DISPENSA DIDATTICA Parte generale · 2019. 2. 13. · Prevenzione e protezione – Parte generale...

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Via G. Galilei, 1 – 30026 Portogruaro (VE) Tel. 0421284811 C.F. 83003130271 P.I. 02004970279 www.isisleonardodavinci.gov.it E-mail [email protected] [email protected] LABORATORIO PROVE MATERIALI A.S. 2015/16 Corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’articolo 37 del D.Leg. 81/08 DISPENSA DIDATTICA Parte generale (Fonte: Il sistema web learning della Regione Toscana – Formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 81/2008) Sezione Professionale “Mons. Vittorio D’Alessi” Via M. Belli – Portogruaro (Ve) tel. 0421 284880 – fax 0421 74900

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LABORATORIO PROVE MATERIALI

A.S. 2015/16

Corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai

sensi dell’articolo 37 del D.Leg. 81/08

DISPENSA DIDATTICA

Parte generale

(Fonte: Il sistema web learning della Regione Toscana – Formazione dei lavoratori ai

sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 81/2008)

Sezione Professionale “Mons. Vittorio D’Alessi” • Via M. Belli – Portogruaro (Ve) • tel. 0421 284880 – fax 0421 74900

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Prevenzioneeprotezione

Introduzione

Presentazione

Figura 1: L’immagine sintetizza la struttura della normativa in materia di salute e sicurezza e di prevenzione e protezione nei

luoghi di lavoro.

In questa sessione di studio, dopo una breve panoramica che inquadrerà il quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prenderemo in esame il tema della prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.

In particolare illustreremo quali sono il campo di applicazione e le figure coinvolte dal D. Lgs. 81/2008 e i concetti rischio, danno, pericolo, prevenzione e protezione.

Obiettivi e temi

Obiettivi

Acquisire le conoscenze di base sul controllo di gestione attuato attraverso il budget.

Temi

• Panorama normativo • Campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008 • Concetto di danno • Concetto di pericolo • Concetto di rischio • Prevenzione e protezione • Valutazione del rischio • Concetti di salute, infortunio e malattia • Attrezzatture di lavoro • Dispositivi di protezione individuale • Segnaletica di sicurezza

Test di ingresso

Presentazione

Nelle pagine seguenti troverai i Test d’ingresso. Attraverso domande a risposta multipla, avrai modo di confrontarti con gli argomenti che verranno trattati.

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Una volta completati i test, sarai più consapevole delle conoscenze e competenze che possiedi già in materia. Allo stesso tempo, avrai evidenziato quali sono gli argomenti che conosci poco o affatto.

Test

Chi deve applicare le disposizioni necessarie a evitare o diminuire i rischi professionali delle mansioni lavorative?

1. Il datore di lavoro 2. Gli addetti alla gestione emergenze 3. Il preposto 4. Tutti i lavoratori 5. I lavoratori che ne hanno contrattualmente l’obbligo

La risposta corretta è: tutti i lavoratori.

I lavoratori interinali e con contratto a progetto sono inclusi nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008?

1. Sì, nel D. Lgs. 81/2008 sono inclusi tutti i lavoratori e anche i soggetti ad essi equiparati 2. Sì, per i lavoratori con contratto a progetto è però necessario che la prestazione

lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente 3. Sì, a condizione che la durata del contratto di lavoro sia almeno di un anno 4. No, se non in casi eccezionali contrattualmente stabiliti 5. No, nel D. Lgs. 81/2008 sono inclusi solo i lavoratori con contratto a tempo

indeterminato

La risposta corretta è: sì, per i lavoratori con contratto a progetto è però necessario che la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.

Prevenzione e protezione sono sinonimi?

1. Sì, entrambe agiscono per ridurre la probabilità che un evento accada 2. Sì, entrambe agiscono per ridurre l’entità del danno qualora accada 3. No, la prevenzione agisce prima che un evento accada, per ridurne la probabilità,

mentre la protezione dopo che è accaduto, per limitarne le conseguenze negative 4. No, la prevenzione agisce per ridurre la probabilità che un evento accada, mentre la

protezione agisce per ridurre l’entità del danno qualora accada 5. No, la prevenzione agisce per ridurre l’entità del danno qualora accada, mentre la

protezione agisce per ridurre la probabilità che un evento accada

La risposta corretta è: no, la prevenzione agisce per ridurre la probabilità che un evento accada, mentre la protezione agisce per ridurre l’entità del danno qualora accada.

Studio

Panorama normativo

Iniziamo esaminando il panorama normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Costituzione italiana

La tutela della salute dei lavoratori è garantita già dalla Costituzione italiana che all’art. 32 comma 1 cita: “ La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività ["] ”

Questo principio ha sempre ispirato la legislazione nazionale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, che fin dagli anni ‘50 ha posto le basi per una normativa volta a garantire la sicurezza di attrezzature, utensili e macchinari e l’igiene degli ambienti di lavoro.

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Normativa comunitaria

L’attenzione alle condizioni generali di sicurezza contraddistingue la più recente normativa comunitaria che propone un punto di vista innovativo, teso a creare nell’azienda una nuova cultura della sicurezza; in quest’ottica in Italia il D.Lgs. 626/94 assegna per la prima volta un ruolo attivo ai lavoratori, stabilendone il diritto alla costante formazione, informazione e consultazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

D. Lgs. 81/2008

A oggi è in vigore il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, detto anche Testo Unico sulla Sicurezza. Questo decreto, in attuazione della Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha riformato, riunito e armonizzato, abrogandole, le disposizioni dettate dalle numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con l’obiettivo principale di garantire l’adeguarsi della vigente legislazione all'evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro.

D.Lgs. 81/2008: campo di applicazione

Cominciamo ad analizzare il D.Lgs. 81/08 partendo dalla definizione del campo di applicazione. Il D.Lgs. 81/08 si applica a:

• tutti i settori di attività, sia pubblici che privati; • tutte le tipologie di rischio; • tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati ed autonomi.

Gli obblighi di prevenzione e protezione riguardano anche i cosiddetti “soggetti equiparati”. I soggetti equiparati ai lavoratori sono:

• lavoratori “interinali” con contratto di somministrazione di lavoro; • soci lavoratori di cooperative sociali; • allievi di istituti di istruzione e universitari e partecipanti a corsi di formazione

professionale; • lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi; • componenti dell’impresa familiare; • coltivatori diretti del fondo, artigiani e piccoli commercianti, soci di società semplici del

settore agricolo; • volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; • volontari che effettuano il servizio civile; • lavoratori socialmente utili (L.S.U.); • lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza,

mediante collegamento informatico e telematico; • lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio; • lavoratori delle PA che prestano servizio presso altre amministrazioni pubbliche, organi

o autorità nazionali; • lavoratori autonomi; • lavoratore distaccato.

Note:

Nel lavoro interinale, il Somministratore (agenzia interinale) ha l’obbligo di informare il lavoratore sui rischi per la salute e la sicurezza relativi alle attività produttive in generale e di formarlo e addestrarlo sui rischi specifici delle attrezzature di lavoro necessarie per l’attività lavorativa per la quale vengono assunti. Tale obbligo può, in alternativa, essere adempiuto dall’utilizzatore a patto che venga indicato nel contratto di lavoro.

L’Utilizzatore (l’azienda che ospita per un determinato periodo il lavoratore) ha l’obbligo di adempiere ai normali obblighi di prevenzione e protezione nei confronti del lavoratore ed è responsabile di eventuali violazioni. Deve, inoltre, informare il lavoratore su eventuali rischi specifici della mansione svolta e se soggetto a sorveglianza sanitaria.

Figura 2: Schema

relativo al campo

di applicazione del

D. Lgs. 81/2008.

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Il decreto si applica a questi soggetti nel caso in cui facciano uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, comprese le apparecchiature fornite di videoterminali e limitatamente ai periodi in cui i soggetti sono effettivamente applicati alla strumentazione o ai laboratori in questione.

Gli obblighi a carico del Datore di Lavoro scattano solo se la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del committente.

Gli obblighi della prevenzione e protezione sono a carico del datore di lavoro designato dall’amministrazione presso il quale il lavoratore svolge la propria attività.

Il lavoratore autonomo ha l’obbligo di utilizzare le attrezzature e i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) forniti dal datore di lavoro in modo appropriato; munirsi di tessera di riconoscimento se il lavoro viene svolto in un luogo in cui le attività avvengono in regime di appalto o subappalto; osservare gli obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione.

Danno e pericolo

Dopo la breve panoramica sulla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sul campo di applicazione del D.Lgs. 81/08, entriamo in maggiore dettaglio, considerando i concetti di danno e pericolo.

Danno

Per danno si intende qualunque conseguenza negativa, ovvero lesione alla salute, derivante dal verificarsi di un evento.

L’entità, ovvero la gravità, delle conseguenze del danno è chiamata magnitudo e può essere intesa come una funzione del numero di soggetti coinvolti e del livello di danno a essi provocato.

Il danno alla persona può manifestarsi come malattia professionale o infortunio.

Pericolo

Il pericolo è la qualità o proprietà intrinseca di un determinato fattore (un oggetto, una sostanza, una situazione) che ha la potenzialità di causare un danno alle persone. Il pericolo, quindi, ha una componente oggettiva non legata a fattori esterni.

Concetto di rischio

Il rischio è la probabilità che accada un evento che può causare un danno alle persone.

Affinché questa probabilità si verifichi è necessaria l’esistenza di una sorgente di pericolo e della possibilità che questa si trasformi in un danno.

Nel nostro caso, il pericolo è rappresentato dalla cassetta degli attrezzati posta in modo non corretto sopra allo scaffale, il danno dall’infortunio che il lavoratore subisce in conseguenza della caduta della cassetta degli attrezzi e il rischio dalla probabilità che la cassetta degli attrezzi cada proprio mentre il lavoratore passa sotto di essa.

Figura 3: L’immagine descrive il concetto di rischio.

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Definizione di rischio

La definizione che dà di rischio il Testo Unico è la seguente: “ la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione ”.

I rischi possono essere di diversa natura:

• rischi per la sicurezza di natura infortunistica (strutturali, meccanici, elettrici, termici ecc.);

• rischi per la salute di natura igienico-ambientale (biologici, chimici, cancerogeni);

• rischi per la salute e la sicurezza di natura trasversale (stress lavoro correlato ecc.).

Il datore di lavoro deve valutarne l’ esistenza e l’ entità e adoperarsi per annullarli o, perlomeno, ridurli al minimo.

Differenze tra rischio e pericolo

Ma in che cosa consiste la differenza tra rischio e pericolo? Prova tu a definirlo.

Per ogni affermazione seleziona Vero o Falso.

�V �F Il pericolo è oggettivo , mentre il rischio è soggettivo

L’affermazione è vera: il pericolo, essendo legato ad una proprietà intrinseca, è oggettivo mentre il rischio, essendo legato alla probabilità che un evento si verifichi, è soggettivo.

�V �F I concetti di rischio e pericolo sono collegati, poiché il pericolo non può essere eliminato finché esiste una sorgente di rischio.

L’affermazione è falsa: è il rischio che non può essere eliminato poiché esiste una sorgente di pericolo.

Prevenzione e protezione

I fattori che contribuiscono al verificarsi di infortuni e/o malattie sul lavoro sono numerosi. Alcuni più prevedibili, e dunque identificabili, altri meno. Tutti, però, sono riconducibili a 3 categorie:

• l’uomo; • i macchinari e le attrezzature; • l’ambiente.

Il Testo Unico per la Sicurezza sui luoghi di lavoro prevede l’adozione di strumenti che possono prevenire l’accadimento di un incidente e/o proteggere il lavoratore da un infortunio o da una malattia.

Figura 5: La prevenzione e protezione dagli infortuni prevista dal Testo Unico agisce sulle 3 categorie.

Figura 4: L’immagine

rappresenta le diverse

tipologie di rischi: elettrici,

meccanici, chimici, biologici

ecc.

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Differenza tra prevenzione e la protezione

Ma qual è dunque la differenza tra prevenzione e protezione?

Completa le frasi.

Qual è la differenza tra prevenzione e protezione?

La prevenzione agisce per ___________________ che un evento accada.

(R: ridurre la probabilità)

La protezione agisce per _____________________qualora accada.

(R: ridurre l’entità del danno)

Prevenzione

La prima e principale misura di prevenzione è la valutazione dei rischi, intesa non solo come il mero processo d’identificazione, misurazione e valutazione del rischio, ma come l’adempimento di assoluta centralità per garantire l’efficacia degli strumenti di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Ma cosa s’intende per prevenzione e quali sono le misure da adottare secondo il Decreto?

Prevenzione

Il Testo Unico della sicurezza (D. Lgs. 81/08) definisce la prevenzione (art. 2 comma n) come il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno.

Misure

Costituiscono misure di prevenzione:

• la formazione, l’informazione e l’addestramento dei lavoratori; • la progettazione, la costruzione e il corretto utilizzo dei luoghi di lavoro, delle

attrezzature e degli impianti; • la prevenzione, o l’evitamento, di situazioni di pericolo che possano causare danni,

adottando comportamenti, istruzioni operative e procedure adeguate e sicure; • l’adozione di modelli (sistemi) di organizzazione e gestione conformemente alle Linee

guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28/09/2011 e s.m.i. o al British Standard OHSAS 18001:2007.

Valutazione del rischio

Chiarito che cosa s’intende per prevenzione, prendiamo in esame il concetto di valutazione del rischio.

La valutazione del rischio (R) è la stima della probabilità (P) che un danno accada e dell’ entità dello stesso (D).

Sia la probabilità che accada un danno sia l’entità dello stesso sono comunemente misurate con una scala di 4 valori:

• altamente probabile (valore 4), probabile (3), poco probabile (2), improbabile (1);

• gravissimo (valore 4), grave (3), medio (2), lieve (1).

La combinazione matriciale delle due stime permette di valutare, ovvero stimare, il rischio come basso, medio, alto, altissimo.

In funzione dell’entità stimata occorre intervenire sui fattori probabilità e/o entità per eliminare, se possibile, o comunque ridurre il rischio ad un livello accettabile.

Figura 6: L’immagine riporta la matrice di

valutazione dei rischi.

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Il D. Lgs. 81/08 all’art.15 impone infatti:

• che siano valutati tutti i rischi per la salute e la sicurezza presenti in azienda; • che tali rischi siano eliminati alla fonte o ridotti al minimo; • che sia comunque limitato il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere,

esposti a tali rischi.

Salute, infortunio e malattia

Il concetto di prevenzione dei rischi è collegato ad altri concetti, quali: salute, infortunio e malattia.

Salute

La salute del lavoratore è lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale. Per salute del lavoratore non s’intende, quindi, solo l’assenza di malattia o di infermità.

Infortunio

L’infortunio è una menomazione, temporanea o permanente, della capacità lavorativa provocata da causa violenta in occasione dello svolgimento di una mansione lavorativa.

Malattia professionale

La malattia professionale è la conseguenza di una serie di azioni nocive che maturano lentamente nell’organismo del lavoratore per trasformarsi in forma morbosa.

La malattia professionale non è quindi un episodio singolo, subitaneo, improvviso, ma un effetto derivante da un’esposizione costante a un elemento danneggiante che, lentamente ma progressivamente, riduce la capacità lavorativa del soggetto colpito.

I fattori base che determinano la comparsa di una malattia professionale sono la concentrazione ambientale della sostanza pericolosa e il tempo in cui il lavoratore è esposto.

Nella comparsa o sviluppo di una malattia professionale possono comunque influire anche le caratteristiche soggettive di ciascun lavoratore.

Figura 7: L’immagine mostra tre figure umane stilizzate, rappresentative dei concetti di salute, infortunio e malattia.

Protezione

Abbiamo analizzato il concetto di prevenzione e i concetti ad essa correlati, ora passiamo alla protezione, in particolare agli strumenti di protezione che si dividono in strumenti di protezione attiva e passiva.

Strumenti di protezione attiva

Gli strumenti di protezione attiva sono quelli che necessitano dell’intervento umano per essere efficaci.

Ne sono esempi i dispositivi di protezione individuale (DPI), come i caschi e le scarpe antinfortunistiche, i mezzi di estinzione portatile (estintori manuali o carrellati) e la cartellonistica di sicurezza.

Figura 8: Casco di protezione e sensore antincendio

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Strumenti di protezione passiva

Gli strumenti di protezione passiva sono quelli che si attivano autonomamente senza l’intervento umano in caso di evento dannoso.

Ne sono esempi gli impianti antincendio ad attivazione automatica o gli arresti automatici di emergenza dei macchinari.

Attrezzature di lavoro

Consideriamo ora le attrezzature di lavoro.

Queste devono rispondere ai requisiti minimi di sicurezza prescritti nel Decreto Legislativo 81 del 2008. Solo così, infatti, è garantito l’ utilizzo senza rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Nel caso in cui le attrezzature di lavoro non siano in grado di garantire l’obiettivo della prevenzione dagli infortuni, eliminando totalmente i rischi alla fonte o riducendoli a un livello trascurabile, occorre adottare misure di protezione che integrino quelle di prevenzione.

Le misure di protezione integrative sono rappresentate da:

• dispositivi di protezione individuale; • segnaletica di sicurezza.

Attrezzature di lavoro: definizione e requisiti

Le attrezzature di lavoro sono le macchine, gli apparecchi, gli utensili, gli impianti (vale a dire il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo), destinati a essere usati durante il lavoro.

L’uso di un’attrezzatura di lavoro, inteso come ogni operazione correlata allo strumento (dal trasporto, all’impiego, fino alla pulizia e manutenzione), può determinare l’individuazione di una zona pericolosa, cioè di uno spazio fisico in cui l’utilizzatore dell’attrezzatura (detto operatore) o altri soggetti eventualmente presenti (detti lavoratori esposti) sono esposti a potenziali rischi per la salute e la sicurezza.

Per questo le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle disposizioni legislative in materia (direttive europee).

Se per la specifica attrezzatura non esistono normative di riferimento, o qualora le attrezzature siano state costruite antecedentemente all’entrata in vigore delle stesse, è comunque necessario che siano conformi ai requisiti generali di sicurezza indicati nell’allegato V al Decreto.

Attrezzature di lavoro: obblighi del datore di lavoro

La scelta della tipologia di attrezzature da parte del datore di lavoro non deve essere fatta in funzione dell’economicità di una rispetto ad un altra, bensì in funzione:

• del lavoro da svolgere;

• dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro; • dei rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature scelte,

anche in base all’eventuale presenza di altre attrezzature.

Il datore di lavoro deve inoltre mettere a disposizione dei lavoratori

Figura 9: Dispositivi di protezione individuale

(guanti, cuffie, occhiali e casco protettivi) e

segnaletica di sicurezza

Figura 10: L’immagine mostra

una cassetta degli attrezzi, un

computer, una gru, un

carrello elevatore e un nastro

trasportatore con un timbro

di conformità.

Figura 11: L’immagine mostra

il datore di lavoro e il Testo

Unico sulla Sicurezza

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attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza prescritti dalle specifiche disposizioni legislative in materia o, in loro assenza, dall’allegato V al Decreto.

Le attrezzature devono essere utilizzate in conformità:

• alle disposizioni legislative in materia ( allegato VI al Decreto, contenente le “Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro”);

• alle istruzioni d’uso del fabbricante (libretti d’uso e manutenzione).

Se l’ uso di un’attrezzatura richiede competenze o conoscenze specifiche, il datore di lavoro deve:

• formare adeguatamente i lavoratori all’uso dell’attrezzatura e ai rischi che essa comporta;

• riservare l’uso dell’attrezzatura ai lavoratori incaricati.

Note:

Nell’allegato sono riportate disposizioni di carattere generale, valide per tutte le attrezzature, e disposizioni di carattere particolare, riguardanti attrezzature specifiche.

Attrezzature di lavoro: manutenzione

Le attrezzature di lavoro devono essere oggetto di manutenzione periodica, sia per mantenere nel tempo i requisiti di sicurezza imposti, sia per aggiornare questi requisiti in funzione dell’evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

Di tale manutenzione, eseguita da personale competente, deve essere tenuta traccia scritta, conservata per almeno tre anni

a disposizione dell’eventuale controllo degli organi di vigilanza.

Per determinate attrezzature, elencate nell’allegato VII al D. Lgs. 81/2008, il controllo periodico previsto deve essere effettuato non da soggetti competenti generici, ma da parte di enti pubblici:

• il primo controllo dall’ISPESL; • i successivi controlli dall’ASL.

ISPESL e ASL possono delegare le verifiche a enti pubblici o privati abilitati dai Ministeri competenti.

Attrezzature di lavoro: noleggio

Negli ultimi anni si è commercialmente molto diffuso, in alternativa all’acquisto, il noleggio delle attrezzature di lavoro. Anche in questo caso sono previsti dei requisiti minimi di sicurezza.

Noleggio

I noleggiatori o concedenti in uso, all’atto del noleggio o locazione, devono attestare sotto la propria responsabilità che le attrezzature concesse sono conformi ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V al D. Lgs. 81/2008. (Art. 72 capo 1)

Noleggio senza operatore

Nel caso di noleggio senza operatore (“nolo a freddo”), i noleggiatori o concedenti in uso devono attestare anche il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza dell’attrezzatura ai fini della sicurezza, acquisendo i dati dei soggetti che la utilizzeranno e che dovranno risultare adeguatamente formati all’impiego. (Art. 72 capo 2)

Figura 12: L’immagine mostra una gru e un

foglio con scritto Certificato di

manutenzione.

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Figura 13: L’immagine mostra un carrello elevatore con operatore ed un carrello elevatore senza operatore.

Dispositivi di protezione individuale

Passiamo ai dispositivi di protezione individuale.

È un dispositivo di protezione individuale qualsiasi attrezzatura indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo dai rischi per la sicurezza o per la salute durante il lavoro.

Secondo l’articolo 74 del Decreto, invece, non sono dispositivi di protezione individuale:

• gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;

• le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; • le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del

personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico; • le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali; • i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività

lavorative; • i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione; • gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Figura 14: L’immagine illustra e descrive i dispositivi di protezione individuale e quelli che, secondo l’art. 74 del Decreto, non

sono da considerarsi tali.

Dispositivi di protezione individuale: caratteristiche

I DPI devono essere conformi al D. Lgs. 475/92, devono essere adeguati ai rischi da prevenire, alle condizioni dei luoghi di lavoro, alle esigenze di chi li indossa. Il loro uso non deve costituire fonte di ulteriore rischio. Sono suddivisi in tre categorie.

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Prima categoria

I DPI di prima categoria sono quelli destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità (come azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici, prodotti per la pulizia, contatto o urti con oggetti caldi, ordinari fenomeni atmosferici ecc.).

Devono essere muniti della marcatura CE.

Seconda categoria

I DPI di seconda categoria sono quelli che non rientrano nelle altre due categorie.

Devono essere muniti della marcatura CE e dell’ attestato di certificazione.

Terza categoria

I DPI di terza categoria sono quelli destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente (come quelli destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto, gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti, quelli di protezione dalle aggressioni chimiche ecc.).

Devono essere muniti della marcatura CE e dell’ attestato di certificazione.

Per i dispositivi di terza categoria, così come per i DPI di protezione dell’udito, è obbligatoria la presenza di istruzioni all’uso

Dispositivi di protezione individuale: criteri di scelta

Ma quali sono i criteri di scelta della tipologia di dispositivi di protezione individuale da utilizzare per le diverse attività?

L’ allegato VIII del D. Lgs. 81/2008 fornisce indicazioni di massima sulla tipologia di DPI utilizzabile in funzione delle attività lavorative per cui se ne rende necessario l’uso. In particolare fornisce:

• schema indicativo per l’ inventario dei rischi ai fini dell’impiego di attrezzature di protezione individuale;

• elenco delle attrezzature di protezione individuale; • elenco delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere

a disposizione attrezzature di protezione individuale; • indicazioni per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale.

La scelta della tipologia del DPI deve comunque essere effettuata in funzione dell’entità del rischio, della frequenza dell’esposizione al rischio, delle caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore, delle prestazioni del DPI stesso.

Figura 15: L’immagine mostra la tabella per la scelta dell’elmetto di protezione in funzione dei rischi.

Dispositivi di protezione individuale: utilizzo

Ma come devono essere utilizzati i dispositivi di protezione individuale? Prova tu a individuarlo.

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Prevenzione e protezione – Parte generale (3180-TRQ-W)

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Per ogni affermazione seleziona Vero o Falso.

�V �F Chi indossa i DPI deve essere istruito ed eventualmente addestrato al loro utilizzo

V - I lavoratori devono utilizzare i DPI in conformità alle istruzioni e all’addestramento ricevuto; devono inoltre essere informati sui rischi dai quali sono protetti usando i DPI.

�V �F I lavoratori possono apportare modifiche ai DPI se necessario

F - I lavoratori devono prendersi cura dei DPI e non apportarvi modifiche.

�V �F Non è mai consentito l’utilizzo di uno stesso DPI da parte di più persone

F - I DPI sono generalmente ad uso personale, salvo casi particolari in cui, comunque, il datore di lavoro deve garantire il mantenimento dei requisiti minimi d’igiene del dispositivo.

�V �F Al termine dell’utilizzo, la riconsegna dei DPI deve avvenire con procedure aziendali stabilite dal datore di lavoro

V - I lavoratori, al termine dell’utilizzo, i DPI devono essere riconsegnati secondo le procedure aziendali stabilite dal datore di lavoro.

�V �F I lavoratori devono segnalare al datore di lavoro eventuali difetti o inconvenienti riscontrati nei DPI messi a loro disposizione

V - I lavoratori sono sempre tenuti a segnalare al datore di lavoro o al preposto eventuali difetti o inconvenienti riscontrati nei DPI messi a loro disposizione.

Dispositivi di protezione individuale: obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori dispositivi di protezione individuale quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure di prevenzione, metodi di organizzazione del lavoro, mezzi tecnici di protezione collettiva.

Il datore di lavoro deve:

• individuare e valutare le caratteristiche dei dispositivi necessari, tenendo in considerazione anche eventuali rischi aggiuntivi apportati dall’uso dei DPI;

• individuare e valutare le condizioni in cui i dispositivi devono essere utilizzati, in funzione del tipo e dell’entità del rischio, della frequenza di esposizione, delle caratteristiche del posto di lavoro e del dispositivo scelto;

• fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione, informarli e formarli sul loro uso corretto, con uno specifico addestramento per i DPI di terza categoria o per quelli di protezione dell’udito;

• assicurarsi che siano utilizzati solo per gli usi previsti dal fabbricante.

I DPI devono essere mantenuti in efficienza, riparati se possibile o sostituiti quando necessario.

Segnaletica di sicurezza

Prendiamo infine in esame la segnaletica di sicurezza.

Figura 16:L’immagine mostra dispositivi di

protezione individuale (guanti, cuffie,

occhiali e casco protettivi).

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La segnaletica di sicurezza è quella che, riferita ad un oggetto, un’attività o una determinata situazione, fornisce un’indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro. A seconda dei casi possono essere utilizzati un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale.

La segnaletica di sicurezza è essenziale ogni qualvolta sia necessario comunicare la presenza di situazioni di rischio; deve essere perciò efficace e tale aspetto non deve essere compromesso dalla presenza di segnali di disturbo che inducano incertezza nei destinatari.

Le disposizioni in merito alla segnaletica di sicurezza sono indicate nel Titolo V del Decreto; la tipologia di cartelli e le modalità di segnalazione sono prescritti negli allegati da XXIV a XXXII del D. Lgs. 81/2008.

Segnaletica di sicurezza: caratteristiche

Vediamo in dettaglio quali caratteristiche deve avere la segnaletica di sicurezza.

Cartello

I cartelli sono caratterizzati da forme geometriche e colori che individuano determinati comportamenti da adottare:

• cartelli di divieto: forma rotonda, pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda rossi;

• cartelli di avvertimento: forma triangolare, pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero;

• cartelli di prescrizione: forma rotonda, pittogramma bianco su fondo azzurro; • cartelli di salvataggio: forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo

verde; • cartelli antincendio: forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo

rosso.

Colore

I colori utilizzati nella segnaletica di sicurezza sono:

• rosso: indica un divieto, un pericolo, un obbligo di arresto, un’attrezzatura di emergenza;

• giallo/arancione: indica un avvertimento; • azzurro: indica una prescrizione di comportamento o d’uso; • verde: indica il salvataggio o il soccorso.

Segnale luminoso

Il segnale luminoso deve emettere una luce adeguatamente contrastante con l’ambiente circostante, di tipo continuo o intermittente a seconda del livello del pericolo o dell’urgenza dell'intervento.

Segnale acustico

Il segnale acustico deve garantire un livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo, in modo da essere udibile e facilmente riconoscibile.

Figura 17: L’immagine mostra vari segnali di

sicurezza.

Figura 18: L’immagine mostra le varie tipologie di segnali di sicurezza.

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Comunicazione verbale

La comunicazione verbale deve essere breve, semplice e chiara, fare uso di parole chiave (“via”, “alt”, “ferma” ecc.). Può essere diretta (impiego della voce umana) o indiretta (voce umana o sintesi vocale diffusa da un mezzo appropriato).

Segnale gestuale

Il segnale gestuale deve essere preciso, semplice, ampio, facile da eseguire e da comprendere e nettamente distinto da un altro segnale gestuale.

Segnaletica di sicurezza: obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro deve fare ricorso alla segnaletica di sicurezza se esistono rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro non altrimenti evitabili.

Nel caso di situazioni di rischio non contemplate dalle prescrizioni del Decreto, il datore di lavoro deve provvedere basandosi sulle norme di buona tecnica, sull’esperienza o sulla segnaletica tradizionale utilizzata, ad esempio, per regolare il traffico stradale o ferroviario.

Una volta scelta e installata la segnaletica, il datore di lavoro deve informare i lavoratori e il loro rappresentante per la sicurezza di tutte le misure da adottare. I lavoratori devono ricevere istruzioni precise sul significato dei segnali di sicurezza installati.

Riepilogo

Prevenzione e protezione

In questa sessione di studio hai acquisito le conoscenze di base sul quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sui principali concetti in tema della prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.

In particolare hai affrontato i seguenti temi:

• Panorama normativo • Campo di applicazione del D. Lgs. 81/2008 • Concetto di danno • Concetto di pericolo • Concetto di rischio • Prevenzione e protezione • Valutazione del rischio • Concetti di salute, infortunio e malattia • Attrezzatture di lavoro • Dispositivi di protezione individuale • Segnaletica di sicurezza

Figura 19: L’immagine mostra il datore

di lavoro, un segnale di sicurezza, un

lavoratore e uno schermo su cui è

proiettato il segnale di sicurezza.

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Organizzazionedellaprevenzione

industriale

Introduzione

Presentazione

In questa sessione di studio analizzeremo la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 81 del 2008 e dall’Accordo Conferenza Unificata 221 del 21/12/2011.

In particolare vedremo quali sono le principali misure di tutela e sicurezza sul luogo di lavoro, i soggetti coinvolti nella prevenzione, gli strumenti per la prevenzione.

Figura 20: L’immagine descrive la struttura della materia trattata nel D. Lgs. 81/2008 e nell’Accordo Conferenza Unificata 221 del

21/12/2011.

Obiettivi e temi

Obiettivi

Acquisire le conoscenze di base sull’organizzazione della prevenzione aziendale per la tutela e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Temi

• Misure di tutela e sicurezza • Soggetti della prevenzione • Strumenti per la prevenzione

Test di ingresso

Presentazione

Nelle pagine seguenti troverai i Test d’ingresso. Attraverso domande a risposta multipla, avrai modo di confrontarti con gli argomenti che verranno trattati.

Una volta completati i test, sarai più consapevole delle conoscenze e competenze che possiedi già in materia. Allo stesso tempo, avrai evidenziato quali sono gli argomenti che conosci poco o affatto.

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Test

Quale fra le seguenti normative è vigente e tratta la materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro?

1. D. Lgs. 626 del 1994 2. D. Lgs. 494 del 1996 3. D. Lgs. 277 del 1991 4. D. Lgs. 81 del 2008 5. Dpr. 547 del 1955

La risposta corretta è: la normativa vigente in merito alla materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è il D. Lgs. 81 del 2008 che abroga tutte le altre normative/risposte e riordina e coordina gli argomenti contenuti nelle medesime, in un unico testo.

Quale, fra le seguenti attività, non è una misura di tutela generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro?

1. Sanzionare il personale 2. Informare il personale 3. Valutare i rischi 4. Informare il personale 5. Manutenere le attrezzature

La risposta corretta è: sanzionare il personale non è una misura di tutela generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro perché la sanzione non rappresenta una misura di tutela ma un provvedimento disciplinare che punisce il lavoratore per aver disatteso una norma.

Quale fra le seguenti figure non è un soggetto della prevenzione?

1. Datore di lavoro 2. Consulente del lavoro 3. Organismo paritetico 4. Preposto 5. Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

La risposta corretta è: il consulente del lavoro, che si occupa di tutt’altra materia, non è fra le figure previste dal D. Lgs. 81/08 tra quelle soggette alla prevenzione e, quindi, non ha nessuno specifico diritto ne’ obbligo in materia di salute e sicurezza.

Studio

D. Lgs. 81/2008 e misure generali di tutela

Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 riassume in un unico testo normativo diverse materie, prima contenute in più norme succedutesi nell’arco di 50 anni.

Per questo motivo viene comunemente definito “Testo Unico sulla Sicurezza”.

In particolare le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sono elencate nell’articolo quindici del Decreto.

Maggiori informazioni:

È importante sapere che> :

Le misure di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro non devono comportare in nessun caso oneri finanziari per i lavoratori.

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Figura 21: L’immagine indica che il D. Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza contiene tutte le norme sviluppate dal 1950 in

poi e per questo si chiama Testo Unico (le misure di tutela della salute sono indicate nell’art. 15).

Principali misure di tutela

Vediamo quali sono le più importanti misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Valutazione dei rischi

• Valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza; eliminare alla fonte o ridurre al minimo tali rischi.

• Limitare al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti ai rischi valutati.

Prevenzione

• Programmare la prevenzione prendendo in considerazione le tecnologie produttive dell’azienda, i fattori ambientali e l’organizzazione del lavoro.

• Eseguire regolarmente il controllo sanitario dei lavoratori. • Individuare e adottare le misure opportune/necessarie a migliorare nel tempo i livelli di

salute e sicurezza. • Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno. • Effettuare una regolare manutenzione di impianti, attrezzature e dispositivi di sicurezza.

Formazione

• Fornire ai lavoratori e loro rappresentanti, ai dirigenti, ai preposti informazioni e formazione adeguata sulla mansione svolta, sulle attrezzature utilizzate, sui rischi esistenti. I contenuti e le modalità di fruizione della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti sulla sicurezza sul lavoro sono stati modificati con l’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Soggetti della prevenzione: definizione

I soggetti coinvolti nel processo di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono:

• tutti coloro che sono tenuti ad applicare i principi del Testo Unico sulla Sicurezza;

• tutti coloro che ottengono dei benefici dalla sua applicazione.

Solo grazie al coinvolgimento di tutti i soggetti interessati si può realizzare infatti l’obiettivo della norma: prevenire i rischi per la salute e lavorare in

Figura 22: L’immagine

raffigura un gruppo di

lavoratori.

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luoghi sicuri.

Soggetti della prevenzione: quali sono

Vediamo quali sono i soggetti coinvolti nella prevenzione.

Datore di lavoro

Il datore di lavoro è il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto posto al vertice dell’organizzazione dell’unità produttiva, che esercita i poteri decisionali e di spesa.

Dirigente

Nelle pubbliche amministrazioni il datore di lavoro è il dirigente al quale spettano i poteri di gestione oppure il funzionario preposto a un ufficio con autonomia gestionale e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

Preposto

Il preposto è il soggetto che, grazie all’esperienza e alle competenze professionali, esercita un potere di iniziativa e controllo sull’attività lavorativa, garantendo l’attuazione e la corretta esecuzione, da parte dei lavoratori, delle direttive ricevute dal datore di lavoro.

Lavoratore

Il lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale del rapporto di lavoro, svolge un’attività lavorativa nell’ambito di un’organizzazione pubblica o privata, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione. Sono considerati lavoratori i soci operativi delle cooperative o delle società, i tirocinanti, gli allievi degli istituti di istruzione e dei corsi di formazione professionale, i volontari in genere e quelli dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e del Servizio Civile. Sono esclusi dalla normativa gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Medico competente

Il medico competente è il soggetto iscritto nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute e in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 81/2008.

È nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria dell’azienda e collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi e per tutti gli altri compiti previsti dal Decreto.

Servizio di prevenzione e protezione (SPP)

Il servizio di prevenzione e protezione aziendale è una squadra composta da un responsabile e da un numero di addetti sufficiente rispetto alle caratteristiche aziendali, che collabora con il datore di lavoro per l’individuazione dei rischi e l’elaborazione delle misure di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Può essere composto da persone interne o esterne all’azienda. Solo per determinate tipologie di attività il servizio di prevenzione e protezione deve essere necessariamente interno all’azienda (D. Lgs. 81/2008, art. 31, c. 6).

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)

Il responsabile è il soggetto designato dal datore di lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione aziendale dai rischi e deve essere in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D. Lgs. 81/2008.

Addetto del servizio di prevenzione e protezione (ASPP)

L’ addetto è il soggetto designato dal datore di lavoro per far parte del servizio di prevenzione e protezione aziendale dai rischi e deve essere in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D. Lgs. 81/2008.

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Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la persona eletta o designata dai lavoratori per rappresentarli relativamente agli aspetti legati alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno; qualora ciò non avvenga l’RLS viene individuato nell’ambito territoriale in cui l’azienda opera o di comparto di appartenenza in base agli accordi tra le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Per le aziende con più di 15 dipendenti l’RLS è eletto o designato all’interno delle rappresentanze sindacali se presenti, altrimenti è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.

Il numero dei rappresentanti varia in funzione del numero dei lavoratori impiegati nell’azienda:

• 1 nelle aziende fino a 200 lavoratori; • 3 nelle aziende con più di 200 lavoratori; • 6 nelle aziende con più di 1000 lavoratori.

Organismi paritetici

Gli organismi paritetici sono le strutture costituite dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori con il compito di programmare la formazione in materia di sicurezza sul lavoro, di sviluppare azioni di prevenzione e di fornire assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli obblighi imposti dal Decreto.

Addetti alle emergenze

Gli addetti alle emergenze sono quei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza, mediante nomina da parte del datore di lavoro, come previsto dagli artt. 18 e 43 del D. Lgs. 81/2008.

Figura 23: L’immagine mostra i soggetti coinvolti nella prevenzione e le relazioni che intercorrono tra questi.

Strumenti per la prevenzione: valutazione dei rischi

Il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi:

• rischi particolari legati allo stress lavoro-correlato; • rischi per le lavoratrici in stato di gravidanza; • rischi connessi alle differenze di genere, età e provenienza da altri Paesi; • rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la

prestazione di lavoro.

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Dopo aver effettuato tali valutazioni il datore di lavoro, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente e dopo aver consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, redige il Documento di Valutazione dei Rischi.

Il documento deve essere periodicamente revisionato e aggiornato. È opportuno aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi nei seguenti casi:

• in seguito a modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative;

• in seguito ad infortuni significativi; • quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne

rilevino la necessità.

Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce.

Maggiori informazioni:

È importante sapere che... :

I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi in base a procedure standardizzate a partire dal 31 maggio del 2013; sono escluse da questa possibilità le attività indicate nell’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), g) del D. Lgs 81/2008 che dovranno comunque redigere il Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell’art. 28.

Anche le aziende con più di 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi mediante le suddette procedure standardizzate ma solo se l’attività svolta dalle stesse non presenta particolari condizioni di rischio o dimensione; sono chiamate a redigere il DVR ai sensi dell’art. 28 le aziende di cui all’art. 31, comma 6, lettere a),b),c),d), f) e g) e le aziende in cui sono presenti rischi chimici, biologici, atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, amianto.

Strumenti per la prevenzione: riunione periodica di sicurezza

La riunione è indetta dal datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, e deve essere organizzata almeno una volta all’anno (la riunione periodica di sicurezza è obbligatoria per le aziende che occupano più di 15 lavoratori, facoltativa negli altri casi, salvo che la sua convocazione sia espressamente chiesta dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza). Alla riunione partecipano, oltre al datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il medico competente, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nel corso della riunione periodica di sicurezza sono esaminati e discussi il Documento di Valutazione dei Rischi, l’andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria, i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale.

Sono definiti inoltre i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Durante la riunione deve essere redatto un verbale della discussione, che sarà reso disponibile per la consultazione dei partecipanti.

Figura 24: L’immagine raffigura il datore di

lavoro e il Documento di Valutazione dei

Rischi.

Figura 25: L’immagine raffigura delle persone in una

riunione

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Strumenti per la prevenzione: informazione e formazione

Vediamo un altro degli strumenti a disposizione dei soggetti coinvolti nella prevenzione: l’informazione e la formazione.

Il datore di lavoro, tenendo conto delle loro conoscenze e delle eventuali difficoltà di comprensione (in caso di soggetti stranieri) deve fornire a ciascun lavoratore informazioni adeguate su:

• i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa di cui fanno parte e sui rischi specifici relativi alla mansione svolta;

• le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro e nominativi dei lavoratori incaricati di applicarle;

• i nominativi dei componenti del servizio di prevenzione e protezione (responsabile e addetti) e del medico competente;

• i pericoli connessi all’uso di sostanze e preparati pericolosi; • le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Lavoratori, preposti, dirigenti, addetti incaricati della gestione emergenze e RSL devono ricevere una formazione specifica. La formazione deve essere sufficiente ed adeguata, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, e si struttura in un modulo base e in un modulo specifico.

Formazione generale

La formazione generale non deve essere inferiore alle 4 ore e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. I contenuti devono quindi comprendere i concetti di rischio, di danno, di prevenzione e protezione, di organizzazione della prevenzione aziendale, i diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, gli organi di vigilanza, controllo e assistenza.

È effettuabile anche in e-Learning.

Formazione specifica

La formazione specifica deve essere dedicata alla natura e all’ entità dei rischi effettivamente presenti nel settore di appartenenza dell’azienda. In questa fase può essere previsto anche l’ addestramento.

La durata varia da 4, 8 a 12 ore in funzione delle macro categorie di rischio (basso, medio, alto) in cui viene ricompresa l’attività svolta e deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi.

Quando va fatta?

La formazione deve avvenire:

a) in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) in occasione di trasferimento o cambio di mansioni; c) in occasione dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di

nuove sostanze e preparati pericolosi.

L’ aggiornamento periodico della formazione deve avere carattere quinquennale e durata minima di 6 ore.

Strumenti per la prevenzione: sorveglianza sanitaria

Il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria intesa come quell’insieme di atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento delle attività lavorative.

La visita medica può essere:

• preventiva, ovvero deve essere eseguita immediatamente dopo l’assunzione, per accertare l’assenza di controindicazioni alla mansione;

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• preventiva in fase preassuntiva tramite il medico competente o l’ASL;

• periodica, che è di norma annuale, per controllare regolarmente lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità o meno alla mansione;

• su richiesta del lavoratore qualora sia giudicata dal medico competente correlata ai rischi professionali;

• in occasione del cambio di mansione per accertare se il lavoratore è idoneo o meno a svolgere il nuovo incarico;

• alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;

• a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

Non è mai consentito effettuare la visita medica per accertare lo stato di gravidanza. Per i casi di inidoneità temporanea e per eventuali casi particolari la visita medica è stabilita dal medico competente. In seguito alla visita il medico competente esprime un giudizio sull’ idoneità del lavoratore alla sua mansione specifica. Contro il giudizio espresso dal medico è consentito il ricorso all’organo sanitario competente territorialmente, che disporrà nuovi accertamenti.

Idoneità

Il giudizio può essere di idoneità, di idoneità parziale (temporanea o permanente), con prescrizioni o limitazioni.

Nel caso di idoneità parziale alla mansione il datore di lavoro attua le prescrizioni o limitazioni indicate dal medico nel giudizio espresso.

Inidoneità

Il giudizio può essere di inidoneità temporanea o di inidoneità permanente.

Nel caso di inidoneità alla mansione il datore di lavoro adibisce, ove possibile, il lavoratore ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute, garantendo lo stesso trattamento economico qualora la nuova mansione sia di livello inferiore a quella precedentemente svolta.

Soggetti e strumenti

Gli strumenti in grado di tutelare la sicurezza dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori sono: valutazione dei rischi; riunione periodica di sicurezza; sorveglianza sanitaria; informazione e formazione dei lavoratori. Indica per ogni strumento i soggetti che lo utilizzano.

Completa le frasi e seleziona “Conferma”.

Il Documento di Valutazione dei Rischi viene elaborato dal ________________________, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

(R: datore di lavoro)

L’informazione e formazione dei lavoratori è fornita dal datore di lavoro con il supporto del ____________________________.

(R: servizio di prevenzione e protezione)

La sorveglianza sanitaria viene effettuata dal ____________________.

(R: medico competente)

Riepilogo

Organizzazione della prevenzione aziendale

In questa sessione di studio hai acquisito le conoscenze di base sull’organizzazione della prevenzione aziendale per la tutela e la sicurezza sui luoghi di lavoro

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Organizzazione della prevenzione industriale – Parte generale (3180-TRQ-W)

Formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37 del D.Leg. 81/08

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In particolare hai affrontato i seguenti temi:

• Misure di tutela e sicurezza • Soggetti della prevenzione • Strumenti per la prevenzione

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Gli obblighi dei soggetti della prevenzione e il sistema istituzionale – Parte generale (3180-TRQ-W)

Formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37 del D.Leg. 81/08

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Gliobblighideisoggettidellaprevenzione

eilsistemaistituzionale

Introduzione

Presentazione

Figura 26: L’immagine descrive gli obblighi previsti dal Testo Unico in materia di sicurezza e i principali organi di vigilanza previsti

dal sistema istituzionale.

In questa sessione di studio analizzeremo gli obblighi previsti dal Testo Unico in materia di sicurezza e vedremo quali sono gli organi di vigilanza, controllo ed assistenza.

In particolare illustreremo gli obblighi generali e particolari dei soggetti coinvolti, le responsabilità amministrative per le imprese e le sanzioni previste in caso di violazione di quanto indicato dal Testo Unico.

Presenteremo poi i principali organi di vigilanza, controllo ed assistenza previsti dal sistema istituzionale.

Obiettivi e temi

Obiettivi

Acquisire le conoscenze di base sugli obblighi previsti dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sulle relative sanzioni in caso di violazione e conoscere i principali enti/organi del sistema istituzionale.

Temi

• Obblighi generali • Responsabilità amministrativa delle imprese • Obblighi particolari • Organi di vigilanza, controllo ed assistenza

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Gli obblighi dei soggetti della prevenzione e il sistema istituzionale – Parte generale (3180-TRQ-W)

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Test di ingresso

Presentazione

Nelle pagine seguenti troverai i Test d’ingresso.

Attraverso domande a risposta multipla, avrai modo di confrontarti con gli argomenti che verranno trattati.

Una volta completati i test, sarai più consapevole delle conoscenze e competenze che possiedi già in materia. Allo stesso tempo, avrai evidenziato quali sono gli argomenti che conosci poco o affatto.

Test

Gli obblighi del datore di lavoro sono delegabili?

1. Gli obblighi del datore di lavoro non sono in alcun caso delegabili 2. Gli obblighi del datore di lavoro sono delegabili tranne la valutazione dei rischi e la

nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione 3. Gli obblighi del datore di lavoro sono sempre delegabili attraverso la delega di funzioni 4. Gli obblighi del datore di lavoro sono delegabili ma solo al responsabile del servizio di

prevenzione e protezione 5. Gli obblighi del datore di lavoro sono delegabili solo in caso di dimostrata necessità

La risposta corretta è: gli obblighi del datore di lavoro sono delegabili, attraverso la delega delle funzioni, tranne la valutazione dei rischi e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

La responsabilità delle imprese è ti tipo:

1. Penale 2. Civile 3. Amministrativa 4. Amministrativa o penale dipende dal tipo di reato commesso 5. amministrativa o civile dipende dal tipo di reato commesso

La risposta corretta è: la responsabilità delle imprese, anche se presenta analogie con quella di tipo penale poiché deriva da un reato, è di tipo amministrativo

Quale delle seguenti affermazioni relative al DUVRI è vera?

1. Il DUVRI è un documento statico che, una volta redatto, non necessita di aggiornamenti 2. Il DUVRI non deve essere necessariamente allegato al contratto di appalto o d’opera 3. Il DUVRI è redatto da un organismo preposto esterno all’azienda 4. La redazione del DURI è sempre obbligatoria 5. Il DUVRI deve indicare le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da

interferenze

La risposta corretta è: il DUVRI deve indicare le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze, è un documento dinamico e deve essere allegato al contratto di appalto. La redazione del DUVRI non è obbligatoria in caso di appalto di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature e in caso di lavori o servizi di durata superiore ai 2 giorni.

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Studio

Obblighi generali del datore di lavoro

Figura 27: L’immagine descrive gli obblighi generali previsti dall’art. 18 del D. Lgs. 81/08 a carico del datore di lavoro.

Il dovere centrale del datore di lavoro è la tutela della sicurezza e della salute del lavoratore sul posto di lavoro. Lo strumento per realizzarla è l’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione.

L’articolo 18 del Decreto Legislativo 81 prevede quali sono gli obblighi per il datore di lavoro e il dirigente (ove presente):

• designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e pronto soccorso;

• adempiere agli obblighi di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori; • fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale; • designare il medico competente per le attività per cui è dovuta la sorveglianza

sanitaria; • elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi e consegnarne una copia ai

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; • adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei

luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato; • richiedere l’ osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti, delle

disposizioni aziendali e l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale, DPI; • affidare specifici compiti solo ai lavoratori di cui si conoscono le capacità e le

condizioni in rapporto alla loro salute e sicurezza.

Obblighi generali delegabili del datore di lavoro

Gli obblighi previsti dall’art. 18 del D. Lgs. 81 sono delegabili ad altro soggetto attraverso una precisa delega di funzioni che deve possedere certe caratteristiche quali:

• atto scritto con data certa; • il delegato deve possedere tutti i requisiti di

professionalità ed esperienza ed accettare la delega stessa per iscritto;

• la delega deve attribuire al delegato i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla

Figura 28: Il datore di lavoro e il delegato.

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specifica natura delle funzioni delegate nonché la l’autonomia di spesa necessaria per l’espletamento della delega.

Delegare significa affidare parte del proprio lavoro ad un’altra persona. In materia di sicurezza sul lavoro chi assume la delega assume anche la responsabilità.

Il datore di lavoro è comunque obbligato a vigilare sulla corretta attuazione delle funzioni delegate.

Obblighi generali non delegabili del datore di lavoro

L’articolo 17 del Decreto Legislativo 81 prevede, inoltre, per il datore di lavoro degli obblighi che non sono in nessun caso delegabili.

Quali sono questi obblighi?

• Effettuare la valutazione dei rischi per l’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi.

• Nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Figura 29: L’immagine descrive gli obblighi non derogabili del datore di lavoro.

Obblighi generali: altri soggetti coinvolti

Altri soggetti collaborano, insieme al datore di lavoro e al dirigente, nel processo di valutazione e prevenzione dei rischi: vediamo quali.

Figura 30: L’immagine mostra uno schema in cui sono indicati tutti i soggetti coinvolti nel processo di valutazione e prevenzione

dei rischi.

Preposto

I preposti devono sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, informando i diretti superiori delle eventuali inadempienze. Per svolgere questa mansione i preposti sono tenuti a frequentare corsi di formazione specifici. (Art. 19 D. Lgs. 81/2008)

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Addetti alle emergenze

Gli addetti alle emergenze aziendali devono frequentare i corsi di formazione specifica previsti dal decreto e non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo. (Art 43 comma 3 del D. Lgs. 81/2008)

Medico competente

Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi e tiene sotto controllo la salute dei lavoratori.

• Deve eseguire almeno una volta all’anno sopralluoghi sul luogo di lavoro. • Deve programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria (visita medica, esami

clinici/biologici e indagini diagnostiche) elaborando i giudizi di idoneità o inidoneità relativi alla mansione specifica svolta dal lavoratore.

• Deve istituire, aggiornare e custodire le cartelle sanitarie e di rischio dei singoli lavoratori.

La sorveglianza sanitaria deve essere effettuata nei casi previsti dalla normativa o su richiesta del lavoratore, se la richiesta è ritenuta dal medico correlata ai rischi lavorativi. (Art. 25 D. Lgs. 81/2008)

Lavoratore

I lavoratori devono prendersi cura della propria salute e tutelare la sicurezza propria e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui potrebbero ricadere gli effetti delle proprie azioni od omissioni.

A tal fine i lavoratori sono tenuti a:

• utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e i dispositivi di protezione individuale;

• non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro stretta competenza;

• partecipare ai programmi di formazione e informazione e ai controlli sanitari previsti dalla normativa o disposti dal medico competente.

(Art. 20 D. Lgs. 81/2008)

Organismi paritetici

Gli organismi paritetici sono un punto di riferimento per le aziende nell’individuare soluzioni tecniche e organizzative che garantiscano e migliorino la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Possono inoltre essere consultati nel caso di controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti. (Art. 51 D. Lgs. 81/2008)

Servizio di prevenzione e protezione

Il servizio di prevenzione e protezione coadiuva il datore di lavoro nell’individuazione dei rischi e delle conseguenti misure di prevenzione, elaborando le procedure di sicurezza da adottare e i programmi di informazione e formazione dei lavoratori. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono obbligati al segreto sulle notizie di cui venissero in conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni.

Si segnala, inoltre, che i componenti del servizio di prevenzione e protezione non possono ricoprire anche il ruolo di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. (Art. 33 D. Lgs. 81/2008)

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza propone le misure di prevenzione ritenute idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori e informa il responsabile aziendale dei rischi individuati nel corso della sua attività, ricorrendo alle autorità competenti quando ritiene che le misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro non garantiscano la sicurezza e la salute dei lavoratori.

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È obbligato al segreto sulle notizie di cui venisse a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni e non può ricoprire anche il ruolo di componente del servizio di prevenzione e protezione. (Art. 50 comma 6 del D. Lgs. 81/2008)

Obblighi generali: soggetti esterni all’azienda

Il Testo Unico sulla Sicurezza prevede degli obblighi anche per i soggetti esterni all’azienda: lavoratori autonomi, progettisti, fabbricanti e fornitori, installatori e montatori.

Lavoratori autonomi

I componenti delle imprese familiari, i coltivatori diretti, gli artigiani, i piccoli commercianti, i lavoratori autonomi, i volontari e i volontari del servizio civile hanno l’obbligo di utilizzare attrezzature di lavoro conformi alle specifiche del Decreto; devono inoltre dotarsi di dispositivi di protezione individuale e di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, qualora effettuino attività in regime di appalto o subappalto. (Art. 21 D. Lgs. 81/2008)

Progettisti

I progettisti dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti devono rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nelle scelta delle attrezzature e delle soluzioni progettuali e tecniche. (Art. 22 D. Lgs. 81/2008).

Fabbricanti e fornitori

I fabbricanti e i fornitori hanno l’obbligo di fabbricare, vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale e impianti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. (Art. 23 D. Lgs. 81/2008).

Installatori e montatori

Gli installatori e i montatori di impianti e attrezzature di lavoro devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro e alle istruzioni impartite dai fabbricanti di quanto posto in opera. (Art. 24 D. Lgs. 81/2008)

Obblighi del datore di lavoro connessi ai contratti di appalto

L’articolo 26 del Testo Unico sulla Sicurezza prevede specifici obblighi per il datore di lavoro che affidi lavori, servizi e forniture a imprese o lavoratori autonomi all’interno della propria azienda.

In particolare, il datore di lavoro è tenuto a:

• verificare l’ idoneità tecnico-professionale degli appaltatori (Il datore di lavoro, in questo caso l’ appaltante dei lavori, effettua tale verifica mediante l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell’ autocertificazione, da parte dell’appaltatore, del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale a svolgere i lavori appaltati);

• fornire agli appaltatori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui questi sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività (Queste informazioni, insieme all’acquisizione dagli appaltatori della valutazione dei rischi specifici delle loro attività, consentono all’ appaltante e agli appaltatori stessi di cooperare nell’attuazione e nel coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi).

Figura 31: L’immagine mostra un lavoratore con caschetto in testa e chiave

inglese in mano.

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Figura 32: L’immagine descrive gli obblighi del datore di lavoro in caso di lavori, servizi e forniture affidati a imprese o lavoratori

autonomi.

Obblighi connessi ai contratti di appalto: DUVRI

Il datore di lavoro che intende promuovere la cooperazione e il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi elabora un Documento Unico di Valutazione dei Rischi

Interferenze (DUVRI).

Il DUVRI deve indicare le misure adottate per eliminare o, se questo non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

È un documento dinamico, in quanto deve essere aggiornato e adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture.

Deve essere allegato al contratto di appalto o d’opera, pena la nullità del documento. Nel contratto di appalto o d’opera vanno indicati i costi delle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

Nelle gare di appalto tali costi non sono soggetti al ribasso.

Maggiori informazioni:

È importante sapere che... :

... per interferenze si intendono le sovrapposizioni di attività lavorative tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro differenti in uno stesso ambiente.

Casi di non obbligatorietà del DUVRI

Esistono alcuni casi in cui la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenze non è obbligatoria: vediamo quali.

Caso 1

Non occorre redigere il DUVRI:

• in caso di appalto di servizi di natura intellettuale;

• in caso di mere forniture di materiali o attrezzature;

Figura 33: Nello schema si evidenzia come il DUVRI

promuova il coordinamento delle misure di prevenzione e

protezione dai rischi tra committente e appaltatore.

Figura 34: Documento che rappresenta il

DUVRI.

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• in caso di lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni.

Questo fatto salvo che i lavori o i servizi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o altri lavori a rischio elencati nell’allegato XI del D. Lgs. 81/08.

Caso 2

La redazione del documento non è obbligatoria nel caso in cui non esistano interferenze. È però necessario che nei contratti di appalto questo venga esplicitato: in tal modo si attesta che la valutazione delle interferenze è stata effettuata ma è stata considerata inesistente così come, di conseguenza, i costi relativi.

Caso 3

Non è obbligatorio redigere il DUVRI qualora il datore di lavoro non abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto.

Contenuti del DUVRI

Figura 35: L’immagine descrive i temi che devono essere affrontati nella stesura del Documento Unico di Valutazione dei Rischi e

il percorso logico seguito.

I contenuti del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenze devono seguire un semplice percorso logico:

• identificazione delle situazioni di rischio e pericoli interferenziali; • valutazione dei rischi conseguenti; • individuazione delle misure di tutela.

Il documento si completa con l’ anagrafica della committenza e degli appaltatori, in modo che i destinatari del documento possano disporre dei contatti necessari alla cooperazione e alla prevenzione degli infortuni.

Responsabilità amministrativa delle imprese: conseguenze dei reati

Il Decreto Legislativo 231 del 2001 ha introdotto il concetto di responsabilità amministrativa delle imprese per i reati commessi dai loro amministratori, dirigenti o dipendenti, con conseguenti pesanti sanzioni e misure interdittive.

Dal 2001 risulta giudicabile sia la responsabilità dei soggetti cui è ascritta la commissione del reato, sia la responsabilità delle imprese nell’interesse o a vantaggio delle quali il reato è stato commesso.

Nel 2007, secondo la legge n. 123, la portata degli effetti del Decreto 231 è stata estesa alla normativa relativa alla sicurezza sul lavoro: tra i reati compresi nel Decreto la normativa include da

Figura 36: Il datore di lavoro è

sanzionato in caso di comportamenti

illeciti.

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questo momento, secondo l’art. 25 septies della normativa, quello di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime.

Ogni reato accertato in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha perciò conseguenze sia per il soggetto che lo commette sia per l’impresa di cui questo fa parte.

Responsabilità amministrativa delle imprese: responsabilità

La responsabilità delle imprese, anche se presenta notevoli analogie con quella di tipo penale poiché deriva da un reato, è di tipo amministrativo.

L’ onere della prova è quindi a carico dell’impresa e non della magistratura, fatto non possibile in caso di responsabilità penale: spetta perciò all’impresa dimostrare l’efficacia del modello adottato nella prevenzione dei reati.

L’impresa deve provare che:

• ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi, prima della commissione del fatto per cui è indagata;

• ha affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo il compito di vigilare sul funzionamento, l’osservanza e l’aggiornamento dei modelli;

• l’organismo non ha omesso o effettuato carente vigilanza sul funzionamento, l’osservanza e l’aggiornamento dei modelli;

• le persone hanno commesso il reato per cui è indagata eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione adottati.

Responsabilità amministrativa delle imprese: sanzioni

Nel caso in cui l’azienda non riesca a dimostrare l’efficacia del modello adottato nella prevenzione dei reati, è soggetta ad una serie di sanzioni.

Le sanzioni a carico delle imprese che abbiano commesso reati in materia di salute e sicurezza possono essere:

• sanzioni pecuniarie (fino a € 1.500.000); • sanzioni interdittive (sospensione o revoca di

autorizzazioni, licenze o concessioni necessarie all’esercizio delle attività);

• limitazioni operative (divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni, divieto di pubblicizzare beni e/o servizi, interdizione nell’esercizio dell’attività);

• confisca dei beni.

Responsabilità amministrativa delle imprese: modelli di organizzazione

aziendali

Le imprese che abbiano compiuto reati in materia di salute e sicurezza possono vedere attenuata, o esentata, la propria responsabilità dotandosi di un modello di organizzazione e gestione che sia conforme ai requisiti indicati all’ articolo 30 del Testo Unico sulla Sicurezza.

Sono definiti conformi i seguenti modelli:

• UNI-INAIL, elaborato secondo le “Linee guida UNI-INAIL per un Sistema di Gestione della Salute

Figura 37: L’immagine esplicita il concetto

che la responsabilità amministrativa prevede

che l’onere della prova sia a carico

dell’azienda.

Figura 38: Sanzione. Occorre prestare

attenzione.

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e Sicurezza sul Lavoro ( SGSL ) del 28 settembre 2001”; • BS OHSAS 18001, elaborato secondo il “British Standard OHSAS 18001:2007”.

I modelli (questi o altri eventualmente indicati dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro) hanno efficacia esimente se adottati ed efficacemente attuati.

Maggiori informazioni:

È importante sapere che... :

... i modelli UNI-INAIL e BS OHSAS 18001 non osservano la prescrizione dell’art. 30 del Testo Unico secondo cui “il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta [P] un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”. Le aziende che adottano uno dei modelli conformi alla norma devono perciò integrarlo con un sistema disciplinare definito e formalizzato dall'Alta direzione, documentato e diffuso a tutti i soggetti interessati (datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, organismo di vigilanza, auditor).

Responsabilità amministrativa delle imprese: creazione di un modello

organizzativo

La creazione di un modello organizzativo segue un semplice percorso logico che prevede una fase statica ed una dinamica. In sintesi nel modello occorre: pianificare, fare, controllare e attuare.

Figura 39: L’immagine mostra un diagramma di flusso in cui sono rappresentate in sequenza le 4 fasi di creazione di un modello

organizzativo.

Pianificare

La fase di pianificazione consiste nel formulare ed esplicitare una politica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Fare

La fase del fare si occupa di prevedere e perseguire obiettivi concreti di miglioramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Controllare

La fase del controllare consiste nel pianificare e procedurare i comportamenti da adottare per perseguire gli obiettivi formalizzati.

Attuare

Nella fase di attuazione si procede con il verificare il raggiungimento degli obiettivi e aggiornare conseguentemente il modello.

Responsabilità amministrativa delle imprese: adozione e attuazione dei modelli

Secondo l’articolo 30 del Testo Unico sulla Sicurezza le imprese che intendano, non solo adottare ma anche attuare efficacemente il modello di organizzazione e gestione, devono adempiere determinati o bblighi.

In particolare, gli obblighi a cui attenersi sono i seguenti:

1. rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

2. attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

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3. attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

4. attività di sorveglianza sanitaria; 5. attività di informazione e formazione dei lavoratori; 6. attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure

e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; 7. acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie

di legge; 8. periodiche verifiche dell’ applicazione e dell’ efficacia delle

procedure adottate.

Obblighi particolari

Il Testo Unico, oltre agli obblighi generali, prevede obblighi particolari che riguardano:

• impianti e apparecchiature elettriche; • cantieri temporanei e mobili; • segnaletica di salute e sicurezza; • movimentazione manuale di carichi; • attrezzature con video terminale; • luoghi di lavoro; • attrezzature; • dispositivi di protezione individuale.

Figura 41: L’immagine descrive e illustragli obblighi particolari previsti dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza

raggruppandoli in otto categorie.

Obblighi particolari: impianti, cantieri, segnaletica, carichi e video terminali

Iniziamo ad analizzare gli obblighi particolari che riguardano: impianti e apparecchiature elettriche, cantieri temporanei e mobili, segnaletica di salute e sicurezza, movimentazione manuale di carichi e attrezzature con video terminale. Vediamo nel dettaglio chi sono i destinatari di tali obblighi.

Impianti e apparecchiature elettriche

Secondo quanto previsto dal Titolo III del Decreto per gli impianti e le apparecchiature elettriche il destinatario è il datore di lavoro, che deve, tra i vari obblighi indicati all’art. 80, adottare le misure necessarie affinché quanto messo a disposizione dei lavoratori (materiali, apparecchiature e impianti) li salvaguardi da tutti i rischi di natura elettrica.

Figura 40: Testo Unico sulla

Sicurezza.

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Gli obblighi dei soggetti della prevenzione e il sistema istituzionale – Parte generale (3180-TRQ-W)

Formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37 del D.Leg. 81/08

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Cantieri temporanei e mobili

Per i cantieri temporanei o mobili, secondo quanto indicato nel Titolo IV del Decreto, i destinatari degli obblighi particolari sono: il committente dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase progettuale e/o esecutiva, i datori di lavoro e i lavoratori autonomi.

Segnaletica di salute e sicurezza

Per la segnaletica di salute e sicurezza il destinatario degli obblighi è il datore di lavoro (art. 163), che deve farvi ricorso in conformità alle indicazioni riportate negli allegati al Decreto (dal XXIV al XXXII) per la segnalazione dei rischi.

Movimentazione manuale di carichi e attrezzature

Per la movimentazione manuale dei carichi, secondo quanto previsto dal Titolo VI del Decreto, il soggetto obbligato è il datore di lavoro.

Tra quelli indicati nell’art. 168, è obbligo del datore di lavoro ricorrere ai mezzi appropriati per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

Attrezzature con video terminale

Per l’uso delle attrezzature munite di videoterminale, secondo quanto indicato nel Titolo VII del Decreto, il destinatario degli obblighi è il datore di lavoro.

Tra i vari obblighi indicati all’art. 174, il datore di lavoro ha quello di predisporre i posti di lavoro in conformità ai requisiti indicati all’allegato XXXIV del Decreto.

Figura 42: L’immagine mostra le diverse situazioni soggette ad obblighi particolari.

Obblighi particolari: luoghi di lavoro

Ulteriori obblighi particolari sono quelli definiti nel Titolo II del Decreto e riguardano le disposizioni in merito ai luoghi di lavoro.

Per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, i luoghi di lavoro devono essere strutturati in conformità ai requisiti minimi indicati nell’ allegato IV al Decreto.

Per i luoghi di lavoro realizzati dopo il primo gennaio 1993 occorre tenere conto della presenza di lavoratori disabili.

Inoltre, per tutti i luoghi di lavoro, anche quelli realizzati antecedentemente al 1/1/93, è necessario garantire ai disabili la mobilità e l’utilizzo dei servizi sanitari e igienici.

I principali obblighi del datore di lavoro consistono nel:

• sottoporre a regolare manutenzione gli impianti; • mantenere le condizioni igieniche adeguate; • mantenere sempre sgombre le uscite.

Figura 43: Interno di un ufficio

visto attraverso una lente di

ingrandimento

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Obblighi particolari: ambienti non idonei ad essere luoghi di lavoro

Tra gli obblighi particolari presenti nel Testo Unico sulla Sicurezza vi sono quelli relativi agli ambienti che non devono, in nessun caso, essere utilizzati come luoghi di lavoro.

Locali chiusi

Il datore di lavoro può destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei solo in caso di particolari esigenze tecniche o autorizzazioni specifiche dell’azienda sanitaria locale, assicurando comunque agli ambienti idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima.

Deve inoltre accertare l’ assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori che debbano eventualmente accedere in ambienti sospetti di inquinamento (pozzi neri, fogne, camini ecc.) impedendone, nel caso, l’accesso se non vigilato e con idonei apparecchi di protezione.

Ambienti sospetti di inquinamento

Gli ambienti sospetti di inquinamento non devono in nessun caso essere utilizzati come luoghi di lavoro.

Obblighi particolari: attrezzature di lavoro

Il Titolo III del Decreto si occupa delle attrezzature di lavoro e degli obblighi particolari ad esse connessi. I soggetti obbligati sono in questo caso il datore di lavoro e i noleggiatori.

Datore di lavoro

Il datore di lavoro deve attenersi a determinati obblighi per la scelta, l’uso e la manutenzione delle attrezzature.

La scelta delle attrezzature deve essere effettuata in funzione delle caratteristiche del lavoro da svolgere e dei rischi connessi all’uso delle attrezzature stesse.

L’ uso deve essere conforme alle prescrizioni del fabbricante e alle disposizioni dell’allegato VI al Decreto; i lavoratori devono ricevere adeguata informazione, formazione e istruzione sull’uso dell’attrezzatura e sui rischi connessi.

La manutenzione deve essere eseguita periodicamente da soggetti competenti (secondo le indicazioni del fabbricante, la buona tecnica o la buona prassi) per garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza. Occorre

elaborare un documento che deve essere conservato per almeno tre anni a disposizione dell’eventuale controllo degli organi di vigilanza.

Noleggiatori

I noleggiatori devono a loro volta osservare degli obblighi nella concessione a nolo delle attrezzature.

Il noleggiatore deve attestare la conformità delle attrezzature ai requisiti di sicurezza indicati nell’art.70 e nell’allegato V del Decreto, il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza.

Per attrezzature noleggiate senza operatore, il noleggiatore deve acquisire dal destinatario del noleggio una dichiarazione che indichi chi sarà l’utilizzatore e quale formazione all’uso lo stesso possiede.

Figura 44: L’immagine mostra un datore di lavoro e un noleggiatore che ha

preso a nolo un trattore

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Obblighi particolari: dispositivi di protezione individuale

Per i dispositivi di protezione individuale, come previsto nel Titolo III del Decreto, i soggetti destinatari sono il datore di lavoro e i lavoratori.

In particolare, il datore di lavoro tra i vari obblighi indicati nell’art. 77 ha quello di individuare la necessità d’utilizzo dei dispositivi e di fornirne di tipo conforme ai requisiti indicati nell’art. 76.

I lavoratori, invece, tra i vari obblighi indicati nell’art. 78 hanno quello dell’ utilizzo, della cura e della segnalazione di eventuali difetti riscontrati nei

dispositivi.

Ulteriori obblighi particolari

Ulteriori obblighi particolari riguardano gli agenti fisici e chimici e le atmosfere esplosive. Vediamo nel dettaglio chi sono i destinatari di tali obblighi.

Agenti fisici e chimici

L’eventuale esposizione agli agenti fisici (rumore, vibrazioni ecc.), alle sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni, amianto) e agli agenti biologici (microrganismi, colture cellulari) è trattata rispettivamente dai Titoli VIII, IX e X del Decreto.

Per gli agenti fisici e chimici i soggetti obbligati sono: il datore di lavoro, il medico competente, i preposti e i lavoratori (limitatamente all’obbligo di abbandonare l’area interessata da esposizioni non prevedibili o per la mancata segnalazione di eventuali incidenti relativi all’uso degli agenti biologici).

Atmosfere esplosive

L’eventuale esposizione al rischio di atmosfere esplosive (quali miscela di aria, sostanze gassose infiammabili, vapori, nebbie o polveri) è trattata nel Titolo XI del Decreto e il soggetto obbligato è il datore di lavoro.

Tra i vari obblighi, indicati dagli articoli 289-290-291, il datore di lavoro ha quello sostanziale di prevenire la formazione di atmosfere esplosive.

Enti di vigilanza e consulenza

Dopo aver visto quali sono gli obblighi generali e particolari degli attori della sicurezza, passiamo ad analizzare chi si occupa di vigilanza in materia di salute e sicurezza e quali sono le sanzioni in caso di violazione delle norme. Iniziamo con il vedere chi si occupa di vigilanza e consulenza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Vigilanza

La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta:

• dal personale dell’ Azienda Sanitaria Locale competente per il territorio; • dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; • dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali

nell’ambito dell’attività del comitato regionale di coordinamento delle azioni di vigilanza; • dal personale delle autorità marittime, portuali e aeroportuali limitatamente

all’ambito portuale, aeroportuale e a bordo delle navi.

Consulenza

La consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è garantita da tre enti pubblici nazionali:

• ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro);

Figura 45: L’immagine raffigura un datore di lavoro ed

un gruppo di lavoratori.

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• INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro); • IPSEMA (Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo).

Questi enti offrono consulenza alle aziende e si occupano della progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, della promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza del lavoro formulando anche pareri e proposte della normazione tecnica in materia.

Sanzioni

La violazione delle norme contenute nel Testo Unico sulla Sicurezza prevede due tipi di sanzioni: arresto o ammenda.

In seguito alla contestazione da parte dell’Organo di Vigilanza, viene avviata l’ azione penale con la comunicazione del reato al Pubblico Ministero.

L’Organo di Vigilanza, che assume la funzione di Polizia Giudiziaria, impartisce delle prescrizioni al destinatario della sanzione.

Se le prescrizioni sono attuate nei tempi e nei modi stabiliti, l’ azione penale si conclude e si è ammessi al pagamento dell’ammenda. Altrimenti l’azione penale prosegue.

Arresto e ammenda

Il Testo Unico prevede delle situazioni in cui le sanzioni sono applicate in via esclusiva: si tratta dei casi di arresto e di ammenda.

L’art. 55 comma 2 stabilisce che l’arresto sia applicato in via esclusiva quando il datore di lavoro omette di effettuare la valutazione dei rischi e di adottare il documento relativo nelle aziende caratterizzate da rilevante complessità o da rischi particolarmente elevati.

L’ammenda, invece, è applicata in via esclusiva per i seguenti soggetti:

• per il datore di lavoro che non redige il documento di valutazione dei rischi o lo redige in modo non conforme alle disposizioni – art. 55 comma 3;

• per il preposto che non frequenta i corsi di formazione previsti dal Decreto – art. 56 comma 1c;

• per tutti i soggetti che nelle zone di lavoro a rischio esposizione ad agenti biologici assumono cibi e bevande, fumano, applicano cosmetici – art. 286

Figura 47: L’immagine descrive i casi per i quali il Testo Unico prevede l’arresto o l’ammenda.

Figura 46: L’immagine raffigura dei libri su

cui è appoggiato un martello da giudice.

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Sanzioni di tipo generale

Le sanzioni di tipo generale sono indicate nel Titolo I del Decreto.

I soggetti coinvolti in queste sanzioni sono: il datore di lavoro, il preposto, i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori, il medico competente, i lavoratori, i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo.

La particolarità evidente è che queste sanzioni non riguardano tutte le figure della sicurezza: non sono infatti previste per i componenti del servizio di prevenzione e protezione (responsabile e addetti) e per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Sanzioni di tipo particolare Dopo aver visto quali sono le sanzioni di tipo generale, vediamo ora quali sono quelle di tipo particolare indicate in ogni specifico Titolo del Decreto.

Le sanzioni di tipo particolare, così come gli obblighi, riguardano nella gran parte dei casi il datore di lavoro. Solo in pochi casi coinvolgono anche i lavoratori o altre figure.

Datore di lavoro

Il datore di lavoro è sanzionabile per inadempimenti relativi alle disposizioni riguardanti:

• i luoghi di lavoro (art. 68); • le attrezzature di lavoro, i dispositivi di protezione individuale, gli impianti e le

apparecchiature elettriche (art. 87).

Datore di lavoro e dirigente

Il datore di lavoro e il dirigente sono sanzionabili per inadempimenti relativi alle disposizioni riguardanti:

• i cantieri temporanei o mobili (art. 159); • la segnaletica di salute e sicurezza (art. 165); • la movimentazione manuale dei carichi (art. 170); • l’uso delle attrezzature munite di videoterminale (art. 178); • gli agenti fisici (art. 219), le sostanze pericolose (art. 262), gli agenti biologici (art. 282); • le atmosfere esplosive (art. 297).

Preposti

I preposti sono sanzionabili per inadempimenti relativi alle disposizioni riguardanti:

• i cantieri temporanei o mobili (art. 159); • la segnaletica di salute e sicurezza (art. 166); • la movimentazione manuale dei carichi (art. 171); • l’uso delle attrezzature munite di videoterminale (art.179); • le sostanze pericolose (art. 263); • gli agenti biologici (art. 283).

Medico competente

Il medico competente è sanzionabile per inadempimenti relativi alle disposizioni riguardanti:

• gli agenti fisici (art. 220); • le sostanze pericolose (art. 263); • gli agenti biologici (art. 284).

Lavoratori

Figura 48: L’immagine raffigura un

gruppo di persone.

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I lavoratori sono sanzionabili per inadempimenti relativi alle disposizioni riguardanti:

• i cantieri temporanei o mobili (art. 160); • le sostanze pericolose (art. 265); • gli agenti biologici (art. 285).

Il Decreto prevede sanzioni particolari per le materie specifiche dei cantieri temporanei o mobili e degli agenti biologici.

Cantieri temporanei e mobili

Per la materia specifica dei cantieri temporanei o mobili (Titolo IV) sono previste sanzioni per le seguenti figure:

• committenti e responsabili dei lavori (art. 157); • coordinatori della sicurezza (art. 158).

Agenti biologici

Per la materia specifica degli agenti biologici (Titolo X) sono sanzionabili (art. 286) tutti i soggetti che nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione ad agenti biologici assumono cibi e bevande, fumano, conservano cibi destinati al consumo umano, usano pipette a bocca e applicano cosmetici.

La sanzione prevista è di tipo amministrativo e varia da 100 a 500 euro.

Gli obblighi dei soggetti della prevenzione e il sistema istituzionale

In questa sessione di studio hai acquisito le conoscenze di base sugli obblighi previsti dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sulle relative sanzioni in caso di violazione e sei venuto a conoscenza dei principali enti/organi del sistema istituzionale.

In particolare hai affrontato i seguenti temi:

• Obblighi generali • Responsabilità amministrativa delle imprese • Obblighi particolari • Organi di vigilanza, controllo ed assistenza

Figura 49: L’immagine mostra un cantiere e degli agenti

biologici.