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DELIBERAZIONE N° XI / 3398 Seduta del 20/07/2020€¦ · Decisioni Comunitarie sulle Best...
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DELIBERAZIONE N° XI / 3398 Seduta del 20/07/2020
Presidente ATTILIO FONTANA
Assessori regionali FABRIZIO SALA Vice Presidente GIULIO GALLERA STEFANO BOLOGNINI STEFANO BRUNO GALLI MARTINA CAMBIAGHI LARA MAGONI DAVIDE CARLO CAPARINI ALESSANDRO MATTINZOLI RAFFAELE CATTANEO SILVIA PIANI RICCARDO DE CORATO FABIO ROLFI MELANIA DE NICHILO RIZZOLI MASSIMO SERTORI PIETRO FORONI CLAUDIA MARIA TERZI
Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini
Su proposta dell'Assessore Raffaele Cattaneo
Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:
Il Direttore Generale Mario Nova
Il Dirigente Annamaria Ribaudo
L'atto si compone di 316 pagine
di cui 309 pagine di allegati
parte integrante
Oggetto
INDIRIZZI PER L’APPLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (MTD-BAT)PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2010/75/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO EDEL CONSIGLIO [NOTIFICATA CON IL NUMERO C (2018) 5070], NELL’AMBITO DEI PROCEDIMENTI DIRIESAME DELLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI (A.I.A.)
VISTI:● la Decisione 955/2014/UE, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa
all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
● il Regolamento 1357/2014/UE, che sostituisce l'allegato III della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
● il Regolamento 1342/2014/UE recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V;
● il Regolamento 997/2017/UE del Consiglio che modifica l'allegato III della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Eco tossico»;
● la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) con particolare riferimento al Capo I “Disposizioni comuni” ed al Capo II “Disposizioni per le attività elencate nell’allegato I”, inerente alla disciplina delle attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);
● il D.M. 392/96 Regolamento recante norme tecniche relative all’eliminazione degli oli usati per le parti vigenti;
● la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147/UE, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
● il Regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio approvato il 18 dicembre 2006, denominato regolamento "REACH" ("Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals");
● il Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging), ufficialmente regolamento (CE) n. 1272/2008;
● il Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento e del Consiglio Europeo, “Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti – Rifusione – Abrogazione Regolamento 850/2014/CE”;
● il Regolamento 333/2011/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
● il Regolamento 715/2013/UE del 25 luglio 2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
1
● il D.lgs. 209/03 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso";
● il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;● il D.lgs. 81/2008 “Tutela della salute negli ambienti di lavoro”;● la DGR IX/3018 del 15 febbraio 2012 “Determinazioni generali in merito alla
caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”;
● il D.lgs. 49/2014 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;
● il Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n.75 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88";
● la L.R. 11/12/2006, n. 24, “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”;
CONSIDERATA inoltre la seguente norma tecnica:
● DELIBERA DEL CONSIGLIO SNPA DEL 6 FEBBRAIO 2020 DOC N° 62 “Linee guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art. 184 ter comma 3 ter del Dlgs 152/2006”;
CONSIDERATO che l’articolo 29-octies del d.lgs. 152/06, relativamente ai riesami delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (nel seguito AIA), stabilisce ai commi 4 e 6, rispettivamente che:-(c.4) il riesame è disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall’autorità
competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:a) a giudizio dell’autorità competente […] l'inquinamento provocato
dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;
c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività
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richiede l'impiego di altre tecniche;d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative
comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato
esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili";
-(c.6,) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale di un’installazione, l’autorità competente verifica che:a) tutte le condizioni di autorizzazione per l’installazione interessata siano
riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del decreto medesimo, in particolare se applicabile, dell’art. 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis;
b) l’installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione;
RICORDATO che: le Province lombarde e la Città Metropolitana di Milano, secondo quanto
stabilito dall’art. 8, comma 2 della L.R. 11/12/2006, n. 24 , recante “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”, così come modificato dall’art. 9 della l.r. 5 agosto 2014, n. 24 - a partire dal 1 gennaio 2008 - sono l’Autorità Competente al rilascio, al rinnovo e al riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), con esclusione delle autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell’art. 8, comma 2 ter, della l.r. 24/2006 e dell’art. 17, comma 1, della l.r. 26/2003;
la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della l.r. 24/2006, fornisce indicazioni per l’esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;
CONSIDERATO che, a seguito della pubblicazione della Decisione di esecuzione della Commissione del 17 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques - BAT) per il trattamento dei rifiuti ai sensi della direttiva 2010/75/UE, si renderà necessario da parte delle Autorità competenti (Regione Lombardia, Province, Città Metropolitana di Milano) il riesame delle autorizzazioni delle installazioni del settore trattamento rifiuti contenute nella sopra citata Decisione rientranti nel campo di applicazione del
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suddetto documento;
DATO ATTO che al fine di valutare le problematiche tecniche ed amministrative inerenti all’applicazione delle conclusioni sulle BAT medesime e il coordinamento dei connessi procedimenti amministrativi di riesame delle A.I.A., Regione Lombardia ha avviato il confronto con le Autorità Competenti, Arpa Lombardia, i Gestori che hanno collaborato in fase ascendente alle BAT e le Associazioni di categoria interessate avviando dei Tavoli di lavoro per filiera di trattamento;
RAVVISATA, nell’ambito dei lavori di tali Tavoli, la necessità di fornire indicazioni per supportare le Autorità Competenti ed i Gestori nelle valutazioni inerenti all’applicazione delle conclusioni sulle BAT;
RITENUTO OPPORTUNO che vengano forniti, a supporto delle autorità competenti e dei gestori delle installazioni A.I.A., elementi di valutazione standard comuni a tutti gli impianti e specifici in funzione della tipologia di impianto valutata;
PRESO ATTO che, al fine di fornire tali indicazioni, nell’ambito del Tavolo di lavoro plenario è stato elaborato e condiviso il documento “Indicazioni regionali inerenti all’applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 sulle conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per il trattamento rifiuti”, che definisce modalità e contenuti relativamente all’applicazione delle conclusioni sulle BAT sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico del settore e ai connessi procedimenti di riesame delle A.I.A.,
PRESO ATTO, altresì, che i Tavoli di lavoro hanno elaborato dei “Protocolli di accettazione e gestione rifiuti” tipo, che serviranno per l’implementazione dei protocolli specifici delle singole installazioni e i relativi allegati tecnici per le categorie: compost e trattamenti biologici, solventi, frantumatori metalli, trattamento RAEE, rifiuti liquidi;
CONSIDERATO che tali documenti saranno messi a disposizione sui siti di Regione Lombardia e ARPA Lombardia;
RITENUTI condivisibili i contenuti del documento “Indicazioni regionali inerenti all’applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 sulle conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per il trattamento rifiuti” predisposto dal tavolo tecnico di cui sopra, nonché dei documenti prodotti nell’ambito dei singoli sottogruppi;
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RITENUTO di approvare tali documenti, quale parte integrante del presente provvedimento, al fine di fornire ulteriori criteri necessari alle Province e alla Città Metropolitana di Milano per l’ottimale esercizio delle funzioni trasferite e contestualmente per assicurare il massimo livello di omogeneità e di coordinamento nella concreta gestione dei processi autorizzativi in materia di A.I.A.;
DATO ATTO che il presente provvedimento concorre al conseguimento dei Risultati attesi del Programma Regionale di Sviluppo, ter 09.02 obiettivo 195 “Conseguimento del miglioramento delle prestazioni ambientali degli impianti produttivi” azione 195.2 “atti di indirizzo per l'applicazione a livello regionale delle Decisioni Comunitarie sulle Best Available Techniques reference documents (brefs) nei diversi settori produttivi”;
VISTA la L.R. n. 20/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale” ed i provvedimenti della XI legislatura;
ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 4 della l.r. 17/2014;
Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di Legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, i seguenti allegati:· A. “Indicazioni regionali inerenti all’applicazione della Decisione di
esecuzione (UE) 2018/1147 per le BAT relative a tutti i trattamenti rifiuti”, comprensivo dei sub-allegati A1, A2, A3, A4, A5;
· B. “Indicazioni regionali inerenti all’applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 per le BAT relative al trattamento dei rifiuti liquidi”, comprensivo dei sub-allegati B1, B1.1P, B1P, B2P;
· C. “Indicazioni regionali inerenti all’applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 per le BAT relative al compostaggio”;
· D. “Indicazioni regionali inerenti all’applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 per le BAT relative ai frantumatori di metalli e
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trattamento RAEE”;· E. “Indicazioni regionali inerenti all’applicazione della Decisione di
esecuzione (UE) 2018/1147 per le BAT relative ai solventi”;· F. “Indicazioni regionali inerenti all’applicazione della Decisione di
esecuzione (UE) 2018/1147 per le BAT relative agli oli usati”;· Protocollo di accettazione e gestione dei flussi di rifiuti liquidi industriali in un
impianto di trattamento chimico-fisico e/o biologico;· Protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti in impianti di compostaggio
inclusi gli impianti integrati di digestione anaerobica e compostaggio;· Protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti in impianti di trattamento
meccanico nei frantumatori di rifiuti metallici;· Protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti in impianti di trattamento
RAEE;· Protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti in impianti di trattamento di
solventi;
2. di stabilire che eventuali modifiche e/o adeguamenti agli allegati, che si rendessero necessari unicamente per quanto concerne aspetti tecnici e/o di evoluzione tecnologica, saranno emessi attraverso decreti a firma del dirigente competente;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, esclusi gli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché integralmente sui siti istituzionali di Regione Lombardia e di Arpa Lombardia.
IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Allegato A
Indicazioni regionali inerenti all’applicazione della Decisione di esecuzione
(UE) 2018/1147 per le BAT relative a tutti i trattamenti rifiuti”;
Nelle attività di riesame o emissione delle A.I.A le Autorità Competenti dovranno accertare
per tutte le installazioni soggette alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della
Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche
disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio “BATCW”) l’applicazione delle BAT dal n. 1 al n. 24,
prendendo in considerazione le indicazioni qui di seguito riportate. BAT 1 - Sistema di gestione ambientale Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell'istituire e
applicare un sistema di gestione ambientale avente tutte le caratteristiche elencate dal
punto I al punto XV.
Deve essere presente un sistema gestionale, non necessariamente certificato, che prenda
in considerazione tutti i punti previsti nella BAT 1, come previsto nella BAT 1 il livello di
dettaglio dipende dalla complessità dell’installazione.
Il Gestore quindi dovrà indicare o il numero di certificazione o registrazione (ISO 14001 o
EMAS o altra tipologia) o elencare le procedure che rispondono ai vari punti.
Si ricorda che le procedure possono e devono essere aggiornate, pertanto l’indicazione
del nome della procedura all’interno dell’atto autorizzativo non pregiudica suoi
cambiamenti o sostituzione con altra procedura purché tutti i punti della BAT 1 siano
soddisfatti nel sistema gestionale. Non è necessario che le successive revisioni siano inviate
ad ARPA e/o Autorità Competente; le procedure saranno oggetto di verifiche durante le
visite ispettive.
BAT 2 - Procedure di accettazione e gestione rifiuti Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva dell'impianto, la BAT consiste
nell'utilizzare tutte le tecniche indicate relative alle procedure di pre - accettazione,
accettazione, caratterizzazione dei rifiuti, compatibilità ecc. come specificato nella
BATCW.
Per alcune tipologie di trattamento rifiuti è stato predisposto un “Protocollo di Accettazione
e di Gestione Rifiuti”, scaricabile dal sito di Regione Lombardia e di ARPA, che il Gestore
dovrà provvedere a adattare specificatamente alla propria realtà aziendale, allegandolo
alla documentazione di riesame. Come già indicato nella BAT 1, il Protocollo potrà essere
oggetto di verifiche e revisioni da parte del Gestore nel corso degli anni. Non è necessario
che le successive revisioni siano inviate ad ARPA e/o Autorità Competente; le procedure
saranno oggetto di verifiche durante le visite ispettive. L’indice del documento “Protocollo
di Accettazione e di Gestione Rifiuti” potrà essere utilizzato per la predisposizione di
analoghi Protocolli per altre tipologie di trattamento, ferma restando la possibilità per il
Gestore di adattarli specificatamente alla propria realtà aziendale.
Si allega check list di verifica sulle procedure di accettazione di ARPA Lombardia (Allegato
A1.
BAT 3 – Inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua e in atmosfera, la BAT consiste
nell'istituire e mantenere, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (BAT 1), un
inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi che comprenda le caratteristiche
da i) a iii)
Le BATC introducono il concetto di rilevante sia per l’identificazione dei flussi di emissioni in
aria e acqua da considerare sia per i parametri da monitorare e che sono oggetto di limite.
È importante sottolineare come – giustamente - non vi sia una «regola» precisa per
identificare i flussi rilevanti: è il Gestore che, conoscendo il proprio processo, li dovrà
proporre così come dovrà individuare quali siano i parametri «pertinenti».
L’individuazione dei parametri «rilevanti» da parte del Gestore dovrà ovviamente
discendere da una conoscenza approfondita dei rifiuti in ingresso: deve essere chiara la
filiera di trattamento. L’Autorità Competente dovrà valutare le proposte e
accettarle/modificarle o integrarle all’interno dell’autorizzazione.
Per attività esistenti e già autorizzate con AIA, la verifica può essere limitata alle sole
eventuali varianti.
Si riportano di seguito alcune indicazioni generali per la compilazione dell’inventario dei
flussi principali.
Acque – trattasi delle acque di processo; la gestione delle acque meteoriche è definita
secondo normativa regionale e non ai sensi delle BATCW; la planimetria dovrà ovviamente
riportare anche questa tipologia di flussi.
Alle acque di raffreddamento indiretto non si applicano i limiti delle BATCWT.
Le analisi sulle acque meteoriche effettuate nel corso degli anni – in caso di aziende
esistenti – o – in caso di aziende nuove - per un periodo definito in autorizzazione a seconda
della tipologia di rifiuti trattati dovranno essere utilizzate per definire la necessità o meno di
un trattamento specifico sulle acque meteoriche stesse.
Nel caso si rendesse necessario un trattamento, i limiti allo scarico – ai sensi del d.lgs. 152/06
– andranno stabiliti per gli inquinanti abbattuti dal sistema di depurazione in essere; è
possibile – in alternativa all’imposizione del limite – indicare una percentuale di
abbattimento del contaminante considerato.
Emissioni in atmosfera – le emissioni individuate nell’inventario comprenderanno oltre a
quelle derivanti dal trattamento dei rifiuti, anche le emissioni derivanti da centrali termiche
(cui si applicheranno i limiti per i grandi o medi impianti di combustione a seconda della
loro potenzialità) o da altre attività collaterali non riguardanti trattamento rifiuti. Non sono
da considerare, se non eventualmente come elencazione, sfiati di serbatoi/silos non
collegati direttamente ad impianti di trattamento, officine di manutenzione meccanica e
simili e in generale tutte le emissioni definite ad inquinamento poco significativo dal
d.lgs.152/06.
Sostanze/parametri pertinenti – sostanze che possono ragionevolmente essere presenti nei
flussi di aria e acqua viste materie prime/rifiuti in ingresso e il processo tecnologico applicato
e di conseguenza la presenza nelle emissioni. Nelle BATC sono indicate sia come pertinenti
sia come rilevanti: i due termini sono sovrapponibili.
I parametri pertinenti dovranno essere identificati valutando le caratteristiche dei rifiuti in
ingresso, i trattamenti a cui sono sottoposti e i risultati analitici degli autocontrolli degli anni
precedenti, ponendo attenzione al metodo analitico utilizzato; nel caso non sia lo stesso
citato nelle BATCW è necessario verificare il range analitico.
Per quanto concerne gli impianti nuovi, ove non è possibile la verifica con i dati degli
autocontrolli pregressi, l’identificazione dei parametri pertinenti – oltre a caratteristiche del
rifiuto e trattamento subito dallo stesso - prenderà in considerazione i risultati ottenuti in
impianti analoghi. È anche possibile utilizzare un piano di monitoraggio più “ampio” nel
primo periodo di verifica su un impianto nuovo da “adattare” in seguito.
Il documento europeo di indirizzo tecnico sul monitoraggio è il JRC Reference Report on
Monitoring of Emissions to Air and Water from IED installation
(https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/jrc-
reference-report-monitoring-emissions-air-and-water-ied-installations-industrial) BAT 4 - Stoccaggi Al fine di ridurre il rischio ambientale associato al deposito dei rifiuti, la BAT consiste
nell'utilizzare tutte le tecniche indicate da a) a d).
La BAT è relativa alla struttura fisica e all’ubicazione del deposito dei rifiuti; per gli impianti
esistenti questa valutazione è già stata effettuata; in questo caso occorrerà verificare
l’eventuale necessità di adeguamenti.
Per quanto concerne gli stoccaggi (rifiuti ingresso/uscita e EOW) è possibile autorizzare -
valutando caso per caso e su richiesta motivata della parte – l’utilizzo delle aree di
stoccaggio a rotazione (rifiuti in ingresso, in uscita, EOW) a fronte dell’identificazione con
cartellonistica del materiale/rifiuto effettivamente presente, fermo restando che dovrà
essere garantito il deposito in sicurezza con l’ausilio di presidi ambientali adeguati e il
versamento delle fidejussioni.
Il Gestore dovrà in questo caso, dettagliare nel Protocollo di accettazione e gestione rifiuti
un piano di gestione di tali aree.
BAT 5 – Movimentazione rifiuti Al fine di ridurre il rischio ambientale associato alla movimentazione e al trasferimento dei
rifiuti, la BAT consiste nell'elaborare e attuare procedure per la movimentazione e il
trasferimento.
Si veda BAT2 – si tratta di attività che rientrano in quelle descritte all’interno del “Protocollo
di accettazione e gestione dei rifiuti”. BAT 6 – Monitoraggio gestionale emissioni idriche Per quanto riguarda le emissioni nell'acqua identificate come rilevanti nell'inventario dei
flussi di acque reflue (cfr. BAT 3), la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di
processo (ad esempio flusso, pH, temperatura, conduttività, BOD delle acque reflue) nei
punti fondamentali (ad esempio all'ingresso e/o all'uscita del pretrattamento, all'ingresso
del trattamento finale, nel punto in cui le emissioni fuoriescono dall'installazione).
Questa BAT è relativa al monitoraggio nelle emissioni idriche dei parametri di processo e
non al monitoraggio richiesto nella BAT 7; i parametri da monitorare – sia con
strumentazione in continuo sia con analisi discontinue – dipendono ovviamente dal tipo di
trattamento che subiscono le acque reflue.
Si possono avere casi semplici – scarico senza trattamento preliminare – dove possono
essere sufficienti misure di portata e/o pH e/o T e altri più complessi quali ad esempio uno
scarico derivante da un trattamento chimico – fisico dei reflui ove occorre una misurazione
e registrazione di diversi parametri (conduttività, pH, ecc.).
Questo tipo di monitoraggio deve essere inserito nel sistema di gestione ambientale (si veda
BAT1 punto V).
BAT 7 – Monitoraggio emissioni idriche La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell'acqua almeno alla frequenza indicata di
seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste
nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di
ottenere dati di qualità scientifica equivalente.
BAT 8 – Monitoraggio emissioni in atmosfera La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate in atmosfera almeno alla frequenza
indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la
BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che
assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente, come più dettagliatamente
indicato nella BAT 8.
Le BAT 7 e 8 definiscono in modo dettagliato frequenze, parametri e metodi analitici da
utilizzare nel monitoraggio delle emissioni sia in aria sia in acqua da parte dei Gestori.
I metodi analitici indicati nelle tabelle delle BAT 7 e 8 sono obbligatori con possibilità di
scelta di metodi alternativi solo nel caso in cui il metodo analitico non sia esplicitamente
indicato, o sia indicato in modo generico (sono disponibili vari metodi EN).
Alcuni parametri sono unicamente oggetto di monitoraggio – senza che siano indicati BAT-
AEL perché la Commissione ha ritenuto che non vi fossero sufficienti dati per definire un BAT-
AEL: non deve quindi essere imposto un valore limite mutuato da normativa statale o
regionale precedente all’emissione delle BATCWT. Altri parametri non sono riportati nella
normativa nazionale (ad es. AOX, indice fenolico).
Per quanto concerne i parametri per cui non sono disponibili metodi EN (es. PFAS, ritardanti
bromurati di fiamma ecc.) le indicazioni del Settore Laboratori di ARPA sono indicate
nell'ALLEGATO A2; eventuali altri metodi analitici proposti dai Gestori dovranno essere
valutati da ARPA Lombardia.
All’interno dell’Allegato A2 è presente l’elenco dei PFAS che si ritiene debbano essere
ricercati; per quanto concerne i ritardanti bromurati di fiamma dovranno essere ricercati
quelli individuati all’interno della normativa europea sui POP’s (Regolamento (UE)
2019/1021); anche questo elenco è riportato nell’ALLEGATO A2.
Le indicazioni sulle modalità di monitoraggio sono all’interno del Reference Report citato
nel commento BAT 2; è, inoltre, disponibile sul sito di ARPA Lombardia l’elenco dei metodi
per le emissioni in atmosfera
(https://www.arpalombardia.it/sites/DocumentCenter/Documents/Imprese-Autorizzazioni-
Emissioni/Norme-emissioni-in-atmosfera-2019.pdf.)
Le indicazioni relative ai metodi analitici per gli scarichi idrici sono state riportate
nell’ALLEGATO A3.
Gli autocontrolli devono essere effettuati da laboratori accreditati; preferibilmente deve
essere accreditata anche la singola prova per la matrice presa in considerazione. I
laboratori che effettuano solo analisi di tipo gestionale non devono essere
necessariamente accreditati.
Le eventuali anomalie di strumenti di misura in continuo (sia aria che acqua), dovranno
essere gestite prevedendo o misure alternative o strumenti di back up; le relative procedure
dovranno essere contenute nei Manuali di Gestione SME (aria) o nei Manuali di Gestioni
Strumenti di misura (acqua)
BAT 9 – emissioni diffuse di composti organici La BAT consiste nel monitorare le emissioni diffuse di composti organici nell'atmosfera
derivanti dalla rigenerazione di solventi esausti, dalla decontaminazione tramite solventi di
apparecchiature contenenti POP, e dal trattamento fisico-chimico di solventi per il
recupero del loro potere calorifico, almeno una volta l'anno, utilizzando una o una
combinazione delle tecniche indicate nella BAT 9
La BAT 9 si applica unicamente ai trattamenti rifiuti indicati nella BAT stessa. Il monitoraggio
utilizza una o una combinazione di misure, bilanci di massa, fattori di emissione.
Si segnala per impianti particolarmente complessi l’utilizzo della versione “semplificata” del
metodo LDAR (Leak Detection And Repair), si veda il documento ISPRA di cui al link che
segue alla sezione “SMART LDAR”:
http://www.isprambiente.gov.it/files/ippc/ispra-18712-01-06-11-mod-att-pmc-ii-em-all-h-
ldar.pdf
Ulteriori informazioni nella Linea guida EPA
https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-02/documents/ldarguide.pdf
BAT 10 Monitoraggio odori
La BAT consiste nel monitorare periodicamente le emissioni di odori. L’applicabilità è limitata
ai casi in cui la presenza di molestie olfattive presso recettori sensibili sia probabile e/o
comprovata.
Il problema delle molestie olfattive ha maggiore o minore rilevanza a seconda del processo
di trattamento (trattamenti di tipo biologico quali compostaggio o trattamento biologico
di rifiuti liquidi hanno un impatto maggiore rispetto ad esempio a un recupero RAEE) e della
distanza dall’impianto di abitazioni o altri recettori sensibili (scuole, parchi pubblici).
Per impianti esistenti che non hanno avuto nella conformazione impiantistica autorizzata e
in essere problemi di molestie olfattive, può essere sufficiente un approfondimento
all’interno del “Protocollo di accettazione e gestione rifiuti”; per gli altri il monitoraggio odori
dovrà essere integrato – come pure le altre azioni previste nella successiva BAT 12 –
all’interno di uno specifico piano di gestione odori.
Occorre tener presente, inoltre, quanto previsto nella DGR 3018/12 15 febbraio 2012 - n.
IX/3018 “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in
atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”.
Per quanto concerne impianti nuovi occorre procedere – in accordo con quanto previsto
nella DGR 3018/12 – alla valutazione modellistica preventiva dell’impatto odorigeno.
Per quanto riguarda i metodi analitici le misure dovranno essere eseguite secondo norme
EN (olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione
delle emissioni odorigene o la norma EN 16841-1 o -2, al fine di determinare l'esposizione
agli odori) o utilizzando metodi alternativi quali la stima dell'impatto dell'odore.
Nella definizione del limite per gli odori occorre sempre considerare che le molestie olfattive
dipendono spesso non tanto dalle emissioni convogliate quanto da quelle diffuse. Il range
del BAT AEL è particolarmente ampio (200 – 1000 UOE/Nm3) si ricorda che – per i biofiltri a
servizio degli impianti di compostaggio la DGR 16 aprile 2003 n. 12764 indica il valore di 300
UOE/Nm3 che ricade all’interno di questo range ed è stato ampiamente testato.
Si segnala l’utilità di una centralina meteo almeno per la verifica della velocità e direzione
del vento, in ALLEGATO A4 sono riportate le indicazioni tecniche minime da applicarsi per
le stazioni meteo di nuova installazione. Per le stazioni meteo già in essere si ricorda
l’importanza di eseguire manutenzione e tarature secondo quanto indicato dal produttore. BAT 11 -monitoraggio dei consumi
La BAT consiste nel monitorare, almeno una volta all'anno, il consumo annuo di acqua,
energia e materie prime, nonché la produzione annua di residui e di acque reflue, come
più dettagliatamente indicato nella BAT 11.
I risultati dei monitoraggi dovranno essere inseriti nelle apposite sezioni di AIDA. Per quanto
concerne il monitoraggio dei consumi energetici finalizzato al risparmio di energia, un utile
riferimento è la norma UNI EN ISO 50001 “Sistemi di gestione dell’energia – requisiti e linee
guida per l’uso”.
BAT 12 – sistema di gestione odori Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel
predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione
ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa tutti gli elementi
riportati di seguito: protocollo contenente azioni e scadenze; un protocollo per il
monitoraggio degli odori; un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati;
un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a identificarne la o le fonti,
caratterizzare i contributi delle fonti, attuare misure di prevenzione e/o riduzione.
Si veda commento alla BAT 10.
BAT 13 – prevenzione delle emissioni di odori Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste
nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate da a) a c).
Si veda il commento alla BAT 10.
BAT 14 – prevenzioni emissioni diffuse Al fine di prevenire le emissioni diffuse in atmosfera - in particolare di polveri, composti
organici e odori - o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una
combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito, come più dettagliatamente
indicato nella BAT 14.
La BAT deve essere declinata secondo la tipologia di impianto di trattamento; ad esempio,
per chi effettua recupero di solventi la BAT consiste nell’implementare un sistema di verifica
delle perdite di SOV (vedi BAT 9), per altre tipologie di impianti si tratta di accorgimenti
gestionali che devono essere richiamati nel “Protocollo di accettazione e Gestione Rifiuti”
(esempio: pulizia del deposito rifiuti programmata, indicazione della caduta dall’alto,
carterizzazione nastri trasportatori). BAT 15 – combustione in torcia La BAT consiste nel ricorrere alla combustione in torcia (flaring) esclusivamente per ragioni
di sicurezza o in condizioni operative straordinarie (per esempio durante le operazioni di
avvio, arresto ecc.) utilizzando entrambe tecniche di corretta progettazione degli impianti
e gestione degli impianti.
BAT 16 – riduzione delle emissioni provenienti dalla combustione in torcia Per ridurre le emissioni nell'atmosfera provenienti dalla combustione in torcia, se è
impossibile evitare questa pratica, la BAT consiste nell'usare le tecniche di corretta
progettazione dei dispositivi di combustione in torcia e monitoraggio e registrazione dei
dati.
Le torce sono di emergenza a servizio di impianti che trattano/utilizzano
biogas/syngas/biometano; in quanto dispositivi di emergenza sono state riportate
unicamente le caratteristiche costruttive minime: non devono essere effettuati
campionamenti alle emissioni in atmosfera. Le torce a servizio di impianti rifiuti analoghi a
raffinerie/industri chimiche non ricadono in questa fattispecie.
Le torce di emergenza per biogas/syngas/biometano, secondo quanto previsto dalla
normativa regionale lombarda DGR 17322 del 28 novembre 2019 devono essere dotate di
contaore di riferimento e rispettare almeno i seguenti requisiti:
• Torcia chiusa;
• Temperatura > 1000°C;
• Ossigeno libero 6%;
• Tempo permanenza 0,3 sec.
Deve essere previsto un dispositivo automatico di riaccensione in caso di spegnimento della
fiamma e in caso di mancata riaccensione un dispositivo di blocco con allarme. Il tempo
di permanenza viene calcolato come il rapporto tra il volume della camera di
combustione, determinato a partire dalla sezione di base del bruciatore e la sezione di
uscita, con il volume dei fumi di combustione emessi nell’unità di tempo.
BAT 17 – prevenzione delle emissioni di rumore e vibrazioni Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT
consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di
gestione ambientale (BAT 1), un piano di gestione del rumore e delle vibrazioni che includa
tutti gli elementi riportati da I a IV.
BAT 18 - gestione delle emissioni di rumore e vibrazioni Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT
consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate da a) a e).
Per quanto concerne le emissioni acustiche, occorre fare riferimento alla normativa italiana
(D.lgs. 447/95, DPCM 1/3/91; DPCM 14/11/97) e regionale (L.R. 13/2001, DGR 8313/2002,
DGR 7477/2017) che prevede - per nuovi impianti o per modifiche d’impianto/lavorazione
- la redazione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico. La competenza in
materia è generalmente comunale, i limiti di immissione/emissione, a cui fare riferimento,
sono quelli derivanti dalla Zonizzazione Acustica Comunale e le eventuali postazioni di
misura esterne dovranno essere scelte in accordo con l’Autorità Competente.
Il monitoraggio del rumore dovrà essere limitato alle verifiche iniziali/a seguito di modifica
dell’impianto.
Per quanto concerne invece le vibrazioni, non è presente normativa specifica nazionale.
Per le valutazioni preventive, possono essere applicate le seguenti norme tecniche: UNI
9614:2017, “Misura delle vibrazioni negli edifici e criteri di valutazione del disturbo”; UNI ISO
2631-1:2014, “Vibrazioni meccaniche e urti -Valutazione dell’esposizione dell’uomo alle
vibrazioni trasmesse al corpo intero. Parte 1: Requisiti generali”; UNI ISO 2631-2:2018,
“Vibrazioni meccaniche e urti - Valutazione dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni
trasmesse al corpo intero – Parte 2: Vibrazioni negli edifici (da 1 Hz a 80 Hz)”.
Poiché le norme tecniche prevedono che le misure di vibrazioni siano effettuate in
ambiente abitativo, non si ritiene fattibile un monitoraggio in seguito all’avvio
dell’attività/modifica dell’impianto. Devono, ovviamente, essere poste in atto tutte le
possibili misure di mitigazione (ad esempio ammortizzatori per le attività di frantumazione)
individuate in fase di valutazioni preliminari.
BAT 19 – ottimizzazione del consumo di acqua e riduzione acque reflue Al fine di ottimizzare il consumo di acqua, ridurre il volume di acque reflue prodotte e
prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT
consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche da a) a i).
Il monitoraggio del consumo idrico permette di valutare scostamenti eccessivi da un anno
all’altro eliminando così eventuali perdite; tranne casi particolari, non è necessario un rilievo
maggiore. È, invece, necessaria una valutazione della gestione delle acque meteoriche sia
come loro separazione e trattamento (RR 4/06), sia per quanto concerne la loro gestione e
recupero, in relazione alle disposizioni in merito all’invarianza idraulica (RR 8/2019) da
applicarsi per impianti nuovi o modifiche sostanziali. Per impianti nuovi deve essere
applicato il punto i) della BAT relativo alla disponibilità di stoccaggio temporaneo di acque
reflue generate in condizioni operative non normali (incidenti/incendi), in caso di impianti
esistenti o di modifiche sostanziale la valutazione va fatta caso per caso.
BAT 20 – gestione delle acque reflue Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT per il trattamento delle acque reflue consiste
nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate da a) a r).
Questa BAT si riferisce al trattamento delle acque di processo e deve essere declinata a
seconda della tipologia di impianto. L’eventuale trattamento delle acque meteoriche (si
veda commento Acque BAT 3) può utilizzare una o una combinazione delle tecniche
elencate. BAT 21 – gestione di inconvenienti e incidenti Per prevenire o limitare le conseguenze ambientali di inconvenienti e incidenti, la BAT
consiste nell'utilizzare le tecniche indicate da a) a c), nell'ambito del piano di gestione in
caso di incidente (cfr. BAT 1).
All’interno del sistema gestionale di cui alla BAT1 devono essere presenti le misure
preventive per evitare incidenti e malfunzionamenti e le relative procedure in caso questi
avvengano.
Le anomalie/inconvenienti ed incidenti dovranno essere segnalate alle autorità
competenti, al Comune interessato e ad ARPA; per far ciò occorre che il Gestore all’interno
della propria procedura disponga di un modello di comunicazione e dei recapiti a cui
inviarlo (ivi compresi eventuali numeri di emergenza/reperibilità degli Enti).
Deve, inoltre, essere predisposto e tenuto aggiornato il Piano di Emergenza interna per gli
impianti di trattamento rifiuti (art. 26 bis Legge 132/2018, Circolare 2730 del 13/2/2019)
trasmettendo le informazioni alla locale Prefettura e di effettuare la valutazione in merito
all’assoggettabilità al d.lgs. 105/15 (cosiddetta Seveso Ter) ponendo particolare attenzione
alla classificazione come “pericoloso per l’ambiente” che non è sovrapponibile all’analoga
classificazione dei rifiuti. (Allegato A5 Classificazione miscele ai fini Seveso). BAT 22 - efficienza nell’uso dei materiali Ai fini dell'utilizzo efficiente dei materiali, la BAT consiste nel sostituire i materiali con rifiuti.
Questa BAT non è sempre applicabile sia per tipologia di trattamento sia perché, come
riportato nella BAT stessa, possono esserci dei problemi di contaminazioni rappresentati
dalla presenza di impurità o di incompatibilità. BAT 23 - efficienza energetica Al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente, la BAT consiste nell'applicare entrambe le
tecniche indicate: piano di efficienza energetica; registro del bilancio energetico.
Si veda commento BAT 11. BAT 24 – riutilizzo imballaggi Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nel riutilizzare al massimo gli
imballaggi, nell'ambito del piano di gestione dei residui (cfr. BAT 1).
Questa BAT non è sempre applicabile, spesso non sono presenti imballaggi, va declinata
per singolo impianto.
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Allegato A1
Check-list di verifica per il livello di implementazione del protocollo di
accettazione e gestione dei rifiuti in impianto.
La Check list è utilizzata da ARPA Lombardia, in fase di verifica del protocollo di accettazione e
gestione dei rifiuti in impianto e può essere utilizzata dai Gestori per i propri audit interni.
Le voci non pertinenti dovranno essere indicate come “non applicabili”.
SCHEDA DI VALUTAZIONE PROTOCOLLO DI ACCETTAZIONE RIFIUTI E
GESTIONE RIFIUTI IN IMPIANTO DI TRATTAMENTO
Azienda
Sede dell’impianto
N. Informazione da ritrovare Presente Assente Punti
1 PIANIFICAZIONE CONFERIMENTI DEI RIFIUTI IN INGRESSO ALL’IMPIANTO
1.1 Per ogni fornitore codice EER tipologia-ev.
Proprietà di pericolo (HP)
1.2 Quantitativi massimi (singolo fornitore)
1.3 Quantitativi rifiuti appartenenti alle classi
Seveso
1.4 Diagramma di Flusso
2 ACCETTAZIONE / RESPINGIMENTO RIFIUTI IN INGRESSO
2.1 Verifica radiometrica (ove applicabile)
2.2 Esiti verifica/ispezione visiva
(registrazione/archiviazione)
2.3 Registro carico/scarico
2.4 Scheda SISTRI (dove applicabile)
2.5 FIR (Formulario Identificazione Rifiuto)
2.6 Documentazione ADR (Classificazione ADR,
documenti per il trasporto)
2.7 Autorizzazioni del trasportatore e dei fornitori ove
necessaria
2.8 Planimetria aggiornata con la dislocazione dei
punti di stoccaggio delle varie tipologie di rifiuti
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2.9 Tavola sinottica che indica per ogni codice CER,
descrizione del rifiuto, codici HP, lo stato fisico il
punto della planimetria in cui è stoccato il rifiuto
e la tipologia di stoccaggio (big bags, serbatoio,
cassone, ecc.)
2.10 Omologa rifiuti al primo conferimento: verifica
delle caratteristiche del rifiuto in funzione del
ciclo di provenienza, compatibilità con gli altri
rifiuti accettati presso l’impianto
2.11 Verifica efficacia del trattamento previsto
nell’impianto. Da effettuarsi al primo
conferimento e ad ogni modifica del ciclo
produttivo che lo produce
2.12 Nel caso di microraccolte vengono effettuate
delle verifiche sui cicli produttivi da cui decadono
i rifiuti, nel caso quali?
2.13 Analisi chimiche di caratterizzazione per ogni
primo conferimento, ogni 6 mesi per ogni
produttore per tutti i codici CER (per ogni
fornitore), se il processo rimane costante
altrimenti è necessario ripetere la
caratterizzazione
2.14 Piano di Campionamento (norma UNI EN
10802:2013-EN, 14899:2006) per ogni rifiuto per
ogni fornitore
2.15 Scheda Informativa del rifiuto/EOW
2.16 Classificazione del Rifiuto con le proprietà di
pericolo HP
2.17 Classificazione ai fini della verifica di
assoggettabilità alla Seveso (d. lgs 105/2015)
2.18 In presenza EOW e di eventuale
commercializzazione o cessione la
documentazione attestante gli adempimenti
REACH
3 GESTIONE DEI RIFIUTI ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO
3.1 Verifica compatibilità chimica rifiuto/contenitore
3.2 Sistemi di contenimento
3.3 Coperture vasche
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3.4 Istruzioni operative per gestire emergenze
ambientali (sversamenti, dispersioni di
contaminanti)
3.5 Sistemi atti ad evitare dispersioni di polveri o
dilavamenti di solidi (se applicabili)
3.6 Se presenti rifiuti che sono possibili fonti di
molestie olfattive tutte le attività per ridurre ed
eliminare l’impatto olfattivo, eventualmente
allontanamento/conferimento del rifiuto entro un
tempo massimo stabilito dall’autorizzazione
3.7 La ditta ha effettuato una valutazione di
compatibilità chimica in fase di
raggruppamento/accorpamento e miscelazione
[1]
3.8 Valutazione della movimentazione delle
sostanze pensata per prevenire incidenti e/o
dispersioni di sostanze
3.9 Registrazione dei quantitativi delle sostanze
stoccate nel rispetto della normativa
3.10 Cartellonistica ed etichettatura
3.11 Autorizzazioni dei trasportatori e di eventuali
impianti terzi a cui si destinano EOW/rifiuti in
uscita dall’impianto (ove applicabile)
3.12 Sintetica descrizione dei trattamenti e delle
modalità di gestione dei rifiuti/EOW anche in
forma tabellare
5 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
5.1 Modalità di campionamento
5.2 Descrizione sintetica del processo che ha
generato il rifiuto
4 CONTROLLO DEI RIFIUTI E DEI MATERIALI PRODOTTI ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO
4.1 Modalità di controllo/verifica rifiuti/EOW prodotti
all’interno dell’impianto
4.2 Caratterizzazione effettuata e la scelta dei
parametri pertinenti per la classificazione
4.3 Piano di campionamento
4.4 Registrazione dei dati sul portale ORSO
4.5 MUD
4.6 Registrazione AIDA per EOW se prescritta
Pag. 4 di 4
5.3 Identificazione dei parametri pertinenti per la
classificazione, compreso il pH dove necessario,
5.4 Classificazione del rifiuto secondo i criteri della
Decisione 955/2014/UE e i Regolamenti
1357/2014/UE e 1342/2014/UE
5.5 Giudizio di classificazione finale firmato
6 ADEMPIMENTI GESTIONALI DAL QUADRO PRESCRITTIVO DELL’ALLEGATO TECNICO
6.1 Presenza di prescrizioni specifiche
7 GESTIONE RIFIUTI/MPS/EOW IN USCITA DALL’IMPIANTO DOPO TRATTAMENTO (R E/O D)
7.1 Modalità di controllo/verifica rifiuti/EOW prodotti
in uscita dell’impianto
7.2 EoW – dichiarazione di conformità (in caso di
Regolamenti specifici)
7.3 EoW-- requisiti richiesti sui materiali recuperati
(rispetto test cessione/requisiti UNI…) ai sensi
del DM05.02.98 e s.m.i. ovvero del DM161/02
7.4 Caratterizzazione effettuata e la scelta dei
parametri pertinenti per la classificazione
7.5 Piano di campionamento
7.6 Registrazione dei dati sul portale ORSO (per tutti
i rifiuti gestiti come impianto di trattamento)
7.7 MUD
7.8 Registrazione AIDA se prescritta
[1] Dove è autorizzata la miscelazione dei rifiuti secondo la d.g.r. IX/3596 della Regione Lombardia si ricorda che il nuovo
Regolamento 1354/2014/UE e 1342/2014/UE e la decisione 955/2014/UE hanno modificato il sistema di classificazione
dei rifiuti. Si ritiene inoltre necessario effettuare una verifica della compatibilità chimica sulla base dell’esperienza storica
nella gestione del rifiuto, sia nell’impianto che in altri impianti, effettuando test dove è possibile, specificando in apposite
procedure le modalità utilizzate. Per la valutazione della compatibilità chimica si può utilizzare la EPA's Chemical
Compatibility Chart (EPA-600/2-80-076 April 1980)
Risultato finale Conformità Non
Conformità
Non applicabile Valutazione
Commento:
Allegato A2
Indicazioni dal settore Laboratori di Arpa Lombardia – marzo 2020.
Indicazioni da Settore Laboratori ARPA Lombardia marzo 2020 Si riportano di seguito le informazioni fornite dal Settore Laboratori di ARPA Lombardia in merito alle analisi per la ricerca di PFAS in acque reflue e ritardanti di fiamma in atmosfera 1)PFAS: possono essere utilizzati i seguenti metodi:
- metodo ISO 21675:2019, per la determinazione di PFAS in acque naturali e acque reflue. Il metodo è applicabile a sostanze perfluoroalchiliche elencate nella Tabella 1 ma può essere esteso ad altre sostanze non comprese nell’elenco o ad altre tipologie di matrice acquosa, previa validazione.
- metodo ASTM D7979-17; applicabile ad acque reflue e a matrici acquose in generale, con esclusione delle acque ad uso potabile, per le quali non è stato validato. Dovrà essere verificato il valore di LOQ mediante prove del laboratorio anche eventualmente rispetto a limiti di riferimento che sono/potranno essere fissati e che serve poter valutare.
- metodo ISO 25101:2009, le condizioni previste sono applicabili allo scopo mediante validazione su matrice reflue ed eventuale trasformazione in metodo interno; la matrice non è esattamente prevista nel campo di applicazione e altri analiti diversi da PFOS e PFOA non sono formalmente previsti dal metodo; , ma le condizioni analitiche descritte consentono tuttavia di ottenere risultati utili anche per acque reflue e per gli altri analiti del gruppo, oltre ai due previsti. In tal caso il metodo potrà essere accreditato come metodo interno e non come metodo ISO 25101.
Nella tabella che segue l’elenco dei PFAS attualmente identificati nei laboratori ARPA Lombardia
PFBA Acido perfluorobutanoico C4HF7O2 375-22-4
PFBS Acido perfluorobutansolfonico C4F9SO3K 375-73-5
PFPeA Acido perfluoropentanoico C5HF9O2 2706-90-3
PFHxA Acido perfluoroesanoico C6HF11O2 307-24-4
PFHxS Acido perfluoroesansolfonico C6F13SO3Na 355-46-4
PFHpA Acido perfluoroeptanoico C7HF13O2 375-85-9
PFOA Acido perfluorottanoico C8HF15O2 335-67-1
PFOS Acido perfluorottansolfonico C8F17SO3Na 1763-23-1
PFNA Acido perfluorononanoico C9HF17O2 375-91-1
PFDA Acido perfluorodecanoico C10HF19O2 335-76-2
PFUdA Acido perfluoroundecanoico C11HF21O2 2058-94-8
PFDoA Acido perfluorododecanoico C12HF23O2 307-55-1
C6O4 Perfluoro([5-methoxy-1,3-dioxolan-4-yl]oxy)acetic acid C6HF9O6 1190931-41-9
2) Ritardanti di fiamma: Non ci risultano metodi specificamente dedicati alle emissioni. Risultano disponibili e rintracciabili anche nelle pubblicazioni di carattere scientifico: un metodo ISO 22032 per le matrici acquose e un metodo ISO 1614 per matrici solide (rifiuti, suoli etc..). La classe dei ritardanti di fiamma può essere parecchio più complessa rispetto all’elenco ipotizzato (vedi il documento Technical Report del CRC australiano del 2013 - pagg. 29-40 circa).(1)
Per quanto riguarda le emissioni: se risultasse effettivamente ipotizzabile con ragionevole certezza che nelle emissioni i ritardanti di fiamma (polibromodifenili - PBB - e polibromodifenileteri -PBDE)
sono presenti più che altro nel particolato di plastica varrebbe la pena di valutare la norma per la determinazione di una certa serie di sostanze, tra cui PBB e PBDE, nelle materie plastiche. Allego la norma di riferimento (IEC 62321, il documento è parziale in quanto è una preview) ed il metodo vero e proprio per i PBED/PBB che è l’Annex A della norma IEC 62321. In questo caso verrebbero estratte le particelle di plastica (il metodo Annex A prevede estrazione in Sohxlet) catturate su un filtro a membrana: invece di estrarre gli analiti da “plastica macinata “gli stessi si estraggono da particelle già ridotte in piccole dimensioni e presenti sulla membrana filtrante (che funge in sostanza da “supporto di campionamento”). Il metodo è testato per recupero degli analiti dalle particelle di plastica ma parrebbe utile per analisi sui solidi in particelle in generale, quindi potrebbe prestarsi anche ad analisi del particolato contaminato (sarebbero opportune prove di recupero da matrice reale). In alternativa un metodo di riferimento a valenza generale per semivolatili, eventualmente applicabile previa validazione per la determinazione di PBDE in matrici aeriformi campionate su idoneo supporto (es. si potrebbe testare un recupero da PUF o XAD-2 + FILTRO) potrebbe essere EPA 8270E del 2018, in cui si fa riferimento ai metodi di preparazione del campione (es. EPA 3542). A ulteriore conferma allego il metodo EPA 8270 in cui sono evidenziate in verde le principali parti sul tema in studio e, ancora a conferma, allego la bozza di un report dell’Università della California riguardante nello specifico il campionamento e l’analisi dei PBDE su filtro/PUF/XAD-2 (vedi parti evidenziate in verde).
(1) La scelta del gruppo di lavoro è stata quella di procedere alla ricerca dei ritardanti di fiamma bromurati definiti POPs (allegato IV del Regolamento 1021/2019), che si riportano di seguito:
Bibliografia a. Near-Source Ambient Air Monitoring of Polybrominated Diphenyl Ethers – october 2005 b. Method 8270E Semivolatile Organic Compounds by gas chromatography/mass spectrometry
-june 2018 c. Determination of PBB and PBDE in polymers by GC-MS -2008 d. Report n° 24 CRC for Contamination Assessment and Remediation of the Environment –
february 2013 e. IEC 62321
1
Allegato A3 – Metodi analitici scarichi idrici
Parametro previsto in BATC WT
UM
Metodo richiesto nelle BATCWT o metodo presente in ROM per parametri non richiesti nelle
BATCWT
NOTE
I metodi elencati sono relativi sia a parametri presenti nelle BATCWT, sia legati a limite, sia per solo monitoraggio, sia citati per monitoraggio "gestionale"
AOX mg/l EN ISO 9562
Benzene, toluene, etilbenzene, xilene (BTEX)
mg/l EN ISO 15680
COD mg/l nessuna norma EN, ISO 15705:2002
Cianuro libero (CN-) mg/l EN ISO 14403-1 (da 2 µg/l a 50 µg/l) e - 2 (da 2 µg/l a 500 µg/l)
Indice degli idrocarburi (HOI) mg/l UNI EN ISO 9377-2
Arsenico mg/l disponibili diverse norme ad esempio EN ISO 11885; EN ISO 17294 -2; EN ISO 15586
Cadmio mg/l disponibili diverse norme, ad esempio EN ISO 11885; EN ISO 17294 -2; EN ISO 15586
Nei metodi BAT non è indicata la preparativa: è utile comunque segnalarla nel piano di monitoraggio. Si segnala ad esempio UNI EN ISO 11885.
Cromo mg/l disponibili diverse norme, ad esempio EN ISO 11885; EN ISO 17294 -2; EN ISO 15586
Cromo (VI) mg/l diverse norme EN disponibili: EN ISO 23913 (da 20 µg/l a 50 µg/l); EN ISO 10304 - 3; EN ISO 18412 (da 2 µg/l a 50 µg/l)
il metodo indicato in corsivo non è presente nelle BATCWT ma in altre BATC, quindi accettabile
Manganese mg/l disponibili diverse norme ad esempio EN ISO 11885; EN ISO 17294 -2; EN ISO 15586
Nichel mg/l disponibili diverse norme ad esempio EN ISO 11885; EN ISO 17294 -2; EN ISO 15586
Piombo mg/L disponibili diverse norme, ad esempio EN ISO 11885; EN ISO 17294 -2; EN ISO 15586
Rame mg/L disponibili diverse norme ad esempio EN ISO 11885; EN ISO 17294 -2; EN ISO 15586
Zinco mg/l disponibili diverse norme, ad esempio EN ISO 11885; EN ISO 17294 -2; EN ISO 15586
Mercurio ng/l diverse norme EN disponibili: EN ISO 17852; EN ISO 12846
2
Parametro previsto in BATC WT
UM Metodo richiesto nelle BATCWT o metodo presente in ROM per parametri non richiesti nelle
BATCWT
NOTE
PFOA - PFOS µg/l nessuna norma EN disponibile, si veda Allegato 1, ISO 25101:2009 “Water quality - Determination of perfluorooctanesulfonate (PFOS) and perfluorooctanoate (PFOA)
Indice Fenoli mg/l EN ISO 14402
Azoto totale (N totale) mg/l EN 12260; EN ISO 11905 -1
Carbonio Organico Totale (TOC)
mg/l EN 1484
Fosforo totale (Ptot) mg/l diverse norme EN disponibili: EN ISO 15681- 1 e 2; EN ISO 6878; EN ISO 11885
Solidi Sospesi Totali (TSS) mg/l EN 872
Ammoniaca (NH3) mg/l ISO 15903 - 1
Azoto ammoniacale mg/l EN ISO 11732; ISO 5664; ISO 6778; ISO 7150 - 1
Attenzione ai diversi range analitici: EN ISO 11732 = 0.1 -10 mg/l; ISO 5664: 0,2-50 mg/l; ISO 7150-1: 1 mg/l max
Cloruri mg/l EN ISO 10304 - 1 > di 0,1 mg/l
Solfati mg/l EN ISO 10304 - 1; ISO 15923 - 1 > di 0,1 mg/l
BOD 5 mg/l EN 1899-1; ISO 5815 -1 LOQ = 3 - 6000 mg/l
Azoto Nitroso mg/l EN 26777; ISO 6777; EN ISO 13395 LOD = da 3 microgrammi/l a 13 microgrammi/l EN ISO 13395 NO2-N: da 0.01 mg/l a 1 mg/l NO3-N: da 0.2 mg/l a 20 mg/l
Azoto Nitrico mg/l ISO 7890 - 3; EN ISO 13395 EN ISO 13395 NO2-N: da 0.01 mg/l a 1 mg/l NO3-N: da 0.2 mg/l a 20 mg/l
Azoto Kjeldahl mg/l EN 25663; ISO 5663 LOD: 1 mg/l
Tossicità Alghe mg/l EN ISO 8692; EN ISO 10253; EN ISO 10710
Tossicità Batteri mg/l EN ISO 11348- 1- 2 - 3; EN ISO 10712
Tossicità Dafnia mg/l EN ISO 6341
Torbidità mg/l EN ISO 7027 -1
Allegato A4
Linee guida per l’installazione di stazioni anemometriche per la gestione di
impianti produttivi – Arpa Lombardia, novembre 2019.
ARPA SEDE CENTRALE ISTRUZIONE OPERATIVA
Cod.: LG. SI. 003
Settore Tutela dai Rischi Naturali
U.O. Servizio Meteorologico e Rete Idro-Meteo regionale
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LINEE GUIDA PER L’INSTALLAZIONE DI STAZIONI ANEMOMETRICHE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI PRODUTTIVI
INDICE
1. SCOPO e CAMPO di APPLICAZIONE ......................................................................................... 2
2. SCELTA DEL SITO ..................................................................................................................... 2
3. ESPOSIZIONE DEL SENSORE ................................................................................................. 3
4. SPECIFICHE TECNICHE E MANUTENZIONE .......................................................................... 5
Funzione e Nome
Compilata da Personale della U.O. Servizio Meteorologico e Rete Idro-Meteo regionale
Verificata da RUO Servizio Meteorologico Regione e Reti Idro Meteo - Orietta Cazzuli
Approvata da Direttore di Settore TRN Luisa Pastore
Visto per l’emissione RSGQ A - Carla Piras
Rev. Data Descrizione delle modifiche
0
Corrisponde alla data di emissione riportata nel cartiglio approvativo alla fine del documento
Prima emissione
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LINEE GUIDA PER L’INSTALLAZIONE DI STAZIONI ANEMOMETRICHE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI PRODUTTIVI
1. SCOPO e CAMPO di APPLICAZIONE
Lo scopo della presente Linea Guida è di descrivere i criteri che il gestore dell’impianto può applicare
nella scelta del sito per far sì che i dati rilevati siano il più possibile rappresentativi dell’impianto in
esame e funzionali all’applicazione prescritta (paragrafo 2) nonché i criteri minimi di posizionamento
del sensore affinchè la misura sia effettuata in modo corretto (paragrafo 3). Infine, nell’ultimo paragrafo
si definiscono le caratteristiche tecniche minime che il sensore deve avere e le specifiche del piano di
manutenzione (paragrafo 4).
La presente linea guida può essere utilizzata come supporto sia dagli operatori del Dipartimento che
seguono l’iter relativo alla nuova installazione, sia dai gestori stessi.
2. SCELTA DEL SITO
Nel caso qui trattato la misura deve poter essere rappresentativa di un’area di raggio variabile da 1 a
5 Km centrata sull’insediamento considerato.
Essendo una misura locale, il punto di misura deve essere sufficientemente vicino da risultare
omogeneo con l’ambiente dell’impianto in questione, ma abbastanza distante da non subire alterazioni
sulla significatività della misura indotte dalla morfologia dell’insediamento produttivo o dalle attività ivi
svolte.
Per una valutazione preliminare del regime anemologico della zona, può essere utile utilizzare analisi
climatologiche anche alla mesoscala, effettuare campagne temporanee di misura del vento in situ,
eseguire simulazioni modellistiche.
In generale si deve preferire un punto dove il vento sia il meno possibile disturbato dagli edifici o dagli
alberi, (considerando sia quelli all’interno dell’azienda che quelli nelle proprietà confinanti).
Solitamente gli spazi liberi da ostacoli all’interno di un impianto sono ridotti, pertanto la posizione
dell’anemometro dovrà necessariamente derivare da un compromesso tra la miglior misura possibile
del vento (secondo i criteri di corretta esposizione del sensore di seguito descritti) e la maggior affinità
possibile allo scopo dell’applicazione. Spesso la posizione migliore è sul perimetro del sedime
dell’impianto, lontano dall’ingresso e dalle vie di movimentazione. È invece generalmente da scartare
il posizionamento del sensore all’interno di canyon o in trincea, perché con rappresentatività spaziale
troppo ridotta. In particolare, se lo scopo principale della misura anemometrica riguarda la dispersione
atmosferica, il sensore deve essere posizionato in modo da rilevare il vento maggiormente efficace su
dispersione e trasporto in aria delle sostanze da tracciare. L’efficacia, in questo specifico contesto,
può essere legata sia alla frequenza dei venti che alla loro intensità. In caso di emissioni in prossimità
del suolo, l’anemometro sarà posizionato ad altezza standard, come definito in seguito, lontano sia da
ostacoli che dal punto di maggiore movimentazione o passaggio. Nel caso di emissioni in quota si
potrà valutare la possibilità di alzare il punto di misura fino alla corrispondente altezza del camino,
eventualmente ancorandolo sulla parte superiore di uno degli edifici.
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LINEE GUIDA PER L’INSTALLAZIONE DI STAZIONI ANEMOMETRICHE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI PRODUTTIVI
Se lo scopo principale della misura anemometrica è verificare il superamento di soglia di velocità
nell’ambito di un protocollo di gestione delle attività industriali, i criteri guida sono:
1) posizionare il sensore il più vicino possibile alla zona più sensibile\vulnerabile al vento, a
prescindere dall’eventuale incanalamento della direzione (ad es., il punto di conferimento rifiuti
o sostanze pericolose)
oppure
2) posizionare il sensore nel punto in cui è più probabile misurare il vento massimo per la
circolazione tipica della zona.
Se nessun punto all’interno dell’area disponibile soddisfa i requisiti minimi, individuare un sito idoneo
al di fuori della proprietà.
3. ESPOSIZIONE DEL SENSORE
Per l’impostazione generale si fa qui riferimento alle linee guida, valide come riferimento
internazionale, presenti nella “Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation” della
World Meteorological Organization (reperibile al sito https://public.wmo.int/en), ed in particolare alla
classificazione introdotta nel relativo Annex 1.B. Dato che però nel presente documento si considera
un’applicazione specifica e con significatività locale, qui sono stati scelti alcuni requisiti minimi che
siano realisticamente fattibili nel contesto in esame e che permettano comunque di produrre
informazioni utili per le elaborazioni del caso. Si rimanda invece alla suddetta pubblicazione per
approfondimenti ed eventuali questioni che non siano qui definite.
L’anemometro deve essere montato su un palo stabile oppure su un traliccio (all’occorrenza
controventato), di 10 metri di altezza sul piano campagna, posizionato in campo aperto, cioè
lontano da ostacoli.
Gli ostacoli si distinguono in “estesi” e “stretti”.
Ostacolo esteso: ostacolo con ampiezza angolare orizzontale superiore a 10 ° (visto dal sensore)
Ostacolo stretto: ostacolo con ampiezza angolare orizzontale inferiore a 10 ° ma altezza superiore a
8 metri rispetto alla base del palo anemometrico.
Il requisito minimo di distanza dagli ostacoli è dato dalla contemporanea validità delle due seguenti
condizioni (corrispondente alla classe 3 WMO):
A) Palo posizionato ad una distanza di almeno 5 volte l’altezza degli ostacoli estesi.
B) Palo posizionato ad una distanza di almeno 10 volte la larghezza degli ostacoli stretti.
In caso di presenza di numerosi ostacoli con altezza superiore a 2 metri, l’anemometro dovrà essere
posizionato a 10 metri al di sopra dell’altezza media degli ostacoli, quindi eventualmente con un palo
di altezza superiore.
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LINEE GUIDA PER L’INSTALLAZIONE DI STAZIONI ANEMOMETRICHE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI PRODUTTIVI
Inoltre, in caso di impossibilità di rispettare il requisito con palo installato al suolo, si può valutare
l’installazione in quota: cioè con palo ancorato sul tetto di un edificio. Anche in questo caso il sensore
dovrà essere installato a 10 metri al di sopra dell’altezza media degli edifici circostanti.
Requisiti per classe 3 WMO
Nel caso le dimensioni e la configurazione dell’insediamento lo consentissero, un significativo
miglioramento sarebbe il rispetto dei requisiti della CLASSE 2 WMO:
A) Palo posizionato ad una distanza di almeno 10 volte l’altezza degli ostacoli estesi.
B) Palo posizionato ad una distanza di almeno 15 volte la larghezza degli ostacoli stretti.
Requisiti per classe 2 WMO
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4. SPECIFICHE TECNICHE E MANUTENZIONE
Tipo di sensore: tacoanemometro a coppe, con gonioanemometro a banderuola; in alternativa
anemometro ultrasonico biassiale. In caso di valutazione dei parametri di turbolenza e di stabilità del
PBL, può essere richiesto un anemometro ultrasonico triassiale (con costi significativamente
maggiori), ma in questo caso i requisiti di posizionamento devono diventare più stringenti.
Specifiche tecniche (requisiti minimi):
Velocità del vento
- range: 0÷40 m/s
- accuratezza: ± 0.1 m/s
- soglia: 0.3 m/s
- risoluzione 0.1 m/s
Direzione del vento
- range: 0÷360 °
- accuratezza: ± 3 °
- soglia: 0.5 m/s (per spostamento di 10 °)
- risoluzione: 1 °
- damping ratio: 0.4
Aggregazioni e elaborazioni
- Tempo di acquisizione: 5 secondi
- Tempo di aggregazione: 10 minuti
- Elaborazioni: media vettoriale, deviazione standard componenti della velocità, raffica
massima
- Gestione delle calme con impostazione di soglia.
Manutenzione Preventiva
- Frequenza: ogni 6 mesi
- Operazioni da effettuare: controllo con sensori di riferimento (sottoposti a verifica ogni 12
mesi), acquisizione dati a stessa quota e confronto su 2 periodi di aggregazione a 10 minuti;
verifica di allineamento del gonioanemometro a nord e su altri punti equidistribuiti.
Manutenzione Correttiva
- Tempi di intervento: tali da garantire un rendimento annuale superiore al 95%
Responsabile della Qualità: CARLA PIRAS
Oggetto : LG.SI.003.REV.00
Allegati:File LG.SI.003.REV.00.docxFile LG.SI.003.REV.0 firmata.pdf
Ruolo Nominativo Data rilascio
APPROVAZIONE
PASTORE MARIA LUISA(ARPASC12 - SETTORETUTELA DAI RISCHINATURALI)
11/11/2019
EMISSIONE Responsabile della Qualità: CARLA PIRAS 12/11/2019
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Allegato A5
Guida per la classificazione delle miscele pericolose ai fini dell’applicazione
della normativa “Seveso III”.
GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE MISCELE
PERICOLOSE
AI FINI DELLA NORMATIVA “SEVESO III”
Dicembre 2019
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
La presente linea guida è stata curata dal Settore APC della Sede Centrale
U.O. Attività Produttive e Controlli
Versione aggiornata all’ultima modifica normativa di Ottobre 2019
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
1
INDICE
1. ACRONIMI E NORMATIVA NELLA LINEA GUIDA .............................................................................................................. 3
1.1. Acronimi ............................................................................................................................................................... 3
1.2. Normativa citata nella linea guida ......................................................................................................................... 4
2. PREMESSE ..................................................................................................................................................................... 5
2.1. Categorie Seveso e indicazioni di pericolo H del regolamento CLP ......................................................................... 6
2.2. Rifiuti e verifica di assoggettabilità alla normativa Seveso .................................................................................... 10
2.3. Possibili corrispondenze tra classificazione ai sensi della direttiva 2008/98/CE e della direttiva Seveso ................ 12
2.4. valutazione dei dati utilizzati per la classificazione con i criteri del “KLIMISCH SCORE” ......................................... 15
3. CLASSIFICAZIONE CLP-PERICOLI PER LA SALUTE (H) - SOSTANZE TOSSICHE AI FINI SEVESO - ACUTE TOX. .......................19
3.1. Procedura di calcolo per la tossicità acuta: .......................................................................................................... 21
3.1.1. Indicazioni operative per la classificazione della tossicità acuta nelle miscele: ................................................. 29
3.2. Tossicità Acuta STOT SE 1 .................................................................................................................................... 36
4. CLASSIFICAZIONE CLP-PERICOLI FISICI (P) - P1A E P1B ESPLOSIVI ...................................................................................39
4.1. Procedura di screening per evitare l’esecuzione di test sperimentali.................................................................... 40
4.2. Criteri di classificazione ....................................................................................................................................... 42
4.2.1. Esplosivi instabili - Divisioni ............................................................................................................................ 44
4.2.2. Esplosivi desensibilizzanti (no in Seveso) ......................................................................................................... 45
5. CLASSIFICAZIONE CLP-PERICOLI FISICI (P) - P2 GAS INFIAMMABILI ................................................................................46
5.1. Criteri di classificazione: ...................................................................................................................................... 46
5.2. Procedura di screening e test sperimentali .......................................................................................................... 49
5.2.1. Infiammabilità (norma ISO 10156) ................................................................................................................. 49
5.2.2. Piroforicità ..................................................................................................................................................... 53
5.2.3. Instabilità chimica .......................................................................................................................................... 53
6. CLASSIFICAZIONE CLP-PERICOLI FISICI (P) - P3A - P3B AEROSOL INFIAMMABILI .............................................................54
6.1. Criteri di classificazione ....................................................................................................................................... 54
7. CLASSIFICAZIONE CLP-PERICOLI FISICI (P) - P4 GAS COMBURENTI .................................................................................59
8. CLASSIFICAZIONE CLP-PERICOLI FISICI (P) - P5A-P5B-P5C LIQUIDI INFIAMMABILI ..........................................................61
9. CLASSIFICAZIONE CLP-PERICOLI FISICI (P)- P6A-P6B PEROSSIDI ORGANICI E MATERIE AUTOREATTIVE ...........................66
9.1. Perossidi organici ................................................................................................................................................ 66
9.1.1. Criteri di classificazione perossidi organici ...................................................................................................... 66
9.2. Sostanze o Miscele autoreattive .......................................................................................................................... 69
9.2.1. Criteri di classificazione degli auto-reattivi ..................................................................................................... 69
9.2.2. Criteri per il controllo della temperatura......................................................................................................... 70
10. CLASSIFICAZIONE CLP-PERICOLI FISICI (P) - P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI ..................................................................75
10.1. Criteri di classificazione ....................................................................................................................................... 75
11. CLASSIFICAZIONE CLP-PERICOLI FISICI (P) - P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI ..............................................................77
11.1. Criteri di classificazione ....................................................................................................................................... 77
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
2
12. CLASSIFICAZIONE CLP-PERICOLI PER L’AMBIENTE (E) - SOSTANZE TOSSICHE PER L’AMBIENTE ACQUATICO AI FINI SEVESO
III-E1-E2.............................................................................................................................................................................80
12.1. Criteri di Classificazione delle sostanze ................................................................................................................ 82
12.2. Criteri di classificazione delle miscele .................................................................................................................. 84
12.2.1. Classificazione della miscela quando esistono dati di tossicità sulla miscela in quanto tale .............................. 85
12.2.2. Classificazione delle miscele quando non esistono dati di tossicità sulla miscela in quanto tale: principi ponte. 86
12.2.3. Classificazione delle miscele quando esistono dati su tutti i componenti della miscela o su alcuni di essi: formula
di additività ............................................................................................................................................................ 86
12.2.4. Metodo della somma ..................................................................................................................................... 87
12.2.5. Confronto tossicità nell’ambiente acquatico tra CLP e la SEVESO .................................................................... 88
12.2.6. Indicazioni per un protocollo sperimentale di classificazione dell’ecotossicità conforme ai criteri CLP .............. 90
13. CLASSIFICAZIONE CLP-ALTRI PERICOLI (O)-O1-EUH014 .................................................................................................93
13.1. Possibile approccio…. .......................................................................................................................................... 93
14. CLASSIFICAZIONE CLP-ALTRI PERICOLI (O)-O2-WATER-REACT .......................................................................................95
14.1. Criteri di classificazione ....................................................................................................................................... 95
14.2. Confronto tra test A.12 (CLP) e Test N.5 EU (GHS) ............................................................................................... 96
15. CLASSIFICAZIONE CLP-ALTRI PERICOLI (O)-O3-EUH029 .................................................................................................98
15.1. Possibile approccio…. .......................................................................................................................................... 98
APPENDICE 1: Elenco aggiornamenti per l’Adeguamento al Progresso Tecnico (ATP) del Regolamento CLP. ..................... 100
APPENDICE 2: Elenco aggiornamenti per l’Adeguamento al Progresso Tecnico (ATP) del Regolamento 440/2008 (Metodi
sperimentali CLP). ........................................................................................................................................................... 107
APPENDICE N.3 Note sul database C&L (Inventario delle classificazioni) e sulle classificazioni riportate. ........................... 120
BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................................................................. 141
NOTE ............................................................................................................................................................................... 142
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
3
1. ACRONIMI E NORMATIVA NELLA LINEA GUIDA
1.1. Acronimi
SIGLA SIGNIFICATO
CLP Classification, Labelling and Packaging – Regolamento (CE) N. 1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura
e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose
EC50 Effective concentration: si intende la concentrazione di una sostanza tossica in grado di produrre, per un
determinato tempo di trattamento (ad esempio 4, 12, 24, 48, 96 ore), un'incidenza pari al 50% dell'effetto scelto
sugli organismi utilizzati in prova (ratti, conigli, ecc.)
ECHA European CHemicals Agency - Agenzia Europea delle sostanze Chimiche
ErC50 Concentrazione a cui viene inibita del 50% il tasso di crescita algale
BCF Il termine bioconcentrazione si riferisce all'assorbimento di una sostanza dal mezzo circostante (di solito acqua) in
maniera tale che le concentrazioni della sostanza nei tessuti dell'organismo (formati in gran parte di acqua)
diventano più alte di quelle presenti nell'ambiente circostante.
Perciò possiamo definire il fattore di bioconcentrazione (BCF) come il rapporto tra la concentrazione nell'organismo
e quella nel mezzo circostante. Il BCF sarà tanto più alto quanto maggiore è la costante di assorbimento e quanto
minore è la costante di rilascio. Naturalmente per ogni dato tossico il BCF varia da specie a specie, mentre
all'interno di ogni specie il BCF è diverso per ogni diversa sostanza assorbita.
GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals - è il Sistema armonizzato a livello
mondiale di classificazione, etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose, messo a punto dall’UNECE ed
essendo un sistema proposto dalle Nazioni Unite, non ha valore normativo diretto.
GLP Good Laboratory Practive (Buone Pratiche di Laboratorio-BPL) è un approccio di tipo gestionale delle attività di
laboratorio che coinvolge i processi organizzativi e la conduzione degli studi di laboratorio, di come sono
programmati, condotti, controllati, registrati e riportati. Per ritrovare i centri di saggio certificati per le varie prove si
rimanda al seguente link:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3677&area=buona pratica
laboratorio&menu=certificazione.
LC50 Lethal Concentration: è la concentrazione che provoca la morte del 50% degli organismi utilizzati in prova dopo
periodi di tempo specifici.
LD50 Lethal Dose: è la quantità di sostanza tossica che effettivamente entra nell'organismo (si distingue per tipologia,
cioè per via orale, per iniezione, ecc.) in grado di provocare la morte del 50% degli organismi utilizzati in prova. In
altre parole, se l'effetto del tossico considerato è la morte dei soggetti esposti, si ha la cosiddetta Dose Letale (LD
in inglese), rapportata a zero, 50 o 100. Si ha una DL50 quando la metà degli esposti muore. Questo valore
percentuale di dose letale è il più utilizzato ed ha il più alto numero di riferimenti nella letteratura scientifica
NOAEL No Observed Adverse Effect Level - "Il livello di esposizione più alto presso cui non ci sono incrementi
biologicamente o statisticamente significativi nella frequenza o nella severità degli effetti avversi tra la popolazione
esposta ed il suo appropriato controllo. Alcuni effetti possono essere osservati a questo livello, ma non sono
considerati avversi o precursori di effetti avversi".
NOEC No Observed Effect Concentration - Massima concentrazione senza effetti significativi
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico
QSAR Quantitative structure-activity relationship - relazione quantitativa struttura-attività a cui talvolta ci si riferisce
anche mediante il termine relazione quantitativa struttura-proprietà (QSPR), è una relazione matematica che
esprime quantitativamente l'attività biologica di una sostanza in funzione di determinate caratteristiche chimico-
fisiche o strutturali della molecola (ad esempio polarità, ingombro sterico, differenza di energia tra gli orbitali di
frontiera).
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
4
SIGLA SIGNIFICATO
REACH Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals – Regolamento (CE) N. 1907/2006 concernente la
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
UN-MTC Manual of Tests and Criteria - Manuale dei test e dei criteri delle Nazioni Unite
UN RTDG Recommendations on the Transport of Dangerous Goods – Raccomandazioni sul trasporto delle merci pericolose
delle Nazioni Unite
WR Water Reactive - Reagisce a contatto con l'acqua
Tabella 1 - Acronimi e loro significato
1.2. Normativa citata nella linea guida
✓ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga
alcune direttive;
✓ Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 , sul controllo del pericolo di
incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva
96/82/CE del Consiglio;
✓ Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle
sostanze chimiche;
✓ Regolamento (CE) N. 440/2008 della commissione del 30 maggio 2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi
del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)1
✓ Regolamento 16 dicembre 2008 n. 1272/20082 del Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea relativo
alla classificazione, etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive
67/548/Cee e 1999/45/Ce e che reca modifica al regolamento (Ce) n. 19707/2006 come integrato e modificato
dai successivi adeguamenti al processo tecnico (ATP).
✓ Regolamento (UE) N. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive
✓ D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidente
rilevanti connessi con sostanze pericolose.
1 Per i vari ATP del Regolamento 440/2008 relativo ai metodi sperimentali vedi Appendice 2 2 Per i vari ATP del Regolamento 1272/2008 vedi Appendice 1
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
5
2. PREMESSE
Le sostanze e le miscele ai fini della normativa Seveso devono essere classificate secondo i principi del Reg. (CE) n.
1272/2008 (CLP) del parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura
e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che abroga le precedenti direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica
il Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH).
Nelle note 1 e 2 dell’Allegato1 del D.Lgs. 105/2015 – decreto di attuazione della direttiva Seveso III relativa al controllo del
pericolo di incidente rilevante connessi con sostanze pericolose - viene esplicitato che:
− Le sostanze e le miscele sono classificate ai sensi del Reg. (CE) n. 1272/2008.
− Le miscele sono assimilate alle sostanze pure, purché rientrino nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle
loro proprietà nel Reg. (CE) n. 1272/2008 nella nota 1, o nel suo ultimo adeguamento al progresso tecnico, a meno
che non sia specificata la composizione in percentuale o non sia fornita un'altra descrizione.
Per completezza si riportano di seguito le definizioni riportate all’art. 2 del Reg. CLP rispettivamente ai commi 7 e 8:
− sostanza: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento
di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal
procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della
sostanza o modificarne la composizione
− miscela: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze.
Secondo la normativa Seveso i rifiuti rientrano nei calcoli di assoggettabilità in base a quanto previsto dalla nota 5
dell’Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015:
le sostanze pericolose che non sono comprese nel Reg. (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono
trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento,
proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria
o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell'ambito di applicazione del presente decreto.3
Per la classificazione dei rifiuti ai fini Seveso si applicano i principi del CLP e se ciò non fosse possibile, si potrebbe ricorrere
ad altre informazioni disponibili.
Per la classificazione CLP delle sostanze e miscele, l’ECHA (European Chemical Agency) ha reso disponibile una guida che
costituisce un documento tecnico e scientifico esauriente sull’applicazione del Reg. CLP e che ha l’obiettivo è di fornire
orientamenti particolareggiati sull’applicazione dei criteri CLP per quel che riguarda i pericoli fisici, per la salute e per
l’ambiente. La versione considerata nella stesura del seguente documento è la revisione 5.0 del Luglio 2017. Eventuali
aggiornamenti saranno disponibili al link:
https://echa.europa.eu/it/guidance-documents/guidance-on-clp
Inoltre, si possono trovare informazioni utili per le classificazioni CLP relative a casi particolari sui seguenti siti:
- nell’ambito dei lavori del Coordinamento RIR per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale (art. 11 D.lgs.
105/2015) sotto forma di documenti, risposte a quesiti e linee guida al seguente link
https://www.minambiente.it/pagina/coordinamento-luniforme-applicazione-sul-territorio-nazionale-art-11-
dlgs-1052015
- nelle Q&A del Seveso Expert Group (SEG) al link Il link dove ritrovare le versioni aggiornate è il seguente
https://ec.europa.eu/environment/seveso/index.htm, cliccando “public CIRCABC interest group” e “biblioteca”.
3 Nella “Question and Answer” 01/03/2016 – 7.1.3 Specific substances ref 022 sulla Direttiva Seveso III alla domanda “Does the Directive cover waste?” viene risposto “Yes; Note 5 to Annex I of the Seveso III-Directive makes reference to Regulation (EC) N.1272/2008 and mentions waste explicitly. Therefore, waste is treated on the basis of its properties as a mixture. It is the obligation of an operator to define the classification of this mixture. If the classification cannot be carried out by the procedures under Regulation (EC) N.1272/2008; other relevant sources of information may be used, e.g. information concerning the origin of the waste, practical experience, testing, transport classification or classification according to the European waste legislation”.
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
6
La “biblioteca” contiene numerosi documenti relativi alla direttiva Seveso, tra cui documenti di informazione e
orientamento, studi e relazioni correlati, documentazione di seminari, nonché collegamenti alle autorità nazionali e altri
siti Web utili. L’ultima versione delle Q&A (attualmente aggiornata a marzo 2018) può essere consultata cliccando su 02
Guidance and information documents .
Nel presente documento vengono considerate solo le classi e categorie di pericolo della classificazione di sostanze e/o
miscele secondo i criteri CLP che rientrano negli adempimenti della Direttiva Seveso, per ulteriori approfondimenti si
rimanda al Regolamento CLP e alle linee guida ECHA per l’applicazione dei criteri CLP nelle versioni aggiornate.
Le Schede Dati di Sicurezza sono uno strumento indispensabile per la verifica della corretta classificazione delle sostanze
e delle miscele ai sensi del CLP, per un approfondimento dei criteri di valutazione delle stesse si rimanda alla check-list
della Regione Lombardia4 e agli orientamenti ECHA5 sulla compilazione delle SDS. Nel caso si riscontrino problematiche
nelle SDS, si ricorda che in Lombardia l’Autorità competente per i controlli è l’ATS (Agenzia della Tutela della Salute).
2.1. Categorie Seveso e indicazioni di pericolo H del regolamento CLP
Nella sottostante tabella vengono riportate le categorie previste dal D.Lgs. 105/2015, le classi di pericolo (per la salute,
pericoli fisici e per l’ambiente ed altri tipi di pericolo) e le specifiche indicazioni di pericolo (H statement):
Categorie Seveso Classe di pericolo CLP Indicazioni di
pericolo CLP Note allegato 1 D.Lgs. 105/2015
H1
TOSSICITA' ACUTA
Tossicità Acuta 1
(tutte le vie di
esposizione)
H300, H310,
H330
H2
TOSSICITA' ACUTA
− Categoria 2, tutte le
vie di esposizione;
− Categoria 3,
esposizione per
inalazione (cfr. nota 7)
H300, H310,
H330, (H301)
H331
Nota 7: le sostanze pericolose con tossicità acuta
che ricadono nella categoria 3, per via orale
(H301) rientrano nella voce H2 TOSSICITA‘ ACUTA
nei casi in cui non sia ricavabile una classificazione
di tossicità acuta per inalazione, né una
classificazione di tossicità acuta per via cutanea,
ad esempio per la mancanza di dati conclusivi
sulla tossicità per inalazione e per via cutanea.
H3
TOSSICITÀ
SPECIFICA PER
ORGANI
BERSAGLIO
Esposizione singola
STOT SE Categoria 1 H370
4 Decreto Regione Lombardia n.977 del 16/02/2016
5 https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/sds_en.pdf/01c29e23-2cbe-49c0-aca7-72f22e101e20
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
7
Categorie Seveso Classe di pericolo CLP Indicazioni di
pericolo CLP Note allegato 1 D.Lgs. 105/2015
P1a
ESPLOSIVI
(nota 8)
− Esplosivi instabili,
oppure
− Esplosivi, divisione
1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6;
− Sostanze o miscele
aventi proprietà
esplosive in
conformità al metodo
A.14 del Reg.
440/2008 (nota 9) e
che non fanno parte
delle classi di pericolo
dei perossidi organici
e delle sostanze e
miscele autoreattive
H200, H201,
H202, H203,
H205
Nota 8: la classe di pericolo «Esplosivi»
comprende articoli esplosivi (cfr. l'allegato I,
sezione 2.1, del Reg. (CE) n.1272/2008). Se la
quantità della sostanza o della miscela esplosiva
contenuta nell'articolo è nota, tale quantità è
considerata ai fini del presente decreto. Se la
quantità della sostanza o della miscela esplosiva
contenuta nell'articolo non è nota, l'intero
articolo è considerato esplosivo ai fini del
presente decreto
Nota 9: è necessario effettuare prove delle
proprietà esplosive delle sostanze e miscele solo
se la procedura di screening di cui all'appendice 6,
parte 3, delle raccomandazioni delle Nazioni
Unite sui trasporti di merci pericolose, Manuale
delle prove e dei criteri (Manuale delle prove e dei
criteri delle Nazioni Unite) stabilisce che la
sostanza o miscela può avere proprietà esplosive.
P1b
ESPLOSIVI
(nota 8)
Esplosivi divisione 1.4
(nota 10) H204
Nota 8: la classe di pericolo «Esplosivi»
comprende articoli esplosivi (cfr. l'allegato I,
sezione 2.1, del Reg. (CE) n.1272/2008). Se la
quantità della sostanza o della miscela esplosiva
contenuta nell'articolo è nota, tale quantità è
considerata ai fini del presente decreto. Se la
quantità della sostanza o della miscela esplosiva
contenuta nell'articolo non è nota, l'intero
articolo è considerato esplosivo ai fini del
presente decreto.
Nota 10: gli esplosivi della divisione 1.4 non
imballati o rimballati sono assegnati alla categoria
P1a, tranne ove sia dimostrato che il pericolo
corrisponde sempre alla divisione 1.4 ai sensi del
Reg. (CE) n. 1272/2008.
P2
GAS
INFIAMMABILI
Gas infiammabili
categoria 1 e 2 H220, H221
P3a
AEROSOL
INFIAMMABILI
(nota 11.1)
Aerosol «infiammabili»
delle categorie 1 o 2,
non contenenti gas
infiammabili di
categoria 1 o 2 né liquidi
infiammabili di
categoria 1
H222, H223
Nota 11.1: gli aerosol infiammabili sono
classificati sulla base del D.P.R. n. 741 del 21 luglio
1982 emanato in attuazione della direttiva
75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975,
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative agli aerosol (Direttiva sui
generatori aerosol). Gli aerosol «estremamente
infiammabili» e «infiammabili» di cui alla direttiva
75/324/CEE corrispondono agli aerosol
infiammabili, rispettivamente, della categoria 1 o
2 del regolamento (CE) n. 1272/2008.
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
8
Categorie Seveso Classe di pericolo CLP Indicazioni di
pericolo CLP Note allegato 1 D.Lgs. 105/2015
P3b
AEROSOL
INFIAMMABILI
(nota 11.1)
Aerosol «infiammabili»
delle categorie 1 o 2,
non contenenti gas
infiammabili di
categoria 1 o 2 né liquidi
infiammabili di
categoria 1 (nota 11.2)
H222, H223
Nota 11.1: gli aerosol infiammabili sono
classificati sulla base del D.P.R. n. 741 del 21 luglio
1982 emanato in attuazione della direttiva
75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975,
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative agli aerosol (Direttiva sui
generatori aerosol). Gli aerosol «estremamente
infiammabili» e «infiammabili» di cui alla direttiva
75/324/CEE corrispondono agli aerosol
infiammabili, rispettivamente, della categoria 1 o
2 del Reg. (CE) n. 1272/2008
Nota 11.2: per poter rientrare in questa categoria
occorre documentare che il generatore aerosol
non contiene né gas infiammabili della categoria
1 o 2 né liquidi infiammabili della categoria 1.
P4
GAS COMBURENTI
Gas comburenti
categoria 1 H270
P5a
LIQUIDI
INFIAMMABILI
− Liquidi infiammabili,
categoria 1, oppure
− Liquidi infiammabili di
categoria 2 o 3
mantenuti a una
temperatura
superiore al loro
punto di ebollizione,
oppure
− Altri liquidi con punto
di infiammabilità ≤
60°C, mantenuti a una
temperatura
superiore al loro
punto di ebollizione
(cfr. nota 12)
H224, H225,
H226
Nota 12: secondo l'allegato I, paragrafo 2.6.4.5,
del Reg. (CE) n.1272/2008, non è necessario
classificare nella categoria 3 i liquidi con un punto
di infiammabilità superiore a 35 °C se sono stati
ottenuti risultati negativi nel test di
mantenimento della combustione L.2, parte III,
sezione 32 del Manuale delle prove e dei criteri
delle Nazioni Unite. Questo criterio non vale però
in condizioni di temperatura o pressione elevate
e pertanto tali liquidi sono classificati in questa
categoria.
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
9
Categorie Seveso Classe di pericolo CLP Indicazioni di
pericolo CLP Note allegato 1 D.Lgs. 105/2015
P5b
LIQUIDI
INFIAMMABILI
− Liquidi infiammabili di
categoria 2 o 3
qualora particolari
condizioni di
utilizzazione, come la
forte pressione o
l'elevata temperatura,
possano comportare il
pericolo di incidenti
rilevanti, oppure
− Altri liquidi con punto
di infiammabilità ≤
60°C qualora
particolari condizioni
di utilizzazione, come
la forte pressione o
l'elevata temperatura,
comportare il pericolo
di incidenti rilevanti
(nota 12)
H225, H226
Nota 12: secondo l'allegato I, paragrafo 2.6.4.5,
del regolamento (CE) n.1272/2008, non è
necessario classificare nella categoria 3 i liquidi
con un punto di infiammabilità superiore a 35°C
se sono stati ottenuti risultati negativi nel test di
mantenimento della combustione L.2, parte III,
sezione 32 del Manuale delle prove e dei criteri
delle Nazioni Unite. Questo criterio non vale però
in condizioni di temperatura o pressione elevate
e pertanto tali liquidi sono classificati in questa
categoria.
P5c
LIQUIDI
INFIAMMABILI
Liquidi infiammabili, di
categorie 2 o 3, non
compresi in P5a e P5b
H225, H226
P6a
SOSTANZE E
MISCELE
AUTOREATTIVE E
PEROSSIDI
ORGANICI
Sostanze e miscele
autoreattive, tipo A o B,
oppure Perossidi
organici, tipo A o B
H240, H241
P6b
SOSTANZE E
MISCELE
AUTOREATTIVE E
PEROSSIDI
ORGANICI
Sostanze e miscele
autoreattive, tipo C, D,E
o F, oppure Perossidi
organici, tipo C, D, E o F
H242
P7
LIQUIDI E SOLIDI
PIROFORICI
− Liquidi piroforici
categoria 1
− Solidi piroforici,
categoria 1
H250
P8
LIQUIDI E SOLIDI
COMBURENTI
− Liquidi comburenti,
categoria 1, 2 o 3,
oppure
− Solidi comburenti,
categoria 1, 2 o 3
H271, H272
E1
PERICOLOSO PER
L’AMBIENTE
ACQUATICO
categoria di tossicità
acuta 1 o di tossicità
cronica 1
H400, H410
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
10
Categorie Seveso Classe di pericolo CLP Indicazioni di
pericolo CLP Note allegato 1 D.Lgs. 105/2015
E2
PERICOLOSO PER
L’AMBIENTE
ACQUATICO
Tossicità cronica 2 H411
O1
SOSTANZE O
MISCELE CON
L’INDICAZIONE DI
EUH014
EUH014
(supplementar
e)
O2
SOSTANZE E
MISCELE CHE, A
CONTATTO CON
L'ACQUA,
LIBERANO GAS
INFIAMMABILI,
CATEGORIA 1
Water-React. 1 H260
O3
SOSTANZE O
MISCELE CON
L’INDICAZIONE DI
EUH029
EUH029
(supplementar
e)
Tabella 2 - Categorie Seveso III e Indicazioni di Pericolo H del Regolamento CLP
Si sottolinea che la stessa indicazione di pericolo può avere codici di classe e categorie di pericolo diverse come ad esempio:
- H250 Liq. Pyr. 1 e H250 Sol. Pyr. 1;
- H242 Org. Perox. CD e H242 Self-react. CD.
2.2. Rifiuti e verifica di assoggettabilità alla normativa Seveso
I RIFIUTI, ai fini della verifica di assoggettabilità alla normativa Seveso, sono considerati miscele e la loro classificazione
deve essere effettuata secondo i principi del CLP.
Dobbiamo considerare che i criteri di classificazione per l’attribuzione delle classi di pericolo HP (Hazardous Properties)
dei rifiuti, previsti dal Regolamento 1357/2014/UE, fanno riferimento alle indicazioni di pericolo H (Hazardous Statements)
del CLP ma hanno criteri e modalità di calcolo differenti rispetto alla classificazione delle miscele nel CLP ed è per questo
motivo che si possono ottenere risultati molto diversi.
Per meglio spiegare tale concetto risultano particolarmente significativi i seguenti esempi:
• Un rifiuto è classificato HP5 “Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione” se è
presente una sostanza “STOT SE 1 H370” pari all’1% di concentrazione mentre lo stesso non rientra nel campo di
applicazione della Seveso come categoria H3 perché per classificare una miscela “STOT SE 1 H370” per il
Regolamento CLP è necessaria una concentrazione ≥10%;
• Un rifiuto è classificato HP6 “tossico” quando contiene lo 0,1%m/m di una sostanza X classificata come “H300 Acute
Tox. 1 (oral)” ma potrebbe non essere classificato come una miscela tossica “H300 Acute Tox. 1 (oral)” ai sensi del
CLP, dato che in questo caso, applicandosi criteri diversi, la concentrazione della sostanza X potrebbe essere
diversa.
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
11
• Per classificare un rifiuto HP14 “ecotossico”, sono utilizzate le formule di calcolo previste dal Regolamento
997/2017/UE che sono diverse rispetto a quelle del metodo della somma previste dal Reg. CLP.
Infatti, in base al Regolamento 997/2017/UE, vigente dal 5 luglio 2018 sono classificati rifiuti pericolosi di tipo HP14
quelli che soddisfano una delle seguenti condizioni6:
o Quelli che contengono una sostanza classificata come sostanza che riduce lo strato di ozono con
indicazione di pericolo H420 conformemente al Reg. (CE) n. 1272/2008 , se la concentrazione di tale
sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione di 0,1 %
[c(H420) ≥ 0,1 %]
o Quelli che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità acuta per l'ambiente
acquatico con indicazione di pericolo H400 conformemente al Reg. (CE) n. 1272/2008, se la somma delle
concentrazioni di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. A tali sostanze si
applica un valore soglia dello 0,1 %.
[Σ c (H400) ≥ 25 %]
o Quelli che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente
acquatico 1, 2 o 3 con l’indicazione di pericolo H410, H411 o H412 conformemente al Reg. (CE) n.
1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 1 (H410) moltiplicata per
100, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 2 (H411) moltiplicata
per 10, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 3 (H412), è pari o
superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un
valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411 o H412 si applica un valore soglia
dell'1 %.
[100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %]
o Quelli che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente
acquatico 1, 2, 3 o 4 con l’indicazione di pericolo H410, H411, H412 o H413 conformemente al Reg. (CE) n.
1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate come sostanze con tossicità
cronica per l'ambiente acquatico è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze
classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice
H411, H412 o H413 si applica un valore soglia dell'1 %.
[Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %]
Come si osserva in base al Regolamento 997/2017/UE, non viene attribuita una classe o una categoria di ecotossicità
specifica (H400-H410-411-H412-H413), ma solo l’indicazione di HP14, mentre per la “sezione E – pericoli per l’ambiente”
dell’allegato 1 parte 1 del D.Lgs. 105/2015 è necessario considerare oltre la classe anche la categoria di pericolo in quanto
non tutte le indicazioni di pericolo H rientrano nel campo di applicazione della Seveso.
Risulta perciò indispensabile utilizzare le formule di calcolo previste dal CLP, e adoperare dove opportuno i fattori M, che
verranno illustrati in seguito nel capitolo per l’ecotossicità.
Nel caso si applichi un metodo sperimentale, se conforme ai criteri CLP, il risultato del metodo sperimentale, prevale sul
metodo di calcolo e distinguerà le classi e categorie di pericolo pertinenti per la Seveso (H400-H410-H411). Le indicazioni
pratiche sul protocollo sperimentale sono riporta nel capitolo riguardante l’ecotossicità.
6 dove: Σ = somma e c = concentrazioni delle sostanze.
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
12
Risulta fondamentale la corretta classificazione dei rifiuti secondo i criteri CLP, da valutare caso per caso, per individuare
le categorie Seveso (H1, H2, H3, P1, ecc..) e i limiti di soglia da non superare per l’assoggettabilità alla Seveso.
2.3. Possibili corrispondenze tra classificazione ai sensi della direttiva 2008/98/CE e
della direttiva Seveso
IMPORTANTE: quanto riportato nella tabella 3 sottostante rappresenta solo un’indicazione di massima per possibili
corrispondenze tra la classificazione dei rifiuti e la classificazione ai sensi della direttiva Seveso.
I criteri previsti ai fini della classificazione dei rifiuti, come già detto in precedenza, non sono del tutto sovrapponibili ai criteri
CLP e pertanto non esiste una trasposizione diretta e univoca tra le caratteristiche di pericolo HP e le categorie Seveso.
Per questi motivi è necessario effettuare la valutazione caso per caso, anche per i rifiuti non pericolosi.
Caratteristiche di pericolo HP
Indicazioni di pericolo H (CLP) – Reg. 1357/2014/UE-
indicazioni EUH
Classe e categoria di pericolo (CLP)
Categoria Seveso
(D.Lgs. 105/2015)
HP1 «Esplosivo» H200 Unst. Expl. P1a
H201 Expl. 1.1 P1a
H202 Expl. 1.2 P1a
H203 Expl. 1.3 P1a
H204 Expl. 1.4 P1b (nota 10)
H240 Self-react. A P6a
H240 Org. Perox. A P6a
H241 Self-react. B P6a
H241 Org. Perox. B P6a
HP2«comburente» H270 Ox. Gas 1 P4
H271 Ox. Liq. 1 P8
H271 Ox. Sol. 1 P8
H272 Ox. Liq. 2 P8
H272 Ox. Liq. 3 P8
H272 Ox. Sol. 2 P8
H272 Ox. Sol. 3 P8
HP3«Infiammabile» H220 Flam. Gas 1 P2
H221 Flam. Gas 2 P2
H222 Aerosol 1 P3a/P3b (nota 11.1)
H223 Aerosol 2 P3a/P3b (nota 11.1-2)
H224 Flam. Liq. 1 P5a (nota 12)
H225 Flam. Liq. 2 P5a/P5b/P5c (nota 12)
H226 Flam. Liq. 3 P5a/P5b/P5c (nota 12)
H228 Flam. Sol. 1 -
H228 Flam. Sol. 2 -
H242 Self-react. CD P6b
H242 Self-react. EF P6b
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
13
Caratteristiche di pericolo HP
Indicazioni di pericolo H (CLP) – Reg. 1357/2014/UE-
indicazioni EUH
Classe e categoria di pericolo (CLP)
Categoria Seveso
(D.Lgs. 105/2015)
H242 Org. Perox. CD P6b
H242 Org. Perox. EF P6b
H250 Pyr. Liq. 1 P7
H250 Pyr. Sol. 1 P7
H251 Self-heat.1 -
H252 Self-heat. 2 -
H260 Water-react. 1 O2
H261 Water-react. 2 -
H261 Water-react. 3 -
HP4 «Irritante – Irritazione cutanea e lesioni oculari»
H314 Skin corr. 1A -
H315 Skin irrit. 2 -
H318 Eye dam. 1 -
H319 Eye irrit. 2 -
H315+H319 Skin irrit. 2+ Eye irrit. 2
-
HP 5 «Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione”
H370 STOT SE 1 H3
H371 STOT SE 2 -
H335 STOT SE 3 -
H372 STOT RE 1 -
H373 STOT RE 2 -
H304 Asp. Tox. 1 -
HP 6 “Tossicità acuta”
H300 Acute Tox. 1 (oral) H1
H300 Acute Tox. 2 (oral) H2
H301 Acute Tox. 3 (oral) H2 (nota 7)
H302 Acute Tox. 4 (oral) -
H310 Acute Tox. 1 (dermal) H1
H310 Acute Tox. 2 (dermal) H2
H311 Acute Tox. 3 (dermal) -
H312 Acute Tox. 4 (dermal) -
H330 Acute Tox. 1 (inh.) H1
H330 Acute Tox. 2 (inh.) H2
H331 Acute Tox. 3 (inh.) H2
H332 Acute Tox. 4 (inh.) -
HP 7 “Cancerogeno” H350 Carc. 1A Voce nominale n.33
H350 Carc. 1B
H351 Carc. 2
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
14
Caratteristiche di pericolo HP
Indicazioni di pericolo H (CLP) – Reg. 1357/2014/UE-
indicazioni EUH
Classe e categoria di pericolo (CLP)
Categoria Seveso
(D.Lgs. 105/2015)
HP8 “Corrosivo” H314 Skin Corr. 1A -
H314 Skin Corr. 1B -
H314 Skin Corr. 1C -
HP 9 “Infettivo”: - - -
HP 10”Tossico per la riproduzione”
H360 Repr. 1A -
H360 Repr. 1B -
H361 Repr. 2 -
HP 11 “Mutageno” H340 Muta. 1A -
H340 Muta. 1B -
H341 Muta. 2 -
HP 12 “Liberazione di gas a tossicità acuta”
EUH029 - O3
EUH031 - -
EUH032 - -
HP 13 “Sensibilizzante”
H317 Skin sens 1 -
H334 Resp. Sens1 -
HP 14 “Ecotossico” H400 Aquatic Acute 1 E1
H410 Aquatic Chronic 1 E1
H411 Aquatic Chronic 2 E2
H412 Aquatic Chronic 3 -
H413 Aquatic Chronic 4 -
H420 Ozone -
HP 15 “Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente”
H205 Pericolo di esplosione di massa in caso di incendio
P1a
EUH001 Esplosivo allo stato secco
-
EUH019 Può formare perossidi esplosivi
-
EUH044 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato
-
- EUH014 - O1
- - Divisione 1.5 P1a
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
15
Caratteristiche di pericolo HP
Indicazioni di pericolo H (CLP) – Reg. 1357/2014/UE-
indicazioni EUH
Classe e categoria di pericolo (CLP)
Categoria Seveso
(D.Lgs. 105/2015)
- - Divisione 1.6 P1a
- - Sostanze o miscele aventi proprietà esplosive in conformità al metodo A.14 del Reg. n. 440/2008 (nota 9) e che non fanno parte delle classi di pericolo dei perossidi organici e delle sostanze e miscele autoreattive
P1a
Tabella 3 - Indicazioni di massima per possibili corrispondenze tra la classificazione dei rifiuti e la classificazione ai sensi
della direttiva Seveso
2.4. valutazione dei dati utilizzati per la classificazione con i criteri del “KLIMISCH
SCORE”7
Il Klimish Score è un metodo per valutare l’attendibilità dello studio sperimentale da cui è stato estrapolato il dato
tossicologico, ecotossicologico o chimico fisico.
Affidabilità, adeguatezza, pertinenza, quantità sono gli elementi da prendere in considerazione come riportato nella guida
ECHA “Presentazione del Peso dell’evidenza” e nella “Guida alle prescrizioni in materia di informazione e di sicurezza alla
valutazione della sicurezza chimica” capitolo R4. Riassumendo gli elementi da considerare sono:
A. L’affidabilità viene misurata in base alla qualità dello studio, al metodo utilizzato, alla presentazione dei risultati
e alla conclusione (ad esempio se è stato effettuato secondo i requisiti GLP - Buona prassi di laboratorio – se il
metodo sperimentale utilizzato è conforme alle metodiche OECD o altri metodi riconosciuti a livello
internazionale, dall’anno in cui è stato eseguito lo studio, in quale rivista è stato pubblicato);
B. La pertinenza include la misura in cui i dati e le prove sono appropriati per l’identificazione di un particolare
pericolo o caratterizzazione del rischio (ad esempio che per il calcolo della tossicità acuta sia stato determinato il
valore di LC50 e non il NOAEL che è un valore di tossicità cronica);
C. L’adeguatezza rappresenta sostanzialmente l’utilità delle informazioni ai fini della valutazione dei pericoli e dei
rischi;
D. La quantità, cioè più studi che portano alle stesse conclusioni e forniscono un’evidenza della prova.
Generalmente, soltanto gli studi con punteggi Klimisch Score di 1 o 2 possono essere utilizzati da soli per coprire un
endpoint (cioè la caratteristica tossicologica, chimico/fisica misurata ad esempio DL50, tensione di vapore).
7 Il metodo Klimisch è stato proposto da HJ Klimisch, M. Andreae e U. Tillmann della società BASF chimica nel 1997 in un articolo intitolato “un approccio sistematico per la valutazione delle qualità tossicologiche ed eco tossicologiche sperimentale di dati” che è stato pubblicato in Regulatory Toxicology and Pharmacology.
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
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Tuttavia, studi con punteggi Klimisch Score 3 e 4 possono ancora essere utilizzati come supporto a studi o come parte di
una forza probante dei dati.
Punteggio Descrizione Dettagli
1
Affidabile
senza
restrizioni
Ciò include studi o dati provenienti dalla letteratura o relazioni che sono state effettuate
o generati in base alle linee guida di prova generalmente vigenti e/o accettati a livello
internazionale (preferibilmente eseguiti secondo GLP), o in cui i parametri di prova
documentati sono basati su una specifica (nazionale) test di guida (preferibilmente
eseguiti secondo GLP), o in cui tutti i parametri descritti sono strettamente
correlati/paragonabile ad un metodo di guida.
2 Affidabile con
restrizioni
Ciò include studi o dati provenienti dalla letteratura, dalle relazioni (la maggior parte non
eseguite in conformità alle GLP), in cui i parametri di prova documentati non sono
totalmente conformi alle linee guida di test specifici, ma sono sufficienti per accettare i
dati o in cui le indagini vengono descritte ma non sono state eseguite in conformità ad
una linea guida specifica, ma che sono comunque sono ben documentate e
scientificamente accettabili
3 Non
attendibile
Ciò include studi o dati provenienti dalla letteratura/relazioni in cui ci sono interferenze
tra il sistema di misura e la sostanza di prova o in cui sono stati usati sistemi di
organismi/test che non sono pertinenti in relazione all'esposizione (ad esempio, i percorsi
non logici di applicazione) o che sono stati eseguiti o generati secondo un metodo che
non è accettabile, la documentazione di cui non è sufficiente per una valutazione e che
non è convincente per un giudizio esperto.
4 Non
attribuibile
Ciò include studi o dati provenienti dalla letteratura, che non danno sufficienti dettagli
sperimentali e che sono elencate solo in brevi riassunti o letteratura secondaria (libri,
riviste, ecc.)
Tabella 4 - Punteggi attribuibili secondo il metodo Klimisch Score
Il problema nell’acquisizione del dato sperimentale è quello di valutarne l’attendibilità.
È necessario acquisire almeno8 le seguenti informazioni:
1) Purezza della sostanza studiata;
2) Data di esecuzione dello studio;
3) Riferimenti alla pubblicazione dello studio;
4) Linee guida seguite;
5) Se effettuato in GLP o no;
6) Risultato e relativa classificazione e/o conclusione;
7) Breve Summary dello studio.
Ulteriori informazioni di maggiore dettaglio per la valutazione del dato tossicologico sono le seguenti:
▪ definizione dell’identità della sostanza sottoposta a test: definizione delle impurezze, della sua stabilità, la presenza
di isomeri;
▪ stato fisico (solido, liquido, vapore, gas, polveri e nebbie);
▪ dimensione granulometrica e sua distribuzione (in particolare per la via inalatoria di esposizione);
▪ tipologia di cavia e sesso (i due generi possono avere sensibilità diversa);
▪ presenza del campione di controllo dove opportuno;
8 Solo il Test Report completo redatto secondo le corrispondenti linee guida OECD permette una valutazione approfondita da parte di esperti.
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
17
▪ % superficie esposta (nel caso della via dermica 10%);
▪ scelta delle dosi da testare;
▪ modalità di somministrazione;
▪ tempo di osservazione post-somministrazione (deve essere 14 giorni);
▪ approccio statistico, linee guida seguita, se eseguito in GPL, fonte;
▪ nel caso di READ-ACROSS, non basta la presenza dello stesso gruppo funzionale, anche il Peso Molecolare, la
presenza di altri gruppi funzionali, e le proprietà chimico fisiche devono essere simili (può cambiare l’assorbimento
la distribuzione, il metabolismo, l’eliminazione, ecc)9.
Per la valutazione dello studio ecotossicologico le informazioni di maggiore dettaglio per la valutazione della qualità del
dato sono le seguenti:
▪ identificazione della sostanza sottoposta al test sperimentale;
▪ purezza:
▪ Per i metodi QSAR e/o di calcolo i riferimenti;
▪ La specie;
▪ il media (soluzione in cui viene eseguito il saggio);
▪ il tipo di test (static, semistatic, flowthrow);
▪ campione di controllo;
▪ le linee guida;
▪ Se effettuate in GLP;
▪ Le condizioni del test;
Esistono degli strumenti a supporto della valutazione del dato tossicologico ed ecotossicologico:
✓ ToxRTool - Toxicological data Reliability Assessment Tool
Disponibile al link:
https://ec.europa.eu/jrc/en/scientific-tool/toxrtool-toxicological-data-reliability-assessment-tool
Elaborato dal JOINT RESEARCH CENTRE Directorate F - Health, Consumers and Reference Materials Chemical Safety
and Alternative Methods European Union Reference Laboratory for alternatives to animal testing (EURL ECVAM).
Lo strumento basato sul software "ToxRTool" (strumento di valutazione dell'affidabilità dei dati tossicologici) fornisce
criteri e linee guida complete per la valutazione della qualità intrinseca dei dati tossicologici, rendendo così il processo
decisionale di assegnazione di categorie di affidabilità più trasparenti e armonizzate.
ToxRTool consiste di due parti, una per valutare in vivo e una per valutare dati in vitro. Il risultato principale dello
strumento è l'assegnazione delle categorie Klimisch 1, 2 o 3 (Klimisch et al., 1997). Inoltre, lo strumento offre la
possibilità di assegnare una categoria Klimisch in base al giudizio personale.
✓ CRED: CRITERIA FOR REPORTING AND EVALUATING ECOTOXICITY DATA
Un ulteriore strumento “CRED”10 utile per la valutazione degli studi tossicologici in vivo e in vitro ed ecotossicologici, è
disponibile, sul sito:
http://www.scirap.org/
9 Utilizzare il Quadro di Valutazione del Read‑Across dell'ECHA per verificare la solidità dell'adattamento con il read‑across eseguito. RAAF (The Read-across assessment framework) Per approfondimenti ; https://echa.europa.eu/it/support/registration/how-to-avoid-unnecessary-testing-on-animals/grouping-of-substances-and-read-across) 10 CRED: criteria for reporting and evaluating ecotoxicity data caroline t.a. moermond,robert kase, muris korkaric,and marlene ågerstrand environmental toxicology and chemistry, vol. 35, no. 5, pp. 1297–1309, 2016
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
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SciRAP (Science in Risk Assessment and Policy) è una collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Ambientali e Chimica
Analitica (ACES), l'Università di Stoccolma e l'Istituto di Medicina Ambientale (IMM), Karolinska Institutet. SciRAP mette
a disposizione una risorsa di reporting e valutazione, basata sul web sviluppata per facilitare e aumentare l'uso di studi
di tossicità accademica ed ecotossicità nella valutazione normativa delle sostanze chimiche. È possibile valutare
l’affidabilità, e la rilevanza degli studi tossicologici in vivo, in vitro ed ecotossicologici, con una check-list scaricabile in
foglio excel.
Il TOXRTool per gli studi in vivo, per la valutazione del Klimisch Score, è più facilmente applicabile per le informazioni
normalmente disponibili sul dossier di ECHA e per il fatto che il criterio valutativo del punteggio attribuito tramite
“CRED ” deve essere condiviso. Sicuramente è un approccio ancora più cautelativo rispetto ToxRTool
(http://www.scirap.org/Upload/Documents/SciRAP%20webinar%20CRED.pdf)
Di seguito si riportano alcune tra le possibili fonti di dati e informazioni per dati chimico/fisici, ecotossicologici:
− ECHA (http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory) (Classificazioni nel database C&L);
− http://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals (Valutazioni CoRAP, Risk Assessment vecchie Legislazioni);
− Echemportal (http://www.echemportal.org/echemportal/index?pageID=0&request_locale=en) (dati tossicologici);
− Gestisdatabease
http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templates$fn=default.htm$vid=gestiseng:sdbeng$3.0 (Classificazioni e dati tossicologici);
− Toxnet http://toxnet.nlm.nih.gov/ (informazioni tossicologiche);
− INERIS http://www.ineris.fr/substances/fr/ (dati tossicologici);
− http://www.ecetoc.org/publications (dati tossicologici).
Ulteriori riferimenti (soprattutto organizzazioni internazionali):
− European Chemicals Bureau: http://ecb.jrc.it/
− Joint Research Centre: http://www.jrc.org/
− CIRC/IARC: http://monographs.iarc.fr/
− OMS: www.who.int/home/reports.html
− US-EPA - access to the Federal Register: www.epa.gov
− US- EPA data bank: http://www.epa.gov/iriswebp/iris/index.html
− ATSDR data bank: www.cdc.gov
− TERA data bank: www.tera.org/iter
− HSDB data bank: https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB
− http://www.syrres.com/esc/default.htm
− US- EPA data bank ecotoxicological: https://cfpub.epa.gov/ecotox/
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3. CLASSIFICAZIONE CLP-PERICOLI PER LA SALUTE (H) - SOSTANZE TOSSICHE AI
FINI SEVESO - ACUTE TOX.
Per tossicità acuta s'intende la proprietà di una sostanza o miscela di produrre effetti nocivi gravi (ossia, mortalità) che si
manifestano in seguito a un'unica o breve esposizione per via orale, cutanea o inalatoria11.
Ci sono due classi di pericolo per la tossicità acuta:
a) Tossicità acuta;
b) STOT-SE (Tossicità Specifica Organo Bersaglio – Esposizione Singola).
Queste classi sono indipendenti l’una dall’altra ed entrambe possono essere assegnate ad una sostanza o una miscela se i
rispettivi criteri vengono soddisfatti. Tuttavia, si dovrebbe prestare attenzione a non assegnare una doppia classificazione
per lo stesso effetto dove sono soddisfatti i criteri per entrambe le classi. Ad esempio:
− se è solo tossica per il fegato la sostanza/miscela ha una tossicità specifica per organo bersaglio e non tossicità
acuta generica che non causa la morte;
− se invece oltre al fegato la sostanza/miscela ha una tossicità per altri organi o a livello sistemico, che provoca la
morte, allora oltre ad avere una tossicità organo bersaglio ha anche una tossicità acuta generica → in questo
caso la classe più appropriata da assegnare è quella con il pericolo più grave (morte).
La classificazione di tossicità acuta è generalmente assegnata sulla base di letalità evidenti (ad esempio un valore di
LD50/LC50), o, dove la quantità di sostanza che può causare letalità può essere determinata da tossicità evidente (ad
esempio dalla procedura a dose fissa12).
Per tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola – STOT SE) s'intende la proprietà di una sostanza o miscela
di produrre effetti tossici non letali su organi bersaglio dopo un'unica esposizione. Sono compresi tutti gli effetti significativi
per la salute che possono alterare la funzione, reversibili o irreversibili, immediati e/o ritardati e non trattati in maniera
specifica nelle sezioni da 3.1 a 3.7 CLP (tossicità acuta, corrosione ed irritazione della pelle, gravi lesioni oculari/irritazione
oculare, Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle, mutagenicità sulle cellule germinali, cancerogenicità, tossicità
per la riproduzione, tossicità in caso di aspirazione (cfr. anche il punto 3.8.1.6)
La STOT-SE dovrebbe essere considerata dove c'è chiara evidenza di tossicità di un organo specifico, soprattutto quando
è osservato in assenza di letalità.
✓ Nella tabella 5 si riporta il confronto tra il Reg. CLP e la normativa Seveso in merito alla tossicità acuta. Come si può notare
la classe di pericolo «Tossicità acuta» è differenziata in base alla via espositiva in:
11 Le sostanze possono essere classificate in una delle quattro categorie di pericolo basate sulla tossicità acuta per via orale, cutanea o
inalatoria in base ai criteri numerici soglia indicati nella tabella sottostante. I valori di tossicità acuta sono espressi in valori (approssimati)
di DL50 (orale, cutanea) o CL50 (inalazione) o in stime della tossicità acuta (STA). Se alcuni metodi in vivo determinano direttamente i valori
di DL50/CL50, altri metodi in vivo più recenti (che usano meno animali, ad esempio) considerano altri indicatori della tossicità acuta, quali i
segni clinici significativi di tossicità, utilizzati come riferimento per l'attribuzione della categoria di pericolo. La tabella 3.1.1 è seguita da
alcune note esplicative.»; 28.3.2019 L 86/15 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT.
12 Procedura a dose fissa: Test OECD 420. Gruppi di animali dello stesso sesso (normalmente ratti femmine) vengono trattati in una
procedura graduale utilizzando le dosi fisse di 5, 50, 300 e 2000 mg/kg (eccezionalmente 5.000 mg/kg). Il livello di dose iniziale è scelto
sulla base di uno studio di osservazione come dose prevista per produrre alcuni segni di tossicità senza causare effetti tossici gravi o la
morte. Altri gruppi di animali possono essere trattati con dosi superiori o inferiori fisse, a seconda della presenza o assenza di segni di
tossicità o mortalità. Questa procedura continua fino a quando viene identificata la dose che causa tossicità manifesta o la morte, o quando
non vengono riscontrati effetti alla dose più elevata se si verificano decessi alla dose più bassa. La sostanza in esame viene somministrata
in un'unica dose mediante sonda gastrica utilizzando una sonda gastrica o cannula di intubazione. Gli animali devono essere tenuti a
digiuno prima della somministrazione. Un totale di cinque animali dello stesso sesso sarà normalmente utilizzato per ogni livello di dose
studiata. I risultati di questo studio sono: determinazione del peso delle cavie (almeno settimanale) e le osservazioni dettagliate quotidiane
ed analisi necroscopiche. Il metodo fornisce informazioni sulle proprietà pericolose e consente la classificazione della sostanza per la
tossicità acuta secondo il sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche.
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− tossicità acuta per via orale (oral);
− tossicità acuta per via cutanea (dermal);
− tossicità acuta per inalazione (inhal).
CLASSIFICAZIONE CLP SEVESO
Classe e categoria di pericolo Indicazioni di pericolo Categorie
Acute Tox. 1 (Oral) H300 H1
Acute Tox. 2 (Oral) H300 H2
Acute Tox. 3 (Oral) H301 H2 (nota 7)
Acute Tox. 4 (Oral) H302 -
Acute Tox. 1 (Dermal) H310 H1
Acute Tox. 2 (Dermal) H310 H2
Acute Tox. 3 (Dermal) H311 -
Acute Tox. 4 (Dermal H312 -
Acute Tox. 1 (Inhal) H330 H1
Acute Tox. 2 (Inhal) H330 H2
Acute Tox. 3 (Inhal) H331 H2
Acute Tox. 4 (Inhal) H332 -
Tabella 5 - Tossicità acuta - confronto tra CLP e Seveso III
Dalla tabella si osserva che non tutte le sostanze/miscele classificate tossiche rientrano nel campo di applicazione della
Seveso ed infatti sono escluse le Acute Tox 3 e 4 con l’eccezione di quanto stabilito dalla nota 7 all’allegato 1 del D.Lgs.
105/2015 ovvero “le sostanze pericolose con tossicità acuta che ricadono nella categoria 3, per via orale (H301) rientrano
nella voce H2 tossicità acuta nei casi in cui non sia ricavabile una classificazione di tossicità acuta per inalazione, né una
classificazione di tossicità acuta per via cutanea, ad esempio per la mancanza di dati conclusivi sulla tossicità per inalazione
e per via cutanea.
✓ Nella tabella 6 si riporta il confronto tra il Reg. CLP e la normativa Seveso in merito alla “tossicità specifica per organi
bersaglio – esposizione singola STOT SE”. In questo caso non è necessario distinguere in base alla via di esposizione:
Classificazione CLP Seveso
Classe e categoria di pericolo Indicazioni di pericolo Categorie
STOT SE 1 H370 H3
STOT SE 2 H371 -
STOT SE 3 H335 (può irritare le vie respiratorie) -
STOT SE 3 H336 (può creare sonnolenza o vertigini) -
Tabella 6 - Tossicità acuta specifica per organo bersaglio: confronto tra CLP e Seveso III
Per l’assoggettabilità alla Seveso viene considerata solo la tossicità specifica per organo bersaglio con singola esposizione
Categoria 1 (STOT SE 1) e non le STOT SE 2 e 3.
✓ Come ulteriore considerazione si sottolinea che non viene considerata ai fini Seveso neppure la Tossicità Specifica per
Organo Bersaglio con Esposizione Ripetuta (STOT RE 1 – 2 - 3) dato che – ai fini Seveso – vengono considerati solo gli
effetti tossici acuti, per l’uomo, con esposizioni di 24 - 48 ore e non quelli cronici con periodi di esposizione molto più
lunghi (30 - 90 giorni od anni).
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3.1. Procedura di calcolo per la tossicità acuta:
È possibile classificare la tossicità acuta di una miscela attraverso:
1. Dati sperimentali sulla miscela;
2. Principi ponte (miscele simili);
3. Formula di additività (dalla tossicità delle singole sostanze): è il metodo generalmente più utilizzato conoscendo
la composizione della miscela e la classificazione CLP delle singole sostanze e per poterla applicare è necessario:
- conoscere la composizione %m/m della miscela e le classificazioni CLP delle sostanze identificate;
- prendere in considerazione i componenti con una tossicità acuta nota classificati in una delle categorie
elencate nella tabella 7 (corrispondente alla tabella 3.1.1 del CLP);
Tabella 7 - Categorie di pericolo di tossicità acuta e corrispondenti stime delle tossicità acuta (STA/ATE) ripresa dalla
tabella 3.1.1 del regolamento CLP
Dove:
ATE=STA Acute Toxicity Estimate = Stima della Tossicità Acuta
▪ ignorare i componenti che si suppone non presentino un pericolo di tossicità acuta (per esempio, acqua,
zucchero);
▪ ignorare i componenti per i quali è stata dimostrata sperimentalmente una tossicità acuta superiore alla
categoria 4 “non classificato” (per la pertinente via di esposizione) della tabella 8 (corrispondente alla tabella
3.1.2 del CLP);
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Via di esposizione CLP Hazard
statements Intervallo tossicità acuta
Conversione tossicità
acuta puntuale stimata
(cATpEs)
Orale (mg/kg bw) H300 0 <categoria 1≤ 5 0,5
H300 5 <categoria 2≤ 50 5
H301 50 < categoria 3≤ 300 100
H302 300 < categoria 4≤ 2.000 500
Dermica (mg/kg
bw)
H310 0 <categoria 1≤ 50 5
H310 50 <categoria 2≤ 200 50
H311 200 < categoria 3≤ 1.000 300
H312 1.000 < categoria 4≤ 2.000 1.100
Gas (ppmV) H330 0 <categoria 1≤ 100 10
H330 100 <categoria 2≤ 500 100
H331 500 < categoria 3≤ 2.500 700
H332 2.500 < categoria 4≤ 2.000 4.500
Vapori (mg/L) H330 0 <categoria 1≤ 0,5 0,05
H330 0,5 <categoria 2≤ 2 0,5
H331 2 < categoria 3≤ 10 3
H332 10 < categoria 4≤ 20 11
Polveri (mg/L)
Nebbie (mg/L)
H330 0 <categoria 1≤ 0,05 0,005
H330 0,05 <categoria 2≤ 0,5 0,05
H331 0,5 < categoria 3≤ 1,0 0,5
H332 1,0 < categoria 4≤ 2,0 1,5
Tabella 8 - Intervalli di tossicità e conversione tossicità acuta puntuale stimata per via di esposizione (corrispondente alla
tabella 3.1.2 del Regolamento CLP)
La miscela deve essere classificata per tutte e 3 le vie di esposizione: orale, dermica ed inalatoria.
Ai fini dell’applicazione della tabella 8, i termini «polvere», «nebbia» e «vapore» sono così definiti:
- polvere: particelle solide di una sostanza o miscela in sospensione in un gas (generalmente l'aria);
- nebbia: goccioline liquide di una sostanza o miscela in sospensione in un gas (generalmente l'aria);
- vapore: forma gassosa di una sostanza o di una miscela liberata a partire dal suo stato liquido o solido.
La formazione di polvere risulta generalmente da un processo meccanico. La formazione di nebbia risulta
generalmente da una condensazione di vapori soprasaturi o da una asportazione fisica di liquidi. La dimensione
delle particelle di polvere o di nebbia varia da meno di 1 μm a circa 100 μm.
▪ considerare i limiti di soglia per fare rientrare una sostanza nei calcoli previsti come indicato nella tabella 9
(corrispondente alla tabella 1.1 dell’allegato I del CLP).
Classe di pericolo Valori soglia generici da prendere in considerazione (*)
TOSSICITÀ ACUTA
Categoria 1, 2 e 3 0,1 %
Categoria 4 1 %
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Classe di pericolo Valori soglia generici da prendere in considerazione (*)
Corrosione/irritazione della pelle 1 % (1)
Gravi danni oculari/irritazione oculare 1 % (2)
Tossicità specifica per organi bersaglio, esposizione singola, categoria 3
1 % (3)
Tossicità in caso di aspirazione 1 %
Pericoloso per l'ambiente acquatico:
- tossicità acuta 1, categoria 1 0,1 % (4)
- tossicità cronica, categoria 1 0,1 % (4)
- tossicità cronica, categorie 2-4 1 %
Tabella 9 - Valori soglia generici ripresi da tabella 1.1 del Reg. CLP come modificati dal XIII ATP Reg. (UE) 521/2019
(1) Oppure < 1 % se pertinente, cfr. 3.2.3.3.1 (CLP)
(2) Oppure < 1 % se pertinente, cfr. 3.3.3.3.1 (CLP)
(3) Oppure < 1 % se pertinente, cfr. 3.8.3.4.6 (CLP)
(4) Oppure < 0,1 % se pertinente cfr. 4.1.3.1 (CLP)
(*) I valori soglia generici sono espressi in percentuale in peso, tranne che per le miscele gassose, per le quali sono
espressi in percentuale in volume.
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STATI FISICI DA CONSIDERARE AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE CLP
Definizioni da Allegato I al CLP:
Per «gas» si intende una sostanza che:
- a 50 °C ha una tensione di vapore (assoluta) superiore a 300 kPa o
- è completamente gassosa a 20 oC alla tensione standard di 101,3 kPa.
Per «liquido» si intende una sostanza o miscela che:
- a 50 °C, ha una tensione di vapore non superiore a 300 kPa (3 bar);
- non è completamente gassosa a 20 °C alla pressione standard di 101,3 kPa, e
- ha un punto di fusione o un punto iniziale di fusione uguale o inferiore a 20 °C alla pressione standard di 101,3
kPa.
Per «solido» si intende una sostanza o miscela che non corrisponde alle definizioni di liquido o gas.
Temperatura critica (Allegato I CLP 2.5.1.2.): la temperatura critica è la temperatura al di sopra della quale un gas puro
non può essere liquefatto, quale che sia il grado di compressione.
La definizione degli stati fisici, come riportati nel CLP, può creare delle perplessità che possono influire sul risultato
della classificazione stessa ed è quindi necessario fare alcune precisazioni.
In chimica - fisica si introduce il concetto di “temperatura critica” per distinguere il vapore dal gas, definendo la
temperatura critica quella al di sopra della quale non è possibile liquefare un gas indipendente dalla pressione
esercitata per cui:
- Il gas è un aeriforme che si trova al di sopra della temperatura critica;
- Il vapore è un aeriforme che si trova al di sotto della temperatura critica.
Sostanza Temperatura di ebollizione
Temperatura critica Pressione critica Stato fisico 50°C
Acqua 100 °C 374,15 °C 224,13 bar Liquido
Idrogeno -252,76 °C -239,9°C 12,96 bar gas
Ossigeno -183°C -118,6°C 50,43 bar gas
Anidride carbonica -78,5°C 31,4°C 73,83 bar gas
Acido cianidrico 26°C 183,7°C 53,9 bar vapore
Tabella 10 - Caratteristiche chimico – fisiche di alcune sostanze
Dati estratti da GESTIS-DATABASE
http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templates$fn=default.htm$vid=gestiseng:sdbeng$3.0
Nel CLP, come si nota dalle definizioni precedenti, non è esplicita questa distinzione, ma ritroviamo il termine vapore
con la relativa definizione nella nota c) alla tabella 3.1.1 dell’Annex I:
c) Per talune sostanze o miscele l’atmosfera di prova non è soltanto un vapore, ma è costituita da una miscela di
fasi liquide e gassose. Per altre sostanze o miscele l’atmosfera di prova può essere costituita da vapore prossimo
alla fase gassosa. In questi ultimi casi, la classificazione (in ppmV) è la seguente: categoria 1 (100 ppmV),
categoria 2 (500 ppmV), categoria 3 (2 500 ppmV), categoria 4 (20 000 ppmV).
I termini «polvere», «nebbia» e «vapore» sono così definiti:
— polvere: particelle solide di una sostanza o miscela in sospensione in un gas (generalmente l'aria);
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— nebbia: goccioline liquide di una sostanza o miscela in sospensione in un gas (generalmente l'aria);
— vapore: forma gassosa di una sostanza o di una miscela liberata a partire dal suo stato liquido o solido.
Si osserva come il termine vapore e gas vengano utilizzati impropriamente come sinonimi mentre sarebbe più
corretto utilizzare il termine aeriforme.
Figura 1 - Digramma di stato dell’acqua
In fisica e chimica, il punto critico di una sostanza è l'insieme di particolari condizioni di massima temperatura e
massima pressione (dette temperatura critica e pressione critica) in corrispondenza delle quali una sostanza può
esistere come miscela bifase gas-liquido.
Quando durante il riscaldamento una miscela bifase gas-liquido giunge alla temperatura critica si nota visivamente
la scomparsa del cosiddetto "menisco", che costituisce l'interfaccia di separazione tra la fase liquida e la fase gassosa:
oltre tale punto non si parla più di gas e liquido, bensì di fluido supercritico.
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Nel momento in cui un liquido viene riscaldato, la sua densità diminuisce, mentre la densità del vapore aumenta. Le
densità del liquido e del vapore si avvicinano sempre di più fino a che non si raggiunge la temperatura critica, in
corrispondenza della quale i valori della densità della fase liquida e della fase gassosa sono equivalenti.
Nel diagramma di fase tipico riportato nella figura 1, si nota che la linea di cambiamento di fase tra liquido e gas non
continua indefinitamente. Il punto in cui questa termina è il punto critico (B). Ciò esprime il fatto che ad alte pressioni
e temperature la fase liquida e gassosa diventano indistinguibili. Per l'acqua, il punto critico si ottiene ad una
temperatura di 647 K (374 °C) e pressione di 22,064 MPa.
La tensione di vapore aumenta con la temperatura. Quando la tensione di vapore eguaglia la pressione ambiente, la
transizione da liquido a vapore può avvenire in qualsiasi punto della massa liquida con formazione di bolle di vapore
che salgono tumultuose in superficie: si ha il fenomeno dell'ebollizione. In queste condizioni in un recipiente aperto
non si raggiunge l'equilibrio di fase finché tutto il liquido è diventato vapore.
La temperatura alla quale la pressione di vapore coincide con quella atmosferica è quindi la temperatura di
ebollizione.
Ad esempio, dall'andamento della pressione del vapore saturo dell'acqua, in funzione della temperatura, si può
osservare che a 100 °C la pressione del vapore è quella atmosferica. Per cui
1 atm=760 mmg =103125Pa=103,125 kPa =1,03125 bar
Se facciamo riferimento alla definizione di gas del CLP notiamo che a 50°C > 300 kPa avremo gas.
Dopo tali premesse, si comprende quanto è fondamentale stabilire se, nello studio tossicologico effettuato, lo
stato fisico (vapori, polveri, nebbie) delle sostanze e/o miscele è stato considerato correttamente.
Il dato tossicologico DL50/LC50 determinato sperimentalmente deve quindi sempre riportare anche lo stato fisico su
cui è stato determinato.
Questo problema in particolare si pone per le sostanze solide che alla temperatura ambiente hanno una tensione di
vapore pari a 0 mmHg, e non sublimano: per queste sostanze lo studio viene effettuato utilizzando polveri o creando
artificialmente aerosol.
La differenziazione tra vapore e nebbie sarà effettuata sulla base della concentrazione di vapore saturo (SVC) per una
sostanza volatile, che può essere stimato come segue:
SVC13 [mg / L] = 0,0412 x MW pressione x di vapore (pressione di vapore in hPa a 20° C).
La conversione da mg / L a ppm assumendo una pressione ambiente di 1 atm = 101,3 kPa e 25 ° C è:
ppm = 24.450 x mg / L x 1 / MW.
- un LC50 ben al di sotto del SVC sarà considerato per la classificazione in base ai criteri dei vapori;
- un LC50 vicino o superiore del SVC sarà considerato per la classificazione in base ai criteri per nebbie (vedi
anche OCSE GD 39).
Ad esempio, la tensione di vapore di CrO3 a 20°C è 0 hPa (ECHA Dossier) per cui SVC è pari a 0.
Se supponiamo un LC50 di 0,217 mg/L avremo che 0,217 mg/L > SVC > 0 → applicazione intervalli per NEBBIE.
Dobbiamo quindi confrontare il valore di LC50 nelle categorie polveri/nebbie (areosols) e non nella categoria vapori
della precedente tabella 8 (di cui si riporta lo stralcio di interesse), da cui si ricava che l’intervallo di tossicità acuta è
ricompreso tra “0,05<categoria 2≤0,5 mg/L”.
13 pag.241 dalle Guidance on the application of the CLP criteria 5.0 July 2017
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
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Via di esposizione
CLP Hazard statements
Intervallo tossicità acuta Conversione tossicità acuta puntuale stimata (cATpEs)
Vapori (mg/L)
H330 0 <categoria 1≤ 0,5 0,05
H330 0,5 <categoria 2≤ 2 0,5
H331 2 < categoria 3≤ 10 3
H332 10 < categoria 4≤ 20 11
Polveri (mg/L)
Nebbie (mg/L)
H330 0 <categoria 1≤ 0,05 0,5
H331 0,05 < categoria 2≤ 0,5 3
H332 0,05< categoria 3≤ 1,0 11
H332 1,0 < categoria 4≤ 2,0 1,5
Questo permette di classificare il CrO3 come Acute Tox. 2 H330 e non Acute Tox. 1 H330 come sarebbe se
considerassimo lo stato di vapore (0 <categoria 1≤ 0,5).
Si sottolinea che è stato il Regolamento CLP ad introdurre l’obbligo della distinzione dello stato fisico (vapori, polveri,
nebbie) da considerare per la classificazione delle miscele per la via di esposizione inalatoria rispetto a quanto era
stato fino ad allora fatto sulla base delle precedenti direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, dove veniva fissata una
concentrazione indipendente da uno studio tossicologico o dal diverso stato fisico, per la via di esposizione inalatoria
Infatti, come riportato nell’art. 9(5) del CLP:
“Nel valutare le informazioni disponibili ai fini della classificazione, i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a
valle considerano le forme o gli stati fisici in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato e in cui si può
ragionevolmente prevedere che sarà utilizzata.”
e poi nell’art. 8 (6):
“Le prove effettuate ai fini del presente regolamento hanno per oggetto la sostanza o la miscela nella forma o
stato fisico o nelle forme o stati fisici in cui è immessa sul mercato e in cui si può ragionevolmente prevedere che
sarà utilizzata.”
Lo stato fisico da considerare per la classificazione della miscela per la via di esposizione inalatoria deve essere quello
prevedibile, nelle normali condizioni di utilizzo.
In genere per una soluzione liquida, si forma a seconda della temperatura di utilizzo, un equilibrio fase liquido/vapore,
per cui per la classificazione si considera lo stato di vapore a meno che esistano le condizioni per la formazione di
nebbie:
▪ una condensazione di vapori soprasaturi o una asportazione fisica di liquidi;
▪ dimensione delle particelle nebbia variabili da meno di 1 μm a circa 100 μm
Se la sostanza è stata classificata in uno stato fisico diverso da quello previsto nelle normali condizioni di utilizzo, deve
essere convertito a giudizio di esperto il valore ATE dello stato fisico, previsto nelle condizioni di utilizzo (es. n.12a
pag.267 delle guida ECHA). In questo, il valore di cATpEs deve essere utilizzato (3.1.3.3.4. Special case for acute
inhalation toxicity), sebbene sia disponibile un valore di ATE affidabile.
3.1.3.3.4. Caso speciale di tossicità acuta per inalazione
Per le miscele contenenti alcune sostanze testate per la tossicità per inalazione come vapori e altre come polvere /
nebbia o gas, la formula di additività non può essere utilizzata direttamente poiché gli intervalli ATE sono diversi.
Pertanto, per la tossicità acuta per inalazione, l'additività deve inizialmente essere utilizzata separatamente per
ciascuna forma fisica pertinente (vale a dire gas, vapore e / o polvere / nebbia), utilizzando l'appropriato limite di
categoria nell'allegato CLP I, Tabella 3.1.1. Come primo passo, la frazione di tossicità viene calcolata per ogni forma /
stato:
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frazione = Σ (limite / ATE) x concentrazioni / 100 (formula 3.1.3.3.4)
Dove limite = limite superiore dell'intervallo di valori ATE di una categoria di pericolo (Tabella 3.1.1 del CLP) per lo
stato / la forma in questione e le concentrazioni = la concentrazione (%) dei componenti testati per questo stato /
forma. Si applica la categoria più grave in cui la somma delle frazioni per i tre stati / forme è ≥ 1 (es 13 pag.268 LG
CLP 2017). In caso di> 10% degli ingredienti con tossicità acuta sconosciuta, il valore viene corretto come 1 meno
concentrazione di incognite / 100. Nel caso in cui non sia noto alcun valore ATE, ma sia nota solo la classificazione
degli ingredienti, è necessario utilizzare le stime del punto di tossicità acuta convertita (cATpEs) come indicato nella
tabella 3.1.2 dell'allegato I del CLP).
Distinguiamo due casi:
1. Caso in cui abbiamo uno o più ingredienti che sono stati testati sperimentalmente, per la via di esposizione
inalatoria, nello stesso stato fisico (ad esempio vapore) e nelle normali condizioni di utilizzo è presente un solo altro
stato fisico (ad esempio le nebbie) (es. 12a, 12b pag. 267-268 LG CLP 2017). Gli esempi 12a e 12b presumono che è
nota solo una forma fisica (ad esempio nebbia nell'esempio 12a e vapore nell'esempio 12b) può verificarsi durante
qualsiasi uso ragionevolmente previsto della miscela, anche quando la miscela viene utilizzata per produrre una
nuova miscela. Se si utilizzano dati di tossicità relativi a più di uno stato fisico, la conversione puntuale stimata di
tossicità deve essere utilizzata anche se è disponibile un valore ATE, utilizzando le normali formule di calcolo (indicate
nel capitolo 3.1.1 punto 6.1-6.2).
2. Caso in cui abbiamo uno o più ingredienti che sono stati testati sperimentalmente, per la via di esposizione
inalatoria, in diversi stati fisici (gas, vapori o nebbie), per la via e non è chiaro quale stato ed intervallo di ATE
considerare per la classificazione della miscela. In questo caso si utilizza la formula di calcolo 3.1.3.3.4 (es 13 pag.268
LG CLP 2017).
Nel caso in cui sono possibili più classificazioni relative a stati fisici diversi, si considera per la miscela la classificazione
più severa. Queste considerazioni vengono anche riportate anche nel documento relativo alla classificazione CLP per
la Seveso:“COMAH (Control of Major Accident Hazards) 2015: Practical classification of mixtures on COMAH
establishments Substances classified under CLP” https://www.icheme.org/media/11760/hazards-26-paper-23-
comah-2015-practical-classification-of-mixtures-on-comah-establishments.pdf
Ad esempio, nella miscela A, la sostanza 1 è stata testata come vapore e ha un LC50 di 0,3 mg/L. La sostanza 2 è stata
testata come un aerosol e ha un LC50 di 0,2 mg/L. Pertanto, la miscela A richiede quindi la classificazione sia come
vapore che come aerosol:
Come vapore:
La sostanza 1 ha LC50 = 0,3 mg/L (vapore) → utilizzare questo valore nel calcolo dell'ATE
La sostanza 2 ha LC50 =0,2 mg/L (aerosol) →convertito in vapore: 0,2 mg/L (aerosol) è una sostanza di categoria 2
(tabella 3.1.2 CLP). Utilizzare la stima puntuale dei vapori di categoria 2 nel calcolo ATE = 0,5 mg /L.
Come aerosol:
La sostanza 1 ha LC50 =0,3 mg/L (vapore)→ convertito in aerosol: 0,3 mg/L (vapore) è una sostanza di categoria 1
(tabella 3.1.2 CLP). Utilizzare la stima puntuale degli aerosol di categoria 1 nel calcolo ATE = 0,005 mg/L.
La sostanza 2 ha LC50 =0,2 mg /L (aerosol) Utilizzare questo valore nel calcolo dell'ATE.
La miscela A avrebbe quindi due ATE e successivamente due classificazioni CLP, una per il vapore e una per l'aerosol.
In questo modo, le miscele sono classificate per ciascuno degli stati fisici in cui sono stati testati gli ingredienti. Il caso
peggiore è preso come la classificazione finale per la miscela.
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3.1.1. Indicazioni operative per la classificazione della tossicità acuta nelle miscele:
Per la classificazione della tossicità acuta della miscela è necessario:
1. Considerare le % delle singole sostanze anche nel caso si formino complessi in soluzione;
2. Utilizzare come dato tossicologico il valore di ATE armonizzato se presente nella tabella 3 dell’allegato VI del CLP o
LD50 e CL50 (dopo valutazione) o la conversione puntuale stimata cATpEs (secondo le modalità previste dal CLP)14;
3. Considerare lo stato lo stato fisico pertinente;
4. Per la classificazione della via inalatoria considerare entrambi se sono presenti più stati fisici (vapore/nebbie) gli stati
fisici e utilizzare la classificazione peggiore, ricordando che:
a. il dato tossicologico deve essere comunque valutato;
b. se si utilizza uno stato fisico diverso da quello utilizzato per lo studio sperimentale bisogna utilizzare la
conversione puntuale stimata (secondo le indicazioni riportate3.1.3.3.4. Special case for acute inhalation
toxicity) ;
5. In generale se si dichiara una classificazione meno severa rispetto a quella utilizzando le conversioni puntuali stimate,
utilizzando invece un dato tossicologico sperimentale, è indispensabile oggettivare la affidabilità e la rilevanza del
dato sperimentale, con una valutazione secondo una delle seguenti modalità (a seconda del livello di dettaglio delle
informazioni disponibili), tenendo presente che il SciraP Tool è di qualità superiore e permette la valutazione anche
di studi ecotossicologici:
a. ToxRTool - Toxicological data Reliability Assessment Tool con risultato Klimisch Score 1-2
(https://ec.europa.eu/jrc/en/scientific-tool/toxrtool-toxicological-data-reliability-assessment-tool );
b. SciRAP tool con Score > 90%15
(http://www.scirap.org/Page/Index/a0130706-adce-45e0-83aa-64516c855fda/evaluate-reliability-relevance
)
6. Per effettuare il calcolo della tossicità della miscela può essere utilizzata una delle seguenti formule:
1. Nel caso in cui la percentuale della miscela di cui non si conosce il valore di tossicità acuta è inferiore al 10%:
2. Nel caso in cui la percentuale della miscela di cui non si conosce il valore di tossicità acuta è superiore al 10%:
Dove:
14 La scelta del dato adeguato può essere un passaggio critico, dipende dalle informazioni disponibili e dall’expertise del valutatore, i dati presenti nelle SDS e nei dossier di registrazione non sempre sono adeguati. 15 L’approccio non stabilisce uno “score” di riferimento preciso, qui si consiglia il 90%, il valutatore dovrà motivare le scelte effettuate. Uno degli aspetti più critici e la corretta identità della sostanza, la purezza, la stabilità, la presenza di isomeri, e se si è usata una soluzione a determinate concentrazioni, verificare che il dato di tossicità sia riferito alla corretta percentuale di composizione.
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Dalle formule sopra riportate si rileva che i parametri necessari per il calcolo della tossicità della miscela sono:
− la concentrazione in massa/massa dei singoli componenti della miscela Ci (che deve essere dichiarata dal
produttore/fabbricante/importatore)
− il valore di ATE/STA che per ciascun componente può essere stimato in ognuno dei seguenti modi:
▪ coincide con il valore sperimentale di tossicità16 per ogni via di esposizione (ricavabile dai dossier di
registrazione dell’ECHA o dai database sopra citati) che deve essere valutato secondo il metodo Klimisch Score
(ricordando le considerazioni precedentemente fatte);
▪ in caso in cui ci siano più valori sperimentali compresi in un intervallo si può utilizzare la precedente tabella 7
(3.1.1 del CLP) che riportiamo di seguito per maggiore comodità:
che permette di identificare la categoria di tossicità per ogni via di esposizione e – una volta identificata la
categoria – con la precedente tabella 8 (3.1.2 del CLP)
16 I valori sperimentali riportati nelle Schede Dati di Sicurezza sono accettabili, sono disponibili le informazioni che ne dimostrano l’affidabilità, la pertinenza, l’adeguatezza, la quantità (concetto del KLIMISH SCORE). In assenza di evidenze tali informazioni usare il valore di cATpEs.
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è possibile determinare la cATpEs che equivale numericamente allo ATE/ STA;
▪ nel caso di una classificazione armonizzata (allegato VI al CLP tabella 3) è possibile tramite le indicazioni di
pericolo H e la categoria di pericolo utilizzare la tabella 8 e ricavare la cATpEs che equivale numericamente
allo ATE/ STA;
▪ nel caso in cui non esista una classificazione armonizzata si può ricorrere alle classificazioni notificate nel
database ECHA - Classificazioni nel database C&L
(http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory).17
Se un ATE non è disponibile per un singolo ingrediente della miscela, ma sono disponibili informazioni come quelle
elencate di seguito possono fornire un valore di conversione derivato come quelli indicati nella tabella 3.1.2:
(a) estrapolazione tra stime di tossicità acuta per via orale, cutanea e per inalazione18. Tale valutazione potrebbe
richiedere dati farmacodinamici e farmacocinetici adeguati;
(b) prove dell'esposizione umana che indicano effetti tossici ma non forniscono dati sulla dose letale;
17 Se non esiste una classificazione armonizzata riportata nell’allegato VI del Regolamento CLP (tabella 3), si consiglia di utilizzare le classificazioni riportate nei dossier di registrazione, se non sono disponibili dossier di registrazione utilizzare la classificazione con il maggior numero di notificanti, a parità di notificanti quella più severa.
18 Quando le miscele contengono componenti che non dispongono di dati sulla tossicità acuta per ciascuna via di esposizione, le stime di
tossicità acuta possono essere estrapolate dai dati disponibili e applicate alle vie appropriate (vedere tabella 3.1.3.2). Tuttavia, una
legislazione specifica può richiedere prove per un percorso specifico. In tali casi, la classificazione deve essere eseguita per quella via di
esposizione in base ai requisiti legali.
(cATpEs)
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(c) prove di altri test / saggi di tossicità disponibili sulla sostanza che indicano effetti acuti tossici ma che non forniscono
necessariamente dati sulla dose letale; o
(d) dati da sostanze strettamente analoghe che utilizzano relazioni struttura / attività.
Derivazione di ATE dalle informazioni disponibili:
Quando gli ingredienti hanno una tossicità acuta nota (valori LC50 o LD50), questo valore deve essere usato nella formula
dell'additività. Tuttavia, per molte sostanze, i dati sulla tossicità acuta non saranno disponibili per tutte le vie di
esposizione. Il CLP consente due modi per derivare i valori di conversione della tossicità acuta. Un'opzione consiste
nell'utilizzare le stime dei punti di tossicità acuta convertite fornite nell'allegato I del CLP, tabella 3.1.2. L'altra opzione,
basata sul giudizio di esperti in casi comprovati, è l'uso dei valori ATE direttamente derivati.
a) Estrapolazione da via di esposizione a via di esposizione (allegato I del CLP, 3.1.3.6.2.1. A)
L'estrapolazione da via di esposizione a via di esposizione è definita come la previsione della quantità totale di una sostanza
amministrata da una via di esposizione che produrrebbe la stessa risposta tossica sistemica di quella ottenuta da una
determinata quantità di una sostanza amministrata da un'altra via di esposizione. Pertanto, l'estrapolazione route-to-route
è applicabile solo per la valutazione degli effetti sistemici. Non è appropriato valutare gli effetti locali diretti. Questa
estrapolazione è possibile se si verificano determinate condizioni, a sostegno dell'assunto che una dose interna che causa
un effetto sistemico sull'obiettivo è correlata a una dose / concentrazione esterna; l'assorbimento preferibilmente deve
essere quantificato. Pertanto, dovrebbero essere disponibili e valutate le informazioni sulle proprietà fisico-chimiche e
biocinetiche al fine di consentire tale conclusione ed eseguire un'estrapolazione attraverso le vie di esposizione. In assenza
di informazioni sull'assorbimento deve essere considerato l'assorbimento al 100% come il caso peggiore per le vie di
esposizione cutanea e di inalazione. Estrapolando dalla via orale per altre vie, l'assunzione di un assorbimento del 100%
per via orale non è, tuttavia, può non essere il “worst case”. L'assorbimento di meno del 100% per via orale comporterà
una riduzione degli ATE. Infatti, un altro fattore importante sono le vie metaboliche locali e sistemiche; in particolare, deve
essere garantito che non si verifichi metabolismo / degradazione della sostanza specifici del percorso. Se si estrapola da
dati orali, si deve considerare l'influenza del metabolismo di primo passaggio nello stomaco / intestino e nel fegato,
specialmente se la sostanza viene detossificata. È improbabile che tale metabolismo di primo passaggio si verifichi in
misura significativa per via cutanea o per inalazione, e quindi questo porterebbe a una sottostima della tossicità da queste
vie. Pertanto, se sulla base di dati cinetici o (Q) SAR viene escluso uno specifico effetto di primo passaggio, i dati orali
possono essere utilizzati a fini di estrapolazione. Per un'estrapolazione della via cutanea, le informazioni sulla potenziale
penetrazione cutanea possono essere ricavate dalla struttura chimica (elementi di struttura polare o non polare, Log Pow,
peso molecolare) se non sono disponibili dati cinetici che consentirebbero un confronto quantitativo. Quando tali
informazioni non sono disponibili, si dovrebbe presumere che il 100% di assorbimento cutaneo. Ulteriori informazioni e
indicazioni sull'assorbimento cutaneo sono disponibili sui siti web dell'OCSE e dell'EFSA:
• OECD (http://www.oecd.org/chemicalsafety/testingofchemicals/48532204.pdf)
• EFSA (http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2665.pdf.
Allo stesso modo per un'estrapolazione della via di inalazione se non ci fossero informazioni quantitative
sull'assorbimento, si dovrebbe presumere un assorbimento del 100%. La volatilità per inalazione è un fattore importante
che da un lato può aumentare l'esposizione, dall'altro può ridurre l'assorbimento a causa di tassi di espirazione più elevati.
La solubilità (in acqua e solventi non polari) deve essere presa in considerazione, così come la dimensione delle particelle,
che svolge un ruolo particolarmente importante nella tossicità per inalazione. L'estrapolazione route-to-route non è
sempre appropriata. Ad esempio, laddove esiste una differenza sostanziale nell'assorbimento tra assorbimento orale e
inalatorio (ad esempio particelle scarsamente solubili, sostanze che si decompongono nel tratto gastrointestinale) o dove
la sostanza provoca effetti locali, la tossicità per vie diverse può essere significativamente diversa, e l'estrapolazione da
via di esposizione a via di esposizione potrebbe non essere appropriata (ECETOC TR 86, 2003).
I. Estrapolazione via di esposizione orale → via di esposizione inalatoria
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
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Se le condizioni menzionate fossero soddisfatte, un'estrapolazione dai dati orali verrebbe eseguita come segue:
Dose incorporata = concentrazione x volume respiratorio x tempo di esposizione
1 mg / kg di peso corporeo = 0,0052 mg / L / 4h
utilizzando un volume respiratorio per un ratto da 250 g di 0,20 L min e assorbimento del 100% e postulando il deposito e
l'assorbimento del 100% (Guida su IR e CSA19, capitolo R7c, tabella R.7.12-10).
Informazioni valide che indicano che il tasso di deposizione e / o assorbimento per la via di esposizione estrapolata è
inferiore consentirebbe un ATE derivato equivalente più elevato (vedere la Sezione 3.1.5.1.9 Esempio 9 della LG CLP 2017).
II. Estrapolazione via di esposizione orale → via di esposizione dermica
Se basato su dati cinetici o SAR20 si può ipotizzare un alto tasso di penetrazione ed è escluso uno specifico effetto di primo
passaggio, la tossicità orale e cutanea potrebbe essere considerata equivalente. Questo è raramente il caso. I solidi stessi
possono avere un tasso di assorbimento molto basso, ma se diluiti in un solvente appropriato potrebbe esserci un
assorbimento apprezzabile della sostanza. Pertanto, a seconda delle proprietà cinetiche e fisico-chimiche e del tipo di
miscela, risulteranno variabili ATE. Ad esempio, il butin-1,4-diolo non provoca mortalità nei ratti quando applicato per via
cutanea come solido a 5000 mg / kg di peso corporeo, mentre quando viene somministrata una soluzione acquosa di
butin-1,4-diolo, un LD50 cutaneo di 659 e È possibile determinare rispettivamente 1240 mg/kg di peso corporeo nei ratti
maschi e femmine e un LD50 orale di circa 200 mg / kg di peso corporeo in entrambi i sessi. Per maggiori dettagli
sull'estrapolazione tra vie di esposizione, consultare la Guida su IR e CSA, Sezione R.7c. 12.2.4. esempi 8 e 9 che illustrano
questo approccio.
b) prove dell'esposizione umana
I test su umani possono essere utilizzati per derivare un ATE appropriato da utilizzare nell'approccio di additività per le
miscele (allegato I del CLP, 3.1.3.6.1 e 3.1.3.6.2.3). Pertanto, è necessario estrapolare da dati adeguati e affidabili e
prendendo in considerazione la potenza (vale a dire l'entità della dose letale riportata) degli effetti sull'uomo. Quindi un
ATE equivalente può essere derivato sul base di dati di tossicità umana validi (dose minima / concentrazione) e utilizzati
direttamente nelle formule di additività (vedere la Sezione 3.1.5.1.1 Esempio 1 della LG CLP 2017). L'alternativa al la
derivazione di un ATE equivalente è l'assegnazione a una categoria. La categoria dovrebbe essere giustificata mediante
dati semiquantitativi o qualitativi e una successiva derivazione di un ATE convertito (cATpE) secondo l'allegato I del CLP,
tabella 3.1.2 e successivo utilizzo nelle formule (vedere la sezione 3.1.5.1.2 Esempio 2 della LG CLP 2017). Vedere anche la
Sezione 3.1.2.3.1 della presente Guida per ulteriori informazioni di dettaglio.
c) Evidenze da altri test di tossicità
Gli studi standard di tossicità acuta dovrebbero essere la fonte primaria di informazioni per la tossicità acuta
classificazione. Tuttavia, quando tali dati non sono disponibili o solo i dati provenienti da studi non affidabili esistono, le
informazioni dagli studi condotti per altri endpoint possono essere utilizzate per la tossicità acuta classificazione. Ad
esempio, è possibile utilizzare i dati sugli effetti precoci derivanti da test della dose ripetuta. Queste gli studi di solito non
forniscono un valore ATE esatto che può essere utilizzato direttamente per la classificazione, ma possono fornire
informazioni sufficienti per consentire una stima della tossicità acuta, che sarebbe sufficiente a sostenere una decisione
sulla classificazione. Inoltre, può anche essere ha concluso che nessuna classificazione è giustificata, ad esempio, da una
tossicità a dose ripetuta per 28 giorni studio eseguito con 1000 mg / kg di peso corporeo / giorno e non si osservano effetti
avversi (fare riferimento Appendice 7.4-1 della Guida R.7a). Inoltre, una sostanza non acutamente tossica dopo
l'esposizione orale non è considerata acutamente tossica per esposizione cutanea (vedere la Guida R.7a). Esempio:
Informazioni disponibili: in uno studio di reperimento di range rispetto alla tossicità a dosi ripetute per via orale giornaliera
dosi di 1000 mg / kg di peso corporeo nell'arco di 5 giorni si dimostrano né letali né causano sintomi gravi nei ratti al
19 Guida alle prescrizioni in materia di informazione (IR) e alla valutazione della sicurezza chimica (CSA) : https://echa.europa.eu/it/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment 20 La relazione struttura-attività (abbreviata in SAR, dall'inglese structure-activity relationship) è la relazione esistente fra la struttura tridimensionale di una molecola e la sua bioattività.
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
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termine del periodo di osservazione di 14 giorni. Conclusione: l'ATE è> 2000 mg / kg di peso corporeo poiché 2 dosi
successive (entro circa) 24 ore non sono letali (vedere la Sezione 3.1.2.2 delle LG CLP 2107). Quindi questo ingrediente può
essere ignorato nella formula di additività.
d) Uso di QSAR
Valori LD50 / LC50 previsti da un modello altamente affidabile (vedere la Sezione 3.1.2.3.2 della LG CLP 2017) può essere
utilizzato conformemente alla nota a) dell'allegato I del CLP, tabella 3.1.1 direttamente come LD50 / LC50 = ATE nella formula
di additività CLP Allegato I, 3.1.3.6.1. Se la valutazione utilizzando (Q) SAR dà un valore più elevato rispetto a quello cApTES
secondo la tabella 3.1.2, questo ultimo valore può essere utilizzato. Va sottolineato questo questi approcci richiedono
generalmente informazioni tecniche sostanziali e giudizio di esperti a stimare in modo affidabile la tossicità acuta. Ulteriori
indicazioni su come applicare questa disposizione sono fornite nella Sezione 3.1.3.3.6 della LG CLP 2017.
I calcoli devono essere effettuati per ogni via di esposizione (orale, dermica, inalatoria) con lo stato fisico della sostanza o
miscela adeguato e si ottiene un valore numerico “ATEmix“. A seconda dello stato fisico della sostanza - nel caso degli
aeriformi bisogna capire se si tratta di gas, vapori, polveri e nebbie – il valore di ATEmix va confrontato con l’intervallo di
tossicità acuta presente in tabella 7 (tab. 3.1.2 del CLP) in modo da identificare qual è il valore di cATpEs corrispondente.
Non ci potrà essere una classificazione della miscela più severa di quella del componente più tossico della miscela21 stessa.
Inoltre, è da sottolineare che non esiste più il concetto del 7% come limite per passare da T a T+ secondo la Direttiva DPD
(Dangerous Preparations Directive 99/45/CE Allegato II parte B tabella 1).
Di seguito si riportano alcuni esempi applicativi ed esplicativi:
❖ Esempio 1: calcolare la tossicità acuta di una miscela formata da 4 sostanze
Componente %m/m Classificazione CLP
A 10 H300 Acuta 1 (Oral) H310 Acuta 1 (Dermal) H330 Acuta 1 (inhal.)
B 28 H300 Acuta 2 (Oral) H311 Acuta 3 (Dermal) H332 Acuta 4 (Inhal.)
C 35 H301 Acuta 3 (Oral)
D 27 DL50>2000 (Orale) - DL50>5000 (Dermal) - DL50 >20 mg/L (4h)
Considerazioni:
− La sostanza D non è rilevante ai fini della classificazione perché non tossica mentre A, B, C superano il valore di
soglia dello 0,1%.
In assenza di dati tossicologici chiari (DL50) la ATE (Acute Toxic Estimate) di A, B, C dalla tabella 8:
Componente %m/m Classificazione CLP Conversione tossicità acuta puntuale
stimata (cATpEs)
A 10
H300 Acuta 1 (Oral) 0,5 mg/kg bw
H310 Acuta 1 (Dermal) 5 mg/kg bw
H330 Acuta 1 (inhal.) 0,05 mg/L (vapori)
B 28
H300 Acuta 2 (Oral) 5 mg/kg bw
H311 Acuta 3 (Dermal) 300 mg/kg bw
H332 Acuta 4 (Inhal.) 11 mg/L (vapori)
C 35 H301 Acuta 3 (Oral) 100 mg/kg bw
21 Come riportato nell’Annex I 3.1.3.3 c) pag.251-253” Guidance on the application of the CLP criteria” version 5.0 July 2017
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
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Applico la formula
▪ Per via orale → 100/ ATEmix=10/0,5+28/5+35/100 → ATEmix=3,85 mg/kg bw
▪ Per via dermica → 100/ATEmix=10/5+28/300 → ATEmix=47,77 mg/kg bw
▪ Per via inalatoria (vapori): 100/ATEmix=10/0,05+28/11 → ATEmix=0,49 mg/L
Risultati:
Componente ATEmix Classificazione CLP Seveso III
Orale 3,85 mg/kg bw (3,8)* H301 Tox. Acute 1 (oral) H1
Dermica 47,77 mg/kg bw (48)* H310 Tox. Acute 1 (dermal) H1
Inalatoria 0,49 mg/L (0,5)* H330 Tox. Acute 1 (Inhal) H1
*Nota ricordarsi di usare lo stesso numero di cifre significative indicate nella tabella 8
La miscela – come risulta dalla precedente tabella 2 - rientra nell’assoggettabilità alla Seveso III categoria H1 (limiti
per SSI 5 ton e per SSS 20 ton)
❖ Esempio 2: Calcolare la tossicità acuta di una miscela formata da 4 sostanze
Componente %m/m Classificazione CLP
A 10 H300 Acuta 1 (Oral) H310 Acuta 1 (Dermal) H330 Acuta 1 (inhal.)
B 28 H300 Acuta 2 (Oral) H311 Acuta 3 (Dermal) H332 Acuta 4 (Inhal.)
C 35 H301 Acuta 3 (Oral)
D 27 Non si ha nessun dato per la tossicità acuta (C>10%)
La sostanza D >10% obbliga ad utilizzare la formula le sostanze A, B, C
superano il valore di soglia del 0,1%
In assenza di dati tossicologici chiari (DL50) la ATE (Acute Toxic Estimate) di A, B, C dalla tabella 8:
Componente %m/m Classificazione CLP Conversione tossicità acuta puntuale
stimata (cATpEs)
A 10
H300 Acuta 1 (Oral) 0,5 mg/kg bw
H310 Acuta 1 (Dermal) 5 mg/kg bw
H330 Acuta 1 (inhal.) 0,05 mg/L (vapori)
B 28
H300 Acuta 2 (Oral) 5 mg/kg bw
H311 Acuta 3 (Dermal) 300 mg/kg bw
H332 Acuta 4 (Inhal.) 11 mg/L (vapori)
C 35 H301 Acuta 3 (Oral) 100 mg/kg bw
D 27 ND ND
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Applico la formula
▪ Via Orale → (100-27)/ATEmix=0/0,5+28/5+35/100 → ATEmix= 2,81 mg/kg bw
▪ Via Dermica → (100-27)/ATEmix=10/5+28/300 → ATEmix=34,87 mg/kg bw
▪ Via inalatoria (vapori) → (100-27)/ATEmix=10/0,05+28/11 → ATEmix=0,36 mg/L
Risultati:
Via espositiva ATEmix Classificazione CLP Seveso III
Orale 2,81 mg/kg bw (2,8)* H301 Tox. Acute 1 (oral) H1
Dermica 43,87 mg/kg bw (44)* H310 Tox Acute 1 (Dermal) H1
Inalatoria 0,36 mg/L (vapore) (0,4)* H330 Tox. Acute 1 (inhal.) H1
*Nota: ricordarsi di usare lo stesso numero di cifre significative indicate nella tabella 8
La miscela – come risulta dalla precedente tabella 2 - rientra nell’assoggettabilità alla Seveso III categoria H1 (limiti
per SSI 5 ton e per SSS 20 ton).
Dal confronto tra l’esempio 1 e l’esempio 2 si osserva che, l’utilizzo della formula 2 ovvero quella da utilizzare
se non si conosce la tossicità di più del 10% m/m dei componenti della miscela, si ottiene una classificazione
più severa e quindi con un ATEmix minore.
3.2. Tossicità Acuta STOT SE 1
È possibile classificare la tossicità acuta STOT SE di una miscela attraverso:
• Dati sperimentali sulla miscela
• Principi ponte (dati su miscele simile)
• Limiti generici di classificazione e/o limiti specifici per la sostanza → questo è il metodo a cui maggiormente si
ricorre.
I valori di soglia da considerare sono i seguenti:
Codice e categoria di pericolo CLP VALORI SOGLIA GENERICI (GCL)
H370 STOT-SE 1 1%
H371 STOT-SE 2 10%
H335 STOT-SE 3 20%
H336 STOT-SE 3 20%
Tabella 11 - Valori soglia generici (GCL) per tossicità STOT SE
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Categorie Criteri
Categoria 1 Sostanze che hanno prodotto effetti tossici significativi nell’uomo o che si può presumere, in base a dati
ottenuti con sperimentazioni su animali, possano produrre effetti tossici significativi nell’uomo in seguito
a una singola esposizione Le sostanze sono classificate nella categoria 1 di tossicità specifica per organi
bersaglio (esposizione singola) in base a:
a) dati attendibili e di buona qualità provenienti da studi di casi umani o da studi epidemiologici, o
b) idonee sperimentazioni su animali in cui siano stati osservati effetti tossici significativi e/o gravi di rilievo
per la salute umana, risultanti da un'esposizione a concentrazioni generalmente basse.
Le dosi e le concentrazioni indicative riportate al punto 3.8.2.1.9 sono da utilizzare nella valutazione della
forza probante dei dati.
Categoria 2 Sostanze che si possono presumere, in base a dati sperimentali relativi ad animali, nocive per la salute
umana in seguito a una singola esposizione Le sostanze sono classificate nella categoria 2 di tossicità
specifica per organi bersaglio (esposizione singola) sulla base di idonee sperimentazioni su animali in cui
siano stati osservati effetti tossici significativi di rilievo per la salute umana, risultanti da un'esposizione a
concentrazioni generalmente moderate. Le dosi e le concentrazioni indicative riportate al punto 3.8.2.1.9
hanno lo scopo di facilitare la classificazione. In casi eccezionali, la classificazione di una sostanza nella
categoria 2 può basarsi su dati relativi all’uomo (cfr. punto 3.8.2.1.6).
Categoria 3 Effetti transitori su organi bersaglio Questa categoria comprende soltanto gli effetti narcotici e l’irritazione
delle vie respiratorie. Tali effetti su organi bersaglio sono provocati da una sostanza che non corrisponde
ai criteri di classificazione nelle categorie 1 o 2 di cui sopra. Sono effetti che alterano una funzione umana
per un periodo di breve durata dopo l’esposizione e da cui l'organismo umano si rimette in un lasso di
tempo ragionevole, senza conservare alterazioni strutturali o funzionali significative. Le sostanze sono
classificate in modo specifico in relazione a questi effetti come indicato al punto 3.8.2.2
Tabella 12 - Categorie di pericolo per la tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) tabella 3.8.1
CLP
È opportuno, nella misura del possibile, determinare il principale organo bersaglio della tossicità e classificare di
conseguenza la sostanza come sostanza epatotossica, neurotossica, ecc. I dati sono attentamente valutati e, se possibile,
sono esclusi gli effetti secondari (una sostanza epatotossica può produrre effetti secondari sul sistema nervoso o
sull’apparato gastrointestinale).
Tabella 13 - Limiti di concentrazione generici per la classificazione delle miscele STOT SE 1 e STOT SE 2 (riferimento
tabella 3.8.3 del CLP)
Nota1: se una sostanza tossica specifica per ogni bersaglio di categoria 2 è presente come componente della miscela in concentrazione
≥ 1,0%, una scheda dei dati di sicurezza è disponibile per tale miscela, su richiesta.
Se ad esempio ho una sostanza A classificata H370 STOT SE1 in concentrazione pari al 2%, dalla tabella 11, osservo che il
valore è superiore al limite di soglia e quindi la sostanza deve essere considerata ai fini della classificazione della miscela
applicando i limiti di concentrazione generici previsti in tabella 13.
La sostanza A fa quindi classificare la miscela come STOT SE 2 dato che la sua concentrazione è superiore al 1% ma inferiore
al 10%.
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Nel caso della STOT SE 1 e STOT SE 2 non vale il principio dell’additività: ad esempio, in caso di una miscela
formata da due sostanze A 5% e B 7% entrambe H370 STOT SE1 la miscela sarà classificata STOT SE 2 proprio
perché non si applica il principio della somma delle concentrazioni.
Nella tabella 13 si considerano solo la STOT SE1 e la STOT SE2 ai fini della classificazione della miscela ma, anche se non
riguarda direttamente l’assoggettabilità ai fini della normativa Seveso per completezza di informazione si è riportato anche
la categoria STOT SE 3.
In questo caso infatti è necessaria la valutazione di esperto come si evince paragrafo 3.8.3.4.5 dell’Annex I del Regolamento
CLP ovvero:
“Nell’estrapolare la tossicità di una miscela contente uno o più componenti di categoria 3 occorre procedere con cautela. Un limite di concentrazione generico del 20% è appropriato, ma occorre tenere presente che il limite di concentrazione può essere superiore o inferiore in funzione del componente o dei componenti di categoria 3 e che alcuni effetti, come l’irritazione delle vie respiratorie, possono non manifestarsi al di sotto di una data concentrazione, mentre altri, come gli effetti narcotici, possono manifestarsi anche al di sotto della soglia del 20%. Si farà ricorso al giudizio di esperti.”
Inoltre, in una delle ultime modifiche fatte sul regolamento CLP è stata introdotta un’ulteriore specifica su STOT SE (al
paragrafo 3 .8.3.4.6) ed in particolare:
“Nei casi in cui per i componenti di categoria 3 si utilizza la regola dell'additività, per «componenti rilevanti» di una miscela s'intendono quelli che sono presenti in concentrazioni ≥ 1 % (in p/p per solidi, liquidi, polveri, nebbie e vapori e in v/v per i gas), a meno che si possa supporre che un componente presente in concentrazioni < 1 % sia ancora rilevante per classificare la miscela come irritante delle vie respiratorie o avente effetti narcotici.»
Di seguito si riporta un esempio applicativo per il calcolo di STOT SE.
❖ Esempio 3: Calcolo tossicità STOT SE per una miscela composta da quattro sostanze:
Componente %m/m Classificazione CLP
A 30 H370 STOT-SE 1
B 0,5 H370 STOT-SE 1
C 20 H372 STOT-SE 3
D 49,5 Not Classificated
Componente A >10% miscela classificata STOT-SE 1 H370.
La miscela – come si vede dalla precedente tabella 13 – rientra nell’assoggettabilità alla Seveso III categoria H3 (per
SSI 50 ton e per SSS 200 ton)
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4. CLASSIFICAZIONE CLP-PERICOLI FISICI (P) - P1A E P1B ESPLOSIVI
− sostanza o miscela esplosiva: una sostanza solida o liquida (o una miscela di sostanze) che può, per reazione chimica,
sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell’area circostante. Le sostanze
pirotecniche sono comprese in questa definizione anche se non sviluppano gas;
− sostanza o miscela pirotecnica: una sostanza o miscela di sostanze destinata a produrre un effetto calorifico,
luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti, a seguito di reazioni chimiche esotermiche
auto mantenute non detonanti;
− esplosivo instabile: una sostanza o miscela esplosiva termicamente instabile e/o troppo sensibile per essere
manipolata, trasportata e utilizzata in condizioni normali;
− articolo esplosivo: un oggetto contenente una o più sostanze o miscele esplosive;
− articolo pirotecnico: un oggetto contenente una o più sostanze o miscele pirotecniche;
− esplosivo intenzionale: una sostanza, una miscela o un articolo fabbricati con lo scopo di produrre un effetto pratico,
esplosivo o pirotecnico.
− esplosivi desensibilizzati sono sostanze o miscele esplosive solide o liquide che sono flemmatizzate per
neutralizzarne le proprietà esplosive in modo che non esplodano in massa e non brucino troppo rapidamente e
pertanto possono essere escluse dalla classe di pericolo «esplosivi»22
Classificazione CLP Seveso III
Codici e classi di pericolo Indicazioni di Pericolo Categorie
Esplosivo instabile H200 P1a
Esplosivo pericolo di esplosione di massa divisione 1.1 H201 P1a
Esplosivo grave pericolo di proiezione divisione 1.2 H202 P1a
Esplosivo pericolo di incendio, spostamento d’aria di proiezione
divisione 1.3
H203 P1a
Pericolo di incendio o di proiezione divisione 1.4 H204 P1b
Pericolo di esplosione di massa in caso di incendio divisione 1.5 H205 P1a
Divisione 1.6 - P1a
Esplosivo desensibilizzato categoria 1 H206 -
Esplosivo desensibilizzato categoria 2 H207 -
Esplosivo desensibilizzato categoria 3 H207 -
Esplosivo desensibilizzato categoria 4 H208 -
Tabella 14 - Esplosivi: confronto tra Regolamento CLP e Seveso
22 Anche gli esplosivi instabili di cui alla sezione 2.1 possono essere stabilizzati mediante desensibilizzazione e pertanto essere classificati come esplosivi desensibilizzati, a condizione che rispondano a tutti i criteri di cui alla sezione 2.17. I riferimenti sono sempre delle sezioni del Allegato I del CLP, in tutto il documento.
In tal caso l'esplosivo desensibilizzato è testato in base alle prove della serie 3 (parte I delle UN RTDG, Manuale delle prove e dei criteri) perché è probabile che le informazioni sulla sua sensibilità agli stimoli meccanici siano importanti per determinare le condizioni di manipolazione e uso in sicurezza. I risultati sono comunicati nella scheda dei dati di sicurezza.
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
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Come si può vedere dalla tabella 14, rientrano nella normativa Seveso solo gli esplosivi instabili e gli esplosivi con
pericolo di esplosione di massa dalla divisione 1.1 alla divisione 1.6.
Le informazioni utili per l’identificazione del pericolo “esplosivo” sono:
a) sensibilità all'urto;
b) effetti di riscaldamento e di accensione in ambiente confinato;
c) stabilità termica;
d) sensibilità all'urto e l'attrito;
e) pericolo di esplosione di massa;
f) pericolo di proiezione;
g) pericolo di incendio e di calore radiante
4.1. Procedura di screening per evitare l’esecuzione di test sperimentali
Per valutare se una sostanza e/o miscela ha potenziali proprietà esplosive si procede con due passaggi successivi:
1. fare uno screening preliminare per evitare l’esecuzione di test sperimentali;
2. test sperimentali.
1. La procedura di screening può essere utilizzata per le sostanze o miscele che sono sospettate di avere proprietà
esplosive mentre non deve essere utilizzata per sostanze e miscele fabbricate con l'intenzione di produrre un effetto
pratico esplosivo o pirotecnico.
Le proprietà esplosive sono associate alla presenza di alcuni gruppi chimici in una molecola, che possono reagire
producendo un aumento molto rapido di temperatura e/o pressione. La procedura di screening è finalizzata ad
individuare la presenza di questi gruppi reattivi (i cosiddetti “alert” strutturali) e il potenziale di rilascio di energia
istantaneo (decomposizione termica).
Di seguito si riportano alcuni esempi di gruppi reattivi che possono indicare proprietà esplosive:
▪ C-C insaturazione (ad esempio, acetileni HC≡CH, acetiluri R-C≡C-M+, 1, 2-dieni -CH=C=);
▪ C-Metallo, N-metallo (ad esempio, reagenti di Grignard RMgX, composti organo-litio R–Li);
▪ atomi di azoto contigui (ad esempio azoturi R-N=N+=N-, composti alifatici azoici R–N=N–R´, sali di diazonio R-
N≡N+X−, idrazina NH2-NH2, Solfonilidrazidi RCO−NHNH−SO2R);
▪ atomi di ossigeno contigui (ad esempio perossidi -O-O-, Ozonidi );
▪ N-O (ad esempio ammine idrossile -NH2-OH, nitrati NO3-, composti nitro -NO2, composti nitroso-NO, N-ossidi
-N+-O-, 1,2-ossazoli );
▪ N-alogeno (ad esempio clorammine NH2Cl.NHCl2, NCl3, fluoroammine NH2F, NHF2, NF3);
▪ O-alogeni (ad esempio clorati -ClO3-, perclorati -ClO4
-, composti indosilici -I=O).
Dove R indica un gruppo alchilico o arilico
Una sostanza o miscela NON è classificata come esplosiva quando:
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
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a) non vi sono gruppi chimici associati a proprietà esplosive presenti nella molecola;
b) la sostanza o miscela contiene gruppi chimici associati a proprietà esplosive che comprendono l'ossigeno e il
bilancio d'ossigeno calcolato è inferiore a -200. In questi casi, il bilancio dell'ossigeno viene calcolata per la
reazione chimica:
Utilizzando la formula:
c) se per la sostanza organica o la miscela omogenea di sostanze organiche contenente uno o più gruppi chimici
associati a proprietà esplosive:
- l'energia di decomposizione esotermica è inferiore a 500 J/g, oppure
- la temperatura iniziale di decomposizione esotermica è pari o superiore a 500 °C come indicato nella
tabella 2.1.3. L’energia di decomposizione termica può essere determinata con una tecnica calorimetrica
appropriata;
d) nel caso di miscele di sostanze ossidanti inorganiche con materie organiche (solide) e in cui la concentrazione
della sostanza ossidante inorganica è:
- meno del 15% in massa se la sostanza comburente di categoria 1 o 2;
- inferiore al 30% in massa se la sostanza comburente di categoria 3.
e) Nel caso di sostanze organiche, se l'energia di decomposizione esotermica è inferiore a 800 J/g, non è necessario
eseguire un test sperimentale (test gap ONU della serie 1 o 2 per le proprietà esplosive).
Tabella 15 - Decisione di applicare la procedura di accettazione per la classe di pericolo “esplosivi” per una sostanza organica o una miscela omogenea si sostanze organiche (tabella 2.1.3 del CLP come modificato dal Reg. 521/2019)
Nella tabella sottostante si riporta un riassunto dei criteri di screening sopra esposti:
presenza “Alert“ strutturali
Bilancio di O2
Temp. di decomposizione
(°C)
Decomposizione esotermica
nell’esplosione (J/g)
Miscele di sostanze
inorganiche con sostanza organica ossidante
La sostanza/ miscela è esplosiva?
NO - - - - NO
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presenza “Alert“ strutturali
Bilancio di O2
Temp. di decomposizione
(°C)
Decomposizione esotermica
nell’esplosione (J/g)
Miscele di sostanze
inorganiche con sostanza organica ossidante
La sostanza/ miscela è esplosiva?
SI < -200 - - - NO
SI <500 <500 - NO
- - - - <15% Ox.1 o Ox.2
NO
- - - - <30% Ox.3 NO
- - - <800 - NO
Tabella 16 - Riassunto dei criteri di screening
Se dalla procedura di screening la sostanza o miscela risulta o potenzialmente esplosiva o non contenente sostanze
esplosive note, è necessario applicare la procedura di classificazione detta “accettazione” per la classe degli esplosivi23.
2. Se la fase di screening non permette di escludere che una sostanza e/o miscela abbia proprietà esplosive allora è
necessario ricorrere a test sperimentali come ad esempio quelli previsti dal Regolamento 440/2008 dal
Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri.
Se una sostanza/miscela risulta esplosiva allora si applicano i seguenti criteri di classificazione.
4.2. Criteri di classificazione
La classificazione di sostanze, miscele e articoli nella classe di pericolo degli esplosivi e la loro successiva assegnazione a una
divisione avviene secondo una procedura in tre fasi molto complessa. È necessario fare riferimento alla parte I delle RTDG
delle Nazioni Unite, Manuale delle prove e dei criteri.
- La prima fase consiste nel determinare se la sostanza o miscela ha effetti esplosivi (prove della serie 1).
- La seconda fase consiste nella procedura di accettazione (prove della serie da 2 a 4);
- la terza fase consiste nell'assegnazione a una divisione (prove della serie da 5 a 7).
- La valutazione se una sostanza che può essere classificata come «emulsione, sospensione o gel di nitrato di
ammonio, prodotto intermedio per la fabbricazione di esplosivi detonanti (ANE)» sia sufficientemente poco
sensibile per essere classificata come un liquido comburente (sezione 2.1324) o come un solido comburente (sezione
2.14) è effettuata mediante le prove della serie 8.
Alcune sostanze e miscele esplosive sono umidificate con acqua o alcoli, diluite con altre sostanze oppure disciolte o sospese
in acqua o altre sostanze liquide per ridurne o neutralizzarne le proprietà esplosive. Sono classificabili come esplosivi
desensibilizzati (cfr. sezione 2.17).
Taluni pericoli fisici (dovuti a proprietà esplosive) sono modificati dalla diluizione, come nel caso degli esplosivi
desensibilizzati, dall'inclusione in una miscela o in un articolo, dall'imballaggio o da altri fattori.
Di seguito si riporta lo schema generale per la classificazione di una sostanza e/o miscela e/o articolo nella classe degli
esplosivi.
23 vedere Sezione 2.1.4.5.1 Regolamento CLP 24 I riferimenti delle sezioni sono alla LG CLP 2017
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
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Figura 2 – Schema generale della procedura di classificazione dei una sostanza, di una miscela o di un articolo nella classe
degli esplosivi (classe 1 per il trasporto)
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
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4.2.1. Esplosivi instabili - Divisioni
Le sostanze, le miscele e gli articoli appartenenti alla classe degli esplosivi instabili (rientranti nella Seveso) sono assegnati
a una delle seguenti sei divisioni, secondo il tipo di pericolo che presentano:
a. Divisione 1.1 - Sostanze, miscele e articoli che presentano un pericolo di esplosione di massa: un’esplosione di
massa è un’esplosione che interessa in modo praticamente istantaneo la quasi totalità della quantità delle
sostanze e/o delle miscele presente;
b. Divisione 1.2 - Sostanze, miscele e articoli che presentano un pericolo di proiezione senza pericolo di esplosione
di massa;
c. Divisione 1.3 - Sostanze, miscele e articoli che presentano un pericolo di incendio con leggero pericolo di
spostamento di aria o di proiezione o di entrambi, ma senza pericolo di esplosione di massa:
I. la cui combustione dà luogo a un considerevole irraggiamento termico;
II. che bruciano gli uni dopo gli altri con effetti ridotti di spostamento di aria o di proiezione o di
entrambi;
d. Divisione 1.4 - Sostanze, miscele e articoli che non presentano un pericolo significativo: sono sostanze, miscele e
articoli che presentano solo un pericolo minore in caso di accensione o innesco. Gli effetti sono essenzialmente
limitati al collo e di norma non danno luogo alla proiezione di frammenti di dimensioni significative o a distanza
significativa. Un incendio esterno non deve causare l’esplosione praticamente istantanea della quasi totalità del
contenuto del collo;
e. Divisione 1.5 - Sostanze o miscele molto poco sensibili che presentano un pericolo di esplosione di massa: sono
sostanze e miscele che presentano un pericolo di esplosione di massa, ma che sono così poco sensibili che la
probabilità di innesco o di passaggio dalla combustione alla detonazione è molto ridotta in condizioni normali;
f. Divisione 1.6 - Articoli estremamente poco sensibili che non presentano un pericolo di esplosione di massa: articoli
contenenti in prevalenza sostanze o miscele estremamente poco sensibili e per i quali la probabilità di innesco o
di propagazione accidentale è trascurabile.
Le sostanze, le miscele e gli articoli appartenenti a questa classe sono classificati come esplosivi instabili (rientranti nella
Seveso) sulla base della tabella 16. I metodi di prova sono descritti nella parte I delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite
sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri.
Tabella 17 - Criteri di classificazione degli esplosivi
La persona, responsabile della classificazione di sostanze esplosive, deve essere una persona formata e specializzata
sull’argomento.25
25 Come si può evincere dalle linee guida del CLP del giugno 2015: “To conclude on the adequacy the results should be checked by the expert involved to ensure that there is sufficient documentation to assess the suitability of the test used, and whether the test was carried out using an acceptable level of quality assurance”
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
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Si ricorda che le proprietà fisiche di una sostanza e/o miscela possono differire dalle proprietà mostrate nei test
sperimentali ad esempio ricordiamo che alcuni incidenti si sono verificati con il nitrato di ammonio oppure con certi
idrocarburi alogenati che nei test sperimentali non avevano mostrato proprietà esplosive e per questo motivo bisogna
tenere in considerazione l’esperienza nella gestione delle sostanze e gli eventi incidentali già verificati. È possibile trovare
ulteriori informazioni sui test sperimentali nella “Guidance on the Application of the CLP Criteria Guidance to Regulation
(EC) N. 1272/2008 on classification, labelling and packaging (CLP) of substances and mixtures Version 5.0 July 2017”.
4.2.2. Esplosivi desensibilizzanti (no in Seveso)
Anche se la classe degli esplosivi desensibilizzati non rientrano nella classe Seveso di seguito si riportano alcune
considerazioni che possono essere utili per distinguerli dalle altre classi per approfondimenti si rimanda al Regolamento
CLP.
La classe di pericolo degli esplosivi desensibilizzati comprende:
a) esplosivi solidi desensibilizzati: sostanze o miscele esplosive che sono umidificate con acqua o alcoli oppure diluite
con altre sostanze per formare una miscela solida omogenea al fine di neutralizzarne le proprietà esplosive. NOTA:
vi rientrano gli esplosivi desensibilizzati tramite formazione di idrati delle sostanze;
b) esplosivi liquidi desensibilizzati: sostanze o miscele esplosive che sono disciolte o sospese in acqua o altre
sostanze liquide per formare una miscela liquida omogenea al fine di neutralizzarne le proprietà esplosive.
Criteri di classificazione
Qualsiasi esplosivo allo stato desensibilizzato è considerato appartenere a questa classe salvo se, in tale stato:
a. a) è inteso a produrre un effetto pratico esplosivo o pirotecnico;
b. presenta un pericolo di esplosione di massa in base alle prove della serie 6 (a) o 6 (b) o la velocità corretta di
combustione determinata in base alla prova di cui alla parte V, punto 51.4, delle UN RTDG, Manuale delle prove
e dei criteri è superiore a 1 200 kg/min; oppure
c. l'energia di decomposizione esotermica è inferiore a 300 J/g.
NOTA 1: le sostanze o miscele che allo stato desensibilizzato rispondono al criterio a) o b) sono classificate come esplosivi
(cfr. sezione 2.1). Le sostanze o miscele che rispondono al criterio c) possono rientrare nel campo di applicazione di altre
classi di pericolo fisico.
NOTA 2: l'energia di decomposizione esotermica può essere stimata con una tecnica calorimetrica appropriata (cfr. parte
II, sezione 20, punto 20.3.3.3, delle UN RTDG, Manuale delle prove e dei criteri).
Gli esplosivi desensibilizzati sono classificati e imballati per la fornitura e l'uso in una delle quattro categorie di questa
classe in funzione della velocità corretta di combustione (AC) determinata mediante la prova di infiammabilità all'esterno
(«burning rate test — external fire») illustrata nella parte V, punto 51.4, delle UN RTDG, Manuale delle prove e dei criteri,
secondo la tabella 2.17.1 (CLP):
Categoria Criteri
1 Esplosivi desensibilizzati con una velocità corretta di combustione (AC) pari o superiore a 300 kg/min ma non
superiore a 1 200 kg/min
2 Esplosivi desensibilizzati con una velocità corretta di combustione (AC) pari o superiore a 140 kg/min ma
inferiore a 300 kg/min
3 Esplosivi desensibilizzati con una velocità corretta di combustione (AC) pari o superiore a 60 kg/min ma
inferiore a 140 kg/min
4 Esplosivi desensibilizzati con una velocità corretta di combustione (AC) inferiore a 60 kg/min
Tabella 18 - Criteri di classificazione degli esplosivi desensibilizzati (non in Seveso)
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
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5. CLASSIFICAZIONE CLP-PERICOLI FISICI (P) - P2 GAS INFIAMMABILI
Per gas infiammabile s’intende un gas o una miscela di gas con un campo di infiammabilità con l’aria a 20oC e a una
pressione normale di 101,3 kPa.
Per gas piroforico s'intende un gas infiammabile che può accendersi spontaneamente in presenza d'aria a una temperatura
pari o inferiore a 54 °C.
Per gas chimicamente instabile si intende un gas infiammabile in grado di reagire in modo esplosivo anche in assenza di
aria o di ossigeno.
Classificazione CLP Seveso III
Categoria Gas infiammabile Indicazioni di pericolo Categoria Seveso
1A
Gas Infiammabile H220 P2
Gas Piroforico H220-H232 P2
Gas Chimicamente instabile A H220-H230 P2
Gas Chimicamente instabile B H220-H231 P2
1B Gas Infiammabile H221 P2
2 Gas Infiammabile H221 P2
Tabella 19 - Gas infiammabili: confronto tra Regolamento CLP e Seveso
Tutti i gas infiammabili di categoria 1 A, 1 B e 2 rientrano anche nella normativa Seveso
5.1. Criteri di classificazione:
Un gas infiammabile è classificato nella categoria 1 A, 1B o 2 in base alla tabella 20 (cfr. tab. 2.2.1. del CLP). I gas
infiammabili che sono piroforici e/o chimicamente instabili sono sempre classificati nella categoria 1 A.
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Tabella 20 - Criteri di classificazione dei gas infiammabili
NOTA 1: gli aerosol non sono classificati come gas infiammabili (cfr. sezione 2.3 CLP)
NOTA 2: in assenza di dati che consetano la classificazione nella categoria 1B, un gas infiammabile che risponde ai
criteri della categoria 1 A è classificato automaticamente in quest’ultima;
NOTA 3: l’accensione spontanea dei gas piroforici non è sempre immediata ed è possibile che sia ritardata;
NOTA 4: una miscela di gas infiammabile di cui non si dispongono di dati sulla piroforicità è classificata come gas
piroforico se contiene più del 1% (volume) di componenti piroforici.
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
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Figura 3 - Criteri di classificazione dei gas infiammabili (fig. 2.2.1 CLP)
(1) Una miscela di gas infiammabile di cui non si dispongono di dati sulla piroforicità è classificata come gas piroforico se
contiene più dell’1% (volume) di componenti piroforici
5.2. Procedura di screening e test sperimentali
5.2.1. Infiammabilità (norma ISO 10156)
L’infiammabilità è determinata mediante prove o, nel caso di miscele per le quali sono disponibili dati sufficienti, mediante
calcoli effettuati secondo la norma ISO 10156 “Gas e miscele di gas — Determinazione del potenziale di infiammabilità e
della capacità ossidante per la scelta dei raccordi di uscita delle valvole per bombole”.
Nel caso in cui i dati disponibili non permettono di utilizzare la norma ISO 10156 allora può essere utilizzato il metodo di
prova EN 1839 “Determinazione dei limiti di esplosività dei gas e dei vapori”.
Se dai calcoli effettuati secondo la ISO 10156 risulta che la miscela di gas:
− non è infiammabile
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
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− non è classificata come chimicamente instabile
allora non è necessario effettuare le prove di determinazione di instabilità chimica ai fini della classificazione.
Per decidere se una miscela di gas o un gas infiammabile sono candidati per la classificazione come chimicamente instabili
ci si deve basare sul giudizio di esperto che può identificare se gli stessi contengono specifici gruppi chimici instabili.
I gruppi funzionali che indicano instabilità chimica dei gas sono ad esempio:
− i tripli legami;
− i doppi legami adiacenti o coniugati (doppi legami separati da legami semplici);
− gli alogenati con doppi legami;
− le catene con anelli.
Le miscele di gas contenenti un solo gas chimicamente instabile non sono considerate chimicamente instabili - e quindi
non devono essere testate ai fini della classificazione - se la concentrazione del gas chimicamente instabile è inferiore al
più elevato dei seguenti limiti di concentrazione generici:
▪ al limite inferiore di esplosione (LEL- Lower Explosive Limit26) del gas chimicamente instabile;
▪ a 3% molare.
La norma ISO 10156 descrive un metodo di prova e un metodo di calcolo per la classificazione dei gas infiammabili: il primo
(test sperimentale) può essere utilizzato in tutti i casi ma deve essere necessariamente utilizzato quando il secondo
(metodo di calcolo) non può essere applicato.
Il metodo di calcolo si applica alle miscele di gas e può essere applicato quando sono disponibili la TCi (massimo contenuto
% molare del gas infiammabile i-esimo che miscelato con azoto non è infiammabile) per tutti i componenti infiammabili e
i K (coefficiente adimensionale di conversione del gas inerte K relativamente all’azoto) per tutti i componenti inerti. Per
un certo numero di gas tali valori sono elencati nella ISO 10156.
In assenza di valore TCi di un gas infiammabile può essere utilizzato il valore della LFL - Lower Flaming Limit27 mentre,
quando non è elencato alcun valore, per il valore di K la ISO 10156 propone di utilizzare il valore di 1,5.
Il metodo di calcolo descritto nella norma ISO prevede che una miscela di gas non è considerata infiammabile in aria se:
Dove:
è il contenuto equivalente del gas i-esimo infiammabile nella miscela espresso in %;
26 LEL - limite inferiore di esplosione: limiti di esplosione o di esplosività di un gas o dei vapori di un liquido definiscono l’intervallo di concentrazione entro cui la miscela aria/vapore o gas infiammabile opportunamente innescata (ad esempio con scintilla) può detonare o deflagrare.
27 LFL - livello inferiore di infiammabilità: limite di infiammabilità con intervalli di concentrazione % di gas o vapore con comburente che può avvenire combustione in presenza di innesco.
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è il massimo contenuto del gas infiammabile i-esimo il quale, quando miscelato con azoto, non è infiammabile
in aria, in %
è la frazione molare del gas i-esimo infiammabile nella miscela, in %
è la frazione molare del k-esimo gas inerte della miscela, in %
è il coefficiente di equivalenza del gas inerte K relativo all’azoto
è il numero di gas infiammabili nella miscela
è il numero di gas inerti nella miscela
Quando una miscela di gas contiene un diluente inerte diverso dall'azoto, il volume di questo diluente viene regolato al
volume equivalente di azoto, utilizzando il coefficiente di equivalenza per il gas inerte. Da questo è poi derivato il contenuto
equivalente attraverso l'equazione 2.2.4.4.2, che dovrebbe essere vista come la concentrazione corrispondente dei gas
infiammabili se l'azoto fosse stato l’unico gas inerte componente la miscela.
Nell’equazione 2.2.4.4.1 i contenuti equivalenti vengono poi confrontati rispetto alle costanti (Tci), che sono state trovate
sperimentalmente usando azoto come (solo) gas inerte.
Va notato che la ISO 10156 utilizza frazioni molari in alcune delle sue equazioni. Per la maggior parte dei gas in condizioni
normali (cioè non estreme), tuttavia, la frazione di volume può essere assunta pari alla frazione molare, che equivale ad
assumere un comportamento del gas ideale per tutti i gas nella miscela. Inoltre, anche se normalmente una frazione
molare è un numero che va da 0 a 1, in questo caso risulta più semplice esprimerlo come percentuale, cioè la frazione
moltiplicato per 100.
Il metodo di calcolo descritto nella norma ISO 10156 determina solo se la miscela è infiammabile o meno ma non la
categoria di infiammabilità e quindi il metodo di calcolo non può determinare se la miscela è infiammabile di categoria 1
o di categoria 2.
Pertanto, in via precauzionale, le miscele classificate come infiammabili secondo il metodo di calcolo della ISO 10156 sono
classificate come gas infiammabile di categoria 1. Se, tuttavia, vi è la necessità di distinguere tra categoria 1 e 2, è
necessario determinare il limite massimo di esplosione utilizzando un metodo di prova adatto (per esempio EN 1839 o ISO
10156).
Nella norma ISO 10156 esistono anche dei metodi di calcolo particolari per le miscele contenenti componenti sia
infiammabili che ossidanti.
I gas o le miscele di gas compressi che sono classificati come infiammabili devono essere considerati per la classificazione
anche come chimicamente instabile.
Se le procedure di screening sopra descritte non sono conclusive allora è necessario fare un test sperimentale sulla miscela
di gas o sul gas.
Il metodo di prova utilizzabile per il test sperimentale è descritto nelle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto
di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri (Sezione 35) ed utilizza le stesse apparecchiature previste dal metodo
di prova per gas ossidanti secondo la norma ISO 10156 pertanto, potrebbe essere applicato da laboratori che svolgono
anche le prove per gas ossidanti.
Di seguito si riporta un esempio applicativo riportato nelle linee guida del CLP:
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
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Figura 4 – Esempio di classificazione per gas infiammabili (punto 2.2.7 delle Guida per l’applicazione dei criteri CLP -
versione 5.0 del luglio 2017)
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
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5.2.2. Piroforicità
La piroforicità è determinata alla temperatura di 54°C in conformità della norma IEC 60079-20-1 ed. 1.0 (2010-01) Explosive
atmospheres — Part 20-1: Material characteristics for gas and vapour classification — Test methods and data (Atmosfere
esplosive — parte 20-1: Caratteristiche dei materiali per la classificazione dei gas e dei vapori — Metodi di prova e dati) o
DIN 51794 Determining the ignition temperature of petroleum products (Determinazione della temperatura di accensione
dei prodotti del petrolio) 28.3.2019 L 86/10 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT.
Non è necessario applicare la procedura di classificazione per i gas piroforici quando l'esperienza acquisita nella
fabbricazione o nella manipolazione dimostra che la sostanza non si accende spontaneamente a contatto con l'aria a una
temperatura pari o inferiore a 54°C.
Le miscele di gas infiammabili che non sono state sottoposte a prove di piroforicità e che contengono più dell'1 % di
componenti piroforici sono classificate come gas piroforico. In sede di valutazione della necessità di classificare le miscele
di gas infiammabili il cui contenuto di componenti piroforici è pari o inferiore a 1 % si ricorre al giudizio di esperti sulle
proprietà e sui pericoli fisici dei gas piroforici e delle loro miscele.
In tal caso si considera di sottoporle a prova solo se il giudizio degli esperti indica la necessità di dati supplementari a
sostegno del processo di classificazione.»
5.2.3. Instabilità chimica
L’instabilità chimica deve essere determinata conformemente al metodo descritto nella parte III del RTDG, Manuale delle
prove e dei criteri delle Nazioni Unite. Se i calcoli effettuati conformemente all’ISO 10156 modificata dimostrano che una
miscela di gas non è infiammabile, non è necessario condurre prove per determinare l’instabilità chimica ai fini della
classificazione.
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6. CLASSIFICAZIONE CLP-PERICOLI FISICI (P) - P3A - P3B AEROSOL INFIAMMABILI
Gli aerosol ovvero i generatori di aerosol vengono definiti come recipienti non ricaricabili in metallo, vetro o materia
plastica, contenenti un gas compresso, liquefatto o disciolto sotto pressione, con o senza liquido, pasta o polvere e muniti
di un dispositivo di dispersione che permette di espellere il contenuto sotto forma di particelle solide o liquide in
sospensione in un gas, sotto forma di schiuma, pasta o polvere, o allo stato liquido o gassoso.
Classificazione CLP Seveso III
Codici e Classi di Pericolo Indicazioni di pericolo Categorie Seveso III
Flam. Areosol 1 H222 P3a-P3b*
Flam. Areosol 2 H223 P3b-P3b**
Flam. Areosol 3 H229 -
Tabella 21 - Aerosol infiammabili: confronto tra Regolamento CLP e Seveso
*Gli aerosol infiammabili sono classificati sulla base del D.P.R. n. 741 del 21 luglio 1982 emanato in attuazione della
direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative agli aerosol2 (Direttiva sui generatori aerosol). Gli aerosol «estremamente infiammabili» e «infiammabili» di
cui alla direttiva 75/324/CEE corrispondono agli aerosol infiammabili, rispettivamente, della categoria 1 o 2 del
regolamento (CE) n. 1272/2008;
** Per poter rientrare in questa categoria occorre documentare che il generatore aerosol non contiene né gas
infiammabili della categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili della categoria 1.
Gli aerosol infiammabili che rientrano anche nella normativa Seveso sono quelli di Categoria 1 e di Categoria 2
mentre non rientrano nella normativa Seveso gli aerosol infiammabili di Categoria 3
6.1. Criteri di classificazione
Gli aerosol sono classificati in una delle tre categorie di questa classe di pericolo, a seconda delle loro proprietà
infiammabili e del loro calore di combustione. Sono da considerare per la classificazione nella categoria 1 o 2, se
contengono oltre l'1 % dei componenti (in massa) classificati come infiammabili in base ai seguenti criteri enunciati in
questa parte:
— gas infiammabili (cfr. punto 2.2),
— liquidi con un punto di infiammabilità ≤ 93 °C, che includono i liquidi infiammabili in base al punto 2.6,
— solidi infiammabili (cfr. punto 2.7),
o se il loro calore di combustione è almeno 20 kJ/g.
NOTA 1: tra i componenti infiammabili non sono comprese le sostanze o le miscele piroforiche, auto riscaldanti o
idro-reattive, poiché tali componenti non sono mai utilizzati come contenuti di aerosol.
NOTA 2: gli aerosol non rientrano nel campo di applicazione dei punti 2.2 (Gas infiammabili), 2.5 (Gas sotto
pressione), 2.6 (Liquidi infiammabili) o 2.7 (Solidi infiammabili). A seconda del loro contenuto, gli aerosol possono
tuttavia rientrare nel campo di applicazione di altre.
Un aerosol deve essere classificato in una delle tre categorie di questa classe in funzione:
- dei suoi componenti,
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
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- del suo calore chimico di combustione,
- se del caso, dei risultati della prova di infiammabilità delle schiume (per gli aerosol di schiuma)
- delle prove di distanza di accensione e di accensione in spazio chiuso (per gli aerosol spray)
secondo quanto riportato nelle successive tre figure e nelle sottosezioni 31.4, 31.5 e 31.6 della parte III del RTDG, Manuale
delle prove e dei criteri delle Nazioni Unite.
Gli aerosol che non soddisfano i criteri di inclusione nella categoria 1 o 2 devono essere classificati nella categoria 3.
Nota: Gli aerosol che contengono più dell’1 % di componenti infiammabili o aventi un calore di combustione di almeno 20
kJ/g e non soggetti alle procedure di classificazione in base all’infiammabilità previste nella presente sezione devono essere
classificati come aerosol di categoria 1.
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
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Figura 5 – Figura 2.3.1. (a) del CLP da utilizzare per la classificazione degli aerosol infiammabili
Figura 6 – Figura 2.3.1. (b) del CLP da utilizzare per la classificazione degli aerosol spray
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
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Figura 7 – Figura 2.3.1. (c) del CLP da utilizzare per la classificazione degli aerosol schiuma
Di seguito si riporta un esempio preso dalle linee guida del CLP:
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
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Figura 8 – Esempio di classificazione per aerosol infiammabili (punto 2.3.7.1 delle Guida per l’applicazione dei criteri CLP-
versione 5.0 del luglio 2017)
Il calore chimico di combustione (ΔΗc ), espresso in kilojoule per grammo (kJ/g), è il prodotto del calore teorico di
combustione (ΔΗcomb ) e del coefficiente di rendimento della combustione, che è in generale inferiore a 1,0 (il valore più
frequente è dell’ordine di 0,95 o 95 %).
Per un aerosol comprendente più componenti il calore chimico di combustione è la somma dei valori ponderati dei calori
di combustione dei singoli componenti, come segue:
dove:
ΔΗc = calore chimico di combustione (kJ/g);
wi % = frazione in massa del componente i-esimo nel prodotto;
ΔΗc(i) = calore specifico di combustione (kJ/g) del componente i-esimo nel prodotto.
I valori del calore chimico di combustione possono essere ricavati dalla letteratura, calcolati o determinati mediante prove
(cfr. le norme ASTM D 240 modificata — Standard Test Methods for Heat of Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels by
Bomb Calorimeter, EN/ISO 13943 modificata, punti da 86.l a 86.3 — Sicurezza antincendio — Vocabolario, e NFPA 30B
modificata — Code for the Manufacture and Storage of Aerosol Products).
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
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7. CLASSIFICAZIONE CLP-PERICOLI FISICI (P) - P4 GAS COMBURENTI
Per «gas comburente» si intende un gas o una miscela di gas capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o
favorire più dell’aria la combustione di altre materie
Un gas viene classificato come comburente se rispetta il seguente criterio:
Tabella 22 – Definizione di gas comburente
Per classificare un gas comburente è necessario disporre di dati ottenuti mediante prove o calcoli effettuati secondo i
metodi descritti nella norma ISO 10156 (Gas e miscele di gas — determinazione del potenziale di infiammabilità e della
capacità ossidante per la scelta dei raccordi di uscita delle valvole per bombole) e nella norma ISO 10156-2 (Bombole del
gas — Gas e miscele di gas —determinazione della capacità ossidante dei gas e delle miscele di gas tossici e corrosivi).
Classificazione CLP Seveso III
Codici e categorie di pericolo Indicazione di pericolo Categoria
Ox. Gas 1 H270 P4
Tabella 23 - - Gas comburenti: confronto tra Regolamento CLP e Seveso
I Gas comburenti di Categoria 1 rientrano nella normativa Seveso
La norma ISO 10156 descrive un metodo di prova e un metodo di calcolo per la classificazione dei gas infiammabili. Il primo
(test sperimentale) può essere utilizzato in tutti i casi ma deve essere necessariamente utilizzato quando il secondo
(metodo di calcolo) non può essere applicato.
Il metodo di calcolo si applica alle miscele di gas e può essere applicato quando la Ci (coefficiente di equivalenza
dell’ossigeno del gas i-esimo per tutti i componenti gassosi ossidanti della miscela) per tutti i componenti ossidanti e i Kk
(Coefficiente di equivalenza dei gas inerte k-esimo della miscela dei componenti gassosi inerti della miscela) per tutti i
componenti inerti sono disponibili. Nella ISO 10156 sono elencati i coefficienti per un certo numero di gas.
Un gas (o una miscela di gas) è considerato comburente se il risultato della formula (OP: Potere Ossidante)
È maggiore di 0,235 (23,5%) → In questo caso il gas e/o la miscela risulta più ossidante dell’aria.
Dove:
Frazione molare dell’i-esimo gas della miscela, in %
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
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il coefficiente di equivalenza dell’ossigeno dell’i-esimo gas ossidante della miscela
il coefficiente di equivalenza del gas k relativo all’azoto
frazione molare del k-esimo gas inerte della miscela, in %
è il numero di gas infiammabili nella miscela
è il numero di gas inerti nella miscela
Per miscele che contengono gas ossidanti e infiammabili bisogna utilizzare formule di calcolo modificate (si rimanda alla
ISO 10156 per dettagli).
Di seguito si riporta un esempio applicativo preso dalle linee guida del CLP:
Figura 9 – Esempio di classificazione per aerosol infiammabili (punto 2.4.7.1 delle Guida per l’applicazione dei criteri CLP-
versione 5.0 del luglio 2017)
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
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8. CLASSIFICAZIONE CLP-PERICOLI FISICI (P) - P5A-P5B-P5C LIQUIDI INFIAMMABILI
Per liquido infiammabile si intende un liquido avente un punto di infiammabilità non superiore a 60 °C. In base ai criteri
sottostanti si possono individuare tre categorie:
Tabella 24- Criteri di classificazione dei liquidi infiammabili
Per la classificazione dei liquidi infiammabili è necessario disporre di dati sul punto di infiammabilità e sul punto iniziale di
ebollizione che possono essere ottenuti mediante prove, ricavati dalla letteratura o calcolati.
Se tali dati non sono disponibili allora devono essere determinati mediante prove sperimentali: il punto di infiammabilità
è determinato mediante prove in vaso chiuso.
Nel caso delle miscele28 contenenti liquidi infiammabili noti in concentrazioni definite - anche se possono contenere
componenti non volatili come polimeri e additivi - non è necessario determinare il punto di infiammabilità mediante prove
se il punto di infiammabilità della miscela, calcolato secondo il metodo Gmehling and Rasmussen29, è superiore di almeno
5oC30 al corrispondente criterio di classificazione riportato nella tabella 17 e a condizione che:
a) la composizione della miscela sia conosciuta con precisione (se la composizione può variare entro limiti specificati,
è scelta per essere valutata la composizione con il punto di infiammabilità calcolato più basso);
b) il limite di esplosività inferiore di ciascun componente sia conosciuto (una correlazione appropriata deve essere
applicata per l'estrapolazione di questi dati a temperature diverse da quelle delle condizioni di prova), come pure
un metodo per determinare il limite di esplosività inferiore;
c) La relazione con la temperatura della tensione di vapore saturo e del coefficiente di attività sia conosciuta per
ciascun componente presente nella miscela;
d) la fase liquida sia omogenea.
Il metodo descritto da Gmehling and Rasmussen stabilisce che per una miscela contenente componenti non volatili il punto
di infiammabilità è calcolato in base ai componenti volatili dato che si considera che un componente non volatile
diminuisca di poco la pressione parziale dei solventi e che il punto di infiammabilità calcolato sia di poco inferiore al valore
misurato.
28 Attualmente il metodo di calcolo è stato convalidato per le miscele contenenti fino a sei componenti volatili. Tali componenti possono essere liquidi infiammabili come idrocarburi, eteri, alcoli, esteri (esclusi gli acrilati) e acqua. Il metodo di calcolo non è stato ancora convalidato per le miscele contenenti composti alogenati solforosi e/o fosforici nonché acrilati reattivi
29 Ind. Eng. Fundament, 21, 186, (1982).
30 Se il punto di infiammabilità calcolato è meno di 5 °C superiore al pertinente criterio di classificazione, il metodo di calcolo non può essere utilizzato e il punto di infiammabilità deve essere determinato per via sperimentale.
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
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Tabella 25- Metodi per la determinazione del punto di infiammabilità dei liquidi infiammabili
Non è necessario classificare nella categoria 3 i liquidi con punto di infiammabilità superiore a 35°C se si sono ottenuti
risultati negativi nella prova di mantenimento della combustione L.2, parte III, sezione 32 delle Raccomandazioni delle
Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri.
Tabella di confronto tra la classificazione CLP e le categorie Seveso per i liquidi infiammabili
Classificazione CLP Seveso III
Codici e categorie di Pericolo Indicazioni di Pericolo Categoria
Flam. Liq. 1 H224 P5a
Flam. Liq. 2 H225 P5a-P5b-P5c*
Flam. Liq. 3 H226 P5b-P5b-P5c*
Tabella 26- Liquidi infiammabili: confronto tra Regolamento CLP e Seveso
* Vedi nota 12 allegato 1del D.Lgs. 105/2015
I liquidi infiammabili di categoria 1, Categoria 2 e Categoria 3 rientrano nel campo di applicazione della normativa
Seveso
In caso delle indicazioni di pericolo EUH018, EUH209 e EUH209 A:
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
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✓ EUH018 — «Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile».
Sostanze e miscele non classificate come infiammabili in quanto tali, che possono formare miscele vapore-aria
esplosive/infiammabili. Per le sostanze ciò può essere il caso degli idrocarburi alogenati e per le miscele ciò può essere
dovuto ad un componente volatile infiammabile o alla perdita di un componente volatile non infiammabile.
✓ Miscele liquide contenenti idrocarburi alogenati
L'etichetta dell'imballaggio delle miscele liquide che non presentano un punto d'infiammabilità o presentano un punto
d'infiammabilità superiore a 60 °C e contengono un idrocarburo alogenato e sostanze facilmente infiammabili o
infiammabili in concentrazione superiore al 5 % reca una delle seguenti diciture, secondo che tali sostanze siano
facilmente infiammabili o infiammabili:
• EUH209 — «Può diventare facilmente infiammabile durante l'uso» o
• EUH209A — «Può diventare infiammabile durante l'uso».
per le quali il CLP non definisce dei criteri specifici per la loro attribuzione, si può far riferimento alla norma EN 1839
ed EN 15794 come indicato nella figura sottostante dove viene spiegato il flusso logico da seguire per la classificazione
dei liquidi infiammabili.
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
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Figura 10 – Emendamento della decisione del GHS dei liquidi infiammabili che include la deroga per i gasoli, diesel, oli
combustibili leggeri, combustibilità prolungata e per le frasi EUH018, EUH029 e EUH029A(cfr. figura 2.3.)
Di seguito si riportano alcuni esempi applicativi presi dalle linee guida del CLP:
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
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Figura 11 – Esempio di classificazione per liquidi infiammabili (punto 2.6.7.1 esempio 1 delle Guida per l’applicazione dei
criteri CLP- versione 5.0 del luglio 2017)
Figura 12 – Esempio di classificazione per liquidi infiammabili (punto 2.6.7.2 esempio 3 delle Guida per l’applicazione dei
criteri CLP- versione 5.0 del luglio 2017)
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
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9. CLASSIFICAZIONE CLP-PERICOLI FISICI (P)- P6A-P6B PEROSSIDI ORGANICI E
MATERIE AUTOREATTIVE
9.1. Perossidi organici
I perossidi organici sono sostanze organiche liquide o solide che contengono la struttura bivalente “-O-O-“ e possono
quindi essere considerate come derivati del perossido d’idrogeno, nei quali uno o due atomi di idrogeno sono sostituiti da
radicali organici.
Sotto questa denominazione sono comprese anche le miscele (formulazioni) di perossidi organici contenenti almeno un
perossido organico. I perossidi organici sono sostanze o miscele termicamente instabili che possono subire una
decomposizione esotermica auto accelerata e possono avere una o più delle seguenti proprietà:
I. sono soggetti a decomposizione esplosiva;
II. bruciano rapidamente;
III. sono sensibili agli urti e agli sfregamenti;
IV. reagiscono pericolosamente al contatto con altre sostanze.
Si considera che un perossido organico possiede proprietà esplosive se, durante le prove di laboratorio, la miscela
(formulazione) si rivela in grado di detonare, deflagrare rapidamente o reagire violentemente al riscaldamento sotto
confinamento.
Per detonazione si intende una combustione rapida in cui il fronte di fiamma viaggia ad una velocità superiore alla velocità
del suono (343,8 m/s a 20°C) mentre per deflagrazione si intende una combustione al di sotto della velocità del suono.
9.1.1. Criteri di classificazione perossidi organici
I perossidi organici sono classificati, per definizione, in base alla loro struttura chimica e al tenore di ossigeno disponibile
e di perossido di idrogeno della miscela.
Ogni perossido organico è sottoposto alla procedura di classificazione per rientrare in una delle 7 categorie, a meno che
contenga:
a. non più dell’1,0 % di ossigeno disponibile dai perossidi organici se contiene al massimo l’1,0 % di perossido
d’idrogeno, oppure;
b. non più dello 0,5 % di ossigeno disponibile dai perossidi organici se contiene più dell’1,0 %, ma al massimo il 7,0 %
di perossido d’idrogeno.
Il tenore di ossigeno disponibile (%) di una miscela di perossido organico viene calcolato con la seguente formula:
Dove
16 = peso atomico dell’Ossigeno approssimato
La classificazione dei perossidi organici in una delle sette categorie (tipi da A a G) avviene secondo i seguenti principi:
a. un perossido organico che, imballato, può detonare o deflagrare rapidamente è classificato come perossido organico
di TIPO A;
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b. un perossido organico avente proprietà esplosive che, imballato, non detona né deflagra rapidamente, ma può
esplodere sotto l’effetto del calore nell’imballaggio è classificato come perossido organico di TIPO B;
c. un perossido organico avente proprietà esplosive che, imballato, non detona né deflagra rapidamente né può
esplodere sotto l’effetto del calore è classificato come perossido organico di TIPO C;
d. Un perossido organico che, durante le prove di laboratorio:
I. detona parzialmente, non deflagra rapidamente e non reagisce violentemente al riscaldamento sotto
confinamento, o
II. non detona, deflagra lentamente e non reagisce violentemente al riscaldamento sotto confinamento, o
III. non detona né deflagra e reagisce moderatamente al riscaldamento sotto confinamento
è classificato come perossido organico di TIPO D;
e. un perossido organico che, durante le prove di laboratorio, non detona né deflagra e reagisce debolmente o non
reagisce al riscaldamento sotto confinamento è classificato come perossido organico di TIPO E;
f. un perossido organico che, durante le prove di laboratorio, non detona in stato di cavitazione, non deflagra e reagisce
debolmente o non reagisce al riscaldamento sotto confinamento e ha una potenza esplosiva debole o nulla, è
classificato come perossido organico di TIPO F;
g. un perossido organico che, durante le prove di laboratorio, non detona in stato di cavitazione31, non deflagra e non
reagisce al riscaldamento sotto confinamento e la cui potenza esplosiva è nulla, a condizione che sia termicamente
stabile (TDAA: temperatura di decomposizione autoaccelerata compresa tra 60 °C e 75 °C per un collo di 50 kg), e a
condizione che, per le miscele liquide, sia utilizzato per la desensibilizzazione un diluente con punto di ebollizione
inferiore a 150°C, è classificato come perossido organico di TIPO G. Se il perossido organico non è termicamente
stabile o il diluente utilizzato per la desensibilizzazione ha un punto di ebollizione inferiore a 150°C, il perossido
organico è classificato come perossido organico di TIPO F. Se la prova è eseguita su colli, qualora l'imballaggio sia
modificato una nuova prova è eseguita se si ritiene che tale modifica possa influire sul risultato della prova.
I seguenti perossidi organici devono essere sottoposti al controllo della temperatura:
1. i perossidi organici dei tipi B e C con una TDAA ≤ 50° C;
2. i perossidi organici del tipo D che reagiscono moderatamente al riscaldamento sotto confinamento con una TDAA
≤ 50 °C o reagiscono debolmente o non reagiscono al riscaldamento sotto confinamento con una TDAA ≤ 45 °C,
e;
3. i perossidi organici dei tipi E e F con una TDAA ≤ 45 °C.
I metodi di prova che permettono di determinare la TDAA e di dedurne la temperatura di controllo e la temperatura critica
sono descritti nella parte II, sezione 28 delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose,
Manuale delle prove e dei criteri. La prova scelta è eseguita in modo da essere rappresentativa del collo per quanto
concerne le dimensioni e il materiale.
Le proprietà dei perossidi organici che sono decisive per la classificazione sono determinate mediante prove.
31 La cavitazione è un fenomeno consistente nella formazione di zone di vapore all'interno di un fluido che poi implodono producendo un rumore caratteristico
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Figura 13 – Perossidi organici (cfr. figura 2.15.1 del CLP.)
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I perossidi organici sono classificati, per definizione, in base alla loro struttura chimica e al tenore di ossigeno disponibile
e di perossido di idrogeno della miscela (cfr. punto 2.15.2.1). Le proprietà dei perossidi organici che sono decisive per la
classificazione sono determinate mediante prove. La classificazione dei perossidi organici è effettuata conformemente alle
serie di prove dalla A alla H descritte nella parte II delle RTDG delle Nazioni Unite Manuale delle prove e dei criteri. Le
miscele di perossidi organici già classificati possono essere classificate come il tipo di perossido organico che è il
componente più pericoloso. Tuttavia, poiché due componenti stabili possono formare una miscela termicamente meno
stabile, deve essere determinata la TDAA.
Nota: La somma delle singole parti può essere più pericolosa dei singoli componenti.
9.2. Sostanze o Miscele autoreattive
Le sostanze o miscele autoreattive sono sostanze o miscele liquide o solide termicamente instabili, che possono subire
una decomposizione fortemente esotermica, anche in assenza di ossigeno (aria). Le sostanze/miscele classificate come
autoreattive non sono classificate come esplosive32, perossidi organici o comburenti.
9.2.1. Criteri di classificazione degli auto-reattivi
Una sostanza e/o miscela non è sottoposta alla procedura di classificazione come autoreattiva se:
a) è classificata esplosiva;
b) è classificata come comburente liquido o solido ad eccezione delle miscele di sostanze comburenti contenenti
almeno il 5% di sostanze organiche combustibili, allora in questo caso le miscele possono essere classificate come
sostanze come autoreattive se rispettano i requisiti;
c) è un perossido organico;
d) ha un calore di decomposizione inferiore a 300 J/g, oppure
e) ha una temperatura di decomposizione autoaccelerata (TDAA) superiore a 75°C per un collo di 50 kg.
Le sostanze e le miscele autoreattive sono classificate in una delle sette categorie (tipi da A a G) di questa classe secondo
i seguenti principi:
a. ogni sostanza o miscela autoreattiva che, imballata, può detonare o deflagrare rapidamente è classificata come
sostanza autoreattiva di TIPO A;
b. ogni sostanza o miscela autoreattiva con proprietà esplosive che, imballata, non detona né deflagra rapidamente,
ma può esplodere sotto l’effetto del calore nell'imballaggio è classificata come sostanza autoreattiva di TIPO B;
c. ogni sostanza o miscela autoreattiva con proprietà esplosive che, imballata, non detona né deflagra rapidamente né
può esplodere sotto l’effetto del calore è classificata come sostanza autoreattiva di TIPO C;
d. ogni sostanza o miscela autoreattiva che, durante le prove di laboratorio:
I. detona parzialmente, non deflagra rapidamente e non reagisce violentemente al riscaldamento
II. sotto confinamento, o
III. non detona, deflagra lentamente e non reagisce violentemente al riscaldamento sotto
IV. confinamento, o
32 Una sostanza o miscela auto-reattiva può possedere proprietà esplosive se, durante le prove di laboratorio, si rivela in grado di detonare, deflagrare rapidamente o reagire violentemente al riscaldamento sotto confinamento.
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V. non detona né deflagra e reagisce moderatamente al riscaldamento sotto confinamento
è classificata come sostanza autoreattiva di TIPO D;
e. ogni sostanza o miscela autoreattiva che, durante le prove di laboratorio, non detona né deflagra e reagisce
debolmente o non reagisce al riscaldamento sotto confinamento è classificata come sostanza autoreattiva di TIPO E;
f. ogni sostanza o miscela autoreattiva che, durante le prove di laboratorio, non detona in stato di cavitazione, non
deflagra e reagisce debolmente o non reagisce al riscaldamento sotto confinamento e la cui potenza esplosiva è
debole o nulla è classificata come sostanza autoreattiva di TIPO F;
g. ogni sostanza o miscela autoreattiva che, durante le prove di laboratorio, non detona in stato di cavitazione, non
deflagra e non reagisce al riscaldamento sotto confinamento e la cui potenza esplosiva è nulla, a condizione che sia
termicamente stabile (TDAA compresa tra 60°C e 75°C per un collo di 50 kg) e a condizione che, per le miscele liquide,
sia utilizzato per la desensibilizzazione un diluente con punto di ebollizione inferiore a 150°C, è classificata come
sostanza autoreattiva di TIPO G. Se la miscela non è termicamente stabile o il diluente utilizzato per la
desensibilizzazione ha un punto di ebollizione inferiore a 150°C, la miscela è classificata come sostanza autoreattiva
di TIPO F.
Se la prova è eseguita su colli, qualora l'imballaggio sia modificato una nuova prova è eseguita se si ritiene che tale modifica
possa influire sul risultato della prova.
9.2.2. Criteri per il controllo della temperatura
Le sostanze autoreattive sono sottoposte a un controllo della temperatura se la loro TDAA è pari o inferiore a 55 °C. I
metodi di prova che permettono di determinare la TDAA e dedurne la temperatura di controllo e la temperatura critica
sono descritti nella parte II, sezione 28, delle Raccomandazioni sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e
dei criteri delle Nazioni Unite.
La prova scelta è eseguita in modo da essere rappresentativa del collo per quanto concerne le dimensioni e il materiale.
La classificazione degli auto-reattivi è effettuata secondo la procedura descritta nella figura successiva.
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Figura 14 – Sostanze o miscele Autoreattive (cfr. figura 2.8.1 del CLP.)
Nella tabella sottostante si riporta il confronto tra la classificazione CLP e le categorie Seveso (perossidi organici e auto-
reattivi). Come si osserva, alcune categorie CLP non rientrano nelle categorie Seveso:
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Classificazione CLP Seveso III
Codici e Categorie di Pericolo Indici di Pericolo Categoria
Self-React. A H240 P6a
Self-React. B H241 P6a
Self-React. C & D H242 P6b
Self-React. E & F H242 P6b
Self-React. G - -
Org. Perox. A H240 P6a
Org. Perox. B H241 P6a
Org. Perox. C & D H242 P6b
Org. Perox. E & F H242 P6b
Org. Perox. G - -
Tabella 27-Perossidi organici: confronto tra Regolamento CLP e Seveso
Rientrano nel campo di applicazione della normativa Seveso tutti i perossidi organici e le miscele/sostanze
autoreattive di tipo A, B, C, D, E ed F. Per entrambe sono escluse solo le categorie di tipo G.
Di seguito si riportano un esempio applicativo tratto dalle linee guida del CLP: la sostanza ha un contenuto di ossigeno
attivo del 7,18% e pertanto deve essere considerata per la classificazione nella classe di perossidi organici.
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Figura 15 – Esempio di classificazione per ossidi organici (punto 2.15.7.delle Guida per l’applicazione dei criteri CLP-
versione 5.0 del luglio 2017)
Le proprietà delle sostanze o miscele autoreattive che sono decisive per la classificazione sono determinate mediante
prove. La classificazione di una sostanza o miscela auto-reattiva è effettuata conformemente alle serie di prove da A ad H
descritte nella parte II delle RTDG delle Nazioni Unite , Manuale delle prove e dei criteri. La procedura di classificazione è
descritta nella figura 2.8.1.
Non è necessario applicare le procedure di classificazione per le sostanze e le miscele autoreattive se:
a. non ci sono nella molecola gruppi chimici associati a proprietà esplosive o autoreattive. Esempi di tali gruppi
figurano nelle tabelle A6.1 e A6.2 all'Appendice 6 delle RTDG delle Nazioni Unite, Manuale delle prove e dei
criteri; o
b. per una sostanza organica o una miscela omogenea di sostanze organiche la TDAA stimata per un collo di 50 kg
è superiore a 75°C o l’energia di decomposizione esotermica è inferiore a 300J/g. La temperatura iniziale e
l’energia di decomposizione possono essere stimate utilizzando una tecnica calorimetrica appropriata (cfr. parte
II, sottosezione 20.3.3.3 delle RTDG delle Nazioni Unite, Manuale delle prove e dei criteri).
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
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10.CLASSIFICAZIONE CLP-PERICOLI FISICI (P) - P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI
Per liquido piroforico s’intende una sostanza o miscela liquida che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di
cinque minuti quando entra in contatto con l’aria.
10.1. Criteri di classificazione
Un liquido piroforico è classificato nell’unica categoria di questa classe secondo i risultati della prova N.3 descritta nella
parte III, sottosezione 33.3.1.5 delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle
prove e dei criteri, conformemente alla tabella sottostante
Tabella 28- Criteri di classificazione dei liquidi piroforici
Non è necessario applicare la procedura di classificazione per i liquidi piroforici quando l’esperienza acquisita nella
fabbricazione o nella manipolazione mostra che la sostanza o miscela non si accende spontaneamente a contatto con l'aria
a temperatura normale, ossia la sostanza è notoriamente stabile a temperatura ambiente durante un periodo prolungato
(giorni).
Per solido piroforico s’intende una sostanza o miscela solida che, anche in piccole quantità, può accendersi in meno di
cinque minuti quando entra in contatto con l’aria.
Un solido piroforico è classificato nell’unica categoria di questa classe secondo i risultati della prova N.2 descritta nella
parte III, sottosezione 33.3.1.4 delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle
prove e dei criteri, conformemente alla tabella sottostante:
Tabella 29- Criteri di classificazione dei solidi piroforici
Non è necessario applicare la procedura di classificazione per i solidi piroforici quando l’esperienza acquisita nella
fabbricazione o nella manipolazione mostra che la sostanza o miscela non si accende spontaneamente in contatto con
l'aria a temperatura normale, ossia la sostanza è notoriamente stabile a temperatura ambiente durante un periodo
prolungato (giorni). La prova è eseguita sulla sostanza o miscela nella forma fisica in cui si presenta. Se, ad esempio, ai fini
della fornitura o del trasporto, la stessa sostanza chimica deve essere presentata in una forma fisica diversa da quella sulla
quale è stata eseguita la prova e tale forma è suscettibile di alterare materialmente la sua performance in una prova di
classificazione, la sostanza sarà sottoposta a una prova anche nella nuova forma.
Classificazione CLP Seveso III
Codici e classi di Pericolo Indicazioni di Pericolo Categoria
Pyr. Liq. 1 H250 P7
Pyr. Sol. 1 H250 P7
Tabella 30- Liquidi e Solidi Piroforici: confronto tra Regolamento CLP e Seveso
I solidi e i liquidi piroforici di Categoria 1 rientrano nel campo di applicazione della normativa Seveso
Di seguito si riportano alcuni esempi applicativi tratti dalle linee guida CLP:
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
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Figura 16 – Esempio di classificazione di liquidi piroforici (punto 2.9.7- esempio 2 delle Guida per l’applicazione dei criteri
CLP- versione 5.0 del luglio 2017)
Figura 17 – Esempio di classificazione di liquidi piroforici (punto 2.9.7- esempio 3 delle Guida per l’applicazione dei criteri
CLP- versione 5.0 del luglio 2017)
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
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11.CLASSIFICAZIONE CLP-PERICOLI FISICI (P) - P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI
Per liquido comburente s’intende una sostanza o miscela liquida che, pur non essendo di per sé necessariamente
combustibile, può — generalmente cedendo ossigeno — causare o favorire la combustione di altre materie.
11.1. Criteri di classificazione
Un liquido comburente è classificato in una delle tre categorie di questa classe secondo i risultati della prova O.2 descritta
nella parte III, sottosezione 34.4.2 delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale
delle prove e dei criteri, conformemente alla tabella sottostante:
Tabella 31- Criteri di classificazione dei liquidi comburenti (tab. 2.13.1 del CLP)
Per le sostanze o miscele organiche la procedura di classificazione per questa classe non si applica se:
a) la sostanza o miscela non contiene ossigeno, fluoro o cloro, o
b) la sostanza o miscela contiene ossigeno, fluoro o cloro e questi elementi sono chimicamente legati soltanto ai
carboni
La procedura di classificazione per questa classe non si applica per le sostanze o miscele inorganiche che non contengono
atomi di ossigeno o di alogeni.
In caso di divergenza tra i risultati delle prove e l’esperienza acquisita nella manipolazione e nell’uso delle sostanze o
miscele che ne dimostri le proprietà comburenti, i giudizi fondati sull’esperienza nota prevalgono sui risultati delle prove.
Qualora le sostanze o miscele producano un aumento di pressione (troppo forte o troppo debole) a causa di reazioni
chimiche che non sono in rapporto con le proprietà comburenti della sostanza o miscela, la prova è ripetuta utilizzando
una sostanza inerte, per esempio la diatomite (Kieselguhr), in luogo della cellulosa, in modo da chiarire la natura della
reazione e individuare un risultato positivo falso.
Per solido comburente s’intende una sostanza o miscela solida che, pur non essendo di per sé necessariamente
combustibile, può — generalmente cedendo ossigeno — causare o favorire la combustione di altre materie.
Un solido comburente è classificato in una delle tre categorie di questa classe secondo i risultati della prova O.1 descritta
nella Parte III, sottosezione 34.4.1 o della prova O.3 descritta nella Parte III, sottosezione 34.4.3 delle Raccomandazioni
delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri, conformemente alla seguente
tabella:
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
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Tabella 32- Criteri di classificazione dei solidi comburenti (cfr. tabella 2.14.1 del CLP)
Per le sostanze o miscele organiche la procedura di classificazione per questa classe non si applica se:
a) la sostanza o miscela non contiene ossigeno, fluoro o cloro, o
b) la sostanza o miscela contiene ossigeno, fluoro o cloro e questi elementi sono chimicamente legati soltanto al
carbonio o all’idrogeno.
La procedura di classificazione per questa classe non si applica per le sostanze o miscele inorganiche che non contengono
atomi di ossigeno o di alogeni. In caso di divergenza tra i risultati delle prove e l’esperienza acquisita nella manipolazione
e nell’uso delle sostanze o miscele che ne dimostri le proprietà comburenti, i giudizi fondati sull’esperienza nota
prevalgono sui risultati delle prove.
Classificazione CLP Seveso III
Codici e categorie di Pericolo Indicazioni di Pericolo Categorie
Ox. Liq. 1 H271 P8
Ox. Liq. 2 H272 P8
Ox. Liq. 3 H272 P8
Ox. Sol. 1 H271 P8
Ox. Sol. 2 H272 P8
Ox. Sol. 3 H272 P8
Tabella 33- Comburenti: confronto tra Regolamento CLP e Seveso
I solidi e i liquidi comburenti di Categoria 1, Categoria 2 e Categoria 3 rientrano nel campo di applicazione della
normativa Seveso
Di seguito si riportano alcuni esempi di sostanze classificate come comburenti:
• Nitrato ferrico (Fe (NO3)3), soluzione acquosa satura
• Perclorato di litio (LiClO4), soluzione acquosa satura
• Perclorato di Magnesio (Mg (ClO4)2), soluzione acquosa satura
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
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• Acido perclorico (HClO4), 55%
• Nitrato di sodio (NaNO3), 45% soluzione acquosa
Di seguito si riportano alcuni esempi di sostanze NON classificate come comburenti
• Nitrato di calcio (Ca(NO3)2), anidro;
• Triossido di cromo (CrO3)
• Nitrito di potassio (KNO2)
• Perclorato di potassio (KClO4)
• Permanganato di potassio (KMnO4)
• Clorato di sodio (NaClO3)
• Nitrito di sodio (NaNO2)
• Nitrato di sodio (NaNO3)
• Nitrato di stronzio (Sr(NO3)2), anidro
Alcuni solidi comburenti presentano anche un pericolo di esplosione in certe condizioni (quando sono immagazzinati in
grandi quantità). Determinati tipi di nitrato d’ammonio possono comportare un pericolo di esplosione in condizioni
estreme; per valutare questo pericolo può essere utilizzata la «prova di resistenza alla detonazione» [Codice IMSBC (Codice
marittimo internazionale per il trasporto alla rinfusa di carichi solidi, IMO], appendice 2, sezione 5) Nell'SDS sono riportate
le opportune informazioni.
La prova è eseguita sulla sostanza o miscela nella forma fisica in cui si presenta. Se, ad esempio, ai fini della fornitura o del
trasporto, la stessa sostanza chimica deve essere presentata in una forma fisica diversa da quella sulla quale è stata
eseguita la prova e tale forma è suscettibile di alterare materialmente la sua performance in una prova di classificazione,
la sostanza sarà sottoposta a una prova anche nella nuova forma.
Nel caso in cui una miscela di una sostanza ossidante e una sostanza inerte non pericolosa sia considerata per la
classificazione, è necessario tenere conto di quanto segue:
• Un materiale inerte per definizione non contribuisce alla capacità ossidante della sostanza ossidante. Pertanto, la
miscela non può mai essere classificata in una categoria di pericolo più grave.
• Se una sostanza ossidante viene miscelata con un materiale inerte, la capacità ossidante della miscela non
diminuisce linearmente al diminuire del contenuto di sostanza ossidante. La relazione è più o meno logaritmica e
dipende dalle caratteristiche della sostanza ossidante. Ad esempio, una miscela contenente il 50% di un ossidante
forte e il 50% di un materiale inerte può trattenere il 90% della capacità ossidante del componente ossidante
originale. La classificazione non test delle miscele basata esclusivamente sui dati di test per la sostanza ossidante
originale dovrebbe pertanto essere eseguita con estrema cura e solo se esiste esperienza sufficiente nei test.
• La determinazione delle proprietà ossidanti di una soluzione acquosa di sostanze ossidanti solide e la
classificazione come miscela ossidante non sono necessarie a condizione che la concentrazione totale di tutti gli
ossidanti solidi nella soluzione acquosa sia inferiore o uguale al 20% (p/p).
• In caso di esecuzione di test sperimentali si fa riferimento ai test indicati in Part III, sub-section 34.4.2 del “UN
RTDG, Manual of Tests and Criteria”.
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
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12.CLASSIFICAZIONE CLP-PERICOLI PER L’AMBIENTE (E) - SOSTANZE TOSSICHE PER
L’AMBIENTE ACQUATICO AI FINI SEVESO III-E1-E2
Per tossicità acuta per l’ambiente acquatico si intende la capacità propria di una sostanza di causare danni ad un
organismo sottoposto a un’esposizione di breve durata.
Per disponibilità di una sostanza si intende la misura in cui essa diventa una specie solubile o disaggregata. Nel caso dei
metalli, si intende la misura in cui la porzione ionica di un composto metallico (M0) può disaggregarsi dal resto del
composto (molecola).
Per biodisponibilità (o disponibilità biologica) di una sostanza si intende la misura in cui essa è assorbita da un organismo
e si distribuisce in una zona all’interno di tale organismo. Dipende dalle proprietà fisico-chimiche della sostanza,
dall’anatomia e dalla fisiologia dell’organismo, dalla farmacocinesi e dalla via di esposizione. La disponibilità non è una
precondizione della biodisponibilità.
Per bioaccumulazione si intende il risultato netto dell’assorbimento, della trasformazione e dell’eliminazione di una
sostanza in un organismo attraverso tutte le vie di esposizione (aria, acqua, sedimenti/suolo e cibo).
Per bioconcentrazione si intende il risultato netto dell’assorbimento, della trasformazione e dell’eliminazione di una
sostanza in un organismo in seguito a un'esposizione per via d’acqua.
Per tossicità cronica per l'ambiente acquatico si intende la proprietà intrinseca di una sostanza di provocare effetti nocivi
su organismi acquatici durante esposizioni determinate in relazione al ciclo vitale dell’organismo.
Per degradazione si intende la decomposizione di molecole organiche in molecole più piccole e, da ultimo, in anidride
carbonica, acqua e sali.
La classe di pericolo «Pericoloso per l’ambiente acquatico» è così differenziata:
a) pericolo acuto per l'ambiente acquatico;
b) pericolo cronico (a lungo termine) per l’ambiente acquatico
Gli elementi fondamentali da considerare per la classificazione dei pericoli per l’ambiente acquatico sono:
a) la tossicità acuta per l'ambiente acquatico;
b) la bioaccumulazione potenziale o attuale;
c) la degradazione (biotica o abiotica) per le sostanze chimiche organiche;
d) la tossicità cronica per l'ambiente acquatico.
I dati sono ottenuti di preferenza con i metodi previsti dal regolamento CLP anche se possono essere utilizzati metodi di
prova standardizzati – ad esempio metodi nazionali – se sono considerati equivalenti.
Se sono disponibili dati validi ottenuti con prove non standard o con metodi diversi da prove sperimentali (ad esempio
QSAR), questi possono essere presi in considerazione ai fini della classificazione purché siano conformi ai requisiti di cui
all’allegato XI, sezione 1 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).
In generale, i dati relativi alla tossicità per le specie d’acqua dolce e per le specie marine sono considerati idonei all'uso ai
fini della classificazione a condizione che i metodi di prova utilizzati siano equivalenti. In mancanza di dati ecotossicologici,
la classificazione deve basarsi sui migliori dati disponibili.
I metodi sperimentali applicabili sono i seguenti:
Tossicità acuta:
✓ OECD 203 “Fish, Acute Toxicity Test” o equivalente per determinare il CL50 96 ore sui pesci
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✓ OECD 202 “Daphnia sp. Acute Immobilisation Test” o equivalente per determinare il CE50 48 ore sui crostacei
✓ OECD 201 “Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibition Test” o equivalente per determinare il CE50 72
o 96 ore su un’alga
Tossicità cronica:
✓ OECD 210 “Fish, Early-Life Stage Toxicity Test” (pesci ai primi stadi di vita)
✓ OECD 211 “Daphnia magna Reproduction Test” (Daphnia, prova di riproduzione)
✓ OECD 201 “Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibition Test” (Alghe prove di inibizione della crescita)
Bioaccumulo:
✓ OECD 107 “Partition Coefficient (n-octanol/water) Shake Flask Method: Kow:
✓ OECD 117 “Partition Coefficient (n-octanol/water), HPLC method”
✓ OECD 305 “Bioaccumulation in Fish: Aqueous and Dietary Exposure”: BCF
Degradazione:
✓ OECD 301 A-F
✓ OECD 306 (per ambiente marino)
In tutti i casi possono essere utilizzati metodi analoghi a quelli previsti dal Regolamento 440/2008 parte C.
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12.1. Criteri di Classificazione delle sostanze
La tossicità acuta per l’ambiente acquatico è di norma determinata sulla base di una CL50 a 96 ore per i pesci, una CE50 a
48 ore per i crostacei e/o una CE50 a 72 o 96 ore per le specie algali.
Per determinare la tossicità cronica per l’ambiente acquatico ai fini della classificazione, sono accettati dati ottenuti
secondo i metodi di prova standardizzati di cui all’art. 8 paragrafo 3 del CLP, nonché i risultati ottenuti con altri metodi
di prova convalidati e accettati a livello internazionale. Sono utilizzati i valori di NOEC o altre CEx equivalenti (ad esempio
CE10).
Di seguito si riportano le categorie di classificazione delle sostanze pericolose per l’ambiente acquatico:
TOSSICITA’ ACUTA:
TOSSICITA’ CRONICA:
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Tabella 34 - Valori di ecotossicità e classificazione (rif. tabella 4.1.0 del CLP)
NOTA 1: quando si classificano sostanze nella categoria Acuto 1 e/o nella categoria Cronico 1 è necessario indicare
anche un fattore moltiplicatore appropriato;
NOTA 2: la classificazione si basa sulla CrE50 [=CE50 (tasso di crescita)]. Quando la base della EC50 non è specificata o
non è registrata alcuna CrE50 , la classificazione di basa sul valore di CE50 minimo disponibile;
NOTA 3: se non sono disponibili dati utili sulla degradabilità, siano essi determinati in via sperimentale o attraverso
stime, la sostanza va considerata non rapidamente degradabile;
NOTA 4: “nessuna tossicità acuta” significa che la/le C(E)L50 è/sono superiore/i alla solubilità in acqua. Questo vale
anche per le sostanze scarsamente solubili (solubilità in acqua > 1 mg/L), per le quali esistono dati indicanti che il test
di tossicità acuta non fornisce ka misura reale della tossicità intrinseca.
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12.2. Criteri di classificazione delle miscele
Il sistema di classificazione delle miscele comprende tutte le categorie di classificazione utilizzate per le sostanze: la
categoria 1 di tossicità acuta 1 e le categorie da 1 a 4 di tossicità cronica (ai fini Seveso non vengono considerate la tossicità
cronica di categoria 3 e categoria 4).
Per utilizzare tutti i dati disponibili ai fini della classificazione dei pericoli della miscela per l’ambiente acquatico si devono
considerare «componenti rilevanti» che vengono definiti come:
− quelli che sono classificati nella categoria 1 di tossicità acuta o cronica e sono presenti in concentrazione ≥ 0,1%
(in m/m);
− quelli che sono classificati nelle categorie 2, 3 o 4 di tossicità cronica e sono presenti in concentrazione ≥1% (in
m/m).
Nel caso di sostanze classificate Acuta 1 o Cronica 1 è necessario considerare i fattori M e i limiti diventano 0,1% diviso il
fattore M.
I fattori M sono dei fattori moltiplicativi che possono assumere valore numerico ad esempio di 1, 10, 100, 1.000 e che
vengono utilizzati nelle formule di calcolo per l’ecotossicità: più è alto il fattore M maggiore è l’ecotossicità della sostanza.
Se esistono fattori M armonizzati, cioè inseriti nell’allegato VI del CLP, che sono gli unici che hanno un valore “legale”,
devono essere obbligatoriamente utilizzati questi ai fini della classificazione.
Se i fattori M non sono espressamente indicati nell’allegato VI del CLP allora è responsabilità e obbligo
dell’importatore/produttore/fabbricante fissare il valore dei fattori M secondo i principi della tabella sottostante.
Tabella 35- Fattori M per componenti altamente tossici in miscele (rif. tab. 4.1.3 del CLP)
Per classificare una miscela in relazione al pericolo per l’ambiente acquatico si procede per tappe successive in funzione
delle informazioni disponibili per la miscela scessta e per i suoi componenti. La procedura prevista è quella riportata nella
seguente figura:
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Figura 18 – Procedura di classificazione per tappe successive delle miscele per il pericolo acuto e a lungo termine per
l’ambiente acquatico (Figura 4.1.2 del CLP)
La procedura di classificazione per tappe comprende:
1. una classificazione in base alle miscele sottoposte a prove;
2. una classificazione in base ai principi ponte;
3. il risorso alla “somma dei componenti classificati” e/o una “formula di additività”.
Nel caso sia possibile applicare più di un sistema di classificazione tra quelli sopra riportati, deve prevalere la classificazione
più severa in base al risultato.
Il metodo che viene utilizzato nella maggior parte dei casi è il metodo della somma (nel riquadro arancio).
Di seguito si illustrano brevemente, a scopo di informativo, le varie possibilità.
12.2.1. Classificazione della miscela quando esistono dati di tossicità sulla miscela in quanto tale
Per classificare una sostanza/miscela è necessario effettuare una ricerca nei database appropriati e/o in altre fonti
disponibili le seguenti proprietà:
− solubilità in acqua;
− coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log Kow);
− tossicità acquatica acuta (L(E)C50);
− tossicità cronica acquatica (NOEC o equivalente ECx);
− degradazione (prova di degradabilità rapida, idrolisi);
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− bioaccumulo (preferibilmente il fattore di bioconcentrazione (BCF) nei pesci).
Altre informazioni potrebbero essere considerate caso per caso.
È fondamentale valutare in maniera adeguata (ricordiamo il metodo Klimisch Score) i dati sperimentali e/o ottenuti tramite
QSAR. Utili informazioni sono riportate nella «Guidance on the Application of the CLP Criteria Version 4.1 – June 2015
Sezione 4.1.3. Classification of substances hazardous to the aquatic environment”.
12.2.2. Classificazione delle miscele quando non esistono dati di tossicità sulla miscela in quanto tale:
principi ponte
Se la miscela non è stata sottoposta a prove sperimentali per determinarne il pericolo di tossicità per l’ambiente acquatico,
ma esistono dati relativi ai singoli componenti e a miscele simili sottoposte a test sufficienti per caratterizzare
adeguatamente i pericoli della miscela, tali dati sono utilizzati secondo i principi ponte previsti dal CLP (sezione 1.1.3 - per
l’applicazione del principio ponte relativo alla diluizione, si vedano i punti 4.1.3.4.2 e 4.1.3.4.3).
A titolo di esempio si riporta un caso di applicazione dei principi con la diluizione:
− Diluizione: se una miscela è formata per diluizione di un’altra miscela o sostanza classificata come pericolosa per
l’ambiente acquatico con un diluente classificato in una categoria di pericolo per l’ambiente acquatico
equivalente o inferiore a quella del componente originario meno tossico e che non dovrebbe influire sulla tossicità
per l’ambiente acquatico degli altri componenti, la miscela può essere classificata come equivalente alla miscela
o alla sostanza originaria. Se una miscela è formata per diluizione di un’altra miscela o sostanza classificata o di
una sostanza con acqua o altra materia totalmente atossica la tossicità della miscela può essere calcolata in base
alla miscela o sostanza originaria.
12.2.3. Classificazione delle miscele quando esistono dati su tutti i componenti della miscela o su alcuni
di essi: formula di additività
Le miscele possono essere costituite da componenti classificati (nella categoria Acuto 1 e/o Cronico 1,2, 3 e 4) e altri
componenti per i quali sono disponibili dati sperimentali adeguati sulla tossicità.
Quando sono disponibili dati adeguati sulla tossicità per più di un componente della miscela, la tossicità complessiva di tali
componenti viene calcolata applicando “la formula dell’additività”
Per la tossicità acuta in ambiente acquatico si utilizza la seguente formula33:
Dove:
Per la tossicità cronica si utilizza la seguente formula:
33 Per la classificazione di una miscela è necessario disporre della concentrazione Ci (in percentuale in peso) dei singoli componenti della miscela e del relativo valore di ecotossicità (L(E)C50).
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Per ulteriori dettagli si rimanda Guidance on the Application of the CLP Criteria Version 4.1 – June 2015 Sezione 4.1.3.
Classification of substances hazardous to the aquatic environment”
12.2.4. Metodo della somma
La classificazione di una miscela34 si basa sulla somma delle concentrazioni dei suoi componenti classificati. La percentuale
dei component classificati nelle categorie “acuto” o “cronico” è direttamente introdotta nel “metodo della somma”.
Classificazione per la Categoria Acuto 1 in ambiente acquatico
Si considerano in primo luogo tutti i componenti classificati nella categoria Acuto 1. Se la somma delle concentrazioni (in
%) di tali componenti moltiplicata per i loro fattori M corrispondenti è ≥ 25%, l’intera miscela è classificata nella categoria
Acuto 1
Tabella 36- Metodo della somma per la classificazione della miscela: tossicità acuta (rif. tab. 4.1.1 CLP)
34 Se non esiste una classificazione armonizzata riportata nell’allegato VI del Regolamento CLP (tabella 3.1), si consig lia di utilizzare le classificazioni riportate nei dossier di registrazione, se non sono disponibili dossier di registrazione utilizzare la classificazione con il maggior numero di notificanti, a parità di notificanti quella più severa.
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Classificazione nelle categorie Cronico 1, 2, 3 e 4 in ambiente acquatico
✓ In primo luogo, si considerano tutti i componenti classificati nella categoria Cronico 1. Se la somma delle
concentrazioni (in %) di tali componenti moltiplicata per i loro fattori M corrispondenti è superiore a 25%, l’intera
miscela viene classificata nella categoria Cronico 1. Se il calcolo dà luogo a una classificazione della miscela nella
categoria Cronico 1, la procedura di classificazione è terminata.
✓ Se la miscela non è classificata nella categoria Cronico 1, si considera se sia da classificare nella categoria Cronico 2.
Una miscela è classificata nella categoria Cronico 2 se la somma delle concentrazioni (in %) di tutti i componenti
classificati nella categoria Cronico 1 moltiplicata per dieci, moltiplicata per i corrispondenti fattori M e addizionata
alla somma delle concentrazioni (in %) di tutti i componenti classificati nella categoria Cronico 2 è pari o superiore a
25%. Se il calcolo dà luogo a una classificazione della miscela nella categoria Cronico 2, la procedura di classificazione
è terminata.
✓ Se la miscela non è classificata nella categoria Cronico 1 e Cronico 2, si considera se sia da classificare nella categoria
Cronico 3. Una miscela è classificata nella categoria Cronico 3 se la somma delle concentrazioni (in %) di tutti i
componenti classificati nella categoria Cronico 1 moltiplicata per cento, moltiplicata per i corrispondenti fattori M,
addizionata alla somma delle concentrazioni (in %) di tutti i componenti classificati nella categoria Cronico 2 e
addizionata alla somma delle concentrazioni (in %) di tutti i componenti classificati nella categoria Cronico 3, è pari o
superiore a 25%.
✓ Se la miscela non è classificata nelle categorie Cronico 1, 2 o 3, si considera se sia da classificare nella categoria
Cronico 4. Una miscela è classificata nella categoria Cronico 4 se la somma delle concentrazioni (in %) dei componenti
classificati nelle categorie cronico 1, 2 , 3 e 4 è pari o superiore al 25%.
Tabella 37- Metodo della somma per la classificazione della miscela: tossicità cronica (rif. tab. 4.1.2 CLP)
Rispetto al caso precedente (formule di additività) nel metodo della somma non si utilizza il dato ecotossicologico.
12.2.5. Confronto tossicità nell’ambiente acquatico tra CLP e la SEVESO
Il Regolamento CLP e la normativa Seveso differiscono per le categorie che prendono in considerazione al fine di classificare
come tossica per l’ambiente acquatico una sostanza e/o miscela ed in particolare:
Classificazione CLP Seveso III
Codici e Classi di Pericolo Indicazione di pericolo Categoria
Acquatic Acute 1 H400 E1
Acquatic Chronic 1 H410 E1
Acquatic Chronic 2 H411 E2
Acquatic Chronic 3 H412 -
Acqautic Chronic 4 H413 -
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Tabella 38 - Tossicità: confronto tra Regolamento CLP e Seveso
Come si vede dalla tabella sopra riportata, nella Seveso si considerano solo la Acquatic Acute 1, la Acquatic Chronic
1 e l’Acquatic Chronic 2. Mentre non vengono considerate le classi di pericolo Acquatic Chronic 3 e 4.
Le formule per il calcolo dell’ecotossicità della miscela da prendere in considerazione per la Seveso sono:
Somma delle concentrazioni (in %m/m) dei componenti della miscela Miscela classificata
Acuta 1 x M ≥25% Acuta 1
Tabella 39- Metodo della somma per la classificazione della miscela: tossicità acuta
Somma delle concentrazioni (in %m/m) dei componenti della miscela Miscela classificata
Cronica 1 x M ≥25% Cronica 1
(Mx10xCronica 1) + (Cronica 2) ≥25% Cronica 2
Tabella 40- Metodo della somma per la classificazione della miscela: tossicità cronica
Di seguito si riportano alcuni esempi per il calcolo della tossicità per l’ambiente acquatico con il metodo della Somma.
Esempio 1
Sostanza %m/m Classificazione CLP Fattori Macuto Fattori Mcronico
A 10 H400 Acquatic acute 1 1 1
B 5 H400 Acquatic acute 1 1 1
C 5 H400 Acquatic acute 1 e H410 Acquatic Chronic 1 1 1
D 80 Non classificata ecotossica - -
Acute 1: (10x1) +(5x1) +(5x1) =20% <25% NO acute 1
Cronica 1: (10x1) +(5x1) +(5x1) =20% <25% NO Cronica 1
Cronica 2: 10x [(10x1) +(5x1) +(5x1)] =200% > 25 SI Cronica 2
Risultato: la miscela è classificata H411 Acquatic Chronic 1 con limiti Seveso per SSI di 200 ton e per SSS di 500 ton.
Esempio 2
Sostanza %m/m Classificazione CLP Fattori Macuto Fattori Mcronico
A 10 H400 Acquatic acute 1 1 1
B 5 H400 Acquatic acute 1 1 1
C 5 H400 Acquatic acute 1 e H410 Acquatic Chronic 1 10 1
D 80 Non classificata ecotossica - -
Acute 1:(10x1) +(5x1) +(5x10) =200% >25% SI Acute 1
Risultato: la miscela è classificata H410 Acquatic Chronic 1 con limiti Seveso per SSI di 50 ton e per SSS di 200 ton.
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12.2.6. Indicazioni per un protocollo sperimentale di classificazione dell’ecotossicità conforme ai criteri
CLP
Alcune indicazioni desunte dalle linee guida ECHA e OCSE e dalla classificazione armonizzata GHS, alle quali si rimanda per
ulteriori informazioni, che possono fornire un supporto nell’ambito della procedura di effettuazione dei saggi sono di seguito
riportate.
Sostanze solubili
Nel caso di sostanze o miscele per cui si possono preparare direttamente le soluzioni alle concentrazioni previste dai criteri
di classificazione CLP (≤0,01-100 mg/L), una volta verificata la stabilità della soluzione (legata al tipo di esposizione prevista
dalle linee guide dei saggi ecotossicologici, si vedano linee guida OECD n.23) si può passare all’esecuzione dei test
sperimentali, tenendo conto dei vari aspetti e parametri che possono influire sulla prova (ad esempio, media, pH, influenza
di sostanze chelanti nel saggio ecotossicologico). I criteri valutativi sono quelli previsti dalla tabella 4.1.0.
Sostanze poco solubili
Alcune indicazioni sulle sostanze difficili da testare sono contenute nel paragrafo I.4 delle linee guida ECHA e nelle linee
guida OECD n.23. Ad esempio, per quanto riguarda le sostanze e miscele poco solubili e UVCB (per le quali risulti impossibile
preparare soluzioni alle concentrazioni previste dai criteri CLP) informazioni sono riportate al paragrafo I.4.2 delle linee guida
ECHA. Per i metalli e i composti inorganici dei matalli, che presentano un proprio specifico set di difficoltà, le linee guida
ECHA dedicano lo specifico allegato IV. Quest’ultimo individua nell’allegato 10 del GHS il documento di riferimento per la
preparazione di soluzioni acquose attraverso prove di trasformazione/dissoluzione (T/D) condotte su metalli e composti di
metalli scarsamente solubili. Tra le indicazioni riportate dalle linee guida ECHA, dall’allegato 10 del GHS e dalle linee guida
OECD, vi sono le seguenti:
• dimensione granulometrica ≤1 mm35;
• media di dissoluzione 7 giorni o 28 giorni;
• media di dissoluzione di composizione identica a quella previsti dai saggi ecotossicologici ;
• preparazione della Water Accomadation Fraction - WAF36 (al fine di valutare EC50 e NOEC) a 1-10-100 mg/L (si
veda punto 7.9.2.4 delle linee guida OECD n.23).
I criteri di valutazione presi in considerazione nel presente esempio di procedura sono quelli riportati al punto b) iii della
Tabella 4.1.0, che si riferisce alle sostanze per le quali non sono disponibili dati adeguati sulla tossicità cronica. Per queste
sostanze è prevista l’effettuazione di saggi con loading rate di 1-10-100 mg/L.
La dimensione granulometrica riportata si basa su quanto indicato nei test T/D specifici per le sostanze inorganiche poco
solubili. Nel caso in cui la dimensione granulometrica sia già ≤1 mm, la procedura non richiede di attuare ulteriori riduzioni
granulometriche. Anche le linee guida OECD n.23 (paragrafo 7. Stock and test solution preparation and exposure system for
difficult test chemicals), contempla questo approccio per le sostanze poco solubili.
Nel capitolo 7.9.2. Unknown/Variable composition, complex reaction products and biological materials (UVCBs), vengono
date le indicazioni per sostanze UVCB, per i criteri valutativi vengono citate le linee guida OECD n.27 dove si ritrova che
“Typical testing procedures often rely on the formation of a Water Soluble Fraction (WSF) or Water Accommodated Fraction
(WAF) and data are reported in terms of loading rates. These data may be used in applying the classification criteria”.
Nell’ambito della procedura di valutazione della solubilità dei metalli e dei composti metallici, le linee guida ECHA e l’Allegato
10 del GHS prevedono, in assenza di dati di solubilità, l’effettuazione di “test di screening” in condizioni di carico massimo
35 per maggiori dettagli si veda allegato IV, paragrafo IV.5.5 delle linee guida ECHA).
36 WAF – water-accomadated fraction: frazione acquosa contenente la frazione disciolta e / o sospesa e / o emulsionata di una sostanza multicomponente quali, ad esempio, sostanze UVCB o miscele / preparati costituiti da un mix di due o più componenti chimici singoli (punto 1 delle linee guida OCSE n. 23).
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(100 mg/L) per 24 ore e in condizioni di rigida agitazione. Lo scopo di questo test consiste nell'identificare quei composti
metallici che subiscono una dissoluzione o una rapida trasformazione tali da non essere distinguibili dalle forme solubili.
Va rilevato che un parametro importante per il processo di dissoluzione è rappresentato dal pH; altri aspetti da considerare
sono, ad esempio, la durezza (contenuto di solfati e carbonati di calcio e magnesio) e il contenuto di carbonio organico
disciolto (COD).
Valutazione della persistenza e biodegradabilità
Le linee guida ECHA, l’Annex 10 del GHS e le linee guida OECD n. 29 prevedono test di trasformazione/dissoluzione a 7 e 28
giorni. Le modalità e condizioni di effettuazione del test di dissoluzione, quali agitazione, temperatura, contenitore utilizzato,
ecc. devono, essere attentamente valutate e registrate. La persistenza e il bioaccumulo delle sostanze potenzialmente
tossiche è un aspetto critico della valutazione eco tossicologica; aumentando il tempo di dissoluzione si possono avere
informazioni sul potenziale di trasformazione e dissoluzione della sostanza nel media, che possono risultare utili per una
valutazione sulla cronicità. I tempi previsti di dissoluzione dalle linee guida OECD n. 23 sono almeno di 24 ore, ma il
comportamento di ogni matrice deve essere attentamente valutato. In base alla procedura, per potere effettuare una
esposizione di tipo statico la concentrazione della sostanza deve rimanere nell’intervallo del 80-120%, rispetto alla
contrazione testata.
La linea guida OECD n.23 riporta indicazioni per ulteriori tipologie di sostanze problematiche quali:
• sostanze colorate;
• complessi;
• sostanze volatili;
• sostanze idrofobiche;
• sostanze ioniche;
• leghe.
Nel caso di soluzioni con metalli, un aspetto importante da valutare è l’effetto delle sostanze chelanti (EDTA). Per i test sulle
alghe si veda, ad esempio, l’Annex 4 della linea guida OECD n.23. Un altro riferimento utile è la norma ASTM 729-96 (2014).
Uno schema indicativo di valutazione, basato su un approccio con test T/D a 7 giorni è di seguito riportato. Va rilevato che
la procedura schematizzata abbina all’attribuzione della pericolosità anche l’attribuzione della categoria di pericolo. Ai fini
della classificazione di un rifiuto è in ogni caso sufficiente che uno solo dei saggi condotti alle varie concentrazioni dia esito
positivo. In generale l’effettuazione di una procedura completa consente di ottenere informazioni più approfondite.
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Figura
19 – Schema indicativo di valutazione, basato su un approccio con test T/D a 7 giorni
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13.CLASSIFICAZIONE CLP-ALTRI PERICOLI (O)-O1-EUH014
Come EUH014 si intende «Reagisce violentemente con l’acqua» ovvero sostanze e miscele che reagiscono violentemente
con l'acqua, come il cloruro di acetile, i metalli alcalini e il tetracloruro di titanio.
Nel CLP all’art. 25 “informazioni supplementari figuranti sull’etichetta” vengono riportate le disposizioni riguardanti le
informazioni supplementari da utilizzare per quanto riguarda l'etichettatura e l'imballaggio di talune sostanze e miscele:
“1. Nella sezione dell’etichetta riservata alle informazioni supplementari è indicato se una sostanza o miscele
classificata come pericolosa presenti le proprietà fisiche o le proprietà pericolose per la salute di cui all’allegato II,
punti 1.1 e 1.2.
Dette indicazioni sono formulate conformemente all’allegato II punti 1.1 e 1.2 e all’allegato III, parte 2.
Se una sostanza è inclusa nell’allegato IV, parte 3, le eventuali indicazioni di pericolo supplementari ivi riportate per
la sostanza sono incluse nelle informazioni supplementari figuranti sull’etichetta”
Nel Regolamento CLP non vengono specificati i criteri specifici per attribuire queste ulteriori indicazioni di pericolo che
non hanno un corrispettivo nel GHS. Per questo motivo di seguito si propone un possibile approccio da seguire per
l’assoggettabilità ai fini Seveso EUH014.
13.1. Possibile approccio….
L’approccio deve essere di tipo valutativo sulla base dell’esperienza del produttore importatore/fabbricante e gli elementi
da considerare sono: risultati di eventuali test chimico-fisici confrontandoli con test analoghi e con proprietà chimico-
fisiche citate nella definizione (cloruro di acetile (CH3COCl), metalli alcalini (Na, K, Li, Rb, Cs, Fr, Uue37), Tetracloruro di
titanio (TiCl4).
Sostanza Nome CAS NR Reazione
T
(reaz. con
H2O in °C)
ΔHsol (cal/g)
T
autoignizione
°C
Na Sodio 7440-23-5 2Na + 2H
2O →
2NaOH +H2
1527-1927 - 121,1
Li Litio 7439-93-2 2Li + 2H
2O →
2LiOH +H2
577-727 -17.500 178,8
K Potassio 7440-09-7 2K + 2H
2O → 2KOH
+H2
1527-1927 -1,169 -
CH3COCl Cloruro di
acetile 75-36-5
CH3COCl +H
2O →
CH3COOH +HCl
- -30 390
TiCl4 Cloruro di
Titanio 7550-45-0
TiCl4+2H
2O → TiO
2
+ 4HCl -
-57,9
kcal/mol* -
Tabella 41- Dati chimico-fisico utili per le sostanze contenute nella definizione - (*) unità di misura in kcal/mol
Fonte dei dati:
• NIST (National Institute of Standard and Tecnology) (http://webbook.nist.gov/chemistry/reac-ser.html)
37 Ununennio: nome provvisorio attribuito dalla IUPAC
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• CAMEO (Computer-Aided Management of Emergency Operations del NOAA’s National Ocean Service - Office of
Response and Restoration) J. Thomsen, Thermochemischel Untersuchungen, I (Verlag J. A. Ba.rth, Leipzig, 1882).
Successivamente si deve fare un confronto tra i dati chimico-fisici delle sostanze citate nella definizione con i dati
disponibili della sostanza/miscela in modo da verificare l’ordine di grandezza delle misure e la pericolosità potenziale.
Ad esempio nel caso in cui:
− non siamo in presenza di una reazione esotermica per cui avremo un ΔH > zero
− c’è una reazione debolmente esotermica per cui avremo un ΔH negativo ma prossimo allo zero
− con il procedere della reazione si raggiungono T non troppo elevate
− se non si raggiungono le T di autoaccensione della miscela gassosa che si può formare a seguito della reazione
− l’esperienza nella manipolazione/gestione della sostanza/miscela non evidenzia reazioni violente
Allora possiamo concludere che alla sostanza/miscela non è attribuibile l’indicazione EUH014.
Non esistono metodi ufficiali (ad esempio OECD o Regolamento 440/2008) anche è possibile considerare e valutare:
• Metodi basati su misure calorimetriche che si trovano anche in pubblicazioni;
• Metodo ASTM E2160 - 04(2012) “Standard Test Method for Heat of Reaction of Thermally Reactive Materials by
Differential Scanning Calorimetry”
Nell’esecuzioni di eventuali test è necessario prestare attenzione anche alla possibilità di auto ignizione e alla formazione
di miscele esplosive e gas tossici.
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14. CLASSIFICAZIONE CLP-ALTRI PERICOLI (O)-O2-WATER-REACT
Per sostanze o miscele che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas infiammabili si intendono le sostanze o le miscele
solide o liquide che, per interazione con l’acqua, possono diventare spontaneamente infiammabili o sviluppare gas
infiammabili in quantità pericolose.
14.1. Criteri di classificazione
Una sostanza o miscela che, a contatto con l’acqua, sviluppa gas infiammabili è classificata in una delle tre categorie
previste da questa classe secondo i risultati della prova N.5 descritta nella parte III, sottosezione 33.4.1.4, delle
Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri, conformemente
alla seguente tabella:
Tabella 42- Criteri di classificazione delle sostanze o miscele che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas infiammabili (rif.
tab. 2.12.1 del CLP)
La prova è eseguita sulla sostanza o miscela nella forma fisica in cui si presenta. Se, ad esempio, ai fini della fornitura o del
trasporto, la stessa sostanza o miscela deve essere presentata in una forma fisica diversa da quella sulla quale è stata
eseguita la prova e suscettibile di alterare materialmente il suo comportamento in una prova di classificazione, essa deve
essere sottoposta a una prova anche nella nuova forma.
Una sostanza o miscela è classificata in questa categoria se si verifica un’accensione spontanea in una fase qualsiasi della
procedura di prova.
Non si applica questa classificazione nei seguenti casi:
a) la struttura chimica della sostanza o della miscela non contiene metalli (Ag, Al, Fe, Cu, Au, Zn, Pt, Pb, Sn, Ti, Hg) o
metalloidi (B, Si, Ge, As, Sb, Te);
b) l’esperienza di fabbricazione o manipolazione dimostra che la sostanza o miscela non reagisce con l’acqua, per
esempio se la sostanza è fabbricata con aggiunta di acqua o è lavata con acqua; o
c) la sostanza o miscela è notoriamente solubile in acqua, con la quale forma una miscela stabile.
Per valutare se la miscela, a contatto con l'acqua, libera gas infiammabili, di categoria 1 (categoria O2 Seveso III), si possono
utilizzare due test (metodi):
− Test A.12 Infiammabilità (Contatto Con L'acqua) del Regolamento 440/2008 (CLP);
− Test N. 5 (test method for substances which in contact with water emit flammable gas) (GHS).
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
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Nell’interpretazione dei dati bisogna prestare attenzione ai criteri di classificazione GHS/CLP dato che presentano alcune
differenze.
La discriminante ai fini della classificazione CLP è la produzione della quantità di gas >1 kg L-1hr-1 mentre per il GHS è ≥1 kg
L-1 hr-1.
Le categorie e i criteri di classificazione nel GHS (anno 2013 Rev. 5) per sostanze che sviluppano gas infiammabile, a
contatto con l’acqua sono i seguenti:
Tabella 43- Classificazione delle sostanze o miscele che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas infiammabili per il GHS
14.2. Confronto tra test A.12 (CLP) e Test N.5 EU (GHS)
Figura 20 – Confronto tra test A.12 del CLP e Test N.5 del GHS
a) Nel test A.12 non è richiesta la verifica della piroforicità della sostanza/miscela mentre nel test N.5 viene valutata e
il test viene svolto in atmosfera inerte di azoto per evitare il contatto con l’aria;
b) Se non è osservata una spontanea ignizione del gas sviluppato durante le prime fasi della procedura (per dettagli
vedere la procedura di riferimento), allora deve essere misurato il tasso di sviluppo del gas. In contrasto a quello che
accade nel test N.5 EU il metodo A.12 non richiede la determinazione del tasso di sviluppo all’intervallo di 1 minuto.
La classificazione basata sul test A.12 è possibile se il tasso di sviluppo del gas è maggiore di 1L/kg/h di sostanza o
miscela. La suddivisione in categorie è possibile solo con il test. N 5.
a)
b)
c)
d)
e)
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
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ALTRI P
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c) Nel test A.12 si utilizza 10 grammi di campione mentre nel test N.5 fino ad un massimo di 25 grammi per produrre
da 100 a 200 ml di gas.
d) Nel test A.12 bisogna utilizzare dai 10 ai 20 ml di acqua mentre nel test N.5 non ci sono indicazioni specifiche.
Particolare attenzione è richiesta in quei casi in cui il tasso di sviluppo del gas dipende dalla relativa quantità di
campione e acqua. Siccome, la quantità richieste di acqua e campione può essere diversa nei due test si potrebbero
osservare differenze significative nei risultati dei due test applicati allo stesso campione.
e) La corretta classificazione nelle categorie 1, 2 o 3 può essere fatta solo sulla base dei risultati del test N.5.
Le sostanze e miscele classificate come infiammabili (le ex F R15) devono essere riclassificate e la rivalutazione può portare
ad una classificazione nella categoria 1 se si osserva una spontanea ignizione in ogni passo del test A.12.
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
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15.CLASSIFICAZIONE CLP-ALTRI PERICOLI (O)-O3-EUH029
Come EUH029 si intende «a contatto con l'acqua libera un gas tossico» ovvero sostanze e miscele che a contatto con acqua
o aria umida sprigionano gas classificate per la tossicità acuta (categoria 1, 2 o 3) in quantità potenzialmente pericolose,
come il fosfuro di alluminio (AlP) e il pentasolfuro di fosforo (PS5).
Nel Regolamento CLP non vengono specificati i criteri specifici per attribuire queste ulteriori indicazioni di pericolo che
non hanno un corrispettivo nel GHS. Per questo motivo di seguito si propone un possibile approccio da seguire per
l’assoggettabilità ai fini Seveso EUH029.
15.1. Possibile approccio….
L’approccio deve essere di tipo valutativo sulla base dell’esperienza del produttore importatore/fabbricante e deve essere
effettuato il test N.5 descritto nella parte III, sottosezione 33.4.1.4, delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto
di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri.
La quantità limite di gas sviluppato che deve essere presa come riferimento per definire una quantità potenzialmente
pericolosa è di 1L/h/kg per la sostanza/miscela. Bisogna prestare attenzione se si formano più sostanze tossiche, in questo
caso la miscela gassosa potrebbe essere classificata anche per la tossicità acuta.
se è nota la composizione della miscela si può evitare di effettuare il test sperimentale, utilizzando un calcolo
stechiometrico.
Il presupposto è che se una sostanza e/o miscela libera per 1 kg una quantità superiore od uguale a 1 L/h di gas a contatto
con l’acqua allora è possibile attribuire l’indicazione ulteriore EUH029. Ricordiamo che il volume di una mole di qualsiasi
gas nelle condizioni standard (a 1 atm e 0°C) è di 22,4 L/mol.
Procedura:
1. Scrivere un’equazione bilanciata per la reazione che produce il gas. La forma generale di questa equazione
dovrebbe essere la seguente:
aA + bB → cC + gG
dove: A, B, C e G sono i prodotti e reagenti; e a, b, c e g sono i rapporti stechiometrici tra i prodotti e reagenti.
2. Attribuire i pesi molecolari e i rapporti stechiometrici alle sostanze dell’equazione: % mA = 0,1 (a PM)/(g. 22,4)
dove:
− % mA Concentrazione limite di A in %, presente in 1 tonnellata di rifiuto, che sviluppa 1 m3 di gas infiammabile
G;
− 22,4 volume di 1 mole di gas a 0° C e 1 pressione atmosferica (STP- a condizioni standard);
− PM Massa molare di A.
Esempio
AlP +3H2O → PH3 + Al(OH)3
Dove:
PM AlP = 57,96 g/mol a=1 g=1
%AlP=0,1 x (1x57,96)/(1x22,4)= 0,26%
Quindi se si ha una sostanza/miscela contenente una quantità uguale o superiore allo 0,26% di AlP, teoricamente si
può sviluppare a contatto con acqua un Litro di PH3 gas tossico. Il fosfuro di alluminio riporta le ulteriori indicazioni
EUH029.
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
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Classificazione CLP Seveso III
Codici e categorie di pericolo Indicazioni di pericolo Indicazioni Supplementari Categorie
- - EUH014 O1
Water-React. 1 H260 - O2
Water-React. 2 H261 - -
Water-React. 3 H261 - -
- - EUH029 O3
Tabella 44- Altri Pericoli O1, O2 e O3: confronto tra categorie CLP e Seveso
Come si vede dalla tabella le Water-React 2 e 3 sono escluse dalla Seveso
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
100
APPENDICE 1: Elenco aggiornamenti per l’Adeguamento al Progresso Tecnico (ATP)
del Regolamento CLP.
Di seguito si riporta in tabella l’elenco dei vari ATP e delle modifiche al Regolamento CLP.
n.
ATP
Regolamento
(UE)
entrato in
vigore Obbligatorio dal
Parte interessata dalle
modifiche
I 790/2009 25/09/2009 1/12/2010 (art.1, art.2 p.3) Allegato VI
II 286/2011 19/04/2011 1/12/2012 (sostanze art.3) – 1/6/2015 (miscele art.3) Allegati I – VII
III 618/2012 31/07/2012 1/12/2013 (art.1) Allegato VI
IV 487/2013 21/06/2013 1/12/2014 (sostanze art.3) - 1/6/2015 (miscele art.3) Articolato + Allegati I- VII
517/2013 1/07/2013 (adeguamento taluni regolamenti
CLP/REACH) Allegati III e IV
519/2013 1/7/2013 (adeguamento taluni regolamenti
CLP/REACH) Allegati III e IV
758/2013 13/08/2013 (correzioni All. VI) Allegato VI
V 944/2013 23/10/2013 1/12/2014 (sostanze art.1 p.1) – 1/6/2015 (miscele
art.1 p.1)* Allegati IV e VI
VI 605/2014 26/06/2014
1/12/2014 (sostanze art.1 p.1,2) – 1/06/2015
(miscele sostanze art.1 p.1,2);
1/04/2015 (ar.1 p.3)
Allegati III, IV e VI
1297/2014 1/6/2015 (procedura d’urgenza detergenti per
bucato) Articolato + Allegato II
VII 1221/2015 14/08/2015 1/1/2017 (art.1) Allegato Vi
VIII 918/2016 04/07/2016 1/02/2018 (art.2) Articolato + Allegati I, II, III,
IV, V, VI e VII
IX 1179/2016 09/08/2016 1/06/2017 (art.1, p.2);
1/03/2018 (art.1, p.1) Allegato V
542/2017 1/1/2020 (informazione emergenza sanitaria) Articolato + Allegato VIII
X 776/2017 25/05/2017 1/12/2018 (art.2) - 1/06/2017(art.2) Allegato VI
XI 669/2018 24/05/2017 1/12/2019 (art.2) Allegato VI
XII 1480/2018 25/10/2018 17/12/2019 (art.3) – 1/05/2020 (art.3)** Allegato VI
XIII 521/2019 17/04/2019 17/10/2020 (art.2)** Allegati I, II, III, IV, V e VI
Tabella 45 - Elenco dei principali atti che modificano il Regolamento CLP
*L’articolo 1, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2015 per tutte le voci ad eccezione della voce «pece,
catrame di carbone, alta temperatura» (pitch, coal tar, high-temp.; numero CE 266-028-2), per la quale l’articolo 1
si applica a decorrere dal 1 o aprile 2016.
**Per due ATP alcune fonti invertono la numerazione progressiva perché sono stati discussi e approvati in
tempistiche diverse, rispetto alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea. Il sito di ECHA considera il
Regolamento 521/2019 il XII ATP.
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
101
Sintesi delle principali modifiche ed integrazioni al Regolamento CLP
I^ ATP - Regolamento (UE) 790/2009
Contenuto:
Classificazione ed etichettatura armonizzate (allegato VI del regolamento CLP): il 1^ATP contiene le ultime sostanze ancora
classificate ufficialmente secondo la procedura della direttiva sulle sostanze pericolose (DSP) 67/548/CEE e già pubblicate
come 30° e 31° ATP alla direttiva DSP, ma non più trasposte dagli stati membri a causa del regolamento CLP.
Termini nello SEE (Spazio Economico Europeo)
Obbligatorio a partire dal 1.12.2010
II^ ATP - Regolamento (UE) 286/2011
Contenuto:
Modifiche del sistema GHS ONU (rev. 3 ed. 2009). Punti principali:
- nuove sottocategorie (1A/1B) per la classificazione di sostanze e miscele sensibilizzanti
- limiti di concentrazione inferiori per la dichiarazione di sostanze sensibilizzanti (cat. 1A) nelle miscele
- indicazioni di pericolo combinate per la tossicità acuta.
- modifiche dei criteri di classificazione (dati sulla tossicità cronica) per la classe di pericolo «Aquatic Chronic Tox»
- Introduzione della classe di pericolo GHS «pericoloso per lo strato di ozono» e abrogazione dell’indicazione di
pericolo EUH059;
- Precisazione delle dimensioni minime dei pittogrammi e dei criteri di etichettatura dei piccoli imballaggi.
Termini nello SEE (Spazio Economico Europeo)
Il CLP diventa obbligatorio per le sostanze a partire dal 1.12.2012 e per le miscele dal 1.6.2015. Per i prodotti a scaffale fino
a esaurimento scorte non oltre il 1.12.2014 per le sostanze e il 31.5.2017 per le miscele.
III^ ATP - Regolamento (UE) 618/2012
Contenuto:
Classificazione ed etichettatura armonizzate (allegato VI del regolamento CLP): sono state introdotte 11 nuove sostanze
sono state aggiunte all’allegato VI con una classificazione ed etichettatura armonizzate. Per altre 5 sostanze cambia la
classificazione/etichettatura esistente.
Termini nello SEE (Spazio Economico Europeo)
Obbligatorio a partire dal 1.12.2013
IV^ ATP - Regolamento (UE) 487/2013
Contenuto:
Modifiche del sistema GHS ONU (rev. 4 ed. 2011). Punti principali:
- semplificazione dell’etichettatura per i prodotti «corrosivi per i metalli» non classificati come Skin Corr. 1 e/o Eye
Dam. 1 (art. 23, all. 1 sez. 1.3.6)
- esenzione dall’etichettatura per gli imballaggi interni che non contengono una quantità superiore a 10 ml utilizzati
ai fini di ricerca e sviluppo in ambito scientifico o di analisi del controllo di qualità (all. I, sez. 1.5.2.4 e 1.5.2.5)
- classificazione delle sostanze esplosive (modifiche di dettagli, sez. 2.1)
- nuova definizione e nuovi criteri per i gas chimicamente instabili (sez. 2.2)
- nuovi criteri per gli aerosol (compresi gli aerosol non infiammabili, sez. 2.3); queste modifiche sono già state
recepite nella modifica della direttiva aerosol (direttiva 2013/10/UE del 19 marzo 2013)
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
102
- modifica di diverse frasi P (vedi allegato IV)
Termini nello SEE (Spazio Economico Europeo)
Obbligatorio per le sostanze a partire dal 1.12.2014 e per le miscele dal 1.6.2015. Per i prodotti a scaffale fino a esaurimento
scorte non oltre il 30.11.2016 per le sostanze e non oltre il 31.05.2017 per le miscele.
V^ ATP - Regolamento (UE) 944/2013
Contenuto:
- Classificazione ed etichettatura armonizzate (allegato VI del regolamento CLP): nuova ammissione di classificazioni
armonizzate (allegato VI CLPV) per un totale di 22 sostanze (tra cui arseniuro di gallio, PFOA, diversi tensidi e principi
attivi di prodotti fitosanitari/biocidi) e modifiche delle attuali classificazioni armonizzate per 17 sostanze (tra cui
cloroformio, derivati del petrolio, principi attivi di prodotti fitosanitari/biocidi).
- La nuova versione del codice P210 (allegato IV del regolamento CLP) è in pratica un’integrazione del 4° ATP (la
tempistica è quindi identica a quella del 4° ATP).
Termini nello SEE (Spazio Economico Europeo)
Obbligatorio per pitch coal tar (CE 266-028-2) a partire dal 1.4. 2016. Per le altre sostanze interessate dal 1.1.2015.
Nuova versione del codice P210: vedi termini nello SEE per il 4° ATP.
VI^ ATP - Regolamento (UE) 605/2014
Contenuto:
Classificazione ed etichettatura armonizzate (allegato VI del regolamento CLP): Con il 6° ATP 14 nuove sostanze sono state
aggiunte all’allegato VI con una classificazione armonizzata, fra cui vari principi attivi di prodotti fitosanitari e biocidi. Per
altre 9 sostanze la classificazione armonizzata esistente viene modificata, ad esempio per lo stirene (ora Repr. 2) e per la
formaldeide, che viene riclassificata da Carc. Cat. 2 a Carc. Cat. 1B. Originariamente il 1.4.2015. Prorogato al 1.1.2016
mediante modifica del 6° ATP (regolamento (UE) n. 491/2015 del 23 marzo 2015)
Termini nello SEE (Spazio Economico Europeo)
Originariamente il 1.4.2015. Prorogato al 1.1.2016 mediante modifica del 6° ATP (regolamento (UE) n. 491/2015 del 23
marzo 2015).
Detersivi liquidi in capsule: pubblicato il 6/12/2014 come Regolamento (UE) 1297/2014
Contenuto:
Riguarda i detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori in imballaggi solubili monouso (detersivi liquidi in capsule).
In seguito a diversi incidenti e segnalazioni da parte dei centri d’informazione tossicologica, la commissione responsabile
per questi prodotti ha emanato con procedura d’urgenza norme più severe (caratteristiche tecniche dell’imballaggio,
realizzazione più sicura per i bambini).
Termini nello SEE (Spazio Economico Europeo)
Obbligatorio a partire dal 01.06.2015.
Vendita fino a esaurimento scorte non oltre il 31.12.2015
VII^ ATP - Regolamento (UE) 1221/2015
Contenuto:
Classificazione ed etichettatura armonizzate (allegato VI del regolamento CLP): con il 7° ATP, 20 nuove sostanze sono state
aggiunte all'allegato VI con una classificazione armonizzata. Per altre 12 sostanze, la classificazione armonizzata esistente
viene modificata.
Fra l’altro, sono state aggiunte classificazioni armonizzate per l’imidazol (CAS 288-32-4, Repr. 1B) e il diisohexyl phthalate
DIHP (CAS 68515-50-4; Repr. 1B), nonché per numerosi principi attivi di prodotti fitosanitari e biocidi. Molti di questi principi
attivi sono ora stati classificati per quanto concerne Aquatic Acute 1 e Aquatic Chronic 1. Fra le altre cose, la classificazione
armonizzata esistente viene modificata per l’acido nitrico (CAS 7697-37-2; ora Ox. Liq. 2 e EUH071), l’arseniuro di gallio (CAS
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
103
1303-00-0, ora anche Repr. 1B oltre a Carc. 1B) e per vari principi attivi di prodotti fitosanitari e biocidi. Obbligatorio a partire
dal
Termini nello SEE (Spazio Economico Europeo)
Obbligatorio a partire dal 1.1.2017
VIII^ ATP - Regolamento (UE) 918/2016/
Contenuto:
Modifiche del sistema GHS ONU (rev. 5 ed. 2013). Punti principali:
- nuovo requisito per la comunicazione dei pericoli che possono derivare da sostanze e preparati esplosivi
desensibilizzati (cap. 2.1 GHS ONU);
- precisazioni sui criteri di classificazione degli aerosol (cap. 2.3);
- ammissione di una nuova metodologia per la classificazione dei solidi comburenti (cap. 2.14);
- riformulazione dei criteri di classificazione ed etichettatura della classe di pericolo «Corrosione / irritazione
cutanea» (cap. 3.2) nel seguente modo:
o introduzione di una categoria di pericolo 1 che viene usata qualora le informazioni disponibili non siano
sufficienti per la classificazione in una delle sottocategorie (1A, 1B e 1C);
o per le sostanze e le miscele con un valore di pH estremo (≤ 2 o ≥ 11,5) si applica la categoria 1 se non sono
disponibili altre informazioni;
o la procedura di classificazione per le miscele è adattata ai componenti, in modo da tenere in considerazione
i componenti della categoria 1.
- riformulazione dei criteri di classificazione ed etichettatura della classe di pericolo «Gravi lesioni oculari / irritazione
oculare»;
- introduzione di notevoli modifiche ai consigli di prudenza (frasi P) a seguito dei lavori di ottimizzazione svolti a
livello dell’ONU. In totale, sono interessate circa 20 frasi P e 10 frasi P combinate;
- per quanto riguarda i preparati, l’informazione supplementare sui pericoli EUH208 («Contiene <Denominazione
della sostanza sensibilizzante>. Può causare reazioni allergiche.») può essere omessa se il preparato è già
etichettato con EUH204 («Contiene isocianati. Può causare reazioni allergiche.») o EUH205 («Contiene resine
epossidiche. Può causare reazioni allergiche.»).
Termini nello SEE (Spazio Economico Europeo)
Obbligatorio per le sostanze e per le miscele a partire dal 1.2.2018.
Vendita fino a esaurimento scorte: non oltre il 31.1.2020 (sostanze et miscele)
IX^ ATP - Regolamento (UE) 1179/2016
Contenuto:
Con la modifica, 26 nuove sostanze sono aggiunte all’allegato VI del regolamento CLP e 22 voci esistenti vengono modificate.
Inoltre, con il 9° ATP viene abrogata a partire dal 1 giugno 2017 la tabella 3.2 dell’allegato VI, indicante le classificazioni e le
etichettature armonizzate sulla base del sistema finora vigente (nero - arancione).
Fra l’altro, sono aggiunte classificazioni armonizzate per il piombo elementare in forma massiva (Repr. 1A) e in polvere (Repr.
1A, SCL 0,03), per il dicicloesilftalato (CAS 84-61-7, Repr. 1B), per alcune microfibre di vetro (Carc. 1B o Carc. 2) nonché per
numerosi composti del rame che sono classificati con Aquatic Acute 1 e Aquatic Chronic 1 come pericolosi per l’ambiente.È
anche modificata la classificazione armonizzata esistente per il bisfenolo A (CAS 80-05-7, ora: Repr. 1B) e per la glutaraldeide
(CAS 111-30-8, ora: Acute Tox. 2 inhal.). Per alcune voci esistenti sono stati abbassati i nuovi limiti di concentrazione per la
loro classificazione come Repr. 1A o 1B.
Questo riguarda, fra gli altri, il diisobutilftalato (CAS 84-69-5), l’N-metil-2-pirrolidone (872-50-4) nonché molti anticoagulanti
di prima e seconda generazione, ai quali anticoagulanti è assegnato un nuovo valore limite specifico per la sostanza pari a
0,003 per cento.
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
104
Termini nello SEE (Spazio Economico Europeo)
Obbligatorio a partire dal 1.3.2018.
X^ ATP - Regolamento (UE) 776/2017
Contenuto:
L’emendamento introduce o aggiorna le classificazioni armonizzate per 37 sostanze nell’elenco delle classificazioni
armonizzata (allegato VI del regolamento CLP).
Sono state aggiornate le classificazioni esistenti per 13 sostanze e sono state introdotte 24 sostanze o gruppi di sostanze
nuove. Tra queste, sono state aggiornate o introdotte 14 sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari. Il X ATP
introduce, inoltre, le stime di tossicità acuta (ATE) nella penultima colonna della tabella 3 della parte 3 dell’allegato VI.
Gli ATE sono importanti per determinare la classificazione per la tossicità acuta per la salute umana delle miscele contenenti
sostanze classificate per la tossicità acuta. L’inserimento di valori ATE armonizzati nelle voci agevola quindi l’armonizzazione
della classificazione delle miscele. Le aziende devono rispettare i nuovi requisiti dal 1 ° dicembre 2018 in poi.
Per rendere più agevole il compito alle imprese, L’ECHA ha elaborato una tabella in Excel contenente tutti gli ultimi
aggiornamenti delle classificazioni ed etichettature armonizzate delle sostanze pericolose, disponibili nella tabella 3
dell’allegato VI del Regolamento CLP:
- Allegato VI CLP_ATP09 (in vigore dal 1° marzo 2018)
- Allegato VI CLP_ATP10 (in vigore dal 1° dicembre 2018)
Si ricorda che l’unica classificazione ed etichettatura armonizzata ufficiale e giuridicamente vincolante è quella disponibile
nella tabella 3 dell’allegato VI del CLP e nei relativi ATP, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’ECHA ha
preparato questa tabella esclusivamente per un utilizzo non ufficiale.
Termini nello SEE (Spazio Economico Europeo)
Obbligatorio 1/12/2018 (art.2) - 1/06/2017(art.2)
XI^ ATP - Regolamento (UE) 669/2018
Contenuto:
La denominazione delle sostanze dell’allegato VI: tutte le sostanze elencate ricevono una traduzione obbligatoria in tutte le
lingue ufficiali dell’Unione Europea(prima era obbligatoria solo in lingua inglese). Ad esempio, i nomi delle sostanze sono
riportati in italiano nella versione del testo legale del Reg. CLP pubblicata in lingua italiana. I nomi così tradotti diventano
obbligatori per l’etichettatura delle sostanze e miscele.
Viene inoltre formalmente rimossa la Tabella 3.2 rinominando la Tabella 3.1 come “Tabella 3”.
Termini nello SEE (Spazio Economico Europeo)
Il Regolamento di modifica si applica dal 01/12/2019 ma, su base volontaria, può essere applicato anche antecedentemente
a tale data.
XII^ ATP - Regolamento (UE) 1480/2018
Contenuto:
Le modifiche introdotte da Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione del 4 ottobre 2018 recante modifica, ai fini
dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il
regolamento (UE) 2017/776 della Commissione Europea. La pubblicazione è avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea L 251/1 del 05.10.2018.
Le modifiche riguardano:
- Nuova classe di pericolo per gli esplosivi desensibilizzati (nuovo cap. 2.17)
- Nuove categorie di pericolo per gas piroforici nelle cap. 2.2
- Criteri rivisti per la categorizzazione dei gas infiammabili nella cat. 1 (cap. 2.2)
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
105
- Introduzione di valori limite (valori soglia generici in tab. 1.1) per STOT SE 3 (1%) e Asp. Tox. (1%).
- Modifiche dell’uniformazione e precisione delle definizioni di diversi pericoli per la salute.
- Varie modifiche per la precisazione dei criteri, tra l’altro per esplosivi, STOT SE, Asp. Tox., e Acute Aquatic.
- Precisazione per la classificazione degli aerosol sulla base delle miscele testate (Bridging; 1.1.3.7. Aerosol)
- Modifiche dei consigli di prudenza (frase P) in seguito al lavoro di ottimizzazione in corso al livello UN (soppressione,
raggruppamenti di frase P esistenti).
Ed inoltre vengono modificate:
- l’allegato VI → la Tabella delle voci armonizzate disponibili nell’allegato VI del CLP;
- L’articolo 2 paragrafo 2 del Regolamento 2017/776 → spostando l’entrata in vigore delle norme armonizzate punto
1 lettera a) al 1° dicembre 2019;
- L’articolo 3 paragrafo 2 del Regolamento 2017/776 → spostando l’entrata in vigore delle norme armonizzate punto
1 lettere b), c), d) ed e) al 1° maggio 2020.
Termini nello SEE (Spazio Economico Europeo)
L’entrata in vigore del nuovo regolamento è il 25 ottobre2019
XIII^ ATP - Regolamento (UE) 521/2019
Contenuto:
Tale regolamento, pur entrando in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, si applicherà a partire dal
17 ottobre 2020, anche se le sostanze e le miscele possono, prima di tale data, essere classificate, etichettate e imballate in
conformità al nuovo regolamento.
Le novità introdotte dal Regolamento UE n. 2019/521 sono decisamente numerose e rilevanti che introducono sostanziali
modifiche agli allegati I, II, III, IV, V e VI del CLP in relazione alle modifiche del GHS (edizioni sesta e settima). In particolare,
senza addentrarci troppo nell’elenco delle modifiche, con la revisione del GHS sono state introdotte:
- una nuova classe di pericolo relativa agli esplosivi desensibilizzati, e
- una nuova categoria di pericolo relativa ai gas piroforici all’interno dei gas infiammabili.
È stata anche modificata la Tabella 1.1 dei valori soglia generici con l’introduzione di valori relativamente alla tossicità
specifica per organi bersaglio, esposizione singola, categoria 3 e alla tossicità in caso di aspirazione.
Sono stati anche modificati i criteri di classificazione delle sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas
infiammabili, la definizione di tossicità acuta, le definizioni ed i criteri di classificazione per diverse categorie di pericolo (gravi
lesioni oculari, sensibilizzazione della pelle, ecc.).
Infine, sono state introdotte nuove indicazioni di pericolo (es. H206 per esplosivi desensibilizzati, categoria di pericolo 1,
H232 per i gas infiammabili della categoria di pericolo 1 A, gas piroforico, ecc.) e apportate modifiche ad alcune indicazioni
di pericolo e ad alcuni consigli di prudenza, nonché l’eliminazione della indicazione di pericolo supplementare EUH001
(esplosivo allo stato secco).
Termini nello SEE (Spazio Economico Europeo)
Obbligatorio dal 17/10/2020
Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2018 - nella versione del 01.12.2018 - tiene conto delle seguenti modifiche e rettifiche:
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
106
Figura 21 – Ultimo testo consolidato disponibile del Regolamento (CE) n. 1272/2008
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
107
APPENDICE 2: Elenco aggiornamenti per l’Adeguamento al Progresso Tecnico (ATP)
del Regolamento 440/2008 (Metodi sperimentali CLP).
Di seguito si riportano in tabella l’elenco degli ATP che integrano e modificano il Regolamento 440/2008/CE che istituisce
metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n.1907/2006.
n. ATP Regolamento (UE) In vigore dal
I n. 761/2009 27/08/2009
II n. 1152/2010 12/12/2010
III n. 640/2012 23/07/2012
IV n. 260/2014 22/03/2014
V n. 900/2014 24/08/2014
VI n. 266/2016 04/03/2016
VII n. 735/2017 18/05/2017
VIII n. 1390/2019 16/10/2019
Tabella 46- Elenco dei principali atti che modificano il Regolamento 440/2008
Sintesi delle principali modifiche ed integrazioni al Regolamento 440/2008
I^ ATP - Regolamento (UE) 761/2009
Contenuto:
- Viene sostituito il test per la determinazione della tensione di vapore: capitolo A.4, che corrisponde alle linee guida
OECD 104 (2004).
- Viene aggiunto il test per la determinazione del diametro medio delle fibre rispetto la lunghezza: capitolo A.22.
- Viene aggiunto il capitolo B.46 Irritazione cutanea in vitro: test su epidermide umana ricostruita.
- Viene sostituito il test capitolo C.3 alghe di acqua dolce e cianobatteri, saggio di inibizione alla crescita che corrisponde
alle linee guida OECD 201 (2006).
- Viene aggiunto il capitolo C.25 Mineralizzazione aerobica delle acque di superficie-saggio della simulazione della
biodegradazione, che corrisponde alle linee guida OECD 309 (2004).
- Viene aggiunto il capitolo C.26 Saggio di inibizione alla crescita del Lemna sp., che corrisponde alle linee guida OECD
221 (2006).
È entrato in vigore dal 27/08/2009.
II ATP Regolamento (UE) n.1152/2010
Contenuto:
- Viene aggiunto il capitolo B.47: Saggio di opacità e permeabilità della cornea nei bovini (Bovine Corneal Opacity and
Permeability – BCOP) per l’identificazione di sostanze corrosive e gravemente irritanti per gli occhi.
- Viene aggiunto il capito B.48: Metodo di prova sull’occhio isolato dei polli (Isolated Chicken Eye-ICE) per
l’identificazione di sostanze corrosive e gravemente irritanti per gli occhi.
È entrato in vigore dal 12/12/2010.
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
108
III ATP Regolamento (UE) n.640/2012
Contenuto:
- Viene sostituito il capitolo B.42 con il metodo Sensibilizzazione cutanea: Local Limph Node Assay, che viene aggiornato
secondo i principi OECD Guidance n.34.
- Viene sostituito il capitolo B.46 Irritazione cutanea in vitro: Test su epidermide umana ricostruita che viene aggiornato
secondo i principi OECD Guidance n.34
- Viene aggiunto il capitolo B.49: Test del micronucleo in vitro con cellule di mammifero, test di genotossicità.
- Viene aggiunto il capitolo B.50: Sensibilizzazione cutanea: Limph Node Assay:DA, secondo le indicazioni delle linee
guida OECD 442 A.
- Viene aggiunto il capitolo B.51: Sensibilizzazione cutanea: Local Limph Node Assay BrdU-ELISA secondo le indicazioni
delle linee guida OECD 442 B.
È entrato in vigore dal 23/07/2012
IV ATP Regolamento (UE) n.260/2014
Contenuto:
- Viene sostituito il capitolo A.6 Idrosolubilità, aggiornato ed equivalente alle linee guida OECD 105 (1995).
- Viene aggiunto il capitolo A.23 Coefficiente di ripartizione (1-ottanolo/acqua): metodo dell’agitazione lenta,
equivalente alle linee guida OECD 123 (2006).
- Viene sostituito il capitolo B.2 Tossicità acuta per inalazione, aggiornato ed equivalente alla linea guida OECD 403
(2009).
- Viene sostituito il capitolo B.7 Tossicità a dose ripetuta (28 giorni) per via orale nei roditori, aggiornato ed equivalente
alla linea guida OECD 407 (2008).
- Viene sostituito il capitolo B.8 Tossicità subacuta per inalazione: studio a 28 giorni, aggiornato ed equivalente alla linea
guida OECD 412 (2009).
- Viene sostituito il capitolo B.29 Tossicità subacuta per inalazione: studio a 90 giorni, aggiornato ed equivalente alla
linea guida OECD 413 (2009).
- Viene sostituito il capitolo B.30 Studi di tossicità cronica, aggiornato ed equivalente alla linea guida OECD 452 (2009).
- Viene sostituito il capitolo B.32 Studi di cancerogenesi aggiornato ed equivalente alla linea guida OECD 451 (2009)
- Viene sostituito il capitolo B.33 Studi combinati di tossicità cronica/cancerogenesi, aggiornato ed equivalente alla linea
guida OECD 453 (2009).
- Viene sostituito il capitolo B.36 Tossico-cinetica, aggiornato ed equivalente alla linea guida OECD 417 (2010).
- Viene aggiunto il capitolo B.52 Tossicità acuta per inalazione – Metodo della classe di tossicità acuta, equivalente alla
linea guida OECD 436 (2009).
- Viene sostituito il capitolo C.10 Prova di simulazione sui sistemi di trattamento aerobico dei liquami:C-10A: unità con
fanghi attivi-C.10-B: Biofilm, C-10A equivalente alle line guida OECD 303 (2003).
- Viene aggiunto il capitolo C.27 Prova di tossicità sul chironomide in acqua-sedimento con sedimento addizionato,
equivalente alle linee guida OECD 218 (2004).
- Viene aggiunto il capitolo C.28 Prova di tossicità sul chironomide in acqua-sedimento con acqua addizionata,
equivalente alle linee guida OECD 219 (2004).
- Viene aggiunto il capitolo C.29 Pronta biodegrabilità - CO2 in recipienti ermetici (prova del CO2 spazio di testa),
equivalente alle linee guida OECD 310 (2010).
- Viene aggiunto il capitolo C.30 Bioaccumulo negli oligocheti terrestri, equivalente alle linee guida OECD 317 (2010).
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
109
È entrato in vigore dal 22/03/2014
V ATP Regolamento (UE) n.900/2014
Contenuto:
- Viene aggiunto il capitolo B.53 Studio della neurotossicità nella fase dello sviluppo, equivalente alle linee guida OECD
426 (2007).
- Viene aggiunto il capitolo B.54 Saggio uterotroico sui roditori: prova di screening a breve termine sulle proprietà
estrogeniche, equivalente alle linee guida OECD 440 (2007).
- Viene aggiunto il capitolo B.55 Saggio di Hershberger sul ratto: saggio di screening a breve termine sulle proprietà
(anti)androgeniche, equivalente alle linee guida OECD 441 (2009).
- Viene aggiunto il capitolo B.56 Studio esteso della tossicità per la riproduzione su una generazione, equivalente alle
linee guida OECD 443 (2012).
- Viene aggiunto il capitolo B.57 Saggio di steroidogenesi su H295R, equivalente alle linee guida OECD 456 (2011).
- Viene aggiunto il capitolo B.58 Saggi di mutagenesi di cellule somatiche e germinali di roditori transgenici, equivalente
alle linee guida OECD 488 (2013).
È entrato in vigore dal 24/08/2014
VI ATP Regolamento (UE) n.266/2016
Contenuto:
- Viene aggiunto il capitolo A.24 Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua), metodo della cromatografia liquida ad
alte prestazioni (HPLC), equivalente alle linee guida OECD 117 (2004).
- Viene sostituito il capitolo C.3 con il capitolo C.3 Alghe di acqua dolce e cianobatteri, prova di inibizione alla crescita,
aggiornato ed equivalente alle linee guida OECD 201 (2011).
- Viene sostituito il capitolo C.11 con il capitolo C.11 Fanghi attivi, prova di inibizione della respirazione (ossidazione del
carbonio e dell’ammonio), aggiornato ed equivalente alle linee guida OECD 209 (2010).
- Viene sostituito il capitolo C.26 con il capitolo C.26 Prova di inibizione della crescita di specie di Lemna, aggiornato ed
equivalente alle linee guida OECD 221 (2006).
- Viene aggiunto il capitolo C.31 Prova sulle piante terrestri: emergenza delle plantule e crescita delle plantule,
equivalente alle linee guida OECD 208 (2006).
- Viene aggiunto il capitolo C.32 Prova di riproduzione su enchitreidi, equivalente alle linee guida OECD 204 (2004).
- Viene aggiunto il capitolo C.33 Prova di riproduzione per i lombrichi (eisenia fetida/eisenia andrei) , equivalente alle
linee guida OECD 222 (2004).
- Viene aggiunto il capitolo C.34 Determinazione dell’inibizione dell’attività dei batteri anaerobici- riduzione della
produzione di gas da fanghi digestori anaerobici (delle acque reflue), equivalente alle linee guida OECD 224 (2007).
- Viene aggiunto il capitolo C.35 Prova di tossicità su lumbriculus in acqua-sedimento con sedimento addizionato,
equivalente alle linee guida OECD 225 (2007).
- Viene aggiunto il capitolo C.36 prova di inibizione del tasso riproduttivo di un acaro predatore (Hypoaspis (Geolaelaps)
Aculeifer) in campioni di suolo, equivalente alle linee guida OECD 226 (2008).
- Viene aggiunto il capitolo C.37 Saggio di 21 giorni sui pesci: screening a breve termine dell’attività adrogenica,
estrogenica e dell’inibizione dell’aromatasi, equivalente alle linee guida OECD 230 (2008).
- Viene aggiunto il capitolo C.38 Prova sulla metamorfosi degli anfibi, equivalente alle linee guida OECD 231(2009).
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
110
- Viene aggiunto il capitolo C.39 prova di riproduzione di collemboli in campioni di suolo, equivalente alle linee guida
OECD 232 (2009).
- Viene aggiunto il capitolo C.40 Prova di tossicità sul ciclo di vita dei chironomidi in acqua sedimento con acqua
addizionata o sedimento addizionato, equivalente alle linee guida OECD 233 (2010).
- Viene aggiunto il capitolo C.41 prova di sviluppo sessuale dei pesci, equivalente alle linee guida OECD 234 (2011).
- Viene aggiunto il capitolo C.42 Biodegradabilità dell’acqua di mare, equivalente alle linee guida OECD 306 (1992).
- Viene aggiunto il capitolo C.43 Biodegradabilità anaerobica delle sostanze organiche nei fanghi digeriti: misurazione
della produzione di gas, equivalente alle linee guida OECD 311 (2006).
- Viene aggiunto il capitolo C.44 Lisciviazione su colonne di suolo, equivalente alle linee guida OECD 312 (2004).
- Viene aggiunto il capitolo C.45 Stima delle emissioni nell’ambiente provenienti dal legno trattato con agenti di
conservazione: metodo di laboratorio per gli articoli in legno senza rivestimento in contatto con l’acqua dolce o l’acqua
di mare, equivalente alle linee guida OECD 313 (2007).
- Viene aggiunto il capitolo C.46 Bioaccumulo negli oligocheti bentonici che vivono nei sedimenti, equivalente alle linee
guida OECD 315 (2008).
È entrato in vigore dal 04/03/2016.
VII ATP Regolamento (UE) n.735/2017
Contenuto:
- Viene aggiunto il capitolo A.25 Costanti di dissociazione in acqua (metodo della titolazione – metodo
spettrofotometrico – metodo conduttimetrico), equivalente alle linee guida OECD 112 (1981).
- Viene sostituito il capitolo B.5 con il capitolo B.5 Irritazione/corrosione oculare acuta, aggiornato ed equivalente alle
linee guida OECD 405 (2012).
- Viene sostituito il capitolo B.10 con il capitolo B.10 Prova in vitro di aberrazione cromosomica nei mammiferi,
aggiornato ed equivalente alle linee guida OECD 473 (2016).
- Viene sostituito il capitolo B.11 con il capitolo B.11 Prova in vitro di aberrazione cromosomica nel midollo osseo dei
mammiferi, aggiornato ed equivalente alle linee guida OECD 475 (2016).
- Viene sostituito il capitolo B.12 con il capitolo B.12 Prova su micronuclei negli eritrociti dei mammiferi, aggiornato ed
equivalente alle linee guida OECD 474 (2016).
- Vengono soppressi i capitoli B.15, B.16,B.18,B.19.B.20,B.24.
- Viene sostituito il capitolo B.47 con il capitolo B.47 Metodo di prova dell'opacità e della permeabilità della cornea nei
bovini per l'identificazione di i) sostanze chimiche che inducono gravi lesioni oculari e ii) sostanze chimiche che non
richiedono classificazione per irritazione oculare o gravi lesioni oculari, aggiornato ed equivalente alle linee guida OECD
437 (2013).
- Viene sostituito il capitolo B.48 con il capitolo B.48 Metodo di prova sull'occhio isolato dei polli (Isolated Chicken Eye
— ICE) per l'identificazione di i) sostanze chimiche che inducono gravi lesioni oculari e ii) sostanze chimiche che non
richiedono classificazione per irritazione oculare o gravi lesioni oculari, aggiornato ed equivalente alle linee guida OECD
438 (2013).
- Viene sostituito il capitolo B.49 con il capitolo B.49 Prova del micronucleo in vitro con cellule di mammifero, aggiornato
ed equivalente alle linee guida OECD 487 (2016).
- Viene aggiunto il capitolo B.59 Sensibilizzazione cutanea in chemico: saggio di reattività peptidica diretta (DPRA),
equivalente alle linee guida OECD 442C (2015).
- Viene aggiunto il capitolo B.60 Sensibilizzazione cutanea in vitro: metodo di prova della luciferasi ARE-Nrf2, equivalente
alle linee guida OECD 442D (2015).
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
111
- Viene aggiunto il capitolo B.61 Metodo di prova di diffusione della fluoresceina per l'individuazione di sostanze
corrosive e gravemente irritanti per gli occhi, equivalente alle linee guida OECD 460 (2012).
- Viene aggiunto il capitolo B.62 Test della cometa in vivo in condizioni alcaline su cellule di mammiferi, equivalente alle
linee guida OECD 489 (2016).
- Viene sostituito il capitolo C.13 con il capitolo C.13 Bioaccumulo nei pesci: esposizione attraverso l'ambiente acquatico
e per via alimentare, aggiornato ed equivalente alle linee guida OECD 305 (2012).
- Viene sostituito il capitolo C.20 con il capitolo C.20 Prova di riproduzione con Daphnia magna aggiornato ed equivalente
alle linee guida OECD 211 (2012).
- Nella parte C, capitolo C.29, il paragrafo 66 è sostituito da: «66. La prova è considerata valida se: a) la percentuale
media di degradazione nei recipienti FC contenenti la sostanza chimica di riferimento è >60 % al 14° giorno di
incubazione; b) la quantità media di TIC nei controlli in bianco FB alla fine della prova è <3mg C/l. Se questi valori limite
non sono raggiunti, occorre ripetere la prova con un inoculo di provenienza diversa e/o rivedere i procedimenti seguiti.
Ad esempio, se nel bianco si registra una produzione elevata di carbonio inorganico, è opportuno seguire il
procedimento di cui ai paragrafi da 27 a 32.
- Viene aggiunto il capitolo C. 47 Prova di tossicità sui pesci nei primi stadi di vita, equivalente alle linee guida OECD 210
(2013).
- Viene aggiunto il capitolo C.48 Saggio di tossicità a breve termine sulla riproduzione di pesci, equivalente alle linee
guida OECD 229 (2012).
- Viene aggiunto il capitolo C.49 Prova di tossicità acuta sugli embrioni di pesci, equivalente alle linee guida OECD 236
(2013).
- Viene aggiunto il capitolo C.50 Prova di tossicità su Myriophyllum spicatum in un sistema di prova senza sedimento,
equivalente alle linee guida OECD 238 (2014).
- Viene aggiunto il capitolo C.51 Prova di tossicità su Myriophyllum spicatum in un sistema di prova acqua-sedimento,
equivalente alle linee guida OECD 239 (2014).
È entrato in vigore dal 18/05/2017
VIII ATP Regolamento (UE) n.1390/2019
Sono stati introdotti due nuovi metodi di prova per la valutazione dell’ecotossicità e nove nuovi metodi di prova volti a
determinare la tossicità per la salute umana, mentre sette metodi di prova sono stati aggiornati. Undici di tali metodi di
prova consistono in prove in vitro intese a determinare l’irritazione/corrosione cutanea e oculare, la sensibilizzazione
cutanea, la genotossicità e gli effetti sul sistema endocrino.
Contenuto:
- Viene aggiornato il metodo B.4 Irritazione cutanea, equivalente al metodo OECD 404 (2015).
- Viene sostituito il capitolo B.17 con B.17 prova in vitro di mutazione genica su cellule di mammifero nei geni hprt exprt,
equivalente al metodo OECD 476 (2016).
- Viene sostituito il capitolo B.22 con B.22 saggio di letalità dominante nei roditori, equivalente al metodo OECD 478
(2016).
- Viene sostituito il capitolo B.23 con B.23 saggio di aberrazione cromosomica sugli spermatogoni di mammifero,
equivalente al metodo OECD 483 (2016).
- Viene sostituito il capitolo B.40 con B.40 corrosione cutanea in vitro: metodo di prova della resistenza elettrica
transcutanea (ter), equivalente al metodo OECD 430 (2015).
- Viene sostituito il capitolo B.40bis con "B.40bis corrosione cutanea in vitro: metodo di prova su un modello di
epidermide umana ricostituita (RhE), equivalente al metodo 431 (2016).
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
112
- Viene sostituito il capitolo B.46 con B.46 irritazione cutanea in vitro: metodo di prova su un modello di epidermide
umana ricostituita, equivalente al metodo 439 (2016).
- Viene aggiunto il capitolo B.63 prova di screening della tossicità per la riproduzione/lo sviluppo, equivalente al metodo
OECD 421 (2016).
- Viene aggiunto il capitolo B.64 studio di tossicità con dose ripetuta combinato con la prova di screening della tossicità
per la riproduzione/lo sviluppo, equivalente al metodo OECD 422 (2016).
- Viene aggiunto il capitolo B.65 metodo di prova in vitro con membrana impermeabile per la corrosione cutanea,
equivalente al metodo OECD 435 (2015).
- Viene aggiunto il capitolo B.66 SAGGI DI TRANSATTIVAZIONE in vitro tramite trasfezione stabile per l’individuazione di
sostanze agoniste e antagoniste dei recettori estrogenici, equivalente al metodo OECD 455 (2015).
- Viene aggiunto il capitolo B.67 prove in vitro di mutazione genica su cellule di mammifero utilizzando il gene timidina
chinasi, equivalente al metodo OECD 490 (2016).
- Viene aggiunto il capitolo B.68 metodo di prova di esposizione in vitro di breve durata per l’identificazione di i) sostanze
chimiche che inducono gravi lesioni oculari e ii) sostanze chimiche che non richiedono classificazione per irritazione
oculare o gravi lesioni oculari, equivalente al metodo OECD 491 (2017).
- Viene aggiunto il capitolo B.69 metodo di prova su modello di epitelio corneale umano ricostituito (RhCE) per
l’identificazione delle sostanze chimiche che non richiedono classificazione né etichettatura per irritazione oculare o
gravi lesioni oculari, equivalente al metodo OECD 492 (2017).
- Viene aggiunto il capitolo B.70 saggio in vitro che utilizza il recettore estrogenico ricombinante umano (hrER) per
individuare le sostanze chimiche che presentano un’affinità di legame con i recettori di estrogeni equivalente al metodo
OECD 493 (2015).
- Viene aggiunto il capitolo B.71 prove di sensibilizzazione cutanea in vitro riguardanti l’evento chiave nell’attivazione di
cellule dendritiche nel meccanismo d’azione degli effetti avversi (AOP) per la sensibilizzazione cutanea, equivalente al
metodo OECD 442E (2017)
- Viene aggiunto il capitolo "C.52 prova estesa di riproduzione su una generazione di medaka (MEOGRT), equivalente al
metodo OECD 240 (2015).
- Viene aggiunto il capitolo C.53 metodo di prova sulla crescita e lo sviluppo delle larve di anfibio (LAGDA), equivalente
al metodo OECD 241 (2015).
Si applica dal 16/10/2019
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
113
Elenco aggiornato dei metodi di prova al Regolamento (UE) n. 1390/2019
L’elenco aggiornato dei metodi al VIII ATP Regolamento (UE) n.1390/2019, è indicato nelle seguenti tabelle distinte in:
✓ PARTE A: metodi per la determinazione delle proprietà fisico-chimiche
✓ PARTE B: metodi per la determinazione della tossicità e degli altri effetti sulla salute
✓ PARTE C: metodi per la determinazione dell'ecotossicità
PARTE A: METODI PER LA DETERMINAZIONE DELLE PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE
Metodi Regolamento 440/2008 ATP al Reg.(UE) 440/2008 Metodi OECD
A.1.TEMPERATURADI FUSIONE/CONGELAMENTO OECD 102 (1981)
A.2.TEMPERATURA DI EBOLLIZIONE OECD 103 (1981)
A.3.DENSITÀ RELATIVA OECD 109 (1981)
A.4.TENSIONE DI VAPORE I ATP 761/2009 OECD 104 (2004)
A.5.TENSIONE SUPERFICIALE OECD 115 (1981)
A.6.IDROSOLUBILITÀ IV ATP 260/2014 OECD 105 (1995)
A.8.COEFFICIENTE DI RIPARTIZIONE OECD 107 (1981)
A.9.PUNTO D'INFIAMMABILITÀ -
A.10.INFIAMMABILITÀ (SOLIDI) -
A.11.INFIAMMABILITÀ (GAS) -
A.12.INFIAMMABILITÀ (CONTATTO CON L'ACQUA) -
A.13.PROPRIETÀ PIROFORICHE DI SOLIDI E LIQUIDI -
A.14.PROPRIETÀ ESPLOSIVE -
A.15.TEMPERATURA DI AUTOACCENSIONE (LIQUIDI E GAS) -
A.16.TEMPERATURA DI AUTOACCENSIONE RELATIVA DEI SOLIDI -
A.17.PROPRIETÀ OSSIDANTI (SOLIDI) -
A.18.PESO MOLECOLARE MEDIO NUMERICO E DISTRIBUZIONE DEL PESO
MOLECOLARE DI POLIMERI -
A.19.CONTENUTO DI FRAZIONI A BASSO PESO MOLECOLARE IN POLIMERI -
A.20.COMPORTAMENTO DI SOLUZIONE/ESTRAZIONE DEI POLIMERI IN ACQUA -
A.21.PROPRIETÀ COMBURENTI (LIQUIDI) -
A.22.DETERMINAZIONE DEL DIAMETRO MEDIO DELLE FIBRE RISPETTO LA
LUNGHEZZA
A.23.COEFFICIENTE DI RIPARTIZIONE (1-OTTANOLO/ACQUA): METODO
DELL’AGITAZIONE LENTA IV ATP 260/2014 OECD 123 (2006)
A.24.COEFFICIENTE DI RIPARTIZIONE (N-OTTANOLO/ACQUA), METODO DELLA
CROMATOGRAFIA LIQUIDA AD ALTE PRESTAZIONI (HPLC) VI ATP 266/2016 OECD 117 (2004)
A.25.COSTANTI DI DISSOCIAZIONE IN ACQUA (METODO DELLA TITOLAZIONE –
METODO SPETTROFOTOMETRICO – METODO CONDUTTIMETRICO) VII ATP 735/2017 OECD 112 (1981)
Tabella 47- PARTE A: metodi per la determinazione delle proprietà fisico-chimiche
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
114
PARTE B: METODI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TOSSICITÀ E DEGLI ALTRI EFFETTI SULLA SALUTE
Metodi Regolamento 440/2008 ATP al Reg.(UE) 440/2008 Metodi OECD
B.1 BIS.TOSSICITÀ ORALE ACUTA — METODO A DOSE FISSA OECD 420 (2001)
B.1 TER.TOSSICITÀ ACUTA PER VIA ORALE — METODO DELLA CLASSE DI
TOSSICITÀ ACUTA
OECD 423 (2001)
B.2.TOSSICITÀ ACUTA PER INALAZIONE IV ATP 260/2014 OECD 403 (2009)
B.3.TOSSICITÀ ACUTA PER VIA CUTANEA -
B.4.TOSSICITÀ ACUTA: IRRITAZIONE/CORROSIONE CUTANEA VIII ATP 1390/2019 OECD 404 (2015)
B.5.IRRITAZIONE/CORROSIONE OCULARE ACUTA VII ATP 735/2017 OECD 405 (2002)
B.6.SENSIBILIZZAZIONE CUTANEA OECD 406
B.7.TOSSICITÀ A DOSE RIPETUTA (28 GIORNI) PER VIA ORALE NEI RODITORI IV ATP 260/2014 OECD 407 (2008)
B.8.TOSSICITÀ SUBACUTA PER INALAZIONE: STUDIO A 28 GIORNI IV ATP 260/2014 OECD 412 (2009)
B.9.TOSSICITÀ A DOSE RIPETUTA (28 GIORNI) PER VIA CUTANEA -
B.10.PROVA IN VITRO DI ABERRAZIONE CROMOSOMICA NEI MAMMIFERI VII ATP 735/2017 OECD 473 (2016)
B.11.PROVA IN VITRO DI ABERRAZIONE CROMOSOMICA NEL MIDOLLO OSSEO
DEI MAMMIFERI
VII ATP 735/2017 OECD 475 (2016)
B.12.PROVA SU MICRONUCLEI NEGLI ERITROCITI DEI MAMMIFERI VII ATP 735/2017 OECD 474 (2016)
B.13/14.MUTAGENICITÀ — TEST DI REVERSIONE SU BATTERI OECD 471 (1997)
B.15. SAGGIO DI MUTAGENESI E PRESCREENING DI CANCEROGENESI MUTAZIONE GENICA:
SACCHAROMYCES CEREVISIAE
VII ATP 735/2017 -
B.16. RICOMBINAZIONE MITOTICA: SACCHAROMYCES CEREVISIAE VII ATP 735/2017 -
B.17.MUTAGENICITÀ — TEST IN VITRO DI MUTAZIONE GENICA SU CELLULE DI
MAMMIFERO
VIII ATP 1390/2019 OECD 476 (2016)
B.18. DANNO E RIPARAZIONE DEL DNA: SINTESI NON PROGRAMMATA DEL DNA —
CELLULE DI
MAMMIFERO IN VITRO
VII ATP 735/2017 -
B.19. SAGGIO DEGLI SCAMBI TRA CROMATIDI FRATELLI IN VITRO VII ATP 735/2017 -
B.20. SAGGIO DEI LETALI RECESSIVI LEGATI AL SESSO: DROSOPHILA MELANOGASTER VII ATP 735/2017 -
B.21.SAGGIO IN VITRO DI TRASFORMAZIONE DI CELLULE DI MAMMIFERO -
B.22.SAGGIO DEI LETALI DOMINANTI NEI RODITORI VIII ATP 1390/2019 OECD 478 (2016)
B.23.TEST DI ABERRAZIONE CROMOSOMICA SUGLI SPERMATOGONI DI
MAMMIFERO
VIII ATP 1390/2019 OECD 483 (2016)
B.24. SAGGIO DELLE MACCHIE (SPOT TEST): TOPI VII ATP 735/2017 -
B.25.TRASLOCAZIONI EREDITABILI: TOPO -
B26.TEST DI TOSSICITÀ ORALE SUBCRONICA STUDIO DELLA TOSSICITÀ ORALE
CON SOMMINISTRAZIONE RIPETUTA DI DOSI PER 90 GIORNI SUI RODITORI
OECD 408 (1998)
B.27.TEST DI TOSSICITÀ ORALE SUBCRONICA STUDIO DELLA TOSSICITÀ ORALE
CON SOMMINISTRAZIONE RIPETUTA DI DOSI PER 90 GIORNI SUI NON
RODITORI
OECD 409 (1998)
B.28.SAGGIO DI TOSSICITÀ CUTANEA SUBCRONICA SAGGIO CON
SOMMINISTRAZIONE CUTANEA RIPETUTA DI DOSI PER 90 GIORNI
USANDO SPECIE DI RODITORI
-
B.29.TOSSICITÀ SUBACUTA PER INALAZIONE: STUDIO A 90 GIORNI IV ATP 260/2014 OECD 413 (2009)
B.30.SAGGIO DI TOSSICITÀ CRONICA IV ATP 260/2014 -
B.31.STUDIO DI TOSSICITÀ PRENATALE OECD 414 (2001)
B.32.STUDI DI CANCEROGENESI IV ATP 260/2014 OECD 451 (2009)
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
115
PARTE B: METODI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TOSSICITÀ E DEGLI ALTRI EFFETTI SULLA SALUTE
Metodi Regolamento 440/2008 ATP al Reg.(UE) 440/2008 Metodi OECD
B.33.STUDI COMBINATI DI TOSSICITÀ CRONICA/ CANCEROGENESI IV ATP 260/2014 OECD 453 (2009)
B.34.SAGGIO DI TOSSICITÀ SULLA RIPRODUZIONE: UNA GENERAZIONE -
B.35.STUDIO DI TOSSICITÀ RIPRODUTTIVA A DUE GENERAZIONI OECD 416 (2001)
B.36.TOSSICOCINETICA IV ATP 260/2014 OECD 417 (2010)
B.37.NEUROTOSSICITÀ RITARDATA DI SOSTANZE ORGANOFOSFORICHE DOPO
ESPOSIZIONE ACUTA
OECD 418
B.38.NEUROTOSSICITÀ RITARDATA DI SOSTANZE ORGANOFOSFORICHE:
STUDIO CON SOMMINISTAZIONE RIPETUTA PER 28 GIORNI
OECD 419
B.39.TEST IN VIVO DI SINTESI NON PROGRAMMATA DI DNA (UDS) SU CELLULE
EPATICHE DI MAMMIFERO
OECD 486 (1997)
B.40.CORROSIONE CUTANEA IN VITRO: TEST DI RESISTENZA ELETTRICA
TRANSCUTANEA (TER)
VIII ATP 1390/2019 OECD 430 (2015)
B.40BIS.CORROSIONE CUTANEA IN VITRO: TEST SU MODELLI DI PELLE UMANA VIII ATP 1390/2019 OECD 431 (2016)
B.41.SAGGIO DI FOTOTOSSICITÀ IN VITRO 3T3 NRU OECD 432 (2004)
B.42.SENSIBILIZZAZIONE CUTANEA: LOCAL LYMPH NODE ASSAY III ATP 640/2012
B.43.STUDI DI NEUROTOSSICITÀ NEI RODITORI OECD 424 (1997)
B.44.ASSORBIMENTO CUTANEO: METODO IN VIVO OECD 427 (2004)
B.45.ASSORBIMENTO CUTANEO: METODO IN VITRO OECD 428 (2004)
B.46.IRRITAZIONE CUTANEA IN VITRO.TEST SU EPIDERMIDE UMANA
RICOSTRUITA
VIII ATP 1390/2019 OECD 439 (2016)
B.47.METODO DI PROVA DELL'OPACITÀ E DELLA PERMEABILITÀ DELLA CORNEA
NEI BOVINI PER L'IDENTIFICAZIONE DI I) SOSTANZE CHIMICHE CHE
INDUCONO GRAVI LESIONI OCULARI E II) SOSTANZE CHIMICHE CHE NON
RICHIEDONO CLASSIFICAZIONE PER IRRITAZIONE OCULARE O GRAVI
LESIONI OCULARI
VII ATP 735/2017 OECD 437 (2013)
B.48.CON IL CAPITOLO B.48 METODO DI PROVA SULL'OCCHIO ISOLATO DEI
POLLI (ISOLATED CHICKEN EYE — ICE) PER L'IDENTIFICAZIONE DI I)
SOSTANZE CHIMICHE CHE INDUCONO GRAVI LESIONI OCULARI E II)
SOSTANZE CHIMICHE CHE NON RICHIEDONO CLASSIFICAZIONE PER
IRRITAZIONE OCULARE O GRAVI LESIONI OCULARI
VII ATP 735/2017 OECD 438 (2013)
B.49.PROVA DEL MICRONUCLEO IN VITRO CON CELLULE DI MAMMIFERO VII ATP 735/2017 OECD 487 (2016)
B.50.SENSIBILIZZAZIONE CUTANEA: LIMPH NODE ASSAY:DA III ATP 640/2012
B.51.SENSIBILIZZAZIONE CUTANEA: LOCAL LIMPH NODE ASSAY BRDU-ELISA III ATP 640/2012 OECD 442 B
B.52.TOSSICITÀ ACUTA PER INALAZIONE – METODO DELLA CLASSE DI TOSSICITÀ
ACUTA
IV ATP 260/2014 OECD 436 (2009)
B.53.STUDIO DELLA NEUROTOSSICITÀ NELLA FASE DELLO SVILUPPO V ATP 900/2014 OECD 426 (2007)
B.54.SAGGIO UTEROTROICO SUI RODITORI: PROVA DI SCREENING A BREVE
TERMINE SULLE PROPRIETÀ ESTROGENICHE
V ATP 900/2014
OECD 440 (2007)
B.55.SAGGIO DI HERSHBERGER SUL RATTO: SAGGIO DI SCREENING A BREVE
TERMINE SULLE PROPRIETÀ (ANTI)ANDROGENICHE
V ATP 900/2014 OECD 441 (2009)
B.56.STUDIO ESTESO DELLA TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE SU UNA
GENERAZIONE
V ATP 900/2014 OECD 443 (2012)
B.57.SAGGIO DI STEROIDOGENESI SU H295R V ATP 900/2014 OECD 456 (2011)
B.58.SAGGI DI MUTAGENESI DI CELLULE SOMATICHE E GERMINALI DI RODITORI
TRANSGENICI
V ATP 900/2014 OECD 488 (2013)
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
116
PARTE B: METODI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TOSSICITÀ E DEGLI ALTRI EFFETTI SULLA SALUTE
Metodi Regolamento 440/2008 ATP al Reg.(UE) 440/2008 Metodi OECD
B.59.SENSIBILIZZAZIONE CUTANEA IN CHEMICO: SAGGIO DI REATTIVITÀ
PEPTIDICA DIRETTA (DPRA)
VII ATP 735/2017 OECD 442C (2015)
B.60.SENSIBILIZZAZIONE CUTANEA IN VITRO: METODO DI PROVA DELLA
LUCIFERASI ARE-NRF2
VII ATP 735/2017 OECD 442D (2015)
B.61.METODO DI PROVA DI DIFFUSIONE DELLA FLUORESCEINA PER
L'INDIVIDUAZIONE DI SOSTANZE CORROSIVE E GRAVEMENTE IRRITANTI
PER GLI OCCHI
VII ATP 735/2017 OECD 460 (2012)
B.62.TEST DELLA COMETA IN VIVO IN CONDIZIONI ALCALINE SU CELLULE DI
MAMMIFERI
VII ATP 735/2017 OECD 489 (2016)
B.63.PROVA DI SCREENING DELLA TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE/LO
SVILUPPO
VIII ATP 1390/2019 OECD 421 (2016)
B.64.STUDIO DI TOSSICITÀ CON DOSE RIPETUTA COMBINATO CON LA PROVA DI
SCREENING DELLA TOSSICITÀPER LA RIPRODUZIONE/LO SVILUPPO
VIII ATP 1390/2019 OECD 422 (2016)
B.65.METODO DI PROVA IN VITRO CON MEMBRANA IMPERMEABILE PER LA
CORROSIONE CUTANEA
VIII ATP 1390/2019 OECD 435 (2015)
B.66.SAGGI DI TRANSATTIVAZIONE IN VITRO TRAMITE TRASFEZIONE STABILE
PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOSTANZE AGONISTE E ANTAGONISTE DEI
RECETTORI ESTROGENICI
VIII ATP 1390/2019 OECD 455 (2015)
B.67.PROVE IN VITRO DI MUTAZIONE GENICA SU CELLULE DI MAMMIFERO
UTILIZZANDO IL GENE TIMIDINA CHINASI
VIII ATP 1390/2019 OECD 490 (2016)
B.68.METODO DI PROVA DI EPOSIZIONE IN VITRO DI BREVE DURATA PER
L’IDENTIFICAZIONE DI I) SOSTANZE CHIMICHE CHE INDUCONO GRAVI
LESIONI OCULARI E II) SOSTANZE CHIMICHE CHE NON RICHIEDONO
CLASSIFICAZIONE PER IRRITAZIONE OCULARE O GRAVI LESIONI OCULARI
VIII ATP 1390/2019 OECD 491 (2017)
B.69.METODO DI PROVA SU MODELLO DI EPITELIO CORNEALE UMANO
RICOSTITUITO (RHCE) PER L’IDENTIFICAZIONE DELLE SOSTANZE
CHIMICHE CHE NON RICHIEDONO CLASSIFICAZIONE NÉ ETICHETTATURA
PER IRRITAZIONE OCULARE O GRAVI LESIONI OCULARI
VIII ATP 1390/2019 OECD 492 (2017)
B.70.SAGGIO IN VITRO CHE UTILIZZA IL RECETTORE ESTROGENICO
RICOMBINANTE UMANO (HRER) PER INDIVIDUARE LE SOSTANZE
CHIMICHE CHE PRESENTANO UN’AFFINITÀ DI LEGAME CON I RECETTORI
DI ESTROGENI EQUIVALENTE AL METODO OECD 493 (2015)
VIII ATP 1390/2019 OECD 442E (2017)
B.71.PROVE DI SENSIBILIZZAZIONE CUTANEA IN VITRO RIGUARDANTI L’EVENTO
CHIAVE NELL’ATTIVAZIONE DI CELLULE DENDRITICHE NEL MECCANISMO
D’AZIONE DEGLI EFFETTI AVVERSI (AOP) PER LA SENSIBILIZZAZIONE
CUTANEA
VIII ATP 1390/2019 OECD 442E (2017)
Tabella 48- PARTE B: metodi per la determinazione della tossicità e degli altri effetti sulla salute
PARTE C: METODI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ECOTOSSICITÀ
Metodi Regolamento 440/2008 ATP al Reg.(UE) 440/2008 Metodi OECD
C.1.TOSSICITÀ ACUTA PER I PESCI OECD 203 (1981)
C.2.SAGGIO DI IMMOBILIZZAZIONE ACUTA IN DAPHNIA SP OECD 202 (2004)
C.3.ALGHE DI ACQUA DOLCE E CIANOBATTERI, PROVA DI INIBIZIONE ALLA
CRESCITA
VI ATP 266/2016 OECD 201 (2011)
C.4.BIODEGRADAZIONE DETERMINAZIONE DELLA «PRONTA» (READY)
BIODEGRADABILITÀ
-
C.5.DEGRADAZIONE — DOMANDA BIOCHIMICA DI OSSIGENO (BOD) -
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
117
PARTE C: METODI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ECOTOSSICITÀ
Metodi Regolamento 440/2008 ATP al Reg.(UE) 440/2008 Metodi OECD
C.6.DEGRADAZIONE — DOMANDA CHIMICA DI OSSIGENO (COD) -
C.7.DEGRADAZIONE — DEGRADAZIONE ABIOTICA: IDROLISI IN FUNZIONE DEL
pH
OECD 111 (2004)
C.8.TOSSICITÀ PER I LOMBRICHI OECD 207 (1981)
C.9.BIODEGRADAZIONE — ZAHN — WELLENS TEST OECD 302B (1981)
C.10.PROVA DI SIMULAZIONE SUI SISTEMI DI TRATTAMENTO AEROBICO DEI
LIQUAMI:C-10A: UNITÀ CON FANGHI ATTIVI-C.10-B: BIOFILM
IV ATP 260/2014 OECD 303 (2003)
C.11.FANGHI ATTIVI, PROVA DI INIBIZIONE DELLA RESPIRAZIONE
(OSSIDAZIONE DEL CARBONIO E DELL’AMMONIO)
VI ATP 266/2016 OECD 209 (2010)
C.12.BIODEGRADAZIONE — SAGGIO SCAS MODIFICATO OECD 302 A (1981)
C.13.BIOACCUMULO NEI PESCI: ESPOSIZIONE ATTRAVERSO L'AMBIENTE
ACQUATICO E PER VIA ALIMENTARE
VII ATP 735/2017 OECD 305 (2012)
C.14.TEST SULLA CRESCITA DEI PESCI GIOVANI OECD 215 (2000)
C.15.PESCI, PROVA DI TOSSICITÀ A BREVE TERMINE SUGLI STADI DI EMBRIONI
E DI LARVA CON SACCO VITELLINO
OECD 212 (1998)
C.16. API MELLIFERE — TEST DI TOSSICITÀ ORALE ACUTA OECD 213 (1998)
C.17.API MELLIFERE — TEST DI TOSSICITÀ ACUTA PER CONTATTO OECD 214 (1998)
C.18.ADSORBIMENTO/DESORBIMENTO: METODO DISCONTINUO
ALL'EQUILIBRIO
OECD 106 (2000)
C.19.STIMA DEL COEFFICIENTE DI ADSORBIMENTO (KOC) SUL TERRENO E SUI
FANGHI DI ACQUE DA SCARICO MEDIANTE CROMATOGRAFIA LIQUIDA
AD ALTA PRESTAZIONE (HPLC)
OECD 121 (2001)
C.20.PROVA DI RIPRODUZIONE CON DAPHNIA MAGNA OECD 211 (2012)
C.21.MICRORGANISMI DEL SUOLO: TEST DI TRASFORMAZIONE DELL'AZOTO OECD 216 (2000)
C.22.MICRORGANISMI DEL SUOLO: TEST DI TRASFORMAZIONE DEL CARBONIO OECD 217 (2000)
C.23.TRASFORMAZIONE AEROBICA E ANAEROBICA NEL SUOLO OECD 307 (2002)
C.24.TRASFORMAZIONE AEROBICA E ANAEROBICA NEI SISTEMI SEDIMENTOSI
ACQUATICI
OECD 308 (2002)
C.25.MINERALIZZAZIONE AEROBICA DELLE ACQUE DI SUPERFICIE-SAGGIO
DELLA SIMULAZIONE DELLA BIODEGRADAZIONE
I ATP 761/2009 OECD 309 (2004)
C.26.PROVA DI INIBIZIONE DELLA CRESCITA DI SPECIE DI LEMNA VI ATP 266/2016 OECD 221 (2006)
C.27.PROVA DI TOSSICITÀ SUL CHIRONOMIDE IN ACQUA-SEDIMENTO CON
SEDIMENTO ADDIZIONATO
IV ATP 260/2014 OECD 218 (2004)
C.28.PROVA DI TOSSICITÀ SUL CHIRONOMIDE IN ACQUA-SEDIMENTO CON
ACQUA ADDIZIONATA
IV ATP 260/2014 OECD 219 (2004)
C.29.PRONTA BIODEGRABILITÀ - CO2 IN RECIPIENTI ERMETICI (PROVA DEL CO2
SPAZIO DI TESTA)
IV ATP 260/2014 OECD 310 (2010)
C.30.BIOACCUMOLO NEGLI OLIGOCHETI TERRESTRI IV ATP 260/2014 OECD 317 (2010)
C.31.PROVA SULLE PIANTE TERRESTRI: EMERGENZA DELLE PLANTULE E
CRESCITA DELLE PLANTULE
VI ATP 266/2016 OECD 208 (2006)
C.32.PROVA DI RIPRODUZIONE SU ENCHITREIDI VI ATP 266/2016 OECD 204 (2004)
C.33.PROVA DI RIPRODUZIONE PER I LOMBRICHI (EISENIA FETIDA/ EISENIA
ANDREI)
VI ATP 266/2016 OECD 222 (2004)
C.34.DETERMINAZIONE DELL'INIBIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEI BATTERI
ANAEROBICI — RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI GAS DA FANGHI
DIGESTORI ANAEROBICI (DELLE ACQUE REFLUE)
VI ATP 266/2016 OECD 224 (2007)
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
118
PARTE C: METODI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ECOTOSSICITÀ
Metodi Regolamento 440/2008 ATP al Reg.(UE) 440/2008 Metodi OECD
C.35.PROVA DI TOSSICITÀ SU LUMBRICULUS IN ACQUA-SEDIMENTO CON
SEDIMENTO ADDIZIONATO
VI ATP 266/2016 OECD 225 (2007)
C.36.PROVA DI INIBIZIONE DEL TASSO RIPRODUTTIVO DI UN ACARO
PREDATORE (HYPOASPIS (GEOLAELAPS) ACULEIFER) IN CAMPIONI DI
SUOLO
VI ATP 266/2016 OECD 226 (2008)
C.37.SAGGIO DI 21 GIORNI SUI PESCI: SCREENING A BREVE TERMINE DELL'
ATTIVITÀ ANDROGENICA, ESTROGENICA E DELL'INIBIZIONE
DELL'AROMATASI
VI ATP 266/2016 OECD 230 (2009)
C.38.PROVA SULLA METAMORFOSI DEGLI ANFIBI VI ATP 266/2016 OECD 231 (2009)
C.39.PROVA DI RIPRODUZIONE DI COLLEMBOLI IN CAMPIONI DI SUOLO VI ATP 266/2016 OECD 232 (2009)
C.40.PROVA DI TOSSICITÀ SUL CICLO DI VITA DEI CHIRONOMIDI IN ACQUA-
SEDIMENTO CON ACQUA ADDIZIONATA O SEDIMENTO ADDIZIONATO
VI ATP 266/2016 OECD 233 (2010)
C.41.PROVA SULLO SVILUPPO SESSUALE DEI PESCI VI ATP 266/2016 OECD 234 (2011)
C.42.BIODEGRADABILITÀ NELL'ACQUA DI MARE VI ATP 266/2016 OECD 306 (1992)
C.43.BIODEGRADABILITÀ ANAEROBICA DELLE SOSTANZE ORGANICHE NEI
FANGHI DIGERITI: MISURAZIONE DELLA PRODUZIONE DI GAS
VI ATP 266/2016 OECD 311 (2006)
C.44.LISCIVIAZIONE SU COLONNE DI SUOLO VI ATP 266/2016 OECD 312 (2004)
C.45.STIMA DELLE EMISSIONI NELL'AMBIENTE PROVENIENTI DAL LEGNO
TRATTATO CON AGENTI DI CONSERVAZIONE: METODO DI
LABORATORIO PER GLI ARTICOLI IN LEGNO SENZA RIVESTIMENTO IN
CONTATTO CON L'ACQUA DOLCE O L'ACQUA DI MARE
VI ATP 266/2016 OECD 313 (2007)
C.46.BIOACCUMULO NEGLI OLIGOCHETI BENTONICI CHE VIVONO NEI
SEDIMENTI
VI ATP 266/2016 OECD 315 (2008)
C. 47.PROVA DI TOSSICITÀ SUI PESCI NEI PRIMI STADI DI VITA VII ATP 735/2017 OECD 210 (2013)
C.48.SAGGIO DI TOSSICITÀ A BREVE TERMINE SULLA RIPRODUZIONE DI PESCI VII ATP 735/2017 OECD 229 (2012)
C.49.PROVA DI TOSSICITÀ ACUTA SUGLI EMBRIONI DI PESCI VII ATP 735/2017 OECD 236 (2013)
C.50.PROVA DI TOSSICITÀ SU MYRIOPHYLLUM SPICATUM IN UN SISTEMA DI
PROVA SENZA SEDIMENTO
VII ATP 735/2017 OECD 238 (2014)
C.51.PROVA DI TOSSICITÀ SU MYRIOPHYLLUM SPICATUM IN UN SISTEMA DI
PROVA ACQUA-SEDIMENTO
VII ATP 735/2017 OECD 239 (2014)
C.52.PROVA ESTESA DI RIPRODUZIONE SU UNA GENERAZIONE DI MEDAKA
(MEOGRT)
VIII ATP 1390/2019 OECD 240 (2015)
C.53.METODO DI PROVA SULLA CRESCITA E LO SVILUPPO DELLE LARVE DI
ANFIBIO (LAGDA)
VIII ATP 1390/2019 OECD 241 (2015)
Tabella 49- PARTE C: metodi per la determinazione dell'ecotossicità
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
119
Il testo consolidato del Regolamento 440/2008/CE del 18.05.2017, tiene conto delle seguenti modifiche ed integrazioni:
Figura 22 – Ultimo testo consolidato disponibile del Regolamento (CE) n. 440/2008
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
120
APPENDICE N.3 Note sul database C&L (Inventario delle classificazioni) e sulle
classificazioni riportate.
Uno strumento indispensabile per la verifica delle classificazioni delle sostanze è il database di ECHA C&L (Classification and
Labelling), disponibile al link: https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/cl-inventory-database
Figura 23 – Pagina di accesso al database di ECHA
Come si vede dall’immagine sovrastante, la sostanza può essere ricercata per:
1. Nome della sostanza
2. Inventario CE (EC NR)
3. CAS NR
4. INDEX NR
5.
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
121
1. Nome della sostanza:
IUPAC Name
È basato sulle regole di nomenclatura internazionale sulle sostanze chimiche stabilite dallo IUPAC (International Union of
Pure and Applied Chemistry). La nomenclatura IUPAC è una soluzione sistematica di nominare le sostanze chimiche, sia
inorganiche che organiche. Nella nomenclatura IUPAC prefissi e suffissi vengono impiegati per descrivere il tipo e la
posizione dei gruppi funzionali presenti nella sostanza.
Altri nomi
Se per alcune sostanze non è possibile derivare un nome IUPAC è possibile far riferimento ad altri sistemi di nomenclatura
ufficialmente riconosciuti. È ad esempio il caso di:
a. Minerali e minerali grezzi; nomi mineralogici
b. Sostanze petrolifere
c. Colour Index Generic Names (http://www.colourindex.org, Colour Index International, Fourth Edition Online)
d. Additivi per olii
e. INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredients) (http://dg3.eudra.org/F3/inci/index.htm, Official INCI
website)
f. Nome SDA (Soap and Detergent Association) per I tensioattivi (http://www.cleaning101.com, official website of
SDA)
2. INVENTARIO CE (EC NR):
Il precedente quadro normativo aveva istituito tre distinti inventari per le sostanze: l’inventario europeo delle sostanze
chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS), la lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS) e la lista
dei “No-Longer Polymer” (NLP).
❖ L’EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) pubblicato su O.J. C 146A, 15.6.1990
è un inventario delle sostanze presenti sul mercato della Comunità europea tra il 1^ gennaio 1971 e il 18 settembre
1981.
Il registro fu creato in base all’art. 13 dalla direttiva 67/548/EEC - come modificata dalla Direttiva 79/831/CEE e
conformemente alle disposizioni dettate della decisione 81/437/CEE - riguardante l'etichettatura delle sostanze
pericolose: il numero EINECS deve apparire sull'etichetta e sull'imballaggio.
Questo inventario comprende circa 100.000 sostanze identificate da una denominazione chimica, da un numero
CAS e da un numero a sette cifre chiamato numero EINECS. I numeri EINECS sono rappresentati da un sistema a
sette cifre che inizia sempre per 2 o 3 (2XX-XXX-X o 3XX-XXX-X) ed inizia da 200-001-8.
Le sostanze elencate nell'EINECS sono considerate sostanze soggette a un regime transitorio ai sensi del
Regolamento REACH.
❖ ELINCS (European List of Notified Chemical Substances ): le sostanze notificate ed immesse sul mercato dopo il 18
settembre 1981 sono elencate nella lista europea delle sostanze chimiche notificate. Questo inventario (lista)
comprende tutte le sostanze notificate fino al 31 maggio 2008 ai sensi della direttiva 67/548/CEE e sue relative
modifiche. Tali sostanze sono dette “nuove sostanze” in quanto al 18 settembre 1981 non erano ancora state
immesse sul mercato comunitario. La commissione europea, dopo una revisione condotta dalle autorità
competente degli stati membri (MSCA), attribuiva un numero ELINCS a ciascuna sostanza. Contrariamente
all’EINECS, l’ELINCS non comprende un numero CAS tra le sue voci ma piuttosto un numero di notifica attribuito
dalla MSCA, il nome commerciale (se disponibile), la classificazione e la denominazione IUPAC per le sostanze
classificate. I Numeri ELINCS sono anch’essi numeri a sette cifre che però iniziano sempre per 4 (4XX-XXX-X) ed
inizia con 400-010-9.
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
122
❖ NLP - I polimeri erano esclusi dall’inserimento nell’ENEICS ed erano soggetti a regole speciali nell’ambito della
direttiva 67/548/CEE. Il termine polimero è stato ulteriormente definito nel 7° emendamento alla direttiva
67/548/CEE (Direttiva 92/32/CEE). In seguito all’attuazione di tale definizione, alcune sostanze che venivano
considerati polimeri, conformemente alle norme EINECS che prevedevano l’obbligo di notifica, non erano più
considerate polimeri ai sensi del settimo emendamento. Poiché tutte le sostanze che non sono elencate nell’EINECS
erano soggette a notifica, tutte le sostanze “no-Longer Polymers” (NLP) teoricamente dovrebbero essere state
notificate. Tuttavia, il consiglio dei Ministri ha chiarito che non è richiesta una notifica retroattiva. Alla commissione
è stato chiesto di redigere un elenco di NLP e le sostanze da includere in tale elenco erano quelle presenti sul
mercato EU tra il 18 settembre 1981 (data di entrata in vigore della direttiva 79/831/CEE, sesta modifica della
direttiva 67/548/CEE) e il 31 ottobre 1993 (data di entrata in vigore della direttiva 92/32/CEE, settima modifica
della direttiva 67/548/CEE). Le sostanze presenti nell’elenco NLP, che non è esaustivo, sono identificate mediante
una denominazione chimica, un numero CAS e un numero a sette cifre chiamato numero NLP che inizia sempre con
5 (5xx-xxx-x).
Questi tre elenchi di sostanze in combinazione sono denominati inventario CE: ogni sostanza in questo inventario ha un
numero CE assegnato dalla Commissione europea.
All’entrata in vigore del REACH, l’agenzia europea per le sostanze chimiche ha deciso di mantenere un inventario per le
sostanze registrate il così detto “List number”.
Ogni dichiarante riceve infatti un numero di registrazione per ogni sostanza che viene registrata e se per tale sostanza non
è già disponibile il numero CE (EINECS, ELINCS, O NLP) per la sua identificazione, l’ECHA ne assegnera un numero della LIST
NUMBER in modo automatico in base ad alcuni criteri.
Anche in questo caso il numero è costituito da sette cifre che iniziano sempre per 6, 7, 8 o 9 (ovvero 6xx-xxx-x, 7xx-xxx-x,
8xx-xxx-x, 9xx-xxx-x):
- Ad una sostanza identificata nel fascicolo/nella presentazione da un numero CAS che non è collegato a un numero
CE o a un altro numero in elenco già attribuito dall’ECHA viene assegnato un numero che inizia con il 6 o con l’8;
- Ad una sostanza per la quale nel fascicolo è stato indicato esclusivamente il nome, che non può essere collegata a un
nome presente nell’inventario CE o a un nome in elenco, viene attribuito un numero in elenco che inizia con il 9;
- I numeri in elenco che iniziano con il 7 sono attribuiti nel corso del processo di richiesta dopo la verifica
dell’identificazione della sostanza. Queste voci corrispondolo ad un’identità della sostanza affidabile e verificata.
Di seguito si riporta un riepilogo per l’attribuzione del EC Number:
EC Number Fonte/Provenienza Status(*)
2XX-XXX-X EINECS (European INventory of Existing Commercial chemical Substances) List Ufficiale
3XX-XXX-X EINECS (European INventory of Existing Commercial chemical Substances) List Ufficiale
4XX-XXX-X ELINCS (European LIst of Notified Chemical Substances) List Ufficiale
5XX-XXX-X NLP (No-Longer Polymers) List Ufficiale
Tabella 50- Elenco EC Number
LIST Number Fonte/Provenienza Status
6XX-XXX-X Assegnato automaticamente alle sostanze identificate solo con un numero CAS. Non Ufficiale
7XX-XXX-X Assegnato manualmente alle sostanze convalidate dalle indagini dell'ECHA Non Ufficiale
8XX-XXX-X Assegnato automaticamente alle sostanze identificate solo con un numero CAS.
(continuazione della serie 6xx-xxx-x) Non Ufficiale
9XX-XXX-X Assegnato automaticamente alle sostanze senza un numero CAS o un altro
identificatore numerico Non Ufficiale
Tabella 51- Elenco List Number
(*) Ufficiale quando fanno riferimento agli inventari esistenti prima del regolamento REACH.
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
123
Nel caso della LIST NUMBER “non Ufficiali” le autorità e le società devono essere consapevoli del fatto che i numeri
di elenco non hanno alcun significato legale; piuttosto sono identificatori puramente tecnici per l'elaborazione di
un invio tramite REACH-IT.
I numeri di elenco non devono essere utilizzati nelle schede di dati di sicurezza o per documenti simili
(https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/registered-substances/information)
3. CAS NR
Il Nome CAS è il nome dato dal Chemical Abstract Service (CAS), divisione della American Chemical Society (Columbus, Ohio)
e la nomenclatura si basa su un set di criteri limitato che non sempre sono sufficienti per la derivazione del nome della
sostanza.
CAS REGISTRY comprende sostanze provenienti dalla letteratura scientifica dal 1957 ad oggi, con l’aggiunta di ulteriori
sostanze risalenti ai primi anni del 1900. CAS REGISTRY è aggiornato quotidianamente con migliaia di nuove sostanze. La
maggior parte delle banche dati consentono oggi di effettuare ricerche in base al N. CAS.
Il N. CAS è costituito da 3 sequenze di numeri separati da trattini:
- Il primo gruppo è costituito da un n° variabile di cifre (fino a 6);
- il secondo da due cifre;
- il terzo ed ultimo gruppo è costituito da una singola cifra.
I numeri sono assegnati in ordine progressivo e non hanno quindi alcun significato chimico.
Se una molecola ha più isomeri, ciascun isomero ha un N. CAS differente, ad esempio:
- il N. CAS dell’o-xilene è 95-47-6, del m-xilene 108-38-3, del p-xilene 106-42-3mentre quello della miscela è 1333-
20-7;
- Agli stereoisomeri e alle miscele racemiche sono assegnati numeri di registro CAS specifici (discreti): L-epinefrina
ha 51-43-4, D-epinefrina ha 150-05-0 e DL-epinefrina racemica ha 329-65-7.
Fasi diverse della stessa sostanza hanno lo stesso numero di CAS ad esempio l’acqua liquida e il ghiaccio hanno entrambi
7732-18-5.
Strutture cristalline differenti hanno invece N. CAS diversi: ad esempio il carbonio in generale è 7440-44-0, la grafite è 7782-
42-5 e il diamante è 7782-40 -3.
Miscele di composizione nota o sconosciuta comunemente riscontrate possono ricevere un N. di CAS come ad esempio la
colorazione Leishman (12627-53-1) e l'olio di senape (8007-40-7).
Alcuni metalli sono individuati dal loro stato di ossidazione: ad es. l'elemento cromo ha 7440-47-3, il Cromo (III) trivalente
ha 16065-83-1 e lo ione Cr (VI) esavalente ha 18540-29-9.
Occasionalmente intere classi di molecole ricevono un singolo N. di CAS: ad esempio la classe di enzimi nota come alcol
deidrogenasi ha 9031-72-5.
Il numero di CAS viene assegnato a:
1. Composti organico;
2. Composti inorganici;
3. Metalli;
4. Leghe;
5. Minerali;
6. composti di coordinazione
7. Organometalli;
8. Elementi;
9. Isotopi;
10. Particelle nucleari
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
124
11. Proteine e acidi nucleici;
12. Polimeri;
13. Materiale a composizione non completamente conosciuta/variabile (UVCBs).
4. INDEX NUMBER (Nr)
È un numero presente nell’allegato VI del CLP formato dalle seguenti cifre: XXX-XXX-XX-X.
La presenza di questo identificativo per la sostanza sta ad indicare che per tale sostanza è presente una classificazione
armonizzata. È possibile trovare l’elenco di tutte le sostanze armonizzate al seguente link:
Il database si trova al seguente link: https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/annex-vi-to-clp
Ricerca “semplice” di una sostanza
Per effettuare la ricerca semplice di una sostanza è possibile andare sul link: https://echa.europa.eu/it/home e cercare la
sostanza per nome, numero CE o CAS:
Figura 24 – Maschera per ricerca semplice di una sostanza nel database di ECHA
ATTENZIONE: è necessario mettere il flag in “ho letto e accetto l’avviso legale”.
Cliccando su ricerca compare la sostanza selezionata:
E cliccando sul nome della sostanza (sempre e solo in inglese) compaiono tutta una serie di informazioni sulla sostanza
stessa.
Scorrendo nella pagina, si arriva “C&L Inventory”
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
125
E cliccando si apre la seguente schermata:
Figura 25 – Maschere per effettuare la ricerca nel database di ECHA
Di seguito si riporta il significato asterischi che si possono ritrovare in alcune classificazioni armonizzate:
- (*) Classificazione di minima;
- (**) una via di esposizione non può essere esclusa;
- (***) si riferisce alle indicazioni generali per la fertilità e lo sviluppo H360-H361;
- (****) voce dei pericoli fisici da confermare con prove.
Possono inoltre essere ulteriori indicazioni associate alle indicazioni di pericolo: ad esempio con H360-H361 (tossicità per
la riproduzione) possiamo trovare le seguenti lettere:
- F: può nuocere alla fertilità;
- f: sospetto di nuocere alla fertilità;
- D: può nuocere al feto;
- d: sospettato di nuocere al feto;
- i: via di esposizione inalatoria (ad esempio H350i)
È inoltre necessario prestare attenzione anche ai limiti specifici e ai valori STA/ATE armonizzati se sono riportati e ai fattori
M:
“Dal X ATP Regolamento (UE) 776/2017:
Se un fattore M è stato armonizzato per sostanze classificate come pericolose per l'ambiente acquatico nelle categorie
pericolo acuto 1 o pericolo cronico 1, tale fattore M è riportato nella tabella 3 nella stessa colonna in cui sono riportati
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
126
i limiti di concentrazione specifici. Se un fattore M per la categoria di tossicità acquatica acuta 1 ed un fattore M per
la categoria di tossicità acquatica cronica 1 sono stati armonizzati, ogni fattore M va elencato nella stessa riga in cui
si trova la sua differenziazione corrispondente. Se nella tabella 3 viene indicato un solo fattore M e la sostanza è
classificata nella categoria di tossicità acquatica acuta 1 e di tossicità acquatica cronica 1, tale fattore M va utilizzato
dal produttore, dall'importatore o dall'utilizzatore a valle per la classificazione di una miscela che contiene questa
sostanza per i pericoli acuto e a lungo termine per l'ambiente acquatico usando il metodo della somma. Se nella
tabella 3 non viene indicato alcun fattore M il produttore, l'importatore o l'utilizzatore a valle definiscono un fattore
M basandosi sui dati disponibili per la sostanza. Per la definizione e l'utilizzo dei fattori M, cfr. punto 4.1.3.5.5.5
dell'allegato I.”
Ricordiamo che nel database sono riportare sia le classificazioni armonizzate (con vincolo legale) e anche quelle notificate
ai sensi del regolamento CLP (art.1.c, art.40) e del REACH, che possono essere aggiornate a seguito di ulteriori informazioni
o adeguamenti al progresso tecnico.
Nella parte alta della schermata si trova, se disponibile, la classificazione armonizzata secondo il Regolamento CLP:
Figura 26 – Classificazione armonizzata (in azzurro)nel database di ECHA
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
127
CLASSIFICAZIONE ARMONIAZZATA E AUTOCLASSIFICAZIONE:
Classificazione Armonizzata – allegato VI del CLP
Le classificazioni armonizzate sono elencate nell’allegato VI al regolamento CLP e devono essere applicate da tutti i
fabbricanti, gli importatori o gli utilizzatori a valle di tali sostanze e delle miscele contenenti tali sostanze.
L’armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura può essere proposta per le sostanze attualmente non incluse
come voci nell’allegato VI al regolamento CLP o per quelle con una classificazione armonizzata esistente, che necessita
di essere modificata sia per via della disponibilità di nuove informazioni, di nuovi sviluppi scientifici o tecnici, di
modifiche dei criteri di classificazione, sia sulla base della rivalutazione dei dati esistenti.
L’autorità competente di uno Stato membro (MSCA), o un fabbricante, importatore e utilizzatore a valle di una
sostanza, può presentare una proposta di armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura all’ECHA. Ciò può
avvenire nelle tre situazioni di seguito specificate:
• quando una sostanza è cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione o è un sensibilizzante delle vie
respiratorie;
• quando è giustificata la necessità di una classificazione per una sostanza a livello europeo per altre classi di
pericolo;
• per aggiungere una o più nuove classi di pericolo a una voce esistente (in base alle condizioni precedenti).
Solo le autorità competenti degli Stati membri possono proporre:
• la revisione di una voce armonizzata esistente, per qualsiasi sostanza che rientri nell’ambito di applicazione
del regolamento CLP;
• quando una sostanza è una sostanza attiva utilizzata in biocidi o prodotti fitosanitari.
Se una sostanza ha una classificazione armonizzata, ma è stata registrata con una classificazione diversa perché è più
severa o con una classificazione di minima che viene valutata diversamente vale quella registrata.
Bisogna prestare particolare attenzione alle eventuali note riportate nella classificazione armonizzata dell’All. VI.
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
128
Allegato VI del CLP - Paragrafo 1.1.3.1.
“Note relative all’identificazione, alla classificazione e all’etichettatura delle SOSTANZE”
- Nota A: fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 2, il
nome della sostanza deve figurare sull’etichetta
sotto una delle designazioni di cui alla parte 3. Nella
parte 3 è talvolta utilizzata una descrizione
generale del tipo «composti di ...» o «sali di ...». In
tal caso il fornitore è tenuto a precisare
sull’etichetta il nome esatto, tenendo conto di
quanto indicato alla sezione 1.1.1.4.
- Nota B: Talune sostanze (acidi, basi, ecc.) sono
immesse sul mercato in soluzione acquosa a diverse
concentrazioni e richiedono pertanto una
classificazione e un'etichettatura diverse poiché i
pericoli variano in funzione della concentrazione.
Nella parte 3 per le sostanze accompagnate dalla
nota B è utilizzata una denominazione generale del
tipo: «acido nitrico...%». In questo caso il fornitore
deve indicare sull’etichetta la concentrazione della
soluzione in percentuale. La concentrazione espressa
in percentuale viene sempre intesa peso/peso, salvo
altra indicazione.
- Nota C: Alcune sostanze organiche possono essere
commercializzate sia in forma isomerica specifica sia
come miscela di più isomeri. In questo caso, il
fornitore deve specificare sull'etichetta se la sostanza
è un isomero specifico o una miscela di isomeri.
- Nota D: Alcune sostanze che tendono
spontaneamente alla polimerizzazione o alla
decomposizione sono generalmente immesse sul
mercato in forma stabilizzata ed è sotto tale forma
che sono elencate nella parte 3. Tuttavia, tali
sostanze sono talvolta immesse sul mercato sotto
forma non stabilizzata. In questo caso il fornitore
deve specificare sull’etichetta il nome della sostanza
seguito dalla dicitura «non stabilizzata».
- Nota F: Questa sostanza può contenere stabilizzanti.
Se lo stabilizzante modifica le caratteristiche di
pericolosità della sostanza, indicate dalla
classificazione riportata nella parte 3, la
classificazione e l’etichettatura devono essere
effettuate in base alle regole per la classificazione e
l’etichettatura delle miscele pericolose.
- Nota G :La sostanza può essere immessa sul mercato
in forma esplosiva, nel qual caso deve essere valutata
utilizzando metodi di prova appropriati. La
classificazione e l'etichettatura devono corrispondere
alle proprietà esplosive.
- Nota J :La classificazione come cancerogeno o
mutageno non è necessaria se si può dimostrare che
la sostanza contiene benzene in percentuale inferiore
allo 0,1 % di peso/peso (EINECS n. 200-753-7). La
presente nota si applica soltanto a talune sostanze
composte derivate dal carbone e dal petrolio figuranti
nella parte 3.
- Nota K :La classificazione come cancerogeno o
mutageno non è necessaria se si può dimostrare che
la sostanza contiene 1,3-butadiene in percentuale
inferiore allo 0,1 % di peso/peso (EINECS n. 203-450-
8). Se la sostanza non è classificata come
cancerogena o mutagena dovrebbero almeno
figurare i consigli di prudenza (P102-)P210-P403
(tabella 3.1) o la frase S (2-)9-16 (tabella 3.2). La
presente nota si applica soltanto a talune sostanze
composte derivate dal petrolio contenute nella parte
3.
- Nota L: La classificazione come cancerogeno non è
necessaria se si può dimostrare che la sostanza
contiene meno del 3 % di estratto di Dmso secondo la
misurazione IP 346 «Determinazione dei policiclici
aromatici negli oli di base inutilizzati lubrificanti e
nelle frazioni di petrolio senza asfaltene — estrazione
di dimetile sulfosside», Institute of Petroleum,
Londra. La presente nota si applica soltanto a talune
sostanze composte derivate dal petrolio contenute
nella parte 3.
- Nota M: La classificazione come cancerogeno non è
necessaria se si può dimostrare che la sostanza
contiene benzo[a]-pirene in percentuale inferiore allo
0,005 % di peso/peso (EINECS n. 200-028-5). La
presente nota si applica soltanto a talune sostanze
composte derivate dal carbone figuranti nella parte
3.
- Nota N: La classificazione come cancerogeno non è
necessaria se si conosce l'intero iter di raffinazione e
si può dimostrare che la sostanza da cui il prodotto è
derivato non è cancerogena. La presente nota si
applica soltanto a talune sostanze composte derivate
dal petrolio contenute nella parte 3.
- Nota P: La classificazione come cancerogeno o
mutageno non è necessaria se si può dimostrare che
la sostanza contiene benzene in percentuale inferiore
allo 0,1 % di peso/peso (EINECS n. 200-753-7). Se la
sostanza non è classificata come cancerogena,
devono almeno figurare i consigli di prudenza (P102-
)P260- P262-P301 + P310-P331 (tabella 3.1) o la frase
S (2-)23-24-62 (tabella 3.2). La presente nota si
applica soltanto a talune sostanze composte derivate
dal petrolio contenute nella parte 3.
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
129
- Nota Q: La classificazione come cancerogeno non si
applica se è possibile dimostrare che la sostanza in
questione rispetta una delle seguenti condizioni:
o una prova di persistenza biologica a breve
termine mediante inalazione ha mostrato che le
fibre di lunghezza superiore a 20 μm presentano
un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a
10 giorni, oppure
o una prova di persistenza biologica a breve
termine mediante instillazione intratracheale ha
mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20
μm presentano un tempo di dimezzamento
ponderato inferiore a 40 giorni, oppure
o un'adeguata prova intraperitoneale non ha
rivelato evidenza di un eccesso di
cancerogenicità, oppure
o una prova di inalazione appropriata a lungo
termine ha dimostrato assenza di effetti patogeni
significativi alterazioni neoplastiche.
— Nota R : La classificazione come cancerogeno non si
applica alle fibre il cui diametro geometrico medio
ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori
geometrici standard, risulti superiore a 6 μm.
— Nota S : Per questa sostanza non è obbligatoria
l’etichetta prescritta all’articolo 17 (v. punto 1.3
dell’allegato I) (tabella 3).
— Nota T: Questa sostanza può essere immessa sul
mercato in una forma che non presenta i pericoli fisici
indicati dalla classificazione nella voce della parte 3 .
Se i risultati delle prove realizzate secondo il metodo
o i metodi di cui all'allegato I, parte 2, del presente
regolamento dimostrano che la forma specifica della
sostanza immessa sul mercato non presenta tale
proprietà fisica o tali pericoli fisici, la sostanza è
classificata in base al risultato o ai risultati di tale
prova o tali prove. Le informazioni pertinenti,
compreso un riferimento al metodo o ai metodi delle
prove devono essere incluse nella scheda dei dati di
sicurezza.
— Nota U ( tabella 3) : Al momento dell'immissione sul
mercato i gas vanno classificati «Gas sotto pressione»
in uno dei gruppi pertinenti gas compresso, gas
liquefatto, gas liquefatto refrigerato o gas dissolto. Il
gruppo dipende dallo stato fisico in cui il gas è
confezionato e pertanto va attribuito caso per caso.
Sono assegnati i seguenti codici:
o Press Gas (Comp.)
o Press Gas (Liq.)
o Press Gas (Ref.Liq.)
o Press Gas (Diss.) Gli areosol non vanno classificati come
gas sottopressione (cfr. alleato I, parte 2 punto 2.3.2.1.
nota 2
o )
Allegato VI del CLP - Paragrafo 1.1.3.2.
“Note relative all’identificazione, alla classificazione e all’etichettatura delle MISCELE”
— Nota 1:Le concentrazioni indicate o, in loro assenza,
le concentrazioni generiche di cui al presente
regolamento, sono espresse in percentuale in peso
dell’elemento metallico calcolata in rapporto al peso
totale della miscela.
— Nota 2:La concentrazione indicata di isocianato
rappresenta la percentuale in peso del monomero
libero, calcolata in rapporto al peso totale della
miscela.
— Nota 3: La concentrazione indicata è espressa in
percentuale in peso degli ioni cromato disciolti in
acqua, calcolata in rapporto al peso totale della
miscela.
— Nota 5: I limiti di concentrazione delle miscele
gassose sono espressi in percentuale volume/volume.
— Nota 7: Le leghe contenenti nichel sono classificate
sensibilizzanti della pelle quando rilascino tassi
superiori a 0,5 μg Ni/cm2/settimana misurati
secondo il metodo di prova conformi alle norme
europee EN 1811.
— Nota 8: La classificazione come cancerogeno non è
necessaria se si può dimostrare che la concentrazione
massima teorica di formaldeide rilasciabile, a
prescindere dalla fonte, nella miscela all’atto
dell’immissione sul mercato è inferiore allo 0.1%.
— Nota 9: La classificazione come mutageno non è
necessaria se si può dimostrare che la concentrazione
massima teorica di formaldeide rilasciabile, a
prescindere dalla fonte, nella miscela all’atto
dell’immissione sul mercato è inferiore allo 1%.
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
130
Autoclassificazione
Un principio fondamentale del regolamento (CLP) è l’autoclassificazione di una sostanza o di una miscela da parte del
fabbricante, dell’importatore o dell’utilizzatore a valle.
Ciò comporta l’identificazione dei pericoli della sostanza o della miscela e la comparazione delle informazioni sui
pericoli con i criteri stabiliti nel regolamento CLP. La classificazione si basa sulle proprietà pericolose di una sostanza o
di una miscela e non sulla probabilità di esposizione e sulle considerazioni in materia di rischio.
L’autoclassificazione mira a stabilire se una sostanza o una miscela chimica presenti pericoli fisici, per la salute e/o per
l’ambiente e a comunicare correttamente tali pericoli, tramite un’etichettatura adeguata, nella catena di
approvvigionamento quando il prodotto è immesso sul mercato, indipendentemente dal volume della sostanza o della
miscela prodotta.
Nell’ambito del regolamento CLP, una sostanza deve essere auto classificata se non presenta una classificazione
armonizzata nell’allegato VI al regolamento CLP e se presenta proprietà pericolose. Per una sostanza che presenta già
una classificazione armonizzata (una voce nell’allegato VI al regolamento CLP), la classificazione armonizzata di pericolo
è giuridicamente vincolante per le classi di pericolo e le differenziazioni di cui alla voce. Le classi di pericolo e le
differenziazioni non contemplate nella voce devono essere valutate e auto classificate, a seconda dei casi.
Una classificazione armonizzata può prevedere delle eccezioni se giustificate, ad es., da uno stato fisico o da una forma
fisica diversi della sostanza immessa sul mercato o da una nota associata alla voce dell’allegato VI. Inoltre, una
classificazione indicata nell’allegato VI come classificazione minima deve essere valutata sulla base delle informazioni
disponibili e, nel caso in cui esistano dati che conducano alla classificazione della sostanza in una categoria più severa
di quella minima, occorre utilizzare la categoria più severa.
Per una sostanza attualmente non inclusa nella voce dell’allegato VI (ovvero, la sostanza non presenta una
classificazione armonizzata per nessuna classe di pericolo), tutte le classi di pericolo pertinenti devono essere valutate
dal fabbricante o dall’importatore e l’autoclassificazione deve essere applicata a tutte le classi di pericolo per cui i
criteri di classificazione risultano soddisfatti.
Le miscele devono essere sempre auto classificate prima di essere immesse sul mercato, in quanto non sono soggette
a classificazione ed etichettatura armonizzate (CLH).
Per ottenere un’autoclassificazione, il classificatore deve raccogliere tutte le informazioni disponibili e valutarne
l’adeguatezza e l’attendibilità. Le informazioni devono quindi essere valutate in base ai criteri di classificazione e deve
essere decisa la classificazione corrispondente.
La classificazione delle miscele segue un processo simile. Esse possono essere classificate in base ai dati relativi alla
miscela stessa, ai dati relativi a miscele simili testate o ai dati sui singoli componenti della miscela.
I fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle devono tenere conto dei nuovi sviluppi tecnici o scientifici e stabilire
se debba essere eseguita una nuova valutazione dell’autoclassificazione della sostanza o della miscela che immettono
sul mercato.
Elenco delle Indicazioni di Pericolo H (hazard Statement)
Le indicazioni di pericolo H esprimono la pericolosità della sostanza/miscela per tre categorie di pericolo(fisico, salute
e ambiente), oltre ad altre indicazioni supplementari. Ciascuna categoria di pericolo è codificata da un intervallo
numerico riportato nella seguente tabella:
Chiave di lettura delle indicazioni di pericolo H
200-299 Pericolo fisico
300-399 Pericolo per la salute
400-499 Pericolo per l’ambiente
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
131
Indicazioni di pericolo fisico
Codice Pericolo fisico
H201 Esplosivo; pericolo di esplosione di massa
H202 Esplosivo; grave pericolo di proiezione
H203 Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione
H204 Pericolo di incendio o di proiezione
H205 Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio
H206 Pericolo d’incendio di spostamento d’aria o di protezione; maggior rischio di esplosione se l’agente desensibilizzante è ridotto
H207 Pericolo d’incendio o di proiezione; maggior rischio di esplosione se l’agente desensibilizzante è ridotto
H208 Pericolo d’incendio; maggior rischio di esplosione se l’agente desensibilizzante è ridotto
H220 Gas altamente infiammabile
H221 Gas infiammabile
H222 Aerosol altamente infiammabile
H223 Aerosol infiammabile
H224 Liquido e vapori altamente infiammabili
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili
H226 Liquido e vapori infiammabili
H228 Solido infiammabile
H229 Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato
H230 Può esplodere anche in assenza di aria
H231 Può esplodere anche in assenza di aria a pressione e/o temperatura elevata
H232 Spontaneamente infiammabile all’aria
H240 Rischio di esplosione per riscaldamento
H241 Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento
H242 Rischio d'incendio per riscaldamento
H250 Spontaneamente infiammabile all'aria
H251 Auto riscaldante, può infiammarsi
H252 Auto riscaldante in grandi quantità; può infiammarsi
H260 A contatto con l’acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente
H261 A contatto con l’acqua libera gas infiammabili
H270 Può provocare o aggravare un incendio; comburente
H271 Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente
H272 Può aggravare un incendio; comburente
H280 Contiene gas sottopressione; può esplodere se riscaldato
H281 Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche
H290 Può essere corrosivo per i metalli
Indicazioni di pericolo per la salute: le lettere aggiunte dopo l’indicazione di pericolo segnalano problemi a carico della
fertilità (f) e/o del feto (d). Le due lettere sono in maiuscolo per rischio accertato e in minuscolo per rischio sospetto.
La “i” minuscola indica il pericolo a seguito di inalazione.
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
132
Codice Pericoli per la salute
H300 Letale se ingerito
H301 Tossico se ingerito
H302 Nocivo se ingerito
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
H310 Letale a contatto con la pelle
H311 Tossico per contatto con la pelle
H312 Nocivo per contatto con la pelle
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
H315 Provoca irritazione cutanea
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea (della pelle)
H318 Provoca gravi lesioni oculari
H319 Provoca grave irritazione oculare
H330 Letale se inalato
H331 Tossico se inalato
H332 Nocivo se inalato
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato
H335 Può irritare le vie respiratorie
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini
H340 Può provocare alterazioni genetiche (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H350 Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H350i Può provocare il cancro se inalato
H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H360 Può nuocere alla fertilità o al feto (indicare l’effetto specifico se noto) - (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H360D Può nuocere al feto.
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità
H360F Può nuocere alla fertilità
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto
H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto (indicare l’effetto specifico se noto) - (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H361d Sospettato di nuocere al feto
H361f Sospettato di nuocere alla fertilità
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto
H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
133
Codice Pericoli per la salute
H370 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) - (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H371 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) - (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H372 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H373 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)
H300+H310 Mortale in caso di ingestione o a contatto con la pelle
H300+H330 Mortale se ingerito o inalato
H310+H330 Mortale a contatto con la pelle o in caso di inalazione
H300+H310+H330 Mortale se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato
H301+H311 Tossico se ingerito o a contatto con la pelle
H301+H331 Tossico se ingerito o inalato
H301+H311+H331 Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato
H302+H312 Nocivo se ingerito o a contatto con la pelle
H302+H332 Nocivo se ingerito o inalato
H312+H332 Nocivo a contatto con la pelle o se inalato
H302+H312+H332 Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato
Indicazioni di pericolo per l’ambiente:
Codice Pericoli per l’ambiente
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
H420 Nuoce alla salute pubblica e all’ambiente distruggendo l’ozono dello strato superiore dell’atmosfera
Indicazioni di pericolo supplementari:
Codice Proprietà fisiche
EUH014 Reagisce violentemente con l’acqua
EUH018 Durante l’uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile
EUH019 Può formare perossidi esplosivi
EUH044 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
134
Codice Proprietà pericolose per la salute
EUH029 A contatto con l’acqua libera un gas tossico
EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico
EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico
EUH066 L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle
EUH070 Tossico per contatto oculare
EUH071 Corrosivo per le vie respiratorie
Codice Proprietà pericolose per l’ambiente
EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono
Codice Codice Informazioni particolari per alcune sostanze e miscele
EUH201/EUH201A Contiene piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini/Attenzione! Contiene piombo
EUH202 Ciano acrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini
EUH203 Contiene cromo (VI - esavalente). Può provocare una reazione allergica
EUH204 Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica
EUH205 Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica
EUH206 Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro)
EUH207 Attenzione! Contiene cadmio. Durante l’uso si sviluppano fumi pericolosi. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante. Rispettare le disposizioni di sicurezza
EUH208 Contiene (denominazione della sostanza sensibilizzante). Può provocare una reazione allergica
EUH209/EUH209A Può diventare facilmente infiammabile durante l’uso/ Può diventare infiammabile durante l’uso
EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta
EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso
Per l’elenco completo delle indicazioni HXX comprese le categorie di pericolo fare riferimento all’
Allegato VII: Tabella di conversione dalla classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE alla
classificazione secondo il Regolamento CLP
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
135
Nella parte sottostante si trovano eventuali classificazioni notificate dai produttori, importatori, fabbricanti ai sensi del
Regolamento CLP:
Figura 27 – Classificazione notificate ai sensi del CLP (in giallo)nel database di ECHA
Le classificazioni notificate possono differire tra loro perché al livello di REACH la sostanza è considerata tale se la
composizione del componente principale è ≥80% (LG ECHA Identificazione sostanza), quindi fino al 20% di impurezze
possono essere presenti. Le impurezze, lo stato fisico, la granulometrica possono fare variare in maniera significativa
la classificazione della sostanza.
Nel caso non sia disponibile una classificazione armonizzata ma si identifica un composto specifico, presente nel
database C&L si possono valutare le classificazioni riportate, seguendo il seguente ordine di priorità:
1- classificazione riportata nel dossier di registrazione;
2- si valuta la consistenza numerica di ogni gruppo di notificanti e si stabilisce se è possibile riconoscere una
preponderante maggioranza di un dato gruppo;
3- si valuta la presenza di notifiche in forma comune (spunta del Joint Entries) al fine di attribuire un peso maggiore
a tali notifiche, a fronte di gruppi di notificanti numericamente equivalenti.
Altre modalità di ricerca “avanzata”
Oltre agli identificativi sopra riportati, è possibile effettuare delle ricerche di tipo più avanzato.
Sempre al link : https://echa.europa.eu/it/home cliccare su “ricerca avanzata” dopo aver fleggato “ho letto e accetto l’avviso
legale”.
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
136
Figura 28 – Maschera per ricerca avanzata di una sostanza nel database di ECHA
Si apre una maschera in cui è possibile scegliere i criteri con effettuare la ricerca:
Figura 29 – Criteri di ricerca avanzata di una sostanza nel database di ECHA
Ad esempio, possiamo ricercare tramite specifiche indicazioni di pericolo e/o classificazione di una sostanza come “Aquatic
Acute 1 H400” o “Acute Tox 1 H300”:
Figura 30 – Ricerca per classificazione della sostanza nel database di ECHA
Come si può notare dalla schermata, è possibile effettuare una ricerca tramite la classificazione CLP (in arancio) ma anche
tramite la direttiva Seveso (in verde).
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
137
Quali classificazioni scegliere nel caso non sia disponibile una SDS?
Nel caso di composti metallici di cui non si identifichi un composto specifico si può utilizzare una classificazione armonizzata
per gruppo. Di seguito si riporta un elenco (indicativo e non esaustivo) delle sostanze, a base di elementi metallici per cui
vale la nota 1, di cui al punto 1.1.3.2 dell’allegato VI del Reg. CLP
Elemento metallico
Index n. n. CAS Sostanza Classificazione (1)
Pb 009-014-00-1 25808-74-6 piombo esafluosilicato Repr. 1A
Acute Tox. 4 (*)
Acute Tox. 4 (*)
STOT RE 2 (*)
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
H360Df
H332
H302
H373 (**)
H400
H410
082-001-00-6 - composti del piombo, esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato [allegato VI al regolamento CLP, nda]
082-002-00-1 - piomboalchili Repr. 1A
Acute Tox. 2 (*)
Acute Tox. 1
Acute Tox. 2 (*)
STOT RE 2 (*)
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
H360Df
H330
H310
H300
H373 (**) H400
H410
082-003-00-7 13424-46-9 diazoturo di piombo Unst. Expl.
Repr. 1A
Acute Tox. 4 (*)
Acute Tox. 4 (*)
STOT RE 2 (*)
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
H200
H360Df
H332
H302
H373 (**)
H400
H410
082-003-01-4 diazoturo di piombo
[≥ 20 % phlegmatiser]
Expl. 1.1
Repr. 1A
Acute Tox. 4 (*)
Acute Tox. 4 (*)
STOT RE 2 (*)
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
H201
H360Df
H332
H302
H373 (**)
H400
H410
082-004-00-2 7758-97-6 cromato di piombo Carc. 1B
Repr. 1A
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
H350
H360Df
H373**
H400
H410
082-005-00-8 301-04-2 di(acetato) di piombo Repr. 1A
STOT RE 2 (*)
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
H360Df
H373 (**)
H400
H410
082-006-00-3 7446-27-7 bis(ortofosfato) di tripiombo
Pb 082-007-00-9 1335-32-6 acetato di piombo, basico Carc. 2
Repr. 1A
STOT RE 2 (*)
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
H351
H360Df
H373 (**)
H400
H410
082-008-00-4 17570-76-2 metansolfonato di piombo(II) Repr. 1A
Acute Tox. 4 (*)
Acute Tox. 4 (*)
STOT RE 2 (*)
H360Df
H332
H302
H373 (**)
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
138
Elemento metallico
Index n. n. CAS Sostanza Classificazione (1)
Skin Irrit. 2
Eye Dam. 1
H315
H318
082-009-00-X 1344-37-2 giallo di piombo solfocromato - Pigment yellow 34 (C. I.). Questa sostanza è identificata nel Colour Index dal Colour Index Constitution Number, C.I. 77603.
Carc. 1B
Repr. 1A
STOT RE 2
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
H350
H360Df
H373**
H400
H410 082-010-00-5 12656-85-8 piombo cromato molibdato solfato rosso - C.I. Pigment red 104. Questa sostanza è identificata nel Colour Index dal Colour Index Constitution Number, C.I. 77605.
082-011-00-0 7784-40-9 idrogenoarsenato di piombo Carc. 1A
Repr. 1A
Acute Tox. 3 (*)
Acute Tox. 3 (*)
STOT RE 2 (*)
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
H350
H360Df
H331
H301
H373 (**)
H400
H410
609-019-00-4 15245-44-0 lead 2,4,6-trinitro-m-phenylene dioxide
lead 2,4,6-trinitroresorcinoxide
lead styphnate
Unst. Expl
Repr. 1A
Acute Tox. 4 (*)
Acute Tox. 4 (*)
STOT RE 2 (*)
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
H200
H360Df
H332
H302
H373 (**)
H400
H410
609-019-01-1 lead 2,4,6-trinitro-m-phenylene dioxide
lead 2,4,6-trinitroresorcinoxide
lead styphnate
(≥ 20 % phlegmatiser)
Expl. 1.1
Repr. 1A
Acute Tox. 4 (*)
Acute Tox. 4 (*)
STOT RE 2 (*)
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
H201
H360Df
H332
H302
H373 (**)
H400
H410
Co 027-004-00-5 7646-79-9 dicloruro di cobalto Carc. 1B
Muta. 2
Repr. 1B
Acute Tox. 4*
Resp. Sens. 1
Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1
H350i
H341
H360F***
H302
H334
H317
H400
H410
027-005-00-0 10124-43-3 solfato di cobalto
027-006-00-6 71-48-7 acetato di cobalto Carc. 1B
Muta. 2
Repr. 1B
Resp. Sens. 1
Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1
H350i
H341
H360F***
H334
H317
H400
H410
027-009-00-2 10141-05-6 nitrato di cobalto
027-010-00-8 513-79-1 carbonato di cobalto
As 033-002-00-5 - composti dell’arsenico, esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato [allegato VI al regolamento CLP, nda]
Acute Tox. 3 (*) Acute Tox. 3 (*) Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1
H331
H301
H400
H410
Cd 048-001-00-5 - composti del cadmio, esclusi il solfoseleniuro (xCdS.yCdSe), i solfuri misti
Acute Tox. 4 (*) H332
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
139
Elemento metallico
Index n. n. CAS Sostanza Classificazione (1)
di cadmio e zinco (xCdS.yZnS), i solfuri misti di cadmio e mercurio (xCdS.yHgS) e quelli espressamente indicati in questo allegato [allegato VI al Reg. CLP, nda]
Acute Tox. 4 (*)
Acute Tox. 4 (*) Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1
H312
H302
H400
H410
048-010-00-4 1306-23-6 solfuro di cadmio Carc. 1B
Muta. 2
Repr. 2
STOT RE 1
Acute Tox. 4 (*) Aquatic Chronic 4
H350
H341
H361fd
H372 (**)
H302
H413
Sn 050-005-00-7 - composti di stagno trimetile esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato [allegato VI al regolamento CLP, nda]
Acute Tox. 2 (*)
Acute Tox. 1
Acute Tox. 2 (*)
Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1
H330
H310
H300
H400
H410
050-006-00-2 - composti di stagno trietile esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato [allegato VI al regolamento CLP, nda]
050-007-00-8 - composti di stagno tripropile esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato [allegato VI al regolamento CLP, nda]
Acute Tox. 3 (*)
Acute Tox. 3 (*)
Acute Tox. 3 (*) Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1
H331
H311
H301
H400
H410
050-008-00-3 - composti di tributilstagno esclusi quelli espressamente indicati nel presente allegato [allegato VI al regolamento CLP, nda]
Acute Tox. 3 *
Acute Tox. 4 *
STOT RE 1
Eye Irrit. 2
Skin Irrit. 2
Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1
H301
H312
H372**
H319
H315
H400
H410
050-011-00-X - composti di trifenilstagno esclusi quelli espressamente indicati nel presente allegato [allegato VI al regolamento CLP, nda]
Acute Tox. 3 *
Acute Tox. 3 *
Acute Tox. 3 *
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
H331
H311
H301
H400
H410
050-012-00-5 1449-55-4 [1] Tetracicloesilstannano [1] Acute Tox. 4 (*)
Acute Tox. 4 (*)
Acute Tox. 4 (*) Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1
H332
H312
H302
H400
H410
3091-32-5 [2] Clorotricicloesilstannano [2]
7067-44-9 [3] Butiltricicloesilstannano [3]
050-009-00-9 20153-49-5 fluorotripentilstannano
25637-27-8 esapentildistannossano
050-010-00-4 20153-50-8 fluorotriesilstannano
050-013-00-0 - composti di stagno triottile esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato [allegato VI al regolamento CLP, nda]
Eye Irrit. 2
STOT SE 3
Skin Irrit. 2
Aquatic Chronic 4
H319
H335
H315
H413
Sb 051-003-00-9 - composti di antimonio esclusi tetraossido (Sb2O4), pentaossido (Sb2O5), trisolfuro (Sb2S3), pentasolfuro (Sb2S5), e quelli espressamente indicati in questo allegato [allegato VI al regolamento CLP, nda]
Acute Tox. 4 (*)
Acute Tox. 4 (*)
Aquatic Chronic 2
H332
H302
H411
Ba 056-002-00-7 - sali di bario, esclusi il solfato di bario, i sali dell'acido 1-azo-2-idrossinaftalenil aril
Acute Tox. 4 (*)
Acute Tox. 4 (*)
H332
H302
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
140
Elemento metallico
Index n. n. CAS Sostanza Classificazione (1)
solfonico, e i sali espressamente indicati in questo allegato allegato [allegato VI al regolamento CLP, nda]
Hg 080-002-00-6 - composti inorganici del mercurio, escluso il solfuro di mercurio (cinabro) e quelli espressamente indicati in questo allegato [allegato VI al regolamento CLP, nda]
Acute Tox. 2 (*)
Acute Tox. 1
Acute Tox. 2 (*)
STOT RE 2 (*)
Aquatic Acute 1
Aquatic Chronic 1
H330
H310
H300
H373 (**)
H400
H410
080-004-00-7 - composti organici del mercurio, esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato [allegato VI al Reg. CLP, nda]
080-007-00-3 593-74-8 [1] dimetilmercurio [1]
627-44-1 [2] dietilmercurio [2]
Tabella 52- Tabella ripresa dalle linee guida di classificazione dei rifiuti
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
141
BIBLIOGRAFIA
[1] Guidance on the Application of the CLP Criteria Version 5.0 – July 2017
[2] NIST (National Institute of Standard and Tecnology): http://webbook.nist.gov/chemistry/reac-ser.html
[3] CAMEO (Computer-Aided Management of Emergency Operations del NOAA’s National Ocean Service - Office of
Response and Restoration) J. Thomsen, Thermochemischel Untersuchungen, I (Verlag J. A. Ba.rth, Leipzig, 1882).
[4] GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals-2019 rev.8
[5] UN Raccomandation on the Transport of dangerous goods, Manual Test and Criteria
[6] Guida per l’identificazione e denominazione delle sostanze in ambito REACH e CLP – versione 1.2 – Marzo 2012
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
142
NOTE
Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso
143
Allegato B
Indicazioni regionali inerenti all’applicazione della Decisione di esecuzione
(UE) 2018/1147 per le BAT relative alle attività di smaltimento rifiuti mediante
trattamento fisico-chimico e/o biologico di rifiuti allo stato liquido
Premessa Le indicazioni riportate nella Sezione 1 integrano per lo specifico comparto quanto riportato
nell’Allegato A.
Sezione 1 – BAT GENERALI
Ambito di applicazione BATC WT
Come specificato in dettaglio nella Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 del 10.08.2018,
l’ambito di applicazione è relativo alle attività:
− 5.1, 5.3, 5.5,
− 6.11, in presenza di acque reflue provenienti da installazione che svolge una o più
delle attività 5.1, 5.3, 5.5
In quest’ultimo caso se il trattamento è combinato con quello di acque reflue di
provenienze diverse, le conclusioni sulle BAT si applicano se il principale carico inquinante
proviene dalle attività 5.1, 5.3, 5.5.
Per la definizione del carico inquinante principale si fa riferimento al confronto della
quantità di COD espressa in Kg COD/anno.
Nei casi di contributi di acque reflue di provenienza diversa, il confronto è effettuato tra il
contributo di ogni distinta origine e il contributo dell’installazione che svolge attività 5.1, 5.3,
5.5.
In caso di utilizzo parziale della capacità autorizzata rispetto ai rifiuti, per il confronto è da
considerare in aggiunta una quota di carico proporzionale al carico inquinante medio dei
rifiuti ritirati
In caso di nuovo impianto, o integrazione prevista, sono da considerare i dati di progetto.
Esclusioni dal campo di applicazione, altre conclusioni e documenti di riferimento sulle BAT,
sono specificate nella Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 del 10.08.2018.
Prestazione ambientale complessiva dell’impianto
Indicazioni operative, a dettaglio di quanto descritto in:
BAT 1. “Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell’istituire a
applicare un sistema di gestione ambientale avente tutte le caratteristiche” specificate nei
relativi punti da I. a XV. e relativi sottopunti, nella Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 del
10.08.2018.”
Il Gestore dovrà provvedere a adattare il protocollo di gestione ambientale alla propria
realtà aziendale secondo le indicazioni e criteri ivi indicati.
Indicazioni operative, a dettaglio di quanto descritto in:
BAT 2. “Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva dell'impianto, la BAT
consiste nell'utilizzare tutte le tecniche” relative alle procedure di preaccettazione,
accettazione, caratterizzazione dei rifiuti, compatibilità, ecc. specificate nei relativi punti
da a. ad f. compreso, nella Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 del 10.08.2018.”
È stato predisposto un “Protocollo di Accettazione e Gestione Rifiuti”, scaricabile dal sito di
Regione Lombardia e di ARPA che il Gestore dovrà provvedere a adattare alla propria
realtà aziendale, allegandolo alla documentazione in sede di riesame dell’A.I.A. Il
Protocollo dovrà essere oggetto di verifiche e revisioni nel corso degli anni. Non è
necessario che il Protocollo sia inviato ad ARPA e/o Autorità Competente; le procedure
saranno oggetto di verifica durante le visite ispettive.
Monitoraggio e BAT-AEL emissioni in atmosfera Indicazioni operative, a dettaglio di quanto descritto in:
BAT 8 “La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate in atmosfera almeno alla
frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili
norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme
internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.”
La tabella che segue è redatta con riferimento a BAT 8 e Tab. 6.10.
Inquinante Norma Frequenza BAT AEL (1)
HCl EN 1911 Una volta ogni 6 mesi 1– 5 mg/Nm3
NH3 UNI EN ISO 21877 Una volta ogni 6 mesi Non c’è valore limite
TVOC EN 12619 Una volta ogni 6 mesi 3 – 20 mg/Nm3 (2)
(1) Questi BAT-AEL si applicano solo se, sulla base dell'inventario citato nella BAT 3, la sostanza in esame nel flusso degli scarichi gassosi è identificata come rilevante.
(2) Il valore massimo dell'intervallo è 45 mg/Nm3 quando il carico di emissioni è inferiore a 0,5 kg/h al punto di emissione
Monitoraggio e BAT-AEL emissioni in acqua
"Tutti i BAT-AEL per le emissioni nell’acqua si applicano al punto in cui l’emissione fuoriesce
dall’installazione”
Data l’importanza del monitoraggio dei reflui in uscita dagli impianti di trattamento rifiuti
liquidi si ritiene opportuno riportare parte delle indicazioni generali su questo tema.
Con riferimento allo scarico, se continuo o discontinuo, possono ricorrere due tipologie di
installazione:
• trattamento esclusivamente di rifiuti, con scarico discontinuo, ove è presente una
fase finale di trattamento biologico la eventuale condizione di scarico continuo
deve essere documentata dal Gestore e inserita nell’atto di A.I.A.
• trattamento combinato di acque reflue e rifiuti, con scarico continuo.
Nel caso di scarico diretto in CIS con periodi di asciutta, il Gestore dovrà documentare il
suo caso rispetto a catasto/classificazione dei corpi idrici superficiali e alle eventuali
specifiche indicazioni emerse in Conferenza dei Servizi e inserite nell’atto di A.I.A.
Nel caso di scarico continuo il campionamento è sulle 24 ore, deve essere presente un
autocampionatore refrigerato con le seguenti caratteristiche:
• automatico e programmabile
• possibilità di rendere il campionamento proporzionale alla portata
• con segnalazione di guasto e/o interruzione di funzionamento.
Sui siti di ARPA e Regione è disponibile il “Manuale di Gestione per il monitoraggio delle
emissioni nell’acqua da installazioni che effettuano attività di trattamento rifiuti liquidi ai
sensi Decisione UE 2018/1147” (Allegato B) che il Gestore dovrà provvedere a adattare alla
propria realtà aziendale, secondo le indicazioni e criteri ivi indicati, e che dovrà essere
oggetto di verifiche e revisioni nel corso degli anni.
Sostanze pertinenti Nel documento BATC i termini “pertinente” e “rilevante”, riferiti sia a sostanze che emissioni,
sono equivalenti.
BAT 3 “Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua e in atmosfera, la BAT consiste
nell'istituire e mantenere, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un
inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi”
Il punto a cui si fa riferimento è quello di emissione, sia per acque reflue che per scarichi
gassosi.
Criterio di attribuzione di una sostanza a pertinente/rilevante:
Nel caso di attività esistenti il Gestore può condurre, oltre alla valutazione sui rifiuti in ingresso
come specificato più avanti, una verifica dei risultati analitici degli autocontrolli degli anni
precedenti, ponendo attenzione al metodo analitico utilizzato; nel caso non sia lo stesso
citato nelle BATC è necessario verificare il range analitico, e nel dubbio effettuare analisi
comparative con i diversi metodi per valutare l’entità dello scostamento.
Il documento base per il monitoraggio è il JRC Reference Report on Monitoring of Emissions
to Air and Water from IED Installations (https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-
scientific-and-technical-research-reports/jrc-reference-report-monitoring-
emissions-air-and-water-ied-installations-industrial).
La sostanza è qualificata pertinente/rilevante:
• se è presente in modo continuativo in emissione, oltre la soglia di rilevabilità analitica
e
• se è presente “in via intenzionale” nel rifiuto in ingresso all’impianto, perché ad
esempio impiegata nel ciclo produttivo che origina lo specifico rifiuto.
Il criterio di esclusione dal monitoraggio di una sostanza/parametro è dato dal verificarsi di
almeno una delle due condizioni:
• le verifiche eseguite con metodi uguali o confrontabili con quelli indicati nelle BATC
hanno mostrato concentrazioni inferiori al LOQ (limite di quantificazione) in emissione
• la sua presenza “in via intenzionale” nei rifiuti in ingresso è esclusa in base all’origine
dei rifiuti stessi.
Il Gestore dell’impianto nel trattamento dei rifiuti liquidi in particolare dovrebbe identificare
le tipologie dei flussi da trattare, oltre la mera identificazione del rifiuto da E.E.R., sia per
definire e assegnare in impianto la tipologia di trattamento (chimico/fisico, biologico,
chimico/fisico + biologico) sia per modulare il trattamento stesso (ad es. il trattamento
chimico fisico, quando in “batch” prevede condizioni di pH differenti a seconda del tipo di
metallo che deve abbattere, quando in continuo in genere il pH è impostato per pluri
metalli; in entrambi i casi nella fase di omologazione e istruttoria tecnica è valutata in via
preventiva la possibilità di ritiro per il trattamento dei rifiuti con alta concentrazione in
metalli).
Il Gestore definisce la frequenza di verifica su base periodica del proprio inventario delle
emissioni e relative sostanze rilevanti/pertinenti.
Livelli di emissione nel BATC e limiti della normativa nazionale e a livello locale o nel singolo
atto sito specifico: criterio di prevalenza e modalità di applicazione
Per quanto concerne il COD, quanto indicato in nota 3 della Tab. 6.1 (concentrazioni
superiori alle BAT AEL in funzione dell’efficienza di abbattimento) non può essere applicato
in quanto il limite superiore è fissato dalla normativa nazionale (COD 160 mg/l).
Il BAT-AEL relativo all’Azoto totale è applicabile solo in caso di utilizzo di trattamento
biologico, può inoltre non essere applicato nel caso la temperatura dell’acqua reflua sia
bassa (< 12°): il Gestore indica nel dettaglio come la condizione sia stabile per un periodo
significativo ai fini della gestione, e inserita nell’atto di A.I.A.
Per quanto concerne gli impianti che scaricano in fognatura (nel BATC indicato come
scarico indiretto), i contaminanti previsti (non biodegradabili) hanno gli stessi BAT AEL dello
scarico in corpo idrico (nel BATC indicato come scarico diretto).
I BAT AEL può non applicarsi su Cianuro libero, AOx, Metalli e Metalloidi se l’impianto di
trattamento a valle abbatte i contaminanti in questione, a condizione che ciò che non
determini un livello più elevato di inquinamento nell’ambiente.
L’impianto a valle deve essere dotato di specifico trattamento per l’abbattimento di questi
contaminanti: non può essere quindi una semplice diluizione.
Monitoraggio
BAT 6 “Per quanto riguarda le emissioni nell'acqua identificate come rilevanti nell'inventario
dei flussi di acque reflue (cfr. BAT 3), la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di
processo (ad esempio flusso, pH, temperatura, conduttività, BOD delle acque reflue) nei
punti fondamentali (ad esempio all'ingresso e/o all'uscita del pretrattamento, all'ingresso
del trattamento finale, nel punto in cui le emissioni fuoriescono dall'installazione).”
BAT 7 “La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell'acqua almeno alla frequenza indicata
di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste
nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di
ottenere dati di qualità scientifica equivalente.”
Piano di Monitoraggio
Il PdM - considerata la struttura delle BATC – è un sistema dinamico, ove il Gestore a partire
da una situazione iniziale riferita ai flussi in trattamento, distinti per tipologia (solo rifiuti,
oppure acque reflue e rifiuti) e per sostanze pertinenti rispetto al punto di emissione,
aggiorna l’inventario con periodicità adeguata e documenta le eventuali modifiche del
monitoraggio, per tipo, numero dei parametri e frequenza dei controlli.
Il Gestore adotta un piano di monitoraggio i cui parametri sono individuati su tre categorie:
• “fissi” legati alla funzionalità dell’impianto (pH, conducibilità, COD/TOC, SST, N tot, P
tot, altri significativi)
• identificati dal Gestore come sostanze pertinenti ai sensi della Decisione di
Esecuzione (UE) 2018/1147 del 10.08.2018
• altri, correlati alla tipologia e al ciclo produttivo di provenienza dei rifiuti in ingresso
all’impianto di trattamento, sulla base del protocollo di accettazione rifiuti, e alla
tipologia di acque reflue trattate, ove fosse presente anche tale flusso in ingresso da
condotta.
Lo stesso parametro – in funzione del caso specifico – può essere presente anche su tutte e
tre le categorie.
Nel caso di installazioni per attività 5.1, 5.3, 5.5, 6.11 che effettuano il trattamento combinato
di rifiuti e acque reflue e che trattano in termini di volume principalmente queste ultime, il
Gestore deve:
• garantire in via prioritaria il loro trattamento, con eventuale riduzione o sospensione
del trattamento dei rifiuti liquidi
• definire il volume massimo di acque reflue trattabili, che comprendono la capacità
autorizzata di rifiuti liquidi, volume massimo che deve essere indicato nell’A.I.A.
• a consuntivo dell’anno indicare i carichi inquinanti trattati, riferiti alla somma dei 2
distinti flussi di acque reflue di provenienza da condotta e di rifiuti, espressi in kg
COD/anno, e predisporre una relazione sintetica con riferimento a volumi, rese di
abbattimento riferite a quanto pertinente la specifica installazione, e quant’altro
ritenuto opportuno.
Frequenza del monitoraggio
La frequenza può essere ridotta se il parametro è stabile, con riferimento a serie di dati
storici già disponibili al Gestore o dopo adeguato periodo di rilevamento, se in precedenza
non disponibili.
La frequenza non può comunque essere inferiore a n. 1 campione/mese per i parametri:
• “fissi” legati alla funzionalità dell’impianto
• identificati dal Gestore come sostanze pertinenti ai sensi della Decisione di
Esecuzione (UE) 2018/1147 del 10.08.2018.
Parametri soggetti a solo monitoraggio, senza livello di emissione associato
Alcuni parametri indicati nel monitoraggio non sono collegati a BAT-AEL questo perché la
Commissione ha ritenuto di non avere sufficienti informazioni/dati per definire un limite
oppure – come nel caso dei PFAS nelle acque reflue – non sono ancora disponibili tecniche
consolidate per il loro trattamento di rimozione.
Non è corretto, pertanto, applicare a questi parametri limiti previsti in normativa nazionale
o regionale per altre tipologie di impianti o di tipo “generale” (quali i limiti di tab. 3 ex parte
III D.lgs. 152/06 per gli scarichi idrici).
La tabella che segue, relativa al monitoraggio emissioni nell’acqua identificate come
rilevanti associato alla BAT 20, è stata redatta con riferimento alle BAT 6, BAT 7 e alle Tab.
6.1 e 6.2.; si riferisce al processo di trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa.
Le note sottostanti la tabella sono nella stessa forma testuale delle citate tabelle, con una
nuova numerazione unica: a tal fine si precisa che:
• le prime 6 note sono quelle della tabella in calce alla BAT 7 nel par 2.1 della
Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 del 10.08.2018.
• le note da 7 a 15 sono quelle in calce alle tabelle 6.1 e 6.2 della succitata
Decisione
• la “tabella unica” che segue è qui redatta al solo fine di consentire una agevole
lettura dei campi di interesse, restano valide le singole tabelle di cui alla Decisione
di Esecuzione (UE) 2018/1147 del 10.08.2018.
Sostanza Norma Frequenza
(1) (2)
BAT AEL
(7) (15)
Scarico
diretto
Scarico
indiretto
Composti organici
alogenati adsorbibili
(AOX) (3) (4) (14)
EN ISO 9562 Una volta
al giorno
0,2 – 1 mg/l X X
Benzene, toluene,
etilbenzene, xilene
(BTEX) (3) (4)
EN ISO 15680 Una volta
al mese
Non è previsto
limite
Domanda chimica di
ossigeno (COD)
(5) (6) (8)
Nessuna norma EN
disponibile
Una volta
al giorno
30 – 300 mg/l
(9) (10)
X
Cianuro libero (CN-)
(3) (4) (14)
Diverse norme EN
disponibili (ossia EN ISO
14403-1 e -2)
Una volta
al giorno
0,02 – 0,1 mg/l
X X
Indice degli
idrocarburi
(HOI)
(4)
EN ISO 9377-2 Una volta
al giorno
0,5 – 10 mg/l X X
Mercurio (Hg)
(3) (4)
Diverse norme EN
disponibili (ossia EN ISO
17852, EN ISO 12846)
Una volta
al giorno
1-10 µg/l
Arsenico (As), cadmio
(Cd), cromo (Cr),
rame (Cu), piombo
(Pb) nickel (Ni), e zinco
(Zn)
(3) (4) (14)
Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 11885, EN ISO 17294-2, EN ISO 15586)
Una volta
al giorno
As 0,01 – 0.1
mg/l
Cd 0,01 – 0.1
mg/l
Cr 0,01 – 0,3
mg/l
Cu 0,05 – 0,5
mg/l
Pb 0,05 – 0,3
mg/l
Ni 0,05 – 1 mg/l
Zn 0,1 – 2 mg /l
X
X
Manganese (Mn)
(3) (4)
Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 11885, EN ISO 17294-2, EN ISO 15586)
Una volta
al giorno
Non è previsto
limite
Cromo esavalente
(Cr(VI)]
(3) (4)
Diverse norme EN
disponibili (ossia EN ISO
10304-3, EN ISO 23913)
Una volta
al giorno
0,01 – 0,1 mg/l
NOTE: (1) La frequenza del monitoraggio può essere ridotta se si dimostra che i livelli di emissione sono sufficientemente
stabili.
(2) Se lo scarico discontinuo è meno frequente rispetto alla frequenza minima di monitoraggio, il monitoraggio
è effettuato una volta per ogni scarico.
(3) Il monitoraggio si applica solo quando la sostanza in esame è identificata come rilevante nell'inventario
delle acque reflue citato nella BAT 3.
(4) Nel caso di scarico indiretto in un corpo idrico ricevente, la frequenza del monitoraggio può essere ridotta
se l'impianto di trattamento delle acque reflue a valle elimina l'inquinante.
(5) Vengono monitorati il TOC o la COD. È da preferirsi il primo, perché il suo monitoraggio non comporta l'uso
di composti molto tossici.
(6) Il monitoraggio si applica solo in caso di scarichi diretti in un corpo idrico ricevente.
- - - - - - - - - - - (7) I periodi di calcolo della media sono definiti nelle considerazioni generali.
(8) Si applica il BAT-AEL per il TOC o il BAT-AEL per la COD. È preferibile monitorare il TOC perché non comporta
l’uso di composti molto tossici.
(9) Il limite superiore dell’intervallo potrebbe non applicarsi:
- se l’efficienza di abbattimento è ≥ 95% come media mobile annuale e i rifiuti in ingresso presentano le
caratteristiche seguenti: TOC > 2 g/l (o COD > 6 g/l) come media giornaliera e una percentuale elevata di
composti organici refrattari (cioè difficilmente biodegradabili), oppure
- nel caso di concentrazioni elevate di cloruri (ad esempio superiore a 5 g/l nei rifiuti in ingresso).
(10) Il BAT-AEL può non applicarsi a impianti che trattano fanghi/detriti di perforazione.
(11) Il BAT-AEL può non applicarsi se la temperatura dell’acqua reflua è bassa (ad esempio al di sotto dei 12°C).
(12) Il BAT-AEL può non applicarsi in caso di concentrazioni elevate di cloruri (ad esempio superiori a 10 g/l nei
rifiuti in ingresso).
(13) Il BAT-AEL si applica solo quando per le acque reflue si utilizza il trattamento biologico.
(14) Il BAT-AEL si applica solo quando la sostanza in esame è identificata come rilevante nell'inventario delle
acque reflue citato nella BAT 3.
(15) Il BAT-AEL può non applicarsi se l’impianto di trattamento delle acque reflue a valle abbatte gli inquinanti
in questione, a condizione che ciò non determini un livello più elevato di inquinamento nell’ambiente.
Parametri per cui non sono presenti norme EN
Si riportano di seguito per opportuna informazione le metodiche in utilizzo presso i laboratori
di ARPA Lombardia.
Il Gestore - per quanto concerne i PFAS - deve procedere all’identificazione di tutte le
molecole elencate in tabella e non solo di PFOA e PFOS.
PFOA, PFOS
(3) Nessuna norma EN
disponibile
Una volta
ogni sei
mesi
Non è previsto
limite
X X
Indice fenoli
(6)
EN ISO 14402 Una volta
al giorno
0,05 – 0,3 mg/l X
Azoto totale (N totale) (6)
EN 12260, EN ISO 11905-
1
Una volta
al giorno
10 – 60 mg/l
(11) (12) (13)
X
Carbonio organico
totale (TOC)
(5) (6) (8)
EN 1484 Una volta
al giorno
10 – 100 mg/l
(9) (10)
X
Fosforo totale (P
totale)
(6)
Diverse norme EN
disponibili (ossia EN ISO
15681-1 e -2, EN ISO
6878, EN ISO 11885
Una volta
al giorno
1 – 3 mg/l
(10)
X
Solidi sospesi totali
(TSS)
(6)
EN 872 Una volta
al giorno
5 – 60 mg/l X
Sezione 2 – BAT SPECIFICHE
Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa
Le seguenti conclusioni sulle BAT si applicano al trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa
BAT 52. “Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel
monitorare i rifiuti in ingresso nell'ambito delle procedure di preaccettazione e
accettazione (cfr. BAT 2).
Monitoraggio dei rifiuti in ingresso, ad esempio in termini di:
Sostanza Norma in utilizzo presso ARPA Lombardia
Domanda
chimica di
ossigeno (COD)
ISO 15705
PFOA PFOS
ASTM D7979-17 - il metodo è utilizzabile per la matrice acque reflue:
il LOQ va verificato mediante prove del laboratorio anche
eventualmente rispetto a limiti di riferimento che sono/potranno
essere fissati e che serve poter valutare.
ISO 25101:2009 - anche le condizioni di questo metodo sono
applicabili allo scopo, mediante validazione su matrice acque reflue
ed eventuale trasformazione in metodo interno; la matrice non è
esattamente prevista nel campo di applicazione e altri analiti diversi
da PFOS e PFOA non sono formalmente previsti dal metodo, ma le
condizioni analitiche descritte consentono di ottenere risultati utili
anche per acque reflue e per gli altri analiti del gruppo oltre ai due
previsti (in forma appunto di metodo interno, in quanto come ISO non
è possibile, ad es. accreditare la metodica in forma estesa).
Per quanto riguarda gli analiti potenzialmente determinabili oltre a
PFOS e PFOA l’elenco può essere esteso previa validazione a
parecchie molecole; in letteratura applicativa ci sono metodi con
30-50 composti del “gruppo PFAS”.
Nella tabella che segue l’elenco dei PFAS attualmente identificati
nei laboratori ARPA Lombardia:
• PFBA (AcidoPerFluoroButanoico)
• PFBS (AcidoPerFluoroButanSolfonico)
• PFDA (AcidoPerFluoroDecanoico)
• PFDoA (AcidoPerFluoroDodecanoico)
• PFHpA (AcidoPerFluoroEptanoico)
• PFHxA (AcidoPerFluoroEsanoico)
• PFHxS (AcidoPerFluoroEsanSolfonico)
• PFNA (AcidoPerFluoroNonanoico)
• PFOA (AcidoPerFluoroOttanoico)
• PFOS (AcidoPerFluoroOttanSolfonico)
• PFPeA (AcidoPerFluoroPentanoico)
• PFUnA (AcidoPerFluoroUndecanoico)
• bioeliminabilità [ad esempio BOD, rapporto BOD/COD, test Zahn-Wellens,
potenziale di inibizione biologica (ad esempio inibizione dei fanghi attivi)],
• fattibilità della rottura delle emulsioni, ad esempio per mezzo di prove di
laboratorio.”
Indicazioni operative, a dettaglio di quanto descritto in:
BAT 2d “Istituire un sistema di gestione della qualità del prodotto in uscita”
BAT 2e “Garantire la segregazione dei rifiuti”
BAT 2f “Garantire la compatibilità dei rifiuti prima del dosaggio o della miscelatura”
Il Gestore, per definire le modalità di trattamento di uno specifico rifiuto (sulla base del
"Dossier di identificazione del rifiuto" del Produttore), dovrà tener conto sia dei dati tecnico-
analitici significativi e rilevanti rispetto al tipo di trattamento, sia di quelli relativi alla
interazione con il refluo complessivo in trattamento.
Il Gestore dovrà indicare la logica della scelta del trattamento da effettuare, considerando
la filiera disponibile presso l’impianto, ad esempio:
• trattamento chimico-fisico continuo / discontinuo ("batch" o a cariche: volume da
trattare di piccola entità, il rifiuto per la sua natura richiede un processo specifico
monostadio/multistadio)
• trattamento biologico continuo, effettuato direttamente sul rifiuto o a valle di un
trattamento chimico-fisico continuo / discontinuo (“batch” o a cariche).
In linea generale l’alimentazione ai trattamenti dovrà essere effettuata in modo tale da
garantire un refluo compatibile con il trattamento che andrà a subire nelle fasi a valle; ciò
è particolarmente importante nel caso di impianti biologici.
Il Gestore dovrà:
• registrare e archiviare i risultati di tutte le prove effettuate non solo ai fini della
caratterizzazione del rifiuto (fase di omologazione, sui dati del Produttore) ma anche
della sua gestione prevista (fase di Istruttoria Tecnica)
• disporre di procedure e istruzioni, per tenere sotto controllo le informazioni sulle
caratteristiche non solo dei singoli rifiuti alimentati ma anche del refluo complessivo
in ingresso alle varie sezioni/fasi dell’impianto di trattamento
• indicare il/i metodo/i prescelto/i fra quelli disponibili, per definire le condizioni di
biodegradabilità / bioeliminabilità dei rifiuti a matrice organica nell’ambito delle
procedure adottate
• indicare i punti di controllo previsti all’interno dell’impianto e le relative modalità di
verifica.
Il Gestore - nella fase di accettazione dei singoli conferimenti in impianto - può far
riferimento alla sola istruttoria tecnica di omologa o effettuare, secondo le procedure
interne adottate, uno o più dei test speditivi o analitici definiti in sede di istruttoria o
nell’ambito del proprio SGA.
Non rientra nel campo di applicazione del presente documento l’operazione di stoccaggio
con finalità di produrre miscele di rifiuti da inviare a smaltimento presso terzi.
BAT 53. “Per ridurre le emissioni di HCl, NH3 e composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste
nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di
seguito.”
Tecnica
a. Adsorbimento
b. Biofiltro
c. Ossidazione termica
d. Lavaggio a umido (wet
scrubbing)
Indicazioni operative:
Questa BAT si applica unicamente in presenza di emissioni convogliate; tipicamente sono
dotate di aspirazione collegata ad impianto di trattamento le emissioni derivanti da
ispessimento e disidratazione dei fanghi e dalle prime fasi di grigliatura, i serbatoi di
stoccaggio dei rifiuti, i reattori di ossidazione chimico-fisica, o di neutralizzazione e
flocculazione.
Possono essere presenti altre emissioni in atmosfera derivanti dal trattamento biologico dei
fanghi (digestore anaerobico con produzione di biogas) i cui limiti vanno però ricercati
nella sezione dei trattamenti biologici.
Per quanto concerne le caratteristiche degli abbattitori il documento di riferimento è la
DGR 3552/2012 “Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la
riduzione dell’inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica
utilità”. Impianti di abbattimento anteriori devono comunque garantire i livelli di
abbattimento richiesti; devono, in ogni modo, essere presenti e disponibili documentazione
tecnica e manuale operativo, o indicazioni sulla loro gestione.
BAT 14. “Al fine di prevenire le emissioni diffuse in atmosfera - in particolare di polveri,
composti organici e odori - o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare
una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.”
La BAT 14 è applicabile al trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa, con la esclusione
della BAT 14h che rinvia per confronto alla sezione 6.2., correlata alla BAT 9 che non è
applicabile al trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa, in quanto si riferisce a
“rigenerazione di solventi esausti, dalla decontaminazione tramite solventi di
apparecchiature contenenti POP, e dal trattamento fisico-chimico di solventi per il
recupero del loro potere calorifico”.
Il Gestore al fine di prevenire le emissioni diffuse in atmosfera, in funzione del caso specifico,
con modalità e dettaglio che tengono in considerazione sia natura tecnica degli impianti
che quantità e natura dei composti organici, predispone un piano di manutenzione
preventiva che riguarda essenzialmente la parte di trattamento chimico-fisico, mentre per
il trattamento biologico è più utile un approccio sulla valutazione delle fonti odorigene in
accordo con quanto previsto nella DGR 3018/2012.
Le tecniche di trattamento sono richiamate al punto 6.3 “Emissioni nell’acqua”, il Gestore
dell’impianto dovrà indicare quale combinazione di tecniche ha scelto in base alle
tecnologie di trattamento dei reflui e/o dei rifiuti di cui dispone, e alle emissioni derivanti dai
vari stadi di trattamento conseguenza delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso da trattare;
in caso di impianti esistenti le scelte impiantistiche effettuate a suo tempo dal Gestore
troveranno giustificazione all’interno del piano di accettazione rifiuti (caratteristiche dei
rifiuti accettati e, quindi modalità e tecnologie di trattamento a suo tempo scelte).
Sezione 3 – BAT GENERALI E SPECIFICHE Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa: check list di applicabilità (sezione e numeri di
cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 del 10.08.2018)
Sez. N
.
Descrizione Applicabile NOTE
1.1 1 Per migliorare la prestazione ambientale
complessiva, la BAT consiste nell'istituire e
applicare un sistema di gestione ambientale
avente tutte le caratteristiche di cui al punto in
Dec. Esec. (UE) 2018/1147,
SI Cfr. la sezione 6.5:
Piano di gestione in
caso di incidente
Piano di gestione
dei residui
1.1 2 Al fine di migliorare la prestazione ambientale
complessiva dell'impianto, la BAT consiste
nell'utilizzare tutte le tecniche di cui al punto in
Dec. Esec. (UE) 2018/1147.
SI Punti da a. fino a f.
compreso
1.1 3 Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in
acqua e in atmosfera, la BAT consiste
nell'istituire e mantenere, nell'ambito del sistema
di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un
inventario dei flussi di acque reflue e degli
scarichi gassosi che comprenda tutte le
caratteristiche di cui al punto in Dec. Esec. (UE)
2018/1147.
SI
1.1 4 Al fine di ridurre il rischio ambientale associato al
deposito dei rifiuti, la BAT consiste nell'utilizzare
tutte le tecniche di cui al punto in Dec. Esec.
(UE) 2018/1147.
SI
1.1 5 Al fine di ridurre il rischio ambientale associato
alla movimentazione e al trasferimento dei rifiuti,
la BAT consiste nell'elaborare e attuare
procedure per la movimentazione e il
trasferimento.
SI
1.2
.
6 Per quanto riguarda le emissioni nell'acqua
identificate come rilevanti nell'inventario dei
flussi di acque reflue (cfr. BAT 3), la BAT consiste
nel monitorare i principali parametri di processo
(ad esempio flusso, pH, temperatura,
conduttività, BOD delle acque reflue) nei punti
fondamentali (ad esempio all'ingresso e/o
all'uscita del pretrattamento, all'ingresso del
trattamento finale, nel punto in cui le emissioni
fuoriescono dall'installazione).
SI
1.2 7 La BAT consiste nel monitorare le emissioni
nell'acqua almeno alla frequenza indicata di
seguito e in conformità con le norme EN. Se non
SI
Sez. N
.
Descrizione Applicabile NOTE
sono disponibili norme EN, la BAT consiste
nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o
altre norme internazionali che assicurino di
ottenere dati di qualità scientifica equivalente.
1.2 8 La BAT consiste nel monitorare le emissioni
convogliate in atmosfera almeno alla frequenza
indicata di seguito e in conformità con le norme
EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT
consiste nell'applicare le norme ISO, le norme
nazionali o altre norme internazionali che
assicurino di ottenere dati di qualità scientifica
equivalente.
SI Per le sostanze HCl,
NH3, TVOC
1.2 9 La BAT consiste nel monitorare le emissioni
diffuse di composti organici nell'atmosfera
derivanti dalla rigenerazione di solventi esausti,
dalla decontaminazione tramite solventi di
apparecchiature contenenti POP, e dal
trattamento fisico-chimico di solventi per il
recupero del loro potere calorifico, almeno una
volta l'anno, utilizzando una o una
combinazione delle tecniche di cui al punto in
Dec. Esec. (UE) 2018/1147.
NO Cfr. la sezione 6.2
1.2 1
0
La BAT consiste nel monitorare periodicamente
le emissioni di odori.
LIMITATA Come indicato al
punto, alla voce
“Applicabilità”, in
Dec. Esec. (UE)
2018/1147.
1.2 1
1
La BAT consiste nel monitorare, almeno una
volta all'anno, il consumo annuo di acqua,
energia e materie prime, nonché la produzione
annua di residui e di acque reflue.
SI
1.3 1
2
Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è
possibile per ridurle, la BAT consiste nel
predisporre, attuare e riesaminare
regolarmente, nell'ambito del sistema di
gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di
gestione degli odori che includa tutti gli
elementi di cui al punto in Dec. Esec. (UE)
2018/1147.
SI
1.3 1
3
Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è
possibile per ridurle, la BAT consiste
nell'applicare una o una combinazione delle
SI
Sez. N
.
Descrizione Applicabile NOTE
tecniche di cui al punto in Dec. Esec. (UE)
2018/1147.
1.3 1
4
Al fine di prevenire le emissioni diffuse in
atmosfera - in particolare di polveri, composti
organici e odori - o se ciò non è possibile per
ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una
combinazione adeguata delle tecniche di cui
al punto in Dec. Esec. (UE) 2018/1147.
SI Non la BAT 14h, che
rinvia per cfr. alla
sez. 6.2., correlata a
BAT 9 non
applicabile al
trattamento dei
rifiuti liquidi a base
acquosa
1.3 1
5
La BAT consiste nel ricorrere alla combustione in
torcia (flaring) esclusivamente per ragioni di
sicurezza o in condizioni operative straordinarie
(per esempio durante le operazioni di avvio,
arresto ecc.) utilizzando entrambe le tecniche
di cui al punto in Dec. Esec. (UE) 2018/1147.
NO
1.3 1
6
Per ridurre le emissioni nell'atmosfera provenienti
dalla combustione in torcia, se è impossibile
evitare questa pratica, la BAT consiste nell'usare
entrambe le tecniche di cui al punto in Dec.
Esec. (UE) 2018/1147.
NO
1.4 1
7
Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni,
o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT
consiste nel predisporre, attuare e riesaminare
regolarmente, nell'ambito del sistema di
gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di
gestione del rumore e delle vibrazioni che
includa tutti gli elementi di cui al punto in Dec.
Esec. (UE) 2018/1147.
LIMITATA Come indicato al
punto, alla voce
“Applicabilità”, in
Dec. Esec. (UE)
2018/1147.
1.4 1
8
Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni,
o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT
consiste nell'applicare una o una combinazione
delle tecniche di cui al punto in Dec. Esec. (UE)
2018/1147.
SI
1.5 1
9
Al fine di ottimizzare il consumo di acqua, ridurre
il volume di acque reflue prodotte e prevenire le
emissioni nel suolo e nell'acqua, o se ciò non è
possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare
una combinazione adeguata delle tecniche di
cui al punto in Dec. Esec. (UE) 2018/1147.
SI
Sez. N
.
Descrizione Applicabile NOTE
1.5 2
0
Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT
per il trattamento delle acque reflue consiste
nell'utilizzare una combinazione adeguata delle
tecniche di cui al punto in Dec. Esec. (UE)
2018/1147.
SI Le tecniche sono
illustrate nella
sezione 6.3
Tabella 6.1
Livelli di emissione
associati alle BAT
(BAT-AEL) per gli
scarichi diretti in un
corpo idrico
ricevente
Tabella 6.2
Livelli di emissione
associati alle BAT
(BAT-AEL) per gli
scarichi indiretti in
un corpo idrico
ricevente
1.6 2
1
Per prevenire o limitare le conseguenze
ambientali di inconvenienti e incidenti, la BAT
consiste nell'utilizzare tutte le tecniche di cui al
punto in Dec. Esec. (UE) 2018/1147., nell'ambito
del piano di gestione in caso di incidente (cfr.
BAT 1).
SI
1.7 2
2
Ai fini dell'utilizzo efficiente dei materiali, la BAT
consiste nel sostituire i materiali con rifiuti.
LIMITATA Come indicato al
punto, alla voce
“Applicabilità”, in
Dec. Esec. (UE)
2018/1147.
1.8 2
3
Al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente, la
BAT consiste nell'applicare entrambe le
tecniche di cui al punto in Dec. Esec. (UE)
2018/1147.
SI Piano di efficienza
energetica
Registro del
bilancio
energetico
1.9 2
4
Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire,
la BAT consiste nel riutilizzare al massimo gli
imballaggi, nell'ambito del piano di gestione dei
residui (cfr. BAT 1).
SI
BAT da 25 a 51 NON PERTINENTI al caso dei rifiuti liquidi a base acquosa
Sez. N
.
Descrizione Applicabile NOTE
5.1 5
2
Al fine di migliorare la prestazione ambientale
complessiva, la BAT consiste nel monitorare i
rifiuti in ingresso nell'ambito delle procedure di
preaccettazione e accettazione (cfr. BAT 2).
SI Rif.to al “Protocollo
di Gestione Rifiuti”
adottato dal
Gestore
5.2 5
3
Per ridurre le emissioni di HCl, NH3 e composti
organici nell'atmosfera, la BAT consiste
nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una o una
combinazione delle tecniche di cui al punto in
Dec. Esec. (UE) 2018/1147.
SI Cfr. la sezione 6.1
Tabella 6.10
Livelli di emissione
associati alla BAT
(BAT-AEL) per le
emissioni
convogliate
LOGO O
RAGIONE SOCIALE DEL
DICHIARANTE
SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE
DEL RIFIUTO:
attribuzione classe/i di pericolo
ALLEGATO 1
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Firma e timbro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Allegato B1.1P al documento:
Scheda di caratterizzazione del rifiuto del __/__/___
Rag. Soc. produttore:__________________________________________
E.E.R. ______________
ATTRIBUZIONE CLASSE/I DI PERICOLO, allegato di compilazione obbligatoria se il
rifiuto ricade nelle categorie della L. 105/2015 (aziende a Rischio di Incidente
Rilevante), con indicazione della presenza e quantità di sostanze pericolose
ricadenti nelle stesse.
A3. CLASSE DI PERICOLO
Non Pericoloso __ Pericoloso, caratteristiche di pericolo attribuite (barrare la/le caselle): (Decisione 2000/532/Ce e s.m.i.)
HP
1
HP
2
HP
3
HP
4
HP
5
HP
6
HP
7
HP
8
HP
9
HP10 HP11 HP12 HP13 HP14 HP15
(Nota: le classi di pericolo barrate devono coincidere con quelle riportate sul F.I.R.)
NOTA - (*) obbligatorio indicare la sostanza che genera la Classe di Pericolo rientrante nella normativa R.I.R.
Caratteristica
di pericolo HP
Classe di pericolo e
categoria di pericolo
Indicazione
di pericolo
H _ _ _
Denominazione del composto contenuto nel
rifiuto che conferisce allo stesso l'indicazione di
pericolo barrata
HP 1
Esplosivo
(*)
(*) Unst.Expl. H200 (*)
(*) Expl. 1.1 H201 (*)
(*) Expl. 1.2 H202 (*)
(*) Expl. 1.3 H203 (*)
(*) Expl. 1.4 H204 (*)
(*) Self-react.A H240
(*)
(*) Org. Perox.A (*)
(*) Self-react.B H241
(*)
(*) Org. Perox.B (*)
HP 2
Comburente
(*)
(*) Ox. Gas 1 H 270 (*)
(*) Ox. Liq. 1 H 271
(*)
(*) Ox. Sol. 1 (*)
(*) Ox. Liq. 2, Ox.
Liq. 3 H 272
(*)
(*) Ox. Sol. 2, Ox.
Sol. 3 (*)
HP 3
Infiammabile
(*)
(*) Flam. Gas 1 H220 (*)
(*) Flam. Gas 2 H221 (*)
(*) Aerosol 1 H222 (*)
(*) Aerosol 2 H223 (*)
LOGO O
RAGIONE SOCIALE DEL
DICHIARANTE
SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE
DEL RIFIUTO:
attribuzione classe/i di pericolo
ALLEGATO 1
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Firma e timbro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Caratteristica
di pericolo HP
Classe di pericolo e
categoria di pericolo
Indicazione
di pericolo
H _ _ _
Denominazione del composto contenuto nel
rifiuto che conferisce allo stesso l'indicazione di
pericolo barrata
(*) Flam Liq. 1 H224 (*)
(*) Flam. Liq. 2 H225 (*)
(*) Flam Liq. 3 H226 (*)
Flam. Sol. 1 H228
Flam. Sol. 2
(*) Self.-react.
CD
H242
(*)
(*) Self.-react. EF (*)
(*) Org. Perox.
CD (*)
(*) Org. Perox. EF (*)
(*) Pyr. Liq. 1 H250
(*)
(*) Pyr. Sol. 1 (*)
(*) Self-heat. 1 H251 (*)
(*) Self-heat. 2 H252 (*)
(*) Water-react.
1 H260 (*)
(*) Water-react.
1 EUH014 (*)
(*) Water-react.
2 H261
(*)
(*) Water-react.
3 (*)
HP 4
Irritante -
irritazione
cutanea e
lesioni oculari
(*)
Skin corr. 1A*
H314 se concent. <
5 %
Skin irrit. 2 H315
Eye dam. 1 H318
Eye irrit. 2 H319
HP5
Tossicità specifica
per organi
bersaglio
(STOT)/Tossicità in
caso di
aspirazione
(*)
(*) STOT SE 1 H370 (*)
STOT SE 2 H371
STOT SE 3 H335
STOT RE 1 H372
STOT RE 2 H373
Asp. Tox. 1 H304
HP 6
Tossicità
acuta
(*)
(*) Acute Tox. 1
(Oral) H300 (*)
(*) Acute Tox. 2
(Oral) H300 (*)
Acute Tox. 3
(Oral) H301
Acute Tox. 4
(Oral) H302
LOGO O
RAGIONE SOCIALE DEL
DICHIARANTE
SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE
DEL RIFIUTO:
attribuzione classe/i di pericolo
ALLEGATO 1
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Firma e timbro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Caratteristica
di pericolo HP
Classe di pericolo e
categoria di pericolo
Indicazione
di pericolo
H _ _ _
Denominazione del composto contenuto nel
rifiuto che conferisce allo stesso l'indicazione di
pericolo barrata
(*) Acute Tox. 1
(Dermal) H310 (*)
(*) Acute Tox. 2
(Dermal) H310 (*)
Acute Tox. 3
(Dermal) H311
Acute Tox. 4
(Dermal) H312
(*) Acute Tox. 1
(Inhal.) H330 (*)
(*) Acute Tox. 2
(Inhal.) H330 (*)
(*) Acute Tox. 3
(Inhal.) H331 (*)
Acute Tox. 4
(Inhal.) H332
HP 7
Cancerogeno
(*)
Carc. 1A H350
Carc. 1B
Carc. 2 H351
HP 8
Corrosivo
(*)
Skin corr. 1A* H314
se concent. ≥
5 %
Skin corr. 1B*
Skin corr. 1C*
HP 9
Infettivo
(*)
n.p. n.p.
HP 10
Tossico per la
riproduzione
(*)
Repr. 1A H360
Repr. 1B
Repr. 2 H361
HP 11
Mutageno
(*)
Muta. 1A H340
Muta 1B
Muta. 2 H341
HP 12
Liberazione di
gas a tossicità
acuta
(*)
Non esiste una classe
specifica per sostanze e
miscele che a contatto
con l’acqua o acidi
liberano gas a tossicità
acuta
EUH029 (*)
EUH031 (*)
EUH032 (*)
HP 13
Sensibilizzante
(*)
Skin Sens. 1 H317
Resp. Sens. 1 H334
HP 14
Ecotossico
(*)
(*) Aquatic Acute
1 H400 (*)
(*) Aquatic
Chronic 1 H410 (*)
(*) Aquatic
Chronic 2 H411 (*)
LOGO O
RAGIONE SOCIALE DEL
DICHIARANTE
SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE
DEL RIFIUTO:
attribuzione classe/i di pericolo
ALLEGATO 1
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Firma e timbro
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Caratteristica
di pericolo HP
Classe di pericolo e
categoria di pericolo
Indicazione
di pericolo
H _ _ _
Denominazione del composto contenuto nel
rifiuto che conferisce allo stesso l'indicazione di
pericolo barrata
Aquatic
Chronic 3 H412
Aquatic
Chronic 4 H413
Ozone H420
HP 15 Rifiuto che non
possiede
direttamente una
delle
caratteristiche di
pericolo
summenzionate
ma può
manifestarsi
successivamente (*)
pericolo di esplosione di
massa in caso di incendio H205 (*)
Esplosivo allo stato secco EUH001
Può formare perossidi
esplosivi EUH019
Rischio di esplosione per
riscaldamento in ambiente
confinato EUH044
Pagina 1 di 16
AAlllleeggaattoo BB11
Manuale di Gestione per il monitoraggio
delle emissioni nell’acqua da installazioni
che effettuano attività di trattamento rifiuti
liquidi ai sensi Decisione UE 2018/1147
Schema tipo dei contenuti
TIPOLOGIA DI SCARICO INDUSTRIALE:
➢ C.I.S. _________________________________ (denominazione corpo idrico): S_
➢ FOGNATURA __________________________ (denominazione gestore): S_
N. rev. Data Protocollo Lista delle modifiche e/o dei paragrafi modificati
Paragrafo Oggetto revisione
00 … … Tutti Prima emissione
Ragione sociale _______________________________________________________
Indirizzo insediamento _______________________________________________________
P. IVA / Codice fiscale ________________________ / _____________________________
Riferimenti telefonici / fax _______________________________________________________
Indirizzo e-Mail/PEC _______________________________________________________
Pagina 2 di 16
Indice
1. INTRODUZIONE ....................................................................................................... 3
1.1 FINALITÀ ..................................................................................................................................... 3 1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE .......................................................................................................... 3 1.3 DEFINIZIONI E ACRONIMI ................................................................................................................. 5
2. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO E CAMPIONAMENTO ............. 7
2.1 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ PRODUTTIVA E DEL REFLUO PRODOTTO ......................................................... 7 2.2 MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO ...................................................................................................... 7
3. DESCRIZIONE DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO INSTALLATI ................................ 9
Ubicazione dei componenti del sistema di monitoraggio ........................................................................... 9 Caratteristiche del sistema di monitoraggio ................................................................................................. 9 Caratteristiche degli analizzatori impiegati ................................................................................................... 9
3.1 DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI ACQUISIZIONE - HARDWARE .................................................................... 9
4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI ............................................................... 11
4.1 DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI ACQUISIZIONE - SOFTWARE ................................................................... 11 4.2 ARCHIVIO DATI ELEMENTARI .................................................................................................. 11 4.3 ARCHIVIO DATI MEDI GIORNALIERI ............................................................................................ 11 4.4 ALTRE ELABORAZIONI DEI DATI ........................................................................................................ 12 4.5 CONSERVAZIONE DEI DATI .............................................................................................................. 12 4.6 PRESENTAZIONE DEI DATI IN AIDA ................................................................................................. 12
5. GESTIONE DEI SISTEMI DI MISURA ....................................................................... 13
5.1 OPERAZIONI DI VERIFICA INTERNE ............................................................................................... 13 5.2 CALIBRAZIONE AUTOMATICA O MANUALE DEGLI STRUMENTI DI MISURA E ANALISI ......... 13 5.3 DESCRIZIONE DELLE MANUTENZIONI ................................................................................................. 14 5.4 GESTIONE DEI GUASTI E DELLE MANUTENZIONI ................................................................................... 15
Procedura per la comunicazione dei malfunzionamenti agli Enti competenti ...................................... 15 Analisi degli eventi di guasto e manutenzione ........................................................................................... 15
5.5 GESTIONE DEI SUPERAMENTI ........................................................................................................... 15 Procedura per la gestione dei superamenti ............................................................................................... 15 Procedura per la comunicazione dei dati agli Enti competenti ............................................................... 15
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1. INTRODUZIONE
1.1 FINALITÀ
Il presente documento costituisce uno schema tipo di Manuale di Gestione, nel
seguito MG, che il Gestore predispone per descrivere come effettua la gestione della
strumentazione di monitoraggio degli scarichi che impiega presso la propria
installazione, e il monitoraggio medesimo (dal campionamento all’elaborazione e
conservazione e trasmissione dei dati).
il MG rappresenta il documento cardine per il monitoraggio di tutti i parametri richiesti
allo scarico in corpo idrico superficiale o pubblica fognatura.
Si tratta di un documento che il Gestore deve aggiornare, a titolo esemplificativo, nel
caso in cui:
➢ intervengano nuove disposizioni normative
➢ risulti opportuno e/o necessario sulla base di evidenze rese dalla progressiva
esperienza maturata nel monitoraggio effettuato dal Gestore e/o dagli esiti dei
controlli effettuati da uno o più Enti competenti
➢ intervengano modifiche rispetto a quanto indicato nel MG vigente.
In accordo con quanto dispone il SGA aziendale, il MG può essere un documento
specifico o ricompreso nell’ambito di altri documenti del SGA adottato dal Gestore.
In tal caso il Gestore che impiega un sistema gestionale, certificato o meno, che già
prevede la presenza di schede macchina, piani di manutenzione, controlli, tarature,
ispezioni, registrazioni ecc. farà diretto riferimento alla documentazione tecnica delle
macchine, del manuale utente, e di quant’altro previsto per le specifiche attrezzature
e strumentazioni.
Per quanto riguarda la natura dei documenti indicati nel MG, può trattarsi di
documenti cartacei o su supporto digitale, e/o con una gestione mediante software,
fatte salve le vigenti normative ove prevedano specifici obblighi.
1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE
Il Manuale di Gestione (MG) è parte del sistema di gestione aziendale e la sua
redazione e approvazione da parte del Gestore è conforme a quanto disposto nel
proprio SGA (BAT 1 e BAT 2 della Decisione UE 2018/1147) al momento vigente in
azienda.
Il SGA, adottato in modo formale dal Gestore, non è soggetto a obbligo di
certificazione di terza parte.
Per la redazione del MG, a titolo di inquadramento, dalla Decisione UE 2018/1147 a cui
si rinvia, si citano:
BAT 1. Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell'istituire
e applicare un sistema di gestione ambientale avente tutte le caratteristiche seguenti:
…omissis…
Pagina 4 di 16
V. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, in particolare rispetto a:
a) monitoraggio e misurazione (cfr. anche la relazione di riferimento del JRC sul
monitoraggio delle emissioni in atmosfera e nell'acqua da installazioni IED -
Reference Report on Monitoring of emissions to air and water from IED installations,
ROM),…
BAT 2d. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva dell'impianto, la
BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito.
…omissis…
Istituire e attuare un sistema di gestione della qualità del prodotto in uscita.
BAT 11. La BAT consiste nel monitorare, almeno una volta all'anno, il consumo annuo di
acqua, energia e materie prime, nonché la produzione annua di residui e di acque
reflue.
Descrizione
Il monitoraggio comprende misurazioni dirette, calcolo o registrazione utilizzando, ad
esempio, fatture o contatori idonei. Il monitoraggio è condotto al livello più
appropriato (ad esempio a livello di processo o di impianto/installazione) e tiene
conto di eventuali modifiche significative apportate all'impianto/installazione.
Il livello di dettaglio di quanto è oggetto di trattazione nel MG è deciso dal Gestore in
funzione della tipologia, dimensioni e complessità dell'installazione, e tenendo conto
dell'insieme dei suoi possibili effetti sull'ambiente, che dipendono anche dal tipo e
dalla quantità di reflui e rifiuti trattati, nonché dal recapito dello scarico, in fognatura o
c.i.s.
Data l’importanza del monitoraggio dei reflui in uscita dagli impianti di trattamento
rifiuti liquidi, sono riportate di seguito delle indicazioni generali che tengono conto
delle modalità di gestione e del quadro prescrittivo standard già in essere nelle AIA
vigenti.
Strumenti in uscita (tranne ove diversamente
indicato)
Installazione che tratta solo rifiuti,
con scarico discontinuo
Installazione che tratta acque
reflue industriali e rifiuti, con
scarico continuo
scarico diretto
(c.i.s.)
scarico
indiretto
(fognatura)
scarico diretto
(c.i.s.)
scarico
indiretto
(fognatura)
campionatore dei
reflui in ingresso da
utenza/e industriale/i
(1)
Non pertinente Non
pertinente SI SI
misuratore di portata
dei reflui in ingresso
da utenza/e
industriale/i (2)
Non pertinente Non
pertinente SI SI
campionatore
automatico acque
reflue in uscita
SI SI SI SI
misuratore di portata SI SI SI SI
misuratore di pH SI SI SI SI
Pagina 5 di 16
misuratore di
conducibilità SI SI SI SI
TOC – carbonio
organico totale SI Opzionale SI Opzionale
torbidimetro SI Opzionale SI Opzionale
temperatura Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale
altri strumenti
(da indicare)
Note: (1) continuo o discontinuo, per flusso separato o cumulativo: in funzione delle condizioni stabilite dal
Gestore dell’installazione
(2) per flusso separato o cumulativo in funzione delle condizioni stabilite dal Gestore dell’installazione
Il Gestore, considerate le indicazioni generali succitate, predispone secondo le
specifiche condizioni di infrastruttura e operative del proprio sito le attrezzature di
campionamento, gli strumenti di misura e il loro piano di gestione e di monitoraggio
con modalità e dettaglio descritti nel presente MG o ricompresi nell’ambito di altri
documenti del SGA adottato.
1.3 DEFINIZIONI E ACRONIMI
La Decisione UE 2018/1147 stabilisce, per quanto concerne le emissioni in acqua, che i
valori medi relativi ai BAT-AEL si riferiscono in caso di scarico continuo, alle medie
giornaliere (campioni compositi proporzionali al flusso prelevati su 24 ore) e, in caso di
scarico discontinuo, ai valori medi durante il periodo di scarico presi da campioni
compositi proporzionali ai flussi, oppure a un campione istantaneo, purché
adeguatamente miscelato e omogeneo, prelevato prima dello scarico.
I campioni possono essere proporzionali al tempo solo se sia dimostrata una sufficiente
stabilità della portata.
"Tutti i BAT-AEL per le emissioni nell’acqua si applicano al punto in cui l’emissione
fuoriesce dall’installazione”.
Il Gestore potrà aggiungere tutte le definizioni che considera utili alla comprensione
del MG: di seguito un elenco orientativo:
➢ SGA Sistema di Gestione Ambientale
➢ AIA Autorizzazione Integrata Ambientale
➢ BAT Best Available Technique = MTD (Migliori Tecniche
Disponibili)
➢ BAT-AELs emission levels associated with the best available tecniques
(livelli
di emissioni associati alle BAT)
➢ BURL Bollettino Ufficiale Regione Lombardia
➢ DGR Delibera di Giunta Regionale
➢ Enti competenti termine generico, riferito ad esempio a: Autorità
Competente
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(AC), ARPA, Provincia, Città Metropolitana, società del S.I.I.
(Servizio Idrico Integrato)
➢ MG Manuale di Gestione
➢ c.i.s. corpo idrico superficiale
➢ TOC Total Organic Carbon (carbonio organico totale)
➢ COD Chemical Oxigen Demand (domanda chimica di ossigeno)
➢ ID indice di disponibilità
➢ ORP potenziale ossido riduzione
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2. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO E
CAMPIONAMENTO
Nel compilare il paragrafo 2. il Gestore presterà particolare attenzione alla coerenza
delle informazioni che andrà a indicare, rispetto a quelle contenute nell’AIA vigente e
sue modifiche e integrazioni successive, sia nella parte descrittiva che prescrittiva
degli atti.
2.1 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ PRODUTTIVA E DEL REFLUO PRODOTTO
Il Gestore nel presente paragrafo riporta in sintesi quanto descritto nella
documentazione aziendale e ripreso nel quadro dell’attività di gestione presente in
AIA con riferimento, in via esemplificativa, ai temi:
➢ orari di lavoro e di esercizio
➢ condizioni operative
➢ limiti e parametri allo scarico
➢ altro di pertinenza dell’argomento del MG.
Nel MG o ivi richiamata deve essere riportata una descrizione schematica, che
comprenda:
1) schema a blocchi del ciclo di trattamento
2) planimetria della rete di processo
3) indicazione del responsabile del monitoraggio degli scarichi idrici e del
responsabile dei sistemi di controllo in continuo (autocampionatore, misuratore di
portata, ecc.).
2.2 MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO
Deve essere indicato il sistema di campionamento utilizzato, rimandando per le
specifiche al manuale del campionatore e misuratore di portata allo scarico:
➢ modello
➢ costruttore
➢ n° matricola
➢ frequenza manutenzione programmata (mensile, trimestrale, semestrale…)
per il campionatore inoltre:
➢ quantità prelevata (es. ml prelevati per mc)
➢ volume e numero del/i contenitore/i del campione raccolto.
La descrizione fornita deve essere funzionale alla sola comprensione delle modalità di
campionamento dell’effluente, della tipologia di linea di prelievo installata, dei
trattamenti fisici (ad es. refrigerazione) che questo subisce prima che ne vengano
analizzate le caratteristiche chimiche.
Ove necessario ai fini della comprensione, il Gestore farà riferimento al manuale
tecnico relativo al funzionamento e alla manutenzione dei vari dispositivi.
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Sono parte del presente MG, o del documento corrispondente nel SGA adottato, i
“manuali di installazione, uso e manutenzione” rilasciati dal costruttore per ciascun
sistema tecnico che risulta nella catena di monitoraggio e controllo.
Ogni elemento tecnico è compreso nell’elenco dei dispositivi oggetto di
manutenzione periodica con una tempistica indicata dal costruttore, o decisa in
modo formale dal Gestore nella specifica applicazione.
Pagina 9 di 16
3. DESCRIZIONE DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO INSTALLATI
Nel compilare il paragrafo 3. il Gestore presterà particolare attenzione alla coerenza
delle informazioni che andrà a indicare, rispetto a quelle contenute nell’AIA vigente e
sue modifiche e integrazioni successive, sia nella parte descrittiva che prescrittiva
degli atti.
UBICAZIONE DEI COMPONENTI DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO
La planimetria dell’impianto di trattamento evidenzia le componenti del sistema di
monitoraggio, quali, secondo il caso specifico che ricorre:
➢ punto/i di ingresso reflui fognari
➢ scarico acque reflue
➢ punto/i di prelievo/i
➢ punto di visualizzazione dati (in loco, sala controllo ecc.).
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO
In questo paragrafo devono essere riportate tutte le informazioni atte a documentare
le diverse parti del Sistema di Monitoraggio.
In particolare, con l’aiuto anche di schemi e disegni, devono essere riportate le
informazioni relative a:
➢ caratteristiche dei sistemi di monitoraggio in continuo impiegati, con
particolare riferimento a:
▪ certificazione del costruttore (es. pHmetro, ecc.)
▪ prestazioni minime garantite
▪ cadenza prevista per la pulizia e la taratura.
➢ descrizione del sistema di acquisizione, trattamento e archiviazione dei dati.
CARATTERISTICHE DEGLI ANALIZZATORI IMPIEGATI
Deve essere fatto specifico riferimento alla certificazione degli analizzatori installati
che devono essere descritti elencando, per ciascuno di essi, almeno:
➢ parametro/i misurato/i
➢ modello
➢ costruttore
➢ principio di misura e tipologia dei sensori
➢ n° matricola
➢ scala di misura e fondo scala
➢ limite di rilevabilità e incertezza di misura
➢ frequenza di misura e acquisizione della stessa
➢ tempo di risposta
➢ cadenza prevista per la pulizia e la taratura
➢ frequenza manutenzione programmata (mensile, trimestrale, semestrale…)
3.1 DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI ACQUISIZIONE - HARDWARE
Nel MG:
➢ devono essere indicate le specifiche tecniche dei dispositivi deputati alla
trasmissione, ricezione ed elaborazione dei segnali degli analizzatori e degli altri
sensori d’impianto e le specifiche delle macchine dedicate alla
memorizzazione dei dati (archivio dei dati); nel caso in cui i citati contenuti
Pagina 10 di 16
siano già presenti nella documentazione tecnica delle apparecchiature, il
rinvio sarà diretto a tali documenti, senza duplicazioni nel MG
➢ deve inoltre essere fornito uno schema della rete e della tipologia di
connessioni esistenti tra i diversi dispositivi
➢ deve essere indicato il referente delle operazioni o figura chiave
nell’organigramma.
Pagina 11 di 16
4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI
4.1 DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI ACQUISIZIONE - SOFTWARE
Devono essere specificate le modalità di archiviazione dei dati, precisando:
➢ il referente delle operazioni o figura chiave nell’organigramma
➢ dove risiedono fisicamente gli archivi dei dati: macchina (server locale/remoto
e/o cloud) e relativo percorso di accesso ai file
➢ il software utilizzato per il salvataggio dei dati, in alternativa con rinvio diretto
alla documentazione e manuali già in uso nel SGA
➢ la procedura per eseguire un’estrazione dei dati, in alternativa con rinvio diretto
alla documentazione e manuali già in uso nel SGA.
4.2 ARCHIVIO DATI ELEMENTARI
Deve essere indicato:
➢ il referente delle operazioni archiviazione
➢ il tipo di segnale utilizzato per la trasmissione (analogico/digitale)
➢ l’eventuale applicazione di soglie minime/massime e loro funzionamento.
I dati istantanei minimi richiesti sono:
➢ portata di scarico
➢ pH
➢ conducibilità.
Il Gestore, con riferimento a quanto esposto nel paragrafo Introduzione, può anche
utilizzare la seguente strumentazione in continuo:
➢ TOC – carbonio organico totale (da preferirsi al COD – domanda chimica di
ossigeno)
➢ torbidimetro
➢ temperatura
➢ ORP - potenziale ossido riduzione
➢ altri strumenti, da indicare.
Per i parametri rilevati deve essere predisposto un paragrafo del MG con le
informazioni sopra richieste; per la portata inoltre deve essere esplicitato come viene
utilizzato il dato in correlazione con l’autocampionatore.
Vanno inoltre indicati almeno i seguenti elementi:
➢ numero di misure minime elementari necessarie per la validità del dato medio
giornaliero/annuale, ad es. come per le emissioni verificata la disponibilità (ID >
70%)
➢ eventuali rette di taratura e coefficienti impiegati per l’elaborazione dei dati
grezzi degli analizzatori in continuo.
4.3 ARCHIVIO DATI MEDI GIORNALIERI
I dati medi giornalieri verranno elaborati al momento in funzione delle necessità.
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4.4 ALTRE ELABORAZIONI DEI DATI
Nel MG devono essere presentate le metodologie di calcolo adottate per ricavare i
dati medi definiti sulle diverse basi temporali ove fossero previste nel SGA in uso e/o in
autorizzazione e/o nelle vigenti normative ove presenti, con indicazione delle
condizioni di validità impostate.
4.5 CONSERVAZIONE DEI DATI
Il presente documento, i manuali di uso e manutenzione e le specifiche del sistema in
continuo devono essere conservati in formato cartaceo e/o digitale dal Gestore, che
deve renderli disponibili per la consultazione da parte degli Enti competenti.
Negli archivi del Gestore devono essere presenti tutte le misure acquisite, in formato
tale da poter essere elaborate con i più comuni mezzi informatici.
Il Gestore deve garantire la conservazione e la possibilità di consultazione degli archivi
dei dati elementari degli ultimi 2 anni, con la possibilità di estrazione degli stessi dati in
forma tabellare.
Il Gestore deve inoltre provvedere a conservare per almeno 5 anni in un archivio
definitivo e distinto dal precedente i valori giornalieri/mensili con possibilità di
estrazione per le opportune elaborazioni (ad es. medie annuali).
4.6 PRESENTAZIONE DEI DATI IN AIDA
Il Gestore entro il 30 aprile di ogni anno è tenuto a comunicare i dati di monitoraggio
mediante il database AIDA gestito da ARPA.
Con riferimento al Piano di Monitoraggio in uso, il Gestore dovrà inserire in AIDA i dati
come previsto dal portale e sue implementazioni, quali ad esempio:
➢ la media annuale per i parametri misurati giornalmente,
➢ le analisi discontinue eseguite, mensilmente o su base periodica più ampia per
gli altri parametri
➢ volume totale annuale di scarico.
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5. GESTIONE DEI SISTEMI DI MISURA
Il MG deve contenere le procedure e le istruzioni operative che garantiscano la
corretta funzionalità nel tempo dei sistemi di misura e la bontà dei dati da essi forniti.
Gli aspetti minimi che il MG deve trattare sono relativi a:
➢ operazioni di verifica di calibrazione
➢ manutenzioni
➢ gestione dei guasti
➢ gestione dei superamenti.
Ove il Gestore impieghi già procedure di manutenzione e gestione non conformità
consolidate e già citate nel proprio SGA o nell’AIA vigente, con lo scopo di evitare
ridondanze e informazioni duplicate anche tali procedure possono soddisfare i requisiti
di cui ai successivi par. 5.1, 5,2, 5,3.
5.1 OPERAZIONI DI VERIFICA INTERNE
In questo paragrafo il Gestore deve esplicitare le operazioni di verifica che devono
essere effettuate sulla strumentazione installata e in particolare:
➢ campionatore automatico
➢ misuratore di portata
➢ misuratore di pH
➢ conducibilità
E, ove presenti:
➢ TOC – carbonio organico totale (da preferirsi al COD – domanda chimica di
ossigeno)
➢ torbidimetro
➢ temperatura
➢ ORP - potenziale ossido riduzione
➢ altri strumenti, da indicare.
Operazioni di verifica:
➢ Campionatore automatico:
1. come da specifica del costruttore
2. Verifica volume campione prelevato
3. Verifica temperatura cella refrigerata
4. Verifica comunicazione per campionamento ponderale.
➢ Misuratore di portata:
1. Come da specifica del costruttore
2. Verifica buono stato di conservazione.
➢ Altri strumenti, da indicare:
1. Come da specifica del costruttore
2. Secondo quanto applicabile nel caso specifico.
5.2 CALIBRAZIONE AUTOMATICA O MANUALE DEGLI STRUMENTI DI MISURA E
ANALISI
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Gli analizzatori devono essere sottoposti a calibrazione periodica. A tale scopo
indicare nei successivi paragrafi per ciascuno strumento:
➢ il periodo di calibrazione definito secondo quanto indicato dal costruttore
oppure sulla base della propria esperienza
➢ tipo di calibrazione: automatica o manuale
➢ derive strumentali accettate (definire l’intervallo accettato)
➢ modulo o utilizzo di sistemi informatici per registrare la calibrazione con
indicazione del giorno di effettuazione e delle eventuali operazioni di ripristino
delle funzionalità
➢ eventuali standard impiegati (es. per il pHmetro le soluzioni standard utilizzate).
Qualora l’esecuzione delle calibrazioni secondo la tempistica prevista richieda per più
di due volte consecutive interventi di correzione a seguito di derive al di fuori
dell’intervallo ammesso, si deve procedere alla revisione del periodo di operatività
non controllata o alla taratura dello strumento, aggiornando di conseguenza il MG.
Operazioni di calibrazione:
➢ Campionatore automatico:
Non applicabile al caso.
➢ Misuratore di portata:
Non applicabile al caso.
➢ Altri strumenti, da indicare:
Come da specifica del costruttore.
5.3 DESCRIZIONE DELLE MANUTENZIONI
Nel MG devono essere descritte le operazioni di manutenzione periodica (ordinaria e
straordinaria), eseguite a cura del Gestore per garantire la corretta funzionalità della
strumentazione di misura e analisi, ove non fosse già presente nel descriverle un
registro di manutenzione impiegato nel contesto dell’intero impianto, cartaceo o
digitale.
In particolare, il MG o il registro di manutenzione dovrà contenere:
➢ l’elenco delle componenti (dell’impianto di trattamento e dei sistemi di misura
e di analisi) oggetto di intervento manutentivo programmato
➢ la tipologia di manutenzione
➢ la frequenza di intervento prevista: giornaliere, settimanali, mensili, semestrali, …
➢ data (giorno, mese, anno) di effettuazione
➢ le eventuali sostituzioni di parti effettuate
➢ l’indicazione dell’autore dell’intervento e sua firma in caso di registro cartaceo
o di una validazione periodica (a fine mese, trimestre, annuale) di un
responsabile, in caso di registro informatico.
Le informazioni di cui sopra possono essere indicate anche in forma tabellare, di
schemi o secondo i tracciati dei software di gestione impiegati.
Il Gestore effettua l’analisi della frequenza degli interventi manutentivi straordinari
effettuati nell’arco di un anno, al fine di individuare le componenti maggiormente
soggette a stress e predisporre azioni preventive adeguate.
Di seguito l’elenco della tipologia dei componenti che il Gestore inserirà nel registro
suddetto:
➢ campionatore automatico
➢ misuratore di portata
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➢ misuratore di pH
➢ conducibilità
E, ove presenti:
➢ TOC – carbonio organico totale
➢ torbidimetro ➢ temperatura
➢ ORP - potenziale ossido riduzione
➢ altri strumenti, da indicare.
5.4 GESTIONE DEI GUASTI E DELLE MANUTENZIONI
PROCEDURA PER LA GESTIONE DEGLI EVENTI DI GUASTO E MANUTENZIONE
Nel caso venga rilevato un guasto, ovvero un fuori servizio di un sistema di misura o
analisi e non dell’impianto (inteso come linea produttiva, se non richiesto
espressamente dall’AIA), il Gestore è tenuto:
➢ a informare tempestivamente gli Enti competenti, come da prescrizioni in AIA,
➢ ad attuare, ove applicabile al caso, forme alternative di misura o analisi con le
procedure descritte nel MG (esempio di procedura: in presenza di TOC o
torbidimetro fuori servizio il Gestore dovrà effettuare il campionamento
giornaliero e analisi mediante laboratorio o kit)
➢ a effettuare alla rimessa in servizio ove applicabile al caso, la calibrazione o la
taratura della strumentazione di misura interessata.
PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE DEI MALFUNZIONAMENTI AGLI ENTI COMPETENTI
In caso di guasti, malfunzionamenti e riavvio in servizio deve essere inviata
comunicazione all’Autorità Competente e a ARPA.
ANALISI DEGLI EVENTI DI GUASTO E MANUTENZIONE
A consuntivo di ogni anno il Gestore a seguito dell’analisi degli interventi manutentivi
descritti nel registro di manutenzione redige entro il 30 aprile una relazione di sintesi
sulla natura degli eventi verificatisi, la loro frequenza e la tipologia di azioni correttive e
preventive intraprese e/o da pianificare.
5.5 GESTIONE DEI SUPERAMENTI
Nel caso il monitoraggio evidenzi il superamento dei limiti imposti, il Gestore dovrà:
➢ verificare con mezzi adeguati al caso specifico che il dato rilevato sia
effettivamente reale;
➢ informare in tal caso con tempestività gli Enti competenti;
➢ attuare le procedure descritte nel MG, con le azioni correttive tali da garantire
l’efficacia degli interventi e il ritorno delle condizioni di normalità nel più breve
tempo possibile.
PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI SUPERAMENTI
Nel caso venga rilevato un effettivo superamento dei limiti autorizzati deve essere
attivata la procedura prevista nel MG.
PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI AGLI ENTI COMPETENTI
Al fine di garantire agli Enti competenti lo svolgimento delle attività di verifica e
controllo è necessario che il Gestore adotti la procedura definita nel MG per la
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comunicazione diretta dell’evento, da effettuarsi secondo la tempistica definita dalle
prescrizioni AIA.
Il Gestore dovrà successivamente provvedere a inviare agli Enti competenti una
relazione con gli eventuali dati monitorati relativi all’evento, quali a titolo di esempio
dati misurati in discontinuo/continuo, condizioni di esercizio degli impianti, nonché le
azioni correttive, l’esito e le eventuali azioni preventive messe in atto.
LOGO O
RAGIONE SOCIALE DEL
DICHIARANTE
SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE
DEL RIFIUTO
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Firma e timbro
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Allegato BP1 al documento:
PROTOCOLLO DI ACCETTAZIONE E GESTIONE
DEI FLUSSI DI RIFIUTI LIQUIDI INDUSTRIALI
IN UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO
CHIMICO-FISICO e/o BIOLOGICO
Indice della scheda
SEZIONE DATI AMMINISTRATIVI - ANAGRAFICI
SEZIONE DATI TECNICI - DESCRITTIVI
A. CODIFICA E CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO
A1. CODICE E.E.R.
A2. DENOMINAZIONE
A3. CLASSE DI PERICOLO
B. ASPETTO E PARAMETRI CHIMICO-FISICI RILEVANTI
B1. COLORE
B2. STATO FISICO
B3. CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
B4. CARATTERISTICHE SPECIFICHE
C. CONDIZIONI CHE DETERMINANO L'ORIGINE E LA QUALITÀ DEL RIFIUTO
C1. MODALITÀ DI FORMAZIONE DEL RIFIUTO
C2. PROCESSO PRODUTTIVO DI ORIGINE DEL RIFIUTO
C3. MATERIE PRIME ED AUSILIARIE UTILIZZATE
C4. MODALITA' DI DEPOSITO DEL RIFIUTO
D. LOGISTICA: FASI DI PROGRAMMAZIONE, CARICO E TRASPORTO
D1. QUANTITÀ DA MOVIMENTARE PER SERVIZIO
D2. FREQUENZA DI SERVIZIO RICHIESTA
D3. TIPO DI CONFEZIONAMENTO
D4. TRASPORTO SOGGETTO A NORME ADR
E. ULTERIORI NOTIZIE
F. ALLEGATI
- Analisi chimico-fisica
- Schede di sicurezza di prodotti e materie prime
- Altro
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
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RAGIONE SOCIALE DEL
DICHIARANTE
SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE
DEL RIFIUTO
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Firma e timbro
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SEZIONE DATI AMMINISTRATIVI - ANAGRAFICI
1. RAGIONE SOCIALE: ________________________________________________________________
2. Sede insediamento produttivo: -
________________________________________________________ (ove si produce il rifiuto descritto con questa scheda)
Comune: ___________________________________________________ prov. _ _ Cap _ _ _ _
_
3. Sede legale: _______________________________________________________________
Comune: ___________________________________________________ prov. _ _ Cap _ _ _ _
_
4. Dati fiscali: C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ p.IVA _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _
5. Codice ATECO 2007 dell'attività: _ _ _ _ _ _
(per codici e raccordo con ateco/istat anni precedenti https://www.istat.it/it/archivio/17888)
6. Stabilimento soggetto a “A.I.A.”: NO SI , codice/i attività I.P.P.C. _ _ _ _ (Autorizzazione Integrata Ambientale – Dlgs 152/2006 Parte II)
7. Stabilimento soggetto a normativa “R.I.R.”: NO SI (Aziende a Rischio di Incidente Rilevante – Dlgs 105/2015 e s.m.i.)
8. ATTIVITÀ nella sede produttiva: (sintetica descrizione delle produzioni/lavorazioni e dei mercati/settori di destinazione)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
9. Il produttore del rifiuto è un operatore del settore della gestione dei rifiuti (vedi NOTA 1):
NO SI , estremi aut.: ___________________________
LOGO O
RAGIONE SOCIALE DEL
DICHIARANTE
SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE
DEL RIFIUTO
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Firma e timbro
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rilasciata da:
__________________________________________________________
attività autorizzata:
_____________________________________________________
Le autorizzazioni sono disponibili nel sito web, link:
___________________________________________ (se non disponibili, allegare alla scheda)
10. SITO WEB: ____________________________________________________________
11. REFERENTE DEI RIFIUTI (nome/cognome) _____________________________________________
Tel. fisso _______________________ Tel. mobile _______________________(eventuale)
Email di contatto___________________________________________________
Email per l'invio del F.I.R.: __________________________________________ (se diversa dalla email di contatto)
SEZIONE DATI TECNICI - DESCRITTIVI
A. CODIFICA E CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO
A1. CODICE E.E.R. _ _ _ _ _ _
A2. DENOMINAZIONE (eventuale descrizione non codificata, integrativa del EER, o
descrizione per i codici che terminano con ..99, attribuita dal produttore)
________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
A3. CARATTERISTICHE DI PERICOLO
Non Pericoloso __ Pericoloso, caratteristiche di pericolo attribuite (barrare la/le caselle): (Decisione 2000/532/Ce e s.m.i.)
HP
1
HP
2
HP
3
HP
4
HP
5
HP
6
HP
7
HP
8
HP
9
HP10 HP11 HP12 HP13 HP14 HP15
(Nota: le classi di pericolo barrate devono coincidere con quelle riportate sul F.I.R.)
Il rifiuto ricade nelle categorie L. 105/2015 (aziende a Rischio di Incidente Rilevante): NO
SI
(In caso SI, compilare allegato 1 alla scheda, indicando presenza e quantità di sostanze pericolose ricadenti nelle cat. L. 105/2015)
B. ASPETTO E PARAMETRI CHIMICO-FISICI RILEVANTI
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SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE
DEL RIFIUTO
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B1. COLORE: _________________________________
B2. STATO FISICO
solido pulverulento 1 ; solido non pulverulento 2 ; fangoso palabile 3 ; liquido 4
B3. CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE
__ inodore; __ odore sgradevole generico; __ odore pungente/acre/irritante; __ odore di
solvente;
__ odore di fermentazione; __ odore caratteristico, di
_____________________________________
B4. CARATTERISTICHE SPECIFICHE:
__ il rifiuto, se pompabile, può dar luogo a separazioni di fase; __ il rifiuto a contatto con
altre sostanze può generare reazioni incontrollate; __ il rifiuto può decomporre in caso di
contatto con serbatoi in materiale ferroso; __ altre
caratteristiche:______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
C. CONDIZIONI CHE DETERMINANO L'ORIGINE E LA QUALITÀ DEL RIFIUTO - (vedi NOTA 2)
C1. MODALITÀ DI FORMAZIONE DEL RIFIUTO
Provenienza continuativa da un ciclo tecnologico ben definito: SI NO variabile per le
seguenti condizioni e/o parametri
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
C2. PROCESSO PRODUTTIVO DI ORIGINE DEL RIFIUTO: (descrizione di dettaglio del processo produttivo, o di una sua fase specifica che ha dato origine allo
specifico rifiuto)
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
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DICHIARANTE
SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE
DEL RIFIUTO
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Firma e timbro
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C3. SOSTANZE, MATERIE PRIME ED AUSILIARIE UTILIZZATE: (elenco riferito al processo produttivo, o alla sua fase specifica che ha dato origine allo specifico rifiuto;
se necessario ai fini di
una completa identificazione, allegare schede tecniche e di sicurezza, anche con riferimento ai
prodotti finiti)
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Nel ciclo produttivo di provenienza da cui deriva il rifiuto sono/non sono utilizzate le
sostanze di seguito elencate:
- con rif.to alla tab. 5 dell’all.to 5 alla parte III del Dlgs n. 152/06 e s.m.i. (vedi NOTA 3) oppure,
(barrare) __ , non è utilizzata nessuna delle sostanze ivi elencate ___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
- classificate come Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche PBT con rif.to all.to XIII al Reg.
1907/2006 e s.m.i. oppure, (barrare) __ , non è utilizzata nessuna delle sostanze ivi
elencate
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
C4. MODALITA' DI DEPOSITO DEL RIFIUTO presso l'insediamento produttivo (barrare):
__ vasche interrate; __ serbatoi fuori terra, con prelievo dal fondo; __ serbatoi fuori terra,
con prelievo dalla sommità; __ cisternette e/o fusti; __ altro:
_________________________________________
Capacità massima di contenimento: ________ __ (inserire u.m. pertinente al caso: mc o ton.)
D. LOGISTICA: FASI DI PROGRAMMAZIONE, CARICO E TRASPORTO
D1. QUANTITÀ DA MOVIMENTARE PER SERVIZIO: _______ (mc) _______ (t)
D2. FREQ. DI SERVIZIO RICHIESTA: n. ____ volte/settimana; n. ____ volte/mese; n. ____
volte/anno; oppure conferimento “una tantum” __ (barrare)
D3. TIPO DI CONFEZIONAMENTO per la fase di trasporto: sfuso in cisterna (rif. liquido) __;
sfuso in container (rif. solido) __; in big bags __ ; in fusti fino a 150-200 litri/cad. __; in
cisternette da 1 mc/1.000 litri __; altro, specificare________________________________
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SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE
DEL RIFIUTO
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D4. TRASPORTO SOGGETTO A NORME ADR: : NO SI , indicare: n. ONU ____________; classe __ __;
gruppo di imballaggio: __________;
n. identific. di pericolo __________
E. ULTERIORI NOTIZIE (eventuali)
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
F. ALLEGATI (barrare)
❑ Analisi chimico-fisica, laboratorio: _____________________________ data/estremi
______________
❑ Schede di sicurezza/tecniche delle materie prime / prodotti utilizzati nel processo
produttivo
❑ Schede di sicurezza/tecniche dei prodotti ottenuti dal processo produttivo
❑ ______________________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------
Il sottoscritto ______________________________ in qualità di (inserire 1 sola scelta, in alternativa):
❑ produttore del rifiuto
❑ laboratorio di analisi
❑ intermediario commerciale (impresa iscritta a cat. 8 Albo gestori ambientali)
❑ consulente tecnico libero professionista
❑ altro (precisare) ………… (solo ove diverso dal produttore):
• con ragione sociale ______________________________ p. IVA
__________________________
• incaricato dal produttore in forza di specifico contratto o altra pattuizione tra le parti,
dichiara
• di assumersi ogni responsabilità per quanto riportato nel presente documento ed
eventuali allegati, ai fini di una idonea caratterizzazione del rifiuto ai sensi della
normativa ambientale cogente.
Si impegna a comunicare ogni eventuale variazione del ciclo produttivo che genera il
rifiuto, tale da poter modificare le caratteristiche chimico fisiche dello stesso, e in tal caso
provvedendo a trasmettere la revisione del presente documento con adeguato anticipo
rispetto all'allontanamento del rifiuto dal luogo di produzione.
Data, ________________ ________________________
(FIRMA LEGGIBILE)
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SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE
DEL RIFIUTO
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
NOTA 1 - a titolo di promemoria, in particolare per le modalità di utilizzo del codice 99, si riporta nel seguito
lo stralcio della Introduzione all'allegato “Elenco dei Rifiuti….”, tratto dalla Decisione 18 dicembre 2014, n.
2014/955/UE: ….per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:
- Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al
rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. È possibile che un determinato
impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi. …omississ…
- Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre
esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.
- Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.
- Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non
altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase.
NOTA 2 – se ricorrono i seguenti casi particolari:
A. Il produttore del rifiuto è un operatore del settore della gestione dei rifiuti, iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali
https://www.albonazionalegestoriambientali.it e/o attivo sulla base di autorizzazioni regionali o provinciali all'esercizio, o in
regime semplificato o di comunicazione, in allegato alla scheda dovrà essere fornita copia dei relativi atti, a meno che non siano
disponibili nel sito web dell'impresa. B. Per i rifiuti espressi da EER compresi nei gruppi elencati nel seguito, relativi a rifiuti:
- 19 01 da incenerimento o pirolisi dei rifiuti
- 19 05 da trattamento aerobico di rifiuti solidi
- 19 06 da trattamento anaerobico dei rifiuti
- 19 07 percolato di discarica
- 19 08 da impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
- 19 13 da operazioni di bonifica dei terreni e risanamento delle acque di falda,
dovranno essere descritte le modalità di trattamento depurativo effettuato e le relative sostanze di processo impiegate, utilizzando i
campi C1 e C2; per i percolati il tipo di materiale a discarica (r.urbani, r.industriali, rifiuti di particolare origine e tipologia, ecc.);
per le operazioni di bonifica una sintesi del piano di indagine e caratterizzazione analitica, il dettaglio delle modalità di trattamento
in sito, se effettuato, e ogni altra informazione utile.
NOTA 3 - per la compilazione della tabella successiva, e quindi la valutazione sull'utilizzo/non utilizzo di
sostanze pericolose: A. Ai fini di una corretta valutazione, occorre prima di tutto suddividere i prodotti impiegati nelle tre categorie principali: ”materie
prime”, ”materie ausiliarie”, ”prodotti di consumo”; questi ultimi non partecipano in genere alla ”composizione“ del rifiuto (si
tratta, ad es., di oli motore, solventi per pulizia macchine, disincrostanti, lubrificanti, grassi, ecc.), e pertanto si valuteranno
principalmente le prime 2 categorie, ”materie prime ed ausiliarie”, e fra queste solo quelle sostanze/prodotti che possono in
concreto essere presenti nel rifiuto.
B. L'utilizzazione delle sostanze indicate nella tabella raramente è come tale, molto più spesso si trovano in miscuglio con altre a
formare un preparato. Se la concentrazione della sostanza è tale da richiedere la classificazione del preparato stesso come
pericoloso, se ne troverà traccia nella scheda di sicurezza, che in tal caso dovrà essere allegata in copia alla presente scheda
(in alternativa: indicare gli estremi della scheda ed il link/sito web ove scaricabile); si deve pertanto far riferimento al
censimento di tutte le sostanze, utilizzate come tali o all'interno di preparati, in uso nel ciclo produttivo (censimento già previsto
da varie norme, ad es. sulla sicurezza del lavoro e sugli scarichi industriali).
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DICHIARANTE
SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE
DEL RIFIUTO
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Firma e timbro
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Nel ciclo produttivo di provenienza, da cui deriva il rifiuto, sono utilizzate/non utilizzate (barrare)
le sostanze di seguito elencate (rif.to tab. 5 dell’all.to 5 alla parte terza del dlgs n. 152/06 e s.m.i.): Utilizzata
Non
utilizzata
1 Arsenico 2 Cadmio 3 Cromo totale 4 Cromo esavalente 5 Mercurio 6 Nichel 7 Piombo 8 Rame 9 Selenio 10 Zinco 11 Fenoli 12 Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti 13 Solventi organici aromatici 14 Solventi organici azotati 15 Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati) 16 Pesticidi fosforati 17 Composti organici dello stagno 18 Sostanze classificate contemporaneamente ”cancerogene“ (R45) e ”pericolose per l'ambiente
acquatico“ (R50 e 51/53) ai sensi del dlgs 3.2.1997 n. 52, e s.m.i. Ora Reg. UE 1272/2008 (e s.m.i.)
INFORMAZIONI IMPORTANTI
1. La “scheda di caratterizzazione del rifiuto” è predisposta tenendo conto dell’utilizzazione delle migliori
tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti.
2. Se ritenuto necessario, ai fini della completa caratterizzazione del rifiuto, potranno essere richieste le
schede di sicurezza delle materie prime e dei prodotti in uso, relativi al processo produttivo di provenienza
del rifiuto.
3. L’accettazione di un primo conferimento da parte dell'impianto di destinazione è subordinata alla
disponibilità della documentazione tecnico-amministrativa di cui alla presente scheda ed eventuali allegati
o documenti integrativi, tali da costituire un'adeguata ed esaustiva caratterizzazione del rifiuto.
4. In sede di richiesta di un primo conferimento l'impianto di destinazione predisporrà un “facsimile” del
FIR, sulla base delle informazioni fornite dal Produttore, che costituirà il riferimento per le verifiche
documentali in fase di accettazione e scarico all'impianto.
5. “RISERVATEZZA e PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, i dati acquisiti o che verranno acquisiti in
relazione ai rapporti intercorrenti, sia con il Produttore del rifiuto che con gli altri soggetti coinvolti nelle
fasi di valutazione del rifiuto e di esecuzione del servizio, saranno trattati nel rispetto del Reg. Ue
2016/679 e s.m.i.. Gli operatori del settore gestione rifiuti ed il Produttore del rifiuto si impegnano a
trattare i suddetti dati, potendoli comunicare anche a terzi esclusivamente ai fini dell’esecuzione della
valutazione della possibilità di prestare servizi di smaltimento del rifiuto di cui alla presente scheda. Gli
operatori del settore gestione rifiuti, nell'utilizzo della presente scheda, sono impegnati a non divulgare a
terzi qualsiasi informazione, anche tecnica o tecnologica e/o coperta da brevetto in merito a dati del
Produttore del rifiuto, di cui venissero a conoscenza, con la sola eccezione dei dati di possibile richiesta da
parte degli Enti pubblici di sorveglianza e controllo preposti, e dei dati necessari alle esigenze di controllo
analitico e di caratterizzazione del rifiuto.
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RAGIONE SOCIALE DEL
GESTORE
ISTRUTTORIA TECNICA
DEL RIFIUTO
Allegato B2Pal documento:
PROTOCOLLO DI ACCETTAZIONE E GESTIONE
DEI FLUSSI DI RIFIUTI LIQUIDI INDUSTRIALI
IN UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO
CHIMICO-FISICO e/o BIOLOGICO
NOTE DI IMPIEGO
L’istruttoria tecnica è effettuata dal Gestore: si tratta di un documento complementare al “Dossier di
identificazione del rifiuto” (scheda di caratterizzazione, analisi chimiche, altre informazioni e dati).
L’indice, contenuti e procedure dei test sono riportate nel seguito a titolo del tutto esemplificativo: il gestore
dovrà adattarli, modificandoli e/o semplificandoli, secondo la propria realtà aziendale, tecnica e
organizzativa, tenendo conto anche della tipologia, ciclo di origine e quantità dello specifico rifiuto di cui è
in valutazione la possibilità di conferimento.
L’istruttoria tecnica è svolta in sede di prima omologazione, o secondo necessità, o in successive verifiche
periodiche.
Il Gestore – nella fase di accettazione dei singoli conferimenti in impianto – può far riferimento alla sola
istruttoria tecnica di omologa o effettuare, secondo le procedure interne adottate, uno o più dei test
speditivi o analitici definiti in sede di istruttoria o nell’ambito del proprio SGA.
Indice della scheda
SEZIONE DATI AMMINISTRATIVI - ANAGRAFICI
SEZIONE DATI TECNICI
TEST E PROVE A. MISCIBILITÀ IN ACQUA
B. FLOTTAZIONE
C. MISCIBILITÀ RELATIVA TRA RIFIUTI ACQUOSI
D. MISCIBILITÀ RELATIVA TRA RIFIUTO ACQUOSO IN ISTRUTTORIA E REFLUO COMPLESSIVO IN VASCA
OMOGENEIZZAZIONE
E. MISCIBILITÀ TRA RIFIUTI FANGOSI E FANGHI DELL'IMPIANTO
F. TEST DEL COLORE RIFIUTO ACQUOSO
G. TEST SU CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE / ODORE
H. TEST SU _____________________________
PARAMETRI CHIMICO FISICI E VALORI RAPPRESENTATIVI
GIUDIZIO DI ACCETTABILITÀ DEL RIFIUTO
PRIMA EMISSIONE
VERIFICA PERIODICA
data apertura: ____/___/______ ; n. omologa _______/____ CER: _____
PRODUTTORE (rag. Sociale): _____________________________
SEZIONE DATI AMMINISTRATIVI - ANAGRAFICI
LOGO O
RAGIONE SOCIALE DEL
GESTORE
ISTRUTTORIA TECNICA
DEL RIFIUTO
❑ I dati completi - del produttore e del rifiuto - sono contenuti nella ”scheda di
caratterizzazione rifiuto“ del __/__/_____ (campo obbligatorio),
integrata e/o modificata il : __/__/_____ (eventuale); __/__/_____
(eventuale);
❑ Descriz. ATECO 2007:
________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
❑ Il produttore del rifiuto è un operatore del settore della gestione dei rifiuti (esclusi i casi
di trasporto e/o intermediazione) (barrare) NO SI
Tipologia di rifiuti: solidi __; liquidi __, in tal caso P __ - NP __
SEZIONE DATI TECNICI
Visita allo stabilimento di produzione del rifiuto:
− Effettuata dal cliente (intermediario): SI NO (barrare)
− Effettuata dal gestore dell'impianto di smaltimento: NO (barrare) SI , il __/__/_____ note e/o
osservazioni:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Acquisizione di schede tecniche e/o di sicurezza delle materie prime e/o di prodotti finiti
del processo produttivo di provenienza: NO (barrare) SI , note e/o osservazioni:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
TEST E PROVE (sono eseguite solo quelle applicabili al caso specifico) (elenco orientativo, anche per quanto riguarda le procedure dei test)
A. MISCIBILITÀ IN ACQUA (event.) (data esec.: __/__/____; operatore: ___________)
Procedura del test:
a) 100 ml ACQUA + 100 ml RIFIUTO in istruttoria
b) 2 – 3 MINUTI, per fase di MISCELAZIONE
Risultato:
O MISCIBILE O NON MISCIBILE FORMAZIONE SCHIUME O SI O NO
NOTE:___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
B. FLOTTAZIONE (event.) (data esec.: __/__/____; operatore: ______________)
LOGO O
RAGIONE SOCIALE DEL
GESTORE
ISTRUTTORIA TECNICA
DEL RIFIUTO
Procedura del test:
a) 200 ml REFLUO “FANGO BIOLOGICO OSSIDAZIONE” + 100 ml RIFIUTO ACQUOSO/FANGOSO in istruttoria
b) 2 MINUTI, per fase di MISCELAZIONE
b) 10 MINUTI, per fase di AREAZIONE
Risultato:
FLOTTAZIONE O SI O NO FORMAZIONE SCHIUME O SI O NO
NOTE:___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
C. MISCIBILITÀ RELATIVA TRA RIFIUTI ACQUOSI (event.)
(data esec.:__/__/____; operatore: ______________) Procedura del test:
Per verificare la miscibilità tra il rifiuto acquoso in istruttoria e altri rifiuti tipo
− prelievo di 2 campioni
− determinazione pH dei singoli rifiuti
− miscelazione in becher, in proporzione ai rispettivi volumi presunti di conferimento
− determinazione pH della miscela
− verifica visiva
pH rifiuto in istruttoria: _____
pH 2° rifiuto: ____ (prod. __________________ CER ______) pH miscela: _____
si sono verificati: □ polimerizzazione □ sedimentazione □ flottazione □ produzione di calore o fumi □
odore □ nulla
pH 3° rifiuto: ____ (prod. __________________ CER ______) pH miscela: _____
si sono verificati: □ polimerizzazione □ sedimentazione □ flottazione □ produzione di calore o fumi □
odore □ nulla
pH 4° rifiuto: ____ (prod. __________________ CER ______) pH miscela: _____
si sono verificati: □ polimerizzazione □ sedimentazione □ flottazione □ produzione di calore o fumi □
odore □ nulla
Risultato:
Positivo O Negativo O
NOTE:___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
D. MISCIBILITÀ RELATIVA TRA RIFIUTO ACQUOSO IN ISTRUTTORIA E REFLUO
COMPLESSIVO IN VASCA OMOGENEIZZAZIONE (event.)
(data esecuzione:__/__/____; operatore: ______________)
Procedura del test:
Per verificare la miscibilità tra il rifiuto acquoso in istruttoria e il refluo complessivo in vasca di
omogeneizzazione
− prelievo di 2 campioni
− determinazione pH dei singoli campioni
− miscelazione in becher, in proporzione 1:10 (rifiuto: refluo)
− determinazione pH della miscela
− verifica visiva
LOGO O
RAGIONE SOCIALE DEL
GESTORE
ISTRUTTORIA TECNICA
DEL RIFIUTO
pH rifiuto in istruttoria: _____ pH refluo: ____ pH miscela: _____
si sono verificati: □ polimerizzazione □ sedimentazione □ flottazione □ produzione di calore o fumi □
odore □ nulla
Risultato:
Positivo O Negativo O
NOTE:___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
E. MISCIBILITÀ TRA RIFIUTI FANGOSI E FANGHI DELL'IMPIANTO (event.)
(data esecuzione:__/__/____; operatore: ___________)
Procedura del test:
Prova di miscibilità e compatibilità con i fanghi prodotti dall’impianto (in uscita vasca di
omogeneizzazione), per verificare che il rifiuto fangoso in istruttoria non modifichi in modo sensibile la qualità
del refluo fangoso complessivo e quindi l’adeguatezza del tipo di trattamento utilizzato.
− prelievo di 2 campioni
− determinazione pH dei singoli campioni
− miscelazione in becher, in proporzione 1:10 (rifiuto: refluo)
− determinazione pH della miscela
− verifica visiva
pH rifiuto in istruttoria: _____ pH fango imp.: ____ pH miscela: _____
si sono verificati: □ polimerizzazione □ sedimentazione □ flottazione □ produzione di calore o fumi □
odore □ nulla
Risultato:
Positivo O Negativo O
NOTE:___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
F. TEST DEL COLORE RIFIUTO ACQUOSO (event.)
(data esecuzione:__/__/____; operatore: ___________ Procedura del test:
(possibili varie soluzioni, a cura del Gestore)
Giudizio:
Positivo O Dosaggio consigliato: ____________ Negativo O
NOTE:___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
G. TEST SU CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE / ODORE (event.)
(data esecuzione:__/__/____; operatore: ___________ Procedura del test:
(possibili varie soluzioni, a cura del Gestore)
Giudizio:
LOGO O
RAGIONE SOCIALE DEL
GESTORE
ISTRUTTORIA TECNICA
DEL RIFIUTO
__ inodore; __ odore sgradevole generico; __ odore pungente/acre/irritante; __ odore di solvente;
__ odore di fermentazione; __ odore caratteristico, di _____________________________________
Positivo O Negativo O
NOTE:___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
H. TEST SU _____________________________ (event.)
(data esecuzione:__/__/____; operatore: ___________ Procedura del test:
(possibili varie soluzioni, a cura del Gestore)
Giudizio:
Positivo O Negativo O
NOTE:___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
PARAMETRI CHIMICO FISICI E VALORI RAPPRESENTATIVI
Con riferimento alla ”scheda di caratterizzazione rifiuto“ e alle valutazioni effettuate con
l'istruttoria e con le verifiche periodiche, sono indicati (X) i principali parametri
rappresentativi, pertinenti alla tipologia e al ciclo produttivo che origina il rifiuto, e i relativi
valori di riferimento rispetto all'omologa:
Parametro:
rappresen
-tativo (X)
valore rif.to / u.m.
Parametro:
rapprese
n-tativo
(X)
valore rif.to /
u.m.
pH stagno
colore zinco
mater.in sospensione cloro attivo
residuo 105°C solfiti
residuo 600°C solfuri
BOD5 solfati
COD cloruri
Conducibilità fluoruri
alluminio fosforo totale
arsenico ammoniaca totale
mercurio azoto nitroso
bario azoto nitrico
boro TKN (azoto tot.)
cadmio fenoli totali
cromo totale solventi aromatici
cromo VI solventi clorurati
ferro tens. anionici (MBAS)
manganese tens. cationici
nichel tens. non ionici (TAS)
piombo pesticidi
rame oli minerali e idroc.
tot
LOGO O
RAGIONE SOCIALE DEL
GESTORE
ISTRUTTORIA TECNICA
DEL RIFIUTO
(a cura RESP)
NOTE/OSSERVAZIONI: __________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
GIUDIZIO DI ACCETTABILITÀ DEL RIFIUTO
PRIMA EMISSIONE
Istruttoria parziale:
( __) giudizio SOSPESO in attesa di ulteriori elementi di valutazione,
Documentazione mancante:
Scheda di caratterizzazione rifiuto completa (versione in vigore)
Campione rappresentativo, recente, non anteriore a sei mesi
Analisi di classificazione del rifiuto, recente e completa dei parametri richiesti nel caso specifico (per la
fase di conferimento)
Schede di sicurezza di prodotti e materie prime (ove previste)
Altro, _____________
vi sono le condizioni per emettere offerta in Rev 00: O NO - O SI,
Istruttoria completa,
( __) giudizio positivo per il ritiro, senza indicazioni operative particolari (emessione offerta in Rev 00)
( __) giudizio positivo per il ritiro, con le seguenti indicazioni:
□ conferimento di prova con carico parziale
□ n. __ conferimenti di prova
□ _________
ZONA PREDEFINITA DI DEPOSITO/TRATTAMENTO: ______________________________________________
(Nota: se piu' di una, inserire in ordine di priorità)
SEZIONE REFLUI FANGOSI (per peculiari caratteristiche fisico-chimiche e condizioni tecniche di conferimento) □
( __) giudizio NEGATIVO, motivazione ___________________________________
Deve essere emessa offerta in Rev 01: O NO - O SI
_______________________________________________________________________________________________________
RESP ________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------
VERIFICA PERIODICA DATA: ____/____/________ SU CONFERIMENTO SU CONFERIMENTO DI PROVA SU CAMPIONE
Labor./estremi analisi: _______________________________; labor./estremi analisi:
_______________________________;
VERIFICA SU »STORICO« MOVIMENTI (periodo precedente): _________________
Qualità media, rispetto ai valori di rif.to: □ conforme □ non conforme
Quantità : teorica _____ t (conferim. previsti x quantità unitaria) effettiva: _____ t differenza
__________
LOGO O
RAGIONE SOCIALE DEL
GESTORE
ISTRUTTORIA TECNICA
DEL RIFIUTO
Frequenza: prevista _____________ effettiva ______________
Numero di non conformità segnalate: _______ motivazione: □ qualità □ quantità □ programmazione
□ ________________
ESITO: CONFORME ALL’OMOLOGA; NON CONFORME, MOTIVAZIONE/azioni da effettuare
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(data: ___/___/______) OPERATORE __________ RESP ________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------
VERIFICA PERIODICA DATA: ____/____/________ SU CONFERIMENTO SU CONFERIMENTO DI PROVA SU CAMPIONE
Labor./estremi analisi: _______________________________; labor./estremi analisi:
_______________________________;
VERIFICA SU »STORICO« MOVIMENTI (periodo precedente): _________________
Qualità media, rispetto ai valori di rif.to: □ conforme □ non conforme
Quantità : teorica _____ t (conferim. previsti x quantità unitaria) effettiva: _____ t differenza
__________
Frequenza: prevista _____________ effettiva ______________
Numero di non conformità segnalate: _______ motivazione: □ qualità □ quantità □ programmazione
□ ________________
ESITO: CONFORME ALL’OMOLOGA; NON CONFORME, MOTIVAZIONE/azioni da effettuare
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(data: ___/___/______) OPERATORE __________ RESP ________
Allegato C
Indicazioni regionali inerenti all’applicazione della Decisione di esecuzione
(UE) 2018/1147 per le BAT relative al Trattamento biologico dei rifiuti e
trattamento meccanico biologico dei rifiuti
Le seguenti BAT si applicano al “Trattamento biologico dei rifiuti (anaerobico ed aerobico)
e al trattamento meccanico biologico dei rifiuti”.
BAT 33 – selezione rifiuti
Per ridurre le emissioni di odori e migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT
consiste nel selezionare i rifiuti in ingresso. La tecnica consiste nel compiere la
preaccettazione, l’accettazione e la cernita dei rifiuti in ingresso in modo da garantire che
siano adatti al trattamento, ad esempio in termini di bilancio dei nutrienti, umidità o
composti tossici che possono ridurre l’attività biologica.
La BAT 33 è sviluppata all’interno del protocollo di accettazione dei rifiuti e/o nella
documentazione specifica prodotta dall’impianto.
BAT 34 – trattamento emissioni in atmosfera
Per ridurre le emissioni convogliate nell'atmosfera di polveri, composti organici e composti
odorigeni, incluso H2S e NH3, la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle
tecniche indicate di seguito.
• a. Adsorbimento Cfr. la sezione 6.1.
• b. Biofiltro Cfr. la sezione 6.1. (Se il tenore di NH3 è elevato (ad esempio, 5–40
mg/Nm3) può essere necessario pretrattare lo scarico gassoso prima della
biofiltrazione (ad esempio, con uno scrubber ad acqua o con soluzione acida) per
regolare il pH del mezzo e limitare la formazione di N2O nel biofiltro. Taluni altri
composti odorigeni (ad esempio, i mercaptani, l'H2S) possono acidificare il mezzo
del biofiltro e richiedono, l'uso di uno scrubber ad acqua o con soluzione alcalina
per pretrattare lo scarico gassoso prima della biofiltrazione).
• e. Lavaggio a umido (wet scrubbing) Cfr. la sezione 6.1. (Si utilizzano scrubber ad
acqua o con soluzione acida o alcalina, combinati con un biofiltro, ossidazione
termica o adsorbimento su carbone attivo).
Per quanto concerne le caratteristiche degli abbattitori citati al paragrafo 3.1.2. delle
“Conclusioni sulle MTD (BATCWT.) per il trattamento dei rifiuti il documento di riferimento è
la DGR 3552/2012. impianti di abbattimento anteriori devono comunque garantire i livelli di
abbattimento richiesti; devono, in ogni modo, essere presenti e disponibili documentazione
tecnica e manuale.
Si riportano di seguito i limiti di emissione (BAT AEL) e le frequenze di campionamento di cui
alla Tabella 6.7 nonché i relativi metodi analitici, con indicazione di quelli da utilizzarsi in
assenza di metodi En:
Inquinante Norma Frequenza BAT AEL
Acido Solfidrico - H2S
(4)
Nessuna norma EN
disponibile;
UNI 11574
Una volta sei mesi
NH3 (1) (2) UNI EN ISO
21877:2020
ammoniaca
Una volta sei mesi 0,3 – 20 mg/Nm3
Concentrazione
degli odori
EN13725 Una volta sei mesi 200 – 1000 UOE/Nm3
(1) La frequenza del monitoraggio può essere ridotta se si dimostra che i livelli di emissione sono
sufficientemente stabili.
(2) Il monitoraggio si applica solo se, sulla base dell'inventario citato nella BAT 3, la sostanza in esame
nei flussi degli scarichi gassosi è considerata rilevante.
(4) In alternativa è possibile monitorare la concentrazione degli odori.
(5) Il monitoraggio di NH3 e H2S può essere utilizzato in alternativa al monitoraggio della
concentrazione degli odori.
Considerata la normativa regionale, antecedente alle BATCWT, e l’esperienza accumulata
negli anni si ritiene utile che sia sempre previsto il limite in concentrazione di odori. Il range
del BAT AEL è particolarmente ampio (200 – 1000 UOE/Nm3) si ricorda che – per i biofiltri a
servizio degli impianti di compostaggio la DGR 16 aprile 2003 n. 12764 indica il valore di 300
UOE/Nm3 che ricade all’interno di questo range ed è stato ampiamente testato.
Benché le BAT prevedano il BAT AEL sul NH3 in alternativa alla concentrazione degli odori, si
ritiene utile che nel caso le concentrazioni di NH3 nel flusso d’aria da trattare siano
prevedibilmente elevate (ad esempio, nel caso del compostaggio di digestato) o in caso
di problematiche odorigene conclamate la concentrazione di NH3 sia misurata in ingresso
e in uscita al Biofiltro. BAT 35 – emissioni nell’acqua AI fine di ridurre la produzione di acque reflue e l'utilizzo d'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche di seguito indicate.
T
e
c
n
i
c
a
Descrizione Applicabilità
a.
Segregazione dei flussi di acque
Il percolato che fuoriesce dai cumuli di compost e dalle andane è segregato dalle acque di dilavamento superficiale (cfr. BAT 19f).
Generalmente applicabile ai nuovi impianti.
Generalmente applicabile agli impianti esistenti subordinatamente ai vincoli imposti dalla configurazione dei circuiti delle acque.
b.
Ricircolo
dell'acqua
Ricircolo dei flussi dell'acqua di processo (ad esempio, dalla disidratazione del dige stato liquido nei processi anaerobici) o utilizzo per quanto possibile di altri flussi d'acqua (ad esempio, l'acqua di condensazione, lavaggio o di dilavamento superficiale). Il grado di ricircolo è subordinato al bilancio idrico dell'impianto, al tenore di impurità (ad esempio metalli pesanti, sali, patogeni, composti odorigeni) e/o alle caratteristiche dei flussi d'acqua (ad esempio contenuto di nutrienti).
Generalmente applicabile
c.
Riduzione al minimo della produzione di percolato
Ottimizzazione del tenore di umidità dei rifiuti allo scopo di ridurre al minimo la produzione di percolato.
Generalmente applicabile
Fatto salvo quanto riportato al paragrafo 3.1.3. delle BATCWT e sopra riportato per
comodità di lettura, si ritiene di fornire le seguenti ulteriori indicazioni:
Acque di prima pioggia – aree scoperte in impianti di trattamento del verde
Per quantificare l’entità di acque di prima pioggia in funzione del quantitativo di rifiuti verdi
presenti all’esterno degli edifici di lavorazione:
L'area esterna adibita al deposito/messa in riserva del rifiuto verde deve essere dotata di
trattamento di acque di prima pioggia. I quantitativi minimi di acqua di prima pioggia sono
calcolati proporzionalmente alle dimensioni dell'area d'impianto adibita al deposito/messa
in riserva del rifiuto verde. Determinato il rapporto percentuale tra la superficie d'impianto
adibita a deposito/messa in riserva del rifiuto verde e la superficie totale dell'impianto, si
suggeriscono i seguenti quantitativi:
Rapporto superficie messa in riserva /
superficie totale impianto (%)
Quantità di precipitazioni considerate “prima
pioggia” (mm)
<25% 5 mm
25-50 % 10 mm
50-70 % 15 mm
>70% 20 mm
Trattamento aerobico dei rifiuti
BAT 36 emissioni in atmosfera
Al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera e migliorare la prestazione ambientale
complessiva, la BAT consiste nel monitorare e/o controllare i principali parametri dei
rifiuti e dei processi
Monitoraggio e/o controllo dei principali parametri dei rifiuti e dei processi, tra i quali:
• caratteristiche dei rifiuti in ingresso (ad esempio, rapporto C/N, granulometria)
• temperatura e tenore di umidità in diversi punti dell'andana
• aerazione dell'andana (ad esempio, tramite la frequenza di rivoltamento
dell'andana, concentrazione di O2 e/o CO2 nell'andana, temperatura dei flussi
d'aria in caso di aerazione forzata)
• porosità, altezza e larghezza dell'andana
Oltre e ad integrazione delle indicazioni fornite al paragrafo 3.2.1., che si riportano sopra
per comodità di lettura, si segnala in particolare l’utilità di:
• verifica periodica del tenore di umidità in diversi punti dell'andana, del cumulo o
della biocella, e a diversi tempi di processo
• ottimizzazione dell’aerazione (ad esempio, concentrazione di O2 e/o CO2
nell'andana), della porosità, altezza e larghezza dell'andana, del cumulo o della
biocella;
• verificare il costante confinamento delle aree dedicate alla fase “ACT” del processo
anche applicando dispositivi atti a segnalare l’apertura delle porte
• prevedere dei sistemi automatici di apertura e chiusura porte al transito dei mezzi.
BAT 37 – emissioni diffuse Per ridurre le emissioni diffuse di polveri, odori e bioaerosol nell'atmosfera provenienti dalle fasi di trattamento all'aperto, la BAT consiste nell'applicare una o entrambe le tecniche di seguito indicate.
Tecnic
he
Descrizione Applicabilità
a
.
Copertura con membrane semipermeabili
Le andane in fase di biossidazione accelerata sono coperte con membrane semimpermeabili.
Generalmente
applicabile
b
.
Adeguamento delle operazioni alle condizioni meteorologiche
Sono comprese tecniche quali:
— tenere conto delle condizioni e delle previsioni meteorologiche al momento d'intraprendere attività importanti all'aperto. Ad esempio, evitare la formazione o il rivoltamento delle andane o dei cumuli, il vaglio o la triturazione quando le con dizioni meteorologiche sono sfavorevoli alla dispersione delle emissioni (ad esempio, con vento troppo debole, troppo forte o che spira in direzione di recettori sensibili);
— orientare le andane in modo che la minore superficie possibile del materiale in fase di compostaggio sia esposta al vento predominante per ridurre la dispersione degli inquinanti dalla superficie delle andane. Le andane e i cumuli sono di preferenza situati nel punto più basso del sito.
Generalmente
applicabile
Il compostaggio all’aperto è accettabile unicamente per impianti di trattamento del
verde. Per quanto concerne la verifica delle condizioni meteo si segnala l’opportunità
dell’installazione di una stazione di rilevamento aventi le caratteristiche definite
nell’AllegatoA3.
Monitoraggio e limiti acque di scarico
Gli impianti di compostaggio non hanno normalmente acque di processo in quanto
l’attività di trattamento di FORSU avviene sempre al coperto, il percolato viene totalmente
riciclato. Per ciò che concerne il trattamento delle acque di pioggia si faccia riferimento a
quanto previsto al paragrafo relativo alla BAT 35.
Allegato D
Indicazioni regionali inerenti all’applicazione della Decisione di esecuzione
(UE) 2018/1147 per le BAT relative alle attività di trattamento meccanico dei
frantumatori dei rifiuti metalli e dei RAEE
Premessa Le indicazioni riportate di seguito si riferiscono al trattamento meccanico nei frantumatori
dei rifiuti metallici compresi i RAEE. Per le operazioni di raccolta e cernita dei RAEE si faccia riferimento
a quanto previsto dalla Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti elettrici ed elettronici.
Riduzione delle emissioni di polveri BAT 25 - Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera di polveri e metalli inglobati nel particolato,
PCDD/F e PCB diossina-simili, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e nell'utilizzare una o
una combinazione delle tecniche indicate da a) a d).
La quattro tecniche da usarsi singolarmente o in combinazione per la riduzione delle
emissioni di polveri indicate dalla BAT sono:
• Ciclone – Il ciclone si utilizza di solito come trattamento preliminare,
• Filtro a tessuto – potrebbe non essere applicabile in caso di condotti di aria esausta
direttamente collegati al frantumatore se non è possibile “attenuare la
deflagrazione sui filtri a tessuto”; poiché il filtro a tessuto non è applicabile
evidentemente solo per motivi di sicurezza, dovrà essere chiaramente giustificato il
suo non utilizzo (valutazione ATEX).
• Lavaggio ad umido
• Iniezione d’acqua nel frantumatore.
Per ciò che riguarda i frantumatori di rifiuti metallici filtri a maniche la generazione di
atmosfere di polveri esplosive nei filtri a tessuto non dovrebbe essere in realtà un problema,
stante la dimensione delle polveri stesse; piccole esplosioni/incendi possono essere dovute
a materiali estranei (si vedano problemi pre - accettazione). L’elevata frequenza di
“incidenti” dovrebbe far aumentare la manutenzione/implementare le verifiche sui
conferitori.
Per quanto concerne le caratteristiche degli abbattitori il documento di riferimento è la
DGR 3552/2012, impianti di abbattimento anteriori devono comunque garantire i livelli di
abbattimento richiesti; devono, in ogni modo, essere presenti e disponibili documentazione
tecnica e manuale (o indicazioni) operativo.
BAT 26 - Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva e prevenire le emissioni
dovute a inconvenienti e incidenti, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14 g (pulizia delle
aree di deposito e trattamento rifiuti) e tutte le tecniche da a) a c.
BAT 27 - Al fine di prevenire le deflagrazioni e ridurre le emissioni in caso di deflagrazione, la
BAT consiste nell'applicare la tecnica a)(piano di gestione in caso di deflagrazione) e una
o entrambe le tecniche b) (serrande di sovrappressione) e c) (pre-frantumazione) indicate.
Occorre procedere alle verifiche sulla presenza di elementi pericolosi presenti nel flusso dei
rifiuti in ingresso, quali ad esempio bombole gas, batterie ecc. secondo quanto definito nel
Protocollo di accettazione e gestione rifiuti.
Autodemolitori e intermediari conferiscono le autovetture o i “pacchi”: in entrambi i casi
l’auto deve essere preventivamente bonificata. Il recuperatore effettua controlli del
materiale avviato a frantumazione secondo quanto specificato nel proprio Protocollo di
accettazione e gestione rifiuti, il numero delle verifiche attuate dipende dal numero di
pacchi accettati in impianto. Tutta l’attività di controllo deve essere registrata.
L’impianto di stoccaggio intermedio è ovviamente responsabile del rifiuto che conferisce
all’impianto di frantumazione. L’impianto può anche valutare se effettuare verifiche presso
i produttori. Tutte queste attività sono dettagliate all’interno Protocollo di Gestione dei Rifiuti.
Nota - Valvole sovrapressione
Possono essere, ad esempio, dischi di rottura (applicati su tubazioni) o pannelli antiscoppio
(pannelli di sfogo sovrappressioni senza propagazione di fiamma). Sono composti di una
membrana metallica sottile che si apre, rompendosi, nel momento in cui lo specifico livello
di pressione differenziale supera la resistenza a cui il disco/pannello stesso è tarato, così da
permettere lo sfogo della pressione eccessiva.
BAT 28 - Al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente, la BAT consiste nel mantenere stabile
l'alimentazione del frantumatore.
Il frantumatore deve essere alimentato in maniera uniforme evitando interruzioni o
sovraccarichi per non causare arresti e riavvii indesiderati.
Per favorire una alimentazione uniforme è consentito preparare la carica del frantumatore,
nella zona di stoccaggio di rifiuti non pericolosi, prima della sua alimentazione.
Alcune applicazioni tecniche impiantistiche possono essere rappresentate da:
- Velocità dei nastri di carico modulabile tramite inverter
- Controllo in tempo reale degli assorbimenti di corrente dei frantumatori attraverso PLC
di gestione e supervisione dell’impianto. All’approssimarsi della corrente limite di
assorbimento del frantumatore, il nastro in automatico viene rallentato evitando
sovraccarichi ed interruzioni. BAT 29. Al fine di prevenire le emissioni di composti organici nell'atmosfera o, se ciò non è
possibile, di ridurle, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d, la BAT 14 h e nell'utilizzare la
tecnica «a» e una o entrambe le tecniche «b» e «c» indicate di seguito.
La BAT 14 d) si riferisce alle tecniche da utilizzarsi per evitare la dispersione di emissioni
diffuse, mentre la h) si riferisce all’applicazione del “LDAR”, secondo quanto descritto al
§6.2 delle BAT stesse. Per gli impianti RAEE contenenti VFC e VHC l’applicabilità è limitata al
metodo dello sniffing in occasione delle manutenzioni periodiche degli impianti volte alla
eliminazione e cattura di refrigeranti e oli (cfr. BAT 29-a). La necessità manutentive
straordinarie negli impianti devono poter emergere anche da un monitoraggio delle
prestazioni. Le sezioni di impianto dedicate al convogliamento degli scarichi gassosi
prevedono concentrazioni tali da rendere poco rilevante la ricerca di eventuali perdite
rilevabili solo con strumenti analitici.
L’operazione di bonifica del circuito di raffreddamento eseguita tramite sistema di
aspirazione a vuoto deve essere effettuata con modalità e per un tempo sufficiente a
garantire la cattura dei fluidi (90% refrigerante – olio restante nel compressore tale da non
determinare perdite).
È necessario garantire l’operazione di bonifica anche per i compressori associati a circuiti
di raffreddamento compromessi e ai compressori orfani con linee in grado di trattarli
oppure prevedendo una postazione di lavoro parallela, anche manuale.
Per quanto concerne l’abbattimento dei VHC/VFC, dato che “Le tecniche elencate e
descritte nelle presenti conclusioni sulle BAT non sono prescrittive ne esaustive” e che “E
possibile utilizzare altre tecniche che garantiscano un livello quanto meno equivalente di
protezione dell'ambiente”, tra le tecnologie atte a garantire un livello equivalente può
essere considerata anche l’ossidazione termica, catalitica, recuperativa, rigenerativa (cfr.
BAT 31 applicabile a VHC, BAT 44 applicabile agli oli contenenti VHC/VFC, BAT 47 per
solventi quindi anche VHC/VFC, BAT 49 per carboni attivi che possono contenere VHC/VFC;
Cfr. anche §6.1)
BAT 30 - Per prevenire le emissioni dovute alle esplosioni che si verificano durante il
trattamento di RAEE contenenti VFC e/o VHC la BAT consiste nell'utilizzare una delle
tecniche seguenti.
a) Atmosfera inerte o
b) ventilazione forzata. La BAT si applica a RAEE che contengono VFC e/o VHC, il Gestore dovrà indicare la tecnica
utilizzata e la motivazione della scelta della stessa.
Monitoraggio aria per Trattamento meccanico nei frantumatori dei rifiuti metallici
Inquinante Norma Frequenza BAT BAT AEL
Ritardanti di fiamma
bromurati (2)
Nessuna norma EN
disponibile
Una volta
all’anno
25 //
PCB diossina-simili EN 1948-1, -2, e -4
oppure il
campionamento può
essere svolto sulla base
di CEN/TS 1948-5
Una volta
all’anno
25 //
Una volta ogni 3
mesi
51 //
Polveri EN 13284-1 Una volta ogni 6
mesi
25
2 -5 mg/Nm3 (1)
Metalli e metalloidi tranne mercurio (ad es. As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V) (2)
EN 14385 Una volta l’anno 25 //
PCDD/F (2) EN 1948-1, -2 e -3 (3) Una volta l’anno 25 //
TVOC EN 12619 Una volta ogni 6
mesi
25 //
(1) il valore massimo è pari a 10 se il filtro a tessuto non è applicabile; si veda commento a BAT25
(2) Per i parametri ritardanti di fiamma bromurati, PCD PCDD-F, i metalli e metalloidi il
monitoraggio si applica solo se, la sostanza in esame nei flussi degli scarichi gassosi è
considerata rilevante
(3) Anziché sulla base di EN 1948-1, il campionamento può essere svolto sulla base di CEN/TS
1948-5
Monitoraggio aria per trattamento meccanico nei frantumatori di RAEE
Inquinante Norma Destinatari Frequenza BAT BAT AEL
CFC
Nessuna
norma EN
disponibile
Trattamento dei RAEE
contenenti VFC e/o
VHC
Una volta
ogni 6 mesi
29
0,5 – 10
mg/Nm3
PCB diossina-simili EN 1948-1, -
2, e -4 (3)
Decontaminazione
delle apparecchiature
contenenti PCB
Una volta
ogni 3 mesi 51 //
Mercurio (Hg) EN 13211 Trattamento dei RAEE
contenenti mercurio
Una volta 3
mesi 32 2 – 7 µg/Mm3
TVOC EN 12619
Trattamento dei RAEE
contenenti VFC e/o
VHC
Una volta
ogni 6 mesi 29 3 – 15
Ritardanti di
fiamma
bromurati (2)
Nessuna
norma EN
disponibile
Trattamento RAEE o
frazioni di RAEE con
plastiche contenenti
ritardanti di fiamma
(tipicamente schermi
ed elettronica)
Una volta
all’anno 25 //
Polveri EN 13284-1 Trattamento di tutti i
RAEE
Una volta
ogni 6 mesi
25
2 -5 mg/Nm3
1)
Metalli e
metalloidi tranne
mercurio (ad es.
As, Cd, Co, Cr,
Cu, Mn, Ni, Pb,
Sb, Se, Tl, V) (2)
EN 14385
Trattamento RAEE con
tubi catodici (CRT)
Una volta
l’anno 25 //
Parametri soggetti a solo monitoraggio
Molti dei parametri indicati nel monitoraggio non sono collegati a BAT -AEL questo perché
– la Commissione ha ritenuto di non avere sufficienti informazioni/dati per definire un limite
oppure – come nel caso dei PFAS nelle acque reflue – non sono ancora disponibili tecniche
consolidate per il loro trattamento rimozione.
Non è corretto, pertanto, applicare a questi parametri limiti previsti in normativa nazionale
o regionale per altre tipologie di impianti o di tipo “generale” (quali i limiti di tabella 3 ex
parte III D.lgs. 152/06 per gli scarichi idrici o dell’allegato 1 alla parte V d.lgs. 152/06 per le
emissioni in atmosfera).
Sostanze pertinenti – l’individuazione delle sostanze pertinenti nei flussi sia di aria sia di
acqua deve partire dalle caratteristiche del rifiuto in ingresso e dal tipo di trattamento a cui
il rifiuto stesso è stato sottoposto.
Nel caso di attività esistenti è utile una verifica dei risultati analitici degli autocontrolli degli
anni precedenti, ponendo attenzione al metodo analitico utilizzato; nel caso non sia lo
stesso citato nelle BATCW è necessario verificare il range analitico.
Il documento base per il monitoraggio è il JRC Reference Report on Monitoring of Emissions
to Air and Water from IED Installations
(https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/monitoring-emissions-air-and-water-ied-
installations-0).
Si ritiene di poter escludere il monitoraggio di un parametro se:
a. la sua presenza nei rifiuti in ingresso è esclusa in base all’origine dei rifiuti stessi
b. le verifiche fin qui eseguite con metodi uguali o confrontabili con quelli indicati nelle
BATC hanno mostrato concentrazioni inferiori al LOQ.
Ritardanti bromurati di fiamma
I ritardanti bromurati di fiamma da ricercare sono quelli riconducibili al Regolamento (Ue)
N. 1021/2019 della Commissione Del 17 dicembre 2014 recante modifica del regolamento
(CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici
persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V e sono:
1. Tetrabromodifeniletere,
2. Pentabromodifeniletere
3. Esabromodifeniletere
4. Eptabromodifeniletere
5. Decabromodifeniletere
La cui somma delle concentrazioni ha limite pari a 1000 mg/kg .
Il metodo analitico da utilizzarsi è: EPA 3550C 2007 + EPA 8270 E 2018; eventuali altre
metodiche analitiche dovranno essere concordate con il Settore Laboratori di ARPA
Lombardia
Monitoraggio acque per trattamento meccanico nei frantumatori dei rifiuti metallici
Sostanza Norma Frequenza BAT AEL Scarico
diretto
Scarico
indiretto
Domanda chimica di
ossigeno (COD) (5) (6)
Nessuna norma
EN disponibile
Una volta al
mese 30 – 180 mg/l X
Indice degli
idrocarburi (HOI) (4) EN ISO 9377-2
Una volta al
mese
0,5 – 10 mg/l X X
Arsenico (As), cadmio
(Cd), cromo (Cr),
rame (Cu), nickel (Ni),
piombo (Pb) e zinco
(Zn) (3) (4)
Diverse norme EN disponibili (ad
esempio EN ISO 11885, EN ISO
17294-2, EN ISO 15586
Una volta al
mese
As 0,01 – 0.05
mg/l
X X
Cd 0,01 – 0.05
mg/l
Cr 0,01 – 0,15
mg/l
Cu 0,05 – 0,5
mg/l
Pb 0,05 – 0,1
mg/l *
Ni 0,05 – 0,5
mg/l
Zn 0,1 – 1 mg/l °
Mercurio (Hg) (3) (4)
Diverse norme EN
disponibili (ossia
EN ISO 17852, EN
ISO 12846)
Una volta al
mese
0,5 – 5 µg/l X X
PFOA (3) Nessuna norma
EN disponibile
Una volta
ogni 6 mesi
PFOS (3) Nessuna norma
EN disponibile
Una volta
ogni 6 mesi
Carbonio organico
totale (TOC) (5) (6) EN 1484
Una volta al
mese 10 – 60 mg/l X
Solidi sospesi totali (TSS)
(6) EN 872
Una volta al
mese 5 – 60 mg/l X
Monitoraggio acque per trattamento meccanico nei frantumatori dei RAEE
In conformità con quanto indicato dalla BAT 3, il monitoraggio è riferito ai flussi di acque
reflue di processo ed i parametri da considerare nei singoli casi sono definiti sulla base dei
principi sviluppati nella stessa BAT.
(1) La frequenza del monitoraggio può essere ridotta se si dimostra che i livelli di emissione sono
sufficientemente stabili. (2) Se lo scarico discontinuo è meno frequente rispetto alla frequenza minima di monitoraggio, il monitoraggio è effettuato una volta per ogni scarico. (3) Il monitoraggio si applica solo quando la sostanza in esame è identificata come rilevante nell'inventario delle acque reflue citato nella BAT 3. (4) Nel caso di scarico indiretto in un corpo idrico ricevente, la frequenza del monitoraggio può
essere ridotta se l'impianto di trattamento delle acque reflue a valle elimina l'inquinante. (5) Vengono monitorati il TOC o la COD. È da preferirsi il primo, perché il suo monitoraggio non comporta l'uso di composti molto tossici.
Sostanza Norma Frequenza BAT AEL Scarico
diretto
Scarico
indiretto
Domanda chimica
di ossigeno (COD)
(5) (6)
Nessuna norma EN
disponibile
Una volta
al mese 30 – 180 mg/l X
Indice degli
idrocarburi (HOI) (4) EN ISO 9377-2
Una volta
al mese
0,5 – 10 mg/l X X
Arsenico (As),
cadmio (Cd),
cromo (Cr), rame
(Cu), nickel (Ni),
piombo (Pb) e
zinco (Zn) (3) (4)
Diverse norme EN disponibili (ad
esempio EN ISO 11885, EN ISO
17294-2, EN ISO 15586
Una volta
al mese
As 0,01 – 0.05
mg/l
X X
Cd 0,01 – 0.05
mg/l
Cr 0,01 – 0,15
mg/l
Cu 0,05 – 0,5
mg/l
Pb 0,05 – 0,1
mg/l *
Ni 0,05 – 0,5
mg/l
Zn 0,1 – 1 mg/l °
Mercurio (Hg) (3) (4)
Diverse norme EN
disponibili (ossia EN
ISO 17852, EN ISO
12846)
Una volta
al mese 0,5 – 5 µg/l X X
PFOA (3) Nessuna norma EN
disponibile
Una volta
ogni sei
mesi
PFOS (3) Nessuna norma EN
disponibile
Una volta
ogni sei
mesi
Carbonio organico
totale (TOC) (5) (6) EN 1484
Una volta
al mese 10 – 60 mg/l X
Solidi sospesi totali
(TSS) (6) EN 872
Una volta
al mese 5 – 60 mg/l X
(6) Il monitoraggio si applica solo in caso di scarichi diretti in un corpo idrico ricevente.
Allegato E
Indicazioni regionali inerenti all’applicazione della Decisione di esecuzione
(UE) 2018/1147 per le BAT relative alle attività di trattamento e rigenerazione
solventi
Premessa Per quanto concerne questi trattamenti è particolarmente importante la fase di qualifica del rifiuto in ingresso in modo da garantire la qualità del prodotto in uscita (solvente recuperato), prodotto che dovrà essere qualificato anche dal punto di vista REACH – CLP (si veda Protocollo di Accettazione e Gestione Rifiuti).
Prestazione ambientale complessiva
BAT 46 - Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva della rigenerazione dei
solventi esausti, la BAT consiste nell'utilizzare una o entrambe le tecniche indicate di seguito.
Tecnica Descrizione Applicabilità
a) Recupero di materiali I solventi sono recuperati
dai residui della
distillazione per
evaporazione.
L'applicabilità è subordinata al
fabbisogno di energia, quando
eccessivo a fronte della quantità di
solvente recuperato.
b) Recupero di energia I residui di distillazione sono
utilizzati per recuperare
energia.
Generalmente applicabile.
Questa BAT non è sempre applicabile per gli impianti esistenti; l’utilizzo dei residui di
distillazione come combustibili alternativi (recupero energia) deve – ovviamente – essere
esplicitamente definito all’interno dell’autorizzazione e necessita di apposita istruttoria.
BAT 47 - Per ridurre le emissioni di composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste
nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una combinazione delle tecniche indicate di seguito.
La BAT indica quattro tecniche da usarsi singolarmente o in combinazione per la riduzione
delle emissioni di polveri:
Tecnica Descrizione Applicabilità
a) Ricircolo dei gas di
processo in una
caldaia a vapore
I gas di processo provenienti
dal condensatore sono
inviati alla caldaia a vapore
che alimenta l'impianto.
Può non essere applicabile al
trattamento dei rifiuti di solventi
alogenati, per evitare la formazione e
l'emissione di PCB e/o PCDD/F.
b) Adsorbimento Cfr. la sezione 6.1. L'applicabilità della tecnica è
subordinata a considerazioni di
sicurezza (ad esempio, i letti di
carbone attivo tendono
all'autocombustione quando
alimentati a chetoni).
c) Ossidazione termica Cfr. la sezione 6.1. Per evitare la formazione e l'emissione
di PCB e/o PCDD/F.
d) Condensazione o
condensazione
criogenica
Cfr. la sezione 6.1. Generalmente applicabile
e) Lavaggio a umido
(wet scrubbing)
Cfr. la sezione 6.1. Generalmente applicabile
Si applica il BAT-AEL di cui alla sezione 4.5.
Monitoraggio: Emissioni nell'atmosfera e BAT AEL
Inquinante Norma Destinatari Frequenza BAT AEL (media del
periodo di
campionamento) TVOC EN
12619
Rigenerazione solventi
esausti
Una volta ogni
sei mesi
5 – 30 (1)
(1) Il BAT AEL non si applica quando il carico di emissioni è inferiore a 2 kg/h al punto di emissione
purché le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione nel flusso dei gas
di scarico non siano identificate come rilevanti in base all'inventario di cui alla BAT 3.
La presenza di sostanze classificate come mutagene o tossiche per la riproduzione secondo
i criteri CLP implica – come esplicita la nota 1) - l’applicazione del BAT – AEL anche con
flussi di massa inferiori a 2kg/h. Nel definire quale limite all’interno del BAT AEL applicare
dovrà essere valutata l’entità del flusso di massa e, nel caso di aziende esistenti, il tipo di
abbattitore presente e l’eventuale necessità di sostituzione. La sostituzione di un abbattitore
con uno più performante per poter garantire il rispetto del nuovo limite è da considerare
come adeguamento alle BAT (non modifica).
Per quanto concerne le caratteristiche degli abbattitori il documento di riferimento è la
DGR 3552/2012, impianti di abbattimento anteriori devono comunque garantire i livelli di
abbattimento richiesti; devono, in ogni modo, essere presenti e disponibili documentazione
tecnica e manuale (o indicazioni) operativo.
Emissioni in acqua
Monitoraggio e limiti si applicano per le sole acque di processo
Sostanza Norma Frequenza BAT AEL(1) Scarico
diretto
Tab 6.1
Scarico
indiretto
Domanda
chimica di
ossigeno (COD)
(5) (6) (2)
Nessuna
norma EN
disponibile
Una volta al
mese
30 – 180 mg/l X
Metalli e
Metalloidi (8)
Arsenico (As),
cadmio (Cd),
cromo (Cr),
rame (Cu), nickel
(Ni), piombo (Pb)
e zinco (Zn) (3)
(4)
Diverse
norme EN
disponibili
(ad esempio
EN ISO
11885, EN
ISO 17294-2,
EN ISO 15586
Una volta al
mese
As 0,01 – 0.05
mg/l
X X
Cd 0,01 – 0.05
mg/l
Cr 0,01 – 0,15
mg/l
Cu 0,05 – 0,5 mg/l
Pb 0,05 – 0,1 mg/l
*
Ni 0,05 – 0,5 mg/l
Zn 0,1 – 1 mg/l
Mercurio (Hg) (3)
(4)
Diverse norme
EN disponibili
(ossia EN ISO
Una volta al
mese
0,5–5 µg/l
17852, EN ISO
12846)
PFOA (3) Nessuna
norma EN
disponibile
Una volta
ogni sei mesi
PFOS (3) Nessuna
norma EN
disponibile
Una volta
ogni sei mesi
Azoto totale (N
totale)(6)
EN 12260, EN
ISO 11905-1
Una volta al
mese
1-25 mg/l(5)(6) X
Carbonio
organico totale
(TOC)(2) (5) (6)
EN 1484 Una volta al
mese
10 – 60 mg/l X
Solidi sospesi
totali (TSS) (6)
EN 872 Una volta al
mese
5 – 60 mg/l X
Per le note si vedano le tabelle in BATCWT
Parametri soggetti a solo monitoraggio
Molti dei parametri indicati nel monitoraggio non sono collegati a BAT -AEL questo perché
– la Commissione ha ritenuto di non avere sufficienti informazioni/dati per definire un limite
oppure – come nel caso dei PFAS nelle acque reflue – non sono ancora disponibili tecniche
consolidate per il loro trattamento rimozione.
Non è corretto, pertanto, applicare a questi parametri limiti previsti in normativa nazionale
o regionale per altre tipologie di impianti o di tipo “generale” (quali i limiti di tabella 3 ex
parte III D.lgs. 152/06 per gli scarichi idrici o dell’allegato 1 alla parte V d.lgs. 152/06 per le
emissioni in atmosfera).
Sostanze pertinenti – l’individuazione delle sostanze pertinenti nei flussi sia di aria sia di
acqua deve partire dalle caratteristiche del rifiuto in ingresso e dal tipo di trattamento a cui
il rifiuto stesso è stato sottoposto.
Nel caso di attività esistenti è utile una verifica dei risultati analitici degli autocontrolli degli
anni precedenti, ponendo attenzione al metodo analitico utilizzato; nel caso non sia lo
stesso citato nelle BATCW è necessario verificare il range analitico.
Il documento base per il monitoraggio è il JRC Reference Report on Monitoring of Emissions
to Air and Water from IED Installations
(https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/mon.html).
Si ritiene di poter escludere il monitoraggio di un parametro se:
a. la sua presenza nei rifiuti in ingresso è esclusa in base all’origine dei rifiuti stessi;
b. le verifiche fin qui eseguite con metodi uguali o confrontabili con quelli indicati nelle
BATC hanno mostrato per il 90% dei dati concentrazioni inferiori al LOQ.
Allegato F
Indicazioni regionali inerenti all’applicazione della Decisione di esecuzione
(UE) 2018/1147 per le BAT relative alle attività di trattamento e rigenerazione
oli
Prestazione ambientale complessiva
BAT 42 - Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel
monitorare i rifiuti in ingresso nell'ambito delle procedure di preaccettazione e accettazione
(cfr. BAT 2). Descrizione: monitoraggio dei rifiuti in ingresso per quanto riguarda il tenore di
composti clorurati (ad esempio solventi clorurati o PCB)
La fase di qualifica del rifiuto in ingresso è fondamentale per garantire la qualità del prodotto in uscita, prodotto che dovrà essere qualificato anche dal punto di vista REACH – CLP. Ogni impianto dovrà predisporre un proprio Protocollo di accettazione e gestione di rifiuti che dovrà dettagliare – a seconda della tipologia di trattamento a cui lo stesso sarà sottoposto - le caratteristiche del rifiuto in ingresso. L’indicazione della BAT relativamente alla ricerca di composti clorurati dovrà necessariamente essere ampliata e adattata alla tipologia di trattamento che si utilizza: è evidente come trattamenti “leggeri” richiederanno necessariamente una accurata selezione dei rifiuti accettabili.
BAT 43 - Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nell'utilizzare una o
entrambe le tecniche indicate di seguito.
Tecnica Descrizione
a) Recupero di materiali Uso dei residui organici della distillazione a
vuoto, dell'estrazione con solvente,
dell'evaporazione a film sottile ecc. in prodotti
di asfalto ecc.
b) Recupero di energia Uso dei residui organici della distillazione a
vuoto, dell'estrazione con solvente,
dell'evaporazione a film sottile ecc. per il
recupero di energia.
La tecnica utilizzata dovrà essere esplicitata all’interno dell’AIA; nel caso della tecnica a) il
recupero del residuo per produzione di asfalto o simili potrà essere autorizzato o come
recupero rifiuto o, nel caso il residuo sia opportunamente qualificato, come EoW.
Emissioni nell'atmosfera
BAT 44 - Per ridurre le emissioni di composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste
nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una combinazione delle tecniche indicate di seguito.
Tecnica Descrizione Applicabilità
a) Adsorbimento Cfr. la sezione 6.1. L'applicabilità della tecnica è
subordinata a considerazioni di
sicurezza (ad esempio, i letti di
carbone attivo tendono
all'autocombustione quando
alimentati a chetoni).
b) Ossidazione termica Cfr. la sezione 6.1. Per evitare la formazione e
l'emissione di PCB e/o PCDD/F.
c) Lavaggio a umido
(wet scrubbing)
Cfr. la sezione 6.1. Generalmente applicabile
Si applica il BAT-AEL di cui alla sezione 4.5. riportata nella BAT 47, di seguito indicata.
Per il monitoraggio si veda BAT 8.
Sezione 4.5
BAT-AEL per le emissioni nell'atmosfera di composti organici provenienti dalla rigenerazione
degli oli usati, dal trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico e dalla
rigenerazione dei solventi esausti.
Nel prosieguo si riporta la Tabella 6.9 citata dalla BATCW alla BAT 47 – sezione 4.5.
Tabella 6.9
Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell'atmosfera di
TVOC risultanti dalla rigenerazione degli oli usati, dal trattamento fisico-chimico dei rifiuti
con potere calorifico e dalla rigenerazione dei solventi esausti.
Inquinante Norma Destinatari Frequenza BAT AEL (media del
periodo di
campionamento) TVOC (1) EN
12619
Rigenerazione oli usati Una volta
ogni sei mesi
5 – 30
(1) Il BAT AEL non si applica quando il carico di emissioni è inferiore a 2 kg/h al punto di emissione
purché le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione nel flusso dei gas di
scarico non siano identificate come rilevanti in base all'inventario di cui alla BAT 3.
Per quanto concerne gli impianti che svolgono attività di ri-raffinazione dovranno essere
considerate per quanto concerne le emissioni in atmosfera e per quanto applicabili, anche
le BATC for the refining of mineral oil and gas (notified under document C(2014) 7155).
Emissioni in acqua
La tabella indica i BAT AELS, all’interno dei quali l’Autorità Competente individuerà il valore
limite, per le acque di processo.
Sostanza Norma Frequenza BAT AEL(1) Scarico
diretto
Tab 6.1
Scarico
indiretto
Domanda
chimica di
ossigeno (COD)
(5) (6) (2)
Nessuna
norma EN
disponibile
Una volta al
mese
30 – 180 mg/l X
Indice degli
idrocarburi
(HOI) (4)
EN ISO 9377-
2
Una volta al
mese
0,5 – 10 mg/l X X
Metalli e
Metalloidi (8)
Arsenico (As),
cadmio (Cd),
cromo (Cr),
rame (Cu),
nickel (Ni),
piombo (Pb) e
zinco (Zn) (3)
(4)
Diverse
norme EN
disponibili
(ad
esempio EN
ISO 11885,
EN ISO
17294-2, EN
ISO 15586
Una volta al
mese
As 0,01 – 0.05
mg/l
X X
Cd 0,01 – 0.05
mg/l
Cr 0,01 – 0,15
mg/l
Cu 0,05 – 0,5
mg/l
Pb 0,05 – 0,1
mg/l *
Ni 0,05 – 0,5
mg/l
Zn 0,1 – 1 mg/l °
Mercurio (Hg)
(3) (4)
Diverse
norme EN
disponibili
(ossia EN ISO
17852, EN
ISO 12846)
Una volta al
mese
0,5–5 µg/l
PFOA (3) Nessuna
norma EN
disponibile
Una volta
ogni sei
mesi
PFOS (3) Nessuna
norma EN
disponibile
Una volta
ogni sei
mesi
Azoto totale (N
totale)(6)
EN 12260,
EN ISO
11905-1
Una volta al
mese
1-25 mg/l(5)(6) X
Indice fenoli(6) EN ISO
14402
Una volta al
mese
0,05– 0,2 mg/l X
Carbonio
organico
totale (TOC)(2)
(5) (6)
EN 1484 Una volta al
mese
10 – 60 mg/l X
Solidi sospesi
totali (TSS) (6)
EN 872 Una volta al
mese
5 – 60 mg/l X
Per le note si vedano le tabelle in BATCWT
Molti dei parametri indicati nel monitoraggio non sono collegati a BAT -AEL questo perché
– la Commissione ha ritenuto di non avere sufficienti informazioni/dati per definire un limite
oppure – come nel caso dei PFAS nelle acque reflue – non sono ancora disponibili tecniche
consolidate per il loro trattamento rimozione.
Non è corretto, pertanto, applicare a questi parametri limiti previsti in normativa nazionale
o regionale per altre tipologie di impianti o di tipo “generale” (quali i limiti di tabella 3 ex
parte III D.lgs. 152/06 per gli scarichi idrici o dell’allegato 1 alla parte V d.lgs. 152/06 per le
emissioni in atmosfera).
Per quanto concerne i PFAS si richiede il monitoraggio di tutti composti indicati nell’allegato
A1 della DGR.
Sostanze pertinenti – l’individuazione delle sostanze pertinenti nei flussi sia di aria sia di
acqua deve partire dalle caratteristiche del rifiuto in ingresso e dal tipo di trattamento a cui
il rifiuto stesso è stato sottoposto.
Nel caso di attività esistenti è utile una verifica dei risultati analitici degli autocontrolli degli
anni precedenti, ponendo attenzione al metodo analitico utilizzato; nel caso non sia lo
stesso citato nelle BATCW è necessario verificare il range analitico.
Il documento base per il monitoraggio è il JRC Reference Report on Monitoring of Emissions
to Air and Water from IED Installations
(https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/mon.html).
Si ritiene di poter escludere il monitoraggio di un parametro se:
a. la sua presenza nei rifiuti in ingresso è esclusa in base all’origine dei rifiuti stessi;
b. le verifiche fin qui eseguite con metodi uguali o confrontabili con quelli indicati nelle
BATC hanno mostrato concentrazioni inferiori al LOQ.
Pag. 1 a 12
PROTOCOLLO DI ACCETTAZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI
IN IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO INCLUSI GLI IMPIANTI
INTEGRATI DI DIGESTIONE ANAEROBICA E
COMPOSTAGGIO
XXXX2020
Pag. 2 a 12
Sommario 1.Premessa ........................................................................................................................................................ 3
2.Riferimenti normativi ..................................................................................................................................... 3
3.Definizioni ed acronimi ................................................................................................................................... 4
4.Riferimenti alle BREF 2018 “Waste Treatment” ............................................................................................. 4
5. Riferimenti alle BAT della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147/UE e alla Direttiva 2010/75/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio ................................................................................................................. 5
6. Precauzioni per la sicurezza degli operatori ................................................................................................ 11
7. Stoccaggio .................................................................................................................................................... 11
8. Piano per la gestione degli odori ................................................................................................................. 11
9. EOW (End Of Waste) ................................................................................................................................... 11
10. Archiviazione dei dati ................................................................................................................................ 12
11. Sistemi informatici ..................................................................................................................................... 12
Pag. 3 a 12
1.Premessa
Obiettivo del protocollo, è di uniformare le procedure e i controlli per l’accettazione dei
rifiuti e la conseguente gestione negli impianti di compostaggio allo scopo di:
• prevenire le problematiche di superamenti dei limiti alle emissioni;
• prevenire le molestie olfattive;
• garantire la tracciabilità dei rifiuti conferiti;
• garantire la tracciabilità e la gestione della documentazione relativa ai rifiuti
accettati;
• definire la gestione dei carichi respinti;
• definire le procedure di omologa;
• definire la gestione di particolari codici EER;
• definire le modalità di campionamento ed analisi, ove applicabili, per tipologie di
rifiuti e produttore di rifiuto;
• definire i codici EER per cui non è opportuno eseguire campionamento ed analisi, e
le loro modalità di gestione.
Il protocollo, opportunamente modificato, potrà essere utilizzato come traccia per altri
trattamenti biologici dei rifiuti.
Ogni impianto redigerà un proprio protocollo e integrerà le procedure già esistenti secondo
i contenuti indicati nel seguito, garantendo in ogni modo la presenza delle informazioni
minime. Il manuale protocollo di gestione di accettazione e gestione dei rifiuti, dovrà essere
tenuto a disposizione presso l’impianto. Qualora l’atto autorizzativo A.I.A. contenga
prescrizioni al riguardo, queste devono essere riportate nelle parti pertinenti del documento.
La valutazione delle procedure di accettazione sarà effettuata da ARPA durante i
sopralluoghi ispettivi, sulla base della check-list, prevista e riportata in allegato, elaborando
un giudizio di conformità o di non conformità.
2.Riferimenti normativi
Autorizzazione rilasciata dalla Provincia/Regione
D.lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale
Decisione 955/2014/UE che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti
ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento 1357/2014/UE che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive
Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo agli inquinanti
organici persistenti
Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 5 giugno 2019 che
stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE,
che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il
regolamento (CE) n. 2003/2003
Pag. 4 a 12
BREF WASTE TREATMENT 2018
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147/UE, che stabilisce le conclusioni sulle migliori
tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio
Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n.75 e s.m.i. "Riordino e revisione della disciplina in
materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88"
UNI 10802 e norme collegate per il campionamento ed analisi dei rifiuti
D.lgs. 81/2008 Tutela della salute negli ambienti di lavoro
Eventuale altra normativa o Guida Tecnica utilizzata in impianto.
3.Definizioni ed acronimi
Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere
un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere
una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto
o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D.lgs 152/2006 riporta un elenco
non esaustivo di operazioni di recupero (art.183, comma 1, lett. t del medesimo decreto) ;
BREF BAT Reference document;
BAT Best Availabile Techniques;
TUA Testo Unico Ambientale (D.lgs. 152/2006);
A.I.A. Autorizzazione Integrata Ambientale dell’art. 29-sexies e del D.lgs. 152/2006, come
modificato dal D.lgs. 46/2014 di recepimento della direttiva 2010/75/UE;
EOW End Of Waste;
ACF Ammendante Compostato misto con Fanghi;
ACM Ammendante Compostato Misto;
ACV Ammendante Compostato Verde;
COD Domanda Chimica di Ossigeno;
DA Digestione anaerobica;
FORSU Frazione Organica dei Rifiuti Urbani da Raccolta Differenziata;
MC Materiale compostabile;
MNC Materiale non compostabile;
OLR Carico Organico (Organic Loading Rate);
RBCOD COD rapidamente biodegradabile;
RD Raccolta differenziata;
RU Rifiuto Urbano;
SV Solidi Volatili;
TKN Azoto Totale Kjeldahl;
t.q. Tal Quale.
4.Riferimenti alle BREF 2018 “Waste Treatment”
2.3.2.1 Waste pre-acceptance
2.3.2.2 Waste composition characterisation
2.3.2.3 Waste acceptance
2.3.2.4 Waste sampling
2.3.2.5 Waste tracking system and waste inventory
2.3.2.8 Waste compatibility assessment
Pag. 5 a 12
2.3.5.2 Prevention or reduction of odor emissions from waste treatment
4.2.1. Aerobic treatment (including composting) Applied processes and techniques
4.2.2.1. Emissions to air
4.2.2.2. Emission to water
5. Riferimenti alle BAT della Decisione di esecuzione (UE)
2018/1147/UE e alla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio
BAT 2 – Accettazione rifiuti in ingresso
I rifiuti in ingresso ai trattamenti biologici sono tutti a matrice organica; le matrici i in ingresso
comprendono scarti ligno-cellulosici, rifiuti organici da utenze domestiche, commerciali, di
servizio, digestato ottenuto dal trattamento anaerobico di rifiuti e biomasse, fanghi civili e
agroindustriali che abbiano adeguate caratteristiche qualitative.
Un impianto di riciclaggio di rifiuti organici pianifica i controlli sui rifiuti conferiti presso la
propria struttura avvalendosi di campagne di analisi merceologiche, tenendo conto delle
seguenti variabili:
➢ il contesto di provenienza del rifiuto conferito (urbano, non urbano);
➢ la quantità di rifiuto conferito per ogni singolo conferitore;
➢ le possibili variazioni qualitative e quantitative stagionali, cicliche e/o accidentali;
➢ la quantità di rifiuto complessivamente trattata in un anno dall’impianto.
Le frazioni da sottoporre ad analisi sono esclusivamente quelle provenienti da raccolta
differenziata del rifiuto urbano e/o da piattaforme, in quanto possono essere
potenzialmente contaminate da materiali non compostabili.
I rifiuti organici provenienti da industrie alimentari/grande distribuzione sono caratterizzati
nella fase iniziale di omologa. Per quanto concerne i rifiuti dalla grande distribuzione,
l’accettabilità o meno in caso di presenza di imballaggi esterni (alimenti confezionati)
dipende dal pretrattamento previsto in impianto. Ogni impianto dovrà indicare la quantità
massima di materiale non compostabile presente nel rifiuto in ingresso compatibile con il
proprio processo.
Nella programmazione di un piano di analisi merceologiche sul rifiuto organico conferito
presso un impianto, si procede secondo uno dei seguenti criteri:
1. stabilendo un numero di campagne di analisi proporzionale ai quantitativi (di quei
rifiuti che possono contenere materiali non compostabili) trattati annualmente
dall’impianto (v. Tabella 1);
2. individuando un campione di conferitori su cui svolgere un numero di analisi
proporzionali ai quantitativi conferiti annualmente presso l’impianto da ciascun
conferitore (v. Tabella 2); i conferitori vengono scelti sulla base della quantità dei
rifiuti conferiti, fino a coprire almeno il 50% dei conferimenti annuali totali;
3. scegliendo un campione di conferitori rappresentativi da monitorare, e procedendo
con analisi merceologiche degli stessi con verifiche a cadenza trimestrale.
Pag. 6 a 12
In ogni caso il numero di campioni non è inferiore alle quantità fissate nelle tabelle 1 e 2.
Tabella 1–numero minimo di analisi merceologiche da effettuare sui conferitori in base alle
quantità trattate, nel caso in cui questo calcolo dia un risultato frazionale (un numero con
decimali) si deve arrotondare al numero più alto.
Totale annuo EER 200108 trattato (t/a)
< 10.000 (t/a) 10.000 ÷ 100.000
(t/a) > 100.000 (t/a)
numero minimo di analisi
annuali
tonnellate
annue trattate /
1.000
tonnellate annue
trattate / 1.500
tonnellate annue
trattate / 2.000
n° di campagne annuali
in cui ripartire le analisi
totali
1 2 4
Tabella 2–Numero minimo di analisi merceologiche da effettuare sui conferitori in base
alle quantità conferite
Rifiuto conferito da un singolo
conferitore in % sul totale annuo trattato
dall’impianto
< 5% 5-10% 10-20% >20%
n° minimo di ANALISI / anno 1 2 3 4
Elaborazione dei dati relativi alle analisi merceologiche e loro valutazione
Il contenuto medio di materiale non compostabile (%MNCmedia) è calcolato con la
seguente formula:
%MNCY = (%MNCanalisi 1 + …. + %MNC analisi n)/n
%MNCmedia = ∑(%MNCY x QY)/ ∑QY
Dove
%MNCY è la percentuale di MNC che caratterizza il conferitore Y
QY è il quantitativo di rifiuti conferiti annualmente presso l’impianto dal conferitore Y
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Tabella 3 – Frazioni afferenti alle categorie MC e MNC
Frazioni Dettaglio della frazione Categoria
merceologica
➢ scarti alimentari;
➢ manufatti compostabili
a norma UNI EN 13432
➢ scarto erbaceo;
➢ scarto ligneo-
cellulosico;
➢ carta e cartone;
➢ legno non trattato, tra
cui imballaggi di legno
(cassette, pallet, tappi
di sughero);
➢ materiale
potenzialmente
conforme[1]
MATERIALE
COMPOSTABILE
(MC)
Plastica
flessibile:
plastica in film, buste e sacchetti di
plastica in polietilene esclusi quelli
utilizzati per il conferimento, ecc.;
rigida:
contenitori per liquidi e/o solidi esclusi
quelli utilizzati per il conferimento; MATERIALE NON
COMPOSTABILE
(MNC)
Manufatti in plastica
utilizzati per il
conferimento
Vetro
Metalli
acciaio:
➢ imballaggi con 5 kg di capacità
massima, per prodotti alimentari
(scatole per carne, tonno e prodotti
[1]Rientrano in questa frazione la cenere di camino da legno vergine non trattato se <10% p/p del
campione totale e le lettiere naturali (zeoliti, pomici, ecc…) per animali domestici se <5% p/p del
campione totale con diametro massimo di 5mm.
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Frazioni Dettaglio della frazione Categoria
merceologica
ittici; barattoli per derivati del
pomodoro, frutta sciroppata e
conserve vegetali, caffè e cibo per
animali);
➢ imballaggi con 40 kg di capacità
massima, destinati in prevalenza
all’industria dei prodotti chimici
(vernici, inchiostri, pitture, smalti,
mastici, lubrificanti, ecc.) e alimentari
(olio d’oliva e di semi) comprese le
bombolette aerosol (per vernici
spray);
➢ tappi corona, capsule di vario tipo
per bottiglie e vasetti di vetro
nonché i coperchi a strappo “easy
open” (ad apertura totale o
parziale), il cui impiego è
strettamente collegato alla
produzione di scatole open top;
alluminio:
➢ imballaggi rigidi (lattine per
bevande, bombolette, scatolame);
➢ imballaggi semi-
rigidi (vaschette/vassoi, tubetti,
capsule);
➢ imballaggi flessibili (flessibile per
alimenti, foglio di alluminio);
Altri oggetti in metallo
materiali inerti
➢ sassi e pietre;
➢ ceramica;
➢ porcellana;
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Frazioni Dettaglio della frazione Categoria
merceologica
➢ gessi;
➢ mattoni;
➢ cartongesso
prodotti sanitari assorbenti
➢ pannolini;
➢ pannoloni;
➢ traverse assorbenti monouso;
➢ assorbenti igienici femminili (interni
ed esterni);
Materiale strutturante
In impianto occorre verificare le caratteristiche del materiale strutturante, che non deve
essere trattato con sostanze che possano influire negativamente sul processo o sulla qualità
del prodotto finale. Deve inoltre essere verificata visivamente ad ogni conferimento da
piattaforme l’assenza di materiale estraneo (frammenti di mobili, scarti lavorazione
verniciato ecc.).
Anche la qualità dei sovvalli a ricircolo deve essere opportunamente monitorata e,
possibilmente, condizionata, al fine di non compromettere la produzione di ammendanti
conformi agli standard previsti dalla normativa.
Lo strutturante utilizzato deve essere quantitativamente non inferiore al 30% in peso delle
miscele avviate annualmente al processo di compostaggio, o alla fase di post-trattamento
aerobico del digestato, nel caso di processi integrati. Considerando che il sovvallo a
ricircolo ha di norma proprietà non analoghe al rifiuto ligno-cellulosico “fresco”, se ne
consideri un peso equivalente pari al 75% in peso. Lo strutturante complessivamente
utilizzato in un anno sarà pertanto dato dalla somma del quantitativo di rifiuto ligno-
cellulosico “fresco” utilizzato per formulare le miscele, e del 75% in peso di sovvalli di ricircolo.
Ad esempio, qualora un impianto utilizzi 1.000 ton/anno di rifiuto ligno-cellulosico di primo
conferimento e 500 ton/anno di sovvallo di ricircolo, lo strutturante equivalente utilizzato
sarà pari a 1.375 ton/anno (1.000 + 500x75%).
L’impianto deve predisporre una procedura, anche basata su stime e valutazioni indirette,
per la preparazione delle miscele.
Ceneri di biomasse
Le ceneri derivanti dalla combustione di biomasse (Cod. EER 100103 ceneri leggere di torba
e legno non trattato) sono utilizzate come correttore di pH.
Prima dell’accettazione in impianto deve essere eseguita – per ogni fornitore – la verifica
del quantitativo di POP’s (Diossine e furani).
Il quantitativo complessivo deve essere non superiore a 15 µg/kg, così come previsto dal
Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo agli inquinanti
organici persistenti.
Pag. 10 a 12
Le ceneri da biomasse sono inserite solitamente nella fase iniziale del processo di
compostaggio in percentuali non superiori al 5% in peso.
Fanghi
In caso di produzione di ammendante compostato misto con fanghi, i fanghi ritirabili sono
quelli aventi i codici E.E.R. previsti per il riutilizzo in agricoltura dalla D.G.R. 1777 del
17.06.2019.
Controllo visivo del rifiuto allo scarico
Per tipologie identificate di rifiuto – ad esempio rifiuti di legno – può essere necessario un
controllo visivo allo scarico dei rifiuti per una verifica speditiva della conformità del
materiale.
Reso del rifiuto non conforme
In caso di non conformità delle caratteristiche del rifiuto al codice EER attribuito, si provvede
a ricaricare il mezzo ed a respingere l'intero carico al produttore/detentore, segnando sul
formulario di trasporto del carico ricevuto che lo stesso è stato respinto e informando
l’Autorità Competente.
Lotti di trattamento
Ogni impianto deve individuare, in base ad un criterio coerente con le caratteristiche del
processo, lotti di trattamento dei rifiuti rintracciabili dalla fase di conferimento allo
stoccaggio del prodotto finito. Il numero minimo di lotti annuali è proporzionale ai
quantitativi di rifiuti trattati; il riferimento normativo principale è il “regolamento fertilizzanti”
(Reg. (UE) 2019/1009), che stabilisce (allegato IV, parte II, modulo D1) che il numero minimo
di campioni da prelevare annualmente (= numero minimo di lotti) è pari a:
Input annuale
(tonnellate)
Campioni/anno
≤ 3 000 1
3 001 — 10 000 2
10 001 — 20 000 3
20 001 — 40 000 4
40 001 — 60 000 5
60 001 — 80 000 6
80 001 — 100 000 7
100 001 — 120 000 8
120 001 — 140 000 9
140 001 — 160 000 10
160 001 — 180 000 11
> 180 000 12
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6. Precauzioni per la sicurezza degli operatori
In accordo al d.lgs. 81/2008 sulla sicurezza, nelle varie fasi operative e nelle relative istruzioni
operative devono essere individuati gli specifici DPI e le corrette procedure per evitare
infortuni e/o incidenti agli operatori. Per questo capitolo si può fare riferimento alle
specifiche istruzioni operative e al documento di valutazione del rischio chimico.
7. Stoccaggio
Nella planimetria dell’impianto devono essere specificati gli stoccaggi dei rifiuti e degli
EOW; deve essere indicata, preferibilmente, anche un’area di “quarantena” per lo
stoccaggio di rifiuti in ingresso su cui sono in corso accertamenti analitici, nonché un’area
in uscita per il prodotto finito in attesa di qualificazione. In caso l’Autorità Competente
permetta un utilizzo a “rotazione” delle aree, ogni stoccaggio dovrà essere chiaramente
identificato con apposita cartellonistica e fisicamente distinto.
Nel caso un lotto di prodotto necessiti di rilavorazione all’interno dello stesso impianto, il
Gestore dovrà procedere a identificare tale lotto come “da rilavorare”, in modo da
garantire sempre una distinzione fisica con i lotti di EOW.
8. Piano per la gestione degli odori
La movimentazione dei rifiuti, la fase di carico e scarico ed i processi devono essere
ottimizzati per minimizzare l’impatto olfattivo. Ogni Gestore dovrà fornire una valutazione
dell’impatto olfattivo del proprio impianto ed una dettagliata strategia di contenimento
degli odori, procedura che dovrà essere periodicamente rivista.
9. EOW (End Of Waste)
Le caratteristiche degli ammendanti e del compost sono definite per le varie categorie dal
d.lgs. 75/2010.
Nelle more della revisione del decreto, necessario al recepimento del nuovo Regolamento
europeo sui fertilizzanti, si ricorda che – a partire da luglio 2022 - devono essere rispettati
anche i seguenti requisiti:
- % di IPA [1] < 6 mg/kg di materia secca;
- Per la stabilità biologica almeno uno dei due seguenti requisiti:
(a) tasso di assorbimento dell’ossigeno:
— definizione: indicatore del grado di decomposizione della materia organica
biodegradabile durante un periodo di tempo determinato. Il metodo non è
adatto per materiale contenente oltre il 20 % di particelle di dimensioni > 10 mm;
— criterio: un massimo di 25 mmol O2/kg di materia organica/h; oppure
b) fattore di autoriscaldamento:
— definizione: temperatura massima raggiunta da un compost in condizioni
normalizzate, che costituisce un indicatore dello stato della sua attività biologica
aerobica;
[1] Somma di naftalene, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene,
fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[b]fluorantene,
benzo[k]fluorantene, benzo[a]pirene, indeno[1,2,3-cd]pirene, dibenzo[a,h]antracene e
benzo[ghi]perilene
Pag. 12 a 12
— criterio: minimo Rottegrad III.
La stabilità biologica è valutata con una frequenza di analisi almeno:
- semestrale per impianti di capacità ≤20.000 t/a;
- quadrimestrale per impianti di capacità superiore a 20.000 t/a e ≤50.000 t/a;
- trimestrale per impianti di capacità superiore a 50.000 t/a.
Il compost è escluso dalla registrazione REACH, in quanto incluso nella voce 12 dell’allegato
V del REACH. L’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 contiene un elenco di
sostanze che sono esentate dall’obbligo di registrazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo
7, lettera b), del suddetto regolamento.
Il compost – in quanto prodotto – deve essere dotato di scheda tecnica o di scheda di
sicurezza nel caso, sicuramente non comune né frequente, sia necessaria*.
Per quanto concerne l’identificazione del lotto del prodotto ogni impianto provvederà a
definirlo in base alla sua produzione.
Si ricorda che sulla scheda tecnica deve essere indicata la data di scadenza relativa al
singolo lotto; nel caso l’impianto provveda anche all’insacchettamento la data di
scadenza deve essere riportata sul singolo sacco. deve essere individuata e dichiarata
nella sceda tecnica lotto del prodotto.
I campioni di compost devono essere conservati per un periodo non superiore alla data di
scadenza del lotto.
* verifica dell’applicabilità degli adempimenti, previsti dai Regolamento REACH e CLP
(Regolamento 1272/2008/CE in particolare devono essere valutati i POP’S (che però dovrebbero
essere già esclusi nella fase di accettazione rifiuti vedi ceneri biomasse) e la percentuale di acidi
umici.
10. Archiviazione dei dati La documentazione relativa ai rifiuti deve essere archiviata e disponibile per le verifiche
degli Enti di controllo. Deve essere bene identificato dove fisicamente vengono archiviati i
documenti, le responsabilità delle persone coinvolte nella gestione degli stessi. Anche per i
carichi respinti le motivazioni e il destino finale previsto per il rifiuto respinto. La
Comunicazione alla Provincia competente deve essere fatta per il carico respinto di rifiuti.
Tutta la documentazione archiviata deve essere conservata per 5 anni.
11. Sistemi informatici Per la gestione dei quantitativi dei rifiuti, degli stoccaggi, della verifica - in ogni momento -
del rispetto dei limiti previsti dall’atto autorizzativo, si consiglia l’utilizzo di software dedicati.
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PROTOCOLLO DI ACCETTAZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI
IN IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI SOLVENTI
XXXX2019
Pag. 2 a 14
Sommario 1.Premessa ........................................................................................................................................................ 3
2.Riferimenti normativi ..................................................................................................................................... 3
3.Definizioni ed acronimi ................................................................................................................................... 4
4.Riferimenti alle BREF 2018 “Waste Treatment” ............................................................................................. 4
5. Riferimenti alle BAT della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147/UE e alla Direttiva 2010/75/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio ................................................................................................................. 5
6.Criteri di accettazione e di respingimento dei carichi di rifiuto ..................................................................... 7
6.1 VERIFICHE ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI .................................................................................................... 7
6.1.1 LIVELLO 1 - Qualifica e controllo dei fornitori .................................................................................. 7
6.1.2 LIVELLO 2 - Caratterizzazione di base ed omologa ........................................................................... 8
6.1.3 LIVELLO 3 – Controlli amministrativi .............................................................................................. 11
6.1.4 LIVELLO 4 – Verifica allo scarico ..................................................................................................... 11
6.1.5 LIVELLO 5 - Verifica di conformità .................................................................................................. 11
6.2 MODALITÀ DI RESPINGIMENTO RIFIUTI ................................................................................................ 11
7. Precauzioni per la sicurezza degli operatori ................................................................................................ 12
8. Stoccaggio .................................................................................................................................................... 12
8.1 Compatibilità contenuto/contenitori .................................................................................................... 12
8.2 Compatibilità chimica per miscelazioni ................................................................................................. 12
9. Microraccolta ............................................................................................................................................... 12
10. Piano per la gestione degli odori e la prevenzione delle molestie olfattive ............................................. 12
11. EOW (End Of Waste) ................................................................................................................................. 12
11.1 Definizione delle specifiche dei singoli EOW per gli usi identificati .................................................... 13
11.2. Posizione ai sensi degli adempimenti REACH e CLP ........................................................................... 13
11.3 Dimostrazione dei requisiti art. 184-ter D.lgs. 152/2006 .................................................................... 13
12. Campionamento ed analisi ........................................................................................................................ 13
13. Archiviazione dei dati ................................................................................................................................ 14
14. Sistemi informatici ..................................................................................................................................... 14
Pag. 3 a 14
1.Premessa
Obiettivo del protocollo, è di uniformare le procedure e i controlli per l’accettazione dei
rifiuti e la conseguente gestione negli impianti di trattamento1 di oli esausti e solventi esausti
allo scopo di:
• prevenire i superamenti dei limiti alle emissioni;
• prevenire molestie olfattive;
• prevenire possibili incidenti per la presenza di sostanze pericolose non previste;
• garantire la tracciabilità dei rifiuti conferiti;
• garantire la tracciabilità e la gestione della documentazione relativa ai rifiuti
accettati;
• definire la gestione dei carichi respinti;
• definire le procedure di omologa;
• garantire l’ottemperanza di eventuali prescrizioni negli atti autorizzati;
• definire la gestione di particolari codici EER;
• definire le modalità di campionamento ed analisi, ove applicabili, per tipologie di
rifiuti e produttore di rifiuto;
• definire i codici EER per cui non è opportuno eseguire campionamento ed analisi, e
le loro modalità di gestione
Ogni impianto redigerà un proprio protocollo e integrerà le procedure già esistenti secondo
i contenuti indicati nel seguito, garantendo in ogni modo la presenza delle informazioni
minime. Il manuale protocollo di gestione di accettazione e gestione dei rifiuti, dovrà essere
tenuto a disposizione presso l’impianto. La valutazione delle procedure di accettazione
sarà effettuata da ARPA durante i sopralluoghi ispettivi, seguendo la check-list, prevista e
riportata in allegato, elaborando un giudizio di conformità o di non conformità.
2.Riferimenti normativi
Autorizzazione rilasciata dalla Provincia/Regione
D.lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale
D.M. 392/96 Regolamento recante norme tecniche relative all’eliminazione degli oli usati.
D.lgs. 81/2008 Tutela della salute negli ambienti di lavoro
Decisione 955/2014/UE che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento 1357/2014/UE che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive
Regolamento 1342/2014/UE recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati
IV e V
1 all’articolo 3, punto 14, della direttiva 2008/98/CE: «trattamento» operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento, confermato anche nell’aggiornamento con la direttiva 851/2018/UE
Pag. 4 a 14
REGOLAMENTO (UE) 2017/997 DEL CONSIGLIO che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14
«Ecotossico»
BREF WASTE TREATMENT 2018
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147/UE, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche
disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio
UNI 10802 e norme collegate per il campionamento ed analisi dei rifiuti
Regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio approvato il 18 dicembre
2006, denominato regolamento "REACH" (dall'acronimo "Registration, Evaluation, Authorisation of
Chemicals")
Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging), ufficialmente regolamento (CE) n.
1272/2008
Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo agli inquinanti
organici persistenti
Eventuali altra normativa o Guida Tecnica utilizzata in impianto
3.Definizioni ed acronimi
Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere
un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere
una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto
o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un
elenco non esaustivo di operazioni di recupero (art.183 t) D.lgs 152/2006);
Riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti
sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti (art.183 r) D.lgs
152/2006);
Rigenerazione: trattamenti e processi progettati principalmente affinché i materiali
sottoposti a trattamento siano nuovamente utilizzabili per un impiego analogo;
BREF: BAT Reference document
BAT: Best Availabile Tecniques
TUA: Testo Unico Ambientale (D.lgs 152/2006)
A.I.A.: Autorizzazione Integrata Ambientale dell’art. 29-sexies e del D.Lgs. 152/2006, come
modificato dal D.lgs. 46/2014 di recepimento della direttiva 2010/75/UE
EOW: End OF Waste
4.Riferimenti al BREF 2018 “Waste Treatment”
2.3.2.1 Waste pre-acceptance
2.3.2.2 Waste composition characterisation
2.3.2.3 Waste acceptance
2.3.2.4 Waste sampling
2.3.2.5 Waste tracking system and waste inventory
2.3.2.8 Waste compatibility assessment
2.3.5.2 Prevention or reduction of odour emissions from waste treatment
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5. Riferimenti alle BAT della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147/UE e alla
Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
BAT 1. Sistema di gestione ambientale
BAT 2. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva dell'impianto, la BAT
consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito.
a) predisporre e attuare procedure di preaccettazione e caratterizzazione dei rifiuti
b) predisporre e attuare procedure di accettazione dei rifiuti
c) predisporre e attuare un sistema di tracciabilità e un inventario dei rifiuti
d) istituire e attuare un sistema di gestione della qualità del prodotto in uscita
e) garantire la segregazione dei rifiuti
f) garantire la compatibilità dei rifiuti prima del dosaggio o della miscelatura
g) cernita dei rifiuti solidi in ingresso
BAT 4. Al fine di ridurre il rischio ambientale associato al deposito dei rifiuti, la BAT consiste
nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito:
a) Ubicazione ottimale del deposito
b) Adeguatezza della capacità del deposito
c) Funzionamento sicuro del deposito
d) Spazio separato per il deposito e la movimentazione di rifiuti pericolosi imballati
BAT 5. Al fine di ridurre il rischio ambientale associato alla movimentazione e al trasferimento
dei rifiuti, la BAT consiste nell'elaborare e attuare procedure per la movimentazione e il
trasferimento
BAT 10. La BAT consiste nel monitorare periodicamente le emissioni di odori
BAT 12. Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste
nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione
ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa tutti gli elementi
riportati di seguito:
— un protocollo contenente azioni e scadenze,
— un protocollo per il monitoraggio degli odori come stabilito nella BAT 10,
— un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in presenza
di rimostranze,
— un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a:
· identificarne la o le fonti; caratterizzare i contributi delle fonti;
· attuare misure di prevenzione e/o riduzione.
BAT 13. Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste
nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito:
a) Ridurre al minimo i tempi di permanenza
b) Uso di trattamento chimico
c) Ottimizzare il trattamento aerobico
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BAT 14. Al fine di prevenire le emissioni diffuse in atmosfera - in particolare di polveri,
composti organici e odori - o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare
una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito:
a) Ridurre al minimo il numero di potenziali fonti di emissioni diffuse
b) Selezione e impiego di apparecchiature ad alta integrità
c) Prevenzione della corrosione
d) Contenimento, raccolta e trattamento delle emissioni diffuse
e) Bagnatura
f) Manutenzione
g) Pulizia delle aree di deposito e trattamento dei rifiuti
h) Programma di rilevazione e riparazione delle perdite (LDAR, Leak Detection And Repair)
Quanto più è alto il rischio posto dai rifiuti in termini di emissioni diffuse nell'aria, tanto più è
rilevante la BAT 14d.
BAT 19. Al fine di ottimizzare il consumo di acqua, ridurre il volume di acque reflue prodotte
e prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT
consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito:
a) Gestione dell'acqua
b) Ricircolo dell'acqua
c) Superficie impermeabile
d) Tecniche per ridurre la probabilità e l'impatto di tracimazioni e malfunzionamenti di
vasche e serbatoi
e) Copertura delle zone di deposito e di trattamento dei rifiuti
f) La segregazione dei flussi di acque
g) Adeguate infrastrutture di drenaggio
h) Disposizioni in merito alla progettazione e manutenzione per consentire il rilevamento e
la riparazione delle perdite
i) Adeguata capacità di deposito temporaneo
BAT 24. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nel riutilizzare al
massimo gli imballaggi, nell'ambito del piano di gestione dei residui
BAT 42. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel
monitorare i rifiuti in ingresso nell'ambito delle procedure di pre- accettazione e
accettazione (cfr. BAT 2)
BAT 43. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nell'utilizzare una o
entrambe le tecniche indicate di seguito.
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BAT 44. Per ridurre le emissioni di composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste
nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di
seguito
BAT 47. Per ridurre le emissioni di composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste
nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una combinazione delle tecniche indicate di seguito:
a) Ricircolo dei gas di processo in una caldaia a vapore
b) Adsorbimento
c) Ossidazione termica
d) Condensazione o condensazione criogenica
e) Lavaggio a umido (wet scrubbing)
Riferimenti allegato I della direttiva 2010/75/UE:
punto 5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al
giorno, che comportano il ricorso a una o più delle seguenti attività:
e) rigenerazione / recupero solventi
6.Criteri di accettazione e di respingimento dei carichi di rifiuto
Si riportano di seguito per ogni codice EER di rifiuti speciali le modalità di accettazione/
respingimento dei rifiuti. I criteri di accettazione per i rifiuti autorizzati al conferimento
devono, innanzitutto, rispettare le prescrizioni previste dall’atto autorizzativo. È necessario
prevedere le modalità di respingimento di un carico non conforme di rifiuto, sia a seguito
di una verifica di accettazione sia a seguito di problematiche impiantistiche dell’impianto
ricevente.
6.1 VERIFICHE ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI
Nelle attività di verifica per l’accettazione dei rifiuti si distinguono cinque diversi livelli di
controllo:
•I controlli dei Livelli da 1 a 2 sono controlli esterni all’impianto e sono effettuati presso i
produttori e/o su documentazione e campione preliminare fornito dal produttore del rifiuto.
•I controlli dei Livelli da 3 a 5 sono controlli interni all’impianto perché effettuati sui rifiuti in
fase di conferimento.
6.1.1 LIVELLO 1 - Qualifica e controllo dei fornitori
Le procedure del conferimento dal produttore all’impianto possono seguire delle prassi
descritte ed eseguite secondo i manuali del Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Salute
e Sicurezza sul Lavoro Secondo le Norme UNI EN ISO 9001:2008, 14001:2004 e OHSAS
18001:2007. L’impianto deve valutare la filiera di provenienza del rifiuto, per definire le
modalità di verifica idonee del produttore del rifiuto. La conoscenza dei processi in cui è
stato utilizzato il solvente esausto e l’identificazione corretta del codice EER è indispensabile
Pag. 8 a 14
per definire i parametri pertinenti delle fasi successive e per capire se la caratterizzazione e
la classificazione del rifiuto da parte del produttore è stata adeguata. Risulta inoltre
necessario distinguere le diverse filiere di provenienza, per monitorare al meglio la qualità
del fornitore e la qualità del rifiuto in ingresso.
6.1.2 LIVELLO 2 - Caratterizzazione di base ed omologa
Consiste nell’identificazione di tutte le caratteristiche del rifiuto (tipo ed origine,
composizione, consistenza ed altre proprietà che possono eventualmente includere anche
informazioni sulle specifiche modalità di gestione da attuare).
I solventi di scarto possono essere generati nei seguenti settori e prodotti industriali (l’elenco
di seguito riportato è di carattere indicativo e non esaustivo):
▪ vernici, rivestimenti e svernicianti;
▪ inchiostri;
▪ industrie chimiche e farmaceutiche;
▪ produzione cinematografica;
▪ produzione di fibre sintetiche;
▪ soluzioni di gomma, plastica e resina;
▪ solventi per sgrassaggio;
▪ solventi per lavaggio a secco;
▪ per prodotti agricoli;
▪ bombolette spray e distributori;
▪ cosmetici;
▪ industria alimentare.
Si riporta la Tabella 5.40, riportata a pag. 526 del BREF 2018 Waste Treatment, che mostra i
tipici solventi di scarto rigenerati:
Pag. 9 a 14
Nella caratterizzazione di base, ove necessario, è applicato un protocollo analitico
finalizzato all’accertamento delle caratteristiche di pericolo del rifiuto, nonché
all’acquisizione dei dati necessari al recupero energetico del rifiuto stesso. La
caratterizzazione di livello 2 porta ad identificare le “caratteristiche chiave” di ogni partita
di rifiuto, che saranno quindi oggetto delle successive verifiche operative presso l’impianto.
La caratterizzazione di base e la classificazione del rifiuto devono essere effettuate a cura
del produttore, e devono essere rese disponibili prima dell’inizio dei conferimenti o
comunque ogni qualvolta il processo produttivo, che ha generato il rifiuto, subisca delle
variazioni significative e comunque dopo un periodo non superiore ad un anno. Tale
periodo può essere ridotto a sei mesi per i codici a specchio, a discrezione dell’Autorità
Competente, a seconda di eventuali criticità emerse negli anni.
Considerazioni generali
La caratterizzazione di base ha i seguenti scopi:
• fornire le informazioni fondamentali in merito ai rifiuti (tipo e origine, composizione,
consistenza e altre caratteristiche), tali da poter verificare l’idoneità al conferimento
all’impianto;
• fornire informazione del codice EER attribuito al rifiuto e della relativa denominazione
(secondo l'elenco europeo dei rifiuti);
• verificare che i rifiuti non siano classificabili quali “rifiuti pericolosi” ai sensi del
D.Lgs.n.152/2006 (allegato D alla Parte Quarta);
Pag. 10 a 14
• permettere di individuare, per i rifiuti con codice a specchio, gli analiti ritenuti critici per la
verifica di non pericolosità.
In particolare, in fase di caratterizzazione di base ed omologa dei rifiuti valgono i seguenti
principi:
A. nel caso di rifiuti codificati con "voce a specchio" dovrà essere fornita la certificazione di
non pericolosità del rifiuto, presentando il certificato di analisi ove si attesti e si dichiari
esplicitamente che si tratta di “rifiuto non pericoloso” o documentazione attestante la
non pericolosità qualora non sia possibile tecnicamente effettuare un campionamento
rappresentativo.
B. nel caso di rifiuti codificati con codice EER “non pericoloso assoluto” è opportuno, ove
tecnicamente possibile, fornire un’analisi chimica condotta al fine di verificare la
concentrazione di alcuni parametri significativi e/o indicatori delle proprietà
“combustibili” del rifiuto.
C. Nel caso di rifiuti con codice pericolosi assoluto si ricorda che devono essere attribuite
sempre le caratteristiche di pericolo HP pertinenti ai sensi del Regolamento 1357/2014/UE
e del Regolamento 997/2017/UE.
Le analisi chimiche, ove richieste, devono essere effettuate e certificate da laboratori
accreditati/certificati che devono possedere una comprovata esperienza nel settore ed
un efficace sistema di controllo della qualità.
Per effettuare una più completa caratterizzazione del rifiuto, il Gestore dell’impianto, dopo
la ricezione dell’omologa, può richiedere al produttore/detentore l’effettuazione di uno o
più “carichi di prova”. L’analisi di caratterizzazione del rifiuto di livello 2 è composta da due
parti significative: analisi o valutazione merceologica ed analisi chimica di classificazione.
La caratterizzazione deve anche indicare se il rifiuto può rientrare in una delle categorie
Seveso2, e se, tenendo conto delle attività/processo che lo ha prodotto, sia possibile
escludere la presenza di POPs3 (Persistent Organic Pollutants). I limiti da verificare per POPs
potenzialmente presenti sono quelli della tabella IV del Regolamento (UE) 1021/201. Se tali
limiti non sono rispettati non è ammesso il recupero del rifiuto come EOW, ma solo lo
smaltimento e il recupero nelle modalità previste dal regolamento ai sensi dell’art. 7
paragrafo 2 (Allegato V).
6.1.2.1 Valutazione merceologica
Si richiama la definizione di riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o
componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano
stati concepiti (art.183 r) D.lgs. 152/2006).
È indispensabile aver chiara la tipologia merceologica del solvente e il processo da cui
proviene per potere procedere a identificare il riutilizzo specifico e conseguentemente il
trattamento necessario per ottenere le caratteristiche merceologiche e chimico-fisiche
indispensabili per l’effettivo riutilizzo.
6.1.2.2 Analisi chimica
In fase di omologa del rifiuto, il produttore/detentore dovrà fornire un certificato analitico
conforme alla caratterizzazione del rifiuto ai sensi del D.lgs. 152/2006 con frequenza ogni 12
mesi e/o la scheda dati di sicurezza. In relazione ai rifiuti codificati con "voce a specchio”
2 D.lgs 105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al con-trollo del pericolo di incidenti
rilevanti connessi con sostanze pericolose”, coordinato con le modifiche introdotte dai seguenti
decreti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), come previsto
dall’art. 32 (Direttiva Seveso III) 3 Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo agli inquinanti
organici persistenti (in vigore dal 15/07/2019 e sostituisce il precedente Regolamento 850/2004/CE)
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(l'esclusione dall'analisi di uno o più parametri deve essere motivata), il certificato di analisi è
presentato a cura del produttore/detentore del rifiuto.
L’impianto verificherà che il rifiuto potrà essere stoccato e/o trattato mediante l’esecuzione
di un’analisi eseguita dal proprio laboratorio interno su un campione preliminare fornito dal
produttore.
Considerazioni generali
Ogni impianto, valutata la propria filiera classificherà il rifiuto in ingresso e determinerà la
corretta omologa per i propri processi e per l’EOW che vuole ottenere per l’uso specifico.
Ogni solvente recuperato sarà identificato da n° CAS e/o EC ; per gli adempimenti Reach
dovrà essere verificata la “sameness” con il solvente “vergine” e dovranno inoltre essere
rispettati gli obblighi in materia di etichettatura (CLP
6.1.3 LIVELLO 3 – Controlli amministrativi
Per ciascun automezzo in ingresso all’impianto di trattamento si procede, presso la stazione
di ricevimento, al controllo documentale e alla verifica del peso del carico con ritiro della
documentazione richiesta come di seguito meglio esplicitato:
1. verificare che il rifiuto in ingresso sia individuato da un codice EER rientrante tra quelli
per cui l’impianto rigenerazione/recupero è autorizzato. In caso contrario se ne
impedisce l’accesso all’impianto;
2. verificare il formulario di identificazione dei rifiuti pervenuto in numero di tre copie
con particolare riferimento alla provenienza, alla tipologia (codice EER), allo stato
fisico e le classi di pericolosità del rifiuto eventualmente indicate;
3. accertare il peso dei rifiuti conferiti;
4. registrare sul registro di carico e scarico rifiuti
5. rendere al trasportatore la quarta copia del formulario.
6.1.4 LIVELLO 4 – Verifica allo scarico
Consiste nell’esecuzione di analisi chimiche speditive per accertare i parametri tipici del
rifiuto in ingresso. Occorre controllare la coerenza tra quanto scritto sul formulario e quanto
riscontrabile da un esame visivo e/o analisi interne del rifiuto.
Le informazioni per l’identificazione del carico (Produttore, Trasportatore, codice EER e
targa automezzo) e la check-list di verifica ed eventuali note, devono essere registrate per
garantire la tracciabilità del processo di verifica effettuato.
6.1.5 LIVELLO 5 - Verifica di conformità
Consiste nell’esecuzione di analisi (chimiche) per accertare che il rifiuto sia conforme alla
sua caratterizzazione effettuata in fase di omologa. I campionamenti verranno
normalmente condotti sui rifiuti conferiti in impianto. Il Gestore può – se previsto nel
contratto - incaricare un laboratorio esterno accreditato/certificato di eseguire
campionamenti presso il sito del produttore e le relative analisi. A discrezione dell’impianto,
i campionamenti analitici possono essere intensificati sulla base delle evidenze che
dovessero eventualmente emergere dai controlli.
6.2 Modalità di respingimento rifiuti
Deve essere redatta apposita procedura per il respingimento di carichi di rifiuti in ingresso
e nel protocollo di accettazione e di gestioni di rifiuti dell’impianto deve essere specificato
il riferimento ad essa per questo capitolo. La procedura sarà concordata con l’Autorità
Competente durante il rilascio dell’Atto Autorizzativo o suo rinnovo.
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7. Precauzioni per la sicurezza degli operatori
In accordo ai disposti del D.lgs. 81/2008 sulla sicurezza, nelle varie fasi operative e nelle
relative istruzioni operative devono essere specificati i DPI e le corrette procedure per
evitare infortuni e/o incidenti agli operatori. Per questo capitolo si può fare riferimento alle
specifiche istruzioni operative e al documento di valutazione del rischio chimico.
8. Stoccaggio
Nella planimetria dell’impianto devono essere specificati gli stoccaggi dei rifiuti. Gli
stoccaggi devono tenere conto degli aspetti dei punti 9.1 e 9.2.
8.1 Compatibilità contenuto/contenitori
Ogni serbatoio e/o contenitore deve essere adeguato alle sostanze che può contenere
nel rispetto di ogni specifica normativa applicabile.
8.2 Compatibilità chimica per miscelazioni
Se sono autorizzate delle miscelazioni devono essere specificate le modalità di verifica della
compatibilità chimica, che non si deve basarsi solo sulle caratteristiche di pericolo HP o sulla
classificazione CLP e nemmeno solo sulle Schede Dati di Sicurezza. Oltre alle prove di
miscelazione controllate in laboratorio, un utile riferimento è il seguente sito (sito
governativo USA):
https://cameochemicals.noaa.gov/search/simple
9. Microraccolta
La microraccolta è solitamente gestita dalle piattaforme comunali o, comunque, tramite
intermediari; sono identificati solitamente con un solo codice CER, pur essendo
merceologicamente di tipologie diverse.
All’accettazione rifiuti viene effettuata una suddivisione tramite lettura delle etichette fra le
diverse tipologie (es. vernici all’acqua, vernici a solvente) e successivamente le analisi utili
alla successiva gestione del rifiuto.
10. Piano per la gestione degli odori e la prevenzione delle molestie olfattive
La movimentazione dei rifiuti, la fase di carico e scarico e i processi devono essere ottimizzati
per minimizzare l’impatto olfattivo. In questo capitolo devono essere specificate le modalità
di gestione di questa problematica.
Si rimanda per approfondimenti sulla tematica alla DGR 3018/12 15 febbraio 2012 - n.
IX/3018 “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in
atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”.
11. EOW (End Of Waste)
Alla fine del processo di trattamento si ottiene un End Of Waste. In questo capitolo è
necessario specificare i singoli EER utilizzati e i CAS Nr e EC Nr a cui si vuole assimilare il
prodotto finale. Essendo un prodotto rientra a tutti gli effetti per l’immissione sul mercato
agli adempimenti REACH e CLP: occorre verificare se è necessaria la registrazione o sulla
base dell’articolo 2 paragrafo 7 comma d) sussistono le condizioni per essere esente dalla
registrazione. In secondo luogo, è necessario verificare la classificazione CLP e tutti gli
adempimenti applicabili per i due regolamenti menzionati. In questo documento è
sufficiente fare riferimento al dossier che è stato preparato per dare dimostrazione della
corretta verifica degli adempimenti possibili, dossier che deve essere allegato alla
Pag. 13 a 14
documentazione presentata all’Autorità Competente per l’ottenimento dell’AIA o suo
riesame.
11.1 Definizione delle specifiche dei singoli EOW per gli usi identificati
In questo capitolo occorre specificare le caratteristiche chimico-fisiche e la composizione
prevista per il singolo EOW. Risulta necessario indicare eventuali normative specifiche, per
gli usi identificati.
11.2. Posizione ai sensi degli adempimenti REACH e CLP
Per ogni EOW bisogna riassumere in maniera sintetica gli adempimenti e le esclusioni
facendo riferimento al dossier specifico preparato.
11.3 Dimostrazione dei requisiti art. 184-ter D.lgs. 152/2006
Per ogni EOW occorre riassumere le informazioni per la dimostrazione dei requisiti
dell’art.184-ter del D.lgs. 152/2006, in maniera sintetica facendo riferimento al dossier
specifico preparato.
12. Campionamento ed analisi
I riferimenti per il campionamento dei rifiuti applicabili, anche nel caso di rifiuti decadenti
dell’impianto sono le seguenti:
•Norme collegate alla UNI 10802:2013:
a) UNI/TR 11682:2017
b) EN 14899 Framework for the preparation and application of a sampling plan; (UNI EN
14899:2006)
c) CEN/TR 15310-1:2006 Guidance on selection and application of criteria for sampling
under various conditions; (UNI CEN/TR 15310-1:2013)
d) CEN/TR 15310-2:2006 Guidance on sampling techniques;
e) CEN/TR 15310-3:2006 Guidance on procedures for sub-sampling in the field;
f) CEN/TR 15310-4:2006 Guidance on procedures for sample packaging, storage,
preservation, transport and delivery;
g) CEN/TR 15310-5:2006 Guidance on the process of defining the sampling plan
Per ogni produttore e codice EER è necessario definire un piano di campionamento che
deve essere disponibile e aggiornato quando necessario. Il piano di campionamento può
essere identico per EER gruppo omogeneo e/o tipologie. Deve essere definito un elenco
dei produttori e codici EER per i quali non è previsto il campionamento e l’analisi con
indicati i motivi dell’esclusione.
Il piano di campionamento deve definire:
•campione singolo e/o composito
•numero incrementi
•quantità del campione primario da consegnare al laboratorio
•scala di campionamento
•Livello di affidabilità richiesta
•Parametri scelti per l’analisi
•Metodi analitici con LOQ/LOD
•Strategia di campionamento
•Metodologia di campionamento
•Contenitori da utilizzare a seconda dei parametri
•Condizioni di conservazione e trasporto
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•Tempi entro cui effettuare le analisi
•Durata della conservazione dei campioni
•DPI da utilizzare dai campionatori
•Catena della custodia dei campioni
•Verbali di campionamento
•Modalità di archiviazione dei risultati per valutazioni successive
•Responsabilità nelle varie fasi
Nel caso si utilizzo l’approccio della UNI 10802:2013 devono essere definiti per i rifiuti
sottoposti a rigenerazione solventi quali siano i parametri pertinenti per la verifica di
conformità. I campionamenti possono essere svolti da personale dell’impianto
appositamente formato o da laboratorio esterno convenzionato dotato di personale
qualificato, utilizzando attrezzature e procedure di sicurezza adeguate al rifiuto da
campionare. L’impianto si potrà avvalere per l’effettuazione delle analisi chimiche di
classificazione (e di eventuali analisi merceologiche) di accreditati laboratori indipendenti,
con comprovata esperienza ed un efficace sistema di controllo della qualità.
13. Archiviazione dei dati
La documentazione relativa ai rifiuti deve essere archiviata e resa disponibile per le verifiche
degli Enti di controllo. Deve essere bene identificato dove fisicamente vengono archiviati
i documenti nonché le responsabilità delle persone coinvolte nella gestione degli stessi. Per
i carichi respinti devono essere indicate le motivazioni e il destino finale previsto per il carico;
del respingimento deve essere informata la Provincia competente. Tutta la
documentazione archiviata deve essere mantenuta per 5 anni.
14. Sistemi informatici
Per la gestione si possono utilizzare software dedicati.
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PROTOCOLLO DI ACCETTAZIONE E
GESTIONE DEI FLUSSI DI RIFIUTI LIQUIDI
INDUSTRIALI IN UN IMPIANTO DI
TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO e/o
BIOLOGICO
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Sommario
1.Finalità e campo di applicazione .................................................................................................................... 3
2.Riferimenti normativi ..................................................................................................................................... 3
3.Definizioni ed acronimi ................................................................................................................................... 4
4.Procedure di preaccettazione e caratterizzazione dei rifiuti ......................................................................... 4
4.1 Campionamento e analisi ........................................................................................................................ 6
5.Procedure di accettazione dei rifiuti .............................................................................................................. 7
5.1 Controlli documentali .............................................................................................................................. 7
5.2 Controlli chimico/fisici ............................................................................................................................. 8
6.Sistema di tracciabilità e inventario dei rifiuti dopo accettazione ................................................................. 8
7.Elenco allegati ................................................................................................................................................. 9
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1.Finalità e campo di applicazione
Obiettivo del Protocollo è uniformare le procedure e i controlli per l’accettazione dei rifiuti
e la conseguente gestione dei flussi di rifiuti industriali negli impianti di trattamento allo
scopo di soddisfare la BAT 2 (rif.to Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 del 10.08.2018)
che prevede, nei primi tre punti, di:
a. Predisporre e attuare procedure di preaccettazione e caratterizzazione dei rifiuti
b. Predisporre e attuare procedure di accettazione dei rifiuti
c. Predisporre e attuare un sistema di tracciabilità e un inventario dei rifiuti.
Ogni impianto redigerà un proprio manuale/integrerà le procedure già esistenti secondo i
contenuti indicati nel seguito, garantendo in ogni modo la presenza delle informazioni
ritenute minime in funzione delle specifiche modalità ed esigenze di gestione aziendale. Il
manuale dovrà essere tenuto a disposizione presso l’impianto.
2.Riferimenti normativi
Nel seguito sono indicati i principali punti di riferimento:
• Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dall’ Autorità Competente
(Provincia/Città Metropolitana/Regione)
• D.lgs. 152/2006 Norme in ambito ambientale
• D.lgs. 81/2008 Tutela della salute negli ambienti di lavoro
• Decisione 955/2014/UE che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei
rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
• Regolamento 1357/2014/UE che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive
• Regolamento 1342/2014/UE recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo a inquinanti organici persistenti per
quanto riguarda gli allegati IV/V
• Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti GUCE 124 2018/C 124/01
• BREF Waste Treatment: decisione di esecuzione (UE) 2018/1147/UE, che stabilisce
le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai
sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
• UNI 10802 e norme collegate per il campionamento e analisi dei rifiuti
• Eventuali altra normativa o Guida Tecnica utilizzata in impianto
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3.Definizioni ed acronimi
• BREF: BAT Reference document
• BAT: Best Available Tecniques
• TUA: Testo Unico Ambientale (D.lgs. 152/2006)
• A.I.A.: Autorizzazione Integrata Ambientale dell’art. 29-sexies e del D.lgs. 152/2006,
come modificato dal D.lgs. 46/2014 di recepimento della direttiva 2010/75/UE
• Dossier di identificazione del rifiuto: insieme di documentazione messa a disposizione
dal Produttore atta alla individuazione delle caratteristiche del rifiuto, considerando
anche la finalizzazione per definirne la sua accettabilità per il successivo recupero o
smaltimento
• Omologazione del rifiuto: esame effettuato dall’impianto di destino sul “dossier di
identificazione del rifiuto”, che può comprendere verifiche analitiche, eventuale
visita presso il Produttore e ogni altra attività utile alla identificazione di un flusso di
rifiuti proveniente da un Produttore, rispetto alla sua possibilità e quindi modalità di
trattamento
4.Procedure di preaccettazione e caratterizzazione dei rifiuti
BAT 2 a. Le procedure mirano a garantire l’idoneità tecnica e giuridica delle operazioni di
trattamento di un determinato rifiuto prima del suo arrivo all’impianto. Comprendono
procedure per la raccolta di informazioni sui rifiuti in ingresso, tra cui il campionamento e la
caratterizzazione se necessari per ottenere una conoscenza sufficiente della loro
composizione. Le procedure di preaccettazione dei rifiuti sono basate sul rischio tenendo
conto, ad esempio, delle loro caratteristiche di pericolosità, dei rischi posti dai rifiuti in termini
di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull’ambiente, nonché delle
informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.
È a cura del Produttore la predisposizione di un “Dossier di Identificazione del Rifiuto” prima
dell’inizio dei conferimenti e il suo aggiornamento ogni qualvolta il processo produttivo che
ha generato il rifiuto subisce delle variazioni significative. Questa caratterizzazione a cura
del Produttore ha i seguenti scopi:
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• fornire le informazioni fondamentali in merito ai rifiuti (tipo e origine, composizione,
stato fisico e altre caratteristiche), tali da poter verificare l’idoneità al conferimento
all’impianto
• fornire informazione del codice EER attribuito al rifiuto e della relativa denominazione
(secondo l'Elenco Europeo dei Rifiuti)
• verificare se i rifiuti siano classificabili quali “rifiuti pericolosi” ai sensi del
D.Lgs.n.152/2006 (allegato D alla Parte Quarta)
• permettere di individuare, per i rifiuti con codice a specchio, i parametri ritenuti
significativi per la verifica di pericolosità
• ove ne ricorra il caso, permettere di capire se il rifiuto ricade nelle categorie L.
105/2015 (aziende a Rischio di Incidente Rilevante) con indicazione di presenza e
quantità di sostanze pericolose ricadenti nelle stesse.
Il “Dossier di Identificazione del Rifiuto” è pertanto l’insieme di documentazione messa a
disposizione dal Produttore atta alla individuazione delle caratteristiche del rifiuto,
finalizzata alla sua classificazione e alla definizione della sua accettabilità per il trattamento
nell’impianto di destino; a tal fine, il Produttore renderà disponibile un campione
rappresentativo del rifiuto.
Tale Dossier potrà contenere la seguente documentazione:
• Scheda di caratterizzazione del rifiuto, (in allegato “B1P”)
• Eventuale allegato alla “Scheda di caratterizzazione del rifiuto”, nel caso il rifiuto
rientri nelle categorie L. 105/2015 - aziende a Rischio di Incidente Rilevante (in
allegato “B1.1P”)
• Schede di sicurezza/tecniche delle materie prime / prodotti utilizzati nel processo
produttivo
• Schede di sicurezza/tecniche dei prodotti ottenuti dal processo produttivo
• Analisi chimico fisica del rifiuto.
Le analisi chimiche, ove richieste, devono essere effettuate e certificate da laboratori
certificati e preferibilmente accreditati, che devono possedere una comprovata
esperienza nel settore.
Il Gestore potrà accettare dal Produttore una “Scheda di caratterizzazione del rifiuto”
semplificata ove ciò non pregiudichi la sua corretta gestione in tutte le fasi successive
all’uscita dallo stabilimento del Produttore.
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L’”Istruttoria Tecnica” effettuata dal Gestore, complementare al Dossier, riporta le
indicazioni operative di gestione del rifiuto in impianto in base all’esito dell’omologazione
(in allegato “C”)
Il Gestore dovrà adattare alla propria realtà aziendale, tecnica e organizzativa, gli schemi-
tipo di Scheda di caratterizzazione e di Istruttoria tecnica del rifiuto, in allegati A e C.
Con lo scopo di effettuare una adeguata e completa omologazione del rifiuto, il Gestore
dell’impianto può richiedere al Produttore/detentore l’effettuazione di uno o più “carichi di
prova”.
L’omologazione effettuata dal Gestore per il trattamento nell’impianto, in funzione della
provenienza e/o tipologia dei cicli produttivi di origine, non è riferita a rifiuti che ricadono
nel campo di applicazione del D. 7/08/2015 “Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi art.
5 del D.lgs. 45/2014.” Qualora dalle notizie fornite dal Produttore nel Dossier di
Identificazione del Rifiuto vi fossero elementi per ipotizzare l’esigenza di un controllo anche
in termini di radioattività emessa, il Gestore dovrà dotarsi di specifica procedura di
sorveglianza radiometrica, oppure escludere il rifiuto dalla omologazione presso l’impianto.
Per la gestione documentale relativa a:
• Dossier di Identificazione del Rifiuto
• Scheda di caratterizzazione del rifiuto
• Istruttoria tecnica,
al fine di poter dare evidenza in ogni momento delle fasi descritte con la BAT, si consiglia
l’utilizzo di software dedicati.
4.1 Campionamento e analisi
Le norme di riferimento per il campionamento a cura del Produttore sono le seguenti:
• Norma 10802:2013 e norme collegate
• Norme collegate alla UNI 10802:2013:
a) UNI/TR 11682:2017
b) EN 14899 Framework for the preparation and application of a sampling plan
(UNI EN 14899:2006)
c) CEN/TR 15310-1:2006 Guidance on selection and application of criteria for
sampling under various conditions (UNI CEN/TR 15310-1:2013)
d) CEN/TR 15310-2:2006 Guidance on sampling techniques
e) CEN/TR 15310-3:2006 Guidance on procedures for sub-sampling in the field
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f) CEN/TR 15310-4:2006 Guidance on procedures for sample packaging, storage,
preservation, transport and delivery
g) CEN/TR 15310-5:2006 Guidance on the process of defining the sampling plan
5.Procedure di accettazione dei rifiuti
BAT 2 b. Le procedure di accettazione sono intese a confermare le caratteristiche dei rifiuti,
quali individuate nella fase di preaccettazione. Queste procedure definiscono gli elementi
da verificare all’arrivo dei rifiuti all’impianto, nonché i criteri per l’accettazione o il rigetto.
Possono includere il campionamento, l’ispezione e l’analisi dei rifiuti. Le procedure di
accettazione sono basate sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle loro caratteristiche
di pericolosità, dei rischi posti dai rifiuti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro
e impatto sull’ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori
dei rifiuti.
I criteri di accettazione per i rifiuti autorizzati al conferimento devono, innanzitutto, rispettare
le prescrizioni previste dall’atto autorizzativo e dalla normativa vigente di tipo:
a) documentale
b) tecnico analitico.
5.1 Controlli documentali
Per ciascun automezzo in ingresso all’impianto si procede alla verifica documentale e
pesatura del carico, presso l’Ufficio pesa/accettazione, con ritiro e controllo della
documentazione richiesta.
In particolare, l’addetto verifica:
• che il carico sia a programma/atteso
• che il formulario sia vidimato e correttamente compilato in tutte le sue parti
• se nel formulario le informazioni contenute sono congruenti fra loro e in linea con
l’omologazione del rifiuto effettuato in precedenza,
• se nel formulario è indicata una causale di smaltimento conforme all’autorizzazione
dell’impianto
• se il mezzo che trasporta il rifiuto è autorizzato per quel rifiuto (identificato da EER).
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5.2 Controlli chimico/fisici
Una volta superata la verifica documentale gli addetti all’impianto procedono con la
verifica chimico/fisica del rifiuto conferito, che è esaminato per accertarne la congruità
con quanto atteso, in particolare:
• verifica della tipologia di confezione, se non sfuso
• verifica visiva dello stato fisico del rifiuto
• verifica della qualità chimico/fisica del rifiuto per i parametri rappresentativi definiti
in fase di omologazione.
Se dalle verifiche citate vi è il sospetto di non conformità del rifiuto rispetto a quanto
indicato nell’omologa, si effettua un approfondimento di tipo informativo con il Produttore
e se necessario di tipo analitico ulteriore rispetto al primo set di parametri ricercati.
Maggior attenzione si porrà ai carichi in ingresso dei rifiuti per cui sia più probabile il
manifestarsi di una non conformità, ad esempio per pregresse non conformità all’omologa
già riscontrate nel passato, e in funzione di:
• provenienza (es. da impianto di stoccaggio)
• tipologia del ciclo produttivo di origine
• altre valutazioni.
Da questa attività si possono presentare 3 casi:
a) il rifiuto è conforme
b) il rifiuto non è conforme ma è comunque trattabile in impianto con una gestione non
standard
c) il rifiuto non è conforme e non è trattabile nell’impianto; in tal caso si provvede al suo
respingimento al Produttore.
Potrebbe risultare non conforme l’intero carico o solo una parte di esso, in tal caso si
provvede al respingimento parziale.
Il respingimento deve essere comunicato all’Ente competente entro e non oltre i due giorni
lavorativi successivi trasmettendo copia del formulario di identificazione, la quantità
respinta e la motivazione.
6.Sistema di tracciabilità e inventario dei rifiuti dopo
accettazione
BAT 2 c. Il sistema di tracciabilità e l'inventario dei rifiuti consentono di individuare
l'ubicazione e la quantità dei rifiuti nell'impianto. Contengono tutte le informazioni acquisite
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nel corso delle procedure di preaccettazione (ad esempio data di arrivo presso l'impianto
e numero di riferimento unico del rifiuto, informazioni sul o sui precedenti detentori, risultati
delle analisi di preaccettazione e accettazione, percorso di trattamento previsto, natura e
quantità dei rifiuti presenti nel sito, compresi tutti i pericoli identificati), accettazione,
deposito, trattamento e/o trasferimento fuori del sito. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si
basa sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle loro caratteristiche di pericolosità, dei
rischi posti dai rifiuti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto
sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.
Il registro di carico/scarico deve essere integrato da tutta la documentazione relativa ai
rifiuti in precedenza menzionata, che deve essere archiviata e disponibile per le verifiche
degli Enti di controllo. Deve essere bene identificato:
• dove fisicamente vengono archiviati i documenti, anche nel caso fossero in formato
digitale
• le responsabilità delle persone coinvolte nella gestione degli stessi.
Anche per i carichi respinti dovranno essere archiviate e disponibili le comunicazioni all’Ente
competente contenenti copia del formulario di identificazione, la quantità respinta e la
motivazione.
Tutta la documentazione archiviata deve essere mantenuta per 5 (cinque) anni.
Per impianti soggetti al d.lgs. 105/2015 (aziende a Rischio di Incidente Rilevante), al fine di
poter dare evidenza in ogni momento del rispetto della normativa in questione e dei limiti
previsti dall’atto autorizzativo, si consiglia l’utilizzo di software dedicati per la gestione dei
quantitativi dei rifiuti e degli stoccaggi.
7.Elenco allegati
• Allegato B1P: Scheda di caratterizzazione del rifiuto, e suo all.to 1
• Allegato B1.1P: All.to 1 alla “Scheda di caratterizzazione del rifiuto”, nel caso rifiuto il
rifiuto rientri nelle categorie d.lgs. 105/2015
• Allegato B2P: Istruttoria tecnica del rifiuto
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PROTOCOLLO DI ACCETTAZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI IN
IMPIANTI DI TRATTAMENTO MECCANICO NEI FRANTUMATORI DI
RIFIUTI METALLICI
XXXX2020
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Sommario 1.Premessa ........................................................................................................................................................ 3
2.Riferimenti normativi ................................................................................................................................... 3
3.Definizioni ed acronimi ................................................................................................................................... 4
4.Riferimenti alle BREF 2018 “Waste Treatment” ............................................................................................. 6
5. Riferimenti alle BAT della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147/UE e alla Direttiva 2010/75/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio ................................................................................................................. 7
6.Criteri di accettazione e di respingimento dei carichi di rifiuto ..................................................................... 9
6.1 VERIFICHE ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI .................................................................................................... 9
6.1.1 Pre accettazione ................................................................................................................................... 9
6.1.2 - Accettazione ................................................................................................................................. 11
6. 1. 3 Gestione del carico non conforme ............................................................................................... 14
7. Precauzioni per la sicurezza degli operatori ................................................................................................ 16
8. Stoccaggio .................................................................................................................................................... 16
9. Piano per la gestione degli odori ................................................................................................................. 16
10. Archiviazione dei dati ................................................................................................................................ 17
11. Sistemi informatici ..................................................................................................................................... 17
12. EOW (End Of Waste) ................................................................................................................................. 17
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1.Premessa
Obiettivo del protocollo, è di uniformare le procedure e i controlli per l’accettazione dei
rifiuti e la conseguente gestione negli impianti di trattamento1 meccanico di rifiuti metallici
allo scopo di:
• prevenire le problematiche di superamenti dei limiti alle emissioni;
• prevenire problematiche di molestie olfattive;
• prevenire possibili incidenti per la presenza di sostanze pericolose non previste;
• garantire la tracciabilità dei rifiuti conferiti;
• garantire la tracciabilità e la gestione della documentazione relativa ai rifiuti
accettati;
• definire la gestione dei carichi respinti;
• definire le procedure di omologa;
• garantire l’ottemperanza di eventuali prescrizioni negli atti autorizzati;
• definire la gestione di particolari codici EER;
• definire le modalità di campionamento ed analisi, ove applicabili, per tipologie di
rifiuti e produttore di rifiuto;
• definire i codici EER per cui non è opportuno eseguire campionamento ed analisi, e
le loro modalità di gestione
Ogni impianto redigerà un proprio protocollo e integrerà le procedure già esistenti secondo
i contenuti indicati nel seguito, garantendo in ogni modo la presenza delle informazioni
minime previste dal presente documento. Il manuale protocollo di gestione di accettazione
e gestione dei rifiuti, dovrà essere tenuto a disposizione presso l’impianto.
In caso l’AIA preveda prescrizioni specifiche, tali prescrizioni dovranno essere riportate nelle
parti pertinenti del documento. La valutazione delle procedure di accettazione sarà
effettuata da ARPA durante i sopralluoghi ispettivi, seguendo la check-list, prevista e
riportata in allegato, elaborando un giudizio di conformità o di non conformità; restano fatti
salvi diversi e/o ulteriori approfondimenti, in fase di controllo, definiti dal gruppo ispettivo in
relazioni a particolari criticità.
2.Riferimenti normativi
Autorizzazione rilasciata dalla Provincia/Regione
D.lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale
D.M. 392/96 Regolamento recante norme tecniche relative all’eliminazione degli oli usati.
D.lgs. 81/2008 Tutela della salute negli ambienti di lavoro
Decisione 955/2014/UE che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti
ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento 1357/2014/UE che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive
1 all’articolo 3, punto 14, della direttiva 2008/98/CE: «trattamento» operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento, confermato anche nell’aggiornamento con la direttiva 851/2018/UE
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REGOLAMENTO PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO UE 2019/1021/UE “Regolamento
relativo agli inquinanti organici persistenti – Rifusione – Abrogazione Regolamento
850/2014/CE”
REGOLAMENTO (UE) 2017/997 DEL CONSIGLIO che modifica l'allegato III della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica
di pericolo HP 14 «Ecotossico»
REGOLAMENTO 333/2011/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, recante i criteri che
determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai
sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
REGOLAMENTO 715/2013/UE del 25 luglio 2013 recante i criteri che determinano quando i
rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio.
D.lgs. 209/03 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"
LEGGE 128/2019 ART. 14BIS “Cessazione della qualifica di rifiuto”.
DELIBERA DEL CONSIGLIO SNPA DEL 6 FEBBRAIO 2020 DOC N° 62 “Linee guida per
l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art. 184 ter comma 3 ter del Dlgs
152/2006”
DGR IX/3018 DEL 15 FEBBRAIO 2012 caratterizzazione emissioni odorigene
DELIBERA N° 38/2018 SNPA “Metodologia per la valutazione delle emissioni odorigene”
BREF WASTE TREATMENT 2018
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147/UE, che stabilisce le conclusioni sulle migliori
tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio
UNI 10802 e norme collegate per il campionamento ed analisi dei rifiuti
Regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio approvato il 18
dicembre 2006, denominato regolamento "REACH" (dall'acronimo "Registration, Evaluation,
Authorisation of Chemicals")
Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging), ufficialmente regolamento
(CE) n. 1272/2008
Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo agli inquinanti
organici persistenti
Eventuali altra normativa o Guida Tecnica utilizzata in impianto
3.Definizioni ed acronimi
Termine Definizione
A.I.A.
Autorizzazione Integrata Ambientale dell’art. 29-sexies e del D.Lgs.
152/2006, come modificato dal D.lgs. 46/2014 di recepimento della
direttiva 2010/75/UE
BREF Bat reference document
BAT BAT Available Techniques
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Termine Definizione
Ceneri leggere Particelle provenienti dalla camera di combustione o formate nel
flusso degli effluenti gassosi, trasportate negli effluenti gassosi.
Combustione in torcia
Ossidazione ad alta temperatura per bruciare con una fiamma
libera i composti combustibili degli scarichi gassosi derivanti da
operazioni industriali. La combustione in torcia è utilizzata
principalmente per la combustione di gas infiammabili per motivi di
sicurezza o in condizioni operative straordinarie.
Detentore di rifiuti Detentore di rifiuti quale definito all'articolo 3, punto 6, della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
Dichiarazione di pulizia
Documento scritto fornito dal produttore/detentore dei rifiuti
certificante la pulizia, rispetto ai criteri di accettazione, dei rifiuti di
imballaggio vuoti (ad esempio fusti, contenitori).
Emissioni convogliate
Emissioni nell'ambiente di sostanze inquinanti attraverso qualsiasi tipo
di condotte, tubi, camini ecc. Comprendono anche le emissioni da
biofiltri aperti.
Emissioni diffuse
Emissioni non convogliate (ad esempio emissioni di polveri, composti
organici, odori) che possono derivare da fonti «areali» (ad esempio
vasche) o «puntuali» (ad esempio flange per tubazioni). Vi sono
ricomprese anche le emissioni da compostaggio in andane
all'aperto.
Emissioni fuggitive Emissioni diffuse provenienti da fonti «puntuali».
EOW End of Waste
Fattori di emissione
Numeri per i quali moltiplicare dati noti, quali dati relativi a
impianti/trattamenti o alla capacità di trattamento, per stimare le
emissioni.
Impianto esistente Impianto che non è un impianto nuovo.
Impianto nuovo
Impianto autorizzato per la prima volta sul sito dell'installazione dopo
la pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT o sostituzione
integrale di un impianto dopo la pubblicazione delle presenti
conclusioni sulle BAT.
Lagunaggio Scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune ecc.
Misurazione in continuo Operazione realizzata con un sistema di misurazione automatico
installato in loco in modo permanente.
Misurazione periodica Misurazione eseguita, con metodi manuali o automatici, a
determinati intervalli temporali.
Modifica sostanziale
dell'impianto
Cambiamento sostanziale nella progettazione o nella tecnologia di
un impianto, con adeguamenti o sostituzioni sostanziali della o delle
tecniche di processo e/o di abbattimento e delle apparecchiature
connesse.
Prodotto in uscita Rifiuti trattati che escono dall'impianto di trattamento dei rifiuti.
Recettore sensibile
Zona che necessita di protezione speciale, come ad esempio:
- zone residenziali,
- zone in cui si svolgono attività umane (ad esempio scuole, luoghi di
lavoro, centri di assistenza diurna, zone ricreative, ospedali o case di
cura).
Recupero Recupero quale definito all'articolo 3, punto 15, della direttiva
2008/98/CE.
Rifiuti biodegradabili liquidi
Rifiuti di origine biologica a contenuto relativamente alto di acqua
(ad esempio i contenuti dei separatori dei grassi, i fanghi organici, i
rifiuti di cucina e ristorazione).
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Termine Definizione
Rifiuti in ingresso I rifiuti che affluiscono all'impianto di trattamento dei rifiuti per essere
trattati.
Rifiuti liquidi a base
acquosa
Rifiuti che consistono di liquidi acquosi, acidi/alcali o fanghi
pompabili (ad esempio emulsioni, acidi esausti, rifiuti marini acquosi)
che non sono rifiuti biodegradabili liquidi.
Rifiuti pastosi Fanghi che non scorrono liberamente.
Rifiuti pericolosi Rifiuti pericolosi quali definiti all'articolo 3, punto 2, della direttiva
2008/98/CE.
Rigenerazione
Trattamenti e processi progettati principalmente affinché i materiali
sottoposti a trattamento (ad esempio carbone attivo esaurito o
solvente esausto) siano nuovamente utilizzabili per un impiego
analogo.
Rigenerazione degli oli Trattamenti effettuati su oli usati per trasformarli in oli di base.
Scarico diretto Scarico in un corpo idrico ricevente senza ulteriore trattamento a
valle delle acque reflue.
Scarico indiretto Scarico che non è uno scarico diretto.
TUA Testo Unico Ambientale (D.lgs. 152/06)
Trattamento meccanico
biologico (Mechanical
Biological Treatment - MBT)
Trattamento dei rifiuti solidi misti che combina il trattamento
meccanico con un trattamento biologico, come il trattamento
aerobico o anaerobico.
Trattamento dei rifiuti con
potere calorifico
Trattamento dei rifiuti di legname, oli usati, rifiuti plastici, solventi
esausti ecc., per ottenere un combustibile o consentire un migliore
recupero del loro potere calorifico.
VFC (Volatile (hydro) Fluoro
Carbons)
(Idro)fluorocarburi volatili: VOC costituiti da (idro)fluorocarburi, in
particolare clorofluorocarburi CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC) e
idrofluorocarburi (HFC).
VHC (Volatile
HydroCarbons)
Idrocarburi volatili: VOC costituiti interamente di idrogeno e
carbonio (ad esempio etano, propano, isobutano, ciclopentano).
VOC (Volatile Organic
Compound)
Composto organico volatile di cui all'articolo 3, punto 45, della
direttiva 2010/75/UE.
4.Riferimenti alle BREF 2018 “Waste Treatment”
2.3.2.1 Waste pre-acceptance
2.3.2.2 Waste composition characterisation
2.3.2.3 Waste acceptance
2.3.2.4 Waste sampling
2.3.2.5 Waste tracking system and waste inventory
2.3.2.8 Waste compatibility assessment
2.3.5.2 Prevention or reduction of odor emissions from waste treatment
3.1.3.4 Water management in mechanical treatment in shredders of metal waste
3.2.3.2 techniques to prevent explosion in mechanical treatment in shredders of metal
waste
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5. Riferimenti alle BAT della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147/UE e alla
Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
BAT 1. Sistema di gestione ambientale
BAT 2. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva dell'impianto, la BAT
consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito.
a) predisporre e attuare procedure di pre - accettazione e caratterizzazione dei rifiuti
b) predisporre e attuare procedure di accettazione dei rifiuti
c) predisporre e attuare un sistema di tracciabilità e un inventario dei rifiuti
d) istituire e attuare un sistema di gestione della qualità del prodotto in uscita
e) garantire la segregazione dei rifiuti
f) garantire la compatibilità dei rifiuti prima del dosaggio o della miscelatura
g) cernita dei rifiuti solidi in ingresso
BAT 4. Al fine di ridurre il rischio ambientale associato al deposito dei rifiuti, la BAT consiste
nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito:
a) Ubicazione ottimale del deposito
b) Adeguatezza della capacità del deposito
c) Funzionamento sicuro del deposito
d) Spazio separato per il deposito e la movimentazione di rifiuti pericolosi imballati
BAT 5. Al fine di ridurre il rischio ambientale associato alla movimentazione e al trasferimento
dei rifiuti, la BAT consiste nell'elaborare e attuare procedure per la movimentazione e il
trasferimento
BAT 10. La BAT consiste nel monitorare periodicamente le emissioni di odori
La frequenza del monitoraggio è determinata nel piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12.)
L’applicabilità è limitata ai casi in cui la presenza di molestie olfattive presso recettori
sensibile sia probabile e/o comprovata.
BAT 12. Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste
nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione
ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa tutti gli elementi
riportati di seguito:
— un protocollo contenente azioni e scadenze,
— un protocollo per il monitoraggio degli odori come stabilito nella BAT 10,
— un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in presenza
di rimostranze,
— un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a:
· identificarne la o le fonti; caratterizzare i contributi delle fonti;
· attuare misure di prevenzione e/o riduzione.
BAT 13. Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste
nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito:
a) Ridurre al minimo i tempi di permanenza
b) Uso di trattamento chimico
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c) Ottimizzare il trattamento aerobico
BAT 14. Al fine di prevenire le emissioni diffuse in atmosfera - in particolare di polveri,
composti organici e odori - o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare
una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito:
a) Ridurre al minimo il numero di potenziali fonti di emissioni diffuse
b) Selezione e impiego di apparecchiature ad alta integrità
c) Prevenzione della corrosione
d) Contenimento, raccolta e trattamento delle emissioni diffuse
e) Bagnatura
f) Manutenzione
g) Pulizia delle aree di deposito e trattamento dei rifiuti
h) Programma di rilevazione e riparazione delle perdite (LDAR, Leak Detection And Repair)
Quanto più è alto il rischio posto dai rifiuti in termini di emissioni diffuse nell'aria, tanto più è
rilevante la BAT 14d.
BAT 17. Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle,
la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema
di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore e delle vibrazioni che
includa tutti gli elementi riportati di seguito:
I. un protocollo contenente azioni da intraprendere e scadenze adeguate;
II. II. un protocollo per il monitoraggio del rumore e delle vibrazioni;
III. III. un protocollo di risposta in caso di eventi registrati riguardanti rumore e vibrazioni, ad
esempio in presenza di rimostranze;
IV. un programma di riduzione del rumore e delle vibrazioni inteso a identificarne la o le
fonti, misurare/stimare l'esposizione a rumore e vibrazioni, caratterizzare i contributi delle
fonti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione.
BAT 18. Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle,
la BAT consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito:
a) Ubicazione adeguata delle apparecchiature e degli edifici
b) Misure operative
c) Apparecchiature a bassa rumorosità
d) Apparecchiature per il controllo del rumore e delle vibrazioni
e) Attenuazione del rumore
BAT.19. Al fine di ottimizzare il consumo di acqua, ridurre il volume di acque reflue prodotte
e prevenire le emissioni nel suolo e nell’acqua, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT
consiste nell’utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.
(Omissis non pertinenti)
c. superficie impermeabile
e. copertura delle zone di deposito e di trattamento dei rifiuti
g. adeguate infrastrutture di drenaggio
i. adeguata capacità di deposito temporaneo
BAT 21. Per prevenire o limitare le conseguenze ambientali di inconvenienti e incidenti, la
BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito, nell'ambito del piano di
gestione in caso di incidente.
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a. Misure di protezione
b. Gestione delle emissioni da inconvenienti/incidenti
c. Registrazione e sistema di valutazione degli inconvenienti/incidenti
BAT 24. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nel riutilizzare al
massimo gli imballaggi, nell’ambito del piano di gestione dei residui.
BAT 26. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva e prevenire le emissioni
dovute a inconvenienti e incidenti, la BAT consiste nell’applicare la BAT 14 g e tutte le
seguenti tecniche.
a. attuazione di una procedura di ispezione dettagliata dei rifiuti in balle prima della
frantumazione
b. rimozione e smaltimento in sicurezza degli elementi pericolosi presenti nel flusso di
rifiuti in ingresso (ad esempio, bombole di gas, veicoli a fine vita non
decontaminati, RAEE non decontaminati, oggetti contaminati con PCB o
Mercurio, materiale radioattivo)
c. trattamento dei contenitori solo quando accompagnati da una dichiarazione di
pulizia
BAT 52. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel
monitorare i rifiuti in ingresso nell’ambito delle procedure di pre-accettazione e
accettazione (Cfr. BAT 2).
6.Criteri di accettazione e di respingimento dei carichi di rifiuto
6.1 VERIFICHE ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI
6.1.1 Pre accettazione
L’attività di omologa per i rottami metallici (veicoli fuori uso, loro parti e/o rottami di altra
provenienza) si realizza attraverso le attività di qualifica dei Produttori ed attraverso il
controllo, svolto nelle diverse fasi di gestione dei rifiuti, dei materiali conferiti all’impianto
provenienti dagli stessi Produttori.
Qualora il flusso preveda il passaggio tra più impianti (nel rispetto delle limitazioni
normative/autorizzative) dovrà essere garantito il trasferimento di tutte le informazioni.
La qualificazione dei Produttori procede attraverso:
• l’esame degli atti autorizzativi in possesso del Produttore;
• l’esame di documenti e certificati forniti dal Produttore;
• l’eventuale sopralluogo presso il sito del Produttore da parte di personale incaricato
da Gestore;
• la verifica del materiale al primo conferimento.
L’attività di qualificazione può prevedere una preliminare verifica svolta a cura del Gestore
presso i centri di autodemolizione ed i siti di produzione/gestione che conferiscono rifiuti
all’impianto.
Durante il sopralluogo presso i centri di autodemolizione gli incaricati devono verificare il
rispetto delle modalità previste dal D.lgs. 209/2003 per le operazioni di messa in sicurezza
degli autoveicoli rottamati e loro parti.
Durante le visite presso i centri di autodemolizione possono essere verificati i seguenti
aspetti:
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• validità dei provvedimenti autorizzativi dei centri di autodemolizione;
• verifica delle strutture, dell’organizzazione e di alcune procedure del sistema di
gestione del centro di demolizione con riferimento alle operazioni condotte sui
veicoli fuori uso;
• verifica delle modalità di esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli
e di gestione/stoccaggio delle relative componenti rimosse; in particolare, verifica
delle prassi di rimozione di:
o accumulatori,
o liquidi (carburante, olio motore, olio della trasmissione, olio del cambio,
olio del circuito idraulico, antigelo, liquido refrigerante, liquido dei freni,
fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento, altri liquidi e fluidi
contenuti nel veicolo fuori uso)
o filtro dell’olio,
o serbatoi di gas compresso,
o componenti che possono esplodere, quali airbag,
o condensatori contenenti PCB,
o per quanto fattibile, componenti identificati come contenenti mercurio.
Durante le visite presso gli impianti di gestione rifiuti metallici o presso i produttori iniziali del
rifiuto possono essere verificati i seguenti aspetti (qualora pertinenti):
• validità dei provvedimenti autorizzativi degli impianti conferitori;
• verifica delle strutture, dell’organizzazione e di alcune procedure del sistema di
gestione
• verifica inerente le modalità di gestione del rifiuto.
A titolo di esempio e con riferimento a note criticità, porre l’attenzione ai rifiuti che
possono contenere o essere contaminati da oli (es. se adottati idonei sistemi
finalizzati alla separazione della frazione oleosa) o alle scaglie di laminazione
codice EER 100210. In tale caso valutare in particolare la coerenza della
classificazione in funzione della fase lavorativa di produzione del rifiuto (es. non
adeguata se decadente da presidi di depurazione acque - laminazione). Altresì in
merito al contenuto in olii per le criticità riscontrabili nel riutilizzo finale – (riferimento
a LG MTD metalli ferrosi e BAT conclusion fonderie– ottimizzazione flussi di
residui/materia nelle fonderie/scaglie contenuto in oli limite 0.1%).
Per tali rifiuti è consentita la sola operazione R13 in considerazione del fatto che il
Regolamento Europeo (UE) 333/2011 classifica la scaglia come materiale estraneo
(criteri di qualità dei rottami di ferro e acciaio - quantità totale dei materiali estranei
≤ al 2% in peso). Inoltre, tali rifiuti non sono ammessi in frantumazione se non per casi
particolari dimostrabili (solitamente gli stessi sono sottoposti a vagliatura).
Le risultanze del sopralluogo devono essere registrate su modulistica adottata
dall’impianto.
L’attività di caratterizzazione/omologa viene periodicamente riesaminata:
• ogni dodici mesi con l’acquisizione della dichiarazione, da parte del Produttore, di
non modifica delle condizioni operative di produzione del rifiuto attraverso la
redazione di un nuovo “Rapporto di Verifica” e/o della Scheda di Caratterizzazione;
• con il controllo puntuale a campione, presso l’impianto, di un conferimento di rifiuti.
• Se ritenuto utile con un sopralluogo da parte di un incaricato.
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Nel caso in cui nelle attività di caratterizzazione e controllo successive alla verifica di
accettabilità preliminare siano rilevate delle non conformità rispetto a quanto previsto dalle
norme di riferimento, possono essere decisi dal Gestore provvedimenti di “richiamo”
graduati a seconda della gravità della non conformità rilevata fino alla sospensione del
ritiro di rifiuti; in questo caso il fornitore viene sottoposto ad una nuova attività di omologa,
eventualmente con l’effettuazione di una verifica ispettiva presso la sede. Solo a valle
dell’esito positivo della nuova verifica possono essere ripresi i conferimenti di materiale da
parte del Produttore riesaminato.
A valle dell’esito positivo di tutte le verifiche, il Gestore dovrà archiviare in formato
elettronico tutta la documentazione relativa al rifiuto in ingresso.
6.1.2 - Accettazione
Le verifiche in fase di accettazione vengono effettuate per ogni conferimento di rifiuto in
diverse fasi:
1) Controllo visivo e documentale del rifiuto all’ingresso del mezzo in impianto
2) Controllo radiometrico all’ingresso del mezzo in impianto
3) Controllo allo scarico del rifiuto nelle aree adibite
1) Controllo visivo e documentale del rifiuto all'ingresso del mezzo in impianto
All’ingresso del mezzo deve essere verificata la sostanziale corrispondenza del rifiuto
caricato alle caratteristiche del codice EER attribuito dal produttore e riportato sul
formulario, e deve essere verificato, ove possibile, che il rifiuto sia privo di sostanze e/o
materiali estranei e/o non trattabili dall'impianto.
In caso di rinvenimento di tali materiali sulla parte visibile del carico, fatte salve eventuali
inclusioni che si possono valutare come non intenzionali e inevitabili, il carico, qualora non
risulti possibile una sua corretta gestione, dovrà essere respinto e sul formulario dovrà
essere barrata la voce "carico respinto".
Nel caso in cui la non conformità sia costituita da singoli elementi, facilmente isolabili dal
resto del carico, il respingimento sarà parziale e riguarderà solo la parte di rifiuto non
conforme.
Il carico non conforme parziale o totale dovrà essere gestito come indicato al punto 6.1.3
“Gestione del carico non conforme”.
2) Controllo radiometrico all’ingresso del mezzo in impianto
Il controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in ingresso, in accordo a quanto previsto
dal D.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, dal D.lgs. 1° giugno 2011 n. 100 e dall'ordinanza del
Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20 giugno 1997.
I controlli sono effettuati con portale radiometrico e/o con strumentazione portatile, per
maggiori dettagli sulla modalità di esecuzione si veda la procedura ARPA:
https://www.arpalombardia.it/Pages/Arpa-per-le-
imprese/Servizi%20e%20procedure/Consulta-procedure-ARPA-
Lombardia.aspx?firstlevel=Servizi%20e%20procedure
Pag. 12 a 17
L’impianto deve essere in possesso di una procedura di verifica radiometrica che attesti le
modalità dei controlli, le periodicità di validazione dello strumento di misura e rilevazione, il
nominativo dei referenti formati al controllo e le modalità di registrazione delle evidenze dei
controlli eseguiti. Tale procedura dovrà prevedere altresì la gestione di eventuali
rinvenimenti di rifiuti radioattivi e/o ritrovamenti di sorgenti orfane al fine garantire la tutela
della salute delle persone e dell’ambiente. Altresì l’individuazione del luogo di quarantena;
potrà essere prevista una specifica convenzione con un’Azienda specializzata nel ritiro e
smaltimento di rottami metallici contaminati da sostanze radioattive e/o sorgenti.
La procedura dovrà essere redatta e validata da un esperto qualificato in radioprotezione.
L’esito dei controlli è registrato.
Il carico che evidenzia problemi di radioattività non può essere respinto.
3) Controllo allo scarico del rifiuto nelle aree adibite
Allo scarico dei rifiuti si effettua un secondo controllo visivo; al momento dello scarico,
infatti, sostanze o materiali che erano all'interno del carico possono, affiorare dal cumulo
di scarico ed essere più facilmente individuati e riconosciuti. Le modalità di tale controllo
saranno diverse in funzione delle diverse situazioni operative, ad esempio per le modalità
di scarico (mediante ribaltamento, a mezzo ragno, ecc.) o per tipologia e provenienza
del rifiuto.
Nel caso si evidenzi la presenza di materiali tecnicamente non trattabili in frantumazione
questi devono essere separati nel rispetto delle norme di sicurezza e gestiti come carichi
non conformi secondo quanto previsto al punto 6.1.3.
Accettazione rifiuti costituiti da metalli in genere
Per i rottami metallici fare riferimento ai requisiti dei Regolamenti europei (ferrosi e non
ferrosi)
Regolamento UE 333/2011 - Allegato I (Ferro e Acciaio)
- Allegato II (Alluminio)
Regolamento UE 715/2013 – Allegato I (Rame)
A titolo di esempio (non esaustivo); per il controllo visivo allo scarico, verificare:
• esame visivo merceologico
• corrispondenza tra il codice EER indicato sulla documentazione e rifiuto conferito
• eventuale presenza di materiali estranei non metallici (non ferrosi: terra, polvere,
isolanti, vetro – combustibili: gomma, plastica, tessuto, legno, altre sostanze –
elementi di maggiori dimensioni estranei - residui da operazioni: sull’acciaio / di
fusione dell’alluminio e sue leghe e scorie impurità polveri fanghi per i rottami di
rame).
• presenza di sorgenti radioattive riconoscibili, di componenti indesiderate o di fasi
liquide;
• percolamento di oli/emulsioni – presenza di lubrificanti/grassi (gocciolamento)
• presenza di fusti e contenitori che hanno contenuto o contengono residui di vernici
o oli (pertanto non bonificati e/o correttamente bonificati) – tranne le
apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso
• presenza di contenitori in pressione chiusi o insufficientemente aperti che possano
dare luogo a esplosioni
• eccedenza di ossidi di ferro
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• Cavi esenti da materiale plastico
Qualora il materiale sia conferito pressato si rimanda al paragrafo specifico.
Accettazione di veicoli fuori uso
In fase di accettazione e di scarico dei rifiuti pressati in balle (“pacchi”) o non pressati:
• esame visivo merceologico;
• verifica dell’eventuale presenza di materiale non metallico (terra, sabbia, ecc.);
• verifica della corrispondenza tra il codice EER indicato sulla documentazione e rifiuto
conferito;
• verifica dell’eventuale presenza di sorgenti radioattive riconoscibili, di componenti
indesiderate o di fasi liquide;
• verifica della presenza di corpi chiusi in pressione.
Per i veicoli fuori uso viene verificato, per quanto tecnicamente possibile, che siano stati
asportati tutti i componenti indesiderati nonché quelli previsti dal D.lgs. 209/03:
a) accumulatori;
b) serbatoi di gas compresso;
c) componenti che possono esplodere, quali airbag;
d) carburante;
e) olio motore, olio della trasmissione, olio del cambio, olio del circuito idraulico,
antigelo, liquido refrigerante, liquido dei freni, fluidi refrigeranti dei sistemi di
condizionamento e altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso;
f) filtro-olio;
g) condensatori contenenti PCB;
h) componenti identificati come contenenti mercurio.
Sono ritenuti inevitabili i residui oleosi adesi, a causa della viscosità dei fluidi, alle superfici
dei circuiti, dei relativi serbatoi e dei motori.
La mancata o incompleta bonifica dei veicoli fuori uso o degli altri rottami comporta una
rivalutazione della classificazione del materiale.
Controllo puntuale del materiale avviato alla frantumazione
Il materiale conferito non viene immediatamente avviato alla frantumazione, ma raccolto
in aree di stoccaggio e raggruppato per tipologie omogenee (es: VFU in pacchi o non
pressati, rottame metallico distinto per tipologia, metalli da demolizioni suddivisi per
tipologia, ecc.). Con queste modalità di gestione degli stoccaggi e la scelta puntuale dei
rifiuti da avviare a frantumazione, si garantisce un’ottimale gestione del flusso nonché la
qualità dei prodotti.
Per ragioni di sicurezza è preferibile che il materiale avviato al processo di frantumazione
(anche il rifiuto pressato) venga reso ispezionabile visivamente prima di essere frantumato
(tramite pre-macinatore o altra attrezzatura adibita allo scopo) La BAT 27
“antideflagrazione” prevede un piano di gestione e serrande di sovrapressione o pre-
frantumazione a bassa velocità per gli impianti nuovi.
Rifiuti pressati
Nel caso di veicoli fuori uso pressati o rifiuti metallici pressati, sono selezionati a campione
alcuni pacchi in numero sufficientemente rappresentativo, prelevandoli dalla zona di
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stoccaggio o direttamente dal carico in ingresso con l’ausilio di un idoneo mezzo di
movimentazione.
I pacchi selezionati sono sottoposti ad esame visivo; sono quindi avviati all’apertura con
mezzo idoneo o al pre-macinatore ove presente. Il rifiuto viene quindi esaminato e l’esito
del controllo registrato segnalando eventuali presenze indesiderate all’interno dei pacchi;
il controllo deve essere tracciabile (carico ingresso – formulario – produttore – etc.).
In caso di riscontro di pacchi non correttamente bonificati, il Gestore può stabilire di:
• respingere l’intero conferimento di rifiuti o parte di esso (a condizione che la parte
trattenuta sia stata controllata nella sua interezza e riconosciuta priva di non
conformità);
• disporre per l’eventuale selezione del carico, separando e segregando i rifiuti non
conformi nell’area di stoccaggio dedicata, assegnando il codice EER appropriato.
Nel caso dei veicoli fuori uso non bonificati o non correttamente bonificati si tratterà
del codice EER 160104* o del codice appropriato per le relative componenti
pericolose (es. EER 160121* (es. motori).
Per altre tipologie di rottame si farà uso del codice EER pericoloso più appropriato a
seconda della classificazione assegnato inizialmente dal produttore e dalla natura
di quanto rilevato.
Inquinanti organici persistenti”POP’s” (Persistent Organic Pollutants)
Con riferimento al Regolamento 2019/1021/ UE ed in particolare all’art. 7 paragrafo 1 chi
produce e chi detiene rifiuti prende tutte le misure ragionevoli per evitare, ove possibile, la
contaminazione dei rifiuti da parte di sostanze elencate nell’allegato IV del medesimo
Regolamento.
Pertanto, in fase di preaccettazione e accettazione dovrà essere valutata l’eventuale
presenza/contaminazione nei rifiuti di inquinanti organici persistenti (anche con riferimento
al processo che genera il rifiuto) o, qualora possibile in funzione del flusso di provenienza,
dovranno essere acquisite le informazioni di dettaglio correlate all’origine del rifiuto.
Di quanto sopra dovrà essere mantenuta traccia con archiviazione dei dati anche in merito
alle valutazioni che hanno condotto ad escludere la ricerca di tali inquinanti ritenuti non
pertinenti per la natura stessa del rifiuto o del processo che lo ha generato.
Qualora i valori dei contaminanti siano inferiori ai limiti definiti dall’allegato IV del
Regolamento (UE) 1021/201, sarà applicabile la gestione in deroga prevista dall’art. 7
paragrafo 4 let. a) ammettendone il recupero anche come EOW se previsto dallo specifico
regolamento (es. Reg. 333/2011 - criteri di qualità p.to 1.6).
Si richiamano le conseguenti azioni di monitoraggio delle emissioni in acqua ed in
atmosfera di cui alle BAT 7 e BAT 8.
Se i limiti previsti dall’allegato IV non sono rispettati non è ammesso il recupero del rifiuto,
ma solo lo smaltimento e il recupero nelle modalità previste dal regolamento ai sensi
dell’art. 7 paragrafo 2 (Allegato V parte 1). Tali rifiuti contenenti POP oltre i valori limite di
concentrazione devono essere gestiti separatamente e il flusso tracciato e reso evidente
da apposita registrazione.
6. 1. 3 Gestione del carico non conforme
In caso di verifica della non conformità delle caratteristiche del rifiuto al codice EER
attribuito, se il rifiuto non rientra tra quelli autorizzati presso l’impianto di trattamento, si
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provvede a ricaricare il mezzo ed a respingere l'intero carico al produttore/detentore,
segnando sul formulario di trasporto del carico ricevuto che lo stesso è stato respinto.
Se la non conformità riguarda solo una parte identificabile del carico, è possibile respingere
la sola parte non conforme (respingimento parziale). In questo caso dovrà essere prevista
una specifica annotazione sul registro di carico scarico in corrispondenza del carico
accettato; il formulario dovrà riportare l’evidenza del respingimento parziale e la
tracciabilità.
Dovrà essere inoltrata comunicazione all’Autorità competente in merito al respingimento
totale o parziale del carico. In caso di anomalia radiometrica dovrà essere data
comunicazione a tutti gli Enti previsti dalla procedura inerente alla sorveglianza
radiometrica nonché all’Autorità competente in materia di autorizzazione (AIA).
Questa possibilità è percorribile qualora il mezzo di trasporto che ha effettuato la consegna
del carico sia ancora presente nell'impianto di trattamento e le caratteristiche del
materiale scaricato non siano tali da comportare con il trasporto un pericolo grave di
incidente (esempio: munizioni inesplose, sorgenti radioattive, ecc.).
In caso di accettazione parziale e respingimento parziale del rifiuto nel relativo FIR dovrà
essere indicata sia la quantità che è stata accettata sia la motivazione che ha portato al
parziale respingimento (ad es. rifiuto non conforme al codice EER attribuito). Sarà poi onere
del produttore del rifiuto respinto, una volta ripreso in carico, procedere ad una nuova
classificazione dello stesso.
Sul registro di carico e scarico del destinatario andrà annotato solamente il quantitativo di
rifiuto effettivamente accettato.
Nel caso non sia possibile respingere il carico, nel rispetto delle norme di sicurezza, il rifiuto
non tecnicamente trattabile presso l’impianto dovrà essere adeguatamente caratterizzato
e successivamente avviato a trattamento presso impianti terzi autorizzati, registrando tutte
queste operazioni sul registro di carico e scarico.
Durante la permanenza nell’impianto dovrà essere depositato in aree di segregazione
appositamente allestite, consentendo la sua rintracciabilità all’interno dell’impianto.
Le aree di segregazione devono essere munite di copertura e pavimentate (impermeabili)
e devono essere contrassegnate con apposita segnaletica che evidenzi in modo
inequivocabile la qualifica di rifiuto in attesa, la natura del materiale, la sua classificazione
e le eventuali caratteristiche di pericolo
Gestione dei rifiuti diversi dall’omologa ma compatibili con le specifiche di accettazione
dell’impianto.
Nel caso si evidenzi la presenza di materiali diversi da quelli indicati nel FIR ma trattabili
dall'impianto, il Gestore può valutare di trattare comunque i rifiuti che devono essere
separati ed avviati alle specifiche aree di deposito.
Dovrà essere riportata annotazione sul registro di carico e scarico in corrispondenza della
registrazione del carico in ingresso.
La presenza di tali materiali diversi sarà segnalata al produttore per le necessarie ulteriori
verifiche amministrative e la criticità potrà essere gestita a livello contrattuale.
Gestione dei veicoli fuori uso non conformi e dei rifiuti metallici anomali
Gestione dei veicoli fuori uso non correttamente bonificati riclassificati con EER 160104*
(possibile solo nel caso l’impianto sia autorizzato a ricevere e trattare tale codice)
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I veicoli fuori uso non bonificati o non correttamente bonificati, qualora conferiti non
pressati, dovranno essere sottoposti a corretta e completa rimozione delle componenti
pericolose prima dell’avvio a trattamento.
Per i rifiuti conferiti pressati, le campagne di trattamento di tali rifiuti da VFU vengono
condotte in maniera separata dagli altri rifiuti, così come la gestione ed il controllo dei
rifiuti decadenti dal trattamento.
La gestione degli stoccaggi a valle della frantumazione è la seguente:
• stoccaggio del materiale ferroso derivante dalla frantumazione e dai trattamenti di
selezione a valle della stessa (“proler”);
• stoccaggio dei metalli non ferrosi derivanti dalla frantumazione e dai trattamenti di
selezione a valle della stessa;
• stoccaggio della frazione di scarto derivante dalla frantumazione e dai trattamenti
di selezione a valle della stessa;
• stoccaggio delle componenti pericolose separate dai pacchi nel corso delle
operazioni di pre - macinazione e movimentazioni a valle.
A fine campagna di trattamento, dovrà essere eseguito campionamento ed analisi dei
rifiuti e dei materiali prodotti per la verifica della classificazione dei rifiuti e dei requisiti di
conformità dei materiali prodotti.
I materiali ed i rifiuti prodotti dalle campagne di trattamento dei rifiuti con CER 160104*
devono essere mantenuti opportunamente segregati fino alla conclusione dei controlli
analitici. Si ricorda che il trattamento di rifiuti con EER 160104* può portare ad EoW solo se
le componenti pericolose sono rimosse prima del trattamento.
Gestione dei rifiuti metallici anomali
I rifiuti metallici non conformi potranno essere avviati alle relative aree di stoccaggio e
quindi alla frantumazione dopo rimozione della componente anomala
7. Precauzioni per la sicurezza degli operatori
In accordo al d.lgs. 81/2008 sulla sicurezza, nelle varie fasi operative e nelle relative istruzioni
operative devono essere specificati i specifici DPI e le corrette procedure per evitare
infortuni e/o incidenti agli operatori. Per questo capitolo si può fare riferimento alle
specifiche istruzioni operative e al documento di valutazione del rischio chimico.
8. Stoccaggio
Per quanto concerne gli stoccaggi (rifiuti ingresso/uscita e EOW) è possibile autorizzare -
valutando caso per caso e su richiesta motivata della parte – l’utilizzo delle aree di
stoccaggio a rotazione (rifiuti in ingresso, in uscita, EOW) a fronte dell’identificazione con
cartellonistica del materiale/rifiuto effettivamente presente, fermo restando che dovrà
essere garantito il deposito in sicurezza con l’ausilio di presidi ambientali adeguati e il
versamento delle fidejussioni.
Il Gestore dovrà in questo caso, dettagliare nel Protocollo di accettazione e gestione rifiuti
un piano di gestione di tali aree.
9. Piano per la gestione degli odori
La movimentazione dei rifiuti, la fase di carico e scarico i processi devono essere ottimizzati
per minimizzare l’impatto olfattivo. Devono essere specificate le modalità di gestione di
questa problematica. L’applicabilità è limitata ai casi in cui la presenza di molestie olfattive
presso recettori sensibili sia probabile e/o comprovata.
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10. Archiviazione dei dati
La documentazione relativa ai rifiuti deve essere archiviata e disponibile per le verifiche
degli Enti di controllo. Deve essere bene identificato dove fisicamente vengono archiviati i
documenti, le responsabilità delle persone coinvolte nella gestione degli stessi.
Deve essere prevista una procedura di archiviazione della documentazione relativa ai
carichi respinti, che comprenda la registrazione delle motivazioni del respingimento, la
comunicazione inviata all’autorità competente.
Deve essere prevista una procedura di archiviazione anche per le segnalazioni di non
conformità che non hanno portato al respingimento del carico (es MSA – modulo
segnalazioni anomalie).
In relazione alla gestione del carico non conforme, ad integrazione di quanto indicato nel
§ 6. 1. 3 ai fini di mantenere traccia delle criticità, l’impianto potrà prevedere l’acquisizione
di rilievi fotografici/video e l’archiviazione degli stessi (inserendo le modalità nel protocollo
di gestione rifiuti).
Tutta la documentazione archiviata deve essere mantenuta per 5 anni.
11. Sistemi informatici
Per la gestione dei quantitativi dei rifiuti, degli stoccaggi e il rispetto dei limiti previsti dall’atto
autorizzativo, nonché per il controllo dei quantitativi rispetto alla normativa “Seveso” (Dlgs
105/2015), si consiglia l’utilizzo di software dedicati.
12. EOW (End Of Waste)
Le modalità per qualificare EoW i rottami ferrosi e di rame sono definite dai Regolamenti UE
333/2011 e UE 715/2013. Nel caso si originassero altre tipologie di EoW, si rimanda a quanto
previsto all’art.183- ter del d.lgs. 152/06 e all’art. 14bis della Legge 128/19.
Si richiamano le linee guida per l’applicazione della disciplina End of Waste - Delibera del
consiglio SNPA del 6 febbraio 2020 doc n° 62”.
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PROTOCOLLO DI ACCETTAZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI
IN IMPIANTI DI TRATTAMENTO RAEE
XXXX2020
Pag. 2 a 16
Sommario 1.Premessa .................................................................................................................................... 3
2.Riferimenti normativi .................................................................................................................. 3
3.Definizioni ed acronimi .............................................................................................................. 4
4.Riferimenti alle BREF 2018 “Waste Treatment” ......................................................................... 6
5. Riferimenti alle BAT della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147/UE e alla Direttiva
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ............................................................... 7
6.Criteri di accettazione e di respingimento dei carichi di rifiuto........................................... 10
6.1.1 Pre accettazione ............................................................................................................ 10
6.1.1.1 – RAEE DI ORGINE DOMESTICA GESTITI DAI SISTEMI COLLETTIVI (B2C).................. 10
6.1.1.2 – RAEE DI ORGINE DOMESTICA NON GESTITI DAI SISTEMI COLLETTIVI (B2C) ........ 10
6.1.1.3 – RAEE PROFESSIONALI EQUIPARABILI A RAEE DI ORIGINE DOMESTICA ............... 11
6.1.2. - Accettazione .............................................................................................................. 12
6. 1. 3 Gestione del carico non conforme ........................................................................ 14
7. Precauzioni per la sicurezza degli operatori ......................................................................... 15
8. Stoccaggio ............................................................................................................................. 15
9. Piano per la gestione degli odori .......................................................................................... 15
10. Archiviazione dei dati ........................................................................................................... 15
11. Sistemi informatici ................................................................................................................. 16
12. EOW (End Of Waste) ............................................................................................................ 16
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1.Premessa
Obiettivo del protocollo è di uniformare le procedure e i controlli per l’accettazione dei
rifiuti e la conseguente gestione negli impianti di trattamento1 di RAEE allo scopo di:
• garantire la tracciabilità dei rifiuti conferiti;
• garantire la tracciabilità e la gestione della documentazione relativa ai rifiuti
accettati;
• definire la gestione dei carichi respinti;
• definire le procedure di omologa;
• garantire il rispetto delle prescrizioni specifiche presenti negli atti autorizzati;
• definire la gestione di particolari codice EER;
• definire le modalità di campionamento ed analisi, ove applicabili, per tipologie di
rifiuti e produttore del rifiuto;
• definire i codici EER per cui non è opportuno eseguire campionamento ed analisi, e
le loro modalità di gestione
• prevenire le problematiche di superamenti dei limiti alle emissioni;
• prevenire problematiche di molestie olfattive;
• prevenire possibili incidenti per la presenza di sostanze pericolose non previste
Ogni impianto redigerà un proprio protocollo e integrerà le procedure già esistenti secondo
i contenuti indicati nel seguito, garantendo in ogni modo la presenza delle informazioni
minime previste dal presente documento. Il manuale “Protocollo di accettazione e
gestione dei rifiuti”, dovrà essere tenuto a disposizione presso l’impianto.
In caso l’AIA preveda prescrizioni specifiche, tali prescrizioni dovranno essere riportate nelle
parti pertinenti del documento.
La valutazione delle procedure di accettazione sarà effettuata da ARPA durante i
sopralluoghi ispettivi, seguendo la check-list prevista, elaborando un giudizio di conformità
o di non conformità; restano fatti salvi diversi e/o ulteriori approfondimenti, in fase di
controllo, definiti dal gruppo ispettivo in relazioni a particolari criticità.
2.Riferimenti normativi
Autorizzazione rilasciata dalla autorità competente
D.lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale
D.M. 392/96 Regolamento recante norme tecniche relative all’eliminazione degli oli usati.
D.lgs. 81/2008 Tutela della salute negli ambienti di lavoro
Decisione 955/2014/UE che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti
ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento 1357/2014/UE che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive
1 all’articolo 3, punto 14, della direttiva 2008/98/CE: «trattamento» operazioni di recupero o
smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento, confermato anche
nell’aggiornamento con la direttiva 851/2018/UE
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Regolamento 1342/2014/UE recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto
riguarda gli allegati IV e V
REGOLAMENTO (UE) 2017/997 DEL CONSIGLIO che modifica l'allegato III della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica
di pericolo HP 14 «Ecotossico»
REGOLAMENTO 333/2011/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, recante i criteri che
determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai
sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
REGOLAMENTO 715/2013/UE del 25 luglio 2013 recante i criteri che determinano quando i
rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio.
REGOLAMENTO 1179/2012 /UE del 10 dicembre 2012 recante i criteri che determinano
quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
D.Lgs. 49/2014 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE)”
Legge 128/2019 art. 14bis “Cessazione della qualifica di rifiuto”.
DELIBERA DEL CONSIGLIO SNPA DEL 6 FEBBRAIO 2020 DOC N° 62 “Linee guida per
l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art. 184 ter comma 3 ter del Dlgs
152/2006”
DGR IX/3018 DEL 15 FEBBRAIO 2012 caratterizzazione emissioni odorigene
DELIBERA N° 38/2018 SNPA “Metodologia per la valutazione delle emissioni odorigene”
BREF WASTE TREATMENT 2018
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147/UE, che stabilisce le conclusioni sulle migliori
tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio
UNI 10802 e norme collegate per il campionamento ed analisi dei rifiuti
Regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio approvato il 18
dicembre 2006, denominato regolamento "REACH" (dall'acronimo "Registration, Evaluation,
Authorisation of Chemicals")
Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging), ufficialmente regolamento
(CE) n. 1272/2008
Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo agli inquinanti
organici persistenti
Eventuale altra normativa o Guida Tecnica utilizzata in impianto
3.Definizioni ed acronimi
Termine Definizione
A.I.A.
Autorizzazione Integrata Ambientale dell’art. 29-sexies e del D.Lgs.
152/2006, come modificato dal D.lgs. 46/2014 di recepimento della
direttiva 2010/75/UE
BREF Bat reference document
BAT BAT Available Techniques
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Termine Definizione
Ceneri leggere Particelle provenienti dalla camera di combustione o formate nel
flusso degli effluenti gassosi, trasportate negli effluenti gassosi.
Combustione in torcia
Ossidazione ad alta temperatura per bruciare con una fiamma
libera i composti combustibili degli scarichi gassosi derivanti da
operazioni industriali. La combustione in torcia è utilizzata
principalmente per la combustione di gas infiammabili per motivi di
sicurezza o in condizioni operative straordinarie.
Detentore di rifiuti Detentore di rifiuti quale definito all'articolo 3, punto 6, della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).
Dichiarazione di pulizia
Documento scritto fornito dal produttore/detentore dei rifiuti
certificante la pulizia, rispetto ai criteri di accettazione, dei rifiuti di
imballaggio vuoti (ad esempio fusti, contenitori).
Emissioni convogliate
Emissioni nell'ambiente di sostanze inquinanti attraverso qualsiasi tipo
di condotte, tubi, camini ecc. Comprendono anche le emissioni da
biofiltri aperti.
Emissioni diffuse
Emissioni non convogliate (ad esempio emissioni di polveri, composti
organici, odori) che possono derivare da fonti «areali» (ad esempio
vasche) o «puntuali» (ad esempio flange per tubazioni). Vi sono
ricomprese anche le emissioni da compostaggio in andane
all'aperto.
Emissioni fuggitive Emissioni diffuse provenienti da fonti «puntuali».
EOW End of Waste
Fattori di emissione
Numeri per i quali moltiplicare dati noti, quali dati relativi a
impianti/trattamenti o alla capacità di trattamento, per stimare le
emissioni.
Impianto esistente Impianto che non è un impianto nuovo.
Impianto nuovo
Impianto autorizzato per la prima volta sul sito dell'installazione dopo
la pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT o sostituzione
integrale di un impianto dopo la pubblicazione delle presenti
conclusioni sulle BAT.
Lagunaggio Scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune ecc.
Misurazione in continuo Operazione realizzata con un sistema di misurazione automatico
installato in loco in modo permanente.
Misurazione periodica Misurazione eseguita, con metodi manuali o automatici, a
determinati intervalli temporali.
Modifica sostanziale
dell'impianto
Cambiamento sostanziale nella progettazione o nella tecnologia di
un impianto, con adeguamenti o sostituzioni sostanziali della o delle
tecniche di processo e/o di abbattimento e delle apparecchiature
connesse.
Prodotto in uscita Rifiuti trattati che escono dall'impianto di trattamento dei rifiuti.
R.A.E.E. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche come definite
all’art. 4 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 49/2014
Recettore sensibile
Zona che necessita di protezione speciale, come ad esempio:
- zone residenziali,
- zone in cui si svolgono attività umane (ad esempio scuole, luoghi di
lavoro, centri di assistenza diurna, zone ricreative, ospedali o case di
cura).
Recupero Recupero quale definito all'articolo 3, punto 15, della direttiva
2008/98/CE.
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Termine Definizione
Rifiuti biodegradabili liquidi
Rifiuti di origine biologica a contenuto relativamente alto di acqua
(ad esempio i contenuti dei separatori dei grassi, i fanghi organici, i
rifiuti di cucina e ristorazione).
Rifiuti in ingresso I rifiuti che affluiscono all'impianto di trattamento dei rifiuti per essere
trattati.
Rifiuti liquidi a base
acquosa
Rifiuti che consistono di liquidi acquosi, acidi/alcali o fanghi
pompabili (ad esempio emulsioni, acidi esausti, rifiuti marini acquosi)
che non sono rifiuti biodegradabili liquidi.
Rifiuti pastosi Fanghi che non scorrono liberamente.
Rifiuti pericolosi Rifiuti pericolosi quali definiti all'articolo 3, punto 2, della direttiva
2008/98/CE.
Rigenerazione
Trattamenti e processi progettati principalmente affinché i materiali
sottoposti a trattamento (ad esempio carbone attivo esaurito o
solvente esausto) siano nuovamente utilizzabili per un impiego
analogo.
Rigenerazione degli oli Trattamenti effettuati su oli usati per trasformarli in oli di base.
Scarico diretto Scarico in un corpo idrico ricevente senza ulteriore trattamento a
valle delle acque reflue.
Scarico indiretto Scarico che non è uno scarico diretto.
TUA Testo Unico Ambientale (D.lgs. 152/06)
Trattamento meccanico
biologico (Mechanical
Biological Treatment - MBT)
Trattamento dei rifiuti solidi misti che combina il trattamento
meccanico con un trattamento biologico, come il trattamento
aerobico o anaerobico.
Trattamento dei rifiuti con
potere calorifico
Trattamento dei rifiuti di legname, oli usati, rifiuti plastici, solventi
esausti ecc., per ottenere un combustibile o consentire un migliore
recupero del loro potere calorifico.
VFC (Volatile (hydro) Fluoro
Carbons)
(Idro)fluorocarburi volatili: VOC costituiti da (idro)fluorocarburi, in
particolare clorofluorocarburi CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC) e
idrofluorocarburi (HFC).
VHC (Volatile
HydroCarbons)
Idrocarburi volatili: VOC costituiti interamente di idrogeno e
carbonio (ad esempio etano, propano, isobutano, ciclopentano).
VOC (Volatile Organic
Compound)
Composto organico volatile di cui all'articolo 3, punto 45, della
direttiva 2010/75/UE.
4.Riferimenti alle BREF 2018 “Waste Treatment”
2.3.2.1 Waste pre-acceptance
2.3.2.2 Waste composition characterisation
2.3.2.3 Waste acceptance
2.3.2.4 Waste sampling
2.3.2.5 Waste tracking system and waste inventory
2.3.2.8 Waste compatibility assessment
2.3.5.2 Prevention or reduction of odor emissions from waste treatment
3.1.3.4 Water management in mechanical treatment in shredders of metal waste
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3.2.3.2 techniques to prevent explosion in mechanical treatment in shredders of metal
waste
5. Riferimenti alle BAT della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147/UE e alla
Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
BAT 1. Sistema di gestione ambientale
BAT 2. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva dell'impianto, la BAT
consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito.
a) predisporre e attuare procedure di pre - accettazione e caratterizzazione dei rifiuti
b) predisporre e attuare procedure di accettazione dei rifiuti
c) predisporre e attuare un sistema di tracciabilità e un inventario dei rifiuti
d) istituire e attuare un sistema di gestione della qualità del prodotto in uscita
e) garantire la segregazione dei rifiuti
f) garantire la compatibilità dei rifiuti prima del dosaggio o della miscelatura
g) cernita dei rifiuti solidi in ingresso
BAT 4. Al fine di ridurre il rischio ambientale associato al deposito dei rifiuti, la BAT consiste
nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito:
a) Ubicazione ottimale del deposito
b) Adeguatezza della capacità del deposito
c) Funzionamento sicuro del deposito
d) Spazio separato per il deposito e la movimentazione di rifiuti pericolosi imballati
BAT 5. Al fine di ridurre il rischio ambientale associato alla movimentazione e al trasferimento
dei rifiuti, la BAT consiste nell'elaborare e attuare procedure per la movimentazione e il
trasferimento
BAT 10. La BAT consiste nel monitorare periodicamente le emissioni di odori. La frequenza
del monitoraggio è determinata nel piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12.)
L’applicabilità è limitata ai casi in cui la presenza di molestie olfattive presso recettori
sensibile sia probabile e/o comprovata.
BAT 12. Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste
nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione
ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa tutti gli elementi
riportati di seguito:
— un protocollo contenente azioni e scadenze,
— un protocollo per il monitoraggio degli odori come stabilito nella BAT 10,
— un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in presenza
di rimostranze,
— un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a:
· identificarne la o le fonti; caratterizzare i contributi delle fonti;
· attuare misure di prevenzione e/o riduzione.
BAT 13. Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste
nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito:
a) Ridurre al minimo i tempi di permanenza
b) Uso di trattamento chimico
c) Ottimizzare il trattamento aerobico
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BAT 14. Al fine di prevenire le emissioni diffuse in atmosfera - in particolare di polveri,
composti organici e odori - o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare
una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito:
a) Ridurre al minimo il numero di potenziali fonti di emissioni diffuse
b) Selezione e impiego di apparecchiature ad alta integrità
c) Prevenzione della corrosione
d) Contenimento, raccolta e trattamento delle emissioni diffuse
e) Bagnatura
f) Manutenzione
g) Pulizia delle aree di deposito e trattamento dei rifiuti
h) Programma di rilevazione e riparazione delle perdite (LDAR, Leak Detection And Repair)
Quanto più è alto il rischio posto dai rifiuti in termini di emissioni diffuse nell'aria, tanto più è
rilevante la BAT 14d.
BAT 17. Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle,
la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema
di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore e delle vibrazioni che
includa tutti gli elementi riportati di seguito:
I. un protocollo contenente azioni da intraprendere e scadenze adeguate;
II. II. un protocollo per il monitoraggio del rumore e delle vibrazioni;
III. III. un protocollo di risposta in caso di eventi registrati riguardanti rumore e vibrazioni, ad
esempio in presenza di rimostranze;
IV. un programma di riduzione del rumore e delle vibrazioni inteso a identificarne la o le
fonti, misurare/stimare l'esposizione a rumore e vibrazioni, caratterizzare i contributi delle
fonti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione.
BAT 18. Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle,
la BAT consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito:
a) Ubicazione adeguata delle apparecchiature e degli edifici
b) Misure operative
c) Apparecchiature a bassa rumorosità
d) Apparecchiature per il controllo del rumore e delle vibrazioni
e) Attenuazione del rumore
BAT.19. Al fine di ottimizzare il consumo di acqua, ridurre il volume di acque reflue prodotte
e prevenire le emissioni nel suolo e nell’acqua, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT
consiste nell’utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.
(Omissis non pertinenti)
c. superficie impermeabile
e. copertura delle zone di deposito e di trattamento dei rifiuti
g. adeguate infrastrutture di drenaggio
i. adeguata capacità di deposito temporaneo
BAT 21. Per prevenire o limitare le conseguenze ambientali di inconvenienti e incidenti, la
BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito, nell'ambito del piano di
gestione in caso di incidente.
a. Misure di protezione
b. Gestione delle emissioni da inconvenienti/incidenti
c. Registrazione e sistema di valutazione degli inconvenienti/incidenti
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BAT 24. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nel riutilizzare al
massimo gli imballaggi, nell’ambito del piano di gestione dei residui
BAT 26. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva e prevenire le emissioni
dovute a inconvenienti e incidenti, la BAT consiste nell’applicare la BAT 14 g e tutte le
seguenti tecniche.
(omissis i punti non pertinenti)
b. rimozione e smaltimento in sicurezza degli elementi pericolosi presenti nel flusso di
rifiuti in ingresso (ad esempio, bombole di gas, veicoli a fine vita non
decontaminati, RAEE non decontaminati, oggetti contaminati con PCB o
Mercurio, materiale radioattivo)
c. trattamento dei contenitori solo quando accompagnati da una dichiarazione di
pulizia
BAT 52. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel
monitorare i rifiuti in ingresso nell’ambito delle procedure di pre-accettazione e
accettazione (Cfr. BAT 2).
Si ricorda, in particolare, la necessità di verifiche preliminari sulla presenza di POP’s ome
dettagliato nel paragrafo che segue.
• Inquinanti organici persistenti”POP’s” (Persistent Organic Pollutants)
Con riferimento al Regolamento 2019/1021/ UE ed in particolare all’art. 7 paragrafo 1, chi
produce e chi detiene rifiuti prende tutte le misure ragionevoli per evitare, ove possibile, la
contaminazione dei rifiuti da parte di sostanze elencate nell’allegato IV del medesimo
Regolamento.
Pertanto, in fase di pre accettazione e accettazione dovrà essere valutata l’eventuale
presenza/contaminazione nei rifiuti di inquinanti organici persistenti o, qualora possibile in
funzione del flusso di provenienza, dovranno essere acquisite le informazioni di dettaglio
correlate all’origine del rifiuto.
Di quanto sopra dovrà essere mantenuta traccia con archiviazione dei dati anche in merito
alle valutazioni che hanno condotto ad escludere la ricerca di tali inquinanti ritenuti non
pertinenti per la natura stessa del rifiuto o del processo che lo ha generato.
Qualora i valori dei contaminanti siano inferiori ai limiti definiti dall’allegato IV del
Regolamento (UE) 1021/201, sarà applicabile la gestione in deroga prevista dall’art. 7
paragrafo 4 let. a) ammettendone il recupero anche come EOW se previsto dallo specifico
regolamento (es. Reg. 333/2011 - criteri di qualità p.to 1.6).
Si richiamano le conseguenti azioni di monitoraggio delle emissioni in acqua ed in
atmosfera di cui alle BAT 7 e BAT 8.
Se i limiti previsti dall’allegato IV non sono rispettati non è ammesso il recupero del rifiuto,
ma solo lo smaltimento e il recupero nelle modalità previste dal regolamento ai sensi
dell’art. 7 paragrafo 2 (Allegato V parte 1). Tali rifiuti contenenti POP oltre i valori limite di
concentrazione devono essere gestiti separatamente e il flusso tracciato e reso evidente
da apposita registrazione.
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6.Criteri di accettazione e di respingimento dei carichi di rifiuto
6.1 VERIFICHE ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI
6.1.1 Pre accettazione
6.1.1.1 – RAEE DI ORGINE DOMESTICA GESTITI DAI SISTEMI COLLETTIVI (B2C)
Per quanto attiene il settore dei RAEE di provenienza domestica, generati dalle isole
ecologiche, i centri di raccolta comunali e i luoghi di raggruppamento di cui al DM 65/2010
e al DM 121/2016, la gestione dei rifiuti passa attraverso procedure ben definite, codificate
e tracciate nell’ambito dell’operatività dei Sistemi collettivi dei produttori di AEE e del
Centro di Coordinamento RAEE e concordate e stabilite con i Comuni nell’ambito
dell’ACCORDO DI PROGRAMMA ex art. 15 del d.lgs. 49/14 e s.m.i..
In tale contesto, la raccolta dei RAEE è effettuata per Raggruppamenti (chiaramente
identificati dal DM 187/2005) nell’ambito del Sistema Multiconsortile Regolato, coordinato
e controllato dal Centro di Coordinamento RAEE (CdC), che prevede quanto segue:
• I gestori di isole ecologiche, centri di raccolta e luoghi di raggruppamento si iscrivono
al Centro di Coordinamento RAEE per tutti i raggruppamenti raccolti (ad ognuno dei
quali viene associato un Punto di prelievo – PDP)
• Ogni PDP, a partire da una determinata data, viene assegnato dal CdC ad uno dei
Sistemi collettivi dei produttori di AEE
• I Sistemi Collettivi (SC) provvedono a sottoscrivere appositi contratti di gestione dei
rifiuti con operatori logistici e impianti di trattamento;
• Gli operatori logistici incaricati dai SC provvedono a consegnare al PDP le opportune
unità di carico corrette in relazione al raggruppamento, secondo le modalità
stabilite nell’Accordo di Programma ex art. 15 del d.lgs. 49/14
• I gestori delle isole ecologiche effettuano, tramite appositi canali messi a disposizione
dal CdC, una Richiesta di Ritiro con l’indicazione della tipologia di RAEE
(Raggruppamento) da ritirare ed una stima delle quantità. La Richiesta di Ritiro viene
veicolata dal CdC ai SC e da questi agli operatori logistici ed agli impianti di
trattamento, con l’indicazione del tempo massimo entro cui i RAEE devono essere
prelevati dal PdP.
Successivamente alla verifica di accettabilità preliminare, al momento del ritiro l’operatore
logistico effettua un controllo visivo del materiale, per verificarne la coerenza con il
raggruppamento indicato nella Richiesta di Ritiro ricevuta e con il codice CER assegnato.
Tale controllo si intende da svolgersi limitatamente a quanto possibile visionare in ragione
del tipo di unità di carico in cui i RAEE sono raccolti.
In caso di presenza di non conformità rilevate al momento del prelievo, l’operatore logistico
procede alla compilazione del Modulo di Segnalazione Anomalie (MSA), appositamente
previsto nell’Accordo di Programma ex art. 15 del d.lgs. 49/14, secondo le modalità
descritte nell’Accordo stesso.
Qualora l’unità di carico non risultasse completamente ispezionabile nella fase di ritiro (es:
cassone scarrabile) il controllo e la rilevazione di eventuali anomalie con conseguente
compilazione del relativo MSA, saranno effettuate in fase di accettazione e/o scarico
presso l’impianto di destino.
6.1.1.2 – RAEE DI ORGINE DOMESTICA NON GESTITI DAI SISTEMI COLLETTIVI (B2C)
Per quanto attiene alla gestione dei RAEE di origine domestica, generati dalle isole
ecologiche o dai centri di raccolta comunali non iscritti al Centro di Coordinamento RAEE,
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l’impianto richiede al produttore del rifiuto le informazioni relative alla specifica tipologia di
RAEE da conferire, alla presenza di eventuali componenti pericolose e alle eventuali
caratteristiche di pericolo
L’ottenimento e la verifica di tali informazioni avvengono tramite comunicazioni tra le parti
(anche tramite email), senza necessità di caratterizzazione / omologa e qualifica dei
produttori.
Qualora il flusso preveda il passaggio tra più impianti (nel rispetto delle limitazioni
normative/autorizzative) dovrà essere garantito il trasferimento di tutte le informazioni.
6.1.1.3 – RAEE PROFESSIONALI EQUIPARABILI A RAEE DI ORIGINE DOMESTICA
Per i RAEE di origine non domestica che possono essere equiparati per natura a quelli di
origine domestica (frigoriferi, dispenser acqua e bibite, elettronica, TV, etc) l’impianto
richiede al produttore del rifiuto informazioni relative alla specifica tipologia di RAEE da
conferire, alla presenza di eventuali componenti pericolose e alle eventuali caratteristiche
di pericolo.
Qualora tali RAEE siano gestiti direttamente dai Sistemi Collettivi per nome e conto dei
produttori di AEE, l’impianto ottiene le suddette informazioni per tramite del Sistema
Collettivo stesso.
L’ottenimento e la verifica di tali informazioni avvengono tramite comunicazioni tra le parti
(anche tramite e-mail), senza necessità di caratterizzazione / omologa e qualifica dei
produttori.
Qualora il flusso preveda il passaggio tra più impianti (nel rispetto delle limitazioni
normative/autorizzative) dovrà essere garantito il trasferimento di tutte le informazioni.
6.1.1.4 – RAEE PROFESSIONALI NON EQUIPARABILI A RAEE DI ORIGINE DOMESTICA
Per le tipologie di RAEE che non sono equiparabili a quelli di natura domestica, a
prescindere dalla presenza o meno dei Sistemi Collettivi quali intermediari, l’Impianto
richiede al produttore la compilazione di una scheda di caratterizzazione e procede
all’”omologa” attraverso le attività di qualifica dei Produttori/detentori (ove necessarie, ad
esempio in caso di ritiro da impianto di pre-trattamento) e di verifica delle caratteristiche
dei rifiuti, mediante:
• l’esame di documenti e certificati relativi alla natura e caratteristiche dei rifiuti forniti
dal Produttore quali ad esempio eventuali relazioni di supporto su sanificazione degli
elettromedicali, dichiarazione di assenza di fonti radioattive, dichiarazione su
presenza e posizione di eventuali componenti pericolose, etc.);
• l’eventuale sopralluogo presso il sito del Produttore da parte di personale incaricato
dal Gestore, con lo scopo di visionare le apparecchiature stesse per verificare la
veridicità di quanto riportato nella scheda di caratterizzazione;
• la verifica del materiale al primo conferimento
• Limitatamente ai produttori che possono anche essere centri di stoccaggio e/o
trattamento di rifiuti, il controllo dell’atto autorizzativo può prevedere l’eventuale
visita presso lo stabilimento, Le risultanze del sopralluogo devono essere registrate su
un apposito modulo.
L’attività di caratterizzazione/omologa viene riesaminata:
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• ogni dodici mesi con l’acquisizione della dichiarazione, da parte del Produttore, di
non modifica delle condizioni operative di produzione del rifiuto, attraverso la
redazione di una Scheda di Caratterizzazione aggiornata;
• Se ritenuto utile, con un sopralluogo da parte di un incaricato.
• In caso di ripetute anomalie dei rifiuti conferiti
Nel caso in cui nelle attività di caratterizzazione e controllo successive alla verifica di
accettabilità preliminare siano rilevate delle non conformità rispetto a quanto previsto dalle
norme di riferimento e definito nel presente documento al § 6.1.2, si procede con una
segnalazione di anomalia al produttore (comunicazione scritta) con “richiamo” ad
evidenziare le azioni che il produttore intende intraprendere al fine di risolvere la deviazione
riscontrata.
In attesa del riscontro da parte del produttore, sono temporaneamente sospesi i ritiri di RAEE
fino a risoluzione della non conformità rilevata, ed il produttore/detentore viene sottoposto
ad una nuova attività di omologa, eventualmente con l’effettuazione di una verifica
ispettiva presso la sede. Solo a valle dell’esito positivo della nuova verifica possono essere
ripresi i conferimenti di materiale da parte del Produttore.
A valle dell’esito positivo di tutte le verifiche, l’impianto dovrà archiviare in formato
cartaceo e/o elettronico tutta la documentazione relativa al rifiuto in ingresso.
Nota Bene: per i rifiuti riconducibili a RAEE, come per tutti i rifiuti costituiti da oggetti e
manufatti, è praticamente impossibile effettuare un campionamento rappresentativo (rif
norma UNI 11682:2017) anche nell’ambito del medesimo raggruppamento, in quanto gli
stessi sono sempre fortemente eterogenei.
L’assegnazione del codice di pericolo o non pericolo dipende dalla presenza o meno di
“componenti pericolosi”, non trovando in questo caso applicazione il criterio di
concentrazione di sostanze pericolose previsto nel Reg. 1357/2014. Qualora il flusso preveda
il passaggio tra più impianti (nel rispetto delle limitazioni normative/autorizzative) dovrà
essere garantito il trasferimento di tutte le informazioni.
6.1.2. - Accettazione
Le verifiche in fase di accettazione vengono effettuate per ogni conferimento di rifiuto in
diverse fasi:
1) Controllo visivo e documentale del rifiuto all’ingresso del mezzo in impianto
2) Controllo radiometrico all’ingresso del mezzo in impianto
3) Controllo allo scarico del rifiuto nelle aree adibite
1) Controllo visivo del rifiuto all’ingresso del mezzo
All’ingresso del mezzo deve essere verificata la sostanziale corrispondenza del rifiuto
caricato alle caratteristiche del codice EER attribuito dal produttore e riportato sul
formulario, e deve essere verificato, ove possibile, che il rifiuto sia privo di sostanze e/o
materiali estranei e/o non trattabili dall'impianto.
In caso di rinvenimento di tali materiali sulla parte visibile del carico, fatte salve eventuali
inclusioni che si possono valutare come non intenzionali e inevitabili, il carico dovrà essere
gestito come indicato al punto 6.1.3 “Gestione del carico non conforme”.
2) Controllo radiometrico all’ingresso del mezzo in impianto
Come previsto dal D.Lgs 49/14 iI controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in
ingresso, in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., dal D.Lgs. 1
Pag. 13 a 16
giugno 2011 n. 100 e dall'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20
giugno 1997.
I controlli sono effettuati con portale radiometrico e/o con strumentazione portatile, per
maggiori dettagli sulla modalità di esecuzione si veda la procedura ARPA ; https://www.arpalombardia.it/Pages/Arpa-per-le-imprese/Servizi%20e%20procedure/Consulta-
procedure-ARPA-Lombardia.aspx?firstlevel=Servizi%20e%20procedure
L’impianto deve essere in possesso di una procedura di verifica radiometrica che attesti le
modalità dei controlli, le periodicità di validazione dello strumento di misura e rilevazione, il
nominativo dei referenti formati al controllo e le modalità di registrazione delle evidenze dei
controlli eseguiti. Tale procedura dovrà prevedere altresì la gestione di eventuali
rinvenimenti di rifiuti radioattivi e/o ritrovamenti di sorgenti orfane al fine garantire la tutela
della salute delle persone e dell’ambiente. Altresì l’individuazione del luogo di quarantena;
potrà essere prevista una specifica convenzione con un’Azienda specializzata nel ritiro e
smaltimento di rottami metallici contaminati da sostanze radioattive e/o sorgenti.
La procedura dovrà essere redatta e validata da un esperto qualificato in radioprotezione.
Si registra l’esito di tutti i controlli effettuati, sia positivi sia negativi.
Il carico che evidenzia problemi di radioattività non può essere respinto.
3) Controllo allo scarico del rifiuto nelle aree adibite
Allo scarico dei rifiuti si effettua un secondo controllo visivo per verificare la presenza di
sostanze o materiali estranei, non rilevabili in precedenza; in relazione a particolari situazioni
di criticità dovrà essere verificato lo stato di integrità dei RAEE conferiti (ad esempi nel caso
di frigoriferi” con compromissione del sistema refrigerante è necessario l’invio del RAEE a
linea manuale parallela per l’asportazione dei fluidi (olii compressore).
Le modalità di tale controllo possono differire in funzione delle diverse situazioni operative,
quali le modalità di scarico nonché della tipologia e provenienza del rifiuto
Il protocollo dovrà specificare le modalità di movimentazione e scarico adottate per i
diversi RAEE che dovranno prevedere particolari cautele per mantenere l’integrità dei rifiuti
ed ovviare a rischio/fuoriuscita di sostanze pericolose, come previsto dalla normativa di
settore.
In caso di rinvenimento di sostanze o materiali estranei, fatte salve eventuali inclusioni che
si possono valutare come non intenzionali e inevitabili, il carico dovrà essere gestito come
indicato al punto 6.1.3 “Gestione del carico non conforme”.
In caso di ritiro di RAEE pre -bonificati, inoltre, viene verificato, per quanto tecnicamente
possibile, che siano stati asportati tutti i componenti indesiderati e le componenti
ambientalmente critiche pericolose previste dal D.lgs. 49/14:
A. condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose (altezza >
25 mm, diametro > 25 mm o proporzionalmente simili in volume).
B. batterie e pile ;
C. tubi catodici
D. fluidi e gas
E. componenti identificate come contenenti mercurio e sorgenti luminose
F. cartucce di toner, liquido e in polvere, e di toner colore;
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G. rifiuti di amianto e componenti che contengono amianto
H. schermi a cristalli liquidi, se del caso con il rivestimento, di superficie superiore a 100
cm2 e tutti quello retroilluminati mediante sorgenti luminose a scarica
I. componenti contenenti sostanze radioattive, fatta eccezione per i componenti
che sono al di sotto delle soglie di esenzione previste all'articolo 3 e all'allegato I
alla direttiva 96/29/EURATOM del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le
norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione
e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti
La mancata o incompleta bonifica dei RAEE pre bonificati comporta una rivalutazione
della classificazione del materiale.
6. 1. 3 Gestione del carico non conforme
Gestione dei rifiuti diversi dall’omologa e non compatibili con le specifiche di accettazione
dell’impianto
In caso di verifica della non conformità delle caratteristiche del rifiuto al codice EER
attribuito, se la totalità del rifiuto non rientra tra quelli autorizzati presso l’impianto di
trattamento, si provvede a ricaricare il mezzo ed a respingere l'intero carico al
produttore/detentore segnando sul formulario di trasporto del carico ricevuto che lo stesso
è stato respinto; se la non conformità riguarda solo una parte identificabile del carico, è
possibile respingere la sola parte non conforme (respingimento parziale). In questo caso
dovrà essere prevista una specifica annotazione sul registro di carico scarico in
corrispondenza del carico accettato il formulario dovrà riportare l’evidenza del
respingimento parziale e la tracciabilità.
Dovrà essere inoltrata comunicazione all’Autorità competente in merito al respingimento
totale o parziale del carico. In caso di anomalia radiometrica dovrà essere data
comunicazione a tutti gli Enti previsti dalla procedura inerente la sorveglianza radiometrica
nonché all’Autorità competente in materia di AIA.
Queste possibilità sono percorribili qualora il mezzo di trasporto che ha effettuato la
consegna del carico sia ancora presente nell'impianto di trattamento e le caratteristiche
del materiale scaricato non siano tali da comportare con il trasporto un pericolo grave di
incidente (esempio: munizioni inesplose, sorgenti radioattive, ecc.).
Nel caso non sia possibile respingere il carico nel rispetto delle norme di sicurezza, il rifiuto
non tecnicamente trattabile presso l’impianto dovrà essere adeguatamente caratterizzato
e successivamente avviato a trattamento presso impianti terzi autorizzati, registrando tutte
queste operazioni sul registro di carico e scarico.
Durante la permanenza nell’impianto dovrà essere depositato in aree di segregazione
appositamente allestite, consentendo la sua rintracciabilità all’interno dell’impianto.
Le aree di segregazione devono essere munite di copertura e pavimentate (impermeabili)
e devono essere contrassegnate con apposita segnaletica che evidenzi in modo
inequivocabile la qualifica di rifiuto in attesa, la natura del materiale, la sua classificazione
e le eventuali caratteristiche di pericolo.
La presenza di tali materiali diversi sarà segnalata al produttore per le necessarie ulteriori
verifiche amministrative.
A titolo indicativo e non esaustivo, i rifiuti non accettabili che possono essere presenti nei
carichi di RAEE sono: contenitori di liquidi chiusi con o senza identificazione, contenitori in
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pressione non segnalati, rifiuti medicali con parti e componenti potenzialmente infette e
imballaggi ecc.
Gestione dei rifiuti diversi dall’omologa ma compatibili con le specifiche di accettazione
dell’impianto.
Nel caso si evidenzi la presenza di materiali diversi da quelli indicati nel FIR ma trattabili
dall'impianto, questi devono essere separati ed avviati alle competenti aree di deposito.
Dovrà essere riportata specifica annotazione sul registro di carico e scarico in
corrispondenza della registrazione del carico in ingresso.
La presenza di tali materiali diversi sarà segnalata al produttore per le necessarie ulteriori
verifiche amministrative e la criticità potrà essere gestita a livello contrattuale.
7. Precauzioni per la sicurezza degli operatori
In accordo al d.lgs. 81/2008 e s.m.i., il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei
tutti i rischi presenti nelle varie fasi operative e predisporre, per ogni fase lavorativa,
specifiche procedure operative in cui devono essere indicati i DPI specifici per le diverse
attività e le corrette procedure per evitare infortuni e/o incidenti agli operatori.
8. Stoccaggio
La gestione dei carichi in ingresso dovrà prevedere la verifica delle aree di stoccaggio
destinate ai RAEE che saranno individuate su planimetria allegata al provvedimento
autorizzativo, dovranno essere individuate anche le aree di stoccaggio dedicate ai rifiuti
in uscita e/o agli EoW.
Per quanto concerne gli stoccaggi (rifiuti ingresso/uscita e EOW) è possibile autorizzare -
valutando caso per caso e su richiesta motivata della parte – l’utilizzo delle aree di
stoccaggio a rotazione (rifiuti in ingresso, in uscita, EOW) a fronte dell’identificazione con
cartellonistica del materiale/rifiuto effettivamente presente, fermo restando che dovrà
essere garantito il deposito in sicurezza con l’ausilio di presidi ambientali adeguati e il
versamento delle fidejussioni.
Il Gestore dovrà in questo caso, dettagliare nel Protocollo di accettazione e gestione rifiuti
un piano di gestione di tali aree.
9. Piano per la gestione degli odori
La movimentazione dei rifiuti, la fase di carico e scarico i processi devono essere ottimizzati
per minimizzare l’impatto olfattivo. Devono essere specificate le modalità di gestione di
questa problematica. L’applicabilità è limitata ai casi in cui la presenza di molestie olfattive
presso recettori sensibili sia probabile e/o comprovata.
Nella fase di accettazione RAEE, di norma, non sono pertinenti gli aspetti “odori” che
possono invece riguardare le successive operazioni di trattamento.
10. Archiviazione dei dati
La documentazione relativa ai rifiuti deve essere archiviata e disponibile per le verifiche
degli Enti di controllo. Deve essere bene identificato dove fisicamente vengono archiviati i
documenti e le responsabilità delle persone coinvolte nella gestione degli stessi.
Deve essere prevista una procedura di archiviazione della documentazione relativa ai
carichi respinti, che comprenda la registrazione delle motivazioni del respingimento, la
comunicazione inviata all’autorità competente.
Deve essere prevista una procedura di archiviazione anche per le segnalazioni di non
conformità che non hanno portato al respingimento del carico (es MSA – modulo
segnalazioni anomalie).
In relazione alla gestione del carico non conforme, ad integrazione di quanto indicato nel
§ 6. 1. 3 ai fini di mantenere traccia delle criticità, l’impianto potrà prevedere l’acquisizione
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di rilievi fotografici/video e l’archiviazione degli stessi (inserendo le modalità nel protocollo
di gestione rifiuti).
Tutta la documentazione archiviata deve essere mantenuta per 5 anni.
11. Sistemi informatici
Per la gestione dei quantitativi dei rifiuti, degli stoccaggi e il rispetto dei limiti previsti dall’atto
autorizzativo, nonché per il controllo dei quantitativi rispetto alla normativa “Seveso” (Dlgs
105/2015) si consiglia l’utilizzo di software dedicati.
12. EOW (End Of Waste) Le modalità per qualificare i materiali uscenti dalle operazioni di trattamento come EOW
sono dettagliate nei regolamenti UE 333/2011 e UE 715/2013 relativi ai rottami ferrosi e di
rame. Dal trattamento possono altresì derivare i seguenti EOW – elenco esemplificativo e
non esaustivo che devono essere qualificati singolarmente sulla base di quanto previsto
dall’art. 14 bis della legge 128/2019:
• cartucce toner (vuote);
• plastiche;
• vetro piano, vetro cavo e vetro al piombo;
• poliuretano (polvere);
• pastello di piombo;
• pasta di pile in genere
Si rimanda a quanto previsto all’art. 183-ter del d.lgs. 152/06 e all’art. 14bis. Del d.lgs.
152/06.
Si richiamano le linee guida per l’applicazione della disciplina End of Waste - Delibera del
consiglio SNPA del 6 febbraio 2020 doc n° 62”.