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(6107768) Roma, 1959 - Istituto Poligrafico dello Stato· G. C. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLIOA 12 novembre 1958, n. 1215. 1t1odificazioni ed aggiunte al regolamento per la fabbrica· zione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie sa) ; Visto il regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misu- rare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, nu- mero 226; Sentito il parere del Comitato centrale metrico; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: Art. 1. Al regolamento per la fahbricazione dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, ap- provato con regio decreto 12 giugno .1902, n. 226, sono aggiunti i seguenti articoli: . Art. 31-bis. - A1Jparecchi automat1ci e semi-automa· tiui l)e1" misuraTe liquùlri. Gli apparecdli automatici e semi·automatici, per mi- surare liquidi in genere e carburanti in ispecie, saranno ammessi alla verificazione metrica caso per caso, sen- tito il parere del Comitato centrale metrico, con le norme stabilite dagli articoli 6 e 7. Il provvedimento di ammissione ne definirà le caratteristiche costruttive ed indicherà le norme per la loro verificazione e lega- lhzazione. La denominazione dello strumento, la marca di faI 1- brica, la ragione sociale del fabbricante, glj estremi dd 1}]'o\Vedimento, le indicazioni delle portate massima e

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(6107768) Roma, 1959 - Istituto Poligrafico dello Stato· G. C.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLIOA12 novembre 1958, n. 1215.1t1odificazioni ed aggiunte al regolamento per la fabbrica·

zione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare eper misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902,n. 226.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure,approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088(serie sa) ;

Visto il regolamento per la fabbricazione dei pesi,delle misure e degli strumenti per pesare e per misu­rare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, nu­mero 226;

Sentito il parere del Comitato centrale metrico;Udito il parere del Consiglio di Stato;Sentito il Consiglio dei Ministri;Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il

commercio;

Decreta:

Art. 1.

Al regolamento per la fahbricazione dei pesi e dellemisure e degli strumenti per pesare e per misurare, ap­provato con regio decreto 12 giugno .1902, n. 226, sonoaggiunti i seguenti articoli: .

Art. 31-bis. - A1Jparecchi automat1ci e semi-automa·tiui l)e1" misuraTe liquùlri.

Gli apparecdli automatici e semi·automatici, per mi­surare liquidi in genere e carburanti in ispecie, sarannoammessi alla verificazione metrica caso per caso, sen­tito il parere del Comitato centrale metrico, con lenorme stabilite dagli articoli 6 e 7. Il provvedimentodi ammissione ne definirà le caratteristiche costruttiveed indicherà le norme per la loro verificazione e lega­lhzazione.

La denominazione dello strumento, la marca di faI 1­

brica, la ragione sociale del fabbricante, glj estremi dd1}]'o\Vedimento, le indicazioni delle portate massima e

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minima, il numero di matricola e l'anno di fabbrica­zione dovranno essere riportati, in modo indelebile suiquadranti indicatori o su altra parte dello strumentos.tesso, ben visibile all'acquirente e non rimovibile.

Tali elementi concorrono, tutti insieme, alla identifi·cazione del misuratore.

In tutti gli apparecchi destinati a misurare liquididi qualunque specie, siano essi automatici () semi-auto­matici, saranno ammesse le tolleranze in più o in meno,indicate nella seguente tabella:

Il valore di un intervallo della scala graduata sarà,per ciascuna misura, non mag~iore della tolleranza.consentita.

I limiti di tolleranza sopra indicati si applicherannosia in sede di verificazione prima, sia in sede di verifi­cazione periodica.

Art. 86-bis. - Strumenti per pesa1'(;' automatici esemi-automatici.

I diversi tipi di strumenti per pesare automatici esemi-automat'ici saranno ammessi alla verificazione me­trica, caso per caso, sentito il parere del Comitato cen­trale metrico, con le norme stabilite dagli articoli 6 e 7.Il provvedimento di ammissione ne definirà le caratte­J'istiche costruttive essenziali ed indicherà le norme perla loro verificazione e legalizzazione.

La denominazione dello strumento, la marCa di fau­brica, la ragione sociale del fabbricante, l'indicazionedella portata e quella della pesata minima (nei casi incui quest'ultima sia obbligatoria), il valore di un inter­vallo della scala graduata, gli estremi del provvedi­mento di ammissione e il numero di matricola, dovran­no essere riportati in modo indelebile sui quadranti econcorreranno tutti insieme, all'identificazione dellostrumento stesso.

Negli strumenti che, invece di quadranti graduati,siano provvisti di indicatori automatici di altra natma(schermi translucidi, ecc.) le iscrizioni di cui al preci"dente comma saranno riportate su apposita targa, lainamovibilità della quale sarà garantita da bolli.

E' consentito, che le scale graduate degli indicatoriautomatici portino, oltre l'ultima suddivisione, 1mmassimo di cinque intervalli, non computabili nellaportata dello strumento.

I tratti relativi a tali intervalli, nonché quelli com·presi tra lo zero e la eventuale suddivisione corrispon­dente all~ pesata minima dovranno essere di colore di­verso da quello degli altri tratti della graduazione odessere tracciati su fondo che si distingua per diversocolore. .

Gli involucri delle bilance automatiche e semi-auto­matiche da banco dovranno essere vincolati con bolli.

1112,52,52.555

101025'2550

100100250

'l'olleranzain meno

millilitri

Tolleranzaio più

rnillilitri 1 /millilitri 1

2 23 v ,)

3 24 '>.)

6 412 ~

30 200,3 ~;I~ 0.2 %

Fino aJ mezzo decilitroDe·cilitro . . .Doppio decilitroQuarto di litroMezzo litro . .Litro ....DQ'PPio litro. .Mezzo decalitroOltre il mezzo decalitro

VOLUME EROGATO

Nei misuratori ad erogazione continua di gas lique­fatti la tolleranza sarà del 0,5 %, tanto in più quantoin meno.

Nelle misure di capacità di tipo speciale, impiegateper la verificazione degli apparecchi per misurareliquidi, saranno ammesse le tolleranze in più o in meno,indicate nella seguente tabella:

decilitrodoppio decilitroquarto di. litro (misura tollerata)mezzo litro .litrodoppio litromezzo decalitrodecalitrodoppio deocalitroquarto di ettolitromezzo ettolitro .ettolitrodoppio ettolitro .mezzo chilolitrochilolitrodoppio ohilolitro

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L'organo su cui va caricata la merce sarà costituitoda un piatto rimovibile, sostenuto da una crociera vinocolata da bolli. Esso, qualora sia metallico, dovrà es­sere provvisto della marca di fabbrica e dell'indica­zione della portata e dovrà essere legalizzato con bollidi verificazione.

L'indicazione del valore di pesata minima sarà obbli­gatoria per gli strumenti le cui suddivisioni non sianoinferioli a 5 grammi. Detto valore dovr.à essere pari adalmeno venti volte quello di un intervallo della O'radua-

• bZlOne.

Nelle bilance auto~atiche e semi-automatiche dabanco non è consentita l'applicazione di masse regola­trici dell'equilibrio a zero.

Le bilance automatiche e semi-automatiche a piatta­forma e le bilance pensili potranno avere la massa dicorrezione, come è indicato dall'art. 69. Le norme peril vincolo, parziale o totale, dell'involucro, in relazioneal sistema di leve, usato per il sostegno e la riduzioned~l c~rico, ed alla eventuale presenza di masse aggiun­tlve mterne, saranno stabilite. dal provvedimento diammissione.

Il sistema di leve potrà essere modificato, rispetto '1

quello ammesso, senza che occorra un particolare prov­vedimento, ne] caso di strumenti destinati ad usi spe­ciali, purchè soddisfi alle norme generali in vigore epurchè il complesso degli organi del funzionamento au­tomatico resti inalterato.

Il valore della pesata minima, nelle bilance a piatta­forma e pensili, dovrà essere non inferiore a cinquantavolte quello rappresentato da un intervallo della scalagraduatn.

Nelle bilance semi-automatiche portatili, a piatta­forma, le aste ausiliarie di stadera per l'aumento dellaportata, dovranno essere disposte dalla parte dellapiattaforma.

Negli strumenti il cui indicatore automatico sia diportata inferiore ai 10.000 kg, la portata delle asteausiliarie di stadera non dovrà superare quella del­l'indicatore stesso, non considerando nel computo lagraduazione dell'eventuale nonio.

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Negli strumenti di qualsiasi portata, il valore di ogniintervallo della graduazione dell'asta, e dell'eventualenonio, dovrà rappresentare uno dei pesi enumerati nellatabella B annessa alla legge. Detto valore, inoltre, nonpotrà superare quello della portata dell'indicatore au­tomatico, nè essere inferiore a quello di un intervallo.della graduazione dell'indicatore stesso.

Le bilance automatiche (da banco, a piattaforma,pensili) assumono posizioni di equilibrio differenti peri diversi. carichi indicati sul quadrante.

Qualora, sotto un carico qualsiasi, dallo zero allaportata massima, l'indice non assuma la posizione chead esso compete, questa dovrà ottenersi con l'aggiuntao la sottrazione di un peso non maggiore di quellorappresentato da un intervallo della graduazione.

Se questa condizione non sarà soddisfatta, lo stru­mento non potrà essere legalizzato.

La posizione normale d'uso delle bilance automatichee semi-automatiche, portatili, da banco o a piattafor­ma, sarà indicata da una livella a bolla d'aria, sferica,e sarà definita, a strumento scarico, dalla corrispon­denza dell'indice col tratto zero, quando la bolla è cen­trata.

La livella dovrà essere disposta in luogo ben visibilee sarà vincolata ad una parte rigidamente conneSSa colsopporto del giogo pendolare, ovvero, negli strumenti{;on testata girevole, col sostegno rispetto al quale latestata stessa è libera di girare.

La sensibilità della livella dovrà essere tale che, peruna inclinazione della bilancia che produca nella po­sizione dell'indice, la variazione, rispetto allo zero, diun intervallo della graduazione, la bolla debba spostarsidalla sua posizione centrale, di almeno un millimetro.L'inclinazione suddetta, col piatto delle merci caricodi un peso pari alla portata del quadrante, non dovràprodurre una variazione superiore a quella di un interovallo, precedentemente considerata.

Nelle bilance automatiche pensili la posizione noI'·male d'uso sarà determinata dalla verticalità dell'as!:\emediano dello strumento, accertabile a vista. Dettacondizione dovrà essere osservata anche nel caso che iganci di applicazione del carico siano multipli.

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40 mm45 »55 :t

70 »

pana sarà sospesa ad un nastro avvolto sopra una pu­leggia fissa in modo che il suo asse rimanga verticaleed essa possa spostarsi verticalmente.

La campana dovrà essere munita di contrappesi perregolare la pressione del gas, la quale deve essereindicata da apposito manometro.

Inoltre vi saranno mezzi automatici atti a mantenerecostanti, durante l'operazione, tanto il livello dell'acqua,quanto la pressione del gas nell'interno della campana.

La capacità utile della campana dovrà essere noninferiore a 200 litri.

Il diametro interno della campana sarà in relazionealla sua capacità utile, come è indicato nella seguentetabella:

Art. 4.

All'art. 64 del plU volte citato regolamento per lafabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumentiper pesare e per misurare, è s.?stituito il seguente:

Art. 64. - Per la sensibilità degli strumenti per pe­sare sono stabilite le norme appresso indicate:

A) Bilance semplici e composte a b1'acci 1tguali:a) le bilance semplici a bracci uguali, di qual­

siasi portata, aventi le caratteristiche di cui all'art. 66,dovranno dare uno spostamento effettivo dell'indice dialmeno 2 mm con l'aggiunta, su di uno dei piatti, diun peso pari ad 1/50.000 del carico massimo.

Esse saranno contrassegnate con l'iscrizione dellasigla 64;a, da apporre accanto alla marca di fabbrica;

b) le bilance semplici a bracci uguali, di portatanon superiore a 50 grammi, dovranno dare lo stessospostamento, con l'aggiunta, su di uno dei piatti, diun peso pari ad 1/5000 del carico massimo;

Art. 2.

All'art. 25 del precitato regolamento per la fabbri·cazione dei pesi e delle misure e degli strumenti perpesare e per misurare è aggiunto il seguente comma:

« Nelle misure di vetro a bocca svasata (per osti), iàiametri in corrispondenza della linea di fiducia,avranno valore non superiore ai seguenti:

misure inferiori al mezzo litro .mezzo litrolitrodoppio litro

Art. 3.

Gli articoli 7 e 43 del precitato regolamento per lafabbricazione dei pesi e delle misure e degli strumentiper pesare e per misurare, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 7. ~ Potranno essere ammessi con provvedi­mento ministeriale, sentito il Comitato centrale me­trico, pesi, mjsure e strumenti per pesare e per misu­rare contemplati dalla legge, compresi i misuratori deigas, anche se siano di forma o di materia diverse opresentino modificazioni od aggiunte in confronto deitipi considerati nel presente regolamento.

Le domande, che saranno a questo scopo presentateal Ministero dell'industria e del commercio, dovrannoessere corredate dai disegni, i quali rimarranno negliatti del Ministero, e, a richiesta di esso, anche di unesemplare dello strumento.

Art. 43. - La eampana del gasometro sarà cilindrica,terminerà a cupola, e sarà formata di un metallo chenon possa alterarsi al contatto del gas, nè produrrealterazioni nel gas medesimo. Inoltre dovrà avere laparete sufficientemente spessa e convenientemente rin­forzata in modo da non subire deformazioni.

All'esterno, la campana porterà saldata una scalagraduata in litri, la quale, dopo essere stata verificata,verrà munita di bolli.

La cupola della campana avrà una tubatura a cui sipossa applicare una canna di vetro del diametro in­terno di 15 mm almeno. Questa dovrà potersi disporreparallelamente alla scala graduata per verificare, quan­do occorra, l'esattezza della scala medesima. La cam-

per la capacità di 200 litriper capacità da oltre 200 a 300 litri

300 a 500 »

500 a 1500 »

di oltre 1500 litri

Diametromassimo

650 millimetri750800

10501350

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In ogni caso, nelle stadere di qualsiasi tipo, nellequali il peso corrispondente ad un interva.llo dell'astao dell'eventuale nonio sia diverso da quello indicatodalle tabelle precedenti, lo spostamento suddetto do­vrà avvenire per l'aggiunta, o la sottrazione del minoredei due pesi;

per port'ate da oltre 1000 fino a 2000 l<g

per portate da oltre 2000 firlO a 10000 l<g

per portate da oltre 10000 fiuo a 20000 l<g

per portate maggiori di 20000 kg

lO

c) le bilance semplici a bracci uguali, di portatasuperiore a 50 grammi, dovranno dare uno spostamentoeffettivo di almeno 5 millimetri, con l'aggiunta, su diuno dei piatti, dei seguenti pesi:

per portate da oltre 50 gr. a 5 kg 1/2000 del cari,co massimo

per portate da oltre 5 a 10 ~g 2,5 grammi

per portate maggiori di 10 l<g 1/4000 del carico ma simo

d) le bilance composte a sospensione inferiore ea bracci uguali, dovranno dare lo stesso spostamentodell'indice con l'aggiunta di pesi doppi di quelli indi­cati per le bilance semplici a bracci uguali, di corri­spondente portata;

B) Bilance semplici) composte e a piattaforma) a­bracci disuguali - Stadere:

per portate da oltre

per portate da oltre

100 fino a 200 kg

200 fino a 1000 kg

11

200 grammi

1/1000 del carico

massimo

1 l<g

1/2000 del carico

massimo

5 kg

1/4000 del carico

massimo

e) le bilance semplici e composte a bracci disu­guali e le stadere semplici e composte, dovranno dareuno spostamento effettivo di almepo 5 millimetri, conl'aggiunta o la sottrazione dei seguenti pesi:

per portate fino a 5 kg 1/250 del carico

massimo

per portate da oltre 1000 fino a 2000 l<g

per portate maggiori di 2000 kg

per portate da oltre 100 fino a 200 l<g

per portate fra oltre 200 fino a 1000 kg

per portate da oltre

per portate da oltre

5 fino a 10 kg

10 fino a 100 kg

20 grammi

1/500 del oarico

massimo

200 grammi

1/1000 del carico

massimo

1000 grammi

1/2000 del carico

massimo

O) Bilance automatiche e semi-automatiche.Nelle bilance automatiche e semi-automatiche il va­lore della sensibilità e la tolleranza ammessa sarannodefiniti, per qualsiasi carico, fino al raggiungimentodella portata- massima dello strumento, dal valore inpeso di un intervallo della scala graduata.

Il valore ponderale massimo e l'ampiezza minima deipredetti intervalli, stabiliti in relazione alla portatadello strumento, saranno quelli appresso indicati:

g) bila-nce automatiche e semi-automatiche dabanco.

Valore IAmPiO"zapond~rale minimaI!'8.l3S1mO dJ ciasoun

<;lI 018.l30nu pntervallomtCl'Vallo I

f) le bilance e stadere a piattaforma, portatili efisse, dovranno dare lo stesso spostamento dell'indicecon l'aggiunta o la sottrazione dei seguenti pesi:

per portate fino a 100 kg . 1/500 del carico

massimo

per portate fino a 500 gr

per portate da oltre 500 gr

per portate da oltre lO l<g

per portate di oltre 20 l<g

1/200 mmdella portata

fino li. 10 kg 5 gr l

fino a 20 kg lO » l

20 » l

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h) bilance automatiche e semi-automatiche a.piattaforma portatili o fisse, e pensili:

Valorellonderale ~lliezzamaasimo mlnIma

di ciascun di ciascunIntervallo Intervallo

per portate da oltre 20 hg a 2.5 kgper portate oltre 25 l,g .

per portate da oltre 250 a 1000 grper portate da oltre 1 kg a 20 l,g

1/50 del caricomassimo

5 grammi1/200 del carico

massimo100 grammi1/250 del carico

massimo

l) gli strumenti automatici e semi-automatici (bi·lance o stadere) destinati a pesare la merce contenutain carrelli tarati, correnti su rotaie o funi, dovrannoaccusare una apprezzabile variazione nell'indicazionemedia, con l'aggiunta o ]a sottrazione di un peso pariad 1/200 del carico pesato. L'indicazione media dovràessere ottenuta, effettuando una serie di almeno cinquepesate, con un carico corrispondente alla portata dellostrumento.

I valori di cui alle lettere 'i) ed l) varranno, oltreche per la valutazione della sensibilità, anche qualetolleranza;

m) le bilance automatiche destinate a pesare ma­terie trasportate da un nastro in movimento dovrannosoddisfare alle norme relative all'esattezza che sarannostabilite caso per caso dallo specifico provvedimento diammissione, emanato ai sensi degli articoli 6 e 7.

da banco, a piattaforma - portatili o fisse - e pen­sili, destinate ad usi speciali, nelle quali il valore pon­derale massimo o l'ampiezza minima di ciascun inter­vallo della scala graduata siano diversi da quelli stabi­liti dalle tabelle g) ed h).

I predetti strumenti dovranno recare, sul quadranteod in altra parte chiaramente visibile, l'indicazionedell'uso specifico cui sono destinati;

D) Bilance atttomatiche e semi·atdomatiche a cm"icocostante. Bilance a nast1'O trasportatore:

i) le bilance automatiche e semi automatiche fun­zionanti a carico costante e a moto continuo, le insac­catrici, le impacchettatrici e simili, quando non siadiversamente disposto dal provvedimento di ammissione,saranno ritenute sufficientemente sensibili quando siabbia un apprezzabile variazione nel valore medio dialmeno cinque pesate, con l'aggiunta o la sottrazione,sul piatto dei pesi legali, di uno dei pesi appressoindicati:

per portate fino a 250 gr

l mm

ll1,5 »

1,5 Il

1,5 »

1,5 Il

1,5 )}

1/1000della portata

20 gr50 •

100 t

200 •500 Il

l kg2 Il

30 kg50 •

100 •300500

1000 »

25005000

1000050000

20 fino a3050

100300500

10002500'5000

10000

per portate da oltre

per portate maggiori di 50000 kg

5 Il 2lO Il 220 Il l 2

50 )) 13oppure:

20 )) I 2 »

Il valore ponderale di ciascun intervallo dovrà, inogni caso, corrispondere ad uno dei pesi enumeratinella tabella B) annessa alla legge.

Nelle bilance automatiche e semi-automatiche, a piat­taforma, e pensili, con quadrante circolare e lancettea giri multipli l'ampiezza minima di 1 mm sarà tolle­rata fino alla portata di 100 kg esclusi, purchè il valoreponderaIe dell'intervallo non superi i 50 grammi.

Nelle bilance per uso degli uffici postali, aventi la por­tata da 20 a 30 kg, sarà tollerato, per ciascun intervallo,un valore ponderale massimo di 5(), anzichè di 20 gr.

Nei quadranti con intervalli di ampiezza variaiJile,l'ampiezza minima prescritta dalla tabella sarà quelladell'intervallo più stretto.

Nelle bilance semi-automatiche con indicazione delpeso in più o in meno, il valore ponderale massimo diciascun intervallo si intenderà riferito alla portatadello strumento.

Con le norme stabilite dall'art. 7 potranno essereanche ammesse bilance automatiche e semi-automatiche,

!per 'Portate :fino a 20 .kg .

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La tolleranza sarà di 1/100 del carico pesato, in più() in meno.

I valori indic:ati per la sensibilità e per le tolleranzenegli strumenti automatici e semi-automatici alle let­tere g), h), i) ed 1), nonchè le tolleranze per gli stru­menti di cui alla lettera m), si applicheranno sia insede di verificazione prima che in sede di verificazioneperiodica.

Art. 5.

Le disposizioni emanate a norma degli articoli 6 e 7del regolamento per la fabbricazione dei pesi, dellemisure e degli strumenti per pesare e per misurare,approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226,che siano contrastanti o incompatibili con le disposi­zioni del presente decreto, sono abrogate.

Gli strumenti per pesare, gli apparecchi automaticie semi-automatici per misurare liquidi, le misure dic:apacità, che non abbiano i requisiti di cui ai prece­denti articoli 1, 2, 3 e 4, ma che siano stati costruiti se­condo le norme anteriormente vigenti, saranno ancoraammessi alla verificazione purchè presentati entro unanno dalla entrata in vigore del presente decreto.

Gli strumenti per pesare, gli apparecchi automaticie semi·automatici per misurare liquidi e le misure dicapacità, che alla data di entrata in vigore del presentedecreto siano muniti dei bolli di verificazione prima equelli di cui al comma precedente, continueranno adessere ammessi, fino ad esaurimento, alle verificazioniperiodiche successive.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e deidecreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo achiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1958

GRONCHIFANFANI - Bo

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, add! 22 gennaio 1959Atti de! Governo, registrg n. 116, foglio n. 41. - RELLEV.~