DIREZIONE DIDATTICA 8° CIRCOLO FORLI’ Via Ugo La Malfa, 10 · Sulla mozione d’ordine possono...

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DIREZIONE DIDATTICA 8° CIRCOLO FORLI’ Via Ugo La Malfa, 10 APPROVATO DAL CONSIGLIO DI CIRCOLO DELIBERAZIONE N. 7 DEL 26 APRILE 2006 Modificato dal Consiglio di Circolo Delibera n. 17 del 13 ottobre 2008 Delibera n. 14 del 12 novembre 2009 Delibera 11 del 15 giugno 2009

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DIREZIONE DIDATTICA 8° CIRCOLO

FORLI’

Via Ugo La Malfa, 10

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI CIRCOLO

DELIBERAZIONE N. 7 DEL 26 APRILE 2006

Modificato dal Consiglio di Circolo

Delibera n. 17 del 13 ottobre 2008

Delibera n. 14 del 12 novembre 2009

Delibera 11 del 15 giugno 2009

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Delibera n. 7 “Adozione del Regolamento di Istituto”

IL CONSIGLIO DELL’8° CIRCOLO

RIUNITO in data 26 aprile 2006 presso la scuola G. Rodari a seguito di convocazione avvenuta nei

modi prescritti dalla legge;

VISTO l’ordine del giorno della seduta;

VISTO l’art.10 comma 3 lettera a) del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle

disposizioni legislative in materia di istruzione;

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 relativo all’Autonomia delle Istituzioni

Scolastiche;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44;

VALUTATA l’opportunità di adottare un nuovo Regolamento d’Istituto, che va a sostituire integralmente

quello attualmente in vigore, ritenuto non più in linea e coerente con i principi che

connotano l’autonomia di cui sono state dotate le Istituzioni Scolastiche a decorrere dall’1

settembre 2000;

E M A N A

l’allegato Regolamento dell’8° Circolo Didattico di Forlì, che fa parte integrante della presente delibera. Il

Regolamento è immediatamente operante. Eventuali integrazioni o modifiche, approvate dal Consiglio di

Circolo, sono allegate sotto forma di Appendici, a partire dall’Appendice F, essendo contestualmente già

approvate le appendici A – B – C –D –E.

LA SEGRETARIA IL PRESIDENTE

f.to Monica Vigliar f.to Mauro Bergamaschi

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INDICE DEGLI ARTICOLI

CAPO I - ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 - Convocazione pag. 1

Art. 2 - Validità sedute pag. 1

Art. 3 - Discussione ordine del giorno pag. 1

Art. 4 - Mozione d’ordine pag. 1

Art. 5 - Diritto d’intervento pag. 2

Art. 6 - Dichiarazione di voto pag. 2

Art. 7 - Votazioni pag. 2

Art. 8 - Risoluzioni pag. 2

Art. 9 - Processo verbale pag. 2

Art. 10 - Surroga dei membri cessati pag. 3

Art. 11 - Programmazione pag. 3

Art. 12 - Decadenza pag. 3

Art. 13 - Dimissioni pag. 3

Art. 14 - Norme di funzionamento del Consiglio di Circolo (C.d.C.) pag. 3

Art. 15 - Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva del Consiglio

di Circolo pag. 4

Art. 16 - Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti pag. 5

Art. 17 - Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del

servizio degli insegnanti pag. 5

Art. 18 - Norme di funzionamento dei Consigli di Interclasse e di

Intersezione pag. 5

CAPO II - DOCENTI

Art. 19 - Assegnazione degli insegnanti alle classi pag. 6

Art. 20 - Ingresso a scuola e vigilanza sugli alunni pag. 6

Art. 21 - Ricreazione giornaliera e gestione dell’intervallo pag. 7

Art. 22 - Norme sul servizio mensa pag. 7

Art. 23 - Uscite da scuola e sorveglianza sugli alunni pag. 7

Art. 24 - Ulteriori comportamenti da tenersi pag. 8

CAPO III - PERSONALE AMMINISTRATIVO

Art. 25 - Doveri del personale amministrativo pag. 9

CAPO IV - COLLABORATORI SCOLASTICI

Art. 26 - Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici pag. 10

CAPO V - ALUNNI

Art. 27 - Formazione delle classi di scuola primaria pag. 11

Art. 28 - Ritardi, assenze, uscite anticipate degli alunni pag. 12

III

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CAPO VI - GENITORI

Art. 29 - Indicazioni generali pag. 13

Art. 30 - Rapporti scuola – famiglia pag. 13

Art. 31 - Diritto di Assemblea pag. 13

Art. 32 - Assemblee di classe, sezione pag. 14

Art. 33 - Assemblea di plesso pag. 14

Art. 34 - Assemblea di Circolo pag. 14

Art. 35 - Comitati/Associazioni di genitori pag. 15

Art. 36 - Accesso dei genitori nei locali scolastici pag. 15

CAPO VII - UTILIZZAZIONE SPAZI E ATTREZZATURE

Art. 37 - Uso dei laboratopri e aule speciali pag. 16

Art. 38 - Funzionamento delle biblioteche pag. 16

Art. 39 - Sussidi didattici pag. 16

Art. 40 - Diritto d’autore pag. 17

Art. 41 - Sale e strutture audiovisive pag. 17

Art. 42 - Uso esterno della strumentazione tecnica

(macchine fotografiche, telecamere, portatili, sussidi vari, ecc..) pag. 17

Art. 43 - Utilizzo delle palestre pag. 17

Art. 44 - Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione pag. 17

CAPO VIII - COMUNICAZIONI VARIE

Art. 45 - Distribuzione materiale informativo e pubblicitario pag. 18

Art. 46 - Accesso di estranei ai locali scolastici pag. 18

Art. 47 - Divieto di fumo nella scuola pag. 18

Art. 48 - Utilizzo dei telefoni di plesso pag. 19

Art. 49 - Norme di comportamento per la sicurezza pag. 19

Art. 50 - Integrazioni e modifiche del Regolamento pag. 20

APPENDICE A : REGOLAMENTO VIAGGI E USCITE pag. 21

DI ISTRUZIONE

APPENDICE B : REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER LA pag. 23

CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO

DEI LOCALI SCOLASTICI

APPENDICE C : REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI pag. 25

INCARICHI DI INSEGNAMENTO AGLI ESPERTI

ESTERNI (Art. 40 D.I. 44/01)

APPENDICE D : SCUOLA DELL’INFANZIA – CRITERI PER pag. 27

GRADUATORIA DI AMMISSIONE

APPENDICE E : PROCEDURA PER LA DENUNCIA DI INFORTUNI pag. 28

APPENDICE F : REGOLAMENTO DATI SENSIBILI pag. 30

IV

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CAPO 1

ORGANI COLLEGIALI

Art. 1

Convocazione

L’iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell’Organo Collegiale

stesso o dalla maggioranza dei suoi componenti, nonché dal Presidente della Giunta Esecutiva.

L’atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto, diramato per iscritto a tutti i membri partecipanti

di diritto e affisso all’albo con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con

anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta

col mezzo più rapido.

La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l’ora, il luogo della riunione e deve essere

affissa all’albo.

Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni.

Art. 2

Validità sedute

La seduta si apre all’ora indicata nell’avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza

di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora

sostituiti.

Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.

Art. 3

Discussione ordine del giorno

Le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal Presidente a uno dei docenti membro del Consiglio

stesso in caso di Consiglio di Intersezione e di Interclasse; sono affidate dal Presidente ad un membro del

Consiglio nel caso di Consiglio di Circolo. E’ fatta eccezione per i casi in cui il segretario è individuato per legge

(Giunta Esecutiva).

E’ compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all’OdG nella successione in cui compaiono

nell’avviso di convocazione.

Gli argomenti indicati nell’odg sono tassativi. Si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di

tutti i presenti.

L’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l’Organo

Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere

mantenuto lo stesso odg.

Art. 4

Mozione d’ordine

Prima della discussione di un argomento all’odg, ogni membro presente alla seduta può presentare una

mozione d’ordine per il non svolgimento della predetta discussione (“questione pregiudiziale”) oppure perché

la discussione dell’argomento stesso sia rinviata (“questione sospensiva”). La questione sospensiva può essere

posta anche durante la discussione.

Sulla mozione d’ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro.

Sull’accoglimento della mozione si pronuncia l’Organo Collegiale a maggioranza con votazione palese.

L’accoglimento della mozione d’ordine determina la sospensione immediata della discussione dell’argomento

all’OdG al quale si riferisce.

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Art. 5

Diritto di intervento

Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo

l’ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.

Il Presidente presiede, regola e adotta i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori.

Art. 6

Dichiarazione di voto

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le

quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i

motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della

seduta.Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola,

neppure per proporre mozioni d’ordine.

Art. 7

Votazioni

Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce,

quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. Le sole votazioni concernenti persone si prendono

a scrutinio segreto. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a

rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza

assoluta dei presenti salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le

votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il

sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il

numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti. Nel caso di approvazione di un provvedimento per

parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella

sua globalità.

Art. 8

Risoluzioni

I componenti gli Organi Collegiali possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire

indirizzi dell’organo su specifici argomenti.

Per dette risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni di cui all’art. 4.

Art. 9

Processo verbale

Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell’adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi

presiede, chi svolge la funzione di segretario, l’avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con

relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l’odg).

Per ogni punto all’O.d.G. si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito,

quindi si dà conto all’esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti

favorevoli, contrari, astenuti e nulli). Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il

tipo di votazione seguito. Un membro dell’Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà

espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione. I membri dell’Organo Collegiale

hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale.

I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e

firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell’ambito dello

stesso anno scolastico. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono:

• essere redatti direttamente sul registro;

• se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi

timbrati e vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina;

• se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui

pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico.

Il processo verbale viene letto ed approvato all’inizio della seduta successiva.

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Art. 10

Surroga di membri cessati

Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto

dell’art. 22 del D.P.R. 416/74.

Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il

rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico. I membri

subentranti cessano anch’essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.

Art. 11

Programmazione

Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie

competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse,

raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile

prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

Art. 12

Decadenza

I membri del Consiglio di Circolo che perdano i requisiti richiesti per l’eleggibilità o non intervengano, senza

giustificati motivi, a tre sedute consecutive, decadono dalla carica e vengono sostituiti dai primi non eletti

delle rispettive liste.

(Per giustificato motivo si intende comunicazione scritta, verbale o telefonica rivolta alla Direzione Didattica o

al Presidente del Consiglio di Circolo prima della riunione stessa)

Art. 13

Dimissioni

I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date

per iscritto. E’ ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all’Organo Collegiale.

L’Organo Collegiale prende atto delle dimissioni. In prima istanza, l’Organo Collegiale può invitare il

dimissionario a recedere dal suo proposito. Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle

dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili.

Art. 14

Norme di funzionamento del Consiglio di Circolo (C.d.C.)

1. La prima convocazione del C.d.C., immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati

eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.

2. Nella prima seduta, il C.d.C. è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei

genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto.

Sono candidati tutti i genitori membri del C.d.C..E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la

maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del C.d.C.

3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a

maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in

carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa (D.M.

26 luglio 1983).

4. Il C.d.C. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il

Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. In caso di impedimento o

di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il

consigliere più anziano di età.

5. Il C.d.C. è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art. 1.

6. L’ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.d.C. su proposta del Presidente della Giunta

Esecutiva.

7. A conclusione di ogni seduta del C.d.C., singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire

nell’ordine del giorno della riunione successiva.

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8. Il C.d.C. può invitare a partecipare con diritto di parola, per l’esame di problemi specifici, i

rappresentanti delle classi, dei comitati dei genitori, delle commissioni di lavoro, degli enti locali e di

quartiere e di forze sociali e culturali operanti nel territorio del Circolo.

9. Il C.d.C., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali

commissioni di lavoro e/o di studio.

10. Delle commissioni nominate dal C.d.C. possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri

rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.

11. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.d.C.; svolgono la propria

attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall’Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire,

per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute,

nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico

processo verbale.

12. Le sedute del C.d.C., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole

persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l’idoneità del locale ove si svolgono,

gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge.

13. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il

Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non

pubblica.

14. La pubblicità degli atti del C.d.C. avviene mediante affissione in apposito albo dell’istituto, della copia

integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio.

15. L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio.

La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni.

16. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell’ufficio di segreteria dell’istituto e

sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro due giorni dalla

presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per docenti, personale A.T.A. e

genitori; è, invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi.

17. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo

contraria richiesta dell’interessato.

18. Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto

le giustificazioni dell’assenza.

Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal C.d.C. con votazione

a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze

siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica.

Ogni consigliere giustifica le sue assenze attraverso la Segreteria della scuola, al Presidente del C.d.C.

Art. 15

Norme di funzionamento

della Giunta Esecutiva del Consiglio di Circolo

1. Il C.d.C. nella prima seduta, dopo l’elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue

funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente, un componente degli

ATA e due genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.

2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza

dell’istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.

3. La Giunta esecutiva prepara i lavori del C.d.C., predisponendo tutto il materiale necessario ad una

corretta informazione dei consiglieri.

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Art. 16

Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti

1. Il CD si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Riunioni

concordato ed approvato prima dell’inizio delle lezioni.

2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta

straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei

suoi componenti ne faccia richiesta.

3. Il CD, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali

commissioni di lavoro e/o di studio.

4. Delle commissioni nominate dal CD possono far parte i membri del Collegio stesso, altri

rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.

Le commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente

all’oggetto per il quale sono state nominate.

Art. 17

Norme di funzionamento del Comitato

per la valutazione del servizio degli insegnanti

1. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal DS:

• in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 11, per la valutazione del servizio

richiesta da singoli interessati a norma dell’art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un

periodo non superiore all’ultimo triennio;

• alla conclusione dell’anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli

insegnanti, ai sensi degli artt. 438, 439 e 440 del D.L.vo n. 297/94;

• ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Art. 18

Norme di funzionamento dei Consigli di Interclasse e di Intersezione

1. Il Consiglio di Interclasse o Intersezione è presieduto dal DS o da un docente, suo delegato, membro

del Consiglio ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di

tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti.

2. Il Consiglio di Interclasse o Intersezione si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce

secondo il Piano delle Riunioni concordato ed approvato prima dell’inizio delle lezioni.

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CAPO II

D O C E N T I

Art. 19

Assegnazione degli insegnanti alle classi

1. Il personale docente dell’organico funzionale di Circolo è assegnato ai plessi e alle attività dal Dirigente

Scolastico:

a) nel rispetto della continuità didattica, per cui ove è possibile l’insegnante conserva la titolarità nella

classe in cui ha operato l’anno scolastico precedente;

b) valorizzando le competenze professionali in relazione agli obiettivi stabiliti dalla programmazione

educativa;

c) tenendo conto di esigenze ed opzioni manifestate dai singoli docenti.

2. In caso di richiesta volontaria di assegnazione ad altro plesso del Circolo formulata dai singoli docenti:

a) la continuità didattica non può essere considerata elemento ostativo;

b) l’assegnazione è disposta dal Dirigente Scolastico sulla base della graduatoria di

Circolo formulata tenendo conto della tabella di valutazione dei titoli ai fini delle utilizzazioni

allegate al C.C.N.D. concernente le utilizzazioni del personale docente.

3. In ogni caso l’assegnazione ai plessi è effettuata con priorità per i docenti già titolari, rispetto a quelli

che entrano a far parte per la prima volta dell’organico funzionale di Circolo.

4. Nel caso in cui, per esigenze di soprannumero determinatesi in un plesso rispetto alle esigenze

dell’anno precedente, si rendesse necessario assegnare un insegnante ad altro plesso, in caso di

mancanza di richiesta volontaria, il Dirigente Scolastico provvede a graduare sulla base della tabella di

valutazione dei titoli ai fini della mobilità indicata nel C.C.N.D. vigente, gli insegnanti del plesso per i

quali non è applicabile il criterio della continuità didattica.

Art. 20

Ingresso a scuola e vigilanza sugli alunni

1. L’inizio delle lezioni, stabilito annualmente dal Consiglio di Circolo, è differenziato nei vari plessi.

2. L’ingresso a scuola degli alunni deve avvenire cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, sotto la

sorveglianza degli insegnanti di classe la cui presenza è da quel momento obbligatoria.

3. Prima dei cinque minuti antecedenti l’inizio delle lezioni sono ammessi nella scuola esclusivamente

quegli alunni che hanno richiesto il servizio di pre-scuola all’Amministrazione comunale.

4. La sorveglianza degli alunni entrati in aula spetta di conseguenza ai docenti a partire dai cinque minuti

precedenti l’inizio delle lezioni fino al termine delle stesse.

5. Gli insegnanti sono responsabili della vigilanza degli alunni durante l’intero svolgimento delle lezioni;

tale responsabilità permane, in quanto non delegabile, anche durante la presenza nelle classi di

occasionali esperti esterni regolarmente autorizzati.

6. I docenti devono avere cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.

7. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe, occorre che avvisi un

collaboratore scolastico affinché vigili sulla classe.

8. Durante le ore di lezione non è consentito far uscire dalla classe, in caso di necessità, più di un alunno

per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati.

9. I rientri pomeridiani degli alunni che non consumano il pasto a scuola devono avvenire cinque minuti

prima dell’inizio delle lezioni pomeridiane.

10. Divieto di uso del cellulare durante le lezioni e le uscite didattiche.

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Art. 21

Ricreazione giornaliera e gestione dell’intervallo

1. Motivazione di ordine igienico, educativo e didattico consigliano di conservare il tradizionale

“intervallo” che sarà fruito in ogni scuola per venti minuti, in linea di massima a metà dell’orario

scolastico del mattino.

2. Il personale docente è tenuto ad essere presente e a curare che l’intervallo si svolga in un clima

educativo e utile al reintegro delle energie mediante il gioco e la consumazione della merenda.

3. Nelle giornate in cui sono previsti rientri pomeridiani, dopo la consumazione del pasto e prima della

ripresa dell’attività didattica, gli alunni faranno attività ricreative in modo spontaneo o organizzato.

4. In ogni situazione ricreativa è importante la valorizzazione dell’intervento educativo dell’insegnante,

realizzandosi una occasione fondamentale in cui si sviluppano i processi di socializzazione, di

autonomia personale e di creatività dell’alunno.

Art. 22

Norme sul servizio mensa

1. Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa devono essere prelevati dai genitori o da altra

persona maggiorenne, delegata per iscritto, al termine dell’attività didattica antimeridiana; devono

rientrare nei cinque minuti precedenti la ripresa dell’attività didattica pomeridiana.

2. Gli insegnanti devono intendere l’attività di mensa come momento pienamente educativo e come

opportunità formativa.

3. Gli insegnanti presenti alla mensa devono abituare gli alunni ad una adeguata igiene personale (lavarsi

le mani, pulirsi i denti …) e, durante il pranzo, controllano gli stessi e li educano ad un corretto

comportamento.

4. Per l’intervallo del dopo mensa sono valide le stesse regole della ricreazione.

Art. 23

ART. 23. Uscita da scuola e sorveglianza sugli alunni.

1. Al termine delle lezioni, accertato che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano

riposti negli appositi spazi, gli insegnanti accompagnano la classe in fila ordinata all’uscita, garantendo

adeguata vigilanza lungo tutto il percorso aule di classe – uscita della scuola intesa come tale il cortile

prospiciente la scuola stessa.

2. Gli insegnanti accompagnano la classe all’uscita e vigilano affinché gli alunni siano affidati ai

genitori o ad altra persona maggiorenne delegata per iscritto nell’apposito modulo.

3. Gli insegnanti non possono accettare autorizzazioni dei genitori concernenti l’affidamento

dell’alunno a persona non maggiorenne o deleghe occasionali.

4. Gli insegnanti non possono accettare autorizzazioni dei genitori (le cosiddette “liberatorie”) che

intendono esonerare il personale scolastico dalla responsabilità per il ritorno a casa da solo

dell’alunno all’uscita da scuola (tali dichiarazioni non solo non producono l’effetto dell’esonero dalla

responsabilità, ma rischiano di risolversi, se accettate, in una ammissione implicita di omissione di

vigilanza).

5. Gli insegnanti non possono affidare gli alunni, in caso di uscita anticipata da scuola per ragioni

particolari e straordinarie, a persona non maggiorenne e non delegata per iscritto nell’apposito

modulo.

6. Gli insegnanti sono tenuti ad informare i genitori:

a. sugli obblighi di vigilanza della scuola

b. sugli orari di ingresso/uscita e sulla necessità di rispettare con scrupolo detti orari

c. sull’impossibilità di accettare autorizzazioni all’affidamento degli alunni – durante l’orario

scolastico e al termine delle lezioni – a persone non maggiorenni e non delegate per iscritto

nell’apposito modulo

d. sull’impossibilità di accettare autorizzazioni a far rientrare a casa da soli gli alunni al termine

delle lezioni

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e. sulla necessità di avvertire il personale scolastico, in caso di ritardo occasionale e motivato nel

ritiro del proprio figlio all’uscita da scuola

f. sulla possibilità di delegare ad altri genitori il ritiro all’uscita da scuola del proprio figlio, con

comunicazione scritta indicando il nominativo della persona delegata.

g. sull’impossibilità di portare a scuola gli alunni, se non espressamente richiesto dal docente,

negli incontri scuola/famiglia

1) Per quanto riguarda la scuola “G. Rodari”, data la presenza di uscite su vie diverse e l’impossibilità

dell’insegnante di classe di dividere la scolaresca garantendo contemporaneamente la necessaria vigilanza,

l’uscita delle classi avverrà su Via Ugo La Malfa che presenta maggiori garanzie di sicurezza.

2) Tanto nel momento dell’ingresso quanto in quello dell’uscita i genitori sono invitati ad evitare

l’affollamento delle auto davanti ai cancelli delle scuole, al fine di facilitare i movimenti degli alunni e di

evitare segnalazioni ai vigili.

Art. 24

Ulteriori comportamenti da tenersi

1. I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione degli edifici scolastici e devono

sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.

2. E’ vietato, per qualunque attività, l’utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli

alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, solventi ecc.. Prima di proporre agli alunni

attività che richiedono l’uso di sostanze particolari o alimenti (pasta, farina, legumi ecc….) verificare

tramite comunicazione scritta che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti.

3. E’ assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le

uscite di sicurezza.

4. Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia in

aula che in qualunque altra zona dell’edificio scolastico accessibile agli alunni.

5. Gli insegnanti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Direzione.

6. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Direzione.

7. Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi, tutte le volte che

ne è richiesto. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola o inseriti

nell’apposito registro si intendono regolarmente notificati.

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CAPO III

P E R S O N A L E A M M I N I S T R A T I V O

Art. 25

Doveri del personale amministrativo

1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all’azione didattica e la

valorizzazione delle sue competenze è decisiva per l’efficienza e l’efficacia del servizio e per il

conseguimento delle finalità educative.

2. Il personale amministrativo cura i rapporti con l’utenza nel rispetto delle disposizioni in materia di

trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge. Risponde al

telefono con la denominazione dell’istituzione scolastica e qualificandosi col proprio nome.

3. Il personale amministrativo collabora con i docenti.

4. La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso

contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le

diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono.

5. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede

la firma nel registro del personale.

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CAPO IV

C O L L A B O R A T O R I S C O L A S T I C I

Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici

1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di

competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la firma sul

registro di presenza del personale.

2. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza,

individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità.

3. I collaboratori scolastici:

• indossano il grembiule per l’intero orario di lavoro;

• devono essere vigili all’ingresso e all’uscita degli alunni;

• sono facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza;

• collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo;

• comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l’eventuale assenza

dell’Insegnante dall’aula, per evitare che la classe resti incustodita;

• collaborano con gli Insegnanti nella predisposizione degli elenchi dei partecipanti al servizio mensa;

• favoriscono l’integrazione degli alunni portatori di handicap;

• vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli

spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;

• possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi e le

visite d’istruzione;

• riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell’intervallo e senza seri motivi, sostano

nei corridoi;

• sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento

momentaneo dell’insegnante;

• impediscono, con le buone maniere, che alunni possano svolgere azioni di disturbo nel

corridoio di propria pertinenza, riconducendoli con garbo e intelligenza alle loro classi;

• sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della

scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno;

• evitano di parlare ad alta voce;

• tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili;

• provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti

dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate;

• non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore S.G.A. o

dal Dirigente Scolastico;

• invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente

Scolastico a uscire dalla Scuola. A tale proposito si terranno informati sugli orari di ricevimento dei

genitori, collocati sempre in ore libere da insegnamento;

• prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di interclasse/intersezione, dei collegi

dei docenti o dei consigli di circolo, tenendosi aggiornati circa l’effettuazione del necessario

servizio;

• sorvegliano l’uscita delle classi e dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie.

4. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente

comunicarlo in Segreteria. Segnalano, sempre in segreteria, l’eventuale rottura di suppellettili, sedie o

banchi prima di procedere alla sostituzione.

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5. Accolgono i genitori che abbiano comunicazioni urgenti per gli insegnanti o per i propri figli e fanno da

tramite con le classi, ma non ne permettono l’accesso ai genitori. In caso di richiesta di autorizzazione

all’uscita anticipata, informano l’insegnante e, dopo che questi ha provveduto alla registrazione,

conducono l’alunno dal genitore.

6. In orario extrascolastico vigilano affinché nessuno abbia accesso alle classi.

7. Al termine del servizio tutti i collaborati scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti

dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue:

• che tutte le luci siano spente;

• che tutti i rubinetti dei servi igienici siano ben chiusi;

• che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola;

• che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine;

• che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola;

• gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici.

8. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi loro indirizzati; in ogni

caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della

scuola si intendono regolarmente notificati al personale tutto.

9. E’ fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali e di

controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.

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CAPO V

A L U N N I

Art. 27

Formazione delle classi di scuola primaria

1. Nei casi in cui si debbano costituire più classi prime, la loro formazione è determinata da una

commissione formata dagli insegnanti che hanno raccolto le informazioni durante gli incontri per il

passaggio degli alunni dalla scuola dell’infanzia, presieduta dal dirigente scolastico e/o da un

docente suo delegato. La formazione delle classi si effettua entro la settimana precedente l’inizio

delle lezioni sulla base dei seguenti criteri:

a) deve essere evitata ogni possibile forma di discriminazione socio-culturale e didattica degli alunni;

b) sono formate classi eterogenee al proprio interno ed equilibrate tra loro;

A tale scopo si presta attenzione a:

b1) presenza di maschi e femmine

b2) situazioni che possono richiedere particolare cura educativa e didattica: handicap, disagio,

non conoscenza della lingua italiana, iscrizioni anticipata rie, età;

b3) situazioni che comportano variazioni organizzative: orari facoltativi/opzionali, scelta di

avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

Al fine di perseguire i criteri di cui al punto b) la Commissione si avvale delle indicazioni

espresse dagli insegnanti della scuola dell’infanzia durante gli incontri di continuità.

La Commissione presta inoltre attenzione all’esigenza di assicurare a ogni bambino e bambina

almeno un compagno o una compagna proveniente dalla stessa scuola dell’infanzia. A tale scopo

si esaminano anche le richieste delle famiglie. In linea di massima si evitano aggregazioni troppo

numerose di bambini provenienti dalla stessa sezione.

Per i fratelli gemelli circa l’iscrizione alla stessa classe o a classe diversa, è assecondata la

richiesta della famiglia;

c) la sezione viene assegnata agli insegnanti dal Dirigente Scolastico

2. Per gli alunni che si iscrivono a classe successiva alla prima o nel corso dell’anno, l’inserimento avviene

nella classe con numero inferiore di alunni sentito il parere degli insegnanti interni e, a parità di

numero, a seguito anche di valutazione sulle caratteristiche delle classi.

Per l’inserimento di alunni con casi particolari (scolarità non documentata o diversa da quella italiana …)

viene acquisita la valutazione/proposta della Commissione Intercultura e il parere degli insegnanti. Nel

caso di alunni portatori di handicap e di fratelli gemelli si richiamano i criteri citati sopra.

3. Soltanto motivi eccezionali possono giustificare il trasferimento di alunni da una classe ad un’altra

parallela della stessa scuola o dello stesso Circolo. La valutazione di tale richiesta è fatta dal Dirigente

Scolastico che, rilevata accuratamente nel corso delle attività scolastiche la situazione dell’alunno

interessato, decide in merito, sentiti, oltre la famiglia, gli insegnanti delle classi interessate. Un

accoglimento della domanda, avendo a cuore unicamente il bene dell’alunno, può aversi di

norma al termine dell’anno scolastico, e non durante il corso dello stesso anno.

4. Il Dirigente Scolastico espone all’albo della Direzione Didattica e delle scuole interessate gli elenchi

relativi alla formazione delle classi.

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ART. 28.

Ritardi, assenze, uscite anticipate e riammissioni degli alunni.

1. Gli alunni ritardatari per un fatto occasionale, o comunque validamente giustificato, devono essere

ammessi in classe sempre accompagnati all’interno dell’edificio scolastico e consegnati ai collaboratori

scolastici che vigileranno fino all’ingresso in classe. Se il ritardo fosse abitudinario e ingiustificato, gli

insegnanti debbono richiamare l’attenzione dei genitori al rispetto degli orari. Se ciò fosse senza effetto,

i docenti segnalano il caso al Dirigente Scolastico:

a) dopo 3 ritardi non validamente giustificati sull’orario d’ingresso, il genitore sarà convocato dal

Dirigente Scolastico per

giustificare;

b) i ritardi sull’orario d’uscita, saranno segnalati al Dirigente Scolastico e/o alle Forze

dell’Ordine Pubblico.

2. Tutte le assenze degli alunni vanno giustificate alla scuola dal genitore o da chi ne fa le veci.

3. Il minore che è stato assente da scuola per sei o più giorni, o che ha contratto particolari malattie

infettive, prima di riprendere la scuola deve presentare un certificato che attesti la guarigione e

l’assenza di rischio di contagio per la comunità. Il certificato è rilasciato dal pediatra o dal medico di

famiglia.

4. Nel caso in cui gli alunni debbano assentarsi per un periodo superiore a 6 giorni, non per motivi di

salute, previa comunicazione dei genitori ai docenti di classe, può essere accettata l’autodichiarazione

del genitore.

5. L’alunno non può allontanarsi dalla scuola durante le ore in cui si svolgono le attività scolastiche, salvo

dichiarazione sottoscritta dai genitori su specifico stampato o da altra persona maggiorenne delegata

per iscritto, all’atto del ritiro.

6. Quando l’uscita degli alunni non venga richiesta per esigenze episodiche ed occasionali, bensì

prolungate o permanenti (ad esempio per interventi terapeutici), la domanda sarà rivolta al Dirigente

Scolastico che risponderà con comunicazione scritta alla famiglia e, per conoscenza, agli insegnanti di

classe.

7. Nel caso che un alunno si senta male durante la permanenza a scuola, si comunicherà immediatamente

il fatto alla famiglia, la quale dovrà provvedere a prelevarlo dalla scuola. Quando vi sia urgente

necessità, si chiamerà il pronto soccorso, poi si provvederà ad informare la famiglia e la Direzione

Didattica.

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CAPO VI

G E N I T O R I

Art. 29

Indicazioni generali

1. I genitori sono responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto hanno

il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.

2. E’ opportuno che i genitori cerchino di:

• trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e

la loro formazione culturale;

• stabilire i rapporti corretti con gli Insegnanti, collaborando a costruire un clima di

reciproca fiducia e di fattivo sostegno;

• controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto personale e

sul diario;

• partecipare con regolarità alle riunioni previste;

• favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;

• osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate;

• sostenere gli Insegnanti controllando l’esecuzione dei compiti a casa;

• educare ad un comportamento corretto durante la mensa.

3. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la situazione lo richieda o

quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda, tramite il

diario degli alunni, l’orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni

particolari, invierà alle famiglie degli alunni una cartolina di convocazione.

4. In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e con

congruo anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. E’

possibile, quindi, che gli alunni presenti in scuola siano suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza ai

docenti e/o ai collaboratori scolastici non scioperanti. In situazioni di emergenza verranno comunque

impartite opportune disposizioni.

5. Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l’affiatamento tra le famiglie e la scuola i genitori sono invitati

ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui

individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento. Sono gradite e possibili anche altre forme di

collaborazione o proposte di riunioni suggerite dai genitori stessi.

Art. 30

Rapporti scuola-famiglia

1. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie degli alunni il Consiglio di Circolo, sulla base delle

proposte del Collegio dei Docenti, definisce all’inizio di ogni anno scolastico le modalità e i criteri per

lo svolgimento dei rapporti con le famiglie, assicurando la concreta

accessibilità al servizio, compatibilmente con le esigenze di funzionamento della scuola e

prevedendo idonei strumenti di comunicazione scuola-famiglia.

Art. 31

Diritto di Assemblea

1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le modalità

previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n. 297.

2. Le assemblee si svolgono fuori dall’orario delle lezioni.

3. L’Assemblea dei genitori può essere di classe, sezione, di plesso, di Circolo.

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Art. 32

Assemblea di classe, sezione

1. L’Assemblea di classe/sezione è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Interclasse o di

Intersezione.

2. E’ convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può essere

richiesta:

a) dagli insegnanti;

b) da un quinto delle famiglie degli alunni della classe.

3. Il Presidente richiede per iscritto l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvede, anche tramite

gli insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l’ordine del giorno, alle famiglie.

4. L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

5. Dei lavori dell’Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei componenti.

6. Copia del verbale viene inviata alla Direzione Didattica.

7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di

classe.

Art. 33

Assemblea di plesso

1. L’Assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio di Interclasse o di

Intersezione, eletto dall’assemblea.

2. L’Assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni.

3. La convocazione può essere richiesta:

a) da un terzo dei genitori componenti i Cons. di Interclasse o di Intersezione;

b) dalla metà degli insegnanti di plesso;

c) da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso.

4. Il Presidente richiede per iscritto l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvede, anche tramite gli

insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l’ordine del giorno, alle famiglie.

5. L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

6. Dei lavori dell’Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei docenti eventualmente

presenti o da un genitore designato dal Presidente dell’Assemblea.

7. Copia del verbale viene inviata alla Direzione Didattica.

8. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Capo d’Istituto e gli insegnanti del plesso.

Art. 34

Assemblea di Circolo

1. L’Assemblea di Circolo è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio di Circolo, Interclasse

o Intersezione, eletto dall’Assemblea.

2. L’Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno sette giorni.

3. La convocazione dell’Assemblea può essere richiesta:

a) da 50 genitori;

b) da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Interclasse, Intersezione;

c) dal Consiglio di Circolo;

d) dal Dirigente Scolastico.

4. Il Presidente richiede per iscritto l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvede, anche tramite gli

insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l’ordine del giorno, alle famiglie.

5. L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori della Assemblea viene redatto

verbale a cura di uno dei partecipanti incaricato dal Presidente.

6. Copia del verbale viene consegnata alla Direzione Didattica.

7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti.

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Art. 35

Comitati/Associazioni di genitori

1. I genitori possono esprimere proprie forme rappresentative quali Comitati o Associazioni.

2. I Comitati o Associazioni hanno diritto di riunione nei locali scolastici. La data e gli orari di svolgimento

delle riunioni sono concordati col Dirigente Scolastico (cui va indirizzata richiesta scritta) ma sempre

fuori dagli orari di lezione.

3. Il Dirigente Scolastico autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione alle

famiglie, rendendo noto anche l’ordine del giorno.

ART. 36.

Accesso dei genitori nei locali scolastici.

1. Non è consentito per nessun motivo l’ingresso dei genitori nelle aule o nei corridoi.

2. L’ingresso dei genitori nella scuola, ma non nelle aule durante le attività didattiche è consentito

esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. In tal caso i genitori comunicheranno al

collaboratore scolastico la richiesta di uscita anticipata il quale provvederà a recarsi in classe per

prelevare l’alunno. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall’intrattenersi con i genitori

durante l’attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l’alunno.

3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento stabilite dai

docenti.

4. Nel caso in cui si rendessero necessarie da parte dei genitori comunicazioni urgenti, essi si

rivolgeranno ai collaboratori scolastici che riferiranno agli insegnanti.

5. I genitori hanno diritto di ingresso nelle classi durante il normale orario delle lezioni, purché

all’interno della programmazione didattica, per partecipare ad attività educative promosse dalla

scuola e autorizzate dal Dirigente Scolastico.

6. Al di fuori dell’orario delle lezioni i genitori hanno accesso a scuola per partecipare alle riunioni o alle

assemblee promosse dal Dirigente Scolastico o dagli insegnanti nonché, previa

autorizzazione, dal Comitato dei Genitori o dai rappresentanti di classe.

7.1 Non è consentito né ai genitori, né agli alunni tornare a scuola, dopo il termine delle lezioni, per

prelevare materiali/oggetti dimenticati (ad eccezione di oggetti importanti come ad esempio

occhiali …).

7.2 Non è consentito ai genitori portare a scuola materiali, dimenticati dai bambini (quaderni, libri,

né merende) durante l’orario di lezione.

8. E’ consentito portare a scuola alimenti, in occasione di festeggiamenti di ricorrenze e/o compleanni,

“acquistati direttamente da laboratori autorizzati; in questo caso si raccomandano prodotti tipo “da

forno”, sia dolci che salati (es. ciambella, crostata di confetture o marmellate, pizza, piadina) mentre

sono da escludere alimenti che richiedono modalità particolari di conservazione (es. crema o

preparazioni con salse a base di uovo (es. maionese) o uovo non cotto(es. mascarpone). Fra le bevande,

si consigliano quelle non zuccherate e non gassate (es. succhi di frutta senza zuccheri aggiunti)…come

espressamente citato nelle linee strategiche per la ristorazione scolastica in Emilia-Romagna.

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CAPO VII

U T I L I Z Z A Z I O N E S P A Z I E A T T R E Z Z A T U R E

Art. 37

Uso dei laboratori e aule speciali

1. I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all’inizio di ogni anno alla

responsabilità del docente che svolge funzione di coordinatore di plesso, il quale ha il compito di

conservare una lista del materiale disponibile, curare il calendario di accesso, proporre interventi di

manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature ecc. …

2. Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi e

col Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per l’utilizzo del laboratorio in attività extrascolastiche.

3. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del laboratorio o il

docente di turno sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e a

segnalare la situazione tempestivamente in Direzione per l’immediato ripristino delle condizioni di

efficienza e al fine di individuare eventuali responsabilità.

4. L’orario di utilizzo dei laboratori e delle aule speciali è affisso a cura del responsabile.

5. Le responsabilità inerenti all’uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la fase di

preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono

all’insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni.

6. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine. Al fine di un sicuro controllo del

materiale, l’insegnante prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati all’alunno o al

gruppo di alunni.

7. L’insegnante avrà cura, all’inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l’integrità di ogni singola

postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. L’insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse

rilevare danni che non erano presenti all’inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al

Dirigente Scolastico.

Art. 38

Funzionamento delle biblioteche

1. L’esistenza e il funzionamento delle biblioteche sono disciplinati in modo da assicurare:

1) la costituzione di una idonea biblioteca magistrale per l’aggiornamento professionale degli insegnanti

del Circolo; si insedierà nella sede della Direzione Didattica e dovrà consentire modalità agevoli di

accesso al prestito o alla consultazione;

2) il potenziamento delle biblioteche scolastiche in favore degli alunni; queste saranno organizzate, a

seconda delle esigenze poste dalla programmazione o da una loro migliore funzionalità in biblioteche

di classe o di plesso.

2. La scelta del nuovo materiale librario, nei limiti delle disponibilità finanziarie determinate dal Consiglio

di Circolo, sarà fatta dal Collegio dei Docenti e su proposta di una Commissione composta anche da

una rappresentanza dei genitori.

3. Il Dirigente Scolastico può, su designazione del Collegio dei Docenti, affidare ad una insegnante per

ogni plesso le funzioni di responsabile della biblioteca scolastica.

Art. 39

Sussidi didattici

1. La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattico e di materiale il cui elenco è esposto e

consultabile presso ogni plesso scolastico. Tale elenco ne specifica anche l’uso e i possibili utilizzatori. I

docenti, i non docenti, gli alunni sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la piena efficienza

dei sussidi.

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Art. 40

Diritto d’autore

1. Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d’autore, quindi

i docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.

Art. 41

Sala e strutture audiovisive

1. La prenotazione per l’utilizzazione delle sale audiovisivi dovrà avvenire solo limitatamente alla

settimana successiva. In caso di più richieste relative alla stessa ora di lezione, sarà data la precedenza

all’iniziativa deliberata in sede collegiale rispetto a quella attuata dal singolo docente e quindi alla

classe che ne ha usufruito un numero inferiore di volte e, in subordine, alla classe che ne ha usufruito

in data anteriore.

Art. 42

Uso esterno della strumentazione tecnica

(macchine fotografiche, telecamere, portatili, sussidi vari, ecc. …)

1. L’utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal Dirigente

Scolastico; va segnalato nell’apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del

responsabile. Alla riconsegna dell’attrezzatura, l’incaricato provvederà alla rapida verifica di

funzionalità degli strumenti, prima di deporli. Si riporterà inoltre sull’apposito registro la data

dell’avvenuta riconsegna e le eventuali segnalazioni di danno.

Art. 43

Utilizzo delle palestre

1. Il Dirigente Scolastico incarica all’inizio dell’anno scolastico il docente coordinatore di plesso quale

responsabile dell’utilizzo e manutenzione della palestra della scuola.

2. Il responsabile provvede alla calendarizzazione degli orari di utilizzo e di funzionamento in orario

curriculare e al coordinamento delle iniziative scolastiche extracurriculari.

3. Il responsabile segnala alla Direzione Didattica ogni uso improprio delle attrezzature, i danni, le

manomissioni e i furti, al fine di un ripristino della situazione di sicurezza e dell’individuazione di

responsabilità.

4. La palestra e le sue attrezzature sono riservate, durante le ore di lezione, agli alunni. Per ragioni di tipo

igienico in palestra si deve entrare solamente con scarpe da ginnastica.

Art. 44

Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione

1. Le attrezzature dell’Istituto per la stampa e la riproduzione (macchine da scrivere, fax, fotocopiatrice,

ciclostile, computer), oltre al primario uso didattico ed amministrativo, possono essere utilizzate da

tutte le componenti scolastiche per attività di esclusivo interesse della scuola. E’ escluso l’utilizzo

degli strumenti della scuola per scopi personali.

2. L’uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato al personale

incaricato.

3. I docenti devono consegnare al personale incaricato con anticipo di almeno tre giorni il

materiale da riprodurre.

4. L’uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli alunni e dagli

insegnanti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio fissati annualmente.

5. I collaboratori scolastici incaricati terranno appositi registri dove annotare la data, la classe, il

richiedente, il numero di fotocopie eseguite. Il materiale cartaceo è sottoposto alla normativa sui

diritti d’autore, quindi i richiedenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione

dello stesso.

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CAPO VIII

C O M U N I C A Z I O N I V A R I E

Art. 45

Distribuzione materiale informativo e pubblicitario

1. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o

comunque nell’area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.

2. E’ garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro

scolastico (giornali, ecc. …) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino,

mostre, ricerche).

3. E’ garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni culturali, ecc.

4. La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico

e speculativo.

5. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale.

6. Per gli alunni si prevede di:

a) distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l’organizzazione della scuola;

b) autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello Comunale e

Comprensoriale, inviato da Enti istituzionali;

c) autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative od attività sul territorio gestite

da Enti, Società, Associazioni private che abbiano stipulato accordi di collaborazione con la Scuola,

purché l’iniziativa non persegua fini di lucro.

Art. 46

Accesso di estranei ai locali scolastici

1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di “esperti” a supporto

dell’attività didattica chiederanno, di volta in volta, l’autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli

“esperti” permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle

loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del

docente.

2. Nessun’altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente

Scolastico o suo delegato può entrare nell’edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche.

3. Dopo l’entrata degli alunni verranno chiuse le porte d’accesso esclusa quella in cui presta servizio di

vigilanza il collaboratore scolastico addetto.

4. Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al locale dove si trova l’albo

d’istituto per prendere visione degli atti esposti e può accedere all’Ufficio di Direzione e di segreteria

durante l’orario di apertura dei medesimi.

5. I tecnici che operano alle dipendenze della Amministrazione Comunale possono accedere ai locali

scolastici per l’espletamento delle loro funzioni o con l’autorizzazione del Dirigente Scolastico o

presentandosi all’insegnante coordinatore di plesso, che provvede ad informare l’ufficio di Direzione.

Art. 47

Divieto di fumo nella scuola

1. E’ vietato fumare nei locali scolastici, in osservanza della normativa specifica (legge 11.11.1975 n. 584)

e per considerazioni di ordine educativo ed igienico.

2. Il divieto di fumo si estende anche in occasione di riunioni o assemblee che si effettuino nei locali

scolastici.

3. Il divieto di fumo riguarda le aule, i corridoi, le segreterie, le biblioteche, le sale di lettura, i laboratori.

4. Il divieto è segnalato con appositi cartelli, completi delle indicazioni fissate dalla citata normativa.

5. Il Dirigente Scolastico individua con atto formale (decreto di affidamento della funzione di vigilanza

antifumo) il soggetto che in ogni edificio scolastico deve vigilare sull’osservanza del divieto e accertare

le infrazioni nei locali ove è posto il divieto.

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Art. 48

Utilizzo dei telefoni di plesso

1. L’uso degli apparecchi telefonici esistenti nei plessi è così regolamentato:

a) ogni apparecchio va chiuso col lucchetto; le chiavi del lucchetto sono tenute dal

personale della scuola, in quanto responsabile;

b) tutte le telefonate fatte dai plessi devono essere registrate su apposito quaderno con

indicazione di data, orario, trasmittente e ricevente della telefonata;

c) vanno evitate, se non in casi eccezionali, le telefonate personali, che comunque vanno

annotate nel quaderno senza indicazione del ricevente, con la voce “personale” al fine del

successivo reintegro della spesa.

2. Sono vietate le telefonate personali interurbane.

3. E’ vietato l’uso dei telefoni cellulari durante l’orario delle lezioni.

Art. 49

Norme di comportamento per la sicurezza

• Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da specifici

cartelli o indicate dai propri superiori;

• Non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione;

• Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non si è a perfetta

conoscenza: in casi dubbi occorre rivolgersi al proprio superiore;

• Per accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate, utilizzare le apposite scale. E’ opportuno, per le

scale doppie, assicurarsi, prima di salirvi, che i tiranti o le catenelle siano in tensione. Non utilizzare tali

scale come scale semplici appoggiandole a muro né spostarle quando su di esse vi sono delle persone;

• Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata;

• Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, ostacolare

e/o impedire, anche solo parzialmente l’accesso alle uscite di sicurezza, al transito sulle vie di fuga

(corridoi, scale di sicurezza, ecc. …), in prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi, ed

in generale la normale circolazione;

• Ogni contenitore deve riportare l’etichetta con l’indicazione ben leggibile del contenuto;

• Non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, né abbandonare quelle vuote sul

posto di lavoro;

• Segnalare tempestivamente al proprio superiore ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo

rilevata;

• In caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente ai propri superiori sulle circostanze

dell’evento;

• Se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso ripristinare la scorta;

• Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto di ingresso ai non autorizzati;

• Mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro;

• Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune;

• Adoperare gli attrezzi solamente per l’uso cui sono destinati e nel modo più idoneo evitando l’uso di

mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli predisposti o di apportare agli stessi modifiche di qualsiasi

genere;

• Mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi dell’ergonomia delle norme di

legge e di buona tecnica. Qualsiasi variazione che si rendesse necessaria deve essere concordata con il

proprio responsabile;

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• In caso di movimentazione manuale di materiali (risme di carta, dossier, ecc. …) mantenere la schiena

eretta e le braccia rigide, facendo sopportare lo sforzo principalmente dai muscoli delle gambe. Durante il

trasporto a mano, trattenere il carico in modo sicuro nei punti di più facile presa e se necessario

appoggiarlo al corpo, con il peso ripartito sulle braccia;

• Manipolare vetri o materiale pungente con i guanti;

• Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti;

• Non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino a lavorare nella

scuola;

• Negli archivi il materiale va depositato lasciando corridoi di 90 cm;

• Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l’uso;

• L’apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell’inizio delle lezioni.

Art. 50

Integrazioni e modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento di Circolo è integrato dalle seguenti Appendici:

A) Regolamento per i viaggi e le uscite di istruzione

B) Regolamento per la concessione dei locali in orario extrascolastico

C) Regolamento per incarichi ad esperti

D) Scuola dell’Infanzia: criteri per la graduatoria di ammissione

E) Procedure per la denuncia di infortuni

2. Il Consiglio di Circolo approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti eventuali integrazioni o

modifiche del presente Regolamento.

3. Le integrazioni e le modifiche sono allegate sotto forma di Appendice al presente Regolamento.

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APPENDICE A

REGOLAMENTO VIAGGI E USCITE DI ISTRUZIONE

1. La scuola considera i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni

culturali, le visite a enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e

sportive, i soggiorni presso laboratori ambientali parti integranti e qualificate dell’offerta

formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.

2. I Consigli di Interclasse o Intersezione nel predisporre i relativi progetti, ne verificano la

coerenza con le attività previste dalla programmazione didattica e l’effettiva possibilità di

svolgimento e, nell’ipotesi di valutazione positiva, indicano gli accompagnatori.

3. Se l’iniziativa interessa una unica classe sono necessari 2 accompagnatori; se più classi 1

accompagnatore ogni 15 alunni; un accompagnatore ogni 1 o 2 alunni in situazione di

handicap, secondo le occorrenze. La funzione di accompagnatore può essere svolta anche

dai collaboratori scolastici.

4. Le proposte dei docenti che intendono compiere con le loro classi visite di istruzione, devono

essere presentate alla Direzione Didattica entro le seguenti scadenze per le successive

deliberazioni da parte del Consiglio di Circolo:

- entro il 30 settembre per le visite da realizzarsi nel primo quadrimestre di ogni anno scolastico;

- entro il 20 dicembre per le visite da realizzarsi nel secondo quadrimestre di ogni anno scolastico.

Il Consiglio di Circolo invia copia delle deliberazioni alla Questura per l’informazione e ai fini del controllo

di idoneità sui mezzi di trasporto e sul personale conduttore.

5. Il Dirigente Scolastico autorizza le visite di istruzione ove siano rispettate le seguenti condizioni:

a) le visite di istruzione proposte devono rientrare nell’ambito della

programmazione didattica ed educativa della scuola ed essere idonee ad un utile sviluppo e

completamento dei piani di attività;

b) i genitori degli alunni devono esprimere per iscritto il loro consenso alla

partecipazione dei figli e dichiarare di assumere a proprio carico gli oneri finanziari;

c) tutti gli alunni vi devono partecipare, salvo che non ostino motivi di forza

maggiore (quale la salute del bambino); vi partecipano con gli altri anche gli alunni le cui famiglie non

possono pagare per difficoltà economiche; le loro quote sono distribuite a carico degli altri;

d) il piano di organizzazione della visita deve essere compatibile con la durata della

stessa, con l’età degli alunni e con il costo che comporta in rapporto alle possibilità delle famiglie;

nella determinazione dell’itinerario e del programma della visita va evitata ogni situazione che si

presenti rischiosa o pericolosa;

e) i viaggi non possono protrarsi oltre la durata di un giorno; il percorso e il tempo

per raggiungere la sede non devono superare i seguenti limiti:

- per la scuola dell’infanzia: distanza massima Km 100, tempo massimo h 1,30

- per la scuola primaria: distanza massima Km 250, tempo massimo h 3,00;

f) gli insegnanti organizzatori si impegnano a non derogare dai termini di organizzazione di cui è

stato presentato il progetto;

g) le visite non possono effettuarsi nel fine settimana, nei periodi festivi e debbono concludersi

entro la fine del mese di maggio.

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6. L’autorizzazione all’effettuazione delle visite di istruzione è inoltre condizionata alla presentazione

da parte degli insegnanti organizzatori della seguente documentazione:

- elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classi di appartenenza;

- dichiarazione di consenso delle famiglie;

- elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazioni sottoscritte circa l’assunzione

dell’obbligo di vigilanza;

- programma analitico del viaggio;

- dettagliata relazione illustrativa sugli obiettivi culturali e didattici dell’iniziativa.

7. L’ufficio di segreteria provvede ad acquisire per ogni visita di istruzione la seguente

documentazione:

- preventivo di spesa e della disponibilità finanziaria a copertura, con l’indicazione delle quote

poste a carico degli alunni;

- ogni certificazione, attestazione o dichiarazione utile ad accertare la sicurezza dell’automezzo

utilizzato;

- prospetto comparativo di almeno tre agenzie interpellate;

- specifiche polizze di assicurazione contro gli infortuni di tutti i partecipanti.

Non essendo consentita la gestione extra-bilancio, le quote di partecipazione devono essere versate

sul c/c bancario della scuola dalle singole famiglie o da un genitore incaricato.

8. Agli insegnanti accompagnatori spetta la liquidazione dell’indennità di missione, da

corrispondere nei modi e secondo le misure che la normativa vigente prescrive.

9. Gli insegnanti accompagnatori al rientro devono relazionare con una sintetica memoria

scritta, sull’andamento del viaggio e su eventuali inconvenienti intervenuti con la ditta

incaricata del trasporto.

10. Le disposizioni previste dal presente Regolamento di Circolo si applicano:

- a tutti i viaggi effettuati al di fuori del territorio comunale;

- a tutti i viaggi il cui svolgimento superi le 4 ore di servizio degli insegnanti.

Eventuali deroghe al Regolamento possono essere autorizzate soltanto dal Consiglio di Circolo.

11. In merito alle uscite entro il territorio del Comune, rientranti nell’ambito delle programmazioni

e che comportino l’utilizzo di mezzi di trasporto (visite a musei, uscite per il teatro), è necessario

che gli alunni siano assicurati contro gli infortuni. Pertanto anche in questi casi gli insegnanti

devono richiedere l’autorizzazione al Dirigente Scolastico allegando il programma orario dell’uscita

e le autorizzazioni dei genitori.

12. L’uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola, quindi vigono

le stesse norme che regolano le attività didattiche.

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APPENDICE B

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI

LOCALI SCOLASTICI

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario a Istituzioni, Associazioni, Enti o

Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabiliti, nonché nel rispetto della

Convenzione per l’utilizzo delle palestre in orario extrascolastico stipulata tra il Comune di Forlì e l’istituzione

scolastica, e delle norme vigenti in materia.

Art. 2 – Criteri di assegnazione

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività

rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per

l’espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di

lucro, valutando i contenuti dell’attività o iniziativa proposte in relazione:

* al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano

all’arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;

* alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico;

* alla specificità dell’organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che

operano a favore di terzi, senza fini di lucro;

* considerando, particolarmente nell’ambito delle attività culturali, la loro qualità e la loro originalità.

Le attività didattiche proprie dell’istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto

all’utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività

didattiche stesse. Nell’uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze

degli enti e delle associazioni operanti nell’ambito scolastico.

Art. 3 – Doveri del concessionario

In relazione all’utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell’istituzione scolastica i

seguenti impegni:

* indicare il nominativo del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali quale referente

dell’istituzione scolastica;

* osservare incondizionatamente l’applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;

* sospendere l’utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte della stessa

istituzione scolastica;

* lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento

delle attività didattiche.

Art. 4 – Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi

azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali

scolastici in occasione dell’utilizzo dei locali stessi.

L’istituzione scolastica e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e

penale derivante dall’uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di

responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o

adottando altra idonea misura cautelativa.

Art. 5 – Fasce orarie di utilizzo

L’uso dei locali può essere richiesto esclusivamente per giorni feriali e in orario extrascolastico.

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Art. 6 – Usi incompatibili

Non sono consentite attività di pubblico spettacolo in genere, né iniziative a carattere politico o religioso.

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi

dell’edificio scolastico.

Art. 7 – Divieti particolari

L’utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato all’osservanza di quanto segue:

* è vietato fumare. Il personale in servizio nella scuola in funzione di vigilanza è incaricato di far

rispettare il divieto.

* è vietato al concessionario l’installazione di strutture fisse o di altro genere salvo autorizzazione

dell’istituzione scolastica;

* è vietato lasciare in deposito, all’interno dei locali e fuori dell’orario di concessione attrezzi e

quant’altro;

* qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all’interno dei locali dovrà essere

tempestivamente segnalato all’istituzione scolastica;

* l’inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l’assunzione a suo

carico di eventuali conseguenti responsabilità;

* i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell’uso, dovranno essere

lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni tali da garantire il regolare svolgimento dell’attività

didattica della scuola.

Art. 8 – Procedura per la concessione

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all’istituzione scolastica

almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere oltre all’indicazione del soggetto

richiedente e il preciso scopo della richiesta, anche le generalità della persona responsabile.

Il Dirigente Scolastico nel procedere alla concessione verificherà che la richiesta è compatibile con le norme

del presente Regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita.

Se il riscontro darà esito negativo dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione; se il

riscontro sarà positivo ne darà comunicazione al richiedente emanando il provvedimento concessorio.

Laddove il Dirigente ne ravvisi la necessità, la richiesta può essere sottoposta al Consiglio di Circolo o alla

Giunta Esecutiva.

Art. 9 – Provvedimento concessorio

Il provvedimento concessorio è disposto dal Dirigente Scolastico e dovrà contenere le condizioni cui è

subordinato l’uso dei locali. Il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all’esonero di responsabilità

dell’istituzione scolastica e dell’ente locale proprietario per l’uso dei locali e al rimborso e riparazione di

eventuali danni provocati per colpa o negligenza. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento

per motivate e giustificate esigenze dell’istituzione scolastica.

Art. 10 – Concessione delle palestre

Per la concessione in uso delle palestre annesse alle scuole del Circolo si rimanda alla Convenzione stipulata

tra il Comune di Forlì e le Direzioni Didattiche della città in data 27.11.2003.

La Convenzione è conservata agli atti della scuola.

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APPENDICE C

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO AGLI ESPERTI ESTERNI

(Art. 40 D.I. 44/01)

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del

1/2/2001, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d’opera per attività ed

insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell’ambito della

programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche

deliberate nel POF.

Art. 2 – Requisiti professionali

1. Per ciascuna attività o progetto deliberati nel POF per lo svolgimento delle quali si renda necessario il

ricorso alla collaborazione di docenti esperti esterni, il Collegio dei Docenti stabilisce i requisiti minimi,

in termini di titoli culturali e professionali, nonché l’eventuale esperienza maturata nel campo che gli

esperti devono possedere per accedere all’attività o progetto.

2. I criteri fissati dal Collegio dei Docenti sono pubblicizzati mediante affissione all’albo della scuola.

Art. 3 – Pubblicazione degli avvisi di selezione

1. All’inizio dell’anno scolastico, il Dirigente, sulla base del piano dell’offerta formativa (POF) e alla

previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli

insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con

uno o più avvisi da pubblicare all’albo ufficiale della scuola.

2. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che

saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l’elenco dei contratti che s’intendono

stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:

• l’oggetto della prestazione;

• la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;

• il corrispettivo proposto per la prestazione.

3. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, può

presentare domanda alla scuola ai fini dell’individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

Art. 4 – Determinazione del compenso

1. I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente Regolamento

sono annualmente determinati dal Consiglio di Circolo.

2. Nell’ambito di detti criteri, il Dirigente Scolastico determina annualmente il compenso massimo da

corrispondere all’esperto per ogni ora di lezione/attività tenuto conto dell’impegno professionale

richiesto.

Art. 5 – Individuazione dei contraenti

1. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione

comparativa.

2. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:

• curriculum complessivo del candidato;

• contenuti e continuità dell’attività professionale e scientifica individuale o svolta presso

studi professionali, enti pubblici o privati;

• pubblicazioni e altri titoli.

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3. Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente Scolastico farà riferimento almeno ai

seguenti criteri:

• livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;

• congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici

obiettivi formativi dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è bandita la

selezione;

• eventuali precedenti esperienze didattiche.

4. Il Dirigente Scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo può nominare una apposita

commissione, composta dai docenti, a cui affidare compiti di istruzione, ai fini della scelta dei

contraenti con cui stipulare i contratti.

Art. 6 – Stipula del contratto

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in

relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula

del contratto e alla copertura assicurativa.

2. Nel contratto devono essere specificati:

• l’oggetto della prestazione;

• i termini di inizio e conclusione della prestazione;

• il corrispettivo della prestazione indicato al netto della imposta sul valore aggiunto, se dovuta,

e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico

dell’amministrazione;

• le modalità di pagamento del corrispettivo;

• le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del C.C. e le

condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.

3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l’obbligo di svolgere l’attività di verifica del profitto, se

prevista, e l’obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.

4. La natura giuridica del rapporto che s’instaura con l’incarico di collaborazione esterna è quello di

rapporto privatistico qualificato come prestazione d’opera intellettuale.

La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

5. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all’anno scolastico e

sono rinnovabili.

6. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

7. E’ istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere

indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l’importo dei compensi corrisposti e l’oggetto

dell’incarico.

Art. 7 – Impedimenti alla stipula del contratto

1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del

Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

• che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche

competenze professionali;

• che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o

coincidenza di altri impegni di lavoro.

Art. 8 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra

amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione

dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n. 165.

2. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato

annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall’art. 53, commi

da 12 a 16 del citato D.L.vo n. 165/2001.

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APPENDICE D

SCUOLA DELL’INFANZIA - CRITERI PER GRADUATORIA DI AMMISSIONE

Nel caso in cui le domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia del Circolo siano superiori alla disponibilità

di posti, l’ammissione dei bambini è determinata dai seguenti criteri.

1. Bambini che hanno fratelli già iscritti nella stessa scuola dell’infanzia o alla scuola primaria se

funzionante nello stesso edificio. Bambini disabili.

2. Bambini residenti nel territorio di riferimento della scuola (il requisito della residenza è valido se

presente a partire dall’1 settembre dell’anno scolastico cui si riferiscono le iscrizioni).

3. Bambini selezionati col criterio 2: precedenza ai bambini di 5 anni, successivamente ai bambini di 4

anni, successivamente ai bambini di 3 anni.

4. Bambini selezionati con i criteri 2 e 3: precedenza per esigenze di famiglia (da documentare):

a) gravi malattie invalidanti nel nucleo familiare;

b) orario di lavoro di entrambi i genitori:

- entrambi i genitori (o l’unico genitore) svolgono attività lavorativa pari o

superiore a 36 ore

un genitore svolge attività lavorativa per 36 ore e l’altro per meno di 36 ore o

part- time (la precedenza è determinata a scalare dalle ore di lavoro del secondo

genitore).

5. Bambini residenti nel territorio del Circolo (per la loro selezione valgono i precedenti punti 3 e 4).

6. Bambini provenienti dal territorio di altra istituzione scolastica (per la loro selezione valgono i

precedenti punti 3 e 4).

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APPENDICE E

PROCEDURA PER LA DENUNCIA DI INFORTUNI

1. Infortuni in laboratorio o in palestra

1.1 Obblighi da parte dell’infortunato

1.1.1 Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve al Dirigente Scolastico o, in sua

assenza, a chi ne fa le veci;

1.1.2 Far pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico originale relativo all’infortunio;

1.1.3 In caso di prognosi, se l’alunno volesse riprendere le lezioni, deve farne richiesta al Dirigente Scolastico.

1.2 Obblighi da parte del docente

1.2.1 Prestare assistenza all’alunno e avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, chi ne fa le veci;

1.2.2 Far intervenire l’autoambulanza ove necessario;

1.2.3 Avvisare i familiari;

1.2.4 Accertare la dinamica dell’incidente;

1.2.5 Stilare urgentemente il rapporto sul modulo interno appositamente predisposto e disponibile in

segreteria o presso i collaboratori scolastici che avranno cura di consegnarlo al Dirigente Scolastico.

1.3 Obblighi da parte della segreteria

1.3.1 Registrare l’infortunio sull’apposito Registro Infortuni (devono essere annotati cronologicamente gli

infortuni che comportano un’assenza di almeno tre giorni);

1.3.2 Assumere a protocollo la dichiarazione (modello interno) del docente o di chi ha assistito all’infortunio e

inviarlo in allegato a I.N.A.I.L., ad autorità di P.S. ed all’assicurazione;

1.3.3 Assumere a protocollo, non appena se ne viene in possesso e facendo compilare il modello interno dal

quale è rilevabile l’orario di consegna, la documentazione medica prodotta: 1 copia nel fascicolo personale, la

copia originale all’I.N.A.I.L., 1 copia conforme all’autorità di P.S., 1 copia conforme agli atti;

1.3.4 In caso di prognosi inferiore o uguale a tre giorni decade l’obbligo della denuncia all’I.N.A.I.L. e

all’autorità di P.S.;

1.3.5 In caso di prognosi superiore a tre giorni compilare l’apposita modulistica per la denuncia d’infortunio

(le prime 3 copie da inviare, tramite raccomandata, con lettera di accompagnamento entro 48 ore

all’I.N.A.I.L., la quarta copia da inviare all’autorità di P.S. del luogo dove è avvenuto l’infortunio o in mancanza

al Sindaco del Comune con lettera di accompagnamento entro 48 ore tramite raccomandata o fax o a mano

con richiesta di ricevuta, la quinta copia in originale nel fascicolo personale e la fotocopia agli atti);

1.3.6 In caso di morte o pericolo di morte far precedere la denuncia diretta all’I.N.A.I.L. da comunicazione

telegrafica entro 24 ore dall’evento;

1.3.7 Quando l’inabilità per infortunio pronosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto o oltre, il

termine della denuncia decorre dal giorno di assunzione a protocollo del certificato medico attestante il

prolungamento e seguire i punti sopra esposti;

1.3.8 Compilare la denuncia per l’assicurazione secondo il modello predisposto dalla stessa e spedirlo entro 3

giorni con lettera di accompagnamento corredata di tutta la documentazione utile;

1.3.9 Informare l’infortunato delle condizioni di assicurazione e ricordargli di provvedere entro i termini

previsti per richiedere il rimborso, tramite la scuola, delle eventuali spese sostenute.

2. Infortuni durante le visite guidate o i viaggi d’istruzione

2.1 Obblighi da parte dell’infortunato

2.1.1 Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve al Dirigente Scolastico o, in sua

assenza, a chi ne fa veci;

2.1.2 Far pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico originale relativo all’infortunio;

2.1.3 In caso di prognosi, se l’alunno volesse riprendere le lezioni, deve farne richiesta al Dirigente Scolastico.

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2.2 Obblighi da parte del docente

2.2.1 Portare con sé il modello di relazione d’infortunio;

2.2.2 Prestare assistenza all’alunno;

2.2.3 Far intervenire l’autoambulanza ove necessario o provvedere ad accompagnare l’alunno in ospedale e

richiedere la certificazione medica con prognosi;

2.2.4 Avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, chi ne fa le veci;

2.2.5 Trasmettere con la massima urgenza e via fax all’ufficio della segreteria della scuola la relazione ed il

certificato medico con prognosi;

2.2.6 Consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la relazione ed il certificato medico con prognosi ed

eventuali ricevute di spese sostenute.

2.3 Obblighi da parte della segreteria

2.3.1 Quanto previsto al punto 1.3.

3. Infortuni occorsi in servizio a tutto il personale dentro l’istituto o nelle immediate vicinanze o

durante le visite guidate o i viaggi d’istruzione

3.1 Obblighi da parte dell’infortunato

3.1.1 Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio gli accada al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, a chi ne

fa le veci;

3.1.2 Stilare urgentemente, se ne è in grado, il rapporto sul modulo interno prima di lasciare la scuola;

3.1.3 Se l’infortunio avviene durante le visite guidate e i viaggi di istruzione:

• recarsi in ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi;

• trasmettere con la massima urgenza e via fax all’ufficio della segreteria della scuola la

relazione ed il certificato medico con prognosi;

• consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la relazione ed il certificato medico con

prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute.

3.2 Obblighi da parte della segreteria

3.2.1 Quanto previsto al punto 1.3 con le opportune integrazioni e/o modifiche.

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APPENDICE F

(approvata con delibera del Consiglio di Circolo n. 3 del 26 marzo 2007)

Oggetto: Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative

operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione dell’art. 20 e 21 del

D.Lvo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia protezione dei dati personali”.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2007 è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 305 del 7

dicembre 2006 relativo al Regolamento segnato a margine.

Il regolamento predisposto dal MPI disciplina il trattamento dei dati sensibili e giudiziari gestiti dallo stesso

ministero e dalle istituzioni scolastiche.

Si tratta di un quadro generale di garanzie per la gestione dei dati che incidono in modo significativo in

particolare sulla sfera privata degli studenti.

Esso contiene una serie di schede nelle quali sono riportate le finalità di rilevante interesse pubblico per

trattare dati sensibili e giudiziari, la relativa fonte normativa, nonché le operazioni che con i dati si possono

eseguire, i tipi di dati utilizzati e la denominazione degli stessi trattamenti.

Scopo del Regolamento è identificare le tipologie dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni

indispensabili per la gestione del sistema dell’istruzione.

I dati sensibili e giudiziari individuati dal regolamento devono essere trattati previa verifica della loro

pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei vari casi.

Le varie operazioni di trattamento (raffronti, interconnessioni, comunicazioni) sui dati raccolti sono

ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o dei compiti di volta in volta individuati

e solo per il perseguimento di rilevanti finalità di interesse pubblico e istituzionale.

Il decreto si sostanzia in sette schede:

Scheda 1 – Personale dell’amministrazione e personale scolastico (docenti e ATA)

Individua tutti i dati che possono essere oggetto di trattamento per le procedure di selezione, di

reclutamento, di instaurazione, di gestione e di cessazione del rapporto di lavoro (dati inerenti lo stato di

salute, l’adesione a sindacati, quelli sulle convinzioni religiose per la concessione di permessi legati a

particolari festività o per il reclutamento degli insegnanti di religione, i dati sulle convinzioni filosofiche o

d’altro genere per eventuali connessioni con lo svolgimento del servizio di leva o come obiettore di

coscienza, i dati di carattere giudiziario nell’ambito delle procedure concorsuali che coinvolgono

l’interessato, le informazioni sulla vita sessuale connessi unicamente al caso eventuale della rettifica di

attribuzione del sesso); la Scheda individua, inoltre, le varie tipologie di trattamento possibili.

Scheda 2 – Gestione del contenzioso e procedimenti disciplinari

Individua il trattamento dei dati sensibili e giudiziari concernente tutte le attività relative alla difesa in

giudizio del MPI e delle istituzioni scolastiche nel contenzioso del lavoro e amministrativo nonché quelle

connesse alla gestione degli affari penali e civili.

Scheda 3 – Organismi collegiali e commissioni istituzionali

Individua il trattamento e la descrizione dei dati sensibili nell’ambito degli organismi collegiali e delle

commissioni istituzionali, organi rappresentativi sia del personale amministrativo e scolastico, sia degli

studenti, che delle famiglie e delle associazioni sindacali. Il dato sensibile trattato è quello

dell’appartenenza alle organizzazioni sindacali, con riferimento agli organismi o comitati che richiedano la

partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

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Scheda 4 – Alunni nelle fasi propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico

Individua il trattamento di tutti i dati coinvolti nelle attività propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico: si

tratta di dati forniti dagli alunni e dalle famiglie ai fini della frequenza dei corsi di studio di ogni ordine e

grado (è possibile, in tal caso, imbattersi in dati relativi alle origini razziali ed etniche, alle convinzioni

religiose, allo stato di salute, alle vicende giudiziarie).

Scheda 5 – Alunni nell’attività didattica e nella valutazione

Attiene al rilevamento e alla trattazione di dati raccolti nell’ambito dell’attività educativa, didattica e

formativa e di valutazione (anche in tal caso possono rilevare i dati sensibili relativi alle origini razziali ed

etniche, alle convinzioni religiose, allo stato di salute, ai dati giudiziari, alle convinzioni politiche – per la

costituzione e il funzionamento delle Consulte degli studenti - ).

Scheda 6 – Scuole non statali

Individua i dati sensibili e loro trattamento nel contesto degli Enti vigilati e delle Scuole non statali.

Nell’ambito delle procedure di accreditamento e di autorizzazione delle istituzioni scolastiche non statali,

l’Amministrazione scolastica periferica esercita attività di: concessione o revoca della parità; concessione

della parifica (scuola primaria); concessione o revoca del riconoscimento legale (scuole secondarie);

concessione o revoca della presa d’atto.

Dati sensibili emergono anche in caso di: attività di vigilanza e controllo effettuate dall’Amministrazione

centrale e periferica che prevedono l’accesso ai fascicoli personali dei docenti e degli alunni.

Dati sensibili sono, inoltre, trattati dai Dirigenti scolastici nelle scuole dell’infanzia e primarie incaricati della

vigilanza sulle scuole non statali.

Scheda 7 – Rapporti scuola-famiglie: gestione del contenzioso

Individua i dati sensibili e giudiziari concernenti le attività connesse alla instaurazione di contenzioso

(reclami, ricorsi, esposti, provvedimenti disciplinari etc.) con gli alunni e con le famiglie.

In allegato: - Decreto MPI n. 305 del 7 dicembre 2006

- Scheda n. 1 – 2 –3 – 4 – 5 – 6 – 7.

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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 7 dicembre 2006, n.305

Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni

effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo

30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati

personali»;

Visti in particolare gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

196, i quali dispongono che, nel caso in cui una disposizione di legge specifichi la finalita' di rilevante

interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari trattabili ed i tipi di operazioni su questi

eseguibili, il trattamento e' consentito solo in riferimento a quei tipi di dati e di operazioni identificati e resi

pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita' perseguite

nei singoli casi;

Visto in particolare l'articolo 20, comma 2, del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in cui e'

stabilito che detta identificazione deve avvenire con atto di natura regolamentare adottato in conformita'

al parere espresso dal Garante, ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g) del medesimo decreto

legislativo;

Considerato che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato le operazioni svolte,

in particolare, pressoche' interamente mediante siti web o volte a definire in forma completamente

automatizzata profili o personalita' di interessati, le interconnessioni e i raffronti, di cui all'articolo 4,

comma 1, lettera a) del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra banche di dati gestite da

diversi titolari oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del

trattamento, nonche' la comunicazione dei dati a terzi;

Ritenuto di individuare analiticamente nelle schede allegate al presente regolamento, con riferimento alle

predette operazioni che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, quelle

effettuate da questa amministrazione, dalle istituzioni scolastiche e educative e dagli istituti regionali di

ricerca educativa, in particolare le operazioni di interconnessione e di raffronto tra banche di dati gestite

da diversi titolari, oppure con altre informazioni sensibili e giudiziarie detenute dal medesimo titolare del

trattamento, nonche' di comunicazione a terzi;

Ritenuto, altresi', di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che i diversi titolari indicati nel

presente regolamento devono necessariamente svolgere per perseguire le finalita' di rilevante interesse

pubblico individuate per legge (operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,

consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e

distruzione);

Considerato che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui sopra e' stato verificato il rispetto dei

principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con

particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensablita' dei dati sensibili e giudiziari

utilizzati rispetto alle finalita' perseguite, all'indispensabilita' delle predette operazioni per il

perseguimento delle finalita' di rilevante

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interesse pubblico individuate per legge, nonche' all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le

medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

Visto il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005

(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2005);

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319 relativo al regolamento

dell'organizzazione e delle funzioni degli uffici di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale

e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Vista la direttiva del Ministro della funzione pubblica in data 11 febbraio 2005, riguardante le «Misure

finalizzate all'attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute nel decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196»;

Ravvisata la necessita' di provvedere ad identificare le tipologie di dati sensibili e giudiziari trattati

nell'ambito dell'amministrazione dell'istruzione, le finalita' d'interesse pubblico perseguite attraverso il

trattamento dei citati dati, nonche' le operazioni eseguite con gli stessi;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali di cui all'articolo 154, comma 1, lettera g) del citato

decreto legislativo 30 giugno 2003, n 196;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza

del 6 novembre 2006;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma

3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota del 21 novembre 2006;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo

30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», di seguito

denominato «codice», identifica nelle schede allegate, che ne formano parte integrante, le tipologie di dati

sensibili e giudiziari e di operazioni indispensabili per la gestione del sistema dell'istruzione, nel

perseguimento delle finalita' di rilevante interesse pubblico individuate dal codice e dalle specifiche

previsioni di legge.

Note al preambolo:

Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettera a), dell'art. 20, comma 2, dell'art. 21, comma 2, dell'art. 22 e

dell'art. 154, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

Art. 4 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) «trattamento», qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di

strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la

consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,

l'interconnessione, il blocco, la comunicazione,

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la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;».

Art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibi li).

1. (Omissis ...).

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi

di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di

operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle

specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'art. 22, con atto di natura

regolamentare adottato in conformita' al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1,

lettera g), anche su schemi tipo.».

Art. 21 (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari).

1. (Omissis ...).

2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.».

Art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari).

1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalita' volte a

prevenire violazioni dei diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' dell'interessato.

2. Nel fornire l'informativa di cui all'art. 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che

prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attivita'

istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di

dati personali di natura diversa.

4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

5. In applicazione dell'art. 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano periodicamente

l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonche' la loro pertinenza, completezza, non

eccedenza e indispensabilita' rispetto alle finalita' perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati

che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano

indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il

rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non

pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a

norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione e' prestata per la verifica

dell'indispensabilita' dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono

direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti

elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre

soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili

anche a chi e' autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessita'.

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7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati

personali trattati per finalita' che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le

modalita' di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di

strumenti elettronici.

8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono

autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle

finalita' per le quali il trattamento e' consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di

compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psicoattitudinali volti a definire

il profilo o la personalita' dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonche' i

trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'art. 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta

dei motivi.

11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di

diversi titolari, nonche' la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa

disposizione di legge.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformita' ai rispettivi

ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal

Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.».

Art. 154 (Compiti).

1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in

conformita' al presente codice, ha il compito di:

a)-f) (omissis ...);

g) esprimere pareri nei casi previsti;».

Il provvedimento generale del Garante della protezione dei dati personali del 30 giugno 2005 reca:

Trattamento dei dati sensibili nella pubblica amministrazione.».

Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

“3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro

o di Autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali

regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti

interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti

ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal

Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro

emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la

denominazione di «Regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed

alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.».

Il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, recante «Regolamento di organizzazione

del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,

supplemento ordinario n. 270 del 20 novembre 2003.

Nota all'art. 1:

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Per il testo dell'art. 20, comma 2, e dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si

vedano le note al preambolo.

Art. 2.

Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente regolamento sono trattati previa verifica della loro

pertinenza, completezza e indispensabilita' rispetto alle finalita' perseguite nei singoli casi, specie quando

la raccolta non avvenga presso l'interessato.

2. Le operazioni di interconnessione e raffronto con banche di dati di altri titolari del trattamento e di

comunicazione a terzi individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo

svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati e solo per il perseguimento delle rilevanti

finalita' di interesse pubblico specificate, le operazioni sopraindicate sono inoltre svolte nel rispetto delle

disposizioni in materia di protezione dei dati personali e degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai

regolamenti.

3. I raffronti e le interconnessioni con altre informazioni sensibili e giudiziarie sono consentite soltanto

previa verifica della loro stretta indispensabilita' rispetto ai singoli casi e previa indicazione scritta dei

motivi che ne giustificano l'effettuazione. Le operazioni effettuate utilizzando banche di dati di diversi

titolari del trattamento e la diffusione di dati sensibili e giudiziari sono ammesse esclusivamente previa

verifica della loro stretta indispensabilita' in relazione ai singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le

modalita' stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono.

4. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati

personali.

Art. 3.

Norma finale

1. L'identificazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e delle operazioni su questi eseguibili, di cui alle

schede allegate al presente decreto, e' aggiornata in relazione ad eventuali esigenze sopravvenute e,

comunque, con periodicita' triennale. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella

Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di

osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 dicembre 2006

Il Ministro: Fioroni

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 1