Diritto penale (modulo B) A.A. 2008-2009. Programma frequentanti D. Pulitanò, Diritto penale, II...

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Diritto penale (modulo B) A.A. 2008-2009

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Diritto penale (modulo B)

A.A. 2008-2009

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Programma frequentanti

D. Pulitanò, Diritto penale, II ed., 2007

parte VIII, IX, X

C. Pecorella, L’efficacia nel tempo della legge penale favorevole, Cuem, 2008

G. Fiandaca-E. Musco, Diritto penale – parte speciale, vol. II, tomo secondo (I delitti contro il patrimonio), ultima ed.

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D. Pulitanò, Diritto penale, II ed., 2007

parte VIII – le conseguenze del reato

parte IX – l’ambito di applicazione della legge penale nel tempo e nello spazio

parte X – la disciplina dell’illecito amministrativo

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La successione delle leggi penali nel tempo

principio di irretroattività

principio di retroattività in bonam partem

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Principio di irretroattività

Art. 25 comma 2 Cost.

“Nessuno può essere punito se non

in forza di una legge che sia entrata in

vigore prima del fatto commesso”

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Tempus commissi delicti

• Teoria della condotta

• Teoria dell’evento

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Esempio 1

10.1.2008

somministrazione di una sostanza velenosa

20.8.2008

morte della vittima dopo una lunga agonia

modifica in peius dellanorma penaleapplicabile

norma penale vigente

oppure

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Esempio 2

16.1.2008

sequestro di una persona

20.8.2008

liberazione della vittima

norma penale vigente

modifica in peius

quale norma applico?

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Soluzione preferibile

• momento della condotta (più coerente con la funzione di

prevenzione generale della norma penale)

• nei reati permanenti:momento della cessazione della permanenza

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Reati omissivi propri

La condotta sanzionata consiste nel non

fare quello che la legge impone

l’inerzia è equivoca….

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omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.)

1. Omissis

2. Fuori dai casi previsti dal primo comma, il

pubblico ufficiale… che entro 30 giorni dalla

richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto

del suo ufficio e non risponde per esporre le

ragioni del ritardo, è punito con la reclusione sino

a 1 anno o con la multa…

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Soluzione preferibile

- momento in cui scade il termine per agire (= consumazione del reato)

- (eventualmente) momento in cui il soggetto si è messo in condizione di non potere adempiere

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Art. 2 comma 1 c.p.

Nessuno può essere punito per un fatto

che, secondo la legge del tempo in cui fu

commesso, non costitutiva reato.

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Nuova incriminazione

Introduzione di una nuova figura di reato

es. accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615-

ter c.p.)

Trasformazione di un illecito amministrativo in illecito penale o ripenalizzazione di un illecito già depenalizzato

Modifica della norma penale, con ampliamento della sua operatività

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a) illecito amministrativo

illecito penale

b) illecito penale

illecito amministrativo

illecito penale

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• Principio di irretroattività delle norme sfavorevoli

• Principio di retroattività in bonam partem (art. 2 comma 2 e 4 c.p.)

abolitio criminis

modifiche favorevoli

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Art. 2 comma 2 c.p.

Nessuno può essere punito per un fatto

che, secondo una legge posteriore, non

costituisce reato;

e, se vi è stata condanna, ne cessano

l’esecuzione e gli effetti penali.

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Abolitio criminis

Eliminazione del giudizio astratto di disvalore penale

- abrogazione ‘secca’ della norma incriminatrice (anche tacita)

- trasformazione in illecito amministrativo

- restrizione dell’ambito di operatività della norma incriminatrice (a. criminis parziale)

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Art. 670 c.p. – Mendicità

Chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al

pubblico è punito con l’arresto sino a 3 mesi.

(C. cost. 519/1995)

La pena è dell’arresto da 1 a 6 mesi se il fatto è

compiuto in modo ripugnante o vessatorio, ovvero

simulando deformità o malattie, o adoperando altri

mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà. (l. 205/99)

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Art. 672 c.p. – Omessa custodia e mal governo di animali

Chiunque lascia liberi o non custodisce con le

debite cautele, animali pericolosi da lui

posseduti, o ne affida la custodia a persona

inesperta, è punito con l’arresto sino a tre

mesi, ovvero con l’ammenda sino a lire tremila.

(l. 689/1981)

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Art. 587 c.p. – Omicidio e lesione personale a causa d’onore

Chiunque cagiona la morte del coniuge,

della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne

scopre la illegittima relazione carnale e

nello stato d’ira determinato dall’offesa

recata all’onor suo o della famiglia, è

punito con la reclusione da 3 a 7 anni.

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Segue…

Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette

circostanze, cagiona la morte della

persona, che sia in illegittima relazione

carnale col coniuge, con la figlia o con la

sorella.

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Disciplina dell’abolitio criminis

Iperretroattività

(revoca sentenza di condanna definitiva)

Cessazione dell’esecuzione della pena

Estinzione di ogni effetto penale

della sentenza di condanna

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Art. 2 comma 4 c.p.

Se la legge del tempo in cui fu commesso il

reato e le posteriori sono diverse, si applica

quella le cui disposizioni sono più favorevoli

al reo, salvo che sia stata pronunciata

sentenza irrevocabile.

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Applicazione

Individuazione della legge più favorevole

• in concreto

• in modo oggettivo

Limite del giudicato (salvo art. 2 comma 3)

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Limite del giudicato

““principio della intangibilità della cosa giudicata” principio della intangibilità della cosa giudicata”

(lav. prep. Codice Rocco)(lav. prep. Codice Rocco)

garanzia contro una illimitata possibilità di garanzia contro una illimitata possibilità di

persecuzione penalepersecuzione penale

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Art. 671 c.p.p.

Nel caso di più sentenze o decreti penali

irrevocabili pronunciati in procedimenti

distinti contro la stessa persona, il

condannato o il PM possono chiedere al

giudice dell’esecuzione l’applicazione della

disciplina del concorso formale o del reato

continuato, sempre che la stessa non sia

stata esclusa dal giudice della cognizione.

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Segue..

Il giudice dell’esecuzione può concedere

altresì la sospensione condizionale della

pena e la non menzione della condanna

nel certificato del casellario giudiziale,

quando ciò consegue al riconoscimento

del concorso formale o della

continuazione.

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Art. 81 c.p. Concorso formale. Reato continuato

E’ punito con la pena che dovrebbe

infliggersi per la violazione più grave

aumentata sino al triplo chi con una sola

azione od omissione viola diverse

disposizioni di legge ovvero commette più

violazioni della medesima disposizione di

legge.

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Segue…

Alla stessa pena soggiace chi con più

azioni od omissioni, esecutive di un

medesimo disegno criminoso, commette

anche in tempi diversi più violazioni della

stessa o di diverse disposizioni di legge.

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Art. 2 comma 3 c.p. (l. 85/2006)

Se vi è stata condanna a pena detentiva

e la legge posteriore prevede esclusivamente

la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta

si converte immediatamente nella

corrispondente pena pecuniaria, ai sensi

dell’art. 135.

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Art. 135 c.p. Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive

Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si

deve eseguire un ragguaglio fra pene

pecuniarie e pene detentive, il computo ha

luogo calcolando 38 euro, o frazione di 38

euro, di pena pecuniaria per un giorno di

pena detentiva.

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Art. 291 c.p. Vilipendio alla nazione italiana

Chiunque pubblicamente vilipende la

nazione italiana è punito con la

[reclusione da 1 a 3 anni] multa da euro

1.000 a euro 5.000.

(art. 11 l. 85/2006- Modifiche al codice

penale in materia di reati d’opinione)

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un’occasione mancata….

• sostituzione di una specie di pena con altra meno afflittiva

(pena detentiva pena pecuniaria)

• previsione di un massimo edittale inferiore alla pena concretamente inflitta

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?

pena detentiva /

pena detentiva + pena pecuniaria

(comminatoria congiunta)

pena detentiva o pena pecuniaria(comminatoria alternativa)

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legge oggettivamente più favorevole

considerazione del “complessivo regime

giuridico” delle sanzioni applicabili

possibile non coincidenza con la pena

‘immediatamente’ più favorevole per il

reo

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esempi

pena pecuniaria

pena pecuniaria

inflitta dal g. di pace

pena detentiva sostituita con pena pecuniaria meno elevata

pena pecuniaria del g. ordinario sospesa(≠ regime di conversione)

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Soluzione preferibile

Art. 2 c.p. spagnolo del 1995

“In caso di dubbio sulla determinazione

della legge più favorevole, viene

ascoltato il reo”.

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Modifiche legislative

• modifiche attinenti ai profili della punibilità

• introduzione o abrogazione di una norma speciale

specialegenerale

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?

E se viene introdotta una norma generale?

speciale

speciale

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Casi problematici

‘sostituzione’ della norma incriminatrice

• fatto concreto

• continuità del tipo di illecito

• raffronto tra fattispecie astratte

relazione di specialità tra gli elementi delle fattispecie

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una distinzione fuorviante…

a) specialità per specificazione

art. 2 comma 4 c.p.

b) specialità per aggiunta

abolitio criminis/nuova incriminazione

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“Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito….”

Chiunque cagiona in modo violento la morte di un uomo

b) specialità ‘per aggiunta’

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Segue…

Introduzione o ampliamento di cause di esclusione della punibilità

- abolitio criminis

- mera modifica in bonam partem

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tendenza a distinguere:

a) cause di giustificazione /

cause di esclusione della colpevolezza

(incidenza sul disvalore astratto)

b) cause di non punibilità in senso stretto

(valutazioni di opportunità politica)

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a) Modifiche che inciderebbero su uno degli elementi essenziali del reato

Tipicità

Antigiuridicità

Colpevolezza

concezionetripartita del reato

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Art. 649 c.p.

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti

preveduti da questo titolo in danno:

1) del coniuge non legalmente separato;

2) di un ascendente o discendente o di un affine in

linea retta ovvero dell’adottante o dell’adottato;

3) di un fratello o di una sorella che con lui

convivano.

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Art. 609-quater c.p.

“Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle

ipotesi previste nell’art. 609-bis c.p. [violenza

sessuale],compie atti sessuali con un minorenne

che abbia compiuto gli anni 13, se la differenza

di età tra i soggetti non è superiore a 3 anni”.

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Soluzione preferibile

effetto comune: non punibilità in astratto di

comportamenti prima punibili

nessuna distinzione delle cause di non

punibilità in base alla ragioni che vi stanno

alla base

abolitio criminis in tutti i casi

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la lex intermedia

legge 1 – incriminazione

legge 2 – abolitio criminis / mitigazione

legge 3 – incriminazione / inasprimento

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Applicazione retroattiva

legge 1 legge 2 legge 3 fatto a giudizio

fatto b X giudizio

= stesso trattamento di 2 fatti uguali

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segue

legge 1 legge 2 legge 3 fatto a X

giudizio

fatto b

= diverso trattamento di 2 fatti uguali

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la depenalizzazione

Reato illecito amministrativo

abolitio criminis (art. 2 comma 2 c.p.)

art. 1 l. 689/1981: principio di irretroattività

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regime transitorio

Art. 40 l. 689/1981

retroattività se il procedimento penale non è ancora definito

- stessa disciplina dell’art. 2 comma 4 c.p.

- sanzione amministrativa è sempre più favorevole?

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segue…

Art. 41 l. 689/1981

riscossione delle multe e delle ammende già inflitte e non ancora eseguite

sanzioni contenutisticamente identiche

a quelle amministrative

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?

Se depenalizzazione di un reato punito in

via alternativa con la pena detentiva?

violazione del principio di uguaglianza

(Corte cost. 169/2001 su art. 101 d.lgs. 507/1999)

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Successione di norme ‘extrapenali’

Elementi descrittivi

Elementi normativi

rinviano per la loro definizione ad una norma esterna alla norma incriminatrice

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Art. 624 c.p.

Chiunque si impossessa della cosa

mobile altrui, sottraendola a chi la

detiene, al fine di trarne profitto per

sé o per altri, è punito….

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Art. 368 c.p.

Chiunque, con denuncia, querela, richiesta

o istanza, anche se anonima o sotto falso

nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad

un’altra Autorità che a quella abbia

obbligo di riferirne, incolpa di un reato

taluno che egli sa innocente…… è

punito….

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Art. 416 c.p.

Quando tre o più persone si

associano allo scopo di commettere

più delitti, coloro che promuovono o

costituiscono o organizzano

l’associazione sono puniti, per ciò

solo, con la reclusione da 3 a 7 anni

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Abolitio criminis?

No, non trattandosi di norme extrapenali

integratrici della fattispecie penale

• norme definitorie

• norme penali in bianco

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Segue…

Sì, se il fatto concreto non risulta più

punibile

• ragioni di uguaglianza sostanziale

• finalismo rieducativo della pena

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Segue….

Sì se la norma extrapenale incide sul

significato del divieto, facendo venir

meno il disvalore astratto di una classe

di fatti

(es. associazione per delinquere)

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Art. 348 c.p.

Esercizio abusivo di una professione

Chiunque abusivamente esercita una

professione per la quale è richiesta una

speciale abilitazione dello Stato, è

punito …

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Art. 2 comma 5 c.p.

Se si tratta di leggi eccezionali o

temporanee, non si applicano le

disposizioni dei capoversi precedenti.

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Leggi eccezionali e temporanee

per affrontare situazioni eccezionali

hanno una vigenza

predeterminata

No retroattività favorevole

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segue

legge ordinaria

legge eccezionale o temporanea

legge eccezionale o temporanea

legge ordinaria

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Art. 2 comma 6 c.p.

Le disposizioni di questo articolo

si applicano altresì nei casi di

decadenza e di mancata ratifica

di un decreto-legge e nel caso

di un decreto-legge convertito in legge

con emendamenti.

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Corte cost. 51/1985

Illegittimità costituzionale nella parte in

cui rende applicabili alle ipotesi da

esso previste le disposizioni contenute

nei commi 2 e 3 dello stesso art. 2.

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Disciplina della decadenza

• L. 31 gennaio 1926 n. 100

perdita di efficacia ex nunc

• Art. 77 comma 3 Cost.

perdita di efficacia ex tunc

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Effetti

• Fatti concomitanti

(commessi durante la vigenza del decreto)

• Fatti pregressi

(commessi prima della sua emanazione)

Art. 25 comma 2 Cost.

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Dichiarazione di illegittimità costituzionale

• Abolitio criminis (art. 30 l. 87/1953)

• Incostituzionalità di norma più favorevole

(stessa disciplina del decreto legge)

• Reviviscenza di norma abrogata?

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• norma generale (vigente)

norma speciale favorevole (ill. cost.)

• norma incriminatrice (abrogata)

nuova norma favorevole (ill. cost.)

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Modifiche del sistema punitivo

Norme processuali penali

Norme sull’esecuzione della pena

Norme che prevedono illeciti amministrativi

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Art. 11 disp. prel. c.c.

“La legge non dispone che per

l’avvenire; essa non ha effetto

retroattivo”

(v. Code civil 1804)

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Norme processuali

Tempus regit actum

• No divieto di retroattività

(art. 25 co. 2 Cost.: C. cost. 15/1982)

• No retroattività in bonam partem

(art. 2 comma 4 c.p.)

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Segue…

efficacia immediata = immediata applicazione nei processi in corso

Irrilevanza sugli atti già compiuti e sugli effetti ancora da prodursi

• ammissibili deroghe espresse o implicite purché inequivocabili

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norme sostanziali o processuali?

• Norme che disciplinano le condizioni di procedibilità

• Norme sui procedimenti speciali

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Querela (artt. 120-126; 152-156 c.p.)

• funzione processuale (condizione di procedibilità)

• rilevanza sostanziale (la remissione prima della sentenza definitiva determina l’estinzione del reato)

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Soluzione prevalente

perseguibilità d’ufficio

procedibilità a querela(retroattività ex art. 2 co. 4 c.p.)

perseguibilità d’ufficio(irretroattività)

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Riti alternativi: diminuzioni di pena

Patteggiamento

Giudizio abbreviato – 1/3

Proc. per decreto

fino a 1/3

fino alla metà del minimo edittale

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Soluzione preferibile

Applicazione della regola tempus regit actum

Tutela dell’affidamento nella disciplina (più favorevole) vigente al momento della scelta del rito

irretroattività delle modifiche sfavorevoli successive

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Norme sull’esecuzione

Problema per le modifiche sfavorevoli

applicazione immediata anche a misure già richieste o già in corso?

v. art. 27 comma 3 Cost.: nessun automatismo

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Segue…

Modifiche favorevoli al reo

Immediata applicazione = operatività anche sulle esecuzioni in corso

MA: nessun limite all’applicazione retroattiva ex art. 11 disp. prel.

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Illecito amministrativo

Art. 1 l. 689/1981: irretroattività

Retroattività in bonam partem

d.lgs. 472/1997 (sanzioni tributarie)

l. 326/2000 (sanzioni valutarie)