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D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, non- ché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)

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LIBRO ILE MISURE DI PREVENZIONE

(Articoli da 1 a 81)

1. Lemisurediprevenzione

Le misure di prevenzione trovano origine nell’esigenza di prevenire la commissione di delitti, pur in assenza del previo accertamento del verifi-carsi di un reato.

Per assicurare le esigenze di prevenzione dello Stato si impongono misure (con diverse modalità e con intensità variabile) che, seppur prive del carattere della pena, incidono in modo significativo sulla libertà della persona attraverso il controllo e la vigilanza da parte degli organi preposti a prevenire la commissione di reati.

La funzione preventiva, in assenza del previo accertamento della realiz-zazione di un reato (necessario per l’applicazione di una misura di sicurezza, istituto con analoga finalità preventiva), ha relegato, per lungo tempo, l’appli-cazione di tali misure in un ambito esclusivamente amministrativo.

Durante l’accidentato percorso verso la «giurisdizionalizzazione» (1) di questo istituto che rappresenta una particolarità del nostro ordinamento, sono state introdotte le misure di prevenzione patrimoniali dirette a colpi-re, attraverso il sequestro e la confisca, beni nella disponibilità dei soggetti destinatari delle misure personali con l’obiettivo (ulteriore) di aggredire patrimoni illecitamente accumulati.

2. Lastratificazione legislativa

Rinviando l’approfondimento al commento relativo ai Titoli I, per le misure personali, e al Titolo II, per le misure patrimoniali, è opportuno ricordare che la particolarità dell’istituto e le frequenti esigenze emergenziali sottostanti, spesso da conciliare con i principi costituzionali e della Convenzione euro-pea dei diritti dell’uomo (CEDU), erano l’origine di numerosi interventi del legislatore (e della Corte Costituzionale), a partire dalla legge27dicembre1956n.1423 (legge fondamentale sulle misure di prevenzione personali), cui è seguita la legge31maggio1965n.575 (cd. legge antimafia).

(1) Cfr., da ultimo, S.U. n. 13426/2010.

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Nuove esigenze di politica criminale inducevano il legislatore ad af-fiancare alle misure personali antimafia le misure patrimoniali del seque-stro e della confisca con la legge13settembre1982n.646 (cd. legge Rognoni La Torre (2)), che inseriva numerose nuove disposizioni nella L. 575/1965.

Seguivano numerosi interventi legislativi, tra cui è sufficiente ricordare la legge7marzo1996n.109,che disciplinava compiutamente la fase successiva alla confisca definitiva, prevedendo il riutilizzo per fini sociali dei beni, e il decretolegge4febbraio2010n.4,convertitodallalegge7aprile2010n.50, che istituiva l’Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

3. L’ambitodell’interventodelD.Lgs.

Dalla pluralità di norme regolatrici la materia trae origine la legge 13 agosto 2010 n. 136 che all’art. 1 delegailGovernoall’emanazionediuncodicedelleleggiantimafiaedellemisurediprevenzione(com-ma 1) affinché, previaricognizione della normativa vigente, provvedaacoordinarlaearmonizzarla, anche con riferimento alle norme con-cernenti l’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizza-ta, aggiornandolaemodificandola secondo numerosi principi e criteri direttivi.

IlD.Lgs.dàapplicazionealladelega organizzando le disposizioni del LibroI secondo linee direttrici che ripercorrono gli istituti vigenti:

— Titolo I - Le misure di prevenzione personali (artt. 1-15);— Titolo II - Le misure di prevenzione patrimoniali (artt.16-34);— Titolo III - L’amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni

sequestrati e confiscati (artt. 35-51);— Titolo IV - La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali

(artt. 52-65);— Titolo V - Effetti, sanzioni e disposizioni finali (artt. 66-81).

Per ragioni sistematiche lanormativasull’AgenziaNazionale, è in-serita nel LibroIII, Titolo II (artt. 110-114).

(2) È noto il travagliato iter legislativo del disegno di legge presentato dall’on. Pio La Torre, accelerato solo dopo l’assassinio del deputato siciliano avvenuto il 30 aprile 1982 e portato a termine, con l’impegno del Ministro degli Interni Virginio Rognoni, dopo l’omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa — nominato Prefetto di Palermo nel maggio con poteri «straordinari» — avvenuto il 3 settembre 1982.

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Lenormeabrogative,transitorieedicoordinamentosonoinseritenelLibroIV agli articoli:

— 115 (Modifiche all’articolo 23bis della legge 13 settembre 1982, n. 646);

— 116, commi 1 e 2 (Disposizioni di coordinamento);— 117, comma 1 (Disciplina transitoria), prevedendosi l’applicabilità delle

disposizioni del D.Lgs. ai procedimenti per i quali sia formulata la pro-posta di applicazione della misura di prevenzione dall’entrata in vigore del decreto;

— 120 (Abrogazioni), lett. da a) ad h).

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TiTolo iLe misure di prevenzione personali

1. Lemisurediprevenzionepersonali:naturaeorigine

Si è ricordato che le misure di prevenzione nascono come istituti diretti a garantire le esigenze di prevenzione dello Stato; si consente il controllo da parte dell’autorità di pubblica sicurezza limitando la libertà della per-sona.

La natura preventiva, svincolata dall’accertamento della responsabi-lità penale, è la principale ragione della natura amministrativa per lungo tempo riconosciuta alle misure di prevenzione. Sono sottratte al principio di legalità e sono irrogate dalla sola autorità di pubblica sicurezza perché ricondotte alla funzione di polizia di sicurezza diretta ad assoggettare a stringente controllo persone pericolose (sotto il profilo sociale o politico) all’ordine costituito.

I Testi Unici delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) del 1926 e del 1931estendono le misure preventive ben oltre una generica area di emar-ginazione sociale, facendole divenire uno strumento cardine di controllo del dissenso politico attraverso l’introduzione del confino.

2. Lastratificazione legislativapostcostituzionale

La CorteCostituzionale,conlasentenzan.2del1956,dichiara l’il-legittimità costituzionale di alcune norme del TULPS e fissa alcuni principi che, ancora oggi, costituiscono il fondamento dei presupposti di applica-bilità delle misure di prevenzione: la giurisdizionalizzazione del procedi-mento; la necessità che i provvedimenti siano fondati su fatti (e non su sospetti); l’obbligo di motivazione; il divieto di discriminazione (politica e di limitazione della manifestazione del pensiero); la piena operatività del diritto di difesa.

La L. 1423/1956, ridisciplina la materia, descrivendo le categorie di persone (cd. pericolositàcomune) cui possono essere applicate le mi-sure, o dall’autorità di pubblica sicurezza se meno incisive sulla libertà personale ovvero dall’autorità giudiziaria, attraverso un’ampia giurisdizio-nalizzazione del procedimento.

Segue la L. 575/1965 (cd. legge antimafia) che estende le misure di prevenzione personali anche alle persone indiziate di appartenere ad associazioni mafiose (cd.pericolositàqualificata).Constatata l’insuffi-cienza del processo penale a contrastare un diffuso e feroce fenomeno criminale, oggetto spesso di sentenze di assoluzione per insufficienza di

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prove, si decide di utilizzare un istituto già collaudato per soggetti pericolo-si, applicabile attraverso un più agile procedimento (con minori garanzie) sulla base di presupposti (indizi) più sfumati rispetto a quelli necessari per l’accertamento della responsabilità penale (prova).

Si succedono negli anni plurimi interventi legislativi, talvolta originati da impellenti ragioni di politica criminale, tra cui possono ricordarsi i più significativi:

— laL.152/1975(cd.leggeReale), che estende l’applicabilità della leg-ge antimafia a nuove categorie di persone ritenute pericolose (art. 18) e ad alcune categorie previste dalla legge 1423/1956 (art.19);

— la L.327/1988, che disciplina più rigorosamente il giudizio di accerta-mento della pericolosità e ridisegna le categorie rilevanti di pericolo-sità comune di cui all’art. 1 della L. 1423/1956, identificandole con le persone: n. 1) abitualmente dedite a traffici delittuosi; n. 2) che vivano abitualmente, per condotta e tenore di vita, anche in parte, con i pro-venti di attività delittuose; n. 3) dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica;

— laL.401/1989, che introduce nuove misure aventi ad oggetto il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive;

— ilD.L.92/2008,conv.dallaL.125/2008, che estende l’applicabilità della legge antimafia agli indiziati della commissione di uno dei delitti previsti dall’art. 51, comma 3bis c.p.p.;

— laL.94/2009, cheestende ulteriormente la legge antimafia agli indizia-ti del delitto di cui all’art. 12quinquies L. 356/1992.

3. Misurediprevenzionepersonali,CostituzioneeCedu

LaCorteCostituzionale, a partire dalla sentenza n. 2 del 1956 (3), ha riconosciuto lalegittimitàcostituzionale,inviadiprincipio,diunsistemadiprevenzionedei fatti illeciti, a garanzia dell’ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti tra i cittadini subordinatamente, peraltro, al ri-spetto del principio di legalità e all’esistenza della garanzia giurisdizionale che trova riconoscimento anche nell’art. 2 Cost.

La Corte ha ritenuto che non vi sia, in linea di principio, alcuna viola-zione di numerose norme della Costituzione (artt. 13, 16, 17, 24 comma 2, 25 comma 3, 27).

(3) Principio ribadito, con diverse sfumature e argomenti, da tutte le sentenze successi-ve; cfr. le sentenze nn. 10/1956, 11/1956, 27/1959, 126/1962, 23/1964, 76/1970, 177/1980, 126/1983.

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La particolarità della materia, sia per le origini storiche sia per le inno-vazioni introdotte sotto la spinta di esigenze di politica criminale, richiede frequenti interpretazioni costituzionalmente orientate.

LaCorteeuropea(CEDU) ha riconosciuto più volte la compatibilità delle misure di prevenzione personali con la Convenzione europea per i diritti dell’uomo (4), richiamando:

— l’art. 5 par. b) della convenzione, trattandosi di misure applicate sulla base di disposizioni legislative da un Tribunale;

— l’art. 2 del protocollo n. 4, addizionale della convenzione, che consente restrizioni alla libera circolazione nei casi previsti dalla legge che «co-stituiscano delle misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per la sicurezza pubblica, per il mantenimento dell’ordine pubblico, per la prevenzione dei reati penali».

4. L’ambitodell’interventodelD.Lgs.

Laleggedelega, con riferimento alle misure personali, consente la ricognizione, il coordinamento e l’armonizzazione (anche con i principi costituzionali) della normativa vigente, oltre che alcune (poche) modi-fiche sulla base di principi e criteri direttivi contenuti nell’art. 1, comma 3, lett a):

— l’autonomia dell’azione di prevenzione rispetto all’azione penale;— la definizione organica della categoria dei destinatari delle misure, an-

corandone la previsione a circostanze di fatto che evidenzino la peri-colosità del soggetto;

— il diritto di chiedere che l’udienza si svolga pubblicamente anziché in camera di consiglio;

— l’audizione dell’interessato o dei testimoni anche mediante video-con-ferenza.

Il D.Lgs. dà applicazione alla delega suddividendo in due capi la disciplina:

— Capo I: Le misure di prevenzione personali applicate dal questore (artt. 1-3);

— Capo II: Le misure di prevenzione personali applicate dall’autorità giu-diziaria (artt. 4-15).

Nonsonoinseritelemisurediprevenzionepersonaliapplicabilidalquestoreaisensidell’art.6,L.401/1989,aventi ad oggetto il divieto

(4) Sentenze 1-7-1961 sul caso Lewless e 18-6-1971 sui casi De Wilde ed altri, del 6-1-1980 sul caso Guzzardi, del 22-2-1986 sul caso Ciulla, del 6-4-2000 sul caso Labita.

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di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive. Sono, inve-ce, inserite le misure personali (oltre che patrimoniali) applicabili dall’auto-rità giudiziaria ai sensi dell’art. 7ter di tale legge.

Ledisposizionirelativeallesanzionipenalieaglieffetti delle misu-re personali sonocontenutenelTitoloVdelLibroI.

5. Lesingolemisurediprevenzionepersonali

Le misure di prevenzione personali, oggi ordinate in modo organico, si dividono in:

— misure di prevenzione applicate dal questore, ossia:

— il foglio di via obbligatorio;— l’avviso orale;— il divieto di possedere determinati apparati;

— misure di prevenzione applicate dall’autorità giudiziaria, ossia:

— la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza semplice;— la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con divieto di sog-

giorno;— la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di sog-

giorno.

Capo ILe misure di prevenzione personali applicate dal questore

Sono ripercorse le norme previgenti della L. 1423/1956 (con limitate modifiche).

Il questore per i soggetti destinatari può adottare in via amministrativa:

— il foglio di via obbligatorio (art. 2);— l’avviso orale (art. 3);— il divieto di possedere determinati apparati che possono agevolare la

condotta pericolosa (art. 3).

Si è già evidenziato che non si disciplinano le misure di prevenzione personali applicabili dal questore ai sensi dell’art. 6, L. 401/1989 che, per-tanto, restano regolate da tale legge.

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art. 1Soggetti destinatari (*)

1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abi-

tualmente dediti a traffici delittuosi;b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla

base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

(*) L’art. 1 riproduce l’art. 1 della L. 1423/1956 con una mera modifica lessicale al n. 1).

COMMENTO

1. Letipologiedipersonepericolose

L’art. 1 elenca le tre categorie che integrano, secondo la previgente terminologia, la cd. pericolositàcomune, e che rappresentano le tradi-zionali figure di persone pericolose per la sicurezza pubblica.

Viene delineato ilprimopresuppostoperl’applicazionediunami-suradiprevenzione: la riconducibilità della persona a una delle categorie delineate dal legislatore. Gli artt. 13 e 25, terzo comma, della Costituzione richiedono un giudizio prognostico di pericolosità fondato imprescindibil-mente sulla riferibilità della persona a specifiche fattispecie di pericolosità previste dalla legge (5).

La diversità delle misure di prevenzione rispetto alla pena comporta che, nella descrizione delle fattispecie, si proceda con criteri diversi da quelli relativi alla determinazione degli elementi costitutivi di un reato, po-tendosi fare riferimento anche a elementi presuntivi, corrispondenti in ogni caso a comportamenti obiettivamente identificabili (6).

(5) Principio pacifico, affermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 2/1957, 11/1957 e 27/1957.

(6) Corte cost. sent. n. 23/1964.

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2. Lesingoletipologiepreviste

Sono descritte, con sufficiente precisione, tre categorie di persone che manifestano la cd. «pericolosità comune»; coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto:

— abitualmentededitiatrafficidelittuosi, vale a dire che, con continu-ità, siano adusi a condotte riferibili a delitti (e non a mere contravven-zioni) seppur non tali da integrare estremi di reato;

— che, per la condotta ed il tenore di vita, vivanoabitualmente,ancheinpar-te,coniproventidiattivitàdelittuose. Deve trattarsi di persone che si so-stengano, per condotta abitudinaria ed esistenziale, anche solo in parte, con il ricavato di attività provenienti da delitto (e non da contravvenzione), pur se non vi siano elementi per ritenere che abbiano commesso tali reati;

— che, per il loro comportamento, siano dediti alla commissione direaticheoffendonoomettonoinpericolol’integritàfisicaomora-ledeiminorenni,lasanità,lasicurezzaolatranquillitàpubblica. Si ripercorre, in larga parte, la tipologia di persone tradizionalmente destinatarie delle misure di prevenzione personali un tempo applicate dall’autorità amministrativa.

Si richiede una condotta abituale nella commissione di reati (delitti o con-travvenzioni) che siano posti in essere contro i minorenni, mettendone anche solo in pericolo l’integrità fisica o morale, ovvero nei confronti di istituti fon-damentali del vivere civile (sanità, sicurezza o tranquillità pubblica, secondo concetti desumibili dalle fattispecie di reato previste dal codice penale).

L’accertamento della riconducibilità della persona a una delle tre ca-tegorie deveavvenireesclusivamente sulla base di elementi di fatto, vale a dire, come più volte chiarito dalla giurisprudenza, dicircostanze oggettivamente valutabili e controllabili, con esclusione, dunque, di meri sospetti, illazioni e congetture (cfr. sub art. 4).

art. 2Foglio di via obbligatorio (*)

1. Qualora le persone indicate nell’articolo 1 siano pericolose per la si-curezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate.

(*) L’art. 2 riproduce testualmente l’art. 2, comma 1, L. 1423/1956.

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COMMENTO

Ilfogliodiviaobbligatoriocostituiscelaprimamisuradipreven-zioneapplicabiledalquestore. Può essere emesso nei confronti di per-sone che:

— siano riconducibili alle categorie indicate dall’art. 1 (secondo la valuta-zione dello stesso questore);

— siano pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità. Come si preciserà oltre (art. 6) occorre una valutazione della perso-nalità del soggetto, con riguardo all’intera sua condotta, che induca a ritenere la persistenza nel tempo di un comportamento illecito e anti-sociale, tale da rendere necessaria una particolare vigilanza da parte degli organi di pubblica sicurezza;

— si trovino fuori del luogo di residenza, dovendo intendersi tale non quello di residenza anagrafica, ma di dimora abituale.

Il contenutodelprovvedimento è costituito:

— dalla motivazione;— dall’ingiunzione contenente l’ordine di rimpatrio e il divieto di rientro nel

comune da cui il soggetto è allontanato non prima del termine stabilito, comunque non superiore a tre anni;

— dall’indicazione delle modalità esecutive del rimpatrio, col percorso che l’interessato deve seguire e l’obbligo di presentarsi all’autorità di P.S. del luogo di rimpatrio.

Il provvedimento èimpugnabileinnanzialTar.Lesanzioni all’inosservanza del foglio di via obbligatorio sono conte-

nute nell’art. 76 comma 3.

art. 3Avviso orale (*)

1. Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oral-mente i soggetti di cui all’articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.

2. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell’avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.

3. La persona alla quale è stato fatto l’avviso può in qualsiasi mo-mento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni

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successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provvedu-to, la richiesta si intende accettata. Entro sessanta giorni dalla comuni-cazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto.

4. Con l’avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, ripro-duzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché pro-grammi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conver-sazioni e messaggi.

5. Il questore può, altresì, imporre il divieto di cui al comma 4 ai sog-getti sottoposti alla misura della sorveglianza speciale, quando la persona risulti definitivamente condannata per delitto non colposo.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 è opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica.

(*) L’art. 3 riproduce, coordina e aggiorna, in base ai principi costituzionali e in attuazione dell’art. 1, comma 1, lett. a), n. 5) della L. 136/2010:— l’art. 4, commi da 1 a 4, della L. 1423/1956;— l’art. 2, comma 2, L. 575/1965.

COMMENTO

1. L’avvisoorale

La secondamisuradiprevenzioneapplicabiledalquestoreèco-stituitadall’avvisoorale che può essere emesso:

— nei confronti delle persone indicate nell’art. 1 che dimorano nella pro-vincia di competenza di tale autorità;

— quando esistono indizi a loro carico tali da farli ritenere rientranti nelle categorie descritte. Si armonizza la disposizione con i principi costitu-

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zionali, sostituendo i sospetti della previgente norma con gli indizi che richiamano una nota terminologia del procedimento penale (7).

Il contenutodelprovvedimento è costituito:

— dallamotivazione con cui si dàconto degli specifici e oggettivi ele-mento di fatto, non costituenti prove compiute della commissione di reati, tali da indurre l’Autorità di polizia a ritenere la persona apparte-nente a una delle categorie previste dall’art. 1;

— dall’invito a tenere una condotta conforme alla legge.

L’avviso orale, notificato all’interessato con processo verbale al fine di dare allo stesso data certa,puòessereimpugnato:

— in via amministrativa, in ogni momento, con richiesta di revoca al que-store che provvede nei sessanta giorni successivi; decorso detto ter-mine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende ac-cettata; entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto;

— in via giurisdizionale, innanzi al Tar.

2. Ledifferenzerispettoalladisciplinaprevigente

L’avviso orale, che nella disciplina previgente rappresentava un pre-supposto per l’applicabilità in alcuni casi della misura di prevenzione da parte dell’autorità giudiziaria, costituisce oggi un’autonoma misuraadottabiledalQuestore.

Laprevianotificadell’avvisoorale, necessaria originariamente per avanzare la proposta di applicazione della sorveglianza speciale di PS per tutte le fattispecie di pericolosità (comune) previste dalla L. 1423/1956, a seguito dell’introduzione dell’art. 19 della L. 152/1975 (8) veniva ritenuta presupposto indefettibile per le sole categorie di cui al n. 3) dell’art. 1, L. 1423/1956 (9). Si vedrà oltre (artt. 5 e 6) che oggi, anche per questa categoria di persone, non è più necessaria la notifica dell’avviso orale per l’applicazione della misura che può essere richiesta anche dalle altre autorità proponenti e non dal solo questore.

(7) Viene accolto quanto richiesto dalla comm. giust. all’osservazione n. 23 e alla con-dizione n. 3 del parere, in cui si riprende testualmente il contenuto del commento all’art. 13 dello schema delle Proposte essenziali di modifica … cit. in nota 6 dell’Introduzione.

(8) Norma che richiamava l’applicabilità della L. 575/1965 per tutte le categorie di pericolosi-tà comune, ad eccezione delle persone dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

(9) Tra le tante: S.C. sent. nn. 4565/1992, 899/1993.

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Libro I: Le misure di prevenzione (artt. 1-81) 29

3. Ildivietodipossederedeterminatiapparati

Un’ulterioremisuradiprevenzioneèrappresentatadaldivietodipossederenumerosiapparatichepossanoagevolarelacondottape-ricolosa.

Tali divietipossonoessereimposti dal questore (comma 4) nei con-fronti delle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi:

— per le quali è stato emesso l’avviso orale, ai sensi dei primi tre commi dello stesso art. 3 (art. 4, comma 4, L. 1423/1956 previgente);

— ovvero (anche se non è stato emesso l’avviso orale) sottoposte alla misura della sorveglianza speciale ai sensi dell’articolo 4, comma 1.

La disposizione riproduce l’art. 2, comma 2, L. 575/1965, includendo oggi anche i soggetti prima previsti dall’art. 1, n. 3), L. 1423/1956 (oggi art. 1 lett. c)) che ne erano esclusi (argomento ex art. 19 comma 1, L. 152/1975).

Ildivietoèopponibile davanti al tribunale in composizione monocra-tica.

Le sanzioni penali per l’inosservanza al divieto sono previstedall’art.76comma2.

Capo IILe misure di prevenzione personali applicate dall’autorità giudiziaria

Sono ripercorse le norme previgenti contenute nelle leggi 1423/1956, 575/1965, 152/1975, con alcune modifiche imposte anche dall’art. 1, com-ma 3, lett. a), L. 136/2010.

Nel tentativo di dare organicità alla disciplina previgente, le disposizio-ni sono ordinate in tre sezioni:

— Sezione I: Il procedimento applicativo (artt. 4-9)— Sezione II: Le impugnazioni (art. 10)— Sezione III: L’esecuzione (artt. 11-15)

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D.Lgs.6settembre2011,n.159 — (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)

LIBRO ILEMISUREDIPREVENZIONE

TiTolo iLemisurediprevenzionepersonali

Capo iLe misure di prevenzione personali applicate dal questore

1. Soggetti destinatari. 1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:

a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitual-mente dediti a traffici delittuosi;

b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

2. Foglio di via obbligatorio. — 1. Qualora le persone indicate nell’arti-colo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento mo-tivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate.

3. Avviso orale. — 1. Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all’articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.

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260 Appendice normativa

2. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell’avviso al solo fine di dare allo stes-so data certa.

3. La persona alla quale è stato fatto l’avviso può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni succes-sivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la ri-chiesta si intende accettata. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto.

4. Con l’avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, può imporre alle persone che risultino definitivamente condan-nate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e viso-ri notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o stru-menti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri stru-menti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi.

5. Il questore può, altresì, imporre il divieto di cui al comma 4 ai sogget-ti sottoposti alla misura della sorveglianza speciale, quando la persona risulti definitivamente condannata per delitto non colposo.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 è opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica.

Capo IILe misure di prevenzione personali applicate dall’autorità giudiziaria

Sezione IIl procedimento applicativo

4. Soggetti destinatari. — 1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:

a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all’articolo 416bis c.p.;

b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all’articolo

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a12quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

c) ai soggetti di cui all’articolo 1;d) a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere

atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale;

e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;

f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, di-retti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l’esaltazione o la pratica della violenza;

g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli artico-li 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modifica-zioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);

h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;

i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che han-no preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

5.Titolarità della proposta. Competenza. — 1. Nei confronti delle per-sone indicate all’articolo 4 possono essere proposte dal questore, dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona e dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione della sor-veglianza speciale di pubblica sicurezza e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

2. Nei casi previsti dall’articolo 4, comma 1, lettera c) e lettera i), le funzio-ni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribu-nale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubbli-ca presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona; nei medesimi casi,

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262 Appendice normativa

nelle udienze relative ai procedimenti per l’applicazione delle misure di pre-venzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.

3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedi-menti per l’applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.

4. La proposta di cui al comma 1 è presentata al presidente del Tribu-nale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora.

6. Tipologia delle misure e loro presupposti. — 1. Alle persone indicate nell’articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di pre-venzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

2. Salvi i casi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorve-glianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richie-dano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di resi-denza o di dimora abituale o in una o più Province.

3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l’obbligo di soggior-no nel comune di residenza o di dimora abituale.

7. Procedimento applicativo. — 1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta. L’udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l’interessato ne faccia richiesta.

2. Il presidente del collegio fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L’avviso è comuni-cato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l’interes-sato è privo di difensore, l’avviso è dato a quello di ufficio.

3. Fino a cinque giorni prima dell’udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

4. L’udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell’avviso sono sentiti se com-paiono. Se l’interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell’udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il presidente del collegio può di-sporre che l’interessato sia sentito mediante collegamento audiovisivo, ai sensi dell’articolo 146bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7 disp. att. c.p.p.

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D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 263

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a5. L’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’interes-sato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia dete-nuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.

6. Ove l’interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per es-sere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera all’invito, può ordinare l’accompagnamento a mezzo di forza pubblica.

7. Le disposizioni dei commi 2, 4, primo, secondo e terzo periodo, e 5, sono previste a pena di nullità.

8. L’esame a distanza dei testimoni può essere disposto dal presidente del collegio nei casi e nei modi indicati all’articolo 147bis, comma 2, disp. att. c.p.p.

9. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’articolo 666 del codice di procedura penale.

10. Le comunicazioni di cui al presente titolo possono essere effettuate con le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

8. Decisione — 1. Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.

2. Qualora il tribunale disponga l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.

3. A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza e si tratti di persona indiziata di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla cono-scere nel termine stesso all’autorità di pubblica sicurezza e di non allonta-narsene senza preventivo avviso all’autorità medesima.

4. In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all’autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle per-sone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni.

5. Inoltre, può imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale; ed, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Province.

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264 Appendice normativa

6. Qualora sia applicata la misura dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno, può essere inoltre prescritto:

1) di non andare lontano dall’abitazione scelta senza preventivo avviso all’autorità preposta alla sorveglianza;

2) di presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorve-glianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.

7. Alle persone di cui al comma 6 è consegnata una carta di permanen-za da portare con sé e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

8. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all’interessato.

9. Provvedimenti d’urgenza — 1. Se la proposta riguarda la misura della sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno, il presi-dente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui all’articolo 7, può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospen-sione della validità ai fini dell’espatrio di ogni altro documento equipollente.

2. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravità, può altresì disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l’ob-bligo o il divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione.

Sezione IILe impugnazioni

10. Impugnazioni. — 1. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale presso la corte di appello e l’interessato hanno facoltà di propor-re ricorso alla corte d’appello, anche per il merito.

2. Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. La corte d’appello provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. L’udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l’inte-ressato ne faccia richiesta.

3. Avverso il decreto della corte d’appello, è ammesso ricorso in cassa-zione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell’interes-sato, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

4. Salvo quando è stabilito nel presente decreto, per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano in quanto applicabili, le norme del