Digitalizzazione 2017 - Intervento Carola Caputo

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Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale Avv. Carola Caputo www.anorc.eu mail: [email protected]

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Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale

Avv. Carola Caputo

www.anorc.eu mail: [email protected]

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Contratti IT: contratti telematici

e informatici

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Fonte: EUROSTAT Dicembre 2016

Utenti che hanno acquistato o ordinato beni o servizi su intenet per uso non commerciale nei precedenti 12 mesi nel 2012 e nel 2016

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Fonte: EUROSTAT Dicembre 2016

Utenti europei che hanno acquistato o ordinato beni o servizi su intenet per uso non commerciale nel 2016

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Percentuale di acquisti online su scala mondiale

Fonte: World Trade Organization

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Politiche e strategie di sviluppo del mercato elettronico

Competenzedigitali

Strumenti di crescita

Requisiti di sviluppo

Elementi fondanti

Infrastrutture telematiche Investimenti Risorse

umane

Normazione del

commercio elettronico

Miglioramento delle

infrastrutture logistiche

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Fonte: Orientamenti politici per la prossima Commissione europea – Un nuovo inizio per l’Europa. (15 Luglio 2014)

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ORIENTAMENTI PROGRAMMATICI PER L’EUROPA DIGITALE

I TRE PILASTRI DEL MERCATO UNICO DIGITALE

Migliorare l’accesso online ai beni e servizi in tutta Europa per i consumatori e le imprese Strategia: eliminazione in tempi rapidi delle differenze che separano la realtà fisica da quella digitale al fine di favorire la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione

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Fonte: Orientamenti politici per la prossima Commissione europea – Un nuovo inizio per l’Europa. (15 Luglio 2014)

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ORIENTAMENTI PROGRAMMATICI PER L’EUROPA DIGITALE

I TRE PILASTRI DEL MERCATO UNICO DIGITALE

Creare un contesto favorevole per lo sviluppo delle reti e dei servizi digitali Strategia: disponibilità di infrastrutture e di servizi di comunicazione ad alta velocità protetti e affidabili, sostenuti da norme orientate allo sviluppo dell’innovazione, degli investimenti, della leale concorrenza e della parità di condizioni

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Fonte: Orientamenti politici per la prossima Commissione europea – Un nuovo inizio per l’Europa. (15 Luglio 2014)

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ORIENTAMENTI PROGRAMMATICI PER L’EUROPA DIGITALE

I TRE PILASTRI DEL MERCATO UNICO DIGITALE

Massimizzare il potenziale di crescita dell’economia digitale europea

Strategie: investimenti nelle infrastrutture e tecnologie dell’economia ICT, come il cloud computing e i big data, ricerca e innovazione per rafforzare la competitività industriale e miglioramento dei servizi pubblici, delle politiche di inclusione e delle competenze.

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REGOLE CERTE PER CREARE FIDUCIA NEL COMMERCIO ELETTRONICO

Una normativa complessa, poco chiara e diversa per ogni Stato membro

• Scoraggia i consumatori

• Frena gli investimenti

• Ostacola la concorrenza

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Fonte: EUROSTAT

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• Se per gli acquisti online potessero scegliere fra l’intera gamma di beni e servizi offerta nell’Unione Europea, i consumatori risparmierebbero 11,7 miliardi di euro l’anno

• Il 61% dei consumatori dell’Unione Europea ha fiducia acquistando online da un venditore del medesimo Stato membro, solo il 38% ha fiducia acquistando in un altro Stato membro

• Solo il 7% delle PMI dell’Unione Europea vende oltre frontiera

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Fonte: EUROSTAT

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Per un mercato unico digitale servono norme comuni

Obiettivi realizzati: diritto dei consumatori e diritto dei contratti

(ad esempio, obblighi di informazione al consumatore prima della

conclusione del contratto, disciplina del diritto di recesso)

Obiettivi da realizzatare: (tra gli altri) rimedi disponibili in caso di

bene non conforme al contratto di vendita, tutela del consumatore

per l’acquisto di contenuti digitali (ad esempio, e-book, software,

contenuti multimediali)

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SUPERAMENTO DEL DIGITAL DIVIDE

• Il mercato unico digitale deve poggiare su reti e servizi ad alta velocità efficienti, affidabili e economicamente accessibili che tutelino il consumatore, assicurino la protezione dei dati personali e promuovano l’innovazione

• Le reti di comunicazione sono la colonna portante di prodotti e servizi digitali

• In un mercato che funziona è assicurato, a prezzi accessibili, l’accesso ad infrastrutture di banda larga, fisse e wireless, ad elevate prestazioni

• L’esistenza di una concorrenza effettiva è un fattore fondamentale per stimolare gli investimenti nelle reti di telecomunicazione

• Neutralità della rete significa accesso ad una rete che garantisca la stessa velocità di connessione

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SERVIZI DELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE E COMMERCIO ELETTRONICO

S.S.I.E-COMMERCE

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Servizi della società dell’informazione (Direttiva 98/34/CE): “qualsiasi servizio prestato dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica, mediante apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e a richiesta individuale di un destinatario di servizi”.I Servizi della società dell’informazione abbracciano una vasta gamma di attività economiche svolte in linea.

SERVIZI DELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE E COMMERCIO ELETTRONICO

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Servizi della società dell’informazione (D.Lgs. 70/2003, attuativo della Direttiva 2000/31/CE): “le attività economiche svolte in linea -on line- nonché i servizi definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni.

SERVIZI DELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE E COMMERCIO ELETTRONICO

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Servizi della società dell’informazione (S.S.I.): i servizi ai sensi dell’articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;

«qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica, mediante apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e a richiesta individuale di un destinatario di servizi»

(Considerando n. 17 dir. 2000/31/CE)

SERVIZI DELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE E COMMERCIO ELETTRONICO

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Modalità di conclusione:• Via posta elettronica• Via Web - offerta al pubblico (vale come proposta quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, art 1336 c.c.)

- invito ad offrire“Point and Click”: tasto negoziale virtualeConclusione del contratto per comportamento concludente (es. pagamento online con carta di credito)

LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO TELEMATICO

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Tempo della conclusione

Art. 1326 c.c.: il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte

Art. 1335 c.c.: la proposta, l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.

LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO TELEMATICO

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LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO TELEMATICO

Art 1326 c.c. Art 1335 c.c.

Art. 45 CAD“Il documento informatico trasmesso per via telematica

si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi

dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.”

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Luogo della conclusione

Non disciplinato in via generale per dottrina e giurisprudenza luogo ove il proponente ha conoscenza dell’accettazione

• Nel contratto telematico, proposte diverse teorie - Luogo in cui si trova il server del proponente - Sede o domicilio del proponente

• Nel contratto telematico concluso tra contraenti soggetti a ordinamenti diversi: Legge applicabile è quella scelta dalle parti o, in mancanza, quella del Paese con cui il contratto presenta il collegamento più stretto (Convenzione di Roma, 1980)

• Nel contratto telematico B2C: norme specifiche per Legge applicabile e foro competente

LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO TELEMATICO

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CONTRATTI IT

CONTRATTI TELEMATICICONTRATTI INFORMATICI

CONTRATTI PER VIA

ELETTRONICA

BUSINESS TO

BUSINESS(B2B)

BUSINESS TO

CONSUMER(B2C)

CONSUMER TO

CONSUMER(C2C)

P.A. TO

CONSUMER(PA2C)

P.A. TO P.A.

(PA2PA)

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Contratti per via elettronica Conclusi a distanza con strumenti elettronici

Contratti digitali Conclusi in forma digitale con l’ausilio di strumenti informatici

Contratti telematici Conclusi fra parti distanti fra loro per via telematica

- via World Wide Web - via posta elettronica

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A seconda dell’attività che si svolge online

• DIRETTO, se non solo la conclusione del contratto, ma anche l’esecuzione (ed eventualmente il pagamento) avvengono online

• INDIRETTO, se la conclusione del contratto avviene attraverso strumenti telematici, ma l’esecuzione avviene in maniera tradizionale (es. spedizione successiva del bene)

TIPI DI COMMERCIO ELETTRONICO

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A seconda della rete utilizzata

• RETE PUBBLICA (Internet): commercio elettronico in senso stretto

• RETE CHIUSA O DEDICATA (EDI)

TIPI DI COMMERCIO ELETTRONICO

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Disposizioni sui contratti m generale del codice civile (artt. 1321-1469) in materia di:• requisiti, tempo della conclusione, accordo delle parti, revoca, forma,

contratti del consumatore, etc.

Disciplina specifica dedicata:• al commercio elettronico (D.Lgs. 70/2003);• al documento informatico e alle firme elettroniche (D.Lgs 82/2005,

Codice dell’amministrazione digitale-CAD);• per i contratti internazionali, fonti e convenzioni in materia di vendita di beni,

legge applicabile e foro competente;• ai contratti conclusi a distanza (per i consumatori, D.Lgs. 206/2005).

DISCIPLINA DEI CONTRATTI TELEMATICI

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Fonti:• [D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 50 - Attuazione della Direttiva n. 85/577/CEE in materia

di contratti negoziati fuori dei locali commerciali].• [D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 185 - Attuazione della Direttiva 97/7/CE in materia di

contratti a distanza].• Regolamento (UE) n. 1215/2012, nella parte concernente i contratti conclusi con i

consumatori.• D.Lgs.70/2003.• Direttiva 2000/31/CE - Direttiva sul commercio elettronico.• Convenzione di Vienna del 1980 (L.765/85).• Convenzione di Roma del 1980 (L. 975/84).• Codice civile (artt. 1469 bis e ss.).• D.Lgs. 206/2005 Codice del consumo, come da ultimo novellato dal recepimento

della direttiva 2011/83/CE.

I CONTRATTI A DISTANZA CON I CONSUMATORI (B2C)

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Consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3 Codice del consumo).

Professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario.

DEFINIZIONI

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Art. 45“bene”: qualsiasi bene mobile materiale ad esclusione dei beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie; rientrano fra i beni oggetto della presente direttiva l’acqua, il gas e l’elettricità, quando sono messi in vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;“contenuto digitale”: i dati prodotti e forniti in formato digitale;

DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI NEI CONTRATTI (D.LGS. 206/2005, TITOLO III, CAPO I)

DEFINIZIONI

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“contratto a distanza”: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;

“supporto durevole”: ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI NEI CONTRATTI (D.LGS. 206/2005, TITOLO III, CAPO I)

DEFINIZIONI

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1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;b) l’identità del professionista;c) l’indirizzo geografico dove il professionista è stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l’indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui e, se applicabili, l’indirizzo geografico e l’identità del professionista per conto del quale agisce;d) se diverso dall’indirizzo fornito in conformità della lettera c), l’indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può indirizzare eventuali reclami e, se applicabile, quello del professionista per conto del quale agisce;

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONTRATTI A DISTANZA E NEI CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI (Art. 49)

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e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione; quando tali contratti prevedono l’addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi mensili totali; se i costi totali non possono essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite le modalità di calcolo del prezzo;f) il costo dell’utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto quando tale costo è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;g) le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONTRATTI A DISTANZA E NEI CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI (Art. 49)

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h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all’articolo 54, comma 1, nonchè il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B;i) se applicabile, l’informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta;l) che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta ai sensi dell’articolo 50, comma 3, o dell’articolo 51, comma 8, egli è responsabile del pagamento al professionista di costi ragionevoli, ai sensi dell’articolo 57, comma 3;m) se non è previsto un diritto di recesso ai sensi dell’articolo 59, l’informazione che il consumatore non beneficerà di un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso;n) un promemoria dell’esistenza della garanzia legale di conformità per i beni;

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONTRATTI A DISTANZA E NEI CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI (Art. 49)

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o) se applicabili, l’esistenza e le condizioni dell’assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;p) l’esistenza di codici di condotta pertinenti, come definiti all’articolo 18, comma 1, lettera f), del presente Codice, e come possa esserne ottenuta copia, se del caso;q) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto è a tempo indeterminato o è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto;r) se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto;s) se applicabili, l’esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore è tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista;t) se applicabile, la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;u) qualsiasi interoperabilità pertinente del contenuto digitale con l’hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile;v) se applicabile, la possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista è soggetto e le condizioni per avervi accesso.

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONTRATTI A DISTANZA E NEI CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI (Art. 49)

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2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, si applicano anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.3. Nel caso di un’asta pubblica, le informazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), possono essere sostituite dai corrispondenti dati della casa d’aste.4. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i) e l), possono essere fornite mediante le istruzioni tipo sul recesso di cui all’allegato I, parte A. Il professionista ha adempiuto agli obblighi di informazione di cui al comma 1, lettere h), i) e l), se ha presentato dette istruzioni al consumatore, debitamente compilate.5. Le informazioni di cui al comma 1 formano parte integrante del contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere modificate se non con accordo espresso delle parti.

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONTRATTI A DISTANZA E NEI CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI (Art. 49)

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6. Se il professionista non adempie agli obblighi di informazione sulle spese aggiuntive o gli altri costi di cui al comma 1, lettera e), o sui costi della restituzione dei beni di cui al comma 1, lettera i), il consumatore non deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi.7. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana.8. Gli obblighi di informazione stabiliti nella presente sezione si aggiungono agli obblighi di informazione contenuti nel decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni, e non ostano ad obblighi di informazione aggiuntivi previsti in conformità a tali disposizioni.9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, in caso di conflitto tra una disposizione del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni, sul contenuto e le modalità di rilascio delle informazioni e una disposizione della presente sezione, prevale quest’ultima.10. L’onere della prova relativo all’adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione incombe sul professionista.

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONTRATTI A DISTANZA E NEI CONTRATTI NEGOZIATI FUORI DEI LOCALI COMMERCIALI (Art. 49)

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1. Per quanto riguarda i contratti a distanza il professionista fornisce o mette a disposizione del consumatore le informazioni di cui all’articolo 49, comma 1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile. Nella misura in cui dette informazioni sono presentate su un supporto durevole, esse devono essere leggibili.

REQUISITI FORMALI PER I CONTRATTI A DISTANZA (Art. 51)

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2. Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l’obbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all’articolo 49, comma 1, lettere a), e), q) ed r), direttamente prima che il consumatore inoltri l’ordine. Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l’ordine, il consumatore riconosca espressamente che l’ordine implica l’obbligo di pagare. Se l’inoltro dell’ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole “ordine con obbligo di pagare” o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l’inoltro dell’ordine implica l’obbligo di pagare il professionista. Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall’ordine.3. I siti di commercio elettronico indicano in modo chiaro e leggibile, al più tardi all’inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati.

REQUISITI FORMALI PER I CONTRATTI A DISTANZA (Art. 51)

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4. Se il contratto è concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, il professionista fornisce, su quel mezzo in particolare e prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni precontrattuali riguardanti le caratteristiche principali dei beni o servizi, l’identità del professionista, il prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto, conformemente all’articolo 49, comma 1, lettere a), b), e), h) e q). Le altre informazioni di cui all’articolo 49, comma 1, sono fornite dal professionista in un modo appropriato conformemente al comma 1 del presente articolo.[...]7. Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al più tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l’esecuzione del servizio abbia inizio. Tale conferma comprende:a) tutte le informazioni di cui all’articolo 49, comma 1, a meno che il professionista non abbia già fornito l’informazione al consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione del contratto a distanza; eb) se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell’accettazione del consumatore conformemente all’articolo 59, lettera o).

REQUISITI FORMALI PER I CONTRATTI A DISTANZA (Art. 51)

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1. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 59, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all’articolo 56, comma 2, e all’articolo 57.2. Fatto salvo l’articolo 53, il periodo di recesso di cui al comma 1 termina dopo quattordici giorni a partire:a) nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della conclusione del contratto;b) nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni o:

DIRITTO DI RECESSO (Art. 52)

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1) nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore mediante un solo ordine e consegnati separatamente, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell’ultimo bene;2) nel caso di consegna di un bene costituito da lotti o pezzi multipli, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell’ultimo lotto o pezzo;3) nel caso di contratti per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico del primo bene;

DIRITTO DI RECESSO (Art. 52)

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Il professionista è obbligato a:• rimborsare tutti i pagamenti ricevuti entro quattordici giorni dal

momento in cui viene a conoscenza della dichiarazione di recesso, utilizzando lo stesso metodo di pagamento usato dal consumatore

• rimborsare i costi supplementari solo se il consumatore non utilizza un tipo di consegna diverso dal tipo meno costoso offerto dal professionista

• rimborsare il costo dei beni o dei servizi dopo aver ricevuto i beni o dopo che il consumatore dimostra di averli rispediti

DIRITTO DI RECESSO: GLI OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA (Art. 56)

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Il consumatore:• ha l’obbligo di restituire i beni entro quattordici giorni dall’esercizio

del diritto di recesso• ha l’obbligo di pagare le spese di spedizione, a meno che non siano

a carico del professionista o non sia stato informato che tale costo sarebbe stato a suo carico

• risponde della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni (sempre che sia stato informato dal professionista)

DIRITTO DI RECESSO: GLI OBBLIGHI DEL CONSUMATORE (Art. 57)

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Il consumatore non sostiene alcun costo per la fornitura di contenuti digitali non forniti su supporto materiale quando:• non ha dato il consenso all’inizio della prestazione• non ha riconosciuto di perdere il diritto di recesso per effetto del

consenso• il professionista non ha fornito la conferma della conclusione del

contratto su un supporto durevole entro l’inizio dell’esecuzione del contratto

DIRITTO DI RECESSO: GLI OBBLIGHI DEL CONSUMATORE (Art. 57)

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