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1 UNION TERITORIÂL INTERCOMUNÂL DAL NADISON - NEDIŠKA MEDOBČINSKA TERITORIALNA UNIJA REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA NORME PER LA CIVILE CONVIVENZA BUTTRIO CIVIDALE DRENCHIA GRIMACCO MANZANO DEL FRIULI MOIMACCO PREMARIACCO PREPOTTO PULFERO REMANZACCO SAN GIOVANNI SAN LEONARDO SAN PIETRO SAVOGNA STREGNA AL NATISONE AL NATISONE

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UNION TERITORIÂL INTERCOMUNÂL DAL NADISON - NEDIŠKA MEDOBČINSKA TERITORIALNA UNIJA

REGOLAMENTO

DI POLIZIA URBANA

NORME PER LA CIVILE CONVIVENZA

BUTTRIO CIVIDALE DRENCHIA GRIMACCO MANZANO DEL FRIULI

MOIMACCO PREMARIACCO PREPOTTO PULFERO REMANZACCO

SAN GIOVANNI SAN LEONARDO SAN PIETRO SAVOGNA STREGNA AL NATISONE AL NATISONE

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UNION TERITORIÂL INTERCOMUNÂL DAL NADISON - NEDIŠKA MEDOBČINSKA TERITORIALNA UNIJA

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità, oggetto e ambito di applicazione p. 5

Art. 2 Procedure per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle Sanzioni amministrative

p. 6

Art. 3 Sospensione delle autorizzazioni, dei nulla osta e delle autorizzazioni in deroga previste dalle norme del Regolamento per lo svolgimento di determinate attività

p. 6

Art. 4 Accertamento delle violazioni p. 7 TITOLO II NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I

SICUREZZA URBANA, PUBBLICA INCOLUMITÀ E FRUIZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI – ORDINE DI ALLONTANAMENTO

Art. 5 Incolumità pubblica e Sicurezza Urbana - Definizioni p. 7 Art. 6 Zone urbane di particolare rilevanza dove operano l’ordine di

allontanamento e la limitazione degli orari di somministrazione e vendita degli alcolici

p. 8

Art. 7 Fruibilità di spazi ed aree pubbliche – divieto di occupazione del suolo aperto all’uso pubblico

p. 8

Art. 8 Divieto di stazionamento lesivo del diritto di circolazione p. 9 Art. 9 Limitazione degli orari per la vendita e per la somministrazione di

alcolici p. 9

Art. 10 Procedure per l’adozione dell’ordine di allontanamento p. 10 Art. 11 Norme comportamentali per la partecipazione a manifestazioni

dinamiche p. 11

Art. 12 Provvedimenti a tutela della vivibilità urbana e di contrasto al degrado e all’abuso di sostanze alcoliche

p. 11

CAPO II

DECORO E ATTI VIETATI SULLE AREE PUBBLICHE

Art. 13 Comportamenti offensivi della pubblica decenza p. 12 Art. 14 Alterazioni del decoro urbano p. 12 Art. 15 Insudiciamento e comportamenti atti ad imbrattare o danneggiare p. 14 Art. 16 Decoro nell’abbigliamento dei cittadini p. 14 TITOLO III SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 17 Patrimonio pubblico e arredo urbano p. 14 Art. 18 Luminarie p. 15 Art. 19 Addobbi e festoni senza fini pubblicitari p. 16 Art. 20 Divieto di campeggio libero p. 16 Art. 21 Velocipedi p. 17

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TITOLO IV NETTEZZA, SALVAGUARDIA E CORRETTO UTILIZZO DELLE AREE

VERDI. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I CIMITERI

CAPO I NETTEZZA E DECORO Art. 22 Manutenzione e pulizia di immobili p. 18 Art. 23 Sicurezza degli edifici privati e degli edifici disabitati p. 19 Art. 24 Recinzioni di cantiere p. 19 Art. 25 Manutenzione dei giardini privati e delle piantumazioni

prospicienti la pubblica via. Decoro p. 20

Art. 26 Muratura di porte e finestre di edifici disabitati già soggetti di effrazione

p. 20

Art. 27 Ammassamento di oggetti negli immobili e aree private p. 20 Art. 28 Rami e siepi p. 21 Art. 29 Operazioni di vuotatura e spurgo degli impianti fognari p. 21 Art. 30 Nettezza del suolo e dell'abitato p. 21 Art. 31 Norme comportamentali nella vendita per asporto di bevande e

pulizia delle aree p. 22

Art. 32 Prescrizioni in caso di pioggia o gelo p. 22 Art. 33 Accumuli nevosi p. 23 Art. 34 Pulizia e manutenzione dei fossati di raccolta delle acque p. 23 Art. 35 Pulizia dei luoghi di carico e scarico merci p. 24 Art. 36 Getto di cose dagli edifici p. 24 Art. 37 Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi, esercizi

commerciali, laboratori artigianali ed attività di produzione beni e servizi

p. 25

Art. 38 Pulizia e manutenzione delle aree libere non edificate p. 25 Art. 39 Esposizione di panni e tappeti p. 25 Art. 40 Esalazioni moleste p. 25 Art. 41 Impianti di climatizzazione e condizionamento aria p. 26 Art. 42 Monumenti e lapidi commemorative p. 26 CAPO II UTILIZZO DELLE AREE VERDI Art. 43 Aree Verdi, giardini pubblici, aree attrezzate p. 26 CAPO III CIMITERI

Art. 44 Orari p. 27 Art. 45 Divieti p. 27 TITOLO V ATTIVITÀ RUMOROSE

Art. 46 Abitazioni e altri luoghi privati p. 28 Art. 47 Pubblicità fonica p. 29 Art. 48 Tutela della quiete p. 29 Art. 49 Pubblici Esercizi, sale gioco e circoli privati p. 30 Art. 50 Attività di allietamento p. 31 Art. 51 Attività rumorose di durata temporanea p. 32 Art. 52 Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni private e nelle

loro pertinenze p. 32

Art. 53 Uso dei dispositivi antifurto p. 33 Art. 54 Altre attività rumorose p. 33

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TITOLO VI ANIMALI Art. 55 Animali di affezione e auto-consumo p. 33 Art. 56 Cani p. 34 Art. 57 Custodia e tutela degli animali p. 34 Art. 58 Cattura degli animali p. 34 Art. 59 Animali pericolosi p. 35 TITOLO VII NORME A TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA QUALITÀ

DELL'AMBIENTE

Art. 60 Limitazioni al prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati

p. 35

Art. 61 Ripari ai pozzi, cisterne e manufatti simili p. 35 Art. 62 Oggetti mobili p. 35 Art. 63 Operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura e

spandimento materiale svolte all'aperto p. 36

Art. 64 Produzione di odori gas, polveri, vapori nauseabondi o inquinanti p. 36 Art. 65 Accensione di fuochi p. 36 Art. 66 Camini e canne fumarie p. 37 Art. 67 Depositi esterni e ristagni d’acqua p. 37 Art. 68 Rifiuti p. 38 TITOLO IIIX ARTISTI DI STRADA E MESTIERI GIROVAGHI

Art. 69 Modalità di esercizio dell’arte e dello spettacolo di strada nel

territorio dell’Unione

p. 38

Art. 70 Adempimenti preliminari allo svolgimento degli spettacoli degli artisti di strada e all’esercizio dei mestieri girovaghi nel territorio dell’Unione

p. 39

Art. 71 Sanzioni p. 39 TITOLO IX FRUIBILITÀ DEGLI SPAZI LUNGO L’ALVEO DEI FIUMI E NELLE

VICINANZE DI ESSI

Art. 72 Obblighi e divieti p. 39 Art. 73 Sanzioni p. 40 TITOLO X VARIE

Art. 74 Raccolte di materiali e vendite di beneficenza p. 40 Art. 75 Stemma dell’Unione p. 40 Art. 76 Ingresso abusivo nelle strutture pubbliche p. 41 Art. 77 Detenzione e deposito di materie e sostanze infiammabili p. 41 Art. 78 Trasporto di strumenti da taglio e di altri oggetti pericolosi p. 41 Art. 79 Aeromodelli e droni p. 41 Art. 80 Distribuzione di oggetti. Volantinaggio p. 42 TITOLO XI DISPOSIZIONI ATTUATIVE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 81 Disposizioni transitorie p. 42 Art. 82 Principio di specialità in ambito normativo locale p. 43 Art. 83 Entrata in vigore p. 43 Art. 84 Norma finale p. 43

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RICHIAMATA la L.R. 12 dicembre 2014 nr. 26 “Riordino del sistema Regione – Autonomie locali

nel Friuli Venezia Giulia – Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”;

RICHIAMATO in particolare il disposto delle norme di cui all’Art. 26 della citata L.R. 26/2014 che individua le funzioni comunali esercitate dall’Unione e tra queste la funzione di “Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale”;

DATO ATTO che si è costituita l’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone (UTI del Natisone) alla quale aderiscono i seguenti Comuni: Cividale del Friuli (capofila), Buttrio, Drenchia, Grimacco, Manzano, Moimacco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna;

RICHIAMATO il vigente Statuto dell’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone; PRESO ATTO pertanto che a far data dal giorno 1° agosto 2017 l’UTI del Natisone esercita

direttamente la funzione “Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale “per conto di tutti i Comuni ad essa aderenti e che dallo stesso giorno si è costituito il Corpo di Polizia Locale dell’UTI del Natisone;

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità, oggetto e ambito di applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, in conformità ai principi generali dell’ordinamento giuridico ed in armonia con le normative di legge vigenti, disciplina comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità di tutti i Comuni aderenti all’Unione Territoriale Intercomunale “del Natisone”, con obiettivi di salvaguardia della sicurezza urbana, della pubblica incolumità e della convivenza civile, garantendo la più ampia fruibilità dei beni comuni e tutelando la qualità della vita e dell’ambiente. A tale scopo, attraverso interventi coordinati con tutti gli altri livelli di governo territoriale, esso persegue livelli di sicurezza integrata, così come definita dall’articolo 1, comma 2, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 – recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48.

2. Le disposizioni del presente Regolamento hanno natura residuale rispetto alle norme legislative e regolamentari statali e regionali e sono complementari agli altri Regolamenti in vigore.

3. Il presente Regolamento si applica nei confronti di ogni persona, fisica o giuridica, che si trovi a qualsivoglia titolo sul territorio dell’Unione – Ente individuato nelle premesse - ed è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché a quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio ed a quelle aperte indistintamente all'uso pubblico, salvo per le specifiche disposizioni che lo estendono ad altri spazi o aree a tutela dei valori indicati al precedente comma 1).

4. Il presente Regolamento è applicativo delle disposizioni contenute nell’articolo 50, comma 7 ter, del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) e dell’articolo 9, comma 3, del Decreto Sicurezza (D.L. 14/2017, convertito con L. 48/2017 e modificato, in ultimo, dall’art. 21, comma 1, del D.L. 113/2018, convertito con L. 132/2018); recepisce la disciplina prevista dalla la L.R. 12 dicembre 2014 nr. 26 “Riordino del sistema Regione – Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia – Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”.

5. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine “Regolamento” senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il “Regolamento di Polizia Urbana”.

6. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine “Unione” senza ulteriore qualificazione, con esso deve intendersi l’“Unione Territoriale Intercomunale del Natisone”, come descritta nelle premesse del presente Regolamento.

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Art. 2 Procedure per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle Sanzioni amministrative

1. L’accertamento delle violazioni alle norme del presente Regolamento e le procedure di applicazione delle previste violazioni amministrative sono effettuati secondo le disposizioni e nel rispetto della Legge 24/11/1981 n. 689.

2. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate per l’accertata violazione delle norme del presente Regolamento spettano, in via esclusiva al Comune nel cui territorio sono state commesse le violazioni, indipendentemente dalle modalità e dalle procedure con le quali le stesse sono state accertate e contestate.

3. Impregiudicata la rilevanza penale per i fatti costituenti reato, quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria vi sia la congiunta applicazione di sanzioni accessorie quali l'obbligo di cessare un'attività ed un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, il personale accertatore ne deve fare espressa menzione nel Verbale di accertamento e contestazione della violazione. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente dai responsabili delle violazioni, altrimenti l'esecuzione deve avvenire nei termini temporali indicati nel Verbale di accertamento con decorrenza dalla contestazione della violazione o dalla sua notifica. L'esecuzione avviene sotto il controllo diretto dell'Ufficio o Comando di Polizia da cui dipende l'organo accertatore. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido a cui saranno altresì attribuite direttamente le responsabilità civili e penali per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione. Non è esclusa l’adozione di Ordinanze sindacali (a firma dei Sindaci di ogni singolo Comune ove si è verificata la violazione) che intimino ai destinatari modalità puntuali di esecuzione dei ripristini.

4. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 7 della Legge Regionale F.V.G. 12.02.2003 n. 4, le violazioni alle norme del presente regolamento sono assoggettate alle sanzioni da esso previste secondo la procedura di cui alla Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni. In particolare la sanzione amministrativa pecuniaria è graduata nel rispetto dei limiti edittali previsti, tenuto conto della gravità della violazione, ed è ammesso, ai sensi dell’articolo 16 della L. 689/81, il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, pari al doppio del minimo edittale previsto, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di 60 gg. dalla contestazione immediata e se questa non vi è stata dalla notificazione degli estremi della violazione (il verbale di contestazione).

5. Ai sensi dell’articolo 20 della L. 689/81 le cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione possono essere confiscate così come è sempre obbligatoria la confisca delle cose che ne costituiscono il prodotto se appartengono all’autore della violazione. Gli oggetti passibili di confisca vengono sottoposti a sequestro secondo la procedura prevista dall’articolo 19 della L. 689/81.

6. In caso di ricorso e relativo rigetto dell’opposizione, ai sensi dell’art. 18 della L. 689/81, l’organo competente a decidere, nel motivare le ragioni della decisione ridetermina la sanzione, in base al predetto principio di commisurazione della gravità del fatto, entro i limiti edittali stabiliti per la violazione.

Art 3 Sospensione delle autorizzazioni, dei nulla osta e delle autorizzazioni in deroga previste dalle norme del Regolamento per lo svolgimento di determinate attività

1. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento ai trasgressori intestatari delle autorizzazioni, dei nulla osta e delle autorizzazioni in deroga previste dal presente Regolamento sarà congiuntamente disposta la sospensione dell'efficacia degli atti e dei provvedimenti nei seguenti casi: - recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina

dell'attività specifica esercitata dall'intestatario del provvedimento;

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- mancata esecuzione degli obblighi disposti quali sanzioni amministrative accessorie

conseguenti alla condotta illecita; - morosità del pagamento dei tributi e dei diritti comunali dovuti dall' intestatario del

provvedimento in relazione alla specifica attività esercitata. Si definisce recidiva la violazione della medesima disposizione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria applicata.

2. La sospensione dell’efficacia degli atti e dei provvedimenti di cui al comma precedente opera fino all’adempimento delle prescrizioni imposte dall’Autorità o fino alla rimozione delle cause che hanno determinato l’applicazione della sospensione stessa.

3. Nei casi di recidiva la sospensione opera per un periodo di 30 giorni dall’avvenuto adempimento delle prescrizioni imposte dall’Autorità o dalla rimozione delle cause che hanno determinato la sospensione stessa.

Art. 4 Accertamento delle violazioni

1. Ferma restando la competenza di Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le funzioni di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi di cui al Regolamento sono svolte in via principale dalla Polizia Locale dell’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone.

2. I Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione possono conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia urbana, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, a dipendenti dell’Unione, a soggetti a ciò abilitati da leggi speciali o al personale di soggetti gestori di servizi pubblici del singolo Comune, affidatari dei medesimi sulla base di specifici provvedimenti (comunali o unionali), secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

TITOLO II NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I SICUREZZA URBANA, PUBBLICA INCOLUMITÀ E FRUIZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI –

ORDINE DI ALLONTANAMENTO

Art. 5 Incolumità pubblica e Sicurezza Urbana - Definizioni

1. Ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, per Incolumità Pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per Sicurezza Urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l’eliminazione dei fenomeni di marginalità e di esclusione sociale, nonché la prevenzione della criminalità in particolare di tipo predatorio, da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale pertanto il presente regolamento, ai sensi del Decreto Legge 20 febbraio 2017 n.14, convertito nella legge 18 aprile 2017, n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza urbana”, interviene per prevenire e contrastare: a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool; b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

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c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b); d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico; e) i comportamenti che possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi, quali ad esempio la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto.

Art. 6 Zone urbane di particolare rilevanza dove operano l’ordine di allontanamento e la limitazione degli orari di somministrazione e vendita degli alcolici

1. Le Amministrazioni dei Comuni aderenti all’Unione, con Delibera di Giunta comunale, individuano e perimetrano precisamente le strade e le aree urbane su cui insistono presidi sanitari, plessi scolastici, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, altri istituti e luoghi di cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, nonché le aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, aree adibite a verde pubblico, nelle quali sarà operante la disciplina dell’ordine di allontanamento e divieto di accesso di cui al combinato disposto degli articoli 9 e 10 del D.L. 14/2017 - convertito in L. 48/2017 – con le modifiche di cui all’art. 21, comma 1, del D.L 113/2018 (convertito con L. 1 dicembre 2018 n. 132) e s.m.i..

2. L’elenco delle strade e delle aree individuate da ogni singolo Comune ai sensi del comma precedente, comprese le relative planimetrie, verranno trasmessi all’Ufficio di Presidenza dell’UTI ed all’Ufficio Comando del Corpo di Polizia Locale e costituiranno allegato al presente regolamento;

3. Gli allegati di cui al comma 2 del presente articolo, assolvono anche la finalità di definire l’area di limitazione oraria per la somministrazione e la vendita di alcolici, di cui al successivo art. 9 del presente Regolamento;

4. Al di fuori delle aree individuate negli allegati al presente Regolamento, per necessità sopravvenute relative ad episodi di turbativa del decoro e della vivibilità urbana, il Sindaco di ogni singolo Comune facente parte dell’Unione, per il proprio territorio di competenza, interviene con i poteri di ordinanza di cui ai commi 5 e 7 bis dell’art. 50 del D.lgs. 267/2000;

Art. 7 Fruibilità di spazi ed aree pubbliche – divieto di occupazione del suolo aperto all’uso pubblico

1. Senza espressa autorizzazione è vietato occupare il suolo aperto all’uso pubblico, per la superiore esigenza di garantire la sicurezza della circolazione di pedoni, veicoli o animali, nonché dell’ordinato assetto del territorio e del decoro urbano. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità ed in particolare il comportamento dei singoli comunque diretto ad impedire o a limitare con occupazioni abusive la fruibilità dei luoghi destinati all'uso collettivo. L’occupazione del suolo che oltre alla mera apertura alla libera circolazione rientri anche nei beni del demanio o del patrimonio pubblico, è soggetta ad autorizzazione che contempla anche oneri, canoni e tributi connessi alla temporanea sottrazione all’uso generalizzato della singola porzione di spazio pubblico. In ogni caso l'autorizzazione o concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è subordinata all'osservanza delle seguenti disposizioni: • limitazione al minimo necessario dell'area da occupare e della durata dell'occupazione; • mantenimento dell'area di cui è autorizzata l'occupazione in costanti condizioni di ordine,

pulizia e sicurezza.

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2. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per la violazione dei singoli obblighi o divieti nonché delle sanzioni penali o amministrative che siano comunque ascrivibili al trasgressore, l’occupazione abusiva (priva di autorizzazione o concessione espressa) ovvero meramente lesiva del diritto di circolazione per superamento della superficie concessa o autorizzata, comporta l’immediata contestazione, da parte dell’organo accertatore, dell’ordine di allontanamento, con le modalità previste dal successivo art. 10 del presente Regolamento, secondo quanto disposto dall’art. 10, comma 1, del D.L. 14/2017, come convertito dalla L. 48/2017, quando la violazione sia stata accertata nel perimetro urbano di ogni singolo Comune aderente all’Unione e individuato con le modalità stabilite dall’art. 6 del presente Regolamento - meglio definito nelle planimetrie allegate;

Art. 8 Divieto di stazionamento lesivo del diritto di circolazione

1. Fermo il rispetto del diritto di circolazione sancito dall’art. 16 della Costituzione, l’esercizio di tale diritto - che comprende anche il connesso diritto di stazionamento – non deve avvenire in contrasto con il diritto all’integrità fisica e psichica degli altri cittadini;

2. Costituisce espressione vietata di tale diritto, il suo esercizio diretto ad effettuare azioni di contatto commerciale o mendicità con evidenti manifestazioni di impedimento fisico o costrizione psicologica della libertà delle persone circolanti su strada, ovvero altri atti o comportamenti che si pongano in contrasto con essa, ad esempio: a. Bivaccare, mangiare bere, dormire, sedersi o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, nei giardini,

sui marciapiedi, sotto i portici o in altri luoghi pubblici o ad uso pubblico; b. Praticare l’accattonaggio molesto, intendendosi come tale la richiesta di elemosine e di offerte

fatta con modalità insistenti, tali da arrecare disturbo e/o fastidio ai passanti; c. Ostacolare o intralciare la circolazione dei pedoni o l’accesso a edifici pubblici o privati;

3. La dimostrazione delle costrizioni di cui ai commi precedenti, va comprovata dagli agenti che accertano la violazione, mediante assunzione di sommarie informazioni dalla persona la cui condotta sia stata modificata per effetto dell’azione illecita;

4. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per la violazione dei singoli obblighi o divieti nonché delle sanzioni penali o amministrative che siano comunque ascrivibili al trasgressore, l’autore della condotta di cui al precedente comma 2 è fatto immediatamente destinatario, da parte dell’organo accertatore, dell’ordine di allontanamento con le modalità previste dal successivo art. 10 del presente Regolamento, secondo quanto disposto dall’art. 10, comma 1, del D.L. 14/2017, come convertito dalla L. 48/2017, quando la violazione sia stata accertata nel perimetro urbano di ogni singolo Comune aderente all’Unione e individuato con le modalità stabilite dall’art. 6 del presente Regolamento - meglio definito nelle planimetrie allegate.

Art. 9 Limitazione degli orari per la vendita e per la somministrazione di alcolici

1. Al fine di prevenire un pregiudizio al decoro ed alla vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, il Sindaco di ogni singolo comune appartenente all’Unione, nel contesto dei perimetri urbani determinati ai sensi dell’art. 6 del presente Regolamento e per il proprio territorio di competenza, può – con propria Ordinanza - stabilire delle limitazioni alla vendita (anche per asporto) e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

2. In presenza di particolari condizioni di condivisione sociale, di eventi o iniziative a stampo socio-culturale, previa adeguata partecipazione dei cittadini residenti in zona, il Sindaco di ogni singolo Comune facente parte dell’Unione - con propria Ordinanza e per il proprio territorio di competenza - può stabilire una limitazione oraria per la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, per periodi continuativi non superiori a 60 giorni,

3. Fuori dalle aree individuate negli allegati al presente regolamento, in caso di turbativa al decoro e alla vivibilità urbana, il Sindaco di ogni singolo Comune facente parte dell’Unione, per il proprio territorio di competenza, interviene con i poteri di Ordinanza di cui ai commi 5 e 7 bis, dell’art. 50 del D.lgs. 267/2000;

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4. La violazione delle fattispecie previste dal presente articolo (somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche in violazione degli orari imposti dai provvedimenti adottati), comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 100 ed il massimo di Euro 400.

Art. 10 Procedure per l’adozione dell’ordine di allontanamento

1. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (convertito con modificazioni con Legge 18 aprile 2017 n. 48)1 nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, delle sanzioni amministrative accessorie e delle misure ripristinatorie previste dalla legge e dal presente Regolamento, l’accertamento della violazione delle previsioni degli articoli di seguito indicati all’interno del perimetro delle aree definite con le modalità indicate al precedente art. 6 (di cui alle planimetrie allegate al presente Regolamento), comporta, per l’organo accertatore, l’obbligo di contestare in forma scritta al trasgressore l’ordine di allontanamento di cui all’art. 9 del D.L. 14/2017, convertito in L. 48/2017: • Art. 13, comma 1; • Art. 14, comma 1, lettera a), b), c), d), e), h), i), j), l), m) e n); • Art. 16, comma 1; • Art. 17, comma 2, lettera a), b), c), d); • Art. 45, comma 2, lettera g), h), i), l);

2. Nell’ordine di allontanamento, sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria dello stesso non può fare ingresso in alcuna delle aree definite ai sensi dall’art. 6 a prescindere dall’attività che si eserciti o svolga, per la durata di quarantotto ore dall’accertamento del fatto e della contestazione dell’ordine. In caso di sua violazione, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 300 ad Euro 900, il personale che ha accertato la violazione all’ordine scorta la persona all’esterno dell’area e, tramite il proprio Comando, trasmette copia dell’ordine di allontanamento immediatamente al Questore, con richiesta di adozione del provvedimento di cui all’art. 10, comma 2, del D.L. 14/2017, come convertito dalla L. 48/2017;

3. Ferme le disposizioni di cui all’art. 9 del D.L. 14/2017 - come convertito dalla L. 48/2017 – la medesima procedura si applica anche in caso di accertamento della violazione di cui agli articoli 688 (ubriachezza) e 726 (atti contrari alla pubblica decenza) del codice penale, nonché all’art. 7, comma 15 bis, del D.lgs. 30 aprile 1992 n, 285 (esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore e guardiamacchine), esercizio del commercio abusivo sulle aree pubbliche e di bagarinaggio sportivo2, si procederà all’anche quando le rispettive violazioni sono state accertate in una delle aree di cui all’art. 6 del presente Regolamento.

1 D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città come convertito, con modificazioni, dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 - Capo II Disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano Art. 9. Misure a tutela del decoro di particolari luoghi 1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché dall'articolo 7, comma 15-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 del presente articolo è disposto altresì nei confronti di chi commette le violazioni previste dalle predette disposizioni nelle aree di cui al medesimo comma. 3. Fermo il disposto dell'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. 4. Per le violazioni di cui al comma 1, fatti salvi i poteri delle autorità di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio, l'autorità competente è il sindaco del comune nel cui territorio le medesime sono state accertate, che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al comune competente, che li destina all'attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano. 2 Il bagarinaggio sportivo è stato inserito tra le condotte alle quali applicare l’ordine di allontanamento ex artt. 9 e 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni con L. 18 aprile 2017, n. 48, con la conversione in legge del D.L. 53/2019 avvenuta con L. 77/2019

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Art. 11 Norme comportamentali per la partecipazione a manifestazioni dinamiche

1. La partecipazione a manifestazioni dinamiche che si svolgono in spazi non delimitati in cui non è presente un unico punto di convergenza e di stazionamento dei partecipanti, quali fiere commerciali su aree pubbliche, fiere espositive, mercati contadini straordinari, mercatini organizzati in occasione di particolari festività ecc., è consentita ai soli operatori i cui impianti, sia elettrici che GPL , risultino conformi a quanto previsto dalla circolare del Ministero dell’Interno - Dipartimento del Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile prot. n. 3794 del 12/03/2014 e alla Direttiva del Gabinetto del Ministro dell’Interno n.11001/1/110/(10) del 18/07/2018.

2. Gli operatori che intendono partecipare alle manifestazioni dinamiche devono trasmettere al competente servizio del Comune interessato nei modi e nei tempi previsti dalla medesima Amministrazione, la certificazione di conformità alle specifiche norme tecniche e alla regola dell’arte, redatta a firma di tecnici abilitati. La certificazione per gli impianti GPL deve avere data non anteriore ad un anno dalla data della manifestazione. La certificazione per gli impianti elettrici può avere data superiore ad un anno dalla data della manifestazione se corredata da un atto sostitutivo di notorietà con il quale l’operatore interessato dichiara che non sono intervenute modifiche nell’impianto stesso. Le certificazioni devono poter essere esibite nel corso delle manifestazioni per i controlli effettuati dagli organi di vigilanza e dai responsabili della sicurezza3.

3. I veicoli e/o le attrezzature di vendita degli operatori commerciali su aree pubbliche con impianti elettrici o GPL che non siano in grado di esibire le predette certificazioni, devono essere immediatamente rimossi dall’area della manifestazione e soggiacciono alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 80,00 ed il massimo di Euro 480,00. Qualora detta rimozione non sia tempestivamente effettuata dall’operatore commerciale, questa sarà eseguita coattivamente dalla forza pubblica con addebito delle spese all’operatore medesimo e senza pregiudizio dell’azione penale. Art. 12 Provvedimenti a tutela della vivibilità urbana e di contrasto al degrado e all’abuso di sostanze alcoliche

1. Gli orari di apertura e di chiusura delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto della normativa vigente. In conformità alla normativa nazionale e comunitaria in materia di liberalizzazione delle attività economiche, possono, tuttavia, essere apposte limitazioni agli stessi e allo svolgimento delle attività, connesse alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, della sicurezza e del decoro urbano, del mantenimento dell'ordine sociale e della sicurezza stradale.

2. A tal fine ogni singola Amministrazione comunale, adotta i provvedimenti necessari: − ad assicurare una corretta convivenza tra funzioni residenziali e libero esercizio delle attività

prevenendo e contrastando ogni fenomeno di degrado e/o allarme sociale, anche riconducibile al consumo ed all'abuso di bevande alcoliche, così da garantire il regolare ed ordinato svolgimento della vita civile;

− a migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

− a salvaguardare l'incolumità e la salute delle persone, le loro attività, il lavoro, la mobilità, l'ambiente urbano in ogni suo aspetto e dei beni culturali, nel generale perseguimento delle finalità di cui all'art.1, comma 1, del presente Regolamento.

3 Per quanto non espressamente esplicitato in materia di GPL si rimanda alle disposizioni del D.lgs. 22/02/2006, n. 128 e alla norma UNI CIG 7131.

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3. Il Sindaco di ogni singolo Comune aderente all’Unione, sulla base delle segnalazioni pervenute dagli organi di Polizia dello Stato e dalla Polizia Locale, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, al fine di contrastare fenomeni di degrado e/o allarme sociale e a tutela della vivibilità urbana può, nell'interesse pubblico, dettare prescrizioni e limitazioni di esercizio ai pubblici esercizi, alle attività commerciali del settore alimentare, alle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari, ai circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, nelle realtà territoriali nelle quali si riscontrino particolari criticità e nelle quali sia di conseguenza necessario intervenire con specifici provvedimenti limitativi. Tali provvedimenti potranno essere adottati anche nei confronti di singoli esercenti.

4. In ragione delle specifiche realtà riscontrate sulla base di apposita istruttoria o in caso di svolgimento di manifestazioni pubbliche aventi rilevanza locale, il Sindaco di ogni singolo Comune aderente all’Unione, adotta – esclusivamente per il territorio di competenza - provvedimenti necessari per l'applicazione di limitazioni orarie per la vendita (anche per asporto) di alcolici, nonché di chiusura dei pubblici esercizi, delle attività commerciali del settore alimentare, delle attività commerciali del settore alimentare, delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti alimentari, dei circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, anche con orari differenziati entro lo stesso ambito territoriale.

5. Per quanto non previsto dal Codice Penale, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 80,00 ed il massimo di Euro 480,00 e all’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o ala cessazione delle azioni, delle attività e dei comportamenti contrari a quanto previsto dal presente articolo:

CAPO II

DECORO E ATTI VIETATI SULLE AREE PUBBLICHE

Art. 13 Comportamenti offensivi della pubblica decenza

1. È vietato in ogni luogo pubblico, aperto al pubblico od esposto al pubblico: a) compiere atti che possano offendere la pubblica decenza tra cui soddisfare le esigenze

fisiologiche fuori dai luoghi preposti, b) compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo; d) Esporre cose alla vista del pubblico tali da recare molestia o disgusto o che possano generare

pericolo. 2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa

pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 100 ed il massimo di Euro 300 e l’obbligo di cessare immediatamente l’attività, oltre all’immediata applicazione dell’ordine di allontanamento, come disposto dall’art. 10 del presente Regolamento, se le violazioni sono state accertate in una delle aree individuate ai sensi dall’art. 6.

Art. 14 Alterazioni del decoro urbano

1. Nelle aree pubbliche o comunque destinate alla circolazione ed al pubblico passaggio sono vietati comportamenti pericolosi o molesti nei confronti degli altri utenti ed in particolare: a) Bivaccare o sdraiarsi per terra negli spazi pubblici e privati e fuori dagli esercizi pubblici e

commerciali, ostacolando o disturbando la piena fruizione di tali aree o impedendo la libera circolazione delle persone ovvero ostruendo le soglie di accesso degli immobili;

b) introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per consumare pasti, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro;

c) Porre in essere comportamenti molesti e creare situazioni indecorose e di disturbo per i passanti nonché per la tranquillità e il riposo dei residenti (a titolo di mero esempio: arrampicarsi sui monumenti, arredi ed altri beni pubblici, nonché legarsi o incatenarsi ad essi, arrampicarsi su pali, segnaletica, cancelli ed inferriate, etc…). A tal proposito i Sindaci di ogni singolo Comune appartenente all’Unione hanno la facoltà di adottare Ordinanze specifiche per il divieto o la limitazione dello svolgimento di attività ludiche o di giochi ritenuti pericolosi;

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d) effettuare giochi e scommesse assimilabili a quelli di azzardo e quelli che richiedono particolari abilità nei partecipanti ed offrono in premio o per scommessa denaro od altre utilità;

e) Salvo esplicita autorizzazione in occasione di feste, manifestazioni ed eventi, eseguire giochi o attività che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose come ad esempio l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, il lancio di farina e simili, il lancio dei cosiddetti “gavettoni” di acqua, il lancio di pietre sia a mano che con qualsiasi altro strumento, nonché lo scoppio di petardi e di mortaretti, con la seguente precisazione: • Lo scoppio di petardi e di mortaretti sul suolo pubblico è ammesso in deroga – applicando

comunque i migliori accorgimenti a tutela della pubblica incolumità e mai in presenza di più persone - esclusivamente nelle festività di fine anno e durante il periodo di Carnevale (determinato dal calendario);

f) Fatte salve le norme del Codice della Strada, è vietato, sulla carreggiata stradale, sulle piazze e sui marciapiedi l’uso di pattini, skateboard e altri acceleratori di velocità;

g) Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private; h) Gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o

rifiuti di qualsiasi genere; i) Introdursi, bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e

nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose; arrampicarsi sui monumenti, cippi, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici; la presente disposizione non trova applicazione per le vasche e le fontane che risultano alimentate in modo autonomo rispetto all’acquedotto comunale;

j) Creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime ed i loro impianti a servizio dell'utenza in modo difforme da quello stabilito;

k) Abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;

l) Effettuare la questua con o senza raccolta di firme; m) Offrire servizi di pulizia o lavaggio di autoveicoli, nonché compiere sul suolo pubblico

operazioni di lavaggio di veicoli o alcunché; n) Fatte salve le norme del Codice Penale e della Legge Regionale n. 20 dell’11 ottobre 2012

(Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione) è in ogni caso vietata l’attività di chi mendica: - Simulando infermità - Sfruttando minori - In modo comunque vessatorio (c.d. mendicità invasiva) - Utilizzando animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell’accattonaggio; - Ancorché con modalità non moleste, quando tali attività, in qualsiasi modo poste in essere,

arrechino intralcio alla circolazione o alla regolare fruizione e al decoro degli spazi e luoghi pubblici e aperti al pubblico, in particolar modo al di fuori di pubblici esercizi, in corrispondenza di musei, chiese, siti archeologiche e nelle zone in cui vi sia notevole passaggio di turisti.

o) È vietato il turpiloquio nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico, poiché considerato atto contrario alla moralità, al buon costume e alla pubblica decenza;

p) Ostacolare o intralciare, anche in gruppo, la circolazione dei pedoni o l’accesso a edifici pubblici o privati

q) Non esporre il permesso per disabili durante la sosta del veicolo nello stallo appositamente riservato e/o non esporre eventuali ulteriori permessi in deroga ai divieti e obblighi in materia di circolazione;

2. La violazione alle disposizioni del presente articolo, comma 1, lettera a), b), c), d), e), h), i), j), l), m), n) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 100 ed il massimo di Euro 300 e l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e di

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cessazione delle attività vietate, oltre all’immediata applicazione dell’ordine di allontanamento - come disposto dall’art. 10 del presente Regolamento - se le violazioni sono state accertate in una delle aree individuate ai sensi dall’art. 6;

3. La violazione delle disposizioni del presente articolo, comma 1, lettera p) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 25 ed il massimo di Euro 300

4. La violazione di tutte le altre disposizioni del presente articolo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 50 ed il massimo di Euro 300;

5. Ai sensi dell’art. 20 della legge 24 novembre 1982, n. 689, gli oggetti utilizzati o gli animali sfruttati possono essere sequestrati ai fini di confisca.

Art. 15 Insudiciamento e comportamenti atti ad imbrattare o danneggiare

1. Fatta salva l’applicazione delle norme penali o speciali, è vietato: a) ostruire o invertire il deflusso delle acque dei fossati, dei canali, dei laghetti eventualmente

esistenti, immettervi solidi o liquidi che possano recare pregiudizio all’ambiente; b) deporre o lasciar cadere, nei luoghi aperti al pubblico o soggetti a pubblico passaggio o

nell’alveo dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua in genere, spazzatura, avanzi di erbaggi o qualsiasi altro oggetto, fatte salve specifiche regolamentazioni;

c) compromettere in qualsiasi modo la pulizia o il decoro di edifici ed abitazioni ovvero di qualsiasi area pubblica o privata, abbandonando oggetti sul suolo, gettando, disperdendo o depositando carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altra cosa seppur di piccolo volume;

2. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 100 ed il massimo di Euro 300, oltreché l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e la cessazione delle attività vietate.

Art. 16 Decoro nell’abbigliamento dei cittadini

1. È vietato andare in pubblico con abbigliamenti o atteggiamenti che possono offendere la decenza o il pubblico decoro quali, a titolo esemplificativo, mostrarsi a torso nudo oppure in bikini o reggiseno.

2. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 50,00 ed il massimo di Euro 150,00, oltre all’immediata applicazione dell’ordine di allontanamento - come disposto dall’art. 10 del presente Regolamento - se le violazioni sono state accertate in una delle aree individuate ai sensi dall’art. 6

TITOLO III

SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 17 Patrimonio pubblico e arredo urbano

1. Il patrimonio pubblico comprende tutti i beni di proprietà di Enti pubblici, comprese le servitù pubbliche, ed anche quelli di soggetti privati che per la loro destinazione, natura o funzione sono di libero uso, godimento od utilità per la collettività. Lo stesso risulta perciò composto da edifici, impianti, fabbricati, arredi ed altri beni mobili; il suolo, le aree verdi, i beni naturali. I beni costituenti il patrimonio pubblico sono affidati alla gestione responsabile di tutti i cittadini che sono tenuti a fruirne con diligenza ed il riguardo che riserverebbero ai beni di loro proprietà e con modalità idonee a non limitare analoghi diritti sui beni medesimi esercitabili da altri soggetti.

2. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano - senza pregiudizio per le sanzioni penali - è vietato:

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a) Apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure deturpare, imbrattare, insudiciare, macchiare, tingere con colori, vernici, spray i muri degli edifici e la sede stradale, fatto salvo disegni segni, figure espressamente autorizzate;

b) Modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;

c) Spostare le panchine dalla loro collocazione, così come cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature, transenne apposte per segnalare pericoli o per determinare l’assetto provvisorio della viabilità ed elementi di arredo urbano in genere;

d) Collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche, pali della segnaletica stradale verticale o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, fatto salvo il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.

3. La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 100 ed il massimo di Euro 300 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

4. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta, inoltre, l’immediata applicazione dell’ordine di allontanamento - come disposto dall’art. 10 del presente Regolamento - se le violazioni sono state accertate in una delle aree individuate ai sensi dall’art. 6

Art. 18 Luminarie

1. È soggetta a preventiva Autorizzazione rilasciata dall' Ufficio Tecnico Comunale - competente per ogni singolo Ente aderente all’Unione - la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario o a carattere offensivo e indecoroso. La richiesta per l'installazione delle luminarie dovrà essere presentata in forma scritta al Comune ove è prevista l’installazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio della iniziativa.

2. Nella richiesta di rilascio del titolo autorizzativo dovranno essere indicate il nominativo della ditta installatrice e l'elenco delle strade del territorio interessate dall'installazione delle luminarie nonché il periodo di esercizio previsto.

3. Negli allestimenti – fatti salvi divieti specifici - possono essere utilizzati come supporti i pali di sostegno, le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. È in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti.

4. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli (carreggiata) ed a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi (marciapiedi, piste ciclabili, percorsi ciclo – pedonali).

5. Chiunque sia incaricato di eseguire l'installazione delle luminarie è tenuto a completare la richiesta di rilascio del titolo autorizzativo con una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle specifiche norme di settore. È fatto altresì obbligo al soggetto installatore di fornire al Comune interessato la reperibilità telefonica per eventuali interventi urgenti.

6. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti titolari dell'Autorizzazione di cui al comma 1).

7. La violazione alle disposizioni del presente articolo, commi 1), 2), 3) e 4) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 50 ed il massimo di Euro 300 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

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Art. 19 Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Fatti salvi i Regolamenti del decoro urbano eventualmente adottati da ogni singolo Comune aderente all’Unione, previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare temporaneamente nelle strade o piazze ed in vista di queste e sulle facciate degli edifici, addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 3) del precedente articolo; nel caso in cui vengano utilizzate come sostegno o supporto strutture di proprietà comunale è fatto obbligo al soggetto che cura o che dispone la collocazione dei manufatti in questione di provvedere alla presentazione di idonea comunicazione indirizzata al Sindaco del Comune interessato almeno 10 giorni prima dell'iniziativa, contenente i dati di cui al comma 2) del precedente articolo. Qualora l'esposizione degli addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili venga attuata direttamente dall' Amministrazione Comunale - utilizzando come sostegno o supporto strutture di proprietà del Comune - non è richiesto alcun adempimento preventivo.

2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli addobbi, stendardi e materiali similari, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

3. La violazione alle disposizioni del comma 1) del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 50 ed il massimo di Euro 300 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

Art. 20 Divieto di campeggio libero

1. In tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio ed in quelle aperte indistintamente all'uso pubblico presenti su tutto il territorio comunale è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento con camper, tende, roulotte, veicoli di ogni tipo allestiti ad abitazione viaggiante e simili, fuori dalle aree appositamente attrezzate eventualmente predisposte nel territorio comunale, fatto salvo il rilascio di apposita e temporanea autorizzazione comunale . Il divieto di cui sopra non si applica ai circhi equestri, ai luna park ed in genere ai mezzi degli spettacoli viaggianti qualora debitamente autorizzati a svolgere la loro attività nel territorio comunale, esclusivamente per il tempo stabilito dall’autorizzazione. È inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio dell’Unione, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate eventualmente predisposte a cura delle singole amministrazioni comunali. Con apposita Ordinanza, il Sindaco del Comune interessato all’attività di campeggio abusivo ai sensi del presente articolo, dispone lo sgombero delle aree abusivamente utilizzate e l'allontanamento dei veicoli e delle persone accampate attivando il Comando della Polizia Locale e richiedendo, se del caso, anche l'uso della Forza Pubblica ed impiegando altresì chiunque possieda i mezzi e le capacità tecniche necessarie allo scopo.

2. Nelle aree private l'effettuazione di campeggio e/o attendamento con camper, tende, roulotte, veicoli di ogni tipo allestiti ad abitazione viaggiante e simili è ammesso esclusivamente su fondi debitamente chiusi e recintati e nel rispetto delle norme igienico – sanitarie, di prevenzione incendi ed urbanistico – edilizie. In tal senso è ammessa apposita deroga comunale (rilasciata a cura dei singoli Comuni aderenti all’Unione) di natura temporanea in occasione di particolari manifestazioni di pubblico interesse o nel caso di eventi particolari. Il proprietario o il soggetto avente la materiale disponibilità delle aree private interessate dal campeggio e/ o dall'attendamento è obbligato a conservare costantemente tali aree in condizioni di pulizia e decoro evitando in particolare che all'interno di esse si stabiliscano un numero di mezzi, di strutture e di persone incompatibile con le dimensioni, la superficie disponibile e gli impianti delle aree medesime e tale da non garantire la salubrità dei luoghi.

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Il Sindaco di ogni Comune interessato, in seguito ad accertamenti e verifiche condotte dal personale dell'Ufficio Tecnico, della Polizia Locale e dell'Azienda dei Servizi Sanitari, in situazioni di carenza dei requisiti igienico – sanitari, di inagibilità delle strutture e delle aree, perdurante stato di degrado ambientale, potrà adottare apposita Ordinanza per la limitazione della fruizione di tali aree o per il loro totale sgombero.

3. Per comprovate esigenze e situazioni di emergenza, il Sindaco di ogni Comune interessato aderente all’Unione, con apposito provvedimento può attivare campi di sosta temporanei.

4. Fatti salvi i provvedimenti previsti dalle leggi penali e l'applicazione delle violazioni alle norme di settore definite dalle Leggi dello Stato, la violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 77 ed il massimo di Euro 462 oltre all' obbligo di adempiere integralmente alle Ordinanze Sindacali di cui al comma 1) ed al comma 2).

Articolo 21 Velocipedi

1. I velocipedi in evidente stato di abbandono, anche se regolarmente assicurati con sistemi di chiusura, di cui venga accertata la permanenza nello stesso luogo per un periodo di almeno 30 giorni, saranno rimossi per la loro conseguente demolizione che avverrà decorsi almeno novanta giorni dalla rimozione stessa, salvo non possano configurarsi evidentemente quali rifiuti ai sensi della normativa in materia ambientale, con l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste e l'immediata rottamazione del veicolo. Qualora nel corso dei novanta giorni succitati si presenti il proprietario per reclamare la restituzione, nei suoi confronti si applicherà quanto previsto dal comma 3 e dal successivo comma 5.

2. Non è consentito agganciare con sistemi di ritenuta (quali catene, corde, lacci metallici o meno, sistemi antifurto meccanici ed altri sistemi) velocipedi, acceleratori di andatura, ciclomotori e motocicli ai manufatti stradali ovvero a qualsiasi altro supporto diverso esistente o prospiciente sulle aree pubbliche o destinate all'uso pubblico, compresi gli alberi, salvo, per quanto concerne i velocipedi, dalle rastrelliere all'uopo predisposte od autorizzate dall'Ente proprietario della strada.

3. I mezzi di cui al comma 1) e 2) saranno restituiti ai sensi dell'art. 215 commi 1, 2 e 4 del C.d.S. ai legittimi proprietari, previo pagamento delle spese di rimozione e custodia quantificate con deliberazione della Giunta comunale di ogni singolo Comune aderente all’Unione.

4. La violazione di quanto previsto al comma 1) del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 25 ed il massimo di Euro 75 oltre all'eventuale sanzione pecuniaria prevista dall'art. 158 del D.L.gs. 285/92 e della relativa sanzione accessoria di cui all'art. 159 e 215 del predetto decreto con le modalità di cui al comma 3.

5. La violazione di quanto previsto al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 25 ed il massimo di Euro 75 oltre all'eventuale sanzione pecuniaria prevista dall'art. 158 del D.L.vo. 285/92 e della relativa sanzione accessoria di cui all'art. 159 e 215 del predetto decreto con le modalità di cui al comma 3.

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TITOLO IV – NETTEZZA, SALVAGUARDIA E CORRETTO UTILIZZO DELLE AREE VERDI. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I CIMITERI

CAPO I – NETTEZZA E DECORO

Art. 22 Manutenzione e pulizia di immobili

1. I proprietari ed i soggetti aventi in ogni caso la materiale disponibilità di edifici sono tenuti a provvedere alla loro generale decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi, delle tende esterne e delle recinzioni contermini ad aree e spazi pubblici. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile munendosi – qualora necessario e previsto – dei relativi titoli autorizzativi.

2. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dai competenti Uffici di ogni singolo comune facente parte dell’Unione per motivi di igiene, incolumità pubblica e decoro. Gli stessi soggetti devono provvedere alla pulizia e manutenzione ed in generale alla conservazione del decoro delle aree cortilizie se le stesse sono visibili da spazi pubblici.

3. I soggetti di cui al comma 1) sono tenuti a mantenere i tetti, i cornicioni, i camini, le balconate ed i terrazzi degli edifici in buono stato di conservazione in modo tale da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale.

4. I soggetti di cui al comma 1) sono responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

5. I soggetti di cui al comma 1) devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana sugli spazi ed aree contermini.

6. Nel caso in cui le facciate degli edifici prospicienti la pubblica via e pertanto in vista degli spazi pubblici risultino imbrattati o deturpati con scritte, affissioni, disegni o macchie indecorose i soggetti di cui al comma 1) dovranno provvedere tempestivamente all'eliminazione dei deturpamenti. Nel caso di inadempienza, il Sindaco potrà adottare apposita Ordinanza di rimessa in pristino prevedendo anche che in caso di perdurante inerzia gli interventi necessari vengano eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, con successivo addebito di tutte le spese sostenute ai soggetti inadempienti.

7. Le acque piovane che scolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate, quando possibile, all’interno della proprietà privata attraverso lo smaltimento in fondi persi oppure, qualora ciò non sia possibile, nell'apposita rete fognaria. Gli eventuali guasti dovranno essere tempestivamente riparati a cura e spese del proprietario.

8. I soggetti di cui al comma 1) hanno l'obbligo di provvedere periodicamente alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, ecc...

9. I proprietari ed i soggetti aventi in ogni caso la materiale disponibilità di fabbricati abbandonati o in disuso, nei quali si sono insediate colonie di colombi o altri volatili, devono provvedere alla pulizia e disinfestazione dei locali in cui si trovano i volatili e procedere alla chiusura delle eventuali aperture con idonee reti protettive per evitare nuove colonizzazioni. A richiesta del Comando di Polizia Locale e/o dell’Ufficio Tecnico di ogni singolo Comune aderente all’Unione, sarà onere dei medesimi soggetti provvedere alla tempestiva pulizia degli spazi pubblici contermini all'edificio qualora lordati dagli escrementi dei volatili così come provvedere all'eventuale posa di idonei dissuasori per l'allontanamento dei volatili.

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10. I proprietari ed i soggetti aventi in ogni caso la materiale disponibilità di fabbricati abbandonati o in disuso e delle relative pertinenze devono evitare che l'incuria porti quei luoghi ad infestazioni di ratti o animali selvatici o ad altri inconvenienti di natura igienico – sanitaria quali il proliferare di insetti. In tal senso viene fatto loro obbligo di provvedere ad effettuare periodiche operazioni di regolazione della vegetazione presente, al taglio delle erbe infestanti, ad interventi di generale pulizia delle aree, rimuovendo rifiuti, materiali organici, eventuali bacini e contenitori di acqua stagnante in essi depositati, e mantenendo il decoro e la salubrità dei luoghi.

11. La violazione alle disposizioni del presente articolo, commi 1), 2), 7), 8) e 9) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 77 ed il massimo di Euro 462 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

12. La violazione alle disposizioni del presente articolo, commi 3), 4) ,5) e 6) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 25 ed il massimo di Euro 150 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

Art. 23 Sicurezza degli edifici privati e degli edifici disabitati

1. È vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari che pregiudichino la salubrità dei locali medesimi, la sicurezza e salute degli abitanti o il decoro dell'edificio. Il Sindaco di ogni singolo comune aderente all’Unione, nel proprio territorio di competenza, può ordinare a mezzo di specifica ordinanza lo sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso.

2. I proprietari o i possessori a qualsiasi titolo di edifici disabitati, in stato di abbandono o comunque inutilizzati, devono porre in atto le misure necessarie ad impedire ogni forma di invasione od occupazione da parte di terzi, provvedendo ad assicurare l’integrità delle recinzioni, chiusura dei varchi e dei cancelli, degli accessi all’edificio attraverso porte o finestre, eventualmente tamponando i fori con murature o installando inferriate o altri idonei presidi stabili, nel rispetto della vigente normativa in materia edilizio-paesaggistica.

3. Le unità immobiliari adibite a civile abitazione devono essere mantenute in condizioni tali da evitare inconvenienti igienico-sanitari ed ambientali nocivi alla salute pubblica.

4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 100 ed il massimo di Euro 300.

Art. 24 Recinzioni di cantiere

1. Qualora non diversamente disciplinato dai Regolamenti Edilizi di ogni singolo Comune aderente all’Unione e fatta salva l’applicazione delle norme specifiche di settore (in particolare il D.lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), il soggetto che intende eseguire interventi su aree private non intercluse al libero accesso o su fabbricati posti in fregio a spazi pubblici od aperti al pubblico, deve, prima di dar corso ai lavori, recingere provvisoriamente l’area o il fabbricato oggetto di intervento.

2. Quando la recinzione di cantiere comporti anche l’occupazione temporanea di suolo pubblico, il titolare deve preventivamente chiedere ed ottenere dall’Ufficio competente la relativa concessione, evidenziando nella richiesta l’eventuale interferenza con parcheggi, fermate di autobus e passaggi pedonali accessibili.

3. La recinzione deve essere rispondente ai requisiti di sicurezza, avere un aspetto decoroso ed avere un’altezza adeguata; salvo diverso obbligo normativo, le porte ricavate nella recinzione non devono aprirsi verso l’esterno; qualora prospettanti spazi pubblici o aperti all’uso pubblico, gli angoli della recinzione ed ogni altra sporgenza devono essere opportunamente protetti ed evidenziati per tutta la loro altezza e muniti di segnali luminosi a luce rossa o gialla che devono rimanere accesi nelle ore notturne ed in condizioni di insufficiente luminosità.

4. I ponteggi e le recinzioni di cantiere devono essere progettati in modo da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’occlusione delle pubbliche visuali, garantendo uno spazio di percorrenza pedonale idoneo. Le modifiche al tracciato del flusso pedonale devono essere ridotte al minimo o devono essere installati sistemi che garantiscano la percorribilità in sicurezza per tutti i cittadini;

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5. Le pavimentazioni degli spazi pubblici interessati da lavori o cantieri devono essere mantenute e

ripristinate con gli stessi materiali di finitura, evitando rappezzi e provvedendo in caso di rottura del suolo, ad un adeguato ripristino della pavimentazione esistente. Alla fine dei lavori, lo spazio di cantiere e quello di influenza dovranno essere restituiti in condizioni decorose, senza tracce dei materiali di risulta e con pavimentazioni completamente ripristinate;

6. Non è consentito mantenere in opera ponteggi su suolo pubblico per tempi eccedenti la realizzazione delle opere. I ponteggi non dovranno recare danno a piantagioni (alberi, arbusti, piantumazioni etc..) non interessato al progetto e presenti nell’area di cantiere o nelle sue adiacenze;

7. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 100 ed il massimo di Euro 300, oltre all’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido.

Art. 25 Manutenzione dei giardini privati e delle piantumazioni prospicienti la pubblica via. Decoro

1. Deve essere curata la pulizia di terreni, cortili, giardini privati e simili, provvedendo al regolare sfalcio dell’erba e alla potatura delle piante. Le stesse aree, anche per evitare pericolo alla collettività, devono essere tenute libere da rovi, erbacce e sporcizia;

2. Il proprietario o il conduttore di fondi o giardini prospicenti alla pubblica via, deve curare il taglio di radici e di parti arboree in generale che provochino danno ad aree pubbliche, alla sede stradale o ad altri luoghi soggetti al pubblico passaggio. È fatto divieto di utilizzare terreni, arre esterne, balconi, terrazze comunque visibili dalla pubblica via, come luogo di deposito di rottami o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

3. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 50 ed il massimo Euro 300, oltre all’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido.

Art. 26 Muratura di porte e finestre di edifici disabitati già soggetti di effrazione

1. L’amministrazione comunale di ogni singolo Comune appartenente all’Unione, tramite apposita Ordinanza, può imporre ai proprietari di edifici disabitati o inutilizzati, di qualsiasi natura, che siano già stati oggetto di effrazione ovvero di occupazione abusiva da parte di terzi, a muratura di tutti gli accessi posti al piano terreno, quali porte e finestre, al fine di impedire ulteriori ingressi.

2. Ove la natura dello stabile e la tipologia delle effrazioni accertate lo rendano opportuna, le amministrazioni suddette potranno imporre anche l’occlusione, tramite muratura, di tutti gli accessi allo stabile posti ai piani superiori.

3. Chiunque non ottempera all’Ordinanza di cui al comma 1) del presente articolo, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 150 ed il massimo di Euro 450. In tal caso l’amministrazione comunale potrà provvedere ad eseguire direttamente le operazioni necessarie con addebito delle spese all’interessato.

Art. 27 Ammassamento di oggetti negli immobili e aree private

1. Negli immobili di qualsiasi tipo, nei cortili, nei giardini e negli orti è vietato ammassare oggetti che possano recare danno o pericolo ai privati cittadini e possono ledere il decoro urbano, nonché determinare pericoli a livello igienico-sanitario.

2. L’amministrazione comunale di ogni singolo Comune facente parte dell’Unione potrà imporre ai proprietari la pulizia dell’area e la messa in sicurezza attraverso specifica Ordinanza. Nel caso in cui il destinatario non ottemperi a questo provvedimento amministrativo, l’amministrazione comunale potrà provvedere ad eseguire direttamente le operazioni necessarie con addebito delle spese all’interessato, fatte salve le altre sanzioni previste dalla legge.

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3. La violazione delle norme di cui al presente articolo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 100 ed il massimo di Euro 300, oltre all’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e degli eventuali obbligati in solido

Art. 28 Rami e siepi

1. Le siepi ed i rami delle piante radicate nella proprietà privata che sporgono sugli spazi e ed aree pubbliche (carreggiata della strade, marciapiedi , passaggi pedonali, piazze ecc.) devono essere potate - a cura dei loro proprietari - ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, eliminando con tempestività ogni possibile limitazione alla corretta e completa fruibilità delle strutture ed ogni invasione degli spazi pubblici; i proprietari delle siepi e delle piante devono altresì provvedere affinché i cespugli ed i rami non danneggino i cavi della pubblica illuminazione o delle linee telefoniche.

2. Sono ammesse sporgenze di rami con altezza superiore a m. 2,70= al di sopra dei marciapiedi e con altezza superiore a m. 5,00= al di sopra delle carreggiate; in entrambi i casi i rami non devono comunque impedire o limitare la visibilità dei segnali stradali ed il regolare funzionamento degli impianti della pubblica illuminazione.

3. I proprietari delle siepi e della piante radicate nella proprietà privata e poste in adiacenza alle strade sono obbligati a rimuovere nell'immediatezza foglie, ramaglie, marcescenze, frutti, rami secchi, qualora caduti dalle piante insistenti sui propri fondi sulla sede stradale (marciapiedi compresi) per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, evitando in particolare che tali materiali occludano i tombini e la caditoie di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche ubicate sulle strade.

4. I rami, i residui di potatura, le foglie e tutti i residui di vegetazione di cui ai commi precedenti devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura e spese del proprietario delle siepi e delle piante.

5. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 50 ed il massimo di Euro 300 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

Art. 29 Operazioni di vuotatura e spurgo degli impianti fognari

1. Le operazioni di pulizia degli impianti fognari e di trattamento privati - vasche condensagrassi, vasche Imhoff, ossidatori e filtri batterici, devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite dì dispositivo atto a non disperderne i liquidi.

2. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 50 ed il massimo di Euro 300.

Art. 30 Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Le occupazioni di suolo all'esterno dei negozi e delle attività commerciali in genere per esposizione di derrate e generi alimentari devono essere effettuate nel rispetto delle specifiche disposizioni di ogni singolo Comune e sotto l'osservanza di quanto stabilito dalle norme igienico – sanitarie. Dette merci devono comunque ed in ogni caso essere tenute ad un'altezza minima di 50 cm. dal suolo utilizzando apposite strutture per l’esposizione.

2. La distribuzione su suolo pubblico o di uso pubblico di alimenti o mangimi ai gatti randagi in ambito comunale è permessa, previa comunicazione all' Amministrazione Comunale competente, esclusivamente a condizione che:

a) la distribuzione avvenga mediante l'utilizzo di ciotole o contenitori lavabili o monouso evitando di deporre direttamente sul suolo gli alimenti o mangimi;

b) i soggetti che effettuano la distribuzione dovranno contestualmente verificare il totale consumo degli alimenti asportando immediatamente gli eventuali residui non consumati e i contenitori utilizzati.

3. È vietata la distribuzione in ambito urbano di mangime ai volatili selvatici.

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4. La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 50 ed il massimo di Euro 300 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori. e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 31 Norme comportamentali per l’attività della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nella vendita per asporto di bevande e pulizia delle aree

1. I gestori dei pubblici esercizi e dei circoli autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, delle attività commerciali del settore alimentare e degli esercizi artigianali autorizzati alla vendita al minuto di alimenti e bevande hanno l’obbligo: − di mettere a disposizione dei clienti che sostano all’esterno dei locali, apposito contenitore per la

raccolta dei mozziconi di sigaretta, da ritirare al momento della chiusura dell’esercizio e il cui contenuto deve essere smaltito a cura del gestore;

- di mettere a disposizione dei clienti che sostino all' esterno dei locali almeno due contenitori per i rifiuti, da ritirare al momento della chiusura dell'esercizio e il cui contenuto deve essere smaltito a cura del gestore;

− entro un'ora dalla chiusura, di asportare i residui di consumazioni e pulire il suolo pubblico in un congruo raggio dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze dei locali e del suolo pubblico loro concesso.

2. È vietato pubblicizzare con qualsiasi modalità, anche all'interno del luogo/locale di somministrazione, la promozione tariffaria che associ la diminuzione del prezzo all’aumento del consumo di bevande alcoliche

3. I titolari di pubblici esercizi che occupano il suolo pubblico e/o gravato di servitù di uso pubblico mediante tavoli, sedie, panche, ombrelloni, pedane, chioschi, fioriere e manufatti similari (i cosiddetti “dehors“) in aree contermini ai locali in cui viene svolta ed è autorizzata l’attività in sede fissa di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande devono preventivamente ottenere dal Comune l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico e provvedere al pagamento del relativo canone (qualora dovuto) . I medesimi titolari di pubblici esercizi / concessionari sono tenuti ad attivarsi ed a vigilare costantemente affinché il suolo pubblico oggetto dell’occupazione e le aree contermini a questo correlate, non vengano sporcate o insudiciate dagli avventori. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata nell’immediatezza. Gli spazi e le aree occupati dai “dehors” devono essere destinati esclusivamente all’attività di somministrazione di alimenti e bevande e non possono essere utilizzati per altri usi impropri. Tutti gli elementi ed i manufatti costituenti i “dehors” devono essere sempre mantenuti in ordine ed in perfetto stato igienico – sanitario di sicurezza e di decoro.

4. Nei giorni e negli orari in cui il pubblico esercizio è chiuso ed è quindi conseguentemente sospesa la somministrazione di alimenti e bevande all’esterno dei locali, tavoli, sedie, panchine ed ombrelloni dovranno essere custoditi mediante strumenti che ne impediscano l’uso e lo spostamento in modo improprio, oppure ritirati in luogo privato.

5. È vietato accedere e introdurre alle aree ove si svolgono manifestazioni di pubblico spettacolo con bottiglie e/o contenitori in vetro e/o lattine di alluminio.

6. Per quanto non previsto dal Codice penale, la violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 80,00 ed il massimo di Euro 480,00 e l’obbligo della cessazione delle azioni, delle attività e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

7. Per quanto non previsto dal Codice penale, la violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 50,00 ed il massimo di Euro 150,00 e l’obbligo della cessazione delle azioni, delle attività e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo

Art. 32 Prescrizioni in caso di pioggia o gelo

1. È vietato bagnare il suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio quando, a causa della temperatura esterna, vi sia pericolo di formazione di lastre di ghiaccio.

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2. In caso di pioggia le tende sovrastanti il suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio, devono essere riavvolte, se i gocciolamenti costituiscono pericolo per l’incolumità delle persone.

3. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 50,00 ed il massimo di Euro 300,00 e l’obbligo della cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo oltre all’eliminazione del pericolo

Art.33 Accumuli nevosi

1. I proprietari, gli amministratori ed i soggetti aventi in ogni caso la materiale disponibilità di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate o di gelate hanno l'obbligo - al fine di tutelare l'incolumità delle persone - di sgomberare con tempestività dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede contermini alla loro proprietà e per tutta la lunghezza della proprietà stessa che dà sulla pubblica via , almeno per una porzione di marciapiede avente larghezza / profondità di m. 1.50 o - nel caso di marciapiedi aventi larghezza inferiore - per l'intero sviluppo del marciapiede stesso; i medesimi soggetti di cui sopra hanno altresì l'obbligo di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi , i parcheggi di pertinenza ad uso pubblico , oppure di provvedere con idoneo materiale ad eliminare la situazione di pericolo.

2. I soggetti di cui al comma 1) devono provvedere affinché siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento, oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, sul suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere all' asportazione della neve ivi depositata.

4. La neve rimossa deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi; è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.

5. La neve rimossa ed ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico. 6. Ai soggetti di cui al comma 1) è fatto obbligo di segnalare tempestivamente qualsiasi situazione di

pericolo, dovuto alla presenza di neve o ghiaccio, con transennamenti opportunamente disposti. 7. All'interno delle aree urbanizzate realizzate a seguito dell'approvazione di Piani Particolareggiati

e/o Lottizzazioni di iniziativa privata (ora Piani attuativi comunali) la pulizia delle strade e di tutte le aree pubbliche o di pubblico servizio dalla neve e dal ghiaccio sono a carico dei lottizzanti sino al trasferimento in proprietà delle opere di urbanizzazione al Comune di riferimento.

8. Durante le nevicate, al fine di garantire un adeguato servizio di pulizia delle strade, è vietata la sosta ai margini della carreggiata per ogni categoria di veicoli quando questa sia di intralcio alle operazioni di pulizia; in tale caso è possibile disporre la rimozione dei veicoli con le modalità previste dal Codice della Strada.

9. La violazione alle disposizioni del presente articolo, commi 1), 2), 6) e 7) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 50 al massimo di Euro 300 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

10. La violazione alle disposizioni del presente articolo, commi 3), 4) e 5) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 25 ed il massimo di Euro 150 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori

11. La violazione alle disposizioni del presente articolo, comma 8) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 25 ed il massimo di Euro 150.

Art. 34 Pulizia e manutenzione dei fossati di raccolta delle acque

1. I proprietari e / o i conduttori e comunque i soggetti che esercitano la materiale disponibilità dei terreni adiacenti e confinanti con le strade di qualsiasi specie sono obbligati a mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde ed il fondo dei fossati dei canali di scolo e le cunette laterali di raccolta acqua, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque.

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In tal senso i soggetti di cui sopra dovranno provvedere alla regolare manutenzione dei fossi di scolo e delle cunette esistenti ai lati delle carreggiate delle strade e contermini e limitrofi ai fondi di proprietà , ripristinandoli se abbandonati e/o ricoperti oppure intasati procedendo a tutti gli interventi di pulizia e spurgo quali: taglio di eventuali ramaglie, cespugli, arbusti che in essi abbiano avuto incontrollata proliferazione nonché di ogni altra vegetazione che in essi si riversi ed inoltri provenendo dai terreni in questione; rimozione di ogni materiale quali ad esempio erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che possano ostacolare il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità; esecuzione dei necessari interventi sulle porzioni di terreno di proprietà contermini a tali strutture stradali per il consolidamento e/o il ripristino in modo tale da evitare franamenti o scoscendimento del terreno che possono compromettere la conservazione dei fossi restringendone la sezione o la profondità e quindi la portata.

2. Gli interventi di pulizia e di spurgo dei fossi di scolo dovranno essere effettuati dai soggetti di cui al comma 1) almeno due volte l'anno rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 Aprile e per il periodo autunnale entro il 30 Settembre ed all'occorrenza più spesso in modo tale da lasciare scorrere liberamente le acque piovane.

3. I fossi di scolo, che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa, dovranno essere convenientemente ricalibrati e risezionati dai soggetti di cui al comma 1) secondo le indicazioni tecniche che verranno fornite dai competenti Uffici (Ufficio Tecnico competente per ogni singolo Comune aderente all’Unione e Comando di Polizia Locale), munendosi – qualora necessario e previsto – dei relativi titoli autorizzativi.

4. È fatto divieto di sopraelevare i bordi strada con materiale di qualsiasi natura per impedire il naturale deflusso delle acque dalla strada pubblica ai campi sottostanti e contermini.

5. I fossi di scolo ed i canali presenti lungo le strade private, all'interno delle proprietà private o posti a confine tra proprietà private dovranno essere oggetto di manutenzione e spurgo a cura e spese dei proprietari o dai soggetti a ciò tenuti in base agli usi o ai contratti di fondi rustici o agricoli, anche al fine di evitare problemi di natura igienico sanitaria.

6. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 50 al massimo di Euro 300 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori. Nell'eventualità in cui i soggetti tenuti agli interventi di manutenzione e pulizia dei fossi di scolo laterali alle strade - dopo l'accertamento delle violazioni ai precetti di cui sopra - non vi provvedano autonomamente, oltre all'applicazione delle previste sanzioni amministrative sopra indicate, tali necessari interventi verranno eseguiti d'ufficio dall’Amministrazione Comunale di ogni Comune interessato aderente all’Unione con successivo addebito di tutte le spese sostenute ai proprietari e/o conduttori dei terreni medesimi nonché all'attribuzione a questi stessi soggetti inadempienti delle responsabilità civili e penali per qualsiasi incidente o danno derivante dalla loro mancata esecuzione.

Art. 35 Pulizia dei luoghi di carico e scarico merci

1. Fatte salve le regole imposte dal Codice della Strada, chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

2. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 50 ed il massimo di Euro 300 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

Art. 36 Getto di cose dagli edifici

1. Ferme le disposizioni penali vigenti, è vietato gettare dalle finestre o altre aperture degli edifici, sia prospicienti le strade e aree pubbliche o di uso pubblico, sia nelle aree a comune di corte o condomini, materiali di qualsiasi natura nonché prodotti di risulta di attività edilizia. Questi ultimi devono essere convogliati nei punti di raccolta a terra attraverso tubazioni o canali destinati all’uopo oppure trasportati a mano.

2. La violazione delle norme contenute nel presente articolo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 100 ed il massimo di Euro 300.

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Art. 37 Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi, esercizi commerciali, laboratori artigianali ed attività di produzione beni e servizi

1. Ferma restando la specifica regolamentazione comunale in vigore per ogni singolo Ente aderente all’Unione circa le modalità di raccolta e gestione dei rifiuti urbani e della modalità di raccolta dei rifiuti differenziati (raccolta differenziata), i titolari e gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali e produttive, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, depositati nelle immediate vicinanze ed all'esterno dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area antistante risulti perfettamente pulita.

2. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 25 ed il massimo di Euro 150 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori. Tale violazione è comunque concorrente e complementare a quelle previste dalle norme generali in materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti.

Art. 38 Pulizia e manutenzione delle aree libere non edificate

1. I proprietari, i locatari, i soggetti aventi in ogni caso la materiale disponibilità di terreni ed aree libere non edificate e di aree di cantiere ubicate nel territorio comunale sono obbligati a non lasciarvi in deposito materiali di qualsiasi natura, rifiuti, materiali organici, bacini e/o contenitori di acque stagnanti che possono costituire fonti di crescita per mosche e zanzare ed altri insetti e rifugio di animali (ratti) che siano potenziali veicoli di malattie o comunque di inconvenienti igienico – sanitari.

2. I proprietari, i locatari, i soggetti aventi in ogni caso la materiale disponibilità di terreni e di aree

incolte e non edificate ubicate in prossimità di abitazioni sono obbligati a tenere gli stessi sgombri da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie ed erbe infestanti, da immondizie e da rifiuti in genere, provvedendo alla periodica pulizia e manutenzione con taglio e regolazione della vegetazione al fine di evitare oltre che gli inconvenienti indicati al comma precedente anche il possibile rischio di propagazione di incendi.

3. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 77 ed il massimo di Euro 462 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

Art. 39 Esposizione di panni e tappeti

1. È vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti similari su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio qualora questa attività causi disturbo o danno alle proprietà o alle persone sottostanti.

2. All'interno delle zone residenziali è altresì vietato stendere panni e tappeti sulle recinzioni, fuori delle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche ed in vista della pubblica via, quando questo sia in evidente contrasto con il pubblico decoro.

3. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 25 ed il massimo di Euro 150 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori.

Art. 40 Esalazioni moleste

1. È vietato, nell’esercizio di qualsiasi attività anche se lavorativa, produrre esalazioni moleste verso luoghi pubblici o privati.

2. La cottura di alimenti all’aperto deve avvenire adottando le necessarie cautele affinché fumi od esalazioni non si propaghino verso luoghi pubblici o privati.

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3. L’accensione di stoppie, foglie e sterpi sono consentite solo ed esclusivamente nell’esercizio di attività agricole secondo le specifiche disposizioni, anche Regionali, vigenti in materia. In ogni caso tale accensione è vietata fino a 100 mt dai boschi, dalle macchie di vegetazione, dalle strade pubbliche e dalle abitazioni;

4. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l’applicazione di una sa sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 50 ed il massimo di Euro 300.

Art. 41 Impianti di climatizzazione e condizionamento aria

1. Gli impianti di climatizzazione e condizionamento aria istallati all’esterno di edifici devono essere schermati od orientati in modo tale da limitare la diffusione della rumorosità.

2. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 50,00 ed il massimo di Euro 300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni, delle attività e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 42 Monumenti e lapidi commemorative

1. Per poter collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le strade le aree pubbliche o ad uso pubblico è necessario uno specifico atto dall’amministrazione comunale. La relativa domanda dovrà essere corredata da un progetto indicante la tipologia del manufatto, le dimensioni, i materiali, i colori, il contenuto esatto di eventuali messaggi ed epigrafi, la grafica e relativi caratteri, nonché l’esatto posizionamento del manufatto stesso.

2. Ciascuna amministrazione comunale aderente all’Unione potrà anche riservarsi, durante l’istruttoria amministrativa, di sottoporre le opere a collaudo di un’apposita commissione.

3. La violazione delle norme contenute nel presente articolo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 100 ed il massimo di Euro 300.

4. L’amministrazione potrà imporre la rimozione delle opere installate in violazione del presente articolo, con specifica ordinanza. Qualora il predetto provvedimento non venga ottemperato, ciascuna amministrazione comunale aderente all’Unione potrà provvedere ad eseguire direttamente le operazioni necessarie con addebito delle spese all’interessato, fatti salve le altre sanzioni previste dalla legge.

CAPO II – UTILIZZO DELLE AREE VERDI

Art. 43 Aree Verdi, giardini pubblici, aree attrezzate

1. Il presente articolo disciplina l’uso e la fruizione degli spazi verdi nel territorio dell’Unione, di seguito individuati: a) Parchi e giardini comunali; b) Alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico, fioriere; c) Spazi verdi a corredo di servizi pubblici; d) Spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde o servizi nel P.R.G. di ogni singolo

Comune aderente all’Unione, affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale;

e) Giardini privati aperti all’uso pubblico in base a convenzioni a tal fine stipulate con la proprietà se ciò sia previsto dalla convenzione.

2. Nelle aree verdi, nei giardini pubblici e nelle aree attrezzate individuate al comma precedente è vietato: a) Circolare o sostare con veicoli a motore, ad esclusione di quelli eventualmente autorizzati da

ogni singolo Comune aderente all’Unione per ragioni tecniche e di quelli appartenenti ai Comuni stessi;

b) Eliminare, distruggere, danneggiare, incidere, scorticare e scuotere alberi ed arbusti o parti di essi nonché danneggiare gli spazi erbosi; appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, cartelli e pubblicità;

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c) Staccare o danneggiare i rami delle piante e delle siepi, le fronde e le foglie; raccogliere ed asportare fiori, frutti, radici e qualsiasi parte della vegetazione fatta salva specifica autorizzazione comunale (con ciò intendendosi quella dell’Ufficio Tecnico competente per ogni singolo Comune aderente all’Unione);

d) Abbandonare, catturare, molestare animali nonché rimuovere nidi; e) Rompere e smuovere paletti di sostegno, fili di ferro o qualsiasi altro oggetto posto a riparo di

piante giovani e spazi erbosi; f) Asportare terreno vegetale nonché calpestare le aiuole; g) Ogni gioco ed attività che possa danneggiare le piante, le siepi ed i fiori, gli elementi di arredo

urbano, le attrezzature e gli impianti, nonché creare situazioni di pericolo o disturbo per gli utenti e frequentatori;

h) Ostacolare lo svago ed il benessere di chiunque utilizzi le aree anche con la produzione volontaria di rumori molesti o lo scoppio di petardi e mortaretti;

i) Provocare danni anche con imbrattamenti (scritte, disegni ecc...) alle strutture ed alle attrezzature ed alterare ,anche solo parzialmente , lo stato di fatto esistente;

j) Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere all'esterno degli appositi raccoglitori; k) L'utilizzo delle attrezzature adibite a giochi per i bambini, da parte di minorenni di età

superiore ad anni 14 nonché da parte di adulti in genere; l) Campeggiare e pernottare, fatta salva apposita deroga comunale in occasione di particolari

manifestazioni di pubblico interesse. 3. Il Sindaco di ogni singolo Comune aderente all’Unione, con propria Ordinanza, in ragione della

conformità dei luoghi e delle strutture o per ragioni di natura igienico – sanitaria può disporre che in tutte o in alcune delle aree di cui al comma precedente sia vietato l'ingresso dei cani. L'eventuale istituzione di tale divieto verrà resa nota all'utenza con l'installazione di appositi segnali.

4. La violazione alle disposizioni del presente articolo, comma 1, lettera g), h), i), l), m) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 100 ed il massimo di Euro 300, oltre all’immediata applicazione dell’ordine di allontanamento - come disposto dall’art. 10 del presente Regolamento - se le violazioni sono state accertate in una delle aree individuate ai sensi dall’art. 6;

5. La violazione delle restanti disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 25 ed il massimo di Euro 150;

6. In ogni caso, alle sanzioni previste dai commi precedenti si aggiunge l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico dei trasgressori e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto dal presente articolo.

CAPO III – CIMITERI

Art. 44 Orari

1. Fatto salvo quanto previsto dai singoli Regolamenti comunali di Polizia mortuaria o di Polizia cimiteriale, i cimiteri sono aperti al pubblico secondo l’orario fissato dal Sindaco di ogni singolo Comune aderente all’Unione, reso pubblico attraverso un cartello affisso all’ingresso di ogni singola struttura.

2. La visita fuori orario di apertura è subordinata al permesso del responsabile del servizio da rilasciarsi per comprovati motivi.

3. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di Euro 100 ed un massimo di Euro 300.

Art. 45 Divieti

1. Fatto salvo quanto previsto dai singoli Regolamenti comunali di Polizia mortuaria o di Polizia cimiteriale, nei cimiteri esistenti nel territorio dell’Unione, di norma, si po’ accedere esclusivamente a piedi ed è vietato ogni atto o comportamento irriverente con la sacralità del luogo e della sua destinazione. In particolare è vietato:

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a) Tenere un contegno chiassoso; b) Cantare e usare strumenti di diffusione sonora, al di fuori delle cerimonie autorizzate; c) Introdurre animali; d) Rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi ed oggetti votivi; e) Abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori; f) Asportare dal cimitero qualsiasi cosa senza autorizzazione del Responsabile di ogni singolo

Comune appartenente all’Unione; g) Calpestare le aiuole e le sepolture e camminare al di fuori dei viali (se presenti); h) Disturbare i visitatori in qualsiasi modo e soprattutto con offerte di servizi od oggetti in

vendita; i) Distribuire volantini, raccogliere petizioni, attuare azioni pubblicitarie a favore di ditte private

aventi scopo di lucro, senza preventiva autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune nel cui territorio è ubicato il cimitero;

j) Fotografare cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune nel cui territorio sorge il cimitero e dei soggetti direttamente interessati;

k) Eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune nel cui territorio sorge il cimitero;

l) Indire raccolte di fondi, salvo autorizzazione scritta del Sindaco del territorio in cui sorge il cimitero;

m) Assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato;

n) Introdursi nei cimiteri od entrarvi con biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel cimitero stesso e previa autorizzazione degli uffici competenti di ogni singola amministrazione comunale; tale divieto non si applica agli automezzi di servizio chiamati ad effettuare interventi all’interno delle strutture e a quelli utilizzati dalle ditte di Onoranze Funebri nel corso delle cerimonie;

o) Per motivi di salute, età, o ai portatori di handicap, il Sindaco di ogni singolo Comune appartenente all’Unione potrà concedere il permesso di entrata a mezzo di veicoli, previa presentazione di idonea certificazione. Il permesso verrà revocato qualora si accerti un uso difforme dal consentito;

2. I divieti di cui al comma 1 del presente articolo si estendono alla zona immediatamente esterna ai cimiteri nonché alle eventuali aree di parcheggio pertinenziali.

3. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di Euro 100 ed un massimo di Euro 300.

TITOLO V ATTIVITÀ RUMOROSE

Art. 46 Abitazioni e altri luoghi privati

1. Fatti salvi i piani comunali di zonizzazione acustica eventualmente adottati da ogni singolo Comune aderente all’Unione, al di fuori dei casi esplicitamente vietati e fatta salva la tutela garantita dagli articoli 844 del Codice Civile e 659 del Codice Penale, è generalmente consentito l’esercizio di attività potenzialmente rumorose rientranti nella conduzione della propria vita privata come, ad esempio, l’uso di impianti stereo, strumenti musicali, lavori e apparecchiature domestiche etc…:

2. Per tutelare il riposo delle persone, si individuano le seguenti fasce orarie protette, durante le quali si deve porre particolare attenzione nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, che non devono provocare rumore molesti percepibili in altre abitazioni:

- Giorni feriali: dalle 13.00 alle 15.00 e dalle 23.00 alle 8.00; - Giorni festivi e prefestivi: dalle 12.30 alle 16.00 e dalle 23.00 alle 8.00;

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Al di fuori delle sopra citate fasce orarie, il libero esercizio delle attività quotidiane trova limite nel dover svolgere attività concretamente disturbanti oltre ragionevoli limiti di tollerabilità. La sussistenza dell’effettivo disturbo è certificata da verbale di sopralluogo redatto dalle forze di polizia intervenute e/o dell’Ente competente in materia di rumore (ARPA) che ha effettuato l’accertamento.

3. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 100 ed il massimo di Euro 300;

Art. 47 Pubblicità fonica

1. È vietata qualsiasi forma di pubblicità itinerante a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione, se non espressamente autorizzata. Fatte salve le previsioni del Codice della Strada, la propaganda sonora nei centri abitati è consentita dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00;

2. La pubblicità fonica, a prescindere dal contenuto e dalla finalità del messaggio veicolato, non è consentita a distanze inferiori – in linea d’aria – a mt. 200 da ospedali, case di cura e riposo, scuole di ogni ordine e grado durante l’orario di svolgimento delle lezioni;

3. Il volume dei suoni emessi deve, in ogni caso, essere contenuto entro limiti ragionevoli, tali da non recare disturbo alla quiete pubblica, tenuto anche conto della conformazione topografica e delle caratteristiche dei luoghi in cui viene svolta;

4. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 50 ed il massimo di Euro 300.

Art. 48 Tutela della quiete

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere, un'attività artigianale, produttiva o un'industria che produce emissioni di rumore nell’ambiente (sorgenti sonore fisse) deve rispettare i limiti di emissione sonora previsti dalla specifica normativa di settore (in particolare quella eventualmente definita nell’ambito del territorio comunale) ed è tenuto ad adottare ogni accorgimento tecnico per evitare disturbo e molestie nell'ambiente esterno alla sede dell'attività ed ogni possibile turbamento al riposo ed alle attività dei cittadini. I Servizi Tecnici Comunali, l'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) e l'Azienda dei Servizi Sanitari, su segnalazione o richiesta d'intervento o d'ufficio, accertano la natura dei rumori “disturbanti” e promuovono i più idonei provvedimenti perché i soggetti di cui sopra procedano all'eliminazione della situazione di inquinamento acustico. Nell' esercizio di attività private - non correlate allo svolgimento di servizi pubblici - anche in sé non rumorose delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come a titolo esemplificativo la panificazione, devono essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose ed operazioni similari. Il Sindaco di ogni singolo Comune aderente all’Unione, su motivata richiesta degli organi competenti e secondo l'attuale ordinamento normativo, potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo l'installazione di specifici impianti di attenuazione del rumore e l’adozione ed attuazione di “piani di risanamento acustico”; in caso di recidiva ed inosservanza, potrà altresì disporre la limitazione o la sospensione dell'attività fonte di disturbo.

2. Nei locali pubblici e privati e relative pertinenze, comprese le abitazioni è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare comunque disturbo al vicinato.

3. Ad esclusione delle fattispecie esplicitamente consentite e/o autorizzate, in tutte le aree definite all'Art. 1 comma 2) nei seguenti tempi ed orari:

- periodo autunnale ed invernale: dalle ore 22.00 alle ore 09.00; - periodo primaverile ed estivo: dalle ore 23.00 alle ore 09.00;

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è vietato praticare giochi o attività ludiche in generale, cantare, urlare, produrre schiamazzi utilizzare impropriamente impianti di diffusione sonora e produrre in genere altri rumori molesti in particolare in prossimità di abitazioni ed altri luoghi di soggiorno.

4. Fatti salvi i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento acustico la violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 77 ed il massimo di Euro 462 e l'obbligo per i trasgressori di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite.

Art. 49 Pubblici Esercizi, sale da gioco e circoli privati

1. Ai titolari dei pubblici esercizi, delle sale da gioco e dei circoli privati è fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dei locali gli avventori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata. I titolari di pubblici esercizi che utilizzano apparecchiature di diffusione sonora sono tenuti ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e ad adottare tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo delle persone e di evitare il disturbo alla quiete. L'accertamento di reiterate situazioni di disturbo dovuto alla emissione di rumore “eccessivo” e ripetuti interventi degli organi di polizia a seguito di schiamazzi notturni di avventori in entrata ed in uscita dai pubblici esercizi, possono comportare provvedimenti limitativi dell'orario di chiusura del pubblico esercizio medesimo, anche in deroga alle disposizioni generali.

2. Fatto salvo il rispetto dei limiti di “rumorosità” / limiti di emissione definiti dalle specifiche leggi di settore, di norma per i pubblici esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce l'attività prevalente, i circoli privati, le palestre, le scuole di ballo e simili ubicati in edifici comprendenti anche private abitazioni, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale, juke – box e simili dalle ore 24.00 alle ore 08.00, salvo opportuna ed idonea insonorizzazione dei locali. In ogni caso è comunque fatto obbligo agli esercenti ed ai responsabili delle attività di ridurre particolarmente il volume dei suoni prodotti dopo le ore 22.00.

3. Per i pubblici esercizi che svolgono congiuntamente somministrazione di alimenti e bevande ed attività di intrattenimento danzante e musicale ove quest'ultima sia prevalente rispetto alla prima (a titolo esemplificativo: discoteche, sale da ballo, locali notturni) i limiti orari per la diffusione di musica a mezzo di qualsivoglia apparecchiatura - sia dal vivo che riprodotta - verranno definiti come prescrizione nell' autorizzazione amministrativa per l'apertura del pubblico esercizio, il cui rilascio compete al Comune e subordinatamente all'espletamento di tutte le necessarie verifiche tecniche sugli impianti e sui locali.

4. L'utilizzo di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale, juke – box e simili è ammesso esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi e dei circoli privati, senza dare luogo ad emissioni sonore avvertibili dall'esterno, salvo deroghe esplicite rilasciate da ogni singola amministrazione comunale. È vietato diffondere musica dall'interno all'esterno dei locali del pubblico esercizio a mezzo di apparecchi di amplificazione sonora.

5. Il Sindaco di ogni singolo Comune aderente all’Unione, con proprio provvedimento, può concedere deroghe temporanee ed occasionali ai precetti ed alle prescrizioni definite ai commi 3), 5) ,6), 8) in occasioni di manifestazioni pubbliche di forte richiamo, in occasione di sagre e feste, manifestazioni o iniziative promosse da associazioni o nel caso di eventi d'interesse di una pluralità di persone.

6. Chiunque detenga all'esterno dei locali di pubblico ritrovo giochi quali: biliardini, flipper, video - giochi e similari deve renderli inutilizzabili dopo le ore 22.00 e fino alle ore 09.00 del giorno successivo.

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7. Le manifestazioni a carattere temporaneo, quali concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, fiere,

manifestazioni politiche, di beneficenza, celebrazioni, luna park, manifestazioni sportive e similari, nelle quali vengono impiegate sorgenti sonore amplificate e non, che sono idonee a produrre situazioni di inquinamento acustico sono assoggettate alla specifica disciplina normativa. Per tali manifestazioni temporanee il Sindaco, sentita la Commissione Comunale di Vigilanza sulle attività di pubblico spettacolo qualora convocata, ed acquisita da parte degli organi competenti (A.R.P.A.) la documentazione relativa alla deroga ai limiti di rumore ambientale (Legge 26/10/1995 nr. 447 – D.P.C.M. 01.03.1991), con proprio provvedimento (adottato per ogni singola manifestazione), concede la deroga straordinaria ai limiti di rumore e congiuntamente stabilisce il limite orario massimo entro il quale deve cessare l'utilizzo delle sorgenti sonore ed in particolare la diffusione di musica.

8. Su tutte le aree definite all' Art. l, comma 2) ricadenti nei centri abitati e nelle zone residenziali è vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne il funzionamento accelerando eccessivamente o spingendo il motore a pieno regime, provocando rombi, scoppi e rumori inutili ed utilizzare le autoradio ad eccessivo volume con disturbo percepibile all'esterno.

9. Fatti salvi i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento acustico la violazione alle disposizioni del presente articolo, commi 1), 2), 4) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 77 ed il massimo di Euro 462 e l'obbligo per i trasgressori di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite o di ridurre le emissioni sonore prodotte da sorgenti fisse entro i limiti di legge.

10. Fatti salvi i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento acustico la violazione alle disposizioni del presente articolo, commi 3), 5), 6), 8), 11) e 13) comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 50 ed il massimo di Euro 300 e l'obbligo per i trasgressori di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite.

Art. 50 Attività di allietamento

1. Per le attività di “allietamento” svolte nei pubblici esercizi (sia all'interno che all'esterno dei locali) in forma secondaria e complementare rispetto all'attività primaria della somministrazione, quali esecuzioni di musica dal vivo (con o senza l'ausilio di cantanti), riproduzione di musica con presenza di appositi addetti, concertini ed attività similari che per le modalità ed i limiti con le quali vengono svolte non sono sottoposte alla disciplina di cui agli Artt. 68 , 69 ed 80 del T.U.L.P.S. e del D.M. 19/08/1996 e che pertanto non costituiscono specifica attività di intrattenimento e pubblico spettacolo, dovranno essere rispettati i Regolamenti comunali di zonizzazione acustica e dovrà essere preventivamente presentata una comunicazione via PEC allo Sportello Unico Attività Produttive dell’UTI del Natisone e al Comando di Polizia Locale, da effettuarsi almeno 7 giorni prima della data prevista per l’attività di allietamento su modello predisposto dallo stesso Comando di Polizia Locale allegato al presente Regolamento;

2. Per essere considerata come “allietamento”, l’attività dovrà presentare le seguenti caratteristiche: • essere allestita occasionalmente e temporaneamente; • non essere organizzata al fine di attirare clientela o pubblico in sé, in quanto ha carattere di

complementarietà e sussidiarietà rispetto all'attività principale autorizzata di pubblico esercizio di somministrazione;

• nessun compenso dovrà essere richiesto ai frequentatori del locale né sotto forma di biglietto di ingresso, né sotto forma di maggiorazione dei prezzi e di consumazione obbligatoria;

• l'assetto dei locali non viene modificato mediante interventi strutturali o allestimenti destinati al trattenimento, al fine di trasformarlo in un luogo di pubblico spettacolo;

• l’allietamento verrà svolto esclusivamente nell'area autorizzata per la somministrazione; • non saranno allestiti pedane, palchi, allestimenti scenici o altro; • il locale, o parte di esso, non dovrà essere destinato a “sala da ballo” o “discoteca”; • non dovrà essere data pubblicità dell’evento;

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• dovranno essere osservate scrupolosamente tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e adottate tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo e di evitare disturbo alla quiete pubblica;

3. Se invece all’interno del pubblico esercizio si intende organizzare un evento che implichi pubblico spettacolo o intrattenimento, prima di iniziare l’attività, dovrà essere presentata (secondo le tempistiche di legge) una segnalazione certificata (SCIA) ai sensi dell’art. 68 del TULPS, per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24.00 del giorno di inizio oppure, negli altri casi, una richiesta di AUTORIZZAZIONE ai sensi dell’art. 68 del TULPS;

4. Fatte salve le sanzioni penali e quelle previste dalle normative di settore, la mancata presentazione della comunicazione di allietamento prevista dal presente articolo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 250 ed il massimo di Euro 1000 e l'obbligo per i trasgressori di cessare o far cessare immediatamente l’attività in corso.

Art. 51 Attività rumorose di durata temporanea

1. I macchinari industriali e le macchine operatrici (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, betoniere, escavatori e similari) operanti nell'ambito di cantieri stradali e cantieri edili devono essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e devono essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

2. Le attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili sia che producano emissioni sonore rientranti nei limiti di legge sia che operino con specifica Autorizzazione in deroga ai limiti di rumore ambientale rilasciata dal Comune (Legge 26/10/1995 nr. 447 – D.P.C.M. 01.03.1991) sono svolte di norma tutti i giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 20.00

3. Eventuali deroghe – sia per le fasce orarie sia per l'operatività dei cantieri anche in giornate festive – sono disposte dagli organi competenti (Ufficio Tecnico di ogni singolo Comune aderente all’Unione) per interventi d'urgenza sulle reti tecnologiche di servizi pubblici o di pubblica utilità (riparazione guasti) o per comprovate motivazioni tecniche inerenti le modalità di esecuzione dei lavori.

4. Le attività temporanee quali i cantieri stradali ed edili qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possono comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale devono essere in possesso di specifica autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, deve essere presentata al Comune interessato almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività temporanea.

5. L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'Art. 59 del Regolamento del Codice della Strada (pubblicità fonica), è consentito nei giorni feriali dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00. Nelle giornate festive la pubblicità è consentita dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e solo per divulgare messaggi relativi ad iniziative culturali. Le attività di propaganda elettorale mediante l'utilizzo di altoparlanti su veicoli sono regolate dalle specifiche normative di settore.

6. Fatti salvi i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento acustico la violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 77 ed il massimo di Euro 462 e l'obbligo per i trasgressori di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite.

Art. 52 Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni private e nelle loro pertinenze

1. Nelle abitazioni possono essere utilizzate soltanto apparecchiature e macchinari che producono rumore e vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo o molestia al vicinato. Nei casi di accertato e prolungato disturbo ad una pluralità di persone il Sindaco può disporre con propria Ordinanza delle limitazioni di orario per l'utilizzo di tali apparecchiature.

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2. Nelle abitazioni gli apparecchi radiofonici e televisivi nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione sonora devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare molestie o disturbo ai vicini.

3. Nelle abitazioni e nelle loro pertinenze l'utilizzo di macchinari ed attrezzature a motore quali motoseghe, tagliaerba, falciatrici, decespugliatori, motozappe e similari è consentito nei giorni feriali, dalle ore 08.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Nei giorni festivi è consentito dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 25 ed il massimo di Euro 150 e l'obbligo per i trasgressori di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite.

Art. 53 Uso dei dispositivi antifurto

1. Fatto salvo quanto disposto dalla specifica normativa vigente in materia di emissioni sonore e di inquinamento acustico, i dispositivi acustici antifurto (sistemi di allarme) collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati e regolati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi ed in ogni caso per un periodo complessivo non superiore a 15 minuti.

2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

3. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verifichino condizioni anomale di funzionamento (quali per esempio la ripetuta attivazione del segnale acustico senza motivo, la mancata disattivazione automatica decorso un lungo periodo di tempo), che creano disagio alla collettività, viene disposto il traino del veicolo presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne un'eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore / proprietario del veicolo.

4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 77 ed il massimo di Euro 462 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo antifurto.

Art. 54 Altre attività rumorose

1. Su tutte le aree definite all' Art. l, comma 2) ricadenti nei centri abitati e nelle zone residenziali è vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne il funzionamento accelerando eccessivamente o spingendo il motore a pieno regime, provocando rombi, scoppi e rumori inutili ed utilizzare le autoradio ad eccessivo volume con disturbo percepibile all'esterno.

2. Fatta salva l’applicazione delle norme del Codice della Strada, la violazione alle prescrizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 77 ed il massimo di Euro 462 e l'obbligo per i trasgressori di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite o di ridurre le emissioni sonore prodotte da sorgenti fisse entro i limiti di legge.

TITOLO VI ANIMALI

Art. 55 Animali di affezione e auto-consumo

1. Fatte salve le leggi sanitarie vigenti, i proprietari o possessori di animali di affezione e da cortile per l'auto-consumo, devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.

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2. I proprietari o possessori di animali di affezione e da cortile per l'auto-consumo devono, inoltre, garantire le idonee condizioni igienico - sanitarie dei luoghi in cui vivono e vengono custoditi gli animali.

3. La macellazione per uso esclusivamente famigliare degli animali, prevista e consentita dalle vigenti disposizioni di legge e regolamento (autoconsumo), deve compiersi in luogo idoneo non visibile al pubblico, evitando comunque agli animali inutili sofferenze.

4. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 50 ed il massimo di Euro 300.

Art. 56 Cani

1. I cani detenuti all’interno delle proprietà private devono essere posti in condizioni tali da non incutere timore o spavento ai passanti;

2. Nelle proprietà private ove sono custoditi cani, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocai al limite esterno della proprietà.

3. È fatto obbligo a chiunque conduca cani in area pubblica o aperta al pubblico, di raccoglierne le deiezioni solide e di aver con sé strumenti idonei alla raccolta ed asporto. Gli stessi soggetti sono tenuti a portare con sé una bottiglietta d’acqua per diluire immediatamente le deiezioni liquide o lavare l’eventuale sporco residuo di quelle solide, avendo cura che ciò non possa costituire pericolo di scivolamento per le persone.

4. Le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi precedenti, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 50 ed il massimo di Euro 150.

Art. 57 Custodia e tutela degli animali

1. Ai proprietari o possessori di animali è vietato: a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi ed aree

verdi pubbliche. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere all' immediata pulizia del suolo;

b) introdurre animali nelle aree verdi scolastiche di proprietà comunale, fatto salvo il rilascio di apposita deroga per scopi didattici rilasciata dal Comando di Polizia Locale in accordo con gli Istituti scolastici interessati;

c) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio su tutte le aree definite all'Art. l, comma 3);

d) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali su tutte le aree definite all' Art. l, comma 3);

e) lasciar vagare incustoditi negli spazi pubblici animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla;

f) far pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche, fatte salve le situazioni ed attività preventivamente comunicate al Comune e svolte nel rispetto della sicurezza della circolazione.

2. Fatte salve le norme previste dal Codice della Strada, chiunque provochi il ferimento accidentale di un animale mediante investimento durante la guida di un veicolo è obbligato a segnalare immediatamente il fatto alle forze dell'ordine o, se possibile, al proprietario dell'animale. È altresì necessario che gli animali deceduti a causa di investimento sulla sede stradale vengano spostati a cura del conducente del veicolo investitore al margine della carreggiata.

3. Le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi precedenti, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 25 ed il massimo di Euro 150 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori e/o di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite.

Art. 58 Cattura degli animali

1. I cani e gli altri animali vaganti in luogo pubblico, saranno catturati da personale a ciò abilitato e successivamente custoditi nelle strutture predisposte dalle Autorità competenti;

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2. I proprietari o affidatari degli animali così catturati, sono tenuti al rimborso delle spese di custodia e mantenimento (se previste), oltre al pagamento delle sanzioni amministrative previste per le eventuali infrazioni commesse;

3. È fatto divieto impedire agli addetti la cattura degli animali, come pure cagionare o favorirne la fuga durante la fase di cattura stessa;

4. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 50 ed il massimo di Euro 300.

Art. 59 Animali pericolosi

1. È vietato in tutto il territorio comunale il trasporto o la circolazione di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie;

2. La detenzione di animali esotici e/o pericolosi deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti e deve essere vincolata alla sicurezza della pubblica e privata incolumità;

3. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 77 ed il massimo di Euro 462.

TITOLO VII

NORME A TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA QUALITÀ DELL'AMBIENTE

Art. 60 Limitazioni al prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati

1. In determinati periodi dell'anno e su indicazione dell’Ente gestore del servizio pubblico, con apposita Ordinanza Sindacale emessa da Sindaco del Comune interessato, aderente all’Unione, potrà essere regolamentato il prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati per annaffiare orti, giardini o per altri usi non strettamente indispensabili.

2. Nel medesimo provvedimento sindacale saranno definiti gli obblighi a carico di tutte le utenze idriche ubicate nel Comune interessato e la definizione delle eventuali sanzioni.

Art. 61 Ripari ai pozzi, cisterne e manufatti simili

1. I proprietari ed i titolari dei diritti di godimento di terreni privati su cui insistono pozzi, cisterne e vasche, diverse dalle piscine per nuoto e balneazione, devono munire tali strutture di bocche con parapetto e di copertura o altri ripari atti ad impedire la caduta all’interno di persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

2. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 100 ed il massimo di Euro 300 e l'obbligo in carico ai soggetti responsabili / proprietari di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1).

3. L’amministrazione comunale di ogni singolo Comune facente parte dell’Unione, potrà imporre ai proprietari la messa in sicurezza di tali infrastrutture attraverso specifica ordinanza.

Art. 62 Oggetti mobili

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto di edifici prospicienti un'area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza dispersione di acqua sulla strada o sulle aree aperte al pubblico transito e senza provocare danni a terzi.

3. Tende parasole e simili sovrastanti il suolo pubblico o destinato a pubblico passaggio ed i marciapiedi debbono lasciare uno spazio libero, in altezza, non inferiore a m 2,20; l'oggetto non può essere maggiore della larghezza del marciapiede o del percorso pedonale diminuito di cm 50. Per l'installazione di tali attrezzature - qualora necessario - i soggetti interessati sono comunque tenuti ad ottenere il preventivo rilascio dei relativi titoli autorizzativi (rilasciati dall’Ufficio Tecnico comunale competente per territorio e dalla Polizia Locale);

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4. La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 50 ed il massimo di Euro 300 e l'obbligo in carico ai soggetti responsabili di adeguarsi ai criteri di sicurezza di cui ai commi precedenti.

Art. 63 Operazioni di verniciatura, carteggiatura, sabbiatura e spandimento materiale svolte all'aperto

1. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

2. È vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura e/o di demolizione dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà contermini;

4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comma 1) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 25 ed il massimo di Euro 150.

5. La violazione alle disposizioni del presente articolo, commi 2) e 3) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 77 ed il massimo di Euro 462 e l'obbligo in carico ai trasgressori della cessazione immediata dell'attività.

Art. 64 Produzione di odori gas, polveri, vapori nauseabondi o inquinanti

1. È vietata su tutto il territorio comunale la produzione e diffusione di odori, gas, fumi e vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che arrechino disturbo e disagio alla popolazione.

2. Sono vietate su tutto il territorio comunale le operazioni che producano dispersione di polvere sul suolo pubblico come pure sulle soglie di case e negozi.

3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 77 ed il massimo di Euro 462.

4. Oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui sopra ed oltre agli specifici provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco del Comune facente parte dell’Unione ove il fatto si è verificato, potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo l'installazione di specifici impianti tecnologici e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo – su parere dei competenti organi ed Enti sanitari – la sospensione dell'attività insalubre o molesta.

Art. 65 Accensione di fuochi

1. Fatte salve le norme regionali e nazionali vigenti in materia, in tutto il territorio dell’Unione è vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi, in particolare nei centri abitati e nelle zone residenziali, fatte salve eventuali specifiche, limitate e debitamente autorizzate occasioni conseguenti a situazioni straordinarie. In tal caso le Autorizzazioni verranno rilasciate - previa presentazione di debita istanza da parte dei soggetti interessati - dal Comando di Polizia Locale dell’Unione, in applicazione della specifica normativa di pubblica sicurezza ed acquisiti i necessari pareri dagli Enti e dalle Autorità competenti.

2. Fermo restando il divieto di cui al comma precedente è comunque consentito ricorrere all’auto smaltimento mediante l’abbruciamento controllato all’aperto per l’eliminazione di ramaglie, residui del taglio di siepi, scarti legnosi, residuati delle pratiche agronomiche (scarti da lavorazioni di vigneti o frutteti) debitamente essiccati qualora prodotti nel luogo in cui viene effettuato lo smaltimento (ritenendosi vietato l’abbruciamento di residui trasportati da zone diverse). Non potrà procedersi all’accensione ad una distanza inferiore a mt. 100 da abitazioni o altri edifici. Durante lo svolgimento delle operazioni di cui trattasi dovrà essere integralmente rispettata la normativa regionale in materia di accensione di fuochi e abbruciamento.

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Anche quando è stato acceso il fuoco nei modi e nel rispetto delle distanze consentite devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui ed il fuoco deve essere sempre assistito dal numero occorrente di persone che effettuano debita sorveglianza fino a quando sia completamente spento. In ogni caso il fumo prodotto non deve arrecare pericolo e/o disagio alla cittadinanza ed alla circolazione stradale. È comunque sempre vietata la combustione di materiale umido o non debitamente essiccato. È tassativamente vietato l’utilizzo di combustibili liquidi quali benzina kerosene, gasolio e simili per l’alimentazione e l’accensione dei fuochi. È vietato accendere fuochi per bruciare materiali di varia natura all'interno dei cantieri edili.

3. Su tutto il territorio comunale è vietato dar fuoco a prati, ripe, fossi ed argini. 4. È sempre ammessa l'accensione di fuochi per motivi ed esigenze di ordine fito-sanitario

specificatamente previsti e disposti dalla competente Autorità. 5. L'uso non previamente autorizzato dagli Uffici competenti (per tali intendendosi gli Uffici tecnici

competenti per territorio) di bracieri, griglie e barbecue è vietato su tutte le aree pubbliche. È consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.

6. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo, commi 1) e 2) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 77 ed il massimo di Euro 462 e l'obbligo per i trasgressori della cessazione dell'attività abusiva (spegnimento immediato del fuoco).

7. La violazione alle disposizioni del presente articolo, comma 4) comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 25 ed il massimo di Euro 150 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi a carico dei trasgressori. Art. 66 Camini e canne fumarie

1. In ragione di prevalenti motivi di tutela della pubblica sicurezza e per la garanzia del diritto alla salute dei cittadini, in tutti i casi in cui non sia già prevista una procedura di controllo sulla manutenzione ed esercizio di impianti di riscaldamento e/o produzione calore funzionanti con qualsiasi combustibile, è fatto obbligo ai soggetti proprietari o utilizzatori di: - procedere periodicamente al controllo ed alla pulizia dei camini, delle canne fumarie, dei raccordi o simili di qualsiasi focolare o caldaia con cadenza almeno triennale; contestualmente agli interventi di pulizia è consigliato un controllo mediante video – ispezione utile alla verifica dello stato conservativo dell'impianto fumario anche al fine di prevenire episodi di incendio o di emissioni pericolose. È facoltà del Sindaco di ogni singolo Comune interessato, disporre con propria Ordinanza che tali operazioni ed interventi vengano effettuati anche con cadenza temporale diversa nel caso di specifiche e circostanziate esigenze.

2. Le attività artigianali, produttive ed i pubblici esercizi, se non altrimenti regolamentate, sono soggette all'obbligo del controllo e della pulizia almeno annuale dei camini, canali di fumo, condotti, raccordi e simili di qualsiasi focolare o caldaia.

3. Il proprietario o l'utilizzatore del focolare e della caldaia devono tenere copia della documentazione che certifichi l'ultimo intervento di manutenzione effettuata in modo tale da poterlo esibire agli organi deputati al controllo.

4. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 50 ed il massimo di Euro 300 e l'obbligo in carico ai soggetti responsabili di adeguarsi ai criteri di sicurezza di cui ai commi precedenti.

Art. 67 Depositi esterni e ristagni d’acqua

1. Nel periodo dal 1° marzo al 30 novembre di ogni anno, è fatto obbligo, in ogni luogo, di prosciugare le acque stagnanti causa di insalubrità;

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2. Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione, deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l’accatastamento esterno di pneumatici senza idonea copertura, fissata e ben tesa, in modo tale da evitare ristagni d’acqua che costituiscono l’habitat idoneo per lo sviluppo di larve di zanzara o altri insetti infestanti;

3. Per le stesse finalità di cui al comma precedente, salvo esplicita autorizzazione e valutata la situazione di fatto, è vietato qualsiasi deposito prolungato di materiale all’aperto che possa dar luogo alla formazione di ristagni d’acqua o sia motivo di insalubrità.

4. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di vasche, piscine esterne o contenitori inamovibili (ad esempio bidoni, serbatoi per l’irrigazione di giardini e orti etc…), devono provvedere allo svuotamento nei periodi di non utilizzo oppure, in alternativa, ad adeguata copertura con zanzariere o teli, che anche in questo caso dovranno essere adeguatamente applicati e ben tesi.

5. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 100 ed il massimo Euro 300;

Art. 68 Rifiuti

1. A tutela della sicurezza urbana, dell’igiene e del decoro ed impregiudicata la specifica normativa in materia, è vietato qualsiasi abbandono di rifiuti, anche se il bene possa eventualmente essere oggetto di riutilizzo;

2. È altresì vietato depositare sacchetti della spazzatura, ramaglie, mobilio in disuso e quant’altro di cui il detentore intenda disfarsi ai margini dei cassonetti per i vari tipi di raccolta.

3. Le tipologie di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata, devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Detti contenitori non devono essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi per quelli cui sono destinati.

4. I rifiuti di elettrodomestici, di imballaggi o altri ingombranti, devono essere conferiti unicamente secondo le modalità definite nel Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani vigente nel Comune di riferimento o, con altre modalità concordate direttamente con l’Azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani;

5. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e, in ogni caso, nei modi diversi rispetto a quelli definiti dal gestore del servizio di raccolta, macerie ed inerti provenienti da lavori edili. Questi rifiuti devono essere conferiti direttamente ai centri di raccolta autorizzati, utilizzando mezzi di trasporto e cautele idonee ad evitarne caduta e dispersione;

6. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 100 ed il massimo di Euro 300;

TITOLO VIII

ARTISTI DI STRADA E MESTIERI GIROVAGHI Art. 69 Modalità di esercizio dell’arte e dello spettacolo di strada nel territorio dell’Unione

1. Ai fini del presente regolamento per “mestiere girovago” si intende l’attività manuale o artigianale svolta da chiunque, in forma anche non imprenditoriale, al fine di trarne un qualunque profitto. Per “artista di strada” si intende la libera espressione artistica, indipendentemente dalle qualità tecniche, in relazione alle seguenti manifestazioni artistiche: figurative, musicali, recitative, giochi di abilità, di prestigio, mangia fuoco, saltimbanchi, giocolieri. Lo spettacolo di strada è normato dall’articolo 4 della legge 337/1968 e dalla sezione VI “spettacolo di strada” dell’elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui al Decreto Interministeriale del 23 aprile 1969 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo è sottoposto alle seguenti condizioni: a) Non è possibile sostare per periodi superiori a novanta minuti nello stesso luogo, con ciò

intendendosi la stessa strada o piazza, o strada o piazza contigua, nell’intesa che lo spazio occupato non potrà comunque eccedere la superficie di due metri quadrati;

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b) non è consentito svolgere tali attività davanti all’entrata delle chiese o di altri edifici di culto, in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali, di scuole nel periodo delle lezioni, di musei e di sedi delle Istituzioni pubbliche;

c) non può avvenire nella forma del commercio su aree pubbliche; d) deve avvenire nel rispetto della pulizia dello spazio occupato; e) non deve venire impedita o in qualche modo ostacolata la normale circolazione pedonale e

stradale, né deve essere impedito l’accesso agli esercizi pubblici o ad altre proprietà private e deve essere garantita la sicurezza delle persone;

f) non deve essere richiesto il pagamento di biglietto od altro corrispettivo; è consentito esclusivamente, al termine dell’esibizione, il passaggio a “cappello”, che consente la raccolta di offerte;

g) nel corso dello spettacolo di strada è vietato l’utilizzo di animali. 3. E’, altresì, vietata ogni forma di disegni sui muri della città, se non espressamente autorizzata

dall’Amministrazione. 4. Dette attività non possono essere svolte tra le ore 22,00 e le ore 09,00 del mattino successivo,

salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dal servizio competente in materia di pubbliche manifestazioni.

5. Nello svolgimento di dette attività non si possono utilizzare impianti di amplificazione sonora di alcun genere; è fatto salvo il rilascio di eventuali autorizzazioni in occasione di manifestazioni organizzate e nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina delle attività rumorose e delle disposizioni dettate dal Comune a tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale.

Art. 70 Adempimenti preliminari allo svolgimento degli spettacoli degli artisti di strada e all’esercizio dei mestieri girovaghi nel territorio dell’Unione

1. Fatte salve le norme del T.U.L.P.S. (Testo unico leggi di pubblica sicurezza), su tutte le aree definite all' Art. l comma 3), lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo è subordinata all'obbligatoria presentazione di una preventiva comunicazione al Comune interessato (aderente all’Unione) e al Comando di Polizia Locale, almeno 3 giorni prima dell'inizio delle attività. Detta comunicazione dovrà contenere, oltre ai dati identificativi delle persone che esercitano l'attività anche il periodo e le zone del territorio comunale interessate.

2. Fatte salve le norme del T.U.L.P.S. (Testo unico leggi di pubblica sicurezza) su tutte le aree definite all'Art. l, comma 3) lo svolgimento di mestieri girovaghi (lustrascarpe, cenciaiolo, arrotino, riparatore di ombrelli e mestieri analoghi), qualora consentito, è subordinato all'obbligatoria presentazione di una preventiva comunicazione al Comando di Polizia Locale almeno 24 ore prima dell'inizio delle attività. Detta comunicazione dovrà contenere, oltre ai dati identificativi delle persone che esercitano l'attività anche il periodo e le zone del territorio comunale interessate.

Art. 71 Sanzioni

1. Per quanto non previsto dal Codice penale, la violazione delle disposizioni contenute nel presente titolo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 80,00 ed il massimo di Euro 480,00 e all’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni, delle attività e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente titolo.

TITOLO IX

FRUIBILITÀ DEGLI SPAZI LUNGO L’ALVEO DEI FIUMI E NELLE VICINANZE DI ESSI Art. 72 Obblighi e divieti In tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio ed in quelle aperte indistintamente all’uso pubblico che ricadono lungo l’asta dei fiumi e dei torrenti che si diramano e che scorrono nel territorio dell’Unione, all’interno del loro alveo e lungo tutte le strade ad essi adducenti, sono istituiti i divieti ed obblighi di seguito elencati:

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a) Divieto di accendere fuochi a fiamma libera ed incontrollata; b) Divieto di bivaccare nelle ore serali da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima del

sorgere del sole; c) Divieto di tuffarsi nelle acque e porre in essere altre situazioni di pericolo per l’incolumità

personale e di altre persone; d) Divieto di introdurre all’esterno, di detenere e consumare bevande e alimenti di qualsiasi

genere in contenitori di vetro e/o metallo (bicchieri, bottiglie, lattine e simili) o in altri contenitori che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità;

e) Divieto di consumo in qualsiasi forma e modalità di bevande alcoliche di gradazione superiore a 21 gradi (superalcolici);

f) Divieto di abbandonare sul suolo e nelle acque rifiuti e materiale di qualsiasi genere; g) Divieto di apporre tende o rifugi di fortuna;

Art. 73 Sanzioni

1. Fatta salva la rilevanza penale per i fatti costituenti reato e l’applicazione di ulteriori specifiche sanzioni previste dall’Ordinamento, l’inosservanza dei divieti previsti dal presente titolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 50 ed il massimo di Euro 500 e l'obbligo per i trasgressori di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite, oltre al ripristino dello stato dei luoghi.

2. Ai sensi degli articoli 13 e 20 della L. 689/1981, al momento della contestazione della violazione gli accertatori potranno altresì procedere al sequestro amministrativo cautelare, finalizzato alla confisca, delle cose che servirono o furono destinate alla commissione della violazione e di quelle che ne sono il prodotto.

TITOLO X VARIE

Art. 74 Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

1. La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su tutte le aree definite all' Art. l, comma 3) può essere disposta esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute, o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.

2. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal Presidente dell'Associazione o Ente.

3. Coloro i quali effettuano raccolte di beneficenza mediante cessione di oggetti, piante, fiori, frutti e similari devono fare palese riferimento allo scopo esclusivamente benefico della cessione, consegnando in ogni caso oggetti di limitato valore economico. Devono comunque essere sempre rispettate le norme igienico – sanitarie.

4. La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 25 ed il massimo di Euro 75 e l'obbligo per i trasgressori di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite.

3. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 25 ed il massimo di Euro 150 e l'obbligo per i trasgressori di cessare o far cessare immediatamente le attività non consentite.

Art. 75 Stemma dell’Unione

1. È vietato l’utilizzo dello stemma dell’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone, nonché la denominazione il logo di uffici e servizi unionali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese che non siano sotto gestione diretta dell’Unione stessa, o previo accordo con essa.

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2. La violazione della disposizione di cui al comma precedente, salvo l’applicazione di norme specifiche, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 25 ed il massimo di Euro 300.

Art. 76 Ingresso abusivo nelle strutture pubbliche

1. Fatti salvi i provvedimenti previsti dalle leggi penali è rigorosamente vietato introdursi nelle strutture pubbliche di proprietà dei singoli Comuni facenti parte dell’Unione (quali palestre, campi sportivi, auditorium, scuole, immobili concessi in uso ad associazioni, ecopiazzole e similari) durante il loro periodo di chiusura all'utenza ed in assenza in loco di addetti o referenti, scavalcando recinzioni o utilizzando varchi ed accessi impropri.

2. La violazione alle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 100 ed il massimo di Euro 300, oltre all’immediata applicazione dell’ordine di allontanamento - come disposto dall’art. 10 del presente Regolamento - se le violazioni sono state accertate in una delle aree individuate ai sensi dall’art. 6.

Art. 77 Detenzione e deposito di materie e sostanze infiammabili

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione di incendi è vietato detenere nelle abitazioni materie liquide solide e gassose facilmente infiammabili in quantità superiore a quelle d'uso corrente per fini domestici e per il tipo di locali. Fatto salvo quanto previsto da altre concorrenti norme di legge, il Sindaco del Comune interessato con apposita Ordinanza potrà stabilire modalità e limiti per la detenzione ed il deposito di materiali combustibili anche in luoghi privati.

2. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 25 ed il massimo di Euro 150 e l'obbligo per i trasgressori di adeguarsi alle prescrizioni sopra definite.

Art. 78 Trasporto di strumenti da taglio e di altri oggetti pericolosi

1. È vietato attraversare luoghi pubblici o aperti al pubblico con falci, coltelli o altri strumenti da taglio se non opportunamente protetti ed adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare il pericolo di danni alle persone.

2. È vietato circolare, senza gli opportuni ripari con oggetti come vetri, ferri acuminati, scale ed altre cose comunque pericolose che possano arrecare danno alle persone.

3. La violazione alle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 25 ed il massimo di Euro 150 e l'obbligo per i trasgressori di adeguarsi alle prescrizioni sopra definite.

Art. 79 Aeromodelli e droni

1. Fermo quanto previsto dalle norme del Regolamento ENAC relativo ai mezzi aerei a pilotaggio remoto - Edizione 2 del 16 luglio 2015 e s.m.i., qui richiamato integralmente – e relative sanzioni, oltre alla normativa sulla privacy (GDPR - General Data Protection Regulation vigente dal 25 maggio 2018, nonché le norme tutt’ora applicabili del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003), l’utilizzo di aeromodelli, droni e assimilabili, per ciò intendendosi dispositivi aerei a pilotaggio remoto senza passeggeri, privi di equipaggiamenti che ne consentano un volo autonomo ed impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, che volano sotto il controllo visivo diretto e costante dell’utilizzatore senza impiego di supporti visivi, deve avvenire in modo da non arrecare rischi a persone o beni, in zone non popolate, lontano da edifici, infrastrutture ed installazioni. L’uso nei parchi pubblici e nelle aree verdi insistenti nei territori dei Comuni aderenti all’Unione, deve intendersi sempre vietato.

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a. In tutti i casi in cui gli aeromodelli, droni ed assimilabili descritti nel comma precedente, per la strumentazione di cui sono equipaggiati o per l’altezza raggiunta, siano in grado di raccogliere foto, riprese o audio relativi a dati personali (che altrimenti non sarebbero consentiti alla persona con l’uso dei propri sensi), sarà necessario acquisire l’autorizzazione scritta della persona coinvolta (c.d. liberatoria). Dovranno, inoltre, essere adottate misure di sicurezza tali da evitare che i dati così raccolti siano persi, rubati, diffusi involontariamente ad estranei.

b. Fatte salve le sanzioni già richiamate al comma 1 del presente articolo, la violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 100 ed il massimo di Euro 600.

Art. 80 Distribuzione di oggetti. Volantinaggio

1. La distribuzione a mano di volantini o dépliant è consentita, se non arreca disturbo alla circolazione od ai cittadini, solo per finalità politiche o sindacali.

2. È vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante apposizione sotto il tergicristallo dei veicoli, lancio di volantini od oggetti da velivoli e svolta a mezzo volantinaggio.

3. Fermi restando i divieti di cui ai commi 1 e 2, è consentita la pubblicità non inerente ad attività economiche, effettuata tramite volantinaggio, svolta da Associazioni ed Enti senza scopo di lucro in occasione di manifestazioni culturali, ricreative, sportive, religiose, politiche, sindacali e di categoria. La richiesta dell'interessato, con indicazione del messaggio pubblicitario che si intende diffondere e di giorno, ora, luogo della diffusione, è trasmessa al Comando di Polizia Locale.

4. La pubblicità commerciale tramite volantinaggio è consentita, fatto salvo il pagamento degli eventuali tributi previsti dalle singole amministrazioni comunali, all'interno dei locali commerciali e dei pubblici esercizi, anche mediante affissione alle pareti o alle vetrine, sempre che il messaggio pubblicitario non sia visibile dall'esterno; la pubblicità commerciale tramite volantinaggio è consentita nella cassetta della posta, salvo espresso diniego apposto dal titolare sulla cassetta medesima.

5. La violazione di quanto previsto ai commi precedenti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il minimo di Euro 50,00 ed il massimo di Euro 300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell’attività.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI ATTUATIVE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 81 Disposizioni transitorie

1. Le attività, i comportamenti, le situazioni, lo stato di fatto dei luoghi in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno adeguarsi e conformarsi alle norme e prescrizioni di questo provvedimento, se non diversamente stabilito con altri e distinti atti adottati dagli organi del Unione Territoriale Intercomunale “del Natisone” - Ente individuato nelle premesse del presente Regolamento - entro il termine di 90 giorni dalla sua entrata in vigore.

2. Il Sindaco o i Funzionari responsabili (T.P.O.) di ogni Comune aderente all’Unione, a seconda delle diverse attribuzioni e competenze, hanno la facoltà di adottare specifiche disposizioni attuative per esplicitare l’applicazione alle norme del presente Regolamento e per renderle efficaci ed esecutive.

3. In ogni caso il Sindaco di ogni singolo Comune aderente all’Unione può derogare temporaneamente - con proprio espresso provvedimento - all’applicazione e all’efficacia di tutte le norme del presente Regolamento, qualora le stesse impediscano o limitino l’erogazione di servizi di pubblica utilità, in casi di sopravvenute situazioni di emergenza in ambito locale e in caso di svolgimento di manifestazioni pubbliche aventi rilevanza a carattere locale.

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Art. 82 Principio di specialità in ambito normativo locale

1. Nel caso in cui una stessa attività, comportamento, situazione, condizione e fattispecie sia normata e regolata dal presente Regolamento ed anche da altri vigenti Regolamenti Comunali ricompresi nel territorio dell’Unione, ai sensi delle norme di cui all' Art. 9 della Legge 4 / 11 / 1981 nr. 689 (principio di specialità) su tutte le aree definite all' Art. l, comma 3) si darà applicazione prevalente alle norme del Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 83 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio ad avvenuta esecutività della deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci che lo approva.

Art. 84 Norma finale

1. Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con alcune disposizioni contenute nel presente Regolamento, tali singole disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate trovando applicazione in questi casi le norme di legge statali o regionali vigenti.