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DELIBERAZIONE N° XI / 3398 Seduta del 20/07/2020 Presidente ATTILIO FONTANA Assessori regionali FABRIZIO SALA Vice Presidente GIULIO GALLERA STEFANO BOLOGNINI STEFANO BRUNO GALLI MARTINA CAMBIAGHI LARA MAGONI DAVIDE CARLO CAPARINI ALESSANDRO MATTINZOLI RAFFAELE CATTANEO SILVIA PIANI RICCARDO DE CORATO FABIO ROLFI MELANIA DE NICHILO RIZZOLI MASSIMO SERTORI PIETRO FORONI CLAUDIA MARIA TERZI Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini Su proposta dell'Assessore Raffaele Cattaneo Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014: Il Direttore Generale Mario Nova Il Dirigente Annamaria Ribaudo L'atto si compone di 316 pagine di cui 309 pagine di allegati parte integrante Oggetto INDIRIZZI PER L’APPLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (MTD-BAT) PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2010/75/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO [NOTIFICATA CON IL NUMERO C (2018) 5070], NELL’AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI RIESAME DELLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI (A.I.A.)

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DELIBERAZIONE N° XI / 3398 Seduta del 20/07/2020

Presidente ATTILIO FONTANA

Assessori regionali FABRIZIO SALA Vice Presidente GIULIO GALLERA STEFANO BOLOGNINI STEFANO BRUNO GALLI MARTINA CAMBIAGHI LARA MAGONI DAVIDE CARLO CAPARINI ALESSANDRO MATTINZOLI RAFFAELE CATTANEO SILVIA PIANI RICCARDO DE CORATO FABIO ROLFI MELANIA DE NICHILO RIZZOLI MASSIMO SERTORI PIETRO FORONI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Raffaele Cattaneo

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Mario Nova

Il Dirigente Annamaria Ribaudo

L'atto si compone di 316 pagine

di cui 309 pagine di allegati

parte integrante

Oggetto

INDIRIZZI PER L’APPLICAZIONE DELLE CONCLUSIONI SULLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (MTD-BAT)PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2010/75/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO EDEL CONSIGLIO [NOTIFICATA CON IL NUMERO C (2018) 5070], NELL’AMBITO DEI PROCEDIMENTI DIRIESAME DELLE AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI (A.I.A.)

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VISTI:● la Decisione 955/2014/UE, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa

all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

● il Regolamento 1357/2014/UE, che sostituisce l'allegato III della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

● il Regolamento 1342/2014/UE recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V;

● il Regolamento 997/2017/UE del Consiglio che modifica l'allegato III della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Eco tossico»;

● la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) con particolare riferimento al Capo I “Disposizioni comuni” ed al Capo II “Disposizioni per le attività elencate nell’allegato I”, inerente alla disciplina delle attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);

● il D.M. 392/96 Regolamento recante norme tecniche relative all’eliminazione degli oli usati per le parti vigenti;

● la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147/UE, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

● il Regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio approvato il 18 dicembre 2006, denominato regolamento "REACH" ("Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals");

● il Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging), ufficialmente regolamento (CE) n. 1272/2008;

● il Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento e del Consiglio Europeo, “Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti – Rifusione – Abrogazione Regolamento 850/2014/CE”;

● il Regolamento 333/2011/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

● il Regolamento 715/2013/UE del 25 luglio 2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

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● il D.lgs. 209/03 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso";

● il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;● il D.lgs. 81/2008 “Tutela della salute negli ambienti di lavoro”;● la DGR IX/3018 del 15 febbraio 2012 “Determinazioni generali in merito alla

caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”;

● il D.lgs. 49/2014 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”;

● il Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n.75 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88";

● la L.R. 11/12/2006, n. 24, “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”;

CONSIDERATA inoltre la seguente norma tecnica:

● DELIBERA DEL CONSIGLIO SNPA DEL 6 FEBBRAIO 2020 DOC N° 62 “Linee guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art. 184 ter comma 3 ter del Dlgs 152/2006”;

CONSIDERATO che l’articolo 29-octies del d.lgs. 152/06, relativamente ai riesami delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (nel seguito AIA), stabilisce ai commi 4 e 6, rispettivamente che:-(c.4) il riesame è disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall’autorità

competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:a) a giudizio dell’autorità competente […] l'inquinamento provocato

dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;

c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività

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richiede l'impiego di altre tecniche;d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative

comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato

esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili";

-(c.6,) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale di un’installazione, l’autorità competente verifica che:a) tutte le condizioni di autorizzazione per l’installazione interessata siano

riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del decreto medesimo, in particolare se applicabile, dell’art. 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis;

b) l’installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione;

RICORDATO che: le Province lombarde e la Città Metropolitana di Milano, secondo quanto

stabilito dall’art. 8, comma 2 della L.R. 11/12/2006, n. 24 , recante “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”, così come modificato dall’art. 9 della l.r. 5 agosto 2014, n. 24 - a partire dal 1 gennaio 2008 - sono l’Autorità Competente al rilascio, al rinnovo e al riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), con esclusione delle autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell’art. 8, comma 2 ter, della l.r. 24/2006 e dell’art. 17, comma 1, della l.r. 26/2003;

la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della l.r. 24/2006, fornisce indicazioni per l’esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;

CONSIDERATO che, a seguito della pubblicazione della Decisione di esecuzione della Commissione del 17 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques - BAT) per il trattamento dei rifiuti ai sensi della direttiva 2010/75/UE, si renderà necessario da parte delle Autorità competenti (Regione Lombardia, Province, Città Metropolitana di Milano) il riesame delle autorizzazioni delle installazioni del settore trattamento rifiuti contenute nella sopra citata Decisione rientranti nel campo di applicazione del

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suddetto documento;

DATO ATTO che al fine di valutare le problematiche tecniche ed amministrative inerenti all’applicazione delle conclusioni sulle BAT medesime e il coordinamento dei connessi procedimenti amministrativi di riesame delle A.I.A., Regione Lombardia ha avviato il confronto con le Autorità Competenti, Arpa Lombardia, i Gestori che hanno collaborato in fase ascendente alle BAT e le Associazioni di categoria interessate avviando dei Tavoli di lavoro per filiera di trattamento;

RAVVISATA, nell’ambito dei lavori di tali Tavoli, la necessità di fornire indicazioni per supportare le Autorità Competenti ed i Gestori nelle valutazioni inerenti all’applicazione delle conclusioni sulle BAT;

RITENUTO OPPORTUNO che vengano forniti, a supporto delle autorità competenti e dei gestori delle installazioni A.I.A., elementi di valutazione standard comuni a tutti gli impianti e specifici in funzione della tipologia di impianto valutata;

PRESO ATTO che, al fine di fornire tali indicazioni, nell’ambito del Tavolo di lavoro plenario è stato elaborato e condiviso il documento “Indicazioni regionali inerenti all’applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 sulle conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per il trattamento rifiuti”, che definisce modalità e contenuti relativamente all’applicazione delle conclusioni sulle BAT sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico del settore e ai connessi procedimenti di riesame delle A.I.A.,

PRESO ATTO, altresì, che i Tavoli di lavoro hanno elaborato dei “Protocolli di accettazione e gestione rifiuti” tipo, che serviranno per l’implementazione dei protocolli specifici delle singole installazioni e i relativi allegati tecnici per le categorie: compost e trattamenti biologici, solventi, frantumatori metalli, trattamento RAEE, rifiuti liquidi;

CONSIDERATO che tali documenti saranno messi a disposizione sui siti di Regione Lombardia e ARPA Lombardia;

RITENUTI condivisibili i contenuti del documento “Indicazioni regionali inerenti all’applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 sulle conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per il trattamento rifiuti” predisposto dal tavolo tecnico di cui sopra, nonché dei documenti prodotti nell’ambito dei singoli sottogruppi;

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RITENUTO di approvare tali documenti, quale parte integrante del presente provvedimento, al fine di fornire ulteriori criteri necessari alle Province e alla Città Metropolitana di Milano per l’ottimale esercizio delle funzioni trasferite e contestualmente per assicurare il massimo livello di omogeneità e di coordinamento nella concreta gestione dei processi autorizzativi in materia di A.I.A.;

DATO ATTO che il presente provvedimento concorre al conseguimento dei Risultati attesi del Programma Regionale di Sviluppo, ter 09.02 obiettivo 195 “Conseguimento del miglioramento delle prestazioni ambientali degli impianti produttivi” azione 195.2 “atti di indirizzo per l'applicazione a livello regionale delle Decisioni Comunitarie sulle Best Available Techniques reference documents (brefs) nei diversi settori produttivi”;

VISTA la L.R. n. 20/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale” ed i provvedimenti della XI legislatura;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 4 della l.r. 17/2014;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di Legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, i seguenti allegati:· A. “Indicazioni regionali inerenti all’applicazione della Decisione di

esecuzione (UE) 2018/1147 per le BAT relative a tutti i trattamenti rifiuti”, comprensivo dei sub-allegati A1, A2, A3, A4, A5;

· B. “Indicazioni regionali inerenti all’applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 per le BAT relative al trattamento dei rifiuti liquidi”, comprensivo dei sub-allegati B1, B1.1P, B1P, B2P;

· C. “Indicazioni regionali inerenti all’applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 per le BAT relative al compostaggio”;

· D. “Indicazioni regionali inerenti all’applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 per le BAT relative ai frantumatori di metalli e

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trattamento RAEE”;· E. “Indicazioni regionali inerenti all’applicazione della Decisione di

esecuzione (UE) 2018/1147 per le BAT relative ai solventi”;· F. “Indicazioni regionali inerenti all’applicazione della Decisione di

esecuzione (UE) 2018/1147 per le BAT relative agli oli usati”;· Protocollo di accettazione e gestione dei flussi di rifiuti liquidi industriali in un

impianto di trattamento chimico-fisico e/o biologico;· Protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti in impianti di compostaggio

inclusi gli impianti integrati di digestione anaerobica e compostaggio;· Protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti in impianti di trattamento

meccanico nei frantumatori di rifiuti metallici;· Protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti in impianti di trattamento

RAEE;· Protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti in impianti di trattamento di

solventi;

2. di stabilire che eventuali modifiche e/o adeguamenti agli allegati, che si rendessero necessari unicamente per quanto concerne aspetti tecnici e/o di evoluzione tecnologica, saranno emessi attraverso decreti a firma del dirigente competente;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, esclusi gli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché integralmente sui siti istituzionali di Regione Lombardia e di Arpa Lombardia.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

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Allegato A

Indicazioni regionali inerenti all’applicazione della Decisione di esecuzione

(UE) 2018/1147 per le BAT relative a tutti i trattamenti rifiuti”;

Nelle attività di riesame o emissione delle A.I.A le Autorità Competenti dovranno accertare

per tutte le installazioni soggette alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della

Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche

disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio “BATCW”) l’applicazione delle BAT dal n. 1 al n. 24,

prendendo in considerazione le indicazioni qui di seguito riportate. BAT 1 - Sistema di gestione ambientale Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell'istituire e

applicare un sistema di gestione ambientale avente tutte le caratteristiche elencate dal

punto I al punto XV.

Deve essere presente un sistema gestionale, non necessariamente certificato, che prenda

in considerazione tutti i punti previsti nella BAT 1, come previsto nella BAT 1 il livello di

dettaglio dipende dalla complessità dell’installazione.

Il Gestore quindi dovrà indicare o il numero di certificazione o registrazione (ISO 14001 o

EMAS o altra tipologia) o elencare le procedure che rispondono ai vari punti.

Si ricorda che le procedure possono e devono essere aggiornate, pertanto l’indicazione

del nome della procedura all’interno dell’atto autorizzativo non pregiudica suoi

cambiamenti o sostituzione con altra procedura purché tutti i punti della BAT 1 siano

soddisfatti nel sistema gestionale. Non è necessario che le successive revisioni siano inviate

ad ARPA e/o Autorità Competente; le procedure saranno oggetto di verifiche durante le

visite ispettive.

BAT 2 - Procedure di accettazione e gestione rifiuti Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva dell'impianto, la BAT consiste

nell'utilizzare tutte le tecniche indicate relative alle procedure di pre - accettazione,

accettazione, caratterizzazione dei rifiuti, compatibilità ecc. come specificato nella

BATCW.

Per alcune tipologie di trattamento rifiuti è stato predisposto un “Protocollo di Accettazione

e di Gestione Rifiuti”, scaricabile dal sito di Regione Lombardia e di ARPA, che il Gestore

dovrà provvedere a adattare specificatamente alla propria realtà aziendale, allegandolo

alla documentazione di riesame. Come già indicato nella BAT 1, il Protocollo potrà essere

oggetto di verifiche e revisioni da parte del Gestore nel corso degli anni. Non è necessario

che le successive revisioni siano inviate ad ARPA e/o Autorità Competente; le procedure

saranno oggetto di verifiche durante le visite ispettive. L’indice del documento “Protocollo

di Accettazione e di Gestione Rifiuti” potrà essere utilizzato per la predisposizione di

analoghi Protocolli per altre tipologie di trattamento, ferma restando la possibilità per il

Gestore di adattarli specificatamente alla propria realtà aziendale.

Si allega check list di verifica sulle procedure di accettazione di ARPA Lombardia (Allegato

A1.

BAT 3 – Inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua e in atmosfera, la BAT consiste

nell'istituire e mantenere, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (BAT 1), un

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inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi che comprenda le caratteristiche

da i) a iii)

Le BATC introducono il concetto di rilevante sia per l’identificazione dei flussi di emissioni in

aria e acqua da considerare sia per i parametri da monitorare e che sono oggetto di limite.

È importante sottolineare come – giustamente - non vi sia una «regola» precisa per

identificare i flussi rilevanti: è il Gestore che, conoscendo il proprio processo, li dovrà

proporre così come dovrà individuare quali siano i parametri «pertinenti».

L’individuazione dei parametri «rilevanti» da parte del Gestore dovrà ovviamente

discendere da una conoscenza approfondita dei rifiuti in ingresso: deve essere chiara la

filiera di trattamento. L’Autorità Competente dovrà valutare le proposte e

accettarle/modificarle o integrarle all’interno dell’autorizzazione.

Per attività esistenti e già autorizzate con AIA, la verifica può essere limitata alle sole

eventuali varianti.

Si riportano di seguito alcune indicazioni generali per la compilazione dell’inventario dei

flussi principali.

Acque – trattasi delle acque di processo; la gestione delle acque meteoriche è definita

secondo normativa regionale e non ai sensi delle BATCW; la planimetria dovrà ovviamente

riportare anche questa tipologia di flussi.

Alle acque di raffreddamento indiretto non si applicano i limiti delle BATCWT.

Le analisi sulle acque meteoriche effettuate nel corso degli anni – in caso di aziende

esistenti – o – in caso di aziende nuove - per un periodo definito in autorizzazione a seconda

della tipologia di rifiuti trattati dovranno essere utilizzate per definire la necessità o meno di

un trattamento specifico sulle acque meteoriche stesse.

Nel caso si rendesse necessario un trattamento, i limiti allo scarico – ai sensi del d.lgs. 152/06

– andranno stabiliti per gli inquinanti abbattuti dal sistema di depurazione in essere; è

possibile – in alternativa all’imposizione del limite – indicare una percentuale di

abbattimento del contaminante considerato.

Emissioni in atmosfera – le emissioni individuate nell’inventario comprenderanno oltre a

quelle derivanti dal trattamento dei rifiuti, anche le emissioni derivanti da centrali termiche

(cui si applicheranno i limiti per i grandi o medi impianti di combustione a seconda della

loro potenzialità) o da altre attività collaterali non riguardanti trattamento rifiuti. Non sono

da considerare, se non eventualmente come elencazione, sfiati di serbatoi/silos non

collegati direttamente ad impianti di trattamento, officine di manutenzione meccanica e

simili e in generale tutte le emissioni definite ad inquinamento poco significativo dal

d.lgs.152/06.

Sostanze/parametri pertinenti – sostanze che possono ragionevolmente essere presenti nei

flussi di aria e acqua viste materie prime/rifiuti in ingresso e il processo tecnologico applicato

e di conseguenza la presenza nelle emissioni. Nelle BATC sono indicate sia come pertinenti

sia come rilevanti: i due termini sono sovrapponibili.

I parametri pertinenti dovranno essere identificati valutando le caratteristiche dei rifiuti in

ingresso, i trattamenti a cui sono sottoposti e i risultati analitici degli autocontrolli degli anni

precedenti, ponendo attenzione al metodo analitico utilizzato; nel caso non sia lo stesso

citato nelle BATCW è necessario verificare il range analitico.

Per quanto concerne gli impianti nuovi, ove non è possibile la verifica con i dati degli

autocontrolli pregressi, l’identificazione dei parametri pertinenti – oltre a caratteristiche del

rifiuto e trattamento subito dallo stesso - prenderà in considerazione i risultati ottenuti in

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impianti analoghi. È anche possibile utilizzare un piano di monitoraggio più “ampio” nel

primo periodo di verifica su un impianto nuovo da “adattare” in seguito.

Il documento europeo di indirizzo tecnico sul monitoraggio è il JRC Reference Report on

Monitoring of Emissions to Air and Water from IED installation

(https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/jrc-

reference-report-monitoring-emissions-air-and-water-ied-installations-industrial) BAT 4 - Stoccaggi Al fine di ridurre il rischio ambientale associato al deposito dei rifiuti, la BAT consiste

nell'utilizzare tutte le tecniche indicate da a) a d).

La BAT è relativa alla struttura fisica e all’ubicazione del deposito dei rifiuti; per gli impianti

esistenti questa valutazione è già stata effettuata; in questo caso occorrerà verificare

l’eventuale necessità di adeguamenti.

Per quanto concerne gli stoccaggi (rifiuti ingresso/uscita e EOW) è possibile autorizzare -

valutando caso per caso e su richiesta motivata della parte – l’utilizzo delle aree di

stoccaggio a rotazione (rifiuti in ingresso, in uscita, EOW) a fronte dell’identificazione con

cartellonistica del materiale/rifiuto effettivamente presente, fermo restando che dovrà

essere garantito il deposito in sicurezza con l’ausilio di presidi ambientali adeguati e il

versamento delle fidejussioni.

Il Gestore dovrà in questo caso, dettagliare nel Protocollo di accettazione e gestione rifiuti

un piano di gestione di tali aree.

BAT 5 – Movimentazione rifiuti Al fine di ridurre il rischio ambientale associato alla movimentazione e al trasferimento dei

rifiuti, la BAT consiste nell'elaborare e attuare procedure per la movimentazione e il

trasferimento.

Si veda BAT2 – si tratta di attività che rientrano in quelle descritte all’interno del “Protocollo

di accettazione e gestione dei rifiuti”. BAT 6 – Monitoraggio gestionale emissioni idriche Per quanto riguarda le emissioni nell'acqua identificate come rilevanti nell'inventario dei

flussi di acque reflue (cfr. BAT 3), la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di

processo (ad esempio flusso, pH, temperatura, conduttività, BOD delle acque reflue) nei

punti fondamentali (ad esempio all'ingresso e/o all'uscita del pretrattamento, all'ingresso

del trattamento finale, nel punto in cui le emissioni fuoriescono dall'installazione).

Questa BAT è relativa al monitoraggio nelle emissioni idriche dei parametri di processo e

non al monitoraggio richiesto nella BAT 7; i parametri da monitorare – sia con

strumentazione in continuo sia con analisi discontinue – dipendono ovviamente dal tipo di

trattamento che subiscono le acque reflue.

Si possono avere casi semplici – scarico senza trattamento preliminare – dove possono

essere sufficienti misure di portata e/o pH e/o T e altri più complessi quali ad esempio uno

scarico derivante da un trattamento chimico – fisico dei reflui ove occorre una misurazione

e registrazione di diversi parametri (conduttività, pH, ecc.).

Questo tipo di monitoraggio deve essere inserito nel sistema di gestione ambientale (si veda

BAT1 punto V).

BAT 7 – Monitoraggio emissioni idriche La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell'acqua almeno alla frequenza indicata di

seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste

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nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di

ottenere dati di qualità scientifica equivalente.

BAT 8 – Monitoraggio emissioni in atmosfera La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate in atmosfera almeno alla frequenza

indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la

BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che

assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente, come più dettagliatamente

indicato nella BAT 8.

Le BAT 7 e 8 definiscono in modo dettagliato frequenze, parametri e metodi analitici da

utilizzare nel monitoraggio delle emissioni sia in aria sia in acqua da parte dei Gestori.

I metodi analitici indicati nelle tabelle delle BAT 7 e 8 sono obbligatori con possibilità di

scelta di metodi alternativi solo nel caso in cui il metodo analitico non sia esplicitamente

indicato, o sia indicato in modo generico (sono disponibili vari metodi EN).

Alcuni parametri sono unicamente oggetto di monitoraggio – senza che siano indicati BAT-

AEL perché la Commissione ha ritenuto che non vi fossero sufficienti dati per definire un BAT-

AEL: non deve quindi essere imposto un valore limite mutuato da normativa statale o

regionale precedente all’emissione delle BATCWT. Altri parametri non sono riportati nella

normativa nazionale (ad es. AOX, indice fenolico).

Per quanto concerne i parametri per cui non sono disponibili metodi EN (es. PFAS, ritardanti

bromurati di fiamma ecc.) le indicazioni del Settore Laboratori di ARPA sono indicate

nell'ALLEGATO A2; eventuali altri metodi analitici proposti dai Gestori dovranno essere

valutati da ARPA Lombardia.

All’interno dell’Allegato A2 è presente l’elenco dei PFAS che si ritiene debbano essere

ricercati; per quanto concerne i ritardanti bromurati di fiamma dovranno essere ricercati

quelli individuati all’interno della normativa europea sui POP’s (Regolamento (UE)

2019/1021); anche questo elenco è riportato nell’ALLEGATO A2.

Le indicazioni sulle modalità di monitoraggio sono all’interno del Reference Report citato

nel commento BAT 2; è, inoltre, disponibile sul sito di ARPA Lombardia l’elenco dei metodi

per le emissioni in atmosfera

(https://www.arpalombardia.it/sites/DocumentCenter/Documents/Imprese-Autorizzazioni-

Emissioni/Norme-emissioni-in-atmosfera-2019.pdf.)

Le indicazioni relative ai metodi analitici per gli scarichi idrici sono state riportate

nell’ALLEGATO A3.

Gli autocontrolli devono essere effettuati da laboratori accreditati; preferibilmente deve

essere accreditata anche la singola prova per la matrice presa in considerazione. I

laboratori che effettuano solo analisi di tipo gestionale non devono essere

necessariamente accreditati.

Le eventuali anomalie di strumenti di misura in continuo (sia aria che acqua), dovranno

essere gestite prevedendo o misure alternative o strumenti di back up; le relative procedure

dovranno essere contenute nei Manuali di Gestione SME (aria) o nei Manuali di Gestioni

Strumenti di misura (acqua)

BAT 9 – emissioni diffuse di composti organici La BAT consiste nel monitorare le emissioni diffuse di composti organici nell'atmosfera

derivanti dalla rigenerazione di solventi esausti, dalla decontaminazione tramite solventi di

apparecchiature contenenti POP, e dal trattamento fisico-chimico di solventi per il

recupero del loro potere calorifico, almeno una volta l'anno, utilizzando una o una

combinazione delle tecniche indicate nella BAT 9

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La BAT 9 si applica unicamente ai trattamenti rifiuti indicati nella BAT stessa. Il monitoraggio

utilizza una o una combinazione di misure, bilanci di massa, fattori di emissione.

Si segnala per impianti particolarmente complessi l’utilizzo della versione “semplificata” del

metodo LDAR (Leak Detection And Repair), si veda il documento ISPRA di cui al link che

segue alla sezione “SMART LDAR”:

http://www.isprambiente.gov.it/files/ippc/ispra-18712-01-06-11-mod-att-pmc-ii-em-all-h-

ldar.pdf

Ulteriori informazioni nella Linea guida EPA

https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-02/documents/ldarguide.pdf

BAT 10 Monitoraggio odori

La BAT consiste nel monitorare periodicamente le emissioni di odori. L’applicabilità è limitata

ai casi in cui la presenza di molestie olfattive presso recettori sensibili sia probabile e/o

comprovata.

Il problema delle molestie olfattive ha maggiore o minore rilevanza a seconda del processo

di trattamento (trattamenti di tipo biologico quali compostaggio o trattamento biologico

di rifiuti liquidi hanno un impatto maggiore rispetto ad esempio a un recupero RAEE) e della

distanza dall’impianto di abitazioni o altri recettori sensibili (scuole, parchi pubblici).

Per impianti esistenti che non hanno avuto nella conformazione impiantistica autorizzata e

in essere problemi di molestie olfattive, può essere sufficiente un approfondimento

all’interno del “Protocollo di accettazione e gestione rifiuti”; per gli altri il monitoraggio odori

dovrà essere integrato – come pure le altre azioni previste nella successiva BAT 12 –

all’interno di uno specifico piano di gestione odori.

Occorre tener presente, inoltre, quanto previsto nella DGR 3018/12 15 febbraio 2012 - n.

IX/3018 “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in

atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”.

Per quanto concerne impianti nuovi occorre procedere – in accordo con quanto previsto

nella DGR 3018/12 – alla valutazione modellistica preventiva dell’impatto odorigeno.

Per quanto riguarda i metodi analitici le misure dovranno essere eseguite secondo norme

EN (olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione

delle emissioni odorigene o la norma EN 16841-1 o -2, al fine di determinare l'esposizione

agli odori) o utilizzando metodi alternativi quali la stima dell'impatto dell'odore.

Nella definizione del limite per gli odori occorre sempre considerare che le molestie olfattive

dipendono spesso non tanto dalle emissioni convogliate quanto da quelle diffuse. Il range

del BAT AEL è particolarmente ampio (200 – 1000 UOE/Nm3) si ricorda che – per i biofiltri a

servizio degli impianti di compostaggio la DGR 16 aprile 2003 n. 12764 indica il valore di 300

UOE/Nm3 che ricade all’interno di questo range ed è stato ampiamente testato.

Si segnala l’utilità di una centralina meteo almeno per la verifica della velocità e direzione

del vento, in ALLEGATO A4 sono riportate le indicazioni tecniche minime da applicarsi per

le stazioni meteo di nuova installazione. Per le stazioni meteo già in essere si ricorda

l’importanza di eseguire manutenzione e tarature secondo quanto indicato dal produttore. BAT 11 -monitoraggio dei consumi

La BAT consiste nel monitorare, almeno una volta all'anno, il consumo annuo di acqua,

energia e materie prime, nonché la produzione annua di residui e di acque reflue, come

più dettagliatamente indicato nella BAT 11.

I risultati dei monitoraggi dovranno essere inseriti nelle apposite sezioni di AIDA. Per quanto

concerne il monitoraggio dei consumi energetici finalizzato al risparmio di energia, un utile

riferimento è la norma UNI EN ISO 50001 “Sistemi di gestione dell’energia – requisiti e linee

guida per l’uso”.

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BAT 12 – sistema di gestione odori Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel

predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione

ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa tutti gli elementi

riportati di seguito: protocollo contenente azioni e scadenze; un protocollo per il

monitoraggio degli odori; un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati;

un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a identificarne la o le fonti,

caratterizzare i contributi delle fonti, attuare misure di prevenzione e/o riduzione.

Si veda commento alla BAT 10.

BAT 13 – prevenzione delle emissioni di odori Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste

nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate da a) a c).

Si veda il commento alla BAT 10.

BAT 14 – prevenzioni emissioni diffuse Al fine di prevenire le emissioni diffuse in atmosfera - in particolare di polveri, composti

organici e odori - o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una

combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito, come più dettagliatamente

indicato nella BAT 14.

La BAT deve essere declinata secondo la tipologia di impianto di trattamento; ad esempio,

per chi effettua recupero di solventi la BAT consiste nell’implementare un sistema di verifica

delle perdite di SOV (vedi BAT 9), per altre tipologie di impianti si tratta di accorgimenti

gestionali che devono essere richiamati nel “Protocollo di accettazione e Gestione Rifiuti”

(esempio: pulizia del deposito rifiuti programmata, indicazione della caduta dall’alto,

carterizzazione nastri trasportatori). BAT 15 – combustione in torcia La BAT consiste nel ricorrere alla combustione in torcia (flaring) esclusivamente per ragioni

di sicurezza o in condizioni operative straordinarie (per esempio durante le operazioni di

avvio, arresto ecc.) utilizzando entrambe tecniche di corretta progettazione degli impianti

e gestione degli impianti.

BAT 16 – riduzione delle emissioni provenienti dalla combustione in torcia Per ridurre le emissioni nell'atmosfera provenienti dalla combustione in torcia, se è

impossibile evitare questa pratica, la BAT consiste nell'usare le tecniche di corretta

progettazione dei dispositivi di combustione in torcia e monitoraggio e registrazione dei

dati.

Le torce sono di emergenza a servizio di impianti che trattano/utilizzano

biogas/syngas/biometano; in quanto dispositivi di emergenza sono state riportate

unicamente le caratteristiche costruttive minime: non devono essere effettuati

campionamenti alle emissioni in atmosfera. Le torce a servizio di impianti rifiuti analoghi a

raffinerie/industri chimiche non ricadono in questa fattispecie.

Le torce di emergenza per biogas/syngas/biometano, secondo quanto previsto dalla

normativa regionale lombarda DGR 17322 del 28 novembre 2019 devono essere dotate di

contaore di riferimento e rispettare almeno i seguenti requisiti:

• Torcia chiusa;

• Temperatura > 1000°C;

• Ossigeno libero 6%;

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• Tempo permanenza 0,3 sec.

Deve essere previsto un dispositivo automatico di riaccensione in caso di spegnimento della

fiamma e in caso di mancata riaccensione un dispositivo di blocco con allarme. Il tempo

di permanenza viene calcolato come il rapporto tra il volume della camera di

combustione, determinato a partire dalla sezione di base del bruciatore e la sezione di

uscita, con il volume dei fumi di combustione emessi nell’unità di tempo.

BAT 17 – prevenzione delle emissioni di rumore e vibrazioni Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT

consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di

gestione ambientale (BAT 1), un piano di gestione del rumore e delle vibrazioni che includa

tutti gli elementi riportati da I a IV.

BAT 18 - gestione delle emissioni di rumore e vibrazioni Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT

consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate da a) a e).

Per quanto concerne le emissioni acustiche, occorre fare riferimento alla normativa italiana

(D.lgs. 447/95, DPCM 1/3/91; DPCM 14/11/97) e regionale (L.R. 13/2001, DGR 8313/2002,

DGR 7477/2017) che prevede - per nuovi impianti o per modifiche d’impianto/lavorazione

- la redazione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico. La competenza in

materia è generalmente comunale, i limiti di immissione/emissione, a cui fare riferimento,

sono quelli derivanti dalla Zonizzazione Acustica Comunale e le eventuali postazioni di

misura esterne dovranno essere scelte in accordo con l’Autorità Competente.

Il monitoraggio del rumore dovrà essere limitato alle verifiche iniziali/a seguito di modifica

dell’impianto.

Per quanto concerne invece le vibrazioni, non è presente normativa specifica nazionale.

Per le valutazioni preventive, possono essere applicate le seguenti norme tecniche: UNI

9614:2017, “Misura delle vibrazioni negli edifici e criteri di valutazione del disturbo”; UNI ISO

2631-1:2014, “Vibrazioni meccaniche e urti -Valutazione dell’esposizione dell’uomo alle

vibrazioni trasmesse al corpo intero. Parte 1: Requisiti generali”; UNI ISO 2631-2:2018,

“Vibrazioni meccaniche e urti - Valutazione dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni

trasmesse al corpo intero – Parte 2: Vibrazioni negli edifici (da 1 Hz a 80 Hz)”.

Poiché le norme tecniche prevedono che le misure di vibrazioni siano effettuate in

ambiente abitativo, non si ritiene fattibile un monitoraggio in seguito all’avvio

dell’attività/modifica dell’impianto. Devono, ovviamente, essere poste in atto tutte le

possibili misure di mitigazione (ad esempio ammortizzatori per le attività di frantumazione)

individuate in fase di valutazioni preliminari.

BAT 19 – ottimizzazione del consumo di acqua e riduzione acque reflue Al fine di ottimizzare il consumo di acqua, ridurre il volume di acque reflue prodotte e

prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT

consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche da a) a i).

Il monitoraggio del consumo idrico permette di valutare scostamenti eccessivi da un anno

all’altro eliminando così eventuali perdite; tranne casi particolari, non è necessario un rilievo

maggiore. È, invece, necessaria una valutazione della gestione delle acque meteoriche sia

come loro separazione e trattamento (RR 4/06), sia per quanto concerne la loro gestione e

recupero, in relazione alle disposizioni in merito all’invarianza idraulica (RR 8/2019) da

applicarsi per impianti nuovi o modifiche sostanziali. Per impianti nuovi deve essere

applicato il punto i) della BAT relativo alla disponibilità di stoccaggio temporaneo di acque

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reflue generate in condizioni operative non normali (incidenti/incendi), in caso di impianti

esistenti o di modifiche sostanziale la valutazione va fatta caso per caso.

BAT 20 – gestione delle acque reflue Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT per il trattamento delle acque reflue consiste

nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate da a) a r).

Questa BAT si riferisce al trattamento delle acque di processo e deve essere declinata a

seconda della tipologia di impianto. L’eventuale trattamento delle acque meteoriche (si

veda commento Acque BAT 3) può utilizzare una o una combinazione delle tecniche

elencate. BAT 21 – gestione di inconvenienti e incidenti Per prevenire o limitare le conseguenze ambientali di inconvenienti e incidenti, la BAT

consiste nell'utilizzare le tecniche indicate da a) a c), nell'ambito del piano di gestione in

caso di incidente (cfr. BAT 1).

All’interno del sistema gestionale di cui alla BAT1 devono essere presenti le misure

preventive per evitare incidenti e malfunzionamenti e le relative procedure in caso questi

avvengano.

Le anomalie/inconvenienti ed incidenti dovranno essere segnalate alle autorità

competenti, al Comune interessato e ad ARPA; per far ciò occorre che il Gestore all’interno

della propria procedura disponga di un modello di comunicazione e dei recapiti a cui

inviarlo (ivi compresi eventuali numeri di emergenza/reperibilità degli Enti).

Deve, inoltre, essere predisposto e tenuto aggiornato il Piano di Emergenza interna per gli

impianti di trattamento rifiuti (art. 26 bis Legge 132/2018, Circolare 2730 del 13/2/2019)

trasmettendo le informazioni alla locale Prefettura e di effettuare la valutazione in merito

all’assoggettabilità al d.lgs. 105/15 (cosiddetta Seveso Ter) ponendo particolare attenzione

alla classificazione come “pericoloso per l’ambiente” che non è sovrapponibile all’analoga

classificazione dei rifiuti. (Allegato A5 Classificazione miscele ai fini Seveso). BAT 22 - efficienza nell’uso dei materiali Ai fini dell'utilizzo efficiente dei materiali, la BAT consiste nel sostituire i materiali con rifiuti.

Questa BAT non è sempre applicabile sia per tipologia di trattamento sia perché, come

riportato nella BAT stessa, possono esserci dei problemi di contaminazioni rappresentati

dalla presenza di impurità o di incompatibilità. BAT 23 - efficienza energetica Al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente, la BAT consiste nell'applicare entrambe le

tecniche indicate: piano di efficienza energetica; registro del bilancio energetico.

Si veda commento BAT 11. BAT 24 – riutilizzo imballaggi Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nel riutilizzare al massimo gli

imballaggi, nell'ambito del piano di gestione dei residui (cfr. BAT 1).

Questa BAT non è sempre applicabile, spesso non sono presenti imballaggi, va declinata

per singolo impianto.

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Allegato A1

Check-list di verifica per il livello di implementazione del protocollo di

accettazione e gestione dei rifiuti in impianto.

La Check list è utilizzata da ARPA Lombardia, in fase di verifica del protocollo di accettazione e

gestione dei rifiuti in impianto e può essere utilizzata dai Gestori per i propri audit interni.

Le voci non pertinenti dovranno essere indicate come “non applicabili”.

SCHEDA DI VALUTAZIONE PROTOCOLLO DI ACCETTAZIONE RIFIUTI E

GESTIONE RIFIUTI IN IMPIANTO DI TRATTAMENTO

Azienda

Sede dell’impianto

N. Informazione da ritrovare Presente Assente Punti

1 PIANIFICAZIONE CONFERIMENTI DEI RIFIUTI IN INGRESSO ALL’IMPIANTO

1.1 Per ogni fornitore codice EER tipologia-ev.

Proprietà di pericolo (HP)

1.2 Quantitativi massimi (singolo fornitore)

1.3 Quantitativi rifiuti appartenenti alle classi

Seveso

1.4 Diagramma di Flusso

2 ACCETTAZIONE / RESPINGIMENTO RIFIUTI IN INGRESSO

2.1 Verifica radiometrica (ove applicabile)

2.2 Esiti verifica/ispezione visiva

(registrazione/archiviazione)

2.3 Registro carico/scarico

2.4 Scheda SISTRI (dove applicabile)

2.5 FIR (Formulario Identificazione Rifiuto)

2.6 Documentazione ADR (Classificazione ADR,

documenti per il trasporto)

2.7 Autorizzazioni del trasportatore e dei fornitori ove

necessaria

2.8 Planimetria aggiornata con la dislocazione dei

punti di stoccaggio delle varie tipologie di rifiuti

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2.9 Tavola sinottica che indica per ogni codice CER,

descrizione del rifiuto, codici HP, lo stato fisico il

punto della planimetria in cui è stoccato il rifiuto

e la tipologia di stoccaggio (big bags, serbatoio,

cassone, ecc.)

2.10 Omologa rifiuti al primo conferimento: verifica

delle caratteristiche del rifiuto in funzione del

ciclo di provenienza, compatibilità con gli altri

rifiuti accettati presso l’impianto

2.11 Verifica efficacia del trattamento previsto

nell’impianto. Da effettuarsi al primo

conferimento e ad ogni modifica del ciclo

produttivo che lo produce

2.12 Nel caso di microraccolte vengono effettuate

delle verifiche sui cicli produttivi da cui decadono

i rifiuti, nel caso quali?

2.13 Analisi chimiche di caratterizzazione per ogni

primo conferimento, ogni 6 mesi per ogni

produttore per tutti i codici CER (per ogni

fornitore), se il processo rimane costante

altrimenti è necessario ripetere la

caratterizzazione

2.14 Piano di Campionamento (norma UNI EN

10802:2013-EN, 14899:2006) per ogni rifiuto per

ogni fornitore

2.15 Scheda Informativa del rifiuto/EOW

2.16 Classificazione del Rifiuto con le proprietà di

pericolo HP

2.17 Classificazione ai fini della verifica di

assoggettabilità alla Seveso (d. lgs 105/2015)

2.18 In presenza EOW e di eventuale

commercializzazione o cessione la

documentazione attestante gli adempimenti

REACH

3 GESTIONE DEI RIFIUTI ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO

3.1 Verifica compatibilità chimica rifiuto/contenitore

3.2 Sistemi di contenimento

3.3 Coperture vasche

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3.4 Istruzioni operative per gestire emergenze

ambientali (sversamenti, dispersioni di

contaminanti)

3.5 Sistemi atti ad evitare dispersioni di polveri o

dilavamenti di solidi (se applicabili)

3.6 Se presenti rifiuti che sono possibili fonti di

molestie olfattive tutte le attività per ridurre ed

eliminare l’impatto olfattivo, eventualmente

allontanamento/conferimento del rifiuto entro un

tempo massimo stabilito dall’autorizzazione

3.7 La ditta ha effettuato una valutazione di

compatibilità chimica in fase di

raggruppamento/accorpamento e miscelazione

[1]

3.8 Valutazione della movimentazione delle

sostanze pensata per prevenire incidenti e/o

dispersioni di sostanze

3.9 Registrazione dei quantitativi delle sostanze

stoccate nel rispetto della normativa

3.10 Cartellonistica ed etichettatura

3.11 Autorizzazioni dei trasportatori e di eventuali

impianti terzi a cui si destinano EOW/rifiuti in

uscita dall’impianto (ove applicabile)

3.12 Sintetica descrizione dei trattamenti e delle

modalità di gestione dei rifiuti/EOW anche in

forma tabellare

5 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

5.1 Modalità di campionamento

5.2 Descrizione sintetica del processo che ha

generato il rifiuto

4 CONTROLLO DEI RIFIUTI E DEI MATERIALI PRODOTTI ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO

4.1 Modalità di controllo/verifica rifiuti/EOW prodotti

all’interno dell’impianto

4.2 Caratterizzazione effettuata e la scelta dei

parametri pertinenti per la classificazione

4.3 Piano di campionamento

4.4 Registrazione dei dati sul portale ORSO

4.5 MUD

4.6 Registrazione AIDA per EOW se prescritta

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5.3 Identificazione dei parametri pertinenti per la

classificazione, compreso il pH dove necessario,

5.4 Classificazione del rifiuto secondo i criteri della

Decisione 955/2014/UE e i Regolamenti

1357/2014/UE e 1342/2014/UE

5.5 Giudizio di classificazione finale firmato

6 ADEMPIMENTI GESTIONALI DAL QUADRO PRESCRITTIVO DELL’ALLEGATO TECNICO

6.1 Presenza di prescrizioni specifiche

7 GESTIONE RIFIUTI/MPS/EOW IN USCITA DALL’IMPIANTO DOPO TRATTAMENTO (R E/O D)

7.1 Modalità di controllo/verifica rifiuti/EOW prodotti

in uscita dell’impianto

7.2 EoW – dichiarazione di conformità (in caso di

Regolamenti specifici)

7.3 EoW-- requisiti richiesti sui materiali recuperati

(rispetto test cessione/requisiti UNI…) ai sensi

del DM05.02.98 e s.m.i. ovvero del DM161/02

7.4 Caratterizzazione effettuata e la scelta dei

parametri pertinenti per la classificazione

7.5 Piano di campionamento

7.6 Registrazione dei dati sul portale ORSO (per tutti

i rifiuti gestiti come impianto di trattamento)

7.7 MUD

7.8 Registrazione AIDA se prescritta

[1] Dove è autorizzata la miscelazione dei rifiuti secondo la d.g.r. IX/3596 della Regione Lombardia si ricorda che il nuovo

Regolamento 1354/2014/UE e 1342/2014/UE e la decisione 955/2014/UE hanno modificato il sistema di classificazione

dei rifiuti. Si ritiene inoltre necessario effettuare una verifica della compatibilità chimica sulla base dell’esperienza storica

nella gestione del rifiuto, sia nell’impianto che in altri impianti, effettuando test dove è possibile, specificando in apposite

procedure le modalità utilizzate. Per la valutazione della compatibilità chimica si può utilizzare la EPA's Chemical

Compatibility Chart (EPA-600/2-80-076 April 1980)

Risultato finale Conformità Non

Conformità

Non applicabile Valutazione

Commento:

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Allegato A2

Indicazioni dal settore Laboratori di Arpa Lombardia – marzo 2020.

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Indicazioni da Settore Laboratori ARPA Lombardia marzo 2020 Si riportano di seguito le informazioni fornite dal Settore Laboratori di ARPA Lombardia in merito alle analisi per la ricerca di PFAS in acque reflue e ritardanti di fiamma in atmosfera 1)PFAS: possono essere utilizzati i seguenti metodi:

- metodo ISO 21675:2019, per la determinazione di PFAS in acque naturali e acque reflue. Il metodo è applicabile a sostanze perfluoroalchiliche elencate nella Tabella 1 ma può essere esteso ad altre sostanze non comprese nell’elenco o ad altre tipologie di matrice acquosa, previa validazione.

- metodo ASTM D7979-17; applicabile ad acque reflue e a matrici acquose in generale, con esclusione delle acque ad uso potabile, per le quali non è stato validato. Dovrà essere verificato il valore di LOQ mediante prove del laboratorio anche eventualmente rispetto a limiti di riferimento che sono/potranno essere fissati e che serve poter valutare.

- metodo ISO 25101:2009, le condizioni previste sono applicabili allo scopo mediante validazione su matrice reflue ed eventuale trasformazione in metodo interno; la matrice non è esattamente prevista nel campo di applicazione e altri analiti diversi da PFOS e PFOA non sono formalmente previsti dal metodo; , ma le condizioni analitiche descritte consentono tuttavia di ottenere risultati utili anche per acque reflue e per gli altri analiti del gruppo, oltre ai due previsti. In tal caso il metodo potrà essere accreditato come metodo interno e non come metodo ISO 25101.

Nella tabella che segue l’elenco dei PFAS attualmente identificati nei laboratori ARPA Lombardia

PFBA Acido perfluorobutanoico C4HF7O2 375-22-4

PFBS Acido perfluorobutansolfonico C4F9SO3K 375-73-5

PFPeA Acido perfluoropentanoico C5HF9O2 2706-90-3

PFHxA Acido perfluoroesanoico C6HF11O2 307-24-4

PFHxS Acido perfluoroesansolfonico C6F13SO3Na 355-46-4

PFHpA Acido perfluoroeptanoico C7HF13O2 375-85-9

PFOA Acido perfluorottanoico C8HF15O2 335-67-1

PFOS Acido perfluorottansolfonico C8F17SO3Na 1763-23-1

PFNA Acido perfluorononanoico C9HF17O2 375-91-1

PFDA Acido perfluorodecanoico C10HF19O2 335-76-2

PFUdA Acido perfluoroundecanoico C11HF21O2 2058-94-8

PFDoA Acido perfluorododecanoico C12HF23O2 307-55-1

C6O4 Perfluoro([5-methoxy-1,3-dioxolan-4-yl]oxy)acetic acid C6HF9O6 1190931-41-9

2) Ritardanti di fiamma: Non ci risultano metodi specificamente dedicati alle emissioni. Risultano disponibili e rintracciabili anche nelle pubblicazioni di carattere scientifico: un metodo ISO 22032 per le matrici acquose e un metodo ISO 1614 per matrici solide (rifiuti, suoli etc..). La classe dei ritardanti di fiamma può essere parecchio più complessa rispetto all’elenco ipotizzato (vedi il documento Technical Report del CRC australiano del 2013 - pagg. 29-40 circa).(1)

Per quanto riguarda le emissioni: se risultasse effettivamente ipotizzabile con ragionevole certezza che nelle emissioni i ritardanti di fiamma (polibromodifenili - PBB - e polibromodifenileteri -PBDE)

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sono presenti più che altro nel particolato di plastica varrebbe la pena di valutare la norma per la determinazione di una certa serie di sostanze, tra cui PBB e PBDE, nelle materie plastiche. Allego la norma di riferimento (IEC 62321, il documento è parziale in quanto è una preview) ed il metodo vero e proprio per i PBED/PBB che è l’Annex A della norma IEC 62321. In questo caso verrebbero estratte le particelle di plastica (il metodo Annex A prevede estrazione in Sohxlet) catturate su un filtro a membrana: invece di estrarre gli analiti da “plastica macinata “gli stessi si estraggono da particelle già ridotte in piccole dimensioni e presenti sulla membrana filtrante (che funge in sostanza da “supporto di campionamento”). Il metodo è testato per recupero degli analiti dalle particelle di plastica ma parrebbe utile per analisi sui solidi in particelle in generale, quindi potrebbe prestarsi anche ad analisi del particolato contaminato (sarebbero opportune prove di recupero da matrice reale). In alternativa un metodo di riferimento a valenza generale per semivolatili, eventualmente applicabile previa validazione per la determinazione di PBDE in matrici aeriformi campionate su idoneo supporto (es. si potrebbe testare un recupero da PUF o XAD-2 + FILTRO) potrebbe essere EPA 8270E del 2018, in cui si fa riferimento ai metodi di preparazione del campione (es. EPA 3542). A ulteriore conferma allego il metodo EPA 8270 in cui sono evidenziate in verde le principali parti sul tema in studio e, ancora a conferma, allego la bozza di un report dell’Università della California riguardante nello specifico il campionamento e l’analisi dei PBDE su filtro/PUF/XAD-2 (vedi parti evidenziate in verde).

(1) La scelta del gruppo di lavoro è stata quella di procedere alla ricerca dei ritardanti di fiamma bromurati definiti POPs (allegato IV del Regolamento 1021/2019), che si riportano di seguito:

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Bibliografia a. Near-Source Ambient Air Monitoring of Polybrominated Diphenyl Ethers – october 2005 b. Method 8270E Semivolatile Organic Compounds by gas chromatography/mass spectrometry

-june 2018 c. Determination of PBB and PBDE in polymers by GC-MS -2008 d. Report n° 24 CRC for Contamination Assessment and Remediation of the Environment –

february 2013 e. IEC 62321

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1

Allegato A3 – Metodi analitici scarichi idrici

Parametro previsto in BATC WT

UM

Metodo richiesto nelle BATCWT o metodo presente in ROM per parametri non richiesti nelle

BATCWT

NOTE

I metodi elencati sono relativi sia a parametri presenti nelle BATCWT, sia legati a limite, sia per solo monitoraggio, sia citati per monitoraggio "gestionale"

AOX mg/l EN ISO 9562

Benzene, toluene, etilbenzene, xilene (BTEX)

mg/l EN ISO 15680

COD mg/l nessuna norma EN, ISO 15705:2002

Cianuro libero (CN-) mg/l EN ISO 14403-1 (da 2 µg/l a 50 µg/l) e - 2 (da 2 µg/l a 500 µg/l)

Indice degli idrocarburi (HOI) mg/l UNI EN ISO 9377-2

Arsenico mg/l disponibili diverse norme ad esempio EN ISO 11885; EN ISO 17294 -2; EN ISO 15586

Cadmio mg/l disponibili diverse norme, ad esempio EN ISO 11885; EN ISO 17294 -2; EN ISO 15586

Nei metodi BAT non è indicata la preparativa: è utile comunque segnalarla nel piano di monitoraggio. Si segnala ad esempio UNI EN ISO 11885.

Cromo mg/l disponibili diverse norme, ad esempio EN ISO 11885; EN ISO 17294 -2; EN ISO 15586

Cromo (VI) mg/l diverse norme EN disponibili: EN ISO 23913 (da 20 µg/l a 50 µg/l); EN ISO 10304 - 3; EN ISO 18412 (da 2 µg/l a 50 µg/l)

il metodo indicato in corsivo non è presente nelle BATCWT ma in altre BATC, quindi accettabile

Manganese mg/l disponibili diverse norme ad esempio EN ISO 11885; EN ISO 17294 -2; EN ISO 15586

Nichel mg/l disponibili diverse norme ad esempio EN ISO 11885; EN ISO 17294 -2; EN ISO 15586

Piombo mg/L disponibili diverse norme, ad esempio EN ISO 11885; EN ISO 17294 -2; EN ISO 15586

Rame mg/L disponibili diverse norme ad esempio EN ISO 11885; EN ISO 17294 -2; EN ISO 15586

Zinco mg/l disponibili diverse norme, ad esempio EN ISO 11885; EN ISO 17294 -2; EN ISO 15586

Mercurio ng/l diverse norme EN disponibili: EN ISO 17852; EN ISO 12846

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2

Parametro previsto in BATC WT

UM Metodo richiesto nelle BATCWT o metodo presente in ROM per parametri non richiesti nelle

BATCWT

NOTE

PFOA - PFOS µg/l nessuna norma EN disponibile, si veda Allegato 1, ISO 25101:2009 “Water quality - Determination of perfluorooctanesulfonate (PFOS) and perfluorooctanoate (PFOA)

Indice Fenoli mg/l EN ISO 14402

Azoto totale (N totale) mg/l EN 12260; EN ISO 11905 -1

Carbonio Organico Totale (TOC)

mg/l EN 1484

Fosforo totale (Ptot) mg/l diverse norme EN disponibili: EN ISO 15681- 1 e 2; EN ISO 6878; EN ISO 11885

Solidi Sospesi Totali (TSS) mg/l EN 872

Ammoniaca (NH3) mg/l ISO 15903 - 1

Azoto ammoniacale mg/l EN ISO 11732; ISO 5664; ISO 6778; ISO 7150 - 1

Attenzione ai diversi range analitici: EN ISO 11732 = 0.1 -10 mg/l; ISO 5664: 0,2-50 mg/l; ISO 7150-1: 1 mg/l max

Cloruri mg/l EN ISO 10304 - 1 > di 0,1 mg/l

Solfati mg/l EN ISO 10304 - 1; ISO 15923 - 1 > di 0,1 mg/l

BOD 5 mg/l EN 1899-1; ISO 5815 -1 LOQ = 3 - 6000 mg/l

Azoto Nitroso mg/l EN 26777; ISO 6777; EN ISO 13395 LOD = da 3 microgrammi/l a 13 microgrammi/l EN ISO 13395 NO2-N: da 0.01 mg/l a 1 mg/l NO3-N: da 0.2 mg/l a 20 mg/l

Azoto Nitrico mg/l ISO 7890 - 3; EN ISO 13395 EN ISO 13395 NO2-N: da 0.01 mg/l a 1 mg/l NO3-N: da 0.2 mg/l a 20 mg/l

Azoto Kjeldahl mg/l EN 25663; ISO 5663 LOD: 1 mg/l

Tossicità Alghe mg/l EN ISO 8692; EN ISO 10253; EN ISO 10710

Tossicità Batteri mg/l EN ISO 11348- 1- 2 - 3; EN ISO 10712

Tossicità Dafnia mg/l EN ISO 6341

Torbidità mg/l EN ISO 7027 -1

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Allegato A4

Linee guida per l’installazione di stazioni anemometriche per la gestione di

impianti produttivi – Arpa Lombardia, novembre 2019.

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ARPA SEDE CENTRALE ISTRUZIONE OPERATIVA

Cod.: LG. SI. 003

Settore Tutela dai Rischi Naturali

U.O. Servizio Meteorologico e Rete Idro-Meteo regionale

Revisione: 00

Data emissione: vedi cartiglio in

ultima pagina

PAG. 1 DI 5

LINEE GUIDA PER L’INSTALLAZIONE DI STAZIONI ANEMOMETRICHE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI PRODUTTIVI

INDICE

1. SCOPO e CAMPO di APPLICAZIONE ......................................................................................... 2

2. SCELTA DEL SITO ..................................................................................................................... 2

3. ESPOSIZIONE DEL SENSORE ................................................................................................. 3

4. SPECIFICHE TECNICHE E MANUTENZIONE .......................................................................... 5

Funzione e Nome

Compilata da Personale della U.O. Servizio Meteorologico e Rete Idro-Meteo regionale

Verificata da RUO Servizio Meteorologico Regione e Reti Idro Meteo - Orietta Cazzuli

Approvata da Direttore di Settore TRN Luisa Pastore

Visto per l’emissione RSGQ A - Carla Piras

Rev. Data Descrizione delle modifiche

0

Corrisponde alla data di emissione riportata nel cartiglio approvativo alla fine del documento

Prima emissione

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ultima pagina

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LINEE GUIDA PER L’INSTALLAZIONE DI STAZIONI ANEMOMETRICHE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI PRODUTTIVI

1. SCOPO e CAMPO di APPLICAZIONE

Lo scopo della presente Linea Guida è di descrivere i criteri che il gestore dell’impianto può applicare

nella scelta del sito per far sì che i dati rilevati siano il più possibile rappresentativi dell’impianto in

esame e funzionali all’applicazione prescritta (paragrafo 2) nonché i criteri minimi di posizionamento

del sensore affinchè la misura sia effettuata in modo corretto (paragrafo 3). Infine, nell’ultimo paragrafo

si definiscono le caratteristiche tecniche minime che il sensore deve avere e le specifiche del piano di

manutenzione (paragrafo 4).

La presente linea guida può essere utilizzata come supporto sia dagli operatori del Dipartimento che

seguono l’iter relativo alla nuova installazione, sia dai gestori stessi.

2. SCELTA DEL SITO

Nel caso qui trattato la misura deve poter essere rappresentativa di un’area di raggio variabile da 1 a

5 Km centrata sull’insediamento considerato.

Essendo una misura locale, il punto di misura deve essere sufficientemente vicino da risultare

omogeneo con l’ambiente dell’impianto in questione, ma abbastanza distante da non subire alterazioni

sulla significatività della misura indotte dalla morfologia dell’insediamento produttivo o dalle attività ivi

svolte.

Per una valutazione preliminare del regime anemologico della zona, può essere utile utilizzare analisi

climatologiche anche alla mesoscala, effettuare campagne temporanee di misura del vento in situ,

eseguire simulazioni modellistiche.

In generale si deve preferire un punto dove il vento sia il meno possibile disturbato dagli edifici o dagli

alberi, (considerando sia quelli all’interno dell’azienda che quelli nelle proprietà confinanti).

Solitamente gli spazi liberi da ostacoli all’interno di un impianto sono ridotti, pertanto la posizione

dell’anemometro dovrà necessariamente derivare da un compromesso tra la miglior misura possibile

del vento (secondo i criteri di corretta esposizione del sensore di seguito descritti) e la maggior affinità

possibile allo scopo dell’applicazione. Spesso la posizione migliore è sul perimetro del sedime

dell’impianto, lontano dall’ingresso e dalle vie di movimentazione. È invece generalmente da scartare

il posizionamento del sensore all’interno di canyon o in trincea, perché con rappresentatività spaziale

troppo ridotta. In particolare, se lo scopo principale della misura anemometrica riguarda la dispersione

atmosferica, il sensore deve essere posizionato in modo da rilevare il vento maggiormente efficace su

dispersione e trasporto in aria delle sostanze da tracciare. L’efficacia, in questo specifico contesto,

può essere legata sia alla frequenza dei venti che alla loro intensità. In caso di emissioni in prossimità

del suolo, l’anemometro sarà posizionato ad altezza standard, come definito in seguito, lontano sia da

ostacoli che dal punto di maggiore movimentazione o passaggio. Nel caso di emissioni in quota si

potrà valutare la possibilità di alzare il punto di misura fino alla corrispondente altezza del camino,

eventualmente ancorandolo sulla parte superiore di uno degli edifici.

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LINEE GUIDA PER L’INSTALLAZIONE DI STAZIONI ANEMOMETRICHE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI PRODUTTIVI

Se lo scopo principale della misura anemometrica è verificare il superamento di soglia di velocità

nell’ambito di un protocollo di gestione delle attività industriali, i criteri guida sono:

1) posizionare il sensore il più vicino possibile alla zona più sensibile\vulnerabile al vento, a

prescindere dall’eventuale incanalamento della direzione (ad es., il punto di conferimento rifiuti

o sostanze pericolose)

oppure

2) posizionare il sensore nel punto in cui è più probabile misurare il vento massimo per la

circolazione tipica della zona.

Se nessun punto all’interno dell’area disponibile soddisfa i requisiti minimi, individuare un sito idoneo

al di fuori della proprietà.

3. ESPOSIZIONE DEL SENSORE

Per l’impostazione generale si fa qui riferimento alle linee guida, valide come riferimento

internazionale, presenti nella “Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation” della

World Meteorological Organization (reperibile al sito https://public.wmo.int/en), ed in particolare alla

classificazione introdotta nel relativo Annex 1.B. Dato che però nel presente documento si considera

un’applicazione specifica e con significatività locale, qui sono stati scelti alcuni requisiti minimi che

siano realisticamente fattibili nel contesto in esame e che permettano comunque di produrre

informazioni utili per le elaborazioni del caso. Si rimanda invece alla suddetta pubblicazione per

approfondimenti ed eventuali questioni che non siano qui definite.

L’anemometro deve essere montato su un palo stabile oppure su un traliccio (all’occorrenza

controventato), di 10 metri di altezza sul piano campagna, posizionato in campo aperto, cioè

lontano da ostacoli.

Gli ostacoli si distinguono in “estesi” e “stretti”.

Ostacolo esteso: ostacolo con ampiezza angolare orizzontale superiore a 10 ° (visto dal sensore)

Ostacolo stretto: ostacolo con ampiezza angolare orizzontale inferiore a 10 ° ma altezza superiore a

8 metri rispetto alla base del palo anemometrico.

Il requisito minimo di distanza dagli ostacoli è dato dalla contemporanea validità delle due seguenti

condizioni (corrispondente alla classe 3 WMO):

A) Palo posizionato ad una distanza di almeno 5 volte l’altezza degli ostacoli estesi.

B) Palo posizionato ad una distanza di almeno 10 volte la larghezza degli ostacoli stretti.

In caso di presenza di numerosi ostacoli con altezza superiore a 2 metri, l’anemometro dovrà essere

posizionato a 10 metri al di sopra dell’altezza media degli ostacoli, quindi eventualmente con un palo

di altezza superiore.

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LINEE GUIDA PER L’INSTALLAZIONE DI STAZIONI ANEMOMETRICHE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI PRODUTTIVI

Inoltre, in caso di impossibilità di rispettare il requisito con palo installato al suolo, si può valutare

l’installazione in quota: cioè con palo ancorato sul tetto di un edificio. Anche in questo caso il sensore

dovrà essere installato a 10 metri al di sopra dell’altezza media degli edifici circostanti.

Requisiti per classe 3 WMO

Nel caso le dimensioni e la configurazione dell’insediamento lo consentissero, un significativo

miglioramento sarebbe il rispetto dei requisiti della CLASSE 2 WMO:

A) Palo posizionato ad una distanza di almeno 10 volte l’altezza degli ostacoli estesi.

B) Palo posizionato ad una distanza di almeno 15 volte la larghezza degli ostacoli stretti.

Requisiti per classe 2 WMO

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LINEE GUIDA PER L’INSTALLAZIONE DI STAZIONI ANEMOMETRICHE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI PRODUTTIVI

4. SPECIFICHE TECNICHE E MANUTENZIONE

Tipo di sensore: tacoanemometro a coppe, con gonioanemometro a banderuola; in alternativa

anemometro ultrasonico biassiale. In caso di valutazione dei parametri di turbolenza e di stabilità del

PBL, può essere richiesto un anemometro ultrasonico triassiale (con costi significativamente

maggiori), ma in questo caso i requisiti di posizionamento devono diventare più stringenti.

Specifiche tecniche (requisiti minimi):

Velocità del vento

- range: 0÷40 m/s

- accuratezza: ± 0.1 m/s

- soglia: 0.3 m/s

- risoluzione 0.1 m/s

Direzione del vento

- range: 0÷360 °

- accuratezza: ± 3 °

- soglia: 0.5 m/s (per spostamento di 10 °)

- risoluzione: 1 °

- damping ratio: 0.4

Aggregazioni e elaborazioni

- Tempo di acquisizione: 5 secondi

- Tempo di aggregazione: 10 minuti

- Elaborazioni: media vettoriale, deviazione standard componenti della velocità, raffica

massima

- Gestione delle calme con impostazione di soglia.

Manutenzione Preventiva

- Frequenza: ogni 6 mesi

- Operazioni da effettuare: controllo con sensori di riferimento (sottoposti a verifica ogni 12

mesi), acquisizione dati a stessa quota e confronto su 2 periodi di aggregazione a 10 minuti;

verifica di allineamento del gonioanemometro a nord e su altri punti equidistribuiti.

Manutenzione Correttiva

- Tempi di intervento: tali da garantire un rendimento annuale superiore al 95%

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Responsabile della Qualità: CARLA PIRAS

Oggetto : LG.SI.003.REV.00

Allegati:File LG.SI.003.REV.00.docxFile LG.SI.003.REV.0 firmata.pdf

Ruolo Nominativo Data rilascio

APPROVAZIONE

PASTORE MARIA LUISA(ARPASC12 - SETTORETUTELA DAI RISCHINATURALI)

11/11/2019

EMISSIONE Responsabile della Qualità: CARLA PIRAS 12/11/2019

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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Allegato A5

Guida per la classificazione delle miscele pericolose ai fini dell’applicazione

della normativa “Seveso III”.

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GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE MISCELE

PERICOLOSE

AI FINI DELLA NORMATIVA “SEVESO III”

Dicembre 2019

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Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso

La presente linea guida è stata curata dal Settore APC della Sede Centrale

U.O. Attività Produttive e Controlli

Versione aggiornata all’ultima modifica normativa di Ottobre 2019

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Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso

1

INDICE

1. ACRONIMI E NORMATIVA NELLA LINEA GUIDA .............................................................................................................. 3

1.1. Acronimi ............................................................................................................................................................... 3

1.2. Normativa citata nella linea guida ......................................................................................................................... 4

2. PREMESSE ..................................................................................................................................................................... 5

2.1. Categorie Seveso e indicazioni di pericolo H del regolamento CLP ......................................................................... 6

2.2. Rifiuti e verifica di assoggettabilità alla normativa Seveso .................................................................................... 10

2.3. Possibili corrispondenze tra classificazione ai sensi della direttiva 2008/98/CE e della direttiva Seveso ................ 12

2.4. valutazione dei dati utilizzati per la classificazione con i criteri del “KLIMISCH SCORE” ......................................... 15

3. CLASSIFICAZIONE CLP-PERICOLI PER LA SALUTE (H) - SOSTANZE TOSSICHE AI FINI SEVESO - ACUTE TOX. .......................19

3.1. Procedura di calcolo per la tossicità acuta: .......................................................................................................... 21

3.1.1. Indicazioni operative per la classificazione della tossicità acuta nelle miscele: ................................................. 29

3.2. Tossicità Acuta STOT SE 1 .................................................................................................................................... 36

4. CLASSIFICAZIONE CLP-PERICOLI FISICI (P) - P1A E P1B ESPLOSIVI ...................................................................................39

4.1. Procedura di screening per evitare l’esecuzione di test sperimentali.................................................................... 40

4.2. Criteri di classificazione ....................................................................................................................................... 42

4.2.1. Esplosivi instabili - Divisioni ............................................................................................................................ 44

4.2.2. Esplosivi desensibilizzanti (no in Seveso) ......................................................................................................... 45

5. CLASSIFICAZIONE CLP-PERICOLI FISICI (P) - P2 GAS INFIAMMABILI ................................................................................46

5.1. Criteri di classificazione: ...................................................................................................................................... 46

5.2. Procedura di screening e test sperimentali .......................................................................................................... 49

5.2.1. Infiammabilità (norma ISO 10156) ................................................................................................................. 49

5.2.2. Piroforicità ..................................................................................................................................................... 53

5.2.3. Instabilità chimica .......................................................................................................................................... 53

6. CLASSIFICAZIONE CLP-PERICOLI FISICI (P) - P3A - P3B AEROSOL INFIAMMABILI .............................................................54

6.1. Criteri di classificazione ....................................................................................................................................... 54

7. CLASSIFICAZIONE CLP-PERICOLI FISICI (P) - P4 GAS COMBURENTI .................................................................................59

8. CLASSIFICAZIONE CLP-PERICOLI FISICI (P) - P5A-P5B-P5C LIQUIDI INFIAMMABILI ..........................................................61

9. CLASSIFICAZIONE CLP-PERICOLI FISICI (P)- P6A-P6B PEROSSIDI ORGANICI E MATERIE AUTOREATTIVE ...........................66

9.1. Perossidi organici ................................................................................................................................................ 66

9.1.1. Criteri di classificazione perossidi organici ...................................................................................................... 66

9.2. Sostanze o Miscele autoreattive .......................................................................................................................... 69

9.2.1. Criteri di classificazione degli auto-reattivi ..................................................................................................... 69

9.2.2. Criteri per il controllo della temperatura......................................................................................................... 70

10. CLASSIFICAZIONE CLP-PERICOLI FISICI (P) - P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI ..................................................................75

10.1. Criteri di classificazione ....................................................................................................................................... 75

11. CLASSIFICAZIONE CLP-PERICOLI FISICI (P) - P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI ..............................................................77

11.1. Criteri di classificazione ....................................................................................................................................... 77

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Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso

2

12. CLASSIFICAZIONE CLP-PERICOLI PER L’AMBIENTE (E) - SOSTANZE TOSSICHE PER L’AMBIENTE ACQUATICO AI FINI SEVESO

III-E1-E2.............................................................................................................................................................................80

12.1. Criteri di Classificazione delle sostanze ................................................................................................................ 82

12.2. Criteri di classificazione delle miscele .................................................................................................................. 84

12.2.1. Classificazione della miscela quando esistono dati di tossicità sulla miscela in quanto tale .............................. 85

12.2.2. Classificazione delle miscele quando non esistono dati di tossicità sulla miscela in quanto tale: principi ponte. 86

12.2.3. Classificazione delle miscele quando esistono dati su tutti i componenti della miscela o su alcuni di essi: formula

di additività ............................................................................................................................................................ 86

12.2.4. Metodo della somma ..................................................................................................................................... 87

12.2.5. Confronto tossicità nell’ambiente acquatico tra CLP e la SEVESO .................................................................... 88

12.2.6. Indicazioni per un protocollo sperimentale di classificazione dell’ecotossicità conforme ai criteri CLP .............. 90

13. CLASSIFICAZIONE CLP-ALTRI PERICOLI (O)-O1-EUH014 .................................................................................................93

13.1. Possibile approccio…. .......................................................................................................................................... 93

14. CLASSIFICAZIONE CLP-ALTRI PERICOLI (O)-O2-WATER-REACT .......................................................................................95

14.1. Criteri di classificazione ....................................................................................................................................... 95

14.2. Confronto tra test A.12 (CLP) e Test N.5 EU (GHS) ............................................................................................... 96

15. CLASSIFICAZIONE CLP-ALTRI PERICOLI (O)-O3-EUH029 .................................................................................................98

15.1. Possibile approccio…. .......................................................................................................................................... 98

APPENDICE 1: Elenco aggiornamenti per l’Adeguamento al Progresso Tecnico (ATP) del Regolamento CLP. ..................... 100

APPENDICE 2: Elenco aggiornamenti per l’Adeguamento al Progresso Tecnico (ATP) del Regolamento 440/2008 (Metodi

sperimentali CLP). ........................................................................................................................................................... 107

APPENDICE N.3 Note sul database C&L (Inventario delle classificazioni) e sulle classificazioni riportate. ........................... 120

BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................................................................. 141

NOTE ............................................................................................................................................................................... 142

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Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso

3

1. ACRONIMI E NORMATIVA NELLA LINEA GUIDA

1.1. Acronimi

SIGLA SIGNIFICATO

CLP Classification, Labelling and Packaging – Regolamento (CE) N. 1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura

e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose

EC50 Effective concentration: si intende la concentrazione di una sostanza tossica in grado di produrre, per un

determinato tempo di trattamento (ad esempio 4, 12, 24, 48, 96 ore), un'incidenza pari al 50% dell'effetto scelto

sugli organismi utilizzati in prova (ratti, conigli, ecc.)

ECHA European CHemicals Agency - Agenzia Europea delle sostanze Chimiche

ErC50 Concentrazione a cui viene inibita del 50% il tasso di crescita algale

BCF Il termine bioconcentrazione si riferisce all'assorbimento di una sostanza dal mezzo circostante (di solito acqua) in

maniera tale che le concentrazioni della sostanza nei tessuti dell'organismo (formati in gran parte di acqua)

diventano più alte di quelle presenti nell'ambiente circostante.

Perciò possiamo definire il fattore di bioconcentrazione (BCF) come il rapporto tra la concentrazione nell'organismo

e quella nel mezzo circostante. Il BCF sarà tanto più alto quanto maggiore è la costante di assorbimento e quanto

minore è la costante di rilascio. Naturalmente per ogni dato tossico il BCF varia da specie a specie, mentre

all'interno di ogni specie il BCF è diverso per ogni diversa sostanza assorbita.

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals - è il Sistema armonizzato a livello

mondiale di classificazione, etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose, messo a punto dall’UNECE ed

essendo un sistema proposto dalle Nazioni Unite, non ha valore normativo diretto.

GLP Good Laboratory Practive (Buone Pratiche di Laboratorio-BPL) è un approccio di tipo gestionale delle attività di

laboratorio che coinvolge i processi organizzativi e la conduzione degli studi di laboratorio, di come sono

programmati, condotti, controllati, registrati e riportati. Per ritrovare i centri di saggio certificati per le varie prove si

rimanda al seguente link:

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3677&area=buona pratica

laboratorio&menu=certificazione.

LC50 Lethal Concentration: è la concentrazione che provoca la morte del 50% degli organismi utilizzati in prova dopo

periodi di tempo specifici.

LD50 Lethal Dose: è la quantità di sostanza tossica che effettivamente entra nell'organismo (si distingue per tipologia,

cioè per via orale, per iniezione, ecc.) in grado di provocare la morte del 50% degli organismi utilizzati in prova. In

altre parole, se l'effetto del tossico considerato è la morte dei soggetti esposti, si ha la cosiddetta Dose Letale (LD

in inglese), rapportata a zero, 50 o 100. Si ha una DL50 quando la metà degli esposti muore. Questo valore

percentuale di dose letale è il più utilizzato ed ha il più alto numero di riferimenti nella letteratura scientifica

NOAEL No Observed Adverse Effect Level - "Il livello di esposizione più alto presso cui non ci sono incrementi

biologicamente o statisticamente significativi nella frequenza o nella severità degli effetti avversi tra la popolazione

esposta ed il suo appropriato controllo. Alcuni effetti possono essere osservati a questo livello, ma non sono

considerati avversi o precursori di effetti avversi".

NOEC No Observed Effect Concentration - Massima concentrazione senza effetti significativi

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo

economico

QSAR Quantitative structure-activity relationship - relazione quantitativa struttura-attività a cui talvolta ci si riferisce

anche mediante il termine relazione quantitativa struttura-proprietà (QSPR), è una relazione matematica che

esprime quantitativamente l'attività biologica di una sostanza in funzione di determinate caratteristiche chimico-

fisiche o strutturali della molecola (ad esempio polarità, ingombro sterico, differenza di energia tra gli orbitali di

frontiera).

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4

SIGLA SIGNIFICATO

REACH Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals – Regolamento (CE) N. 1907/2006 concernente la

registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche

UN-MTC Manual of Tests and Criteria - Manuale dei test e dei criteri delle Nazioni Unite

UN RTDG Recommendations on the Transport of Dangerous Goods – Raccomandazioni sul trasporto delle merci pericolose

delle Nazioni Unite

WR Water Reactive - Reagisce a contatto con l'acqua

Tabella 1 - Acronimi e loro significato

1.2. Normativa citata nella linea guida

✓ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga

alcune direttive;

✓ Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 , sul controllo del pericolo di

incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva

96/82/CE del Consiglio;

✓ Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle

sostanze chimiche;

✓ Regolamento (CE) N. 440/2008 della commissione del 30 maggio 2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi

del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la

valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)1

✓ Regolamento 16 dicembre 2008 n. 1272/20082 del Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea relativo

alla classificazione, etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive

67/548/Cee e 1999/45/Ce e che reca modifica al regolamento (Ce) n. 19707/2006 come integrato e modificato

dai successivi adeguamenti al processo tecnico (ATP).

✓ Regolamento (UE) N. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della

direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

✓ D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105 attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidente

rilevanti connessi con sostanze pericolose.

1 Per i vari ATP del Regolamento 440/2008 relativo ai metodi sperimentali vedi Appendice 2 2 Per i vari ATP del Regolamento 1272/2008 vedi Appendice 1

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5

2. PREMESSE

Le sostanze e le miscele ai fini della normativa Seveso devono essere classificate secondo i principi del Reg. (CE) n.

1272/2008 (CLP) del parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura

e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che abroga le precedenti direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica

il Reg. (CE) N. 1907/2006 (REACH).

Nelle note 1 e 2 dell’Allegato1 del D.Lgs. 105/2015 – decreto di attuazione della direttiva Seveso III relativa al controllo del

pericolo di incidente rilevante connessi con sostanze pericolose - viene esplicitato che:

− Le sostanze e le miscele sono classificate ai sensi del Reg. (CE) n. 1272/2008.

− Le miscele sono assimilate alle sostanze pure, purché rientrino nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle

loro proprietà nel Reg. (CE) n. 1272/2008 nella nota 1, o nel suo ultimo adeguamento al progresso tecnico, a meno

che non sia specificata la composizione in percentuale o non sia fornita un'altra descrizione.

Per completezza si riportano di seguito le definizioni riportate all’art. 2 del Reg. CLP rispettivamente ai commi 7 e 8:

− sostanza: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento

di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal

procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della

sostanza o modificarne la composizione

− miscela: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze.

Secondo la normativa Seveso i rifiuti rientrano nei calcoli di assoggettabilità in base a quanto previsto dalla nota 5

dell’Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015:

le sostanze pericolose che non sono comprese nel Reg. (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono

trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento,

proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria

o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell'ambito di applicazione del presente decreto.3

Per la classificazione dei rifiuti ai fini Seveso si applicano i principi del CLP e se ciò non fosse possibile, si potrebbe ricorrere

ad altre informazioni disponibili.

Per la classificazione CLP delle sostanze e miscele, l’ECHA (European Chemical Agency) ha reso disponibile una guida che

costituisce un documento tecnico e scientifico esauriente sull’applicazione del Reg. CLP e che ha l’obiettivo è di fornire

orientamenti particolareggiati sull’applicazione dei criteri CLP per quel che riguarda i pericoli fisici, per la salute e per

l’ambiente. La versione considerata nella stesura del seguente documento è la revisione 5.0 del Luglio 2017. Eventuali

aggiornamenti saranno disponibili al link:

https://echa.europa.eu/it/guidance-documents/guidance-on-clp

Inoltre, si possono trovare informazioni utili per le classificazioni CLP relative a casi particolari sui seguenti siti:

- nell’ambito dei lavori del Coordinamento RIR per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale (art. 11 D.lgs.

105/2015) sotto forma di documenti, risposte a quesiti e linee guida al seguente link

https://www.minambiente.it/pagina/coordinamento-luniforme-applicazione-sul-territorio-nazionale-art-11-

dlgs-1052015

- nelle Q&A del Seveso Expert Group (SEG) al link Il link dove ritrovare le versioni aggiornate è il seguente

https://ec.europa.eu/environment/seveso/index.htm, cliccando “public CIRCABC interest group” e “biblioteca”.

3 Nella “Question and Answer” 01/03/2016 – 7.1.3 Specific substances ref 022 sulla Direttiva Seveso III alla domanda “Does the Directive cover waste?” viene risposto “Yes; Note 5 to Annex I of the Seveso III-Directive makes reference to Regulation (EC) N.1272/2008 and mentions waste explicitly. Therefore, waste is treated on the basis of its properties as a mixture. It is the obligation of an operator to define the classification of this mixture. If the classification cannot be carried out by the procedures under Regulation (EC) N.1272/2008; other relevant sources of information may be used, e.g. information concerning the origin of the waste, practical experience, testing, transport classification or classification according to the European waste legislation”.

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6

La “biblioteca” contiene numerosi documenti relativi alla direttiva Seveso, tra cui documenti di informazione e

orientamento, studi e relazioni correlati, documentazione di seminari, nonché collegamenti alle autorità nazionali e altri

siti Web utili. L’ultima versione delle Q&A (attualmente aggiornata a marzo 2018) può essere consultata cliccando su 02

Guidance and information documents .

Nel presente documento vengono considerate solo le classi e categorie di pericolo della classificazione di sostanze e/o

miscele secondo i criteri CLP che rientrano negli adempimenti della Direttiva Seveso, per ulteriori approfondimenti si

rimanda al Regolamento CLP e alle linee guida ECHA per l’applicazione dei criteri CLP nelle versioni aggiornate.

Le Schede Dati di Sicurezza sono uno strumento indispensabile per la verifica della corretta classificazione delle sostanze

e delle miscele ai sensi del CLP, per un approfondimento dei criteri di valutazione delle stesse si rimanda alla check-list

della Regione Lombardia4 e agli orientamenti ECHA5 sulla compilazione delle SDS. Nel caso si riscontrino problematiche

nelle SDS, si ricorda che in Lombardia l’Autorità competente per i controlli è l’ATS (Agenzia della Tutela della Salute).

2.1. Categorie Seveso e indicazioni di pericolo H del regolamento CLP

Nella sottostante tabella vengono riportate le categorie previste dal D.Lgs. 105/2015, le classi di pericolo (per la salute,

pericoli fisici e per l’ambiente ed altri tipi di pericolo) e le specifiche indicazioni di pericolo (H statement):

Categorie Seveso Classe di pericolo CLP Indicazioni di

pericolo CLP Note allegato 1 D.Lgs. 105/2015

H1

TOSSICITA' ACUTA

Tossicità Acuta 1

(tutte le vie di

esposizione)

H300, H310,

H330

H2

TOSSICITA' ACUTA

− Categoria 2, tutte le

vie di esposizione;

− Categoria 3,

esposizione per

inalazione (cfr. nota 7)

H300, H310,

H330, (H301)

H331

Nota 7: le sostanze pericolose con tossicità acuta

che ricadono nella categoria 3, per via orale

(H301) rientrano nella voce H2 TOSSICITA‘ ACUTA

nei casi in cui non sia ricavabile una classificazione

di tossicità acuta per inalazione, né una

classificazione di tossicità acuta per via cutanea,

ad esempio per la mancanza di dati conclusivi

sulla tossicità per inalazione e per via cutanea.

H3

TOSSICITÀ

SPECIFICA PER

ORGANI

BERSAGLIO

Esposizione singola

STOT SE Categoria 1 H370

4 Decreto Regione Lombardia n.977 del 16/02/2016

5 https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/sds_en.pdf/01c29e23-2cbe-49c0-aca7-72f22e101e20

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7

Categorie Seveso Classe di pericolo CLP Indicazioni di

pericolo CLP Note allegato 1 D.Lgs. 105/2015

P1a

ESPLOSIVI

(nota 8)

− Esplosivi instabili,

oppure

− Esplosivi, divisione

1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6;

− Sostanze o miscele

aventi proprietà

esplosive in

conformità al metodo

A.14 del Reg.

440/2008 (nota 9) e

che non fanno parte

delle classi di pericolo

dei perossidi organici

e delle sostanze e

miscele autoreattive

H200, H201,

H202, H203,

H205

Nota 8: la classe di pericolo «Esplosivi»

comprende articoli esplosivi (cfr. l'allegato I,

sezione 2.1, del Reg. (CE) n.1272/2008). Se la

quantità della sostanza o della miscela esplosiva

contenuta nell'articolo è nota, tale quantità è

considerata ai fini del presente decreto. Se la

quantità della sostanza o della miscela esplosiva

contenuta nell'articolo non è nota, l'intero

articolo è considerato esplosivo ai fini del

presente decreto

Nota 9: è necessario effettuare prove delle

proprietà esplosive delle sostanze e miscele solo

se la procedura di screening di cui all'appendice 6,

parte 3, delle raccomandazioni delle Nazioni

Unite sui trasporti di merci pericolose, Manuale

delle prove e dei criteri (Manuale delle prove e dei

criteri delle Nazioni Unite) stabilisce che la

sostanza o miscela può avere proprietà esplosive.

P1b

ESPLOSIVI

(nota 8)

Esplosivi divisione 1.4

(nota 10) H204

Nota 8: la classe di pericolo «Esplosivi»

comprende articoli esplosivi (cfr. l'allegato I,

sezione 2.1, del Reg. (CE) n.1272/2008). Se la

quantità della sostanza o della miscela esplosiva

contenuta nell'articolo è nota, tale quantità è

considerata ai fini del presente decreto. Se la

quantità della sostanza o della miscela esplosiva

contenuta nell'articolo non è nota, l'intero

articolo è considerato esplosivo ai fini del

presente decreto.

Nota 10: gli esplosivi della divisione 1.4 non

imballati o rimballati sono assegnati alla categoria

P1a, tranne ove sia dimostrato che il pericolo

corrisponde sempre alla divisione 1.4 ai sensi del

Reg. (CE) n. 1272/2008.

P2

GAS

INFIAMMABILI

Gas infiammabili

categoria 1 e 2 H220, H221

P3a

AEROSOL

INFIAMMABILI

(nota 11.1)

Aerosol «infiammabili»

delle categorie 1 o 2,

non contenenti gas

infiammabili di

categoria 1 o 2 né liquidi

infiammabili di

categoria 1

H222, H223

Nota 11.1: gli aerosol infiammabili sono

classificati sulla base del D.P.R. n. 741 del 21 luglio

1982 emanato in attuazione della direttiva

75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975,

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati

membri relative agli aerosol (Direttiva sui

generatori aerosol). Gli aerosol «estremamente

infiammabili» e «infiammabili» di cui alla direttiva

75/324/CEE corrispondono agli aerosol

infiammabili, rispettivamente, della categoria 1 o

2 del regolamento (CE) n. 1272/2008.

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8

Categorie Seveso Classe di pericolo CLP Indicazioni di

pericolo CLP Note allegato 1 D.Lgs. 105/2015

P3b

AEROSOL

INFIAMMABILI

(nota 11.1)

Aerosol «infiammabili»

delle categorie 1 o 2,

non contenenti gas

infiammabili di

categoria 1 o 2 né liquidi

infiammabili di

categoria 1 (nota 11.2)

H222, H223

Nota 11.1: gli aerosol infiammabili sono

classificati sulla base del D.P.R. n. 741 del 21 luglio

1982 emanato in attuazione della direttiva

75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975,

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati

membri relative agli aerosol (Direttiva sui

generatori aerosol). Gli aerosol «estremamente

infiammabili» e «infiammabili» di cui alla direttiva

75/324/CEE corrispondono agli aerosol

infiammabili, rispettivamente, della categoria 1 o

2 del Reg. (CE) n. 1272/2008

Nota 11.2: per poter rientrare in questa categoria

occorre documentare che il generatore aerosol

non contiene né gas infiammabili della categoria

1 o 2 né liquidi infiammabili della categoria 1.

P4

GAS COMBURENTI

Gas comburenti

categoria 1 H270

P5a

LIQUIDI

INFIAMMABILI

− Liquidi infiammabili,

categoria 1, oppure

− Liquidi infiammabili di

categoria 2 o 3

mantenuti a una

temperatura

superiore al loro

punto di ebollizione,

oppure

− Altri liquidi con punto

di infiammabilità ≤

60°C, mantenuti a una

temperatura

superiore al loro

punto di ebollizione

(cfr. nota 12)

H224, H225,

H226

Nota 12: secondo l'allegato I, paragrafo 2.6.4.5,

del Reg. (CE) n.1272/2008, non è necessario

classificare nella categoria 3 i liquidi con un punto

di infiammabilità superiore a 35 °C se sono stati

ottenuti risultati negativi nel test di

mantenimento della combustione L.2, parte III,

sezione 32 del Manuale delle prove e dei criteri

delle Nazioni Unite. Questo criterio non vale però

in condizioni di temperatura o pressione elevate

e pertanto tali liquidi sono classificati in questa

categoria.

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9

Categorie Seveso Classe di pericolo CLP Indicazioni di

pericolo CLP Note allegato 1 D.Lgs. 105/2015

P5b

LIQUIDI

INFIAMMABILI

− Liquidi infiammabili di

categoria 2 o 3

qualora particolari

condizioni di

utilizzazione, come la

forte pressione o

l'elevata temperatura,

possano comportare il

pericolo di incidenti

rilevanti, oppure

− Altri liquidi con punto

di infiammabilità ≤

60°C qualora

particolari condizioni

di utilizzazione, come

la forte pressione o

l'elevata temperatura,

comportare il pericolo

di incidenti rilevanti

(nota 12)

H225, H226

Nota 12: secondo l'allegato I, paragrafo 2.6.4.5,

del regolamento (CE) n.1272/2008, non è

necessario classificare nella categoria 3 i liquidi

con un punto di infiammabilità superiore a 35°C

se sono stati ottenuti risultati negativi nel test di

mantenimento della combustione L.2, parte III,

sezione 32 del Manuale delle prove e dei criteri

delle Nazioni Unite. Questo criterio non vale però

in condizioni di temperatura o pressione elevate

e pertanto tali liquidi sono classificati in questa

categoria.

P5c

LIQUIDI

INFIAMMABILI

Liquidi infiammabili, di

categorie 2 o 3, non

compresi in P5a e P5b

H225, H226

P6a

SOSTANZE E

MISCELE

AUTOREATTIVE E

PEROSSIDI

ORGANICI

Sostanze e miscele

autoreattive, tipo A o B,

oppure Perossidi

organici, tipo A o B

H240, H241

P6b

SOSTANZE E

MISCELE

AUTOREATTIVE E

PEROSSIDI

ORGANICI

Sostanze e miscele

autoreattive, tipo C, D,E

o F, oppure Perossidi

organici, tipo C, D, E o F

H242

P7

LIQUIDI E SOLIDI

PIROFORICI

− Liquidi piroforici

categoria 1

− Solidi piroforici,

categoria 1

H250

P8

LIQUIDI E SOLIDI

COMBURENTI

− Liquidi comburenti,

categoria 1, 2 o 3,

oppure

− Solidi comburenti,

categoria 1, 2 o 3

H271, H272

E1

PERICOLOSO PER

L’AMBIENTE

ACQUATICO

categoria di tossicità

acuta 1 o di tossicità

cronica 1

H400, H410

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10

Categorie Seveso Classe di pericolo CLP Indicazioni di

pericolo CLP Note allegato 1 D.Lgs. 105/2015

E2

PERICOLOSO PER

L’AMBIENTE

ACQUATICO

Tossicità cronica 2 H411

O1

SOSTANZE O

MISCELE CON

L’INDICAZIONE DI

EUH014

EUH014

(supplementar

e)

O2

SOSTANZE E

MISCELE CHE, A

CONTATTO CON

L'ACQUA,

LIBERANO GAS

INFIAMMABILI,

CATEGORIA 1

Water-React. 1 H260

O3

SOSTANZE O

MISCELE CON

L’INDICAZIONE DI

EUH029

EUH029

(supplementar

e)

Tabella 2 - Categorie Seveso III e Indicazioni di Pericolo H del Regolamento CLP

Si sottolinea che la stessa indicazione di pericolo può avere codici di classe e categorie di pericolo diverse come ad esempio:

- H250 Liq. Pyr. 1 e H250 Sol. Pyr. 1;

- H242 Org. Perox. CD e H242 Self-react. CD.

2.2. Rifiuti e verifica di assoggettabilità alla normativa Seveso

I RIFIUTI, ai fini della verifica di assoggettabilità alla normativa Seveso, sono considerati miscele e la loro classificazione

deve essere effettuata secondo i principi del CLP.

Dobbiamo considerare che i criteri di classificazione per l’attribuzione delle classi di pericolo HP (Hazardous Properties)

dei rifiuti, previsti dal Regolamento 1357/2014/UE, fanno riferimento alle indicazioni di pericolo H (Hazardous Statements)

del CLP ma hanno criteri e modalità di calcolo differenti rispetto alla classificazione delle miscele nel CLP ed è per questo

motivo che si possono ottenere risultati molto diversi.

Per meglio spiegare tale concetto risultano particolarmente significativi i seguenti esempi:

• Un rifiuto è classificato HP5 “Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione” se è

presente una sostanza “STOT SE 1 H370” pari all’1% di concentrazione mentre lo stesso non rientra nel campo di

applicazione della Seveso come categoria H3 perché per classificare una miscela “STOT SE 1 H370” per il

Regolamento CLP è necessaria una concentrazione ≥10%;

• Un rifiuto è classificato HP6 “tossico” quando contiene lo 0,1%m/m di una sostanza X classificata come “H300 Acute

Tox. 1 (oral)” ma potrebbe non essere classificato come una miscela tossica “H300 Acute Tox. 1 (oral)” ai sensi del

CLP, dato che in questo caso, applicandosi criteri diversi, la concentrazione della sostanza X potrebbe essere

diversa.

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11

• Per classificare un rifiuto HP14 “ecotossico”, sono utilizzate le formule di calcolo previste dal Regolamento

997/2017/UE che sono diverse rispetto a quelle del metodo della somma previste dal Reg. CLP.

Infatti, in base al Regolamento 997/2017/UE, vigente dal 5 luglio 2018 sono classificati rifiuti pericolosi di tipo HP14

quelli che soddisfano una delle seguenti condizioni6:

o Quelli che contengono una sostanza classificata come sostanza che riduce lo strato di ozono con

indicazione di pericolo H420 conformemente al Reg. (CE) n. 1272/2008 , se la concentrazione di tale

sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione di 0,1 %

[c(H420) ≥ 0,1 %]

o Quelli che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità acuta per l'ambiente

acquatico con indicazione di pericolo H400 conformemente al Reg. (CE) n. 1272/2008, se la somma delle

concentrazioni di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. A tali sostanze si

applica un valore soglia dello 0,1 %.

[Σ c (H400) ≥ 25 %]

o Quelli che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente

acquatico 1, 2 o 3 con l’indicazione di pericolo H410, H411 o H412 conformemente al Reg. (CE) n.

1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 1 (H410) moltiplicata per

100, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 2 (H411) moltiplicata

per 10, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 3 (H412), è pari o

superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un

valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411 o H412 si applica un valore soglia

dell'1 %.

[100 × Σc (H410) + 10 × Σc (H411) + Σc (H412) ≥ 25 %]

o Quelli che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente

acquatico 1, 2, 3 o 4 con l’indicazione di pericolo H410, H411, H412 o H413 conformemente al Reg. (CE) n.

1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate come sostanze con tossicità

cronica per l'ambiente acquatico è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze

classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice

H411, H412 o H413 si applica un valore soglia dell'1 %.

[Σ c H410 + Σ c H411 + Σ c H412 + Σ c H413 ≥ 25 %]

Come si osserva in base al Regolamento 997/2017/UE, non viene attribuita una classe o una categoria di ecotossicità

specifica (H400-H410-411-H412-H413), ma solo l’indicazione di HP14, mentre per la “sezione E – pericoli per l’ambiente”

dell’allegato 1 parte 1 del D.Lgs. 105/2015 è necessario considerare oltre la classe anche la categoria di pericolo in quanto

non tutte le indicazioni di pericolo H rientrano nel campo di applicazione della Seveso.

Risulta perciò indispensabile utilizzare le formule di calcolo previste dal CLP, e adoperare dove opportuno i fattori M, che

verranno illustrati in seguito nel capitolo per l’ecotossicità.

Nel caso si applichi un metodo sperimentale, se conforme ai criteri CLP, il risultato del metodo sperimentale, prevale sul

metodo di calcolo e distinguerà le classi e categorie di pericolo pertinenti per la Seveso (H400-H410-H411). Le indicazioni

pratiche sul protocollo sperimentale sono riporta nel capitolo riguardante l’ecotossicità.

6 dove: Σ = somma e c = concentrazioni delle sostanze.

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Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso

12

Risulta fondamentale la corretta classificazione dei rifiuti secondo i criteri CLP, da valutare caso per caso, per individuare

le categorie Seveso (H1, H2, H3, P1, ecc..) e i limiti di soglia da non superare per l’assoggettabilità alla Seveso.

2.3. Possibili corrispondenze tra classificazione ai sensi della direttiva 2008/98/CE e

della direttiva Seveso

IMPORTANTE: quanto riportato nella tabella 3 sottostante rappresenta solo un’indicazione di massima per possibili

corrispondenze tra la classificazione dei rifiuti e la classificazione ai sensi della direttiva Seveso.

I criteri previsti ai fini della classificazione dei rifiuti, come già detto in precedenza, non sono del tutto sovrapponibili ai criteri

CLP e pertanto non esiste una trasposizione diretta e univoca tra le caratteristiche di pericolo HP e le categorie Seveso.

Per questi motivi è necessario effettuare la valutazione caso per caso, anche per i rifiuti non pericolosi.

Caratteristiche di pericolo HP

Indicazioni di pericolo H (CLP) – Reg. 1357/2014/UE-

indicazioni EUH

Classe e categoria di pericolo (CLP)

Categoria Seveso

(D.Lgs. 105/2015)

HP1 «Esplosivo» H200 Unst. Expl. P1a

H201 Expl. 1.1 P1a

H202 Expl. 1.2 P1a

H203 Expl. 1.3 P1a

H204 Expl. 1.4 P1b (nota 10)

H240 Self-react. A P6a

H240 Org. Perox. A P6a

H241 Self-react. B P6a

H241 Org. Perox. B P6a

HP2«comburente» H270 Ox. Gas 1 P4

H271 Ox. Liq. 1 P8

H271 Ox. Sol. 1 P8

H272 Ox. Liq. 2 P8

H272 Ox. Liq. 3 P8

H272 Ox. Sol. 2 P8

H272 Ox. Sol. 3 P8

HP3«Infiammabile» H220 Flam. Gas 1 P2

H221 Flam. Gas 2 P2

H222 Aerosol 1 P3a/P3b (nota 11.1)

H223 Aerosol 2 P3a/P3b (nota 11.1-2)

H224 Flam. Liq. 1 P5a (nota 12)

H225 Flam. Liq. 2 P5a/P5b/P5c (nota 12)

H226 Flam. Liq. 3 P5a/P5b/P5c (nota 12)

H228 Flam. Sol. 1 -

H228 Flam. Sol. 2 -

H242 Self-react. CD P6b

H242 Self-react. EF P6b

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13

Caratteristiche di pericolo HP

Indicazioni di pericolo H (CLP) – Reg. 1357/2014/UE-

indicazioni EUH

Classe e categoria di pericolo (CLP)

Categoria Seveso

(D.Lgs. 105/2015)

H242 Org. Perox. CD P6b

H242 Org. Perox. EF P6b

H250 Pyr. Liq. 1 P7

H250 Pyr. Sol. 1 P7

H251 Self-heat.1 -

H252 Self-heat. 2 -

H260 Water-react. 1 O2

H261 Water-react. 2 -

H261 Water-react. 3 -

HP4 «Irritante – Irritazione cutanea e lesioni oculari»

H314 Skin corr. 1A -

H315 Skin irrit. 2 -

H318 Eye dam. 1 -

H319 Eye irrit. 2 -

H315+H319 Skin irrit. 2+ Eye irrit. 2

-

HP 5 «Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione”

H370 STOT SE 1 H3

H371 STOT SE 2 -

H335 STOT SE 3 -

H372 STOT RE 1 -

H373 STOT RE 2 -

H304 Asp. Tox. 1 -

HP 6 “Tossicità acuta”

H300 Acute Tox. 1 (oral) H1

H300 Acute Tox. 2 (oral) H2

H301 Acute Tox. 3 (oral) H2 (nota 7)

H302 Acute Tox. 4 (oral) -

H310 Acute Tox. 1 (dermal) H1

H310 Acute Tox. 2 (dermal) H2

H311 Acute Tox. 3 (dermal) -

H312 Acute Tox. 4 (dermal) -

H330 Acute Tox. 1 (inh.) H1

H330 Acute Tox. 2 (inh.) H2

H331 Acute Tox. 3 (inh.) H2

H332 Acute Tox. 4 (inh.) -

HP 7 “Cancerogeno” H350 Carc. 1A Voce nominale n.33

H350 Carc. 1B

H351 Carc. 2

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14

Caratteristiche di pericolo HP

Indicazioni di pericolo H (CLP) – Reg. 1357/2014/UE-

indicazioni EUH

Classe e categoria di pericolo (CLP)

Categoria Seveso

(D.Lgs. 105/2015)

HP8 “Corrosivo” H314 Skin Corr. 1A -

H314 Skin Corr. 1B -

H314 Skin Corr. 1C -

HP 9 “Infettivo”: - - -

HP 10”Tossico per la riproduzione”

H360 Repr. 1A -

H360 Repr. 1B -

H361 Repr. 2 -

HP 11 “Mutageno” H340 Muta. 1A -

H340 Muta. 1B -

H341 Muta. 2 -

HP 12 “Liberazione di gas a tossicità acuta”

EUH029 - O3

EUH031 - -

EUH032 - -

HP 13 “Sensibilizzante”

H317 Skin sens 1 -

H334 Resp. Sens1 -

HP 14 “Ecotossico” H400 Aquatic Acute 1 E1

H410 Aquatic Chronic 1 E1

H411 Aquatic Chronic 2 E2

H412 Aquatic Chronic 3 -

H413 Aquatic Chronic 4 -

H420 Ozone -

HP 15 “Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente”

H205 Pericolo di esplosione di massa in caso di incendio

P1a

EUH001 Esplosivo allo stato secco

-

EUH019 Può formare perossidi esplosivi

-

EUH044 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato

-

- EUH014 - O1

- - Divisione 1.5 P1a

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15

Caratteristiche di pericolo HP

Indicazioni di pericolo H (CLP) – Reg. 1357/2014/UE-

indicazioni EUH

Classe e categoria di pericolo (CLP)

Categoria Seveso

(D.Lgs. 105/2015)

- - Divisione 1.6 P1a

- - Sostanze o miscele aventi proprietà esplosive in conformità al metodo A.14 del Reg. n. 440/2008 (nota 9) e che non fanno parte delle classi di pericolo dei perossidi organici e delle sostanze e miscele autoreattive

P1a

Tabella 3 - Indicazioni di massima per possibili corrispondenze tra la classificazione dei rifiuti e la classificazione ai sensi

della direttiva Seveso

2.4. valutazione dei dati utilizzati per la classificazione con i criteri del “KLIMISCH

SCORE”7

Il Klimish Score è un metodo per valutare l’attendibilità dello studio sperimentale da cui è stato estrapolato il dato

tossicologico, ecotossicologico o chimico fisico.

Affidabilità, adeguatezza, pertinenza, quantità sono gli elementi da prendere in considerazione come riportato nella guida

ECHA “Presentazione del Peso dell’evidenza” e nella “Guida alle prescrizioni in materia di informazione e di sicurezza alla

valutazione della sicurezza chimica” capitolo R4. Riassumendo gli elementi da considerare sono:

A. L’affidabilità viene misurata in base alla qualità dello studio, al metodo utilizzato, alla presentazione dei risultati

e alla conclusione (ad esempio se è stato effettuato secondo i requisiti GLP - Buona prassi di laboratorio – se il

metodo sperimentale utilizzato è conforme alle metodiche OECD o altri metodi riconosciuti a livello

internazionale, dall’anno in cui è stato eseguito lo studio, in quale rivista è stato pubblicato);

B. La pertinenza include la misura in cui i dati e le prove sono appropriati per l’identificazione di un particolare

pericolo o caratterizzazione del rischio (ad esempio che per il calcolo della tossicità acuta sia stato determinato il

valore di LC50 e non il NOAEL che è un valore di tossicità cronica);

C. L’adeguatezza rappresenta sostanzialmente l’utilità delle informazioni ai fini della valutazione dei pericoli e dei

rischi;

D. La quantità, cioè più studi che portano alle stesse conclusioni e forniscono un’evidenza della prova.

Generalmente, soltanto gli studi con punteggi Klimisch Score di 1 o 2 possono essere utilizzati da soli per coprire un

endpoint (cioè la caratteristica tossicologica, chimico/fisica misurata ad esempio DL50, tensione di vapore).

7 Il metodo Klimisch è stato proposto da HJ Klimisch, M. Andreae e U. Tillmann della società BASF chimica nel 1997 in un articolo intitolato “un approccio sistematico per la valutazione delle qualità tossicologiche ed eco tossicologiche sperimentale di dati” che è stato pubblicato in Regulatory Toxicology and Pharmacology.

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16

Tuttavia, studi con punteggi Klimisch Score 3 e 4 possono ancora essere utilizzati come supporto a studi o come parte di

una forza probante dei dati.

Punteggio Descrizione Dettagli

1

Affidabile

senza

restrizioni

Ciò include studi o dati provenienti dalla letteratura o relazioni che sono state effettuate

o generati in base alle linee guida di prova generalmente vigenti e/o accettati a livello

internazionale (preferibilmente eseguiti secondo GLP), o in cui i parametri di prova

documentati sono basati su una specifica (nazionale) test di guida (preferibilmente

eseguiti secondo GLP), o in cui tutti i parametri descritti sono strettamente

correlati/paragonabile ad un metodo di guida.

2 Affidabile con

restrizioni

Ciò include studi o dati provenienti dalla letteratura, dalle relazioni (la maggior parte non

eseguite in conformità alle GLP), in cui i parametri di prova documentati non sono

totalmente conformi alle linee guida di test specifici, ma sono sufficienti per accettare i

dati o in cui le indagini vengono descritte ma non sono state eseguite in conformità ad

una linea guida specifica, ma che sono comunque sono ben documentate e

scientificamente accettabili

3 Non

attendibile

Ciò include studi o dati provenienti dalla letteratura/relazioni in cui ci sono interferenze

tra il sistema di misura e la sostanza di prova o in cui sono stati usati sistemi di

organismi/test che non sono pertinenti in relazione all'esposizione (ad esempio, i percorsi

non logici di applicazione) o che sono stati eseguiti o generati secondo un metodo che

non è accettabile, la documentazione di cui non è sufficiente per una valutazione e che

non è convincente per un giudizio esperto.

4 Non

attribuibile

Ciò include studi o dati provenienti dalla letteratura, che non danno sufficienti dettagli

sperimentali e che sono elencate solo in brevi riassunti o letteratura secondaria (libri,

riviste, ecc.)

Tabella 4 - Punteggi attribuibili secondo il metodo Klimisch Score

Il problema nell’acquisizione del dato sperimentale è quello di valutarne l’attendibilità.

È necessario acquisire almeno8 le seguenti informazioni:

1) Purezza della sostanza studiata;

2) Data di esecuzione dello studio;

3) Riferimenti alla pubblicazione dello studio;

4) Linee guida seguite;

5) Se effettuato in GLP o no;

6) Risultato e relativa classificazione e/o conclusione;

7) Breve Summary dello studio.

Ulteriori informazioni di maggiore dettaglio per la valutazione del dato tossicologico sono le seguenti:

▪ definizione dell’identità della sostanza sottoposta a test: definizione delle impurezze, della sua stabilità, la presenza

di isomeri;

▪ stato fisico (solido, liquido, vapore, gas, polveri e nebbie);

▪ dimensione granulometrica e sua distribuzione (in particolare per la via inalatoria di esposizione);

▪ tipologia di cavia e sesso (i due generi possono avere sensibilità diversa);

▪ presenza del campione di controllo dove opportuno;

8 Solo il Test Report completo redatto secondo le corrispondenti linee guida OECD permette una valutazione approfondita da parte di esperti.

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Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso

17

▪ % superficie esposta (nel caso della via dermica 10%);

▪ scelta delle dosi da testare;

▪ modalità di somministrazione;

▪ tempo di osservazione post-somministrazione (deve essere 14 giorni);

▪ approccio statistico, linee guida seguita, se eseguito in GPL, fonte;

▪ nel caso di READ-ACROSS, non basta la presenza dello stesso gruppo funzionale, anche il Peso Molecolare, la

presenza di altri gruppi funzionali, e le proprietà chimico fisiche devono essere simili (può cambiare l’assorbimento

la distribuzione, il metabolismo, l’eliminazione, ecc)9.

Per la valutazione dello studio ecotossicologico le informazioni di maggiore dettaglio per la valutazione della qualità del

dato sono le seguenti:

▪ identificazione della sostanza sottoposta al test sperimentale;

▪ purezza:

▪ Per i metodi QSAR e/o di calcolo i riferimenti;

▪ La specie;

▪ il media (soluzione in cui viene eseguito il saggio);

▪ il tipo di test (static, semistatic, flowthrow);

▪ campione di controllo;

▪ le linee guida;

▪ Se effettuate in GLP;

▪ Le condizioni del test;

Esistono degli strumenti a supporto della valutazione del dato tossicologico ed ecotossicologico:

✓ ToxRTool - Toxicological data Reliability Assessment Tool

Disponibile al link:

https://ec.europa.eu/jrc/en/scientific-tool/toxrtool-toxicological-data-reliability-assessment-tool

Elaborato dal JOINT RESEARCH CENTRE Directorate F - Health, Consumers and Reference Materials Chemical Safety

and Alternative Methods European Union Reference Laboratory for alternatives to animal testing (EURL ECVAM).

Lo strumento basato sul software "ToxRTool" (strumento di valutazione dell'affidabilità dei dati tossicologici) fornisce

criteri e linee guida complete per la valutazione della qualità intrinseca dei dati tossicologici, rendendo così il processo

decisionale di assegnazione di categorie di affidabilità più trasparenti e armonizzate.

ToxRTool consiste di due parti, una per valutare in vivo e una per valutare dati in vitro. Il risultato principale dello

strumento è l'assegnazione delle categorie Klimisch 1, 2 o 3 (Klimisch et al., 1997). Inoltre, lo strumento offre la

possibilità di assegnare una categoria Klimisch in base al giudizio personale.

✓ CRED: CRITERIA FOR REPORTING AND EVALUATING ECOTOXICITY DATA

Un ulteriore strumento “CRED”10 utile per la valutazione degli studi tossicologici in vivo e in vitro ed ecotossicologici, è

disponibile, sul sito:

http://www.scirap.org/

9 Utilizzare il Quadro di Valutazione del Read‑Across dell'ECHA per verificare la solidità dell'adattamento con il read‑across eseguito. RAAF (The Read-across assessment framework) Per approfondimenti ; https://echa.europa.eu/it/support/registration/how-to-avoid-unnecessary-testing-on-animals/grouping-of-substances-and-read-across) 10 CRED: criteria for reporting and evaluating ecotoxicity data caroline t.a. moermond,robert kase, muris korkaric,and marlene ågerstrand environmental toxicology and chemistry, vol. 35, no. 5, pp. 1297–1309, 2016

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Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso

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SciRAP (Science in Risk Assessment and Policy) è una collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Ambientali e Chimica

Analitica (ACES), l'Università di Stoccolma e l'Istituto di Medicina Ambientale (IMM), Karolinska Institutet. SciRAP mette

a disposizione una risorsa di reporting e valutazione, basata sul web sviluppata per facilitare e aumentare l'uso di studi

di tossicità accademica ed ecotossicità nella valutazione normativa delle sostanze chimiche. È possibile valutare

l’affidabilità, e la rilevanza degli studi tossicologici in vivo, in vitro ed ecotossicologici, con una check-list scaricabile in

foglio excel.

Il TOXRTool per gli studi in vivo, per la valutazione del Klimisch Score, è più facilmente applicabile per le informazioni

normalmente disponibili sul dossier di ECHA e per il fatto che il criterio valutativo del punteggio attribuito tramite

“CRED ” deve essere condiviso. Sicuramente è un approccio ancora più cautelativo rispetto ToxRTool

(http://www.scirap.org/Upload/Documents/SciRAP%20webinar%20CRED.pdf)

Di seguito si riportano alcune tra le possibili fonti di dati e informazioni per dati chimico/fisici, ecotossicologici:

− ECHA (http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory) (Classificazioni nel database C&L);

− http://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals (Valutazioni CoRAP, Risk Assessment vecchie Legislazioni);

− Echemportal (http://www.echemportal.org/echemportal/index?pageID=0&request_locale=en) (dati tossicologici);

− Gestisdatabease

http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templates$fn=default.htm$vid=gestiseng:sdbeng$3.0 (Classificazioni e dati tossicologici);

− Toxnet http://toxnet.nlm.nih.gov/ (informazioni tossicologiche);

− INERIS http://www.ineris.fr/substances/fr/ (dati tossicologici);

− http://www.ecetoc.org/publications (dati tossicologici).

Ulteriori riferimenti (soprattutto organizzazioni internazionali):

− European Chemicals Bureau: http://ecb.jrc.it/

− Joint Research Centre: http://www.jrc.org/

− CIRC/IARC: http://monographs.iarc.fr/

− OMS: www.who.int/home/reports.html

− US-EPA - access to the Federal Register: www.epa.gov

− US- EPA data bank: http://www.epa.gov/iriswebp/iris/index.html

− ATSDR data bank: www.cdc.gov

− TERA data bank: www.tera.org/iter

− HSDB data bank: https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB

− http://www.syrres.com/esc/default.htm

− US- EPA data bank ecotoxicological: https://cfpub.epa.gov/ecotox/

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Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso

19

PERIC

OLI

PER L

A S

ALUTE

3. CLASSIFICAZIONE CLP-PERICOLI PER LA SALUTE (H) - SOSTANZE TOSSICHE AI

FINI SEVESO - ACUTE TOX.

Per tossicità acuta s'intende la proprietà di una sostanza o miscela di produrre effetti nocivi gravi (ossia, mortalità) che si

manifestano in seguito a un'unica o breve esposizione per via orale, cutanea o inalatoria11.

Ci sono due classi di pericolo per la tossicità acuta:

a) Tossicità acuta;

b) STOT-SE (Tossicità Specifica Organo Bersaglio – Esposizione Singola).

Queste classi sono indipendenti l’una dall’altra ed entrambe possono essere assegnate ad una sostanza o una miscela se i

rispettivi criteri vengono soddisfatti. Tuttavia, si dovrebbe prestare attenzione a non assegnare una doppia classificazione

per lo stesso effetto dove sono soddisfatti i criteri per entrambe le classi. Ad esempio:

− se è solo tossica per il fegato la sostanza/miscela ha una tossicità specifica per organo bersaglio e non tossicità

acuta generica che non causa la morte;

− se invece oltre al fegato la sostanza/miscela ha una tossicità per altri organi o a livello sistemico, che provoca la

morte, allora oltre ad avere una tossicità organo bersaglio ha anche una tossicità acuta generica → in questo

caso la classe più appropriata da assegnare è quella con il pericolo più grave (morte).

La classificazione di tossicità acuta è generalmente assegnata sulla base di letalità evidenti (ad esempio un valore di

LD50/LC50), o, dove la quantità di sostanza che può causare letalità può essere determinata da tossicità evidente (ad

esempio dalla procedura a dose fissa12).

Per tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola – STOT SE) s'intende la proprietà di una sostanza o miscela

di produrre effetti tossici non letali su organi bersaglio dopo un'unica esposizione. Sono compresi tutti gli effetti significativi

per la salute che possono alterare la funzione, reversibili o irreversibili, immediati e/o ritardati e non trattati in maniera

specifica nelle sezioni da 3.1 a 3.7 CLP (tossicità acuta, corrosione ed irritazione della pelle, gravi lesioni oculari/irritazione

oculare, Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle, mutagenicità sulle cellule germinali, cancerogenicità, tossicità

per la riproduzione, tossicità in caso di aspirazione (cfr. anche il punto 3.8.1.6)

La STOT-SE dovrebbe essere considerata dove c'è chiara evidenza di tossicità di un organo specifico, soprattutto quando

è osservato in assenza di letalità.

✓ Nella tabella 5 si riporta il confronto tra il Reg. CLP e la normativa Seveso in merito alla tossicità acuta. Come si può notare

la classe di pericolo «Tossicità acuta» è differenziata in base alla via espositiva in:

11 Le sostanze possono essere classificate in una delle quattro categorie di pericolo basate sulla tossicità acuta per via orale, cutanea o

inalatoria in base ai criteri numerici soglia indicati nella tabella sottostante. I valori di tossicità acuta sono espressi in valori (approssimati)

di DL50 (orale, cutanea) o CL50 (inalazione) o in stime della tossicità acuta (STA). Se alcuni metodi in vivo determinano direttamente i valori

di DL50/CL50, altri metodi in vivo più recenti (che usano meno animali, ad esempio) considerano altri indicatori della tossicità acuta, quali i

segni clinici significativi di tossicità, utilizzati come riferimento per l'attribuzione della categoria di pericolo. La tabella 3.1.1 è seguita da

alcune note esplicative.»; 28.3.2019 L 86/15 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT.

12 Procedura a dose fissa: Test OECD 420. Gruppi di animali dello stesso sesso (normalmente ratti femmine) vengono trattati in una

procedura graduale utilizzando le dosi fisse di 5, 50, 300 e 2000 mg/kg (eccezionalmente 5.000 mg/kg). Il livello di dose iniziale è scelto

sulla base di uno studio di osservazione come dose prevista per produrre alcuni segni di tossicità senza causare effetti tossici gravi o la

morte. Altri gruppi di animali possono essere trattati con dosi superiori o inferiori fisse, a seconda della presenza o assenza di segni di

tossicità o mortalità. Questa procedura continua fino a quando viene identificata la dose che causa tossicità manifesta o la morte, o quando

non vengono riscontrati effetti alla dose più elevata se si verificano decessi alla dose più bassa. La sostanza in esame viene somministrata

in un'unica dose mediante sonda gastrica utilizzando una sonda gastrica o cannula di intubazione. Gli animali devono essere tenuti a

digiuno prima della somministrazione. Un totale di cinque animali dello stesso sesso sarà normalmente utilizzato per ogni livello di dose

studiata. I risultati di questo studio sono: determinazione del peso delle cavie (almeno settimanale) e le osservazioni dettagliate quotidiane

ed analisi necroscopiche. Il metodo fornisce informazioni sulle proprietà pericolose e consente la classificazione della sostanza per la

tossicità acuta secondo il sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche.

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Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso

20

PERIC

OLI

PER L

A S

ALUTE

− tossicità acuta per via orale (oral);

− tossicità acuta per via cutanea (dermal);

− tossicità acuta per inalazione (inhal).

CLASSIFICAZIONE CLP SEVESO

Classe e categoria di pericolo Indicazioni di pericolo Categorie

Acute Tox. 1 (Oral) H300 H1

Acute Tox. 2 (Oral) H300 H2

Acute Tox. 3 (Oral) H301 H2 (nota 7)

Acute Tox. 4 (Oral) H302 -

Acute Tox. 1 (Dermal) H310 H1

Acute Tox. 2 (Dermal) H310 H2

Acute Tox. 3 (Dermal) H311 -

Acute Tox. 4 (Dermal H312 -

Acute Tox. 1 (Inhal) H330 H1

Acute Tox. 2 (Inhal) H330 H2

Acute Tox. 3 (Inhal) H331 H2

Acute Tox. 4 (Inhal) H332 -

Tabella 5 - Tossicità acuta - confronto tra CLP e Seveso III

Dalla tabella si osserva che non tutte le sostanze/miscele classificate tossiche rientrano nel campo di applicazione della

Seveso ed infatti sono escluse le Acute Tox 3 e 4 con l’eccezione di quanto stabilito dalla nota 7 all’allegato 1 del D.Lgs.

105/2015 ovvero “le sostanze pericolose con tossicità acuta che ricadono nella categoria 3, per via orale (H301) rientrano

nella voce H2 tossicità acuta nei casi in cui non sia ricavabile una classificazione di tossicità acuta per inalazione, né una

classificazione di tossicità acuta per via cutanea, ad esempio per la mancanza di dati conclusivi sulla tossicità per inalazione

e per via cutanea.

✓ Nella tabella 6 si riporta il confronto tra il Reg. CLP e la normativa Seveso in merito alla “tossicità specifica per organi

bersaglio – esposizione singola STOT SE”. In questo caso non è necessario distinguere in base alla via di esposizione:

Classificazione CLP Seveso

Classe e categoria di pericolo Indicazioni di pericolo Categorie

STOT SE 1 H370 H3

STOT SE 2 H371 -

STOT SE 3 H335 (può irritare le vie respiratorie) -

STOT SE 3 H336 (può creare sonnolenza o vertigini) -

Tabella 6 - Tossicità acuta specifica per organo bersaglio: confronto tra CLP e Seveso III

Per l’assoggettabilità alla Seveso viene considerata solo la tossicità specifica per organo bersaglio con singola esposizione

Categoria 1 (STOT SE 1) e non le STOT SE 2 e 3.

✓ Come ulteriore considerazione si sottolinea che non viene considerata ai fini Seveso neppure la Tossicità Specifica per

Organo Bersaglio con Esposizione Ripetuta (STOT RE 1 – 2 - 3) dato che – ai fini Seveso – vengono considerati solo gli

effetti tossici acuti, per l’uomo, con esposizioni di 24 - 48 ore e non quelli cronici con periodi di esposizione molto più

lunghi (30 - 90 giorni od anni).

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3.1. Procedura di calcolo per la tossicità acuta:

È possibile classificare la tossicità acuta di una miscela attraverso:

1. Dati sperimentali sulla miscela;

2. Principi ponte (miscele simili);

3. Formula di additività (dalla tossicità delle singole sostanze): è il metodo generalmente più utilizzato conoscendo

la composizione della miscela e la classificazione CLP delle singole sostanze e per poterla applicare è necessario:

- conoscere la composizione %m/m della miscela e le classificazioni CLP delle sostanze identificate;

- prendere in considerazione i componenti con una tossicità acuta nota classificati in una delle categorie

elencate nella tabella 7 (corrispondente alla tabella 3.1.1 del CLP);

Tabella 7 - Categorie di pericolo di tossicità acuta e corrispondenti stime delle tossicità acuta (STA/ATE) ripresa dalla

tabella 3.1.1 del regolamento CLP

Dove:

ATE=STA Acute Toxicity Estimate = Stima della Tossicità Acuta

▪ ignorare i componenti che si suppone non presentino un pericolo di tossicità acuta (per esempio, acqua,

zucchero);

▪ ignorare i componenti per i quali è stata dimostrata sperimentalmente una tossicità acuta superiore alla

categoria 4 “non classificato” (per la pertinente via di esposizione) della tabella 8 (corrispondente alla tabella

3.1.2 del CLP);

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Via di esposizione CLP Hazard

statements Intervallo tossicità acuta

Conversione tossicità

acuta puntuale stimata

(cATpEs)

Orale (mg/kg bw) H300 0 <categoria 1≤ 5 0,5

H300 5 <categoria 2≤ 50 5

H301 50 < categoria 3≤ 300 100

H302 300 < categoria 4≤ 2.000 500

Dermica (mg/kg

bw)

H310 0 <categoria 1≤ 50 5

H310 50 <categoria 2≤ 200 50

H311 200 < categoria 3≤ 1.000 300

H312 1.000 < categoria 4≤ 2.000 1.100

Gas (ppmV) H330 0 <categoria 1≤ 100 10

H330 100 <categoria 2≤ 500 100

H331 500 < categoria 3≤ 2.500 700

H332 2.500 < categoria 4≤ 2.000 4.500

Vapori (mg/L) H330 0 <categoria 1≤ 0,5 0,05

H330 0,5 <categoria 2≤ 2 0,5

H331 2 < categoria 3≤ 10 3

H332 10 < categoria 4≤ 20 11

Polveri (mg/L)

Nebbie (mg/L)

H330 0 <categoria 1≤ 0,05 0,005

H330 0,05 <categoria 2≤ 0,5 0,05

H331 0,5 < categoria 3≤ 1,0 0,5

H332 1,0 < categoria 4≤ 2,0 1,5

Tabella 8 - Intervalli di tossicità e conversione tossicità acuta puntuale stimata per via di esposizione (corrispondente alla

tabella 3.1.2 del Regolamento CLP)

La miscela deve essere classificata per tutte e 3 le vie di esposizione: orale, dermica ed inalatoria.

Ai fini dell’applicazione della tabella 8, i termini «polvere», «nebbia» e «vapore» sono così definiti:

- polvere: particelle solide di una sostanza o miscela in sospensione in un gas (generalmente l'aria);

- nebbia: goccioline liquide di una sostanza o miscela in sospensione in un gas (generalmente l'aria);

- vapore: forma gassosa di una sostanza o di una miscela liberata a partire dal suo stato liquido o solido.

La formazione di polvere risulta generalmente da un processo meccanico. La formazione di nebbia risulta

generalmente da una condensazione di vapori soprasaturi o da una asportazione fisica di liquidi. La dimensione

delle particelle di polvere o di nebbia varia da meno di 1 μm a circa 100 μm.

▪ considerare i limiti di soglia per fare rientrare una sostanza nei calcoli previsti come indicato nella tabella 9

(corrispondente alla tabella 1.1 dell’allegato I del CLP).

Classe di pericolo Valori soglia generici da prendere in considerazione (*)

TOSSICITÀ ACUTA

Categoria 1, 2 e 3 0,1 %

Categoria 4 1 %

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Classe di pericolo Valori soglia generici da prendere in considerazione (*)

Corrosione/irritazione della pelle 1 % (1)

Gravi danni oculari/irritazione oculare 1 % (2)

Tossicità specifica per organi bersaglio, esposizione singola, categoria 3

1 % (3)

Tossicità in caso di aspirazione 1 %

Pericoloso per l'ambiente acquatico:

- tossicità acuta 1, categoria 1 0,1 % (4)

- tossicità cronica, categoria 1 0,1 % (4)

- tossicità cronica, categorie 2-4 1 %

Tabella 9 - Valori soglia generici ripresi da tabella 1.1 del Reg. CLP come modificati dal XIII ATP Reg. (UE) 521/2019

(1) Oppure < 1 % se pertinente, cfr. 3.2.3.3.1 (CLP)

(2) Oppure < 1 % se pertinente, cfr. 3.3.3.3.1 (CLP)

(3) Oppure < 1 % se pertinente, cfr. 3.8.3.4.6 (CLP)

(4) Oppure < 0,1 % se pertinente cfr. 4.1.3.1 (CLP)

(*) I valori soglia generici sono espressi in percentuale in peso, tranne che per le miscele gassose, per le quali sono

espressi in percentuale in volume.

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STATI FISICI DA CONSIDERARE AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE CLP

Definizioni da Allegato I al CLP:

Per «gas» si intende una sostanza che:

- a 50 °C ha una tensione di vapore (assoluta) superiore a 300 kPa o

- è completamente gassosa a 20 oC alla tensione standard di 101,3 kPa.

Per «liquido» si intende una sostanza o miscela che:

- a 50 °C, ha una tensione di vapore non superiore a 300 kPa (3 bar);

- non è completamente gassosa a 20 °C alla pressione standard di 101,3 kPa, e

- ha un punto di fusione o un punto iniziale di fusione uguale o inferiore a 20 °C alla pressione standard di 101,3

kPa.

Per «solido» si intende una sostanza o miscela che non corrisponde alle definizioni di liquido o gas.

Temperatura critica (Allegato I CLP 2.5.1.2.): la temperatura critica è la temperatura al di sopra della quale un gas puro

non può essere liquefatto, quale che sia il grado di compressione.

La definizione degli stati fisici, come riportati nel CLP, può creare delle perplessità che possono influire sul risultato

della classificazione stessa ed è quindi necessario fare alcune precisazioni.

In chimica - fisica si introduce il concetto di “temperatura critica” per distinguere il vapore dal gas, definendo la

temperatura critica quella al di sopra della quale non è possibile liquefare un gas indipendente dalla pressione

esercitata per cui:

- Il gas è un aeriforme che si trova al di sopra della temperatura critica;

- Il vapore è un aeriforme che si trova al di sotto della temperatura critica.

Sostanza Temperatura di ebollizione

Temperatura critica Pressione critica Stato fisico 50°C

Acqua 100 °C 374,15 °C 224,13 bar Liquido

Idrogeno -252,76 °C -239,9°C 12,96 bar gas

Ossigeno -183°C -118,6°C 50,43 bar gas

Anidride carbonica -78,5°C 31,4°C 73,83 bar gas

Acido cianidrico 26°C 183,7°C 53,9 bar vapore

Tabella 10 - Caratteristiche chimico – fisiche di alcune sostanze

Dati estratti da GESTIS-DATABASE

http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templates$fn=default.htm$vid=gestiseng:sdbeng$3.0

Nel CLP, come si nota dalle definizioni precedenti, non è esplicita questa distinzione, ma ritroviamo il termine vapore

con la relativa definizione nella nota c) alla tabella 3.1.1 dell’Annex I:

c) Per talune sostanze o miscele l’atmosfera di prova non è soltanto un vapore, ma è costituita da una miscela di

fasi liquide e gassose. Per altre sostanze o miscele l’atmosfera di prova può essere costituita da vapore prossimo

alla fase gassosa. In questi ultimi casi, la classificazione (in ppmV) è la seguente: categoria 1 (100 ppmV),

categoria 2 (500 ppmV), categoria 3 (2 500 ppmV), categoria 4 (20 000 ppmV).

I termini «polvere», «nebbia» e «vapore» sono così definiti:

— polvere: particelle solide di una sostanza o miscela in sospensione in un gas (generalmente l'aria);

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— nebbia: goccioline liquide di una sostanza o miscela in sospensione in un gas (generalmente l'aria);

— vapore: forma gassosa di una sostanza o di una miscela liberata a partire dal suo stato liquido o solido.

Si osserva come il termine vapore e gas vengano utilizzati impropriamente come sinonimi mentre sarebbe più

corretto utilizzare il termine aeriforme.

Figura 1 - Digramma di stato dell’acqua

In fisica e chimica, il punto critico di una sostanza è l'insieme di particolari condizioni di massima temperatura e

massima pressione (dette temperatura critica e pressione critica) in corrispondenza delle quali una sostanza può

esistere come miscela bifase gas-liquido.

Quando durante il riscaldamento una miscela bifase gas-liquido giunge alla temperatura critica si nota visivamente

la scomparsa del cosiddetto "menisco", che costituisce l'interfaccia di separazione tra la fase liquida e la fase gassosa:

oltre tale punto non si parla più di gas e liquido, bensì di fluido supercritico.

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Nel momento in cui un liquido viene riscaldato, la sua densità diminuisce, mentre la densità del vapore aumenta. Le

densità del liquido e del vapore si avvicinano sempre di più fino a che non si raggiunge la temperatura critica, in

corrispondenza della quale i valori della densità della fase liquida e della fase gassosa sono equivalenti.

Nel diagramma di fase tipico riportato nella figura 1, si nota che la linea di cambiamento di fase tra liquido e gas non

continua indefinitamente. Il punto in cui questa termina è il punto critico (B). Ciò esprime il fatto che ad alte pressioni

e temperature la fase liquida e gassosa diventano indistinguibili. Per l'acqua, il punto critico si ottiene ad una

temperatura di 647 K (374 °C) e pressione di 22,064 MPa.

La tensione di vapore aumenta con la temperatura. Quando la tensione di vapore eguaglia la pressione ambiente, la

transizione da liquido a vapore può avvenire in qualsiasi punto della massa liquida con formazione di bolle di vapore

che salgono tumultuose in superficie: si ha il fenomeno dell'ebollizione. In queste condizioni in un recipiente aperto

non si raggiunge l'equilibrio di fase finché tutto il liquido è diventato vapore.

La temperatura alla quale la pressione di vapore coincide con quella atmosferica è quindi la temperatura di

ebollizione.

Ad esempio, dall'andamento della pressione del vapore saturo dell'acqua, in funzione della temperatura, si può

osservare che a 100 °C la pressione del vapore è quella atmosferica. Per cui

1 atm=760 mmg =103125Pa=103,125 kPa =1,03125 bar

Se facciamo riferimento alla definizione di gas del CLP notiamo che a 50°C > 300 kPa avremo gas.

Dopo tali premesse, si comprende quanto è fondamentale stabilire se, nello studio tossicologico effettuato, lo

stato fisico (vapori, polveri, nebbie) delle sostanze e/o miscele è stato considerato correttamente.

Il dato tossicologico DL50/LC50 determinato sperimentalmente deve quindi sempre riportare anche lo stato fisico su

cui è stato determinato.

Questo problema in particolare si pone per le sostanze solide che alla temperatura ambiente hanno una tensione di

vapore pari a 0 mmHg, e non sublimano: per queste sostanze lo studio viene effettuato utilizzando polveri o creando

artificialmente aerosol.

La differenziazione tra vapore e nebbie sarà effettuata sulla base della concentrazione di vapore saturo (SVC) per una

sostanza volatile, che può essere stimato come segue:

SVC13 [mg / L] = 0,0412 x MW pressione x di vapore (pressione di vapore in hPa a 20° C).

La conversione da mg / L a ppm assumendo una pressione ambiente di 1 atm = 101,3 kPa e 25 ° C è:

ppm = 24.450 x mg / L x 1 / MW.

- un LC50 ben al di sotto del SVC sarà considerato per la classificazione in base ai criteri dei vapori;

- un LC50 vicino o superiore del SVC sarà considerato per la classificazione in base ai criteri per nebbie (vedi

anche OCSE GD 39).

Ad esempio, la tensione di vapore di CrO3 a 20°C è 0 hPa (ECHA Dossier) per cui SVC è pari a 0.

Se supponiamo un LC50 di 0,217 mg/L avremo che 0,217 mg/L > SVC > 0 → applicazione intervalli per NEBBIE.

Dobbiamo quindi confrontare il valore di LC50 nelle categorie polveri/nebbie (areosols) e non nella categoria vapori

della precedente tabella 8 (di cui si riporta lo stralcio di interesse), da cui si ricava che l’intervallo di tossicità acuta è

ricompreso tra “0,05<categoria 2≤0,5 mg/L”.

13 pag.241 dalle Guidance on the application of the CLP criteria 5.0 July 2017

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Via di esposizione

CLP Hazard statements

Intervallo tossicità acuta Conversione tossicità acuta puntuale stimata (cATpEs)

Vapori (mg/L)

H330 0 <categoria 1≤ 0,5 0,05

H330 0,5 <categoria 2≤ 2 0,5

H331 2 < categoria 3≤ 10 3

H332 10 < categoria 4≤ 20 11

Polveri (mg/L)

Nebbie (mg/L)

H330 0 <categoria 1≤ 0,05 0,5

H331 0,05 < categoria 2≤ 0,5 3

H332 0,05< categoria 3≤ 1,0 11

H332 1,0 < categoria 4≤ 2,0 1,5

Questo permette di classificare il CrO3 come Acute Tox. 2 H330 e non Acute Tox. 1 H330 come sarebbe se

considerassimo lo stato di vapore (0 <categoria 1≤ 0,5).

Si sottolinea che è stato il Regolamento CLP ad introdurre l’obbligo della distinzione dello stato fisico (vapori, polveri,

nebbie) da considerare per la classificazione delle miscele per la via di esposizione inalatoria rispetto a quanto era

stato fino ad allora fatto sulla base delle precedenti direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, dove veniva fissata una

concentrazione indipendente da uno studio tossicologico o dal diverso stato fisico, per la via di esposizione inalatoria

Infatti, come riportato nell’art. 9(5) del CLP:

“Nel valutare le informazioni disponibili ai fini della classificazione, i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a

valle considerano le forme o gli stati fisici in cui la sostanza o miscela è immessa sul mercato e in cui si può

ragionevolmente prevedere che sarà utilizzata.”

e poi nell’art. 8 (6):

“Le prove effettuate ai fini del presente regolamento hanno per oggetto la sostanza o la miscela nella forma o

stato fisico o nelle forme o stati fisici in cui è immessa sul mercato e in cui si può ragionevolmente prevedere che

sarà utilizzata.”

Lo stato fisico da considerare per la classificazione della miscela per la via di esposizione inalatoria deve essere quello

prevedibile, nelle normali condizioni di utilizzo.

In genere per una soluzione liquida, si forma a seconda della temperatura di utilizzo, un equilibrio fase liquido/vapore,

per cui per la classificazione si considera lo stato di vapore a meno che esistano le condizioni per la formazione di

nebbie:

▪ una condensazione di vapori soprasaturi o una asportazione fisica di liquidi;

▪ dimensione delle particelle nebbia variabili da meno di 1 μm a circa 100 μm

Se la sostanza è stata classificata in uno stato fisico diverso da quello previsto nelle normali condizioni di utilizzo, deve

essere convertito a giudizio di esperto il valore ATE dello stato fisico, previsto nelle condizioni di utilizzo (es. n.12a

pag.267 delle guida ECHA). In questo, il valore di cATpEs deve essere utilizzato (3.1.3.3.4. Special case for acute

inhalation toxicity), sebbene sia disponibile un valore di ATE affidabile.

3.1.3.3.4. Caso speciale di tossicità acuta per inalazione

Per le miscele contenenti alcune sostanze testate per la tossicità per inalazione come vapori e altre come polvere /

nebbia o gas, la formula di additività non può essere utilizzata direttamente poiché gli intervalli ATE sono diversi.

Pertanto, per la tossicità acuta per inalazione, l'additività deve inizialmente essere utilizzata separatamente per

ciascuna forma fisica pertinente (vale a dire gas, vapore e / o polvere / nebbia), utilizzando l'appropriato limite di

categoria nell'allegato CLP I, Tabella 3.1.1. Come primo passo, la frazione di tossicità viene calcolata per ogni forma /

stato:

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frazione = Σ (limite / ATE) x concentrazioni / 100 (formula 3.1.3.3.4)

Dove limite = limite superiore dell'intervallo di valori ATE di una categoria di pericolo (Tabella 3.1.1 del CLP) per lo

stato / la forma in questione e le concentrazioni = la concentrazione (%) dei componenti testati per questo stato /

forma. Si applica la categoria più grave in cui la somma delle frazioni per i tre stati / forme è ≥ 1 (es 13 pag.268 LG

CLP 2017). In caso di> 10% degli ingredienti con tossicità acuta sconosciuta, il valore viene corretto come 1 meno

concentrazione di incognite / 100. Nel caso in cui non sia noto alcun valore ATE, ma sia nota solo la classificazione

degli ingredienti, è necessario utilizzare le stime del punto di tossicità acuta convertita (cATpEs) come indicato nella

tabella 3.1.2 dell'allegato I del CLP).

Distinguiamo due casi:

1. Caso in cui abbiamo uno o più ingredienti che sono stati testati sperimentalmente, per la via di esposizione

inalatoria, nello stesso stato fisico (ad esempio vapore) e nelle normali condizioni di utilizzo è presente un solo altro

stato fisico (ad esempio le nebbie) (es. 12a, 12b pag. 267-268 LG CLP 2017). Gli esempi 12a e 12b presumono che è

nota solo una forma fisica (ad esempio nebbia nell'esempio 12a e vapore nell'esempio 12b) può verificarsi durante

qualsiasi uso ragionevolmente previsto della miscela, anche quando la miscela viene utilizzata per produrre una

nuova miscela. Se si utilizzano dati di tossicità relativi a più di uno stato fisico, la conversione puntuale stimata di

tossicità deve essere utilizzata anche se è disponibile un valore ATE, utilizzando le normali formule di calcolo (indicate

nel capitolo 3.1.1 punto 6.1-6.2).

2. Caso in cui abbiamo uno o più ingredienti che sono stati testati sperimentalmente, per la via di esposizione

inalatoria, in diversi stati fisici (gas, vapori o nebbie), per la via e non è chiaro quale stato ed intervallo di ATE

considerare per la classificazione della miscela. In questo caso si utilizza la formula di calcolo 3.1.3.3.4 (es 13 pag.268

LG CLP 2017).

Nel caso in cui sono possibili più classificazioni relative a stati fisici diversi, si considera per la miscela la classificazione

più severa. Queste considerazioni vengono anche riportate anche nel documento relativo alla classificazione CLP per

la Seveso:“COMAH (Control of Major Accident Hazards) 2015: Practical classification of mixtures on COMAH

establishments Substances classified under CLP” https://www.icheme.org/media/11760/hazards-26-paper-23-

comah-2015-practical-classification-of-mixtures-on-comah-establishments.pdf

Ad esempio, nella miscela A, la sostanza 1 è stata testata come vapore e ha un LC50 di 0,3 mg/L. La sostanza 2 è stata

testata come un aerosol e ha un LC50 di 0,2 mg/L. Pertanto, la miscela A richiede quindi la classificazione sia come

vapore che come aerosol:

Come vapore:

La sostanza 1 ha LC50 = 0,3 mg/L (vapore) → utilizzare questo valore nel calcolo dell'ATE

La sostanza 2 ha LC50 =0,2 mg/L (aerosol) →convertito in vapore: 0,2 mg/L (aerosol) è una sostanza di categoria 2

(tabella 3.1.2 CLP). Utilizzare la stima puntuale dei vapori di categoria 2 nel calcolo ATE = 0,5 mg /L.

Come aerosol:

La sostanza 1 ha LC50 =0,3 mg/L (vapore)→ convertito in aerosol: 0,3 mg/L (vapore) è una sostanza di categoria 1

(tabella 3.1.2 CLP). Utilizzare la stima puntuale degli aerosol di categoria 1 nel calcolo ATE = 0,005 mg/L.

La sostanza 2 ha LC50 =0,2 mg /L (aerosol) Utilizzare questo valore nel calcolo dell'ATE.

La miscela A avrebbe quindi due ATE e successivamente due classificazioni CLP, una per il vapore e una per l'aerosol.

In questo modo, le miscele sono classificate per ciascuno degli stati fisici in cui sono stati testati gli ingredienti. Il caso

peggiore è preso come la classificazione finale per la miscela.

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3.1.1. Indicazioni operative per la classificazione della tossicità acuta nelle miscele:

Per la classificazione della tossicità acuta della miscela è necessario:

1. Considerare le % delle singole sostanze anche nel caso si formino complessi in soluzione;

2. Utilizzare come dato tossicologico il valore di ATE armonizzato se presente nella tabella 3 dell’allegato VI del CLP o

LD50 e CL50 (dopo valutazione) o la conversione puntuale stimata cATpEs (secondo le modalità previste dal CLP)14;

3. Considerare lo stato lo stato fisico pertinente;

4. Per la classificazione della via inalatoria considerare entrambi se sono presenti più stati fisici (vapore/nebbie) gli stati

fisici e utilizzare la classificazione peggiore, ricordando che:

a. il dato tossicologico deve essere comunque valutato;

b. se si utilizza uno stato fisico diverso da quello utilizzato per lo studio sperimentale bisogna utilizzare la

conversione puntuale stimata (secondo le indicazioni riportate3.1.3.3.4. Special case for acute inhalation

toxicity) ;

5. In generale se si dichiara una classificazione meno severa rispetto a quella utilizzando le conversioni puntuali stimate,

utilizzando invece un dato tossicologico sperimentale, è indispensabile oggettivare la affidabilità e la rilevanza del

dato sperimentale, con una valutazione secondo una delle seguenti modalità (a seconda del livello di dettaglio delle

informazioni disponibili), tenendo presente che il SciraP Tool è di qualità superiore e permette la valutazione anche

di studi ecotossicologici:

a. ToxRTool - Toxicological data Reliability Assessment Tool con risultato Klimisch Score 1-2

(https://ec.europa.eu/jrc/en/scientific-tool/toxrtool-toxicological-data-reliability-assessment-tool );

b. SciRAP tool con Score > 90%15

(http://www.scirap.org/Page/Index/a0130706-adce-45e0-83aa-64516c855fda/evaluate-reliability-relevance

)

6. Per effettuare il calcolo della tossicità della miscela può essere utilizzata una delle seguenti formule:

1. Nel caso in cui la percentuale della miscela di cui non si conosce il valore di tossicità acuta è inferiore al 10%:

2. Nel caso in cui la percentuale della miscela di cui non si conosce il valore di tossicità acuta è superiore al 10%:

Dove:

14 La scelta del dato adeguato può essere un passaggio critico, dipende dalle informazioni disponibili e dall’expertise del valutatore, i dati presenti nelle SDS e nei dossier di registrazione non sempre sono adeguati. 15 L’approccio non stabilisce uno “score” di riferimento preciso, qui si consiglia il 90%, il valutatore dovrà motivare le scelte effettuate. Uno degli aspetti più critici e la corretta identità della sostanza, la purezza, la stabilità, la presenza di isomeri, e se si è usata una soluzione a determinate concentrazioni, verificare che il dato di tossicità sia riferito alla corretta percentuale di composizione.

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Dalle formule sopra riportate si rileva che i parametri necessari per il calcolo della tossicità della miscela sono:

− la concentrazione in massa/massa dei singoli componenti della miscela Ci (che deve essere dichiarata dal

produttore/fabbricante/importatore)

− il valore di ATE/STA che per ciascun componente può essere stimato in ognuno dei seguenti modi:

▪ coincide con il valore sperimentale di tossicità16 per ogni via di esposizione (ricavabile dai dossier di

registrazione dell’ECHA o dai database sopra citati) che deve essere valutato secondo il metodo Klimisch Score

(ricordando le considerazioni precedentemente fatte);

▪ in caso in cui ci siano più valori sperimentali compresi in un intervallo si può utilizzare la precedente tabella 7

(3.1.1 del CLP) che riportiamo di seguito per maggiore comodità:

che permette di identificare la categoria di tossicità per ogni via di esposizione e – una volta identificata la

categoria – con la precedente tabella 8 (3.1.2 del CLP)

16 I valori sperimentali riportati nelle Schede Dati di Sicurezza sono accettabili, sono disponibili le informazioni che ne dimostrano l’affidabilità, la pertinenza, l’adeguatezza, la quantità (concetto del KLIMISH SCORE). In assenza di evidenze tali informazioni usare il valore di cATpEs.

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è possibile determinare la cATpEs che equivale numericamente allo ATE/ STA;

▪ nel caso di una classificazione armonizzata (allegato VI al CLP tabella 3) è possibile tramite le indicazioni di

pericolo H e la categoria di pericolo utilizzare la tabella 8 e ricavare la cATpEs che equivale numericamente

allo ATE/ STA;

▪ nel caso in cui non esista una classificazione armonizzata si può ricorrere alle classificazioni notificate nel

database ECHA - Classificazioni nel database C&L

(http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory).17

Se un ATE non è disponibile per un singolo ingrediente della miscela, ma sono disponibili informazioni come quelle

elencate di seguito possono fornire un valore di conversione derivato come quelli indicati nella tabella 3.1.2:

(a) estrapolazione tra stime di tossicità acuta per via orale, cutanea e per inalazione18. Tale valutazione potrebbe

richiedere dati farmacodinamici e farmacocinetici adeguati;

(b) prove dell'esposizione umana che indicano effetti tossici ma non forniscono dati sulla dose letale;

17 Se non esiste una classificazione armonizzata riportata nell’allegato VI del Regolamento CLP (tabella 3), si consiglia di utilizzare le classificazioni riportate nei dossier di registrazione, se non sono disponibili dossier di registrazione utilizzare la classificazione con il maggior numero di notificanti, a parità di notificanti quella più severa.

18 Quando le miscele contengono componenti che non dispongono di dati sulla tossicità acuta per ciascuna via di esposizione, le stime di

tossicità acuta possono essere estrapolate dai dati disponibili e applicate alle vie appropriate (vedere tabella 3.1.3.2). Tuttavia, una

legislazione specifica può richiedere prove per un percorso specifico. In tali casi, la classificazione deve essere eseguita per quella via di

esposizione in base ai requisiti legali.

(cATpEs)

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(c) prove di altri test / saggi di tossicità disponibili sulla sostanza che indicano effetti acuti tossici ma che non forniscono

necessariamente dati sulla dose letale; o

(d) dati da sostanze strettamente analoghe che utilizzano relazioni struttura / attività.

Derivazione di ATE dalle informazioni disponibili:

Quando gli ingredienti hanno una tossicità acuta nota (valori LC50 o LD50), questo valore deve essere usato nella formula

dell'additività. Tuttavia, per molte sostanze, i dati sulla tossicità acuta non saranno disponibili per tutte le vie di

esposizione. Il CLP consente due modi per derivare i valori di conversione della tossicità acuta. Un'opzione consiste

nell'utilizzare le stime dei punti di tossicità acuta convertite fornite nell'allegato I del CLP, tabella 3.1.2. L'altra opzione,

basata sul giudizio di esperti in casi comprovati, è l'uso dei valori ATE direttamente derivati.

a) Estrapolazione da via di esposizione a via di esposizione (allegato I del CLP, 3.1.3.6.2.1. A)

L'estrapolazione da via di esposizione a via di esposizione è definita come la previsione della quantità totale di una sostanza

amministrata da una via di esposizione che produrrebbe la stessa risposta tossica sistemica di quella ottenuta da una

determinata quantità di una sostanza amministrata da un'altra via di esposizione. Pertanto, l'estrapolazione route-to-route

è applicabile solo per la valutazione degli effetti sistemici. Non è appropriato valutare gli effetti locali diretti. Questa

estrapolazione è possibile se si verificano determinate condizioni, a sostegno dell'assunto che una dose interna che causa

un effetto sistemico sull'obiettivo è correlata a una dose / concentrazione esterna; l'assorbimento preferibilmente deve

essere quantificato. Pertanto, dovrebbero essere disponibili e valutate le informazioni sulle proprietà fisico-chimiche e

biocinetiche al fine di consentire tale conclusione ed eseguire un'estrapolazione attraverso le vie di esposizione. In assenza

di informazioni sull'assorbimento deve essere considerato l'assorbimento al 100% come il caso peggiore per le vie di

esposizione cutanea e di inalazione. Estrapolando dalla via orale per altre vie, l'assunzione di un assorbimento del 100%

per via orale non è, tuttavia, può non essere il “worst case”. L'assorbimento di meno del 100% per via orale comporterà

una riduzione degli ATE. Infatti, un altro fattore importante sono le vie metaboliche locali e sistemiche; in particolare, deve

essere garantito che non si verifichi metabolismo / degradazione della sostanza specifici del percorso. Se si estrapola da

dati orali, si deve considerare l'influenza del metabolismo di primo passaggio nello stomaco / intestino e nel fegato,

specialmente se la sostanza viene detossificata. È improbabile che tale metabolismo di primo passaggio si verifichi in

misura significativa per via cutanea o per inalazione, e quindi questo porterebbe a una sottostima della tossicità da queste

vie. Pertanto, se sulla base di dati cinetici o (Q) SAR viene escluso uno specifico effetto di primo passaggio, i dati orali

possono essere utilizzati a fini di estrapolazione. Per un'estrapolazione della via cutanea, le informazioni sulla potenziale

penetrazione cutanea possono essere ricavate dalla struttura chimica (elementi di struttura polare o non polare, Log Pow,

peso molecolare) se non sono disponibili dati cinetici che consentirebbero un confronto quantitativo. Quando tali

informazioni non sono disponibili, si dovrebbe presumere che il 100% di assorbimento cutaneo. Ulteriori informazioni e

indicazioni sull'assorbimento cutaneo sono disponibili sui siti web dell'OCSE e dell'EFSA:

• OECD (http://www.oecd.org/chemicalsafety/testingofchemicals/48532204.pdf)

• EFSA (http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2665.pdf.

Allo stesso modo per un'estrapolazione della via di inalazione se non ci fossero informazioni quantitative

sull'assorbimento, si dovrebbe presumere un assorbimento del 100%. La volatilità per inalazione è un fattore importante

che da un lato può aumentare l'esposizione, dall'altro può ridurre l'assorbimento a causa di tassi di espirazione più elevati.

La solubilità (in acqua e solventi non polari) deve essere presa in considerazione, così come la dimensione delle particelle,

che svolge un ruolo particolarmente importante nella tossicità per inalazione. L'estrapolazione route-to-route non è

sempre appropriata. Ad esempio, laddove esiste una differenza sostanziale nell'assorbimento tra assorbimento orale e

inalatorio (ad esempio particelle scarsamente solubili, sostanze che si decompongono nel tratto gastrointestinale) o dove

la sostanza provoca effetti locali, la tossicità per vie diverse può essere significativamente diversa, e l'estrapolazione da

via di esposizione a via di esposizione potrebbe non essere appropriata (ECETOC TR 86, 2003).

I. Estrapolazione via di esposizione orale → via di esposizione inalatoria

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Se le condizioni menzionate fossero soddisfatte, un'estrapolazione dai dati orali verrebbe eseguita come segue:

Dose incorporata = concentrazione x volume respiratorio x tempo di esposizione

1 mg / kg di peso corporeo = 0,0052 mg / L / 4h

utilizzando un volume respiratorio per un ratto da 250 g di 0,20 L min e assorbimento del 100% e postulando il deposito e

l'assorbimento del 100% (Guida su IR e CSA19, capitolo R7c, tabella R.7.12-10).

Informazioni valide che indicano che il tasso di deposizione e / o assorbimento per la via di esposizione estrapolata è

inferiore consentirebbe un ATE derivato equivalente più elevato (vedere la Sezione 3.1.5.1.9 Esempio 9 della LG CLP 2017).

II. Estrapolazione via di esposizione orale → via di esposizione dermica

Se basato su dati cinetici o SAR20 si può ipotizzare un alto tasso di penetrazione ed è escluso uno specifico effetto di primo

passaggio, la tossicità orale e cutanea potrebbe essere considerata equivalente. Questo è raramente il caso. I solidi stessi

possono avere un tasso di assorbimento molto basso, ma se diluiti in un solvente appropriato potrebbe esserci un

assorbimento apprezzabile della sostanza. Pertanto, a seconda delle proprietà cinetiche e fisico-chimiche e del tipo di

miscela, risulteranno variabili ATE. Ad esempio, il butin-1,4-diolo non provoca mortalità nei ratti quando applicato per via

cutanea come solido a 5000 mg / kg di peso corporeo, mentre quando viene somministrata una soluzione acquosa di

butin-1,4-diolo, un LD50 cutaneo di 659 e È possibile determinare rispettivamente 1240 mg/kg di peso corporeo nei ratti

maschi e femmine e un LD50 orale di circa 200 mg / kg di peso corporeo in entrambi i sessi. Per maggiori dettagli

sull'estrapolazione tra vie di esposizione, consultare la Guida su IR e CSA, Sezione R.7c. 12.2.4. esempi 8 e 9 che illustrano

questo approccio.

b) prove dell'esposizione umana

I test su umani possono essere utilizzati per derivare un ATE appropriato da utilizzare nell'approccio di additività per le

miscele (allegato I del CLP, 3.1.3.6.1 e 3.1.3.6.2.3). Pertanto, è necessario estrapolare da dati adeguati e affidabili e

prendendo in considerazione la potenza (vale a dire l'entità della dose letale riportata) degli effetti sull'uomo. Quindi un

ATE equivalente può essere derivato sul base di dati di tossicità umana validi (dose minima / concentrazione) e utilizzati

direttamente nelle formule di additività (vedere la Sezione 3.1.5.1.1 Esempio 1 della LG CLP 2017). L'alternativa al la

derivazione di un ATE equivalente è l'assegnazione a una categoria. La categoria dovrebbe essere giustificata mediante

dati semiquantitativi o qualitativi e una successiva derivazione di un ATE convertito (cATpE) secondo l'allegato I del CLP,

tabella 3.1.2 e successivo utilizzo nelle formule (vedere la sezione 3.1.5.1.2 Esempio 2 della LG CLP 2017). Vedere anche la

Sezione 3.1.2.3.1 della presente Guida per ulteriori informazioni di dettaglio.

c) Evidenze da altri test di tossicità

Gli studi standard di tossicità acuta dovrebbero essere la fonte primaria di informazioni per la tossicità acuta

classificazione. Tuttavia, quando tali dati non sono disponibili o solo i dati provenienti da studi non affidabili esistono, le

informazioni dagli studi condotti per altri endpoint possono essere utilizzate per la tossicità acuta classificazione. Ad

esempio, è possibile utilizzare i dati sugli effetti precoci derivanti da test della dose ripetuta. Queste gli studi di solito non

forniscono un valore ATE esatto che può essere utilizzato direttamente per la classificazione, ma possono fornire

informazioni sufficienti per consentire una stima della tossicità acuta, che sarebbe sufficiente a sostenere una decisione

sulla classificazione. Inoltre, può anche essere ha concluso che nessuna classificazione è giustificata, ad esempio, da una

tossicità a dose ripetuta per 28 giorni studio eseguito con 1000 mg / kg di peso corporeo / giorno e non si osservano effetti

avversi (fare riferimento Appendice 7.4-1 della Guida R.7a). Inoltre, una sostanza non acutamente tossica dopo

l'esposizione orale non è considerata acutamente tossica per esposizione cutanea (vedere la Guida R.7a). Esempio:

Informazioni disponibili: in uno studio di reperimento di range rispetto alla tossicità a dosi ripetute per via orale giornaliera

dosi di 1000 mg / kg di peso corporeo nell'arco di 5 giorni si dimostrano né letali né causano sintomi gravi nei ratti al

19 Guida alle prescrizioni in materia di informazione (IR) e alla valutazione della sicurezza chimica (CSA) : https://echa.europa.eu/it/guidance-documents/guidance-on-information-requirements-and-chemical-safety-assessment 20 La relazione struttura-attività (abbreviata in SAR, dall'inglese structure-activity relationship) è la relazione esistente fra la struttura tridimensionale di una molecola e la sua bioattività.

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termine del periodo di osservazione di 14 giorni. Conclusione: l'ATE è> 2000 mg / kg di peso corporeo poiché 2 dosi

successive (entro circa) 24 ore non sono letali (vedere la Sezione 3.1.2.2 delle LG CLP 2107). Quindi questo ingrediente può

essere ignorato nella formula di additività.

d) Uso di QSAR

Valori LD50 / LC50 previsti da un modello altamente affidabile (vedere la Sezione 3.1.2.3.2 della LG CLP 2017) può essere

utilizzato conformemente alla nota a) dell'allegato I del CLP, tabella 3.1.1 direttamente come LD50 / LC50 = ATE nella formula

di additività CLP Allegato I, 3.1.3.6.1. Se la valutazione utilizzando (Q) SAR dà un valore più elevato rispetto a quello cApTES

secondo la tabella 3.1.2, questo ultimo valore può essere utilizzato. Va sottolineato questo questi approcci richiedono

generalmente informazioni tecniche sostanziali e giudizio di esperti a stimare in modo affidabile la tossicità acuta. Ulteriori

indicazioni su come applicare questa disposizione sono fornite nella Sezione 3.1.3.3.6 della LG CLP 2017.

I calcoli devono essere effettuati per ogni via di esposizione (orale, dermica, inalatoria) con lo stato fisico della sostanza o

miscela adeguato e si ottiene un valore numerico “ATEmix“. A seconda dello stato fisico della sostanza - nel caso degli

aeriformi bisogna capire se si tratta di gas, vapori, polveri e nebbie – il valore di ATEmix va confrontato con l’intervallo di

tossicità acuta presente in tabella 7 (tab. 3.1.2 del CLP) in modo da identificare qual è il valore di cATpEs corrispondente.

Non ci potrà essere una classificazione della miscela più severa di quella del componente più tossico della miscela21 stessa.

Inoltre, è da sottolineare che non esiste più il concetto del 7% come limite per passare da T a T+ secondo la Direttiva DPD

(Dangerous Preparations Directive 99/45/CE Allegato II parte B tabella 1).

Di seguito si riportano alcuni esempi applicativi ed esplicativi:

❖ Esempio 1: calcolare la tossicità acuta di una miscela formata da 4 sostanze

Componente %m/m Classificazione CLP

A 10 H300 Acuta 1 (Oral) H310 Acuta 1 (Dermal) H330 Acuta 1 (inhal.)

B 28 H300 Acuta 2 (Oral) H311 Acuta 3 (Dermal) H332 Acuta 4 (Inhal.)

C 35 H301 Acuta 3 (Oral)

D 27 DL50>2000 (Orale) - DL50>5000 (Dermal) - DL50 >20 mg/L (4h)

Considerazioni:

− La sostanza D non è rilevante ai fini della classificazione perché non tossica mentre A, B, C superano il valore di

soglia dello 0,1%.

In assenza di dati tossicologici chiari (DL50) la ATE (Acute Toxic Estimate) di A, B, C dalla tabella 8:

Componente %m/m Classificazione CLP Conversione tossicità acuta puntuale

stimata (cATpEs)

A 10

H300 Acuta 1 (Oral) 0,5 mg/kg bw

H310 Acuta 1 (Dermal) 5 mg/kg bw

H330 Acuta 1 (inhal.) 0,05 mg/L (vapori)

B 28

H300 Acuta 2 (Oral) 5 mg/kg bw

H311 Acuta 3 (Dermal) 300 mg/kg bw

H332 Acuta 4 (Inhal.) 11 mg/L (vapori)

C 35 H301 Acuta 3 (Oral) 100 mg/kg bw

21 Come riportato nell’Annex I 3.1.3.3 c) pag.251-253” Guidance on the application of the CLP criteria” version 5.0 July 2017

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Applico la formula

▪ Per via orale → 100/ ATEmix=10/0,5+28/5+35/100 → ATEmix=3,85 mg/kg bw

▪ Per via dermica → 100/ATEmix=10/5+28/300 → ATEmix=47,77 mg/kg bw

▪ Per via inalatoria (vapori): 100/ATEmix=10/0,05+28/11 → ATEmix=0,49 mg/L

Risultati:

Componente ATEmix Classificazione CLP Seveso III

Orale 3,85 mg/kg bw (3,8)* H301 Tox. Acute 1 (oral) H1

Dermica 47,77 mg/kg bw (48)* H310 Tox. Acute 1 (dermal) H1

Inalatoria 0,49 mg/L (0,5)* H330 Tox. Acute 1 (Inhal) H1

*Nota ricordarsi di usare lo stesso numero di cifre significative indicate nella tabella 8

La miscela – come risulta dalla precedente tabella 2 - rientra nell’assoggettabilità alla Seveso III categoria H1 (limiti

per SSI 5 ton e per SSS 20 ton)

❖ Esempio 2: Calcolare la tossicità acuta di una miscela formata da 4 sostanze

Componente %m/m Classificazione CLP

A 10 H300 Acuta 1 (Oral) H310 Acuta 1 (Dermal) H330 Acuta 1 (inhal.)

B 28 H300 Acuta 2 (Oral) H311 Acuta 3 (Dermal) H332 Acuta 4 (Inhal.)

C 35 H301 Acuta 3 (Oral)

D 27 Non si ha nessun dato per la tossicità acuta (C>10%)

La sostanza D >10% obbliga ad utilizzare la formula le sostanze A, B, C

superano il valore di soglia del 0,1%

In assenza di dati tossicologici chiari (DL50) la ATE (Acute Toxic Estimate) di A, B, C dalla tabella 8:

Componente %m/m Classificazione CLP Conversione tossicità acuta puntuale

stimata (cATpEs)

A 10

H300 Acuta 1 (Oral) 0,5 mg/kg bw

H310 Acuta 1 (Dermal) 5 mg/kg bw

H330 Acuta 1 (inhal.) 0,05 mg/L (vapori)

B 28

H300 Acuta 2 (Oral) 5 mg/kg bw

H311 Acuta 3 (Dermal) 300 mg/kg bw

H332 Acuta 4 (Inhal.) 11 mg/L (vapori)

C 35 H301 Acuta 3 (Oral) 100 mg/kg bw

D 27 ND ND

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Applico la formula

▪ Via Orale → (100-27)/ATEmix=0/0,5+28/5+35/100 → ATEmix= 2,81 mg/kg bw

▪ Via Dermica → (100-27)/ATEmix=10/5+28/300 → ATEmix=34,87 mg/kg bw

▪ Via inalatoria (vapori) → (100-27)/ATEmix=10/0,05+28/11 → ATEmix=0,36 mg/L

Risultati:

Via espositiva ATEmix Classificazione CLP Seveso III

Orale 2,81 mg/kg bw (2,8)* H301 Tox. Acute 1 (oral) H1

Dermica 43,87 mg/kg bw (44)* H310 Tox Acute 1 (Dermal) H1

Inalatoria 0,36 mg/L (vapore) (0,4)* H330 Tox. Acute 1 (inhal.) H1

*Nota: ricordarsi di usare lo stesso numero di cifre significative indicate nella tabella 8

La miscela – come risulta dalla precedente tabella 2 - rientra nell’assoggettabilità alla Seveso III categoria H1 (limiti

per SSI 5 ton e per SSS 20 ton).

Dal confronto tra l’esempio 1 e l’esempio 2 si osserva che, l’utilizzo della formula 2 ovvero quella da utilizzare

se non si conosce la tossicità di più del 10% m/m dei componenti della miscela, si ottiene una classificazione

più severa e quindi con un ATEmix minore.

3.2. Tossicità Acuta STOT SE 1

È possibile classificare la tossicità acuta STOT SE di una miscela attraverso:

• Dati sperimentali sulla miscela

• Principi ponte (dati su miscele simile)

• Limiti generici di classificazione e/o limiti specifici per la sostanza → questo è il metodo a cui maggiormente si

ricorre.

I valori di soglia da considerare sono i seguenti:

Codice e categoria di pericolo CLP VALORI SOGLIA GENERICI (GCL)

H370 STOT-SE 1 1%

H371 STOT-SE 2 10%

H335 STOT-SE 3 20%

H336 STOT-SE 3 20%

Tabella 11 - Valori soglia generici (GCL) per tossicità STOT SE

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Categorie Criteri

Categoria 1 Sostanze che hanno prodotto effetti tossici significativi nell’uomo o che si può presumere, in base a dati

ottenuti con sperimentazioni su animali, possano produrre effetti tossici significativi nell’uomo in seguito

a una singola esposizione Le sostanze sono classificate nella categoria 1 di tossicità specifica per organi

bersaglio (esposizione singola) in base a:

a) dati attendibili e di buona qualità provenienti da studi di casi umani o da studi epidemiologici, o

b) idonee sperimentazioni su animali in cui siano stati osservati effetti tossici significativi e/o gravi di rilievo

per la salute umana, risultanti da un'esposizione a concentrazioni generalmente basse.

Le dosi e le concentrazioni indicative riportate al punto 3.8.2.1.9 sono da utilizzare nella valutazione della

forza probante dei dati.

Categoria 2 Sostanze che si possono presumere, in base a dati sperimentali relativi ad animali, nocive per la salute

umana in seguito a una singola esposizione Le sostanze sono classificate nella categoria 2 di tossicità

specifica per organi bersaglio (esposizione singola) sulla base di idonee sperimentazioni su animali in cui

siano stati osservati effetti tossici significativi di rilievo per la salute umana, risultanti da un'esposizione a

concentrazioni generalmente moderate. Le dosi e le concentrazioni indicative riportate al punto 3.8.2.1.9

hanno lo scopo di facilitare la classificazione. In casi eccezionali, la classificazione di una sostanza nella

categoria 2 può basarsi su dati relativi all’uomo (cfr. punto 3.8.2.1.6).

Categoria 3 Effetti transitori su organi bersaglio Questa categoria comprende soltanto gli effetti narcotici e l’irritazione

delle vie respiratorie. Tali effetti su organi bersaglio sono provocati da una sostanza che non corrisponde

ai criteri di classificazione nelle categorie 1 o 2 di cui sopra. Sono effetti che alterano una funzione umana

per un periodo di breve durata dopo l’esposizione e da cui l'organismo umano si rimette in un lasso di

tempo ragionevole, senza conservare alterazioni strutturali o funzionali significative. Le sostanze sono

classificate in modo specifico in relazione a questi effetti come indicato al punto 3.8.2.2

Tabella 12 - Categorie di pericolo per la tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) tabella 3.8.1

CLP

È opportuno, nella misura del possibile, determinare il principale organo bersaglio della tossicità e classificare di

conseguenza la sostanza come sostanza epatotossica, neurotossica, ecc. I dati sono attentamente valutati e, se possibile,

sono esclusi gli effetti secondari (una sostanza epatotossica può produrre effetti secondari sul sistema nervoso o

sull’apparato gastrointestinale).

Tabella 13 - Limiti di concentrazione generici per la classificazione delle miscele STOT SE 1 e STOT SE 2 (riferimento

tabella 3.8.3 del CLP)

Nota1: se una sostanza tossica specifica per ogni bersaglio di categoria 2 è presente come componente della miscela in concentrazione

≥ 1,0%, una scheda dei dati di sicurezza è disponibile per tale miscela, su richiesta.

Se ad esempio ho una sostanza A classificata H370 STOT SE1 in concentrazione pari al 2%, dalla tabella 11, osservo che il

valore è superiore al limite di soglia e quindi la sostanza deve essere considerata ai fini della classificazione della miscela

applicando i limiti di concentrazione generici previsti in tabella 13.

La sostanza A fa quindi classificare la miscela come STOT SE 2 dato che la sua concentrazione è superiore al 1% ma inferiore

al 10%.

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Nel caso della STOT SE 1 e STOT SE 2 non vale il principio dell’additività: ad esempio, in caso di una miscela

formata da due sostanze A 5% e B 7% entrambe H370 STOT SE1 la miscela sarà classificata STOT SE 2 proprio

perché non si applica il principio della somma delle concentrazioni.

Nella tabella 13 si considerano solo la STOT SE1 e la STOT SE2 ai fini della classificazione della miscela ma, anche se non

riguarda direttamente l’assoggettabilità ai fini della normativa Seveso per completezza di informazione si è riportato anche

la categoria STOT SE 3.

In questo caso infatti è necessaria la valutazione di esperto come si evince paragrafo 3.8.3.4.5 dell’Annex I del Regolamento

CLP ovvero:

“Nell’estrapolare la tossicità di una miscela contente uno o più componenti di categoria 3 occorre procedere con cautela. Un limite di concentrazione generico del 20% è appropriato, ma occorre tenere presente che il limite di concentrazione può essere superiore o inferiore in funzione del componente o dei componenti di categoria 3 e che alcuni effetti, come l’irritazione delle vie respiratorie, possono non manifestarsi al di sotto di una data concentrazione, mentre altri, come gli effetti narcotici, possono manifestarsi anche al di sotto della soglia del 20%. Si farà ricorso al giudizio di esperti.”

Inoltre, in una delle ultime modifiche fatte sul regolamento CLP è stata introdotta un’ulteriore specifica su STOT SE (al

paragrafo 3 .8.3.4.6) ed in particolare:

“Nei casi in cui per i componenti di categoria 3 si utilizza la regola dell'additività, per «componenti rilevanti» di una miscela s'intendono quelli che sono presenti in concentrazioni ≥ 1 % (in p/p per solidi, liquidi, polveri, nebbie e vapori e in v/v per i gas), a meno che si possa supporre che un componente presente in concentrazioni < 1 % sia ancora rilevante per classificare la miscela come irritante delle vie respiratorie o avente effetti narcotici.»

Di seguito si riporta un esempio applicativo per il calcolo di STOT SE.

❖ Esempio 3: Calcolo tossicità STOT SE per una miscela composta da quattro sostanze:

Componente %m/m Classificazione CLP

A 30 H370 STOT-SE 1

B 0,5 H370 STOT-SE 1

C 20 H372 STOT-SE 3

D 49,5 Not Classificated

Componente A >10% miscela classificata STOT-SE 1 H370.

La miscela – come si vede dalla precedente tabella 13 – rientra nell’assoggettabilità alla Seveso III categoria H3 (per

SSI 50 ton e per SSS 200 ton)

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4. CLASSIFICAZIONE CLP-PERICOLI FISICI (P) - P1A E P1B ESPLOSIVI

− sostanza o miscela esplosiva: una sostanza solida o liquida (o una miscela di sostanze) che può, per reazione chimica,

sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell’area circostante. Le sostanze

pirotecniche sono comprese in questa definizione anche se non sviluppano gas;

− sostanza o miscela pirotecnica: una sostanza o miscela di sostanze destinata a produrre un effetto calorifico,

luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti, a seguito di reazioni chimiche esotermiche

auto mantenute non detonanti;

− esplosivo instabile: una sostanza o miscela esplosiva termicamente instabile e/o troppo sensibile per essere

manipolata, trasportata e utilizzata in condizioni normali;

− articolo esplosivo: un oggetto contenente una o più sostanze o miscele esplosive;

− articolo pirotecnico: un oggetto contenente una o più sostanze o miscele pirotecniche;

− esplosivo intenzionale: una sostanza, una miscela o un articolo fabbricati con lo scopo di produrre un effetto pratico,

esplosivo o pirotecnico.

− esplosivi desensibilizzati sono sostanze o miscele esplosive solide o liquide che sono flemmatizzate per

neutralizzarne le proprietà esplosive in modo che non esplodano in massa e non brucino troppo rapidamente e

pertanto possono essere escluse dalla classe di pericolo «esplosivi»22

Classificazione CLP Seveso III

Codici e classi di pericolo Indicazioni di Pericolo Categorie

Esplosivo instabile H200 P1a

Esplosivo pericolo di esplosione di massa divisione 1.1 H201 P1a

Esplosivo grave pericolo di proiezione divisione 1.2 H202 P1a

Esplosivo pericolo di incendio, spostamento d’aria di proiezione

divisione 1.3

H203 P1a

Pericolo di incendio o di proiezione divisione 1.4 H204 P1b

Pericolo di esplosione di massa in caso di incendio divisione 1.5 H205 P1a

Divisione 1.6 - P1a

Esplosivo desensibilizzato categoria 1 H206 -

Esplosivo desensibilizzato categoria 2 H207 -

Esplosivo desensibilizzato categoria 3 H207 -

Esplosivo desensibilizzato categoria 4 H208 -

Tabella 14 - Esplosivi: confronto tra Regolamento CLP e Seveso

22 Anche gli esplosivi instabili di cui alla sezione 2.1 possono essere stabilizzati mediante desensibilizzazione e pertanto essere classificati come esplosivi desensibilizzati, a condizione che rispondano a tutti i criteri di cui alla sezione 2.17. I riferimenti sono sempre delle sezioni del Allegato I del CLP, in tutto il documento.

In tal caso l'esplosivo desensibilizzato è testato in base alle prove della serie 3 (parte I delle UN RTDG, Manuale delle prove e dei criteri) perché è probabile che le informazioni sulla sua sensibilità agli stimoli meccanici siano importanti per determinare le condizioni di manipolazione e uso in sicurezza. I risultati sono comunicati nella scheda dei dati di sicurezza.

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Come si può vedere dalla tabella 14, rientrano nella normativa Seveso solo gli esplosivi instabili e gli esplosivi con

pericolo di esplosione di massa dalla divisione 1.1 alla divisione 1.6.

Le informazioni utili per l’identificazione del pericolo “esplosivo” sono:

a) sensibilità all'urto;

b) effetti di riscaldamento e di accensione in ambiente confinato;

c) stabilità termica;

d) sensibilità all'urto e l'attrito;

e) pericolo di esplosione di massa;

f) pericolo di proiezione;

g) pericolo di incendio e di calore radiante

4.1. Procedura di screening per evitare l’esecuzione di test sperimentali

Per valutare se una sostanza e/o miscela ha potenziali proprietà esplosive si procede con due passaggi successivi:

1. fare uno screening preliminare per evitare l’esecuzione di test sperimentali;

2. test sperimentali.

1. La procedura di screening può essere utilizzata per le sostanze o miscele che sono sospettate di avere proprietà

esplosive mentre non deve essere utilizzata per sostanze e miscele fabbricate con l'intenzione di produrre un effetto

pratico esplosivo o pirotecnico.

Le proprietà esplosive sono associate alla presenza di alcuni gruppi chimici in una molecola, che possono reagire

producendo un aumento molto rapido di temperatura e/o pressione. La procedura di screening è finalizzata ad

individuare la presenza di questi gruppi reattivi (i cosiddetti “alert” strutturali) e il potenziale di rilascio di energia

istantaneo (decomposizione termica).

Di seguito si riportano alcuni esempi di gruppi reattivi che possono indicare proprietà esplosive:

▪ C-C insaturazione (ad esempio, acetileni HC≡CH, acetiluri R-C≡C-M+, 1, 2-dieni -CH=C=);

▪ C-Metallo, N-metallo (ad esempio, reagenti di Grignard RMgX, composti organo-litio R–Li);

▪ atomi di azoto contigui (ad esempio azoturi R-N=N+=N-, composti alifatici azoici R–N=N–R´, sali di diazonio R-

N≡N+X−, idrazina NH2-NH2, Solfonilidrazidi RCO−NHNH−SO2R);

▪ atomi di ossigeno contigui (ad esempio perossidi -O-O-, Ozonidi );

▪ N-O (ad esempio ammine idrossile -NH2-OH, nitrati NO3-, composti nitro -NO2, composti nitroso-NO, N-ossidi

-N+-O-, 1,2-ossazoli );

▪ N-alogeno (ad esempio clorammine NH2Cl.NHCl2, NCl3, fluoroammine NH2F, NHF2, NF3);

▪ O-alogeni (ad esempio clorati -ClO3-, perclorati -ClO4

-, composti indosilici -I=O).

Dove R indica un gruppo alchilico o arilico

Una sostanza o miscela NON è classificata come esplosiva quando:

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a) non vi sono gruppi chimici associati a proprietà esplosive presenti nella molecola;

b) la sostanza o miscela contiene gruppi chimici associati a proprietà esplosive che comprendono l'ossigeno e il

bilancio d'ossigeno calcolato è inferiore a -200. In questi casi, il bilancio dell'ossigeno viene calcolata per la

reazione chimica:

Utilizzando la formula:

c) se per la sostanza organica o la miscela omogenea di sostanze organiche contenente uno o più gruppi chimici

associati a proprietà esplosive:

- l'energia di decomposizione esotermica è inferiore a 500 J/g, oppure

- la temperatura iniziale di decomposizione esotermica è pari o superiore a 500 °C come indicato nella

tabella 2.1.3. L’energia di decomposizione termica può essere determinata con una tecnica calorimetrica

appropriata;

d) nel caso di miscele di sostanze ossidanti inorganiche con materie organiche (solide) e in cui la concentrazione

della sostanza ossidante inorganica è:

- meno del 15% in massa se la sostanza comburente di categoria 1 o 2;

- inferiore al 30% in massa se la sostanza comburente di categoria 3.

e) Nel caso di sostanze organiche, se l'energia di decomposizione esotermica è inferiore a 800 J/g, non è necessario

eseguire un test sperimentale (test gap ONU della serie 1 o 2 per le proprietà esplosive).

Tabella 15 - Decisione di applicare la procedura di accettazione per la classe di pericolo “esplosivi” per una sostanza organica o una miscela omogenea si sostanze organiche (tabella 2.1.3 del CLP come modificato dal Reg. 521/2019)

Nella tabella sottostante si riporta un riassunto dei criteri di screening sopra esposti:

presenza “Alert“ strutturali

Bilancio di O2

Temp. di decomposizione

(°C)

Decomposizione esotermica

nell’esplosione (J/g)

Miscele di sostanze

inorganiche con sostanza organica ossidante

La sostanza/ miscela è esplosiva?

NO - - - - NO

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presenza “Alert“ strutturali

Bilancio di O2

Temp. di decomposizione

(°C)

Decomposizione esotermica

nell’esplosione (J/g)

Miscele di sostanze

inorganiche con sostanza organica ossidante

La sostanza/ miscela è esplosiva?

SI < -200 - - - NO

SI <500 <500 - NO

- - - - <15% Ox.1 o Ox.2

NO

- - - - <30% Ox.3 NO

- - - <800 - NO

Tabella 16 - Riassunto dei criteri di screening

Se dalla procedura di screening la sostanza o miscela risulta o potenzialmente esplosiva o non contenente sostanze

esplosive note, è necessario applicare la procedura di classificazione detta “accettazione” per la classe degli esplosivi23.

2. Se la fase di screening non permette di escludere che una sostanza e/o miscela abbia proprietà esplosive allora è

necessario ricorrere a test sperimentali come ad esempio quelli previsti dal Regolamento 440/2008 dal

Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri.

Se una sostanza/miscela risulta esplosiva allora si applicano i seguenti criteri di classificazione.

4.2. Criteri di classificazione

La classificazione di sostanze, miscele e articoli nella classe di pericolo degli esplosivi e la loro successiva assegnazione a una

divisione avviene secondo una procedura in tre fasi molto complessa. È necessario fare riferimento alla parte I delle RTDG

delle Nazioni Unite, Manuale delle prove e dei criteri.

- La prima fase consiste nel determinare se la sostanza o miscela ha effetti esplosivi (prove della serie 1).

- La seconda fase consiste nella procedura di accettazione (prove della serie da 2 a 4);

- la terza fase consiste nell'assegnazione a una divisione (prove della serie da 5 a 7).

- La valutazione se una sostanza che può essere classificata come «emulsione, sospensione o gel di nitrato di

ammonio, prodotto intermedio per la fabbricazione di esplosivi detonanti (ANE)» sia sufficientemente poco

sensibile per essere classificata come un liquido comburente (sezione 2.1324) o come un solido comburente (sezione

2.14) è effettuata mediante le prove della serie 8.

Alcune sostanze e miscele esplosive sono umidificate con acqua o alcoli, diluite con altre sostanze oppure disciolte o sospese

in acqua o altre sostanze liquide per ridurne o neutralizzarne le proprietà esplosive. Sono classificabili come esplosivi

desensibilizzati (cfr. sezione 2.17).

Taluni pericoli fisici (dovuti a proprietà esplosive) sono modificati dalla diluizione, come nel caso degli esplosivi

desensibilizzati, dall'inclusione in una miscela o in un articolo, dall'imballaggio o da altri fattori.

Di seguito si riporta lo schema generale per la classificazione di una sostanza e/o miscela e/o articolo nella classe degli

esplosivi.

23 vedere Sezione 2.1.4.5.1 Regolamento CLP 24 I riferimenti delle sezioni sono alla LG CLP 2017

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Figura 2 – Schema generale della procedura di classificazione dei una sostanza, di una miscela o di un articolo nella classe

degli esplosivi (classe 1 per il trasporto)

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4.2.1. Esplosivi instabili - Divisioni

Le sostanze, le miscele e gli articoli appartenenti alla classe degli esplosivi instabili (rientranti nella Seveso) sono assegnati

a una delle seguenti sei divisioni, secondo il tipo di pericolo che presentano:

a. Divisione 1.1 - Sostanze, miscele e articoli che presentano un pericolo di esplosione di massa: un’esplosione di

massa è un’esplosione che interessa in modo praticamente istantaneo la quasi totalità della quantità delle

sostanze e/o delle miscele presente;

b. Divisione 1.2 - Sostanze, miscele e articoli che presentano un pericolo di proiezione senza pericolo di esplosione

di massa;

c. Divisione 1.3 - Sostanze, miscele e articoli che presentano un pericolo di incendio con leggero pericolo di

spostamento di aria o di proiezione o di entrambi, ma senza pericolo di esplosione di massa:

I. la cui combustione dà luogo a un considerevole irraggiamento termico;

II. che bruciano gli uni dopo gli altri con effetti ridotti di spostamento di aria o di proiezione o di

entrambi;

d. Divisione 1.4 - Sostanze, miscele e articoli che non presentano un pericolo significativo: sono sostanze, miscele e

articoli che presentano solo un pericolo minore in caso di accensione o innesco. Gli effetti sono essenzialmente

limitati al collo e di norma non danno luogo alla proiezione di frammenti di dimensioni significative o a distanza

significativa. Un incendio esterno non deve causare l’esplosione praticamente istantanea della quasi totalità del

contenuto del collo;

e. Divisione 1.5 - Sostanze o miscele molto poco sensibili che presentano un pericolo di esplosione di massa: sono

sostanze e miscele che presentano un pericolo di esplosione di massa, ma che sono così poco sensibili che la

probabilità di innesco o di passaggio dalla combustione alla detonazione è molto ridotta in condizioni normali;

f. Divisione 1.6 - Articoli estremamente poco sensibili che non presentano un pericolo di esplosione di massa: articoli

contenenti in prevalenza sostanze o miscele estremamente poco sensibili e per i quali la probabilità di innesco o

di propagazione accidentale è trascurabile.

Le sostanze, le miscele e gli articoli appartenenti a questa classe sono classificati come esplosivi instabili (rientranti nella

Seveso) sulla base della tabella 16. I metodi di prova sono descritti nella parte I delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite

sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri.

Tabella 17 - Criteri di classificazione degli esplosivi

La persona, responsabile della classificazione di sostanze esplosive, deve essere una persona formata e specializzata

sull’argomento.25

25 Come si può evincere dalle linee guida del CLP del giugno 2015: “To conclude on the adequacy the results should be checked by the expert involved to ensure that there is sufficient documentation to assess the suitability of the test used, and whether the test was carried out using an acceptable level of quality assurance”

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Si ricorda che le proprietà fisiche di una sostanza e/o miscela possono differire dalle proprietà mostrate nei test

sperimentali ad esempio ricordiamo che alcuni incidenti si sono verificati con il nitrato di ammonio oppure con certi

idrocarburi alogenati che nei test sperimentali non avevano mostrato proprietà esplosive e per questo motivo bisogna

tenere in considerazione l’esperienza nella gestione delle sostanze e gli eventi incidentali già verificati. È possibile trovare

ulteriori informazioni sui test sperimentali nella “Guidance on the Application of the CLP Criteria Guidance to Regulation

(EC) N. 1272/2008 on classification, labelling and packaging (CLP) of substances and mixtures Version 5.0 July 2017”.

4.2.2. Esplosivi desensibilizzanti (no in Seveso)

Anche se la classe degli esplosivi desensibilizzati non rientrano nella classe Seveso di seguito si riportano alcune

considerazioni che possono essere utili per distinguerli dalle altre classi per approfondimenti si rimanda al Regolamento

CLP.

La classe di pericolo degli esplosivi desensibilizzati comprende:

a) esplosivi solidi desensibilizzati: sostanze o miscele esplosive che sono umidificate con acqua o alcoli oppure diluite

con altre sostanze per formare una miscela solida omogenea al fine di neutralizzarne le proprietà esplosive. NOTA:

vi rientrano gli esplosivi desensibilizzati tramite formazione di idrati delle sostanze;

b) esplosivi liquidi desensibilizzati: sostanze o miscele esplosive che sono disciolte o sospese in acqua o altre

sostanze liquide per formare una miscela liquida omogenea al fine di neutralizzarne le proprietà esplosive.

Criteri di classificazione

Qualsiasi esplosivo allo stato desensibilizzato è considerato appartenere a questa classe salvo se, in tale stato:

a. a) è inteso a produrre un effetto pratico esplosivo o pirotecnico;

b. presenta un pericolo di esplosione di massa in base alle prove della serie 6 (a) o 6 (b) o la velocità corretta di

combustione determinata in base alla prova di cui alla parte V, punto 51.4, delle UN RTDG, Manuale delle prove

e dei criteri è superiore a 1 200 kg/min; oppure

c. l'energia di decomposizione esotermica è inferiore a 300 J/g.

NOTA 1: le sostanze o miscele che allo stato desensibilizzato rispondono al criterio a) o b) sono classificate come esplosivi

(cfr. sezione 2.1). Le sostanze o miscele che rispondono al criterio c) possono rientrare nel campo di applicazione di altre

classi di pericolo fisico.

NOTA 2: l'energia di decomposizione esotermica può essere stimata con una tecnica calorimetrica appropriata (cfr. parte

II, sezione 20, punto 20.3.3.3, delle UN RTDG, Manuale delle prove e dei criteri).

Gli esplosivi desensibilizzati sono classificati e imballati per la fornitura e l'uso in una delle quattro categorie di questa

classe in funzione della velocità corretta di combustione (AC) determinata mediante la prova di infiammabilità all'esterno

(«burning rate test — external fire») illustrata nella parte V, punto 51.4, delle UN RTDG, Manuale delle prove e dei criteri,

secondo la tabella 2.17.1 (CLP):

Categoria Criteri

1 Esplosivi desensibilizzati con una velocità corretta di combustione (AC) pari o superiore a 300 kg/min ma non

superiore a 1 200 kg/min

2 Esplosivi desensibilizzati con una velocità corretta di combustione (AC) pari o superiore a 140 kg/min ma

inferiore a 300 kg/min

3 Esplosivi desensibilizzati con una velocità corretta di combustione (AC) pari o superiore a 60 kg/min ma

inferiore a 140 kg/min

4 Esplosivi desensibilizzati con una velocità corretta di combustione (AC) inferiore a 60 kg/min

Tabella 18 - Criteri di classificazione degli esplosivi desensibilizzati (non in Seveso)

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5. CLASSIFICAZIONE CLP-PERICOLI FISICI (P) - P2 GAS INFIAMMABILI

Per gas infiammabile s’intende un gas o una miscela di gas con un campo di infiammabilità con l’aria a 20oC e a una

pressione normale di 101,3 kPa.

Per gas piroforico s'intende un gas infiammabile che può accendersi spontaneamente in presenza d'aria a una temperatura

pari o inferiore a 54 °C.

Per gas chimicamente instabile si intende un gas infiammabile in grado di reagire in modo esplosivo anche in assenza di

aria o di ossigeno.

Classificazione CLP Seveso III

Categoria Gas infiammabile Indicazioni di pericolo Categoria Seveso

1A

Gas Infiammabile H220 P2

Gas Piroforico H220-H232 P2

Gas Chimicamente instabile A H220-H230 P2

Gas Chimicamente instabile B H220-H231 P2

1B Gas Infiammabile H221 P2

2 Gas Infiammabile H221 P2

Tabella 19 - Gas infiammabili: confronto tra Regolamento CLP e Seveso

Tutti i gas infiammabili di categoria 1 A, 1 B e 2 rientrano anche nella normativa Seveso

5.1. Criteri di classificazione:

Un gas infiammabile è classificato nella categoria 1 A, 1B o 2 in base alla tabella 20 (cfr. tab. 2.2.1. del CLP). I gas

infiammabili che sono piroforici e/o chimicamente instabili sono sempre classificati nella categoria 1 A.

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Tabella 20 - Criteri di classificazione dei gas infiammabili

NOTA 1: gli aerosol non sono classificati come gas infiammabili (cfr. sezione 2.3 CLP)

NOTA 2: in assenza di dati che consetano la classificazione nella categoria 1B, un gas infiammabile che risponde ai

criteri della categoria 1 A è classificato automaticamente in quest’ultima;

NOTA 3: l’accensione spontanea dei gas piroforici non è sempre immediata ed è possibile che sia ritardata;

NOTA 4: una miscela di gas infiammabile di cui non si dispongono di dati sulla piroforicità è classificata come gas

piroforico se contiene più del 1% (volume) di componenti piroforici.

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Figura 3 - Criteri di classificazione dei gas infiammabili (fig. 2.2.1 CLP)

(1) Una miscela di gas infiammabile di cui non si dispongono di dati sulla piroforicità è classificata come gas piroforico se

contiene più dell’1% (volume) di componenti piroforici

5.2. Procedura di screening e test sperimentali

5.2.1. Infiammabilità (norma ISO 10156)

L’infiammabilità è determinata mediante prove o, nel caso di miscele per le quali sono disponibili dati sufficienti, mediante

calcoli effettuati secondo la norma ISO 10156 “Gas e miscele di gas — Determinazione del potenziale di infiammabilità e

della capacità ossidante per la scelta dei raccordi di uscita delle valvole per bombole”.

Nel caso in cui i dati disponibili non permettono di utilizzare la norma ISO 10156 allora può essere utilizzato il metodo di

prova EN 1839 “Determinazione dei limiti di esplosività dei gas e dei vapori”.

Se dai calcoli effettuati secondo la ISO 10156 risulta che la miscela di gas:

− non è infiammabile

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− non è classificata come chimicamente instabile

allora non è necessario effettuare le prove di determinazione di instabilità chimica ai fini della classificazione.

Per decidere se una miscela di gas o un gas infiammabile sono candidati per la classificazione come chimicamente instabili

ci si deve basare sul giudizio di esperto che può identificare se gli stessi contengono specifici gruppi chimici instabili.

I gruppi funzionali che indicano instabilità chimica dei gas sono ad esempio:

− i tripli legami;

− i doppi legami adiacenti o coniugati (doppi legami separati da legami semplici);

− gli alogenati con doppi legami;

− le catene con anelli.

Le miscele di gas contenenti un solo gas chimicamente instabile non sono considerate chimicamente instabili - e quindi

non devono essere testate ai fini della classificazione - se la concentrazione del gas chimicamente instabile è inferiore al

più elevato dei seguenti limiti di concentrazione generici:

▪ al limite inferiore di esplosione (LEL- Lower Explosive Limit26) del gas chimicamente instabile;

▪ a 3% molare.

La norma ISO 10156 descrive un metodo di prova e un metodo di calcolo per la classificazione dei gas infiammabili: il primo

(test sperimentale) può essere utilizzato in tutti i casi ma deve essere necessariamente utilizzato quando il secondo

(metodo di calcolo) non può essere applicato.

Il metodo di calcolo si applica alle miscele di gas e può essere applicato quando sono disponibili la TCi (massimo contenuto

% molare del gas infiammabile i-esimo che miscelato con azoto non è infiammabile) per tutti i componenti infiammabili e

i K (coefficiente adimensionale di conversione del gas inerte K relativamente all’azoto) per tutti i componenti inerti. Per

un certo numero di gas tali valori sono elencati nella ISO 10156.

In assenza di valore TCi di un gas infiammabile può essere utilizzato il valore della LFL - Lower Flaming Limit27 mentre,

quando non è elencato alcun valore, per il valore di K la ISO 10156 propone di utilizzare il valore di 1,5.

Il metodo di calcolo descritto nella norma ISO prevede che una miscela di gas non è considerata infiammabile in aria se:

Dove:

è il contenuto equivalente del gas i-esimo infiammabile nella miscela espresso in %;

26 LEL - limite inferiore di esplosione: limiti di esplosione o di esplosività di un gas o dei vapori di un liquido definiscono l’intervallo di concentrazione entro cui la miscela aria/vapore o gas infiammabile opportunamente innescata (ad esempio con scintilla) può detonare o deflagrare.

27 LFL - livello inferiore di infiammabilità: limite di infiammabilità con intervalli di concentrazione % di gas o vapore con comburente che può avvenire combustione in presenza di innesco.

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è il massimo contenuto del gas infiammabile i-esimo il quale, quando miscelato con azoto, non è infiammabile

in aria, in %

è la frazione molare del gas i-esimo infiammabile nella miscela, in %

è la frazione molare del k-esimo gas inerte della miscela, in %

è il coefficiente di equivalenza del gas inerte K relativo all’azoto

è il numero di gas infiammabili nella miscela

è il numero di gas inerti nella miscela

Quando una miscela di gas contiene un diluente inerte diverso dall'azoto, il volume di questo diluente viene regolato al

volume equivalente di azoto, utilizzando il coefficiente di equivalenza per il gas inerte. Da questo è poi derivato il contenuto

equivalente attraverso l'equazione 2.2.4.4.2, che dovrebbe essere vista come la concentrazione corrispondente dei gas

infiammabili se l'azoto fosse stato l’unico gas inerte componente la miscela.

Nell’equazione 2.2.4.4.1 i contenuti equivalenti vengono poi confrontati rispetto alle costanti (Tci), che sono state trovate

sperimentalmente usando azoto come (solo) gas inerte.

Va notato che la ISO 10156 utilizza frazioni molari in alcune delle sue equazioni. Per la maggior parte dei gas in condizioni

normali (cioè non estreme), tuttavia, la frazione di volume può essere assunta pari alla frazione molare, che equivale ad

assumere un comportamento del gas ideale per tutti i gas nella miscela. Inoltre, anche se normalmente una frazione

molare è un numero che va da 0 a 1, in questo caso risulta più semplice esprimerlo come percentuale, cioè la frazione

moltiplicato per 100.

Il metodo di calcolo descritto nella norma ISO 10156 determina solo se la miscela è infiammabile o meno ma non la

categoria di infiammabilità e quindi il metodo di calcolo non può determinare se la miscela è infiammabile di categoria 1

o di categoria 2.

Pertanto, in via precauzionale, le miscele classificate come infiammabili secondo il metodo di calcolo della ISO 10156 sono

classificate come gas infiammabile di categoria 1. Se, tuttavia, vi è la necessità di distinguere tra categoria 1 e 2, è

necessario determinare il limite massimo di esplosione utilizzando un metodo di prova adatto (per esempio EN 1839 o ISO

10156).

Nella norma ISO 10156 esistono anche dei metodi di calcolo particolari per le miscele contenenti componenti sia

infiammabili che ossidanti.

I gas o le miscele di gas compressi che sono classificati come infiammabili devono essere considerati per la classificazione

anche come chimicamente instabile.

Se le procedure di screening sopra descritte non sono conclusive allora è necessario fare un test sperimentale sulla miscela

di gas o sul gas.

Il metodo di prova utilizzabile per il test sperimentale è descritto nelle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto

di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri (Sezione 35) ed utilizza le stesse apparecchiature previste dal metodo

di prova per gas ossidanti secondo la norma ISO 10156 pertanto, potrebbe essere applicato da laboratori che svolgono

anche le prove per gas ossidanti.

Di seguito si riporta un esempio applicativo riportato nelle linee guida del CLP:

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Figura 4 – Esempio di classificazione per gas infiammabili (punto 2.2.7 delle Guida per l’applicazione dei criteri CLP -

versione 5.0 del luglio 2017)

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5.2.2. Piroforicità

La piroforicità è determinata alla temperatura di 54°C in conformità della norma IEC 60079-20-1 ed. 1.0 (2010-01) Explosive

atmospheres — Part 20-1: Material characteristics for gas and vapour classification — Test methods and data (Atmosfere

esplosive — parte 20-1: Caratteristiche dei materiali per la classificazione dei gas e dei vapori — Metodi di prova e dati) o

DIN 51794 Determining the ignition temperature of petroleum products (Determinazione della temperatura di accensione

dei prodotti del petrolio) 28.3.2019 L 86/10 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT.

Non è necessario applicare la procedura di classificazione per i gas piroforici quando l'esperienza acquisita nella

fabbricazione o nella manipolazione dimostra che la sostanza non si accende spontaneamente a contatto con l'aria a una

temperatura pari o inferiore a 54°C.

Le miscele di gas infiammabili che non sono state sottoposte a prove di piroforicità e che contengono più dell'1 % di

componenti piroforici sono classificate come gas piroforico. In sede di valutazione della necessità di classificare le miscele

di gas infiammabili il cui contenuto di componenti piroforici è pari o inferiore a 1 % si ricorre al giudizio di esperti sulle

proprietà e sui pericoli fisici dei gas piroforici e delle loro miscele.

In tal caso si considera di sottoporle a prova solo se il giudizio degli esperti indica la necessità di dati supplementari a

sostegno del processo di classificazione.»

5.2.3. Instabilità chimica

L’instabilità chimica deve essere determinata conformemente al metodo descritto nella parte III del RTDG, Manuale delle

prove e dei criteri delle Nazioni Unite. Se i calcoli effettuati conformemente all’ISO 10156 modificata dimostrano che una

miscela di gas non è infiammabile, non è necessario condurre prove per determinare l’instabilità chimica ai fini della

classificazione.

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6. CLASSIFICAZIONE CLP-PERICOLI FISICI (P) - P3A - P3B AEROSOL INFIAMMABILI

Gli aerosol ovvero i generatori di aerosol vengono definiti come recipienti non ricaricabili in metallo, vetro o materia

plastica, contenenti un gas compresso, liquefatto o disciolto sotto pressione, con o senza liquido, pasta o polvere e muniti

di un dispositivo di dispersione che permette di espellere il contenuto sotto forma di particelle solide o liquide in

sospensione in un gas, sotto forma di schiuma, pasta o polvere, o allo stato liquido o gassoso.

Classificazione CLP Seveso III

Codici e Classi di Pericolo Indicazioni di pericolo Categorie Seveso III

Flam. Areosol 1 H222 P3a-P3b*

Flam. Areosol 2 H223 P3b-P3b**

Flam. Areosol 3 H229 -

Tabella 21 - Aerosol infiammabili: confronto tra Regolamento CLP e Seveso

*Gli aerosol infiammabili sono classificati sulla base del D.P.R. n. 741 del 21 luglio 1982 emanato in attuazione della

direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri

relative agli aerosol2 (Direttiva sui generatori aerosol). Gli aerosol «estremamente infiammabili» e «infiammabili» di

cui alla direttiva 75/324/CEE corrispondono agli aerosol infiammabili, rispettivamente, della categoria 1 o 2 del

regolamento (CE) n. 1272/2008;

** Per poter rientrare in questa categoria occorre documentare che il generatore aerosol non contiene né gas

infiammabili della categoria 1 o 2 né liquidi infiammabili della categoria 1.

Gli aerosol infiammabili che rientrano anche nella normativa Seveso sono quelli di Categoria 1 e di Categoria 2

mentre non rientrano nella normativa Seveso gli aerosol infiammabili di Categoria 3

6.1. Criteri di classificazione

Gli aerosol sono classificati in una delle tre categorie di questa classe di pericolo, a seconda delle loro proprietà

infiammabili e del loro calore di combustione. Sono da considerare per la classificazione nella categoria 1 o 2, se

contengono oltre l'1 % dei componenti (in massa) classificati come infiammabili in base ai seguenti criteri enunciati in

questa parte:

— gas infiammabili (cfr. punto 2.2),

— liquidi con un punto di infiammabilità ≤ 93 °C, che includono i liquidi infiammabili in base al punto 2.6,

— solidi infiammabili (cfr. punto 2.7),

o se il loro calore di combustione è almeno 20 kJ/g.

NOTA 1: tra i componenti infiammabili non sono comprese le sostanze o le miscele piroforiche, auto riscaldanti o

idro-reattive, poiché tali componenti non sono mai utilizzati come contenuti di aerosol.

NOTA 2: gli aerosol non rientrano nel campo di applicazione dei punti 2.2 (Gas infiammabili), 2.5 (Gas sotto

pressione), 2.6 (Liquidi infiammabili) o 2.7 (Solidi infiammabili). A seconda del loro contenuto, gli aerosol possono

tuttavia rientrare nel campo di applicazione di altre.

Un aerosol deve essere classificato in una delle tre categorie di questa classe in funzione:

- dei suoi componenti,

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- del suo calore chimico di combustione,

- se del caso, dei risultati della prova di infiammabilità delle schiume (per gli aerosol di schiuma)

- delle prove di distanza di accensione e di accensione in spazio chiuso (per gli aerosol spray)

secondo quanto riportato nelle successive tre figure e nelle sottosezioni 31.4, 31.5 e 31.6 della parte III del RTDG, Manuale

delle prove e dei criteri delle Nazioni Unite.

Gli aerosol che non soddisfano i criteri di inclusione nella categoria 1 o 2 devono essere classificati nella categoria 3.

Nota: Gli aerosol che contengono più dell’1 % di componenti infiammabili o aventi un calore di combustione di almeno 20

kJ/g e non soggetti alle procedure di classificazione in base all’infiammabilità previste nella presente sezione devono essere

classificati come aerosol di categoria 1.

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Figura 5 – Figura 2.3.1. (a) del CLP da utilizzare per la classificazione degli aerosol infiammabili

Figura 6 – Figura 2.3.1. (b) del CLP da utilizzare per la classificazione degli aerosol spray

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Figura 7 – Figura 2.3.1. (c) del CLP da utilizzare per la classificazione degli aerosol schiuma

Di seguito si riporta un esempio preso dalle linee guida del CLP:

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Figura 8 – Esempio di classificazione per aerosol infiammabili (punto 2.3.7.1 delle Guida per l’applicazione dei criteri CLP-

versione 5.0 del luglio 2017)

Il calore chimico di combustione (ΔΗc ), espresso in kilojoule per grammo (kJ/g), è il prodotto del calore teorico di

combustione (ΔΗcomb ) e del coefficiente di rendimento della combustione, che è in generale inferiore a 1,0 (il valore più

frequente è dell’ordine di 0,95 o 95 %).

Per un aerosol comprendente più componenti il calore chimico di combustione è la somma dei valori ponderati dei calori

di combustione dei singoli componenti, come segue:

dove:

ΔΗc = calore chimico di combustione (kJ/g);

wi % = frazione in massa del componente i-esimo nel prodotto;

ΔΗc(i) = calore specifico di combustione (kJ/g) del componente i-esimo nel prodotto.

I valori del calore chimico di combustione possono essere ricavati dalla letteratura, calcolati o determinati mediante prove

(cfr. le norme ASTM D 240 modificata — Standard Test Methods for Heat of Combustion of Liquid Hydrocarbon Fuels by

Bomb Calorimeter, EN/ISO 13943 modificata, punti da 86.l a 86.3 — Sicurezza antincendio — Vocabolario, e NFPA 30B

modificata — Code for the Manufacture and Storage of Aerosol Products).

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7. CLASSIFICAZIONE CLP-PERICOLI FISICI (P) - P4 GAS COMBURENTI

Per «gas comburente» si intende un gas o una miscela di gas capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o

favorire più dell’aria la combustione di altre materie

Un gas viene classificato come comburente se rispetta il seguente criterio:

Tabella 22 – Definizione di gas comburente

Per classificare un gas comburente è necessario disporre di dati ottenuti mediante prove o calcoli effettuati secondo i

metodi descritti nella norma ISO 10156 (Gas e miscele di gas — determinazione del potenziale di infiammabilità e della

capacità ossidante per la scelta dei raccordi di uscita delle valvole per bombole) e nella norma ISO 10156-2 (Bombole del

gas — Gas e miscele di gas —determinazione della capacità ossidante dei gas e delle miscele di gas tossici e corrosivi).

Classificazione CLP Seveso III

Codici e categorie di pericolo Indicazione di pericolo Categoria

Ox. Gas 1 H270 P4

Tabella 23 - - Gas comburenti: confronto tra Regolamento CLP e Seveso

I Gas comburenti di Categoria 1 rientrano nella normativa Seveso

La norma ISO 10156 descrive un metodo di prova e un metodo di calcolo per la classificazione dei gas infiammabili. Il primo

(test sperimentale) può essere utilizzato in tutti i casi ma deve essere necessariamente utilizzato quando il secondo

(metodo di calcolo) non può essere applicato.

Il metodo di calcolo si applica alle miscele di gas e può essere applicato quando la Ci (coefficiente di equivalenza

dell’ossigeno del gas i-esimo per tutti i componenti gassosi ossidanti della miscela) per tutti i componenti ossidanti e i Kk

(Coefficiente di equivalenza dei gas inerte k-esimo della miscela dei componenti gassosi inerti della miscela) per tutti i

componenti inerti sono disponibili. Nella ISO 10156 sono elencati i coefficienti per un certo numero di gas.

Un gas (o una miscela di gas) è considerato comburente se il risultato della formula (OP: Potere Ossidante)

È maggiore di 0,235 (23,5%) → In questo caso il gas e/o la miscela risulta più ossidante dell’aria.

Dove:

Frazione molare dell’i-esimo gas della miscela, in %

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il coefficiente di equivalenza dell’ossigeno dell’i-esimo gas ossidante della miscela

il coefficiente di equivalenza del gas k relativo all’azoto

frazione molare del k-esimo gas inerte della miscela, in %

è il numero di gas infiammabili nella miscela

è il numero di gas inerti nella miscela

Per miscele che contengono gas ossidanti e infiammabili bisogna utilizzare formule di calcolo modificate (si rimanda alla

ISO 10156 per dettagli).

Di seguito si riporta un esempio applicativo preso dalle linee guida del CLP:

Figura 9 – Esempio di classificazione per aerosol infiammabili (punto 2.4.7.1 delle Guida per l’applicazione dei criteri CLP-

versione 5.0 del luglio 2017)

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8. CLASSIFICAZIONE CLP-PERICOLI FISICI (P) - P5A-P5B-P5C LIQUIDI INFIAMMABILI

Per liquido infiammabile si intende un liquido avente un punto di infiammabilità non superiore a 60 °C. In base ai criteri

sottostanti si possono individuare tre categorie:

Tabella 24- Criteri di classificazione dei liquidi infiammabili

Per la classificazione dei liquidi infiammabili è necessario disporre di dati sul punto di infiammabilità e sul punto iniziale di

ebollizione che possono essere ottenuti mediante prove, ricavati dalla letteratura o calcolati.

Se tali dati non sono disponibili allora devono essere determinati mediante prove sperimentali: il punto di infiammabilità

è determinato mediante prove in vaso chiuso.

Nel caso delle miscele28 contenenti liquidi infiammabili noti in concentrazioni definite - anche se possono contenere

componenti non volatili come polimeri e additivi - non è necessario determinare il punto di infiammabilità mediante prove

se il punto di infiammabilità della miscela, calcolato secondo il metodo Gmehling and Rasmussen29, è superiore di almeno

5oC30 al corrispondente criterio di classificazione riportato nella tabella 17 e a condizione che:

a) la composizione della miscela sia conosciuta con precisione (se la composizione può variare entro limiti specificati,

è scelta per essere valutata la composizione con il punto di infiammabilità calcolato più basso);

b) il limite di esplosività inferiore di ciascun componente sia conosciuto (una correlazione appropriata deve essere

applicata per l'estrapolazione di questi dati a temperature diverse da quelle delle condizioni di prova), come pure

un metodo per determinare il limite di esplosività inferiore;

c) La relazione con la temperatura della tensione di vapore saturo e del coefficiente di attività sia conosciuta per

ciascun componente presente nella miscela;

d) la fase liquida sia omogenea.

Il metodo descritto da Gmehling and Rasmussen stabilisce che per una miscela contenente componenti non volatili il punto

di infiammabilità è calcolato in base ai componenti volatili dato che si considera che un componente non volatile

diminuisca di poco la pressione parziale dei solventi e che il punto di infiammabilità calcolato sia di poco inferiore al valore

misurato.

28 Attualmente il metodo di calcolo è stato convalidato per le miscele contenenti fino a sei componenti volatili. Tali componenti possono essere liquidi infiammabili come idrocarburi, eteri, alcoli, esteri (esclusi gli acrilati) e acqua. Il metodo di calcolo non è stato ancora convalidato per le miscele contenenti composti alogenati solforosi e/o fosforici nonché acrilati reattivi

29 Ind. Eng. Fundament, 21, 186, (1982).

30 Se il punto di infiammabilità calcolato è meno di 5 °C superiore al pertinente criterio di classificazione, il metodo di calcolo non può essere utilizzato e il punto di infiammabilità deve essere determinato per via sperimentale.

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Tabella 25- Metodi per la determinazione del punto di infiammabilità dei liquidi infiammabili

Non è necessario classificare nella categoria 3 i liquidi con punto di infiammabilità superiore a 35°C se si sono ottenuti

risultati negativi nella prova di mantenimento della combustione L.2, parte III, sezione 32 delle Raccomandazioni delle

Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri.

Tabella di confronto tra la classificazione CLP e le categorie Seveso per i liquidi infiammabili

Classificazione CLP Seveso III

Codici e categorie di Pericolo Indicazioni di Pericolo Categoria

Flam. Liq. 1 H224 P5a

Flam. Liq. 2 H225 P5a-P5b-P5c*

Flam. Liq. 3 H226 P5b-P5b-P5c*

Tabella 26- Liquidi infiammabili: confronto tra Regolamento CLP e Seveso

* Vedi nota 12 allegato 1del D.Lgs. 105/2015

I liquidi infiammabili di categoria 1, Categoria 2 e Categoria 3 rientrano nel campo di applicazione della normativa

Seveso

In caso delle indicazioni di pericolo EUH018, EUH209 e EUH209 A:

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✓ EUH018 — «Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile».

Sostanze e miscele non classificate come infiammabili in quanto tali, che possono formare miscele vapore-aria

esplosive/infiammabili. Per le sostanze ciò può essere il caso degli idrocarburi alogenati e per le miscele ciò può essere

dovuto ad un componente volatile infiammabile o alla perdita di un componente volatile non infiammabile.

✓ Miscele liquide contenenti idrocarburi alogenati

L'etichetta dell'imballaggio delle miscele liquide che non presentano un punto d'infiammabilità o presentano un punto

d'infiammabilità superiore a 60 °C e contengono un idrocarburo alogenato e sostanze facilmente infiammabili o

infiammabili in concentrazione superiore al 5 % reca una delle seguenti diciture, secondo che tali sostanze siano

facilmente infiammabili o infiammabili:

• EUH209 — «Può diventare facilmente infiammabile durante l'uso» o

• EUH209A — «Può diventare infiammabile durante l'uso».

per le quali il CLP non definisce dei criteri specifici per la loro attribuzione, si può far riferimento alla norma EN 1839

ed EN 15794 come indicato nella figura sottostante dove viene spiegato il flusso logico da seguire per la classificazione

dei liquidi infiammabili.

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Figura 10 – Emendamento della decisione del GHS dei liquidi infiammabili che include la deroga per i gasoli, diesel, oli

combustibili leggeri, combustibilità prolungata e per le frasi EUH018, EUH029 e EUH029A(cfr. figura 2.3.)

Di seguito si riportano alcuni esempi applicativi presi dalle linee guida del CLP:

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Figura 11 – Esempio di classificazione per liquidi infiammabili (punto 2.6.7.1 esempio 1 delle Guida per l’applicazione dei

criteri CLP- versione 5.0 del luglio 2017)

Figura 12 – Esempio di classificazione per liquidi infiammabili (punto 2.6.7.2 esempio 3 delle Guida per l’applicazione dei

criteri CLP- versione 5.0 del luglio 2017)

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9. CLASSIFICAZIONE CLP-PERICOLI FISICI (P)- P6A-P6B PEROSSIDI ORGANICI E

MATERIE AUTOREATTIVE

9.1. Perossidi organici

I perossidi organici sono sostanze organiche liquide o solide che contengono la struttura bivalente “-O-O-“ e possono

quindi essere considerate come derivati del perossido d’idrogeno, nei quali uno o due atomi di idrogeno sono sostituiti da

radicali organici.

Sotto questa denominazione sono comprese anche le miscele (formulazioni) di perossidi organici contenenti almeno un

perossido organico. I perossidi organici sono sostanze o miscele termicamente instabili che possono subire una

decomposizione esotermica auto accelerata e possono avere una o più delle seguenti proprietà:

I. sono soggetti a decomposizione esplosiva;

II. bruciano rapidamente;

III. sono sensibili agli urti e agli sfregamenti;

IV. reagiscono pericolosamente al contatto con altre sostanze.

Si considera che un perossido organico possiede proprietà esplosive se, durante le prove di laboratorio, la miscela

(formulazione) si rivela in grado di detonare, deflagrare rapidamente o reagire violentemente al riscaldamento sotto

confinamento.

Per detonazione si intende una combustione rapida in cui il fronte di fiamma viaggia ad una velocità superiore alla velocità

del suono (343,8 m/s a 20°C) mentre per deflagrazione si intende una combustione al di sotto della velocità del suono.

9.1.1. Criteri di classificazione perossidi organici

I perossidi organici sono classificati, per definizione, in base alla loro struttura chimica e al tenore di ossigeno disponibile

e di perossido di idrogeno della miscela.

Ogni perossido organico è sottoposto alla procedura di classificazione per rientrare in una delle 7 categorie, a meno che

contenga:

a. non più dell’1,0 % di ossigeno disponibile dai perossidi organici se contiene al massimo l’1,0 % di perossido

d’idrogeno, oppure;

b. non più dello 0,5 % di ossigeno disponibile dai perossidi organici se contiene più dell’1,0 %, ma al massimo il 7,0 %

di perossido d’idrogeno.

Il tenore di ossigeno disponibile (%) di una miscela di perossido organico viene calcolato con la seguente formula:

Dove

16 = peso atomico dell’Ossigeno approssimato

La classificazione dei perossidi organici in una delle sette categorie (tipi da A a G) avviene secondo i seguenti principi:

a. un perossido organico che, imballato, può detonare o deflagrare rapidamente è classificato come perossido organico

di TIPO A;

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b. un perossido organico avente proprietà esplosive che, imballato, non detona né deflagra rapidamente, ma può

esplodere sotto l’effetto del calore nell’imballaggio è classificato come perossido organico di TIPO B;

c. un perossido organico avente proprietà esplosive che, imballato, non detona né deflagra rapidamente né può

esplodere sotto l’effetto del calore è classificato come perossido organico di TIPO C;

d. Un perossido organico che, durante le prove di laboratorio:

I. detona parzialmente, non deflagra rapidamente e non reagisce violentemente al riscaldamento sotto

confinamento, o

II. non detona, deflagra lentamente e non reagisce violentemente al riscaldamento sotto confinamento, o

III. non detona né deflagra e reagisce moderatamente al riscaldamento sotto confinamento

è classificato come perossido organico di TIPO D;

e. un perossido organico che, durante le prove di laboratorio, non detona né deflagra e reagisce debolmente o non

reagisce al riscaldamento sotto confinamento è classificato come perossido organico di TIPO E;

f. un perossido organico che, durante le prove di laboratorio, non detona in stato di cavitazione, non deflagra e reagisce

debolmente o non reagisce al riscaldamento sotto confinamento e ha una potenza esplosiva debole o nulla, è

classificato come perossido organico di TIPO F;

g. un perossido organico che, durante le prove di laboratorio, non detona in stato di cavitazione31, non deflagra e non

reagisce al riscaldamento sotto confinamento e la cui potenza esplosiva è nulla, a condizione che sia termicamente

stabile (TDAA: temperatura di decomposizione autoaccelerata compresa tra 60 °C e 75 °C per un collo di 50 kg), e a

condizione che, per le miscele liquide, sia utilizzato per la desensibilizzazione un diluente con punto di ebollizione

inferiore a 150°C, è classificato come perossido organico di TIPO G. Se il perossido organico non è termicamente

stabile o il diluente utilizzato per la desensibilizzazione ha un punto di ebollizione inferiore a 150°C, il perossido

organico è classificato come perossido organico di TIPO F. Se la prova è eseguita su colli, qualora l'imballaggio sia

modificato una nuova prova è eseguita se si ritiene che tale modifica possa influire sul risultato della prova.

I seguenti perossidi organici devono essere sottoposti al controllo della temperatura:

1. i perossidi organici dei tipi B e C con una TDAA ≤ 50° C;

2. i perossidi organici del tipo D che reagiscono moderatamente al riscaldamento sotto confinamento con una TDAA

≤ 50 °C o reagiscono debolmente o non reagiscono al riscaldamento sotto confinamento con una TDAA ≤ 45 °C,

e;

3. i perossidi organici dei tipi E e F con una TDAA ≤ 45 °C.

I metodi di prova che permettono di determinare la TDAA e di dedurne la temperatura di controllo e la temperatura critica

sono descritti nella parte II, sezione 28 delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose,

Manuale delle prove e dei criteri. La prova scelta è eseguita in modo da essere rappresentativa del collo per quanto

concerne le dimensioni e il materiale.

Le proprietà dei perossidi organici che sono decisive per la classificazione sono determinate mediante prove.

31 La cavitazione è un fenomeno consistente nella formazione di zone di vapore all'interno di un fluido che poi implodono producendo un rumore caratteristico

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Figura 13 – Perossidi organici (cfr. figura 2.15.1 del CLP.)

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I perossidi organici sono classificati, per definizione, in base alla loro struttura chimica e al tenore di ossigeno disponibile

e di perossido di idrogeno della miscela (cfr. punto 2.15.2.1). Le proprietà dei perossidi organici che sono decisive per la

classificazione sono determinate mediante prove. La classificazione dei perossidi organici è effettuata conformemente alle

serie di prove dalla A alla H descritte nella parte II delle RTDG delle Nazioni Unite Manuale delle prove e dei criteri. Le

miscele di perossidi organici già classificati possono essere classificate come il tipo di perossido organico che è il

componente più pericoloso. Tuttavia, poiché due componenti stabili possono formare una miscela termicamente meno

stabile, deve essere determinata la TDAA.

Nota: La somma delle singole parti può essere più pericolosa dei singoli componenti.

9.2. Sostanze o Miscele autoreattive

Le sostanze o miscele autoreattive sono sostanze o miscele liquide o solide termicamente instabili, che possono subire

una decomposizione fortemente esotermica, anche in assenza di ossigeno (aria). Le sostanze/miscele classificate come

autoreattive non sono classificate come esplosive32, perossidi organici o comburenti.

9.2.1. Criteri di classificazione degli auto-reattivi

Una sostanza e/o miscela non è sottoposta alla procedura di classificazione come autoreattiva se:

a) è classificata esplosiva;

b) è classificata come comburente liquido o solido ad eccezione delle miscele di sostanze comburenti contenenti

almeno il 5% di sostanze organiche combustibili, allora in questo caso le miscele possono essere classificate come

sostanze come autoreattive se rispettano i requisiti;

c) è un perossido organico;

d) ha un calore di decomposizione inferiore a 300 J/g, oppure

e) ha una temperatura di decomposizione autoaccelerata (TDAA) superiore a 75°C per un collo di 50 kg.

Le sostanze e le miscele autoreattive sono classificate in una delle sette categorie (tipi da A a G) di questa classe secondo

i seguenti principi:

a. ogni sostanza o miscela autoreattiva che, imballata, può detonare o deflagrare rapidamente è classificata come

sostanza autoreattiva di TIPO A;

b. ogni sostanza o miscela autoreattiva con proprietà esplosive che, imballata, non detona né deflagra rapidamente,

ma può esplodere sotto l’effetto del calore nell'imballaggio è classificata come sostanza autoreattiva di TIPO B;

c. ogni sostanza o miscela autoreattiva con proprietà esplosive che, imballata, non detona né deflagra rapidamente né

può esplodere sotto l’effetto del calore è classificata come sostanza autoreattiva di TIPO C;

d. ogni sostanza o miscela autoreattiva che, durante le prove di laboratorio:

I. detona parzialmente, non deflagra rapidamente e non reagisce violentemente al riscaldamento

II. sotto confinamento, o

III. non detona, deflagra lentamente e non reagisce violentemente al riscaldamento sotto

IV. confinamento, o

32 Una sostanza o miscela auto-reattiva può possedere proprietà esplosive se, durante le prove di laboratorio, si rivela in grado di detonare, deflagrare rapidamente o reagire violentemente al riscaldamento sotto confinamento.

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V. non detona né deflagra e reagisce moderatamente al riscaldamento sotto confinamento

è classificata come sostanza autoreattiva di TIPO D;

e. ogni sostanza o miscela autoreattiva che, durante le prove di laboratorio, non detona né deflagra e reagisce

debolmente o non reagisce al riscaldamento sotto confinamento è classificata come sostanza autoreattiva di TIPO E;

f. ogni sostanza o miscela autoreattiva che, durante le prove di laboratorio, non detona in stato di cavitazione, non

deflagra e reagisce debolmente o non reagisce al riscaldamento sotto confinamento e la cui potenza esplosiva è

debole o nulla è classificata come sostanza autoreattiva di TIPO F;

g. ogni sostanza o miscela autoreattiva che, durante le prove di laboratorio, non detona in stato di cavitazione, non

deflagra e non reagisce al riscaldamento sotto confinamento e la cui potenza esplosiva è nulla, a condizione che sia

termicamente stabile (TDAA compresa tra 60°C e 75°C per un collo di 50 kg) e a condizione che, per le miscele liquide,

sia utilizzato per la desensibilizzazione un diluente con punto di ebollizione inferiore a 150°C, è classificata come

sostanza autoreattiva di TIPO G. Se la miscela non è termicamente stabile o il diluente utilizzato per la

desensibilizzazione ha un punto di ebollizione inferiore a 150°C, la miscela è classificata come sostanza autoreattiva

di TIPO F.

Se la prova è eseguita su colli, qualora l'imballaggio sia modificato una nuova prova è eseguita se si ritiene che tale modifica

possa influire sul risultato della prova.

9.2.2. Criteri per il controllo della temperatura

Le sostanze autoreattive sono sottoposte a un controllo della temperatura se la loro TDAA è pari o inferiore a 55 °C. I

metodi di prova che permettono di determinare la TDAA e dedurne la temperatura di controllo e la temperatura critica

sono descritti nella parte II, sezione 28, delle Raccomandazioni sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e

dei criteri delle Nazioni Unite.

La prova scelta è eseguita in modo da essere rappresentativa del collo per quanto concerne le dimensioni e il materiale.

La classificazione degli auto-reattivi è effettuata secondo la procedura descritta nella figura successiva.

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Figura 14 – Sostanze o miscele Autoreattive (cfr. figura 2.8.1 del CLP.)

Nella tabella sottostante si riporta il confronto tra la classificazione CLP e le categorie Seveso (perossidi organici e auto-

reattivi). Come si osserva, alcune categorie CLP non rientrano nelle categorie Seveso:

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Classificazione CLP Seveso III

Codici e Categorie di Pericolo Indici di Pericolo Categoria

Self-React. A H240 P6a

Self-React. B H241 P6a

Self-React. C & D H242 P6b

Self-React. E & F H242 P6b

Self-React. G - -

Org. Perox. A H240 P6a

Org. Perox. B H241 P6a

Org. Perox. C & D H242 P6b

Org. Perox. E & F H242 P6b

Org. Perox. G - -

Tabella 27-Perossidi organici: confronto tra Regolamento CLP e Seveso

Rientrano nel campo di applicazione della normativa Seveso tutti i perossidi organici e le miscele/sostanze

autoreattive di tipo A, B, C, D, E ed F. Per entrambe sono escluse solo le categorie di tipo G.

Di seguito si riportano un esempio applicativo tratto dalle linee guida del CLP: la sostanza ha un contenuto di ossigeno

attivo del 7,18% e pertanto deve essere considerata per la classificazione nella classe di perossidi organici.

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Figura 15 – Esempio di classificazione per ossidi organici (punto 2.15.7.delle Guida per l’applicazione dei criteri CLP-

versione 5.0 del luglio 2017)

Le proprietà delle sostanze o miscele autoreattive che sono decisive per la classificazione sono determinate mediante

prove. La classificazione di una sostanza o miscela auto-reattiva è effettuata conformemente alle serie di prove da A ad H

descritte nella parte II delle RTDG delle Nazioni Unite , Manuale delle prove e dei criteri. La procedura di classificazione è

descritta nella figura 2.8.1.

Non è necessario applicare le procedure di classificazione per le sostanze e le miscele autoreattive se:

a. non ci sono nella molecola gruppi chimici associati a proprietà esplosive o autoreattive. Esempi di tali gruppi

figurano nelle tabelle A6.1 e A6.2 all'Appendice 6 delle RTDG delle Nazioni Unite, Manuale delle prove e dei

criteri; o

b. per una sostanza organica o una miscela omogenea di sostanze organiche la TDAA stimata per un collo di 50 kg

è superiore a 75°C o l’energia di decomposizione esotermica è inferiore a 300J/g. La temperatura iniziale e

l’energia di decomposizione possono essere stimate utilizzando una tecnica calorimetrica appropriata (cfr. parte

II, sottosezione 20.3.3.3 delle RTDG delle Nazioni Unite, Manuale delle prove e dei criteri).

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10.CLASSIFICAZIONE CLP-PERICOLI FISICI (P) - P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI

Per liquido piroforico s’intende una sostanza o miscela liquida che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di

cinque minuti quando entra in contatto con l’aria.

10.1. Criteri di classificazione

Un liquido piroforico è classificato nell’unica categoria di questa classe secondo i risultati della prova N.3 descritta nella

parte III, sottosezione 33.3.1.5 delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle

prove e dei criteri, conformemente alla tabella sottostante

Tabella 28- Criteri di classificazione dei liquidi piroforici

Non è necessario applicare la procedura di classificazione per i liquidi piroforici quando l’esperienza acquisita nella

fabbricazione o nella manipolazione mostra che la sostanza o miscela non si accende spontaneamente a contatto con l'aria

a temperatura normale, ossia la sostanza è notoriamente stabile a temperatura ambiente durante un periodo prolungato

(giorni).

Per solido piroforico s’intende una sostanza o miscela solida che, anche in piccole quantità, può accendersi in meno di

cinque minuti quando entra in contatto con l’aria.

Un solido piroforico è classificato nell’unica categoria di questa classe secondo i risultati della prova N.2 descritta nella

parte III, sottosezione 33.3.1.4 delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle

prove e dei criteri, conformemente alla tabella sottostante:

Tabella 29- Criteri di classificazione dei solidi piroforici

Non è necessario applicare la procedura di classificazione per i solidi piroforici quando l’esperienza acquisita nella

fabbricazione o nella manipolazione mostra che la sostanza o miscela non si accende spontaneamente in contatto con

l'aria a temperatura normale, ossia la sostanza è notoriamente stabile a temperatura ambiente durante un periodo

prolungato (giorni). La prova è eseguita sulla sostanza o miscela nella forma fisica in cui si presenta. Se, ad esempio, ai fini

della fornitura o del trasporto, la stessa sostanza chimica deve essere presentata in una forma fisica diversa da quella sulla

quale è stata eseguita la prova e tale forma è suscettibile di alterare materialmente la sua performance in una prova di

classificazione, la sostanza sarà sottoposta a una prova anche nella nuova forma.

Classificazione CLP Seveso III

Codici e classi di Pericolo Indicazioni di Pericolo Categoria

Pyr. Liq. 1 H250 P7

Pyr. Sol. 1 H250 P7

Tabella 30- Liquidi e Solidi Piroforici: confronto tra Regolamento CLP e Seveso

I solidi e i liquidi piroforici di Categoria 1 rientrano nel campo di applicazione della normativa Seveso

Di seguito si riportano alcuni esempi applicativi tratti dalle linee guida CLP:

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Figura 16 – Esempio di classificazione di liquidi piroforici (punto 2.9.7- esempio 2 delle Guida per l’applicazione dei criteri

CLP- versione 5.0 del luglio 2017)

Figura 17 – Esempio di classificazione di liquidi piroforici (punto 2.9.7- esempio 3 delle Guida per l’applicazione dei criteri

CLP- versione 5.0 del luglio 2017)

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11.CLASSIFICAZIONE CLP-PERICOLI FISICI (P) - P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI

Per liquido comburente s’intende una sostanza o miscela liquida che, pur non essendo di per sé necessariamente

combustibile, può — generalmente cedendo ossigeno — causare o favorire la combustione di altre materie.

11.1. Criteri di classificazione

Un liquido comburente è classificato in una delle tre categorie di questa classe secondo i risultati della prova O.2 descritta

nella parte III, sottosezione 34.4.2 delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale

delle prove e dei criteri, conformemente alla tabella sottostante:

Tabella 31- Criteri di classificazione dei liquidi comburenti (tab. 2.13.1 del CLP)

Per le sostanze o miscele organiche la procedura di classificazione per questa classe non si applica se:

a) la sostanza o miscela non contiene ossigeno, fluoro o cloro, o

b) la sostanza o miscela contiene ossigeno, fluoro o cloro e questi elementi sono chimicamente legati soltanto ai

carboni

La procedura di classificazione per questa classe non si applica per le sostanze o miscele inorganiche che non contengono

atomi di ossigeno o di alogeni.

In caso di divergenza tra i risultati delle prove e l’esperienza acquisita nella manipolazione e nell’uso delle sostanze o

miscele che ne dimostri le proprietà comburenti, i giudizi fondati sull’esperienza nota prevalgono sui risultati delle prove.

Qualora le sostanze o miscele producano un aumento di pressione (troppo forte o troppo debole) a causa di reazioni

chimiche che non sono in rapporto con le proprietà comburenti della sostanza o miscela, la prova è ripetuta utilizzando

una sostanza inerte, per esempio la diatomite (Kieselguhr), in luogo della cellulosa, in modo da chiarire la natura della

reazione e individuare un risultato positivo falso.

Per solido comburente s’intende una sostanza o miscela solida che, pur non essendo di per sé necessariamente

combustibile, può — generalmente cedendo ossigeno — causare o favorire la combustione di altre materie.

Un solido comburente è classificato in una delle tre categorie di questa classe secondo i risultati della prova O.1 descritta

nella Parte III, sottosezione 34.4.1 o della prova O.3 descritta nella Parte III, sottosezione 34.4.3 delle Raccomandazioni

delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri, conformemente alla seguente

tabella:

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Tabella 32- Criteri di classificazione dei solidi comburenti (cfr. tabella 2.14.1 del CLP)

Per le sostanze o miscele organiche la procedura di classificazione per questa classe non si applica se:

a) la sostanza o miscela non contiene ossigeno, fluoro o cloro, o

b) la sostanza o miscela contiene ossigeno, fluoro o cloro e questi elementi sono chimicamente legati soltanto al

carbonio o all’idrogeno.

La procedura di classificazione per questa classe non si applica per le sostanze o miscele inorganiche che non contengono

atomi di ossigeno o di alogeni. In caso di divergenza tra i risultati delle prove e l’esperienza acquisita nella manipolazione

e nell’uso delle sostanze o miscele che ne dimostri le proprietà comburenti, i giudizi fondati sull’esperienza nota

prevalgono sui risultati delle prove.

Classificazione CLP Seveso III

Codici e categorie di Pericolo Indicazioni di Pericolo Categorie

Ox. Liq. 1 H271 P8

Ox. Liq. 2 H272 P8

Ox. Liq. 3 H272 P8

Ox. Sol. 1 H271 P8

Ox. Sol. 2 H272 P8

Ox. Sol. 3 H272 P8

Tabella 33- Comburenti: confronto tra Regolamento CLP e Seveso

I solidi e i liquidi comburenti di Categoria 1, Categoria 2 e Categoria 3 rientrano nel campo di applicazione della

normativa Seveso

Di seguito si riportano alcuni esempi di sostanze classificate come comburenti:

• Nitrato ferrico (Fe (NO3)3), soluzione acquosa satura

• Perclorato di litio (LiClO4), soluzione acquosa satura

• Perclorato di Magnesio (Mg (ClO4)2), soluzione acquosa satura

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• Acido perclorico (HClO4), 55%

• Nitrato di sodio (NaNO3), 45% soluzione acquosa

Di seguito si riportano alcuni esempi di sostanze NON classificate come comburenti

• Nitrato di calcio (Ca(NO3)2), anidro;

• Triossido di cromo (CrO3)

• Nitrito di potassio (KNO2)

• Perclorato di potassio (KClO4)

• Permanganato di potassio (KMnO4)

• Clorato di sodio (NaClO3)

• Nitrito di sodio (NaNO2)

• Nitrato di sodio (NaNO3)

• Nitrato di stronzio (Sr(NO3)2), anidro

Alcuni solidi comburenti presentano anche un pericolo di esplosione in certe condizioni (quando sono immagazzinati in

grandi quantità). Determinati tipi di nitrato d’ammonio possono comportare un pericolo di esplosione in condizioni

estreme; per valutare questo pericolo può essere utilizzata la «prova di resistenza alla detonazione» [Codice IMSBC (Codice

marittimo internazionale per il trasporto alla rinfusa di carichi solidi, IMO], appendice 2, sezione 5) Nell'SDS sono riportate

le opportune informazioni.

La prova è eseguita sulla sostanza o miscela nella forma fisica in cui si presenta. Se, ad esempio, ai fini della fornitura o del

trasporto, la stessa sostanza chimica deve essere presentata in una forma fisica diversa da quella sulla quale è stata

eseguita la prova e tale forma è suscettibile di alterare materialmente la sua performance in una prova di classificazione,

la sostanza sarà sottoposta a una prova anche nella nuova forma.

Nel caso in cui una miscela di una sostanza ossidante e una sostanza inerte non pericolosa sia considerata per la

classificazione, è necessario tenere conto di quanto segue:

• Un materiale inerte per definizione non contribuisce alla capacità ossidante della sostanza ossidante. Pertanto, la

miscela non può mai essere classificata in una categoria di pericolo più grave.

• Se una sostanza ossidante viene miscelata con un materiale inerte, la capacità ossidante della miscela non

diminuisce linearmente al diminuire del contenuto di sostanza ossidante. La relazione è più o meno logaritmica e

dipende dalle caratteristiche della sostanza ossidante. Ad esempio, una miscela contenente il 50% di un ossidante

forte e il 50% di un materiale inerte può trattenere il 90% della capacità ossidante del componente ossidante

originale. La classificazione non test delle miscele basata esclusivamente sui dati di test per la sostanza ossidante

originale dovrebbe pertanto essere eseguita con estrema cura e solo se esiste esperienza sufficiente nei test.

• La determinazione delle proprietà ossidanti di una soluzione acquosa di sostanze ossidanti solide e la

classificazione come miscela ossidante non sono necessarie a condizione che la concentrazione totale di tutti gli

ossidanti solidi nella soluzione acquosa sia inferiore o uguale al 20% (p/p).

• In caso di esecuzione di test sperimentali si fa riferimento ai test indicati in Part III, sub-section 34.4.2 del “UN

RTDG, Manual of Tests and Criteria”.

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12.CLASSIFICAZIONE CLP-PERICOLI PER L’AMBIENTE (E) - SOSTANZE TOSSICHE PER

L’AMBIENTE ACQUATICO AI FINI SEVESO III-E1-E2

Per tossicità acuta per l’ambiente acquatico si intende la capacità propria di una sostanza di causare danni ad un

organismo sottoposto a un’esposizione di breve durata.

Per disponibilità di una sostanza si intende la misura in cui essa diventa una specie solubile o disaggregata. Nel caso dei

metalli, si intende la misura in cui la porzione ionica di un composto metallico (M0) può disaggregarsi dal resto del

composto (molecola).

Per biodisponibilità (o disponibilità biologica) di una sostanza si intende la misura in cui essa è assorbita da un organismo

e si distribuisce in una zona all’interno di tale organismo. Dipende dalle proprietà fisico-chimiche della sostanza,

dall’anatomia e dalla fisiologia dell’organismo, dalla farmacocinesi e dalla via di esposizione. La disponibilità non è una

precondizione della biodisponibilità.

Per bioaccumulazione si intende il risultato netto dell’assorbimento, della trasformazione e dell’eliminazione di una

sostanza in un organismo attraverso tutte le vie di esposizione (aria, acqua, sedimenti/suolo e cibo).

Per bioconcentrazione si intende il risultato netto dell’assorbimento, della trasformazione e dell’eliminazione di una

sostanza in un organismo in seguito a un'esposizione per via d’acqua.

Per tossicità cronica per l'ambiente acquatico si intende la proprietà intrinseca di una sostanza di provocare effetti nocivi

su organismi acquatici durante esposizioni determinate in relazione al ciclo vitale dell’organismo.

Per degradazione si intende la decomposizione di molecole organiche in molecole più piccole e, da ultimo, in anidride

carbonica, acqua e sali.

La classe di pericolo «Pericoloso per l’ambiente acquatico» è così differenziata:

a) pericolo acuto per l'ambiente acquatico;

b) pericolo cronico (a lungo termine) per l’ambiente acquatico

Gli elementi fondamentali da considerare per la classificazione dei pericoli per l’ambiente acquatico sono:

a) la tossicità acuta per l'ambiente acquatico;

b) la bioaccumulazione potenziale o attuale;

c) la degradazione (biotica o abiotica) per le sostanze chimiche organiche;

d) la tossicità cronica per l'ambiente acquatico.

I dati sono ottenuti di preferenza con i metodi previsti dal regolamento CLP anche se possono essere utilizzati metodi di

prova standardizzati – ad esempio metodi nazionali – se sono considerati equivalenti.

Se sono disponibili dati validi ottenuti con prove non standard o con metodi diversi da prove sperimentali (ad esempio

QSAR), questi possono essere presi in considerazione ai fini della classificazione purché siano conformi ai requisiti di cui

all’allegato XI, sezione 1 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

In generale, i dati relativi alla tossicità per le specie d’acqua dolce e per le specie marine sono considerati idonei all'uso ai

fini della classificazione a condizione che i metodi di prova utilizzati siano equivalenti. In mancanza di dati ecotossicologici,

la classificazione deve basarsi sui migliori dati disponibili.

I metodi sperimentali applicabili sono i seguenti:

Tossicità acuta:

✓ OECD 203 “Fish, Acute Toxicity Test” o equivalente per determinare il CL50 96 ore sui pesci

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✓ OECD 202 “Daphnia sp. Acute Immobilisation Test” o equivalente per determinare il CE50 48 ore sui crostacei

✓ OECD 201 “Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibition Test” o equivalente per determinare il CE50 72

o 96 ore su un’alga

Tossicità cronica:

✓ OECD 210 “Fish, Early-Life Stage Toxicity Test” (pesci ai primi stadi di vita)

✓ OECD 211 “Daphnia magna Reproduction Test” (Daphnia, prova di riproduzione)

✓ OECD 201 “Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibition Test” (Alghe prove di inibizione della crescita)

Bioaccumulo:

✓ OECD 107 “Partition Coefficient (n-octanol/water) Shake Flask Method: Kow:

✓ OECD 117 “Partition Coefficient (n-octanol/water), HPLC method”

✓ OECD 305 “Bioaccumulation in Fish: Aqueous and Dietary Exposure”: BCF

Degradazione:

✓ OECD 301 A-F

✓ OECD 306 (per ambiente marino)

In tutti i casi possono essere utilizzati metodi analoghi a quelli previsti dal Regolamento 440/2008 parte C.

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12.1. Criteri di Classificazione delle sostanze

La tossicità acuta per l’ambiente acquatico è di norma determinata sulla base di una CL50 a 96 ore per i pesci, una CE50 a

48 ore per i crostacei e/o una CE50 a 72 o 96 ore per le specie algali.

Per determinare la tossicità cronica per l’ambiente acquatico ai fini della classificazione, sono accettati dati ottenuti

secondo i metodi di prova standardizzati di cui all’art. 8 paragrafo 3 del CLP, nonché i risultati ottenuti con altri metodi

di prova convalidati e accettati a livello internazionale. Sono utilizzati i valori di NOEC o altre CEx equivalenti (ad esempio

CE10).

Di seguito si riportano le categorie di classificazione delle sostanze pericolose per l’ambiente acquatico:

TOSSICITA’ ACUTA:

TOSSICITA’ CRONICA:

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Tabella 34 - Valori di ecotossicità e classificazione (rif. tabella 4.1.0 del CLP)

NOTA 1: quando si classificano sostanze nella categoria Acuto 1 e/o nella categoria Cronico 1 è necessario indicare

anche un fattore moltiplicatore appropriato;

NOTA 2: la classificazione si basa sulla CrE50 [=CE50 (tasso di crescita)]. Quando la base della EC50 non è specificata o

non è registrata alcuna CrE50 , la classificazione di basa sul valore di CE50 minimo disponibile;

NOTA 3: se non sono disponibili dati utili sulla degradabilità, siano essi determinati in via sperimentale o attraverso

stime, la sostanza va considerata non rapidamente degradabile;

NOTA 4: “nessuna tossicità acuta” significa che la/le C(E)L50 è/sono superiore/i alla solubilità in acqua. Questo vale

anche per le sostanze scarsamente solubili (solubilità in acqua > 1 mg/L), per le quali esistono dati indicanti che il test

di tossicità acuta non fornisce ka misura reale della tossicità intrinseca.

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12.2. Criteri di classificazione delle miscele

Il sistema di classificazione delle miscele comprende tutte le categorie di classificazione utilizzate per le sostanze: la

categoria 1 di tossicità acuta 1 e le categorie da 1 a 4 di tossicità cronica (ai fini Seveso non vengono considerate la tossicità

cronica di categoria 3 e categoria 4).

Per utilizzare tutti i dati disponibili ai fini della classificazione dei pericoli della miscela per l’ambiente acquatico si devono

considerare «componenti rilevanti» che vengono definiti come:

− quelli che sono classificati nella categoria 1 di tossicità acuta o cronica e sono presenti in concentrazione ≥ 0,1%

(in m/m);

− quelli che sono classificati nelle categorie 2, 3 o 4 di tossicità cronica e sono presenti in concentrazione ≥1% (in

m/m).

Nel caso di sostanze classificate Acuta 1 o Cronica 1 è necessario considerare i fattori M e i limiti diventano 0,1% diviso il

fattore M.

I fattori M sono dei fattori moltiplicativi che possono assumere valore numerico ad esempio di 1, 10, 100, 1.000 e che

vengono utilizzati nelle formule di calcolo per l’ecotossicità: più è alto il fattore M maggiore è l’ecotossicità della sostanza.

Se esistono fattori M armonizzati, cioè inseriti nell’allegato VI del CLP, che sono gli unici che hanno un valore “legale”,

devono essere obbligatoriamente utilizzati questi ai fini della classificazione.

Se i fattori M non sono espressamente indicati nell’allegato VI del CLP allora è responsabilità e obbligo

dell’importatore/produttore/fabbricante fissare il valore dei fattori M secondo i principi della tabella sottostante.

Tabella 35- Fattori M per componenti altamente tossici in miscele (rif. tab. 4.1.3 del CLP)

Per classificare una miscela in relazione al pericolo per l’ambiente acquatico si procede per tappe successive in funzione

delle informazioni disponibili per la miscela scessta e per i suoi componenti. La procedura prevista è quella riportata nella

seguente figura:

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Figura 18 – Procedura di classificazione per tappe successive delle miscele per il pericolo acuto e a lungo termine per

l’ambiente acquatico (Figura 4.1.2 del CLP)

La procedura di classificazione per tappe comprende:

1. una classificazione in base alle miscele sottoposte a prove;

2. una classificazione in base ai principi ponte;

3. il risorso alla “somma dei componenti classificati” e/o una “formula di additività”.

Nel caso sia possibile applicare più di un sistema di classificazione tra quelli sopra riportati, deve prevalere la classificazione

più severa in base al risultato.

Il metodo che viene utilizzato nella maggior parte dei casi è il metodo della somma (nel riquadro arancio).

Di seguito si illustrano brevemente, a scopo di informativo, le varie possibilità.

12.2.1. Classificazione della miscela quando esistono dati di tossicità sulla miscela in quanto tale

Per classificare una sostanza/miscela è necessario effettuare una ricerca nei database appropriati e/o in altre fonti

disponibili le seguenti proprietà:

− solubilità in acqua;

− coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log Kow);

− tossicità acquatica acuta (L(E)C50);

− tossicità cronica acquatica (NOEC o equivalente ECx);

− degradazione (prova di degradabilità rapida, idrolisi);

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− bioaccumulo (preferibilmente il fattore di bioconcentrazione (BCF) nei pesci).

Altre informazioni potrebbero essere considerate caso per caso.

È fondamentale valutare in maniera adeguata (ricordiamo il metodo Klimisch Score) i dati sperimentali e/o ottenuti tramite

QSAR. Utili informazioni sono riportate nella «Guidance on the Application of the CLP Criteria Version 4.1 – June 2015

Sezione 4.1.3. Classification of substances hazardous to the aquatic environment”.

12.2.2. Classificazione delle miscele quando non esistono dati di tossicità sulla miscela in quanto tale:

principi ponte

Se la miscela non è stata sottoposta a prove sperimentali per determinarne il pericolo di tossicità per l’ambiente acquatico,

ma esistono dati relativi ai singoli componenti e a miscele simili sottoposte a test sufficienti per caratterizzare

adeguatamente i pericoli della miscela, tali dati sono utilizzati secondo i principi ponte previsti dal CLP (sezione 1.1.3 - per

l’applicazione del principio ponte relativo alla diluizione, si vedano i punti 4.1.3.4.2 e 4.1.3.4.3).

A titolo di esempio si riporta un caso di applicazione dei principi con la diluizione:

− Diluizione: se una miscela è formata per diluizione di un’altra miscela o sostanza classificata come pericolosa per

l’ambiente acquatico con un diluente classificato in una categoria di pericolo per l’ambiente acquatico

equivalente o inferiore a quella del componente originario meno tossico e che non dovrebbe influire sulla tossicità

per l’ambiente acquatico degli altri componenti, la miscela può essere classificata come equivalente alla miscela

o alla sostanza originaria. Se una miscela è formata per diluizione di un’altra miscela o sostanza classificata o di

una sostanza con acqua o altra materia totalmente atossica la tossicità della miscela può essere calcolata in base

alla miscela o sostanza originaria.

12.2.3. Classificazione delle miscele quando esistono dati su tutti i componenti della miscela o su alcuni

di essi: formula di additività

Le miscele possono essere costituite da componenti classificati (nella categoria Acuto 1 e/o Cronico 1,2, 3 e 4) e altri

componenti per i quali sono disponibili dati sperimentali adeguati sulla tossicità.

Quando sono disponibili dati adeguati sulla tossicità per più di un componente della miscela, la tossicità complessiva di tali

componenti viene calcolata applicando “la formula dell’additività”

Per la tossicità acuta in ambiente acquatico si utilizza la seguente formula33:

Dove:

Per la tossicità cronica si utilizza la seguente formula:

33 Per la classificazione di una miscela è necessario disporre della concentrazione Ci (in percentuale in peso) dei singoli componenti della miscela e del relativo valore di ecotossicità (L(E)C50).

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Per ulteriori dettagli si rimanda Guidance on the Application of the CLP Criteria Version 4.1 – June 2015 Sezione 4.1.3.

Classification of substances hazardous to the aquatic environment”

12.2.4. Metodo della somma

La classificazione di una miscela34 si basa sulla somma delle concentrazioni dei suoi componenti classificati. La percentuale

dei component classificati nelle categorie “acuto” o “cronico” è direttamente introdotta nel “metodo della somma”.

Classificazione per la Categoria Acuto 1 in ambiente acquatico

Si considerano in primo luogo tutti i componenti classificati nella categoria Acuto 1. Se la somma delle concentrazioni (in

%) di tali componenti moltiplicata per i loro fattori M corrispondenti è ≥ 25%, l’intera miscela è classificata nella categoria

Acuto 1

Tabella 36- Metodo della somma per la classificazione della miscela: tossicità acuta (rif. tab. 4.1.1 CLP)

34 Se non esiste una classificazione armonizzata riportata nell’allegato VI del Regolamento CLP (tabella 3.1), si consig lia di utilizzare le classificazioni riportate nei dossier di registrazione, se non sono disponibili dossier di registrazione utilizzare la classificazione con il maggior numero di notificanti, a parità di notificanti quella più severa.

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Classificazione nelle categorie Cronico 1, 2, 3 e 4 in ambiente acquatico

✓ In primo luogo, si considerano tutti i componenti classificati nella categoria Cronico 1. Se la somma delle

concentrazioni (in %) di tali componenti moltiplicata per i loro fattori M corrispondenti è superiore a 25%, l’intera

miscela viene classificata nella categoria Cronico 1. Se il calcolo dà luogo a una classificazione della miscela nella

categoria Cronico 1, la procedura di classificazione è terminata.

✓ Se la miscela non è classificata nella categoria Cronico 1, si considera se sia da classificare nella categoria Cronico 2.

Una miscela è classificata nella categoria Cronico 2 se la somma delle concentrazioni (in %) di tutti i componenti

classificati nella categoria Cronico 1 moltiplicata per dieci, moltiplicata per i corrispondenti fattori M e addizionata

alla somma delle concentrazioni (in %) di tutti i componenti classificati nella categoria Cronico 2 è pari o superiore a

25%. Se il calcolo dà luogo a una classificazione della miscela nella categoria Cronico 2, la procedura di classificazione

è terminata.

✓ Se la miscela non è classificata nella categoria Cronico 1 e Cronico 2, si considera se sia da classificare nella categoria

Cronico 3. Una miscela è classificata nella categoria Cronico 3 se la somma delle concentrazioni (in %) di tutti i

componenti classificati nella categoria Cronico 1 moltiplicata per cento, moltiplicata per i corrispondenti fattori M,

addizionata alla somma delle concentrazioni (in %) di tutti i componenti classificati nella categoria Cronico 2 e

addizionata alla somma delle concentrazioni (in %) di tutti i componenti classificati nella categoria Cronico 3, è pari o

superiore a 25%.

✓ Se la miscela non è classificata nelle categorie Cronico 1, 2 o 3, si considera se sia da classificare nella categoria

Cronico 4. Una miscela è classificata nella categoria Cronico 4 se la somma delle concentrazioni (in %) dei componenti

classificati nelle categorie cronico 1, 2 , 3 e 4 è pari o superiore al 25%.

Tabella 37- Metodo della somma per la classificazione della miscela: tossicità cronica (rif. tab. 4.1.2 CLP)

Rispetto al caso precedente (formule di additività) nel metodo della somma non si utilizza il dato ecotossicologico.

12.2.5. Confronto tossicità nell’ambiente acquatico tra CLP e la SEVESO

Il Regolamento CLP e la normativa Seveso differiscono per le categorie che prendono in considerazione al fine di classificare

come tossica per l’ambiente acquatico una sostanza e/o miscela ed in particolare:

Classificazione CLP Seveso III

Codici e Classi di Pericolo Indicazione di pericolo Categoria

Acquatic Acute 1 H400 E1

Acquatic Chronic 1 H410 E1

Acquatic Chronic 2 H411 E2

Acquatic Chronic 3 H412 -

Acqautic Chronic 4 H413 -

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Tabella 38 - Tossicità: confronto tra Regolamento CLP e Seveso

Come si vede dalla tabella sopra riportata, nella Seveso si considerano solo la Acquatic Acute 1, la Acquatic Chronic

1 e l’Acquatic Chronic 2. Mentre non vengono considerate le classi di pericolo Acquatic Chronic 3 e 4.

Le formule per il calcolo dell’ecotossicità della miscela da prendere in considerazione per la Seveso sono:

Somma delle concentrazioni (in %m/m) dei componenti della miscela Miscela classificata

Acuta 1 x M ≥25% Acuta 1

Tabella 39- Metodo della somma per la classificazione della miscela: tossicità acuta

Somma delle concentrazioni (in %m/m) dei componenti della miscela Miscela classificata

Cronica 1 x M ≥25% Cronica 1

(Mx10xCronica 1) + (Cronica 2) ≥25% Cronica 2

Tabella 40- Metodo della somma per la classificazione della miscela: tossicità cronica

Di seguito si riportano alcuni esempi per il calcolo della tossicità per l’ambiente acquatico con il metodo della Somma.

Esempio 1

Sostanza %m/m Classificazione CLP Fattori Macuto Fattori Mcronico

A 10 H400 Acquatic acute 1 1 1

B 5 H400 Acquatic acute 1 1 1

C 5 H400 Acquatic acute 1 e H410 Acquatic Chronic 1 1 1

D 80 Non classificata ecotossica - -

Acute 1: (10x1) +(5x1) +(5x1) =20% <25% NO acute 1

Cronica 1: (10x1) +(5x1) +(5x1) =20% <25% NO Cronica 1

Cronica 2: 10x [(10x1) +(5x1) +(5x1)] =200% > 25 SI Cronica 2

Risultato: la miscela è classificata H411 Acquatic Chronic 1 con limiti Seveso per SSI di 200 ton e per SSS di 500 ton.

Esempio 2

Sostanza %m/m Classificazione CLP Fattori Macuto Fattori Mcronico

A 10 H400 Acquatic acute 1 1 1

B 5 H400 Acquatic acute 1 1 1

C 5 H400 Acquatic acute 1 e H410 Acquatic Chronic 1 10 1

D 80 Non classificata ecotossica - -

Acute 1:(10x1) +(5x1) +(5x10) =200% >25% SI Acute 1

Risultato: la miscela è classificata H410 Acquatic Chronic 1 con limiti Seveso per SSI di 50 ton e per SSS di 200 ton.

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12.2.6. Indicazioni per un protocollo sperimentale di classificazione dell’ecotossicità conforme ai criteri

CLP

Alcune indicazioni desunte dalle linee guida ECHA e OCSE e dalla classificazione armonizzata GHS, alle quali si rimanda per

ulteriori informazioni, che possono fornire un supporto nell’ambito della procedura di effettuazione dei saggi sono di seguito

riportate.

Sostanze solubili

Nel caso di sostanze o miscele per cui si possono preparare direttamente le soluzioni alle concentrazioni previste dai criteri

di classificazione CLP (≤0,01-100 mg/L), una volta verificata la stabilità della soluzione (legata al tipo di esposizione prevista

dalle linee guide dei saggi ecotossicologici, si vedano linee guida OECD n.23) si può passare all’esecuzione dei test

sperimentali, tenendo conto dei vari aspetti e parametri che possono influire sulla prova (ad esempio, media, pH, influenza

di sostanze chelanti nel saggio ecotossicologico). I criteri valutativi sono quelli previsti dalla tabella 4.1.0.

Sostanze poco solubili

Alcune indicazioni sulle sostanze difficili da testare sono contenute nel paragrafo I.4 delle linee guida ECHA e nelle linee

guida OECD n.23. Ad esempio, per quanto riguarda le sostanze e miscele poco solubili e UVCB (per le quali risulti impossibile

preparare soluzioni alle concentrazioni previste dai criteri CLP) informazioni sono riportate al paragrafo I.4.2 delle linee guida

ECHA. Per i metalli e i composti inorganici dei matalli, che presentano un proprio specifico set di difficoltà, le linee guida

ECHA dedicano lo specifico allegato IV. Quest’ultimo individua nell’allegato 10 del GHS il documento di riferimento per la

preparazione di soluzioni acquose attraverso prove di trasformazione/dissoluzione (T/D) condotte su metalli e composti di

metalli scarsamente solubili. Tra le indicazioni riportate dalle linee guida ECHA, dall’allegato 10 del GHS e dalle linee guida

OECD, vi sono le seguenti:

• dimensione granulometrica ≤1 mm35;

• media di dissoluzione 7 giorni o 28 giorni;

• media di dissoluzione di composizione identica a quella previsti dai saggi ecotossicologici ;

• preparazione della Water Accomadation Fraction - WAF36 (al fine di valutare EC50 e NOEC) a 1-10-100 mg/L (si

veda punto 7.9.2.4 delle linee guida OECD n.23).

I criteri di valutazione presi in considerazione nel presente esempio di procedura sono quelli riportati al punto b) iii della

Tabella 4.1.0, che si riferisce alle sostanze per le quali non sono disponibili dati adeguati sulla tossicità cronica. Per queste

sostanze è prevista l’effettuazione di saggi con loading rate di 1-10-100 mg/L.

La dimensione granulometrica riportata si basa su quanto indicato nei test T/D specifici per le sostanze inorganiche poco

solubili. Nel caso in cui la dimensione granulometrica sia già ≤1 mm, la procedura non richiede di attuare ulteriori riduzioni

granulometriche. Anche le linee guida OECD n.23 (paragrafo 7. Stock and test solution preparation and exposure system for

difficult test chemicals), contempla questo approccio per le sostanze poco solubili.

Nel capitolo 7.9.2. Unknown/Variable composition, complex reaction products and biological materials (UVCBs), vengono

date le indicazioni per sostanze UVCB, per i criteri valutativi vengono citate le linee guida OECD n.27 dove si ritrova che

“Typical testing procedures often rely on the formation of a Water Soluble Fraction (WSF) or Water Accommodated Fraction

(WAF) and data are reported in terms of loading rates. These data may be used in applying the classification criteria”.

Nell’ambito della procedura di valutazione della solubilità dei metalli e dei composti metallici, le linee guida ECHA e l’Allegato

10 del GHS prevedono, in assenza di dati di solubilità, l’effettuazione di “test di screening” in condizioni di carico massimo

35 per maggiori dettagli si veda allegato IV, paragrafo IV.5.5 delle linee guida ECHA).

36 WAF – water-accomadated fraction: frazione acquosa contenente la frazione disciolta e / o sospesa e / o emulsionata di una sostanza multicomponente quali, ad esempio, sostanze UVCB o miscele / preparati costituiti da un mix di due o più componenti chimici singoli (punto 1 delle linee guida OCSE n. 23).

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(100 mg/L) per 24 ore e in condizioni di rigida agitazione. Lo scopo di questo test consiste nell'identificare quei composti

metallici che subiscono una dissoluzione o una rapida trasformazione tali da non essere distinguibili dalle forme solubili.

Va rilevato che un parametro importante per il processo di dissoluzione è rappresentato dal pH; altri aspetti da considerare

sono, ad esempio, la durezza (contenuto di solfati e carbonati di calcio e magnesio) e il contenuto di carbonio organico

disciolto (COD).

Valutazione della persistenza e biodegradabilità

Le linee guida ECHA, l’Annex 10 del GHS e le linee guida OECD n. 29 prevedono test di trasformazione/dissoluzione a 7 e 28

giorni. Le modalità e condizioni di effettuazione del test di dissoluzione, quali agitazione, temperatura, contenitore utilizzato,

ecc. devono, essere attentamente valutate e registrate. La persistenza e il bioaccumulo delle sostanze potenzialmente

tossiche è un aspetto critico della valutazione eco tossicologica; aumentando il tempo di dissoluzione si possono avere

informazioni sul potenziale di trasformazione e dissoluzione della sostanza nel media, che possono risultare utili per una

valutazione sulla cronicità. I tempi previsti di dissoluzione dalle linee guida OECD n. 23 sono almeno di 24 ore, ma il

comportamento di ogni matrice deve essere attentamente valutato. In base alla procedura, per potere effettuare una

esposizione di tipo statico la concentrazione della sostanza deve rimanere nell’intervallo del 80-120%, rispetto alla

contrazione testata.

La linea guida OECD n.23 riporta indicazioni per ulteriori tipologie di sostanze problematiche quali:

• sostanze colorate;

• complessi;

• sostanze volatili;

• sostanze idrofobiche;

• sostanze ioniche;

• leghe.

Nel caso di soluzioni con metalli, un aspetto importante da valutare è l’effetto delle sostanze chelanti (EDTA). Per i test sulle

alghe si veda, ad esempio, l’Annex 4 della linea guida OECD n.23. Un altro riferimento utile è la norma ASTM 729-96 (2014).

Uno schema indicativo di valutazione, basato su un approccio con test T/D a 7 giorni è di seguito riportato. Va rilevato che

la procedura schematizzata abbina all’attribuzione della pericolosità anche l’attribuzione della categoria di pericolo. Ai fini

della classificazione di un rifiuto è in ogni caso sufficiente che uno solo dei saggi condotti alle varie concentrazioni dia esito

positivo. In generale l’effettuazione di una procedura completa consente di ottenere informazioni più approfondite.

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Figura

19 – Schema indicativo di valutazione, basato su un approccio con test T/D a 7 giorni

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13.CLASSIFICAZIONE CLP-ALTRI PERICOLI (O)-O1-EUH014

Come EUH014 si intende «Reagisce violentemente con l’acqua» ovvero sostanze e miscele che reagiscono violentemente

con l'acqua, come il cloruro di acetile, i metalli alcalini e il tetracloruro di titanio.

Nel CLP all’art. 25 “informazioni supplementari figuranti sull’etichetta” vengono riportate le disposizioni riguardanti le

informazioni supplementari da utilizzare per quanto riguarda l'etichettatura e l'imballaggio di talune sostanze e miscele:

“1. Nella sezione dell’etichetta riservata alle informazioni supplementari è indicato se una sostanza o miscele

classificata come pericolosa presenti le proprietà fisiche o le proprietà pericolose per la salute di cui all’allegato II,

punti 1.1 e 1.2.

Dette indicazioni sono formulate conformemente all’allegato II punti 1.1 e 1.2 e all’allegato III, parte 2.

Se una sostanza è inclusa nell’allegato IV, parte 3, le eventuali indicazioni di pericolo supplementari ivi riportate per

la sostanza sono incluse nelle informazioni supplementari figuranti sull’etichetta”

Nel Regolamento CLP non vengono specificati i criteri specifici per attribuire queste ulteriori indicazioni di pericolo che

non hanno un corrispettivo nel GHS. Per questo motivo di seguito si propone un possibile approccio da seguire per

l’assoggettabilità ai fini Seveso EUH014.

13.1. Possibile approccio….

L’approccio deve essere di tipo valutativo sulla base dell’esperienza del produttore importatore/fabbricante e gli elementi

da considerare sono: risultati di eventuali test chimico-fisici confrontandoli con test analoghi e con proprietà chimico-

fisiche citate nella definizione (cloruro di acetile (CH3COCl), metalli alcalini (Na, K, Li, Rb, Cs, Fr, Uue37), Tetracloruro di

titanio (TiCl4).

Sostanza Nome CAS NR Reazione

T

(reaz. con

H2O in °C)

ΔHsol (cal/g)

T

autoignizione

°C

Na Sodio 7440-23-5 2Na + 2H

2O →

2NaOH +H2

1527-1927 - 121,1

Li Litio 7439-93-2 2Li + 2H

2O →

2LiOH +H2

577-727 -17.500 178,8

K Potassio 7440-09-7 2K + 2H

2O → 2KOH

+H2

1527-1927 -1,169 -

CH3COCl Cloruro di

acetile 75-36-5

CH3COCl +H

2O →

CH3COOH +HCl

- -30 390

TiCl4 Cloruro di

Titanio 7550-45-0

TiCl4+2H

2O → TiO

2

+ 4HCl -

-57,9

kcal/mol* -

Tabella 41- Dati chimico-fisico utili per le sostanze contenute nella definizione - (*) unità di misura in kcal/mol

Fonte dei dati:

• NIST (National Institute of Standard and Tecnology) (http://webbook.nist.gov/chemistry/reac-ser.html)

37 Ununennio: nome provvisorio attribuito dalla IUPAC

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• CAMEO (Computer-Aided Management of Emergency Operations del NOAA’s National Ocean Service - Office of

Response and Restoration) J. Thomsen, Thermochemischel Untersuchungen, I (Verlag J. A. Ba.rth, Leipzig, 1882).

Successivamente si deve fare un confronto tra i dati chimico-fisici delle sostanze citate nella definizione con i dati

disponibili della sostanza/miscela in modo da verificare l’ordine di grandezza delle misure e la pericolosità potenziale.

Ad esempio nel caso in cui:

− non siamo in presenza di una reazione esotermica per cui avremo un ΔH > zero

− c’è una reazione debolmente esotermica per cui avremo un ΔH negativo ma prossimo allo zero

− con il procedere della reazione si raggiungono T non troppo elevate

− se non si raggiungono le T di autoaccensione della miscela gassosa che si può formare a seguito della reazione

− l’esperienza nella manipolazione/gestione della sostanza/miscela non evidenzia reazioni violente

Allora possiamo concludere che alla sostanza/miscela non è attribuibile l’indicazione EUH014.

Non esistono metodi ufficiali (ad esempio OECD o Regolamento 440/2008) anche è possibile considerare e valutare:

• Metodi basati su misure calorimetriche che si trovano anche in pubblicazioni;

• Metodo ASTM E2160 - 04(2012) “Standard Test Method for Heat of Reaction of Thermally Reactive Materials by

Differential Scanning Calorimetry”

Nell’esecuzioni di eventuali test è necessario prestare attenzione anche alla possibilità di auto ignizione e alla formazione

di miscele esplosive e gas tossici.

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14. CLASSIFICAZIONE CLP-ALTRI PERICOLI (O)-O2-WATER-REACT

Per sostanze o miscele che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas infiammabili si intendono le sostanze o le miscele

solide o liquide che, per interazione con l’acqua, possono diventare spontaneamente infiammabili o sviluppare gas

infiammabili in quantità pericolose.

14.1. Criteri di classificazione

Una sostanza o miscela che, a contatto con l’acqua, sviluppa gas infiammabili è classificata in una delle tre categorie

previste da questa classe secondo i risultati della prova N.5 descritta nella parte III, sottosezione 33.4.1.4, delle

Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri, conformemente

alla seguente tabella:

Tabella 42- Criteri di classificazione delle sostanze o miscele che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas infiammabili (rif.

tab. 2.12.1 del CLP)

La prova è eseguita sulla sostanza o miscela nella forma fisica in cui si presenta. Se, ad esempio, ai fini della fornitura o del

trasporto, la stessa sostanza o miscela deve essere presentata in una forma fisica diversa da quella sulla quale è stata

eseguita la prova e suscettibile di alterare materialmente il suo comportamento in una prova di classificazione, essa deve

essere sottoposta a una prova anche nella nuova forma.

Una sostanza o miscela è classificata in questa categoria se si verifica un’accensione spontanea in una fase qualsiasi della

procedura di prova.

Non si applica questa classificazione nei seguenti casi:

a) la struttura chimica della sostanza o della miscela non contiene metalli (Ag, Al, Fe, Cu, Au, Zn, Pt, Pb, Sn, Ti, Hg) o

metalloidi (B, Si, Ge, As, Sb, Te);

b) l’esperienza di fabbricazione o manipolazione dimostra che la sostanza o miscela non reagisce con l’acqua, per

esempio se la sostanza è fabbricata con aggiunta di acqua o è lavata con acqua; o

c) la sostanza o miscela è notoriamente solubile in acqua, con la quale forma una miscela stabile.

Per valutare se la miscela, a contatto con l'acqua, libera gas infiammabili, di categoria 1 (categoria O2 Seveso III), si possono

utilizzare due test (metodi):

− Test A.12 Infiammabilità (Contatto Con L'acqua) del Regolamento 440/2008 (CLP);

− Test N. 5 (test method for substances which in contact with water emit flammable gas) (GHS).

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Nell’interpretazione dei dati bisogna prestare attenzione ai criteri di classificazione GHS/CLP dato che presentano alcune

differenze.

La discriminante ai fini della classificazione CLP è la produzione della quantità di gas >1 kg L-1hr-1 mentre per il GHS è ≥1 kg

L-1 hr-1.

Le categorie e i criteri di classificazione nel GHS (anno 2013 Rev. 5) per sostanze che sviluppano gas infiammabile, a

contatto con l’acqua sono i seguenti:

Tabella 43- Classificazione delle sostanze o miscele che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas infiammabili per il GHS

14.2. Confronto tra test A.12 (CLP) e Test N.5 EU (GHS)

Figura 20 – Confronto tra test A.12 del CLP e Test N.5 del GHS

a) Nel test A.12 non è richiesta la verifica della piroforicità della sostanza/miscela mentre nel test N.5 viene valutata e

il test viene svolto in atmosfera inerte di azoto per evitare il contatto con l’aria;

b) Se non è osservata una spontanea ignizione del gas sviluppato durante le prime fasi della procedura (per dettagli

vedere la procedura di riferimento), allora deve essere misurato il tasso di sviluppo del gas. In contrasto a quello che

accade nel test N.5 EU il metodo A.12 non richiede la determinazione del tasso di sviluppo all’intervallo di 1 minuto.

La classificazione basata sul test A.12 è possibile se il tasso di sviluppo del gas è maggiore di 1L/kg/h di sostanza o

miscela. La suddivisione in categorie è possibile solo con il test. N 5.

a)

b)

c)

d)

e)

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c) Nel test A.12 si utilizza 10 grammi di campione mentre nel test N.5 fino ad un massimo di 25 grammi per produrre

da 100 a 200 ml di gas.

d) Nel test A.12 bisogna utilizzare dai 10 ai 20 ml di acqua mentre nel test N.5 non ci sono indicazioni specifiche.

Particolare attenzione è richiesta in quei casi in cui il tasso di sviluppo del gas dipende dalla relativa quantità di

campione e acqua. Siccome, la quantità richieste di acqua e campione può essere diversa nei due test si potrebbero

osservare differenze significative nei risultati dei due test applicati allo stesso campione.

e) La corretta classificazione nelle categorie 1, 2 o 3 può essere fatta solo sulla base dei risultati del test N.5.

Le sostanze e miscele classificate come infiammabili (le ex F R15) devono essere riclassificate e la rivalutazione può portare

ad una classificazione nella categoria 1 se si osserva una spontanea ignizione in ogni passo del test A.12.

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15.CLASSIFICAZIONE CLP-ALTRI PERICOLI (O)-O3-EUH029

Come EUH029 si intende «a contatto con l'acqua libera un gas tossico» ovvero sostanze e miscele che a contatto con acqua

o aria umida sprigionano gas classificate per la tossicità acuta (categoria 1, 2 o 3) in quantità potenzialmente pericolose,

come il fosfuro di alluminio (AlP) e il pentasolfuro di fosforo (PS5).

Nel Regolamento CLP non vengono specificati i criteri specifici per attribuire queste ulteriori indicazioni di pericolo che

non hanno un corrispettivo nel GHS. Per questo motivo di seguito si propone un possibile approccio da seguire per

l’assoggettabilità ai fini Seveso EUH029.

15.1. Possibile approccio….

L’approccio deve essere di tipo valutativo sulla base dell’esperienza del produttore importatore/fabbricante e deve essere

effettuato il test N.5 descritto nella parte III, sottosezione 33.4.1.4, delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto

di merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri.

La quantità limite di gas sviluppato che deve essere presa come riferimento per definire una quantità potenzialmente

pericolosa è di 1L/h/kg per la sostanza/miscela. Bisogna prestare attenzione se si formano più sostanze tossiche, in questo

caso la miscela gassosa potrebbe essere classificata anche per la tossicità acuta.

se è nota la composizione della miscela si può evitare di effettuare il test sperimentale, utilizzando un calcolo

stechiometrico.

Il presupposto è che se una sostanza e/o miscela libera per 1 kg una quantità superiore od uguale a 1 L/h di gas a contatto

con l’acqua allora è possibile attribuire l’indicazione ulteriore EUH029. Ricordiamo che il volume di una mole di qualsiasi

gas nelle condizioni standard (a 1 atm e 0°C) è di 22,4 L/mol.

Procedura:

1. Scrivere un’equazione bilanciata per la reazione che produce il gas. La forma generale di questa equazione

dovrebbe essere la seguente:

aA + bB → cC + gG

dove: A, B, C e G sono i prodotti e reagenti; e a, b, c e g sono i rapporti stechiometrici tra i prodotti e reagenti.

2. Attribuire i pesi molecolari e i rapporti stechiometrici alle sostanze dell’equazione: % mA = 0,1 (a PM)/(g. 22,4)

dove:

− % mA Concentrazione limite di A in %, presente in 1 tonnellata di rifiuto, che sviluppa 1 m3 di gas infiammabile

G;

− 22,4 volume di 1 mole di gas a 0° C e 1 pressione atmosferica (STP- a condizioni standard);

− PM Massa molare di A.

Esempio

AlP +3H2O → PH3 + Al(OH)3

Dove:

PM AlP = 57,96 g/mol a=1 g=1

%AlP=0,1 x (1x57,96)/(1x22,4)= 0,26%

Quindi se si ha una sostanza/miscela contenente una quantità uguale o superiore allo 0,26% di AlP, teoricamente si

può sviluppare a contatto con acqua un Litro di PH3 gas tossico. Il fosfuro di alluminio riporta le ulteriori indicazioni

EUH029.

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Classificazione CLP Seveso III

Codici e categorie di pericolo Indicazioni di pericolo Indicazioni Supplementari Categorie

- - EUH014 O1

Water-React. 1 H260 - O2

Water-React. 2 H261 - -

Water-React. 3 H261 - -

- - EUH029 O3

Tabella 44- Altri Pericoli O1, O2 e O3: confronto tra categorie CLP e Seveso

Come si vede dalla tabella le Water-React 2 e 3 sono escluse dalla Seveso

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APPENDICE 1: Elenco aggiornamenti per l’Adeguamento al Progresso Tecnico (ATP)

del Regolamento CLP.

Di seguito si riporta in tabella l’elenco dei vari ATP e delle modifiche al Regolamento CLP.

n.

ATP

Regolamento

(UE)

entrato in

vigore Obbligatorio dal

Parte interessata dalle

modifiche

I 790/2009 25/09/2009 1/12/2010 (art.1, art.2 p.3) Allegato VI

II 286/2011 19/04/2011 1/12/2012 (sostanze art.3) – 1/6/2015 (miscele art.3) Allegati I – VII

III 618/2012 31/07/2012 1/12/2013 (art.1) Allegato VI

IV 487/2013 21/06/2013 1/12/2014 (sostanze art.3) - 1/6/2015 (miscele art.3) Articolato + Allegati I- VII

517/2013 1/07/2013 (adeguamento taluni regolamenti

CLP/REACH) Allegati III e IV

519/2013 1/7/2013 (adeguamento taluni regolamenti

CLP/REACH) Allegati III e IV

758/2013 13/08/2013 (correzioni All. VI) Allegato VI

V 944/2013 23/10/2013 1/12/2014 (sostanze art.1 p.1) – 1/6/2015 (miscele

art.1 p.1)* Allegati IV e VI

VI 605/2014 26/06/2014

1/12/2014 (sostanze art.1 p.1,2) – 1/06/2015

(miscele sostanze art.1 p.1,2);

1/04/2015 (ar.1 p.3)

Allegati III, IV e VI

1297/2014 1/6/2015 (procedura d’urgenza detergenti per

bucato) Articolato + Allegato II

VII 1221/2015 14/08/2015 1/1/2017 (art.1) Allegato Vi

VIII 918/2016 04/07/2016 1/02/2018 (art.2) Articolato + Allegati I, II, III,

IV, V, VI e VII

IX 1179/2016 09/08/2016 1/06/2017 (art.1, p.2);

1/03/2018 (art.1, p.1) Allegato V

542/2017 1/1/2020 (informazione emergenza sanitaria) Articolato + Allegato VIII

X 776/2017 25/05/2017 1/12/2018 (art.2) - 1/06/2017(art.2) Allegato VI

XI 669/2018 24/05/2017 1/12/2019 (art.2) Allegato VI

XII 1480/2018 25/10/2018 17/12/2019 (art.3) – 1/05/2020 (art.3)** Allegato VI

XIII 521/2019 17/04/2019 17/10/2020 (art.2)** Allegati I, II, III, IV, V e VI

Tabella 45 - Elenco dei principali atti che modificano il Regolamento CLP

*L’articolo 1, paragrafo 2, si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2015 per tutte le voci ad eccezione della voce «pece,

catrame di carbone, alta temperatura» (pitch, coal tar, high-temp.; numero CE 266-028-2), per la quale l’articolo 1

si applica a decorrere dal 1 o aprile 2016.

**Per due ATP alcune fonti invertono la numerazione progressiva perché sono stati discussi e approvati in

tempistiche diverse, rispetto alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea. Il sito di ECHA considera il

Regolamento 521/2019 il XII ATP.

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Sintesi delle principali modifiche ed integrazioni al Regolamento CLP

I^ ATP - Regolamento (UE) 790/2009

Contenuto:

Classificazione ed etichettatura armonizzate (allegato VI del regolamento CLP): il 1^ATP contiene le ultime sostanze ancora

classificate ufficialmente secondo la procedura della direttiva sulle sostanze pericolose (DSP) 67/548/CEE e già pubblicate

come 30° e 31° ATP alla direttiva DSP, ma non più trasposte dagli stati membri a causa del regolamento CLP.

Termini nello SEE (Spazio Economico Europeo)

Obbligatorio a partire dal 1.12.2010

II^ ATP - Regolamento (UE) 286/2011

Contenuto:

Modifiche del sistema GHS ONU (rev. 3 ed. 2009). Punti principali:

- nuove sottocategorie (1A/1B) per la classificazione di sostanze e miscele sensibilizzanti

- limiti di concentrazione inferiori per la dichiarazione di sostanze sensibilizzanti (cat. 1A) nelle miscele

- indicazioni di pericolo combinate per la tossicità acuta.

- modifiche dei criteri di classificazione (dati sulla tossicità cronica) per la classe di pericolo «Aquatic Chronic Tox»

- Introduzione della classe di pericolo GHS «pericoloso per lo strato di ozono» e abrogazione dell’indicazione di

pericolo EUH059;

- Precisazione delle dimensioni minime dei pittogrammi e dei criteri di etichettatura dei piccoli imballaggi.

Termini nello SEE (Spazio Economico Europeo)

Il CLP diventa obbligatorio per le sostanze a partire dal 1.12.2012 e per le miscele dal 1.6.2015. Per i prodotti a scaffale fino

a esaurimento scorte non oltre il 1.12.2014 per le sostanze e il 31.5.2017 per le miscele.

III^ ATP - Regolamento (UE) 618/2012

Contenuto:

Classificazione ed etichettatura armonizzate (allegato VI del regolamento CLP): sono state introdotte 11 nuove sostanze

sono state aggiunte all’allegato VI con una classificazione ed etichettatura armonizzate. Per altre 5 sostanze cambia la

classificazione/etichettatura esistente.

Termini nello SEE (Spazio Economico Europeo)

Obbligatorio a partire dal 1.12.2013

IV^ ATP - Regolamento (UE) 487/2013

Contenuto:

Modifiche del sistema GHS ONU (rev. 4 ed. 2011). Punti principali:

- semplificazione dell’etichettatura per i prodotti «corrosivi per i metalli» non classificati come Skin Corr. 1 e/o Eye

Dam. 1 (art. 23, all. 1 sez. 1.3.6)

- esenzione dall’etichettatura per gli imballaggi interni che non contengono una quantità superiore a 10 ml utilizzati

ai fini di ricerca e sviluppo in ambito scientifico o di analisi del controllo di qualità (all. I, sez. 1.5.2.4 e 1.5.2.5)

- classificazione delle sostanze esplosive (modifiche di dettagli, sez. 2.1)

- nuova definizione e nuovi criteri per i gas chimicamente instabili (sez. 2.2)

- nuovi criteri per gli aerosol (compresi gli aerosol non infiammabili, sez. 2.3); queste modifiche sono già state

recepite nella modifica della direttiva aerosol (direttiva 2013/10/UE del 19 marzo 2013)

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- modifica di diverse frasi P (vedi allegato IV)

Termini nello SEE (Spazio Economico Europeo)

Obbligatorio per le sostanze a partire dal 1.12.2014 e per le miscele dal 1.6.2015. Per i prodotti a scaffale fino a esaurimento

scorte non oltre il 30.11.2016 per le sostanze e non oltre il 31.05.2017 per le miscele.

V^ ATP - Regolamento (UE) 944/2013

Contenuto:

- Classificazione ed etichettatura armonizzate (allegato VI del regolamento CLP): nuova ammissione di classificazioni

armonizzate (allegato VI CLPV) per un totale di 22 sostanze (tra cui arseniuro di gallio, PFOA, diversi tensidi e principi

attivi di prodotti fitosanitari/biocidi) e modifiche delle attuali classificazioni armonizzate per 17 sostanze (tra cui

cloroformio, derivati del petrolio, principi attivi di prodotti fitosanitari/biocidi).

- La nuova versione del codice P210 (allegato IV del regolamento CLP) è in pratica un’integrazione del 4° ATP (la

tempistica è quindi identica a quella del 4° ATP).

Termini nello SEE (Spazio Economico Europeo)

Obbligatorio per pitch coal tar (CE 266-028-2) a partire dal 1.4. 2016. Per le altre sostanze interessate dal 1.1.2015.

Nuova versione del codice P210: vedi termini nello SEE per il 4° ATP.

VI^ ATP - Regolamento (UE) 605/2014

Contenuto:

Classificazione ed etichettatura armonizzate (allegato VI del regolamento CLP): Con il 6° ATP 14 nuove sostanze sono state

aggiunte all’allegato VI con una classificazione armonizzata, fra cui vari principi attivi di prodotti fitosanitari e biocidi. Per

altre 9 sostanze la classificazione armonizzata esistente viene modificata, ad esempio per lo stirene (ora Repr. 2) e per la

formaldeide, che viene riclassificata da Carc. Cat. 2 a Carc. Cat. 1B. Originariamente il 1.4.2015. Prorogato al 1.1.2016

mediante modifica del 6° ATP (regolamento (UE) n. 491/2015 del 23 marzo 2015)

Termini nello SEE (Spazio Economico Europeo)

Originariamente il 1.4.2015. Prorogato al 1.1.2016 mediante modifica del 6° ATP (regolamento (UE) n. 491/2015 del 23

marzo 2015).

Detersivi liquidi in capsule: pubblicato il 6/12/2014 come Regolamento (UE) 1297/2014

Contenuto:

Riguarda i detergenti liquidi per bucato destinati ai consumatori in imballaggi solubili monouso (detersivi liquidi in capsule).

In seguito a diversi incidenti e segnalazioni da parte dei centri d’informazione tossicologica, la commissione responsabile

per questi prodotti ha emanato con procedura d’urgenza norme più severe (caratteristiche tecniche dell’imballaggio,

realizzazione più sicura per i bambini).

Termini nello SEE (Spazio Economico Europeo)

Obbligatorio a partire dal 01.06.2015.

Vendita fino a esaurimento scorte non oltre il 31.12.2015

VII^ ATP - Regolamento (UE) 1221/2015

Contenuto:

Classificazione ed etichettatura armonizzate (allegato VI del regolamento CLP): con il 7° ATP, 20 nuove sostanze sono state

aggiunte all'allegato VI con una classificazione armonizzata. Per altre 12 sostanze, la classificazione armonizzata esistente

viene modificata.

Fra l’altro, sono state aggiunte classificazioni armonizzate per l’imidazol (CAS 288-32-4, Repr. 1B) e il diisohexyl phthalate

DIHP (CAS 68515-50-4; Repr. 1B), nonché per numerosi principi attivi di prodotti fitosanitari e biocidi. Molti di questi principi

attivi sono ora stati classificati per quanto concerne Aquatic Acute 1 e Aquatic Chronic 1. Fra le altre cose, la classificazione

armonizzata esistente viene modificata per l’acido nitrico (CAS 7697-37-2; ora Ox. Liq. 2 e EUH071), l’arseniuro di gallio (CAS

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1303-00-0, ora anche Repr. 1B oltre a Carc. 1B) e per vari principi attivi di prodotti fitosanitari e biocidi. Obbligatorio a partire

dal

Termini nello SEE (Spazio Economico Europeo)

Obbligatorio a partire dal 1.1.2017

VIII^ ATP - Regolamento (UE) 918/2016/

Contenuto:

Modifiche del sistema GHS ONU (rev. 5 ed. 2013). Punti principali:

- nuovo requisito per la comunicazione dei pericoli che possono derivare da sostanze e preparati esplosivi

desensibilizzati (cap. 2.1 GHS ONU);

- precisazioni sui criteri di classificazione degli aerosol (cap. 2.3);

- ammissione di una nuova metodologia per la classificazione dei solidi comburenti (cap. 2.14);

- riformulazione dei criteri di classificazione ed etichettatura della classe di pericolo «Corrosione / irritazione

cutanea» (cap. 3.2) nel seguente modo:

o introduzione di una categoria di pericolo 1 che viene usata qualora le informazioni disponibili non siano

sufficienti per la classificazione in una delle sottocategorie (1A, 1B e 1C);

o per le sostanze e le miscele con un valore di pH estremo (≤ 2 o ≥ 11,5) si applica la categoria 1 se non sono

disponibili altre informazioni;

o la procedura di classificazione per le miscele è adattata ai componenti, in modo da tenere in considerazione

i componenti della categoria 1.

- riformulazione dei criteri di classificazione ed etichettatura della classe di pericolo «Gravi lesioni oculari / irritazione

oculare»;

- introduzione di notevoli modifiche ai consigli di prudenza (frasi P) a seguito dei lavori di ottimizzazione svolti a

livello dell’ONU. In totale, sono interessate circa 20 frasi P e 10 frasi P combinate;

- per quanto riguarda i preparati, l’informazione supplementare sui pericoli EUH208 («Contiene <Denominazione

della sostanza sensibilizzante>. Può causare reazioni allergiche.») può essere omessa se il preparato è già

etichettato con EUH204 («Contiene isocianati. Può causare reazioni allergiche.») o EUH205 («Contiene resine

epossidiche. Può causare reazioni allergiche.»).

Termini nello SEE (Spazio Economico Europeo)

Obbligatorio per le sostanze e per le miscele a partire dal 1.2.2018.

Vendita fino a esaurimento scorte: non oltre il 31.1.2020 (sostanze et miscele)

IX^ ATP - Regolamento (UE) 1179/2016

Contenuto:

Con la modifica, 26 nuove sostanze sono aggiunte all’allegato VI del regolamento CLP e 22 voci esistenti vengono modificate.

Inoltre, con il 9° ATP viene abrogata a partire dal 1 giugno 2017 la tabella 3.2 dell’allegato VI, indicante le classificazioni e le

etichettature armonizzate sulla base del sistema finora vigente (nero - arancione).

Fra l’altro, sono aggiunte classificazioni armonizzate per il piombo elementare in forma massiva (Repr. 1A) e in polvere (Repr.

1A, SCL 0,03), per il dicicloesilftalato (CAS 84-61-7, Repr. 1B), per alcune microfibre di vetro (Carc. 1B o Carc. 2) nonché per

numerosi composti del rame che sono classificati con Aquatic Acute 1 e Aquatic Chronic 1 come pericolosi per l’ambiente.È

anche modificata la classificazione armonizzata esistente per il bisfenolo A (CAS 80-05-7, ora: Repr. 1B) e per la glutaraldeide

(CAS 111-30-8, ora: Acute Tox. 2 inhal.). Per alcune voci esistenti sono stati abbassati i nuovi limiti di concentrazione per la

loro classificazione come Repr. 1A o 1B.

Questo riguarda, fra gli altri, il diisobutilftalato (CAS 84-69-5), l’N-metil-2-pirrolidone (872-50-4) nonché molti anticoagulanti

di prima e seconda generazione, ai quali anticoagulanti è assegnato un nuovo valore limite specifico per la sostanza pari a

0,003 per cento.

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Termini nello SEE (Spazio Economico Europeo)

Obbligatorio a partire dal 1.3.2018.

X^ ATP - Regolamento (UE) 776/2017

Contenuto:

L’emendamento introduce o aggiorna le classificazioni armonizzate per 37 sostanze nell’elenco delle classificazioni

armonizzata (allegato VI del regolamento CLP).

Sono state aggiornate le classificazioni esistenti per 13 sostanze e sono state introdotte 24 sostanze o gruppi di sostanze

nuove. Tra queste, sono state aggiornate o introdotte 14 sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari. Il X ATP

introduce, inoltre, le stime di tossicità acuta (ATE) nella penultima colonna della tabella 3 della parte 3 dell’allegato VI.

Gli ATE sono importanti per determinare la classificazione per la tossicità acuta per la salute umana delle miscele contenenti

sostanze classificate per la tossicità acuta. L’inserimento di valori ATE armonizzati nelle voci agevola quindi l’armonizzazione

della classificazione delle miscele. Le aziende devono rispettare i nuovi requisiti dal 1 ° dicembre 2018 in poi.

Per rendere più agevole il compito alle imprese, L’ECHA ha elaborato una tabella in Excel contenente tutti gli ultimi

aggiornamenti delle classificazioni ed etichettature armonizzate delle sostanze pericolose, disponibili nella tabella 3

dell’allegato VI del Regolamento CLP:

- Allegato VI CLP_ATP09 (in vigore dal 1° marzo 2018)

- Allegato VI CLP_ATP10 (in vigore dal 1° dicembre 2018)

Si ricorda che l’unica classificazione ed etichettatura armonizzata ufficiale e giuridicamente vincolante è quella disponibile

nella tabella 3 dell’allegato VI del CLP e nei relativi ATP, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’ECHA ha

preparato questa tabella esclusivamente per un utilizzo non ufficiale.

Termini nello SEE (Spazio Economico Europeo)

Obbligatorio 1/12/2018 (art.2) - 1/06/2017(art.2)

XI^ ATP - Regolamento (UE) 669/2018

Contenuto:

La denominazione delle sostanze dell’allegato VI: tutte le sostanze elencate ricevono una traduzione obbligatoria in tutte le

lingue ufficiali dell’Unione Europea(prima era obbligatoria solo in lingua inglese). Ad esempio, i nomi delle sostanze sono

riportati in italiano nella versione del testo legale del Reg. CLP pubblicata in lingua italiana. I nomi così tradotti diventano

obbligatori per l’etichettatura delle sostanze e miscele.

Viene inoltre formalmente rimossa la Tabella 3.2 rinominando la Tabella 3.1 come “Tabella 3”.

Termini nello SEE (Spazio Economico Europeo)

Il Regolamento di modifica si applica dal 01/12/2019 ma, su base volontaria, può essere applicato anche antecedentemente

a tale data.

XII^ ATP - Regolamento (UE) 1480/2018

Contenuto:

Le modifiche introdotte da Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione del 4 ottobre 2018 recante modifica, ai fini

dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) del Parlamento europeo e del

Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il

regolamento (UE) 2017/776 della Commissione Europea. La pubblicazione è avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione

Europea L 251/1 del 05.10.2018.

Le modifiche riguardano:

- Nuova classe di pericolo per gli esplosivi desensibilizzati (nuovo cap. 2.17)

- Nuove categorie di pericolo per gas piroforici nelle cap. 2.2

- Criteri rivisti per la categorizzazione dei gas infiammabili nella cat. 1 (cap. 2.2)

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Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso

105

- Introduzione di valori limite (valori soglia generici in tab. 1.1) per STOT SE 3 (1%) e Asp. Tox. (1%).

- Modifiche dell’uniformazione e precisione delle definizioni di diversi pericoli per la salute.

- Varie modifiche per la precisazione dei criteri, tra l’altro per esplosivi, STOT SE, Asp. Tox., e Acute Aquatic.

- Precisazione per la classificazione degli aerosol sulla base delle miscele testate (Bridging; 1.1.3.7. Aerosol)

- Modifiche dei consigli di prudenza (frase P) in seguito al lavoro di ottimizzazione in corso al livello UN (soppressione,

raggruppamenti di frase P esistenti).

Ed inoltre vengono modificate:

- l’allegato VI → la Tabella delle voci armonizzate disponibili nell’allegato VI del CLP;

- L’articolo 2 paragrafo 2 del Regolamento 2017/776 → spostando l’entrata in vigore delle norme armonizzate punto

1 lettera a) al 1° dicembre 2019;

- L’articolo 3 paragrafo 2 del Regolamento 2017/776 → spostando l’entrata in vigore delle norme armonizzate punto

1 lettere b), c), d) ed e) al 1° maggio 2020.

Termini nello SEE (Spazio Economico Europeo)

L’entrata in vigore del nuovo regolamento è il 25 ottobre2019

XIII^ ATP - Regolamento (UE) 521/2019

Contenuto:

Tale regolamento, pur entrando in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, si applicherà a partire dal

17 ottobre 2020, anche se le sostanze e le miscele possono, prima di tale data, essere classificate, etichettate e imballate in

conformità al nuovo regolamento.

Le novità introdotte dal Regolamento UE n. 2019/521 sono decisamente numerose e rilevanti che introducono sostanziali

modifiche agli allegati I, II, III, IV, V e VI del CLP in relazione alle modifiche del GHS (edizioni sesta e settima). In particolare,

senza addentrarci troppo nell’elenco delle modifiche, con la revisione del GHS sono state introdotte:

- una nuova classe di pericolo relativa agli esplosivi desensibilizzati, e

- una nuova categoria di pericolo relativa ai gas piroforici all’interno dei gas infiammabili.

È stata anche modificata la Tabella 1.1 dei valori soglia generici con l’introduzione di valori relativamente alla tossicità

specifica per organi bersaglio, esposizione singola, categoria 3 e alla tossicità in caso di aspirazione.

Sono stati anche modificati i criteri di classificazione delle sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas

infiammabili, la definizione di tossicità acuta, le definizioni ed i criteri di classificazione per diverse categorie di pericolo (gravi

lesioni oculari, sensibilizzazione della pelle, ecc.).

Infine, sono state introdotte nuove indicazioni di pericolo (es. H206 per esplosivi desensibilizzati, categoria di pericolo 1,

H232 per i gas infiammabili della categoria di pericolo 1 A, gas piroforico, ecc.) e apportate modifiche ad alcune indicazioni

di pericolo e ad alcuni consigli di prudenza, nonché l’eliminazione della indicazione di pericolo supplementare EUH001

(esplosivo allo stato secco).

Termini nello SEE (Spazio Economico Europeo)

Obbligatorio dal 17/10/2020

Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2018 - nella versione del 01.12.2018 - tiene conto delle seguenti modifiche e rettifiche:

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Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso

106

Figura 21 – Ultimo testo consolidato disponibile del Regolamento (CE) n. 1272/2008

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Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso

107

APPENDICE 2: Elenco aggiornamenti per l’Adeguamento al Progresso Tecnico (ATP)

del Regolamento 440/2008 (Metodi sperimentali CLP).

Di seguito si riportano in tabella l’elenco degli ATP che integrano e modificano il Regolamento 440/2008/CE che istituisce

metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n.1907/2006.

n. ATP Regolamento (UE) In vigore dal

I n. 761/2009 27/08/2009

II n. 1152/2010 12/12/2010

III n. 640/2012 23/07/2012

IV n. 260/2014 22/03/2014

V n. 900/2014 24/08/2014

VI n. 266/2016 04/03/2016

VII n. 735/2017 18/05/2017

VIII n. 1390/2019 16/10/2019

Tabella 46- Elenco dei principali atti che modificano il Regolamento 440/2008

Sintesi delle principali modifiche ed integrazioni al Regolamento 440/2008

I^ ATP - Regolamento (UE) 761/2009

Contenuto:

- Viene sostituito il test per la determinazione della tensione di vapore: capitolo A.4, che corrisponde alle linee guida

OECD 104 (2004).

- Viene aggiunto il test per la determinazione del diametro medio delle fibre rispetto la lunghezza: capitolo A.22.

- Viene aggiunto il capitolo B.46 Irritazione cutanea in vitro: test su epidermide umana ricostruita.

- Viene sostituito il test capitolo C.3 alghe di acqua dolce e cianobatteri, saggio di inibizione alla crescita che corrisponde

alle linee guida OECD 201 (2006).

- Viene aggiunto il capitolo C.25 Mineralizzazione aerobica delle acque di superficie-saggio della simulazione della

biodegradazione, che corrisponde alle linee guida OECD 309 (2004).

- Viene aggiunto il capitolo C.26 Saggio di inibizione alla crescita del Lemna sp., che corrisponde alle linee guida OECD

221 (2006).

È entrato in vigore dal 27/08/2009.

II ATP Regolamento (UE) n.1152/2010

Contenuto:

- Viene aggiunto il capitolo B.47: Saggio di opacità e permeabilità della cornea nei bovini (Bovine Corneal Opacity and

Permeability – BCOP) per l’identificazione di sostanze corrosive e gravemente irritanti per gli occhi.

- Viene aggiunto il capito B.48: Metodo di prova sull’occhio isolato dei polli (Isolated Chicken Eye-ICE) per

l’identificazione di sostanze corrosive e gravemente irritanti per gli occhi.

È entrato in vigore dal 12/12/2010.

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Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso

108

III ATP Regolamento (UE) n.640/2012

Contenuto:

- Viene sostituito il capitolo B.42 con il metodo Sensibilizzazione cutanea: Local Limph Node Assay, che viene aggiornato

secondo i principi OECD Guidance n.34.

- Viene sostituito il capitolo B.46 Irritazione cutanea in vitro: Test su epidermide umana ricostruita che viene aggiornato

secondo i principi OECD Guidance n.34

- Viene aggiunto il capitolo B.49: Test del micronucleo in vitro con cellule di mammifero, test di genotossicità.

- Viene aggiunto il capitolo B.50: Sensibilizzazione cutanea: Limph Node Assay:DA, secondo le indicazioni delle linee

guida OECD 442 A.

- Viene aggiunto il capitolo B.51: Sensibilizzazione cutanea: Local Limph Node Assay BrdU-ELISA secondo le indicazioni

delle linee guida OECD 442 B.

È entrato in vigore dal 23/07/2012

IV ATP Regolamento (UE) n.260/2014

Contenuto:

- Viene sostituito il capitolo A.6 Idrosolubilità, aggiornato ed equivalente alle linee guida OECD 105 (1995).

- Viene aggiunto il capitolo A.23 Coefficiente di ripartizione (1-ottanolo/acqua): metodo dell’agitazione lenta,

equivalente alle linee guida OECD 123 (2006).

- Viene sostituito il capitolo B.2 Tossicità acuta per inalazione, aggiornato ed equivalente alla linea guida OECD 403

(2009).

- Viene sostituito il capitolo B.7 Tossicità a dose ripetuta (28 giorni) per via orale nei roditori, aggiornato ed equivalente

alla linea guida OECD 407 (2008).

- Viene sostituito il capitolo B.8 Tossicità subacuta per inalazione: studio a 28 giorni, aggiornato ed equivalente alla linea

guida OECD 412 (2009).

- Viene sostituito il capitolo B.29 Tossicità subacuta per inalazione: studio a 90 giorni, aggiornato ed equivalente alla

linea guida OECD 413 (2009).

- Viene sostituito il capitolo B.30 Studi di tossicità cronica, aggiornato ed equivalente alla linea guida OECD 452 (2009).

- Viene sostituito il capitolo B.32 Studi di cancerogenesi aggiornato ed equivalente alla linea guida OECD 451 (2009)

- Viene sostituito il capitolo B.33 Studi combinati di tossicità cronica/cancerogenesi, aggiornato ed equivalente alla linea

guida OECD 453 (2009).

- Viene sostituito il capitolo B.36 Tossico-cinetica, aggiornato ed equivalente alla linea guida OECD 417 (2010).

- Viene aggiunto il capitolo B.52 Tossicità acuta per inalazione – Metodo della classe di tossicità acuta, equivalente alla

linea guida OECD 436 (2009).

- Viene sostituito il capitolo C.10 Prova di simulazione sui sistemi di trattamento aerobico dei liquami:C-10A: unità con

fanghi attivi-C.10-B: Biofilm, C-10A equivalente alle line guida OECD 303 (2003).

- Viene aggiunto il capitolo C.27 Prova di tossicità sul chironomide in acqua-sedimento con sedimento addizionato,

equivalente alle linee guida OECD 218 (2004).

- Viene aggiunto il capitolo C.28 Prova di tossicità sul chironomide in acqua-sedimento con acqua addizionata,

equivalente alle linee guida OECD 219 (2004).

- Viene aggiunto il capitolo C.29 Pronta biodegrabilità - CO2 in recipienti ermetici (prova del CO2 spazio di testa),

equivalente alle linee guida OECD 310 (2010).

- Viene aggiunto il capitolo C.30 Bioaccumulo negli oligocheti terrestri, equivalente alle linee guida OECD 317 (2010).

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Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso

109

È entrato in vigore dal 22/03/2014

V ATP Regolamento (UE) n.900/2014

Contenuto:

- Viene aggiunto il capitolo B.53 Studio della neurotossicità nella fase dello sviluppo, equivalente alle linee guida OECD

426 (2007).

- Viene aggiunto il capitolo B.54 Saggio uterotroico sui roditori: prova di screening a breve termine sulle proprietà

estrogeniche, equivalente alle linee guida OECD 440 (2007).

- Viene aggiunto il capitolo B.55 Saggio di Hershberger sul ratto: saggio di screening a breve termine sulle proprietà

(anti)androgeniche, equivalente alle linee guida OECD 441 (2009).

- Viene aggiunto il capitolo B.56 Studio esteso della tossicità per la riproduzione su una generazione, equivalente alle

linee guida OECD 443 (2012).

- Viene aggiunto il capitolo B.57 Saggio di steroidogenesi su H295R, equivalente alle linee guida OECD 456 (2011).

- Viene aggiunto il capitolo B.58 Saggi di mutagenesi di cellule somatiche e germinali di roditori transgenici, equivalente

alle linee guida OECD 488 (2013).

È entrato in vigore dal 24/08/2014

VI ATP Regolamento (UE) n.266/2016

Contenuto:

- Viene aggiunto il capitolo A.24 Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua), metodo della cromatografia liquida ad

alte prestazioni (HPLC), equivalente alle linee guida OECD 117 (2004).

- Viene sostituito il capitolo C.3 con il capitolo C.3 Alghe di acqua dolce e cianobatteri, prova di inibizione alla crescita,

aggiornato ed equivalente alle linee guida OECD 201 (2011).

- Viene sostituito il capitolo C.11 con il capitolo C.11 Fanghi attivi, prova di inibizione della respirazione (ossidazione del

carbonio e dell’ammonio), aggiornato ed equivalente alle linee guida OECD 209 (2010).

- Viene sostituito il capitolo C.26 con il capitolo C.26 Prova di inibizione della crescita di specie di Lemna, aggiornato ed

equivalente alle linee guida OECD 221 (2006).

- Viene aggiunto il capitolo C.31 Prova sulle piante terrestri: emergenza delle plantule e crescita delle plantule,

equivalente alle linee guida OECD 208 (2006).

- Viene aggiunto il capitolo C.32 Prova di riproduzione su enchitreidi, equivalente alle linee guida OECD 204 (2004).

- Viene aggiunto il capitolo C.33 Prova di riproduzione per i lombrichi (eisenia fetida/eisenia andrei) , equivalente alle

linee guida OECD 222 (2004).

- Viene aggiunto il capitolo C.34 Determinazione dell’inibizione dell’attività dei batteri anaerobici- riduzione della

produzione di gas da fanghi digestori anaerobici (delle acque reflue), equivalente alle linee guida OECD 224 (2007).

- Viene aggiunto il capitolo C.35 Prova di tossicità su lumbriculus in acqua-sedimento con sedimento addizionato,

equivalente alle linee guida OECD 225 (2007).

- Viene aggiunto il capitolo C.36 prova di inibizione del tasso riproduttivo di un acaro predatore (Hypoaspis (Geolaelaps)

Aculeifer) in campioni di suolo, equivalente alle linee guida OECD 226 (2008).

- Viene aggiunto il capitolo C.37 Saggio di 21 giorni sui pesci: screening a breve termine dell’attività adrogenica,

estrogenica e dell’inibizione dell’aromatasi, equivalente alle linee guida OECD 230 (2008).

- Viene aggiunto il capitolo C.38 Prova sulla metamorfosi degli anfibi, equivalente alle linee guida OECD 231(2009).

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Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso

110

- Viene aggiunto il capitolo C.39 prova di riproduzione di collemboli in campioni di suolo, equivalente alle linee guida

OECD 232 (2009).

- Viene aggiunto il capitolo C.40 Prova di tossicità sul ciclo di vita dei chironomidi in acqua sedimento con acqua

addizionata o sedimento addizionato, equivalente alle linee guida OECD 233 (2010).

- Viene aggiunto il capitolo C.41 prova di sviluppo sessuale dei pesci, equivalente alle linee guida OECD 234 (2011).

- Viene aggiunto il capitolo C.42 Biodegradabilità dell’acqua di mare, equivalente alle linee guida OECD 306 (1992).

- Viene aggiunto il capitolo C.43 Biodegradabilità anaerobica delle sostanze organiche nei fanghi digeriti: misurazione

della produzione di gas, equivalente alle linee guida OECD 311 (2006).

- Viene aggiunto il capitolo C.44 Lisciviazione su colonne di suolo, equivalente alle linee guida OECD 312 (2004).

- Viene aggiunto il capitolo C.45 Stima delle emissioni nell’ambiente provenienti dal legno trattato con agenti di

conservazione: metodo di laboratorio per gli articoli in legno senza rivestimento in contatto con l’acqua dolce o l’acqua

di mare, equivalente alle linee guida OECD 313 (2007).

- Viene aggiunto il capitolo C.46 Bioaccumulo negli oligocheti bentonici che vivono nei sedimenti, equivalente alle linee

guida OECD 315 (2008).

È entrato in vigore dal 04/03/2016.

VII ATP Regolamento (UE) n.735/2017

Contenuto:

- Viene aggiunto il capitolo A.25 Costanti di dissociazione in acqua (metodo della titolazione – metodo

spettrofotometrico – metodo conduttimetrico), equivalente alle linee guida OECD 112 (1981).

- Viene sostituito il capitolo B.5 con il capitolo B.5 Irritazione/corrosione oculare acuta, aggiornato ed equivalente alle

linee guida OECD 405 (2012).

- Viene sostituito il capitolo B.10 con il capitolo B.10 Prova in vitro di aberrazione cromosomica nei mammiferi,

aggiornato ed equivalente alle linee guida OECD 473 (2016).

- Viene sostituito il capitolo B.11 con il capitolo B.11 Prova in vitro di aberrazione cromosomica nel midollo osseo dei

mammiferi, aggiornato ed equivalente alle linee guida OECD 475 (2016).

- Viene sostituito il capitolo B.12 con il capitolo B.12 Prova su micronuclei negli eritrociti dei mammiferi, aggiornato ed

equivalente alle linee guida OECD 474 (2016).

- Vengono soppressi i capitoli B.15, B.16,B.18,B.19.B.20,B.24.

- Viene sostituito il capitolo B.47 con il capitolo B.47 Metodo di prova dell'opacità e della permeabilità della cornea nei

bovini per l'identificazione di i) sostanze chimiche che inducono gravi lesioni oculari e ii) sostanze chimiche che non

richiedono classificazione per irritazione oculare o gravi lesioni oculari, aggiornato ed equivalente alle linee guida OECD

437 (2013).

- Viene sostituito il capitolo B.48 con il capitolo B.48 Metodo di prova sull'occhio isolato dei polli (Isolated Chicken Eye

— ICE) per l'identificazione di i) sostanze chimiche che inducono gravi lesioni oculari e ii) sostanze chimiche che non

richiedono classificazione per irritazione oculare o gravi lesioni oculari, aggiornato ed equivalente alle linee guida OECD

438 (2013).

- Viene sostituito il capitolo B.49 con il capitolo B.49 Prova del micronucleo in vitro con cellule di mammifero, aggiornato

ed equivalente alle linee guida OECD 487 (2016).

- Viene aggiunto il capitolo B.59 Sensibilizzazione cutanea in chemico: saggio di reattività peptidica diretta (DPRA),

equivalente alle linee guida OECD 442C (2015).

- Viene aggiunto il capitolo B.60 Sensibilizzazione cutanea in vitro: metodo di prova della luciferasi ARE-Nrf2, equivalente

alle linee guida OECD 442D (2015).

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Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso

111

- Viene aggiunto il capitolo B.61 Metodo di prova di diffusione della fluoresceina per l'individuazione di sostanze

corrosive e gravemente irritanti per gli occhi, equivalente alle linee guida OECD 460 (2012).

- Viene aggiunto il capitolo B.62 Test della cometa in vivo in condizioni alcaline su cellule di mammiferi, equivalente alle

linee guida OECD 489 (2016).

- Viene sostituito il capitolo C.13 con il capitolo C.13 Bioaccumulo nei pesci: esposizione attraverso l'ambiente acquatico

e per via alimentare, aggiornato ed equivalente alle linee guida OECD 305 (2012).

- Viene sostituito il capitolo C.20 con il capitolo C.20 Prova di riproduzione con Daphnia magna aggiornato ed equivalente

alle linee guida OECD 211 (2012).

- Nella parte C, capitolo C.29, il paragrafo 66 è sostituito da: «66. La prova è considerata valida se: a) la percentuale

media di degradazione nei recipienti FC contenenti la sostanza chimica di riferimento è >60 % al 14° giorno di

incubazione; b) la quantità media di TIC nei controlli in bianco FB alla fine della prova è <3mg C/l. Se questi valori limite

non sono raggiunti, occorre ripetere la prova con un inoculo di provenienza diversa e/o rivedere i procedimenti seguiti.

Ad esempio, se nel bianco si registra una produzione elevata di carbonio inorganico, è opportuno seguire il

procedimento di cui ai paragrafi da 27 a 32.

- Viene aggiunto il capitolo C. 47 Prova di tossicità sui pesci nei primi stadi di vita, equivalente alle linee guida OECD 210

(2013).

- Viene aggiunto il capitolo C.48 Saggio di tossicità a breve termine sulla riproduzione di pesci, equivalente alle linee

guida OECD 229 (2012).

- Viene aggiunto il capitolo C.49 Prova di tossicità acuta sugli embrioni di pesci, equivalente alle linee guida OECD 236

(2013).

- Viene aggiunto il capitolo C.50 Prova di tossicità su Myriophyllum spicatum in un sistema di prova senza sedimento,

equivalente alle linee guida OECD 238 (2014).

- Viene aggiunto il capitolo C.51 Prova di tossicità su Myriophyllum spicatum in un sistema di prova acqua-sedimento,

equivalente alle linee guida OECD 239 (2014).

È entrato in vigore dal 18/05/2017

VIII ATP Regolamento (UE) n.1390/2019

Sono stati introdotti due nuovi metodi di prova per la valutazione dell’ecotossicità e nove nuovi metodi di prova volti a

determinare la tossicità per la salute umana, mentre sette metodi di prova sono stati aggiornati. Undici di tali metodi di

prova consistono in prove in vitro intese a determinare l’irritazione/corrosione cutanea e oculare, la sensibilizzazione

cutanea, la genotossicità e gli effetti sul sistema endocrino.

Contenuto:

- Viene aggiornato il metodo B.4 Irritazione cutanea, equivalente al metodo OECD 404 (2015).

- Viene sostituito il capitolo B.17 con B.17 prova in vitro di mutazione genica su cellule di mammifero nei geni hprt exprt,

equivalente al metodo OECD 476 (2016).

- Viene sostituito il capitolo B.22 con B.22 saggio di letalità dominante nei roditori, equivalente al metodo OECD 478

(2016).

- Viene sostituito il capitolo B.23 con B.23 saggio di aberrazione cromosomica sugli spermatogoni di mammifero,

equivalente al metodo OECD 483 (2016).

- Viene sostituito il capitolo B.40 con B.40 corrosione cutanea in vitro: metodo di prova della resistenza elettrica

transcutanea (ter), equivalente al metodo OECD 430 (2015).

- Viene sostituito il capitolo B.40bis con "B.40bis corrosione cutanea in vitro: metodo di prova su un modello di

epidermide umana ricostituita (RhE), equivalente al metodo 431 (2016).

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Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso

112

- Viene sostituito il capitolo B.46 con B.46 irritazione cutanea in vitro: metodo di prova su un modello di epidermide

umana ricostituita, equivalente al metodo 439 (2016).

- Viene aggiunto il capitolo B.63 prova di screening della tossicità per la riproduzione/lo sviluppo, equivalente al metodo

OECD 421 (2016).

- Viene aggiunto il capitolo B.64 studio di tossicità con dose ripetuta combinato con la prova di screening della tossicità

per la riproduzione/lo sviluppo, equivalente al metodo OECD 422 (2016).

- Viene aggiunto il capitolo B.65 metodo di prova in vitro con membrana impermeabile per la corrosione cutanea,

equivalente al metodo OECD 435 (2015).

- Viene aggiunto il capitolo B.66 SAGGI DI TRANSATTIVAZIONE in vitro tramite trasfezione stabile per l’individuazione di

sostanze agoniste e antagoniste dei recettori estrogenici, equivalente al metodo OECD 455 (2015).

- Viene aggiunto il capitolo B.67 prove in vitro di mutazione genica su cellule di mammifero utilizzando il gene timidina

chinasi, equivalente al metodo OECD 490 (2016).

- Viene aggiunto il capitolo B.68 metodo di prova di esposizione in vitro di breve durata per l’identificazione di i) sostanze

chimiche che inducono gravi lesioni oculari e ii) sostanze chimiche che non richiedono classificazione per irritazione

oculare o gravi lesioni oculari, equivalente al metodo OECD 491 (2017).

- Viene aggiunto il capitolo B.69 metodo di prova su modello di epitelio corneale umano ricostituito (RhCE) per

l’identificazione delle sostanze chimiche che non richiedono classificazione né etichettatura per irritazione oculare o

gravi lesioni oculari, equivalente al metodo OECD 492 (2017).

- Viene aggiunto il capitolo B.70 saggio in vitro che utilizza il recettore estrogenico ricombinante umano (hrER) per

individuare le sostanze chimiche che presentano un’affinità di legame con i recettori di estrogeni equivalente al metodo

OECD 493 (2015).

- Viene aggiunto il capitolo B.71 prove di sensibilizzazione cutanea in vitro riguardanti l’evento chiave nell’attivazione di

cellule dendritiche nel meccanismo d’azione degli effetti avversi (AOP) per la sensibilizzazione cutanea, equivalente al

metodo OECD 442E (2017)

- Viene aggiunto il capitolo "C.52 prova estesa di riproduzione su una generazione di medaka (MEOGRT), equivalente al

metodo OECD 240 (2015).

- Viene aggiunto il capitolo C.53 metodo di prova sulla crescita e lo sviluppo delle larve di anfibio (LAGDA), equivalente

al metodo OECD 241 (2015).

Si applica dal 16/10/2019

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113

Elenco aggiornato dei metodi di prova al Regolamento (UE) n. 1390/2019

L’elenco aggiornato dei metodi al VIII ATP Regolamento (UE) n.1390/2019, è indicato nelle seguenti tabelle distinte in:

✓ PARTE A: metodi per la determinazione delle proprietà fisico-chimiche

✓ PARTE B: metodi per la determinazione della tossicità e degli altri effetti sulla salute

✓ PARTE C: metodi per la determinazione dell'ecotossicità

PARTE A: METODI PER LA DETERMINAZIONE DELLE PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE

Metodi Regolamento 440/2008 ATP al Reg.(UE) 440/2008 Metodi OECD

A.1.TEMPERATURADI FUSIONE/CONGELAMENTO OECD 102 (1981)

A.2.TEMPERATURA DI EBOLLIZIONE OECD 103 (1981)

A.3.DENSITÀ RELATIVA OECD 109 (1981)

A.4.TENSIONE DI VAPORE I ATP 761/2009 OECD 104 (2004)

A.5.TENSIONE SUPERFICIALE OECD 115 (1981)

A.6.IDROSOLUBILITÀ IV ATP 260/2014 OECD 105 (1995)

A.8.COEFFICIENTE DI RIPARTIZIONE OECD 107 (1981)

A.9.PUNTO D'INFIAMMABILITÀ -

A.10.INFIAMMABILITÀ (SOLIDI) -

A.11.INFIAMMABILITÀ (GAS) -

A.12.INFIAMMABILITÀ (CONTATTO CON L'ACQUA) -

A.13.PROPRIETÀ PIROFORICHE DI SOLIDI E LIQUIDI -

A.14.PROPRIETÀ ESPLOSIVE -

A.15.TEMPERATURA DI AUTOACCENSIONE (LIQUIDI E GAS) -

A.16.TEMPERATURA DI AUTOACCENSIONE RELATIVA DEI SOLIDI -

A.17.PROPRIETÀ OSSIDANTI (SOLIDI) -

A.18.PESO MOLECOLARE MEDIO NUMERICO E DISTRIBUZIONE DEL PESO

MOLECOLARE DI POLIMERI -

A.19.CONTENUTO DI FRAZIONI A BASSO PESO MOLECOLARE IN POLIMERI -

A.20.COMPORTAMENTO DI SOLUZIONE/ESTRAZIONE DEI POLIMERI IN ACQUA -

A.21.PROPRIETÀ COMBURENTI (LIQUIDI) -

A.22.DETERMINAZIONE DEL DIAMETRO MEDIO DELLE FIBRE RISPETTO LA

LUNGHEZZA

A.23.COEFFICIENTE DI RIPARTIZIONE (1-OTTANOLO/ACQUA): METODO

DELL’AGITAZIONE LENTA IV ATP 260/2014 OECD 123 (2006)

A.24.COEFFICIENTE DI RIPARTIZIONE (N-OTTANOLO/ACQUA), METODO DELLA

CROMATOGRAFIA LIQUIDA AD ALTE PRESTAZIONI (HPLC) VI ATP 266/2016 OECD 117 (2004)

A.25.COSTANTI DI DISSOCIAZIONE IN ACQUA (METODO DELLA TITOLAZIONE –

METODO SPETTROFOTOMETRICO – METODO CONDUTTIMETRICO) VII ATP 735/2017 OECD 112 (1981)

Tabella 47- PARTE A: metodi per la determinazione delle proprietà fisico-chimiche

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114

PARTE B: METODI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TOSSICITÀ E DEGLI ALTRI EFFETTI SULLA SALUTE

Metodi Regolamento 440/2008 ATP al Reg.(UE) 440/2008 Metodi OECD

B.1 BIS.TOSSICITÀ ORALE ACUTA — METODO A DOSE FISSA OECD 420 (2001)

B.1 TER.TOSSICITÀ ACUTA PER VIA ORALE — METODO DELLA CLASSE DI

TOSSICITÀ ACUTA

OECD 423 (2001)

B.2.TOSSICITÀ ACUTA PER INALAZIONE IV ATP 260/2014 OECD 403 (2009)

B.3.TOSSICITÀ ACUTA PER VIA CUTANEA -

B.4.TOSSICITÀ ACUTA: IRRITAZIONE/CORROSIONE CUTANEA VIII ATP 1390/2019 OECD 404 (2015)

B.5.IRRITAZIONE/CORROSIONE OCULARE ACUTA VII ATP 735/2017 OECD 405 (2002)

B.6.SENSIBILIZZAZIONE CUTANEA OECD 406

B.7.TOSSICITÀ A DOSE RIPETUTA (28 GIORNI) PER VIA ORALE NEI RODITORI IV ATP 260/2014 OECD 407 (2008)

B.8.TOSSICITÀ SUBACUTA PER INALAZIONE: STUDIO A 28 GIORNI IV ATP 260/2014 OECD 412 (2009)

B.9.TOSSICITÀ A DOSE RIPETUTA (28 GIORNI) PER VIA CUTANEA -

B.10.PROVA IN VITRO DI ABERRAZIONE CROMOSOMICA NEI MAMMIFERI VII ATP 735/2017 OECD 473 (2016)

B.11.PROVA IN VITRO DI ABERRAZIONE CROMOSOMICA NEL MIDOLLO OSSEO

DEI MAMMIFERI

VII ATP 735/2017 OECD 475 (2016)

B.12.PROVA SU MICRONUCLEI NEGLI ERITROCITI DEI MAMMIFERI VII ATP 735/2017 OECD 474 (2016)

B.13/14.MUTAGENICITÀ — TEST DI REVERSIONE SU BATTERI OECD 471 (1997)

B.15. SAGGIO DI MUTAGENESI E PRESCREENING DI CANCEROGENESI MUTAZIONE GENICA:

SACCHAROMYCES CEREVISIAE

VII ATP 735/2017 -

B.16. RICOMBINAZIONE MITOTICA: SACCHAROMYCES CEREVISIAE VII ATP 735/2017 -

B.17.MUTAGENICITÀ — TEST IN VITRO DI MUTAZIONE GENICA SU CELLULE DI

MAMMIFERO

VIII ATP 1390/2019 OECD 476 (2016)

B.18. DANNO E RIPARAZIONE DEL DNA: SINTESI NON PROGRAMMATA DEL DNA —

CELLULE DI

MAMMIFERO IN VITRO

VII ATP 735/2017 -

B.19. SAGGIO DEGLI SCAMBI TRA CROMATIDI FRATELLI IN VITRO VII ATP 735/2017 -

B.20. SAGGIO DEI LETALI RECESSIVI LEGATI AL SESSO: DROSOPHILA MELANOGASTER VII ATP 735/2017 -

B.21.SAGGIO IN VITRO DI TRASFORMAZIONE DI CELLULE DI MAMMIFERO -

B.22.SAGGIO DEI LETALI DOMINANTI NEI RODITORI VIII ATP 1390/2019 OECD 478 (2016)

B.23.TEST DI ABERRAZIONE CROMOSOMICA SUGLI SPERMATOGONI DI

MAMMIFERO

VIII ATP 1390/2019 OECD 483 (2016)

B.24. SAGGIO DELLE MACCHIE (SPOT TEST): TOPI VII ATP 735/2017 -

B.25.TRASLOCAZIONI EREDITABILI: TOPO -

B26.TEST DI TOSSICITÀ ORALE SUBCRONICA STUDIO DELLA TOSSICITÀ ORALE

CON SOMMINISTRAZIONE RIPETUTA DI DOSI PER 90 GIORNI SUI RODITORI

OECD 408 (1998)

B.27.TEST DI TOSSICITÀ ORALE SUBCRONICA STUDIO DELLA TOSSICITÀ ORALE

CON SOMMINISTRAZIONE RIPETUTA DI DOSI PER 90 GIORNI SUI NON

RODITORI

OECD 409 (1998)

B.28.SAGGIO DI TOSSICITÀ CUTANEA SUBCRONICA SAGGIO CON

SOMMINISTRAZIONE CUTANEA RIPETUTA DI DOSI PER 90 GIORNI

USANDO SPECIE DI RODITORI

-

B.29.TOSSICITÀ SUBACUTA PER INALAZIONE: STUDIO A 90 GIORNI IV ATP 260/2014 OECD 413 (2009)

B.30.SAGGIO DI TOSSICITÀ CRONICA IV ATP 260/2014 -

B.31.STUDIO DI TOSSICITÀ PRENATALE OECD 414 (2001)

B.32.STUDI DI CANCEROGENESI IV ATP 260/2014 OECD 451 (2009)

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115

PARTE B: METODI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TOSSICITÀ E DEGLI ALTRI EFFETTI SULLA SALUTE

Metodi Regolamento 440/2008 ATP al Reg.(UE) 440/2008 Metodi OECD

B.33.STUDI COMBINATI DI TOSSICITÀ CRONICA/ CANCEROGENESI IV ATP 260/2014 OECD 453 (2009)

B.34.SAGGIO DI TOSSICITÀ SULLA RIPRODUZIONE: UNA GENERAZIONE -

B.35.STUDIO DI TOSSICITÀ RIPRODUTTIVA A DUE GENERAZIONI OECD 416 (2001)

B.36.TOSSICOCINETICA IV ATP 260/2014 OECD 417 (2010)

B.37.NEUROTOSSICITÀ RITARDATA DI SOSTANZE ORGANOFOSFORICHE DOPO

ESPOSIZIONE ACUTA

OECD 418

B.38.NEUROTOSSICITÀ RITARDATA DI SOSTANZE ORGANOFOSFORICHE:

STUDIO CON SOMMINISTAZIONE RIPETUTA PER 28 GIORNI

OECD 419

B.39.TEST IN VIVO DI SINTESI NON PROGRAMMATA DI DNA (UDS) SU CELLULE

EPATICHE DI MAMMIFERO

OECD 486 (1997)

B.40.CORROSIONE CUTANEA IN VITRO: TEST DI RESISTENZA ELETTRICA

TRANSCUTANEA (TER)

VIII ATP 1390/2019 OECD 430 (2015)

B.40BIS.CORROSIONE CUTANEA IN VITRO: TEST SU MODELLI DI PELLE UMANA VIII ATP 1390/2019 OECD 431 (2016)

B.41.SAGGIO DI FOTOTOSSICITÀ IN VITRO 3T3 NRU OECD 432 (2004)

B.42.SENSIBILIZZAZIONE CUTANEA: LOCAL LYMPH NODE ASSAY III ATP 640/2012

B.43.STUDI DI NEUROTOSSICITÀ NEI RODITORI OECD 424 (1997)

B.44.ASSORBIMENTO CUTANEO: METODO IN VIVO OECD 427 (2004)

B.45.ASSORBIMENTO CUTANEO: METODO IN VITRO OECD 428 (2004)

B.46.IRRITAZIONE CUTANEA IN VITRO.TEST SU EPIDERMIDE UMANA

RICOSTRUITA

VIII ATP 1390/2019 OECD 439 (2016)

B.47.METODO DI PROVA DELL'OPACITÀ E DELLA PERMEABILITÀ DELLA CORNEA

NEI BOVINI PER L'IDENTIFICAZIONE DI I) SOSTANZE CHIMICHE CHE

INDUCONO GRAVI LESIONI OCULARI E II) SOSTANZE CHIMICHE CHE NON

RICHIEDONO CLASSIFICAZIONE PER IRRITAZIONE OCULARE O GRAVI

LESIONI OCULARI

VII ATP 735/2017 OECD 437 (2013)

B.48.CON IL CAPITOLO B.48 METODO DI PROVA SULL'OCCHIO ISOLATO DEI

POLLI (ISOLATED CHICKEN EYE — ICE) PER L'IDENTIFICAZIONE DI I)

SOSTANZE CHIMICHE CHE INDUCONO GRAVI LESIONI OCULARI E II)

SOSTANZE CHIMICHE CHE NON RICHIEDONO CLASSIFICAZIONE PER

IRRITAZIONE OCULARE O GRAVI LESIONI OCULARI

VII ATP 735/2017 OECD 438 (2013)

B.49.PROVA DEL MICRONUCLEO IN VITRO CON CELLULE DI MAMMIFERO VII ATP 735/2017 OECD 487 (2016)

B.50.SENSIBILIZZAZIONE CUTANEA: LIMPH NODE ASSAY:DA III ATP 640/2012

B.51.SENSIBILIZZAZIONE CUTANEA: LOCAL LIMPH NODE ASSAY BRDU-ELISA III ATP 640/2012 OECD 442 B

B.52.TOSSICITÀ ACUTA PER INALAZIONE – METODO DELLA CLASSE DI TOSSICITÀ

ACUTA

IV ATP 260/2014 OECD 436 (2009)

B.53.STUDIO DELLA NEUROTOSSICITÀ NELLA FASE DELLO SVILUPPO V ATP 900/2014 OECD 426 (2007)

B.54.SAGGIO UTEROTROICO SUI RODITORI: PROVA DI SCREENING A BREVE

TERMINE SULLE PROPRIETÀ ESTROGENICHE

V ATP 900/2014

OECD 440 (2007)

B.55.SAGGIO DI HERSHBERGER SUL RATTO: SAGGIO DI SCREENING A BREVE

TERMINE SULLE PROPRIETÀ (ANTI)ANDROGENICHE

V ATP 900/2014 OECD 441 (2009)

B.56.STUDIO ESTESO DELLA TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE SU UNA

GENERAZIONE

V ATP 900/2014 OECD 443 (2012)

B.57.SAGGIO DI STEROIDOGENESI SU H295R V ATP 900/2014 OECD 456 (2011)

B.58.SAGGI DI MUTAGENESI DI CELLULE SOMATICHE E GERMINALI DI RODITORI

TRANSGENICI

V ATP 900/2014 OECD 488 (2013)

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116

PARTE B: METODI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TOSSICITÀ E DEGLI ALTRI EFFETTI SULLA SALUTE

Metodi Regolamento 440/2008 ATP al Reg.(UE) 440/2008 Metodi OECD

B.59.SENSIBILIZZAZIONE CUTANEA IN CHEMICO: SAGGIO DI REATTIVITÀ

PEPTIDICA DIRETTA (DPRA)

VII ATP 735/2017 OECD 442C (2015)

B.60.SENSIBILIZZAZIONE CUTANEA IN VITRO: METODO DI PROVA DELLA

LUCIFERASI ARE-NRF2

VII ATP 735/2017 OECD 442D (2015)

B.61.METODO DI PROVA DI DIFFUSIONE DELLA FLUORESCEINA PER

L'INDIVIDUAZIONE DI SOSTANZE CORROSIVE E GRAVEMENTE IRRITANTI

PER GLI OCCHI

VII ATP 735/2017 OECD 460 (2012)

B.62.TEST DELLA COMETA IN VIVO IN CONDIZIONI ALCALINE SU CELLULE DI

MAMMIFERI

VII ATP 735/2017 OECD 489 (2016)

B.63.PROVA DI SCREENING DELLA TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE/LO

SVILUPPO

VIII ATP 1390/2019 OECD 421 (2016)

B.64.STUDIO DI TOSSICITÀ CON DOSE RIPETUTA COMBINATO CON LA PROVA DI

SCREENING DELLA TOSSICITÀPER LA RIPRODUZIONE/LO SVILUPPO

VIII ATP 1390/2019 OECD 422 (2016)

B.65.METODO DI PROVA IN VITRO CON MEMBRANA IMPERMEABILE PER LA

CORROSIONE CUTANEA

VIII ATP 1390/2019 OECD 435 (2015)

B.66.SAGGI DI TRANSATTIVAZIONE IN VITRO TRAMITE TRASFEZIONE STABILE

PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOSTANZE AGONISTE E ANTAGONISTE DEI

RECETTORI ESTROGENICI

VIII ATP 1390/2019 OECD 455 (2015)

B.67.PROVE IN VITRO DI MUTAZIONE GENICA SU CELLULE DI MAMMIFERO

UTILIZZANDO IL GENE TIMIDINA CHINASI

VIII ATP 1390/2019 OECD 490 (2016)

B.68.METODO DI PROVA DI EPOSIZIONE IN VITRO DI BREVE DURATA PER

L’IDENTIFICAZIONE DI I) SOSTANZE CHIMICHE CHE INDUCONO GRAVI

LESIONI OCULARI E II) SOSTANZE CHIMICHE CHE NON RICHIEDONO

CLASSIFICAZIONE PER IRRITAZIONE OCULARE O GRAVI LESIONI OCULARI

VIII ATP 1390/2019 OECD 491 (2017)

B.69.METODO DI PROVA SU MODELLO DI EPITELIO CORNEALE UMANO

RICOSTITUITO (RHCE) PER L’IDENTIFICAZIONE DELLE SOSTANZE

CHIMICHE CHE NON RICHIEDONO CLASSIFICAZIONE NÉ ETICHETTATURA

PER IRRITAZIONE OCULARE O GRAVI LESIONI OCULARI

VIII ATP 1390/2019 OECD 492 (2017)

B.70.SAGGIO IN VITRO CHE UTILIZZA IL RECETTORE ESTROGENICO

RICOMBINANTE UMANO (HRER) PER INDIVIDUARE LE SOSTANZE

CHIMICHE CHE PRESENTANO UN’AFFINITÀ DI LEGAME CON I RECETTORI

DI ESTROGENI EQUIVALENTE AL METODO OECD 493 (2015)

VIII ATP 1390/2019 OECD 442E (2017)

B.71.PROVE DI SENSIBILIZZAZIONE CUTANEA IN VITRO RIGUARDANTI L’EVENTO

CHIAVE NELL’ATTIVAZIONE DI CELLULE DENDRITICHE NEL MECCANISMO

D’AZIONE DEGLI EFFETTI AVVERSI (AOP) PER LA SENSIBILIZZAZIONE

CUTANEA

VIII ATP 1390/2019 OECD 442E (2017)

Tabella 48- PARTE B: metodi per la determinazione della tossicità e degli altri effetti sulla salute

PARTE C: METODI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ECOTOSSICITÀ

Metodi Regolamento 440/2008 ATP al Reg.(UE) 440/2008 Metodi OECD

C.1.TOSSICITÀ ACUTA PER I PESCI OECD 203 (1981)

C.2.SAGGIO DI IMMOBILIZZAZIONE ACUTA IN DAPHNIA SP OECD 202 (2004)

C.3.ALGHE DI ACQUA DOLCE E CIANOBATTERI, PROVA DI INIBIZIONE ALLA

CRESCITA

VI ATP 266/2016 OECD 201 (2011)

C.4.BIODEGRADAZIONE DETERMINAZIONE DELLA «PRONTA» (READY)

BIODEGRADABILITÀ

-

C.5.DEGRADAZIONE — DOMANDA BIOCHIMICA DI OSSIGENO (BOD) -

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117

PARTE C: METODI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ECOTOSSICITÀ

Metodi Regolamento 440/2008 ATP al Reg.(UE) 440/2008 Metodi OECD

C.6.DEGRADAZIONE — DOMANDA CHIMICA DI OSSIGENO (COD) -

C.7.DEGRADAZIONE — DEGRADAZIONE ABIOTICA: IDROLISI IN FUNZIONE DEL

pH

OECD 111 (2004)

C.8.TOSSICITÀ PER I LOMBRICHI OECD 207 (1981)

C.9.BIODEGRADAZIONE — ZAHN — WELLENS TEST OECD 302B (1981)

C.10.PROVA DI SIMULAZIONE SUI SISTEMI DI TRATTAMENTO AEROBICO DEI

LIQUAMI:C-10A: UNITÀ CON FANGHI ATTIVI-C.10-B: BIOFILM

IV ATP 260/2014 OECD 303 (2003)

C.11.FANGHI ATTIVI, PROVA DI INIBIZIONE DELLA RESPIRAZIONE

(OSSIDAZIONE DEL CARBONIO E DELL’AMMONIO)

VI ATP 266/2016 OECD 209 (2010)

C.12.BIODEGRADAZIONE — SAGGIO SCAS MODIFICATO OECD 302 A (1981)

C.13.BIOACCUMULO NEI PESCI: ESPOSIZIONE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

ACQUATICO E PER VIA ALIMENTARE

VII ATP 735/2017 OECD 305 (2012)

C.14.TEST SULLA CRESCITA DEI PESCI GIOVANI OECD 215 (2000)

C.15.PESCI, PROVA DI TOSSICITÀ A BREVE TERMINE SUGLI STADI DI EMBRIONI

E DI LARVA CON SACCO VITELLINO

OECD 212 (1998)

C.16. API MELLIFERE — TEST DI TOSSICITÀ ORALE ACUTA OECD 213 (1998)

C.17.API MELLIFERE — TEST DI TOSSICITÀ ACUTA PER CONTATTO OECD 214 (1998)

C.18.ADSORBIMENTO/DESORBIMENTO: METODO DISCONTINUO

ALL'EQUILIBRIO

OECD 106 (2000)

C.19.STIMA DEL COEFFICIENTE DI ADSORBIMENTO (KOC) SUL TERRENO E SUI

FANGHI DI ACQUE DA SCARICO MEDIANTE CROMATOGRAFIA LIQUIDA

AD ALTA PRESTAZIONE (HPLC)

OECD 121 (2001)

C.20.PROVA DI RIPRODUZIONE CON DAPHNIA MAGNA OECD 211 (2012)

C.21.MICRORGANISMI DEL SUOLO: TEST DI TRASFORMAZIONE DELL'AZOTO OECD 216 (2000)

C.22.MICRORGANISMI DEL SUOLO: TEST DI TRASFORMAZIONE DEL CARBONIO OECD 217 (2000)

C.23.TRASFORMAZIONE AEROBICA E ANAEROBICA NEL SUOLO OECD 307 (2002)

C.24.TRASFORMAZIONE AEROBICA E ANAEROBICA NEI SISTEMI SEDIMENTOSI

ACQUATICI

OECD 308 (2002)

C.25.MINERALIZZAZIONE AEROBICA DELLE ACQUE DI SUPERFICIE-SAGGIO

DELLA SIMULAZIONE DELLA BIODEGRADAZIONE

I ATP 761/2009 OECD 309 (2004)

C.26.PROVA DI INIBIZIONE DELLA CRESCITA DI SPECIE DI LEMNA VI ATP 266/2016 OECD 221 (2006)

C.27.PROVA DI TOSSICITÀ SUL CHIRONOMIDE IN ACQUA-SEDIMENTO CON

SEDIMENTO ADDIZIONATO

IV ATP 260/2014 OECD 218 (2004)

C.28.PROVA DI TOSSICITÀ SUL CHIRONOMIDE IN ACQUA-SEDIMENTO CON

ACQUA ADDIZIONATA

IV ATP 260/2014 OECD 219 (2004)

C.29.PRONTA BIODEGRABILITÀ - CO2 IN RECIPIENTI ERMETICI (PROVA DEL CO2

SPAZIO DI TESTA)

IV ATP 260/2014 OECD 310 (2010)

C.30.BIOACCUMOLO NEGLI OLIGOCHETI TERRESTRI IV ATP 260/2014 OECD 317 (2010)

C.31.PROVA SULLE PIANTE TERRESTRI: EMERGENZA DELLE PLANTULE E

CRESCITA DELLE PLANTULE

VI ATP 266/2016 OECD 208 (2006)

C.32.PROVA DI RIPRODUZIONE SU ENCHITREIDI VI ATP 266/2016 OECD 204 (2004)

C.33.PROVA DI RIPRODUZIONE PER I LOMBRICHI (EISENIA FETIDA/ EISENIA

ANDREI)

VI ATP 266/2016 OECD 222 (2004)

C.34.DETERMINAZIONE DELL'INIBIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEI BATTERI

ANAEROBICI — RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI GAS DA FANGHI

DIGESTORI ANAEROBICI (DELLE ACQUE REFLUE)

VI ATP 266/2016 OECD 224 (2007)

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Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso

118

PARTE C: METODI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ECOTOSSICITÀ

Metodi Regolamento 440/2008 ATP al Reg.(UE) 440/2008 Metodi OECD

C.35.PROVA DI TOSSICITÀ SU LUMBRICULUS IN ACQUA-SEDIMENTO CON

SEDIMENTO ADDIZIONATO

VI ATP 266/2016 OECD 225 (2007)

C.36.PROVA DI INIBIZIONE DEL TASSO RIPRODUTTIVO DI UN ACARO

PREDATORE (HYPOASPIS (GEOLAELAPS) ACULEIFER) IN CAMPIONI DI

SUOLO

VI ATP 266/2016 OECD 226 (2008)

C.37.SAGGIO DI 21 GIORNI SUI PESCI: SCREENING A BREVE TERMINE DELL'

ATTIVITÀ ANDROGENICA, ESTROGENICA E DELL'INIBIZIONE

DELL'AROMATASI

VI ATP 266/2016 OECD 230 (2009)

C.38.PROVA SULLA METAMORFOSI DEGLI ANFIBI VI ATP 266/2016 OECD 231 (2009)

C.39.PROVA DI RIPRODUZIONE DI COLLEMBOLI IN CAMPIONI DI SUOLO VI ATP 266/2016 OECD 232 (2009)

C.40.PROVA DI TOSSICITÀ SUL CICLO DI VITA DEI CHIRONOMIDI IN ACQUA-

SEDIMENTO CON ACQUA ADDIZIONATA O SEDIMENTO ADDIZIONATO

VI ATP 266/2016 OECD 233 (2010)

C.41.PROVA SULLO SVILUPPO SESSUALE DEI PESCI VI ATP 266/2016 OECD 234 (2011)

C.42.BIODEGRADABILITÀ NELL'ACQUA DI MARE VI ATP 266/2016 OECD 306 (1992)

C.43.BIODEGRADABILITÀ ANAEROBICA DELLE SOSTANZE ORGANICHE NEI

FANGHI DIGERITI: MISURAZIONE DELLA PRODUZIONE DI GAS

VI ATP 266/2016 OECD 311 (2006)

C.44.LISCIVIAZIONE SU COLONNE DI SUOLO VI ATP 266/2016 OECD 312 (2004)

C.45.STIMA DELLE EMISSIONI NELL'AMBIENTE PROVENIENTI DAL LEGNO

TRATTATO CON AGENTI DI CONSERVAZIONE: METODO DI

LABORATORIO PER GLI ARTICOLI IN LEGNO SENZA RIVESTIMENTO IN

CONTATTO CON L'ACQUA DOLCE O L'ACQUA DI MARE

VI ATP 266/2016 OECD 313 (2007)

C.46.BIOACCUMULO NEGLI OLIGOCHETI BENTONICI CHE VIVONO NEI

SEDIMENTI

VI ATP 266/2016 OECD 315 (2008)

C. 47.PROVA DI TOSSICITÀ SUI PESCI NEI PRIMI STADI DI VITA VII ATP 735/2017 OECD 210 (2013)

C.48.SAGGIO DI TOSSICITÀ A BREVE TERMINE SULLA RIPRODUZIONE DI PESCI VII ATP 735/2017 OECD 229 (2012)

C.49.PROVA DI TOSSICITÀ ACUTA SUGLI EMBRIONI DI PESCI VII ATP 735/2017 OECD 236 (2013)

C.50.PROVA DI TOSSICITÀ SU MYRIOPHYLLUM SPICATUM IN UN SISTEMA DI

PROVA SENZA SEDIMENTO

VII ATP 735/2017 OECD 238 (2014)

C.51.PROVA DI TOSSICITÀ SU MYRIOPHYLLUM SPICATUM IN UN SISTEMA DI

PROVA ACQUA-SEDIMENTO

VII ATP 735/2017 OECD 239 (2014)

C.52.PROVA ESTESA DI RIPRODUZIONE SU UNA GENERAZIONE DI MEDAKA

(MEOGRT)

VIII ATP 1390/2019 OECD 240 (2015)

C.53.METODO DI PROVA SULLA CRESCITA E LO SVILUPPO DELLE LARVE DI

ANFIBIO (LAGDA)

VIII ATP 1390/2019 OECD 241 (2015)

Tabella 49- PARTE C: metodi per la determinazione dell'ecotossicità

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Il testo consolidato del Regolamento 440/2008/CE del 18.05.2017, tiene conto delle seguenti modifiche ed integrazioni:

Figura 22 – Ultimo testo consolidato disponibile del Regolamento (CE) n. 440/2008

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120

APPENDICE N.3 Note sul database C&L (Inventario delle classificazioni) e sulle

classificazioni riportate.

Uno strumento indispensabile per la verifica delle classificazioni delle sostanze è il database di ECHA C&L (Classification and

Labelling), disponibile al link: https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/cl-inventory-database

Figura 23 – Pagina di accesso al database di ECHA

Come si vede dall’immagine sovrastante, la sostanza può essere ricercata per:

1. Nome della sostanza

2. Inventario CE (EC NR)

3. CAS NR

4. INDEX NR

5.

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1. Nome della sostanza:

IUPAC Name

È basato sulle regole di nomenclatura internazionale sulle sostanze chimiche stabilite dallo IUPAC (International Union of

Pure and Applied Chemistry). La nomenclatura IUPAC è una soluzione sistematica di nominare le sostanze chimiche, sia

inorganiche che organiche. Nella nomenclatura IUPAC prefissi e suffissi vengono impiegati per descrivere il tipo e la

posizione dei gruppi funzionali presenti nella sostanza.

Altri nomi

Se per alcune sostanze non è possibile derivare un nome IUPAC è possibile far riferimento ad altri sistemi di nomenclatura

ufficialmente riconosciuti. È ad esempio il caso di:

a. Minerali e minerali grezzi; nomi mineralogici

b. Sostanze petrolifere

c. Colour Index Generic Names (http://www.colourindex.org, Colour Index International, Fourth Edition Online)

d. Additivi per olii

e. INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredients) (http://dg3.eudra.org/F3/inci/index.htm, Official INCI

website)

f. Nome SDA (Soap and Detergent Association) per I tensioattivi (http://www.cleaning101.com, official website of

SDA)

2. INVENTARIO CE (EC NR):

Il precedente quadro normativo aveva istituito tre distinti inventari per le sostanze: l’inventario europeo delle sostanze

chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS), la lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS) e la lista

dei “No-Longer Polymer” (NLP).

❖ L’EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) pubblicato su O.J. C 146A, 15.6.1990

è un inventario delle sostanze presenti sul mercato della Comunità europea tra il 1^ gennaio 1971 e il 18 settembre

1981.

Il registro fu creato in base all’art. 13 dalla direttiva 67/548/EEC - come modificata dalla Direttiva 79/831/CEE e

conformemente alle disposizioni dettate della decisione 81/437/CEE - riguardante l'etichettatura delle sostanze

pericolose: il numero EINECS deve apparire sull'etichetta e sull'imballaggio.

Questo inventario comprende circa 100.000 sostanze identificate da una denominazione chimica, da un numero

CAS e da un numero a sette cifre chiamato numero EINECS. I numeri EINECS sono rappresentati da un sistema a

sette cifre che inizia sempre per 2 o 3 (2XX-XXX-X o 3XX-XXX-X) ed inizia da 200-001-8.

Le sostanze elencate nell'EINECS sono considerate sostanze soggette a un regime transitorio ai sensi del

Regolamento REACH.

❖ ELINCS (European List of Notified Chemical Substances ): le sostanze notificate ed immesse sul mercato dopo il 18

settembre 1981 sono elencate nella lista europea delle sostanze chimiche notificate. Questo inventario (lista)

comprende tutte le sostanze notificate fino al 31 maggio 2008 ai sensi della direttiva 67/548/CEE e sue relative

modifiche. Tali sostanze sono dette “nuove sostanze” in quanto al 18 settembre 1981 non erano ancora state

immesse sul mercato comunitario. La commissione europea, dopo una revisione condotta dalle autorità

competente degli stati membri (MSCA), attribuiva un numero ELINCS a ciascuna sostanza. Contrariamente

all’EINECS, l’ELINCS non comprende un numero CAS tra le sue voci ma piuttosto un numero di notifica attribuito

dalla MSCA, il nome commerciale (se disponibile), la classificazione e la denominazione IUPAC per le sostanze

classificate. I Numeri ELINCS sono anch’essi numeri a sette cifre che però iniziano sempre per 4 (4XX-XXX-X) ed

inizia con 400-010-9.

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❖ NLP - I polimeri erano esclusi dall’inserimento nell’ENEICS ed erano soggetti a regole speciali nell’ambito della

direttiva 67/548/CEE. Il termine polimero è stato ulteriormente definito nel 7° emendamento alla direttiva

67/548/CEE (Direttiva 92/32/CEE). In seguito all’attuazione di tale definizione, alcune sostanze che venivano

considerati polimeri, conformemente alle norme EINECS che prevedevano l’obbligo di notifica, non erano più

considerate polimeri ai sensi del settimo emendamento. Poiché tutte le sostanze che non sono elencate nell’EINECS

erano soggette a notifica, tutte le sostanze “no-Longer Polymers” (NLP) teoricamente dovrebbero essere state

notificate. Tuttavia, il consiglio dei Ministri ha chiarito che non è richiesta una notifica retroattiva. Alla commissione

è stato chiesto di redigere un elenco di NLP e le sostanze da includere in tale elenco erano quelle presenti sul

mercato EU tra il 18 settembre 1981 (data di entrata in vigore della direttiva 79/831/CEE, sesta modifica della

direttiva 67/548/CEE) e il 31 ottobre 1993 (data di entrata in vigore della direttiva 92/32/CEE, settima modifica

della direttiva 67/548/CEE). Le sostanze presenti nell’elenco NLP, che non è esaustivo, sono identificate mediante

una denominazione chimica, un numero CAS e un numero a sette cifre chiamato numero NLP che inizia sempre con

5 (5xx-xxx-x).

Questi tre elenchi di sostanze in combinazione sono denominati inventario CE: ogni sostanza in questo inventario ha un

numero CE assegnato dalla Commissione europea.

All’entrata in vigore del REACH, l’agenzia europea per le sostanze chimiche ha deciso di mantenere un inventario per le

sostanze registrate il così detto “List number”.

Ogni dichiarante riceve infatti un numero di registrazione per ogni sostanza che viene registrata e se per tale sostanza non

è già disponibile il numero CE (EINECS, ELINCS, O NLP) per la sua identificazione, l’ECHA ne assegnera un numero della LIST

NUMBER in modo automatico in base ad alcuni criteri.

Anche in questo caso il numero è costituito da sette cifre che iniziano sempre per 6, 7, 8 o 9 (ovvero 6xx-xxx-x, 7xx-xxx-x,

8xx-xxx-x, 9xx-xxx-x):

- Ad una sostanza identificata nel fascicolo/nella presentazione da un numero CAS che non è collegato a un numero

CE o a un altro numero in elenco già attribuito dall’ECHA viene assegnato un numero che inizia con il 6 o con l’8;

- Ad una sostanza per la quale nel fascicolo è stato indicato esclusivamente il nome, che non può essere collegata a un

nome presente nell’inventario CE o a un nome in elenco, viene attribuito un numero in elenco che inizia con il 9;

- I numeri in elenco che iniziano con il 7 sono attribuiti nel corso del processo di richiesta dopo la verifica

dell’identificazione della sostanza. Queste voci corrispondolo ad un’identità della sostanza affidabile e verificata.

Di seguito si riporta un riepilogo per l’attribuzione del EC Number:

EC Number Fonte/Provenienza Status(*)

2XX-XXX-X EINECS (European INventory of Existing Commercial chemical Substances) List Ufficiale

3XX-XXX-X EINECS (European INventory of Existing Commercial chemical Substances) List Ufficiale

4XX-XXX-X ELINCS (European LIst of Notified Chemical Substances) List Ufficiale

5XX-XXX-X NLP (No-Longer Polymers) List Ufficiale

Tabella 50- Elenco EC Number

LIST Number Fonte/Provenienza Status

6XX-XXX-X Assegnato automaticamente alle sostanze identificate solo con un numero CAS. Non Ufficiale

7XX-XXX-X Assegnato manualmente alle sostanze convalidate dalle indagini dell'ECHA Non Ufficiale

8XX-XXX-X Assegnato automaticamente alle sostanze identificate solo con un numero CAS.

(continuazione della serie 6xx-xxx-x) Non Ufficiale

9XX-XXX-X Assegnato automaticamente alle sostanze senza un numero CAS o un altro

identificatore numerico Non Ufficiale

Tabella 51- Elenco List Number

(*) Ufficiale quando fanno riferimento agli inventari esistenti prima del regolamento REACH.

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Nel caso della LIST NUMBER “non Ufficiali” le autorità e le società devono essere consapevoli del fatto che i numeri

di elenco non hanno alcun significato legale; piuttosto sono identificatori puramente tecnici per l'elaborazione di

un invio tramite REACH-IT.

I numeri di elenco non devono essere utilizzati nelle schede di dati di sicurezza o per documenti simili

(https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/registered-substances/information)

3. CAS NR

Il Nome CAS è il nome dato dal Chemical Abstract Service (CAS), divisione della American Chemical Society (Columbus, Ohio)

e la nomenclatura si basa su un set di criteri limitato che non sempre sono sufficienti per la derivazione del nome della

sostanza.

CAS REGISTRY comprende sostanze provenienti dalla letteratura scientifica dal 1957 ad oggi, con l’aggiunta di ulteriori

sostanze risalenti ai primi anni del 1900. CAS REGISTRY è aggiornato quotidianamente con migliaia di nuove sostanze. La

maggior parte delle banche dati consentono oggi di effettuare ricerche in base al N. CAS.

Il N. CAS è costituito da 3 sequenze di numeri separati da trattini:

- Il primo gruppo è costituito da un n° variabile di cifre (fino a 6);

- il secondo da due cifre;

- il terzo ed ultimo gruppo è costituito da una singola cifra.

I numeri sono assegnati in ordine progressivo e non hanno quindi alcun significato chimico.

Se una molecola ha più isomeri, ciascun isomero ha un N. CAS differente, ad esempio:

- il N. CAS dell’o-xilene è 95-47-6, del m-xilene 108-38-3, del p-xilene 106-42-3mentre quello della miscela è 1333-

20-7;

- Agli stereoisomeri e alle miscele racemiche sono assegnati numeri di registro CAS specifici (discreti): L-epinefrina

ha 51-43-4, D-epinefrina ha 150-05-0 e DL-epinefrina racemica ha 329-65-7.

Fasi diverse della stessa sostanza hanno lo stesso numero di CAS ad esempio l’acqua liquida e il ghiaccio hanno entrambi

7732-18-5.

Strutture cristalline differenti hanno invece N. CAS diversi: ad esempio il carbonio in generale è 7440-44-0, la grafite è 7782-

42-5 e il diamante è 7782-40 -3.

Miscele di composizione nota o sconosciuta comunemente riscontrate possono ricevere un N. di CAS come ad esempio la

colorazione Leishman (12627-53-1) e l'olio di senape (8007-40-7).

Alcuni metalli sono individuati dal loro stato di ossidazione: ad es. l'elemento cromo ha 7440-47-3, il Cromo (III) trivalente

ha 16065-83-1 e lo ione Cr (VI) esavalente ha 18540-29-9.

Occasionalmente intere classi di molecole ricevono un singolo N. di CAS: ad esempio la classe di enzimi nota come alcol

deidrogenasi ha 9031-72-5.

Il numero di CAS viene assegnato a:

1. Composti organico;

2. Composti inorganici;

3. Metalli;

4. Leghe;

5. Minerali;

6. composti di coordinazione

7. Organometalli;

8. Elementi;

9. Isotopi;

10. Particelle nucleari

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11. Proteine e acidi nucleici;

12. Polimeri;

13. Materiale a composizione non completamente conosciuta/variabile (UVCBs).

4. INDEX NUMBER (Nr)

È un numero presente nell’allegato VI del CLP formato dalle seguenti cifre: XXX-XXX-XX-X.

La presenza di questo identificativo per la sostanza sta ad indicare che per tale sostanza è presente una classificazione

armonizzata. È possibile trovare l’elenco di tutte le sostanze armonizzate al seguente link:

Il database si trova al seguente link: https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/annex-vi-to-clp

Ricerca “semplice” di una sostanza

Per effettuare la ricerca semplice di una sostanza è possibile andare sul link: https://echa.europa.eu/it/home e cercare la

sostanza per nome, numero CE o CAS:

Figura 24 – Maschera per ricerca semplice di una sostanza nel database di ECHA

ATTENZIONE: è necessario mettere il flag in “ho letto e accetto l’avviso legale”.

Cliccando su ricerca compare la sostanza selezionata:

E cliccando sul nome della sostanza (sempre e solo in inglese) compaiono tutta una serie di informazioni sulla sostanza

stessa.

Scorrendo nella pagina, si arriva “C&L Inventory”

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E cliccando si apre la seguente schermata:

Figura 25 – Maschere per effettuare la ricerca nel database di ECHA

Di seguito si riporta il significato asterischi che si possono ritrovare in alcune classificazioni armonizzate:

- (*) Classificazione di minima;

- (**) una via di esposizione non può essere esclusa;

- (***) si riferisce alle indicazioni generali per la fertilità e lo sviluppo H360-H361;

- (****) voce dei pericoli fisici da confermare con prove.

Possono inoltre essere ulteriori indicazioni associate alle indicazioni di pericolo: ad esempio con H360-H361 (tossicità per

la riproduzione) possiamo trovare le seguenti lettere:

- F: può nuocere alla fertilità;

- f: sospetto di nuocere alla fertilità;

- D: può nuocere al feto;

- d: sospettato di nuocere al feto;

- i: via di esposizione inalatoria (ad esempio H350i)

È inoltre necessario prestare attenzione anche ai limiti specifici e ai valori STA/ATE armonizzati se sono riportati e ai fattori

M:

“Dal X ATP Regolamento (UE) 776/2017:

Se un fattore M è stato armonizzato per sostanze classificate come pericolose per l'ambiente acquatico nelle categorie

pericolo acuto 1 o pericolo cronico 1, tale fattore M è riportato nella tabella 3 nella stessa colonna in cui sono riportati

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i limiti di concentrazione specifici. Se un fattore M per la categoria di tossicità acquatica acuta 1 ed un fattore M per

la categoria di tossicità acquatica cronica 1 sono stati armonizzati, ogni fattore M va elencato nella stessa riga in cui

si trova la sua differenziazione corrispondente. Se nella tabella 3 viene indicato un solo fattore M e la sostanza è

classificata nella categoria di tossicità acquatica acuta 1 e di tossicità acquatica cronica 1, tale fattore M va utilizzato

dal produttore, dall'importatore o dall'utilizzatore a valle per la classificazione di una miscela che contiene questa

sostanza per i pericoli acuto e a lungo termine per l'ambiente acquatico usando il metodo della somma. Se nella

tabella 3 non viene indicato alcun fattore M il produttore, l'importatore o l'utilizzatore a valle definiscono un fattore

M basandosi sui dati disponibili per la sostanza. Per la definizione e l'utilizzo dei fattori M, cfr. punto 4.1.3.5.5.5

dell'allegato I.”

Ricordiamo che nel database sono riportare sia le classificazioni armonizzate (con vincolo legale) e anche quelle notificate

ai sensi del regolamento CLP (art.1.c, art.40) e del REACH, che possono essere aggiornate a seguito di ulteriori informazioni

o adeguamenti al progresso tecnico.

Nella parte alta della schermata si trova, se disponibile, la classificazione armonizzata secondo il Regolamento CLP:

Figura 26 – Classificazione armonizzata (in azzurro)nel database di ECHA

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CLASSIFICAZIONE ARMONIAZZATA E AUTOCLASSIFICAZIONE:

Classificazione Armonizzata – allegato VI del CLP

Le classificazioni armonizzate sono elencate nell’allegato VI al regolamento CLP e devono essere applicate da tutti i

fabbricanti, gli importatori o gli utilizzatori a valle di tali sostanze e delle miscele contenenti tali sostanze.

L’armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura può essere proposta per le sostanze attualmente non incluse

come voci nell’allegato VI al regolamento CLP o per quelle con una classificazione armonizzata esistente, che necessita

di essere modificata sia per via della disponibilità di nuove informazioni, di nuovi sviluppi scientifici o tecnici, di

modifiche dei criteri di classificazione, sia sulla base della rivalutazione dei dati esistenti.

L’autorità competente di uno Stato membro (MSCA), o un fabbricante, importatore e utilizzatore a valle di una

sostanza, può presentare una proposta di armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura all’ECHA. Ciò può

avvenire nelle tre situazioni di seguito specificate:

• quando una sostanza è cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione o è un sensibilizzante delle vie

respiratorie;

• quando è giustificata la necessità di una classificazione per una sostanza a livello europeo per altre classi di

pericolo;

• per aggiungere una o più nuove classi di pericolo a una voce esistente (in base alle condizioni precedenti).

Solo le autorità competenti degli Stati membri possono proporre:

• la revisione di una voce armonizzata esistente, per qualsiasi sostanza che rientri nell’ambito di applicazione

del regolamento CLP;

• quando una sostanza è una sostanza attiva utilizzata in biocidi o prodotti fitosanitari.

Se una sostanza ha una classificazione armonizzata, ma è stata registrata con una classificazione diversa perché è più

severa o con una classificazione di minima che viene valutata diversamente vale quella registrata.

Bisogna prestare particolare attenzione alle eventuali note riportate nella classificazione armonizzata dell’All. VI.

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Allegato VI del CLP - Paragrafo 1.1.3.1.

“Note relative all’identificazione, alla classificazione e all’etichettatura delle SOSTANZE”

- Nota A: fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 2, il

nome della sostanza deve figurare sull’etichetta

sotto una delle designazioni di cui alla parte 3. Nella

parte 3 è talvolta utilizzata una descrizione

generale del tipo «composti di ...» o «sali di ...». In

tal caso il fornitore è tenuto a precisare

sull’etichetta il nome esatto, tenendo conto di

quanto indicato alla sezione 1.1.1.4.

- Nota B: Talune sostanze (acidi, basi, ecc.) sono

immesse sul mercato in soluzione acquosa a diverse

concentrazioni e richiedono pertanto una

classificazione e un'etichettatura diverse poiché i

pericoli variano in funzione della concentrazione.

Nella parte 3 per le sostanze accompagnate dalla

nota B è utilizzata una denominazione generale del

tipo: «acido nitrico...%». In questo caso il fornitore

deve indicare sull’etichetta la concentrazione della

soluzione in percentuale. La concentrazione espressa

in percentuale viene sempre intesa peso/peso, salvo

altra indicazione.

- Nota C: Alcune sostanze organiche possono essere

commercializzate sia in forma isomerica specifica sia

come miscela di più isomeri. In questo caso, il

fornitore deve specificare sull'etichetta se la sostanza

è un isomero specifico o una miscela di isomeri.

- Nota D: Alcune sostanze che tendono

spontaneamente alla polimerizzazione o alla

decomposizione sono generalmente immesse sul

mercato in forma stabilizzata ed è sotto tale forma

che sono elencate nella parte 3. Tuttavia, tali

sostanze sono talvolta immesse sul mercato sotto

forma non stabilizzata. In questo caso il fornitore

deve specificare sull’etichetta il nome della sostanza

seguito dalla dicitura «non stabilizzata».

- Nota F: Questa sostanza può contenere stabilizzanti.

Se lo stabilizzante modifica le caratteristiche di

pericolosità della sostanza, indicate dalla

classificazione riportata nella parte 3, la

classificazione e l’etichettatura devono essere

effettuate in base alle regole per la classificazione e

l’etichettatura delle miscele pericolose.

- Nota G :La sostanza può essere immessa sul mercato

in forma esplosiva, nel qual caso deve essere valutata

utilizzando metodi di prova appropriati. La

classificazione e l'etichettatura devono corrispondere

alle proprietà esplosive.

- Nota J :La classificazione come cancerogeno o

mutageno non è necessaria se si può dimostrare che

la sostanza contiene benzene in percentuale inferiore

allo 0,1 % di peso/peso (EINECS n. 200-753-7). La

presente nota si applica soltanto a talune sostanze

composte derivate dal carbone e dal petrolio figuranti

nella parte 3.

- Nota K :La classificazione come cancerogeno o

mutageno non è necessaria se si può dimostrare che

la sostanza contiene 1,3-butadiene in percentuale

inferiore allo 0,1 % di peso/peso (EINECS n. 203-450-

8). Se la sostanza non è classificata come

cancerogena o mutagena dovrebbero almeno

figurare i consigli di prudenza (P102-)P210-P403

(tabella 3.1) o la frase S (2-)9-16 (tabella 3.2). La

presente nota si applica soltanto a talune sostanze

composte derivate dal petrolio contenute nella parte

3.

- Nota L: La classificazione come cancerogeno non è

necessaria se si può dimostrare che la sostanza

contiene meno del 3 % di estratto di Dmso secondo la

misurazione IP 346 «Determinazione dei policiclici

aromatici negli oli di base inutilizzati lubrificanti e

nelle frazioni di petrolio senza asfaltene — estrazione

di dimetile sulfosside», Institute of Petroleum,

Londra. La presente nota si applica soltanto a talune

sostanze composte derivate dal petrolio contenute

nella parte 3.

- Nota M: La classificazione come cancerogeno non è

necessaria se si può dimostrare che la sostanza

contiene benzo[a]-pirene in percentuale inferiore allo

0,005 % di peso/peso (EINECS n. 200-028-5). La

presente nota si applica soltanto a talune sostanze

composte derivate dal carbone figuranti nella parte

3.

- Nota N: La classificazione come cancerogeno non è

necessaria se si conosce l'intero iter di raffinazione e

si può dimostrare che la sostanza da cui il prodotto è

derivato non è cancerogena. La presente nota si

applica soltanto a talune sostanze composte derivate

dal petrolio contenute nella parte 3.

- Nota P: La classificazione come cancerogeno o

mutageno non è necessaria se si può dimostrare che

la sostanza contiene benzene in percentuale inferiore

allo 0,1 % di peso/peso (EINECS n. 200-753-7). Se la

sostanza non è classificata come cancerogena,

devono almeno figurare i consigli di prudenza (P102-

)P260- P262-P301 + P310-P331 (tabella 3.1) o la frase

S (2-)23-24-62 (tabella 3.2). La presente nota si

applica soltanto a talune sostanze composte derivate

dal petrolio contenute nella parte 3.

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- Nota Q: La classificazione come cancerogeno non si

applica se è possibile dimostrare che la sostanza in

questione rispetta una delle seguenti condizioni:

o una prova di persistenza biologica a breve

termine mediante inalazione ha mostrato che le

fibre di lunghezza superiore a 20 μm presentano

un tempo di dimezzamento ponderato inferiore a

10 giorni, oppure

o una prova di persistenza biologica a breve

termine mediante instillazione intratracheale ha

mostrato che le fibre di lunghezza superiore a 20

μm presentano un tempo di dimezzamento

ponderato inferiore a 40 giorni, oppure

o un'adeguata prova intraperitoneale non ha

rivelato evidenza di un eccesso di

cancerogenicità, oppure

o una prova di inalazione appropriata a lungo

termine ha dimostrato assenza di effetti patogeni

significativi alterazioni neoplastiche.

— Nota R : La classificazione come cancerogeno non si

applica alle fibre il cui diametro geometrico medio

ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori

geometrici standard, risulti superiore a 6 μm.

— Nota S : Per questa sostanza non è obbligatoria

l’etichetta prescritta all’articolo 17 (v. punto 1.3

dell’allegato I) (tabella 3).

— Nota T: Questa sostanza può essere immessa sul

mercato in una forma che non presenta i pericoli fisici

indicati dalla classificazione nella voce della parte 3 .

Se i risultati delle prove realizzate secondo il metodo

o i metodi di cui all'allegato I, parte 2, del presente

regolamento dimostrano che la forma specifica della

sostanza immessa sul mercato non presenta tale

proprietà fisica o tali pericoli fisici, la sostanza è

classificata in base al risultato o ai risultati di tale

prova o tali prove. Le informazioni pertinenti,

compreso un riferimento al metodo o ai metodi delle

prove devono essere incluse nella scheda dei dati di

sicurezza.

— Nota U ( tabella 3) : Al momento dell'immissione sul

mercato i gas vanno classificati «Gas sotto pressione»

in uno dei gruppi pertinenti gas compresso, gas

liquefatto, gas liquefatto refrigerato o gas dissolto. Il

gruppo dipende dallo stato fisico in cui il gas è

confezionato e pertanto va attribuito caso per caso.

Sono assegnati i seguenti codici:

o Press Gas (Comp.)

o Press Gas (Liq.)

o Press Gas (Ref.Liq.)

o Press Gas (Diss.) Gli areosol non vanno classificati come

gas sottopressione (cfr. alleato I, parte 2 punto 2.3.2.1.

nota 2

o )

Allegato VI del CLP - Paragrafo 1.1.3.2.

“Note relative all’identificazione, alla classificazione e all’etichettatura delle MISCELE”

— Nota 1:Le concentrazioni indicate o, in loro assenza,

le concentrazioni generiche di cui al presente

regolamento, sono espresse in percentuale in peso

dell’elemento metallico calcolata in rapporto al peso

totale della miscela.

— Nota 2:La concentrazione indicata di isocianato

rappresenta la percentuale in peso del monomero

libero, calcolata in rapporto al peso totale della

miscela.

— Nota 3: La concentrazione indicata è espressa in

percentuale in peso degli ioni cromato disciolti in

acqua, calcolata in rapporto al peso totale della

miscela.

— Nota 5: I limiti di concentrazione delle miscele

gassose sono espressi in percentuale volume/volume.

— Nota 7: Le leghe contenenti nichel sono classificate

sensibilizzanti della pelle quando rilascino tassi

superiori a 0,5 μg Ni/cm2/settimana misurati

secondo il metodo di prova conformi alle norme

europee EN 1811.

— Nota 8: La classificazione come cancerogeno non è

necessaria se si può dimostrare che la concentrazione

massima teorica di formaldeide rilasciabile, a

prescindere dalla fonte, nella miscela all’atto

dell’immissione sul mercato è inferiore allo 0.1%.

— Nota 9: La classificazione come mutageno non è

necessaria se si può dimostrare che la concentrazione

massima teorica di formaldeide rilasciabile, a

prescindere dalla fonte, nella miscela all’atto

dell’immissione sul mercato è inferiore allo 1%.

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130

Autoclassificazione

Un principio fondamentale del regolamento (CLP) è l’autoclassificazione di una sostanza o di una miscela da parte del

fabbricante, dell’importatore o dell’utilizzatore a valle.

Ciò comporta l’identificazione dei pericoli della sostanza o della miscela e la comparazione delle informazioni sui

pericoli con i criteri stabiliti nel regolamento CLP. La classificazione si basa sulle proprietà pericolose di una sostanza o

di una miscela e non sulla probabilità di esposizione e sulle considerazioni in materia di rischio.

L’autoclassificazione mira a stabilire se una sostanza o una miscela chimica presenti pericoli fisici, per la salute e/o per

l’ambiente e a comunicare correttamente tali pericoli, tramite un’etichettatura adeguata, nella catena di

approvvigionamento quando il prodotto è immesso sul mercato, indipendentemente dal volume della sostanza o della

miscela prodotta.

Nell’ambito del regolamento CLP, una sostanza deve essere auto classificata se non presenta una classificazione

armonizzata nell’allegato VI al regolamento CLP e se presenta proprietà pericolose. Per una sostanza che presenta già

una classificazione armonizzata (una voce nell’allegato VI al regolamento CLP), la classificazione armonizzata di pericolo

è giuridicamente vincolante per le classi di pericolo e le differenziazioni di cui alla voce. Le classi di pericolo e le

differenziazioni non contemplate nella voce devono essere valutate e auto classificate, a seconda dei casi.

Una classificazione armonizzata può prevedere delle eccezioni se giustificate, ad es., da uno stato fisico o da una forma

fisica diversi della sostanza immessa sul mercato o da una nota associata alla voce dell’allegato VI. Inoltre, una

classificazione indicata nell’allegato VI come classificazione minima deve essere valutata sulla base delle informazioni

disponibili e, nel caso in cui esistano dati che conducano alla classificazione della sostanza in una categoria più severa

di quella minima, occorre utilizzare la categoria più severa.

Per una sostanza attualmente non inclusa nella voce dell’allegato VI (ovvero, la sostanza non presenta una

classificazione armonizzata per nessuna classe di pericolo), tutte le classi di pericolo pertinenti devono essere valutate

dal fabbricante o dall’importatore e l’autoclassificazione deve essere applicata a tutte le classi di pericolo per cui i

criteri di classificazione risultano soddisfatti.

Le miscele devono essere sempre auto classificate prima di essere immesse sul mercato, in quanto non sono soggette

a classificazione ed etichettatura armonizzate (CLH).

Per ottenere un’autoclassificazione, il classificatore deve raccogliere tutte le informazioni disponibili e valutarne

l’adeguatezza e l’attendibilità. Le informazioni devono quindi essere valutate in base ai criteri di classificazione e deve

essere decisa la classificazione corrispondente.

La classificazione delle miscele segue un processo simile. Esse possono essere classificate in base ai dati relativi alla

miscela stessa, ai dati relativi a miscele simili testate o ai dati sui singoli componenti della miscela.

I fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle devono tenere conto dei nuovi sviluppi tecnici o scientifici e stabilire

se debba essere eseguita una nuova valutazione dell’autoclassificazione della sostanza o della miscela che immettono

sul mercato.

Elenco delle Indicazioni di Pericolo H (hazard Statement)

Le indicazioni di pericolo H esprimono la pericolosità della sostanza/miscela per tre categorie di pericolo(fisico, salute

e ambiente), oltre ad altre indicazioni supplementari. Ciascuna categoria di pericolo è codificata da un intervallo

numerico riportato nella seguente tabella:

Chiave di lettura delle indicazioni di pericolo H

200-299 Pericolo fisico

300-399 Pericolo per la salute

400-499 Pericolo per l’ambiente

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131

Indicazioni di pericolo fisico

Codice Pericolo fisico

H201 Esplosivo; pericolo di esplosione di massa

H202 Esplosivo; grave pericolo di proiezione

H203 Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione

H204 Pericolo di incendio o di proiezione

H205 Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio

H206 Pericolo d’incendio di spostamento d’aria o di protezione; maggior rischio di esplosione se l’agente desensibilizzante è ridotto

H207 Pericolo d’incendio o di proiezione; maggior rischio di esplosione se l’agente desensibilizzante è ridotto

H208 Pericolo d’incendio; maggior rischio di esplosione se l’agente desensibilizzante è ridotto

H220 Gas altamente infiammabile

H221 Gas infiammabile

H222 Aerosol altamente infiammabile

H223 Aerosol infiammabile

H224 Liquido e vapori altamente infiammabili

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili

H226 Liquido e vapori infiammabili

H228 Solido infiammabile

H229 Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato

H230 Può esplodere anche in assenza di aria

H231 Può esplodere anche in assenza di aria a pressione e/o temperatura elevata

H232 Spontaneamente infiammabile all’aria

H240 Rischio di esplosione per riscaldamento

H241 Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento

H242 Rischio d'incendio per riscaldamento

H250 Spontaneamente infiammabile all'aria

H251 Auto riscaldante, può infiammarsi

H252 Auto riscaldante in grandi quantità; può infiammarsi

H260 A contatto con l’acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente

H261 A contatto con l’acqua libera gas infiammabili

H270 Può provocare o aggravare un incendio; comburente

H271 Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente

H272 Può aggravare un incendio; comburente

H280 Contiene gas sottopressione; può esplodere se riscaldato

H281 Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche

H290 Può essere corrosivo per i metalli

Indicazioni di pericolo per la salute: le lettere aggiunte dopo l’indicazione di pericolo segnalano problemi a carico della

fertilità (f) e/o del feto (d). Le due lettere sono in maiuscolo per rischio accertato e in minuscolo per rischio sospetto.

La “i” minuscola indica il pericolo a seguito di inalazione.

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132

Codice Pericoli per la salute

H300 Letale se ingerito

H301 Tossico se ingerito

H302 Nocivo se ingerito

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie

H310 Letale a contatto con la pelle

H311 Tossico per contatto con la pelle

H312 Nocivo per contatto con la pelle

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

H315 Provoca irritazione cutanea

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea (della pelle)

H318 Provoca gravi lesioni oculari

H319 Provoca grave irritazione oculare

H330 Letale se inalato

H331 Tossico se inalato

H332 Nocivo se inalato

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato

H335 Può irritare le vie respiratorie

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini

H340 Può provocare alterazioni genetiche (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (viene indicata la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

H350 Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

H350i Può provocare il cancro se inalato

H351 Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

H360 Può nuocere alla fertilità o al feto (indicare l’effetto specifico se noto) - (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

H360D Può nuocere al feto.

H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità

H360F Può nuocere alla fertilità

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto

H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto

H361 Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto (indicare l’effetto specifico se noto) - (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

H361d Sospettato di nuocere al feto

H361f Sospettato di nuocere alla fertilità

H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto

H362 Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno

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133

Codice Pericoli per la salute

H370 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) - (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

H371 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) - (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

H372 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

H373 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)

H300+H310 Mortale in caso di ingestione o a contatto con la pelle

H300+H330 Mortale se ingerito o inalato

H310+H330 Mortale a contatto con la pelle o in caso di inalazione

H300+H310+H330 Mortale se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato

H301+H311 Tossico se ingerito o a contatto con la pelle

H301+H331 Tossico se ingerito o inalato

H301+H311+H331 Tossico se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato

H302+H312 Nocivo se ingerito o a contatto con la pelle

H302+H332 Nocivo se ingerito o inalato

H312+H332 Nocivo a contatto con la pelle o se inalato

H302+H312+H332 Nocivo se ingerito, a contatto con la pelle o se inalato

Indicazioni di pericolo per l’ambiente:

Codice Pericoli per l’ambiente

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

H413 Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

H420 Nuoce alla salute pubblica e all’ambiente distruggendo l’ozono dello strato superiore dell’atmosfera

Indicazioni di pericolo supplementari:

Codice Proprietà fisiche

EUH014 Reagisce violentemente con l’acqua

EUH018 Durante l’uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile

EUH019 Può formare perossidi esplosivi

EUH044 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato

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134

Codice Proprietà pericolose per la salute

EUH029 A contatto con l’acqua libera un gas tossico

EUH031 A contatto con acidi libera un gas tossico

EUH032 A contatto con acidi libera un gas altamente tossico

EUH066 L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle

EUH070 Tossico per contatto oculare

EUH071 Corrosivo per le vie respiratorie

Codice Proprietà pericolose per l’ambiente

EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono

Codice Codice Informazioni particolari per alcune sostanze e miscele

EUH201/EUH201A Contiene piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini/Attenzione! Contiene piombo

EUH202 Ciano acrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini

EUH203 Contiene cromo (VI - esavalente). Può provocare una reazione allergica

EUH204 Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica

EUH205 Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica

EUH206 Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro)

EUH207 Attenzione! Contiene cadmio. Durante l’uso si sviluppano fumi pericolosi. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante. Rispettare le disposizioni di sicurezza

EUH208 Contiene (denominazione della sostanza sensibilizzante). Può provocare una reazione allergica

EUH209/EUH209A Può diventare facilmente infiammabile durante l’uso/ Può diventare infiammabile durante l’uso

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso

Per l’elenco completo delle indicazioni HXX comprese le categorie di pericolo fare riferimento all’

Allegato VII: Tabella di conversione dalla classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE alla

classificazione secondo il Regolamento CLP

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135

Nella parte sottostante si trovano eventuali classificazioni notificate dai produttori, importatori, fabbricanti ai sensi del

Regolamento CLP:

Figura 27 – Classificazione notificate ai sensi del CLP (in giallo)nel database di ECHA

Le classificazioni notificate possono differire tra loro perché al livello di REACH la sostanza è considerata tale se la

composizione del componente principale è ≥80% (LG ECHA Identificazione sostanza), quindi fino al 20% di impurezze

possono essere presenti. Le impurezze, lo stato fisico, la granulometrica possono fare variare in maniera significativa

la classificazione della sostanza.

Nel caso non sia disponibile una classificazione armonizzata ma si identifica un composto specifico, presente nel

database C&L si possono valutare le classificazioni riportate, seguendo il seguente ordine di priorità:

1- classificazione riportata nel dossier di registrazione;

2- si valuta la consistenza numerica di ogni gruppo di notificanti e si stabilisce se è possibile riconoscere una

preponderante maggioranza di un dato gruppo;

3- si valuta la presenza di notifiche in forma comune (spunta del Joint Entries) al fine di attribuire un peso maggiore

a tali notifiche, a fronte di gruppi di notificanti numericamente equivalenti.

Altre modalità di ricerca “avanzata”

Oltre agli identificativi sopra riportati, è possibile effettuare delle ricerche di tipo più avanzato.

Sempre al link : https://echa.europa.eu/it/home cliccare su “ricerca avanzata” dopo aver fleggato “ho letto e accetto l’avviso

legale”.

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136

Figura 28 – Maschera per ricerca avanzata di una sostanza nel database di ECHA

Si apre una maschera in cui è possibile scegliere i criteri con effettuare la ricerca:

Figura 29 – Criteri di ricerca avanzata di una sostanza nel database di ECHA

Ad esempio, possiamo ricercare tramite specifiche indicazioni di pericolo e/o classificazione di una sostanza come “Aquatic

Acute 1 H400” o “Acute Tox 1 H300”:

Figura 30 – Ricerca per classificazione della sostanza nel database di ECHA

Come si può notare dalla schermata, è possibile effettuare una ricerca tramite la classificazione CLP (in arancio) ma anche

tramite la direttiva Seveso (in verde).

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137

Quali classificazioni scegliere nel caso non sia disponibile una SDS?

Nel caso di composti metallici di cui non si identifichi un composto specifico si può utilizzare una classificazione armonizzata

per gruppo. Di seguito si riporta un elenco (indicativo e non esaustivo) delle sostanze, a base di elementi metallici per cui

vale la nota 1, di cui al punto 1.1.3.2 dell’allegato VI del Reg. CLP

Elemento metallico

Index n. n. CAS Sostanza Classificazione (1)

Pb 009-014-00-1 25808-74-6 piombo esafluosilicato Repr. 1A

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

STOT RE 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360Df

H332

H302

H373 (**)

H400

H410

082-001-00-6 - composti del piombo, esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato [allegato VI al regolamento CLP, nda]

082-002-00-1 - piomboalchili Repr. 1A

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 (*)

STOT RE 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360Df

H330

H310

H300

H373 (**) H400

H410

082-003-00-7 13424-46-9 diazoturo di piombo Unst. Expl.

Repr. 1A

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

STOT RE 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H200

H360Df

H332

H302

H373 (**)

H400

H410

082-003-01-4 diazoturo di piombo

[≥ 20 % phlegmatiser]

Expl. 1.1

Repr. 1A

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

STOT RE 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H201

H360Df

H332

H302

H373 (**)

H400

H410

082-004-00-2 7758-97-6 cromato di piombo Carc. 1B

Repr. 1A

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H360Df

H373**

H400

H410

082-005-00-8 301-04-2 di(acetato) di piombo Repr. 1A

STOT RE 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360Df

H373 (**)

H400

H410

082-006-00-3 7446-27-7 bis(ortofosfato) di tripiombo

Pb 082-007-00-9 1335-32-6 acetato di piombo, basico Carc. 2

Repr. 1A

STOT RE 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H360Df

H373 (**)

H400

H410

082-008-00-4 17570-76-2 metansolfonato di piombo(II) Repr. 1A

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

STOT RE 2 (*)

H360Df

H332

H302

H373 (**)

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138

Elemento metallico

Index n. n. CAS Sostanza Classificazione (1)

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H315

H318

082-009-00-X 1344-37-2 giallo di piombo solfocromato - Pigment yellow 34 (C. I.). Questa sostanza è identificata nel Colour Index dal Colour Index Constitution Number, C.I. 77603.

Carc. 1B

Repr. 1A

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H360Df

H373**

H400

H410 082-010-00-5 12656-85-8 piombo cromato molibdato solfato rosso - C.I. Pigment red 104. Questa sostanza è identificata nel Colour Index dal Colour Index Constitution Number, C.I. 77605.

082-011-00-0 7784-40-9 idrogenoarsenato di piombo Carc. 1A

Repr. 1A

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

STOT RE 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H360Df

H331

H301

H373 (**)

H400

H410

609-019-00-4 15245-44-0 lead 2,4,6-trinitro-m-phenylene dioxide

lead 2,4,6-trinitroresorcinoxide

lead styphnate

Unst. Expl

Repr. 1A

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

STOT RE 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H200

H360Df

H332

H302

H373 (**)

H400

H410

609-019-01-1 lead 2,4,6-trinitro-m-phenylene dioxide

lead 2,4,6-trinitroresorcinoxide

lead styphnate

(≥ 20 % phlegmatiser)

Expl. 1.1

Repr. 1A

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

STOT RE 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H201

H360Df

H332

H302

H373 (**)

H400

H410

Co 027-004-00-5 7646-79-9 dicloruro di cobalto Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4*

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360F***

H302

H334

H317

H400

H410

027-005-00-0 10124-43-3 solfato di cobalto

027-006-00-6 71-48-7 acetato di cobalto Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360F***

H334

H317

H400

H410

027-009-00-2 10141-05-6 nitrato di cobalto

027-010-00-8 513-79-1 carbonato di cobalto

As 033-002-00-5 - composti dell’arsenico, esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato [allegato VI al regolamento CLP, nda]

Acute Tox. 3 (*) Acute Tox. 3 (*) Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H331

H301

H400

H410

Cd 048-001-00-5 - composti del cadmio, esclusi il solfoseleniuro (xCdS.yCdSe), i solfuri misti

Acute Tox. 4 (*) H332

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139

Elemento metallico

Index n. n. CAS Sostanza Classificazione (1)

di cadmio e zinco (xCdS.yZnS), i solfuri misti di cadmio e mercurio (xCdS.yHgS) e quelli espressamente indicati in questo allegato [allegato VI al Reg. CLP, nda]

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*) Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H312

H302

H400

H410

048-010-00-4 1306-23-6 solfuro di cadmio Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 2

STOT RE 1

Acute Tox. 4 (*) Aquatic Chronic 4

H350

H341

H361fd

H372 (**)

H302

H413

Sn 050-005-00-7 - composti di stagno trimetile esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato [allegato VI al regolamento CLP, nda]

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 (*)

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H400

H410

050-006-00-2 - composti di stagno trietile esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato [allegato VI al regolamento CLP, nda]

050-007-00-8 - composti di stagno tripropile esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato [allegato VI al regolamento CLP, nda]

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*) Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H331

H311

H301

H400

H410

050-008-00-3 - composti di tributilstagno esclusi quelli espressamente indicati nel presente allegato [allegato VI al regolamento CLP, nda]

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

Skin Irrit. 2

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H301

H312

H372**

H319

H315

H400

H410

050-011-00-X - composti di trifenilstagno esclusi quelli espressamente indicati nel presente allegato [allegato VI al regolamento CLP, nda]

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Acute Tox. 3 *

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H311

H301

H400

H410

050-012-00-5 1449-55-4 [1] Tetracicloesilstannano [1] Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*) Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H332

H312

H302

H400

H410

3091-32-5 [2] Clorotricicloesilstannano [2]

7067-44-9 [3] Butiltricicloesilstannano [3]

050-009-00-9 20153-49-5 fluorotripentilstannano

25637-27-8 esapentildistannossano

050-010-00-4 20153-50-8 fluorotriesilstannano

050-013-00-0 - composti di stagno triottile esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato [allegato VI al regolamento CLP, nda]

Eye Irrit. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 4

H319

H335

H315

H413

Sb 051-003-00-9 - composti di antimonio esclusi tetraossido (Sb2O4), pentaossido (Sb2O5), trisolfuro (Sb2S3), pentasolfuro (Sb2S5), e quelli espressamente indicati in questo allegato [allegato VI al regolamento CLP, nda]

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

Aquatic Chronic 2

H332

H302

H411

Ba 056-002-00-7 - sali di bario, esclusi il solfato di bario, i sali dell'acido 1-azo-2-idrossinaftalenil aril

Acute Tox. 4 (*)

Acute Tox. 4 (*)

H332

H302

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Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso

140

Elemento metallico

Index n. n. CAS Sostanza Classificazione (1)

solfonico, e i sali espressamente indicati in questo allegato allegato [allegato VI al regolamento CLP, nda]

Hg 080-002-00-6 - composti inorganici del mercurio, escluso il solfuro di mercurio (cinabro) e quelli espressamente indicati in questo allegato [allegato VI al regolamento CLP, nda]

Acute Tox. 2 (*)

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2 (*)

STOT RE 2 (*)

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H373 (**)

H400

H410

080-004-00-7 - composti organici del mercurio, esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato [allegato VI al Reg. CLP, nda]

080-007-00-3 593-74-8 [1] dimetilmercurio [1]

627-44-1 [2] dietilmercurio [2]

Tabella 52- Tabella ripresa dalle linee guida di classificazione dei rifiuti

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Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso

141

BIBLIOGRAFIA

[1] Guidance on the Application of the CLP Criteria Version 5.0 – July 2017

[2] NIST (National Institute of Standard and Tecnology): http://webbook.nist.gov/chemistry/reac-ser.html

[3] CAMEO (Computer-Aided Management of Emergency Operations del NOAA’s National Ocean Service - Office of

Response and Restoration) J. Thomsen, Thermochemischel Untersuchungen, I (Verlag J. A. Ba.rth, Leipzig, 1882).

[4] GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals-2019 rev.8

[5] UN Raccomandation on the Transport of dangerous goods, Manual Test and Criteria

[6] Guida per l’identificazione e denominazione delle sostanze in ambito REACH e CLP – versione 1.2 – Marzo 2012

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Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso

142

NOTE

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Guida per la classificazione delle miscele ai fini della normativa Seveso

143

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Allegato B

Indicazioni regionali inerenti all’applicazione della Decisione di esecuzione

(UE) 2018/1147 per le BAT relative alle attività di smaltimento rifiuti mediante

trattamento fisico-chimico e/o biologico di rifiuti allo stato liquido

Premessa Le indicazioni riportate nella Sezione 1 integrano per lo specifico comparto quanto riportato

nell’Allegato A.

Sezione 1 – BAT GENERALI

Ambito di applicazione BATC WT

Come specificato in dettaglio nella Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 del 10.08.2018,

l’ambito di applicazione è relativo alle attività:

− 5.1, 5.3, 5.5,

− 6.11, in presenza di acque reflue provenienti da installazione che svolge una o più

delle attività 5.1, 5.3, 5.5

In quest’ultimo caso se il trattamento è combinato con quello di acque reflue di

provenienze diverse, le conclusioni sulle BAT si applicano se il principale carico inquinante

proviene dalle attività 5.1, 5.3, 5.5.

Per la definizione del carico inquinante principale si fa riferimento al confronto della

quantità di COD espressa in Kg COD/anno.

Nei casi di contributi di acque reflue di provenienza diversa, il confronto è effettuato tra il

contributo di ogni distinta origine e il contributo dell’installazione che svolge attività 5.1, 5.3,

5.5.

In caso di utilizzo parziale della capacità autorizzata rispetto ai rifiuti, per il confronto è da

considerare in aggiunta una quota di carico proporzionale al carico inquinante medio dei

rifiuti ritirati

In caso di nuovo impianto, o integrazione prevista, sono da considerare i dati di progetto.

Esclusioni dal campo di applicazione, altre conclusioni e documenti di riferimento sulle BAT,

sono specificate nella Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 del 10.08.2018.

Prestazione ambientale complessiva dell’impianto

Indicazioni operative, a dettaglio di quanto descritto in:

BAT 1. “Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell’istituire a

applicare un sistema di gestione ambientale avente tutte le caratteristiche” specificate nei

relativi punti da I. a XV. e relativi sottopunti, nella Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 del

10.08.2018.”

Il Gestore dovrà provvedere a adattare il protocollo di gestione ambientale alla propria

realtà aziendale secondo le indicazioni e criteri ivi indicati.

Indicazioni operative, a dettaglio di quanto descritto in:

BAT 2. “Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva dell'impianto, la BAT

consiste nell'utilizzare tutte le tecniche” relative alle procedure di preaccettazione,

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accettazione, caratterizzazione dei rifiuti, compatibilità, ecc. specificate nei relativi punti

da a. ad f. compreso, nella Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 del 10.08.2018.”

È stato predisposto un “Protocollo di Accettazione e Gestione Rifiuti”, scaricabile dal sito di

Regione Lombardia e di ARPA che il Gestore dovrà provvedere a adattare alla propria

realtà aziendale, allegandolo alla documentazione in sede di riesame dell’A.I.A. Il

Protocollo dovrà essere oggetto di verifiche e revisioni nel corso degli anni. Non è

necessario che il Protocollo sia inviato ad ARPA e/o Autorità Competente; le procedure

saranno oggetto di verifica durante le visite ispettive.

Monitoraggio e BAT-AEL emissioni in atmosfera Indicazioni operative, a dettaglio di quanto descritto in:

BAT 8 “La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate in atmosfera almeno alla

frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili

norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme

internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.”

La tabella che segue è redatta con riferimento a BAT 8 e Tab. 6.10.

Inquinante Norma Frequenza BAT AEL (1)

HCl EN 1911 Una volta ogni 6 mesi 1– 5 mg/Nm3

NH3 UNI EN ISO 21877 Una volta ogni 6 mesi Non c’è valore limite

TVOC EN 12619 Una volta ogni 6 mesi 3 – 20 mg/Nm3 (2)

(1) Questi BAT-AEL si applicano solo se, sulla base dell'inventario citato nella BAT 3, la sostanza in esame nel flusso degli scarichi gassosi è identificata come rilevante.

(2) Il valore massimo dell'intervallo è 45 mg/Nm3 quando il carico di emissioni è inferiore a 0,5 kg/h al punto di emissione

Monitoraggio e BAT-AEL emissioni in acqua

"Tutti i BAT-AEL per le emissioni nell’acqua si applicano al punto in cui l’emissione fuoriesce

dall’installazione”

Data l’importanza del monitoraggio dei reflui in uscita dagli impianti di trattamento rifiuti

liquidi si ritiene opportuno riportare parte delle indicazioni generali su questo tema.

Con riferimento allo scarico, se continuo o discontinuo, possono ricorrere due tipologie di

installazione:

• trattamento esclusivamente di rifiuti, con scarico discontinuo, ove è presente una

fase finale di trattamento biologico la eventuale condizione di scarico continuo

deve essere documentata dal Gestore e inserita nell’atto di A.I.A.

• trattamento combinato di acque reflue e rifiuti, con scarico continuo.

Nel caso di scarico diretto in CIS con periodi di asciutta, il Gestore dovrà documentare il

suo caso rispetto a catasto/classificazione dei corpi idrici superficiali e alle eventuali

specifiche indicazioni emerse in Conferenza dei Servizi e inserite nell’atto di A.I.A.

Nel caso di scarico continuo il campionamento è sulle 24 ore, deve essere presente un

autocampionatore refrigerato con le seguenti caratteristiche:

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• automatico e programmabile

• possibilità di rendere il campionamento proporzionale alla portata

• con segnalazione di guasto e/o interruzione di funzionamento.

Sui siti di ARPA e Regione è disponibile il “Manuale di Gestione per il monitoraggio delle

emissioni nell’acqua da installazioni che effettuano attività di trattamento rifiuti liquidi ai

sensi Decisione UE 2018/1147” (Allegato B) che il Gestore dovrà provvedere a adattare alla

propria realtà aziendale, secondo le indicazioni e criteri ivi indicati, e che dovrà essere

oggetto di verifiche e revisioni nel corso degli anni.

Sostanze pertinenti Nel documento BATC i termini “pertinente” e “rilevante”, riferiti sia a sostanze che emissioni,

sono equivalenti.

BAT 3 “Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua e in atmosfera, la BAT consiste

nell'istituire e mantenere, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un

inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi”

Il punto a cui si fa riferimento è quello di emissione, sia per acque reflue che per scarichi

gassosi.

Criterio di attribuzione di una sostanza a pertinente/rilevante:

Nel caso di attività esistenti il Gestore può condurre, oltre alla valutazione sui rifiuti in ingresso

come specificato più avanti, una verifica dei risultati analitici degli autocontrolli degli anni

precedenti, ponendo attenzione al metodo analitico utilizzato; nel caso non sia lo stesso

citato nelle BATC è necessario verificare il range analitico, e nel dubbio effettuare analisi

comparative con i diversi metodi per valutare l’entità dello scostamento.

Il documento base per il monitoraggio è il JRC Reference Report on Monitoring of Emissions

to Air and Water from IED Installations (https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-

scientific-and-technical-research-reports/jrc-reference-report-monitoring-

emissions-air-and-water-ied-installations-industrial).

La sostanza è qualificata pertinente/rilevante:

• se è presente in modo continuativo in emissione, oltre la soglia di rilevabilità analitica

e

• se è presente “in via intenzionale” nel rifiuto in ingresso all’impianto, perché ad

esempio impiegata nel ciclo produttivo che origina lo specifico rifiuto.

Il criterio di esclusione dal monitoraggio di una sostanza/parametro è dato dal verificarsi di

almeno una delle due condizioni:

• le verifiche eseguite con metodi uguali o confrontabili con quelli indicati nelle BATC

hanno mostrato concentrazioni inferiori al LOQ (limite di quantificazione) in emissione

• la sua presenza “in via intenzionale” nei rifiuti in ingresso è esclusa in base all’origine

dei rifiuti stessi.

Il Gestore dell’impianto nel trattamento dei rifiuti liquidi in particolare dovrebbe identificare

le tipologie dei flussi da trattare, oltre la mera identificazione del rifiuto da E.E.R., sia per

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definire e assegnare in impianto la tipologia di trattamento (chimico/fisico, biologico,

chimico/fisico + biologico) sia per modulare il trattamento stesso (ad es. il trattamento

chimico fisico, quando in “batch” prevede condizioni di pH differenti a seconda del tipo di

metallo che deve abbattere, quando in continuo in genere il pH è impostato per pluri

metalli; in entrambi i casi nella fase di omologazione e istruttoria tecnica è valutata in via

preventiva la possibilità di ritiro per il trattamento dei rifiuti con alta concentrazione in

metalli).

Il Gestore definisce la frequenza di verifica su base periodica del proprio inventario delle

emissioni e relative sostanze rilevanti/pertinenti.

Livelli di emissione nel BATC e limiti della normativa nazionale e a livello locale o nel singolo

atto sito specifico: criterio di prevalenza e modalità di applicazione

Per quanto concerne il COD, quanto indicato in nota 3 della Tab. 6.1 (concentrazioni

superiori alle BAT AEL in funzione dell’efficienza di abbattimento) non può essere applicato

in quanto il limite superiore è fissato dalla normativa nazionale (COD 160 mg/l).

Il BAT-AEL relativo all’Azoto totale è applicabile solo in caso di utilizzo di trattamento

biologico, può inoltre non essere applicato nel caso la temperatura dell’acqua reflua sia

bassa (< 12°): il Gestore indica nel dettaglio come la condizione sia stabile per un periodo

significativo ai fini della gestione, e inserita nell’atto di A.I.A.

Per quanto concerne gli impianti che scaricano in fognatura (nel BATC indicato come

scarico indiretto), i contaminanti previsti (non biodegradabili) hanno gli stessi BAT AEL dello

scarico in corpo idrico (nel BATC indicato come scarico diretto).

I BAT AEL può non applicarsi su Cianuro libero, AOx, Metalli e Metalloidi se l’impianto di

trattamento a valle abbatte i contaminanti in questione, a condizione che ciò che non

determini un livello più elevato di inquinamento nell’ambiente.

L’impianto a valle deve essere dotato di specifico trattamento per l’abbattimento di questi

contaminanti: non può essere quindi una semplice diluizione.

Monitoraggio

BAT 6 “Per quanto riguarda le emissioni nell'acqua identificate come rilevanti nell'inventario

dei flussi di acque reflue (cfr. BAT 3), la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di

processo (ad esempio flusso, pH, temperatura, conduttività, BOD delle acque reflue) nei

punti fondamentali (ad esempio all'ingresso e/o all'uscita del pretrattamento, all'ingresso

del trattamento finale, nel punto in cui le emissioni fuoriescono dall'installazione).”

BAT 7 “La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell'acqua almeno alla frequenza indicata

di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste

nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di

ottenere dati di qualità scientifica equivalente.”

Piano di Monitoraggio

Il PdM - considerata la struttura delle BATC – è un sistema dinamico, ove il Gestore a partire

da una situazione iniziale riferita ai flussi in trattamento, distinti per tipologia (solo rifiuti,

oppure acque reflue e rifiuti) e per sostanze pertinenti rispetto al punto di emissione,

aggiorna l’inventario con periodicità adeguata e documenta le eventuali modifiche del

monitoraggio, per tipo, numero dei parametri e frequenza dei controlli.

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Il Gestore adotta un piano di monitoraggio i cui parametri sono individuati su tre categorie:

• “fissi” legati alla funzionalità dell’impianto (pH, conducibilità, COD/TOC, SST, N tot, P

tot, altri significativi)

• identificati dal Gestore come sostanze pertinenti ai sensi della Decisione di

Esecuzione (UE) 2018/1147 del 10.08.2018

• altri, correlati alla tipologia e al ciclo produttivo di provenienza dei rifiuti in ingresso

all’impianto di trattamento, sulla base del protocollo di accettazione rifiuti, e alla

tipologia di acque reflue trattate, ove fosse presente anche tale flusso in ingresso da

condotta.

Lo stesso parametro – in funzione del caso specifico – può essere presente anche su tutte e

tre le categorie.

Nel caso di installazioni per attività 5.1, 5.3, 5.5, 6.11 che effettuano il trattamento combinato

di rifiuti e acque reflue e che trattano in termini di volume principalmente queste ultime, il

Gestore deve:

• garantire in via prioritaria il loro trattamento, con eventuale riduzione o sospensione

del trattamento dei rifiuti liquidi

• definire il volume massimo di acque reflue trattabili, che comprendono la capacità

autorizzata di rifiuti liquidi, volume massimo che deve essere indicato nell’A.I.A.

• a consuntivo dell’anno indicare i carichi inquinanti trattati, riferiti alla somma dei 2

distinti flussi di acque reflue di provenienza da condotta e di rifiuti, espressi in kg

COD/anno, e predisporre una relazione sintetica con riferimento a volumi, rese di

abbattimento riferite a quanto pertinente la specifica installazione, e quant’altro

ritenuto opportuno.

Frequenza del monitoraggio

La frequenza può essere ridotta se il parametro è stabile, con riferimento a serie di dati

storici già disponibili al Gestore o dopo adeguato periodo di rilevamento, se in precedenza

non disponibili.

La frequenza non può comunque essere inferiore a n. 1 campione/mese per i parametri:

• “fissi” legati alla funzionalità dell’impianto

• identificati dal Gestore come sostanze pertinenti ai sensi della Decisione di

Esecuzione (UE) 2018/1147 del 10.08.2018.

Parametri soggetti a solo monitoraggio, senza livello di emissione associato

Alcuni parametri indicati nel monitoraggio non sono collegati a BAT-AEL questo perché la

Commissione ha ritenuto di non avere sufficienti informazioni/dati per definire un limite

oppure – come nel caso dei PFAS nelle acque reflue – non sono ancora disponibili tecniche

consolidate per il loro trattamento di rimozione.

Non è corretto, pertanto, applicare a questi parametri limiti previsti in normativa nazionale

o regionale per altre tipologie di impianti o di tipo “generale” (quali i limiti di tab. 3 ex parte

III D.lgs. 152/06 per gli scarichi idrici).

La tabella che segue, relativa al monitoraggio emissioni nell’acqua identificate come

rilevanti associato alla BAT 20, è stata redatta con riferimento alle BAT 6, BAT 7 e alle Tab.

6.1 e 6.2.; si riferisce al processo di trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa.

Le note sottostanti la tabella sono nella stessa forma testuale delle citate tabelle, con una

nuova numerazione unica: a tal fine si precisa che:

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• le prime 6 note sono quelle della tabella in calce alla BAT 7 nel par 2.1 della

Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 del 10.08.2018.

• le note da 7 a 15 sono quelle in calce alle tabelle 6.1 e 6.2 della succitata

Decisione

• la “tabella unica” che segue è qui redatta al solo fine di consentire una agevole

lettura dei campi di interesse, restano valide le singole tabelle di cui alla Decisione

di Esecuzione (UE) 2018/1147 del 10.08.2018.

Sostanza Norma Frequenza

(1) (2)

BAT AEL

(7) (15)

Scarico

diretto

Scarico

indiretto

Composti organici

alogenati adsorbibili

(AOX) (3) (4) (14)

EN ISO 9562 Una volta

al giorno

0,2 – 1 mg/l X X

Benzene, toluene,

etilbenzene, xilene

(BTEX) (3) (4)

EN ISO 15680 Una volta

al mese

Non è previsto

limite

Domanda chimica di

ossigeno (COD)

(5) (6) (8)

Nessuna norma EN

disponibile

Una volta

al giorno

30 – 300 mg/l

(9) (10)

X

Cianuro libero (CN-)

(3) (4) (14)

Diverse norme EN

disponibili (ossia EN ISO

14403-1 e -2)

Una volta

al giorno

0,02 – 0,1 mg/l

X X

Indice degli

idrocarburi

(HOI)

(4)

EN ISO 9377-2 Una volta

al giorno

0,5 – 10 mg/l X X

Mercurio (Hg)

(3) (4)

Diverse norme EN

disponibili (ossia EN ISO

17852, EN ISO 12846)

Una volta

al giorno

1-10 µg/l

Arsenico (As), cadmio

(Cd), cromo (Cr),

rame (Cu), piombo

(Pb) nickel (Ni), e zinco

(Zn)

(3) (4) (14)

Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 11885, EN ISO 17294-2, EN ISO 15586)

Una volta

al giorno

As 0,01 – 0.1

mg/l

Cd 0,01 – 0.1

mg/l

Cr 0,01 – 0,3

mg/l

Cu 0,05 – 0,5

mg/l

Pb 0,05 – 0,3

mg/l

Ni 0,05 – 1 mg/l

Zn 0,1 – 2 mg /l

X

X

Manganese (Mn)

(3) (4)

Diverse norme EN disponibili (ad esempio EN ISO 11885, EN ISO 17294-2, EN ISO 15586)

Una volta

al giorno

Non è previsto

limite

Cromo esavalente

(Cr(VI)]

(3) (4)

Diverse norme EN

disponibili (ossia EN ISO

10304-3, EN ISO 23913)

Una volta

al giorno

0,01 – 0,1 mg/l

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NOTE: (1) La frequenza del monitoraggio può essere ridotta se si dimostra che i livelli di emissione sono sufficientemente

stabili.

(2) Se lo scarico discontinuo è meno frequente rispetto alla frequenza minima di monitoraggio, il monitoraggio

è effettuato una volta per ogni scarico.

(3) Il monitoraggio si applica solo quando la sostanza in esame è identificata come rilevante nell'inventario

delle acque reflue citato nella BAT 3.

(4) Nel caso di scarico indiretto in un corpo idrico ricevente, la frequenza del monitoraggio può essere ridotta

se l'impianto di trattamento delle acque reflue a valle elimina l'inquinante.

(5) Vengono monitorati il TOC o la COD. È da preferirsi il primo, perché il suo monitoraggio non comporta l'uso

di composti molto tossici.

(6) Il monitoraggio si applica solo in caso di scarichi diretti in un corpo idrico ricevente.

- - - - - - - - - - - (7) I periodi di calcolo della media sono definiti nelle considerazioni generali.

(8) Si applica il BAT-AEL per il TOC o il BAT-AEL per la COD. È preferibile monitorare il TOC perché non comporta

l’uso di composti molto tossici.

(9) Il limite superiore dell’intervallo potrebbe non applicarsi:

- se l’efficienza di abbattimento è ≥ 95% come media mobile annuale e i rifiuti in ingresso presentano le

caratteristiche seguenti: TOC > 2 g/l (o COD > 6 g/l) come media giornaliera e una percentuale elevata di

composti organici refrattari (cioè difficilmente biodegradabili), oppure

- nel caso di concentrazioni elevate di cloruri (ad esempio superiore a 5 g/l nei rifiuti in ingresso).

(10) Il BAT-AEL può non applicarsi a impianti che trattano fanghi/detriti di perforazione.

(11) Il BAT-AEL può non applicarsi se la temperatura dell’acqua reflua è bassa (ad esempio al di sotto dei 12°C).

(12) Il BAT-AEL può non applicarsi in caso di concentrazioni elevate di cloruri (ad esempio superiori a 10 g/l nei

rifiuti in ingresso).

(13) Il BAT-AEL si applica solo quando per le acque reflue si utilizza il trattamento biologico.

(14) Il BAT-AEL si applica solo quando la sostanza in esame è identificata come rilevante nell'inventario delle

acque reflue citato nella BAT 3.

(15) Il BAT-AEL può non applicarsi se l’impianto di trattamento delle acque reflue a valle abbatte gli inquinanti

in questione, a condizione che ciò non determini un livello più elevato di inquinamento nell’ambiente.

Parametri per cui non sono presenti norme EN

Si riportano di seguito per opportuna informazione le metodiche in utilizzo presso i laboratori

di ARPA Lombardia.

Il Gestore - per quanto concerne i PFAS - deve procedere all’identificazione di tutte le

molecole elencate in tabella e non solo di PFOA e PFOS.

PFOA, PFOS

(3) Nessuna norma EN

disponibile

Una volta

ogni sei

mesi

Non è previsto

limite

X X

Indice fenoli

(6)

EN ISO 14402 Una volta

al giorno

0,05 – 0,3 mg/l X

Azoto totale (N totale) (6)

EN 12260, EN ISO 11905-

1

Una volta

al giorno

10 – 60 mg/l

(11) (12) (13)

X

Carbonio organico

totale (TOC)

(5) (6) (8)

EN 1484 Una volta

al giorno

10 – 100 mg/l

(9) (10)

X

Fosforo totale (P

totale)

(6)

Diverse norme EN

disponibili (ossia EN ISO

15681-1 e -2, EN ISO

6878, EN ISO 11885

Una volta

al giorno

1 – 3 mg/l

(10)

X

Solidi sospesi totali

(TSS)

(6)

EN 872 Una volta

al giorno

5 – 60 mg/l X

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Sezione 2 – BAT SPECIFICHE

Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa

Le seguenti conclusioni sulle BAT si applicano al trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa

BAT 52. “Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel

monitorare i rifiuti in ingresso nell'ambito delle procedure di preaccettazione e

accettazione (cfr. BAT 2).

Monitoraggio dei rifiuti in ingresso, ad esempio in termini di:

Sostanza Norma in utilizzo presso ARPA Lombardia

Domanda

chimica di

ossigeno (COD)

ISO 15705

PFOA PFOS

ASTM D7979-17 - il metodo è utilizzabile per la matrice acque reflue:

il LOQ va verificato mediante prove del laboratorio anche

eventualmente rispetto a limiti di riferimento che sono/potranno

essere fissati e che serve poter valutare.

ISO 25101:2009 - anche le condizioni di questo metodo sono

applicabili allo scopo, mediante validazione su matrice acque reflue

ed eventuale trasformazione in metodo interno; la matrice non è

esattamente prevista nel campo di applicazione e altri analiti diversi

da PFOS e PFOA non sono formalmente previsti dal metodo, ma le

condizioni analitiche descritte consentono di ottenere risultati utili

anche per acque reflue e per gli altri analiti del gruppo oltre ai due

previsti (in forma appunto di metodo interno, in quanto come ISO non

è possibile, ad es. accreditare la metodica in forma estesa).

Per quanto riguarda gli analiti potenzialmente determinabili oltre a

PFOS e PFOA l’elenco può essere esteso previa validazione a

parecchie molecole; in letteratura applicativa ci sono metodi con

30-50 composti del “gruppo PFAS”.

Nella tabella che segue l’elenco dei PFAS attualmente identificati

nei laboratori ARPA Lombardia:

• PFBA (AcidoPerFluoroButanoico)

• PFBS (AcidoPerFluoroButanSolfonico)

• PFDA (AcidoPerFluoroDecanoico)

• PFDoA (AcidoPerFluoroDodecanoico)

• PFHpA (AcidoPerFluoroEptanoico)

• PFHxA (AcidoPerFluoroEsanoico)

• PFHxS (AcidoPerFluoroEsanSolfonico)

• PFNA (AcidoPerFluoroNonanoico)

• PFOA (AcidoPerFluoroOttanoico)

• PFOS (AcidoPerFluoroOttanSolfonico)

• PFPeA (AcidoPerFluoroPentanoico)

• PFUnA (AcidoPerFluoroUndecanoico)

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• bioeliminabilità [ad esempio BOD, rapporto BOD/COD, test Zahn-Wellens,

potenziale di inibizione biologica (ad esempio inibizione dei fanghi attivi)],

• fattibilità della rottura delle emulsioni, ad esempio per mezzo di prove di

laboratorio.”

Indicazioni operative, a dettaglio di quanto descritto in:

BAT 2d “Istituire un sistema di gestione della qualità del prodotto in uscita”

BAT 2e “Garantire la segregazione dei rifiuti”

BAT 2f “Garantire la compatibilità dei rifiuti prima del dosaggio o della miscelatura”

Il Gestore, per definire le modalità di trattamento di uno specifico rifiuto (sulla base del

"Dossier di identificazione del rifiuto" del Produttore), dovrà tener conto sia dei dati tecnico-

analitici significativi e rilevanti rispetto al tipo di trattamento, sia di quelli relativi alla

interazione con il refluo complessivo in trattamento.

Il Gestore dovrà indicare la logica della scelta del trattamento da effettuare, considerando

la filiera disponibile presso l’impianto, ad esempio:

• trattamento chimico-fisico continuo / discontinuo ("batch" o a cariche: volume da

trattare di piccola entità, il rifiuto per la sua natura richiede un processo specifico

monostadio/multistadio)

• trattamento biologico continuo, effettuato direttamente sul rifiuto o a valle di un

trattamento chimico-fisico continuo / discontinuo (“batch” o a cariche).

In linea generale l’alimentazione ai trattamenti dovrà essere effettuata in modo tale da

garantire un refluo compatibile con il trattamento che andrà a subire nelle fasi a valle; ciò

è particolarmente importante nel caso di impianti biologici.

Il Gestore dovrà:

• registrare e archiviare i risultati di tutte le prove effettuate non solo ai fini della

caratterizzazione del rifiuto (fase di omologazione, sui dati del Produttore) ma anche

della sua gestione prevista (fase di Istruttoria Tecnica)

• disporre di procedure e istruzioni, per tenere sotto controllo le informazioni sulle

caratteristiche non solo dei singoli rifiuti alimentati ma anche del refluo complessivo

in ingresso alle varie sezioni/fasi dell’impianto di trattamento

• indicare il/i metodo/i prescelto/i fra quelli disponibili, per definire le condizioni di

biodegradabilità / bioeliminabilità dei rifiuti a matrice organica nell’ambito delle

procedure adottate

• indicare i punti di controllo previsti all’interno dell’impianto e le relative modalità di

verifica.

Il Gestore - nella fase di accettazione dei singoli conferimenti in impianto - può far

riferimento alla sola istruttoria tecnica di omologa o effettuare, secondo le procedure

interne adottate, uno o più dei test speditivi o analitici definiti in sede di istruttoria o

nell’ambito del proprio SGA.

Non rientra nel campo di applicazione del presente documento l’operazione di stoccaggio

con finalità di produrre miscele di rifiuti da inviare a smaltimento presso terzi.

BAT 53. “Per ridurre le emissioni di HCl, NH3 e composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste

nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di

seguito.”

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Tecnica

a. Adsorbimento

b. Biofiltro

c. Ossidazione termica

d. Lavaggio a umido (wet

scrubbing)

Indicazioni operative:

Questa BAT si applica unicamente in presenza di emissioni convogliate; tipicamente sono

dotate di aspirazione collegata ad impianto di trattamento le emissioni derivanti da

ispessimento e disidratazione dei fanghi e dalle prime fasi di grigliatura, i serbatoi di

stoccaggio dei rifiuti, i reattori di ossidazione chimico-fisica, o di neutralizzazione e

flocculazione.

Possono essere presenti altre emissioni in atmosfera derivanti dal trattamento biologico dei

fanghi (digestore anaerobico con produzione di biogas) i cui limiti vanno però ricercati

nella sezione dei trattamenti biologici.

Per quanto concerne le caratteristiche degli abbattitori il documento di riferimento è la

DGR 3552/2012 “Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la

riduzione dell’inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica

utilità”. Impianti di abbattimento anteriori devono comunque garantire i livelli di

abbattimento richiesti; devono, in ogni modo, essere presenti e disponibili documentazione

tecnica e manuale operativo, o indicazioni sulla loro gestione.

BAT 14. “Al fine di prevenire le emissioni diffuse in atmosfera - in particolare di polveri,

composti organici e odori - o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare

una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.”

La BAT 14 è applicabile al trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa, con la esclusione

della BAT 14h che rinvia per confronto alla sezione 6.2., correlata alla BAT 9 che non è

applicabile al trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa, in quanto si riferisce a

“rigenerazione di solventi esausti, dalla decontaminazione tramite solventi di

apparecchiature contenenti POP, e dal trattamento fisico-chimico di solventi per il

recupero del loro potere calorifico”.

Il Gestore al fine di prevenire le emissioni diffuse in atmosfera, in funzione del caso specifico,

con modalità e dettaglio che tengono in considerazione sia natura tecnica degli impianti

che quantità e natura dei composti organici, predispone un piano di manutenzione

preventiva che riguarda essenzialmente la parte di trattamento chimico-fisico, mentre per

il trattamento biologico è più utile un approccio sulla valutazione delle fonti odorigene in

accordo con quanto previsto nella DGR 3018/2012.

Le tecniche di trattamento sono richiamate al punto 6.3 “Emissioni nell’acqua”, il Gestore

dell’impianto dovrà indicare quale combinazione di tecniche ha scelto in base alle

tecnologie di trattamento dei reflui e/o dei rifiuti di cui dispone, e alle emissioni derivanti dai

vari stadi di trattamento conseguenza delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso da trattare;

in caso di impianti esistenti le scelte impiantistiche effettuate a suo tempo dal Gestore

troveranno giustificazione all’interno del piano di accettazione rifiuti (caratteristiche dei

rifiuti accettati e, quindi modalità e tecnologie di trattamento a suo tempo scelte).

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Sezione 3 – BAT GENERALI E SPECIFICHE Trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa: check list di applicabilità (sezione e numeri di

cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 del 10.08.2018)

Sez. N

.

Descrizione Applicabile NOTE

1.1 1 Per migliorare la prestazione ambientale

complessiva, la BAT consiste nell'istituire e

applicare un sistema di gestione ambientale

avente tutte le caratteristiche di cui al punto in

Dec. Esec. (UE) 2018/1147,

SI Cfr. la sezione 6.5:

Piano di gestione in

caso di incidente

Piano di gestione

dei residui

1.1 2 Al fine di migliorare la prestazione ambientale

complessiva dell'impianto, la BAT consiste

nell'utilizzare tutte le tecniche di cui al punto in

Dec. Esec. (UE) 2018/1147.

SI Punti da a. fino a f.

compreso

1.1 3 Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in

acqua e in atmosfera, la BAT consiste

nell'istituire e mantenere, nell'ambito del sistema

di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un

inventario dei flussi di acque reflue e degli

scarichi gassosi che comprenda tutte le

caratteristiche di cui al punto in Dec. Esec. (UE)

2018/1147.

SI

1.1 4 Al fine di ridurre il rischio ambientale associato al

deposito dei rifiuti, la BAT consiste nell'utilizzare

tutte le tecniche di cui al punto in Dec. Esec.

(UE) 2018/1147.

SI

1.1 5 Al fine di ridurre il rischio ambientale associato

alla movimentazione e al trasferimento dei rifiuti,

la BAT consiste nell'elaborare e attuare

procedure per la movimentazione e il

trasferimento.

SI

1.2

.

6 Per quanto riguarda le emissioni nell'acqua

identificate come rilevanti nell'inventario dei

flussi di acque reflue (cfr. BAT 3), la BAT consiste

nel monitorare i principali parametri di processo

(ad esempio flusso, pH, temperatura,

conduttività, BOD delle acque reflue) nei punti

fondamentali (ad esempio all'ingresso e/o

all'uscita del pretrattamento, all'ingresso del

trattamento finale, nel punto in cui le emissioni

fuoriescono dall'installazione).

SI

1.2 7 La BAT consiste nel monitorare le emissioni

nell'acqua almeno alla frequenza indicata di

seguito e in conformità con le norme EN. Se non

SI

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Sez. N

.

Descrizione Applicabile NOTE

sono disponibili norme EN, la BAT consiste

nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o

altre norme internazionali che assicurino di

ottenere dati di qualità scientifica equivalente.

1.2 8 La BAT consiste nel monitorare le emissioni

convogliate in atmosfera almeno alla frequenza

indicata di seguito e in conformità con le norme

EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT

consiste nell'applicare le norme ISO, le norme

nazionali o altre norme internazionali che

assicurino di ottenere dati di qualità scientifica

equivalente.

SI Per le sostanze HCl,

NH3, TVOC

1.2 9 La BAT consiste nel monitorare le emissioni

diffuse di composti organici nell'atmosfera

derivanti dalla rigenerazione di solventi esausti,

dalla decontaminazione tramite solventi di

apparecchiature contenenti POP, e dal

trattamento fisico-chimico di solventi per il

recupero del loro potere calorifico, almeno una

volta l'anno, utilizzando una o una

combinazione delle tecniche di cui al punto in

Dec. Esec. (UE) 2018/1147.

NO Cfr. la sezione 6.2

1.2 1

0

La BAT consiste nel monitorare periodicamente

le emissioni di odori.

LIMITATA Come indicato al

punto, alla voce

“Applicabilità”, in

Dec. Esec. (UE)

2018/1147.

1.2 1

1

La BAT consiste nel monitorare, almeno una

volta all'anno, il consumo annuo di acqua,

energia e materie prime, nonché la produzione

annua di residui e di acque reflue.

SI

1.3 1

2

Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è

possibile per ridurle, la BAT consiste nel

predisporre, attuare e riesaminare

regolarmente, nell'ambito del sistema di

gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di

gestione degli odori che includa tutti gli

elementi di cui al punto in Dec. Esec. (UE)

2018/1147.

SI

1.3 1

3

Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è

possibile per ridurle, la BAT consiste

nell'applicare una o una combinazione delle

SI

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Sez. N

.

Descrizione Applicabile NOTE

tecniche di cui al punto in Dec. Esec. (UE)

2018/1147.

1.3 1

4

Al fine di prevenire le emissioni diffuse in

atmosfera - in particolare di polveri, composti

organici e odori - o se ciò non è possibile per

ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una

combinazione adeguata delle tecniche di cui

al punto in Dec. Esec. (UE) 2018/1147.

SI Non la BAT 14h, che

rinvia per cfr. alla

sez. 6.2., correlata a

BAT 9 non

applicabile al

trattamento dei

rifiuti liquidi a base

acquosa

1.3 1

5

La BAT consiste nel ricorrere alla combustione in

torcia (flaring) esclusivamente per ragioni di

sicurezza o in condizioni operative straordinarie

(per esempio durante le operazioni di avvio,

arresto ecc.) utilizzando entrambe le tecniche

di cui al punto in Dec. Esec. (UE) 2018/1147.

NO

1.3 1

6

Per ridurre le emissioni nell'atmosfera provenienti

dalla combustione in torcia, se è impossibile

evitare questa pratica, la BAT consiste nell'usare

entrambe le tecniche di cui al punto in Dec.

Esec. (UE) 2018/1147.

NO

1.4 1

7

Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni,

o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT

consiste nel predisporre, attuare e riesaminare

regolarmente, nell'ambito del sistema di

gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di

gestione del rumore e delle vibrazioni che

includa tutti gli elementi di cui al punto in Dec.

Esec. (UE) 2018/1147.

LIMITATA Come indicato al

punto, alla voce

“Applicabilità”, in

Dec. Esec. (UE)

2018/1147.

1.4 1

8

Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni,

o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT

consiste nell'applicare una o una combinazione

delle tecniche di cui al punto in Dec. Esec. (UE)

2018/1147.

SI

1.5 1

9

Al fine di ottimizzare il consumo di acqua, ridurre

il volume di acque reflue prodotte e prevenire le

emissioni nel suolo e nell'acqua, o se ciò non è

possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare

una combinazione adeguata delle tecniche di

cui al punto in Dec. Esec. (UE) 2018/1147.

SI

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Sez. N

.

Descrizione Applicabile NOTE

1.5 2

0

Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT

per il trattamento delle acque reflue consiste

nell'utilizzare una combinazione adeguata delle

tecniche di cui al punto in Dec. Esec. (UE)

2018/1147.

SI Le tecniche sono

illustrate nella

sezione 6.3

Tabella 6.1

Livelli di emissione

associati alle BAT

(BAT-AEL) per gli

scarichi diretti in un

corpo idrico

ricevente

Tabella 6.2

Livelli di emissione

associati alle BAT

(BAT-AEL) per gli

scarichi indiretti in

un corpo idrico

ricevente

1.6 2

1

Per prevenire o limitare le conseguenze

ambientali di inconvenienti e incidenti, la BAT

consiste nell'utilizzare tutte le tecniche di cui al

punto in Dec. Esec. (UE) 2018/1147., nell'ambito

del piano di gestione in caso di incidente (cfr.

BAT 1).

SI

1.7 2

2

Ai fini dell'utilizzo efficiente dei materiali, la BAT

consiste nel sostituire i materiali con rifiuti.

LIMITATA Come indicato al

punto, alla voce

“Applicabilità”, in

Dec. Esec. (UE)

2018/1147.

1.8 2

3

Al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente, la

BAT consiste nell'applicare entrambe le

tecniche di cui al punto in Dec. Esec. (UE)

2018/1147.

SI Piano di efficienza

energetica

Registro del

bilancio

energetico

1.9 2

4

Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire,

la BAT consiste nel riutilizzare al massimo gli

imballaggi, nell'ambito del piano di gestione dei

residui (cfr. BAT 1).

SI

BAT da 25 a 51 NON PERTINENTI al caso dei rifiuti liquidi a base acquosa

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Sez. N

.

Descrizione Applicabile NOTE

5.1 5

2

Al fine di migliorare la prestazione ambientale

complessiva, la BAT consiste nel monitorare i

rifiuti in ingresso nell'ambito delle procedure di

preaccettazione e accettazione (cfr. BAT 2).

SI Rif.to al “Protocollo

di Gestione Rifiuti”

adottato dal

Gestore

5.2 5

3

Per ridurre le emissioni di HCl, NH3 e composti

organici nell'atmosfera, la BAT consiste

nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una o una

combinazione delle tecniche di cui al punto in

Dec. Esec. (UE) 2018/1147.

SI Cfr. la sezione 6.1

Tabella 6.10

Livelli di emissione

associati alla BAT

(BAT-AEL) per le

emissioni

convogliate

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LOGO O

RAGIONE SOCIALE DEL

DICHIARANTE

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE

DEL RIFIUTO:

attribuzione classe/i di pericolo

ALLEGATO 1

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Firma e timbro

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Allegato B1.1P al documento:

Scheda di caratterizzazione del rifiuto del __/__/___

Rag. Soc. produttore:__________________________________________

E.E.R. ______________

ATTRIBUZIONE CLASSE/I DI PERICOLO, allegato di compilazione obbligatoria se il

rifiuto ricade nelle categorie della L. 105/2015 (aziende a Rischio di Incidente

Rilevante), con indicazione della presenza e quantità di sostanze pericolose

ricadenti nelle stesse.

A3. CLASSE DI PERICOLO

Non Pericoloso __ Pericoloso, caratteristiche di pericolo attribuite (barrare la/le caselle): (Decisione 2000/532/Ce e s.m.i.)

HP

1

HP

2

HP

3

HP

4

HP

5

HP

6

HP

7

HP

8

HP

9

HP10 HP11 HP12 HP13 HP14 HP15

(Nota: le classi di pericolo barrate devono coincidere con quelle riportate sul F.I.R.)

NOTA - (*) obbligatorio indicare la sostanza che genera la Classe di Pericolo rientrante nella normativa R.I.R.

Caratteristica

di pericolo HP

Classe di pericolo e

categoria di pericolo

Indicazione

di pericolo

H _ _ _

Denominazione del composto contenuto nel

rifiuto che conferisce allo stesso l'indicazione di

pericolo barrata

HP 1

Esplosivo

(*)

(*) Unst.Expl. H200 (*)

(*) Expl. 1.1 H201 (*)

(*) Expl. 1.2 H202 (*)

(*) Expl. 1.3 H203 (*)

(*) Expl. 1.4 H204 (*)

(*) Self-react.A H240

(*)

(*) Org. Perox.A (*)

(*) Self-react.B H241

(*)

(*) Org. Perox.B (*)

HP 2

Comburente

(*)

(*) Ox. Gas 1 H 270 (*)

(*) Ox. Liq. 1 H 271

(*)

(*) Ox. Sol. 1 (*)

(*) Ox. Liq. 2, Ox.

Liq. 3 H 272

(*)

(*) Ox. Sol. 2, Ox.

Sol. 3 (*)

HP 3

Infiammabile

(*)

(*) Flam. Gas 1 H220 (*)

(*) Flam. Gas 2 H221 (*)

(*) Aerosol 1 H222 (*)

(*) Aerosol 2 H223 (*)

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LOGO O

RAGIONE SOCIALE DEL

DICHIARANTE

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE

DEL RIFIUTO:

attribuzione classe/i di pericolo

ALLEGATO 1

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Firma e timbro

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Caratteristica

di pericolo HP

Classe di pericolo e

categoria di pericolo

Indicazione

di pericolo

H _ _ _

Denominazione del composto contenuto nel

rifiuto che conferisce allo stesso l'indicazione di

pericolo barrata

(*) Flam Liq. 1 H224 (*)

(*) Flam. Liq. 2 H225 (*)

(*) Flam Liq. 3 H226 (*)

Flam. Sol. 1 H228

Flam. Sol. 2

(*) Self.-react.

CD

H242

(*)

(*) Self.-react. EF (*)

(*) Org. Perox.

CD (*)

(*) Org. Perox. EF (*)

(*) Pyr. Liq. 1 H250

(*)

(*) Pyr. Sol. 1 (*)

(*) Self-heat. 1 H251 (*)

(*) Self-heat. 2 H252 (*)

(*) Water-react.

1 H260 (*)

(*) Water-react.

1 EUH014 (*)

(*) Water-react.

2 H261

(*)

(*) Water-react.

3 (*)

HP 4

Irritante -

irritazione

cutanea e

lesioni oculari

(*)

Skin corr. 1A*

H314 se concent. <

5 %

Skin irrit. 2 H315

Eye dam. 1 H318

Eye irrit. 2 H319

HP5

Tossicità specifica

per organi

bersaglio

(STOT)/Tossicità in

caso di

aspirazione

(*)

(*) STOT SE 1 H370 (*)

STOT SE 2 H371

STOT SE 3 H335

STOT RE 1 H372

STOT RE 2 H373

Asp. Tox. 1 H304

HP 6

Tossicità

acuta

(*)

(*) Acute Tox. 1

(Oral) H300 (*)

(*) Acute Tox. 2

(Oral) H300 (*)

Acute Tox. 3

(Oral) H301

Acute Tox. 4

(Oral) H302

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LOGO O

RAGIONE SOCIALE DEL

DICHIARANTE

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE

DEL RIFIUTO:

attribuzione classe/i di pericolo

ALLEGATO 1

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Firma e timbro

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Caratteristica

di pericolo HP

Classe di pericolo e

categoria di pericolo

Indicazione

di pericolo

H _ _ _

Denominazione del composto contenuto nel

rifiuto che conferisce allo stesso l'indicazione di

pericolo barrata

(*) Acute Tox. 1

(Dermal) H310 (*)

(*) Acute Tox. 2

(Dermal) H310 (*)

Acute Tox. 3

(Dermal) H311

Acute Tox. 4

(Dermal) H312

(*) Acute Tox. 1

(Inhal.) H330 (*)

(*) Acute Tox. 2

(Inhal.) H330 (*)

(*) Acute Tox. 3

(Inhal.) H331 (*)

Acute Tox. 4

(Inhal.) H332

HP 7

Cancerogeno

(*)

Carc. 1A H350

Carc. 1B

Carc. 2 H351

HP 8

Corrosivo

(*)

Skin corr. 1A* H314

se concent. ≥

5 %

Skin corr. 1B*

Skin corr. 1C*

HP 9

Infettivo

(*)

n.p. n.p.

HP 10

Tossico per la

riproduzione

(*)

Repr. 1A H360

Repr. 1B

Repr. 2 H361

HP 11

Mutageno

(*)

Muta. 1A H340

Muta 1B

Muta. 2 H341

HP 12

Liberazione di

gas a tossicità

acuta

(*)

Non esiste una classe

specifica per sostanze e

miscele che a contatto

con l’acqua o acidi

liberano gas a tossicità

acuta

EUH029 (*)

EUH031 (*)

EUH032 (*)

HP 13

Sensibilizzante

(*)

Skin Sens. 1 H317

Resp. Sens. 1 H334

HP 14

Ecotossico

(*)

(*) Aquatic Acute

1 H400 (*)

(*) Aquatic

Chronic 1 H410 (*)

(*) Aquatic

Chronic 2 H411 (*)

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LOGO O

RAGIONE SOCIALE DEL

DICHIARANTE

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE

DEL RIFIUTO:

attribuzione classe/i di pericolo

ALLEGATO 1

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Firma e timbro

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Caratteristica

di pericolo HP

Classe di pericolo e

categoria di pericolo

Indicazione

di pericolo

H _ _ _

Denominazione del composto contenuto nel

rifiuto che conferisce allo stesso l'indicazione di

pericolo barrata

Aquatic

Chronic 3 H412

Aquatic

Chronic 4 H413

Ozone H420

HP 15 Rifiuto che non

possiede

direttamente una

delle

caratteristiche di

pericolo

summenzionate

ma può

manifestarsi

successivamente (*)

pericolo di esplosione di

massa in caso di incendio H205 (*)

Esplosivo allo stato secco EUH001

Può formare perossidi

esplosivi EUH019

Rischio di esplosione per

riscaldamento in ambiente

confinato EUH044

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Pagina 1 di 16

AAlllleeggaattoo BB11

Manuale di Gestione per il monitoraggio

delle emissioni nell’acqua da installazioni

che effettuano attività di trattamento rifiuti

liquidi ai sensi Decisione UE 2018/1147

Schema tipo dei contenuti

TIPOLOGIA DI SCARICO INDUSTRIALE:

➢ C.I.S. _________________________________ (denominazione corpo idrico): S_

➢ FOGNATURA __________________________ (denominazione gestore): S_

N. rev. Data Protocollo Lista delle modifiche e/o dei paragrafi modificati

Paragrafo Oggetto revisione

00 … … Tutti Prima emissione

Ragione sociale _______________________________________________________

Indirizzo insediamento _______________________________________________________

P. IVA / Codice fiscale ________________________ / _____________________________

Riferimenti telefonici / fax _______________________________________________________

Indirizzo e-Mail/PEC _______________________________________________________

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Indice

1. INTRODUZIONE ....................................................................................................... 3

1.1 FINALITÀ ..................................................................................................................................... 3 1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE .......................................................................................................... 3 1.3 DEFINIZIONI E ACRONIMI ................................................................................................................. 5

2. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO E CAMPIONAMENTO ............. 7

2.1 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ PRODUTTIVA E DEL REFLUO PRODOTTO ......................................................... 7 2.2 MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO ...................................................................................................... 7

3. DESCRIZIONE DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO INSTALLATI ................................ 9

Ubicazione dei componenti del sistema di monitoraggio ........................................................................... 9 Caratteristiche del sistema di monitoraggio ................................................................................................. 9 Caratteristiche degli analizzatori impiegati ................................................................................................... 9

3.1 DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI ACQUISIZIONE - HARDWARE .................................................................... 9

4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI ............................................................... 11

4.1 DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI ACQUISIZIONE - SOFTWARE ................................................................... 11 4.2 ARCHIVIO DATI ELEMENTARI .................................................................................................. 11 4.3 ARCHIVIO DATI MEDI GIORNALIERI ............................................................................................ 11 4.4 ALTRE ELABORAZIONI DEI DATI ........................................................................................................ 12 4.5 CONSERVAZIONE DEI DATI .............................................................................................................. 12 4.6 PRESENTAZIONE DEI DATI IN AIDA ................................................................................................. 12

5. GESTIONE DEI SISTEMI DI MISURA ....................................................................... 13

5.1 OPERAZIONI DI VERIFICA INTERNE ............................................................................................... 13 5.2 CALIBRAZIONE AUTOMATICA O MANUALE DEGLI STRUMENTI DI MISURA E ANALISI ......... 13 5.3 DESCRIZIONE DELLE MANUTENZIONI ................................................................................................. 14 5.4 GESTIONE DEI GUASTI E DELLE MANUTENZIONI ................................................................................... 15

Procedura per la comunicazione dei malfunzionamenti agli Enti competenti ...................................... 15 Analisi degli eventi di guasto e manutenzione ........................................................................................... 15

5.5 GESTIONE DEI SUPERAMENTI ........................................................................................................... 15 Procedura per la gestione dei superamenti ............................................................................................... 15 Procedura per la comunicazione dei dati agli Enti competenti ............................................................... 15

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1. INTRODUZIONE

1.1 FINALITÀ

Il presente documento costituisce uno schema tipo di Manuale di Gestione, nel

seguito MG, che il Gestore predispone per descrivere come effettua la gestione della

strumentazione di monitoraggio degli scarichi che impiega presso la propria

installazione, e il monitoraggio medesimo (dal campionamento all’elaborazione e

conservazione e trasmissione dei dati).

il MG rappresenta il documento cardine per il monitoraggio di tutti i parametri richiesti

allo scarico in corpo idrico superficiale o pubblica fognatura.

Si tratta di un documento che il Gestore deve aggiornare, a titolo esemplificativo, nel

caso in cui:

➢ intervengano nuove disposizioni normative

➢ risulti opportuno e/o necessario sulla base di evidenze rese dalla progressiva

esperienza maturata nel monitoraggio effettuato dal Gestore e/o dagli esiti dei

controlli effettuati da uno o più Enti competenti

➢ intervengano modifiche rispetto a quanto indicato nel MG vigente.

In accordo con quanto dispone il SGA aziendale, il MG può essere un documento

specifico o ricompreso nell’ambito di altri documenti del SGA adottato dal Gestore.

In tal caso il Gestore che impiega un sistema gestionale, certificato o meno, che già

prevede la presenza di schede macchina, piani di manutenzione, controlli, tarature,

ispezioni, registrazioni ecc. farà diretto riferimento alla documentazione tecnica delle

macchine, del manuale utente, e di quant’altro previsto per le specifiche attrezzature

e strumentazioni.

Per quanto riguarda la natura dei documenti indicati nel MG, può trattarsi di

documenti cartacei o su supporto digitale, e/o con una gestione mediante software,

fatte salve le vigenti normative ove prevedano specifici obblighi.

1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Manuale di Gestione (MG) è parte del sistema di gestione aziendale e la sua

redazione e approvazione da parte del Gestore è conforme a quanto disposto nel

proprio SGA (BAT 1 e BAT 2 della Decisione UE 2018/1147) al momento vigente in

azienda.

Il SGA, adottato in modo formale dal Gestore, non è soggetto a obbligo di

certificazione di terza parte.

Per la redazione del MG, a titolo di inquadramento, dalla Decisione UE 2018/1147 a cui

si rinvia, si citano:

BAT 1. Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell'istituire

e applicare un sistema di gestione ambientale avente tutte le caratteristiche seguenti:

…omissis…

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V. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, in particolare rispetto a:

a) monitoraggio e misurazione (cfr. anche la relazione di riferimento del JRC sul

monitoraggio delle emissioni in atmosfera e nell'acqua da installazioni IED -

Reference Report on Monitoring of emissions to air and water from IED installations,

ROM),…

BAT 2d. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva dell'impianto, la

BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito.

…omissis…

Istituire e attuare un sistema di gestione della qualità del prodotto in uscita.

BAT 11. La BAT consiste nel monitorare, almeno una volta all'anno, il consumo annuo di

acqua, energia e materie prime, nonché la produzione annua di residui e di acque

reflue.

Descrizione

Il monitoraggio comprende misurazioni dirette, calcolo o registrazione utilizzando, ad

esempio, fatture o contatori idonei. Il monitoraggio è condotto al livello più

appropriato (ad esempio a livello di processo o di impianto/installazione) e tiene

conto di eventuali modifiche significative apportate all'impianto/installazione.

Il livello di dettaglio di quanto è oggetto di trattazione nel MG è deciso dal Gestore in

funzione della tipologia, dimensioni e complessità dell'installazione, e tenendo conto

dell'insieme dei suoi possibili effetti sull'ambiente, che dipendono anche dal tipo e

dalla quantità di reflui e rifiuti trattati, nonché dal recapito dello scarico, in fognatura o

c.i.s.

Data l’importanza del monitoraggio dei reflui in uscita dagli impianti di trattamento

rifiuti liquidi, sono riportate di seguito delle indicazioni generali che tengono conto

delle modalità di gestione e del quadro prescrittivo standard già in essere nelle AIA

vigenti.

Strumenti in uscita (tranne ove diversamente

indicato)

Installazione che tratta solo rifiuti,

con scarico discontinuo

Installazione che tratta acque

reflue industriali e rifiuti, con

scarico continuo

scarico diretto

(c.i.s.)

scarico

indiretto

(fognatura)

scarico diretto

(c.i.s.)

scarico

indiretto

(fognatura)

campionatore dei

reflui in ingresso da

utenza/e industriale/i

(1)

Non pertinente Non

pertinente SI SI

misuratore di portata

dei reflui in ingresso

da utenza/e

industriale/i (2)

Non pertinente Non

pertinente SI SI

campionatore

automatico acque

reflue in uscita

SI SI SI SI

misuratore di portata SI SI SI SI

misuratore di pH SI SI SI SI

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misuratore di

conducibilità SI SI SI SI

TOC – carbonio

organico totale SI Opzionale SI Opzionale

torbidimetro SI Opzionale SI Opzionale

temperatura Opzionale Opzionale Opzionale Opzionale

altri strumenti

(da indicare)

Note: (1) continuo o discontinuo, per flusso separato o cumulativo: in funzione delle condizioni stabilite dal

Gestore dell’installazione

(2) per flusso separato o cumulativo in funzione delle condizioni stabilite dal Gestore dell’installazione

Il Gestore, considerate le indicazioni generali succitate, predispone secondo le

specifiche condizioni di infrastruttura e operative del proprio sito le attrezzature di

campionamento, gli strumenti di misura e il loro piano di gestione e di monitoraggio

con modalità e dettaglio descritti nel presente MG o ricompresi nell’ambito di altri

documenti del SGA adottato.

1.3 DEFINIZIONI E ACRONIMI

La Decisione UE 2018/1147 stabilisce, per quanto concerne le emissioni in acqua, che i

valori medi relativi ai BAT-AEL si riferiscono in caso di scarico continuo, alle medie

giornaliere (campioni compositi proporzionali al flusso prelevati su 24 ore) e, in caso di

scarico discontinuo, ai valori medi durante il periodo di scarico presi da campioni

compositi proporzionali ai flussi, oppure a un campione istantaneo, purché

adeguatamente miscelato e omogeneo, prelevato prima dello scarico.

I campioni possono essere proporzionali al tempo solo se sia dimostrata una sufficiente

stabilità della portata.

"Tutti i BAT-AEL per le emissioni nell’acqua si applicano al punto in cui l’emissione

fuoriesce dall’installazione”.

Il Gestore potrà aggiungere tutte le definizioni che considera utili alla comprensione

del MG: di seguito un elenco orientativo:

➢ SGA Sistema di Gestione Ambientale

➢ AIA Autorizzazione Integrata Ambientale

➢ BAT Best Available Technique = MTD (Migliori Tecniche

Disponibili)

➢ BAT-AELs emission levels associated with the best available tecniques

(livelli

di emissioni associati alle BAT)

➢ BURL Bollettino Ufficiale Regione Lombardia

➢ DGR Delibera di Giunta Regionale

➢ Enti competenti termine generico, riferito ad esempio a: Autorità

Competente

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(AC), ARPA, Provincia, Città Metropolitana, società del S.I.I.

(Servizio Idrico Integrato)

➢ MG Manuale di Gestione

➢ c.i.s. corpo idrico superficiale

➢ TOC Total Organic Carbon (carbonio organico totale)

➢ COD Chemical Oxigen Demand (domanda chimica di ossigeno)

➢ ID indice di disponibilità

➢ ORP potenziale ossido riduzione

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2. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO E

CAMPIONAMENTO

Nel compilare il paragrafo 2. il Gestore presterà particolare attenzione alla coerenza

delle informazioni che andrà a indicare, rispetto a quelle contenute nell’AIA vigente e

sue modifiche e integrazioni successive, sia nella parte descrittiva che prescrittiva

degli atti.

2.1 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ PRODUTTIVA E DEL REFLUO PRODOTTO

Il Gestore nel presente paragrafo riporta in sintesi quanto descritto nella

documentazione aziendale e ripreso nel quadro dell’attività di gestione presente in

AIA con riferimento, in via esemplificativa, ai temi:

➢ orari di lavoro e di esercizio

➢ condizioni operative

➢ limiti e parametri allo scarico

➢ altro di pertinenza dell’argomento del MG.

Nel MG o ivi richiamata deve essere riportata una descrizione schematica, che

comprenda:

1) schema a blocchi del ciclo di trattamento

2) planimetria della rete di processo

3) indicazione del responsabile del monitoraggio degli scarichi idrici e del

responsabile dei sistemi di controllo in continuo (autocampionatore, misuratore di

portata, ecc.).

2.2 MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO

Deve essere indicato il sistema di campionamento utilizzato, rimandando per le

specifiche al manuale del campionatore e misuratore di portata allo scarico:

➢ modello

➢ costruttore

➢ n° matricola

➢ frequenza manutenzione programmata (mensile, trimestrale, semestrale…)

per il campionatore inoltre:

➢ quantità prelevata (es. ml prelevati per mc)

➢ volume e numero del/i contenitore/i del campione raccolto.

La descrizione fornita deve essere funzionale alla sola comprensione delle modalità di

campionamento dell’effluente, della tipologia di linea di prelievo installata, dei

trattamenti fisici (ad es. refrigerazione) che questo subisce prima che ne vengano

analizzate le caratteristiche chimiche.

Ove necessario ai fini della comprensione, il Gestore farà riferimento al manuale

tecnico relativo al funzionamento e alla manutenzione dei vari dispositivi.

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Sono parte del presente MG, o del documento corrispondente nel SGA adottato, i

“manuali di installazione, uso e manutenzione” rilasciati dal costruttore per ciascun

sistema tecnico che risulta nella catena di monitoraggio e controllo.

Ogni elemento tecnico è compreso nell’elenco dei dispositivi oggetto di

manutenzione periodica con una tempistica indicata dal costruttore, o decisa in

modo formale dal Gestore nella specifica applicazione.

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3. DESCRIZIONE DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO INSTALLATI

Nel compilare il paragrafo 3. il Gestore presterà particolare attenzione alla coerenza

delle informazioni che andrà a indicare, rispetto a quelle contenute nell’AIA vigente e

sue modifiche e integrazioni successive, sia nella parte descrittiva che prescrittiva

degli atti.

UBICAZIONE DEI COMPONENTI DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO

La planimetria dell’impianto di trattamento evidenzia le componenti del sistema di

monitoraggio, quali, secondo il caso specifico che ricorre:

➢ punto/i di ingresso reflui fognari

➢ scarico acque reflue

➢ punto/i di prelievo/i

➢ punto di visualizzazione dati (in loco, sala controllo ecc.).

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO

In questo paragrafo devono essere riportate tutte le informazioni atte a documentare

le diverse parti del Sistema di Monitoraggio.

In particolare, con l’aiuto anche di schemi e disegni, devono essere riportate le

informazioni relative a:

➢ caratteristiche dei sistemi di monitoraggio in continuo impiegati, con

particolare riferimento a:

▪ certificazione del costruttore (es. pHmetro, ecc.)

▪ prestazioni minime garantite

▪ cadenza prevista per la pulizia e la taratura.

➢ descrizione del sistema di acquisizione, trattamento e archiviazione dei dati.

CARATTERISTICHE DEGLI ANALIZZATORI IMPIEGATI

Deve essere fatto specifico riferimento alla certificazione degli analizzatori installati

che devono essere descritti elencando, per ciascuno di essi, almeno:

➢ parametro/i misurato/i

➢ modello

➢ costruttore

➢ principio di misura e tipologia dei sensori

➢ n° matricola

➢ scala di misura e fondo scala

➢ limite di rilevabilità e incertezza di misura

➢ frequenza di misura e acquisizione della stessa

➢ tempo di risposta

➢ cadenza prevista per la pulizia e la taratura

➢ frequenza manutenzione programmata (mensile, trimestrale, semestrale…)

3.1 DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI ACQUISIZIONE - HARDWARE

Nel MG:

➢ devono essere indicate le specifiche tecniche dei dispositivi deputati alla

trasmissione, ricezione ed elaborazione dei segnali degli analizzatori e degli altri

sensori d’impianto e le specifiche delle macchine dedicate alla

memorizzazione dei dati (archivio dei dati); nel caso in cui i citati contenuti

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siano già presenti nella documentazione tecnica delle apparecchiature, il

rinvio sarà diretto a tali documenti, senza duplicazioni nel MG

➢ deve inoltre essere fornito uno schema della rete e della tipologia di

connessioni esistenti tra i diversi dispositivi

➢ deve essere indicato il referente delle operazioni o figura chiave

nell’organigramma.

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4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

4.1 DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI ACQUISIZIONE - SOFTWARE

Devono essere specificate le modalità di archiviazione dei dati, precisando:

➢ il referente delle operazioni o figura chiave nell’organigramma

➢ dove risiedono fisicamente gli archivi dei dati: macchina (server locale/remoto

e/o cloud) e relativo percorso di accesso ai file

➢ il software utilizzato per il salvataggio dei dati, in alternativa con rinvio diretto

alla documentazione e manuali già in uso nel SGA

➢ la procedura per eseguire un’estrazione dei dati, in alternativa con rinvio diretto

alla documentazione e manuali già in uso nel SGA.

4.2 ARCHIVIO DATI ELEMENTARI

Deve essere indicato:

➢ il referente delle operazioni archiviazione

➢ il tipo di segnale utilizzato per la trasmissione (analogico/digitale)

➢ l’eventuale applicazione di soglie minime/massime e loro funzionamento.

I dati istantanei minimi richiesti sono:

➢ portata di scarico

➢ pH

➢ conducibilità.

Il Gestore, con riferimento a quanto esposto nel paragrafo Introduzione, può anche

utilizzare la seguente strumentazione in continuo:

➢ TOC – carbonio organico totale (da preferirsi al COD – domanda chimica di

ossigeno)

➢ torbidimetro

➢ temperatura

➢ ORP - potenziale ossido riduzione

➢ altri strumenti, da indicare.

Per i parametri rilevati deve essere predisposto un paragrafo del MG con le

informazioni sopra richieste; per la portata inoltre deve essere esplicitato come viene

utilizzato il dato in correlazione con l’autocampionatore.

Vanno inoltre indicati almeno i seguenti elementi:

➢ numero di misure minime elementari necessarie per la validità del dato medio

giornaliero/annuale, ad es. come per le emissioni verificata la disponibilità (ID >

70%)

➢ eventuali rette di taratura e coefficienti impiegati per l’elaborazione dei dati

grezzi degli analizzatori in continuo.

4.3 ARCHIVIO DATI MEDI GIORNALIERI

I dati medi giornalieri verranno elaborati al momento in funzione delle necessità.

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4.4 ALTRE ELABORAZIONI DEI DATI

Nel MG devono essere presentate le metodologie di calcolo adottate per ricavare i

dati medi definiti sulle diverse basi temporali ove fossero previste nel SGA in uso e/o in

autorizzazione e/o nelle vigenti normative ove presenti, con indicazione delle

condizioni di validità impostate.

4.5 CONSERVAZIONE DEI DATI

Il presente documento, i manuali di uso e manutenzione e le specifiche del sistema in

continuo devono essere conservati in formato cartaceo e/o digitale dal Gestore, che

deve renderli disponibili per la consultazione da parte degli Enti competenti.

Negli archivi del Gestore devono essere presenti tutte le misure acquisite, in formato

tale da poter essere elaborate con i più comuni mezzi informatici.

Il Gestore deve garantire la conservazione e la possibilità di consultazione degli archivi

dei dati elementari degli ultimi 2 anni, con la possibilità di estrazione degli stessi dati in

forma tabellare.

Il Gestore deve inoltre provvedere a conservare per almeno 5 anni in un archivio

definitivo e distinto dal precedente i valori giornalieri/mensili con possibilità di

estrazione per le opportune elaborazioni (ad es. medie annuali).

4.6 PRESENTAZIONE DEI DATI IN AIDA

Il Gestore entro il 30 aprile di ogni anno è tenuto a comunicare i dati di monitoraggio

mediante il database AIDA gestito da ARPA.

Con riferimento al Piano di Monitoraggio in uso, il Gestore dovrà inserire in AIDA i dati

come previsto dal portale e sue implementazioni, quali ad esempio:

➢ la media annuale per i parametri misurati giornalmente,

➢ le analisi discontinue eseguite, mensilmente o su base periodica più ampia per

gli altri parametri

➢ volume totale annuale di scarico.

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5. GESTIONE DEI SISTEMI DI MISURA

Il MG deve contenere le procedure e le istruzioni operative che garantiscano la

corretta funzionalità nel tempo dei sistemi di misura e la bontà dei dati da essi forniti.

Gli aspetti minimi che il MG deve trattare sono relativi a:

➢ operazioni di verifica di calibrazione

➢ manutenzioni

➢ gestione dei guasti

➢ gestione dei superamenti.

Ove il Gestore impieghi già procedure di manutenzione e gestione non conformità

consolidate e già citate nel proprio SGA o nell’AIA vigente, con lo scopo di evitare

ridondanze e informazioni duplicate anche tali procedure possono soddisfare i requisiti

di cui ai successivi par. 5.1, 5,2, 5,3.

5.1 OPERAZIONI DI VERIFICA INTERNE

In questo paragrafo il Gestore deve esplicitare le operazioni di verifica che devono

essere effettuate sulla strumentazione installata e in particolare:

➢ campionatore automatico

➢ misuratore di portata

➢ misuratore di pH

➢ conducibilità

E, ove presenti:

➢ TOC – carbonio organico totale (da preferirsi al COD – domanda chimica di

ossigeno)

➢ torbidimetro

➢ temperatura

➢ ORP - potenziale ossido riduzione

➢ altri strumenti, da indicare.

Operazioni di verifica:

➢ Campionatore automatico:

1. come da specifica del costruttore

2. Verifica volume campione prelevato

3. Verifica temperatura cella refrigerata

4. Verifica comunicazione per campionamento ponderale.

➢ Misuratore di portata:

1. Come da specifica del costruttore

2. Verifica buono stato di conservazione.

➢ Altri strumenti, da indicare:

1. Come da specifica del costruttore

2. Secondo quanto applicabile nel caso specifico.

5.2 CALIBRAZIONE AUTOMATICA O MANUALE DEGLI STRUMENTI DI MISURA E

ANALISI

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Gli analizzatori devono essere sottoposti a calibrazione periodica. A tale scopo

indicare nei successivi paragrafi per ciascuno strumento:

➢ il periodo di calibrazione definito secondo quanto indicato dal costruttore

oppure sulla base della propria esperienza

➢ tipo di calibrazione: automatica o manuale

➢ derive strumentali accettate (definire l’intervallo accettato)

➢ modulo o utilizzo di sistemi informatici per registrare la calibrazione con

indicazione del giorno di effettuazione e delle eventuali operazioni di ripristino

delle funzionalità

➢ eventuali standard impiegati (es. per il pHmetro le soluzioni standard utilizzate).

Qualora l’esecuzione delle calibrazioni secondo la tempistica prevista richieda per più

di due volte consecutive interventi di correzione a seguito di derive al di fuori

dell’intervallo ammesso, si deve procedere alla revisione del periodo di operatività

non controllata o alla taratura dello strumento, aggiornando di conseguenza il MG.

Operazioni di calibrazione:

➢ Campionatore automatico:

Non applicabile al caso.

➢ Misuratore di portata:

Non applicabile al caso.

➢ Altri strumenti, da indicare:

Come da specifica del costruttore.

5.3 DESCRIZIONE DELLE MANUTENZIONI

Nel MG devono essere descritte le operazioni di manutenzione periodica (ordinaria e

straordinaria), eseguite a cura del Gestore per garantire la corretta funzionalità della

strumentazione di misura e analisi, ove non fosse già presente nel descriverle un

registro di manutenzione impiegato nel contesto dell’intero impianto, cartaceo o

digitale.

In particolare, il MG o il registro di manutenzione dovrà contenere:

➢ l’elenco delle componenti (dell’impianto di trattamento e dei sistemi di misura

e di analisi) oggetto di intervento manutentivo programmato

➢ la tipologia di manutenzione

➢ la frequenza di intervento prevista: giornaliere, settimanali, mensili, semestrali, …

➢ data (giorno, mese, anno) di effettuazione

➢ le eventuali sostituzioni di parti effettuate

➢ l’indicazione dell’autore dell’intervento e sua firma in caso di registro cartaceo

o di una validazione periodica (a fine mese, trimestre, annuale) di un

responsabile, in caso di registro informatico.

Le informazioni di cui sopra possono essere indicate anche in forma tabellare, di

schemi o secondo i tracciati dei software di gestione impiegati.

Il Gestore effettua l’analisi della frequenza degli interventi manutentivi straordinari

effettuati nell’arco di un anno, al fine di individuare le componenti maggiormente

soggette a stress e predisporre azioni preventive adeguate.

Di seguito l’elenco della tipologia dei componenti che il Gestore inserirà nel registro

suddetto:

➢ campionatore automatico

➢ misuratore di portata

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➢ misuratore di pH

➢ conducibilità

E, ove presenti:

➢ TOC – carbonio organico totale

➢ torbidimetro ➢ temperatura

➢ ORP - potenziale ossido riduzione

➢ altri strumenti, da indicare.

5.4 GESTIONE DEI GUASTI E DELLE MANUTENZIONI

PROCEDURA PER LA GESTIONE DEGLI EVENTI DI GUASTO E MANUTENZIONE

Nel caso venga rilevato un guasto, ovvero un fuori servizio di un sistema di misura o

analisi e non dell’impianto (inteso come linea produttiva, se non richiesto

espressamente dall’AIA), il Gestore è tenuto:

➢ a informare tempestivamente gli Enti competenti, come da prescrizioni in AIA,

➢ ad attuare, ove applicabile al caso, forme alternative di misura o analisi con le

procedure descritte nel MG (esempio di procedura: in presenza di TOC o

torbidimetro fuori servizio il Gestore dovrà effettuare il campionamento

giornaliero e analisi mediante laboratorio o kit)

➢ a effettuare alla rimessa in servizio ove applicabile al caso, la calibrazione o la

taratura della strumentazione di misura interessata.

PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE DEI MALFUNZIONAMENTI AGLI ENTI COMPETENTI

In caso di guasti, malfunzionamenti e riavvio in servizio deve essere inviata

comunicazione all’Autorità Competente e a ARPA.

ANALISI DEGLI EVENTI DI GUASTO E MANUTENZIONE

A consuntivo di ogni anno il Gestore a seguito dell’analisi degli interventi manutentivi

descritti nel registro di manutenzione redige entro il 30 aprile una relazione di sintesi

sulla natura degli eventi verificatisi, la loro frequenza e la tipologia di azioni correttive e

preventive intraprese e/o da pianificare.

5.5 GESTIONE DEI SUPERAMENTI

Nel caso il monitoraggio evidenzi il superamento dei limiti imposti, il Gestore dovrà:

➢ verificare con mezzi adeguati al caso specifico che il dato rilevato sia

effettivamente reale;

➢ informare in tal caso con tempestività gli Enti competenti;

➢ attuare le procedure descritte nel MG, con le azioni correttive tali da garantire

l’efficacia degli interventi e il ritorno delle condizioni di normalità nel più breve

tempo possibile.

PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI SUPERAMENTI

Nel caso venga rilevato un effettivo superamento dei limiti autorizzati deve essere

attivata la procedura prevista nel MG.

PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI AGLI ENTI COMPETENTI

Al fine di garantire agli Enti competenti lo svolgimento delle attività di verifica e

controllo è necessario che il Gestore adotti la procedura definita nel MG per la

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comunicazione diretta dell’evento, da effettuarsi secondo la tempistica definita dalle

prescrizioni AIA.

Il Gestore dovrà successivamente provvedere a inviare agli Enti competenti una

relazione con gli eventuali dati monitorati relativi all’evento, quali a titolo di esempio

dati misurati in discontinuo/continuo, condizioni di esercizio degli impianti, nonché le

azioni correttive, l’esito e le eventuali azioni preventive messe in atto.

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LOGO O

RAGIONE SOCIALE DEL

DICHIARANTE

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE

DEL RIFIUTO

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Firma e timbro

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Allegato BP1 al documento:

PROTOCOLLO DI ACCETTAZIONE E GESTIONE

DEI FLUSSI DI RIFIUTI LIQUIDI INDUSTRIALI

IN UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO

CHIMICO-FISICO e/o BIOLOGICO

Indice della scheda

SEZIONE DATI AMMINISTRATIVI - ANAGRAFICI

SEZIONE DATI TECNICI - DESCRITTIVI

A. CODIFICA E CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO

A1. CODICE E.E.R.

A2. DENOMINAZIONE

A3. CLASSE DI PERICOLO

B. ASPETTO E PARAMETRI CHIMICO-FISICI RILEVANTI

B1. COLORE

B2. STATO FISICO

B3. CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

B4. CARATTERISTICHE SPECIFICHE

C. CONDIZIONI CHE DETERMINANO L'ORIGINE E LA QUALITÀ DEL RIFIUTO

C1. MODALITÀ DI FORMAZIONE DEL RIFIUTO

C2. PROCESSO PRODUTTIVO DI ORIGINE DEL RIFIUTO

C3. MATERIE PRIME ED AUSILIARIE UTILIZZATE

C4. MODALITA' DI DEPOSITO DEL RIFIUTO

D. LOGISTICA: FASI DI PROGRAMMAZIONE, CARICO E TRASPORTO

D1. QUANTITÀ DA MOVIMENTARE PER SERVIZIO

D2. FREQUENZA DI SERVIZIO RICHIESTA

D3. TIPO DI CONFEZIONAMENTO

D4. TRASPORTO SOGGETTO A NORME ADR

E. ULTERIORI NOTIZIE

F. ALLEGATI

- Analisi chimico-fisica

- Schede di sicurezza di prodotti e materie prime

- Altro

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

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RAGIONE SOCIALE DEL

DICHIARANTE

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE

DEL RIFIUTO

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Firma e timbro

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SEZIONE DATI AMMINISTRATIVI - ANAGRAFICI

1. RAGIONE SOCIALE: ________________________________________________________________

2. Sede insediamento produttivo: -

________________________________________________________ (ove si produce il rifiuto descritto con questa scheda)

Comune: ___________________________________________________ prov. _ _ Cap _ _ _ _

_

3. Sede legale: _______________________________________________________________

Comune: ___________________________________________________ prov. _ _ Cap _ _ _ _

_

4. Dati fiscali: C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ p.IVA _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _

5. Codice ATECO 2007 dell'attività: _ _ _ _ _ _

(per codici e raccordo con ateco/istat anni precedenti https://www.istat.it/it/archivio/17888)

6. Stabilimento soggetto a “A.I.A.”: NO SI , codice/i attività I.P.P.C. _ _ _ _ (Autorizzazione Integrata Ambientale – Dlgs 152/2006 Parte II)

7. Stabilimento soggetto a normativa “R.I.R.”: NO SI (Aziende a Rischio di Incidente Rilevante – Dlgs 105/2015 e s.m.i.)

8. ATTIVITÀ nella sede produttiva: (sintetica descrizione delle produzioni/lavorazioni e dei mercati/settori di destinazione)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

9. Il produttore del rifiuto è un operatore del settore della gestione dei rifiuti (vedi NOTA 1):

NO SI , estremi aut.: ___________________________

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DICHIARANTE

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE

DEL RIFIUTO

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Firma e timbro

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

rilasciata da:

__________________________________________________________

attività autorizzata:

_____________________________________________________

Le autorizzazioni sono disponibili nel sito web, link:

___________________________________________ (se non disponibili, allegare alla scheda)

10. SITO WEB: ____________________________________________________________

11. REFERENTE DEI RIFIUTI (nome/cognome) _____________________________________________

Tel. fisso _______________________ Tel. mobile _______________________(eventuale)

Email di contatto___________________________________________________

Email per l'invio del F.I.R.: __________________________________________ (se diversa dalla email di contatto)

SEZIONE DATI TECNICI - DESCRITTIVI

A. CODIFICA E CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO

A1. CODICE E.E.R. _ _ _ _ _ _

A2. DENOMINAZIONE (eventuale descrizione non codificata, integrativa del EER, o

descrizione per i codici che terminano con ..99, attribuita dal produttore)

________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

A3. CARATTERISTICHE DI PERICOLO

Non Pericoloso __ Pericoloso, caratteristiche di pericolo attribuite (barrare la/le caselle): (Decisione 2000/532/Ce e s.m.i.)

HP

1

HP

2

HP

3

HP

4

HP

5

HP

6

HP

7

HP

8

HP

9

HP10 HP11 HP12 HP13 HP14 HP15

(Nota: le classi di pericolo barrate devono coincidere con quelle riportate sul F.I.R.)

Il rifiuto ricade nelle categorie L. 105/2015 (aziende a Rischio di Incidente Rilevante): NO

SI

(In caso SI, compilare allegato 1 alla scheda, indicando presenza e quantità di sostanze pericolose ricadenti nelle cat. L. 105/2015)

B. ASPETTO E PARAMETRI CHIMICO-FISICI RILEVANTI

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DICHIARANTE

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE

DEL RIFIUTO

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Firma e timbro

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

B1. COLORE: _________________________________

B2. STATO FISICO

solido pulverulento 1 ; solido non pulverulento 2 ; fangoso palabile 3 ; liquido 4

B3. CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE

__ inodore; __ odore sgradevole generico; __ odore pungente/acre/irritante; __ odore di

solvente;

__ odore di fermentazione; __ odore caratteristico, di

_____________________________________

B4. CARATTERISTICHE SPECIFICHE:

__ il rifiuto, se pompabile, può dar luogo a separazioni di fase; __ il rifiuto a contatto con

altre sostanze può generare reazioni incontrollate; __ il rifiuto può decomporre in caso di

contatto con serbatoi in materiale ferroso; __ altre

caratteristiche:______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

C. CONDIZIONI CHE DETERMINANO L'ORIGINE E LA QUALITÀ DEL RIFIUTO - (vedi NOTA 2)

C1. MODALITÀ DI FORMAZIONE DEL RIFIUTO

Provenienza continuativa da un ciclo tecnologico ben definito: SI NO variabile per le

seguenti condizioni e/o parametri

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

C2. PROCESSO PRODUTTIVO DI ORIGINE DEL RIFIUTO: (descrizione di dettaglio del processo produttivo, o di una sua fase specifica che ha dato origine allo

specifico rifiuto)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

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DICHIARANTE

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE

DEL RIFIUTO

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Firma e timbro

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

C3. SOSTANZE, MATERIE PRIME ED AUSILIARIE UTILIZZATE: (elenco riferito al processo produttivo, o alla sua fase specifica che ha dato origine allo specifico rifiuto;

se necessario ai fini di

una completa identificazione, allegare schede tecniche e di sicurezza, anche con riferimento ai

prodotti finiti)

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Nel ciclo produttivo di provenienza da cui deriva il rifiuto sono/non sono utilizzate le

sostanze di seguito elencate:

- con rif.to alla tab. 5 dell’all.to 5 alla parte III del Dlgs n. 152/06 e s.m.i. (vedi NOTA 3) oppure,

(barrare) __ , non è utilizzata nessuna delle sostanze ivi elencate ___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

- classificate come Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche PBT con rif.to all.to XIII al Reg.

1907/2006 e s.m.i. oppure, (barrare) __ , non è utilizzata nessuna delle sostanze ivi

elencate

___________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

C4. MODALITA' DI DEPOSITO DEL RIFIUTO presso l'insediamento produttivo (barrare):

__ vasche interrate; __ serbatoi fuori terra, con prelievo dal fondo; __ serbatoi fuori terra,

con prelievo dalla sommità; __ cisternette e/o fusti; __ altro:

_________________________________________

Capacità massima di contenimento: ________ __ (inserire u.m. pertinente al caso: mc o ton.)

D. LOGISTICA: FASI DI PROGRAMMAZIONE, CARICO E TRASPORTO

D1. QUANTITÀ DA MOVIMENTARE PER SERVIZIO: _______ (mc) _______ (t)

D2. FREQ. DI SERVIZIO RICHIESTA: n. ____ volte/settimana; n. ____ volte/mese; n. ____

volte/anno; oppure conferimento “una tantum” __ (barrare)

D3. TIPO DI CONFEZIONAMENTO per la fase di trasporto: sfuso in cisterna (rif. liquido) __;

sfuso in container (rif. solido) __; in big bags __ ; in fusti fino a 150-200 litri/cad. __; in

cisternette da 1 mc/1.000 litri __; altro, specificare________________________________

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DICHIARANTE

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE

DEL RIFIUTO

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Firma e timbro

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

D4. TRASPORTO SOGGETTO A NORME ADR: : NO SI , indicare: n. ONU ____________; classe __ __;

gruppo di imballaggio: __________;

n. identific. di pericolo __________

E. ULTERIORI NOTIZIE (eventuali)

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

F. ALLEGATI (barrare)

❑ Analisi chimico-fisica, laboratorio: _____________________________ data/estremi

______________

❑ Schede di sicurezza/tecniche delle materie prime / prodotti utilizzati nel processo

produttivo

❑ Schede di sicurezza/tecniche dei prodotti ottenuti dal processo produttivo

❑ ______________________________________________________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------

Il sottoscritto ______________________________ in qualità di (inserire 1 sola scelta, in alternativa):

❑ produttore del rifiuto

❑ laboratorio di analisi

❑ intermediario commerciale (impresa iscritta a cat. 8 Albo gestori ambientali)

❑ consulente tecnico libero professionista

❑ altro (precisare) ………… (solo ove diverso dal produttore):

• con ragione sociale ______________________________ p. IVA

__________________________

• incaricato dal produttore in forza di specifico contratto o altra pattuizione tra le parti,

dichiara

• di assumersi ogni responsabilità per quanto riportato nel presente documento ed

eventuali allegati, ai fini di una idonea caratterizzazione del rifiuto ai sensi della

normativa ambientale cogente.

Si impegna a comunicare ogni eventuale variazione del ciclo produttivo che genera il

rifiuto, tale da poter modificare le caratteristiche chimico fisiche dello stesso, e in tal caso

provvedendo a trasmettere la revisione del presente documento con adeguato anticipo

rispetto all'allontanamento del rifiuto dal luogo di produzione.

Data, ________________ ________________________

(FIRMA LEGGIBILE)

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DICHIARANTE

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE

DEL RIFIUTO

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Firma e timbro

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

NOTA 1 - a titolo di promemoria, in particolare per le modalità di utilizzo del codice 99, si riporta nel seguito

lo stralcio della Introduzione all'allegato “Elenco dei Rifiuti….”, tratto dalla Decisione 18 dicembre 2014, n.

2014/955/UE: ….per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:

- Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al

rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. È possibile che un determinato

impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività in capitoli diversi. …omississ…

- Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre

esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.

- Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.

- Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non

altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata nella prima fase.

NOTA 2 – se ricorrono i seguenti casi particolari:

A. Il produttore del rifiuto è un operatore del settore della gestione dei rifiuti, iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali

https://www.albonazionalegestoriambientali.it e/o attivo sulla base di autorizzazioni regionali o provinciali all'esercizio, o in

regime semplificato o di comunicazione, in allegato alla scheda dovrà essere fornita copia dei relativi atti, a meno che non siano

disponibili nel sito web dell'impresa. B. Per i rifiuti espressi da EER compresi nei gruppi elencati nel seguito, relativi a rifiuti:

- 19 01 da incenerimento o pirolisi dei rifiuti

- 19 05 da trattamento aerobico di rifiuti solidi

- 19 06 da trattamento anaerobico dei rifiuti

- 19 07 percolato di discarica

- 19 08 da impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti

- 19 13 da operazioni di bonifica dei terreni e risanamento delle acque di falda,

dovranno essere descritte le modalità di trattamento depurativo effettuato e le relative sostanze di processo impiegate, utilizzando i

campi C1 e C2; per i percolati il tipo di materiale a discarica (r.urbani, r.industriali, rifiuti di particolare origine e tipologia, ecc.);

per le operazioni di bonifica una sintesi del piano di indagine e caratterizzazione analitica, il dettaglio delle modalità di trattamento

in sito, se effettuato, e ogni altra informazione utile.

NOTA 3 - per la compilazione della tabella successiva, e quindi la valutazione sull'utilizzo/non utilizzo di

sostanze pericolose: A. Ai fini di una corretta valutazione, occorre prima di tutto suddividere i prodotti impiegati nelle tre categorie principali: ”materie

prime”, ”materie ausiliarie”, ”prodotti di consumo”; questi ultimi non partecipano in genere alla ”composizione“ del rifiuto (si

tratta, ad es., di oli motore, solventi per pulizia macchine, disincrostanti, lubrificanti, grassi, ecc.), e pertanto si valuteranno

principalmente le prime 2 categorie, ”materie prime ed ausiliarie”, e fra queste solo quelle sostanze/prodotti che possono in

concreto essere presenti nel rifiuto.

B. L'utilizzazione delle sostanze indicate nella tabella raramente è come tale, molto più spesso si trovano in miscuglio con altre a

formare un preparato. Se la concentrazione della sostanza è tale da richiedere la classificazione del preparato stesso come

pericoloso, se ne troverà traccia nella scheda di sicurezza, che in tal caso dovrà essere allegata in copia alla presente scheda

(in alternativa: indicare gli estremi della scheda ed il link/sito web ove scaricabile); si deve pertanto far riferimento al

censimento di tutte le sostanze, utilizzate come tali o all'interno di preparati, in uso nel ciclo produttivo (censimento già previsto

da varie norme, ad es. sulla sicurezza del lavoro e sugli scarichi industriali).

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RAGIONE SOCIALE DEL

DICHIARANTE

SCHEDA DI CARATTERIZZAZIONE

DEL RIFIUTO

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Firma e timbro

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nel ciclo produttivo di provenienza, da cui deriva il rifiuto, sono utilizzate/non utilizzate (barrare)

le sostanze di seguito elencate (rif.to tab. 5 dell’all.to 5 alla parte terza del dlgs n. 152/06 e s.m.i.): Utilizzata

Non

utilizzata

1 Arsenico 2 Cadmio 3 Cromo totale 4 Cromo esavalente 5 Mercurio 6 Nichel 7 Piombo 8 Rame 9 Selenio 10 Zinco 11 Fenoli 12 Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti 13 Solventi organici aromatici 14 Solventi organici azotati 15 Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati) 16 Pesticidi fosforati 17 Composti organici dello stagno 18 Sostanze classificate contemporaneamente ”cancerogene“ (R45) e ”pericolose per l'ambiente

acquatico“ (R50 e 51/53) ai sensi del dlgs 3.2.1997 n. 52, e s.m.i. Ora Reg. UE 1272/2008 (e s.m.i.)

INFORMAZIONI IMPORTANTI

1. La “scheda di caratterizzazione del rifiuto” è predisposta tenendo conto dell’utilizzazione delle migliori

tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti.

2. Se ritenuto necessario, ai fini della completa caratterizzazione del rifiuto, potranno essere richieste le

schede di sicurezza delle materie prime e dei prodotti in uso, relativi al processo produttivo di provenienza

del rifiuto.

3. L’accettazione di un primo conferimento da parte dell'impianto di destinazione è subordinata alla

disponibilità della documentazione tecnico-amministrativa di cui alla presente scheda ed eventuali allegati

o documenti integrativi, tali da costituire un'adeguata ed esaustiva caratterizzazione del rifiuto.

4. In sede di richiesta di un primo conferimento l'impianto di destinazione predisporrà un “facsimile” del

FIR, sulla base delle informazioni fornite dal Produttore, che costituirà il riferimento per le verifiche

documentali in fase di accettazione e scarico all'impianto.

5. “RISERVATEZZA e PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”, i dati acquisiti o che verranno acquisiti in

relazione ai rapporti intercorrenti, sia con il Produttore del rifiuto che con gli altri soggetti coinvolti nelle

fasi di valutazione del rifiuto e di esecuzione del servizio, saranno trattati nel rispetto del Reg. Ue

2016/679 e s.m.i.. Gli operatori del settore gestione rifiuti ed il Produttore del rifiuto si impegnano a

trattare i suddetti dati, potendoli comunicare anche a terzi esclusivamente ai fini dell’esecuzione della

valutazione della possibilità di prestare servizi di smaltimento del rifiuto di cui alla presente scheda. Gli

operatori del settore gestione rifiuti, nell'utilizzo della presente scheda, sono impegnati a non divulgare a

terzi qualsiasi informazione, anche tecnica o tecnologica e/o coperta da brevetto in merito a dati del

Produttore del rifiuto, di cui venissero a conoscenza, con la sola eccezione dei dati di possibile richiesta da

parte degli Enti pubblici di sorveglianza e controllo preposti, e dei dati necessari alle esigenze di controllo

analitico e di caratterizzazione del rifiuto.

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RAGIONE SOCIALE DEL

GESTORE

ISTRUTTORIA TECNICA

DEL RIFIUTO

Allegato B2Pal documento:

PROTOCOLLO DI ACCETTAZIONE E GESTIONE

DEI FLUSSI DI RIFIUTI LIQUIDI INDUSTRIALI

IN UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO

CHIMICO-FISICO e/o BIOLOGICO

NOTE DI IMPIEGO

L’istruttoria tecnica è effettuata dal Gestore: si tratta di un documento complementare al “Dossier di

identificazione del rifiuto” (scheda di caratterizzazione, analisi chimiche, altre informazioni e dati).

L’indice, contenuti e procedure dei test sono riportate nel seguito a titolo del tutto esemplificativo: il gestore

dovrà adattarli, modificandoli e/o semplificandoli, secondo la propria realtà aziendale, tecnica e

organizzativa, tenendo conto anche della tipologia, ciclo di origine e quantità dello specifico rifiuto di cui è

in valutazione la possibilità di conferimento.

L’istruttoria tecnica è svolta in sede di prima omologazione, o secondo necessità, o in successive verifiche

periodiche.

Il Gestore – nella fase di accettazione dei singoli conferimenti in impianto – può far riferimento alla sola

istruttoria tecnica di omologa o effettuare, secondo le procedure interne adottate, uno o più dei test

speditivi o analitici definiti in sede di istruttoria o nell’ambito del proprio SGA.

Indice della scheda

SEZIONE DATI AMMINISTRATIVI - ANAGRAFICI

SEZIONE DATI TECNICI

TEST E PROVE A. MISCIBILITÀ IN ACQUA

B. FLOTTAZIONE

C. MISCIBILITÀ RELATIVA TRA RIFIUTI ACQUOSI

D. MISCIBILITÀ RELATIVA TRA RIFIUTO ACQUOSO IN ISTRUTTORIA E REFLUO COMPLESSIVO IN VASCA

OMOGENEIZZAZIONE

E. MISCIBILITÀ TRA RIFIUTI FANGOSI E FANGHI DELL'IMPIANTO

F. TEST DEL COLORE RIFIUTO ACQUOSO

G. TEST SU CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE / ODORE

H. TEST SU _____________________________

PARAMETRI CHIMICO FISICI E VALORI RAPPRESENTATIVI

GIUDIZIO DI ACCETTABILITÀ DEL RIFIUTO

PRIMA EMISSIONE

VERIFICA PERIODICA

data apertura: ____/___/______ ; n. omologa _______/____ CER: _____

PRODUTTORE (rag. Sociale): _____________________________

SEZIONE DATI AMMINISTRATIVI - ANAGRAFICI

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RAGIONE SOCIALE DEL

GESTORE

ISTRUTTORIA TECNICA

DEL RIFIUTO

❑ I dati completi - del produttore e del rifiuto - sono contenuti nella ”scheda di

caratterizzazione rifiuto“ del __/__/_____ (campo obbligatorio),

integrata e/o modificata il : __/__/_____ (eventuale); __/__/_____

(eventuale);

❑ Descriz. ATECO 2007:

________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

❑ Il produttore del rifiuto è un operatore del settore della gestione dei rifiuti (esclusi i casi

di trasporto e/o intermediazione) (barrare) NO SI

Tipologia di rifiuti: solidi __; liquidi __, in tal caso P __ - NP __

SEZIONE DATI TECNICI

Visita allo stabilimento di produzione del rifiuto:

− Effettuata dal cliente (intermediario): SI NO (barrare)

− Effettuata dal gestore dell'impianto di smaltimento: NO (barrare) SI , il __/__/_____ note e/o

osservazioni:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Acquisizione di schede tecniche e/o di sicurezza delle materie prime e/o di prodotti finiti

del processo produttivo di provenienza: NO (barrare) SI , note e/o osservazioni:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

TEST E PROVE (sono eseguite solo quelle applicabili al caso specifico) (elenco orientativo, anche per quanto riguarda le procedure dei test)

A. MISCIBILITÀ IN ACQUA (event.) (data esec.: __/__/____; operatore: ___________)

Procedura del test:

a) 100 ml ACQUA + 100 ml RIFIUTO in istruttoria

b) 2 – 3 MINUTI, per fase di MISCELAZIONE

Risultato:

O MISCIBILE O NON MISCIBILE FORMAZIONE SCHIUME O SI O NO

NOTE:___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

B. FLOTTAZIONE (event.) (data esec.: __/__/____; operatore: ______________)

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RAGIONE SOCIALE DEL

GESTORE

ISTRUTTORIA TECNICA

DEL RIFIUTO

Procedura del test:

a) 200 ml REFLUO “FANGO BIOLOGICO OSSIDAZIONE” + 100 ml RIFIUTO ACQUOSO/FANGOSO in istruttoria

b) 2 MINUTI, per fase di MISCELAZIONE

b) 10 MINUTI, per fase di AREAZIONE

Risultato:

FLOTTAZIONE O SI O NO FORMAZIONE SCHIUME O SI O NO

NOTE:___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

C. MISCIBILITÀ RELATIVA TRA RIFIUTI ACQUOSI (event.)

(data esec.:__/__/____; operatore: ______________) Procedura del test:

Per verificare la miscibilità tra il rifiuto acquoso in istruttoria e altri rifiuti tipo

− prelievo di 2 campioni

− determinazione pH dei singoli rifiuti

− miscelazione in becher, in proporzione ai rispettivi volumi presunti di conferimento

− determinazione pH della miscela

− verifica visiva

pH rifiuto in istruttoria: _____

pH 2° rifiuto: ____ (prod. __________________ CER ______) pH miscela: _____

si sono verificati: □ polimerizzazione □ sedimentazione □ flottazione □ produzione di calore o fumi □

odore □ nulla

pH 3° rifiuto: ____ (prod. __________________ CER ______) pH miscela: _____

si sono verificati: □ polimerizzazione □ sedimentazione □ flottazione □ produzione di calore o fumi □

odore □ nulla

pH 4° rifiuto: ____ (prod. __________________ CER ______) pH miscela: _____

si sono verificati: □ polimerizzazione □ sedimentazione □ flottazione □ produzione di calore o fumi □

odore □ nulla

Risultato:

Positivo O Negativo O

NOTE:___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

D. MISCIBILITÀ RELATIVA TRA RIFIUTO ACQUOSO IN ISTRUTTORIA E REFLUO

COMPLESSIVO IN VASCA OMOGENEIZZAZIONE (event.)

(data esecuzione:__/__/____; operatore: ______________)

Procedura del test:

Per verificare la miscibilità tra il rifiuto acquoso in istruttoria e il refluo complessivo in vasca di

omogeneizzazione

− prelievo di 2 campioni

− determinazione pH dei singoli campioni

− miscelazione in becher, in proporzione 1:10 (rifiuto: refluo)

− determinazione pH della miscela

− verifica visiva

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RAGIONE SOCIALE DEL

GESTORE

ISTRUTTORIA TECNICA

DEL RIFIUTO

pH rifiuto in istruttoria: _____ pH refluo: ____ pH miscela: _____

si sono verificati: □ polimerizzazione □ sedimentazione □ flottazione □ produzione di calore o fumi □

odore □ nulla

Risultato:

Positivo O Negativo O

NOTE:___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

E. MISCIBILITÀ TRA RIFIUTI FANGOSI E FANGHI DELL'IMPIANTO (event.)

(data esecuzione:__/__/____; operatore: ___________)

Procedura del test:

Prova di miscibilità e compatibilità con i fanghi prodotti dall’impianto (in uscita vasca di

omogeneizzazione), per verificare che il rifiuto fangoso in istruttoria non modifichi in modo sensibile la qualità

del refluo fangoso complessivo e quindi l’adeguatezza del tipo di trattamento utilizzato.

− prelievo di 2 campioni

− determinazione pH dei singoli campioni

− miscelazione in becher, in proporzione 1:10 (rifiuto: refluo)

− determinazione pH della miscela

− verifica visiva

pH rifiuto in istruttoria: _____ pH fango imp.: ____ pH miscela: _____

si sono verificati: □ polimerizzazione □ sedimentazione □ flottazione □ produzione di calore o fumi □

odore □ nulla

Risultato:

Positivo O Negativo O

NOTE:___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

F. TEST DEL COLORE RIFIUTO ACQUOSO (event.)

(data esecuzione:__/__/____; operatore: ___________ Procedura del test:

(possibili varie soluzioni, a cura del Gestore)

Giudizio:

Positivo O Dosaggio consigliato: ____________ Negativo O

NOTE:___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

G. TEST SU CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE / ODORE (event.)

(data esecuzione:__/__/____; operatore: ___________ Procedura del test:

(possibili varie soluzioni, a cura del Gestore)

Giudizio:

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LOGO O

RAGIONE SOCIALE DEL

GESTORE

ISTRUTTORIA TECNICA

DEL RIFIUTO

__ inodore; __ odore sgradevole generico; __ odore pungente/acre/irritante; __ odore di solvente;

__ odore di fermentazione; __ odore caratteristico, di _____________________________________

Positivo O Negativo O

NOTE:___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

H. TEST SU _____________________________ (event.)

(data esecuzione:__/__/____; operatore: ___________ Procedura del test:

(possibili varie soluzioni, a cura del Gestore)

Giudizio:

Positivo O Negativo O

NOTE:___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

PARAMETRI CHIMICO FISICI E VALORI RAPPRESENTATIVI

Con riferimento alla ”scheda di caratterizzazione rifiuto“ e alle valutazioni effettuate con

l'istruttoria e con le verifiche periodiche, sono indicati (X) i principali parametri

rappresentativi, pertinenti alla tipologia e al ciclo produttivo che origina il rifiuto, e i relativi

valori di riferimento rispetto all'omologa:

Parametro:

rappresen

-tativo (X)

valore rif.to / u.m.

Parametro:

rapprese

n-tativo

(X)

valore rif.to /

u.m.

pH stagno

colore zinco

mater.in sospensione cloro attivo

residuo 105°C solfiti

residuo 600°C solfuri

BOD5 solfati

COD cloruri

Conducibilità fluoruri

alluminio fosforo totale

arsenico ammoniaca totale

mercurio azoto nitroso

bario azoto nitrico

boro TKN (azoto tot.)

cadmio fenoli totali

cromo totale solventi aromatici

cromo VI solventi clorurati

ferro tens. anionici (MBAS)

manganese tens. cationici

nichel tens. non ionici (TAS)

piombo pesticidi

rame oli minerali e idroc.

tot

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LOGO O

RAGIONE SOCIALE DEL

GESTORE

ISTRUTTORIA TECNICA

DEL RIFIUTO

(a cura RESP)

NOTE/OSSERVAZIONI: __________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

GIUDIZIO DI ACCETTABILITÀ DEL RIFIUTO

PRIMA EMISSIONE

Istruttoria parziale:

( __) giudizio SOSPESO in attesa di ulteriori elementi di valutazione,

Documentazione mancante:

Scheda di caratterizzazione rifiuto completa (versione in vigore)

Campione rappresentativo, recente, non anteriore a sei mesi

Analisi di classificazione del rifiuto, recente e completa dei parametri richiesti nel caso specifico (per la

fase di conferimento)

Schede di sicurezza di prodotti e materie prime (ove previste)

Altro, _____________

vi sono le condizioni per emettere offerta in Rev 00: O NO - O SI,

Istruttoria completa,

( __) giudizio positivo per il ritiro, senza indicazioni operative particolari (emessione offerta in Rev 00)

( __) giudizio positivo per il ritiro, con le seguenti indicazioni:

□ conferimento di prova con carico parziale

□ n. __ conferimenti di prova

□ _________

ZONA PREDEFINITA DI DEPOSITO/TRATTAMENTO: ______________________________________________

(Nota: se piu' di una, inserire in ordine di priorità)

SEZIONE REFLUI FANGOSI (per peculiari caratteristiche fisico-chimiche e condizioni tecniche di conferimento) □

( __) giudizio NEGATIVO, motivazione ___________________________________

Deve essere emessa offerta in Rev 01: O NO - O SI

_______________________________________________________________________________________________________

RESP ________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------

VERIFICA PERIODICA DATA: ____/____/________ SU CONFERIMENTO SU CONFERIMENTO DI PROVA SU CAMPIONE

Labor./estremi analisi: _______________________________; labor./estremi analisi:

_______________________________;

VERIFICA SU »STORICO« MOVIMENTI (periodo precedente): _________________

Qualità media, rispetto ai valori di rif.to: □ conforme □ non conforme

Quantità : teorica _____ t (conferim. previsti x quantità unitaria) effettiva: _____ t differenza

__________

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LOGO O

RAGIONE SOCIALE DEL

GESTORE

ISTRUTTORIA TECNICA

DEL RIFIUTO

Frequenza: prevista _____________ effettiva ______________

Numero di non conformità segnalate: _______ motivazione: □ qualità □ quantità □ programmazione

□ ________________

ESITO: CONFORME ALL’OMOLOGA; NON CONFORME, MOTIVAZIONE/azioni da effettuare

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

(data: ___/___/______) OPERATORE __________ RESP ________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------

VERIFICA PERIODICA DATA: ____/____/________ SU CONFERIMENTO SU CONFERIMENTO DI PROVA SU CAMPIONE

Labor./estremi analisi: _______________________________; labor./estremi analisi:

_______________________________;

VERIFICA SU »STORICO« MOVIMENTI (periodo precedente): _________________

Qualità media, rispetto ai valori di rif.to: □ conforme □ non conforme

Quantità : teorica _____ t (conferim. previsti x quantità unitaria) effettiva: _____ t differenza

__________

Frequenza: prevista _____________ effettiva ______________

Numero di non conformità segnalate: _______ motivazione: □ qualità □ quantità □ programmazione

□ ________________

ESITO: CONFORME ALL’OMOLOGA; NON CONFORME, MOTIVAZIONE/azioni da effettuare

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

(data: ___/___/______) OPERATORE __________ RESP ________

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Allegato C

Indicazioni regionali inerenti all’applicazione della Decisione di esecuzione

(UE) 2018/1147 per le BAT relative al Trattamento biologico dei rifiuti e

trattamento meccanico biologico dei rifiuti

Le seguenti BAT si applicano al “Trattamento biologico dei rifiuti (anaerobico ed aerobico)

e al trattamento meccanico biologico dei rifiuti”.

BAT 33 – selezione rifiuti

Per ridurre le emissioni di odori e migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT

consiste nel selezionare i rifiuti in ingresso. La tecnica consiste nel compiere la

preaccettazione, l’accettazione e la cernita dei rifiuti in ingresso in modo da garantire che

siano adatti al trattamento, ad esempio in termini di bilancio dei nutrienti, umidità o

composti tossici che possono ridurre l’attività biologica.

La BAT 33 è sviluppata all’interno del protocollo di accettazione dei rifiuti e/o nella

documentazione specifica prodotta dall’impianto.

BAT 34 – trattamento emissioni in atmosfera

Per ridurre le emissioni convogliate nell'atmosfera di polveri, composti organici e composti

odorigeni, incluso H2S e NH3, la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle

tecniche indicate di seguito.

• a. Adsorbimento Cfr. la sezione 6.1.

• b. Biofiltro Cfr. la sezione 6.1. (Se il tenore di NH3 è elevato (ad esempio, 5–40

mg/Nm3) può essere necessario pretrattare lo scarico gassoso prima della

biofiltrazione (ad esempio, con uno scrubber ad acqua o con soluzione acida) per

regolare il pH del mezzo e limitare la formazione di N2O nel biofiltro. Taluni altri

composti odorigeni (ad esempio, i mercaptani, l'H2S) possono acidificare il mezzo

del biofiltro e richiedono, l'uso di uno scrubber ad acqua o con soluzione alcalina

per pretrattare lo scarico gassoso prima della biofiltrazione).

• e. Lavaggio a umido (wet scrubbing) Cfr. la sezione 6.1. (Si utilizzano scrubber ad

acqua o con soluzione acida o alcalina, combinati con un biofiltro, ossidazione

termica o adsorbimento su carbone attivo).

Per quanto concerne le caratteristiche degli abbattitori citati al paragrafo 3.1.2. delle

“Conclusioni sulle MTD (BATCWT.) per il trattamento dei rifiuti il documento di riferimento è

la DGR 3552/2012. impianti di abbattimento anteriori devono comunque garantire i livelli di

abbattimento richiesti; devono, in ogni modo, essere presenti e disponibili documentazione

tecnica e manuale.

Si riportano di seguito i limiti di emissione (BAT AEL) e le frequenze di campionamento di cui

alla Tabella 6.7 nonché i relativi metodi analitici, con indicazione di quelli da utilizzarsi in

assenza di metodi En:

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Inquinante Norma Frequenza BAT AEL

Acido Solfidrico - H2S

(4)

Nessuna norma EN

disponibile;

UNI 11574

Una volta sei mesi

NH3 (1) (2) UNI EN ISO

21877:2020

ammoniaca

Una volta sei mesi 0,3 – 20 mg/Nm3

Concentrazione

degli odori

EN13725 Una volta sei mesi 200 – 1000 UOE/Nm3

(1) La frequenza del monitoraggio può essere ridotta se si dimostra che i livelli di emissione sono

sufficientemente stabili.

(2) Il monitoraggio si applica solo se, sulla base dell'inventario citato nella BAT 3, la sostanza in esame

nei flussi degli scarichi gassosi è considerata rilevante.

(4) In alternativa è possibile monitorare la concentrazione degli odori.

(5) Il monitoraggio di NH3 e H2S può essere utilizzato in alternativa al monitoraggio della

concentrazione degli odori.

Considerata la normativa regionale, antecedente alle BATCWT, e l’esperienza accumulata

negli anni si ritiene utile che sia sempre previsto il limite in concentrazione di odori. Il range

del BAT AEL è particolarmente ampio (200 – 1000 UOE/Nm3) si ricorda che – per i biofiltri a

servizio degli impianti di compostaggio la DGR 16 aprile 2003 n. 12764 indica il valore di 300

UOE/Nm3 che ricade all’interno di questo range ed è stato ampiamente testato.

Benché le BAT prevedano il BAT AEL sul NH3 in alternativa alla concentrazione degli odori, si

ritiene utile che nel caso le concentrazioni di NH3 nel flusso d’aria da trattare siano

prevedibilmente elevate (ad esempio, nel caso del compostaggio di digestato) o in caso

di problematiche odorigene conclamate la concentrazione di NH3 sia misurata in ingresso

e in uscita al Biofiltro. BAT 35 – emissioni nell’acqua AI fine di ridurre la produzione di acque reflue e l'utilizzo d'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche di seguito indicate.

T

e

c

n

i

c

a

Descrizione Applicabilità

a.

Segregazione dei flussi di acque

Il percolato che fuoriesce dai cumuli di compost e dalle andane è segregato dalle acque di dilavamento superficiale (cfr. BAT 19f).

Generalmente applicabile ai nuovi impianti.

Generalmente applicabile agli impianti esistenti subordinatamente ai vincoli impo­sti dalla configurazione dei circuiti delle acque.

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b.

Ricircolo

dell'acqua

Ricircolo dei flussi dell'acqua di processo (ad esempio, dalla disidratazione del dige­ stato liquido nei processi anaerobici) o utilizzo per quanto possibile di altri flussi d'acqua (ad esempio, l'acqua di condensazione, lavaggio o di dilavamento superficiale). Il grado di ricircolo è subordinato al bilancio idrico dell'impianto, al tenore di impurità (ad esempio metalli pesanti, sali, patogeni, composti odorigeni) e/o alle caratteristiche dei flussi d'acqua (ad esempio contenuto di nutrienti).

Generalmente applicabile

c.

Riduzione al minimo della produzione di percolato

Ottimizzazione del tenore di umidità dei rifiuti allo scopo di ridurre al minimo la pro­duzione di percolato.

Generalmente applicabile

Fatto salvo quanto riportato al paragrafo 3.1.3. delle BATCWT e sopra riportato per

comodità di lettura, si ritiene di fornire le seguenti ulteriori indicazioni:

Acque di prima pioggia – aree scoperte in impianti di trattamento del verde

Per quantificare l’entità di acque di prima pioggia in funzione del quantitativo di rifiuti verdi

presenti all’esterno degli edifici di lavorazione:

L'area esterna adibita al deposito/messa in riserva del rifiuto verde deve essere dotata di

trattamento di acque di prima pioggia. I quantitativi minimi di acqua di prima pioggia sono

calcolati proporzionalmente alle dimensioni dell'area d'impianto adibita al deposito/messa

in riserva del rifiuto verde. Determinato il rapporto percentuale tra la superficie d'impianto

adibita a deposito/messa in riserva del rifiuto verde e la superficie totale dell'impianto, si

suggeriscono i seguenti quantitativi:

Rapporto superficie messa in riserva /

superficie totale impianto (%)

Quantità di precipitazioni considerate “prima

pioggia” (mm)

<25% 5 mm

25-50 % 10 mm

50-70 % 15 mm

>70% 20 mm

Trattamento aerobico dei rifiuti

BAT 36 emissioni in atmosfera

Al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera e migliorare la prestazione ambientale

complessiva, la BAT consiste nel monitorare e/o controllare i principali parametri dei

rifiuti e dei processi

Monitoraggio e/o controllo dei principali parametri dei rifiuti e dei processi, tra i quali:

• caratteristiche dei rifiuti in ingresso (ad esempio, rapporto C/N, granulometria)

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• temperatura e tenore di umidità in diversi punti dell'andana

• aerazione dell'andana (ad esempio, tramite la frequenza di rivoltamento

dell'andana, concentrazione di O2 e/o CO2 nell'andana, temperatura dei flussi

d'aria in caso di aerazione forzata)

• porosità, altezza e larghezza dell'andana

Oltre e ad integrazione delle indicazioni fornite al paragrafo 3.2.1., che si riportano sopra

per comodità di lettura, si segnala in particolare l’utilità di:

• verifica periodica del tenore di umidità in diversi punti dell'andana, del cumulo o

della biocella, e a diversi tempi di processo

• ottimizzazione dell’aerazione (ad esempio, concentrazione di O2 e/o CO2

nell'andana), della porosità, altezza e larghezza dell'andana, del cumulo o della

biocella;

• verificare il costante confinamento delle aree dedicate alla fase “ACT” del processo

anche applicando dispositivi atti a segnalare l’apertura delle porte

• prevedere dei sistemi automatici di apertura e chiusura porte al transito dei mezzi.

BAT 37 – emissioni diffuse Per ridurre le emissioni diffuse di polveri, odori e bioaerosol nell'atmosfera provenienti dalle fasi di trattamento all'aperto, la BAT consiste nell'applicare una o entrambe le tecniche di seguito indicate.

Tecnic

he

Descrizione Applicabilità

a

.

Copertura con membrane semipermeabili

Le andane in fase di biossidazione accelerata sono coperte con membrane semimpermeabili.

Generalmente

applicabile

b

.

Adeguamento delle operazioni alle condizioni meteorologiche

Sono comprese tecniche quali:

— tenere conto delle condizioni e delle previsioni meteorologiche al momento d'intraprendere attività importanti all'aperto. Ad esempio, evitare la formazione o il rivoltamento delle andane o dei cumuli, il vaglio o la triturazione quando le con­ dizioni meteorologiche sono sfavorevoli alla dispersione delle emissioni (ad esempio, con vento troppo debole, troppo forte o che spira in direzione di recettori sensibili);

— orientare le andane in modo che la minore superficie possibile del materiale in fase di compostaggio sia esposta al vento predominante per ridurre la dispersione degli inquinanti dalla superficie delle andane. Le andane e i cumuli sono di preferenza situati nel punto più basso del sito.

Generalmente

applicabile

Il compostaggio all’aperto è accettabile unicamente per impianti di trattamento del

verde. Per quanto concerne la verifica delle condizioni meteo si segnala l’opportunità

dell’installazione di una stazione di rilevamento aventi le caratteristiche definite

nell’AllegatoA3.

Monitoraggio e limiti acque di scarico

Gli impianti di compostaggio non hanno normalmente acque di processo in quanto

l’attività di trattamento di FORSU avviene sempre al coperto, il percolato viene totalmente

riciclato. Per ciò che concerne il trattamento delle acque di pioggia si faccia riferimento a

quanto previsto al paragrafo relativo alla BAT 35.

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Allegato D

Indicazioni regionali inerenti all’applicazione della Decisione di esecuzione

(UE) 2018/1147 per le BAT relative alle attività di trattamento meccanico dei

frantumatori dei rifiuti metalli e dei RAEE

Premessa Le indicazioni riportate di seguito si riferiscono al trattamento meccanico nei frantumatori

dei rifiuti metallici compresi i RAEE. Per le operazioni di raccolta e cernita dei RAEE si faccia riferimento

a quanto previsto dalla Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti elettrici ed elettronici.

Riduzione delle emissioni di polveri BAT 25 - Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera di polveri e metalli inglobati nel particolato,

PCDD/F e PCB diossina-simili, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e nell'utilizzare una o

una combinazione delle tecniche indicate da a) a d).

La quattro tecniche da usarsi singolarmente o in combinazione per la riduzione delle

emissioni di polveri indicate dalla BAT sono:

• Ciclone – Il ciclone si utilizza di solito come trattamento preliminare,

• Filtro a tessuto – potrebbe non essere applicabile in caso di condotti di aria esausta

direttamente collegati al frantumatore se non è possibile “attenuare la

deflagrazione sui filtri a tessuto”; poiché il filtro a tessuto non è applicabile

evidentemente solo per motivi di sicurezza, dovrà essere chiaramente giustificato il

suo non utilizzo (valutazione ATEX).

• Lavaggio ad umido

• Iniezione d’acqua nel frantumatore.

Per ciò che riguarda i frantumatori di rifiuti metallici filtri a maniche la generazione di

atmosfere di polveri esplosive nei filtri a tessuto non dovrebbe essere in realtà un problema,

stante la dimensione delle polveri stesse; piccole esplosioni/incendi possono essere dovute

a materiali estranei (si vedano problemi pre - accettazione). L’elevata frequenza di

“incidenti” dovrebbe far aumentare la manutenzione/implementare le verifiche sui

conferitori.

Per quanto concerne le caratteristiche degli abbattitori il documento di riferimento è la

DGR 3552/2012, impianti di abbattimento anteriori devono comunque garantire i livelli di

abbattimento richiesti; devono, in ogni modo, essere presenti e disponibili documentazione

tecnica e manuale (o indicazioni) operativo.

BAT 26 - Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva e prevenire le emissioni

dovute a inconvenienti e incidenti, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14 g (pulizia delle

aree di deposito e trattamento rifiuti) e tutte le tecniche da a) a c.

BAT 27 - Al fine di prevenire le deflagrazioni e ridurre le emissioni in caso di deflagrazione, la

BAT consiste nell'applicare la tecnica a)(piano di gestione in caso di deflagrazione) e una

o entrambe le tecniche b) (serrande di sovrappressione) e c) (pre-frantumazione) indicate.

Occorre procedere alle verifiche sulla presenza di elementi pericolosi presenti nel flusso dei

rifiuti in ingresso, quali ad esempio bombole gas, batterie ecc. secondo quanto definito nel

Protocollo di accettazione e gestione rifiuti.

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Autodemolitori e intermediari conferiscono le autovetture o i “pacchi”: in entrambi i casi

l’auto deve essere preventivamente bonificata. Il recuperatore effettua controlli del

materiale avviato a frantumazione secondo quanto specificato nel proprio Protocollo di

accettazione e gestione rifiuti, il numero delle verifiche attuate dipende dal numero di

pacchi accettati in impianto. Tutta l’attività di controllo deve essere registrata.

L’impianto di stoccaggio intermedio è ovviamente responsabile del rifiuto che conferisce

all’impianto di frantumazione. L’impianto può anche valutare se effettuare verifiche presso

i produttori. Tutte queste attività sono dettagliate all’interno Protocollo di Gestione dei Rifiuti.

Nota - Valvole sovrapressione

Possono essere, ad esempio, dischi di rottura (applicati su tubazioni) o pannelli antiscoppio

(pannelli di sfogo sovrappressioni senza propagazione di fiamma). Sono composti di una

membrana metallica sottile che si apre, rompendosi, nel momento in cui lo specifico livello

di pressione differenziale supera la resistenza a cui il disco/pannello stesso è tarato, così da

permettere lo sfogo della pressione eccessiva.

BAT 28 - Al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente, la BAT consiste nel mantenere stabile

l'alimentazione del frantumatore.

Il frantumatore deve essere alimentato in maniera uniforme evitando interruzioni o

sovraccarichi per non causare arresti e riavvii indesiderati.

Per favorire una alimentazione uniforme è consentito preparare la carica del frantumatore,

nella zona di stoccaggio di rifiuti non pericolosi, prima della sua alimentazione.

Alcune applicazioni tecniche impiantistiche possono essere rappresentate da:

- Velocità dei nastri di carico modulabile tramite inverter

- Controllo in tempo reale degli assorbimenti di corrente dei frantumatori attraverso PLC

di gestione e supervisione dell’impianto. All’approssimarsi della corrente limite di

assorbimento del frantumatore, il nastro in automatico viene rallentato evitando

sovraccarichi ed interruzioni. BAT 29. Al fine di prevenire le emissioni di composti organici nell'atmosfera o, se ciò non è

possibile, di ridurle, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d, la BAT 14 h e nell'utilizzare la

tecnica «a» e una o entrambe le tecniche «b» e «c» indicate di seguito.

La BAT 14 d) si riferisce alle tecniche da utilizzarsi per evitare la dispersione di emissioni

diffuse, mentre la h) si riferisce all’applicazione del “LDAR”, secondo quanto descritto al

§6.2 delle BAT stesse. Per gli impianti RAEE contenenti VFC e VHC l’applicabilità è limitata al

metodo dello sniffing in occasione delle manutenzioni periodiche degli impianti volte alla

eliminazione e cattura di refrigeranti e oli (cfr. BAT 29-a). La necessità manutentive

straordinarie negli impianti devono poter emergere anche da un monitoraggio delle

prestazioni. Le sezioni di impianto dedicate al convogliamento degli scarichi gassosi

prevedono concentrazioni tali da rendere poco rilevante la ricerca di eventuali perdite

rilevabili solo con strumenti analitici.

L’operazione di bonifica del circuito di raffreddamento eseguita tramite sistema di

aspirazione a vuoto deve essere effettuata con modalità e per un tempo sufficiente a

garantire la cattura dei fluidi (90% refrigerante – olio restante nel compressore tale da non

determinare perdite).

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È necessario garantire l’operazione di bonifica anche per i compressori associati a circuiti

di raffreddamento compromessi e ai compressori orfani con linee in grado di trattarli

oppure prevedendo una postazione di lavoro parallela, anche manuale.

Per quanto concerne l’abbattimento dei VHC/VFC, dato che “Le tecniche elencate e

descritte nelle presenti conclusioni sulle BAT non sono prescrittive ne esaustive” e che “E

possibile utilizzare altre tecniche che garantiscano un livello quanto meno equivalente di

protezione dell'ambiente”, tra le tecnologie atte a garantire un livello equivalente può

essere considerata anche l’ossidazione termica, catalitica, recuperativa, rigenerativa (cfr.

BAT 31 applicabile a VHC, BAT 44 applicabile agli oli contenenti VHC/VFC, BAT 47 per

solventi quindi anche VHC/VFC, BAT 49 per carboni attivi che possono contenere VHC/VFC;

Cfr. anche §6.1)

BAT 30 - Per prevenire le emissioni dovute alle esplosioni che si verificano durante il

trattamento di RAEE contenenti VFC e/o VHC la BAT consiste nell'utilizzare una delle

tecniche seguenti.

a) Atmosfera inerte o

b) ventilazione forzata. La BAT si applica a RAEE che contengono VFC e/o VHC, il Gestore dovrà indicare la tecnica

utilizzata e la motivazione della scelta della stessa.

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Monitoraggio aria per Trattamento meccanico nei frantumatori dei rifiuti metallici

Inquinante Norma Frequenza BAT BAT AEL

Ritardanti di fiamma

bromurati (2)

Nessuna norma EN

disponibile

Una volta

all’anno

25 //

PCB diossina-simili EN 1948-1, -2, e -4

oppure il

campionamento può

essere svolto sulla base

di CEN/TS 1948-5

Una volta

all’anno

25 //

Una volta ogni 3

mesi

51 //

Polveri EN 13284-1 Una volta ogni 6

mesi

25

2 -5 mg/Nm3 (1)

Metalli e metalloidi tranne mercurio (ad es. As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V) (2)

EN 14385 Una volta l’anno 25 //

PCDD/F (2) EN 1948-1, -2 e -3 (3) Una volta l’anno 25 //

TVOC EN 12619 Una volta ogni 6

mesi

25 //

(1) il valore massimo è pari a 10 se il filtro a tessuto non è applicabile; si veda commento a BAT25

(2) Per i parametri ritardanti di fiamma bromurati, PCD PCDD-F, i metalli e metalloidi il

monitoraggio si applica solo se, la sostanza in esame nei flussi degli scarichi gassosi è

considerata rilevante

(3) Anziché sulla base di EN 1948-1, il campionamento può essere svolto sulla base di CEN/TS

1948-5

Monitoraggio aria per trattamento meccanico nei frantumatori di RAEE

Inquinante Norma Destinatari Frequenza BAT BAT AEL

CFC

Nessuna

norma EN

disponibile

Trattamento dei RAEE

contenenti VFC e/o

VHC

Una volta

ogni 6 mesi

29

0,5 – 10

mg/Nm3

PCB diossina-simili EN 1948-1, -

2, e -4 (3)

Decontaminazione

delle apparecchiature

contenenti PCB

Una volta

ogni 3 mesi 51 //

Mercurio (Hg) EN 13211 Trattamento dei RAEE

contenenti mercurio

Una volta 3

mesi 32 2 – 7 µg/Mm3

TVOC EN 12619

Trattamento dei RAEE

contenenti VFC e/o

VHC

Una volta

ogni 6 mesi 29 3 – 15

Ritardanti di

fiamma

bromurati (2)

Nessuna

norma EN

disponibile

Trattamento RAEE o

frazioni di RAEE con

plastiche contenenti

ritardanti di fiamma

(tipicamente schermi

ed elettronica)

Una volta

all’anno 25 //

Polveri EN 13284-1 Trattamento di tutti i

RAEE

Una volta

ogni 6 mesi

25

2 -5 mg/Nm3

1)

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Metalli e

metalloidi tranne

mercurio (ad es.

As, Cd, Co, Cr,

Cu, Mn, Ni, Pb,

Sb, Se, Tl, V) (2)

EN 14385

Trattamento RAEE con

tubi catodici (CRT)

Una volta

l’anno 25 //

Parametri soggetti a solo monitoraggio

Molti dei parametri indicati nel monitoraggio non sono collegati a BAT -AEL questo perché

– la Commissione ha ritenuto di non avere sufficienti informazioni/dati per definire un limite

oppure – come nel caso dei PFAS nelle acque reflue – non sono ancora disponibili tecniche

consolidate per il loro trattamento rimozione.

Non è corretto, pertanto, applicare a questi parametri limiti previsti in normativa nazionale

o regionale per altre tipologie di impianti o di tipo “generale” (quali i limiti di tabella 3 ex

parte III D.lgs. 152/06 per gli scarichi idrici o dell’allegato 1 alla parte V d.lgs. 152/06 per le

emissioni in atmosfera).

Sostanze pertinenti – l’individuazione delle sostanze pertinenti nei flussi sia di aria sia di

acqua deve partire dalle caratteristiche del rifiuto in ingresso e dal tipo di trattamento a cui

il rifiuto stesso è stato sottoposto.

Nel caso di attività esistenti è utile una verifica dei risultati analitici degli autocontrolli degli

anni precedenti, ponendo attenzione al metodo analitico utilizzato; nel caso non sia lo

stesso citato nelle BATCW è necessario verificare il range analitico.

Il documento base per il monitoraggio è il JRC Reference Report on Monitoring of Emissions

to Air and Water from IED Installations

(https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/monitoring-emissions-air-and-water-ied-

installations-0).

Si ritiene di poter escludere il monitoraggio di un parametro se:

a. la sua presenza nei rifiuti in ingresso è esclusa in base all’origine dei rifiuti stessi

b. le verifiche fin qui eseguite con metodi uguali o confrontabili con quelli indicati nelle

BATC hanno mostrato concentrazioni inferiori al LOQ.

Ritardanti bromurati di fiamma

I ritardanti bromurati di fiamma da ricercare sono quelli riconducibili al Regolamento (Ue)

N. 1021/2019 della Commissione Del 17 dicembre 2014 recante modifica del regolamento

(CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici

persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V e sono:

1. Tetrabromodifeniletere,

2. Pentabromodifeniletere

3. Esabromodifeniletere

4. Eptabromodifeniletere

5. Decabromodifeniletere

La cui somma delle concentrazioni ha limite pari a 1000 mg/kg .

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Il metodo analitico da utilizzarsi è: EPA 3550C 2007 + EPA 8270 E 2018; eventuali altre

metodiche analitiche dovranno essere concordate con il Settore Laboratori di ARPA

Lombardia

Monitoraggio acque per trattamento meccanico nei frantumatori dei rifiuti metallici

Sostanza Norma Frequenza BAT AEL Scarico

diretto

Scarico

indiretto

Domanda chimica di

ossigeno (COD) (5) (6)

Nessuna norma

EN disponibile

Una volta al

mese 30 – 180 mg/l X

Indice degli

idrocarburi (HOI) (4) EN ISO 9377-2

Una volta al

mese

0,5 – 10 mg/l X X

Arsenico (As), cadmio

(Cd), cromo (Cr),

rame (Cu), nickel (Ni),

piombo (Pb) e zinco

(Zn) (3) (4)

Diverse norme EN disponibili (ad

esempio EN ISO 11885, EN ISO

17294-2, EN ISO 15586

Una volta al

mese

As 0,01 – 0.05

mg/l

X X

Cd 0,01 – 0.05

mg/l

Cr 0,01 – 0,15

mg/l

Cu 0,05 – 0,5

mg/l

Pb 0,05 – 0,1

mg/l *

Ni 0,05 – 0,5

mg/l

Zn 0,1 – 1 mg/l °

Mercurio (Hg) (3) (4)

Diverse norme EN

disponibili (ossia

EN ISO 17852, EN

ISO 12846)

Una volta al

mese

0,5 – 5 µg/l X X

PFOA (3) Nessuna norma

EN disponibile

Una volta

ogni 6 mesi

PFOS (3) Nessuna norma

EN disponibile

Una volta

ogni 6 mesi

Carbonio organico

totale (TOC) (5) (6) EN 1484

Una volta al

mese 10 – 60 mg/l X

Solidi sospesi totali (TSS)

(6) EN 872

Una volta al

mese 5 – 60 mg/l X

Page 240: DELIBERAZIONE N° XI / 3398 Seduta del 20/07/2020€¦ · Decisioni Comunitarie sulle Best Available Techniques reference documents (brefs) nei diversi settori produttivi”; VISTA

Monitoraggio acque per trattamento meccanico nei frantumatori dei RAEE

In conformità con quanto indicato dalla BAT 3, il monitoraggio è riferito ai flussi di acque

reflue di processo ed i parametri da considerare nei singoli casi sono definiti sulla base dei

principi sviluppati nella stessa BAT.

(1) La frequenza del monitoraggio può essere ridotta se si dimostra che i livelli di emissione sono

sufficientemente stabili. (2) Se lo scarico discontinuo è meno frequente rispetto alla frequenza minima di monitoraggio, il monitoraggio è effettuato una volta per ogni scarico. (3) Il monitoraggio si applica solo quando la sostanza in esame è identificata come rilevante nell'inventario delle acque reflue citato nella BAT 3. (4) Nel caso di scarico indiretto in un corpo idrico ricevente, la frequenza del monitoraggio può

essere ridotta se l'impianto di trattamento delle acque reflue a valle elimina l'inquinante. (5) Vengono monitorati il TOC o la COD. È da preferirsi il primo, perché il suo monitoraggio non comporta l'uso di composti molto tossici.

Sostanza Norma Frequenza BAT AEL Scarico

diretto

Scarico

indiretto

Domanda chimica

di ossigeno (COD)

(5) (6)

Nessuna norma EN

disponibile

Una volta

al mese 30 – 180 mg/l X

Indice degli

idrocarburi (HOI) (4) EN ISO 9377-2

Una volta

al mese

0,5 – 10 mg/l X X

Arsenico (As),

cadmio (Cd),

cromo (Cr), rame

(Cu), nickel (Ni),

piombo (Pb) e

zinco (Zn) (3) (4)

Diverse norme EN disponibili (ad

esempio EN ISO 11885, EN ISO

17294-2, EN ISO 15586

Una volta

al mese

As 0,01 – 0.05

mg/l

X X

Cd 0,01 – 0.05

mg/l

Cr 0,01 – 0,15

mg/l

Cu 0,05 – 0,5

mg/l

Pb 0,05 – 0,1

mg/l *

Ni 0,05 – 0,5

mg/l

Zn 0,1 – 1 mg/l °

Mercurio (Hg) (3) (4)

Diverse norme EN

disponibili (ossia EN

ISO 17852, EN ISO

12846)

Una volta

al mese 0,5 – 5 µg/l X X

PFOA (3) Nessuna norma EN

disponibile

Una volta

ogni sei

mesi

PFOS (3) Nessuna norma EN

disponibile

Una volta

ogni sei

mesi

Carbonio organico

totale (TOC) (5) (6) EN 1484

Una volta

al mese 10 – 60 mg/l X

Solidi sospesi totali

(TSS) (6) EN 872

Una volta

al mese 5 – 60 mg/l X

Page 241: DELIBERAZIONE N° XI / 3398 Seduta del 20/07/2020€¦ · Decisioni Comunitarie sulle Best Available Techniques reference documents (brefs) nei diversi settori produttivi”; VISTA

(6) Il monitoraggio si applica solo in caso di scarichi diretti in un corpo idrico ricevente.

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Allegato E

Indicazioni regionali inerenti all’applicazione della Decisione di esecuzione

(UE) 2018/1147 per le BAT relative alle attività di trattamento e rigenerazione

solventi

Premessa Per quanto concerne questi trattamenti è particolarmente importante la fase di qualifica del rifiuto in ingresso in modo da garantire la qualità del prodotto in uscita (solvente recuperato), prodotto che dovrà essere qualificato anche dal punto di vista REACH – CLP (si veda Protocollo di Accettazione e Gestione Rifiuti).

Prestazione ambientale complessiva

BAT 46 - Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva della rigenerazione dei

solventi esausti, la BAT consiste nell'utilizzare una o entrambe le tecniche indicate di seguito.

Tecnica Descrizione Applicabilità

a) Recupero di materiali I solventi sono recuperati

dai residui della

distillazione per

evaporazione.

L'applicabilità è subordinata al

fabbisogno di energia, quando

eccessivo a fronte della quantità di

solvente recuperato.

b) Recupero di energia I residui di distillazione sono

utilizzati per recuperare

energia.

Generalmente applicabile.

Questa BAT non è sempre applicabile per gli impianti esistenti; l’utilizzo dei residui di

distillazione come combustibili alternativi (recupero energia) deve – ovviamente – essere

esplicitamente definito all’interno dell’autorizzazione e necessita di apposita istruttoria.

BAT 47 - Per ridurre le emissioni di composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste

nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

La BAT indica quattro tecniche da usarsi singolarmente o in combinazione per la riduzione

delle emissioni di polveri:

Tecnica Descrizione Applicabilità

a) Ricircolo dei gas di

processo in una

caldaia a vapore

I gas di processo provenienti

dal condensatore sono

inviati alla caldaia a vapore

che alimenta l'impianto.

Può non essere applicabile al

trattamento dei rifiuti di solventi

alogenati, per evitare la formazione e

l'emissione di PCB e/o PCDD/F.

b) Adsorbimento Cfr. la sezione 6.1. L'applicabilità della tecnica è

subordinata a considerazioni di

sicurezza (ad esempio, i letti di

carbone attivo tendono

all'autocombustione quando

alimentati a chetoni).

c) Ossidazione termica Cfr. la sezione 6.1. Per evitare la formazione e l'emissione

di PCB e/o PCDD/F.

d) Condensazione o

condensazione

criogenica

Cfr. la sezione 6.1. Generalmente applicabile

e) Lavaggio a umido

(wet scrubbing)

Cfr. la sezione 6.1. Generalmente applicabile

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Si applica il BAT-AEL di cui alla sezione 4.5.

Monitoraggio: Emissioni nell'atmosfera e BAT AEL

Inquinante Norma Destinatari Frequenza BAT AEL (media del

periodo di

campionamento) TVOC EN

12619

Rigenerazione solventi

esausti

Una volta ogni

sei mesi

5 – 30 (1)

(1) Il BAT AEL non si applica quando il carico di emissioni è inferiore a 2 kg/h al punto di emissione

purché le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione nel flusso dei gas

di scarico non siano identificate come rilevanti in base all'inventario di cui alla BAT 3.

La presenza di sostanze classificate come mutagene o tossiche per la riproduzione secondo

i criteri CLP implica – come esplicita la nota 1) - l’applicazione del BAT – AEL anche con

flussi di massa inferiori a 2kg/h. Nel definire quale limite all’interno del BAT AEL applicare

dovrà essere valutata l’entità del flusso di massa e, nel caso di aziende esistenti, il tipo di

abbattitore presente e l’eventuale necessità di sostituzione. La sostituzione di un abbattitore

con uno più performante per poter garantire il rispetto del nuovo limite è da considerare

come adeguamento alle BAT (non modifica).

Per quanto concerne le caratteristiche degli abbattitori il documento di riferimento è la

DGR 3552/2012, impianti di abbattimento anteriori devono comunque garantire i livelli di

abbattimento richiesti; devono, in ogni modo, essere presenti e disponibili documentazione

tecnica e manuale (o indicazioni) operativo.

Emissioni in acqua

Monitoraggio e limiti si applicano per le sole acque di processo

Sostanza Norma Frequenza BAT AEL(1) Scarico

diretto

Tab 6.1

Scarico

indiretto

Domanda

chimica di

ossigeno (COD)

(5) (6) (2)

Nessuna

norma EN

disponibile

Una volta al

mese

30 – 180 mg/l X

Metalli e

Metalloidi (8)

Arsenico (As),

cadmio (Cd),

cromo (Cr),

rame (Cu), nickel

(Ni), piombo (Pb)

e zinco (Zn) (3)

(4)

Diverse

norme EN

disponibili

(ad esempio

EN ISO

11885, EN

ISO 17294-2,

EN ISO 15586

Una volta al

mese

As 0,01 – 0.05

mg/l

X X

Cd 0,01 – 0.05

mg/l

Cr 0,01 – 0,15

mg/l

Cu 0,05 – 0,5 mg/l

Pb 0,05 – 0,1 mg/l

*

Ni 0,05 – 0,5 mg/l

Zn 0,1 – 1 mg/l

Mercurio (Hg) (3)

(4)

Diverse norme

EN disponibili

(ossia EN ISO

Una volta al

mese

0,5–5 µg/l

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17852, EN ISO

12846)

PFOA (3) Nessuna

norma EN

disponibile

Una volta

ogni sei mesi

PFOS (3) Nessuna

norma EN

disponibile

Una volta

ogni sei mesi

Azoto totale (N

totale)(6)

EN 12260, EN

ISO 11905-1

Una volta al

mese

1-25 mg/l(5)(6) X

Carbonio

organico totale

(TOC)(2) (5) (6)

EN 1484 Una volta al

mese

10 – 60 mg/l X

Solidi sospesi

totali (TSS) (6)

EN 872 Una volta al

mese

5 – 60 mg/l X

Per le note si vedano le tabelle in BATCWT

Parametri soggetti a solo monitoraggio

Molti dei parametri indicati nel monitoraggio non sono collegati a BAT -AEL questo perché

– la Commissione ha ritenuto di non avere sufficienti informazioni/dati per definire un limite

oppure – come nel caso dei PFAS nelle acque reflue – non sono ancora disponibili tecniche

consolidate per il loro trattamento rimozione.

Non è corretto, pertanto, applicare a questi parametri limiti previsti in normativa nazionale

o regionale per altre tipologie di impianti o di tipo “generale” (quali i limiti di tabella 3 ex

parte III D.lgs. 152/06 per gli scarichi idrici o dell’allegato 1 alla parte V d.lgs. 152/06 per le

emissioni in atmosfera).

Sostanze pertinenti – l’individuazione delle sostanze pertinenti nei flussi sia di aria sia di

acqua deve partire dalle caratteristiche del rifiuto in ingresso e dal tipo di trattamento a cui

il rifiuto stesso è stato sottoposto.

Nel caso di attività esistenti è utile una verifica dei risultati analitici degli autocontrolli degli

anni precedenti, ponendo attenzione al metodo analitico utilizzato; nel caso non sia lo

stesso citato nelle BATCW è necessario verificare il range analitico.

Il documento base per il monitoraggio è il JRC Reference Report on Monitoring of Emissions

to Air and Water from IED Installations

(https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/mon.html).

Si ritiene di poter escludere il monitoraggio di un parametro se:

a. la sua presenza nei rifiuti in ingresso è esclusa in base all’origine dei rifiuti stessi;

b. le verifiche fin qui eseguite con metodi uguali o confrontabili con quelli indicati nelle

BATC hanno mostrato per il 90% dei dati concentrazioni inferiori al LOQ.

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Allegato F

Indicazioni regionali inerenti all’applicazione della Decisione di esecuzione

(UE) 2018/1147 per le BAT relative alle attività di trattamento e rigenerazione

oli

Prestazione ambientale complessiva

BAT 42 - Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel

monitorare i rifiuti in ingresso nell'ambito delle procedure di preaccettazione e accettazione

(cfr. BAT 2). Descrizione: monitoraggio dei rifiuti in ingresso per quanto riguarda il tenore di

composti clorurati (ad esempio solventi clorurati o PCB)

La fase di qualifica del rifiuto in ingresso è fondamentale per garantire la qualità del prodotto in uscita, prodotto che dovrà essere qualificato anche dal punto di vista REACH – CLP. Ogni impianto dovrà predisporre un proprio Protocollo di accettazione e gestione di rifiuti che dovrà dettagliare – a seconda della tipologia di trattamento a cui lo stesso sarà sottoposto - le caratteristiche del rifiuto in ingresso. L’indicazione della BAT relativamente alla ricerca di composti clorurati dovrà necessariamente essere ampliata e adattata alla tipologia di trattamento che si utilizza: è evidente come trattamenti “leggeri” richiederanno necessariamente una accurata selezione dei rifiuti accettabili.

BAT 43 - Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nell'utilizzare una o

entrambe le tecniche indicate di seguito.

Tecnica Descrizione

a) Recupero di materiali Uso dei residui organici della distillazione a

vuoto, dell'estrazione con solvente,

dell'evaporazione a film sottile ecc. in prodotti

di asfalto ecc.

b) Recupero di energia Uso dei residui organici della distillazione a

vuoto, dell'estrazione con solvente,

dell'evaporazione a film sottile ecc. per il

recupero di energia.

La tecnica utilizzata dovrà essere esplicitata all’interno dell’AIA; nel caso della tecnica a) il

recupero del residuo per produzione di asfalto o simili potrà essere autorizzato o come

recupero rifiuto o, nel caso il residuo sia opportunamente qualificato, come EoW.

Emissioni nell'atmosfera

BAT 44 - Per ridurre le emissioni di composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste

nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica Descrizione Applicabilità

a) Adsorbimento Cfr. la sezione 6.1. L'applicabilità della tecnica è

subordinata a considerazioni di

sicurezza (ad esempio, i letti di

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carbone attivo tendono

all'autocombustione quando

alimentati a chetoni).

b) Ossidazione termica Cfr. la sezione 6.1. Per evitare la formazione e

l'emissione di PCB e/o PCDD/F.

c) Lavaggio a umido

(wet scrubbing)

Cfr. la sezione 6.1. Generalmente applicabile

Si applica il BAT-AEL di cui alla sezione 4.5. riportata nella BAT 47, di seguito indicata.

Per il monitoraggio si veda BAT 8.

Sezione 4.5

BAT-AEL per le emissioni nell'atmosfera di composti organici provenienti dalla rigenerazione

degli oli usati, dal trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico e dalla

rigenerazione dei solventi esausti.

Nel prosieguo si riporta la Tabella 6.9 citata dalla BATCW alla BAT 47 – sezione 4.5.

Tabella 6.9

Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell'atmosfera di

TVOC risultanti dalla rigenerazione degli oli usati, dal trattamento fisico-chimico dei rifiuti

con potere calorifico e dalla rigenerazione dei solventi esausti.

Inquinante Norma Destinatari Frequenza BAT AEL (media del

periodo di

campionamento) TVOC (1) EN

12619

Rigenerazione oli usati Una volta

ogni sei mesi

5 – 30

(1) Il BAT AEL non si applica quando il carico di emissioni è inferiore a 2 kg/h al punto di emissione

purché le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione nel flusso dei gas di

scarico non siano identificate come rilevanti in base all'inventario di cui alla BAT 3.

Per quanto concerne gli impianti che svolgono attività di ri-raffinazione dovranno essere

considerate per quanto concerne le emissioni in atmosfera e per quanto applicabili, anche

le BATC for the refining of mineral oil and gas (notified under document C(2014) 7155).

Emissioni in acqua

La tabella indica i BAT AELS, all’interno dei quali l’Autorità Competente individuerà il valore

limite, per le acque di processo.

Sostanza Norma Frequenza BAT AEL(1) Scarico

diretto

Tab 6.1

Scarico

indiretto

Domanda

chimica di

ossigeno (COD)

(5) (6) (2)

Nessuna

norma EN

disponibile

Una volta al

mese

30 – 180 mg/l X

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Indice degli

idrocarburi

(HOI) (4)

EN ISO 9377-

2

Una volta al

mese

0,5 – 10 mg/l X X

Metalli e

Metalloidi (8)

Arsenico (As),

cadmio (Cd),

cromo (Cr),

rame (Cu),

nickel (Ni),

piombo (Pb) e

zinco (Zn) (3)

(4)

Diverse

norme EN

disponibili

(ad

esempio EN

ISO 11885,

EN ISO

17294-2, EN

ISO 15586

Una volta al

mese

As 0,01 – 0.05

mg/l

X X

Cd 0,01 – 0.05

mg/l

Cr 0,01 – 0,15

mg/l

Cu 0,05 – 0,5

mg/l

Pb 0,05 – 0,1

mg/l *

Ni 0,05 – 0,5

mg/l

Zn 0,1 – 1 mg/l °

Mercurio (Hg)

(3) (4)

Diverse

norme EN

disponibili

(ossia EN ISO

17852, EN

ISO 12846)

Una volta al

mese

0,5–5 µg/l

PFOA (3) Nessuna

norma EN

disponibile

Una volta

ogni sei

mesi

PFOS (3) Nessuna

norma EN

disponibile

Una volta

ogni sei

mesi

Azoto totale (N

totale)(6)

EN 12260,

EN ISO

11905-1

Una volta al

mese

1-25 mg/l(5)(6) X

Indice fenoli(6) EN ISO

14402

Una volta al

mese

0,05– 0,2 mg/l X

Carbonio

organico

totale (TOC)(2)

(5) (6)

EN 1484 Una volta al

mese

10 – 60 mg/l X

Solidi sospesi

totali (TSS) (6)

EN 872 Una volta al

mese

5 – 60 mg/l X

Per le note si vedano le tabelle in BATCWT

Molti dei parametri indicati nel monitoraggio non sono collegati a BAT -AEL questo perché

– la Commissione ha ritenuto di non avere sufficienti informazioni/dati per definire un limite

oppure – come nel caso dei PFAS nelle acque reflue – non sono ancora disponibili tecniche

consolidate per il loro trattamento rimozione.

Non è corretto, pertanto, applicare a questi parametri limiti previsti in normativa nazionale

o regionale per altre tipologie di impianti o di tipo “generale” (quali i limiti di tabella 3 ex

parte III D.lgs. 152/06 per gli scarichi idrici o dell’allegato 1 alla parte V d.lgs. 152/06 per le

emissioni in atmosfera).

Per quanto concerne i PFAS si richiede il monitoraggio di tutti composti indicati nell’allegato

A1 della DGR.

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Sostanze pertinenti – l’individuazione delle sostanze pertinenti nei flussi sia di aria sia di

acqua deve partire dalle caratteristiche del rifiuto in ingresso e dal tipo di trattamento a cui

il rifiuto stesso è stato sottoposto.

Nel caso di attività esistenti è utile una verifica dei risultati analitici degli autocontrolli degli

anni precedenti, ponendo attenzione al metodo analitico utilizzato; nel caso non sia lo

stesso citato nelle BATCW è necessario verificare il range analitico.

Il documento base per il monitoraggio è il JRC Reference Report on Monitoring of Emissions

to Air and Water from IED Installations

(https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/mon.html).

Si ritiene di poter escludere il monitoraggio di un parametro se:

a. la sua presenza nei rifiuti in ingresso è esclusa in base all’origine dei rifiuti stessi;

b. le verifiche fin qui eseguite con metodi uguali o confrontabili con quelli indicati nelle

BATC hanno mostrato concentrazioni inferiori al LOQ.

Page 249: DELIBERAZIONE N° XI / 3398 Seduta del 20/07/2020€¦ · Decisioni Comunitarie sulle Best Available Techniques reference documents (brefs) nei diversi settori produttivi”; VISTA

Pag. 1 a 12

PROTOCOLLO DI ACCETTAZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI

IN IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO INCLUSI GLI IMPIANTI

INTEGRATI DI DIGESTIONE ANAEROBICA E

COMPOSTAGGIO

XXXX2020

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Pag. 2 a 12

Sommario 1.Premessa ........................................................................................................................................................ 3

2.Riferimenti normativi ..................................................................................................................................... 3

3.Definizioni ed acronimi ................................................................................................................................... 4

4.Riferimenti alle BREF 2018 “Waste Treatment” ............................................................................................. 4

5. Riferimenti alle BAT della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147/UE e alla Direttiva 2010/75/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio ................................................................................................................. 5

6. Precauzioni per la sicurezza degli operatori ................................................................................................ 11

7. Stoccaggio .................................................................................................................................................... 11

8. Piano per la gestione degli odori ................................................................................................................. 11

9. EOW (End Of Waste) ................................................................................................................................... 11

10. Archiviazione dei dati ................................................................................................................................ 12

11. Sistemi informatici ..................................................................................................................................... 12

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Pag. 3 a 12

1.Premessa

Obiettivo del protocollo, è di uniformare le procedure e i controlli per l’accettazione dei

rifiuti e la conseguente gestione negli impianti di compostaggio allo scopo di:

• prevenire le problematiche di superamenti dei limiti alle emissioni;

• prevenire le molestie olfattive;

• garantire la tracciabilità dei rifiuti conferiti;

• garantire la tracciabilità e la gestione della documentazione relativa ai rifiuti

accettati;

• definire la gestione dei carichi respinti;

• definire le procedure di omologa;

• definire la gestione di particolari codici EER;

• definire le modalità di campionamento ed analisi, ove applicabili, per tipologie di

rifiuti e produttore di rifiuto;

• definire i codici EER per cui non è opportuno eseguire campionamento ed analisi, e

le loro modalità di gestione.

Il protocollo, opportunamente modificato, potrà essere utilizzato come traccia per altri

trattamenti biologici dei rifiuti.

Ogni impianto redigerà un proprio protocollo e integrerà le procedure già esistenti secondo

i contenuti indicati nel seguito, garantendo in ogni modo la presenza delle informazioni

minime. Il manuale protocollo di gestione di accettazione e gestione dei rifiuti, dovrà essere

tenuto a disposizione presso l’impianto. Qualora l’atto autorizzativo A.I.A. contenga

prescrizioni al riguardo, queste devono essere riportate nelle parti pertinenti del documento.

La valutazione delle procedure di accettazione sarà effettuata da ARPA durante i

sopralluoghi ispettivi, sulla base della check-list, prevista e riportata in allegato, elaborando

un giudizio di conformità o di non conformità.

2.Riferimenti normativi

Autorizzazione rilasciata dalla Provincia/Regione

D.lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale

Decisione 955/2014/UE che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti

ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Regolamento 1357/2014/UE che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo agli inquinanti

organici persistenti

Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 5 giugno 2019 che

stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE,

che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il

regolamento (CE) n. 2003/2003

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BREF WASTE TREATMENT 2018

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147/UE, che stabilisce le conclusioni sulle migliori

tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio

Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n.75 e s.m.i. "Riordino e revisione della disciplina in

materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88"

UNI 10802 e norme collegate per il campionamento ed analisi dei rifiuti

D.lgs. 81/2008 Tutela della salute negli ambienti di lavoro

Eventuale altra normativa o Guida Tecnica utilizzata in impianto.

3.Definizioni ed acronimi

Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere

un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere

una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto

o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del D.lgs 152/2006 riporta un elenco

non esaustivo di operazioni di recupero (art.183, comma 1, lett. t del medesimo decreto) ;

BREF BAT Reference document;

BAT Best Availabile Techniques;

TUA Testo Unico Ambientale (D.lgs. 152/2006);

A.I.A. Autorizzazione Integrata Ambientale dell’art. 29-sexies e del D.lgs. 152/2006, come

modificato dal D.lgs. 46/2014 di recepimento della direttiva 2010/75/UE;

EOW End Of Waste;

ACF Ammendante Compostato misto con Fanghi;

ACM Ammendante Compostato Misto;

ACV Ammendante Compostato Verde;

COD Domanda Chimica di Ossigeno;

DA Digestione anaerobica;

FORSU Frazione Organica dei Rifiuti Urbani da Raccolta Differenziata;

MC Materiale compostabile;

MNC Materiale non compostabile;

OLR Carico Organico (Organic Loading Rate);

RBCOD COD rapidamente biodegradabile;

RD Raccolta differenziata;

RU Rifiuto Urbano;

SV Solidi Volatili;

TKN Azoto Totale Kjeldahl;

t.q. Tal Quale.

4.Riferimenti alle BREF 2018 “Waste Treatment”

2.3.2.1 Waste pre-acceptance

2.3.2.2 Waste composition characterisation

2.3.2.3 Waste acceptance

2.3.2.4 Waste sampling

2.3.2.5 Waste tracking system and waste inventory

2.3.2.8 Waste compatibility assessment

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2.3.5.2 Prevention or reduction of odor emissions from waste treatment

4.2.1. Aerobic treatment (including composting) Applied processes and techniques

4.2.2.1. Emissions to air

4.2.2.2. Emission to water

5. Riferimenti alle BAT della Decisione di esecuzione (UE)

2018/1147/UE e alla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento

europeo e del Consiglio

BAT 2 – Accettazione rifiuti in ingresso

I rifiuti in ingresso ai trattamenti biologici sono tutti a matrice organica; le matrici i in ingresso

comprendono scarti ligno-cellulosici, rifiuti organici da utenze domestiche, commerciali, di

servizio, digestato ottenuto dal trattamento anaerobico di rifiuti e biomasse, fanghi civili e

agroindustriali che abbiano adeguate caratteristiche qualitative.

Un impianto di riciclaggio di rifiuti organici pianifica i controlli sui rifiuti conferiti presso la

propria struttura avvalendosi di campagne di analisi merceologiche, tenendo conto delle

seguenti variabili:

➢ il contesto di provenienza del rifiuto conferito (urbano, non urbano);

➢ la quantità di rifiuto conferito per ogni singolo conferitore;

➢ le possibili variazioni qualitative e quantitative stagionali, cicliche e/o accidentali;

➢ la quantità di rifiuto complessivamente trattata in un anno dall’impianto.

Le frazioni da sottoporre ad analisi sono esclusivamente quelle provenienti da raccolta

differenziata del rifiuto urbano e/o da piattaforme, in quanto possono essere

potenzialmente contaminate da materiali non compostabili.

I rifiuti organici provenienti da industrie alimentari/grande distribuzione sono caratterizzati

nella fase iniziale di omologa. Per quanto concerne i rifiuti dalla grande distribuzione,

l’accettabilità o meno in caso di presenza di imballaggi esterni (alimenti confezionati)

dipende dal pretrattamento previsto in impianto. Ogni impianto dovrà indicare la quantità

massima di materiale non compostabile presente nel rifiuto in ingresso compatibile con il

proprio processo.

Nella programmazione di un piano di analisi merceologiche sul rifiuto organico conferito

presso un impianto, si procede secondo uno dei seguenti criteri:

1. stabilendo un numero di campagne di analisi proporzionale ai quantitativi (di quei

rifiuti che possono contenere materiali non compostabili) trattati annualmente

dall’impianto (v. Tabella 1);

2. individuando un campione di conferitori su cui svolgere un numero di analisi

proporzionali ai quantitativi conferiti annualmente presso l’impianto da ciascun

conferitore (v. Tabella 2); i conferitori vengono scelti sulla base della quantità dei

rifiuti conferiti, fino a coprire almeno il 50% dei conferimenti annuali totali;

3. scegliendo un campione di conferitori rappresentativi da monitorare, e procedendo

con analisi merceologiche degli stessi con verifiche a cadenza trimestrale.

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In ogni caso il numero di campioni non è inferiore alle quantità fissate nelle tabelle 1 e 2.

Tabella 1–numero minimo di analisi merceologiche da effettuare sui conferitori in base alle

quantità trattate, nel caso in cui questo calcolo dia un risultato frazionale (un numero con

decimali) si deve arrotondare al numero più alto.

Totale annuo EER 200108 trattato (t/a)

< 10.000 (t/a) 10.000 ÷ 100.000

(t/a) > 100.000 (t/a)

numero minimo di analisi

annuali

tonnellate

annue trattate /

1.000

tonnellate annue

trattate / 1.500

tonnellate annue

trattate / 2.000

n° di campagne annuali

in cui ripartire le analisi

totali

1 2 4

Tabella 2–Numero minimo di analisi merceologiche da effettuare sui conferitori in base

alle quantità conferite

Rifiuto conferito da un singolo

conferitore in % sul totale annuo trattato

dall’impianto

< 5% 5-10% 10-20% >20%

n° minimo di ANALISI / anno 1 2 3 4

Elaborazione dei dati relativi alle analisi merceologiche e loro valutazione

Il contenuto medio di materiale non compostabile (%MNCmedia) è calcolato con la

seguente formula:

%MNCY = (%MNCanalisi 1 + …. + %MNC analisi n)/n

%MNCmedia = ∑(%MNCY x QY)/ ∑QY

Dove

%MNCY è la percentuale di MNC che caratterizza il conferitore Y

QY è il quantitativo di rifiuti conferiti annualmente presso l’impianto dal conferitore Y

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Tabella 3 – Frazioni afferenti alle categorie MC e MNC

Frazioni Dettaglio della frazione Categoria

merceologica

➢ scarti alimentari;

➢ manufatti compostabili

a norma UNI EN 13432

➢ scarto erbaceo;

➢ scarto ligneo-

cellulosico;

➢ carta e cartone;

➢ legno non trattato, tra

cui imballaggi di legno

(cassette, pallet, tappi

di sughero);

➢ materiale

potenzialmente

conforme[1]

MATERIALE

COMPOSTABILE

(MC)

Plastica

flessibile:

plastica in film, buste e sacchetti di

plastica in polietilene esclusi quelli

utilizzati per il conferimento, ecc.;

rigida:

contenitori per liquidi e/o solidi esclusi

quelli utilizzati per il conferimento; MATERIALE NON

COMPOSTABILE

(MNC)

Manufatti in plastica

utilizzati per il

conferimento

Vetro

Metalli

acciaio:

➢ imballaggi con 5 kg di capacità

massima, per prodotti alimentari

(scatole per carne, tonno e prodotti

[1]Rientrano in questa frazione la cenere di camino da legno vergine non trattato se <10% p/p del

campione totale e le lettiere naturali (zeoliti, pomici, ecc…) per animali domestici se <5% p/p del

campione totale con diametro massimo di 5mm.

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Frazioni Dettaglio della frazione Categoria

merceologica

ittici; barattoli per derivati del

pomodoro, frutta sciroppata e

conserve vegetali, caffè e cibo per

animali);

➢ imballaggi con 40 kg di capacità

massima, destinati in prevalenza

all’industria dei prodotti chimici

(vernici, inchiostri, pitture, smalti,

mastici, lubrificanti, ecc.) e alimentari

(olio d’oliva e di semi) comprese le

bombolette aerosol (per vernici

spray);

➢ tappi corona, capsule di vario tipo

per bottiglie e vasetti di vetro

nonché i coperchi a strappo “easy

open” (ad apertura totale o

parziale), il cui impiego è

strettamente collegato alla

produzione di scatole open top;

alluminio:

➢ imballaggi rigidi (lattine per

bevande, bombolette, scatolame);

➢ imballaggi semi-

rigidi (vaschette/vassoi, tubetti,

capsule);

➢ imballaggi flessibili (flessibile per

alimenti, foglio di alluminio);

Altri oggetti in metallo

materiali inerti

➢ sassi e pietre;

➢ ceramica;

➢ porcellana;

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Frazioni Dettaglio della frazione Categoria

merceologica

➢ gessi;

➢ mattoni;

➢ cartongesso

prodotti sanitari assorbenti

➢ pannolini;

➢ pannoloni;

➢ traverse assorbenti monouso;

➢ assorbenti igienici femminili (interni

ed esterni);

Materiale strutturante

In impianto occorre verificare le caratteristiche del materiale strutturante, che non deve

essere trattato con sostanze che possano influire negativamente sul processo o sulla qualità

del prodotto finale. Deve inoltre essere verificata visivamente ad ogni conferimento da

piattaforme l’assenza di materiale estraneo (frammenti di mobili, scarti lavorazione

verniciato ecc.).

Anche la qualità dei sovvalli a ricircolo deve essere opportunamente monitorata e,

possibilmente, condizionata, al fine di non compromettere la produzione di ammendanti

conformi agli standard previsti dalla normativa.

Lo strutturante utilizzato deve essere quantitativamente non inferiore al 30% in peso delle

miscele avviate annualmente al processo di compostaggio, o alla fase di post-trattamento

aerobico del digestato, nel caso di processi integrati. Considerando che il sovvallo a

ricircolo ha di norma proprietà non analoghe al rifiuto ligno-cellulosico “fresco”, se ne

consideri un peso equivalente pari al 75% in peso. Lo strutturante complessivamente

utilizzato in un anno sarà pertanto dato dalla somma del quantitativo di rifiuto ligno-

cellulosico “fresco” utilizzato per formulare le miscele, e del 75% in peso di sovvalli di ricircolo.

Ad esempio, qualora un impianto utilizzi 1.000 ton/anno di rifiuto ligno-cellulosico di primo

conferimento e 500 ton/anno di sovvallo di ricircolo, lo strutturante equivalente utilizzato

sarà pari a 1.375 ton/anno (1.000 + 500x75%).

L’impianto deve predisporre una procedura, anche basata su stime e valutazioni indirette,

per la preparazione delle miscele.

Ceneri di biomasse

Le ceneri derivanti dalla combustione di biomasse (Cod. EER 100103 ceneri leggere di torba

e legno non trattato) sono utilizzate come correttore di pH.

Prima dell’accettazione in impianto deve essere eseguita – per ogni fornitore – la verifica

del quantitativo di POP’s (Diossine e furani).

Il quantitativo complessivo deve essere non superiore a 15 µg/kg, così come previsto dal

Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo agli inquinanti

organici persistenti.

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Le ceneri da biomasse sono inserite solitamente nella fase iniziale del processo di

compostaggio in percentuali non superiori al 5% in peso.

Fanghi

In caso di produzione di ammendante compostato misto con fanghi, i fanghi ritirabili sono

quelli aventi i codici E.E.R. previsti per il riutilizzo in agricoltura dalla D.G.R. 1777 del

17.06.2019.

Controllo visivo del rifiuto allo scarico

Per tipologie identificate di rifiuto – ad esempio rifiuti di legno – può essere necessario un

controllo visivo allo scarico dei rifiuti per una verifica speditiva della conformità del

materiale.

Reso del rifiuto non conforme

In caso di non conformità delle caratteristiche del rifiuto al codice EER attribuito, si provvede

a ricaricare il mezzo ed a respingere l'intero carico al produttore/detentore, segnando sul

formulario di trasporto del carico ricevuto che lo stesso è stato respinto e informando

l’Autorità Competente.

Lotti di trattamento

Ogni impianto deve individuare, in base ad un criterio coerente con le caratteristiche del

processo, lotti di trattamento dei rifiuti rintracciabili dalla fase di conferimento allo

stoccaggio del prodotto finito. Il numero minimo di lotti annuali è proporzionale ai

quantitativi di rifiuti trattati; il riferimento normativo principale è il “regolamento fertilizzanti”

(Reg. (UE) 2019/1009), che stabilisce (allegato IV, parte II, modulo D1) che il numero minimo

di campioni da prelevare annualmente (= numero minimo di lotti) è pari a:

Input annuale

(tonnellate)

Campioni/anno

≤ 3 000 1

3 001 — 10 000 2

10 001 — 20 000 3

20 001 — 40 000 4

40 001 — 60 000 5

60 001 — 80 000 6

80 001 — 100 000 7

100 001 — 120 000 8

120 001 — 140 000 9

140 001 — 160 000 10

160 001 — 180 000 11

> 180 000 12

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6. Precauzioni per la sicurezza degli operatori

In accordo al d.lgs. 81/2008 sulla sicurezza, nelle varie fasi operative e nelle relative istruzioni

operative devono essere individuati gli specifici DPI e le corrette procedure per evitare

infortuni e/o incidenti agli operatori. Per questo capitolo si può fare riferimento alle

specifiche istruzioni operative e al documento di valutazione del rischio chimico.

7. Stoccaggio

Nella planimetria dell’impianto devono essere specificati gli stoccaggi dei rifiuti e degli

EOW; deve essere indicata, preferibilmente, anche un’area di “quarantena” per lo

stoccaggio di rifiuti in ingresso su cui sono in corso accertamenti analitici, nonché un’area

in uscita per il prodotto finito in attesa di qualificazione. In caso l’Autorità Competente

permetta un utilizzo a “rotazione” delle aree, ogni stoccaggio dovrà essere chiaramente

identificato con apposita cartellonistica e fisicamente distinto.

Nel caso un lotto di prodotto necessiti di rilavorazione all’interno dello stesso impianto, il

Gestore dovrà procedere a identificare tale lotto come “da rilavorare”, in modo da

garantire sempre una distinzione fisica con i lotti di EOW.

8. Piano per la gestione degli odori

La movimentazione dei rifiuti, la fase di carico e scarico ed i processi devono essere

ottimizzati per minimizzare l’impatto olfattivo. Ogni Gestore dovrà fornire una valutazione

dell’impatto olfattivo del proprio impianto ed una dettagliata strategia di contenimento

degli odori, procedura che dovrà essere periodicamente rivista.

9. EOW (End Of Waste)

Le caratteristiche degli ammendanti e del compost sono definite per le varie categorie dal

d.lgs. 75/2010.

Nelle more della revisione del decreto, necessario al recepimento del nuovo Regolamento

europeo sui fertilizzanti, si ricorda che – a partire da luglio 2022 - devono essere rispettati

anche i seguenti requisiti:

- % di IPA [1] < 6 mg/kg di materia secca;

- Per la stabilità biologica almeno uno dei due seguenti requisiti:

(a) tasso di assorbimento dell’ossigeno:

— definizione: indicatore del grado di decomposizione della materia organica

biodegradabile durante un periodo di tempo determinato. Il metodo non è

adatto per materiale contenente oltre il 20 % di particelle di dimensioni > 10 mm;

— criterio: un massimo di 25 mmol O2/kg di materia organica/h; oppure

b) fattore di autoriscaldamento:

— definizione: temperatura massima raggiunta da un compost in condizioni

normalizzate, che costituisce un indicatore dello stato della sua attività biologica

aerobica;

[1] Somma di naftalene, acenaftilene, acenaftene, fluorene, fenantrene, antracene,

fluorantene, pirene, benzo[a]antracene, crisene, benzo[b]fluorantene,

benzo[k]fluorantene, benzo[a]pirene, indeno[1,2,3-cd]pirene, dibenzo[a,h]antracene e

benzo[ghi]perilene

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— criterio: minimo Rottegrad III.

La stabilità biologica è valutata con una frequenza di analisi almeno:

- semestrale per impianti di capacità ≤20.000 t/a;

- quadrimestrale per impianti di capacità superiore a 20.000 t/a e ≤50.000 t/a;

- trimestrale per impianti di capacità superiore a 50.000 t/a.

Il compost è escluso dalla registrazione REACH, in quanto incluso nella voce 12 dell’allegato

V del REACH. L’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 contiene un elenco di

sostanze che sono esentate dall’obbligo di registrazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo

7, lettera b), del suddetto regolamento.

Il compost – in quanto prodotto – deve essere dotato di scheda tecnica o di scheda di

sicurezza nel caso, sicuramente non comune né frequente, sia necessaria*.

Per quanto concerne l’identificazione del lotto del prodotto ogni impianto provvederà a

definirlo in base alla sua produzione.

Si ricorda che sulla scheda tecnica deve essere indicata la data di scadenza relativa al

singolo lotto; nel caso l’impianto provveda anche all’insacchettamento la data di

scadenza deve essere riportata sul singolo sacco. deve essere individuata e dichiarata

nella sceda tecnica lotto del prodotto.

I campioni di compost devono essere conservati per un periodo non superiore alla data di

scadenza del lotto.

* verifica dell’applicabilità degli adempimenti, previsti dai Regolamento REACH e CLP

(Regolamento 1272/2008/CE in particolare devono essere valutati i POP’S (che però dovrebbero

essere già esclusi nella fase di accettazione rifiuti vedi ceneri biomasse) e la percentuale di acidi

umici.

10. Archiviazione dei dati La documentazione relativa ai rifiuti deve essere archiviata e disponibile per le verifiche

degli Enti di controllo. Deve essere bene identificato dove fisicamente vengono archiviati i

documenti, le responsabilità delle persone coinvolte nella gestione degli stessi. Anche per i

carichi respinti le motivazioni e il destino finale previsto per il rifiuto respinto. La

Comunicazione alla Provincia competente deve essere fatta per il carico respinto di rifiuti.

Tutta la documentazione archiviata deve essere conservata per 5 anni.

11. Sistemi informatici Per la gestione dei quantitativi dei rifiuti, degli stoccaggi, della verifica - in ogni momento -

del rispetto dei limiti previsti dall’atto autorizzativo, si consiglia l’utilizzo di software dedicati.

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PROTOCOLLO DI ACCETTAZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI

IN IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI SOLVENTI

XXXX2019

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Sommario 1.Premessa ........................................................................................................................................................ 3

2.Riferimenti normativi ..................................................................................................................................... 3

3.Definizioni ed acronimi ................................................................................................................................... 4

4.Riferimenti alle BREF 2018 “Waste Treatment” ............................................................................................. 4

5. Riferimenti alle BAT della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147/UE e alla Direttiva 2010/75/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio ................................................................................................................. 5

6.Criteri di accettazione e di respingimento dei carichi di rifiuto ..................................................................... 7

6.1 VERIFICHE ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI .................................................................................................... 7

6.1.1 LIVELLO 1 - Qualifica e controllo dei fornitori .................................................................................. 7

6.1.2 LIVELLO 2 - Caratterizzazione di base ed omologa ........................................................................... 8

6.1.3 LIVELLO 3 – Controlli amministrativi .............................................................................................. 11

6.1.4 LIVELLO 4 – Verifica allo scarico ..................................................................................................... 11

6.1.5 LIVELLO 5 - Verifica di conformità .................................................................................................. 11

6.2 MODALITÀ DI RESPINGIMENTO RIFIUTI ................................................................................................ 11

7. Precauzioni per la sicurezza degli operatori ................................................................................................ 12

8. Stoccaggio .................................................................................................................................................... 12

8.1 Compatibilità contenuto/contenitori .................................................................................................... 12

8.2 Compatibilità chimica per miscelazioni ................................................................................................. 12

9. Microraccolta ............................................................................................................................................... 12

10. Piano per la gestione degli odori e la prevenzione delle molestie olfattive ............................................. 12

11. EOW (End Of Waste) ................................................................................................................................. 12

11.1 Definizione delle specifiche dei singoli EOW per gli usi identificati .................................................... 13

11.2. Posizione ai sensi degli adempimenti REACH e CLP ........................................................................... 13

11.3 Dimostrazione dei requisiti art. 184-ter D.lgs. 152/2006 .................................................................... 13

12. Campionamento ed analisi ........................................................................................................................ 13

13. Archiviazione dei dati ................................................................................................................................ 14

14. Sistemi informatici ..................................................................................................................................... 14

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1.Premessa

Obiettivo del protocollo, è di uniformare le procedure e i controlli per l’accettazione dei

rifiuti e la conseguente gestione negli impianti di trattamento1 di oli esausti e solventi esausti

allo scopo di:

• prevenire i superamenti dei limiti alle emissioni;

• prevenire molestie olfattive;

• prevenire possibili incidenti per la presenza di sostanze pericolose non previste;

• garantire la tracciabilità dei rifiuti conferiti;

• garantire la tracciabilità e la gestione della documentazione relativa ai rifiuti

accettati;

• definire la gestione dei carichi respinti;

• definire le procedure di omologa;

• garantire l’ottemperanza di eventuali prescrizioni negli atti autorizzati;

• definire la gestione di particolari codici EER;

• definire le modalità di campionamento ed analisi, ove applicabili, per tipologie di

rifiuti e produttore di rifiuto;

• definire i codici EER per cui non è opportuno eseguire campionamento ed analisi, e

le loro modalità di gestione

Ogni impianto redigerà un proprio protocollo e integrerà le procedure già esistenti secondo

i contenuti indicati nel seguito, garantendo in ogni modo la presenza delle informazioni

minime. Il manuale protocollo di gestione di accettazione e gestione dei rifiuti, dovrà essere

tenuto a disposizione presso l’impianto. La valutazione delle procedure di accettazione

sarà effettuata da ARPA durante i sopralluoghi ispettivi, seguendo la check-list, prevista e

riportata in allegato, elaborando un giudizio di conformità o di non conformità.

2.Riferimenti normativi

Autorizzazione rilasciata dalla Provincia/Regione

D.lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale

D.M. 392/96 Regolamento recante norme tecniche relative all’eliminazione degli oli usati.

D.lgs. 81/2008 Tutela della salute negli ambienti di lavoro

Decisione 955/2014/UE che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi

della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Regolamento 1357/2014/UE che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

Regolamento 1342/2014/UE recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento

europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati

IV e V

1 all’articolo 3, punto 14, della direttiva 2008/98/CE: «trattamento» operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento, confermato anche nell’aggiornamento con la direttiva 851/2018/UE

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Pag. 4 a 14

REGOLAMENTO (UE) 2017/997 DEL CONSIGLIO che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14

«Ecotossico»

BREF WASTE TREATMENT 2018

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147/UE, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche

disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento

europeo e del Consiglio

UNI 10802 e norme collegate per il campionamento ed analisi dei rifiuti

Regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio approvato il 18 dicembre

2006, denominato regolamento "REACH" (dall'acronimo "Registration, Evaluation, Authorisation of

Chemicals")

Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging), ufficialmente regolamento (CE) n.

1272/2008

Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo agli inquinanti

organici persistenti

Eventuali altra normativa o Guida Tecnica utilizzata in impianto

3.Definizioni ed acronimi

Recupero: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere

un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere

una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto

o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un

elenco non esaustivo di operazioni di recupero (art.183 t) D.lgs 152/2006);

Riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti

sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti (art.183 r) D.lgs

152/2006);

Rigenerazione: trattamenti e processi progettati principalmente affinché i materiali

sottoposti a trattamento siano nuovamente utilizzabili per un impiego analogo;

BREF: BAT Reference document

BAT: Best Availabile Tecniques

TUA: Testo Unico Ambientale (D.lgs 152/2006)

A.I.A.: Autorizzazione Integrata Ambientale dell’art. 29-sexies e del D.Lgs. 152/2006, come

modificato dal D.lgs. 46/2014 di recepimento della direttiva 2010/75/UE

EOW: End OF Waste

4.Riferimenti al BREF 2018 “Waste Treatment”

2.3.2.1 Waste pre-acceptance

2.3.2.2 Waste composition characterisation

2.3.2.3 Waste acceptance

2.3.2.4 Waste sampling

2.3.2.5 Waste tracking system and waste inventory

2.3.2.8 Waste compatibility assessment

2.3.5.2 Prevention or reduction of odour emissions from waste treatment

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5. Riferimenti alle BAT della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147/UE e alla

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

BAT 1. Sistema di gestione ambientale

BAT 2. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva dell'impianto, la BAT

consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito.

a) predisporre e attuare procedure di preaccettazione e caratterizzazione dei rifiuti

b) predisporre e attuare procedure di accettazione dei rifiuti

c) predisporre e attuare un sistema di tracciabilità e un inventario dei rifiuti

d) istituire e attuare un sistema di gestione della qualità del prodotto in uscita

e) garantire la segregazione dei rifiuti

f) garantire la compatibilità dei rifiuti prima del dosaggio o della miscelatura

g) cernita dei rifiuti solidi in ingresso

BAT 4. Al fine di ridurre il rischio ambientale associato al deposito dei rifiuti, la BAT consiste

nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito:

a) Ubicazione ottimale del deposito

b) Adeguatezza della capacità del deposito

c) Funzionamento sicuro del deposito

d) Spazio separato per il deposito e la movimentazione di rifiuti pericolosi imballati

BAT 5. Al fine di ridurre il rischio ambientale associato alla movimentazione e al trasferimento

dei rifiuti, la BAT consiste nell'elaborare e attuare procedure per la movimentazione e il

trasferimento

BAT 10. La BAT consiste nel monitorare periodicamente le emissioni di odori

BAT 12. Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste

nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione

ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa tutti gli elementi

riportati di seguito:

— un protocollo contenente azioni e scadenze,

— un protocollo per il monitoraggio degli odori come stabilito nella BAT 10,

— un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in presenza

di rimostranze,

— un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a:

· identificarne la o le fonti; caratterizzare i contributi delle fonti;

· attuare misure di prevenzione e/o riduzione.

BAT 13. Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste

nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito:

a) Ridurre al minimo i tempi di permanenza

b) Uso di trattamento chimico

c) Ottimizzare il trattamento aerobico

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BAT 14. Al fine di prevenire le emissioni diffuse in atmosfera - in particolare di polveri,

composti organici e odori - o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare

una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito:

a) Ridurre al minimo il numero di potenziali fonti di emissioni diffuse

b) Selezione e impiego di apparecchiature ad alta integrità

c) Prevenzione della corrosione

d) Contenimento, raccolta e trattamento delle emissioni diffuse

e) Bagnatura

f) Manutenzione

g) Pulizia delle aree di deposito e trattamento dei rifiuti

h) Programma di rilevazione e riparazione delle perdite (LDAR, Leak Detection And Repair)

Quanto più è alto il rischio posto dai rifiuti in termini di emissioni diffuse nell'aria, tanto più è

rilevante la BAT 14d.

BAT 19. Al fine di ottimizzare il consumo di acqua, ridurre il volume di acque reflue prodotte

e prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT

consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito:

a) Gestione dell'acqua

b) Ricircolo dell'acqua

c) Superficie impermeabile

d) Tecniche per ridurre la probabilità e l'impatto di tracimazioni e malfunzionamenti di

vasche e serbatoi

e) Copertura delle zone di deposito e di trattamento dei rifiuti

f) La segregazione dei flussi di acque

g) Adeguate infrastrutture di drenaggio

h) Disposizioni in merito alla progettazione e manutenzione per consentire il rilevamento e

la riparazione delle perdite

i) Adeguata capacità di deposito temporaneo

BAT 24. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nel riutilizzare al

massimo gli imballaggi, nell'ambito del piano di gestione dei residui

BAT 42. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel

monitorare i rifiuti in ingresso nell'ambito delle procedure di pre- accettazione e

accettazione (cfr. BAT 2)

BAT 43. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nell'utilizzare una o

entrambe le tecniche indicate di seguito.

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BAT 44. Per ridurre le emissioni di composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste

nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di

seguito

BAT 47. Per ridurre le emissioni di composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste

nell'applicare la BAT 14d e utilizzare una combinazione delle tecniche indicate di seguito:

a) Ricircolo dei gas di processo in una caldaia a vapore

b) Adsorbimento

c) Ossidazione termica

d) Condensazione o condensazione criogenica

e) Lavaggio a umido (wet scrubbing)

Riferimenti allegato I della direttiva 2010/75/UE:

punto 5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al

giorno, che comportano il ricorso a una o più delle seguenti attività:

e) rigenerazione / recupero solventi

6.Criteri di accettazione e di respingimento dei carichi di rifiuto

Si riportano di seguito per ogni codice EER di rifiuti speciali le modalità di accettazione/

respingimento dei rifiuti. I criteri di accettazione per i rifiuti autorizzati al conferimento

devono, innanzitutto, rispettare le prescrizioni previste dall’atto autorizzativo. È necessario

prevedere le modalità di respingimento di un carico non conforme di rifiuto, sia a seguito

di una verifica di accettazione sia a seguito di problematiche impiantistiche dell’impianto

ricevente.

6.1 VERIFICHE ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI

Nelle attività di verifica per l’accettazione dei rifiuti si distinguono cinque diversi livelli di

controllo:

•I controlli dei Livelli da 1 a 2 sono controlli esterni all’impianto e sono effettuati presso i

produttori e/o su documentazione e campione preliminare fornito dal produttore del rifiuto.

•I controlli dei Livelli da 3 a 5 sono controlli interni all’impianto perché effettuati sui rifiuti in

fase di conferimento.

6.1.1 LIVELLO 1 - Qualifica e controllo dei fornitori

Le procedure del conferimento dal produttore all’impianto possono seguire delle prassi

descritte ed eseguite secondo i manuali del Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Salute

e Sicurezza sul Lavoro Secondo le Norme UNI EN ISO 9001:2008, 14001:2004 e OHSAS

18001:2007. L’impianto deve valutare la filiera di provenienza del rifiuto, per definire le

modalità di verifica idonee del produttore del rifiuto. La conoscenza dei processi in cui è

stato utilizzato il solvente esausto e l’identificazione corretta del codice EER è indispensabile

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per definire i parametri pertinenti delle fasi successive e per capire se la caratterizzazione e

la classificazione del rifiuto da parte del produttore è stata adeguata. Risulta inoltre

necessario distinguere le diverse filiere di provenienza, per monitorare al meglio la qualità

del fornitore e la qualità del rifiuto in ingresso.

6.1.2 LIVELLO 2 - Caratterizzazione di base ed omologa

Consiste nell’identificazione di tutte le caratteristiche del rifiuto (tipo ed origine,

composizione, consistenza ed altre proprietà che possono eventualmente includere anche

informazioni sulle specifiche modalità di gestione da attuare).

I solventi di scarto possono essere generati nei seguenti settori e prodotti industriali (l’elenco

di seguito riportato è di carattere indicativo e non esaustivo):

▪ vernici, rivestimenti e svernicianti;

▪ inchiostri;

▪ industrie chimiche e farmaceutiche;

▪ produzione cinematografica;

▪ produzione di fibre sintetiche;

▪ soluzioni di gomma, plastica e resina;

▪ solventi per sgrassaggio;

▪ solventi per lavaggio a secco;

▪ per prodotti agricoli;

▪ bombolette spray e distributori;

▪ cosmetici;

▪ industria alimentare.

Si riporta la Tabella 5.40, riportata a pag. 526 del BREF 2018 Waste Treatment, che mostra i

tipici solventi di scarto rigenerati:

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Nella caratterizzazione di base, ove necessario, è applicato un protocollo analitico

finalizzato all’accertamento delle caratteristiche di pericolo del rifiuto, nonché

all’acquisizione dei dati necessari al recupero energetico del rifiuto stesso. La

caratterizzazione di livello 2 porta ad identificare le “caratteristiche chiave” di ogni partita

di rifiuto, che saranno quindi oggetto delle successive verifiche operative presso l’impianto.

La caratterizzazione di base e la classificazione del rifiuto devono essere effettuate a cura

del produttore, e devono essere rese disponibili prima dell’inizio dei conferimenti o

comunque ogni qualvolta il processo produttivo, che ha generato il rifiuto, subisca delle

variazioni significative e comunque dopo un periodo non superiore ad un anno. Tale

periodo può essere ridotto a sei mesi per i codici a specchio, a discrezione dell’Autorità

Competente, a seconda di eventuali criticità emerse negli anni.

Considerazioni generali

La caratterizzazione di base ha i seguenti scopi:

• fornire le informazioni fondamentali in merito ai rifiuti (tipo e origine, composizione,

consistenza e altre caratteristiche), tali da poter verificare l’idoneità al conferimento

all’impianto;

• fornire informazione del codice EER attribuito al rifiuto e della relativa denominazione

(secondo l'elenco europeo dei rifiuti);

• verificare che i rifiuti non siano classificabili quali “rifiuti pericolosi” ai sensi del

D.Lgs.n.152/2006 (allegato D alla Parte Quarta);

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• permettere di individuare, per i rifiuti con codice a specchio, gli analiti ritenuti critici per la

verifica di non pericolosità.

In particolare, in fase di caratterizzazione di base ed omologa dei rifiuti valgono i seguenti

principi:

A. nel caso di rifiuti codificati con "voce a specchio" dovrà essere fornita la certificazione di

non pericolosità del rifiuto, presentando il certificato di analisi ove si attesti e si dichiari

esplicitamente che si tratta di “rifiuto non pericoloso” o documentazione attestante la

non pericolosità qualora non sia possibile tecnicamente effettuare un campionamento

rappresentativo.

B. nel caso di rifiuti codificati con codice EER “non pericoloso assoluto” è opportuno, ove

tecnicamente possibile, fornire un’analisi chimica condotta al fine di verificare la

concentrazione di alcuni parametri significativi e/o indicatori delle proprietà

“combustibili” del rifiuto.

C. Nel caso di rifiuti con codice pericolosi assoluto si ricorda che devono essere attribuite

sempre le caratteristiche di pericolo HP pertinenti ai sensi del Regolamento 1357/2014/UE

e del Regolamento 997/2017/UE.

Le analisi chimiche, ove richieste, devono essere effettuate e certificate da laboratori

accreditati/certificati che devono possedere una comprovata esperienza nel settore ed

un efficace sistema di controllo della qualità.

Per effettuare una più completa caratterizzazione del rifiuto, il Gestore dell’impianto, dopo

la ricezione dell’omologa, può richiedere al produttore/detentore l’effettuazione di uno o

più “carichi di prova”. L’analisi di caratterizzazione del rifiuto di livello 2 è composta da due

parti significative: analisi o valutazione merceologica ed analisi chimica di classificazione.

La caratterizzazione deve anche indicare se il rifiuto può rientrare in una delle categorie

Seveso2, e se, tenendo conto delle attività/processo che lo ha prodotto, sia possibile

escludere la presenza di POPs3 (Persistent Organic Pollutants). I limiti da verificare per POPs

potenzialmente presenti sono quelli della tabella IV del Regolamento (UE) 1021/201. Se tali

limiti non sono rispettati non è ammesso il recupero del rifiuto come EOW, ma solo lo

smaltimento e il recupero nelle modalità previste dal regolamento ai sensi dell’art. 7

paragrafo 2 (Allegato V).

6.1.2.1 Valutazione merceologica

Si richiama la definizione di riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o

componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano

stati concepiti (art.183 r) D.lgs. 152/2006).

È indispensabile aver chiara la tipologia merceologica del solvente e il processo da cui

proviene per potere procedere a identificare il riutilizzo specifico e conseguentemente il

trattamento necessario per ottenere le caratteristiche merceologiche e chimico-fisiche

indispensabili per l’effettivo riutilizzo.

6.1.2.2 Analisi chimica

In fase di omologa del rifiuto, il produttore/detentore dovrà fornire un certificato analitico

conforme alla caratterizzazione del rifiuto ai sensi del D.lgs. 152/2006 con frequenza ogni 12

mesi e/o la scheda dati di sicurezza. In relazione ai rifiuti codificati con "voce a specchio”

2 D.lgs 105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al con-trollo del pericolo di incidenti

rilevanti connessi con sostanze pericolose”, coordinato con le modifiche introdotte dai seguenti

decreti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), come previsto

dall’art. 32 (Direttiva Seveso III) 3 Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo agli inquinanti

organici persistenti (in vigore dal 15/07/2019 e sostituisce il precedente Regolamento 850/2004/CE)

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(l'esclusione dall'analisi di uno o più parametri deve essere motivata), il certificato di analisi è

presentato a cura del produttore/detentore del rifiuto.

L’impianto verificherà che il rifiuto potrà essere stoccato e/o trattato mediante l’esecuzione

di un’analisi eseguita dal proprio laboratorio interno su un campione preliminare fornito dal

produttore.

Considerazioni generali

Ogni impianto, valutata la propria filiera classificherà il rifiuto in ingresso e determinerà la

corretta omologa per i propri processi e per l’EOW che vuole ottenere per l’uso specifico.

Ogni solvente recuperato sarà identificato da n° CAS e/o EC ; per gli adempimenti Reach

dovrà essere verificata la “sameness” con il solvente “vergine” e dovranno inoltre essere

rispettati gli obblighi in materia di etichettatura (CLP

6.1.3 LIVELLO 3 – Controlli amministrativi

Per ciascun automezzo in ingresso all’impianto di trattamento si procede, presso la stazione

di ricevimento, al controllo documentale e alla verifica del peso del carico con ritiro della

documentazione richiesta come di seguito meglio esplicitato:

1. verificare che il rifiuto in ingresso sia individuato da un codice EER rientrante tra quelli

per cui l’impianto rigenerazione/recupero è autorizzato. In caso contrario se ne

impedisce l’accesso all’impianto;

2. verificare il formulario di identificazione dei rifiuti pervenuto in numero di tre copie

con particolare riferimento alla provenienza, alla tipologia (codice EER), allo stato

fisico e le classi di pericolosità del rifiuto eventualmente indicate;

3. accertare il peso dei rifiuti conferiti;

4. registrare sul registro di carico e scarico rifiuti

5. rendere al trasportatore la quarta copia del formulario.

6.1.4 LIVELLO 4 – Verifica allo scarico

Consiste nell’esecuzione di analisi chimiche speditive per accertare i parametri tipici del

rifiuto in ingresso. Occorre controllare la coerenza tra quanto scritto sul formulario e quanto

riscontrabile da un esame visivo e/o analisi interne del rifiuto.

Le informazioni per l’identificazione del carico (Produttore, Trasportatore, codice EER e

targa automezzo) e la check-list di verifica ed eventuali note, devono essere registrate per

garantire la tracciabilità del processo di verifica effettuato.

6.1.5 LIVELLO 5 - Verifica di conformità

Consiste nell’esecuzione di analisi (chimiche) per accertare che il rifiuto sia conforme alla

sua caratterizzazione effettuata in fase di omologa. I campionamenti verranno

normalmente condotti sui rifiuti conferiti in impianto. Il Gestore può – se previsto nel

contratto - incaricare un laboratorio esterno accreditato/certificato di eseguire

campionamenti presso il sito del produttore e le relative analisi. A discrezione dell’impianto,

i campionamenti analitici possono essere intensificati sulla base delle evidenze che

dovessero eventualmente emergere dai controlli.

6.2 Modalità di respingimento rifiuti

Deve essere redatta apposita procedura per il respingimento di carichi di rifiuti in ingresso

e nel protocollo di accettazione e di gestioni di rifiuti dell’impianto deve essere specificato

il riferimento ad essa per questo capitolo. La procedura sarà concordata con l’Autorità

Competente durante il rilascio dell’Atto Autorizzativo o suo rinnovo.

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7. Precauzioni per la sicurezza degli operatori

In accordo ai disposti del D.lgs. 81/2008 sulla sicurezza, nelle varie fasi operative e nelle

relative istruzioni operative devono essere specificati i DPI e le corrette procedure per

evitare infortuni e/o incidenti agli operatori. Per questo capitolo si può fare riferimento alle

specifiche istruzioni operative e al documento di valutazione del rischio chimico.

8. Stoccaggio

Nella planimetria dell’impianto devono essere specificati gli stoccaggi dei rifiuti. Gli

stoccaggi devono tenere conto degli aspetti dei punti 9.1 e 9.2.

8.1 Compatibilità contenuto/contenitori

Ogni serbatoio e/o contenitore deve essere adeguato alle sostanze che può contenere

nel rispetto di ogni specifica normativa applicabile.

8.2 Compatibilità chimica per miscelazioni

Se sono autorizzate delle miscelazioni devono essere specificate le modalità di verifica della

compatibilità chimica, che non si deve basarsi solo sulle caratteristiche di pericolo HP o sulla

classificazione CLP e nemmeno solo sulle Schede Dati di Sicurezza. Oltre alle prove di

miscelazione controllate in laboratorio, un utile riferimento è il seguente sito (sito

governativo USA):

https://cameochemicals.noaa.gov/search/simple

9. Microraccolta

La microraccolta è solitamente gestita dalle piattaforme comunali o, comunque, tramite

intermediari; sono identificati solitamente con un solo codice CER, pur essendo

merceologicamente di tipologie diverse.

All’accettazione rifiuti viene effettuata una suddivisione tramite lettura delle etichette fra le

diverse tipologie (es. vernici all’acqua, vernici a solvente) e successivamente le analisi utili

alla successiva gestione del rifiuto.

10. Piano per la gestione degli odori e la prevenzione delle molestie olfattive

La movimentazione dei rifiuti, la fase di carico e scarico e i processi devono essere ottimizzati

per minimizzare l’impatto olfattivo. In questo capitolo devono essere specificate le modalità

di gestione di questa problematica.

Si rimanda per approfondimenti sulla tematica alla DGR 3018/12 15 febbraio 2012 - n.

IX/3018 “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in

atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”.

11. EOW (End Of Waste)

Alla fine del processo di trattamento si ottiene un End Of Waste. In questo capitolo è

necessario specificare i singoli EER utilizzati e i CAS Nr e EC Nr a cui si vuole assimilare il

prodotto finale. Essendo un prodotto rientra a tutti gli effetti per l’immissione sul mercato

agli adempimenti REACH e CLP: occorre verificare se è necessaria la registrazione o sulla

base dell’articolo 2 paragrafo 7 comma d) sussistono le condizioni per essere esente dalla

registrazione. In secondo luogo, è necessario verificare la classificazione CLP e tutti gli

adempimenti applicabili per i due regolamenti menzionati. In questo documento è

sufficiente fare riferimento al dossier che è stato preparato per dare dimostrazione della

corretta verifica degli adempimenti possibili, dossier che deve essere allegato alla

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documentazione presentata all’Autorità Competente per l’ottenimento dell’AIA o suo

riesame.

11.1 Definizione delle specifiche dei singoli EOW per gli usi identificati

In questo capitolo occorre specificare le caratteristiche chimico-fisiche e la composizione

prevista per il singolo EOW. Risulta necessario indicare eventuali normative specifiche, per

gli usi identificati.

11.2. Posizione ai sensi degli adempimenti REACH e CLP

Per ogni EOW bisogna riassumere in maniera sintetica gli adempimenti e le esclusioni

facendo riferimento al dossier specifico preparato.

11.3 Dimostrazione dei requisiti art. 184-ter D.lgs. 152/2006

Per ogni EOW occorre riassumere le informazioni per la dimostrazione dei requisiti

dell’art.184-ter del D.lgs. 152/2006, in maniera sintetica facendo riferimento al dossier

specifico preparato.

12. Campionamento ed analisi

I riferimenti per il campionamento dei rifiuti applicabili, anche nel caso di rifiuti decadenti

dell’impianto sono le seguenti:

•Norme collegate alla UNI 10802:2013:

a) UNI/TR 11682:2017

b) EN 14899 Framework for the preparation and application of a sampling plan; (UNI EN

14899:2006)

c) CEN/TR 15310-1:2006 Guidance on selection and application of criteria for sampling

under various conditions; (UNI CEN/TR 15310-1:2013)

d) CEN/TR 15310-2:2006 Guidance on sampling techniques;

e) CEN/TR 15310-3:2006 Guidance on procedures for sub-sampling in the field;

f) CEN/TR 15310-4:2006 Guidance on procedures for sample packaging, storage,

preservation, transport and delivery;

g) CEN/TR 15310-5:2006 Guidance on the process of defining the sampling plan

Per ogni produttore e codice EER è necessario definire un piano di campionamento che

deve essere disponibile e aggiornato quando necessario. Il piano di campionamento può

essere identico per EER gruppo omogeneo e/o tipologie. Deve essere definito un elenco

dei produttori e codici EER per i quali non è previsto il campionamento e l’analisi con

indicati i motivi dell’esclusione.

Il piano di campionamento deve definire:

•campione singolo e/o composito

•numero incrementi

•quantità del campione primario da consegnare al laboratorio

•scala di campionamento

•Livello di affidabilità richiesta

•Parametri scelti per l’analisi

•Metodi analitici con LOQ/LOD

•Strategia di campionamento

•Metodologia di campionamento

•Contenitori da utilizzare a seconda dei parametri

•Condizioni di conservazione e trasporto

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•Tempi entro cui effettuare le analisi

•Durata della conservazione dei campioni

•DPI da utilizzare dai campionatori

•Catena della custodia dei campioni

•Verbali di campionamento

•Modalità di archiviazione dei risultati per valutazioni successive

•Responsabilità nelle varie fasi

Nel caso si utilizzo l’approccio della UNI 10802:2013 devono essere definiti per i rifiuti

sottoposti a rigenerazione solventi quali siano i parametri pertinenti per la verifica di

conformità. I campionamenti possono essere svolti da personale dell’impianto

appositamente formato o da laboratorio esterno convenzionato dotato di personale

qualificato, utilizzando attrezzature e procedure di sicurezza adeguate al rifiuto da

campionare. L’impianto si potrà avvalere per l’effettuazione delle analisi chimiche di

classificazione (e di eventuali analisi merceologiche) di accreditati laboratori indipendenti,

con comprovata esperienza ed un efficace sistema di controllo della qualità.

13. Archiviazione dei dati

La documentazione relativa ai rifiuti deve essere archiviata e resa disponibile per le verifiche

degli Enti di controllo. Deve essere bene identificato dove fisicamente vengono archiviati

i documenti nonché le responsabilità delle persone coinvolte nella gestione degli stessi. Per

i carichi respinti devono essere indicate le motivazioni e il destino finale previsto per il carico;

del respingimento deve essere informata la Provincia competente. Tutta la

documentazione archiviata deve essere mantenuta per 5 anni.

14. Sistemi informatici

Per la gestione si possono utilizzare software dedicati.

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PROTOCOLLO DI ACCETTAZIONE E

GESTIONE DEI FLUSSI DI RIFIUTI LIQUIDI

INDUSTRIALI IN UN IMPIANTO DI

TRATTAMENTO CHIMICO-FISICO e/o

BIOLOGICO

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Sommario

1.Finalità e campo di applicazione .................................................................................................................... 3

2.Riferimenti normativi ..................................................................................................................................... 3

3.Definizioni ed acronimi ................................................................................................................................... 4

4.Procedure di preaccettazione e caratterizzazione dei rifiuti ......................................................................... 4

4.1 Campionamento e analisi ........................................................................................................................ 6

5.Procedure di accettazione dei rifiuti .............................................................................................................. 7

5.1 Controlli documentali .............................................................................................................................. 7

5.2 Controlli chimico/fisici ............................................................................................................................. 8

6.Sistema di tracciabilità e inventario dei rifiuti dopo accettazione ................................................................. 8

7.Elenco allegati ................................................................................................................................................. 9

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1.Finalità e campo di applicazione

Obiettivo del Protocollo è uniformare le procedure e i controlli per l’accettazione dei rifiuti

e la conseguente gestione dei flussi di rifiuti industriali negli impianti di trattamento allo

scopo di soddisfare la BAT 2 (rif.to Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 del 10.08.2018)

che prevede, nei primi tre punti, di:

a. Predisporre e attuare procedure di preaccettazione e caratterizzazione dei rifiuti

b. Predisporre e attuare procedure di accettazione dei rifiuti

c. Predisporre e attuare un sistema di tracciabilità e un inventario dei rifiuti.

Ogni impianto redigerà un proprio manuale/integrerà le procedure già esistenti secondo i

contenuti indicati nel seguito, garantendo in ogni modo la presenza delle informazioni

ritenute minime in funzione delle specifiche modalità ed esigenze di gestione aziendale. Il

manuale dovrà essere tenuto a disposizione presso l’impianto.

2.Riferimenti normativi

Nel seguito sono indicati i principali punti di riferimento:

• Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dall’ Autorità Competente

(Provincia/Città Metropolitana/Regione)

• D.lgs. 152/2006 Norme in ambito ambientale

• D.lgs. 81/2008 Tutela della salute negli ambienti di lavoro

• Decisione 955/2014/UE che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei

rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

• Regolamento 1357/2014/UE che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

• Regolamento 1342/2014/UE recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del

Parlamento europeo e del Consiglio relativo a inquinanti organici persistenti per

quanto riguarda gli allegati IV/V

• Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti GUCE 124 2018/C 124/01

• BREF Waste Treatment: decisione di esecuzione (UE) 2018/1147/UE, che stabilisce

le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai

sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

• UNI 10802 e norme collegate per il campionamento e analisi dei rifiuti

• Eventuali altra normativa o Guida Tecnica utilizzata in impianto

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3.Definizioni ed acronimi

• BREF: BAT Reference document

• BAT: Best Available Tecniques

• TUA: Testo Unico Ambientale (D.lgs. 152/2006)

• A.I.A.: Autorizzazione Integrata Ambientale dell’art. 29-sexies e del D.lgs. 152/2006,

come modificato dal D.lgs. 46/2014 di recepimento della direttiva 2010/75/UE

• Dossier di identificazione del rifiuto: insieme di documentazione messa a disposizione

dal Produttore atta alla individuazione delle caratteristiche del rifiuto, considerando

anche la finalizzazione per definirne la sua accettabilità per il successivo recupero o

smaltimento

• Omologazione del rifiuto: esame effettuato dall’impianto di destino sul “dossier di

identificazione del rifiuto”, che può comprendere verifiche analitiche, eventuale

visita presso il Produttore e ogni altra attività utile alla identificazione di un flusso di

rifiuti proveniente da un Produttore, rispetto alla sua possibilità e quindi modalità di

trattamento

4.Procedure di preaccettazione e caratterizzazione dei rifiuti

BAT 2 a. Le procedure mirano a garantire l’idoneità tecnica e giuridica delle operazioni di

trattamento di un determinato rifiuto prima del suo arrivo all’impianto. Comprendono

procedure per la raccolta di informazioni sui rifiuti in ingresso, tra cui il campionamento e la

caratterizzazione se necessari per ottenere una conoscenza sufficiente della loro

composizione. Le procedure di preaccettazione dei rifiuti sono basate sul rischio tenendo

conto, ad esempio, delle loro caratteristiche di pericolosità, dei rischi posti dai rifiuti in termini

di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto sull’ambiente, nonché delle

informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.

È a cura del Produttore la predisposizione di un “Dossier di Identificazione del Rifiuto” prima

dell’inizio dei conferimenti e il suo aggiornamento ogni qualvolta il processo produttivo che

ha generato il rifiuto subisce delle variazioni significative. Questa caratterizzazione a cura

del Produttore ha i seguenti scopi:

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• fornire le informazioni fondamentali in merito ai rifiuti (tipo e origine, composizione,

stato fisico e altre caratteristiche), tali da poter verificare l’idoneità al conferimento

all’impianto

• fornire informazione del codice EER attribuito al rifiuto e della relativa denominazione

(secondo l'Elenco Europeo dei Rifiuti)

• verificare se i rifiuti siano classificabili quali “rifiuti pericolosi” ai sensi del

D.Lgs.n.152/2006 (allegato D alla Parte Quarta)

• permettere di individuare, per i rifiuti con codice a specchio, i parametri ritenuti

significativi per la verifica di pericolosità

• ove ne ricorra il caso, permettere di capire se il rifiuto ricade nelle categorie L.

105/2015 (aziende a Rischio di Incidente Rilevante) con indicazione di presenza e

quantità di sostanze pericolose ricadenti nelle stesse.

Il “Dossier di Identificazione del Rifiuto” è pertanto l’insieme di documentazione messa a

disposizione dal Produttore atta alla individuazione delle caratteristiche del rifiuto,

finalizzata alla sua classificazione e alla definizione della sua accettabilità per il trattamento

nell’impianto di destino; a tal fine, il Produttore renderà disponibile un campione

rappresentativo del rifiuto.

Tale Dossier potrà contenere la seguente documentazione:

• Scheda di caratterizzazione del rifiuto, (in allegato “B1P”)

• Eventuale allegato alla “Scheda di caratterizzazione del rifiuto”, nel caso il rifiuto

rientri nelle categorie L. 105/2015 - aziende a Rischio di Incidente Rilevante (in

allegato “B1.1P”)

• Schede di sicurezza/tecniche delle materie prime / prodotti utilizzati nel processo

produttivo

• Schede di sicurezza/tecniche dei prodotti ottenuti dal processo produttivo

• Analisi chimico fisica del rifiuto.

Le analisi chimiche, ove richieste, devono essere effettuate e certificate da laboratori

certificati e preferibilmente accreditati, che devono possedere una comprovata

esperienza nel settore.

Il Gestore potrà accettare dal Produttore una “Scheda di caratterizzazione del rifiuto”

semplificata ove ciò non pregiudichi la sua corretta gestione in tutte le fasi successive

all’uscita dallo stabilimento del Produttore.

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L’”Istruttoria Tecnica” effettuata dal Gestore, complementare al Dossier, riporta le

indicazioni operative di gestione del rifiuto in impianto in base all’esito dell’omologazione

(in allegato “C”)

Il Gestore dovrà adattare alla propria realtà aziendale, tecnica e organizzativa, gli schemi-

tipo di Scheda di caratterizzazione e di Istruttoria tecnica del rifiuto, in allegati A e C.

Con lo scopo di effettuare una adeguata e completa omologazione del rifiuto, il Gestore

dell’impianto può richiedere al Produttore/detentore l’effettuazione di uno o più “carichi di

prova”.

L’omologazione effettuata dal Gestore per il trattamento nell’impianto, in funzione della

provenienza e/o tipologia dei cicli produttivi di origine, non è riferita a rifiuti che ricadono

nel campo di applicazione del D. 7/08/2015 “Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi art.

5 del D.lgs. 45/2014.” Qualora dalle notizie fornite dal Produttore nel Dossier di

Identificazione del Rifiuto vi fossero elementi per ipotizzare l’esigenza di un controllo anche

in termini di radioattività emessa, il Gestore dovrà dotarsi di specifica procedura di

sorveglianza radiometrica, oppure escludere il rifiuto dalla omologazione presso l’impianto.

Per la gestione documentale relativa a:

• Dossier di Identificazione del Rifiuto

• Scheda di caratterizzazione del rifiuto

• Istruttoria tecnica,

al fine di poter dare evidenza in ogni momento delle fasi descritte con la BAT, si consiglia

l’utilizzo di software dedicati.

4.1 Campionamento e analisi

Le norme di riferimento per il campionamento a cura del Produttore sono le seguenti:

• Norma 10802:2013 e norme collegate

• Norme collegate alla UNI 10802:2013:

a) UNI/TR 11682:2017

b) EN 14899 Framework for the preparation and application of a sampling plan

(UNI EN 14899:2006)

c) CEN/TR 15310-1:2006 Guidance on selection and application of criteria for

sampling under various conditions (UNI CEN/TR 15310-1:2013)

d) CEN/TR 15310-2:2006 Guidance on sampling techniques

e) CEN/TR 15310-3:2006 Guidance on procedures for sub-sampling in the field

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f) CEN/TR 15310-4:2006 Guidance on procedures for sample packaging, storage,

preservation, transport and delivery

g) CEN/TR 15310-5:2006 Guidance on the process of defining the sampling plan

5.Procedure di accettazione dei rifiuti

BAT 2 b. Le procedure di accettazione sono intese a confermare le caratteristiche dei rifiuti,

quali individuate nella fase di preaccettazione. Queste procedure definiscono gli elementi

da verificare all’arrivo dei rifiuti all’impianto, nonché i criteri per l’accettazione o il rigetto.

Possono includere il campionamento, l’ispezione e l’analisi dei rifiuti. Le procedure di

accettazione sono basate sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle loro caratteristiche

di pericolosità, dei rischi posti dai rifiuti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro

e impatto sull’ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori

dei rifiuti.

I criteri di accettazione per i rifiuti autorizzati al conferimento devono, innanzitutto, rispettare

le prescrizioni previste dall’atto autorizzativo e dalla normativa vigente di tipo:

a) documentale

b) tecnico analitico.

5.1 Controlli documentali

Per ciascun automezzo in ingresso all’impianto si procede alla verifica documentale e

pesatura del carico, presso l’Ufficio pesa/accettazione, con ritiro e controllo della

documentazione richiesta.

In particolare, l’addetto verifica:

• che il carico sia a programma/atteso

• che il formulario sia vidimato e correttamente compilato in tutte le sue parti

• se nel formulario le informazioni contenute sono congruenti fra loro e in linea con

l’omologazione del rifiuto effettuato in precedenza,

• se nel formulario è indicata una causale di smaltimento conforme all’autorizzazione

dell’impianto

• se il mezzo che trasporta il rifiuto è autorizzato per quel rifiuto (identificato da EER).

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5.2 Controlli chimico/fisici

Una volta superata la verifica documentale gli addetti all’impianto procedono con la

verifica chimico/fisica del rifiuto conferito, che è esaminato per accertarne la congruità

con quanto atteso, in particolare:

• verifica della tipologia di confezione, se non sfuso

• verifica visiva dello stato fisico del rifiuto

• verifica della qualità chimico/fisica del rifiuto per i parametri rappresentativi definiti

in fase di omologazione.

Se dalle verifiche citate vi è il sospetto di non conformità del rifiuto rispetto a quanto

indicato nell’omologa, si effettua un approfondimento di tipo informativo con il Produttore

e se necessario di tipo analitico ulteriore rispetto al primo set di parametri ricercati.

Maggior attenzione si porrà ai carichi in ingresso dei rifiuti per cui sia più probabile il

manifestarsi di una non conformità, ad esempio per pregresse non conformità all’omologa

già riscontrate nel passato, e in funzione di:

• provenienza (es. da impianto di stoccaggio)

• tipologia del ciclo produttivo di origine

• altre valutazioni.

Da questa attività si possono presentare 3 casi:

a) il rifiuto è conforme

b) il rifiuto non è conforme ma è comunque trattabile in impianto con una gestione non

standard

c) il rifiuto non è conforme e non è trattabile nell’impianto; in tal caso si provvede al suo

respingimento al Produttore.

Potrebbe risultare non conforme l’intero carico o solo una parte di esso, in tal caso si

provvede al respingimento parziale.

Il respingimento deve essere comunicato all’Ente competente entro e non oltre i due giorni

lavorativi successivi trasmettendo copia del formulario di identificazione, la quantità

respinta e la motivazione.

6.Sistema di tracciabilità e inventario dei rifiuti dopo

accettazione

BAT 2 c. Il sistema di tracciabilità e l'inventario dei rifiuti consentono di individuare

l'ubicazione e la quantità dei rifiuti nell'impianto. Contengono tutte le informazioni acquisite

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nel corso delle procedure di preaccettazione (ad esempio data di arrivo presso l'impianto

e numero di riferimento unico del rifiuto, informazioni sul o sui precedenti detentori, risultati

delle analisi di preaccettazione e accettazione, percorso di trattamento previsto, natura e

quantità dei rifiuti presenti nel sito, compresi tutti i pericoli identificati), accettazione,

deposito, trattamento e/o trasferimento fuori del sito. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si

basa sul rischio tenendo conto, ad esempio, delle loro caratteristiche di pericolosità, dei

rischi posti dai rifiuti in termini di sicurezza dei processi, sicurezza sul lavoro e impatto

sull'ambiente, nonché delle informazioni fornite dal o dai precedenti detentori dei rifiuti.

Il registro di carico/scarico deve essere integrato da tutta la documentazione relativa ai

rifiuti in precedenza menzionata, che deve essere archiviata e disponibile per le verifiche

degli Enti di controllo. Deve essere bene identificato:

• dove fisicamente vengono archiviati i documenti, anche nel caso fossero in formato

digitale

• le responsabilità delle persone coinvolte nella gestione degli stessi.

Anche per i carichi respinti dovranno essere archiviate e disponibili le comunicazioni all’Ente

competente contenenti copia del formulario di identificazione, la quantità respinta e la

motivazione.

Tutta la documentazione archiviata deve essere mantenuta per 5 (cinque) anni.

Per impianti soggetti al d.lgs. 105/2015 (aziende a Rischio di Incidente Rilevante), al fine di

poter dare evidenza in ogni momento del rispetto della normativa in questione e dei limiti

previsti dall’atto autorizzativo, si consiglia l’utilizzo di software dedicati per la gestione dei

quantitativi dei rifiuti e degli stoccaggi.

7.Elenco allegati

• Allegato B1P: Scheda di caratterizzazione del rifiuto, e suo all.to 1

• Allegato B1.1P: All.to 1 alla “Scheda di caratterizzazione del rifiuto”, nel caso rifiuto il

rifiuto rientri nelle categorie d.lgs. 105/2015

• Allegato B2P: Istruttoria tecnica del rifiuto

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PROTOCOLLO DI ACCETTAZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI IN

IMPIANTI DI TRATTAMENTO MECCANICO NEI FRANTUMATORI DI

RIFIUTI METALLICI

XXXX2020

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Sommario 1.Premessa ........................................................................................................................................................ 3

2.Riferimenti normativi ................................................................................................................................... 3

3.Definizioni ed acronimi ................................................................................................................................... 4

4.Riferimenti alle BREF 2018 “Waste Treatment” ............................................................................................. 6

5. Riferimenti alle BAT della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147/UE e alla Direttiva 2010/75/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio ................................................................................................................. 7

6.Criteri di accettazione e di respingimento dei carichi di rifiuto ..................................................................... 9

6.1 VERIFICHE ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI .................................................................................................... 9

6.1.1 Pre accettazione ................................................................................................................................... 9

6.1.2 - Accettazione ................................................................................................................................. 11

6. 1. 3 Gestione del carico non conforme ............................................................................................... 14

7. Precauzioni per la sicurezza degli operatori ................................................................................................ 16

8. Stoccaggio .................................................................................................................................................... 16

9. Piano per la gestione degli odori ................................................................................................................. 16

10. Archiviazione dei dati ................................................................................................................................ 17

11. Sistemi informatici ..................................................................................................................................... 17

12. EOW (End Of Waste) ................................................................................................................................. 17

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1.Premessa

Obiettivo del protocollo, è di uniformare le procedure e i controlli per l’accettazione dei

rifiuti e la conseguente gestione negli impianti di trattamento1 meccanico di rifiuti metallici

allo scopo di:

• prevenire le problematiche di superamenti dei limiti alle emissioni;

• prevenire problematiche di molestie olfattive;

• prevenire possibili incidenti per la presenza di sostanze pericolose non previste;

• garantire la tracciabilità dei rifiuti conferiti;

• garantire la tracciabilità e la gestione della documentazione relativa ai rifiuti

accettati;

• definire la gestione dei carichi respinti;

• definire le procedure di omologa;

• garantire l’ottemperanza di eventuali prescrizioni negli atti autorizzati;

• definire la gestione di particolari codici EER;

• definire le modalità di campionamento ed analisi, ove applicabili, per tipologie di

rifiuti e produttore di rifiuto;

• definire i codici EER per cui non è opportuno eseguire campionamento ed analisi, e

le loro modalità di gestione

Ogni impianto redigerà un proprio protocollo e integrerà le procedure già esistenti secondo

i contenuti indicati nel seguito, garantendo in ogni modo la presenza delle informazioni

minime previste dal presente documento. Il manuale protocollo di gestione di accettazione

e gestione dei rifiuti, dovrà essere tenuto a disposizione presso l’impianto.

In caso l’AIA preveda prescrizioni specifiche, tali prescrizioni dovranno essere riportate nelle

parti pertinenti del documento. La valutazione delle procedure di accettazione sarà

effettuata da ARPA durante i sopralluoghi ispettivi, seguendo la check-list, prevista e

riportata in allegato, elaborando un giudizio di conformità o di non conformità; restano fatti

salvi diversi e/o ulteriori approfondimenti, in fase di controllo, definiti dal gruppo ispettivo in

relazioni a particolari criticità.

2.Riferimenti normativi

Autorizzazione rilasciata dalla Provincia/Regione

D.lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale

D.M. 392/96 Regolamento recante norme tecniche relative all’eliminazione degli oli usati.

D.lgs. 81/2008 Tutela della salute negli ambienti di lavoro

Decisione 955/2014/UE che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti

ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Regolamento 1357/2014/UE che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

1 all’articolo 3, punto 14, della direttiva 2008/98/CE: «trattamento» operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento, confermato anche nell’aggiornamento con la direttiva 851/2018/UE

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REGOLAMENTO PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO UE 2019/1021/UE “Regolamento

relativo agli inquinanti organici persistenti – Rifusione – Abrogazione Regolamento

850/2014/CE”

REGOLAMENTO (UE) 2017/997 DEL CONSIGLIO che modifica l'allegato III della direttiva

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica

di pericolo HP 14 «Ecotossico»

REGOLAMENTO 333/2011/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, recante i criteri che

determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai

sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

REGOLAMENTO 715/2013/UE del 25 luglio 2013 recante i criteri che determinano quando i

rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio.

D.lgs. 209/03 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"

LEGGE 128/2019 ART. 14BIS “Cessazione della qualifica di rifiuto”.

DELIBERA DEL CONSIGLIO SNPA DEL 6 FEBBRAIO 2020 DOC N° 62 “Linee guida per

l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art. 184 ter comma 3 ter del Dlgs

152/2006”

DGR IX/3018 DEL 15 FEBBRAIO 2012 caratterizzazione emissioni odorigene

DELIBERA N° 38/2018 SNPA “Metodologia per la valutazione delle emissioni odorigene”

BREF WASTE TREATMENT 2018

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147/UE, che stabilisce le conclusioni sulle migliori

tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio

UNI 10802 e norme collegate per il campionamento ed analisi dei rifiuti

Regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio approvato il 18

dicembre 2006, denominato regolamento "REACH" (dall'acronimo "Registration, Evaluation,

Authorisation of Chemicals")

Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging), ufficialmente regolamento

(CE) n. 1272/2008

Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo agli inquinanti

organici persistenti

Eventuali altra normativa o Guida Tecnica utilizzata in impianto

3.Definizioni ed acronimi

Termine Definizione

A.I.A.

Autorizzazione Integrata Ambientale dell’art. 29-sexies e del D.Lgs.

152/2006, come modificato dal D.lgs. 46/2014 di recepimento della

direttiva 2010/75/UE

BREF Bat reference document

BAT BAT Available Techniques

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Termine Definizione

Ceneri leggere Particelle provenienti dalla camera di combustione o formate nel

flusso degli effluenti gassosi, trasportate negli effluenti gassosi.

Combustione in torcia

Ossidazione ad alta temperatura per bruciare con una fiamma

libera i composti combustibili degli scarichi gassosi derivanti da

operazioni industriali. La combustione in torcia è utilizzata

principalmente per la combustione di gas infiammabili per motivi di

sicurezza o in condizioni operative straordinarie.

Detentore di rifiuti Detentore di rifiuti quale definito all'articolo 3, punto 6, della direttiva

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Dichiarazione di pulizia

Documento scritto fornito dal produttore/detentore dei rifiuti

certificante la pulizia, rispetto ai criteri di accettazione, dei rifiuti di

imballaggio vuoti (ad esempio fusti, contenitori).

Emissioni convogliate

Emissioni nell'ambiente di sostanze inquinanti attraverso qualsiasi tipo

di condotte, tubi, camini ecc. Comprendono anche le emissioni da

biofiltri aperti.

Emissioni diffuse

Emissioni non convogliate (ad esempio emissioni di polveri, composti

organici, odori) che possono derivare da fonti «areali» (ad esempio

vasche) o «puntuali» (ad esempio flange per tubazioni). Vi sono

ricomprese anche le emissioni da compostaggio in andane

all'aperto.

Emissioni fuggitive Emissioni diffuse provenienti da fonti «puntuali».

EOW End of Waste

Fattori di emissione

Numeri per i quali moltiplicare dati noti, quali dati relativi a

impianti/trattamenti o alla capacità di trattamento, per stimare le

emissioni.

Impianto esistente Impianto che non è un impianto nuovo.

Impianto nuovo

Impianto autorizzato per la prima volta sul sito dell'installazione dopo

la pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT o sostituzione

integrale di un impianto dopo la pubblicazione delle presenti

conclusioni sulle BAT.

Lagunaggio Scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune ecc.

Misurazione in continuo Operazione realizzata con un sistema di misurazione automatico

installato in loco in modo permanente.

Misurazione periodica Misurazione eseguita, con metodi manuali o automatici, a

determinati intervalli temporali.

Modifica sostanziale

dell'impianto

Cambiamento sostanziale nella progettazione o nella tecnologia di

un impianto, con adeguamenti o sostituzioni sostanziali della o delle

tecniche di processo e/o di abbattimento e delle apparecchiature

connesse.

Prodotto in uscita Rifiuti trattati che escono dall'impianto di trattamento dei rifiuti.

Recettore sensibile

Zona che necessita di protezione speciale, come ad esempio:

- zone residenziali,

- zone in cui si svolgono attività umane (ad esempio scuole, luoghi di

lavoro, centri di assistenza diurna, zone ricreative, ospedali o case di

cura).

Recupero Recupero quale definito all'articolo 3, punto 15, della direttiva

2008/98/CE.

Rifiuti biodegradabili liquidi

Rifiuti di origine biologica a contenuto relativamente alto di acqua

(ad esempio i contenuti dei separatori dei grassi, i fanghi organici, i

rifiuti di cucina e ristorazione).

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Termine Definizione

Rifiuti in ingresso I rifiuti che affluiscono all'impianto di trattamento dei rifiuti per essere

trattati.

Rifiuti liquidi a base

acquosa

Rifiuti che consistono di liquidi acquosi, acidi/alcali o fanghi

pompabili (ad esempio emulsioni, acidi esausti, rifiuti marini acquosi)

che non sono rifiuti biodegradabili liquidi.

Rifiuti pastosi Fanghi che non scorrono liberamente.

Rifiuti pericolosi Rifiuti pericolosi quali definiti all'articolo 3, punto 2, della direttiva

2008/98/CE.

Rigenerazione

Trattamenti e processi progettati principalmente affinché i materiali

sottoposti a trattamento (ad esempio carbone attivo esaurito o

solvente esausto) siano nuovamente utilizzabili per un impiego

analogo.

Rigenerazione degli oli Trattamenti effettuati su oli usati per trasformarli in oli di base.

Scarico diretto Scarico in un corpo idrico ricevente senza ulteriore trattamento a

valle delle acque reflue.

Scarico indiretto Scarico che non è uno scarico diretto.

TUA Testo Unico Ambientale (D.lgs. 152/06)

Trattamento meccanico

biologico (Mechanical

Biological Treatment - MBT)

Trattamento dei rifiuti solidi misti che combina il trattamento

meccanico con un trattamento biologico, come il trattamento

aerobico o anaerobico.

Trattamento dei rifiuti con

potere calorifico

Trattamento dei rifiuti di legname, oli usati, rifiuti plastici, solventi

esausti ecc., per ottenere un combustibile o consentire un migliore

recupero del loro potere calorifico.

VFC (Volatile (hydro) Fluoro

Carbons)

(Idro)fluorocarburi volatili: VOC costituiti da (idro)fluorocarburi, in

particolare clorofluorocarburi CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC) e

idrofluorocarburi (HFC).

VHC (Volatile

HydroCarbons)

Idrocarburi volatili: VOC costituiti interamente di idrogeno e

carbonio (ad esempio etano, propano, isobutano, ciclopentano).

VOC (Volatile Organic

Compound)

Composto organico volatile di cui all'articolo 3, punto 45, della

direttiva 2010/75/UE.

4.Riferimenti alle BREF 2018 “Waste Treatment”

2.3.2.1 Waste pre-acceptance

2.3.2.2 Waste composition characterisation

2.3.2.3 Waste acceptance

2.3.2.4 Waste sampling

2.3.2.5 Waste tracking system and waste inventory

2.3.2.8 Waste compatibility assessment

2.3.5.2 Prevention or reduction of odor emissions from waste treatment

3.1.3.4 Water management in mechanical treatment in shredders of metal waste

3.2.3.2 techniques to prevent explosion in mechanical treatment in shredders of metal

waste

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5. Riferimenti alle BAT della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147/UE e alla

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

BAT 1. Sistema di gestione ambientale

BAT 2. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva dell'impianto, la BAT

consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito.

a) predisporre e attuare procedure di pre - accettazione e caratterizzazione dei rifiuti

b) predisporre e attuare procedure di accettazione dei rifiuti

c) predisporre e attuare un sistema di tracciabilità e un inventario dei rifiuti

d) istituire e attuare un sistema di gestione della qualità del prodotto in uscita

e) garantire la segregazione dei rifiuti

f) garantire la compatibilità dei rifiuti prima del dosaggio o della miscelatura

g) cernita dei rifiuti solidi in ingresso

BAT 4. Al fine di ridurre il rischio ambientale associato al deposito dei rifiuti, la BAT consiste

nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito:

a) Ubicazione ottimale del deposito

b) Adeguatezza della capacità del deposito

c) Funzionamento sicuro del deposito

d) Spazio separato per il deposito e la movimentazione di rifiuti pericolosi imballati

BAT 5. Al fine di ridurre il rischio ambientale associato alla movimentazione e al trasferimento

dei rifiuti, la BAT consiste nell'elaborare e attuare procedure per la movimentazione e il

trasferimento

BAT 10. La BAT consiste nel monitorare periodicamente le emissioni di odori

La frequenza del monitoraggio è determinata nel piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12.)

L’applicabilità è limitata ai casi in cui la presenza di molestie olfattive presso recettori

sensibile sia probabile e/o comprovata.

BAT 12. Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste

nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione

ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa tutti gli elementi

riportati di seguito:

— un protocollo contenente azioni e scadenze,

— un protocollo per il monitoraggio degli odori come stabilito nella BAT 10,

— un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in presenza

di rimostranze,

— un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a:

· identificarne la o le fonti; caratterizzare i contributi delle fonti;

· attuare misure di prevenzione e/o riduzione.

BAT 13. Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste

nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito:

a) Ridurre al minimo i tempi di permanenza

b) Uso di trattamento chimico

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c) Ottimizzare il trattamento aerobico

BAT 14. Al fine di prevenire le emissioni diffuse in atmosfera - in particolare di polveri,

composti organici e odori - o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare

una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito:

a) Ridurre al minimo il numero di potenziali fonti di emissioni diffuse

b) Selezione e impiego di apparecchiature ad alta integrità

c) Prevenzione della corrosione

d) Contenimento, raccolta e trattamento delle emissioni diffuse

e) Bagnatura

f) Manutenzione

g) Pulizia delle aree di deposito e trattamento dei rifiuti

h) Programma di rilevazione e riparazione delle perdite (LDAR, Leak Detection And Repair)

Quanto più è alto il rischio posto dai rifiuti in termini di emissioni diffuse nell'aria, tanto più è

rilevante la BAT 14d.

BAT 17. Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle,

la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema

di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore e delle vibrazioni che

includa tutti gli elementi riportati di seguito:

I. un protocollo contenente azioni da intraprendere e scadenze adeguate;

II. II. un protocollo per il monitoraggio del rumore e delle vibrazioni;

III. III. un protocollo di risposta in caso di eventi registrati riguardanti rumore e vibrazioni, ad

esempio in presenza di rimostranze;

IV. un programma di riduzione del rumore e delle vibrazioni inteso a identificarne la o le

fonti, misurare/stimare l'esposizione a rumore e vibrazioni, caratterizzare i contributi delle

fonti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione.

BAT 18. Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle,

la BAT consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito:

a) Ubicazione adeguata delle apparecchiature e degli edifici

b) Misure operative

c) Apparecchiature a bassa rumorosità

d) Apparecchiature per il controllo del rumore e delle vibrazioni

e) Attenuazione del rumore

BAT.19. Al fine di ottimizzare il consumo di acqua, ridurre il volume di acque reflue prodotte

e prevenire le emissioni nel suolo e nell’acqua, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT

consiste nell’utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.

(Omissis non pertinenti)

c. superficie impermeabile

e. copertura delle zone di deposito e di trattamento dei rifiuti

g. adeguate infrastrutture di drenaggio

i. adeguata capacità di deposito temporaneo

BAT 21. Per prevenire o limitare le conseguenze ambientali di inconvenienti e incidenti, la

BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito, nell'ambito del piano di

gestione in caso di incidente.

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a. Misure di protezione

b. Gestione delle emissioni da inconvenienti/incidenti

c. Registrazione e sistema di valutazione degli inconvenienti/incidenti

BAT 24. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nel riutilizzare al

massimo gli imballaggi, nell’ambito del piano di gestione dei residui.

BAT 26. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva e prevenire le emissioni

dovute a inconvenienti e incidenti, la BAT consiste nell’applicare la BAT 14 g e tutte le

seguenti tecniche.

a. attuazione di una procedura di ispezione dettagliata dei rifiuti in balle prima della

frantumazione

b. rimozione e smaltimento in sicurezza degli elementi pericolosi presenti nel flusso di

rifiuti in ingresso (ad esempio, bombole di gas, veicoli a fine vita non

decontaminati, RAEE non decontaminati, oggetti contaminati con PCB o

Mercurio, materiale radioattivo)

c. trattamento dei contenitori solo quando accompagnati da una dichiarazione di

pulizia

BAT 52. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel

monitorare i rifiuti in ingresso nell’ambito delle procedure di pre-accettazione e

accettazione (Cfr. BAT 2).

6.Criteri di accettazione e di respingimento dei carichi di rifiuto

6.1 VERIFICHE ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI

6.1.1 Pre accettazione

L’attività di omologa per i rottami metallici (veicoli fuori uso, loro parti e/o rottami di altra

provenienza) si realizza attraverso le attività di qualifica dei Produttori ed attraverso il

controllo, svolto nelle diverse fasi di gestione dei rifiuti, dei materiali conferiti all’impianto

provenienti dagli stessi Produttori.

Qualora il flusso preveda il passaggio tra più impianti (nel rispetto delle limitazioni

normative/autorizzative) dovrà essere garantito il trasferimento di tutte le informazioni.

La qualificazione dei Produttori procede attraverso:

• l’esame degli atti autorizzativi in possesso del Produttore;

• l’esame di documenti e certificati forniti dal Produttore;

• l’eventuale sopralluogo presso il sito del Produttore da parte di personale incaricato

da Gestore;

• la verifica del materiale al primo conferimento.

L’attività di qualificazione può prevedere una preliminare verifica svolta a cura del Gestore

presso i centri di autodemolizione ed i siti di produzione/gestione che conferiscono rifiuti

all’impianto.

Durante il sopralluogo presso i centri di autodemolizione gli incaricati devono verificare il

rispetto delle modalità previste dal D.lgs. 209/2003 per le operazioni di messa in sicurezza

degli autoveicoli rottamati e loro parti.

Durante le visite presso i centri di autodemolizione possono essere verificati i seguenti

aspetti:

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• validità dei provvedimenti autorizzativi dei centri di autodemolizione;

• verifica delle strutture, dell’organizzazione e di alcune procedure del sistema di

gestione del centro di demolizione con riferimento alle operazioni condotte sui

veicoli fuori uso;

• verifica delle modalità di esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli

e di gestione/stoccaggio delle relative componenti rimosse; in particolare, verifica

delle prassi di rimozione di:

o accumulatori,

o liquidi (carburante, olio motore, olio della trasmissione, olio del cambio,

olio del circuito idraulico, antigelo, liquido refrigerante, liquido dei freni,

fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento, altri liquidi e fluidi

contenuti nel veicolo fuori uso)

o filtro dell’olio,

o serbatoi di gas compresso,

o componenti che possono esplodere, quali airbag,

o condensatori contenenti PCB,

o per quanto fattibile, componenti identificati come contenenti mercurio.

Durante le visite presso gli impianti di gestione rifiuti metallici o presso i produttori iniziali del

rifiuto possono essere verificati i seguenti aspetti (qualora pertinenti):

• validità dei provvedimenti autorizzativi degli impianti conferitori;

• verifica delle strutture, dell’organizzazione e di alcune procedure del sistema di

gestione

• verifica inerente le modalità di gestione del rifiuto.

A titolo di esempio e con riferimento a note criticità, porre l’attenzione ai rifiuti che

possono contenere o essere contaminati da oli (es. se adottati idonei sistemi

finalizzati alla separazione della frazione oleosa) o alle scaglie di laminazione

codice EER 100210. In tale caso valutare in particolare la coerenza della

classificazione in funzione della fase lavorativa di produzione del rifiuto (es. non

adeguata se decadente da presidi di depurazione acque - laminazione). Altresì in

merito al contenuto in olii per le criticità riscontrabili nel riutilizzo finale – (riferimento

a LG MTD metalli ferrosi e BAT conclusion fonderie– ottimizzazione flussi di

residui/materia nelle fonderie/scaglie contenuto in oli limite 0.1%).

Per tali rifiuti è consentita la sola operazione R13 in considerazione del fatto che il

Regolamento Europeo (UE) 333/2011 classifica la scaglia come materiale estraneo

(criteri di qualità dei rottami di ferro e acciaio - quantità totale dei materiali estranei

≤ al 2% in peso). Inoltre, tali rifiuti non sono ammessi in frantumazione se non per casi

particolari dimostrabili (solitamente gli stessi sono sottoposti a vagliatura).

Le risultanze del sopralluogo devono essere registrate su modulistica adottata

dall’impianto.

L’attività di caratterizzazione/omologa viene periodicamente riesaminata:

• ogni dodici mesi con l’acquisizione della dichiarazione, da parte del Produttore, di

non modifica delle condizioni operative di produzione del rifiuto attraverso la

redazione di un nuovo “Rapporto di Verifica” e/o della Scheda di Caratterizzazione;

• con il controllo puntuale a campione, presso l’impianto, di un conferimento di rifiuti.

• Se ritenuto utile con un sopralluogo da parte di un incaricato.

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Nel caso in cui nelle attività di caratterizzazione e controllo successive alla verifica di

accettabilità preliminare siano rilevate delle non conformità rispetto a quanto previsto dalle

norme di riferimento, possono essere decisi dal Gestore provvedimenti di “richiamo”

graduati a seconda della gravità della non conformità rilevata fino alla sospensione del

ritiro di rifiuti; in questo caso il fornitore viene sottoposto ad una nuova attività di omologa,

eventualmente con l’effettuazione di una verifica ispettiva presso la sede. Solo a valle

dell’esito positivo della nuova verifica possono essere ripresi i conferimenti di materiale da

parte del Produttore riesaminato.

A valle dell’esito positivo di tutte le verifiche, il Gestore dovrà archiviare in formato

elettronico tutta la documentazione relativa al rifiuto in ingresso.

6.1.2 - Accettazione

Le verifiche in fase di accettazione vengono effettuate per ogni conferimento di rifiuto in

diverse fasi:

1) Controllo visivo e documentale del rifiuto all’ingresso del mezzo in impianto

2) Controllo radiometrico all’ingresso del mezzo in impianto

3) Controllo allo scarico del rifiuto nelle aree adibite

1) Controllo visivo e documentale del rifiuto all'ingresso del mezzo in impianto

All’ingresso del mezzo deve essere verificata la sostanziale corrispondenza del rifiuto

caricato alle caratteristiche del codice EER attribuito dal produttore e riportato sul

formulario, e deve essere verificato, ove possibile, che il rifiuto sia privo di sostanze e/o

materiali estranei e/o non trattabili dall'impianto.

In caso di rinvenimento di tali materiali sulla parte visibile del carico, fatte salve eventuali

inclusioni che si possono valutare come non intenzionali e inevitabili, il carico, qualora non

risulti possibile una sua corretta gestione, dovrà essere respinto e sul formulario dovrà

essere barrata la voce "carico respinto".

Nel caso in cui la non conformità sia costituita da singoli elementi, facilmente isolabili dal

resto del carico, il respingimento sarà parziale e riguarderà solo la parte di rifiuto non

conforme.

Il carico non conforme parziale o totale dovrà essere gestito come indicato al punto 6.1.3

“Gestione del carico non conforme”.

2) Controllo radiometrico all’ingresso del mezzo in impianto

Il controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in ingresso, in accordo a quanto previsto

dal D.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, dal D.lgs. 1° giugno 2011 n. 100 e dall'ordinanza del

Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20 giugno 1997.

I controlli sono effettuati con portale radiometrico e/o con strumentazione portatile, per

maggiori dettagli sulla modalità di esecuzione si veda la procedura ARPA:

https://www.arpalombardia.it/Pages/Arpa-per-le-

imprese/Servizi%20e%20procedure/Consulta-procedure-ARPA-

Lombardia.aspx?firstlevel=Servizi%20e%20procedure

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L’impianto deve essere in possesso di una procedura di verifica radiometrica che attesti le

modalità dei controlli, le periodicità di validazione dello strumento di misura e rilevazione, il

nominativo dei referenti formati al controllo e le modalità di registrazione delle evidenze dei

controlli eseguiti. Tale procedura dovrà prevedere altresì la gestione di eventuali

rinvenimenti di rifiuti radioattivi e/o ritrovamenti di sorgenti orfane al fine garantire la tutela

della salute delle persone e dell’ambiente. Altresì l’individuazione del luogo di quarantena;

potrà essere prevista una specifica convenzione con un’Azienda specializzata nel ritiro e

smaltimento di rottami metallici contaminati da sostanze radioattive e/o sorgenti.

La procedura dovrà essere redatta e validata da un esperto qualificato in radioprotezione.

L’esito dei controlli è registrato.

Il carico che evidenzia problemi di radioattività non può essere respinto.

3) Controllo allo scarico del rifiuto nelle aree adibite

Allo scarico dei rifiuti si effettua un secondo controllo visivo; al momento dello scarico,

infatti, sostanze o materiali che erano all'interno del carico possono, affiorare dal cumulo

di scarico ed essere più facilmente individuati e riconosciuti. Le modalità di tale controllo

saranno diverse in funzione delle diverse situazioni operative, ad esempio per le modalità

di scarico (mediante ribaltamento, a mezzo ragno, ecc.) o per tipologia e provenienza

del rifiuto.

Nel caso si evidenzi la presenza di materiali tecnicamente non trattabili in frantumazione

questi devono essere separati nel rispetto delle norme di sicurezza e gestiti come carichi

non conformi secondo quanto previsto al punto 6.1.3.

Accettazione rifiuti costituiti da metalli in genere

Per i rottami metallici fare riferimento ai requisiti dei Regolamenti europei (ferrosi e non

ferrosi)

Regolamento UE 333/2011 - Allegato I (Ferro e Acciaio)

- Allegato II (Alluminio)

Regolamento UE 715/2013 – Allegato I (Rame)

A titolo di esempio (non esaustivo); per il controllo visivo allo scarico, verificare:

• esame visivo merceologico

• corrispondenza tra il codice EER indicato sulla documentazione e rifiuto conferito

• eventuale presenza di materiali estranei non metallici (non ferrosi: terra, polvere,

isolanti, vetro – combustibili: gomma, plastica, tessuto, legno, altre sostanze –

elementi di maggiori dimensioni estranei - residui da operazioni: sull’acciaio / di

fusione dell’alluminio e sue leghe e scorie impurità polveri fanghi per i rottami di

rame).

• presenza di sorgenti radioattive riconoscibili, di componenti indesiderate o di fasi

liquide;

• percolamento di oli/emulsioni – presenza di lubrificanti/grassi (gocciolamento)

• presenza di fusti e contenitori che hanno contenuto o contengono residui di vernici

o oli (pertanto non bonificati e/o correttamente bonificati) – tranne le

apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso

• presenza di contenitori in pressione chiusi o insufficientemente aperti che possano

dare luogo a esplosioni

• eccedenza di ossidi di ferro

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• Cavi esenti da materiale plastico

Qualora il materiale sia conferito pressato si rimanda al paragrafo specifico.

Accettazione di veicoli fuori uso

In fase di accettazione e di scarico dei rifiuti pressati in balle (“pacchi”) o non pressati:

• esame visivo merceologico;

• verifica dell’eventuale presenza di materiale non metallico (terra, sabbia, ecc.);

• verifica della corrispondenza tra il codice EER indicato sulla documentazione e rifiuto

conferito;

• verifica dell’eventuale presenza di sorgenti radioattive riconoscibili, di componenti

indesiderate o di fasi liquide;

• verifica della presenza di corpi chiusi in pressione.

Per i veicoli fuori uso viene verificato, per quanto tecnicamente possibile, che siano stati

asportati tutti i componenti indesiderati nonché quelli previsti dal D.lgs. 209/03:

a) accumulatori;

b) serbatoi di gas compresso;

c) componenti che possono esplodere, quali airbag;

d) carburante;

e) olio motore, olio della trasmissione, olio del cambio, olio del circuito idraulico,

antigelo, liquido refrigerante, liquido dei freni, fluidi refrigeranti dei sistemi di

condizionamento e altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso;

f) filtro-olio;

g) condensatori contenenti PCB;

h) componenti identificati come contenenti mercurio.

Sono ritenuti inevitabili i residui oleosi adesi, a causa della viscosità dei fluidi, alle superfici

dei circuiti, dei relativi serbatoi e dei motori.

La mancata o incompleta bonifica dei veicoli fuori uso o degli altri rottami comporta una

rivalutazione della classificazione del materiale.

Controllo puntuale del materiale avviato alla frantumazione

Il materiale conferito non viene immediatamente avviato alla frantumazione, ma raccolto

in aree di stoccaggio e raggruppato per tipologie omogenee (es: VFU in pacchi o non

pressati, rottame metallico distinto per tipologia, metalli da demolizioni suddivisi per

tipologia, ecc.). Con queste modalità di gestione degli stoccaggi e la scelta puntuale dei

rifiuti da avviare a frantumazione, si garantisce un’ottimale gestione del flusso nonché la

qualità dei prodotti.

Per ragioni di sicurezza è preferibile che il materiale avviato al processo di frantumazione

(anche il rifiuto pressato) venga reso ispezionabile visivamente prima di essere frantumato

(tramite pre-macinatore o altra attrezzatura adibita allo scopo) La BAT 27

“antideflagrazione” prevede un piano di gestione e serrande di sovrapressione o pre-

frantumazione a bassa velocità per gli impianti nuovi.

Rifiuti pressati

Nel caso di veicoli fuori uso pressati o rifiuti metallici pressati, sono selezionati a campione

alcuni pacchi in numero sufficientemente rappresentativo, prelevandoli dalla zona di

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stoccaggio o direttamente dal carico in ingresso con l’ausilio di un idoneo mezzo di

movimentazione.

I pacchi selezionati sono sottoposti ad esame visivo; sono quindi avviati all’apertura con

mezzo idoneo o al pre-macinatore ove presente. Il rifiuto viene quindi esaminato e l’esito

del controllo registrato segnalando eventuali presenze indesiderate all’interno dei pacchi;

il controllo deve essere tracciabile (carico ingresso – formulario – produttore – etc.).

In caso di riscontro di pacchi non correttamente bonificati, il Gestore può stabilire di:

• respingere l’intero conferimento di rifiuti o parte di esso (a condizione che la parte

trattenuta sia stata controllata nella sua interezza e riconosciuta priva di non

conformità);

• disporre per l’eventuale selezione del carico, separando e segregando i rifiuti non

conformi nell’area di stoccaggio dedicata, assegnando il codice EER appropriato.

Nel caso dei veicoli fuori uso non bonificati o non correttamente bonificati si tratterà

del codice EER 160104* o del codice appropriato per le relative componenti

pericolose (es. EER 160121* (es. motori).

Per altre tipologie di rottame si farà uso del codice EER pericoloso più appropriato a

seconda della classificazione assegnato inizialmente dal produttore e dalla natura

di quanto rilevato.

Inquinanti organici persistenti”POP’s” (Persistent Organic Pollutants)

Con riferimento al Regolamento 2019/1021/ UE ed in particolare all’art. 7 paragrafo 1 chi

produce e chi detiene rifiuti prende tutte le misure ragionevoli per evitare, ove possibile, la

contaminazione dei rifiuti da parte di sostanze elencate nell’allegato IV del medesimo

Regolamento.

Pertanto, in fase di preaccettazione e accettazione dovrà essere valutata l’eventuale

presenza/contaminazione nei rifiuti di inquinanti organici persistenti (anche con riferimento

al processo che genera il rifiuto) o, qualora possibile in funzione del flusso di provenienza,

dovranno essere acquisite le informazioni di dettaglio correlate all’origine del rifiuto.

Di quanto sopra dovrà essere mantenuta traccia con archiviazione dei dati anche in merito

alle valutazioni che hanno condotto ad escludere la ricerca di tali inquinanti ritenuti non

pertinenti per la natura stessa del rifiuto o del processo che lo ha generato.

Qualora i valori dei contaminanti siano inferiori ai limiti definiti dall’allegato IV del

Regolamento (UE) 1021/201, sarà applicabile la gestione in deroga prevista dall’art. 7

paragrafo 4 let. a) ammettendone il recupero anche come EOW se previsto dallo specifico

regolamento (es. Reg. 333/2011 - criteri di qualità p.to 1.6).

Si richiamano le conseguenti azioni di monitoraggio delle emissioni in acqua ed in

atmosfera di cui alle BAT 7 e BAT 8.

Se i limiti previsti dall’allegato IV non sono rispettati non è ammesso il recupero del rifiuto,

ma solo lo smaltimento e il recupero nelle modalità previste dal regolamento ai sensi

dell’art. 7 paragrafo 2 (Allegato V parte 1). Tali rifiuti contenenti POP oltre i valori limite di

concentrazione devono essere gestiti separatamente e il flusso tracciato e reso evidente

da apposita registrazione.

6. 1. 3 Gestione del carico non conforme

In caso di verifica della non conformità delle caratteristiche del rifiuto al codice EER

attribuito, se il rifiuto non rientra tra quelli autorizzati presso l’impianto di trattamento, si

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provvede a ricaricare il mezzo ed a respingere l'intero carico al produttore/detentore,

segnando sul formulario di trasporto del carico ricevuto che lo stesso è stato respinto.

Se la non conformità riguarda solo una parte identificabile del carico, è possibile respingere

la sola parte non conforme (respingimento parziale). In questo caso dovrà essere prevista

una specifica annotazione sul registro di carico scarico in corrispondenza del carico

accettato; il formulario dovrà riportare l’evidenza del respingimento parziale e la

tracciabilità.

Dovrà essere inoltrata comunicazione all’Autorità competente in merito al respingimento

totale o parziale del carico. In caso di anomalia radiometrica dovrà essere data

comunicazione a tutti gli Enti previsti dalla procedura inerente alla sorveglianza

radiometrica nonché all’Autorità competente in materia di autorizzazione (AIA).

Questa possibilità è percorribile qualora il mezzo di trasporto che ha effettuato la consegna

del carico sia ancora presente nell'impianto di trattamento e le caratteristiche del

materiale scaricato non siano tali da comportare con il trasporto un pericolo grave di

incidente (esempio: munizioni inesplose, sorgenti radioattive, ecc.).

In caso di accettazione parziale e respingimento parziale del rifiuto nel relativo FIR dovrà

essere indicata sia la quantità che è stata accettata sia la motivazione che ha portato al

parziale respingimento (ad es. rifiuto non conforme al codice EER attribuito). Sarà poi onere

del produttore del rifiuto respinto, una volta ripreso in carico, procedere ad una nuova

classificazione dello stesso.

Sul registro di carico e scarico del destinatario andrà annotato solamente il quantitativo di

rifiuto effettivamente accettato.

Nel caso non sia possibile respingere il carico, nel rispetto delle norme di sicurezza, il rifiuto

non tecnicamente trattabile presso l’impianto dovrà essere adeguatamente caratterizzato

e successivamente avviato a trattamento presso impianti terzi autorizzati, registrando tutte

queste operazioni sul registro di carico e scarico.

Durante la permanenza nell’impianto dovrà essere depositato in aree di segregazione

appositamente allestite, consentendo la sua rintracciabilità all’interno dell’impianto.

Le aree di segregazione devono essere munite di copertura e pavimentate (impermeabili)

e devono essere contrassegnate con apposita segnaletica che evidenzi in modo

inequivocabile la qualifica di rifiuto in attesa, la natura del materiale, la sua classificazione

e le eventuali caratteristiche di pericolo

Gestione dei rifiuti diversi dall’omologa ma compatibili con le specifiche di accettazione

dell’impianto.

Nel caso si evidenzi la presenza di materiali diversi da quelli indicati nel FIR ma trattabili

dall'impianto, il Gestore può valutare di trattare comunque i rifiuti che devono essere

separati ed avviati alle specifiche aree di deposito.

Dovrà essere riportata annotazione sul registro di carico e scarico in corrispondenza della

registrazione del carico in ingresso.

La presenza di tali materiali diversi sarà segnalata al produttore per le necessarie ulteriori

verifiche amministrative e la criticità potrà essere gestita a livello contrattuale.

Gestione dei veicoli fuori uso non conformi e dei rifiuti metallici anomali

Gestione dei veicoli fuori uso non correttamente bonificati riclassificati con EER 160104*

(possibile solo nel caso l’impianto sia autorizzato a ricevere e trattare tale codice)

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I veicoli fuori uso non bonificati o non correttamente bonificati, qualora conferiti non

pressati, dovranno essere sottoposti a corretta e completa rimozione delle componenti

pericolose prima dell’avvio a trattamento.

Per i rifiuti conferiti pressati, le campagne di trattamento di tali rifiuti da VFU vengono

condotte in maniera separata dagli altri rifiuti, così come la gestione ed il controllo dei

rifiuti decadenti dal trattamento.

La gestione degli stoccaggi a valle della frantumazione è la seguente:

• stoccaggio del materiale ferroso derivante dalla frantumazione e dai trattamenti di

selezione a valle della stessa (“proler”);

• stoccaggio dei metalli non ferrosi derivanti dalla frantumazione e dai trattamenti di

selezione a valle della stessa;

• stoccaggio della frazione di scarto derivante dalla frantumazione e dai trattamenti

di selezione a valle della stessa;

• stoccaggio delle componenti pericolose separate dai pacchi nel corso delle

operazioni di pre - macinazione e movimentazioni a valle.

A fine campagna di trattamento, dovrà essere eseguito campionamento ed analisi dei

rifiuti e dei materiali prodotti per la verifica della classificazione dei rifiuti e dei requisiti di

conformità dei materiali prodotti.

I materiali ed i rifiuti prodotti dalle campagne di trattamento dei rifiuti con CER 160104*

devono essere mantenuti opportunamente segregati fino alla conclusione dei controlli

analitici. Si ricorda che il trattamento di rifiuti con EER 160104* può portare ad EoW solo se

le componenti pericolose sono rimosse prima del trattamento.

Gestione dei rifiuti metallici anomali

I rifiuti metallici non conformi potranno essere avviati alle relative aree di stoccaggio e

quindi alla frantumazione dopo rimozione della componente anomala

7. Precauzioni per la sicurezza degli operatori

In accordo al d.lgs. 81/2008 sulla sicurezza, nelle varie fasi operative e nelle relative istruzioni

operative devono essere specificati i specifici DPI e le corrette procedure per evitare

infortuni e/o incidenti agli operatori. Per questo capitolo si può fare riferimento alle

specifiche istruzioni operative e al documento di valutazione del rischio chimico.

8. Stoccaggio

Per quanto concerne gli stoccaggi (rifiuti ingresso/uscita e EOW) è possibile autorizzare -

valutando caso per caso e su richiesta motivata della parte – l’utilizzo delle aree di

stoccaggio a rotazione (rifiuti in ingresso, in uscita, EOW) a fronte dell’identificazione con

cartellonistica del materiale/rifiuto effettivamente presente, fermo restando che dovrà

essere garantito il deposito in sicurezza con l’ausilio di presidi ambientali adeguati e il

versamento delle fidejussioni.

Il Gestore dovrà in questo caso, dettagliare nel Protocollo di accettazione e gestione rifiuti

un piano di gestione di tali aree.

9. Piano per la gestione degli odori

La movimentazione dei rifiuti, la fase di carico e scarico i processi devono essere ottimizzati

per minimizzare l’impatto olfattivo. Devono essere specificate le modalità di gestione di

questa problematica. L’applicabilità è limitata ai casi in cui la presenza di molestie olfattive

presso recettori sensibili sia probabile e/o comprovata.

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10. Archiviazione dei dati

La documentazione relativa ai rifiuti deve essere archiviata e disponibile per le verifiche

degli Enti di controllo. Deve essere bene identificato dove fisicamente vengono archiviati i

documenti, le responsabilità delle persone coinvolte nella gestione degli stessi.

Deve essere prevista una procedura di archiviazione della documentazione relativa ai

carichi respinti, che comprenda la registrazione delle motivazioni del respingimento, la

comunicazione inviata all’autorità competente.

Deve essere prevista una procedura di archiviazione anche per le segnalazioni di non

conformità che non hanno portato al respingimento del carico (es MSA – modulo

segnalazioni anomalie).

In relazione alla gestione del carico non conforme, ad integrazione di quanto indicato nel

§ 6. 1. 3 ai fini di mantenere traccia delle criticità, l’impianto potrà prevedere l’acquisizione

di rilievi fotografici/video e l’archiviazione degli stessi (inserendo le modalità nel protocollo

di gestione rifiuti).

Tutta la documentazione archiviata deve essere mantenuta per 5 anni.

11. Sistemi informatici

Per la gestione dei quantitativi dei rifiuti, degli stoccaggi e il rispetto dei limiti previsti dall’atto

autorizzativo, nonché per il controllo dei quantitativi rispetto alla normativa “Seveso” (Dlgs

105/2015), si consiglia l’utilizzo di software dedicati.

12. EOW (End Of Waste)

Le modalità per qualificare EoW i rottami ferrosi e di rame sono definite dai Regolamenti UE

333/2011 e UE 715/2013. Nel caso si originassero altre tipologie di EoW, si rimanda a quanto

previsto all’art.183- ter del d.lgs. 152/06 e all’art. 14bis della Legge 128/19.

Si richiamano le linee guida per l’applicazione della disciplina End of Waste - Delibera del

consiglio SNPA del 6 febbraio 2020 doc n° 62”.

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PROTOCOLLO DI ACCETTAZIONE E GESTIONE DEI RIFIUTI

IN IMPIANTI DI TRATTAMENTO RAEE

XXXX2020

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Sommario 1.Premessa .................................................................................................................................... 3

2.Riferimenti normativi .................................................................................................................. 3

3.Definizioni ed acronimi .............................................................................................................. 4

4.Riferimenti alle BREF 2018 “Waste Treatment” ......................................................................... 6

5. Riferimenti alle BAT della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147/UE e alla Direttiva

2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ............................................................... 7

6.Criteri di accettazione e di respingimento dei carichi di rifiuto........................................... 10

6.1.1 Pre accettazione ............................................................................................................ 10

6.1.1.1 – RAEE DI ORGINE DOMESTICA GESTITI DAI SISTEMI COLLETTIVI (B2C).................. 10

6.1.1.2 – RAEE DI ORGINE DOMESTICA NON GESTITI DAI SISTEMI COLLETTIVI (B2C) ........ 10

6.1.1.3 – RAEE PROFESSIONALI EQUIPARABILI A RAEE DI ORIGINE DOMESTICA ............... 11

6.1.2. - Accettazione .............................................................................................................. 12

6. 1. 3 Gestione del carico non conforme ........................................................................ 14

7. Precauzioni per la sicurezza degli operatori ......................................................................... 15

8. Stoccaggio ............................................................................................................................. 15

9. Piano per la gestione degli odori .......................................................................................... 15

10. Archiviazione dei dati ........................................................................................................... 15

11. Sistemi informatici ................................................................................................................. 16

12. EOW (End Of Waste) ............................................................................................................ 16

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1.Premessa

Obiettivo del protocollo è di uniformare le procedure e i controlli per l’accettazione dei

rifiuti e la conseguente gestione negli impianti di trattamento1 di RAEE allo scopo di:

• garantire la tracciabilità dei rifiuti conferiti;

• garantire la tracciabilità e la gestione della documentazione relativa ai rifiuti

accettati;

• definire la gestione dei carichi respinti;

• definire le procedure di omologa;

• garantire il rispetto delle prescrizioni specifiche presenti negli atti autorizzati;

• definire la gestione di particolari codice EER;

• definire le modalità di campionamento ed analisi, ove applicabili, per tipologie di

rifiuti e produttore del rifiuto;

• definire i codici EER per cui non è opportuno eseguire campionamento ed analisi, e

le loro modalità di gestione

• prevenire le problematiche di superamenti dei limiti alle emissioni;

• prevenire problematiche di molestie olfattive;

• prevenire possibili incidenti per la presenza di sostanze pericolose non previste

Ogni impianto redigerà un proprio protocollo e integrerà le procedure già esistenti secondo

i contenuti indicati nel seguito, garantendo in ogni modo la presenza delle informazioni

minime previste dal presente documento. Il manuale “Protocollo di accettazione e

gestione dei rifiuti”, dovrà essere tenuto a disposizione presso l’impianto.

In caso l’AIA preveda prescrizioni specifiche, tali prescrizioni dovranno essere riportate nelle

parti pertinenti del documento.

La valutazione delle procedure di accettazione sarà effettuata da ARPA durante i

sopralluoghi ispettivi, seguendo la check-list prevista, elaborando un giudizio di conformità

o di non conformità; restano fatti salvi diversi e/o ulteriori approfondimenti, in fase di

controllo, definiti dal gruppo ispettivo in relazioni a particolari criticità.

2.Riferimenti normativi

Autorizzazione rilasciata dalla autorità competente

D.lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale

D.M. 392/96 Regolamento recante norme tecniche relative all’eliminazione degli oli usati.

D.lgs. 81/2008 Tutela della salute negli ambienti di lavoro

Decisione 955/2014/UE che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti

ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Regolamento 1357/2014/UE che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive

1 all’articolo 3, punto 14, della direttiva 2008/98/CE: «trattamento» operazioni di recupero o

smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento, confermato anche

nell’aggiornamento con la direttiva 851/2018/UE

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Regolamento 1342/2014/UE recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del

Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto

riguarda gli allegati IV e V

REGOLAMENTO (UE) 2017/997 DEL CONSIGLIO che modifica l'allegato III della direttiva

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica

di pericolo HP 14 «Ecotossico»

REGOLAMENTO 333/2011/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, recante i criteri che

determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai

sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

REGOLAMENTO 715/2013/UE del 25 luglio 2013 recante i criteri che determinano quando i

rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio.

REGOLAMENTO 1179/2012 /UE del 10 dicembre 2012 recante i criteri che determinano

quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

D.Lgs. 49/2014 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche

ed elettroniche (RAEE)”

Legge 128/2019 art. 14bis “Cessazione della qualifica di rifiuto”.

DELIBERA DEL CONSIGLIO SNPA DEL 6 FEBBRAIO 2020 DOC N° 62 “Linee guida per

l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art. 184 ter comma 3 ter del Dlgs

152/2006”

DGR IX/3018 DEL 15 FEBBRAIO 2012 caratterizzazione emissioni odorigene

DELIBERA N° 38/2018 SNPA “Metodologia per la valutazione delle emissioni odorigene”

BREF WASTE TREATMENT 2018

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147/UE, che stabilisce le conclusioni sulle migliori

tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio

UNI 10802 e norme collegate per il campionamento ed analisi dei rifiuti

Regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio approvato il 18

dicembre 2006, denominato regolamento "REACH" (dall'acronimo "Registration, Evaluation,

Authorisation of Chemicals")

Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging), ufficialmente regolamento

(CE) n. 1272/2008

Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo agli inquinanti

organici persistenti

Eventuale altra normativa o Guida Tecnica utilizzata in impianto

3.Definizioni ed acronimi

Termine Definizione

A.I.A.

Autorizzazione Integrata Ambientale dell’art. 29-sexies e del D.Lgs.

152/2006, come modificato dal D.lgs. 46/2014 di recepimento della

direttiva 2010/75/UE

BREF Bat reference document

BAT BAT Available Techniques

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Termine Definizione

Ceneri leggere Particelle provenienti dalla camera di combustione o formate nel

flusso degli effluenti gassosi, trasportate negli effluenti gassosi.

Combustione in torcia

Ossidazione ad alta temperatura per bruciare con una fiamma

libera i composti combustibili degli scarichi gassosi derivanti da

operazioni industriali. La combustione in torcia è utilizzata

principalmente per la combustione di gas infiammabili per motivi di

sicurezza o in condizioni operative straordinarie.

Detentore di rifiuti Detentore di rifiuti quale definito all'articolo 3, punto 6, della direttiva

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

Dichiarazione di pulizia

Documento scritto fornito dal produttore/detentore dei rifiuti

certificante la pulizia, rispetto ai criteri di accettazione, dei rifiuti di

imballaggio vuoti (ad esempio fusti, contenitori).

Emissioni convogliate

Emissioni nell'ambiente di sostanze inquinanti attraverso qualsiasi tipo

di condotte, tubi, camini ecc. Comprendono anche le emissioni da

biofiltri aperti.

Emissioni diffuse

Emissioni non convogliate (ad esempio emissioni di polveri, composti

organici, odori) che possono derivare da fonti «areali» (ad esempio

vasche) o «puntuali» (ad esempio flange per tubazioni). Vi sono

ricomprese anche le emissioni da compostaggio in andane

all'aperto.

Emissioni fuggitive Emissioni diffuse provenienti da fonti «puntuali».

EOW End of Waste

Fattori di emissione

Numeri per i quali moltiplicare dati noti, quali dati relativi a

impianti/trattamenti o alla capacità di trattamento, per stimare le

emissioni.

Impianto esistente Impianto che non è un impianto nuovo.

Impianto nuovo

Impianto autorizzato per la prima volta sul sito dell'installazione dopo

la pubblicazione delle presenti conclusioni sulle BAT o sostituzione

integrale di un impianto dopo la pubblicazione delle presenti

conclusioni sulle BAT.

Lagunaggio Scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune ecc.

Misurazione in continuo Operazione realizzata con un sistema di misurazione automatico

installato in loco in modo permanente.

Misurazione periodica Misurazione eseguita, con metodi manuali o automatici, a

determinati intervalli temporali.

Modifica sostanziale

dell'impianto

Cambiamento sostanziale nella progettazione o nella tecnologia di

un impianto, con adeguamenti o sostituzioni sostanziali della o delle

tecniche di processo e/o di abbattimento e delle apparecchiature

connesse.

Prodotto in uscita Rifiuti trattati che escono dall'impianto di trattamento dei rifiuti.

R.A.E.E. Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche come definite

all’art. 4 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 49/2014

Recettore sensibile

Zona che necessita di protezione speciale, come ad esempio:

- zone residenziali,

- zone in cui si svolgono attività umane (ad esempio scuole, luoghi di

lavoro, centri di assistenza diurna, zone ricreative, ospedali o case di

cura).

Recupero Recupero quale definito all'articolo 3, punto 15, della direttiva

2008/98/CE.

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Termine Definizione

Rifiuti biodegradabili liquidi

Rifiuti di origine biologica a contenuto relativamente alto di acqua

(ad esempio i contenuti dei separatori dei grassi, i fanghi organici, i

rifiuti di cucina e ristorazione).

Rifiuti in ingresso I rifiuti che affluiscono all'impianto di trattamento dei rifiuti per essere

trattati.

Rifiuti liquidi a base

acquosa

Rifiuti che consistono di liquidi acquosi, acidi/alcali o fanghi

pompabili (ad esempio emulsioni, acidi esausti, rifiuti marini acquosi)

che non sono rifiuti biodegradabili liquidi.

Rifiuti pastosi Fanghi che non scorrono liberamente.

Rifiuti pericolosi Rifiuti pericolosi quali definiti all'articolo 3, punto 2, della direttiva

2008/98/CE.

Rigenerazione

Trattamenti e processi progettati principalmente affinché i materiali

sottoposti a trattamento (ad esempio carbone attivo esaurito o

solvente esausto) siano nuovamente utilizzabili per un impiego

analogo.

Rigenerazione degli oli Trattamenti effettuati su oli usati per trasformarli in oli di base.

Scarico diretto Scarico in un corpo idrico ricevente senza ulteriore trattamento a

valle delle acque reflue.

Scarico indiretto Scarico che non è uno scarico diretto.

TUA Testo Unico Ambientale (D.lgs. 152/06)

Trattamento meccanico

biologico (Mechanical

Biological Treatment - MBT)

Trattamento dei rifiuti solidi misti che combina il trattamento

meccanico con un trattamento biologico, come il trattamento

aerobico o anaerobico.

Trattamento dei rifiuti con

potere calorifico

Trattamento dei rifiuti di legname, oli usati, rifiuti plastici, solventi

esausti ecc., per ottenere un combustibile o consentire un migliore

recupero del loro potere calorifico.

VFC (Volatile (hydro) Fluoro

Carbons)

(Idro)fluorocarburi volatili: VOC costituiti da (idro)fluorocarburi, in

particolare clorofluorocarburi CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC) e

idrofluorocarburi (HFC).

VHC (Volatile

HydroCarbons)

Idrocarburi volatili: VOC costituiti interamente di idrogeno e

carbonio (ad esempio etano, propano, isobutano, ciclopentano).

VOC (Volatile Organic

Compound)

Composto organico volatile di cui all'articolo 3, punto 45, della

direttiva 2010/75/UE.

4.Riferimenti alle BREF 2018 “Waste Treatment”

2.3.2.1 Waste pre-acceptance

2.3.2.2 Waste composition characterisation

2.3.2.3 Waste acceptance

2.3.2.4 Waste sampling

2.3.2.5 Waste tracking system and waste inventory

2.3.2.8 Waste compatibility assessment

2.3.5.2 Prevention or reduction of odor emissions from waste treatment

3.1.3.4 Water management in mechanical treatment in shredders of metal waste

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3.2.3.2 techniques to prevent explosion in mechanical treatment in shredders of metal

waste

5. Riferimenti alle BAT della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147/UE e alla

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

BAT 1. Sistema di gestione ambientale

BAT 2. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva dell'impianto, la BAT

consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito.

a) predisporre e attuare procedure di pre - accettazione e caratterizzazione dei rifiuti

b) predisporre e attuare procedure di accettazione dei rifiuti

c) predisporre e attuare un sistema di tracciabilità e un inventario dei rifiuti

d) istituire e attuare un sistema di gestione della qualità del prodotto in uscita

e) garantire la segregazione dei rifiuti

f) garantire la compatibilità dei rifiuti prima del dosaggio o della miscelatura

g) cernita dei rifiuti solidi in ingresso

BAT 4. Al fine di ridurre il rischio ambientale associato al deposito dei rifiuti, la BAT consiste

nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito:

a) Ubicazione ottimale del deposito

b) Adeguatezza della capacità del deposito

c) Funzionamento sicuro del deposito

d) Spazio separato per il deposito e la movimentazione di rifiuti pericolosi imballati

BAT 5. Al fine di ridurre il rischio ambientale associato alla movimentazione e al trasferimento

dei rifiuti, la BAT consiste nell'elaborare e attuare procedure per la movimentazione e il

trasferimento

BAT 10. La BAT consiste nel monitorare periodicamente le emissioni di odori. La frequenza

del monitoraggio è determinata nel piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12.)

L’applicabilità è limitata ai casi in cui la presenza di molestie olfattive presso recettori

sensibile sia probabile e/o comprovata.

BAT 12. Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste

nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione

ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa tutti gli elementi

riportati di seguito:

— un protocollo contenente azioni e scadenze,

— un protocollo per il monitoraggio degli odori come stabilito nella BAT 10,

— un protocollo di risposta in caso di eventi odorigeni identificati, ad esempio in presenza

di rimostranze,

— un programma di prevenzione e riduzione degli odori inteso a:

· identificarne la o le fonti; caratterizzare i contributi delle fonti;

· attuare misure di prevenzione e/o riduzione.

BAT 13. Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste

nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito:

a) Ridurre al minimo i tempi di permanenza

b) Uso di trattamento chimico

c) Ottimizzare il trattamento aerobico

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BAT 14. Al fine di prevenire le emissioni diffuse in atmosfera - in particolare di polveri,

composti organici e odori - o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare

una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito:

a) Ridurre al minimo il numero di potenziali fonti di emissioni diffuse

b) Selezione e impiego di apparecchiature ad alta integrità

c) Prevenzione della corrosione

d) Contenimento, raccolta e trattamento delle emissioni diffuse

e) Bagnatura

f) Manutenzione

g) Pulizia delle aree di deposito e trattamento dei rifiuti

h) Programma di rilevazione e riparazione delle perdite (LDAR, Leak Detection And Repair)

Quanto più è alto il rischio posto dai rifiuti in termini di emissioni diffuse nell'aria, tanto più è

rilevante la BAT 14d.

BAT 17. Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle,

la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema

di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore e delle vibrazioni che

includa tutti gli elementi riportati di seguito:

I. un protocollo contenente azioni da intraprendere e scadenze adeguate;

II. II. un protocollo per il monitoraggio del rumore e delle vibrazioni;

III. III. un protocollo di risposta in caso di eventi registrati riguardanti rumore e vibrazioni, ad

esempio in presenza di rimostranze;

IV. un programma di riduzione del rumore e delle vibrazioni inteso a identificarne la o le

fonti, misurare/stimare l'esposizione a rumore e vibrazioni, caratterizzare i contributi delle

fonti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione.

BAT 18. Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle,

la BAT consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito:

a) Ubicazione adeguata delle apparecchiature e degli edifici

b) Misure operative

c) Apparecchiature a bassa rumorosità

d) Apparecchiature per il controllo del rumore e delle vibrazioni

e) Attenuazione del rumore

BAT.19. Al fine di ottimizzare il consumo di acqua, ridurre il volume di acque reflue prodotte

e prevenire le emissioni nel suolo e nell’acqua, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT

consiste nell’utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate di seguito.

(Omissis non pertinenti)

c. superficie impermeabile

e. copertura delle zone di deposito e di trattamento dei rifiuti

g. adeguate infrastrutture di drenaggio

i. adeguata capacità di deposito temporaneo

BAT 21. Per prevenire o limitare le conseguenze ambientali di inconvenienti e incidenti, la

BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito, nell'ambito del piano di

gestione in caso di incidente.

a. Misure di protezione

b. Gestione delle emissioni da inconvenienti/incidenti

c. Registrazione e sistema di valutazione degli inconvenienti/incidenti

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BAT 24. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nel riutilizzare al

massimo gli imballaggi, nell’ambito del piano di gestione dei residui

BAT 26. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva e prevenire le emissioni

dovute a inconvenienti e incidenti, la BAT consiste nell’applicare la BAT 14 g e tutte le

seguenti tecniche.

(omissis i punti non pertinenti)

b. rimozione e smaltimento in sicurezza degli elementi pericolosi presenti nel flusso di

rifiuti in ingresso (ad esempio, bombole di gas, veicoli a fine vita non

decontaminati, RAEE non decontaminati, oggetti contaminati con PCB o

Mercurio, materiale radioattivo)

c. trattamento dei contenitori solo quando accompagnati da una dichiarazione di

pulizia

BAT 52. Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nel

monitorare i rifiuti in ingresso nell’ambito delle procedure di pre-accettazione e

accettazione (Cfr. BAT 2).

Si ricorda, in particolare, la necessità di verifiche preliminari sulla presenza di POP’s ome

dettagliato nel paragrafo che segue.

• Inquinanti organici persistenti”POP’s” (Persistent Organic Pollutants)

Con riferimento al Regolamento 2019/1021/ UE ed in particolare all’art. 7 paragrafo 1, chi

produce e chi detiene rifiuti prende tutte le misure ragionevoli per evitare, ove possibile, la

contaminazione dei rifiuti da parte di sostanze elencate nell’allegato IV del medesimo

Regolamento.

Pertanto, in fase di pre accettazione e accettazione dovrà essere valutata l’eventuale

presenza/contaminazione nei rifiuti di inquinanti organici persistenti o, qualora possibile in

funzione del flusso di provenienza, dovranno essere acquisite le informazioni di dettaglio

correlate all’origine del rifiuto.

Di quanto sopra dovrà essere mantenuta traccia con archiviazione dei dati anche in merito

alle valutazioni che hanno condotto ad escludere la ricerca di tali inquinanti ritenuti non

pertinenti per la natura stessa del rifiuto o del processo che lo ha generato.

Qualora i valori dei contaminanti siano inferiori ai limiti definiti dall’allegato IV del

Regolamento (UE) 1021/201, sarà applicabile la gestione in deroga prevista dall’art. 7

paragrafo 4 let. a) ammettendone il recupero anche come EOW se previsto dallo specifico

regolamento (es. Reg. 333/2011 - criteri di qualità p.to 1.6).

Si richiamano le conseguenti azioni di monitoraggio delle emissioni in acqua ed in

atmosfera di cui alle BAT 7 e BAT 8.

Se i limiti previsti dall’allegato IV non sono rispettati non è ammesso il recupero del rifiuto,

ma solo lo smaltimento e il recupero nelle modalità previste dal regolamento ai sensi

dell’art. 7 paragrafo 2 (Allegato V parte 1). Tali rifiuti contenenti POP oltre i valori limite di

concentrazione devono essere gestiti separatamente e il flusso tracciato e reso evidente

da apposita registrazione.

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6.Criteri di accettazione e di respingimento dei carichi di rifiuto

6.1 VERIFICHE ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI

6.1.1 Pre accettazione

6.1.1.1 – RAEE DI ORGINE DOMESTICA GESTITI DAI SISTEMI COLLETTIVI (B2C)

Per quanto attiene il settore dei RAEE di provenienza domestica, generati dalle isole

ecologiche, i centri di raccolta comunali e i luoghi di raggruppamento di cui al DM 65/2010

e al DM 121/2016, la gestione dei rifiuti passa attraverso procedure ben definite, codificate

e tracciate nell’ambito dell’operatività dei Sistemi collettivi dei produttori di AEE e del

Centro di Coordinamento RAEE e concordate e stabilite con i Comuni nell’ambito

dell’ACCORDO DI PROGRAMMA ex art. 15 del d.lgs. 49/14 e s.m.i..

In tale contesto, la raccolta dei RAEE è effettuata per Raggruppamenti (chiaramente

identificati dal DM 187/2005) nell’ambito del Sistema Multiconsortile Regolato, coordinato

e controllato dal Centro di Coordinamento RAEE (CdC), che prevede quanto segue:

• I gestori di isole ecologiche, centri di raccolta e luoghi di raggruppamento si iscrivono

al Centro di Coordinamento RAEE per tutti i raggruppamenti raccolti (ad ognuno dei

quali viene associato un Punto di prelievo – PDP)

• Ogni PDP, a partire da una determinata data, viene assegnato dal CdC ad uno dei

Sistemi collettivi dei produttori di AEE

• I Sistemi Collettivi (SC) provvedono a sottoscrivere appositi contratti di gestione dei

rifiuti con operatori logistici e impianti di trattamento;

• Gli operatori logistici incaricati dai SC provvedono a consegnare al PDP le opportune

unità di carico corrette in relazione al raggruppamento, secondo le modalità

stabilite nell’Accordo di Programma ex art. 15 del d.lgs. 49/14

• I gestori delle isole ecologiche effettuano, tramite appositi canali messi a disposizione

dal CdC, una Richiesta di Ritiro con l’indicazione della tipologia di RAEE

(Raggruppamento) da ritirare ed una stima delle quantità. La Richiesta di Ritiro viene

veicolata dal CdC ai SC e da questi agli operatori logistici ed agli impianti di

trattamento, con l’indicazione del tempo massimo entro cui i RAEE devono essere

prelevati dal PdP.

Successivamente alla verifica di accettabilità preliminare, al momento del ritiro l’operatore

logistico effettua un controllo visivo del materiale, per verificarne la coerenza con il

raggruppamento indicato nella Richiesta di Ritiro ricevuta e con il codice CER assegnato.

Tale controllo si intende da svolgersi limitatamente a quanto possibile visionare in ragione

del tipo di unità di carico in cui i RAEE sono raccolti.

In caso di presenza di non conformità rilevate al momento del prelievo, l’operatore logistico

procede alla compilazione del Modulo di Segnalazione Anomalie (MSA), appositamente

previsto nell’Accordo di Programma ex art. 15 del d.lgs. 49/14, secondo le modalità

descritte nell’Accordo stesso.

Qualora l’unità di carico non risultasse completamente ispezionabile nella fase di ritiro (es:

cassone scarrabile) il controllo e la rilevazione di eventuali anomalie con conseguente

compilazione del relativo MSA, saranno effettuate in fase di accettazione e/o scarico

presso l’impianto di destino.

6.1.1.2 – RAEE DI ORGINE DOMESTICA NON GESTITI DAI SISTEMI COLLETTIVI (B2C)

Per quanto attiene alla gestione dei RAEE di origine domestica, generati dalle isole

ecologiche o dai centri di raccolta comunali non iscritti al Centro di Coordinamento RAEE,

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l’impianto richiede al produttore del rifiuto le informazioni relative alla specifica tipologia di

RAEE da conferire, alla presenza di eventuali componenti pericolose e alle eventuali

caratteristiche di pericolo

L’ottenimento e la verifica di tali informazioni avvengono tramite comunicazioni tra le parti

(anche tramite email), senza necessità di caratterizzazione / omologa e qualifica dei

produttori.

Qualora il flusso preveda il passaggio tra più impianti (nel rispetto delle limitazioni

normative/autorizzative) dovrà essere garantito il trasferimento di tutte le informazioni.

6.1.1.3 – RAEE PROFESSIONALI EQUIPARABILI A RAEE DI ORIGINE DOMESTICA

Per i RAEE di origine non domestica che possono essere equiparati per natura a quelli di

origine domestica (frigoriferi, dispenser acqua e bibite, elettronica, TV, etc) l’impianto

richiede al produttore del rifiuto informazioni relative alla specifica tipologia di RAEE da

conferire, alla presenza di eventuali componenti pericolose e alle eventuali caratteristiche

di pericolo.

Qualora tali RAEE siano gestiti direttamente dai Sistemi Collettivi per nome e conto dei

produttori di AEE, l’impianto ottiene le suddette informazioni per tramite del Sistema

Collettivo stesso.

L’ottenimento e la verifica di tali informazioni avvengono tramite comunicazioni tra le parti

(anche tramite e-mail), senza necessità di caratterizzazione / omologa e qualifica dei

produttori.

Qualora il flusso preveda il passaggio tra più impianti (nel rispetto delle limitazioni

normative/autorizzative) dovrà essere garantito il trasferimento di tutte le informazioni.

6.1.1.4 – RAEE PROFESSIONALI NON EQUIPARABILI A RAEE DI ORIGINE DOMESTICA

Per le tipologie di RAEE che non sono equiparabili a quelli di natura domestica, a

prescindere dalla presenza o meno dei Sistemi Collettivi quali intermediari, l’Impianto

richiede al produttore la compilazione di una scheda di caratterizzazione e procede

all’”omologa” attraverso le attività di qualifica dei Produttori/detentori (ove necessarie, ad

esempio in caso di ritiro da impianto di pre-trattamento) e di verifica delle caratteristiche

dei rifiuti, mediante:

• l’esame di documenti e certificati relativi alla natura e caratteristiche dei rifiuti forniti

dal Produttore quali ad esempio eventuali relazioni di supporto su sanificazione degli

elettromedicali, dichiarazione di assenza di fonti radioattive, dichiarazione su

presenza e posizione di eventuali componenti pericolose, etc.);

• l’eventuale sopralluogo presso il sito del Produttore da parte di personale incaricato

dal Gestore, con lo scopo di visionare le apparecchiature stesse per verificare la

veridicità di quanto riportato nella scheda di caratterizzazione;

• la verifica del materiale al primo conferimento

• Limitatamente ai produttori che possono anche essere centri di stoccaggio e/o

trattamento di rifiuti, il controllo dell’atto autorizzativo può prevedere l’eventuale

visita presso lo stabilimento, Le risultanze del sopralluogo devono essere registrate su

un apposito modulo.

L’attività di caratterizzazione/omologa viene riesaminata:

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• ogni dodici mesi con l’acquisizione della dichiarazione, da parte del Produttore, di

non modifica delle condizioni operative di produzione del rifiuto, attraverso la

redazione di una Scheda di Caratterizzazione aggiornata;

• Se ritenuto utile, con un sopralluogo da parte di un incaricato.

• In caso di ripetute anomalie dei rifiuti conferiti

Nel caso in cui nelle attività di caratterizzazione e controllo successive alla verifica di

accettabilità preliminare siano rilevate delle non conformità rispetto a quanto previsto dalle

norme di riferimento e definito nel presente documento al § 6.1.2, si procede con una

segnalazione di anomalia al produttore (comunicazione scritta) con “richiamo” ad

evidenziare le azioni che il produttore intende intraprendere al fine di risolvere la deviazione

riscontrata.

In attesa del riscontro da parte del produttore, sono temporaneamente sospesi i ritiri di RAEE

fino a risoluzione della non conformità rilevata, ed il produttore/detentore viene sottoposto

ad una nuova attività di omologa, eventualmente con l’effettuazione di una verifica

ispettiva presso la sede. Solo a valle dell’esito positivo della nuova verifica possono essere

ripresi i conferimenti di materiale da parte del Produttore.

A valle dell’esito positivo di tutte le verifiche, l’impianto dovrà archiviare in formato

cartaceo e/o elettronico tutta la documentazione relativa al rifiuto in ingresso.

Nota Bene: per i rifiuti riconducibili a RAEE, come per tutti i rifiuti costituiti da oggetti e

manufatti, è praticamente impossibile effettuare un campionamento rappresentativo (rif

norma UNI 11682:2017) anche nell’ambito del medesimo raggruppamento, in quanto gli

stessi sono sempre fortemente eterogenei.

L’assegnazione del codice di pericolo o non pericolo dipende dalla presenza o meno di

“componenti pericolosi”, non trovando in questo caso applicazione il criterio di

concentrazione di sostanze pericolose previsto nel Reg. 1357/2014. Qualora il flusso preveda

il passaggio tra più impianti (nel rispetto delle limitazioni normative/autorizzative) dovrà

essere garantito il trasferimento di tutte le informazioni.

6.1.2. - Accettazione

Le verifiche in fase di accettazione vengono effettuate per ogni conferimento di rifiuto in

diverse fasi:

1) Controllo visivo e documentale del rifiuto all’ingresso del mezzo in impianto

2) Controllo radiometrico all’ingresso del mezzo in impianto

3) Controllo allo scarico del rifiuto nelle aree adibite

1) Controllo visivo del rifiuto all’ingresso del mezzo

All’ingresso del mezzo deve essere verificata la sostanziale corrispondenza del rifiuto

caricato alle caratteristiche del codice EER attribuito dal produttore e riportato sul

formulario, e deve essere verificato, ove possibile, che il rifiuto sia privo di sostanze e/o

materiali estranei e/o non trattabili dall'impianto.

In caso di rinvenimento di tali materiali sulla parte visibile del carico, fatte salve eventuali

inclusioni che si possono valutare come non intenzionali e inevitabili, il carico dovrà essere

gestito come indicato al punto 6.1.3 “Gestione del carico non conforme”.

2) Controllo radiometrico all’ingresso del mezzo in impianto

Come previsto dal D.Lgs 49/14 iI controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in

ingresso, in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., dal D.Lgs. 1

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giugno 2011 n. 100 e dall'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20

giugno 1997.

I controlli sono effettuati con portale radiometrico e/o con strumentazione portatile, per

maggiori dettagli sulla modalità di esecuzione si veda la procedura ARPA ; https://www.arpalombardia.it/Pages/Arpa-per-le-imprese/Servizi%20e%20procedure/Consulta-

procedure-ARPA-Lombardia.aspx?firstlevel=Servizi%20e%20procedure

L’impianto deve essere in possesso di una procedura di verifica radiometrica che attesti le

modalità dei controlli, le periodicità di validazione dello strumento di misura e rilevazione, il

nominativo dei referenti formati al controllo e le modalità di registrazione delle evidenze dei

controlli eseguiti. Tale procedura dovrà prevedere altresì la gestione di eventuali

rinvenimenti di rifiuti radioattivi e/o ritrovamenti di sorgenti orfane al fine garantire la tutela

della salute delle persone e dell’ambiente. Altresì l’individuazione del luogo di quarantena;

potrà essere prevista una specifica convenzione con un’Azienda specializzata nel ritiro e

smaltimento di rottami metallici contaminati da sostanze radioattive e/o sorgenti.

La procedura dovrà essere redatta e validata da un esperto qualificato in radioprotezione.

Si registra l’esito di tutti i controlli effettuati, sia positivi sia negativi.

Il carico che evidenzia problemi di radioattività non può essere respinto.

3) Controllo allo scarico del rifiuto nelle aree adibite

Allo scarico dei rifiuti si effettua un secondo controllo visivo per verificare la presenza di

sostanze o materiali estranei, non rilevabili in precedenza; in relazione a particolari situazioni

di criticità dovrà essere verificato lo stato di integrità dei RAEE conferiti (ad esempi nel caso

di frigoriferi” con compromissione del sistema refrigerante è necessario l’invio del RAEE a

linea manuale parallela per l’asportazione dei fluidi (olii compressore).

Le modalità di tale controllo possono differire in funzione delle diverse situazioni operative,

quali le modalità di scarico nonché della tipologia e provenienza del rifiuto

Il protocollo dovrà specificare le modalità di movimentazione e scarico adottate per i

diversi RAEE che dovranno prevedere particolari cautele per mantenere l’integrità dei rifiuti

ed ovviare a rischio/fuoriuscita di sostanze pericolose, come previsto dalla normativa di

settore.

In caso di rinvenimento di sostanze o materiali estranei, fatte salve eventuali inclusioni che

si possono valutare come non intenzionali e inevitabili, il carico dovrà essere gestito come

indicato al punto 6.1.3 “Gestione del carico non conforme”.

In caso di ritiro di RAEE pre -bonificati, inoltre, viene verificato, per quanto tecnicamente

possibile, che siano stati asportati tutti i componenti indesiderati e le componenti

ambientalmente critiche pericolose previste dal D.lgs. 49/14:

A. condensatori elettrolitici contenenti sostanze potenzialmente pericolose (altezza >

25 mm, diametro > 25 mm o proporzionalmente simili in volume).

B. batterie e pile ;

C. tubi catodici

D. fluidi e gas

E. componenti identificate come contenenti mercurio e sorgenti luminose

F. cartucce di toner, liquido e in polvere, e di toner colore;

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G. rifiuti di amianto e componenti che contengono amianto

H. schermi a cristalli liquidi, se del caso con il rivestimento, di superficie superiore a 100

cm2 e tutti quello retroilluminati mediante sorgenti luminose a scarica

I. componenti contenenti sostanze radioattive, fatta eccezione per i componenti

che sono al di sotto delle soglie di esenzione previste all'articolo 3 e all'allegato I

alla direttiva 96/29/EURATOM del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le

norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione

e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti

La mancata o incompleta bonifica dei RAEE pre bonificati comporta una rivalutazione

della classificazione del materiale.

6. 1. 3 Gestione del carico non conforme

Gestione dei rifiuti diversi dall’omologa e non compatibili con le specifiche di accettazione

dell’impianto

In caso di verifica della non conformità delle caratteristiche del rifiuto al codice EER

attribuito, se la totalità del rifiuto non rientra tra quelli autorizzati presso l’impianto di

trattamento, si provvede a ricaricare il mezzo ed a respingere l'intero carico al

produttore/detentore segnando sul formulario di trasporto del carico ricevuto che lo stesso

è stato respinto; se la non conformità riguarda solo una parte identificabile del carico, è

possibile respingere la sola parte non conforme (respingimento parziale). In questo caso

dovrà essere prevista una specifica annotazione sul registro di carico scarico in

corrispondenza del carico accettato il formulario dovrà riportare l’evidenza del

respingimento parziale e la tracciabilità.

Dovrà essere inoltrata comunicazione all’Autorità competente in merito al respingimento

totale o parziale del carico. In caso di anomalia radiometrica dovrà essere data

comunicazione a tutti gli Enti previsti dalla procedura inerente la sorveglianza radiometrica

nonché all’Autorità competente in materia di AIA.

Queste possibilità sono percorribili qualora il mezzo di trasporto che ha effettuato la

consegna del carico sia ancora presente nell'impianto di trattamento e le caratteristiche

del materiale scaricato non siano tali da comportare con il trasporto un pericolo grave di

incidente (esempio: munizioni inesplose, sorgenti radioattive, ecc.).

Nel caso non sia possibile respingere il carico nel rispetto delle norme di sicurezza, il rifiuto

non tecnicamente trattabile presso l’impianto dovrà essere adeguatamente caratterizzato

e successivamente avviato a trattamento presso impianti terzi autorizzati, registrando tutte

queste operazioni sul registro di carico e scarico.

Durante la permanenza nell’impianto dovrà essere depositato in aree di segregazione

appositamente allestite, consentendo la sua rintracciabilità all’interno dell’impianto.

Le aree di segregazione devono essere munite di copertura e pavimentate (impermeabili)

e devono essere contrassegnate con apposita segnaletica che evidenzi in modo

inequivocabile la qualifica di rifiuto in attesa, la natura del materiale, la sua classificazione

e le eventuali caratteristiche di pericolo.

La presenza di tali materiali diversi sarà segnalata al produttore per le necessarie ulteriori

verifiche amministrative.

A titolo indicativo e non esaustivo, i rifiuti non accettabili che possono essere presenti nei

carichi di RAEE sono: contenitori di liquidi chiusi con o senza identificazione, contenitori in

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pressione non segnalati, rifiuti medicali con parti e componenti potenzialmente infette e

imballaggi ecc.

Gestione dei rifiuti diversi dall’omologa ma compatibili con le specifiche di accettazione

dell’impianto.

Nel caso si evidenzi la presenza di materiali diversi da quelli indicati nel FIR ma trattabili

dall'impianto, questi devono essere separati ed avviati alle competenti aree di deposito.

Dovrà essere riportata specifica annotazione sul registro di carico e scarico in

corrispondenza della registrazione del carico in ingresso.

La presenza di tali materiali diversi sarà segnalata al produttore per le necessarie ulteriori

verifiche amministrative e la criticità potrà essere gestita a livello contrattuale.

7. Precauzioni per la sicurezza degli operatori

In accordo al d.lgs. 81/2008 e s.m.i., il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei

tutti i rischi presenti nelle varie fasi operative e predisporre, per ogni fase lavorativa,

specifiche procedure operative in cui devono essere indicati i DPI specifici per le diverse

attività e le corrette procedure per evitare infortuni e/o incidenti agli operatori.

8. Stoccaggio

La gestione dei carichi in ingresso dovrà prevedere la verifica delle aree di stoccaggio

destinate ai RAEE che saranno individuate su planimetria allegata al provvedimento

autorizzativo, dovranno essere individuate anche le aree di stoccaggio dedicate ai rifiuti

in uscita e/o agli EoW.

Per quanto concerne gli stoccaggi (rifiuti ingresso/uscita e EOW) è possibile autorizzare -

valutando caso per caso e su richiesta motivata della parte – l’utilizzo delle aree di

stoccaggio a rotazione (rifiuti in ingresso, in uscita, EOW) a fronte dell’identificazione con

cartellonistica del materiale/rifiuto effettivamente presente, fermo restando che dovrà

essere garantito il deposito in sicurezza con l’ausilio di presidi ambientali adeguati e il

versamento delle fidejussioni.

Il Gestore dovrà in questo caso, dettagliare nel Protocollo di accettazione e gestione rifiuti

un piano di gestione di tali aree.

9. Piano per la gestione degli odori

La movimentazione dei rifiuti, la fase di carico e scarico i processi devono essere ottimizzati

per minimizzare l’impatto olfattivo. Devono essere specificate le modalità di gestione di

questa problematica. L’applicabilità è limitata ai casi in cui la presenza di molestie olfattive

presso recettori sensibili sia probabile e/o comprovata.

Nella fase di accettazione RAEE, di norma, non sono pertinenti gli aspetti “odori” che

possono invece riguardare le successive operazioni di trattamento.

10. Archiviazione dei dati

La documentazione relativa ai rifiuti deve essere archiviata e disponibile per le verifiche

degli Enti di controllo. Deve essere bene identificato dove fisicamente vengono archiviati i

documenti e le responsabilità delle persone coinvolte nella gestione degli stessi.

Deve essere prevista una procedura di archiviazione della documentazione relativa ai

carichi respinti, che comprenda la registrazione delle motivazioni del respingimento, la

comunicazione inviata all’autorità competente.

Deve essere prevista una procedura di archiviazione anche per le segnalazioni di non

conformità che non hanno portato al respingimento del carico (es MSA – modulo

segnalazioni anomalie).

In relazione alla gestione del carico non conforme, ad integrazione di quanto indicato nel

§ 6. 1. 3 ai fini di mantenere traccia delle criticità, l’impianto potrà prevedere l’acquisizione

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di rilievi fotografici/video e l’archiviazione degli stessi (inserendo le modalità nel protocollo

di gestione rifiuti).

Tutta la documentazione archiviata deve essere mantenuta per 5 anni.

11. Sistemi informatici

Per la gestione dei quantitativi dei rifiuti, degli stoccaggi e il rispetto dei limiti previsti dall’atto

autorizzativo, nonché per il controllo dei quantitativi rispetto alla normativa “Seveso” (Dlgs

105/2015) si consiglia l’utilizzo di software dedicati.

12. EOW (End Of Waste) Le modalità per qualificare i materiali uscenti dalle operazioni di trattamento come EOW

sono dettagliate nei regolamenti UE 333/2011 e UE 715/2013 relativi ai rottami ferrosi e di

rame. Dal trattamento possono altresì derivare i seguenti EOW – elenco esemplificativo e

non esaustivo che devono essere qualificati singolarmente sulla base di quanto previsto

dall’art. 14 bis della legge 128/2019:

• cartucce toner (vuote);

• plastiche;

• vetro piano, vetro cavo e vetro al piombo;

• poliuretano (polvere);

• pastello di piombo;

• pasta di pile in genere

Si rimanda a quanto previsto all’art. 183-ter del d.lgs. 152/06 e all’art. 14bis. Del d.lgs.

152/06.

Si richiamano le linee guida per l’applicazione della disciplina End of Waste - Delibera del

consiglio SNPA del 6 febbraio 2020 doc n° 62”.