DECRETO-LEGGE 09 FEBBRAIO 2012, N....

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Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma Tel. 06 5964901 - Fax 06 5405012 Email [email protected] PEC [email protected] Iscritta al n. 77/2001 del Registro delle Persone Giuridiche DECRETO-LEGGE 09 FEBBRAIO 2012, N. 5 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo SEMPLIFCAZIONI IN MATERIA DI LAVORO MODIFICHE APPORTATE Art. 15 Misure di semplificazione in relazione all’astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza 1. A decorrere dal aprile 2012, all'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12."; b) al comma 3, le parole: "è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,"; Art. 17 D.lgs 151/2001 1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. 2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell’articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all’articolo 7, comma 6, e all’articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi: a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12. 3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dall'azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato

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Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 RomaTel. 06 5964901 - Fax 06 5405012

Email [email protected] [email protected]

Iscritta al n. 77/2001 del Registro delle Persone Giuridiche

DECRETO-LEGGE 09 FEBBRAIO 2012, N. 5Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo

SEMPLIFCAZIONI INMATERIA DI LAVORO

MODIFICHE APPORTATE

Art. 15Misure di semplificazione in relazione

all’astensione anticipata dal lavoro dellelavoratrici in gravidanza

1. A decorrere dal 1° aprile 2012,

all'articolo 17 del decreto legislativo 26 marzo

2001, n. 151, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Direzione territoriale del lavoro e

la ASL dispongono, secondo quanto previsto

dai commi 3 e 4, l'interdizione dal lavoro delle

lavoratrici in stato di gravidanza fino al

periodo di astensione di cui alla lettera a),

comma 1, dell'articolo 16 o fino ai periodi di

astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e

all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi,

la cui durata sarà determinata dalla Direzione

territoriale del lavoro o dalla ASL per i

seguenti motivi:

a) nel caso di gravi complicanze della

gravidanza o di persistenti forme morbose che

si presume possano essere aggravate dallo

stato di gravidanza;

b) quando le condizioni di lavoro o

ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla

salute della donna e del bambino;

c) quando la lavoratrice non possa essere

spostata ad altre mansioni, secondo quanto

previsto dagli articoli 7 e 12.";

b) al comma 3, le parole: "è disposta dal

servizio ispettivo del Ministero del lavoro"

sono sostituite dalle seguenti: "è disposta

dall'azienda sanitaria locale, con modalità

definite con Accordo sancito in sede di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e Bolzano,";

Art. 17 D.lgs 151/2001

1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalladata presunta del parto quando le lavoratricisono occupate in lavori che, in relazioneall'avanzato stato di gravidanza, siano daritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavorisono determinati con propri decreti dalMinistro per il lavoro e la previdenza sociale,sentite le organizzazioni sindacali nazionalimaggiormente rappresentative. Finoall'emanazione del primo decreto ministeriale,l'anticipazione del divieto di lavoro è dispostadal servizio ispettivo del Ministero del lavoro,competente per territorio.2. La Direzione territoriale del lavoro e laASL dispongono, secondo quanto previstodai commi 3 e 4, l’interdizione dal lavorodelle lavoratrici in stato di gravidanza finoal periodo di astensione di cui alla lettera a),comma 1, dell’articolo 16 o fino ai periodidi astensione di cui all’articolo 7, comma 6,e all’articolo 12, comma 2, per uno o piùperiodi, la cui durata sarà determinatadalla Direzione territoriale del lavoro odalla ASL per i seguenti motivi:a) nel caso di gravi complicanze dellagravidanza o di persistenti forme morboseche si presume possano essere aggravatedallo stato di gravidanza;b) quando le condizioni di lavoro oambientali siano ritenute pregiudizievolialla salute della donna e del bambino;c) quando la lavoratrice non possa esserespostata ad altre mansioni, secondo quantoprevisto dagli articoli 7 e 12.3. L'astensione dal lavoro di cui alla lettera a)del comma 2 è disposta dall'aziendasanitaria locale, con modalità definite conAccordo sancito in sede di Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trento eBolzano, secondo le risultanzedell'accertamento medico ivi previsto. In ognicaso il provvedimento dovrà essere emanato

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c) al comma 4, le parole: "può essere

disposta dal servizio ispettivo del Ministero

del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "è

disposta dalla Direzione territoriale del

lavoro". Al medesimo comma la parola:

"constati" è sostituita dalla seguente:

"emerga";

d) al comma 5, le parole: "dei servizi

ispettivi" sono soppresse.

entro sette giorni dalla ricezione dell'istanzadella lavoratrice.4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b)e c) del comma 2 è disposta della Direzioneterritoriale del lavoro, d'ufficio o su istanzadella lavoratrice, qualora nel corso dellapropria attività di vigilanza constati l'esistenzadelle condizioni che danno luogoall'astensione medesima.5. I provvedimenti previsti dal presentearticolo sono definitivi.

Art. 16Misure per la semplificazione dei flussi

informativi in materia di interventi e servizisociali e del controllo della fruizione di

prestazioni socialiAgevolate, per lo scambio dei dati tra

Amministrazioni e in materia dicontenzioso previdenziale

1. Al fine di semplificare e razionalizzare

lo scambio di dati volto a migliorare il

monitoraggio, la programmazione e la

gestione delle politiche sociali, gli enti

erogatori di interventi e servizi sociali inviano

unitariamente all'INPS le informazioni sui

beneficiari e sulle prestazioni concesse,

raccordando i flussi informativi di cui

all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000,

n. 328, agli articoli 13 e 38 del decreto-legge

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122, nonché all'articolo 5, del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214. Lo scambio di dati avviene

telematicamente, senza nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica e nel rispetto delle

disposizioni del codice in materia di

protezione dei dati personali, di cui al decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo

modalità definite con provvedimento del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1,

integrate con i dati relativi alle condizioni

economiche dei beneficiari, nonché con gli

altri dati pertinenti presenti negli archivi

art. 38, comma 3 DL n. 78/2010 conv. con

modif. in n. 122/2010

3. Fermo restando la restituzione del vantaggioconseguito per effetto dell'indebito accessoalla prestazione sociale agevolata, neiconfronti dei soggetti che in ragione delmaggior reddito accertato hanno fruitoillegittimamente delle prestazioni socialiagevolate di cui al comma 1 si applica lasanzione da 500 a 5.000 euro. La sanzione èirrogata dall’ente erogatore, avvalendosi deipoteri e delle modalità vigenti. Le medesimesanzioni si applicano nei confronti di coloroper i quali si accerti sulla base dello scambiodi informazioni tra l'Istituto nazionale dellaprevidenza sociale e l'Agenzia delle entrateuna discordanza tra il reddito dichiarato aifini fiscali o altre componenti dell’Isee,anche di natura patrimoniale, noteal’anagrafe tributaria e quanto indicatonella dichiarazione sostitutiva unica di cuiall'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo1998, n. 109, qualora in ragione di talediscordanza il soggetto abbia avuto accessoalle prestazioni agevolate di cui al comma 1.In caso di discordanza rilevata, l’INPScomunica gli esiti delle verifiche all’ente cheha erogato la prestazione, nonché il valoreISEE ricalcolato sulla base degli elementiacquisiti dall’Agenzia delle Entrate. L’enteerogatore accerta se, in esito alle risultanzedella verifica effettuata, il beneficiario nonavrebbe potuto fruire o avrebbe fruito inmisura inferiore della prestazione. Nei casidiversi dall’accertamento del maggiorreddito in via definitiva, per il quale lasanzione è immediatamente irrogabile,l’ente erogatore invita il soggettointeressato a chiarire i motivi della rilevatadiscordanza, ai sensi della normativa

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dell'INPS, alimentano il Casellario

dell'assistenza, di cui all'articolo 13, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122. Le informazioni di cui al

periodo precedente, unitamente alle altre

informazioni sulle prestazioni assistenziali

presenti nel Casellario, sono utilizzate e

scambiate, nel rispetto delle disposizioni del

codice in materia di protezione dei dati

personali, di cui al decreto legislativo 30

giugno 2003, n. 196, con le amministrazioni

competenti per fini di gestione,

programmazione, monitoraggio della spesa

sociale e valutazione dell'efficienza e

dell'efficacia degli interventi e per

elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di

studio. In particolare, le informazioni raccolte

sono trasmesse in forma individuale, ma

anonima, al Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, nonché, con riferimento al

proprio ambito territoriale di azione, alle

regioni e province autonome e agli altri enti

pubblici responsabili della programmazione di

prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari,

ai fini dell'alimentazione del Sistema

informativo dei servizi sociali, di cui

all'articolo 21, della legge 8 novembre 2000,

n. 328. Dall'attuazione del presente comma

non devono derivare nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica.

3. Per le medesime finalità di cui al

comma 2, nonché al fine di poter disporre di

una base unitaria di dati funzionale ad analisi e

studi mirati alla elaborazione e

programmazione integrata delle politiche

socio-sanitarie e di rendere più efficiente ed

efficace la relativa spesa e la presa in carico

della persona non autosufficiente, le

informazioni di cui al comma 2, anche

sensibili, trasmesse dagli enti pubblici

responsabili dell'erogazione e della

programmazione di prestazioni e di servizi

sociali e socio-sanitari attivati a favore delle

persone non autosufficienti sono, senza nuovi

vigente. In assenza di osservazioni da partedell’interessato o in caso di mancatoaccoglimento delle stesse, la sanzione èirrogata in misura proporzionale alvantaggio economico indebitamenteconseguito e comunque nei limiti di cui alprimo periodo.”

Art. 7, comma2, lettera h, del DL 70/2011conv in L. 106/2011

h) le agenzie fiscali e gli enti di previdenza eassistenza obbligatoria e il Ministero dellavoro e delle politiche sociali possonostipulare, nei limiti delle risorse disponibili inbase alla legislazione vigente, appositeconvenzioni con le Amministrazioni pubblichedi cui all'articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli entipubblici economici e le Autoritàamministrative indipendenti per acquisire, invia telematica nel rispetto dei principi di cuiagli articoli 20, commi 2 e 4, e 22 deldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 1996, idati e le informazioni personali anchesensibili, anche in forma disaggregata, che glistessi detengono per obblighi istituzionali alfine di ridurre gli adempimenti dei cittadini edelle imprese e rafforzare il contrasto alleevasioni e alle frodi fiscali, contributivenonché per accertare il diritto e la misura delleprestazioni previdenziali, assistenziali e disostegno al reddito. Con la convenzione sonoindicati i motivi che rendono necessari i dati ele informazioni medesime. La mancatafornitura dei dati di cui alla presente letteracostituisce evento valutabile ai fini dellaresponsabilità disciplinare e, ove ricorra, dellaresponsabilità contabile;

art. 13 L. n. 412/1991

1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, siinterpretano nel senso che la sanatoria iviprevista opera in relazione alle sommecorrisposte in base a formale, definitivoprovvedimento del quale sia data espressacomunicazione all'interessato e che risultiviziato da errore di qualsiasi natura imputabileall'ente erogatore, salvo che l'indebitapercezione sia dovuta a dolo dell'interessato.

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o maggiori oneri per la finanza pubblica,

integrate e coordinate dall'INPS con quelle

raccolte dal Nuovo sistema informativo

sanitario e dagli altri sistemi informativi

dell'INPS. Le informazioni raccolte ai sensi

del presente comma sono trasmesse dall'INPS

in forma individuale, ma anonima, al

Ministero del lavoro e delle politiche sociali e

al Ministero della salute, nonché, con

riferimento al proprio ambito territoriale di

azione, alle regioni e province autonome e agli

altri enti pubblici responsabili della

programmazione di prestazioni e di servizi

sociali e socio-sanitari.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze e del

Ministro della salute, sono disciplinate le

modalità di attuazione dei commi da 1 a 3.

5. All'articolo 38, comma 3, del decreto-

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo la parola "INPS" è

sostituita dalle seguenti: "ente erogatore";

b) il terzo periodo è soppresso;

c) al quarto periodo, le parole

"discordanza tra il reddito dichiarato ai fini

fiscali e quello indicato nella dichiarazione

sostitutiva unica" sono sostituite dalle

seguenti: "discordanza tra il reddito dichiarato

ai fini fiscali o altre componenti dell'ISEE,

anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe

tributaria e quanto indicato nella dichiarazione

sostitutiva unica";

d) sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole: "In caso di discordanza rilevata, l'INPS

comunica gli esiti delle verifiche all'ente che

ha erogato la prestazione, nonché il valore

ISEE ricalcolato sulla base degli elementi

acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. L'ente

erogatore accerta se, in esito alle risultanze

della verifica effettuata, il beneficiario non

avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in

misura inferiore della prestazione. Nei casi

L'omessa od incompleta segnalazione da partedel pensionato di fatti incidenti sul diritto osulla misura della pensione goduta, che nonsiano già conosciuti dall'ente competente,consente la ripetibilità delle sommeindebitamente percepite (1).2. L'INPS procede annualmente allaverifica delle situazioni reddituali deipensionati incidenti sulla misura o suldiritto alle prestazioni pensionistiche eprovvede, entro l'anno successivo, alrecupero di quanto eventualmente pagatoin eccedenza.2-bis. Con decreto del Ministero del lavoroe delle politiche sociali, di concerto con ilMinistero dell'economia e delle finanze,sono individuate le fattispecie e i terminientro i quali, su proposta del Presidentedell'INPS motivata da obiettive ragioni dicarattere organizzativo e funzionale ancherelative alla tempistica di acquisizione dellenecessarie informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria, il termine delrecupero di cui al comma 2 è prorogato, inogni caso, non oltre il secondo annosuccessivo a quello della verifica3. L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo1988, n. 93, si interpreta nel senso che lasalvaguardia degli effetti giuridici derivantidagli atti e dai provvedimenti adottati duranteil periodo di vigenza del decreto-legge 9dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a quelliadottati dal competente ente erogatore delleprestazioni

art. 16,comma 6 L. n. 412/1991

6. Gli enti gestori di forme di previdenzaobbligatoria sono tenuti a corrispondere gliinteressi legali, sulle prestazioni dovute, adecorrere dalla data di scadenza del termineprevisto per l'adozione del provvedimentosulla domanda laddove quest'ultima risulticompleta di tutti gli atti, documenti ed altrielementi necessari per l'avvio delprocedimento, salvi i documenti attestanti atti,fatti, qualità e stati soggettivi, già in possessodella pubblica amministrazione procedente odi altre pubbliche amministrazioni acquisibilid'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'articolo18 comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.

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diversi dall'accertamento del maggior reddito

in via definitiva, per il quale la sanzione è

immediatamente irrogabile, l'ente erogatore

invita il soggetto interessato a chiarire i motivi

della rilevata discordanza, ai sensi della

normativa vigente. In assenza di osservazioni

da parte dell'interessato o in caso di mancato

accoglimento delle stesse, la sanzione è

irrogata in misura proporzionale al vantaggio

economico indebitamente conseguito e

comunque nei limiti di cui al primo periodo.".

6. All'articolo 7, comma 2, lettera h), del

decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12

luglio 2011, n. 106, dopo le parole: "in via

telematica," sono inserite le seguenti: "nel

rispetto dei principi di cui agli articoli 20,

commi 2 e 4, e 22 del decreto legislativo 30

giugno 2003, n. 196," e, alla medesima lettera,

dopo le parole: "informazioni personali" sono

inserite le seguenti: ", anche sensibili".

7. Al fine di favorire la modernizzazione

e l'efficienza degli strumenti di pagamento,

riducendo i costi finanziari e amministrativi

derivanti dalla gestione del denaro contante e

degli assegni, a decorrere dal 1° maggio 2012

per i pagamenti effettuati presso le sedi

dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

si utilizzano esclusivamente strumenti di

pagamento elettronici bancari o postali, ivi

comprese le carte di pagamento prepagate e le

carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122.

8. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 412,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13 della legge 30 dicembre

1991, n. 412, dopo il comma 2 è inserito il

seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali, di concerto con

il Ministero dell'economia e delle finanze,

sono individuate le fattispecie e i termini entro

i quali, su proposta del Presidente dell'INPS

241, e successive modificazioni. Nel caso incui la domanda risulti incompleta, gli interessilegali ed altri oneri accessori decorrono dalladata del suo perfezionamento. Gli entiindicano preventivamente attraverso idoneistrumenti di pubblicità l'elenco completo delladocumentazione necessaria al fine dell'esamedella domanda. Le domande, gli atti e ognialtra documentazione da allegare ai sensi eper gli effetti del presente comma sonoinviate all’Ente mediante l’utilizzo deisistemi di cui all’articolo 38, comma 5, deldecreto legge 31 maggio 2010, n. 78,convertito con modificazioni, dalla legge 30luglio 2010, n. 122. con le medesimemodalità l’Ente comunica gii atti e gli esitidei procedimenti nei confronti deirichiedenti ovvero degli intermediariabilitati alla trasmissione delladocumentazione lavoristica e previdenzialee degli istituti di patronato e di assistenzasociale. Agli effetti di tutto quanto sopraprevisto, nonché di quanto stabilito dalcitato articolo 38, l’obbligo dellaconservazione di documenti in originaleresta in capo ai beneficiari della prestazionedi carattere previdenziale o assistenziale.L'importo dovuto a titolo di interessi è portatoin detrazione dalle somme eventualmentespettanti a ristoro del maggior danno subitodal titolare della prestazione per ladiminuzione del valore del suo credito.

Art. 10, comma 6, DL203/2005 conv. in L.248/2005

6. A decorrere dalla data di effettivo esercizioda parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferitegli atti introduttivi dei procedimentigiurisdizionali in materia di invalidità civile,cecità civile, sordomutismo, handicap edisabilità, nonché le sentenze ed ogniprovvedimento reso in detti giudizi devonoessere notificati all'I.N.P.S.. La notifica vaeffettuata presso le sedi provincialidell'I.N.P.S. Nei procedimenti giurisdizionalidi cui al presente comma l'I.N.P.S., conesclusione del giudizio in cassazione, èrappresentato e difeso direttamente da propridipendenti

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motivata da obiettive ragioni di carattere

organizzativo e funzionale anche relative alla

tempistica di acquisizione delle necessarie

informazioni da parte dell' Amministrazione

finanziaria, il termine del recupero di cui al

comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il

secondo anno successivo a quello della

verifica.";

b) all'articolo 16, comma 6, dopo il terzo

periodo sono inseriti i seguenti: "Le domande,

gli atti e ogni altra documentazione da allegare

ai sensi e per gli effetti del presente comma

sono inviate all'Ente mediante l'utilizzo dei

sistemi di cui all'articolo 38, comma 5, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122. Con le medesime modalità

l'Ente comunica gli atti e gli esiti dei

procedimenti nei confronti dei richiedenti

ovvero degli intermediari abilitati alla

trasmissione della documentazione lavoristica

e previdenziale e degli istituti di patronato e di

assistenza sociale. Agli effetti di tutto quanto

sopra previsto, nonché di quanto stabilito dal

citato articolo 38, l'obbligo della

conservazione di documenti in originale resta

in capo ai beneficiari della prestazione di

carattere previdenziale o assistenziale.".

9. All'articolo 10, comma 6, terzo

periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005,

n. 203, convertito, con modificazioni, dalla

legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole:

"limitatamente al giudizio di primo grado"

sono sostituite dalle seguenti: "con esclusione

del giudizio di cassazione".

10. Dall'attuazione del comma 9 non

devono derivare nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica.Art.17

Semplificazione in materia di assunzione dilavoratori extra UE

1. La comunicazione obbligatoria di cuiall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge1° ottobre 1996, n. 510, convertito, conmodificazioni, nella legge 28 novembre 1996,n. 608, assolve, a tutti gli effetti di legge,

Art. 24 D.lgs n. 286/1998Lavoro stagionale

1. Il datore di lavoro italiano o straniero

regolarmente soggiornante in Italia, o le

associazioni di categoria per conto dei loro

associati, che intendano instaurare in Italia un

rapporto di lavoro subordinato a carattere

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anche agli obblighi di comunicazione dellastipula del contratto di soggiorno per lavorosubordinato concluso direttamente tra le partiper l’ assunzione di lavoratore in possesso dipremesso di soggiorno, in corso di validità,che abiliti allo svolgimento di attività di lavorosubordinato di cui all’articolo 5-bis del decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante ilTesto unico delle disposizioni concernenti ladisciplina dell’immigrazione e norme sullacondizione dello straniero.2. All’articolo 24, del Testo unico dellediposizioni concernenti la disciplinadell’immigrazione e norme sulla condizionedello straniero, di cui al decreto legislativo 25luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguentimodificazioni:a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:”2-bis. Qualora lo sportello unico perl’immigrazione, decorsi, i venti giorni di cui alcomma 2, non comunichi al datore di lavoro ilproprio diniego, la richiesta di intende accolta,nel caso in cui ricorrano congiuntamente leseguenti condizioni: a) la richiesta riguardiuno straniero già autorizzato l’anno precedetea prestare lavoro stagionale presso lo stessodatore di lavoro richiedente; b) il lavoratorestagionale nell’anno precedete sia statoregolarmente assunto dal datore di lavoro eabbia rispettato le condizioni indicate nelpermesso di soggiorno;”.b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi dicui al comma 3, l’autorizzazione al lavorostagionale si intende prorogato e il permessodi soggiorno può essere rinnovato in caso dinuova opportunità di lavoro stagionale offertadallo stesso o da altro datore di lavoro.”3. L’autorizzazione al lavoro stagionale di cuiall’articolo 38 e 38-bis del decreto delpresidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, può essere concessa, nel rispetto deilimiti temporali minimi e massimi di cuiall’articolo 24, comma 3, del Testo unico,anche a più datore di lavoro, oltre al primo,che impiegano lo stesso lavoratore stranieroper periodi di lavoro successivi ed è rilasciataa ciascuno di essi, ancorché il lavoratore, apartire dal secondo rapporto, si trovilegittimamente presente nel territorionazionale in ragione dell’avvenutainstaurazione del primo rapporto di lavorostagionale. In tale ipotesi il lavoratore è

stagionale con uno straniero devono presentare

richiesta nominativa allo sportello unico per

l'immigrazione della provincia di residenza ai

sensi dell'articolo 22. Nei casi in cui il datore

di lavoro italiano o straniero regolarmente

soggiornante o le associazioni di categoria non

abbiano una conoscenza diretta dello straniero,

la richiesta, redatta secondo le modalità

previste dall'articolo 22, deve essere

immediatamente comunicata al centro per

l'impiego competente, che verifica nel termine

di cinque giorni l'eventuale disponibilità di

lavoratori italiani o comunitari a ricoprire

l'impiego stagionale offerto. Si applicano le

disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3.

2. Lo sportello unico per l'immigrazione

rilascia comunque l'autorizzazione nel rispetto

del diritto di precedenza maturato, decorsi

dieci giorni dalla comunicazione di cui al

comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di

ricezione della richiesta del datore di lavoro.

2-bis. Qualora lo sportello unico per

l’immigrazione, decorsi, i venti giorni di cui

al comma 2, non comunichi al datore di

lavoro il proprio diniego, la richiesta di

intende accolta, nel caso in cui ricorrano

congiuntamente le seguenti condizioni: a) la

richiesta riguardi uno straniero già

autorizzato l’anno precedete a prestare

lavoro stagionale presso lo stesso datore di

lavoro richiedente; b) il lavoratore

stagionale nell’anno precedete sia stato

regolarmente assunto dal datore di lavoro e

abbia rispettato le condizioni indicate nel

permesso di soggiorno;

3. L'autorizzazione al lavoro stagionale ha

validità da venti giorni ad un massimo di nove

mesi, in corrispondenza della durata del lavoro

stagionale richiesto, anche con riferimento

all'accorpamento di gruppi di lavori di più

breve periodo da svolgere presso diversi datori

di lavoro.

3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi

di cui al comma 3, l’autorizzazione al lavoro

stagionale si intende prorogato e il

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esonerato dall’obbligo di rientro nello Stato diprovenienza per il rilascio di ulteriore visto daparte dell’autorità consolare e il permesso disoggiorno per lavoro stagionale deve essererinnovato, ne rispetto dei limiti temporali minie massimi di cui all’articolo 24, comma 3, delTesto unico,fino alla scadenza del nuovorapporto di lavoro stagionale.4. Al comma 3 dell’articolo 38-bis del decretodel presidente della Repubblica 31 agosto1999, n. 394, dopo l’ultimo periodo è aggiuntoil seguente: “La richiesta di assunzione, per leannualità successive alla prima, può essereeffettuata da un datore di lavoro anche diversodal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaostatriennale al lavoro stagionale”.

permesso di soggiorno può essere rinnovato

in caso di nuova opportunità di lavoro

stagionale offerta dallo stesso o da altro

datore di lavoro.

4. Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato

le condizioni indicate nel permesso di

soggiorno e sia rientrato nello Stato di

provenienza alla scadenza del medesimo, ha

diritto di precedenza per il rientro in Italia

nell'anno successivo per ragioni di lavoro

stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso

Paese che non abbiano mai fatto regolare

ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può,

inoltre, convertire il permesso di soggiorno per

lavoro stagionale in permesso di soggiorno per

lavoro subordinato a tempo determinato o

indeterminato, qualora se ne verifichino le

condizioni.

5. Le commissioni regionali tripartite, di

cui all'articolo 4, comma 1, del decreto

legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono

stipulare con le organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative a livello

regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro,

con le regioni e con gli enti locali, apposite

convenzioni dirette a favorire l'accesso dei

lavoratori stranieri ai posti di lavoro

stagionale. Le convenzioni possono

individuare il trattamento economico e

normativo, comunque non inferiore a quello

previsto per i lavoratori italiani e le misure per

assicurare idonee condizioni di lavoro della

manodopera, nonché eventuali incentivi diretti

o indiretti per favorire l'attivazione dei flussi e

dei deflussi e le misure complementari relative

all'accoglienza.

6. Il datore di lavoro che occupa alle sue

dipendenze, per lavori di carattere stagionale,

uno o più stranieri privi del permesso di

soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui

permesso sia scaduto, revocato o annullato, è

punito ai sensi dell'articolo 22, comma 12.

Art. 38-bis DPR 394/1999

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1. Il datore di lavoro dello straniero che sitrova nelle condizioni di cui all'articolo 5,comma 3-ter, del testo unico, può richiedere ilrilascio del nullaosta al lavoro pluriennale infavore del medesimo lavoratore. Lo Sportellounico, accertati i requisiti di cui al medesimoarticolo, rilascia il nullaosta secondo lemodalità di cui all'articolo 38.2. Il nullaosta triennale è rilasciato conl'indicazione del periodo di validità, secondoquanto previsto dall'articolo 5, comma 3-ter,del testo unico.3. Sulla base del nullaosta triennale al lavorostagionale, i visti di ingresso per le annualitàsuccessive alla prima sono concessidall'autorità consolare, previa esibizione dellaproposta di contratto di soggiorno per lavorostagionale, trasmessa al lavoratore interessatodal datore di lavoro, che provvede, altresì, atrasmetterne copia allo Sportello unicocompetente. Entro 8 giorni dalla data diingresso nel territorio nazionale, il lavoratorestraniero si reca presso lo Sportello unico persottoscrivere il contratto di soggiorno perlavoro, secondo le disposizioni dell'articolo35. La richiesta di assunzione, per leannualità successive alla prima, può essereeffettuata da un datore di lavoro anchediverso dal datore di lavoro che ha ottenutoil nullaosta triennale al lavoro stagionale4. Il rilascio dei nullaosta pluriennali avvienenei limiti delle quote di ingresso per lavorostagionale. I nullaosta pluriennali e larispettiva loro estensione temporale annualesono considerati in sede di determinazione deiflussi relativi agli anni successivi a quello dirilascio

Articolo 18Semplificazioni in materia di assunzioni e di

collocamento obbligatorio

1. All’articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo,decreto legge 1 ottobre 1996. n. 510,convertito, con modificazioni, dalla legge 28novembre 1996, n. 608, dopo le parole “nelsettore turistico” sono inserite le seguenti: “edei pubblici esercizi”2 All’articolo 10, comma3, del decretolegislativo 6 settembre 2011, n. 368 èsoppresso il secondo periodo.3.All’articolo 4 del decreto del presidentedella Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, sonoapportate le seguenti modiche:

Art. 9-bis DL 510.1996 conv in L 608/1996

1. Nell'ambito di applicazione della disciplinadel collocamento ordinario, agricolo e dellospettacolo, i datori di lavoro privati e gli entipubblici economici procedono a tutte leassunzioni nell'osservanza delle disposizionidi legge vigenti in materia. Restano ferme lenorme in materia di iscrizione dei lavoratorinelle liste di collocamento nonché ledisposizioni di cui all'articolo 8 della legge 30dicembre 1986, n. 943, e dell'articolo 2, deldecreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,convertito, con modificazioni, dalla legge 3ottobre 1987, n. 398.2. In caso di instaurazione del rapporto di

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a) al comma 1, dopo le parole “al competenteservizio provinciale” sono inserite le seguenti:“ovvero al ministero del Lavoro e dellepolitiche sociali in caso di unità produttiveubicate in più provincie”;b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole“ Al servizio provinciale competente” sonoinserite le seguenti: “ ovvero al ministero delLavoro e delle politiche sociali”;c) al comma 3, secondo periodo, dopo leparole “il servizio” sono inserite le seguenti:“ovvero il Ministero.

lavoro subordinato e di lavoro autonomo informa coordinata e continuativa, anche nellamodalità a progetto, di socio lavoratore dicooperativa e di associato in partecipazionecon apporto lavorativo, i datori di lavoroprivati, ivi compresi quelli agricoli, e gli entipubblici economici sono tenuti a darnecomunicazione al Servizio competente nel cuiambito territoriale è ubicata la sede di lavoroentro il giorno antecedente a quello diinstaurazione dei relativi rapporti, mediantedocumentazione avente data certa ditrasmissione. La comunicazione deve indicarei dati anagrafici del lavoratore, la data diassunzione, la data di cessazione qualora ilrapporto non sia a tempo indeterminato, latipologia contrattuale, la qualificaprofessionale e il trattamento economico enormativo applicato. Nel settore turistico e deipubblici esercizi il datore di lavoro che nonsia in possesso di uno o più dati anagraficiinerenti al lavoratore può integrare lacomunicazione entro il terzo giorno successivoa quello dell'instaurazione del rapporto dilavoro, purché dalla comunicazione preventivarisultino in maniera inequivocabile la tipologiacontrattuale e l'identificazione del prestatore dilavoro. La medesima procedura si applica aitirocini di formazione e di orientamento e adogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essiassimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzatedal Ministero del lavoro e della previdenzasociale sono tenute a comunicare, entro ilventesimo giorno del mese successivo alladata di assunzione, al Servizio competente nelcui ambito territoriale è ubicata la loro sedeoperativa, l'assunzione, la proroga e lacessazione dei lavoratori temporanei assuntinel mese precedente. Le pubblicheamministrazioni sono tenute a comunicare,entro il ventesimo giorno del mese successivoalla data di assunzione, di proroga, ditrasformazione e di cessazione, al serviziocompetente nel cui ambito territoriale èubicata la sede di lavoro, l'assunzione, laproroga, la trasformazione e la cessazione deirapporti di lavoro relativi al mese precedente.2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenzeproduttive, la comunicazione di cui al comma2 può essere effettuata entro cinque giornidall'instaurazione del rapporto di lavoro,fermo restando l'obbligo di comunicare entroil giorno antecedente al Servizio competente,

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mediante comunicazione avente data certa ditrasmissione, la data di inizio dellaprestazione, le generalità del lavoratore e deldatore di lavoro.3. A decorrere dal 1° gennaio 1996, il datoredi lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore,all'atto dell'assunzione, una dichiarazione,sottoscritta, contenente i dati dellaregistrazione effettuata nel libro matricola inuso. Nel caso in cui non si applichi il contrattocollettivo il datore di lavoro è altresì tenuto adindicare la durata delle ferie, la periodicitàdella retribuzione, i termini del preavviso dilicenziamento e la durata normale giornalierao settimanale di lavoro. La mancata consegnaal lavoratore della dichiarazione di cui alpresente comma ed il mancato invio allasezione circoscrizionale per l'impiego dellacomunicazione di cui al comma 2 contenentetutti gli elementi ivi indicati, sono puniti con lasanzione amministrativa da lire 500.000 a lire3.000.000 per ciascun lavoratore interessato.Con la medesima sanzione è punita l'omessaesibizione del libro matricola nel caso in cuida quest'ultima consegua l'impossibilità diaccertare che il registro sia stato compilatoantecedentemente all'assunzione .4. Nei confronti del lavoratore domestico gliobblighi di cui ai commi 2 e 3 sono adempiutitramite la denuncia all'Istituto nazionale dellaprevidenza sociale (I.N.P.S.) prevista dallevigenti disposizioni. Il predetto Istitutoprovvede periodicamente a darnecomunicazione alla sezione circoscrizionaleper l'impiego.5. Ove il datore di lavoro intenda beneficiaredelle agevolazioni eventualmente previste perl'assunzione, la comunicazione di cui alcomma 2 viene integrata con l'indicazionedegli elementi all'uopo necessari. La sezionecircoscrizionale per l'impiego provvede alleconseguenti comunicazioni agli enti gestoridelle predette agevolazioni. Con decreto delMinistro del lavoro e della previdenza socialeviene determinato un modello semplificato pertutte le predette comunicazioni e dichiarazioni.6. Il datore di lavoro ha facoltà di effettuare ledichiarazioni e le comunicazioni di cui aicommi precedenti per il tramite dei soggetti dicui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979,n. 12, e degli altri soggetti abilitati dallevigenti disposizioni di legge alla gestione eall'amministrazione del personale dipendente

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del settore agricolo ovvero dell'associazionesindacale dei datori di lavoro alla quale egliaderisca o conferisca mandato. Nei confrontidi quest'ultima può altresì esercitare, conriferimento alle predette dichiarazioni ecomunicazioni, la facoltà di cui all'articolo 5,comma 1, della citata legge. Nei confronti delsoggetto incaricato dall'associazione sindacalealla tenuta dei documenti trova applicazionel'ultimo comma del citato articolo 5.7. Il datore di lavoro che assume senzaosservare l'obbligo di riserva di cui all'articolo25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.223, è punito con la sanzione amministrativaprevista dal comma 3, terzo periodo, per ognilavoratore riservatario non assunto. Inoltre,fino a che rimane inadempiente al predettoobbligo, non può godere di benefici previstidalla legislazione statale e da quella regionale,con riferimento ai lavoratori che abbia assuntodal momento della violazione.8. Presso le sezioni circoscrizionali perl'impiego possono essere costituiti nucleispeciali di vigilanza con particolare riguardo aicontrolli sul rispetto delle disposizionicontenute nei commi precedenti. Ai predettinuclei, funzionalmente dipendenti dal capodell'ispettorato provinciale del lavoro, puòessere temporaneamente adibito anchepersonale di profilo professionale nonispettivo in possesso di adeguataprofessionalità. A questo ultimo personalesono attribuiti, per il periodo della adibizione,i poteri di cui all'articolo 3 del decreto-legge12 settembre 1983, n. 463, convertito, conmodificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,n. 638.9. Per far fronte ai maggiori impegni inmateria di ispezione e di servizi all'impiegoderivanti dal presente decreto, il Ministero dellavoro e della previdenza sociale organizzacorsi di riqualificazione professionale per ilpersonale interessato, finalizzati allosvolgimento della attività di vigilanza e diispezione. Per tali finalità è autorizzata laspesa di lire 500 milioni per l'anno 1995 e dilire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996,1997 e 1998. Al relativo onere, comprensivodelle spese di missione per tutto il personale,di qualsiasi livello coinvolto nell'attivitàformativa, si provvede a carico del Fondo dicui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge20 maggio 1993, n. 148, convertito, con

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modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236.10. Le convenzioni già stipulate ai sensi, daultimo, dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 511, conservanoefficacia.11. Salvo diversa determinazione dellacommissione regionale per l'impiego,assumibile anche con riferimento a singolecircoscrizioni, i lavoratori da avviare aselezione presso pubbliche amministrazionilocali o periferiche sono individuati tra isoggetti che si presentano presso le sezionicircoscrizionali per l'impiego nel giornoprefissato per l'avviamento. A tale scopo gliuffici, attraverso i mezzi di informazione,provvedono a dare ampia diffusione allerichieste pervenute, da evadere entro 15 giorni.All'individuazione dei lavoratori da avviare siperviene secondo l'ordine di punteggio conprecedenza per coloro che risultino già inseritinelle graduatorie di cui all'articolo 16 dellalegge 28 febbraio 1987, n. 56.12. Ai fini della formazione delle graduatoriedi cui al comma 11 si tiene conto dell'anzianitàdi iscrizione nelle liste nel limite massimo disessanta mesi, salvo diversa deliberazionedelle commissioni regionali per l'impiego lequali possono anche rideterminare, ai sensidell'articolo 10, comma 3, della legge 28febbraio 1987, n. 56, l'incidenza, sullegraduatorie, degli elementi che concorronoalla loro formazione. Gli orientamenti generaliassunti in materia dalla Commissione centraleper l'impiego valgono anche ai fini dellaformulazione delle disposizioni modificativedel decreto del Presidente della Repubblica 9maggio 1994, n. 487, capo III, contemplate dalcomma 13.13. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo2, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n.537, al fine di realizzare una più efficienteazione amministrativa in materia dicollocamento, sono dettate disposizionimodificative delle norme del decreto delPresidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.345, intese a semplificare e razionalizzare iprocedimenti amministrativi concernenti gliesoneri parziali, le compensazioni territoriali ele denunce dei datori di lavoro, del decreto delPresidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, capi III e IV, e del decreto del Presidentedella Repubblica 18 aprile 1994, n. 346. Il

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relativo decreto del Presidente dellaRepubblica è emanato, entro 18 giorni dalladata di entrata in vigore del presente decreto,su proposta del Ministro del lavoro e dellaprevidenza sociale, di concerto con il Ministroper la funzione pubblica e, per la materiadisciplinata dal citato decreto del Presidentedella Repubblica n. 346 del 1994, anche con ilconcerto del Ministro degli affari esteri. Finoalla data di entrata in vigore del decreto ecomunque per un periodo non superiore a 10giorni dalla data di entrata in vigore delpresente decreto rimane sospesa l'efficaciadelle norme recate dai citati decreti n. 345, n.346 e n. 487, capo IV e l'allegata tabella deicriteri per la formazione delle graduatorie.14. In attesa della piena attuazione del riordinodegli uffici periferici del Ministero del lavoroe della previdenza sociale, il personale deinuclei dell'Arma dei carabinieri in serviziopresso l'ispettorato provinciale del lavorodipende, funzionalmente, dal Capodell'ispettorato provinciale del lavoro e,gerarchicamente, dal comandante del repartoappositamente istituito e operante alle direttedipendenze del Ministro del lavoro e dellaprevidenza sociale, il quale, con propriodecreto, può attribuire compiti specifici inmateria di ispezione al fine di potenziare iservizi di vigilanza per l'applicazione dellanormativa nel settore del lavoro. La dotazioneorganica del contingente dell'Arma deicarabinieri di cui all'articolo 16 del decreto delPresidente della Repubblica 19 marzo 1955, n.520, è aumentata di 143 unità di cui dueufficiali, 90 unità ripartite tra i vari gradi dimaresciallo, 22 unità ripartite tra i gradi divice brigadiere, brigadiere e brigadiere capo,29 unità appartenenti al ruolo appuntati ecarabinieri. All'onere derivantedall'incremento relativo alle 102 unità valutatoin lire 1.800 milioni per l'anno 1995 e in lire5.423 milioni a decorrere dall'anno 1996, siprovvede a carico dello stanziamento iscrittosul capitolo 2509 del medesimo stato diprevisione per l'anno 1995 e corrispondenticapitoli per gli anni successivi. All'onererelativo alle residue 41 unità si provvede aisensi e per gli effetti del decretodell'assessorato del lavoro, della previdenzasociale, della formazione professionale edell'emigrazione della regione siciliana in data21 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta

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Ufficiale della regione siciliana n. 37 del 20luglio 1996.15. Contro i provvedimenti adottati dagli ufficiprovinciali del lavoro e della massimaoccupazione in materia di rilascio e revocadelle autorizzazioni al lavoro in favore deicittadini extracomunitari, nonché contro iprovvedimenti adottati dagli ispettoratiprovinciali del lavoro in materia di rilascio deilibretti di lavoro in favore della medesimacategoria di lavoratori, è ammesso ricorso,entro il termine di 30 giorni dalla data diricevimento del provvedimento impugnato,rispettivamente, al direttore dell'ufficioregionale del lavoro e della massimaoccupazione e al direttore dell'ispettoratoregionale del lavoro, competenti per territorio,che decidono con provvedimento definitivo. Iricorsi avverso i predetti provvedimenti,pendenti alla data del 14 giugno 1995,continuano ad essere decisi dal Ministro dellavoro e della previdenza sociale.

Art. 10 comma 3, del D.lgs 38/2011

Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi èammessa l'assunzione diretta di manodoperaper l'esecuzione di speciali servizi di duratanon superiore a tre giorni, determinata daicontratti collettivi stipulati con i sindacatilocali o nazionali aderenti alle confederazionimaggiormente rappresentative sul pianonazionale. Tali rapporti sono esclusi dalcampo di applicazione del presente decretolegislativo.

Art. 4 DPR n 333/2000

1. Ai fini della fruizione dell'istituto dellasospensione dagli obblighi di assunzione di cuiall'articolo 3, comma 5, della citata legge n. 68del 1999, il datore di lavoro privato presentaapposita comunicazione al competenteservizio provinciale ovvero al ministero delLavoro e delle politiche sociali in caso diunità produttive ubicate in più province,corredata da documentazione idonea adimostrare la sussistenza di una dellecondizioni di cui al citato comma 5, allegandoil relativo provvedimento amministrativo chericonosce tale condizione.2. La sospensione opera per un periodo parialla durata dei trattamenti di cui all'articolo 3,

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comma 5, della legge n. 68 del 1999, e cessacontestualmente al termine del trattamento chegiustifica la sospensione stessa. Entro 60giorni da tale data, il datore di lavoro di cui alcomma 1 presenta la richiesta di avviamentodei lavoratori da assumere ai sensi dell'articolo9, comma 1, della citata legge n. 68 del 1999.3. In attesa dell'emanazione delprovvedimento che ammette l'impresa ad unodei trattamenti di cui all'articolo 3, comma 5,della legge n. 68 del 1999, il datore di lavorointeressato presenta domanda al servizioprovinciale competente ovvero al ministerodel Lavoro e delle politiche sociali ai finidella concessione della sospensionetemporanea degli obblighi. Il servizio ovveroal ministero del Lavoro, valutata lasituazione dell'impresa, può concedere lasospensione con provvedimento diautorizzazione per un periodo non superiore atre mesi, rinnovabile una sola volta.4. La sospensione degli obblighi occupazionaliriconosciuta ai sensi del presente articolo puòriguardare anche i lavoratori di cui all'articolo18, comma 2, della legge n. 68 del 1999.

Art. 19Semplificazioni in materia di libro unico del

lavoro

All’articolo 39, comma 7, del decreto legge 15giugno 2008, n. 112, convertito conmodificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, dopo il primo periodo, sono inseriti iseguenti:“Ai fini del primo periodo, la nozione diomessa registrazione si riferisce alle scritturecomplessivamente omesse e non a ciascunsingolo dato di cui machi la registrazione e lanozione di infedele registrazione si riferiscealle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e2 diverse rispetto alla qualità o quantità dellaprestazione lavorativa resa o alle sommeeffettivamente erogate.”

Art. 39, comma 7 Dl 112/2008 conv in L.133/2008

. Salvo i casi di errore meramente materiale,l'omessa o infedele registrazione dei dati di cuiai commi 1 e 2 che determina differentitrattamenti retributivi, previdenziali o fiscali èpunita con la sanzione pecuniariaamministrativa da 150 a 1500 euro e se laviolazione si riferisce a più di dieci lavoratorila sanzione va da 500 a 3000 euro. Ai fini delprimo periodo, la nozione di omessaregistrazione si riferisce alle scritturecomplessivamente omesse e non a ciascunsingolo dato di cui machi la registrazione ela nozione di infedele registrazione siriferisce alle scritturazioni dei dati di cui aicommi 1 e 2 diverse rispetto alla qualità oquantità della prestazione lavorativa resa oalle somme effettivamente erogate. Laviolazione dell'obbligo di cui al comma 3 èpunita con la sanzione pecuniariaamministrativa da 100 a 600 euro, se laviolazione si riferisce a più di dieci lavoratorila sanzione va da 150 a 1500 euro. La mancataconservazione per il termine previsto daldecreto di cui al comma 4 è punita con la

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sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a600 euro. Alla contestazione delle sanzioniamministrative di cui al presente commaprovvedono gli organi di vigilanza cheeffettuano accertamenti in materia di lavoro eprevidenza. Autorità competente a ricevere ilrapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24novembre 1981, n. 689 è la Direzioneprovinciale del lavoro territorialmentecompetente.

Art. 21Responsabilità solidale negli appalti

1. All’articolo 29, del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276, il comma 2 è sostituitodal seguente:“2. In caso di appalto di opere o di servizi, ilcommittente imprenditore o datore di lavoro èobbligato in solido con l’appaltatore, nonchécon ciascuno degli eventuali subappaltatorientro il limite di due anni dalla cessazionedell’appalto, a corrispondere ai lavoratori itrattamenti retributivi, comprese le quote ditrattamento di fine rapporto, e i contributiprevidenziali dovuti in relazione al periodo diesecuzione del contratto di appalto, restandoescluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civilidi cui risponde solo il responsabiledell’inadempimento.”

art. 29 D. lgs 276/2003

1. Ai fini della applicazione delle normecontenute nel presente titolo, il contratto diappalto, stipulato e regolamentato ai sensidell'articolo 1655 del codice civile, sidistingue dalla somministrazione di lavoro perla organizzazione dei mezzi necessari da partedell'appaltatore, che può anche risultare, inrelazione alle esigenze dell'opera o delservizio dedotti in contratto, dall'esercizio delpotere organizzativo e direttivo nei confrontidei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonchéper la assunzione, da parte del medesimoappaltatore, del rischio d'impresa.2. In caso di appalto di opere o di servizi, ilcommittente imprenditore o datore dilavoro è obbligato in solido conl’appaltatore, nonché con ciascuno deglieventuali subappaltatori entro il limite didue anni dalla cessazione dell’appalto, acorrispondere ai lavoratori i trattamentiretributivi, comprese le quote ditrattamento di fine rapporto, e i contributiprevidenziali dovuti in relazione al periododi esecuzione del contratto di appalto,restando escluso qualsiasi obbligo per lesanzioni civili di cui risponde solo ilresponsabile dell’inadempimento.3. L'acquisizione del personale già impiegatonell'appalto a seguito di subentro di un nuovoappaltatore, in forza di legge, di contrattocollettivo nazionale di lavoro, o di clausola delcontratto d'appalto, non costituiscetrasferimento d'azienda o di parte d'azienda.3-bis. Quando il contratto di appalto siastipulato in violazione di quanto disposto dalcomma 1, il lavoratore interessato puòchiedere, mediante ricorso giudiziale a normadell'articolo 414 del codice di procedura civile,notificato anche soltanto al soggetto che ne hautilizzato la prestazione, la costituzione di un

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rapporto di lavoro alle dipendenze diquest'ultimo. In tale ipotesi si applica ildisposto dell'articolo 27, comma 2 (2).3-ter. Fermo restando quando previsto dagliarticoli 18 e 19, le disposizioni di cui alcomma 2 non trovano applicazione qualora ilcommittente sia una persona fisica che nonesercita attività di impresa o professionale

Art. 45

Semplificazioni In Materia Di Dati

Personali

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003,

n. 196, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 21 dopo il comma 1 è

inserito il seguente:

«1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari è

altresì consentito quando è effettuato in

attuazione di protocolli d'intesa per la

prevenzione e il contrasto dei fenomeni di

criminalità organizzata stipulati con il

Ministero dell'interno o con i suoi uffici

periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che

specificano la tipologia dei dati trattati e delle

operazioni eseguibili.»;

b) all'articolo 27, comma 1, è aggiunto, in

fine, il seguente periodo: "Si applica quanto

previsto dall'articolo 21, comma 1-bis.";

c) all'articolo 34 è soppressa la lettera g)

del comma 1 ed è abrogato il comma 1-bis;

d) nel disciplinare tecnico in materia di

misure minime di sicurezza di cui all'allegato

B sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26

Art. 21 D.lgs 196.2003Principi applicabili al trattamento di datigiudiziari1. Il trattamento di dati giudiziari da partedi soggetti pubblici è consentito solo seautorizzato da espressa disposizione dilegge o provvedimento del Garante chespecifichino le finalità di rilevanteinteresse pubblico del trattamento, i tipi didati trattati e di operazioni eseguibili.1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari èaltresì consentito quando è effettuato inattuazione di protocolli d'intesa per laprevenzione e il contrasto dei fenomenidi criminalità organizzata stipulati conil Ministero dell'interno o con i suoiuffici periferici di cui all'articolo 15,comma 2, del decreto legislativo 30luglio 1999, n. 300, che specificano latipologia dei dati trattati e delleoperazioni eseguibili.2. Le disposizioni di cui all’articolo 20,commi 2 e 4, si applicano anche altrattamento dei dati giudiziari

Art. 27 D.lgs 196.2003Il trattamento di dati giudiziari da parte diprivati o di enti pubblici economici èconsentito soltanto se autorizzato daespressa disposizione di legge oprovvedimento del Garante chespecifichino le rilevanti finalità diinteresse pubblico del trattamento, i tipi didati trattati e di operazioni eseguibili. Siapplica quanto previsto dall'articolo 21,comma 1-bis

Art. 34 D.lgs 196.2003Trattamenti con strumenti elettronici

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1. Il trattamento di dati personali effettuatocon strumenti elettronici è consentito solose sono adottate, nei modi previsti daldisciplinare tecnico contenuto nell’allegatoB), le seguenti misure minime:a) autenticazione informatica;b) adozione di procedure di gestione dellecredenziali di autenticazione;c) utilizzazione di un sistema diautorizzazione;d) aggiornamento periodicodell’individuazione dell’ambito deltrattamento consentito ai singoli incaricatie addetti alla gestione o alla manutenzionedegli strumenti elettronici;e) protezione degli strumenti elettronici edei dati rispetto a trattamenti illeciti didati, ad accessi non consentiti e adeterminati programmi informatici;f) adozione di procedure per la custodia dicopie di sicurezza, il ripristino delladisponibilità dei dati e dei sistemi;g);h) adozione di tecniche di cifratura o dicodici identificativi per determinatitrattamenti di dati idonei a rivelare lo statodi salute o la vita sessuale effettuati daorganismi sanitari.1-bis.1-ter. Ai fini dell'applicazione delledisposizioni in materia di protezione deidati personali, i trattamenti effettuati perfinalità amministrativo - contabili sonoquelli connessi allo svolgimento delleattività di natura organizzativa,amministrativa, finanziaria e contabile, aprescindere dalla natura dei dati trattati. Inparticolare, perseguono tali finalità leattività organizzative interne, quellefunzionali all'adempimento di obblighicontrattuali e precontrattuali, alla gestionedel rapporto di lavoro in tutte le sue fasi,alla tenuta della contabilità eall'applicazione delle norme in materiafiscale, sindacale, previdenziale -assistenziale, di salute, igiene e sicurezzasul lavoro.

Art. 59 Art. 2 del DL 70/2011 conv. in L. 106/2011

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Disposizioni in materia di credito diimposta

1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio2011, n. 70, convertito, con modificazioni,dalla legge 12 luglio 2011, n.106, sonoapportate le seguenti modificazioni:a) al comma 1 il secondo periodo è sostituitodal seguente: "L'assunzione deve essereoperata nei ventiquattro mesi successivi alladata di entrata in vigore del presente decreto";b) al comma 2 le parole: "nei dodici mesisuccessivi alla data di entrata in vigore delpresente decreto," sono sostituite dalleseguenti: "nei ventiquattro mesi successivi alladata di entrata in vigore del presente decreto";c) al comma 3 le parole: "alla data di entrata invigore della legge di conversione del presentedecreto" sono sostituite dalle seguenti: "alladata di assunzione.";d) al comma 6 le parole: "entro tre anni dalladata di assunzione" sono sostituite dalleseguenti: "entro due anni dalla data diassunzione";e) al comma 7, lettera a), le parole: "alla datadi entrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto" sono sostituite dalseguente testo "alla data di assunzione";f) dopo il comma 8 è inserito il seguente:"8-bis. All'attuazione del presente articolo siprovvede nel limite massimo delle risorsecome individuate ai sensi del comma 9; conprovvedimento dell'Agenzia delle entrate sonodettati termini e modalità di fruizione delcredito di imposta al fine del rispetto delprevisto limite di spesa.";g) al comma 9, al primo periodo le parole:"comma precedente" sono sostituite dalleseguenti: "comma 8" e sono soppressi gliultimi tre periodi.2. Le modifiche introdotte con il comma 1hanno effetto dal 14 maggio 2011, data dientrata in vigore del decreto-legge 13 maggio2011, n. 70, convertito, con modificazioni,dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.3. All'attuazione delle disposizioni di cui alpresente articolo si provvede nei limiti dellerisorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente.

1. In funzione e nella prospettiva di unasistematica definizione a livello europeo dellafiscalità di vantaggio per le regioni delMezzogiorno, fiscalità che deve essere relativaa lavoro, ricerca e imprese, coerentemente conla decisione assunta nel "Patto Euro plus" del24-25 marzo 2011 dove si prevedonostrumenti specifici ai fini della promozionedella produttività nelle regioni in ritardo disviluppo, viene, per cominciare, introdotto uncredito d'imposta per ogni lavoratore assuntonel Mezzogiorno a tempo indeterminato.L’assunzione deve essere operata neiventiquattro mesi successivi alla data dientrata in vigore del presente decreto. Inattesa di una estensione coerente con il citato"Patto Euro plus", il funzionamento del creditodi imposta si basa sui requisiti oggi previstidalla Commissione Europea e specificati neisuccessivi commi.2. Nel rispetto delle disposizioni di cui alRegolamento (CE) n. 800/2008 dellaCommissione, del 6 agosto 2008, che dichiaraalcune categorie di aiuti compatibili con ilmercato comune in applicazione degli articoli87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dell'articolo40 del predetto Regolamento, ai datori dilavoro che, nei ventiquattro mesi successivialla data di entrata in vigore del presentedecreto, aumentano il numero di lavoratoridipendenti a tempo indeterminato assumendolavoratori definiti dalla Commissione Europea"svantaggiati" ai sensi del numero 18dell'articolo 2 del predetto Regolamento, nelleregioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata,Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegnae Sicilia) è concesso per ogni nuovo lavoratoreassunto un credito d'imposta nella misura del50% dei costi salariali di cui al numero 15 delcitato articolo 2 sostenuti nei dodici mesisuccessivi all'assunzione. Quando l'aumentodel numero dei lavoratori dipendenti a tempoindeterminato riguardi lavoratori definiti dallaCommissione Europea "molto svantaggiati" aisensi del numero 19 dell'articolo 2 del predettoRegolamento, il credito d'imposta è concessonella misura del 50% dei costi salarialisostenuti nei ventiquattro mesi successiviall'assunzione. Ai sensi dei numeri 18 e 19dell'articolo 2 del citato Regolamento, perlavoratori svantaggiati si intendono lavoratoriprivi di impiego regolarmente retribuito da

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almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma discuola media superiore o professionale, ovveroche abbiano superato i 50 anni di età, ovveroche vivano soli con una o più persone a carico,ovvero occupati in professioni o settori conelevato tasso di disparità uomo-donna - ividefinito - ovvero membri di una minoranzanazionale con caratteristiche ivi definite; perlavoratori molto svantaggiati, si intendono ilavoratori privi di lavoro da almeno 24 mesi.(1)3. Il credito di imposta è calcolato sulla basedella differenza tra il numero dei lavoratoricon contratto a tempo indeterminato rilevato inciascun mese e il numero dei lavoratori concontratto a tempo indeterminato mediamenteoccupati nei dodici mesi precedenti alla datadi assunzione. Per le assunzioni di dipendenticon contratto di lavoro a tempo parziale, ilcredito d'imposta spetta in misuraproporzionale alle ore prestate rispetto a quelledel contratto nazionale. (1)4. L'incremento della base occupazionale vaconsiderato al netto delle diminuzionioccupazionali verificatesi in società controllateo collegate ai sensi dell'articolo 2359 delcodice civile o facenti capo, anche perinterposta persona, allo stesso soggetto.5. Per i soggetti che assumono la qualifica didatori di lavoro a decorrere dal mesesuccessivo a quello dell'entrata in vigore delpresente decreto, ogni lavoratore assunto concontratto a tempo indeterminato costituisceincremento della base occupazionale. Ilavoratori assunti con contratto di lavoro atempo parziale si assumono nella baseoccupazionale in misura proporzionale alle oreprestate rispetto a quelle del contrattonazionale.6. Il credito d'imposta va indicato nelladichiarazione dei redditi relativa al periodod'imposta per il quale è concesso ed èutilizzabile esclusivamente in compensazioneai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo9 luglio 1997, n. 241, e successivemodificazioni, entro due anni dalla data diassunzione. Esso non concorre allaformazione del reddito e del valore dellaproduzione ai fini dell'imposta regionale sulleattività produttive e non rileva ai fini delrapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma5, del testo unico delle imposte sui redditi, dicui al decreto del Presidente della Repubblica

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22 dicembre 1986, n. 917.7. Il diritto a fruire del credito d'impostadecade:a) se il numero complessivo dei dipendenti atempo indeterminato è inferiore o pari a quellorilevato mediamente nei dodici mesiprecedenti alla data di assunzione,b) se i posti di lavoro creati non sonoconservati per un periodo minimo di tre anni,ovvero di due anni nel caso delle piccole emedie imprese;c) nei casi in cui vengano definitivamenteaccertate violazioni non formali, sia allanormativa fiscale che a quella contributiva inmateria di lavoro dipendente per le quali sianostate irrogate sanzioni di importo non inferiorea euro 5.000, oppure violazioni alla normativasulla salute e sulla sicurezza dei lavoratoripreviste dalle vigenti disposizioni, nonché neicasi in cui siano emanati provvedimentidefinitivi della magistratura contro il datore dilavoro per condotta antisindacale. (2)7-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) delcomma 7, i datori di lavoro sono tenuti allarestituzione del credito d'imposta di cui hannogià usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie dicui alla lettera c) del comma 7, è dovuta larestituzione del credito maturato e usufruitodal momento in cui è stata commessa laviolazione. Il credito d'imposta regolato dalpresente articolo, di cui abbia già usufruito ildatore di lavoro che sia sottoposto a unaprocedura concorsuale, è considerato creditoprededucibile. Dalla data del definitivoaccertamento delle violazioni di cui alla letterac) del comma 7 decorrono i termini perprocedere al recupero delle minori sommeversate o del maggiore credito riportato,comprensivi degli interessi calcolati al tassolegale, e per l'applicazione delle relativesanzioni. (3)8. Con decreto di natura non regolamentare delMinistro dell'economia e delle finanze, diconcerto con il Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali, con il Ministro per i rapporticon le regioni e per la coesione territoriale econ il Ministro della gioventù, previa intesacon la Conferenza permanente per i rapportitra lo Stato, le regioni e le province autonome,e tenendo conto dei notevoli ritardi maturati,in assoluto e rispetto al precedente ciclo diprogrammazione, nell'impegno e nella spesadei fondi strutturali comunitari, sono stabiliti i

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limiti di finanziamento garantiti da ciascunadelle Regioni di cui al comma 1 nonché ledisposizioni di attuazione dei commiprecedenti anche al fine di garantire il rispettodelle condizioni che consentono l'utilizzo deisuddetti fondi strutturali comunitari per ilcofinanziamento del presente creditod'imposta.9. Le risorse necessarie all'attuazione delpresente articolo sono individuate, previoconsenso della Commissione Europea,nell'utilizzo congiunto delle risorse nazionali ecomunitarie del Fondo Sociale Europeo e delFondo Europeo di Sviluppo Regionaledestinate al finanziamento dei programmioperativi, regionali e nazionali nei limitistabiliti con il decreto di cui al commaprecedente. Le citate risorse nazionali ecomunitarie per ciascuno degli anni 2011,2012 e 2013 sono versate all'entrata delbilancio dello Stato e successivamenteriassegnate per le suddette finalità di spesa, adapposito programma dello stato di previsionedel Ministero dell'economia e delle finanze. Atal fine, le Amministrazioni titolari dei relativiprogrammi comunicano al Fondo di rotazionedi cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,n. 183, gli importi, comunitari e nazionali,riconosciuti a titolo di credito di imposta dallaUE, da versare all'entrata del bilancio delloStato. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ilMinistro dell'economia e delle finanzeprovvede al monitoraggio degli oneri di cui alpresente articolo. Nel caso si verifichino osiano in procinto di verificarsi scostamentirispetto alle previsioni, il Ministrodell'economia e delle finanze, con propriodecreto, provvede alla riduzione, delladotazione del fondo per le aree sottoutilizzatein modo da garantire la compensazione deglieffetti dello scostamento finanziarioriscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica.Il Ministro dell'economia e delle finanzeriferisce senza ritardo alle Camere conapposita relazione in merito alle cause degliscostamenti e all'adozione delle misure di cuial precedente periodo.