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Comune di Valle di Cadore – P.R.G. – Norme di Attuazione pag. 1 DISCIPLINA URBANISTICA DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA Art. 1 - Finalità del Piano Regolatore Generale Comunale Il Piano Regolatore Generale del Comune di Valle di Cadore è finalizzato al soddisfacimento delle esigenze della comunità locale con i seguenti specifici obiettivi: a) la difesa del patrimonio agricolo, delle risorse naturali e del patrimonio storico, artistico ed ambientale; b) il recupero del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente con particolare riferimento ai centri storici, agli edifici e manufatti di valenza storico-architettonica ed ai tessuti edilizi marginali; c) l'equilibrata espansione dei centri abitati sulla base della realtà socio-economica esistente e prevista; d) il soddisfacimento del fabbisogno pregresso e previsto di servizi sociali e di attrezzature pubbliche anche con riferimento al fabbisogno di scala sovracomunale; e) la programmazione attuativa degli interventi pubblici e privati. Tali principi saranno alla base della gestione degli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio e costituiranno riferimento qualora si renda necessaria l’interpretazione di articoli normativi o del R.E.. Art. 2 - Norme generali Il P.R.G. promuove il miglior utilizzo delle risorse e la riqualificazione del territorio comunale nel suo insieme e governa i processi di trasformazione territoriale nel senso complessivo indicato dall'art.1 della Legge 10/1977 e, più in generale, dalla legislazione urbanistica regionale e nazionale. Le presenti Norme Tecniche di Attuazione disciplinano la pianificazione del territorio in ordine alla tutela ed all'uso del suolo e agli interventi di conservazione e di trasformazione del territorio a scopi insediativi, residenziali e produttivi. Ogni attività edilizia, nell'ambito del territorio comunale, deve essere eseguita nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti, del P.R.G. e relative Norme di Attuazione, del Regolamento Edilizio. Analogamente a quanto previsto per qualsiasi altro tipo di intervento di trasformazione del territorio, per ciò che riguarda gli interventi per l'arredo urbano e per la difesa dell'ambiente il P.R.G. definisce sia norme immediatamente efficaci sia criteri da adottare attraverso successivi strumenti progettuali e di gestione. Fanno parte della normativa del P.R.G. linee di indirizzo, prescrizioni qualitative, sussidi operativi per la migliore attuazione degli obiettivi dello stesso P.R.G. in merito ai temi del riassetto urbano e della qualità ambientale che potranno essere adottati anche successivamente. In caso di non corrispondenza tra prescrizione normativa ed elaborati grafici, prevalgono le disposizioni normative; nel caso si riscontrino discordanze fra le indicazioni riguardanti lo stesso territorio nelle tavole grafiche si riterrà prevalente l'indicazione della tavola 1:2.000. La disciplina normativa e cartografica del P.R.G. interviene sull’intero territorio comunale. Art. 3 - Strumenti attuativi del Piano Regolatore Generale Il Piano Regolatore Generale del Comune di Valle di Cadore, ai sensi della Legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni (da ora in poi definita L.U.), in osservanza a quanto stabilito dalla Legge 28.1.1977 n. 10, dalla Legge 5.8.1978 n. 457, nonché dalla Legge Regionale n. 61/1985 (da ora in poi definita L.U.R.) e successive modificazioni, sarà attuato attraverso: 1) strumenti attuativi di cui agli artt. 12 ( Piano Particolareggiato - P.P.), 15 ( Piani di Recupero di iniziativa pubblica e privata - P.d.R ), 16 ( Piano di Lottizzazione - P.d.L. ), 13 ( Piano per l'Edilizia Economica e Popolare - P.E.E.P. ), 14 (Piano per gli Insediamenti Produttivi - P.I.P.) della L.U.R.. Le aree soggette a Piano Attuativo sono specificate nelle N.d.A. ed eventualmente individuate con apposita grafia nelle tavola di progetto del P.R.G.. La perimetrazioni di aree soggette a piano attuativo, quando non previste sulle tavole di P.R.G., vengono delimitata attraverso apposita delibera di C.C.; Nella redazione dei piani attuativi: a) è ammessa la perimetrazione di ambiti minori dell’intero azzonamento previsto a piano attuativo previa verifica che la viabilità e la dislocazione dei servizi rispettino gli standard e non creino pregiudizio all’attuazione delle previsioni dell’intero ambito. b) potranno essere variate le prescrizioni relative al distacco fra fabbricati ed alla distanza dalle strade e dai confini. c) farà parte integrante dello strumento urbanistico attuativo una perizia geologica che documenti l'idoneità dei luoghi e definisca tutte le opere necessarie per la stabilità ed idoneità dei nuovi edifici, nonché per la loro salvaguardia da eventi franosi, slavine, smottamenti, inondazioni, esondazioni ecc.. d) la nuova viabilità principale avrà larghezza non inferiore a ml. 6,0. Misure inferiori possono essere ammesse per viabilità interna di distribuzione o in caso di diversa sezione della viabilità comunale di raccordo; e) le previsioni a viabilità, parcheggi e servizi individuate sulle tavole 13 del PRG sono da considerarsi indicative essendo consentita ai piani attuativi la predisposizioni di ipotesi diverse nel rispetto degli intenti funzionali del PRG

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Comune di Valle di Cadore – P.R.G. – Norme di Attua zione

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DISCIPLINA URBANISTICA DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

Art. 1 - Finalità del Piano Regolatore Generale Com unale Il Piano Regolatore Generale del Comune di Valle di Cadore è finalizzato al soddisfacimento delle esigenze

della comunità locale con i seguenti specifici obiettivi: a) la difesa del patrimonio agricolo, delle risorse naturali e del patrimonio storico, artistico ed ambientale; b) il recupero del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente con particolare riferimento ai centri

storici, agli edifici e manufatti di valenza storico-architettonica ed ai tessuti edilizi marginali; c) l'equilibrata espansione dei centri abitati sulla base della realtà socio-economica esistente e prevista; d) il soddisfacimento del fabbisogno pregresso e previsto di servizi sociali e di attrezzature pubbliche

anche con riferimento al fabbisogno di scala sovracomunale; e) la programmazione attuativa degli interventi pubblici e privati.

Tali principi saranno alla base della gestione degli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio e costituiranno riferimento qualora si renda necessaria l’interpretazione di articoli normativi o del R.E..

Art. 2 - Norme generali

Il P.R.G. promuove il miglior utilizzo delle risorse e la riqualificazione del territorio comunale nel suo insieme e governa i processi di trasformazione territoriale nel senso complessivo indicato dall'art.1 della Legge 10/1977 e, più in generale, dalla legislazione urbanistica regionale e nazionale.

Le presenti Norme Tecniche di Attuazione disciplinano la pianificazione del territorio in ordine alla tutela ed all'uso del suolo e agli interventi di conservazione e di trasformazione del territorio a scopi insediativi, residenziali e produttivi.

Ogni attività edilizia, nell'ambito del territorio comunale, deve essere eseguita nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti, del P.R.G. e relative Norme di Attuazione, del Regolamento Edilizio.

Analogamente a quanto previsto per qualsiasi altro tipo di intervento di trasformazione del territorio, per ciò che riguarda gli interventi per l'arredo urbano e per la difesa dell'ambiente il P.R.G. definisce sia norme immediatamente efficaci sia criteri da adottare attraverso successivi strumenti progettuali e di gestione.

Fanno parte della normativa del P.R.G. linee di indirizzo, prescrizioni qualitative, sussidi operativi per la migliore attuazione degli obiettivi dello stesso P.R.G. in merito ai temi del riassetto urbano e della qualità ambientale che potranno essere adottati anche successivamente.

In caso di non corrispondenza tra prescrizione normativa ed elaborati grafici, prevalgono le disposizioni normative; nel caso si riscontrino discordanze fra le indicazioni riguardanti lo stesso territorio nelle tavole grafiche si riterrà prevalente l'indicazione della tavola 1:2.000.

La disciplina normativa e cartografica del P.R.G. interviene sull’intero territorio comunale.

Art. 3 - Strumenti attuativi del Piano Regolatore G enerale Il Piano Regolatore Generale del Comune di Valle di Cadore, ai sensi della Legge 17.8.1942 n. 1150 e

successive modificazioni (da ora in poi definita L.U.), in osservanza a quanto stabilito dalla Legge 28.1.1977 n. 10, dalla Legge 5.8.1978 n. 457, nonché dalla Legge Regionale n. 61/1985 (da ora in poi definita L.U.R.) e successive modificazioni, sarà attuato attraverso: 1) strumenti attuativi di cui agli artt. 12 ( Piano Particolareggiato - P.P.), 15 ( Piani di Recupero di iniziativa

pubblica e privata - P.d.R ), 16 ( Piano di Lottizzazione - P.d.L. ), 13 ( Piano per l'Edilizia Economica e Popolare - P.E.E.P. ), 14 (Piano per gli Insediamenti Produttivi - P.I.P.) della L.U.R.. Le aree soggette a Piano Attuativo sono specificate nelle N.d.A. ed eventualmente individuate con apposita grafia nelle tavola di progetto del P.R.G.. La perimetrazioni di aree soggette a piano attuativo, quando non previste sulle tavole di P.R.G., vengono delimitata attraverso apposita delibera di C.C.; Nella redazione dei piani attuativi: a) è ammessa la perimetrazione di ambiti minori dell’intero azzonamento previsto a piano attuativo previa

verifica che la viabilità e la dislocazione dei servizi rispettino gli standard e non creino pregiudizio all’attuazione delle previsioni dell’intero ambito.

b) potranno essere variate le prescrizioni relative al distacco fra fabbricati ed alla distanza dalle strade e dai confini.

c) farà parte integrante dello strumento urbanistico attuativo una perizia geologica che documenti l'idoneità dei luoghi e definisca tutte le opere necessarie per la stabilità ed idoneità dei nuovi edifici, nonché per la loro salvaguardia da eventi franosi, slavine, smottamenti, inondazioni, esondazioni ecc..

d) la nuova viabilità principale avrà larghezza non inferiore a ml. 6,0. Misure inferiori possono essere ammesse per viabilità interna di distribuzione o in caso di diversa sezione della viabilità comunale di raccordo;

e) le previsioni a viabilità, parcheggi e servizi individuate sulle tavole 13 del PRG sono da considerarsi indicative essendo consentita ai piani attuativi la predisposizioni di ipotesi diverse nel rispetto degli intenti funzionali del PRG

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2) comparto, comprendente uno o più edifici e/o aree da trasformare, appartenenti a più proprietari o aventi titolo ad edificare e costituenti insieme una unità minima per un intervento unitario; la delimitazione dell'ambito territoriale del Comparto e le procedure di attuazione avvengono secondo l'art. 18 della L.U.R.;

3) concessione ad edificare diretta, nel rispetto delle previsioni del P.R.G. e di quanto stabilito dal presente testo di norme; si applica ove non siano prescritti strumenti attuativi.

Art. 4 - Interventi ammessi in attuazione del P.R.G . Tipi di intervento : i principali tipi di intervento per tutte le destinazioni d'uso, anche non residenziali, e con

riferimento alla vigente normativa, riguardano le operazioni di: 1) Conservazione di immobili con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria; 2) Restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente e di particolare pregio; 3) Ristrutturazione edilizia; 4) Ristrutturazione urbanistica; interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a sostituire l'esistente

tessuto urbanistico con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale, e di ogni elemento in contrasto con le caratteristiche dell'impianto urbano ed edilizio originario.

5) Completamento; interventi rivolti alla realizzazione di nuove opere, su porzioni del territorio già parzialmente edificate, disciplinate con specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle altezze massime nonché alla tipologia ed alle caratteristiche planivolumetriche degli edifici.

6) Nuovo impianto; interventi rivolti all'utilizzazione di aree inedificate, disciplinate con appositi indici parametrici ed indicazioni tipologiche specifiche. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica con nuovo impianto sono realizzati attraverso strumenti urbanistici attuativi.

Art. 5 - Divisione del territorio in zone territori ali omogenee

Agli effetti delle possibilità d'uso ed edificatorie, il territorio comunale, secondo la grafia del P.R.G., è diviso nelle zone territoriali omogenee di cui alla seguente tabella e secondo quanto puntualmente previsto per ciascuna zona ai relativi successivi articoli. Nell’ambito della normativa di ogni zona vengono riportate, per le zone contrassegnate da previsione puntuale nelle tavole di progetto 13.3, le specifiche di ciascun intervento.

Tipo e sigla delle Zone Territoriali Omogenee (Z.T. O.) e articolo normativo di riferimento Residenziali

art.6 Attività Produttive

- art.13 Agricole

art.21 Servizi (standards)

art.25 Zone con vincoli speciali - art.26

A centro storico

art.7

D I industriali

art.14

ES agricola speciale

paesaggistica

F S istruzione

a rispetto viario

B saturazione

art.8

D M artigianali miste

art.16

E 1.1 agricole a parco

F I attrezz. interesse

comune

b rispetto fluviale

B S residenziali speciali

art.9

D AL alberghiere

art.17

E 1.2 alpina

F V parco, gioco e sport

c rispetto di

elettrodotto C 1

completamento art.10

E 1.3

boschi di produzione

F P parcheggi

d rispetto cimiteriale

C 2 espansione

art.11

E 1.4 prati in

imboschimento

F P Z piazza

e vincolo forestale ed

idrogeologico C 2 PEEP

espansione PEEP art.12

E 1.5 zone in instabilità

f archeologico

E 2 /E2S

agricole primarie/ primarie speciali

g geologico

E 3 / E3S

agricole frazionate / frazionate speciali

h

verde, parco e giardino privato

E 4 nuclei rurali

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CLASSIFICAZIONE SECONDO I CARATTERI DELL'EDIFICAZIO NE

Art. 6 - Zone residenziali Tali zone sono destinate prevalentemente alla residenza ed alle altre attività che non contrastino con il

carattere residenziale della zona. Al loro interno vi sono ammessi: - negozi e botteghe con un massimo di mq.250 per gli azzonamenti di tipo A, B, C1, C2, mq. 500 per gli

azzonamenti di tipo BS, DM e mq. 1.500 per gli azzonamenti di tipo DAL e comunque in conformità ai limiti definiti dal C.C. in recepimento della L.R.37/99;

- studi professionali o commerciali; - magazzini e depositi commerciali, limitatamente ai piani terreni o seminterrati, accorpati ad edifici ad uso

residenziale, di dimensioni fino a 200 mq; - laboratori artigiani i cui impianti non producano rumori ed odori molesti; - autorimesse pubbliche o private purché sia garantito un accesso idoneo; - alberghi, pensioni ristoranti, trattorie, bar, caffè - i servizi pertinenti alle zone residenziali, in relazione agli standards urbanistici.

Sono esclusi dalle zone residenziali: - industrie e laboratori artigiani non previsti al precedente comma; - nuove stalle, scuderie e fabbricati da adibirsi ad allevamento di animali domestici (eccetto piccoli animali

da cortile); - quant’altro non specificamente ammesso e tutte quelle attività, anche esistenti, che a giudizio del Comune,

sentito il responsabile di settore dell'Ulss, siano incompatibili con il carattere residenziale della zona.

Per ogni fabbricato, o complesso di fabbricati, dovranno essere previsti appositi spazi privati, vincolati all’alloggio di riferimento con vincolo di pertinenzialità, per parcheggio di autoveicoli nella misura di 1 mq. per ogni 10 mc. e comunque non inferiori ad un posto macchina per ogni unità abitativa; negli azzonamenti di tipo C tale dotazione minima sarà di 2 posti macchina per alloggio dei quali almeno uno coperto.

Gli interventi di recupero o di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 restano subordinati al reperimento di tanti posti auto e magazzini quante sono le nuove unità abitative in aggiunta a quelle esistenti.

Gli spazi per posti macchina coperti saranno ricavati di norma sotto i fabbricati; sono consentiti anche all’aperto in caso di intervento su fabbricati esistenti o per impossibilità o inopportunità di accesso. La dotazione prevista si intende minima netta, con esclusione quindi di aree di manovra e viabilità di accesso, valutando un posto macchina pari a 12,5 mq. e avente una larghezza minima di m. 2,20.

Negli azzonamenti di tipo “A” o “B” , in caso di intervento di ristrutturazione, anche parziale, e di dimostrata impossibilità, o inopportunità in riferimento all’eventuale grado di protezione dell’edificio, la superficie a parcheggio privato necessaria od aggiuntiva rispetto all’esistente potrà, in alternativa, essere ricavata in altri terreni di proprietà nelle immediate vicinanze da asservire con vincolo permanente di destinazione.

Nelle stesse Z.T.O. di tipo "A" e "B" nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente oltre all'attuazione degli interventi puntuali di cui alle SUE Schede per Unità Edilizia approvate unitamente allo strumento urbanistico generale, in caso di oggettiva e dimostrata impossibilità di realizzare posti auto nelle adiacenze del fabbricato interessato, il Comune potrà concedere la monetizzazione di tali aree previo il pagamento di una somma di una equivalente area per parcheggi di tipo interrato.

Il corrispettivo della monetizzazione è aggiornato periodicamente all'atto della determinazione dei contributi di concessione; in sede di prima applicazione il corrispettivo è determinato sulla base del costo di parcheggi interrati, determinato in conformità alla L.R. n. 42/99.

Debbono inoltre essere previsti parcheggi al servizio delle attività commerciali nella misura stabilita dalla L.R. 61/1985 e per attrezzature alberghiere e paralberghiere nella misura di almeno 1 posto macchina ogni 4 letti entro una distanza di 100 ml. dagli esercizi; gli edifici alberghieri sono individuati in cartografia con la lettera “A”.

Nelle zone residenziali sono ammesse distanze dai confini inferiori a quelle previste nelle norme dei singoli azzonamenti nel caso venga stipulato un atto di assenso debitamente registrato e trascritto con il quale i proprietari confinanti si impegnino, per sé e per i loro aventi causa, ad osservare comunque le distanze tra i fabbricati.

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Art. 7 - Zone territoriali omogenee residenziali " A "

Sono costituite da parti interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di

particolare pregio ambientale, compresi i singoli edifici o parti di edifici evidenziati con apposita grafia nelle tavole di progetto e le relative aree di pertinenza che possono considerarsi, per tali caratteristiche, parte integrante degli agglomerati stessi.

Sul patrimonio edilizio esistente sono possibili interventi nel rispetto delle prescrizione previste nei G.d.P. di cui al successivo art. 22.

Nelle zone “A” è esclusa la nuova edificazione attraverso l’applicazione dell’indice fondiario e sono esclusivamente consentiti gli interventi di ampliamento volumetrico previsti dallo specifico grado di protezione assegnato o dalle schede che definiscono gli interventi puntuali.

In particolare, ad eccezione dell’ampliamento per motivo igienico-sanitari (fino ad un massimo di 50 mc.) gli ampliamenti volumetrici consentiti sono ammessi attraverso l’approvazione di P.P. o P.d.R..

A

interventi ammessi - diretti per edifici esistenti nel rispetto del G.d.P. o delle schede

puntuali; - con P.P. o P.d.R. su perimetrazione da parte del C.C.

indice fondiario esistente

tipologia consequenziali a quella tradizionale o comunque circostante, nel

rispetto di quanto disposto dalla normativa puntuale delle presenti N.d.A. per le nuove costruzioni.

altezza max. non superiore a quella dei volumi contermini salvo eventuali disposizioni puntuali

distanza min. dai confini ml 5,00 riducibile a ml. 3,00 per i volumi accessori

distanza min. dai fabbricati

nel caso di preesistenze è consentita la costruzione in aderenza o in appoggio in conformità a quanto stabilito dall'art. 873 e seguenti del C.C. Nei casi di ricostruzione e di sopraelevazione sono ammesse distanze non inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti computati senza tener conto delle costruzioni accessorie e nel rispetto delle norme del Codice Civile.

Per interventi di adeguamento igienico-sanitario e tecnologico le distanze minime sono quelle previste dal Codice Civile. In caso di volumi interrati è ammessa la realizzazione a confine.

distanza min. dalle strade

ml. 5,0 ridotti a ml. 3,0 per strade inferiori alle comunali, salvo diversa disposizione delle tavole di progetto, delle schede puntuali o di rispetto di allineamenti esistenti e comunque nel rispetto del D.M. 1404/1968 e dell’art. 13 della L.R. 37/1999.

prescrizioni particolari

in tali zone, in caso di impossibilità, è ammessa la realizzazione di attività commerciali anche in deroga al reperimento degli standard a parcheggio, comunque nel rispetto della L.R. 37/1999.

Limitatamente all’area soggetta a P.d.R. nell’azzonamento A21 è ammesso un incremento di volume pari al 20% del volume esistente.

Le zone di tipo A sono definite quali zone di degrado ai sensi dell’art. 27 della L.457/78

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Art. 8 - Zone residenziali " B "

Sono parti del territorio totalmente o parzialmente edificate che non presentano i caratteri storico-ambientali delle zone " A " e presentano una densità territoriale maggiore od uguale a 1.5 mc/mq.

Ai fini dell'edificazione il comparto B viene così normato:

B

interventi ammessi diretti o con piano attuativo

indice fondiario 2,5 mc/mq con un minimo di 1,9 mc/mq

tipologia consequenziali a quelle circostanti nel rispetto di quanto disposto dalla grafia di progetto per le nuove costruzioni

altezza max.

ml 8,50. in caso di contiguità con preesistenti volumi circostanti di altezza maggiore i nuovi edifici potranno adeguarsi ad essi, con un’altezza massima di m. 9,5, solo qualora l’intervento risulti interno all’azzonamento o sul perimetro esterno in contiguità ad edifici di altezza non inferiore

rapporto di copertura max. 45% della superficie fondiaria corrispondente

distanza min. dai confini ml 5,00 riducibile a ml. 3,00 per i volumi accessori

distanza min. dai fabbricati

ml 10,00. Nel caso di preesistenze è consentita la costruzione in aderenza o in appoggio in conformità a quanto stabilito dall'art. 873 e seguenti del C.C. Nei casi di ricostruzione e di sopraelevazione sono ammesse distanze non inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti computati senza tener conto delle costruzioni accessorie e nel rispetto delle norme del Codice Civile

distanza min. dalle strade

ml. 5,0 ridotti a ml. 3,0 per strade inferiori alle comunali, salvo diversa disposizione delle tavole di progetto.

E’ comunque fatto salvo il rispetto delle distanze minime fissate dall’art. 9 del D.M. 1444/1968 tra edifici con strade interposte.

sopraelevazioni

per edifici esistenti alla data dell’adozione del P.R.G. non realizzati in aderenza è ammessa la sopraelevazione fino a ml.1,0 entro un massimo di ml. 15,0 nel rispetto delle distanze minime di C.C., degli indici di piano e dei G.d.P; tale disposizione non è applicabile a superfetazioni, volumi accessori o tecnici

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Art. 9 - Zone residenziali speciali " B S "

Sono zone urbane di completamento nelle quali gli interventi di nuova edificazione sono finalizzati alla riqualificazione del tessuto edilizio e delle superfici di interesse pubblico e sono pertanto soggetti a convenzionamento.

Ai fini dell'edificazione ciascun azzonamento seguirà le normative puntuali così definite:

B S

interventi ammessi piano attuativo.

distanza min. dai confini ml 5,00; ml. 3,00 da aree a parcheggio pubblico

distanza min. dai fabbricati ml 10,00, o in aderenza limitatamente alla zona BS/4.

distanza min. dalle strade ml. 5,0; ml. 10,0 per la zona BS/3 E’ comunque fatto salvo il rispetto delle distanze minime fissate

dall’art. 9 del D.M. 1444/1968 tra edifici con strade interposte. Zona BS/1 – E’ammessa l’edificazione di un volume con sup. coperta

massima di mq. 150 ed altezza massima di ml. 8,0. E’ prevista la cessione al Comune dei sedimi relativi ai parcheggi,

marciapiedi ed agli adeguamenti della viabilità esistente o prevista. Zona BS/2 – E’ ammessa l’edificazione di un volume di tipologia

conseguente a quella esistente con volumetria max. 3.300 mc., sup.coperta max. di 300 mq. ed altezza massima di ml. 11,5 previa demolizione dell’esistente.

La destinazione d’uso del p.t. sarà terziaria e commerciale. E’ prevista la cessione al Comune dei sedimi relativi ai marciapiedi ed

agli adeguamenti della viabilità esistente o prevista. Sull’edificio esistente, nelle more dell’esecuzione dell’intervento di cui

sopra, sono consentiti unicamente gli interventi previsti ai punti a),b),c) dell’art.31 della L.457/78.

Zona BS/3 - E’ ammessa l’edificazione di un volume di tipologia conseguente a quella esistente, in deroga dalle dimensioni massime previste dalle N.d.A.. L’indice fondiario max. previsto è di 3,0 mc/mq, con indice di copertura max. del 35%. L’imposta della copertura non sarà superiore a ml. 7,5 misurati rispetto alla quota della viabilità esistente.

La destinazione d’uso del piano a livello strada sarà terziaria e commerciale.

E’ prevista la cessione al Comune dei sedimi relativi ai marciapiedi ed agli adeguamenti della viabilità esistente o prevista, nonché al passaggio pedonale da prevedersi fra la viabilità principale e gli impianti sportivi.

Sull’edificio esistente sono consentiti unicamente gli interventi previsti ai punti a),b),c) dell’art.31 della L.457/78.

Zona BS/4 – E’ammessa l’edificazione di un volume con sup. coperta massima di mq. 150 ed altezza massima non superiore alle edificio contermine sul lato est.

E’ prevista la cessione al Comune dei sedimi relativi ai parcheggi, marciapiedi ed agli adeguamenti della viabilità esistente o prevista.

Zona BS/5 – Secondo i disposti della scheda puntuale di cui all’allegato B alla presente normativa.

prescrizioni particolari

Gli interventi di cui al presente articolo rispetteranno per quanto riguarda le distanze minime i disposti del C.C. e del D.M. 1444/68, derogabili, ove consentito, con atto di assenso degli interessati.

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Art. 10 - Zone residenziali " C 1"

Sono parti del territorio destinate a nuovo impianto scarsamente edificate con densità territoriale non inferiore a 0,5 mc/mq.; a seconda del grado di urbanizzazione, l'A.C. può consentire l'intervento diretto a concessione singola o attraverso piano attuativo, anche di ridotte dimensioni.

Ai fini dell'edificazione il comparto C 1 viene così normato:

C 1

interventi ammessi diretti o con piano attuativo

indice fondiario 1,3 mc/mq con un minimo di 1,0 mc/mq

altezza max. ml 8,50

rapporto di copertura max. 30% della superficie fondiaria corrispondente

distanza min. dai confini ml 5,00

distanza min. dai fabbricati ml 10,00 E’ comunque fatto salvo il rispetto delle distanze minime fissate

dall’art. 9 del D.M. 1444/1968.

distanza min. dalle strade

ml. 5,0 ridotti a ml. 3,0 per strade inferiori alle comunali, salvo diversa disposizione delle tavole di progetto.

E’ comunque fatto salvo il rispetto delle distanze minime tra edifici con strade interposte fissate dall’art. 9 del D.M. 1444/1968.

sopraelevazioni

per edifici esistenti alla data dell’adozione del P.R.G. non realizzati in aderenza è ammessa la sopraelevazione fino a ml.1,0 entro un massimo di ml. 10,0 nel rispetto delle distanze minime di C.C., degli indici di piano e dei G.d.P; tale disposizione non è applicabile a superfetazioni, volumi accessori o tecnici

prescrizioni particolari 2,0 mc/mq per interventi destinati ad attività commerciali, alberghiere e di ristoro; l'ampliamento in deroga sarà vincolato ad uso decennale

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Art. 11 - Zone residenziali " C 2 "

Sono zone di nuovo impianto che non raggiungono i limiti di cui alla precedente sottozona e nelle quali i nuovi interventi sono soggetti ad approvazione di uno strumento urbanistico attuativo.

Ai fini dell'edificazione il comparto C 2 viene così normato:

C 2

interventi ammessi piano attuativo

indice territoriale 1,0 mc/mq con un minimo di 0,8 mc/mq

altezza max. ml 8,50

rapporto di copertura max. 30% della superficie fondiaria corrispondente

distanza min. dai confini ml 5,00

distanza min. dai fabbricati ml 10,00 E’ comunque fatto salvo il rispetto delle distanze minime fissate

dall’art. 9 del D.M. 1444/1968.

distanza min. dalle strade

ml. 5,0 ridotti a ml. 3,0 per strade inferiori alle comunali, salvo diversa disposizione delle tavole di progetto.

E’ comunque fatto salvo il rispetto delle distanze minime tra edifici con strade interposte fissate dall’art. 9 del D.M. 1444/1968.

prescrizioni particolari

1,5 mc/mq per interventi destinati ad attività commerciali, alberghiere e di ristoro; l'ampliamento in deroga sarà vincolato ad uso decennale

Limitatamente alla zona C2/5 si seguono i disposti della scheda puntuale di cui all’allegato B alla presente normativa.

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Art. 12 - Zone residenziali " C 2 P.E.E.P."

Sono zone di nuovo impianto nelle quali i nuovi interventi sono soggetti ad approvazione di un Piano per l’Edilizia Economica e Popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche,.

Ai fini dell'edificazione il comparto C 2 PEEP viene così normato:

C 2 PEEP

interventi ammessi piano attuativo

indice territoriale 1,0 mc/mq con un minimo di 0,8 mc/mq

altezza max. ml 8,50

rapporto di copertura max. 40% della superficie fondiaria corrispondente

distanza min. dai confini ml 5,00

distanza min. dai fabbricati ml 10,00

distanza min. dalle strade ml. 5,0 ridotti a ml. 3,0 per strade inferiori alle comunali, salvo diversa disposizione delle tavole di progetto

prescrizioni particolari nell’ambito del Piano per l’Edilizia Economica e Popolare è

consentita la previsione di attività produttive e terziarie convenzionate purchè compatibili e commisurate con la residenza.

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Art. 13 - Zone destinate ad attività produttive

Sono parti del territorio destinate a nuovi insediamenti o al completamento di aree destinate ad impianti industriali, artigianali, artigianato di servizio, commercio, direzionalità, o ad essi assimilabili; aree a campeggio, attrezzature ricettive a supporto del turismo (alberghi, pensioni, garnì, campeggi). All'interno dell'area di pertinenza di ogni nuovo insediamento industriale dovrà essere riservata a verde pubblico o a parcheggio (escluse le sedi viarie) una superficie non inferiore al 10% dell’area stessa (della quale almeno metà a parcheggio) nelle zone di completamento, e una superficie non inferiore al 20% dell’area (della quale almeno metà a parcheggio) nelle zone di espansione.

Per insediamento di tipo commerciale, direzionale e servizi, la superficie da destinare a parcheggio non può essere inferiore a 1 mq./mq. di superficie lorda di pavimento.

In funzione di salvaguardia del preminenti caratteri paesaggistici del territorio potranno essere richieste schermature mediante alberature di latifoglie d'alto fusto, riporti di terra o rimodellamento del terreno circostante agli impianti produttivi. Potranno essere altresì richieste dimensioni, forme e colorazione particolari per le coperture dei corpi di fabbrica che consentano di integrare i fabbricati in progetto con il circostante naturale e le preesistenze insediative. Le zone destinate ad attività produttive sono costituite da tre sottozone: - D I industriali; - D M artigianali miste; - D AL alberghiere.

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Art. 14 - Zone produttive " D I " Industriali

Tali zone sono destinate ad accogliere: a) impianti per attività industriali od artigiane; b) depositi, magazzini, esposizioni ed attività di commercio all’ingrosso rivolto alle imprese; c) strutture di commercio al dettaglio, mostre ed esposizioni tutte direttamente pertinenti e collegate alle

imprese esistenti da realizzare entro il medesimo edificio di tali imprese e destinate esclusivamente alla vendita di prodotti di loro produzione. La superficie di calpestio di tali destinazioni non potrà essere superiore al 30% della corrispondente superficie dell’attività produttiva con un massimo di mq. 250.

Fino all’adozione di una variante specifica sono ammessi solo gli interventi di cui alle lett. a), b), c), d) dell’art. 31 della L.457/1978.

D I

interventi ammessi I magazzini ed i depositi sono ammessi fino ad un massimo del 50 %

della superficie coperta di ogni singolo insediamento mentre i depositi all'aperto sono consentiti fino ad un massimo del 20% della stessa.

volumi residenziali la volumetria ad uso residenziale riservata ai custodi od ai proprietari non potrà superare i 350 mc. Per ciascun edificio produttivo

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Art. 16 - Zone produttive " D M " Artigianali Miste

Tali zone sono destinate ad accogliere: a) residenze; b) attività terziarie e direzionali; c) impianti per attività artigiane; d) depositi, magazzini; e) strutture di commercio al dettaglio, mostre ed esposizioni. La superficie di calpestio di tali destinazioni non

potrà essere superiore a mq. 500. Ai fini dell'edificazione, vengono così normate:

D M

interventi ammessi diretti o con piano attuativo. I depositi all'aperto sono consentiti fino ad un massimo del 20% della

superficie di calpestio.

tipologia coperture a capanna o a padiglione. Non sono ammesse coperture piane.

indice

- 1,5 mc/mq fondiario con un minimo di 1,1 mc/mq per interventi diretti;

- 1,3 mc/mq territoriale con un minimo di 1,0 mc/mc per interventi con p.a.

altezza max.

ml 8,50. Sono consentite altezze maggiori per opere ed impianti accessori quali montacarichi, silos, caricatori, canne fumarie ecc. qualora compatibili ambientalmente e per una superficie totale non superiore al 5% del totale della superficie coperta

rapporto di copertura max. 40%

distanza min. dai confini ml 5,00

distanza min. dai fabbricati ml 10,00

distanza min. dalle strade ml. 5,0 ridotti a ml. 3,0 per strade inferiori alle comunali, salvo diversa disposizione delle tavole di progetto

deroga indice di copertura

per le attività esistenti è ammesso un ampliamento “una tantum” non superiore al 20% del volume esistente all’atto di adozione del P.R.G. a condizione che, per tali ampliamenti, siano reperite le superfici a verde e parcheggio aggiuntive determinate ai sensi dell’art.13.

prescrizioni particolari

per gli interventi diretti il volume a destinazione residenziale non potrà superare il 50% del volume totale ammissibile, con l’esclusione dei volumi residenziali già in essere.

Per gli interventi a piano attuativo il volume residenziale non potrà superare il 30% del volume totale ammissibile.

Gli standard saranno calcolati in quota parte a seconda delle destinazioni d’uso previste secondo i disposti dell’art.27 della L.R.61/85

L'eventuale realizzazione di impianti tecnologici isolati non sarà soggetta all'osservanza dell'indice minimo di edificabilità e la loro tipologia sarà determinata in base alle esigenze specifiche secondo le particolari necessità tecniche e funzionali

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Art. 17 - Zone produttive " D AL " Alberghiere

Tali zone sono destinate ad accogliere volumi destinati ad attività ricettive ed alberghiere, pensioni, garnì, turismo sociale, attività di ristorazione, residenza per i titolari o per il personale di servizio con un massimo di mc. 500. Ai fini dell'edificazione vengono così normate:

D A L

interventi ammessi piano attuativo; intervento diretto limitatamente alla zona DAL/5.

Indice territoriale a) zona D AL/1, D AL/6: 2,0 mc/mq zona D AL/3, D AL/4: 1,2 mc/mq

altezza max. a) zona D AL/1, D AL/3, D AL/4, D AL/6: 8,50 ml. b) zona D AL/5: esistente

rapporto di copertura max. 35% ( 35% terr. per interventi soggetti a p.a.; 50% terr. per D AL/6)

distanza min. dai confini ml 5,00

distanza min. dai fabbricati ml 10,00 e ml. 5,00 per la zona D AL/4

distanza min. dalle strade ml. 5,0 ridotti a ml. 3,0 per strade inferiori alle comunali, salvo diversa disposizione delle tavole di progetto

prescrizioni particolari

a) gli edifici dovranno essere architettonicamente inseriti nell'ambiente e potranno essere edificati in unità singole o aggregate; gli elementi architettonici di caratterizzazione e finitura esterna dovranno rispettare gli elementi tradizionali della zona;

b) limitatamente alle zone D AL/4 e D AL/6 è ammessa la destinazione d’uso commerciale o residenziale e magazzino-deposito. La quota commerciale o residenziale non potrà superare il 50% della superficie totale di calpestio con l’esclusione di spazi a parcheggio coperto.

c) l’edificazione di volumi a destinazione turistico-ricettiva sarà vincolata ad uso decennale;

d) Limitatamente alla zona D AL/6 l’altezza massima si intende con riferimento alla quota della S.S.51;

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ZONE AGRICOLE

Art. 19 - Zone soggette a Pianificazione Superiore. Il P.R.G. riporta con i perimetri degli ambiti per l’istituzione di parchi e riserve regionali naturali e

archeologiche e le aree di tutela paesaggistica definiti nel P.T.R.C. (D.C.R. 13/12/1991 n.250 e successivi provvedimenti): a) Antica strada d’Alemagna (n.7), b) Antelao, Marmarole e Sorapis (n.14), c) Val Tovanella-Bosconero (n.31). In dette aree qualsiasi intervento è disciplinato dalle Norme di Attuazione del P.T.R.C., prevalenti sia sulle presenti norme che sui regolamenti comunali. Per gli interventi soggetti a parere da parte della C.E. la C.E. sarà integrata con gli esperti in bellezze naturali.

I perimetri di queste zone sono determinati sulla base delle cartografie messe a disposizione rispettivamente dal Ministero dell'Ambiente e dalla Regione Veneto; in caso di contestazione, o di futura disponibilità di perimetrazioni a scala minore, fanno fede gli elaborati Statali e Regionali in materia.

Le aree comprese sono inserite nella sottoclasse E1-1 “parchi e riserve”. La tavola di progetto individua i limiti dei S.I.C. (Siti di Importanza Comunitaria) IT3230018 e IT3230031 di

cui alla D.G.R. 4824/98 e 1130/2002. Al loro interno gli interventi ammessi secondo l’azzonamento in vigore sono soggetti a procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale da redarre secondo la vigente normativa e le seguenti prescrizioni: - la progettazione esecutiva di ogni singolo intervento deve contenere la relazione di incidenza ambientale,

con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta, le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte;

- l’esecuzione di ogni singolo intervento deve tener conto delle considerazioni poste dal “Principio di precauzione”;

- i tempi di esecuzione dei lavori dovranno essere contenuti per limitare il disturbo degli habitat naturali, in particolare a tutela delle specie floro-faunistiche presenti;

- durante l’esecuzione dei lavoridovranno essere impiegati mezzi provvisti di disposti per l’attenuazione del rumore, dovranno essere usati miscele e lubrificanti ecologici;

- per tutelare la conservazione dei siti, come richiamato nelle schede, in attuazione del D.M. Ambiente 3/9/2002, il Comune si doterà di un piano per la salvaguardia della biodiversità anche ai fini di un turismo eco-compatibile;

Art. 20 - Aree boscate e territorio agricolo

Zone Boscate

Il patrimonio boschivo comunale di proprietà pubblica è normato dal "Piano Comunale Economico Assestamentale" e dalla L.R. 52/1978; sui boschi di proprietà privata gli interventi avverranno in conformità alle "Prescrizioni di massima di polizia forestale" di cui alla del C.R. 83/1980.

Le aree boscate, sia con esemplari d'alto fusto che con speci arbustive e cedui, sono riservate alla difesa idrogeologica, alla rigenerazione del patrimonio forestale, al mantenimento della biocenosi e dello stato microclimatico.

In tali aree è vietato procedere a movimenti di terra, scavi, riporti, alterazioni del manto erboso, abbatttimento di alberature - salvo per i lavori di diradamento e quelli previsti dal comma 7º del presente articolo - da effettuare direttamente da parte delle autorità forestali o comunque sotto la loro supervisione; non è consentita l'apertura di strade carrabili al di fuori di quelle a carattere agro-silvo-pastorale o comunque previste nelle tavole di P.R.G.

La posa di cavi aerei di telecomunicazione o di distribuzione dell'energia elettrica è vietato; può essere eccezionalmente consentito solo qualora si dimostri l'inesistenza di alternative praticabili all'esterno delle zone boscate.

Le zone boscate percorse dal fuoco non cambiano la propria destinazione e su di esse vi è l'assoluto divieto di compiere opere private di qualsiasi genere, al di fuori del rimboschimento, del ripristino vegetazionale e della eventuale recinzione con obbligo di abbattimento della vegetazione arborea secca.

I prati arborati non sono considerati "bosco" fintanto che la copertura arborea non superi il 30% della superficie interessata, sempre che non siano interessati da interventi di rinnovamento forestale.

I rimboschimenti esistenti di abete rosso sono reversibili: terminato il ciclo produttivo (turno) si può procedere allo smaltimento di tutto il soprassuolo, onde ripristinare l’uso agricolo.

Ai fini urbanistici non rientrano nelle norme di tutela dei boschi le fasce di terreno coperte da vegetazione forestale arborea od arbustiva, nelle fasce limitrofe fino a ml. 5,0 dalle strade vicinali ed interpoderali od ai corsi d’acqua minori, che non abbiano la caratteristica di filare di piante.

Le tavole di progetto evidenziano il limite della zona boscata entro il quale è vietato l’impianto di conifere; il taglio delle alberature esistenti all’interno di tale limite non è soggetto ad autorizzazione edilizia.

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Territorio agricolo

Il territorio agricolo in quota (malghe) costituisce un patrimonio fondamentale sia dal punto di vista paesaggistico che dell'equilibrio ambientale; esso deve venire tutelato attraverso la conservazione ed il miglioramento delle superfici a prato, prato pascolo, e delle radure esistenti con riferimento alle norme di cui alla L.R. 52/1978, favorendone nel contempo il miglioramento ed il potenziamento.

Nel caso degli edifici a malga di cui al punto 9 del successivo art. 22, o di quelli di immediata pertinenza, sono consentiti interventi di adeguamento e di sviluppo secondo quanto previsto al citato articolo.

Allo scopo di salvaguardare l’assetto del paesaggio, per le superfici prative abbandonate da più stagioni vegetative e poste in prossimità degli abitati, per ragioni di pubblica sicurezza (prevenzione degli incendi) il Comune ha la facoltà di obbligare i proprietari allo sfalcio; in caso d’inadempienza il Comune potrà incaricare persona diversa allo sfalcio del cotico.

Nelle sottozone E.3 e E.2 va comunque incoraggiata la pratica dello sfalcio che verrà effettuato per scopi turistico-ambientali al fine di evitare l’evoluzione spontanea in bosco.

Sul territorio agricolo è vietata la discarica non autorizzata o l'immagazzinamento all'aperto di materiali industriali di rifiuto; condizione necessaria per l'installazione di eventuali magazzini o depositi all'aperto funzionali all’attività agricola - fatti salvi i necessari adempimenti - sarà la previsione e mantenimento di adeguate piantumazioni ed alberature in funzione di schermatura alla vista.

Art. 21 - Azzonamento ai sensi della L.R. 24/1985

Nelle zone classificate agricole ogni intervento viene disciplinato dalla Legge Regionale n. 24/1985, dalla L.R. n. 61/1985 e dalle presenti norme tecniche di attuazione.

Il territorio comunale, se non soggetto ad altro azzonamento e/o vincolo, è classificato secondo le seguenti zone:

Zona ES :"Aree centrali aree sono caratterizzate da un rilevante interesse ambientale e paesaggistico”;

Zona E1 :"Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata" comprende le aree boscate di proprietà pubblica o privata, le zone assoggettate a vincolo paesaggistico-ambientale, quelle situate al di sopra di 1300 m di altitudine e quelle con sfavorevoli caratteristiche geo-morfologiche ed idro-geologiche;

Zona E2 : "Aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva” comprende le aree del territorio maggiormente vocate all’agricoltura con sottozona di prevalente interesse paesaggistico-naturalistico;

Zona E3 :"Aree che, caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, sono contemporaneamente utilizzabili per scopi agricolo-produttivi e per scopi residenziali" comprende essenzialmente le aree in cui è presente un elevato frazionamento fondiario;

Zona E4 - :"Aree che, caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative, sono utilizzabili per l'organizzazione di centri rurali" che comprendono usualmente zone interessate da insediamenti residenziali agricoli da tutelare e sviluppare.

Oltre i 1300 m di altitudine è vietata qualsiasi costruzione, fatta eccezione per gli impianti tecnologici di uso o interesse collettivo, rifugi alpini aperti al pubblico, malghe, nonché abitazioni funzionali alla loro conduzione.

In tutte le zone E la costruzione di annessi rustici potrà avvenire previa presentazione di una relazione agronomica che evidenzi la congruità dell’intervento; ai fini dell’applicazione della presente normativa il rapporto massimo di copertura si intende riferito alla superficie lorda di pavimento, computata per ogni piano compresi i piani interrati.

Il cambio di destinazione d'uso dei rustici, sempre ammesso nel rispetto del G.di P. e delle destinazioni previste nella zona di appartenenza, nelle zone E è consentito unicamente qualora detti rustici siano schedati (come interventi puntuali) e rientrino nelle schede agronomiche puntuali di cui all'All. C.15.

La definizione dei Gradi di Protezione sul patrimonio edilizio esistente sull’intero territorio comunale negli azzonamenti extra agricoli sono riportati al successivo articolo.

La disciplina delle singole zone è la seguente:

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E S – agricola speciale ad elevato valore ambiental e

caratteristiche rilevante interesse ambientale e paesaggistico nelle quali la tutela deve essere assoluta.

interventi ammessi

Abitazioni – nuove costruzioni : non ammesse; Abitazioni – altri interventi : sono consentiti, oltre agli interventi

previsti dalla L.457/1978, ampliamenti volumetrici con destinazione d'uso residenziale o compatibile fino al 5% del volume esistente, con un massimo di 50 mc. per ciascuna unità edilizia ed esclusivamente per adeguamento igienico-sanitario.

Annessi Agricoli ed accessori – nuove costruzioni, ampliamenti : non ammessi ad eccezione di garages interrati per la quota concorrente, con gli esistenti, al raggiungimento di mq. 1 ogni mc.10 di volume residenziale esistente o ad un accessorio-tipo per ogni edificio da adibire a deposito;

Altri volumi a destinazione privata : non ammessi Altri volumi a destinazione pubblica : eventuali interventi dovranno

prestare particolare attenzione ai valori ambientali e paesistici e non variare la plastica del territorio.

Tutti gli interventi sui fabbricati esistenti sono ammessi nel rispetto di

eventuali G.d.P. Normativa ambientale: trattandosi di aree caratterizzate da un prevalente interesse ambientale e

paesaggistico, dovrà essere seguita le seguenti norme aggiuntive. E’ prevista la coltivazione a seminativo e/o a prato dei terreni; L’utilizzo a seminativo del fondo dovrà in

ogni caso essere condotto secondo i metodi e le buone tecniche agronomiche onde evitare erosioni dei terreni da parte degli agenti atmosferici.

Non viene consentito alcun impianto di essenze arboree e arbustive di conifere e/o latifoglie salvo di quanto di seguito previsto.

Per le pertinenze delle abitazioni ricadenti in tale zone e individuate in cartografia vengono concesse previa autorizzazione della Commissione edilizia l’impianto di arbusti secondo quanto riportato nelle relative schede.

Per gli interventi soggetti a parere da parte della C.E. la C.E. sarà integrata con gli esperti in bellezze naturali.

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E 1.1

caratteristiche

Valgono le norme di cui al precedente art.19. Limitatamente all’ area contrassegnata con intervento puntuale nella

tavola 13.1 di progetto in località Costa di Dubiea è prevista la realizzazione di un centro agritustico e ippoterapeutico;

L’edificazione è subordinata all’approvazione di un piano attuativo di iniziativa privata. Il volume massimo ammesso è di mc. 2.500 dei quali mc. 1.000 relativi ad edifici a stalla ed annesso agricolo e mc. 1.500 ad uso residenza e servizi in corpi di mc. 500 max. cadauno con altezza massima al colmo di ml. 5,0.; dovranno comunque essere rispettati i rapporti di copertura massimi fissati dall’art. 6 della L.R. 24/1985 in relazione alla superficie del fondo rustico dell’azienda agricola. Preliminarmente alla progettazione del piano attuativo dovrà essere presentata una specifica valutazione di incidenza ambientale.

E 1.2 – E 1.5

caratteristiche

sottozona E1.2 : zona alpina. Comprende le aree di particolare valenza naturalistica, paesaggistica e ambientale; essenzialmente rocce, greti, depositi di versante e praterie alpine posti sui versanti montuosi al di sopra del limite della vegetazione arborea;

sottozona E1.5 : comprende aree di instabilità con ambiti interessati da fenomeni franosi latenti o in atto. In tale zona gli interventi dovranno ottenere il parere positivo dei competenti uffici del Genio Civile.

interventi ammessi

Non sono ammessi interventi di nuova costruzione od ampliamenti di edifici esistenti, ma solo gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell’art. 31 della L.457/78.

Sono ammessi interventi per la realizzazione di infrastrutture tecnologiche di interesse collettivo. (reti elettriche, acquedottistiche, volumi tecnici interrati, viabilità pubblica).

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Zona territoriale E 1.3 – E 1.4

caratteristiche

sottozona E1.3 : boschi di produzione e di protezione. Comprende le aree boscate, in conformità alla L.R. 13.9.1978 art. 14, i cui popolamenti forestali sono destinati alla produzione legnosa; i boschi sono di proprietà comunale o privata;

sottozona E1.4 : pascolo e prato-pascolo. Comprende le aree a pascolo e prato pascolo che parzialmente stanno evolvendo verso il bosco a causa della forte diminuzione dello sfalcio e del pascolamento;

interventi ammessi

Abitazioni – nuove costruzioni : non ammesse; Abitazioni – altri interventi : sono consentiti, oltre agli interventi

previsti dalla L.457/1978, ampliamenti “una tantum” fino al 15% del volume esistente con un massimo di 150 mc. fino al volume massimo, compreso l'esistente, di mc. 800;

Annessi Agricoli – nuove costruzioni : non devono superare lo 0,1% della superficie del fondo rustico con un minimo di mq 8 ed un massimo di mq. 20; tali limiti possono essere superati a seguito di apposita certificazione attestante la necessità delle opere ai fini produttivi e fino ad un massimo di mq. 60 nel caso di imprenditore agricolo a titolo principale e sempreché non venga superato l’1% della superficie del fondo rustico;

Annessi Agricoli – ampliamenti : entro i limiti previsti dal punto precedente;

Annessi Agricoli – restauri/ristrutturazioni/manutenzioni : sempre ammessi nel rispetto della destinazione d’uso consentita;

Insediamenti produttivi agro industriali : non sono ammessi. Tutti gli interventi sui fabbricati esistenti sono ammessi nel rispetto di

eventuali G.d.P. Rimangono in vigore le disposizioni di cui ai commi 2, 9, 10, 11, 14

dell’art. 6 della L.R.24/1985. Per gli edifici in fregio alle strade e alle zone umide si seguono i

disposti di cui all’art 7 della L.R. 24/1985 ad eccezione di quanto ivi previsto al punto c) e limitatamente ai primi due commi dell’articolo stesso.

altezza max. ml 3,5 o, in caso di ampliamento, altezza dell’edificio preesistente se maggiore;

distanza min. dai confini ml 5,0; nel caso di preesistenze è consentita la costruzione in

aderenza o in appoggio; la distanza può essere ridotta previo atto di assenso del vicino confinante;

distanza min. dai fabbricati ml 10,0; per le altre distanze valgono i disposti dell'art.6 della L.R. 24/1985;

distanza min. dalle strade

ml 5,0 salvo particolari allineamenti; nel caso si tratti di strada non carrabile, quindi ad uso esclusivamente pedonale o percorribile da mezzi agricoli, la distanza può essere ridotta a ml 3,0. Sono fatte salve le fasce di rispetto previste dal P.R.G., quelle previste dal D.Lgs. 285/1992 e dal D.P.R. 495/1992 (queste ultime sono da considerarsi prevalenti in caso di mancata corrispondenza con quelle indicate dal P.R.G.), nonché le prescrizioni dell'art. 7 della L.R. 24/1985.

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E 2

interventi ammessi

Abitazioni – nuove costruzioni : in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze abitative degli operatori agricoli secondo l’art. 3 della L.R. 24/1985;

Abitazioni – ampliamenti : fino al volume massimo, compreso l'esistente, di mc. 800 secondo l’art.4 della L.R.24/1985;

Abitazioni – restauri/ristrutturazioni/manutenzioni : ammes-si secondo l’art.4 della L.R.24/1985;

Annessi Agricoli – nuove costruzioni : non devono superare il 1% della superficie del fondo rustico con un minimo di mq 8 ed un massimo di mq. 100; tali limiti possono essere superati a seguito di apposita certificazione attestante la necessità delle opere ai fini produttivi e fino ad un massimo di mq. 150 (mq. 400 nel caso di imprenditore agricolo a titolo principale) se non viene superato il 2% della superficie del fondo rustico;

Annessi Agricoli – ampliamenti : entro i limiti previsti dal punto precedente od in deroga secondo quanto previsto all’art. 22 punto 8) delle presenti n.d.a. I due interventi non sono cumulabili;

Annessi Agricoli – restauri/ristrutturazioni/manutenzioni : sempre ammessi nel rispetto della destinazione d’uso consentita;

Insediamenti produttivi agro industriali : non sono ammessi. Tutti gli interventi sui fabbricati esistenti sono ammessi nel rispetto di

eventuali G.d.P. Rimangono in vigore le disposizioni di cui ai commi 2, 9, 10, 11, 14

dell’art. 6 della L.R.24/1985. Per gli edifici in fregio alle strade e alle zone umide si seguono i

disposti di cui all’art 7 della L.R. 24/1985.

altezza max. ml 7,5 o, in caso di ampliamento, altezza dell’edificio preesistente se maggiore;

distanza min. dai confini ml 5,0; nel caso di preesistenze è consentita la costruzione in

aderenza o in appoggio; la distanza può essere ridotta previo atto di assenso del vicino confinante;

distanza min. dai fabbricati ml 10,0; per le altre distanze valgono i disposti dell'art.6 della L.R. 24/1985;

distanza min. dalle strade

ml 5,0 salvo particolari allineamenti; nel caso si tratti di strada non carrabile, quindi ad uso esclusivamente pedonale o percorribile da mezzi agricoli, la distanza può essere ridotta a ml 3,0. Sono fatte salve le fasce di rispetto previste dal P.R.G., quelle previste dal D.Lgs. 285/1992 e dal D.P.R. 495/1992 (queste ultime sono da considerarsi prevalenti in caso di mancata corrispondenza con quelle indicate dal P.R.G.), nonché le prescrizioni dell'art. 7 della L.R. 24/1985.

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E 3

interventi ammessi

Abitazioni – nuove costruzioni : non ammesse; Abitazioni – ampliamenti : fino al volume massimo, compreso

l'esistente, di mc. 800 secondo l’art.4 della L.R.24/1985; Abitazioni – restauri/ristrutturazioni/manutenzioni : ammes-si

secondo l’art.4 della L.R.24/1985; Annessi Agricoli – nuove costruzioni : non devono superare l' 1%

della superficie del fondo rustico con un minimo di mq 8 ed un massimo di mq. 50; tali limiti possono essere superati a seguito di apposita certificazione attestante la necessità delle opere ai fini produttivi e fino ad un massimo di mq. 70 (mq. 200 nel caso di imprenditore agricolo a titolo principale) se non viene superato il 2% della superficie del fondo rustico;

Annessi Agricoli – ampliamenti : entro i limiti previsti dal punto precedente od in deroga secondo quanto previsto all’art. 22 punto 8) delle presenti n.d.a. I due interventi non sono cumulabili;

Annessi Agricoli – restauri/ristrutturazioni/manutenzioni : sempre ammessi nel rispetto della destinazione d’uso consentita;

Insediamenti produttivi agro industriali : non sono ammessi. Tutti gli interventi sui fabbricati esistenti sono ammessi nel rispetto di

eventuali G.d.P. Rimangono in vigore le disposizioni di cui ai commi 2, 9, 10, 11, 14

dell’art. 6 della L.R.24/1985. Per gli edifici in fregio alle strade e alle zone umide si seguono i

disposti di cui all’art 7 della L.R. 24/1985.

altezza max. ml 7,5 o, in caso di ampliamento, altezza dell’edificio preesistente se maggiore;

distanza min. dai confini ml 5,0; nel caso di preesistenze è consentita la costruzione in

aderenza o in appoggio; la distanza può essere ridotta previo atto di assenso del vicino confinante;

distanza min. dai fabbricati ml 10,0; per le altre distanze valgono i disposti dell'art.6 della L.R. 24/1985;

distanza min. dalle strade

ml 5,0 salvo particolari allineamenti; nel caso si tratti di strada non carrabile, quindi ad uso esclusivamente pedonale o percorribile da mezzi agricoli, la distanza può essere ridotta a ml 3,0. Sono fatte salve le fasce di rispetto previste dal P.R.G., quelle previste dal D.Lgs. 285/1992 e dal D.P.R. 495/1992 (queste ultime sono da considerarsi prevalenti in caso di mancata corrispondenza con quelle indicate dal P.R.G.), nonché le prescrizioni dell'art. 7 della L.R. 24/1985.

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E 2 S - E 3 S Normativa generale : segue quella dei rispettivi azzonamenti E2 ed E3 Normativa ambientale : trattandosi di aree caratterizzate da un prevalente interesse ambientale e

paesaggistico, dovrà essere seguita le seguenti norme aggiuntive. E’ prevista la coltivazione a seminativo e/o a prato dei terreni; L’utilizzo a seminativo del fondo dovrà in

ogni caso essere condotto secondo i metodi e le buone tecniche agronomiche onde evitare erosioni dei terreni da parte degli agenti atmosferici.

Non viene consentito l’impianto di essenze arboree e arbustive di conifere ad eccezione di filari ai lati strada o sulle sponde dei torrenti salvo di quanto di seguito previsto.

Nel caso di filari stradali il sesto d’impianto dovrà essere tale da permettere uno sviluppo armonico e naturale delle chiome; le specie arboree utilizzabili dovranno essere latifoglie autoctone di seconda e terza grandezza.

Sulle sponde dei torrenti le alberate, ricavate mediante impianto o risagomatura planimetrica dei soggetti esistenti, dovranno seguire la morfologia del terreno; le essenze utilizzabili potranno essere latifoglie autoctone di prima, seconda e terza grandezza.

L’impianto di frutteti e latifoglie è subordinato al parere favorevole della Commissione edilizia comunale e con la prescrizione, per i frutteti, che l’impianto debba essere mantenuto colturalmente attivo; qualora vengano a mancare le cure colturali dell’impianto nel tempo (potature di allevamento, spalcature ecc.) il proprietario o chi aventi causa debbono provvedere all’eliminazione del frutteto in quanto incide negativamente sull’interesse ambientale e paesaggistico. In caso di mancato ottemperamento il Comune provvederà d’ufficio.

Alla stessa disciplina sono assoggettati i frutteti e gli impianti di alberi esistenti. L’altezza dei singoli alberi da frutto o dell’impianto non dovrà superare i metri 5,00 e la distanza del

fusto dal confine non inferiore a metri 2,00; la distribuzione degli alberi nel fondo dovrà risultare simmetrica possibilmente secondo le curve di livello, razionale e adatta ai moderni sistemi e mezzi colturali.

Per le pertinenze delle abitazioni ricadenti in tale zona viene concesso l’impianto di arbusti ornamentali. Per i rimboschimenti artificiali individuati in cartografia, ferma restando l’iniziativa privata disciplinata nel

successivo punto gli interventi potranno essere di iniziativa pubblica e attuati attraverso apposito progetto di recupero ambientale tendente a: – ripristino a prato delle aree di recente imboschimento naturale o artificiale. – sostituzione degli impianti artificiali di conifere con impianti di specie arboree pregiate quali ciliegi e

noci; in tal caso la distanza dal confine di proprietà non dovrà essere inferiore a metri 5,00. L’iniziativa pubblica verrà attuata mediante apposito progetto rispondente a quanto sopra redatto da

professionista abilitato. L’Ente realizzatore del progetto interverrà sul territorio interessato mediante acquisizione del consenso

dei proprietari dei terreni; i prodotti legnosi ricavati dai tagli rimarranno di proprietà dei possessori del fondo.

In caso di mancata acquisizione del consenso, il privato potrà provvedere agli interventi in modo autonomo nel rispetto del progetto approvato in un tempo di anni 1, (oppure nel tempo stabilito dal Comune o dal progetto), al termine dei quali il Comune vi provvederà d’ufficio previo espletamento della procedura di occupazione del terreno in attuazione dell’opera programmata.

E’ consentita la sostituzione del rimboschimento artificiale di conifere con impianti a frutteto o con essenze nobili (noci e/o ciliegi) secondo i commi 4 e 5 del presente articolo.

Il taglio degli alberi, in quanto intervento di ordinaria manutenzione non necessita di autorizzazione edilizia.

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E 4

interventi ammessi

Abitazioni – nuove costruzioni, ampliamenti, restau ri, ristrutturazioni, manutenzioni : ammesse con i limiti di cui al presente articolo.

E’ ammesso l’ampliamento “una tantum” degli edifici residenziali esistenti fino al 15% del volume esistente con un massimo di 150 mc. L’ampliamento sarà utilizzabile solo per gli edifici esistenti all’atto dell’adozione del P.R.G. ed in carenza di indice, od eventualmente per la quota mancante al raggiungimento, con il saldo dell’indice esistente, dei150 mc..

Annessi Agricoli – nuove costruzioni, ampliamenti, restauri, ristrutturazioni, manutenzioni : ammesse con i limiti di cui al presente articolo.

Le costruzioni ad uso agricolo non piu' funzionali alle esigenze del fondo, possono essere recuperate per funzioni residenziali, commerciali, di servizi, ecc..

E' ammessa la costruzione di fabbricati da destinarsi a piccoli allevamenti: per i piccoli allevamenti si intendono quelli avi - cunicoli per l'autoconsumo dell'azienda, i bovini ed equini con numero di capi non superiore a n. 10, gli ovini e caprini con numero di capi non superiore a n. 20 e quelli suinicoli con un numero massimo di 5 capi.

Le concimaie chiuse e coperte devono essere ubicate esternamente alla zona E 4.

Gli allevamenti devono essere realizzati in modo da non arrecare fastidio, molestia o essere nocivi alla residenza;

Volumi per altre attività – sono ammesse attivita' economiche e servizi connessi alla residenza (piccolo artigianato di servizio, modeste attivita' strettamente connesse alla produzione, conservazione trasformazione e commercializzazone dei prodotti agricoli locali, aree per standards, ecc.) con i limiti di cui al presente articolo;

Insediamenti produttivi agro industriali : non sono ammessi. Tutti gli interventi sui fabbricati esistenti sono ammessi nel rispetto di

eventuali G.d.P.

indice fondiario 1,2 mc/mq con un minimo di 0,9 mc/mq

tipologia conseguenziali a quelle tradizionali con caratteristiche costruttive e formali secondo i disposti del successivo art. 22;

rapporto di copertura max 40%

altezza max. ml 7,5 o, in caso di ampliamento, altezza dell’edificio preesistente se maggiore;

distanza min. dai confini ml 5,0; nel caso di preesistenze è consentita la costruzione in

aderenza o in appoggio; la distanza può essere ridotta previo atto di assenso del vicino confinante;

distanza min. dai fabbricati ml 10,0; per le altre distanze valgono i disposti dell'art.6 della L.R.

24/1985. Per i volumi accessori le distanze possono essere ridotte a ml 5,00;

distanza min. dalle strade

ml 5,0 salvo particolari allineamenti; nel caso si tratti di strada non carrabile, quindi ad uso esclusivamente pedonale o percorribile da mezzi agricoli, la distanza può essere ridotta a ml 3,0. Sono fatte salve le fasce di rispetto previste dal P.R.G. e le prescrizioni dell'art. 7 della L.R. 24/1985.

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Art. 22 - Categorie d'uso ed intervento nel patrimo nio edilizio esistente in zona agricola Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente in zona E valgono inoltre le seguenti norme: 1) Volumi Rustici facenti parte di edifici abitativ i Per tali volumi rustici, se non più funzionali all'attività agricola, è ammesso il cambio di destinazione d'uso in

residenziale o altro compatibile con la residenza se localizzati in zone di tipo E2, E3 od E4.

Gli ampliamenti residenziali previsti verranno realizzati nel rispetto dell'ultimo comma dell'Art.4 della L.R. 24/1985. Se gli ampliamenti del volume residenziale intervengano prioritariamente senza cambio di destinazione della parte rustica, l'eventuale successivo cambio di destinazione della parte rustica avverrà solo per la quota parte di cubatura rustica eccedente il primo ampliamento realizzato.

Il cambio di destinazione d'uso di tali volumi rustici implica la rinuncia ad ulteriori aumenti del volume residenziale nel caso che la cubatura complessiva dell'edificio sia superiore a 800 mc..

2) Cambio di destinazione d'uso per i rustici non p iù funzionali all'attività agricola.

Per gli edifici n. 151, 161, 286 e 800, puntualmente contrassegnati con apposita grafia sulle tavole di progetto, è ammesso il cambio di destinazione d’uso.

3) Fabbricati diroccati o dismessi.

Si tratta di manufatti rustici censiti nell’attuale N.C.T. (inseriti in mappa catastale) parzialmente o totalmente diroccati non più praticati o praticabili e identificati nella successiva tabella che identifica anche, per quelli in peggiori condizioni, la classe di ricostruzione secondo quanto previsto al presente punto.

RUDERI IN ZONA E (per nr. scheda zona agricola o pe r foglio e mappale) 4 76 263 393 F.15/M.105/106 5 77 270 397 F.15/M.107 6 78 278 407 F.19/M.309 7 79 286 408 F.28/M.24 8 80 294 416 F.28/M.78 9 81 310 423 F.31/M.13 10 82 318 425 F.32/M.5 11 84 321 429 F.34/M.102 14 112 322 438 F.36/M.8 15 125 323 454 F.36/M.37 17 135 325 455 F.36/M.41 18 162 326 456 F.36/M.169 19 178 347 459 F.36/M.186 20 179 348 F.4/M.6 F.37/M.65 24 192 349 F.4/M.5 F.37/M.97 34 194 362 F.5/M.18 F.37/M.131 39 207 364 F.6/M.9 F.38/M.29 42 209 366 F.6/M.112 F.39/M.51 66 244 375 F.8/M.27 69 247 387 F.8/M.32 75 261 389 F.10/M.296

In tutte le zone del tipo E1, E2 ed E3 ne è consentita la conservazione e/o la ricostruzione totale o parziale

(interventi che non vengono considerati come nuova costruzione), secondo le dimensioni planimetriche originarie e con l'altezza preesistente, tale da consentire l'agibilità dei piani ammessi al recupero con i seguenti limiti: a) la ricostruzione rispetterà le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche originali come desumibili dal

rilievo dello stato di fatto, dalla scheda di rilievo o comunque da documentazione probante; b) in caso di carenza di documentazione ci si baserà sulla superficie presente sul N.C.T. e la ricostruzione

avverrà secondo la tipologia indicativa prevista dall'allegato 1 e 2 al presente punto nella classe dimensionalmente più prossima, con possibilità di utilizzo della classe “C” solo in caso di evidente preesistenza di perimetri in sasso o muratura;

c) le dimensioni delle tipologie indicative sono da considerarsi come massime per ciascuna classe. E’ sempre ammessa la ricostruzione con misure inferiori o con un edificio di classe inferiore.

In caso di indisponibilità di documentazione certa, l'altezza degli edifici da ricostruire sarà definita dall'Ufficio Tecnico Comunale, con riferimento a fabbricati consimili esistenti in zona.

La destinazione d'uso sarà conforme a quella consentita dalle norme relative alla zona su cui insistono.

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E’ ammesso la ricostruzione in arretramento se il sedime originale ricade in fascia di rispetto stradale o se la distanza minima dai confini è inferiore a ml. 1,5.

Nelle ricostruzioni sono ammesse variazioni minori rispetto agli schemi tipologici proposti conseguenti: − a documentazione storica relativa alla preesistenza; − a riprese di elementi esistenti su edifici originali documentati nella relazione di analisi.

Materiali e caratteristiche degli interventi, per quanto non previsto alla scheda tipologica, saranno conseguenti alla tabella relativa alle modalità di intervento di cui al successivo punto 8.

ALLEGATO 1 ALL’ART.22 PUNTO 3) – RICOSTRUZIONE DI F ABBRICATI DIROCCATI. Classe “A” – piccolo annesso rustico utilizzato come deposito attrezzi con struttura in legno e tamponamento in tavolato. Dimensioni molto contenute (fino a 10 mq) di forma generalmente rettangolare con lati max. da 2,5 x 3,5 comprese dimensioni minori. Tetto a due falde con linea di colmo sul lato maggiore, di altezza massima di circa m.3,0, disposta generalmente perpendicolarmente alla curva di livello; copertura in lamiera. I tamponamenti sono in assi sia verticali che orizzontali anche con il sistema a blockbau; unica foratura la porta di accesso, asimmetrica sul lato corto. E’ ammessa la presenza di basamento in pietra per adeguamento alla pendenza di dimensioni massime di m. 0,30. Classe “B” – annesso rustico utilizzato generalmente come deposito attrezzi e punto di sosta temporanea. Forma rettangolare con tendenza alla forma regolare con il crescere della dimensione. Nel caso di ricostruzione le misure massime ammesse sono di ml. 4,0 x 4,5 con h all’imposta del tetto di ml 2,50. Il piano terra e la struttura portante sono in legno anche in questo caso con tamponamenti a tavolato sia orizzontale che verticale o la presenza (originariamente assai diffusa) di struttura a blockbau.

La tipologia si caratterizza rispetto alla “A”, oltre che per la maggior dimensione, anche per il fatto che la maggiore dimensione e l’orientamento perpendicolare alle curve di livello richiede molto spesso la realizzazione di strutture portanti e pilastri lignei controventati a valle, anche di significativa altezza dovendo spesso di altezza per coprire pendenze del terreno del 40-50%. Non vengono ovviamente utilizzati in questi casi, né consentiti, basamenti in pietra; la struttura di sostegno verso valle è indifferentemente tamponata o rimane a vista senza tamponamenti.

Il tetto è a due falde con copertura in lamiera ed il colmo lungo il lato maggiore perpendicolarmente alla curva di livello.

Per quanto riguarda le dimensioni planivolumetriche previste esse corrispondono all’edificio medio della classe, la quale che vede superfici variabili dai 10 ai 50 mq. e cubature da 25 a 130 mc, con un significativo addensamento delle dimensioni nell’intorno da 10 a 25 mq..

Eventuali forature sono con balcone, mentre non sono generalmente presenti forature a graticcio. Classe “C” – Siamo in presenza del modello B su superficie di appoggio piana con struttura e tamponamenti in pietra. Contrariamente a quanto accade nella valle del Piave (Calalzo, Domegge, ecc.) non sono normalmente presenti tamponamenti lignei sui fronti.

La tipologia di classe “C” si presenta con dimensioni molto varie, talvolta anche con la presenza dei due piani; i volumi vanno da poche decine di mc a circa 400 mc.

Il modello medio previsto per la ricostruzione ha dimensioni massime di ml 4,0 x 4,5 ed h all’imposta di ml. 2,7.

Eventuali forature sono a dimensione quadrata max ml. 0,8 x 0,8 o con balconi in legno su tamponamento ligneo come da grafico.

4) Fabbricati ad uso o servizio collettivo. Sono fabbricati di proprietà pubblica o privata ad uso o servizio collettivo quali rifugi,bivacchi, malghe ecc..

Sono consentiti interventi di ampliamento da definire caso per caso in funzione delle esigenze della collettività, del Comune e della funzionalità del servizio, nel rispetto delle destinazioni d’uso esistenti e con l'applicazione dell'art. 80 della L.R. 61/1985; qualora i manufatti non fossero più funzionali all'uso originario l' A.C. definirà il loro recupero e le nuove funzioni compatibili nel rispetto della normativa vigente.

In particolare per i rifugi alpini, senza ricorso all’art. 80 di cui al precedente comma, è ammesso un ampliamento del volume esistente per adeguare l’immobile alle normative regionali in materia di ricettività e alla disciplina igienico sanitaria vigente fino al raggiungimento di un massimo di mc. 1200.

5) Manufatti ad uso tecnologico.

Per tali manufatti quali: impianti idrici, cabine e centrali elettriche, ecc. sono consentiti tutti gli interventi atti a rispondere alle esigenze collettive e di erogazione dei pubblici servizi.

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6) Chiese, capitelli, edicole, ecc.

Per le costruzioni a carattere religioso o celebrativo sono ammessi tutti i lavori di restauro e manuten-zione, nel rispetto dei G.d.P. ed eventuali altri vincoli, e di sistemazione ed attrezzatura delle aree circostanti.

7) Agriturismo

L'attività agrituristica, come regolamentata dalla L.R. 24/1985 e dalla L.R. 15/1991, è ammessa in tutte le zone agricole ad eccezione delle zone di tipo E1 ed ES.

In caso di attività agrituristica esercitata nelle forme previste dalla vigente legislazione il C.C., previo conforme parere della C.E., può derogare dalle destinazioni d'uso previste consentendo il mutamento di destinazione. Tale concessione in deroga deve comunque avvenire nel rispetto della zonizzazione interessata ed in armonia con la L.R. 31/1986.

Per l’edificio n.192 della schedatura dei volumi in zona agricola, contrassegnato puntualmente sulle tavole di progetto, è ammessa la destinazione d’uso agrituristica estesa a tutto il fabbricato.

8) Adeguamento funzionale e tecnologico

Per i volumi identificati nella seguente tabella, originariamente funzionali all'attività agricola o zootecnica di montagna con la presenza abitativa saltuaria, o costruiti in epoca recente sulle medesime tipologie o destinazioni, è previsto il recupero funzionale senza aumento di volume e l’eventuale installazione di un punto fuoco ed un servizio igienico minimo senza che ciò comporti il cambio di destinazione d’uso in abitativo o connesso, e comunque nel rispetto dei G.d.P. assegnati e dei criteri generali di intervento nelle zone agricole.

La demolizione con ricostruzione sarà ammessa nei casi e secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 7 della L.R. 24/1985, e sarà comunque subordinata alla presentazione di un atto unilaterale d’obbligo con il quale il richiedente si impegna allo sfalcio delle eventuali superfici a prato adiacenti l’immobile. Gli interventi di cui al presente punto 8) sono subordinati alla verifica della legittimità dei fabbricati oggetto di intervento.

EDIFICI RUSTICI IN ZONA E (per nr. scheda zona agri cola) 1 52 98 133 169 211 266 304 345 386 428 2 53 99 134 170 212 267 305 346 388 430 3 54 100 136 171 214 268 306 350 390 431 12 55 101 137 172 215 271 307 352 391 432 13 56 102 138 173 216 272 308 353 392 433 16 57 103 139 174 217 273 309 354 394 434 21 58 104 140 175 218 274 311 355 395 435 22 59 105 141 176 221 275 312 356 396 436 23 61 106 142 177 222 276 313 357 398 437 25 62 107 143 180 223 277 314 358 399 439 26 63 108 144 181 224 279 315 359 400 440 27 64 109 145 182 225 280 316 360 401 441 28 65 110 146 183 229 281 317 361 402 442 29 68 111 147 184 230 282 319 363 403 443 30 70 113 148 185 231 283 320 365 404 444 31 71 114 149 186 233 284 324 367 405 445 32 72 115 150 188 235 285 327 368 406 446 33 73 116 151 189 236 287 328 369 409 447 35 74 117 152 190 238 288 329 370 410 448 36 83 118 153 191 239 289 330 371 411 449 37 85 119 154 193 240 290 331 372 412 450 38 86 120 155 195 242 291 332 373 413 451 40 87 121 156 196 243 292 333 374 414 452 41 88 122 157 197 246 293 334 376 415 453 43 89 123 159 198 255 295 335 377 417 457 44 90 124 160 199 256 296 336 378 418 458 45 91 126 161 201 257 297 337 379 419 469 46 92 127 163 202 258 298 338 380 420 473 47 93 128 164 203 259 299 340 381 421 479 48 94 129 165 204 260 300 341 382 422 481 49 95 130 166 205 262 301 342 383 424 50 96 131 167 206 264 302 343 384 426 51 97 132 168 208 265 303 344 385 427

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Negli interventi sui volumi di cui al presente punto, in caso di mancanza, è ammessa l’aperture di non più di tre finestre di forma tradizionale, di cui non più di una per fronte secondario limitatamente ai fronti non interessati da porte e portali, di superficie non maggiore di 0,8 mq. cadauna, provviste di scuri in legno con le stesse caratteristiche ed orditura dei tamponamenti esistenti.

Per gli altri interventi si seguiranno le disposizioni di cui all’allegata tabella.

L’adeguamento di cui al presente punto potrà essere concesso anche nei casi di ricostruzione di cui al precedente punto 3) limitatamente agli edifici di cui al presente articolo e per i nuovi annessi.

Gli interventi sui rustici previsti dal presente punto e dal presente articolo non obbligano il Comune alla realizzazione di opere di urbanizzazione alcuna, né al rilascio di autorizzazioni per allacciamenti a pubblici servizi, né alla fornitura di pubblici servizi (asporto rifiuti, ecc.).

Per i volumi rustici esistenti negli azzonamenti di tipo E2, E2S, E3, E3S nel rispetto dei gradi di protezione sono ammessi ampliamenti fino ad un massimo del 35% della superficie di calpestio esistente e comunque di 50 mq. qualora: a) la superficie lorda di pavimento complessiva non superi il 5% della superficie del fondo rustico; b) non vengano superati i 50 mq. di superficie coperta; c) l’ampliamento, a destinazione ricovero animali, attrezzature agricole, foraggio, risulti aperto o tamponato a

graticcio su almeno due lati; d) l’ampliamento si integri armonicamente per caratteristiche e materiali al volume esistente.

MODALITÀ DI INTERVENTO PER GLI ADEGUAMENTI FUNZIONA LI

Elemento Trattamento Finiture Privilegiare la conservazione delle finiture esistenti. In caso di sostituzione

prevederle in analogia con le preesistenti Scale interne In legno se non preesistenti in diverso materiale Solai In legno se non preesistenti in diverso materiale Pavimentazioni In pietra, gres, clinker, cemento chiaro Impiantistica Di tipo civile Servizi igienici Di tipo civile con wc e lavandino ed esclusione di doccia, anche se a

pavimento, e vasca. Non sono ammessi scarichi a pavimento. Il sistema di smaltimento delle acque reflue dovrà avvenire secondo la natura del sottosuolo e il parere del Responsabile di Settore U.L.S.S. La piastrellatura del bagno potrà essere di tipo civile. La superficie massima del locale per servizi igienici non potrà essere superiore a mq. 2,5

Tramezzature Non sono ammesse nuove tramezzature ad eccezione di quelle relative ai servizi igienici

Punto fuoco E’ ammessa la realizzazione di 1 punto fuoco per ogni unità di proprietà. E’ ammessa la piastrellatura in stretta contiguità al punto fuoco e di tipo civile.

Serramenti In legno Copertura sottotetto In legno Manto di copertura Va conservato e ripristinato l’esistente. E’ sempre ammessa la sostituzione

con lamiera preverniciata color testa di moro o grigio piombo o scandole. Abbaini E’ esclusa l’edificazione di nuovi abbaini, velux, lucernai e simili. Canna fumaria Interna alla muratura perimetrale Torretta del camino Di tipo tradizionale o tecnologica di struttura semplice e dimensioni

contenute con h max. m. 0,6. E’ ammessa una sola torretta per ciascun edificio.

Spazi esterni Vanno conservate le superfici esistenti, eventuali interventi sono ammessi solo se attuati in conformità ad esse. Sono ammessi eventuali adeguamenti con materiali o trattamenti diversi previo parere favorevole della C.E. Non sono ammesse pavimentazioni esterne ad eccezione di un marciapiede, realizzato o ricoperto in pietra, di larghezza non superiore alla proiezione delle falde del tetto.

Accessi Non è ammesso l’ampliamento o l’apertura di strade di accesso, fatto salvo i casi inerenti ad aziende per l’esercizio di attività agricole

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9) Gradi di protezione per i fabbricati in zona E

Gli interventi ammissibili sul patrimonio edilizio esistente situato in zona agricola sono disciplinati da un parametro specificante il Grado di Protezione (G.d.P.) e suddiviso nelle seguenti classi: “A” restauro propositivo, “B” ristrutturazione parziale, “C” ristrutturazione globale.

Gli interventi ammessi per ciascuna classe sono i seguenti: GRADI DI PROTEZIONE PER I FABBRICATI IN ZONA E

Parametri di intervento

G.d.P. “A” Restauro propositivo

G.d.P. “B” Ristrutturazione parziale

G.d.P. “C” Ristrutturazione globale

a) allegati di analisi

ogni intervento dovrà essere preceduto da un'accurata analisi degli elementi tipologico-strutturali tesa a definire i caratteri originali relativi all'organismo architettonico

b) tecnologie e materiali

gli interventi potranno essere effettuati, per le parti sostituite, anche con tecnologie e materiali nuovi, accostati ad elementi originali esistenti

gli interventi potranno essere effettuati anche con tecnologie e materiali nuovi, accostati ad elementi originali esistenti

le operazioni potranno essere effettuate con tecnologie e materiali nuovi

c) murature

fatte salve le opere indispen-sabili per la statica dell'edificio e dei suoi componenti struttu-rali, non potranno essere va-riate né sostituite le murature perimetrali. L'assetto dei fori in facciata va recuperato, ove possibile, con ricerca delle antiche aperture Potranno es-sere sostituiti elementi dei mu-ri di spina e modificati i muri divisori interni. Non sono am-messe nuove aperture. I tam-ponamenti esterni dovranno rispettare materiali e forme originali.

l'impianto planivolumetrico dell'edificio dovrà rimanere invariato; le murature peri-metrali, per quanto possibile, dovranno essere mantenute; sono ammesse nuove aper-ture progettate in armonia con il contesto con un mas-simo di 2 ciascuna di sup. max. mq. 0,8. I tampona-menti esterni rispetteranno materiali e forme originali.

è ammesso il rifacimento interno totale e la sostituzione dei muri di spina; sono ammesse nuove aperture progettate in armonia con il contesto. I tamponamenti esterni dovranno rispettare materiali e forme originali.

d) solai, scale, tetti e coperture

sono sostituibili i solai, le scale e l'orditura del tetto utilizzando materiali e tecniche proprie dei caratteri originali dell'edificio; per i solai in legno sono ammesse eventuali solette collaboranti.

sono sostituibili e modificabili con materiali originali i solai, le scale ed il tetto; nel caso in cui il tetto sia stato variato sono da ricercare le antiche proporzioni plani-volumetri-che per riportare l'edificio alle tipologie locali

sono sostituibili e modificabili i solai, le scale ed il tetto

e) elementi interni ed esterni di

pregio

vanno restaurati, recuperati o rifatti gli elementi funzionali e decorativi sia interni (pavi-menti in pietra, in acciottolato, in legno - purché originario – in legno di pregio, e serra-menti, caminetti, cornici, affre-schi, intonaci originali, ecc.) che esterni ( infissi, portoni, poggioli, camini ecc.).

dovranno essere recuperati gli eventuali elementi interni ed esterni di pregio;

dovranno essere recuperati gli eventuali elementi interni ed esterni di pregio.

f) adeguamenti

statici

gli adeguamenti statici potranno essere eseguiti con tecnologie innovative, nel rispetto del profilo volumetrico originario.

i) volumi non è ammesso alcun aumento di volume

per gli annessi agricoli in muratura è ammessa in aderenza l’edificazione di volumi/tettoie ad uso agricolo con altezza non superiore a m. 3,0. Per i volumi residenziali si segue la normativa di zona.

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Art. 23 - Modalità di intervento in zona agricola 1 - Aventi titolo agli interventi di nuova edificaz ione di edifici residenziali Gli interventi funzionali sono quelli elencati all'art.2 della L.R. 24/1985. L'edificazione di nuove case di abitazione nelle zone agricole e' consentita - per le esigenze della famiglia

rurale - alle condizioni di cui alla L.R. 24/1985 e qualora l'intervento presenti le seguenti caratteristiche: a) sia in stretta ed oggettiva connessione funzionale alla effettiva conduzione imprenditoriale del fondo; b) sia finalizzato a sopperire a comprovate esigenze abitative dell'imprenditore agricolo e degli addetti

all'azienda, coadiuvanti e/o dipendenti della stessa, previa documentazione di un Piano di Sviluppo aziendale regolarmente approvato;

c) sia istituito un vincolo decennale da trascrivere nei registri immobiliari per la non variazione della destinazione d'uso;

d) almeno un terzo del fondo rustico necessario per la costruzione della casa di abitazione, di cui all'art. 3 della L.R.24/1985, sia di proprieta' dell'imprenditore.

Lo status di imprenditore agricolo - a titolo principale o non principale - di addetto all'azienda, coadiuvante o dipendente della stessa, deve essere adeguatamente dimostrato tramite certificazione rilasciata dal competente Ispettorato Regionale per l'Agricoltura.

La mancata destinazione della casa di abitazione, come sopra concessa, alla soddisfazione delle esigenze proprie della famiglia rurale, comporta mutamento di destinazione d'uso. Si intende famiglia rurale ai sensi delle presenti norme la famiglia che risiede presso un fondo rustico a servizio della conduzione dello stesso e di cui almeno un componente abbia i requisiti di imprenditore agricolo, addetto all'azienda, coadiuvante o dipendente della stessa, dimostrabili come sopra indicato.

Per l’edificazione di nuovi volumi ad uso annesso agricolo va dimostrato il collegamento funzionale con il fondo rustico e l’azienda agricola, ed in particolare il carattere di miglioramento fondiario rispondente ai requisiti di convenienza, proporzionalità dell’intervento alle dimensioni del fondo ed idoneità tecnica del nuovo manufatto; per quanto concerne il requisito della convenienza va dimostrato che l’incremento di valore fondiario o reddito che ne consegue deve essere almeno pari al costo di esecuzione del nuovo manufatto.

Le caratteristiche di cui al presente punto non vengono richieste relativamente agli interventi di ampliamento “una tantum” dei volumi abitativi esistenti ed agli interventi di cui all’art. 4 della L.R. 24/1985.

2 - Atto d'impegno. In tutti i casi di ampliamento, cambio di destinazione d'uso o nuova edificazione di edifici in zona agricola

l'intervento sarà concesso previo atto unilaterale d'impegno a: - non allargare, modificare o asfaltare le strade di accesso senza idonea autorizzazione comunale, che

potrà essere negata per motivi di carattere ambientale-paesaggistico e tecnologico; - realizzare gli eventuali allacciamenti a proprie cure e spese; l'autorizzazione comunale potrà essere

negata per motivi di carattere ambientale-paesaggistico e tecnologico o comunque quando comportino evidenti alterazioni morfologiche dei luoghi;

- non richiedere al Comune, neppure in futuro, deviazioni od estensione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, ma provvedere al trasporto periodico degli stessi fino al più vicino punto di raccolta con installazione nel punto stesso di apposito contenitore;

- siano comunque rispettati, nel caso di residenze stabili, tutti i disposti dei regolamenti comunali vigenti.

3 - Integrazione della C.E. Nel caso di esame di progetti di nuova edificazione di abitazioni o volumi rustici in zona agricola la

commissione edilizia potrà essere integrata da un esperto agronomo-forestale, senza diritto di voto, al quale spetterà la redazione di un parere sulla congruità dell'intervento previsto ai sensi della L.R. 24/1985, della presente normativa e delle eventuali altre leggi forestali ed agrarie vigenti afferenti al caso in esame.

4 - Viabilità minore e sentieristica. E’ consentita la costruzione di strade e piste di servizio al bosco, al pascolo e ai prati, l’adeguamento

dell’esistente rete di penetrazione e la stabilizzazione e sistemazione dell’esistente sistema viario. Gli interventi in merito saranno realizzati sulla base di progetti che tengano in debito conto gli aspetti

d’inserimento delle opere nell’ambiente, oltre che le ragioni tecniche ed economiche che le giustificano; all’interno dei boschi di protezione è consentita la costruzione di strade e piste al servizio del bosco, previo parere geologico favorevole sul percorso della pista stessa nei casi in cui l’entità dell’opera lo richieda.

Sono consentiti interventi di manutenzione dei sentieri che non determinino modificazioni al paesaggio e la posizionatura di idonea segnaletica localizzata solo dove strettamente necessaria e rispettosa dell’ambiente.

Le norme di manutenzione e gestione dei sentieri e delle vie ferrate sono definite dalla Legge 776/85 e dalla L.R. 52/1986, oltre che dal R.D.L. 1497/1939 e dalla Legge 431/1985 cui si rimanda.

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Art. 24 - Criteri costruttivi generali per la nuova edificazione

La nuova edificazione nelle zone "E" è consentita nei limiti previsti dalla presente normativa. Ogni intervento edilizio nelle zone agricole deve essere realizzato nell'ambito delle tipologie tradizionali

verificandone la compatibilità in rapporto agli edifici esistenti, alla morfologia del terreno ed all'impatto paesaggistico dell'ambiente in cui verrà localizzato.

Nuovi Edifici: saranno orientati con il colmo ortogonale alle curve di livello, fatto salvo il rispetto di assetti compositivi

diversi obbligati o resi opportuni da edifici preesistenti o nel caso di volumi con pianta rettangolare allungata quali le malghe.

In caso di adiacenza a strade pubbliche i nuovi edifici dovranno rispettarne l'allineamento. Gli edifici a corpo singolo avranno coperture a due falde simmetriche con pendenze non inferiori al 45%,

non superiori al 55% e colmo ortogonale alla facciata a valle. Sono vietate le falde sfalsate; sono altresì vietate le coperture piane ad eccezione di installazioni tecnologiche nel caso di altezze inferiori a m.3,00 del piano di campagna misurate sul prospetto a valle.

Dovranno essere impiegati materiali consoni all'accostamento con le preesistenze edificate: le coperture saranno in scandole di legno, in pietra, in rame, in lamiera preverniciata di color grigio scuro o testa di moro; le superfici murarie saranno, di norma, a raso sasso o intonacate a grezzo. E` vietato l'uso degli intonaci plastici; i colori saranno tendenti al bianco "sporco" in affinità a quelli tradizionali.

Per gli edifici, o parti di edificio, previsti con paramento esterno in pietra, dovrà essere eseguita la sola rabboccatura delle fughe; non sono ammessi paramenti esterni in cotto a vista.

Le grondaie dovranno avere sezione semicircolare e i pluviali sezione circolare; i materiali da impiegarsi per la realizzazione di queste opere potranno essere il rame o la lamiera zincata preverniciata.

I serramenti e gli scuri dovranno essere in legno, salvo eccezioni consentite per tipologie edilizie ed utilizzi particolari (servizi tecnologici, centrali termiche ecc.); non sono ammessi né avvolgibili, né controfinestre esterne e serramenti metallici in genere.

Serramenti, scuri, ringhiere e parapetti saranno in legno naturale o mordentato; per i paramenti esterni lignei sono ammessi unicamente trattamenti atti a conservare nel tempo il legno vietando coloriture che ne modifichino l'aspetto.

I camini dovranno essere realizzati con materiali e caratteristiche tradizionali. Ampliamenti: Gli ampliamenti saranno realizzati in armonia con le caratteristiche formali, i materiali ed i colori dell'edificio

principale; nel caso in cui quest'ultimo presenti delle evidenti incongruenze rispetto alle tipologie locali od al contesto ambientale in cui è inserito, è facoltà del Comune, sentita la C.E., subordinare l'ampliamento all'adeguamento a tutte o parte delle norme di cui al presente articolo

Murature di sostegno: Le parti a vista di muri di contenimento e di sostegno avranno paramento in pietra. Recinzioni: Nelle zone agricole sono vietate le recinzioni, ad eccezione delle abitazioni stabilmente abitate, degli orti,

degli allevamenti, degli impianti tecnologici ed in ogni caso di protezione della pubblica incolumità; nei casi ammessi esse saranno realizzate da palizzate o assicelle in legno, fatte salve motivate eccezioni per le cinte protettive.

Le recinzioni non strettamente pertinenti a quanto previsto al precedente comma dovranno essere costituite da elementi movibili in legno tali da consentire le servitù di passaggio esistenti o di progetto del P.R.G. e da non creare ostacolo ai percorsi per la pratica delle attività agricole.

Tutti gli interventi: I nuovi interventi, sia per quanto riguarda volumi residenziali, rustici e accessori, che per le strutture

tecnologiche e di servizio alle aziende agricole, dovranno essere localizzati per quanto possibile in contiguità agli insediamenti aziendali esistenti, e comunque in modo da recare il minor danno o molestia ad abitazioni di terzi insistenti nelle aree finitime.

Sono fatte salve tutte le disposizioni di legge relative alle distanze degli allevamenti da abitazioni, pozzi, sorgenti ecc..

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ZONE A STANDARD, DI RISPETTO E DI VINCOLO SPECIALE

Art. 25 - Zone per standard e Servizi

Nelle zone “ F S” (Aree per l'istruzione), F I” (Aree per attrezzature di interesse comune) e F V (Aree per il parco, il gioco e lo sport):

a) i parametri urbanistici ed edilizi non vengono fissati in quanto essi potranno essere determinati in base alle esigenze specifiche secondo le particolari necessità tecniche e funzionali;

b) le nuove costruzioni, o gli interventi sul patrimonio esistente, dovranno essere oggetto di particolare studio per essere elemento qualificante nel tessuto urbano, curando la progettazione dei collegamenti ed ubicando in modo opportuno le aree per parcheggi di autoveicoli;

c) sono ammesse le residenze solo se funzionalmente legate alle attrezzature; d) il riferimento al tipo di attrezzatura esistente o di progetto è da ritenersi indicativo, potendo essere

modificato secondo le necessità del Comune nel rispetto delle dotazioni minime di attrezzature prescritte dal DM 1444/68 e dalla L.R. 61/1985.

Le aree di proprietà privata destinate alla formazione di zone a standard sono preordinate ad espropriazione per pubblica utilità.

In tutte le zone di tipo “F” è ammessa la realizzazione di parcheggi pubblici e/o privati, anche interrati, purchè non venga ridotta la superficie effettiva dello standard e, limitatamente ai parcheggi privati, siano subordinati alla stipula di una convenzione che ne definisca l’uso e gli aspetti di interesse pubblico.

Le destinazioni d’uso ammesse e le prescrizioni puntuali per ciascuna zona sono le seguenti; Zone “ F S” - Aree per l'istruzione.

All'interno di tali aree potranno essere realizzate attrezzature prescolastiche e scolastiche, nonché attrezzature didattiche complementari ed eventuali abitazioni per il personale di custodia.

Zone “ F I” - Aree per attrezzature di interesse comune.

Sono aree utilizzate o destinate alla costruzione di edifici ad attrezzature di interesse comune religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, servizi pubblici, impianti destinati alla produzione e trasporto dell’energia elettrica, dell’acqua potabile, impianti di fognatura e trattamento reflui nonché le attrezzature di origine militare dismesse ecc..

Il P.R.G. determina la zona riservata ad impianti di telecomunicazioni. Eventuali nuove localizzazioni saranno determinate mediante variante al P.R.G. in altre zone di tipo FI.

Relativamente all’area FI individuata dalla variante 12/2009 a tutela della testimonianza storiaca rappresentata dai resti del forte di Pian dell’Antro, si perevede che in essa non sia ammissibile alcun intervento fatta salva la messa in sicurezza dei percorsi pedonali di visitazione; ogni intervento è comunque subordinato al positivo parere della competente Sovintendenza.

Zone “ F V” - Aree per il parco, il gioco e lo sport

Sono destinate alla sistemazione, ed eventuale costruzione, di manufatti quali: area gioco bambini, giardino pubblico di quartiere, impianti sportivi di base e non, ecc..

Particolare accorgimento va usato per i movimenti di terra, affinché questi non interrompano vistosamente la plastica preesistente del terreno.

La vegetazione di nuovo impianto dovrà essere del tipo locale e sorgere a conveniente distanza dalle strade. È ammessa l'installazione di chioschi prefabbricati non stabilmente fissi, della superficie coperta massima di mq 20; superfici maggiori saranno consentite solo in caso di manifestazioni e per lo stretto tempo necessario allo svolgimento delle stesse.

Le attività sportivo-ricreative di carattere privato, sia all’aperto che su superfici coperte, potranno essere localizzate in tutti gli azzonamenti residenziali e produttivi oltre che, mediante convenzionamento, nelle zone di tipo FV e FI.

Zone “ F P” - Aree per parcheggio

Sono zone da destinare a parcheggio pubblico. E’ sempre ammesso l’accesso a fondi interclusi adiacenti ad aree a parcheggio attraverso le superfici

previste a parcheggio previa cessione di eguale superficie in continuità od adiacenza allo stesso. In caso di impossibilità o inopportunità è facoltà del Comune monetizzare la superficie sottratta allo standard destinando i proventi all’acquisizione di superfici a standard.

Ferme restando le distanze stabilite nei singoli azzonamenti e le prescrizioni del Codice della Strada, nelle nuove costruzioni è possibile mantenere da aree a parcheggio una distanza minima di m.1,5.; tale distanza è aumentata a m.3,0 per rotonde e cul de sac su viabilità di progetto od esistente qualora ciò non comporti impedimento alla circolazione.

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Per i parcheggi indicati nelle tavole di progetto del P.R.G. sono ammesse eventuali modifiche da ritenersi congrue entro i limiti necessari imposti da esigenze tecniche.

Zone “ F P Z” - Aree a piazza

Sono aree assimilate a zone di interesse comune finalizzate allo svolgimento di attività e manifestazioni di carattere sociale, culturale, ricreativo o comunque di interesse collettivo e svolgono anche una funzione di carattere architettonico ed ambientale.

Zone “FPV” – Aree per servizi alla viabilità.

Sono aree a servizi della circolazione e del traffico. In esse sono ammessi allargamenti, modifiche, aree di manovra, nuova viabilità, aree di sosta e fermata di mezzi pubblici, parcheggi, volumi accessori per informazioni e ristoro a servizio degli utenti della viabilità limitatamente ad uno per azzonamento con superficie coperta massima di mq 50 ed altezza massima al colmo di ml. 4,00.

Art. 26 - Zone a vincolo speciale

Le fasce di rispetto, se poste in fregio a zone aperte alla fabbricazione, sono computabili ai fini dell'applicazione dell'indice di edificabilità proprio di queste ultime, ai sensi della L.R. n.61/1985.

Rispetto viario (a) Entro i limiti di queste zone, è vietata qualsiasi costruzione e qualsiasi installazione anche se modesta. Fanno eccezione eventuali impianti connessi con la necessità del traffico veicolare (stazioni di servizio con

o senza assistenza meccanica, distributori di carburante, case cantoniere, stazioni e posti fissi di vigilanza e controllo della polizia del traffico) e impianti di interesse pubblico (linee elettriche, telefoniche, ecc.) da autorizzarsi da parte del Comune sentite le Amministrazioni competenti in base alla classificazione della strada.

Per gli edifici ad uso residenziale esistenti nelle fasce di rispetto stradale sono ammessi gli interventi di cui all'art. 7 della L.R. 24/1985.

Le indicazioni grafiche delle aree di rispetto presenti nelle tavole di progetto sono da ritenersi prevalenti rispetto alle normative delle zone su cui insistono.

Per tutti gli interventi si rimanda alla disciplina delle zone a rispetto stradale di cui al D.L. 30/4/1992 n.285 e relativo Regolamento e successive modifiche.

In tutte le zone è consentito il rispetto degli allineamenti esistenti o la prescrizione di particolari arretramenti per ragione di visibilità e sicurezza stradale, su conforme parere della C.E.

Per quanto riguarda il percorso ciclopedonale “Lunga via delle Dolomiti” l’accessibilità alle aree contermini avverrà, ove possibile, da viabilità diverse senza interferire con lo stesso; in caso contrario l'accesso potrà essere concesso a condizione che sia mantenuto un sedime a destinazione ciclopedonale di larghezza non inferiore a ml. 2,50; potrà invece essere mantenuta l’accessibilità alle aree, nonché agli edifici e alle strutture esistenti che si affacciano sul percorso, qualora non sia possibile prevedere accessi alternativi.

Rispetto fluviale (b) Le zone di rispetto dei corsi d'acqua possono essere oggetto solo di realizzazione di opere e manufatti

inerenti alla disciplina del regime idraulico diretto ed indiretto dei fiumi e dei canali, di eventuali opere di carattere idroelettrico e dall’attraversamento di opere viarie od a rete.

La zona di rispetto dei corsi d’acqua è computata per tutti i corsi d’acqua all’esterno degli azzonamenti urbani anche qualora non presente sulle tavole di progetto, in ml. 15,0 dal limite dell’arginatura esistente o, in mancanza, dal limite della proprietà demaniale.

Lungo i corsi d'acqua all'uopo classificati l'edificazione è disciplinata dalla L. 431/1985, il cui perimetro è evidenziato sulle tavole di progetto del P.R.G..

Compatibilmente alla L. 431/1985 sono consentite installazioni minime ed opere di arredo urbano che possano consentire la fruibilità estetica dei luoghi. È in ogni caso vietata qualsiasi edificazione.

Rispetto di elettrodotto (c) Sono vincolate ai sensi della vigente legislazione in materia le aree di rispetto degli elettrodotti lungo le linee

attraversanti il territorio comunale.

Rispetto cimiteriale (d) Entro il limite di queste zone è vietata qualsiasi nuova edificazione. Le fasce di rispetto cimiteriali sono disciplinate dal R.D. 27/7/1934 n.1265 come modificato dalla L.

17/10/1957 n.983, eventualmente ridotte con decreto sindacale approvato dalle competenti Autorità. All’interno del perimetro del vincolo sono consentite soltanto le colture agricole, la realizzazione di

parcheggi e strade, parchi a verde naturale e attrezzato.

Vincolo forestale ed idrogeologico (e) È il vincolo posto all'interno della grafia a linea continua con tratteggio triangolare pieno delle tavole di

progetto, ai fini della stabilità dei suoli. allo scopo di preservare gli stessi da erosioni, denudazioni, perdita di

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stabilità e salvaguardia del regime delle acque, nonché a fini igienici, ambientali e di protezione degli abitati. Nelle aree sottoposte a vincolo forestale ed idrogeologico, salvo i casi diversamente disciplinati dalla grafia

di piano, è vietata qualsiasi opera che contrasti con i caratteri del vincolo, fatti salvi gli interventi di competenza dell'Amministrazione Forestale.

In caso di manomissione, danneggiamento e danno di qualsiasi specie - compreso l'incendio - alle aree soggette a vincolo forestale ed idrogeologico, le stesse mantengono la stessa destinazione e dovranno essere ripristinate nel più breve tempo possibile, secondo le buone regole forestali.

Se non diversamente precisato dalla grafia di piano il vincolo forestale ed idrogeologico si estende dalla individuazione grafica del vincolo stesso sino al perimetro dei confini comunali.

Vincolo archeologico (f) Nelle aree interessate da tale vincolo, nelle quali è segnalata la presenza di reperti di carattere storico,

qualsiasi intervento teso a modificare lo stato dei luoghi deve essere preceduto da opportuna indagine tesa a verificarne la compatibilità da comunicare alla competente Sovrintendenza.

Vincolo geologico (g) Nel caso di interventi di nuova edificazione od ampliamento, qualora l'area interessata ricada in zone

classificate dall'indagine geologica come scadenti o pessime, deve essere prodotta un'apposita indagine ai sensi del D.M.11/3/1988 volta a valutare le esatte caratteristiche del sito ed evidenziare i relativi interventi specifici da seguire nel corso dell'edificazione stessa.

Non sono soggette a perizia le opere di modesta entità (D.M. 11/3/1988 e C.M.LL.PP.n.30483/88). Limitatamente alle aree perimetrale nelle tavole di progetto 13.3 con vincolo di prescrizione geologica le

relative prescrizioni sono: - numero 1): l’area ricade su terreno acclive; in sede esecutiva vanno effettuate indagini sulla stabilità dei

pendii al fine di prevedere le opere di sostegno e difesa eventualmente necessarie; - numero 2): l’area si dimostra inadatta alla realizzazione di nuove edificazioni, sia per l’accentuata acclività

del terreno, che richiederebbe interventi di scasso eccessivi, sia per la presenza di materiale incoerente di difficile stabilità e di uno sperone roccioso che interessa buona parte dell’area in questione. Pertanto non potranno essere realizzate nuove edificazioni;

- numero 3): non appare opportuno effettuare nuove edificazioni in quanto ricadrebbero in un’area di scarpata morfologica particolarmente acclive. Pertanto non potranno essere realizzate nuove edificazioni;

- numero 4): ricadendo in terreni classificati pessimi va preclusa la realizzazione di strutture fisse; - numero 5): ricadendo in terreni classificati scadenti; per l’esecuzione degli interventi previsti deve essere

valutato lo smaltimento delle acque superficiali in considerazione della conformazione a compluvio dei terreni in questione.

In base all’art. 96 del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904, va mantenuta la fascia di rispetto di 10 m. nei confronti di tutti i corsi d’acqua pubblica ricadenti in aree interessate dalle previsioni insediative.

Rispetto a verde, parco e giardino privato (h) Sono aree di particolare interesse ambientale,paesaggistico o di arredo urbano;comprende inoltre porzio-ni

di territorio ove,per la loro peculiare localizzazione,si rende opportuna la conservazione dello stato attuale. All'interno di queste aree è vietato qualsiasi intervento di carattere costruttivo così come qualsiasi

trasformazione o manomissione per messa in opera di elementi che non presentino un preminente interesse pubblico; eventuali interventi dovranno prestare particolare attenzione ai valori ambientali e paesistici e non variare la plastica del territorio.

Sono consentite edificazioni di volumi interrati, installazioni degli accessori di cui alla scheda guida A nelle aree di stretta pertinenza dell’abitazione di riferimento, opere minime di arredo urbano funzionali alla destinazione d'uso prevista e strutture temporanee aperte o semi-aperte per il deposito stagionale del fieno.

Per le preesistenze edilizie ad esclusiva destinazione residenziale sono consentiti, oltre che gli interventi previsti dalla L.457/1978, ampliamenti volumetrici con destinazione d'uso residenziale o compatibile fino al 25% del volume esistente, con un massimo di 250 mc.

Tali aree, se interne ai centri abitati, o limitatamente alle loro zone perimetrali se esterne ai centri abitati, potranno altresì essere utilizzate a verde, parco, giardino, parcheggio alberato, strutture sportive private senza edificazione di elementi fuori terra.

L'indice di edificabilità, pari a 0,01 mc/mq è computabile ai fini dell'edificabilità delle aree finitime a destinazione residenziale per la determinazione del rapporto di edificabilità delle aree finitime stesse.

Per gli edifici n.670 e 673 è ammesso il cambio di destinazione d’uso secondo i parametri tipologici e volumetrici previsti dalla scheda A1.

Coni visuali Il Piano Regolatore Generale individua con apposita grafia i principali coni visuali riferiti in particolare agli

ambiti urbanizzati nei confronti della funzione panoramica e paesaggistica che rappresentano un patrimonio da tutelare e valorizzare. Nelle porzioni di territorio ad essi prospicienti vanno adottate particolari cautele ai fini della protezione ambientale: vi è fatto divieto di collocare cartelli pubblicitari, insegne e qualsiasi manufatto, anche a carattere provvisorio; è altresì vietata l'installazione di palificazioni o tralicci per linee aeree elettriche o telefoniche.

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INTERVENTI SULL’ESISTENTE EDIFICATO

Art. 27 - Interventi sull'esistente edificato 1 - Zone di Degrado Le aree azzonate come Z.T.O. di tipo “A”, e gli edifici con G.d.P. da 1 a 6 di cui al presente art.27, sono

considerati come zone di degrado ai sensi dell'art. 27 c.IIº della legge 5/8/1978 n.457. In tali zone è ammissibile l'adozione dei Piani di Recupero di iniziativa pubblica e privata, previa definizione dei limiti di ciascun intervento dal parte del Consiglio Comunale.

2 - Tutti gli interventi Per gli edifici per i quali non è stato previsto un Grado di Protezione ai sensi del successivo art. 27 si

intendono ammissibili tutti gli interventi nel rispetto delle presenti norme, della normativa generale di P.R.G. e del Regolamento Edilizio.

Con la concessione o l'autorizzazione edificatoria, come modalità esecutiva della stessa, il Comune potrà, su conforme parere della C.E., anche al di fuori dei casi contemplati dalle presenti Norme, prescrivere disposizioni per assicurare la conservazione delle particolari caratteristiche architettoniche o del particolare pregio storico di singoli edifici, anche non assoggettati al vincolo di cui alle leggi 1.6.1939 n. 1089 e 23.6.1939 n. 1497, od a Grado di Protezione.

3 - Schedatura Per gli edifici eventualmente sprovvisti di schedatura od in caso di difformità fra allegati cartografici e

normativi, il grado di protezione viene definito dalla C.E. con riferimento ai gradi di protezione previsti per edifici consimili insistenti sulla stessa zona.

4 - Variazione del G.d.P. Su presentazione di adeguata documentazione di carattere geologico e/o statico, con allegata perizia

asseverata da parte di un tecnico abilitato, è facoltà del Comune, su conforme parere della C.E., disporre la variazione dei G.d.P. previsti sulla schedatura originaria; la variazione sarà ammissibile, per le categorie del restauro e della ristrutturazione, solo all’interno della stessa categoria.

In sede di esame di istanze di concessione, qualora si evidenzi la presenza di caratteristiche architettoniche, storico o culturali non desumibili dall’analisi esterna, è facoltà dell’ A.C., o della C.E. , proporre l’introduzione del G.d.P., se assente, o variare in senso restrittivo l’eventuale G.d.P. presente; la modifica viene approvata con delibera del C.C..

5 - Demolizione e ricostruzione – variazione di sed ime È facoltà del Comune, su parere conforme della C.E., consentire la possibilità di demolizione e

ricostruzione o consentire limitate variazioni di sedime rispetto a quello originario per gli edifici con grado di protezione 4 o 6 su presentazione di documentate motivazioni di carattere geologico, statico, igienico od ambientale, con allegata perizia asseverata da parte di tecnico abilitato.

La ricostruzione avverrà in base al rispetto delle caratteristiche tipologiche e planovolumetriche dell’edificio preesistente.

6 - Sostituzione di murature Per gli edifici con grado di protezione 3 o 4 potranno essere parzialmente sostituite le murature in caso di

gravi motivi statici previa perizia asseverata di un tecnico laureato che ne giustifichi la necessità. Le sostituzioni avverranno in modo tale da tutelare eventuali emergenze storico-architettoniche, ambientali ed artistiche, e riproporranno, per quanto possibile, tecnologie e materiali originari.

7 - Sottotetti Per i fabbricati ad uso residenziale esistenti al momento dell'adozione del P.R.G. è consentito il recupero

con destinazione residenziale del sottotetto anche in deroga agli indici stereometrici di zona, nel rispetto delle norme del R.E.

8 - Garages In caso di ristrutturazione o di ampliamento di edifici esistenti e di carenza di parcheggi rispetto alla

volumetria complessiva degli edifici interessati, il Comune, sentita la C.E., può imporre il reperimento di adeguate superfici coperte o scoperte da destinare a parcheggio. Nelle zone “A” e negli edifici di carattere storico-architettonico con G.d.P. da 1 a 6 è facoltà del Comune, sentita la C.E., impedire o porre dei vincoli all’applicazione della L. 122/89, al fine della tutela degli edifici e delle aree in oggetto.

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9 - Elementi significativi Gli elementi di “arredo urbano” e i manufatti che presentano particolari pregi costruttivi, architettonici,

ambientali e storici quali fontane, capitelli, muri in pietra, scalinate ecc. vanno salvaguardati e preservati su tutto il territorio comunale

10 – Interventi puntuali. Le tavole di progetto 13.3 riportano le disposizioni relative agli interventi puntuali ammissibili sul patrimonio

edilizio esistente ai sensi dell’art. 9 della L.R. 61/1985 o per interventi di nuova edificazione previsti. Tali interventi sono definiti alle schede puntuali di cui all’allegato B2 alla presente normativa con disposizioni prevalenti rispetto a quelle previste dal G.d.P.; gli interventi rispetteranno comunque i disposti del C.C. e della normativa sovraordinata sulle distanze, derogabili ove consentito con atto di assenso degli interessati.

Gli interventi di ampliamento, di ricostruzione e quelli di demolizione con ricostruzione non potranno, in ogni caso, comportare un aumento di volume superiore al 100% del volume esistente o preesistente

L’ammissibilità degli interventi è subordinata alla verifica, da parte degli uffici comunali, della legittimità dei manufatti sotto il profilo urbanistico-edilizio.

11 - Aumenti di volume - Piani di Recupero (punto soppresso in sede di proposte di modifica) 12 - Ampliamenti Gli ampliamenti vanno sviluppati di norma sui fronti secondari dell'edificio e disposti in armonia con lo

stesso. Nel caso l'ampliamento interessi l'intera altezza dell'edificio la copertura deve disporsi in continuità con quella dell’edificio principale.

13 – Gradi di Protezione (G.d.P.) Gli interventi ammissibili sul patrimonio edilizio esistente sono disciplinati da un parametro specificante il

Grado di Protezione (G.d.P.). I gradi di protezione sono così definiti:

– G.d.P.1: Restauro Filologico; – G.d.P.2: Restauro Conservativo; – G.d.P.3: Restauro Propositivo; – G.d.P.4: Ristrutturazione Parziale; – G.d.P.5: non presente; – G.d.P.6: Ristrutturazione Globale; – G.d.P.7: Demolizione e Ricostruzione; – G.d.P.8: Demolizione senza Ricostruzione. – G.d.P.0: Tutti gli interventi.

Ciascun Grado di Protezione prevede specifiche di intervento sui seguenti parametri: a) allegati di analisi; b) tecnologie e materiali; c) murature; d) solai, scale, tetti e coperture; e) elementi interni (pavimenti, caminetti, stipiti, ecc.) ed esterni (serramenti, cornici, stipiti ecc.) di

particolare pregio; f) adeguamenti statici; g) adeguamenti igienici e tecnologici; h) sistemazioni esterne i) aumenti di volume.

Per gli edifici di culto il G.d.P. non viene imposto in quanto gli interventi dovranno essere sottoposti all’approvazione della competente Sovrintentendenza.

Le specifiche di ciascun Grado di Protezione sono riportate alle tabelle seguenti.

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Interventi su edifici vincolati a restauro

Parametri di intervento

G.d.P. 1 Restauro filologico

G.d.P. 2 Restauro conservativo

G.d.P. 3 Restauro propositivo

a) allegati di analisi

ogni intervento dovrà essere preceduto da un’accurata analisi degli elementi tipologico-strutturali tesa a definire i caratteri originali relativi all’organismo architettonico

b) tecnologie e materiali

ogni operazione dovrà essere effettuata con tecnologie e materiali conformi a quelli originali documentati nell'analisi di cui al precedente punto a)

ogni operazione dovrà essere effettuata con tecnologie e materiali affini a quelli costitutivi i caratteri originali dell'edificio, docu-mentati nell'analisi di cui al precedente punto a)

gli interventi potranno essere effettuati, per le parti sostituite, anche con tecnologie e materiali nuovi, accostati ad elementi originali esistenti

fatte salve le opere indispensabili per la statica dell'edificio e dei suoi componenti strutturali, non potranno essere variate né sostituite le murature perimetrali. L'assetto dei fori in facciata va recuperato, ove possibile, con ricerca delle antiche aperture

c) murature non potranno essere variate né sostituite le murature di spina dell'edificio ed i muri divisori interni se non di realizzazione non originale

non potranno essere variate né sostituite le murature di spina dell'edificio; è consentito il rifacimento dei muri divisori interni

potranno essere sostituiti elementi dei muri di spina e modificati i muri divisori interni; in caso di sconvolgimento sono ammesse nuove aperture progettate in armonia con il contesto. Sono ammesse nuove aperture sui fronti secondari al solo scopo di ottenere gli indici minimi di aerazione ed illuminazione

d) solai, scale, tetti e coperture

non sono modificabili i solai, le scale e l'orditura del tetto. Sono eseguibili piccoli interventi di sostituzione di elementi deteriorati; il manto di copertura va mantenuto in materiale originario; è vietata qualsiasi variazione della pendenza delle falde e del punto di imposta del tetto

non sono modificabili i solai, le scale e l'orditura del tetto, ma è consentito il rifacimento delle parti deteriorate secondo i disposti del punto b); il manto di copertura va, nella maggior misura possibile, risanato ed integrato in materiale originario; è vietata qualsiasi variazione della pendenza delle falde e del punto di imposta del tetto

sono sostituibili i solai, le scale e l'orditura del tetto, per la sistemazione dei quali saranno adottati i materiali e le tecniche proprie dei caratteri originali dell'edificio; per i solai in legno sono am-messe eventuali solette col-laboranti; nel caso in cui il tetto sia stato variato sono da ricercare le antiche pro-porzioni planivolumetriche

e) elementi interni ed esterni di

pregio

vanno restaurati, recuperati o rifatti gli elementi funzionali e decorativi sia interni (pavimenti in pietra, in acciottolato, in legno - purché originario – in legno di pregio, e serramenti, caminetti, cornici, affreschi, intonaci originali, ecc.) che esterni ( infissi, portoni, poggioli, camini ecc.);

f) adeguamenti

statici

gli adeguamenti statici, anche in funzione antisismica, (consolidamento delle murature, cordoli), andranno eseguiti nel rispetto del profilo volumetrico originario; si avrà cura di ricavare gli irrigidimenti all'interno dei profili murari originali e di curare le finiture esterne in continuità ed analogia con quelle esistenti

gli adeguamenti statici, anche in funzione antisismica (consolidamento delle murature, cordoli), potranno essere eseguiti con tecnologie innovative, nel rispetto del profilo volumetrico originario

g) adeguamenti

igienici e tecnologici

ogni adeguamento igienico e tecnologico dovrà essere operato interferendo nella minor misura sui caratteri distributivi dell'edificio e le partiture murarie

ogni adeguamento igienico e tecnologico dovrà essere operato alterando nella minor misura possibile i caratteri distributivi dell'edi-ficio e le partiture murarie

sono sempre ammessi interventi di adeguamento igienico - funzionale (impianti tecnologici, centrale termica, impianti igienico - sanitari, ecc.)

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Interventi su edifici vincolati a restauro

Parametri di intervento

G.d.P. 1 Restauro filologico

G.d.P. 2 Restauro conservativo

G.d.P. 3 Restauro propositivo

devono essere mantenute le piantumazioni di pregio esistenti; eventuali nuove piantumazioni saranno costituite esclusivamente da essenze autoctone. Gli spazi esterni di pertinenza (corti, giardini, ecc.) devono essere liberati da superfetazioni e precari di ogni genere; vanno mantenuti e recuperati gli elementi funzionali e decorativi esterni originali quali pavimentazioni, elementi di arredo, partiture degli spazi ecc.

h) sistemazioni

esterne eventuali nuovi interventi saranno realizzati con forme e materiali affini all'esistente. Non è consentita in essi la realizzazione di qualsiasi volume, anche se accessorio

eventuali nuovi interventi potranno essere eseguiti anche con tecnologie innovative

i) volumi non è ammesso alcun aumento di volume

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Interventi su edifici vincolati a ristrutturazione

Parametri di intervento

G.d.P. 4 Ristrutturazione parziale

G.d.P. 6 Ristrutturazione totale

a) allegati di analisi

ogni intervento dovrà essere preceduto da un'accurata analisi degli elementi tipologi-co-strutturali tesa a definire i caratteri originali relativi all'organismo architettonico

ogni intervento dovrà essere preceduto da una relazione che evidenzi eventuali presenze di particolare importanza

b) tecnologie e materiali

gli interventi potranno essere effettuati anche con tecnologie e materiali nuovi, accostati ad elementi originali esistenti

le operazioni potranno essere effettuate con tecnologie e materiali nuovi

c) murature

l'impianto planivolumetrico dell'edificio dovrà rimanere invariato; le murature perimetrali, per quanto possibile, dovranno essere mantenute; sono ammesse nuove aperture progettate in armonia con il contesto

è ammesso il rifacimento interno totale e la sostituzione dei muri di spina; sono ammesse nuove aperture progettate in armonia con il contesto

d) solai, scale, tetti e coperture

sono sostituibili e modificabili i solai, le scale ed il tetto; nel caso in cui il tetto sia stato variato sono da ricercare le antiche proporzioni plani-volumetriche per riportare l'edificio alle tipologie locali

sono sostituibili e modificabili i solai, le scale ed il tetto

e) elementi interni ed esterni di

pregio

dovranno essere recuperati gli eventuali elementi interni ed esterni di pregio; sarà posta particolare cura nella trattazione delle superfici con obbligo di mantenimento dei risalti d'intonaco, mensole, davanzali in pietra ed ogni altro fregio originario presente nella facciata; nel caso che manomissioni ed interventi successivi abbiano variato i materiali e le forme, è fatto obbligo riportare gli stessi alle caratteristiche e dimensioni originarie

dovranno essere recuperati gli eventuali elementi interni ed esterni di pregio

f) adeguamenti

statici

gli adeguamenti statici, anche in funzione antisismica (consolidamento delle murature, cordoli), potranno essere eseguiti anche con tecnologie innovative nel rispetto del profilo volumetrico originario

g) adeguamenti

igienici e tecnologici

sono sempre ammessi interventi di adeguamento igienico - funzionale (impianti tecnologici, centrale termica, impianti igienico - sanitari, ecc.)

h) sistemazioni

esterne

sulle aree di pertinenza dovranno essere recuperati gli acciottolati e i rivestimenti in pietra in genere; sono vietate le pavimentazioni in getto di cemento, piastrelle, marmo variegato; eventuali volumi accessori dovranno seguire gli schemi tipologici previsti nelle presenti norme. Devono essere mantenute le piantumazioni di pregio esistenti; eventuali nuove piantumazioni saranno costituite esclusivamente da essenze autoctone

i) volumi

sono ammessi aumenti di volume da sviluppare sui fronti secondari, nel rispetto della tipologia originaria, qualora siano rispettosi dell'impianto planivolumetrico esistente e fino al 10% del volume esistente con un massimo di 1000 mc

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Interventi su edifici vincolati a demolizione Altri Interventi

Parametri di intervento

G.d.P. 7 Demolizione e ricostruzione

G.d.P. 8 Demolizione senza

ricostruzione

G.d.P. 0 Tutti gli interventi

interventi previsti

E’ prevista la demolizione con ricostruzione, nel rispetto delle successive prescrizioni

È’ prevista la demolizione senza ricostruzione nelle more della demolizione è ammessa solo la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Sono consentiti tutti gli interventi previsti dalla normativa di zona e dalle vigenti N.d.A. e R.E.

b) tecnologie e materiali

le operazioni potranno essere effettuate con tecnologie e materiali nuovi

c) murature

La foronomia sarà di tipo tradizionale, salvo situazioni particolari che rendano op-portuna una partitura diversa per necessità di ambientamento.Nel caso di localizzazione in z.t.o. “A” o “B”, o in contiguità ad edifici con G.d.P. da 1 a 4 è vietato trattare le superfici con intonaco plastico o sintetico; gli esterni andranno trattati a civile con grassello di calce e sabbia.I rivestimenti lignei saranno di tipo tradizionale

e) elementi interni ed

esterni

Nel caso localizzazione in z.t.o. “A” o “B”, o in contiguità ad edifici con G.d.P. da 1 a 4 gli oscuri, gli infissi e gli eventuali balconi saranno in legno. Sono vietati avvolgibili e serramenti in alluminio. Sono ammesse grondaie in lamiera a sezione curva.

h) sistemazioni

esterne

Le corti comuni vanno rispettate come tali. È vietato lastricare corti o cortili con zone a pavimentazioni diverse; ogni spazio comune va trattato come intervento unitario. Le piantumazioni saranno realizzate esclusivamente con essenze locali.

i) volumi

le nuove edificazioni, salvo diversa prescrizione, dovranno essere contenute all’interno delle sagome limite delle preesistenze; eventuali e diverse soluzioni potranno essere previste attra-erso uno strumento attuativo con possiilità di eventuali ampliamenti come per i G.d.P. 4 e 6.

oneri

Per la determinazione del contributo di concessione e del costo di costruzione, le opere di demolizione e ricostruzione sono considerate, fino alla concorrenza del volume preesistente, opere di ristrutturazione.

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14 – Elementi architettonici caratterizzanti In caso di intervento su:

- fabbricati ad uso residenziale caratterizzati dal G.d.P. da 1 a 6; - tutti gli altri edifici che con caratteristiche tipologiche in continuità con le tradizioni dei luogo; - interventi di riqualificazione di edifici tipologicamente incongrui in zona “A” e “B”; - interventi di nuova edificazione in zona “A”;

vanno tutelate o riproposte le strutture architettoniche originali o tradizionali, rispettando e riprendendo le testimonianze dell’assetto originario se manomesso da interventi successivi non conformi. In particolare va posta una peculiare attenzione progettuale ai parametri previsti nella scheda seguente, per i quali vanno utilizzate le modalità di intervento ivi previste.

Nei casi di incerta interpretazione dell’impianto o degli elementi architettonici la proposta progettuale deve riferirsi al contesto architettonico circostante.

Sono ammesse motivate deroghe al presente punto in caso di P.d.R. e P.P. che approfondiscano criticamente e progettualmente, a livello dei singoli edifici, gli elementi in esame o, per edifici con G.d.P. , su presentazione di documentazione attestante la fedeltà degli interventi all’impianto originale.

Gli elementi normativi del presente punto sono integrati dai sussidi operativi presenti nell’Allegato A2 “Prontuario degli interventi edilizi – Schede normative”, non vincolante normativamente, che propone ulteriori indicazioni per interventi sulle tipologie edilizie storiche (interventi sull’esistente, ampliamenti, coloriture).

Elementi architettonici caratterizzanti su edifici esistenti

Parametri di intervento

Modalità di intervento

facciate

- L'apertura di nuove porte e finestre, l'ingrandimento di quelle esistenti o la modifica di quelle incongrue o manomesse deve rapportarsi per proporzione e collocazione alle forature presenti nell'edificio.

- Fatta salva la presenza di forature di forma diversa, le aperture devono avere forma rettangolare con il lato più lungo disposto verticalmente.

- Sono ammesse nuove finestre quadrate solo al piano terra e nei sottotetti. E' obbligatorio l'uso di elementi di chiusura tipici del luogo.

- Nel caso in cui il piano terra sia utilizzato per negozi o laboratori, vani d'ingresso e vetrine devono essere dimensionati e collocati in rapporto con la partitura architettonica delle fronti. Nel caso di nuove aperture per autorimesse esse debbono essere collocate preferibilmente sul fronte secondario dell'unità abitativa; la nuova apertura deve, ove possibile, ricercare allineamenti in orizzontale ed in verticale con le forature esistenti.

balconi

- E' vietata la costruzione di nuovi balconi sui fronti principali; è fatta eccezione per edifici con G.d.P. superiore a 4 o ,se minore, nel caso siano documentati secondo la tipologia tradizionale prevalente per tipi consimili. Quando presenti i balconi, le balaustre e le scale, a meno che non siano stati alterati rispetto all’impianto originale, devono mantenere forma, dimensioni e materiali originari.

scale

- Per i G.d.P. fino a 3 è ammesso il rifacimento delle scale esterne in legno, ove preesistenti, e per il grado 4 anche se solo documentate secondo la tipologia tradizionale, con larghezza minima di m.1,0; per il G.d.P. 6 è inoltre ammessa la ricostruzione delle scale con altri materiali pur mantenendo l’obbligo del completo rivestimento finale in legno

intonaci

- gli intonaci saranno come gli originali preesistenti (con loro conservazione e ripristino) o del tipo civile a grana fine lisciato e tinteggiato; gli interventi debbono essere risolti in maniera omogenea su tutto l’edificio, curando comunque la maggiore similarità con le parti eventualmente non soggette ad intervento. Sono vietati intonaci plastici, rustici lavorati a spatola, vetrocemento, pietre grezze, pietre isolate, tessere ceramiche, marmi di paramento. Sono consentite zoccolature in intonaco a spriz a grana grossa anche con ghiaino o civile fino a falso bugnato a corsi regolari, cornici, lesene, marcapiani e cornicioni nel rispetto delle forme e delle campiture originali.

canne fumarie e

camini

- le canne fumarie non dovranno sporgere, salvo motivi impossibilitanti, rispetto al filo delle facciate. Esse vanno previste su fronti diversi dal principale, o comunque dal fronte aggettante su via pubblica principale, saranno intonacate e dipinte in armonia con il trattamento delle fronti dell’edificio e siano ovunque possibile accorpate.

- i camini saranno in muratura intonacata di forma tradizionale, così come le torrette.

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grondaie - canalette, pluviali e grondaie, tutti elementi di sezione curva, devono essere realizzati

in lamiera preverniciata grigio piombo o marron scuro o rame.

abbaini e lucernai

gli abbaini:

a) saranno a due falde e posizionati armonicamente rispetto alla falda ed opportunamente arretrati di almeno ml. 1,0 rispetto alle murature perimetrali e alla linea di colmo;

b) sono ammessi abbaini di tipologie e proporzioni tradizionali in non più di due elementi per falda, da posiziare eventualmente in posizione contrapposta sulle diverse falde; sono ammesse deroghe solo per edifici con fronte superiore a ml. 16,0;

c) non sono ammessi abbaini a timpano se non preesistenti e a copertura piana;

d) quali lucernari sono ammessi unicamente elementi basculanti tipo velux installati senza alterare il profilo della falda; sono consentiti fino ad un massimo di due per falda con superficie vetrata complessiva non superiore a mq. 1,6 o in numero di quattro per falda con superficie vetrata complessiva non superiore a mq, 2,4 nel caso la falda non presenti abbaini.

e) gli abbaini di cui al presente punto non concorrono al computo volumetrico.

ampliamenti

- Gli ampliamenti vanno sviluppati di norma sui fronti secondari dell'edificio e disposti in armonia con lo stesso.

- Nel caso l'ampliamento interessi l'intera altezza dell'edificio la copertura deve disporsi in continuità con quella dell’edificio principale.

- Nel caso l'ampliamento abbia altezza minore dei corpo di fabbrica principale, la copertura deve essere a falda unica salvo casi relativi ad elementi tipici della tradizione locale (fogher ecc.).

particolari costruttivi

Fatti salvi i disposti dei singoli G.d.P., negli ampliamenti e nelle ristrutturazioni devono essere mantenuti o adeguatamente riproposti gli elementi di pregio esistenti quali:

- murature in pietrame a vista utilizzando in caso di restauri e/o ampliamenti le tecniche, i tipi ed i materiali riscontrabili negli intorni di riferimento (es. tipo di pietre, forme, aggregazione dei corsi, muri di cinta in pietra a vista od intonacati con malta rustica ecc.);

- manti di copertura e dimensioni degli sporti dei tetti. Per i manti di copertura è previsto l'uso di scandole di legno, pietra, rame, lamiera preverniciata di color grigio scuro o tegole di color grigio scuro, ricercando l’armonia con i caratteri originali ed il contesto;comignoli e abbaini.

Cambio di destinazione di rustici con

G.d.P. 3

Gli interventi sui rustici con G.d.P. 3 con possibile il cambio di destinazione d’uso in abitazione dovranno avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni, oltre a quelle previste dal grado se maggiormente vincolanti o se relative a fattispecie non previste nel presente punto.

a) tipologie edilizie : negli interventi vanno rispettate le modalità esecutive proprie della struttura lignea originale nei diversi tipi presenti quali block-bau, a ritti e travi, a colonna, a colonna controventata, a intelaiatura. E’ ammessa la creazione di geometrie ausiliare che, nel rispetto delle originali, possano risolvere problemi di stabilità dell’intero organismo posti dalle nuove destinazioni d’uso; in tal caso le nuove geometrie dovranno essere riconoscibili rispetto a quelle originarie;

b) nuove aperture : sono ammesse in misura limitata e sfruttando in via prioritaria le aperture esistenti (finestre, graticciate, porte e portoni, fori di aerazione ecc.). In caso di impossibilità di conseguire i necessari parametri illuminometrici o di aerazione sono ammesse limitate aperture sui fronti secondari fino ad ottenere i parametri minimi necessari; se su superficie tamponata in legno le aperture saranno mascherate con grigliato in legno intrecciato o tavole parallele all’andamento del tavolato esterno, e dello stesso materiale e colore;

c) le scale saranno in legno riproponendo ovunque possibile le disposizioni originali; in caso contrario sono ammesse anche scale in metallo con l’esclusione di scale in muratura o cemento. I solai saranno ripristinati in legno, salvo diversi materiali originari. In caso di locali per servizi o servizi tecnologici, o in caso di più unità abitative, è ammesso l’utilizzo di solette collaboranti;

d) tecnologie e materiali : gli interventi di recupero e ristrutturazione vanno effettuati prioritariamente con utilizzo di elementi in legno o, con funzione strutturale, di metallo. Sono sempre ammessi interventi con elementi in sasso ove originariamente esistenti e deroghe per l’uso di laterizio o del cemento limitatamente ai locali adibiti a servizi igienici o a locali tecnologici richiedenti particolari condizioni di sicurezza.

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Cambio di destinazione di rustici con

G.d.P. 3

Le nuove compartimentazioni seguiranno quelle determinate dalla struttura originale; eventuali variazioni andranno puntualmente ed adeguatamente motivate. Per i tamponamenti esterni e le murature interne saranno utilizzati elementi a pannelli isolanti; nei tamponamenti saranno con esterno in tavolato di essenza e geometria conforme all’esistente, salvo il mantenimento del tavolato esterno esistente, nel qual caso si potranno concedere deroghe. Sul fronte interno dei muri perimetrali o nei muri divisori le pannellature potranno essere con facciate in legno o intonaco o simil intonaco. Gli elementi murari potranno essere recuperati ed integrati nelle loro parti mancanti con interventi di cuci-scuci e materiale simile all’originario per pezzatura e coloritura. Nel ripristino della coesione della muratura deve essere posta grande attenzione alle finiture esterne in modo da evitare affioramenti di eventuali materiali iniettati per il necessario consolidamento. L’opera di consolidamento può essere fatta utilizzando anche materiali diversi dalla pietra come c.a., metallo e resine sintetiche, ma l’intervento deve essere invisibile dall’esterno. L’eliminazione dell’umidità di risalita potrà avvenire con idonee opere di drenaggio e di impermeabilizzazione;

e) le canne fumarie non potranno prevedere l’uso di comignoli tradizionali ma unicamente di tubazioni sporgenti in misura ridotta e comignoli semplici di ridotto impatto visivo;

f) Le disposizioni di cui al precedenti punti andranno applicate, qualora maggiormente restrittive, anche agli interventi di cambio di destinazione d’uso dei rustici con G.d.P. 2.

g) Il cambio di destinazione d’uso in abitazione è ammesso solo nel caso in cui detti rustici siano schedati (come interventi puntuali) e rientrino nelle schede agronomiche puntuali di cui all’All. C.15.

15 – Attività produttive da Confermare

Per tali attività è ammessa la destinazione produttiva esistente. Sono ammessi cambi di destinazione con altra attività produttiva purchè la stessa sia migliorativa dal punto di vista della tutela ambientale rispetto all’attività preesistente e comunque all’interno della “sezione e/o sottosezione” di attività economica così come classificata dall’ISTAT ed in ogni caso con l’esclusione di attività insalubri di 1a classe.

E’ sempre consentito il cambio di destinazione d’uso con altre destinazioni ammesse dall’azzonamento di riferimento.

Eventuali variazioni volumetriche delle attività esistenti saranno oggetto di interventi puntuali da sottoporre a variante ai sensi dell’art. 30 e 126 della L.R.61/1985.

I disposti del presente articolo nonsi applicano ad attività già oggetto di variante ai sensi della L.R. 11/1987. 16 – Attrezzature alberghiere.

Le attrezzature alberghiere individuate nella tavola di progetto o comunque esistenti o di futura realizzazione all’interno di azzonamenti di tipo DAL si intendono sottoposte al vincolo di destinazione d’uso ai sensi delle vigenti leggi.

L’eventuale cambio di destinazione d’uso di tali immobili sarà sottoposto ad apposita variante di P.R.G.. Per tali attività non localizzate in zona DAL, in mancanza di specifica variante o prescrizione puntuale, sono

ammessi i parametri edilizi dell’azzonamento di riferimento.

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DISPOSIZIONI NORMATIVE GENERALI

Art. 28 - Indicazioni e Prescrizioni di Progetto I nuovi edifici a carattere residenziale nelle z.t.o. “B”, “C1” e “C2” avranno dimensioni minime di ml. 8,0 x

8,0 e massime di ml. 16 x 12,5 con un massimo di 1.600 mc.; è’ ammesso l’accorpamento di più unità singole attraverso corpi di servizio di altezza massima di ml. 3,0 solo se rimarrà chiaramente identificabile su ogni prospetto l’articolazione dei volumi maggiori.

Nelle nuove costruzioni e comunque nelle nuove unità abitative edificate dopo l’adozione del P.R.G. la dimensione minima degli alloggi sarà:

a) negli azzonamenti di tipo “A”, “B”, “D”, “E” o su edifici con grado di protezione da 1 a 6 compresi, secondo i minimi di legge;

b) negli azzonamenti di tipo “C” mq. 50 utili; sarà consentita la realizzazione di un solo alloggio in deroga ogni 3 nuovi alloggi.

c) In ogni unità abitativa deve essere previsto almeno un magazzino ripostiglio di almeno mq. 4 utili. La superficie utile è la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi, cantine, garage, soffitte.

Il tipo di copertura previsto è quello alpino a due falde, con pendenza compresa tra il 40% ed il 55%. La linea del colmo si uniformerà a quella degli edifici contermini e, in area a pendenza, sarà generalmente

perpendicolare alle curve di livello. Per i nuovi edifici, gli ampliamenti, restauri, ristrutturazioni e manutenzioni sono prescritte le seguenti

colorazioni esterne: a) colori tenui per le murature; b) marrone nelle varie tonalità per le strutture lignee; c) grigio piombo o testa di moro per le coperture metalliche. Non sono ammesse coperture con tegole di

laterizio color rosso. E’ consentito l’impiego del legno, sia per le coperture (scandole) che per l'esterno dei fabbricati, ed è di

norma prescritto per parapetti di poggioli e terrazze. La C.E., può concedere deroghe a quanto previsto ai precedenti 4 commi se le ritiene giustificate dalle

particolari caratteristiche del progetto e dell’ambiente. Nella nuova edificazione, in riferimento ai singoli azzonamenti di cui alla Carta delle Penalità edificatorie,

vanno rispettate le indicazioni di carattere geologico e geotecnica di cui alla relazione tecnica allegata allo studio geologico-tecnico che fa parte integrante del P.R.G..

Nelle tavole di progetto 13.3 di P.R.G. sono presenti grafie di ausilio o di prescrizione progettuale così definite:

1 - Percorsi pedonali e piste ciclabili I tracciati sono indicativi, essendo ammesse variazioni nel rispetto dell'intento funzionale di piano. 2 - Tipologie Edilizie Le tipologie edilizie previste alle tavole 13.3 sono da considerarsi indicative e non prescrittive per quanto

riguarda il sedime interessato e la numerosità dei casi previsti. 3 - Limite di massimo avanzamento La grafia di progetto individua il limite massimo di avanzamento del sedime delle nuove costruzioni in caso

di demolizione e ricostruzione o di ampliamento. 4 - Interventi in corso La grafia di progetto individua la sagoma di interventi edilizi con concessione rilasciata o di interventi edilizi

previsti all’interno di P.d.L. approvati.

Art. 29 - Muri di recinzione e di sostegno, recinzi oni Per i muri e muretti di sostegno e di recinzione è consentita un'altezza massima di ml. 3,00; se superiori a

20 cm. fuori terra saranno realizzati in pietra o rivestiti in pietra "faccia a vista". Sono ammesse deroghe al comma precedente nel caso di opere di interesse pubblico o per comprovati

motivi di carattere statico o geologico.

Art. 30 - Interventi infrastrutturali Gli interventi infrastrutturali riguardano i seguenti impianti con la sola esclusione dei tratti a servizio interno

locale: a) rete idrica; b) rete fognante ed impianto di depurazione; c) centrali di produzione e reti di distribuzione dell'energia elettrica; d) rete di distribuzione del gas e relativi impianti; e) rete di distribuzione telefonica; f) rete viaria completa di svincoli, aree annesse di sosta, aree di rispetto.

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Gli interventi relativi alla rete viaria sono indicati nelle tavole di progetto del P.R.G.; tracciati hanno valore vincolante per i privati fino alla redazione dei progetti esecutivi e valore di massima per l'Ente pubblico incaricato alla redazione del progetto esecutivo.

Art. 31 - Apertura di Accessi e Strade Private

Gli accessi e le strade private devono essere realizzati e mantenuti in condizioni tali da non risultare pregiudizievoli per il decoro, l'incolumità e l'igiene pubblica.

Essi devono altresì essere dotati di sistema autonomo per lo smaltimento delle acque ed illuminati convenientemente, asfaltati od opportunamente pavimentati per una profondità di almeno 10 m. dal ciglio della strada comunale; su tutta la lunghezza del tratto a confine con la strada comunale dovrà essere installata una griglia adeguatamente dimensionata per la raccolta delle acque piovane da collegare alla fognatura comunale

Il Comune può disporre che le opere di cui al presente articolo vengano separate dagli spazi pubblici mediante recinzioni.

Art. 32 - Tutela dell'ambiente urbano

Le richieste di trasformazione urbanistica e/o edilizia in zone urbanizzate, nonché le autorizzazioni di interventi edilizi su fabbricati esistenti, devono comprendere norme ed elaborati dai quali risultino evidenti:

1) i materiali previsti per ogni tipo di opera sia strutturale che di rifinitura; 2) le tecniche di lavorazione dei suddetti materiali; 3) le tinteggiature; 4) le zoccolature, gli stipiti e architravi di aperture, gli altri eventuali elementi di arredo; 5) gli infissi, le chiusure, ecc.; 6) le ringhiere, le recinzioni, ecc.; Accanto agli elementi progettuali di cui al precedente elenco dovranno essere forniti elementi di rilievo della

situazione attuale e comunque una chiara e completa documentazione fotografica. Il rilascio di concessioni dirette ad edificare relativamente ad edifici a carattere residenziale (anche

parziale), commerciale, artigianale, industriale ed a servizi di carattere od interesse pubblico è subordinato alla dimostrazione di adeguata viabilità di accesso ed allacciamento ai principali servizi pubblici.

Eventuali magazzini o depositi all'aperto, fatti salvi i necessari adempimenti, dovranno inoltre essere schermati alla vista con adeguate piantumazioni ed alberature.

In tutto il territorio comunale è vietata la collocazione di cartelli, scritte, insegne luminose o apparecchi pubblicitari, sia fissi che mobili, non conformi al regolamento per la pubblicità che sarà disposto dal Comune. Tale regolamento concederà installazioni al di fuori dei centri urbani solo per indicazioni viabilistiche, di carattere turistico di interesse locale e di segnalazione di servizi per utenti stradali, con le modalità previste dal Codice della Strada.

E’ ammesso l’impianto di latifoglie indigene preferibilmente nella forma di siepi e alberate, nel rispetto dei limiti definiti dal Codice Civile.

E’ ammesso l’impianto localizzato di specie arboree fruttifere o a duplice attitudine (ciliegio, noce, ecc.). I soggetti arborei di pertinenza delle abitazioni vanno considerati alla stregua di giardini; è proibita la messa

a dimora di conifere.

Art. 33 - Costruzioni accessorie nelle corti e scop erti Nelle zone già interessate da insediamenti esistenti (abitazioni) con motivata necessità ed in mancanza di

disponibilità volumetrica, è possibile costruire manufatti ad uso accessorio previa demolizione delle superfetazioni presenti nelle corti e scoperti privati o consortili.

Le nuove strutture dovranno seguire la normativa prevista nel prontuario A2 allegato alla presente normativa che, per tali interventi, si considera prescrittivo.

Art. 34 - Sistemazione di volumi esistenti in zone residenziali Nelle aree classificate dal P.R.G. come zone territoriali omogenee tipo "B" e "C1", ed esclusi gli edifici con

grado di protezione 1,2 e 3, per gli edifici esistenti è ammesso, in eccezione all'indice di densità fondiaria e per una sola volta, un ampliamento del volume preesistente al fine di adeguamento igienico-sanitario, tecnologico e funzionale.

Tale ampliamento può essere concesso per una sola volta e non deve superare in ogni caso la misura del 15% del volume iniziale dell'unità immobiliare con un massimo di mc. 150; inoltre dovrà avvenire nel rispetto dei materiali e colori dell'edificio, nonché delle norme di zona inerenti alle prescrizioni edilizie urbanistiche ed inserirsi adeguatamente nel contesto dell'edificio stesso.

Il presente ampliamento non è ammesso per gli edifici che, alla data di adozione del P.R.G., presentino una disponibilità volumetrica superiore al 15%, potendo essere concesso per la quota complementare nel caso tale disponibilità sia minore del 15%.

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Art. 35 - Rispetto degli allineamenti Nei casi di ampliamento o nuova costruzione di edifici, o completamento e nuova costruzione di recinzioni,

dovranno essere sempre rispettati gli allineamenti, siano essi esistenti o di progetto. In particolare dovrà essere rispettato l'allineamento di fronte strada.

Art. 36 - Opere di Urbanizzazione, Servizi ed Impia nti di Interesse Comune Per tutte le opere di urbanizzazione, servizi ed impianti di interesse comune esistenti o previsti (con il

riferimento alla tav.9 ed alle tav. 13 del P.R.G.) le prescrizioni e le caratteristiche di carattere urbanistico ed edilizio saranno determinate dal Comune in base alle esigenze specifiche della collettività e secondo necessità tecniche irrinunciabili, qualsiasi sia la zona territoriale omogenea interessata.

L'ubicazione, il dimensionamento e la conformazione architettonica di costruzioni aventi particolare natura ed aventi pubblica utilità, quali: cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, idrovore, serbatoi, tralicci, centrali e centraline telefoniche, ecc., sono valutati caso per caso, in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali.

Detti impianti non vanno considerati ai fini del calcolo della cubatura ammessa per la zona interessata. La distanza dai confini, dai fabbricati e dalle sedi stradali, resta disciplinata, per impianti privati, dalla

normativa riguardante la zona interessata. Le costruzioni a servizio delle reti di distribuzione elettrica, gas e telefonica, ecc. ricadenti nelle zone

edificate, in caso di provata impossibilità, potranno essere posizionate a distanze inferiori a quelle di norma prescritte.

Art. 37 - Deroghe

Il Comune, previa deliberazione del C.C., ha la facoltà di derogare dalle prescrizioni di P.R.G. limitatamente ai casi di edifici o di impianti pubblici o di interesse pubblico, ai sensi dell’art. 80 della L.R. 61.1985.

In particolare sono ammesse variazioni delle distanze previste da strade, confini ed edifici (nel rispetto delle distanze minime di C.C. e del Codice della Strada) e variazioni volumetriche, di superficie coperta o delle altezze massime e dei fronti fino al 25% dell’esistente o di quanto previsto in normativa.

Art. 38 – Gradi di Protezione

La seguente tabella riporta separatamete per gli edifici in zona agricola e per quelli in zona extra-agricola l’eventuale grado di protezione apposto a tutela del mantenimento delle caratteristiche storico-architettoniche.

La definizione dei G.d.P. “A”, “B” e “C” fa riferimento al precedente art.22 punto 9), per i gradi da 1 a 6 fa riferimento all’Allegato “A” alla presente normativa.

Art. 39 – Usi Civici

Devono essere fatti salvi gli eventuali diritti e vincoli previsti dalla normativa in materia di usi civici (L. 766/27 e L.R. 31/94) e Regole (L. 97/94 e L.R. 26/96).

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GRADI DI PROTEZIONE DEGLI EDIFICI

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GRADI DI PROTEZIONE EDIFICI IN ZONA AGRICOLA

Nr. GdP Nr. GdP Nr. GdP Nr. GdP Nr. GdP Nr. GdP 1 B 94 B 162 C 227 A 300 B 388 B 2 B 95 C 165 B 230 C 302 C 390 C 3 B 96 C 166 B 233 C 303 C 392 C 12 C 97 C 167 B 234 2 304 C 394 C 13 C 98 C 168 B 235 C 306 C 398 C 14 C 99 B 169 B 236 B 307 C 400 B 15 C 100 B 171 B 237 C 308 B 401 B 16 B 102 C 173 B 238 C 310 B 403 C 17 C 103 B 175 C 239 C 311 B 407 C 20 A 104 C 176 B 240 C 312 C 408 B 22 B 106 B 177 C 241 C 313 C 409 B 25 C 107 C 179 B 242 B 316 B 411 B 26 A 108 C 180 C 243 C 317 B 412 C 27 C 109 C 181 C 248 A 319 B 413 B 29 C 110 B 182 C 251 B 320 B 414 C 31 C 113 B 183 B 254 2 323 C 417 C 32 B 114 A 185 B 256 B 326 B 418 B 33 C 116 C 186 C 257 B 330 C 422 B 35 C 117 A 187 C 258 B 331 A 424 C 36 C 120 A 188 B 259 C 332 A 425 B 37 B 123 A 189 C 260 C 333 B 428 B 40 C 126 B 191 B 261 B 334 C 432 C 46 C 127 C 192 B 264 C 336 B 436 C 49 B 128 B 193 B 265 C 337 B 437 C 50 B 129 B 195 C 266 C 341 B 439 B 53 C 130 B 196 C 267 B 343 B 440 C 55 B 131 C 197 C 269 C 344 C 442 C 56 C 132 B 198 A 270 C 345 C 443 C 59 B 133 B 202 C 271 C 350 C 445 C 65 B 139 B 204 C 274 C 352 B 448 B 66 C 141 B 205 C 275 B 354 C 449 C 68 C 142 C 206 C 276 C 356 B 452 C 69 B 144 B 208 A 277 C 360 C 453 B 71 B 145 B 209 C 281 C 363 C 458 A 73 C 146 B 211 B 282 C 368 B 459 B 83 B 149 C 212 B 283 C 369 B 460 B 84 C 150 C 213 1 285 C 371 B 469 C 86 B 152 C 215 C 286 B 372 B 472 4 87 B 153 C 216 B 289 B 374 B 476 1 88 B 154 C 217 C 290 B 375 B 477 A 89 B 156 B 218 B 291 C 376 B 480 B 90 B 157 B 220 C 292 C 377 B 482 B 91 B 158 B 221 A 293 B 380 B 483 B 92 B 159 B 223 C 295 C 381 B 93 B 161 B 225 C 298 B 383 C

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GRADI DI PROTEZIONE EDIFICI IN ZONA EXTRA-AGRICOLA

Nr. GdP Nr. GdP Nr. GdP Nr. GdP Nr. GdP Nr. GdP 4 6 88 5 212 3 333 2 431 6 528 6 9 5 96 6 213 4 334 2 432 4 529 6

10a 6 97 6 214 4 336 3 433 4 530 6 10b 6 98 5 217 3 337 5 435 4 538 6 11a 6 99 6 218 3 338 2 441 6 539 6 11b 6 100 6 221a 5 339 2 442 6 540b 6 13 4 101 6 253 4 341 4 443 4 543 * 20 6 102 6 254 6 342 1 445 6 546 6 4

21ab 5 103 5 255 4 343 6 446 6 551 6 21c 6 104 5 261 4 344 6 448 6 552 6 28 6 105 6 262 4 345 4 450 4 553 6 32 4 106 5 263 6 347 2 454 6 635 4 33 4 107 5 266 4 348 4 456 4 636 2 34 4 108 5 270 5 349 4 457 5 640 6 36 5 109 5 275 6 350a 2 458 2 641 4 37b 4 110 4 276 6 351 3 459 2 642 6 38 5 111 6 277 6 352 4 460a 4 643 6 39 6 112 4 279 4 353 4 460b 4 644 4 40 5 113 6 280 4 354 3 461 6 645 5 46 5 114 4 281a 5 355 5 462 2 646 6 48 6 115 5 282 6 356 6 463 4 652 5 50 6 116 4 287 5 357a 4 466 6 653 4 53 6 117 5 288 5 358 4 467 5 654 6 54 6 123 5 289 6 360 4 468 6 655 4 58 6 124 6 297 6 361 5 469 4 656 5 59 4 126 6 298 4 362 3 476 5 671 4 61 6 127 6 299 3 363 4 477 5 674a 4 62 5 128 6 300 3 364 4 478 4 674b 4 63 5 130 6 301 3 365 3 483 5 674c 5 64 4 166 5 302 3 366 3 484 6 682 4 65 5 167 6 303 4 368 5 485 6 683 6 66 6 169 3 304 4 373 6 491 4 685 5 67 6 171 6 310 4 374 6 492b 6 686 5 68 6 172 6 312 6 393 5 495 1 691 6 69 5 173 6 313 6 401 5 496 5 695 6 70 5 174 6 318 2 404 6 497 6 696 6 71b * 175 6 319 4 407 6 498 6 697 6 72 6 176 6 320 4 408 6 499 6 698 6 73 5 182 6 321a 4 409 6 500 5 732a 6 74 5 183 6 322 2 410 6 501 6 743 5 75 6 206 5 323 3 424 3 507 6 744a 5 76 5 207 3 324 5 427b 6 508 6 747 6 77 1 208 4 331 2 428a 3 510 6 829 1 87 5 211 3 332 2 429 4 517a 6 830 3

* = demolizione senza ricostruzione

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Indice

DISCIPLINA URBANISTICA DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA........................................... 1 Art. 1 - Finalità del Piano Regolatore Generale Comunale ....................................... 1 Art. 2 - Norme generali .............................................................................................. 1 Art. 3 - Strumenti attuativi del Piano Regolatore Generale ....................................... 1 Art. 4 - Interventi ammessi in attuazione del P.R.G. ................................................. 2 Art. 5 - Divisione del territorio in zone territoriali omogenee...................................... 2 CLASSIFICAZIONE SECONDO I CARATTERI DELL'EDIFICAZIONE.................... 3 Art. 6 - Zone residenziali ........................................................................................... 3 Art. 7 - Zone territoriali omogenee residenziali " A ".................................................. 4 Art. 8 - Zone residenziali " B ".................................................................................... 5 Art. 9 - Zone residenziali speciali " B S " ................................................................... 6 Art. 10 - Zone residenziali " C 1" ............................................................................... 7 Art. 11 - Zone residenziali " C 2 " .............................................................................. 8 Art. 12 - Zone residenziali " C 2 P.E.E.P."................................................................. 9 Art. 13 - Zone destinate ad attività produttive.......................................................... 10 Art. 14 - Zone produttive " D I " Industriali ............................................................... 11 Art. 15 - Soppresso in sede di approvazione del P.R.G..............................................

Art. 16 - Zone produttive " D M " Artigianali Miste ................................................... 12 Art. 17 - Zone produttive " D AL " Alberghiere......................................................... 13 Art. 18 - Soppresso in sede di approvazione del P.R.G..............................................

ZONE AGRICOLE................................................................................................... 14 Art. 19 - Zone soggette a Pianificazione Superiore................................................. 14 Art. 20 - Aree boscate e territorio agricolo............................................................... 14 Art. 21 - Azzonamento ai sensi della L.R. 24/1985 ................................................. 15 Art. 22 - Categorie d'uso ed intervento nel patrimonio edilizio esistente in zona E. 23 Art. 23 - Modalità di intervento in zona agricola ...................................................... 26 Art. 24 - Criteri costruttivi generali per la nuova edificazione .................................. 29 ZONE A STANDARD, DI RISPETTO E DI VINCOLO SPECIALE.......................... 30 Art. 25 - Zone per standard e Servizi ...................................................................... 30 Art. 26 - Zone a vincolo speciale ............................................................................. 31 INTERVENTI SULL’ESISTENTE EDIFICATO........................................................ 33 Art. 27 - Interventi sull'esistente edificato................................................................ 33 DISPOSIZIONI NORMATIVE GENERALI .............................................................. 42 Art. 28 - Indicazioni e Prescrizioni di Progetto......................................................... 42 Art. 29 - Muri di recinzione e di sostegno, recinzioni ............................................... 42 Art. 30 - Interventi infrastrutturali ............................................................................. 42 Art. 31 - Apertura di Accessi e Strade Private......................................................... 43 Art. 32 - Tutela dell'ambiente urbano ...................................................................... 43 Art. 33 - Costruzioni accessorie nelle corti e scoperti ............................................. 43 Art. 34 - Sistemazione di volumi esistenti in zone residenziali ................................ 43 Art. 35 - Rispetto degli allineamenti......................................................................... 44 Art. 36 - Opere di Urbanizzazione, Servizi ed Impianti di Interesse Comune ......... 44 Art. 37 - Deroghe..................................................................................................... 44 Art. 38 – Gradi di Protezione ................................................................................... 44 Art. 39 – Usi Civici ................................................................................................... 44