Dipartimento di prevenzione Il rischio chimico Trieste, 3 dicembre 2012 ing. Renzo Simoni – A.S....
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Dipartimento di prevenzione
Il rischio chimicoIl rischio chimico
Trieste, 3 dicembre 2012
ing. Renzo Simoni – A.S. Giorgia Tranquilliing. Renzo Simoni – A.S. Giorgia Tranquilli
Salute e Sicurezza degli Studenti e del Personale nelle Scuole Secondarie di II grado della provincia di Trieste
RISCHIO = P x DRISCHIO = P x D
P = probabilità che si verifichi un evento P = probabilità che si verifichi un evento dannosodannoso
D = gravità dei danni derivanti dall’eventoD = gravità dei danni derivanti dall’evento
VALUTAZIONE DEL RISCHIOVALUTAZIONE DEL RISCHIO
valutazione globale della probabilità e della valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni in una situazione gravità di possibili lesioni in una situazione pericolosapericolosa
scoposcopo: scegliere le adeguate misure di : scegliere le adeguate misure di sicurezzasicurezza
PERICOLOPERICOLO
proprietà o qualità intrinseca di una entità proprietà o qualità intrinseca di una entità (sostanza, attrezzo, macchina, …) (sostanza, attrezzo, macchina, …) potenzialmente in grado di causare dannipotenzialmente in grado di causare danni
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FATTORI DI RISCHIOFATTORI DI RISCHIO
FISICI:FISICI: rumore, vibrazioni, microclima, rumore, vibrazioni, microclima, pressione pressione atmosferica, atmosferica, radiazioni ionizzanti e non, radiazioni ionizzanti e non, illuminazioneilluminazione CHIMICI:CHIMICI: polveri, fumi, nebbie, gas, vaporipolveri, fumi, nebbie, gas, vapori
BIOLOGICI:BIOLOGICI: virus, batteri, protozoi, parassiti, virus, batteri, protozoi, parassiti, ……
RISCHIO DI RISCHIO DI INFORTUNIO:INFORTUNIO:
ORGANIZZAZIONE DEL LAVOROORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
fatica fisica fatica fisica (es. per spostamento pesi)(es. per spostamento pesi)
fatica nervosa fatica nervosa (es. per ritmi di lavoro, (es. per ritmi di lavoro, mobbing)mobbing)
carenze delle macchine, carenze delle macchine, mancanza dimancanza di
DPI,azioni imprudenti dei DPI,azioni imprudenti dei lavoratorilavoratori
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RISCHIO SPECIFICORISCHIO SPECIFICO
Legato a fattori chimici o fisici che per loro natura possono danneggiare in tempi più o meno lunghi persone, cose o ambiente (di lavoro)
Evento continuo o molto frequente
Es.: rumore prodotto, fumi di saldatura, polvere
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RISCHIO CONVENZIONALERISCHIO CONVENZIONALE
Legato all’attività lavorativa, agli apparecchi, agli impianti presenti in tutti i settori industriali (sostanzialmente problemi di natura infortunistica)
Evento frequente con danni che arrivano ad interesare una o più persone
Es.: schiacciamenti, cesoiamenti, presa, ecc.
IL DECRETO LEGISLATIVO 81/08IL DECRETO LEGISLATIVO 81/08
Titolo II. Luoghi di lavoro
Titolo III. Uso delleattrezzature di lavoro e dei d.p.i.
Titolo VII. Attrezzature munite di videoterminali
Titolo V. Segnaletica di salute esicurezza sul lavoro
Titolo IV. Cantieri temporanei omobili
Titolo IX. Sostanze pericolose (ag.chimici, cancerogeni e mutageni,
amianto)
Titolo X. Esposizione ad agentibiologici
Titolo XI. Protezione da atmosfereesplosive
Titolo XIII. Norme transitorie e finali
Titolo VIII. Agenti fisici (rumore,vibrazioni, campi elettromagnetici,
radiazioni ottiche artificiali)
Titolo I. Principi comuni
Titolo XII. Disposizioni in materiapenale
Allegati
Titolo VI. Movimentazionemanuale dei carichi
Dall’art. 15 “Misure generali di tutela” Dall’art. 15 “Misure generali di tutela”
Misure di protezione collettiva ed Misure di protezione collettiva ed individualeindividuale
Priorità della prevenzione collettiva Priorità della prevenzione collettiva rispetto all’individualerispetto all’individuale
Limitare il numero di esposti al rischioLimitare il numero di esposti al rischio
Utilizzo limitatoUtilizzo limitato di agenti chimici, fisici o di agenti chimici, fisici o biologici sui luoghi di lavorobiologici sui luoghi di lavoro
Controllo sanitarioControllo sanitario dei lavoratori rispetto al rischio
Allontanamento del lavoratore Allontanamento del lavoratore dalla esposizione al rischio, per motivi sanitari
Misure igienicheMisure igieniche
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86D.Lgs. 81/08D.Lgs. 81/08
TITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSETITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSE
CAPO I – PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICICAPO I – PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
(n° 12 articoli da art. 221 a art. 232)(n° 12 articoli da art. 221 a art. 232)
Questo Titolo tratta di un fattore di rischio che non è circoscritto alle sole industrie chimiche o ai soli ambienti di lavoro ma è praticamente ubiquitario.
Il registro CAS - Chemical Abstract Service (il registro americano delle sostanze chimiche) comprende oltre 17 milioni di sostanze (individui chimici: elementi o composti) e si incrementa al ritmo di qualche centinaia di migliaia di nuovi ingressi all’anno (naturalmente non tutte le sostanze catalogate hanno significato commerciale).
Nel registro europeo EINEX risultavano censite a fine 2000 oltre 102.000 sostanze di uso commerciale, delle quali tra le 10.000 e le 20.000 prodotte in quantità significative.
La grande industria produce sostanze che raramente vengono usate tal quali, mentre nell’uso pratico si usano preparati, cioè miscele intenzionali di due o più sostanze per ottenere un prodotto chimico di date caratteristiche: i preparati sono quindi di grande interesse pratico.
numero enorme di prodotti e numero enorme numero enorme di prodotti e numero enorme di utilizzatori.di utilizzatori.
estrema diffusione del rischio chimico.estrema diffusione del rischio chimico.
problemi di regolamentazioneproblemi di regolamentazione della produzione, deposito e trasporto dei prodotti chimici, della loro immissione sul mercato, di limitazioni d’uso per sostanze già testate come pericolose, e problemi di gestione del rischio chimico in ambiente di lavoro e delle interferenze con la salute della popolazione e con l’ambiente.
A livello europeo si è posta allora l’ esigenza di armonizzarearmonizzare le leggi dei singoli Stati, a partire proprio dalla immissione sul mercatoimmissione sul mercato di sostanze e preparati pericolosi.
a. consentire la libera circolazione delle merci, realizzando un’unica regolamentazione, un unico sistema di classificazione, un’unica etichettatura (per questo si parla di normativa di prodottonormativa di prodotto)
b. obbligare i produttori e tutti coloro che immettono sul mercato un prodotto a valutarne preventivamente la pericolosità, a classificarlo e a etichettarlo
c. informare tutti gli utilizzatori sui rischi e sulle precauzioni, mediante appositi strumenti di comunicazione del rischio (le etichetteetichette - strumento immediato per la popolazione e i lavoratori - e le schede di sicurezzaschede di sicurezza - strumento più articolato a disposizione soprattutto dei datori di lavoro e degli utilizzatori professionali cioè di chi ha responsabilità verso lavoratori dipendenti e verso l’ambiente).
Le sostanze sono classificate in base a quelle loro proprietà proprietà intrinsecheintrinseche, che potrebbero determinare effetti nocivi per l’uomo e l’ambiente.
Sostanza pericolosa:Sostanza pericolosa:
- può provocare incendi o esplosioni. - può provocare incendi o esplosioni. - è pericolosa per la salute - è pericolosa per la salute - è pericolosa per l’ambiente.- è pericolosa per l’ambiente.
(la stessa definizione vale per i preparati pericolosi).
Sono queste proprietà ad essere oggetto della normativa di normativa di classificazioneclassificazione.
Non si parla di condizioni d’uso, che contribuiscono a determinarne l’effettivo rischio (che sarà diverso ad esempio, se si utilizzano a recipiente aperto o a ciclo chiuso, ad alta o a bassa temperatura, ecc).
Possono provocare incendi o esplosioni i prodotti:
- infiammabili- infiammabili- comburenti- comburenti- esplosivi- esplosivi
Sono pericolosi per la salute i prodotti:
- tossici- tossici- nocivi- nocivi- irritanti- irritanti- sensibilizzanti- sensibilizzanti- corrosivi- corrosivi- cancerogeni- cancerogeni- mutageni- mutageni- teratogeni- teratogeni
Con la classificazione queste proprietà vengono
attribuite alle diverse sostanze, cioè si individua per
ognuna la sue proprietà dannose per l’uomo e/o per
l’ambiente. Alle sostanze si attribuiscono
conseguentemente i simboli di pericolo, le
- frasi R (frasi di rischio)- frasi R (frasi di rischio)
- frasi S (consigli di prudenza)- frasi S (consigli di prudenza)
NOTA: La legge relativa alle sostanze dà la definizione di questi termini e i criteri di attribuzione dei simboli e
delle frasi.
art. 222 – Definizioniart. 222 – Definizioni
11.. Ai fini del presente capo si intende per:
a)a) agenti chimiciagenti chimici:: tutti gli elementi o composti
chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato
naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo
smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività
lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o
no e siano immessi o no sul mercato;
b) agenti chimici pericolosi:b) agenti chimici pericolosi:
1)1) agenti chimici classificati come sostanze sostanze
pericolose pericolose ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni,
nonchè gli agenti che corrispondono ai criteri di
classificazione come sostanze pericolose di cui al
predetto decreto. Sono escluse le sostanze escluse le sostanze
pericolose solo per l’ambientepericolose solo per l’ambiente;
2)2) agenti chimici classificati come preparati preparati
pericolosi pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo
2003, n. 65, e successive modificazioni, nonchè gli
agenti che rispondono ai criteri di classificazione
come preparati pericolosi di cui al predetto decreto.
Sono esclusi i preparati pericolosi solo per esclusi i preparati pericolosi solo per
l’ambientel’ambiente;
b) agenti chimici pericolosi:b) agenti chimici pericolosi:
3)3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili
come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono
comportare un rischio per la sicurezza e la rischio per la sicurezza e la
salute dei lavoratorisalute dei lavoratori a causa di loro proprietà
chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del
modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di
lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato
assegnato un valore limite di esposizione
professionale;
Art. 223 – Valutazione dei rischiArt. 223 – Valutazione dei rischi
Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro
determina, preliminarmente, l’eventuale presenza di
agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta
anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in
considerazione in particolare:
Art. 223 – Valutazione dei rischiArt. 223 – Valutazione dei rischi
a. le proprietà pericoloseproprietà pericolose di detti agenti
b. le informazioni sulla salute e sicurezzainformazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei d.lgs. 52/97 e 285/98 e s.m.
c. il livellolivello, il tipotipo e la duratadurata dell’esposizione
d. le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi
e. i valori limite di esposizione professionalevalori limite di esposizione professionale o i valori limite biologicivalori limite biologici (vedi gli elenchi in allegato)
f. gli effetti delle misure preventivemisure preventive e protettive adottate o di adottare
g.se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitariasorveglianza sanitaria già intraprese.
Nella valutazionevalutazione (NOTA BENE: sempre scritta!!NOTA BENE: sempre scritta!!), il datore di lavoro indica le misure che sono state adottate.
Nella valutazione devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo che sono state adottate tutte le misure tecniche.
Se l’attività comporta esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti detti agenti.
Il responsabile dell’immissione sul mercato di agenti Il responsabile dell’immissione sul mercato di agenti
chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di
lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni
necessarie per la completa valutazione del rischio.necessarie per la completa valutazione del rischio.
La valutazione del rischio può includere la giustificazione
che la natura e l’entità dei rischi connessi con gli agenti
pericolosi rendono non necessaria un’ulteriore
valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.
Nel caso di un’attività nuova che comporti la presenza di
agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa
presenta e l’attuazione delle misure di prevenzione sono
predisposte preventivamente. L’attività comincia solo
dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che
essa presenta e all’attuazione delle misure di prevenzione.
Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la
valutazione e, comunque, in occasione di valutazione e, comunque, in occasione di
notevoli mutamenti che potrebbero averla resa notevoli mutamenti che potrebbero averla resa
superata ovvero quando i risultati della superata ovvero quando i risultati della
sorveglianza medica ne mostrino la necessità.sorveglianza medica ne mostrino la necessità.
Rischi di esposizione connessi con l’impiego di
sostanze chimiche sono in relazione a:
- - ingestione; ingestione;
- - contatto cutaneo; contatto cutaneo;
-- inalazione inalazione per presenza di inquinanti
aerodispersi sotto forma di:
- polveri- polveri
- fumi- fumi
- nebbie- nebbie
- vapori- vapori
- gas- gas
ETICHETTATURAETICHETTATURA
COSA DEVE ESSERE RIPORTATO COSA DEVE ESSERE RIPORTATO SULL’ETICHETTA:SULL’ETICHETTA:
Designazione o nome commerciale del preparatoDesignazione o nome commerciale del preparato
Nome e indirizzo del fabbricante, importatore o distributore Nome e indirizzo del fabbricante, importatore o distributore
Il nome chimico delle sostanze o delle classi di sostanze Il nome chimico delle sostanze o delle classi di sostanze pericolose presenti, qualora superino determinati limiti di pericolose presenti, qualora superino determinati limiti di
sicurezzasicurezza
I simboli e le indicazioni di pericoloI simboli e le indicazioni di pericolo
Le frasi tipo indicanti i rischi specifici (frasi R)Le frasi tipo indicanti i rischi specifici (frasi R)
Le frasi tipo indicanti i consigli di prudenza (frasi S)Le frasi tipo indicanti i consigli di prudenza (frasi S)
La quantità in peso o in volume del contenutoLa quantità in peso o in volume del contenuto
Esempi di etichette Esempi di etichette
Frasi di rischio e frasi di cautelaFrasi di rischio e frasi di cautela
Frasi di rischio e frasi di cautelaFrasi di rischio e frasi di cautela
LE SCHEDE DI SICUREZZALE SCHEDE DI SICUREZZA
1 - Identificazione preparato e società
2 - Composizione/informazione sugli ingredienti
3 - Identificazione dei pericoli
4 - Misure di primo soccorso
5 - Misure antincendio
6 - Misure in caso di fuoriuscite accidentali
7 - Manipolazione e stoccaggio
8 - Controllo dell'esposizione /protezione individuale
9 - Proprietà chimico-fisiche
10 - Stabilità e reattività
11 - Informazioni tossicologiche
12 - Informazioni ecologiche
13 - Considerazioni sullo smaltimento
14 - Informazioni sul trasporto
15 - Informazioni sulla regolamentazione
16 - Altre informazioni
SIGNIFICATO DEI SIMBOLISIGNIFICATO DEI SIMBOLI
ED INDICAZIONI DI PERICOLOED INDICAZIONI DI PERICOLO
Infiammabile (F)Estrem. infiammabile (F+)
Comburente (O)
Irritante (Xi) Pericoloso perl’ambiente (<<N)
Tossico (T)Molto tossico (T+) Nocivo (Xn)
Corrosivo (C) Esplosivo (E)
SIGNIFICATO DEI SIMBOLISIGNIFICATO DEI SIMBOLI
ED INDICAZIONI DI PERICOLOED INDICAZIONI DI PERICOLO
SOLUZIONI E PROVVEDIMENTI DI PREVENZIONE SOLUZIONI E PROVVEDIMENTI DI PREVENZIONE
(artt. 224-225)(artt. 224-225)
a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
d) riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione;
e) misure igieniche adeguate;
f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonchè dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
• ACQUISIZIONE E VALUTAZIONE DELLE ACQUISIZIONE E VALUTAZIONE DELLE
SCHEDE DI SICUREZZASCHEDE DI SICUREZZA
• DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVADISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
• DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALIDISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
• INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI
LAVORATORILAVORATORI
• STOCCAGGIO DI PRODOTTI PERICOLOSISTOCCAGGIO DI PRODOTTI PERICOLOSI
SOLUZIONI E PROVVEDIMENTI DI PREVENZIONE SOLUZIONI E PROVVEDIMENTI DI PREVENZIONE
(artt. 224-225)(artt. 224-225)
Art. 224 – Misure e principi generali per la Art. 224 – Misure e principi generali per la
prevenzione dei rischiprevenzione dei rischi
2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza rischio basso per la sicurezza
e irrilevante per la salute e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230.
Art. 226 – Disposizioni in caso di incidenti o Art. 226 – Disposizioni in caso di incidenti o
di emergenzedi emergenze
1. il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro,
predispone procedure di intervento adeguatepredispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. … (omissis) …
Art. 226 – Disposizioni in caso di incidenti o di Art. 226 – Disposizioni in caso di incidenti o di
emergenzeemergenze
2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima.
3. Ai lavoratori cui è consentito operare nell’area colpita o ai lavoratori indispensabili all’effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie, sono forniti i ndumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala.
… (omissis) …
Art. 227 - Informazione e formazioneArt. 227 - Informazione e formazione
Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:
a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;
b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l’identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;
Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratoriArt. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori
Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:
c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;
d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell’immissione sul mercato ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.
Art. 227 - Informazione e formazione per i lavoratoriArt. 227 - Informazione e formazione per i lavoratori
Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
a)fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all’articolo 223. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall’addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della
natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;
b)aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.
Arti. 229 - Sorveglianza sanitariaArti. 229 - Sorveglianza sanitaria
1. Sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come
tossici e molto tossicitossici e molto tossici
nocivinocivi
sensibilizzantisensibilizzanti
corrosivicorrosivi
irritantiirritanti
tossici per il ciclo riproduttivotossici per il ciclo riproduttivo
cancerogeni e mutageni di categoria 3cancerogeni e mutageni di categoria 3
Art. 229 - Sorveglianza sanitariaArt. 229 - Sorveglianza sanitaria
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l’esposizione;
b) periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;
c) all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.
Art. 229 - Sorveglianza sanitariaArt. 229 - Sorveglianza sanitaria
3.… (omissis) …
4.… (omissis) …
5.… (omissis) …
6. Nel caso in cui all’atto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l’esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro.
Art. 229 - Sorveglianza sanitariaArt. 229 - Sorveglianza sanitaria
7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o
ridurre il rischio;
d) prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori
che hanno subito un’esposizione simile.
Art. 229 - Sorveglianza sanitariaArt. 229 - Sorveglianza sanitaria
8. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente.
NOVITA’
NOVITA’
La scheda dati di sicurezza (SDS)La scheda dati di sicurezza (SDS)
Grazie dell’attenzioneGrazie dell’attenzione
La salute è un bene La salute è un bene prezioso, impara a prezioso, impara a diventarne consapevole e diventarne consapevole e responsabile !responsabile !
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ing. Renzo SimoniResponsabile S.S. Igiene Tecnica del Lavoro
A.S. Giorgia Tranquilli
S.C. Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro
Via G. Sai n. 1 – 34128 Trieste(comprensorio ex OPP S. Giovanni)
Tel. segreteria SCPSAL: 0403997402
Fax: 0403997403
Mail: [email protected]