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Diritto di cronaca e diritto di tutela. Quando i minori (non) fanno notizia. Milano, 30 gennaio 2017 Avv. Grazia Ofelia Cesaro Presidente della Camera Minorile di Milano Responsabile Settore Internazionale U.N.C.M.

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Diritto di cronaca e diritto di tutela. Quando i minori (non) fanno notizia.

Milano, 30 gennaio 2017

Avv. Grazia Ofelia Cesaro

Presidente della Camera Minorile di Milano

Responsabile Settore Internazionale U.N.C.M.

Diritto di cronaca e diritto di tutela. • La libertà di informazione e di critica

• Art. 21 Cost.

«Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure»

Diritto di cronaca e diritto di tutela. • La libertà di informazione e di critica

• Art. 2 legge professionale 69/1963

«È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di Legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede»

Diritto di cronaca e diritto di tutela. • La deontologia professionale del

giornalista (cenni)

• Testo Unico dei doveri del giornalista (2016)

• Art. 5 – Doveri nei confronti dei minori

«Nei confronti delle persone minorenni il giornalista applica la Carta di Treviso che fa parte integrante del Testo Unico, al quale viene allegata»

Diritto di cronaca e diritto di tutela. • La deontologia professionale del giornalista

(cenni) • Carta di Treviso (aggiornata nel 2006) • La Carta di Treviso risale al 1990, ed è stata

approvata e sottoscritta, in collaborazione con Telefono Azzurro, dalla FNSI e dall’Ordine dei Giornalisti

• Il rispetto della persona del minore richiede il mantenimento dell’anonimato nei suoi confronti, il che implica la rinuncia alla pubblicazione di elementi che possano portare anche indirettamente alla sua identificazione

• Prevalenza del «superiore interesse del minore»

Diritto di cronaca e diritto di tutela. • Principi fondamentali della Carta di Treviso • 1) Obbligo di osservare le disposizioni penali, civili ed

amministrative che regolano l’attività di informazione e cronaca giudiziaria in materia di minori, in particolare per minori coinvolti nei procedimenti giudiziari

• 2) Garanzia dell’anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca ancorché non a rilevanza penale, salvo che per attribuire positivo risalto alle qualità del minore o al contesto sociale e familiare

• 3) Occorre evitare di rendere identificabile il minore anche solo indirettamente (es.: generalità dei genitori, indicazione dei luoghi frequentati abitualmente o dell’indirizzo dell’abitazione, diffusione di foto e video non schermati)

Diritto di cronaca e diritto di tutela. • Principi fondamentali della Carta di Treviso • 4) Particolari cautele devono essere osservate anche

con riferimento a minori i cui genitori siano separati o divorziati, o per cui vi siano provvedimenti di affido o adozione

• 5) A prescindere dal consenso dei genitori, il minore non deve essere coinvolto in interviste o trasmissioni che possano essere lesive del suo armonico sviluppo psicofisico

• 6) In caso di episodi lesivi o autolesivi, di comportamenti devianti e di microcriminalità posta in essere da minori si devono evitare enfatizzazioni strumentali che possano dare luogo a suggestioni o produrre effetti di emulazione

Diritto di cronaca e diritto di tutela. • Principi fondamentali della Carta di Treviso • 7) Per minori malati o feriti, o comunque in

situazioni di difficoltà, occorre evitare di riportare la notizia secondo sensazionalismi comunque lesivi del diritto alla dignità personale

• 8) In casi particolari (es., rapimenti o minori scomparsi), se ritenuto indispensabile diffondere le generalità del minore, si terrà comunque conto del parere dei genitori e delle Autorità coinvolte

• 9) Occorrerà porre particolare attenzione per evitare che soggetti adulti possano strumentalizzare nel loro interesse l’immagine, l’attività o la personalità dei minori

Diritto di cronaca e diritto di tutela. • Principi fondamentali della Carta di Treviso

• 10) Le norme analizzate si applicano anche ai «nuovi media» (giornalismo online o multimediale), anche in considerazione della loro prolungata disponibilità nel tempo

• 11) La violazione delle regole della Carta di Treviso può dar luogo ad illeciti sanzionabili secondo le norme deontologiche vigenti per i Giornalisti

Diritto di cronaca e diritto di tutela. • La deontologia professionale del giornalista (cenni)

• Art. 7 Codice deontologico sulla privacy

• Tutela del minore

• «(1) Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione. (2) La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati. (3) Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti nella Carta di Treviso»

Diritto di cronaca e diritto di tutela. • Le fonti normative interne • Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003

(Codice in materia di protezione dei dati personali)

• Art. 52 comma 5° • «(…) chiunque diffonde sentenze o altri

provvedimenti giurisdizionali dell’Autorità Giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso (…) le generalità, gli altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori (…)»

Diritto di cronaca e diritto di tutela. • Le fonti normative interne

• Art. 114 co. 6° c.p.p.

• «È vietata la pubblicazione delle generalità e dell’immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni. Il Tribunale per i Minorenni, nell’interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione»

Diritto di cronaca e diritto di tutela. • Le fonti normative interne • Art. 13 del D.P.R. 448/1988 (Codice del

processo penale minorile) • Divieto di pubblicazione e di divulgazione • «(1) Sono vietate la pubblicazione e la

divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento. (2) La disposizione del comma 1 non si applica dopo l’inizio del dibattimento se il tribunale procede in pubblica udienza».

Diritto di cronaca e diritto di tutela. • Le fonti normative interne

• Art. 684 c.p.

• «Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d’informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da 51 euro a 258 euro»

Diritto di cronaca e diritto di tutela. • Le fonti normative interne • Art. 734-bis c.p. • «Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli

articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’art. 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l’immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l’arresto da tre a sei mesi»

Diritto di cronaca e diritto di tutela. • Le fonti normative interne

• Art. 167 d.lgs. 196/2003

• «(1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.» (segue)

Diritto di cronaca e diritto di tutela. • Le fonti normative interne

• Art. 167 d.lgs. 196/2003

• «(2) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni»

Diritto di cronaca e diritto di tutela. • Le fonti internazionali • Art. 16 della Convenzione di New York sui

diritti del fanciullo (20 novembre 1989) ratificata in Italia con legge 176/1991

• «(1) Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. (2) Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti»

Diritto di cronaca e diritto di tutela. • Le fonti internazionali

• Linee Guida sulla giustizia «child-friendly» approvate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa in data 17 novembre 2010

• Protection of private and family life

• Linee Guida n. 6 e n. 7

Diritto di cronaca e diritto di tutela. • Le fonti internazionali • (segue) • Linea Guida 6 • «The privacy and personal data of children who are

or have been involved in judicial or non-judicial proceedings or other interventions should be protected in accordance with national law. This generally implies that no information or personal data may be made available or published, particularly in the media, which could reveal or indirectly enable the disclosure of the child’s identity, including images, detailed descriptions of the child or of the child’s family, names or addresses, audio and video records, etc.»

Diritto di cronaca e diritto di tutela. • Le fonti internazionali

• (segue)

• Linea Guida 7

• «Member States should prevent violations of the privacy rights as mentioned under guideline 6 above by media through legislative measures or monitoring self-regulation by the media»

Diritto di cronaca e diritto di tutela. • La deontologia professionale dell’avvocato • Codice Deontologico Forense (2014) • Art. 18 – Doveri nei rapporti con gli organi di

informazione • «(1) Nei rapporti con gli organi di informazione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e di misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza; con il consenso della parte assistita, e nell’esclusivo interesse di quest’ultima, può fornire agli organi di informazione notizie purché non coperte dal segreto di indagine. (2) L’avvocato è tenuto in ogni caso ad assicurare l’anonimato dei minori»

Diritto di cronaca e diritto di tutela. • La deontologia professionale dell’avvocato • Codice Deontologico Forense (2014) • Art. 57 – Rapporti con organi di informazione e attività di

comunicazione • «(1) L’avvocato, fatte salve le esigenze di difesa della parte

assistita, nei rapporti con gli organi di informazione e in ogni attività di comunicazione, non deve fornire notizie coperte dal segreto di indagine, spendere il nome dei propri clienti e assistiti, enfatizzare le proprie capacità professionali, sollecitare articoli o interviste e convocare conferenze stampa. (2) L’avvocato deve in ogni caso assicurare l’anonimato dei minori. (3) La violazione del divieto di cui al comma 1 e del dovere di cui al comma 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi»

Diritto di cronaca e diritto di tutela. • La deontologia professionale dell’avvocato

• Linee Guida del curatore speciale/difensore del minore nei procedimenti di adottabilità e «de potestate» elaborate dall’Unione Nazionale Camere Minorili del 2009 ed aggiornate nel 2012

• Linea Guida 17

• «Il difensore/curatore speciale del minore tutela l’anonimato del proprio assistito, si astiene dal rilasciare dichiarazioni e/o interviste relative al procedimento salvo che per effettuare smentite o rettifiche a notizie già diffuse pubblicamente»

Diritto di cronaca e diritto di tutela. • Il punto di vista dell’avvocato specializzato in diritto

minorile • Alcuni comunicati dell’U.N.C.M. in merito al

rapporto tra tutela del minore ed esercizio del diritto di cronaca

• Il caso della c.d. «coppia dell’acido» a Milano • Con un comunicato del 2015 l’U.N.C.M. e la Camera

Minorile di Milano hanno espresso «forte preoccupazione per l’esasperazione dei toni e la stenua polarizzazione tra pareri favorevoli e sfavorevoli che sia stampa sia opinione pubblica hanno espresso sui provvedimenti di volta in volta assunti dall’autorità giudiziaria» (segue)

Diritto di cronaca e diritto di tutela. • Il punto di vista dell’avvocato specializzato in diritto

minorile • (segue) • È stata sottolineata «la necessità di abbassare i toni

di commento sulla vicenda e l’opportunità di rispettare tanto gli interessi dei genitori e delle loro famiglie quanto quelli del neonato (…) dovendo peraltro ricordare che la procedura di adottabilità avviata prevede per legge la presenza dell’avvocato del minore che vale a rappresentare gli interessi dello stesso come parte anche formale ed autonoma del giudizio – profilo processuale e giuridico, quest’ultimo, sottovalutato e persino dimenticato sia dalla stampa sia da diversi commentatori»

Diritto di cronaca e diritto di tutela. • Il punto di vista dell’avvocato specializzato in diritto

minorile • Il caso del c.d. «minore conteso» di Cittadella • Con un comunicato del 2012 l’U.N.C.M. ha stigmatizzato la

divulgazione delle immagini ritraenti un minore rispetto al quale era stato eseguito un provvedimento dell’A.G. con l’ausilio delle Forze dell’Ordine

• Si era realizzata una grave violazione del diritto del minore alla riservatezza, tanto più in un momento particolarmente delicato della sua esistenza

• Il processo mediatico si era così «sovrapposto al processo celebrato nelle aule del Tribunale per i Minorenni e della Corte d’Appello, ampliando esponenzialmente ed inutilmente la sofferenza per la persona minore di età che lo ha subito»

Diritto di cronaca e diritto di tutela. • Esame di casi recenti • La giurisprudenza della Corte di Cassazione • Cass. Pen., 7504/2014 • L’imputato aveva pubblicato un articolo su un

quotidiano, corredato da fotografie ritraenti due minorenni coinvolti in un incidente stradale, che aveva portato alla morte di uno dei due; nell’articolo e nelle fotografie, pubblicate a piena pagina, erano indicati i dati anagrafici e l’età delle vittime minorenni dell’incidente, nonché i riferimenti anagrafici dei genitori con indicazione del loro domicilio lavorativo, peraltro assai noto nell’ambiente sociale di riferimento (segue)

Diritto di cronaca e diritto di tutela. • Esame di casi recenti

• La giurisprudenza della Corte di Cassazione

• Cass. Pen., 7504/2014

• (segue) La Corte d’Appello ha ritenuto configurabile in capo all’imputato il reato di cui all’art. 167 comma 2° d.lgs. 196/2003 (Trattamento illecito di dati)

• La Corte di Cassazione ha confermato la condanna (segue)

Diritto di cronaca e diritto di tutela. • Esame di casi recenti

• La giurisprudenza della Corte di Cassazione

• Cass. Pen., 7504/2014

• In particolare si è ritenuto che «nel raffronto tra i diritti del minore ed il diritto di cronaca e di critica debba comunque prevalere, per espresso dettato legislativo, l’interesse oggettivo del minore alla riservatezza, dovendosi piegare i motivi di rilevante interesse pubblico giustificanti la diffusione di dati all’osservanza di determinati limiti normativi e dovendosi rimettere al senso di responsabilità del giornalista la valutazione dell’interesse oggettivo del minore a che la notizia o i dati che lo possano riguardare debbano essere pubblicati, così come imposto dall’art. 7 comma 3° del codice deontologico» (segue)

Diritto di cronaca e diritto di tutela. • Esame di casi recenti

• La giurisprudenza della Corte di Cassazione

• Cass. Pen., 7504/2014

• La Corte di legittimità non ha ritenuto che la condotta del giornalista potesse essere giustificata quale esercizio del diritto di cronaca e di critica nei confronti delle Istituzioni locali indicate quali responsabili della cattiva manutenzione degli impianti viari

• La pubblicazione dei dati idonei ad identificare i minori in maniera diretta ed univoca ha trasceso infatti i confini della essenzialità e della continenza propri del diritto di cronaca, ma, ancor più, si è tradotta in un palese mancato rispetto del prioritario diritto alla riservatezza dei minorenni

Diritto di cronaca e diritto di tutela. • Esame di casi recenti

• La giurisprudenza della Corte di Cassazione

• Cass. Pen., 27986/2016

• La Corte di Cassazione ha confermato la condanna inflitta ad un giornalista in relazione agli artt. 684 c.p. e 13 D.P.R. 448/1988 per avere l’imputato pubblicato un articolo su un quotidiano, contenente notizie su un episodio di violenza sessuale che aveva riguardato due soggetti minori di età, con indicazione dell’età dell’indagato e della persona offesa, dei luoghi in cui sarebbero avvenuti i fatti, del nominativo dei difensori, e cioè di dati tali da consentire l’identificazione, ancorché indiretta, dei soggetti minorenni

Diritto di cronaca e diritto di tutela. • Esame di casi recenti

• La giurisprudenza della Corte di Cassazione

• Cass. Pen., 27986/2016

• Secondo la Corte di Cassazione non può invocarsi il legittimo esercizio del diritto di cronaca da parte di chi riveli fatti, immagini, informazioni che siano coperti dal segreto nell’ambito del processo penale, perché il legislatore in queste situazioni valuta preminente l’interesse alla non divulgazione dei dati processuali, soprattutto se riferiti a persone minori di età, rispetto all’utilità sociale dell’informazione

• Quando ad essere leso sia il diritto del minore alla riservatezza, al Giudice è preclusa la valutazione di altre istanze o altri interessi, non potendo egli operare alcun bilanciamento ma semplicemente dovendo egli limitarsi ad accertare l’avvenuta violazione

Diritto di cronaca e diritto di tutela. • Esame di casi recenti

• Provvedimenti e comunicati recenti dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali

• Non possono essere pubblicati dati che rendano identificabile, anche solo indirettamente, un soggetto minorenne affetto da patologie gravi, neppure se con il consenso dei genitori, e neppure se nell’ambito di un articolo giornalistico che affronta un tema di rilevante interesse pubblico (il dibattito sulle vaccinazioni) perché il giornalista deve sempre rispettare la dignità, la riservatezza ed il decoro personale del minore, tanto più se particolarmente vulnerabile (21 aprile 2016)

• È illecita la pubblicazione di stralci di un verbale di interrogatorio dell’indagato, qualora egli sia immediatamente identificabile e qualora il contenuto dello stesso (nel caso di specie, relativo alle sue preferenze sessuali) sia idoneo a recare nocumento a terze persone, come ad esempio il figlio minorenne (22 settembre 2014)

Diritto di cronaca e diritto di tutela. • Esame di casi recenti

• Provvedimenti e comunicati recenti dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali

• È illecita la pubblicazione di brani di intercettazione tra un soggetto accusato di violenza sessuale e le vittime minorenni, qualora dal contenuto delle stesse sia possibile, ancorché indirettamente, giungere alla identificazione dei soggetti di età minore coinvolti nella vicenda (9 luglio 2014)

• I media devono astenersi dal fornire informazioni e dettagli eccessivi, che possano consentire l’identificazione di un minorenne che ha tentato il suicidio a scuola: anche con riferimento a fatti che destano allarme sociale e richiamano l’attenzione dell’opinione pubblica, il libero sviluppo della personalità e la salvaguardia della dignità del minore devono considerarsi sempre prioritari (comunicato del 29 maggio 2013)

Diritto di cronaca e diritto di tutela. • Esame di casi recenti

• Il c.d. «caso Basiglio»

• Nell’ambito di una nota vicenda relativa a sospetti abusi sessuali intrafamiliari, avvenuta nel milanese, un bambino è stato allontanato dal nucleo familiare per essere collocato in struttura protetta

• La vicenda giudiziaria susseguente ha coinvolto uno psicologo ed un’assistente sociali, accusati dal minore di avere agito condotte maltrattanti nei suoi confronti

• Nel corso dell’istruttoria in primo grado, è emerso che molte delle accuse rivolte dal minore siano state il frutto del suo condizionamento per essere il bambino stato esposto ad una vera e propria campagna di aggressione mediatica, che aveva prodotto un’esaltazione ed esasperazione della vicenda di cui il ragazzo era rimasto vittima (sent. To Milano, 21.7.2011)

Diritto di cronaca e diritto di tutela. • Esame di casi recenti

• Il c.d. «caso Basiglio»

• L’eccessiva esposizione mediatica cui il minore era stato involontariamente sottoposto lo aveva indotto in confusione ed in errore

• Il caso di specie è un esempio di come il mancato rispetto del diritto alla dignità ed alla riservatezza del minore da parte degli organi di informazione possa non solo produrre l’effetto, primario e gravissimo, di una diretta lesione dei suoi diritti fondamentali, ma anche, nell’ambito di un procedimento penale, falsarne i ricordi e la ricostruzione della vicenda narrata al Giudice, con la conseguenza che, sia pur del tutto involontariamente, soggetti terzi possano essere accusati ingiustamente