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N. 2138 DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori MALAN e CECCANTI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2010 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesu ` Cristo dei santi degli ultimi giorni Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

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N. 2138

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MALAN e CECCANTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2010

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato

e la Chiesa di Gesu Cristo dei santi degli ultimi giorni

Senato della Repubblica X V I L E G I S L A T U R A

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

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Onorevoli Senatori. – Il 4 aprile 2007, il

Presidente del Consiglio dei ministri pro

tempore, onorevole Romano Prodi, ed il Pre-

sidente pro tempore della Chiesa di Gesu

Cristo dei santi degli ultimi giorni, dottor

Raimondo Castellani, hanno firmato l’intesa

per la regolazione dei rapporti tra lo Stato

e la citata confessione religiosa, ai sensi del-

l’articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Il testo dell’intesa e stato elaborato dalla

Commissione interministeriale per le intese

con le confessioni religiose, presieduta dal

professor Pizzetti, composta da rappresen-

tanti dei Ministeri (nelle attuali denomina-

zioni) dell’interno, della giustizia, dell’eco-

nomia e delle finanze, della difesa, dell’istru-

zione, dell’universita e della ricerca, per i

beni e le attivita culturali, e della salute, ed

integrata, per l’occasione, dai rappresentanti

della Chiesa di Gesu Cristo dei santi degli

ultimi giorni. Esso fu elaborato, per quanto

possibile, secondo il modello delle intese

gia concluse che si rivelo adattabile alle esi-

genze delle altre confessioni. La Commis-

sione esamino il contenuto dell’intesa sotto

ogni profilo, con particolare riguardo alla

sua compatibilita con l’ordinamento giuri-

dico italiano e con i princıpi della Costitu-

zione. Le trattative iniziarono gia nel giugno

1997 e, nel corso degli anni, hanno portato

alla formulazione di varie bozze di accordo,

fino a quella finale che, approvata sia dalla

Commissione interministeriale per le intese

con le confessioni religiose, sia dalla Com-

missione consultiva per la liberta religiosa,

venne siglata il 28 giugno 2004 dal dottor

Gianni Letta, Sottosegretario alla Presidenza

del Consiglio dei ministri, e dal dottor Rai-

mondo Castellani, presidente dell’Ente patri-

moniale della Chiesa di Gesu Cristo dei santi

degli ultimi giorni. Tuttavia, nei rimanenti

venti mesi della legislatura, il Consiglio dei

ministri non esamino il testo e non proce-dette ad autorizzare il Presidente del Consi-glio alla firma. Il successivo Governo riesa-mino e aggiorno il testo del 2004. Il 21 feb-braio 2007 il Sottosegretario alla Presidenzadel Consiglio dei ministri pro tempore, dot-tor Enrico Letta, ed il rappresentante del-l’Ente siglarono il nuovo testo dell’intesa,sottoposto all’esame del Consiglio dei mini-stri del successivo 7 marzo, che approvo iltesto finale e ne autorizzo la firma. Il 4aprile 2007, il Presidente del Consiglio pro

tempore onorevole Romano Prodi ed il presi-dente della Chiesa di Gesu Cristo dei santidegli ultimi giorni pro tempore, dottor Rai-mondo Castellani, firmarono l’intesa. Con-temporaneamente, furono firmati i nuovi testidelle intese con l’Unione buddhista italiana ela Congregazione cristiana dei testimoni diGeova, nonche tre nuove intese: con laChiesa apostolica in Italia, la Sacra arcidio-cesi ortodossa d’Italia – Esarcato ortodossoper l’Europa meridionale e l’Unione induistaitaliana, e modifiche a due intese gia appro-vate: con le Chiese rappresentate dalla Ta-vola valdese e la Chiesa cristiana avventistadel 7º giorno.

Con la firma di questa intese, si e fatto unulteriore passo avanti nell’attuazione dell’ar-ticolo 8 della Costituzione, allargando l’am-bito ed il numero delle confessioni religiosecon le quali lo Stato italiano ha un rapportopienamente conforme al dettato costituzio-nale: le Chiese rappresentate dalla Tavolavaldese, le Assemblee di Dio in Italia, l’U-nione delle comunita ebraiche, la Chiesa cri-stiana avventista del 7º giorno, l’Unione cri-stiana evangelica battista d’Italia, la Chiesaevangelica luterana in Italia.

La Chiesa di Gesu Cristo dei santi degliultimi giorni e una chiesa cristiana, fondatadal profeta Joseph Smith nel 1830 negli Stati

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Uniti d’America. Essa conta attualmente intutto il mondo oltre 13 milioni di aderenti.E presente in Italia dal 1850 e conta oltre

23.000 fedeli organizzati in piu di 150 casedi riunione sparse in tutta la penisola. LaChiesa di Gesu Cristo dei santi degli ultimi

giorni e una chiesa cristiana; dichiara cheGesu Cristo e il Figlio di Dio e il Salvatoredel mondo. Essa sostiene altresı alcuni im-

portanti e peculiari principi che la differen-ziano dalle altre chiese cristiane. Tra le piuimportanti scritture ufficiali della Chiesa vie la Sacra Bibbia, cui si affianca il Libro

di Mormon, considerato un altro testamentodi Gesu Cristo. Da qui il nome «mormoni»con cui sono a volte designati gli aderenti

alla Chiesa. L’unita fondamentale dellaChiesa di Gesu Cristo dei santi degli ultimigiorni e la famiglia tradizionale. La Chiesa,

infatti, accetta e considera sacro solo il ma-trimonio monogamico tra un uomo ed unadonna e predica la necessita che i coniugisi mantengano reciprocamente fedeli, si so-

stengano a vicenda e sostengano i propri figliin tutte le loro necessita. I figli sono conside-rati un dono di Dio ed i genitori hanno il sa-

cro dovere di crescerli e educarli nell’amore,cosı da renderli felici e compassionevoli fa-cendoli diventare degli adulti che contribui-scano a migliorare la propria societa. La

Chiesa predica la tolleranza religiosa. Il pro-feta Joseph Smith dichiaro: «Noi rivendi-chiamo il privilegio di adorare Dio Onnipo-

tente secondo i dettami della nostra co-scienza e riconosciamo a tutti gli uomini lostesso privilegio: che adorino come, dove o

cio che vogliono». Ai fedeli viene inoltre in-segnato ad essere cittadini attivi e leali.Come tutte le congregazioni sparse delmondo, anche la Chiesa di Gesu Cristo dei

santi degli ultimi giorni in Italia, contribuiscefinanziariamente ai programmi umanitari or-ganizzati dalla Chiesa medesima in molti

Paesi, dal Sud America all’Africa, dall’Eu-ropa Orientale alle Filippine, nel corso deiquali sono stati distribuiti beni per 660 mi-lioni di dollari in 163 paesi.

Nel 1993 la Chiesa di Gesu Cristo deisanti degli ultimi giorni ha ottenuto il ricono-scimento della personalita giuridica, quale«Ente Patrimoniale», ai sensi della legge 24giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto28 febbraio 1930, n. 289, su parere favore-vole del Consiglio di Stato. La domandaper l’ottenimento del riconoscimento erastata presentata nel 1989.

Il presente disegno di legge di approva-zione dell’intesa firmata il 4 aprile 2007 re-gola i rapporti tra lo Stato e la Chiesa diGesu Cristo dei santi degli ultimi giorni,sulla base dell’allegata intesa. Nei primi arti-coli del disegno di legge sono contenutenorme generali sulla liberta religiosa, che sirichiamano ai princıpi di liberta contenutinella Costituzione. L’articolo 3, in partico-lare, riconosce l’autonomia della Chiesa, li-beramente organizzata secondo i propri ordi-namenti e disciplinata dal proprio statuto, ela non ingerenza dello Stato nelle nominedei ministri di culto e dei missionari e negliatti disciplinari e spirituali.

Tale disposizione appare significativa inquanto, in queste materie, la legislazionesui cosiddetti «culti ammessi» (leggen. 1159 del 1929 e relative norme di attua-zione di cui al regio decreto n. 289 del1930), non piu applicabile alla Chiesa diGesu Cristo dei santi degli ultimi giornidopo la data di entrata in vigore della legge,prevede invece approvazioni e controlli daparte dello Stato.

L’articolo 4 riconosce le prerogative deiministri di culto, l’articolo 5 quelle dei mis-sionari e dei presidenti di missione, ai qualisi applicano le norme sul volontariato e chefruiscono di permessi di soggiorno per unadurata complessiva massima di diciotto mesi.

L’articolo 6 prevede la possibilita di otte-nere il rinvio per un massimo di trenta mesidel servizio militare obbligatorio, in caso diripristino del medesimo.

Il diritto all’assistenza spirituale da partedi propri ministri di culto e assicurato agliappartenenti alla Chiesa di Gesu Cristo dei

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santi degli ultimi giorni, come ai fedeli delleConfessioni che hanno gia concluso un’in-tesa con lo Stato, anche se ricoverati in ospe-dali, case di cura o di riposo, se impegnatinel servizio militare o se detenuti in istitutipenitenziari (articoli da 6 a 11).

In tema di istruzione la Repubblica, comee gia avvenuto con le confessioni che hannoconcluso un’intesa, riconosce agli alunni ildiritto di non avvalersi di insegnamenti reli-giosi, provvedendo a che tale insegnamentonon abbia luogo secondo orari e modalita di-scriminanti. La Repubblica riconosce altresıalla Chiesa di Gesu Cristo dei santi degli ul-timi giorni di rispondere ad eventuali richie-ste relative al fenomeno religioso che pos-sano pervenire dagli studenti, senza aggiun-gere oneri a carico dello Stato (articolo 12).Viene altresı riconosciuto, in conformita alprincipio costituzionale della liberta dellascuola e dell’insegnamento, il diritto di isti-tuire scuole e istituti di educazione, nonchel’equipollenza del trattamento scolasticocon gli studenti delle scuole pubbliche (arti-colo 13).

L’articolo 14, analogamente a quanto pre-visto da altre intese, disciplina il riconosci-mento degli effetti civili del matrimonio ce-lebrato davanti ad un ministro di culto dellaChiesa di Gesu Cristo dei santi degli ultimigiorni.

Gli articoli 15 e 16 trattano le prerogativedegli edifici di culto e dei beni culturali.

Con gli articoli da 17 a 21 viene discipli-nato, sul modello delle precedenti intese, ilregime degli enti ecclesiastici. Gli articoli ci-tati disciplinano il riconoscimento degli entiaventi fine di religione o di culto, solo ocongiunto con i fini di istruzione o di bene-ficenza, il mutamento degli enti stessi, la re-voca del riconoscimento, l’iscrizione nel re-gistro delle persone giuridiche, il regime tri-butario degli enti.

Con l’articolo 24 si estende alla Chiesa diGesu Cristo dei santi degli ultimi giorni unaparte del sistema dei rapporti finanziari tra loStato e le Confessioni religiose, delineato

dalla legge 20 febbraio 1985, n. 222, concer-nente la Chiesa cattolica, e dalle leggi di ap-provazione delle precedenti intese concluse.Tale sistema consentira, a decorrere dal pe-riodo di imposta in corso alla data di entratain vigore della legge di approvazione dell’in-tesa, la deduzione, agli effetti dell’impostasul reddito delle persone fisiche (IRPEF),delle erogazioni in denaro a favore dellaChiesa e degli organismi da essa rappresen-tati, destinate alle attivita di religione e diculto di cui all’articolo 22, lettera a), ed alrimborso delle spese dei ministri di culto edei missionari. La Chiesa di Gesu Cristodei santi degli ultimi giorni non intende in-vece partecipare alla ripartizione della quotadell’8 per mille del gettito IRPEF.

Per quanto concerne i riti e la tradizionedella Chiesa di Gesu Cristo dei santi degliultimi giorni relativa alla sepoltura dellesalme, l’articolo 25 ne dispone il rispetto,purche avvenga in maniera conforme allanormativa in materia. Nei cimiteri possonoessere altresı previsti reparti riservati, aisensi del regolamento di polizia mortuariadi cui al decreto del Presidente della Repub-blica 10 settembre 1990, n. 285, analoga-mente a quanto previsto nella legge di appro-vazione dell’intesa con l’Unione delle comu-nita ebraiche.

La Chiesa di Gesu Cristo dei santi degliultimi giorni dovra infine essere consultatadalle competenti amministrazioni nella faseattuativa della legge, nonche in occasionedi future iniziative legislative concernenti irapporti tra lo Stato e la Chiesa stessa.

Con la data di entrata in vigore della leggecesseranno di avere efficacia ed applicabilitanei riguardi della Chiesa di Gesu Cristo deisanti degli ultimi giorni, degli organismi daessa rappresentati e di coloro che ne fannoparte, la legge 24 giugno 1929, n. 1159, re-cante disposizioni sull’esercizio dei culti am-messi nello Stato, e le relative norme di at-tuazione di cui al regio decreto 28 febbraio1930, n. 289.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Rapporti tra lo Stato e la Chiesa di GesuCristo dei santi degli ultimi giorni)

1. I rapporti tra lo Stato e la Chiesa diGesu Cristo dei santi degli ultimi giorni diseguito denominata «Chiesa», sono regolatidalle disposizioni della presente legge sullabase dell’allegata intesa, stipulata il 4 aprile2007.

Art. 2.

(Liberta religiosa)

1. In conformita ai princıpi della Costitu-zione, e riconosciuto il diritto di professaree praticare liberamente la religione dellaChiesa, di insegnarla ed osservarla in qual-siasi forma, individuale o associata, di farnepropaganda e di esercitarne, in privato o inpubblico, il culto ed i riti. La Chiesa hapiena liberta di svolgere la sua missione pa-storale, educativa, caritativa e di evangeliz-zazione.

2. E garantita alla Chiesa, alle sue organiz-zazioni, associazioni e fedeli la piena libertadi riunione e la liberta di manifestazione delpensiero mediante la parola, lo scritto edogni altro mezzo di diffusione.

3. Le affissioni e la distribuzione di pub-blicazioni, atti e stampati relativi al ministeroecclesiastico, alla vita religiosa e alla mis-sione della Chiesa, all’interno e all’ingressodei luoghi di culto e delle pertinenti sedi re-ligiose della Chiesa, nonche le collette rac-colte nei predetti luoghi, sono effettuatisenza alcuna autorizzazione ne altra inge-

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renza da parte degli organi dello Stato e sonoesenti da qualunque tributo.

4. E riconosciuta ai rappresentanti dellaChiesa la liberta di distribuire gratuitamente,nei luoghi pubblici, copie del Libro di Mor-mon, della Bibbia e altri articoli e pubblica-zioni riguardanti la religione della Chiesa,senza la necessita di autorizzazione specificao il pagamento di alcun tributo.

5. Considerato che l’ordinamento radiote-levisivo si informa ai princıpi di liberta, dimanifestazione del pensiero e di pluralismodettati dalla Costituzione, nel quadro dellapianificazione delle radiofrequenze si tieneconto delle richieste, presentate dalle emit-tenti gestite dalla Chiesa operanti in ambitolocale, relative alla disponibilita di bacinidi utenza idonei a favorire l’economicitadella gestione e un’adeguata pluralita diemittenti in conformita alla disciplina delsettore.

Art. 3.

(Autonomia della Chiesa)

1. La Repubblica da atto dell’autonomiadella Chiesa liberamente organizzata secondoi propri ordinamenti e disciplinata dai propristatuti.

2. La Repubblica, richiamandosi ai dirittiinviolabili dell’uomo garantiti dalla Costitu-zione, riconosce che le nomine dei ministridi culto e dei missionari, di cui agli articoli4 e 5, le celebrazioni di culto, l’organizza-zione della Chiesa, degli enti, delle istitu-zioni, delle associazioni e degli organismiin essa aventi parte, nonche gli atti in mate-ria disciplinare e spirituale si svolgono senzaingerenza statale.

3. La Repubblica garantisce altresı la li-bera comunicazione e collaborazione dellaChiesa in Italia con la sede centrale dellaChiesa di Gesu Cristo dei santi degli ultimigiorni e con qualsiasi altro suo ente nazio-nale e internazionale.

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Art. 4.

(Ministri di culto)

1. A tutti gli effetti sono ministri di culto

della Chiesa le seguenti persone:

a) i presidenti di palo e i presidenti di

distretto, i quali sono responsabili delle con-

gregazioni esistenti all’interno delle suddivi-

sioni geografiche denominate palo e di-

stretto;

b) i vescovi e i presidenti di ramo, i

quali sono responsabili di singole congrega-

zioni di piu piccole dimensioni;

c) i presidenti del tempio, i quali sono

responsabili delle attivita e delle cerimonie

religiose che si svolgono nel tempio;

d) i presidenti di missione, i quali sono

responsabili del lavoro svolto dai missionari

in Italia.

2. La Repubblica prende atto che le per-

sone di cui al comma 1 sono nominate dal-

l’autorita della Chiesa gerarchicamente com-

petente e svolgono il proprio servizio a titolo

gratuito e senza ricevere alcun compenso.

3. Ai ministri di culto e assicurato il libero

esercizio del ministero, nonche il libero svol-

gimento delle attivita di cui all’articolo 22 e

la libera diffusione del messaggio della

Chiesa a fini di evangelizzazione, senza li-

miti territoriali.

4. Ai ministri di culto e riconosciuto il di-

ritto di mantenere il segreto d’ufficio su

quanto conosciuto per ragione del proprio

ministero.

5. Ai fini dell’applicazione del presente ar-

ticolo e degli articoli 8, 9, 10 e 14, e attesa

l’esistenza di una pluralita di ministeri, la

Chiesa rilascia apposita certificazione della

qualifica di ministro di culto.

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Art. 5.

(Missionari e presidenti di missione)

1. La Repubblica prende atto che:

a) la Chiesa svolge attivita missionariain Italia;

b) ai fini di cui alla lettera a), la Chiesasi avvale delle prestazioni personali, volonta-rie, gratuite e senza fini di lucro dei proprimissionari e presidenti di missione, ai qualie assicurato il libero svolgimento delle atti-vita di religione o di culto di cui all’articolo22 e la libera diffusione del messaggio dellaChiesa a fini di evangelizzazione;

c) i missionari svolgono funzioni di re-ligione o di culto, fra cui in particolare lapredicazione del Vangelo, la celebrazionedi riti e cerimonie religiose, lo studio dellareligione, la cura delle necessita delle anime,le attivita di istruzione ed evangelizzazione.

2. Le prestazioni di cui al comma 1 sonoregolate dalle disposizioni vigenti in materiadi volontariato.

3. I permessi di soggiorno sono concessi aipresidenti di missione e ai missionari stra-nieri presenti in Italia per lo svolgimentodella propria missione per la durata rispetti-vamente di diciotto e di dodici mesi e sonorinnovati per una volta in modo da coprirel’intera durata del periodo di missione, sem-preche la relativa richiesta sia corredata daapposita certificazione attestante il loro sta-tus, rilasciata dall’autorita religiosa, la qualedeve fornire tempestiva notizia di eventualivariazioni che possano intervenire.

4. La Chiesa provvede alla copertura assi-curativa, tramite organizzazioni italiane ostraniere, per le spese mediche ed ospeda-liere dei missionari e dei presidenti di mis-sione durante il loro servizio volontariopresso la Chiesa medesima, anche ai fini dicui alla normativa vigente in materia di im-migrazione e condizione dello straniero.

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5. Ai fini dell’applicazione del presente ar-ticolo e degli articoli 6, 8 e 9 e attesa l’esi-stenza di una pluralita di ministeri, la Chiesarilascia apposita certificazione della qualificadi missionario e di presidente di missione.

Art. 6.

(Servizio militare)

1. In caso di ripristino del servizio obbli-gatorio di leva, i membri della Chiesa, di cit-tadinanza italiana, che prestano serviziocome missionari a tempo pieno possono, suloro richiesta vistata dall’autorita ecclesia-stica, usufruire del rinvio dal servizio mili-tare durante il tempo in cui sono missionariin attivita, per un periodo non superiore aitrenta mesi.

Art. 7.

(Esercizio della liberta religiosa)

1. L’appartenenza alle Forze armate, alleForze di polizia o ad altri servizi assimilati,la degenza nelle strutture socio-sanitarie,case di cura o di assistenza pubblica, la per-manenza in istituti di prevenzione e pena,non possono dar luogo ad alcun impedimentonell’esercizio della liberta religiosa e nell’a-dempimento delle pratiche di culto.

Art. 8.

(Assistenza spirituale agli appartenenti alleForze armate, alle Forze di polizia e ad altri

servizi assimilati)

1. Gli appartenenti alle Forze armate, alleForze di polizia o ad altri servizi assimilatiche lo richiedano, hanno diritto di parteci-pare, nel rispetto delle esigenze di servizio,alle attivita religiose ed ecclesiastiche dellaChiesa che si svolgono nelle localita doveessi si trovano per ragioni del loro servizio.

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2. Qualora non esistano congregazioni or-ganizzate secondo i princıpi della Chiesanel luogo ove prestino il servizio, i soggettidi cui al comma 1 possono ottenere, nel ri-spetto delle esigenze di servizio, il permessodi frequentare la congregazione piu vicinanell’ambito provinciale, previa dichiarazionedegli organi ecclesiastici competenti.

3. Ove in ambito provinciale non sia inatto alcuna attivita delle dette chiese, i mini-stri della Chiesa possono svolgere riunioni diculto per i soggetti di cui al comma 1 che lorichiedano. Fatte salve le imprescindibili esi-genze di servizio, l’autorita competentemette a disposizione i locali necessari e con-sente l’affissione di appositi avvisi.

4. In caso di decesso in servizio dei sog-getti di cui al comma 1 facenti parte dellaChiesa, l’autorita competente adotta, d’intesacon i familiari del defunto, le misure neces-sarie ad assicurare che un ministro dellaChiesa sovrintenda e celebri le esequie.

5. I ministri di culto della Chiesa apparte-nenti alle Forze armate, alle Forze di poliziao ad altri servizi assimilati, sono posti incondizione di poter svolgere, unitamenteagli obblighi del servizio, anche il ministerodi assistenza spirituale nei confronti degli ap-partenenti ai rispettivi corpi che lo richie-dano.

Art. 9.

(Assistenza spirituale ai ricoverati)

1. I ministri di culto e i missionari dellaChiesa possono dare assistenza spirituale airicoverati appartenenti alla Chiesa o ad altriricoverati che ne facciano richiesta, nellestrutture sociosanitarie, nelle case di cura odi riposo.

2. L’accesso dei soggetti di cui al comma1 agli istituti di cui al medesimo comma peri fini ivi indicati e libero e senza limitazioned’orario.

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3. Le direzioni degli istituti di cui alcomma 1 sono tenute a comunicare all’auto-rita religiosa preposta alla Chiesa piu vicinale richieste di assistenza spirituale fatte dairicoverati.

Art. 10.

(Assistenza spirituale ai detenuti)

1. E assicurato il diritto dei ministri diculto della Chiesa di dare assistenza spiri-tuale negli istituti penitenziari.

2. Ai fini del comma 1 la Chiesa trasmetteall’autorita competente l’elenco dei ministridi culto responsabili dell’assistenza spiritualenegli istituti penitenziari ricadenti nella cir-coscrizione territoriale di competenza dellapredetta autorita, allegando la certificazionedi cui all’articolo 4. Tali ministri sono com-presi tra coloro che possono visitare gli isti-tuti penitenziari senza particolare autorizza-zione.

3. L’assistenza spirituale e svolta negliistituti penitenziari a richiesta dei detenuti odelle loro famiglie o per iniziativa dei mini-stri di culto, in locali idonei messi a disposi-zione dal direttore dell’istituto penitenziario.

4. Il direttore dell’istituto penitenziario in-forma di ogni richiesta proveniente dai dete-nuti l’autorita religiosa preposta alla Chiesapiu vicina.

Art. 11.

(Oneri per l’assistenza spirituale)

1. Gli oneri finanziari per l’assistenza spi-rituale di cui agli articoli 8, 9 e 10 sono a ca-rico esclusivo della Chiesa.

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Art. 12.

(Insegnamento religioso nelle scuole)

1. La Repubblica, nel garantire la libertadi coscienza di tutti, riconosce agli alunnidelle scuole pubbliche, di ogni ordine egrado, il diritto di non avvalersi di insegna-menti religiosi. Tale diritto e esercitato daglialunni o da coloro cui compete la potesta sudi essi, ai sensi delle leggi dello Stato.

2. Per dare reale efficacia all’attuazionedel diritto di cui al comma 1, l’ordinamentoscolastico provvede a che l’insegnamento re-ligioso non abbia luogo secondo orari o mo-dalita che abbiano effetti comunque discrimi-nanti per gli alunni che hanno dichiarato dinon avvalersene, e che non siano previsteforme di insegnamento religioso nello svolgi-mento dei programmi di altre discipline. Inogni caso non potranno essere richiesti aidetti alunni pratiche religiose o atti di culto.

3. La Repubblica, nel garantire il caratterepluralistico della scuola, assicura agli incari-cati della Chiesa il diritto di rispondere aeventuali richieste provenienti dagli alunni,dalle loro famiglie o dagli organi scolastici,in ordine allo studio del fatto religioso edelle sue implicazioni. Tale attivita si inseri-sce nell’ambito delle attivita facoltative fina-lizzate all’ampliamento dell’offerta formativaorganizzate dalle istituzioni scolastiche nel-l’esercizio della loro autonomia, con moda-lita concordate dalla Chiesa con le medesimeistituzioni. Gli oneri finanziari sono comun-que a carico della Chiesa.

Art. 13.

(Istituzione di scuole

ed istituti di educazione)

1. La Repubblica, in conformita al princi-pio della liberta della scuola e dell’insegna-mento e nei termini previsti dalla Costitu-zione, garantisce alla Chiesa il diritto di isti-

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tuire liberamente scuole di ogni ordine egrado ed istituti di educazione.

2. L’istituzione delle scuole di cui alcomma 1 deve avvenire nel rispetto dellanormativa vigente in materia di parita scola-stica e di diritto allo studio e all’istruzione.

3. Gli studenti delle scuole a cui sia rico-nosciuta la parita possono usufruire, in casodi ripristino del servizio obbligatorio dileva, degli stessi rinvii accordati agli studentidegli istituti statali, per corsi di pari durata.

Art. 14.

(Matrimonio)

1. Ferma restando l’autonomia dellaChiesa in materia religiosa o di culto, laChiesa riconosce allo Stato italiano esclusivagiurisdizione per quanto concerne gli effetticivili del matrimonio.

2. La Repubblica riconosce gli effetti ci-vili del matrimonio celebrato davanti ad unministro di culto della Chiesa, di cittadinanzaitaliana, a condizione che la celebrazione siapreceduta dalle pubblicazioni nella casa co-munale e che l’atto di matrimonio sia tra-scritto nei registri dello stato civile.

3. Coloro che intendono celebrare il matri-monio secondo la previsione del comma 2comunicano tale intento all’ufficiale dellostato civile al quale richiedono le pubblica-zioni.

4. L’ufficiale dello stato civile, dopo averproceduto alle pubblicazioni, accerta chenulla si oppone alla celebrazione del matri-monio secondo le vigenti norme di legge ene da attestazione in un nulla osta che rila-scia ai nubendi in duplice originale.

5. Subito dopo la celebrazione, il ministrodella Chiesa spiega ai coniugi gli effetti ci-vili del matrimonio, dando lettura degli arti-coli del codice civile riguardanti i diritti e idoveri dei coniugi. I coniugi possono altresırendere le dichiarazioni che la legge con-sente siano rese nell’atto di matrimonio.

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6. Il ministro di culto davanti al quale eavvenuta la celebrazione nuziale compila im-mediatamente dopo, in duplice originale,l’atto di matrimonio, al quale allega unodei nulla osta rilasciati dall’ufficiale dellostato civile. Entro cinque giorni dalla cele-brazione, il ministro davanti al quale questae avvenuta, trasmette all’ufficiale dello statocivile del comune dove e avvenuta la cele-brazione un originale dell’atto di matrimonioinsieme al nulla osta.

7. L’ufficiale dello stato civile, constatatala regolarita formale dell’atto e l’autenticitadel nulla osta, effettua la trascrizione nei re-gistri dello stato civile entro ventiquattro oredal ricevimento e ne da notizia al ministro diculto davanti al quale e avvenuta la celebra-zione nuziale.

8. Il matrimonio ha effetti civili dal mo-mento della celebrazione, anche se l’ufficialedello stato civile che ha ricevuto l’atto abbiaomesso di effettuare la trascrizione nel ter-mine prescritto.

Art. 15.

(Tutela degli edifici di culto)

1. Gli edifici aperti al culto pubblico dellaChiesa, nonche le loro pertinenze, non pos-sono essere occupati, requisiti, espropriati odemoliti se non per gravi ragioni e previo ac-cordo con la competente autorita dellaChiesa.

2. Salvi i casi di urgente necessita, la forzapubblica non puo entrare negli edifici di cuial comma 1 per l’esercizio delle sue fun-zioni, senza averne dato previo avviso epreso accordi con il ministro della Chiesa re-sponsabile dell’edificio.

3. La Repubblica prende atto che le atti-vita di culto della Chiesa possono svolgersianche al di fuori degli edifici di culto dellaChiesa.

4. L’autorita civile tiene conto delle esi-genze religiose delle popolazioni fatte pre-

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senti dalla Chiesa per quanto concerne la co-struzione di nuovi edifici di culto. Ad essi edalle relative pertinenze si applica l’articolo17, comma 3, lettera c), del testo unico delledisposizioni legislative e regolamentari inmateria edilizia, di cui al decreto legislativo6 giugno 2001, n. 380, nonche le norme vi-genti in materia di esenzioni, agevolazionianche tributarie, contributi e concessioni.

Art. 16.

(Tutela dei beni culturali)

1. La Repubblica e la Chiesa collaboranoper la tutela e la valorizzazione dei beni cul-turali afferenti al patrimonio storico, moralee materiale della Chiesa.

Art. 17.

(Riconoscimento di enti ecclesiastici)

1. Ferma restando la personalita giuridicadell’«Ente patrimoniale della Chiesa diGesu Cristo dei santi degli ultimi giorni»,ente ecclesiastico riconosciuto con decretodel Presidente della Repubblica 23 febbraio1993, possono essere riconosciuti come entiecclesiastici altri enti, istituzioni ed organi-smi costituiti nell’ambito della Chiesa, aventisede in Italia, che abbiano fine di religione odi culto, solo o congiunto con quelli di istru-zione, assistenza o beneficenza, su istanzadel legale rappresentante dell’ente di cui sichiede il riconoscimento, controfirmata dalpresidente dell’Ente patrimoniale dellaChiesa di Gesu Cristo dei santi degli ultimigiorni.

2. Gli organi statali verificano la rispon-denza dell’ente, di cui si chiede il riconosci-mento della personalita giuridica, al carattereecclesiastico e ai fini di cui al comma 1, sullabase della documentazione ad essi fornita.

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3. Il fine di religione o di culto e accertatodi volta in volta in conformita alle disposi-zioni dell’articolo 22.

4. Il riconoscimento e concesso con de-creto del Ministro dell’interno.

5. Gli enti riconosciuti in base ai commida 1 a 4 assumono la qualifica di enti eccle-siastici della Chiesa di Gesu Cristo dei santidegli ultimi giorni civilmente riconosciuti.

Art. 18.

(Mutamenti degli enti ecclesiastici)

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine enel modo di esistenza di un ente ecclesiasticodella Chiesa civilmente riconosciuto acquistaefficacia civile mediante riconoscimento condecreto del Ministro dell’interno.

2. In caso di mutamento che faccia per-dere all’ente uno dei requisiti prescritti peril suo riconoscimento, questo puo essere re-vocato con decreto del Ministro dell’interno,sentito l’Ente patrimoniale della Chiesa diGesu Cristo dei santi degli ultimi giorni.

3. La notifica dell’avvenuta revoca dell’e-rezione di un ente da parte dell’organo statu-tariamente competente della Chiesa, deter-mina la cessazione, con provvedimento sta-tale, della personalita giuridica dell’entestesso.

4. La devoluzione dei beni dell’ente sop-presso o estinto avviene secondo quanto pre-vede il provvedimento dell’organo statutaria-mente competente, fatti salvi comunque lavolonta dei disponenti, i diritti dei terzi, ledisposizioni statutarie.

Art. 19.

(Iscrizione nel registrodelle persone giuridiche)

1. Gli enti ecclesiastici della Chiesa civil-mente riconosciuti devono iscriversi nel regi-stro delle persone giuridiche entro due anni

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dalla data di entrata in vigore della presentelegge, ove gia non iscritti. Decorso tale ter-mine gli enti possono concludere negozi giu-ridici solo previa iscrizione nel registro dellepersone giuridiche.

2. Nel registro delle persone giuridiche,oltre alle indicazioni prescritte dalle normevigenti in materia, devono risultare le normedi funzionamento ed i poteri degli organi dirappresentanza di ciascun ente.

Art. 20.

(Gestione degli enti ecclesiastici)

1. La gestione ordinaria e gli atti di straor-dinaria amministrazione degli enti ecclesia-stici civilmente riconosciuti, si svolgonosotto il controllo degli organi competentidella Chiesa, senza ingerenza da parte delloStato, delle regioni e degli altri enti territo-riali.

Art. 21.

(Trasferimento di beni)

1. I trasferimenti a titolo gratuito di beniimmobili in favore dell’Ente patrimonialedella Chiesa di Gesu Cristo dei santi degliultimi giorni da parte della «Foreign Lands

Corporation», della «Property ReserveInc.» (gia «Deseret Title Holding Corpora-

tion»), della «Deseret Management Corpora-tion» e della «Corporation of the Presiding

Bishop of the Church of Jesus Christ of Lat-ter Day Saints», tutte con sede a Salt LakeCity, Utah, Stati Uniti d’America, nonchedella «Kirche Jesu Christi Der Heiligen

Der Letzen Tage in der Schweiz», con sedea Zurigo, Svizzera, effettuati entro ventiquat-tro mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono esenti da ogni tributo edonere.

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Art. 22.

(Attivita di religione o di culto)

1. Agli effetti delle leggi civili si conside-rano:

a) attivita di religione o di culto, quelledirette alla predicazione del Vangelo, cele-brazione di riti e cerimonie religiose, svolgi-mento dei servizi di culto, attivita missiona-rie e di evangelizzazione, educazione reli-giosa, cura delle necessita delle anime;

b) attivita diverse da quelle di religioneo di culto, quelle di assistenza e beneficenza,istruzione, educazione e cultura e, in ognicaso, le attivita commerciali o a scopo dilucro.

2. La Repubblica prende atto che, per laChiesa, la cura delle necessita delle animecomprende anche la ricerca genealogica ne-cessaria per la salvezza delle anime degli an-tenati. Tale attivita e comunque svolta nel ri-spetto delle leggi vigenti.

Art. 23.

(Regime tributario degli enti ecclesiastici)

1. Gli enti ecclesiastici civilmente ricono-sciuti della Chiesa, incluso l’Ente patrimo-niale della Chiesa di Gesu Cristo dei santidegli ultimi giorni, aventi fine di religioneo di culto, cosı come le attivita esercitate da-gli enti predetti e dirette a tali scopi, sonoequiparati, a fini tributari, agli enti aventifine di assistenza, beneficenza o istruzione,ferma restando l’applicabilita di norme piufavorevoli.

2. Gli enti di cui al comma 1, tuttavia,possono svolgere liberamente anche attivitadiverse da quelle di religione o di culto. Intal caso dette attivita sono assoggettate alleleggi dello Stato concernenti la disciplina,anche tributaria, inerente alle medesime.

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Art. 24.

(Deduzione agli effetti IRPEF)

1. La Repubblica prende atto che laChiesa si sostiene finanziariamente con icontributi volontari dei suoi fedeli, che con-sistono nelle decime e nelle offerte.

2. A decorrere dal periodo di imposta incorso alla data di entrata in vigore della pre-sente legge, le persone fisiche possono de-durre dal proprio reddito complessivo, aglieffetti dell’IRPEF, le erogazioni liberali indenaro che siano destinate alle attivita dicui all’articolo 22, comma 1, lettera a), edal rimborso delle spese dei ministri di cultoe dei missionari, fino all’importo di euro1.032,91, a favore dell’Ente patrimonialedella Chiesa di Gesu Cristo dei santi degliultimi giorni.

3. Le modalita relative alle deduzioni dicui al comma 2 sono stabilite con decretodel Ministro dell’economia e delle finanze.

4. Su richiesta di una delle parti, al fine dipredisporre eventuali modifiche, si puo pro-cedere alla revisione dell’importo deducibiledi cui al comma 2 ad opera di una appositacommissione paritetica nominata dall’auto-rita governativa e dalla Chiesa.

Art. 25.

(Cimiteri)

1. I piani regolatori cimiteriali devono pre-vedere, su richiesta della Chiesa, reparti spe-ciali per la sepoltura dei suoi fedeli defunti,costituiti mediante concessione di un’areaadeguata del cimitero in conformita delleleggi vigenti.

2. La sepoltura nei cimiteri della Chiesa enei reparti speciali dei cimiteri comunalisono perpetue in conformita con i riti e latradizione della Chiesa medesima.

3. Ai fini di cui al comma 2, fermi re-stando gli oneri di legge a carico della

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Chiesa, le concessioni previste dall’articolo92 del regolamento di cui al decreto del Pre-sidente della Repubblica 10 settembre 1990,n. 285, sono rinnovate alla scadenza di ogni99 anni.

4. L’inumazione nei reparti della Chiesaha luogo secondo un regolamento emanatodalla stessa, in conformita con la normativaitaliana in materia.

5. Nei cimiteri della Chiesa e assicuratal’osservanza dei riti e delle cerimonie dellaChiesa.

Art. 26.

(Norme di attuazione)

1. Le autorita competenti, nell’emanare lenorme di attuazione della presente legge,tengono conto delle esigenze fatte loro pre-senti dalla Chiesa e avviano, se richieste, op-portune consultazioni.

Art. 27.

(Cessazione di efficacia della normativa

precedente e delle norme contrastanti)

1. Aalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, le disposizioni della legge 24giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avereefficacia ed applicabilita nei riguardi dellaChiesa nonche degli enti, istituzioni, associa-zioni, organismi e persone che ne fannoparte.

2. Ogni norma contrastante con la presentelegge cessa di avere efficacia nei confrontidella Chiesa, comunita ed enti e degli organie persone che li costituiscono, dalla data dientrata in vigore della presente legge.

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Art. 28.

(Ulteriori intese)

1. Le parti sottopongono a nuovo esame ilcontenuto dell’allegata intesa al termine deldecimo anno dalla data di entrata in vigoredella presente legge.

2. Ove, prima del termine di cui al comma1, una delle due parti ravvisasse l’opportu-nita di modifiche al testo dell’allegata intesa,le parti tornano a convocarsi a tale fine. Allemodifiche si procede con la stipulazione diuna nuova intesa e con la conseguente pre-sentazione al Parlamento di apposito disegnodi legge di approvazione, ai sensi dell’arti-colo 8 della Costituzione.

3. In occasione di disegni di legge relativia materie che coinvolgono rapporti dellaChiesa con lo Stato, sono promosse previa-mente, in conformita all’articolo 8 della Co-stituzione, le intese del caso.

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Allegato

INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CHIESA DI GESUCRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI

Preambolo

La Repubblica italiana e la Chiesa di Gesu Cristo dei Santi degli Ul-timi Giorni (di seguito per brevita indicata anche come «Chiesa»), richia-mandosi ai principi di liberta religiosa garantiti dalla Costituzione e ai di-ritti di liberta di pensiero, di coscienza e di religione garantiti dalla Di-chiarazione universale dei diritti dell’uomo, dalla Convenzione per la sal-vaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta fondamentali, ratificata conlegge 4 agosto 1955, n. 848 e successive integrazioni, nonche dai Patti in-ternazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civilie politici del 1966, ratificati con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

Considerato

che in forza dell’articolo 8 della Costituzione, secondo e terzocomma, le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di or-ganizzarsi secondo propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordina-mento giuridico italiano e che i loro rapporti con lo Stato sono regolatiper legge sulla base di intese con le relative rappresentanze;

che uno dei principi della «Chiesa» e obbedire, onorare e sostenere leleggi;

preso atto che la Chiesa non intende partecipare alla ripartizione dellaquota dell’otto per mille dell’IRPEF;

ritenuto che la legislazione del 1929 e 1930 sui culti ammessi nelloStato non sia piu idonea a regolare i reciproci rapporti;

riconosciuta l’opportunita di addivenire ad un’intesa;

Convengono

che la legge di approvazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costitu-zione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti dellaChiesa, la citata legislazione sui culti ammessi.

Art. 1. - (Liberta religiosa) – 1. In conformita ai principi della Costi-tuzione, e riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la re-ligione della Chiesa, di insegnarla ed osservarla in qualsiasi forma, indivi-duale od associata, di farne propaganda e di esercitarne, in privato o in

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pubblico, il culto ed i riti. La Chiesa ha piena liberta di svolgere la suamissione pastorale, educativa, caritativa e di evangelizzazione.

2. E garantita alla Chiesa, alle sue organizzazioni, associazioni e fe-deli la piena liberta di riunione e la liberta di manifestazione del pensieromediante la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.

3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni, atti e stampati re-lativi al ministero ecclesiastico, alla vita religiosa e alla missione dellaChiesa, all’interno e all’ingresso dei luoghi di culto e delle pertinentisedi religiose della Chiesa nonche le collette raccolte nei predetti luoghi,sono effettuati senza alcuna autorizzazione ne altra ingerenza da parte de-gli organi dello Stato e sono esenti da qualunque tributo.

4. E riconosciuta ai rappresentanti della Chiesa la liberta di distri-buire gratuitamente, nei luoghi pubblici, copie del Libro di Mormon, dellaBibbia e altri articoli e pubblicazioni riguardanti la religione della Chiesa,senza la necessita di autorizzazione specifica o il pagamento di alcun tri-buto.

5. Considerato che l’ordinamento radiotelevisivo si informa ai prin-cipi di liberta, di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dallaCostituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terraconto delle richieste, presentate dalle emittenti gestite dalla Chiesa ope-ranti in ambito locale, relative alla disponibilita di bacini di utenza idoneia favorire l’economicita della gestione e un’adeguata pluralita di emittentiin conformita alla disciplina del settore.

Art. 2. - (Autonomia della Chiesa) – 1. La Repubblica italiana da attodell’autonomia della Chiesa liberamente organizzata secondo i propri or-dinamenti e disciplinata dai propri statuti.

2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili del-l’uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministridi culto e dei missionari, di cui agli articoli 3 e 4, le celebrazioni di culto,l’organizzazione della Chiesa, degli enti, delle istituzioni, delle associa-zioni e degli organismi in essa aventi parte, gli atti in materia disciplinaree spirituale si svolgono senza ingerenza statale.

3. La Repubblica italiana garantisce altresı la libera comunicazione ecollaborazione della Chiesa in Italia con la sede centrale della Chiesa diGesu Cristo dei santi degli ultimi giorni e con qualsiasi altro suo ente na-zionale ed internazionale.

Art. 3. - (Ministri di culto) – 1. A tutti gli effetti sono ministri diculto della Chiesa le seguenti persone:

a) i Presidenti di palo e i Presidenti di distretto, i quali sono re-sponsabili delle congregazioni esistenti all’interno delle suddivisioni geo-grafiche denominate palo e distretto;

b) i Vescovi e i Presidenti di ramo, i quali sono responsabili di sin-gole congregazioni di piu piccole dimensioni;

c) i Presidenti del tempio, i quali sono responsabili delle attivita edelle cerimonie religiose che si svolgono nel tempio;

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d) i Presidenti di missione, i quali sono responsabili del lavorosvolto dai missionari in Italia. Queste persone sono nominate dall’autoritadella Chiesa gerarchicamente competente e svolgono il proprio servizio atitolo gratuito e senza ricevere alcun compenso.

2. Ai ministri di culto e assicurato il libero esercizio del ministero,nonche il libero svolgimento delle attivita di cui all’articolo 21 e la liberadiffusione del messaggio della Chiesa a fini di evangelizzazione, senza li-miti territoriali.

3. Ai ministri di culto e riconosciuto il diritto di mantenere il segretod’ufficio su quanto conosciuto per ragione del proprio ministero.

4. Ai fini dell’applicazione del presente articolo e degli articoli 7, 8,9 e 13, e attesa l’esistenza di una pluralita di ministeri, la Chiesa rilasciaapposita certificazione della qualifica di ministro di culto.

Art. 4. - (Missionari e Presidenti di missione) – 1. La Chiesa svolgeattivita missionaria in Italia. A tal fine si avvale delle prestazioni perso-nali, volontarie, gratuite e senza fini di lucro dei propri missionari e Pre-sidenti di missione, ai quali e assicurato il libero svolgimento delle attivitadi religione o di culto di cui all’articolo 21 e la libera diffusione del mes-saggio della Chiesa a fini di evangelizzazione. Tali prestazioni sono rego-late dalle disposizioni vigenti in materia di volontariato.

2. I missionari svolgono funzioni di religione o di culto, fra cui inparticolare la predicazione del Vangelo, la celebrazione di riti e cerimoniereligiose, lo studio della religione, la cura delle necessita delle anime, leattivita di istruzione ed evangelizzazione.

3. I permessi di soggiorno ai Presidenti di missione e ai missionaristranieri presenti in Italia per lo svolgimento della propria missione ven-gono concessi per la durata rispettivamente di diciotto e di dodici mesie vengono rinnovati per una volta in modo da coprire l’intera durata delperiodo di missione, sempreche la relativa richiesta sia corredata da appo-sita certificazione attestante il loro status, rilasciata dall’autorita religiosa,la quale dovra fornire tempestiva notizia di eventuali variazioni che pos-sano intervenire.

4. La Chiesa provvede alla copertura assicurativa, tramite organizza-zioni italiane o straniere, per le spese mediche ed ospedaliere dei missio-nari e dei Presidenti di missione durante il loro servizio volontario pressola Chiesa medesima, anche ai fini di cui alla normativa vigente in materiadi immigrazione e condizione dello straniero.

5. Ai fini dell’applicazione del presente articolo e degli articoli 5, 7 e8 e attesa l’esistenza di una pluralita di ministeri, la Chiesa rilascia appo-sita certificazione della qualifica di missionario e di Presidente di mis-sione.

Art. 5. - (Servizio militare) – 1. In caso di ripristino del servizio ob-bligatorio di leva, i membri della Chiesa, di cittadinanza italiana, che pre-stano servizio come missionari a tempo pieno possono, su loro richiesta

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vistata dall’autorita ecclesiastica, usufruire del rinvio dal servizio militaredurante il tempo in cui sono missionari in attivita, per un periodo non su-periore ai trenta mesi.

Art. 6. - (Esercizio della liberta religiosa) – 1. L’appartenenza alleforze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza nellestrutture socio-sanitarie, case di cura o di assistenza pubblica, la perma-nenza in istituti di prevenzione e pena, non possono dar luogo ad alcunimpedimento nell’esercizio della liberta religiosa e nell’adempimento dellepratiche di culto.

Art. 7. - (Assistenza spirituale agli appartenenti alle forze armate,

alla polizia e ad altri servizi assimilati) – 1. Gli appartenenti alle forzearmate, alla polizia o ad altri servizi assimilati che lo richiedano, hannodiritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle attivitareligiose ed ecclesiastiche della Chiesa che si svolgono nelle localitadove essi si trovano per ragioni del loro servizio.

2. Qualora non esistano congregazioni organizzate secondo i principidella Chiesa nel luogo ove prestino il servizio, i soggetti di cui al comma1 potranno ottenere, nel rispetto delle esigenze di servizio, il permesso difrequentare la congregazione piu vicina nell’ambito provinciale, previa di-chiarazione degli organi ecclesiastici competenti.

3. Ove in ambito provinciale non sia in atto alcuna attivita delle dettechiese, i ministri della Chiesa possono svolgere riunioni di culto per i sog-getti di cui al comma 1 che lo richiedano. Fatte salve le imprescindibiliesigenze di servizio, l’autorita competente mettera a disposizione i localinecessari e consentira l’affissione di appositi avvisi.

4. In caso di decesso in servizio dei soggetti di cui al comma 1 fa-centi parte della Chiesa, l’autorita competente adotta, d’intesa con i fami-liari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che un ministro dellaChiesa sovrintenda e celebri le esequie.

5. I ministri di culto della Chiesa appartenenti alle forze armate, allapolizia o ad altri servizi assimilati, sono posti in condizione di poter svol-gere, unitamente agli obblighi del servizio, anche il ministero di assistenzaspirituale nei confronti degli appartenenti ai rispettivi corpi che lo richie-dano.

Art. 8. - (Assistenza spirituale ai ricoverati) – 1. I ministri di culto e imissionari della Chiesa possono dare assistenza spirituale ai ricoverati ap-partenenti alla Chiesa o ad altri ricoverati che ne facciano richiesta, nellestrutture sociosanitarie, nelle case di cura o di riposo.

2. L’accesso dei soggetti di cui al comma 1 ai predetti istituti per ifini ivi indicati e libero e senza limitazione d’orario.

3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare alla autoritareligiosa preposta alla Chiesa piu vicina le richieste di assistenza spiritualefatte dai ricoverati.

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Art. 9. - (Assistenza spirituale ai detenuti) – 1. E assicurato il dirittoda parte dei ministri di culto della Chiesa di dare assistenza spirituale ne-gli istituti penitenziari.

2. A tal fine la Chiesa trasmette all’autorita competente l’elenco deiministri di culto responsabili dell’assistenza spirituale negli istituti peni-tenziari ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza della pre-detta autorita, allegando la certificazione di cui all’articolo 3. Tali ministrisono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senzaparticolare autorizzazione.

3. L’assistenza spirituale e svolta nei suddetti istituti a richiesta deidetenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto, in localiidonei messi a disposizione dal direttore dell’istituto penitenziario.

4. Il direttore dell’istituto penitenziario informa di ogni richiesta pro-veniente dai detenuti l’autorita religiosa preposta alla Chiesa piu vicina.

Art. 10. - (Oneri per l’assistenza spirituale) – 1. Gli oneri finanziariper l’assistenza spirituale di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono a carico esclu-sivo della Chiesa.

Art. 11. - (Insegnamento religioso nelle scuole) – 1. La Repubblicaitaliana, nel garantire la liberta di coscienza di tutti, riconosce agli alunnidelle scuole pubbliche, di ogni ordine e grado, il diritto di non avvalersi diinsegnamenti religiosi. Tale diritto e esercitato dagli alunni o da coloro cuicompete la potesta su di essi, ai sensi delle leggi dello Stato.

2. Per dare reale efficacia all’attuazione di tale diritto, l’ordinamentoscolastico provvede a che l’insegnamento religioso non abbia luogo se-condo orari o modalita che abbiano effetti comunque discriminanti pergli alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, e che non siano pre-viste forme di insegnamento religioso nello svolgimento dei programmi dialtre discipline. In ogni caso non potranno essere richiesti ai detti alunnipratiche religiose o atti di culto.

3. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico dellascuola, assicura agli incaricati della Chiesa il diritto di rispondere a even-tuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organiscolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni.Tale attivita si inserisce nell’ambito delle attivita facoltative finalizzate al-l’ampliamento dell’offerta formativa organizzate dalle istituzioni scolasti-che nell’esercizio della loro autonomia, con modalita concordate dallaChiesa con le medesime istituzioni. Gli oneri finanziari sono comunquea carico della Chiesa.

Art. 12. - (Istituzione di scuole ed istituti di educazione) – 1. La Re-pubblica italiana, in conformita al principio della liberta della scuola edell’insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantiscealla Chiesa il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e gradoed istituti di educazione.

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2. L’istituzione delle suddette scuole deve avvenire nel rispetto dellanormativa vigente in materia di parita scolastica e di diritto allo studio eall’istruzione.

3. Gli studenti delle scuole a cui sia riconosciuta la parita, potrannousufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessirinvii accordati agli studenti degli istituti statali, per corsi di pari durata.

Art. 13. - (Matrimonio) – 1. Ferma restando l’autonomia della Chiesain materia religiosa o di culto, la Chiesa riconosce allo Stato italianoesclusiva giurisdizione per quanto concerne gli effetti civili del matrimo-nio.

2. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili del matrimoniocelebrato davanti ad un ministro di culto della Chiesa, di cittadinanza ita-liana, a condizione che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioninella casa comunale e che l’atto di matrimonio sia trascritto nei registridello stato civile.

3. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la previ-sione del comma 2, comunicano tale intento all’ufficiale dello stato civileal quale richiedono le pubblicazioni.

4. L’ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblica-zioni, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio se-condo le vigenti norme di legge e ne da attestazione in un nulla ostache rilascia ai nubendi in duplice originale.

5. Subito dopo la celebrazione, il ministro della Chiesa spiega ai co-niugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del co-dice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. I coniugi potrannoaltresı rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell’attodi matrimonio.

6. Il ministro di culto davanti al quale e avvenuta la celebrazione nu-ziale compila immediatamente dopo, in duplice originale, l’atto di matri-monio, al quale allega uno dei nulla osta rilasciati dall’ufficiale dello statocivile. Entro cinque giorni dalla celebrazione, il ministro davanti al qualequesta e avvenuta, trasmette all’ufficiale dello stato civile del Comunedove e avvenuta la celebrazione un originale dell’atto di matrimonio in-sieme al nulla osta.

7. L’ufficiale dello stato civile, constatata la regolarita formale del-l’atto e l’autenticita del nulla osta, effettua la trascrizione nei registri dellostato civile entro ventiquattro ore dal ricevimento e ne da notizia al mini-stro di culto davanti al quale e avvenuta la celebrazione nuziale.

8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, an-che se l’ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l’atto abbia omesso dieffettuare la trascrizione nel termine prescritto.

Art. 14. - (Tutela degli edifici di culto) – 1. Gli edifici aperti al cultopubblico della Chiesa, nonche le loro pertinenze, non possono essere oc-cupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previoaccordo con la competente autorita della Chiesa.

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2. Salvi i casi di urgente necessita, la forza pubblica non puo entrarein tali edifici per l’esercizio delle sue funzioni, senza averne dato previoavviso e preso accordi con il ministro della Chiesa responsabile dell’edi-ficio.

3. Lo Stato italiano prende atto che le attivita di culto della Chiesapossono svolgersi anche al di fuori degli edifici di culto della Chiesa.

4. L’autorita civile tiene conto delle esigenze religiose delle popola-zioni fatte presenti dalla Chiesa per quanto concerne la costruzione dinuovi edifici di culto. Ad essi ed alle relative pertinenze, si applica l’arti-colo 9, lettera f), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonche le norme vi-genti in materia di esenzioni, agevolazioni anche tributarie, contributi econcessioni.

Art. 15. - (Tutela dei beni culturali) – 1. La Repubblica italiana e laChiesa collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali af-ferenti al patrimonio storico, morale e materiale della Chiesa.

Art. 16. - (Riconoscimento di enti ecclesiastici) – 1. Ferma restandola personalita giuridica dell’ «Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesu Cri-sto dei santi degli ultimi giorni», ente ecclesiastico riconosciuto con de-creto del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 1993 ed iscrittonel registro delle persone giuridiche del Tribunale di Roma al n. 2230,possono essere riconosciuti come enti ecclesiastici altri enti, istituzionied organismi costituiti nell’ambito della Chiesa, aventi sede in Italia,che abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli diistruzione, assistenza o beneficenza, su istanza del legale rappresentantedell’ente di cui si chiede il riconoscimento, controfirmata dal Presidentedell’»Ente Patrimoniale della Chiesa di Gesu Cristo dei santi degli ultimigiorni».

2. Gli organi statali verificano la rispondenza dell’ente, di cui sichiede il riconoscimento della personalita giuridica, al carattere ecclesia-stico e ai predetti fini, sulla base della documentazione ad essi fornita.

3. Il fine di religione o di culto e accertato di volta in volta in con-formita alle disposizioni dell’articolo 21.

4. Il riconoscimento e concesso con decreto del Ministro dell’interno.

5. Gli enti riconosciuti in base ai commi precedenti assumono la qua-lifica di enti ecclesiastici della Chiesa di Gesu Cristo dei santi degli ultimigiorni civilmente riconosciuti.

Art. 17. - (Mutamenti degli enti ecclesiastici) – 1. Ogni mutamentosostanziale nel fine e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico dellaChiesa civilmente riconosciuto, acquista efficacia civile mediante ricono-scimento con decreto del Ministro dell’interno.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all’ente uno dei requisitiprescritti per il suo riconoscimento, questo puo essere revocato con de-creto del Ministro dell’interno, sentito l’«Ente Patrimoniale della Chiesadi Gesu Cristo dei santi degli ultimi giorni».

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3. La notifica dell’avvenuta revoca dell’erezione di un ente da partedell’organo statutariamente competente della Chiesa, determina la cessa-zione, con provvedimento statale, della personalita giuridica dell’entestesso.

4. La devoluzione dei beni dell’ente soppresso o estinto avviene se-condo quanto prevede il provvedimento dell’organo statutariamente com-petente, fatti salvi comunque la volonta dei disponenti, i diritti dei terzi, ledisposizioni statutarie.

Art. 18. - (Iscrizione nel registro delle persone giuridiche) – 1. Glienti ecclesiastici della Chiesa di Gesu Cristo dei santi degli ultimi giornicivilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridi-che entro due anni dall’entrata in vigore della legge di approvazione dellapresente intesa, ove gia non iscritti. Decorso tale termine gli enti possonoconcludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle per-sone giuridiche.

2. Nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni pre-scritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzio-namento ed i poteri degli organi di rappresentanza di ciascun ente.

Art. 19. - (Gestione degli enti ecclesiastici) – 1. La gestione ordinariae gli atti di straordinaria amministrazione degli enti ecclesiastici civil-mente riconosciuti, si svolgono sotto il controllo degli organi competentidella Chiesa, senza ingerenza da parte dello Stato, delle Regioni e deglialtri enti territoriali.

Art. 20. - (Trasferimento di beni) – 1. I trasferimenti a titolo gratuitodi beni immobili in favore dell’»Ente Patrimoniale della Chiesa di GesuCristo dei santi degli ultimi giorni» da parte della «Foreign Lands Corpo-ration», della «Property Reserve Inc.» (gia «Deseret Title Holding Corpo-ration»), della «Deseret Management Corporation» e della «Corporation ofthe Presiding Bishop of the Church of Jesus Christ of Latter Day Saints»,tutte con sede a Salt Lake City, Utah, Stati Uniti d’America, nonche della«Kirche Jesu Christi Der Heiligen Der Letzen Tage in der Schweiz», consede a Zurigo, Svizzera, effettuati entro 24 mesi dalla data di entrata invigore della legge di approvazione della presente intesa, sono esenti daogni tributo ed onere.

Art. 21. - (Attivita di religione o di culto) – 1. Agli effetti delle leggicivili si considerano:

a) attivita di religione o di culto, quelle dirette alla predicazionedel Vangelo, celebrazione di riti e cerimonie religiose, svolgimento deiservizi di culto, attivita missionarie e di evangelizzazione, educazione re-ligiosa, cura delle necessita delle anime;

b) attivita diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assi-stenza e beneficenza, istruzione educazione e cultura e, in ogni caso, leattivita commerciali o a scopo di lucro.

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2. La Repubblica italiana prende atto che, per la Chiesa, la cura dellenecessita delle anime comprende anche la ricerca genealogica necessariaper la salvezza delle anime degli antenati. Tale attivita e comunque svoltanel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 22. - (Regime tributario degli enti ecclesiastici) – 1. Gli enti ec-clesiastici civilmente riconosciuti della Chiesa, incluso l’»Ente Patrimo-niale della Chiesa di Gesu Cristo dei santi degli ultimi giorni», aventifine di religione o di culto, cosı come le attivita esercitate dagli enti pre-detti e dirette a tali scopi, sono equiparati, a fini tributari, agli enti aventifine di assistenza, beneficenza o istruzione, ferma restando l’applicabilitadi norme piu favorevoli.

2. Tali enti, tuttavia, possono svolgere liberamente anche attivita di-verse da quelle di religione o di culto. In tal caso dette attivita sarannoassoggettate alle leggi dello Stato concernenti la disciplina, anche tributa-ria, inerente alle medesime.

Art. 23. - (Deduzione agli effetti IRPEF) – 1. La Repubblica italianaprende atto che la Chiesa si sostiene finanziariamente con i contributi vo-lontari dei suoi fedeli, che consistono nelle decime e nelle offerte.

2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata invigore della legge di approvazione della presente intesa, le persone fisichepossono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell’IRPEF,le erogazioni liberali in denaro che siano destinate alle attivita di cui al-l’articolo 21, lettera a), ed al rimborso delle spese dei ministri di cultoe dei missionari, fino all’importo di Euro 1.032,91, a favore dell’»Ente Pa-trimoniale della Chiesa di Gesu Cristo dei santi degli ultimi giorni».

3. Le modalita relative sono stabilite con decreto del Ministro dell’e-conomia e delle finanze.

4. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali mo-difiche, si potra procedere alla revisione dell’importo deducibile di cui alsecondo comma ad opera di una apposita commissione paritetica nominatadall’autorita governativa e dalla Chiesa.

Art. 24. - (Cimiteri) – 1. I piani regolatori cimiteriali dovranno pre-vedere, su richiesta della Chiesa, reparti speciali per la sepoltura dei suoifedeli defunti, costituiti mediante concessione di un’area adeguata del ci-mitero in conformita delle leggi vigenti.

2. La sepoltura nei cimiteri della Chiesa e nei reparti speciali dei ci-miteri comunali sono perpetue in conformita dei riti e della tradizionedella Chiesa medesima.

3. A tal fine, fermi restando gli oneri di legge a carico della Chiesa,le concessioni di cui all’articolo 92 del decreto del Presidente della Re-pubblica 10 settembre 1990, n. 285, sono rinnovate alla scadenza diogni 99 anni.

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4. L’inumazione nei reparti della Chiesa ha luogo secondo un rego-lamento emanato dalla stessa, in conformita con la normativa italiana inmateria.

5. Nei cimiteri della Chiesa e assicurata l’osservanza dei riti e dellecerimonie della Chiesa.

Art. 25. - (Norme di attuazione) – 1. Le autorita competenti, nell’e-manare le norme di attuazione della legge di approvazione della presenteintesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalla Chiesa ed av-vieranno, se richieste, opportune consultazioni.

Art. 26. - (Cessazione di efficacia della normativa precedente e delle

norme contrastanti) – 1. Con l’entrata in vigore della legge di approva-zione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929,n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere ef-ficacia ed applicabilita nei riguardi della Chiesa nonche degli enti, istitu-zioni, associazioni, organismi e persone che ne fanno parte.

2. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere ef-ficacia nei confronti della Chiesa, comunita ed enti e degli organi e per-sone che li costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge di ap-provazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione, dell’intesa stessa.

Art. 27. - (Ulteriori intese) – 1. Le parti sottoporranno a nuovo esameil contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dall’entratain vigore della legge di approvazione dell’intesa stessa.

2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse l’opportunita dimodifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi atale fine. Alle modifiche si procedera con la stipulazione di una nuova in-tesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito di ap-provazione, ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione.

3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgonorapporti della Chiesa con lo Stato, verranno promosse previamente, inconformita all’articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

Art. 28. - (Legge di approvazione della presente intesa) – 1. Il Go-verno della Repubblica italiana presentera al Parlamento apposito disegnodi legge di approvazione della presente intesa, ai sensi dell’articolo 8 dellaCostituzione.

Roma 4 aprile 2007

Il Presidente della Chiesa di Gesu Cristo dei santi degli ultimi giorniDott. Raimondo Castellani

Il Presidente del Consiglio dei MinistriOn. Romano Prodi

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