DISCIPLINA DEI MATERIALI DESTINATI AL CONTATTO DIRETTO CON GLI ALIMENTI MATERIE PLASTICHE DA...
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DISCIPLINA DEI MATERIALI DESTINATI
AL CONTATTO DIRETTO CON GLI ALIMENTI
MATERIE PLASTICHE DA RICICLO: DISPOSIZIONI NAZIONALI ED EUROPEE
Daniela Aldrigo – Istituto Italiano Daniela Aldrigo – Istituto Italiano ImballaggioImballaggio
Riciclo delle materie Riciclo delle materie plastiche: plastiche:
disposizioni normative a disposizioni normative a livello nazionalelivello nazionale
Decreto Ministeriale 21.3.73 -
Articolo 13:
“divieto di impiego per la
preparazione di oggetti in materia
plastica destinati a venire a
contatto con gli alimenti, materie
plastiche ottenute da materiali di
scarto o già utilizzati”.
DM 299/2005DM 299/2005Aggiorna il DM 21/3/73Aggiorna il DM 21/3/73
dopo l’articolo 13 è inserito il seguente articolo 13-bis:
Comma 1:
In deroga a quanto stabilito all’articolo 13 è consentita la produzione di cassette in polipropilene e polietilene ad alta densità a condizione che:
a) Il materiale o le cassette di recupero siano costituiti da materie plastiche originariamente idonee al contatto con gli alimenti…
b) Il materiale o le cassette di cui alla lettera a) non siano venuti a contatto con sostanze diverse dagli alimenti.
Comma 2 :
Le cassette di cui al comma 1 possono venire a contatto, limitatamente al settore ortofrutticolo, con i prodotti alimentari riportati nell’Allegato V.
DM 299/2005DM 299/2005Aggiorna il DM 21/3/73Aggiorna il DM 21/3/73
“ Estensione dell’impiego delle cassette in poliolefine per
ortofrutta”
… l’allegato V è sostituito dall’allegato al presente regolamento
DM 270/2007DM 270/2007Aggiorna per la seconda Aggiorna per la seconda volta il DM 21/3/73 sul volta il DM 21/3/73 sul tema delle plastiche tema delle plastiche
riciclatericiclate
Reg. CE 282/2008: Reg. CE 282/2008: aggiorna il Reg. CE aggiorna il Reg. CE 2023/2006 sulle 2023/2006 sulle GMPGMPMaterie plastiche di riciclo a contatto con alimenti
•In vigore dal 17 aprile 2008•In fase di transizione•Approccio innovativo•Autorizzazione di processi
Riciclo delle materie Riciclo delle materie plastiche: plastiche:
disposizioni normative a disposizioni normative a livello europeolivello europeo
Reg. CE Reg. CE 282/2008282/2008
Campo di applicazioneCampo di applicazione
•solo a materie plastiche sottoposte riciclo meccanico e non a depolimerizzazione chimica
•non a plastiche “sotto barriera” come definita da Dir.2002/72/CE ( IV emendamento)
•non a sfridi nello stesso sito produttivo, o da altri siti se GMP e “audited”
Flusso di attuazione
Stato membro Trasmette richiesta (domanda+dossier) all’EFSA
RICHIEDENTERichiesta allo
Stato Membro
(domanda +dossier)
EFSA•Informa Stati Membri e Comm. UE•Valuta e pubblica parere
Comm. UE autorizza con Decisione e pubblica Registro
Stato Membro ispeziona Ditte
Reg 282/2008/CE: Reg 282/2008/CE: Condizioni per Condizioni per l'autorizzazione dei l'autorizzazione dei processiprocessi
a) materia prima nel processo di riciclo (materiali e oggetti recuperati) : caratterizzata e sotto controllo per garantire la conformità dei materiali e degli oggetti finali di plastica riciclata all'art. 3 del Reg CE 1935/2004
b) materia prima proveniente da materiali e oggetti di materia plastica fabbricati in conformità alle Direttive sulle Materie plastiche in contatto con alimenti
Reg 282/2008/CE: Reg 282/2008/CE: Condizioni per Condizioni per l'autorizzazione dei l'autorizzazione dei processi: (segue)processi: (segue)
c) La materia prima nel processo di riciclo deve provenire da un ciclo a catena chiusa e controllata: (closed loop) (es.raccolta su piattaforme pre consumatore)
oppure
Con un challenge test, o studi scientifici appropriati, deve essere dimostrato che il processo è in grado di ridurre qualsiasi contaminazione iniziale a livelli che non rappresentino un rischio per la salute umana;( es. raccolta differenziata)
Reg 282/2008/CE: Reg 282/2008/CE: Condizioni per Condizioni per l'autorizzazione dei processi l'autorizzazione dei processi ( segue)( segue)
d) I prodotti riciclati che si ottengono devono essere caratterizzati da specifiche tecniche e la produzione deve essere sotto controllo per garantire la conformità degli oggetti finali all’art 3 Reg CE 1935/2004
e) Se necessario, condizioni o restrizioni di impiego della plastica riciclata
Reg 282/2008/CE: Reg 282/2008/CE: Domanda di autorizzazione Domanda di autorizzazione di un processo di riciclo e di un processo di riciclo e parere EFSA per parere EFSA per l'autorizzazionel'autorizzazione
1. L’EFSA ( Autorità Europea sulla Sicurezza Alimentare) valuta se il processo è in grado di produrre materiali e/o oggetti di plastica che siano “ sicuri” come materiali in contatto con alimenti
2. Dossier tecnico deve contenere informazioni specificate nelle “Linee guida EFSA per la valutazione della sicurezza di un processo di riciclo”
Reg Reg 282/2008/CE: 282/2008/CE: Etichettatura Etichettatura
L’indicazione in etichetta del contenuto riciclato nei materiali e negli oggetti di materia plastica riciclata è volontaria.
Se applicata, deve essere conforme alle norme di cui alla norma ISO 14021:1999 o equivalente.
Reg 282/2008/CE: Reg 282/2008/CE: Dichiarazione di conformità e Dichiarazione di conformità e documentazione di supportodocumentazione di supporto
Oltre alla dichiarazione prevista all’art. 9 della dir. 2002/72,
per materia plastica riciclata ( granuli, scaglie pellet etc)
• Dichiarazione che il processo di riciclo autorizzato (n.Registro CE)
• Dichiarazione che materia prima plastica, processo di riciclo e materia plastica riciclata conformi all’autorizzazione
• Dichiarazione che viene applicato un SAQ conforme al Reg. 2023/2006
per materiali ed oggetti di materia plastica riciclata
• Dichiarazione di impiego esclusivo di materia plastica riciclata proveniente da un processo autorizzato e indicazione del n° di Registro CE)