D.Lgv. 230/1995 e succ. modif. La normativa in breve

14
1 D.Lgv. 230/1995 e succ. modif. La normativa in breve Obblighi del Datore di Lavoro , Dirigenti e Preposti Attribuzioni dell‘Esperto Qualificato Obblighi dei Lavoratori Documenti e Autorizzazioni Rifiuti radioattivi Non rilevanza radiologica Servizio di Fisica Sanitaria e Radioprotezione – Università di Cagliari

description

D.Lgv. 230/1995 e succ. modif. La normativa in breve. Obblighi del Datore di Lavoro , Dirigenti e Preposti Attribuzioni dell‘ Esperto Qualificato Obblighi dei Lavoratori Documenti e Autorizzazioni Rifiuti radioattivi Non rilevanza radiologica. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of D.Lgv. 230/1995 e succ. modif. La normativa in breve

Page 1: D.Lgv. 230/1995 e succ. modif. La normativa in breve

1

D.Lgv. 230/1995 e succ. modif.La normativa in breve

• Obblighi del Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti

• Attribuzioni dell‘Esperto Qualificato

• Obblighi dei Lavoratori

• Documenti e Autorizzazioni

• Rifiuti radioattivi

• Non rilevanza radiologica

Servizio di Fisica Sanitaria e Radioprotezione – Università di Cagliari

Page 2: D.Lgv. 230/1995 e succ. modif. La normativa in breve

2

Obblighi del datore di lavoro (1) (Art.61 D.Lgv.230/95)

Attuare le cautele di PROTEZIONE e di SICUREZZA

NOMINA dell’E. Q. e acquisizione di una RELAZIONE scritta

Provvedere affinché i LAVORATORI interessati siano CLASSIFICATI

Provvedere affinché i LUOGHI DI LAVORO in cui sussista un rischio da radiazioni vengano:

Individuati

Delimitati

Segnalati

Classificati in Zone

Accesso Regolamentato

Servizio di Fisica Sanitaria e Radioprotezione – Università di Cagliari

Page 3: D.Lgv. 230/1995 e succ. modif. La normativa in breve

3

Predisporre NORME INTERNE DI PROTEZIONE consultabili nei luoghi frequentati dai lavoratori

Fornire i lavoratori, ove necessario, di DOSIMETRI e di SCHERMI PROTETTIVI

RENDERE EDOTTI i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti

Provvedere affinché i singoli lavoratori:

Osservino le norme interne

Utilizzino i mezzi di protezione

Osservino le modalità di esecuzione del lavoro

Obblighi del datore di lavoro (2) (Art.61 D.Lgv.230/95)

Servizio di Fisica Sanitaria e Radioprotezione – Università di Cagliari

Page 4: D.Lgv. 230/1995 e succ. modif. La normativa in breve

4

Provvedere affinché siano apposte SEGNALAZIONI che

indichino:

Il tipo di zona

La natura delle sorgenti

Tipi di rischio

Le sorgenti di radiazioni ionizzanti

Fornire al LAVORATORE ESPOSTO i risultati delle valutazioni

di dose effettuate dall’Esperto Qualificato.

Obblighi del datore di lavoro (3) (Art.61 D.Lgv.230/95)

Servizio di Fisica Sanitaria e Radioprotezione – Università di Cagliari

Page 5: D.Lgv. 230/1995 e succ. modif. La normativa in breve

5

Per tutti gli obblighi, il Datore di Lavoro i Dirigenti e i Preposti

devono avvalersi degli Esperti Qualificati per quanto concerne

la sorveglianza fisica e dei Medici Autorizzati e dei Medici

Competenti per quanto riguarda gli aspetti medici

(sorveglianza medica).

Nei casi in cui non occorre assicurare la sorveglianza fisica,

esso sono tenuti comunque a predisporre le norme interne di

protezione e sicurezza, assicurarsi che i singoli lavoratori le

rispettino, rendere edotti i lavoratori, nonché fornire i mezzi di

protezione eventualmente necessari.

Tutti gli oneri economici relativi alla sorveglianza fisica e

medica della radioprotezione sono a carico del datore di

lavoro.

Obblighi del datore di lavoro (4) (Art.61 D.Lgv.230/95)

Servizio di Fisica Sanitaria e Radioprotezione – Università di Cagliari

Page 6: D.Lgv. 230/1995 e succ. modif. La normativa in breve

6

Attribuzioni dell’Esperto Qualificato (1) (Art.79 D.Lgv.230/95)

L’ESPERTO QUALIFICATO nell’esercizio della sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro deve:

Effettuare le valutazioni di radioprotezione e fornire

indicazioni al Datore di Lavoro nella attuazione dei propri

compiti.

Esame e verifica delle ATTREZZATURE dei DISPOSITIVI e

degli strumenti di protezione

Effettuare la sorveglianza ambientale di radioprotezione

nelle Zone Controllate e Sorvegliate.

Servizio di Fisica Sanitaria e Radioprotezione – Università di Cagliari

Page 7: D.Lgv. 230/1995 e succ. modif. La normativa in breve

7

Procedere alla valutazione delle DOSI sia interne che

esterne per i lavoratori esposti.

Assistere, nell’ambito delle proprie competenze, il Datore di

Lavoro nell’individuazione e nell’adozione delle azioni da

compiere in caso di incidente.

Comunicare, almeno ogni sei mesi, al Medico Autorizzato le

dosi ricevute e impegnate dai lavoratori esposti di categoria

A e con periodicità almeno annuale le dosi per i lavoratori di

categoria B.

Attribuzioni dell’Esperto Qualificato (2) (Art.79 D.Lgv.230/95)

Servizio di Fisica Sanitaria e Radioprotezione – Università di Cagliari

Page 8: D.Lgv. 230/1995 e succ. modif. La normativa in breve

8

Deve inoltre procedere alla sorveglianza fisica della protezione

della POPOLAZIONE valutando:

La valutazione preventiva dell’impegno di dose

derivante dalla attività effettuata.

In corso di esercizio la valutazione delle dosi

ricevute o impegnate dai gruppi di riferimento

della popolazione in condizioni normali …

… e in caso di incidente

Attribuzioni dell’Esperto Qualificato (3) (Art.79 D.Lgv.230/95)

Servizio di Fisica Sanitaria e Radioprotezione – Università di Cagliari

Page 9: D.Lgv. 230/1995 e succ. modif. La normativa in breve

9

Obblighi dei lavoratori (Art.68 D.Lgv.230/95)

Osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro.

Usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di

sicurezza, i mezzi di protezioni e di sorveglianza

dosimetrica.

Segnalare immediatamente le deficienze dei dispositivi e

dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza

dosimetrica.

Non rimuovere né modificare, senza autorizzazione, i

dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza, di segnalazione, di

protezione e di misurazione.

Non compiere di propria iniziativa, operazioni che possono

compromettere la protezione e la sicurezza.

Sottoporsi alla sorveglianza medica quando previsto.

Servizio di Fisica Sanitaria e Radioprotezione – Università di Cagliari

Page 10: D.Lgv. 230/1995 e succ. modif. La normativa in breve

10

Documenti e Autorizzazioni (artt. 22, 24 e 27 D.Lgv. 230/95 e Allegato XI D.Lgv. 241/00)

Registro delle Irradiazioni

Registro di Carico / Scarico per le sorgenti radioattive

Scheda Personale Dosimetrica per i Lavoratori Esposti

Documento Sanitario Personale

Comunicazione Preventiva di Pratica, 30gg prima dell’inizio delle

attività

Richiesta di Nulla Osta, nel caso si intenda utilizzare attività

superiori ai limiti stabiliti.

Comunicazione di Cessazione di Pratica, 30gg prima della

cessazioneServizio di Fisica Sanitaria e Radioprotezione – Università di Cagliari

Page 11: D.Lgv. 230/1995 e succ. modif. La normativa in breve

11

Registro delle Irradiazioni(Allegato XI, punto 5 D.Lgv. 241/00)

Sul Registro costituito da fogli legati e numerati

progressivamente, vengono registrati i risultati della sorveglianza

fisica. Inoltre deve contenere:

La Planimetria dei luoghi in cui si svolge l’attività

L’elenco delle sorgenti sigillate e delle macchine radiogene

L’attività massima detenibile per le sorgenti non sigillate

Valutazione delle dosi individuali per i lavoratori e la popolazione

Copia della relazione iniziale di valutazione dei rischi

Esiti della sorveglianza ambientale

Esiti delle verifiche di efficacia dei dispositivi di radioprotezione

Esiti delle verifiche di buon funzionamento degli strumenti di misura

Gli estremi di riferimento degli atti autorizzativi

L’esito della prima verifica di sorveglianza fisica

Servizio di Fisica Sanitaria e Radioprotezione – Università di Cagliari

Page 12: D.Lgv. 230/1995 e succ. modif. La normativa in breve

12

Rifiuti Radioattivi(Artt. 30 e 102, D.Lgv. 230/95)

L’allontanamento dei materiali destinati ad essere smaltiti,

riciclati o riutilizzati in installazioni, è soggetto ad autorizzazione

quando detti rifiuti o materiali contengano radionuclidi con

tempi di dimezzamento fisico maggiore o uguale a 75 giorni.

Con le leggi delle regioni e delle province autonome sono

stabilite le AUTORITÁ COMPETENTI per il rilascio

dell’autorizzazione nonché le modalità per il rilascio del

medesimo.

La gestione dei rifiuti radioattivi deve avvenire nel rispetto delle

specifiche NORME DI BUONA TECNICA, al fine di evitare rischi di

esposizione alle persone del pubblico.

Servizio di Fisica Sanitaria e Radioprotezione – Università di Cagliari

Page 13: D.Lgv. 230/1995 e succ. modif. La normativa in breve

13

Rifiuti Radioattivi(Art. 154, D.Lgv. 230/95)

Le norme del D.Lgv. 230/95 NON SI APPLICANO allo

smaltimento di rifiuti radioattivi o al riciclo di materiali quando

detti rifiuti o detti materiali contengono solo radionuclidi con

tempi di dimezzamento inferiori a 75 giorni.

Oppure i livelli di attività e di concentrazione devono essere

inferiori ai limiti stabiliti nell’ Allegato I del D.Lgv. 241/00.

Lo smaltimento deve comunque avvenire nel rispetto del

D.Lgv. 22 e successive modificazioni.

Servizio di Fisica Sanitaria e Radioprotezione – Università di Cagliari

Page 14: D.Lgv. 230/1995 e succ. modif. La normativa in breve

14

Non rilevanza radiologica(Allegato I, punto 0, D.Lgv. 241/00)

Una pratica può essere considerata, senza ulteriori motivazioni,

priva di rilevanza radiologica, purché i seguenti criteri siano

congiuntamente soddisfatti in tutte le possibili situazioni:

La dose efficace cui si prevede sia esposto un qualsiasi

individuo della popolazione a causa della pratica esente

è pari o inferiore a 10 mSv all’anno.

La dose collettiva efficace impegnata nell’arco di un

anno di esecuzione della pratica non è superiore a circa

1 Sv a persona.

Servizio di Fisica Sanitaria e Radioprotezione – Università di Cagliari