DETRAZIONI D'IMPOSTA (artt. 12 e 13, commi 1, 1bis e 2 ... PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI DICHI...

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Page 1: DETRAZIONI D'IMPOSTA (artt. 12 e 13, commi 1, 1bis e 2 ... PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI DICHI ARAZIONE DELLE DETRAZIONI A) Avvertenze per la compilazione del quadro relati vo

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DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI EFFETTI DELL'ART. 23 DEL DPR 29/9/73 N. 600 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

DETRAZIONI D' IMPOSTA (artt. 12 e 13, commi 1, 1bis e 2 DPR 917/86)

Spettabile Unità locale

Il/La sottoscritto/a:

nato/a il: a

Residente in: Prov.:

Via:

Stato civile: celibe/nubile separato/a divorziato/aconiugato/a vedovo/a

CAP.:

FRAZ.:

C.F.:

Detrazioni per lavoro dipendente e "assimilato" di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), b), c) e comma 2 del Tuir

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E "ASSIMILATO" da rapportare al periodo di lavoro nell'anno.

08.02 - Modello per procedure Zucchetti (indirizzo Internet : http://www. zucchetti.it) - RIPRODUZIONE VIETATA

REDDITI DI PENSIONE da rapportare al periodo di lavoro nell'anno.

Cognome e nome Data e luogo di nascita Codice fiscale

Detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del Tuir

CONIUGE A CARICO non legalmente né effettivamente separato (2)

NON APPLICARE le detrazioni per lavoro dipendente e assimilato.APPLICARE un'aliquota più elevata di quella risultante in sede di conguaglio fiscale (1)

CONIUGE MANCANTE (3)

FIGLI A CARICO (4)

Il dichiarante è consapevole che, in caso di coniuge non a carico, la detrazione al 100% spetta solo previo accordocon l'altro genitore e solo se titolare del reddito più elevato.

Cognome e nome Data e luogo di nascita Codice fiscale

Cognome e nome Data e luogo di nascita Codice fiscaleALTRI FAMILIARI A CARICO (5)

ULTERIORE DETRAZIONE PER LE FAMIGLIE NUMEROSE (nucleo con 4 o più figli a carico) (6)

Poiché dette detrazioni variano in funzione del reddito complessivo dell'anno in corso, considerare quanto segue:

% spettanza

% spettanza

DICHIARA, INOLTRE

il reddito complessivo del sottoscritto corrisponderà a quello derivante da quello corrisposto da Codesta Dittail reddito complessivo del sottoscritto sarà costituito, oltre che dal reddito corrisposto da Codesta Ditta, anche da altriredditi diversi dal lavoro dipendente pari a il reddito complessivo del sottoscritto corrisponderà a ,

,

e pari a

FirmaData

SI IMPEGNA

di non essere titolare di pensionedi essere titolare di pensione n. per giorno

su tredicesima mensilità.,

,con quote da trattenere pari a

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, di aver diritto, a decorrere dalcontraddistinte dalla scelta espressa con una (X) e che i familiari di seguito indicati non possiedono un reddito complessivo superiore

, alle seguenti detrazioni d'imposta

a quello stabilito dalla normativa vigente.

al netto dell'abitazione principale

figlio

Al5

0%

Al1

00

%

Affid

a-

mento

Aliq.

a presentare una nuova dichiarazione aggiornata, in caso di modifiche intervenute rispetto all'attuale situazione familiare,reddituale o di pensione, sollevando fin d'ora Codesta Ditta da ogni responsabilità in merito.

Page 2: DETRAZIONI D'IMPOSTA (artt. 12 e 13, commi 1, 1bis e 2 ... PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI DICHI ARAZIONE DELLE DETRAZIONI A) Avvertenze per la compilazione del quadro relati vo

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE DELLE DETRAZIONI

A) Avvertenze per la compilazione del quadro relativo alle detrazioni per lavoro dipendente e "assimilato"- La detrazione spetta per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del Tuir (con esclusione di tutti quelli indicati nel comma 2, lettera a)) eper i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del Tuir. 1) APPLICAZIONE ALIQUOTA PIU' ELEVATA E' facoltà del percipiente richiedere l'applicazione di un'aliquota più elevata di quella derivante dall'applicazione dell'articolo 23 del D.P.R. n. 600/73. B) Avvertenze per la compilazione del quadro relativo alle detrazioni per carichi di famiglia 2) CONIUGE A CARICOLa detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possiede redditi propri per un ammontare complessivo annuosuperiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.3) CONIUGE MANCANTE Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente edeffettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si èsuccessivamente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applica, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge e per gli altri figlisi applica la detrazione ordinariamente prevista per questi ultimi. 4) FIGLI A CARICOSi considerano a carico (indipendentemente dall'età e dalla convivenza con il genitore richiedente) i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figliadottivi e gli affidati affiliati, che non abbiano redditi propri superiori a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. Il dipendente o collaboratore deve indicare il numero dei figli distinti a seconda che siano o meno portatori di handicap e, se di età inferiore ai treanni specificarne la data di nascita. Dovrà dichiarare, inoltre, in corrispondenza della detrazione, la misura percentuale di cui può fruire (100% se neusufruisce da solo, 50% se i genitori ne usufruiscono in parti uguali), secondo i seguenti criteri:- in caso di coniuge a carico dell'altro, la detrazione per figli spetta al 100% a quest'ultimo. - se il coniuge non è a carico, la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli

stessi , spetta al 100% al genitore che possiede il reddito più elevato; - in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in mancanza di accordo, la detrazione spetta al 100% al genitore affidatario. - in caso di affidamento congiunto o condiviso, in mancanza di accordo, la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori. Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicare, barrando larelativa casella "affidamento", nel caso in cui si intenda usufruire del 100% della detrazione per i figli in affido esclusivo congiunto o condiviso.La Finanziaria 2008 (Legge 244/07) all'art. 1 c. 221 ha stabilito che, i lavoratori dipendenti e assimilati, per beneficiare delle detrazioni d'impostasono tenuti a dichiarare al sostituto d'imposta, di averne diritto indicando le condizioni di spettanza nonché il codice fiscale delle personefiscalmente a carico. Anche i lavoratori extracomunitari residenti che vogliono fruire di dette detrazioni devono, quindi, richiedere l'attribuzionedel codice fiscale dei familiari agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate i quali rilasceranno il codice previa visione della documentazione prevista dalla Legge 296/2006 (*)(*) I cittadini extracomunitari che richiedono, secondo l'articolo 1 comma 1325 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 sia attraverso il sostitutod'imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni di cui al comma 1324, la documentazione può essere formata da: - documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asservazione da parte del prefetto competente per territorio; - documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dall'Aja del 5 ottobre 1961; - documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi dalla normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asservata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine. La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione di cui al comma 1325 deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificatidebbano essere aggiornati. Per i soggetti non residenti, l'articolo 1 comma 1324 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 dispone che le detrazioni per carichi di famiglia(coniuge, figli e altri familiari) di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,spettano per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 (L. n°228 del 24/12/2012 - art.1 c.526), a condizione che gli stessi dimostrino,con idonea documentazione, individuata con l'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore,al lordo degli oneri deducibili, al limite del suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere,nel Paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.5) ALTRI FAMILIARI A CARICO Si considerano altri familiari a carico i soggetti, con redditi propri non superiori a euro 2.840,51 annui, al lordo degli oneri deducibili, indicatinell'articolo 433 del Cc e diversi da quelli di cui al punto 1 e 2 che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti daprovvedimenti dell'autorità giudiziaria. Essi sono: genitori, ascendenti, discendenti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali. L'ammontare della detrazione spettante va ripartita,"pro quota", tra coloro che ne hanno diritto. Il dipendente/collaboratore dovrà richiamare, incorrispondenza della detrazione, la misura percentuale di cui si può fruire (100% se ne usufruisce da solo, o altra diversa percentuale). Ai fini del raggiungimento del limite di euro 2.840,51 di cui ai punti 1, 2 e 3: - vanno considerati i redditi, al lordo degli oneri deducibili, che concorrono alla formazione di quello complessivo; - non si devono considerare i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta d'imposta o ad imposta sostitutiva; - si devono computare anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche, consolari e missioni, quellecorrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica. 6) ULTERIORE DETRAZIONE FAMIGLIE NUMEROSE In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione. Tale detrazione è ripartita nella misura del 50 per centotra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione deglieffetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente acarico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. C) VALIDITA'L'art. 23 D.P.R. n. 600 dispone che le detrazioni di cui all'articolo 12 del citato testo unico, sono riconosciute se il percipiente dichiara di avere dirit-to, indica le condizioni di spettanza, il codice fiscale dei soggetti per i quali si fruisce delle detrazioni e si impegna a comunicare tempestivamente leeventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi. L'omissione della comunicazione relativa alle variazionicomporta l'applicazione delle sanzioni, previste dall'articolo 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n° 471, e successive modificazioni.08.02 - Modello per procedure Zucchetti (indirizzo Internet : http://www. zucchetti.it) - RIPRODUZIONE VIETATA