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DIREZIONE INTERREGIONALE PUGLIA MOLISE E BASILICATA Ufficio delle Dogane di Campobasso Campobasso, 08 luglio 2016 Moderatori Dr. Paolo Spina (Presidente Camera di Commercio di Campobasso) Dr. Giuseppe Ciccarelli (Dirigente U.D. CB) Dr. Carmine Franco D’Abate (Presidente Ordine Commercialisti CB) Dr.ssa Irene Tartaglia (Direttore di Confcommercio Molise) Relatori per l’U.D. CAMPOBASSO Giuseppe Tozzi Fabrizio Lotti Ernesto Giannubilo -------------- BENEFICI SUL GASOLIO PER USO AUTOTRAZIONE UTILIZZATO NEL SETTORE DELL’AUTOTRASPORTO

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DIREZIONE INTERREGIONALE PUGLIA MOLISE E BASILICATA

Ufficio delle Dogane di Campobasso

Campobasso, 08 luglio 2016

Moderatori

Dr. Paolo Spina (Presidente Camera di Commercio di Campobasso) Dr. Giuseppe Ciccarelli (Dirigente U.D. CB)

Dr. Carmine Franco D’Abate (Presidente Ordine Commercialisti CB) Dr.ssa Irene Tartaglia (Direttore di Confcommercio Molise)

Relatori per l’U.D. CAMPOBASSO

Giuseppe Tozzi – Fabrizio Lotti – Ernesto Giannubilo --------------

BENEFICI SUL GASOLIO PER USO AUTOTRAZIONE

UTILIZZATO NEL SETTORE DELL’AUTOTRASPORTO

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Ufficio delle Dogane di Campobasso

Programma:

15.15 - 15.30 Accoglienza e registrazione partecipanti

15.30 – 15.50 Saluto degli organizzatori e dei relatori

15.50 – 18.00 Interventi programmati

18.00 – 18.30 Discussione e Conclusioni

INTERVENTI SPECIALISTICI A CURA DEI FUNZIONARI UFFICIO DOGANE

CAMPOBASSO 3

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Evoluzione normativa sulle agevolazioni a favore dell’autotrasporto

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Relatore: Sig. TOZZI Capo Area Gestione Tributi

EVOLUZIONE NORMATIVA SULLE AGEVOLAZIONI A FAVORE DEL TRASPORTO

La prima agevolazione in materia venne introdotta dall’art. 8, comma 10, (lettera e) della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Tale misura, rivolta ai soli esercenti l’attività di “trasporto merci per conto terzi”, costituiva sostanzialmente una riduzione degli oneri gravanti sui predetti operatori ed era commisurata agli incrementi delle aliquote di accisa sul gasolio per autotrazione previsti dal comma 5 del medesimo articolo e provvedimento di legge. Il beneficio ebbe effetto a decorrere dalla data del 16/01/1999.

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I previsti aumenti di aliquota, che riguardavano l’insieme degli oli minerali (e non solamente il gasolio per autotrazione) e che nel loro insieme furono denominati come “normativa sulla CARBON TAX”, avevano il fine di perseguire la riduzione delle emissioni di anidride carbonica derivanti dall’impiego di oli minerali secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto. Il Regolamento di attuazione che disciplina l’agevolazione fiscale in questione fu adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.

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Praticamente, sia il DL 265/2000 (conv. in L 343/2000), sia il regolamento di cui al D.P.R. n. 277/2000, rappresentano la disciplina fiscale agevolativa che, più volte variata ed aggiornata nel corso degli anni, è tutt’ora applicabile nei confronti degli esercenti in argomento.

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Per effetto di queste norme, attualmente l’agevolazione compete: agli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa

massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate (l’aumento della massa massima complessiva da “maggiore di 3,5 tonnellate” a “uguale o maggiore di 7,5 tonnellate” è stato operato, a decorrere dai consumi dell’anno 2008, in base all’art. 18, paragrafo 11, della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27/10/2003);

agli enti pubblici e alle imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

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alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale (di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997)

agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio

pubblico per trasporto di persone.

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AUTOVEICOLI ADIBITI A PARTICOLARI TRASPORTI Per quanto riguarda l’ammissibilità all’agevolazione di che trattasi dei consumi di gasolio da parte di determinati autoveicoli destinati a trasporti specifici quali, ad esempio, furgoni frigoriferi, betoniere, carri attrezzi ed altri mezzi similari che completano durante la marcia il ciclo produttivo di lavorazione. Al riguardo, sempreché le categorie di esercenti trasporto merci rivestano i requisiti fissati dall’art.1, comma 2, del D.P.R. n.277/2000 (iscrizione all’albo, licenza ecc…) ed i soprarichiamati autoveicoli che abbiano una massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, non si rilevano ragioni ostative al pieno riconoscimento del credito d’imposta sui litri consumati

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In questi casi particolari gli autoveicoli hanno speciali attrezzature permanentemente installate che, costituendo elementi necessariamente complementari alla funzione di trasporto merci, appaiono essenziali per l’attività esercitata dal mezzo Ne consegue, stante lo stretto nesso di funzionalità, che il gasolio utilizzato nell’ambito del trasporto per l’azionamento di tali attrezzature va computato tra i litri consumati ammessi all’agevolazione.

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FRUIZIONE DEL BENEFICIO Per poter fruire dell’agevolazione, gli operatori devono presentare ai competenti Uffici delle Dogane apposita

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (ai sensi dell’art. 47 e 48 DPR 445/2000)

con le modalità stabilite dal D.P.R. n. 277 del 2000 Gli Uffici dell’Agenzia delle Dogane competenti alla ricezione ed all’esame delle dichiarazioni sono gli Uffici delle Dogane nel cui ambito territoriale è ubicata la sede operativa, ovvero, nel caso di più sedi operative, la sede legale o la principale fra le sedi operative (cfr. circ. 125D/2000)

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TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI le dichiarazioni devono essere presentate entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare [art. 61, co 1, lett a), punto 1), del D.L. n. 1/2012, come modificato dall’art. 3, comma 13-ter del D.L. n. 16/2012] che ha soppresso le parole «a pena di decadenza»]

tale termine non è più perentorio ma ordinatorio. La Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti, con la nota 62488RU del 31/5/2012 ha precisato che la presentazione tardiva della dichiarazione non preclude l’ammissibilità del beneficio, che decade, viceversa, qualora l’istanza sia presentata oltre il termine di cui all’art. 14 c.2 del D.lgs. 504/95 – (2 anni).

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Modalità di presentazione delle dichiarazioni Sul sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli all’indirizzo:

http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it

seguendo in successione i menu: Dogane>Operatore>Accise>Benefici per il gasolio da autotrazione è disponibile, per ogni trimestre, sia la modulistica cartacea che il software predisposto per la formulazione delle istanze, oltre ad una nota esplicativa della Direzione Centrale Legislazione e Procedure Accise, inviata a tutti i soggetti interessati, che tratta la disciplina dell’utilizzo del beneficio

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Alla dichiarazione che dovrà in ogni caso essere stampata e firmata dal legale rappresentante della Società, verranno allegate:

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a) Copia del Documento di identità del sottoscrittore;

b) Copia f/r delle Carte di Circolazione dei veicoli inseriti nel quadro A;

c) Copia f/r dei Certificati di Proprietà (contratti di leasing o noleggio);

d) Copia dell’Iscrizione all’albo Trasportatori

e) Copia dei Contratti di servizi di linea (autobus).

In alternativa per i punti c e b il sottoscrittore può rilasciare una dichiarazione con cui richiama i documenti già consegnati per le istanze precedenti .

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Si evidenzia che è possibile anche l’invio della dichiarazione mediante Servizio Telematico Doganale, previa richiesta ed ottenimento dell’abilitazione all’utilizzo dello stesso (EDI). Le istruzioni relative alle procedure da seguire sono contenute nel Manuale dell’Utente (pubblicato nel sito istituzionale). Anche in questo caso rimane fermo l’obbligo di fornire all’Ufficio delle Dogane le copie dei documenti da allegare precedentemente citati in quanto la procedura in atto non consente, al momento, l’invio telematico di tali documenti. Per favorire la velocità d’istruttoria, si consiglia di fornire sempre la documentazione richiesta come allegato

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CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI Le dichiarazioni, a prescindere dalle modalità di presentazione, sono così composte:

Frontespizio nel quale vengono indicati: - i dati anagrafici dell’impresa; - i dati contabili; - la modalità di fruizione del credito (compensazione / rimborso); - la firma del legale rappresentante (leggibile); - In caso di istanza A RIMBORSO, anche le coordinate bancarie (IBAN /

BIC);

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Quadro A in cui sono indicati:

le targhe dei mezzi in possesso della ditta nel trimestre di riferimento;

la tipologia di possesso dei mezzi;

la data di inizio e fine di possesso del mezzo;

il numero delle fatture di acquisto del gasolio;

i litri acquistati e imputabili ai mezzi nel trimestre di riferimento;

i chilometri registrati nel contachilometri alla fine del trimestre di riferimento;

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Quadro B in cui indicare gli estremi dei rifornimenti (fatture) avvenuti mediante distributori privati (serbatoi, cisterne ecc.) di proprietà della Ditta Quadro C in cui vanno indicati gli automezzi che, pur riforniti dalla cisterna richiamata al quadro precedente, non rientrano in agevolazione (inferiori a 7,5 ton, Euro 2 o inferiore ecc.)

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Guida ragionata alla compilazione della dichiarazione

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Relatore: Ing. LOTTI Coordinatore SESPAAT

www.agenziadoganemonopoli.gov.it

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È necessario che l’utente individui quale è l’Ufficio delle Dogane al quale presentare l’istanza di agevolazione.

Campo: Ufficio delle Dogane territorialmente competente

L’Amministrazione deve avere possibilità di eseguire verifiche con accesso in forza a quanto stabilito dall’art.18 del T.U.A.

P.IVA + Periodo -> il sistema nazionale accetta una sola dichiarazione

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Campo: Identificazione del sottoscrittore

La dichiarazione è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 e 48 DPR 445/2000; deve essere pertanto sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale o negoziale dell’impresa; deve essere accompagnata da copia del documento del sottoscrittore.

Una dichiarazione non firmata in originale è IMPROCEDIBILE (ai sensi art. 6 L. 241/90 e s.m.i)

Si eviti, pertanto, l’invio della dichiarazione via email / fax / pec

L’invio telematico (EDI) è valido perché la dichiarazione è firmata digitalmente

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Campo: Estremi Licenza/ Iscrizione all’Albo trasportatori / Cod. Identif. Esercente comunitario

Per gli esercenti trasporto merci Codice Iscrizione Albo Autotrasportatori Si trova sulle licenze C/proprio e C/terzi (preferibilmente da allegare in copia)

www.alboautotrasporto.it/ Esempio: per la provincia di Campobasso: CB725 + xxxx + (lettera) per la provincia di Isernia: IS730 + xxxx + (lettera) Per gli esercenti di autoservizi di competenza Statale /Reg. /Prov./Comunale

Estremi della Licenza con data di rilascio

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A partire dal I trim 2015 La Legge 190 del 2014 - Legge di Stabilità 2015 - all’art. 1 co 233 ha previsto l’esclusione dal beneficio per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore. A partire dal I trim 2016 La Legge 208 del 2015 - Legge di Stabilità 2016 - all’art.1, co. 645 ha previsto l’esclusione dal beneficio per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.

Campo: Normativa CEE antinquinamento

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Nel modello di dichiarazione il richiedente, con la presentazione la firma in calce alla stessa attesta sotto la sua personale responsabilità (con la valenza assegnata alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000) che il gasolio per il quale si richiede l’agevolazione non è stato impiegato per rifornire veicoli:

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per l’anno 2015 di categoria Euro 0 o inferiore

dal I trimestre 2016 di categoria Euro 2 o inferiore

Campo: Normativa CEE antinquinamento

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per l’anno 2015 < Euro 0 o inferiore

la direttiva 91/441 CEE o successive

dal I trimestre 2016 < Euro 2 o inferiore

la direttiva 98/69 CE o successive

Sono ammissibili i mezzi la cui Carta di Circolazione riporta nello spazio dedicato alla conformità alle norme ambientali Veicoli esclusi Periodo

La Circolare DCLPA RU/28154 del 7 marzo 2016 ha chiarito che l’installazione di sistemi di riduzione del particolato su veicoli che appartengono ad una categoria non ammessa ad agevolazione, non comporta l’ammissibilità ai fini del godimento dell’agevolazione: ciò, chiarisce la circolare, in quanto il valore del particolato emesso da un veicolo è solo uno degli aspetti di rilevanza per l’attribuzione della categoria ambientale.

Per le Carte di Circolazione del modello precedente il dato è riportato nel Riquadro 2

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Campo: Normativa CEE antinquinamento

EURO 2

Per le Carte di Circolazione attuali si deve consultare il Rigo V.9

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Campo: Normativa CEE antinquinamento

Campo: Quadro A

Per ciascun veicolo rientrante in agevolazione

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Campo: Quadro A

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Campo: Quadro A - Titolo di possesso

La casella “titolo di possesso” accetta le seguenti opzioni: “A” – veicolo di proprietà del richiedente; allegare copia Certificato di Proprietà (F/R) “B” – veicolo in leasing

allegare copia del Contratto di Leasing (indicazione telaio o targa)

“C” – veicolo in Locazione o Noleggio o Comodato

allegare copia del Contratto (con indicazione data certa) La DCLPA sta calibrando attraverso una serie di circolari e note direttive gli indirizzi per la gestione dei casi relativi al caso C (cfr. Circolare 4D del 23/02/2016)

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Campo: Quadro A

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Campo: Quadro A

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Campo: Quadro A –Numero Fatture / schede carburanti

La documentazione da utilizzare per comprovare gli avvenuti consumi è la seguente: gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci sono tenuti a comprovare i consumi effettuati esclusivamente mediante le relative fatture di acquisto. i soli esercenti l’attività di trasporto di persone possono giustificare i consumi di gasolio per autotrazione anche con scheda carburante;

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Campo: Quadro A

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Con la nota prot. n. 45963 del 20/04/2012, l’Agenzia delle Dogane ha fornito importanti precisazioni in merito all’esatta compilazione delle dichiarazioni Ha definito cosa deve intendersi per “litri consumati”. Si parte dall’osservazione che è proprio nel momento della consegna del gasolio che l’onere dell’accisa - inglobata nel prezzo di vendita - viene trasferito a carico degli esercenti l’attività di autotrasporto che vengono incisi dal relativo carico fiscale, subendone il peso economico. Pertanto,

per litri consumati devono intendersi quelli riforniti.

Campo: Quadro A

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Conseguentemente, la data dell’operazione di rifornimento del gasolio costituirà il criterio per imputare i consumi al giusto trimestre solare di riferimento. ESEMPIO: il secondo trimestre – dal 1 Aprile al 30 Giugno Un rifornimento in cisterna effettuato il 30 Giugno (data indicata sul DAS), va inserito interamente tra le quantità richieste nella Dichiarazione del II trimestre, non importa che quel gasolio sarà verosimilmente impiegato nel trimestre successivo

La data di rifornimenti/fornitura vs La data di emissione della fattura

Campo: Quadro A

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Emissione differita di fatture Il DPR 26/10/1972, n. 633, all’art. 21, consente che la fattura venga rilasciata entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna. Pertanto usualmente la fattura assume carattere riepilogativo delle cessioni di carburante intervenute nell’arco del mese di riferimento. L’art.1, comma 3 del D.M. 24/6/1999, ammette la possibilità di una fatturazione differita sulla base di bolle di consegna emesse dal gestore dell’impianto, purché queste riportino: la data, i dati identificativi dell’acquirente nonché la qualità e quantità del prodotto rifornito ed il corrispettivo pagato. Nelle fatture differite la data del rifornimento è comunque desumibile dalle indicazioni contenute nelle prescritte bolle di consegna

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Una volta riempito il form dei “litri consumati” il software automaticamente calcola l’ ”importo” in base al paramento €/litri definito nella circolare trimestrale. Attualmente (per il II Trim 2016) Nota: vengono rigettate quali IMPROCEDIBILI le istanze di agevolazione per importi inferiori a 25,00 € (ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 277/2000 ).

Campo: Quadro A

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Campo: Quadro A

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Campo: Quadro A

“Chilometri percorsi” può trarre in inganno Si deve indicare la lettura del totalizzatore chilometrico rilevato a fine trimestre Es. per il secondo Trim 3O Giugno Fatta questa osservazione considerato che per litri consumati si deve intendere quelli riforniti Non ha alcune senso nella compilazione della dichiarazione fare considerazioni in merito ai consumi medi dei veicoli

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Esempio: esercente autotrasporto merci

massa compl.

< 7,5 ton

330 litri

Distributore stradale

DAS 5.000 litri DAS 6.000 litri Tot = 11.000 litri

Deposito commerciale

1.000 litri

Campo: Quadro B – Distributori privati di carburanti

L’acquisto di gasolio potrà avvenire da distributori stradali o da proprio distributore privato. In tal caso l’Impresa riceverà in cisterna il prodotto corredato dal relativo DAS dal un deposito commerciale (es. tramite autobotte). Il modello di dichiarazione prevede due prospetti differenti in base alla capacità di stoccaggio dei serbatoi Maggiore 10 mc;

Inferiore o pari a 10 mc

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Campo: Quadro B – Distributori privati di carburanti

Questa distinzione è effetto di quanto stabilito dall’art. 25 del D.Lgs. 26.10.1995 n. 504 (T.U.A) che stabilisce che: gli esercenti di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi con capacità globale superiore a 10 mc. sono tenuti a preventiva denuncia del deposito all’Ufficio delle Dogane competente per territorio. Gli esercenti impianti e depositi soggetti all’obbligo della denuncia devono essere muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, e sono obbligati a contabilizzare le movimentazioni dei prodotti in apposito registro di carico e scarico.

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Campobasso, 8 luglio 2016

Campo: Quadro B – Distributori privati di carburanti

In termini più completi, affinché un impianto di distributore carburanti privato, costituito da un serbatoio di capacità > 10 mc, sia esercito in modo conforme alla normativa, la ditta deve essere in possesso di: Autorizzazione comunale (ai sensi della Legge n.32 del 1998); Certificato di collaudo rilasciato dal Comune; Certificato prevenzione incendi rilasciato dai VV.F.; Licenza fiscale rilasciata dall’Ufficio delle Dogane; Tabelle di ragguaglio dei volumi di liquido contenuto nel serbatoio al livello del

pelo del liquido misurato in altezza, vidimato dall’Ufficio delle Dogane; Registro di carico e scarico del prodotto vidimato dall’Ufficio delle Dogane. Nel modello di domanda l’utente indicherà il codice della licenza (CBY… / ISY…)

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Campo: Quadro B – Distributori privati di carburanti

Gli impianti di distributore carburanti privato, costituito da un serbatoio di capacità < 10 mc, non è sottoposto a rilascio della licenza fiscale. L’utente indicherà in dichiarazione l’indirizzo del distributore e la capacità geometrica La gestione corretta di tale tipologia di depositi presuppone, comunque, il previo possesso di: Autorizzazione comunale (ai sensi della Legge n.32 del 1998); Certificato di collaudo rilasciato dal Comune; Certificato prevenzione incendi rilasciato dai VV.F.;

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Campo: Quadro B – Distributori privati di carburanti

Gli unici impianti di rifornimento, provvisti di serbatoi fuori terra, consentiti dalla legislazione vigente sono i cosiddetti contenitori-distributori mobili (D.M. 19 marzo 1990) . Requisiti tecnici e di impiego:

• capacità minore di 9.000 litri; • per soli combustibili di classe C (gasolio, ecc.); • il serbatoio approvato dal Ministero dell’Interno; • sia previsto un bacino di contenimento; • sia presente una tettoia di materiale

incombustibile; • sia presente la messa a terra; • esista una distanza maggiore di 3 m dagli edifici

e comunque priva di vegetazione; • che nelle vicinanze ci siano 3 estintori portatili

(da 6 kg a polvere).

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Campo: Quadro B – Distributori privati di carburanti

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Campo: Quadro B – Distributori privati di carburanti

Osservazione IMPORTANTE per le modalità di gestione dei distributori privati

Qualsiasi IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE PRIVATO (o maggiore o minore di 10 mc)

per gli aspetti fiscali concernenti l’agevolazione in parola

deve essere impiegato AD USO ESCLUSIVO dell’impresa

in altre parole, non è consentito l’uso promiscuo

(condivisione del medesimo distributore privato da parte di più ditte)

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Campo: Quadro B – Distributori privati di carburanti

Qualora invece il distributore privato sia utilizzato anche per il rifornimento di altri automezzi, il richiedente provvederà a compilare anche il Quadro C con l’elenco completo di tali automezzi con i relativi dati identificativi

Il distributore privato alimenta esclusivamente automezzi per i quali si richiede l’agevolazione ?

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CORRETTO INVIO DELLA DICHIARAZIONE

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La dichiarazione deve essere fornita in formato “.dic” (no .pdf / .xls)

Formato proprietario dell’Agenzia per l’acquisizione a sistema delle dichiarazioni. All’inserimento della pratica a sistema vengono eseguiti dei controlli in automatico

ad esempio il controllo dalle banche dati delle targhe dei veicoli

Per avere la dichiarazione in formato “.dic” si usino i comandi “Salva” o “Salva con nome” nel software di compilazione

Approfondimento in merito alle fatture d’acquisto

Rifornimenti in cisterna con richiamo al DAS / XAB (quantità, data di consegna e destino)

Rifornimenti da distributori stradali

è condizione imprescindibile per il riconoscimento dell’agevolazione

(art. 3 del D.P.R. 277 del 2000)

INDICAZIONE DELLA TARGA DEL MEZZO RIFORNITO

Fatture di acquisto di gasolio

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Le fatture di acquisto emesse dai distributori stradali

Fattura differite

devono riportare il riferimento ai buoni di consegna redatti al momento del rifornimento

e sui quali saranno indicati gli elementi fondamentali

(data rifornimento, quantità, targa dei veicolo)

Fatture immediate

(acquirente, data, quantità, targa del veicolo)

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Allegare le copie delle fatture non è un obbligo di legge ma è «fortemente consigliato»

Emesso l’attestato/parere, il sistema non consente di modificare l’importo su istanza di parte (no fatture «riesumate»)

I soli esercenti l’attività di trasporto di persone possono comprovare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche con scheda carburante;

Gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci sono tenuti a comprovare i consumi solo mediante le fatture di acquisto recanti la targa del veicolo rifornito:

o nel corpo della fattura o almeno nelle bolle di consegna nel caso di fattura differita.

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Modalità di Fruizione Del Credito

Relatore: SIG. GIANNUBILO Funzionario SESPAAT - SOT Termoli

Gli operatori possono chiedere di fruire del credito maturato mediante: rimborso in denaro (L’istanza da presentare in DUPLICE COPIA) compensazione di altri tributi (IVA, Irpef, oneri contributivi, etc…). Rimborso in denaro L’operatore indicherà in dichiarazione: • estremi del conto corrente (IBAN) sul quale l’Ufficio predisporrà il versamento

(per l’accreditamento su conto in altro stato UE va indicato il codice BIC) L’Ufficio esaminerà l’istanza ed emetterà Parere Favorevole al Rimborso. Per la materiale erogazione del rimborso l’Ufficio deve comunque disporre della provvista di fondi erogata dalla Banca d’Italia sul pertinente capitolo di spesa.

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Per il Rimborso in denaro valgono le regole in merito ai pagamenti in denaro eseguiti dalla pubblica amministrazione. Nel caso l’importo del credito da erogare a rimborso > 10.000 € l’Ufficio prima di eseguire l’accredito verifica la posizione debitoria nei confronti di Equitalia. (ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 633/1972). Nel caso di inadempimenti Equitalia Sud S.p.A. (competente per le prov. CB/IS) emette Atto di Pignoramento Crediti verso Terzi.

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Per importi inferiori a 10.000 € [ai sensi dell’Art. 4 c.2 DPR 207/2010 e art. 31 c.3 e 8 BIS del D.L. N. 69/2013 convertito in Legge 98/2013, ART. 1 C.1 LETT. A) e D) DM 30.01.015, ai sensi della facoltà concessa a tutela dell’Erario alla stregua dell’ Art. 23 del D.Lgs.472/1997] l’Ufficio, prima di eseguire l’accredito, verifica attraverso la consultazione on line del D.U.R.C. se l’impresa (persona giuridica) / ovvero il titolare della ditta individuale) ha una posizione debitoria in merito a tributi di tipo previdenziale (Inail, Inps, Cassa Edile). Se il D.U.R.C. è irregolare L’Ufficio attua «intervento sostitutivo» versa il credito maturato in forza dell’agevolazione in parola per assolvere alle pendenze contributive.

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Compensazione (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241) L’Ufficio esaminerà l’istanza ed emetterà Attestato di riconoscimento del credito L’utente potrà utilizzare il credito o una volta ricevuto tale attestato o comunque, per istituto del silenzio assenso, dopo 60 gg. dalla data di presentazione della dichiarazione. Per la fruizione dell’agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO: 6740.

Parere Favorevole al Rimborso e Attestato di riconoscimento del credito e le altre comunicazioni (improcedibilità, richieste di integrazione, etc…)

verranno inviate dall’Ufficio esclusivamente tramite PEC

[Legge 2/2009 smi, Legge 35/2012, Legge 221/12]

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Termini per impiegare il credito in Compensazione e trasformazione a Rimborso Per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 61 del D.L. n. 1/2012, i crediti possono essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui gli stessi sono sorti. Ad es. con riferimento ai consumi relativi al II trimestre dell’anno 2016, i crediti potranno pertanto essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2017. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del DPR n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno essere presentate entro i sei mesi successivi (nell’esempio 30 giugno 2018). L’Ufficio ha predisposto per tale adempimenti un’apposita modulistica

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Controllo delle dichiarazioni ed aspetti sanzionatori

Relatore: SIG. GIANNUBILO Funzionario SESPAAT - SOT Termoli

DICHIARAZIONI MENDACI: CONSEGUENZE PENALI E DECADENZA DAL BENEFICIO

Ai sensi dell’art. 76 del DPR n.445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico predetto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Allorché, il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell’autotrasporto sulla base di dichiarazioni mendaci, si rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del predetto DPR, con conseguente decadenza dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.

Articolo 75 (R) Decadenza dai benefici : 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Articolo 76 (L) Norme penali: 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 69

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CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI E ASPETTI SANZIONATORI In calce alla dichiarazione è espressamente previsto che l’Ufficio possa richiedere in ogni momento (a prescindere dall’eventuale rilascio dell’attestato o dal decorso del termine per la formazione del silenzio assenso) documenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni rese nell’istanza e nei documenti allegati Tali controlli possono essere effettuati su base documentale o anche mediante verifiche con accesso in sito e\o controlli su strada (ai sensi art. 18 co 6 D.lgs. 504/95)

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CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI E ASPETTI SANZIONATORI

L’Ufficio delle Dogane di CAMPOBASSO attraverso il Servizio Speciale Agevolazioni Autotrasportatori procede a controllo, in fase istruttoria, di TUTTE le istanze di agevolazione presentate ogni trimestre

Da tali controlli possono emergere fattispecie di: Improcedibilità delle istanze (es. dichiarazione non firmata in originale /

non allegato CD / allegato CD non in formato DIC / presenza di mezzi Euro 2 o inferiori) => archiviazione e richiesta di ripresentazione dell’istanza).

Incompletezza delle istanze (richiesta di integrazione con assegnazione di termine di 45 gg per la presentazione – richiesta di rettifica)

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ASPETTI SANZIONATORI COMPENSAZIONE ANTICIPATA RISPETTO AL TERMINE DEL PROCEDIMENTO

Nel caso la ditta abbia presentato la dichiarazione ma porti in compensazione il credito richiesto:

– prima del formarsi del silenzio assenso (60 giorni) o prima del rilascio dell’attestato che autorizza l’utilizzo del credito;

– e purché l’Ufficio accerti la legittimità del credito;

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ASPETTI SANZIONATORI COMPENSAZIONE ANTICIPATA RISPETTO AL TERMINE DEL PROCEDIMENTO -

SEGUE

La ditta è punita con la sanzione (prevista dall’art. 50, comma 1 del T.U. Accise) da €. 500,00 a €. 3.000 per aver violato una disposizione prevista dal DPR 277 del 2000 (circolare ministeriale n. 77712/RU del 11/7/2014) ed è tenuta a corrispondere gli interessi legali, per l’intervallo di tempo che intercorre tra il giorno di utilizzo del credito e quello di rilascio dell’attestato (o il termine per la formazione del silenzio assenso).

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COMPENSAZIONI TARDIVE

Caso di compensazione del credito avvenuta dopo il periodo previsto per tale modalità di fruizione. Secondo le istruzioni finora diramate (cfr. direttiva prot. n. 29475 del 29/07/2010 della Direzione Regionale di Bari), in tale ipotesi l’ufficio dovrà procedere al recupero del credito irregolarmente compensato, dell’indennità di mora e degli interessi di cui all’art. 3, comma 4, del TUA, nonché alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate per le sanzioni di competenza.

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COMPENSAZIONI TARDIVE - SEGUE

In ordine al trattamento sanzionatorio, con la nota protocollo n. 117394/RU del 10/09/2010 dell’ex Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso, è stato esattamente chiarito che nel caso in cui la compensazione ha avuto ad oggetto crediti legittimi che sono stati però compensati tardivamente (ovvero dopo il termine previsto dall’art. 4, comma 3, D.P.R. 277/00) trova applicazione la sanzione di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997 (competenza Ag. Entrate) e non quella di cui all’art. 50 D.lgs. 504/95 (di competenza Ag. Dogane)

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Termoli, 11 novembre 2015

FRUIZIONE DI CREDITI INESISTENTI

La fruizione di crediti inesistenti (cioè indicati nell’F24 al capitolo 6740 in assenza di requisiti legittimanti), è sanzionata sia a livello amministrativo che penale, in funzione dell’ammontare del credito inesistente fruito indebitamente

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PER ULTERIORI INFORMAZIONI

web: www.agenziadoganemonopoli.gov.it email: [email protected] pec: [email protected] Se volete scriverci, telefonare o venire a trovarci UFFICIO DELLE DOGANE DI CAMPOBASSO Contrada Santa Maria de Foras snc Tangenziale CB Uscita SS710 Dogana direzione Stadio, 1° trav a sx dopo il piazzale del parcheggio stadio Centralino: 080.91.80.896 – Fax: 080.91.80.888 Grazie dell’attenzione

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