Dgc Parcheggi Versione Del 27 Agosto

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Su proposta del Vice Sindaco, avv. Pasquale LASORSA; premesso che la sosta dei veicoli nel Comune di Martina Franca è disciplinata da diversi atti ordinatori e limitativi della circolazione stradale, che qui si intendono tutti richiamati; l’Amministrazione comunale è orientata a razionalizzare la disciplina delle aree pubbliche di sosta per gli autoveicoli; il territorio urbano ha subito negli anni gli effetti di una scarsa capacità pianificatoria e dell’insufficienza di interventi infrastrutturali a favore delle politiche di mobilità (mancanza di una tangenziale esterna all’abitato e di arterie viarie urbane scorrevoli e di dimensioni idonee ai flussi di traffico, mancanza di aree di scambio mezzo privato/TPL e di sufficienti aree a parcheggio); che la sosta dei veicoli, per effetto del continuo incremento del tasso di motorizzazione privata, ha progressivamente ridotto la possibilità di movimento veicolare, tanto che essa è venuta ad assumere il ruolo di principale fattore di criticità del traffico urbano; tenuto conto delle mutate situazioni rispetto ai presupposti che hanno dato origine all'attuale disciplina, ad oggi non più aderente alle esigenze del momento (non apparendo, tra l'altro, congrua né la determinazione delle tariffe nè la regolamentazione della sosta) oltre che incapace di soddisfare le esigenze degli utenti e quelle di una più razionale distribuzione ed organizzazione della viabilità; atteso che l’intera cintura viaria posta sul perimetro extramurale del centro storico, come risulta agli atti e dall’esperienza del personale della Polizia municipale, è fortemente congestionata a causa, per un verso, della presenza di un’importante numero di residenti (circa 3.800), di attività commerciali, di uffici pubblici oltre che per i flussi di turisti ed avventori che in questi anni, soprattutto nei mesi che vanno da aprile a settembre, si riversano sempre in maggior numero nella nostra città e, per l’altro, della mancanza di un congruo numero di aree di sosta il che incide, ovviamente, anche in termini di mancata rotazione degli stalli (il che, da un lato, penalizza le attività commerciali e, dall’altro, favorisce fenomeni di sosta irregolare che finiscono con l’incidere negativamente sulla fluidità della circolazione);

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Parcheggi Martina Franca - proposta di delibera dell'assessorato alla Viabilità

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Su proposta del Vice Sindaco, avv. Pasquale LASORSA;

premesso che

la sosta dei veicoli nel Comune di Martina Franca è disciplinata da diversi atti ordinatori e limitativi della circolazione

stradale, che qui si intendono tutti richiamati;

l’Amministrazione comunale è orientata a razionalizzare la disciplina delle aree pubbliche di sosta per gli autoveicoli;

il territorio urbano ha subito negli anni gli effetti di una scarsa capacità pianificatoria e dell’insufficienza di interventi

infrastrutturali a favore delle politiche di mobilità (mancanza di una tangenziale esterna all’abitato e di arterie viarie

urbane scorrevoli e di dimensioni idonee ai flussi di traffico, mancanza di aree di scambio mezzo privato/TPL e di

sufficienti aree a parcheggio);

che la sosta dei veicoli, per effetto del continuo incremento del tasso di motorizzazione privata, ha progressivamente

ridotto la possibilità di movimento veicolare, tanto che essa è venuta ad assumere il ruolo di principale fattore di criticità

del traffico urbano;

tenuto conto delle mutate situazioni rispetto ai presupposti che hanno dato origine all'attuale disciplina, ad oggi non più

aderente alle esigenze del momento (non apparendo, tra l'altro, congrua né la determinazione delle tariffe nè la

regolamentazione della sosta) oltre che incapace di soddisfare le esigenze degli utenti e quelle di una più razionale

distribuzione ed organizzazione della viabilità;

atteso che l’intera cintura viaria posta sul perimetro extramurale del centro storico, come risulta agli atti e

dall’esperienza del personale della Polizia municipale, è fortemente congestionata a causa, per un verso, della presenza

di un’importante numero di residenti (circa 3.800), di attività commerciali, di uffici pubblici oltre che per i flussi di turisti ed

avventori che in questi anni, soprattutto nei mesi che vanno da aprile a settembre, si riversano sempre in maggior

numero nella nostra città e, per l’altro, della mancanza di un congruo numero di aree di sosta il che incide, ovviamente,

anche in termini di mancata rotazione degli stalli (il che, da un lato, penalizza le attività commerciali e, dall’altro, favorisce

fenomeni di sosta irregolare che finiscono con l’incidere negativamente sulla fluidità della circolazione);

ritenuto che gli uffici, al fine di attenuare le segnalate criticità, hanno evidenziato la necessità di istituire varie aree di

parcheggio a pagamento ubicate fuori della carreggiata secondo i seguenti criteri

1. facile accessibilità dalla viabilità principale;

2.necessità di un più rapido scambio della sosta negli stalli;

3.attenzione relativa alle problematiche dei residenti, delle attività commerciali e di servizio;

;

preso atto che è volontà dell’Amministrazione comunale, al fine di favorire, da un lato, la residenzialità nel centro storico

e nella fascia ad esso immediatamente adiacente e, dall’altro, lo sviluppo delle attività economiche ivi insistenti

determinando condizioni che possano ulteriormente infittire la rete di operatori commerciali nella zona, adottare una

nuova disciplina della sosta sull’area perimetrale extramurale del centro storico, già adibita per lo più alla sosta non a

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pagamento dei veicoli, disciplina che, attraverso meccanismi tariffari differenziati in funzione del periodo dell’anno e dei

soggetti richiedenti (residenti/non residenti ecc.), faciliti il ricambio rapido di veicoli in sosta e ciò anche in vista della

futura e prossima installazione di n° 11 varchi elettronici di accesso alla Z.T.L., in esecuzione della delibera di giunta

comunale n° 457 del 21/11/2014;

accertato che le aree destinate al parcheggio di cui sopra sono ubicate al di fuori della carreggiata;

atteso che, nelle immediate vicinanze dei parcheggi/stalli a pagamento di cui alla presente delibera, le aree destinate al

parcheggio dei veicoli sono libere e non prevedono pagamento di alcuna tariffa;

atteso che occorre altresì prevedere un idoneo numero di stalli riservati alla sosta dei ciclomotori e motocicli in quanto il

loro utilizzo è un fattore che contribuisce alla riduzione dei flussi di traffico;

rilevato che una razionalizzazione del traffico veicolare e della sosta dei veicoli nel centro urbano comporta anche un

minore impatto inquinante sia sotto l'aspetto delle emissioni gassose che sotto il profilo delle emissioni acustiche, e ciò a

salvaguardia della salute pubblica e del complesso monumentale costituito dall'agglomerato urbano storico (in

quest’ottica i veicoli a trazione elettrica costituiscono un’importante risorsa per la promozione della mobilità sostenibile, in

quanto non rappresentano una fonte di inquinamento né per l'aria né per il rumore emesso, per cui si ritiene opportuno

nel regolamento favorirne l’utilizzo);

ritenuto, pertanto, di procedere ad individuare, sulle seguenti vie e piazze cittadine, le aree urbane dove la sosta dei

veicoli senza custodia è subordinata al pagamento di una somma di denaro: Piazza Umberto, Via Mercadante, Via

Rossini, Via Donizetti, Via Pergolesi, Via Bellini, Via Mascagni, Via Aprile, Via Santoro, Via Verdi, Via D’Annunzio,

Piazza Crispi; Corso Messapia, Piazza Bellini, Piazza San Francesco da Paola;

tenuto conto che appare necessario determinare i sistemi di pagamento delle tariffe applicate e le modalità di rilascio

dei contrassegni-permessi che avranno funzione di misuratore del tempo di sosta;

atteso che appare congruo diversificare le tariffe sia con riferimento alle zone urbane, sia in ordine al periodo dell’anno,

sia in funzione dei diversi soggetti portatori di interessi qualificati e specifici (residenza, ragioni di lavoro e servizio ecc.)

partendo da unità di misura del tempo inferiori ad 1 ora;

preso atto

che il sistema di trasporto pubblico locale è costituito da n° 4 linee di trasporto urbano, n° 6 linee di trasporto extraurbano

per l’agro, un servizio integrativo estivo di trasporto per l’agro, n° 16 linee di trasporto scolastico pubblico oltre ad alcune

linee di trasporto scolastico privato, servizi di trasporto interurbano e trasporto ferroviario;

che la fruizione del sistema di trasporto scolastico è incentivata dalla presenza di esenzioni ed consistenti agevolazioni

da parte del Comune, a seconda della fascia di reddito di chi lo richieda, in un'ottica di progressività contributiva;

valutato, quindi, che il sistema di trasporto pubblico, pur essendo auspicabile un suo maggior efficientamento come si

evince anche dalla relazione di adeguamento del P.G.T.U., è adeguato nella sua consistenza nelle diverse zone tariffate,

essendo stato nel tempo sempre più potenziato ed adattato alle esigenze dell’utenza;

preso atto della proposta del nuovo programma di esercizio della ditta "Miccolis s.p.a." la quale si inserisce nell'ottica

dell'efficientamento del t.p.l.., giusta nota acquisita al prot. gen. 39915 del 09/07/2015;

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ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere ad una nuova disciplina della circolazione stradale e della sosta dei

veicoli all'interno del centro urbano che tenga conto delle mutate situazioni, anche in prospettiva della esecuzione di

opere di riqualificazione del centro cittadino, attraverso la valorizzazione degli spazi per la socialità e per la percorribilità

in sicurezza dei cittadini, oltreché attraverso l’istituzione di n° 11 varchi elettronici a presidio della Z.T.L. giusta delibera di

giunta comunale n° 457/2014;

ritenuto che occorre attuare una politica di disincentivazione della sosta che sia tanto più incisiva quanto più ci si

avvicini alla parte storica ed alla zona a traffico limitato - zona coperta da servizi adeguati di trasporto pubblico e ove è

considerata preminente la domanda di sosta residenziale e per esigenze turistico/commerciali/di servizio - abbassando,

invece, l’importo della tariffa nelle zone più periferiche (in quest’ottica è scelta espressa di questa amministrazione di

lasciare libero e non tariffato il posteggio dei veicoli in Piazza D’Angiò al fine di favorirne un sempre maggior utilizzo da

parte degli automobilisti diretti verso la zona storica della città) così da suddividere le aree di sosta in tre fasce;

preso atto della nota di cui al prot. gen. 33792 del 16 giugno 2015 a firma del dirigente del Settore sviluppo territoriale, a

mente della quale le strade piazza Umberto, via Marcadante, via Rossini, via Donizetti, via Pergolesi, via Bellini, via

Mascagni, via Aprile, via Santoro e via Verdi sono assoggettate alle stesse disposizioni per la zona “A” di cui all’art. 2 del

D.M. 2 aprile 1968 n° 1444, ex art. 13 delle NTA del PRG, ricadendo nella fascia di rispetto di m 50,00 dal perimetro del

centro storico;

visti

il verbale di rilevamento dei possibili posti a pagamento per autovetture lungo il tratto extramurale, come da nota

acquisita al prot. gen. n° 33559 del 10 giugno 2015;

il prospetto dei parcheggi per invalidi presenti lungo il tratto extramurale e in prossimità delle aree a pagamento, come

da nota acquisita al prot. gen. n° 35519 del 18 giugno 2015, al fine di verificare un idoneo proporzionamento tra gli

stessi;

il verbale di rilevamento dei possibili posti a pagamento per autovetture individuati a seguito dello scorporo delle

concessioni di suolo pubblico per dehor, come da nota acquisita al prot. gen. n° 37898 del 30 giugno 2015;

il verbale di individuazione delle aree riservate al carico e scarico merci, come da nota acquisita al prot. gen. n° 35518

del 18 giugno 2015;

la nota di cui al prot. gen. n° 39575/2015 in relazione all'accertamento dell'idonea proporzione di stalli liberi rispetto a

quelli a pagamento;

la nota di cui al prot. 45223/p.l./2015 contenente il verbale di rilevamento dei possibili posti individuati a seguito della

distinzione tra posti autovetture e posti per ciclomotori/motocicli;

gli incontri effettuati con le categorie a vario titolo interessate alla materia (2 marzo 2015, 7 aprile 2015, 8 aprile 2015,

21 aprile 2015 e 22 maggio 2015) alla luce della nuova perimetrazione della ztl e della rivisitazione della tariffazione a

pagamento;

richiamati:

l’ordinanza dirigenziale n° 54 del 24 aprile 2014, di istituzione del disco orario extramurale;

l’allegato “A”, di cui al prot. 33559 del 10 giugno 2015 e quello di cui al prot. gen. n° 37898 del 30 giugno 2015;

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il vigente P.G.T.U.;

il comma 1 lettera f) dell'art. 7 D.lgs. n° 285/1992 che, in merito alla circolazione dei veicoli nei centri abitati,

prevede che i comuni possono “stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle

quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di

controllo della durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe....”;

il comma 8 dell'art. 7 D.lgs. n° 285/1992 e rilevato che il centro cittadino nel quale si intende intervenire non

obbliga il Comune a realizzare in prossimità altrettante aree destinate alla sosta dei veicoli sui quali la sosta è

consentita senza dispositivi di controllo di durata della stessa, rientrando tale area urbana tra quelle definite

dall'art. del 2 Decreto Interministeriale 2/4/1968 n. 1444, e che, comunque, in prossimità delle zone a

pagamento insistono aree destinate alla sosta senza pagamento e senza l’obbligo dell’uso di dispositivi di

controllo di durata della sosta;

tenuto conto che:

- la Polizia Locale è chiamata dalla legislazione vigente ad assolvere una molteplicità di funzioni che vanno dal

classico controllo della circolazione e della sicurezza urbana ai controlli in materia ambientale, edilizia,

commerciale, di stato civile;

- il numero degli addetti al servizio di P.L., nonostante gli importanti ingressi di personale derivanti dalle

procedure concorsuali indette nell’anno 2013, continua ad essere insufficiente a garantire un regolare ed

ordinato assolvimento delle molteplici richieste di intervento nei vari campi richiedendo un’implementazione in

ossequio alla L.R. 37/2011 il cui art. 6 qui si riporta in estratto: “L’organizzazione, il funzionamento e la

dotazione organica dei corpi e dei servizi di polizia locale sono disciplinati nel rispetto dei seguenti criteri: a)

previsione, per i corpi di polizia municipale, di almeno una unità operativa per ogni settecento abitanti o frazione

superiore a quattrocento abitanti, ovvero di almeno una unità per ogni cinquecento abitanti per i comuni

capoluogo di provincia o a vocazione turistica…”

stante che:

- nell’ambito della ridefinizione della propria organizzazione, possono essere individuate attività per le quali si può

avviare un percorso di esternalizzazione sulla base di una valutazione dei servizi in termini di costi/benefici;

- il servizio di gestione delle aree di sosta dei veicoli a pagamento nel territorio comunale non può essere gestite

direttamente dal Comando di polizia municipale per la limitatezza delle risorse umane, tecnologiche e strumentali e,

pertanto, appare necessario procedere all’esternalizzazione del servizio;

tenuto conto:

- che la pratica dell’esternalizzazione di funzioni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche rappresenta uno dei

principali strumenti di razionalizzazione organizzativa;

- che il perseguimento dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni attraverso tale strumento è stato codificato dal

legislatore con la legge n.448/2001 che all’art. 29. - Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni recita: “1. Le

pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli enti

finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti

disposizioni, a:

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a) acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti

economie di gestione;

b) costituire, nel rispetto delle condizioni di economicità di cui alla lettera a), soggetti di diritto privato ai quali affidare lo

svolgimento di servizi, svolti in precedenza;

c) attribuire a soggetti di diritto privato già esistenti, attraverso gara pubblica, ovvero con adesione alle convenzioni

stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della

legge 23 dicembre 2000, n. 388, lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera b)”;

dato atto che l’attuale quadro normativo, dunque, spinge per interventi di contenimento della spesa e per l’introduzione

di logiche quali i limiti di cassa, a cui sono associati valori massimi ai pagamenti e la riproposizione di criteri riconducibili

al management della riduzione delle risorse per il settore pubblico;

considerato che che, in generale, si tratta di ragioni appartenenti alla sfera economica, strategico-organizzativa e

operativa della gestione, dove motivazioni di matrice economica fanno riferimento al contenimento dei costi di gestione,

grazie alla realizzazione di economie di scala, alla riduzione del capitale umano immobilizzato e alla trasformazione (e

flessibilizzazione) della struttura dei costi; le ragioni di natura strategica e organizzativa riguardano la possibilità di

concentrarsi al massimo sulle competenze distintive dell’azienda liberando risorse umane da compiti di routine e da

attività non rilevanti dal punto di vista strategico;

accertato che le spinte all’esternalizzazione di funzioni possono essere ricondotte a:

1. riduzione dei costi derivante dalla maggiore specializzazione del soggetto esterno;

2. carenza di alcune professionalità;

3. sburocratizzazione dei processi, in quanto la cessione all’esterno, si giustifica solo nel momento in cui si determina un

accrescimento di efficienza ed efficacia, la gestione da parte dei fornitori avviene infatti all’interno di strutture e ambienti

organizzativi più agili, flessibili e meno burocratici;

4. possibilità di concentrare attenzione e risorse su attività ritenute strategiche, liberando risorse umane e investimenti

dalle attività meno rilevanti;

5. disponibilità di supporti informativo - gestionali;

6. corrispettivo vincolato a un risultato o performance;

7. unico responsabile del risultato contrattuale;

atteso che:

- la esternalizzazione dei servizi pubblici, oltre che essere uno strumento finalizzato ad ottenere risparmi di risorse -

umane, strumentali e finanziarie - ed un aumento della qualità degli standard di erogazione alla collettività, è da

considerarsi altresì un'occasione per riposizionare l’organizzazione attorno al proprio core business nell’ottica di una

governance tesa a regolare i processi di erogazione dei servizi con precipue funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo

coerentemente alla previsione di cui all’articolo 1 comma 557 della legge 296/2007;

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- la esternalizzazione risponde anche all’esigenza di una ricerca di maggiore flessibilità nella gestione delle risorse

umane, funzionale alla riduzione dell’incidenza delle spese di personale rispetto alla spesa corrente come richiesto

dall’articolo 76 comma 5 della legge n. 133/2008;

- l’avvio di un percorso di esternalizzazione di servizi ed attività deve comunque essere realizzato sulla base della

rilevazione della sussistenza di presupposti che manifestino, rispetto alla gestione effettuata in proprio, la maggiore

qualità ed economicità complessiva;

considerato che

per le ragioni citate in premessa e sussistendo le condizioni e le motivazioni di carattere ambientale (migliore

accessibilità ai servizi e qualità della vita) ed economico (migliore gestione dei tempi, maggiore attrattività del

centro, negozi, attività economiche, vita sociale) l’Amministrazione comunale, con la delibera del consiglio

comunale n° 25 del 13 marzo 2008 e la delibera di commissario prefettizio n. 76 del 28 luglio 2011, con le

funzioni di consiglio comunale, ha già, a suo tempo, individuato aree da destinare a parcheggio a pagamento e

provveduto ad esternalizzare il servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento;

che questa Amministrazione intende provvedere alla gestione dei parcheggi a pagamento, come per gli anni

precedenti, mediante la concessione del servizio a terzi, stante l'impossibilità a farsene carico con personale

proprio;

preso atto della nota acquisita agli atti di questo Comando con cui l'attuale concessionario comunica che gli incassi

sono stati pari ad € 203.847,90 per l'anno 2012, € 212.889,98 per l'anno 2013 ed € 211.721,10 per l'anno 2014 e di

quella acquisita al prot. gen. n° 39573/2015 con la quale il medesimo soggetto comunica che la media aritmetica della

redditività dei posti a pagamento (pari a 217) ad esso affidati in concessione, nel periodo dal 10 marzo 2012 al 31 marzo

2015, è pari al 63%;

ritenuto, che attualmente il canone annuo è pari ad € 97.461,00) che, riparametrato in funzione del nuovo numero di

posteggi (604 stalli), si attesta ad € 271.274,00 (ovvero € 97.461/217*604);

che l'importo da porre a base d'asta in una gara è rimesso alla discrezionale determinazione della stazione appaltante e

che, inserendo la base d’asta della vecchia gara, si correrebbe il rischio, in caso di rialzi inferiori a quelli ottenuti nella

gara precedente, di pervenire ad un canone concessorio inferiore a quello attuale;

considerato

che appare congruo fissare una base d'asta annua pari ad € 271.274,00 IVA inclusa e, per la durata di 3 (tre) anni, pari

ad euro 813.822,00 IVA inclusa.

che l’offerente, oltre al canone come sopra determinato, dovrà corrispondere alla stazione appaltante una percentuale

minima, al lordo dell’IVA, del 30% sugli incassi eccedenti il canone annuo come sopra determinato, percentuale soggetta

a rialzo in sede di offerta;

visti

il parere tecnico del Dirigente del Settore Sviluppo territoriale in ordine alla classificazione del centro urbano nel

quale si intende intervenire;

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il parere del Dirigente del Settore Finanziario di regolarità contabile e del visto attestante la copertura

finanziaria;

l'art. 48 del D.lgs. n° 267/2000;

lo Statuto comunale;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa

1) di istituire le aree di parcheggio per veicoli secondo l’ubicazione e la consistenza di cui all’allegato “A”,

assoggettandole a pagamento mediante dispositivi di controllo di durata della sosta (parcometri);

2) di istituire la seguente zona a particolare rilevanza urbanistica, all'interno della quale è possibile procedere ad

istituire parcheggi a pagamento senza l'obbligo di compensazione: Piazza Umberto, Via Mercadante, Via

Rossini, Via Donizetti, Via Pergolesi, Via Bellini, Via Mascagni, Via Aprile, Via Santoro, Via Verdi;

3) di approvare l’allegato “A”, che qui si intende integralmente richiamato, il quale riporta la seguente consistenza

di posti autovetture a pagamento, differenziati per tre fasce corrispondenti ad altrettante aree urbane:

area urbana 1:

Piazza Umberto, 42 posti auto + 6 posti moto;

Via Mercadante, 111 posti auto + 4 posti moto;

Via Rossini, 36 posti auto + 4 posti moto;

Via Donizzetti, 34 posti auto + 4 posti moto;

Via Pergolesi, 41 posti auto + 4 posti moto;

Via Bellini, 69 posti auto + 4 posti moto;

Via Mascagni, 13 posti auto + 4 posti moto;

Via Aprile, 23 posti auto + 4 posti moto;

Via Santoro, 4 posti auto + 4 posti moto;

Via Verdi, 28 posti auto + 5 posti moto.

Totale: 412 posti auto + 43 posti moto.

Area urbana 2:

Via D’Annunzio, 31 posti auto + 4 posti moto;

Piazza Crispi, 31 posti auto + 4 posti moto;

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Corso Messapia, 24 posti auto + 4 posti moto.

Totale: 86 posti auto +12 posti moto.

Area urbana 3:

Piazza San Francesco da Paola, 58 posti auto + 4 posti moto.

Totale: 58 posti auto + 4 posti moto.

4) che il parcheggio per i veicoli appresso indicati sarà a pagamento nei seguenti periodi ed orari:

tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 23,00 nel periodo dal 1 aprile al 30 settembre;

dal Lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00 per il periodo dal 1 ottobre al

31 marzo.

5) di applicare le seguenti tariffe differenziate (comprensive di i.v.a.):

 

area urbana 1 nessuna agevolazione

a.u.1             media agevolazione

a.u. 1       massima agevolazione

area urbana 2

area urbana 3

tariffe:          

oraria  €             1,00   non ammessa   non ammessa   €       0,80   €      0,60 

giornaliera (ore 0-24)  €             5,00   non ammessa   non ammessa   €       4,00   €      3,00 

abbonamenti:          

settimanale (dalle ore 0 del Lunedì alle ore 24 della Domenica)   €           25,00   €               20,00   €               15,00   €     20,00   €   15,00 

mensile (dalle ore 0 del giorno 1 alle ore 24 del giorno di fine mese)  €           80,00   €               50,00   €               25,00   €     60,00   €   40,00 

annuale (dalle ore 0 del 1 gennaio alle ore 24 del giorno 31 dicembre)  €        480,00   €            300,00   €            150,00   €  360,00   € 240,00 

E’ ammesso il pagamento di un corrispettivo proporzionalmente inferiore rispetto alla tariffa oraria in funzione del minor

tempo della sosta. Resta comunque salvo l’obbligo di effettuare il pagamento, minimo e non rimborsabile, dei primi 20

minuti a prescindere dall’effettiva durata della sosta.

Ai motoveicoli si applica la stessa tariffa degli autoveicoli.

Le tariffe potranno essere variate annualmente mediante delibera di Giunta comunale.

Le suddette somme a tariffa oraria e giornaliera potranno essere così corrisposte:

attraverso l’acquisto, sia in moneta contante che attraverso sistemi elettronici di pagamento (carte di debito,

carte di credito ecc.), di titoli emessi da appositi impianti distributori automatici (parcometri) all’uopo installati dal

concessionario in prossimità delle aree e degli stalli di sosta;

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attraverso l’acquisto di titoli prepagati, denominati “Buoni prepagati per la sosta”, costituiti da tagliandi a

cancellatura di velo prestampato (c.d. "gratta e sosta" o “grattini”), reperibili e posti in vendita presso quegli

esercizi commerciali, pubblico e/o artigianali adiacenti e prossimi alle aree ed agli stalli di sosta, che hanno

sottoscritto apposita “Dichiarazione di impegno alla vendita dei buoni prepagati per la sosta” e che esporranno,

all’ingresso ed in modo ben visibile, apposito avviso.

attraverso altri sistemi tecnologicamente avanzati che potranno essere adottati, d'intesa con il Comune.

6) di delegare al Dirigente Comandante del Corpo Polizia municipale l'adozione di ogni altro atto ordinatorio

conseguente, per l'esecuzione e l’attuazione del presente provvedimento, coordinando quanto nel presente atto

con l'attuale disciplina della circolazione stradale vigente;

7) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990, il Responsabile del presente procedimento e

della sua esecuzione è il Dirigente Comandante della Polizia municipale e di nominare, sin d'ora, R.U.P. per

l'espletamento della procedura di gara il dott. Pietro SFORZA;

8) di autorizzare, per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono interamente richiamati, in vista della

scadenza della proroga tecnica relativa al vigente contratto, l’attivazione della procedura ad evidenza pubblica

relativa all’affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di sosta dei veicoli a pagamento nel

territorio comunale, peraltro già esternalizzato con delibera di consiglio comunale n° 25 del 13 marzo 2008 e

delibera di commissario prefettizio n. 76 del 28 luglio 2011 con le funzioni di consiglio comunale;

9) di delegare il dirigente Comandante del Corpo Polizia municipale a predisporre gli atti di gara per la

concessione della gestione dei parcheggi a pagamento, fornendo specifico indirizzo:

1. di ricorrere al sistema dei parcometri e degli ausiliari della sosta e/o del traffico nelle aree urbane 1, 2 e

3 con la prescrizione di richiedere nel bando che i dati sugli incassi, in qualunque modo ottenuti,

vengano resi accessibili, anche in formato elettronico da concordare con il dirigente, alla stazione

appaltante con obbligo di rendicontazione periodica su base mensile o bimestrale;

2. di prevedere, negli atti di gara, che il Comune si riservi la possibilità di istituire ed affidare al

concessionario, alle medesime condizioni economiche previste in sede di aggiudicazione e nei limiti

consentiti dall’ordinamento, la gestione anche temporanea di ulteriori aree di sosta a pagamento in

occasione di eventi/manifestazioni civili e/o religiosi e/o sportivi ovvero qualora l'Ente decida di istituire

nuove aree a pagamento (esemplificativamente e non esaustivamente, Parcheggio di Viale Europa/Via

De Gasperi) o aree attrezzate per la sosta dei caravan ed autocaravan;

3. di prevedere, negli atti di gara, che il Comune: a) si riservi la possibilità di rivisitare il numero degli stalli

a pagamento come sopra individuati nel limite del 10% in aumento o in diminuzione (con

corrispondente aumento/diminuzione dell’importo del canone concessorio) al fine di migliorare la

circolazione stradale, per le seguenti motivazioni, non esaustive: estendere la tariffazione anche ad

altre zone, prevedere una diversa ripartizione tra gli stalli a pagamento da un lato ed i parcheggi liberi,

gli stalli per invalidi ed i passi carrai, dall'altro; istituire idonei posteggi per il carico e scarico merci e

tariffare le attuali aree dismesse di distribuzione di carburante ovvero prevedere "parcheggi rosa" per

donne in gravidanza ecc.); b) di riallocare, entro il limite del 5% del totale, gli stalli affidati in

concessione a proprio insindacabile e discrezionale valutazione;

Page 10: Dgc Parcheggi Versione Del 27 Agosto

4. di stabilire la base d'asta in € 271.274,00 IVA inclusa e, per la durata di 3 (tre) anni, pari ad euro

813.822,00 IVA inclusa. L’offerente, oltre al canone come sopra determinato, dovrà corrispondere alla

stazione appaltante una percentuale minima, al lordo dell’IVA, del 30% sugli incassi eccedenti il

canone annuo come sopra determinato, percentuale soggetta a rialzo in sede di offerta;

5. di procedere all’affidamento del servizio all’esterno con la modalità della concessione, considerando

tra i criteri di valutazione quello del maggior rialzo dovendo, in ogni caso, esser richiesto ai

partecipanti: a) di fornire su banche dati accessibili e utilizzabili per la stazione appaltante ogni dato

relativo agli incassi; b) di fornire su banche dati accessibili e utilizzabili per la stazione appaltante ogni

dato relativo alla frequenza dei flussi veicolari in sosta in termini di orario, giorno della settimana, mese

dell’anno; c) di fornire la necessaria formazione al personale della Polizia municipale; d) di fornire

idonei servizi di front-office, personale e strumentazione presso il Comando;

6. di disporre che il Dirigente del Settore Polizia Municipale, possa eventualmente prevedere, così come

previsto dalla norma vigente, nell'elaborando bando di gara la possibilità di ricorrere alla proroga

tecnica del contratto con l’attuale concessionario che garantirà il servizio nelle more dell’espletamento

della nuova procedura di gara;

10) ravvisatane l'urgenza, di dare immediata attuazione al presente provvedimento, visto l'art. 134 comma

4 D.lgs. n° 267/2000, con voti unanimi espressi in forma palese;

11) la presente delibera verrà pubblicata ritualmente all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni

consecutivi e per meri scopi notiziali, a norma dell’art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267 e sarà trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, a norma dell’art. 125, comma 1, del

decreto 18 agosto 2000, n. 267.

12) di approvare la seguente disciplina delle aree di sosta a pagamento:

DISCIPLINA DELLA SOSTA A PAGAMENTO

1

Aree destinate alla sosta a pagamento

Sono individuate, ai fini della realizzazione degli stalli di sosta senza custodia sui quali la stessa è subordinata al

pagamento di una somma, via via decrescente da a.u. 1 ad a.u. 3, da riscuotere mediante dispositivi automatici di

controllo della durata della sosta, le seguenti aree pubbliche:

area urbana 1:

1) Piazza Umberto, 42 posti auto + 6 posti moto;

2) Via Mercadante, 111 posti auto + 4 posti moto;

3) Via Rossini, 36 posti auto + 4 posti moto;

4) Via Donizzetti, 34 posti auto + 4 posti moto;

5) Via Pergolesi, 41 posti auto + 4 posti moto;

Page 11: Dgc Parcheggi Versione Del 27 Agosto

6) Via Bellini, 69 posti auto + 4 posti moto;

7) Via Mascagni, 13 posti auto + 4 posti moto;

8) Via Aprile, 23 posti auto + 4 posti moto;;

9) Via Santoro, 4 posti auto + 4 posti moto;

10) Via Verdi, 28 posti auto + 5 posti moto.

Totale: 412 posti auto + 43 posti moto.

Area urbana 2:

11) Via D’Annunzio, 31 posti auto + 4 posti moto;

12) Piazza Crispi, 31 posti auto + 4 posti moto;

13) Corso Messapia, 24 posti auto + 4 posti moto.

Totale: 86 posti auto +12 posti moto.

Area urbana 3:

14) Piazza San Francesco da Paola, 58 posti auto + 4 posti moto.

Totale: 58 posti auto + 4 posti moto.

Il parcheggio per i veicoli appresso indicati sarà a pagamento nei seguenti periodi ed orari:

tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 23,00 nel periodo dal 1 aprile al 30 settembre;

dal Lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00 per il periodo dal 1 ottobre al

31 marzo.

Per quanto attiene agli stalli di sosta “a pagamento”, come istituiti in conformità al disposto di cui all’art. 7 del

richiamato D.L.vo n° 285 del 30.04.1992, l’utilizzo degli stessi da parte dell’utenza presuppone la previa ed integrale

accettazione delle tariffe fissate nonché delle condizioni stabilite con il presente atto e con gli atti consequenziali,

senza che ciò comporti ipotesi di deposito dei veicoli né, conseguentemente, obbligo di custodia da parte del

Comune o del concessionario.

Le aree e gli stalli individuati per la sosta “a pagamento", per come ripartiti relativamente alla loro destinazione,

utilizzo, regime tariffario, limitazioni temporali ed orarie ed, in generale, alla disciplina di cui al presente atto, sono

quelle individuate e descritte nella allegata “Tabella A” che forma parte integrante e sostanziale dell’atto stesso.

L’elenco di cui alla “Tabella A” potrà, ad iniziativa dell’Amministrazione comunale e nel rispetto degli impegni

contrattuali e normativi, in relazione ad eventuali sopraggiunte esigenze di carattere pubblico, subire modifiche per

implementazione o riduzione delle aree inizialmente individuate ovvero per variazioni alla originaria consistenza

degli stalli, ovvero per una diversa ripartizione, rispetto alle originarie previsioni, delle destinazioni degli stalli stessi.

Page 12: Dgc Parcheggi Versione Del 27 Agosto

La sosta nelle aree oggetto del presente atto, sia per quelle riportate nell’allegata “Tabella A” che per quelle che

potranno successivamente essere individuate anche in ambiti territoriali diversi, resta disciplinata come di seguito

sulla base della specifica destinazione e tipologia stabilita per i singoli stalli ed in conformità alle disposizioni

normative di cui all’art. 40 del D. Lgs. n° 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada) ed all’art. 149 del

Regolamento di attuazione del N.C.S, approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495 :

stalli di sosta “a pagamento”: posti su sede stradale, contraddistinti da strisce perimetrali di colore “blu”,

nell’ambito dei quali la sosta delle autovetture e/o dei veicoli assimilati resta subordinata al pagamento di

tariffe orarie differenziate, salvo che nei casi di deroga previsti con i successivi artt. 7, 9 ed 11;

parcheggi “a pagamento”: posti in strutture o su aree fuori dalla sede stradale, individuati da apposita

segnaletica verticale posta in corrispondenza dei varchi di accesso, nell’ambito dei quali la sosta delle

autovetture e/o dei veicoli assimilati resta subordinata al pagamento di tariffe orarie differenziate, senza

deroga alcuna; nell’ambito di detti parcheggi, salvo diversa segnalazione, vige l'obbligo di ritiro

dell’autoveicolo entro gli orari di chiusura; le autovetture che dovessero proseguire la sosta oltre detto

termine potranno essere ritirate esclusivamente dall’orario di riapertura dell’impianto, con obbligo di

pagamento della tariffa corrispondente alla effettiva durata della sosta ovvero comprensiva anche degli

importi maturati nella fascia oraria di chiusura;

2

Tariffe - tipologia veicoli - agevolazioni

La sosta dei veicoli negli stalli a pagamento è consentita a ciclomotori, motocicli, autovetture per trasporto di persone

con massimo 8 posti oltre il conducente e autocarri con massa massima inferiore a 3,5 t. ed è subordinata al pagamento

di tariffe, orarie o giornaliere, e/o abbonamenti differenziati in funzione dei periodi temporali di sosta e della categoria di

appartenenza dei soggetti richiedenti (i quali in a.u. 1 sono suddivisi in tre categorie: a. nessuna agevolazione; b. media

agevolazione: soggetti dimoranti o esercenti un’attività economica o professionale nell’a.u.1; c. massima agevolazione:

residenti nell’a.u. 1).

I costi del servizio all’utenza sono i seguenti (comprensivi di i.v.a.):

 

area urbana 1 nessuna agevolazione

a.u.1             media agevolazione

a.u. 1       massima agevolazione

area urbana 2

area urbana 3

tariffe:          

oraria  €             1,00   non ammessa   non ammessa   €       0,80   €      0,60 

giornaliera (ore 0-24)  €             5,00   non ammessa   non ammessa   €       4,00   €      3,00 

abbonamenti:          

settimanale (dalle ore 0 del Lunedì alle ore 24 della Domenica)   €           25,00   €               20,00   €               15,00   €     20,00   €   15,00 

mensile (dalle ore 0 del giorno 1 alle ore 24 del giorno di fine mese)  €           80,00   €               50,00   €               25,00   €     60,00   €   40,00 

annuale (dalle ore 0 del 1 gennaio alle ore 24 del giorno 31 dicembre)  €        480,00   €            300,00   €            150,00   €  360,00   € 240,00 

Page 13: Dgc Parcheggi Versione Del 27 Agosto

E’ ammesso il pagamento di un corrispettivo proporzionalmente inferiore rispetto alla tariffa oraria in funzione del minor

tempo della sosta. Resta comunque salvo l’obbligo di effettuare il pagamento, minimo e non rimborsabile, dei primi 20

minuti a prescindere dall’effettiva durata della sosta.

Ai motoveicoli si applica la stessa tariffa degli autoveicoli.

Le tariffe potranno essere variate annualmente mediante delibera di Giunta comunale.

Le suddette somme a tariffa oraria e giornaliera potranno essere così corrisposte:

attraverso l’acquisto, sia in moneta contante che attraverso sistemi elettronici di pagamento (carte di debito,

carte di credito ecc.), di titoli emessi da appositi impianti distributori automatici (parcometri) all’uopo installati dal

concessionario in prossimità delle aree e degli stalli di sosta;

attraverso l’acquisto di titoli prepagati, denominati “Buoni prepagati per la sosta”, costituiti da tagliandi a

cancellatura di velo prestampato (c.d. "gratta e sosta" o “grattini”), reperibili e posti in vendita presso quegli

esercizi commerciali, pubblico e/o artigianali adiacenti e prossimi alle aree ed agli stalli di sosta, che hanno

sottoscritto apposita “Dichiarazione di impegno alla vendita dei buoni prepagati per la sosta” e che esporranno,

all’ingresso ed in modo ben visibile, apposito avviso.

attraverso altri sistemi tecnologicamente avanzati che potranno essere adottati, d'intesa con il Comune.

I titoli che abilitano alla sosta, sia quelli emessi dagli impianti distributori automatici che i “Buoni prepagati per la sosta”,

non sono cedibili e dovranno riportare, a tal fine, elementi identificativi univoci del veicolo. In particolare, i “Buoni

prepagati per la sosta” dovranno essere convalidati ed assumeranno efficacia solo ed esclusivamente attraverso

l’inserimento - all’inizio della sosta, nell’apposito spazio e con inchiostro nero o blu - del numero di targa del veicolo e la

previa cancellatura del velo prestampato dalle caselle relative alla data ed all’orario di avvio della sosta, in conformità

alle istruzioni riportate sui tagliandi stessi. E’ obbligo dell’utente esporre i detti titoli in maniera ben visibile, sul cruscotto

anteriore interno del veicolo o in altro visibile modo per gli altri veicoli (p.es. ciclomotori, motocicli ecc.). La mancata

esposizione sarà sanzionata nei modi e termini di legge.

3

Casi di esclusione nell’applicazione della tariffa

Sono esclusi dal pagamento della tariffa, ai fini della sosta a pagamento:

a) ambulanze o automediche nell'ambito dell'espletamento di servizi di soccorso o d'istituto;

b) veicoli appartenenti alla Croce Rossa nell'ambito dell'espletamento di servizi di soccorso e di istituto;

c) veicoli della A.U.S.L., nell'ambito dell'espletamento di servizi istituzionali con contrassegno o altro segno distintivo

della amministrazione di appartenenza esposto;

d) veicoli appartenenti alle forze di Polizia ovvero agli organi di Polizia;

e) veicoli appartenenti ad associazioni di Protezione civile, nell'ambito di attività istituzionale;

Page 14: Dgc Parcheggi Versione Del 27 Agosto

f) veicoli appartenenti alla pubblica amministrazione, nell'ambito dell'espletamento di servizi di pubblica utilità, con

contrassegno o altro segno distintivo della amministrazione di appartenenza esposto;

h) veicoli adibiti a trasporto valori per istituti di credito limitatamente allo svolgimento della attività;

i) veicoli ad esclusiva trazione elettrica, con esclusione dei veicoli ibridi. Per veicoli elettrici si intendono tutti quei mezzi

destinati sia al trasporto di persone sia di merci, su cui sia installato esclusivamente un motore elettrico che fornisce l'

energia meccanica per la locomozione, alimentato da accumulatori:

;

m) ai veicoli muniti di contrassegno rosa (per donne in gravidanza e per le neo mamme), in ottemperanza alla delibera di

C.C. n°27 del 6.3.2014, è riconosciuta l’agevolazione consistente nell’esenzione dal pagamento della prima ora di sosta

il cui inizio dovrà essere attestato da apposito disco orario.

4

Misure per la sosta a tariffa ordinaria ed agevolata

Gli abbonamenti non danno diritto di riserva del posto e non comportano obbligo della custodia del veicolo da parte del

Comune di Martina Franca. Gli stessi sono rilasciati a titolo oneroso (€ 10,00 per ogni contrassegno) dal competente

Settore Polizia locale del Comune di Martina Franca o dal concessionario sulla base di richiesta sottoscritta dal soggetto

interessato e previo pagamento del corrispettivo dovuto. Ciascun contrassegno è valido solo per un veicolo e ne riporta

la targa.

Gli abbonamenti che danno diritto ad agevolazione sono di due tipi:

a) contrassegno rosso – massima agevolazione;

b) contrassegno giallo – media agevolazione.

L'abbonamento con contrassegno rosso può essere rilasciato esclusivamente per i veicoli intestati o in uso esclusivo:

a) ai soggetti aventi residenza anagrafica nella zona urbana 1 (centro storico e cintura extramurale, come sopra

indicata, su ambo i lati).

In relazione alla limitata disponibilità di stalli di sosta, al fine di assicurare la necessaria rotazione e di contemperare le

diverse esigenze che sussistono e convivono negli ambiti territoriali regolamentati, l'abbonamento con contrassegno

rosso può essere rilasciato in numero comunque non superiore ad 1 (uno) per singolo nucleo familiare residente in

conformità alle risultanze anagrafiche.

L'abbonamento con contrassegno giallo può essere rilasciato esclusivamente per i veicoli intestati o in uso esclusivo:

a) ai soggetti aventi residenza anagrafica nella zona urbana 1 (centro storico e cintura extramurale come sopra

indicata su ambo i lati: p.es. secondo veicolo del nucleo familiare residente in a.u. 1).

b) ai titolari di imprese, esercizi pubblici e commerciali, attività artigianali, alberghiere, studi professionali aventi

sede legale nella zona urbana 1 (centro storico e cintura extramurale come sopra indicata su ambo i lati);

c) ai soggetti domiciliati, dimoranti o alloggiati nella zona urbana 1. In tal caso detta condizione deve essere

dimostrata attraverso la produzione di un regolare contratto, attestante il titolo di disponibilità dell'immobile,

Page 15: Dgc Parcheggi Versione Del 27 Agosto

regolarmente registrato o altro documento rilasciato dalla struttura ricettiva in caso di soggiorno presso la

stessa.

5

Disposizioni particolari per il rilascio dei contrassegni

Allo scopo di garantire un'adeguata assistenza agli anziani ultrasettantacinquenni ed ai soggetti portatori di disabilità

residenti nell’a.u. 1, è consentito il rilascio di 1 abbonamento mensile/annuale con contrassegno rosso in favore di un

veicolo intestato a parente o affine di 1° grado anche se non residente nella zona regolamentata ed all’uopo delegato a

prestare detta forma assistenziale.

L'abbonamento di cui al precedente capoverso può essere rilasciato anche in favore di un veicolo intestato a soggetti

terzi che, sulla base di disposizioni normative vigenti e per effetto di specifici provvedimenti delle competenti autorità,

risultino delegati a prestare assistenza nei confronti di diversamente abili, invalidi, etc, residenti in a.u. 1.

I soggetti interessati al rilascio di qualunque tipo di abbonamento devono essere intestatari del veicolo, ovvero esserne

possessori prioritariamente e alternativamente a titolo di:

1. proprietà o contratto di locazione finanziaria (leasing) o di noleggio a lungo termine;

2. uso esclusivo, ricevuto da parente o affine di primo grado del richiedente;

3.uso esclusivo, ricevuto in qualità di titolare o rappresentante legale dell’impresa (sia individuale che societaria)

intestatario del veicolo.

Nelle ipotesi di cui al suddetto punto 2 e 3, il richiedente, alla domanda, deve allegare una dichiarazione sostituiva

dell’atto di notorietà (art. 47 del D.P.R. 28/12/200 n. 445) dove il titolare del veicolo dichiari di aver concesso l’uso

esclusivo dello stesso al richiedente e, quest’ultimo a sua volta, dichiari di avere l’uso esclusivo di tale veicolo.

6

Attività di gestione del Piano della sosta.

Il Coordinamento delle attività intese alla organizzazione e gestione del Piano della “sosta” che con il presente atto si

disciplinano, resta affidato al Dirigente del Settore Polizia Locale che a tanto dispone attraverso il competente “Ufficio

Mobilità e segnaletica”, anche avvalendosi del supporto e della collaborazione del Settore Lavori pubblici e degli altri

settori eventualmente coinvolti.

Nelle linee generali e fatte salve successive modifiche da apportare sulla base di eventuali e sopravvenute esigenze

operative, le competenze relative alla fase attuativa, si intendono così distribuite:

a) Il Comando di Polizia Locale provvede alle attività di organizzazione e di gestione del Piano e della disciplina della

sosta e loro eventuali modifiche, implementazioni ed aggiornamenti.

b) il medesimo Settore provvede, altresì, attraverso il competente Ufficio Mobilità e Segnaletica stradale, alla verifica

circa l’allestimento e l'installazione da parte del concessionario della necessaria segnaletica, verticale (con pannello

esplicativo in lingua italiana ed inglese) ed orizzontale, e alle successive variazioni;

Page 16: Dgc Parcheggi Versione Del 27 Agosto

c) alle attività di vigilanza e controllo della sosta si provvederà attraverso l’impiego di “Ausiliari del Traffico”, fatte salve le

competenze e prerogative di legge in capo alla Polizia Locale.

7

Obblighi degli utenti

Oltre agli obblighi imposti con i precedenti articoli, gli utenti dei parcheggi, delle aree e degli stalli di sosta a pagamento,

sono sempre e comunque tenuti, nell’utilizzo degli stessi, ad attenersi alle disposizioni regolamentari eventualmente

pubblicate in loco ed in particolare a:

a) parcheggiare l’autoveicolo o motoveicolo, esclusivamente negli stalli disponibili ed all’interno del perimetro degli

stessi, senza impegnare gli stalli limitrofi o le circostanti aree di manovra;

b) eseguire le manovre di accesso ed uscita, dall’area di sosta e dal singolo stallo, con ogni cautela, al fine di evitare

danni alle vetture vicine;

c) seguire il senso dì circolazione indicato nella segnaletica e tenere velocità non superiore al passo d'uomo;

d) esporre in modo ben visibile il titolo abilitativo.

In caso di violazione di norme del presente regolamento che comportino situazioni di pericolo o di intralcio alla

circolazione e/o al normale uso del parcheggio, si provvederà alla rimozione forzata dell'autovettura come previsto ai

sensi dell’art. 59 del D. Lgs. 30.04.1992 n°285.

Gli abbonamenti annuali potranno essere richiesti a decorrere dal 1 novembre dell'anno precedente alla sua validità,

fermo restando il suo periodo annuale di efficacia.

I contrassegni non sono cedibili: il trasferimento della proprietà dell’autovettura oggetto del contrassegno comporta

automaticamente la decadenza e l’inefficacia dello stesso. Analoga decadenza è prevista in caso di variazione del

numero di targa dell’autoveicolo ovvero della residenza e/o della dimora dell’intestatario, ovvero della cessione

dell’attività o del trasferimento della sede, ovvero di decesso del soggetto titolare del contrassegno e di qualunque altra

variazione che introduca, di fatto, modifiche alle situazioni dichiarate e che siano state oggetto di valutazione ai fini del

rilascio del contrassegno stesso.

E’ obbligo dell’utente esporre il contrassegno in maniera ben visibile sul cruscotto all'interno della propria autovettura e/o

dei veicoli assimilati. La mancata esposizione sarà sanzionata nei modi e termini previsti dal Codice della Strada e dal

relativo Regolamento di attuazione.

8

Danni

In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti, investimenti provocati dagli utenti all'interno del parcheggio, il diritto al

risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell'utente che lo ha causato, restando

esclusa ogni responsabilità, diretta o indiretta, a carico del Comune.

Trattandosi di parcheggi non custoditi, l’Ente non risponde comunque dei danni eventualmente subiti dalle autovetture

durante la sosta, né di furto totale e/o parziale delle stesse ovvero di quanto in esse contenuto.

Page 17: Dgc Parcheggi Versione Del 27 Agosto

9

Sanzioni

In tutte le aree di sosta riportate nell’allegata “Tabella A” ed oggetto del presente disciplinare ovvero in quelle che

saranno successivamente individuate, sottoposte e regolamentate con la medesima disciplina, si applicano le sanzioni

previste dal Codice della Strada. All’accertamento delle violazioni al C.d.S., per ciò che concerne la sosta dei veicoli e

per quanto non espressamente riservato dalla legge agli Ufficiali ed agli Agenti di Polizia Stradale, si provvederà anche

attraverso gli “Ausiliari del Traffico” ed, eventualmente, mediante il personale all’uopo nominato ed al quale sono state

conferite le funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta, ai sensi dell'art. 17, c. 132 e 133, della Legge n°

127/97.

10

Norme transitorie

Sino all’entrata a regime del servizio le tariffe degli abbonamenti annuali saranno riproporzionate in dodicesimi in

funzione dei mesi interi mancanti sino alla fine dell’anno.

La medesima previsione si applica nel caso di primo rilascio dei permessi/contrassegni in favore di un soggetto che fissi,

nel corso dell’anno, una nuova residenza o attività.

Alla sua attuazione si provvederà, gradualmente, mediante Ordinanza da emanare ai sensi del D.Lgs n° 285 del

30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada) e del Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°

495.

Il presente regolamento, comprese le previsione tariffarie, agevolative e d'altro tipo, entrerà in vigore a seguito

dell'adozione di idonea ordinanza/determina dirigenziale da emanarsi successivamente all'individuazione del soggetto

affidatario del servizio in concessione.