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vers. 14/01/2009 1 DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORONOTA INFORMATIVA PER L’UTENTE INDICE Le novità principali Le date da ricordare e le proroghe Gli Adempimenti generali 1) IL campo di applicazione e il computo dei lavoratori 2) Il Servizio prevenzione e protezione dai rischi (SPP) il responsabile (RSPP) e gli addetti 3) La valutazione dei rischi e il Documento di valutazione dei rischi (DVR) 4) La gestione degli appalti 5) Il Medico Competente (M.C.) 6) La sorveglianza sanitaria 7) Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e del preposto 8) Gestione delle emergenze 9) La rappresentanza dei lavoratori 10) APPENDICE: - Gli organi di vigilanza - La sospensione dell’attività imprenditoriale - La notifica per la costruzione o la modifica di locali da adibire a lavorazioni industriali - Gli obblighi documentali - Il sistema di gestione della sicurezza (SGS)

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DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 “ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO” NOTA INFORMATIVA PER L’UTENTE INDICE

Le novità principali

Le date da ricordare e le proroghe

Gli Adempimenti generali

1) IL campo di applicazione e il computo dei lavoratori

2) Il Servizio prevenzione e protezione dai rischi (SPP) il responsabile (RSPP) e gli addetti

3) La valutazione dei rischi e il Documento di valutazione dei rischi (DVR)

4) La gestione degli appalti

5) Il Medico Competente (M.C.)

6) La sorveglianza sanitaria

7) Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e del preposto

8) Gestione delle emergenze

9) La rappresentanza dei lavoratori

10) APPENDICE:

- Gli organi di vigilanza

- La sospensione dell’attività imprenditoriale

- La notifica per la costruzione o la modifica di locali da adibire a lavorazioni industriali

- Gli obblighi documentali

- Il sistema di gestione della sicurezza (SGS)

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LE NOVITÀ PRINCIPALI INTRODOTTE DAL DECRETO:

l’ampliamento del campo di applicazione: devono essere valutati e gestiti tutti i rischi e sono tutelati tutti i lavoratori a qualsiasi titolo operanti nell’azienda, compresi i lavoratori autonomi

la logica ed i contenuti della valutazione del rischio e del documento di valutazione: è previsto, fra le altre cose, che il documento di valutazione del rischio contenga un piano attuativo delle misure di prevenzione, in cui siano esplicitate le procedure adottate, i ruoli dei soggetti nell’organizzazione aziendale, con le loro competenze e poteri di azione

la delega delle funzioni:il datore di lavoro nel caso deleghi ( salvo i casi in cui sia espressamente escluso) le proprie funzioni ad altro soggetto, deve attenersi ai requisiti della delega espressi nel decreto. In particolare, questa deve essere un atto scritto, con data certa, il delegato deve essere in possesso di requisiti adeguati e accettare per iscritto la delega medesima. Inoltre deve essere data tempestiva ed adeguata pubblicità in azienda.

appalto, contratto d’opera o somministrazione: in tali attività il datore di lavoro, deve elaborare un documento di valutazione dei rischi da interferenza tra le attività dell’appaltante e dell’appaltatore (DUVRI)

LE DATE DA RICORDARE: Il decreto legislativo è entrato in vigore il 15 maggio 2008.

LE PROROGHE: Articolo Norma Proroga dell’

entrata in vigore1 al

306, comma 1 ( rif. art. 28, comma 1)

adeguamento della valutazione dei rischi e del DVR alle nuove norme contenute nel testo unico (articolo 17, comma 1, lettera a, articolo 28) concernenti esclusivamente i rischi collegati allo stress lavoro-correlato

16 maggio 2009

306, comma 1 ( rif. art. 28, comma 2)

data certa sul documento di valutazione dei rischi 16 maggio 2009

306, comma 3 Disposizioni per la protezione dai rischi da esposizione a campi elettromagnetici

30 aprile 2012

306, comma 3 Disposizioni per la protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ottiche artificiali

26 aprile 2010

41 comma 3 lett.a

divieto di effettuare le visite mediche preventive in fase preassuntiva

16 maggio 2009

18, comma 1 lett.r

obbligo del datore di lavoro e del dirigente di comunicare all'INAIL e all’ IPSEMA: - a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni che comportino un'assenza di almeno un giorno - a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni che comportino un'assenza superiore a tre giorni

16 maggio 2009

1 e dell’applicazione delle specifiche sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008

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GLI ADEMPIMENTI GENERALI

Gli adempimenti generali sono il presupposto necessario, assieme agli adempimenti contenuti nei titoli specifici per ciascun rischio, per una adeguata gestione dei rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro:

la designazione del Responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi e degli addetti

la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza e l’elaborazione del Documento di valutazione dei rischi

la nomina del Medico Competente, nei casi previsti dall’articolo 41 del decreto legislativo la sorveglianza sanitaria, nei casi previsti dall’articolo 41 del decreto legislativo l’informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori la gestione delle emergenze la rappresentanza dei lavoratori

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1. IL CAMPO DI APPLICAZIONE E IL COMPUTO DEI LAVORATORI

� Il campo di applicazione

Il decreto legislativo si applica a: - tutti i settori di attivita', privati e pubblici - tutte le tipologie di rischio - tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi - soggetti ad essi equiparati, secondo specifiche modalità previste dal decreto ( vedi Tabella 1)

Nei settori elencati di seguito, le disposizioni del decreto legislativo 81/08 sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarita' organizzative, che saranno definite con successivi decreti da emanare entro e non oltre il 15 maggio 20092. Fino a tale data si attuano le norme vigenti nei vari settori specifici3. Se tali decreti non dovessero essere emanati, dopo tale termine si applicheranno le disposizione del decreto 81/08.

- Forze armate e di Polizia - Dipartimento dei vigili del fuoco - soccorso pubblico e difesa civile - servizi di protezione civile - strutture giudiziarie, penitenziarie - strutture destinate per finalita'istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di

ordine e sicurezza pubblica - universita' - istituti di istruzione universitaria - istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica - istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado - organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266 - mezzi di trasporto aerei e marittimi - gli archivi, biblioteche e musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela

dei beni artistici storici e culturali

2 Tali decreti dovranno anche:

- assicurare il coordinamento con la disciplina del decreto 81/08 della normativa relativa alle attivita' lavorative a

bordo delle navi

- armonizzare le disposizioni tecniche contenute nei titoli dal II al XII del decreto 81/08 con la disciplina in tema di

trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione 3 - articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626

- d. lgs. 27 luglio 1999, n. 271 (sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca

nazionali)

- d. lgs. 27 luglio 1999, n. 272 (sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali)

- d. lgs. 17 agosto 1999, n. 298(sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca)

- disposizioni tecniche del DPR, 27 aprile 1955, n. 547, del DPR 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile

1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione (Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti

dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato)

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Tabella 1 Applicazione del decreto legislativo 81/08 per i soggetti equiparati Tipologie equiparate Chi deve fare e cosa Lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro

Il somministratore: - informa sui rischi per la sicurezza e la salute connessi

alle attività produttive in generale - forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro

necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore.

- Nel caso in cui le mansioni cui e' adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore

L'utilizzatore: - deve adempiere agli obblighi di prevenzione e protezione ed e' responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza

Lavoratori distaccati presso altro soggetto

Il distaccatario deve adempiere agli obblighi di prevenzione e protezione. È fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato

Lavoratori delle pubbliche amministrazioni che prestano servizio presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorita' nazionali

Il datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorita' presso il quale il lavoratore presta servizio deve adempiere agli obblighi di prevenzione e protezione

Lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi

le disposizioni del decreto legislativo 81/08 si applicano se la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del committente

lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio4

Si applicano le norme con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili

lavoratori a domicilio e lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati

Deve essere assicurata l’informazione e la formazione Devono essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate

4 attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:

a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell'insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà; e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado;

f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani di cui alla lettera e) ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica». Tali attività lavorative, anche se svolte a favore di più beneficiari, coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva

non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare e che, in ogni caso, non danno complessivamente luogo a

compensi superiori a 3 mila euro sempre nel corso di un anno solare

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� Tabella 1 Applicazione del decreto legislativo 81/08 per i soggetti equiparati (segue) Tipologie equiparate Chi deve fare e cosa lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico (telelavoro)

Per tali lavoratori si applicano le disposizioni del decreto 81/08 che si riferiscono alle attività lavorative che comportano l’uso di attrezzature munite di videoterminali, indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa

lavoratori autonomi I lavoratori autonomi devono: - utilizzare attrezzature di lavoro e munirsi di Dispositivi di Protezione Individuale ed utilizzarli in conformita' alle disposizioni del decreto 81/08 ( contenute nel titolo III) - munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalita', qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attivita' in regime di appalto o subappalto - osservare gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione Inoltre, hanno facoltà, relativamente ai rischi propri delle attivita' svolte e con oneri a proprio carico di: - beneficiare della sorveglianza sanitaria - partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attivita' svolte

componenti dell'impresa familiare, piccoli imprenditori, soci delle societa' semplici operanti nel settore agricolo

Devono: - utilizzare attrezzature di lavoro e munirsi di Dispositivi di Protezione Individuale ed utilizzarli in conformita' alle disposizioni del decreto 81/08 ( contenute nel titolo III) - munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalita', qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attivita' in regime di appalto o subappalto Inoltre, hanno facoltà, relativamente ai rischi propri delle attivita' svolte e con oneri a proprio carico di: - beneficiare della sorveglianza sanitaria - partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attivita' svolte

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� Il computo dei lavoratori Per quanto riguarda la determinazione del numero di lavoratori in base al quale discendono particolari obblighi previsti dal decreto 81/08, non devono essere conteggiati: a. i collaboratori familiari 5 b. i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, rispondenti a

disposizioni delle leggi nazionali e/o regionali c. gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione

professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali;

d. i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in sostituzione di altri prestatori di

lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro e. i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio

• di lavori domestici • di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; • dell'insegnamento privato supplementare; • di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà; • dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a

un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; • di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani di cui alla

lettera e) ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

• dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;

• della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica». f. coloro che effettuano prestazioni che esulano dal mercato del lavoro6 g. i lavoratori a domicilio, ove la loro attivita' non sia svolta in forma esclusiva a favore del

datore di lavoro committente h. i volontari7, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i

volontari che effettuano il servizio civile i. i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili8 j. i lavoratori autonomi9 k. i collaboratori coordinati e continuativi10, nonche' i lavoratori a progetto ove la loro attivita'

non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente. l. I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro e i lavoratori assunti a tempo

parziale si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell'arco di un semestre

5 articolo 230-bis del codice civile: “. . . i collaboratori familiari del titolare-imprenditore con i quali è possibile

costruire un’impresa familiare sono:

- il coniuge; - parenti entro il terzo grado

• i discendenti, cioè il figlio, il figlio del figlio ed il pronipote;

• gli ascendenti, cioè il genitore, il nonno ed il bisavolo;

• i collaterali, cioè il fratello o la sorella, il nipote (figlio di fratello o di sorella) e lo zio.

- gli affini entro il secondo grado, sono i seguenti parenti del coniuge: • il figlio (solo del coniuge) e il figlio del figlio; il genitore e il nonno, il fratello e la sorella;

- il coniuge del figlio (genero o nuora); il coniuge del figlio del figlio, il coniuge del genitore quando non sia anch’egli genitore, il coniuge del fratello (cognato). 6 con specifico riguardo alle attività agricole, le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo grado in modo

meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza

corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori 7 attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite

l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà 8 attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite

l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà 9 Fatto salvo il caso di lavoratori autonomi a progetto o collaborazioni coordinate e continuative la cui prestazione

lavorativa è resa a favore del committente con carattere di esclusività 10 rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una

prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato

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m. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nell'ambito delle attivita' stagionali11 nonche' di quelle individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative, il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro effettuato.

n. Il numero dei lavoratori impiegati per l'intensificazione dell'attivita' in determinati periodi dell'anno nel settore agricolo e nell'ambito di attivita' diverse da quelle indicate nella lettera m , corrispondono a frazioni di unita-lavorative-anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria

11 definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525

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2. IL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (SPP)

IL RESPONSABILE (RSPP) E GLI ADDETTI � IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI a. Chi lo organizza: Il datore di lavoro b. Dove: All'interno della azienda o della unita' produttiva oppure incarica persone o servizi esterni ( costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici) Nei casi di aziende con piu' unita' produttive nonche' nei casi di gruppi di imprese, puo' essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. c. A cosa serve - alla individuazione e valutazione dei rischi e delle misure per la sicurezza degli ambienti di

lavoro - alla elaborazione delle misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure; - alla elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attivita' aziendali; - alla proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori; - alla partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,

nonche' alla riunione periodica; - a fornire ai lavoratori delle informazioni. d. Come può essere organizzato: Servizio interno o Servizio esterno Il ricorso a persone o servizi esterni e' obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, siano in possesso dei requisiti indicati nella Tabella 2

L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unita' produttiva, e' comunque obbligatoria, e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno, nei seguenti casi:

a. aziende industriali a rischio di incidente rilevante12 b. centrali termoelettriche; c. impianti ed installazioni di particolari impianti nucleari, impiego di categoria A, istallazioni di

deposito o smaltimento di rifiuti radioattivi13; d. aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni e. aziende industriali con oltre 200 lavoratori f. industrie estrattive con più di 50 lavoratori g. strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori

Nel caso di costituzione di un servizio interno, il datore di lavoro puo' avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.

� LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

DAI RISCHI E DEGLI ADDETTI

Chi lo deve fare: Il datore di lavoro

Caratteristiche del RSPP e degli addetti: - possedere capacita' e requisiti professionali indicati nella Tabella 2 - essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda - disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati

12 norma di riferimento è l’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, e

soggette all’obbligo di notifica o rapporto ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto

13 norma di riferimento articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni

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Tabella 2. Capacita' e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione protezione interni ed esterni Addetti Responsabile Note Titolo di studio

Diploma di istruzione secondaria superiore

Possono svolgere le funzioni coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio previsto, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'Accordo stato regioni del 26.1.2006.

Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, ai Moduli formativi A) e B) previsti dall’accordo Stato Regioni 26.1.2006, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative

Sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione coloro che sono in possesso di varie tipologie di laurea: Ingegneria Civile e Ambientale, Ingegneria dell'informazione, Ingegneria Industriale, Scienze dell'architettura, Scienze e Tecniche dell'edilizia, , Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile, Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale , Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione, Classe delle lauree in ingegneria industriale, Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione, altre lauree riconosciute corrispondenti Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Formazione14

Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, al Modulo formativo C) previsto dall’accordo Stato Regioni 26.1.2006 in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato,di organizzazione e gestione delle attivita' tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali

Aggiornamento corsi secondo gli indirizzi definiti nell'Accordo Stato-regioni 26.1.2006

14

I corsi di formazione sono organizzati dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle Universita', dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili

del fuoco, dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole

superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi

paritetici.

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� SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Il datore di lavoro, salvo che nei casi in cui è obbligatorio l’istituzione del servizio, puo' svolgere direttamente i compiti:

- propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi - di primo soccorso - di prevenzione incendi e di evacuazione

a. Dove è possibile lo svolgimento diretto - nelle aziende artigiane ed industriali fino a 30 addetti - nelle aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti assunti a tempo indeterminato - nelle aziende della pesca fino a 20 addetti - nelle altre aziende fino a 200 addetti

b. Condizioni per lo svolgimento diretto - preventiva informazione al RLS - frequenza corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore,

adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivita' lavorative. Tali corsi saranno definiti mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni entro maggio 2009. Fino alla pubblicazione di tale accordo conserva validita' la formazione effettuata ai sensi del DM 16 gennaio 1997 15

- frequenza corsi di aggiornamento

⇒ Non possono svolgere direttamente i compiti di RSPP i datori di lavoro di: a. aziende industriali a rischio di incidente rilevante16 b. centrali termoelettriche; c. impianti ed installazioni di particolari impianti nucleari, impiego di categoria A, istallazioni di

deposito o smaltimento di rifiuti radioattivi17; d. aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni e. aziende industriali con oltre 200 lavoratori f. industrie estrattive con più di 50 lavoratori g. strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori

15 DM 16.1.97 Art. 3. - Formazione dei datori di lavoro.

I contenuti della formazione dei datori di lavoro per svolgere direttamente i compiti propri del RSPP:

a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilita' civile e penale;

b) gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende;

c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni;

d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;

e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza;

f) la valutazione dei rischi;

g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;

h) i dispositivi di protezione individuale;

i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;

l) la prevenzione sanitaria;

m) l'informazione e la formazione dei lavoratori.

16 di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, e soggette all’obbligo di

notifica o rapporto ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto 17 di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni

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3. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) Cosa si deve fare Chi lo deve fare Effettuare la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, in collaborazione con RSPP dai rischi e con il M.C. ( nei casi previsti dall’art. 41), previa consultazione del RLS

Il datore di lavoro

Elaborare il documento di valutazione dei rischi – DVR Il datore di lavoro

Rielaborare la valutazione dei rischi e il DVR, e aggiornare le misure di prevenzione :

- in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori

- in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione a seguito di infortuni significativi

- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessita'

Il datore di lavoro

Custodire il DVR presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi

Il datore di lavoro/il dirigente

Quali rischi devono essere valutati e gestiti - Tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ricompresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato ( dal 16 maggio 2009), quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonche' quelli connessi alle differenze di genere, all'eta', alla provenienza da altri Paesi

I contenuti del DVR a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza durante l'attivita' lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonche' dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri 18; e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacita' professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. g) data certa. ( dal 16 maggio 2009)

18 L’insieme delle procedure, dei ruoli, delle competenze e dei poteri configura la predisposizione di un documento che

costituisce un vero e proprio “piano attuativo” quale strumento di gestione complessiva della sicurezza in azienda. Tale

piano, per sua natura, deve essere scritto in modo da consentire una sua adeguata ed efficace applicazione, nonché

revisione.

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� CASI PARTICOLARI

Azienda che occupa fino a 10 lavoratori: - il datore di lavoro, ad oggi, può autocertificare19 l’effettuazione della valutazione dei

rischi. Il decreto prevede, comunque, che nel tempo si arrivi, anche in queste aziende, alla valutazione dei rischi effettuata secondo procedure standardizzate. Tali procedure saranno contenute in un Decreto interministeriale da emanarsi entro il 31.12.2010

- dal 18° mese dopo l’emanazione del decreto interministeriale e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012 il datore di lavoro non potrà più autocertificare e, per la valutazione dei rischi nella sua azienda, si dovrà basare sulle procedure standardizzate definite con il decreto sopra citato

Non possono autocertificare i datori di lavoro nelle seguenti attività: a. aziende industriali a rischio di incidente rilevante20 b. centrali termoelettriche; c. impianti ed installazioni di particolari impianti nucleari, impiego di categoria A, istallazioni di

deposito o smaltimento di rifiuti radioattivi21; d. aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni e. strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori

Azienda che occupa fino a 50 lavoratori: - Il datore di lavoro effettua la valutazione secondo tutti i criteri previsti dal decreto

legislativo. Quando sarà emanato il decreto interministeriale contenente le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi, si potrà effettuare la valutazione dei rischi sulla base di queste procedure

19

l’autocertificazione dell’effettuazione della valutazione non esclude che in azienda deve essere presente ( e a disposizione dell’organo di vigilanza) tutta la documentazione ( ad esempio schede tossicologiche delle sostanze

utilizzate) sulla base della quale è stata comunque effettuata la valutazione stessa e sono state adottate le misure di

prevenzione e protezione. 20 di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, e soggette all’obbligo di

notifica o rapporto ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto 21 di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni

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Tabella riassuntiva delle semplificazioni procedurali previste nel decreto legislativo 81/08 Tipologia di azienda

Numero di lavoratori

E’ possibile l’autocertifi- cazione della valutazione dei rischi ?

Il servizio di prevenzione e protezione può essere esterno all’azienda ?

Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione ?

A) AZIENDE FINO A 10 LAVORATORI Tutte le tipologie (escluse le aziende con rischi particolari 22)

SI23 SI SI

B) AZIENDE OLTRE 10 LAVORATORI (escluse le tipologie di cui alla nota….) Agricole e zootecniche

oltre 10 NO SI NO

11 - 20 NO SI SI Pesca oltre 20 NO SI NO

Artigiane ed industriali

11 - 30 NO SI SI

31 - 200 NO SI NO Industriali oltre 200 NO NO NO 11 – 200 NO SI SI Altre tipologie oltre 200 NO SI NO

C) AZIENDE CON PARTICOLARI RISCHI Az. a rischio di incidente rilevante

Qualsiasi NO NO NO

Centrali termoelettriche

Qualsiasi NO NO NO

Impianti e laboratori nucleari

Qualsiasi NO NO NO

Estrattive e minerarie

fino a 50 NO SI NO

oltre 50 NO NO NO

Fabbricazione e deposito di esplosivi, polveri e munizioni

Qualsiasi NO NO NO

fino a 50 NO SI NO Strutture di ricovero e cura oltre 50 NO NO NO

22

- Az. a rischio di incidente rilevante, cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175,

e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso

- Centrali termoelettriche

- Impianti e laboratori nucleari

- Estrattive e minerarie

- Fabbricazione e deposito di esplosivi, polveri e munizioni

- Strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 dipendenti

23 fino al 18° mese dopo l’emanazione del decreto interministeriale e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012. dopo

tali termini il datore di lavoro dovrà basarsi sulle procedure standardizzate definite con il decreto sopra citato per la

valutazione dei rischi nella sua azienda

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4. LA GESTIONE DEI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

� Quando si applicano le disposizioni del decreto: In caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita' produttiva della stessa, nonche' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima

Cosa deve fare il datore di lavoro verso le imprese appaltatrici o i lavoratori autonomi a. verificare la loro idoneita' tecnico professionale in relazione ai lavori da affidare in appalto o

mediante contratto d'opera o di somministrazione. Questa verifica deve essere fatta secondo modalità da definire entro il 15 maggio 2009. Fino a tale data la verifica deve essere eseguita attraverso: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneita' tecnico professionale

b. fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad

operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita'.

La Cooperazione ed il Coordinamento

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita' lavorativa oggetto dell'appalto b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il datore di lavoro committente: - elabora un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (DUVRI), da allegare al contratto di appalto o di opera24, 25 Nell'ambito dello svolgimento di attivita' in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

24 Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il

documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. 25

Tali disposizioni non si applicano ai rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli

lavoratori autonomi

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5. IL MEDICO COMPETENTE (M.C.)

Chi lo nomina: Il datore di lavoro/il dirigente, previa consultazione del RLS

Per cosa è nominato: per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dal Decreto Legislativo

Chi può fare il M.C.: - specialista in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; - docente in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in

tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

- medico in possesso dell’autorizzazione di cui all'articolo 55 del D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277;

- specialista in igiene e medicina preventiva o in medicina legale26

Presso il Ministero della salute è stato istituito l’elenco nazionale dei medici competenti. I medici abilitati a svolgere la funzione di medico competente, sulla base dei titoli e requisiti previsti dalla normativa, sono tenuti a trasmettere entro l’11 novembre 2008 al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, un'autocertificazione al fine di essere inclusi in tale elenco. I Medici che acquisiranno i titoli ed i requisiti in data successiva, comunicheranno oltre tale data. La modulistica relativa può essere scaricata dal sito web del Ministero (www.ministerosalute.it)

Cosa fa il M.C. - collabora

o alla valutazione dei rischi ,anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria,

o alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrita' psico-fisica dei lavoratori

o all'attivita' di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza

o alla organizzazione del servizio di primo soccorso o all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute»,

secondo i principi della responsabilita' sociale; - programma ed effettua la sorveglianza sanitaria, informando i lavoratori dei risultati - istituisce, aggiorna e custodisce27 una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore

sottoposto a sorveglianza sanitaria - consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico,la documentazione sanitaria in

suo possesso - comunica per iscritto, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione

protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria

- esprime il giudizio di idoneità relativo alla mansione specifica - informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore circa i giudizi di idoneità espressi - invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi

previsti dal presente decreto legislativo - fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono

sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessita' di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attivita' che comporta

26

In questo caso il decreto prevede una disciplina particolare e cioè che i medici specialisti in igiene e medicina preventiva o medicina legale frequentino appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto

ministeriale. Gli stessi medici che alla data di entrata in vigore del decreto, svolgano le attivita' di medico competente

o dimostrino di avere svolto tali attivita' per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del

decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni e devono produrre alla Regione attestazione del

datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attivita'.

27 Nelle aziende o unita' produttive con piu' di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il

luogo di custodia

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l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresi', a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria

- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi28

- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestivita' ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria

28 l’indicazione di una periodicita' diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua

annotazione nel documento di valutazione dei rischi

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6. LA SORVEGLIANZA SANITARIA

A cosa serve: a tutelare lo stato di salute dei lavoratori

Quando va fatta: nei casi previsti dalla normativa vigente ( vedi Tabella 3 e 4), dalle direttive europee nonche' dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro

Come va fatta: il M.C. programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso la definizione di protocolli sanitari in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici piu' avanzati

Le visite mediche Tipologia Scopo Quando va fatta Preventiva valutare l’idoneita' alla

mansione specifica ed esprimere il giudizio di idoneità

Prima di adibire il lavoratore alla mansione specifica

Periodica controllare lo stato di salute ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica

- una volta l’anno qualora la periodicità non sia prevista dalla relativa normativa

- cadenza diversa, stabilita dal M.C. in funzione della valutazione del rischio

- contenuti e periodicita' differenti possono essere stabiliti dall'organo di vigilanza, con provvedimento motivato

Su richiesta del lavoratore

esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica

Se il medico competente la ritiene correlata ai rischi professionali o alle condizioni di salute del lavoratore, suscettibili di peggioramento a causa dell'attivita' lavorativa svolta

Cambio della mansione

verificare l'idoneita' alla mansione specifica

Prima di adibire il lavoratore alla mansione specifica

Cessazione del rapporto di lavoro29

Nei casi previsti dalla normativa vigente ( es. esposizione ad agenti chimici, amianto)

Le visite mediche: - non possono essere effettuate in fase preassuntiva,( a partire dal 16.5.2009), per

accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente. - sono a cura e spese del datore di lavoro - comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti

necessari dal medico competente.

29 Il medico competente fornisce altresì ai lavoratori adeguate informazioni:

- sulla necessita' di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attivita' che comporta

rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XLVI nonche' sui vantaggi ed

inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione

- riguardo all'opportunita' di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attivita'

lavorativa che comporta esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni

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Tabella 3 - Obbligo di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08 Art. Rischio Destinatari/Note Periodicità 168, c2 lett. d

Movimentazione manuale dei carichi

lavoratori sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII

annuale o con periodicita' diversa decisa dal medico competente

176 Utilizzo di attrezzature munite di VDT

Sorveglianza sanitaria con particolare riferimento: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico

- biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il 50° anno di eta' - quinquennale negli altri casi

196 Rumore lavoratori esposti a livelli di rumore eccedenti i valori superiori d'azione30

una volta l'anno o con periodicita' diversa decisa dal medico competente

204 Vibrazioni lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione31

una volta l'anno o con periodicita' diversa decisa dal medico competente

211 Campi elettromagnetici

tenuto conto della Valutazione dei Rischi e con particolare riguardo ai lavoratori sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori

- una volta l'anno o con periodicita' inferiore decisa dal medico competente - tempestivamente i lavoratori per i quali e' stata rilevata un'esposizione superiore ai valori di azione ( all. XXXVI del decreto)

218 Radiazioni ottiche artificiali32

lavoratori particolarmente sensibili al rischio (incluse donne in stato di gravidanza e minori)

una volta l'anno o con periodicita' inferiore decisa dal medico competente tempestivamente i lavoratori per i quali e' stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite (all. XXXVII del decreto)

229 Agenti chimici lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3, quando il rischio non è irrilevante

-prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione -periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicita' diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel DVR e resa nota ai RLS, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria; - all'atto della cessazione del rapporto di lavoro33

Alleg. XXXIX

Piombo se l’esposizione a una concentrazione di Pb nell’aria34 è superiore a 0,075 mg/m3 se nei singoli lavoratori è riscontrato un contenuto di Pb nel sangue superiore a 40 mg di Pb/100 ml di sangue

Il valore limite biologico del Pb è 60 mg Pb/100 ml sangue. Nelle lavoratrici in età fertile il riscontro di piombemia con valori superiori a 40 mg Pb / 100 ml di sangue comporta comunque allontanamento dall’esposizione

30

valori superiori di azione Lex = 85 dB(A) e Ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 \muPa) 31

a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, e' fissato a 2,5 m/s2

b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero, valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8

ore, e' fissato a 0,5 m/s2 32 La sorveglianza sanitaria e' effettuata con l'obiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per

la salute, nonche' prevenire effetti a lungo termine negativi per la salute e rischi di malattie croniche derivanti

dall'esposizione a radiazioni ottiche

33 fornendo al lavoratore eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare

34 espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore/settimana

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Tabella 3 - Obbligo di sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/08 (segue) Art. Rischio Destinatari/Note Periodicità 242 Cancerogeni lavoratori per i quali la

valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute

annuale o con periodicita' diversa decisa dal medico competente

259 c. 1 259 c.2

Amianto 35 36 addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, bonifica lavoratori che durante la loro attivita' sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti ad agenti cancerogeni e mutageni

- prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori - almeno una volta ogni tre anni o con periodicita' fissata dal M.C. all'atto della cessazione del rapporto di lavoro37

279 Biologico lavoratori addetti alle attivita' per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute

annuale o con periodicita' diversa decisa dal medico competente

41 c.4 Tossicodipendenze38 Lavoratori impiegati nelle mansioni a rischio (Tabella 5 )

- Prima di adibire il lavoratore alla mansione prevista dalla tabella 4 - di norma annualmente o con periodicità definita dal M.C. - dopo incidente - prima del rientro nella mansione a rischio, dopo periodo di sospensione per accertamenti con esito positivo per assunzionee/o dipendenza

41 c.4 Alcolismo39 attività lavorative a rischio (Tabella 5)

annuale o con periodicita' diversa decisa dal medico competente

35 l’accertamento sanitario è volto a verificare la possibilità di indossare DPI respiratoria durante il lavoro

36 Nelle seguenti attività, che si configurano come esposizioni sporadiche e di debole intensita', e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi che il valore limite di esposizione all'amianto non e'superato nell'aria

dell'ambiente di lavoro, non si effettua sorveglianza sanitaria :

a) brevi attivita' non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non

friabili;

b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad

una matrice;

c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;

d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un

determinato materiale.

37 Fornendo al lavoratore indicazioni circa le prescrizioni mediche e l’opportunità di sottoporsi a successivi

accertamenti sanitarida osservare e indicazioni

38

Intesa 30 ottobre 2007 della Conferenza Unificata Stato Regioni

39

Intesa 16 marzo 2006 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento

e Bolzano

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Tabella 4 - Obbligo di sorveglianza sanitaria ai sensi di altre disposizioni normative Norma Rischio Destinatari/Note Periodicità DPR 321/56 Lavoro nei

cassoni ad aria compressa

lavoratori da adibire ai lavori in cassoni ad aria compressa operai e capi squadra quando la pressione supera le 1,5 atm. quando la pressione supera le 2,5 atm.

• prima che i lavoratori siano destinati al lavoro in aria compressa

• immediatamente dopo la prima compressione

• intervalli bimestrali • ripresa del lavoro dopo assenza per malattia

• se per qualsiasi altra causa non abbiano lavorato in aria compressa per un periodo superiore ai 15 giorni

• visite mensili

• visite a 15 giorni DPR 128/59 DPR 86/79, DLgs624/96

Cave, miniere, industrie di trivellazione ed estrattive

lavoratori delle miniere e delle cave personale di sonda qualificato

a) prima della loro assunzione in servizio b) successivamente, visite annuali visite mediche semestrali

DPR 1124/65

Silice Attività che espongono a polveri contenenti silice cristallina

- Annuale, o con periodicità inferiore definita dal M.C. - Rx torace ( ogni 5 anni per i primi 20 anni di bassa esposizione, poi ogni 2 anni; oppure ogni 2 anni se non vi è bassa esposizione)

D.Lgs. 230/95

Radiazioni ionizzanti

lavoratori esposti classificati in categoria B40 lavoratori esposti di categoria A41, apprendisti e studenti ad essi equiparati tutti i lavoratori

almeno una volta all'anno42 almeno ogni sei mesi 43 prima della cessazione del rapporto di lavoro prosecuzione della sorveglianza medica per il tempo ritenuto opportuno, a giudizio del medico, nei confronti dei lavoratori allontanati dal rischio perche' non idonei o trasferiti ad attivita' che non espongono ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti

40 la sorveglianza sanitaria e' assicurata tramite medici competenti o medici autorizzati 41 la sorveglianza sanitaria è assicurata tramite medici autorizzati. 42, 43 comunque, ogni qualvolta venga variata la destinazione lavorativa o aumentino i rischi connessi tale destinazione

vers. 14/01/2009 22

Tabella 4 - Obbligo di sorveglianza sanitaria ai sensi di altre disposizioni normative (segue)

Norma Rischio Destinatari/Note Periodicità D.Lgs. 66/03

Lavoro notturno

Lavoratori che effettuano lavoro notturno Divieto di adibire i minori Divieto di adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di eta' del bambino

secondo le disposizioni previste dalla legge e dai contratti collettivi, e comunque - almeno ogni due anni - in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno

D.Lgs. 271/99

Lavoro sulle navi passeggeri, mercantili e da pesca

Lavoratori addetti annuale o con periodicita' diversa decisa dal medico competente

L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza sanitaria diversi da quelli definiti dal medico competente

Le visite mediche preventive, periodiche e per cambio mansione sono altresi'finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza44 e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti45, nei casi e nelle condizioni previsti in Tabella 5. parimenti sono elencate nella tabella le attività lavorative per le quali è prevista l’esecuzione di controlli alcolimetrici

Tabella 546 – Casi in cui sono previste misure specifiche per alcool dipendenza e assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti

mansioni per le quali è obbligatoria la

sorveglianza sanitaria

assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

assenza di condizioni di

alcoldipendenza e controlli alcolimetrici

impiego di gas tossici X X conduzione generatori di vapore X attività di fochino X fabbricazione e uso di fuochi di artificio X X posizionamento e brillamento mine X vendita fitosanitari X Direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari X X conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E (categoria B solo per il divieto dell’alcol)

X X

guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente X X guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; X X personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario

X X

personale ferroviario navigante sulle navi con esclusione del personale di camera e di mensa;

X X

44 fatto salvo quanto previsto dall’art.15 della legge 30 marzo 2001, n. 125 45 effettuata secondo le procedure previste dall’Accordo della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 19 settembre

2008 (Gazzetta Ufficiale n. 236 del 8/10/2006) 46

Elaborata sulla base degli allegati dell’ Intesa 30 ottobre 2007 della Conferenza Unificata Stato Regioni e dell’ Intesa 16

marzo 2006 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

vers. 14/01/2009 23

Tabella 3 – Casi in cui sono previste misure specifiche per alcool dipendenza e assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (segue)

mansioni per le quali è obbligatoria la

sorveglianza sanitaria

assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

assenza di condizioni di

alcoldipendenza e controlli alcolimetrici

personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio

X X

personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri

X X

conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;

X X

personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;

X X

controllori di volo ed esperti di assistenza al volo X X personale certificalo dal Registro aeronautico italiano X X collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea X X addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti X X addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci X X Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione,del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi

X X

dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti

X

sovrintendenza ai lavori previsti dai punti 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3 dell’allegato IV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

X

mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualita' di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attivita' diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista

X

vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private

X

attivita' di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado

X

mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attivita' di guardia particolare e giurata

X

responsabili dei fari X piloti d'aeromobile X lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attivita' in quota, oltre i due metri di altezza

X

capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione X tecnici di manutenzione degli impianti nucleari X operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi

X

tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere X

vers. 14/01/2009 24

Il M.C., al termine dell’iter sanitario, esprime il giudizio di idoneità relativo alla mansione specifica, in termini di:

a) idoneita'; b) idoneita' parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneita' temporanea (con precisazione dei limiti temporali di validita') d) inidoneita' permanente.

I risultati della sorveglianza sanitaria, in base allo stato di salute del lavoratore, possono comportare una serie di provvedimenti:

Stato di salute del lavoratore Provvedimento non riscontrate alterazioni Nessuno alterazioni ascrivibili a cause extralavorative e/o problematiche di salute individuali

Provvedimenti individuali nell’ambito del giudizio di idoneità

alterazioni ascrivibili all’esposizione lavorativa attuale al rischio

Rielaborazione valutazione rischi e DVR e aggiornamento misure di prevenzione

Avverso qualsiasi tipo di giudizio di idoneità del medico competente e' ammesso ricorso, sia da parte del lavoratore che del datore di lavoro, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente

La sorveglianza sanitaria per apprendisti e minori Con il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata abrogata la norma che prevedeva di sottoporre, su richiesta dei Servizi per l’impiego, gli apprendisti a visita medica di idoneità lavorativa da parte delle ASL. Restano inalterate le norme che riguardano l’ idoneità lavorativa per i minori. Schematicamente la attuale normativa prevede:

Età Esposizione a rischi per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria

Sorveglianza sanitaria

Chi la fa

si si Medico competente aziendale Apprendisti maggiorenni no no /

si si Medico competente aziendale Apprendisti minorenni e minori no si47 Servizio Presal della ASL

Obblighi/diritti dei vari soggetti nei riguardi dell’attività di sorveglianza sanitaria ���� Obblighi del datore di lavoro: - assicurare al M.C. le condizioni necessarie per lo svolgimento dei compiti garantendone

l’autonomia - comunicare al M.C. tempestivamente i risultati della valutazione dell’esposizione dei lavoratori - richiedere al M.C. l’osservanza degli obblighi a lui demandati - vigilare affinche'i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione

lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneita' - attuare le misure indicate dal M.C. - nel caso di un'inidoneita' alla mansione specifica adibire il lavoratore, ove possibile, ad altra

mansione compatibile con il suo stato di salute - in caso di effetti sanitari imputabili all’esposizione segnalati dal medico competente, far

sottoporre a visita medica straordinaria tutti i lavoratori esposti alle medesime condizioni e rivedere il documento di valutazione dei rischi e le misure di prevenzione tenendo conto delle indicazioni espresse dal medico competente

- Fornire informazioni al M.C. su o natura dei rischi o organizzazione del lavoro

47

visita preventiva e periodica annuale fino al compimento della maggiore età

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o programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive o descrizione degli impianti e dei processi produttivi; o dati su infortuni e malattie professionali o provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. ���� Obblighi e diritti dei lavoratori: - sottoporsi alle visite mediche e agli accertamenti sanitari - essere informati sul significato degli accertamenti sanitari e garantiti sulla riservatezza dei dati

sanitari - ricevere informazioni sui risultati della sorveglianza sanitaria sulla propria persona, e copia

della documentazione medica alla cessazione del rapporto di lavoro - essere sottoposti a richiesta a visita medica per problemi connessi all’attività lavorativa - ricevere per iscritto il giudizio di idoneità e, eventualmente, presentare ricorso all’organo di

vigilanza - nel caso di giudizio di inidoneità temporanea o permanente, essere allontanati dalla mansione a

rischio ed essere adibiti ad altra mansione, mantenendo qualifica e retribuzione

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7. INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

DEI LAVORATORI E DEL PREPOSTO � L’INFORMAZIONE DEI LAVORATORI Il datore di lavoro deve provvedere affinchè ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione a. Devono essere date informazioni su: 1. rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale 2. procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di

lavoro 3. nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e prevenzione

incendi 4. nominativi del RSPP e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del M.C. 5. rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attività svolta 6. normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia 7. pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati

di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; 8. misure e attività di protezione e prevenzione adottate Sui punti 1,2,3,e 4 vanno date informazioni anche ai lavoratori a domicilio e a quelli che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati ( esempio portieri di condominio) b. Caratteristiche dei contenuti dell’informazione: - facilmente comprensibile - consentire di acquisire le relative conoscenze - per i lavoratori immigrati bisogna verificare la comprensione della lingua utilizzata nel percorso

informativo � LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI E L’ADDESTRAMENTO Il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva: - una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle

conoscenze linguistiche - una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente

decreto successivi al I. a. Principi generali: La formazione deve avvenire: - in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 50 ove presenti - durante l'orario di lavoro - non puo' comportare oneri economici a carico dei lavoratori b. Il contenuto della formazione deve: - essere facilmente comprensibile per i lavoratori - deve consentire di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e

sicurezza sul lavoro - essere effettuata dopo verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata

nel percorso formativo se riguarda lavoratori immigrati

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c. Contenuti della formazione: - concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, - organizzazione della prevenzione aziendale - diritti e doveri dei vari soggetti aziendali - organi di vigilanza, controllo, assistenza; - rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni - misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di

appartenenza dell'azienda N.B.: durata, contenuti minimi e modalita' della formazione sono definiti entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Ciò vale anche per: - i componenti dell’impresa familiare - i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi - i piccoli imprenditori - i soci delle società semplici del settore agricolo d. Quando deve essere fatta la formazione e, ove previsto, l’addestramento: - costituzione del rapporto di lavoro o inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione

di lavoro - trasferimento o cambiamento di mansioni - introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e

preparati pericolosi - periodicamente ripetuta ( per lavoratori e rls) in relazione all'evoluzione dei rischi o

all'insorgenza di nuovi rischi � LA FORMAZIONE PER IL PREPOSTO: Il datore di lavoro deve assicurare, in azienda, che il preposto riceva un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti a. Contenuti - principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi - definizione e individuazione dei fattori di rischio - valutazione dei rischi - individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione � LA FORMAZIONE PER I LAVORATORI INCARICATI DELLA GESTIONE

DELL’EMERGENZA: a. Principi generali: - adeguata e specifica e periodicamente aggiornata - per i contenuti e le modalità, fino all’ emanazione delle disposizioni di cui al comma 3

dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998

- aggiornata periodicamente b. Formazione degli addetti al primo soccorso48 - istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per

l'attivazione degli interventi di primo soccorso - svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del

Servizio Sanitario Nazionale e che nella parte pratica, puo' avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato

c. Formazione per gli addetti alla prevenzione incendi49: - I contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta

antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio, devono essere correlati alla tipologia delle attivita' ed al livello di rischio di incendio delle stesse, nonche' agli specifici compiti affidati ai lavoratori

48

vedi anche DM 388 del 15.7.2003 49

allegato IX al DM 10 marzo 1998

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� LA FORMAZIONE PER IL RLS: a. Principi generali: - è una formazione particolare in materia di salute e sicurezza - deve riguardare i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, - si deve assicurare adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei

rischi • Le modalita', durata e contenuti specifici della formazione e dell’aggiornamento

periodico del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale Comunque per tutti i corsi si deve prevedere la verifica di apprendimento. Si devono rispettare i seguenti criteri:

contenuti minimi durata minima dei

corsi aggiornamento periodico

a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi d) definizione e individuazione dei fattori di rischio e) valutazione dei rischi f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione g) aspetti normativi dell'attivita' di rappresentanza dei lavoratori h) nozioni di tecnica della comunicazione

32 ore iniziali (12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate)

imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori : non inferiore a 4 ore annue imprese che occupano piu' di 50 lavoratori: non inferiore a 8 ore annue

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8. LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

La gestione delle situazioni di emergenza riguardanti il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori e i casi di pericolo grave e immediato rientra fra le misure generali di tutela che devono essere adeguate:

• alla natura dell'attivita' • alle dimensioni dell'azienda o dell'unita' produttiva • al numero delle persone presenti

⇒ Dettagliate informazioni sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla

propria attivita', devono essere date all’ impresa appaltatrice, ai lavoratori autonomi presenti all'interno della propria azienda, o di una singola unita' produttiva della stessa, nonche' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima

⇒ Il modello di organizzazione e di gestione della sicurezza ( previsto nell’articolo 30) deve prevedere, fra l’altro, la specifica gestione di attivita' di natura organizzativa, quali emergenze e primo soccorso.

Gli obblighi dei vari soggetti all’interno dell’azienda, nella gestione delle emergenze Datore di lavoro e dirigente - designare, preventivamente e tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda

o dell'unita' produttiva, i lavoratori50 incaricati della gestione delle situazioni di emergenza, avendo consultato il RLS. Tali lavoratori devono:

• essere formati • essere in numero sufficiente • disporre di attrezzature adeguate

- assicurare un'adeguata e specifica formazione e aggiornamento periodico ai lavoratori incaricati dell'attivita' di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza

- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza

- informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare

- programmare gli interventi, prendere provvedimenti e dare istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non puo' essere evitato, possano cessare la loro attivita', o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro

- adottare i provvedimenti necessari affinche' qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilita' di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

- non chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato, salvo eccezioni debitamente motivate.

- Provvedere affinché gli impianti ed i dispositivi di sicurezza siano sottoposti a regolare manutenzione e controllo del loro funzionamento

⇒ Il datore di lavoro provvede affinché le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono

a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza

Preposto - richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di

emergenza - dare istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile,

abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa - informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato

circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione

50 I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione

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Lavoratori - segnalare immediatamente al datore di lavoro, dirigente e preposto qualsiasi condizione di

pericolo di cui vengano a conoscenza - adoperarsi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilita'

per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente - informare il RLS

Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato Il lavoratore che si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non puo' subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa. Il lavoratore che si trova nell'impossibilita' di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non puo' subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

Gestione di ambiti specifici dell’emergenza � PRIMO SOCCORSO

a. Misure generali Il datore di lavoro, in base alla natura della attivita' e delle dimensioni dell'azienda o della unita' produttiva e delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari riguardanti: - il primo soccorso - l’ assistenza medica di emergenza - i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati

b. Misure specifiche Il decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e i successivi decreti ministeriali di adeguamento individua, in relazione alla natura dell'attivita', al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio: - le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso - i requisiti del personale addetto - la formazione del personale Gli obblighi stabiliti dal DM 388/03 variano in base ad una classificazione delle aziende, stabilita dal Decreto stesso, rispetto al numero dei lavoratori, alla tipologia produttiva e al valore di un indice infortunistico, calcolato dall’INAIL, rappresentativo degli infortuni che hanno come esito l’inabilità permanente.

Classificazione delle aziende o unità produttive:

� Gruppo A (con tre sottogruppi I,II,III)

A.I - aziende con rischio di incidente rilevante (D.lgs 334/99) - centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari (D.lgs 230/95); - aziende estrattive, attività minerarie, lavori in sotterraneo (D.lgs 624/96, DPR 320/56); - fabbricazione esplosivi, polveri, munizioni.

A.II aziende con oltre 5 lavoratori, appartenenti ai seguenti settori con indice infortunistico di inabilità permanente > 4 (statistica INAIL dell’ultimo triennio disponibile*): - lavorazioni meccanico-agricole - mattazione e macellazione pesca - strade e ferrovie - linee e condotte urbane - fondazioni speciali - lavorazione del vetro

- costruzioni edili - costruzioni idrauliche - materiali affini al legno - metallurgia - metalmeccanica - geologia e mineraria - lavorazione delle rocce

- impianti - impianti acqua e vapore - prima lavorazione legname - falegnameria e restauro - trasporti - facchinaggio - pulizie e nettezza urbana

* dati da aggiornare, da parte INAIL, al 31 dicembre di ogni anno.

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A.III aziende con oltre 5 lavoratori, a tempo indeterminato, del comparto dell’agricoltura.

� Gruppo B

aziende con 3 o più lavoratori non appartenenti al gruppo A.

� Gruppo C

aziende con meno di 3 lavoratori non appartenenti al gruppo A. � Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di

appartenenza della propria azienda od unità produttiva.

Cosa fare per assicurare la gestione del primo soccorso

Tutte le aziende o unità produttive, di ogni gruppo, che devono aver già designato i lavoratori addetti al primo soccorso, devono ora:

- garantire in azienda o unità produttiva un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale (118);

- fornire, a quei lavoratori che dovessero prestare la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o dell’unità produttiva, il pacchetto di medicazione, e un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale (118);

- individuare, in collaborazione con il medico competente, ove presente, e rendere disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento e i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo soccorso51

Oltre a questo: Le aziende o unità produttive di Gruppo C devono:

- tenere un pacchetto di medicazione52, presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile;

- formare i lavoratori designati al pronto soccorso con un corso teorico pratico53., svolto da personale medico, della durata di almeno 12 ore;

Le aziende o unità produttive di Gruppo B devono:

- tenere una cassetta di pronto soccorso53, presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita e facilmente individuabile;

- formare i lavoratori designati al pronto soccorso con un corso teorico pratico54, svolto da personale medico, della durata di almeno 12 ore.

Le aziende o unità produttive di Gruppo A devono:

- comunicare la propria categoria di appartenenza alla Azienda USL54 competente sul territorio dove svolgono l’attività;

- tenere una cassetta di pronto soccorso53, presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita e facilmente individuabile;

- formare i lavoratori designati al pronto soccorso con un corso teorico pratico54, svolto da personale medico, della durata di almeno 16 ore .

51 le attrezzature e i dispositivi devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici dell’azienda, devono essere

mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile 52

il contenuto minimo del pacchetto di medicazione o della casetta di pronto soccorso sono indicati nelle apposite

schede e vanno eventualmente integrati sulla base di rischi specifici presenti, su indicazione del medico competente o

del sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale, nel caso della cassetta di pronto soccorso; ne va inoltre

costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, la completezza e il corretto stato d’uso 53

ove possibile è richiesta la collaborazione con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale; i contenuti e i

tempi minimi dei corsi di formazione sono indicati nelle apposite schede; per la aziende di gruppo A i contenuti devono

prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell’attività svolta. La formazione dei lavoratori designati va ripetuta

con cadenza triennale; prima del 3 agosto 2004 sono validi i corsi di formazione già effettuati, purché ultimati entro

tale data 54 La comunicazione va fatta al Dipartimento di emergenza e accettazione (DEA)

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Per quanto riguarda l’applicazione in ambito ferroviario del DM 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni verranno adottati appositi decreti ministeriali � PREVENZIONE INCENDI55 a. Disciplina e controllo delle attività Per quanto riguarda gli aspetti di prevenzione incendi, ed alle disposizioni contenute nel decreto legislativo, sia per l'attivita' di disciplina che di controllo, si deve fare riferimento agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ferme restando le competenze di vigilanza per le aziende sanitarie locali. b. Misure generali Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumita' dei lavoratori. Per la conformità dei luoghi di lavoro, il datore di lavoro deve attenersi alle misure riportate nell’allegato IV del decreto legislativo. Attraverso uno o piu' decreti dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, sono definiti: a) i criteri diretti atti ad individuare:

1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; 2) misure precauzionali di esercizio; 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; 4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione. Fino all'adozione di tali decreti continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro contenuti nel decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998

55 La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, costituiscono parte

specifica del DVR

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Principali riferimenti per una corretta gestione del rischio da incendio

Oggetto Riferimento normativo

Note

Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.)

D.M. 16/02/1982 D.P.R. 689 del 26/05/1959

Sono soggette al controllo da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, tutte le attività riportate nel D.M. 16/02/1982 e nel D.P.R. 689 del 26/05/1959

Gestione delle emergenze D.M. 10/03/1998 Art. 5

Ad eccezione delle aziende soggette al controllo da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco (CPI), per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l’adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.

Piano di emergenza D.M. 10/03/1998 Art. 5

Il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all’allegato VIII del D.M. 10/03/1998.

Designazione degli addetti al servizio antincendio

Art. 6 D.M. 10/03/1998

Il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze o se stesso nei casi previsti dall’articolo 18 del D.Lgs. 81/08.

Formazione degli addetti alla prevenzione incendi lotta antincendio e gestione dell’emergenza

D.M. 10/03/1998 Art. 7

I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza secondo quanto previsto nell’allegato IX del D.M. 10/03/1998.

Contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio.

D.M. 10/03/1998. allegato IX

Devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio di incendio delle stesse, nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori. Corso A: corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso (durata 4 ore) Corso B: corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio (durata 8 ore). Corso C: corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato (durata 16 ore).

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� Principali riferimenti per una corretta gestione del rischio da incendio (segue) Oggetto Riferimento

normativo Note

Esercitazioni antincendio D.M. 10/3/1998 Allegato VII

Nei luoghi di lavoro ove, ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l'anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento. Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tale esercitazione deve semplicemente coinvolgere il personale nell'attuare quanto segue: - percorrere le vie di uscita; - identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti; - identificare la posizione dei dispositivi di allarme; - identificare l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento.

Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

D.M. 10/03/1998 Art. 4

Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali ed europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall’installatore.

c. Assistenza alle aziende L’ assistenza alle aziende per favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro è svolta da nuclei specialistici istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco con decreto del Ministro dell'interno

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9. LA RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI

La partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è una delle misure generali di tutela Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e'istituito a livello:

- aziendale - territoriale o di comparto - di sito produttivo.

Norme generali riguardanti il RLS - l'esercizio delle funzioni e' incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di

prevenzione e protezione - deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione - deve disporre dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facolta'

riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, che riguardano il complesso della gestione della sicurezza in azienda

- non puo' subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attivita' - nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze

sindacali - e' tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del

segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel DVR e del DUVRI, nonche' al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni

Modalita’ e criteri generali per l’elezione: La contrattazione collettiva definisce:

- numero, modalita' di designazione o di elezione del RLS - il tempo di lavoro retribuito - gli strumenti per l'espletamento delle funzioni L'elezione dei RLS (aziendali, territoriali o di comparto) salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro.

Attribuzioni del RLS56 a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni57 b) e' consultato: - preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla

individuazione, programmazione,realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unita' produttiva

- sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attivita' di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente

- in merito all'organizzazione della formazione di in azienda c) riceve informazioni: - (compresa documentazione aziendale) sulla valutazione dei rischi e le misure di

prevenzione relative,nonche' quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi,alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali

- provenienti dai servizi di vigilanza - riceve copia del DVR, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione - I RLS rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici ricevono

copia del DUVRI, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione

56 Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva 57 Il RLS-T accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalita' e del termine di preavviso individuati dagli accordi

collettivi nazionali, interconfederali o di categoria. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale

ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico.

Se l'azienda ne impedisce l'accesso, nel rispetto di tali modalita', questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua

mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente

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d) formazione - riceve una formazione adeguata( comunque non inferiore a quella prevista dall'articolo

37) - il RLS-T riceve ad una formazione particolare58 in materia di salute e sicurezza59 e) attività propositiva - promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee

a tutelare la salute e l'integrita'fisica dei lavoratori - formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorita' competenti,

dalle quali e', di norma, sentito - fa proposte in merito alla attivita' di prevenzione; f) partecipazione: - alla riunione periodica di cui all'articolo 35 g) comunicazione: - avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attivita' - puo' fare ricorso alle autorita' competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e

protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro

Consultazione del RLS: � Prima dell’effettuazione della valutazione dei rischi ed elaborazione del DVR � Quando si adottano misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente, nei

luoghi di lavoro per i quali vincoli urbanistici o architettonici non consentono il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza previsti dall’Allegato IV del decreto

� Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento per i cantieri temporanei e mobili, e delle modifiche significative apportate allo stesso ( tale consultazione è fatta dal datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice)

� Nella scelta dei dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo

� Nell’adozione di misure relative ad operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali e' prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeni o mutageni

� Sulle misure da adottare prima di procedere ad attivita' che comportano una esposizione prevedibilmente superiore ai valori limite per l’amianto

� Nell’effettuazione di campionamenti per la misurazione periodica della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro

� Prima di definire i periodi di riposo necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche nell’utilizzo di DPI se l'esposizione all’amianto non puo' essere ridotta con altri mezzi ed e' necessario l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie

58 rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate

competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 59 Modalità, durata e contenuti stabiliti dalla contrattazione collettiva: almeno 64 ore iniziali, entro tre mesi dalla

elezione/designazione, 8 ore di aggiornamento annuale

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� RLS AZIENDALE È eletto o designato in tutte le aziende, o unita' produttive � MODALITA’ E CRITERI PER L’ELEZIONE � Aziende o unita' produttive che occupano fino a 15 lavoratori:

a. eletto direttamente dai lavoratori all’interno dell’azienda b. e' individuato per piu' aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo

� Aziende o unita' produttive con piu' di 15 lavoratori: a. eletto o designato nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda b. in assenza di tali rappresentanze, il rappresentante e' eletto dai lavoratori della azienda al

loro interno Qualora non si proceda alle elezioni dei RLS, le funzioni sono esercitate dai RLS territoriali o di sito salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. � NUMERO MINIMO DI RLS a) 1 RLS nelle aziende ovvero unita' produttive sino a 200 lavoratori; b) 3 RLS nelle aziende ovvero unita' produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) 6 RLS in tutte le altre aziende o unita' produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti e' aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

� RLS TERRITORIALE (RLS-T) Esercita le competenze del RLS con riferimento a tutte le aziende o unita' produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Tali aziende o unita' produttive partecipano al Fondo di cui all'art. 52. L'esercizio delle funzioni di RLS-T e' incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative � MODALITA’ E CRITERI PER L’ELEZIONE a. individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle

associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale

b. In mancanza dei predetti accordi, le modalita' di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni di cui al punto a).

� RLS DI SITO PRODUTTIVO Sono individuati, su loro iniziativa, tra i RLS delle aziende operanti nel sito produttivo, in specifici contesti caratterizzati dalla compresenza di piu' aziende o cantieri, quali: a. porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica internazionale; porti, o specifiche aree

portuali, di rilevanza economica nazionale; porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale sedi di autorita' portuale

b. porti sede di autorita' marittima da individuare con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

c. centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858;

d. impianti siderurgici; e. cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entita' presunta dei cantieri,

rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;

f. contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.

La contrattazione collettiva stabilisce le modalita' di individuazione del RLS di sito produttivo nonche' le modalita' di esercizio delle proprie attribuzioni in tutte le aziende o cantieri del sito

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produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.

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10. APPENDICE � LA VIGILANZA SULL'APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Da chi è svolta:

dall’ Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, attraverso il Servizio Prevenzione, Sicurezza negli Ambienti di Lavoro ( S.Pre.S.A.L.)

Altri soggetti che svolgono attività di vigilanza secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e in ambiti specifici:

Soggetto Ambito della vigilanza Note Direzioni Provinciali del Lavoro (DPL)

a) attivita' nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e piu' in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi; b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;

informando preventivamente il servizio PreSAL della ASL competente per territorio

Corpo nazionale dei vigili del fuoco

vigilanza sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti, apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati

Ministero dello sviluppo economico

settore minerario, industrie estrattive di seconda categoria e acque minerali e termali

Autorita' marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, uffici di sanita' aerea e marittima, autorita' portuali ed aeroportuali

sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale

servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco

aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze

- L’ Amministrazione della giustizia puo' avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonche' dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.

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� SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE Chi la può fare In quali casi organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Direzioni Provinciali del Lavoro)

- anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche - riscontro dell'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro - reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate nell'allegato I

Spresal della ASL territorialmente competente

reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate nell'allegato I

Prefetto ( su comunicazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Omissione della richiesta di: - rilascio ovvero rinnovo del certificato di prevenzione incendi - servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori

� La notifica per la costruzione o la modifica di locali da adibire a lavorazioni industriali Art. 81/08

Chi deve fare la comunicazione

A chi deve essere fatta

Quali informazioni deve contenere la comunicazione

Note

67 Datore di lavoro Servizio Presal competente per territorio

Notifica della costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonche' gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti contenente: a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalita' di esecuzione delle stesse; b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti

se prevista la presenza di piu' di tre lavoratori la notifica è valida ai fini delle eliminazioni e delle semplificazioni previste dall'articolo 53 del decreto.

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� OBBLIGHI DOCUMENTALI � Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela

delle condizioni di lavoro puo' essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico � La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel

rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali

� per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo e' consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati

� nel caso in cui le attivita' del datore di lavoro siano articolate su vari sedi geografiche o organizzate in distinti settori funzionali, l'accesso ai dati puo' avvenire mediante reti di comunicazione elettronica

� con decreto interministeriale da emanare entro il 15 maggio 2009, saranno definite le modalita' per l'eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della documentazione

� per quanto riguarda il Registro infortuni, i registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici restano in vigore le disposizioni attuali fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale relativo al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro ( da emanarsi entro il 11 novembre 2008)

� La trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche, comunque previste dal decreto legislativo possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalita' indicati dalle strutture riceventi

Principali Obblighi documentali Documento Condizioni dell’obbligo Documento di valutazione dei rischi (DVR)

Tutte le aziende con più di 10 dipendenti e quelle con rischi particolari 60 indipendentemente dal numero di addetti.

Autocertificazione Aziende con meno di 10 dipendenti non soggette all’obbligo del documento di valutazione dei rischi.

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), da allegare al contratto di appalto o di opera

in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unita' produttiva della stessa, nonche' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima

Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) rilasciato dai Vigili del Fuoco

Aziende che rientrano nell’elenco di cui al DM 16/02/1982

Piano di emergenza ed evacuazione

- aziende con più di 10 dipendenti - aziende soggette all’obbligo di CPI indipendentemente dal numero di addetti

Registro Infortuni vidimato dal Servizio Pre.S.A.L.

Tutte le aziende

In aggiunta ai precedenti documenti il datore di lavoro, compresi i casi di autocertificazione della valutazione dei rischi, deve essere in grado di dimostrare l’assolvimento dei particolari obblighi anche attraverso la relativa documentazione come ad esempio:

- nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli addetti - nomina del medico competente - nomina degli addetti alla prevenzione incendi, all’emergenza-evacuazione e al primo soccorso,

con relativi attestati di formazione - nomina dei rappresentanti dei lavoratori della sicurezza - eventuali deleghe aziendali per l’assolvimento agli obblighi in materia di igiene e sicurezza sul

lavoro - relazioni tecniche e indagini per la misurazione dell’esposizione dei lavoratori a specifici rischi - relazioni tecniche per la progettazione e il collaudo di impianti

60 - aziende industriali a rischio di incidente rilevante

- centrali termoelettriche;

- impianti ed installazioni di particolari impianti nucleari, impiego di categoria A, istallazioni di deposito o smaltimento di

rifiuti radioattivi;

- aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni

- strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori

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- attestati di formazione dei lavoratori - certificati di idoneità alla mansione specifica rilasciati dal Medico competente - documentazione tecnica e verbali di consegna dei dispositivi di protezione individuali - schede tecniche e di sicurezza delle sostanze e preparati utilizzati - dichiarazione di conformità e libretti di uso e manutenzione delle macchine - registri dei controlli e manutenzione di impianti attrezzature e DPI

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� I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE DELLA SALUTE E

SICUREZZA (SGS- SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA)

Il decreto legislativo 81/08 individua i requisiti del modello di organizzazione e di gestione della sicurezza, che le aziende possono adottare per l’organizzazione e la gestione complessiva della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con modalità predeterminate e definite. L’adozione e l’attuazione di tali modelli organizzativi e gestionali idonei, esime l’azienda dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (vedi). Infatti l’adozione di un SGS esclude la responsabile di impresa, in caso di infortunio sul lavoro e le conseguenti sanzioni temporanee ed afflittive previste dal D.Lgs. 231/01 sulla responsabilità delle persone giuridiche. Ciò vuol dire che il datore di lavoro, per svolgere adeguatamente i compiti di regia e di programmazione della sicurezza in azienda, deve predisporre una rete organizzativa e gestionale che assicuri, non solo l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici, ma anche la registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attivita‘, il loro monitoraggio e la loro valutazione. Pertanto è necessaria un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo sull'attuazione e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneita' delle misure adottate per la gestione del rischio. A questo deve conseguire un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso. In pratica tali modelli gestionali devono contenere:

- gli standard operativi ( come si devono fare le cose ?) - gli incarichi e le responsabilità ( chi deve fare cosa ?) - le verifiche ( è stato fatto tutto come doveva?) - le azioni correttive e di controllo (è stato riesaminato ed eventualmente modificato qualcosa ? quali miglioramenti si sono registrati?) - il sistema disciplinare (quali sanzioni per il mancato rispetto delle misure indicate nel modello? )

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti già menzionati per le parti corrispondenti. Ulteriori modelli potranno essere indicati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro

Nelle imprese fino a 50 lavoratori, l'adozione di un modello di organizzazione e di gestione rientra tra le attivita' promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione finanziabili ( vedi articolo 11)