei soggetti beneficiari, effettuano en-tro 15 giorni, una valutazione preventivain merito alla legittimazione degli stessi,alla definizione del livello operativo e allacongruità del contributo concedibile. Icontenuti della valutazione sono vincolantiai fini dell’adozione del provvedimentodefinitivo di concessione del contributo. Inderoga alla disciplina prevista dall’articolo12 e con le modalità procedimentali sta-

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bilite con i medesimi provvedimenti di cuiall’articolo 2, comma 2, gli Uffici specialiper la ricostruzione adottano il provvedi-mento di concessione del contributo sullabase del progetto e della documentazioneallegata alla domanda di contributo pre-sentata dal professionista, che ne certificala completezza e la regolarità amministra-tiva e tecnica, compresa la conformitàedilizia e urbanistica, nonché sulla basedell’importo del contributo concedibile de-terminato dallo stesso professionista neilimiti del costo ammissibile o in base aicontenuti della valutazione preventiva.

3. 8. Foti, Trancassini, Butti.

Al comma 1, capoverso articolo 12-bis,comma 1, sostituire il secondo periodo conil seguente: La concessione avviene: a) sullabase del progetto e della documentazioneallegata alla domanda di contributo pre-sentata dal professionista, che attesta lostato di fatto del manufatto nonché ilnesso di causalità tra sisma e dannolamentato. L’attestazione, ove ne ricorranole condizioni, informa dell’eventuale pre-senza di domande di sanatoria edilizia,formulate ai sensi della legge 28 febbraio1985, n. 47, dell’articolo 39 della legge 23dicembre 1994, n. 724, o dell’articolo 32del decreto-legge 30 settembre 2003,n. 269, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 novembre 2003, n. 326, non an-cora definite, ovvero di interventi edilizirealizzati prima degli eventi sismici del 24agosto 2016, sanabili ai sensi dell’articolo1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018,n. 55, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 luglio 2018, n. 89. Ove non siapossibile accertare la completezza e laregolarità amministrativa e tecnica, com-presa la conformità edilizia e urbanisticapresso le Amministrazioni competenti,queste ultime, su richiesta del progettista,ne danno formalmente atto e la regolaritàè autocertificata dal proprietario o titolaredi un diritto reale sul bene; b) sulla basedell’importo del contributo concedibile de-terminato dallo stesso professionista neilimiti del costo ammissibile, individuatocon le modalità stabilite con le ordinanzedi cui all’articolo 2, comma 2.

Conseguentemente, al medesimo capo-verso, medesimo comma, dopo l’ultimo pe-riodo, aggiungere i seguenti: La conferenza,ai sensi della legge n. 241 del 1990, ter-mina i suoi lavori entro e non oltre 15giorni lavorativi dalla sua convocazione. Incaso di mancata adozione della determi-nazione finale entro il suddetto termine, laconferenza si intende conclusa positiva-mente e si intendono resi in termini fa-vorevoli tutti i pareri e le autorizzazioni inessa formati.

3. 13. Mazzetti, Ruffino, Gelmini, Poli-dori, Baldelli, Nevi, Cortelazzo, Casino,Giacometto, Labriola, Martino, Cala-bria, Spena, Polverini, Barelli, Battiloc-chio, Marrocco, Rotondi.

Al comma 1, capoverso articolo 12-bis,comma 1, sostituire il secondo periodo conil seguente: La concessione avviene: a) sullabase del progetto e della documentazioneallegata alla domanda di contributo pre-sentata dal professionista, che attesta lostato di fatto del manufatto nonché ilnesso di causalità tra sisma e dannolamentato. L’attestazione, ove ne ricorranole condizioni, informa dell’eventuale pre-senza di domande di sanatoria edilizia,formulate ai sensi della legge 28 febbraio1985, n. 47, dell’articolo 39 della legge 23dicembre 1994, n. 724, o dell’articolo 32del decreto-legge 30 settembre 2003,n. 269, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 novembre 2003, n. 326, non an-cora definite, ovvero di interventi edilizirealizzati prima degli eventi sismici del 24agosto 2016, sanabili ai sensi dell’articolo1-sexies del decreto-legge 29 maggio 2018,n. 55, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 luglio 2018, n. 89. Ove non siapossibile accertare la completezza e laregolarità amministrativa e tecnica, com-presa la conformità edilizia e urbanisticapresso le Amministrazioni competenti,queste ultime, su richiesta del progettista,ne danno formalmente atto e la regolaritàe autocertificata dal proprietario o titolaredi un diritto reale sul bene; b) sulla basedell’importo del contributo concedibile de-

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terminato dallo stesso professionista neilimiti del costo ammissibile, individuatocon le modalità, stabilite con le ordinanzedi cui all’articolo 2, comma 2.

3. 14. D’Eramo, Patassini, Bellachioma,Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, DeAngelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, La-tini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Pa-rolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa,Vallotto, Zicchieri.

Al comma 1, capoverso articolo 12-bis,comma 1, secondo periodo, sostituire leparole: conformità edilizia e urbanisticacon le parole: consistenza edilizia.

3. 15. Trancassini, Foti, Butti, Zucconi.

Al comma 1, capoverso articolo 12-bis,comma 1, dopo il secondo periodo aggiun-gere il seguente: Al fine di consentire alprofessionista di valutare l’importo delcontributo, la quantificazione e la tipologiadei lavori da effettuare, gli Uffici specialiper la ricostruzione definiscono l’entità deldanno e la superficie di intervento sul-l’immobile.

* 3. 21. Prisco, Trancassini, Foti, Butti.

Al comma 1, capoverso articolo 12-bis,comma 1, dopo il secondo periodo aggiun-gere il seguente: Al fine di consentire alprofessionista di valutare l’importo delcontributo, la quantificazione e la tipologiadei lavori da effettuare, gli Uffici specialiper la ricostruzione definiscono l’entità deldanno e la superficie di intervento sul-l’immobile.

* 3. 550. D’Eramo, Patassini, Bella-chioma, Badole, Basini, Benvenuto, Ca-parvi, De Angelis, Durigon, Gerardi,Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti,Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini,Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

Al comma 1, capoverso 12-bis, comma1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La

conferenza regionale termina i suoi lavorientro e non oltre 15 giorni lavorativi dallasua convocazione. In caso di mancataadozione della determinazione finale entroil suddetto termine, la conferenza si in-tende conclusa positivamente e si inten-dono resi in termini favorevoli tutti ipareri e le autorizzazioni degli enti com-petenti.

3. 23. D’Eramo, Patassini, Bellachioma,Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, DeAngelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, La-tini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Pa-rolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa,Vallotto, Zicchieri.

Al comma 1, capoverso 12-bis, comma1-bis, primo periodo, dopo le parole: del-l’intervento proposto all’edificio preesi-stente il sisma aggiungere le seguenti: o convarianti non sostanziali che non incidonosulla volumetria dell’edificio.

3. 553. Patassini, D’Eramo, Bellachioma,Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, DeAngelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, La-tini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Pa-rolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa,Vallotto, Zicchieri.

Al comma 1, capoverso articolo 12-bis,comma 1-bis, sopprimere il secondo e ilterzo periodo.

Conseguentemente, sopprimere l’articolo3-bis.

3. 532. Trancassini.

Al comma 1, capoverso articolo 12-bis,comma 1-bis, sopprimere il secondo e ilterzo periodo.

3. 501. Trancassini, Bond.

Al comma 1, capoverso articolo 12-bis,comma 1-bis, sopprimere il secondo pe-riodo.

3. 534. Trancassini.

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Al comma 1, capoverso 12-bis, comma1-bis, sostituire il secondo e terzo periodocon il seguente: Ove non sia possibileaccertare la completezza e la regolaritàamministrativa e tecnica, compresa la con-formità edilizia e urbanistica presso leAmministrazioni competenti, queste ul-time, su richiesta del progettista, ne dannoformalmente atto e la regolarità è auto-certificata dal proprietario o titolare di undiritto reale sul bene; b) Sulla base del-l’importo del contributo concedibile deter-minato dallo stesso professionista nei li-miti del costo ammissibile, individuato conle modalità stabilite con le ordinanze dicui all’articolo 2, comma 2.

3. 551. Patassini, D’Eramo, Bellachioma,Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, DeAngelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, La-tini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Pa-rolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa,Vallotto, Zicchieri.

Al comma 1, capoverso 12-bis, comma1-bis, secondo periodo, sostituire le parole:la Conferenza regionale oltre a svolgere leattività di cui al comma 1, eventualmentenecessarie con le seguenti: l’amministra-zione comunale competente.

Conseguentemente, al medesimo capo-verso, medesimo comma, terzo periodo, so-stituire le parole: della Conferenza regio-nale previo vaglio di ammissibilità daparte dell’Ufficio speciale per la ricostru-zione con le seguenti: dell’amministrazionecomunale competente.

3. 552. Patassini, D’Eramo, Bellachioma,Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, DeAngelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, La-tini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Pa-rolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa,Vallotto, Zicchieri.

Al comma 1, capoverso 12-bis, comma2, alinea, sostituire la parola: è con leseguenti: può essere.

3. 554. Patassini, D’Eramo, Bellachioma,Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, De

Angelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, La-tini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Pa-rolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa,Vallotto, Zicchieri.

Al comma 1, capoverso 12-bis, comma2, alinea, sostituire le parole da: il seguenteordine di priorità fino alla fine del comma,con le seguenti: l’ordine di priorità stabilitocon i provvedimenti di cui all’articolo 2,comma 2, entro 60 giorni dalla data dientrata in vigore della presente disposi-zione.

3. 26. D’Eramo, Patassini, Bellachioma,Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, DeAngelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, La-tini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Pa-rolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa,Vallotto, Zicchieri.

Al comma 1, capoverso 12-bis, comma2, alinea, sostituire le parole: ordine dipriorità con la seguente: elenco.

3. 27. Golinelli, D’Eramo, Patassini, Bel-lachioma, Badole, Basini, Benvenuto,Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi,Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti,Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini,Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

Al comma 1, capoverso 12-bis, comma3, primo periodo, sostituire le parole: pariad almeno il 20 per cento con le seguenti:fino al 20 per cento.

3. 33. D’Eramo, Patassini, Bellachioma,Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, DeAngelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, La-tini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Pa-rolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa,Vallotto, Zicchieri.

Al comma 1, capoverso articolo 12-bis,comma 3, sopprimere il secondo periodo.

* 3. 500. Buratti, Pellicani.

(Approvato)

Atti Parlamentari — 58 — Camera dei Deputati

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Al comma 1, capoverso articolo 12-bis,comma 3, sopprimere il secondo periodo.

* 3. 600. Zennaro, Gabriele Lorenzoni,Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana,Cataldi, Daga, Deiana, D’Ippolito, Fe-derico, Licatini, Alberto Manca, Maraia,Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Via-nello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini,Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi,Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, DelGrosso, Torto, Corneli, Roberto Ros-sini.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso articolo 12-bis,comma 3, sopprimere il secondo periodo.

* 3. 505. Braga, Buratti, Del Basso DeCaro, Morgoni, Pellicani.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso Articolo 12-bis,comma 3, secondo periodo, dopo le parole:concessione del contributo aggiungere leseguenti: per un massimo di sessantagiorni.

3. 34. D’Eramo, Patassini, Bellachioma,Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, DeAngelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, La-tini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Pa-rolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa,Vallotto, Zicchieri.

Al comma 1, capoverso 12-bis, dopo ilcomma 3 aggiungere il seguente:

« 3-bis. In attuazione dell’articolo 12,comma 6, con, provvedimenti adottati aisensi dell’articolo 2, comma 2, sono defi-nite le proroghe dei termini per la pre-sentazione delle domande di concessionedei contributi, anche ai fini del recepi-mento ed attuazione da parte dagli addettiai lavori, pubblici e privati, delle disposi-zioni di cui al presente articolo ».

3. 40. Marchetti, D’Eramo, Patassini,Bellachioma, Badole, Basini, Benve-

nuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Ge-rardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Pao-lini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini, Val-busa, Vallotto, Zicchieri.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.

(Sostegno alle imprese danneggiate daglieventi sismici del 2016)

1. Al fine di consolidare e favorireulteriori investimenti nei territori colpitidagli eventi sismici del 2016, la quota dicui all’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è incremen-tata di ulteriori 35 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze possono essere previstepercentuali di ripartizione delle risorse trale Regioni interessate diverse da quellestabilite con decreto ministeriale 10 mag-gio 2018, al fine di evitare che le sommestanziate restino inutilizzate qualora sianodestinate a Regioni che non hanno esau-rito le risorse loro assegnate.

3. Agli oneri derivanti dal presentearticolo si provvede mediante corrispon-dente riduzione dello stanziamento delfondo speciale di parte corrente iscritto, aifini del bilancio triennale 2019-2021, nel-l’ambito del programma « Fondi di riservae speciali » della missione « Fondi da ri-partire » dello stato di previsione del Mi-nistero dell’economia e delle finanze perl’anno 2020, allo scopo parzialmente uti-lizzando l’accantonamento relativo al me-desimo Ministero.

3. 051. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.

1. Al fine di sostenere le aziende agri-cole, agroalimentari e zootecniche colpitedagli eventi sismici del 2016 nei territori

Atti Parlamentari — 59 — Camera dei Deputati

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delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche eUmbria, in favore dei comuni individuatiai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 17ottobre del 2016, n. 189, convertito conmodificazioni dalla legge 15 dicembre2016, n. 229 sono adottate le seguentimisure:

a) al comma 1 dell’articolo 21 delcitato decreto-legge n. 189 del 2016 leparole: « 31 dicembre 2018 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».La misura si applica nel limite di spesa di2 milioni di euro per l’anno 2020.

b) al fine di favorire la stipula degliaccordi e l’adozione delle decisioni di cuiall’articolo 1 del regolamento di esecu-zione (UE) n. 2016/559 della Commissionedell’11 aprile 2016 e di dare attuazionealle misure di cui all’articolo 1 del rego-lamento delegato (UE) 2016/1613 dellaCommissione dell’8 settembre 2016, è au-torizzata la spesa di 2 milioni di euro perl’anno 2020, alle aziende zootecniche ubi-cate nei comuni sopra individuati. L’ero-gazione è disciplinata con le modalitàpreviste dall’articolo 23 del decreto-legge24 giugno 2016, n. 113, convertito conmodificazioni dalla legge 7 agosto 2016,n. 160.

c) la quota di finanziamento per glianni 2020 e 2021, individuata ai sensi delcomma 4 dell’articolo 21 del citato decre-to-legge n. 189 del 2016 da destinare aicomuni sopra individuati, è integralmentedestinata a promuovere la commercializ-zazione dei prodotti agricoli, anche tra-sformati e zootecnici ivi realizzati. A talfine le regioni interessati promuovono ac-cordi di filiera o con i produttori interes-sati, per la commercializzazione nellegrandi aree urbane. Il sostengo alla fina-lità dei precedenti periodi è concesso nellimite di 5 milioni di euro per ciascunodegli anni 2020 e 2021 e si applica pre-vedendo l’applicazione di un meccanismodi compensazione degli oneri di trasportoe commercializzazione in favore delleaziende agricole che aderiscono agli ac-cordi.

2. Entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, con decreto del Mi-nistro delle politiche agricole alimentari,forestali e del turismo, adottato di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze, d’intesa con la Conferenza per-manente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano, sono definite le modalitàapplicative della lettera c) del comma2-bis.

3. I contributi di cui al presente arti-colo sono concessi, nel rispetto dei mas-simali stabiliti dai regolamenti (UE)n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Com-missione, del 18 dicembre 2013, relativiall’applicazione degli articoli 107 e 108 delTrattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea agli aiuti de minimis.

4. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2,valutati in 10 milioni di euro per l’anno2020 e 8 milioni di euro per l’anno 2021si provvede corrispondente riduzione dellostanziamento del Fondo speciale di partecorrente iscritto, ai fini del bilancio trien-nale 2020-2022, nell’ambito del Pro-gramma Fondi di riserva e speciali dellamissione « Fondi da ripartire » dello statodi previsione del Ministero dell’economia edelle finanze per gli anni 2020 e 2021, alloscopo parzialmente utilizzando l’accanto-namento relativo al Ministero medesimo.

3. 056. Spena, Nevi, Gelmini, Anna LisaBaroni, Caon, Fasano, Paolo Russo,Sandra Savino, Cortelazzo, Baldelli, Po-lidori.

Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.

(Disposizioni in materia di repressione del-l’abusivismo edilizio)

1. Il Fondo finalizzato all’erogazione dicontributi ai comuni per l’integrazionedelle risorse necessarie agli interventi didemolizione di opere abusive, istituito dalcomma 26 della legge 27 dicembre 2017,n. 205, è incrementato con uno stanzia-mento pari a 50 milioni di euro perciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Atti Parlamentari — 60 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 2019 — N. 266

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2. Il potere sostitutivo in materia direpressione dell’abusivismo edilizio, aisensi del testo unico in materia edilizia dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 6 giugno 2001, n. 380, è esercitatodal prefetto. I Comuni trasmettono concadenza semestrale l’elenco delle opereabusive per le quali non si è concluso l’iterdi demolizione e l’elenco delle demolizionida eseguire. Il prefetto entro trenta giornidalla ricezione degli elenchi provvede agliadempimenti di notifica al proprietariodell’acquisizione al demanio e di demoli-zione dell’abuso, avvalendosi delle risorsedi cui al comma 1.

3. L’Agenzia delle entrate trasmette leinformazioni relative ai fabbricati non ac-catastati acquisite sulla base delle imma-gini aeree e delle verifiche di cui aldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, aiMinisteri dell’ambiente e delle infrastrut-ture, ai Comuni e ai Prefetti, in modo chesiano realizzate le attività di verifica dellaregolarità edilizia e fiscale, affinché ilprefetto avvii la demolizione degli abusiedilizi.

4. Al maggiore onere derivante dalcomma 1 si provvede nel limite massimodi spesa di 50 milioni di euro per gli annidal 2020 al 2022 si provvede mediantequota parte fino a concorrenza del relativoimporto derivante dalla soppressione aldecreto del Presidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633 del numero 110 (pro-dotti fitosanitari) di cui alla Tabella A,parte III, « Beni e servizi soggetti all’ali-quota del 10 per cento » e al decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, alla Tabella A, parte II,« Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4per cento », la soppressione del numero19, fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre1984, n. 748.

3. 0500. Muroni, Stumpo.

(Inammissibile)

ART. 3-bis.

Al comma 1, primo periodo, dopo leparole: 15 dicembre 2016, n. 229, aggiun-

gere le seguenti: a cui partecipano gliordini professionali interessati,.

3-bis. 580. Mazzetti, Cortelazzo, Baldelli,Polidori, Casino, Giacometto, Labriola,Ruffino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire leparole da: straordinari di ricostruzionesino a: dal 2016 con le seguenti: straordi-nari di ricostruzione nei territori dei co-muni maggiormente colpiti dagli eventisismici avvenuti a partire dal 2016, traquelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bisannessi al medesimo decreto-legge.

3-bis. 500. Trancassini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire leparole da: dei comuni indicati negli allegati1, 2 e 2-bis fino alla fine del periodo, conle seguenti: maggiormente colpiti daglieventi sismici avvenuti a partire dal 2016,individuati con apposita ordinanza com-missariale nei comuni indicati negli alle-gati 1, 2 e 2-bis annessi al medesimodecreto-legge.

3-bis. 550. Patassini, D’Eramo, Bella-chioma, Badole, Basini, Benvenuto, Ca-parvi, De Angelis, Durigon, Gerardi,Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti,Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini,Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

Al comma 1, primo periodo, sopprimerele parole: maggiormente colpiti dagli eventisismici avvenuti a partire dal 2016, indi-viduati da apposita ordinanza commissa-riale.

3-bis. 581. Mazzetti, Baldelli, Cortelazzo,Polidori, Casino, Giacometto, Labriola,Ruffino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire leparole da: maggiormente colpiti fino allafine del periodo, con le seguenti: colpitidagli eventi sismici avvenuti a partire dal2016.

3-bis. 551. Patassini, D’Eramo, Bella-chioma, Badole, Basini, Benvenuto, Ca-parvi, De Angelis, Durigon, Gerardi,

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Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti,Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini,Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

All’articolo 3-bis, comma 1, secondoperiodo, dopo le parole: di cui al primoperiodo aggiungere le seguenti: sono attuatinei limiti delle risorse a ciò destinate dallepredette regioni e.

3-bis. 700. (da votare ai sensi dell’articolo86, comma 4-bis, del Regolamento)

Al comma 2, primo periodo, sopprimerele parole: , predisposti dal competenteufficio speciale per la ricostruzione,.

3-bis. 552. Patassini, D’Eramo, Bella-chioma, Badole, Basini, Benvenuto, Ca-parvi, De Angelis, Durigon, Gerardi,Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti,Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini,Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

Al comma 2, primo periodo, dopo leparole: Ufficio speciale per la ricostru-zione, aggiungere le seguenti: anche ricor-rendo alla collaborazione esterna finaliz-zata alla redazione dei medesimi Pro-grammi,.

3-bis. 582. Mazzetti, Polidori, Corte-lazzo, Baldelli, Casino, Giacometto, La-briola, Ruffino.

Al comma 2, primo periodo, dopo leparole: in tutto o in parte aggiungere laseguente: lesionati,.

3-bis. 553. Patassini, D’Eramo, Bella-chioma, Badole, Basini, Benvenuto, Ca-parvi, De Angelis, Durigon, Gerardi,Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti,Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini,Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

Al comma 2, primo periodo, dopo leparole: e configurazione degli esterni ag-giungere le seguenti: oppure con variantinon sostanziali.

3-bis. 554. Patassini, D’Eramo, Bella-chioma, Badole, Basini, Benvenuto, Ca-parvi, De Angelis, Durigon, Gerardi,Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti,Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini,Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere,in fine, le parole: e per l’adeguamento inmateria di rendimento energetico.

3-bis. 583. Mazzetti, Cortelazzo, Baldelli,Polidori, Casino, Giacometto, Labriola,Ruffino.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere,in fine, le parole: per le quali sono am-messe eventuali deroghe alle distanze sta-bilite dal decreto ministeriale 2 aprile1968, n. 1444.

3-bis. 584. Mazzetti, Cortelazzo, Baldelli,Polidori, Casino, Giacometto, Labriola,Ruffino.

Al comma 2, dopo il primo periodo,aggiungere il seguente: Analoghi pro-grammi contenenti la disciplina di auto-rizzazione in deroga ai vigenti strumenti dipianificazione territoriale e urbanistica,sono specificamente predisposti per il soloterritorio compreso nel Parco nazionaledei Monti Sibillini e del Parco nazionaledel Gran Sasso e dei Monti della Laga,limitatamente agli edifici pubblici o privatiche abbiano subito danni gravi o gravis-simi a causa dei quali siano stati dichiaratitotalmente inagibili e per la cui ricostru-zione sia prevista la demolizione. A talfine sono comunque qualificati come in-terventi di ristrutturazione edilizia gli in-terventi di demolizione e ricostruzione,anche nel caso in cui si debbano apportaredelle necessarie variazioni di sagoma esedime, fatta salva l’autorizzazione pae-

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saggistica ed i casi in cui il vincolo impli-chi la conservazione della sagoma del beneo di parte di esso.

3-bis. 501. Pentangelo, Cortelazzo, Poli-dori, Baldelli, Nevi, Mazzetti, Gelmini,Polverini, Casino, Giacometto, Labriola,Ruffino, Battilocchio, Barelli, Martino,Calabria, Spena, Marrocco, Rotondi.

ART. 3-ter.

Dopo l’articolo 3-ter, aggiungere il se-guente:

Art. 3-ter.1.

(Modifiche all’articolo 15 del decreto-legge17 ottobre 2016, n. 189)

1. All’articolo 15, comma 2, del decre-to-legge 17 ottobre 2016, n. 189, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 15 di-cembre 2016, n. 229, le parole: « anche inderoga alle previsioni contenute nell’arti-colo 38 » sono sostituite dalle seguenti:« anche in deroga alle previsioni contenutenell’articolo 37, comma 4, e 38 ».

* 3-ter. 0501. Buratti, Pellicani.

(Approvato)

Dopo l’articolo 3-ter, aggiungere il se-guente:

Art. 3-ter.1.

(Modifiche all’articolo 15 del decreto-legge17 ottobre 2016, n. 189)

1. All’articolo 15, comma 2, del decre-to-legge 17 ottobre 2016, n. 189, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 15 di-cembre 2016, n. 229, le parole: « anche inderoga alle previsioni contenute nell’arti-colo 38 » sono sostituite dalle seguenti:« anche in deroga alle previsioni contenutenell’articolo 37, comma 4, e 38 ».

* 3-ter. 0600. Gabriele Lorenzoni, Zen-naro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fon-

tana, Cataldi, Daga, Deiana, D’Ippolito,Federico, Licatini, Alberto Manca, Ma-raia, Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica,Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ci-prini, Giuliodori, Parisse, Vanessa Cat-toi, Berardini, Grippa, Colletti, Vacca,Del Grosso, Torto, Corneli, RobertoRossini.

(Approvato)

Dopo l’articolo 3-ter, aggiungere il se-guente:

Art. 3-ter.1.

(Varianti in corso d’opera ai progetti diriparazione dei danni leggeri)

1. Con ordinanza commissariale daemanarsi entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto, sono stabiliti i criterie le modalità per la concessione del con-tributo per i progetti avviati con riguardoalle varianti in aumento nei limiti deltrenta per cento in corso d’opera ai pro-getti di riparazione dei danni leggeri, ri-chieste alla data antecedente al 19 settem-bre 2019 ai sensi dell’ordinanza n. 8dell’11 giugno 2019.

2. Per le finalità di cui al comma 1, siprovvede a valere nei limiti di 40 milaeuro, con le risorse disponibili nella con-tabilità speciale intestata al Commissariostraordinario per la ricostruzione.

3-ter. 0500. Baldelli, Cortelazzo, Nevi,Polidori, Mazzetti, Gelmini, Polverini,Casino, Giacometto, Labriola, Ruffino,Battilocchio, Barelli, Martino, Calabria,Spena, Marrocco, Rotondi.

ART. 3-quater.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 16 del decreto-legge17 ottobre 2016, n. 189, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 dicembre2016, n. 229, dopo il comma 5 è inserito

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il seguente comma: « 5-bis. L’acquisizionedei pareri o degli atti di assenso comunquedenominati di cui al presente articolo nonè necessaria laddove la ricostruzione degliedifici distrutti o danneggiati avvenga sulmedesimo sito e nel rispetto delle carat-teristiche degli edifici preesistenti. ».

3-quater. 550. D’Eramo, Patassini, Bel-lachioma, Badole, Basini, Benvenuto,Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi,Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti,Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini,Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

Dopo l’articolo 3-quater, aggiungere ilseguente:

Art. 3-quater.1.

(Modifiche all’articolo 16 del decreto-legge17 ottobre 2016, n. 189)

1. All’articolo 16 del decreto-legge 17ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229, dopo il comma 5 è inserito ilseguente:

« 5-bis. In deroga alle disposizioni dicui alla parte terza del decreto legislativo22 gennaio 2004 n. 42, nei comuni grave-mente danneggiati, nei quali sia stata in-dividuata con ordinanza sindacale almenouna “zona rossa”, l’acquisizione dei parerie le approvazioni di cui al presente arti-colo non sono necessarie laddove la rico-struzione degli edifici danneggiati o di-strutti dagli eventi sismici, sia pubblici cheprivati, avvenga sul medesimo sito e nelrispetto delle caratteristiche degli edificipreesistenti. ».

3-quater. 035. Trancassini, Foti, Butti.

Dopo l’articolo 3-quater, aggiungere ilseguente:

Art. 3-quater.1.

(Modifiche all’articolo 16 del decreto-legge17 ottobre 2016, n. 189)

1. All’articolo 16 del decreto-legge 17ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229, dopo il comma 5 è inserito ilseguente:

« 5-bis. L’acquisizione dei pareri o degliatti di assenso comunque denominati dicui al presente articolo non è necessarialaddove la ricostruzione degli edifici di-strutti o danneggiati avvenga sul medesimosito e nel rispetto delle caratteristiche degliedifici preesistenti. ».

* 3-quater. 036. Foti, Trancassini, Butti.

Dopo l’articolo 3-quater, aggiungere ilseguente:

Art. 3-quater.1.

(Modifiche all’articolo 16 del decreto-legge17 ottobre 2016, n. 189)

1. All’articolo 16 del decreto-legge 17ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229, dopo il comma 5 è inserito ilseguente:

« 5-bis. L’acquisizione dei pareri o degliatti di assenso comunque denominati dicui al presente articolo non è necessarialaddove la ricostruzione degli edifici di-strutti o danneggiati avvenga sul medesimosito e nel rispetto delle caratteristiche degliedifici preesistenti. ».

* 3-quater. 037. Ruffino, Mazzetti, Poli-dori, Baldelli, Gelmini, Spena, Nevi,Cortelazzo, Casino, Giacometto, La-briola, Martino, Calabria, Polverini, Ba-relli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

ART. 3-quinquies.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere,in fine, le parole: , nonché nei comuni dellafascia ionica lucana, ricchi di testimo-

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nianze della Civiltà Magno-Greca, colpitidagli eventi meteorologici del 12 novembre2019.

Conseguentemente, al medesimo comma,secondo periodo, sostituire le parole: 0,55milioni di euro per l’anno 2020, mediantecorrispondente riduzione del Fondo perinterventi strutturali di politica economica,di cui all’articolo 10, comma 5, del decre-to-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 27dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 1,05milioni di euro per l’anno 2021, a 1,56milioni di euro per l’anno 2022, a 0,97milioni di euro per l’anno 2023 e a 0,47milioni, con le seguenti: 0,9 milioni di europer l’anno 2020, mediante corrispondenteriduzione del Fondo per interventi strut-turali di politica economica, di cui all’ar-ticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29novembre 2004, n. 282, convertito, conmodificazioni, dalla legge 27 dicembre2004, n. 307, e, quanto a 1,6 milioni dieuro per l’anno 2021, a 2,1 milioni di europer l’anno 2022, a 1,4 milioni di euro perl’anno 2023 e a 0,9 milioni.

3-quinquies. 500. Casino.

All’articolo 3-quinquies, comma 1, so-stituire le parole da: si provvede fino allafine del comma con le seguenti: , pari aeuro 820.000 per l’anno 2020, a euro1.580.000 per l’anno 2021, a euro2.330.000 per l’anno 2022, a euro1.460.000 per l’anno 2023 e a euro 710.000per l’anno 2024, si provvede, quanto aeuro 820.000 per l’anno 2020, mediantecorrispondente riduzione del Fondo perinterventi strutturali di politica economica,di cui all’articolo 10, comma 5, del decre-to-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 27dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro1.580.000 per l’anno 2021, a euro2.330.000 per l’anno 2022, a euro1.460.000 per l’anno 2023 e a euro 710.000per l’anno 2024, mediante corrispondenteriduzione del Fondo di cui all’articolo 1,comma 200, della legge 23 dicembre 2014,

n. 190. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

3-quinquies. 700. (da votare ai sensi del-l’articolo 86, comma 4-bis, del Regola-mento)

(Approvato)

Dopo l’articolo 3-quinquies, aggiungereil seguente:

Art. 3-quinquies.1.

(Modifiche all’articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Al comma 1 dell’articolo 18-bis deldecreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 con-vertito, con modificazioni, dalla legge 15dicembre 2016 n. 229, dopo le parole:« 2019/2020 » sono aggiunte le seguenti:« 2020/2021 ».

3-quinquies. 048. Trancassini, Foti, Butti.

ART. 3-sexies.

Dopo l’articolo 3-sexies, aggiungere ilseguente:

Art. 3-sexies.1.

(Modifiche all’articolo 20-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

All’articolo 20-bis del decreto-legge 17ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229, dopo il comma 4 sono inseriti iseguenti:

« 4-bis. Per le stesse finalità di cui alcomma 1 possono essere concessi contri-buti agli enti gestori degli aeroporti diPescara, Perugia e Ancona nel limite com-plessivo di 8 milioni di euro per ciascunoper gli anni 2020 e 2021. Con ordinanzadel Commissario straordinario, adottata aisensi dell’articolo 2, comma 2, sono sta-

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biliti l’ammontare massimo del contributoriconoscibile, la procedura di erogazionedello stesso, nonché le modalità di con-trollo e di rendicontazione. I contributi dicui al primo periodo sono erogati, neilimiti di spesa ivi previsti, tenuto contodella media del numero dei passeggeri edella media dell’entità del traffico merciregistrate nel triennio precedente a quellodi concessione del contributo. Le disposi-zioni di cui al presente comma si appli-cano nel rispetto della normativa europeae nazionale in materia di aiuti di Stato.

4-ter. Agli oneri derivanti dall’attua-zione del comma 4-bis si provvede a valeresulle risorse di cui all’articolo 4 ».

3-sexies. 055. Trancassini, Foti, Butti,Prisco.

(Inammissibile)

Dopo l’articolo 3-sexies, aggiungere ilseguente:

Art. 3-sexies.1.

(Istituzione della Zona Economica SpecialeSisma)

1. All’articolo 25, dopo il comma 2, deldecreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016,convertito, con modificazioni, dalla legge15 dicembre 2016, n. 229, sono inseriti iseguenti:

« 2-bis. Nell’area formata da ogni co-mune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis èistituita una zona a fiscalità privilegiatadenominata Zona Economica Speciale Si-sma (ZESS) con la finalità di rafforzare eampliare le misure già adottate nonché dicreare speciali condizioni favorevoli intermini tributari, contributivi, economici,finanziari e amministrativi a vantaggio deisoggetti che effettuano investimenti nelterritorio della ZESS e che hanno sede,anche solo operativa, o residenza nei pre-detti comuni, ovvero a favore di queisoggetti che stabiliscono la propria sede,anche solo operativa, o residenza all’in-terno, dei medesimi comuni.

2-ter. Gli investimenti di cui alcomma 2-bis sono volti a garantire latenuta sociale delle comunità, della storiae della identità dei territori colpiti dalsisma, nonché rilanciare il tessuto produt-tivo che costituisce un fattore fondamen-tale contro lo spopolamento ed evitare ladispersione del patrimonio culturale edeconomico ».

2. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, di concerto con il Mi-nistro dell’economia e delle finanze daemanare entro 90 giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto sono stabilite le mo-dalità di funzionamento della ZESS tra cuianche la misura di esenzione dalle impostedirette, indirette e tributi locali nel ri-spetto e in applicazione degli articoli 107e 108 del Trattato sul funzionamento del-l’Unione europea, i criteri per l’identifica-zione e la delimitazione dell’area ricadenteall’interno della ZESS, le condizioni chedisciplinano l’accesso per ogni soggetto aibenefici previsti per la ZESS, l’ente depu-tato al coordinamento generale degli obiet-tivi di sviluppo strategici insieme alle re-gole per la sua composizione e funziona-mento e la durata della ZESS.

3-sexies. 060. Muroni, Stumpo.

Dopo l’articolo 3-sexies, aggiungere ilseguente:

3-sexies. 1. – (Modifiche all’articolo 25del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189) –1. All’articolo 25 del decreto-legge 17 ot-tobre 2016, n. 189, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229, dopo il comma 2, sono aggiunti iseguenti:

« 2-bis. Nell’area formata da ogni co-mune di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis vieneistituita una zona a fiscalità privilegiatadenominata Zona Economica Speciale Si-sma (ZESS) con la finalità di rafforzare eampliare le misure già adottate nonché dicreare speciali condizioni favorevoli intermini tributari, contributivi, economici,

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finanziari e amministrativi a vantaggio diogni tipologia di soggetto che abbia sede,anche solo operativa, o residenza nei pre-detti comuni, ovvero a favore di queisoggetti che stabiliranno la propria sede,anche solo operativa, o residenza all’in-terno dei medesimi comuni per effettuareinvestimenti nel rispetto di quanto verràprevisto.

2-ter. Le misure straordinarie di soste-gno prima indicate hanno lo scopo digarantire la tenuta sociale delle comunità,della storia e della identità dei territoricolpiti dal sisma, nonché rilanciare il tes-suto produttivo che costituisce un fattorefondamentale contro lo spopolamento edevitare la dispersione del patrimonio cul-turale ed economico di quelle aree.

2-quater. Con apposito provvedimentonormativo, da emanarsi entro 3 mesi dalladata di entrata in vigore della legge diconversione del decreto-legge 24 ottobre2019 n. 123, saranno stabilite le modalitàdi funzionamento e governo della ZESStra cui anche la misura di esenzione dalleimposte dirette, indirette e tributi localinel rispetto e in applicazione degli articoli107 e 108 del Trattato sul funzionamentodell’Unione europea, i criteri per l’identi-ficazione e la delimitazione dell’area rica-dente all’interno della ZESS, le condizioniche disciplinano l’accesso per ogni soggettoai benefici previsti per la ZESS, l’entedeputato al coordinamento generale degliobiettivi di sviluppo strategici insieme alleregole per la sua composizione e funzio-namento e la durata della ZESS. ».

3-sexies. 0550. D’Eramo, Patassini, Bel-lachioma, Badole, Basini, Benvenuto,Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi,Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti,Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini,Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

Dopo l’articolo 3-sexies, aggiungere ilseguente:

Art. 3-sexies.1.

1. Dopo l’articolo 25 del decreto-legge17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 dicembre2016, n. 229, è aggiunto, infine, il se-guente:

« Art. 25-bis. – 1. Per favorire lo svi-luppo e il rilancio dell’economia dei ter-ritori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marchee Umbria interessati dagli eventi sismiciverificatisi a far data dal 24 agosto 2016,a decorrere dal 1o gennaio 2020, è previstala completa defiscalizzazione e decontri-buzione per i due anni successivi all’as-sunzione con contratto di lavoro a tempoindeterminato di ogni iscritto nelle liste dicui all’articolo 25.

2. Qualora il rapporto di lavoro do-vesse interrompersi prima dello scaderedei due anni, per causa non imputabile allavoratore, il datore di lavoro perderà ilbeneficio di cui al comma 1 del presentearticolo e sarà obbligato al versamento deicontributi e delle imposte dovute ».

3-sexies. 063. Trancassini, Foti, Butti.

ART. 4.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis,primo periodo, sostituire le parole: 31 di-cembre 2019 con le seguenti: 31 marzo2019.

4. 500. Patassini, D’Eramo, Bellachioma,Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, DeAngelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, La-tini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Pa-rolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa,Vallotto, Zicchieri.

Dopo a lettera c-bis), aggiungere la se-guente:

c-ter) dopo il comma 11 è inserito ilseguente:

« 11-bis. In deroga ai valori limite fis-sati nell’allegato 3 al decreto ministeriale 5febbraio 1998, per il materiale aggregatoriciclato, derivante dal trattamento dei

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rifiuti inerti provenienti dalla cernita deirifiuti di cui al precedente comma 4 ov-vero provenienti dagli interventi di rico-struzione di immobili privati o pubblici, ilvalore limite dell’analisi del test di ces-sione per il parametro solfati è innalzatoda 250 a 1000 mg/l. Nel caso in cui laconcentrazione di tale parametro superi illimite di 250 mg/l l’utilizzo dell’aggregatoriciclato viene limitato al punto c) delpunto 7.1.3 dell’Allegato 1, Suballegato 1“Norme tecniche generali per il recuperodi materia dai rifiuti non pericolosi” deldecreto ministeriale 5 febbraio 1998 eall’utilizzo quale quota parte di inerte inconglomerati cementizi. ».

4. 550. Patassini, D’Eramo, Bellachioma,Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, DeAngelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, La-tini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Pa-rolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa,Vallotto, Zicchieri.

Dopo la lettera c-bis), aggiungere laseguente:

c-ter) dopo il comma 11 è inserito ilseguente:

« 11-bis. In deroga all’allegato 3 al de-creto ministeriale 5 febbraio 1998, per ilmateriale aggregato riciclato, derivante daltrattamento dei rifiuti inerti provenientidalla cernita dei rifiuti di cui al precedentecomma 4 ovvero provenienti dagli inter-venti di ricostruzione di immobili privati opubblici, all’analisi del test di cessionel’autorità competente può derogare alleconcentrazioni limite di solfati. ».

4. 551. Patassini, D’Eramo, Bellachioma,Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, DeAngelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, La-tini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Pa-rolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa,Vallotto, Zicchieri.

ART. 4-bis.

Al comma 1, capoverso 6, secondo pe-riodo, sopprimere le parole: , con l’indica-

zione delle opere e delle quantità dasubappaltare.

4-bis. 500. Patassini, D’Eramo, Bella-chioma, Badole, Basini, Benvenuto, Ca-parvi, De Angelis, Durigon, Gerardi,Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti,Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini,Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

Al comma 1, capoverso 6, terzo periodo,dopo le parole: l’indicazione delle impresesubappaltatrici, le quali devono aggiungerele seguenti: avere sede legale ed operativanelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche eUmbria e devono.

4-bis. 501. Patassini, D’Eramo, Bella-chioma, Badole, Basini, Benvenuto, Ca-parvi, De Angelis, Durigon, Gerardi,Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti,Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini,Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

Al comma 1, capoverso 6, sopprimerel’ultimo periodo.

4-bis. 502. Patassini, D’Eramo, Bella-chioma, Badole, Basini, Benvenuto, Ca-parvi, De Angelis, Durigon, Gerardi,Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti,Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini,Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

Dopo l’articolo 4-bis, aggiungere il se-guente;

Art. 4-ter.

(Modifiche all’articolo 32, del decreto-legge17 ottobre 2016, n. 189)

1. Dopo l’articolo 32, del decreto-legge17 ottobre 2016, n. 189, convertito, conmodificazioni, dalla legge 16 dicembre2016, n. 229, è inserito il seguente:

« Art. 32-bis.

(Misure urgenti in materia di autorità na-zionale anticorruzione)

1. Al fine di garantire la continuitàdelle attività dell’Autorità nazionale anti-

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corruzione in materia di appalti e subap-palti e sulle procedure di cui all’articolo32, all’articolo 13 del decreto legislativo 27ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 3, èaggiunto il seguente:

“3-bis. In caso di vacanza dell’incaricodel Presidente ovvero nei casi di assenza oimpedimento dello stesso, l’esercizio ditutte le funzioni previste dalla legge èattribuito al componente del Consiglio conmaggiore anzianità nell’ufficio ovvero, inmancanza, al componente più anziano dietà.”

2. In fase di prima applicazione delcomma 3-bis, gli eventuali atti adottati insostituzione del Presidente in data ante-cedente all’entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, sonoratificati dal componente al quale è attri-buito l’esercizio delle funzioni del Presi-dente. ».

4-bis. 0500. Macina, Dori, Ilaria Fon-tana, Dieni, Alaimo, Baldino, Berti, Bi-lotti, Maurizio Cattoi, Sabrina DeCarlo, Elisa Tripodi, Piera Aiello,Ascari, Cataldi, Perantoni.

(Inammissibile)

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole da: inderoga ai limiti fino alla fine del comma,con le seguenti: a valere sulle risorsedisponibili assegnate ai sensi dei commi 16e 17 del presente articolo, anche ai terri-tori dei comuni delle Regioni Lazio, Mar-che e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016,n. 189, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 dicembre 2016, n. 229, e, per icomuni di cui ai medesimi allegati chepresentino una percentuale superiore al 50per cento, di edifici dichiarati inagibili conesito « E », essa si applica anche in deroga

ai limiti di età previsti dall’alinea delcomma 2 del presente articolo.

* 5. 500. Braga, Buratti, Del Basso DeCaro, Morgoni, Pellicani.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole da: inderoga ai limiti fino alla fine del comma,con le seguenti: a valere sulle risorsedisponibili assegnate ai sensi dei commi 16e 17 del presente articolo, anche ai terri-tori dei comuni delle Regioni Lazio, Mar-che e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016,n. 189, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 dicembre 2016, n. 229, e, per icomuni di cui ai medesimi allegati chepresentino una percentuale superiore al 50per cento, di edifici dichiarati inagibili conesito « E », essa si applica anche in derogaai limiti di età previsti dall’alinea delcomma 2 del presente articolo.

* 5. 510. Gabriele Lorenzoni, Zennaro,Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana,Cataldi, Daga, Deiana, D’Ippolito, Fe-derico, Licatini, Alberto Manca, Maraia,Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Via-nello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini,Giuliodori, Parisse, Vanessa Cattoi, Be-rardini, Grippa, Colletti, Vacca, DelGrosso, Torto, Corneli, Roberto Ros-sini.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole da: inderoga ai limiti fino a con esito « E » conle seguenti: anche ai territori dei comunidelle Regioni Lazio, Marche e Umbria dicui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 dicembre2015, n. 229.

5. 550. Patassini, D’Eramo, Bellachioma,Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, DeAngelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, La-tini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Pa-rolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa,Vallotto, Zicchieri.

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XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 2019 — N. 266

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Al comma 1, sostituire le parole da: inderoga ai limiti fino a 15 dicembre 2016,n. 229, con le seguenti: anche ai territoridei comuni delle Regioni Lazio, Marche eUmbria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis deldecreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 15dicembre 2016, n. 229, a valere sulle ri-sorse disponibili assegnate ai sensi deicommi 16 e 17. La stessa si applica, senzaalcun limite di età, ai territori dei Comunisopracitati.

5. 501. Morgoni.

Al comma 1, sopprimere le parole: chepresentano una percentuale superiore al50 per cento di edifici dichiarati inagibilicon esito « E ».

5. 551. Patassini, D’Eramo, Bellachioma,Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, DeAngelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, La-tini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Pa-rolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa,Vallotto, Zicchieri.

Al comma 1, aggiungere, infine, le pa-role: , includendo nella misura anche iprofessionisti, da considerarsi equiparatialle piccole e medie imprese.

5. 5. Patassini, D’Eramo, Bellachioma,Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, DeAngelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, La-tini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Pa-rolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa,Vallotto, Zicchieri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: Nei predetti territori talemisura si applica anche ai professionisti eoperatori del commercio.

* 5. 505. Patassini, D’Eramo, Bella-chioma, Badole, Basini, Benvenuto, Ca-parvi, De Angelis, Durigon, Gerardi,Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti,Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini,Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: Nei predetti territori talemisura si applica anche ai professionisti eoperatori del commercio.

* 5. 3. Trancassini, Foti, Butti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: Per i suddetti territori, lemisure di cui al comma 2 sono esteseanche ai professionisti da considerarsiequiparati alle piccole e medie imprese, ecomunque non si applicano i limiti di etàprevisti dal medesimo comma 2.

5. 4. Mazzetti, Polidori, Ruffino, Baldelli,Gelmini, Cortelazzo, Casino, Giaco-metto, Labriola, Martino, Calabria,Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battiloc-chio, Marrocco, Rotondi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 1, comma 10, primoperiodo, del decreto-legge 20 giugno 2017,n. 91, alle parole: « dell’artigianato, del-l’industria » sono premesse le seguenti:« dell’agricoltura, ».

5. 15. Golinelli, Patassini, D’Eramo, Bel-lachioma, Badole, Basini, Benvenuto,Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi,Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti,Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini,Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il regime di aiuto istituito condecreto del Ministro dello sviluppo econo-mico del 24 settembre 2014, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 no-vembre 2014, ai sensi dell’articolo 1,comma 845, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, per le imprese start-up innovativedi cui all’articolo 25 del decreto-legge 18ottobre 2012, n. 179, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,n. 221, è esteso anche ai territori deicomuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Mar-che e Umbria di cui agli allegati 1, 2 e

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XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 2019 — N. 266

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2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016,n. 189, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 dicembre 2016, n. 229.

5. 511. Giuliodori, Gabriele Lorenzoni,Zennaro, Emiliozzi.

ART. 5-bis.

Al comma 1, sostituire le parole: 3.000abitanti con le seguenti: 5.000 abitanti.

5-bis. 500. Patassini, D’Eramo, Bella-chioma, Badole, Basini, Benvenuto, Ca-parvi, De Angelis, Durigon, Gerardi,Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti,Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini,Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

(Approvato)

ART. 6.

Al comma 1, lettera a), sostituire leparole: colpiti dal sisma con le seguenti:con popolazione superiore a 30.000 abi-tanti.

Conseguentemente, alla medesima let-tera, sostituire le parole: allegati 1 e 2 conle seguenti: 1, 2 e 2-bis.

6. 4. Patassini, D’Eramo, Bellachioma,Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, DeAngelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, La-tini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Pa-rolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa,Vallotto, Zicchieri.

Al comma 1, lettera a), sostituire leparole: colpiti dal sisma con le seguenti:con popolazione superiore a 30.000 abi-tanti.

6. 5. Prisco, Trancassini, Foti, Butti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Al fine di assicurare la definitiva ecompleta ultimazione dell’opera di rico-

struzione nei comuni della Campania edella Basilicata colpiti dagli eventi sismicidel 1980 e del 1981, sono assegnati alleProvince e ai Comuni del cratere le com-petenze di spesa, programmazione e con-trollo delle somme e dei residui riferiti agliimporti assegnati con decreti del Ministerodelle infrastrutture e dei trasportin. 13333/1 del 30/12/2008 e n. 3724 del 26marzo 2010 e Delibera CIPE n. 45 del 23marzo 2012. Tutte le risorse ancora di-sponibili sulle contabilità speciali dei co-muni aperte e risultanti dal Report diBanca D’Italia al 31 dicembre 2018 sonoassegnate alle Province e ai Comuni per ilcompletamento delle opere.

2-bis. I singoli Comuni beneficiari dellemisure previste dalla Legge 14 maggio1981, n. 219, a seguito degli eventi sismicidel 23 novembre 1980 e del febbraio 1981,sono autorizzati all’utilizzo dei residui deifondi stanziati dalla medesima legge nel-l’articolo 8, riguardante l’articolazione de-gli interventi di ricostruzione e ripara-zione, nell’articolo 9, riguardante i contri-buti e finanziamenti per la ricostruzione,nonché nell’articolo 22, riguardante la ri-costruzione e riparazione di immobili eattrezzature del commercio, artigianato,turismo e spettacolo.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo leparole: colpiti dal sisma aggiungere le se-guenti: e completamento delle ricostru-zioni nei territori colpiti da eventi sismici.

6. 500. Maraia.

(Inammissibile)

ART. 7.

Al comma 1, aggiungere, in fine, leparole: e per i soggetti che eseguono leindagini ed analisi distruttive ed i sondaggie relative prove.

7. 18. Baldelli, Cortelazzo, Polidori, Gel-mini, Casino, Giacometto, Labriola,Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria,Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battiloc-chio, Marrocco, Rotondi.

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Al comma 1, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: Fermo quanto sopra, inogni caso le prestazioni e indagini deiprofessionisti afferenti alla fase di proget-tazione sono integralmente saldate all’attodell’emissione del cosiddetto SAL zero.All’emissione del decreto di concessionedel contributo le somme anticipate ven-gono trasferite al fondo di contabilitàspeciale in dotazione al Commissario Stra-ordinario.

7. 2. Mazzetti, Cortelazzo, Ruffino, Poli-dori, Gelmini, Baldelli, Battilocchio,Casino, Giacometto, Labriola, Polverini,Calabria, Barelli, Martino, Nevi, Spena,Marrocco, Rotondi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 4 del decreto-legge 17ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016n. 229, dopo il comma 4, è inserito ilseguente:

« 4-bis. Al fine di assicurare ai Comunile disponibilità di cassa necessarie allaliquidazione dei compensi per il personaleacquisito ai sensi dell’articolo 50-bis e perl’erogazione dei contributi di autonomasistemazione, i Commissari delegati ero-gano anticipazioni di cassa nei limiti deirendiconti di rimborso presentati da cia-scun Comune relativamente all’annualità2018 nelle more del perfezionamento dellerendicontazioni dell’annualità 2019 e deirendiconti presentati relativamente all’an-nualità 2019 nelle more del perfeziona-mento delle rendicontazioni, dell’annualità2020 ».

Conseguentemente, all’articolo 8, comma1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 6-ter, aggiun-gere il seguente:

« 6-quater. Per i comuni di cui agliallegati n. 1, 2 e 2-bis l’anticipazione ditesoreria di cui all’articolo 222 del TUELviene elevata a dieci dodicesimi delle en-

trate accertate nel penultimo anno prece-dente fino all’esercizio relativo alla cessa-zione dello stato di emergenza. ».

7. 5. Patassini, D’Eramo, Bellachioma,Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, DeAngelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, La-tini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Pa-rolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa,Vallotto, Zicchieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 34 del decreto-legge17 ottobre 2016, n. 189, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 dicembre2016, n. 229, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodosono inseriti i seguenti: « Si autorizzano lecasse di previdenza delle professioni tec-niche a rilasciare DURC regolari a frontedi una idonea garanzia prestata dagliiscritti mediante deposito di contrattiaventi ad oggetto o comunque relativi allariparazione o ricostruzione di immobilidanneggiati dal sisma. Secondo gli stati diavanzamento, qualora il professionistanon abbia onorato il debito 0 le rateizza-zioni accordate, a fronte della richiesta diattestazione della regolarità contributiva,la cassa di previdenza richiede agli USB diattivare il potere sostitutivo in suo favore.Gli USR possono trasferire alla Cassarichiedente fino al 50 per cento dell’ono-rario spettante a sanatoria della posizionecontributiva e fino alla concorrenza dellesomme dovute. »;

b) il comma 5 è sostituito dal se-guente:

« 5. Il contributo massimo, a carico delCommissario straordinario, per tutte leattività tecniche poste in essere per laricostruzione privata, è stabilito nella mi-sura, al netto dell’IVA e dei versamentiprevidenziali, pari a quelle determinataattraverso l’applicazione Decreto MinisteroGiustizia 20/07/2012 n. 140 per gli inter-venti privati e il decreto ministeriale 17giugno 2016 relativo alle opere pubbliche.

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Sono considerate opere pubbliche, oltre aquelle definite dalla vigente normativa,tutte quelle attuate attraverso il prece-dente articolo 14. ».

7. 7. D’Eramo, Patassini, Bellachioma,Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, DeAngelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, La-tini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Pa-rolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa,Vallotto, Zicchieri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 34 del decreto-legge17 ottobre 2016, n. 189, convertito, conmodificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,n. 96, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Per gli interventi di ricostruzioneprivata diversi da quelli previsti dall’arti-colo 8, con provvedimenti adottati ai sensidell’articolo 2, comma 2, sono stabiliti icriteri finalizzati ad evitare concentrazionidi incarichi contemporanei che non tro-vano giustificazione in ragioni di organiz-zazione tecnico-professionale. Non sonoprevisti limiti per incarichi per la reda-zione della Relazione Geologica, della Ri-sposta Sismica Locale e per il collaudo. ».

* 7. 15. Mazzetti, Nevi, Cortelazzo, Gel-mini, Baldelli, Polverini, Casino, Giaco-metto, Labriola, Ruffino, Battilocchio,Barelli, Martino, Calabria, Spena, Mar-rocco, Rotondi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 34 del decreto-legge17 ottobre 2016, n. 189, convertito, conmodificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,n. 96, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Per gli interventi di ricostruzioneprivata diversi da quelli previsti dall’arti-colo 8, con provvedimenti adottati ai sensidell’articolo 2, comma 2, sono stabiliti icriteri finalizzati ad evitare concentrazionidi incarichi contemporanei che non tro-vano giustificazione in ragioni di organiz-zazione tecnico-professionale. Non sonoprevisti limiti per incarichi per la reda-

zione della Relazione Geologica, della Ri-sposta Sismica Locale e per il collaudo. ».

* 7. 570. Gabriele Lorenzoni, Zennaro,Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana,Cataldi, Daga, Deiana, D’Ippolito, Fe-derico, Licatini, Alberto Manca, Maraia,Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Via-nello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini,Giuliodori, Parisse, Vanessa Cattoi, Be-rardini, Grippa, Colletti, Vacca, DelGrosso, Torto, Corneli, Roberto Ros-sini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 34 del decreto-legge17 ottobre 2016, n. 189, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 dicembre2016, n. 229, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al comma 7 è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: « Le limitazioni di cui alprimo periodo non si applicano agli inca-richi per la redazione della RelazioneGeologica, della Risposta Sismica Locale eper il collaudo. ».

b) dopo il comma 7 è aggiunto ilseguente:

« 7.1. Al fine di coadiuvare le attività diProgettazione e Direzione Lavori, il Pro-fessionista incaricato può avvalersi, anchenon in forma subordinata, della collabo-razione di tecnici che operano sotto la suastretta sorveglianza e responsabilità tec-nica, restando valido quanto stabilito dalcomma 4. Per i pagamenti dei suddetticollaboratori si applicano le disposizioni dicui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 sullatracciabilità dei flussi finanziari relativi acontratti pubblici di lavori, forniture eservizi, al fine di prevenire infiltrazionicriminali. ».

7. 16. D’Eramo, Patassini, Bellachioma,Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, DeAngelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, La-tini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Pa-rolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa,Vallotto, Zicchieri.

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Al comma 2, aggiungere, in fine, i se-guenti periodi: In ogni caso le prestazionie indagini dei professionisti afferenti allafase di progettazione sono integralmentesaldate all’atto dell’emissione del « SALzero ». All’emissione del decreto di con-cessione del contributo le somme antici-pate vengono trasferite al fondo di conta-bilità speciale in dotazione al CommissarioStraordinario.

7. 17. Patassini, D’Eramo, Bellachioma,Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, DeAngelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, La-tini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Pa-rolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa,Vallotto, Zicchieri.

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Modifiche all’articolo 4-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All’articolo 4-bis del decreto-legge 17ottobre 2016, n. 189 convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229 e successive modificazioni, dopo ilcomma 13 è aggiunto il seguente:

« 13-bis. Possono beneficiare della de-finitiva assegnazione dei moduli prefab-bricati provvisori, utilizzati per la deloca-lizzazione nel settore agricolo e zootecnicodelle attività produttive principali al finedi garantirne la continuità, gli assegnatariai sensi del presente articolo, titolari dellestesse attività e proprietari dell’area disedime, a fronte del pagamento degli onericoncessori relativi. La definitiva assegna-zione è condizionata alla regolarizzazioneedilizia ed urbanistica di ciascun inter-vento, mediante il ricorso alla ConferenzaRegionale istituita ai sensi dell’articolo 16comma 4. ».

7. 0501. Gallinella, Gabriele Lorenzoni,Zennaro, Emiliozzi, Ilaria Fontana, Ca-taldi, Daga, Deiana, D’Ippolito, Fede-rico, Licatini, Alberto Manca, Maraia,Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Via-nello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini,

Giuliodori, Parisse, Vanessa Cattoi, Be-rardini, Grippa, Colletti, Vacca, DelGrosso, Torto, Corneli, Roberto Ros-sini.

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Modifiche all’articolo 50 del decreto-legge17 ottobre 2016, n. 189)

1. Al comma 3, lettera a) dell’articolo50 del decreto-legge n. 189 del 2016 èaggiunto il seguente periodo: « Il Commis-sario Straordinario del Governo è auto-rizzato ad integrare, senza nuovi o mag-giori oneri per la finanza pubblica, per-sonale impiegato presso la struttura com-missariale, di cui alla presente lettera, conulteriori unità individuate tra il personaledelle amministrazioni pubbliche di cuiall’articolo 1, comma 2, del decreto legi-slativo 30 marzo 2001, n. 165 che vieneconseguentemente collocato, ai sensi del-l’articolo 17, comma 1 della legge 15maggio 1997, n. 127, in posizione di co-mando, fuori ruolo o altro analogo istitutoprevisto dai rispettivi ordinamenti. ».

7. 0505. Gabriele Lorenzoni, Zennaro,Emiliozzi, Gallinella, Ilaria Fontana,Cataldi, Daga, Deiana, D’Ippolito, Fe-derico, Licatini, Alberto Manca, Maraia,Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Via-nello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini,Giuliodori, Parisse, Vanessa Cattoi, Be-rardini, Grippa, Colletti, Vacca, DelGrosso, Torto, Corneli, Roberto Ros-sini.

Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Credito d’imposta per investimenti nelleregioni dell’Italia centrale colpite dagli

eventi sismici)

1. All’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con

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modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,n. 45, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) al comma 1, le parole: « fino al 31dicembre 2019 » sono sostituite dalle se-guenti: « fino al 31 dicembre 2020 »;

b) al comma 4, primo periodo, leparole: « 2017 » e: « 2018 » sono sostituite,rispettivamente, da: « 2018 » e: « 2019 e in23,9 milioni di euro per l’anno 2020. ».

7. 0550. Patassini, D’Eramo, Bella-chioma, Badole, Basini, Benvenuto, Ca-parvi, De Angelis, Durigon, Gerardi,Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti,Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini,Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

ART. 8.

Al comma 1, dopo la lettera a-bis)aggiungere la seguente:

a-ter) dopo il comma 2-bis è inseritoil seguente:

« 2-ter. I comuni di cui agli allegati 1,2 e 2-bis del presente decreto possonoavvalersi di segretari comunali di fascia B,indipendentemente dalla rispettiva classi-ficazione della sede, per tutta la duratadella ricostruzione. In carenza dei Segre-tari Comunali, i Vice Segretari, che lisostituiscono, possono mantenere l’inca-rico finché necessario. I maggiori oneriderivanti dall’applicazione del presente ar-ticolo sono posti a carico della strutturacommissariale, ai sensi dell’articolo 4,comma 3 ».

8. 18. Trancassini, Foti, Butti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1.1. All’articolo 48, comma 2, primoperiodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016,n. 189, sono apportate le seguenti modi-ficazioni:

a) le parole: « per un periodo nonsuperiore a 6 mesi a decorrere dal 24

agosto 2016 » sono sostituite dalle seguenti:« fino alla data del 31 dicembre 2022 »;

b) sono aggiunte, in fine, le seguentiparole: « la sospensione di cui al presentecomma, è estesa alla tassa sui rifiuti(TARI), di cui alla legge n. 147 del 2013 ».

8. 26. Mazzetti, Ruffino, Gelmini, Nevi,Spena, Polidori, Baldelli, Cortelazzo,Casino, Giacometto, Labriola, Martino,Calabria, Polverini, Barelli, Battiloc-chio, Marrocco, Rotondi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Gli adempimenti e i pagamenti di cuiall’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 dicembre2016, n. 229, sono effettuati da coloro chenon li hanno effettuati in forza dellasospensione prevista dalle norme citate adecorrere dal 15 dicembre 2020 con lemodalità e nei termini fissati dalle mede-sime disposizioni, ma nel limite del 40 percento degli importi dovuti. Coloro chehanno già eseguito i pagamenti e gli adem-pimenti previsti dall’articolo 48, commi 11e 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016,n. 189, hanno diritto: (a) per quanto ri-guarda il pagamento dei tributi di cuiall’articolo 48, comma 11, decreto-leggen. 189 del 2016, a vedersi riconosciuta unasomma a titolo di credito di imposta dautilizzare in via proporzionale in 36 mesie pari al 60 per cento delle somme di cuiall’articolo 48, commi 11 del decreto-legge17 ottobre 2016, già corrisposte; (b) perquanto riguarda il pagamento dei contri-buti previdenziali e assistenziali e deipremi per l’assicurazione obbligatoria dicui all’articolo 48, comma. 13, decreto-legge n. 189 del 2016, a vedersi ricono-sciuta una detrazione dagli importi daversare a questi stessi titoli per i prossimi36 mesi per somma pari al 60 per centodelle somme di cui all’articolo 48, commi13 del decreto-legge 17 ottobre 2016 giàversate. Il maggior versamento effettuato èrimborsato, anche attraverso rateizzazionein due anni, nel limite di 5 milioni annui,

Atti Parlamentari — 75 — Camera dei Deputati

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per gli anni 2020 e 2021. Con decreto delMinistro dell’economia e finanze, da ema-nare entro trenta giorni dall’entrata invigore della presente disposizione, sonostabilite le modalità attuative della dispo-sizione di cui al presente comma. All’onerederivante dalla presente disposizione va-lutato in 5 milioni di euro per ciascunodegli anni 2020 e 2021, si provvede me-diante corrispondente riduzione della pro-iezione dello stanziamento del fondo spe-ciale di parte corrente iscritto, ai fini delbilancio triennale 2019-2021, nell’ambitodel programma « Fondi di riserva e spe-ciali » della missione « Fondi da ripartire »dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze per l’anno2019, allo scopo parzialmente utilizzandol’accantonamento relativo al Ministero me-desimo. Il Ministro dell’economia e dellefinanze provvede con propri decreti alleoccorrenti variazioni di bilancio.

8. 45. Patassini, D’Eramo, Bellachioma,Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, DeAngelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, La-tini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Pa-rolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa,Vallotto, Zicchieri.

Al comma 2, sostituire le parole: 15gennaio 2020 con le seguenti: dal giornosuccessivo alla data di cessazione dellostato di emergenza.

8. 47. Trancassini, Prisco, Foti, Butti.

Al comma 2, sostituire le parole: 15gennaio 2020 con le seguenti: 15 luglio2020.

Conseguentemente, al comma 4:

sostituire le parole: 16, 54 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2020 e 2021con le seguenti: 17,54 milioni di euro perl’anno 2020, a 16,54 milioni di euro perl’anno 2021

aggiungere, in fine, le parole: e,quanto a 1 milioni di euro per l’anno2020, mediante corrispondente riduzione

della proiezione dello stanziamento delfondo speciale di parte, corrente iscritto,ai fini del bilancio triennale 2019-2021,nell’ambito del programma « Fondi di ri-serva e speciali » della missione « Fondi daripartire » dello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanzeper l’anno 2019, allo scopo parzialmenteutilizzando l’accantonamento relativo alMinistero medesimo.

8. 0560. Patassini, D’Eramo, Bella-chioma, Badole, Basini, Benvenuto, Ca-parvi, De Angelis, Durigon, Gerardi,Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti,Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini,Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i se-guenti periodi: Ai soggetti che, pur avendodiritto al rinvio, non ne hanno fatto ri-chiesta, si applica la riduzione degli im-porti dovuti nella misura di cui al presentecomma. Il maggior versamento effettuato èrimborsato. Con decreto del Ministro del-l’economia e finanze, da emanare entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente disposizione, sono stabilitele modalità attuative della disposizione dicui al presente comma.

8. 50. Trancassini, Prisco, Foti, Butti.

Al comma 3, sostituire le parole: 31dicembre 2020 con le seguenti: 1o gennaio2023.

8. 56. Acquaroli, Trancassini, Prisco, Foti,Butti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, leparole: e dopo il primo periodo è inseritoil seguente: « La sospensione si applica atutti i punti di prelievo presenti nei co-muni interessati indipendentemente dalladata di attivazione, anche successivamenteall’evento sismico. ».

8. 550. Patassini, D’Eramo, Bellachioma,Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, DeAngelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, La-

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tini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Pa-rolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa,Vallotto, Zicchieri.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere ilseguente:

4-ter. La riduzione del versamento pre-vista dal comma 2 si applica anche neiconfronti dei soggetti di cui all’articolo 11,comma 3, del decreto-legge 9 febbraio2017, n. 8, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 aprile 2017, n. 145. Condecreto del Ministro dell’economia e fi-nanze, da emanare entro trenta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente disposizione, sono stabilite le moda-lità attuative della disposizione di cui alpresente comma.

* 8. 62. Trancassini, Prisco, Foti, Butti.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere ilseguente:

4-ter. La riduzione del versamento pre-vista dal comma 2 si applica anche neiconfronti dei soggetti di cui all’articolo 11,comma 3, del decreto-legge 9 febbraio2017, n. 8, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 aprile 2017, n. 145. Condecreto del Ministro dell’economia e fi-nanze, da emanare entro trenta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente disposizione, sono stabilite le moda-lità attuative della disposizione di cui alpresente comma.

* 8. 551. Patassini, D’Eramo, Bella-chioma, Badole, Basini, Benvenuto, Ca-parvi, De Angelis, Durigon, Gerardi,Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti,Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini,Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere ilseguente:

4-ter. All’articolo 11-bis, comma 2,primo periodo del decreto legislativo 12

maggio 2016, n. 90, le parole: « 31 dicem-bre 2019 » sono sostituite dalle seguenti:« 31 dicembre 2020 ».

** 8. 500. Braga, Buratti, Del Basso DeCaro, Morgoni, Pellicani.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere ilseguente:

4-ter. All’articolo 11-bis, comma 2,primo periodo del decreto legislativo 12maggio 2016, n. 90, le parole: « 31 dicem-bre 2019 » sono sostituite dalle seguenti:« 31 dicembre 2020 ».

** 8. 501. Ilaria Fontana, Gabriele Lo-renzoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella,Cataldi, Daga, Deiana, D’Ippolito, Fe-derico, Licatini, Alberto Manca, Maraia,Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Via-nello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini,Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi,Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, DelGrosso, Torto, Corneli, Roberto Ros-sini.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche all’articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All’articolo 50-bis sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis le parole: « conefficacia limitata agli anni 2017 e 2018 »sono sostituite dalle seguenti: « con effica-cia limitata alla permanenza dello stato diemergenza »;

b) al comma 3-bis, ultimo periodo, leparole: « I contratti di collaborazione co-ordinata e continuativa di cui al prece-dente periodo possono essere rinnovati,per una durata non superiore al 31 di-cembre 2019 », sono sostituite dalle se-guenti: « I contratti di collaborazione co-ordinata e continuativa di cui al prece-

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dente periodo possono essere rinnovati peruna durata non superiore al 31 dicembre2020 ».

2. Alla copertura dei maggiori oneriderivanti dal comma 1, valutati in 20milioni di euro per l’anno 2020, si prov-vede mediante corrispondente riduzionedelle proiezioni dello stanziamento delfondo speciale di parte corrente iscritto aifini del bilancio 2020-2022 nell’ambito delprogramma « Fondi di riserva e speciali »della missione « Fondi da ripartire » dellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze per l’anno 2020, alloscopo utilizzando l’accantonamento rela-tivo al medesimo Ministero.

8. 047. Baldelli, Polidori, Gelmini, Corte-lazzo, Casino, Giacometto, Labriola,Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria,Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battiloc-chio, Marrocco, Rotondi.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche all’articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All’articolo 50-bis, comma 1-ter, leparole: « per gli anni 2019 e 2020 » sonosostituite dalle seguenti: « per l’anno2020 », le parole: « fino a 200 unità » sonosostituite dalle seguenti: « fino a 300unità » e le parole da: « 4,150 milioni dieuro » fino a: « l’anno 2020 » sono sosti-tuite con le seguenti: « 12,450 milioni dieuro per l’anno 2020 ».

* 8. 050. Fregolent, D’Alessandro, Anni-bali, Occhionero.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche all’articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All’articolo 50-bis, comma 1-ter, leparole: « per gli anni 2019 e 2020 » sono

sostituite dalle seguenti: « per l’anno2020 », le parole: « fino a 200 unità » sonosostituite dalle seguenti: « fino a 300unità » e le parole da: « 4,150 milioni dieuro » fino a: « l’anno 2020 » sono sosti-tuite con le seguenti: « 12,450 milioni dieuro per l’anno 2020 ».

* 8. 051. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

Dopo l’articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016,n. 189)

1. All’articolo 50-bis, comma 1-ter, deldecreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 15dicembre 2016, n. 229, le parole « fino a200 unità » sono sostituite dalle seguenti:« fino a 600 unità » e le parole « 8,300milioni per l’anno 2020 » sono sostituitedalle seguenti: « 24,900 milioni per cia-scuno degli anni 2020 e 2021 ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall’ap-plicazione del comma 1, nel limite di16,600 milioni di euro per l’annualità 2020e di 24,900 milioni per l’annualità 2021, siprovvede mediante corrispondente ridu-zione del Fondo per le esigenze indifferi-bili di cui all’articolo 1, comma 199, dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190.

8. 057. Patassini, D’Eramo, Bellachioma,Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, DeAngelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, La-tini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Pa-rolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa,Vallotto, Zicchieri.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche all’articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All’articolo 50-bis, comma 1-ter, deldecreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-

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vertito, con modificazioni, dalla legge 15dicembre 2016, n. 229, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) la parola: « 200 » è sostituita dallaseguente: « 500 »;

b) le parole: « 8,300 milioni » sonosostituite dalle seguenti: « 20,750 milioni »;

c) è aggiunto infine il seguente pe-riodo: « Le risorse non spese nel singoloanno possono essere utilizzate negli annisuccessivi »

8. 060. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini,Silli, Sorte.

Dopo l’articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche all’articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All’articolo 50-bis, comma 1-ter, deldecreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 15dicembre 2016, n. 229, è aggiunto in fineil seguente periodo: « Le risorse non spesenel singolo anno possono essere utilizzatenegli anni successivi ».

8. 0559. Patassini, D’Eramo, Bellachioma,Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, DeAngelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, La-tini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Pa-rolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa,Vallotto, Zicchieri.

Dopo l’articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. All’articolo 50-bis del decreto-legge17 ottobre 2016, n. 189, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 dicembre2016, n. 229, al comma 2, primo periodo,le parole: « previa dichiarazione, qualorasi tratti di professionisti, e fermo restandoquanto previsto dall’articolo 53 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di noniscrizione o avvenuta sospensione dall’e-lenco speciale dei professionisti, di cuiall’articolo 34 del presente decreto », sonosoppresse ed è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: « Qualora si tratti di professioni-sti, e fermo restando quanto previsto dal-l’articolo 53 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, vale quanto dispostodall’articolo 53 del CCNL Funzioni localidel 21 maggio 2018 ».

8. 046. Acquaroli, Trancassini, Foti,Butti.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. All’articolo 50-bis del decreto-legge17 ottobre 2016, n. 189, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 dicembre2016, n. 229, al comma 2, primo periodo,le parole: « previa dichiarazione, qualorasi tratti di professionisti, e fermo restandoquanto previsto dall’articolo 53 del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, di noniscrizione o avvenuta sospensione dall’e-lenco speciale dei professionisti, di cuiall’articolo 34 del presente decreto », sonosostituite con le seguenti: « qualora si trattidi professionisti, e fermo restando quantoprevisto dall’articolo 53 del decreto legi-slativo 30 marzo 2001, n. 165, vale quantodisposto dall’articolo 53 del CCNL Fun-zioni locali del 21 maggio 2018 ».

8. 08. Acquaroli, Trancassini, Foti, Butti.

Dopo l’articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche all’articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All’articolo 50-bis del decreto-legge17 ottobre 2016, n. 189, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 dicembre2016, n. 229, dopo il comma 3-septies èinserito il seguente;

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« 3-octies. La ripartizione delle ri-sorse di cui ai commi che precedonoavviene mediante quote percentuali tra leRegioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbriadesumibili dal numero degli edifici inagi-bili a seguito delle verifiche effettuate conscheda AeDES di cui al decreto del Pre-sidente del Consiglio dei ministri 5 maggio2011, nonché mediante le procedure spe-ditive disciplinate da ordinanza del Capodel Dipartimento della protezione civile. ».

8. 012. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

Dopo l’articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche all’articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All’articolo 50-bis del decreto-legge17 ottobre 2016 n. 189, convertito, conmodificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,n. 96, dopo il comma 5 sono inseriti iseguenti:

« 5-bis. Tenuto conto del maggior nu-mero di procedimenti facenti carico aiComuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis chepresentano una percentuale superiore al50 per cento di edifici dichiarati inagibilicon esito “E” ai sensi del decreto delPresidente del Consiglio dei ministri 5maggio 2011, pubblicato nel supplementoordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficialen. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agliedifici esistenti alla data dell’evento si-smico, gli stessi sono autorizzati ad assu-mere con contratti di lavoro a tempoindeterminato, nel corso degli anni 2020 e2021, ulteriori unità di personale conprofilo professionale di tipo tecnico, con-tabile o amministrativo, fino ad un mas-simo di otto unità ciascuno, in deroga aivincoli di contenimento della spesa dipersonale previsti dalla normativa vigentee in particolare dall’articolo 9, comma 28,del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito, con modificazioni, dalla legge

30 luglio 2010, n. 122 e dall’articolo 1,commi 557 e 562, della legge 27 dicembre2006, n. 296.

5-ter. Le assunzioni di cui al prece-dente comma sono effettuate con facoltàdi attingere dalle graduatorie vigenti, an-che di altre amministrazioni per profiliprofessionali compatibili con le esigenze.Qualora nelle graduatorie suddette nonrisulti individuabile personale dei profiloprofessionale richiesto, i soggetti di cui alcomma 5-bis possono procedere all’assun-zione previa selezione pubblica, anche persoli titoli, sulla base di criteri di pubblicità,trasparenza e imparzialità, anche sempli-ficati, anche in deroga a quanto previstodagli articoli 30 e 34-bis del decreto legi-slativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall’arti-colo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 ottobre2013, n. 125.

5-quater. Agli oneri derivanti dalcomma 5-bis il Commissario straordinarioprovvede a valere sulle risorse disponibilisulla contabilità speciale per l’emer-genza ».

8. 015. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini,Silli, Sorte.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Introduzione dell’articolo 50-ter del decre-to-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Dopo l’articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 dicembre2016, n. 229, è inserito il seguente:

« Art. 50-ter – (Stabilizzazione personalenei comuni completamente distrutti) –.

1. Nei Comuni indicati negli allegati1, 2 e 2-bis del presente decreto conpopolazione inferiore a 5.000 abitanti, incui sia stata individuata da un’ordinanzasindacale almeno una “zona rossa”, tenutoconto delle oggettive ed eccezionali circo-

Atti Parlamentari — 80 — Camera dei Deputati

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stanze determinate dagli eventi sismici, alfine di dare continuità alle attività inessere per le esigenze strettamente legatealla ricostruzione, i rapporti di lavoro atempo determinato in essere di cui all’ar-ticolo 50-bis, in deroga ai vincoli di con-tenimento della spesa sul personale non-ché alle disposizioni di cui al CCNL Fun-zioni Locali vigente, sono stabilizzatipresso le Regioni di appartenenza e dislo-cati nei medesimi Comuni indicati negliallegati 1, 2 e 2-bis. ».

8. 016. Calabria, Baldelli, Gelmini, La-briola, Cortelazzo, Barelli, Battilocchio,Polverini, Polidori, Casino, Giacometto,Ruffino, Mazzetti, Martino, Nevi,Spena, Marrocco, Rotondi.

Dopo l’articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.

(Introduzione dell’articolo 50-ter nel decre-to-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Dopo l’articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 dicembre2016, n. 229, è inserito il seguente:

« Art. 50-ter (Proroga del personale im-piegato nei comuni completamente di-strutti). – 1. Nei Comuni indicati negliallegati 1, 2 e 2-bis del presente decretocon popolazione inferiore a 5.000 abitanti,in cui sia stata individuata da un’ordi-nanza sindacale almeno una “zona rossa”,tenuto conto delle oggettive ed eccezionalicircostanze determinate dagli eventi si-smici, al fine di dare continuità alle atti-vità in essere per le esigenze strettamentelegate alla ricostruzione, i rapporti dilavoro a tempo determinato di cui all’ar-ticolo 50-bis, in deroga alle disposizioni dicui al CCNL Funzioni Locali vigente, sonoprorogati, alla scadenza, per ulteriori 36mesi e comunque nel limite delle risorsedisponibili ai sensi del successivo comma2. Con uno o più separati decreti mini-steriali potrà essere stabilita l’attribuzionedi un punteggio aggiuntivo, da conteggiarsi

ai fini della formazione delle graduatorieper l’assunzione di personale presso laP.A., per i lavoratori assunti ai sensidell’articolo 50-bis che completano il ri-spettivo periodo di attività presso il me-desimo Ente. Alle risorse necessarie siprovvede ai sensi dell’articolo 4 comma 3.A tal fine la contabilità speciale intestataal Commissario straordinario è incremen-tata nel limite di 8,300 milioni di euro perciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

2. All’onere derivante dall’applica-zione del comma 1, pari a 8,300 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e2023, si provvede mediante corrispondenteriduzione del Fondo per le esigenze indif-feribili di cui all’articolo 1, comma 199,della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

8. 017. Patassini, D’Eramo, Bellachioma,Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, DeAngelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, La-tini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Pa-rolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa,Vallotto, Zicchieri.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Dopo l’articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 dicembre2016, n. 229, è inserito il seguente:

« Art. 50-ter.

(Proroga del personale impiegato nei co-muni completamente distrutti)

1. Nei Comuni indicati negli allegati1, 2 e 2-bis del presente decreto conpopolazione inferiore a 5.000 abitanti, incui sia stata individuata da un’ordinanzasindacale almeno una ’zona rossa’, tenutoconto delle oggettive ed eccezionali circo-stanze determinate dagli eventi sismici, alfine di dare continuità alle attività inessere per le esigenze strettamente legatealla ricostruzione, i rapporti di lavoro a

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tempo determinato di cui all’articolo 50-bis, in deroga alle disposizioni di cui alCCNL Funzioni Locali vigente, sono pro-rogati, alla scadenza, per ulteriori 24 mesi.Con uno o più decreti ministeriali potràessere stabilita l’attribuzione di un pun-teggio aggiuntivo, da conteggiarsi ai finidella formazione delle graduatorie perl’assunzione di personale presso la P.A.,per i lavoratori assunti ai sensi dell’arti-colo 50-bis che completano il rispettivoperiodo di attività presso il medesimoente. Alle risorse necessarie si provvede aisensi dell’articolo 4 comma 3. »

8. 020. Trancassini, Foti, Butti.

Dopo l’articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Modifiche all’articolo 52 del decreto-legge17 ottobre 2016, n. 189)

1. All’articolo 52, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 dicembre2016, n. 229, dopo le parole: « Agli oneriderivanti dall’attuazione degli articoli 3,comma 1, 4, comma 2, 15-bis, 17, 26, 27,44, commi 1, 2 e 4, 45, commi 4 e 8, 48,commi 10, 10-bis, 11, 13 e 16, 50, 50-bis,51, comma 4, dal comma 1 del presentearticolo » sono inserite le seguenti: « e dagliobblighi finanziari derivanti dalle varia-zioni e proroghe inserite nel presentedecreto per la compensazione dei minorigettiti fiscali e tributari dei Comuni elen-cati negli allegati 1, 2 e 2-bis ».

2. All’onere derivante dalla disposizionedi cui al comma 1, valutata in 20 milionidi euro per ciascuno degli anni 2020, 2021,e 2022, si provvede mediante corrispon-dente riduzione della proiezione dellostanziamento del fondo speciale di partecorrente iscritto, ai fini del bilancio trien-nale 2019-2021, nell’ambito del pro-gramma « Fondi di riserva e speciali »della missione « Fondi da ripartire » dellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze per l’anno 2019, alloscopo parzialmente utilizzando l’accanto-

namento relativo al Ministero medesimo, ilMinistro dell’economia e delle finanzeprovvede con propri decreti alle occorrentivariazioni di bilancio.

8. 026. Patassini, D’Eramo, Bellachioma,Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, DeAngelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, La-tini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Pa-rolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa,Vallotto, Zicchieri.

Dopo l’articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. I mutui concessi dalla Cassa Depositie Prestiti Spa ai comuni inseriti negliallegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229, trasferiti al Ministero dell’econo-mia e delle finanze in attuazione dell’ar-ticolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30settembre 2003, n. 269, convertito conmodificazioni dalla legge 24 novembre2003, n. 326, aventi le caratteristiche diseguito elencate possono essere oggetto dioperazioni di rinegoziazione che determi-nino una riduzione totale del valore fi-nanziario delle passività totali a caricodegli enti stessi, ferma restando la data discadenza prevista nei vigenti piani di am-mortamento. Possono essere oggetto dioperazioni di rinegoziazione i mutui chealla data del 1o gennaio 2020 presentino leseguenti caratteristiche:

a) interessi calcolati sulla base di untasso fisso;

b) oneri di rimborso a diretto caricodell’ente locale beneficiario dei mutui;

c) scadenza dei prestiti successivi al31 dicembre 2022;

d) debito residuo da ammortizzaresuperiore a 10.000 euro;

e) mancanza di rinegoziazione aisensi del decreto del Ministro dell’econo-

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mia e delle finanze del 20 giugno 2003,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144del 24 giugno 2003;

f) senza diritto di estinzione parzialeanticipata alla pari.

2. La rinegoziazione avrà effetto dallaannualità in cui riprende il pagamentodelle rate sospese dalla normativa appli-cabile agli enti locali i cui territori sonostati colpiti dagli eventi sismici del 2016.

8. 035. Acquaroli, Trancassini, Foti,Butti.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Mutui Cassa depositi e prestiti)

1. I mutui concessi dalla Cassa depositie prestiti Spa a Comuni inseriti negliallegati 1, 2, 2-bis del decreto-legge 17ottobre 2016, n. 189, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229, trasferiti al Ministero dell’econo-mia e delle finanze in attuazione dell’ar-ticolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30settembre 2003, n. 269, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 novembre2003, n. 326, aventi le caratteristiche diseguito elencate, possono essere oggetto dioperazioni di rinegoziazione che determi-nino una riduzione totale del valore fi-nanziario delle passività totali a caricodegli enti stessi, ferma restando la data discadenza prevista nei vigenti piani di am-mortamento. La rinegoziazione avrà ef-fetto dall’annualità in cui riprende il pa-gamento delle rate sospese dalla normativaapplicabile agli enti locali i cui territorisono stati colpiti dagli eventi sismici veri-ficatesi a decorrere dal 2016. Possonoessere oggetto di rinegoziazione i mutuiche, alla data del 1o gennaio 2020, pre-sentino le seguenti caratteristiche:

a) interessi calcolati sulla base di untasso fisso;

b) oneri di rimborso a diretto caricodell’ente locale beneficiario dei mutui;

c) scadenza dei prestiti successiva al31 dicembre 2022;

d) debito residuo da ammortizzaresuperiore a 10.000 euro;

e) mancanza di rinegoziazione aisensi del decreto del Ministro dell’econo-mia e delle finanze 20 giugno 2003, pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del24 giugno 2003;

f) senza diritto di estinzione parzialeanticipata alla pari.

8. 0556. Patassini, D’Eramo, Bellachioma,Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, DeAngelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, La-tini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Pa-rolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa,Vallotto, Zicchieri.

Dopo l’articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di versamenti fi-scali e contributivi)

1. Sono esentati dagli adempimenti edai pagamenti delle ritenute fiscali e deicontributi previdenziali e assistenzialinonché dei premi per l’assicurazione ob-bligatoria di cui all’articolo 48, commi 11e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016,n. 189, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 dicembre 2016, n. 229, i soggettiresidenti nei Comuni di cui agli allegati 1,2 e 2-bis che presentano una percentualesuperiore al 50 per cento di edifici dichia-rati inagibili con esito « E » ai sensi deldecreto del Presidente del Consiglio deiministri 5 maggio 2011, pubblicato nelsupplemento ordinario n. 123 alla Gaz-zetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011,rispetto agli edifici esistenti alla data del-l’evento sismico.

8. 041. Fregolent, D’Alessandro, Annibali,Occhionero.

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Dopo l’articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Proroga sospensione dei termini per lanotifica delle cartelle di pagamento e per la

riscossione)

1. Al comma 2 dell’articolo 11 deldecreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 7aprile 2017, n. 45, le parole « a decorreredal 1o gennaio 2020 » sono sostituite dalleseguenti « a decorrere dal 1o gennaio2021 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1,stimato in 20 milioni di euro per l’anno2020, si provvede mediante corrispondenteriduzione della proiezione dello stanzia-mento del fondo speciale di parte, cor-rente iscritto, ai fini del bilancio triennale2019-2021, nell’ambito del programma« Fondi di riserva e speciali » della mis-sione « Fondi da ripartire » dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze per l’anno 2019, allo scopoparzialmente utilizzando l’accantona-mento relativo al Ministero medesimo.

8. 0570. Patassini, D’Eramo, Bellachioma,Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, DeAngelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, La-tini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Pa-rolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa,Vallotto, Zicchieri.

Dopo l’articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di personale as-sunto a tempo determinato)

1. Al personale assunto a tempo deter-minato anche con contratti di collabora-zione, per esigenze di ricostruzione pub-blica e privata connessa agli eventi sismiciiniziati a far data dal 24 agosto 2016, nonsi applicano le disposizioni di cui al de-creto-legge 12 luglio 2018, n. 87, conver-

tito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, re-lativamente alla disciplina del contratto dilavoro a tempo determinato.

8. 044. Baldelli, Polverini, Cortelazzo,Gelmini, Polidori, Spena, Nevi, Casino,Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruf-fino, Martino, Calabria, Barelli, Batti-locchio, Marrocco, Rotondi.

Dopo l’articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Personale in servizio presso la Strutturadel Commissario straordinario)

1. Al fine di garantire la prosecuzionedelle attività di ricostruzione, il personaledelle amministrazioni pubbliche di cuiall’articolo 1, comma 2, del decreto legi-slativo 30 marzo 2001, n. 165, in serviziopresso la Struttura del Commissario stra-ordinario, già collocato in posizione dicomando, distacco, fuori ruolo o altroanalogo istituto previsto dai rispettivi or-dinamenti, ai sensi dell’articolo 50 comma3 lettera a) del decreto-legge 17 ottobre2016, n. 189, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229, in deroga alla normativa di settoreè prorogato fino al 31 dicembre 2021.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalledisposizioni di cui al comma 1, si provvedemediante riduzione di 20 milioni di europer ciascuno degli anni 2020 e 2021, avalere sul Fondo speciale di parte correnteiscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del Programma Fondi diriserva e speciali della missione « Fondi daripartire » dello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanzeper gli anni 2020 e 2021, allo scopoparzialmente utilizzando l’accantona-mento relativo al Ministero medesimo.

8. 045. Baldelli, Polidori, Gelmini, Corte-lazzo, Casino, Giacometti, Labriola,Mazzetti, Ruffino, Martino, Calabria,Nevi, Spena, Polverini, Barelli, Battiloc-chio, Marrocco, Rotondi.

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Dopo l’articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Ulteriori misure di accelerazione della ri-costruzione: introduzione della proceduraSisma Bonus Potenziato. Modifiche alladisciplina degli incentivi per gli interventi diriparazione, ricostruzione e riduzione delrischio sismico nelle aree colpite dal Sisma

centro Italia del 2016 e 2017)

1. Per favorire procedure semplificateed accelerative della ricostruzione per isoggetti di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, in derogaa quanto già previsto dagli artt. 6, 7, 8 ea tutte le norme incompatibili con taleulteriore modalità di ristoro del dannosubito da soggetti privati, sia per immobilidestinati ad abitazione principale o secon-daria sia per quanto riguarda le attivitàproduttive o edifici destinati ad attivitàproduttive non utilizzati al momento delsisma, viene introdotta una ulteriore mo-dalità di riparazione e ricostruzione deibeni immobili danneggiati dal Sisma Cen-tro Italia 2016 attraverso l’introduzionedel SISMA BONUS POTENZIATO attra-verso le seguenti norme:

2. All’articolo 16 del decreto-legge 4giugno 2013, n. 63, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,dopo il comma 1-octies, è inserito il se-guente:

« 1-novies. Per garantire la massimacelerità nella ricostruzione di edifici resi-denziali e produttivi nelle aree colpite dalsisma Centro Italia 2016 di cui agli allegati1, 2 e 2-bis, nonché nei Comuni al di fuoridi tale perimetrazione ma danneggiati da-gli stessi eventi sismici e per i quali sianostate redatte schede AEDES con esito “B”,“C” o “E” al fine del rientro delle famigliesfollate e delle attività produttive inter-rotte, nonché per garantire ai fabbricati(residenziali e produttivi) l’adozione dimisure antisismiche di cui al presentearticolo, il soggetto avente diritto ai con-tributi previsti dagli artt. 5, 6, 7, 10, 11, 13del DL. 189/2016 può optare per l’utilizzo

dello strumento del Sisma Bonus per lariparazione o ricostruzione in luogo del-l’utilizzo dei contributi di cui sopra.

Solo per gli interventi di riparazione,ricostruzione e riduzione del rischio si-smico sugli edifici residenziali e produttividanneggiati dal sisma Centro Italia 2016definito dal DL. 189/2016. il sisma bonusviene potenziato e delimitato agli importidi cui sotto:

a. Importo massimo ammissibile dilavori su cui calcolare il beneficio fiscaleesteso ad euro 400.000;

b. Detrazioni fiscali per interventi diriparazione, ricostruzione e riduzione delrischio sismico sugli edifici residenziali eproduttivi danneggiati dal sisma CentroItalia 2016 così suddiviso:

I. Sino al 100 per cento degli im-porti ammissibili a contributo così comedeliberati dagli USR per interventi e le-gittimamente sostenuti, che prevedano in-terventi edilizi di adeguamento sismico deifabbricati interessati, alle norme attual-mente in vigore in materia di realizzazionedi costruzione edifici in zone sismiche 1, 2e 3;

II. Sino al 95 per cento degli im-porti ammissibili a contributo così comedeliberati dagli USR per interventi, legit-timamente sostenuti, che prevedano lariduzione del rischio sismico dell’edificio adue classi di rischio inferiori;

III. Sino al 90 per cento degliimporti ammissibili a contributo così comedeliberati dagli USR per interventi, legit-timamente sostenuti, che prevedano lariduzione del rischio sismico dell’edificio auna sola classe di rischio inferiori.

Qualora il Bonus venisse ceduto aterzi, tra le varie voci di costo ammissibilia detrazione, i beneficiari potranno con-teggiare anche i costi sostenuti per l’at-tualizzazione del contributo (relativo alcosto per gli interessi in quanto il Bonusviene rimborsato in 5 quote annuali co-stanti) valutato nel massimo del 10 percento degli interventi di riparazione, rico-

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struzione e riduzione del rischio sismicosugli edifici residenziali e produttivi dan-neggiati dal sisma e comunque come ren-dicontato dai cessionari del Bonus.

Analogamente a quanto previsto dal-l’Art. 10 della legge n. 34/2019 il benefi-ciario, contribuente IRPEF, danneggiatodagli eventi sismici del 2016 potrà optare,qualora il suo contributo Irpef non sidimostri capiente ad assorbire gli sgravifiscali previsti dalla Legge 90/2013, per uncontributo di pari ammontare con scontoin fattura o prestito dell’istituto di Creditoprescelto (come definito nell’importo dal-l’attribuzione da parte dell’USR o deiComuni delegati ai sensi del DL. 32/2019del relativo livello Operativo), sotto formadi sconto sul corrispettivo dovuto, antici-pato dal fornitore che ha effettuato gliinterventi e a quest’ultimo rimborsatosotto forma di credito d’imposta da uti-lizzare esclusivamente in compensazione,in cinque quote annuali di pari importo, odall’istituto di Credito prescelto dal richie-dente ai sensi dell’articolo 17 del decretolegislativo 9 luglio 1997, n. 241, senzal’applicazione dei limiti di cui all’articolo34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, eall’articolo 1, comma 53, della legge 24dicembre 2007, n. 244.

Il fornitore che ha effettuato gli in-terventi ha a sua volta facoltà di cedere ilcredito d’imposta ai propri fornitori dibeni e servizi, o all’istituto di Credito daLui prescelto con esclusione della possibi-lità di ulteriori cessioni da parte di questiultimi ».

3. Con provvedimento del direttore del-l’Agenzia delle entrate, da emanare entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presentedecreto, sono definite le modalità attuativedelle disposizioni di cui ai commi 1 e 2,comprese quelle relative all’esercizio del-l’opzione da effettuarsi d’intesa con ilfornitore o con l’istituto di credito.

4. A decorrere dalla data di entrata invigore della legge di conversione del pre-sente decreto, per gli interventi di cuiall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), deltesto unico delle imposte sui redditi, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti bene-ficiari della detrazione possono optare perla cessione del corrispondente credito infavore dei fornitori dei beni e servizinecessari alla realizzazione degli interventio ai propri Istituti di Credito. Il fornitoredell’intervento ha a sua volta facoltà dicedere il credito d’imposta ai propri for-nitori di beni e servizi o al proprio Istitutodi Credito con esclusione della possibilitàdi ulteriori cessioni da parte di questiultimi.

8. 0551. Patassini, D’Eramo, Bellachioma,Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, DeAngelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, La-tini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Pa-rolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa,Vallotto, Zicchieri.

ART. 9

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per gli esercizi 2019-2021, leimprese ubicate nel cratere sono esclusedall’applicazione degli indici sintetici diaffidabilità di cui all’articolo 9-bis deldecreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 con-vertito, con modificazioni, dalla legge 21giugno 2017, n. 96.

9. 550. Patassini, D’Eramo, Bellachioma,Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, DeAngelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, La-tini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Pa-rolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa,Vallotto, Zicchieri.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

(Modifiche all’articolo 3 del decreto-legge 28aprile 2009, n. 39)

1. Al comma 1 dell’articolo 3 del de-creto-legge 28 aprile 2009, n. 39, conver-

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tito, con modificazioni, dalla legge 24 giu-gno 2009, n. 77, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dallaseguente:

« a) la concessione di contributi afondo perduto, anche con le modalità, subase volontaria, del credito d’imposta e,sempre su base volontaria, di finanzia-menti agevolati garantiti dallo Stato, per laricostruzione o riparazione di immobiliadibiti ad abitazione considerata princi-pale ai sensi del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 504, nonché per gliimmobili adibiti ad abitazione principaleper i familiari in linea retta del proprie-tario, distrutti, dichiarati inagibili o dan-neggiati ovvero per l’acquisto di nuoveabitazioni sostitutive dell’abitazione prin-cipale distrutta. Il contributo di cui allapresente lettera è determinato in ogni casoin modo tale da coprire integralmente lespese occorrenti per la riparazione, laricostruzione o l’acquisto di un alloggioequivalente. Nel caso in cui la proprietàdell’immobile sia suddivisa tra più com-proprietari, il contributo è riconosciutoper l’abitazione principale nella sua inte-rezza e non cambia in ragione della ri-partizione della proprietà. L’equivalenza èattestata secondo le disposizioni dell’auto-rità comunale, tenendo conto dell’adegua-mento igienico-sanitario e della massimariduzione del rischio sismico. Nel caso diricostruzione, l’intervento è da realizzarenell’ambito dello stesso comune; ».

9. 0139. Braga, Buratti, Del Basso DeCaro, Morgoni, Orlando, Pellicani.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

1. Allo scopo di rafforzare la caratte-rizzazione del territorio in ordine allariduzione dei danni per l’uomo e le cosedal rischio idrogeologico-ambientale, me-diante la predisposizione, l’individuazionee l’utilizzo di nuove e più avanzate tec-

nologie, modelli e metodologie, in rela-zione all’articolo 2, comma 329, della legge24 dicembre 2007, n. 244, in conformità aquanto già disposto dall’articolo 8, comma5-bis della legge 24 giugno 2013, n. 71, èautorizzata la spesa di 3 milioni di euro adecorrere dall’anno 2019, per reintegrare estabilizzare il finanziamento dell’autoriz-zazione di spesa di cui all’articolo 1 deldecreto-legge n. 195 del 30 dicembre 2009,convertito in legge n. 26, il 26 febbraio2010.

2. Al relativo onere si provvede, per glianni 2019, 2020 e 2021, mediante corri-spondente riduzione dello stanziamentodel Fondo Speciale di parte corrente,iscritto ai fini del Bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma « fondidi riserva e speciali », della missione« fondi da ripartire », dello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e fi-nanze, allo scopo parzialmente utilizzandol’accantonamento relativo al Ministero del-l’economia e delle finanze; a decorrere dal2022, si provvede mediante corrispondenteriduzione del « Fondo » di cui alla leggen. 190 del 23 dicembre 2014, articolo 1,comma 200 e successive modificazioni eintegrazioni.

9. 010. Trancassini, Foti, Butti.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

(Fondo per la ricostruzione di cui all’arti-colo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012)

1. Al fine di permettere lo svolgimentodelle procedure connesse alle attività diricostruzione, il Fondo per la ricostruzionedi cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 74del 2012, convertito con modificazioni,dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, è incre-mentato di 40 milioni di euro per l’an-nualità 2021. Agli oneri derivanti dal pre-sente comma si provvede mediante ridu-zione dello stanziamento del fondo spe-ciale di parte corrente iscritto ai fini del

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bilancio 2020-2022 nell’ambito del pro-gramma « Fondi di riserva e speciali »della missione « Fondi da ripartire » dellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze per l’anno 2020, alloscopo utilizzando l’accantonamento rela-tivo al medesimo Ministero.

9. 028. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Gel-mini, Cortelazzo, Vietina, Dall’Osso, Po-lidori, Baldelli, Casino, Giacometto, La-briola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Ca-labria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli,Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

Dopo l’articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9.1.

(Ampliamento dell’utilizzabilità dei Fondiper la ricostruzione concessi mediante ilmeccanismo del credito di imposta a spe-

cifiche categorie di interventi)

1. Al comma 1-bis dell’articolo 3 deldecreto-legge n. 74 del 2012, convertitocon modificazioni dalla legge 1o agosto2012, n. 122, dopo le parole: « di cui alcomma 1, lettera a), » sono aggiunte leseguenti: « , c) e d), ».

2. Al comma 1 dell’articolo 3-bis deldecreto-legge n. 95 del 2012 sono appor-tate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « lettere a), b) »sono aggiunte le seguenti: « , c) e d), »;

b) dopo le parole: « prodotti agricolie alimentari, » sono aggiunte le seguenti:« nonché finalizzati ad interventi di ripa-razione, ripristino o ricostruzione di im-mobili di proprietà di privati adibiti a:attività sociali, socio-sanitarie e socio-edu-cative, sanitarie, ricreative, sportive e re-ligiose ovvero per quelli dichiarati di in-teresse culturale ai sensi del decreto legi-slativo 22 gennaio 2004, n. 42, ».

* 9. 031. Foti, Trancassini, Butti, Zucconi.

Dopo l’articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9.1.

(Ampliamento dell’utilizzabilità dei Fondiper la ricostruzione concessi mediante ilmeccanismo del credito di imposta a spe-

cifiche categorie di interventi)

1. Al comma 1-bis dell’articolo 3 deldecreto-legge n. 74 del 2012, convertitocon modificazioni dalla legge 1o agosto2012, n. 122, dopo le parole: « di cui alcomma 1, lettera a), » sono aggiunte leseguenti: « , c) e d), ».

2. Al comma 1 dell’articolo 3-bis deldecreto-legge n. 95 del 2012 sono appor-tate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « lettere a), b) »sono aggiunte le seguenti: « , c) e d), »;

b) dopo le parole: « prodotti agricolie alimentari, » sono aggiunte le seguenti:« nonché finalizzati ad interventi di ripa-razione, ripristino o ricostruzione di im-mobili di proprietà di privati adibiti a:attività sociali, socio-sanitarie e socio-edu-cative, sanitarie, ricreative, sportive e re-ligiose ovvero per quelli dichiarati di in-teresse culturale ai sensi del decreto legi-slativo 22 gennaio 2004, n. 42, ».

* 9. 0166. Rossi, Benamati, Braga, CarlaCantone, Critelli, Delrio, Pini, RizzoNervo.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

1. Al comma 14-bis dell’articolo 10 deldecreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 134, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « neglianni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 »sono sostituite dalle seguenti: « negli anni2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e2021 »;

2. All’onere di cui al comma 1, nellimite di 1,5 milioni di euro per l’annualità2021, si provvede mediante corrispondenteriduzione dell’autorizzazione di spesa di

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cui all’articolo 3-bis, comma 6, del decre-to-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertitocon modificazioni dalla legge 7 agosto2012, n. 135.

** 9. 035. Foti, Trancassini, Butti, Zuc-coni.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

1. Al comma 14-bis dell’articolo 10 deldecreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 134, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « neglianni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 »sono sostituite dalle seguenti: « negli anni2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e2021 »;

2. All’onere di cui al comma 1, nellimite di 1,5 milioni di euro per l’annualità2021, si provvede mediante corrispondenteriduzione dell’autorizzazione di spesa dicui all’articolo 3-bis, comma 6, del decre-to-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertitocon modificazioni dalla legge 7 agosto2012, n. 135.

** 9. 040. Fiorini, Anna Lisa Baroni, Vie-tina, Gelmini, Cortelazzo, Dall’Osso,Polidori, Baldelli, Casino, Giacometto,Labriola, Mazzetti, Ruffino, Martino,Calabria, Nevi, Spena, Polverini, Ba-relli, Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

(Bonus sisma)

1. All’articolo 16 del decreto-legge 4giugno 2013, n. 63, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,dopo il comma 1-octies, aggiungere il se-guente:

« 1-novies. A decorrere dal lo gennaio2020, per gli interventi di adozione di

misure antisismiche che determinano ilpassaggio a due classi di rischio inferiore,effettuati su immobili appartenenti allacategoria catastale D 2 e localizzati neicomuni delle regioni Lazio, Marche e Um-bria di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis deldecreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 15dicembre 2016, n. 229, la spesa massimaammissibile è elevata da 96.000 euro a200.000 euro ».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a5 milioni di euro a decorrere dall’anno2020, mediante corrispondente riduzionedello stanziamento del fondo speciale diparte corrente iscritto, ai fini del bilanciotriennale 2019- 2021, nell’ambito del pro-gramma « Fondi di riserva e speciali »della missione « Fondi da ripartire » dellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze per l’anno 2019 alloscopo parzialmente utilizzando l’accanto-namento relativo al medesimo Ministero.

9. 0553. Patassini, D’Eramo, Bella-chioma, Badole, Basini, Benvenuto, Ca-parvi, De Angelis, Durigon, Gerardi,Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti,Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini,Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

(Ulteriori misure di accelerazione della ri-costruzione: introduzione della proceduraSisma Bonus Potenziato. Modifiche alladisciplina degli incentivi per gli interventi diriparazione, ricostruzione e riduzione delrischio sismico nelle aree colpite dal Sisma

centro Italia del 2016)

1. Per favorire procedure semplificateed accelerative della ricostruzione i sog-getti di cui all’articolo 5 del decreto-leggen. 189 del 2016 e successive modificazionie integrazioni e in deroga a quanto giàprevisto dagli articoli 6, 7 e 8 e a tutte le

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norme incompatibili con tale ulteriore mo-dalità di ristoro del danno subito dasoggetti privati, sia per immobili destinatiad abitazione principale o secondaria cheper quanto riguarda le attività produttiveo edifici destinati ad attività produttivenon utilizzati al momento del sisma vieneintrodotta una ulteriore modalità di ripa-razione e ricostruzione dei beni immobilidanneggiati dal Sisma Centro Italia 2016attraverso l’introduzione del SISMA BO-NUS POTENZIATO attraverso le seguentinorme:

2. All’articolo 16 del decreto-legge 4giugno 2013, n. 63, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,dopo il comma 1-octies, è inserito il se-guente:

« 1-novies. Per garantire la massimacelerità nella ricostruzione di edifici resi-denziali e produttivi nelle aree colpite dalsisma Centro Italia 2016 di cui agli allegati1, 2 e 2-bis nonché nei comuni al di fuoridi tale perimetrazione ma danneggiati da-gli stessi eventi sismici e per i quali sianostate redatte schede AEDES con esito “B”,“C” o “E” al fine del rientro delle famigliesfollate e delle attività produttive inter-rotte, nonché garantire ai fabbricati (re-sidenziali e produttivi) l’adozione di mi-sure antisismiche di cui al presente arti-colo, il soggetto avente diritto ai contributiprevisti dagli artt. 5, 6, 7, 10, 11 e 13 deldecreto-legge n. 189 del 2016 e successivemodificazioni e integrazioni può optare,per l’utilizzo dello strumento del SismaBonus per la riparazione o ricostruzionein luogo dell’utilizzo dei contributi di cuisopra.

Solo per gli interventi di riparazione,ricostruzione e riduzione del rischio si-smico sugli edifici residenziali e produttividanneggiati dal sisma Centro Italia 2016definito dal decreto-legge n. 189 del 2016e successive modificazioni e integrazioni ilsisma bonus viene potenziato e delimitatoagli importi di cui sotto:

a) Importo massimo ammissibile dilavori su cui calcolare il beneficio fiscaleesteso ad euro 400.000;

b) Detrazioni fiscali per interventi diriparazione, ricostruzione e riduzione delrischio sismico sugli edifici residenziali eproduttivi danneggiati dal sisma CentroItalia 2016 così suddiviso:

I. Sino al 100 per cento degli im-porti ammissibili a contributo così comedeliberati dagli USR per interventi e le-gittimamente sostenuti, che prevedano in-terventi edilizi di adeguamento sismico deifabbricati interessati, alle norme attual-mente in vigore in materia di realizzazionedi costruzione edifici in zone sismiche 1, 2e 3;

II. Sino al 95 per cento degli im-porti ammissibili a contributo così comedeliberati dagli USR per interventi, legit-timamente sostenuti, che prevedano lariduzione del rischio sismico dell’edificio adue classi di rischio inferiori;

III. Sino al 90 per cento degliimporti ammissibili a contributo così comedeliberati dagli USR per interventi, legit-timamente sostenuti, che prevedano lariduzione del rischio sismico dell’edificio auna sola classe di rischio inferiori.

Qualora il Bonus venisse ceduto aterzi, tra le varie voci di costo ammissibilia detrazione, i beneficiari potranno con-teggiare anche i costi sostenuti per l’at-tualizzazione del contributo (relativo alcosto per gli interessi in quanto il Bonusviene rimborsato in 5 quote annuali co-stanti) valutato nel massimo del 10 percento degli interventi di riparazione, rico-struzione e riduzione del rischio sismicosugli edifici residenziali e produttivi dan-neggiati dal sisma e comunque come ren-dicontato dai cessionari del Bonus.

Analogamente a quanto previsto dal-l’articolo 10 della legge n. 34 del 2019 ilbeneficiario, contribuente IRPEF, danneg-giato dagli eventi sismici del 2016 potràoptare, qualora il suo contributo Irpef nonsi dimostri capiente ad assorbire gli sgravifiscali previsti dalla legge 90/2013, per uncontributo di pari ammontare con scontoin fattura o prestito dell’istituto di Creditoprescelto (come definito nell’importo dal-l’attribuzione da parte dell’USR o dei

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comuni delegati ai sensi del decreto-leggen. 32 del 2019 del relativo livello Opera-tivo), sotto forma di sconto sul corrispet-tivo dovuto, anticipato dal fornitore che haeffettuato gli interventi e a quest’ultimorimborsato sotto forma di credito d’impo-sta da utilizzare esclusivamente in com-pensazione, in cinque quote annuali dipari importo, o dall’istituto di Creditoprescelto dal richiedente ai sensi dell’ar-ticolo 17 del decreto legislativo 9 luglio997, n. 241, senza l’applicazione dei limitidi cui all’articolo 34 della legge 23 dicem-bre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Il fornitore che ha effettuato gli in-terventi ha a sua volta facoltà di cedere ilcredito d’imposta ai propri fornitori dibeni e servizi, o all’Istituto di Credito dalui prescelto con esclusione della possibi-lità di ulteriori cessioni da parte di questiultimi ».

3. Con provvedimento del direttore del-l’Agenzia delle entrate, da emanare entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presentedecreto, sono definite le modalità attuativedelle disposizioni di cui ai commi 1 e 2,comprese quelle relative all’esercizio del-l’opzione da effettuarsi d’intesa con ilfornitore o con l’istituto di credito.

4. A decorrere dalla data di entrata invigore della legge di conversione del pre-sente decreto, per gli interventi di cuiall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), deltesto unico delle imposte sui redditi, di cuial decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti bene-ficiari della detrazione possono optare perla cessione del corrispondente credito infavore dei fornitori dei beni e servizinecessari alla realizzazione degli interventio ai propri Istituti di Credito. Il fornitoredell’intervento ha a sua volta facoltà dicedere il credito d’imposta ai propri for-nitori di beni e servizi o al proprio Istitutodi Credito con esclusione della possibilitàdi ulteriori cessioni da parte di questiultimi.

9. 0111. Trancassini, Foti, Butti.

Dopo l’articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9.1.

1. All’articolo 2-bis, comma 5, del de-creto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 4dicembre 2017, n. 172, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 31marzo 2018 » sono sostituite dalle se-guenti: « 31 dicembre 2019 »;

b) dopo il primo periodo è inserito ilseguente: « Nel caso in cui sia già presenteuna scheda Fast, la scheda Aedes, corre-data della succitata documentazione, puòessere presentata contestualmente al pro-getto o domanda di contributo ».

2. Il termine di cui all’articolo 9,comma 1, dell’ordinanza 24 aprile 2018,n. 55, è conseguentemente prorogato finoal 31 dicembre 2019 e fino alla predettadata non si applica quanto previsto dal-l’articolo 9, comma 2, dell’ordinanza me-desima.

9. 084. Marchetti, Bellachioma, Badole,Basini, Benvenuto, Caparvi, De Angelis,D’Eramo, Durigon, Gerardi, Gobbato,Latini, Lucchini, Paolini, Parolo, Patas-sini, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa,Vallotto, Zicchieri.

Dopo l’articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9.1.

(Modifiche all’articolo 11 del decreto-legge19 giugno 2015, n. 78)

1. All’articolo 11 del decreto-legge 19giugno 2015, n. 78, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-bis, primo periodo,sostituire le parole: « ad uso scolastico euniversitario », con le seguenti: « ad usopubblico »;

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b) al comma 9-bis, sostituire le pa-role: « 31 dicembre 2019 » con le seguenti:« 31 dicembre 2022 »;

c) al comma 9-bis, dopo le parole:« applicando per l’affidamento di lavori,servizi », aggiungere le seguenti: « , com-presi i servizi di ingegneria e di architet-tura, »;

d) al comma 9-ter, sostituire le pa-role: « ad uso scolastico e universitario, dicui al comma 9-bis, i soggetti attuatori siavvalgono » con le parole: « ad uso pub-blico, di cui al comma 9-bis, i soggettiattuatori possono avvalersi ».

9. 051. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50, dopo l’articolo 43 è inserito il se-guente: « Art. 43-bis. I comuni con popo-lazione fino a 10.000 abitanti non sonoobbligati a ricorrere alla stazione unicaappaltante e alla nomina del responsabileunico del procedimento nello svolgimentodelle procedure di appalto. ».

9. 057. Trancassini, Foti, Butti.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

1. Al comma 9 dell’articolo 14 deldecreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244,convertito, con modificazioni, dalla legge27 febbraio 2017, n. 19, come ulterior-mente modificato dall’articolo 1 comma761, della legge n. 205 del 2017, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) le parole; « al 31 dicembre 2020 »sono sostituite dalle seguenti: « al 31 di-cembre 2021 »;

b) le parole: « nel limite di 500.000euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 »

sono sostituite dalle seguenti: « nel limitedi 300.000 euro per ciascuno degli anni2019, 2020 e 2021 ».

9. 067. Foti, Trancassini, Butti, Zucconi.

Dopo l’articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9.1.

1. All’articolo 17-bis, comma 1, deldecreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 con-vertito con modificazioni dalla legge 7aprile 2017, n. 45 le parole: « per i suc-cessivi quarantotto mesi a partire dalladata di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, » sonosostituite con le seguenti: « sino al 31dicembre 2023, ».

9. 072. Colletti.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

1. All’articolo 18-quater, comma 1, deldecreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, con-vertito in legge 7 aprile 2017, n. 45, leparole: « fino al 31 dicembre 2019 » sonosostituite dalle seguenti: « fino al 31 di-cembre 2020 ».

2. Le disposizioni di cui all’articolo18-quater, comma 1, del decreto-legge 9febbraio 2017, n. 8, convertito in legge 7aprile 2017, n. 45, come modificato dalprecedente comma, si applicano anche aicomuni dell’isola di Ischia colpiti dal sismadel 21 agosto 2017.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2,si provvede nei limiti di 30 milioni peril 2020, mediante riduzione dello stan-ziamento del fondo speciale di partecorrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell’ambito del programma « Fondidi riserva e speciali » della missione« Fondi da ripartire » dello stato di pre-visione del Ministero dell’economia edelle finanze per l’anno 2020, allo scopo

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utilizzando l’accantonamento relativo almedesimo Ministero.

9. 073. Paolo Russo, Carfagna, Polidori,Baldelli, Gelmini, Cortelazzo, Casino,Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruf-fino, Martino, Calabria, Nevi, Spena,Polverini, Barelli, Battilocchio, Mar-rocco, Rotondi, Sarro, Pentangelo, Ca-sciello, Fasano, Fascina, Ferraioli, Co-simo Sibilia.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

(Proroga della vita tecnica impianti di ri-salita Regioni Marche ed Abruzzo)

1. All’articolo 43, del decreto-legge 24aprile 2017, n. 50, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

« 5-bis. In deroga al regolamento di cuial decreto del Ministro delle infrastrutturee dei trasporti 1o dicembre 2015, n. 203, lavita tecnica degli impianti di risalita inscadenza nel 2018 e nel 2019, limitata-mente agli skilift siti nel territorio delleregioni Abruzzo e Marche, è prorogata al31 dicembre 2020, previa verifica dellaloro idoneità ai fini della sicurezza dell’e-sercizio da parte dei competenti ufficiministeriali. »

9. 0283. Patassini, D’Eramo, Bellachioma,Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, DeAngelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, La-tini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Pa-rolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa,Vallotto, Zicchieri.

Dopo l’articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9.1

(Misure in materia di zona franca urbanasisma Centro Italia – Modifiche all’articolo46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205al comma 745 le parole: « all’allegato 2 »sono sostituite con le seguenti: « agli alle-gati 1 e 2 ».

2. All’articolo 46 del decreto-legge 24aprile 2017, n. 50, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « entro il 31dicembre 2019 » sono sostituite dalle se-guenti: « entro il 31 dicembre 2020 »;

b) al comma 4, le parole: « e per i treanni successivi » sono sostituite dalle se-guenti: « e per i quattro anni successivi »;

c) al comma 6, le parole: « Per iperiodi d’imposta dal 2019 al 2020 » sonosostituite dalle seguenti: « Per i periodid’imposta dal 2019 al 2021 »;

d) dopo il comma 8 aggiungere ilseguente: « 8-bis. Le disposizioni di cui alpresente articolo si applicano anche aifabbricati oggetto di ordinanze sindacali disgombero notificate entro il 31 dicembre2017 qualora la riduzione del 25 per centodel fatturato decorra dalla data dell’ordi-nanza sindacali di sgombero considerandoi 120 giorni successivi raffrontati con lostesso periodo del 2015 ».

9. 0510. Gallinella, Gabriele Lorenzoni,Zennaro, Emiliozzi, Ilaria Fontana, Ca-taldi, Daga, Deiana, D’Ippolito, Fede-rico, Licatini, Alberto Manca, Maraia,Micillo, Ricciardi, Rospi, Varrica, Via-nello, Vignaroli, Zolezzi, Flati, Ciprini,Giuliodori, Parisse, Maurizio Cattoi,Berardini, Grippa, Colletti, Vacca, DelGrosso, Torto, Corneli, Roberto Ros-sini.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

(Prosecuzione Zona Franca Urbana SismaCentro Italia, modifiche all’articolo 46 deldecreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 21 giu-

gno 2017, n. 96)

1. Vista l’entità dei danni subiti dall’a-rea Appenninica del Centro Italia, all’ar-ticolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017,

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n. 50, convertito, con modificazioni, dallalegge 21 giugno 2017, n. 96, sono appor-tate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal se-guente:

« 3. Le esenzioni di cui al comma 2spettano, altresì, alle imprese e ai profes-sionisti che intraprendono una nuova ini-ziativa economica all’interno della zonafranca entro il 31 dicembre 2029, adeccezione delle imprese che svolgono at-tività appartenenti alla categoria F dellacodifica ATECO 2007 che alla data del 24agosto 2016 non avevano la sede legale ooperativa nei comuni di cui agli allegati 1,2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016,n. 189, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 dicembre 2016, n. 229 »;

b) al comma 4, primo periodo, leparole: « e per i tre anni successivi » sonosostituite dalle seguenti: « e per i 12 annisuccessivi »; al secondo periodo le parole« per il 2019 e 2020 » sono sostituite dalleseguenti: « per il periodo dal 2019 al2024 »;

c) il comma 4-bis è sostituito con ilseguente:

« 4-bis. L’Istituto Nazionale della Pre-videnza sociale disciplina con propri prov-vedimenti, entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente disposi-zione, le modalità di restituzione dei con-tributi non dovuti dai soggetti beneficiaridelle agevolazioni di cui al presente arti-colo che sono versati all’entrata del bilan-cio dello Stato »;

d) il comma 6 è sostituito, in fine, conil seguente periodo: « Per i periodi d’im-posta dal 2019 al 2029, le agevolazionisono concesse a valere sulle risorse di cuial periodo precedente non fruite dalleimprese beneficiarie e sulle risorse cheogni anno dovranno essere previste dallalegge di Bilancio ».

9. 076. Pella, Polidori, Baldelli, Gelmini,Cortelazzo, Casino, Giacometto, La-

briola, Mazzetti, Ruffino, Martino, Ca-labria, Nevi, Spena, Polverini, Barelli,Battilocchio, Marrocco, Rotondi.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

(Prosecuzione Zona Franca Urbana SismaCentro Italia, modifiche all’articolo 46 deldecreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 21 giu-

gno 2017, n. 96)

1. Vista l’entità dei danni subiti dall’a-rea Appenninica del Centro Italia, all’ar-ticolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017,n. 50, convertito, con modificazioni, dallalegge 21 giugno 2017, n. 96,sono apportatele seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal se-guente: « 3. Le esenzioni di cui al comma2 spettano, altresì, alle imprese e ai pro-fessionisti che intraprendono una nuovainiziativa economica all’interno della zonafranca entro il 31 dicembre 2029, adeccezione delle imprese che svolgono at-tività appartenenti alla categoria F dellacodifica ATECO 2007 che alla data del 24agosto 2016 non avevano la sede legale ooperativa nei comuni di cui agli allegati 1,2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016,n. 189, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 dicembre 2016, n. 229 »;

b) al comma 4, primo periodo, leparole: « e per i tre anni successivi » sonosostituite dalle seguenti: « e per i 12 annisuccessivi »; al secondo periodo le parole« per il 2019 e 2020 » sono sostituite dalleseguenti: « per il periodo dal 2019 al2024 »;

c) il comma 4-bis è sostituito con ilseguente: « 4-bis. L’Istituto Nazionale dellaPrevidenza sociale disciplina con propriprovvedimenti, entro trenta giorni dalladata di entrata in vigore della presentedisposizione, le modalità di restituzionedei contributi non dovuti dai soggetti be-

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XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 2019 — N. 266

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neficiari delle agevolazioni di cui al pre-sente articolo che sono versati all’entratadel bilancio dello Stato »;

d) il comma 6 è sostituito, in fine, conil seguente periodo: « Per i periodi d’im-posta dal 2019 al 2024, le agevolazionisono concesse a valere sulle risorse di cuial periodo precedente non fruite dalleimprese e professionisti beneficiarie. ».

9. 0580. Patassini, D’Eramo, Bella-chioma, Badole, Basini, Benvenuto, Ca-parvi, De Angelis, Durigon, Gerardi,Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti,Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini,Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

(Prosecuzione Zona Franca Urbana SismaCentro Italia, modifiche all’articolo 46 deldecreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 21 giu-

gno 2017, n. 96)

1. Vista l’entità dei danni subiti dall’a-rea Appenninica del Centro Italia, all’ar-ticolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017,n. 50, convertito, con modificazioni, dallalegge 21 giugno 2017, n. 96, sono appor-tate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal se-guente:

« 3. Le esenzioni di cui al comma 2spettano, altresì, alle imprese e ai profes-sionisti che intraprendono una nuova ini-ziativa economica all’interno della zonafranca entro il 31 dicembre 2029, adeccezione delle imprese che svolgono at-tività appartenenti alla categoria F dellacodifica ATECO 2007 che alla data del 24agosto 2016 non avevano la sede legale ooperativa nei comuni di cui agli allegati 1,2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016,n. 189, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 dicembre 2016, n. 229 »;

b) al comma 4, primo periodo, leparole: « e per i tre anni successivi » sono

sostituite dalle seguenti: « e per i 9 annisuccessivi »; al secondo periodo le parole:« per il 2019 e 2020 » sono sostituite dalleseguenti: « per il periodo dal 2019 al2024 »;

c) il comma 4-bis è sostituito con ilseguente:

« 4-bis. L’istituto Nazionale della Pre-videnza sociale disciplina con propri prov-vedimenti, entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente disposi-zione, le modalità di restituzione dei con-tributi non dovuti dai soggetti beneficiaridelle agevolazioni di cui al presente arti-colo che sono versati all’entrata del bilan-cio dello Stato »;

d) il comma 6 è sostituito, in fine, conil seguente periodo: « Per i periodi d’im-posta dal 2019 al 2029, le agevolazionisono concesse a valere sulle risorse di cuial periodo precedente non fruite dalleimprese beneficiarie e sulle risorse previ-ste annualmente dalla legge di Bilancio ».

9. 0420. Trancassini, Foti, Butti.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

4-bis. All’articolo 46 del decreto-legge24 aprile 2017, n. 50, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,n. 96, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) al comma 3, le parole: « 31 dicem-bre 2019 » sono sostituite dalle seguenti:« 31 dicembre 2020 »;

b) al comma 4, le parole: « i tre »sono sostituite dalle seguenti: « gli otto » ele parole: « e il 2020 » sono sostituite dalleseguenti: « e fino al 2025 »;

c) al comma 6, le parole: « dal 2019al 2020, le agevolazioni sono concesse avalere sulle risorse di cui al periodo pre-cedente non fruite dalle imprese e daiprofessionisti beneficiari » sono sostituitedalle seguenti: « dal 2019 al 2025, le age-

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volazioni sono concesse a valere sullerisorse di cui al periodo precedente nonfruite dalle imprese e dai professionistibeneficiari incrementate di 100 milioni dieuro ».

* 9. 074. Trancassini, Prisco, Foti, Butti,Acquaroli.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

4-bis. All’articolo 46 del decreto-legge24 aprile 2017, n. 50, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,n. 96, sono apportate le seguenti modifi-cazioni:

a) al comma 3, le parole: « 31 dicem-bre 2019 » sono sostituite dalle seguenti:« 31 dicembre 2020 »;

b) al comma 4, le parole: « i tre »sono sostituite dalle seguenti: « gli otto » ele parole: « e il 2020 » sono sostituite dalleseguenti: « e fino al 2025 »;

c) al comma 6, le parole: « dal 2019al 2020, le agevolazioni sono concesse avalere sulle risorse di cui al periodo pre-cedente non fruite dalle imprese e daiprofessionisti beneficiari » sono sostituitedalle seguenti: « dal 2019 al 2025, le age-volazioni sono concesse a valere sullerisorse di cui al periodo precedente nonfruite dalle imprese e dai professionistibeneficiari incrementate di 100 milioni dieuro ».

* 9. 075. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini,Silli, Sorte.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

(Disposizioni in materia di versamenti fi-scali e contributivi)

1. All’articolo 46 del decreto-legge 24aprile 2017, n. 50, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Alle imprese e ai professionistiche hanno la sede principale o l’unitàlocale, o che intraprendono una nuovainiziativa economica, all’interno dei Co-muni di cui ai commi 1 e 5 che presentanouna percentuale superiore al 50 per centodi edifici dichiarati inagibili con esito “E”ai sensi del decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 5 maggio 2011, pub-blicato nel supplemento ordinario n. 123alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio2011, rispetto agli edifici esistenti alla datadell’evento sismico, sono concesse le esen-zioni di cui al comma 2, lettere a), b), c)e d) per il periodo di imposta in corso alladata di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto e per idieci anni successivi. ».

** 9. 0270. Fregolent, D’Alessandro, An-nibali, Occhionero.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

(Disposizioni in materia di versamenti fi-scali e contributivi)

1. All’articolo 46 del decreto-legge 24aprile 2017, n. 50, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Alle imprese e ai professionistiche hanno la sede principale o l’unitàlocale, o che intraprendono una nuovainiziativa economica, all’interno dei Co-muni di cui ai commi 1 e 5 che presentanouna percentuale superiore al 50 per centodi edifici dichiarati inagibili con esito “E”ai sensi del decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 5 maggio 2011, pub-blicato nel supplemento ordinario n. 123alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio2011, rispetto agli edifici esistenti alla datadell’evento sismico, sono concesse le esen-zioni di cui al comma 2, lettere a), b), c)e d) per il periodo di imposta in corso alla

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data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto e per idieci anni successivi. ».

** 9. 077. Trancassini, Prisco, Foti, Butti.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

(Disposizioni in materia di versamenti fi-scali e contributivi)

1. All’articolo 46 del decreto-legge 24aprile 2017, n. 50, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Alle imprese e ai professionistiche hanno la sede principale o l’unitàlocale, o che intraprendono una nuovainiziativa economica, all’interno dei Co-muni di cui ai commi 1 e 5 che presentanouna percentuale superiore al 50 per centodi edifici dichiarati inagibili con esito “E”ai sensi del decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 5 maggio 2011, pub-blicato nel supplemento ordinario n. 123alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio2011, rispetto agli edifici esistenti alla datadell’evento sismico, sono concesse le esen-zioni di cui al comma 2, lettere a), b), c)e d) per il periodo di imposta in corso alladata di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto e per idieci anni successivi. ».

** 9. 081. Gagliardi, Benigni, Pedrazzini,Silli, Sorte.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9. 1.

(Modifiche agli articoli 3 e 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39)

1. Al comma 1 dell’articolo 3 del de-creto-legge 28 aprile 2009, n. 39, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 24 giu-

gno 2009, n. 77, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) la lettera a) è sostituita con laseguente:

« a) la concessione di contributi afondo perduto, anche con le modalità, subase volontaria, del credito d’imposta e,sempre su base volontaria, di finanzia-menti agevolati garantiti dallo Stato, per laricostruzione o riparazione di immobiliadibiti ad abitazione considerata princi-pale ai sensi del decreto legislativo 30dicembre 1992, n. 504, nonché per gliimmobili adibiti ad abitazione principaleper i familiari in linea retta del proprie-tario, distrutti, dichiarati inagibili o dan-neggiati ovvero per l’acquisto di nuoveabitazioni sostitutive dell’abitazione prin-cipale distrutta. Il contributo di cui allapresente lettera è determinato in ogni casoin modo tale da coprire integralmente lespese occorrenti per la riparazione, laricostruzione o l’acquisto di un alloggioequivalente. Nel caso in cui la proprietàdell’immobile sia suddivisa tra più com-proprietari, il contributo è riconosciutoper l’abitazione principale nella sua inte-rezza e non cambia in ragione della ri-partizione della proprietà. L’equivalenza èattestata secondo le disposizioni dell’auto-rità comunale, tenendo conto dell’adegua-mento igienico-sanitario e della massimariduzione del rischio sismico. Nel caso diricostruzione, l’intervento è da realizzarenell’ambito dello stesso comune »;

b) dopo la lettera e-bis) è inserita laseguente:

« e-ter) la concessione di contributiper la ricostruzione o riparazione, esclu-sivamente per le parti già realizzate, diimmobili in corso di costruzione alla datadel 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati,qualora gli stessi fossero stati destinati acostituire la prima casa di soggetti privi dititolarità di diritti reali su altre abitazionie titolari del titolo abilitativo edilizio initinere ».

2. Al comma 5-bis dell’articolo 14 deldecreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24

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giugno 2009, n. 77, dopo le parole: « dalcompetente vice commissario d’intesa conil sindaco, », sono inserite le seguenti:« indipendentemente dall’ubicazione deglistessi, ».

9. 0138. Fregolent, D’Alessandro, Anni-bali, Occhionero.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

(Estensione della possibilità di istituire unaZES per l’area Appenninica gravemente col-

pita dal Sisma 2016)

1. All’articolo 4 del decreto-legge 20giugno 2017, n. 91, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

« 4-ter. Le proposte di istituzione diZES possono essere presentate dalle re-gioni meno sviluppate e in transizione cosìcome individuate dalla normativa europea,ammissibili alle deroghe previste dall’arti-colo 107 del Trattato sul funzionamentodell’Unione europea e dalle aree colpite dagravi calamità naturali. Tra le regioni chepotranno avanzare tale richiesta vengonoricomprese in forma aggregata le RegioniAbruzzo, Lazio, Marche ed Umbria gra-vemente colpite dal sisma centro Italia del2016 e generato una gravissima crisi del-l’area appenninica interessata ». Nei terri-tori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marchee Umbria, interessati dagli eventi sismiciverificatisi a far data dal 24 agosto 2016,ricompresi nei comuni indicati negli alle-gati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre2016, n. 189, con i limiti di cui all’articolo1, comma 1 del medesimo decreto, èistituita una Zona Economica Speciale.Beneficiano del particolare regime fiscale,finanziario, creditizio, amministrativo leimprese insediate nel territorio della ZESe che vi si insedieranno entro il 31 di-cembre 2050 che svolgono all’interno delterritorio della ZES attività di natura in-dustriale, artigianale, commerciale, agri-cola, nonché di servizi in genere compresi

quelli offerti da professionisti. Il presenteregime non si applica alle attività finan-ziarie e assicurative. Sono escluse daibenefici le iniziative economiche per lequali non verrà riconosciuto un beneficioterritoriale diretto in base all’applicazionedi parametri che saranno oggetto di ap-posito regolamento o provvedimento. Leimprese e i professionisti che svolgono laloro attività all’interno della ZES e quelleche la inizieranno tra la data di entrata invigore della presente legge e il 31 dicembre2050 potranno usufruire delle seguentiagevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi(IRPEF-IRES) sino al periodo di imposta2050;

b) esenzione dall’imposta regionalesulle attività produttive (IRAP) sino alperiodo di imposta 2050;

c) esenzione sino al periodo di im-posta 2050 dalle imposte municipali pro-prie per gli immobili situati all’internodella ZES utilizzati dalle imprese per svol-gere la loro attività; l’esenzione è vincolataad una relazione di un tecnico qualificatoche attesti le caratteristiche di costruzioneo di restauro secondo criteri antisismicidegli edifici in questione;

d) esenzione dalle imposte sui trasfe-rimenti immobiliari di terreni e di fabbri-cati acquistati per lo svolgimento di atti-vità economiche nella ZES;

e) esenzione dei contributi sulle re-tribuzioni da lavoro dipendente a caricodelle imprese sino all’anno di imposta2050.

4-quater. I soggetti economici operantinella ZES godono della totale ed assolutaesclusione dall’imposta sul Valore Ag-giunto su tutte le operazioni poste inessere dagli stessi inerenti l’esercizio dellaloro attività. 1 soggetti economici operantinella ZES godono della totale ed assolutaesclusione da qualsiasi tipo di dazio do-ganale in entrata ed in uscita dalla ZES eda e per qualsiasi Paese del Mondo Italia

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inclusa. Le imprese possono godere deibenefici di cui al presente articolo alleseguenti condizioni:

a) mantenere l’attività all’internodella ZES sino al 31 dicembre 2050, penala revoca dei benefici goduti con obbligo direstituzione dei benefici goduti, salvo i casiche verranno disciplinati con apposito re-golamento;

b) almeno il 90 per cento del perso-nale e dei collaboratori deve essere resi-dente nella ZES; a tal fine si consideraresidente chi trasferisce la residenza nellaZES entro 12 mesi dal momento dell’as-sunzione.

4-quinquies. I soggetti economici cheoperano all’interno della ZES o che tra-sferiscono la loro attività nella ZES daaltri territori dello Stato Italiano benefi-ceranno dello svincolo degli obblighi con-tributivi e previdenziali. Ciò comporta lafacoltà per gli stessi soggetti di richiedereil rimborso del totale delle somme versateagli Enti di competenza che liquiderannole stesse applicando le regole del sistemacontributivo come se fosse decorso il ter-mine per l’entrata in pensione. Resta in-teso che gli stessi soggetti economici (im-prese, imprenditori, professionisti tutti)beneficeranno dell’esclusione dei versa-menti obbligatori a titolo di contributiprevidenziali e pensionistici. Chiunque, siaesso lavoratore dipendente o autonomo,abbia la residenza nella ZES beneficiadella totale esclusione da ogni tipo diImposta o tassa comprese le accise suiprodotti petroliferi. La distribuzione dicarburanti e lubrificanti da parte di di-stributori situati all’interno della ZES èesclusa da ogni tipo di tassa o accisa. Laproduzione di carburanti e lubrificanti èvietata come è vietata la produzione diprodotti chimici. Sarà facoltà della Fon-dazione Authority vietare l’esercizio dispecifiche attività ritenute dalla stessa nonconfermi alla natura del territorio su cuisarà istituita la ZES.

9. 0273. Fregolent, D’Alessandro, Anni-bali, Occhionero.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

All’articolo 1 della legge 27 dicembre2017, n. 205, dopo il comma 750 è ag-giunto il seguente:

« 750-bis. Fatto salvo il manifesto inte-resse da parte dell’amministrazione comu-nale al trasferimento, anche in parte, dellaproprietà delle Sae-Soluzioni abitative inemergenza e delle strutture temporanee ausi pubblici, in applicazione del comma750, da destinare ad utilizzazioni di pub-blico interesse, nelle aree e beni tutelati aisensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394,ovvero del decreto legislativo 22 gennaio2004, n. 42, il Commissario straordinario,al cessare dello stato di emergenza e ilcompletamento delle attività di ricostru-zione post-terremoto dei comuni interes-sati dagli eventi sismici che hanno colpitoi territori del centro Italia a partire dal 24agosto 2016, provvede, con oneri a caricodel Fondo per le emergenze nazionali, dicui all’articolo 44 del decreto legislativo 2gennaio 2018, n. 1, alla rimozione di tuttele Sae-Soluzioni abitative in emergenza edelle strutture temporanee a usi pubblici,comprese le relative opere di urbanizza-zione, realizzate su terreni occupati atitolo temporaneo, allo scopo della ridu-zione in pristino dello stato delle aree edei beni tutelati e la restituzione ai pro-prietari delle aree nello stato in cui ver-savano al momento dell’occupazione, nelrispetto delle apposite ordinanze a suotempo emanate dai comuni. »

9. 0300. Patassini, D’Eramo, Bellachioma,Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, DeAngelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, La-tini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Pa-rolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa,Vallotto, Zicchieri.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

1. Il comma 762, dell’articolo 1, dellalegge 27 dicembre 2017, n. 205 « Bilancio

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di previsione dello Stato per l’anno finan-ziario 2018 e bilancio pluriennale per iltriennio 2018-2020 » (legge di stabilità2018) è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal precedentecomma si provvede mediante corrispon-dente riduzione dell’autorizzazione dispesa di cui all’articolo 3-bis, comma 6, deldecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-tito con modificazioni dalla legge 7 agosto2012, n. 135.

9. 088. Foti, Trancassini, Butti, Zucconi.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

(Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegiprofessionali alle attività di protezione ci-

vile)

1. Ai sensi e per le finalità di cuiall’articolo 13, comma 2, del decreto legi-slativo 2 gennaio 2018, n. 1, per favorire ilconcorso dei Consigli nazionali degli inge-gneri, degli architetti pianificatori paesag-gisti e conservatori, dei geometri e geome-tri laureati e dei geologi nonché di even-tuali altri Consigli nazionali di Ordini eCollegi tecnici alla gestione degli eventiemergenziali e con particolare riferimentoa quelli indicati all’articolo 7 del mede-simo decreto legislativo n. 1 del 2018, iConsigli nazionali degli ordini anzidettisono legittimati a istituire, in conformitàalle disposizioni di cui all’articolo 15 dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, il « Supportotecnico degli Ordini e dei Collegi profes-sionali alle attività di protezione civile » diseguito Supporto.

2. Il Supporto partecipa, con un pro-prio rappresentante, al Comitato operativonazionale della protezione civile di cuiall’articolo 14 del decreto legislativo 2gennaio 2018, n. 1.

3. I Consigli nazionali che partecipanoal Supporto in accordo con il Diparti-mento della protezione civile, stabilisconole modalità di erogazione delle indennità edei rimborsi forfetari corrisposti per leprestazioni d’opera intellettuale rese dagli

iscritti agli ordini e ai collegi professionalinell’ambito delle attività di cui al comma1.

4. Le indennità e i rimborsi forfetari,comunque denominati, percepiti in rela-zione allo svolgimento delle attività di cuial comma 2-bis dell’articolo 13 del decretolegislativo n. 1 del 2018, dagli iscritti agliOrdini e Collegi professionali di cui siavvalgono i Consigli nazionali associatisono assoggettati, previa opzione da eser-citare nella dichiarazione dei redditi al-l’imposta del 15 per cento sostitutiva del-l’imposta sui redditi, delle relative addi-zionali e dell’imposta regionale sulle atti-vità produttive.

5. Con le convenzioni di cui all’articolo13, comma 2-bis del decreto legislativon. 1 del 2018 sono stabilite le modalità diattuazione del presente articolo nell’am-bito delle risorse disponibili a legislazionevigente nel bilancio autonomo della Pre-sidenza del Consiglio dei ministri – Di-partimento della protezione civile e senzanuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica.

9. 0306. Fregolent, D’Alessandro, Anni-bali, Occhionero.

(Inammissibile)

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

1. All’articolo 22 comma 2 lettera a) deldecreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 14giugno 2019, n. 55, le parole: « previadichiarazione, qualora si tratti di profes-sionisti, e fermo restando quanto previstodall’articolo 53 del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, di non iscrizione oavvenuta sospensione dall’elenco specialedei professionisti, di cui all’articolo 34 delpresente decreto » sono soppresse.

9. 0348. Acquaroli, Trancassini, Foti,Butti.

Atti Parlamentari — 100 — Camera dei Deputati

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Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

1. A decorrere dall’anno 2020 e finoalla data di cessazione dello stato di emer-genza, i comuni dei territori delle RegioniAbruzzo, Lazio, Marche e Umbria interes-sati dagli eventi sismici verificatisi a fardata dal 24 agosto 2016 sono autorizzati aprocedere alle assunzioni di personale atempo determinato, in deroga ai vincoli dicui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205,nei medesimi limiti di spesa previsti per leannualità 2018-2019, e in deroga alle di-sposizioni di cui all’articolo 21, comma 1,del decreto legislativo 15 giugno 2015,n. 81.

2. Agli oneri derivanti dal presentearticolo si provvede mediante utilizzo dellerisorse già disponibili sulle contabilità deiComuni di cui al comma precedente, senzapregiudicare interventi e risorse finanzia-rie già programmati e da programmare.

9. 0123. Trancassini, Foti, Butti.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

1. Con decreto del Ministro del lavoroe delle politiche sociali, di concerto con ilMinistero per la pubblica amministra-zione, entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente disposi-zione, sono stabiliti criteri di precedenzanelle procedure di assunzione nelle pub-bliche amministrazioni per il coniuge su-perstite e per i figli delle vittime decedutea causa degli eventi sismici verificatisi afar data dal 24 agosto 2016 nei territoridelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche eUmbria.

9. 0124. Trancassini, Foti, Butti.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

(Disposizioni concernenti il personale inservizio presso il Comune dell’Aquila epresso l’Ufficio Speciale per la Città dell’A-

quila)

1. Al fine di consentire al Comunedell’Aquila ed al Comune di Fossa diattuare le procedure di stabilizzazione dicui all’articolo 20 del decreto legislativo 25maggio 2017, n. 75, le risorse trasferiteannualmente ai sensi dell’articolo 2-bis,commi 37 e 38, del decreto-legge 16 ot-tobre 2017, n. 148, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,n. 172, per il personale in servizio pressoil comune dell’Aquila, per il personale inservizio presso l’Ufficio Speciale per laCittà dell’Aquila, nonché per il personaleassunto dal Comune di Fossa in serviziopresso l’Ufficio Speciale per la ricostru-zione dei Comuni del cratere, a valeresulle somme stanziate dalla tabella E dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, nell’am-bito della quota destinata dal CIPE alfinanziamento di servizi di natura tecnicae assistenza qualificata sono assegnate alComune dell’Aquila e al Comune di Fossacome trasferimenti ordinari. Ai fini delledisposizioni di cui all’articolo 1, commi557 e 557-quater, della legge 27 dicembre2006, n. 296, il Comune dell’Aquila e ilComune di Fossa calcolano la propriaspesa di personale al netto del presentefinanziamento.

* 9. 083. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

(Disposizioni concernenti il personale inservizio presso il Comune dell’Aquila epresso l’Ufficio Speciale per la Città dell’A-

quila)

1. Al fine di consentire al Comunedell’Aquila ed al Comune di Fossa diattuare le procedure di stabilizzazione di

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cui all’articolo 20 del decreto legislativo 25maggio 2017, n. 75, le risorse trasferiteannualmente ai sensi dell’articolo 2-bis,commi 37 e 38, del decreto-legge 16 ot-tobre 2017, n. 148, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,n. 172, per il personale in servizio pressoil comune dell’Aquila, per il personale inservizio presso l’Ufficio Speciale per laCittà dell’Aquila, nonché per il personaleassunto dal Comune di Fossa in serviziopresso l’Ufficio Speciale per la ricostru-zione dei Comuni del cratere, a valeresulle somme stanziate dalla tabella E dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190, nell’am-bito della quota destinata dal CIPE alfinanziamento di servizi di natura tecnicae assistenza qualificata sono assegnate alComune dell’Aquila e al Comune di Fossacome trasferimenti ordinari. Ai fini delledisposizioni di cui all’articolo 1, commi557 e 557-quater, della legge 27 dicembre2006, n. 296, il Comune dell’Aquila e ilComune di Fossa calcolano la propriaspesa di personale al netto del presentefinanziamento.

* 9. 0364. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

(Disposizioni concernenti il personale inservizio presso il Comune dell’Aquila epresso l’Ufficio Speciale per la Città dell’A-

quila)

1. Al fine di consentire al Comunedell’Aquila di attuare le procedure di sta-bilizzazione di cui all’articolo 20 del de-creto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, lerisorse trasferite annualmente ai sensi del-l’articolo 2-bis, commi 37 e 38, del decre-to-legge 16 ottobre 2017, n. 148, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 4 di-cembre 2017, n. 172, per il personale inservizio presso il Comune dell’Aquila, non-ché per il personale in servizio pressol’ufficio Speciale per la Città dell’Aquila, avalere sulle somme stanziate dalla tabellaE della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

nell’ambito della quota destinata dal CIPEal finanziamento di servizi di natura tec-nica e assistenza qualificata, sono asse-gnate al Comune dell’Aquila come trasfe-rimenti ordinari. Ai fini delle disposizionidi cui all’articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006,n. 296, il Comune dell’Aquila calcola lapropria spesa di personale al netto delpresente finanziamento.

9. 082. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

(Istituzione di una zona economica specialenelle aree ricomprese nel cratere sismico

del Centro Italia)

1. Al fine di favorire lo sviluppo eco-nomico ed industriale delle aree del centroItalia, colpite dagli eventi sismici verifica-tisi a decorrere dal 24 agosto 2016, e lacreazione di condizioni favorevoli all’at-trazione di nuovi investimenti, nonché l’in-sediamento di nuove imprese nelle areericomprese nel cratere sismico del CentroItalia (Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo),ammissibili alle deroghe previste dall’arti-colo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trat-tato sul funzionamento dell’Unione euro-pea, dalla Carta degli aiuti a finalità re-gionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16settembre 2014, come modificata dalladecisione C(2016)5938 final del 23 settem-bre 2016, è istituita una zona economicaspeciale nelle aree ricomprese nel crateresismico del Centro Italia (Lazio, Umbria,Marche e Abruzzo), cui si applica la di-sciplina contenuta nel decreto-legge 20giugno 2017, n. 91, convertito con modi-ficazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Ai fini dell’istituzione e dell’attua-zione degli interventi previsti dal Piano disviluppo strategico nelle aree della zonaeconomica speciale di cui al comma 1 siapplicano le norme contenute nel decretodel Presidente del Consiglio dei ministri 25gennaio 2018, n. 12.

9. 0597. Patassini, D’Eramo, Bellachioma,Badole, Basini, Benvenuto, Caparvi, DeAngelis, Durigon, Gerardi, Gobbato, La-

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tini, Lucchini, Marchetti, Paolini, Pa-rolo, Raffaelli, Saltamartini, Valbusa,Vallotto, Zicchieri.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

1. Il Governo, entro sei mesi dalla datadi entrata in vigore della legge conversionedel presente decreto, adotta un provvedi-mento necessario ad espletare tutti gliadempimenti di legge necessari, sentite leregioni, gli ordini professionali, le associa-zioni di categoria e le istituzioni del ter-ritorio, per la istituzione di una ZonaEconomica Speciale alle aree di cui icomuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis deldecreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 15dicembre 2016, n. 229, anche in derogaalla normativa attualmente in vigore sullamateria, articoli 4 e 5 del decreto-legge 20giugno 2017, n. 91, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 3 agosto 2017.

9. 0114. Acquaroli, Trancassini, Foti,Butti.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

(Edilizia residenziale pubblica)

1. Le regioni, Lazio, Marche, Umbria eAbruzzo, entro novanta giorni dalla datadi entrata in vigore del presente decreto,predispongono un programma di inter-venti di edilizia residenziale pubblica neiterritori dei comuni interessati dalla crisisismica a far data dal 24 agosto 2016.

2. Il programma di cui al comma 1ricomprende piani di recupero urbano dicui all’articolo 11 del decreto-legge 5 ot-tobre 1993, n. 398 , convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,n. 493, interventi di riparazione, con mi-glioramento sismico, dell’edilizia residen-ziale pubblica danneggiata, nonché unpiano straordinario per ulteriori unità abi-

tative preferibilmente attraverso l’acquisi-zione e il recupero, con miglioramentosismico, di edifici ricadenti nei centri sto-rici o rurali danneggiati, con priorità pergli edifici dichiarati inagibili e quelli og-getto di messe insicurezza per incolumitài cui proprietari o sono inadempienti oirreperibili, da destinare alla locazione,anche ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 , convertito,con modificazioni, dalla legge 4 dicembre1993, n. 493. Il programma potrà preve-dere, con priorità e urgenza, la costru-zione di alloggi da utilizzare temporane-amente per i nuclei familiari ospitati neimoduli abitativi SAE e anche per i nucleifamiliari residenti in abitazioni principali,nel caso in cui la realizzazione degliinterventi di cui al presente articolo ri-chieda di liberare temporaneamente l’im-mobile.

Per gli interventi di recupero nei centristorici si applicano, anche all’edilizia re-sidenziale pubblica, le prescrizioni proget-tuali e i parametri di cui al decreto-legge17 ottobre 2016, n. 189, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 dicembre2016, n. 229.

4. All’onere derivante dal presente ar-ticolo si provvede, con i fondi previsti perl’edilizia residenziale pubblica.

9. 0385. Latini.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1

(Crediti prededucibili nelle procedure emer-genziali)

1. Sono da considerare crediti prede-ducibili ai sensi e per gli effetti dell’arti-colo 111, comma 2 R.D. 16 marzo 1942n. 267 e successive modifiche ed integra-zioni (Legge Fallimentare), i crediti deifornitori e dei subappaltatori di appalta-tori, assoggettati a procedure concorsuali,già esecutori di lavori di ricostruzione,ristrutturazione e ripristino degli immobilidi edilizia abitativa, ad uso produttivo ed

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infrastrutturale, nonché del patrimoniostorico e artistico nei territori interessatidagli eventi sismici:

a) della regione Abruzzo dell’aprile2009, individuati nell’articolo unico deldecreto del Commissario delegato 16aprile 2009, n. 3;

b) delle provincie di Bologna, Mo-dena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia eRovigo, del 20 e 29 maggio 2012, di cuiall’articolo 1 del decreto-legge 6 giugno2012, n. 74, convertito, con modificazioni,dalla legge 1o agosto 2012, n. 122;

c) delle regioni dell’Italia centrale, dicui all’allegato 1 al decreto-legge 17 otto-bre 2016, n. 189, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229.

2. I crediti spettanti ai fornitori esubappaltatori di cui al comma 1, vannosoddisfatti con le risorse assegnate a ca-rico della finanza pubblica a soggetti pub-blici e privati dalla vigente normativa perla ricostruzione in caso di eventi sismici,come quelli di cui alle lettere a), b), c) delcomma 1, da incassare e/o già effettiva-mente incassate dagli organi della proce-dura concorsuale alla data di entrata invigore del presente decreto.

3. Le disposizioni di cui al presentearticolo si applicano dall’entrata in vigoredel presente decreto, con effetto anche peri crediti di cui al comma 1, già insinuatinel passivo fallimentare prima della suaentrata in vigore, per i quali sia pendenteprocedimento di opposizione, impugna-zione o revoca ex articoli 98 e 99 L.F. oricorso per cassazione ex articolo 99,comma 12 L.F.

9. 0110. Golinelli, Patassini, Cavandoli,Dara, Cestari, D’Eramo, Gobbato, Luc-chini, Morrone, Murelli, Parolo, Piastra,Raffaelli, Tomasi, Tombolato, Tonelli,Valbusa, Vallotto, Vinci, Giacometti,Zoffili, Bellachioma, Badole, Basini,Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Duri-gon, Gerardi, Latini, Marchetti, Paolini,Saltamartini, Zicchieri.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1

(Procedure per il completamento dell’esamedelle domande di sanatoria edilizia)

1. Entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conver-sione del presente decreto-legge, le am-ministrazioni comunali dei territori col-piti dagli eventi sismici indicati negliallegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 189del 17 ottobre 2016, convertito con mo-dificazioni con la legge 15 dicembre 2016,n. 189, nonché le amministrazioni comu-nali interessate dal presente decreto-leggetrasmettono all’Osservatorio nazionalesull’abusivismo edilizio, di cui all’articolo32, commi 13 e seguenti, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 24novembre 2003, n. 326, e successive mo-dificazioni e integrazioni, le seguenti in-formazioni:

a) il numero totale delle domande disanatoria edilizia presentate, il numerodelle domande evase, il numero delle do-mande in via di esame e il numero diquelle ancora in attesa di essere esami-nate;

b) un piano comunale che prevedecriteri e modalità per l’evasione, entro treanni dalla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto-legge, delle domande di sanatoria ediliziain attesa di essere esaminate alla data dientrata in vigore della presente legge.

2. Entro il 31 dicembre di ciascunanno, e comunque non oltre il 31 gennaiodell’anno successivo, le amministrazionicomunali trasmettono all’Osservatorio na-zionale sull’abusivismo edilizio una rela-zione sull’attuazione del piano comunaledi cui al comma 1, lettera b).

9. 0501. Muroni, Stumpo.

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Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

(Istituzione del fascicolo del fabbricato)

1. Le regioni Emilia-Romagna, Lazio,Umbria, Marche e Abruzzo in collabora-zione con i comuni dei territori colpitidagli eventi sismici indicati negli allegati1.2 e 2-bis del decreto-legge 189 del 17ottobre 2016, convertito con modificazionicon la legge 15 dicembre 2016, n. 189,nonché le regioni e le amministrazionicomunali interessate dal presente decreto-legge entro il 31 dicembre 2020, adottanoin via sperimentale misure limitatamentealle aree sopra riportate, l’istituzione delfascicolo del fabbricato relativamente adogni immobile, qualsiasi sia la sua desti-nazione funzionale, di proprietà privatache abbia avuto accesso ai contributi, dicui al presente decreto-legge, per la ri-strutturazione o ricostruzione post terre-moto.

2. Le regioni di cui al comma 1 delpresente articolo adottano anche le dispo-sizioni in materia di tempistica per l’ag-giornamento del fascicolo del fabbricatocon una cadenza non superiore a tre anni.

3. Il fascicolo del fabbricato contiene leinformazioni attinenti la costruzione del-l’edificio e alle sue pertinenze, l’attestatodi Prestazione Energetica (APE), registragli interventi di adeguamento antisismico,le eventuali modifiche apportate al pro-getto originario e riporta ogni forma dilavoro eseguito sul fabbricato e sulle re-lative pertinenze, ivi compresi i lavorisvolti da enti erogatori di pubblici servizi,indicando tassativamente i seguenti dati:

a) la localizzazione del bene immo-bile;

b) la tipologia delle fondazioni, delleelevazioni e della struttura portante;

c) le planimetrie e i grafici o, in loroassenza, un rilievo geometrico, che descri-vono le caratteristiche, incluse quelle vo-lumetriche o dimensionali, dell’immobile

al momento della predisposizione del fa-scicolo, evidenziando le eventuali modifi-che strutturali intervenute;

d) l’epoca di costruzione, il sistema ei materiali utilizzati;

e) la situazione catastale storica ecorrente;

f) le pertinenze edilizie prive di au-tonoma destinazione;

g) gli interventi di adeguamento an-tisismico;

h) l’attestato di Prestazione Energe-tica (APE);

i) le segnalazioni al proprietario ealle amministrazioni di eventuali elementidi criticità statica, sismica e idrogeologica,nonché delle carenze documentali essen-ziali alla valutazione della sicurezza;

l) la rilevazione della eventuale pre-senza di fessurazioni o lesioni;

m) le caratteristiche geologiche delsuolo e del sottosuolo.

4. La predisposizione del fascicolo delfabbricato e il suo aggiornamento sonosvolti per unità immobiliare in base adun’istanza scritta presentata dal soggettoresponsabile al competente ufficio comu-nale.

5. Alla predisposizione del fascicolo delfabbricato provvede un professionista in-caricato dal proprietario dell’immobile.

6. Il professionista di cui al comma 5trasmette il fascicolo del fabbricato alcompetente ufficio comunale, unitamentead una relazione tecnica sulle risultanzedell’istruttoria che asseveri la conformità ela sicurezza dell’immobile, dai rischi si-smici e idrogeologici, ovvero che evidenzirilievi critici e della relazione tecnica dicertificazione energetica che ne attesti laprestazione energetica (APE).

7. Il comune, sulla base del fascicolodel fabbricato e della relazione tecnica di

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cui al comma 6, entro sei mesi dallatrasmissione degli stessi, può:

a) provvedere al rilascio del fascicolodel fabbricato, il quale costituisce titolo diagibilità sismica;

b) invitare il soggetto responsabile adassumere determinati provvedimenti, conparticolare attenzione ai rischi sismici egeologici, senza i quali non può essererilasciato il fascicolo del fabbricato, fis-sando a tal fine un termine per l’eventualeintegrazione degli elementi conoscitivi ov-vero per l’ultimazione dei lavori; Il ter-mine non può essere comunque, superiorea un anno;

c) adottare un provvedimento di di-niego al rilascio del fascicolo del fabbri-cato, dichiarare la totale inagibilità del-l’immobile ed ordinare lo sgombero dellostesso.

8. Il rilascio del fascicolo del fabbricatodetermina l’automatico aggiornamento ca-tastale, nonché il riconoscimento a favoredel soggetto responsabile di un indennizzoin relazione ai pregiudizi verificatisi indanno all’immobile che derivano da unacalamità naturale di qualsiasi tipologia.

9. Il fascicolo del fabbricato è tenuto acura del soggetto responsabile, il qualefornisce copia del fascicolo o della schedadi cui al comma 12 all’amministrazionepubblica o al conduttore dell’immobile chene facciano richiesta. I medesimi docu-menti sono altresì forniti ai tecnici delleditte incaricate di compiere lavori inno-vativi o manutentivi sull’immobile.

10. La produzione del fascicolo delfabbricato, debitamente aggiornato, è con-dizione per il rilascio di ogni tipo diautorizzazione o certificazione di compe-tenza comunale che ineriscono all’interofabbricato o a singole parti dello stesso. Adecorrere dal lo gennaio 2019, al momentodella stipula o del rinnovo di un contrattodi locazione e parimenti in caso di alie-nazione del fabbricato o di singole partidello stesso, il proprietario ovvero l’am-ministratore del condominio rendono ap-

posita dichiarazione circa l’avvenutoadempimento degli obblighi previsti dallapresente disposizione.

11. A decorrere dalla data di entrata invigore della legge di conversione del pre-sente decreto, il fascicolo del fabbricato èobbligatorio per tutti gli immobili in co-struzione ed è condizione per l’otteni-mento della abitabilità e agibilità deglistessi.

12. Con decreto del Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti da emanareentro sessanta giorni dalla data di entratain vigore della legge di conversione delpresente decreto, di concerto con il Mini-stro dell’ambiente e della tutela del terri-torio e del mare e con il Ministro dei benie delle attività culturali e del turismo,sentita la Conferenza Unificata, di cuiall’articolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281, e successive modifi-cazioni, è approvato lo schema tipo delfascicolo del fabbricato e sono indicate,altresì, le modalità di rilascio, redazione eaggiornamento dello stesso nel rispetto deiprincìpi e dei criteri fissati dal presentearticolo. In ogni caso il fascicolo del fab-bricato è predisposto anche su supportoinformatico e sulla base delle informazioniivi contenute è redatta una scheda cheriassuma le principali caratteristiche del-l’immobile.

13. Per le spese documentate, sostenuteentro il 31 dicembre 2022, relative all’e-laborazione del fascicolo del fabbricato,spetta una detrazione dall’imposta lordaper una quota pari al 50 per cento degliimporti a carico dei contribuenti.

14. All’onere derivante dalle disposi-zioni di cui al presente articolo nel limitemassimo di 4 milioni di euro annui perciascuno degli anni 2020,2021, e 2022 siprovvede mediante corrispondente ridu-zione dello stanziamento del fondo spe-ciale di parte corrente iscritto, ai fini delbilancio triennale 2020-2021 e 2022 nel-l’ambito del programma « Fondi di riservae speciali » della missione « Fondi da ri-partire » dello stato di previsione del Mi-nistero dell’economia e delle finanze per

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l’anno 2020, allo scopo parzialmente uti-lizzando l’accantonamento relativo al me-desimo Ministero.

9. 0500. Muroni, Stumpo.

(Inammissibile)

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

(Carta di identità del territorio)

1. Ai fini della messa in sicurezzasismico e idrogeologico del territorio e delpatrimonio edilizio nazionale relativo aiterritori colpiti da eventi sismici di cui alpresente decreto, entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge le regioni Emilia-Romagna,Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo in col-laborazione con i comuni dei territoricolpiti dagli eventi sismici indicati negliallegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 189del 17 ottobre 2016, convertito con modi-ficazioni con la legge 15 dicembre 2016,n. 189, nonché le altre regioni e ammini-strazioni comunali interessate dal presentedecreto-legge entro il 31 dicembre 2020,avviano in via sperimentale misure limi-tatamente alle aree sopra riportate, sullabase dei sistemi informativi territorialiforniti dalle istituzioni centrali competentie coordinati dal Sistema Nazionale a reteper la protezione dell’ambiente (SNPA), lapredisposizione della cosiddetta cartogra-fia informatizzata su supporto satellitaredei territorio di cui al presente articolo.Tale carta, denominata Carta di identitàdel territorio, è pubblicata sui siti infor-matici istituzionali delle Regioni interes-sate. Le amministrazioni precedenti con-cludono tassativamente il procedimentoentro il 31 dicembre 2020.

2. Al fine di assicurare una conoscenzaapprofondita, efficiente e unitaria del ter-ritorio, la Carta di identità di cui alcomma 1 individua le seguenti informa-zioni:

a) le caratteristiche pedologiche, chi-mico-fisiche e idrogeologiche del suolo;

b) la conoscenza della resistenza edella stabilità del suolo in relazione aipossibili effetti locali indotti da un eventosismico o idrogeologico;

c) i vincoli, di qualsiasi natura, gra-vanti sul territorio;

d) la pianificazione del territorio, conparticolare riferimento a quella urbani-stica;

e) la mappatura del suolo occupatoda superfici artificiali;

f) le rilevazioni e le analisi effettuate;

g) la mappatura dell’abusivismo edi-lizio tramite anche l’utilizzo dei dati for-niti dall’Agenzia delle entrate che devonocontenere tutte le informazioni relative aifabbricati non accatastati acquisite sullabase delle immagini aeree e delle verifichedi cui al decreto-legge 31 maggio 2010,n. 78, ai Ministeri dell’ambiente e delleinfrastrutture, ai Comuni e ai Prefetti, inmodo che siano avviate le attività di ve-rifica della regolarità edilizia e fiscale.

3. Le Regioni di cui al comma 1 delpresente articolo provvedono ad aggior-nare costantemente la predetta carta etrasmettono al Ministero dell’ambiente edella tutela del territorio e del mare, entroil 31 dicembre di ogni anno, una relazionedettagliata sulle attività svolte, segnalandole eventuali criticità. La relazione annualepuò individuare, sulla base di idonee va-lutazioni da parte degli enti competenti, learee da assoggettare prioritariamente adun programma di messa in sicurezza delterritorio.

4. Agli oneri di cui dal presente articolonel limite massimo di 1 milione di europer il biennio 2020-2021, si provvede me-diante, corrispondente riduzione dellostanziamento del speciale di parte cor-rente iscritto ai fini del bilancio triennale2019-2021, nell’ambito del programma« Fondi da ripartire » dello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e dellefinanze per gli anni 2620 e 2021, allo

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scopo parzialmente utilizzando l’accanto-namento relativo al medesimo Ministero.

9. 0502. Muroni, Stumpo.

(Inammissibile)

Dopo l’articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

(Programma di sviluppo delle aree colpitedal sisma e previsione di forme di detas-

sazione)

1. Per le annualità 2020 e 2021, nellimite di 50 milioni di euro, medianteutilizzo delle risorse disponibili sulla con-tabilità speciale di cui all’articolo 4,comma 3, del decreto-legge 17 ottobre2016, n. 189, è autorizzata la realizzazionedi un programma di sviluppo volto adassicurare effetti positivi di lungo periodoin termini di valorizzazione delle risorseterritoriali, produttive e professionali en-dogene, di ricadute occupazionali dirette eindirette, di incremento dell’offerta di benie servizi connessi al benessere dei cittadinie delle imprese, a:

a) interventi di adeguamento, riqua-lificazione e sviluppo delle aree di loca-lizzazione produttiva;

b) attività e programmi di promo-zione turistica e culturale;

c) attività di ricerca, innovazione tec-nologica e alta formazione;

d) azioni di sostegno alle attivitàimprenditoriali;

e) azioni di sostegno per l’accesso alcredito delle imprese, comprese le micro epiccole imprese.

2. Per le annualità successive, il pro-gramma di sviluppo di cui al comma 1 èfinanziato mediante la destinazione di unaquota pari al 4 per cento delle autorizza-zioni di spesa disposte dal Commissariostraordinario a carico dell’articolo 4,comma 3, del decreto-legge 17 ottobre2016, n. 189.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sonorealizzati all’interno di un programma disviluppo predisposto dalla Struttura com-missariale mediante adozione di appositaordinanza ai sensi dell’articolo 2, comma2, del decreto-legge 17 ottobre 2016,n. 189. Il programma di sviluppo indivi-dua tipologie di intervento, amministra-zioni attuatrici, disciplina del monitorag-gio, della valutazione degli interventi initinere ed ex post, della eventuale revoca orimodulazione delle risorse per la piùefficace allocazione delle medesime.

9. 0106. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

(Incentivi per la promozione e sviluppodelle attività economiche giovanili contro lospopolamento delle aree colpite da sismi)

1. Allo scopo di incentivare lo sviluppodi attività economiche improntate alla tu-tela e alla valorizzazione del patrimonionaturale, alla promozione delle risorselocali e all’incremento dell’occupazionegiovanile e contribuire a fermare il gravefenomeno dello spopolamento dei territoricolpiti dagli eventi sismici indicati negliallegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 189del 17 ottobre 2016, convertito con modi-ficazioni con la legge 15 dicembre 2016,n. 229 i giovani imprenditori che nonabbiano ancora compiuto il quarantesimoanno d’età, anche associati in forma coo-perativa, aventi residenza da almeno treanni nei comuni il cui territorio è ricom-preso nei comuni colpiti da eventi sismici,di cui a presente decreto-legge, che av-viano un’attività d’impresa a decorrere dal1o gennaio 2020, possono avvalersi, nelrispetto delle disposizioni dell’Unione eu-ropea in materia di aiuti di Stato, per ilperiodo di imposta in cui l’attività è ini-ziata e per i cinque periodi successivi, diun regime fiscale agevolato con il paga-mento di un’imposta sostitutiva pari al 5per cento del reddito prodotto. Il beneficiodi cui al presente comma è riconosciuto a

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condizione che i soggetti interessati ab-biano regolarmente adempiuto agli obbli-ghi previdenziali, assicurativi e contributiviprevisti dalla legislazione vigente in mate-ria.

2. Ai fini contributivi, previdenziali edextratributari, nonché del riconoscimentodelle detrazioni per carichi di famiglia aisensi dell’articolo 12, comma 3, del testounico delle imposte sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917, e successive mo-dificazioni, la posizione dei contribuentiche si avvalgono del regime agevolatoprevisto dal comma 1 è valutata tenendoconto dell’ammontare che, ai sensi delmedesimo comma, costituisce base impo-nibile per l’applicazione dell’imposta so-stitutiva.

3. L’agevolazione di cui al comma 1 èriconosciuta esclusivamente per le attivitàd’impresa inerenti i seguenti settori d’in-tervento:

a) educazione e formazione ambien-tale;

b) sviluppo e promozione delle pro-duzioni agroalimentari e artigianali tipichelocali;

c) escursionismo ambientale, turismoecosostenibile;

d) manutenzione e ripristino degliecosistemi, gestione forestale;

e) conservazione della natura, di tu-tela del capitale naturale idonei a raggiun-gere gli obiettivi della Strategia nazionaleper la biodiversità e della Rete Natura2000;

f) mobilità sostenibile e percorsi pe-donali e ciclabili sicuri;

g) restauro ed efficientamento ener-getico del patrimonio edilizio esistente.

4. L’agevolazione fiscale di cui alcomma 1 è concessa nel limite massimo dispesa di 20 milioni di euro annui a de-correre dall’anno 2020. Ai relativi oneri siprovvede mediante quota parte fino aconcorrenza del relativo importo derivante

dalla soppressione al decreto del Presi-dente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 633 del numero 110 (prodotti fitosani-tari) di cui alla Tabella A, parte III, « Benie servizi soggetti all’aliquota del 10 percento » e al decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, allaTabella A, parte II, « Beni e servizi soggettiall’aliquota del 4 per cento », la soppres-sione del numero 19, fertilizzanti di cuialla legge 19 ottobre 1984, n. 748.

9. 0391. Muroni, Stumpo.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

(Fondo per lo sviluppo demografico deicomuni del cratere)

1. Al fine di salvaguardare il tessutosociale, evitare lo spopolamento e favorirelo sviluppo demografico dei comuni indi-cati agli allegati 1 e 2 al decreto-leggen. 189 del 2016 convertito con modifica-zioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229è istituto presso il Ministero dell’economiae delle finanze un « Fondo per lo sviluppodemografico dei comuni del cratere » conla dotazione di 50 milioni di euro per glianni 2020, 2021 e 2022. Possono accederealle risorse del fondo di cui al comma 1,secondo le modalità individuate dal rego-lamento di cui al comma 3, i cittadiniresidenti ed i cittadini che intendono spo-stare la propria residenza nei comuniindicati negli allegati 1 e 2 al decreto-leggen. 189 del 2016 convertito con modifica-zioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

2. Con decreto del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze, di concerto, conMinistero dell’interno e dello sviluppo eco-nomico da emanarsi entro tre mesi dalladata di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, sonostabilite le modalità di accesso al fondo dicui al comma 1.

9. 0399. Trancassini, Prisco, Acquaroli,Butti.

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Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

(Istituzione del Fondo solidale per i fami-liari delle vittime di catastrofi naturali)

1. Nello stato di previsione del Mini-stero dell’ambiente e della tutela del ter-ritorio e del mare è istituito un fondodenominato « Fondo solidale per i fami-liari delle vittime di catastrofi naturali »con una dotazione di 45 milioni di euroannui a decorrere dalla data di entrata invigore del presente decreto.

2. Hanno diritto di accesso al Fondo,nei limiti delle disponibilità finanziarieannuali dello stesso i familiari, fino alprimo grado di parentela, delle personedecedute a causa degli eventi sismici ve-rificatisi a far data dal 24 agosto 2016 neiterritori delle Regioni Abruzzo, Lazio,Marche e Umbria.

3. Per ciascuna vittima è attribuita aifamiliari una somma complessiva pari aeuro 200.000,00, che è determinata tenutoconto anche dello stato di effettiva neces-sità. All’attribuzione delle speciali elargi-zioni di cui al presente articolo si provvedenei limiti dell’autorizzazione di spesa dicui al comma 1.

4. Il commissario straordinario adotta iprovvedimenti di elargizione.

5. Le elargizioni di cui al comma 1sono esenti da ogni imposta o tassa e sonoassegnate in aggiunta ad ogni altra sommacui i soggetti beneficiari abbiano diritto aqualsiasi titolo ai sensi della normativavigente.

6. All’onere derivante dall’attuazionedella presente disposizione, pari a 45 mi-lioni di euro, si provvede mediante corri-spondente utilizzo del Fondo di riservaper le autorizzazioni di spesa delle leggipermanenti di natura corrente, iscrittonello stato di previsione del Ministerodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare.

9. 0127. Trancassini, Foti, Butti.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

1. Al fine di non gravare ulteriormentei cittadini dei territori delle regioniAbruzzo, Lazio, Marche e Umbria interes-sati dagli eventi sismici verificatisi a fardata dal 24 agosto 2016 con onerosi tagliai servizi pubblici essenziali è prevista lasospensione quinquennale dei vincoli dispesa imposti dai provvedimenti di finanzapubblica e dei processi di accorpamentotra enti locali e tra autonomie funzionalise non su base volontaria.

9. 0125. Trancassini, Foti, Butti.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

1. Al fine di consentire gli interventiurgenti di manutenzione straordinaria, fi-nalizzati alla messa in sicurezza della SS4Salaria sono stanziati 60 milioni di europer l’anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazionedel comma 1, pari a 60 milioni di euro perl’anno 2020, si provvede mediante corri-spondente riduzione dello stanziamentodel fondo speciale di parte correnteiscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma « Fondidi riserva e speciali » della missione« Fondi da ripartire » dello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e dellefinanze per l’anno 2019, allo scopo par-zialmente utilizzando l’accantonamentorelativo al medesimo Ministero.

9. 0412. Trancassini, Foti, Butti, Prisco.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

(Disposizioni per la famiglia)

1. Ai nuclei familiari residenti nei Co-muni con popolazione inferiore ai 5.000abitanti, di cui agli allegati 1, 2 2-bis deldecreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 con-

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vertito con modificazioni dalla legge 15dicembre 2016, n. 229, è riconosciuto unassegno unico per ciascun figlio mino-renne a carico, per un importo di 250 europer dodici mensilità.

9. 0551. Patassini, D’Eramo, Bella-chioma, Badole, Basini, Benvenuto, Ca-parvi, De Angelis, Durigon, Gerardi,Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti,Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini,Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

1. All’articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito,con modificazioni, dalla legge 24 luglio2018, n. 89, le parole: « entro quattrocen-tottanta giorni dalla comunicazione di av-vio del procedimento di recupero ai sensidel decreto del Presidente del Consiglio deiministri 14 novembre 2017, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo2018 » sono sostituite dalle seguenti: « en-tro il 31 dicembre 2020 ».

9. 0552. Patassini, D’Eramo, Bella-chioma, Badole, Basini, Benvenuto, Ca-parvi, De Angelis, Durigon, Gerardi,Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti,Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini,Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

(Misure di informazione)

1. I Commissari straordinari in carica,nominati per lo stato di emergenza o perla ricostruzione dei territori colpiti daeventi sismici sul territorio nazionale, peri quali è stato dichiarato lo stato diemergenza ai sensi dell’articolo 7, comma1, lettera c), del decreto legislativo 2 gen-naio 2018, n. 1, riferiscono, ogni sei mesi,alle Commissioni parlamentari competenti

in merito allo stato di attuazione degliinterventi di propria competenza, alle ri-sorse utilizzate, alle risorse disponibilinelle contabilità speciali a loro intestate,agli interventi ancora da realizzare e allarelativa stima ipotizzabile delle risorseancora indispensabili ai fini del ritornoalle normali condizioni di vita della po-polazione colpita dalle calamità naturali.

9. 0411. Valbusa, Patassini, D’Eramo,Bellachioma, Badole, Basini, Benve-nuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Ge-rardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Mar-chetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Salta-martini, Vallotto, Zicchieri.

ART. 9-bis.

Dopo l’articolo 9-bis aggiungere il se-guente:

Art. 9-bis.1.

(Assunzione di personale presso gli UfficiTerritoriali del Governo)

1. Il Ministero dell’interno è autoriz-zato ad assumere, con contratti di lavoroa tempo determinato, di durata annuale,per gli anni 2020 e 2021, n. 50 unità dipersonale contrattualizzato non dirigen-ziale, con professionalità di tipo tecnico oamministrativo-contabile, appartenente al-l’area III, fascia F/1 e all’area seconda,fascia F/2, da destinare alle prefetture-uffici territoriali del Governo coinvoltenegli interventi per la riparazione, la ri-costruzione l’assistenza alla popolazione ela ripresa economica nei territori delleRegioni Abruzzo, Lazio, Marche, ed Um-bria interessati dagli eventi sismici verifi-catisi a far data dal 24 agosto 2016, neiComuni di cui agli allegati n. 1, 2 e 2-bisal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,convertito con modificazioni dalla legge 15dicembre 2016, n. 229 e successive modi-ficazioni e integrazioni.

2. Il Ministero dell’interno determinacon proprio provvedimento i profili pro-fessionali e il numero delle unità di per-

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sonale, nel limite massimo di 50 unità, daassegnare a ciascuna prefettura-ufficioterritoriale del Governo per le esigenze dicui al precedente comma.

3. Le assunzioni sono effettuate conricorso alle graduatorie vigenti per con-corsi pubblici a tempo indeterminato, in-detti dalle Amministrazioni pubbliche.

4. Agli oneri conseguenti alle iniziativeassunzionali di cui ai precedenti commi,pari a 2.000.704,5 euro annui per ciascunodegli anni 2020 e 2021, si provvede me-diante corrispondente riduzione della pro-iezione dello stanziamento del fondo spe-ciale di parte corrente iscritto, ai fini delbilancio triennale 2019-2021, nell’ambitodel programma « Fondi di riserva e spe-ciali » della missione « Fondi da ripartire »dello stato di previsione del Ministerodell’economia e delle finanze per l’anno2019, allo scopo parzialmente utilizzando,quando a 704,5 euro per l’anno 2020,l’accantonamento relativo al Ministero me-desimo e, quando a 2.000.000 euro perl’anno 2020 e 2.000.704,5 euro per l’anno2021, l’accantonamento relativo al Mini-stero dell’interno.

5. Il Ministero dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

9-bis. 0550. Patassini, D’Eramo, Bella-chioma, Badole, Basini, Benvenuto, Ca-parvi, De Angelis, Durigon, Gerardi,Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti,Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini,Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

Dopo l’articolo 9-bis aggiungere il se-guente:

Art. 9-bis.1.

(Deroga Centrali Uniche di Committenzaestesa ai Comuni del cratere)

1. L’articolo 1 comma 1 lettera a) deldecreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 14giugno 2019, n. 55, si applica anche ai

Comuni non Capoluogo di cui al presentedecreto, in deroga all’articolo 18 del de-creto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 15dicembre 2016, n. 229.

* 9-bis. 0103. Trancassini, Foti, Butti.

Dopo l’articolo 9-bis aggiungere il se-guente:

Art. 9-bis.1.

(Deroga Centrali Uniche di Committenzaestesa ai Comuni del cratere)

1. L’articolo 1 comma 1 lettera a) deldecreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 14giugno 2019, n. 55, si applica anche aiComuni non Capoluogo di cui al presentedecreto, in deroga all’articolo 18 del de-creto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 15dicembre 2016, n. 229.

* 9-bis. 0551. Patassini, D’Eramo, Bella-chioma, Badole, Basini, Benvenuto, Ca-parvi, De Angelis, Durigon, Gerardi,Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti,Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini,Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

ART. 9-septies.

All’articolo 9-septies, sostituire ilcomma 2 con il seguente: 2. Agli oneriderivanti dal comma 1, pari a 2 milioni dieuro per l’anno 2020, si provvede me-diante corrispondente riduzione del Fondoper interventi strutturali di politica eco-nomica, di cui all’articolo 10, comma 5,del decreto-legge 29 novembre 2004,n. 282, convertito, con modificazioni, dallalegge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministrodell’economia e delle finanze è autorizzato

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ad apportare, con propri decreti, le oc-correnti variazioni di bilancio.

9-septies.700. (da votare ai sensi dell’ar-ticolo 86, comma 4-bis, del Regola-mento)

ART. 9-octies.

Dopo l’articolo 9-octies aggiungere ilseguente:

Art. 9-octies.1.

(Indicatore della situazione patrimonialenei comuni del centro Italia colpiti dagli

eventi sismici del 2016 e 2017)

1. Per l’anno 2020, nel limite di spesadi 1 milione di euro, ai fini dell’accerta-mento dell’indicatore della situazione pa-trimoniale, ai sensi di quanto dispostodall’articolo 5 del regolamento di cui aldecreto del Presidente del Consiglio deiministri 5 dicembre 2013, n. 159, nel cal-colo del patrimonio immobiliare di cui alcomma 2 del medesimo articolo sonoesclusi gli immobili e i fabbricati di pro-prietà distrutti o non agibili in seguito aglieventi sismici verificatisi a decorrere dal24 agosto 2016.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1,pari a 1 milione di euro per l’anno 2020,si provvede mediante corrispondente ridu-zione della proiezione dello stanziamentodel fondo speciale di parte, correnteiscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma « Fondidi riserva e speciali » della missione« Fondi da ripartire » dello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e dellefinanze per l’anno 2019, allo scopo par-zialmente utilizzando l’accantonamentorelativo al Ministero medesimo.

9-octies. 0550. Patassini, D’Eramo, Bel-lachioma, Badole, Basini, Benvenuto,Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi,Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti,Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini,Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

Dopo l’articolo 9-octies aggiungere ilseguente:

Art. 9-octies.1.

(Indicatore della situazione patrimonialenei comuni del colpiti dagli eventi sismici

del 20 e 29 maggio 2012)

1. Per l’anno 2020, nel limite di spesadi 500.000 euro, ai fini dell’accertamentodell’indicatore della situazione patrimo-niale, ai sensi di quanto disposto dall’ar-ticolo 5 del regolamento di cui al decretodel Presidente del Consiglio dei ministri 5dicembre 2013, n. 159, nel calcolo delpatrimonio immobiliare di cui al comma 2del medesimo articolo sono esclusi gliimmobili e i fabbricati di proprietà di-strutti o non agibili in seguito agli eventisismici del 20 e 29 maggio 2012.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1,pari a 500.000 euro per l’anno 2020, siprovvede mediante corrispondente ridu-zione della proiezione dello stanziamentodel fondo speciale di parte, correnteiscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma « Fondidi riserva e speciali » della missione« Fondi da ripartire » dello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e dellefinanze per l’anno 2019, allo scopo par-zialmente utilizzando l’accantonamentorelativo al Ministero medesimo.

9-octies. 0551. Cavandoli, Golinelli,Dara, Badole, Benvenuto, Cestari, D’E-ramo, Gobbato, Lucchini, Morrone,Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, To-masi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Val-lotto, Vinci, Giacometti, Zoffili, Patas-sini.

Dopo l’articolo 9-octies aggiungere ilseguente:

Art. 9-octies.1.

(Indicatore della situazione patrimonialenei comuni della regione Abruzzo colpiti

dagli eventi sismici del 6 aprile 2009)

1. Per l’anno 2020, nel limite di spesadi 500.000 euro, ai fini dell’accertamento

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dell’indicatore della situazione patrimo-niale, ai sensi di quanto disposto dall’ar-ticolo 5 del regolamento di cui al decretodel Presidente del Consiglio dei ministri 5dicembre 2013, n. 159, nel calcolo delpatrimonio immobiliare di cui al comma 2del medesimo articolo sono esclusi gliimmobili e i fabbricati di proprietà di-strutti o non agibili in seguito agli eventisismici del 6 aprile 2009.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1,pari a 500.000 euro per l’anno 2020, siprovvede mediante corrispondente ridu-zione della proiezione dello stanziamentodel fondo speciale di parte correnteiscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma « Fondidi riserva e speciali » della missione« Fondi da ripartire » dello stato di previ-sione del Ministero dell’economia e dellefinanze per l’anno 2019, allo scopo par-zialmente utilizzando l’accantonamentorelativo al Ministero medesimo.

9-octies. 0552. D’Eramo, Benvenuto,Bellachioma, Badole, Gobbato, Luc-chini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Val-lotto, Patassini.

Dopo l’articolo 9-octies aggiungere ilseguente:

Art. 9-octies.1.

(Modifica all’articolo 1-sexies del decreto-legge 25 maggio 2018, n. 55)

1. All’articolo 1-sexies, comma 1, primoperiodo, del decreto-legge 29 maggio 2018,n. 55, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: « neicomuni di cui agli allegati 1,2 e 2-bis al »sono sostituite dalle seguenti: « nei comunidi cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 del ».

* 9-octies. 097. Trancassini, Foti, Butti,Prisco.

Dopo l’articolo 9-octies aggiungere ilseguente:

Art. 9-octies.1.

(Modifica all’articolo 1-sexies del decreto-legge 25 maggio 2018, n. 55)

1. All’articolo 1-sexies, comma 1, primoperiodo, del decreto-legge 29 maggio 2018,n. 55, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: « neicomuni di cui agli allegati 1,2 e 2-bis al »sono sostituite dalle seguenti: « nei comunidi cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 del ».

* 9-octies. 0553. Patassini, D’Eramo, Bel-lachioma, Badole, Basini, Benvenuto,Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi,Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti,Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini,Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

ART. 9-novies.

Al comma 1, lettera a), numero 3),capoverso « a-bis) », aggiungere, in fine, ilseguente periodo: « Conseguentementeeventuali accorpamenti avverranno solo subase volontaria. ».

9-novies. 500. Trancassini.

All’articolo 9-novies, comma 1, letterac), numero 2), capoverso b-quinquies), so-stituire le parole: del Fondo per il funzio-namento delle istituzioni scolastiche, di cuiall’articolo 1, comma 601, della legge 27dicembre 2006, n. 296 con le seguenti:delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021,dello stanziamento del fondo speciale diparte corrente iscritto, ai fini del bilanciotriennale 2019-2021, nell’ambito del pro-gramma « Fondi di riserva e speciali »della missione « Fondi da ripartire » dellostato di previsione del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze per l’anno 2019, alloscopo parzialmente utilizzando l’accanto-namento relativo al Ministero dell’istru-zione, dell’università e della ricerca.

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Conseguentemente, dopo il comma 1aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro dell’economia e dellefinanze è autorizzato ad apportare, conpropri decreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

9-novies. 700. (da votare ai sensi dell’ar-ticolo 86, comma 4-bis, del Regola-mento)

ART. 9-decies.

Sopprimerlo.

9-decies. 550. Patassini, D’Eramo, Bel-lachioma, Badole, Basini, Benvenuto,Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi,Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti,Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini,Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

Dopo l’articolo 9-decies aggiungere ilseguente:

Art. 9-decies. 1.

(Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegiprofessionali alle attività di protezione ci-

vile)

1. Ai sensi e per le finalità di cuiall’articolo 13, comma 2 del decreto legi-slativo 2 gennaio 2018 n. 1, per favorire ilconcorso dei Consigli nazionali degli inge-gneri, degli architetti pianificatori paesag-gisti e conservatori, dei geometri e geome-tri laureati e dei geologi nonché di even-tuali altri Consigli nazionali di Ordini eCollegi tecnici alla gestione degli eventiemergenziali e con particolare riferimentoagli eventi sismici che hanno colpito laregione Abruzzo nel 2009, le regioni Emi-lia Romagna, Lombardia e Vento nel 2012,le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Um-bria nel 2016 e 2017, l’isola di Ischia nel2017, la provincia di Campobasso e la cittàmetropolitana di Catania nel 2018, i Con-sigli nazionali degli ordini anzidetti sonolegittimati a istituire, in conformità alledisposizioni di cui all’articolo 15 della

legge 7 agosto 1990, n. 241, il « Supportotecnico degli Ordini e dei Collegi profes-sionali alle attività di protezione civile » diseguito Supporto.

2. Il Supporto partecipa, con un pro-prio rappresentante, al Comitato operativonazionale della protezione civile di cuiall’articolo 14 del decreto legislativo 2gennaio 2018, n. 1.

3. I Consigli nazionali che partecipanoal Supporto in accordo con il Diparti-mento della protezione civile, stabilisconole modalità di erogazione delle indennità edei rimborsi forfetari corrisposti per leprestazioni d’opera intellettuale rese dagliiscritti agli ordini e ai collegi professionalinell’ambito delle attività di cui al comma1.

4. Le indennità e i rimborsi forfetari,comunque denominati, percepiti in rela-zione allo svolgimento delle attività di cuial comma 2-bis dell’articolo 13 del decretolegislativo n. 1 del 2018, dagli iscritti agliOrdini e Collegi professionali di cui siavvalgono i Consigli nazionali associatisono assoggettati, previa opzione da eser-citare nella dichiarazione dei redditi al-l’imposta del 15 per cento sostitutiva del-l’imposta sui redditi, delle relative addi-zionali e dell’imposta regionale sulle atti-vità produttive.

5. Con le convenzioni di cui all’articolo13, comma 2-bis del decreto legislativon. 1 del 2018 sono stabilite le modalità diattuazione del presente articolo nell’am-bito delle risorse disponibili a legislazionevigente nel bilancio autonomo della Pre-sidenza del Consiglio dei ministri – Di-partimento della protezione civile e senzanuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica.

9-decies. 0550. Patassini, Cavandoli, D’E-ramo, Bellachioma, Badole, Basini,Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Duri-gon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini,Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli,Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zic-chieri.

(Inammissibile)

Atti Parlamentari — 115 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 2019 — N. 266

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Dopo l’articolo 9-decies aggiungere ilseguente:

Art. 9-decies. 1.

(Supporto tecnico degli Ordini e dei Collegiprofessionali alle attività di protezione ci-

vile)

1. Ai sensi è per le finalità di cuiall’articolo 13, comma 2 del decreto legi-slativo 2 gennaio 2018 n. 1, per favorire ilconcorso dei Consigli nazionali degli inge-gneri, degli architetti pianificatori paesag-gisti e conservatori, dei geometri e geome-tri laureati e dei geologi nonché di even-tuali altri Consigli nazionali di Ordini eCollegi tecnici alla gestione degli eventiemergenziali e con particolare riferimentoagli eventi sismici che hanno colpito leregioni Emilia Romagna, Lombardia e Ve-neto il 20 e 29 maggio 2012, i Consiglinazionali degli ordini anzidetti sono legit-timati a istituire, in conformità alle dispo-sizioni di cui all’articolo 15 della legge 7agosto 1990, n. 241, il « Supporto tecnicodegli Ordini e dei Collegi professionali alleattività di protezione civile » di seguitoSupporto.

2. Il Supporto partecipa, con un pro-prio rappresentante, al Comitato operativonazionale della protezione civile di cuiall’articolo 14 del decreto legislativo 2gennaio 2018, n. 1.

3. I Consigli nazionali che partecipanoal Supporto in accordo con il Diparti-mento della protezione civile, stabilisconole modalità di erogazione delle indennità edei rimborsi forfetari corrisposti per leprestazioni d’opera intellettuale rese dagliiscritti agli ordini e ai collegi professionalinell’ambito delle attività di cui al comma1.

4. Le indennità e i rimborsi forfetari,comunque denominati, percepiti in rela-zione allo svolgimento delle attività di cuial comma 2-bis dell’articolo 13 del decretolegislativo n. 1 del 2018, dagli iscritti agliOrdini e Collegi professionali di cui siavvalgono i Consigli nazionali associatisono assoggettati, previa opzione da eser-citare nella dichiarazione dei redditi al-

l’imposta del 15 per cento sostitutiva del-l’imposta sui redditi, delle relative addi-zionali e dell’imposta regionale sulle atti-vità produttive.

5. Con le convenzioni di cui all’articolo13, comma 2-bis del decreto legislativon. 1 del 2018 sono stabilite le modalità diattuazione del presente articolo nell’am-bito delle risorse disponibili a legislazionevigente nel bilancio autonomo della Pre-sidenza del Consiglio dei ministri – Di-partimento della protezione civile e senzanuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica.

9-decies. 0551. Cavandoli, Golinelli,Dara, Badole, Benvenuto, Cestari, D’E-ramo, Gobbato, Lucchini, Morrone,Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, To-masi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Val-lotto, Vinci, Giacometti, Zoffili, Patas-sini.

(Inammissibile)

ART. 9-undecies.

Sopprimere l’articolo 9-undecies.

* 9-undecies. 700. (da votare ai sensi del-l’articolo 86, comma 4-bis, del Regola-mento)

Sopprimerlo.

* 9-undecies. 500. Buratti, Pellicani.

Al comma 1, capoverso comma 1-bis,primo periodo, sostituire le parole: dall’Uf-ficio del bilancio e per il riscontro diregolarità amministrativa contabile dellaPresidenza del Consiglio dei ministri con leseguenti dal Ministero dell’economia edelle finanze.

9-undecies. 501. Pellicani, Buratti.

Atti Parlamentari — 116 — Camera dei Deputati

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ART. 9-terdecies.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiun-gere la seguente:

a-bis) dopo il terzo periodo, è ag-giunto il seguente: « Restano in ogni casoferme le vigenti disposizioni normative inmateria di tutela ambientale e dei beniculturali e paesaggistici ».

* 9-terdecies. 501. Braga, Buratti, DelBasso De Caro, Morgoni, Pellicani.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiun-gere la seguente:

a-bis) dopo il terzo periodo, è ag-giunto il seguente: « Restano in ogni casoferme le vigenti disposizioni normative inmateria di tutela ambientale e dei beniculturali e paesaggistici ».

* 9-terdecies. 503. Ilaria Fontana, Ga-briele Lorenzoni, Zennaro, Emiliozzi,Gallinella, Cataldi, Daga, Deiana, D’Ip-polito, Federico, Licatini, AlbertoManca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Ro-spi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zo-lezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse,Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa,Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Cor-neli, Roberto Rossini.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

c) all’ultimo periodo, sono aggiunte infine le parole: « e privata ».

** 9-terdecies. 502. Braga, Buratti, DelBasso De Caro, Morgoni, Pellicani.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

c) all’ultimo periodo, sono aggiunte infine le parole: « e privata ».

** 9-terdecies. 600. Gabriele Lorenzoni,Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, Ilaria

Fontana, Cataldi, Daga, Deiana, D’Ip-polito, Federico, Licatini, AlbertoManca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Ro-spi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zo-lezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse,Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa,Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Cor-neli, Roberto Rossini.

ART. 9-septiesdecies.

All’articolo 9-septiesdecies, al comma 1,capoverso Art 24-bis, sopprimere il comma4.

9-septiesdecies. 700. (da votare ai sensidell’articolo 86, comma 4-bis, del Re-golamento)

ART. 9-vicies semel.

All’articolo 9-vicies semel, comma 2,sostituire le parole: riduzione dell’autoriz-zazione di spesa di cui alla legge 30 aprile1985, n. 163, recante il Fondo unico per lospettacolo con le seguenti: utilizzo dellerisorse di parte corrente del Fondo unicoper lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile1985, n. 163.

9-vicies semel. 700. (da votare ai sensidell’articolo 86, comma 4-bis, del Re-golamento)

Sopprimere il comma 3.

9-vicies semel. 550. Patassini, D’Eramo,Bellachioma, Badole, Basini, Benve-nuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Ge-rardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Mar-chetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Salta-martini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

Atti Parlamentari — 117 — Camera dei Deputati

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ART. 9-vicies bis.

All’articolo 9-vicies bis, apportare le se-guenti modificazioni:

al comma 1, lettera c), capoversocomma 1, primo periodo, dopo le parole:nel limite di spesa di euro aggiungere leseguenti: 830.000 per l’anno 2019, di euro;

al comma 1, lettera c), capoversocomma 1, secondo periodo, dopo le parole:nel limite di euro aggiungere le seguenti:830.000 per l’anno 2019, di euro;

al comma 1, dopo la lettera c) inserirela seguente: c-bis) all’articolo 14-bis,comma 2, le parole: anni 2019 e 2020 sonosostituite dalle seguenti: anni 2019, 2020 e2021;

dopo il comma 1, aggiungere il se-guente: 1-bis. Alla compensazione deglieffetti finanziari in termini di indebita-mento netto derivanti dal comma 1, letterec) e d), pari complessivamente a euro73.000 per l’anno 2020 e a euro 880.000per l’anno 2021, si provvede mediantecorrispondente riduzione del Fondo per lacompensazione degli effetti finanziari nonprevisti a legislazione vigente conseguentiall’attualizzazione di contributi plurien-nali, di cui all’articolo 6, comma 2, deldecreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 4dicembre 2008, n. 189.

9-vicies bis. 700. (da votare ai sensi del-l’articolo 86, comma 4-bis, del Regola-mento)

ART. 9-vicies ter.

Dopo l’articolo 9-vicies ter, aggiungere ilseguente:

Art. 9-vicies ter.1.

(Semplificazione e accelerazione della rico-struzione privata nell’ambito dei comunidel cratere diversi dal Comune dell’Aquila e

in quelli fuori cratere)

1. Qualora gli interventi di riparazione,ripristino e ricostruzione degli immobili

privati rientrino nel limite di 500.000 eurodi importo ammissibile, l’Ufficio specialeper la ricostruzione, previa verifica dellalegittimazione del soggetto richiedente almomento della presentazione della do-manda di contributo, adotta il provvedi-mento di concessione del contributo inderoga alla disciplina prevista dal D.P.C.M.4 febbraio 2013, articolo 4 e con le mo-dalità procedimentali stabilite con appo-sito provvedimento dell’Ufficio. La conces-sione avviene sulla base del progetto edella documentazione allegata alla do-manda di contributo presentata dal pro-fessionista, che ne certifica la completezzae la regolarità amministrativa e tecnica,compresa la conformità edilizia e urbani-stica, nonché sulla base dell’importo delcontributo concedibile determinato dallostesso professionista nei limiti del costoammissibile, individuato con le modalitàstabilite ai sensi del decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri 4 febbraio 2013,articolo 4.

2. Per gli interventi di cui al commache precede, gli stati di avanzamento la-vori, ivi compresi quelli finali non estratti,vengono autorizzati previa istruttoria do-cumentale, tecnica ed economica da partedell’ufficio Speciale per la Ricostruzionedei Comuni del Cratere. Per gli interventidiversi da quelli disciplinati al comma 1,gli stati di avanzamento lavori, ivi com-presi quelli finali non estratti, vengonoautorizzati direttamente dai comuni, pre-via-verifica della completezza documentalecorredata delle parcelle professionali vidi-mate ed effettuati i controlli sulla regola-rità contributiva e sull’avvenuto effettivopagamento dei subappaltatori e fornitori.

3. L’erogazione del contributo per statodi avanzamento lavori è condizionata dallacorretta presentazione da parte del bene-ficiario del contributo dei contratti di cuiall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge19 giugno 2015, n. 78, convertito in Legge6 agosto 2015, n. 125.

4. Le procedure di nomina dei com-missari disciplinate all’articolo 67-quater,comma 2, del decreto-legge 22 giugno2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto

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2012, n. 134 sono subordinate alla verificada parte dei comuni della regolarità edi-lizia ed urbanistica degli edifici.

5. La selezione dell’impresa esecutriceda parte del beneficiario dei contributi ècompiuta mediante scelta tra le impreseche risultano iscritte nell’Anagrafe di cuiall’articolo 2-bis, comma 33, decreto-legge16 ottobre 2017, n. 148 convertito in leggen. 172 del 4 dicembre 2017, senza alcunobbligo di confronto concorrenziale. Laselezione del professionista cui affidare laprogettazione da parte del beneficiario deicontributi è compiuta mediante scelta trai professionisti che risultano iscritti nel-l’Elenco di all’articolo 34 del decreto-legge17 ottobre 2016, n. 189 convertito in legge15 dicembre 2016, n. 229, nel quale vieneistituita un’apposita Sezione dedicata allaricostruzione post-sisma Abruzzo 2009,senza alcun obbligo di confronto concor-renziale. La domanda di contributo deveessere corredata dalla documentazione irequisiti professionali del progettista sele-zionato e l’avvenuta iscrizione degli stessinell’Elenco di all’articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito inlegge 15 dicembre 2016, n. 229.

6. Il comma 4 dell’articolo 2 del decretodel Presidente del Consiglio dei ministri 4febbraio 2013 è abrogato.

7. Decorsi trenta giorni dalla richiestadi integrazioni trasmessa dall’ufficio Spe-ciale per la Ricostruzione dei Comuni delCratere ai beneficiari del diritto al con-tributo senza che questi provvedano ancheper il tramite dei professionisti incaricatidella progettazione, il compenso del rap-presentante legale del consorzio, del pro-curatore speciale, del commissario nomi-nato dal comune competente, dell’ammi-nistratore di condominio o del rappresen-tante delle parti comuni nonché deiprofessionisti incaricati della progetta-zione è decurtato di un importo pari al 2%per ogni mese o frazione di mese diritardo. L’eventuale penale è applicabilepiù volte nel medesimo procedimento nelcaso di reiterazione della richiesta di in-tegrazioni sino al limite massimo del 20per cento del compenso astrattamente

spettante al legale rappresentante ed aiprofessionisti incaricati della progetta-zione.

9-vicies ter. 0570. D’Eramo, Benvenuto,Bellachioma, Badole, Gobbato, Luc-chini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Val-lotto.

Dopo l’articolo 9-vicies ter, aggiungere ilseguente:

Art. 9-vicies ter.1.

(Modifiche all’articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,

n. 134)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 67-terdel decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 134 è aggiunto il seguentecomma:

« 2-bis. Al fine di concludere rapida-mente gli interventi di cui all’articolo 1,comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009,n. 39, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 giugno 2009, n. 77 e quelli darealizzare al di fuori dei centri storiciovvero al di fuori degli ambiti di inter-vento dei piani di ricostruzione dei comunidel cratere, i beneficiari devono presentarela domanda di contributo entro il termineinderogabile del 31 dicembre 2020. De-corso inutilmente tale termine, il benefi-ciario decade dal diritto al contributo e daogni forma di beneficio assistenziale men-tre il comune si avvale degli strumenti dicui all’articolo 67-quater, comma 2, letteraa) ».

9-vicies ter. 0571. D’Eramo, Benvenuto,Bellachioma, Badole, Gobbato, Luc-chini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Val-lotto.

Atti Parlamentari — 119 — Camera dei Deputati

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Dopo l’articolo 9-vicies ter, aggiungere ilseguente:

Art. 9-vicies ter.1.

(Priorità nell’ambito della conclusione deiprocessi di ricostruzione privata)

1. Con uno o più provvedimento adot-tati ai sensi dell’articolo 4 del decreto delPresidente del Consiglio dei ministri 4febbraio 2013, il Titolare dell’ufficio Spe-ciale per la Ricostruzione dei Comuni delCratere definisce su base trimestrale l’or-dine di priorità delle attività istruttorie, ividisponendo la prioritaria definizione deiprogetti tali da consentire il rientro dellapopolazione nelle abitazioni principali inmisura non inferiore ai due terzi delleistanze presentate, con essi contempe-rando gli interessi connessi alla valorizza-zione dei centri storici in misura pari adun terzo delle istanze presentate.

9-vicies ter. 0572. D’Eramo, Benvenuto,Bellachioma, Badole, Gobbato, Luc-chini, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Val-lotto.

Dopo l’articolo 9-vicies ter, aggiungere ilseguente:

Art. 9-vicies ter.1.

(Abrogazione del comma 762 dell’articolo 1della Legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. Il comma 762, dell’articolo 1, dellaLegge 27 dicembre 2017, n. 205 « Bilanciodi previsione dello Stato per l’anno finan-ziario 2018 e bilancio pluriennale per iltriennio 2018-2020 » (legge di stabilità2018) è abrogato.

2. Agli oneri, derivanti dal precedentecomma si provvede mediante corrispon-dente riduzione dell’autorizzazione dispesa di cui all’articolo 3-bis, comma 6, deldecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-tito con modificazioni dalla legge 7 agosto2012, n. 135.

9-vicies ter. 0550. Golinelli, Dara, Ba-dole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari,

D’Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone,Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, To-masi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Val-lotto, Vinci, Giacometti, Zoffili.

Dopo l’articolo 9-vicies ter, aggiungere ilseguente:

Art. 9-vicies ter.1.

(Proroga dello Stato di emergenza conse-guente agli eventi sismici del 20 e 29

maggio 2012)

1. Il termine di scadenza dello stato diemergenza conseguente agli eventi sismicidel 20 e 29 maggio 2012, di cui all’articolo1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno2012, n. 74, convertito, con modificazioni,dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è ulte-riormente prorogato al 31 dicembre 2021al fine di garantire la continuità delleprocedure connesse con l’attività di rico-struzione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 sifa fronte con le risorse previste a legisla-zione vigente.

9-vicies ter. 0551. Golinelli, Dara, Ba-dole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari,D’Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone,Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, To-masi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Val-lotto, Vinci, Giacometti, Zoffili.

Dopo l’articolo 9-vicies ter, aggiungere ilseguente:

Art. 9-vicies ter.1.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2013n. 147)

1. Al comma 359 dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2013 n. 147, aggiungereinfine il seguente periodo: « Tra i soggettidi cui al comma precedente rientranocoloro che non sono più titolari di mutuiperché precedentemente estinti, coloro cheabbiano surrogato il contratto di finanzia-mento e gli accollati che hanno goduto

Atti Parlamentari — 120 — Camera dei Deputati

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della sospensione delle rate di cui all’ar-ticolo 8, comma 1, numero 9) del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, conmodificazioni, dalla legge 1o agosto 2012,n. 122. ».

9-vicies ter. 0552. Golinelli, Dara, Ba-dole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari,D’Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone,Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, To-masi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Val-lotto, Vinci, Giacometti, Zoffili.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

(Utilizzabilità dei Fondi per la ricostru-zione)

1. Al comma 444, dell’articolo 1, dellalegge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola:« privata » è soppressa.

* 9-vicies ter. 054. Foti, Trancassini,Butti, Zucconi.

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

(Utilizzabilità dei Fondi per la ricostru-zione)

1. Al comma 444, dell’articolo 1, dellalegge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola:« privata » è soppressa.

* 9-vicies ter. 0224. Rossi, Benamati,Braga, Carla Cantone, Critelli, Delrio,Pini, Rizzo Nervo.

Dopo l’articolo 9-vicies ter, aggiungere ilseguente:

Art. 9-vicies ter.1.

(Utilizzabilità dei Fondi per la ricostru-zione)

1. 1. Al comma 444, dell’articolo 1,della legge 28 dicembre 2015, n. 208, laparola: « privata » è soppressa.

* 9-vicies ter. 0553. Dara, Golinelli, Ba-dole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari,

D’Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone,Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, To-masi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Val-lotto, Vinci, Giacometti, Zoffili.

Dopo l’articolo 9-vicies ter, aggiungere ilseguente:

Art. 9-vicies ter.1.

(Proroga delle facoltà assunzionali di per-sonale aggiuntivo)

1. Al comma 2, dell’articolo 3-bis deldecreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2016, n. 160, come modificato dal-l’articolo 1, comma 1001, della legge 30dicembre 2018, n. 148, le parole: « 2017,2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalleparole: « 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 ».

9-vicies ter. 0554. Golinelli, Dara, Ba-dole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari,D’Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone,Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, To-masi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Val-lotto, Vinci, Giacometti, Zoffili.

Dopo l’articolo 9-vicies ter, aggiungere ilseguente:

Art. 9-vicies ter.1.

(Proroga del riconoscimento degli straordi-nari al personale degli enti locali)

1. Al comma 9 dell’articolo 14 deldecreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244,convertito, con modificazioni, dalla legge27 febbraio 2017, n. 19, come ulterior-mente modificato dall’articolo 1 comma761, della Legge n. 205 del 2017, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « al 31 dicembre 2020 »sono sostituite dalle parole: « al 31 dicem-bre 2021 »;

Atti Parlamentari — 121 — Camera dei Deputati

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b) le parole: « nel limite di 500.000euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 »sono sostituite dalle parole: « nel limite di300.000 euro per ciascuno degli anni 2019,2020 e 2021 ».

9-vicies ter. 0555. Golinelli, Dara, Ba-dole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari,D’Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone,Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, To-masi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Val-lotto, Vinci, Giacometti, Zoffili.

Dopo l’articolo 9-vicies ter, aggiungere ilseguente:

Art. 9-vicies ter.1.

(Proroga di termini relativi a interventiemergenziali)

1. All’articolo 12, della legge 19 giugno2015, n. 78, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal se-guente:

« 6. Le esenzioni di cui al comma 5sono concesse esclusivamente per i periodidi imposta dal 2015 al 2022. »;

b) al comma 7-bis, le parole: « 2019 »sono ovunque sostituite con le seguenti:« 2022 ».

2. Per fruire dei benefici di cui all’ar-ticolo 12, della legge 19 giugno 2015, n. 78,come prorogato dal comma 1, i soggetti inpossesso dei requisiti previsti dall’articolo3 del Decreto interministeriale 10 aprile2013, e successive modificazioni, presen-tano al Ministero dello sviluppo economicoun’apposita istanza, nei termini previsticon nuovo bando del medesimo Ministeroadottato ai sensi dell’articolo 8, comma 2,lettera a), del citato decreto interministe-riale.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal pre-sente articolo, pari a 20 milioni per glianni 2020, 2021, 2022, si provvede me-diante corrispondente riduzione del Fondoper esigenze indifferibili di cui al comma

2 dell’articolo 99, allo scopo rifinanziandol’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile2014, n. 66, convertito, con modificazioni,dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

9-vicies ter. 0556. Golinelli, Dara, Ba-dole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari,D’Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone,Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, To-masi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Val-lotto, Vinci, Giacometti, Zoffili.

ART. 9-vicies quater.

All’articolo 9-vicies quater, comma 1,sostituire il secondo periodo con i seguenti:Gli oneri di cui al periodo precedente sonopagati, senza applicazione di sanzioni einteressi, a decorrere dall’anno 2021, inrate di pari importo per dieci anni, sullabase della periodicità di pagamento pre-vista nei provvedimenti e nei contrattiregolanti i mutui stessi. Agli oneri deri-vanti dall’attuazione del presente articolo,pari a 1,3 milioni di euro per ciascunodegli anni 2020 e 2021, si provvede me-diante corrispondente utilizzo delle risorsedi cui all’articolo 2, comma 107, dellalegge 24 dicembre 2007, n. 244.

9-vicies quater. 700. (da votare ai sensidell’articolo 86, comma 4-bis, del Re-golamento)

Al comma 1, secondo periodo, sostituirele parole: utilizzo delle risorse di cuiall’articolo 2, comma 107, della legge 24dicembre 2007, n. 244 con le seguenti:riduzione del Fondo per le esigenze indif-feribili di cui all’articolo 1, comma 199,della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9-vicies quater. 550. Patassini, D’Eramo,Bellachioma, Badole, Basini, Benve-nuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Ge-rardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Mar-chetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Salta-martini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

Atti Parlamentari — 122 — Camera dei Deputati

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ART. 9-vicies quinquies.

Al comma 2, sostituire le parole: utilizzodelle risorse di cui all’articolo 2, comma107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244con le seguenti: corrispondente riduzionedel Fondo per le esigenze indifferibili dicui all’articolo 1, comma 199, della legge23 dicembre 2014, n. 190.

9-vicies quinquies. 550. Patassini, D’E-ramo, Bellachioma, Badole, Basini,Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Duri-gon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini,Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli,Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zic-chieri.

ART. 9-vicies sexies.

Al comma 1, sostituire le parole: utilizzodelle risorse di cui all’articolo 2, comma107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244con le seguenti: riduzione del Fondo per leesigenze indifferibili di cui all’articolo 1,comma 199, della legge 23 dicembre 2014,n. 190.

9-vicies sexies. 550. Patassini, D’Eramo,Bellachioma, Badole, Basini, Benve-nuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Ge-rardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Mar-chetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Salta-martini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

Dopo l’articolo 9-vicies sexies, aggiun-gere il seguente:

Art. 9-vicies sexies. 1.

(Completamento della ricostruzione nei ter-ritori colpiti dal sisma nel 2012 per i settori

dell’agricoltura e dell’agroindustria)

1. Ai fini della corrispondenza ai trat-tati CE relativi agli aiuti de minimis deicontributi per la realizzazione dei ricoveritemporanei diretti a favorire la ricostru-

zione dei territori interessati dal sisma delmaggio 2012, finanziati ai sensi dell’arti-colo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012,n. 74, convertito, con modificazioni, dallalegge 1o agosto 2012, n. 122, e in parti-colare con la Misura 126 della regioneEmilia Romagna, la percentuale di contri-buto da restituire allo Stato per il rag-giungimento della spesa ammissibile acontributo ordinariamente consentita dalregolamento comunitario per l’acquisto dibeni di analoga tipologia, pari al 40 percento, è calcolata sul valore del bene nellostato attuale, che tiene conto delle condi-zioni e della vetustà del bene medesimo.

9-vicies sexies. 0550. Cestari, Cavandoli,Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, To-masi, Tombolato, Tonelli, Vinci, Zoffili,Badole, Benvenuto, D’Eramo, Gobbato,Lucchini, Parolo, Valbusa, Vallotto.

Dopo l’articolo 9-vicies sexies, aggiun-gere il seguente:

Art. 9-vicies sexies. 1.

(Risorse per spese di funzionamento)

1. Al fine di permettere lo svolgimentodelle procedure connesse alle attività diricostruzione, il Fondo per la ricostruzionedi cui all’articolo 2 del decreto-legge 74 del2012, convertito con modificazioni, dallalegge 1 agosto 2012 n. 122, è incrementatodi 40 milioni di euro per l’annualità 2021.Agli oneri derivanti dal presente comma siprovvede mediante corrispondente ridu-zione del Fondo per le esigenze indifferi-bili di cui all’articolo 1, comma 199, dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190.

9-vicies sexies. 0551. Dara, Golinelli,Badole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari,D’Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone,Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, To-masi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Val-lotto, Vinci, Giacometti, Zoffili.

Atti Parlamentari — 123 — Camera dei Deputati

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Dopo l’articolo 9-vicies sexies, aggiun-gere il seguente:

Art. 9-vicies sexies. 1.

(Ampliamento dell’utilizzabilità dei Fondiper la ricostruzione concessi mediante ilmeccanismo del Credito di imposta a spe-

cifiche categorie di interventi)

1. Al comma 1-bis dell’articolo 3 deldecreto-legge n. 74 del 2012, convertitocon modificazioni dalla Legge 1o agosto2012, n. 122, dopo le parole: « di cui alcomma 1, lettera a), » sono aggiunte leseguenti parole: « c) e d), ».

2. Al comma 1 dell’articolo 3-bis deldecreto-legge n. 95 del 2012 sono appor-tate le seguenti modifiche:

« a) dopo le parole: “lettere a), b)”sono aggiunte le seguenti parole: “, c) ed),”;

b) dopo le parole: “prodotti agricoli ealimentari,” sono aggiunte le parole: “non-ché finalizzati ad interventi di riparazione,ripristino o ricostruzione di immobili diproprietà di privati adibiti a: attività so-ciali, socio-sanitarie e socio-educative, sa-nitarie, ricreative, sportive e religiose ov-vero per quelli dichiarati di interesse cul-turale ai sensi del decreto legislativo 22gennaio 2004, n. 42,” ».

9-vicies sexies. 0552. Dara, Golinelli,Badole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari,D’Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone,Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, To-masi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Val-lotto, Vinci, Giacometti, Zoffili.

Dopo l’articolo 9-vicies sexies, aggiun-gere il seguente:

Art. 9-vicies sexies.1.

(Ampliamento dell’utilizzabilità dei Fondiper la ricostruzione)

1. All’articolo 3-bis del decreto-leggen. 95 del 2012 dopo il comma 1 è aggiuntoil seguente comma:

« 1-bis. I Presidenti delle Regioni Emi-lia-Romagna, Lombardia e Veneto, defi-nito l’impegno di somme a copertura degli

interventi di cui al comma 1, con propriprovvedimenti adottati ai sensi dell’arti-colo 3 comma 1 del decreto-legge 6 giugno2012 n. 74, convertito dalla legge 1 agosto2012, n. 122, possono definire i criteri e lemodalità di concessione di contributi perulteriori categorie di interventi finalizzatial ripristino dei danni conseguenti aglieventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,fermo restando il limite massimo di 6.000milioni di euro di cui al precedentecomma. ».

9-vicies sexies. 0555. Golinelli, Dara,Badole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari,D’Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone,Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, To-masi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Val-lotto, Vinci, Giacometti, Zoffili.

Dopo l’articolo 9-vicies sexies, aggiun-gere il seguente:

Art. 9-vicies sexies. 1.

(Completamento della ricostruzione nei ter-ritori colpiti dal sisma nel 2012 per i settori

dell’agricoltura e dell’agroindustria)

1. In merito agli interventi attivati dalleRegioni a seguito degli eventi sismici del20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura126 « Ripristino del potenziale produttivoagricolo danneggiato da calamità naturalie introduzione di adeguate misure di pre-venzione », previa coerenza con la disci-plina prevista dai Regolamenti europeiinerenti le misure di sostegno dello svi-luppo rurale, ai fini del mantenimento invia definitiva dei ricoveri temporanei fi-nanziati, oltre i termini previsti per larimozione, il beneficiario del contributidovrà restituire il 50 per cento del con-tributo concesso al quale viene detratto ilvalore già ammortizzato applicando unammortamento lineare del 10 per centoannuo su una durata del bene di 10 anni.

9-vicies sexies. 0553. Cestari, Cavandoli,Morrone, Murelli, Piastra, Raffaelli, To-masi, Tombolato, Tonelli, Vinci, Zoffili,Badole, Benvenuto, D’Eramo, Gobbato,Lucchini, Parolo, Valbusa, Vallotto.

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Dopo l’articolo 9-vicies sexies, aggiun-gere il seguente:

Art. 9-vicies sexies. 1.

(Proroga FINTECNA)

1. Al comma 14-bis dell’articolo 10 deldecreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 134, sono apportate leseguenti modificazioni:

« a) al primo periodo, le parole: “neglianni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020”sono sostituite dalle seguenti: “negli anni2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e2021” ».

2. All’onere di cui al comma 1, nellimite di 1,5 milioni di euro per l’annualità2021, si provvede mediante corrispondenteriduzione dell’autorizzazione di spesa dicui all’articolo 3-bis, comma 6, del decre-to-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertitocon modificazioni dalla legge 7 agosto2012, n. 135.

9-vicies sexies. 0554. Dara, Golinelli,Badole, Benvenuto, Cavandoli, Cestari,D’Eramo, Gobbato, Lucchini, Morrone,Murelli, Parolo, Piastra, Raffaelli, To-masi, Tombolato, Tonelli, Valbusa, Val-lotto, Vinci, Giacometti, Zoffili.

ART. 9-vicies septies.

Al comma 1, sopprimere le parole: fermirestando i limiti di contenimento dellespese relative al personale.

Conseguentemente, dopo il comma 2aggiungere il seguente:

2-bis. Alla differenza tra il trattamentoeconomico spettante al segretario comu-nale nominato ai sensi del comma 1 equello previsto per i comuni con popola-zione inferiore a 3.000 abitanti, si prov-

vede a valere sul fondo per i segretari indisponibilità.

* 9-vicies septies. 500. Buratti, Pellicani.

Al comma 1, sopprimere le parole: fermirestando i limiti di contenimento dellespese relative al personale.

Conseguentemente, dopo il comma 2aggiungere il seguente:

2-bis. Alla differenza tra il trattamentoeconomico spettante al segretario comu-nale nominato ai sensi del comma 1 equello previsto per i comuni con popola-zione inferiore a 3.000 abitanti, si prov-vede a valere sul fondo per i segretari indisponibilità.

* 9-vicies septies. 501. Zennaro, GabrieleLorenzoni, Emiliozzi, Gallinella, IlariaFontana, Cataldi, Daga, Deiana, D’Ip-polito, Federico, Licatini, AlbertoManca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Ro-spi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zo-lezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse,Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa,Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Cor-neli, Roberto Rossini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In alternativa alla procedura dicui al comma 1, ai fini di quanto stabilitodal presente articolo e almeno fino al 31dicembre 2024 in deroga, nei Comuni conpopolazione inferiore a 3000 abitanti dicui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge17 ottobre 2016, n. 189, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 dicembre2016, n. 229, i dipendenti di ruolo delcomparto Funzioni Locali di categoria D oi dirigenti di ruolo che hanno svolto peralmeno 5 anni le funzioni ed il ruoloformale di vicesegretari, e che hanno ildiploma di laurea per l’accesso al « corsoconcorso » per segretari, possono fare do-manda per l’iscrizione nella fascia corri-spondente in cui hanno svolto l’incaricodell’albo dei segretari comunali e provin-

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ciali della Regione di appartenenza. Condecreto del Ministro dell’interno, da ema-narsi entro trenta giorni dall’approvazionedella legge di conversione del presentedecreto, è stabilito il numero delle iscri-zioni in deroga in ciascuna delle Regionicoinvolte dal sisma.

9-vicies septies. 550. Patassini, D’Eramo,Bellachioma, Badole, Basini, Benve-nuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Ge-rardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Mar-chetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Salta-martini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

ART. 9-duodetricies.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9-duodetricies.

(Disposizioni urgenti per il rilancio turi-stico, culturale ed economico dei territori

colpiti dagli eventi sismici del 2016)

1. Per l’anno 2020 il Commissario stra-ordinario di cui all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 dicembre2016, n. 229, può destinare, nei limiti dellerisorse disponibili sulla contabilità specialedi cui all’articolo 4, comma 3, del mede-simo decreto-legge n. 189 del 2016, comeintegrata ai sensi dell’articolo 9-undetri-cies, comma 1, del presente decreto, unaquota fino al 4 per cento delle risorseassegnate nell’anno precedente per la ri-costruzione pubblica, ad un programma disviluppo volto ad assicurare effetti positividi lungo periodo attraverso la valorizza-zione delle risorse territoriali, produttive eprofessionali endogene, le ricadute occu-pazionali dirette e indirette, nonché l’in-cremento dell’offerta di beni e serviziconnessi al benessere dei cittadini e delleimprese, da realizzare mediante:

a) interventi di adeguamento, riqua-lificazione e sviluppo delle aree di loca-lizzazione produttiva;

b) attività e programmi di promo-zione turistica e culturale;

c) attività di ricerca, innovazione tec-nologica e alta formazione;

d) azioni di sostegno alle attivitàimprenditoriali;

e) azioni di sostegno per l’accesso alcredito delle imprese, comprese le micro epiccole imprese;

f) interventi e servizi di connettività,anche attraverso la banda larga, per cit-tadini e imprese.

2. Per la realizzazione degli interventidi cui al comma 1, con decreto del Pre-sidente del Consiglio dei ministri, da ema-narsi entro 30 giorni dalla data di entratain vigore della legge di conversione delpresente decreto, è istituita una cabina diregia presso la Presidenza del Consiglio deiministri con il compito di definire il pro-gramma di sviluppo che individua tipolo-gie di intervento, amministrazioni attua-trici, disciplina del monitoraggio, dellavalutazione degli interventi in itinere ed expost, della eventuale revoca o rimodula-zione delle risorse per la più efficaceallocazione delle medesime. Gli interventiproposti nell’ambito di detto programmadi sviluppo sono autorizzati dal Commis-sario straordinario ai sensi dell’articolo 2,comma, 2, del decreto-legge 17 ottobre2016, n. 189, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229.

3. Al funzionamento della cabina diregia si provvede nell’ambito delle risorseumane, strumentali e finanziarie previste alegislazione vigente nell’ambito del bilan-cio autonomo della Presidenza del Consi-glio dei ministri e comunque senza nuovio maggiori oneri a carico della finanzapubblica.

9-duodetricies. 504. Gabriele Lorenzoni,Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, IlariaFontana, Cataldi, Daga, Deiana, D’Ip-polito, Federico, Licatini, AlbertoManca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Ro-spi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zo-

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lezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse,Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa,Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Cor-neli, Roberto Rossini.

All’articolo 9-duodetricies, apportare leseguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire l’alinea con ilseguente: Per l’anno 2020 il Commissariostraordinario di cui all’articolo 1 del de-creto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 15dicembre 2016, n. 229, può destinare unaquota fino a 15 milioni di euro dell’im-porto assegnato, ai sensi dell’articolo 9-undetricies, comma 1, del presente decreto,alla contabilità speciale di cui all’articolo4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189del 2016 ad un programma di sviluppovolto ad assicurare effetti positivi di lungoperiodo attraverso la valorizzazione dellerisorse territoriali, produttive e professio-nali endogene, le ricadute occupazionalidirette e indirette, nonché l’incrementodell’offerta di beni e servizi connessi albenessere dei cittadini e delle imprese, darealizzare mediante;

al comma 2, sostituire il secondoperiodo con il seguente: Gli interventi pro-posti nell’ambito del programma di svi-luppo di cui al comma 1 sono autorizzatidal Commissario straordinario ai sensidell’articolo 2, comma, 2, del decreto-legge17 ottobre 2016, n. 189, convertito, conmodificazioni, dalla legge 15 dicembre2016, n. 229.

9-duodetricies. 700. (da votare ai sensidell’articolo 86, comma 4-bis, del Re-golamento)

Al comma 1, sostituire l’alinea con laseguente: « 1. A partire dall’anno 2020 ilCommissario Straordinario di cui all’arti-colo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016,n. 189, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 dicembre 2016, n. 229 può desti-nare, nei limiti delle risorse disponibilisulla contabilità speciale di cui all’articolo

4, comma 3 del medesimo decreto, unaquota fino al 4 per cento dell’importo dispesa per la ricostruzione pubblica asse-gnato nell’anno precedente, alla realizza-zione di un programma di sviluppo voltoad assicurare effetti positivi di lungo pe-riodo in termini di valorizzazione dellerisorse territoriali, produttive e professio-nali endogene, di ricadute occupazionalidirette e indirette, di incremento dell’of-ferta di beni e servizi connessi al benes-sere dei cittadini e delle imprese, a: »;

Conseguentemente, al comma 2:

al primo periodo, sostituire le parole:entro tre mesi con le seguenti: entro trentagiorni;

sostituire l’ultimo periodo con il se-guente: Gli interventi proposti nell’ambitodi detto programma di sviluppo sono au-torizzati dal Commissario straordinario aisensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 dicembre2016, n. 229.

9-duodetricies. 500. Morgoni, Buratti,Pellicani.

Al comma 1, sostituire l’alinea con laseguente: « 1. Per l’anno 2020, il Commis-sario Straordinario di cui all’articolo 1 deldecreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 15dicembre 2016, n. 229 può destinare, neilimiti delle risorse disponibili sulla conta-bilità speciale di cui all’articolo 4, comma3 del medesimo decreto, una quota fino al4 per cento dell’importo di spesa per laricostruzione pubblica assegnato nell’annoprecedente, alla realizzazione di un pro-gramma di sviluppo volto ad assicurareeffetti positivi di lungo periodo in terminidi valorizzazione delle risorse territoriali,produttive e professionali endogene, diricadute occupazionali dirette e indirette,di incremento dell’offerta di beni e serviziconnessi al benessere dei cittadini e delleimprese, a: »;

Atti Parlamentari — 127 — Camera dei Deputati

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Conseguentemente, al comma 2:

al primo periodo, sostituire le parole:entro tre mesi con le seguenti: entro trentagiorni

sostituire l’ultimo periodo con il se-guente: Gli interventi proposti nell’ambitodi detto programma di sviluppo sono au-torizzati dal Commissario straordinario aisensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 dicembre2016, n. 229..

9-duodetricies. 502. Buratti, Pellicani.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: 4per cento degli stanziamenti annuali dibilancio inserire le seguenti: della Presi-denza del Consiglio dei ministri.

9-duodetricies. 550. Patassini, D’Eramo,Bellachioma, Badole, Basini, Benve-nuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Ge-rardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Mar-chetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Salta-martini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: diconnettività aggiungere le parole: e di rete.

9-duodetricies. 501. Melilli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire leparole da: con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri fino a: compito didefinire con le seguenti: le regioni Marche,Abruzzo, Umbria e Lazio, ciascuna nel-l’ambito del proprio territorio e delle pro-prie competenze, definiscono autonoma-mente

Conseguentemente sopprimere il comma3.

9-duodetricies. 551. Patassini, D’Eramo,Bellachioma, Badole, Basini, Benve-nuto, Caparvi, De Angelis, Durigon, Ge-rardi, Gobbato, Latini, Lucchini, Mar-chetti, Paolini, Parolo, Raffaelli, Salta-martini, Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

ART. 9-undetricies.

Al comma 1, aggiungere, in fine il se-guente periodo: Dell’importo di cui alcomma 1, una quota pari a 21 milioni dieuro deve essere destinata, con appositaordinanza del Commissario straordinario,ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bisdel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,convertito, con modificazioni, dalla legge15 dicembre 2016, n. 229, con meno di 3mila abitanti, per la realizzazione di unoo più interventi fino ad un importo mas-simo di 100 mila euro per ciascun co-mune, a condizione che i lavori abbianoinizio entro 1 anno dalla assegnazione delcontributo da parte del Commissario stra-ordinario.

9-undetricies. 501. Baldelli, Polidori,Cortelazzo, Nevi, Mazzetti, Gelmini,Polverini, Casino, Giacometto, Labriola,Ruffino, Battilocchio, Barelli, Martino,Calabria, Spena, Marrocco, Rotondi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: Dell’importo di cui alcomma 1, una quota pari a 10,5 milioni dieuro deve essere destinata, con appositaordinanza del Commissario straordinario,ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bisdel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,convertito, con modificazioni, dalla legge15 dicembre 2016, n. 229, con meno di 3mila abitanti, per la realizzazione di unoo più interventi fino ad un importo mas-simo di 100 mila euro per ciascun co-mune, a condizione che i lavori abbianoinizio entro un anno dalla assegnazionedel contributo da parte del Commissariostraordinario.

* 9-undetricies. 504. Pellicani, Buratti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, ilseguente periodo: Dell’importo di cui alcomma 1, una quota pari a 10,5 milioni dieuro deve essere destinata, con appositaordinanza del Commissario straordinario,

Atti Parlamentari — 128 — Camera dei Deputati

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ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bisdel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,convertito, con modificazioni, dalla legge15 dicembre 2016, n. 229, con meno di 3mila abitanti, per la realizzazione di unoo più interventi fino ad un importo mas-simo di 100 mila euro per ciascun co-mune, a condizione che i lavori abbianoinizio entro 1 anno dalla assegnazione delcontributo da parte del Commissario stra-ordinario.

* 9-undetricies. 505. Gabriele Lorenzoni,Zennaro, Emiliozzi, Gallinella, IlariaFontana, Cataldi, Daga, Deiana, D’Ip-polito, Federico, Licatini, AlbertoManca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Ro-spi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zo-lezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse,Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa,Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Cor-neli, Roberto Rossini.

ART. 9-tricies.

Al comma 1, primo periodo, sostituire leparole: un programma speciale con leseguenti: programmi speciali.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo,sostituire le parole: dall’Opificio delle pie-tre dure e con le seguenti: per la regioneMarche dall’Accademia di Belle Arti diMacerata, per la Regione Umbria dall’Ac-cademia di Belle Arti di Perugia, per laRegione Abruzzo dall’Accademia di BelleArti de L’Aquila, per la Regione Lazio;

al comma 2, alinea, sostituire le pa-role: il Ministero per i beni e le attivitàculturali e per il turismo con le seguenti:le istituzioni di cui al comma 1.

9-tricies. 550. Patassini, D’Eramo, Bel-lachioma, Badole, Basini, Benvenuto,Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi,

Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti,Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini,Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in-fine, le parole: riconoscendo priorità diaccesso, a parità di requisiti, ai residentinelle regioni Abruzzo, Marche, Umbria eLazio.

9-tricies. 551. Patassini, D’Eramo, Bel-lachioma, Badole, Basini, Benvenuto,Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi,Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti,Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini,Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

All’articolo 9-tricies, comma 3, aggiun-gere, in fine, il seguente periodo: A tal fine,le predette somme sono versate all’entratadel bilancio dello Stato entro il 15 gennaiodi ciascuno degli anni 2020 e 2021 peressere riassegnate ai pertinenti capitolidello stato di previsione del Ministero peri beni e le attività culturali e per ilturismo.

9-tricies. 700. (da votare ai sensi dell’ar-ticolo 86, comma 4-bis, del Regola-mento)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le opere d’arte di cui al presentearticolo durante il periodo di restauro nonpossono essere spostate dalle regioni dioriginaria provenienza. I controlli in or-dine al presente comma sono a caricodelle sovrintendenze ai BBCC territorial-mente competenti.

9-tricies. 552. Patassini, D’Eramo, Bel-lachioma, Badole, Basini, Benvenuto,Caparvi, De Angelis, Durigon, Gerardi,Gobbato, Latini, Lucchini, Marchetti,Paolini, Parolo, Raffaelli, Saltamartini,Valbusa, Vallotto, Zicchieri.

Atti Parlamentari — 129 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 2019 — N. 266

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Dopo l’articolo 9-tricies, aggiungere ilseguente:

Art. 9-tricies.1

(Disposizioni in materia di distribuzione dimedicinali nei comuni del cratere)

1. Le Regioni e le Province autonome,nei territori dei comuni indicati negli al-legati 1,2 e 2-bis al decreto-legge 17 otto-bre 2016, n. 189, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,n. 229, senza nuovi e maggiori oneri per lafinanza pubblica, sono tenute a distribuireattraverso la modalità di cui all’articolo 8,comma 1, lettera a), del decreto-legge 18settembre 2001, n. 347, convertito, conmodificazioni, dalla legge 16 novembre2001, n. 405, i medicinali ordinariamentedistribuiti secondo le modalità di cui allelettere b) e c) del suddetto articolo, se-condo condizioni, modalità di remunera-zione e criteri stabiliti nei vigenti accordiconvenzionali locali stipulati con le orga-nizzazioni maggiormente rappresentativedelle farmacie.

9-tricies. 0500. Mandelli, Cortelazzo, Po-lidori, Baldelli, Nevi, Mazzetti, Gelmini,Polverini, Casino, Giacometto, Labriola,Ruffino, Battilocchio, Barelli, Martino,Calabria, Spena, Marrocco, Rotondi.

ART. 9-tricies semel.

Dopo l’articolo 9-tricies semel, aggiun-gere il seguente:

Art. 9-tricies bis.

(Ulteriori misure per l’accelerazione e lasemplificazione della ricostruzione privata)

1. Al decreto-legge 28 aprile 2009,n. 39, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 giugno 2009, n. 77, sono appor-tate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 1, lettera a),dopo le parole: « ai sensi del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 504, » èaggiunto il seguente: « nonché per gliimmobili adibiti ad abitazione principaleper i familiari in linea retta del proprie-tario »;

b) all’articolo 3, comma 1, lettera a),dopo il secondo periodo è aggiunto ilseguente: « Nel caso in cui la proprietàdell’immobile sia suddivisa tra più com-proprietari, il contributo è riconosciuto,per l’abitazione principale nella sua inte-rezza e non cambia in ragione della ri-partizione della proprietà »;

c) all’articolo 3, comma 1, letterae-bis) è aggiunta la seguente lettera:

« e-ter) la concessione di contributiper la ricostruzione o riparazione, esclu-sivamente per le parti già realizzate, diimmobili in corso di costruzione alla datadel 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati,qualora gli stessi fossero stati destinati acostituire la prima casa di soggetti privi dititolarità di diritti reali su altre abitazionie titolari del titolo abilitativo edilizio initinere ».

2. All’articolo 67-quater, comma 7, deldecreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con-vertito con modificazioni dalla legge 7agosto 2012, n. 134,è aggiunto il seguentecomma:

« 7-bis. Hanno inoltre diritto alla con-cessione dei contributi per la riparazione,la ricostruzione o l’acquisto di un alloggioequivalente, previsti dalla legge 24 giugno2009, n. 77 anche i soci di cooperativeedilizie a proprietà divisa o indivisa ».

3. All’articolo 1, comma 443, della legge23 dicembre 2014, n. 190 le parole: « de-corsi quattro anni dalla concessione delcontributo, » sono soppresse.

* 9-tricies semel. 07. Lucaselli, Trancas-sini, Foti, Butti.

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Dopo l’articolo 9-tricies semel, aggiun-gere il seguente:

Art. 9-tricies bis.

(Ulteriori misure per l’accelerazione e lasemplificazione della ricostruzione privata)

1. Al decreto-legge 28 aprile 2009,n. 39, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 giugno 2009, n. 77, sono appor-tate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 1, lettera a),dopo le parole: « ai sensi del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 504, » èaggiunto il seguente: « nonché per gli im-mobili adibiti ad abitazione principale peri familiari in linea retta del proprietario »;

b) all’articolo 3, comma 1, lettera a),dopo il secondo periodo è aggiunto ilseguente: « Nel caso in cui la proprietàdell’immobile sia suddivisa tra più com-proprietari, il contributo è riconosciuto,per l’abitazione principale, nella sua inte-rezza e non cambia in ragione della ri-partizione della proprietà »;

c) all’articolo 3, comma 1, letterae-bis) è aggiunta la seguente lettera:

« e-ter) la concessione di contributiper la ricostruzione o riparazione, esclu-sivamente per le parti già realizzate, diimmobili in corso di costruzione alla datadel 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati,qualora gli stessi fossero stati destinati acostituire la prima casa di soggetti privi dititolarità di diritti reali su altre abitazionie titolari del titolo abilitativo edilizio initinere ».

2. All’articolo 67-quater, comma 7, deldecreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con-vertito con modificazioni dalla legge 7agosto 2012, n. 134, è aggiunto il seguentecomma:

« 7-bis. Hanno inoltre diritto alla con-cessione dei contributi per la riparazione,la ricostruzione o l’acquisto di un alloggioequivalente, previsti dalla legge 24 giugno2009, n. 77 anche i soci di cooperativeedilizie a proprietà divisa o indivisa ».

3. All’articolo 1, comma 443, della legge23 dicembre 2014, n. 190 le parole: « de-corsi quattro anni dalla concessione delcontributo, » sono soppresse.

* 9-tricies semel. 0500. Buratti, Pellicani.

Dopo l’articolo 9-tricies semel, aggiun-gere il seguente:

Art. 9-tricies bis.

(Ulteriori misure per l’accelerazione e lasemplificazione della ricostruzione privata)

1. Al decreto-legge 28 aprile 2009,n. 39, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 giugno 2009, n. 77, sono appor-tate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 1, lettera a),dopo le parole: « ai sensi del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 504, » èaggiunto il seguente: « nonché per gli im-mobili adibiti ad abitazione principale peri familiari in linea retta del proprietario »;

b) all’articolo 3, comma 1, lettera a),dopo il secondo periodo è aggiunto ilseguente: « Nel caso in cui la proprietàdell’immobile sia suddivisa tra più com-proprietari, il contributo è riconosciuto,per l’abitazione principale, nella sua inte-rezza e non cambia in ragione della ri-partizione della proprietà »;

c) all’articolo 3, comma 1, letterae-bis) è aggiunta la seguente lettera:

« e-ter) la concessione di contributiper la ricostruzione o riparazione, esclu-sivamente per le parti già realizzate, diimmobili in corso di costruzione alla datadel 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati,qualora gli stessi fossero stati destinati acostituire la prima casa di soggetti privi dititolarità di diritti reali su altre abitazionie titolari del titolo abilitativo edilizio initinere ».

2. All’articolo 61-quater, comma 7, deldecreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con-

Atti Parlamentari — 131 — Camera dei Deputati

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vertito con modificazioni dalla legge 7agosto 2012, n. 134, è aggiunto il seguentecomma:

« 1-bis. Hanno inoltre diritto alla con-cessione dei contributi per la riparazione,la ricostruzione o l’acquisto di un alloggioequivalente, previsti dalla legge 24 giugno2009, n. 77 anche i soci di cooperativeedilizie a proprietà divisa o indivisa ».

3. All’articolo 1, comma 443, dellalegge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole:« decorsi quattro anni dalla concessionedel contributo, » sono soppresse.

* 9-tricies semel. 0504. Gabriele Loren-zoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella,Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana,D’Ippolito, Federico, Licatini, AlbertoManca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Ro-spi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zo-lezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse,Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa,Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Cor-neli, Roberto Rossini.

Dopo l’articolo 9-tricies semel, aggiun-gere il seguente:

Art. 9-tricies bis.

(Sospensione adempimenti connessi adeventi sismici)

1. Per i soggetti di cui all’articolo 1 deldecreto del Ministro dell’economia e dellefinanze del 25 gennaio 2019, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2019,n. 30, aventi alla data del 26 dicembre2018, la residenza, ovvero, la sede legale ola sede operativa nel territorio dei Comunidi Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci San-t’Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina,Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea,che hanno usufruito della sospensione deitermini dei versamenti tributari scadentinel periodo dal 26 dicembre 2018 al 30settembre 2019, è prorogata la sospensionedei predetti termini fino al 31 dicembre2019.

2. I predetti versamenti, senza applica-zione di sanzioni e interessi, saranno ef-

fettuati in unica soluzione entro il 16marzo 2020, ovvero, a decorrere dallastessa data, mediante rateizzazione fino aun massimo di diciotto rate mensili di pariimporto da versare entro il 16 di ognimese. Gli adempimenti tributari, diversidai versamenti, non eseguiti per effettodella sospensione, sono effettuati entro ilmese di marzo 2020.

3. L’imposta comunale sulla pubblicitàe il canone per l’autorizzazione all’instal-lazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alleinsegne di esercizio di attività commercialie di produzione di beni o servizi, nonchéla tassa per l’occupazione di spazi ed areepubbliche e il canone per l’occupazione dispazi ed aree pubbliche non sono dovuti,a decorrere dal 1o gennaio 2020 fino al 31dicembre 2021, per le attività con sedelegale od operativa nei territori dei Co-muni della Provincia di Catania, interes-sati dall’evento sismico del 26 dicembre2018, indicati nella delibera del Consigliodei ministri del 28 dicembre 2018.

4. Ai Comuni della Provincia di Cata-nia, interessati dall’evento sismico del 26dicembre 2018, indicati nella delibera delConsiglio dei ministri del 28 dicembre2018, tenuto conto della carenza di risorsefinanziarie determinata dalla sospensionedei propri tributi, è assegnata una antici-pazione di liquidità pari al 50 per centodella riscossione dei tributi locali avvenutanel 2018 da restituire in dieci anni.

5. Ai Comuni della Provincia di Cata-nia, interessati dall’evento sismico del 26dicembre 2018, indicati nella delibera delConsiglio dei ministri del 28 dicembre2018, per gli anni 2019, 2020 e 2021 èsospesa l’efficacia e i relativi oneri finan-ziari derivanti dal Servizio di Salvaguardiasulle forniture energetiche.

6. Ai Comuni della Provincia di Cata-nia, interessati dall’evento sismico del 26dicembre 2018, indicati nella delibera delConsiglio dei ministri del 28 dicembre2018, per gli anni 2019, 2020 e 2021 nonsi applicano i commi dal n. 858 al n. 871della Legge 145/2018.

9-tricies semel. 0503. Luciano Cantone.

(Inammissibile)

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Dopo l’articolo 9-tricies semel, aggiun-gere il seguente:

Art. 9-tricies bis.

(Disposizioni per i comuni della Provinciadi Campobasso colpiti dagli eventi sismici a

far data dal 16 agosto 2018)

1. Per i comuni della provincia diCampobasso, di cui all’allegato 1 del de-creto-legge 18 aprile 2019, n. 32, conver-tito con modificazioni dalla legge 14 giu-gno 2019 n. 55, lo stato di emergenza inconseguenza degli eventi sismici verificatisia far data dal 16 agosto 2018 di cui alladelibera del Consiglio dei ministri del 6settembre 2018, pubblicata nella GazzettaUfficiale n. 213 del 13 settembre 2018, èprorogato fino al 31 dicembre 2020. Aglioneri della presente norma si provvede nellimite di 2.000.000,00 di euro a valere sulFondo per le emergenze nazionali di cuiall’articolo 44, comma 1, del decreto legi-slativo 2 gennaio 2018, n. 1.

9-tricies semel. 0505. Federico, Testa-mento, Ilaria Fontana.

Dopo l’articolo 9-tricies semel, aggiun-gere il seguente:

Art. 9-tricies bis.

(Modifiche all’articolo 16 del decreto legi-slativo 14 settembre 2015, n. 147)

1. All’articolo 16 del decreto legislativo14 settembre 2015, n. 147, il comma 5-bisè sostituito dal seguente:

« 5-bis. La percentuale di cui al comma1 è ridotta al 10 per cento per i soggettiche trasferiscono la residenza in una delleseguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campa-nia, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna,Sicilia, e nell’area del cratere sismico co-stituita dai comuni di cui all’allegato 1, 2e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016,

convertito con modificazioni dalla legge 15dicembre 2016, n. 229. ».

* 9-tricies semel. 0222. Gabriele Loren-zoni, Zennaro, Gallinella, Emiliozzi,Cataldi.

Dopo l’articolo 9-tricies semel, aggiun-gere il seguente:

Art. 9-tricies bis.

(Modifiche all’articolo 16 del decreto legi-slativo 14 settembre 2015, n. 147)

1. All’articolo 16 del decreto legislativo14 settembre 2015, n. 147, il comma 5-bisè sostituito dal seguente:

« 5-bis. La percentuale di cui al comma1 è ridotta al 10 per cento per i soggettiche trasferiscono la residenza in una delleseguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campa-nia, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna,Sicilia, e nell’area del cratere sismico co-stituita dai comuni di cui all’allegato 1, 2e 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016,convertito con modificazioni dalla legge 15dicembre 2016, n. 229. ».

* 9-tricies semel. 0550. Patassini, D’E-ramo, Bellachioma, Badole, Basini,Benvenuto, Caparvi, De Angelis, Duri-gon, Gerardi, Gobbato, Latini, Lucchini,Marchetti, Paolini, Parolo, Raffaelli,Saltamartini, Valbusa, Vallotto, Zic-chieri.

Dopo l’articolo 9-tricies semel, aggiun-gere il seguente:

Art. 9-tricies bis.

(Modifiche all’articolo 11 del decreto-legge 9febbraio 2017, n. 8)

1. Al comma 2 dell’articolo 11 deldecreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 7aprile 2017, n. 45, le parole: « a decorreredal 1o gennaio 2020 » sono sostituite dalle

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seguenti: « a decorrere dal 1o gennaio2021 ».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1,stimato in 20 milioni di euro per l’anno2020, si provvede mediante corrispondenteriduzione della proiezione dello stanzia-mento del fondo speciale di parte, cor-rente iscritto, ai fini del bilancio triennale2019-2021, nell’ambito del programma« Fondi di riserva e speciali » della mis-sione « Fondi da ripartire » dello stato diprevisione del Ministero dell’economia edelle finanze per l’anno 2019, allo scopo

parzialmente utilizzando 1’accantona-mento relativo al Ministero medesimo.

9-tricies semel. 0507. Gabriele Loren-zoni, Zennaro, Emiliozzi, Gallinella,Ilaria Fontana, Cataldi, Daga, Deiana,D’Ippolito, Federico, Licatini, AlbertoManca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Ro-spi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zo-lezzi, Flati, Ciprini, Giuliodori, Parisse,Maurizio Cattoi, Berardini, Grippa,Colletti, Vacca, Del Grosso, Torto, Cor-neli, Roberto Rossini.

Atti Parlamentari — 134 — Camera dei Deputati

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Stabilimenti TipograficiCarlo Colombo S. p. A.

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*18ALA0083990**18ALA0083990*