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    I

    (Atti per i quali la pubblicazione una condizione di applicabilit)

    REGOLAMENTO (CE) n. 1698/2005 DEL CONSIGLIO,

    del 20 settembre 2005,

    sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale(FEASR)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunit europea, inparticolare gli articoli 36 e 37 e l'articolo 299, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    considerando quanto segue:

    (1) Una politica comune dello sviluppo rurale dovrebbeaccompagnare e integrare le politiche di sostegno deimercati e dei redditi nell'ambito della politica agricolacomune e contribuire cos al conseguimento delle finalitdi tale politica, enunciate dal trattato. La politica disviluppo rurale dovrebbe inoltre tener conto degliobiettivi generali della coesione economica e socialestabiliti dal trattato e concorrere alla loro realizzazione,

    incorporando nel contempo altre priorit politichesalienti, menzionate nelle conclusioni dei Consiglieuropei di Lisbona e Gteborg in relazione allacompetitivit e allo sviluppo sostenibile.

    (2) Secondo il trattato, nell'elaborazione della politicaagricola comune e dei metodi specifici per la suaapplicazione, si deve considerare il carattere particolaredell'attivit agricola che deriva dalla struttura socialedell'agricoltura e dalle disparit strutturali e naturali tra lediverse zone rurali.

    (3) La riforma della politica agricola comune adottata nelgiugno 2003 e nell'aprile 2004 ha introdotto sostanzialimodifiche, destinate ad avere prevedibilmente un impattoconsiderevole sull'economia nell'insieme del territorio

    rurale della Comunit, in termini di modelli diproduzione agricola, metodi di gestione del territorio,occupazione e, pi in generale, condizioni socioecono-miche delle varie zone rurali.

    (4) L'azione della Comunit dovrebbe essere complementarea quella degli Stati membri o comunque assecondarla.Occorre rafforzare il partenariato favorendo la parteci-pazione di diverse tipologie di soggetti, nel pieno rispettodelle competenze istituzionali degli Stati membri. Isoggetti partecipanti dovrebbero essere coinvolti nellevarie fasi di elaborazione, monitoraggio e valutazione deiprogrammi.

    (5) Poich l'obiettivo del presente regolamento, cio losviluppo rurale, non pu essere realizzato in misurasufficiente dagli Stati membri in considerazione deilegami tra lo sviluppo rurale e gli altri strumenti dellaPAC, delle ampie disparit esistenti tra le varie zone rurali

    e delle limitate risorse finanziarie di cui dispongono gliStati membri nell'Unione allargata, e pu dunque essererealizzato meglio a livello comunitario, con la garanziapluriennale dei fondi della Comunit e sulla scorta dellesue priorit, la Comunit pu intervenire, in base alprincipio di sussidiariet sancito dall'articolo 5 deltrattato. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanzaal principio di proporzionalit enunciato nello stessoarticolo.

    (6) Le attivit del Fondo europeo agricolo per lo svilupporurale (FEASR) e le operazioni da esso finanziate devonoessere coerenti e compatibili con le altre politiche dellaComunit e conformi all'insieme del diritto comunitario.

    21.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dellUnione europea L 277/1

    (1) Parere del 7 giugno 2005 (non ancora pubblicato nellaGazzetta ufficiale).

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    (7) Nella sua azione a favore dello sviluppo rurale, laComunit mira ad eliminare le disuguaglianze, apromuovere la parit tra uomini e donne e la nondiscriminazione, conformemente al trattato.

    (8) Per far collimare il contenuto strategico della politica disviluppo rurale con le priorit della Comunit e quindifavorirne la trasparenza, il Consiglio dovrebbe adottare,su proposta della Commissione, orientamenti strategiciin materia di sviluppo rurale.

    (9) Sulla base degli orientamenti strategici, ciascuno Statomembro dovrebbe elaborare il proprio piano di strategianazionale di sviluppo rurale, che costituir il quadro diriferimento per la preparazione dei programmi disviluppo rurale. Gli Stati membri e la Commissione

    dovrebbero riferire in merito al monitoraggio dellastrategia nazionale e comunitaria.

    (10) La programmazione dello sviluppo rurale dovrebbeconformarsi alle priorit comunitarie e nazionali edintegrare le altre politiche comunitarie, in particolare lapolitica dei mercati agricoli, la politica di coesione e lapolitica comune della pesca.

    (11) Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile delle zone

    rurali, necessario concentrarsi su un numero limitato diobiettivi essenziali a livello comunitario, concernenti lacompetitivit dei settori agricolo e forestale, la gestionedel territorio e l'ambiente, nonch la qualit di vita e ladiversificazione delle attivit in tali zone, tenendo contodella diversit delle situazioni, che vanno dalle zonerurali remote colpite da spopolamento e declino allezone rurali periurbane che subiscono la pressionecrescente dei centri urbani.

    (12) Occorre stabilire norme generali per la programmazionee la revisione dei programmi di sviluppo rurale, in modo

    da conseguire un giusto equilibrio fra gli assi deiprogrammi di sviluppo rurale corrispondenti a taliobiettivi essenziali. opportuno che i programmiabbiano una durata settennale.

    (13) Per raggiungere l'obiettivo di una maggiore competitivitdei settori agricolo e forestale, importante elaborarechiare strategie di sviluppo miranti ad accrescere eadeguare il potenziale umano, il capitale fisico e la qualitdella produzione agricola.

    (14) Per quanto riguarda il potenziale umano, opportunopredisporre una serie di misure relative alla formazione,all'informazione e alle diffusione di conoscenze, all'inse-diamento dei giovani agricoltori, al prepensionamentodegli imprenditori e dei lavoratori agricoli, al ricorso a

    servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricolie dei detentori di aree forestali e all'avviamento di servizidi gestione delle aziende agricole, di sostituzione nelleaziende agricole e di consulenza alle aziende agricolenonch di consulenza forestale.

    (15) In materia di formazione, informazione e diffusione diconoscenze, l'evoluzione e la specializzazione dell'agri-coltura e della silvicoltura richiedono un adeguato livellodi formazione tecnica ed economica, comprendenteconoscenze specialistiche nelle nuove tecnologie dell'in-formazione, nonch un'adeguata sensibilizzazione inmateria di qualit dei prodotti, risultati della ricerca egestione sostenibile delle risorse naturali, compresi irequisiti di condizionalit e le pratiche produttivecompatibili con le esigenze di salvaguardia e valorizza-zione del paesaggio e di protezione dell'ambiente. pertanto necessario estendere l'offerta di attivit di

    formazione, di informazione e di diffusione di cono-scenze a tutti gli adulti che esercitano attivit agricole,alimentari e forestali. Tali attivit vertono su materie chesi riferiscono sia all'obiettivo competitivit del settoreagricolo e forestale sia a quello gestione del territorio eambiente.

    (16) La concessione di particolari agevolazioni ai giovaniagricoltori pu favorire non solo il loro insediamento,ma anche l'adattamento strutturale della loro aziendadopo il primo insediamento. La misura a favoredell'insediamento va condizionata alla stesura di un

    piano aziendale quale strumento per consentire neltempo lo sviluppo delle attivit della nuova azienda.

    (17) Il prepensionamento degli agricoltori dovrebbe mirare aduna sostanziale ristrutturazione dell'azienda ceduta, incombinazione con la misura a favore dell'insediamentodei giovani agricoltori oppure mediante il trasferimentodell'azienda ai fini del suo ingrandimento, facendo tesoroanche dell'esperienza acquisita nel corso di precedentiregimi comunitari in materia.

    (18) Il ricorso a servizi di assistenza alla gestione e diconsulenza da parte degli imprenditori agricoli e deidetentori di aree forestali dovrebbero permettere loro dimigliorare la gestione sostenibile delle aziende. I servizidi consulenza aziendale previsti dal regolamento (CE)n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, chestabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegnodiretto nell'ambito della politica agricola comune eistituisce taluni regimi di sostegno a favore degliagricoltori (1), dovrebbero almeno assistere gli imprendi-tori agricoli nella valutazione del rendimento della loro

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    (1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato daultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione(GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15).

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    azienda e nella scelta delle migliorie da apportarecompatibilmente con i criteri di gestione obbligatori dicui al suddetto regolamento e le norme comunitarie inmateria di sicurezza sul lavoro.

    (19) L'istituzione di sistemi di servizi di gestione delle aziendeagricole, di sostituzione nelle aziende agricole e diconsulenza alle aziende agricole per gli imprenditoriagricoli e di consulenza forestale per i detentori di areeforestali dovrebbe aiutare questi soggetti ad adeguare,migliorare e facilitare la gestione delle loro aziende, erenderle pi redditizie grazie ad un migliore utilizzo delpotenziale umano occupato nel settore agricolo eforestale.

    (20) Quanto al capitale fisico, opportuno predisporre unaserie di misure per l'ammodernamento delle aziendeagricole, una migliore valorizzazione economica delleforeste, l'aumento del valore aggiunto di prodotti agricoli

    e forestali, la promozione dello sviluppo di nuoviprodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo ealimentare e in quello forestale, il miglioramento e losviluppo dell'infrastruttura agroforestale, il ripristino delpotenziale produttivo agricolo danneggiato da calamitnaturali e l'introduzione di adeguate misure di preven-zione.

    (21) Gli aiuti comunitari agli investimenti hanno come finalitl'ammodernamento delle aziende agricole e il migliora-mento del loro rendimento economico mediante un pisapiente utilizzo dei fattori di produzione, inclusal'introduzione di nuove tecnologie e di innovazione, il

    perseguimento della qualit, i prodotti biologici e ladiversificazione intra ed extra-aziendale, anche versosettori non alimentari come le colture energetiche,nonch la promozione di una migliore situazione delleaziende agricole dal punto di vista dell'ambiente, dellasicurezza sul lavoro, dell'igiene e del benessere deglianimali; tuttavia, le condizioni applicabili a tali aiutidevono essere semplificate rispetto a quelle previste dalregolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale daparte del Fondo europeo agricolo di orientamento e digaranzia (FEAOG) (1).

    (22) Le foreste di propriet privata svolgono un ruoloimportante nell'economia delle zone rurali e meritanopertanto di essere sovvenzionate con aiuti comunitari,volti ad incrementarne il valore economico, a diversifi-carne la produzione e ad espandere gli sbocchi dimercato per i loro prodotti, in settori quali quellodell'energia rinnovabile, mantenendo nel contempo lagestione sostenibile e il ruolo multifunzionale delleforeste.

    (23) Occorre incentivare i miglioramenti nei settori dellatrasformazione e della commercializzazione di prodotti

    agricoli e forestali primari sostenendo gli investimentifinalizzati a rendere tali settori pi efficienti, a promuo-vere la produzione di energia rinnovabile da biomasseagricole e forestali, ad introdurre nuove tecnologie einnovazione, ad aprire nuovi sbocchi di mercato per iprodotti agricoli e forestali, a migliorare la qualit, adelevare i livelli di protezione ambientale, sicurezza sullavoro, igiene e benessere degli animali, a seconda deicasi, rivolgendosi, come regola generale, alle microim-prese, alle piccole e medie imprese ed alle altre imprese aldi sotto di una determinata dimensione, che sonomaggiormente in grado di accrescere il valore aggiuntodella produzione locale, e semplificando nel contempo lecondizioni per poter fruire degli aiuti agli investimentirispetto a quelle previste dal regolamento (CE)n. 1257/1999.

    (24) In un quadro di maggiore concorrenza, importante

    garantire che i settori agricolo, alimentare e forestaletraggano vantaggio dalle opportunit di mercato attra-verso approcci innovativi generalizzati per lo sviluppo dinuovi prodotti, processi e tecnologie. A tal fine, dovrebbeessere incoraggiata la cooperazione tra agricoltori,industria alimentare, industria di trasformazione dellematerie prime e altre parti.

    (25) Le infrastrutture agricole e gli interventi preventivi erisanativi contro le calamit naturali dovrebbero con-tribuire all'asse relativo alla competitivit dei settoriagricolo e forestale.

    (26) Sotto il profilo della qualit della produzione e deiprodotti agricoli, opportuno introdurre una serie dimisure che incoraggino gli agricoltori a rispettare irequisiti prescritti dalla normativa comunitaria e apartecipare ai sistemi di qualit alimentare e chesostengano le associazioni di produttori nelle loroattivit di informazione e promozione.

    (27) La misura relativa al rispetto dei requisiti ha come scopodi incitare gli agricoltori ad un pi solerte adempimento eal rispetto dei rigorosi requisiti prescritti dalla normativacomunitaria in materia di ambiente, sanit pubblica,salute delle piante e degli animali, benessere degli animalie sicurezza sul lavoro. In considerazione dei nuoviobblighi che i requisiti in questione possono imporre agliagricoltori, opportuno che questi possano ricevere unsostegno a parziale indennizzo dei costi aggiuntivi e delmancato guadagno derivanti da tali obblighi.

    (28) La misura di sostegno volta a promuovere la partecipa-zione degli agricoltori ai sistemi comunitari o nazionalidi qualit dei prodotti alimentari intesa a rassicurare iconsumatori circa la qualit del prodotto o del metodo diproduzione impiegato in conseguenza dell'adesione a talisistemi di qualit, nonch ad accrescere il valore aggiunto

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    (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato daultimo dal regolamento (CE) n. 2223/2004 (GU L 379 del24.12.2004, pag. 1.

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    dei prodotti agricoli primari e ad espandere gli sbocchi dimercato. Poich la partecipazione a tali sistemi di qualitpu generare costi aggiuntivi e vincoli che non sonointeramente remunerati dal mercato, opportunoincentivare la partecipazione a detti sistemi.

    (29) (29) necessario sensibilizzare i consumatori all'esi-stenza e alle caratteristiche dei prodotti tutelati daisuddetti sistemi di qualit. Occorre sostenere le associa-zioni di produttori affinch informino i consumatori epromuovano i prodotti ottenuti nell'ambito di sistemi diqualit sovvenzionati dagli Stati membri nei rispettiviprogrammi di sviluppo rurale.

    (30) necessario agevolare la graduale abolizione di una seriedi misure individuali introdotte dall'atto di adesione del2003, segnatamente la misura sull'agricoltura di semi-sussistenza e quella relativa alle associazioni di produt-tori.

    (31) Il sostegno a particolari metodi di gestione del territoriodovrebbe contribuire allo sviluppo sostenibile, incorag-giando in particolare gli imprenditori agricoli e idetentori di aree forestali ad impiegare metodi diutilizzazione del suolo compatibili con le esigenze di

    salvaguardia dell'ambiente naturale e del paesaggio e diprotezione delle risorse naturali. Esso dovrebbe inoltreconcorrere all'attuazione del sesto programma comuni-tario di azione in materia di ambiente e delle conclusionidella presidenza sulla strategia per lo sviluppo sostenibile.Tra i punti chiave da prendere in considerazione siannoverano la biodiversit, la gestione dei sitiNatura 2000, la protezione dell'acqua e del suolo,l'attenuazione del cambiamento climatico, in particolarela riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e delleemissioni di ammoniaca e l'uso sostenibile di anti-parassitari.

    (32) La silvicoltura forma parte integrante dello svilupporurale e dunque il sostegno all'utilizzazione sostenibiledel suolo dovrebbe includere la gestione sostenibile delleforeste e il loro ruolo multifunzionale. Le foreste offronomolteplici vantaggi: forniscono materie prime da cui siricavano prodotti rinnovabili ed ecocompatibili, svol-gono un ruolo importante in termini di prosperiteconomica, biodiversit, ciclo globale del carbonio,equilibrio idrologico, difesa contro l'erosione e preven-zione di calamit naturali, oltre a rendere alla popola-zione un servizio sociale e ricreativo. Le misure a favoredel settore forestale dovrebbero tenere conto degli

    impegni assunti dalla Comunit e dagli Stati membri insede internazionale e basarsi sui programmi forestaliadottati dagli Stati membri a livello nazionale o regionaleo su strumenti equivalenti, a loro volta ispirati agliimpegni contratti nelle conferenze ministeriali sullaprotezione delle foreste in Europa. Tali misure

    dovrebbero contribuire all'attuazione della strategiaforestale comunitaria. Il sostegno a questo settore nondovrebbe falsare la concorrenza n influenzare ilmercato.

    (33) Le indennit a favore delle zone montane e di altre zonecaratterizzate da svantaggi naturali dovrebbero incenti-vare, attraverso l'uso continuativo delle superfici agricole,la cura dello spazio naturale, nonch il mantenimento ela promozione di sistemi di produzione agricolasostenibili. Occorre definire parametri oggettivi checonsentano di fissare il livello delle indennit, allo scopodi garantire l'efficacia di questo regime di sostegno e ilraggiungimento dei suoi obiettivi. Talune disposizioni delregolamento (CE) n. 1257/99 sul sostegno alle zonesvantaggiate dovrebbero restare in vigore per un certotempo.

    (34) opportuno continuare a concedere un sostegno agliagricoltori che devono sottostare, nelle zone interessate,a particolari vincoli derivanti dall'applicazione delladirettiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979,concernente la conservazione degli uccelli selvatici (1), edella direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali eseminaturali e della flora e della fauna selvatiche (2), alfine di contribuire all'oculata gestione dei siti Natura2000; dovrebbe essere concesso un sostegno anche agliagricoltori che devono sottostare nei bacini idrografici avincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azionecomunitaria in materia di acque (3).

    (35) Le indennit agroambientali dovrebbero continuare asvolgere un ruolo fondamentale nel promuovere losviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare lacrescente domanda di servizi ambientali da parte dellasociet. Esse dovrebbero incoraggiare ulteriormente gliagricoltori e gli altri gestori del territorio a rendere unservizio all'intera societ attraverso l'introduzione o laprosecuzione dell'applicazione di metodi di produzioneagricola compatibili con la tutela e con il miglioramentodell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche,delle risorse naturali, del suolo e della diversit genetica.In tale contesto, occorre prestare particolare attenzionealla preservazione delle risorse genetiche nell'agricoltura.Secondo il principio chi inquina paga, tali indennitdovrebbero ricompensare soltanto quegli impegni chevanno al di l dei requisiti obbligatori in materia.

    (36) (36) opportuno continuare ad incoraggiare gliagricoltori a praticare condizioni ottimali di benesseredegli animali, concedendo un sostegno a quelli che siimpegnano ad adottare metodi di allevamento che vannoal di l dei requisiti obbligatori.

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    (1) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimodal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003,pag. 36).

    (2) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimodal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo edel Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

    (3) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalladecisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

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    (37) Occorre compensare gli investimenti non remunerativiche siano necessari all'adempimento degli impegniassunti nel quadro dei regimi agroambientali o di altriobiettivi agroambientali o che nell'azienda valorizzino intermini di pubblica utilit le zone Natura 2000 o altrezone di grande pregio naturale.

    (38) Ai fini della protezione dell'ambiente, della prevenzionedegli incendi e delle calamit naturali e dell'attenuazionedel cambiamento climatico, occorre estendere e miglio-rare la massa forestale mediante l'imboschimento disuperfici agricole o di altre superfici. L'imboschimentodovrebbe essere realizzato in maniera confacente all'am-

    biente e alle condizioni locali e tale da potenziare labiodiversit.

    (39) I sistemi agroforestali presentano un'elevata valenzaecologica e sociale grazie all'abbinamento dell'agricolturaestensiva con la f iliera forestale, ai fini della produzionedi legni pregiati e di altri prodotti forestali. Dovrebbeessere sostenuta la creazione di tali sistemi.

    (40) Data l'importanza delle foreste per l'efficace attuazionedelle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, opportunooffrire ai detentori di aree forestali un sostegno specifico

    per far fronte a particolari vincoli derivanti dall'applica-zione di tali direttive.

    (41) opportuno istituire misure di sostegno silvoambientalidestinate a compensare impegni volontari per ilpotenziamento della biodiversit, la conservazione degliecosistemi forestali di grande pregio e il consolidamentodella funzione protettiva delle foreste in relazioneall'erosione del suolo, all'assetto idrologico, alla qualitdell'acqua e alle calamit naturali.

    (42) Occorre incentivare la ricostituzione del potenzialeforestale danneggiato da disastri naturali e da incendi,nonch adeguati interventi preventivi. Le misure diprevenzione degli incendi boschivi dovrebbero esseremirate alle zone classificate ad alto o medio rischiod'incendio dai piani di protezione delle foreste degli Statimembri.

    (43) Occorre indennizzare i detentori di aree forestali per gliinvestimenti non remunerativi che siano necessariall'adempimento degli impegni silvoambientali o di altriobiettivi ambientali o che, nelle foreste, valorizzino intermini di pubblica utilit le zone interessate.

    (44) Per garantire che gli aiuti a favore della gestione delterritorio concessi a norma del presente regolamentosiano utilizzati in modo mirato ed efficiente, gli Statimembri dovrebbero designare le zone d'interventoammissibili ad alcune delle misure ricadenti in quest'asse.Le zone montane e le altre zone che presentanosvantaggi naturali devono essere designate sulla base dicriteri oggettivi comuni. Le direttive e le decisioni delConsiglio relative all'adozione di elenchi di zonesvantaggiate o alla modifica di tali elenchi ai sensidell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE)n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo almiglioramento dell'efficienza delle strutture agricole (1),dovrebbero pertanto essere abrogate con effetto ad unadata successiva. Le zone Natura 2000 sono designate aisensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Gli Statimembri dovrebbero designare le zone idonee all'imbo-schimento per motivi ambientali quali la protezionecontro l'erosione, la prevenzione delle calamit naturali ol'espansione della massa forestale per attenuare ilcambiamento climatico, nonch le zone boschive adalto o medio rischio d'incendio.

    (45) opportuno predisporre un sistema sanzionatorio acarico dei beneficiari di indennit previste da talunemisure di gestione del territorio i quali non ottemperanoai requisiti obbligatori di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 nell'insieme della loro azienda, commisurando lesanzioni alla gravit, alla portata, alla durata e allafrequenza delle inadempienze.

    (46) I mutamenti nelle zone rurali vanno orientati verso ladiversificazione dalle attivit agricole a favore di quelleextra-agricole, lo sviluppo di settori non agricoli, lapromozione dell'occupazione, il miglioramento deiservizi essenziali, incluso l'accesso locale alle tecnologiedell'informazione e della comunicazione, gli investimentidestinati a rendere le zone rurali pi attraenti e quindi adinvertire la tendenza al declino socioeconomico e allospopolamento della campagna. Necessita altres unosforzo volto a sviluppare il potenziale umano in questocontesto.

    (47) Occorre sostenere anche altre misure connesse pi ingenerale all'economia rurale. Tali misure vanno reperto-riate in base all'esperienza acquisita con l'iniziativa Leadere tenendo conto delle esigenze multisettoriali dellosviluppo rurale endogeno.

    (48) L'attuazione di strategie di sviluppo locale pu rafforzarela coerenza territoriale e stimolare sinergie tra le misurerivolte all'economia rurale in generale e alla popolazione.Pertanto le misure concernenti l'economia rurale ingenerale vanno attuate di preferenza attraverso strategiedi sviluppo locale.

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    (1) GU L 142 del 2.6.1997, pag. 1. Regolamento abrogato dalregolamento (CE) n. 1257/1999.

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    (49) Occorre definire chiaramente i principi di coerenza ecomplementariet dell'asse relativo al miglioramentodella qualit di vita nelle zone rurali e alla diversificazionedell'economia rurale rispetto agli altri strumenti finan-ziari della Comunit, in particolare quelli preposti allapolitica di coesione.

    (50) L'iniziativa Leader, al termine di tre periodi di program-mazione, ha raggiunto uno stadio di maturit checonsente alle zone rurali di adottarne l'approccio piampiamente, nell'ambito della programmazione generaledello sviluppo rurale. Si dovrebbe pertanto provvedere atrasporre i principi basilari dell'approccio Leader neiprogrammi di sviluppo rurale, creandovi un appositoasse, e definire i gruppi di azione locale e gli interventi dafinanziare, tra cui la capacit di partenariato, l'attuazionedi strategie locali, la cooperazione, la costituzione di retie l'acquisizione di competenze.

    (51) Data l'importanza dell'approccio Leader, a quest'assedovrebbe essere destinata una congrua quota dellapartecipazione del FEASR.

    (52) Gli interventi per l'attuazione dei programmi sarannosovvenzionati dal FEASR a titolo di assistenza tecnica.Nell'ambito dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 5 del

    regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politicaagricola comune (1), prevista la costituzione di una reteper lo sviluppo rurale a livello comunitario.

    (53) Occorre adottare disposizioni per lo stanziamento dellerisorse disponibili. Dette risorse dovrebbero coinciderecon le prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013.L'importo globale destinato allo sviluppo rurale dovrebbeessere ripartito in stanziamenti annuali. Una quotaconsistente dei fondi dovrebbe essere concentrata nelle

    regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza.

    (54) Occorre prevedere che il Consiglio stabilisca l'importoper il sostegno comunitario allo sviluppo rurale ai sensidel presente regolamento per il periodo dal 1o gennaio2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annuale el'importo minimo da concentrare nelle regioni ammissi-

    bili all'obiettivo di convergenza conformemente alleprospettive finanziarie per il periodo 2007-2013 eall'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancioe il miglioramento della procedura di bilancio per lo

    stesso periodo.

    (55) Gli stanziamenti annuali assegnati ad uno Stato membroper l'obiettivo di convergenza e provenienti dalla sezioneorientamento del FEAOG, dai Fondi strutturali, dal Fondodi coesione (FC) e dallo strumento finanziario diorientamento della pesca (SFOP) (2) devono esserelimitati ad un massimale fissato in funzione dellacapacit di assorbimento dello Stato membro inquestione.

    (56) Occorre stabilire, secondo un metodo oggettivo etrasparente, i criteri per la ripartizione indicativa deglistanziamenti d'impegno messi a disposizione degli Statimembri.

    (57) Oltre ai suddetti importi, gli Stati membri dovrebberotenere conto degli importi ai sensi dell'articolo 12,paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

    (58) Gli stanziamenti messi a disposizione dal Fondodovrebbero essere indicizzati forfetariamente per laprogrammazione.

    (59) L'aliquota di partecipazione del FEASR alla programma-zione dello sviluppo rurale dovrebbe essere determinatain rapporto alla spesa pubblica degli Stati membri,tenendo conto dell'importanza della priorit data allagestione del territorio e all'ambiente, della situazionedelle regioni interessate dall'obiettivo di convergenza edel grado di priorit assegnato all'approccio Leader.

    (60) Al fine di ovviare alle difficolt specifiche e ai problemistrutturali incontrati nelle attivit agricole e forestali enella creazione di un valore aggiunto per i prodottiagricoli e forestali, dovuti alla lontananza, all'insularit,all'ultraperifericit e alla dipendenza dell'economia ruraleda un numero limitato di prodotti agricoli, e al fine dipromuovere una politica di forte sviluppo rurale,dovrebbero essere previste disposizioni specifiche con-cernenti talune misure di sviluppo rurale e, oveopportuno, tassi di cofinanziamento da parte del FEASR

    per le regioni ultraperiferiche di cui al trattato e le isole dicui al regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluniprodotti agricoli in favore delle isole minori del MarEgeo (3).

    (61) Secondo il principio di sussidiariet e salvo eccezioni, lespese ammissibili dovrebbero essere determinate dallelegislazioni nazionali.

    L 277/6 IT Gazzetta ufficiale dellUnione europea 21.10.2005

    (1) GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 5.

    (2) Regolamento (CE) n. 1263/1999, del 21 giugno 1999, relativoallo strumento finanziario di orientamento della pesca (GUL 161 del 26.6.1999, pag. 54).

    (3) GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1. Regolamento modificato daultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

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    (62) Affinch il sostegno da parte del FEASR sia efficace, equoe abbia un impatto sostenibile, occorre garantire conadeguate disposizioni che le operazioni di investimentosiano durevoli e che i fondi non vengano utilizzati perfalsare la concorrenza.

    (63) L'esecuzione degli interventi del FEASR a livellodecentrato dovrebbe essere accompagnata da idoneegaranzie quanto alla qualit di tale esecuzione, ai risultatie alla sana gestione e controllo finanziari.

    (64) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure pergarantire il corretto funzionamento dei sistemi digestione e di controllo. A questo scopo, necessariostabilire i principi generali e le funzioni essenziali cheogni sistema di gestione e di controllo deve garantire.Occorre pertanto mantenere la designazione di un'unicaautorit di gestione e definirne le responsabilit.

    (65) Ciascun programma di sviluppo rurale dovrebbe esseresoggetto ad opportuno monitoraggio, da parte di uncomitato di monitoraggio e sulla base di un quadrocomune per il monitoraggio e la valutazione, stabilito eattuato d'intesa con gli Stati membri, in modo darispondere efficacemente ai bisogni specifici dellosviluppo rurale.

    (66) L'efficacia e l'impatto degli interventi del FEASRdipendono anche da un'oculata valutazione, effettuatasulla base del quadro comune per il monitoraggio e lavalutazione. In particolare, i programmi dovrebberoessere valutati nelle fasi di elaborazione, attuazione e

    conclusione.

    (67) Ai fini di un efficace funzionamento del partenariato edella promozione dell'azione comunitaria, opportunoche le relative informazioni siano pubblicizzate il pilargamente possibile, sotto la responsabilit delle autoritpreposte alla gestione dei programmi.

    (68) Lo sviluppo rurale di cui al presente regolamentodovrebbe poter beneficiare del sostegno degli Statimembri anche in assenza di cofinanziamento comuni-tario. Dato il notevole impatto economico di tali aiuti e alfine di garantirne la coerenza con le misure ammissibilial sostegno comunitario, nonch per semplificare leprocedure, occorre stabilire norme specifiche sugli aiutidi Stato, tenendo conto anche dell'esperienza acquisitacon l'attuazione del regolamento (CE) n. 1257/1999. GliStati membri dovrebbero essere inoltre autorizzati aconcedere aiuti di Stato intesi a procurare finanziamentiintegrativi per lo sviluppo rurale che beneficia delsostegno comunitario, mediante una procedura dinotifica conforme alle disposizioni del presente regola-mento, prevista nell'ambito della programmazione.

    (69) Occorre adottare norme per agevolare la transizionedall'attuale regime al nuovo regime di sostegno dellosviluppo rurale.

    (70) Il nuovo regime di sostegno previsto dal presenteregolamento sostituisce il regime preesistente. Occorrepertanto abrogare il regolamento (CE) n. 1257/1999 dal1o gennaio 2007, ad eccezione di talune disposizionisulle zone svantaggiate che dovrebbero essere abrogatead una data successiva.

    (71) Le misure necessarie per l'attuazione del presenteregolamento sono adottate in conformit della decisione1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recantemodalit per l'esercizio delle competenze di esecuzioneconferite alla Commissione (1).

    (72) Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso unparere (2).

    (73) Il Comitato delle regioni ha espresso un parere (3),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO I

    OBIETTIVI E NORME GENERALI CONCERNENTI IL SOSTEGNO

    CAPO I

    CAMPO DI APPLICAZIONE

    E DEFINIZIONI

    Articolo 1

    Campo di applicazione

    Il presente regolamento:

    1. reca norme generali a disciplina del sostegno comunita-rio a favore dello sviluppo rurale finanziato dal FEASR,istituito dal regolamento (CE) n. 1290/2005;

    2. definisce gli obiettivi che la politica di sviluppo ruralecontribuisce a conseguire;

    3. definisce il contesto strategico della politica di svilupporurale, comprendente la procedura per l'adozione degliorientamenti strategici comunitari in materia di politica

    21.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dellUnione europea L 277/7

    (1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.(2) Parere del 9 marzo 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta

    ufficiale).(3) Parere del 23 febbraio 2005 (GU C 164 del 5.7.2005, pag. 18).

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    di sviluppo rurale (orientamenti strategici comunitari) edei piani strategici nazionali;

    4. definisce le priorit e le misure di sviluppo rurale;

    5. stabilisce norme concernenti il partenariato, la program-mazione, la valutazione, la gestione finanziaria, lasorveglianza e il controllo, sulla base di responsabilitcondivise tra gli Stati membri e la Commissione.

    Articolo 2

    Definizioni

    Agli effetti del presente regolamento si applicano le definizioniseguenti:

    a) programmazione: l'iter organizzativo, decisionale efinanziario in pi fasi, diretto all'attuazione pluriennaledell'azione congiunta della Comunit e degli Statimembri per realizzare gli obiettivi prioritari del FEASR;

    b) regione: unit territoriale corrispondente al livello I o IIdella Nomenclatura delle unit territoriali per la statistica

    (livelli NUTS 1 e 2) ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classifi-cazione comune delle unit territoriali per la statistica(NUTS) (1);

    c) asse: un insieme coerente di misure direttamentepreordinate alla realizzazione di obiettivi specifici checontribuiscono al conseguimento di uno o pi obiettividi cui all'articolo 4;

    d) misura: una serie di operazioni volte ad attuare unodegli assi cui all'articolo 4, paragrafo 2;

    e) operazione: un progetto, contratto o accordo, o altraazione selezionato/a secondo criteri stabiliti per ilprogramma di sviluppo rurale di cui fa parte, e attuatoda uno o pi beneficiari in modo da contribuire allarealizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 4;

    f) quadro comune per il monitoraggio e la valutazione: unapproccio generale elaborato dalla Commissione e dagli

    Stati membri, che definisce un numero limitato di

    indicatori comuni relativi alla situazione di partenzanonch all'esecuzione finanziaria, ai prodotti, ai risultati eall'impatto dei programmi;

    g) strategia di sviluppo locale: una serie coerente dioperazioni rispondenti ad obiettivi e bisogni locali,eseguite in partenariato al livello pertinente;

    h) beneficiario: un operatore, un organismo o un'impresapubblico/a o privato/a, responsabile dell'esecuzione delleoperazioni o destinatario/a del sostegno;

    i) spesa pubblica: qualsiasi contributo pubblico al finan-ziamento di operazioni, la cui origine sia il bilancio dello

    Stato, di enti pubblici territoriali o delle Comuniteuropee, e qualsiasi spesa analoga. assimilato ad uncontributo pubblico qualsiasi contributo al finanzia-mento di operazioni a carico del bilancio di organismi didiritto pubblico o associazioni di uno o pi enti pubbliciterritoriali o organismi di diritto pubblico, ai sensi delladirettiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamentodelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici dilavori, di forniture e di servizi (2);

    j) obiettivo di convergenza: l'obiettivo dell'azione a favoredegli Stati membri e delle regioni meno sviluppaticonformemente alla legislazione che disciplina il Fondoeuropeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo socialeeuropeo (FSE) e all'FC per il periodo dal 1o gennaio 2007al 31 dicembre 2013.

    CAPO II

    MISSIONI E OBIETTIVI

    Articolo 3

    Missioni

    Il FEASR contribuisce alla promozione dello sviluppo ruralesostenibile nell'insieme della Comunit, in modo complemen-tare alle politiche di sostegno dei mercati e dei redditinell'ambito della politica agricola comune, nonch della

    politica di coesione e della politica comune della pesca.

    L 277/8 IT Gazzetta ufficiale dellUnione europea 21.10.2005

    (1) GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1. (2) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

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    Articolo 4

    Obiettivi

    1. Il sostegno allo sviluppo rurale contribuisce alla realizza-zione dei seguenti obiettivi:

    a) accrescere la competitivit del settore agricolo e forestalesostenendo la ristrutturazione, lo sviluppo e l'innova-zione;

    b) valorizzare l'ambiente e lo spazio naturale sostenendo lagestione del territorio;

    c) migliorare la qualit di vita nelle zone rurali epromuovere la diversificazione delle attivit economiche.

    2. Gli obiettivi enumerati al paragrafo 1 sono realizzatimediante i quattro assi di cui al titolo IV.

    CAPO III

    PRINCIPI DEL SOSTEGNO

    Articolo 5

    Complementariet, coerenza e conformit

    1. Il Fondo opera in complementariet con gli interventinazionali, regionali e locali intesi ad attuare le prioritcomunitarie.

    2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono lacoerenza degli interventi del Fondo e degli Stati membri con leattivit, le politiche e le priorit della Comunit. In particolare,il sostegno da parte del FEASR deve essere coerente con gliobiettivi della coesione economica e sociale e con quelli dellostrumento comunitario di sostegno alla pesca.

    3. Tale coerenza fornita dagli orientamenti strategicicomunitari di cui all'articolo 9, dai piani strategici nazionalidi cui all'articolo 11, dai programmi di sviluppo rurale di cuiall'articolo 15 e dalla relazione della Commissione di cuiall'articolo 14.

    4. Nel quadro delle rispettive competenze, la Commissione egli Stati membri provvedono al coordinamento tra il sostegnoda parte dei vari Fondi: FESR, FSE, FC, strumento comunitariodi sostegno alla pesca e gli interventi della Banca europea pergli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziaricomunitari.

    5. assicurata anche la coerenza con le misure finanziate dalFondo europeo agricolo di garanzia.

    6. Il sostegno previsto dal presente regolamento non concesso in alcun caso a favore di misure sovvenzionabili in

    virt delle organizzazioni comuni di mercato, fatte salveeventuali eccezioni da definirsi in conformit delle proceduredi cui all'articolo 90, paragrafo 2.

    7. Gli Stati membri garantiscono che le operazioni finanziatedal FEASR siano conformi al trattato e al diritto derivato.

    Articolo 6

    Partenariato

    1. Il sostegno da parte del FEASR gestito in strettaconsultazione (partenariato) tra la Commissione e gli Statimembri, nonch con le autorit e gli enti designati dagli Statimembri conformemente alle norme e alle prassi nazionali,inclusi:

    a) gli enti pubblici territoriali e altre autorit pubblichecompetenti;

    b) le parti economiche e sociali;

    c) qualsiasi altro organismo rappresentativo della societcivile, le organizzazioni non governative, incluse quelleambientali, e gli organismi per la promozione della parittra uomini e donne.

    Gli Stati membri designano i partner pi rappresentativi alivello nazionale, regionale e locale, nel settore socioecono-mico, ambientale o in altri settori (partner). Essi creano le

    condizioni per un'ampia ed effettiva partecipazione di tutti gliorganismi appropriati, in conformit delle norme e delle prassinazionali, tenendo conto della necessit di promuovere laparit tra uomini e donne e lo sviluppo sostenibile, tramitel'integrazione di requisiti in materia di protezione emiglioramento dell'ambiente.

    2. Il partenariato gestito nel rispetto delle competenzeistituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna categoria dipartner definita al paragrafo 1.

    3. Il partenariato interviene nell'elaborazione e nella sorve-glianza dei piani strategici nazionali, nonch nella prepara-zione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmidi sviluppo rurale. Gli Stati membri coinvolgono tutti i partnerappropriati nelle varie fasi della programmazione, compati-

    bilmente con le scadenze fissate per ciascuna fase.

    21.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dellUnione europea L 277/9

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    Articolo 7

    Sussidiariet

    Gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione deiprogrammi di sviluppo rurale al livello territoriale pertinente,secondo il proprio ordinamento istituzionale in conformitcon il presente regolamento.

    Articolo 8

    Parit tra uomini e donne e non discriminazione

    Gli Stati membri e la Commissione promuovono la parit trauomini e donne e garantiscono che sia impedita qualsiasidiscriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica,

    religione o convinzioni personali, disabilit, et o orienta-mento sessuale durante le varie fasi di attuazione deiprogrammi.

    Ci include le fasi di progettazione, esecuzione, sorveglianza evalutazione.

    TITOLO II

    IMPOSTAZIONE STRATEGICA DELLO SVILUPPO RURALE

    CAPO I

    ORIENTAMENTI STRATEGICI COMUNITARI

    Articolo 9

    Contenuto e adozione

    1. Il Consiglio adotta orientamenti strategici comunitari inmateria di politica dello sviluppo rurale per il periodo diprogrammazione che va dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre2013 alla luce delle priorit politiche stabilite a livellocomunitario.

    Detti orientamenti strategici definiscono le priorit strategicheper lo sviluppo rurale nella Comunit, ai fini dellarealizzazione, durante il periodo di programmazione consi-

    derato, di ciascuno degli assi di cui al presente regolamento.

    2. Entro il 20 febbraio 2006, adottata una decisione sugliorientamenti strategici comunitari, secondo la procedura dicui all'articolo 37 del trattato. La decisione pubblicata nellaGazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 10

    Riesame

    Gli orientamenti strategici comunitari possono essere oggettodi un riesame in considerazione di rilevanti modifiche dellepriorit comunitarie.

    CAPO II

    PIANI STRATEGICI NAZIONALI

    Articolo 11

    Contenuto

    1. Ciascuno Stato membro presenta un piano strategiconazionale nel quale sono indicati, sulla scorta degli orienta-menti strategici comunitari, le priorit di intervento del FEASRe dello Stato membro stesso, gli obiettivi specifici a cui siricollegano e i contributi del FEASR e delle altre fonti difinanziamento.

    2. Il piano strategico nazionale garantisce la coerenza tra ilsostegno comunitario allo sviluppo rurale e gli orientamenti

    strategici comunitari, nonch il coordinamento tra le prioritcomunitarie, nazionali e regionali. I piani strategici nazionalirappresentano uno strumento di riferimento per la program-mazione del FEASR. Essi sono attuati attraverso i programmidi sviluppo rurale.

    3. Ciascun piano strategico nazionale comprende:

    a) un'analisi della situazione economica, sociale e ambien-tale e del potenziale di sviluppo;

    b) la strategia scelta per l'azione congiunta della Comunit edello Stato membro interessato, evidenziando la coe-renza delle scelte operate con riferimento agli orienta-menti strategici comunitari;

    L 277/10 IT Gazzetta ufficiale dellUnione europea 21.10.2005

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    c) le priorit tematiche e territoriali dello sviluppo ruralenell'ambito di ciascun asse, inclusi i principali obiettiviquantificati e gli indicatori pertinenti per la sorveglianzae la valutazione;

    d) un elenco dei programmi di sviluppo rurale destinati adattuare il piano strategico nazionale e una ripartizioneindicativa del FEASR tra i vari programmi, compresi gliimporti previsti all'articolo 12, paragrafo 2, del regola-mento (CE) n. 1290/2005;

    e) i mezzi predisposti per garantire il coordinamento con glialtri strumenti della politica agricola comune, il FESR, ilFSE, il FC, lo strumento comunitario di sostegno allapesca e la BEI;

    f) se del caso, le risorse finanziarie stanziate per realizzare

    l'obiettivo di convergenza;

    g) l'indicazione dei provvedimenti presi e dell'importostanziato per la costituzione della rete rurale nazionaledi cui all'articolo 66, paragrafo 3, e all'articolo 68.

    Articolo 12

    Elaborazione

    1. Ciascuno Stato membro elabora un piano strategiconazionale dopo l'adozione degli orientamenti strategicicomunitari.

    Il piano elaborato in conformit con l'ordinamentoistituzionale del rispettivo Stato membro, in stretta collabo-razione sia con la Commissione che con i partner citatiall'articolo 6, e copre il periodo dal 1o gennaio 2007 al31 dicembre 2013.

    2. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione ilproprio piano strategico nazionale prima di presentare iprogrammi di sviluppo rurale.

    CAPO III

    SORVEGLIANZA STRATEGICA

    Articolo 13

    Relazioni di sintesi da parte degli Stati membri

    1. Per la prima volta nel 2010 ed entro il 1o ottobre di ognisecondo anno, ciascuno Stato membro presenta alla

    Commissione una relazione di sintesi sullo stato di attuazionedel proprio piano strategico nazionale e dei relativi obiettivi,nonch sul contributo recato alla realizzazione degli orienta-menti strategici comunitari. L'ultima relazione di sintesi presentata entro il 1o ottobre 2014.

    2. La relazione di sintesi riassume le relazioni annuali deglianni precedenti di cui all'articolo 82 e descrive in particolare:

    a) gli esiti e i risultati dei programmi di sviluppo rurale inriferimento agli indicatori presentati nel piano strategiconazionale;

    b) i risultati delle valutazioni dei singoli programmi.

    3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che hannopresentato un programma unico ai sensi dell'articolo 15,paragrafo 2, possono inserire gli elementi di cui al paragrafo 2del presente articolo nelle relazioni annuali sullo statod'avanzamento di cui all'articolo 82, entro il termine previstonello stesso articolo 82.

    Articolo 14

    Relazione della Commissione

    1. Per la prima volta nel 2011 ed all'inizio di ogni secondoanno, la Commissione presenta una relazione che sintetizza iprincipali sviluppi, tendenze e sfide inerenti all'attuazione deipiani strategici nazionali e degli orientamenti strategicicomunitari. L'ultima relazione della Commissione presentataall'inizio del 2015.

    Tale relazione si basa sull'analisi e sulla valutazione, da partedella Commissione, delle relazioni di sintesi degli Statimembri, di cui all'articolo 13, e di ogni altro elementoinformativo disponibile. Essa indica le misure adottate o chedevono essere adottate dagli Stati membri e dalla Commis-sione per dare il dovuto seguito alle conclusioni espresse nellarelazione.

    2. La Commissione trasmette la propria relazione alParlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico esociale europeo e al Comitato delle regioni.

    21.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dellUnione europea L 277/11

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    TITOLO III

    PROGRAMMAZIONE

    CAPO I

    OGGETTO DELLA PROGRAMMAZIONE

    Articolo 15

    Programmi di sviluppo rurale

    1. Il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro diprogrammi di sviluppo rurale. Tali programmi attuano lastrategia di sviluppo rurale attraverso una serie di misureraggruppate secondo gli assi definiti nel titolo IV, per la cuirealizzazione si ricorre al sostegno del FEASR.

    Ciascun programma di sviluppo rurale copre il periodo dal1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

    2. Gli Stati membri possono presentare un unico pro-gramma nazionale per l'insieme del loro territorio, oppure unaserie di programmi regionali.

    3. Gli Stati membri che procedono a una programmazione alivello regionale possono presentare per approvazione ancheun quadro nazionale contenente gli elementi comuni di taliprogrammi.

    Articolo 16

    Contenuto dei programmi

    Ciascun programma di sviluppo rurale comprende:

    a) un'analisi della situazione che evidenzi i punti di forza edi debolezza, la conseguente strategia scelta e lavalutazione ex ante di cui all'articolo 85;

    b) una giustificazione delle priorit selezionate con riferi-mento agli orientamenti strategici comunitari e al pianostrategico nazionale, nonch l'impatto previsto secondola valutazione ex ante;

    c) una descrizione degli assi e delle misure proposte per

    ciascuno di essi, compresi gli obiettivi specifici verificabilie gli indicatori di cui all'articolo 81, che consentono dimisurare l'andamento, l'efficienza e l'efficacia del pro-gramma;

    d) un piano di finanziamento composto di due tabelle:

    una tabella recante, secondo il disposto dell'arti-colo 69, paragrafi 4 e 5, il contributo totale del

    FEASR preventivato per ogni anno. Se del caso, inquesto importo globale vanno distinti gli stanzia-menti destinati alle regioni ammissibili all'obiettivodi convergenza. Il contributo annuo preventivatodel FEASR deve essere compatibile con le prospet-tive finanziarie,

    una tabella indicante, per l'intero periodo diprogrammazione, il contributo comunitario totalepreventivato e il corrispettivo finanziamento pub-

    blico nazionale per ciascun asse, l'aliquota di

    partecipazione del FEASR per ciascun asse el'importo riservato all'assistenza tecnica. Se delcaso, anche in questa tabella vanno distinti icontributi preventivati del FEASR a favore delleregioni ammissibili all'obiettivo di convergenza e ilcorrispettivo finanziamento pubblico nazionale afavore di tali regioni;

    e) per informazione, una ripartizione indicativa degliimporti iniziali per misura in fondi pubblici e privati;

    f) se del caso, una tabella sui finanziamenti nazionaliaggiunti per asse in conformit dell'articolo 89;

    g) gli elementi necessari alla valutazione ai sensi dellenorme sulla concorrenza e, se del caso, l'elenco deiregimi di aiuto autorizzati a norma degli articoli 87, 88 e89 del trattato che saranno utilizzati per l'attuazione deiprogrammi;

    h) informazioni sulla complementariet con le misurefinanziate dagli altri strumenti della politica agricolacomune, attraverso la politica di coesione e dallostrumento comunitario di sostegno alla pesca;

    L 277/12 IT Gazzetta ufficiale dellUnione europea 21.10.2005

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    i) le modalit di attuazione del programma, segnatamente:

    i) designazione da parte dello Stato membro di tutte le

    autorit di cui all'articolo 74, paragrafo 2, e, perinformazione, descrizione sintetica della struttura digestione e di controllo;

    ii) descrizione dei sistemi di sorveglianza e valuta-zione, nonch composizione del comitato disorveglianza;

    iii) le disposizioni volte a dare adeguata pubblicit alprogramma;

    j) designazione dei partner di cui all'articolo 6 e risultatidelle consultazioni con i partner stessi.

    Articolo 17

    Equilibrio tra gli obiettivi

    1. Il contributo finanziario della Comunit a favore diognuno dei tre obiettivi di cui all'articolo 4 copre almeno il10 % del contributo totale del FEASR destinato al programmaper gli assi 1 e 3 di cui al titolo IV, capo I, sezioni 1 e 3, mentrealmeno il 25 % del contributo totale del Fondo va all'asse 2 dicui al titolo IV, capo I, sezione 2. Quanto ai programmi afavore dei dipartimenti francesi d'oltremare, il contributofinanziario minimo della Comunit per l'asse 2 pari al 10 %.

    2. Un importo pari ad almeno il 5 % del contributo totaledel FEASR al programma riservato all'asse 4 di cui altitolo IV, capo I, sezione 4. Detto importo contribuisce aformare le percentuali di cui al paragrafo 1. Per la Repubblica

    ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta,la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, il contributo finanziariominimo della Comunit destinato all'asse 4, pari al 5 %, puessere introdotto gradualmente nell'arco del periodo diprogrammazione in modo tale che a tale asse venga riservatauna media di almeno il 2,5 % del contributo totale del FEASR.

    CAPO II

    ELABORAZIONE, APPROVAZIONE E RIESAME

    Articolo 18

    Elaborazione e approvazione

    1. Gli Stati membri elaborano i programmi di svilupporurale in stretta cooperazione con i partner di cui all'articolo 6.

    2. Per ciascun programma di sviluppo rurale, gli Statimembri presentano alla Commissione una proposta conte-nente tutti gli elementi elencati all'articolo 16.

    3. La Commissione valuta i programmi proposti sottol'aspetto della coerenza con gli orientamenti strategicicomunitari con il piano strategico nazionale e con il presenteregolamento.

    Ove la Commissione ritenga che un programma di svilupporurale non sia coerente con gli orientamenti strategicicomunitari, con il piano strategico nazionale o con il presenteregolamento, essa invita lo Stato membro a rivedereconseguentemente la propria proposta.

    4. I programmi di sviluppo rurale sono approvati secondo laprocedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2.

    Articolo 19

    Riesame

    1. I programmi di sviluppo rurale sono riesaminati e, senecessario, adeguati per il resto del periodo dallo Statomembro, previa approvazione del comitato di sorveglianza.Questo riesame effettuato sulla base delle risultanze dellevalutazioni e delle relazioni della Commissione, in particolareallo scopo di rafforzare o adeguare la presa in considerazionedelle priorit comunitarie.

    2. La Commissione adotta una decisione in merito alle

    richieste di revisione dei programmi presentate dagli Statimembri dopo la presentazione delle richieste stesse, secondola procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2. Le modificheche devono essere approvate con decisione della Commissionesono definite secondo la procedura di cui all'articolo 90,paragrafo 2.

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    TITOLO IV

    SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE

    CAPO I

    ASSI

    SEZIONE 1

    A s s e 1

    M i g l i o r a m e n t o d e l l a c o m p e t i t i v i t d e ls e t t o r e a g r i c o l o e f o r e s t a l e

    Articolo 20

    Misure

    Il sostegno alla competitivit dei settori agricolo e forestale siesplica attraverso le seguenti misure:

    a) misure intese a promuovere la conoscenza e sviluppare ilpotenziale umano, in particolare:

    i) azioni nel campo della formazione professionale edell'informazione, inclusa la diffusione di cono-scenze scientifiche e pratiche innovative, rivolte agliaddetti dei settori agricolo, alimentare e forestale;

    ii) insediamento di giovani agricoltori;

    iii) prepensionamento degli imprenditori e dei lavora-tori agricoli;

    iv) utilizzo dei servizi di consulenza da parte degliimprenditori agricoli e dei detentori di aree forestali;

    v) avviamento di servizi di consulenza aziendale, disostituzione e di assistenza alla gestione delleaziende agricole, nonch di servizi di consulenzaforestale;

    b) misure intese a ristrutturare e sviluppare il capitale fisicoe promuovere l'innovazione, in particolare:

    i) ammodernamento delle aziende agricole;

    ii) accrescimento del valore economico delle foreste;

    iii) accrescimento del valore aggiunto dei prodottiagricoli e forestali;

    iv) cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti,processi e tecnologie nei settori agricolo e alimen-tare, nonch nel settore forestale;

    v) miglioramento e sviluppo delle infrastrutture inparallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'a-gricoltura e della silvicoltura;

    vi) ripristino del potenziale produttivo agricolo dan-neggiato da calamit naturali e introduzione diadeguate misure di prevenzione;

    c) misure intese a migliorare la qualit della produzione e

    dei prodotti agricoli, in particolare:

    i) sostegno agli agricoltori per conformarsi alle normerigorose basate sulla legislazione comunitaria;

    ii) sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemidi qualit alimentare;

    iii) sostegno alle associazioni di produttori per attivitdi informazione e promozione riguardo ai prodottiche rientrano nei sistemi di qualit alimentare;

    d) misure transitorie per Repubblica ceca, Cipro, Estonia,Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia eSlovacchia, in particolare:

    i) sostegno alle aziende agricole di semisussistenza in

    via di ristrutturazione;

    ii) sostegno alla costituzione di associazioni di pro-duttori.

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    S o t t o s e z i o n e 1

    C o n d i z i o n i p e r l e m i s u r e i n t e s e a p r o m u o v e r e l ac o n o s c e n z a e s v i l u p p a r e i l p o t e n z i a l e u m a n o

    Articolo 21

    Azioni nel campo della formazione professionale edell'informazione

    Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto i), noncomprende i corsi o i tirocini che rientrano in programmi ocicli normali dell'insegnamento agrosilvicolo medio o supe-riore.

    Articolo 22

    Insediamento di giovani agricoltori

    1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto ii), concesso ad agricoltori:

    a) di et inferiore a 40 anni che si insediano per la primavolta in un'azienda agricola in qualit di capo dell'a-zienda;

    b) che possiedono conoscenze e competenze professionali

    adeguate;

    c) che presentano un piano aziendale per lo sviluppodell'attivit agricola.

    2. Il sostegno concesso fino al massimale fissatonell'allegato.

    Articolo 23

    Prepensionamento

    1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto iii), concesso:

    a) ad agricoltori che decidono di abbandonare l'attivitagricola e di cedere l'azienda ad altri agricoltori;

    b) a lavoratori agricoli che decidono di abbandonaredefinitivamente l'attivit agricola al momento dellacessione.

    2. Il cedente deve:

    a) avere, al momento della cessione dell'azienda, almeno 55anni, senza aver raggiunto l'et normale di

    pensionamento, o non pi di 10 anni meno dell'etnormale di pensionamento nello Stato membro di cuitrattasi;

    b) abbandonare definitivamente ogni attivit agricola a fini

    commerciali;

    c) aver esercitato l'attivit agricola nei dieci anni cheprecedono la cessione.

    3. Il rilevatario deve:

    a) subentrare al cedente insediandosi come previstoall'articolo 22; oppure

    b) essere un imprenditore agricolo di et inferiore a 50 annio un'entit di diritto privato e rilevare l'azienda agricoladel cedente al fine di ingrandire la propria aziendaagricola.

    4. Il lavoratore agricolo deve:

    a) avere almeno 55 anni, senza aver raggiunto l'etnormale di pensionamento, o non pi di 10 anni menodell'et normale di pensionamento nello Stato membro

    di cui trattasi;

    b) aver dedicato all'agricoltura, nei cinque anni cheprecedono la cessazione, almeno la met del propriotempo di lavoro come coadiuvante familiare o lavoratoreagricolo;

    c) aver lavorato nell'azienda del cedente almeno l'equiva-lente di due anni a tempo pieno nei quattro anni cheprecedono il prepensionamento del cedente stesso;

    d) essere iscritto a un regime di previdenza sociale.

    5. La durata complessiva del sostegno al prepensionamento limitata ad un massimo di 15 anni per il cedente e per illavoratore agricolo. Essa non oltrepassa il settantesimocompleanno del cedente e la normale et di pensionamentodel lavoratore.

    Qualora, nel caso di un cedente, lo Stato membro corrispondauna pensione di anzianit, il sostegno al prepensionamento versato, a titolo integrativo, in funzione dell'importo dellapensione nazionale.

    6. L'importo massimo ammissibile del sostegno fissatonell'allegato.

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    Articolo 24

    Utilizzo di servizi di consulenza

    1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto iv),

    concesso allo scopo di aiutare gli imprenditori agricoli e idetentori di aree forestali a sostenere le spese di consulenzaper migliorare il rendimento globale della loro azienda.

    Il servizio di consulenza agli agricoltori copre almeno:

    a) i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioniagronomiche e ambientali di cui agli articoli 4 e 5 e agliallegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003;

    b) i requisiti in materia di sicurezza sul lavoro prescrittidalla normativa comunitaria.

    2. Il sostegno per il ricorso a servizi di consulenza limitatoai massimali fissati nell'allegato.

    Articolo 25

    Avviamento di servizi di assistenza alla gestione, disostituzione e di consulenza aziendale

    Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera a), punto v), concesso

    a copertura dei costi di avviamento di servizi di gestione delleaziende agricole, di sostituzione nelle aziende agricole e diconsulenza nelle aziende agricole nonch di consulenzaforestale ed decrescente nell'arco di un periodo massimodi cinque anni a decorrere dal momento dell'avviamento didetti servizi.

    S o t t o s e z i o n e 2

    C o n d i z i o n i p e r l e m i s u r e i n t e s e a r i s t r u t t u r a r e es v i l u p p a r e i l c a p i t a l e f i s i c o e a p r o m u o v e r e

    l ' i n n o v a z i o n e

    Articolo 26

    Ammodernamento delle aziende agricole

    1. Il sostegno di cui all'articolo 20 lettera b), punto i), concesso agli agricoltori per investimenti materiali e/oimmateriali che:

    a) migliorino il rendimento globale dell'azienda agricola; e

    b) siano conformi alle norme comunitarie applicabiliall'investimento interessato.

    Se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare airequisiti comunitari, il sostegno pu essere concesso solo per

    quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto di requisiticomunitari di nuova introduzione. In tal caso, all'aziendaagricola pu essere accordata una proroga non superiore a 36mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficaciavincolante nei suoi confronti, affinch la stessa possaconformarsi ad esso.

    Nel caso di giovani agricoltori beneficiari del sostegno di cuiall'articolo 20, lettera a), punto ii), detto sostegno pu essereconcesso per quegli investimenti che siano finalizzati alrispetto dei requisiti comunitari esistenti, se specificati nelpiano aziendale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c). Laproroga entro cui occorre conformarsi al requisito non pusuperare i 36 mesi dalla data di insediamento.

    2. Il sostegno limitato ai massimali fissati nell'allegato.

    Articolo 27

    Accrescimento del valore economico delle foreste

    1. Il sostegno agli investimenti di cui all'articolo 20,lettera b), punto ii), concesso solo per boschi e foreste dipropriet di privati o di loro associazioni ovvero di comuni odi loro associazioni. Tale restrizione non si applica alle forestetropicali o subtropicali e alle zone boschive dei territori delleAzzorre, di Madera, delle isole Canarie, delle isole minori delMar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93 e deidipartimenti francesi d'oltremare.

    2. Gli investimenti si basano su piani di gestione forestaleper aziende forestali al di sopra di una determinatadimensione definita dagli Stati membri nei rispettivi pro-grammi.

    3. Il sostegno limitato ai massimali fissati nell'allegato.

    Articolo 28

    Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli eforestali

    1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera b), punto iii), concesso per investimenti materiali e/o immateriali:

    a) diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa;

    b) riguardanti:

    la trasformazione e/o la commercializzazione deiprodotti di cui all'allegato I del trattato, esclusi iprodotti della pesca, e dei prodotti della silvicoltura,e/o

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    lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologieconnessi ai prodotti di cui all'allegato I del trattato,esclusi i prodotti della pesca, e ai prodotti dellasilvicoltura;

    c) che rispettino i requisiti comunitari applicabili all'inve-stimento interessato.

    Se gli investimenti sono effettuati allo scopo diottemperare ai requisiti comunitari, il sostegno puessere concesso solo per quegli investimenti che sianorealizzati da microimprese ai sensi del paragrafo 2 efinalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuovaintroduzione. In tal caso, all'impresa pu essere accordatauna proroga non superiore a 36 mesi dalla data in cui ilnuovo requisito acquista efficacia vincolante nei suoiconfronti, per conformarvisi.

    2. Il sostegno limitato ai massimali fissati nell'allegato.

    3. Il sostegno di cui al paragrafo 1, all'aliquota massima, limitato alle microimprese e alle piccole e medie imprese aisensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commis-sione (1). Per i territori delle Azzorre, di Madera, delle isoleCanarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi delregolamento (CEE) n. 2019/93 e dei dipartimenti francesid'oltremare, non si applicano limiti nelle dimensioni perl'aliquota massima. Per le imprese cui non si applical'articolo 2, paragrafo 1, di detta raccomandazione, cheoccupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo nonsupera i 200 milioni di EUR, l'intensit massima degli aiuti dimezzata. Nel caso delle foreste, il sostegno limitato allemicroimprese.

    Il sostegno non pu essere concesso ad imprese in difficolt aisensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per ilsalvataggio e la r istrutturazione di imprese in difficolt (2).

    Articolo 29

    Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processie tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quelloforestale

    1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera b), punto iv), concesso per promuovere la cooperazione tra produttoriprimari nei settori agricolo e forestale, l'industria ditrasformazione e/o terze parti.

    2. Il sostegno contribuisce alla copertura dei costi sostenutiper la cooperazione.

    Articolo 30

    Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamentodell'agricoltura e della silvicoltura

    Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera b), punto v), pu avereper oggetto, in particolare, operazioni concernenti l'accesso aiterreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il migliora-mento fondiari, l'approvvigionamento energetico e la gestioneidrica.

    S o t t o s e z i o n e 3

    C o n d i z i o n i p e r l e m i s u r e f i n a l i z z a t e am i g l i o r a r e l a q u a l i t d e l l a p r o d u z i o n e e d e i

    p r o d o t t i a g r i c o l i

    Articolo 31

    Rispetto delle norme basate sulla legislazionecomunitaria eto

    1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera c), punto i),contribuisce parzialmente alla copertura dei costi sostenuti edall'indennizzo per la perdita di reddito derivante dall'applica-zione delle norme in materia di tutela dell'ambiente, sanitpubblica, salute delle piante e degli animali, benessere deglianimali e sicurezza sul lavoro.

    Tali norme devono essere di recente introduzione nellalegislazione nazionale di attuazione della normativa comuni-taria ed imporre nuovi obblighi o vincoli alle pratiche agricole,aventi un impatto considerevole sui normali costi di eserciziodell'azienda e applicabili ad un numero rilevante di agricoltori.

    2. Il sostegno concesso su base annua sotto forma di aiutoforfettario, temporaneo e decrescente, per un periodomassimo di cinque anni a decorrere dalla data in cui la nuovanorma acquista efficacia vincolante in forza della normativacomunitaria. Il sostegno limitato al massimale fissatonell'allegato.

    Articolo 32

    Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualitalimentare

    1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera c), punto ii), concesso:

    a) unicamente per prodotti agricoli destinati al consumoumano;

    b) in relazione a sistemi di qualit alimentare comunitari oriconosciuti dagli Stati membri, rispondenti a precisicriteri da definirsi secondo la procedura di cui all'arti-colo 90, paragrafo 2: non sono ammissibili al sostegno i

    21.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dellUnione europea L 277/17

    (1) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.(2) GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

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    sistemi il cui unico scopo fornire un controllo pisevero del rispetto delle norme obbligatorie nell'ambitodella normativa comunitaria nazionale;

    c) a titolo di incentivo, sotto forma di erogazione annuale il

    cui importo sar determinato in funzione dell'ammon-tare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione aisuddetti sistemi di qualit, per un periodo massimo dicinque anni.

    2. Il sostegno limitato agli importi massimi fissatinell'allegato.

    Articolo 33

    Attivit di informazione e promozione

    Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera c), punto iii), si applicaai prodotti tutelati dai sistemi di qualit di cui all'articolo 32. Ilsostegno limitato alle aliquote massime fissate nell'allegato.

    S o t t o s e z i o n e 4

    C o n d i z i o n i p e r l e m i s u r e t r a n s i t o r i e

    Articolo 34

    Agricoltura di semisussistenza

    1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera d), punto i), afavore delle aziende agricole che producono prevalentementeper autoconsumo e commercializzano sussidiariamente unaparte della loro produzione (aziende agricole di semisussi-stenza), concesso agli agricoltori che presentano un pianoaziendale.

    2. L'andamento del piano aziendale di cui al paragrafo 1 valutato al termine di tre anni.

    3. Il sostegno erogato sotto forma di aiuto forfettario,limitatamente al massimale fissato nell'allegato, per un

    periodo massimo di cinque anni.

    4. Il sostegno concesso agli agricoltori la cui domanda accolta entro il 31 dicembre 2013.

    Articolo 35

    Associazioni di produttori

    1. Il sostegno di cui all'articolo 20, lettera d), punto ii), inteso a favorire la costituzione e il funzionamento ammini-strativo di associazioni di produttori aventi come finalit:

    a) l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei socialle esigenze del mercato;

    b) la commercializzazione collettiva dei prodotti, compresiil condizionamento per la vendita, la vendita centraliz-zata e la fornitura all'ingrosso;

    c) la definizione di norme comuni in materia di informa-zione sulla produzione, con particolare riguardo alraccolto e alla disponibilit dei prodotti.

    2. Il sostegno concesso sotto forma di aiuto forfettarioerogato in rate annuali per i primi cinque anni successivi alladata di riconoscimento dell'associazione di produttori. Esso calcolato sulla base della produzione annua commercializzatadall'associazione, limitatamente ai massimali fissati nell'alle-gato.

    3. Il sostegno concesso alle associazioni di produttoriufficialmente riconosciute dalle autorit competenti degli Statimembri interessati entro il 31 dicembre 2013.

    SEZIONE 2

    A s s e 2

    M i g l i o r a m e n t o d e l l ' a m b i e n t e e d e l l o s p a z i or u r a l e

    Articolo 36

    Misure

    Il sostegno di cui alla presente sezione riguarda le seguentimisure:

    a) misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile deiterreni agricoli, in particolare:

    i) indennit a favore degli agricoltori delle zonemontane;

    L 277/18 IT Gazzetta ufficiale dellUnione europea 21.10.2005

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    ii) indennit a favore degli agricoltori delle zonecaratterizzate da svantaggi naturali, diverse dallezone montane;

    iii) indennit Natura 2000 e indennit connesse alladirettiva 2000/60/CE;

    iv) pagamenti agroambientali;

    v) pagamenti per il benessere degli animali;

    vi) sostegno agli investimenti non produttivi;

    b) misure intese a promuovere l'utilizzo sostenibile dellesuperfici forestali, in particolare:

    i) imboschimento di terreni agricoli;

    ii) primo impianto di sistemi agroforestali su terreniagricoli;

    iii) imboschimento di superfici non agricole;

    iv) indennit Natura 2000;

    v) pagamenti silvoambientali;

    vi) ricostituzione del potenziale forestale e interventi

    preventivi;

    vii) sostegno agli investimenti non produttivi.

    S o t t o s e z i o n e 1

    C o n d i z i o n i p e r l e m i s u r e f i n a l i z z a t e ap r o m u o v e r e l ' u t i l i z z o s o s t e n i b i l e d e i t e r r e n i

    a g r i c o l i

    Articolo 37

    Indennit a favore delle zone montane e di altre zonecaratterizzate da svantaggi naturali

    1. Le indennit di cui all'articolo 36, lettera a), punti i) e ii),sono versate annualmente per ettaro di superficie agricolautilizzata (SAU) ai sensi della decisione 2000/115/CE dellaCommissione, del 24 novembre 1999, relativa alle definizionidelle caratteristiche, all'elenco dei prodotti agricoli, alleeccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per larealizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delleaziende agricole (1).

    Le indennit sono intese a compensare gli agricoltori dei costiaggiuntivi e della perdita di reddito derivanti dagli svantaggiche ostacolano la produzione agricola nella zona interessata.

    2. Possono beneficiare delle indennit gli agricoltori che siimpegnano a proseguire l'attivit agricola nelle zone designateai sensi dell'articolo 50, paragrafi 2 e 3, per almeno cinqueanni a decorrere dal primo pagamento.

    3. Gli importi erogabili sono fissati tra i valori minimi emassimi di cui all'allegato.

    Possono essere concesse indennit superiori all'importomassimo, in casi debitamente giustificati, purch l'importomedio di tutte le indennit concesse a livello di Stato membronon superi tale massimale.

    4. Le indennit sono decrescenti al di sopra di un limiteminimo di superficie per azienda da definirsi in sede di

    programma.

    Articolo 38

    Indennit Natura 2000 e indennit connesse alla direttiva2000/60/CE

    1. Le indennit di cui all'articolo 36, lettera a), punto iii),sono versate annualmente agli agricoltori per ettaro di SAUper compensare i costi e la perdita di reddito derivanti dagli

    21.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dellUnione europea L 277/19

    (1) GU L 38 del 12.2.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimodal regolamento (CE) n. 2139/2004 (GU L 369 del 16.12.2004,pag. 26).

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    svantaggi, nelle zone interessate, connessi all'attuazione delledirettive 79/409/CEE, 92/43/CEE e 2000/60/CE.

    2. Il sostegno limitato ai massimali fissati nell'allegato. Per

    le indennit connesse alla direttiva 2000/60/CE, inclusol'importo massimo del sostegno, sono stabilite modalit diapplicazione conformemente alla procedura di cui all'arti-colo 90, paragrafo 2.

    Articolo 39

    Pagamenti agroambientali

    1. Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera a), punto iv), concesso dagli Stati membri per tutto il territorio secondo lespecifiche esigenze.

    2. I pagamenti agroambientali sono erogati agli agricoltoriche assumono volontariamente impegni agroambientali. Ipagamenti agroambientali possono essere concessi anche adaltri gestori del territorio, quando ci sia giustificato ai finidella realizzazione di obiettivi ambientali.

    3. I pagamenti agroambientali riguardano soltanto quegliimpegni che vanno al di l delle specifiche norme obbligatoriestabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III eIV del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dei requisiti minimirelativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altrespecifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazionenazionale e citate nel programma.

    La durata degli impegni come regola generale compresa tracinque e sette anni. Se necessario e giustificato, pu essere

    stabilita una durata superiore in conformit della procedura dicui all'articolo 90, paragrafo 2, per particolari tipi di impegni.

    4. I pagamenti sono versati annualmente per compensare icosti aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dall'impegnoassunto. Se necessario, essi possono coprire anche i costidell'operazione.

    Se del caso, i beneficiari possono essere selezionati tramite

    bandi di gara, applicando criteri di efficienza economica eambientale.

    Il sostegno limitato all'importo massimo fissato nell'allegato.

    5. Pu essere previsto un sostegno alla conservazione dellerisorse genetiche in agricoltura per le operazioni noncontemplate dai paragrafi da 1 a 4.

    Articolo 40

    Pagamenti per il benessere degli animali

    1. I pagamenti per il benessere degli animali di cuiall'articolo 36, lettera a), punto v), sono concessi agliagricoltori che assumono volontariamente impegni per il

    benessere degli animali.

    2. I pagamenti per il benessere degli animali riguardanosoltanto quegli impegni che vanno al di l dei pertinentirequisiti obbligatori stabiliti in applicazione dell'articolo 4 edell'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/2003 e di altripertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazionenazionale e citati nel programma.

    La durata degli impegni come regola generale compresa tracinque e sette anni. Se necessario e giustificato, pu esserestabilita una durata superiore in conformit della procedura dicui all'articolo 90, paragrafo 2, per particolari tipi di impegni.

    3. I pagamenti sono versati annualmente per compensare icosti aggiuntivi e la perdita di reddito derivanti dall'impegnoassunto; se necessario, essi possono eventualmente coprireanche i costi dell'operazione.

    Il sostegno limitato all'importo massimo fissato nell'allegato.

    Articolo 41

    Investimenti non produttivi

    Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera a), punto vi), concesso per:

    a) investimenti connessi all'adempimento degli impegniassunti ai sensi della misura di cui all'articolo 36,lettera a), punto iv), o di altri obiettivi agroambientali;

    b) investimenti aziendali che valorizzano in termini dipubblica utilit le zone Natura 2000 interessate o altrezone di grande pregio naturale definite nel programma.

    L 277/20 IT Gazzetta ufficiale dellUnione europea 21.10.2005

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    S o t t o s e z i o n e 2

    C o n d i z i o n i p e r l e m i s u r e i n t e s e a p r o m u o v e r el ' u t i l i z z a z i o n e s o s t e n i b i l e d e i t e r r e n i f o r e s t a l i

    Articolo 42

    Condizioni generali

    1. Il sostegno di cui alla presente sottosezione concessosolo per zone boschive e foreste di propriet di privati o diloro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni. Talerestrizione non si applica alle foreste tropicali o subtropicali ealle zone boschive dei territori delle Azzorre, di Madera, delleisole Canarie, delle isole minori del Mar Egeo ai sensi delregolamento (CE) n. 2019/93 e dei dipartimenti francesi

    d'oltremare.

    Tale restrizione non si applica alle misure previste all'arti-colo 36, lettera b), punti i), iii), vi) e vii).

    2. Le misure proposte in virt della presente sottosezioneper le zone forestali classificate ad alto o medio rischio diincendio nel quadro dell'azione comunitaria per la protezionedelle foreste contro gli incendi sono conformi ai piani diprotezione delle foreste stabiliti dagli Stati membri per talizone.

    Articolo 43

    Imboschimento di terreni agricoli

    1. Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera b), punto i), copresoltanto uno o pi dei seguenti elementi:

    a) i costi di impianto;

    b) un premio annuale per ettaro imboschito, a copertura deicosti di manutenzione per un periodo massimo di cinqueanni;

    c) un premio annuale per ettaro, inteso a compensare leperdite di reddito provocate dall'imboschimento per unperiodo massimo di 15 anni, a favore degli agricoltori odelle relative associazioni che hanno coltivato la terraprima dell'imboschimento o di qualsiasi altra personafisica o entit di diritto privato.

    2. Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli dipropriet pubblica copre unicamente i costi di impianto. Se iterreni agricoli da imboschire sono affittati da persone fisicheo entit di diritto privato, i premi annuali di cui al paragrafo 1possono essere corrisposti agli affittuari.

    3. l sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli non concesso:

    a) ad agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensio-namento;

    b) per l'impianto di abeti natalizi.

    In caso di imboschimento con specie a rapido accrescimentocoltivate a breve durata, il sostegno per l'imboschimento concesso unicamente a copertura dei costi di impianto.

    4. Il sostegno a favore degli agricoltori o di altre personefisiche e entit di diritto privato limitato ai massimali fissatinell'allegato.

    Articolo 44

    Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli

    1. Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera b), punto ii), concesso agli agricoltori per la creazione di sistemi agrofore-stali che abbinano silvicoltura e agricoltura estensiva. Essocopre i costi di impianto.

    2. Per sistema agroforestale si intende un sistema diutilizzazione del suolo nel quale l'arboricoltura forestale associata all'agricoltura sulla stessa superficie.

    3. Il sostegno non concesso per l'impianto di abeti natalizie di specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata.

    4. Il sostegno limitato ai massimali fissati nell'allegato.

    Articolo 45

    Imboschimento di superfici non agricole

    1. Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera b), punto iii), perl'imboschimento di superfici non ammissibili alla misura dicui all'articolo 36, lettera b), punto i) concesso a coperturadei costi di impianto. Per i terreni agricoli incolti, il sostegnocopre anche il premio annuale di cui all'articolo 43,paragrafo 1, lettera b).

    2. Il sostegno non concesso per l'impianto di abeti natalizi.

    3. Quando il sostegno a copertura dei costi di impianto concesso a persone fisiche o entit di diritto privato, esso silimita ai massimali fissati nell'allegato.

    21.10.2005 IT Gazzetta ufficiale dellUnione europea L 277/21

  • 7/24/2019 UE REGOLAMENTO CONSIGLIO n._1698_2005 FEASR.pdf

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    Articolo 46

    Indennit Natura 2000

    Le indennit di cui all'articolo 36, lettera b), punto iv), sonoversate annualmente per ettaro di superficie forestale ai privatiproprietari di foreste o alle loro associazioni per compensare icosti e il mancato guadagno derivanti dai vincoli impostiall'uso del bosco o della foresta dalle direttive 79/409/CEE e92/43/CEE nelle zone interessate. Gli importi erogabili sonofissati tra i valori minimi e massimi di cui all'allegato.

    Articolo 47

    Pagamenti per interventi silvoambientali

    1. pagamenti di cui all'articolo 36, lettera b), punto v), sonoconcessi per ettaro di superficie forestale ai beneficiari cheassumono volontariamente impegni silvoambientali. I paga-menti silvoambientali riguardano soltanto quegli impegni chevanno al di l dei pertinenti requisiti obbligatori.

    La durata degli impegni come regola generale compresa tracinque e sette anni. Se necessario e giustificato, pu esserestabilita una durata superiore in conformit della procedura dicui all'articolo 90, paragrafo 2, per particolari tipi di impegni.

    2. I pagamenti sono intesi a compensare i costi aggiuntivi ela perdita di reddito derivanti dall'impegno assunto. Gliimporti erogabili sono fissati tra i valori minimi e massimi dicui all'allegato.

    Articolo 48

    Ricostituzione del potenziale forestale e interventipreventivi

    1. Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera b), punto vi), concesso per la ricostituzione del potenziale forestaledanneggiato da disastri naturali e da incendi, nonch per larealizzazione di adeguati interventi preventivi.

    2. Le misure di prevenzione degli incendi boschivi riguar-dano le foreste classificate ad alto o medio rischio d'incendiodai piani di protezione delle foreste degli Stati membri.

    Articolo 49

    Investimenti non produttivi

    Il sostegno di cui all'articolo 36, lettera b), punto vii), concesso per investimenti forestali:

    a) connessi all'adempimento degli impegni assunti ai sensidella misura di cui all'articolo 36, lettera b), punto v),oppure di altri obiettivi ambientali;

    b) intesi a valorizzare in termini di pubblica utilit le forestee i boschi della zona interessata.

    S o t t o s e z i o n e 3

    D e s i g n a z i o n e d e l l e z o n e

    Articolo 50

    Zone ammissibili al sostegno

    1. Gli Stati membri designano le zone ammissibili alleindennit di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), elettera b), punti i), iii), iv) e vi), tenendo conto dei paragrafi da2 a 5 del presente articolo.

    2. Al fine dell'eleggibilit delle indennit di cui all'articolo 36,lettera a), punto i), le zone montane sono quelle caratterizzateda una notevole limitazione delle possibilit di utilizzazionedella terra e da un notevole aumento del costo del lavoro,dovuti:

    a) all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili acausa dell'altitudine, che si traducono in un periodovegetativo nettamente abbreviato;

    b) in zone di altitudine inferiore, all'esistenza nella maggiorparte del territorio di forti pendii che rendonoimpossibile la meccanizzazione o richiedono l'impiegodi materiale speciale assai oneroso, ovvero a unacombinazione dei due fattori, quando lo svantaggioderivante da ciascuno di questi fattori presi separata-mente meno accentuato, ma la loro combinazionecomporta uno svantaggio equivalente.

    Le zone situate a nord del 62o p