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Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE Il decreto, al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alla tutela dell'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, stabilisce un quadro di misure volte al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il profilo costi e benefici.

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Decreto Legislativo 30

maggio 2008, n. 115 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usiAttuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usifinali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva93/76/CEE

Il decreto, al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza

dell'approvvigionamento energetico e alla tutela dell'ambiente attraverso la riduzione

delle emissioni di gas a effetto serra, stabilisce un quadro di misure volte al

miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il profilo costi e benefici.

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Allegato II (previsto dall'articolo 16, comma 4)

CONTRATTO SERVIZIO ENERGIA

4. Requisiti e prestazioni del contratto servizio energia

a) la presenza di un attestato di certificazione energetica dell'edificio che deve

comprendere:

1) determinazione dei fabbisogni di energia primaria;

2) espressa indicazione degli interventi da effettuare per ridurre i consumi,

migliorare la qualità energetica dell'immobile e degli impianti o per introdurremigliorare la qualità energetica dell'immobile e degli impianti o per introdurre

l'uso delle fonti rinnovabili di energia, valutati singolarmente in termini di costi

e di benefici connessi;

b) un corrispettivo contrattuale riferito a parametri oggettivi, indipendenti dal

consumo corrente di combustibile e di energia elettrica …, da versare tramite

un canone periodico comprendente la fornitura degli ulteriori beni e servizi

necessari a fornire le prestazioni di cui al presente allegato;

c) …, l'acquisto, la trasformazione e l'uso da parte del Fornitore del contratto

dei combustibili o delle forniture di rete;

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d) l'indicazione preventiva di specifiche grandezze che quantifichino ciascuno

dei servizi erogati, …;

e) la determinazione dei gradi giorno effettivi della località;

f) la misurazione e la contabilizzazione nelle centrali termiche, …, dell'energia

termica complessivamente utilizzata da ciascuna delle utenze servite

dall'impianto, …;

g) l'indicazione dei seguenti elementi: g) l'indicazione dei seguenti elementi:

1) la quantità complessiva totale di energia termica erogabile nel corso

dell'esercizio termico;

2) …;

3) …;

h) la rendicontazione periodica da parte del fornitore del contratto servizio

energia dell'energia termica complessivamente utilizzata dalle utenze servite

dall'impianto; …

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i) la preventiva indicazione che gli impianti interessati al servizio sono in

regola con la legislazione vigente …;

l) …;

m) la durata contrattuale, …;

n) l'indicazione che, al termine del contratto, tutti i beni ed i materiali

eventualmente installati per migliorare le prestazioni energetiche dell'edificio e

degli impianti, ad eccezione di eventuali sistemi di elaborazione e

trasmissione dati funzionali alle attività del fornitore del contratto servizio

energia, saranno e resteranno di proprietà del committente;

o) l'assunzione da parte del Fornitore del contratto servizio energia della

mansione di terzo responsabile;

p) …;

q) …;

r) …;

s) ….

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6. Durata contrattuale.

1. … non inferiore ad un anno e non superiore a dieci anni.

2. In deroga al punto 1, si stabilisce che:

a) la durata di un contratto servizio energia e un contratto servizio energia

«Plus» può superare la durata massima di cui al punto 1, qualora nel

contratto vengano incluse fin dall'inizio prestazioni che prevedanocontratto vengano incluse fin dall'inizio prestazioni che prevedano

l'estinzione di prestiti o finanziamenti di durata superiore alla durata

massima di cui al punto 1 erogati da soggetti terzi ed estranei alle parti

contraenti;

b) qualora nel corso di vigenza di un contratto di servizio energia, le parti

concordino l'esecuzione di nuove e/o ulteriori prestazioni ed attività conformi

e corrispondenti ai requisiti del presente decreto, la durata del contratto

potrà essere prorogata nel rispetto delle modalità definite dal presente

decreto.

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Pareri legali

problema:

la norma sarà sopravvissuta all’entrata in la norma sarà sopravvissuta all’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti ?

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“il nuovo codice degli appalti (d.lgs. 50/2016) tra le tante abrogazioni

espresse non annovera il 115 e nemmeno l’abrogazione tacita pare poter

essere presa in considerazione, posto che il 115 (attuazione di specifica

direttiva 2006/32/CE) si pone nei confronti della norma generale (50/2016)

quale norma speciale e quindi “autorizzativa” di una durata contrattuale

superiore a quella massima, altrimenti stabilita in nove anni.”

analizzare la finalità della norma:analizzare la finalità della norma:

“la ratio del 115 “Ha carattere ambientale ed è legata all’opportunità di

conseguire un più rapido adeguamento dei servizi energia ai sopravissuti

parametri di efficienza energetica, senza attendere la naturale scadenza dei

contratti e consentendone la rinegoziazione anticipata, incentivandola

mediante l’allungamento della durata” cfr Cons.Stato, Sez. III, 15.04.2016,

n. 1532”

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E’ imprescindibile la valutazione circa la convenienza economica.

“con la conseguenza che, se l’amministrazione ritiene non conveniente

rinegoziare la prosecuzione del rapporto oltre la scadenza, ben può

procedere ad espletare una procedura di evidenza pubblica per la scelta del

nuovo contraente.

E l’adesione alle convenzioni Consip … adempie pienamente all’obbligoE l’adesione alle convenzioni Consip … adempie pienamente all’obbligo

nazionale e comunitario di individuare il miglior contraente tramite

procedure di evidenza pubblica (…) essendo la deroga al divieto di

rinnovazione senza gara giustificabile al solo fine di conseguire migliori

risultati ambientali, attraverso l’applicazione dei requisiti di cui all’allegato

II, altrimenti da rinviare alla naturale scadenza contrattuale” (cfr.

Cons.Stato, Sez. III, 15.04.2016, n. 1532)”

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“L’amministrazione dovrà quindi procedere ad una precisa analisi

comparativa dei risparmi di spesa derivanti dalle possibili opzioni compresa

l’eventuale adesione a convenzioni Consip.”

Altre indicazioni di giurisprudenza:Altre indicazioni di giurisprudenza:

“La proroga non dovrà essere superiore al periodo di vigenza del contratto

originario

La proroga deve essere pattuita per un tempo sufficientemente lungo a

consentire all’appaltatore il “rientro” dagli investimenti che sosterrà in

ragione d’essa”

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Esempi

Azienda per i servizi sanitari n.2 “Isontina”

Delibera del Direttore Generale n.248 del 2012

proroga di 5 anni e mezzo a fronte di interventi per € 1.610.000

Provincia di Trieste

Determinazione della UO Impianti Tecnologici ed Energia n.3625 del 2013

proroga di 3 anni a fronte di interventi per € 451.573

USL Umbria1USL Umbria1

Delibera del Direttore Generale n.129 del 2018

proroga di 7 anni a fronte di interventi per € 2.785.771

Citta’ di Manfredonia

Deliberazione della Giunta Comunale n° 274 del 20.09.2011

Proroga di 4 anni a fronte di interventi per € 2.300.000

APSS

Delibera del Direttore Generale n.210 del 2017

proroga di 4 anni a fronte di interventi per € 1.989.000

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Casi con esito negativo

Delibera numero CP- 14 del 14 ottobre 2014

servizi di energia “Energia Plus” impianti

termici edifici comunali. Affidatario C.P.M. srl.

…ritiene che gli affidamenti diretti disposti dal Comune di Magliano Sabina in

data 14 aprile 2004 e in data 13 luglio 2012 in favore della società C.P.M. ed

aventi come oggetto il contratto di servizio energia, esercizio, manutenzione

ordinaria e straordinaria, adeguamento normativo e riqualificazione tecnologicaordinaria e straordinaria, adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica

impianti termici con assunzione della figura di terzo responsabile degli impianti

termici comunali, non siano conformi alla normativa vigente sulla base delle

considerazioni e valutazioni prima illustrate;

in particolare, ritiene che la Stazione appaltante debba riconsiderare in

autotutela il mantenimento del vincolo contrattuale con la predetta società

C.P.M. utilizzando i rimedi più appropriati alla fattispecie in esame, sulla base

delle suesposte motivazioni;

ritiene inoltre che non sia consentito all’Amministrazione comunale prolungare

la durata per ulteriori anni 5 oltre la scadenza del 31.10.2021, esercitando

l’opzione seppur contrattualmente prevista;

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SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E LOCALI, POLIZIA LOCALE E SICUREZZA

Parere Protocollo15936 del 06/06/2014

Oggetto: Allegato II, punto 6, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 30

maggio 2008, n. 115. Proroga del contratto servizio energia.

Il Comune segnala di aver sottoscritto in data 31.08.2007, a seguito di

procedura aperta, il servizio di gestione e manutenzione degli impianti termici,

di produzione di acqua calda sanitaria e di ricambio aria negli edifici di proprietàdi produzione di acqua calda sanitaria e di ricambio aria negli edifici di proprietà

comunale, per il periodo 01.10.2007-30.09.2010.

Successivamente il contratto è stato più volte rinnovato:

alla scadenza più recente, che risale al 30.09.2013, è stato prorogato di un

anno, ai sensi della disposizione di cui all'allegato II, punto 6, comma 2, lett. b)

del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115[1], al fine di permettere all'Ente

di stipulare una convenzione con Consip, in attuazione dell'art. 1 del decreto

legge 6 luglio 2012, n. 95[2].

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Riferisce l'Ente che al momento attuale la gara avviata da Consip non si è

ancora conclusa, essendo stata impugnata l'aggiudicazione da parte di una

ditta partecipante alla procedura di selezione.

Il Comune, presumendo che il ricorso attualmente pendente davanti al Giudice

amministrativo non si concluderà in tempo utile per giovarsi della convenzione

con Consip, chiede se può prorogare per un ulteriore periodo di un anno il

contratto in essere, avvalendosi sempre della previsione normativa su

richiamata.

Il Comune instante vorrebbe avvalersi proprio di questa deroga per garantire la

continuità del servizio energetico nel lasso di tempo necessario a sottoscrivere

la convenzione con Consip. Per le vie brevi si è appreso che le caratteristichela convenzione con Consip. Per le vie brevi si è appreso che le caratteristiche

tecniche del contratto in essere parrebbero essere pienamente rispondenti a

quelle delineate nel dettaglio dal decreto.

Ciononostante, non si può fare a meno di osservare come il contratto originario

sia stato sottoscritto dall'Ente nel 2007, quindi in data antecedente

all'emanazione del citato decreto 115/2008.

Sulla possibilità di applicare le disposizioni di cui al D.Lgs. 115/2008 ai contratti

già in corso al momento dell'entrata in vigore dello stesso si sono espressi, di

recente, l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e l'Avvocatura dello Stato

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Consiglio di Stato, Sez. III

Sentenza n. 3761 del 4 giugno 2019

Un'azienda del SSN aveva aderito alla proposta di rinegoziazione di un contratto

multiservizi formulata dal gestore uscente pochi giorni prima della data di

scadenza.

Nel frattempo la centrale di committenza regionale aveva aggiudicato unaNel frattempo la centrale di committenza regionale aveva aggiudicato una

convenzione quadro per la fornitura dei medesimi servizi ad un altro operatore

economico, il quale pertanto ricorreva.

Il TAR Campania riteneva che la proroga trovasse valido fondamento nel

menzionato art. 6 All. II d.lgs. 115/2008.

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Il Consiglio di Stato pur dichiarando di condividere le argomentazioni delTAR circa l'astratta applicabilità della norma, nondimeno nel casoconcreto ha bocciato la scelta della stazione appaltante per un tripliceordine di ragioni:

(i) perché detta disposizione deve ritenersi di stretta interpretazione a mente

dell'art. 14 Preleggi, trattandosi di eccezione alla regola generale della messa

a gara;

(ii) poiché la rinegoziazione ivi prevista deve avvenire "nel corso della(ii) poiché la rinegoziazione ivi prevista deve avvenire "nel corso della

vigenza" del contratto, e non invece in prossimità della scadenza, circostanza

di per sé impeditiva di un'adeguata ponderazione della proposta;

(iii) in ragione del fatto che la Legge di Stabilità 2016 impone agli enti del

SSN di approvvigionarsi in via esclusiva attraverso Consip S.p.A. o le centrali

regionali di committenza, con espresso divieto di prorogare rapporti

concernenti categorie merceologiche già convenzionate.