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Rosaria Boldrini Direttore Ufficio V – Vigilanza e attività ispettiva Ministero della salute- D.G. Dispositivi medici e servizio farmaceutico Dispositivo-Vigilanza e Nuovo Regolamento (UE)

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Rosaria Boldrini

Direttore Ufficio V – Vigilanza e attività ispettiva

Ministero della salute- D.G. Dispositivi medici e servizio farmaceutico

Dispositivo-Vigilanza e Nuovo Regolamento (UE)

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Post-market surveillance e Vigilanza nel nuovo Regolamento (UE)

Procedure di controllo Organismi Notificati

Procedure di valutazione della conformità

Vigilanza e sorveglianza del mercato

Indagini cliniche e valutazione clinica

Rafforzamento profondo

«Considerando»

Capo I

Capo VII

4, 32, 34, 42, 46, 47, 72, 75-79, 81, 86, 98

Definizioni da 59 a 69

Sez.1 – Sorveglianza post-commercializzazione Sez. 2 – Vigilanza Allegato III

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Nuovo Regolamento (UE): Capo VII - Sorveglianza post-market , vigilanza e sorveglianza del mercato

SEZIONE 1 SORVEGLIANZA POST-

COMMERCIALIZZAZIONE

• Tutte le attività svolte dai fabbricanti in collaborazione con altri operatori economici volte a istituire e tenere aggiornata una procedura sistematica per raccogliere e analizzare in modo proattivo l'esperienza acquisita dai loro dispositivi immessi sul mercato, al fine di identificare eventuali necessità di procedere immediatamente a eventuali azioni correttive o preventive

SEZIONE 2 VIGILANZA

• Obblighi e responsabilità di fabbricante e autorità competenti nel gestire e monitorare eventi avversi e incidenti, in relazione al loro livello di gravità, al fine di porre in essere misure correttive adeguate

SEZIONE 3 SORVEGLIANZA DEL MERCATO

• le attività svolte e i provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per verificare e garantire che i dispositivi siano conformi ai requisiti stabiliti nella pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione e non pregiudichino la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse

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Allegato III

La sorveglianza post-commercializzazione nel nuovo Regolamento (UE)

Piano post-commercializzazione

Raccolta sistematica

di informazioni dal mercato

Classe IIa, IIb e III P S U R

Rapporto PMS Classe I

Aggiornamento proporzionale alla

classe di rischio

Aggiornamento all’occorrenza

A EUDAMED per ON e AACC Classe III e Impiant.

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Nuovo Regolamento (UE): definizione di incidente

Qualsiasi malfunzionamento o alterazione delle caratteristiche o delle prestazioni di un dispositivo messo a disposizione sul mercato compreso l'errore d'uso determinato dalle caratteristiche ergonomiche, come pure qualsiasi inadeguatezza nelle informazioni fornite dal fabbricante e qualsiasi effetto collaterale negativo

INCIDENTE

INCIDENTE GRAVE

Qualsiasi incidente che, direttamente o indirettamente, ha causato, può aver causato o può causare una delle seguenti conseguenze: a) il decesso di un paziente, di un utilizzatore o di un'altra persona, b) il grave deterioramento, temporaneo o permanente, delle condizioni di salute del paziente, dell'utilizzatore o di un'altra persona, una grave minaccia per la sanità pubblica

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Nuovo Regolamento (UE): tempi e modalità di segnalazione degli incidenti

Incidente grave

EUDAMED

Autorità competente

Organismo notificato

Gravità

15 gg 0 – 2 gg

- +

Incidente NON grave

Aumento statisticamente significativo frequenza e/o gravità con impatto

significativo sul rapporto beneficio/rischio

Moduli, nomenclature e dettaglio tempi di

segnalazione da definire con atti di esecuzione

Anche PSR

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La Nuova banca dati EUDAMED

La Commissione sviluppa e gestisce EUDAMED

Registrazione DM

Operatori economici

Valutazione conformità

Certificati

Organismi notificati

Vigilanza

Sorveglianza del mercato

Indagini cliniche

EUD

AM

ED

Maggiore trasparenza generale attraverso un miglior accesso alle informazioni per il pubblico e gli operatori sanitari

evitare la moltiplicazione degli obblighi di informazione

Facilitare il coordinamento tra Stati membri

razionalizzare e facilitare il flusso di informazioni tra tutti gli attori (operatori economici, organismi notificati o sponsor, Stati membri, Commissione).

Vigilanza

Portale centralizzato • segnalazione di

incidenti • azioni correttive di sicurezza • PSUR dispositivi

classe III e impiantabili

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Nuovo Regolamento (UE): definizione di Azione correttiva, Azione correttiva di sicurezza e Avviso di sicurezza

AZIONE CORRETTIVA

Azione volta a eliminare la causa di una non conformità potenziale o reale o altre situazioni indesiderabili

AZIONE CORRETTIVA DI

SICUREZZA

Azione correttiva adottata da un fabbricante per motivi di ordine tecnico o medico al fine di prevenire o ridurre il rischio di incidenti gravi

AVVISO DI SICUREZZA

Comunicazione inviata da un fabbricante agli utilizzatori o ai consumatori in relazione a un'azione correttiva di sicurezza

Salvo in caso di urgenza il Fabbricante deve comunicare all’Autorità competente, senza indebito ritardo, l'azione correttiva di sicurezza prima che l'azione stessa venga intrapresa

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Nuovo Regolamento (UE): Coordinamento fra Autorità competenti

Misure per rafforzare il coordinamento fra Autorità Competenti

Le autorità competenti dovrebbero attivamente partecipare ad una procedura per coordinare le proprie valutazioni quando: Incidenti simili con lo stesso dispositivo in più Stati membri; Dubbi su Azioni Correttive di Sicurezza intraprese in più Stati membri.

L‘Autorità Competente coordinatrice è l‘Autorità Competente dello Stato membro in cui ha sede il fabbricante

Il coordinamento non impedisce che l’ Autorità adotti autonomamente misure per la protezione della sanità pubblica e la sicurezza dei pazienti

La Commissione (UE) deve fornire il supporto amministrativo all’attività di coordinamento

La valutazione degli incidenti gravi e delle azioni correttive di sicurezza è svolta a livello nazionale

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Nuovo Regolamento comunitario: ruolo dell’importatore e del distributore

Fabbricante e Mandatario

Ruolo e obblighi disciplinati anche nelle attuali direttive comunitarie

Importatore

• Trasmissione di reclami o segnalazioni da parte di operatori sanitari, pazienti o utilizzatori al fabbricante/mandatario

• Cooperazione con le autorità competenti, per qualsiasi azione adottata al fine di eliminare o, qualora ciò non fosse possibile, attenuare i rischi. Fornitura a titolo gratuito di campioni del dispositivo

Distributore

• Trasmissione di reclami o segnalazioni da parte di operatori sanitari, pazienti o utilizzatori all’importatore al fabbricante/mandatario.

• Tenuta di un registro dei reclami, dei dispositivi non conformi dei richiami e dei ritiri. Informativa al fabbricante di tale monitoraggio. Obbligo del mandatario e dell'importatore a fornire tutte le informazioni richieste.

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Nuovo Regolamento comunitario: Atti di esecuzione

Tipologia di Incidenti gravi e Azioni correttive di sicurezza

Sviluppo e aggiornamento della modulistica per I diversi tipi di rapporto

Struttura elettronica e informazioni oggetto del reporting elettronico

Individuazione delle tempistiche per Azioni correttive di sicurezza, PSR e Trend Report

Moduli armonizzati per lo scambio di informazioni fra Autorità Competenti

Definizione di procedure per il coordinamento fra Autorità competenti

La Commissione può adottare atti di esecuzione su:

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Nuovo Regolamento (UE): segnalazioni di eventi avversi da parte di operatori sanitari

AUTORITA’ COMPETENTI

Campagne di informazione per incoraggiare e consentire agli operatori sanitari, agli utilizzatori e ai pazienti di informare le autorità competenti di incidenti gravi sospetti.

Obbligo di registrare in modo centralizzato a livello nazionale le segnalazioni ed informare il fabbricante immediatamente dell'incidente grave sospetto

In Italia dal 1997 obbligo di segnalazione per gli operatori sanitari e in fase di attuazione Rete di dispositivo-vigilanza

Schema di decreto ministeriale in fase di realizzazione per definire organizzazione e modalità di comunicazione dal punto di vista informatico

Dal 2012 il Ministero dispone di DISPOVIGILANCE

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Nuovo Regolamento comunitario: Tempi di applicazione

Entrata in vigore (20 gg da Pubb. Gazzetta EU)

Applicazione + 3 ANNI da entrata in vigore (MD) + 5 ANNI da entrata in vigore (IVD)

3 ANNI (MD) / 5 ANNI (IVD)

Designazione Autorità competenti Norme Organismi notificati Designazione MDCG (+ 6 MESI da entrata in vigore)

Commissione EU elabora Piano EUDAMED (+ 1 ANNO da entrata in vigore)

EUDAMED (+ 3 ANNI da entrata in vigore oppure, per Vigilanza, in caso di ritardi + 6 MESI da pubblicazione Avviso di piena operabilità da parte della Commissione EU)

UDI: tempi di applicazione legati alla classe di rischio del DM (da + 1 ANNO a + 5 ANNI dalla data di applicazione)

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Descrizione delle componenti coinvolte

Descrizione delle componenti coinvolte

Descrizione di problemi del DM

Verso un nuovo modello di segnalazione di incidente

EUDAMED - Nomenclature e Classificazioni

DISPOSITIVO PAZIENTE

Descrizione di problemi del DM

Indagine delle cause

Risultati indagine possono sostenere il legame di causalità

Causalità?

Descrizione dei segni clinici a livello di

paziente/utilizzatore

Adverse Event Reporting

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Linee guida per la segnalazione di incidente per specifici dispositivi

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Esempio di Vigilanza Attiva Italiana: attività svolta sulle protesi mammarie

EVENTI SEGNALATI Contrattura 3,3% Deformazione Device 0,8% Degradazione involucro 0,9% Dislocazione 0,9% Infiammazione 0,3% Infezione 0,6% Rottura 90,5% Sieroma 0,6% Wrinkling 0,3% Altro 1,8% 100,0%

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Esempio di Vigilanza Attiva Europea: attività svolta sulle protesi mammarie

LINFOMA ANAPLASTICO A GRANDI CELLULE (ALCL) IN PZ CON PROTESI MAMMARIE

5

1 4

29

14

18

0

5

10

15

20

25

30

35

BE CH DK FR UK IT

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2011 2012 2013 2014 2015 2016

CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE

18

ALLERTA FDA

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I registri a supporto dell’attività di vigilanza

Articolo 108

Registri dei dispositivi

La Commissione e gli Stati membri adottano tutte le misure opportune per

incoraggiare l'istituzione di registri di tipi specifici di dispositivi stabilendo principi

comuni per la raccolta di informazioni comparabili. Tali registri contribuiscono alla

valutazione indipendente della sicurezza e della prestazione a lungo termine dei

dispositivi o alla tracciabilità dei dispositivi impiantabili, oppure a tutte queste

caratteristiche.

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Alcuni numeri sulla vigilanza in Italia

1463 1576

3948

3144

3797

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2012 2013 2014 2015 2016

Segnalazioni di incidente seconto la provenienza - 2012 - 2016

Fabbricante Operatore sanitario

Fabbricante & Operatore sanitario Tutti gli incidenti

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Alcuni numeri sulla vigilanza in Italia

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

Pie

mo

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Segnalazioni di incidente per 1 MLN Ab.

Fabbricante & Operatore sanitario

Fabbricante

Operatore sanitario

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Alcuni numeri sulla vigilanza in Italia

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Pie

mo

nte

Val

le d

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sta

Lom

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P.A

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Ven

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Cal

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Ital

ia

Segnalazioni provenienti da operatore sanitario per 1 MLN di abitanti

2013 2014 2015 2016

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Alcuni numeri sulla vigilanza in Italia

P - dispositivi protesici impiantabili

e prodotti per osteosintesi

28%

J - dispositivi impiantabili attivi

20%

Z - apparecchiature sanitarie e relativi

componenti accessori e materiali

15%

A - dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta

12%

C - cardiocirculatory devices

10%

H - dispositivi da sutura

4%

K - dispositivi per chirurgia mini-

invasiva ed elettrochirurgia

2%

R - dispositivi per apparato respiratorio

e anestesia 1%

M - dispositivi per medicazioni generali

e specialistiche 1%

F - dispositivi per dialisi

1%

G - dispositivi per apparato

gastrointestinale 1%

U - dispositivi per apparato urogenitale

1%

Altro 4%

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Alcuni numeri sulla vigilanza in Italia

360

464

590 598 605

0

100

200

300

400

500

600

700

2012 2013 2014 2015 2016

Avvisi di sicurezza gestiti - 2012 - 2016

AGGIORNAMENTO

1%

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

59%

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

4%

RECALL 22%

Altro 14%

Tipo di avviso di sicurezza

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