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Pagina 1 di 4 Delibera Consiglio Comunale n. 4/2015 COMUNE DI SOSPIROLO Provincia di Belluno COPIA n. 4 Reg. Delib. in data 03.03.2015 Prot. n. 1699/1-I-1.15 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza in sessione STRAORDINARIA di Prima convocazione in seduta Pubblica. Oggetto: Approvazione schema di convenzione tra i Comuni di Sedico e di Sospirolo per l’istituzione di una centrale unica di committenza (Art. 33, comma 3-bis, D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dall’art. 9, comma 4, D.L.24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014 n.89). L’anno duemilaquindici addì tre del mese di marzo alle ore 19:00, presso questa Sede Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale. Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: DE BON Mario P A VALLET Rudy P A TROIAN Melita P A GIOTTO Cesare P A BUZZATTI Alberto P A VIEL Sara P A BOGO Corrado P A LOVAT Diego P A ne risultano presenti n. 8 e assenti nessuno. Partecipa, inoltre, all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Carmela Cipullo. Il Signor Mario De Bon, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiarata aperta la seduta, invita i Consiglieri a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’odierna adunanza. N. 58/2015 Reg. Pubbl. CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on-line il giorno 09.03.2015 per 15 giorni consecutivi. Sospirolo, 09.03.2015 Il Segretario Comunale f.to dott.ssa Carmela Cipullo

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Pagina 1 di 4 – Delibera Consiglio Comunale n. 4/2015

COMUNE DI SOSPIROLO Provincia di Belluno

COPIA

n. 4 Reg. Delib.

in data 03.03.2015

Prot. n. 1699/1-I-1.15

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza in sessione STRAORDINARIA di Prima convocazione in seduta Pubblica.

Oggetto: Approvazione schema di convenzione tra i Comuni di Sedico e di Sospirolo per

l’istituzione di una centrale unica di committenza (Art. 33, comma 3-bis, D.Lgs.

n. 163/2006, come modificato dall’art. 9, comma 4, D.L.24 aprile 2014, n. 66,

convertito in legge 23 giugno 2014 n.89).

L’anno duemilaquindici addì tre del mese di marzo alle ore 19:00, presso questa Sede

Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il

Consiglio Comunale.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DE BON Mario P A

VALLET Rudy P A

TROIAN Melita P A

GIOTTO Cesare P A

BUZZATTI Alberto P A

VIEL Sara P A

BOGO Corrado P A

LOVAT Diego P A

ne risultano presenti n. 8 e assenti nessuno.

Partecipa, inoltre, all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Carmela Cipullo.

Il Signor Mario De Bon, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti,

dichiarata aperta la seduta, invita i Consiglieri a discutere e deliberare sull’oggetto sopra

indicato, compreso nell’odierna adunanza.

N. 58/2015 Reg. Pubbl.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo

on-line il giorno 09.03.2015 per 15 giorni consecutivi.

Sospirolo, 09.03.2015

Il Segretario Comunale

f.to dott.ssa Carmela Cipullo

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Pagina 2 di 4 – Delibera Consiglio Comunale n. 4/2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l’allegata proposta di deliberazione del 03.03.2015 che forma parte integrante e

sostanziale del presente atto;

UDITI i seguenti interventi:

IL SINDACO: illustra la questione e spiega che l’Amministrazione avrebbe potuto scegliere

di aderire alla Centrale Unica di Committenza (CUC) predisposta dall’Unione

Montana Feltrina o crearne una con altri Comuni; tuttavia le esperienze di questo tipo

sembrano essere negative, come ha dimostrato anche la brutta esperienza fatta dal

Comune di Sospirolo l’anno scorso. Ritiene che la cosa migliore, visti i buoni rapporti

con il Comune di Sedico, sia di fare una convenzione a due anche se nulla vieta di

poterla allargare in futuro ad altri enti.

IL SEGRETARIO COMUNALE: informa il Consiglio che con la conversione del c.d.

decreto mille proroghe, avvenuta in questi giorni, l’obbligo di ricorrere alla CUC è

stato spostato al 01.09.2015. Comunque crede che non valga la pena di rinviare

l’approvazione della convenzione perché consentirà ai due Comuni di poter svolgere

unitariamente gare per servizi di interesse comune.

BOGO: domanda quale peso abbia il Comune di Sospirolo nella convenzione e chi gestirà il

servizio.

IL SEGRETARIO COMUNALE: risponde che l’ufficio sarà comune tra i due enti, ma per il

momento ognuno dei due procederà autonomamente come prima. Ci sarà un

Responsabile che probabilmente sarà del Comune di Sedico, ma si tratterà più di

avere oneri che onori. In ogni caso non ci sono prevalenze e gli enti saranno

comunque autonomi nelle scelte.

BOGO: non vorrebbe che Sedico ponesse dei veti a Sospirolo.

BUZZATTI: fa presente che la gestione delle risorse economiche resta del Comune di

Sospirolo, si tratta solo di una modalità organizzativa per lo svolgimento delle gare di

appalto e nulla di più.

VISTI i pareri nella stessa espressi ai sensi degli artt. 49 e 147/bis, comma 1, del D.Lgs.

267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

CON voti favorevoli n. 8, contrari n. = e astenuti n. = espressi in forma palese;

DELIBERA

di APPROVARE integralmente l’allegata proposta di deliberazione che forma parte

integrante e sostanziale del presente atto;

inoltre, con n. 8 voti favorevoli, n. = voti contrari e n. = voti astenuti, espressi in forma palese

DELIBERA

di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

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Proposta D.C.C. n. 4 del 03.03.2015 - pagina 1 di 3

COMUNE DI SOSPIROLO

Provincia di Belluno

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 03.03.2015

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra i Comuni di Sedico e di Sospirolo per

l’istituzione di una centrale unica di committenza (Art. 33, comma 3-bis, D.Lgs. n.

163/2006, come modificato dall’art. 9, comma 4, D.L.24 aprile 2014, n. 66, convertito in

legge 23 giugno 2014 n.89).

PARERI RESI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147/BIS, COMMA 1,

DEL D.LGS. 18.08.2000, N. 267 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi e

per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

f.to Ing. Federica Decet

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi e

per gli effetti degli artt. 49 e 147/bis, co. 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

ECONOMICO FINANZIARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Carmela Cipullo

IL SINDACO

Premesso che

- l’articolo 33 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” - stabilisce quanto

segue:

Art. 33. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza 1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture

facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.

2. Le centrali di committenza sono tenute all’osservanza del presente codice.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere b), c), f),

non possono affidare a soggetti pubblici o privati l’espletamento delle funzioni e delle attività di

stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono

affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e

trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che

prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a

centrali di committenza.

3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di lavori, beni e servizi

nell’ambito delle unioni dei comuni di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e

avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto

aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi

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Proposta D.C.C. n. 4 del 03.03.2015 - pagina 2 di 3

Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti

da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai

comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in

violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di

fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di

istituzione;

- i Comuni di Sedico e di Sospirolo rientrano tra gli enti sui quali ricade l’obbligo previsto dal sopra

riportato comma 3-bis dell’art. 33, le cui norme si applicano dal 1° gennaio 2015 per i servizi e le

forniture e si applicheranno dal 1° luglio 2015 per i lavori;

Ritenuto, quindi, necessario attivare un accordo consortile tra gli enti sopra citati, ai sensi dell’appena

richiamata norma, affinché le attività di affidamento dei servizi, delle forniture e dei lavori possano svolgersi

senza interruzione e, dunque, venga garantita, senza soluzione di continuità, l’efficienza, l’efficacia e

l’economicità dell’azione amministrativa nel campo dell’approvvigionamento di lavori, servizi e forniture;

Considerato che

- l’articolo 3 comma 34 del già richiamato D.Lgs. n. 163/2006 qualifica come Centrale di Committenza

“un’amministrazione aggiudicatrice che: acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni

aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di

lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori”;

- l’articolo 3 comma 25 del D.Lgs. n. 163/2006 include fra le amministrazioni aggiudicatici “le

amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli

organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da

detti soggetti”;

- ai sensi dell’art. 23-ter, comma 3, della medesima legge n. 114 del 2014, i comuni con popolazione

superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori

di valore inferiore a 40.000 euro;

Precisato che

- dalla relazione tecnica al Decreto Legge n. 201 del 06.12.2011 si evince come la finalità della

disciplina in esame è quella di superare il sistema di frammentazione degli appalti pubblici e ridurre i

costi di gestione delle procedure ad evidenza pubblica, in virtù delle conseguenti economie di scala;

- la delibera della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per il Piemonte n.

271/2012/SRCPIE/PAR del 04.07.2012 con la quale viene affermato che “possano escludersi dalla

gestione obbligatoria in capo alle centrali uniche di committenza, le acquisizioni in economia

mediante amministrazione diretta”;

Visto lo schema di convenzione allegato alla presente proposta come parte integrante e sostanziale della

stessa;

Visto l’Articolo 30 T.U. 267/2000;

Considerato che la costituzione della Centrale di Committenza tra i sopra citati Comuni può comportare

significativi vantaggi, tra cui:

- il miglioramento sia sul piano procedurale che qualitativo degli atti prodotti, anche in considerazione

dell’elevata variabilità normativa che interessa da tempo il settore degli appalti pubblici;

- la diminuzione del rischio di contenzioso;

- i costi contenuti se rapportati al tempo necessario per la predisposizione degli atti e lo svolgimento

delle procedure di gara;

Attesa l’urgenza in re ipsa;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area

Tecnica, come previsto dall’articolo 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

PROPONE

1. di COSTITUIRE ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - la “Centrale Unica

di Committenza”, tra i Comuni di Sedico e di Sospirolo;

2. di APPROVARE lo schema di convenzione, allegato al presente provvedimento come parte integrante e

sostanziale del medesimo;

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Proposta D.C.C. n. 4 del 03.03.2015 - pagina 3 di 3

3. di INDIVIDUARE il Comune di Sedico come Ente Capofila della Centrale Unica di Committenza ora

costituita;

4. di AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della suddetta convenzione;

5. di DEMANDARE a successivo provvedimento di Giunta la definizione della disciplina del

funzionamento della suddetta Centrale Unica;

P R O P O N E, inoltre, con separata votazione

di DICHIARARE la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,

del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO

f.to Mario De Bon

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Allegato alla proposta D.C.C. n. 4 del 03.03.2015 - pagina 1 di 5

COMUNE DI SOSPIROLO

Provincia di Belluno

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 DEL 03.03.2015

CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI SEDICO E DI SOSPIROLO PER L’ISTITUZIONE DI UNA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Art. 33, comma 3-bis, D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dall’art. 9, comma 4,

D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 GIUGNO 2014 N.89)

TRA

Il Comune di Sedico, rappresentato dal ..…………………, in qualità di Legale Rappresentante avente sede a

Sedico (BL) in via …………n……….

C.F……………………………………

E

il Comune di Sospirolo, rappresentato dal ..…………………, in qualità di Legale Rappresentante avente

sede a Sospirolo (BL) in via …………n……….

C.F……………………………………

Premesso che

- l’articolo 33 del D.Lgs. 163/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, prevede, al comma 1, la possibilità di acquisire

lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza e, al successivo comma 3, la

possibilità di affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai Provveditorati interregionali

per le opere pubbliche, già servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT), o alle amministrazioni

provinciali, nonché a centrali di committenza;

- l’articolo 3 comma 34 del già richiamato D.Lgs. n. 163/2006 qualifica come Centrale di Committenza

“un'amministrazione aggiudicatrice che: acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni

aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di

lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori”;

- il comma 3 bis dell’articolo 33 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, così come modificato dal

comma 4 dell’articolo 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con la legge 89/2014, prescrive che: “I

Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle

unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti,

ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti

uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della

legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli

strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice

identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori,

beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma”;

- l’articolo 3 comma 25 del D.Lgs. n. 163/2006 include fra le amministrazioni aggiudicatrici “le

amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli

organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti

soggetti”;

- la Legge 114/2014, che ha convertito in legge il D. L. 90/2014, ha stabilito che le disposizioni di cui al

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Allegato alla proposta D.C.C. n. 4 del 03.03.2015 - pagina 2 di 5

comma 3-bis dell’articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato

dalla Legge 89/2014 entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all’acquisizione di beni e servizi, e il 1°

luglio 2015, quanto all’acquisizione di lavori;

- ai sensi dell'art. 23-ter, comma 3, della medesima legge n. 114 del 2014, i comuni con popolazione

superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di

valore inferiore a 40.000 euro;

Vista la deliberazione n. __ del __________ del Consiglio del Comune di Sedico, dichiarata immediatamente

eseguibile, con la quale è stata approvata la presente bozza di convenzione;

Vista la deliberazione n. __ del _________ del Consiglio del Comune di Sospiro, dichiarata immediatamente

eseguibile, con la quale è stata approvata la presente bozza di convenzione;

Tanto premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Istituzione della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Sedico e di Sospirolo. Scopi

della convenzione 1. In esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., è Istituita

presso il Comune di Sedico, Ente Capofila, la Centrale Unica di Committenza (CUC) per l’acquisizione

di lavori pubblici, servizi e forniture per i Comuni di Sedico e di Sospirolo.

2. La struttura intende operare valorizzando al massimo le risorse presenti all’interno dei Comuni aderenti;

essa potrà ricorrere anche ad incarichi professionali ed a collaborazioni esterne, nonché a prestazioni di

servizio ove ciò risulti legittimo, conveniente ed opportuno.

3. La Centrale Unica di Committenza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, commi 25 e 34, del D.Lgs.

12 aprile 2006, n. 163, svolge conseguentemente le funzioni di Amministrazione Aggiudicatrice, che

provvede ad aggiudicare appalti di lavori, forniture o servizi richiesti e destinati ai Comuni convenzionati.

La gestione associata di cui al precedente comma ha le seguenti finalità:

a) garantire l'adeguamento e la conformità delle modalità di approvvigionamento di lavori, beni e servizi

alle disposizioni di legge di cui alle premesse della presente convenzione;

b) miglioramento della qualità delle prestazioni svolte;

c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale;

d) attuare una gestione coordinata e ottimale dei servizi convenzionati mediante l’utilizzo programmato,

razionale, efficiente ed efficace di quanto sarà messo a disposizione dai Comuni convenzionati;

e) uniformare, standardizzare, migliorare e informatizzare le procedure;

f) ottenere, mediante l’ottimizzazione qualitativa e quantitativa di tutte le risorse disponibili, la riduzione

dei costi generali e specifici di espletamento del servizio, fermo restando lo standard attuale di

prestazioni;

g) promuovere la progressiva integrazione dell’attività degli operatori impiegati mediante omogeneità

strategica ed operatività efficace.

Articolo 2 – Enti partecipanti e ente capofila –Ambito funzionale 1. L’ambito territoriale e funzionale in cui la “Centrale unica di Committenza” opera è individuato nel

territorio dei Comuni di Sedico e di Sospirolo.

Articolo 3 – Attribuzioni della Centrale di Committenza 1. L’ambito di operatività della C.U.C. è quello dell’acquisizione di lavori, beni e servizi, a prescindere

dall'importo degli stessi, fatta salva, in alternativa, la possibilità per i singoli Comuni di effettuare i propri

acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto

aggregatore di riferimento, o comunque le altre modalità riconosciute dalla legislazione vigente e salvo,

altresì, quanto previsto all’art.12 della presente convenzione.

2. La Centrale di Committenza svolge i compiti sotto specificati ed in particolare:

Attribuzioni obbligatorie Sono attribuzioni obbligatorie della Centrale di Committenza tutte quelle che rientrano nella gestione

della gara, a partire dalla pubblicazione della gara e fino all’aggiudicazione provvisoria, nonché i compiti

successivi alla gara propedeutici all’aggiudicazione definitiva ed alla successiva stipula del contratto. A

mero titolo esemplificativo, si indicano le seguenti competenze:

a. Predisposizione schema di determinazione a contrarre e relativi allegati;

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Allegato alla proposta D.C.C. n. 4 del 03.03.2015 - pagina 3 di 5

b. Acquisizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP), anche

avvalendosi del Comune titolare dell’intervento;

c. Predisposizione ed approvazione bando di gara, pubblicazione della gara ed obblighi di pubblicità;

d. Nomina dell’Autorità/Commissione di gara e svolgimento delle operazioni di gara ivi comprese le

comunicazioni ad eventuali concorrenti esclusi;

e. Verifica autocertificazioni dei requisiti dichiarati dai concorrenti in sede di gara;

f. Verifica delle offerte anormalmente basse;

g. Aggiudicazione provvisoria;

h. Predisposizione schema provvedimento di aggiudicazione definitiva;

In aggiunta a tali attribuzioni, connesse alle singole procedure di gara, la Centrale di Committenza può

svolgere altre funzioni che i Comuni individuino nel contesto delle misure organizzative della Centrale di

Committenza.

Attribuzioni facoltative a. Individuazione, in relazione alle circostanze di fatto e di diritto ed alle esigenze del Comune, della

modalità di scelta del contraente;

b. Supporto per la validazione di progetti;

c. Supporto all’Amministrazione per l’espletamento delle procedure espropriative;

d. Supporto al RUP del Comune convenzionato ai fini della corretta individuazione dei contenuti dello

schema del contratto onde assicurare la piena rispondenza dell’opera, servizio o fornitura alle effettive

esigenze dell’ente;

e. Progettazione eventuale di servizi e forniture mediante la predisposizione del capitolato speciale

d’appalto e dello schema di contratto;

f. Gestione ricorso agli strumenti di acquisizione elettronica di forniture di beni e servizi (CONSIP,

MEPA, etc.);

Tenuta e aggiornamento Albo Fornitori anche gestito in forma associata;

3. La Centrale Unica di Committenza svolge la propria attività utilizzando:

a. il personale dei Comuni convenzionati per i quali, con la sottoscrizione della presente convenzione,

ciascun Comune autorizza sin d’ora a prestare servizio presso la Centrale di Committenza.

b. eventuali commissari esterni, nel caso di specifiche professionalità non riscontrabili nell’ambito degli

Enti Pubblici, incarichi professionali e collaborazioni esterne, nonché prestazioni di servizio nel

rispetto dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Articolo 4 – Attribuzioni dei Comuni convenzionati 1. Il singolo Comune, conservando il ruolo di stazione appaltante, rimane titolare dell’intervento di

acquisizione dell’opera, bene o servizio essendo demandate alla Centrale di Committenza le funzioni

strumentali all’individuazione dell’aggiudicatario provvisorio, permanendo in capo al Comune le attività

amministrative di gestione a rilevanza esterna.

2. Sono attribuite in particolare al singolo Comune:

a. l’approvazione del progetto dell’opera o dell’acquisizione del bene o servizio;

b. l’adozione della determinazione a contrattare, sulla base dello schema predisposto dalla Centrale di

Committenza, comprensiva dei documenti di gara (Capitolato Speciale d’appalto, schema di contratto,

etc.);

c. la messa a disposizione di personale per lo svolgimento della gara;

d. comunicazioni ai partecipanti esito gara;

e. in fase di avvio della Centrale di Committenza, la predisposizione ed approvazione dell'elenco delle

imprese da invitare in caso di procedure negoziate (salva l’eventuale creazione dell’Albo unico dei

fornitori);

f. l’aggiudicazione definitiva;

g. la stipula del contratto e relativi adempimenti.

Articolo 5 – Organizzazione della Centrale unica di Committenza 1. Ai fini del non incremento della spesa di personale e, se possibile, nell’ottica del raggiungimento di una

riduzione della stessa, ma tenuto conto della ottimizzazione del servizio derivante dalla specializzazione

del personale addetto, partecipano alla Centrale di Committenza:

a) il Responsabile della Centrale di Committenza;

b) i Responsabili dei Servizi dei Comuni convenzionati;

2. Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza è nominato dal Sindaco del Comune di Sedico,

sentita la Conferenza dei Sindaci di cui al successivo art. 8.

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Allegato alla proposta D.C.C. n. 4 del 03.03.2015 - pagina 4 di 5

3. Il personale dipendente di tutti gli Enti addetto all’Ufficio della C.U.C. è da considerarsi in convenzione

per tutta la durata delle ore lavorative prestate presso la Centrale di Committenza, ferma restando la

unitarietà ed unicità del rapporto organico (di lavoro) degli addetti in capo al Comune di appartenenza.

L’orario di lavoro dei dipendenti addetti all’ufficio sarà funzionale alla sua organizzazione e comunque

terrà conto degli orari degli enti aderenti.

4. Sulla base delle indicazioni della Conferenza di cui al successivo art. 8, l’organizzazione delle funzioni,

dei servizi, degli uffici e delle attività associate è stabilita con specifici provvedimenti adottati ai sensi

dell’art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000.

5. Gli incentivi di cui agli artt. 92 e 93 del D.Lgs. n. 163/2006 saranno attribuiti nel rispetto della normativa

vigente e dei Regolamenti comunali attuativi, che gli enti partecipanti alla presente convenzione si

impegnano sin da ora ad uniformare.

Articolo 6 – Durata 1. Il presente accordo, ha durata di anni cinque, entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione

ed è rinnovabile alla sua scadenza.

2. Si precisa che l’operatività della Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della

legge n. 214 del 2011, (termine prorogato dall'art. 3, comma 1bis, della legge n. 15 del 2013 e da ultimo

prorogato con modifiche dall'art.23 ter, comma 1, della legge n. 114/2014 di conversione del D.L.

90/2014) seguirà la seguente tempistica, salvo diverse disposizioni e/o proroghe di legge:

a) per servizi e forniture dal 1° gennaio 2015;

b) per i lavori dal 1° luglio 2015.

3. Viene data comunque la possibilità a ciascun ente aderente di recedere con un preavviso di almeno sei

mesi e con decorrenza in ogni caso dal primo gennaio dell’anno successivo, salvo diverso accordo tra le

parti. Le modalità e gli eventuali oneri finanziari derivanti dal recesso sono definiti con successivi

provvedimenti ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000.

Articolo 7 - Spese di funzionamento e rapporti finanziari 1. Le spese relative al funzionamento della Centrale di Committenza sono determinate come segue:

a) spese vive sostenute per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 3 (es. spesa per pubblicazione

bandi) a carico del Comune richiedente, da rimborsarsi alla Centrale Unica di Committenza

allorquando anticipate;

b) le eventuali spese di funzionamento, da determinarsi in accordo tra i Comuni convenzionati, saranno

ripartite sulla base di criteri da definire nella Conferenza di cui al successivo art. 8.

Articolo 8 – Forme di consultazione e programmazione delle attività 1. La Conferenza dei Sindaci è l’organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi di cui

alla presente convenzione. E’ composta dai Sindaci dei Comuni o da loro delegati (uno per ogni Sindaco),

in rappresentanza dei rispettivi Comuni.

2. Alle riunioni della stessa possono partecipare, con funzioni consultive senza diritto di voto e senza che la

loro presenza possa determinare il numero legale per la sua validità, anche tutti gli altri soggetti la cui

partecipazione sia ritenuta utile ed opportuna per il conseguimento degli scopi indicati dalla convenzione.

3. La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune Capofila e si riunisce almeno una volta

all’anno e comunque ogni volta che uno dei Sindaci ne faccia richiesta, presso la sede del Comune

Capofila.

4. Spetta principalmente alla Conferenza dei Sindaci, oltre ai compiti indicati negli altri articoli:

a) definire ed approvare gli indirizzi programmatici, strategici, e consuntivi annuali e pluriennali della

attività da porre in essere ed i relativi strumenti giuridici, contabili e organizzativi strettamente

necessari per conseguire gli scopi di cui all’art.1;

b) valutare il convenzionamento con ulteriori Comuni, l’ampliamento dei servizi convenzionati, le

modifiche al testo della presente convenzione;

c) controllare periodicamente, e comunque almeno annualmente, l’andamento della gestione della

C.U.C., il conseguimento degli obbiettivi assegnati e la qualità dei servizi prestati;

d) la risoluzione delle eventuali controversie tra i Comuni convenzionati.

5. Nell’ottica di una eventuale estensione della convenzione ad altri Enti, si stabilisce che per la validità

della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni vengono assunte con

il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Intanto,

poiché in sede di avvio della convenzione i Sindaci sono due, per la validità della seduta è richiesta la

presenza di entrambi i Sindaci e le decisioni vengono assunte all’unanimità.

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Allegato alla proposta D.C.C. n. 4 del 03.03.2015 - pagina 5 di 5

Articolo 9 – Responsabilità 1. Permanendo in capo al Comune le attività amministrative di gestione a rilevanza esterna, ed in particolare

l’aggiudicazione definitiva, resta escluso che la Centrale di Committenza sia chiamata a stare in giudizio

autonomamente.

Articolo 10 - Definizione delle controversie 1. Per la definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione della presente convenzione che non

potranno essere risolte in via amichevole, è competente il Foro di Belluno.

Articolo 11 – Adesione altri Comuni 1. L’eventuale adesione di altri Comuni alla Centrale Unica di Committenza costituita con il presente atto

dovrà essere valutata in seno alla Conferenza dei Sindaci.

2. In caso di valutazione favorevole, la proposta di estensione ad altri Comuni dovrà essere approvata

dall’Organo consiliare di tutti gli enti interessati, con conseguente modifica del presente atto.

Articolo 12 - Norma derogatoria 1. Qualora l'ente o l'organismo aderente non sia obbligato da una disposizione di legge o di regolamento ad

acquisire i lavori o le forniture o i servizi facendo ricorso a Centrali di Committenza, può indire ed

espletare le procedure di aggiudicazione in proprio.

Articolo 13 - Forma della convenzione 1. Il presente Atto è redatto nella forma della scrittura privata non autenticata ed è sottoscritto digitalmente

ai sensi dell’art. 15, comma 2, della legge n. 241 del 1990 e s.m.i..

Articolo 14 - Registrazione 1. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Articolo 15 - Norma di rinvio 1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione si applicano le restanti norme

vigenti in materia.

_____________, lì __________

Per il Comune di Sedico

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Per il Comune di Sospirolo

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Pagina 3 di 4 – Delibera Consiglio Comunale n. 4/2015

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Pagina 4 di 4 – Delibera Consiglio Comunale n. 4/2015

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale

f.to Mario De Bon f.to dott.ssa Cipullo Carmela

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CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ/ESEGUIBILITÀ

(art. 134 decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.

134 – comma 3 – del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dell’Art. 32 – comma 1 – della Legge n. 69/2009, dopo il

decimo giorno dalla sua pubblicazione, ossia dal 20.03.2015.

Sospirolo, 27.03.2015 Il Segretario Comunale

f.to dott.ssa Cipullo Carmela

SI NO

La presente deliberazione, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi

dell’art.134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), è esecutiva dalla data della sua

adozione.

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