DISEGNO DI LEGGE - ADAPTdei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di riforma...

44
N. 959 DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori TREU, ROILO, NEROZZI, PASSONI e BLAZINA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2008 Riforma del processo del lavoro e delega al Governo per la razionalizzazione della disciplina delle procedure amministrative in materia di previdenza e assistenza obbligatorie Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

Transcript of DISEGNO DI LEGGE - ADAPTdei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di riforma...

Page 1: DISEGNO DI LEGGE - ADAPTdei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di riforma del processo del lavoro. L’articolato si ispira e recepisce larga parte dell’analisi

N. 959

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori TREU, ROILO, NEROZZI, PASSONI e BLAZINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2008

Riforma del processo del lavoro e delega al Governo

per la razionalizzazione della disciplina delle procedure amministrative

in materia di previdenza e assistenza obbligatorie

Senato della Repubblica X V I L E G I S L A T U R A

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

Page 2: DISEGNO DI LEGGE - ADAPTdei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di riforma del processo del lavoro. L’articolato si ispira e recepisce larga parte dell’analisi

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 959– 2 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il presente disegnodi legge affronta e propone una riforma delprocesso del lavoro con l’intenzione di ga-rantire celerita e certezza alla soluzione dellecontroversie che riguardano i licenziamenti ei trasferimenti, e con l’obiettivo altresı di ri-solvere questioni che riguardano il processoprevidenziale, in particolare con riferimentoagli accertamenti sanitari connessi a contro-versie previdenziali e alle controversie in se-rie. Inoltre, si predispone una riforma com-plessiva delle tecniche normative di compo-sizione e di soluzione delle controversie indi-viduali di lavoro, intervenendo sulla concilia-zione, sull’arbitrato, sulla formazione di con-ciliatori e di arbitri, nonche sulle risorse fi-nanziarie.

Il disegno di legge adotta una prospettivadi continuita evolutiva rispetto alla legge20 maggio 1970, n. 300, recante lo Statutodei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973,n. 533, in materia di riforma del processodel lavoro.

L’articolato si ispira e recepisce largaparte dell’analisi e delle proposte gia formu-late, durante la XIII Legislatura, dalla Com-missione per lo studio e la revisione dellanormativa processuale del lavoro, presiedutada Raffaele Foglia, costituita con decretodel Ministro della giustizia del 24 luglio2000. Per altro verso, il testo trae riferimenti,a livello comunitario, alla Carta dei dirittifondamentali dell’Unione europea, firmata aNizza il 7 dicembre 2000, che ha reso piu vi-sibile il valore fondamentale della tutela con-tro ogni licenziamento ingiustificato (articolo30).

Al pari degli altri settori della giustizia,per i quali importanti modifiche sono staterecentemente introdotte, il contenzioso dellavoro attraversa, non da poco, una crisi de-

terminata essenzialmente dal progressivo al-lungamento dei tempi di definizione dei pro-cessi, crisi ancor piu evidente per la peculia-rita del rito introdotto dal legislatore del1973, informato a princıpi di oralita e cele-rita che oggi stentano a trovare effettivita.

L’urgenza del recupero di funzionalita delprocesso del lavoro suggerisce, pertanto, unintervento normativo con riferimento allecontroversie che trattano i momenti piu deli-cati e patologici del rapporto di lavoro. Il bi-lanciamento degli opposti interessi – del la-voratore alla conservazione del posto, del da-tore di lavoro all’organizzazione del lavoro –consiglia, nella specie, di ridisegnare la tu-tela reintegratoria contro il licenziamento in-giustificato nelle forme di un’azione tipicaurgente a cognizione sommaria, sı da impri-mere a siffatte azioni una durata ragionevole.

La riforma intende garantire celerita algiudizio, mediante una procedura d’urgenza,con la conseguenza di escludere queste con-troversie dalla procedura preventiva obbliga-toria di conciliazione.

Non si intende peraltro escludere total-mente queste controversie dalla conciliazionee dall’arbitrato, sia perche e da ritenere cheanche le controversie per licenziamento pos-sano utilmente trovare soluzione in sede con-ciliativa o arbitrale, sia perche non si puo di-menticare che, pur restando nell’area dell’ac-cesso volontario alla giustizia «alternativa»,esiste gia nell’ordinamento una proceduraconciliativa ed arbitrale applicabile: quellaprevista per le sanzioni disciplinari (articolo7 della legge 20 maggio 1970, n. 300), chepotrebbe essere migliorata e implementata.

Nel disegno di legge e, pertanto, collegatal’introduzione di una specifica procedurad’urgenza giudiziale e la promozione dellaprocedura conciliativo-arbitrale prevista per

Page 3: DISEGNO DI LEGGE - ADAPTdei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di riforma del processo del lavoro. L’articolato si ispira e recepisce larga parte dell’analisi

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 959– 3 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le sanzioni disciplinari, con un collegio cheopera presso la direzione provinciale del la-voro o con un collegio espressamente previ-sto dal contratto collettivo.

Per quanto riguarda il licenziamento disci-plinare (per giusta causa e per giustificatomotivo soggettivo) e ormai indubitabile lasua qualificazione come sanzione rientrantenella tipologia prevista nell’articolo 7 delloStatuto dei lavoratori di cui alla citata leggen. 300 del 1970. Questo anche nel settore dellavoro alle dipendenze di pubbliche ammini-strazioni, ad opera della contrattazione col-lettiva di comparto. Cio vale anche sotto ilprofilo delle conseguenze in caso di mancatorispetto delle garanzie procedimentali posteall’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori (il-legittimita e non nullita; con conseguente ap-plicazione della tutela reale o della tutela ob-bligatoria a seconda del campo di applica-zione).

La scelta e quella di rafforzare il canalecostituito dal ricorso al collegio di concilia-zione ed arbitrato dell’articolo 7 dello Sta-tuto dei lavoratori, escludendo pero qualsiasialtra applicazione di procedure di concilia-zione e/o di arbitrato (tranne quelle eventual-mente introdotte dalla contrattazione collet-tiva): sempre mantenendolo quale alternativavolontaria al ricorso alla giustizia ordinaria,chiarendo alcuni passaggi interpretativi, in-troducendo o migliorando alcuni elementi acarattere promozionale.

Gia nella formulazione attuale del citatoarticolo 7 dello Statuto dei lavoratori e rinve-nibile il favore dell’ordinamento per la pro-cedura conciliativo-arbitrale, collegandovivantaggi quali: la perdita di efficacia delprovvedimento disciplinare qualora il datoredi lavoro non provveda a nominare il propriorappresentante e, soprattutto, la sospensionedella sanzione (sospensione cautelare incaso di licenziamento per giusta causa), conpermanenza di questo effetto anche nelcaso in cui il datore di lavoro opti per l’ac-certamento in via giudiziale. Si consideriche la specialita che gia ora e riconosciuta

alla disciplina procedimentale del citato arti-colo 7 consente di separare questa fatti spe-cie dalla regolamentazione generale in mate-ria di conciliazione ed arbitrato.

La procedura di conciliazione ed arbitrato,cosı come prevista dal citato articolo 7 con icorrettivi in chiave promozionale sopra visti,viene affiancata da una speciale procedurad’urgenza, che si estende anche a risolverealcuni nodi interpretativi in materia di risar-cimento del danno e di ripetibilita o menodelle somme percepite dal lavoratore, esclu-dendo l’obbligo di conciliazione preventiva.

In particolare, e prevista una procedurad’urgenza nelle vesti di un’azione sommaria,basata su un’ordinanza, reclamabile in ap-pello, affiancata da una misura coercitivaforte che interviene in materia di risarci-mento del danno. Passaggio decisivo e quellodella irripetibilita delle somme, somme checorrispondono alla retribuzione versata nelperiodo intercorso tra il provvedimento dicondanna e la sentenza di riforma dichiara-tiva della legittimita del licenziamento.

La tutela reintegratoria contro il licenzia-mento ingiustificato e ridisegnata nelle formedi un’azione tipica urgente a cognizionesommaria, sı da imprimere a siffatte azioniuna durata ragionevole.

La procedura d’urgenza si applica sia nel-l’ambito della tutela reale sia in quello dellatutela obbligatoria; sia ai datori di lavoro pri-vati sia alle pubbliche amministrazioni. Con-temporaneamente si chiarisce la questionedel regime da applicare in caso di nullitadel licenziamento, con riconduzione di tuttele ipotesi nell’ambito della tutela reale. At-tualmente, infatti, si tende a ritenere che inalcune ipotesi di licenziamento nullo si ap-plichino i princıpi civilistici ordinari e non,quindi, la tutela reale.

Un altro aspetto qualificante della riformaproposta e costituito dall’estensione dellaprocedura d’urgenza anche al campo dei rap-porti di collaborazione di cui all’articolo409, primo comma, numero 3), del codicedi procedura civile e al lavoro a progetto,

Page 4: DISEGNO DI LEGGE - ADAPTdei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di riforma del processo del lavoro. L’articolato si ispira e recepisce larga parte dell’analisi

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 959– 4 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di cui all’articolo 61 e seguenti del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, con ri-ferimento ai casi di recesso del committentesenza giusta causa ovvero secondo causali ocon modalita (incluso il preavviso) diverseda quelle stabilite dalle parti nel contrattodi lavoro individuale.

La procedura d’urgenza e inoltre estesa al-l’accertamento della legittimita del termineapposto al contratto di lavoro, alle controver-sie in materia di trasferimenti, di cui all’arti-colo 2103 del codice civile, e alle controver-sie individuali in materia di trasferimentod’azienda o di suo ramo, di cui all’articolo2112 del codice civile. Per queste ultime ipo-tesi (termine, trasferimento, licenziamentonon disciplinare) e confermata l’esclusionedell’obbligo di qualsiasi procedura concilia-tiva, ma nel contempo senza accesso a quellaprevista dal citato articolo 7.

Il termine per l’impugnazione, a pena didecadenza, e di centoventi giorni. Questo ter-mine viene espressamente previsto anche incaso di nullita del licenziamento. La compe-tenza e del tribunale e l’ordinanza diventa ir-revocabile in mancanza di reclamo in ap-pello. Successivamente si passa al giudiziodi legittimita in Cassazione.

Elemento qualificante della disciplina pro-posta e la predisposizione di una misuracoercitiva di carattere pecuniario che prevedail destino delle somme corrisposte o da cor-rispondere al lavoratore, ad esempio nel pe-riodo che intercorre tra il provvedimento dicondanna e la sentenza di riforma.

Altro passaggio decisivo e la previsioneche il giudice tratti con priorita tali cause.E evidente pero che si deve contemporanea-mente passare a individuare strumenti di de-flazione del carico lavorativo dei giudici,completando la riforma con quella della con-ciliazione e dell’arbitrato.

Nel capo II e previsto un intervento desti-nato a risolvere alcune questioni che riguar-dano il processo previdenziale, in particolarecon riferimento agli accertamenti sanitari ealle controversie in serie.

Nel capo III e predisposta una riformacomplessiva delle tecniche normative dicomposizione e di soluzione delle controver-sie individuali di lavoro, intervenendo sullaconciliazione, sull’arbitrato, sulla formazionedi conciliatori e di arbitri, nonche sulle ri-sorse finanziarie.

Nel settore delle controversie di lavoro,conciliazione e arbitrato non hanno mai regi-strato quella diffusione ed adesione auspica-bile fin dalla riforma introdotta dal legisla-tore del 1973, al fine di alleggerire il caricodi lavoro dei magistrati addetti alla tratta-zione delle controversie di lavoro e, al con-tempo, di offrire, in un processo fortementecaratterizzato da una parte debole, strumentiefficaci e veloci di risoluzione delle contro-versie.

Siffatta aporia, seguita all’intervento rifor-matore del legislatore del 1973, diventavavera e propria diffidenza ove gli strumentialternativi di risoluzione delle controversiesi misuravano con il contenzioso del lavoropubblico, nei confronti del quale resisteva,tenacemente, la convinzione di una sorta diincompatibilita tra controversie di compe-tenza del giudice amministrativo e composi-zione negoziale come alternativa alla tutelagiurisdizionale dei diritti del lavoratore. Lariforma introdotta con i decreti legislativi31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998,n. 387, preordinata, in primis, a deflazionaree semplificare l’enorme contenzioso del la-voro, regolamentando il circuito alternativoe parallelo a quello ordinario di giustizia,ha, invece, rilanciato gli istituti della conci-liazione e dell’arbitrato, partendo propriodal settore pubblico, aggiungendo alla conci-liazione, relegata a strumento occasionale emarginale dal legislatore del 1973, il predi-cato dell’obbligatorieta.

L’esperienza sin qui maturata nel settorepubblico induce a pervenire ad un comples-sivo giudizio di favore verso lo strumentoconciliativo, consolidatosi anche nel con-fronto con le esperienze comparatistiche,specie in ambito comunitario, in cui le alter-

Page 5: DISEGNO DI LEGGE - ADAPTdei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di riforma del processo del lavoro. L’articolato si ispira e recepisce larga parte dell’analisi

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 959– 5 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

native dispute resolutions (ADR) costitui-scono un’esperienza molto diffusa nella giu-stizia civile. Puo dunque affermarsi che:

un numero percentualmente irrisorio didomande si e riversato dalla sede preconten-ziosa alla sede giudiziale;

raramente l’ente pubblico diserta la se-duta cosı consentendo un utile approfondi-mento dei termini della controversia;

l’eventuale esperimento negativo dellaconciliazione va di norma riconnesso alla pe-culiarita della questione sostanziale via viacontroversa e alla complessita delle proble-matiche organizzative e gestionali sottesealle questioni controverse.

Tali dati confortanti, unitamente ad un’og-gettiva riflessione sull’insuccesso del mo-dello vigente per il lavoro privato – per lascarsa impegnativita dello strumento, l’asso-luta carenza di incentivi positivi e negativiper le parti in lite e per il ceto tecnico-fo-rense – hanno indotto a introdurre nel dise-gno di legge un meccanismo che miri afare della fase conciliativa una fase precon-tenziosa, a giudizio formalmente gia iniziato.

Il meccanismo disegnato conserva l’obbli-gatorieta del tentativo di conciliazione giac-che esso tende a soddisfare l’interesse gene-rale sotto un duplice profilo: evitando, da unlato, che l’aumento delle controversie attri-buite al giudice ordinario in materia di la-voro provochi un sovraccarico dell’apparatogiudiziario, ostacolandone il funzionamento;favorendo, dall’altro, la composizione pre-ventiva delle liti e assicurando alle posizionisostanziali un soddisfacimento piu imme-diato rispetto a quello conseguibile attraversoil processo (vedi la sentenza della Corte co-stituzionale n. 276 del 6 luglio 2000).

Sulla base delle prime esperienze applica-tive del nuovo articolo 412-bis del codice dirito e alla luce delle piu recenti indicazionidella Corte costituzionale, e apparso oppor-tuno esplicitare l’esclusione dell’obbligo diconciliazione, ratione materiae, per le con-troversie previdenziali (nelle quali gli spazi

di disponibilita sono ristretti in considera-zione del regime pubblicistico che le caratte-rizza), per i procedimenti sommari o d’ur-genza (per i quali la tutela del diritto azio-nato e tanto piu efficace quanto piu e tempe-stivo l’intervento giudiziale), ivi comprese lecontroversie in materia di trasferimenti e li-cenziamenti che, secondo quanto previstonel capo I, sono assoggettate ad una proce-dura sommaria tipica, per le cause relativeai rapporti di lavoro instaurati con le pubbli-che amministrazioni cosiddette privatizzate(per le considerazioni innanzi esposte).

Con riferimento agli arbitrati si propone diconnotare l’istituto in guisa tale da filtrare, intermini selettivi, il ricorso alla giustizia dellavoro al fine di consentire, a quest’ultima,di intervenire nelle controversie di maggiorerango con la dovuta professionalita e tempe-stivita, e da costituire una reale attrattiva perla celerita e stabilita del ricorso all’arbitrato.

Ma soprattutto si ritiene necessaria unaformazione completa e specialistica della fi-gura dell’arbitro (oltre che dei conciliatori),evitando di limitarsi a un semplice trasferi-mento di sede della soluzione della contro-versia. L’arbitro non puo essere una figuraanaloga o derivata da quella del giudice e,in ogni caso, anche le figure professional-mente piu complete sotto il profilo della co-noscenza del dato giuridico vanno formateper i profili tipici che devono essere posse-duti da un arbitro.

E, pertanto, previsto il superamento dellariforma introdotta nel 1998, che non si e ri-velata efficiente, essendosi spesso tradottain un mero allungamento dei tempi del giudi-zio.

L’obiettivo e quello di mantenere ferme:

sia le esigenze di mantenimento di ga-ranzie: vincolo del rispetto delle norme inde-rogabili di legge e di contratto collettivo, conconseguente impugnabilita del lodo;

sia quelle di celerita della soluzione.

La nuova proposta prevede l’inserimentodella conciliazione all’interno del giudizio:

Page 6: DISEGNO DI LEGGE - ADAPTdei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di riforma del processo del lavoro. L’articolato si ispira e recepisce larga parte dell’analisi

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 959– 6 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la conciliazione e tentata dal giudice o dalconciliatore da questi appositamente desi-gnato tra quelli iscritti in apposito albo, unavolta che la controversia sia conosciuta intutti i suoi risvolti.

La conservazione della concorrente disci-plina arbitrale, espressione dell’autonomianegoziale collettiva, e volta a favorire un si-stema integrato dell’arbitrato nelle controver-sie di lavoro che si avvalga dell’apporto diimportanti accordi gia perfezionati, o in iti-

nere, taluni con disposizioni peculiari, quale la soluzione adottata, fra gli altri, dall’ac-cordo che consente di pervenire, nella mede-sima sede, ad un’interpretazione autenticasull’efficacia e validita di una clausola delcontratto collettivo nazionale, introducendo,cosı, un efficace strumento di prevenzionedelle controversie seriali. Peraltro le diver-genze che, nei vari accordi, emergono in or-dine all’ambito di impugnabilita dei lodivengono risolte, con l’articolato proposto, ri-conducendo ad unita il regime delle impu-gnazioni sicche anche per l’arbitrato previstodalla contrattazione collettiva si applica il re-gime di impugnazione introdotto con la no-vella, id est l’impugnabilita, per qualsiasi vi-zio, davanti alla Corte d’appello.

In definitiva, si riconosce che, anche in ra-gione del quadro normativo vigente, l’avviodella funzione arbitrale necessiti tuttora diessere accompagnato dallo sviluppo di un’ef-ficace funzione conciliativa che, se ben at-tuata, potrebbe produrre effetti deflattivi im-portanti in materia di contenzioso di lavoro.E noto infatti che attualmente la funzione,in ragione delle storiche carenze organizza-tive delle strutture pubbliche preposte alsuo svolgimento, si riduce spesso ad unmero momento formale, nel corso del qualedifficilmente le parti sono stimolate al rag-giungimento di una conciliazione.

Per valorizzare questa funzione, si ritienedunque necessaria la costituzione di unastruttura composta da professionalita specifi-che in grado di proporre alle parti convin-centi soluzioni conciliative, basate sul proba-

bile esito delle controversie e adeguate allerichieste delle stesse.

Allo stesso modo, si prevede che anchel’avvio e la diffusione dell’attivita arbitralenon possano prescindere dall’utilizzo di pro-fessionalita specifiche, in quanto la validita ela correttezza delle decisioni costituisconomomenti decisivi per conferire autorevolezzaalla camera arbitrale e per ingenerare neisuoi confronti un clima di affidamento e fi-ducia.

Passando piu direttamente al dettaglio del-l’articolato, nel capo I sono proposti:

1) aggiustamenti sostanziali funzionaliad un piu spedito iter processuale;

2) modifiche di natura procedurale;

3) interventi di natura ordinamentale.

La disciplina proposta si applica a tutte leipotesi di licenziamento, nell’ambito sia dellatutela obbligatoria che reale, anche con rife-rimento alle ipotesi di previo accertamentogiudiziale della natura subordinata del rap-porto ovvero della legittimita del termine ap-posto al contratto. L’intervento normativo siestende, inoltre, con opportuni adattamenti,alle controversie in materia di trasferimentidi cui agli articoli 2103 e 2112 del codice ci-vile. L’intervento normativo si estende, al-tresı, al recesso del committente nei contrattia progetto.

Sono stati inclusi nel campo di applica-zione della proposta normativa i datori di la-voro pubblico cosiddetti privatizzati, al finedi assecondare gli intenti legislativi voltialla tendenziale uniformita della disciplinadel settore pubblico e di quello privato nondifferenziando, cosı, gli strumenti proces-suali.

Il procedimento si svolge con una cogni-zione libera da formalita, in contraddittoriodelle parti, e si conclude con la conoscenzatendenzialmente completa delle questioni, difatto e di diritto, controverse (articolo 2).

La tipicita dell’azione prevede lo stru-mento del mutamento del rito, anche in con-siderazione della peculiare connotazione del

Page 7: DISEGNO DI LEGGE - ADAPTdei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di riforma del processo del lavoro. L’articolato si ispira e recepisce larga parte dell’analisi

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 959– 7 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

termine di impugnativa del licenziamento: ilgiudice provvedera a disporre la regolarizza-zione dell’atto introduttivo nelle forme di cuial comma 3 dell’articolo 2 quando la do-manda sia stata proposta irritualmente (seproposta ai sensi degli articoli 414 e seguentidel codice di rito dispone procedersi conforma sommaria, se proposta erroneamentecon forma sommaria, dispone la regolarizza-zione a norma degli stessi articoli).

Quanto all’onere della prova, con riferi-mento al numero dei dipendenti occupati inazienda ed ai motivi che hanno determinatoil provvedimento espulsivo, in linea con l’o-rientamento giurisprudenziale piu recentedella Corte di Cassazione (da ultimo, sen-tenza della Cassazione, Sezioni Unite, 10gennaio 2006, n. 141), si prevede espressa-mente che esso gravi sul datore di lavoro (ar-ticolo 2, comma 6), con cio eliminando ilmargine interpretativo fino ad oggi lasciatodalla legislazione vigente. Porre a caricodel datore l’onere della prova circa il cosid-detto «requisito dimensionale» corrispondealla necessita di garantire in concreto l’effet-tivita – non rendendone troppo difficile l’e-sercizio – del diritto alla reintegra da partedel lavoratore. Quest’ultimo, infatti, a diffe-renza del datore di lavoro, e evidentementeprivo della «disponibilita» dei fatti idonei aprovare il numero dei lavoratori occupatinell’impresa.

Altro elemento qualificante dell’azionesommaria disegnata dal progetto di riformae l’idoneita dell’ordinanza a divenire irrevo-cabile in mancanza di reclamo.

L’azione tipica introdotta e peculiareanche quanto al regime delle impugnazioni:l’ordinanza emessa dal tribunale, in funzionedi giudice del lavoro, e reclamabile allasezione lavoro della Corte d’appello (arti-colo 3).

A garanzia dell’attuazione effettiva delcapo del provvedimento (ordinanza o sen-tenza) di condanna alla reintegra, e previstauna forte misura coercitiva di carattere pecu-niario, individuata sul modello francese delle

astreintes, connotata dalla irripetibilita dellesomme (corrisposte o da corrispondere) incaso di successiva sentenza (di primo gradoo d’appello) dichiarativa della legittimitadel licenziamento. Per evitare ingiustificatiarricchimenti del lavoratore, in caso di suc-cessiva sentenza dichiarativa della legittimitadel licenziamento, il lavoratore puo tratteneresolo una somma corrispondente alla retribu-zione per il periodo intercorso tra il provve-dimento di condanna e la sentenza di ri-forma, mentre le ulteriori somme percepiteo percipiende sono devolute ad un fondospeciale. La riforma del provvedimento di-chiarativo dell’illegittimita del trasferimentocomporta, invece, un obbligo di restituzionedelle somme gia percepite (articolo 4).

Per attuare l’astreinte e data al lavoratorela procedura cautelare dell’articolo 669-se-xies e seguenti del codice di procedura ci-vile, con la quale richiedere al giudice, del-l’ordinanza o della sentenza di reintegra, laliquidazione delle somme dovute per i giornidi ritardo (articolo 4, comma 2).

La relativa ordinanza e immediatamenteeseguibile e reclamabile o al collegio del tri-bunale o al collegio di appello, a seconda delprovvedimento reclamato.

La caratteristica urgente e sommaria delprocedimento porta alla eliminazione del ten-tativo di conciliazione e della relativa proce-dura extra giudiziale, essendo questa in con-trasto con i tempi ristretti della novella (arti-colo 6).

La modifica della normativa sostanzialeconcerne esclusivamente la decadenza, nelquando e nel quomodo, dell’impugnativadel licenziamento: il termine, innalzato acentoventi giorni, diventa anche termine didecadenza dall’azione giudiziale (articolo7). Il medesimo termine, salvo diversa indi-cazione, si applica anche ai casi di nullitadel licenziamento o del recesso, di licenzia-mento inefficace di cui all’articolo 2 dellalegge 15 luglio 1966, n. 604, nonche agli al-tri casi disciplinati nel medesimo capo (arti-colo 7, commi 2 e 3). Nel medesimo conte-

Page 8: DISEGNO DI LEGGE - ADAPTdei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di riforma del processo del lavoro. L’articolato si ispira e recepisce larga parte dell’analisi

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 959– 8 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sto e affrontata la questione dell’estinzionedel rapporto di lavoro per licenziamentoorale, quando essa sia attribuita in giudizio,dal datore di lavoro, a dimissioni orali del la-voratore.

Sul piano ordinamentale si prevede, perrafforzare la celerita dell’azione, che il giu-dice tratti con priorita tali cause (articolo 8).

La sottrazione dall’obbligo di concilia-zione non impedisce, anzi richiede una valo-rizzazione della volontarieta del ricorso allaprocedura di conciliazione ed arbitrato giaprevista dall’articolo 7 dello statuto dei lavo-ratori (articolo 10).

Rispetto alla situazione data, si interviene:

vincolando con piu determinazione ildatore di lavoro alla sospensione della san-zione e, quindi, a non eseguire la sanzionedel licenziamento prima dei venti giorni ditempo a disposizione del lavoratore per l’im-pugnazione in sede di collegio di concilia-zione ed arbitrato. E questo l’effetto cherende conveniente il ricorso a questa proce-dura;

prevedendo vincoli di attivita, se non unvero e proprio termine per la pronuncia daparte del collegio, e le relative conseguenze;

precisando il regime di impugnazionedel lodo, vincolando al rispetto delle disposi-zioni inderogabili di legge e di contratto col-lettivo, oltre ai vizi del consenso, incapacitae vizi di eccesso di mandato;

intervenendo sul costo economico dellacostituzione del collegio e sulla riduzione de-gli oneri dovuti sulle somme acquisite dal la-voratore.

Il capo II prevede l’inserimento nel codicedi procedura civile di due nuovi articoli, ri-spettivamente dedicati a fornire certezza ecelerita nell’ambito degli accertamenti sani-tari connessi a controversie previdenziali eassistenziali obbligatorie e alle cosiddettecontroversie in serie o seriali (articolo 13).

Il capo III adotta, per quanto riguarda laconciliazione, una soluzione che contempla:

la revisione dell’obbligo del tentativo diconciliazione, da cui sono escluse le contro-versie previdenziali, le controversie che rice-vono trattazione sommaria o d’urgenza, lecontroversie nell’ambito del lavoro pubblico(articolo 20, secondo capoverso);

la previsione di una fase conciliativaquale fase precontenziosa a giudizio gia ini-ziato (conciliazione endogiudiziale);

l’ammissione della difesa tecnica, che ecoinvolta nella fase precontenziosa;

la previsione secondo cui l’ingiustificataassenza del ricorrente o di entrambe le partiall’udienza fissata per la conciliazione com-porta l’estinzione del processo, mentre l’as-senza della parte convenuta puo dar luogo al-l’emanazione di un’ordinanza provvisoria dipagamento totale o parziale delle somme do-mandate o a provvedimenti anticipatori delladecisione di merito (articolo 22);

il tentativo di conciliazione ad opera delgiudice o del conciliatore appositamente de-signato tra quelli iscritti in apposito albo;

nei casi in cui la conciliazione e rag-giunta, la previsione secondo cui il relativoprocesso verbale acquista efficacia di titoloesecutivo con decreto del giudice (articolo14, quarto capoverso); nei casi in cui la con-ciliazione non e raggiunta, la redazione delverbale con l’indicazione succinta delle ipo-tesi di soluzione della controversia allo statodegli atti (articolo 21, quarto capoverso);

in qualunque fase della conciliazione,ovvero in caso di esito negativo della conci-liazione, la possibilita per le parti di affidareallo stesso conciliatore la decisione di risol-vere in via arbitrale la controversia.

La proposta si fonda, quanto alla disci-plina dell’arbitrato, sui seguenti princıpi-base:

la possibilita di affidare il mandato invia arbitrale allo stesso conciliatore in ognifase del tentativo di conciliazione (articolo23, primo capoverso);

Page 9: DISEGNO DI LEGGE - ADAPTdei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di riforma del processo del lavoro. L’articolato si ispira e recepisce larga parte dell’analisi

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 959– 9 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la possibilita di ricorso all’arbitratodopo il fallimento del tentativo di concilia-zione;

la necessita che la richiesta di deferi-mento ad arbitri risulti da atto scritto conte-nente, a pena di nullita, il termine entro ilquale l’arbitro dovra pronunciarsi, ed i criteriper la liquidazione dei compensi spettanti al-l’arbitro (articolo 23, secondo capoverso);

l’obbligo per l’arbitro del rispetto dellenorme inderogabili di legge e del contrattocollettivo (articolo 23, terzo capoverso);

l’impugnabilita del lodo, per qualsiasivizio, davanti alla Corte d’appello (articolo24, primo capoverso);

l’esecutivita del lodo nonostante l’impu-gnazione (articolo 24, secondo capoverso);

il mantenimento della concorrente disci-plina arbitrale eventualmente prevista da ac-cordi o contratti collettivi (articolo 25).

Va, inoltre, rimarcato che l’autorevolezzadel conciliatore derivera dalla sua nominada parte del giudice, attingendo ad un albodei conciliatori cui possono iscriversi espertiin materie giuslavoristiche, tenuto dal presi-dente del tribunale (articolo 27). Si tratta diun regime transitorio, giacche dopo il primoanno di applicazione della legge l’iscrizionee condizionata alla frequenza di appositi pro-grammi di formazione professionale per lapreparazione allo svolgimento della funzionedi conciliatore e di arbitro (articolo 27,comma 2).

Page 10: DISEGNO DI LEGGE - ADAPTdei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di riforma del processo del lavoro. L’articolato si ispira e recepisce larga parte dell’analisi

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 959– 10 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

CONTROVERSIE IN MATERIADI LICENZIAMENTI E APPOSIZIONE

DEL TERMINE

Art. 1.

1. Ferma restando la possibilita di agirenelle forme di cui all’articolo 414 e seguentidel codice di procedura civile, nei rapporti dilavoro soggetti alle disposizioni di cui all’ar-ticolo 18 della legge 20 maggio 1970, n.300, la disciplina di cui al presente capo siapplica alle controversie individuali in mate-ria di:

a) licenziamenti, anche qualora presup-pongano la risoluzione di questioni relativealla qualificazione del rapporto di lavoro, ov-vero alla legittimita del termine apposto alcontratto;

b) trasferimenti ai sensi dell’articolo2103 e dell’articolo 2112 del codice civile.

Art. 2.

1. Il ricorso avverso i provvedimenti di cuiall’articolo 1, comma 1, si propone al tribu-nale in funzione di giudice del lavoro.

2. Tra la data di notificazione del ricorsoal convenuto e quella dell’udienza fissatadal giudice non devono decorrere meno ditrenta giorni. Il convenuto deve costituirsi epresentare le proprie controdeduzioni fino adieci giorni prima della data fissata perl’udienza.

3. Il giudice, convocate le parti, omessaogni formalita non essenziale al contradditto-

Page 11: DISEGNO DI LEGGE - ADAPTdei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di riforma del processo del lavoro. L’articolato si ispira e recepisce larga parte dell’analisi

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 959– 11 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rio, procede, nel modo che ritiene piu idoneoallo scopo urgente del procedimento, all’ac-quisizione ed alla valutazione degli elementidi prova relativi ai fatti allegati, e provvedecon ordinanza all’accoglimento o al rigettodella domanda.

4. Ove la domanda sia proposta ai sensidegli articoli 414 e seguenti del codice diprocedura civile, il giudice, anche d’ufficio,dispone con ordinanza che la causa proseguaai sensi del comma 3.

5. Il giudice adito in via sommaria, ove ri-levi che la causa deve essere trattata secondole forme ordinarie, dispone, con ordinanza, ilmutamento di rito per la prosecuzione delprocesso ai sensi degli articoli 414 e seguentidel codice di procedura civile.

6. Nelle controversie in materia di licen-ziamento l’onere della prova relativa al nu-mero dei dipendenti occupati dal datore dilavoro grava su quest’ultimo. Resta fermoquanto previsto dall’articolo 5 della legge15 luglio 1966, n. 604.

Art. 3.

1. L’ordinanza di cui al comma 3 dell’ar-ticolo 2 e reclamabile innanzi al collegio delquale puo far parte il giudice che ha emessoil provvedimento reclamato. Il reclamo vaproposto entro il termine perentorio di quin-dici giorni dalla pronuncia in udienza ovverodalla comunicazione o dalla notificazione seanteriore. La mancata proposizione del re-clamo attribuisce all’ordinanza l’efficacia disentenza passata in giudicato.

2. Al giudizio di reclamo si applica ilcomma 3 dell’articolo 2. L’ordinanza e op-ponibile, entro il termine perentorio di trentagiorni dalla pronuncia in udienza ovverodalla comunicazione o dalla notificazionese anteriore, innanzi alla Corte di appellonelle forme di cui agli articoli 414 e seguentidel codice di procedura civile. La mancataproposizione dell’opposizione attribuisce al-

Page 12: DISEGNO DI LEGGE - ADAPTdei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di riforma del processo del lavoro. L’articolato si ispira e recepisce larga parte dell’analisi

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 959– 12 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l’ordinanza efficacia di sentenza passata ingiudicato.

3. Il collegio di tribunale in sede di re-clamo e la Corte di appello in sede di oppo-sizione, su istanza di parte, possono sospen-dere l’ordinanza ove sussistano fondati mo-tivi e dal provvedimento possa derivare allaparte gravissimo danno.

Art. 4.

1. Il giudice, con l’ordinanza di cui all’ar-ticolo 2, comma 3, o la sentenza di condannaalla reintegrazione della lavoratrice o del la-voratore nel posto di lavoro, determina lasomma dovuta dal datore di lavoro per l’e-ventuale ritardo nell’esecuzione del provve-dimento, entro il limite massimo di quattroretribuzioni globali di fatto giornaliere ed illimite minimo di due retribuzioni globali difatto giornaliere per ogni giorno di ritardo,tenuto conto delle dimensioni dell’organizza-zione produttiva. Dette somme sono dovutedecorsi dieci giorni dalla messa a disposi-zione delle energie lavorative, nelle formed’uso.

2. La lavoratrice o il lavoratore puo chie-dere, con ricorso al giudice che ha ordinatola reintegrazione, la liquidazione dellasomma dovuta. L’onere della prova dell’ef-fettiva reintegrazione grava sul datore di la-voro. Il giudice provvede nelle forme di cuial primo comma dell’articolo 669-sexies delcodice di procedura civile e decide con ordi-nanza con la quale liquida le spese del pro-cedimento; il provvedimento e immediata-mente esecutivo e contro lo stesso e am-messo reclamo a norma dell’articolo 669-ter-decies del codice di procedura civile.

3. In caso di riforma del provvedimentodichiarativo dell’illegittimita del trasferi-mento, la lavoratrice o il lavoratore e tenutoa restituire le somme gia percepite ai sensidei commi 1 e 2.

Page 13: DISEGNO DI LEGGE - ADAPTdei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di riforma del processo del lavoro. L’articolato si ispira e recepisce larga parte dell’analisi

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 959– 13 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 5.

1. All’articolo 18 della legge 20 maggio1970, n. 300, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

a) al primo comma dopo le parole: «ilgiudice con» sono inserite le seguenti: «l’or-dinanza o»;

b) al quarto comma dopo le parole: «Ilgiudice con» sono inserite le seguenti: «l’or-dinanza o»;

c) al quinto comma dopo la parola: «de-posito» sono inserite le seguenti: «dell’ordi-nanza o».

Art. 6.

1. Alle controversie instaurate ai sensi del-l’articolo 1 non si applicano le disposizionidi cui agli articoli dal 410 al 412-bis del co-dice di procedura civile.

2. L’articolo 5 della legge 11 maggio1990, n. 108, e abrogato.

Art. 7.

1. Il primo comma dell’articolo 6 dellalegge 15 luglio 1966, n. 604, e sostituitodal seguente:

«Il licenziamento deve essere impugnato apena di decadenza entro centoventi giornidalla ricezione della sua comunicazione, ov-vero dalla comunicazione dei motivi, ovenon contestuale, con ricorso depositato nellacancelleria del tribunale in funzione di giu-dice del lavoro ovvero con ricorso arbitrale».

2. Il termine di decadenza, di cui all’arti-colo 6, primo comma, della legge 15 luglio1966, n. 604, come sostituito dal comma 1del presente articolo, si applica anche aicasi di nullita del licenziamento o del re-cesso, nonche di licenziamento inefficace di

Page 14: DISEGNO DI LEGGE - ADAPTdei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di riforma del processo del lavoro. L’articolato si ispira e recepisce larga parte dell’analisi

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 959– 14 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cui all’articolo 2 della citata legge n. 604 del1966, e successive modificazioni.

3. Il termine di decadenza, di cui all’arti-colo 6, primo comma, della legge 15 luglio1966, n. 604, come sostituito dal comma 1del presente articolo, si applica anche agli al-tri casi disciplinati dall’articolo 1 della pre-sente legge.

Art. 8.

1. Le controversie, sommarie o ordinarie,relative alle materie di cui all’articolo 1 de-vono essere trattate dal giudice con prioritacon la sola eccezione dei procedimenti caute-lari e di quelli previsti dall’articolo 28 dellalegge 20 maggio 1970, n. 300, e successivemodificazioni.

2. La tempestiva trattazione e conclusionedelle controversie relative a provvedimenti dicui all’articolo 1 e assicurata dai responsabilidegli uffici anche con apposite misure orga-nizzative.

Art. 9.

1. In caso di licenziamento disciplinare, siapplica l’articolo 7 della legge 20 maggio1970, n. 300.

2. Il datore di lavoro non puo adottare illicenziamento prima che siano trascorsi cin-que giorni dalla data di ricevimento del prov-vedimento da parte della lavoratrice o del la-voratore, durante i quali il lavoratore puo co-municare al datore di lavoro di essere inten-zionato a scegliere tra il ricorso in giudizio ela promozione della costituzione del collegiodi conciliazione ed arbitrato previsto dal se-sto comma dell’articolo 7 della legge 20maggio 1970, n. 300. La richiesta scrittadella promozione della costituzione del col-legio deve comunque essere presentata neltermine di venti giorni, cosı come indicatonel citato comma sesto dell’articolo 7.

Page 15: DISEGNO DI LEGGE - ADAPTdei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di riforma del processo del lavoro. L’articolato si ispira e recepisce larga parte dell’analisi

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 959– 15 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Il licenziamento intimato dal datore di

lavoro rimane sospeso fino alla pronuncia

da parte del collegio di conciliazione ed arbi-

trato.

4. In caso di licenziamento per giusta

causa il datore di lavoro adotta il provvedi-

mento della sospensione cautelare.

5. Se il datore di lavoro non consente l’at-

tivazione del collegio di conciliazione ed ar-

bitrato, non adempiendo agli obblighi su di

lui gravanti, ovvero se adisce l’autorita giu-

diziaria, il licenziamento rimane sospeso

fino alla definizione del giudizio.

6. Il collegio di conciliazione ed arbitrato

si pronuncia entro quarantacinque giorni, de-

terminandosi in mancanza la perenzione del

procedimento e il mancato pagamento dei

compensi di cui al comma 8. E possibile

un prolungamento del termine di cui al

primo periodo in casi di particolare comples-

sita, documentati da riunioni a cadenza al-

meno quindicinale. In caso di perenzione

del procedimento, la sospensione del licen-

ziamento e revocata e il lavoratore puo adire

l’autorita giudiziaria ai sensi dell’articolo

412-quater del codice di procedura civile,

come sostituito dall’articolo 25 della pre-

sente legge.

7. In caso di emanazione del lodo, si ap-

plica quanto previsto dai commi terzo e

quarto dell’articolo 412-bis del codice di

procedura civile, come sostituito dall’articolo

23 della presente legge, e per l’impugnazione

da quanto previsto dall’articolo 412-ter del

codice di procedura civile, come sostituito

dall’articolo 24 della presente legge.

8. La contrattazione collettiva determina i

criteri per la liquidazione dei compensi spet-

tanti al terzo componente del collegio di

conciliazione ed arbitrato scelto di comune

accordo tra le parti ai sensi dell’articolo 7,

sesto comma, della citata legge n. 300 del

1970.

Page 16: DISEGNO DI LEGGE - ADAPTdei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di riforma del processo del lavoro. L’articolato si ispira e recepisce larga parte dell’analisi

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 959– 16 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capo II

ACCERTAMENTI SANITARI E RELA-TIVE CONTROVERSIE. DELEGA ALGOVERNO PER LA RAZIONALIZZA-ZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE PRO-CEDURE AMMINISTRATIVE IN MATE-RIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA

OBBLIGATORIE

Art. 10.

1. Al fine di ridurre il contenzioso in ma-teria di previdenza e di assistenza obbligato-rie, il Governo e delegato ad adottare entrododici mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge uno o piu decreti legisla-tivi di razionalizzazione della disciplina delleprocedure amministrative previste dal primocomma dell’articolo 443 del codice di proce-dura civile, sulla base dei seguenti princıpi ecriteri direttivi:

a) armonizzazione e unificazione ditutte le procedure esistenti, e loro articola-zione in unico grado;

b) uniformazione dei termini;

c) immodificabilita, nella fase giurisdi-zionale, delle posizioni assunte dalle partinella fase contenziosa;

d) potenziamento qualitativo dell’istrut-toria dei ricorsi amministrativi;

e) presenza negli organi decidenti dirappresentanti delle parti interessate;

f) istituzione di sedi contenziose esternerispetto agli enti previdenziali parti dellacontroversia;

g) costituzione di organi collegiali com-posti in maniera da assicurare specifichecompetenze professionali medico-legali eobiettivita di giudizio;

h) garanzia del contraddittorio e assi-stenza tecnico-legale;

i) previsione di un termine massimodalla data in cui e stato proposto il ricorsoamministrativo entro il quale quest’ultimo

Page 17: DISEGNO DI LEGGE - ADAPTdei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di riforma del processo del lavoro. L’articolato si ispira e recepisce larga parte dell’analisi

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 959– 17 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

deve essere deciso, o, in ogni caso, conclusoprevia compiuta verbalizzazione delle posi-zioni assunte dalle parti nel corso del proce-dimento, nonche delle eventuali acquisizioniistruttorie;

l) impugnabilita delle decisioni assuntein esito al procedimento contenzioso ammi-nistrativo concernenti unicamente i requisitimedico-legali, davanti al Tribunale, in unicogrado di merito;

m) impugnabilita delle decisioni assuntein sede contenziosa amministrativa entro 180giorni dalla data di notifica delle medesime.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cuial comma 1 sono trasmessi alle Camere perl’espressione del parere da parte delle com-petenti Commissioni parlamentari perma-nenti entro la scadenza del termine previstoper l’esercizio della delega. Le competentiCommissioni parlamentari esprimono il pa-rere entro trenta giorni dalla data di trasmis-sione. Qualora il termine per l’espressionedel parere decorra inutilmente, i decreti legi-slativi possono essere comunque adottati.

3. Qualora il termine previsto per il pareredelle Commissioni parlamentari scada neitrenta giorni che precedono la scadenza deltermine per l’esercizio della delega o succes-sivamente, quest’ultimo e prorogato di ses-santa giorni.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di en-trata in vigore dei decreti legislativi di cui alcomma 1, il Governo puo adottare eventualidisposizioni modificative e correttive con lemedesime modalita di cui ai commi 1 e 2,attenendosi ai princıpi e ai criteri direttivi in-dicati al medesimo comma 1.

Art. 11.

1. Dopo l’articolo 415 del codice di proce-dura civile e inserito il seguente:

«415-bis. - (Decreto di fissazione dell’u-dienza nelle controversie di previdenza e as-

sistenza obbligatorie). – Nelle controversie

Page 18: DISEGNO DI LEGGE - ADAPTdei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di riforma del processo del lavoro. L’articolato si ispira e recepisce larga parte dell’analisi

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 959– 18 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di cui all’articolo 442, la cui risoluzione ri-chieda accertamenti medico-legali, il giudice,con il decreto di cui all’articolo 415, secondocomma, ove non ritenga di condividere leconclusioni peritali gia acquisite in sede con-tenziosa amministrativa, nomina il consu-lente tecnico d’ufficio, invitandolo a prestaregiuramento all’udienza di discussione ivi in-dicata, e fissa i termini per lo svolgimentodelle operazioni peritali e per l’espletamentodel tentativo di conciliazione».

Art. 12.

1. All’articolo 442, primo comma, del co-dice di procedura civile, dopo le parole: «diquesto titolo», sono aggiunte le seguenti pa-role: «salvo che non sia diversamente dispo-sto».

Art. 13.

1. Dopo l’articolo 443 del codice di proce-dura civile, sono inseriti i seguenti:

«Art. 443-bis. - (Accertamenti sanitariconnessi a controversie di previdenza e assi-

stenza obbligatorie). – Nei casi in cui l’assi-curato o l’assistito abbia presentato ricorsocontro un provvedimento relativo a presta-zioni previdenziali o assistenziali, che com-portino l’accertamento dello stato di condi-zioni psicofisiche, l’amministrazione compe-tente, ove non ritenga di accogliere il ricorso,sottopone l’accertamento ad un collegio me-dico, composto da un sanitario designato dal-l’amministrazione competente, da un sanita-rio nominato dal ricorrente o dall’istituto dipatronato che lo assiste, e da un terzo sanita-rio nominato dal responsabile della compe-tente direzione del Ministero del lavoro,della salute e delle politiche sociali tra i me-dici specialisti in medicina legale, o in medi-cina del lavoro di cui all’articolo 146 delledisposizioni per la attuazione del codice diprocedura civile e disposizioni transitorie ov-

Page 19: DISEGNO DI LEGGE - ADAPTdei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di riforma del processo del lavoro. L’articolato si ispira e recepisce larga parte dell’analisi

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 959– 19 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vero tra i sanitari appartenenti ai ruoli di unente previdenziale diverso da quello che eparte della controversia.

Espletati gli accertamenti medico-legali, ilcollegio di cui al primo comma, coerente-mente alle risultanze degli accertamenti,tenta la conciliazione della controversia. Incaso di esito positivo, e redatto un verbaleche, sottoscritto dalle parti, e vincolante perle medesime. In caso di esito negativo deltentativo di conciliazione, il presidente delsuddetto collegio redige una dettagliata rela-zione medico-legale nella quale da atto degliaccertamenti effettuati e delle conclusioniconseguite nonche dei motivi del dissenso.

In quest’ultimo caso si applica l’articolo443-ter.

Il compenso dei componenti il collegio dicui al primo comma, a carico dell’ammini-strazione competente per l’erogazione dellaprestazione, e determinato in conformita diconvenzioni stipulate con la Federazione na-zionale degli ordini dei medici chirurghi edegli odontoiatri.

Art. 443-ter. - (Controversie giudiziali cherichiedono accertamenti medico-legali). –

Nel procedimento relativo a controversia dicui all’articolo 442 del codice di proceduracivile, la cui soluzione richieda l’accerta-mento delle condizioni psico-fisiche, il ri-corso deve contenere, oltre all’indicazionedella generalita delle parti e del diritto chesi intende far valere, anche l’indicazione spe-cifica dei quesiti da sottoporre al consulentemedico-legale e dei documenti sanitari che sioffrono in comunicazione.

Il giudice, entro cinque giorni dal depositodel ricorso, nomina, con decreto, il consu-lente medico legale, fissa l’udienza per ilgiuramento, nonche i termini entro i qualile operazioni peritali devono svolgersi, e di-spone che, a cura della Cancelleria, l’istanzae il suddetto decreto vengano notificati alconvenuto e al consulente tecnico nominato.

Al procedimento si applicano, in quantocompatibili, gli articoli da 191 a 195 del co-dice di procedura civile.

Page 20: DISEGNO DI LEGGE - ADAPTdei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di riforma del processo del lavoro. L’articolato si ispira e recepisce larga parte dell’analisi

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 959– 20 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Consulente tecnico, esperite le opera-

zioni peritali, comunica la propria relazione

ai difensori delle parti e, entro 15 giorni da

detta comunicazione, esperisce tentativo diconciliazione della lite, del quale redige ap-

posito verbale, che comunica alla cancelleria

del tribunale e alle parti.

Art. 443-quater. - (Controversie di serie).

– In caso di controversie in materia di previ-

denza e assistenza obbligatorie riguardanti,

anche potenzialmente, un numero consistente

di soggetti ed avente ad oggetto questionianaloghe, le amministrazioni interessate

sono tenute ad informare i Ministeri compe-

tenti e a promuovere incontri anche con gliistituti di patronato che hanno fornito assi-

stenza nelle medesime controversie, al fine

di chiarire gli aspetti delle questioni in di-

scussione ed individuare, per quanto possi-bile, ipotesi di soluzione.

In attesa dell’esito dei suddetti incontri, il

giudice, su concorde istanza di parte, puo

rinviare la trattazione della causa.

Resta salva l’applicazione dell’articolo

420-bis del codice di procedura civile».

Art. 14.

(Competenza del giudice

nel giudizio di opposizione al ruolo)

1. All’articolo 444 del codice di proceduracivile, e aggiunto il seguente comma:

«Giudice competente per il giudizio di op-posizione contro il ruolo, ai sensi dell’arti-

colo 25, del decreto legislativo 26 febbraio

1999, n. 46, e successive modificazioni, e

il Tribunale del luogo in cui ha sede l’ufficiodell’ente previdenziale che ha proceduto al-

l’iscrizione al ruolo, anche se tale sede non

coincide con il domicilio fiscale del soggetto

obbligato».

Page 21: DISEGNO DI LEGGE - ADAPTdei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di riforma del processo del lavoro. L’articolato si ispira e recepisce larga parte dell’analisi

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 959– 21 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 15.

(Tentativo di conciliazione esperito

dal consulente tecnico)

1. All’articolo 445 del codice di procedura

civile, dopo il primo comma sono inseriti i

seguenti:

«Il consulente tecnico, esperite le opera-

zioni peritali, comunica la propria relazione

ai difensori delle parti e, entro 15 giorni da

detta comunicazione, esperisce il tentativo

di conciliazione della lite e redige apposito

verbale, che comunica alla cancelleria del

tribunale e alle parti.

Nel caso di nomina di piu consulenti, il

giudice indica il consulente al quale affidare

il tentativo di conciliazione».

Art. 16.

(Modifica dell’articolo 149 delle disposizioni

per la attuazione del codice di procedura

civile)

1. L’articolo 149 delle disposizioni per la

attuazione del codice di procedura civile e

disposizioni transitorie e sostituito dal se-

guente:

«Art. 149. (Controversie in materia di pre-

videnza e di assistenza obbligatorie). - Nelle

controversie di cui all’articolo 442 del codice

il giudice deve valutare anche l’aggrava-

mento della malattia, nonche tutte le infer-

mita comunque incidenti sullo stato delle

condizioni psicofisiche dell’assicurato com-

prese quelle denunciate nel corso sia del pro-

cedimento amministrativo che del giudizio di

primo grado ed ivi ritualmente dedotte».

Page 22: DISEGNO DI LEGGE - ADAPTdei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di riforma del processo del lavoro. L’articolato si ispira e recepisce larga parte dell’analisi

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 959– 22 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 17.

(Articolo 149-bis delle disposizioni per la

attuazione del codice di procedura civile)

1. Dopo l’articolo 149 delle disposizioni

per la attuazione del codice di procedura ci-

vile e disposizioni transitorie e inserito il se-

guente:

«Art. 149-bis. (Controversie di cui sono

parte enti o istituti gestori di forme di previ-

denza ed assistenza obbligatorie). - In tutti i

giudizi e procedimenti regolati dagli articoli

442 e seguenti del codice nei quali siano

parte, anche non costituita, enti o istituti ge-

stori di forme di previdenza ed assistenza ob-

bligatorie organizzati su base territoriale, al-

l’atto della pubblicazione di ogni sentenza

od a seguito della pronuncia di ogni ordi-

nanza, deve essere depositata – a cura del

cancelliere o segretario dirigente della can-

celleria o segreteria dell’organo giurisdizio-

nale presso cui la sentenza e pubblicata o

l’ordinanza e depositata – una copia autenti-

cata in carta libera a disposizione dei predetti

enti o istituti».

Art. 18.

(Decadenza in materia di invalidita civile)

1. Alle controversie in materia di invali-

dita civile si applica la decadenza di cui al-

l’articolo 47 decreto del Presidente della Re-

pubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive

modificazioni.

2. All’articolo 42, comma 3, del decreto-

legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2003, n. 326, il secondo periodo e soppresso.

Page 23: DISEGNO DI LEGGE - ADAPTdei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di riforma del processo del lavoro. L’articolato si ispira e recepisce larga parte dell’analisi

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 959– 23 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 19.

(Modifica dell’articolo 147 delle disposizioniper la attuazione del codice di procedura

civile)

1. L’articolo 147 delle disposizioni per laattuazione del codice di procedura civile edisposizioni transitorie e sostituito dal se-guente:

«Art. 147. (Conciliazioni nelle controver-

sie in materia di previdenza e di assistenzaobbligatorie). - Nelle controversie in materiadi previdenza ed assistenza obbligatorie leconciliazioni sottoscritte dalle parti in sedeamministrativa con l’assistenza del patronatoo davanti al giudice non sono impugnabili».

Capo III

CONCILIAZIONE E ARBITRATO

Art. 20.

1. L’articolo 410 del codice di proceduracivile e sostituito dal seguente:

«Art. 410. - (Tentativo obbligatorio diconciliazione). – Chi intende proporre in giu-dizio una domanda relativa ai rapporti previ-sti dall’articolo 409 e tenuto ad esperire iltentativo di conciliazione previsto dai commiterzo e seguenti.

Sono escluse da tale obbligo le controver-sie riguardanti le seguenti materie:

a) controversie previdenziali;

b) controversie per le quali siano stabi-liti dalla legge procedimenti sommari o daesperirsi in via d’urgenza;

c) controversie relative ai rapporti di la-voro di cui all’articolo 63 del decreto legisla-tivo 30 marzo 2001, n. 165.

Page 24: DISEGNO DI LEGGE - ADAPTdei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di riforma del processo del lavoro. L’articolato si ispira e recepisce larga parte dell’analisi

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 959– 24 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il giudice, ricevuto il ricorso, ove nonpossa fissare la comparizione delle parti percondurre personalmente il tentativo di conci-liazione o per la trattazione entro il termineprevisto dall’articolo 416, entro trenta giornidalla data del deposito, con proprio decreto,designa un conciliatore, liberamente sceltotra quelli contenuti nell’apposito albo, conil compito di esperire entro il termine sud-detto il tentativo di conciliazione della con-troversia.

Il decreto di cui al secondo comma e ema-nato entro quindici giorni dalla data di pre-sentazione del ricorso. Il decreto, con alle-gato il ricorso, fissa il giorno, la data ed illuogo stabiliti per la comparizione delleparti. Il decreto ed il ricorso sono notificatial convenuto, a cura dell’attore, entro diecigiorni dalla pronuncia del decreto medesimo,salvo quanto disposto dall’articolo 417.

Il convenuto deve costituirsi almeno diecigiorni prima della data fissata per il tentativodi conciliazione, dichiarando la residenza oeleggendo domicilio nel comune presso cuiha sede il giudice, e depositando nella can-celleria del giudice una memoria difensiva.La memoria deve contenere tutti gli elementidifensivi di cui all’articolo 416 e comporta imedesimi effetti processuali della memoriadifensiva di cui allo stesso articolo 416.

Qualora il giudice non abbia fissato l’u-dienza per il tentativo di conciliazione pressodi se, subito dopo la scadenza del termineper il deposito della memoria difensiva, l’in-tero fascicolo e trasmesso al conciliatore.

Qualora il convenuto proponga domandain via riconvenzionale a norma del secondocomma dell’articolo 416, con istanza conte-nuta nella stessa memoria, a pena di deca-denza della riconvenzionale medesima, deveespressamente chiedere al giudice lo sposta-mento della data fissata per esperire il tenta-tivo di conciliazione.

Il decreto che sposta la data di compari-zione, unitamente alla memoria difensiva, enotificato, a cura del convenuto, all’attore,

Page 25: DISEGNO DI LEGGE - ADAPTdei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di riforma del processo del lavoro. L’articolato si ispira e recepisce larga parte dell’analisi

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 959– 25 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

entro dieci giorni dalla data in cui e statopronunciato.

Il tentativo di conciliazione di cui alquinto comma, ad istanza del ricorrente,non e esperito nel caso che il ricorrente di-mostri di aver effettuato senza esito, primadel giudizio, un tentativo di conciliazionenel rispetto delle modalita di cui ai commiterzo, quarto e quinto dell’articolo 412-qua-ter».

Art. 21.

1. L’articolo 411 del codice di proceduracivile e sostituito dal seguente:

«Art. 411. - (Processo verbale di concilia-zione). – Il tentativo di conciliazione e daespletare nel termine di trenta giorni e sisvolge in un’unica seduta, salvo che il giu-dice od il conciliatore non ravvisino concretepossibilita di accordo; in tal caso possonorinviare una sola volta la seduta entro un ter-mine non superiore a trenta giorni dalla datainiziale.

Il giudice o il conciliatore svolgono unruolo attivo al fine di pervenire alla concilia-zione e possono proporre, sulla base degliatti presentati, eventuali proposte di solu-zione.

Se la conciliazione riesce, si forma pro-cesso verbale che deve essere sottoscrittodal giudice o dal conciliatore, dalle parti e,ove presenti, dai loro difensori. L’autografiadella sottoscrizione, o l’impossibilita dei sog-getti di cui al primo periodo a sottoscrivere,e certificata dal giudice o dal conciliatore.

Ove la conciliazione sia stata raggiuntadavanti al conciliatore, questi trasmette il re-lativo verbale entro cinque giorni alla cancel-leria del giudice. Il giudice, accertata la re-golarita formale del verbale di conciliazione,lo dichiara esecutivo con decreto».

Page 26: DISEGNO DI LEGGE - ADAPTdei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di riforma del processo del lavoro. L’articolato si ispira e recepisce larga parte dell’analisi

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 959– 26 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 22.

1. L’articolo 412 del codice di proceduracivile e sostituito dal seguente:

«Art. 412. - (Verbale di mancata concilia-zione). – Se entrambe le parti, o la parte cheha presentato il ricorso, non compaiono altentativo di conciliazione, il giudice od ilconciliatore ne danno atto nel processo ver-bale ed il giudice dichiara estinto il processodirettamente o dopo aver ricevuto gli atti dalconciliatore, salvo il caso di motivo ricono-sciuto giustificato dal giudice o dal concilia-tore che, in tal caso, fissano una nuova dataper la comparizione entro il termine perento-rio di trenta giorni.

In caso di mancata comparizione del con-venuto, il giudice o il conciliatore ne dannoatto nel processo verbale.

In caso di mancata comparizione del con-venuto, il giudice, ricevuti gli atti nei terminidi cui al sesto comma, su istanza di parte,puo, con accertamento allo stato degli atti,in via provvisoria, emettere un’ordinanzache disponga il pagamento totale o parzialedelle somme domandate e disporre con lostesso ulteriori provvedimenti anticipatoridella decisione di merito.

Se la conciliazione non riesce si redige unverbale del tentativo di conciliazione. In essole parti possono indicare la soluzione, ancheparziale, sulla quale concordano, precisando,quando e possibile, l’ammontare del creditoche spetta alla lavoratrice o al lavoratore.In quest’ultimo caso, per la parte su cui sie concordato, il processo verbale acquista ef-ficacia di titolo esecutivo secondo quantostabilito dal quarto comma dell’articolo 411.

Nello stesso verbale il conciliatore esponegli estremi del tentativo, le eventuali propo-ste indirizzate alle parti per pervenire ad unaccordo, e quant’altro ritenga utile portarealla conoscenza del giudice per il prosieguodel procedimento. Il verbale del tentativo di

Page 27: DISEGNO DI LEGGE - ADAPTdei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di riforma del processo del lavoro. L’articolato si ispira e recepisce larga parte dell’analisi

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 959– 27 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conciliazione viene acquisito agli atti delprocesso.

Il conciliatore, salva l’ipotesi di cui all’ar-ticolo 412-bis, trasmette il verbale di man-cata conciliazione al giudice entro cinquegiorni. Il giudice, salvo che non debba di-chiarare estinto il processo ai sensi del primocomma, emette il decreto di fissazione diudienza davanti a se entro quindici giorni.

Il provvedimento di fissazione dell’u-dienza e depositato nella cancelleria del giu-dice, dove le parti possono prenderne vi-sione. Il decreto e notificato a cura dell’at-tore al convenuto non costituito, senza pre-giudizio degli effetti processuali gia verifica-tisi».

Art. 23.

1. L’articolo 412-bis del codice di proce-dura civile e sostituito dal seguente:

«Art. 412-bis. - (Arbitrato facoltativo). –

In qualunque fase del tentativo di concilia-zione, o al suo termine in caso di mancatariuscita, le parti possono affidare allo stessoconciliatore il mandato a risolvere in via ar-bitrale la controversia.

Il compromesso deve risultare da attoscritto contenente, a pena di nullita, il ter-mine per l’emanazione del lodo, nonche icriteri per la liquidazione dei compensi spet-tanti all’arbitro.

L’arbitro decide sulla controversia nel ri-spetto delle norme inderogabili di legge edel contratto collettivo, sulla base dei docu-menti in suo possesso e acquisendo, ove ne-cessario, altri mezzi istruttori. Si applica ladisposizione del terzo comma dell’articolo429.

Il lodo acquista efficacia esecutiva con ildeposito presso la cancelleria del giudice.

Si applica quanto previsto dalla disposi-zione di cui al quarto comma dell’articolo411».

Page 28: DISEGNO DI LEGGE - ADAPTdei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di riforma del processo del lavoro. L’articolato si ispira e recepisce larga parte dell’analisi

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 959– 28 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 24.

1. L’articolo 412-ter del codice di proce-dura civile e sostituito dal seguente:

«Art. 412-ter. - (Impugnazione del lodoarbitrale). – Il lodo arbitrale puo essere im-pugnato, per qualsiasi vizio, ivi compresala violazione e la falsa applicazione di leggedei contratti e accordi collettivi, entro trentagiorni dalla sua notificazione alle parti, da-vanti alla Corte d’appello in funzione di giu-dice del lavoro.

L’impugnazione non sospende l’esecuti-vita del lodo».

Art. 25.

1. L’articolo 412-quater del codice di pro-cedura civile e sostituito dal seguente:

«Art. 412-quater. - (Altre modalita di con-ciliazione). – La conciliazione, nelle materiedi cui all’articolo 409, puo essere svoltapresso le sedi previste dai contratti collettivisottoscritti dalle associazioni sindacali mag-giormente rappresentative, nonche presso ledirezioni provinciali del lavoro.

Gli accordi di conciliazione raggiunti intali sedi, sottoscritti dalle parti interessate edal conciliatore, acquistano efficacia di titoloesecutivo, ove depositati presso la cancelleriadel tribunale competente.

Il tentativo di conciliazione effettutato aisensi del primo comma, ove non si pervengaad una conciliazione, tiene luogo del tenta-tivo di cui all’articolo 410 e determina laprocedibilita dell’azione giudiziaria ove siastato esperito con le seguenti modalita:

a) sia stato esperito da un conciliatoresu richiesta congiunta dalle parti;

b) sia stato effettuato sulla base di me-morie scritte dell’attore e del convenutoche illustrino le ragioni di fatto e di dirittodella pretesa e della resistenza.

Page 29: DISEGNO DI LEGGE - ADAPTdei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di riforma del processo del lavoro. L’articolato si ispira e recepisce larga parte dell’analisi

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 959– 29 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il verbale del tentativo di conciliazionedeve essere redatto e sottoscritto dal conci-liatore, dalle parti e, ove presenti, dai loro di-fensori. In tale verbale il conciliatore esponegli estremi del tentativo, le eventuali propo-ste indirizzate alle parti per pervenire ad unaccordo, e quant’altro ritenga utile portare aconoscenza del giudice per il procedimento.Ad esso devono essere allegate le memoriedi cui al comma terzo.

Il verbale di mancata conciliazione e de-positato presso la cancelleria del giudicecompetente unitamente al ricorso di cui al-l’articolo 414. Il giudice, ove accerti chesono state rispettate le condizioni di cui alterzo comma, e che la domanda corrispondeall’oggetto per il quale e stato esperito il ten-tativo di conciliazione, procede direttamentea fissare l’udienza di discussione ai sensidell’articolo 415.

Il verbale di conciliazione e acquisito agliatti del procedimento e produce tutti gli ulte-riori effetti del tentativo di conciliazioneesperito ai sensi degli articoli 410, 411 e412».

Art. 26.

1. Dopo l’articolo 412-quater del codice diprocedura civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 412-quinquies. – Ferma restando lafacolta di ciascuna delle parti di adire l’auto-rita giudiziaria e di avvalersi delle proceduredi conciliazione e di arbitrato previste daicontratti collettivi, le controversie di cui al-l’articolo 409 del codice di procedura civilee all’articolo 63, comma 1, del decreto legi-slativo 30 marzo 2001, n. 165, possono es-sere altresı proposte innanzi al Collegio diconciliazione e arbitrato irrituale costituitosecondo quanto previsto dal presente arti-colo. E nulla ogni clausola del contratto indi-viduale di lavoro o comunque pattuita cheobblighi una parte o entrambe a proporre le

Page 30: DISEGNO DI LEGGE - ADAPTdei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di riforma del processo del lavoro. L’articolato si ispira e recepisce larga parte dell’analisi

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 959– 30 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

controversie sopra indicate al Collegio diconciliazione e arbitrato.

Il Collegio di conciliazione e arbitrato ecomposto da un rappresentante di ciascunadelle parti e da un terzo membro, in funzionedi Presidente, scelto di comune accordo dagliarbitri di parte tra i professori universitari dimaterie giuridiche e gli avvocati patrocinantiin Cassazione. La parte che intenda ricorrereal Collegio di conciliazione e arbitrato noti-fica all’altra parte un ricorso sottoscritto,salvo che si tratti di una pubblica ammini-strazione, da un avvocato al quale abbia con-ferito mandato e presso il quale deve eleg-gere il domicilio. Il ricorso deve contenerela nomina dell’arbitro di parte ed indicarel’oggetto della domanda, le ragioni di fattoe di diritto sulle quali si fonda la domanda,i mezzi di prova ed il valore della controver-sia entro il quale si intende limitare la do-manda. Se la parte convenuta intende accet-tare la procedura di conciliazione e arbitratonomina il proprio arbitro di parte, il qualeentro trenta giorni dalla data della notificadel ricorso procede, ove possibile, concorde-mente con l’altro arbitro, alla scelta del Pre-sidente e della sede del Collegio. Ove cionon avvenga ciascuna delle parti e libera diadire l’autorita giudiziaria. In caso di sceltaconcorde del terzo arbitro e della sede delCollegio, la parte convenuta entro trentagiorni da tale scelta deposita presso la sededel Collegio una memoria difensiva sotto-scritta, salvo che si tratti di una pubblica am-ministrazione, da un avvocato cui abbia con-ferito mandato e presso il quale deve eleg-gere il domicilio. La memoria deve conte-nere le difese e le eccezioni in fatto e in di-ritto e l’indicazione dei mezzi di prova. En-tro dieci giorni dalla data di deposito dellamemoria difensiva il ricorrente puo deposi-tare presso la sede del Collegio una memoriadi replica senza modificare il contenuto delricorso. Nei successivi dieci giorni il conve-nuto puo depositare presso la sede del Colle-gio una controreplica senza modificare ilcontenuto della memoria difensiva. Il Colle-

Page 31: DISEGNO DI LEGGE - ADAPTdei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di riforma del processo del lavoro. L’articolato si ispira e recepisce larga parte dell’analisi

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 959– 31 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gio di conciliazione e arbitrato fissa il giorno

dell’udienza, da tenere entro trenta giornidalla scadenza del termine per la controre-plica del convenuto, dandone comunicazione

alle parti nel domicilio eletto almeno diecigiorni prima. All’udienza il Collegio esperi-sce il tentativo di conciliazione. Se la conci-

liazione riesce si applicano le disposizionidell’articolo 411, primo comma, del codicedi procedura civile e dell’articolo 66, comma

8, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165. Se la conciliazione non riesce il Col-legio provvede, ove occorra, ad interrogare

le parti e ad ammettere ed espletare le prove,altrimenti invita alla immediata discussioneorale. Nel caso di ammissione delle prove

il Collegio puo rinviare ad altra udienza, anon piu di dieci giorni di distanza, per l’as-sunzione delle stesse e la discussione orale.

La controversia e decisa, entro venti giornidalla udienza di discussione, mediante unlodo. Il lodo e impugnabile ai sensi dell’arti-

colo 808-ter del codice di procedura civile.La decorrenza di tutti i termini della proce-dura di conciliazione e arbitrato e sospesa

nel periodo dal 1º agosto al 15 settembre.Il lodo e depositato, a cura della parte inte-ressata, nella cancelleria della Corte d’ap-

pello, in funzione di giudice dei lavoro, nelcui distretto e la sede del Collegio ed e di-chiarato esecutivo con decreto se non e pro-

posta tempestivamente l’impugnazione di cuial presente comma. Contestualmente alla im-pugnazione del lodo puo essere proposta op-

posizione alla dichiarazione di esecutivita dellodo per gravissimo danno o per manifestafondatezza dell’impugnazione. In caso di im-

pugnazione tempestiva la dichiarazione diesecutivita del lodo e ammessa se non e pro-posta la contestuale opposizione o se questa

e rigettata. Se l’opposizione e accolta la di-chiarazione di esecutivita e emessa solo incaso di rigetto dell’impugnazione. Il com-

penso dei Presidente del Collegio di concilia-zione e arbitrato e fissato in misura pari al 2per cento del valore della controversia di-

chiarato in ricorso e viene versato dalle parti

Page 32: DISEGNO DI LEGGE - ADAPTdei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di riforma del processo del lavoro. L’articolato si ispira e recepisce larga parte dell’analisi

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 959– 32 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per meta ciascuna presso la sede del Collegiomediante assegni circolari intestati al Presi-dente almeno cinque giorni prima dell’u-dienza. Ciascuna parte provvede a compen-sare l’arbitro da essa nominato. Le spese le-gali e quelle per il compenso del Presidentee dell’arbitro di parte, queste ultime nellamisura dell’1 per cento dei suddetto valoredella controversia, sono liquidate nel lodoai sensi degli articolo 91, primo comma, e92 del codice di procedura civile. I contratticollettivi nazionali di categoria possono isti-tuire un fondo per il rimborso al lavoratoredelle spese per il compenso del Presidentedel Collegio di conciliazione e arbitrato edel proprio arbitro di parte.

Art. 412-sexies. - (Arbitrato in materia dilavoro previsto dalla contrattazione collet-

tiva). – Nell’ambito delle sedi di cui all’arti-colo 412-quater le parti possono deferire adarbitri la controversia.

Il lodo arbitrale e dichiarato esecutivo dalgiudice cui sia trasmesso a cura delle strut-ture interessate, nei modi e nei tempi stabilitidal quarto comma dell’articolo 411 e dall’ar-ticolo 412-bis, ove sia presente la richiestascritta con la quale le parti dichiarano di ri-chiedere una pronuncia arbitrale, l’indica-zione dell’arbitro o del collegio arbitraIe alquale viene richiesto il lodo, la delimitazionedell’oggetto sul quale viene richiesto il lodo,il termine entro il quale il lodo deve esserepronunciato.

Ai lodi di cui al presente articolo si ap-plicano le disposizioni di cui all’articolo412-ter».

Art. 27.

1. All’articolo 415 del codice di proceduracivile e aggiunto il seguente comma:

«Per i procedimenti per i quali sia esperitoil tentativo di conciliazione, i termini di cuiai commi secondo, terzo, quarto, quinto e se-sto decorrono dalla data di trasmissione delverbale di mancata conciliazione».

Page 33: DISEGNO DI LEGGE - ADAPTdei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di riforma del processo del lavoro. L’articolato si ispira e recepisce larga parte dell’analisi

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 959– 33 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. All’articolo 418 del codice di proceduracivile e aggiunto il seguente comma:

«Per i procedimenti per i quali sia stato di-sposto il tentativo obbligatorio di concilia-zione, eventuali domande in via riconvenzio-nale sono disposte tassativamente con le pro-cedure di cui all’articolo 410».

3. All’articolo 420 del codice di proceduracivile sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) il primo comma e sostituito dal se-guente:

«Nell’udienza fissata per la discussionedella causa il giudice interroga liberamenele parti presenti. La mancata comparizionedelle parti, senza giustificato motivo, costi-tuisce comportamento valutabile dal giudiceai fini della decisione. Le parti possono, sericorrono gravi motivi, modificare le do-mande, eccezioni e conclusioni gia formu-late, previa autorizzazione del giudice»;

b) il terzo comma e abrogato;

c) il quarto comma e sostituito dal se-guente:

«Quando il giudice ritiene la causa maturaper la decisione, o se sorgono questioni atti-nenti alla giurisdizione o alla competenza oaltre pregiudiziali la cui decisione puo defi-nire il giudizio, il giudice invita le partialla discussione e pronuncia sentenza anchenon definitiva dando lettura del dispositivo».

Art. 28.

1. Presso ogni tribunale e istituito un albodei conciliatori e degli arbitri, esperti in ma-terie giuslavoristiche, di seguito denominato«albo», tenuto dal presidente della sezionelavoro del tribunale stesso.

2. All’albo possono iscriversi professori ericercatori universitari di materie giuslavori-stiche, avvocati e commercialisti di compro-vata esperienza nel campo del lavoro, consu-lenti del lavoro, funzionari delle direzioni

Page 34: DISEGNO DI LEGGE - ADAPTdei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di riforma del processo del lavoro. L’articolato si ispira e recepisce larga parte dell’analisi

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 959– 34 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

provinciali e regionali del lavoro. Trascorsoil primo anno di applicazione della legge, al-l’albo possono iscriversi esclusivamente co-loro che, appartenenti alle categorie suddette,abbiano frequentato programmi di forma-zione professionale per la preparazione allosvolgimento della funzione di conciliatore edi arbitro e ottenuto la relativa certificazione.

3. La domanda d’iscrizione, con allegati ititoli che dimostrino il possesso delle neces-sarie competenze, e presentata al presidentedel tribunale, che vaglia i titoli per l’ammis-sione.

4. Gli iscritti all’albo svolgono, su nominadel giudice, la funzione di conciliatori dellecontroversie di lavoro, ai sensi dell’articolo410 del codice di procedura civile. Essi pos-sono essere nominati in qualita di conci-liatori nelle strutture di cui all’articolo412-quater del codice di procedura civile,come sostituito dall’articolo 25 della pre-sente legge.

5. I giudici scelgono i conciliatori e gli ar-bitri tenendo conto della loro esperienza inrelazione al tipo di vertenza e con modalitatali da distribuire gli incarichi tra gli iscrittiall’albo, evitando profili di incompatibilita.

6. Il presidente della sezione lavoro deltribunale vigila sul comportamento dei con-ciliatori, che deve essere improntato all’indi-pendenza ed all’imparzialita nella presta-zione del servizio. Egli dispone la cancella-zione dall’albo quando ravvisi che non sussi-stano piu le condizioni per il mantenimentodell’iscrizione.

7. Per le conciliazioni effettuate ai sensidell’articolo 410 del codice di procedura ci-vile ai conciliatori spetta un’indennita defi-nita con decreto del Ministro della giustiziaper ogni vertenza trattata, senza alcuna di-stinzione in relazione al valore della contro-versia. Nel caso in cui in sede di concilia-zione non vengano stabiliti i criteri per la ri-partizione dell’onere, esso e diviso in partiuguali tra le due parti.

8. Per le conciliazioni raggiunte ai sensidell’articolo 412-quater del codice di proce-

Page 35: DISEGNO DI LEGGE - ADAPTdei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di riforma del processo del lavoro. L’articolato si ispira e recepisce larga parte dell’analisi

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 959– 35 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dura civile, come sostituito dall’articolo 25della presente legge, il compenso e stabilitodalle strutture presso cui il conciliatorevenga chiamato, fermo restando che, in man-canza di un accordo per la ripartizione del-l’onere, esso e diviso in parti uguali tra ledue parti.

9. Le domande per l’iscrizione all’albo, in-dirizzate al presidente della sezione lavorodel tribunale, ai sensi del comma 3, possonoessere depositate nella cancelleria o inviate amezzo raccomandata, a partire dal primogiorno dalla data di entrata in vigore dellapresente legge.

10. Il presidente della sezione lavoro deltribunale, entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, esami-nate le domande, determina l’elenco degliiscritti all’albo. L’albo e aggiornato con ca-denza semestrale.

Capo IV

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELPROCESSO DEL LAVORO IN GENERALE

Art. 29.

1. All’articolo 327 del codice di proceduracivile, dopo il primo comma e inserito il se-guente:

«Quest’ultimo termine e ridotto a sei mesinel caso di sentenze pronunciate in materiadi lavoro e di previdenza e di assistenza ob-bligatoria».

Art. 30.

1. All’articolo 392 del codice di proceduracivile, dopo il primo comma e inserito il se-guente:

«La riassunzione della causa di lavoro da-vanti al giudice di rinvio puo essere fatta da

Page 36: DISEGNO DI LEGGE - ADAPTdei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di riforma del processo del lavoro. L’articolato si ispira e recepisce larga parte dell’analisi

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 959– 36 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ciascuna delle parti non oltre sei mesi dallapubblicazione della sentenza della Corte di

Cassazione».

Art. 31.

1. L’articolo 420-bis del codice di proce-dura civile e sostituito dal seguente:

«Art. 420-bis. - (Accertamento pregiudi-

ziale sulla interpretazione di leggi, regola-

menti, contratti e accordi collettivi). –

Quando per la definizione di una controver-sia di cui agli articoli 409 e 442 riguardanti,anche potenzialmente, un numero consistentedi soggetti, nelle quali sia necessario risol-vere in via pregiudiziale una questione rile-vante e seria concernente l’interpretazionedi leggi, regolamenti, o di clausole di un

contratto o accordo collettivo nazionale, ilgiudice di primo grado decide con sentenzanon definitiva tale questione, impartendo di-stinti provvedimenti per l’ulteriore istruzioneo, comunque, per la prosecuzione dellacausa, fissando una successiva udienza indata non anteriore a novanta giorni.

Ove l’interpretazione riguardi un contrattoo un accordo collettivo, il giudice dispone,anche d’ufficio, l’acquisizione di informa-zioni e osservazioni, orali o scritte, alle asso-ciazioni sindacali che hanno sottoscritto ilcontratto o l’accordo collettivo.

La sentenza e impugnabile soltanto con ri-corso immediato per cassazione da proporsientro sessanta giorni dalla comunicazionedell’avviso di deposito della sentenza.

Copia del ricorso per cassazione deve, apena di inammissibilita del ricorso, esseredepositata presso la cancelleria del giudiceche ha emesso la sentenza impugnata, entroventi giorni dalla notificazione del ricorsoalle altre parti; il processo e sospeso dalla

data del deposito».

Page 37: DISEGNO DI LEGGE - ADAPTdei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di riforma del processo del lavoro. L’articolato si ispira e recepisce larga parte dell’analisi

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 959– 37 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 32.

1. Il primo comma dell’articolo 429 delcodice di procedura civile e sostituito dal se-guente:

«Nell’udienza il giudice, esaurita la di-scussione orale e udite le conclusioni delleparti, pronuncia sentenza con cui definisceil giudizio dando lettura del dispositivo edella concisa esposizione delle ragioni difatto e di diritto della decisione. In caso diparticolare complessita della controversia, ilgiudice fissa nel dispositivo un termine,non superiore a sessanta giorni, per il depo-sito della sentenza».

Art. 33.

1. Dopo l’articolo 429 del codice di proce-dura civile, e inserito il seguente:

«Art. 429-bis. - (Motivazione della sen-tenza). – La sentenza puo essere motivatain forma abbreviata, mediante il rinvio aglielementi di fatto riportati in uno o piu attidi causa e la concisa esposizione delle re-gioni di diritto, anche in riferimento a prece-denti conformi».

Art. 34.

1. All’articolo 633, primo comma, del co-dice di procedura civile, dopo il numero 3, eaggiunto il seguente:

«3-bis. Se il credito riguarda il corrispet-tivo in denaro per prestazioni di lavoro auto-nomo, ovvero alle dipendenze di soggetti pri-vati o pubblici».

Page 38: DISEGNO DI LEGGE - ADAPTdei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di riforma del processo del lavoro. L’articolato si ispira e recepisce larga parte dell’analisi

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 959– 38 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 35.

1. Dopo l’articolo 636 del codice di proce-dura civile e aggiunto il seguente:

«Art. 636-bis. - (Corrispettivo per presta-zioni di lavoro autonomo o dipendente). –

Nel caso previsto nel numero 4. del primocomma dell’articolo 633 la domanda deveessere accompagnata da elementi atti a farpresumere l’esistenza del rapporto e dal con-teggio delle prestazioni corredato dal pareredel competente sindacato o associazione pro-fessionale».

Art. 36.

1. L’articolo 150 delle disposizioni per laattuazione del codice di procedura civile edisposizioni transitorie e sostituito dal se-guente:

«Ai fini del calcolo di cui all’articolo 429ultimo comma, del codice il giudice applical’indice delle variazioni dei prezzi al con-sumo per operai e impiegati calcolato dall’I-STAT, nonche gli interessi legali calcolatisul capitale via via rivalutato».

Art. 37.

1. All’articolo 28 legge 20 maggio 1970 n.300, dopo il primo comma e inserito il se-guente:

«Il procedimento di cui al primo commatrova applicazione anche in ipotesi di man-cata regolarizzazione contrattuale e previden-ziale dei rapporti di lavoro, non risultanti dascritture o da altre documentazioni obbliga-torie. In tal caso la rimozione degli effettidel comportamento illegittimo ordinata giu-dizialmente si intende ottemperata anchecon la successiva stipula, entro trenta giorni,o nel diverso termine stabilito dal giudice, diaccordi sindacali di regolarizzazione o emer-

Page 39: DISEGNO DI LEGGE - ADAPTdei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di riforma del processo del lavoro. L’articolato si ispira e recepisce larga parte dell’analisi

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 959– 39 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sione previsti dalle leggi vigenti, e di cui siaparte il sindacato denunziante».

Art. 38.

1. All’articolo 69 della legge 26 luglio1975, n. 354, dopo il comma 6, e inseritoil seguente:

«6-bis. Decide le controversie relative allavoro svolto dai detenuti in favore dell’am-ministrazione penitenziaria, applicando, inquanto compatibili, le norme contenute nellibro secondo, titolo IV, del codice di proce-dura civile».

2. All’articolo 409, primo comma, del co-dice di procedura civile, e aggiunto il se-guente numero:

«5-bis. rapporti di lavoro dei detenuti consoggetti diversi dall’amministrazione peni-tenziaria».

3. All’articolo 420 del codice di proceduracivile, dopo il primo comma, e inserito il se-guente:

«Il lavoratore detenuto assiste all’udienzalibero nella persona, salvo che siano necessa-rie cautele per prevenire il pericolo di fuga odi violenza».

Art. 39.

1. Dopo l’articolo 15 della legge 20 mag-gio 1970, n. 300, e inserito il seguente:

«Art. 15-bis. - (Onere della prova). – 1.

Nell’ambito delle azioni, individuali o collet-tive, per il riconoscimento della sussistenzadi atti discriminatori di cui all’articolo 15quando il ricorrente fornisce elementi di fattodai quali si puo presumere che vi sia statauna discriminazione diretta o indiretta, spettaal convenuto provare che non vi e stata vio-lazione del principio di parita di tratta-mento».

Page 40: DISEGNO DI LEGGE - ADAPTdei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di riforma del processo del lavoro. L’articolato si ispira e recepisce larga parte dell’analisi

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 959– 40 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. All’articolo 4 del decreto legislativo 9luglio 2003, n. 215, il comma 3 e sostituitodal seguente:

«3. Nei giudizi per il riconoscimento dellasussistenza di una delle discriminazioni dicui all’articolo 2, si applica l’articolo 15-bisdella legge 20 maggio 1970, n. 300».

3. All’articolo 4 del decreto legislativo 9luglio 2003, n. 216, il comma 4 e sostituitodal seguente:

«4. Nei giudizi per il riconoscimento dellasussistenza di una delle discriminazioni dicui all’articolo 2, si applica l’articolo 15-bisdella legge 20 maggio 1970, n. 300».

4. All’articolo 3 della legge 11 maggio1990, n. 108, e aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: «Si applica l’articolo 15-bis dellalegge 20 maggio 1970, n. 300».

Art. 40.

1. All’articolo 96, sesto comma, del regiodecreto 16 marzo 1942, n. 267, e successivemodificazioni, sono aggiunte, in fine, le se-guenti parole: «, con l’eccezione di quelliche decidono pretese retributive e contribu-tive discendenti da preventivo accertamentodella sussistenza di rapporti di lavoro di cuiall’articolo 2094 del codice civile. In taliipotesi, il giudice delegato dispone la previaconvocazione all’udienza di cui allo articolo95, terzo comma, dell’istituto previdenziale,il quale assume, altresı, la veste di litiscon-sorte necessario nell’eventuale successivoprocedimento di cui all’articolo 99».

Art. 41.

1. In sede di condanna alla rifusione dellespese di lite e di liquidazione delle stesse aisensi degli articoli 91 e seguenti del codicedi procedura civile, qualora il ricorso pro-mosso da terzi in materia di qualificazionedi un contratto certificato ai sensi degli arti-

Page 41: DISEGNO DI LEGGE - ADAPTdei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di riforma del processo del lavoro. L’articolato si ispira e recepisce larga parte dell’analisi

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 959– 41 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

coli 75 e seguenti del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276, e successive modifi-cazioni, non venga accolto, il giudice pone acarico del ricorrente le spese di lite. Il giu-dice puo altresı condannare il ricorrente aisensi dell’articolo 96 del codice di proceduracivile.

2. L’amministrazione soccombente puoagire, sussistendone i requisiti, nei confrontidel funzionario responsabile della causa in-tentata alla Pubblica amministrazione ai finidel risarcimento del danno.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42.

1. I termini previsti dalla presente legge siintendono di carattere perentorio.

Page 42: DISEGNO DI LEGGE - ADAPTdei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di riforma del processo del lavoro. L’articolato si ispira e recepisce larga parte dell’analisi
Page 43: DISEGNO DI LEGGE - ADAPTdei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di riforma del processo del lavoro. L’articolato si ispira e recepisce larga parte dell’analisi
Page 44: DISEGNO DI LEGGE - ADAPTdei lavoratori, e alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in materia di riforma del processo del lavoro. L’articolato si ispira e recepisce larga parte dell’analisi

E 4,00