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17/6/2014 PROVVEDIMENTO 03 dicembre 2009 http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=31789&completo=true 1/43 Numero Atti :47959 Aggiornato al : 16 giugno 2014 STAMPA ATTO SUDDIVISO ARTICOLI 0 CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Provvedimento 03 dicembre 2009 Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento Dettaglio atto HOME SERVIZI NEWS NEWSLETTER DIRETTIVE UE NUOVA RICERCA

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Numero Atti:47959Aggiornato al: 16 giugno 2014

STAMPA ATTO SUDDIVISO ARTICOLI 0

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCEAUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Provvedimento 03 dicembre 2009

Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento

Dettaglio atto

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e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012 (Repertorio n. 243/CSR). (09A15603)

(G.U. Serie Generale , n. 3 del 05 gennaio 2010)

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 3 dicembre 2009:

VISTI gli obblighi comunitari della Repubblica e i relativi

obiettivi di finanza pubblica per il rientro nell'ambito dei

parametri di Maastricht e le conseguenti norme che, in attuazione dei

predetti obblighi, stabiliscono la necessita' del concorso delle

autonomie regionali al conseguimento dei predetti obiettivi di

finanza pubblica;

VISTO l'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, il

quale prevede che il Governo puo' promuovere la stipula di intese in

sede di Conferenza Stato-Regioni, dirette a favorire l'armonizzazione

delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni

unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311

e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede, al fine

del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, che la regione,

ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una

situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari ovvero che

qualora i provvedimenti necessari non vengano adottati scatta la

procedura del commissario ad acta e qualora anche il commissario ad

acta non adotti le misure cui e' tenuto, si applicano comunque nella

misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale

all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni

dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;

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VISTO l'articolo 1, comma 180, della richiamata legge n. 311/2004,

e successive modificazioni ed integrazioni, il quale dispone che la

regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176,

anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi

sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed

elabora un programma operativo di riorganizzazione, di

riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale,

di durata non superiore al triennio; che i Ministri della salute e

dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito

accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento

dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di

assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma

173;

VISTO l'articolo 1, commi 98 e 107, della richiamata legge 311/2004

in materia di contenimento della spesa del personale;

VISTA l'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 , in attuazione

dell' articolo 1, commi 173 e 180 della legge 30 dicembre 2004, n. n.

311, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.

105 del 7 maggio 2005;

VISTO l'articolo 8 della richiamata Intesa Stato-Regioni del 23

marzo 2005, con la quale si e' convenuto, in relazione a quanto

disposto dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.

311, a partire dall'anno 2005, con riferimento ai risultati di

esercizio dell'anno 2004, per le regioni interessate che, ai sensi di

tale disposizione stipulano con i Ministri della salute e

dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari

regionali, l'apposito accordo che individui gli interventi necessari

per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei

livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla

intesa prevista dal comma 173 del medesimo articolo;

VISTO l'articolo 8, comma 5 della suddetta intesa che individua il

valore soglia strutturale di carattere economico-finanziario del

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disavanzo, nella misura pari o superiore al 7 per cento, in base ai

risultati del Tavolo tecnico degli adempimenti, prevedendo

l'obbligatorieta', per le Regioni nelle quali si verifica, della

stipula dell'accordo di cui al comma 3 del medesimo articolo 8, e

quindi l'inclusione della stipula dell'accordo stesso fra gli

adempimenti oggetto di verifica previsti dall'articolo 2 della

suddetta intesa;

VISTO l'articolo 1, commi 198 e 203, della legge 23 dicembre 2005,

n. 266 in materia di contenimento della spesa del personale;

VISTO l'articolo 1, comma 274 della richiamata legge n. 266/2005,

che stabilisce che, nell'ambito del settore sanitario, al fine di

garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione

degli obiettivi di finanza pubblica, restano fermi:

a) gli obblighi posti a carico delle regioni, nel settore

sanitario, con l'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, finalizzati

a garantire l'equilibrio economico-finanziario, a mantenere i livelli

essenziali di assistenza, a rispettare gli ulteriori adempimenti di

carattere sanitario previsti dalla medesima intesa e a prevedere, ove

si prospettassero situazioni di squilibrio nelle singole aziende

sanitarie, la contestuale presentazione di piani di rientro pena la

dichiarazione di decadenza dei rispettivi direttori generali;

b) l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari di cui

all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

VISTO l'articolo 1, comma 275 della medesima legge 266/2005, il

quale prevede specifici adempimenti in materia di personale,

convenzioni ed esenzioni;

VISTO il Patto per la salute, su proposta del Ministro della salute

e del Ministro dell'economia e delle finanze, condiviso dalla

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di

Bolzano il 28 settembre 2006, di cui all'Intesa Stato-Regioni del 5

ottobre 2006;

VISTO il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con

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modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ed in

particolare l'articolo 4 in materia di commissari ad acta per le

regioni sottoposte ai Piani di rientro che siano risultate

inadempienti;

VISTO l'articolo 8, comma 1, lettera b) e comma 2 del decreto legge

31 dicembre 2007, n.248, convertito, con modificazioni dalla legge 28

febbraio 2008, n.31 , i quali prevedono la modalita' con cui viene

comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle

strutture correlato ai volumi di prestazioni e che gli accordi con le

strutture erogatrici di prestazioni per conto del Servizio Sanitario

nazionale, eventualmente sottoscritti per l'anno 2008 e seguenti,

sono adeguati alla previsione normativa stabilita dal medesimo

decreto legge entro trenta giorni dalla data della sua entrata in

vigore ;

VISTO l'articolo 79 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

come modificato dall'articolo 22, comma 1, della legge 3 agosto 2009,

n.102, che prevede:

- al comma 1 che, al fine di garantire il rispetto degli obblighi

comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per

il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario

nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato e' confermato in

102.683 milioni di euro per l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni

di cui all'articolo 1, comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre

2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 3, comma

139, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed e' determinato in

103.945 milioni di euro per l'anno 2010 e in 106.265 milioni di euro

per l'anno 2011, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per

ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a

carico dello Stato per l'ospedale pediatrico Bambino Gesu',

preventivamente accantonati ed erogati direttamente allo stesso

Ospedale, secondo le modalita' di cui alla legge 18 maggio 1995, n.

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187, che ha reso esecutivo l'accordo tra il Governo italiano e la

Santa Sede, fatto nella Citta' del Vaticano il 15 febbraio 1995.

Restano fermi gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione

vigente, nonche' quelli derivanti dagli accordi e dalle intese

intervenute fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano;

- al comma 1-bis, che, per gli anni 2010 e 2011 l'accesso al

finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto

disposto dal comma 1, rispetto al livello di

finanziamento previsto per l'anno 2009, e' subordinato alla stipula

di una specifica intesa fra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6,

della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sottoscrivere entro il 15

ottobre 2009, che, ad integrazione e modifica dell'accordo

Stato-regioni dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 207 del 6 settembre 2001, dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo

2005 pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.

105 del 7 maggio 2005 e dell'intesa Stato-regioni relativa al Patto

per la salute del 5 ottobre 2006, di cui al provvedimento 5 ottobre

2006, n. 2648, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2006, contempli ai fini

dell'efficientamento del sistema e del conseguente contenimento della

dinamica dei costi, nonche' al fine di non determinare tensioni nei

bilanci regionali extrasanitari e di non dover ricorrere

necessariamente all'attivazione della leva fiscale regionale:

a) una riduzione dello standard dei posti letto, diretta a

promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al

ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime

ambulatoriale;

b) l'impegno delle regioni, anche con riferimento a quanto previsto

dall'articolo 1, comma 565, lettera c), della legge 27 dicembre 2006,

n. 296, in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi

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compresi quelli di razionalizzazione e di efficientamento della rete

ospedaliera, alla riduzione delle spese di personale degli enti del

Servizio sanitario nazionale anche attraverso:

1) la definizione di misure di riduzione stabile della consistenza

organica del personale in servizio e di conseguente ridimensionamento

dei fondi della contrattazione integrativa di cui ai contratti

collettivi nazionali del predetto personale;

2) la fissazione di parametri standard per l'individuazione delle

strutture semplici e complesse, nonche' delle posizioni organizzative

e di coordinamento rispettivamente delle aree della dirigenza e del

personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto

comunque delle disponibilita' dei fondi della contrattazione

integrativa, cosi' come rideterminati ai sensi di quanto previsto dal

numero 1;

c) l'impegno delle regioni, nel caso in cui si profili uno

squilibrio di bilancio del settore sanitario, ad attivare anche forme

di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei

cittadini, ivi compresi i cittadini a qualsiasi titolo esenti ai

sensi della vigente normativa, prevedendo altresi' forme di

attivazione automatica in corso d'anno in caso di superamento di

soglie predefinite di scostamento dall'andamento programmatico della

spesa;

al comma 1-ter, che qualora non venga raggiunta l'Intesa di cui al

comma 1-bis entro il 15 ottobre 2009 si applicano comunque l'articolo

120 della Costituzione, nonche' le norme statali di attuazione e di

applicazione dello stesso, e la legge 5 maggio 2009, n.42, in

materia di federalismo fiscale; inoltre prevede che con la

procedura di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre

2004, n. 311, previa intesa con la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano, sono fissati lo standard di dotazione dei posti letto

nonche' gli ulteriori standard necessari per promuovere il passaggio

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dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero

diurno all'assistenza in regime ambulatoriale nonche' per le

finalita' di cui al comma 1-bis, lettera b), del presente articolo.

VISTO l'articolo 79, comma 2, del suddetto decreto-legge 25 giugno

2008 n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,

n.133, il quale dispone che, al fine di procedere al rinnovo degli

accordi collettivi nazionali con il personale convenzionato con il

Servizio sanitario nazionale per il biennio economico 2006- 2007, il

livello del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, di

cui al comma 1, lettera a), e' incrementato di 184 milioni di euro

per l'anno 2009 e di 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010,

anche per l'attuazione del Progetto Tessera Sanitaria e, in

particolare, per il collegamento telematico in rete dei medici e la

ricetta elettronica, di cui al comma 5-bis dell'articolo 50, della

legge 24 novembre 2003, n. 326.

VISTO l'articolo 61, comma 20, del richiamato decreto-legge 25

giugno 2008 n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n.133, che dispone, ai fini della copertura degli oneri

derivanti dall'abolizione della quota di partecipazione al costo per

le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale,

l'incremento del livello del finanziamento del Servizio sanitario

nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui al

all'articolo 79, comma 1, del medesimo decreto- legge 25 giugno 2008

n.112, di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e

2011;

VISTO l'articolo 1-ter, comma 17, della legge 3 agosto 2009, n.102

che prevede, in funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del

medesimo articolo 1-ter, che il livello del finanziamento del

Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato

e' incrementato di 67 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200

milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;

CONSIDERATO che il Governo e le Regioni hanno sottoscritto un

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documento il 1° ottobre 2008 con il quale, tra l'altro, hanno

concordato di definire il nuovo Patto per la salute con il quale

stabilire le regole e i fabbisogni condivisi, nel rispetto dei

vincoli previsti dal Patto Europeo di stabilita' e Crescita;

CONSIDERATO che la legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di

federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della

Costituzione, prevede l'adozione, entro ventiquattro mesi dalla data

di entrata in vigore della legge, dei decreti legislativi attuativi

della stessa, di cui almeno uno entro dodici mesi; che prevede, tra

l'altro, che il Governo nell'ambito del disegno di legge finanziaria,

previo confronto nella sede della Conferenza Unificata, proponga con

il Patto di convergenza, norme di coordinamento dinamico della

finanza pubblica per realizzare l'obiettivo della convergenza dei

costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, per i

quali , in caso di

mancato raggiungimento degli obiettivi, si prevede l'attivazione di

un "Piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza";

VISTO l'articolo 22, commi da 2 a 8, del decreto legge 1 luglio

2009, n.78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009,

n.102, che introduce disposizioni in materia sanitaria concernenti,

tra l'altro: l'istituzione di un fondo destinato ad interventi nel

settore sanitario; la rideterminazione del tetto per la spesa

farmaceutica territoriale; le modalita' e le procedure per assicurare

l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nonche' il

risanamento economico-finanziario nella Regione Calabria; le

modalita' di erogazione delle risorse alla struttura sanitaria

indicata dall'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004,

n.311;

VISTA la lettera in data 8 settembre 2009 con la quale il Ministero

dell'economia e delle finanze ha inviato la proposta di intesa sul

Patto per la salute biennio 2010-2011, che, in pari data, e' stata

diramata alle Regioni e alle Province autonome;

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VISTO il documento, sottoscritto fra il Ministro dell'economia e

delle finanze e il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle

Province autonome in data 23 ottobre 2009, avente ad oggetto

"Sanita': Nuovo patto per la salute" avente quale riferimento

temporale il periodo 2010-2012;

VISTA la lettera in data 20 novembre 2009 con la quale il Ministero

dell'economia e delle finanze ha inviato una nuova proposta di intesa

recante "Nuovo Patto per la salute 2010-2012", che e' stata diramata

alle Regione e alla Province autonome in pari data;

VISTA la lettera in data 25 novembre 2009 con la quale il Ministero

dell'economia e delle finanze ha trasmesso un nuovo schema

dell'intesa indicata in oggetto, riformulato in esito alle riunioni

intercorse nella giornata del 24 novembre 2009;

CONSIDERATO che il predetto nuovo schema e' stato diramato alle

Regioni e Province autonome con nota del 25 novembre 2009;

RILEVATO che, il punto iscritto all'ordine del giorno della seduta

di questa Conferenza del 26 novembre 2009 e' stato rinviato;

VISTA la lettera in data 27 novembre 2009 della Conferenza delle

Regioni e Province autonome concernente un documento nel quale

risultano evidenziate le richieste emendative delle Regioni e delle

Province autonome medesime in ordine al predetto nuovo schema di

intesa;

CONSIDERATO che il predetto documento e' stato portato a conoscenza

del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del

lavoro, della salute e delle politiche sociali con nota in data 27

novembre 2009;

VISTA la lettera in data 3 dicembre 2009 con la quale e' stato

diramato alle Regioni e alle Province autonome un nuovo schema

dell'intesa in oggetto elaborato a seguito della riunione svoltasi

nella giornata del 2 dicembre 2009;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta e come risulta dal verbale

della seduta medesima, l'assenso del Governo e dei Presidenti delle

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Regioni e delle Province autonome sul testo della presente intesa;

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di

Bolzano nei termini sotto indicati:

Articolo 1

(Determinazione del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e dei

fabbisogni regionali)

1. Al fine del rispetto degli obblighi assunti in sede comunitaria

dall'Italia e per tenere conto delle compatibilita' e dei vincoli di

finanza pubblica, il livello standard complessivo del finanziamento a

cui concorre ordinariamente lo Stato e' definito come di seguito

indicato. Le regioni devono assicurare l'equilibrio economico

finanziario della gestione sanitaria in condizioni di efficienza ed

appropriatezza.

2. Lo Stato si impegna ad assicurare in relazione al livello del

finanziamento del servizio sanitario nazionale a cui concorre

ordinariamente lo Stato stabilito dalla vigente legislazione, pari a

104.614 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 106.934 milioni di euro

per l'anno 2011 -di cui agli articoli 61 e 79 del decreto-legge

112/2008 e all'articolo 1-ter della legge 3 agosto 2009, n. 102,

comprensivi della riattribuzione dell'importo di 800 milioni di euro

di cui all'articolo 22, comma 2 del DL 78/2009 e dei 50 milioni da

erogarsi in favore dell'ospedale pediatrico Bambino Gesu' di cui

all'articolo 22, comma 6, del citato DL 78/2009 e non comprensivo

delle somme destinate al finanziamento della medicina penitenziaria,

di cui all'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n.

244-, risorse aggiuntive pari a 1.600 milioni di euro per l'anno 2010

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e a 1.719 milioni di euro per l'anno 2011.

3. Per l'anno 2012 lo Stato si impegna ad assicurare risorse

aggiuntive tali da garantire un incremento del livello del

finanziamento rispetto all'anno 2011 del 2,8%.

4. A tali risorse aggiuntive concorrono:

a) il riconoscimento con riferimento alla competenza 2010 di

incrementi da rinnovo contrattuale pari a quelli derivanti dal

riconoscimento dell'indennita' di vacanza contrattuale con economie

pari a 466 milioni di euro annui;

b) il finanziamento a carico del bilancio dello Stato di 584

milioni di euro per l'anno 2010 e di 419 milioni di euro per l'anno

2011;

c) le ulteriori misure che lo Stato si impegna ad adottare nel

corso del 2010 dirette ad assicurare l'intero importo delle predette

risorse aggiuntive.

5. Lo Stato si impegna inoltre ad adottare nel corso del 2010

ulteriori misure dirette a garantire un ulteriore finanziamento

qualora al personale dipendente e convenzionato del SSN vengano

riconosciuti con riferimento alla competenza 2010 incrementi da

rinnovo contrattuale superiori a quelli derivanti dal riconoscimento

dell'indennita' di vacanza contrattuale.

6. Si conviene che eventuali risparmi nella gestione del servizio

sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella

disponibilita' delle regioni stesse.

7. Le risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge

23 dicembre 1996, n. 662, non sono da considerarsi contabilmente

vincolate, bensi' programmabili al fine di consentire specifiche

verifiche circa il raggiungimento degli obiettivi fissati nell'ambito

dei livelli essenziali di assistenza. Per le regioni interessate ai

piani di rientro la fissazione degli obiettivi va integrata con

quella dei medesimi piani.

8. Per quanto attiene alle esigenze di adeguamento strutturale e

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tecnologico del Servizio sanitario nazionale si conviene

sull'opportunita' di ampliare lo spazio di programmabilita' degli

interventi previsti nel programma straordinario di investimenti di

edilizia sanitaria, elevandolo dagli attuali 23 miliardi di euro, ai

sensi dell'articolo 2, comma 279, della legge 244/2007, a 24 miliardi

di euro, destinando tale incremento prioritariamente alle regioni che

hanno esaurito le loro disponibilita' attraverso la sottoscrizione di

accordi. Si conviene inoltre sulla possibilita' di utilizzare, per

gli interventi di edilizia sanitaria, anche le risorse FAS di

competenza regionale, fermo restando l'inserimento di tali interventi

nell'ambito dell'ordinaria programmazione concordata con lo Stato.

9. Lo Stato si impegna a garantire nel bilancio pluriennale

2010-2012 ai fini del finanziamento dell'edilizia sanitaria ex

articolo 20 della legge 67/1988, in aggiunta alle risorse stanziate

per il 2009 pari a 1.174 milioni di euro, 4.715 milioni di euro.

Articolo 2

(Avvio di un sistema di monitoraggio dei fattori di spesa)

1. Le Regioni convengono sulla opportunita' di confrontarsi, ai

fini di un'autovalutazione regionale e dell'avvio di un sistema di

monitoraggio dello stato dei propri servizi sanitari regionali in

seno alla struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3,

comma 2, su indicatori di efficienza ed appropriatezza allocativa

delle risorse, come specificati nel comma 2, rapportati agli

indicatori di cui all'allegato 3 e correlati a valutazioni

sull'erogazione dei LEA, avvalendosi anche dell'AGENAS. Governo e

Regioni convengono che settori strategici in cui operare al fine di

qualificare i servizi sanitari regionali e garantire maggiore

soddisfacimento dei bisogni dei cittadini ed al tempo stesso un

maggior controllo della spesa sono:

a) riorganizzazione delle reti regionali di assistenza ospedaliera;

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b) assistenza farmaceutica;

c) governo del personale;

d) qualificazione dell'assistenza specialistica;

e) meccanismi di regolazione del mercato e del rapporto pubblico

privato;

f) accordi sulla mobilita' interregionale;

g) assistenza territoriale e post acuta;

h) potenziamento dei procedimenti amministrativo contabili, ivi

compreso il progetto tessera sanitaria;

i) rilancio delle attivita' di prevenzione.

2. Costituiscono indicatori di efficienza ed appropriatezza le

seguenti grandezze:

a) indicatori del rispetto della programmazione nazionale (allegato

1);

b) indicatori sui costi medi (allegato 2);

c) standard dei posti letto ospedalieri, come definito dalla

vigente legislazione e dalla presente Intesa;

d) standard del tasso di ospedalizzazione;

e) standard del costo del personale: si considera anomala una spesa

di personale, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale (e

quindi inclusiva degli oneri del personale a tempo indeterminato, con

forme di lavoro flessibile e del personale interinale), di valore

medio pro-capite (calcolato sulle unita' di personale), superiore al

valore medio delle regioni in equilibrio economico e che garantiscano

l'erogazione dei LEA con adeguati standard di appropriatezza, di

efficacia e di efficienza;

f) standard della numerosita' del personale:

1) con riferimento agli ospedali pubblici (aziende e presidi a

gestione diretta), si considera anomala la presenza di un numero

medio di unita' di personale per posto letto superiore al numero

medio registrato dalle regioni in equilibrio economico e che

garantiscano l'erogazione dei LEA con adeguati standard di

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appropriatezza, di efficacia e di efficienza;

2) con riferimento alle aziende sanitarie si considera anomala la

presenza di un numero medio di unita' di personale per unita' di

popolazione assistita superiore al numero medio, corretto per il

rapporto tra erogatori pubblici e privati accreditati, registrato

dalle regioni in equilibrio economico e che garantiscano l'erogazione

dei LEA con adeguati standard di appropriatezza, di efficacia e di

efficienza;

g) standard di struttura: si considera anomala la presenza sul

territorio di ospedali pubblici con numero medio di posti letto

inferiore al numero medio registrato dalle regioni in equilibrio

economico economico e che garantiscano l'erogazione dei LEA con

adeguati standard di appropriatezza, di efficacia e di efficienza;

h) standard di appropriatezza, di efficacia e di efficienza

(Allegato 3).

3. Ai fini del calcolo degli indicatori di cui al comma 2, si

considerano in equilibrio economico le regioni che garantiscano

l'erogazione dei LEA con adeguati standard di appropriatezza, di

efficacia e di efficienza, individuate in base a criteri stabiliti

con intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2006,

n. 131, da stipulare in sede di Conferenza Stato Regioni con il

supporto della struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo

3, comma 2.

4. Gli esiti del confronto di cui al comma 1, non costituiscono

vincolo per l'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, e per la

valutazione degli adempimenti regionali previsti dalla normativa

vigente. Gli stessi sono messi a disposizione della Commissione

tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui

all'articolo 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Articolo 3

(Organismi di monitoraggio)

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1. Sono confermate le funzioni, previste dall'ordinamento vigente,

del Tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente

per la verifica dei Livelli essenziali di assistenza di cui

rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'Intesa del 23 marzo 2005,

in materia delle verifiche trimestrali e annuali degli adempimenti

regionali e dell'attuazione dei Piani di rientro.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1,

all'articolo 4, comma 2, all'articolo 13, comma 4 e all'articolo 14,

comma 2, e' istituita, quale struttura tecnica di supporto della

Conferenza Stato-Regioni, la Struttura tecnica di monitoraggio

paritetica, come di seguito composta:

a) sei rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze,

del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e

del Dipartimento per gli Affari regionali;

b) sei rappresentanti delle regioni di cui tre di competenza di

tipo economico e tre di competenza sanitaria;

c) un rappresentante della Segreteria della Conferenza delle

Regioni e Province autonome ed un rappresentante della Segreteria

della Conferenza Stato-Regioni.

3. Le designazione dei componenti della Struttura tecnica di

monitoraggio sono acquisite in sede di Conferenza Stato-Regioni.

4. La Struttura tecnica di monitoraggio e' presieduta da un

ulteriore componente, scelto d'intesa fra lo Stato e le Regioni e si

avvale per lo svolgimento delle proprie funzioni del supporto

dell'AGENAS e dell'AIFA. I tavoli tecnici di cui al presente articolo

si dotano di regolamenti che ne disciplinano il funzionamento dei

lavori, sulla base di criteri di trasparenza e di simmetria

informativa. L'attivita' ed il funzionamento sono disciplinati da

regolamenti approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni. Per i

tavoli di cui al comma 1 i regolamenti si applicano a decorrere dalle

verifiche degli adempimenti di competenza dell'esercizio 2010; nelle

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more dell'approvazione dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi

quelli vigenti.

Articolo 4

(Adempimenti per l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio

sanitario nazionale)

1. In relazione alla necessita' di garantire il coordinamento della

funzione di governo della spesa, per il periodo 2010-2012, ai fini

dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario

nazionale, costituiscono adempimento regionale i seguenti:

a) gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente;

b) gli adempimenti derivanti dagli Accordi e dalle Intese

intervenute fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano, ivi compresi quelli rilevanti ai fini della garanzia

dell'equilibrio economico-finanziario e della verifica

dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza indicati

annualmente dal Comitato permanente per la verifica dei LEA e dal

Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui rispettivamente agli

articolo 9 e 12 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 (d'ora in

poi rispettivamente Comitato LEA e Tavolo di verifica);

c) le regioni e le province autonome si impegnano ad inviare al

Comitato LEA entro il 31 dicembre 2009, e comunque con cadenza

annuale, un provvedimento ricognitivo, sottoscritto dal dirigente

responsabile del procedimento, relativo alle prestazioni aggiuntive

rispetto a quelle previste dall'ordinamento vigente in materia di

livelli essenziali aggiuntivi con la indicazione della specifica

fonte di finanziamento, non a carico del Servizio sanitario

nazionale, corredata da relazione tecnica analitica sulla congruita'

del finanziamento predisposto;

d) le regioni e le province autonome assolvono agli altri

adempimenti previsti dalla presente Intesa.

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2. La Struttura tecnica di monitoraggio provvede all'aggiornamento

degli strumenti di valutazione e monitoraggio, da sottoporre alla

approvazione della Conferenza Stato Regioni, al fine di snellire e

semplificare gli attuali adempimenti ed individuare un apposito set

di indicatori per aree prioritarie di particolare rilevanza in

materia di attuazione dei LEA, tenendo conto degli indicatori gia'

resi disponibili dal Ministero del lavoro, della salute e delle

politiche sociali e delle esperienze gia' operative in diverse

realta' regionali, anche promuovendo le eventuali necessarie

modifiche normative.

Articolo 5

(Rimodulazione tariffaria e partecipazione al costo delle prestazioni

sanitarie)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 174,

della legge 311/2004, in materia di copertura del disavanzo

sanitario, al fine dell'efficientamento del sistema sanitario e al

fine di non determinare tensioni nei bilanci regionali extrasanitari

e di non dover ricorrere necessariamente

all'attivazione della leva fiscale regionale, le Regioni e le

Province autonome, nel caso in cui si profili, sulla base dei dati

relativi al Il trimestre proiettati su base annua tenendo conto dei

trend stagionali, uno squilibrio di bilancio del settore sanitario

pari o superiore al 5%, ovvero di livello inferiore qualora gli

automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della regione non

garantiscano con la quota libera la copertura integrale del

disavanzo, fermo restando l'obbligo di copertura previsto dalla

vigente normativa, si impegnano ad attivare, per un importo di

manovra pari ad almeno il 20 per cento dello squilibrio stimato:

a) ulteriori misure in materia di regressione tariffaria

(abbattimento per le attivita' di riabilitazione ospedaliera

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effettuate dalle strutture private accreditate della soglia di

degenza da 60 a 45 giorni al fine dell'applicazione della riduzione

tariffaria giornaliera del 40%, innalzamento della percentuale di

regressione tariffaria giornaliera dal 30% al 40% per le attivita' di

lungodegenza di durata superiore ai 60 giorni);

b) misure per garantire l'equilibrio economico-finanziario della

specifica gestione dell'attivita' libero-professionale intramuraria

anche attraverso l'eventuale incremento delle tariffe delle

prestazioni rese;

c) misure di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.

2. Le misure di cui al presente articolo sono oggetto di verifica

da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali e gli

esiti sono comunicati alla Struttura di monitoraggio.

Articolo 6

(Razionalizzazione della rete ospedaliera e incremento

dell'appropriatezza nel ricorso ai ricoveri ospedalieri)

1. Le Regioni e le Province autonome si impegnano ad adottare

provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri

accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario

regionale, non superiore a 4 posti letto per mille abitanti,

comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la

riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente

le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici. Tale

riduzione e' finalizzata a promuovere il passaggio dal ricovero

ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in

regime ambulatoriale e a favorire l'assistenza residenziale e

domiciliare. A tale adempimento le regioni sottoposte ai piani di

rientro provvedono entro il 31 dicembre 2010 e le altre regioni entro

il 30 giugno 2011.

2. Rispetto a tali standard e' compatibile una variazione, che non

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puo' superare il 5% in aumento fino alla definizione di una diversa

misura da parte della Conferenza Stato-Regioni sulla base di

un'apposita valutazione effettuata dalla Struttura tecnica di

monitoraggio con il supporto dell'Agenas, in relazione a condizioni

demografiche relative al peso della popolazione

ultrasettantacinquenne. I provvedimenti da adottare per il

raggiungimento di tale obiettivo devono

prevedere il raggiungimento dello standard entro l'anno 2011,

precisando gli obiettivi intermedi per l'anno 2010, oggetto di

verifica. Restano ferme eventuali minori dotazioni programmate nelle

Regioni impegnate nei piani di rientro.

3. Nei medesimi standard non e' compresa la quota di posti letto

dedicati in via prevalente o esclusiva ai pazienti provenienti dalle

altre regioni, registrata nell'anno 2008, fino alla stipula

dell'accordo di cui al comma 4.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, entro il 30

giugno 2010 in sede di Conferenza Stato-Regioni e' definito un

Accordo per la fissazione dei principi di programmazione dei posti

letto dedicati in via prevalente o esclusiva ai pazienti provenienti

dalle altre regioni.

5. In vista dell'adozione del provvedimento di revisione

straordinaria del DPCM di definizione dei livelli essenziali di

assistenza, secondo quanto previsto dal punto 2.4 del Patto per la

salute del 28 settembre 2006, si conviene che la lista dei 43 DRG ad

alto rischio di inappropriatezza, di cui all'allegato 2C del DPCM 29

novembre 2001, venga integrata dalle Regioni e dalle Province

autonome in base alla lista contenuta negli elenchi A e B allegati

alla presente intesa. Le Regioni e le province autonome assicurano

l'erogazione delle prestazioni gia' rese in regime di ricovero

ordinario, in regime di ricovero diurno ovvero in regime

ambulatoriale. Nel caso di ricorso al regime ambulatoriale, le

Regioni e le province autonome provvedono a definire per le singole

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prestazioni o per pacchetti di prestazioni, in via provvisoria,

adeguati importi tariffari e adeguate forme di partecipazione alla

spesa, determinati in maniera da assicurare minori oneri a carico del

Servizio sanitario nazionale rispetto alla erogazione in regime

ospedaliero.

Articolo 7

(Accreditamento e remunerazione)

1. Si conviene, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza

pubblica, di stipulare un'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della

legge n. 131 del 2003 in sede di Conferenza Stato-Regioni finalizzata

a promuovere una revisione normativa in materia di accreditamento e

di remunerazione delle prestazioni sanitarie, anche al fine di tenere

conto della particolare funzione degli ospedali religiosi

classificati.

2. Si conviene sulla necessita' di prorogare al 31 dicembre 2010 il

termine entro il quale concludere il processo per l'accreditamento

definitivo delle strutture private operanti per conto del Servizio

sanitario nazionale.

3. Nelle more della revisione normativa, per assicurare che

l'integrazione tra erogatori pubblici ed erogatori privati sia

ancorata alla prioritaria esigenza di garantire qualita' nei processi

di diagnosi, cura e riabilitazione, con intesa Stato-Regioni, ai

sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2006, n. 131,

vengono definiti gli indirizzi per l'applicazione di principi e norme

fondamentali

previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale in

materia di relazioni con le istituzioni sanitarie private, favorendo

strategie di coinvolgimento delle medesime negli obiettivi

programmatici, nella partecipazione alle politiche di qualita' ed

appropriatezza, e nel controllo della spesa.

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Articolo 8

(Assistenza farmaceutica e dispositivi medici)

1. Governo e Regioni si impegnano a costituire un apposito tavolo

composto da tre rappresentanti regionali, tre rappresentanti

ministeriali, un rappresentante dell'AIFA ed uno dell'AGENAS che

formuli una organica proposta, entro 30 giorni, sulla base dei

seguenti principi, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica:

a) definire modalita' e strumenti per il governo dell'assistenza

farmaceutica ospedaliera;

b) garantire da parte dell'AIFA la messa a disposizione delle

Regioni di dati analitici sui consumi farmaceutici al fine di

consentire alle Regioni un reale monitoraggio della spesa;

c) revisione dell'attuale disciplina del ricorso ai farmaci off

label;

d) monitoraggio della spesa farmaceutica, anche al fine di

formulare proposte per assicurare il rispetto dei tetti programmati.

2. Si conviene di unificare le competenze attualmente attribuite a

soggetti diversi in materia di prontuario dei dispositivi medici

(Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, AIFA,

AGENAS, ISS) valorizzando in particolare la funzione di agenzia

dell'AIFA. E' altresi' costituito a livello nazionale apposito tavolo

di lavoro con la partecipazione delle Regioni, del Ministero del

lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle Agenzie

nazionali (AIFA, AGENAS e ISS) con il compito di:

a) definire procedure di condivisione delle esperienze in atto;

b) individuare i livelli appropriati di valutazione dell'immissione

sul mercato e di monitoraggio dei prezzi di acquisto almeno per i

dispositivi e le tecnologie di maggior impatto;

c) proporre un'intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5

giugno 2006, n. 131, da approvarsi, in sede di Conferenza Stato-

Regioni, entro il 31 dicembre 2010.

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Articolo 9

(Razionalizzazione dell'assistenza ai pazienti anziani e agli altri

soggetti non autosufficienti)

1. Al fine di promuovere una piu' adeguata distribuzione delle

prestazioni assistenziali domiciliari e residenziali rivolte ai

pazienti anziani non autosufficienti, si conviene che:

a) anche al fine di agevolare i processi di deospedalizzazione,

nelle singole regioni e province autonome la dotazione di posti letto

di residenzialita' e delle strutture di semiresidenzialita' e

l'organizzazione dell'assistenza domiciliare per i pazienti anziani

e gli altri soggetti non autosufficienti sono oggetto di uno

specifico atto di programmazione integrata, in coerenza con le linee

prestazionali previste nel vigente DPCM di fissazione dei LEA;

b) l'ammissione alle varie forme di assistenza residenziale e

domiciliare e' subordinata alla effettuazione di una valutazione

multidimensionale effettuata con gli strumenti valutativi gia'

concordati dalle Regioni con il Ministero, del lavoro, della salute e

delle politiche sociali . La metodologia adottata dalle singole

Regioni e' comunicata al Comitato permanente per la verifica dei

Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'articolo 9 dell'Intesa

Stato-Regioni del 23 marzo 2005, che ne verifica la corrispondenza

con gli strumenti valutativi sopra richiamati;

c) con le modalita' concordate in sede di Cabina di regia del NSIS

sono definitivamente attivati i flussi informativi relativi alle

prestazioni di assistenza domiciliare e di assistenza residenziale

afferenti al NSIS. La valorizzazione delle prestazioni registrate in

detti flussi informativi deve coincidere con i valori riportati nel

modello LA relativi all'assistenza residenziale e domiciliare.

Articolo 10

(Monitoraggio e verifica dei LEA)

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1. Si conviene, coerentemente con quanto stabilito con l'Intesa

Stato-Regioni del 23 marzo 2005, nell'ambito di quanto disposto

dall'art. 4, comma 2, del presente patto, di aggiornare il

provvedimento relativo al sistema di indicatori di garanzia dei

Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'articolo 9 del decreto

legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

2. Si conviene di utilizzare, nella fase transitoria, l'apposito

set di indicatori, gia' approvato per l'anno 2007 dal Comitato

permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza di

cui all'articolo 9 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005, che,

annualmente aggiornato dallo stesso Comitato, incorpora l'apparato

valutativo utilizzato per la verifica degli aspetti di propria

competenza nell'ambito della verifica annuale degli adempimenti.

3. Si conviene di monitorare l'andamento dei Livelli Essenziali di

Assistenza in relazione alla definizione dei costi standard in

attuazione del federalismo fiscale.

Articolo 11

(Qualita' dei dati contabili, di struttura e di attivita')

1. In funzione della necessita' di garantire nel settore sanitario

il coordinamento della funzione di governo della spesa e il

miglioramento della qualita' dei relativi dati contabili e gestionali

e delle procedure sottostanti alla loro produzione e

rappresentazione, anche in relazione all'attuazione del

federalismo fiscale, le Regioni e le Province autonome si impegnano

a garantire l'accertamento della qualita' delle procedure

amministrativo-contabili sottostanti alla corretta contabilizzazione

dei fatti aziendali, nonche' la qualita' dei dati contabili. A tal

fine:

a) le regioni effettuano una valutazione straordinaria dello stato

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delle procedure amministrativo contabili, con conseguente

certificazione della qualita' dei dati contabili delle aziende e del

consolidato regionale relativi all'anno 2008: a tale adempimento

provvedono le regioni sottoposte ai Piani di rientro entro il 31

ottobre 2010 e le altre regioni entro il 30 giugno 2011;

b) le regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi

sanitari, per tutta la durata dei piani intensificano le verifiche

periodiche delle procedure amministrativo contabili, ai fini della

certificazione annuale dei bilanci delle aziende e del bilancio

sanitario consolidato regionale;

c) le regioni, per l'implementazione e la messa a regime delle

conseguenti attivita' regionali, ivi comprese le attivita'

eventualmente necessarie per pervenire alla certificabilita' dei

bilanci, possono fare ricorso alle risorse di cui all'articolo 20

della legge 11 marzo 1988, n. 67;

d) le regioni si impegnano ad avviare le procedure per perseguire

la certificabilita' dei bilanci.

2. L'accertamento di cui al comma 1 e' effettuato sulla base di

criteri e modalita' per la certificazione dei bilanci delle aziende

sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli IRCCS pubblici,

anche trasformati in fondazioni, degli IZS e delle aziende

ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari,

fissati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro

il 31 marzo 2010, in attuazione dell'articolo 1, comma 291 della

legge 23 dicembre 2005 n. 266, concernente i criteri e le modalita'

di certificazione dei bilanci delle predette aziende del servizio

sanitario nazionale.

3. Le regioni si impegnano a potenziare le rilevazioni concernenti

le strutture eroganti le prestazioni di assistenza territoriale

ambulatoriale e domiciliare, assistenza territoriale

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semiresidenziale, assistenza territoriale residenziale e le relative

prestazioni erogate.

4. Quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo

costituisce adempimento delle regioni ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 12

(Personale del servizio sanitario regionale)

1. Ferme restando le finalita' di cui all'articolo 1, comma 565,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, Stato e Regioni concordano che

i relativi vincoli per il contenimento della spesa sono prorogati per

il periodo 2010-2012. Le Regioni e le Province autonome si impegnano,

in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi

quelli di razionalizzazione e di efficientamento della rete

ospedaliera, all'ulteriore contenimento della spesa di personale

degli enti

del Servizio sanitario nazionale, compreso quello operante nelle

aziende ospedaliero universitaria a carico anche parziale del SSN,

anche attraverso:

a) la definizione di misure di riduzione stabile della consistenza

organica del personale in servizio e di conseguente ridimensionamento

dei fondi della contrattazione integrativa di cui ai contratti

collettivi nazionali del predetto personale;

b) la fissazione di parametri standard per l'individuazione delle

strutture semplici e complesse, nonche' delle posizioni organizzative

e di coordinamento rispettivamente delle aree della dirigenza e del

personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto

comunque delle disponibilita' dei fondi per il finanziamento della

contrattazione integrativa cosi' come rideterminati ai sensi di

quanto previsto alla lettera a). Il Comitato permanente per la

verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'articolo 9

dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 provvede alla verifica

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della coerenza dei parametri adottati dalle singole Regioni e

Province autonome con uno standard di riferimento adottato dal

medesimo Comitato entro il 28 febbraio 2010.

2. I protocolli di intesa Universita-Regione recanti disposizioni o

indirizzi contrastanti con le indicazioni e i parametri di cui al

comma 1 sono da adeguarsi. In caso di mancato adeguamento eventuali

costi eccedenti detti parametri non possono essere posti a carico del

Servizio Sanitario Nazionale, bensi', per quanto di rispettiva

competenza, a carico del bilancio regionale e dell'Universita'.

3. Agli adempimenti recati dal presente articolo le regioni

sottoposte ai piani di rientro provvedono entro il 30 giugno 2010, le

altre regioni entro il 31 dicembre 2010

4. Ai fini della verifica degli adempimenti recati dal presente

articolo, la regione e' valutata adempiente se e' accertato

l'effettivo conseguimento degli obiettivi. In caso contrario e'

valutata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio

economico.

Articolo 13

(Garanzia dell'equilibrio economico-finanziario)

1. Per le regioni che risultano in disequilibrio economico si

applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. All'esito della verifica degli adempimenti regionali relativa

all'anno precedente ai sensi e per gli effetti dell' articolo 1,

comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel caso di

disavanzo sanitario non coperto in tutto o in parte, alla regione

interessata si applicano, oltre le vigenti disposizioni riguardanti

l'innalzamento automatico delle aliquote IRAP e addizionale regionale

IRPEF nella misura massima prevista dalla legislazione vigente, il

blocco automatico del turn-over del personale del SSR sino al 31

dicembre del secondo anno successivo e il divieto di effettuare

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spese non obbligatorie per il medesimo periodo. Gli atti emanati e

i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del turn

over e del divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli.

In sede di verifica annuale degli adempimenti la regione interessata

e' tenuta ad inviare una certificazione, sottoscritta dal

rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio

finanziario, attestante il rispetto dei predetti vincoli; le

modalita' di verifica del presente adempimento sono definite

nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 3, comma 4, della

presente Intesa.

3. E' definito quale standard dimensionale del disavanzo sanitario

strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori

entrate proprie sanitarie, il livello del 5%, ancorche' coperto dalla

regione, ovvero il livello inferiore al 5% qualora gli automatismi

fiscali o altre risorse di bilancio della regione non garantiscano

con la quota libera la copertura integrale del disavanzo. Nel caso di

raggiungimento o superamento di detto standard dimensionale, la

regione interessata e' altresi' tenuta a presentare entro il

successivo 10 giugno un piano di rientro di durata non superiore al

triennio, elaborato con l'ausilio dell'AIFA e dell'AGENAS ai sensi

dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, per le

parti non in contrasto con la presente Intesa, che contenga sia le

misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali

di assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente

Piano sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri di fissazione dei medesimi livelli essenziali

di assistenza, sia le misure per garantire l'equilibrio di bilancio

sanitario in ciascuno degli anni compresi nel piano stesso.

4. Il piano di rientro, approvato dalla Regione, e' valutato dalla

Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2,

della presente Intesa e dalla Conferenza Stato-Regioni nel termine

perentorio, rispettivamente, di 30 e di 45 giorni dall'approvazione

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della regione. La Conferenza Stato Regioni, nell'esprimere il parere,

tiene conto del parere della Struttura, ove espresso.

5. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro

dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro della salute,

sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, decorsi i termini

di cui al comma 4, accerta l'adeguatezza del piano presentato anche

in mancanza dei pareri delle citate Struttura tecnica e Conferenza.

In caso di riscontro positivo, il piano e' approvato dal Consiglio

dei ministri ed e' immediatamente efficace ed esecutivo per la

regione. In caso di riscontro negativo, ovvero in caso di mancata

presentazione del piano, il Consiglio dei ministri, in attuazione

dell'articolo 120 della Costituzione, nomina il presidente della

regione commissario ad acta per la predisposizione entro i successivi

trenta giorni del piano di rientro e per la sua attuazione per

l'intera durata del piano stesso. A seguito della nomina del

presidente quale commissario ad acta:

a) oltre all'applicazione delle misure previste dall'articolo 1,

comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come integrato dalla

presente Intesa, in via automatica sono sospesi i trasferimenti

erariali a carattere non obbligatorio e, sempre in via automatica,

decadono i direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti

del servizio sanitario regionale, nonche'

dell'assessorato regionale competente. Con DPCM, sentita la

Conferenza Stato-Regioni, sono individuati i trasferimenti erariali a

carattere obbligatorio;

b) con riferimento all'esercizio in corso alla data della delibera

di nomina, sono incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto

previsto dal comma 6, nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali

l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di

0,30 punti percentuali l'addizionale all'imposta sul reddito delle

persone fisiche rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo

le modalita' previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30

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dicembre 2004, n. 311.

6. Per la regione sottoposta a piano di rientro resta fermo

l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del piano, delle

aliquote IRAP e addizionale regionale all'IRPEF ove scattate

automaticamente ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge n. 311

del 2004. Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la

regione, che e' obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche

legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla

piena attuazione del piano di rientro. Resta fermo quanto previsto

dall'articolo 1, comma 796, lettera b), ottavo periodo , della legge

23 dicembre 2006, n. 296 in merito alla possibilita', qualora sia

verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi sia stato

conseguito con risultati quantitativamente migliori, di riduzione

delle aliquote fiscali nell'esercizio successivo per la quota

corrispondente al miglior risultato ottenuto; analoga misura di

attenuazione si puo' applicare anche al blocco del turn over e al

divieto di effettuare spese non obbligatorie in presenza delle

medesime condizioni di attuazione del piano.

7. La verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con

periodicita' trimestrale ed annuale, ferma restando la possibilita'

di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o

straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I

provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria e

comunque tutti i provvedimenti di impatto sul servizio sanitario

regionale indicati nel Piano in apposito paragrafo dello stesso, sono

trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero del lavoro,

della salute e delle politiche sociali, il cui accesso e' consentito

a tutti i componenti degli organismi di cui all'articolo 3. Il

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di

concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito

dell'attivita' di affiancamento di propria competenza nei confronti

delle regioni sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi, esprime

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un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel

Piano di rientro.

8. L'approvazione del piano da parte del Consiglio dei ministri e

la sua attuazione costituiscono presupposto per l'accesso al maggior

finanziamento dell'esercizio in cui si e' verificata l'inadempienza e

di quelli interessati dal piano stesso. L'erogazione del maggior

finanziamento, dato dalle quote premiali e dalle eventuali ulteriori

risorse finanziate dallo Stato non erogate in conseguenza di

inadempienze pregresse, avviene per una quota pari al 40% a seguito

dell'approvazione del piano di rientro da parte del Consiglio dei

ministri. Le restanti somme sono erogate a seguito della verifica

positiva dell'attuazione del Piano, con la procedura di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

In materia di erogabilita' delle somme restano ferme le disposizioni

di cui

all'articolo 1, commi 2 e 3, del citato decreto legge 7 ottobre

2008, n. 154 e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 29

novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28

gennaio 2009, n. 2.

9. Qualora dall'esito delle verifiche di cui al precedente comma 7

emerga l'inadempienza della regione, su proposta del Ministro

dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro del lavoro,

della salute e delle politiche sociali e sentito il Ministro per i

rapporti con le regioni, il Consiglio dei ministri, sentite la

Struttura tecnica di monitoraggio e la Conferenza Stato-Regioni, che

esprimono il proprio parere entro il termine perentorio,

rispettivamente, di 10 e 20 giorni dalla richiesta, diffida la

regione interessata ad attuare il piano, adottando altresi' tutti gli

atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a

garantire il conseguimento degli obiettivi in esso previsti. In caso

di perdurante inadempienza, accertata da Tavolo e Comitato, il

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Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e

delle finanze, di concerto col Ministro del lavoro, della salute e

delle politiche sociali e sentito il Ministro per i rapporti con le

regioni, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione nomina il

presidente della regione quale commissario ad acta per l'intera

durata del Piano di rientro. Il commissario adotta tutte le misure

indicate nel piano, nonche' gli ulteriori atti e provvedimenti

normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso

implicati in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla

completa attuazione del Piano di rientro. Il commissario verifica

altresi' la piena ed esatta attuazione del Piano a tutti i livelli di

governo del sistema sanitario regionale. A seguito della

deliberazione di nomina del commissario:

a) oltre all'applicazione delle misure previste dall'articolo 1,

comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come integrato ai

sensi della presente Intesa, in via automatica sono sospesi i

trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio da individuarsi a

seguito del DPCM di cui al comma 5, lettera a)- e decadono, sempre in

via automatica, i direttori generali, amministrativi e sanitari degli

enti del servizio sanitario regionale, nonche' dell'assessorato

regionale competente;

b) con riferimento all'esercizio in corso alla data della delibera

di nomina, sono incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto

previsto dal comma 6, nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali

l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di

0,30 punti percentuali l'addizionale all'imposta sul reddito delle

persone fisiche rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo

le modalita' previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30

dicembre 2004, n. 311.

10. Qualora il presidente della regione, nominato commissario ad

acta per la redazione e l'attuazione del piano ai sensi dei commi 5 o

9, non adempia in tutto o in parte all'obbligo di redazione del piano

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o agli obblighi, anche temporali, derivanti dal piano stesso,

indipendentemente dalle ragioni dell'inadempimento il Consiglio dei

ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, adotta

tutti gli atti necessari ai fini della predisposizione del piano di

rientro e della sua attuazione. Nei casi di riscontrata difficolta'

in sede di verifica e monitoraggio nell'attuazione del piano, nei

tempi o nella dimensione finanziaria ivi indicata, il Consiglio dei

ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, sentita

la regione interessata, nomina uno o piu' commissari ad

acta di qualificate e comprovate professionalita' ed esperienza in

materia di gestione sanitaria per l'adozione e l'attuazione degli

atti indicati nel piano e non realizzati.

11. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2,

terzo, quarto, quinto e sesto periodo, del decreto-legge 1° ottobre

2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre

2007, n. 222, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia

di soggetti attuatori e di oneri e risorse della gestione

commissariale. Restano altresi' salve le disposizioni in materia di

commissariamenti sanitari che non siano in contrasto con le

disposizioni del presente articolo.

12. L'accertato verificarsi, in sede di verifica annuale, del

mancato raggiungimento degli obiettivi del piano, con conseguente

determinazione di un disavanzo sanitario, comporta, oltre

all'applicazione delle misure previste dal comma 6 e ferme restando

le misure eventualmente scattate ai sensi del comma 9, l'incremento

nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di 0,30 punti

percentuali dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone

fisiche rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le

procedure previste dal citato articolo 1, comma 174, della legge n.

311 del 2004.

13. Le disposizioni di cui ai commi 6, 8, ultimo periodo, e da 9 a

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12 si applicano anche nei confronti delle regioni che abbiano avviato

le procedure per il piano di rientro.

14. Per le regioni gia' sottoposte ai piani di rientro e gia'

commissariate alla data di entrata in vigore legge attuativa della

presente Intesa restano fermi l'assetto della gestione commissariale

previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo

programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari

programmati, predisposti dal commissario ad acta, nonche' le relative

azioni di supporto contabile e gestionale. E' fatta salva la

possibilita' della regione di presentare un nuovo piano di rientro ai

sensi della disciplina recata dal presente articolo. A seguito

dell'approvazione del nuovo piano cessano i commissariamenti, secondo

i tempi e le procedure, definite nel medesimo piano, per il passaggio

dalla gestione straordinaria commissariale alla gestione ordinaria

regionale. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui ai commi

2 e da 6 a 12.

15. Lo Stato si impegna ad adottare misure legislative dirette a

prevedere quanto segue:

a) al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei piani

di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'art. 1,

comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella loro

unitarieta', anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei

debiti accertati in attuazione dei medesimi Piani, per un periodo di

dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge attuativa

della presente Intesa non possono essere intraprese o proseguite

azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e

ospedaliere delle regioni medesime e i pignoramenti eventualmente

eseguiti non vincolano gli enti debitori ed i tesorieri, i quali

possono disporre delle somme per le finalita' istituzionali degli

enti. I relativi debiti insoluti producono, nel suddetto periodo di

dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo

1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che

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prevedano tassi di interesse inferiori;

b) le Regioni interessate dai piani di rientro, d'intesa con il

Governo, possono utilizzare, nel rispetto degli equilibri di finanza

pubblica, a copertura dei debiti sanitari, le risorse FAS relative ai

programmi di interesse strategico regionale di cui alla delibera CIPE

n. 1/2009, nel limite individuato nella delibera di presa d'atto dei

singoli piani attuativi regionali da parte del CIPE;

c) limitatamente ai risultati d'esercizio 2009, nelle regioni per

le quali si e' verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi

programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario

contenuti nello specifico Piano di rientro dei disavanzi sanitari, di

cui all'accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180,

della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, e'

consentito provvedere alla copertura del disavanzo sanitario mediante

risorse di bilancio regionale a condizione che le relative misure di

copertura, idonee e congrue, risultino essere state adottate entro il

31 dicembre 2009;

d) con riferimento ai risultati dell'esercizio 2009 si applicano,

secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge

30 dicembre 2004, n. 311, le disposizioni di cui al comma 12 in

deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 796, lettera b),

sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 14

(Piani di rientro per le regioni inadempienti rispetto ad adempimenti

diversi dall'obbligo di equilibrio di bilancio)

1. Per le regioni che risultano inadempienti per motivi diversi

dall'obbligo dell'equilibrio di bilancio sanitario, si applicano le

disposizioni di cui al presente articolo.

2. Le regioni possono chiedere la sottoscrizione di un Accordo, con

il relativo piano di rientro, approvato dalla Regione, ai sensi

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dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per

le parti non in contrasto con la presente legge. Ai fini della

sottoscrizione del citato Accordo il piano di rientro e' valutato

dalla Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3 e dalla

Conferenza Stato-Regioni nel termine perentorio rispettivamente di 15

e di 30 giorni dall'invio. La Conferenza Stato Regioni,

nell'esprimere il parere, tiene conto del parere della struttura, ove

reso. Alla sottoscrizione del citato Accordo si da' luogo anche nel

caso sia decorso inutilmente il predetto termine di 30 giorni.

3. La sottoscrizione dell'Accordo e la relativa attuazione

costituiscono presupposto per l'accesso al maggior finanziamento

dell'esercizio in cui si e' verificata l'inadempienza e di quelli

interessati dal Piano di rientro. L'erogazione del maggior

finanziamento avviene per una quota pari all'80% a seguito della

sottoscrizione dell'Accordo. Le restanti somme sono erogate a seguito

della verifica positiva dell'attuazione del Piano, con la procedura

di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge 7 ottobre

2008, n. 154. In materia di erogabilita' delle somme restano ferme le

disposizioni di

cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del citato decreto legge 154/2008

e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, del citato decreto legge 185/2008.

4. Gli interventi individuati dal Piano sono vincolanti per la

regione che e' obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche

legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla

piena attuazione del Piano di rientro.

5. La verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con

periodicita' semestrale ed annuale, ferma restando la possibilita' di

procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o

straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I

provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria e

comunque tutti i provvedimenti di impatto sul servizio sanitario

regionale indicati nel Piano in apposito paragrafo dello stesso, sono

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trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero del lavoro,

della salute e delle politiche sociali, il cui accesso e' consentito

a tutti i componenti degli organismi di cui all'articolo 3. Il

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di

concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito

dell'attivita' di affiancamento di propria competenza nei confronti

delle regioni sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi, esprime

un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel

Piano di rientro.

6. Si conviene che le regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere

entro il 31 dicembre 2009 un Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma

180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni,

con il relativo piano di rientro, per la riattribuzione del maggior

finanziamento, possono formalmente chiedere di sottoscrivere il

medesimo Accordo corredando la richiesta di un adeguato piano di

rientro, entro il termine del 30 aprile 2010. In caso di mancata

sottoscrizione dell'Accordo entro i successivi 90 giorni, la quota di

maggior finanziamento si intende definitivamente sottratta alla

competenza della regione interessata.

Articolo 15

(Piano nazionale della prevenzione)

1. In attuazione dell'Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008

relativa al Piano nazionale della prevenzione, si conviene di

pervenire entro il 30 giugno 2010 all'approvazione, mediante Intesa

sottoscritta ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della legge 5 giugno

2003, n. 131, del Piano Nazionale per la prevenzione per gli anni

2010- 2012, coerentemente con gli interventi previsti dal Piano

vigente.

2. Le Regioni e le Province autonome convengono di confermare per

gli anni 2010- 2012, per la completa attuazione del Piano, come

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previsto dall'articolo 4 dell'Intesa del 23 marzo 2005, di destinare

200 milioni di euro, oltre alle risorse previste dagli accordi per la

realizzazione degli

obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1,

comma 34 della legge 27 dicembre 1996, n.662 e successive

integrazioni.

Articolo 16

(Completamento attuazione Intesa Stato Regioni del 5 ottobre 2006 sul

Patto per la salute)

1. Al fine di dare attuazione al punto 4.2 del Patto per la salute

, si conviene di stipulare entro il 30 giugno 2010 l'Intesa

Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno

2003, n.131 sugli indirizzi per realizzare la continuita'

assistenziale dall'ospedale al domicilio del cittadino-paziente.

2. Al fine di dare attuazione al punto 4.6 del Patto per la salute

si conviene di stipulare entro il 30 giugno 2010 l'Intesa

Stato-Regioni finalizzata a 4 promuovere adeguati processi di

qualificazione della rete per l'assistenza ospedaliera con la

definizione di indirizzi e linee di razionalizzazione della funzione

ospedaliera, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e

delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze sulla base di una documento tecnico redatto

dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali entro il 31

marzo 2010.

3. Al fine di dare attuazione al punto 4.9 del Patto per la salute

si conviene di stipulare entro il 30 giugno 2010 l'Intesa

Stato-Regioni sugli indirizzi per l'applicazione dei principi e norme

fondamentali desumibili dalla vigente legislazione nazionale in

materia di relazioni con le istituzioni sanitarie private, favorendo

strategie di coinvolgimento negli obiettivi programmatici pubblici,

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di partecipazione alle politiche di qualita' ed appropriatezza, di

controllo dei volumi e della spesa.

4. Al fine di dare attuazione al punto 4.10 del Patto per la salute

si conviene di stipulare entro il 30 giugno 2010 l'Intesa

Stato-Regioni sul Programma nazionale per la promozione della

qualita' e della clinical governance nel Servizio Sanitario.

Articolo 17

(Nuovo Sistema informativo sanitario)

1. Con la presente Intesa si conviene di stipulare entro il 30

giugno 2010 l'Accordo quadro Stato-Regioni tra i Ministri del lavoro,

della salute e delle politiche sociali, dell'economia e delle

finanze, per le riforme e l'innovazione della pubblica

amministrazione e le Regioni e le Province autonome, di riadeguamento

della composizione e delle modalita' di funzionamento della Cabina di

Regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario, e si dispone una

proroga dei compiti e della composizione della Cabina di regia del

NSIS fino a entrata in vigore del citato nuovo Accordo.

Articolo 18

(Livello delle anticipazioni del finanziamento del SSN)

1. Sono confermate per il periodo 2010-2012 le disposizioni di cui

all'articolo 1, comma 796, lettera d), della legge 27 dicembre 2006,

n. 296 in materia di livello delle erogazioni del finanziamento del

servizio sanitario a cui concorre lo Stato, di erogazione della quota

premiale e di eventuali recuperi, fermo restando quanto disposto

dall'articolo 77-quater del decreto-legge 112/2008.

2. Per le regioni che risultano adempienti nell'ultimo triennio il

livello delle erogazioni, ivi comprese eventuali anticipazioni, e'

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fissato nella misura del 98%; tale livello puo' essere ulteriormente

elevato compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica.

3. La quota di finanziamento condizionata alla verifica positiva

degli adempimenti regionali (quota premiale) e' confermata nella

misura del 3 per cento delle somme dovute a titolo di finanziamento

della quota indistinta del fabbisogno sanitario, al netto delle

entrate proprie e, per la regione Sicilia, della partecipazione

regionale al finanziamento. Per le regioni che risultano adempienti

nell'ultimo triennio la quota premiale e' determinata nella misura

del 2 per cento.

4. Nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti,

dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle

disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del

Servizio sanitario nazionale, il livello provvisorio delle erogazioni

del finanziamento effettuato in via anticipata e' pari al livello

delle erogazioni effettuate in via anticipata definitiva, a seguito

del raggiungimento dell'Intesa, relative al secondo anno precedente a

quello di riferimento.

Articolo 19

(Mobilita' interregionale)

1. Per il conseguimento del livello di appropriatezza nella

erogazione e nella organizzazione dei servizi di assistenza

ospedaliera e specialistica, le Regioni individuano entro tre mesi

dalla approvazione della presente Intesa adeguati strumenti di

governo della domanda tramite accordi tra Regioni confinanti per

disciplinare la mobilita' sanitaria al fine di:

a) evitare fenomeni distorsivi indotti da differenze tariffarie e

da differenti gradi di applicazione delle indicazioni di

appropriatezza definite a livello nazionale;

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b) favorire collaborazioni interregionali per attivita' la cui

scala ottimale di organizzazione possa risultare superiore all'ambito

territoriale regionale;

c) facilitare percorsi di qualificazione ed appropriatezza

dell'attivita' per le Regioni interessate dai piani di rientro;

d) individuare meccanismi di controllo dell'insorgere di eventuali

comportamenti opportunistici di soggetti del sistema attraverso la

definizione di tetti di attivita' condivisi funzionali al governo

complessivo della domanda.

Articolo 20

(Recepimento della presente intesa e impegno a disporre modifiche

normative)

1. Il Governo, le Regioni e le Province autonome si impegnano ad

adottare ogni necessario provvedimento normativo e amministrativo in

attuazione della presente Intesa anche a modifica o integrazione o

abrogazione di norme.

2. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale

e delle Province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle

finalita' della presente Intesa ai sensi dei rispettivi Statuti

speciali e delle relative norme di attuazione.

Roma, 3 dicembre 2009

Il presidente: FITTO

Il segretario: SINISCALCHI

Allegato 1

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Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato A

(cfr. Articolo 6, comma 5)

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B

(cfr. Articolo 6, comma 5)

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