Disciplina normativa sui centri estivi per minori · COSA SONO I centri di vacanza per minori sono...

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Disciplina normativa sui centri estivi per minori Gorizia, 26 febbraio 2013

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Disciplina normativa sui centri estivi per minori

Gorizia, 26 febbraio 2013

COSA SONO

Per "centri di vacanza per minori" si intendono strutture o aree appositamente attrezzate che offrono attività volte ad organizzare il tempo libero dei bambini/e e dei ragazzi/e in esperienze di vita comunitaria con l'obiettivo di favorirne la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, l'esplorazione e la conoscenza del territorio, assolvendo al tempo stesso anche una funzione sociale.

COSA SONO

I centri di vacanza per minori sono attivati annualmente per un periodo limitato e possono essere diurni o prevedere anche il pernottamento.

I CAMPEGGI

I centri di vacanza possono anche assumere la forma di campeggi. In tal caso devono possedere i requisiti previsti all'articolo 70 della legge regionale 2/2002 "Disciplina organica del turismo" e successive modifiche ed integrazioni.

COSA SERVE PER APRIRE UN CENTRO

Per aprire un centro di vacanza per minori è sufficiente presentare una dichiarazione di inizio attività (DIA) al Comune sede del centro.

Il Regolamento attualmente vigente verrà a breve adeguato alla nuova normativa. Nel frattempo sono da ritenersi valide tutte le sue prescrizioni e laddove si parla di autorizzazione deve intendersi DIA.

INFORMAZIONI UTILI

In caso di utilizzo della stessa sede da parte di più soggetti gestori, ciascun gestore dovrà presentare la propria DIA.

Il proprietario della sede deve fornire ai singoli soggetti gestori gli elementi utili a certificare l'idoneità della struttura ad ospitare il centro di vacanza.

LA DIA

La DIA deve essere presentata al Comune dove è ubicato il centro dai gestori di centri di vacanza :

a) diurni, il cui orario di apertura sia pari o superiore a 3 ore giornaliere

b) con pernottamento, qualora siano previsti 4 o più pernottamenti.

Per turno si intende il periodo minimo per il quale può essere fruito il servizio (es.: periodo di apertura del centro 1-27 luglio, obbligo di iscrizione per almeno una settimana , n. turni: 4).

I PASTI

La tabella dietetica da allegare alla DIA (vedi in "modulistica") deve contenere l'indicazione della composizione dei pasti settimanali, della grammatura, degli ingredienti e del numero delle calorie giornaliere.

I PASTI

Il soggetto gestore può:

a) predisporre una propria tabella dietetica e poi sottoporla all'approvazione dell'Azienda per i servizi sanitari,

b) scegliere tra le tabelle tipo di cui all'allegato A quella corrispondente alla tipologia del centro organizzato e all'età dei minori accolti

c) utilizzare altre tabelle fornite allo scopo dall'Azienda per i servizi sanitari. La tabella dietetica allegata alla DIA dovrà essere effettivamente osservata.

Per ulteriori chiarimenti e informazioni rivolgersi al Comune sede del centro di vacanza

GLI OPERATORI

Sono considerati operatori di area educativa:

a) i maggiorenni in possesso del diploma di scuola media superiore

b) maggiorenni che, pur non avendo conseguito il diploma di scuola media superiore, sono in possesso del diploma della scuola dell'obbligo e hanno maturato un'esperienza quale operatore di area educativa non inferiore a 10 anni.

Non ha rilevanza il fatto che gli operatori siano regolarmente retribuiti o prestino la loro opera su base volontaria.

COMPITI, RUOLI E RESPONSABILITA’ DEGLI

EDUCATORI

COMPITI E RUOLI DEGLI EDUCATORI

Il ruolo e le caratteristiche della responsabilità dell’educatore di un centro devono essere, oggi, interpretate diversamente rispetto ad un tempo: vi erano quasi esclusivamente realtà di tipo custodiale.

Ora il modello perseguito è quello educativo nel quale vengono favoriti percorsi di acquisizione di competenze e di graduali autonomie.

COMPITI E RUOLI DEGLI EDUCATORI

In generale, il ruolo, i compiti e le responsabilità degli educatori vanno letti guardando al significato, alle finalità ed agli obiettivi che il centro si prefigge. Solitamente il fine generale che ogni comunità giovanile si prefigge è quello di essere un luogo dove il bambino/ragazzo si sperimenta e pratica modelli di vita e di relazioni sane e soddisfacenti, acquisendo e consolidando competenze e modalità relazionali e comunicative appropriate ed adeguate alla sua età ed al suo grado di maturazione psico-fisica.

COMPITI E RUOLI DEGLI EDUCATORI

Ogni comunità ha un proprio progetto generale relativo agli obiettivi, al modo di strutturarsi e di agire, che varia in relazione alle finalità, alle competenze ed alla formazione degli educatori, alle tipologie di bambini/ragazzi che vi vengono accolti, alle metodologie educative attuate.

COMPITI E RUOLI DEGLI EDUCATORI

Solitamente viene elaborato uno statuto o regolamento che definisce le modalità di lavoro, i compiti degli educatori e le regole di permanenza dei ragazzi presenti. A volte si pensa ad un documento che faccia sintesi e che assommi in sé il progetto educativo comunitario e le disposizioni comunitarie e disciplinari.

E’ importante che il centro si doti di uno strumento dal quale emerga in modo inequivocabile l’insieme delle regole, degli obiettivi e delle scelte educative e il compito ed il ruolo di ciascun operatore al suo interno.

COMPITI E RUOLI DEGLI EDUCATORI

Ogni adesione e partecipazione al centro presuppone che vi sia una accettazione del progetto e della relativa disciplina organizzativa, senza i quali l’intera comunità non potrebbe funzionare.

La partecipazione va assicurata innanzi tutto garantendo il rispetto della sfera della riservatezza ed il corretto trattamento dei dati, come stabilito dalla normativa vigente.

RESPONSABILITA’ DELL’EDUCATORE

1) Responsabilità in senso sociale (o sostanziale), consiste nel saper rispondere alle aspettative sociali legate al proprio ruolo che, riguardo gli educatori, si traduce nella responsabilità educativa. 2) Responsabilità giuridica: è la responsabilità dell’operatore per violazione di una o più norme giuridiche o per fatto illecito. Essa va affrontata nelle tre possibili fattispecie: – responsabilità civile, in quanto l’operatore sia chiamato al

risarcimento del danno; – responsabilità penale, che può sussistere in quanto ad una

condotta colpevole dell’operatore sia collegabile un evento previsto come reato;

– responsabilità disciplinare in quanto l’operatore abbia violato regole di condotta imposte dal suo status all’interno dell’ente di appartenenza, sanzionabili in via disciplinare.

RESPONSABILITA’ CIVILE

– La responsabilità civile può essere per fatto proprio o per fatto altrui; è evidente che l’educatore debba rispondere dei danni che egli stesso abbia cagionato con la propria condotta, ma vi sono casi in cui vi è la possibilità che egli debba rispondere anche dei danni cagionati dalla condotta altrui.

RESPONSABILITA’ CIVILE

Nel caso in cui il bambino provochi un danno a cose ovvero a terzi (altri bambini, ragazzi del centro o adulti che lo frequentano), qualora si tratti di un bambino piccolo, ovvero di un disabile, considerato incapace di intendere e di volere, non vi è dubbio che si applichi la disciplina della “culpa in vigilando” ex art. 2047 c.c. L’educatore quindi dovrà provare di non aver potuto impedire il fatto e quindi di avere adeguatamente vigilato sul minore. In questo caso la colpa è presunta.

RESPONSABILITA’ CIVILE

Quando però il danno sia causato da un minorenne che sia consapevole del significato delle sue azioni, la responsabilità dell’educatore si aggiunge a quella del diretto responsabile.

In questi casi rimane ferma la responsabilità personale del minorenne per i danni che produce a terzi, ogniqualvolta egli sia capace di intendere e di volere.

RESPONSABILITA’ PENALE

– La responsabilità penale è personale; tuttavia potrebbe ipotizzarsi un concorso di colpa da parte di un soggetto diverso da quello che ha commesso il fatto.

RESPONSABILITA’ PENALE

In via di principio l’educatore non risponde dei reati commessi da un minorenne affidato, perché la responsabilità penale è rigorosamente personale.

Può però verificarsi una responsabilità dell’educatore per colpa concorrente in caso di reati commessi dal minore, quando questi provochi lesioni o morte con il contributo causale di imprudenza, negligenza, imperizia o violazione di norme di legge da parte dell’operatore.

L’educatore, come ogni altro cittadino, risponde di ogni reato commesso ai danni di un minorenne sottoposto alla propria custodia.

RESPONSABILITA’ PENALE

In genere il dovere di sorveglianza si affievolisce quanto più il ragazzo cresce ed è autonomo e ciò ovviamente vale per l’adolescente che abbia raggiunto una adeguata autonomia e capacità di gestirsi. In questi casi l’educatore non dovrà porre in essere una sorveglianza invasiva che costituisce una violazione delle regole generali di rispetto della dignità e delle libertà della persona.

Di conseguenza va esclusa una responsabilità penale colposa dell’operatore se il minore si fa male o fa male ad altri mentre si è volontariamente allontanato in modo incontrollabile dall’educatore.

RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE

– responsabilità disciplinare: non è possibile desumere l’attività dell’educatore da una consolidata tradizione professionale, come accade invece per gli ordini professionali storici: notai, avvocati, medici, ecc.).

La figura dell’educatore è emersa dalla pratica e le sue competenze si sono venute formando anche attraverso la convergenza di diverse scienze umane.

RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE

È comunque scaturita una “deontologia” che è fatta di stimoli solidaristici diretti a evitare discriminazioni, a tenere la persona al centro di ogni intervento, a non esprimere giudizi di valore sulle persone e sulle loro fragilità, ad attenersi a fondamenti etici e scientifici, a coscienza, autonomia professionale, indipendenza di giudizio, a offrire il proprio bagaglio di competenza ed esperienza per la riqualificazione dei servizi offerti.

QUALI SONO I COMPITI DELL’EDUCATORE PER EVITARE DI INCORRERE IN RESPONSABILITÀ?

a) creare condizioni ottimali affinchè l’ambiente sia sicuro e protetto;

b) perseguire il progetto educativo tenendo conto delle disposizioni, degli obiettivi e delle finalità.

Vi sono dei rischi inevitabili quando il contenuto del mandato è promozionale delle autonome capacità dei bambini o dei ragazzi sottoposti al proprio intervento: nel rapporto educativo non occorrono soltanto comprensione, affetto, empatia, vigilanza, dialogo; ci vuole anche molta autorevolezza, che richiede di essere ben consapevoli dei propri compiti, dei confini propri e degli altri, padroni delle regole del gioco e della propria competenza.

QUALI SONO I COMPITI DELL’EDUCATORE PER EVITARE DI INCORRERE IN RESPONSABILITÀ?

• L’educatore nello svolgimento delle sue funzioni è tenuto a rispettare quanto contenuto nel progetto rispetto a sedi e orari dove svolgere il proprio servizio con i bambini/ragazzi.

• L'educatore non lascia mai incustoditi i bambini durante e al termine del servizio.

• L’educatore è responsabile della vigilanza di tutti i bambini.

• L’educatore è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni ricevute; deve inoltre conservare eventuale documentazione e/o foto in un luogo sicuro e non accessibile anche presso il proprio domicilio.

ALCUNE INDICAZIONI PER GLI EDUCATORI

• Qualora i familiari o altri adulti di riferimento non siano presenti al termine della giornata, l’educatore ne attende l'arrivo. Immediatamente l’educatore avvisa il responsabile.

• L’educatore di propria iniziativa non effettua uscite, né trasporti con i bambini se non espressamente autorizzate.

• Se il progetto non prevede uscite e trasporti e l’educatore ne ravvisa la necessità, ne fa richiesta ed attende l’autorizzazione. In ogni caso è necessaria l’autorizzazione dei genitori esercenti la potestà (ovvero del tutore legale).

ALCUNE INDICAZIONI PER GLI EDUCATORI

• Nel caso di fuga/allontanamento del bambino durante lo svolgimento delle attività, l’educatore: – avvisa immediatamente le forze dell’ordine (Ufficio Minori della

Questura o Carabinieri)

– comunica al responsabile del centro

– avvisa la famiglia.

• In caso di malore del minore di una certa gravità (svenimenti, crisi epilettica, dolori..) ed in assenza della figura genitoriale, l’educatore: – chiama l’ambulanza

– comunica al responsabile del centro

– avvisa la famiglia.

ALCUNE INDICAZIONI PER GLI EDUCATORI

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!