Diritto Canonico

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 1. NOZIONE DI DIRIT TO CA NONICO L'espressione “diritto canonico” riconduce alla maniesta!ione del diritto nella "ita della C#iesa cattolica$ un diritto c#e ri%uarda una %rande comunit& umana sparsa in tutto il mondo. Il diritto canonico$ secondo consolidata dottrina costituito dall(insieme delle norme %iuridic#e$ poste o atte "alere da%li or%ani competenti della C#iesa cattolica$ secondo le )uali or%ani!!ata e opera essa C#iesa e dalle )uali re%olata l'atti"it& dei edeli$ in rela!ione ai *ni c#e sono propri della C#iesa stessa”. T ale de*ni!ione non tutta"ia uni"ersalmente condi"isa. La Dottrina +pa%nola$ ad esempio$ sottolinea come l(ordinamento canonico non sia un mero insieme di norme$ ma anc#e un insieme di rela!ioni %iuridic#e$ mentre la dottrina s"i!!era e tedesca propon%ono una de*ni!ione teolo%ica del diritto canonico de*nendolo alla luce delle cate%orie mistic#e essen!iali )uale diritto del popolo di Dio. +i parlato$ in*ne$ del diritto Canonico come di )uell(ordinamento %iuridico al )uale sono sottoposti tutti i edeli in )ua nto ,atte!!ati. -ualun)ue sia la de*ni!ione pi appropriata$ certo c#e il diritto canonico costituisca l(ori%ine di un ordinamento %iuridico or%anico e completo$ caratteri!!ato da una normati"a ori%inaria ed autonoma dal diritto dei sin%oli +tati$ s"iluppatosi %ra!ie ad un e"olu!ione c#e dura da pi di "enti secoli. Dal punto di "ista strettamente etimolo%ico il termine “canonico” deri"a dal %reco “/&non ( ini!ialmente impie%ato per indicare le le%%i ecclesiastic#e destinate a disciplinare la "ita del popolo di Dio$cos0 da poterle distin%uere dalle le%%i dell(autorit& imperiale romana$ nmoi. 2u nel concilio di Nicea$ nel 345 d.C.$ c#e si parl per la prima "olta delle norme %iuridic#e ecclesiastic#e come “canones disciplinares” per distin%uerle dai “canones *dei” 6principi do%matici7 e dai “canones morum” 6principi morali7. T utta"ia solo dal secolo 8ili c#e l(espressione “diritto canonico” ini!i a indicare con precisione il diritto della C#iesa da )uando$ in seno ai Concili$ i 8 esco"i ini!iarono a conerire una certa unit& al diritto delle "arie comunit& cristiane sparse per il mondo *ssando re%ole comuni o$ appunto$ canoni$da cui l'espressione diritto “canonico”. Nel di"enire millenario della storia della C#iesa$ il diritto ad essa a9erente #a assunto di"erse denomina!ioni. Al *ne di compiere una distin!ione con lo ius ci"ile considerato ius proanus$ si $ ad esempio$ parlato di ius sacrum. T ale de*ni!ione non pare identi*care in maniera uni"oca il diritto della C#iesa$ non essendo esso l'unico a poter essere de*nito :sacro:. +i pensi$ inatti$ in tal senso$ al diritto e,raico ; <ala/#a# ; o al diritto islamico = +#ari'a ;$ %enericamente riconduci,ili alla medesima denomina!ione. Durante l'et& medie"ale$ il diritto canonico #a assunto la denomina!ione di ius decretalium$ in rierimento alle decretali emanate dal Le%islatore ecclesiastico. E' e"idente$ come anc#e tale denomina!ione *nisca con l(escludere parte ondamentale del diritto canonico$ )uale il diritto di ori%ine di"ina$ le norme di diritto positi"o umano c#e su%%ono alla orma delle decretali ed anc#e la consuetudine. Altra denomina!ione "alsa nel corso dei secoli ad indicare la produ!ione %iuridica della C#iesa stata )uella di ius ponti*cium. Anc#e tale appellati"o$ tutta"ia$ stato considerato insu>ciente$ non essendo il +ommo ?onte*ce nell'ordinamento Canonico$ le%islatore unico . Considera!ioni non dissimili potre,,ero "alere per

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1. NOZIONE DI DIRITTO CANONICO

L'espressione “diritto canonico” riconduce alla maniesta!ione del dirittonella "ita della C#iesa cattolica$ un diritto c#e ri%uarda una %rande comunit&umana sparsa in tutto il mondo. Il diritto canonico$ secondo consolidata

dottrina costituito dall(insieme delle norme %iuridic#e$ poste o atte "alereda%li or%ani competenti della C#iesa cattolica$ secondo le )uali or%ani!!atae opera essa C#iesa e dalle )uali re%olata l'atti"it& dei edeli$ in rela!ione ai*ni c#e sono propri della C#iesa stessa”. Tale de*ni!ione non tutta"iauni"ersalmente condi"isa. La Dottrina +pa%nola$ ad esempio$ sottolineacome l(ordinamento canonico non sia un mero insieme di norme$ ma anc#eun insieme di rela!ioni %iuridic#e$ mentre la dottrina s"i!!era e tedescapropon%ono una de*ni!ione teolo%ica del diritto canonico de*nendolo allaluce delle cate%orie mistic#e essen!iali )uale diritto del popolo di Dio. +i parlato$ in*ne$ del diritto Canonico come di )uell(ordinamento %iuridico al)uale sono sottoposti tutti i edeli in )uanto ,atte!!ati. -ualun)ue sia la

de*ni!ione pi appropriata$ certo c#e il diritto canonico costituisca l(ori%inedi un ordinamento %iuridico or%anico e completo$ caratteri!!ato da unanormati"a ori%inaria ed autonoma dal diritto dei sin%oli +tati$ s"iluppatosi%ra!ie ad un e"olu!ione c#e dura da pi di "enti secoli.Dal punto di "ista strettamente etimolo%ico il termine “canonico” deri"a dal%reco “/&non ( ini!ialmente impie%ato per indicare le le%%i ecclesiastic#edestinate a disciplinare la "ita del popolo di Dio$cos0 da poterle distin%ueredalle le%%i dell(autorit& imperiale romana$ nmoi. 2u nel concilio di Nicea$ nel345 d.C.$ c#e si parl per la prima "olta delle norme %iuridic#e ecclesiastic#ecome “canones disciplinares” per distin%uerle dai “canones *dei” 6principido%matici7 e dai “canones morum” 6principi morali7. Tutta"ia solo dal

secolo 8ili c#e l(espressione “diritto canonico” ini!i a indicare con precisioneil diritto della C#iesa da )uando$ in seno ai Concili$ i 8esco"i ini!iarono aconerire una certa unit& al diritto delle "arie comunit& cristiane sparse per ilmondo *ssando re%ole comuni o$ appunto$ canoni$da cui l'espressione diritto“canonico”.Nel di"enire millenario della storia della C#iesa$ il diritto ad essa a9erente #aassunto di"erse denomina!ioni. Al *ne di compiere una distin!ione con lo iusci"ile considerato ius proanus$ si $ ad esempio$ parlato di ius sacrum. Talede*ni!ione non pare identi*care in maniera uni"oca il diritto della C#iesa$non essendo esso l'unico a poter essere de*nito :sacro:. +i pensi$ inatti$ intal senso$ al diritto e,raico ; <ala/#a# ; o al diritto islamico = +#ari'a ;$

%enericamente riconduci,ili alla medesima denomina!ione. Durante l'et&medie"ale$ il diritto canonico #a assunto la denomina!ione di iusdecretalium$ in rierimento alle decretali emanate dal Le%islatoreecclesiastico. E' e"idente$ come anc#e tale denomina!ione *nisca conl(escludere parte ondamentale del diritto canonico$ )uale il diritto di ori%inedi"ina$ le norme di diritto positi"o umano c#e su%%ono alla orma delledecretali ed anc#e la consuetudine. Altra denomina!ione "alsa nel corso deisecoli ad indicare la produ!ione %iuridica della C#iesa stata )uella di iusponti*cium. Anc#e tale appellati"o$ tutta"ia$ stato consideratoinsu>ciente$ non essendo il +ommo ?onte*ce nell'ordinamento Canonico$le%islatore unico . Considera!ioni non dissimili potre,,ero "alere per

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l'espressione ius ecclesiasticum propriamente rieri,ile solo a )uella parte didiritto canonico di ori%ine non di"ina. ?er tale ra%ione %i& prima acie apparepi c#e e"idente l'insu>cien!a delle denomina!ioni in)uestione c#e risultano$ ora per un "erso ora per un altro$ carenti diesausti"it& e c#iare!!a semantica. La de*ni!ione c#e me%lio riesce a

identi*care l'essen!a ontolo%ica del diritto canonico si de"e al Concilio8aticano II 61@4 ; 1@57. 2u proprio in )uella occasione c#e per indicare ildiritto della C#iesa si a9erm l(espressione “diritto ecclesiale” o “iusecclesiae” al posto di “diritto canonico” perc#B me%lio rispondente allera%ioni ondati"e dello stesso. Tutta"ia l'espressione lin%uistica c#e pi comunemente indi"idua lo iusecclesiae ancora o%%i )uella di diritto canonico$ ed per tale ra%ione c#e in)uesto studio se ne ar& di9usamente uso.Con tale denomina!ione ci si rierir& a )uelle norme c#e creano e re%olanoall(interno della C#iesa i rapporti %iuridici canonici de*nendo e disciplinando$secondo i *ni c#e ad essa sono propri i rapporti tra i edeli all(interno della

struttura sociale del popolo di Dio de*niscono ed or%ani!!ano %li or%ani c#ecompon%ono la struttura %erarc#ica della C#iesa$ re%olandone atti"it&"alutano e re%olano il comportamento dei c#risti *deles$ san!ionandolo sedel caso con delle san!ioni c#e costituiscono il cd. diritto penale canonicoCi premesso$ de"e$ peraltro$ c#iarirsi c#e di diritto canonico pu parlarsi inmodo di"erso c#e dall'insieme di re%ole c#e disciplinano la "ita della C#iesae re%olano la "ita dei edeli. E'$ inatti possi,ile rierirsi ad esso )uale scien!ac#e inda%a il complesso di norme c#e re%%ono la comunit& ecclesiale$ leorme ed il un!ionamento dell(or%ani!!a!ione ecclesiastica$ )uale ,rancaautonoma delle scien!e %iuridic#eIl diritto canonico "a$ per altra "ia$ distinto dal diritto ecclesiastico c#e

)uella parte del diritto pu,,lico c#e studia la disciplina del enomenoreli%ioso all(interno di un ordinamento statale.4. IL DIRITTO E LA C<IE+A.All(esisten!a in seno alla C#iesa di un "ero e proprio sistema %iuridicocomposto da norme %iuridic#e "incolanti$ sia costituti"e c#e disciplinari$ corrisposto da sempre nella sua ,imillenaria storia un atte%%iamento diperplessit& se non ri%etto e persino di netto ri*uto. +econdo uno deiprincipali teorici dell'anti%iuridismo di se%no spiritualistico$ Rudolp# +o#m$ :Ildiritto della C#iesa ; sare,,e ; in contraddi!ione con l'essen!a della C#iesastessa In particolare$ durante la *ne del I secolo le principali o,ie!ioni#anno tro"ato ondamento sulla scia di un positi"ismo %iuridico c#e proprio

in )ue%li anni tende"a sempre pi a radicarsi. +u tali postulati teorici si %iunti a contestare la %iuridicit& del diritto della C#iesa$ considerandoestranee al mondo del diritto tutte le produ!ioni normati"e c#e nonderi"assero dal "olere unico del le%islatore statale. ?er sostenere la teoria ino%%etto si era soliti sottolineare come le re%ole canonic#e ossero pri"e diuno dei tratti distinti"i de%li ordinamenti %iuridici moderni e$ cio$ la naturacoerciti"a delle norme. Le norme canonic#e erano$ inoltre$ consideratecarenti anc#e sotto il pro*lo dell(intersu,ietti"it&. Il diritto della C#iesa erapercepito$ inatti$ )uale insieme di re%ole disciplinanti esclusi"amente lerela!ioni interne delle anime con la di"init& cristiana e non i rapporti sociali$o%%etto primo ed essen!iale di o%ni ordinamento. Tali tesi s"anirono in %ran

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parte nella seconda parte del secolo scorso$ con l'a""io della crisi delleconce!ioni statalistic#e del diritto. Tutta"ia$ nonostante la tesidell'incompati,ilit& ontolo%ica de,,a respin%ersi con or!a in )uantoderi"ante da una conce!ione uor"iante$ lacritica nei conronti della dimensione %iuridica della C#iesa non pare essere

rimasto enomeno isolato. Al mar%ine delle radicali posi!ioni :so#miane:$animus ad"ersus ius o ad"ersus le%em non #a smesso di assumere$ anc#ein tempi recenti$ posi!ioni dialettic#e pi sumate$ riduci,ili in sintesi a treprincipali tenden!e. Fna di )ueste la contrapposi!ione dialettica tracarisma e norma canonica. +econdo tale "isione la le%%e rappresentere,,euna remora alla li,era ini!iati"a e alla spontaneit& nell(a!ione dei sin%oliedeli. Ci condurre,,e a porre irrimedia,ilmente in netta antitesi i concettidi carisma e norma traducendosi$ )uale lo%ica conse%uen!a$ nell(esisten!a diuna :C#iesa proetica: in aperta contraddi!ione con una :C#iesa %iuridica:.La dimensione %iuridica della C#iesa stata posta in crisi dallacontrapposi!ione dialettica tra l(ordine %erarc#ico e la corresponsa,ilit&

ecclesiale. +econdo tale imposta!ione$ da sempre il diritto #a a"uto la *nalit&primaria di enunciare e tutelare i poteri della %erarc#ia ecclesiastica$misconoscendo al tempo stesso sia il carattere di ser"i!io c#e intrinseco almunus: dei +acri ?astori$ sia anc#e i diritti so%%etti"i dei edeli e la loro atti"apartecipa!ione nell(unica e comune missione della C#iesa. +ulla stessa scia sisono posti i autori di una tenden!a c#e$ adoperando in senso e)ui"oco leno!ioni di :colle%ialit&:$ :corresponsa,ilit&: o :sinodalit&:$ #a propu%nato unademocrati!!a!ione della C#iesa )uale necessaria conse%uen!a lo%ica dellaecclesiolo%ia di comunione. La compati,ilit& lo%ica tra enomeno %iuridico eC#iesa stata posta in du,,io dalla contrapposi!ione dialettica c#eesistere,,e tra la necessit& dello spirito pastorale e la pretesa %iuridicit&

dell'ordinamento canonico. +econdo tale imposta!ione la carit& propria dellaatti"it& pastorale si ondere,,e su "alori$ )uali la misericordia$ lacomprensione$ l'e)uit& e la ,eni%nit&$ le cui composi!ioni ontolo%ic#esare,,ero del tutto incompati,ili con la pretesa dimensione %iuridica dellenorme canonic#e. Ci %arantire,,e “cittadinan!a”solo alle norme pri"e del carattere dell1 imperati"it&$ di carattere puramentepro%rammatico ed esortati"o$ conducendo$ paradossalmente$ proprio allane%a!ione implicita della %iuridicit& dell(ordinamento canonico$ riducendoload un insieme di precetti etici e morali$ sen!a nessun "incolo dio,,li%atoriet& e di carattere puramente esortati"o.Le posi!ioni sopra esaminate$ tutta"ia$ sem,rano disconoscere e uor"iare

sulla "era natura della C#iesa intesa )uale popolo di Dio sparso su tutta la Terra$ a"ente dimensione %iuridica$ istitu!ionale e sociale$ oltre c#epersonale. Tale a9erma!ione pu me%lio comprendersi alla luce di )uantoemer%e dalla Costitu!ione conciliare “Lumen Gentium: nella )uale al capitoloI$ para%rao H$ le%%iamo “Cristo$ unico mediatore$ #a costituito sulla terra eincessantemente sostenta la sua C#iesa santa$ comunit& di ede$ di speran!ae di carit&$ )uale or%anismo "isi,ile$ attra"erso il )uale di9onde per tutti la"erit& e la %ra!ia. a la societ& costituita di or%ani %erarc#ici e il corpomistico di Cristo$ l(assem,lea "isi,ile e la comunit& spirituale$ la C#iesaterrestre e la C#iesa arricc#ita di ,eni celesti$ non si de"ono considerarecome due cose di"erse esse ormano piuttosto una sola complessa realt&

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risultante di un duplice elemento$ umano e di"ino”. Da ci conse%ue c#e$come le%%iamo nella costitu!ione “+acre disciplinae le%es”$ la le%%e canonicacorrisponde in pieno alla natura della C#iesa costituendone$ an!i$ strumentoindispensa,ile per assicurare ordine sia nella disciplina della "ita indi"idualee sociale dei edeli$ sia nella atti"it& della C#iesa intesa )uale struttura

%erarc#icamente or%ani!!ata. La C#iesa$ inatti$ se anali!!ata con o,ietti"it&e sen!a pre%iudi!i$ appare )uale entit& oltre c#e soprannaturale anc#estorica$ radicata nel tempo e nello spa!io e dotata di una precisaor%ani!!a!ione descri"i,ile in termini prettamente %iuridici. Tutta"ia$do,,iamo sen!a du,,io a9ermare c#e lo studio del diritto canonico non puin nessun caso prescindere dalla osser"a!ione della natura misterica dellaC#iesa. La norma canonica pro"eniente dal le%islatore umano do"r& sempreessere plasmata in ra%ione dell(ori%ine di"ina della stessa C#iesa e dei *ni disal"e!!a c#e essa perse%ue. E' per tale ra%ione c#e nello ius ecclesiae nonpotr& esser"i discrasia tra Le%%e e Giusti!ia$ tra ci c#e lecito e ci c#e %iusto. Anc#e in ci si rispecc#ia la complessa unit& tra dimensione di"ina e

dimensione umana c#e non pu non ri"ersarsi sulla realt& %iuridica dellaC#iesa.3. DIRITTO DI8INO E DIRITTO FANOLa complessit& unitaria del enomeno %iuridico ecclesiale$ si traduce inun(unica realt& %iuridica composita caratteri!!ata da un diritto di produ!ionedi"ina ed un diritto di produ!ione umana. Apparten%ono allo ius canonicumdi"inum le norme c#e risal%ono alla stessa "olont& di"ina$ maniestatasi nellari"ela!ione precristiana ed attra"erso %li inse%namenti di Cristo e de%liApostoli. In seno a tale diritto$ pu operarsi un(ulteriore tra ius di"inumpositi"um$ costituito dalle norme contenute nella +acra +crittura e nella Tradi!ione$ e ius di"inum naturale$ comprendente le norme inerenti la "ita

sociale ed o,,li%anti i sin%oli per l(assicura!ione dell(ordine e della %iusti!ia.Il diritto di"ino$ naturale e positi"o$ "iene de*nito come eterno$ 0sso edimmuta,ile. Tali )uali*ca!ioni deri"ano dal atto c#e esso posto da Dio e$pertanto$ tali norme non possono c#e maniestare in o%ni tempo la propria"alidit&. +e il "alore eterno di tali norme non in discussione$ "' daprecisare$ tutta"ia$ c#e la perce!ione delle stesse pu mutare nel corso deidi"ersi contesti storici attra"erso un pro%ressi"o approondimento. Talea9erma!ione non intende sponsori!!are )ualsi"o%lia relati"ismo in seno allenorme di diritto di"ino. Con essa si supporta il senso della storicit& dellari"ela!ione di"ina c#e permette di a9ermare$ accanto alla immuta,ilit& deiprincipi di ede$ anc#e l(esisten!a di una storia del do%ma. Il atto c#e ad

a"ere carattere e"oluti"o non sia la le%%e di"ina ma la consape"ole!!aecclesiale di essa$ spie%a perc#B l(assisten!a di"ina assicurata direttamenteda Cristo alla C#iesa “+ar con "oi *no alla consuma!ione dei secoli” 6t 4H$4J7$ non %arantisce la piena identi*ca!ione dell(ordinamento ecclesiale conla leK di"ina. Fna cosa inatti l(assolute!!a del "olere di Dio$ altra la suaconoscen!a e la sua attua!ione. Ci comporta c#e la C#iesa ,en pu ri"ederele proprie a9erma!ioni sul diritto di"ino sen!a mai contraddire se stessa$“considerando l(interpreta!ione del ma%istero strumento di storici!!a!ionedel diritto di"ino”.8' inoltre da ricordare c#e il diritto Di"ino comun)ue so"raordinato aldiritto umano e per tale ra%ione o%ni norma di umana produ!ione c#e si

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ponesse in e"idente contrasto con i precetti del diritto di"ino sare,,e pri"a di)ualsi"o%lia o,,li%atoriet& e$ per tale ra%ione$ espulsa dall'ordinamento. Ildiritto di"ino si pone$ dun)ue$ )uale principio essen!iale del diritto umano enorma ondamentale$ per cui pu anc#e a9ermarsi c#e la potest& normati"aecclesiastica di diritto umano esista solo in or!a di )uel diritto di"ino c#e la

onda e la le%ittima.?roprio al diritto canonico umano apparten%ono$ secondo la tradi!ionaledistin!ione$ le norme pro"enienti dal "olere dalle autorit& c#e in seno allaC#iesa deten%ono il potere di le%ierare. Tali norme costituiscono lo ius#umanae costitutionis$ e sono contenute nei documenti c#e rappresentanoonti di co%ni!ione della le%isla!ione ecclesiastica positi"a )uando non sisono ormate in se%uito a consuetudini.?remessa l'esisten!a di tale distin!ione sistematica$ "a c#iarito c#e dirittocanonico di"ino e diritto canonico umano non rappresentano due distinti su,;ordinamenti posti all(interno della realt& %iuridica ecclesiale. Ancor menopare possa sostenersi la tesi propu%nante la natura meta%iuridica del diritto

di"ino secondo la )uale le norme di ori%ine trascendentale di"entere,,erodiritto in senso tecnico solo dopo la positi"i!!a!ione da parte del le%islatoreumano. ?are$ in"ero$ opportuno sostenere con erme!!a l'unitariet& delsistema canonico. Il di"ino e l(umano$ del resto$ ormano )uell(unica realt&complessa c#e la C#iesa. Tale duplice natura non pu certo esimersi dalmaniestarsi anc#e nella sua dimensione %iuridica$ erma restando laso"raordina!ione %erarc#ica del di"inum ius rispetto al diritto di umana$determina!ione. CARATTERI DELL'ORDINAENTO CANONICOL'ordinamento canonico presenta alcune peculiarit& c#e deri"ano dalla suapar!iale natura soprannaturale e dal *ne c#e esso perse%ue. Tutti %li

ordinamenti %iuridici secolari sono caratteri!!ati dalla "i%en!a del principiodella territorialit& delle norme %iuridic#e. Ci a si c#e le norme di cui sicompon%ono %li ordinamenti statuali "i%ano solo nell'am,ito territoriale dello+tato c#e le produce ed in rierimento alle persone c#e$ per di"erse ra%ioni$si tro"ino in esso. L'ordinamento canonico sotto tale pro*lo maniesta unaprima peculiarit&$ presentandosi )uale insieme di norme a"enti "aloreuni"ersale dal punto di "ista territoriale. Il diritto canonico "i%e$ inatti$ sututti i cr#isti*deles o"un)ue essi si tro"ino e$ per ci c#e concerne lo iusdi"inum naturale$ appare )uale complesso di re%ole ondamentali "ale"oliper l'intera umanit& e$ dun)ue$ anc#e per %li inedeles. Ci deri"a dallamissione uni"ersale c#e la C#iesa c#iamata da Dio ad adempiere in

uni"erso or,e. ?er tali ra%ioni esso si presenta ondato sul principio dipersonalit& delle norme = e non %i& di territorialit& = e aperto a c#iun)uedecida di arne parte per me!!o del +acramento Mattesimale.Altra caratteristica ondamentale dell'ordinamento canonico )uella c#ecostituisce insieme l'unit& e la "ariet& dello stesso. L(unit& ondamentaledell'ordinamento Canonico si riette nel potere del +ommo ?onte*ce c#e“presiede alla comunione uni"ersale di carit&$ tutela le "ariet& le%ittime einsieme "e%lia a>nc#B ci c#e particolare$ non solo non nuoccia all'unit&$ma piuttosto la ser"a”$ nella unit& dei me!!i predisposta al *nedell(ordinamento %iuridico ; la salus animarum ;$ e nell(u%ua%lian!a dei dirittie dei do"eri ondamentali di tutti i edeli. L(ordinamento %iuridico canonico$

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ri"ela altres0 una straordinaria capacit& di adattamento alle di"erse necessit&delle di"erse comunit& ecclesiali c#e ne ri"ela$ accanto all(unit&$ l(alto %radodi pluralismo e "ariet&. Ci e"idente$ ad esempio$ nelle di9eren!e esistentitra il diritto della C#iesa Latina e delle C#iese Orientali ed anc#e$ all(internodella stessa C#iesa Latina$ nella potest& le%islati"a riconosciuta ai le%islatori

particolari 6da esse deri"a il cd. diritto particolare$ "ale"ole solo in taluniluo%#i7$ nello ius statuendi riconosciuti a%li enti ed alle comunit& minori 6adesempio l(ordine dei %esuiti %ra!ie allo ius statuendi emette "ere e proprienorme c#e disciplinano il un!ionamento dell(ordine7.Il carattere plurale del diritto canonico s"ol%e un ruolo ondamentaleun!ionale anc#e alla sua unit&. Da un lato esso consente una pi concretaapplica!ione della le%%e uni"ersale adattandola a tempi e circostan!edi9erenti$ dall(altro$ %ra!ie all(apertura nei conronti delle onti di dirittoparticolare$ costituisce attore rile"ante per l(e"olu!ione del*nteroordinamento. +i consideri$ in tal senso$ c#e non poc#e norme e non poc#iistituti sono nati a"enti carattere particolare per poi essere trasormati per

ado!ione in norme di carattere %enerale.L(ordinamento %iuridico canonico$ inoltre$ come %i& si a"uto modo di notareun ordinamento duale$ possedendo in parte natura soprannaturale ed inparte natura umana$ e c#e perse%ue la sal"e!!a delle anime del popolo diDio sparso in tutta la Terra.5.DI+TINZIONE DELLE NORE CANONIC<EDal punto di "ista sistematico le norme di cui si compone l(ordinamentocanonico posso essere di"ersamente classi*cate. Oltre alla ondamentaledistin!ione tra norme di diritto di"ino e norme di diritto umano di cui si %i&parlato$ esistono ulteriori classi*ca!ioni possi,ili in rela!ione ai criteri diorma$ o%%etto$ estensione$ status dei so%%etti cui si rieriscono$ data di

produ!ione.In rela!ione alla orma si distin%uono le norme scritte c#e sono )uellecontenute ori%inariamente in documenti scritti e norme non scritte$ )uali)uelle deri"anti dal diritto naturale$ dalla tradi!ione e dalla consuetudine. Inrela!ione all(o%%etto le norme canonic#e possono$ inoltre$ essere distinte innorme ondamentali c#e ri%uardano la struttura essen!iale della C#iesa$amministrati"e c#e ri%uardano l(eserci!io del potere esecuti"o$ sacramentalic#e esplicitano la cele,ra!ione dei sacramenti$ patrimoniali c#e ri%uardano i,eni della C#iesa e la loro amministra!ione$ le norme penali c#e identi*canole condotte anti%iuridic#e ed indicano in misura propor!ionata le relati"epuni!ioni$ processuali c#e disciplinano le atti"it& processuali in seno

all(ordinamento canonico. In rela!ione alla loro estensione esse si distin%ue$inoltre$ tra norme canonic#e uni"ersali$ "ale"oli per tutti i so%%etti cui esse sirieriscono a prescindere dal luo%o in cui essi si tro"ino$ e norme canonic#eparticolari$ c#e #anno "alore solo in determinate !one in rela!ione anc#e allaonte di diritto particolare dalla )uale pro"en%ono. Altra distin!ione ri%uarda iso%%etti destinatari delle norme canonic#e. +e si tratta$ inatti$ di normeindiri!!ate indistintamente a tutti i edeli a prescindere dallo status %iuridicode%li stessi$ saremo dinan!i a norme comuni o %enerali. Di"ersamente$ sitratter& di norme speciali o particolari laddo"e le stesse si rieriscano aparticolari cate%orie di edeli$ ai soli laici o ai soli c#ierici$ ad esempio$ oaddirittura a sin%oli so%%etti ed allora si tratter& di norme indi"iduali. Altra

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distin!ione possi,ile pu e9ettuarsi in rela!ione al tempo in cui le normecanonic#e sono sorte. +i pu allora distin%uere secondo tale criterio tranorme canonic#e di diritto antico$ se emanate anteriormente al Concilio di Trento 6154;1537$ norme di diritto nuo"o$ se emanate nel periodo c#e "adalla *ne del Concilio di Trento al Concilio 8aticano II 61@5@;1@57 e norme di

diritto nuo"issimo se scaturite dal Concilio 8aticano II o comun)ue sortesuccessi"amente alla sua conclusione.

CA?ITOLO +ECONDO LA ?ERIODIZZAZIONE E LE ORIGINICome a,,iamo %i& premesso$ sin dalle ori%ini la C#iesa cristiana si or%ani!!ata e dotata di un complesso di norme atte a disciplinare la "itainterna della sua comunit&.-uesto un dato inconuta,ile e storicamente accertato.Ci non to%lie c#e il enomeno %iuridico relati"o alla C#iesa cristiana si neltempo accresciuto$ articolato$ or%ani!!ato e ci a partire proprio dal IIsecolo$ nell(et& medie"ale$ )uella c#e "iene appunto indicata come l(“et&

classica” del diritto canonico.Non do,,iamo dimenticare c#e proprio nella struttura sociale dell(imperoromano c#e la C#iesa a9onda le sue radici$ attin%endo$ come dice"a Dante6?ur%atorio$ II$ 1J47 al patrimonio istitu!ionale di “)uella Roma ondeCristo romano”.?er l(appunto proprio da )uesta %rande ci"ilt& c#e la C#iesa trae uno de%lielementi pi ele"ati e si%ni*cati"i per il suo di"enire il diritto.La periodi!!a!ione c#e )ui si se%uir& la se%uente1. ?eriodo delle ori%ini4. edioe"o3. Et& Classica

. Lo scisma d'Occidente ed il Conciliarismo5. Il diritto TridentinoNella prima parte di )uesto periodo$ )uindi dalle ori%ini della C#iesa *noall'Editto di Costantino 63137 il diritto canonico era ,asato esclusi"amente su)uello di"ino$ )uindi sulle +acre +critture e sul diritto naturale. ?oco diritto"eni"a disciplinato e molto "eni"a ereditato dal diritto e,raico ?roprio perc#Bsiamo alla presen!a di una le%%e ri"elata da Dio$ ,iso%na parlare di unale%%e di :Allean!a:. Il decalo%o$ ossia i Dieci comandamenti ri"elati a ossul monte +inai$ sono la ,ase ondamentale. Insieme al decalo%o$ erano statiela,orati altri precetti.Oltre al diritto e,raico$ un ruolo importante "iene ri"estito anc#e dal Diritto

romano.+uccessi"amente$ oltre a%li Atti de%li apostoli c#e mostrano un primo assettodella comunit& cristiana$ si inseriscono altri scritti dal II secolo *no al 8IIsecolo$ come Marna,a$ Clemente romano$ I%na!io$ ?olicarpo$ Erma sino ai?adri della C#iesa 6+ant'Am,ro%io$ +ant'A%ostino$ +an Girolamo eccetera7. con l'e"olu!ione di )uesti secoli c#e tra le onti del diritto sor%e la Tradi!ione$o""ero %li inse%namenti de%li apostoli e dei loro successori$ ma anc#e unapproondimento *loso*co e non della ede e dei "ari principi morali.In )uesto periodo col ormarsi di C#iese particolari e orme continuamentedi"erse di riti e litur%ie a secondo dei luo%#i$ specialmente in edio Oriente$sorsero le di"isioni territoriali$ le *%ure dei 8esco"i c#e cominciarono ad

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intraprendere una prima orma di le%isla!ione reli%iosa locale$ e soprattuttosi cominciarono ad importare "ari istituti di diritto romano.Il periodo delle ori%ini si conclude con 1' Editto di Costantino noto anc#ecome Editto di ilano. Esso u emanato dall(imperatore romano d(OccidenteCostantino nel 313 e consenti"a a tutti di praticare la propria reli%ione

urono$ dun)ue$ "ietate le persecu!ioni e si ordin la restitu!ione dei ,eniprecedentemente con*scati ai cristiani.IL EDIOE8O

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,enedettino e dett la Re%ula monasteriorum.L'ETP' CLA++ICA DEL DIRITTO CANONICOAppena entrati nel millennio$ i tempi risultano maturi per una ripresaculturale e morale della C#iesa li,erare l(ele!ione del successore di ?ietro$dalle pressioni laic#e e assicurarla alla sola "aluta!ione dei cardinali l(am,i!ione comune di tutto il clero.Nel 1JQ3 ascende al so%lio ponti*cio papa Gre%orio 8II dal 1JQ3 al 1JH5$arte*ce della riorma %re%oriana c#e rappresenter& una "era e propriari"olu!ione. Ilde,rando com,atte la sua %uerra$ principalmente su due rontida una parte$ al *ne di poter disporre di personale ecclesiastico edele ecompatto$ impone il celi,ato dei sacerdoti 6contro il nicolaismo della C#iesad(Oriente7 e perse%uita la compra"endita di incaric#i sacri dall(altra parte$non solo "uole ar cessare le intromissioni imperiali ma anc#e enati!!aredecisamente il ruolo della C#iesa e del suo capo$ tanto da ele"arlo e renderloprincipio ordinante dell(intera societas c#ristiana.

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+ar& il Concordato di orms del 1114 a se%nare la conclusione della lotta trapapato e impero$ relati"o alle in"estiture$ con la separa!ione in due momentidell(in"estitura del "esco"o o dell(a,ate al papa spetter& l(in"estituraspirituale$ sim,ole%%iata dall(anello e dal pastorale$ e all(imperatore ilcompito di conerire la potest& temporale$ conse%nando i re%alia all(eletto

mediante lo scettro.a a se%nare il periodo cosiddetto classico del diritto canonico sar& il periodointorno al 111J con Gra!iano. Di )uesto monaco camaldolese le noti!ie,io%ra*c#e sono incerte$ nonostante la sua produ!ione a,,ia incontratoindiscuti,ile successo. La sua raccolta di testi di disparatissime ori%ini$intitolata Concordia discordantium canonum u appellata dai posteri inDecretum )uasi a "oler rendere e"idente come )uelle re%ole perantonomasia do"essero rele%are nell(om,ra tutti i decreti anteriori a )uesto.Esso rappresenta anc#e una certa sin%olarit& in )uanto l(opera stataredatta in

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LO +CI+A D(OCCIDENTE ED IL CONCILIARI+O

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In%#ilterra$ dando cos0 l(a""io ad una C#iesa di +tato con a capo il re apartire dal cele,re Atto di suprema!ia.IL DIRITTO TRIDENTINONel periodo c#e "a dal 155 al 153 6tranne )ualc#e ,re"e inter"allo7 laC#iesa$ radunate le sue truppe nel Concilio di Trento$ ri,adisce in rea!ionealle tesi riormate i capisaldi del cattolicesimo. I temi sono )uelli della %ra!ia$dei sacramenti e della sal"e!!a.?er )uanto ri%uarda in"ece la %erarc#ia ecclesiastica$ ,iso%na tener presentela de*ni!ione della dottrina sul sacramento dell(ordine$ anc#e se rimaneimpre%iudicata la )uaestio della deri"a!ione dei poteri episcopali.Altri inter"enti ri%uardano il rilancio della “strate%ia pastorale”$ la statui!ionedelo,,li%o di residen!a nella propria circoscri!ione per i "esco"i e per i,ene*ciati con cura d(anime$ il di"ieto del cumulo dei ,ene*ci$ l(ere!ione diseminari in o%ni diocesi$ per consentire l(istru!ione del clero e il suo stessoappro""i%ionamento$ l(introdu!ione di speciali procedure e di re)uisiti c#e

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consentissero l(accesso ai ,ene0ci$ se%natamente a )uelli curati.?er )uanto ri%uarda il do%ma$ in tutti i suoi punti si conerm l(inte%ra!ionedella +crittura con la tradi!ione$ l(inte%ra!ione della ede con le opere$l(inte%ra!ione della %ra!ia con la media!ione sacramentale e la conerma c#eerano sette i sacramenti istituiti da Cristo.

?er ci c#e ri%uarda"a$ in"ece$ la )uali*ca!ione dei decreti conciliari$ ilConcilio di Trento sta,il0 la distin!ione tra doctrina$ concernente la ede ecanones pro""isti di anatema o scomunica.Concludere l(assise tridentino spett al ponte*ce ?io I8 615J;1557$ al)uale$ nell(ultima seduta era stata accordata la superiorit& rispetto all(interoconcilio e%li stesso )uindi appro" il concilio stesso insieme all(intero corpotridentino. Della documenta!ione conciliare non si pro""ide a unasistema!ione or%anica con una trasposi!ione dai decreti in decretali$ ma siinterdisse la pu,,lica!ione di “commentari$ %losse$ annota!ioni$ scolii e o%ni%enere di interpreta!ione”$ ponendo inoltre sui decreti disciplinari$ c#iamatide reormatione$ la riser"a dell(interpreta!ione da parte del papa$ e per suo

conto$ della Commissione cardinali!ia istituita il 4 a%osto del 15 e dettaCon%re%a!ione del Concilio cui u a>dato il compito dell(applica!ione edell(interpreta!ione dell(intera opera del concilio in seno alla C#iesa.Alla Compa%nia di Ges$ l(ordine reli%ioso$ ondato dallo spa%nolo I%na!io diLoSola$ spett una un!ione non secondaria$ e c#e diede alla C#iesa e alpapa una potente mili!ia i cui mem,ri do"e"ano proessare il "oto dio,,edien!a perinde ac cada"er$ esercitare lo studio$ la dire!ione dellecoscien!e e l(inse%namento 6e in special modo )uello delle classi diri%enti7 eancora la predica!ione e le missioni.La Controriorma procedette in maniera a "olte intermittente e incostante acausa dell(a!ione parali!!ante e ini,itoria c#e esercita"ano le or!e locali e

%li +tati ma a se%nare una scissione tra %li or%ani di produ!ione normati"a ela scien!a %iuridica$ do"e la creati"it& si oscur in una mera accetta!ionedell(or%anismo curiale e in una non atti"a e arida ese%esi letterale$ u perproprio il monopolio interpretati"o della Con%re%a!ione del Concilio. Lacentrali!!a!ione ponti*cia della le%isla!ione$ oltre a mar%inali!!are altre ontidel diritto$ come la consuetudine$ un tempo molto ertile$ rena sino also9ocamento l(ini!iati"a le%islati"a dei 8esco"i$ dei Concili e dei +inodi locali.La sor"e%lian!a della +anta +ede$ mediante censure e ispe!ioni$ di"iene pistrin%ente con l(in"io di personale apostolico nelle "arie diocesi$ c#e #a ilsolo intento di ripristinare la disciplina ecclesiastica$ la "i%ilan!a dellenun!iature apostolic#e$ l(o,,li%o per i 8esco"i della "isita ad limina 6cio alle

tom,e de%li apostoli ?ietro e ?aolo in Roma7 o%ni tre anni$ con l(o,,li%o diesi,ire nell(occasione una rela!ione minu!iosa sullo stato della diocesi da cuisi pro"iene.Fna letteratura se%natamente apolo%etica e contro"ersistica sar& pre"alentein )uel periodo. ?er )uel c#e ri%uarda la scien!a %iuridica ricordiamo in+pa%na l(importante Fni"ersit& di +alamanca$ do"e si s"ilupp il diritto per lopi ad opera di appartenenti a%li ordini reli%iosi dei domenicani e dei %esuiti.?er )uanto ri%uarda la seconda scolastica spa%nola importante l(opera di

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molteplici )uestioni$ modi*cando e ampliando )uanto contenuto nel Corpus$anc#e se in realt& complica"a i %i& di>cili meccanismi di interpreta!ione$ acausa delle competen!e c#e risulta"ano spesso incrociate e so"rapposte$)uando in special modo si occupa"a delle materie spirituali e temporali odella rela!ione con %li +tati.8enne messo in atto anc#e il tentati"o di riunire l(enorme mole di atti deiprincipali dicasteri della Curia romana in colle!ioni sterminate$ tra cui "annoricordate le raccolte delle senten!e del tri,unale della +acra Rota romana$ laraccolta dei pro""edimenti delle Con%re%a!ioni del Concilio$ dei 8esco"i$ deiRe%olari e di ?ropa%anda 2ide.Ed da )uesti ultimi c#e la +anta +ede estrae i criteri per estendere la suale%isla!ione$ %i& or%iata nel edioe"o per l(Europa$ e c#e do"r& ser"ire per inuo"i territori scoperti alla *ne del 8 secolo. Lo ius missionarium$ natocome diritto ecce!ionale$ di"enne per molti istituti arc#etipo per )uello%enerale e comune.

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IL CONCILIO 8ATICANO I E LA NECE++ITA' DI FNA RE2ORATIO IFRI+Dopo la ri"olu!ione rancese e nell(intero arco dell(Ottocento$ il conitto tra+tato e C#iesa ra%%iun%e la punta pi alta. La C#iesa$ o%%etto di erociattacc#i anticlericali da parte della nuo"a tipolo%ia di +tato c#e "ia "iaanda"a plasmandosi$ si attest su una linea intransi%ente di opposi!ione c#e

"ole"a colpire il li,eralismo.A testimonian!a di ci risultano nel 1H3$ renciclica irari "os di Gre%orio8I61H31;1H7$ nel 1H il +illa,o de%li errori del secolo alle%ato all(enciclica-uanta cura di ?io I 61H;1HQ@7$ con il suo “catalo%o” di ottanta ideeerronee$ e poi successi"amente$ nel 1@JQ$ l(enciclica ?ascendi di ?io 61@J3;[email protected] situa!ione$ a li"ello %iuridico$ "iene determinata dalla perdita su,itadal diritto canonico c#e non #a pi il supporto dei diritti statali$ comea""eni"a prima nonostante %li urti e le ri!ioni con cui le monarc#ie assolute"ole"ano "ietare l(intromissione delle le%%i canonic#e nei propri ordinamenti

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con la costitu!ione ?re"identissima ater Ecclesia del 1@1Q c#e lo dic#iarao,,li%atorio dal %iorno della ?entecoste del 1@ ma%%io [email protected] la suddetta ?re"identissima ater Ecclesia$ il Codice rice"e"a il caratteredell(opera autentica$ essendo promul%ato dall(autorit& del papa$ uni"ersale$perc#B le sue norme si applicano su tutti i so%%etti della C#iesa latina$esclusi"a$ in )uanto "en%ono a,ro%ate tutte le le%%i antic#e e leconsuetudini$ sia uni"ersali c#e particolari$ in contraddi!ione con il codice$ ameno c#e non sia stato dic#iarato di"ersamente tutta"ia “conser"a per lopi il diritto in "i%ore” *no alla sua promul%a!ione 6can.7 e mantiene in "ita$tra le altre$ le con"en!ioni concordatarie$ le le%%i litur%ic#e e le normeconcernenti la disciplina delle C#iese cattolic#e orientali.DAL CODEIFRI+ CANONICI AL CONCILIO 8ATICANO IIIl CodeK Iuris Canonici della C#iesa di rito latino$ in osser"an!a dellatradi!ione ecclesiastica$ scritto in lin%ua latina$ ed ormato da 41canoni ,re"i$ a%ili$ c#iari e concisi$ autoreeren!iali$ cio sen!a rierimento a

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moti"a!ioni inoltre suddi"iso in cin)ue li,ri1. norme %enerali 6le le%%i$ la consuetudine$ il computo del tempo$ i rescritti$

i pri"ile%i e le dispense74. persone3. cose 6i me!!i di cui la C#iesa si ser"e per la missione di natura temporale$

come i ,eni patrimoniali$ o )uelli di natura spirituale$ come i sacramenti7. processi5. delitti e pene.A completare il CodeK "i un(appendice di no"e costitu!ioni su ar%omentis"ariati tra cui l(ele!ione del papa.La stamperia del 8aticano stampa il CodeK con l(annota!ione delle ontitratte dal diritto pre"i%ente e un indice ala,etico analitico redatti dalGasparri dal 1@43 in poi. L(opera sar& continuata e completata dal cardinaleG. +erBdi$ ne%li anni trenta.L(ossatura del CodeK appare ricalcata sul paradi%ma delle Institutiones iuriscanonici$ il "olume didattico;di"ul%ati"o del canonista Gio"anni ?aolo

Lancetti$ risalente al 8I secolo e assai emulato esso si ria a sua "olta allatriparti!ione %aiano;%iustinianea ?er sonde. Res. Actionese contiene un complesso di norme %i& collaudate$ "i%ente da tempo$ ricreatoattra"erso tutte le onti precedenti. Il CodeK )uindi un li,ro c#e si pone"olutamente nel solco della tradi!ione$ a9ermando in uno dei suoi canoniintrodutti"i di a"er "oluto mantenere la disciplina "i%ente sino a )uelmomento$ sia pure con determinate modi*c#e$ e indicando come criteriointerpretati"o preeren!iale )uello della edelt& al diritto antico 6can 7.

Il CodeK #a attirato comun)ue non poc#e censure per le lacune esistenti$ tra cui )uella importantissima ri%uardante il laicato6e su s"ariati ermenti dell(epoca come l(A!ione Cattolica7

per una ecclesiolo%ia oramai ortemente datata$ e "isi,ilmente s)uili,ratanei rapporti tra C#iesa uni"ersale e C#iese particolari$ primato ponti0cio ecolle%ialit& episcopale$ esasperatamente accentrata

per l(eccessi"o %iuridismo e l(esa%erato cedimento al ascino del codi*carenell(o,lio delle peculiarit& incancella,ili dell(uni"erso canonistico$ e con unper"erso e9etto di secolari!!a!ione dello ius ecclesiae.

Inoltre$ sempre in "irt del ,en codi*care e nella prospetti"a di ridurre ilpluralismo delle onti ineriori a )uelle apicali$ con il motu proprio Cum iuris

canonici u istituita la ?onti0cia Commissione ad Codicis canones aut#enticeinterpretandos$ c#e a"e"a il compito di autenticare le interpreta!ioni$attra"erso responsi$ i )uali "eni"ano pu,,licati su%li Acta Apostolicae +edisdal 1@J@. Tali Acta sostitui"ano la serie precedente de%li Acta +anctae +edis il cui ini!iorisali"a al 1H5.Di )uesti responsi$ c#e rappresenta"ano una sorta di Ga!!etta u>ciale della+anta +ede$ si era sta,ilito c#e in caso di necessit& pote"ano a%%iornare o)uantomeno irro,ustire i %i& esistenti$ traducendosi in canoni.

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straordinario i padri conciliari diedero il massimo delle loro )ualit& intelletti"enella proonda e a "olte tra"a%liata riela,ora!ione su o%ni aspettodell(esperien!a ecclesiale$ con una serie di riorme tali da ri%enerare il "oltodella C#iesa ad intra ma anc#e le sue rela!ioni ad eKtra.Il materiale di )uesta importante ini!iati"a condensato in sedici documenti6)uattro costitu!ioni$ no"e decreti e tre dic#iara!ioni7$ appro"ati dal Concilioe promul%ati dal papa ?aolo 8I 61@3;1@QH7$ il )uale dopo la prima sessioneconciliare era su,entrato a Gio"anni III 61@5H;1@37. TITOLOARGOENTOLumen %entiumCO+TITFZIONIDei 8er,um+acrosanctum conciliumGaudium et spes

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Illustra la struttura della C#iesa )uale popolo di Dio$ enunciando la dottrinadella sacramentalit& e colle%ialit& dell(episcopato$ ed osser"andol(u%ua%lian!a di tutti i edeli$ nella di%nit& e nell(a!ionesulla ri"ela!ione di"ina nella +critturasulla sacra litur%ia

sui rapporti tra la C#iesa e il mondo contemporaneoDECRETIInter miri*casui me!!i di comunica!ione socialeFnitatis redinte%ratiosull(ecumenismo$ cio il rista,ilimento dell(unit& tra i cristianiOrientalium Ecclesiarumsulle c#iese cattolic#e orientaliApostolicam Actuositatemsull(apostolato dei laiciC#ristus Dominus

sull(u>cio dei "esco"i e coneren!e episcopalile?res,Sterorum ordinissul ministero dei pres,iteri$ la

Optata"i totius ?erectae caritatis loro distri,u!ione$ sussisten!a$ assisten!ae pre"iden!a sulla orma!ione del clero nei seminari sulla "ita reli%iosa

Di%nitatis #umanaesulla li,ert& reli%iosa Nostra aetate sui contatti della C#iesa con le reli%ioninon cristiane

DIC<IARAZIONIGra"issimum educationissui principi imprescindi,ili dell(educa!ione cristiana$ 6scuola$ uni"ersit& eistituti di studi7

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 LE FONTI DEL DIRITTO CANONICO

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IntroduzioneO%ni ordinamento %iuridico esiste in )uanto sussistono delle onti del dirittoin %rado di produrre norme. Le onti del diritto si de*niscono comunementecome )ue%li atti o atti ai )uali$ in seno ad un ordinamento$ ricondotta laprodu!ione e la co%ni!ione delle norme %iuridic#e.

All'interno della cate%oria delle onti possi,ile distin%uere due su,;cate%orie$ )uella delle fonti di produzione e )uella delle fonti di cognizione.?er fonti di produzione  si intendono da un lato le autorit& acultatedall'ordinamento a creare norme$ ed allora si parler& di fonti materiali;dall'altro le orme attra"erso cui "en%ono emanate le norme$ ed allora sitratter& di fonti formali.

Le fonti materiali del diritto canonico universale.il sistema delle onti materiali di produ!ione del diritto canonico apparee"identemente caratteri!!ato da una peculiarit&. Tra le autorit& acultate aprodurre diritto$ inatti$ accanto a )uelle di natura umana 6c#e de*niremmo

onti ecclesiastic#e7$ risiede$ in posi!ione di assoluta suprema!ia$ l'autorit& dicarattere di"ino. Dio $ inatti$ la onte suprema del diritto canonico e l'unicadalla )uale deri"ino norme di diritto di"ino. ?er ci c#e ri%uarda le normeuni"ersali di diritto umano$ sono onti di le%%i puramente ecclesiastic#e il+ommo ?onte*ce$ il Concilio Ecumenico ed il +inodo dei 8esco"i.Il +ommo ?onte*ce la onte materiale pi importante delle normecanonic#e di natura umana essendo l(unico so%%etto di diritto canonico c#e#a pieno potere le%islati"o essendone in"estito in "ia ordinaria suprema$piena$ immediata e uni"ersale ed esercitando tale potest& direttamente 6can.3317 o indirettamente attra"erso la Curia Romana 6can. 3J7. Il ConcilioEcumenico costituito$ in"ece$ dalla riunione del Colle%io dei 8esco"i di tutto

il mondo$ con"ocata dal +ommo ?onte*ce e da lui presieduta direttamente oa me!!o di un suo dele%ato. Il Concilio #a potest& le%islati"a su tutta laC#iesa a condi!ione c#e i suoi decreti siano successi"amente conermati dal+ommo ?onte*ce e dallo stesso promul%ati 6can. 317.Altro or%ano %erarc#ico in %rado di produrre ecce!ionalmente norme di dirittocanonico a"enti "alore uni"ersale il +inodo dei 8esco"i. Esso costituito daun'assem,lea di 8esco"i$ desi%nati dalle rispetti"e coneren!e episcopali inrappresentan!a dell(episcopato uni"ersale$ con"ocata dal +ommo ?onte*ceper trattare ar%omenti c#e ri%uardano direttamente il ,ene della C#iesauni"ersale. Il sinodo dei 8esco"i direttamente sottoposto all'autorit& delRomano ?onte*ce$ al )uale spetta$ tra le altre cose$ di con"ocarlo o%ni

)ual"olta lo riten%a opportuno$ desi%narne il luo%o in cui tenere leassem,lee$ de*nire l'ordine dei la"ori.Detto +inodo$ ai sensi del can. 33$pu a"ere potest& le%islati"a )ualora essa %li "en%a conerita$ in casideterminati$ dal sommo ?onte*ce. +i noti$ tutta"ia$ come anc#e in tal caso %liatti normati"i del +inodo 6decreti7 de,,ano essere comun)ue rati*cati dallostesso ?onte*ce . Le Fonti materiali del diritto canonico particolare.Oltre ai so%%etti di cui prima si parlato$ anc#e altre autorit& possonoemanare le%%i. Dette le%%i$ tutta"ia$ sono dirette soltanto a re%olaresitua!ioni determinate e rispetto a un numero limitato di so%%etti esono iConcili particolari plenari e pro"inciali 6can. 57$ le Coneren!e episcopali

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6can. 557$ i 8esco"i diocesani e coloro c#e presiedono le C#iese particolari6can. 3H78a$ in*ne$ ricordato c#e alcuni enti colle%iali #anno il potere di emanarenorme sia per la loro costitu!ione c#e per lo s"ol%imento della loro atti"it&6c.d. Ius statuendi7. Anc#e tali norme sono ormalmente ascri"i,ili in seno

alle onti materiali del diritto cnonico particolare. +i pensi$ in tal senso$ alColle%io dei Cardinali$ ai capitoli de%li ordini reli%iosi 6can$ 317$ alleassocia!ioni di edeli 6can. 3J@7 Le fonti formali del diritto canonico universale?er onti ormali si intendono le orme attra"erso le )uali "en%ono emanatele norme di un determinato ordinamento. ?er ci c#e ri%uarda il dirittocanonico uni"ersale sono onti ormali di produ!ione la le%%e$ i decreti%enerali e la consuetudine. Occorre precisare c#e la le%%e canonicapuramente ecclesiastica 6id est  di diritto umano7 o,,li%a ai sensi del can. 11esclusi"amente i ,atte!!ati nella C#iesa cattolica c#e %odano di su>cienteuso di ra%ione e c#e a,,iano compiuto il settimo anno di et& .

La legge canonica e le sue classicazioniLa norma canonica pu essere de*nita$ pararasando +. Tommaso$ )uale"Iussum legitimi principis propter bonum subditorum, comune, perpetuum,sucienter promulgatum". In )uesto concetto si riassumono le pi rile"enti caratteristic#e della le%%ecanonica$ c#e sono - La razionalit &$ in )uanto la norma de"e essere con%ruente al diritto di"ino$non sta,ilendo alcunc# di a""erso al dato ri"elato sulla C#iesa$ alla suamissione o alla natura dell(uomo. ln )uesto senso la norma de"(esserepossi,ile$  - ad impossibilia nemo tenetur - necessaria o perlomenocon"eniente per il ,ene comune.

 - L'emanazione da parte dell'autorità competente, in )uanto de"ono essereemanate da c#i a,,ia la potest& di "incolare i destinatari. O%ni tipo di normaric#iede potest& e competen!a speci*c#e il+ommo ?onte*ce ed il Concilio Ecumenico$ ad esempio$ possono emanarele%%i per tutta la C#iesa e "ertenti su )ualun)ue materia$ mentre il 8esco"odiocesano pu le%ierare solo per la sua diocesi e un +inodo 8esco"ilesoltanto su determinate materie..- Il perseguimento del bene comune, identi*ca,ile per il Popolo di Dio nellareden!ione e nella sal"e!!a delle anime. 2ine dell'ordinamento canonico )uello di sta,ilire le condi!ioni di "ita ecclesiale %iusta e paci*ca in cui tutti iso%%etti$ indi"idualmente o in a%%re%a!ioni sociali$ possano me%lio

s"iluppare le proprie capacit& in ordine al *ne supremo della C#iesa$ la salusanimarum. ?er tale ra%ione$ o%ni norma de"e mirare a )uesto scopo operlomeno non nuocerlo. Dato c#e Iustitia est constans et perpetua oluntasius suum cui!ue tribuendi, il diritto, e a fortiori la norma canonica ra!ionalec#e in )uanto di discenden!a di"ina non pu non essere plasmata su ci c#e %iusto$ per co%liere il ,ene comune non detto de,,a re%olare allo stessomodo tutte le situa!ioni di atto. Essa do"r& attenersi piuttosto ad unconcetto sostan!iale di %iusti!ia c#e impone di trattare allo stesso modositua!ioni identic#e ed in maniera di"ersa situa!ioni c#e tra loro di9eriscono.Inoltre il diritto canonico$ proprio perc# diritto teleolo%icamente orientatoalla +al"e!!a$ si mantiene sempre sensi,ile e aperto alla "ariet& di situa!ione

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carismi$ attra"erso particolari ormule e meccanismi %iuridici. Ci conerisceallo stesso ma%%iore essi,ilit& rispetto a )ualun)ue altro dirittto secolare.  ; la suciente promulgazione$ in )uanto$ cos0 come la ?arola di Dio de"eessere annunciata ai popoli$ anc#e il diritto canonico de"e esserenecessariamente di9uso per supportare e %arantire con ad%euata certe!!a le

rela!ioni all'interno del ?opolo di Dio$ sia tra i edeli sia tra le istitu!ioni.+ono )ueste le principali caratteristic#e della le%%e canonica c#e ll tipo picomune di norma %iuridica de*ni,ile in senso tecnico )uale norma%enerale$ scritta e promul%ata da c#i #a potere le%islati"o.La promulgazione della legge

La promul%a!ione l(istituto %iuridico con cui la le%%e "iene portata aconoscen!a dei destinatari$ o""ero dei so%%etti c#e sono o,,li%ati adosser"arla. Il can. Q del codice di diritto canonico$ a tal proposit$ recita c#ela legge istituita !uando promulgata. ?otremmo$ dun)ue dire c#el'e>cacia della le%%e puramente ecclesiastica sospensi"amentecondi!iJonata alla promul%a!ione della stessa.Le orme in cui le le%%i sonopromul%ate possono essere di"erse di solito$ secondo il c. H$ le le%%iuni"ersali "en%ono promul%ate nella %a!!etta u>ciale de%li #cta #postolicae$edis e le le%%i particolari nel Mollettino u>ciale corrispondente. L'inser!ionene%li Atti della +ede Apostolica e nei ,ollettini u>ciali corrispondenti #a"alore sia come promul%a!ione c#e come pu,,lica!ione. Tutta"ia$ lo stessocan. H a sal"a la possi,ilit& per lo stesso le%islatore in casi particolari dista,ilire un modo di"erso di promul%are le le%%i. Ci c#e conta c#e lestesse siano ade%uatamente portate a conoscen!a dei loro destinatari inmodo c#e essi possano conoscerle e rispettarle. Ai sensi del can. H$ U. 4$ perle le%%i canonic#e$ dal momento della loro pu,,lica!ione u>ciale$ esiste una

acatio di tre mesi per le le%%i uni"ersali e di uno per )uelle particolari.

La legge nel tempo e nello spazio

%es respiciunt futura , non praeterita. Le le%%i ri%uardano le cose uture$ nonle passate$ come si dice nel c. @. Esse$ dun)ue$ normalmente$ non #anno"alore retroatti"o e non coin"ol%ono %li e9etti ormai prodotti 6diritti ac)uisiti7c#e la le%%e posteriore non pu ar decadere. Tutta"ia$ pur restando )uestala re%ola %enerale$ la le%%e$ se cosi stabilito 6dal le%islatore7 pu a"eree9etto retroatti"o. +i pensi$ ad esempio$ alla legge penale c#e pu retroa%ire

)ualora sia pi a"ore"ole al reo 6can 13137$ o alle leggi interpretatie c#e $se si limitano a una c#iari*ca!ione interpretati"a della le%%e sen!arestrin%ere o estendere l'am,ito di applica!ione della le%%e interpretata$#anno e>cacia retroatti"a.6can. 1$ U 47.?er certi "ersi connessa al procedere del tempo$ nell'arco del )uale possono,en susse%uirsi successi"e produ!ioni normati"e$ il enomeno dellaa,ro%a!ione c#e determina la cessa!ione de%li e9etti della norma canonicaa,ro%ata. A tale enomeno si ricolle%a il ,rocardo latino le& posterior derogat priori c#e permette di risol"ere le antinomie presenti in unordinamento %iuridico attra"erso un criterio di natura cronolo%ica c#esancisce la rile"an!a della norma posteriore su )uella anteriore preesistente.

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 Tale enomeno preso in esame dal ode& ai cann 4J e 41. L( a,ro%a!ionepu essere espressa,  )uando la nuo"a le%%e espressamente dica c#e laprecedente norma a,ro%ata in tutto o in parte 6derogatio(, o  tacita, se lanuo"a le%%e direttamente contraria con la precedente o""ero disciplini eKno"o ed inte%ralmente tutta )uanta la materia o%%etto della le%%e anteriore.

?er ci c#e ri%uarda il processo di a,ro%a!ione della norma canonica$ ilcodice precisa i rapporti tra le%%e uni"ersale e particolare statuendo c#e lale%%e uni"ersale$ a meno c#e non lo pre"eda espressamente$ non dero%aalle le%%i particolari o speciali.In caso di du,,i circa la "i%en!a di una norma canonica il can 41 sta,iliscec#e la le%%e preesistente non si presume a,ro%ata ma si de"e cercare diarmoni!!are$ per )uanto possi,ile$ la "ecc#ia e la nuo"a le%%e 6can. 417.?er ci c#e ri%uarda l'e>cacia della le%%e nello spa!io$ il codice di dirittocanonico precisa c#e Le le%%i uni"ersali 6". U 37 "al%ono per tutti i edelio"un)ue si tro"ino 6can. 14$U 17$ mentre le le%%i particolari 6". U37$presumendosi territoriali$ se%uono il principio di territorialit& e "incolano i

edeli c#e #anno la residen!a o il domicilio in un determinato territorio 6cann.14 e 137.e contemporaneamente$ di atto$ "i si tro"inoI orestieri$ ossia coloro c#e si tro"ano solo di passa%%io in un determinatoluo%o$ non sono o,,li%ati n alle le%%i particolari del loro territorio *no a)uando ne sono assenti 6a meno c#e o la loro tras%ressione rec#i danno nelproprio territorio$ o le le%%i siano personali7 n alle le%%i del territorio in cui sitro"ano$ eccetto )uelle c#e pro""edono all'ordine pu,,lico$ o determinano leormalit& de%li atti$ o ri%uardano %li immo,ili situati nel territorio.?e ci c#e attiene ai %iro"a%#i$ cio i so%%etti sen!a *ssa dimora$ essi sonoo,,li%ati alle le%%i$ sia uni"ersali c#e particolari$ in "i%ore nel luo%o in cui sitro"ano.

Interpretazione della leggeL(interpreta!ione della le%%e canonica un(opera!ione lo%ica c#e consistenel rica"are dal contesto della le%%e la "olont& del le%islatore. Ai sensi delcan. 1$ )uando l(autorit& c#e compie l'opera interpretati"a il le%islatoremedesimo o colui al )uale e%li a,,ia concesso la potest& d'interpretarleautenticamente$ pu parlarsi di interpreta!ione autentica.  L'interpreta!ioneautentica$ inoltre$ poic# presentata sotto orma di le%%e #a anc#'essa lamedesima or!a e de"e essere pertanto promul%ata. +e l(interpreta!ioneautentica #a "alore meramente dic#iarati"o$ limitandosi a ornire unaspie%a!ione della le%%e precedente$ essa pu retroa%ire *no alla data di

promul%a!ione della norma autenticamente interpretata. +e$ "ice"ersa$ lale%%e interpretati"a comporta )ualc#e mutamento$ allora essa non potr&a"ere "alore retroatti"o 6"edi U 3.37.Accanto all'interpreta!ione %enerale ed autentica ornita dal le%islatore$esiste anc#e un'interpreta!ione s"olta dalla dottrina 6dottrinaria$ dun)ue7pri"a di carattere "incolante c#e pu comun)ue determinare nel tempo ilradicarsi di una consuetudine.Inoltre$ posto c#e l'interpreta!ione della le%%e sia )uel processo lo%ico;%iuridico c#e conduce a co%liere il senso di una norma al *ne di arneapplica!ione$ ne deri"a c#e atti"it& interpretati"e di natura particolarerisiederanno anc#e ne%li atti pro"enienti dall'autorit& amministrati"a c#e

prendono il nome di rescritti 6 "edi inra U .1., 7 e in )ue%li atti dell'autorit&

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%iudi!iaria c#e assumono il nome di sentenze. Ai sensi del can. 1 U3$ in)uesti casi l'interpreta!ione resa #a si "alore "incolante$ ma limitatamente alcaso per cui stata ela,orata.+inora a,,iamo potuto notare come in rela!ione all'autorit& dalla )ualepro"iene l'interpreta!ione normati"a possi,ile distin%uere tra

interpretazione autentica  6le%islatore7$ dottrinaria  6dottrina7 e  particolare6autorit& amministrati"a o %iudi!iaria7.L'atti"it& interpretati"a pu classi*carsi anc#e in rela!ione ai risultaticonnessi al processo di interpreta!ione. In tal senso si pu distin%uera trauna interpretazione restrittia c#e "ale nei casi in cui il le%islatore  plus di&it !uam oluit e c#e eK can. 1H  o,,li%atoria per le le%%i penali$ per )uelle c#erestrin%ono il li,ero eserci!io dei diritti o c#e conten%ono una ecce!ione allale%%e ed una interpretazione estensia "ale"ole nei casi in cui il le%islatoreminus di&it !uam olui e c#e conduce ad estendere l'am,ito di applica!ionedella norma.L'interpreta!ione delle norme pu di"ersamente palesarsi anc#e in rela!ione

alla metodolo%ia interpretati"a concretamente impie%ata 6can. lQ7.Rispetto ai metodi interpretati"i possiamo distin%uere tra interpretazioneletterale$ "olta a "alutare il si%ni*cato proprio delle sin%ole parole del testonormati"o interpretazione logica con la )uale l'interprete in caso di du,,iosul si%ni*cato letterale$ tenta di ricostruire$ attra"erso una ricerca lo%ica laratio legis in rierimento anc#e alle particolari "icende %enetic#e c#ecaratteri!!arono il processo di ela,ora!ione normati"a 6periodo storico$ la"oripreparatori7 interpretazione sistematica$ )uando l(interprete studia la normacolle%andola a tutto il contesto %iuridico cui essa appartiene.

La consuetudineLe consuetudini e le usan!e anno parte della "ita de%li uomini e dellecomunit&$ sta,iliscono modelli di condotta comunemente accettati come%iusti e pertanto da rispettare.In o%ni ordinamento %iuridico le re%ole sta,ilite dalla prassi a,ituale comune#anno una certa or!a "incolante$ nata dalla %enerale con"in!ione c#e )uelloc#e si sempre atto a,,ia intrinsecamente un !uid di  bontà. Laconsuetudine )uindi %eneralmente considera,ile onte %iuridica diestra!ione popolare c#e maniesta il di"enire delle re%ole di diritto e lanecessaria presen!a dello stesso in o%ni comunit& umana. Essa assumescienti*camente il nome di onte atto in )uanto e& facto oritur. Nel sistema %iuridico italiano sono due %li elementi c#e anno dellaconsuetudine re%ola di diritto l'opinio iuris et necessitatis e la diurnitas.De"e cio trattarsi di un comportamento continuo e prolun%ato nel tempouniormemente adottato nella con"in!ione di stare aderendo ad un principiodi diritto. Nella societ& ecclesiale la consuetudine espressione normati"adella partecipa!ione dei edeli all(edi*ca!ione della C#iesa e pu ac)uistareor!a le%ale alle condi!ioni dei cann. 43;4H c#e ne se%nano una disciplinadotata di talune peculiari speci*cit&.A norma del can. 43 la consuetudine #a or!a di le%%e solo ed unicamente serice"e l(appro"a!ione dell(autorit& competente. ?erc#B ci a""en%a necessario c#e la consuetudine sor%a in una societ& peretta$ cio in una

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comunità capace almeno di riceere una legge 6can. 457$)uale ad esempio$?ro"incia ecclesiastica$ Diocesi$ Capitolo$ Ordine reli%ioso7 consti di unaripetuta e costante osser"a!ione di un dato comportamento accompa%natodal con"incimento di compiere atti %iuridicamente o,,li%atori 6opinio iuris acnecessitatis7

La consuetudine$ inoltre$ per a"ere "alore di le%%e non de"e risultarecontraria al diritto di"ino 6can. 4$ U 17 do"endo$ in"ece$ essere ra!ionale$dotata$ cio$ di un o%%etto idoneo e non espressamente ripro"ata nel diritto.Il canone 4 rappresenta un'altra peculiarit& della disciplina canonica dellaconsuetudine. Esso sta,ilisce c#e a meno c#e non sia stata appro"ata inmodo speciale dal le%islatore competente$ una consuetudine contraria aldiritto canonico "i%ente o c#e al di uori della le%%e canonica$ ottiene or!adi le%%e soltanto$ se sar& stata osser"ata le%ittimamente per trenta annicontinui e completilo stesso canone pi a"anti precisa c#e contro una le%%ecanonica c#e conten%a la clausola c#e proi,isce le consuetudini uture$ pupre"alere la sola consuetudine centenaria o immemora,ile.

Da tale canone emer%ono due dati interessanti. Il primo c#e l'ordinamentocanonico ammette$ a di9eren!a ad esempio dell'ordinamento %iuridicoitaliano$ una consuetudine contra le%em oltre c#e secundum e praeterle%em. Il secondo c#e per l'a9erma!ione del "alore "incolante delleconsuetudini contra e praeter le%em$ )uanti*ca con precisione la diuturnitas*ssandola a trent'anni.La consuetudine pu essere uni"ersale$ se e in "i%ore in tutta la C#iesa oparticolare$ se in "i%ore solo in determinati territori. Essa pu esserere"ocata con le%%e o a me!!o di una consuetudine contraria se$ per$ non sene a espressa men!ione$ la le%%e non re"oca le consuetudini centenarie Jimmemora,ili$ nB la le%%e uni"ersale re"oca le consuetudini particolari 6can.

4H7. La "aluta!ione della normati"a sulla consuetudine appena descritta di"ide ladottrina. Alcuni$ enati!!ando il riconoscimento di una consuetudine contrale%em e la particolare tutela riser"ata alle consuetudini centenarie emillenarie$ "i riconoscono una maniesta!ione incisi"a della partecipa!ionedei edeli alla costru!ione dell'ordinamento %iuridico. Altra parte delladottrina$ in"ece$ considera altamente restritti"a la disciplina dellaconsuetudine sottolineando il contrasto con l'imposta!ione conciliare"ertente sulla e9etti"a partecipa!ione di tutti i edeli alla missione dellaC#iesa. Il  punctum dolens della disciplina "iene indi"iduato nellasu,ordina!ione del "alore %iuridico della consuetudine all'appro"a!ione del

le%islatore in %rado di limitare ortemente la partecipa!ione della comunit&allo s"iluppo della "ita ecclesiale.

Il diritto suppletorio

Anc#e il le%islatore ecclesiastico #a su,ito in una certa misura$ sin dalcodice del 1@1Q$ il mito della codi*ca!ione. Tutta"ia si ortementeconsape"oli del atto c#e la le%isla!ione positi"a non possa ricomprenderel'intera realt& attuale$ limitandosi la stessa a disciplinare i atti pi re)uenti.E' proprio al *ne di colmare le possi,ili lacune ordinamentali c#e il Codice$ alcan. 1@$ indica alcune fonti sussidiarie del diritto$cui de"e arsi ricorso$ ad

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ecce!ione della materia penale$ )ualora manc#i una norma scritta oconsuetudinaria c#e contempli il caso di specie. Tra )ueste onti tro"iamo

; L'analogia. Essa consiste nell'applica!ione$ sia pure indiretta$ di una le%%epositi"a c#e "iene estesa dall(interprete *no re%olare un caso noncontemplato nella attispecie astratta. Il criterio analo%ico si %iusti*ca con lacoeren!a lo%ica c#e de"e sussistere in seno all(ordinamento. L'analo%ia sidi9eren!ia dalla interpreta!ione estensi"a precedentemente trattata in)uanto )uest(ultima si risol"e in una mera estensione del campo diapplica!ione della norma$ mentre nell(analo%ia si presuppone da un lato il"uoto le%islati"o e $ dall'altro$ il ricorso a norme emanate per altri rapportia"enti simile natura. Il ricorso all'analo%ia non tutta"ia li,ero essendoproi,ito$ innan!itutto$ per le pene 6can. 1@7 in osse)uio al principio %eneraleper cui le pene canonic#e de"ono essere irro%ate a norma di le%%e 6can.441 U37. l(estensione analo%ica "ietata anc#e per le le%%i c#e sta,iliscononullit& di atti o incapacit& di persone poic#B$ ai sensi del canone 1J$ talie9etti de"ono essere disposti dalla le%%e in orma espressa. Altro di"ietoemer%e dal canone 1JJ do"e si sta,ilisce c#e %li impedimenti alla li,erarice!ione de%li ordini sono esclusi"amente )uelli elencati nei canoniimmediatamente successi"i.  ; I principi generali del diritto. desunti da successi"e %enerali!!a!ioni deldiritto positi"o$ costituiscono il tessuto connetti"o dell(intero ordinamento%iuridico− L'e!uità 6detta anc#e epic#eia7supremo criterio dell(interpreta!ione di

o%ni norma canonica cui are ricorso per temperare la ri%idit& delle normascritta.

Fonti formali del diritto canonico particolare.

Il Codice del 1@H3$ nel li,ro I$ titolo I8$ disciplina$ per la prima "olta in ormaor%anica$ %li atti amministrati"i sin%olari decreti$ precetti sin%olari$ rescritti$pri"ile%i e dispense. Essi sono classi*ca,ili )uali onti ormali del dirittocanonico particolare in )uanto comandi diretti a un sin%olo so%%etto o ad unasin%ola comunit& pri"i$ pertanto$ dei caratteri di astratte!!a e %eneralit&propri della le%%e.La disciplina di tali$ "a dal can. 35 al can. @3$ impe%nando ,en 5H canoni$ e si

compone di una normati"a %enerale applica,ile ad o%ni atto amministrati"oe di alcune norme speci*c#e applica,ili ai di"ersi tipi di atto.il decreto singolare$ nell(am,ito dell(atti"it& amministrati"a della C#iesa$assume una particolare rile"an!a$ in )uanto$ sul piano strettamente%iuridico$ l(espressione tipica e re)uente della un!ione decisionale dell(autorit& in ordine a pro,lemi e situa!ioni particolari. Il decreto sin%olare"iene de*nito dal can. H come )uell(atto c#e dato dall(autorit& competenteper pro""edere a conerire 6 proisio7 )ualcosa$ ; per lo pi un u>cioecclesiastico ; o decidere )decisio( un caso particolare$ secondo le norme deldiritto e sen!a ,iso%no$ a di9eren!a del rescritto$ della necessit& di unapeti!ione atta da )ualcuno$ c#e pure pu sussistere.

Il suo contenuto del del decreto sin%olare pu essere assai "ario potendosi

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concreti!!are in un comando$ una proi,i!ione$ una nomina$ una ele!ione$un'autori!!a!ione.Il  precett o sin%olare $ in"ece$ un decreto a"ente carattere imperati"o$comandando o proi,endo direttamente al destinatario )ualcosa sta,ilitadalla le%%e. ?onendosi )uale specie del %enus del decreto sin%olare$ al

precetto penale andr& applicata la disciplina test indicata.?er )uanto concerne i rescritti$ la loro natura %iuridica di>cile da precisaredata l'etero%eneit& del loro contenuto e dei so%%etti con potest& su>ciente aemanarli. Tutta"ia$ il rescritto pu de*nirsi )uale atto amministrati"oormulato per iscritto dall(autorit& esecuti"a competente$ col )uale$ suric#iesta di )ualcuno$ "iene concesso un pri"ile%io$ una dispensa$ una licen!ao )ualsiasi altra %ra!ia 6can. 5@7. C#iun)ue #a il diritto di c#iedere e ottenereuna %ra!ia 6c. J7 c#e ade%ui la le%%e alla sua situa!ione particolare. Nelsistema %iuridico canonico il diritto di peti!ione $ inatti$ un dirittoondamentale 6can. 414 U 47. ?ri"ile%io e dispensa sono due tipi particolari digrazia c#e sono concessi per me!!o di un rescritto.

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CA!ITOLO I" I #O$$ETTI NELL%ORDINA&ENTO CANONICO

'. (. Le persone sic)eComunemente per persona *sica si intende )uel so%%etto umano dotato dipersonalit& %iuridica e capace$ pertanto$ di essere titolare di diritti e do"eri in

seno ad un determinato.L'ordinamento %iuridico canonico non considera o%ni sin%olo uomo )ualeso%%etto di pieno diritto. In esso ordinamento$ inatti$ di"ersamente da)uanto a""iene nei sistemi %iuridici secolari$ la capacit& %iuridica non siac)uista al momento della nascita. Essa non accomuna$ pertanto$ tutti %liuomini$ ma solo coloro c#e$ per me!!o del ,attesimo$ sono atti :persona: 6 idest, so%%etti di pieno diritto7. A conerma di ci$ il can. @ sancisce c#e mediante :il battesimo l*uomo incorporato alla +iesa di risto e in essa costituito persona con i doeri e idiritti c+e ai cristiani, tenuta presente la loro condizione, sono propri". +ono$di tal %uisa$ considera,ili persone *sic#e tutti i edeli.

Il Mattesimo rappresenta$ dun)ue$ il momento %enetico essen!iale per la "itadi o%ni cristiano determinando l'incorpora!ione %iuridica in seno al ?opolo diDio ed a"endo e9etti santi*canti$ li,erando il ,atte!!ato dal peccatoori%inale.

L'a9erma!ione della an!idetta so"rapposi!ione$ non esaurisce le sere di%iuridicit& in seno all'ordinamento canonico. Rimane$ inatti$ pur sempre "eroc#e l'umanit& intera c#iamata da Dio alla +al"e!!a e ad appartenere alla+ua C#iesa. Ne deri"a$ allora$ c#e l'ordinamento %iuridico della C#iesa nonpossa non protendersi anc#e "erso coloro c#e ,atte!!ati non sono6infedeles7. ?er tale ra%ione l'ordinamento della C#iesa riconosce all'inedelealcuni diritti ondamentali$ pur ritenendolo so%%etto non di pieno diritto e$

pertanto$ pri"o di capacit& %iuridica.L'ordinamento canonico$ inatti$ riconosce in capo ai non ,atte!!ati il dirittodi essere istruiti nelle "erit& reli%iose$ il diritto ad essere ,atte!!ati$ unalimitata capacit& a partecipare alla "ita della C#iesa$ potendo inter"enire intutte )uelle atti"it& c#e non presuppon%ano il ,attesimo$ il diritto diu%ua%lian!a con tutti %li altri uomini$ ,atte!!ati o meno.C#iarito cosa de,,a intendersi per persona *sica dotata di capacit& %iuridica$il CodeK procede al can. @Q sta,ilendo c#e la persona c#e a,,ia compiuto idiciotto anni ma%%iorenne ed$ ai sensi del can. successi"o$ #a il pienoeserci!io dei suoi diritti 6id est  capacit& di a%ire7.Il can @Q$ procedendo$ indi"idua in rela!ione all'et& altre cate%orie %iuridic#e.

La prima )uella del minorenne,  intendendosi tale  colui c#e non a,,iaancora compiuto i diciotto anni. La persona minorenne$ nell(eserci!io dei suoidiritti$ non #a capacit& di a%ire ma sottoposto alla potest& dei %enitori o deitutori$ eccetto per )uelle materie in cui$ per diritto di"ino o ecclesiastico$possa arne a meno 6can. @H$ U 47. Il minore pu$ ad esempio$ "alidamentecontrarre matrimonio 6compiuti i 1 anni se uomo$ i 1 se donna7 sen!a,iso%no del consenso dei %enitori 6 cr. ca. 1JQ1 U1$ 7 e pu a%ire erispondere nelle cause spirituali ed in )uelle ad esse connesse$ purc# a,,iacompiuto i )uattordici anni di et& 6cr. ca. 1QH U37.

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Altra cate%oria indi"iduata dal ca. @Q )uella di bambino$ intendendosi pertale )uanti non a,,iano compiuto ancora i sette anni di et&$ considerato nonresponsa,ile per %li atti posti in essere e non so%%etto eK can. 11all'osser"an!a delle le%%i ecclesiastic#e.In rela!ione alle persone *sic#e il CodeK continua col distin%uere tre di"ersi

concetti canonici relati"i al le%ame della persona *sica con un determinatoterritorio. In tal senso pu distin%uersi tra il luogo di origine$ il domicilio ed il!uasi domicilio.Il luogo di origine  il luo%o in cui i %enitori del so%%etto sulla cui ori%ine sidiscute a,,iano a"uto il domicilio o$ in mancan!a$ il )uasi domicilio$ almomento della nascita dello stesso. Nel caso in cui al momento della nascitai %enitori a,,iano a"uto domicili di"ersi$ nella determina!ione del luo%o diori%ine del nascituro$ pre"arr& il domicilio della madre. -ualc#e du,,iopotre,,e sor%ere nella determina!ione del luo%o di ori%ine di un *%lio di%iro"a%#i o di un cd. esposto$ cio un tro"atello. Nel caso di *%lio di %iro"a%#iil luo%o di ori%ine sar& il luo%o in cui si tro"arono i %enitori al momento della

nascita.Il domicilio e il !uasi domicilio  indi"iduano la sede %iuridica della persona.Essi indi"iduano il luo%o c#e la le%%e considera come suo centro %iuridico$ inconsidera!ione della residen!a reale o in un!ione di una pre"isionenormati"a. Il domicilio reale 6can. 1J4 U17 consiste nella dimora nel territoriodi una parrocc#ia o almeno di una diocesi con%iuntamente all'inten!ione dirimaner"i de*niti"amente o c#e si sia protratta per %i& per cin)ue aanni.Il)uasi domicilio reale 6can.1J4 U47 consiste$ in"ece$ nella dimora nel territoriodi una parrocc#ia o almeno di una diocesi con%iuntamente all'inten!ione dirimaner"i per tre mesi o c#e si sia protratta per %i& per detto periodo. Ilcodice di diritto canonico procede con la descri!ione di alcuni dei le%ami c#e

possono sussistere tra persone *sic#e. Tali le%ami possono costituirsi per natura V la consanguineità V o per diritto Vanità e adozione.?er ci c#e concerne la consanguineità  6parentela7$ essa intesa )uale"incolo di san%ue tra persone discendenti da uno stesso so%%etto dettocapostipite. In seno alla consanguinitas possi,ile distin%uere tra la cognatiocarnalis, indicante la discenden!a dal lato materno$ e la adgnatio indicante ladiscenden!a dal lato paterno.Il codice$ inoltre$ disciplina sempre al Li,ro I$ titolo 8I$ l'appartenen!a al rito)uale circostan!a c#e inuisce anc#'essa sulla capacit& %iuridica$re%olamentata da speci*c#e disposi!ioni canonic#e. Il can 111 prescri"e

c#e$ se am,edue i %enitori apparten%ano alla C#iesa latina$ il *%lio$ se nonancora ma%%iore de%li anni 1$ rice"uto il ,attesimo$ de,,a essere ascrittoad essa. -ualora uno di essi non apparten%a al rito latino$ il *%lio sar&$in"ece$ ascritto alla C#iesa latina se deciso di comune accordo dai %enitori.In mancan!a$ sar& ascritto ipso iure  alla C#iesa rituale cui appartiene ilpadre. -ualora$ inoltre$ si tratti di so%%etto c#e a,,ia %i& compiuto %li anni1$ sar& lui stesso a decidere il rito in cui rice"ere il ,attesimo$ rimanendo diconse%uen!a so%%etto alla disciplina della C#iesa nel cui rito sia stato,atte!!ato.

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Il can. 114 pre"e$ dal canto suo$ la possi,ilit& per c#i #a %i& rice"uto il,attesimo di transitare ad altro rito. Il canone in )uestione precisa c#e lapartecipa!ione anc#e a,ituale ai sacramenti secondo il rito di una C#iesadi"ersa dalla propria non comporta automaticamente il passa%%io 6oascri!ione7 a )uesta. L'ascri!ione ad altra C#iesa rituale le%ata$ inatti$ a

precise condi!ioni  a( l'ottenimento della licen!a da parte della +edeApostolica b( dic#iara!ione e9ettuata all'atto del matrimonio o in costan!adello stesso circa la "olont& di aderire alla C#iesa rituale dell(altro coniu%ec7i *%li minori de%li anni )uattordici c#e a,,iano e9ettuato il passa%%io adaltro rito.

Le persone giuridic)e

?er analo%ia alla persona *sica$ %li ordinamenti riconoscono un altro tipo diso%%etti o entit& a"enti so%%etti"it& %iuridica e denominati persone%iuridic#e.

Il li,ro 8I$ titolo I$ Capitolo II$ del Codice detta in seno al diritto canonico ladisciplina per detti so%%etti %uridici.La disciplina di tali so%%etti non de"e apparire estranea alla dottrina delcorpo mistico applicata alla C#iesa di Cristo$ c#e #a %iocato$ an!i$ in a"oredel riconoscimento di acolt& 6diritti7 ed autonomia in capo ad enti%iuridicamente rile"anti.I canoni 11 e 115$ de*niscono le persone %iuridic#e )uali insiemi di persone6uni"ersitates personarum7 o di cose 6uni"ersitates rerum7 indiri!!ate ad un*ne comune c#e trascenda le *nalit& dei sin%oli e c#e sia corrispondente allaissione della C#iesa. I *ni perse%ui,ili dalle persone %iuridic#e di dirittocanonico sono$ a norma del can. 11 U4$ opere di piet&$ di apostolato e di

carit& spirituale e temporale. Il codice pre"ede due di"ersi modi dicostitu!ione delle persone %iuridic#e$ il primo per concessione di diritto$ ilsecondo per concessione dell(autorit& competente espressa attra"erso undecreto.

!RINCI!I FONDA&ENTALI+otto l(aspetto temporale la C#iesa una +ociet& composta da tutti i,atte!!ati c#e proessano la ede$ partecipano ai sacramenti e tendono allareali!!a!ione de%li stessi *ni spirituali$ sotto la %uida del +ommo ?onte*ce.La C#iesa$ in )uanto societ& di ,atte!!ati$ #a sue peculiarit& c#e "al%ono a

delinearne l(assoluta speci*cit&. Esse possono essere rintracciate nell(nitàin risto, nella $antità$ costituita dall(ori%ine di"ina della sua natura e nellacapacit& di santi*care %li uomini %arantendo con i precetti di Cristo la salusanimarum$ nella niersalità e Duttilità della sua ede destinata a %iun%ere%li uomini in tutto il mondo conosciuto sen!a limiti spa!io temporali$ ilcarattere   #postolico  della sua missione c#e ricalca sen!a solu!ione dicontinuit& la successione de%li apostoli e del primato tra essi c#e Cristoa>d a ?ietro$ l*Indefettibilità c#e si e"iden!ia nel do%ma del primatoponti*cio$ la ecessarietà$ in )uanto uori dalla C#iesa non esiste +al"e!!a$l(Autonomia e l(indipenden!a poic#B la C#iesa societ& ori%inariasuperiorem non reco%noscens.

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A,,iamo "isto come l(ordinamento della C#iesa a,,ia piena di%nit& %iuridica.L(analisi dell(Ordinamento ecclesiale impone di ricercare i "alori ed i principiondamentali c#e re%%ono l(intera impalcatura ordinamentale. Tali concettirimandano ne%li ordinamenti statuali a norme ondamentali c#e$ )uasi

sempre$ tro"ano la propria colloca!ione %iuridica in )uel testo normati"oondamentale c#iamato Costitu!ione posto al "ertice della piramide delleonti del diritto.. +e,,ene nella C#iesa non esista una Costitu!ione scritta$a,,iamo "isto come in seno al diritto canonico$ la norma delle norme siarin"eni,ile nel diritto di"ino al )uale de"ono ade%uarsi tutte le altre onti deldiritto.A,,iamo anc#e "isto come nel corso della storia si sia cercato di porre nerosu ,ianco un testo costitu!ionale della C#iesa$ con esiti allimentari.La mancan!a di un testo costitu!ionale scritto pone$ tutta"ia$ alcune di>colt&nell(indi"idua!ione di un nucleo normati"o “costitu!ionale”. Consape"oledella complessit& cui si accenna"a$ la Dottrina

indi"idua il cuore pulsante del diritto ecclesiale nel diritto di"ino c#e pi dio%ni altro esprime la "olont& di Cristo ondatore della C#iesa e dai )uali sirica"ano i principi ondanti l(intero ordinamento$ comunemente indi"iduatinel principio di u%ua%lian!a$ nel principio di "ariet& e nel principioIstitu!ionale.

 Il principio di uguaglianza.+econdo tale principio tutti i edeli$ mediante il ,attesimo$ ac)uistano paridi%nit& e sono u%uali dinnan!i alla "oca!ione ed all(opera comune diedi*ca!ione della C#iesa. Dun)ue$ dato c#e il ,attesimo unico$ unica sar&la condi!ione c#e ne deri"a. In ,ase al princpio di u%ua%lian!a$ i edeli sono

tutti c#iamati alla +antit& ed all(Apostolato sen!a c#e sia possi,iledistin%uere all(interno della C#iesa tra una cristianit& atti"a ed una passi"a.

Il !rincipio di variet*Esso non in contraddi!ione con il predetto principio$ in )uanto ci c#eperse%ue la C#iesa non la mera u%ua%lian!a ormale$ ,ens0 l(u%ua%lian!aormale. Men si pu conciliare per tale "ia la "ariet& e la pluralit& in seno allac#iamata uni"ersale alla +al"e!!a c#e accomuna tutti %li uomini. Essa puessere ra%%iunta attra"erso "ie di9erenti. Lo +pirito +anto c#e %uida laC#iesa promuo"e di"erse orme di "ita e di apostolato. E( cos0 c#e all(internodella C#iesa prende corpo un ricco pluralismo c#e a,,iamo "isto maniestarsi

nelle di9erenti orme di rito$ nella rile"an!a data alla C#iesa particolare e$come "edremo$ nella presen!a di c#ierici e laici.

Il principio gerarc)ico+istituzionale. Tutti i edeli partecipano$ con u%uali diritti e do"eri ondamentali$ dei ,enispirituali c#e conducono le anime alla +al"e!!a. Tutti i edeli$sono$ inoltre$ c#iamati a partecipare atti"amente alla issioneecclesiale attra"erso la partecipa!ione al culto di"ino$ alla di9usione nel)uotidiano della ?arola del 8an%elo$ alla di9usione della piet& e della carit&cristiana nelle a!ioni )uotidiane. Tutta"ia$ nell(edi*ca!ione della +ociet&ecclesiale non tutti i edeli #anno %li stessi compiti e %li stessi ruoli.

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?er tale ra%ione la C#iesa appare )uale societ& costitu!ionalmente%erarc#ica. La Gerarc#ia in seno alla C#iesa le%ata al sacramentodell(Ordine c#e conerisce ai c#ierici$ in )uanto partecipi del sacerdo!io diCristo$ uno status %iuridico di9eren!iato rispetto a )uello de%li altri,atte!!ati$ con speci*cit& peculiari.

Lo stesso concetto di :communio: dell*ecclesiologia conciliare non esclude$an!i presuppone$ insieme alla u%uale di%nit& di tutti i edeli$ la %erarc#icastruttura della C#iesa. Tale dimensione non morti*ca$ ma innal!a la di%nit&stessa di tutti i componenti del ?opolo di Dio. La C#iesa non una +ociet&%iuridica disor%ani!!ata. Essa il Corpo del +i%nore$ e come nel corpo o%nior%ano s"ol%e una un!ione di"ersa$ se pur coordinata$ con le altre$ cos0a""iene nel Corpo di Cristo c#e la C#iesa :ome in un solo corpo abbiamomolte membra, e non tutte le membra +anno la stessa azione, cos noi moltisiamo un corpo solo: 6Rm. 14$7. Il a%istero$ in conormit& al di"ino inse%namento$ ricorda costantementec#e la C#iesa stata ondata dal Redentore )uale or%anismo

%erarc#icamente or%ani!!ato. Tale struttura della comunit& ecclesiale non #a mera "alen!acontin%ente$ costituendo$ in"ero$ elemento essen!iale ed inaliena,ile dellasua costitu!ione$ appartiene al diritto di"ino$ allo stesso deposito della 2ede enon so%%etta ad alcuna modi*ca$ neppure per mano della C#iesa stessa$ erimarr&$ pertanto$ inalterata *no alla *ne dei tempi. 

CA? 8ILA +TRFTTFRA +OCIALE DEL ?O?OLO DI DIO

Il !opolo di Dio+otto l(aspetto temporale la C#iesa una +ociet& composta da tutti i,atte!!ati c#e proessano la ede$ partecipano ai sacramenti e tendono allareali!!a!ione de%li stessi *ni spirituali$ sotto la %uida del +ommo ?onte*ce.La C#iesa #a un suo “popolo”$ ed per tale ra%ione c#e si parlacomunemente della C#iesa come del ?opolo di Dio sparso su tutta la terra. Tale imma%ine scaturisce dal lin%ua%%io delle +critture. Nell(Antico

 Testamento$ inatti$ la storia di Israele emer%e come )uella del “popolo” c#eDio si scelto e col )uale #a reali!!ato l(Allean!a nella Le%%e.Il Concilio8aticano II elenca alcune delle caratteristic#e del popolo di Dio. Come o%nipopolo$ esso #a$ inatti$ un apo$ c#e il Cristo$ il )uale$ nella morte e nellarisurre!ione$ #a ondato la C#iesa$ sulla )uale re%na mediante il suo +piritoora c#e “siede alla destra del ?adre” #a una condizione$ c#e la condi!ionedei *%li di Dio$ i )uali non sono ser"i$ ma eredi 6c. Rm H$1;1Q7 #a unalegge. Tale popolo$ inoltre$ non "i"e separato dal mondo$ ma c#iamato ad esserepresente per ser"irlo e per testimoniare l(amore di Dio per %li uomini$ come dato le%%ere nella Lumen /entium0  1..!uesto popolo costituisce per tutta

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l*umanità un germe alidissimo di unità, di speranza di salezza ...; assunto ad essere strumento di redenzione per tutti e, !uale luce del mondoe sale della terra, iniato in tutto il mondo2 .Il popolo di Dio  c#iamato alla +antit& ed all'Apostolato e si onda su di unprincipio di u%ua%lian!a c#e accomuna tutti i ,atte!!ati intorno a diritti e

do"eri ondamentali. In "irt di tale principio tutti coloro c#e apparten%ono al?opolo di Dio rice"ono l'identico nome di c+risti3deles e  %odono di unacondi!ione comune.Il popolo dio Dio in )uanto popolo proetico de"e daretestimonian!a nel mondo della ?arola di Cristo ed edeli in )uanto partecipidella +ua missione re%ale colla,orano$ inoltre$ ad edi*care in terra il +uore%no.L(insieme di diritti e do"eri c#e scaturiscono dalla condi!ione di edele$ )ualiesi%en!e %iuridic#e del carattere ,attesimale e$ pertanto$ in "irt del dirittodi"ino$ rice"ono il nome di diritti e do"eri ondamentali del edeli. Titolari dei diritti ondamentali sono tutti i edeli. Ciascuno di essi pu"antare i propri diritti$ sia nei conronti de%li altri edeli$ sia nei conronti

dell'or%ani!!a!ione %erarc#ica. Del ?opolo di Dio inteso anno parte a pienotitolo solo i cattolici$ coloro c#e in essa sono stati ,atte!!ati o accolti dopo ilMattesimo e si tro"ano in piena comunione con essa :mediante i "incoli dellaproessione di ede$ dei sacramenti e del %o"erno ecclesiastico:$ come sile%%e al can. 4J5.Il can. @$ inatti$ da parte sua$ pone l'inciso secondo cui la mancan!a dicomunione ecclesiastica importi una limita!ione di diritti e di do"eri. Tutta"ia$a conerma del atto c#e ad essere c#iamata da Dio alla +al"e!!a sial'umanit& intera$ si pone una speci*ca apertura dell(ordinamento %iuridicodella C#iesa anc#e "erso coloro c#e ,atte!!ati non sono e c#e$ per talera%ione$ "en%ono de*niti infedeles. 'ordinamento canonico riconosce

all'inedele alcuni diritti ondamentali$ pur ritenendolo so%%etto non di pienodiritto e$ pertanto$ pri"o di capacit& %iuridica.L'ordinamento canonico$ inatti$ riconosce in capo ai non ,atte!!ati il dirittodi essere istruiti nelle "erit& reli%iose$ il diritto ad essere ,atte!!ati$ unalimitata capacit& a partecipare alla "ita della C#iesa$ potendo inter"enire intutte )uelle atti"it& c#e non presuppon%ano il ,attesimo$ il diritto diu%ua%lian!a con tutti %li altri uomini$ ,atte!!ati o meno. Fna condi!ioneparticolare$ sotto tale aspetto$ ri%uarda i Catecumeni. 8en%ono cos0 c#iamaticoloro c#e$ a norma del canone 4J$ mossi dallo +pirito +anto c#iedono inorma esplicita di essere incorporati alla C#iesa di Cristo. Essi sono con%iuntialla C#iesa la )uale$ prima c#e a""en%a tale de*niti"a incorpora!ione$ ne #a

cura come se ossero %i& in essa incorporati potendo prendere parte adeterminate atti"it& dei cristiani.+econdo )uanto risulta dalla lettura del ca.4JQ nell(am,ito uni"ersale dei edeli$ cos0 come innan!i de*niti$ "e ne sonoalcuni c#e$ per di"ina istitu!ione sono costituiti$ a me!!o del sacramentodell(Ordine$ )uali ministri sacri e "en%ono denominati c+iericiIl sacerdo!io %erarc#ico partecipa!ione ad un potere di"ino$ c#e pu essereconcesso solo per me!!o del sacramento dell'Ordine c#e attri,uisce aic#ierici il triplice potere di santi*care$ %o"ernare ed istruire i edeli.Detto sacramento #a di"ersi %radi episcopato$ pres,iterato e diaconato. Di)uesti tre %radi$ i primi due attri,uiscono il sacerdo!io %erarc#ico$ ma non ilter!o c#e costituisce il %rado ineriore della %erarc#ia$ e c#e destina

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unicamente a ministeri connessi a%li altri due %radi. I diaconi $ secondo ledisposi!ioni della competente autorit&$ possono amministrare solennementeil ,attesimo$ conser"are e distri,uire l'eucaristia$ assistere e ,enedire ilmatrimonio in nome della C#iesa$ portare il "iatico ai mori,ondi$ le%%ere lasacra +crittura ai edeli$ istruire ed esortare il popolo$ presiedere al culto e

alla pre%#iera dei edeli$ amministrare i sacramentali$ presiedere al ritoune,re e alla sepoltura.  Tali statuti %iuridici in )uestione nulla #anno in comune con )uella distin!ionec#e in passato c#e consenti"a di discernere i edeli in ceti. Da una parte il“coetus dominans”$ costituito dal clero$ dall'altra il “coetus o,oediens”costituito dal resto dei edeli in assoluta posi!ione di sudditan!a emar%inalmente c#iamati a partecipare all'edi*ca!ione del ?opolo di Dio.In dottrina si discute$ inoltre$ se possa parlarsi di un ter!o autonomo statusdei edeli )uello dei reli%iosi 6o""ero status della "ita consacrata7. Il Codiceaccenna 6can. 4JQ$ U 47 a )uei edeli$ pro"enienti sia dallo stato clericale c#elaicale$ i )uali$ con la proessione dei consi%li e"an%elici$ mediante "oti o altri

"incoli sacri riconosciuti e sanciti dalla C#iesa$ sono consacrati in modospeciale a Dio e danno incremento alla missione sal"i*ca della C#iesa.Il CodeK in merito ad essi e a%%iun%e c#e Wil loro stato$ )uantun)ue nonri%uardi la struttura %erarc#ica della C#iesa$ appartiene tutta"ia alla sua "itae alla sua santit&Xel prosieguo della presente trattazione ci si occuperà di esaminare i dirittied i doeri fondamentali c+e accomunano tutti i fedeli, per poi passareall'esame dello status lo status giuridico dei laici e a !uello dei c+ierici.In3ne, errà reso !ualc+e cenno sulla condizione giuridica dei religiosi.

Diritti e gli o,,lig)i fondamentali di tutti i fedeli

?erc#B esistano "eri diritti necessario c#e tra i destinatari de%li stessi "i siau%ua%lian!a non solo di principio$ ma anc#e di natura sostan!iale. E' per talera%ione c#e il Codice al Li,ro II$ Titolo I$ denominato De omniumc#risti*delium o,li%ationi,us et iuri,us$ esordisce sancendo l'u%ua%lian!a didi%nit& tra tutti i edeli.-uesto complesso inno"ati"o$ c#e tro"a ispira!ione e ondamento nelma%istero conciliare$ riconosciuto$ dai canonisti moderni$ come acenteparte del “diritto costitu!ionale canonico” potendosi per similitudinea""icinarsi a )uelle disposi!ioni c#e sanciscono$ nelle moderne Costitu!ioni idiritti e i do"eri dei cittadini.Il Codice esordisce al can. 4J@ con l'elenca!ione dei diritti e dei do"eri dei

edeli$ c#e )ui di se%uito esamineremo ,re"emente.Il can. 4J@ impone ai edeli di conser"are$ nelle loro atti"it&$ la comunionecon la C#iesa$ adempiendo con dili%en!a i propri do"eri nei conronti sia dellaC#iesa uni"ersale sia della C#iesa particolare cui i edeli apparten%ono.Il can. 41J impone di condurre una "ita santa e promuo"ere la crescita e lasanti*ca!ione della C#iesa. Ci$ a ,en "edere rispecc#ia )uel sacerdo!iocomune c#e status proprio di o%ni edele$ partecipando alla missione$sacerdotale$ proetica e re%ale di Ges Cristo.Il can. 411$ sancendo l'o,,li%o di colla,orare all(a!ione missionaria dellaC#iesa impe%nandosi a>nc#B l( annuncio di"ino della sal"e!!a si di9ondasempre pi ra %li uomini$ se%na il cosiddetto diritt;do"ere di are apostolato.

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Il can. 414$ U 1 impone di osser"are$ con cristiana o,,edien!a$ %liinse%namenti dei ?astori della C#iesa$ )uali rappresentanti di Cristo. Ilcanone in )uestione$sancendo la rile"an!a di un'o,,edien!a consape"ole ai?astori$ impone di o,,edire con un certo spirito di ini!iati"a )uando ilprecetto ne lasci mar%ine$ e non solo per senso di su,ordina!ione all'autorit&.

  can. 444$ U 1 sancisce il do"ere proprio del edele di pro""edere allenecessit& della C#iesa o9rendo ci c#e necessario al culto di"ino$ alleopere di apostolato e di carit&$ nonc#B all(onesto sostentamento dei ministrisacri. Detto canone se%na il do"ere di colla,ora!ione di tutti i edeli allaissione della C#iesa estendendolo *no alla indi"idua!ione e ricerca deime!!i materiali di sostentamento c#e de"ono essere indiri!!ati$ a norma adello stesso canone$ a *ni di culto$ clero$ apostolato e carit&. C' da dire c#eall'ero%a!ione dei me!!i di sostentamento il edele contri,uisce di norma cono9erte "olontarie$ pur esistendo in seno al CodeK la possi,ilit& per la C#iesadi sta,ilire$ a determinate condi!ioni$ tri,uti o tasse. +i pensi$ in tal senso$ alcan. 143 a norma del )uale il 8esco"o Diocesano$ uditi il consi%lio per %li

a9ari economici e il consi%lio pres,iteriale$ #a diritto d'imporre alle persone%iuridic#e pu,,lic#e so%%ette al suo %o"erno un moderato tri,utopropor!ionato ai loro redditi per sostenere le necessit& della diocesi. Ilcanone consente$ inoltre$ )ualora ricorrano condi!ioni di necessit& di imporrein capo a%li altri so%%etti di diritto un'ese!ione straordinaria. Essa$ tutta"ia$andr& applicata$ con spirito di modera!ione e solo )uando non si possasopperire alle necessit& con altre orme di entrateLo stesso can. 444 al U 4 impone un o,,li%o %iuridsico;morale c#e ri%uardanon solo i edeli$ c#e pur ne sono o,,li%ati in rela!ione alla loro condi!ione dicrdenti$ ma anc#e a tutti %li uomini. Trattasi del do"ere di promuo"ere la%iusti!ia sociale e sostenere i meno a,,ienti con i propri redditi.

In tema di diritti ondamentali il Codice esordisce al can 414 U 4 sancendo ina"ore dei edeli il diritto di maniestare ai ?astori della C#iesa le proprienecessit& ed i propri desideri.+i tratta del “diritto di peti!ione”$ strumento dato ai edeli per cooperareatti"amente all(edi*ca!ione della C#iesa. E' in tal senso$ inatti$ c#e essi#anno il diritto di indicare ai l ?astori$ con li,ert& e rispetto$ i propri ,iso%ni.Alla peti!ione c#e pu essere ormulata sin%olarmente o colletti"amente$ inorma orale o scritta$ i ?astori$ dal canto loro$ sono tenuti a dare ascolto erispondere ra%ione"olmente$ non a"endo$ tutta"ia$ do"ere alcuno diacconsentire a tutto )uanto %li "en%a ric#iesto$ sal"o si tratti di un "ero eproprio diritto. 

Lo stesso can. 414$ al U 3 sottolinea il diritto;do"ere in rela!ione alla scien!a$alla competen!a e al presti%io di cui ciascuno %ode$ di esprimere ai ?astoridella C#iesa e all(insieme dei edeli$ il proprio pensiero sulle )uestioni c#econcernono il ,ene comune della C#iesa. ?er me!!o di ci$ si riconosce$dun)ue$ il diritto di li,ert& di espressione pu,,lica. ?erc#B "i sia un correttoeserci!io del diritto esso andr& esercitato nell'am,ito dei limiti tracciati dalle"erit& di ede non opina,ili.Il diritto ad esprimere pu,,licamente nell'am,ito della C#iesa la propriaopinione appare di %rande rile"an!a ed attualit&$ specie in tempi se%natidall'imponen!a delle di"erse orme di comunica!ione ed espressione.Il codice prose%ue al can. 413 asserendo il diritto di usuruire dei ,eni

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spirituali della C#iesa$ soprattutto della ?arola di Dio e dei sacramenti 6can.4137. Tale diritto ai me!!i di santi*ca!ione diritto strumentale alla sal"e!!aed alla "ita in piena comunione con la parola di Dio. I edeli$ inatti$ perpotere se%uire il proprio percorso di ede$ #anno l'esi%en!a V c#e non puessere tradita ; di rice"ere dai ?astori i me!!i di sal"e!!a$ la ?arola ed i

+acramenti.Il can. 41 promuo"e il diritto all(eserci!io del culto secondo il rito propriopurc#B conorme alla dottrina della C#iesa. Tale diritto si pone )ualeconse%uen!a lo%ico;%iuridica al principio di "ariet&. Esso si maniesta$ adesempio$ nel diritto e nella acolt& di sce%liere$ praticare$ conser"are epersino cam,iare rito. Tale diritto %arantisce l(assisten!a pastorale secondo ilrito di appartenen!a e la li,ert& di adottare$ sempre entro la comunioneecclesiale$ )uella orma di "ita cristiana cui o%nuno si senta c#iamato aperse%uire.Il can. 415 sancisce due importanti diritti$ )uello di associa!ione e )uello diriunione. Tali diritti sono proie!ioni della natura sociale della persona nella

"ita della C#iesa$ c#e per; mettono ai credenti di attuare la loro "oca!ione inorma comunitaria.Il can.41 sancisce una "ariante del diritto di associa!ione consistente neldiritto di promuo"ere e sostenere$ anc#e con proprie ini!iati"e$ atti"it&apostolic#e come )uelle conistenti nel ondare o prendere parte ad a!ionieditoriali$ dispensari$ centri educati"i$ emitten!e radio;tele"isi"e$ etc..Il can 41Q esprime$ in"ece$ il diritto all'educa!ione ed alla istru!ione cristiana.O%ni edele a norma del presente canone #a il diritto di rice"ere la catec#esie l(istru!ione ade%uata alla propria condi!ione$ come pure di accedere aicentri scolastici della C#iesa ed i"i ottenere i relati"i titoli di studio. Il dirittoc#e o%ni cittadino pu "antare nei conronti dello +tato e delle istitu!ioni

ci"ili non rientra nella sera d'a!ione del canone 41Q$ essendo tale dirittoinerente la disciplina costitu!ionale de%li +tati secolari in punto di li,ert&reli%iosa.A tro"are espressa codi*ca!ione in seno al can. 41H la Li,ert& scienti*ca inam,ito teolo%ico. Essa #a ad o%%etto le parti opina,ili nelle scien!e sacre. Titolari di tale diritto sono )uanti si dedicano allo studio delle scien!e sacre.Essi possono prudentemente maniestare il proprio pensiero ancorando leproprie opinioni alla metodolo%ia propria della ricerca scienti*ca.$ nondi"ul%ando come incontro"erti,ili conclusioni non ancora su>cientementedimostrate$ non presentare come tesi )uanto non #a cessato di essere unamera ipotesi.

 can. 41@ tratta della Li,ert& nella scelta dello stato di "ita. Il canone inprimo luo%o si%ni*ca all'interprete c#e a nessuno possa imporsi uno stato di"ita c#e non sia rutto di una scelta li,era e consape"ole. Esso$ inoltre$precisa conse%uentemente c#e a nessuno de,,a essere impedito di sce%lierelo stato di "ita "erso il )uale ci si considera c#iamati. ll diritto alla scelta dellostato di "ita sare,,e$ in realt&$ pi di una semplice immunit& da coa!ione.Il can. 44J disciplina il diritto alla ,uona ama ed all'intimit&. Trattasi di dirittinaturali della persona riconosciuti anc#e nella societ& ecclesiastica. Nerappresentano concrete maniesta!ioni il do"ere del se%reto naturale$ diu>cio$ della conessione6cr cann. @H3 e @H7il diritto a diendersi dallein%iurie e calunnie l(in"iola,ilit& postale$ del domicilio$ de%li u>ci e arc#i"i

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la presun!ione di innocen!a il diritto a sce%liere li,eramente il conessore6can @@17 e il direttore spirituale 6can. 43@ U 4$ 4J$ 4 U 7 il diritto diconessare i peccati sen!a do"er ri"elare la propria identit&.Il canone 441 si occupa del diritto alla tutela %iudi!iaria.Esso$ innan!itutto$ si estrinseca nel diritto a ri"endicare e diendere innan!i

al oro ecclesiastico i diritti riconosciuti dalla le%%e.?er esso c#i si ritiene leso o minacciato nei suoi diritti$ pu adire l(autorit&%iudi!iaria a>nc#B )uesta$ mediante un processo$ li dic#iari$ li determini e liaccia rispettare.Dal can. 441 U4 deri"a anc#e il diritto ad un %iudi!io e)uo e c#e %arantiscaalla parte )uelle %aran!ie processuali sta,ilite dalla le%%e. Ci implicaconcetti esistenti nella ma%%ior parte de%li stati democratici e di diritto$ )ualil'impar!ialit& e l'indipenden!a dei so%%etti %iudicanti il diritto di inter"enirenel processo il diritto alla pro"a etc..In*ne dal can. 441 U3 discende uno dei principi ondamentali di tutti %liordinamenti %iuridici e"oluti$ il principio di le%alit& in am,ito penale.

- I fedeli laici.I edeli laici sono la parte numericamente pi consistente del popolo di Dio.Anc#e per tale ra%ione essi #anno una dimensione costitu!ionale propriaespressamente riconosciuta$ tutelata e re%olata dall'ordinamento canonico. Tutta"ia$ non esiste una de*ni!ione codicistica precisa di laico. +i ricorder&$inatti$ come il can. 4JQ. ornisca una de*ni!ione a contraio$ sancendo c#esono laici i edeli c#e non sono c#ierici. A tal proposito la costitu!ione Lumen/entium a""erte c#e$ mentre i c#ierici sono destinati al sacro ministero e ireli%iosi conducono una esisten!a di"ersa dalla comune per una pi e"identetestimonian!a e"an%elica$ i laici "i"ono nel secolo$ essendo implicati nelle

)uestioni e nei pro,lemi di )uesto mondo con tutti i do"eri e lepreoccupa!ioni deri"anti dalle responsa,ilit& della "ita )uotidiana. La lorospeci*ca peculiarit& $ dun)ue$ )uella di ordinare le realt& temporali secondoil dise%no di Dio e di rendere presente la C#iesa nelle di"erse circostan!e eam,iti in cui "en%ono a s"ol%ere la propria atti"it&. Tale secolarit&$ non pututta"ia considerarsi propriamente caratteristica esclusi"a. Ne se%ue c#e il ondamento della missione laicale da identi*carsi$ pi c#enella speci*cit& di un compito determinato$ nei sacramenti della ini!ia!ionec#e i laici #anno in comune con %li altri edeli e c#e attri,uiscono la no"it&cristiana$ onte della e%ua%lian!a di tutti i mem,ri della C#iesa. A parte tali)uestioni di carattere de*nitorio$ e pur riconoscendo nella secolarit& pur

sempre una coordinata essen!iale del laicato$ la condi!ione di laico d& luo%oad un "ero e proprio status %iuridico caratteri!!ato da un complesso or%anicodi diritti$ o,,li%#i$ potest&$ e un!ioni c#e sono esclusi"e di )uesta cate%oriadi edeli.Il can. 44 sancisce$ inatti$ c#e i edeli laici$ oltre a%li o,,li%#i e ai diritti c#esono comuni a tutti i edeli sonono tenuti a%li o,,li%#i e %odono dei dirittielencati nel titolo II della parte I del Li,ro Il del Codice. ?asseremo adesso adesaminare )uesto complesso di diritti e di do"eri.Il canone 445 esordisce indicando l'esisten!a di un diritto;do"ere di s"ol%ereatti"it& di apostolato. Tale condi!ione accomuna tutti i eeli in "irt delsacramento ,attesimale c#e se%na l'in%resso tra le *la del ?opolo di Dio.

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Interessante la portata del can 44@ il )uale sancisce c#e i laici per "i"eresecondo l'inse%namento cristiano ed a ma%%ior ra%ione per di9onderne ilsenso #anno il diritto;do"ere di ac)uisire conoscen!a di tale dottrinae"an%elica in modo propor!ionato ciascuno alla propria personalecondi!ione. In ci il canone approondisce il diritto dei laici a rice"ere

orma!ione dottrinale$ compresa )uella di li"ello pi alto$ cos0 come il dirittoad inse%nare scien!e sacre.Essendo molto di9uso tra i edeli laici lo statoconiu%ale$ il can. 44 asse%na in modo particolarea%li stessi il compito diimpe%narsi mediante il matrimonio e la ami%lia ad edi*care il ?opolo di Dio. Ilaici$ inoltre$ ai sensi del can.44H$ )ualora risultino idonei$ possono esserec#iamati ad assumere determinati u>ci ecclesiastici. Essi possono esserec#iamati ad o9rire la propria opera )uali periti o consultori$ per o9rire ausilioai pastori. Il le%islatore canonico precisa nel canone in )uestione l'inciso )uiidonei reperiantur e con ci c#iarisce come la partecipa!ione a%li u>ciecclesiastici non sia propriamente un diritto ondamentale )uanto piuttostouna capacit& le%ata a criteri di idoneit&. Limite in"alica,ile per tale capacit&

rappresentato dal sacramento dell'ordine nel senso c#e la colla,ora!ionelaica a%li u>ci ecclesiastici non potr& spin%ersi a reali!!are atti"it& per le)uali risulti necessario detto sacramento.L'ausilio dei laici pu ri%uardare la un!ione proetica$ sia )uella santi*cante$siae )uella re%ale.?er )uanto ri%uarda la un!ione proetica$ o di inse%nare$ pur appartenendocome detto a tutto il popolo di Dio in ra%ione del carattere missionario dellaC#iesa.$ essa retta in modo u>ciale$ autentico$ autore"ole e pu,,lico daic#ierici. utti i edeli$ sempre in "irt del sacerdo!io comune$ partecipano allamissione santi*cante della C#iesa. Fna speciale un!ione di santi*ca!ione6es. cele,ra!ione dei sacramenti7 spetta solo ai c#ierici i )uali sono titolari

della cele,ra!ione dei sacramenti. Tutta"ia$ Il diritto canonico$ in taluni casi$pre"ede per i laici orme dirette di partecipa!ione alla un!ione santi*cantepropria della %erarc#ia.Il can. 43J dispone ad esempio c#e i laici di sesso masc#ile$ con l(et& e le%iuste doti$ possano essere sta,ilmente assunti$ mediante rito litur%ico$ aiministeri di lettori e di accoliti$ Lo stesso canone permette ai laici di s"ol%eretemporaneamente delle un!ioni come lettore$ commentatore o cantore$nonc#B$ in caso di mancan!a di c#ierici$ di s"ol%ere u>ci non ric#iedentil(ordine sacro. I laici possono inoltre assistere alla cele,ra!ione delmatrimonio e amministrare alcuni sacramentali. +i pensi$ in tal senso$ alMattesimo c#e pu essere amministrato dai laici in caso di pericolo di morte

del ,atte!!ando.?er ci c#e attiene alla un!ione re%ale o di %o"erno della C#iesa$ il can. 14@a9erma c#e sono a,ili alla potest& di %o"erno coloro c#e #anno rice"utol(ordine sacro. Il canone in )uestione a%%iun%e c#e i edeli possono a cicooperare a norma del diritto. A tal ra%ione il diritto canonico$ tal"olta$conerisce ai laici u>ci ecclesiastici c#e comportano la titolarit& della potestas regiminis$ sia nell(am,ito amministrati"o c#e in )uello %iudi!iario.A titolo meramente esempli*cati"o pu arsi men!ione nell(am,itoamministrati"o della partecipa!ione dei laici ai consi%li pastorali 6can. 5147$ai consi%li per %li a9ari economici 6can. @47 ed in %enere 6can. 44H7nell(am,ito %iudi!iario i laici possono essere assunti all(u>cio di %iudice 6can.

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1417 nonc#B di assessore 6can. 147.

I c)ierici.Col termine c#ierici o ministri sacri si indicano diaconi$ pres,iteri e "esco"i$ossia )uei edeli c#e #anno rice"uto il sacramento dell(ordine almeno in uno

dei suoi tre %radi.La speci*ca missione ecclesiale del c#ierico consiste nella sua destina!ione$in "irt del sacramento rice"uto$ allo s"ol%imento di un!ioni sacre. Ilsacramento dell'Ordine #a la sua ori%ine nella "oca!ione ed insieme nellaconsacra!ione sacramentale. ?er tale ra%ione sussiste una di9eren!a d(essen!a ; e non solo di %rado ; tra il sacerdo!io ministeriale ed il sacerdo!iocomune dei edeli. Dalla loro destina!ione all'inse%namento$ allasanti*ca!ione e al %o"erno del popolo di Dio discendono una serie di diritti edi do"eri c#e ne costituiscono lo status %iuridico personale. In esso rientranola potest& sacra$ ossia il potere di cele,rare e di amministrare i sacramenti$ el(a,ilita!ione alla potest& di %o"erno il cui eserci!io$ come a,,iamo appena

a"uto modo di notare$ riser"ato$ in "ia principale$ alla titolarit& di coloro i)uali sono stati insi%niti dell(ordine sacro 6can. 14@$ U l7. Il nuo"o Codicesancisce accanto al diritto di curare la orma!ione dei ministri sacri$ anc#el'esisten!a di un "ero e proprio do"ere in capo alla C#iesa.Accanto a tale do"ere speci*co della C#iesa$ il codice ri"ela come sia do"eredell'intera comunit& cristiana pro""edere alla promo!ione delle "oca!ioni al*ne di poter pro""edere alla necessaria presen!a di ministri sacri presso il?opolo di Dio sparso in tutto il mondo. Come noto$ per ar ronte allanecessit& di orma!ione de%li appartenenti all'ordine sacro$ la C#iesa si a>daprincipalmente ai seminari. La di"isione di due classi di seminari emersa inmaniera decisa nel sec. I$ e si consolidata con il c. 1353 U 4 del Codice

del '1Q. Il *ne proprio del seminario minore e )uello di sostenere %liadolescenti c#e sem,rano possedere i %ermi della "oca!ione nell'approccioad essa. Da )uesta *nalit& deri"a la necessit& c#e si ri"ol%ano al seminariominore )ue%li adolescenti c#e maniestano taluni se%ni di "oca!ione. Tutta"ia$ il Concilio 8aticano Il pur riconoscendo il "alore al seminario minoretanto da promuo"erne l(ere!ione nelle di"erse diocesi$ non ne #a decretatol(assoluta necessit& come in"ece #a atto per il ma%%ioreI seminari ma%%iori$ ai sensi del can. 435$ sono$ inatti$ necessari per laorma!ione sacerdotale.Detto )uesto per ci c#e ri%uarda la orma!ione deic#ierici$ "a precisato c#e un edele ac)uista lo status %iuridico di c#iericosolo dal momento dell'ordina!ione diaconale.

E' da )uesto momento c#e si incardinati in una C#iesa particolare o in una?relatura personale o$ ancora$ in un istituto di "ita consacrata o in unasociet& c#e ne a,,ia la acolt&$ in modo c#e non siano assolutamenteammessi c#ierici aceali. I cann.4Q3;4Q esordiscono enunciando i do"ericanonici dell(o,,edien!a al +ommo ?onte*ce ed al proprio "esco"o e )uellodi disponi,ilit& ad assumere e s"ol%ere edelmente l( u>cio attri,uitodall'ordinario. Il can. 4Q5 se%na il do"ere di raternit& e mutua colla,ora!ionetra i c#ierici. Tali do"eri discendono dal decreto Presb4terorum ordinis$ eser"ono da ondamento per un(e>cace or%ani!!a!ione pastorale. Il canone4Q impone il precetto della santit& di "ita. +e tutti i edeli sono "ocati allasantit&$ la peculiare consacra!ione e missione dei c#ierici li impe%na ad una

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ricerca di essa dotata di speci*c#e peculiarit& di stato. Il can$ 4QQ impone ildo"ere di Castit& e celi,ato. Nella C#iesa latina il ministero sacro esi%el'intera libertà di cuore e dedizione al regno di Dio. E' per )uesto c#ese%uendo un'antica ed ininterrotta tradi!ione disciplinare i c#ierici siimpe%nano ad osser"are una peretta continen!a e a rimanere celi,i. Il can.

4QH sancisce il diritto per i c#ierici di associarsi tra loro al *ne di perse%uire*ni con%rui al loro stato e c#e siano compati,ili con il loro ministero. Il can.4Q@ Il c. tratta il tema della orma!ione permanente. Esso risulta essere undritto;do"ere di o%ni c#ierico. Il can. 4H5 impone ai c#ierici di astenersi dacondotte scon"enienti al proprio stato e da )uelle c#e$ pur non essendoindecorose per natura$ risultano aliene allo stato clericale. A ci si associa ilcan. 4H c#e impone il di"ieto di porre in essere ne%o!i o di esercitare ilcommercio$ con l(ecce!ionale pre"isione licen!a da parte dell(autorit&ecclesiastica competente a pena di con*%urare un tipo di delitto punito conuna pena determinata in propor!ione alla %ra"it& del atto ai sensi del can.13@4. Di particolare rilie"o anc#e il can.4H@ il )uale$ continuando sulla scia

dei canoni 4H5 e 4HQ$ proi,isce ai c#ierici di prestare ser"i!io militare"olontario$ se non su licen!a del proprio ordinario$ %arantendo al contempo lapossi,ilit& di usuruire delle esen!ioni pre"iste in tal senso dalle consuetudinie dalle le%%i ci"ili.

La vita consacrataIl Concilio 8aticano II asse%na una un!ione decisi"a alla "ita consacrataall(interno della "ita della C#iesa$ a9ermando$ prima di tutto$ c#e essa non una orma di testimonian!a intermedia tra )uella del clero e )uella dei laici$perc#B ad essa Wda entram,e le parti alcuni edeli sono c#iamati da DioX?ur se per sua natura$ dun)ue$ lo stato di "ita consacrata non n clericale

n laicale$ %li istituti di "ita consacrata possono distin%uersi in istituti clericaliV )uando secondo il pro%etto del ondatore$ o per tradi!ione$ sono assuntisotto la %uida di c#ierici ed assumono )uale elemento caratteri!!antel'eserci!io dell'ordine sacro V ed istituti laicali V )uando per le stesse ra%ionila sua natura non comporta l'eserci!io dell'ordine sacro.Le due cate%orie c#e compon%ono principalmente lo stato della "itaconsacrata sono %li Istituti reli%iosi e %li Istituti secolari$ realt& ecclesiastic#eerette$ appro"ate e sapientemente or%ani!!ate dalla C#iesa per me!!o diuna ade%uata le%isla!ione %enerale e particolare composte da re%ole$costitu!ioni e +tatuti.Il codice di diritto canonico si so9erma$ in modoparticolare nella disciplina de%li istituti reli%iosi$ disciplinando in maniera

attenta i "ari aspetti della loro "ita.Gli Istituti reli%iosi concreti!!ano uno stato pu,,lico e completo di "itaconsacrata. In essi ai precetti comuni per tutti i edeli si a%%iun%ono i treconsi%li e"an%elici sopra indicati insieme ad il do"ere di "i"ere la "itaraterna in comunit& e )uella separa!ione dal mondo c#e si addice all'indoleed alle *nalit& di o%ni sin%olo Istituto 6can. JQ U 4 e 37. Elementi essen!ialidi un istituto reli%ioso sono il atto di essere or%ani!!ati secondo una propriacostitu!ione appro"ata dalla competente autorit& ecclesiastica la "itacomune dei suoi mem,ri$ intesa )uale sta,ile coa,ita!ione "olta ad unapro*cua partecipa!ione alle atti"it& dell'istituto sotto la %uida del le%ittimosuperiore e secondo le norme ondamentali dell'istituto e c#e consente di

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distin%uere %li istituti reli%iosi da )uelli secolari la pronuncia dei %i& ricordati"oti pu,,lici dei propri componenti c#e ne consentono la distin!ione dallesociet& di "ita apostolica.?er l'ammissione a%li istituti reli%iosi ric#iesto speci*camente il cd.No"i!iato$ o""ero un periodo di almeno un anno da trascorrersi in una casa in

cui il candidato si prepara alla "ita c#e desidera a,,racciare e comunica apraticarla a tutti %li e9etti$ al *ne di mettere alla pro"a le proprie capacit& ele proprie inten!ioni. Al termine del no"i!iato il so%%etto c#e risulti idoneo ammesso alla proessione dei "oti temporanei per %iun%ere$ dopo un lasso ditempo non ineriore a tre anni$ alla possi,ilit& di pronunciare i "oti perpetui.Gli appartenenti a%li istituti reli%iosi #anno un proprio status %iuridico c#e sicompone di diritti e di do"eri. Tra i diritti possiamo ricordare il can QJ il)uale a9erma c#e compito de%li istituti reli%iosi ornire ai loro mem,ri tuttoci c#e$ a norma delle costitu!ioni$ risulti necessario al conse%uimento del*ne della loro "oca!ione. ?er )uanto concerne i do"eri essi #anno l'o,,li%o%enerale di se%uire l'esempio di Cristo$ della assiduit& nella pre%#iera e nella

medita!ione$ della partecipa!ione )uotidiana al sacri*cio eucaristico$ a%lieserci!i spirituali una "olta l'anno$ alla "ita comune nella propria casareli%iosa$ dell'indossa re l'a,ito dell'istituto cui apparten%ono$ di astenersi datutte )uelle atti"it& c#e risultino incompati,ili o poco consoni al loro stato.Detto ci su%li istituti reli%iosi$ si speci*ca c#e dal canto loro %li Istitutisecolari se%nano la orma di "ita consacrata di edeli c#e "i"ono i consi%lie"an%elici sen!a il "incolo della "ita comunitaria impe%nandosi ad a%ire nelmondo. I edeli consacrati ne%li istituti secolari$ non mutano la propriacondi!ione in me!!o al popolo di Dio e$ per tale ra%ione$ non assumono lostatus proprio dei reli%iosi.Accanto a%li Istituti di "ita consacrata ci sono le +ociet& di "ita apostolica i

cui mem,ri$ sen!a "oti reli%iosi$ perse%uono il *ne apostolico proprio della+ociet& e$ conducendo "ita raterna in comune secondo un proprio stile$tendono alla pere!ione della carit& mediante l'osser"an!a delle costitu!ioni.2ra )ueste "i sono +ociet& i cui mem,ri assumono i consi%li e"an%elici con)ualc#e "incolo de*nito dalle costitu!ioni.

CA!ITOLO "ILA #TR/TT/RA $ERARC0ICA DEL !O!OLO DI DIO

A,,iamo pi "olte descritto il popolo di Dio non )uale mucc#io di sa,,iaall(interno del )uale non dato distin%uere un %ranello dall'altro$ ma )uale

corpo "i"ente or%anicamente e %erarc#icamente strutturato$ in cui i "arimem,ri s"ol%ono ciascuno la loro propria un!ione. -uesto corpo sociale$ per"olont& stessa del +uo ondatore$ Ges Cristo$ strutturato in maniera talec#e siano riconosci,ili taluni mem,ri preposti ad altri. Lo stesso Ges sindall'ini!io della sua missione terrena #a scelto tra i "ari discepoli dodiciuomini$ %li apostoli$ ai )uali #a asse%nato ruoli e poteri su tutti %li altripreponendo su di essi l'autorit& di ?ietro. La costitu!ione %erarc#ica dellaC#iesa $ )uindi$ realt& ontolo%ica di istitu!ione di"ina. Essa si mantienetutt'o%%i %ra!ie ai successori de%li Apostoli$ i 8esco"i$ sui )uali risiede ilsuccessore di ?ietro$ cio il sommo ?onte*ce.In )uesto capitolo approondiremo tale struttura Gerarc#ica se%uendo la

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disciplina resa sul punto dal Codice di diritto canonico nel li,ro II parte II allese!ioni I$ ri%uardante la +uprema autorit& della C#iesa$ e II$ inerente leC#iese ?articolari ed i loro ra%%ruppamenti.

Il #ommo !ontece.

Il can. 331 descri"e il primo e principale so%%etto della suprema autorit&della C#iesa il Romano ?onte*ce.Al canone citato le%%iamo c#e E%li il 8esco"o della C#iesa di Roma$ e su diEsso permane l'u>cio concesso dal +i%nore sin%olarmente a ?ietro$ primode%li Apostoli.Il Romano ?onte*ce$ in "irt del suo u>cio prima!iale di +uccessore di ?ietro$si pone al "ertice della %erarc#ica ecclesiastica$ sia in termine di Ordine c#edi ?otest&$ esercitandola a li"ello uniersale su tutta la C#iesa e$ a norma delcan. 333$ anc#e sulle sin%ole C#iese particolari e sui loro ra%%ruppamenti.La sua potest& $ inoltre$ escoile in )uanto ottenuta$ a norma del can. 334pre"ia consacra!ione episcopale piena, perc#B non ri%uarda solo la ede e i

costumi ma anc#e la disciplina e il %o"erno della C#iesa sparsa su tutta la Terra ordinaria, in )uanto direttamente annessa al suo u>cio immediata in)uanto a%isce sen!a necessit& di alcun intermediario.A tale potest& tutti i ?astori e tutti i edeli$ )ualun)ue sia il loro li"ello%erarc#ico$ de"ono o,,edien!a$ risultandone su,ordinati tantosin%olarmente c#e nel loro insieme.Il sommo ?onte*ce $ inoltre$ eK can 331 apo del ollegio dei 5esco i$Pastore isibile della +iesa uniersale e 5icario del apo inisibile c#e ne Ges Cristo. .Il ?onte*ce $ inoltre$ de*nito 6aestro dalla Costitu!ione Pastor #eternus delConcilio 8aticano I. E%li tale )uando$ %odendo della inalli,ilit&$ de*nisce e& 

cat+edra le supreme "erit& di ede e di morale.+ul ?unto si "uole ricordare come l'eserci!io del primato e& cat+edra su"erit& di ede sia stato$ ad o%%i$ impie%ato due sole "olte dal 1HQJ$ da ?apa?io I$ per a9ermare l'Immacolata Conce!ione di aria$ e$ da ?apa ?ioII$ per a9ermare l'assun!ione della 8er%ine aria.8a$ in*ne$ rile"ato c#e$ Gio"anni ?aolo II$ mirando ad a%e"olare il dialo%oecumenico$ durante il suo ponti*cato$ si ermamente impe%nato adincora%%iare la riessione sull'eserci!io del primato pietrino$ concependo ilproprio u>cio )uale ser"i!io di amore riconosciuto da tutte le C#iesedell'unica comunit& cristiana. !oteri e prerogative del !ontece

Il Romano ?onte*ce riunisce in sB cin)ue u>ci. E%li 8esco"o della citt& ediocesi di Roma$ etropolita della pro"incia ecclesiastica romana$ ?rimated(Italia$ ?atriarca d(Occidente e primo dei patriarc#i$ ?rimate della C#iesaFni"ersale. In rela!ione al pieno eserci!io delle potest& ecclesiastic#e. il?onte*ce $ inoltre$ supremo legislatore  per tutta la C#iesa non essendosottoposto alle le%%i puramente ecclesiastic#e$ ma solo alla le%%e di"ina$supremo 6aestro  in )uanto e%li %ode dell(inalli,ilit& 6can. Q@$ U 17$supremo giudice  6can. 147 e supremo amministratore,  in )uanto titolaredel potere ac)uistare$ ritenere ed amministrare i ,eni necessari ai ,iso%nidella C#iesa 6cann. 1455 e 14Q37. Il ?onte*ce $ inoltre$ rappresentante ditutta la +iesa$ rice"e am,asciatori e in"ia nun!i e le%ati$ e la sua persona

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%ode di una particolare prote!ione penale 6cann. 13QJ e se%%.7.

Collegio episcopaleIl secondo so%%etto della suprema e piena potest& sulla C#iesa uni"ersale rappresentato dal Colle%io dei 8esco"i. Le%%iamo$ inatti$ al can. 33 c#e 1il

ollegio dei 5escoi il cui capo il $ommo Ponte3ce e i cui membri sono i5escoi in forza della consacrazione sacramentale e della comunionegerarc+ica con il capo e con i membri del ollegio, e nel !uale permane perennemente il corpo apostolico, insieme con il suo capo e mai senza il suocapo2 . Dalla norma citata si e"ince tanto la %randiosit& e limiti del supremopotere riconosciuto al corpo episcopale nella sua intere!!a.?er me!!o della consacra!ione episcopale e della comunione %erarc#ica colcapo della C#iesa il 8esco"o$ di"enta$ dun)ue$ a norma del suddetto canone$mem,ro del Colle%io Episcopale e partecipa della sollecitudo Omniumecclesiarum.A di9eren!a del ?onte*ce$ il )uale #a sulla C#iesa una potest&$ piena$

suprema ed uni"ersale$ il Colle%io non assume autorit& se non insieme colRomano ?onte*ce. I 8esco"i$ inatti$ non possono "alidamente a%ire )ualecolle%io$ "enendo a mancare$ sia anc#e eK post$ mediante l(appro"a!ione deipro""edimenti emanati$ l(a!ione del +uo Capo$A norma del can. 33Q$ il Colle%io dei 8esco"i$ esercita la potest& sulla C#iesauni"ersale in modo solenne$ per me!!o del Concilio Ecumenico$ ed anc#e perme!!o dell(a!ione con%iunta dei 8esco"i sparsi nel mondo$ a condi!ione c#eessa sia stata indetta o$ comun)ue$ li,eramente recepita dal Romano?onte*ce$ in modo da reali!!are$ anc#e a posteriori$ un "ero e proprio attocolle%iale.Ad ulteriore conerma di )uanto appena detto sui limiti della colle%ialit&

episcopale$ il can. 33Q U 4 precisa c#e resta in capo al ?onte*ce la potest& disce%liere e promuo"ere$ secondo le necessit& della C#iesa$ i modi attra"ersoi )uali il Colle%io dei 8esco"i pu esercitare colle%ialmente il suo u>cio neiconronti della C#iesa uni"ersale.Non re)uente$ tutta"ia$ l(eserci!io della potest& piena e suprema su tuttala C#iesa mediante atti strettamente colle%iali. Nel corso della storia dellaC#iesa per sole "entuno "olte sono stati cele,rati concili Ecumenici.

Il Concilio EcumenicoIl Concilio Ecumenico l(assem,lea di tutti i 8esco"i del mondo attra"erso la)uale il Colle%io episcopale esercita in modo solenne la potest& sulla C#iesa

uni"ersale. La sua con"oca!ione$ a norma del can. 33H$ spetta unicamenteal Romano ?onte*ce il )uale lo presiede personalmente o tramite undele%ato$ sta,ilisce l(ordine del %iorno e il re%olamento dei la"ori rispetto al)uale i ?adri conciliari possono solo a%%iun%ere altri ar%omenti da trattaresotto +ua appro"a!ione$ ne sta,ilisce la sede di con"oca!ione$ lo traseriscee pro""ede a scio%lierlo$ ne appro"a i decreti. Tutti i 8esco"i mem,ri delColle%io episcopale risultano titolari del diritto;do"ere di partecipare alConsi%lio Ecumenico con diritto di "oto. Inoltre$ a norma del can. 33@ U 4$l(autorit& suprema della C#iesa pu con"ocare per il Concilio ecumenicoanc#e altri c#e non siano insi%niti della di%nit& episcopale$ come accade adesempio per i superiori de%li ordini reli%iosi$ determinandone in maniera

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speci*ca le modalit& di partecipa!ione. Il can. 3J$ rimarcando il "incoloimposto alla colle%ialit& dalla superiorit& %erarc#ica del +ommo ?onte*ce$precisa c#e$ )ualora do"esse reali!!arsi durante un Concilio Ecumenico la"acan!a della +ede apostolica$ esso risultere,,e sospeso ipso iure  *no a)uando il nuo"o ?onte*ce non a,,ia ordinato la ripresa dei la"ori o lo

scio%limento.In*ne$ il can. 31$ sancisce c#e i decreti del Concilio ecumenico ac)uistanoor!a o,,li%atoria solo se sono stati appro"ati dal Romano ?onte*ce insiemeai ?adri conciliari$ o dal ?onte*ce stesso successi"amente conermati e$ persuo comando$ promul%ati.

Il #inodo dei "escovi.Il +inodo dei 8esco"i stato istituito nel 1@5 da ?aolo 8I col motu proprio“Apostolica sollecitudo”. Trattasi$ secondo la de*ni!ione ornitaci dal can.34$ di un(assem,lea di 8esco"i in rappresentan!a dell(episcopato mondiale$inserita nell(or%ani!!a!ione %erarc#ica della c#iesa e posta all(immediata

dipenden!a del Romano ?onte*ce cui spetta con"ocarlo$ nominarne imem,ri$ sta,ilire le )uestioni c#e andranno trattate$ presiederlo di persona oa me!!o di un dele%ato$ concluderlo$ traserirlo$ sospenderlo o scio%lie. Il+inodo s"ol%e la propria atti"it& al *ne di a"orire una stretta unione ra ilRomano ?onte*ce e i 8esco"i stessi$ per prestare aiuto con il loro consi%lio alRomano ?onte*ce nella sal"a%uardia e nell(incremento della ede e deicostumi$ nell(osser"an!a e nel consolidamento della disciplina ecclesiasticaed$ in %enere$ per studiare i pro,lemi ri%uardanti l(atti"it& della C#iesa nelmondo. Il +inodo rappresenta sicuramente la pi alta espressione di )uellacoopera!ione dei 8esco"i al +ommo ?onte*ce$ pre"ista dal can. 33$ edimostra c#e 1tutti i 5escoi sono partecipi, in gerarc+ica comunione, della

sollecitudine della +iesa uniersale2  E( possi,ile$ sulla ,ase di )uanto detto sinora$ distin%uere il +inodo sia dalColle%io episcopale$ in )uanto )uest(ultimo risale alla "olont& di Cristo da cuirice"e direttamente la sua potest&$ mentre il +inodo dei 8esco"i or%anismodi istitu!ione puramente ecclesiastica sia dal Concilio ecumenico in cui "i la partecipa!ione dell(intero episcopato cattolico$ mentre nel +inodo "i e solouna rappresentan!a di esso.Il +inodo dei 8esco"i$ inoltre$ non #a$ a di9eren!a del Concilio ecumenico$poteri le%islati"i. Esso$ inatti$ pu solo discutere sulle )uestioni c#e %li"en%ono proposte e ormulare "oti$ sen!a$ tutta"ia$ adottare alcunadecisione o emanare appositi decreti.

In"ero$ per casi speci*ci e per materie determinate$ il Romano ?onte*ce puattri,uire al +inodo dei 8esco"i anc#e poteri deli,erati"i. In tali casi ledecisioni adottate do"ranno$ comun)ue$ essere sempre rati*cate dal?onte*ce 6can. 337.2uori da tale speci*ca ipotesi$ i documenti ela,orati dal +inodo "en%onoconse%nati al ?apa c#e se ne ser"e nel modo c#e ritiene pi opportuno ai *nidel ,uon %o"erno della C#iesa.+imilmente a )uanto %i& "isto per il Concilio Ecumenico$ in caso di "acan!adella +ede Apostolica$ ai sensi del can. 3Q U4 il +inodo in corso dicele,ra!ione "iene sospeso *nc#B il nuo"o ?onte*ce non a,,ia deciso per ilsuo scio%limento o per la sua continua!ione. ?er )uanto concerne la sua

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struttura$ il Codice pre"ede tre particolari tipi di conorma!ionedell(assem,lea sinodale l(assem,lea %enerale ordinaria$ l(assem,lea%enerale straordinaria$ e l(assem,lea speciale 6cann. 35 e 37.Nella prima$ c#e si cele,ra normalmente con caden!a triennale$ "en%onotrattati ar%omenti c#e ri%uardano direttamente il ,ene della C#iesa. Essa

composto da mem,ri$ per lo pi 8esco"i$ eletti dalle sin%ole Coneren!eEpiscopali$ cui se ne a%%iun%ono altri nominati direttamente dal Romano?onte*ce e alcuni mem,ri di istituti reli%iosi clericali.L(assem,lea %enerale straordinaria si occupa di ar%omenti di carattere%enerale c#e per ric#iedono una solu!ione immediata in )uesto caso sicompone di mem,ri di diritto$ per lo pi 8esco"i$ dele%ati in "irt dell(u>cioc#e s"ol%ono$ di mem,ri desi%nati dal Romano ?onte*ce e di rappresentantidi istituti reli%iosi clericali.L(Assem,lea speciale$ in"ece$ trattati di )uestioni c#e ri%uardanodirettamente una o pi re%ioni determinate. Ad essa prendono parte 8esco"idelle re%ioni per le )uali il +inodo "iene con"ocato o una loro

rappresentan!a. A norma del can. 3H il +inodo si a""ale di una +e%reteria%enerale permanente$ presieduta dal se%retario %enerale$ nominato dal+ommo ?onte*ce e coadiu"ato da un %ruppo di )uindici 8esco"i ormanti ilconsi%lio di se%reteria$ dodici dei )uali eletti dall(assem,lea %enerale del+inodo e tre desi%nati dal sommo ?onte*ce

I Cardinali di #anta Romana EcclesiaI Cardinali sono i principali colla,oratori del ?apa nel %o"erno della C#iesaFni"ersale. I loro u>ci sono di istitu!ione umana e non di"ina e$ nell(insieme$ormano un colle%io di natura particolare denominato correntemente +acroColle%io. Nel codice "i%ente scomparsa la de*ni!ione di +enato del Romano

?onte*ce c#e "ale"a nel codice del 1@1Q ad indicare l(insieme Cardinali.L(attuale Codice attri,uisce ai Cardinali una duplice un!ione. Ad essi spetta$inatti$ da un lato$ ele%%ere il ?apa dall(altro ad essi$ come si dice"a$ spettadi assistere il ?onte*ce )uale ?astore della C#iesa Fni"ersale$ siacolle%ialmente )uando sono con"ocati nei Concistori a norma del can. 353$sia indi"idualmente mediante %li u>ci c#e possono s"ol%ere.Di re%ola i Cardinali sono preposti ai dicasteri e a%li altri or%anismipermanenti della Curia Romana e della Citt& del 8aticano oppure sono a capodelle pi importanti diocesi.La crea!ione dei Cardinali$ o""ero la loro nomina$ spetta esclusi"amente al?onte*ce$ come si e"ince dal can. 351$ il )uale do"r& sce%liere tra uomini %i&

sacerdoti ed eccellenti per dottrina$ moralit&$ piet& e pruden!a dicomportamento. -ualora la scelta per la crea!ione cardinali!ia do"essericadere su so%%etti non ancora 8esco"i$ dopo la nomina de,,ono rice"ere laconsacra!ione episcopale. I Cardinali "en%ono creati con decreto del Romano?onte*ce c#e "iene pu,,licato innan!i al Colle%io dei Cardinali dal momentodella pu,,lica!ione essi sono tenuti a osser"are i do"eri e %odono dei dirittista,iliti dalle le%%i. ?u "eri*carsi$ tutta"ia$ c#e il ?onte*ce annun!i di a"ercreato un Cardinale ma si riser"i di arne conoscere il nome 6nomen inpectore si,i reser"emus7 in tal caso il desi%nato sar& tenuto a osser"are ido"eri e %odr& dei diritti dei Cardinali solo dal momento della successi"apu,,lica!ione$ mentre$ a%li e9etti del diritto di preceden!a preceden!e$ "arr&

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la data della riser"a in pectore.I cardinali$ nel loro insieme$ compon%ono un colle%io di natura particolaredenominato Colle%io Cardinali!io o +acro Colle%io.Il Colle%io distinto in tre ordini 6can. 35J7 )uello episcopale$ cuiapparten%ono i Cardinali 8esco"i cui il ?onte*ce asse%na il c.d. Titolo di una

C#iesa su,ur,icaria 6Ostia$ Al,ano$ 2rascati$ ?alestrina$ ?orto e +anta Ru*na$+a,ina e ?o%%io irteto$ 8elletri.7 e i ?atriarc#i Orientali c#e "en%ono creatiCardinali )uello pres,iterale cui apparten%ono i 8esco"i diocesani nominaticardinali )uello dia%onale$ cui apparten%ono i Cardinali c#e non sono"esco"i diocesani.Norme precise e detta%liate disciplinano l(asse%na!ione del Cardinali ai "ariordini e le possi,ilit& di passa%%io da un ordine all(altro.Il Colle%io dei Cardinali presieduto dal Cardinale Decano di cui a le "eci ilCardinale +ottodecano il can. 354 precisa c#e am,edue non #anno alcunapotest& di %o"erno su%li altri Cardinali$ ma sono solo considerati primus interpares.

Il concistoroIl do"ere di colla,orare con il ?onte*ce per il %o"erno della C#iesa Fni"ersale assolto$ principalmente$ mediante il Concistoro. ?er esso si intende lariunione dei Cardinali con il Romano ?onte*ce. In passato si distin%ue"a tratre tipi di Concistoro ordinario o se%reto$ per la nomina di nuo"i cardinali$per la pro""ista dei ,ene*ci concistoriali$ per la concessione del palio aimetropoliti$ etc.. )uello straordinario o pu,,lico$ c#e in realt& era unasolenne cerimonia nel corso della )uale a"e"ano luo%o i discorsi u>ciali dellecause di ,eati*ca!ione e di canoni!!a!ione$ l(imposi!ione della ,erretta ainuo"i cardinali$ etc.. )uello semipu,,lico$ alla presen!a non solo dei

cardinali ma anc#e di altri prelati$ per la disamina delle cause di,eati*ca!ione e canoni!!a!ione.O%%i il codice distin%ue tra concistoro ordinario nel )uale "en%ono con"ocatise non proprio tutti$ almeno i Cardinali c#e si tro"ino in Roma$ per essereconsultati su )uestioni 6anc#e ricorrenti7 di una certa %ra"it& o per compieredeterminati atti dotati della massima solennit& e concistoro straordinarionel )uale "en%ono con"ocati tutti i Cardinali per la tratta!ione di casiparticolarmente %ra"i o )ualora lo ric#iedano particolari necessit& dellaC#iesa. Il Concistoro $ di re%ola$ se%reto solo )uello ordinario pu tal"oltaessere pu,,lico allor)uando si compiono particolari solennit& in tal caso "isono ammessi$ oltre ai Cardinali$ i ?relati$ %li Am,asciatori ed altri in"itati

6can. 353$ U 7.

La Curia Romana La Curia Romana l(insieme dei dicasteri e de%li or%anismi c#e coadiu"ano ilromano ?onte*ce nell(eserci!io del suo supremo u>cio pastorale per il ,enee il ser"i!io della C#iesa uni"ersale e delle C#iese particolari$ eserci!io con il)uale si ra9or!ano l(unit& di ede e la comunione del ?opolo di Dio e sipromuo"e la missione propria della C#iesa nel mondo.La Curia non "a conusa con il %o"erno di uno +tato. Il ?apa$ inatti$ anc#e ilcapo del pi piccolo +tato del mondo 6lo +tato della Citt& del 8aticano7$tutta"ia l(unica ra%ion d(essere di )uesto minuscolo +tato )uella di

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%arantire al +ommo ?onte*ce la li,ert& necessaria per esercitare la suaun!ione di +upremo pastore della C#iesa Cattolica ed in )uesta un!ionepeculiare c#e assistito dalla Curia romana. -uesto insieme di u>ci$ c#e innome del ?onte*ce e con la sua autorit& adempie alla propria un!ione per il,ene e a ser"i!io delle c#iese 6can. 3J7$ composto da = la +e%reteria di

+tato = le Con%re%a!ioni = i Tri,unali = i Consi%li = %li F>ci$ cio laCamera apostolica$ l(Amministra!ione del ?atrimonio della +ede apostolica$la ?reettura de%li a9ari economici della +anta +ede. Tra %li istituti della Curiaromana si collocano la ?reettura della Casa ?onti*cia e l(F>cio delleCele,ra!ioni Litur%ic#e del sommo ?onte*ce.La costitu!ione e le competen!e di )uesti u>ci sono disciplinati con propriele%%i particolari. Il can. 31 #a opportunamente precisato c#e$ )uando nelCodice si parla di +ede Apostolica o +anta +ede$ de"e intendersi non solo ilRomano ?onte*ce. ma anc#e$ se non risulti di"ersamente dalla natura dellecose o dal testo del discorso$ la +e%reteria di +tato e %li altri Or%anismi dellaCuria Romana.

La struttura $erarc)ica nella dimensione particolare.

La struttura %erarc#ica della C#iesa si esprime anc#e nelle di"erse comunit&

cristiane c#e si riconoscono nell(unica C#iesa cattolica. Cos0 l(unit& della

C#iesa si maniesta nella molteplicit& di C#iese particolari “ ormate ad

imma%ine della C#iesa Fni"ersale ed a partire dalle )uali si edi*ca la sola ed

unica C#iesa Cattolica” c#e appare$ dun)ue$ )uale corpus ecclesiarum

Come sottolineato dalla Dottrina$ il rapporto tra C#iesa Fni"ersale e

?articolare non si esaurisce a mero rapporto di %enere a specie$ in )uanto

l(unica C#iesa di Cristo$ una$ santa$ cattolica ed apostolica$ "eramente

presente ed a%isce nella C#iesa ?articolare. ?er tale ra%ione si ritiene c#e

nella C#iesa Fni"ersale il 8esco"o$ rappresenta le esi%en!e della sin%ola

Ecclesiae ?or!io$ ed in Essa lo stesso maniesta$ attra"erso il proprio

inistero$ l(Fnit& +anta della C#iesa Fni"ersale.

Alle C#iese ?articolari e ai loro ra%%ruppamenti particolari dedicato il Li,ro

II$ parte II$ +e!ione II$ Titolo I del Codice di diritto canonico.

La Diocesi e le altre circoscrizioni ecclesiastic)e

Il can. 3H presuppone c#e la C#iesa particolare si reali!!i in "ia principale

nella diocesi$ alla )uale sono assimilate la prelatura territoriali$ l(a,a!ia

territoriale$ il "icariato apostolico$ le preetture apostolic#e e le

amministra!ioni apostolic#e sta,ilmente erette.

L(e)uipara!ione alla diocesi di tali strutture ecclesiastic#e ondata su

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ra%ioni di economia normati"a e non pu prescindere dal atto c#e esse non

siano %i& diocesi. La disciplina normati"a$ tutta"ia$ si applica a tali strutture

)ualora non consti di"ersamente per espressa norma %iuridica. La predetta

assimila!ione #a il proprio ondamento nel atto c#e in tali strutture$ cos0

come nelle diocesi$ de"ono necessariamente sussistere tali elementi da un

lato$ per re%ola %enerale$ il atto di essere$ per re%ola %enerale$ circoscritte

territorialmente e$ dall(altro$ il atto di essere costituite per l(eserci!io delle

cure delle anime dei propri edeli c#e costituiscono una por!ione de*nita del

popolo di Dio.

Il can. 3@ de*nisce la Diocesi )uale 1porzione del popolo di Dio c+e iene

adata alla cura pastorale del 5escoo con la cooperazione del presbiterio,

in modo c+e, aderendo al suo pastore e da lui riunita nello $pirito $anto

mediante il 5angelo e l'7ucaristia, costituisca una +iesa particolare in cui

eramente presente e operante la +iesa di risto una, santa, cattolica e

apostolica.2   Essa l(entit& canonica in cui si reali!!a in modo pieno il

concetto teolo%ico di C#iesa ?articolare. La de*ni!ione sopra indicata

recepita dal Codice dal decr. C#ristus Dominus. Da essa deri"ano tre precisi

elementi costituti"i

− un pastore posto a capo di essa$ di re%ola un 8esco"o− un popolo$ costituito da una por!ione di edeli

− un pres,iterio.

L(elemento territoriale$ non men!ionato dal canone in )uestione$ rile"a in

rela!ione alla lettura com,inata con il can 3Q4 il )uale ric#iede per le diocesi

e le strutture ad essa e)uiparate una precisa dimensione territoriale.

 Tutta"ia$ sal"o rare ecce!ioni$ si ritiene c#e il territorio non sia elemento

costituti"o essen!iale della C#iesa ?articolare$ costituendo solo il criterio pi

un!ionale e )uello pi %eneralmente impie%ato per determinare la por!ione

del popolo di Dio c#e la compone. +i ammettono$ inatti$ anc#e solo in parte$

ecce!ioni per %li ordinariati militari e le prelature personali e per i edeli di

rito orientale ai )uali %arantita la possi,ilit& di istitu!ioni Diocesane le%ate

al rito.

 Ci a desumere c#e per ondate ra%ioni sia possi,ile eri%ere anc#e Diocesi

non strettamente territoriali

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La Diocesi $ dun)ue$ )uel distretto c#e comprende il territorio so%%etto

all(autorit& del 8esco"o e *nisce$ per trasla!ione semantica$ ad indicare lo

stesso u>cio "esco"ile.

+e la Diocesi rappresenta la ondamentale struttura locale della C#iesa$

l(ordinamento canonico disciplina orme di"erse di or%ani!!a!ione di por!ioni$

per re%ola %enerale$ territorialmente circoscritte del popolo di Dio$ di

carattere ecce!ionale$ ma sempre riconduci,ili alla no!ione di C#iesa

?articolare. In esse si tro"ano %li elementi tipici della C#iesa ?articolare sopra

elencati$ anc#e se spesso in maniera non sempre completa. Ad esempio

esse non sempre #anno a capo un 8esco"o$ come nel caso delle prelature

territoriali e delle a,a!ie territoriali c#e #anno a capo un pres,itero c#e

%o"erna a modo di 8esco"o diocesano o come nel caso dei "icariati$ delle

preetture e delle amministra!ioni apostolic#e il cui ?astore %o"erna non in

nome proprio$ ma in nome del sommo ?onte*ce. Le orme di or%ani!!a!ione

riconduci,ili alla C#iesa ?articolare sono disciplinate dai cann. 3QJ V 3Q1 e

sono

− Can. 3QJ$ ?relatura ed A,a!ia Territoriale 6nullius diocesis$ non

dipendenti$ id est$ da alcuna diocesi7. Esse sono por!ioni del popolo di

Dio circoscritte territorialmente circoscritte alla cui %uida preposto$come si %i& detto$ un ?relato o un A,ate c#e la %o"ernano a nome

proprio

− Can 3Q1$ U1$ 8icariato e ?reettura Apostolica$ por!ioni del popolo di

Dio territorialmente circoscritte non ancora costituiti in Diocesi ed

a>dati alla %uida pastorale$ rispetti"amente$ di un 8icario e di un

?reetto Apostolico$ c#e %o"ernano non in nome proprio ma in nome

del ?onte*ce. Essi preludono alla reali!!a!ione di una "era e propria

Diocesi e$ per tale ra%ione sono de*niti )uali tentati"i di or%ani!!a!ione

ecclesiastica.

− Can. 3Q1 U 4$ Amministra!ione Apostolica c#e$ per ra%ioni speciali e

particolarmente %ra"i non "iene eretta in Diocesi ed a>data al

%o"erno di un Amministratore Apostolico c#e la %o"erna in nome del

?onte*ce$ dun)ue anc#e esso con potest& "icaria. Esse sono istituite a

ra%ione di mutamenti nelle rontiere de%li +tati$ o di rapporti

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diplomatici con %li +tati o per ra%ioni di carattere ecumenico.

− L'ordinariato castrense$ istitu!ione sui %eneris della C#iesa particolare

c#e costituisce come "isto un ecce!ione al principio di territorialit&.

L(ordinariato militare o castrense$ *nali!!ato a pro""edere in seno

alle or!e armate di una na!ione alla missione pastorale della C#iesa.

Essi$ e)uiparati alle diocesi$ #anno a capo l(ordinario militare. Essi sono

re%olati dalla Costitu!ione Apostolica +pirituali militum cura e dallo

statuto proprio di o%ni ordinariato. L(Ordinario militare a parte di

diritto della Coneren!a Episcopale di )uella Na!ione in cui l(Ordinariato

#a la propria sede.

 

I "escovi in generale. Il "escovo Diocesano1 Coadiutore ed Ausiliare

L(autorit& posta a capo dell(ordinamento %erarc#ico della C#iesa particolare

il 8esco"o. Il Codice ne ornisce precisa de*ni!ione al can. 3Q5 1 I 8esco"i$

c#e per di"ina istitu!ione sono successori de%li Apostoli$ mediante lo +pirito

+anto c#e stato loro donato$ sono costituiti ?astori della C#iesa$ perc#B

siano anc#'essi maestri di dottrina$ sacerdoti del sacro culto e ministri del

%o"erno.  on la stessa consacra!ione episcopale i 8esco"i rice"ono$ con

l'u>cio di santi*care$ anc#e %li u>ci di inse%nare e %o"ernare$ i )ualitutta"ia$ per loro natura$ non possono essere esercitati se non nella

comunione %erarc#ica col Capo e con le mem,ra del Colle%i”  . Essa a9erma

un principio do%matico la di"ina istitu!ione dell(episcopato$ )uale elemento

ondamentale della costitu!ione della C#iesa

Il successi"o canone distin%ue tra 8esco"i Diocesani e 8esco"i Titolari. I

primi$ noti come residen!iali$ sono preposti al %o"erno di una Diocesi

esistente$ i secondi comprendono tutti %li altri$ coadiutori ed ausiliari$ ai

)uali non a>dato il %o"erno di una speci*ca diocesi. La denomina!ione di

“8esco"i Titolari” discende dal atto c#e ad essi si era soliti asse%nare il

%o"erno di una Diocesi estintasi nel corso dei secoli e detta$ appunto$

titolare. O%%i non a tutti i 8esco"i titolari "iene a>data una Diocesi titolare.

Ad esempio i 8esco"i c#e #anno rinunciato al %o"erno di una diocesi "en%ono

c#iamati “8esco"i dimissionari della Diocesi diY” inoltre$ i "esco"i coadiutori

"en%ono denominati “8esco"i coadiutori della DiocesiY” e cos0 i 8esco"i

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Ausiliari. Tutti$ non essendo 8esco"i Diocesani$ sono$ comun)ue$ 8esco"i

 Titolari.

Ai sensi del can. 3QQ U1 la nomina dei 8esco"i pu reali!!arsi in un duplice

modo$ o per ele!ione conermata dal ?onte*ce il )uale conerisce al 8esco"o

la missio canonica$ o per li,era nomina da parte del ?onte*ce il )uale a tale

scopo si a""ale della Con%re%a!ione dei 8esco"i e della partecipa!ione della

C#iese particolari. Il primo il metodo tradi!ionalmente usato nella C#iesa

Orientale$ ma lo si tro"a anc#e in alcune Diocesi della C#iesa Austrica$

 Tedseca e +"i!!era. Il secondo il modo principale in uso nella C#iesa latina.

?er a%e"olare il compito del ?onte*ce$ il can. 3QQ U4 dispone c#e almeno

o%ni triennio i 8esco"i di o%ni pro"incia ecclesiastica 6"edi inra7 o$ )ualora lo

ric#iedano le circostan!e$ la coneren!a episcopale 6"edi inra7$ de,,ano

stilare un elenco di pres,iteri idonei all(episcopato$ erma restando la

possi,ilit& per o%ni 8esco"o di se%nalare in autonomia )uei sacerdoti c#e

ritiene idonei alla un!ione episcopale.

?er ci c#e ri%uarda l(idoneit& all'episcopato di un candidato $ il can 3QH

ric#iede c#e si tartti di so%%etto eminente per ede salda$ ,uoni costumi$

piet&$ !elo per le anime$ sa%%e!!a$ pruden!a e "irt umane$ e inoltre dotato

di tutte le altre )ualit& c#e lo rendono adatto a compiere l'u>cio in)uestione c#e %oda di ,uona reputa!ione c#e a,,ia almeno trentacin)ue

anni di et& c#e sia pres,itero almeno da cin)ue anni c#e a,,ia conse%uito

la laurea dottorale o almeno la licen!a in sacra +crittura$ teolo%ia o diritto

canonico in un istituto di studi superiori appro"ato dalla +ede Apostolica$

oppure sia esperto in tali discipline.

Il %iudi!io de*niti"o sull'idoneit& del candidato spetta alla +ede Apostolica.

Il canone in )uestione risulta inno"ato rispetto alla sua precedente "ersione

oltre c#e sul dato ana%ra*co$ essendo ori%inariamente il limite pi ,asso dei

trent'anni $ anc#e sotto il pro*lo del carattere di *%lio le%ittimo non pi

ric#iesto ai *ni dell(idoneit& episcopale .

C#i promosso all(episcopato de"e rice"ere la consacra!ione episcopale

entro tre mesi dalla rice!ione della lettera apostolica e$ comun)ue$ prima di

prendere possesso del suo u>cio. ?rima di ci do"r& anc#e prestare

%iuramento di edelt& alla sede Apostolica secondo la ormula dalla stessa

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appro"ata.

8ale la pena sottolineare c#e il can. 3QQ U 5 ne%a )ualun)ue diritto o

pri"ile%io alle autorit& ci"ili per )uanto concerne l(ele!ione$ la nomina$ la

presenta!ione e la desi%na!ione dei 8esco"i. E( interessante notare sul punto

come l(art 3 del nuo"o concordato tra lo +tato Italiano e la +anta +ede a,,ia

a,olito la clausola del %radimento dello +tato sulla nomina dei 8esco"i c#e

era stato introdotto dal precedente testo del 1@4@.

-uando ad un 8esco"o asse%nata la cura di una Diocesi$ esso assume la

denomina!ione di 8esco"o Diocesano. A norma del can 3H1$ inatti$

“Compete al 8esco"o diocesano nella diocesi a>data%li tutta la potest&

ordinaria$ propria e immediata c#e ric#iesta per l'eserci!io del suo u>cio

pastorale$ atta ecce!ione per )uelle cause c#e dal diritto o da un decreto del

+ommo ?onte*ce sono riser"ate alla suprema o ad altra autorit&

ecclesiastica.

In diritto canonico sono e)uiparati al 8esco"o diocesano$ a meno c#e non

risulti di"ersamente per la natura della cosa o per una disposi!ione del

diritto$ coloro c#e presiedono le altre comunit& di edeli di cui al can. 3H.  ”

?er ci c#e concerne i compiti del 8esco"o Diocesano sono indicati dal can

3H3 al can [email protected] 8esco"o da ,uon ?astore de"e a"ere innan!itutto cura di tutti i edeli di

)ualsiasi et&$ condi!ione o na!ione$ c#e risiedano o si tro"ino nel territorio

della sua Diocesi. E%li do"r& ri"ol%ersi con cura particolare a coloro c#e si

sono allontanati dalla ede cattolica o c#e per le proprie condi!ioni di "ita

#anno di>colt& ad usuruire su>cientemente della cura pastorale ordinaria.

Il 8esco"o diocesano de"e pro""edere alle necessit& spirituali dei edeli di

rito di"erso c#e si tro"ino nella sua diocesi mediante parrocc#ie e sacerdoti

di detto rito sia mediante un 8icario episcopale. E%li do"r& a"ere un

atte%%iamento di umanit& e carit& "erso i ratelli c#e non sono in piena

comunione con la c#iesa a"orendo$ cos0$ l(ecumenismo e do"r& curare

anc#e i non ,atte!!ati in )uanto c#iamato a ad essere presso di essi

testimone della carit& del +i%nore.

Il 8esco"o de"e curare con particolare cura anc#e i pres,iteri c#e de"e

ascoltare come suoi colla,oratori e consi%lieri$ diendendo i loro diritti e

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preoccupandosi c#e essi ese%uano edelmente %li o,,li%#i propri del loro

stato$ pro""edendo anc#e al loro sostentamento.  E%li de"e promuo"ere la

santit& dei edeli secondo la "oca!ione propria di ciascuno$ adoperandosi

a>nc#B i edeli partecipino alla cele,ra!ione dei sacramenti.

Il 8esco"o Diocesano assol"e dun)ue nella sua C#iesa particolare le un!ioni

proprie del ?astor essendo maestro$ sacerdote e capo. Da maestro e%li cura

c#e "en%ano presentate a tutte le "erit& di ede da credere e applicare nei

costumi attra"erso la predica!ione$ la catec#esi e l(esempio concreto di "ita

santa.

Da sacerdote e%li il principale dispensatore dei di"ini misteri $ promuo"e il

culto e re%%e l(intera "ita litur%ica$ pro""edendo alla de,ita cele,ra!ione ed

amministra!ioni e dei sacramenti.

In )ualit& di capo della sua c#iesa$ nel rispetto della le%%e uni"ersale il

8esco"o

esercita personalmente la potest& le%islati"a e%li soltanto

le%islatore nella diocesi

 pu %iudicare le cause sia personalmente sia mediante il suo

8icario %iudi!iale e %li altri %iudici diocesani

esercita la potest& esecuti"a da sB o tramite il 8icario %enerale ei 8icari episcopali

il rappresentante %iuridico della diocesi ed amministratore dei suoi ,eni.

Come %arante della comunione ecclesiastica il 8esco"o "i%ila c#e nella

diocesi sia rispettata la disciplina comune a tutta la C#iesa$ si osser"ino le

le%%i e non si introducano a,usi promuo"e insieme la le%ittima di"ersit& di

carismi e di orme di apostolato$ coordinandoli al ,ene comune.

Compiuti i Q5 anni di et& o )uando$ per causa di malattia o altra causa %ra"e$

e%li di"enisse meno idoneo al suo incarico$ il 8esco"o in"itato dal c. J1 a

presentare la rinuncia al +anto ?adre. -uando per )ualsiasi ra%ione il

8esco"o cessa di ricoprire il suo u>cio la sede diocesana si dice "acante 6c.

17 )uando in"ece per pri%ione$ con*no$ esilio o ina,ilit& e%li non pu

nemmeno comunicare coi suoi diocesani la sede si dice impedita 6c. 147.

Il rapporto c#e le%a il 8esco"o diocesano a )uella por!ione del popolo di Dio

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di cui e stato costituito ?astore$ e"iden!iato da alcuni do"eri speci*ci c#e il

Codice sancisce. Ad esempio$ ai sensi del can. 3@5$ il 8esco"o de"e risiedere

nella diocesi e non pu rimaner"i assente pi di un mese sal"o casi

particolari$ o""iamente$ c#e si tratti de. E%li tenuto a cele,rare la essa

per il popolo c#e %li a>dato$ o%ni domenica e nelle altre este di precetto

6can. 3HH7. Il "esco"o anc#e tenuto a "isitare$ o%ni anno$ almeno una

parte della diocesi in modo da "isitarla tutta almeno o%ni cin)ue anni 6can.

3@7.

Dal rapporto %erarc#ico con la suprema autorit& della C#iesa Fni"ersale$

discendono alcuni o,,li%#i ondamentalitra cui )uello di presentare o%ni

cin)ue anni una rela!ione al +ommo ?onte*ce sullo stato della diocesi

a>data%li 6can. 3@@7 e "enerare a Roma$ lo stesso anno in cui tenuto a

depositare la predetta rela!ione$ le tom,e dei Meati Apostoli ?ietro e ?aolo e

presentarsi al +ommo ?onte*ce nella c.d. "isita ad limina 6can. JJ7.

Il can. J3 elenca tre *%ure possi,ili tra i colla,oratori diretti del "esco"o

diocesano. Essi sono il "esco"o ausiliare nominato$ sen!a alcun diritto di

successione$ dalla +anta +ede$ in casi particolari e )ulora lo ric#iedano le

esi%en!e della diocesi ed il "esco"o diocesano ne accia espressa ric#iesta il

8esco"o ausiliare nominato dalla +anta +ede in %ra"i circostan!e anc#e dicarattere personale e dotato di speciali acolt& il "esco"o coadiutore

asse%nato d'u>cio al "esco"o diocesano$ dotato di iure successionis al

momento della "acan!a della diocesi e c#e in attesa ottiene dall'ordinario

diocesano la nomina a "icario %enerale.

La presen!a di tali 8esco"i$ tutti riconduci,ili alla cate%oria dei "esco"i

titolari$ *nali!!ata al mi%liore andamento della Diocesi in )uanto essi

compiono il loro u>cio in unione col 8esco"o diocesano c#e rimanendo$

comun)ue$ a capo di essa$ de"e consultarli per %li atti di ma%%iore rile"an!a.

A conerma di ci )uanto espresso dal can.JQ$ il )uale riprendendo il

decreto +ristus Dominus, stabilisce c+e 1Perc+8 sia faorito nel migliore dei

modi il bene presente e futuro della diocesi, il 5escoo diocesano, il

coadiutore e il 5escoo ausiliare di cui nel can. 9:.< =, si consultino tra di

loro nelle !uestioni di maggiore importanza. il 5escoo diocesano, nel

alutare le cause di maggiore importanza, soprattutto di carattere pastorale,

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 prima degli altri oglia consultare i 5escoi ausiliari. il 5escoo coadiutore e il

5escoo ausiliare, in !uanto sono c+iamati a partecipare alla sollecitudine

del 5escoo diocesano, esercitino le loro funzioni in modo da procedere

insieme con lui di comune accordo2.

Le raccomandazioni espresse in !uesti canoni rispondono ad esigenze di

buon goerno della diocesi, e sono concreta manifestazione dell*intima

unione e comunione c+e incola tra loro tutti i membri del ollegio

episcopale, e c+e dee manifestarsi, innanzi tutto, tra coloro c+e laorano

assieme al goerno della medesima diocesi

Il can JH prose%ue$ d'altro canto in )uesta dire!ione indicando c#e  1Il

5escoo coadiutore e il 5escoo ausiliare, c+e non siano giustamente

impediti, sono obbligati, ogni olta c+e ne siano ric+iesti dal 5escoo

diocesano, a celebrare i ponti3cali e le altre funzioni cui il 5escoo diocesano

tenuto2. Lo stesso canone prose%ue con un'interessante precisa!ione

sottolineando come il 8esco"o Diocesano non de,,a eccedere nel dele%are

le proprie un!ioni ai so%%etti an!idetti.

In particolare$ ad essi sono tenuti a%li o,,li%#i disciplinati dal codice di diritto

canonico e de*niti dalla lettera di nomina.

La struttura interna delle C)iese particolari

+ La curia diocesana

La curia diocesana #a il compito di assistere il 8esco"o nella dire!ione

dell(atti"it& pastorale$ nell(amministra!ione della diocesi e nell(eserci!io della

potest& %iudi!iaria. Al "ertice della curia c( il vicario generale$ nominato

dal 8esco"o$ a cui spetta di diritto la stessa potest& esecuti"a su tutta la

diocesi c#e spetta al 8esco"o$ cio la potest& di porre tutti %li atti

amministrati"i sal"o )uelli c#e il 8esco"o si sia riser"ato 6can. Q@7. E( una

acolt& del 8esco"o costituire uno o pi vicari episcopali$ di sua li,era

nomina$ con la stessa potest& ordinaria c#e spetta al "icario %enerale ma

circoscritta ad una parte determinata della diocesi$ per un determinato

%enere di a9ari$ per i edeli di un determinato rito o per un %ruppo di persone

6cann. Q$ Q@7. Entram,i )uesti "icari possono essere li,eramente rimossi

dal 8esco"o 6can. QQ7$ de"ono mantenerlo inormato sulle atti"it& e non

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a%ire mai contro la sua "olont& e il suo intendimento 6can. HJ7. +petta al

8esco"o diocesano coordinare l(atti"it& pastorale dei "icari$ curando c#e

l(intera amministra!ione risponda al ,ene della por!ione del popolo di Dio

c#e %li a>data 6can. Q37. Il cancelliere$ in"ece$ pro""ede alla compiuta

reda!ione de%li atti della curia e alla loro custodia nell(arc#i"io o tabularium

diocesano 6can. H7. Il consiglio per gli a2ari economici$ presieduto dal

8esco"o$ composto da almeno tre edeli esperti in economia e in diritto

ci"ile nominati dal 8esco"o per un )uin)uennio 6can. @47 #a il compito o%ni

anno di predisporre$ sotto le indica!ioni del 8esco"o$ il ,ilancio pre"enti"o

della diocesi per l(anno successi"o e appro"are alla *ne dell(anno il ,ilancio

consunti"o delle entrate e delle uscite 6can. @37 inoltre ric#iesto il suo

parere o,,li%atorio 6“consilium”7 su%li atti di amministra!ione della diocesi di

ma%%iore importan!a e il suo consenso 6“consensus”7 per )uelli di

amministra!ione straordinaria 6can. 14QQ7. L(economo$ nominato dal

8esco"o sempre per un )uin)uennio$ amministra i ,eni della diocesi sotto

l(autorit& del 8esco"o$ e9ettua le spese c#e il 8esco"o a,,ia ordinato e

presenta nel corso dell(anno il ,ilancio delle entrate e delle uscite al consi%lio

per %li a9ari economici 6can. @7.

+ Il consiglio pres,iterale e il collegio dei consultori+ono due or%anismi pres,iterali c#e #anno un ruolo nel %o"erno della

diocesi$ sono pre"isti dal codice del 1@H3 e sostituiscono )uello c#e un

tempo era il capitolo cattedrale. Il ondamento di )uesti istituti risiede nel

sacramento dell(ordine$ in or!a del )uale i pres,iteri sono intimamente

associati all(ordine episcopale e c#iamati a cooperare con il ministero del

8esco"o. ?ertanto i sacerdoti costituiscono insieme al loro 8esco"o un unico

pres,iterio destinato a di"ersi u>ci$ inoltre nelle sin%ole comunit& locali

rendono presente il 8esco"o e ne prendono %li u>ci. In passato esiste"a il

capitolo cattedrale$ composto dai pres,iteri pi colti e di ma%%iore

presti%io all(interno della diocesi$ a cui "eni"a concesso l(u>cio di canonico

della c#iesa cattedrale$ reali!!ando una orma elitaria di senato del 8esco"o

c#e a"e"a importanti un!ioni durante la "acan!a della sede episcopale e in

alcuni casi il compito di ele%%ere il 8esco"o diocesano pre"ia appro"a!ione

della +anta +ede. Il codice del 1@H3 #a introdotto or%anismi di partecipa!ione

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e supplen!a al %o"erno ondati su una ma%%iore rappresentati"it& del

pres,iterio. Il consiglio pres,iterale  un %ruppo di sacerdoti c#e$ in

rappresentan!a del pres,iterio$ ormano una sorta di “senato del 8esco"o”$

cui spetta di coadiu"arlo nell(interesse del ,ene pastorale dei edeli 6can.

@57. E( un or%anismo necessario e dotato di propri statuti appro"ati dal

8esco"o$ composto da sacerdoti per la met& eletti da%li stessi sacerdoti

della diocesi$ altri mem,ri di diritto in "irt del loro u>cio e altri li,eramente

nominati dal 8esco"o 6can. @Q7. La durata in carica sta,ilita ne%li statuti$

in modo c#e il consi%lio si rinno"i interamente nel corso di un )uin)uennio

6can. 5J17. E( il 8esco"o c#e con"oca il consi%lio$ lo presiede e sta,ilisce le

)uestioni da trattare. Le un!ioni del consi%lio sono consulti"e il 8esco"o

de"e ascoltarlo ne%li a9ari di ma%%iore importan!a e c#iede il suo consenso

solo in casi espressamente pre"isti 6can. 5JJ7. 2ra i mem,ri di )uesto

consi%lio il 8esco"o nomina li,eramente ra i sei e i dodici sacerdoti c#e per

un )uin)uennio costituiranno il collegio dei consultori. -uesto colle%io

presieduto dallo stesso 8esco"o$ #a delle un!ioni ondamentali indicate dal

diritto$ ad es. in caso di "acan!a della sede episcopale e per i principali atti di

amministra!ione dei ,eni della diocesi. Al capitolo dei canonici$ in"ece$ si

accede mediante desi%na!ione del 8esco"o$ #a un!ioni minori comeassol"ere alle un!ioni litur%ic#e pi solenni e le altre a>date%li

speci*camente dal 8esco"o 6can. 5J3$ 5J@7.

+ Il consiglio pastorale diocesano

E( un or%anismo di rappresentan!a dell(intero popolo di Dio$ il codice pre"ede

la sua costitu!ione in o%ni diocesi ed sotto l(autorit& del 8esco"o. Le sue

un!ioni sono studiare$ "alutare e proporre conclusioni operati"a su )uanto

ri%uarda le atti"it& pastorali della diocesi 6can. 5117 #a una competen!a di

carattere %enerale ma con un!ioni meramente consulti"e 6can. 517. Tro"a il

suo ondamento nel sacerdo!io comune dei edeli$ c#e rende corresponsa,ile

l(intero popolo di Dio della missione di sal"e!!a della C#iesa. E( composto da

edeli in piena comunione con la C#iesa$ c#ierici$ reli%iosi e soprattutto laici$

mem,ri per un tempo determinato$ scelti per rappresentare tutta la por!ione

del popolo di Dio tenendo conto delle "arie !one del territorio$ delle

condi!ioni sociali$ delle proessioni e delle "arie orme di apostolato 6can.

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5147. +olo il 8esco"o #a il compito di con"ocare e presiedere il consi%lio

pastorale$ almeno una "olta all(anno$ e di rendere di pu,,lica ra%ione le

materie trattate 6can. 517. -uesto or%anismo porta un rinno"amento

conciliare 6la C#iesa come popolo di Dio7 ma nella nuo"a codi*ca!ione non

#a a"uto molta considera!ione a causa della pre"isione della sua stessa

acoltati"it&$ rendendo op!ionale l(istitu!ione della sola sede di

rappresentan!a e9etti"a del popolo di Dio. Il terminale operati"o della

un!ione di %o"erno pastorale della diocesi la parrocc)ia$ cio una

determinata comunit& di edeli c#e "iene costituita sta,ilmente nell(am,ito

di una C#iesa particolare$ la cui cura pastorale a>data ad un parroco )uale

suo pastore proprio$ sotto l(autorit& del 8esco"o diocesano 6can. 5157.

+ Il sinodo diocesano

E( uno strumento di ausilio all(eserci!io della un!ione le%islati"a del 8esco"o

diocesano e$ secondo il 8aticano II$ meritere,,e di essere ma%%iormente

utili!!ato. Nel concilio di Trento si sta,il0 c#e il sinodo diocesano do"e"a

essere con"ocato o%ni tre anni$ ma col tempo cadde in disuso. E( l(assem,lea

dei sacerdoti e de%li altri edeli della C#iesa particolare$ per prestare aiuto al

8esco"o 6can. J7 "iene con"ocato dal 8esco"o diocesano$ c#e lo presiede

personalmente o tramite il "icario %enerale o episcopale 6cann. 1 V 47. +itratta )uindi di un or%anismo temporaneo$ destinato a cessare una "olta

esaurita la sua un!ione. +ono mem,ri di diritto$ oltre ai "ari 8esco"i e "icari$

i mem,ri del consi%lio pres,iterale$ una rappresentan!a di laici eletti dal

consi%lio pastorale diocesano e alcuni superiori di istituti reli%iosi$ possono

essere c#iamati anc#e altri edeli 6can. 37. Il codice pre"ede c#e tutte le

)uestioni proposte siano sottomesse alla li,era discussione dei mem,ri 6can.

57 ma a%%iun%e anc#e c#e nel sinodo diocesano l(unico le%islatore il

8esco"o diocesano$ inatti %li altri mem,ri #anno solo un "oto consulti"o ed

solo lui c#e sottoscri"e le dic#iara!ioni e i decreti sinodali$ c#e possono

essere resi pu,,lici per la sua autorit& 6can. 7. +petta sempre al 8esco"o

diocesano sospendere o scio%liere il sinodo diocesano 6can. H7. Le *nalit&

di )uesto or%anismo possono essere adattare l(applica!ione delle le%%i

%enerali della C#iesa alle circostan!e locali$ emanare norme per l(a!ione

pastorale e per il %o"erno della diocesi$ stimolare le "arie atti"it& e ini!iati"e$

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corre%%ere %li errori nella dottrina e nei costumi. 8i un e"idente analo%ia

tra il sinodo diocesano e il sinodo dei "esco"i$ poic#B entram,i sono

strumenti di ausilio all(eserci!io di un ministero conerito ad una persona ma

c#e de"e essere s"olto al ser"i!io dell(intera comunit& ecclesiale o detta

communio ecclesiarum.

I raggruppamenti di C)iese particolari

La costitu!ione “Lumen gentium” dice c#e l(unione colle%iale appare anc#e

nelle rela!ioni tra i sin%oli 8esco"i e le C#iese particolari e la C#iesa

uni"ersale poi a%%iun%e c#e "arie C#iese$ in "ari luo%#i$ si sono costituite in

"ari ra%%ruppamenti 6“coetus”7 or%anicamente con%iunti c#e %odono di una

propria disciplina. La natura colle%iale dell(episcopato incompati,ile con la

conce!ione indi"idualistica di tale ministero$ esercitato dal suo titolare per il

,ene della C#iesa. Il 8aticano II dice c#e i sin%oli 8esco"i esercitano il loro

pastorale %o"erno sopra la por!ione del popolo di Dio c#e stata loro

a>data$ non sopra le altre C#iese nB sopra la C#iesa uni"ersale ma in

)uanto mem,ri del Colle%io episcopale sono tenuti ad a"ere per tutta la

C#iesa una sollecitudine c#e contri,uisce al ,ene della C#iesa uni"ersale. Nel

corso della storia la coscien!a della natura colle%iale dell(episcopato e le

esi%en!e di un pi e>cace s"ol%imento delle un!ioni pastorali e di %o"erno$#anno portato allo s"iluppo di orme di eserci!io con%iunto dando "ita a

ra%%ruppamenti di C#iese. -uesti ra%%ruppamenti non sono espressione di

colle%ialit& in senso stretto o peretta poic#B "i partecipano solo i 8esco"i di

un determinato territorio e sono pri"e di )ue%li attri,uti e prero%ati"e di

%o"erno supremo della C#iesa. Come sono anc#e pri"i delle prero%ati"e del

sin%olo 8esco"o$ c#e per istitu!ione di"ina all(interno della diocesi

l(esclusi"o titolare della potest& di %o"erno 6can. 1357. +i tratta )uindi di

istitu!ioni di diritto ecclesiastico c#e maniestano la permanente operati"it&

nel sistema di %o"erno della C#iesa di un(a>ectio collegialis$ una delle sue

peculiarit&$ in %rado di conormare l(eserci!io indi"iduale del potere secondo

le esi%en!e della comunione ecclesiale. I principali ra%%ruppamenti o

“coetus” sono le province e regioni ecclesiastic)e$ le diocesi

su2raganee  raccolte attorno al etropolita$ i concili particolari  e le

conferenze episcopali.

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+ Le province e le regioni ecclesiastic)e

Le pro"ince ecclesiastic#e sono circoscri!ioni territoriali$ dotate ipso iure  di

personalit& %iuridica$ c#e riuniscono le diocesi tra loro pi "icine al *ne di

promuo"ere un(a!ione pastorale comune e per a"orire i rapporti dei 8esco"i

diocesani 6can. 317. Ciascuna diocesi inclusa all(interno del territorio de"e

ar parte della pro"incia$ c#e pu essere costituita$ soppressa o modi*cata

solo dalla suprema autorit& della C#iesa 6can. 317. Le pro"ince

ecclesiastic#e pi "icine possono essere con%iunte dalla +anta +ede in

re%ioni ecclesiastic#e$ su proposta della Coneren!a episcopale e a cui pu

essere attri,uita personalit& %iuridica. A )uesto istituto spetta a"orire la

coopera!ione e l(atti"it& pastorale comune 6cann. 33 V 37. ?resiede la

pro"incia ecclesiastica il &etropolita$ c#e l(Arci"esco"o della diocesi in cui

preposto$ in %enere la sede episcopale$ determinata o appro"ata dal

?onte*ce 6can. 357 c#e poi corrisponde alla citt& pi importante del

territorio 6sede metropolitana7. ?er le altre diocesi$ dette su9ra%anee$ spetta

al etropolita "i%ilare sull(osser"an!a della ede e della disciplina

ecclesiastica e di inormare il ?onte*ce su e"entuali a,usi$ sen!a poter

intererire direttamente sulla diocesi 6can. 37.

+ I concili particolari+ono istitu!ioni dotate di potest& di %o"erno$ soprattutto le%islati"a$ c#e

riuniscono i 8esco"i di un determinato territorio )uando le circostan!e lo

su%%eriscono. ?ossono essere di due tipi plenari e pro"inciali. Il concilio

plenario  riunisce i 8esco"i di tutte le C#iese particolari della medesima

Coneren!a episcopale$ a cui competono "ari compiti con"ocarlo con

l(appro"a!ione della +ede Apostolica$ sce%liere il luo%o$ ele%%erne il

presidente appro"ato dalla +anta +ede$ determinarne la procedura$ le

)uestioni da trattare$ l(ini!io e la durata e il suo scio%limento 6cann. 3@$

17. Il concilio provinciale  racco%lie le di"erse C#iese particolari della

medesima pro"incia ecclesiastica$ "iene cele,rato o%ni "olta c#e risulti

opportuno alla ma%%ioran!a dei 8esco"i diocesani 6can. J7. Il etropolita

presiede il concilio e$ col consenso della ma%%ioran!a dei 8esco"i

su9ra%anei$ #a il compito di con"ocarlo$ sce%liere il luo%o$ determinare la

procedura e le )uestioni da trattare$ indire l(apertura e la durata$ traserirlo$

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proro%arlo o scio%lierlo 6can. 47. A )uesti concili de"ono essere con"ocati e

#anno "oto deli,erati"o tutti i 8esco"i del territorio 6diocesani$ coadiutori$

ausiliari$ titolari7 de"ono essere c#iamati ma con "oto consulti"o i "icari

%enerali e episcopali delle C#iese particolari del territorio$ una

rappresentan!a dei superiori ma%%iori de%li istituti reli%iosi e delle societ& di

"ita apostolica$ i rettori delle uni"ersit& ecclesiastic#e e cattolic#e$ i decani

delle acolt& di teolo%ia e diritto canonico del territorio possono essere

c#iamati con "oto meramente consulti"o anc#e i pres,iteri e altri edeli 6can.

37. I concili particolari #anno competen!a di carattere %enerale$ cio cura

c#e si pro""eda nel proprio territorio alle necessit& pastorali del popolo di Dio

e per )uesto scopo dispone di potest& di %o"erno$ soprattutto le%islati"a$

cio per decidere ci c#e risulta opportuno per l(incremento della ede$ per

ordinare l(atti"it& pastorale comune$ per re%olare i costumi e per conser"are$

introdurre$ diendere la disciplina ecclesiastica 6can. 57. Il 8esco"o

diocesano %ode$ all(interno della diocesi$ di ampi poteri di dispensa

dall(osser"an!a delle le%%i disciplinari emanate dalla suprema autorit& della

C#iesa 6can. HQ7 e inoltre lo stesso Ordinario del luo%o pu dispensare

"alidamente dalle le%%i diocesane$ dei concili particolari o della coneren!a

episcopale 6can. HH7. Fna "olta concluso$ i relati"i atti del concilio de"onoessere trasmessi alla +ede Apostolica$ c#e de"e concedere la recognitio dei

decreti da esso emanati$ prima della loro promul%a!ione 6can. 7.

+ Le conferenze episcopali

Ri"estono un ruolo ondamentale nella struttura!ione e nell(a!ione della

C#iesa nel mondo. +ono sorte spontaneamente %i& nella seconda met& del

I secolo$ poi con il Concilio 8aticano II 6il decreto “+ristus Dominus”7 e il

codice del 1@H3 #anno a"uto una disciplina di diritto comune per tutta la

C#iesa. Or%anismo permanente$ consiste in un(assem,lea dei 8esco"i di una

na!ione o di un territorio$ i )uali esercitano con%iuntamente alcune un!ioni

pastorali per i edeli di )uel territorio 6can. Q7. Il codice esprime un a"ore

per la dimensione na!ionale delle coneren!e episcopali$ ma pre"ede

esplicitamente anc#e territori di ampie!!a minore o ma%%iore 6can. H7. La

loro ere!ione$ soppressione o modi*ca spetta unicamente alla suprema

autorit& della C#iesa e %odono ipso iure della personalit& %iuridica 6can.

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@7. Ne sono mem,ri di diritto tutti i 8esco"i diocesani del territorio e coloro

ad essi e)uiparati$ i 8esco"i coadiutori$ i 8esco"i ausiliari e %li altri 8esco"i

titolari c#e s"ol%ono nel territorio uno speciale incarico possono essere

in"itati anc#e %li Ordinari di un altro rito con "oto solo consulti"o 6can. 5J7.

-ueste coneren!e %odono di autonomia statuaria$ cio ela,orano i propri

statuti$ so%%etti alla recognitio da parte della +anta +ede$ do"e sono re%olati

i principali or%ani interni riunione plenaria$ consi%lio permanente$ se%reteria

%enerale. O%ni coneren!a ele%%e al suo interno il proprio presidente e il

segretario generale 6can. 547. L(or%ano deli,erati"o la riunione

plenaria$ pu inatti emanare decreti %enerali a"enti "alore le%islati"o si

tiene almeno una "olta l(anno o secondo le necessit& ne anno parte con

"oto deli,erati"o i 8esco"i diocesani$ )uelli ad essi e)uiparati e i 8esco"i

coadiutori$ in"ece i 8esco"i ausiliari e i 8esco"i titolari #anno "oto

deli,erati"o o consulti"o a seconda dello statuto 6can. 57. Il consiglio

permanente  l(or%ano esecuti"o$ la sua composi!ione sta,ilita ne%li

statuti$ #a il compito di portare ad esecu!ione le deli,ere assunte nella

riunione plenaria e preparare le )uestioni da trattare in )uella sede 6can.

5Q7. La se%reteria %enerale #a una un!ione di ausilio e di reda!ione de%li

atti$ pro""ede inoltre a comunicare alle coneren!e episcopali con*nanti %liatti e i documenti secondo le indica!ioni rice"ute. La potest& deli,erati"a

per incontra un doppio limite$ di materia e di !uorum deli,erati"o$ inoltre i

decreti sono so%%etti ad un controllo pre"enti"o da parte della +anta +ede.

-uindi possono emanare decreti solo nelle materie in cui lo a,,ia disposto il

diritto uni"ersale o se lo sta,ilisce un mandato speciale della +ede

Apostolica$ sia motu proprio sia su ric#iesta 6can. 557 nelle altre materie

rimane la competen!a di o%ni sin%olo 8esco"o diocesano e la coneren!a

episcopale non pu a%ire in nome di tutti i 8esco"i se non con il loro

consenso unanime 6can. 557. ?er l(appro"a!ione dei decreti %enerali si

ric#iede nella riunione plenaria il "oto di almeno 4[3 dei mem,ri con "oto

deli,erati"o$ in*ne )uesti decreti sono so%%etti alla recognitio della +anta

+ede 6can. 557. -uesto procedimento #a lo scopo di non pre%iudicare le

prero%ati"e dei sin%oli 8esco"i diocesani e l(autonomia della C#iesa

particolare. Inatti da un lato le coneren!e episcopali rappresentano la sede

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pi ade%uata per a9rontare e>cacemente delle )uestioni$ dall(altro esse

sono semplici or%anismi la cui istitu!ione non pu alterare l(ori%inaria

costitu!ione di"ina della C#iesa$ c#e asse%na ai sin%oli 8esco"i il compito di

pastori.

CA?ITOLO IIII MENI DELLA C<IE+A

I ,eni ecclesiasticiIl can. 145$ c#e apre il li,ro 8 intitolato “I ,eni temporali della C#iesa”$a9erma c#e la C#iesa cattolica #a il diritto nati"o$ indipendentemente dalpotere ci"ile$ di ac)uistare$ possedere$ amministrare e alienare i ,eni

temporali per conse%uire i *ni c#e le sono propri cio )uesti ,eni sonodestinati ad ordinare il culto di"ino$ pro""edere ad un onesto sostentamentodel clero$ esercitare opere di apostolato sacro e di carit&$ specialmente alser"i!io dei po"eri.Il codice non detta una de*ni!ione c#iara$ ma nel can. 145Q tro"iamo dueparametri per indi"iduare i ,eni detti ecclesiastici in primo luo%o sono beni temporali $ distinti dai ,eni spirituali in secondo luo%o sono ,eniappartenenti alla Chiesa$ alla +ede Apostolica e alle altre persone%iuridic#e pu,,lic#e nell(ordinamento canonico. Alla cateoria di ,eneecclesiastico possiamo ricondurre ,eni di di"erso %enere ,eni materiali 6rescorporales7 cio le parti del mondo sensi,ile a"enti un "alore economico$ e

,eni immateriali 6res incorporales7 i ,eni immo,ili e i ,eni mo,ili le ressacrae$ cio )uelle cose c#e con la consacra!ione o con la ,enedi!ione sonoimmediatamente destinate al culto di"ino.Il patrimonio ecclesiastico costituito dun)ue dai ,eni appartenenti allepersone %iuridic#e pu,,lic#e$ cio secondo il can. 11$ )ue%li insiemi dipersone o cose 6uniersitates personarum aut rerum7 costituite dallacompetente autorit& ecclesiastica perc#B compiano in nome della C#iesa ilcompito ad essa a>dato. Esse ac)uistano la personalit& %iuridica o ipso iure$cio per disposi!ione di le%%e$ o con pro""edimento amministrati"o dellacompetente autorit& ecclesiastica 6can. 117. +ono persone %iuridic#epu,,lic#e ipso iure le C#iese particolari 6can. 3Q37 le pro"ince

ecclesiastic#e 6can. 347 le coneren!e episcopali 6can. @7 le parrocc#ie6can. 5157 i seminari 6can. 43H7 %li istituti reli%iosi$ le loro pro"ince e case6can. 37. E( da considerarsi conser"ata la personalit& %iuridica ipso iure delcolle%io cardinali!io 6cann. 3@ V 35@7 e dei capitoli dei canonici 6cann. 5J3 V51J7. ?ossono ac)uistare personalit& %iuridica con decreto dell(autorit&ecclesiastica le re%ioni ecclesiastic#e 6can. 337 le coneren!e dei superiorima%%iori 6can. QJ@7 le Fni"ersit& cattolic#e 6can. HJQ7 e le Fni"ersit& e2acolt& ecclesiastic#e 6cann. H15 V H17 le associa!ioni pu,,lic#e di edeli6can. 3J17 le pie onda!ioni autonome 6can. 13J37. Il codice conerisce la)uali*ca!ione di “persone morali” alla +ede Apostolica e alla C#iesauni"ersale 6can. 1137 ponendole al di sopra delle altre per la loro ori%ine

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di"ina.

La costituzione del patrimonio ecclesiasticoEsistono due modi di ac)uisto dei ,eni temporali da parte della C#iesa uno

di diritto pri"ato 6can. 145@7$ cio acendo ricorso a%li istituti %iuridici pre"istidai diritti secolari per l(ac)uisto del diritto di propriet& l(altro di dirittopu,,lico$ cio attra"erso l(eserci!io del potere di imperio della C#iesa$ c#epu imporre alle persone *sic#e e %iuridic#e ad essa so%%ette di de"ol"ereparte dei loro redditi a%li enti ecclesiastici. La C#iesa #a inatti il diritto diesi%ere dai edeli )uanto le necessario per le *nalit& sue proprie 6can.14J7 e i edeli sono in"itati a contri,uire alle necessit& della C#iesa 6can.1447. Do,,iamo )uindi distin%uere tra i tributi $ cio le presta!ioni do"uteal mero titolo di appartenen!a ad una C#iesa le tasse$ cio le presta!ionido"ute in compenso di atti della potest& esecuti"a a "anta%%io dei sin%oliedeli le oblazioni  o o9erte$ da arsi in occasione dell(amministra!ione dei

sacramenti e sacramentali. Nell(ultimo caso si tratta di presta!ioni a"enteuna certa do"erosit& ma comun)ue "olontarie$ per e"itare o%ni erroneaimpressione c#e la presta!ione pecuniaria del sin%olo edele corrispondesseal "alore del sacramento o pe%%io c#e i sacramenti ossero amministrati apa%amento. ?er )uanto ri%uarda le ac)uisi!ioni di carattere pu,,lico in"ecedistin%uiamo tra le questue 6can. 1457$ cio le o9erte di edeli per un *nereli%ioso$ raccolte attra"erso in"iti %enerali!!ati e c#e possono esseree9ettuate solo pre"ia autori!!a!ione$ atta ecce!ione per i reli%iosimendicanti le collette speciali   6can. 147$ da e9ettuarsi nelle c#iese ene%li oratori aperti al pu,,lico$ disposte dalla competente autorit&ecclesiastica. A di9eren!a del passato$ si cercato di ridurre l(eserci!io del

potere di imposi!ione per accentuare l(aspetto della li,era e responsa,ilepartecipa!ione. Tra i do"eri e i diritti ondamentali dei edeli c( anc#el(o,,li%o di so""enire alle necessit& della C#iesa$ perc#B )uesta possadisporre di )uanto necessario per il culto di"ino$ per le opere di apostolatoe di carit&$ per il sostentamento del clero 6can. 4447.

L%amministrazione dei ,eni ecclesiasticiIl diritto canonico precisa )uali sono %li or%ani le%ittimati a porre in essere %liatti necessari all(incremento$ alla conser"a!ione$ alla rui!ione eall(aliena!ione del patrimonio ecclesiastico. Amministratore della persona%iuridica pu,,lica colui c#e presiede a norma di le%%e o per disposi!ioni

statuarie o onda!ionali 6can. 14Q@7. Esempi di amministratori e& lege sono il8esco"o per la diocesi 6can. 3@37 e il parroco per la parrocc#ia 6can. 5347esempi di amministratori determinati da%li statuti o dalle ta"ole dionda!ione sono )uelli dei capitoli 6cann. 5J5 V 5J7$ delle associa!ionipu,,lic#e di edeli 6can. 31@7$ delle onda!ioni pie autonome 6can. 13J37. Gliamministratori sono tenuti ad adempiere ai loro compiti in nome della C#iesa6can. 14H47 ed escluso c#e essi possano a%ire come titolari di un mandatosen!a rappresentan!a 6art. 1QJ5 CC7. E( impedita la re%olareamministra!ione del patrimonio nei casi di dietto o di ne%li%en!a deile%ittimi or%ani di amministra!ione$ allora il potere attri,uito all(autorit&%erarc#icamente so"raordinata 6il ?onte*ce$ can$ 14Q3 l(Ordinario

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diocesano$ can. 14Q@7 nel caso in cui nB la le%%e$ nB %li statuti$ nB le ta"oledi onda!ione determinino %li or%ani di amministra!ione$ spetta all(Ordinarionominare come amministratori persone idonee c#e restano in carica per untriennio$ con possi,ilit& di essere conermate 6can. 14Q@7. O%ni persona%iuridica de"e a"ere un consi%lio per %li a9ari economici$ composto da edeli

esperti in materia economica e conoscitori del diritto secolare per dare unade%uato soste%no all(amministratore 6can. 14HJ7. ?rima dell(assun!ionedell(incarico 6can. 14H37 ric#iesto a%li amministratori di prestare%iuramento di s"ol%ere le proprie un!ioni onestamente$ edelmente$ con ladili%en!a del ,uon padre di ami%lia 6can. 14H7 e di sottoscri"ere unin"entario dei ,eni a"enti rile"ante "alore economico o culturale$ la cui copia"iene conser"ata nell(arc#i"io della Curia diocesana. I compiti de%liamministratori sono contemplati nei canoni 14H V 14HQ e sono curare laconser"a!ione del patrimonio predisporre tutele della propriet& in orme"alide attenersi scrupolosamente alle norme canonic#e e ci"ili esi%ere$conser"are ed ero%are i redditi e pro"enti secondo %li statuti$ le ta"ole di

onda!ione e le disposi!ioni di le%%e "ersare le )uote di interesse e dicapitale connesse a mutui o ipotec#e impie%are le atti"it& di ,ilancio per *nipropri della C#iesa curare la re%olare tenuta dei li,ri conta,ili$ la custodiadei documenti e de%li strumenti$ la reda!ione del ,ilancio pre"enti"o el(ela,ora!ione del rendiconto annuale osser"are le le%%i in materia di la"oro$concedendo un onesto compenso ai propri dipendenti non a%ire nel oroci"ile sen!a autori!!a!ione della competente autorit& non a,,andonarear,itrariamente le proprie un!ioni non procedere a dona!ioni c#e nei limitidell(ordinaria amministra!ione e solo per *ni di piet& o carit&. I compiti di"i%ilan!a e di controllo sull(amministra!ione dei ,eni sono attri,uiti alla +anta+ede e all(Ordinario. entre la +anta +ede or%ano %enerale ed uni"ersale

di "i%ilan!a e di controllo secondo il can. 14Q3$ per il )uale il ?onte*ce supremo amministratore ed economo di tutti i ,eni ecclesiastici$ l(Ordinario il normale ed immediato or%ano di "i%ilan!a e di controllo 6can. 14Q7.L(atti"it& di "i%ilan!a ri%uarda la costante "eri*ca della corrisponden!a della"ita e dell(atti"it& della persona %iuridica in particolare ri%uarda l(operatode%li or%ani di %o"erno e l(utili!!a!ione dei ,eni delle persone %iuridic#e.L(atti"it& di controllo attiene a%li atti di straordinaria amministra!ione eall(autori!!a!ione a stare in %iudi!io in )uest(ultimo caso il diritto canonicopre"ede c#e la capacit& dell(amministratore della persona %iuridica de,,aessere inte%rata dall(inter"ento dell(autorit& ecclesiastica c#e #a poteri dicontrollo. ?er atti eccedenti l(ordinaria amministra!ione si intendono )uelli

c#e producono sostan!iali inno"a!ioni alla situa!ione patrimoniale dellapersona %iuridica$ sia in positi"o sia in ne%ati"o. I criteri per determinare)uali atti sono de*niti straordinari sono ne%li statuti sono sta,iliti )uali sono%li atti “straordinari” in caso di silen!io de%li statuti$ spetta al 8esco"odiocesano determinare tali atti 6can. 14H17$ per %li istituti reli%iosi spetta aipropri competenti or%anismi 6can. 3H7. +ul patrimonio della diocesi lacompeten!a in materia della Coneren!a episcopale 6can. 14QQ7. Nel casodi atti posti in essere ille%ittimamente$ la persona %iuridica risponde solo neilimiti in cui l(atto posto in"alidamente sia tornato a suo "anta%%io o nel casodi atti "alidi ma illeciti. Gli amministratori rispondono sia nel caso di atti postiin"alidamente$ c#e siano andati a s"anta%%io$ sia nel caso di atti "alidi ma

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illeciti c#e a,,iano recato danni alla persona %iuridica in entram,i i casi)uest(ultima pu riarsi contro %li amministratori c#e le a,,iano recato danno6can. 14H17. L(a"er posto o omesso ille%ittimamente atti relati"iall(amministra!ione del patrimonio$ pu portare persino ad una attispeciecriminosa$ pre"ista dal can. 13H@$ e all(irro%a!ione di un(ade%uata san!ione

penale nei conronti dell(amministratore responsa,ile dell(atto.Il sostentamento del cleroIl sistema di sostentamento del clero stato proondamente modi*cato nelcorso del tempo. Tradi!ionalmente era imperniato sul sistema ,ene*ciale$ insostan!a accanto ad o%ni u>cio ecclesiastico si costitui"a una massapatrimoniale$ detta ,ene*cio$ a"ente personalit& %iuridica e su cui sisostene"a il c#ierico. Il cam,iamento a""enuto con il Concilio 8aticano IIc#e$ nel decreto sul ministero e la "ita sacerdotale “Presb4terorum ?rdinis”$dispose c#e il sistema ,ene*ciale de"e essere riormato in modo c#e la parte,ene*ciale sia trattata come cosa secondaria e "en%a messo in primo piano

l(u>cio stesso. Il codice pre"ede una disposi!ione transitoria 6can. 14Q47 insostitu!ione del sistema ,ene*ciario e tre di"ersi istituti attra"erso i )uali%arantire il sostentamento dei c#ierici$ a"orire un(e%ua%lian!a tra loro$promuo"ere a!ioni di solidariet& 6can. 14Q7.

- istituto per il sostentamento del clero$ da istituirsi in o%ni diocesi$il patrimonio costituito dai patrimoni dei ,ene*ci soppressi$ dai ,eni eo9erte dei edeli pro""ede al sostentamento dei c#ierici c#e prestanoser"i!io a a"ore della diocesi.

- fondo per la previdenza sociale del clero$ costituito dai ,eni ornitida%li stessi appartenenti al clero e dalle li,eralit& dei edeli #a ilcompito di pro""edere all(assisten!a sanitaria del clero$ alle pensioni di

in"alidit& e "ecc#iaia da istituire in o%ni diocesi )ualora nella realt&na!ionale non esistano %i& orme di sicure!!a sociale.- fondo comune$ costituito con ondi indi"iduati dal diritto locale e dalle

li,eralit& dei edeli$ per so""enire alle necessit& di )uanti prestanoser"i!io a a"ore della C#iesa 6cann. 43J V 4317.

Il codice non dispone c#e tali istituti a,,iano personalit& %iuridica canonica$ma si presume de,,a sussistere.

IL &/N/# #ANCTIFICANDIIl Codice #a "oluto dedicare l(intero I8 li,ro al munus sancti*candi

distin%uendo all(interno dello stesso ,en tre parti 6una dedicata aisacramenti$ una a%li altri atti dl culto di"ino$ una ai luo%#i ed ai tempi sacri7oltre ad una parte introdutti"a c#e "a dal can. H3 al can. H3@ e c#e ri%uardala un!ione di santi*care in %enerale.Ci premesso il can. H3 a sancire c#e la c#iesa adempie alla un!ione disanti*care mediante la litur%ia. Essa$ sulla scia di )uanto a9ermato dallacostitu!ione conciliare “+acrosanctum Concilium” de*nita come“l(eserci!io della un!ione sacerdotale di Ges Cristo in essa per me!!o deise%ni sensi,ili "iene si%ni*cata e reali!!ata$ in modo proprio a ciascuno$ lasanti*ca!ione de%li uomini e "iene esercitato dal Corpo mistico di GesCristo e dalle mem,ra$ il culto di Dio pu,,lico inte%rale. . E($ dun)ue$

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l(intima rela!ione esistente tra litur%ia e culto di Dio ad emer%ere con "i%oredal canone in )uestione. La partecipa!ione dei Cristiani$ attra"erso lalitur%ia$ al mistero di Cristo$ inatti$ rende i edeli "eri adoratori di Dio in%rado di tri,utare allo stesso un culto pu,,lico ed inte%rale. +e la un!ionedi santi*care$ in "irt del sacerdo!io comune$ spetta$ pur con le opportune

di9eren!ia!ioni un!ionali$ ad o%ni edele$ a norma del can. H35$ essaspetta$ in modo particolare$ a coloro c#e #anno rice"uto il sacramentodell(Ordine. ?recisamente essa compete a 8esco"i$ ?res,iteri e Diaconi$ciascuno secondo le proprie un!ioni. Il can. H3H$ in continuit& con il can.H3 a>da all(esclusi"a autorit& della C#iesa la disciplina della litur%ia.Di"ersamente$ inatti$ non potre,,e %arantirsi il "alore dei +acramenti$ nB laedelt& delle a!ioni litur%ic#e alla ede della C#iesa. Dato il caratterepu,,lico proprio delle a!ioni litur%ic#e$ e"idente c#e )ueste de"onoessere re%olate esclusi"amente dall(autorit& della C#iesa. In e9etti$ lalitur%ia cosi intimamente unita ai principi della dottrina della C#iesa$ c#e molto di>cile separare l(autorit& del a%istero dalle responsa,ilit& proprie

della Gerarc#ia ecclesiale nella re%olamenta!ione dell(atti"it& litur%ica. Inparticolare$ spetta alla +anta +ede spetta disciplinare la +acra Litur%ia dellaC#iesa uni"ersale$ pu,,licare i Li,ri Litur%ici 6messali$ rituali ,re"iari7 e"i%ilare sulla corretta applica!ione delle norme litur%ic#e. +econdo %li artt.4;Qo della Costitu!ione Apostolica Pastor @onus$ )uesta competen!aappartiene alla Con%re%a!ione per il Culto di"ino e la disciplina dei+acramenti$ anc#e se altri dicasteri #anno pu,,licato ne%li anni passatidocumenti d(indu,,ia importan!a per il diritto litur%ico. Le coneren!eEpiscopali$ in"ece$ #anno il compito di reali!!are le "ersioni nelle di"erselin%ue correnti dei li,ri litur%ici e di curarne la pu,,lica!ione pre"ioconsenso della +anta +ede$ mentre il 8esco"o Diocesano pu$ in seno ai

limiti della propria competen!a$ impartire norme litur%ic#e "incolanti per iedeli della propria Diocesi. Tutto ci premesso$ per )uanto concerne speci*camente i sacramenti$ il can.Ho$ con il )uale si apre la I parte del li,ro I8$ dedicato come sappiamo$ allaun!ione di santi*care della C#iesa$ cos0 recita “I sacramenti del Nuo"o Testamento$ istituiti da Cristo +i%nore e a>dati alla C#iesa$ in )uanto a!ionidi Cristo e della C#iesa$ sono se%ni e me!!i mediante i )uali la ede "ieneespressa e irro,ustita$ si rende culto a Dio e si compie la santi*ca!ione de%liuomini$ e pertanto concorrono sommamente a ini!iare$ conermare emaniestare la comunione ecclesiastica perci nella loro cele,ra!ione sia isacri ministri sia %li altri edeli de,,ono a"ere una proonda "enera!ione e la

do"uta dili%en!a”Il predetto canone mette in risalto il carattere solenne e propedeutico per lasanti*ca!ione de%li uomini. A tal ri%uardo de"e arsi notare come isacramenti presuppon%ano$ irro,ustiscano ed esprimano la ede.I sacramenti sono sette Mattesimo$ Conerma!ione 6cd. Cresima7$ Eucaristia$?eniten!a$ Fn!ione de%li inermi$ Ordine sacro$ atrimonio. Essi a%iscono siasul piano teolo%ico$ conerendo la %ra!ia e& opere operato$ cio per sestessi$ in or!a dello stesso rito sacramentale$ indipendentemente dai meritisia di c#i li amministra c#e di colui c#e li rice"e sia dal punto di "ista%iuridico$ producendo delle )uali*ca!ioni a "olte indele,ili. +e%nando il,attesimo$ da un lato$ la ri%enera!ione )uale *%lio di Dio e$ dall(altro$

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l(incorpora!ione in seno alla C#iesa$ asse%nando la Cresima al edele lamissione di essere testimone di Cristo$e consistendo l(ordine sacro nellacostitu!ione di ministri c#e a%iscono in persona +risti capitis$ dettisacramenti non possono essere$ inatti$ ripetuti. Essi sono de*niti )ualisignum s pirituale et indelebile  in anima impressum$ in )uanto imprimono in

capo al edele un se%no incancella,ile 6can. H57. Tra tutti i sacramenti $ ,attesimo$ eucaristia e conerma!ione$ appaiono traloro strettamente con%iunti e risultano necessari a>nc# i edeliac)uisiscano la struttura propria di uomini di Cristo.( il ,attesimoEsso de*nito Ianua $acramentorum$ porta dei sacramenti$ in )uanto$ c#inon lo rice"e "alidamente$ non pu accedere a%li altri sacra menti ed in)uanto esso me!!o necessario di atto o$almeno nel desiderio$ allasal"e!!a.ediante il ,attesimo %li uomini "en%ono li,erati nel peccato ori%inale$ sonori%enerati )uali *%li di Dio$ "en%ono incorporati in maniera indele,ile nella

C#iesa. ?er ci c#e ri%uarda la sua "alidit& del sacramento sono ric#iestire)uisiti di materia$ la"acro di ac)ua pura$ e di orma$ le parole c#eesprimano la "olont& di ,atte!!are cos0 come "uole la C#iesa.Il Mattesimo "iene amministrato secondo il rito prescritto dai li,ri litur%ici$tutta"ia$ in caso di ur%ente necessit& su>ciente osser"are i re)uisiti dimateria e orma ric#iesti per la sua "alidit& consistenti nel la"acro in ac)ua enella ormula "er,ale pre"ista “io ti battezzo nel nome del Padre 3primaimmersione o inusione7 e del Figlio  3seconda immersione o inusione7 edello Spirito Santo 3ter!a immersione o inusione7.Dato il carattere ondamentale del sacramento del ,attesimo$ la cele,ra!ionedello stesso de"e essere ade%uatamente preparata anc#e attra"erso

un(accurata orma!ione c#e do"r& ri%uardare$ a seconda dei casi$ l(adulto$c#e intende accedere al ,attesimo$ al )uale sono assimilati$ eK can. H54$coloro c#e usciti dall(inan!ia #anno l(uso della ra%ione$ e c#e do"r& rice"erel(ini!ia!ione sacramentale$ attra"erso il catecumenato$ secondo lepeculiarit& delle C#iese particolari i %enitori ed i padrini del ,am,ino da,atte!!are al )uale "en%ono assimilati i so%%etti c#e$ ,enc#B non pi,am,ini$ non possono considerarsi responsa,ili dei propri atti.Il Mattesimo pu essere conerito per immersione o per inusione$ secondo ledisposi!ioni della Coneren!a Episcopale6can H57$ in ac)ua c#e$ sal"o i casidi necessit& de"e essere ,enedetta secondo le disposi!ioni litur%ic#e 6can.H537. Il Mattesimo$ sal"o necessit& di9ormi c#e a,iliti alla sua cele,ra!ione in

)ualun)ue %iorno dell'anno$ de"'essere cele,rato di Domenica o se possi,ilenella 8e%lia ?as)uale 6can. H57 Il can. H1 indica i ministri titolari dellacondi!ione di ordinari dell(amministra!ione del ,attesimo. +e,,ene$ inatti$ incaso di necessit& c#iun)ue$ persino un inedele$ purc#B mosso da retteinten!ioni possa amministrare il ,attesimo$ il 8esco"o$ il pres,itero ed ildiacono #anno come proprio tale u>cio$ ermo restando$ ai sensi del can53o$ c#e esso rientra nelle un!ioni a>date in maniera speciale al parroco. IlCodice$ al Capitolo III del Li,ro I8 del Codice$ pone la disciplina destinata ai,atte!!andi o catecumeni.In primo luo%o il can H$ in conormit& con il carattere indele,ile epermanente del sacramento ,attesimale$ sancisce c#e possiede la capacit&

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d(essere ,atte!!ato c#iun)ue non l(a,,ia %i& rice"uto. La disciplinacodicistica distin%ue tra ,atte!!andi adulti e ,am,ini. ?er ci c#e ri%uardal(adulto esso pu essere ,atte!!ato se #a$ innan!itutto$ ai *ni della "alidit&del sacramento$ espresso la "olont& di rice"ere il ,attesimo$ siasu>cientemente istruito sulle "erit& di ede e sui do"eri cristiani ed a,,ia

ese%uito un periodo di catecumenato. ?er ci c#e ri%uarda il ,attesimo dei,am,ini$ i %enitori #anno l(o,,li%o di ,atte!!arli entro le prime settimane di"ita. E( necessario c#e ad esso consenta almeno uno dei %enitori$ o""ero c#ine a le "eci$ e c#e "i sia la ondata speran!a c#e il ,atte!!ando "err&educato nella reli%ione cattolica$ sal"o di9erirlo o"e essa manc#i. Tal"olta$ eprecisamente in caso di pericolo di morte imminente$ possi,ile prescindereanc#e dalla "olont& dei %enitori. Il can. HH al U 4$ inatti$ innan!i ad unsi9atto pericolo$ antepone il ,ene della sal"e!!a eterna del ,am,ino al dirittodi scelta dei %enitori. +ulla stessa scia si pone il can HQ1 c#e permette il,attesimo$ per )uanto possi,ile$ anc#e nei conronti dei eti a,orti"i. IlCapitolo I8 dedicato ai padrini. Il loro compito )uello di assistere il

,atte!!ando adulto nell'ini!ia!ione cristiana$ e presentare al ,attesimo con i%enitori il ,atte!!ando ,am,ino. +petta$ inoltre$ loro parimenti cooperarea>nc#B il ,atte!!ando conduca una "ita cristiana conorme al ,attesimo eadempia edelmente %li o,,li%#i ad esso inerenti. In*ne$ il Capitolo 8 delLi,ro I8$ ?arte I$ Titolo I$ dedicato alla pro"a ed alla annota!ione del,attesimo conerito. . A norma del canone HQQ ; U1. Il parroco del luo%o do"esi sia cele,rato il ,attesimo$ do"r& sen!a alcun indu%io re%istrare nel li,ro dei,attesimi i nomi dei ,atte!!ati$ acendo men!ione del ministro$ dei %enitori$dei padrini e$ se "i sono$ dei testimoni$ del luo%o e del %iorno del ,attesimoconerito$ indicando al tempo stesso il %iorno e il luo%o della nascita. Comenorma di c#iusura pare porsi il can. HQH il )uale a9erma c#e )ualora il

,attesimo non sia stato amministrato nB dal parroco$ nB alla sua presen!a$ ilministro del ,attesimo$ c#iun)ue e%li sia$ tenuto a inormare del suoconerimento il parroco della parrocc#ia nella )uale il ,attesimo statoamministrato$ perc#B lo annoti a norma delle disposi!ioni di cui al can. HQQ4.4 La confermazioneIl Titolo II del Li,ro I8 dedicato al sacramento della conerma!ione$ me%lioconosciuto con il nome di Cresima$ sacramento c#e al pari del ,attesimo edell'ordine sacro imprime un carattere indele,ile.. La conerma!ione partedell'ini!ia!ione cristiana ed implica un completamento della %ra!ia e delcarattere ,attesimale. A norma del can HQ@$ inatti$esso il sacramento perme!!o del )uale i ,atte!!ati “sono arricc#iti del dono dello +pirito +anto e

"incolati pi perettamente alla C#iesa”$ al *ne di essere pi strettamente adessere con le parole e le opere testimoni di Cristo e a di9ondere e dienderela ede. Essa costituisce il cresimato persona tenuta a conessarepu,,licamente la propria ede. E' per tale ra%ione c#e la conerma!ionetrasorma il cresimato in modo tale c#e e%li a,,ia “il ,uon odore di Cristo”.Da ci il si%ni*cato sim,olico del crisma$ perc# la ronte unta con l'oliosanto non si arresti innan!i alle di>colt& esterne. Il sacramento dellaconerma!ione "iene conerito mediante$ ai *ni della "alidit& del sacramento$l'un!ione del crisma 6olio mescolato con ,alsami c#e "iene consacrato dal8esco"o nella messa crismale del Gio"ed0 +anto insieme ad altri olii santi7$mediante l'imposi!ione delle mani e le parole pre"iste dai li,ri litur%ici6 non

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necessarie ai *ni della "alidit&7. inistro ordinario della Conerma!ione il8esco"o$ ma il sacramento pu essere conerito anc#e da un sacerdote cui)uesta acolt& sia stata concessa o per diritto comune o per espressomandato. . Inoltre ai sensi del can HH3 #anno di diritto acolt& diamministrare la conerma!ione a7 entro i con*ni della propria circoscri!ione$

coloro c#e sono e)uiparati dal diritto al 8esco"o diocesano$ "ale a dire )uantisono indicati al can 3H ,7 il pres,itero$ c#e$ in or!a dell'u>cio o delmandato del 8esco"o diocesano$ ,atte!!a un adulto o ammette uno %i&,atte!!ato nella piena comunione della C#iesa cattolica e c#e puamministrare$ sen!a ulteriori rimandi$ la conerma!ione c7 o%ni pres,itero.nel caso di so%%etti c#e si tro"ano in pericolo di morte. capace di rice"ere la Conerma!ione o%ni ,atte!!ato c#e non a,,ia %i&rice"uto$ in "irt del suo carattere indele,ile$ il sacramento dellaconerma!ione 6can. HH@7. +al"a l'ipotesi del pericolo di morte$ il can HH@$ U4$ ric#iede c#e il edele dotato dell'uso della ra%ione$ sia ade%uatamentepreparato$ opportunamente disposto e sappia e "o%lia rinno"are le

promesse ,attesimali.. +al"o il pericolo di morte$ altre %ra"i cause c#esu%%eriscano di9erentemente$ o determina!ioni dettate dalla Coneren!aEpiscopale anc#e in considera!ione di consuetudini locali$ i edeli sono tenutia rice"ere tempesti"amente tale sacramento indicandosi )uale parametroana%ra*co )uello dell' et& della discre!ione6can. H@17. +i noti a tal propositoc#e la Coneren!a Episcopale Italiana #a disposto c#e l'et& per ilconerimento della cresima sia *ssata al dodicesimo anno d'et&. Il can. H@4indica c#e il cresimando de"e essere assistito da un padrino per il )uale ilcan H@3 U4 indica una preeren!a nei conronti di c#i #a assolto tale compitoper il Mattesimo . Compito precipuo del padrino$ c#e do"r& possedere %listessi re)uisiti ric#iesti per i padrini dei ,atte!!andi$  proedere anc+ il

confermato si comporti come un ero testimone di risto e adempiafedelmente gli obblig+i inerenti il sacramento$ cos0 recita$ inatti$ il can. H@4.?er )uanto concerne$ inoltre$ la pro"a dell\(a""enuta Conerma!ione il codicea rierimento a )uanto detto dal can. HQ per la pro"a del ,attesimo$ mentreper ci c#e ri%uarda l'annota!ione de"e arsi re%istra!ione nel li,ro deicresimati esistente presso la Curia diocesana.La #antissima EucaristiaIl codice inserisce una sorta di pream,olo nel )uale si pone in e"iden!al'ecce!ionale "alore della cele,ra!ione Eucaristica.6cann. H@Q;[email protected]+antissima Eucaristia de*nita$ inatti$ )uale sacramento augustissimum nel!uale lo stesso risto $ignore presente, iene o>erto ed preso come

cibo, e mediante il !uale continuamente ie e cresce la +ies  Da tale rile"an!a conse%ue in tutta e"iden!a c#e tutti %li altri sacramenti etutte le opere di apostolato sono strettamente unite alla +antissimaEucaristia e ad essa *nali!!ati. ?er ci tutti i edeli de,,ono a"ere nelmassimo onore la +antissima Eucaristia 6can. H@H7 e$ di conse%uen!a$se%uendo la descri!ione dei tre momenti eucaristici ela,orata dal can H@H$partecipare atti"amente nella cele,ra!ione di )uesto au%ustissimo +acri*cio$6id est partecipare alla +antissima essa7$ rice"erlo6il sacramentodell'eucaristia7 con re)uen!a e massima de"o!ione e "enerarlo con lamassima adora!ione 6adora!ione eucaristica7.Il can. H@H$ in*ne$ a>da aipastori d'anime il compito di illustrare su tutto ci i edeli.

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I cann. @13 e @1 disciplinano in maniera speci*ca l'amministra!ione delsacramento della +antissima Eucarestia ai anciulli. A>nc# essa siaamministrata necessario c#e essi posse%%ano una su>ciente conoscen!a eun accurata prepara!ione$ in modo da poter percepire il mistero di Cristo eessere in %rado di assumere con ede e de"o!ione il Corpo del +i%nore 6can.

@13$ U 17. Detta prepara!ione pu essere considerata su>ciente )uando ilanciullo a,,ia un'idea su>cientemente c#iara di Dio come +i%nore e ?adrenostro$ del suo amore per %li uomini e di Ges Cristo$ 2i%lio di Dio$ c#e si atto uomo$ c#e morto sulla croce e c#e risorto. +i tratta di unaconoscen!a e di una prepara!ione minima c#e destinata ad essere ancorpi essen!iale nel caso di anciulli in pericolo di morte la conoscen!a delmistero di Cristo sar& presumi,ile o%ni )ual"olta il anciullo riesca adistin%uere il Corpo di Cristo dal pane comune inteso )uale ci,o. 6can. @13 U47.?er rice"ere lecitamente la sacra comunione de,,ono sussistere ulteriorire)uisiti re)uisiti. Il can @15 ne *ssa alcuni di natura ne%ati"a e di indole

prettamente “le%ale” a7 non essere stati scomunicati o interdetti siaerendae c#e latae senten!iae$ ,7 non perse"erare ostinatamente in un %ra"epeccato maniesto 6can. @157. In )uest'ultimo caso$ per escludere dalsacramento dell'eucaristia il edele necessario c#e ricorrano tutti e tre ire)uisiti ric#iesti dalla norma o%%etti"a %ra"it& del peccato$ l'ostinataperse"eran!a del so%%etto c#e non pone limiti al suo comportamentoreiterato nel tempo ed$ in*ne$ il carattere maniesto della situa!ione dipeccato.Il can @1 pone altri re)uisiti di carattere prettamente spirituale escludendodall'Eucarestia c#i #a la consape"ole!!a di essere in peccato %ra"e e nona,,ia premesso la conessione sacramentale o$ se ci sia impossi,ile$ un atto

di contri!ione peretta c#e include$ comun)ue$ il proposito di conessarsi alpi presto. Il can. @1@ *ssa$ inoltre$ il principio del di%iuno eucaristico per cuiil comunicando de"e tro"arsi a di%iuno da almeno un(ora$ da ci,o e ,e"ande$ecce!ion atta per ac)ua e medicine. Ad esso sono sottratti %li inermi$ %lian!iani e i sacerdoti c#e de"ono cele,rare pi "olte all'interno della stessa%iornata. raccomandato c#e i edeli si comunic#ino durante la stessacele,ra!ione eucaristica 6can. @1H7 ; c#i #a %i& rice"uto la +antissimaEucaristia pu rice"erla$ nel medesimo %iorno$ solo per un (altra "olta$ masolo nella cele,ra!ione eucaristica alla )uale si partecipi. Nonostante laraccomanda!ione di cui sopra$ la sacra comunione non potr& essere ne%ata ac#i per %iusto moti"o$ l'a,,ia ric#iesta uori dalla messa.

O%ni edele$ una "olta ammesso alla +antissima Eucaristia$ tenutoall(o,,li%o di rice"ere la comunione almeno una "olta all(anno$ di re%oladurante il tempo pas)uale 6c.d. precetto pas)uale7 a meno c#e per "alidara%ione non "en%a compiuta in altro momento dell'anno litur%ico 6can. @4o7.+econdo il canone @4 il +acri*cio Eucaristico de"e$ di re%ola$ essere o9ertocon pane e "ino al )uale "a a%%iunta un po' d'ac)ua. La sacra Comunionepu essere data$ an!i )uesta do"re,,e essere la norma$ sotto la sola speciedel pane$ per )uanto la stessa ma possa essere data anc#e sotto entram,ele specie di "ino e pane e$ solo in caso di necessit&$ sotto la sola orma di"ino$ si pensi$ ad esempio$ all'inermo c#e non possa in%erire solidi o ad altreparticolari necessit& 6can. @457. La cele,ra!ione e la distri,u!ione

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dell(Eucaristia do"r& essere di norma essere compiuta in un luo%o sacro$sopra un altare dedicato o ,enedetto. Tttta"ia$ )ualora lo ric#ieda lanecessit&$ potr& procedersi anc#e uori del luo%o sacro$ ma$ comun)ue$ in unluo%o decoroso su un ta"olo ricoperto dalla to"a%lia e dal corporale 6in%enere costituito da un panno di orma )uadrata di tela di lino inamidato$

can. @347. Il Capitolo II del Li,ro I8$ titolo II dedicato alla conser"a!ione e"enera!ione della +antissima Eucaristia. Il culto della Eucaristia de"e lapropria ori%ine alla conser"a!ione di +pecie consacrate per l'amministra!ionedell'a Comunione per %li inermi. Tutta"ia$ la C#iesa permette taleconser"a!ione per consentirne ai edeli l'adora!ione e per %arantire ladistri,u!ione di essa al di uori della messa. come specie consacrata$ de"eessere conser"ata 6sotto le specie di pane ] ostie consacrate7 nella c#iesacattedrale$ in o%ni c#iesa parrocc#iale$ nella c#iesa o nell'oratorio annessoalla casa di un istituto reli%ioso o di una societ& di "ita apostolica 6can. @37.Essa pu essere conser"ata nella cappella pri"ata del 8esco"o 6147.La corretta conser"a!ione della +acra Eucaristia impone c#e nel luo%o di

conser"a!ione "en%a cele,rata la essa perlomeno due "olte al mese al *nedi dare un se%no tan%i,ile presen!a e dell(adora!ione di Ges Cristo nelle+pecie eucaristic#e ed anc#e di procedere al loro rinno"o delle ostieconsacrate entro opportuni mar%ini di tempo 6cc. @3 U 4 e @3@7.

 sacramento della !enitenzaLa peniten!a )uel sacramento mediante la )uale i edeli conessando alministro le%ittimo con piena contri!ione e con il ermo proposito di emendarsiotten%ono la remissione dei peccati commessi dopo il ,attesimo. ?er me!!odell(assolu!ione$ impartita dal ministro stesso essi otten%ono da Dio ilperdono dei peccati 6G". 4o$ 437 e$ contemporaneamente$ "en%ono

riconciliati con la C#iesa$ c#e$ peccando$ #anno erito 6can. @5@7Nel sacramento della peniten!a assume$ per sua natura$ una rile"an!a )uasiassoluta il rapporto personale diretto tra ministro e penitente. Lacele,ra!ione ordinaria del sacramento 6can. @o7 si compie$ pertanto$attra"erso la conessione indi"iduale e inte%ra dei propri peccati el(assolu!ione impartita al sin%olo penitente. In casi ecce!ionali ammessa$tutta"ia 6can. @17$ l(assolu!ione %enerale$ impartita simultaneamente a piedeli sen!a la pre"ia conessione indi"iduale. Ci ammesso precisamente)uando "i sia imminente pericolo di morte e al sacerdote non ,asti il tempoper ascoltare le conessioni indi"iduali 6a!ioni ,ellic#e$ calamit& naturali$disastri$ etc.$ can. @1$ U17)uando per scarse!!a di conessori e %rande

a^uen!a di penitenti non si _ riuscire,,e ad ascoltare in tempo utile leconessioni dei sin%oli$ pri"andoli )uindi$ della %ra!ia sacramentale e dellacomunione per un lun%o periodo di tempo6@1$ U47. +petta al 8esco"odiocesano$Giudicare se ricorrano le condi!ioni ric#ieste a norma del can @1U1$ n. 4$ il )uale$ tenuto conto dei criteri concordati con %li altri mem,ri dellaConeren!a Episcopale$ pu determinare i casi di tale necessit&. In tali casi$tutta"ia$ colui c#e #a rice"uto l(assolu!ione %enerale de"e$ per$ appenacessato lo stato di pericolo o di necessit&$ accostarsi )uanto prima allaconessione indi"iduale 6can. @7.inistro del sacramento della peniten!a solo il sacerdote 6can. @57.?er la"alida assolu!ione dei peccati si ric#iede$ per$ c#e il ministro$ oltre alla

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potest& di ordine$ a,,ia anc#e la acolt& di esercitarla sui edeli ai )ualiimpartisce l(assolu!ione 6can. @$ U 17.?er )uanto concerne la sua ori%ine$ detta acolt& si ac)uisisce o ipso iure$ oin "irt dell(u>cio$ o per speciale concessione. La posse%%ono ipso iure$ oltreal Romano ?onte*ce$ i cardinali ed i "esco"i. In "irt dell(u>cio ecclesiastico

proprio sono in"estiti di tale acolt& l(ordinario del luo%o 6 can. 13 U 47$ ilcanonico peniten!iere$ nonc#B il parroco e c#i ne accia le "eci. Godono di)uesta acolt& anc#e i superiori de%li istituti reli%iosi e delle societ& di "itaapostolica$ clericali e di diritto ponti*cio$ ossia di )ue%li istituti o societ& i cuisuperiori$ a norma del c. 5@ U 4$ %odono di potest& ecclesiastica di %o"ernosia relati"a al oro interno c#e al oro esterno$ e sono de*niti ordinari dalcan.. 13 U 17. ?er ci c#e concerne$ in"ece$ la speciale concessione diesercitare il sacramento della conessione$ tale acolt& pu essere attri,uita$dall'ordinario del luo%o e dai superiori de%li istituti reli%iosi e delle societ& di"ita apostolica c#e %odono di potest& esecuti"a$ a pres,iteri la cui idoneit&sia stata "alutata con un esame o consti da altra onte 6can. @Qo7

. L'eserci!io dell(atti"it& del conessore disciplinato minu!iosamente daicanoni @QH;@H cui si in"ia.I cann.@QH;@Q@ pon%ono in luce l'importan!a del compito del conessorede*nito giudice e medico, il )uale de"e ricordare di essere stato costituito daDio ministro della diina giustizia e misericordia al *ne di pro""edere allasal"e!!a delle anime$ oltre c#e all'onore di"ino. Il sacerdote nellos"ol%imento della propria un!ione di conessore do"r& usare pruden!a ediscre!ione specie in rela!ione all'et& ed alla condi!ione del penitente. Anorma del can @H1$ il conessore$ "alutata la )ualit& e il numero dei peccatide"e imporre al penitente una salutare e con"eniente soddisa!ione 6dettaimpropriamente$ nel %er%o corrente$ peniten!a7 c#e il penitente stesso #a

l(o,,li%o di adempiere personalmente. Il can @H4 a rierimento speci*co alcaso in cui il penitente conessi di a"er alsamente denunciato un conessoreinnocente presso l'autorit& ecclesiastica per il delitto di sollecita!ione alpeccato contro il 8I comandamento 6non commettere atti impuri7. In tal casoil penitente non potr& essere assolto se prima non a"r& ritirato la denuncia.Il can. @H3 sancisce l'in"iola,ilit& del si%illo sacramentale pertanto ilconessore o,,li%ato$ sotto pena di scomunica latae senten!iae$ a nonlasciarsi su%%ire nulla del penitente nB in parole$ nB in altro modo. Ase%reto$ sotto pena di scomunica$ sono tenuti %li e"entuali interpreti ec#iun)ue capti o in )ualun)ue modo "en%a a conoscen!a dei peccati dellaconessione. ?er la %rande importan!a attri,uita al sacramento della

peniten!a$ il can @H e"iden!ia come tutti coloro cui demandata in or!adell'u>cio la cura delle anime$ siano tenuti all'o,,li%o di pro""edere c#esiano ascoltate le conessioni dei edeli a loro a>dati$ c#e ra%ione"olmentelo c#iedano$ e c#e sia ad essi data l'opportunit& di accostarsi alla conessioneindi"iduale$ sta,ilendo$ per loro comodit&$ %iorni e ore.?er ci c#e ri%uarda i canoni dedicati in maniera speci*ca al penitente$ ledele$ per tro"are nel sacramento della peniten!a un salutare rimedio$ de"eessere disposto in modo tale da con"ertirsi a Dio$ ripudiando i peccati c#e#a commesso e a"endo$ nel contempo$ il proposito di emendarsi 6can. @HQ7.Nella conessione andranno rieriti i peccati %ra"i commessi dopo il,attesimo e c#e non siano ancora stati o%%etto di conessione indi"iduale e

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dei )uali #a coscien!a dopo un dili%ente esame. Inoltre raccomandata laconessione dei peccati "eniali 6cd conessione di de"o!ione7 Ciascun edele$ra%%iunta l(et& della ra%ione$ tenuto all(o,,li%o di conessare i propripeccati %ra"i almeno una "olta nell(anno 6can. @H@7$ e$ secondo il principiodella li,era del conessore$ potr& sce%liere il conessore di sua preeren!a

anc#e se di rito di"erso$ purc#B canonicamente appro"ato 6can. @@17.L%/nzione degli infermi L(Fn!ione de%li inermi$ un tempo tenuta sotto il nome di estrema un!ione$ il sacramento mediante il )uale la C#iesa raccomanda al +i%nore$ so9erentee %lori*cato i edeli inermi perc#B li solle"i e li sal"i 6can. @@H$ U l7.Essa "iene conerita un%endo con olio ,enedetto la ronte$ le mani e i piedidei edeli pronunciando le parole sta,ilite nei li,ri litur%ici. L'olio per l'un!ionedo"r& essere ,enedetto dal "esco"o e da coloro ad esso e)uiparati perdiritto6i titolari di una prelatura territoriale$ l'a,ate$ il "icario apostolico$ ilpreetto apostolico e l'amministratore apostolico7$ o$ in caso di necessit&$dallo stesso sacerdote ma durante il sacramento stesso.

inistro di )uesto sacramento solo il sacerdote$ in particolare colui al )uale demandata la cura delle anime$ ad es. il ?arroco 6can. 1oo37. L(Fn!ionede%li inermi pu essere amministrata$ come si dice"a in apertura dipara%rao$ al edele il )uale a,,ia ra%%iunto 1(uso di ra%ione e c#e$ per"ecc#iaia o malattia$ cominci a tro"arsi in stato di pericolo. Il %iudi!io sullostato di malattia tale da determinare la rice!ione da parte dell'inermo delsacramento$ de"e essere "alutata$ secondo )uanto disposto dall'OrdoFnctionis in*rmorum$$attenendosi a %iudi!i di pro,it& e pruden!a sen!aeccessi"a apprensione e consultandosi$ con un medico se necessario. Ilcarattere essi,ile della "aluta!ione da e9ettuare si e"ince dalla possi,ilit& diripetere pi "olte$ in caso di necessit&$ il sacramento. 6can. 1oo7.

Il sacramento dell%ordineL( Ordine il sacramento mediante il )uale alcuni trai edeli sono costituiti inmodo indele,ile ministri sacri intendendosi per tali coloro c#e sonoconsacrati e destinati a ser"ire$ ciascuno nel suo %rado$ il ?opolo di Dio. Ilsacramento dell'Ordine unico$ ma comprende al proprio interno tre %radidiaconato$ pres,iterato o sacerdo!io$ episcopato 6can. 1oo@$ U 17 l(unopropedeutico all(altro. Coloro c#e sono consacrati "esco"i o pres,iteririce"ono la acolt& di a%ire i persona di Cristo Capo e sono c#iamati adadempiere i tria munera di inse%nare$ santi*care e %o"ernare 68esco"i epres,iteri7. I diaconi$ in"ece$ "en%ono a,ilitati a ser"ire il ?opolo di Dio nellaDiaconia della litur%ia$ della parola e della Carit& e nella Diaconia ad

adempiere$ nella persona di Cristo. Ricordiamo c#e accanto al diaconato$inteso come %radino c#e precede 1(accesso al sacerdo!io$ "i ora la ormanuo"a ed autonoma del diaconato permanente la cui istitu!ione a>dataalla prudente "aluta!ione delle Coneren!e Episcopali secondo )uantoa9ermato nel otu proprio $acrum diaconatus ordinem del 1H;;1@Q e #d pascendum populum Dei del 15;H;[email protected] sacramento dell'ordine si conerisce mediante l(imposi!ione delle mani6materia7 e la pre%#iera consacratoria 6orma7 prescritta$ per ciascun %rado$dai li,ri litur%ici 6can. 1oo@$ U 47.L'ordina!ione de"'essere cele,rata durante la essa solenne$ in %iorno didomenica o in una esta di precetto$ ma per ra%ioni pastorali si pu compiere

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anc#e in %iorni eriali. Essa do"r& essere cele,rata %eneralmente nella c#iesacattedrale tutta"ia sempre per ra%ioni pastorali pu cele,rarsi in un'altrac#iesa od oratorio.Ad essa do"ranno essere in"itati i c#ierici e %li altri edeli$ a>nc#B "ipartecipino nel ma%%ior numero possi,ile

inistro della sacra ordina!ione il 8esco"o consacrato 6can. 1o147. Tutta"ia$a nessun 8esco"o consentito consacrare lecitamente un altro 8esco"o$ senon #a il mandato ponti*cio 6can. 1o137 e se$ sal"o speci*ca dispensa della+anta +ede$ non associa nella consacra!ione almeno altri due 8esco"i 6can.1o17. +i pu essere ordinati al pres,iteriato e al diaconato o dal 8esco"oproprio o""ero da altro 8esco"o c#e a,,ia rice"uto da )uello proprio lelettere dette dimissorie$ cio l'autori!!a!ione ad ordinare un proprio sudditodella cui identit& e dei cui re)uisiti si d& testimonian!a. 6cann. 1o15 e 1o1H7.8a precisato$ ancora$ c#e a norma del can. 1o1Q. il 8esco"o$ uori dellapropria circoscri!ione$ non pu conerire %li ordini$ se non con licen!adell(Ordinario del luo%o

?er )uanto ri%uarda %li ordinanti pu essere "alidamente ordinatoesclusi"amente il ,atte!!ato di sesso masc#i le 6can. 1o47. ?er la liceit&dell(ordina!ione al pres,iterato e al diaconato si ric#iede 6can. 1o457 c#el(ordinando a7 a,,ia compiuto il prescritto periodo di pro"a ,7 posse%%a$ a%iudi!io del 8esco"o proprio o del competente +uperiore ma%%iore 6sereli%ioso7$ le do"ute )ualit& c7 non a,,ia irre%olarit& o impedimenti d7 a,,iasuperato %li scrutini e7 sia munito dei documenti prescritti. +i ric#iede inoltrec#e l(ordina!ione$ a %iudi!io del le%ittimo superiore$ risulti utile per ilministero della C#iesa 6can. 1o45$ U 477. Il pres,iterato pu essere conerito solo a coloro c#e #anno compiuto 45ani di et&$ posse%%ano una su>ciente maturit& 6". anc#e can. 1o347 e siano

stati ordinati diaconi da almeno sei mesi 6can. 1o317. Coloro c#e sonodestinati al pres,iterato "en%ono ammessi all(ordine del diaconato soltanto a43 anni compiuti i candidati al diaconato permanente "i sono in"eceammessi 6can. 1o31$ U 47 = se celi,i$ dopo i 45 anni compiuti = se sposati$dopo i 35 anni compiuti e con il consenso della mo%lie. diritto delleConeren!e Episcopali sta,ilire una norma con cui si ric#ieda un'et& pia"an!ata per il pres,iterato e per il diaconato permanente.Gli aspiranti al diaconato e al pres,iterato de"ono essere ormati medianteun'accurata prepara!ione$ a norma del diritto6can. 434;47 A norma del can.1o4H$ inoltre$ compito del 8esco"o diocesano e del +uperiore competentepro""edere c#e i candidati$ prima c#e siano promossi a )ualc#e ordine$

"en%ano de,itamente istruiti su ci c#e ri%uarda l'ordine e i suoi o,,li%#i..Fna "olta cele,rata l(ordina!ione$ si procede all'annota!ione$ nell(appositore%istro da custodirsi nella Curia del luo%o dell(ordina!ionedei$ dei nomi deisin%oli ordinati e del ministro ordinante$ del luo%o e della data dell(a""enutaordina!ione. Il 8esco"o ordinante de"e conse%nare a ciascun ordinato uncerti*cato autentico dell(a""enuta ordina!ione e$ nel contempo$ comunicarela noti!ia di ciascuna ordina!ione cele,rata al parroco del luo%o di Mattesimoper le annota!ioni di rito nel li,ro dei ,atte!!ati 6cann. 1o53$ U 4$ e 1o57Altri atti del culto divinoOltre ai sacramenti$ c#e costituiscono il centro della litur%ia della C#iesa$ cisono altri atti di culto c#e il diritto disciplina al *ne di assicurare la loro

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"alida cele,ra!ione e$ )uindi$ anc#e %li e9etti %iuridici da essi deri"anti. Inmodo del tutto simile ai sacramenti anc#'essi sono me!!i pu,,lici di+anti*ca!ione e )uindi ricompresi in seno alla un!ione di santi*care dellaC#iesa

 Tra essi indi"iduiamo−

i sacramentali$− le ese)uie$− la litur%ia delle ore$− il "oto e il %iuramento

Il matrimonio come istituto naturale?er comprendere me%lio la struttura del matrimonio possiamo arerierimento alla +acra +crittura in cui tro"iamo la struttura del matrimoniocome istituto naturale in )uattro passa%%i

− “non è bene che l’uomo sia solo”

− “i due formeranno una sola carne”− “crescete e moltiplicatevi ”− “ per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre”

Il atrimonio$ in )uanto istituto naturale$ disciplinato dal diritto naturale edinte%rato dal diritto secolare o dalle consuetudini sociali c#e non puriormare o modi*care le ,asi naturali dell(istituto. Il matrimoniocanonisticamente denominato matrimonio le%ittimo 6matrimoniumlegitimum7 considerato "ero dalla C#iesa se contratto da non ,atte!!ati.Esso pu$ tutt'al pi$ ricondursi all'am,ito del munus docendi$ cio laun!ione di inse%nare la "erit& o%%etti"a del matrimonio.

Il matrimonio sacramentoIl matrimonio sacramento un patto mediante il )uale l(uomo e la donnapon%ono in essere un consor!io per tutta la "ita. +e il matrimonio ele"ato asacramento si%ni*ca c#e il matrimonio "alidamente contratto tra ,atte!!atiproduce %li e9etti della %ra!ia sacramentale.Il matrimonio l(allean!a ra un uomo ed una donna c#e danno "ita ad unacomunit& di "ita e di amore$ ordinata al ,ene dei coniu%i ed alla procrea!ioneed educa!ione dei *%li 6can. 1J557.+ono caratteristic#e essen!iali del matrimonio l(unit*$ esclusione dellapoli%amia$ e l(indissolu,ilit*$ l(impossi,ilit& di scio%limento del "incolo

matrimoniale durante la "ita dei coniu%i. I *ni e le propriet& del matrimoniosono considerati i “bona matrimonii”$ espressione deri"ata da s. A%ostinoc#e parla di “bonum prolis$ 3dei et sacramenti” cio i tria bona$ c#e nellospeci*co ri%uardano la sostan!a del matrimonio il “bonum prolis“ attienealla procrea!ione ed educa!ione della prole il “bonum 3dei” alla edelt&"icende"ole tra i coniu%i il “bonum sacramenti” alla indissolu,ilit&. IlConcilio 8aticano II con la costitu!ione pastorale “/audium et spes” parla delmatrimonio come intima comunit& di "ita e di amore e #a ri"alori!!ato ilrapporto interpersonale$ sottolineando la connessione tra la elicit&dell(indi"iduo nella societ& e il ,uon rapporto coniu%ale.Le fonti normati"e c#e re%olano il matrimonio canonico sono il diritto di"ino

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naturale$ c#e or%ia la struttura del matrimonio in maniera comune a tutti %liuomini 6la di"ersit& sessuale$ l(unit& e l(indissolu,ilit&$ le *nalit& del ,ene deiconiu%i e della procrea!ione ed educa!ione dei *%li il diritto di"ino positi"o ori"elato$ c#e ri%uarda tutti i ,atte!!ati e indica ad esempio la peculiaresta,ilit& in ra%ione del sacramento 6can. 1J57$ in )uesto senso si pu anc#e

intendere il precetto e"an%elico “l(uomo non separi ci c#e Dio #a unito6arco7 il diritto ecclesiastico$ l(insieme delle norme c#e #anno la un!ionedi re%olamentare detta%liatamente l(istituto matrimoniale il diritto ci"ile$poic#B il diritto canonico riconosce c#e il matrimonio produce anc#e e9ettici"ili. A )uesto proposito il can. 1J1 a9erma c#e il matrimonio "alidamentecontratto tra ,atte!!ati si dice “matrimonio rato” 6matrimonium ratum7 e una"olta c#e sia inter"enuta la consuma!ione$ cio %li atti sessuali$ si dice“matrimonio rato e consumato” 6matrimonium ratum et consummatum7.+econdo il diritto canonico la consuma!ione de"e a""enire in modo umano6can. 1J17 cio secondo natura e con li,era accetta!ione e si con*%uraanc#e nel caso in cui all(atto non se%ua la procrea!ione. +i c#iama in"ece

“matrimonio canonico” )uello cele,rato a norma dal diritto canonico da due,atte!!ati nella C#iesa cattolica o da un cattolico e un non cattolico.

#truttura giuridica del matrimonio canonicoIl matrimonio canonico un patto 6foedus7 o contratto 6atten!ione$ tutta"ia$nell'utili!!o di tale de*ni!ione. +econdo %li sc#emi tipici del diritto ci"ile$ essapu essere uor"iante7 c#e sor%e esclusi"amente dalla li,era "olont& deiso%%etti contraenti$ cio %li sposi "olont& c#e non pu essere supplita danessuna potest& umana$ neppure ecclesiastica 6can. 1J5Q7$ )uindi nessunopu "incolare altri al matrimonio. Il consenso dei nu,endi la causae>ciente del sacramento il sacerdote c#e assiste allo scam,io del consenso

solo un testimone pu,,lico 6testis !uali3catus7.?er essere "alidamente cele,rato il matrimonio #a ,iso%no di tre elementiun consenso prestato da persona %iuridicamente a,ile$ non "i!iato nB nellasua orma!ione nB nella sua maniesta!ione l(assen!a di impedimenti laorma prescritta.

Il consensoIl matrimonio costituito dal li,ero consenso delle parti. La "alidit& delconsenso$ dun)ue$ dipende dalla capacit& di coloro c#e de,,ono prestarlo$dalla conoscen!a o%%etti"a di ci c#e "o%liono$ dalla li,ert& di cui de"ono%odere$ dai reali contenuti della "olont& esternamente maniestata. Fn

dietto o "i!io del consenso rende in"alido il matrimonio l(incapacit& dicontrarre matrimonio$ l(i%noran!a$ l(errore$ il dolo$ la "iolen!a e il timore$ lasimula!ione$ la condi!ione. ?er capacit& si intende l(idoneit& del so%%etto a"alutare il proprio comportamento determinandosi coscientemente ad esso$)uindi la capacit& di contrarre matrimonio si%ni*ca a"ere una conoscen!asu>ciente della natura e dei *ni del matrimonio e l(idoneit& a "olerlo. -uindil(incapacit& la mancan!a di tale idoneit&.

L%incapacit* a contrarre matrimonio+econdo il can. 1J@5 sono incapaci a contrarre matrimonio

coloro c#e per ra%ioni di"erse$ temporanee o permanenti$ mancano di 

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suciente uso di ragione e )uindi non sono in %rado di ra%%iun%ereuna seppur minima conoscen!a di c#e cosa sia il matrimonio

coloro c#e$ per immaturit& o per cause patolo%ic#e$ difettanogravemente di discrezione di giudizio  circa i diritti e i do"erimatrimoniali essen!iali da dare e accettare reciprocamente$ ri%uarda

)uindi so%%etti c#e non sono portatori di "ere e proprie a9e!ionipsicotic#e ma c#e per ra%ioni permanenti o temporanee della loropersonalit& non sono in %rado di a"ere su>ciente consape"ole!!a eli,ert& nell(assumersi o,,li%#i.

coloro c#e per cause di natura psichica non possono assumere %lio,,li%#i essen!iali del matrimonio$ poic#B non essendo in %rado diadempiere %li o,,li%#i non possono assumerli con la cele,ra!ione delmatrimonio )uesta incapacit& simile al caso precedente ma attienea casi psico*sici nell(am,ito della sera sessuale 6omosessuale$ninomane e satiro$ sadico e masoc#ista7 perc#B sono incapaci dicondurre una sana "ita coniu%ale.

I vizi del consenso+ono "i!i del consensoL%ignoranzaL(i%noran!a l(insu>ciente conoscen!a di cos( il matrimonio e cosacomporta. +econdo il can. 1J@ necessario c#e i contraenti sappianoalmeno c#e il matrimonio la comunit& permanente tra l(uomo e la donna$ordinata alla procrea!ione della prole mediante una )ualc#e coopera!ionesessuale. E( una conoscen!a minimale ma su>ciente ad indi"iduare l(o%%ettospeci*co c#e si presume sussistere in o%ni persona dopo la pu,ert&$ ciodopo la pu,ert& 61 anni per la donna$ 1 anni per l(uomo7 non c( pi

i%noran!a ma una piccola conoscen!a.L%erroreEsiste il "i!io per errore di diritto 6error iuris7 o per errore di atto 6error facti7.L(errore di diritto ri%uarda le propriet& essen!iali e la sacramentalit& delmatrimonio. Il can. 1J@@ a9erma c#e l(errore circa l(unit& o l(indissolu,ilit& ola di%nit& sacramentale del matrimonio non "i!ia il consenso matrimoniale$purc#B non ne determini la "olont&. -uindi se l(errore di diritto causa diin"alidit& )uando$ dalla sera intelletti"a$ passa in )uella "oliti"adeterminando cos0 il consenso. Ad esempio l(erronea con"in!ione c#e ilmatrimonio sia dissolu,ile incide se "iene ad o%%etti"arsi nella "olont&$allora l(errore di"iene rile"ante in"alidando il consenso. L(errore di fatto

ri%uarda la persona dell(altro contraente il matrimonio$ ad esempio l(erroresull(identit& *sica della persona c#e rende in"alido il matrimonio 6can. 1J@Q7perc#B il consenso "i!iato in ra%ione del atto c#e il matrimonio ri%uardauna persona concreta e determinata. ?i complesso il caso dell(errore suuna )ualit& della persona$ perc#B in %enere )uesto errore non incide sulla"alidit&$ sal"o )ualora la )ualit& della persona sia "oluta direttamente eprincipalmente all(atto di esprimere il consenso.

Il doloIl dolo 6can. 1J@H7 stato inserito nell(ultimo Codice 61@H37 perc#B inpassato non si ritene"a opportuno dare importan!a a )uesto "i!io. Il

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consenso "i!iato )uando si pone in essere dolosamente un in%anno$ cio ilcontraente "en%a indotto in errore su una )ualit& dell(altra parte e per cipresti il consenso. La )ualit& pu essere *sica$ morale$ sociale ecc. ma de"eessere essen!iale per il matrimonio o de"e a"ere una natura tale da tur,are%ra"emente la "ita coniu%ale. Il dolo pu essere posto dall(altra parte

contraente o da una ter!a persona$ pu consistere in un comportamentoatti"o o anc#e passi"o od omissi"o$ purc#B esplicitamente diretto ad indurrein errore.La violenza e il timoreFn consenso matrimoniale estorto con "iolen!a o timore non "alido. Nelcaso della "iolen!a *sica$ il consenso "iene addirittura a mancare. ?ire)uente il caso della "iolen!a morale o del timore 6metus7$ )ui il consensosussiste ma "i!iato. ?er pro"are l(in"alidit& occorre c#e la "iolen!a siao%%etti"amente %ra"e$ prodotta dal comportamento "olontario di un(altrapersona e non da e"enti naturali ed e>cace$ cio colui il )uale su,isce la"iolen!a #a come unica "ia per sottrarsi ad essa il matrimonio. Fna

attispecie particolare il timore re"eren!iale 6metus reerentialis7$ c#e nonin"alida un matrimonio$ sal"o siano o%%etti"amente %ra"iLa simulazione+i parla di simula!ione 6can. 11J17 )uando ricorra una di"er%en!a tra lamaniesta!ione esterna del consenso matrimoniale e l(interno "oleremaniestato. La simula!ione pu essere totale o par!iale totale )uando nonsi "uole il matrimonio o si "uole per *nalit& di"erse parziale  )uando la"olont& del so%%etto diretta a costituire il matrimonio ma con esclusione dielementi essen!iali. La attispecie si "eri*ca )uando esternamente il coniu%eesprime il consenso matrimoniale$ ma internamente esclude l(unit& delmatrimonio 6bonum 3dei7$ o la sua indissolu,ilit& 6bonum sacramenti7$ o il

,ene dei coniu%i 6bonum coniugum7$ o la %enera!ione della prole 6bonum prolis7$ o il "alore della sacramentalit&.Altra distin!ione in seno all'istituto )uella tra simula!ione ,ilaterale  ounilaterale 6risera mentale7 irrile"ante in diritto ci"ile$ ma rile"ante dirittocanonico. ?erc#B il matrimonio sia in"alido per simula!ione non su>cienteuna %enerica inten!ione contro il matrimonio$ ,ens0 ci "uole un atto positi"odi "olont& diretto ad escludere il matrimonio stesso. +econdo il can. 11J1 ilconsenso interno dell(animo si presume conorme alle parole o ai se%niadoperati nel cele,rare il matrimonio$ si #a cio la presun!ione di conormit&della dic#iara!ione esterna alla "olont& interna. Essa da colle%are al can.1JJ in cui consacrato il principio del faor matrimonii$ cio in caso di

du,,io si de,,a stare$ *no a pro"a contraria$ per la "alidit& del matrimonio.La condizioneIl consenso si pu "i!iare a causa di una condi!ione. Il diritto canonicoesclude la "alidit& del matrimonio contratto con condi!ione propria$ ciocondizione de futuro con eetti sospensivi $ In"ece il caso dellacondizione de futuro con eetti risolutivi   una condi!ione al "eri*carsidella )uale il matrimonio "erre,,e meno$ )uindi in realt& si "ersere,,e inuna simula!ione per esclusione della indissolu,ilit&. 8ice"ersa il dirittocanonico ammette la cele,ra!ione del matrimonio sotto condi!ione passata opresente$ per cui il matrimonio "alido o meno a seconda se sussista omeno il atto dedotto in condi!ione 6can. 11J47. La ra%ione per cui il diritto

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canonico ammette rilie"o %iuridico alla condi!ione di %arantire il realeconsenso de%li sposi. L(apposi!ione di condi!ioni de praeterito o de praesenticostituisce tutta"ia un elemento di %ra"e tur,ati"a del consenso e del ,enespirituale de%li sposi$ per )uesto esiste una disposi!ione nello stesso can.11J4 secondo cui non si pu porre la condi!ione se non con la licen!a scritta

dell(Ordinario del luo%o. Tale licen!a ric#iesta ad liceitatem  e non adaliditatem$ )uindi il matrimonio contratto sotto condi!ione passata opresente sen!a detta licen!a sare,,e illecito ma non in"alido.

$li impedimentiGli impedimenti sono atti o circostan!e c#e rendono la persona ina,ile acontrarre matrimonio "alidamente 6can. 1JQ37. +i classi*cano in dirimenti6rendono in"alido il matrimonio7 e impedienti 6lo rendono illecito ma nonin"alido7$ il codice del 1@H3 contempla per solo i dirimenti. +i distin%uonoin impedimenti di diritto di"ino o di diritto ecclesiastico i primi sonodic#iarati tali dalla suprema autorit& della C#iesa 6can. 1JQ57 e non possono

mai essere dispensati i secondi sono sempre posti dalla stessa autorit&suprema 6can. 1JQ57 per possono essere dispensati. Nel primo caso lasuprema autorit& s"ol%e una un!ione ma%isteriale 6munus docendi7 ciol(inse%namento dei limiti posti dal le%islatore di"ino$ nel secondo caso s"ol%eil proprio munus regendi  ponendo ulteriori ostacoli alla cele,ra!ione delmatrimonio. Il potere di sta,ilire impedimenti riser"ato alla supremaautorit& ecclesiastica$ )uindi %li impedimenti sono le%islati"amenteprede*niti e le norme c#e li contemplano sono so%%ette ad interpreta!ionerestritti"a cos0 il le%islatore canonico particolare non pu porre nuo"iimpedimenti o dero%are impedimenti "i%enti 6cann. 1JQ5 e 1JQQ7 per lostesso moti"o non ammessa in materia di impedimenti la consuetudine

6can. 1JQ7. L(Ordinario del luo%o pu soltanto sta,ilire un di"ietotemporaneo al matrimonio per un caso peculiare$ per una causa %ra"e elimitatamente alla permanen!a di )uesta tale di"ieto #a or!a impediente enon dirimente )uindi il matrimonio illecito ma non in"alido. Gliimpedimenti$ da un punto di "ista pro,atorio$ si distin%uono in pu,,lici eocculti sono pu,,lici )uelli c#e possono essere pro"ati in oro esterno 6can.1JQ7$ %li altri sono detti occulti. Il potere di dispensa per %li impedimenti didiritto ecclesiastico spetta alla +anta +ede e all(Ordinario del luo%o 6cann.1JQH V 1JH47 la +anta +ede #a potere %enerale di dispensa$ l(Ordinarioin"ece pu dispensare limitatamente al territorio da tutti %li impedimenti$tranne )uelli riser"ati alla +anta +ede 6l(ordine sacro$ il "oto pu,,lico di

castit&$ il crimine7.Gli impedimenti sono(. + L%et*

+econdo il can. 1JH3 non possono contrarre "alidamente matrimonio l(uomoc#e non a,,ia compiuto i sedici anni e la donna c#e non ne a,,ia compiuto)uattordici. -uesto impedimento nasce con l(esi%en!a di %arantire c#e inu,endi a,,iano ra%%iunto la maturit& ,iolo%ica e psicolo%ica necessaria$)uindi il le%islatore #a *ssato un limite minimo c#e o""iamente pu noncoincidere con l(e9etti"a matura!ione del sin%olo$ da )ui la possi,ilit& didispensa dall(impedimento. Il le%islatore canonico #a anc#e pre"isto c#e leConeren!e episcopali possono *ssare un(et& ma%%iore per la lecita

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cele,ra!ione del matrimonio 6can. 1JH37 ai *ni della liceit& e non ad"alididatem. .

4. + L%impotenzaL(impedimento di impoten!a pu essere di due tipi impotentia coeundi$ ciol(incapacit& di a"ere rapporti sessuali causata da malorma!ioni *sic#e o

cause psicolo%ic#e$ e impotentia generandi$ cio l(indi"iduo non in %rado diprocreare ma solo di compiere l(atto. L(impotentia coeundi  E( unimpedimento di diritto di"ino naturale e )uindi non pu essere dispensato.?er rendere nullo il matrimonio l(impoten!a de"e essere 6can. 1JH7precedente al matrimonio$ cio sussistente al momento del consenso$ eperpetua$ cio non cura,ile se l(impedimento du,,io$ il matrimonio nonpu essere impedito 6can. 1JH7. L(impotentia generandi o sterilit&$ in"ece$c#e pu ri%uardare sia l(uomo c#e la donna$ non impedisce il matrimonio nBlo rende in"alido 6can. 1JH7 poic#B la sterilit& non impedisce ai coniu%i diporre in essere l(atto sessuale naturale.

5. + Il precedente matrimonio

L(impedimento del precedente "incolo matrimoniale 6can. 1JH57 "uoletutelare le propriet& del matrimonio l(unit&$ )uindi l(esclusi"it& del rapportora i coniu%i$ e l(indissolu,ilit&$ per cui il matrimonio si scio%lie solo con lamorte di uno dei due coniu%i. -uindi un impedimento di diritto di"ino e nonpu mai essere dispensato. ?er ar s0 c#e l(impedimento sussista necessario c#e ci sia un matrimonio "alidamente contratto. L'impedimento"iene meno se il precedente matrimonio sia stato dic#iarato nullo o nei casispeci*ci in cui il diritto canonico ammette lo scio%limento 6dispensa dalmatrimonio rato e non consumato$ pri"ile%io paolino e petrino7.

6. La disparit* di cultoL(impedimento ra una persona ,atte!!ata nella C#iesa cattolica e una

persona non ,atte!!ata 6can. 1JH7. -uesto impedimento nasce dalledi>colt& c#e possono insor%ere nei matrimoni misti sia per la ede$ sia perl(educa!ione cattolica dei *%li 6can. 44 can. Q@37. E( un impedimento didiritto ecclesiastico perci dispensa,ile$ ma a talune condi!ioni tra cui lapromessa sincera della parte cattolica di are )uanto in suo potere perc#B i*%li siano ,atte!!ati ed educati nella C#iesa cattolica 6can. 11457.

-. L%ordine sacro e il voto religioso perpetuoL(impedimento per ordine sacro 6can. 1JHQ7 deri"a dall(o,,li%o del celi,atopre"isto nella C#iesa 6can. 4QQ7$ si tratta )uindi di un o,,li%o di non sposarec#e si a9ermato nell(et& medie"ale per due ra%ioni una ra%ione spirituale$per una piena ed indi"isa adesione a Cristo$ e una ra%ione pratico;pastorale$

per una ma%%iore disponi,ilit& al ser"i!io di"ino e dei edeli. E( dispensa,ilema solo dalla +anta +ede in caso di "oca!ione "i!iata o nel caso in cui ilc#ierico a,,ia a,,andonato la "ita sacerdotale. L(impedimento per "otoreli%ioso perpetuo ri%uarda coloro c#e #anno emesso il "oto pu,,lico eperpetuo di castit& in un istituto reli%ioso 6can. 1JHH7. In )uesto caso ildi"ieto non deri"a da un o,,li%o esterno ma la conse%uen!a della li,erascelta del so%%etto c#e rinuncia all(eserci!io della sessualit& 6can. 5Q37. E( unimpedimento di diritto ecclesiastico per cui dispensa,ile ma solo dal?onte*ce.

. Il ratto-uesto impedimento diretto a %arantire pienamente la li,ert& della donna

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a contrarre matrimonio e a sposare una persona determinata$ inseritoall(epoca del concilio per tutelare il sesso de,ole da )uesta usan!a. +econdoil can. 1JH@ non possi,ile costituire un "alido matrimonio ra l(uomo e ladonna rapita purc#B ci sia atto allo scopo di contrarre matrimonio.L(impedimento non dispensa,ile$ ma "iene meno una "olta c#e la donna

separata dal rapitore e posta in un luo%o sicuro$ a,,ia la li,ert& dideterminarsi e sce%liere spontaneamente di contrarre matrimonio conl(uomo c#e l(#a rapita..

7. Il crimine-uesto impedimento sor%e nel caso di coniu%icidio. La ra%ione di )uestoimpedimento la tutela della "ita e la sal"a%uardia della positi"it& delmodello matrimoniale. E( un impedimento di diritto ecclesiastico e )uindi dispensa,ile$ ma la %ra"it& #a indotto il le%islatore a riser"are alla +anta+ede il potere di dispensa.

8. La consanguineit* e l%a2ettivit*L(impedimento di consan%uineit& ri%uarda tutti coloro c#e discendono da un

antenato comune. +econdo il can. 1J@1 nullo il matrimonio contratto traconsan%uinei in linea retta$ in )ualsiasi %rado )uello contratto traconsan%uinei in linea collaterale nullo *no al )uarto %rado incluso 6ratelli$!io e nipote$ cu%ini primi7. E( un impedimento di diritto di"ino e )uindi nondispensa,ile. +econdo il can. 1J@ c( il di"ieto di contrarre matrimonio acoloro c#e sono uniti$ in linea retta o nel secondo %rado della lineacollaterale$ da parentela sorta da ado!ione. -uesto impedimento detto di

 parentela legale e nasce dal atto c#e l(ado!ione conerisce all(adottato lostato di *%lio le%ittimo riconosciuto dal diritto canonico un impedimento didiritto umano )uindi dispensa,ile anc#e se molto di>cile. L(a>nit& il"incolo c#e sussiste tra il coniu%e e i consan%uinei dell(altro coniu%e. E(

riser"ato in linea retta ai consan%uinei dell(altro coniu%e le%ati a )uest(ultimoda un rapporto di discenden!a l(uno dall(altro$ altrimenti in lineacollaterale. ?er il can. 1J@4 l(a>nit& in linea retta rende nullo il matrimonio in)ualun)ue %rado un impedimento di diritto ecclesiastico e )uindi dispensa,ile.Il sistema romanistico ci #a tramandato c#e l(impedimento di consan%uineit& in*nito in linea retta 6padre$ *%lio$ nonno7 mentre in linea collaterale *no al)uarto %rado incluso 6dal codice del 1@H37 e indica tutti )uelli c#e #anno incomune un capostipite.

9. La pu,,lica onest*La pu,,lica onest& 6 publica +onestas7 un impedimento c#e nasce dal

matrimonio in"alido in cui c( stata "ita comune. La C#iesa #a pre"isto)uesto impedimento perc#B ritene"a scon"eniente un matrimonio con ilconsan%uineo di una persona con la )uale si sia intrattenuta una rela!ioneintima. L(impedimento di pu,,lica onest& rende nulle le no!!e nel primo%rado della linea retta tra il coniu%e e i consan%uinei dell(altro di dirittoecclesiastico e perci pu essere dispensato.

La forma canonica di cele,razioneIl matrimonio un ne%o!io a orma "incolante$ )uindi l(inosser"an!a dellaorma di cele,ra!ione comporta l(in"alidit& del matrimonio. O""iamente sitratta della orma %iuridica o canonica c#e si distin%ue dalla orma litur%ica$

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la )uale non un re)uisito di "alidit& del matrimonio.+ono o,,li%ati alle disposi!ioni canonic#e tutti i ,atte!!ati nella C#iesacattolica 6can. 111Q7. La orma ordinaria 6can. 11JH7 consiste nello scambiodel consenso tra gli sposi alla presenza di un testimone quali!cato6testis !uali3catus7$ l(Ordinario del luo%o o il parroco 6o un sacerdote o un

diacono se dele%ati7$ e di almeno due testimoni comuni   6testescommunes7. Il ministro sacro assiste alla cele,ra!ione$ in )uanto c#iede lamaniesta!ione del consenso e la rice"e in nome della C#iesa$ ma nonamministra il sacramento perc#B a arlo sono %li stessi sposi. Lo scam,io delconsenso de"e a""enire con parole alla contemporanea presenza degli sposi $ sia di persona c#e tramite procuratore 6can. 11J7. ?rima dellacele,ra!ione sono e9ettuate le pu,,lica!ioni$ con cui si accerta c#e nullaimpedisca c#e il matrimonio sia contratto lecitamente e "alidamente 6cann.1J V 1JQ7. Le pu,,lica!ioni sono sostitui,ili con altri me!!i diaccertamento.8i sono anc#e orme straordinarie di cele,ra!ione

  lo scam,io del consenso da"anti ai soli testimoni comuni 6coram solistestibus7 sen!a la presen!a del ministro sacro 6can. 1117 in caso dipericolo di morte di uno o di entram,i %li sposi e non possi,ile a"erela presen!a di un ministro di culto entro un mese )uesto caso ricorrein particolare nei territori di missione

  il matrimonio se%reto 6omissis denunciationibus et secreto7 6cann.113J V 11337$ al )uale si ricorre per ra%ioni pastorali$ cio per to%liereda una situa!ione di peccato$ ad esempio$ due concu,ini o due personecon"i"enti da anni e c#e tutti riten%ono sposati inatti la pu,,licacele,ra!ione potre,,e suscitare disappunto o addirittura scandalo$ di)ui la se%rete!!a della cele,ra!ione alla presen!a del ministro sacro e

dei due testimoni ma sen!a le pre"ie pu,,lica!ioni e con il "incolo dise%rete!!a per coloro c#e inter"en%ono  matrimoni misti tra un ,atte!!ato e un non ,atte!!ato 6cann. 114 ss7$

in )uesto caso l(autorit& ecclesiastica pu persino dispensaredall(o,,li%o della orma canonica purc#B riman%a la necessit& dellacele,ra!ione del matrimonio in una )ualc#e orma pu,,lica 6can. 114Q7e il consenso "en%a espresso contemporaneamente.

$li e2etti del matrimonioAi cann. 113 V 11J il le%islatore canonico si limita a dettare alcunedisposi!ioni precisando c#e una "olta cele,rato il matrimonio sor%e tra %li

sposi un "incolo perpetuo ed esclusi"o$ e c#e %li stessi sposi sono sostenutidalla speciale %ra!ia conerita loro dal sacramento. E( posto il principiodell(e%ua%lian!a in )uanto a do"eri e diritti dei coniu%i il diritto do"ere dicurare l(educa!ione non solo *sica$ sociale e culturale$ ma anc#e morale ereli%iosa della prole l(attri,u!ione dello stato di *%lio le%ittimo a c#i natoda matrimonio "alido.

Nullit* e convalidazione del matrimonioIl matrimonio contratto in"alidamente se c( un "i!io del consenso$ unimpedimento non dispensa,ile o non dispensato$ un "i!io di orma. Adi9eren!a del diritto ci"ile$ c#e contempla la nullit& e l(annulla,ilit& il diritto

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canonico contempla solo casi di nullit& per i )uali il patto matrimoniale$)uindi$ ine>cace e sen!a e9etto sin dall(ori%ine e la relati"a nullit& puessere %iudi!ialmente accertata in o%ni tempo. Inatti la senten!a di nullit&produce e9etti retroatti"amente 6e& tunc7 atti sal"i %li e9etti del cosiddettomatrimonio putati"o$ c#e si #a )uando sia stato cele,rato in ,uona ede da

almeno una delle parti e *ntanto c#e entram,e le parti non di"en%anoconsape"oli della sua nullit& 6can. 1J17$ e c#e produce %li stessi e9etti delmatrimonio "alidamente contratto per )uanto ri%uarda la le%ittimit& dei *%li6can. 113Q7 o la loro le%ittima!ione per susse%uente matrimonio 6can. [email protected] nullit& del matrimonio de"e$ inoltre$ distin%uersi l'inesisten!a. Ilmatrimonio canonico considerato inesistente )ualora manc#i l(atto o essosi presenti anomalo rispetto alla attispecie delineata dal le%islatore.Rientrano in si9atta cate%oria il matrimonio contratto ioci causa.  Ilmatrimonio o%%etto di particolare a"ore nell(ordinamento canonico 6faor matrimonii7$ per cui nel du,,io esso de"e ritenersi "alido *no a pro"acontraria 6can. 1JJ7.

La convalidazione  del matrimonio si #a nella orma della con"alida!ionesemplice 6conalidatio simple& 7 6cann. 115 V 11J7 cio la rinno"a!ione delconsenso di entram,e o almeno una delle parti purc#B l(altra perse"eri nelconsenso dato all(atto della cele,ra!ione. +e il matrimonio nullo a causa diun impedimento$ il consenso pu essere rinno"ato solo se l(impedimento "enuto meno o stato dispensato se nullo a causa di un "i!io delconsenso$ c#i stato causa della nullit& de"e rinno"are il consenso e l(altraparte de"e perse"erare il suo se il "i!io deri"a dalla orma$ il consenso de"eessere rinno"ato secondo le modalit& prescritte dal diritto. La con"alida!ionesemplice pu a""enire in modalit& di"erse$ a seconda se il moti"o siapu,,lico o occulto 6can. 1JQ7 se il moti"o pu,,lico$ la "olont&

matrimoniale de"e essere nuo"amente espressa in orma pu,,lica se ilmoti"o occulto$ su>ciente il rinno"o del consenso in se%reto.Altro la sanazione in radice  6sanatio in radice7 una orma di con"alidamediante la )uale$ )uando il matrimonio in"alido per un impedimento o"i!io di orma ma il consenso era "alido$ pu essere sanato per concessionedell(autorit& ecclesiastica competente. -uesta concessione pu essere dataanc#e all(insaputa delle due parti o di una di esse$ purc#B perse"eri ilconsenso e l(impedimento sia "enuto meno o sia stato dispensato. E( )uindiun atto amministrati"o c#e comporta la dispensa dell(impedimento o del"i!io. La sanatio in radice non pu applicarsi nel caso di matrimonio nullo permancan!a o per "i!io del consenso perc#B per il diritto canonico il consenso

delle parti non pu essere supplito da nessuna potest& 6can. 1J5Q7.

#eparazione e scioglimento del matrimonioIl matrimonio comunit& per tutta la "ita 6consortium totius itae can.1J557. Ci comporta il do"ere di osser"are la coa,ita!ione tra %li sposi$)uindi la comunan!a di letto$ di mensa e di a,ita!ione. -uesto do"ere pu"enire meno solo per adulterio$ %ra"e compromissione del ,ene spirituale ocorporale di uno dei coniu%i o della prole$ la dure!!a della "ita comune 6cann.1151 V 11557. La separazione  consiste nella possi,ilit& di "i"ereseparatamente per cause le%ittime mantenendo ermo il "incolo coniu%ale.La separa!ione non a "enire meno l(o,,li%o della edelt& e della

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indissolu,ilit& come %li o,,li%#i per il sostentamento e l(educa!ione dei *%li.La separa!ione personale dei coniu%i ,atte!!ati di competen!a dell(autorit&ecclesiastica 6can. 1@47 anc#e se non esclude una competen!a dell(autorit&ci"ile 6can. 1@47. Tutta"ia la possi,ilit& di deerimento della causa al %iudiceci"ile non le%ittima i coniu%i cattolici a separarsi a condi!ioni di"erse da

)uelle pre"iste dal diritto canonico.Gio"a ri,adire come il matrimonio canonico dall'a""enuta consuma!ione siaperpetuo ed indissolu,ile$ "enendo meno solo con la morte di uno dei coniu%i6can. 1117. 2atta tale do"erosa premessa si precisa c#e in senoall'ordinamento canonico si contemplano due casi dis cio%limento delmatrimonio.Il primo caso )uello del matrimonio rato e non consumato tra ,atte!!ati otra una parte ,atte!!ata ed una non ,atte!!ata$ "iene detta dispensa dal matrimonio rato e non consumato 6can. 114 per il procedimento cann.1@Q V 1QJ7. +e "ero c#e il matrimonio canonico #a come unica causae>ciente il consenso$ anc#e "ero c#e solo con la consuma!ione si reali!!a

)uell(una caro in cui %li sposi di"en%ono inte%ralmente una cosa sola e sicompie radicalmente il dono reciproco di sB$ dono c#e non pu pi essereripetuto. La mancata consuma!ione$ inatti$ impedisce l(attua!ione nella suapiene!!a del se%no sacramentale dell(unione ra Cristo e la C#iesa. La nonconsuma!ione$ per poter essere causa dello scio%limento$ non de"e deri"areda anomalie *sic#e o psic#ic#e c#e impediscono la copula perc#B sirientrere,,e nella attispecie tipica dell(impoten!a. ?er poter ottenere loscio%limento la non consuma!ione de"e "eri*carsi dopo la cele,ra!ione delmatrimonio$ de"e essere de,itamente accertata dalla +anta +ede e de"einoltre sussistere una %iusta causa. Lo scio%limento a""iene conpro""edimento ponti*cio di dispensa c#e pu essere ric#iesto da entram,i i

coniu%i o da uno solo anc#e sen!a l'assenso dell(altro sia contrario. Trattasi diun pro""edimento di carattere amministrati"o c#e "iene concesso dal?onte*ce e si dice dato “%ra!iosamente” cio come %ra!ia per cui i coniu%inon #anno un diritto so%%etti"o ad ottenerlo ma una mera aspettati"a.L(altro caso di scio%limento del matrimonio il cosiddetto  privilegio

 paolino$ cos0 denominato in )uanto tro"a ondamento teolo%ico nella primalettera ai Corinti di s. ?aolo. Il can. 113 pre"ede le condi!ioni per scio%liereun matrimonio naturale anc#e se sia stato consumato. Occorre c#e si tratti diun matrimonio tra non ,atte!!ati c#e successi"amente uno dei coniu%ia,,ia rice"uto il ,attesimo c#e la parte non ,atte!!ata non "o%lia arsi,atte!!are e non "i"a paci*camente con il coniu%e. Lo scio%limento a""iene

)uando la parte ,atte!!ata cele,ra a norma del diritto canonico un nuo"omatrimonio. A )uesta attispecie ne "iene assimilata un(altra detta privilegio petrino 6cann. 11H V 11@7$ cio )uando il pa%ano poli%amorice"e il ,attesimo e non pu o %li %ra"oso rimanere solo con il primoconiu%e$ pu sce%liere uno ra i "ari coniu%i e sposarlo canonicamenteoppure )uando il pa%ano c#e rice"e il ,attesimo non pu rista,ilire lacon"i"en!a con il coniu%e naturale a causa della pri%ionia o dellapersecu!ione. Nel pri"ile%io paolino lo scio%limento %iusti*cato dal attoc#e il ,ene della ede pre"ale sull(indissolu,ilit& una rescissione del pattomatrimoniale perc#B concluso a condi!ioni ini)ue ra i so%%etti c#e eranoottene,rati dall(intelletto in )uanto si tro"a"ano in in3delitate.

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CA!ITOLO :

IL DIRITTO !ENALE DELLA C0IE#A E !RINCI!I DI $I/#TI;IACANONICA

Il diritto penaleIn )uanto comunit& di uomini %iuridicamente or%ani!!ata$ il popolo di Dio #aun suo diritto penale.Nel can. 1311 del codice latino si dice c#e “la C#iesa #a il diritto nati"o eproprio di costrin%ere con san!ioni penali i edeli c#e #anno commessodelitti”.+e ci pu sem,rare in contraddi!ione con la carit&$ la misericordia$ e lospirito pastorale c#e sono i *ni c#e caratteri!!ano l(a!ione della C#iesatutta"ia "a detto c#e sin dalle ori%ini la C#iesa #a esercitato la un!ionepuniti"a $ non ritenendola in contrasto con la propria natura e le proprie

*nalit&.La orma pi se"era stata la scomunica$ cio la messa al ,ando di c#i si reso responsa,ile di atti %ra"i e )uindi "iene allontanato dalla comunit& dicui ace"a parte. a essendo la C#iesa e il suo diritto improntati allamisericordia$ l(e)uili,rio tra carit& e %iusti!ia delicato. Di certo lamisericordia non pu rinunciare alla %iusti!ia perc#B altrimenti potre,,edi"enire o%%etti"a complicit& del male. D'altronde la puni!ione del malecommesso ser"e a “pre"enire o riparare %li scandali” 6can. 13@@7.Il diritto penale canonico c#e e"identemente de"e ricondursi al munusregendi$ per )uanto attiene alla pre"isione astratta di attispecie criminose$sia per l(atti"it& concreta di accertamento dei crimini commessi$ sia per le

relati"e san!ioni$ sensi,ilmente di"erso dai diritti penali de%li +tati ci siadal punto di "ista delle *nalit& c#e si propone$ date soprattutto dall(emendadel reo e dal a"orire la sua sal"e!!a eterna sia per le attispecie delittuoseperse%uite$ ma non perse%ui,ili da%li ordinamenti statali 6ad esempio

delitti contro la reli%ione e l(unit& della C#iesa ; l(eresia$ l(apostasia$ loscisma

contro la li,ert& della C#iesa e le autorit& ecclesiastic#e ; il sacrile%iol(usurpa!ione de%li u>ci ecclesiastici ; come la cele,ra!ione simultanea

o simoniaca dei sacramenti7come pure per le pene a carattere spirituale come la scomunica.Altre pre"isioni di attispecie delittuose c#e sono o possono essere

contemplate anc#e dai codici ci"ili de%li +tati sono ad es. l(omicidio$ ilrapimento$ le lesioni %ra"i e l(a,orto 6cr. can. 13@Q s.7.Come o%ni altro ordinamento "i%ente ne%li +tati democratici$ nel dirittocanonico contemplato il principio di le%alit& 6nullum crimen sine lege7$temperato$ tra l(altro secondo le peculiari esi%en!e spiritualidell(ordinamento$ e sono riconosciute le cate%orie proprie del diritto in%enere$ come

l(elemento so%%etti"o o psicolo%ico ric#iesto a>nc#B "i sia riconosciutoil delitto 6dolo o colpa7$

le circostan!e a%%ra"anti e attenuanti$le cause o%%etti"e o so%%etti"e c#e escludono l(anti%iuridicit& del atto e

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la sussisten!a del delitto )uali lo stato di necessit&$ il timore %ra"e$l(i%noran!a incolpe"ole e la mancan!a dell(uso di ra%ione.

Inoltre$ in ra%ione proprio delle particolari *nalit& dell(ordinamento canonicoe della diretti"a ; deri"ante dall(esi%en!a della carit& "erso il colpe"ole ; per ilricorso alla san!ione solo in casi estremi$ il diritto penale canonico #a una

applica!ione a,,astan!a limitata.La $iustizia canonicaLa comunit& ecclesiale$ nonostante i suoi alti *ni$ non immunedall(insor%en!a di conitti tra indi"idui$ tra istitu!ioni$ tra indi"idui eistitu!ioni e tra costoro e l(autorit&. La C#iesa$ essendo popolo di Diopelle%rino nel mondo e nella storia$ composta da uomini de,oli e alli,ili$ e)uindi come o%ni altra comunit& %iuridicamente or%ani!!ata necessita dirisolu!ioni %iuridic#e c#e possano assicurare una corretta e paci*cacon"i"en!a. Anc#e )uesto aspetto della sua "ita riconduci,ile al munusregendi.

8a per premesso c#e$ in materia$ l(ordinamento canonico stato se%nato dadiretti"e di "alore c#e in"itano a are di tutto pur di superare lo sco%lio deiconitti in maniera paci*ca$ sen!a do"er ricorrere al %iudice$ con lariconcilia!ione o$ )uando )uesta non risulta perse%ui,ile$ acendo rierimentoad istituti come la concilia!ione e l(ar,itrato.Nel caso in cui non possi,ile esperire l(accordo 6ad esempio perc#B trattasidi materie c#e non possono essere sottoposte ad ar,itrato$ come nel caso diun matrimonio nullo$ in cui non si pu addi"enire alla riconcilia!ione deiconiu%i se non sono state rimosse$ o non sono rimo"i,ili$ le cause dellanullit&7$ indispensa,ile ricorrere alla %iusti!ia ecclesiastica.

Do,,iamo sottolineare c#e la %iusti!ia canonica in determinate materie

non si accontenta della "erit& processuale$ cio della "erit& accertatanel processo$ ma tende all(accertamento della "erit& o%%etti"a.-uesto "ale soprattutto per le cause c#e ri%uardano lo stato dellepersone le )uali non passano mai in %iudicato 6can. 137 anc#e se adi"erse condi!ioni di"entano esecuti"e. Cos0 a""iene nelle causematrimoniali se un matrimonio erroneamente dic#iarato nullo dal%iudice ecclesiastico 6"erit& processuale7 in rapporto al ,enespirituale del edele non indi9erente c#e sia in"ece o%%etti"amente"alido 6"erit& sostan!iale7 o "ice"ersa. Ed proprio per )uesto c#eanc#e a distan!a di tempo la )uestione pu essere riesaminata dal%iudice ecclesiastico al *ne di ar coincidere la "erit& processuale e la

"erit& sostan!iale non lecito$ inatti$ per la C#iesa trattenere nel"incolo coniu%ale c#i non a,,ia contratto "alido matrimonio nBtantomeno lasciar li,ero c#i in"ece "alidamente sposato.

Altro esempio$ c#e costituisce lo spirito c#e anima ed c#iamato adanimare la %iusti!ia nella C#iesa$ )uello dell(ae!uitas canonica.Nella prospetti"a di un(applica!ione della le%%e c#e aiuti il edele nellapere!ione spirituale$ il %iudice c#iamato a trattare le contro"ersieumane al *ne di ricercare la %iusti!ia di )uel caso concreto$ a"endosempre presente il modello di pere!ione della %iusti!ia di"ina$ etemperando le ra%ioni della %iusti!ia con )uelle della misericordia6iustitia dulcore misericordia temperata7.

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Altro elemento c#e caratteri!!a la %iusti!ia nella C#iesa il ruolo della%iurispruden!a. ?er il diritto canonico il %iudice sottoposto alla le%%enel senso c#e a lui c#e compete l(applica!ione delle disposi!ioni$ le)uali$ pur a"endo in sB carattere astratto$ de"ono essere "olte al casoconcreto. E%li c#iamato in )ualc#e modo ad esplicare e inte%rare il

dato normati"o$ dando luo%o al diritto vivente sta,ilito per le%%e daldiritto scritto$ ma interpretato e inte%rato 6anc#e7 dalla%iurispruden!a ecclesiastica dun)ue$ in ,ase al can. 1@ del codicelatino$ con esclusione delle cause penali$ il %iudice ecclesiastico le%ittimato a risol"ere la causa ricorrendo all(analo%ia e ai principi%enerali del diritto ma anc#e ricorrendo alla %iurispruden!a e allaprassi della Curia romana.

Nel diritto canonico sono indicate detta%liatamente le materie c#e sonoriser"ate alla competen!a del %iudice ecclesiastico 6%iurisdi!ione7$strutturando i tri,unali ecclesiastici con criteri territoriali.La %iurisdi!ione ecclesiastica ri%uarda le materie spirituali$ come la "alidit&

del sacramento matrimoniale$ o connesse con le spirituali$ come lecontro"ersie su ,eni di enti ecclesiastici.L(ordinamento %iudi!iario canonico strutturato in tri,unali di primaistanza 6can. 11@7 istituiti per o%ni diocesi$ e di seconda istanza 6 can.13H7$ %eneralmente istituiti presso l(arcidiocesi cui la diocesi del %iudice diprimo %rado a9erisce$ cosicc#B dal tri,unale del "esco"o$ detto su9ra%aneo$l(appello si propone al tri,unale del "esco"o metropolita.Inoltre l(ordinamento si completa con i tri,unali della +anta +ede 6la RotaRomana7 e il +upremo Tri,unale della +e%natura Apostolica.Nel tri,unale di prima istan!a il %iudice il "esco"o c#e esercita la un!ioneattra"erso un "icario %iudi!iale o o>ciale. 8i sono poi %iudici diocesani c#e

ser"ono$ )uando ric#iesto dal diritto$ per ormare il colle%io %iudicante. Latutela de%li interessi pu,,lici a>data al promotore di %iusti!ia 6a undiensore del "incolo nelle cause matrimoniali7.Il sistema processuale canonico costituito da un modello unico di processo$detto giudizio contenzioso ordinario$ c#e costituisce la ,ase anc#e di "ariprocessi speciali e c#e %eneralmente espletato in orma scritta.Il diritto canonico disciplina anc#e i processi speciali come

)uelli c#e ri%uardano il matrimoniole cause per la dic#iara!ione della nullit& della sacra ordina!ioneil processo penalei processi c#e inte%rano la %iusti!ia amministrati"a canonica

le cause di ,eati*ca!ione e di canoni!!a!ione.

CA?ITOLO IIILA GIFRI+DIZIONE E IL DIRITTO ?ROCE++FALE CANONICO?remessa+ia il diritto canonico c#e )uello ci"ile #anno come scopo c#e la %iusti!iare%ni nei rapporti delle rispetti"e societ&$ sen!a c#e ci implic#i c#e lerela!ioni %iuridic#e esauriscano i *ni o l(intera realt& di tali di"erse scien!e.Ci comporta c#e non sia possi,ile impostare correttamente il dirittocanonico trascurando i criteri ecclesiolo%ici 6e teolo%ici7 dai )uali

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scaturiscono i suoi speci*ci postulati di %iusti!ia. In"ero$ la scien!a %iuridicacanonistica #a note"oli speci*cit& di ondo c#e riettono ad o%ni istituto ilcontenuto peculiare dei ,eni o%%etto di tale ordinamento$ c#e non siesimono dall'identi*carsi 6come a,,iamo "isto in le!ioni precedenti7 in "eri epropri diritti e in "eri e propri do"eri. Il canonista c#e si dedica allo studio$

all(inse%namento e all(applica!ione del diritto processuale della C#iesaincontra so"entemente non poc#e di>colt& nel dimostrare la non superuit&di tale disciplina dell(ordinamento ecclesiale. +pesso ci si ritro"a a do"ercercare di rendere comprensi,ile la sua ri%orosa tecnicit& il suo essere$ cio$maniesta!ione di un atte%%iamento ormalistico alieno$ prima acie$ allapastoralit& c#e caratteri!!a l(ordinamento canonico. Ai pi per u%are o%nidu,,io potre,,ero %i& ,astare le parole pronunciate da Gio"anni

?aolo II al Tri,unale della Rota Romana “La pastoralit& di )uesto diritto$ ossiala sua un!ionalit& rispetto alla missione sal"i*ca dei sacri ?astori edell(intero ?opolo di Dio$... 6si onda ndr7 sull(ecclesiolo%ia conciliare$ secondo

la )uale %li aspetti "isi,ili della C#iesa sono insepara,ilmente uniti a )uellispirituali$ ormando una sola complessa realt&$ para%ona,ile al mistero del8er,o incarnato ”.L(atti"it& %iuridico ; canonica $ dun)ue$ per sua natura pastorale e delcarattere pastorale del diritto della C#iesa partecipa anc#e il dirittoprocessuale canonico. Ci c#e de"e comprendersi $ inatti$ c#e proondamente errato ritenere c#e per essere pi pastorale il diritto de,,arendersi meno %iuridico. Esso$ inatti$ altro non se non una peculiarepartecipa!ione alla missione di Cristo ?astore$ consistentenell(attuali!!a!ione dell(ordine di %iusti!ia intraecclesiale "oluto dallo stessoCristo.

Ecco per )uale ra%ione l'esisten!a in seno alla C#iesa ; Comunit& socialeperetta ; di diritti e do"eri consente al so%%etto c#e si riten%a leso nelleproprie posi!ioni %iuridic#e so%%etti"e$ di arle "alere nelle opportuni sedi%iudi!iarie$ in un processo$ dinnan!i ad un tri,unale della C#iesa.Da )uesto punto di "ista si comprende ancor me%lio la un!ione processualein seno all'impianto %iuridico ecclesiastico. +e le norme sostan!ialideterminano re%ole di %iusti!ia in "ia %enerale ed astratta$ le normeprocessuali colla,orano ad una determina!ione speci*ca del %iusto inrela!ione al sin%olo caso concreto.Non de"e stupirci$ dun)ue$ l'idea di un diritto processuale canonico$ anc#e inconsidera!ione del atto c#e$ in o%ni caso$ le norme processuali della C#iesa$

pur nell'assoluto rispetto del ri%ore metodolo%ico proprio della ormaprocessualistica$ promanando da una radice pastorale comune$ miranosempre a promuo"ere la salus animarum e de"ono sempre essere attuatecon spirito di e)uit& e tolleran!a.Ci detto$ de"e speci*carsi c#e Dei processi e della cd. :Giusti!ia Canonica:si occupa l'ultimo Li,ro del CodeK del 1@H3. A norma del Can. 1oo$ inatti$ laC#iesa attra"erso i suoi Tri,unali #a competen!a a %iudicare in cause c#eri%uardano aspetti spirituali o materie ad essi annesse$ in materia di"iola!ione di norme c#e comportano l'applica!ione di pene e per ci c#eri%uarda )uestioni di %iusti!ia amministrati"a.La potest& %iudi!iaria$ cos0 come anc#e )uella le%islati"a ed esecuti"a$ in

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seno alla C#iesa compete all'autorit& ecclesiastica Il ?onte*ce #acompeten!a uni"ersale su tutta la C#iesa$ il 8esco"o la esercita nell'am,itodella propria Diocesi entram,i la esercitano direttamente o attra"erso ipropri Tri,unali e i propri Giudici. Il ?onte*ce #a riser"a di %iudi!io neiconronti dei Capi di +tato$ i Cardinali$ i 8esco"i 6in materia penale7$ i Le%ati.

Inoltre$ dato ad o%ni edele il diritto di adire in o%ni stato o %rado delprocesso alla +anta +ede.Le tipolo%ie processuali esistenti in diritto canonico si distin%uono inordinarie$ )uando ri%uardano il conten!ioso e le )uestioni penali$ e speciali$)uando ri%uardano lo stato delle persone. altres0 concesso distin%uere traprocessi di interesse pu,,lico e di interesse pri"ato.La topo%ra*a interna della +truttura Giudi!iaria della C#iesa consente$ in*ne$di indi"iduare Tri,unali della +ede Apostolica$ la cui disciplina ornita dauna normati"a speciale e Tri,unali Diocesani o perierici la cui disciplina dettata$ in"ece$ dalle norme del Codice del [email protected] Rota Romana

 Trattasi del Tri,unale ?onti*cio per eccellen!a caratteri!!ato da una storiaplurisecolare. ?u %iudicare in atto ed in diritto per o%ni tipo di causa ed ino%ni materia$ tutta"ia$ essa %iudica per lo pi in )ualit& di tri,unale ?onti*ciod'appello come %iudice di ter!a istan!a esauriti i tri,unali perierici di I e II%rado. Ci a""iene assai spesso in conse%uen!a del principio della doppiasenten!a conorme c#e "i%e in materia di nullit& del "incolo matrimoniale inseno alla )uale assai spesso si rende necessaria per decretare o meno lanullit& del "incolo una ter!a pronuncia. Il Tri,unale in )uestione ormato daC#ierici e reli%iosi scelti per prassi da cin)ue aree territoriali ; lin%uistic#e incui si applica normalmente il diritto canonico Italia$ 2rancia$ +pa%na$Germania ed area An%lo;Americana. I componenti$ sotto la %uida di un

decano$ decidono$ secondo turni rotali$ in colle%i composti da tre %iudici$sal"o$ in caso di decisioni "identi,us omni,us$ decidere in colle%io di cin)ue%iudici. ?resso di esso$ come in o%ni Tri,unale ecclesiastico tro"iamo il?romotore di Giusti!ia$ il Diensore del 8incolo ed il Notaio$ di cui si parler&pi innan!i. Annesso alla Rota Romana lo +tudium Rotae c#e or%ani!!aorma!ione per A""ocati Rotali. Ad esso si accede dopo il conse%uimentodella laurea in diritto canonico conse%uita in un Fni"ersit& ?onti*cia.+upremo Tri,unale della +e%natura ApostolicaDetto Tri,unale pro""ede alla retta amministra!ione della Giusti!ia e si poneal 8ertice della struttura Giudi!iaria. Esso composto da Cardinali nominatidirettamente dal Romano ?onte*ce. Il +upremo Tri,unale or%ano %iudi!iario

presieduto dal ?reetto del +upremo Tri,unale della +e%natura Apostolica$coadiu"ato da esperti canonisti per lo studio della causa ed ela,ora!ione dipareri. Trattasi$ nello speci*co$ di Tri,unale +upremo all'interno dellastruttura %iudi!iaria ecclesiastica per ci c#e concerne )uestioni di diritto ele%ittimit& c#e assume un!ioni simili a )uelle della Corte di Cassa!ioneItaliana ed$ in parte$ anc#e delle Corti Costitu!ionali dei sistemi di Ci"il La .̀Esso #a competen!e in )uestioni di nullit& processuali e restitutio in inte%rumcontro le senten!e rotali per ci c#e ri%uarda i ricorsi contro una decisionerotale c#e a,,ia ne%ato l'ammissione a nuo"o esame di una causamatrimoniale dopo il ormarsi di una doppia senten!a conorme 6esame$peraltro$ concedi,ile solo in caso di nuo"i e %ra"i documenti o risultan!e

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pro,atorie7 per ci c#e ri%uarda il %iudi!io su ecce!ioni di suspicione ericusa!ione a""erso un %iudice rotale. Tri,unali ecclesiastici periericiA li"ello locale il potere %iudi!iario a>dato al 8esco"o c#e lo esercitadirettamente o ; pi comunemente ; attra"erso un 8icario Giudi!iale e o"e lo

ric#ieda la necessit& pi 8icari %iudi!iali a%%iunti 6in materia matrimonialeoccorrer& un colle%io composto da tre %iudici7.Giudicare spetta a c#i %iudice ma per istruire la causa pu nominarsi unFditore 6anc#e laico$ uomo o donna7 tra le persone indicate dal 8esco"o.Inoltre anc#e il Giudice unico pu arsi coadiu"are da due assessori 6anc#elaici7 in )ualit& di consulenti. -uando si tratta di un colle%io %iudicante il?residente desi%na tra i mem,ri del colle%io un %iudice ponente c#e redi%e lasenten!a.Esistono inoltre tre *%ure peculiari del diritto canonico il ?romotore di Giusti!ia$ *%ura assimila,ile per certi "ersi a )uella del ?.m.

dei processi italiani c#e c#iamato ad inter"enire in cause in cui "i sia

pericolo per il ,ene pu,,lico. Tale *%ura assume in cause matrimoniali unruolo di"erso e$ precisamente$ nel caso in cui pon%a in essere l'atto diaccusatio matrimoni in ipotesi di di"ul%a!ione di noti!ia di nullit& del"incolo ed iner!ia dei coniu%i.

il Diensore del 8incolo$ c#e inter"iene in cause in cui si discute circa lanullit& dell'ordina!ione sacerdotale o di nullit& e scio%limento del "incolomatrimoniale 6nei casi in cui esso ammesso dal diritto sostan!iale7. Intali contesti il diensore del "incolo maniesta durante il processo c#e siacontrario allo scio%limento ed alla nullit& ed in a"ore del "incolo.

il Notaio$ so%%etto normalmente laico e di sesso emminile c#e #a unaun!ione simile a )uella assunta nei processi dello +tato italiano dal

cancelliere. E%li redi%e i documenti ed i "er,ali di udien!a e li sottoscri"ea>nc#B a,,iano ede pu,,lica.Il processo canonicoCome detto in apertura$ la "ia attra"erso la )uale si possono ar "alere ipropri diritti il processo. Esso consiste in una serie successi"e di atti posti al*ne di ottenere una decisione "incolante c#e sta,ilisca )uel c#e %iusto. Inesso prende corpo e si s"iluppa la "icenda processuale ordinata dai diritto ediretta dall(autorit& %iudi!iaria$ allo scopo di sta,ilire la "erit& 6processuale7 ele conse%uen!e %iuridic#e c#e da essa deri"ano.Altro punto da c#iarire c#e$ per de*ni!ione$ in o%ni processo occorrono dueparti processuali contrapposte una c#e reclama l(inter"ento della %iusti!ia

6parte attrice7 un'altra contro la )uale l'attore a%isce 6parte con"enuta7-uesta dualit& di parti contrapposte si esprime nel cd. meccanismo delcontraddittorio. Il concetto di parte noto dal diritto ci"ile$ ed ad essopossono are capo una o pi persone *sic#e o %iuridic#e$ c#e anno capo aduno stesso interesse unitario. Le parti$ inoltre$ rice"ono nomi di"ersi asecondo il tipo di causa di cui si tratta6ed allora potr& parlarsi di ricorrente$resistente$ reo$ accusa$ etc..7 il principio del contraddittorio si esprime anc#enell(e)uili,rio processuale c#e de"e sussistere tra leparti in causa in )uanto ad o%nuna di esse "a riconosciuta pari opportunit& diaddurre pro"e ed ar%omenti$ a"an!are ric#ieste al *ne di pro"are la propriatesi. Le parti possono o de"ono$ secondo i casi$ essere rappresentate e

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diese in %iudi!io da un procuratore ed a""ocato.La competen!a del Tri,unale?erc#B un %iudice o tri,unale possa esaminare e decidere una causa occorrec#e esso sia competente. Allo stesso modo l'attore c#e "uole ini!iare unacausa de"e ri"ol%ersi al tri,unale c#e ne a,,ia competen!a. Essa "iene

attri,uita ai di9erenti tri,unali dalla le%%e$ secondo criteri di"ersi ed inerentila materia$ il luo%o$ il domicilio delle parti$ il %rado del %iudi!io. +i pensi$come %i& detto al atto c#e$ certe cause sono riser"ate al ?apa ed altre aitri,unali della +anta +ede ed altre ancora ai tri,unali perierici diocesani o alatto c#e in Italia i tri,unali re%ionali sono a li"ello perierico %li unicicompetenti in materia matrimoniale. ?er ci c#e concerne la competen!apu dirsi c#e in "ia %enerale sempre competente il tri,unale del domicilio o)uasi ; domicilio del con"enuto 6can. 1oH7. Tutta"ia$ ad esempio$ nellecause matrimoniali$ esistono ecce!ioni a tale re%ola %enerale dato c#e anc#e competente il tri,unale del luo%o o"e u cele,rato il matrimonio 6c.1Q37. +i capisce )uindi c#e una delle prime cose c#e de"e "alutarsi in

merito all'a!ione di un determinato so%%etto la competen!a del %iudiceadito. +e il %iudice adito si ritiene competente$ esso #a il do"ere di %iudicare$se si reputa incompetente de"e astenersi dal arlo altrimenti pu essereanc#e punito 6c. 15Q7.Lo s"ol%imento del processo.A,,iamo detto c#e il processo e una serie concatenata e ordinata di atti c#esi succedono secondo re%ole ,en precise c#e ne scandiscono le "arie asiaccomunate dal principio preclusione$ secondo i1 )uale )uando si conclusauna ase pu cominciare la se%uente$ sen!a c#e si possa tornare indietro.?ertanto le parti de"ono reali!!are le loro “mosse processuali” nel momentoopportuno$ o""ero entro i termini sta,iliti.

a7 2ase introdutti"aIl primo momento del processo #a come scopo )uello di indi"iduare parti$tri,unale competente e$ soprattutto$ l(o%%etto della lite processuale. L'attointrodutti"o del %iudi!io il li,ello introdutti"o nel )uale c#i #a interessepresenta al %iudice la sua domanda. In esso l(attore #a l'o,,li%o di indicarec#iaramente il %iudice o tri,unale al )uale si ri"ol%e$ il petitum e le%eneralit& del con"enuto. E%li de"e inoltre se%nalare la causa petendi$ ciode"e indicare le ra%ioni di diritto e di atto su cui ,asa la sua domanda 6can.15J7. Rice"uto il li,ello$ spetta al %iudice ammetterlo o respin%erlo$"eri*cando innan!itutto la propria competen!a e la le%ittima!ione di parteattrice. Il %iudice anc#e tenuto ad esaminare la corrette!!a ormale del

li,ello e la ondate!!a anc#e minima della pretesa attorea 6umus ,oni iuris7.+e manca alcuno di )uesti re)uisiti do"r& ri*utare il li,ello o arlo corre%%eredall(attore. ?oic#B il ri%etto del li,ello e)ui"ale ad una risposta ne%ati"a allasua pretesa$ l(attore potr& ricorrere a""erso tale pro""edimento 6c. 15J57. +eil %iudice$ in"ece$ decidedi accettare il li,ello$ cita le altre parti per la contesta!ione ormale della litesi tratta della cosiddetta litiscontestatio. -uesta ormale contesta!ione "olta a concordare i termini della contro"ersia cosa si c#iede e per )ualimoti"i. +entite le ric#ieste e le risposte delle parti$ il %iudice sta,ilisce perdecreto la )uastio iuris alla )uale si do"r& dar risposta nella senten!a.+ta,iliti i termini della lite essi "i una sorta di cristalli!!a!ione de%li stessi

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c#e non possono pi essere mutati$ sal"o in casi particolari il %iudice "iacconsenta.,7 2ase istruttoriaA""enuta ormalmente la litiscontestatio$ si instaura u>cialmente la lite c#edi re%ola do"r& prose%uire *no alla senten!a decisoria. +i apre allora la ase

in cui si raccol%ono le dimostra!ioni sulle parti ,asano le loro rispetti"epretese. In tema di pro"e "a osser"ato il principio c#e l'incom,en!a diornirle tocca a c#i asserisce c#i a9erma un atto lo de"e pro"are. Tutta"ianon c(e ,iso%no di pro"are ci c#e dalla le%%e stessa si presume e neanc#e iatti ammessi dalle parti contendenti$ ai meno c#e il diritto o il %iudice$ cinonostante$ lo esi%ano come in ipotesi in cui oltre all(interesse pri"ato deicontendenti "i sia in %ioco anc#e il ,ene pu,,lico7 6c. 1547. Le parti possonoproporre o%ni tipo di pro"a c#e sia lecita e sem,ri essere utile all(o%%ettodella causa 6c. 154Q7.I pi comuni tipi di pro"a sono Le dic#iara!ioni delle parti. Il %iudice pu interro%are le parti se lo consideri

opportuno e lo do"r& are su istan!a di una di esse o se sia utile alpu,,lico interesse. E%li pu c#iedere alla parte interro%ata di prestare il%iuramento. Le parti #anno il do"ere di rispondere e dire tutta la "erit&. Il%iudice do"r& e9ettuare le domande tenendo conto anc#e dei )uesitiproposti dalle altre parti.

La conessione %iudi!iale$ ossia l(ammissione di un atto operata dallaparte contro se stessa da"anti al %iudice. La conessione esonera lacontroparte di do"er pro"are il atto conessato$ ma ci sal"o sia in %ioco il,ene pu,,lico "erso$ poic#B allora la conessione non potr& are da solapiena pro"a.

La testimonian!a$ ossia )uel me!!o istruttorio attra"erso il )uale le parti

c#iedono c#e coloro i )uali siano a conoscen!a dei atti ri%uardanti lacausa dic#iarino )uanto di loro conoscen!a. La testimonian!a pu essereammessa anc#e d(u>cio. Il Codice sta,ilisce re%ole ,en precise su c#i purendere testimonian!a. +oltanto il %iudice pu interro%are i testi$ ma laparte c#e de"e se%nalare %li ar%omenti sui )uali c#iede essi de,,anoessere interro%ati c#e$ di re%ola$ i testi non de"ono dal canto loropre"enti"amente conoscere. I testimoni de"ono rispondere secondo "erit&e le domande c#e ad esse "anno poste de"ono essere semplici$ ade%uatealla non ca"illose$ su,dole o su%%esti"e$ pertinenti alla causa e nono9ensi"e. La loro deposi!ione "a redatta per iscritto dal Notaio ed il"er,ale dell(interro%atorio de"e essere letto al teste dando%li la possi,ilit&

di a%%iun%ere c#iarimenti e in*ne sottoscri"ere insieme a %iudice enotaio. Le testimonian!e "anno "alutate dal %iudice considerando lacondi!ione ed onest& del teste se parla di scien!a diretta o de relato o in,ase alle proprie personali opinioni se sia stato coerente e costante nellesue a9erma!ioni$ etc...

La pro"a documentale. In o%ni causa possi,ile "i siano documentipresentati dalle parti o ric#iesti dal %iudice c#e entrano a ar parte del%iudi!io. Normalmente si tratta di scritti$ ma pu trattarsi anc#e dioto%ra*e$ re%istra!ioni$ e altri o%%etti. I documenti possono esserepu,,lici o pri"ati.

La pro"a peritale$ o""ero una dimostra!ione c#e ric#iede l(esame ed il

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parere di so%%etti proessionisti esperti in settori speci*ci 6medicina$psic#iatria$ etc..7. L(istituto peritale #a radici storic#e lontane nellatradi!ione %iudi!iaria della C#iesa. Essa$ inatti$ risale alle Costitu!ioni di?apa Innocen!o ter!o 614147. La peri!ia entrata a are parte dell(atti"it&della Rota Romana sino da tempi della sua istitu!ione 6anno 1347. Allo

stato attuale$ l(importan!a e l(utili!!a!ione della peri!ia )uale me!!o dipro"a discende dal atto c#e nell(applica!ione della le%%e canonica siappre!!a o%ni ar%omenta!ione ondata sullo studio serio e proondo dellele%%i della natura$ sul ri%ore delle dedu!ioni scienti*c#e e sullaconoscen!a delle radici dell(essere e del comportamento umano. Il Codicedi diritto canonico dedica un intero capitolo ai periti 6can. 15Q;15H17 allacui opera si ricorre per compro"are i atti c#e necessitano unapproondimento tecnico scienti*co. A tal proposito "a c#iarito sin dasu,ito c#e per il responso peritale non "incola il Giudice$ il )uale #a ampiali,ert& di aderire alle conclusioni peritali$ di accettarle solo in parte o$ancora$ di respin%erle in ,ase ad altri elementi di pro"a o al proprio li,ero

e moti"ato con"incimento. +petta al Giudice la scelta e la nomina deiperiti$ udite le parti o su loro proposta. Il Giudice pu anc#e accettare lerela!ioni %i& atte da altri periti$ ermo restando in o%ni caso il "alorepro,atorio ma%%iore delle peri!ie ela,orate d(u>cio. All(atto delconerimento dell(incarico il Giudice pone i sin%oli )uesiti sui )uali "erter&l(opera del perito ed il termine di presenta!ione del loro ela,orato$ sal"a lapossi,ilit& per le parti di su%%erire altri punti da approondire. Al perito$a>nc#B possa espletare le proprie un!ioni$ sono trasmessi %li atti dellacausa e %li atti documenti e sussidi di cui pu a"ere ,iso%no per ese%uireesaurientemente il proprio compito. I periti sono tenuti ad indicare e leonti e i modi da cui a,,iano accettato l(identit& delle persone$ delle cose

e dei luo%#i$ nonc#B precisare i metodi e i criteri da loro se%uitinell(espletamento del loro compito. Resta sal"a la possi,ilit& per il %iudicedi ric#iedere ai periti c#iarimenti ulteriori$ o"e ritenuti necessari. Lanomina di consulenti tecnici delle parti$ rimane acolt& delle parti stesse$con l(appro"a!ione del Giudice. L(opera del medico in )ualit& di perito puessere ric#iesta a medici le%ali$ ostetrici$ psic#iatri$ e altri specialisti dipro"ata arte e scien!a$ insi%ni nella loro specialit&$ di riconosciutapruden!a e dili%en!a$ raccomanda,ili per principi morali e di notoria edecattolica. In materia canonica la peri!ia medica "iene ric#iesta peraccertare l(impoten!a matrimoniale del coniu%e$ per pro"are o escluderela consuma!ione del matrimonio$ per dia%nosticare l(esisten!a di

altera!ioni psic#ic#e diminuenti o escludenti l(uso della ra%ione ericonoscere o escludere l(idoneit& *sica del c#ierico o del laico adeterminate atti"it& canonic#e.

Note"ole importan!a #anno assunto o%%i le peri!ie canonic#e in materiapsicolo%ica e psicopatolo%ica$ in ordine all(accertamento di inade%uatamaturit& psicolo%ica$ a9etti"a e comportamentale de%li aspiranti al no"i!iatoe al sacerdo!io. Oltre all'e9etti"a "oca!ione occorre di certo accertarel'idoneit& alla "ita sacerdotale in senso *sico e psic#ico e in rapporto allerinunce c#e importano i "oti reli%iosi 6castit&$ po"ert&$ o,,edien!a7 e a%liimpe%ni$ non di rado %ra"osi$ ric#iesti dal ministero pastorale. L'ispe!ione del %iudice$ per cui se lo riten%a opportuno al *ne di conoscere

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me%lio i atti$ e%li pu recarsi presso un determinato luo%o o ispe!ionare)ualc#e cosa. Dell(ispe!ione de"e rimanere traccia scritta in un apposito"er,ale Le presun!ioni$ per me!!o delle )uali pu dedursi una cosa incertaa partire da un atto certo. ?ossono ri"elarsi utili nelle cause in cui sono rarealtre orme di pro"a certa specie in rierimento a atti ne%ati"i 6ad es. la

mancata reali!!a!ione dei un ,attesimo pu desumersi dall'assen!a dialcuna pro"a documentale nei re%istri parrocc#iali7. +i c#iamano presun!ioniiuris )uelle sta,ilite dalla le%%e$ e presun!ioni #ominis )uelle ormulate dal%iudice. La presun!ione #a come e9etto l'in"ersione pro,atoria in )uanto$ c#i#a dalla sua parte una presun!ione iuris non tenuto a pro"are il attopresunto ad es.$ il c. 1o1 U 4 sta,ilisce c#e se dopo il matrimonio i coniu%i#anno coa,itato si presume tra essi la consuma!ione.c7 ?u,,lica!ione$ conclusione e discussioneFna "olta raccolte le pro"e$ prima di conludere il periodo pro,atorio$ il%iudice de"e$ sotto pena di nullit&$ procedere alla pu,,lica!ione de%li atti$o""ero permettere alle parti di prenderne "isione de%li atti del %iudi!io. Le

parti possono )uindi presentare nuo"e pro"e$ c#e saranno anc#e pu,,licatein se%uito. -uando le parti dic#iarano di non a"ere altre pro"e da produrre$ ocomun)ue$ decandono da tale diritto o$ ancora$ se il %iudice ritienesu>cientemente istruita la causa$ e%li decreta la conclusione in causa. Dopotale momento non pi consentito ammettere nuo"e pro"e sal"o c#e permoti"i %ra"i o con il consenso delle parti. +i passa$ cos0$ alla ase didiscussione nella )uale le parti sono c#iamate a presentare$ entro un terminesta,ilito$ diese e osser"a!ioni.d7 La ase decisoria2inita la discussione spetta al %iudice pronunciare la senten!a c#e pu esserede*niti"a ; se decide la )uestione principale de*nita nella litiscontestatio ; o

interlocutoria ; se risol"e una )uestione incidentale sorta lun%o il processo.?er emettere la senten!a il %iudice de"e a"er ra%%iunto la certe!!a morale su)uello c#e decide e per la sua decisione e%li de"e ,asarsi solo su )uanto ne%li atti$ "alutando le pro"e secondo coscien!a a tenore di le%%e. Occorre$dun)ue$ certe!!a morale in merito alla decisione. Nell'ipotesi di un colle%io%iudicante$ il presidente a con"ocare i mem,ri per la decisione c#e$ sulla,ase delle conclusioni delle parti$ presa a ma%%ioran!a assoluta di "oti .Entro un mese da essa de"e esserne redatta senten!a. Essa de"epronunciarsi su ciascuno dei du,,i ormulati nella litiscontestatiodeterminando i do"eri c#e ne conse%uono per le parti ed il modo in cui side"ono compiere$ esplicitando le ra%ioni di diritto e di atto sulle )uali po%%ia

la decisione. La senten!a$ perc#B a,,ia "alore$ de"e essere pu,,licata$ conindica!ione delle modalit& d'impu%na!ione.L'impu%na!ione della senten!a.A""erso senten!e c#e si riten%ono in%iuste possi,ile utili!!are di"ersi me!!iimpu%natori$ a seconda delle censure da proporre a""erso la senten!a daimpu%nare. Tali me!!i sono l(appello$ la )uerela di nullit& e la restitutio ininte%rum. L'appello il ricorso ordinario$ in seconda istan!a$ al tri,unalesuperiore rispetto a )uello c#e #a emesso la senten!a. La parte c#e siconsidera lesa #a diritto d(interporre l(appello 6da ormularsi in orma scrittao orale7 a"a nti allo stesso %iudice c#e #a emesso la senten!a impu%nata$entro il termine perentorio di 15 %iorni dalla data di pu,,lica!ione. E' ,ene$

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tutta"ia$ ricordare come esistono pronunce non appella,ili$ si pensi a )uelledel Romano ?onte*ce o del +. Tri,unale della +e%natura Apostolica. L'appelloproposto #a e9etto sospensi"o$ anc#e se pre"ista l'ado!ione di misurecautelari. Fna "olta proposto appello il ricorrente #a un mese di tempo perprose%uirlo in"iando al tri,unale superiore copia dell'impu%nata senten!a

insieme alla ric#iesta moti"ata c#e essa "en%a corretta. Il tri,unale ineriore tenuto ad in"iare tutti %li atti della causa al tri,unale superiore$ da"anti al)uale si reali!!er& il %iudi!io impu%natorio. L(appello interposto da una parte"ale anc#e per le altre c#e de"ono )uindi essere c#iamate ad inter"enire nelprocesso. Il %iudi!io ricalca )uello di prima istan!a$ rimanendo$ tutta"ia$ini,ita alle parti l'ammissione di nuo"i )uesiti non proposti in prima istan!a esi possono produrre nuo"e pro"e soltanto per una causa %ra"e o loconsentano tutte le parti. Nelle cause di nullit& di matrimonio per le )uali"i%e il principio della doppia senten!a conorme$ de"(esserci sempre unadecisione di secondo %rado c#e la conermi$ reali!!andosi$ in tal senso$ unasorta di appello automatico$ per cui il tri,unale c#e #a emesso la senten!a

a9ermati"a in"ia d(u>cio %li atti al tri,unale d(appello anc#e se nessunadelle parti lo ric#ieda espressamente 6c. 1H47. +oltanto dopo la conermadella nullit& da parte del tri,unale d(appello le parti possono contrarre nuo"eno!!e.Altra orma di ricorso a""erso una senten!a la )uerela nullitatis. In essa"iene messa in discussione non la decisione sul merito$ ma la "alidit&ormale della senten!a emessa$ per una )ualc#e irre%olarit& a""enuta nelprocesso$ c#e possono consistere in "i!i di nullit& insana,ili 6senten!aemessa da %iudice assolutamente incompetente$ pri"o di potest& o coattoper "iolen!a o timore %ra"e incapacit& processuale di una delle partidene%ato diritto +alla diesa totale incon%ruen!a della senten!a rispetto alla

litiscontestatio7 o sana,ili 6mancan!a del numero di %iudici sta,ilito caren!adi moti"a!ione mancan!a di *rme$ data e luo%o di emissione dellasenten!a7. La )uerela s(interpone$ nei termini di tempo sta,iliti$ da"anti allostesso %iudice c#e #a emesso la senten!a impu%nata$ il )uale potr& decidereil ricorso ritrattando la senten!a o corre%%endola. Altro strumentoimpu%natorio la cd. Restitutio in inte%rum c#e pu esercitarsi contro unasenten!a c#e sia passata in %iudicato )ualora emer%a palesemente la suain%iusti!ia per uno dei moti"i precisamente se%nalati nel c. 15 U 4; senten!a ,asata totalmente su pro"e ri"elatesi alse; scoperta di documenti c#e esi%ono una decisione contraria; in%anno doloso di una parte

; pronuncia palesemente contraria al disposto di una le%%e non disemplice procedura; pronuncia su attispecie %i& passata in %iudicato.La restitutio in inte%rum de"e essere c#iesta entro tre mesi dalla scopertadei moti"i su cui ondata. +econdo il moti"o per il )uale "iene in"ocata$ laric#iesta "a presentata allo stesso %iudice c#e #a emesso la senten!aimpu%nata o""ero al %iudice competente per l'appello. Fna "olta concessa larestitutio tocc#er& al %iudice decidere di nuo"o sul merito della causam.L'esecu!ione della senten!a?assata in %iudicato$ la senten!a pu tro"are esecu!ione c#e spetta al%iudice ordinare con decreto Dal punto di "ista amministrati"o l'esecu!ione

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della senten!a compito del 8esco"o della diocesi in cui u emessa lasenten!a di primo %rado$ sal"o$ in caso di ne%li%en!a$ competere al 8esco"odel Tri,unale d(appello.In particolare I processi speciali+ono )uelli c#e in )ualc#e aspetto si discostano dal processo ordinario$

se%uendo re%ole processuali speci*c#e. Tra i pi importanti "i rientrano iprocessi ri%uardantia7 la nullit& del matrimonio. Trattasi di un processo c#e #a per o%%etto la"alidit& o meno di un matrimonio. In diritto canonico$ se del caso$ possi,iledic#iarare la nullit& di un matrimonio$ ma non annullarlo come spessoimpropriamente si a9erma. Tale precisa!ione$ c#e rimanda in parte alladistin!ione di stampo ci"ilistico nullit& ; annulla,ilit&$ do"erosa in )uanto ilmatrimonio "alido non pu essere annullato da nessuno 6e se rato econsumato neanc#e sciolto7. +i tratta )uindi di esaminare se$ per i moti"iaddotti dall(attore nel li,ello introdutti"o e sulla ,ase delle risultan!eprocessuali$ il matrimonio sia o meno "i!iato a, initio da nullit&.

La dimensione peculiare del processo in esame si e"ince anc#e dal atto c#eil diritto ad impu%nare il matrimonio spetta solamente ai coniu%i 6eccetto ilpromotore di %iusti!ia )uando la nullit& sia %i& stata di"ul%ata e "i sia iner!iada parte dei coniu%i$ c.1Q7$ e dopo la morte di uno dei coniu%i ilmatrimonio non pu pi$ di re%ola$ essere impu%nato 6c. 1Q57.?er inda%arsi sulla nullit& il )uesito posto al tri,unale de"e indicare in modospeci*co il capo o i capi di nullit&$ cio i moti"i speci*ci in ,ase ai )uali essa"iene c#iesta .In materia "i%e il principio della doppia pronuncia conorme$ per cui la nullit&de"e essere dic#iarata da due decisioni coincidenti nelle moti"a!ioni. ?er talera%ione dopo la prima senten!a a9ermati"a si #a una sorta di appello

automatico al tri,unale superiore$ il )uale decider& se conermare oriormare la prima pronuncia. In certi casi$ )uando da documenti ineccepi,iliconsta l'esisten!a di una causa certa di nullit& si pu se%uire un processonella sola orma documentale$ per cui il %iudice pu$ sentite le parti e ildiensore del "incolo$ senten!iarne l'esisten!a$ tralasciando le altre ormalit&processuali 6cc. 1H;1HH7.,7 Le cause di separa!ione dei coniu%i 6cc. 1@4;1@7. Esse possono esserede*nite per decreto del 8esco"o diocesano oltre c#e per senten!a del%iudice. Inoltre$ in certi casi$ il 8esco"o diocesano pu anc#e autori!!are c#ela causa di separa!ione sia presentata da"anti al tri,unale ci"ile an!ic#B a)uello ecclesiastico$ in )uanto l(ordinamento ci"ile non riconosce la

separa!ione canonica.c7 La dispensa dal matrimonio non consumato 6cc. 1@Q;1QJ7. Trattasi diuna procedura$ poic#B essa non *nisce con una senten!a ma con ladispense 6o meno7 del matrimonio concessa dal ?apa. Tutta"ia )uesta procedura per la dispensa si s"ol%e in maniera simile ad unprocesso. La ric#iesta di dispensa de"e essere presentata da almeno uno deiconiu%i al 8esco"o diocesano del proprio domicilio$ il )uale$ se la consideraondata$ dispone l'istruttoria$ c#e assume le medesime orme c#e in unacausa di nullit& 6cita!ione delle parti$ inter"ento del diensore del "incolo$raccolta delle pro"e$ ar%omenta!ioni a a"ore e contro la ric#iesta7.2inita la ase istruttoria$ l(istruttore trasmette %li atti al 8esco"o diocesano

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insieme ad una sua rela!ione.Il 8esco"o trasmette %li atti$ con le osser"a!ioni del diensore del "incolo$ alla+ede Apostolica a%%iun%endo un suo "oto secondo "erit& circa; il atto della mancata consuma!ione; l'esisten!a di una %iusta causa per la dispensa

; l(opportunit& di concederla.La Con%re%a!ione del Culto decide se consta dell(inconsuma!ione e de%lialtri re)uisiti$ proponendo o meno la dispensa al +anto ?adre.d7 Il processo di morte presunta del coniu%e 6c. 1QJQ7$ al *ne di dic#iarare lamorte di uno deiconiu%i$ )uando essa non si possa dimostrare con un documento autentico6ci"ile od ecclesiastico7.La morte presunta dic#iarata dal 8esco"o diocesano soltanto dopoun'accurata inda%ine c#e lo porti alla certe!!a morale del decesso$ ondatasu testimoni$ sulla ama o su altri indi!i$ non essendo su>ciente la solaassen!a del coniu%e$ anc#e se prolun%ata dic#iara!ione

e7 Il processo di nullit& della sacra ordina!ione 6cc. 1QJH;1Q147. Lacompeten!a per trattare )ueste cause spetta alla Con%re%a!ione del CultoDi"ino$ la )uale pu tutta"ia incaricare per o%ni sin%ola causa un altrotri,unale da essa desi%nato.Ad impu%nare la "alidit& dell(ordina!ione #anno diritto soltanto il c#iericointeressato e l(Ordinario a cui e%li so%%etto o nella cui diocesi e%li uordinato.Il processo si s"ol%e per lo pi secondo il rito ordinario$ ma$ come nelle causematrimoniali$ de"e inter"enire il diensore del "incolo$ e soltanto dopo unaeconda decisione c#e conermi la nullit& dell(ordina!ione dic#iarata nellaprima$ cessano per il c#ierico diritti e do"eri propri dello stato clericale.