D.Lgv. 230/1995 e succ. modif. La normativa in breve
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D.Lgv. 230/1995 e succ. modif.La normativa in breve
• Obblighi del Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti
• Attribuzioni dell‘Esperto Qualificato
• Obblighi dei Lavoratori
• Documenti e Autorizzazioni
• Rifiuti radioattivi
• Non rilevanza radiologica
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Obblighi del datore di lavoro (1) (Art.61 D.Lgv.230/95)
Attuare le cautele di PROTEZIONE e di SICUREZZA
NOMINA dell’E. Q. e acquisizione di una RELAZIONE scritta
Provvedere affinché i LAVORATORI interessati siano CLASSIFICATI
Provvedere affinché i LUOGHI DI LAVORO in cui sussista un rischio da radiazioni vengano:
Individuati
Delimitati
Segnalati
Classificati in Zone
Accesso Regolamentato
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Predisporre NORME INTERNE DI PROTEZIONE consultabili nei luoghi frequentati dai lavoratori
Fornire i lavoratori, ove necessario, di DOSIMETRI e di SCHERMI PROTETTIVI
RENDERE EDOTTI i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti
Provvedere affinché i singoli lavoratori:
Osservino le norme interne
Utilizzino i mezzi di protezione
Osservino le modalità di esecuzione del lavoro
Obblighi del datore di lavoro (2) (Art.61 D.Lgv.230/95)
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Provvedere affinché siano apposte SEGNALAZIONI che
indichino:
Il tipo di zona
La natura delle sorgenti
Tipi di rischio
Le sorgenti di radiazioni ionizzanti
Fornire al LAVORATORE ESPOSTO i risultati delle valutazioni
di dose effettuate dall’Esperto Qualificato.
Obblighi del datore di lavoro (3) (Art.61 D.Lgv.230/95)
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Per tutti gli obblighi, il Datore di Lavoro i Dirigenti e i Preposti
devono avvalersi degli Esperti Qualificati per quanto concerne
la sorveglianza fisica e dei Medici Autorizzati e dei Medici
Competenti per quanto riguarda gli aspetti medici
(sorveglianza medica).
Nei casi in cui non occorre assicurare la sorveglianza fisica,
esso sono tenuti comunque a predisporre le norme interne di
protezione e sicurezza, assicurarsi che i singoli lavoratori le
rispettino, rendere edotti i lavoratori, nonché fornire i mezzi di
protezione eventualmente necessari.
Tutti gli oneri economici relativi alla sorveglianza fisica e
medica della radioprotezione sono a carico del datore di
lavoro.
Obblighi del datore di lavoro (4) (Art.61 D.Lgv.230/95)
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Attribuzioni dell’Esperto Qualificato (1) (Art.79 D.Lgv.230/95)
L’ESPERTO QUALIFICATO nell’esercizio della sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro deve:
Effettuare le valutazioni di radioprotezione e fornire
indicazioni al Datore di Lavoro nella attuazione dei propri
compiti.
Esame e verifica delle ATTREZZATURE dei DISPOSITIVI e
degli strumenti di protezione
Effettuare la sorveglianza ambientale di radioprotezione
nelle Zone Controllate e Sorvegliate.
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Procedere alla valutazione delle DOSI sia interne che
esterne per i lavoratori esposti.
Assistere, nell’ambito delle proprie competenze, il Datore di
Lavoro nell’individuazione e nell’adozione delle azioni da
compiere in caso di incidente.
Comunicare, almeno ogni sei mesi, al Medico Autorizzato le
dosi ricevute e impegnate dai lavoratori esposti di categoria
A e con periodicità almeno annuale le dosi per i lavoratori di
categoria B.
Attribuzioni dell’Esperto Qualificato (2) (Art.79 D.Lgv.230/95)
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Deve inoltre procedere alla sorveglianza fisica della protezione
della POPOLAZIONE valutando:
La valutazione preventiva dell’impegno di dose
derivante dalla attività effettuata.
In corso di esercizio la valutazione delle dosi
ricevute o impegnate dai gruppi di riferimento
della popolazione in condizioni normali …
… e in caso di incidente
Attribuzioni dell’Esperto Qualificato (3) (Art.79 D.Lgv.230/95)
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Obblighi dei lavoratori (Art.68 D.Lgv.230/95)
Osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro.
Usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di
sicurezza, i mezzi di protezioni e di sorveglianza
dosimetrica.
Segnalare immediatamente le deficienze dei dispositivi e
dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza
dosimetrica.
Non rimuovere né modificare, senza autorizzazione, i
dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza, di segnalazione, di
protezione e di misurazione.
Non compiere di propria iniziativa, operazioni che possono
compromettere la protezione e la sicurezza.
Sottoporsi alla sorveglianza medica quando previsto.
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Documenti e Autorizzazioni (artt. 22, 24 e 27 D.Lgv. 230/95 e Allegato XI D.Lgv. 241/00)
Registro delle Irradiazioni
Registro di Carico / Scarico per le sorgenti radioattive
Scheda Personale Dosimetrica per i Lavoratori Esposti
Documento Sanitario Personale
Comunicazione Preventiva di Pratica, 30gg prima dell’inizio delle
attività
Richiesta di Nulla Osta, nel caso si intenda utilizzare attività
superiori ai limiti stabiliti.
Comunicazione di Cessazione di Pratica, 30gg prima della
cessazioneServizio di Fisica Sanitaria e Radioprotezione – Università di Cagliari
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Registro delle Irradiazioni(Allegato XI, punto 5 D.Lgv. 241/00)
Sul Registro costituito da fogli legati e numerati
progressivamente, vengono registrati i risultati della sorveglianza
fisica. Inoltre deve contenere:
La Planimetria dei luoghi in cui si svolge l’attività
L’elenco delle sorgenti sigillate e delle macchine radiogene
L’attività massima detenibile per le sorgenti non sigillate
Valutazione delle dosi individuali per i lavoratori e la popolazione
Copia della relazione iniziale di valutazione dei rischi
Esiti della sorveglianza ambientale
Esiti delle verifiche di efficacia dei dispositivi di radioprotezione
Esiti delle verifiche di buon funzionamento degli strumenti di misura
Gli estremi di riferimento degli atti autorizzativi
L’esito della prima verifica di sorveglianza fisica
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Rifiuti Radioattivi(Artt. 30 e 102, D.Lgv. 230/95)
L’allontanamento dei materiali destinati ad essere smaltiti,
riciclati o riutilizzati in installazioni, è soggetto ad autorizzazione
quando detti rifiuti o materiali contengano radionuclidi con
tempi di dimezzamento fisico maggiore o uguale a 75 giorni.
Con le leggi delle regioni e delle province autonome sono
stabilite le AUTORITÁ COMPETENTI per il rilascio
dell’autorizzazione nonché le modalità per il rilascio del
medesimo.
La gestione dei rifiuti radioattivi deve avvenire nel rispetto delle
specifiche NORME DI BUONA TECNICA, al fine di evitare rischi di
esposizione alle persone del pubblico.
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Rifiuti Radioattivi(Art. 154, D.Lgv. 230/95)
Le norme del D.Lgv. 230/95 NON SI APPLICANO allo
smaltimento di rifiuti radioattivi o al riciclo di materiali quando
detti rifiuti o detti materiali contengono solo radionuclidi con
tempi di dimezzamento inferiori a 75 giorni.
Oppure i livelli di attività e di concentrazione devono essere
inferiori ai limiti stabiliti nell’ Allegato I del D.Lgv. 241/00.
Lo smaltimento deve comunque avvenire nel rispetto del
D.Lgv. 22 e successive modificazioni.
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Non rilevanza radiologica(Allegato I, punto 0, D.Lgv. 241/00)
Una pratica può essere considerata, senza ulteriori motivazioni,
priva di rilevanza radiologica, purché i seguenti criteri siano
congiuntamente soddisfatti in tutte le possibili situazioni:
La dose efficace cui si prevede sia esposto un qualsiasi
individuo della popolazione a causa della pratica esente
è pari o inferiore a 10 mSv all’anno.
La dose collettiva efficace impegnata nell’arco di un
anno di esecuzione della pratica non è superiore a circa
1 Sv a persona.
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