Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115€¦ · Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 ......
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Decreto Legislativo 30
maggio 2008, n. 115 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usiAttuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usifinali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva93/76/CEE
Il decreto, al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza
dell'approvvigionamento energetico e alla tutela dell'ambiente attraverso la riduzione
delle emissioni di gas a effetto serra, stabilisce un quadro di misure volte al
miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il profilo costi e benefici.
Allegato II (previsto dall'articolo 16, comma 4)
CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA
4. Requisiti e prestazioni del contratto servizio energia
…
a) la presenza di un attestato di certificazione energetica dell'edificio che deve
comprendere:
1) determinazione dei fabbisogni di energia primaria;
2) espressa indicazione degli interventi da effettuare per ridurre i consumi,
migliorare la qualità energetica dell'immobile e degli impianti o per introdurremigliorare la qualità energetica dell'immobile e degli impianti o per introdurre
l'uso delle fonti rinnovabili di energia, valutati singolarmente in termini di costi
e di benefici connessi;
b) un corrispettivo contrattuale riferito a parametri oggettivi, indipendenti dal
consumo corrente di combustibile e di energia elettrica …, da versare tramite
un canone periodico comprendente la fornitura degli ulteriori beni e servizi
necessari a fornire le prestazioni di cui al presente allegato;
c) …, l'acquisto, la trasformazione e l'uso da parte del Fornitore del contratto
dei combustibili o delle forniture di rete;
d) l'indicazione preventiva di specifiche grandezze che quantifichino ciascuno
dei servizi erogati, …;
e) la determinazione dei gradi giorno effettivi della località;
f) la misurazione e la contabilizzazione nelle centrali termiche, …, dell'energia
termica complessivamente utilizzata da ciascuna delle utenze servite
dall'impianto, …;
g) l'indicazione dei seguenti elementi: g) l'indicazione dei seguenti elementi:
1) la quantità complessiva totale di energia termica erogabile nel corso
dell'esercizio termico;
2) …;
3) …;
h) la rendicontazione periodica da parte del fornitore del contratto servizio
energia dell'energia termica complessivamente utilizzata dalle utenze servite
dall'impianto; …
i) la preventiva indicazione che gli impianti interessati al servizio sono in
regola con la legislazione vigente …;
l) …;
m) la durata contrattuale, …;
n) l'indicazione che, al termine del contratto, tutti i beni ed i materiali
eventualmente installati per migliorare le prestazioni energetiche dell'edificio e
degli impianti, ad eccezione di eventuali sistemi di elaborazione e
trasmissione dati funzionali alle attività del fornitore del contratto servizio
energia, saranno e resteranno di proprietà del committente;
o) l'assunzione da parte del Fornitore del contratto servizio energia della
mansione di terzo responsabile;
p) …;
q) …;
r) …;
s) ….
6. Durata contrattuale.
1. … non inferiore ad un anno e non superiore a dieci anni.
2. In deroga al punto 1, si stabilisce che:
a) la durata di un contratto servizio energia e un contratto servizio energia
«Plus» può superare la durata massima di cui al punto 1, qualora nel
contratto vengano incluse fin dall'inizio prestazioni che prevedanocontratto vengano incluse fin dall'inizio prestazioni che prevedano
l'estinzione di prestiti o finanziamenti di durata superiore alla durata
massima di cui al punto 1 erogati da soggetti terzi ed estranei alle parti
contraenti;
b) qualora nel corso di vigenza di un contratto di servizio energia, le parti
concordino l'esecuzione di nuove e/o ulteriori prestazioni ed attività conformi
e corrispondenti ai requisiti del presente decreto, la durata del contratto
potrà essere prorogata nel rispetto delle modalità definite dal presente
decreto.
Pareri legali
problema:
la norma sarà sopravvissuta all’entrata in la norma sarà sopravvissuta all’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti ?
“il nuovo codice degli appalti (d.lgs. 50/2016) tra le tante abrogazioni
espresse non annovera il 115 e nemmeno l’abrogazione tacita pare poter
essere presa in considerazione, posto che il 115 (attuazione di specifica
direttiva 2006/32/CE) si pone nei confronti della norma generale (50/2016)
quale norma speciale e quindi “autorizzativa” di una durata contrattuale
superiore a quella massima, altrimenti stabilita in nove anni.”
analizzare la finalità della norma:analizzare la finalità della norma:
“la ratio del 115 “Ha carattere ambientale ed è legata all’opportunità di
conseguire un più rapido adeguamento dei servizi energia ai sopravissuti
parametri di efficienza energetica, senza attendere la naturale scadenza dei
contratti e consentendone la rinegoziazione anticipata, incentivandola
mediante l’allungamento della durata” cfr Cons.Stato, Sez. III, 15.04.2016,
n. 1532”
E’ imprescindibile la valutazione circa la convenienza economica.
“con la conseguenza che, se l’amministrazione ritiene non conveniente
rinegoziare la prosecuzione del rapporto oltre la scadenza, ben può
procedere ad espletare una procedura di evidenza pubblica per la scelta del
nuovo contraente.
E l’adesione alle convenzioni Consip … adempie pienamente all’obbligoE l’adesione alle convenzioni Consip … adempie pienamente all’obbligo
nazionale e comunitario di individuare il miglior contraente tramite
procedure di evidenza pubblica (…) essendo la deroga al divieto di
rinnovazione senza gara giustificabile al solo fine di conseguire migliori
risultati ambientali, attraverso l’applicazione dei requisiti di cui all’allegato
II, altrimenti da rinviare alla naturale scadenza contrattuale” (cfr.
Cons.Stato, Sez. III, 15.04.2016, n. 1532)”
“L’amministrazione dovrà quindi procedere ad una precisa analisi
comparativa dei risparmi di spesa derivanti dalle possibili opzioni compresa
l’eventuale adesione a convenzioni Consip.”
Altre indicazioni di giurisprudenza:Altre indicazioni di giurisprudenza:
“La proroga non dovrà essere superiore al periodo di vigenza del contratto
originario
La proroga deve essere pattuita per un tempo sufficientemente lungo a
consentire all’appaltatore il “rientro” dagli investimenti che sosterrà in
ragione d’essa”
Esempi
Azienda per i servizi sanitari n.2 “Isontina”
Delibera del Direttore Generale n.248 del 2012
proroga di 5 anni e mezzo a fronte di interventi per € 1.610.000
Provincia di Trieste
Determinazione della UO Impianti Tecnologici ed Energia n.3625 del 2013
proroga di 3 anni a fronte di interventi per € 451.573
USL Umbria1USL Umbria1
Delibera del Direttore Generale n.129 del 2018
proroga di 7 anni a fronte di interventi per € 2.785.771
Citta’ di Manfredonia
Deliberazione della Giunta Comunale n° 274 del 20.09.2011
Proroga di 4 anni a fronte di interventi per € 2.300.000
APSS
Delibera del Direttore Generale n.210 del 2017
proroga di 4 anni a fronte di interventi per € 1.989.000
Casi con esito negativo
Delibera numero CP- 14 del 14 ottobre 2014
servizi di energia “Energia Plus” impianti
termici edifici comunali. Affidatario C.P.M. srl.
…ritiene che gli affidamenti diretti disposti dal Comune di Magliano Sabina in
data 14 aprile 2004 e in data 13 luglio 2012 in favore della società C.P.M. ed
aventi come oggetto il contratto di servizio energia, esercizio, manutenzione
ordinaria e straordinaria, adeguamento normativo e riqualificazione tecnologicaordinaria e straordinaria, adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica
impianti termici con assunzione della figura di terzo responsabile degli impianti
termici comunali, non siano conformi alla normativa vigente sulla base delle
considerazioni e valutazioni prima illustrate;
in particolare, ritiene che la Stazione appaltante debba riconsiderare in
autotutela il mantenimento del vincolo contrattuale con la predetta società
C.P.M. utilizzando i rimedi più appropriati alla fattispecie in esame, sulla base
delle suesposte motivazioni;
ritiene inoltre che non sia consentito all’Amministrazione comunale prolungare
la durata per ulteriori anni 5 oltre la scadenza del 31.10.2021, esercitando
l’opzione seppur contrattualmente prevista;
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E LOCALI, POLIZIA LOCALE E SICUREZZA
Parere Protocollo15936 del 06/06/2014
Oggetto: Allegato II, punto 6, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 30
maggio 2008, n. 115. Proroga del contratto servizio energia.
Il Comune segnala di aver sottoscritto in data 31.08.2007, a seguito di
procedura aperta, il servizio di gestione e manutenzione degli impianti termici,
di produzione di acqua calda sanitaria e di ricambio aria negli edifici di proprietàdi produzione di acqua calda sanitaria e di ricambio aria negli edifici di proprietà
comunale, per il periodo 01.10.2007-30.09.2010.
Successivamente il contratto è stato più volte rinnovato:
alla scadenza più recente, che risale al 30.09.2013, è stato prorogato di un
anno, ai sensi della disposizione di cui all'allegato II, punto 6, comma 2, lett. b)
del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115[1], al fine di permettere all'Ente
di stipulare una convenzione con Consip, in attuazione dell'art. 1 del decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95[2].
Riferisce l'Ente che al momento attuale la gara avviata da Consip non si è
ancora conclusa, essendo stata impugnata l'aggiudicazione da parte di una
ditta partecipante alla procedura di selezione.
Il Comune, presumendo che il ricorso attualmente pendente davanti al Giudice
amministrativo non si concluderà in tempo utile per giovarsi della convenzione
con Consip, chiede se può prorogare per un ulteriore periodo di un anno il
contratto in essere, avvalendosi sempre della previsione normativa su
richiamata.
Il Comune instante vorrebbe avvalersi proprio di questa deroga per garantire la
continuità del servizio energetico nel lasso di tempo necessario a sottoscrivere
la convenzione con Consip. Per le vie brevi si è appreso che le caratteristichela convenzione con Consip. Per le vie brevi si è appreso che le caratteristiche
tecniche del contratto in essere parrebbero essere pienamente rispondenti a
quelle delineate nel dettaglio dal decreto.
Ciononostante, non si può fare a meno di osservare come il contratto originario
sia stato sottoscritto dall'Ente nel 2007, quindi in data antecedente
all'emanazione del citato decreto 115/2008.
Sulla possibilità di applicare le disposizioni di cui al D.Lgs. 115/2008 ai contratti
già in corso al momento dell'entrata in vigore dello stesso si sono espressi, di
recente, l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e l'Avvocatura dello Stato
Consiglio di Stato, Sez. III
Sentenza n. 3761 del 4 giugno 2019
Un'azienda del SSN aveva aderito alla proposta di rinegoziazione di un contratto
multiservizi formulata dal gestore uscente pochi giorni prima della data di
scadenza.
Nel frattempo la centrale di committenza regionale aveva aggiudicato unaNel frattempo la centrale di committenza regionale aveva aggiudicato una
convenzione quadro per la fornitura dei medesimi servizi ad un altro operatore
economico, il quale pertanto ricorreva.
Il TAR Campania riteneva che la proroga trovasse valido fondamento nel
menzionato art. 6 All. II d.lgs. 115/2008.
Il Consiglio di Stato pur dichiarando di condividere le argomentazioni delTAR circa l'astratta applicabilità della norma, nondimeno nel casoconcreto ha bocciato la scelta della stazione appaltante per un tripliceordine di ragioni:
(i) perché detta disposizione deve ritenersi di stretta interpretazione a mente
dell'art. 14 Preleggi, trattandosi di eccezione alla regola generale della messa
a gara;
(ii) poiché la rinegoziazione ivi prevista deve avvenire "nel corso della(ii) poiché la rinegoziazione ivi prevista deve avvenire "nel corso della
vigenza" del contratto, e non invece in prossimità della scadenza, circostanza
di per sé impeditiva di un'adeguata ponderazione della proposta;
(iii) in ragione del fatto che la Legge di Stabilità 2016 impone agli enti del
SSN di approvvigionarsi in via esclusiva attraverso Consip S.p.A. o le centrali
regionali di committenza, con espresso divieto di prorogare rapporti
concernenti categorie merceologiche già convenzionate.