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Diritto Industriale e del Commercio Internazionale aa. 2008/2009 Docente: Alessandra Zanardo

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Diritto Industriale e del Commercio Internazionale

aa. 2008/2009 Docente: Alessandra Zanardo

CONCORRENZA SLEALE

art. 2598 e ss. c.c. (primo intervento normativo statale specifico)

atti di concorrenza sleale

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente (concorrenza per confondibilità);

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente (denigrazione e appropriazione di pregi);

3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda (clausola generale)

art. 2043 c.c.

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

art. 2598 c.c. …compie atti di

concorrenza sleale chiunque: …

3) si vale direttamente o indirettamente di ogni … mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

Art. 2598 c.c. L’art. 2598 delinea ipotesi di illeciti

extracontrattuali

ma si differenzia dall’art. 2043 perché:

  Funzione preventiva anziché repressiva della disciplina (risarcimento danno è sanzione eventuale)

  Specifica qualificazione dei soggetti attivo e passivo dell’atto di concorrenza (lex specialis, ossia rapporto di specie a genere rispetto all’art. 2043)

CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DELLA FATTISPECIE

a)  Qualità di imprenditore del soggetto agente e del soggetto che “subisce” la concorrenza sleale

b)  Sussistenza di un rapporto di concorrenza

Qualità di imprenditore

Soggetto che di fatto esercita sul mercato un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi (ancorché non professionalmente)

N.B.: nonostante la questione sia dubbia inapplicabilità della disciplina

di concorrenza sleale ai rapporti tra liberi professionisti (Cass. civ., 13 gennaio 2005, n. 560)

a)  Sussistenza di un rapporto di concorrenza rapporto di concorrenza ricorre quando tra i soggetti dell’atto vi sia comunanza di clientela, effettiva o potenziale

A questo fine, si deve aver riguardo alla identità o affinità dei prodotti o servizi offerti, ovvero alla natura dei bisogni soddisfatti

Per quanto riguarda il profilo territoriale, assume rilievo l’estensione territoriale del mercato di riferimento (non solo nella sua dimensione statica, ma anche dinamica)

b) Sussistenza di un rapporto di concorrenza   La disciplina si applica anche quando la

concorrenza è soltanto potenziale? Sì purché, secondo taluni, in presenza di

una probabilità concreta di espansione, desumibile da specifiche circostanze del caso concreto o da regole di esperienza Il rapporto di concorrenza potenziale viene valutato con riferimento a 3 diversi profili:

①  Possibilità di accesso di una impresa al mercato in cui opera l’altra;

②  Soggetti che non abbiano ancora avviato o abbiano sospeso in modo non definitivo l’attività;

③  Ragionevole previsione di una estensione dell’ambito operativo di un’impresa a quello di un’altra

b) Sussistenza di un rapporto di concorrenza

  La disciplina si applica anche ai rapporti di concorrenza verticale?

Sì incidenza della attività dei soggetti sulla medesima cerchia di consumatori finali, con conseguente idoneità dell’atto compiuto da uno di essi ad operare uno sviamento di clientela a danno dell’altro

N.B.: tendenza in dottrina ad ampliare l’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 2598 (ad es. affermando che qualunque soggetto possa essere autore della concorrenza sleale o che la norma tuteli in via diretta anche gli interessi dei consumatori)

CONCORRENZA SLEALE PER INTERPOSTA PERSONA

La disciplina si applica anche agli atti posti in essere da dipendenti dell’imprenditore, o da ausiliari e collaboratori autonomi, nonché da amministratori è sufficiente che l’atto sia stato posto in essere nell’interesse dell’impresa da parte di chiunque si trovi con la medesima in relazione tale da qualificare quel comportamento come rivolto a procurarle vantaggio, a danno di un altro imprenditore

FATTISPECIE DI CONCORRENZA SLEALE

Fattispecie tipiche

a)  Art. 2598, n. 1   Atti di confusione

b)  Art. 2598, n. 2

  Atti di denigrazione

  Atti di appropriazione di pregi

Fattispecie atipiche

Art. 2598, n. 3

  Clausola generale che qualifica come concorrenza sleale una pluralità di comportamenti, caratterizzati dall’essere non conformi ai principi della correttezza professionale e idonei a danneggiare l’altrui azienda

RAPPORTI TRA I NN. 1,2,3 dell’art. 2598

Il giudizio di illiceità delle fattispecie tipiche (nn. 1 e 2) va reso o meno sulla base della clausola generale e richiede, in particolare, la verifica della contrarietà dell’atto ai principi della correttezza professionale?

In linea di principio NO (cfr. art. 2598, n. 3 ogni altro mezzo)

CONCORRENZA PER CONFONDIBILITÀ

a) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o b) imita servilmente i prodotti di un concorrente, o c) compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente

ciò che accomuna le 3 ipotesi è l’idoneità a produrre confusione con i prodotti o l’attività di un concorrente

l’art. 2598, n. 1 vieta ogni comportamento suscettibile di incidere sulle scelte dei consumatori e che sia tale da indurli ad imputare determinati prodotti o una data attività ad un imprenditore diverso da quello cui effettivamente appartengono

Presupposti comuni:

 riproduzione più o meno puntuale di uno o più elementi idonei ad individuare quei prodotti o quella attività (ossia uno o più segni distintivi di essi)

 ricorso di una concreta potenzialità confusoria  contemporanea presenza sul mercato delle

imprese in conflitto

Caratteristiche:

  Illecito confusorio è un illecito di pericolo (è sufficiente la possibilità di confusione sulla base di un giudizio di probabilità ancorato alle circostanze del caso)

L’accertamento della confondibilità va condotto avendo riguardo all’impressione che, presumibilmente, la somiglianza dei segni o dell’aspetto esteriore dei prodotti può suscitare nel consumatore medio, dotato di ordinaria diligenza e attenzione riferimento al consumatore cui sono normalmente destinati i prodotti

Segni distintivi

Qualsiasi entità capace di caratterizzare un prodotto e di distinguerlo dagli altri analoghi di diversa provenienza, presenti sul mercato (es.: parole, figure, numeri, lettere dell’alfabeto, colori, ecc.)

Perché si determini una possibilità di confusione è necessario che:

①  il segno imitato sia dotato di CAPACITÀ DISTINTIVA

Deve cioè essere, in concreto, idoneo a distinguere i prodotti o l’attività di un determinato imprenditore da quelli di un altro (non c’è capacità distintiva, ad es., se il segno consista in una denominazione generica o indicazione descrittiva del prodotto)

②  il segno sia noto, ossia sia concretamente presente sul mercato

③  il segno sia nuovo (deve differenziarsi dai segni distintivi che altri abbiano anteriormente adottato per prodotti o attività dello stesso genere)

In altre parole, deve ricorrere una situazione di “notorietà qualificata” del segno, nel senso di notorietà del segno accompagnata dalla percezione da parte del pubblico della natura distintiva del segno

TIPOLOGIE DI SEGNI DISTINTIVI

L’ampia dizione dell’art. 2598, n. 1, rende riferibile la disposizione sia ai segni atipici (marchio di fatto, ditta irregolare, sigla, slogan pubblicitario, domain name), sia ai segni tipici (registrati), quali ,la ditta, l’insegna, il marchio registrato in quest’ultimo caso

possibilità di cumulo con l’azione di contraffazione

N.B.: La concorrenza sleale può ricorrere anche in caso di segni simili, ma non confondibili con quelli di un concorrente (ad es. uso di suffissi o prefissi)

IMITAZIONE SERVILE

Poiché anche l’imitazione servile è un mezzo confusorio, deve trattarsi di imitazione fedele, pedissequa delle parti esterne, vale a dire della forma esteriore del prodotto o della sua confezione

segni distintivi tridimensionali

REQUISITI DI TUTELA DELLA FORMA

①  La tutela ex art. 2598, n. 1, concerne le forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri consimili (l’imitazione deve riguardare forme esteriori che, per originalità e novità, costituiscono l’individualità di un prodotto e ne denotano la provenienza di fronte alla specifica clientela cui esso è destinato)

②  Requisito delle novità della forma

③  Requisito della capacità distintiva e della notorietà della forma

ALTRI MEZZI IDONEI A CREARE CONFUSIONE

Norma di chiusura, avente valore residuale, per escludere la liceità di qualsiasi atto confusorio

la giurisprudenza ne ha fatto applicazione in caso di imitazione di materiale pubblicitario altrui, in caso di imitazione dei furgoni utilizzati dal concorrente per la distribuzione dei prodotti, in caso di uso di moduli la cui impostazione ricalchi quella di stampati analoghi di un concorrente