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Diffamazione (art. 595 c.p.) Reato commesso da chi offende la reputazione di una persona assente, comunicando con più persone. Il bene tutelato è l’altrui onore e reputazione, da valutare alla luce delle circostanze del caso concreto. La pena è la reclusione fino a 1 anno e la multa fino a 1032 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065 Cass. Sez. V, sent. n. 6447 del 11-07-1983 Ai fini del delitto di diffamazione, non occorre che la propagazione a più persone dei fatti lesivi dell'onore o del decoro di una persona avvenga simultaneamente, potendo avvenire in momenti distinti come nel caso in cui l'agente comunichi l'offesa ad una sola persona perché questa, a sua volta, la comunichi ad altri. Cass. Sez. V, Sent. n. 16262 del 04-04-2008 Ai fini dell'integrazione del delitto di diffamazione si deve presumere la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone qualora il messaggio diffamatorio sia inserito in un sito internet per sua natura destinato ad essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti.

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Diffamazione (art. 595 c.p.)

Reato commesso da chi offende la reputazione di una persona assente, comunicando con più persone. Il bene tutelato è l’altrui onore e reputazione, da valutare alla luce delle circostanze del caso concreto. La pena è la reclusione fino a 1 anno e la multa fino a 1032 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065

Cass. Sez. V, sent. n. 6447 del 11-07-1983Ai fini del delitto di diffamazione, non occorre che la propagazione a più persone dei fatti lesivi dell'onore o del decoro di una persona avvenga simultaneamente, potendo avvenire in momenti distinti come nel caso in cui l'agente comunichi l'offesa ad una sola persona perché questa, a sua volta, la comunichi ad altri. Cass. Sez. V, Sent. n. 16262 del 04-04-2008Ai fini dell'integrazione del delitto di diffamazione si deve presumere la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone qualora il messaggio diffamatorio sia inserito in un sito internet per sua natura destinato ad essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti.