DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56 (GU n.103 del 5-5-2017 … · 2017. 5. 9. · pubblicato...

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DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (17G00078) (GU n.103 del 5-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 22) Vigente al: 20-5-2017 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione; Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE; Vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE; Vista la legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e, in particolare, l'articolo 1, commi 3 e 8; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; Considerato che la citata legge delega n. 11 del 2016 statuisce che "entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2017; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione speciale nell'Adunanza del 22 marzo 2017; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 aprile 2017; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Pagina 1 di 248 *** ATTO COMPLETO *** 06/05/2017 http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario

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  • DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56

    Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18aprile 2016, n. 50. (17G00078)

    (GU n.103 del 5-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 22)

    Vigente al: 20-5-2017

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del

    Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti diconcessione; Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del

    Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abrogala direttiva 2004/18/CE; Vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del

    Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli entierogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e deiservizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE; Vista la legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante deleghe al Governo

    per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UEdel Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appaltipubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settoridell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia dicontratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e, inparticolare, l'articolo 1, commi 3 e 8; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante

    attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UEsull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appaltipubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settoridell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia dicontratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; Considerato che la citata legge delega n. 11 del 2016 statuisce che

    "entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno deidecreti legislativi di cui al comma 1 il Governo puo' adottaredisposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi ecriteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

    adottata nella riunione del 23 febbraio 2017; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo

    8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione

    speciale nell'Adunanza del 22 marzo 2017; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei

    deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

    riunione del 13 aprile 2017; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del

    Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il

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  • Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri degli affariesteri e della cooperazione internazionale, della giustizia,dell'economia e delle finanze e della difesa;

    E m a n a il seguente decreto legislativo:

    Art. 1 Modifiche alla rubrica del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 1. La rubrica del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e'

    cosi' modificata: "Codice dei contratti pubblici". NOTE

    Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

    dall'amministrazione competente per materia, ai sensidell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delledisposizioni sulla promulgazione delle leggi,sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblicae sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo finedi facilitare la lettura delle disposizioni di leggemodificate o alle quali e' operato il rinvio. Restanoinvariati il valore e l'efficacia degli atti legislativiqui trascritti. Note alle premesse.

    - Si riporta l'art. 76 della Costituzione: "Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non

    puo' essere delegato al Governo se non con determinazionedi principi e criteri direttivi e soltanto per tempolimitato e per oggetti definiti.".

    L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidentedella Repubblica, tra l'altro, il potere di promulgare leleggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e iregolamenti.

    - Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamentodella Presidenza del Consiglio dei Ministri):

    "Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decretilegislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76della Costituzione sono emanati dal Presidente dellaRepubblica con la denominazione di «decreto legislativo» econ l'indicazione, nel preambolo, della legge didelegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministrie degli altri adempimenti del procedimento prescritti dallalegge di delegazione.

    2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenireentro il termine fissato dalla legge di delegazione; iltesto del decreto legislativo adottato dal Governo e'trasmesso al Presidente della Repubblica, per laemanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

    3. Se la delega legislativa si riferisce ad unapluralita' di oggetti distinti suscettibili di separatadisciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' attisuccessivi per uno o piu' degli oggetti predetti. Inrelazione al termine finale stabilito dalla legge didelegazione, il Governo informa periodicamente le Cameresui criteri che segue nell'organizzazione dell'eserciziodella delega.

    4. In ogni caso, qualora il termine previsto perl'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi deidecreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissionipermanenti delle due Camere competenti per materia entrosessanta giorni, indicando specificamente le eventualidisposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive

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  • della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giornisuccessivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sueosservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alleCommissioni per il parere definitivo che deve essereespresso entro trenta giorni.".

    - La Direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE(Direttiva del Parlamento europeo e del Consigliosull'aggiudicazione dei contratti di concessione (Testorilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella GazzettaUfficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014, n. L 94.

    - La Direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/24/UE(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugliappalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE(Testo rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nellaGazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014, n. L94.

    - La Direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/25/UE(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulleprocedure d'appalto degli enti erogatori nei settoridell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizipostali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (Testorilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella GazzettaUfficiale dell'Unione europea 28 marzo 2014, n. L 94.

    - Si riporta l'articolo 1, commi 3 e 8, della legge 28gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l'attuazionedelle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE delParlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugliappalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli entierogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, deitrasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordinodella disciplina vigente in materia di contratti pubblicirelativi a lavori, servizi e forniture), pubblicata nellaGazzetta Ufficiale 29 gennaio 2016, n. 23:

    "3. I decreti legislativi di cui al comma 1,corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17,comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successivemodificazioni, che dia conto della neutralita' finanziariadei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essiderivanti, sono adottati, su proposta del Presidente delConsiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutturee dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppoeconomico, sentiti i Ministri degli affari esteri e dellacooperazione internazionale, della giustizia, dell'economiae delle finanze e della difesa, previa acquisizione delparere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificatadi cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, e successive modificazioni, che sipronunciano entro venti giorni dalla trasmissione. Glischemi dei decreti legislativi sono contestualmentetrasmessi alle Commissioni parlamentari competenti permateria e per i profili finanziari, che si pronuncianoentro trenta giorni dalla trasmissione. Decorsi inutilmentei termini di cui al primo e al secondo periodo, i decretilegislativi possono essere adottati anche in mancanza deipareri. Ove il parere delle Commissioni parlamentariindichi specificamente talune disposizioni come nonconformi ai principi e criteri direttivi di cui allapresente legge, il Governo, con le proprie osservazioni econ eventuali modificazioni, ritrasmette il testo alleCamere per il parere definitivo delle Commissioniparlamentari competenti, da esprimere entro quindici giornidall'assegnazione; decorso inutilmente tale termine ildecreto legislativo puo' essere comunque emanato.

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  • (Omissis). 8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di

    ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 ilGoverno puo' adottare disposizioni integrative e correttivenel rispetto dei principi e criteri direttivi e dellaprocedura di cui al presente articolo."

    - Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50(Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti diconcessione, sugli appalti pubblici e sulle procedured'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche'per il riordino della disciplina vigente in materia dicontratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture),pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91,S.O. n. 10/L, e' stato corretto da Comunicato 15 luglio2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2016,n. 164.

    - Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delleattribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonome di Trento eBolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti diinteresse comune delle regioni, delle province e deicomuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomielocali):

    "Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali eConferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' edautonomie locali e' unificata per le materie ed i compitidi interesse comune delle regioni, delle province, deicomuni e delle comunita' montane, con la ConferenzaStato-regioni.

    2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, persua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro pergli affari regionali nella materia di rispettivacompetenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoroe del bilancio e della programmazione economica, ilMinistro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, ilMinistro della sanita', il presidente dell'Associazionenazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidentedell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidentedell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designatidall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinquerappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 dellalegge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essereinvitati altri membri del Governo, nonche' rappresentantidi amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

    3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casiil presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne facciarichiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

    4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Lesedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio deiMinistri o, su sua delega, dal Ministro per gli affariregionali o, se tale incarico non e' conferito, dalMinistro dell'interno.". Note all'art. 1:

    - Si riporta il titolo del decreto legislativo 18aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti

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  • di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedured'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche'per il riordino della disciplina vigente in materia dicontratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture),come modificato dal presente decreto legislativo:

    "Codice dei contratti pubblici." Art. 2

    Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50

    1. All'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50, le parole: "adottato dal regolamento (CE) n. 2195/2002 delParlamento europeo e del Consiglio" sono sostituite dalle seguenti:"di cui all'articolo 3, comma 1, lettera tttt)".

    Note all'art. 2: - Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo 18

    aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decretolegislativo:

    "Art. 1 (Oggetto e ambito di applicazione). - 1. Ilpresente codice disciplina i contratti di appalto e diconcessione delle amministrazioni aggiudicatrici e deglienti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione diservizi, forniture, lavori e opere, nonche' i concorsipubblici di progettazione.

    2. Le disposizioni del presente codice si applicano,altresi', all'aggiudicazione dei seguenti contratti:

    a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1milione di euro, sovvenzionati direttamente in misurasuperiore al 50 per cento da amministrazioniaggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino unadelle seguenti attivita':

    1) lavori di genio civile di cui all'allegato I; 2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti

    sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edificiscolastici e universitari e edifici destinati a funzionipubbliche;

    b) appalti di servizi di importo superiore allesoglie di cui all'articolo 35 sovvenzionati direttamente inmisura superiore al 50 per cento da amministrazioniaggiudicatrici, allorche' tali appalti siano connessi a unappalto di lavori di cui alla lettera a).

    c) lavori pubblici affidati dai concessionari dilavori pubblici che non sono amministrazioniaggiudicatrici;

    d) lavori pubblici affidati dai concessionari diservizi, quando essi sono strettamente strumentali allagestione del servizio e le opere pubbliche diventano diproprieta' dell'amministrazione aggiudicatrice;

    e) lavori pubblici da realizzarsi da parte disoggetti privati, titolari di permesso di costruire o di unaltro titolo abilitativo, che assumono in via direttal'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputototale o parziale del contributo previsto per il rilasciodel permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, deldecreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regimedi convenzione. L'amministrazione che rilascia il permessodi costruire o altro titolo abilitativo, puo' prevedereche, in relazione alla realizzazione delle opere diurbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il titolopresenti all'amministrazione stessa, in sede di richiestadel suddetto titolo, un progetto di fattibilita' tecnica ed

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  • economica delle opere da eseguire, con l'indicazione deltempo massimo in cui devono essere completate, allegando loschema del relativo contratto di appalto.L'amministrazione, sulla base del progetto di fattibilita'tecnica ed economica, indice una gara con le modalita'previste dall'articolo 60 o 61. Oggetto del contratto,previa acquisizione del progetto definitivo in sede diofferta, sono la progettazione esecutiva e l'esecuzione dilavori. L'offerta relativa al prezzo indica distintamenteil corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva,per l'esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza.

    3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ede), non si applicano gli articoli 21 relativamente allaprogrammazione dei lavori pubblici, 70 e 113. In relazionealla fase di esecuzione del contratto si applicanoesclusivamente le norme che disciplinano il collaudo. Allesocieta' con capitale pubblico anche non maggioritario, chenon sono organismi di diritto pubblico, che hanno adoggetto della loro attivita' la realizzazione di lavori oopere, ovvero la produzione di beni o servizi non destinatiad essere collocati sul mercato in regime di liberaconcorrenza, si applica la disciplina prevista dai Testiunici sui servizi pubblici locali di interesse economicogenerale e in materia di societa' a partecipazionepubblica. Alle medesime societa' e agli enti aggiudicatoriche affidino lavori, servizi, forniture, di cuiall'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), qualora aisensi dell'articolo 28 debbano trovare applicazione ledisposizioni della parte II ad eccezione di quelle relativeal titolo VI, capo I, non si applicano gli articoli 21relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, 70 e113; in relazione alla fase di esecuzione del contratto siapplicano solo le norme che disciplinano il collaudo.

    4. Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono lesovvenzioni di cui al comma 2, lettere a) e b), assicuranoil rispetto delle disposizioni del presente codice qualoranon aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati oquando esse aggiudichino tali appalti in nome e per contodi altri enti.

    5. Il provvedimento che concede il contributo di cui alcomma 2, lettere a) e b), deve porre come condizione ilrispetto, da parte del soggetto beneficiario, delledisposizioni del presente codice. Fatto salvo quantoprevisto dalle eventuali leggi che prevedono lesovvenzioni, il 50 per cento delle stesse puo' essereerogato solo dopo l'avvenuto affidamento dell'appalto,previa verifica, da parte del sovvenzionatore, che laprocedura di affidamento si e' svolta nel rispetto delpresente codice. Il mancato rispetto del presente codicecostituisce causa di decadenza dal contributo.

    6. Il presente codice si applica ai contratti pubbliciaggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, adeccezione dei contratti:

    a) che rientrano nell'ambito di applicazione deldecreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208;

    b) ai quali il decreto legislativo 15 novembre 2011,n. 208, non si applica in virtu' dell'articolo 6 delmedesimo decreto.

    7. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazioneinternazionale adotta, previo accordo con l'ANAC, direttivegenerali per disciplinare le procedure di scelta delcontraente e l'esecuzione del contratto da svolgersiall'estero, tenuto conto dei principi fondamentali delpresente codice e delle procedure applicate dall'Unione

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  • europea e dalle organizzazioni internazionali di cuil'Italia e' parte. Resta ferma l'applicazione del presentecodice alle procedure di affidamento svolte in Italia. Finoall'adozione delle direttive generali di cui al presentecomma, si applica l'articolo 216, comma 26.

    8. I riferimenti a nomenclature nel contesto degliappalti pubblici e nel contesto dell'aggiudicazione diconcessioni sono effettuati utilizzando il «Vocabolariocomune per gli appalti pubblici» (CPV) di cui all'articolo3, comma 1, lettera tttt).".

    Art. 3 Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

    50 1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016,

    n. 50, la parola: "ragionale" e' sostituita dalla seguente:"regionale".

    Note all'art. 3: - Si riporta l'articolo 2 del decreto legislativo 18

    aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decretolegislativo:

    "Art. 2 (Competenze legislative di Stato, regioni eprovince autonome). - 1. Le disposizioni contenute nelpresente codice sono adottate nell'esercizio dellacompetenza legislativa esclusiva statale in materia ditutela della concorrenza, ordinamento civile, nonche' nellealtre materie cui e' riconducibile lo specifico contratto.

    2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le propriefunzioni nelle materie di competenza regionale ai sensidell'articolo 117 della Costituzione.

    3. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonomedi Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazionesecondo le disposizioni contenute negli statuti e nellerelative norme di attuazione.".

    Art. 4 Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

    50 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

    sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera oo), sono inserite le seguenti: "oo-bis)

    «lavori di categoria prevalente», la categoria di lavori, generale ospecializzata, di importo piu' elevato fra le categorie costituentil'intervento e indicate nei documenti di gara;

    oo-ter) «lavori di categoria scorporabile», la categoria dilavori, individuata dalla stazione appaltante nei documenti di gara,tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque diimporto superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'operao lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovveroappartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11;";

    oo-quater) «manutenzione ordinaria», fermo restando quantoprevisto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere diriparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare ildegrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine diconservarne lo stato e la fruibilita' di tutte le componenti, degliimpianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di validofunzionamento e di sicurezza, senza che da cio' derivi unamodificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene ela sua funzionalita'.

    oo-quinquies) «manutenzione straordinaria», fermo restando quantoprevisto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere ele modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche

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  • strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarnele componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alleprescrizioni vigenti e con la finalita' di rimediare al rilevantedegrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali,tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare leprestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e diefficienza tipologica, nonche' per incrementare il valore del bene ela sua funzionalita';";

    b) alla lettera uu), dopo le parole: "l'esecuzione di lavori",sono inserite le seguenti: "ovvero la progettazione esecutiva el'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazioneesecutiva e l'esecuzione di lavori";

    c) alla lettera zz), la parola: "concessionario", ovunque ricorranella presente lettera, e' sostituita dalle seguenti: "operatoreeconomico" e al secondo periodo, dopo le parole: "in condizionioperative normali," sono aggiunte le seguenti: "per tali intendendosil'insussistenza di eventi non prevedibili";

    d) alla lettera eee), dopo le parole: "si applicano" sonoaggiunte le seguenti: ", per i soli profili di tutela della finanzapubblica,";

    e) alla lettera vvvv), il segno: "." e' sostituito dal seguente:";";

    f) la lettera aaaaa), e' sostituita dalla seguente: "aaaaa)«categorie di opere specializzate», le opere e i lavori che,nell'ambito del processo realizzativo, necessitano di lavorazionicaratterizzate da una particolare specializzazione eprofessionalita';";

    g) alla lettera ggggg) il segno: "." e' sostituito dal seguente:";";

    h) dopo la lettera ggggg), sono aggiunte le seguenti: "ggggg-bis) «principio di unicita' dell'invio», il principio

    secondo il quale ciascun dato e' fornito una sola volta a un solosistema informativo, non puo' essere richiesto da altri sistemi obanche dati, ma e' reso disponibile dal sistema informativoricevente. Tale principio si applica ai dati relativi aprogrammazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonche' a tuttele procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblicisoggette al presente codice, e a quelle da esso escluse, in tutto oin parte, ogni qualvolta siano imposti dal presente codice obblighidi comunicazione a una banca dati;

    ggggg-ter) «unita' progettuale», il mantenimento, nei trelivelli di sviluppo della progettazione, delle originariecaratteristiche spaziali, estetiche, funzionali e tecnologiche delprogetto;

    ggggg-quater) «documento di fattibilita' delle alternativeprogettuali», il documento in cui sono individuate ed analizzate lepossibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si da' contodella valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profiloqualitativo, anche in termini ambientali, nonche' sotto il profilotecnico ed economico;

    ggggg-quinquies) «programma biennale degli acquisti di beni eservizi», il documento che le amministrazioni adottano al fine diindividuare gli acquisti di forniture e servizi da disporre nelbiennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati evalutati dall'amministrazione preposta;

    ggggg-sexies) «programma triennale dei lavori pubblici», ildocumento che le amministrazioni adottano al fine di individuare ilavori da avviare nel triennio, necessari al soddisfacimento deifabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione preposta;

    ggggg-septies) «elenco annuale dei lavori», l'elenco degliinterventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici diriferimento, da avviare nel corso della prima annualita' delprogramma stesso;

    ggggg-octies) «elenco annuale delle acquisizioni di forniture e

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  • servizi», l'elenco delle acquisizioni di forniture e dei serviziricompresi nel programma biennale di riferimento, da avviare nelcorso della prima annualita' del programma stesso;

    ggggg-nonies) «quadro esigenziale», il documento che vieneredatto ed approvato dall'amministrazione in fase antecedente allaprogrammazione dell'intervento e che individua, sulla base dei datidisponibili, in relazione alla tipologia dell'opera o dell'interventoda realizzare gli obiettivi generali da perseguire attraverso larealizzazione dell'intervento, i fabbisogni della collettivita' postia base dell'intervento, le specifiche esigenze qualitative equantitative che devono essere soddisfatte attraverso larealizzazione dell'intervento, anche in relazione alla specificatipologia di utenza alla quale gli interventi stessi sono destinati;

    ggggg-decies) «capitolato prestazionale», il documento cheindica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali, ancheper gli aspetti edilizi, infrastrutturali e ambientali, che deveassicurare l'opera costruita e che traduce il quadro esigenziale intermini di requisiti e prestazioni che l'opera deve soddisfare,stabilendone la soglia minima di qualita' da assicurare nellaprogettazione e realizzazione;

    ggggg-undecies) «cottimo», l'affidamento della sola lavorazionerelativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice inpossesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessariin relazione all'importo totale dei lavori affidati al cottimista enon all'importo del contratto, che puo' risultare inferiore pereffetto dell'eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, dimateriali, di apparecchiature e mezzi d'opera da partedell'appaltatore.".

    Note all'art. 4: - Si riporta l'articolo 3 del decreto legislativo 18

    aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decretolegislativo:

    "Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codicesi intende per:

    a) «amministrazioni aggiudicatrici», leamministrazioni dello Stato; gli enti pubbliciterritoriali; gli altri enti pubblici non economici; gliorganismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni,consorzi, comunque denominati, costituiti da dettisoggetti;

    b) «autorita' governative centrali», leamministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegatoIII e i soggetti giuridici loro succeduti;

    c) «amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali»,tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sonoautorita' governative centrali;

    d) «organismi di diritto pubblico», qualsiasiorganismo, anche in forma societaria, il cui elenco nontassativo e' contenuto nell'allegato IV:

    1) istituito per soddisfare specificatamenteesigenze di interesse generale, aventi carattere nonindustriale o commerciale;

    2) dotato di personalita' giuridica; 3) la cui attivita' sia finanziata in modo

    maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territorialio da altri organismi di diritto pubblico oppure la cuigestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppureil cui organo d'amministrazione, di direzione o divigilanza sia costituito da membri dei quali piu' dellameta' e' designata dallo Stato, dagli enti pubbliciterritoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

    e) «enti aggiudicatori», ai fini della disciplina dicui alla:

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  • 1) parte II del presente codice, gli enti che: 1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o

    imprese pubbliche che svolgono una delle attivita' di cuiagli articoli da 115 a 121;

    1.2. pur non essendo amministrazioniaggiudicatrici ne' imprese pubbliche, esercitano una o piu'attivita' tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 eoperano in virtu' di diritti speciali o esclusivi concessiloro dall'autorita' competente;

    2) parte III del presente codice, gli enti chesvolgono una delle attivita' di cui all'allegato II edaggiudicano una concessione per lo svolgimento di una ditali attivita', quali:

    2.1 le amministrazioni dello Stato, gli entipubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico ole associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati,costituiti da uno o piu' di tali soggetti;

    2.2 le imprese pubbliche di cui alla lettera t)del presente comma;

    2.3 gli enti diversi da quelli indicati nei punti2.1 e 2.2, ma operanti sulla base di diritti speciali oesclusivi ai fini dell'esercizio di una o piu' delleattivita' di cui all'allegato II. Gli enti cui sono staticonferiti diritti speciali o esclusivi mediante unaprocedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicita'e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteriobiettivi non costituiscono «enti aggiudicatori» ai sensidel presente punto 2.3;

    f) «soggetti aggiudicatori», ai soli fini delle partiIV e V le amministrazioni aggiudicatrici di cui allalettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e)nonche' i diversi soggetti pubblici o privati assegnataridei fondi, di cui alle citate parti IV e V;

    g) «altri soggetti aggiudicatori», i soggetti privatitenuti all'osservanza delle disposizioni del presentecodice;

    h) « joint venture», l'associazione tra due o piu'enti, finalizzata all'attuazione di un progetto o di unaserie di progetti o di determinate intese di naturacommerciale o finanziaria;

    i) «centrale di committenza», un'amministrazioneaggiudicatrice o un ente aggiudicatore che fornisconoattivita' di centralizzazione delle committenze e, se delcaso, attivita' di committenza ausiliarie;

    l) «attivita' di centralizzazione delle committenze»,le attivita' svolte su base permanente riguardanti:

    1) l'acquisizione di forniture o servizi destinatia stazioni appaltanti;

    2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione diaccordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati astazioni appaltanti;

    m) «attivita' di committenza ausiliarie», leattivita' che consistono nella prestazione di supporto alleattivita' di committenza, in particolare nelle formeseguenti:

    1) infrastrutture tecniche che consentano allestazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o diconcludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;

    2) consulenza sullo svolgimento o sullaprogettazione delle procedure di appalto;

    3) preparazione delle procedure di appalto in nomee per conto della stazione appaltante interessata;

    4) gestione delle procedure di appalto in nome eper conto della stazione appaltante interessata;

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  • n) «soggetto aggregatore», le centrali di committenzaiscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 9,comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,n. 89;

    o) «stazione appaltante», le amministrazioniaggiudicatrici di cui alla lettera a) gli entiaggiudicatori di cui alla lettera e), i soggettiaggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggettiaggiudicatori di cui alla lettera g);

    p) «operatore economico», una persona fisica ogiuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di talipersone o enti, compresa qualsiasi associazione temporaneadi imprese, un ente senza personalita' giuridica, ivicompreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE)costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991,n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori oopere, la fornitura di prodotti o la prestazione diservizi;

    q) «concessionario», un operatore economico cui e'stata affidata o aggiudicata una concessione;

    r) «promotore», un operatore economico che partecipaad un partenariato pubblico privato;

    s) «prestatore di servizi in materia di appalti», unorganismo pubblico o privato che offre servizi di supportosul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento delleattivita' di committenza da parte dei soggetti di cui allelettere a), b), c), d) ed e);

    t) «imprese pubbliche», le imprese sulle quali leamministrazioni aggiudicatrici possono esercitare,direttamente o indirettamente, un'influenza dominante operche' ne sono proprietarie, o perche' vi hanno unapartecipazione finanziaria, o in virtu' delle norme chedisciplinano dette imprese. L'influenza dominante e'presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici,direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa,alternativamente o cumulativamente:

    1) detengono la maggioranza del capitalesottoscritto;

    2) controllano la maggioranza dei voti cui dannodiritto le azioni emesse dall'impresa;

    3) possono designare piu' della meta' dei membridel consiglio di amministrazione, di direzione o divigilanza dell'impresa;

    u) «raggruppamento temporaneo», un insieme diimprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi,costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo dipartecipare alla procedura di affidamento di uno specificocontratto pubblico, mediante presentazione di una unicaofferta;

    v) «consorzio», i consorzi previsti dall'ordinamento,con o senza personalita' giuridica;

    z) «impresa collegata», qualsiasi impresa i cui contiannuali siano consolidati con quelli dell'enteaggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti deldecreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e successivemodificazioni. Nel caso di enti cui non si applica ilpredetto decreto legislativo, per «impresa collegata» siintende, anche alternativamente, qualsiasi impresa:

    1) su cui l'ente aggiudicatore possa esercitare,direttamente o indirettamente, un'influenza dominante;oppure che possa esercitare un'influenza dominantesull'ente aggiudicatore;

    2) che, come l'ente aggiudicatore, sia soggetta

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  • all'influenza dominante di un'altra impresa in virtu' dirapporti di proprieta', di partecipazione finanziariaovvero di norme interne;

    aa) «microimprese, piccole e medie imprese», leimprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CEdella Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sonomedie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati eun fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro,oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hannomeno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totaledi bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sonomicro imprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e unfatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo nonsuperiore a 2 milioni di euro;

    bb) «candidato», un operatore economico che hasollecitato un invito o e' stato invitato a partecipare auna procedura ristretta, a una procedura competitiva connegoziazione, a una procedura negoziata senza previapubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivoo a un partenariato per l'innovazione o ad una proceduraper l'aggiudicazione di una concessione;

    cc) «offerente», l'operatore economico che hapresentato un'offerta;

    dd) «contratti» o «contratti pubblici», i contrattidi appalto o di concessione aventi per oggettol'acquisizione di servizi o di forniture, ovverol'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dallestazioni appaltanti;

    ee) «contratti di rilevanza europea», i contrattipubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sulvalore aggiunto e' pari o superiore alle soglie di cuiall'articolo 35 e che non rientrino tra i contrattiesclusi;

    ff) «contratti sotto soglia», i contratti pubblici ilcui valore stimato al netto dell'imposta sul valoreaggiunto e' inferiore alle soglie di cui all'articolo 35;

    gg) «settori ordinari», i settori dei contrattipubblici, diversi da quelli relativi a gas, energiatermica, elettricita', acqua, trasporti, servizi postali,sfruttamento di area geografica, come disciplinati dallaparte II del presente codice, in cui operano leamministrazioni aggiudicatrici;

    hh) «settori speciali» i settori dei contrattipubblici relativi a gas, energia termica, elettricita',acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di areageografica, come disciplinati dalla parte II del presentecodice;

    ii) «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso,stipulati per iscritto tra una o piu' stazioni appaltanti euno o piu' operatori economici, aventi per oggettol'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e laprestazione di servizi;

    ll) «appalti pubblici di lavori», i contrattistipulati per iscritto tra una o piu' stazioni appaltanti euno o piu' operatori economici aventi per oggetto:

    1) l'esecuzione di lavori relativi a una delleattivita' di cui all'allegato I;

    2) l'esecuzione, oppure la progettazione esecutivae l'esecuzione di un'opera;

    3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, diun'opera corrispondente alle esigenze specificatedall'amministrazione aggiudicatrice o dall'enteaggiudicatore che esercita un'influenza determinante sul

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  • tipo o sulla progettazione dell'opera; mm) «scritto o per iscritto», un insieme di parole o

    cifre che puo' essere letto, riprodotto e poi comunicato,comprese le informazioni trasmesse e archiviate con mezzielettronici;

    nn) «lavori» di cui all'allegato I, le attivita' dicostruzione, demolizione, recupero, ristrutturazioneurbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro,manutenzione di opere;

    oo) «lavori complessi», i lavori che superano lasoglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati daparticolare complessita' in relazione alla tipologia delleopere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi,alla esecuzione in luoghi che presentano difficolta'logistiche o particolari problematiche geotecniche,idrauliche, geologiche e ambientali;

    oo-bis) «lavori di categoria prevalente», la categoriadi lavori, generale o specializzata, di importo piu'elevato fra le categorie costituenti l'intervento eindicate nei documenti di gara;

    oo-ter) «lavori di categoria scorporabile», lacategoria di lavori, individuata dalla stazione appaltantenei documenti di gara, tra quelli non appartenenti allacategoria prevalente e comunque di importo superiore al 10per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro,ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovveroappartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma11;

    oo-quater) «manutenzione ordinaria», fermo restandoquanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio2004, n. 42, le opere di riparazione, rinnovamento esostituzione necessarie per eliminare il degrado deimanufatti e delle relative pertinenze, al fine diconservarne lo stato e la fruibilitadi tutte le componenti,degli impianti e delle opere connesse, mantenendole incondizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senzache da cio' derivi una modificazione della consistenza,salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalita';

    oo-quinquies) «manutenzione straordinaria», fermorestando quanto previsto dal decreto del Presidente dellaRepubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarieper rinnovare e sostituire parti anche strutturali deimanufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne lecomponenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alleprescrizioni vigenti e con la finalita' di rimediare alrilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristichestrutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al finedi migliorare le prestazioni, le caratteristichestrutturali, energetiche e di efficienza tipologica,nonche' per incrementare il valore del bene e la suafunzionalita';

    pp) «opera», il risultato di un insieme di lavori,che di per se' esplichi una funzione economica o tecnica.Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di uninsieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle didifesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico eforestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;

    qq) «lotto funzionale», uno specifico oggetto diappalto da aggiudicare anche con separata ed autonomaprocedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale lacui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarnefunzionalita', fruibilita' e fattibilita' indipendentemente

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  • dalla realizzazione delle altre parti; rr) «opere pubbliche incompiute», opere pubbliche

    incompiute di cui all'articolo 44-bis del decreto legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' di cui al decretodel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo2013, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile2013, n. 96;

    ss) «appalti pubblici di servizi», i contratti trauna o piu' stazioni appaltanti e uno o piu' soggettieconomici, aventi per oggetto la prestazione di servizidiversi da quelli di cui alla lettera ll);

    tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti trauna o piu' stazioni appaltanti e uno o piu' soggettieconomici aventi per oggetto l'acquisto, la locazionefinanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con osenza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto diforniture puo' includere, a titolo accessorio, lavori diposa in opera e di installazione;

    uu) «concessione di lavori», un contratto a titolooneroso stipulato per iscritto in virtu' del quale una opiu' stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavoriovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero laprogettazione definitiva, la progettazione esecutiva el'esecuzione di lavori ad uno o piu' operatori economiciriconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente ildiritto di gestire le opere oggetto del contratto o talediritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capoal concessionario del rischio operativo legato allagestione delle opere;

    vv) «concessione di servizi», un contratto a titolooneroso stipulato per iscritto in virtu' del quale una opiu' stazioni appaltanti affidano a uno o piu' operatorieconomici la fornitura e la gestione di servizi diversidall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll)riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente ildiritto di gestire i servizi oggetto del contratto o talediritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capoal concessionario del rischio operativo legato allagestione dei servizi;

    zz) «rischio operativo», il rischio legato allagestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda osul lato dell'offerta o di entrambi, trasferitoall'operatore economico. Si considera che l'operatoreeconomico assuma il rischio operativo nel caso in cui, incondizioni operative normali, per tali intendendosil'insussistenza di eventi non prevedibili non sia garantitoil recupero degli investimenti effettuati o dei costisostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggettodella concessione. La parte del rischio trasferitaall'operatore economico deve comportare una realeesposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ognipotenziale perdita stimata subita dall'operatore economiconon sia puramente nominale o trascurabile;

    aaa) «rischio di costruzione», il rischio legato alritardo nei tempi di consegna, al non rispetto deglistandard di progetto, all'aumento dei costi, ainconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancatocompletamento dell'opera;

    bbb) «rischio di disponibilita'», il rischio legatoalla capacita', da parte del concessionario, di erogare leprestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che perstandard di qualita' previsti;

    ccc) «rischio di domanda», il rischio legato ai

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  • diversi volumi di domanda del servizio che ilconcessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legatoalla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa;

    ddd) «concorsi di progettazione», le procedure intesea fornire alle stazioni appaltanti, nel settoredell'architettura, dell'ingegneria, del restauro e dellatutela dei beni culturali e archeologici, dellapianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica,naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggioforestale agronomico, nonche' nel settore della messa insicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologicied idraulici e dell'elaborazione di dati, un piano o unprogetto, selezionato da una commissione giudicatrice inbase a una gara, con o senza assegnazione di premi;

    eee) «contratto di partenariato pubblico privato», ilcontratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con ilquale una o piu' stazioni appaltanti conferiscono a uno opiu' operatori economici per un periodo determinato infunzione della durata dell'ammortamento dell'investimento odelle modalita' di finanziamento fissate, un complesso diattivita' consistenti nella realizzazione, trasformazione,manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambiodella sua disponibilita', o del suo sfruttamento economico,o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzodell'opera stessa, con assunzione di rischio secondomodalita' individuate nel contratto, da partedell'operatore. Fatti salvi gli obblighi di comunicazioneprevisti dall'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano, per isoli profili di tutela della finanza pubblica, i contenutidelle decisioni Eurostat;

    fff) «equilibrio economico e finanziario», lacontemporanea presenza delle condizioni di convenienzaeconomica e sostenibilita' finanziaria. Per convenienzaeconomica si intende la capacita' del progetto di crearevalore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generareun livello di redditivita' adeguato per il capitaleinvestito; per sostenibilita' finanziaria si intende lacapacita' del progetto di generare flussi di cassasufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;

    ggg) «locazione finanziaria di opere pubbliche o dipubblica utilita'», il contratto avente ad oggetto laprestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori;

    hhh) «contratto di disponibilita'», il contrattomediante il quale sono affidate, a rischio e a spesedell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizionea favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera diproprieta' privata destinata all'esercizio di un pubblicoservizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende permessa a disposizione l'onere assunto a proprio rischiodall'affidatario di assicurare all'amministrazioneaggiudicatrice la costante fruibilita' dell'opera, nelrispetto dei parametri di funzionalita' previsti dalcontratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione ela risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anchesopravvenuti;

    iii) «accordo quadro», l'accordo concluso tra una opiu' stazioni appaltanti e uno o piu' operatori economici,il cui scopo e' quello di stabilire le clausole relativeagli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, inparticolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, lequantita' previste;

    lll) «diritto esclusivo», il diritto concesso da

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  • un'autorita' competente mediante una disposizionelegislativa o regolamentare o disposizione amministrativapubblicata compatibile con i Trattati, avente l'effetto diriservare a un unico operatore economico l'esercizio diun'attivita' e di incidere sostanzialmente sulla capacita'di altri operatori economici di esercitare tale attivita';

    mmm) «diritto speciale», il diritto concesso daun'autorita' competente mediante una disposizionelegislativa o regolamentare o disposizione amministrativapubblicata compatibile con i trattati avente l'effetto diriservare a due o piu' operatori economici l'esercizio diun'attivita' e di incidere sostanzialmente sulla capacita'di altri operatori economici di esercitare tale attivita';

    nnn) «profilo di committente», il sito informatico diuna stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti ele informazioni previsti dal presente codice, nonche'dall'allegato V;

    ooo) «documento di gara», qualsiasi documentoprodotto dalle stazioni appaltanti o al quale le stazioniappaltanti fanno riferimento per descrivere o determinareelementi dell'appalto o della procedura, compresi il bandodi gara, l'avviso di preinformazione, nel caso in cui siautilizzato come mezzo di indizione di gara, l'avvisoperiodico indicativo o gli avvisi sull'esistenza di unsistema di qualificazione, le specifiche tecniche, ildocumento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte,i modelli per la presentazione di documenti da parte dicandidati e offerenti, le informazioni sugli obblighigeneralmente applicabili e gli eventuali documenticomplementari;

    ppp) «documento di concessione», qualsiasi documentoprodotto dalle stazioni appaltanti o al quale la stazioneappaltante fa riferimento per descrivere o determinare glielementi della concessione o della procedura, compresi ilbando di concessione, i requisiti tecnici e funzionali, lecondizioni proposte per la concessione, i formati per lapresentazione di documenti da parte di candidati eofferenti, le informazioni sugli obblighi generalmenteapplicabili e gli eventuali documenti complementari;

    qqq) «clausole sociali», disposizioni che impongono aun datore di lavoro il rispetto di determinati standard diprotezione sociale e del lavoro come condizione persvolgere attivita' economiche in appalto o in concessione oper accedere a benefici di legge e agevolazionifinanziarie;

    rrr) «procedure di affidamento» e «affidamento»,l'affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi diprogettazione mediante appalto; l'affidamento di lavori oservizi mediante concessione; l'affidamento di concorsi diprogettazione e di concorsi di idee;

    sss) «procedure aperte», le procedure di affidamentoin cui ogni operatore economico interessato puo' presentareun'offerta;

    ttt) «procedure ristrette», le procedure diaffidamento alle quali ogni operatore economico puo'chiedere di partecipare e in cui possono presentareun'offerta soltanto gli operatori economici invitati dallestazioni appaltanti, con le modalita' stabilite dalpresente codice;

    uuu) «procedure negoziate», le procedure diaffidamento in cui le stazioni appaltanti consultano glioperatori economici da loro scelti e negoziano con uno opiu' di essi le condizioni dell'appalto;

    vvv) «dialogo competitivo», una procedura di

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  • affidamento nella quale la stazione appaltante avvia undialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al finedi elaborare una o piu' soluzioni atte a soddisfare le suenecessita' e sulla base della quale o delle quali icandidati selezionati sono invitati a presentare leofferte; qualsiasi operatore economico puo' chiedere dipartecipare a tale procedura;

    zzz) «sistema telematico», un sistema costituito dasoluzioni informatiche e di telecomunicazione checonsentono lo svolgimento delle procedure di cui alpresente codice;

    aaaa) «sistema dinamico di acquisizione», un processodi acquisizione interamente elettronico, per acquisti diuso corrente, le cui caratteristiche generalmentedisponibili sul mercato soddisfano le esigenze di unastazione appaltante, aperto per tutta la sua durata aqualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri diselezione;

    bbbb) «mercato elettronico», uno strumento diacquisto e di negoziazione che consente acquisti telematiciper importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basatisu un sistema che attua procedure di scelta del contraenteinteramente gestite per via telematica;

    cccc) «strumenti di acquisto», strumenti diacquisizione che non richiedono apertura del confrontocompetitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:

    1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensidella normativa vigente, da Consip S.p.A. e dai soggettiaggregatori;

    2) gli accordi quadro stipulati da centrali dicommittenza quando gli appalti specifici vengonoaggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;

    3) il mercato elettronico realizzato da centrale dicommittenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;

    dddd) «strumenti di negoziazione», strumenti diacquisizione che richiedono apertura del confrontocompetitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:

    1) gli accordi quadro stipulati da centrali dicommittenza nel caso in cui gli appalti specifici vengonoaggiudicati con riapertura del confronto competitivo;

    2) il sistema dinamico di acquisizione realizzatoda centrali di committenza;

    3) il mercato elettronico realizzato da centrali dicommittenza nel caso di acquisti effettuati attraversoconfronto concorrenziale;

    4) i sistemi realizzati da centrali di committenzache comunque consentono lo svolgimento delle procedure aisensi del presente codice;

    eeee) «strumenti telematici di acquisto» e «strumentitelematici di negoziazione», strumenti di acquisto e dinegoziazione gestiti mediante un sistema telematico;

    ffff) «asta elettronica», un processo per fasisuccessive basato su un dispositivo elettronico dipresentazione di nuovi prezzi modificati al ribasso o dinuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, cheinterviene dopo una prima valutazione completa delleofferte permettendo che la loro classificazione possaessere effettuata sulla base di un trattamento automatico;

    gggg) «amministrazione diretta», le acquisizionieffettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzipropri o appositamente acquistati o noleggiati e conpersonale proprio o eventualmente assunto per l'occasione,sotto la direzione del responsabile del procedimento;

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  • hhhh) «ciclo di vita», tutte le fasi consecutive ointerconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo darealizzare, la produzione, gli scambi e le relativecondizioni, il trasporto, l'utilizzazione e lamanutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o dellaprestazione del servizio, dall'acquisizione della materiaprima o dalla generazione delle risorse fino allosmaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio oall'utilizzazione;

    iiii) «etichettatura», qualsiasi documento,certificato o attestato con cui si conferma che i lavori, iprodotti, i servizi, i processi o le procedure in questionesoddisfano determinati requisiti;

    llll) «requisiti per l'etichettatura», i requisitiche devono essere soddisfatti dai lavori, prodotti,servizi, processi o procedure allo scopo di ottenere lapertinente etichettatura;

    mmmm) «fornitore di servizi di media», la personafisica o giuridica che assume la responsabilita' editorialedella scelta del contenuto audiovisivo del servizio dimedia audiovisivo e ne determina le modalita' diorganizzazione;

    nnnn) «innovazione», l'attuazione di un prodotto,servizio o processo nuovo o che ha subito significativimiglioramenti tra cui quelli relativi ai processi diproduzione, di edificazione o di costruzione o quelli cheriguardano un nuovo metodo di commercializzazione oorganizzativo nelle prassi commerciali, nell'organizzazionedel posto di lavoro o nelle relazioni esterne;

    oooo) «programma», una serie di immagini animate,sonore o non, che costituiscono un singolo elementonell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito daun fornitore di servizi di media la cui forma e il cuicontenuto sono comparabili alla forma e al contenuto dellaradiodiffusione televisiva. Sono compresi i programmiradiofonici e i materiali ad essi associati. Non siconsiderano programmi le trasmissioni meramente ripetitiveo consistenti in immagini fisse;

    pppp) «mezzo elettronico», un mezzo che utilizzaapparecchiature elettroniche di elaborazione, compresa lacompressione numerica, e di archiviazione dei dati e cheutilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione viafilo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzielettromagnetici;

    qqqq) «rete pubblica di comunicazioni», una rete dicomunicazione elettronica utilizzata interamente oprevalentemente per fornire servizi di comunicazioneelettronica accessibili al pubblico che supporta iltrasferimento di informazioni tra i punti terminali direti;

    rrrr) «servizio di comunicazione elettronica», iservizi forniti, di norma a pagamento, consistentiesclusivamente o prevalentemente nella trasmissione disegnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi iservizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissionenelle reti utilizzate per la diffusione circolareradiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che fornisconocontenuti trasmessi utilizzando reti e servizi dicomunicazione elettronica o che esercitano un controlloeditoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi iservizi della societa' dell'informazione di cuiall'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente oprevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di

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  • comunicazione elettronica; ssss) «AAP», l'accordo sugli appalti pubblici

    stipulato nel quadro dei negoziati multilateralidell'Uruguay Round;

    tttt) «Vocabolario comune per gli appalti pubblici»,CPV (Common Procurement Vocabulary), la nomenclatura diriferimento per gli appalti pubblici adottata dalregolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo lacorrispondenza con le altre nomenclature esistenti;

    uuuu) «codice», il presente decreto che disciplina icontratti pubblici di lavori, servizi, forniture;

    vvvv) «servizi di architettura e ingegneria e altriservizi tecnici», i servizi riservati ad operatorieconomici esercenti una professione regolamentata ai sensidell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE;

    zzzz) «categorie di opere generali» le opere e ilavori caratterizzati da una pluralita' di lavorazioniindispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito inogni sua parte;

    aaaaa) «categorie di opere specializzate», le opere e ilavori che, nell'ambito del processo realizzativo,necessitano di lavorazioni caratterizzate da unaparticolare specializzazione e professionalita';

    bbbbb) «opere e lavori puntuali» quelli cheinteressano una limitata area di territorio;

    ccccc) «opere e lavori a rete» quelli che, destinatial movimento di persone e beni materiali e immateriali,presentano prevalente sviluppo unidimensionale einteressano vaste estensioni di territorio;

    ddddd) «appalto a corpo» qualora il corrispettivocontrattuale si riferisce alla prestazione complessiva comeeseguita e come dedotta dal contratto;

    eeeee) «appalto a misura» qualora il corrispettivocontrattuale viene determinato applicando alle unita' dimisura delle singole parti del lavoro eseguito i prezziunitari dedotti in contratto;

    fffff) «aggregazione», accordo fra due o piu'amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori per lagestione comune di alcune o di tutte le attivita' diprogrammazione, di progettazione, di affidamento, diesecuzione e di controllo per l'acquisizione di beni,servizi o lavori;

    ggggg) «lotto prestazionale», uno specifico oggettodi appalto da aggiudicare anche con separata ed autonomaprocedura, definito su base qualitativa, in conformita'alle varie categorie e specializzazioni presenti o inconformita' alle diverse fasi successive del progetto;

    ggggg-bis)« principio di unicita' dell'invio», ilprincipio secondo il quale ciascun dato e' fornito una solavolta a un solo sistema informativo, non puo' essererichiesto da altri sistemi o banche dati, ma e' resodisponibile dal sistema informativo ricevente. Taleprincipio si applica ai dati relativi a programmazione dilavori, opere, servizi e forniture, nonche' a tutte leprocedure di affidamento e di realizzazione di contrattipubblici soggette al presente codice, e a quelle da essoescluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano impostidal presente codice obblighi di comunicazione a una bancadati;

    ggggg-ter) «unita' progettuale», il mantenimento, neitre livelli di sviluppo della progettazione, delleoriginarie caratteristiche spaziali, estetiche, funzionalie tecnologiche del progetto;

    ggggg-quater) «documento di fattibilita' delle

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  • alternative progettuali», il documento in cui sonoindividuate ed analizzate le possibili soluzioniprogettuali alternative ed in cui si da' conto dellavalutazione di ciascuna alternativa, sotto il profiloqualitativo, anche in termini ambientali, nonche' sotto ilprofilo tecnico ed economico;

    ggggg-quinquies) «programma biennale degli acquisti dibeni e servizi», il documento che le amministrazioniadottano al fine di individuare gli acquisti di forniture eservizi da disporre nel biennio, necessari alsoddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutatidall'amministrazione preposta;

    ggggg-sexies) «programma triennale dei lavoripubblici», il documento che le amministrazioni adottano alfine di individuare i lavori da avviare nel triennio,necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati evalutati dall'amministrazione preposta;

    ggggg-septies) «elenco annuale dei lavori», l'elencodegli interventi ricompresi nel programma triennale deilavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso dellaprima annualita' del programma stesso;

    ggggg-octies) «elenco annuale delle acquisizioni diforniture e servizi», l'elenco delle acquisizioni diforniture e dei servizi ricompresi nel programma biennaledi riferimento, da avviare nel corso della prima annualita'del programma stesso;

    ggggg-nonies) «quadro esigenziale», il documento cheviene redatto ed approvato dall'amministrazione in faseantecedente alla programmazione dell'intervento e cheindividua, sulla base dei dati disponibili, in relazionealla tipologia dell' opera o dell' intervento da realizzaregli obiettivi generali da perseguire attraverso larealizzazione dell'intervento, i fabbisogni dellacollettivita' posti a base dell'intervento, le specificheesigenze qualitative e quantitative che devono esseresoddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento,anche in relazione alla specifica tipologia di utenza allaquale gli interventi stessi sono destinati;

    ggggg-decies) «capitolato prestazionale», il documentoche indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche efunzionali, anche per gli aspetti edilizi, infrastrutturalie ambientali, che deve assicurare l'opera costruita e chetraduce il quadro esigenziale in termini di requisiti eprestazioni che l'opera deve soddisfare, stabilendone lasoglia minima di qualita' da assicurare nella progettazionee realizzazione;

    ggggg-undecies) «cottimo», l'affidamento della solalavorazione relativa alla categoria subappaltabile adimpresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione deirequisiti di qualificazione necessari in relazioneall'importo totale dei lavori affidati al cottimista e nonall'importo del contratto, che puo' risultare inferiore pereffetto dell'eventuale fornitura diretta, in tutto o inparte, di materiali, di apparecchiature e mezzi d'opera daparte dell'appaltatore.".

    - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative eregolamentari in materia edilizia (Testo A) e' pubblicatonella Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O. n.239/L.

    - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codicedei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e' pubblicato nellaGazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. n. 28/L.

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  • Gli estremi del decreto legislativo sono stati corretti daComunicato 26 febbraio 2004, pubblicato nella GazzettaUfficiale 26 febbraio 2004, n. 47.

    Art. 5 Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

    50 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016,

    n. 50, dopo le parole: "lavori, servizi e forniture," sono inseritele seguenti: "dei contratti attivi,".

    Note all'art. 5: - Si riporta l'articolo 4 del decreto legislativo 18

    aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decretolegislativo:

    "Art. 4 (Principi relativi all'affidamento di contrattipubblici esclusi). - 1. L'affidamento dei contrattipubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, deicontratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambitodi applicazione oggettiva del presente codice, avviene nelrispetto dei principi di economicita', efficacia,imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza,proporzionalita', pubblicita', tutela dell'ambiente edefficienza energetica.".

    Art. 6 Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

    50 1. All'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18

    aprile 2016, n. 50, dopo le parole: "forme di partecipazione dicapitali privati" sono inserite le seguenti: "le quali non comportanocontrollo o potere di veto".

    Note all'art. 6: - Si riporta l'articolo 5 del decreto legislativo 18

    aprile 2016, n. 50 , come modificato dal presente decretolegislativo:

    "Art. 5 (Principi comuni in materia di esclusione perconcessioni, appalti pubblici e accordi tra enti eamministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settorepubblico). - 1. Una concessione o un appalto pubblico, neisettori ordinari o speciali, aggiudicati daun'amministrazione aggiudicatrice o da un enteaggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico odi diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazionedel presente codice quando sono soddisfatte tutte leseguenti condizioni:

    a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'enteaggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cuitrattasi un controllo analogo a quello esercitato suipropri servizi;

    b) oltre l'80 per cento delle attivita' della personagiuridica controllata e' effettuata nello svolgimento deicompiti ad essa affidati dall'amministrazioneaggiudicatrice controllante o da altre persone giuridichecontrollate dall'amministrazione aggiudicatrice o da unente aggiudicatore di cui trattasi;

    c) nella persona giuridica controllata non vi e'alcuna partecipazione diretta di capitali privati, adeccezione di forme di partecipazione di capitali privati lequali non comportano controllo o potere di veto, previstedalla legislazione nazionale, in conformita' dei trattati,che non esercitano un'influenza determinante sulla personagiuridica controllata.

    2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente

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  • aggiudicatore esercita su una persona giuridica uncontrollo analogo a quello esercitato sui propri servizi aisensi del comma 1, lettera a), qualora essa esercitiun'influenza determinante sia sugli obiettivi strategiciche sulle decisioni significative della persona giuridicacontrollata. Tale controllo puo' anche essere esercitato dauna persona giuridica diversa, a sua volta controllata allostesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'enteaggiudicatore.

    3. Il presente codice non si applica anche quando unapersona giuridica controllata che e' un'amministrazioneaggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica unappalto o una concessione alla propria amministrazioneaggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante o adun altro soggetto giuridico controllato dalla stessaamministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, acondizione che nella persona giuridica alla quale vieneaggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcunapartecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione diforme di partecipazione di capitali privati che noncomportano controllo o potere di veto prescritte dallalegislazione nazionale, in conformita' dei trattati, chenon esercitano un'influenza determinante sulla personagiuridica controllata.

    4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un enteaggiudicatore puo' aggiudicare un appalto pubblico o unaconcessione senza applicare il presente codice qualoraricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso dicontrollo congiunto.

    5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli entiaggiudicatori esercitano su una persona giuridica uncontrollo congiunto quando sono soddisfatte tutte leseguenti condizioni:

    a) gli organi decisionali della persona giuridicacontrollata sono composti da rappresentanti di tutte leamministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatoripartecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentarevarie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o entiaggiudicatori partecipanti;

    b) tali amministrazioni aggiudicatrici o entiaggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamenteun'influenza determinante sugli obiettivi strategici esulle decisioni significative di detta persona giuridica;

    c) la persona giuridica controllata non persegueinteressi contrari a quelli delle amministrazioniaggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

    6. Un accordo concluso esclusivamente tra due o piu'amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito diapplicazione del presente codice, quando sono soddisfattetutte le seguenti condizioni:

    a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazionetra le amministrazioni aggiudicatrici o gli entiaggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che iservizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere sianoprestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essihanno in comune;

    b) l'attuazione di tale cooperazione e' rettaesclusivamente da considerazioni inerenti all'interessepubblico;

    c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli entiaggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto menodel 20 per cento delle attivita' interessate dallacooperazione.

    7. Per determinare la percentuale delle attivita' di

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  • cui al comma 1, lettera b), e al comma 6, lettera c), siprende in considerazione il fatturato totale medio, o unaidonea misura alternativa basata sull'attivita', quale icosti sostenuti dalla persona giuridica o amministrazioneaggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori deiservizi, delle forniture e dei lavori per i tre anniprecedenti l'aggiudicazione dell'appalto o dellaconcessione.

    8. Se, a causa della data di costituzione o di iniziodell'attivita' della persona giuridica o amministrazioneaggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa dellariorganizzazione delle sue attivita', il fatturato o lamisura alternativa basata sull'attivita', quali i costi,non e' disponibile per i tre anni precedenti o non e' piu'pertinente, e' sufficiente dimostrare, segnatamente in basea proiezioni dell'attivita', che la misura dell'attivita'e' credibile.

    9. Nei casi in cui le norme vigenti consentono lacostituzione di societa' miste per la realizzazione egestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e lagestione di un servizio di interesse generale, la sceltadel socio privato avviene con procedure di evidenzapubblica.".

    Art. 7 Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

    50 1. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo

    18 aprile 2016, n. 50, le parole: "agli appalti aggiudicati" sonosostituite dalle seguenti: "agli appalti e concessioni aggiudicati".

    Note all'art. 7: - Si riporta l'articolo 14 del decreto legislativo 18

    aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decretolegislativo:

    "Art. 14 (Appalti e concorsi di progettazioneaggiudicati o organizzati per fini diversi dalperseguimento di un'attivita' interessata o per l'eserciziodi un'attivita' in un Paese terzo). - 1. Le disposizionidel presente codice non si applicano agli appalti econcessioni aggiudicati dagli enti aggiudicatori per scopidiversi dal perseguimento delle attivita' di cui agliarticoli da 115 a 121, o per l'esercizio di tali attivita'in un Paese terzo, in circostanze che non comportino losfruttamento materiale di una rete o di un'area geograficaall'interno dell'Unione europea, e ai concorsi diprogettazione organizzati a tali fini.

    2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissioneeuropea, su richiesta, tutte le categorie di attivita' checonsiderano escluse in virtu' del comma 1, nei termini daessa indicati, evidenziando nella comunicazione qualiinformazioni hanno carattere commerciale sensibile.

    3. Le disposizioni del presente codice non si applicanocomunque alle categorie di attivita' oggetto degli appaltidi cui al comma 1 considerati esclusi dalla Commissioneeuropea in elenchi pubblicati periodicamente nella GazzettaUfficiale dell'Unione europea.".

    Art. 8 Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

    50 1. All'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

    al comma 1, lettera d), punto 2), le parole: "di cui al punto 1.1)"sono sostituite dalle seguenti: "di cui al punto 1)".

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  • Note all'art. 8: - Si riporta l'articolo 17 del decreto legislativo 18

    aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decretolegislativo:

    "Art. 17 (Esclusioni specifiche per contratti diappalto e concessione di servizi). - 1. Le disposizioni delpresente codice non si applicano agli appalti e alleconcessioni di servizi:

    a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, qualiche siano le relative modalita' finanziarie, di terreni,fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardantidiritti su tali beni;

    b) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, laproduzione o coproduzione di programmi destinati ai servizidi media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati dafornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici,ovvero gli appalti, anche nei settori speciali, e leconcessioni concernenti il tempo di trasmissione o lafornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizidi media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presentedisposizione il termine «materiale associato ai programmi»ha lo stesso significato di «programma»;

    c) concernenti i servizi d'arbitrato e diconciliazione;

    d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizilegali:

    1) rappresentanza legale di un cliente da parte diun avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio1982, n. 31, e successive modificazioni:

    1.1) in un arbitrato o in una conciliazionetenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paeseterzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativainternazionale;

    1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organigiurisdizionali o autorita' pubbliche di uno Stato membrodell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organigiurisdizionali o istituzioni internazionali;

    2) consulenza legale fornita in preparazione di unodei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia unindizio concreto e una probabilita' elevata che laquestione su cui verte la consulenza divenga oggetto delprocedimento, sempre che la consulenza sia fornita da unavvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio1982, n. 31, e successive modificazioni;

    3) servizi di certificazione e autenticazione didocumenti che devono essere prestati da notai;

    4) servizi legali prestati da fiduciari o tutoridesignati o altri servizi legali i cui fornitori sonodesignati da un organo giurisdizionale dello Stato o sonodesignati per legge per svolgere specifici compiti sotto lavigilanza di detti organi giurisdizionali;

    5) altri servizi legali che sono connessi, ancheoccasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

    e) concernenti servizi finanziari relativiall'emissione, all'acquisto, alla vendita e altrasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari aisensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, esuccessive modificazioni, servizi forniti da banchecentrali e operazioni concluse con il Fondo europeo distabilita' finanziaria e il meccanismo europeo distabilita';

    f) concernenti i prestiti, a prescindere dal fattoche siano correlati all'emissione, alla vendita,all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri

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  • strumenti finanziari; g) concernenti i contratti di lavoro; h) concernenti servizi di difesa civile, di

    protezione civile e di prevenzione contro i pericoliforniti da organizzazioni e associazioni senza scopo dilucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0,75251100-1, 75251110- 4, 75251120-7, 75252000-7,75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione deiservizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;

    i) concernenti i servizi di trasporto pubblico dipasseggeri per ferrovia o metropolitana;

    l) concernenti servizi connessi a campagne politiche,identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nelcontesto di una campagna elettorale per gli appaltirelativi ai settori ordinari e alle concessioni.".

    Art. 9 Introduzione dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 18 aprile

    2016, n. 50 1. Dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

    50, e' inserito il seguente: "Art. 17-bis (Altri appalti esclusi). - 1. Le disposizioni del

    presente codice non si applicano agli appalti aventi ad oggettol'acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore nonsuperiore a 10.000 euro annui per ciascuna impresa, da impreseagricole singole o associate situati in comuni classificatitotalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predispostodall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresinella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993,pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficialedella Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonche' neicomuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28dicembre 2001, n. 448.".

    Art. 10 Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

    50 1. All'articolo 18, comma 1, lettera b), secondo periodo, del

    decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine, leseguenti parole: "di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), n.2.3".

    Note all'art. 10: - Si riporta l'articolo 18 del decreto legislativo 18

    aprile 2016, n. 50, come modificato dal presente decretolegislativo:

    "Art. 18 (Esclusioni specifiche per contratti diconcessioni). - 1. Le disposizioni del presente codice nonsi applicano:

    a) alle concessioni di servizi di trasporto aereosulla base di una licenza di gestione a norma delregolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e delConsiglio o alle concessioni di servizi di trasportopubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n.1370/2007;

    b) alle concessioni di servizi di lotterieidentificati con il codice CPV 92351100-7 aggiudicate a unoperatore economico sulla base di un diritto esclusivo. Aifini della presente lettera il concetto di dirittoesclusivo non include i diritti esclusivi di cuiall'articolo 3, comma 1, lettera e), n. 2.3. La concessionedi tale diritto esclusivo e' soggetta alla pubblicazionenella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

    c) alle concessioni aggiud