DECRETO LEGGE “recante misure di potenziamento del ......2020/03/16  · 3 “Potenziamento delle...

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1 DECRETO LEGGE “recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” Testo in corso di approvazione in Consiglio dei ministri

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    DECRETOLEGGE

    “recantemisuredipotenziamentodelserviziosanitarionazionaleedisostegnoeconomicoperfamiglie,lavoratorieimpreseconnesse

    all’emergenzaepidemiologicadaCOVID-19”

    TestoincorsodiapprovazioneinConsigliodeiministri

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    Testo oggetto

    TitoloI“MisuredipotenziamentodelServiziosanitarionazionale”

    Articolo1

    “FinanziamentoaggiuntivoperincentiviinfavoredelpersonaledipendentedelServiziosanitarionazionale”

    1.Per l’anno2020, allo scopodi incrementare le risorsedestinate alla remunerazionedelleprestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e deglienti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto allaemergenzaepidemiologicadeterminatadaldiffondersidelCOVID-19.,ifondicontrattualiperle condizioni di lavorodella dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondicondizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamenteincrementati,perogniregioneeprovinciaautonoma,inderogaall'articolo23,comma2,deldecreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, degli importi indicati per ciascuna di esse nellaTabellaAchecostituisceparteintegrantedelpresentedecretoneilimitidiquantoindicatoalcomma2.2.Perl’attuazionedelcomma1,ifondicontrattualiperlecondizionidilavorodelladirigenzamedicaesanitariadell’areadellasanitàeifondicondizionidilavoroeincarichidelpersonaledel comparto sanità sono complessivamente incrementati a livello regionale, in derogaall’articolo23,comma2,deldecretolegislativo25maggio2017,n.75,nellimitedell’importoparia150milioniavaleresulfinanziamentosanitariocorrentestabilitoperilmedesimoanno.Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e diBolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali ilconcorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quoted'accessoal fabbisognosanitario indistintocorrenterilevateper l'anno2019.L’assegnazionedell’importo di cui al presente comma avviene secondo la tabella di cui all’allegato A, checostituisceparteintegrantedelpresentedecreto.

    Finanziamento per lavoro straordinario personalesanitario(comedaTabellaA)

    Articolo2

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    “PotenziamentodellerisorseumanedelMinisterodellasalute”

    1. Tenuto conto della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti, anche al fine di adeguaretempestivamenteilivellideiserviziallenuoveesigenzesanitariederivantidalladiffusionedelCOVID-19,ilMinisterodellasaluteèautorizzatoadassumereconcontrattodilavoroatempodeterminatoconduratanonsuperioreatreanni,40unitàdidirigentisanitarimedici,18unitàdi dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profiloprofessionaledi tecnicodellaprevenzione,appartenentiall’area III,posizioneeconomicaF1,del comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici periferici, utilizzando graduatorieproprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici, anche a tempoindeterminato2.2.Per far fronteaglioneriderivantidall’attuazionecomma1,èautorizzata la spesadieuro5.092.994perl’anno2020,dieuro6.790.659perglianni2021e2022edieuro1.697.665perl’anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 2.345.000 euro per l’anno 2020, a5.369.000 euro per l’anno 2021, a 2.000.000di euro per ciascunodegli anni 2022 e 2023,mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte correnteiscritto,aifinidelbilanciotriennale2020-2022,nell'ambitodelprogramma«Fondidiriservaespeciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministerodell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzandol'accantonamento relativo al Ministero della salute e, quanto a 2.747.994 euro per l’anno2020, a 1.421.659 euro per l’anno 2021 e a 4.790.659 euro per l’anno 2022, mediantecorrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione delMinisterodellasalute,aisensidell'articolo34-ter,comma5,dellalegge31dicembre2009,n.196.

    AssunzioniMinisteroSanità:40dirigentisanitarimedici,18dirigentisanitariveterinari29 personale non dirigenziale (tecnico dellaprevenzione)

    Articolo3

    “Potenziamentodelleretidiassistenzaterritoriale”

    1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie possonostipularecontrattiaisensidell’articolo8-quinquiesdeldecretolegislativo30dicembre1992,n. 502, per l’acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di cui

    Ampliamento possibilità acquisizione prestazionisanitarie da privati convenzionati in caso diemergenza sanitaria, anche in deroga ai limiti di

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    all’articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, conmodificazioni,dallalegge19dicembre2019,n.157,nelcasoincui:a) la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19 richieda l’attuazione nelterritorioregionaleeprovincialedelpianodicuiallaletterab)delpresentecomma;b)dalpiano,adottatoinattuazionedellacircolaredelMinisterodellasaluteprot.GAB2627indata1°marzo2020,alfinediincrementareladotazionedeipostilettointerapiaintensivaenelleunitàoperativedipneumologiaedimalattieinfettive,isolatieallestiticonladotazionenecessariaperilsupportoventilatorioeinconformitàalleindicazionifornitedalMinistrodellasalute con circolare prot. GAB 2619 in data 29 febbraio 2020, emerga l’impossibilità diperseguiregliobiettividipotenziamentodell’assistenzaindicatidallamenzionatacircolaredel1° marzo 2020 nelle strutture pubbliche e nelle strutture private accreditate, mediante leprestazioniacquistateconicontrattiinesserealladatadelpresentedecreto.2.Qualoranonsiapossibileperseguiregliobiettividi cuial comma1mediante lastipuladicontrattiaisensidelmedesimocomma,leregioni,leprovinceautonomediTrentoeBolzanoe le aziende sanitarie, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 8-quinquies del decretolegislativo30dicembre1992,n.502,sonoautorizzateastipularealmedesimofinecontratticon strutture private non accreditate, purché autorizzate ai sensi dell’articolo 8-ter delmedesimodecretolegislativo.3. Al fine di fronteggiare l’eccezionale carenza di personale medico e delle professionisanitarie, in conseguenza dell’emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, in quantoricoverato o in stato contumaciale a causa dell’infezione da COVID-19, le strutture private,accreditateenon,surichiestadelleregioniodelleprovinceautonomediTrentoeBolzanoodelleaziendesanitarie,mettonoadisposizioneilpersonalesanitarioinserviziononchéilocalie leapparecchiaturepresentinellesuddettestrutture.Leattivitàresedallestruttureprivatedicuialpresentecommasonoindennizzateaisensidell’articolo6,comma5.4.Icontrattistipulatiaisensideicommi1e2nonchélemisuredicuialcomma3cessanodiavereefficaciaalterminedellostatodiemergenzadicuialladeliberadelConsigliodeiMinistridel31gennaio2020.5.Sonofattesalvelemisuredicuiaicommi1,2e3giàadottatepercausediforzamaggioreperfarfronteall’emergenzadovutaalladiffusionedelCOVID-19.6.Perl’attuazionedeicommi1e2,èautorizzatalaspesacomplessivadi240.000.000europerl'anno2020eper l’attuazionedel comma3,èautorizzata la spesadi100.000.000europer

    spesaprevistiperciascunaregionePer le stesse finalictà del comma 1, possibilità distipulare contratti con strutture private nonaccreditatepurchèautorizzateStrutture private accreditte e non accredittemettono a disposizione personale, locali eattrezzature, che saranno indennizzati inc aso diutilizzodalSSN

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    l’anno 2020, al relativo onere si provvede a valere sul finanziamento sanitario correntestabilito per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative chestabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamentosanitariocorrente,sullabasedellequoted’accessoalfabbisognosanitarioindistintocorrenterilevate per l'anno 2019. L’assegnazione dell’importo di cui al presente comma avvienesecondolatabelladicuiall’allegatoA,checostituisceparteintegrantedelpresentedecreto.

    Articolo4“Disciplinadelleareesanitarietemporanee”

    1.Leregionieleprovinceautonomepossonoattivare,ancheinderogaairequisitiautorizzativiediaccreditamento,areesanitarieanchetemporaneesiaall’internocheall’esternodistrutturediricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per lagestione dell’emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dalConsigliodeiministriindata31gennaio2020.Irequisitidiaccreditamentononsiapplicanoallestrutturediricoveroecuraperladuratadellostatodiemergenza.2. Leopereedilizie strettamentenecessarie a rendere le strutture idoneeall’accoglienzae allaassistenzaperlefinalitàdicuialcomma1possonoessereeseguiteinderogaalledisposizionidicuialdecretodelPresidentedellaRepubblica6giugno2001,n.380,delleleggiregionali,deipianiregolatori e dei regolamenti edilizi locali. I lavori possono essere iniziati contestualmente allapresentazionedellaistanzaodelladenunziadiiniziodiattivitàpressoilcomunecompetente.Lapresente disposizione si applica anche agli ospedali, ai policlinici universitari, agli istituti diricoveroecuraacaratterescientifico,allestruttureaccreditateedautorizzate.3.Sonofattesalvelemisuregiàadottateaisensidelcomma1dallestrutturesanitariepercausediforzamaggioreperfarfronteall’emergenzaCOVID-19.4. All’attuazione del comma 2, si provvede, sino alla concorrenza dell’importo di 50milioni dieuro, a valere sull’importo fissato dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, comerifinanziato da ultimo dall’articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,nell’ambitodelle risorsenonancora ripartitealle regioni.Alle risorsedi cuialpresentecommaaccedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alledisposizioni legislative che stabiliscono il concorso provinciale al finanziamento di cui al citato

    Possibilitàdiattrezzarearee sanitarie temporaneesia all’interno che all’esterno di strutture diricovero, cura, assistenza pubbliche e private,anche in deroga ai requisiti autorizzativi e diaccreditamento,pertutaladuratadell’emergenza.Per questi interventi, deroga alle prescrizioniurbanistiche regionali e locali. I lavori possonocominciare anche contestualmente allapresentazionedell’istanzaoDIAalComune.Fattesalveleinziativegiàdottate

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    articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla base delle quote d’accesso al fabbisognosanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. In deroga alle disposizioni di cui almenzionato articolo 20 della legge 11marzo 1988, n. 67, l’assegnazione dell’importo di cui alpresentecommaavvienesecondolatabelladicuiall’allegatoB,checostituisceparteintegrantedelpresentedecreto.ConunoopiùdecretidirigenzialidelMinisterodellasalutesonoammessiafinanziamento gli interventi di cui al presente articolo, fino a concorrenza degli importi di cuiall’allegatoB;alconseguentetrasferimentodellerisorsesiprovvedeaseguitodipresentazionedapartedellaRegionealMinisterodell'economiaedellefinanzedeglistatidiavanzamentodeilavori.

    Articolo5“Incentiviperlaproduzioneelafornituradidispositivimedici”

    1. Al fine di assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi diprotezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione allainadeguata disponibilità degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19, la Presidenza delConsiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile è autorizzata a erogarefinanziamentimediantecontributiafondoperdutoeincontogestione,nonchéfinanziamentiagevolati,alleimpreseproduttriciditalidispositivi.2. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. -InvitaliaoperacomesoggettogestoredellamisurapercontodellaPresidenzadelConsigliodeiministri– Dipartimento della protezione civile con oneri posti a carico delle risorse di cui alcomma6.3. Il Dipartimento della protezione civile, entro 5 giorni dall’entrata in vigore del presentedecreto,sentita l’Agenziadicuialcomma2,definisceeavvia lamisuraeforniscespecifichedisposizioniperassicurarelagestionedellastessa.4. I finanziamenti possono essere erogati anche alle aziende che rendono disponibili idispositiviaisensidell’articolo34,comma3,deldecretolegge2marzo2020,n.9.5.Idispositividiprotezioneindividualesonofornitiinviaprioritariaaimedicieaglioperatorisanitariesociosanitari.6. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 50milioni di euro perl’anno2020,dicuiXXmilionidieuropercontributiafondoperdutoeXXmilionidieuroper

    Contributi a fondo perduto e in conto gestione,attraverso Invitalia spa,alle impreseproduttricididispositivimediciediprotezione individuale che liforniscanoaivaloridel31.12.2019

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    finanziamentiagevolati.Lerisorsesonoaccreditatesuunappositocontocorrenteinfruttiferointestatoall’Agenzia,apertopressolaTesoreriacentraledelloStato.Lagestionehanaturadigestione fuoribilancio,assoggettataalcontrollodellaCortedeiconti,ai sensidell'articolo9della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestoredellamisura.7.Aglioneriderivantidalcomma6siprovvedeaisensidell’articoloXX(coperturafinale).

    Articolo6“Requisizioniinusooinproprietà”

    1.Finoalterminedellostatodiemergenza,dichiaratocondeliberadelConsigliodeiministridel31gennaio2020,ilCapodelDipartimentodellaprotezionecivilepuòdisporre,conpropriodecreto, la requisizione inusoo inproprietà,daognisoggettopubblicooprivato,dipresidisanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti perfronteggiarelapredettaemergenzasanitaria,ancheperassicurarelafornituradellestruttureedegli equipaggiamenti alle aziende sanitarieoospedaliereubicate sul territorionazionale,nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero deipazientiaffettidadettapatologia.2.Larequisizioneinusopuòprotrarsifinoal31luglio2020,ovverofinoalterminealqualesiastataulteriormenteprorogataladuratadelpredettostatodiemergenza.3.Ibenimobilicheconl’usovengonoconsumatioalteratinellasostanzasonorequisibilisoloinproprietà.4. Fermoquantoprevistodalcomma2,larequisizioneinusononpuòdurareoltreseimesidalla data di apprensione del bene. Se, entro la scadenza di detto termine, la cosa non èrestituitaalproprietario senzaalterazioni sostanziali enello stesso luogo in cui fu requisita,ovvero in altro luogo se il proprietario vi consenta, la requisizione in uso si trasforma inrequisizione in proprietà, salvo che l’interessato consenta espressamente alla proroga deltermine.5. Contestualmente all’apprensione dei beni requisiti, l’amministrazione corrisponde alproprietariodidettibeniunasommadidenaroatitolodiindennitàdirequisizione.Incasodirifiutodelproprietarioariceverla,essaèpostaasuadisposizionemedianteoffertaanchenonformaleequindi corrispostanonappenaaccettata.Tale sommaè liquidata,alla streguadei

    Possibilità di requisizione in uso o in proprietà dipresidi sanitari e benimobili di ogni specie per leesigenzedelle strutture sanitarieeperaumentarelacapacitàpostilettiperaffettidaCovid-19Durata:finoal31.7.2020oalperduraedellostatodiemergenzaPer la requisizione in uso, termine non oltre seimesi; oltre, trasformazione in requisizione inproprietàIndennità:riferimentoaivaloricorrentidimercatoal31.12.2019senzatenercontodegliincrementidiprezzosuccessiviaquestadata

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    valoricorrentidimercatocheibenirequisitiavevanoalladatadel31dicembre2019esenzatenerecontodellevariazionideiprezziconseguentiasuccessivealterazionidelladomandaodell’offerta,comesegue:a) in caso di requisizione in proprietà, l’indennità di requisizione è pari al 100 per cento didettovalore;b) in caso di requisizione in uso, l’indennità è pari, per ogni mese o frazione di mese dieffettivaduratadellarequisizione,aunsessantesimodelvalorecalcolatoperlarequisizioneinproprietà.6.Seneldecretodirequisizioneinusononèindicatoperlarestituzioneuntermineinferiore,l’indennitàcorrispostaalproprietarioèprovvisoriamenteliquidataconriferimentoalnumerodimesi o frazione dimesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella del terminedell’emergenzadicuialcomma1,comunquenel limitemassimodicuialprimoperiododelcomma4.7.Neicasidiprolungamentodellarequisizioneinuso,nonchéinquellidisuatrasformazioneinrequisizioneinproprietà,ladifferenzatral’indennitàgiàcorrispostaequellaspettanteperl’ulterioreperiodo,ovveroquellaspettanteaisensidellaletteraa)delcomma5,ècorrispostaal proprietario entro 15 giorni dalla scadenza del termine indicato per l’uso. Se non vieneindicatounnuovoterminediduratadell’usodeibeni,siprocedeaisensidella letteraa)delcomma5.8. Nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte adimprorogabiliesigenzeconnessecon l’emergenzadicuialcomma1, ilPrefetto,supropostadel Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzioneterritorialmente competente, può disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso distrutturealberghiere,ovverodialtri immobiliaventianaloghecaratteristichediidoneità,perospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenzadomiciliare, laddovetalimisurenonpossanoessereattuatepressoildomiciliodellapersonainteressata.9.Contestualmenteall’apprensionedell’immobilerequisitoaisensidelcomma8,ilPrefetto,avvalendosidelle risorsedi cuialpresentedecreto, corrispondealproprietariodidettibeniunasommadidenaroatitolodiindennitàdirequisizione.Incasodirifiutodelproprietarioariceverla, essa è posta a sua disposizione mediante offerta anche non formale e quindicorrispostanonappenaaccettata.L’indennitàdirequisizioneèliquidatanellostessodecreto

    Incasodirewuisizioneinuso,unsessantesimodelvalore per ciascun mese o porzione di mese diduratadellarequisizioneRequisizione immobili: provvede il Prefetto suproposta Dip. Prot. Civile per alberghi o altriimmobili aventi caratteristiche analoghe perospitare persone in sorveglianza sanitaria,permanenzadomiciliareIndennit: contestualmente all’apprensionedell’immobile; inc aso di rifiuto da parte delproprietario, messa a disposizione con offertaanchenonformale

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    delPrefetto,cheaifinidellastimasiavvaledell’Agenziadelleentrate,allastreguadelvalorecorrentedimercatodell’immobilerequisitoodiquellodiimmobilidicaratteristicheanaloghe,in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata dellarequisizione,allo0,42%didettovalore.Larequisizionedegliimmobilipuòprotrarsifinoal31luglio2020,ovverofinoalterminealqualesiastataulteriormenteprorogata laduratadellostatodiemergenzadicuialcomma1.Seneldecretodirequisizioneinusononèindicatoperlarestituzioneuntermineinferiore,l’indennitàcorrispostaalproprietarioèprovvisoriamenteliquidata con riferimento al numero dimesi o frazione dimesi intercorrenti tra la data delprovvedimento e quella del termine dell’emergenza, di cui ai commi 1 e 2. In ogni caso diprolungamento della requisizione, la differenza tra l’indennità già corrisposta e quellaspettanteper l’ulterioreperiodoè corrispostaalproprietarioentro30giornidalla scadenzadel termine originariamente indicato. Se non è indicato alcun termine, la requisizione sipresumedispostafinoal31luglio2020,ovverofinoalterminealqualesiastataulteriormenteprorogataladuratadellostatodiemergenzadicuialcomma1.10. In ogni caso di contestazione, anche in sede giurisdizionale, non può essere sospesal’esecutorietà dei provvedimenti di requisizione di cui al presente articolo, come previstodall’articolo458deldecretolegislativo15marzo2010,n.66.6. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 150milionidieuroperl’anno2020,cuisiprovvedeaisensidell’articoloXX(coperturafinale)

    Valore: valore corrente di mercato anchedetermiantaconausilioAgenziaentratePer ognimese o porzione dimese di durata dellarequisizione=0,42%delvalorecorrentedimercatoImpossibilità di sospensione giudiziale delprovvedimentoincasodicontestazione

    Articolo7

    “Arruolamentotemporaneodimedicieinfermierimilitari”

    1.AlfinedicontrastareecontenereildiffondersidelvirusCOVID-19,èautorizzato,perl’anno2020, l’arruolamento eccezionale, a domanda, di militari dell’Esercito italiano in serviziotemporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure di seguitostabiliteperciascunacategoriadipersonale:a)n.120ufficialimedici,conilgradoditenente;b)n.200sottufficialiinfermieri,conilgradodimaresciallo.2.Possonoesserearruolati,previogiudiziodellacompetentecommissioned’avanzamento, icittadiniitalianiinpossessodeiseguentirequisiti:a)etànonsuperioreadanni45;

    Potenziamentosanitàmilitare

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    b) possesso della laurea magistrale in medicina e chirurgia e della relativa abilitazioneprofessionale, per il personale di cui al comma 1, lettera a), ovvero della laurea ininfermieristicaedella relativaabilitazioneprofessionale,per ilpersonaledi cuial comma1,letterab);c)nonesserestatigiudicatipermanentementenonidoneialserviziomilitare;d)nonesserestatidimessid’autoritàdaprecedentifermenelleForzearmate;e)nonesserestaticondannatiperdelittinoncolposi,ancheconsentenzadiapplicazionedellapenasurichiesta,apenacondizionalmentesospesaocondecretopenaledicondanna,ovverononessereinattoimputatiinprocedimentipenaliperdelittinoncolposi.3.Leprocedurediarruolamentodicuialpresentearticolosonogestitetramiteportaleon-linesul sito internet del Ministero della difesa “www.difesa.it” e si concludono entro quindicigiornidalladatadientratainvigoredelpresentedecreto.4. Ilpersonaledicuialcomma1nonèfornitodirapportod’impiegoeprestaservizioattivoper la durata della ferma. Ad esso è attribuito il trattamento giuridico e economico deiparigradoinserviziopermanente.5. Per lamedesima finalità di cui al comma 1, è autorizzato ilmantenimento in servizio diulteriori 60 unità di ufficiali medici delle Forze armate appartenenti alle forze dicompletamento,dicuiall’articolo937,comma1, letterad),deldecreto legislativo15marzo2010,n.66.6. Agli oneri di cui al presente articolo pari a euro 13.749.052 per l’anno 2020 e aeuro5.661.374perl’anno2021siprovvedeaisensidell’articolo(coperturafinaleDTA).

    Articolo8

    “Assunzioneurgentedifunzionariotecnicoperlabiologialachimicaelafisicapressolestrutturesanitariemilitari”

    1.AlfinedifarfrontealleesigenzestraordinarieeurgentiderivantidalladiffusionedelCOVID19,digarantire i livelliessenzialidiassistenzaedisostenereesupportaresinergicamente lealtrestrutturediqualsiasilivellodelServiziosanitarionazionale,tenutocontodell’incrementoesponenzialedelleprestazioniacaricodelDipartimentoscientificodelPoliclinicomilitaredelCelio causato anche dalle emergenze biologiche e dalla connessa necessità di sviluppoditestpatogeni rari, ilMinistero della difesa, verificata l’impossibilità di utilizzare personale

    Sanità militare: 6 incarichi individuali funzionariotecnicoepr labiologia, lachimiae lafisica,previaselezionepertitoliecolloquiooraleDurata:unanno,nonrinnovabileL’incarico è titolo preferenziale per il successivo

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    giàinservizio,finoalperduraredellavigenzadellostatodiemergenzadeliberatodalConsigliodei ministri del 31 gennaio 2020, può conferire incarichi individuali a tempo determinato,previoavvisopubblico, finoaunmassimodiseiunitàdipersonaledi livellonondirigenzialeappartenente all’Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionariotecnicoperlabiologialachimicaelafisica.2.Gli incarichidicuialcomma1,sonoconferitipreviaselezionepertitoliecolloquiooralemedianteprocedurecomparativeehannoladuratadiunannoenonsonorinnovabili.3.Le attività professionale svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenzialinelle procedure concorsuali per l’assunzione di personale neimedesimi profili professionalipressoilMinisterodelladifesa.4.Perlefinalitàdicuialpresentearticolo,èautorizzatalaspesadieuro115.490perciascunodeglianni2020e2021eairelativionerisiprovvede:-perl’anno2020,mediantecorrispondenteriduzionedelfondoadisposizionepereventualideficienzedeicapitolirelativialletreForzearmatedicuiall’articolo613deldecretolegislativo15marzo2010,n.66;-per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione dellefunzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione eammodernamento del patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento,ammodernamento emanutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e dellestrutture in dotazione alle Forze Armate, inclusa l`Arma dei Carabinieri, nonché per ilriequilibriodeiprincipalisettoridispesadelMinisterodellaDifesa,conlafinalitàdiassicurareilmantenimentoinefficienzadellostrumentomilitareedisostenerelecapacitàoperativedicuiall’articolo619deldecretolegislativo15marzo2010n.66.

    arruolamentoneiprofiliprofessionalidelMinisterodifesa

    Articolo9

    “PotenziamentodellestrutturedellaSanitàmilitare”

    1.Alfinefronteggiareleparticolariesigenzeemergenzialiconnesseall’epidemiadaCOVID-19,èautorizzataperl’anno2020laspesadi34,6milionidieuroperilpotenziamentodeiservizisanitarimilitarieper l’acquistodidispositivimediciepresidisanitarimiratiallagestionedeicasiurgentiedibiocontenimento.2.Perl’anno2020loStabilimentochimicofarmaceuticomilitarediFirenzeèautorizzatoalla

    Potenziamento sanitàmilitare:acquistodispositivimedici e presidi sanitari per l’emergenza epotenziamentoservizisanitariconnessi

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    produzioneedistribuzionedidisinfettantie sostanzeadattivitàgermicidaobattericida,nellimitedispesadi704.000euro.3.Aglioneriderivantidalpresentearticolo,paria35,304milioniperl’anno2020diprovvedeaisensidell’articoloXX(coperturafinale).

    Articolo10“Potenziamentorisorseumanedell’INAIL”

    1.Con lemedesimemodalitàdi reclutamentodicuiall’articolo2deldecreto legge9marzo2020, n. 14, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) èautorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato della durata nonsuperioreaseimesiuncontingentedi200medicispecialistiedi100infermieripergarantireassistenzaecureambulatorialiagliinfortunatisullavoroetecnopatici.2.Aglioneriderivantidalpresentearticoloparia12.513.474europerl’anno2020siprovvedeavaleresulbilanciodell’INAIL,senzanuoviemaggiorioneriperlafinanzapubblicamedianteriprogrammazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Allacompensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, paria6.444.440europerl’anno2020,siprovvedeaisensidell’articolo(coperturagenerale).

    Per garantire assistenza e cure ambulatoriali agliinfortunati sul lavoro, 200medici specialisti e 100infermieri con contratto a tempodeterminatoper1annopressoINAIL

    Articolo11

    “Disposizioniurgentiperassicurarecontinuitàalleattivitàassistenzialiediricercadell’IstitutoSuperiorediSanità”

    1.Perfarfrontealleesigenzedisorveglianzaepidemiologicaedicoordinamentoconnesseallagestione dell’emergenza COVID-19 è autorizzato ad assumere a tempo determinato, per iltriennio2020-2022,inderogaalpianotriennalediattivitàedallapercentualedicuiall’articolo9,comma2,deldecreto legislativo25novembre2016,n.218,n.30unitàdipersonalecosìsuddivise:

    a) 5unitàdipersonaleconqualificadiprimoricercatore/tecnologo,livelloII;b) 20unitàdipersonaleconqualificadiricercatore/tecnologo,livelloIII;c) 5unitàdipersonaleconqualificadiCollaboratoreTecnicoEntidiRicerca(CTER)livello

    VI.

    Assunzioniministerosanità:a)5primoricercatore/tecnologolivelloII;
b)20ricercatore/tecnologolivelloIII;
c)5CollaboratoreTecnicoEntidiRicerca

  • 13

    2.Aglioneridicuialcomma1,pariaeuro1.283.000perl’anno2020eaeuro1.540.000perciascunodeglianni2021e2022, siprovvede,mediantecorrispondenteutilizzodel fondodipartecorrenteiscrittonellostatodiprevisionedelMinisterodellasalute,aisensidell'articolo34-ter,comma5,dellalegge31dicembre2009,n.196.

    Articolo12“Misurestraordinarieperlapermanenzainserviziodelpersonalesanitario”

    1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione delCOVID-19edigarantireilivelliessenzialidiassistenza,leaziendeeglientidelServiziosanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio deiministri in data 31 gennaio 2020, verificata l’impossibilità di procedere al reclutamento dipersonale,anchefacendoricorsoagliincarichiprevistidagliarticoli1e2deldecretolegge9marzo 2020, n. 14, possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché ilpersonale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche inderogaailimitiprevistidalledisposizionivigentiperilcollocamentoinquiescenza.

    PossibilitàperSSNditrattenereinserviziomedicieoperatorisanitariancheoltreilimitidietà

    Articolo13

    “Derogadellenormeinmateriadiriconoscimentodellequalificheprofessionalisanitarie”

    1.Perladuratadell’emergenzaepidemiologicadaCOVID-19,inderogaagliarticoli49e50deldecretodelPresidentedellaRepubblica31agosto1999n.394esuccessivemodificazioni,ealle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 e successivemodificazioni, è consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie aiprofessionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitariaconseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea. Gli interessatipresentano istanza corredatadi un certificatodi iscrizioneall'albodel Paesedi provenienzaalleregionieProvinceautonome,chepossonoprocederealreclutamentotemporaneoditaliprofessionistiaisensidegliarticoli1e2deldecretolegge9marzo2020,n.14.

    Possibilità di esercizio temporaneo professionisanitarieperabilitatiall’estero(UE)

    Articolo14

    “Ulterioridisposizioniinmateriadisorveglianzasanitaria”

  • 14

    1.Lamisuradicuiall’articolo1,comma2,letterah),deldecreto-legge23febbraio2020,n.6,non si applica ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione deifarmaci e dei dispositivimedici e diagnostici nonchè delle relative attività di ricerca e dellafiliera integrata per i subfornitori. I lavoratori di cui al precedente periodo sospendonol’attivitànelcasodisintomatologiarespiratoriaoesitopositivoperCOVID-19.

    Peridipendentidelleimpreseproduttricidifarmacie diagnostici non si applica la quarantena per chiabbiaavutocontattistretticonaffettidaCovid-19

    Articolo15

    “Disposizionistraordinarieperl’autorizzazioneallaproduzionedimascherinechirurgiche”

    1.Perlagestionedell’emergenzaCOVID-19,efinoalterminedellostatodiemergenzadicuialla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrremascherinechirurgicheinderogaallevigentinorme.2.Incoerenzaconlelineeguidadell'OrganizzazioneMondialedellaSanitàeinconformitàalleattualievidenzescientifiche,èconsentitofarericorsoallemascherinechirurgichequaledispositivoidoneoaproteggereglioperatorisanitari.3. Le aziende produttrici che intendono avvalersi della deroga di cui al comma 1, devonoinviareall’Istitutosuperioredisanitàautocertificazionenellaquale,sottolapropriaesclusivaresponsabilità, dichiarano quali sono le caratteristiche tecniche delle mascherine e che lestesserispettanotuttiirequisitidisicurezzadicuiallavigentenormativa.Entroenonoltre3giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici devono altresì trasmettereall’Istituto superiore di sanità ogni elementoutile alla validazionedellemascherine oggettodellastessa.4.L’istitutosuperioredisanità,nel terminedi2giornidalla ricezionediquanto indicatonelcomma3,sipronunciacircalarispondenzadellemascherineallenormevigenti.5. Qualora all’esito della valutazione di cui al comma 4 le mascherine risultassero nonconformi alle vigenti norme, impregiudicata l’applicazione delle disposizioni in materia diautocertificazione,ilproduttorecessaimmediatamentelaproduzione.

    Produzione mascherine in deroga alla nromativavigente,finoalterminedell’emergenza

    Articolo16

    “Ulteriorimisurediprotezioneafavoredeilavoratoriedellacollettività”

  • 15

    1.PercontenereildiffondersidelvirusCOVID-19,finoalterminedellostatodiemergenzadicui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorionazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamenteimpossibilitatiamantenereladistanzainterpersonalediunmetro,sonoconsideratidispositividiprotezioneindividuale(DPI),dicuiall’articolo74,comma1,deldecretolegislativo9aprile2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinatodall’articolo34,comma3,deldecreto-legge2marzo2020,n.9.2.Aifinidelcomma1,finoalterminedellostatodiemergenzadicuialladeliberadelConsigliodeiministriindata31gennaio2020,gliindividuipresentisull’interoterritorionazionale,sottolapropriaresponsabilità,sonoautorizzatiall’utilizzodimascherinefiltrantiprivedelmarchioCEeprodotteinderogaallevigentinormesull'immissioneincommercio.

    Per i lavoratori impossibilitati a mantenere ladistanza interpersonale di un metro, sonoconsiderati dispositivi di protezione individuale lemascherinechirurgichereperibiliincommercioPossibilità utilizzo, a propria resposnabilità, dimascherine filtranti prove del marchio CE eprodotte in deroga alla normativa sull’immissioneincommercio

    Articolo17

    “Rifinanziamentofondi”

    1.IllivellodelfinanziamentodelfabbisognosanitarionazionalestandardcuiconcorreloStatoèincrementatodi1.150milionidieuroperl’anno2020.LeregionieleprovinceautonomediTrentoeBolzanoeglientideirispettiviservizisanitariregionaliprovvedono,sullacontabilitàdell’anno2020,all’aperturadiuncentrodicostodedicatocontrassegnatodalcodiceunivoco“COV 20”, garantendo pertanto una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati allagestionedell’emergenzacheinognicasoconfluiscononeimodellieconomicidicuialdecretoministeriale 24maggio 2019. Ciascuna regione è tenuta a redigere un apposito Programmaoperativoperlagestionedell’emergenzaCovid-19daapprovarsidapartedelMinisterodellasalutediconcertoconilMinisterodell’economiaedellefinanzeedamonitorarsidapartedeipredettiMinistericongiuntamente.2. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione delCOVID-19, per le verifiche dell’equilibrio economico del Servizio sanitario nazionale relativeall’anno2019,per l’anno2020ilterminedel30apriledicuiall’articolo1,comma174,dellalegge30dicembre2004,n.311èdifferitoal31maggioe,conseguentemente,ilterminedel31maggioèdifferitoal30giugno.3.AlfinedifarfronteallestraordinarieesigenzeconnesseallostatodiemergenzadeliberatodalConsigliodeiMinistri indata31gennaio2020,per l'anno2020 il fondodicuiall'articolo

    RifinanziamentoSSN

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    44,deldecretolegislativo2gennaio2018,n.1,èincrementatodi1,5miliardidieuro.

    TitoloII“Misureasostegnodellavoro”

    CapoI

    “Estensionedellemisurespecialiintemadiammortizzatorisocialipertuttoilterritorionazionale”

    Articolo18

    “Normespecialiinmateriaditrattamentoordinariodiintegrazionesalarialeeassegnoordinario”

    1.Idatoridilavorochenell’anno2020sospendonooriduconol’attivitàlavorativapereventiriconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda diconcessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegnoordinarioconcausale“emergenzaCOVID-19”,perperiodidecorrentidal23febbraio2020perunaduratamassimadinovesettimaneecomunqueentroilmesediagosto2020.2. I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensatidall’osservanzadell’articolo14deldecretolegislativo14settembre2015,n.148edeiterminidel procedimento previsti dall’ articolo 15, comma2, nonché dall’articolo 30, comma2 delpredetto decreto legislativo, per l’assegno ordinario, fermo restando l’informazione, laconsultazioneel’esamecongiuntochedevonoesseresvoltiancheinviatelematicaentroitregiornisuccessiviaquellodellarichiesta.Ladomanda,inognicaso,deveesserepresentataentro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo disospensioneodiriduzionedell’attivitàlavorativaenonèsoggettaallaverificadeirequisitidicuiall’articolo11deldecretolegislativo14settembre2015,n.148.3. Iperiodidi trattamentoordinariodi integrazionesalarialeeassegnoordinarioconcessiaisensidelcomma1nonsonoconteggiatiaifinideilimitiprevistidall’articolo4,commi1e2,edagliarticoli12,29,comma3,30,comma1,e39deldecretolegislativo14settembre2015,n.148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente all’anno 2020all’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto

    CIG ordinaria per i datori di lavoro che hannodovutosopsendereoridurrel’attivitàlavortivapereventiriconducbiliall’emergenzaepidemiologicaNon necessità di accordo sindacale, sufficienteinformazione,consulazioneeesamecongiunto,dasvolgersiancheinviatelematicaDomande da rpesentare entro la fine del quartomese successivo all’inizio della sospensione oriduzioneattivitàlavorativa

  • 17

    aziendale di cui all’articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14settembre2015,n.148.4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegnoordinario concessi ai sensi del comma1 e in considerazionedella relativa fattispecie non siapplicaquantoprevistodagliarticoli5,29, comma8,secondoperiodo, e33, comma2,deldecretolegislativo14settembre2015,n.148.5.L’assegnoordinariodicuialcomma1èconcesso, limitatamenteper ilperiodo indicatoenell’anno 2020,anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo diintegrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predettotrattamentosuistanzadeldatoredilavoropuòessereconcessoconlamodalitàdipagamentodirettodellaprestazionedapartedell’INPS.6.IFondidicuiall’articolo27deldecretolegislativo14settembre2015,n.148garantisconol’erogazione dell’assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui alpresente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico delbilanciodelloStatonellimitedi80milionidieuroperl’anno2020esonotrasferitiairispettiviFondicondecretodelMinistrodel lavoroedellepolitichesocialidiconcertocon ilMinistrodell’economiaedellefinanze.6-bis. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensidell’articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, garantiscono l’erogazionedell’assegnoordinariodicuialcomma1,conlemedesimemodalitàdelpresentearticolo.7. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alledipendenzedeidatoridi lavororichiedenti laprestazionealladatadel23febbraio2020eailavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all’articolo 1, comma 2, del decretolegislativo14settembre2015,n.148.8.Leprestazionidisostegnoal redditodicuiaicommida1a5edicuiall’articolo20 sonoriconosciutenellimitemassimodispesaparia1.347,1milionidieuroperl’anno2020.L'INPSprovvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma.Qualoradalpredettomonitoraggioemerga cheè stato raggiuntoanche in viaprospettica illimitedispesa,l’INPSnonprendeinconsiderazioneulterioridomande.

    Articolo19

    “TrattamentoordinariodiintegrazionesalarialeperleaziendechesitrovanogiàinCassa

  • 18

    integrazionestraordinaria”

    1.Leaziendechealladatadientratainvigoredeldecreto-legge23febbraio2020,n.6,hannoincorsountrattamentodiintegrazionesalarialestraordinario,possonopresentaredomandadiconcessionedeltrattamentoordinariodiintegrazionesalarialeaisensidell’articolo1eperun periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinariosospendeesostituisceiltrattamentodiintegrazionestraordinariogiàincorso.Laconcessionedeltrattamentoordinariodiintegrazionesalarialepuòriguardareancheimedesimilavoratoribeneficiaridelleintegrazionisalarialistraordinarieatotalecoperturadell’orariodilavoro.2. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata allasospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinariaprecedentemente autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazionesalarialeconcessoaisensidell’articolo1nonèconteggiatoaifinideilimitiprevistidall’articolo4,commi1e2,edall’articolo12deldecretolegislativo14settembre2015,n.148.3.Limitatamenteaiperiodiditrattamentoordinariodiintegrazionesalarialeconcessiaisensidel comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previstodall’articolo5deldecretolegislativo14settembre2015,n.148.4. In considerazione della limitata operatività conseguente allemisure di contenimento perl’emergenza sanitaria, in via transitoria all’espletamento dell’esame congiunto e allapresentazione delle relative istanze per l’accesso ai trattamenti straordinari di integrazionesalarialenonsiapplicanogliarticoli24e25deldecretolegislativo14settembre2015,n.148,limitatamenteaiterminiprocedimentali.5.Leprestazionidisostegnoalredditodicuiaicommida1a3sonoriconosciutenel limitemassimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede almonitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dalpredettomonitoraggioemergacheèstatoraggiuntoancheinviaprospetticaillimitedispesa,l’INPSnonprendeinconsiderazioneulterioridomande.6.All’articolo14,comma1,deldecreto-legge2marzo2020leparole“all’interruzione”sonosostituitedalleseguenti:“allasospensione”.

    CIG ordinaria anche per le imprese che già sitrovanoinCIGstraordinaria

    Articolo20

    “Trattamentodiassegnoordinarioperidatoridilavorochehannotrattamentidiassegnidi

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    solidarietàincorso”

    1.Idatoridilavoro,iscrittialFondodiintegrazionesalariale,chealladatadientratainvigoredeldecreto-legge23 febbraio2020,n.6,hanno in corsounassegnodi solidarietà,possonopresentare domanda di concessione dell’assegno ordinario ai sensi dell’articolo 1 per unperiodononsuperioreanovesettimane.Laconcessionedeltrattamentoordinariosospendeesostituiscel’assegnodi solidarietàgià incorso. Laconcessionedell’assegnoordinariopuòriguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totalecoperturadell’orariodilavoro.2. I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso ai sensidell’articolo 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, edall’articolo29,comma3,deldecretolegislativo14settembre2015,n.148.3.Leprestazionidisostegnoalredditodicuiaicommida1a2sonoriconosciuteaisensidiquantoprevistodall’articolo1,comma8.4. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e inconsiderazionedellarelativafattispecienonsiapplicaquantoprevistodall’articolo29,comma8,secondoperiodo,deldecretolegislativo14settembre2015,n.148.

    Assegno ordinario fino a 9 settimane per impresechehannoincorsoassegnodisolidarietà

    Articolo21

    “NuovedisposizioneperlaCassaintegrazioneinderoga”

    1.LeRegionieProvinceautonome,conriferimentoaidatoridilavorodelsettoreprivato,iviinclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmentericonosciuti,periqualinontrovinoapplicazioneletuteleprevistedallevigentidisposizioniinmateria di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possonoriconoscere,inconseguenzadell’emergenzaepidemiologicadaCOVID-19,previoaccordochepuòessereconclusoancheinviatelematicaconleorganizzazionisindacalicomparativamentepiùrappresentativealivellonazionaleperidatoridilavoro,trattamentidicassaintegrazionesalarialeinderoga,perladuratadellasospensionedelrapportodilavoroecomunqueperunperiodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzionefigurativaeirelativioneriaccessori.Iltrattamentodicuialpresentecomma,limitatamenteailavoratoridelsettoreagricolo,perleorediriduzioneosospensionedelleattività,neilimitiivi

    CIG in deroga, compresi settore agricolo, pesca,terzosettore,previoaccordosindacaleancheinviatelematica.Comunquedatoridilavoroconpiùdi5dipendentiDurata: sospensione rapporto di lavoro ecomunquenonoltre9settimaneEsclusioneperColf

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    previsti,èequiparatoa lavoroai finidelcalcolodelleprestazionididisoccupazioneagricola.L’accordodicuialpresentecommanonèrichiestoperleimpresecheoccupanofinoacinquedipendenti.2.Sonoesclusidall’applicazionedelcomma1idatoridilavorodomestico.3.Iltrattamentodicuialpresentearticoloèriconosciutonellimitemassimodi3.293,2milionidieuroperl’anno2020,adecorreredal23febbraio2020elimitatamenteaidipendentigiàinforzaallamedesimadata.Lerisorsedicuialprimoperiododelpresentecommasonoripartitetra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e dellepolitichesocialidiconcertoconilMinistrodell’economiaedellefinanze.4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni e delleprovince autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entroquarantotto ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica delrispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni e delle province autonome,unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvedeall'erogazionedellepredetteprestazioni,previaverificadelrispetto,ancheinviaprospettica,deilimitidispesadicuialcomma3.Ledomandesonopresentateallaregioneealleprovinceautonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.L'INPS provvede almonitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di taleattivitàalMinisterodellavoroedellepolitichesocialiealleregioniealleprovinceautonomeinteressate. Qualora dal predettomonitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in viaprospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altriprovvedimenticoncessori.5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle ProvinceautonomediTrentoediBolzano,sonotrasferiteairispettiviFondidisolidarietàbilateralidelTrentino e dell’Alto Adige, costituiti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 14settembre2015,n.148,cheautorizzanolerelativeprestazioni.6. Per il trattamentodi cui al comma1non si applicano ledisposizionidi cui agli articoli 1,comma2,primoperiodo.Iltrattamentopuòessereconcessoesclusivamenteconlamodalitàdi pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, applicando la disciplina di cuiall’articolo44,comma6-ter,deldecretolegislativon.148del2015.7.Restafermoquantoprevistodagliarticoli15e17deldecretolegge2marzo2020,n.9.

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    CapoII“Normespecialiinmateriadiriduzionedell’orariodilavoroedisostegnoailavoratori”

    Articolo22

    “Congedoeindennitàperilavoratoridipendentidelsettoreprivato,ilavoratoriiscrittiallaGestioneseparatadicuiall’art.2,comma26dellalegge8agosto1995,n.335,eilavoratori

    autonomi,peremergenzaCOVID-19”

    1.Perl’anno2020adecorreredal5marzo,inconseguenzadeiprovvedimentidisospensionedeiservizieducativiperl’infanziaedelleattivitàdidattichenellescuolediogniordineegrado,di cui al Decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri 4marzo 2020, e per un periodocontinuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratoridipendentidelsettoreprivatohannodirittoafruire,aisensideicommi9e10,perifiglidietà non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specificocongedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione,calcolata secondoquanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26marzo 2001, n.151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti dacontribuzionefigurativa.2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decretolegislativo26marzo2001,n.151,fruitidaigenitoriduranteilperiododisospensionedicuialpresentearticolo,sonoconvertitinelcongedodicuialcomma1condirittoall’indennitàenoncomputatinéindennizzatiatitolodicongedoparentale.3.IgenitorilavoratoriiscrittiinviaesclusivaallaGestioneseparatadicuiall’articolo2,comma26,dellalegge8agosto1995,n.335,hannodirittoafruire,aisensideicommi9e10,perilperiodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quantoprevistoalcomma5,diunospecificocongedo,perilqualeèriconosciutaunaindennità,perciascunagiornataindennizzabile,parial50percentodi1/365delredditoindividuatosecondola base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. Lamedesimaindennitàèestesaaigenitorilavoratoriautonomiiscrittiall’INPSedècommisurata,per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionalegiornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomosvolto.

    Congedo parentale per genitori lavoratori delsettoreprivatconfiglifinoa12anni:indennitàdel50% della retribuzione, con contribuzioneprevidenzialefigurativaCongedo parentale per genitori lavoratori iscrittiallagestioneseparataINPS

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    4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente adentrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata allacondizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti disostegnoalredditoincasodisospensioneocessazionedell’attivitàlavorativaoaltrogenitoredisoccupatoononlavoratore.5.Fermarestandol’estensionedelladuratadeipermessiretribuitidicuiall’articolo6,illimitedietàdicuiaicommi1e3nonsiapplicainriferimentoaifiglicondisabilitàinsituazionedigravitàaccertataaisensidell’articolo4,comma1,dellalegge5febbraio1992,n.104,iscrittiascuolediogniordineegradooospitatiincentridiurniacarattereassistenziale.6. Fermo restandoquantoprevisto nei commida1a5, i genitori lavoratoridipendentidelsettore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nelnucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito incaso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore nonlavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizieducativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senzacorresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto dilicenziamentoedirittoallaconservazionedelpostodilavoro.7. Ledisposizionidelpresentearticolo trovanoapplicazioneancheneiconfrontideigenitoriaffidatari.8.Adecorreredall’entratainvigoredellapresentedisposizione,inalternativaallaprestazionedi cui ai commi 1, 3 (e 5 - RICHIESTA MINISTRO BONETTI) e per i medesimi lavoratoribeneficiari,èprevistalapossibilitàdisceglierelacorresponsionediunbonusperl’acquistodiservizidibaby-sittingnellimitemassimocomplessivodi600euro,dautilizzareperprestazionieffettuatenelperiododicuialcomma1.Ilbonusvieneerogatomedianteillibrettofamigliadicuiall’articolo54-bis,legge24aprile2017,n.50.8-bis. Il bonus di cui al comma 8 è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscrittiall’INPS,subordinatamenteallacomunicazionedapartedellerispettivecasseprevidenzialidelnumerodeibeneficiari(RICHIESTAMINISTROBONETTI).9.Lemodalitàoperativeperaccederealcongedodicuiaicommi1e2ovveroalbonusdicuialcomma 8 sono stabilite dall’INPS. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede almonitoraggiocomunicandonelerisultanzealMinisterodellavoroedellepolitichesocialiealMinisterodell’economiaedellefinanze.Qualoradalmonitoraggioemergailsuperamentodel

    GenitoridifiglidisabiligraviDiritto all’astensione dal lavoro per gentioridipendentidelsettoreprivatoconfigli tra12e16anni, a condizione che non ci siano altri genitorichefruisconodisostegnoalredditoocondirittoadastensionedallavoro.Inquesto caso,nessuna indennitào contribuzionefigurativa,madiritto alla conservazione del postodilavoroPossibilità di bonus per l’acquisto di baby-sittingfino al limite di 600 euro compelssivi durantel’emergenza

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    limitedispesadicuialcomma10,l’INPSprocedealrigettodelledomandepresentate.10. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1milionidieuroannuiperl’anno2020.

    Articolo23

    “Estensioneduratapermessiretribuitiexart.33,legge5febbraio1992,n.104”

    1.Ilnumerodigiornidipermessomensileretribuitocopertodacontribuzionefigurativadicuiall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulterioricomplessivedodicigiornateusufruibilineimesidimarzoeaprile2020.

    12 giornate in più di permesso mensile retribuitocon contribuzione figurativa per ciascun mese dimarzoeaprile2020

    Articolo24

    “Congedoeindennitàperilavoratoridipendentidelsettorepubblico,nonchédelsettoresanitarioprivatoaccreditato,peremergenzaCOVID-19”

    1.Adecorreredal5marzo2020,inconseguenzadeiprovvedimentidisospensionedeiservizieducativiperl’infanziaedelleattivitàdidattichenellescuolediogniordineegrado,dicuialDecreto del Presidente del Consiglio deiMinistri 4marzo 2020, e per tutto il periodo dellasospensione iviprevista, igenitori lavoratoridipendentidel settorepubblicohannodirittoafruiredellospecificocongedoerelativaindennitàdicuiall’articolo22,commi1,2,4,5,6e7.2. L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione dellemodalità di fruizione del congedosonoacuradell’amministrazionepubblicaconlaqualeintercorreilrapportodilavoro.3. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato,appartenenti alla categoriadeimedici, degli infermieri,dei tecnicidi laboratoriobiomedico,deitecnicidiradiologiamedicaedeglioperatorisociosanitari,nonchédipendentidallaPoliziadiStato, ilbonusper l’acquistodiservizidibaby-sittingper l’assistenzae lasorveglianzadeifigli minori fino a 12 anni di età, previsto dall’articolo 5, comma 8 in alternativa allaprestazionedicuialcomma1,èriconosciutonellimitemassimocomplessivodi1000,00euro.4. Ai fini dell’accesso al bonus di cui al comma3, il lavoratore presenta domanda tramite icanalitelematicidell’Inpsesecondolemodalitàtecnico-operativestabiliteintempoutiledalmedesimoIstitutoindicando,almomentodelladomandastessa,laprestazionedicuiintendeusufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l’importo del

    Genitori lavoratoridelsettorepubblico:congedoeindennitàcomelavoratoridelsettoreprivatoDipendentidelsettoresanitario:bonusbabysittingestesoa1000euro

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    bonus che si intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l’INPS provvede almonitoraggiocomunicandonelerisultanzealMinisterodellavoroedellepolitichesocialiealMinistero dell’economia e delle finanze. Qualora dalmonitoraggio emerga il superamento,ancheinviaprospettica,dellimitedispesadicuialcomma5,l’INPSprocedealrigettodelledomandepresentate.5.Ibeneficidicuialpresentearticolosonoriconosciutinellimitecomplessivodi30milionidieuroannuiperl’anno2020.6. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo alrischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti Covid-19, dichiarato con ladeliberadelConsigliodeiministridel31gennaio2020,pubblicatanellaGazzettaUfficialen.26del1°febbraio2020,ipermessiperisindaciprevistiall’articolo79,comma4,deldecretolegislativo18agosto2000,n.267, sono rideterminati in72ore (O96RICHIESTARAPPORTIPARLAMENTO).Perisindacilavoratoridipendentipubblicileassenzedallavoroderivantidalpresentecommasonoequiparateaquelledisciplinatedall’articolo19,comma3,deldecretolegge2marzo2020,n.9.(INATTESAVALUTAZIONERAGIONERIA)

    Articolo25

    “Misureurgentiperlatuteladelperiododisorveglianzaattivadeilavoratoridelsettoreprivato”

    1.Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliarefiduciariaconsorveglianzaattivadicuiall’articolo1,comma2,lettereh)ei)deldecreto-legge23 febbraio2020, n. 6, dai lavoratori del settoreprivato, è equiparato amalattia ai fini deltrattamentoeconomicoprevistodallanormativadiriferimentoenonècomputabileaifinidelperiododicomporto.1-bis. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso delriconoscimentodidisabilitàconconnotazionedigravitàaisensidell’articolo3,comma3,dellalegge5 febbraio1992,n.104,nonchéai lavoratori inpossessodi certificazione rilasciatadaicompetenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante daimmunodepressioneodaesitidapatologieoncologicheodallosvolgimentodirelativeterapiesalvavita,aisensidell’articolo3,comma1,dellamedesimaleggenl104del1992,ilperiododiassenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero

    Periodo inquarantenaconsorveglianzaattivaperlavoratori del settore privato è equiparato amalattia

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    ospedalierodicuiall’articolo19,comma1,deldecretolegge2marzo2020,n.9.2.Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato dimalattia con gliestremidelprovvedimentochehadatoorigineallaquarantenaconsorveglianzaattivaoallapermanenzadomiciliarefiduciariaconsorveglianzaattivadicuiall’articolo1,comma2,lettereh)ei)deldecreto-legge23febbraio2020,n.6.3.Sono considerati validi i certificati dimalattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore dellapresente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 2 da partedell’operatoredisanitàpubblica.4.In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentanodomanda all’ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui alpresentearticolosonopostiacaricodelloStatonellimitemassimodispesadi130milionidieuroperl’anno2020.Glientiprevidenzialiprovvedonoalmonitoraggiodellimitedispesadicuialprimoperiododelpresentecomma.Qualoradalpredettomonitoraggioemergacheèstato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, gli stessi enti previdenziali inconsiderazioneulterioridomande5.Qualora il lavoratore si trovi inmalattiaaccertatadaCOVID-19, il certificatoè redattodalmedicocurantenelleconsuetemodalitàtelematiche,senzanecessitàdialcunprovvedimentodapartedell’operatoredisanitàpubblica

    Articolo26

    “Indennitàprofessionistielavoratoriconrapportodicollaborazionecoordinataecontinuativa”

    1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ailavoratorititolaridirapportidicollaborazionecoordinataecontinuativaattiviallamedesimadata,iscrittiallaGestioneseparatadicuiall'articolo2,comma26,dellalegge8agosto1995,n.335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, èriconosciutaun’indennitàperilmesedimarzoparia600euro.L’indennitàdicuialpresentearticolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente dellaRepubblica22dicembre1986,n.917.2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite dispesacomplessivodi170milionidieuroperl’anno2020.L'INPSprovvedealmonitoraggiodel

    Professionisti con partita IVA al 23.2.202 elavoratori iscritti alla gestione separata INPS:indennità una tantum di 500 euro, non tassata afiniIRPEF(eaddizionali)

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    rispettodellimitedispesaecomunicairisultatiditaleattivitàalMinisterodellavoroedellepolitiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predettomonitoraggioemergailverificarsidiscostamenti,ancheinviaprospettica,rispettoalpredettolimitedispesa,nonsonoadottatialtriprovvedimenticoncessori.

    Articolo27

    “IndennitàlavoratoriautonomiiscrittialleGestionispecialidell’Ago”

    1.Ai lavoratoriautonomi iscrittiallegestionispecialidell’Ago,nontitolaridipensioneenoniscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese dimarzoparia600euro.L’indennitàdicuialpresentearticolononconcorreallaformazionedelredditoaisensideldecretodelPresidentedellaRepubblica22dicembre1986,n.917.2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite dispesacomplessivodi1.800milionidieuroper l’anno2020.L'INPSprovvedealmonitoraggiodel rispettodel limitedispesaecomunica i risultatidi taleattivitàalMinisterodel lavoroedelle politiche sociali e al ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predettomonitoraggioemergailverificarsidiscostamenti,ancheinviaprospettica,rispettoalpredettolimitedispesa,nonsonoadottatialtriprovvedimenticoncessori.

    Lavoratori autonomi non iscritti a formeprevidenzialiobbligatorie:indennitàunatantumdi500euro,nontassataafiniIRPEF(eaddizionali)

    Articolo28

    “Indennitàlavoratoristagionalidelturismoedeglistabilimentitermali”

    1.Ailavoratoridipendentistagionalidelsettoreturismoedeglistabilimentitermalichehannocessatoinvolontariamenteilrapportodilavoronelperiodocompresotrail1°gennaio2019eladatadientratainvigoredellapresentedisposizione,nontitolaridipensioneenontitolaridirapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, èriconosciutaun’indennitàperilmesedimarzoparia600euro.L’indennitàdicuialpresentearticolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente dellaRepubblica22dicembre1986,n.917.2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite dispesacomplessivodi86,5milionidieuroperl’anno2020.L'INPSprovvedealmonitoraggiodelrispettodellimitedispesaecomunicairisultatiditaleattivitàalMinisterodellavoroedelle

    Dipendentistagionalinelsettoreturismo:incasodicessazione non volontaria del rapporto di lavorotra1.1.2019e16.3.2020, indennitàunatantumdi500euro,nontassataafiniIRPEF(eaddizionali)

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    politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predettomonitoraggioemergailverificarsidiscostamenti,ancheinviaprospettica,rispettoalpredettolimitedispesa,nonpossonoessereadottatialtriprovvedimenticoncessori.

    Articolo29

    “Indennitàlavoratoridelsettoreagricolo”

    1. Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbianoeffettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciutaun’indennitàperilmesedimarzoparia600euro.L’indennitàdicuialpresentearticolononconcorrealla formazionedel redditoai sensideldecretodelPresidentedellaRepubblica22dicembre1986,n.917.2. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite dispesacomplessivodi330milionidieuroperl’anno2020.L'INPSprovvedealmonitoraggiodelrispettodellimitedispesaecomunicairisultatiditaleattivitàalMinisterodellavoroedellepolitiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamentirispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenticoncessori.3.AglionerisiprovvedeavaleresurisorseMEF.

    Operai agricoli a tempo determinato con almeno50 giornate di lavoro nel 2019: indennità unatantum di 500 euro, non tassata a fini IRPEF (eaddizionali)

    Articolo30

    “Incumulabilitàtraindennità”

    1.Leindennitàdicuiagliarticoli26,27,28,29e37nonsonotraessecumulabilienonsonoaltresìriconosciuteaipercettoridiredditodicittadinanzaaisensidecretolegge28gennaio2019,n.4convertitoconmodificazionidallaL.28marzo2019,n.26.

    Non cumulabilità delle indennità previste perprofessionisti, autonomi, settore turistico e operaiagricoli

    Articolo31

    “Prorogadelterminedipresentazionedelledomandedidisoccupazioneagricolanell’anno2020”

    1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli operai agricoli a Proroga termine presentazione domanda

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    tempodeterminatoeindeterminatoeperlefigureequiparatedicuiall’articolo8dellalegge12marzo1968,n.334,ovunqueresidentiodomiciliatisulterritorionazionale,iltermineperlapresentazionedelledomandedidisoccupazioneagricoladicuiall’articolo7,comma4,deldecreto legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre1989,n. 389, èprorogato, soloper ledomandenongiàpresentate in competenza2019, algiorno1°giugno2020.

    disoccupazioneagricola:1.6.2020

    Articolo32

    “ProrogadeiterminiinmateriadidomandedidisoccupazioneNASpIeDIS-COLL”

    1.AlfinediagevolarelapresentazionedelledomandedidisoccupazioneNASpIeDIS-COLL,inconsiderazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazioneinvolontaria dall’attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall’articolo 6, comma 1, e dall’articolo 15,comma 8, del decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22, sono ampliati da sessantotto acentoventottogiorni.2.PerledomandediNASpIeDIS-COLLpresentateoltreiltermineordinariodicuiagliarticoli6, comma 2, e 15, comma 9, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è fatta salva ladecorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazioneinvolontariadelrapportodilavoro.3. Sonoaltresì ampliatidi60giorni i terminiprevistiper lapresentazionedelladomandadiincentivoall’autoimprenditorialitàdicuiall’articolo8,comma3,deldecreto legislativon.22del2015,nonchéiterminiperl’assolvimentodegliobblighidicuiall’articolo9,commi2e3,dicui all’articolo 10, comma 1, e di cui all’articolo 15, comma 12, del medesimo decretolegislativo.

    Proroga termine presentazioen domandedisoccupazioneNaspi:pereventiverificatisi finoal31.12.2020,128giorni(invecedei68previstiinviaordinaria)Proroga termini (60 gg.) per domanda incentiviall’autoimprenditorialità

    Articolo33

    “Prorogaterminidecadenzialiinmateriaprevidenzialeeassistenziale”

    1.Inconsiderazionedell’emergenzaepidemiologicadaCOVID-19,adecorreredal23febbraio2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioniprevidenziali,assistenzialieassicurativeerogatedall’INPSedall’INAILèsospesodidiritto.

    Sospensionedal23.2.2020al1.6.2020periterminidi decadenza per prestazioni previdenziali eassistenzialiINPS/INAIL

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    2.Sonoaltresìsospesi,perilmedesimoperiododicuialcomma1,eperlemedesimematerieiviindicate,iterminidiprescrizione.

    Articolo34

    “Disposizioniinmateriaditerzosettore”

    1.All’articolo101,comma2delcodicedelTerzosettore,dicuialdecretolegislativo3luglio2017,n.117, leparole “entro ventiquattromesidalladatadella suaentrata in vigore” sonosostituitedalleseguenti“entroil31ottobre2020”.2. All’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, le parole “entrodiciottomesidalladatadellasuaentratainvigore”sonosostituitedalleseguenti“entroil31ottobre2020”.3. Per l’anno2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, deldecretolegislativo4dicembre1997,n.460iscrittenegliappositiregistri, leorganizzazionidivolontariatoiscritteneiregistriregionaliedelleprovinceautonomedicuiallalegge11agosto1991,n.266,eleassociazionidipromozionesocialeiscritteneiregistrinazionale,regionaliedelleprovinceautonomediTrentoeBolzanodicuiall'articolo7dellalegge7dicembre2000,n.383,per lequali lascadenzadel terminediapprovazionedeibilanci ricadeall’internodelperiodoemergenziale, comestabilitodalladeliberadelConsigliodeiministridel31gennaio2020,possonoapprovareipropribilancientrolamedesimadatadicuiaicommi1e2,ancheinderogaalleprevisionidilegge,regolamentoostatuto.

    Proroga termine per adeguamento di Onlus,Organizzazioni di Volontariato, Associazioni dipromozionesocialeallanuovadisciplinadelcodecedelterzosettore:31.10.2020Proga termini per adeguamento imrpese socialialla nuova disciplina d.lgs. n. 112/17: ora31.10.2020Prorogaterminiperapprovazionebilanci

    Articolo35

    “Disposizioniinmateriadipatronati”

    1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, in considerazione dell’emergenzaepidemiologicadaCOVID-19,possono:a) in deroga all’articolo 4 del DecretoMinisteriale 10 ottobre 2008, n. 193, attuativo dellalegge30marzo2001n.152,acquisire,finoallacessazionedellostatodiemergenzasanitaria,ilmandatodipatrocinio inviatelematica,fermorestandochela immediataregolarizzazionedelcitatomandatoaisensidellanormativavigentedeveintervenireunavoltacessatal’attualesituazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto

    Patronati:mandatoinviatelematica

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    previdenziale;b) in deroga all’articolo 7 del DecretoMinisteriale 10 ottobre 2008 n. 193, approntare unariduzionedeglioraridiaperturaalpubblicoe,tenutocontodellanecessitàattualediridurreilnumero di personale presente negli uffici e di diminuire l’afflusso dell’utenza, il servizioall’utenzapuòesseremodulato,assicurando l’aperturadellesedisoloneicasi incuinonsiapossibileoperaremediantel’organizzazionedell’attivitàconmodalitàadistanza;c) inderogaai terminiprevisti rispettivamentealle lettereb)ec)delcomma1,dell’articolo14, della legge 30marzo 2001, n.152, entro il 30 giugno 2020 comunicare alMinistero dellavoroedelle politiche sociali il rendicontodell’esercizio finanziario 2019e i nominativi deicomponentidegliorganidiamministrazioneedicontrollo,nonchéidatiriassuntiviestatisticidell'attività assistenziale svolta nell'anno 2019 e quelli relativi alla struttura organizzativa inItaliaeall'estero.

    RiduzioneorariaperturaalpubblicoProroga termini per comunicazioni al Ministerolavoro(oraentroil30.6.2020)

    Articolo36

    “Sospensionedeiterminiperilpagamentodeicontributiprevidenzialieassistenzialiedeipremiperl'assicurazioneobbligatoria”

    1.Sonosospesiiterminirelativiaiversamentideicontributiprevidenzialieassistenzialiedeipremi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nelperiodo dal 23 febbraio 2020 al 31maggio 2020Non si fa luogo al rimborso dei contributiprevidenzialieassistenzialiedeipremiperl'assicurazioneobbligatoriagiàversati.Ipagamentideicontributiprevidenzialieassistenzialiedeipremiperl'assicurazioneobbligatoria,sospesiai sensidelpresentearticolo, sonoeffettuati entro il 10giugno2020, senzaapplicazionedisanzionieinteressi2.Iterminidiprescrizionedicuiall’articolo3,comma9,dellalegge8agosto1995n.335,sonosospesi,perilperiododal23febbraio2020al30giugno2020eriprendonoadecorreredallafinedelperiododisospensione.Oveildecorsoabbiainizioduranteilperiododisospensione,l'iniziostessoèdifferitoallafinedelperiodo.

    Sospensione termini per contributi rpevidenziali eassistenziali dovuti da datori di lavoro domesticoperilperiodo23.2.2020-31.5.2020:pagamentioradaeffettaureentro10.6.2020Sospensioneterminidiprescrizione

    Articolo37

    “Indennitàlavoratoridellospettacolo”

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    1.AilavoratoriiscrittialFondopensioniLavoratoridellospettacolo,conalmeno30contributigiornalieriversatinell’anno2019almedesimoFondo,cuiderivaun redditononsuperiorea50.000euro,enontitolaridipensione,èriconosciutaun’indennitàperilmesedimarzoparia600euro. L’indennitàdi cuialpresentearticolononconcorrealla formazionedel redditoaisensideldecretodelPresidentedellaRepubblica22dicembre1986,n.917.2.Nonhannodirittoall’indennitàdicuialcomma1 i lavoratorititolaridirapportodi lavorodipendentealladatadientratainvigoredellapresentedisposizione.3. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite dispesacomplessivodi40,5milionidieuroperl’anno2020.L'INPSprovvedealmonitoraggiodelrispettodellimitedispesaecomunicairisultatiditaleattivitàalMinisterodellavoroedellepolitiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predettomonitoraggioemergailverificarsidiscostamenti,ancheinviaprospettica,rispettoalpredettolimitedispesa,nonpossonoessereadottatialtriprovvedimenticoncessori.

    Indennità una tantum 500 euro per lavoratorisettore spettacolo. Indennità non tassata a finiIRPEF(eaddizionali)

    Articolo38

    “Dirittodiprecedenzalavoroagile”

    1. Fino alla data del 30 aprile 2020 i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cuiall’articolo3, comma3,della legge5 febbraio1992,n.104ocheabbianonelproprionucleofamiliareunapersonacondisabilitànellecondizionidicuiall’articolo3,comma3,dellalegge5febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro inmodalità agile aisensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, salvo che questo siacompatibileconlecaratteristichedellaprestazione.2.Ailavoratoridelsettoreprivatoaffettidagraviecomprovatepatologieconridottacapacitàlavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delleprestazionilavorativeinmodalitàagileaisensidegliarticolida18a23dellalegge22maggio2017,n.81.

    Smart working settore privato: precedenza perlavoratoriaffettidagraviecomprovatepatologie

    Articolo39

    “Sospensionedellemisuredicondizionalità”

    1.Fermarestandolafruizionedeibeneficieconomici,consideratalasituazionediemergenza Perduemesidalladatadientartainvigoredeldl,

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    sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per ladurata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misureadottate allo scopodi contrastare la diffusionedel virus di cui ai decreti del PresidentedelConsigliodeiMinistriemanatiindata8e9marzo2020,alfinedilimitareglispostamentidellepersonefisicheaicasistrettamentenecessari,sonosospesiperduemesidall’entratainvigoredel presente decreto gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui aldecretolegge28gennaio2019,n.4,eirelativiterminiiviprevisti,lemisuredicondizionalitàei relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decretolegislativo4marzo2015,n.22,eperibeneficiaridiintegrazionisalarialidagliarticoli8e24-bisdeldecretolegislativo14settembre2015,n.148,gliadempimentirelativiagliobblighidicuiall’articolo7della legge12marzo1999,n.68, leprocedurediavviamentoaselezionedicuiall’articolo16dellalegge28febbraio1987,n.56,nonchéiterminiperleconvocazionidaparte dei centri per l’impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cuiall’articolo20,comma3,letteraa),deldecretolegislativo14settembre2015,n.150.

    sospensione obblighi connessi alla fruizione delreddito di cittadinanza e relativi obblighiprocedimentali

    Articolo40

    “Sospensionedell’attivitàdeiComitaticentralieperifericidell’Inpsedeidecretidilorocostituzioneericostituzione”

    1. Sono sospese fino al 1 giugno 2020 le attività dei Comitati centrali e periferici dell’Inpsnonchél’efficaciadeidecretidicostituzioneericostituzionedeiComitati.2.LeintegrazionisalarialidicompetenzadeiFondidisolidarietàbilateraliaisensideldecretolegislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono concesse dai Commissari di cui al comma 3,secondolefunzioniattribuitedallaleggeaiComitatimedesimi.3. Sino al 1 giugno 2020 i Presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietàbilaterali,giàcostituiti,sononominatiCommissarideirispettiviFondi.

    Sopensione fino al 1.6.2020 delle attività deiComitaticentralieperifericiINPSPresidentideiComitatiamministratorideiFondidisolidarietà bilaterali, già costituiti, sono nominatiCommissarideirispettiviFondi.

    Articolo41

    “DisposizioniINAIL”

    1.Inconsiderazionedell’emergenzaepidemiologicadaCOVID-19,adecorreredal23febbraio2020 e sino al 1 giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di

    Sospensione termini di decadenza e prescrizioneperrichiesteprestazioniINAIL

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    prestazionierogatedall’INAILèsospesodidirittoeriprendeadecorreredallafinedelperiododisospensione.Sonoaltresìsospesi,perilmedesimoperiodoeperlestesseprestazionidicuialcomma1,iterminidiprescrizione.Sono,infine,sospesiiterminidirevisionedellarenditasudomandadel titolare,nonchésudisposizionedell’Inail,previstidall’articolo83delD.P.R.n.1124 del 1965 che scadano nel periodo indicato al comma 1. Detti termini riprendono adecorreredallafinedelperiododisospensione.2.Neicasiaccertatidiinfezionedacoronavirus(SARS-CoV-2)inoccasionedilavoro,ilmedicocertificatoreredigeilconsuetocertificatodiinfortunioeloinviatelematicamenteall’INAILcheassicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioniINAILneicasiaccertatidi infezionidacoronavirusinoccasionedi lavorosonoerogateancheper il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con laconseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestioneassicurativaenonsonocomputatiaifinidelladeterminazionedell’oscillazionedeltassomedioperandamentoinfortunisticodicuiagliarticoli19eseguentidelDecretoInterministeriale27febbraio2019.Lapresentedisposizionesiapplicaaidatoridilavoropubblicieprivati.

    Qdempimenti in caso dia ccertamento infezioenCovid-19inoccasioendellavoro

    Articolo42

    “Contributialleimpreseperlasicurezzaepotenziamentodeipresidisanitari”

    1.Alloscopodi sostenere lacontinuità, insicurezza,deiprocessiproduttividelle imprese,aseguitodell’emergenzasanitariacoronavirus, l’Inailentroprovvedeentroil30aprile2020atrasferireadInvitalial’importodi50milionidieurodaerogarealleimpreseperl’acquistodidispositiviedaltristrumentidiprotezioneindividuale,avaleresullerisorsegiàprogrammatenel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cuiall’art.11,comma5,deldecretolegislativo9aprile2008,n.81.2.Al finedi rafforzare la tuteladei lavoratori infortunatie tecnopaticiedipotenziare, tra lealtre, le funzioni di prevenzione e di sorveglianza sanitaria, l’Istituto nazionale perl’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato a bandire procedure concorsualipubbliche e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall’anno2020,concorrispondenteincrementodelladotazioneorganica,uncontingentedi100unitàdipersonale a tempo indeterminato, con qualifica di dirigente medico di primo livello nellabrancaspecialisticadimedicinalegaleedellavoro.

    Contributi, erogati tramite Invitalia spa, per leimprese per l’acquisto di dispositivi e altristrumentidiprotezioneindividualeIncrementoorganicoINAIL:100unità

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    3.Leconseguentiassunzionidipersonalehannoeffettoinmisuraparial50percentodiesse,adecorreredal1°novembre2020e,per il restante50per cento,adecorreredal1°gennaio2022. Ai relativi oneri, pari a euro 821.126 per l’anno 2020, 4.926.759 per l’anno 2021,9.853.517 a decorrere dall’anno 2022, si provvede a valere sul bilancio dell’INAIL. Allacompensazionedeglieffetti finanziari in terminidi fabbisognoe indebitamentonetto,pariaeuro422.920perl’anno2020,euro2.537.523perl’anno2021eeuro4.926.759adecorreredall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lacompensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguentiall’attualizzazionedicontributipluriennali,dicuiall’articolo6,comma2,deldecreto-legge7ottobre2008,n.154,convertito,conmodificazioni,dallalegge4dicembre2008,n.189.4.Perlemedesimefinalitàdicuialdecretolegge9marzo2020,n.14,l’Istitutonazionaleperl’assicurazionecontrogli infortunisul lavoro,anchequalesoggettoattuatoredegli interventidiprotezionecivileaisensidell’articolo1,comma1,dell’OrdinanzadelCapodelDipartimentodellaProtezionecivilen.630del3febbraio2020,èautorizzatoadacquisireuncontingentedi200medici specialisti e di 100 infermieri con lemedesimemodalità di cui all’articolo 1 delpredetto decreto legge, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazionecoordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi non prorogabili, in derogaall’articolo7deldecreto legislativo30marzo2001,n.165,edell’articolo9, comma28,deldecretolegge31maggio2010,n.78,convertito,conmodificazioni,dallalegge30luglio2010,n.122.5.Allacoperturadeirelativioneri,pariadeuro10.000.000,siprovvedeavaleresulbilanciodell’Istituto, sulle risorse destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i medicispecialistiambulatoriali.

    200medicispecialistie100infermiericoncontrattidilavoroautonomofinoa6mesinonprorogabili

    Articolo43

    “IstituzionedelFondoperilredditodiultimaistanzaafavoredeilavoratoridanneggiatidalvirusCOVID-19”

    1.Alfinedigarantiremisuredisostegnoalredditoperilavoratoridipendentieautonomi,iviinclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui aidecreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che – in conseguenzadll’emergenzaepidemiologicadaCOVID19hannocessato,ridottoosospesolaloroattivitàoil

    Lavoratori dipendenti e autonomi, compresi iprofessionisti,chehannocessato,ridottoosospesoattività in conseguenza di emergenzaepidemiologica, riconoscimento di specialeindennità

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    loro rapportodi lavoro, è istituito, nello statodi previsionedelMinisterodel lavoroedellepolitiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto agarantire il riconoscimentoaimedesimisoggettidicuialpresentecomma,diuna indennità,nei limiti di spesa 200 300milioni di euro per l’anno 2020. Le disposizioni attuative per lagestionedelFondosarannoconcordateconleassociazionidelleCasseprofessionalicuipotràesseredestinataquotapartedelFondostesso.2.CondecretodelMinistrodelLavoroedellepolitichesociali,daadottareentrotrentagiornidall’entrata invigoredelpresentedecreto,diconcertocon ilMinistrodell’economiaedellefinanze, sonodefiniti i criteri di prioritàe lemodalitàdi attribuzionedell’indennitàdi cui alcomma1.(LAVOROCONFERMACHESONORICOMPRESIISUPPLENTI)

    Entro 30 giorni, DM per stabilire criteri diattribuzionedell’indennità

    Articolo44

    “Disposizioniinmateriadipersonaleaddettoailavorinecessarialripristinodelservizioelettrico”

    1.Alfinedigarantirelacontinuitàdelleattivitàindifferibiliperl'esecuzionedilavorinecessarialripristinodelservizioelettricosull'interoterritorionazionale, leabilitazionigiàinpossessodel relativo personale conservano la loro validità fino al 30 aprile 2020, anche nei casi ditemporaneaimpossibilitàadeffettuareimodulidiaggiornamentopratico.2.Restafermol'obbligoper ildatoredi lavorodierogarelaformazioneper l'aggiornamentoteorico,ancheadistanzanelrispettodellemisuredicontenimentoadottateperl’emergenzaepidemiologicadaCOVID-19.

    Conservazione validità per lavoratori addetti ailavorinecessarialripristinoservizioelettrico

    Articolo45

    “Sospensioneterminidiimpugnazionedeilicenziamenti”

    1.Adecorreredalladatadientrata invigoredelpresentedecreto l’avviodelleproceduredicui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nelmedesimoperiodosonosospeseleprocedurependentiavviatesuccessivamentealladatadel23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro,indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per

    Sospensione per 60 gg. dell’avvio di procedure diimpugnazionelicenziamentieperlostesosterminesospensionediquelleavviatedopoil23.2.2020Per lo stesso termine, il datore di lavoro non puòlicenziarepergiustificatomotivooggettivo

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    giustificatomotivooggettivoaisensidell’articolo3,dellalegge15luglio1966,n.604.

    Articolo46“Struttureperlepersonecondisabilitàemisurecompensativedisostegnoanche

    domiciliare”

    1.Sull’interoterritorionazionale,alloscopodicontrastareecontenereildiffondersidelvirusCOVID-19etenutocontodelladifficoltàdi farrispettare leregoledidistanziamentosociale,neiCentrisemiresidenziali,comunquesianodenominatidallenormativeregionali,acaratteresocio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitarioperpersonecondisabilità, l’attivitàdeimedesimièsospesadalladatadelpresentedecretoefinoalladatadicuiall’articolo2,comma1,deldecretodelPresidentedelConsigliodeiMinistri 9marzo2020. L’Azienda sanitaria locale può, d’accordo con gli enti gestori deicentri diurni socio-sanitari e sanitari di cui al comma1, attivare interventi non differibili infavoredellepersonecondisabilitàadaltanecessitàdisostegnosanitario,ovelatipologiadelleprestazionie l’organizzazionedellestrutturestesseconsenta ilrispettodelleprevistemisuredicontenimento.Inognicaso,perladuratadellostatodiemergenzadicuialladeliberazionedelConsigliodeiministri31gennaio2020,leassenzedalleattivitàdeicentridicuialcommaprecedente, indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dismissione o diesclusionedallemedesime.2.Fermoquantoprevistodagliarticoli22,23e38delpresentedecretoefinoalladatadel30aprile2020,l’assenzadalpostodilavorodapartediunodeigenitoriconviventidiunapersonacon disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensidell’articolo 2119 del codice civile, a condizione che sia preventivamente comunicata emotivatal’impossibilitàdiaccudirelapersonacondisabilitàaseguitodellasospensionedelleattivitàdeiCentridicuialcomma1.

    Sospensioneattivitàdeicentrisocioassistenziali,diriabilitazione,socio-occupazionaleperpersonecondisabilitàPossibilitàdiattivare interventiurgentisecondo lemodalitàstabilitedalleASLAssenza dal lavoro di lavoratore con familiaredisabile: non è inadempimento o violazione delrapportodifiducia

    Articolo47

    “Prestazioniindividualidomiciliari”

    1.Durantelasospensionedeiservizieducativiescolastici,dicuiall'art2deldecretolegislativo13aprile2017,n.65,dispostaconiprovvedimentiadottatiaisensidell’art.3c.1delD.L.del

    PA offrono prestazioni in forme individuali odomiciliari o a distanza nel rispetto delle direttive

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    23febbraio2020n.6,edurantelasospensionedelleattivitàsociosanitarieesocioassistenzialinei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanzeregionalioaltriprovvedimenti,considerata l’emergenzadiprotezionecivilee ilconseguentestato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, tenuto conto del personaledisponibile, già impiegato in tali servizi, anche se dipendente da soggetti che operano inconvenzione,concessioneoappalto,prestazioniinformeindividualidomiciliarioadistanzaoresi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente iservizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo prioritàindividuate dall’amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori,impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stessecondizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali,convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misurenecessarieperassicurarelamassimatuteladellasalutedioperatoriedutenti.2.Durante lasospensionedei servizieducativiescolasticiedei servizi sociosanitaridicuialcomma1delpresentearticolo, lepubblicheamministrazionisonoautorizzatealpagamentodei gestori privati dei suddetti servizi per il periododella sospensione, sulla basedi quantoiscrittonelbilanciopreventivo.Leprestazioniconvertiteinaltraforma,previoaccordotraleparti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite aigestoriconquotapartedell’importodovutoperl’erogazionedelserviziosecondolemodalitàattuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell’effettivosvolgimentodeiservizi.Sarà inoltre corrisposta un’ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, infavoredeisoggetticuièaffidatoilservizio,adunacorresponsionecomplessivadientitàpariall’importogiàprevisto,alnettodelleeventualiminorientrateconnessealladiversamodalitàdieffettuazionedel servizio stesso. La corresponsionedella secondaquota, sarà corrispostaprevia verifica dell’effettivomantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività,dellestruttureattualmenteinterdette,tramiteilpersonaleaciòpreposto,fermorestandochele stessedovrannorisultare immediatamentedisponibilie in regolacon tutte ledisposizionivigenti,conparticolareriferimentoaquelleemanateaifinidelcontenimentodelcontagiodaCovid-19,all’attodellaripresadellanormaleattività.3. I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione dei trattamenti del fondo diintegrazionesalarialeedicassaintegrazioneinderogal