DIRITTI DI CREDITO Differenze con i diritti reali Immediatezza Assolutezza Perpetuità Possesso...
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DIRITTI DI CREDITODifferenze con i diritti reali
•Immediatezza•Assolutezza•Perpetuità•Possesso
•Necessaria lacooperazione del debitore
•Relatività•Temporaneità
•No possesso
Diritti reali
Diritti di credito
OBBLIGAZIONIRapporto obbligatorio
Dovere giuridico in forza del quale un soggettoè tenuto ad eseguire una prestazione patrimoniale
per soddisfare l’interesse di un altro soggetto
soggetti
elementi
Debitore (passivo)
Creditore (attivo)
oggetto prestazione (1174)
Patrimonialità
Corrispondenza ad un interesse anche non patrimoniale del creditore
OBBLIGAZIONE E OBBLIGO
Differenze
LA PRESTAZIONE HACARATTERE
PATRIMONIALE
LA PRESTAZIONENON HA
CARATTEREPATRIMONIALE
OBBLIGAZIONE OBBLIGO
OBBLIGAZIONI NATURALINozione
Sorgono da semplici doveri morali o sociali.La legge non ne tutela l’adempimento (manca laresponsabilità) ma stabilisce la non ripetibilità
di quanto spontaneamente pagato
Pagamento del debito di gioco
Pagamento del debito prescritto
FONTI DELL’OBBLIGAZIONE
Art. 1173 c.c.
Le obbligazioni derivano da contratto, da fattoillecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle
in conformità dell’ordinamento giuridico
1. Contratto: fonte volontaria tipica (1321)
2. Fatto illecito: fonte non volontaria (2043)
3. Ogni altro fatto o atto idoneo: il vincolo scaturisce dal comportamento del soggetto
Promesse unilaterali (1987) Arricchimento senza causa (2041) Gestione di affari altrui (2028)
PRESTAZIONEArt. 1174 c.c.
di dare
di fare
di non
fare
Il debitore è tenuto alla consegna di una cosa specifica o più cose generiche (es.: consegnare la cosa venduta)
Il debitore è tenuto a svolgere un’attività per soddisfare un interesse del creditore (es.: custodire la cosa depositata)
Il debitore deve astenersi da un’attività (es.: divieto di concorrenza)
PRESTAZIONEArt. 1174 c.c.
•Patrimonialità
•Possibilità
•Liceità
•Determinatezza o determinabilità
•Corrispondenza a un interesse anche
non patrimoniale del creditore
OBBLIGAZIONITipi
dimezzi
dirisultato
difare
didare
dinon fare
L’oggetto dell’obbligazione non è l’attività ma il risultato di questa
L’oggetto è un comportamento diligente
Non tenere un determinato comportamento
Pagamento o consegna
OBBLIGAZIONIArt. 1277 c.c.
pecuniarie
debitidi valuta
debitidi valore
Hanno ad oggetto una somma di denaro
es.: risarcimento danni
es.: pagamento del prezzo
Moneta legale e valore nominale
Se il debito era € 1000 il debitore si libera pagando moneta per un valore nominale di € 1000
OBBLIGAZIONIDegli interessi
(art. 1282 c.c.)
Frutti civili prodotti da una somma di denaro
Obbligazione accessoria che segue le sorti di quella principale
funzione
fonte
Compensativa e risarcitoria
Convenzionale e legale (1282)
GLI INTERESSISaggio
(art. 1284 c.c.)
Misura degli interessi, espressa inpercentuale del capitale, ed
in relazione ad un lasso di tempo
La misura legale viene aggiornata annualmente con apposito D.M.
Anatocismo: interessi scaduti che producono altri interessi
GLI INTERESSIFonte
La misura degli interessi trova originenella legge (1282), ma può essere
determinata con apposito accordo
legali
convenzionali
i crediti di somme liquide ed esigibili producono interessi di pieno diritto (1282)
con un apposito accordo tra le parti che deve avere forma scritta se il saggio supera quello legale
moratoriDovuti dal debitore in mora, a titolo di risarcimento, anche se il creditore non ha sofferto alcun danno
GLI INTERESSITasso usurario
Divieto di interessi usurari
Sono usurari quelli superiori ai tassi medi praticati da banche ed intermediari finanziari
ove risultino sproporzionati o comunquesuperiori del 50% ai tassi pubblicati
La clausola è nulla e non sono dovuti interessi
OBBLIGAZIONI
Una sola prestazione ma il debitore può liberarsi anche eseguendone una diversa
Oggettivamente semplici
facoltative
facoltà di scelta del debitore
sempliciÈ dedotta una sola prestazione ed il debitore si libera solo eseguendola esattamente
OBBLIGAZIONIOggettivamente complesse
cumulative
alternative
Il debitore è tenuto ad eseguire insieme due o più prestazioni e si libera solo se le esegue tutte
Previste due o più obbligazioni ma il debitore si libera eseguendone una sola
facoltà di scelta del debitore salvo patto contrario
OBBLIGAZIONISoggettivamente complesse
parziarie
solidali
Più creditori e/o più debitori, ognuno dei quali ha un diritto o obbligo parziale. (solo la sua parte)
attive: ogni creditore può esigere l’intera prestazione
passive: ogni debitore può essere chiamato ad eseguire l’intero (1292-1313)
OBBLIGAZIONI SOLIDALI
Fonti della solidarietà
fonte
Volontà: (es.: tra cointestatari dello stesso c/c,
1854)
Legge: (es.: i condebitori si presumono obbligati in solido salvo patto contrario, 1294) (debiti nascenti dall’amministrazione della comunione ereditaria)
La solidarietà passiva si presume,quella attiva deve essere specificata
OBBLIGAZIONI SOLIDALI
Azione di regresso(art. 1299 c.c.)
Azione esperibile dal debitore che ha pagatol’intero debito per ripetere dai condebitori
la parte di ciascuno di essi
Ogni condebitore è tenuto a restituire al debitore che ha pagato l’intero solo la parte di sua spettanza
ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI
Adempimento
Esatta realizzazione dellaprestazione dovuta
L’obbligazione si estingue e il debitore è liberato dal vincolo
• Esattezza materiale
• Regolarità giuridica
• Diligenza e buona fede
DILIGENZAArt. 1176 c.c.
diligenzamedia
Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (1176 I co.)
diligenzaspecifica
Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata (1176 II co.)
BUONA FEDEArt. 1175 c.c.
Il debitore ed il creditore devono comportarsisecondo le regole della correttezza
Adottare tutti quei comportamentiche tutelano l’affidamento della controparte,nei limiti in cui tale interesse sia compatibile
con il proprio
Buona fede oggettiva
ESATTEZZA MATERIALEArt. 1178 c.c.
Nelle obbligazioni generiche si devonoprestare cose di qualità non inferiore
alla media e, comunque, immuni da vizi
Il creditorepuò rifiutare
L’adempimento parziale (1181)
Una prestazione diversa salvo consenso
(1197)
L’adempimento del terzo (1180)
REGOLARITÁ GIURIDICAArt. 1192 e 1478 c.c.
Il debitore deve adempiere con cosedi cui abbia la piena disponibilità
è inesattoIl pagamento con cose altrui
Il pagamento con cose gravate da
diritti altrui
MOMENTO TEMPORALE DELL’ADEMPIMENTO
Tempo
Se il termine per l’adempimento non èdeterminato il creditore può esigerla
immediatamente
•È stabilito dal giudice se il termine è necessario ma non pattuito
•Se è fissato esso si presume in favore del debitore
LUOGO DI ADEMPIMENTO
È determinato dal titolo, dagli usi odalla natura della prestazione
IN MANCANZA DI INDICAZIONI
• La consegna di cosa determinata va eseguita nel luogo in cui si trovava la cosa al momento in cui è sorta l’obbligazione
• L’obbligazione pecuniaria va pagata al domicilio del creditore
• Le altre al domicilio del debitore
MODIFICAZIONI SOGGETTIVE
Surrogazione nel credito
Sub-ingresso di un terzo nella posizionecreditoria a seguito dell’avvenuto pagamento
al creditore originario
TIPI
1. Per volontà del creditore ( art. 1201 c.c.)
2. Per volontà del debitore (art. 1202 c.c.)
3. Per legge (art. 1203 c.c.)
Es.: Tizio ha un credito verso Caio. Sempronio paga il debito di Caio e Tizio lo SURROGA nei propri diritti verso Caio
MORA DEL CREDITORE
Art. 1206 c.c.
Quando, senza legittimo motivo, non riceveil pagamento offertogli o non compie
quanto è necessario affinché il debitorepossa adempiere
MORA DEL CREDITOREOfferta del debitore
(art. 1206 c.c.)
offerta
1: Solenne
A. Offre la prestazione
B. effettua il deposito
delle cose
2: Secondo gli usi
A. Reale
B. Per intimazione
EFFETTI DELLA MORA DEL CREDITORE
Art. 1207 c.c.
• Non estingue l’obbligazione
• Il debitore non deve più gli interessi frutti della cosa
• Il debitore può pretendere il risarcimento dei danni
• È a carico del creditore l’impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore
INADEMPIMENTOArt. 1218 c.c.
L’inesatta o mancata esecuzione dellaprestazione dovuta
Inesatta: la prestazione non ha i requisiti di diligenza, esattezza quantitativa e qualitativa, puntualità di tempo e luogo.
Mancata: la prestazione non è stata eseguita del tutto o è difforme da quella dovuta o è stata ritardata.
INADEMPIMENTOResponsabilità contrattuale
Risarcimentodel danno
(art. 1218 e 1223 c.c.)
Per inadempimento o per ritardo
danno emergente e lucro cessanteSolo se conseguenza immediata e diretta
INADEMPIMENTOImputabilità
Attribuibilità al soggetto agentedell’azione da lui compiuta
presupposti
1. Capacità di intendere e di volere
2. Volontarietà dell’atto
3. Nesso di causalità (dipendenza del fatto dall’atto)
INADEMPIMENTOTipi
1. Inadempimento imputabile
Assoluto: obbligo di risarcimento
Relativo: ritardo ingiustificato. Permane l’obbligo originario e va risarcito il ritardo
2. Inadempimento non imputabile
Impossibilità della prestazione
Non imputabilità del fatto del debitore
Non si ha obbligo di risarcire
L’obbligazione si estingue
INADEMPIMENTOMora del debitore
(art. 1219 c.c.)
Ingiustificato ritardo dell’adempimento
• Esigibilità del credito
• Imputabilità del ritardo al debitore
• Costituzione in mora
presupposti
INADEMPIMENTOMora ex re
Il debitore è in mora senzaintervento del creditore
1. Obbligazioni da eseguirsi presso il creditore e il termine è scaduto
2. Debito da atto illecito
3. Dichiarazione del debitore di non voler adempiere
INADEMPIMENTOMora ex persona
Il debitore è in mora conl’intervento formale
del creditore
1. Quando il debito è pagabile presso il debitore
2. Se manca un termine
INADEMPIMENTOEffetti della mora
• Risarcimento del danno
• Aggravamento del rischio
(perpetuatio obligationis)
INADEMPIMENTOPurgazione della mora
Rimozione degli effetti della mora
ed eliminazione dello stato
di ritardo illegittimo
INADEMPIMENTORisarcimento del danno
Il debitore inadempiente deverisarcire il danno se non prova che
l’inadempimento non è a lui imputabile
DANNO Pregiudizio patrimoniale subito dal creditore come conseguenza diretta dell’inadempimento
Dannoemergente
Lucrocessante
Diminuzione del patrimonio cagionata dall’inadempimento
Mancato guadagno che il creditore avrebbe realizzato in caso di adempimento
INADEMPIMENTO
Rimedi
• Esecuzione in forma specifica
Sempre che la prestazione sia ancora possibile ed il creditore vi abbia interesse
• Risarcimento del danno
Se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non a lui
imputabile (v. 1256 e 1464)
MODI DI ESTINZIONE DIVERSI DALL’ADEMPIMENTO
Compensazione(art. 1241 c.c.)
Quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti
Confusione(art. 1253 c.c.)
Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l’obbligazione si estingue, e i terzi che hanno prestato garanzia per il creditore sono liberati
Modi satisfattori
MODI DI ESTINZIONE DIVERSI DALL’ADEMPIMENTO
Novazione(art. 1230 c.c.)
L’obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso
La volontà di estinguere l’obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco
Remissione(art. 1236 c.c.)
La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l’obbligazione quando è comunicata al debitore salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare
Modi non satisfattori
MODI DI ESTINZIONE DIVERSI DALL’ADEMPIMENTO
Impossibilitàsopravvenuta(art. 1256 c.c.)
•Non imputabile al debitore
•Oggettiva
•Sopravvenuta
•Definitiva
Modi non satisfattori
MODIFICAZIONI SOGGETTIVE
Cessione del credito(art. 1260 c.c.)
Contratto con il quale il creditoretrasferisce ad un altro soggetto
il proprio diritto di credito
Creditiincedibili
Crediti strettamente personali (es.: alimenti)Crediti il cui trasferimento è vietato dalla legge
MODIFICAZIONI SOGGETTIVE
Delegazione attiva
Il creditore assegna al debitore unnuovo creditore e l’oggetto
dell’obbligazione resta immutato
Figura non disciplinata dalla legge
MODIFICAZIONI SOGGETTIVEDelegazione passiva
Negozio con cui il debitoreassegna al creditore un
nuovo debitore
•Di pagamento (solvendi)
•Di debito (promittendi)Debitore (delegante)
Creditore (delegatario)
Terzo (delegato)
r. di valuta
r. di provvista
tipi
MODIFICAZIONI SOGGETTIVE
Espromissione(art. 1272 c.c.)
un terzo (espromittente)
si obbliga a pagare al
creditore (espromissario)
quanto dovuto dal
debitore (espromesso)
senza incarico di quest'ultimo
Il contratto mediante il quale
MODIFICAZIONI SOGGETTIVE
Accollo(art. 1273 c.c.)
un terzo (accollante)
si accorda con il
debitore (accollato)
per assumere un debito di quest’ultimo nei confronti di
un
creditore (accolatario)
Il contratto mediante il quale
ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI
Prestazione in luogo dell’adempimento(art. 1197 c.c.)
Se il creditore lo consente, il debitore può
liberarsi eseguendo una prestazione diversa
da quella dovuta.
L’obbligazione si estingue quando la
diversa prestazione è eseguita.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
Art. 2740 c.c.
Il debitore risponde dell’adempimentodelle obbligazioni con tutti isuoi beni presenti e futuri
Tutti i beni del debitore costituiscono la garanzia patrimoniale dei creditori
Non sono ammesse limitazioni della responsabilità(fuori dei casi stabiliti dalla legge)
Insiemi di beni possono essere sottratti alla garanzia generale
Patrimonio separato: eredità accettata con beneficio d’inventario, solo quei beni rispondono dei debiti dell’eredità
Patrimonio autonomo: complesso di beni destinato ad uno scopo e che non rispondono dei debiti del titolare
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALEDeroghe alla responsabilità
patrimoniale
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
Par condicio creditorum(art. 2741 c.c.)
Tutti i creditori hanno uguale diritto diessere soddisfatti sui beni del debitore
Indipendentemente dal momento e dalla causa del credito tutti i creditori si soddisfano paritariamente sulla vendita forzata dei beni
Salve le cause legittime di prelazione
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
Tipologie di creditori
chirografari
garantiti
Concorrono paritariamente sul patrimonio del debitore ma subordinatamente ai creditori garantiti
Hanno una causa di preferenza nella soddisfazione del credito
Cause legittime di prelazione:
privilegio, pegno e ipoteca
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
Mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale
Azione surrogatoria (art. 2900 c.c.)
Azione revocatoria (art. 2901 c.c.)
Sequestro conservativo (2905 c.c. e 671 c.p.c)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
Azione surrogatoria (art. 2900 c.c.)
Potere di surrogarsi al debitore
nell’esercizio dei diritti che
gli spettano verso i terzi
• Inerzia del debitore
• Pregiudizio del creditore
• Diritti di credito o potestativi, di contenuto patrimoniale trascurati del debitore
presupposti
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
Azione revocatoria (art. 2901 c.c.)
Il creditore può chiedere che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti didisposizione del patrimonio con cui il
debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni
• Atto di disposizione del patrimonio in senso peggiorativo
• Pregiudizio per il creditore (eventus damni)
• Conoscenza del pregiudizio arrecato (scientia damni)
presupposti
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
Sequestro conservativo(2905 c.c. e 671 c.p.c)
Provvedimento preventivo e cautelare emessodal giudice su istanza del creditore che ha
fondato timore di perdere la garanziadel proprio credito
Per effetto del sequestro sorge un vincolo di indisponibilità:
• inefficacia verso il creditore sequestrante degli atti di disposizione dei beni sequestrati
Ordine di preferenza tra i diversi privilegi
Privilegio generale: su tutti i mobili
debitore
Privilegio speciale: solo su alcuni beni
Causa di prelazione riconosciuta in ragione del tipo di creditoEs. credito alimentare, crediti di lavoro, crediti tributari.
CAUSE LEGITTIME DI PRELAZIONE
Privilegi(art. 2745 s.s. c.c.)
COSE MOBILI
UNIVERSALITÀ DI MOBILI
CREDITI
DIRITTI SU BENI MOBILI
DIRITTI REALI DI GARANZIA
Pegno(art. 2784 c.c.)
Diritto reale che vincola un bene mobilea garanzia di un credito
DIRITTI DEL CREDITORE
PEGNO
Contratto di pegno
Contratto reale
•Far vendere la cosa,
•farsi pagare con prelazione,
•assegnazione in pagamento,
•appropriarsi dei frutti della cosa
DIRITTI REALI DI GARANZIA
Ipoteca(art. 2808 c.c.)
beni immobili, ma anche usufrutto su immobili, enfiteusi e superficie. Costituzione con iscrizione nel registro, a seguito di diverse fonti: 1) contratto; 2) sentenza di
condanna; 3) ipoteca legale: art. 2817. Di qui diritto ad iscrivere ipoteca
Attribuisce al creditore il potere diespropriare il bene oggetto di ipoteca
e di soddisfarsi con prelazionesulla vendita forzata
IPOTECA
Iscrizione di ipoteca
Fattispecie complessa
L’ipoteca si costituiscemediante iscrizione nei registri
dei beni immobili
1. Titolo per la costituzione
2. Iscrizione
1. Atti
2. Sentenze di condanna
3. Concessione volontaria
IPOTECATitolo per la costituzione
L’ipoteca prende grado dal momento
della sua iscrizione.
Si assegna un numero d’ordine
delle iscrizioni
Poteri del titolare ipoteca:
fare espropriare bene e soddisfarsi sul ricavato, anche se il bene è stato venduto. Ma il terzo acquirente può: 1) pagare i creditori iscritti (con surrogazione nel credito) 2) rilascio beni 3) liberazione bene pagando prezzo del bene
IPOTECAGrado dell’ipoteca
GARANZIE PATRIMONIALIDivieto di patto commissorio
(artt. 1963 e 2744 c.c.)
È nullo il patto che trasferisce la proprietàdella cosa in pegno o ipotecata nel caso di
persistente inadempimento
GARANZIE PERSONALIFideiussione
Art. 1936 c.c.
Contratto con cui un terzo garantisceal creditore l’adempimento di altri
Partidel
contratto
•Fideiussore
•Creditore
Il debitore non è parte del contratto
SONO OBBLIGATI IN SOLIDO IL DEBITORE ED IL FIDEIUSSORE
È possibile il patto di beneficio d’escussione a favore del fideiussore (2744).
Fideiussore che paga è comunque surrogato di diritto nel credito e nelle garanzie. (regresso per spese, interessi, ecc.)
Problemi: fideiussione omnibus e determinatezza oggetto: importo massimo garantito per debiti futuri (art. 1938)
GARANZIE PERSONALIEffetti della fideiussione