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Decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 642 Disciplina dell' imposta di bollo [1] (G.U. Pubblicato nella GU n. 292 dell' 11-11-1972 - supplemento ordinario n. 3 )  Preambolo  TITOLO I Oggetto e specie dell'imposta e modi di pagamento  Art. 1 - Oggetto dell' imposta Art. 2 - Atti soggetti a bollo sin dall' origine o in caso d' uso Art. 3 - Modi di pagamento Art. 4 - Forma, valore e carattere distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone Art. 5 - Definizione di foglio, di pagina e di copia Art. 6 - Misura del tributo in caso d' uso Art. 7 - Definizione di ricevuta Art. 8 - Onere del tributo nei rapporti con lo Stato  TITOLO II Modi di applicazione dell'imposta  Art. 9 - Carta bollata Art. 10 - Bollo straordinario o virtuale sostitutivo o alternativo di quello ordinario Art. 11 - Bollo straordinario Art. 12 - Marche da bollo Art. 13 - Facoltà di scrivere più atti sul medesimo foglio Art. 14 - Speciali modalità di pagamento Art. 15 - Pagamento in modo virtuale Art. 15 bis - Versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale Art. 16 - Riscossione coattiva  TITOLO III Atti e scritti per i quali l'imposta è prenotata a debito  Art. 17 - Atti dei procedimenti giurisdizionali Art. 18 - Atti di persone od enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato  TITOLO IV Effetti del mancato od insufficiente pagamento dell'imposta; obblighi, divieti, solidarietà  Art. 19 - Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali Art. 20 - Cambiale, vaglia cambiario e assegno bancario irregolari di bollo Art. 21 - Obblighi dei pubblici ufficiali per gli atti di protesto cambiario Art. 22 - Solidarietà Art. 23 - Patti sull' onere del tributo e delle sanzioni  TITOLO V Sanzioni 1/131 BIG UNICO

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  • Decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 642Disciplina dell' imposta di bollo [1]

    (G.U. Pubblicato nella GU n. 292 dell' 11-11-1972 - supplemento ordinario n. 3 )

     Preambolo

     TITOLO I

    Oggetto e specie dell'imposta e modi di pagamento

     Art. 1 - Oggetto dell' impostaArt. 2 - Atti soggetti a bollo sin dall' origine o in caso d' usoArt. 3 - Modi di pagamentoArt. 4 - Forma, valore e carattere distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzoneArt. 5 - Definizione di foglio, di pagina e di copiaArt. 6 - Misura del tributo in caso d' usoArt. 7 - Definizione di ricevutaArt. 8 - Onere del tributo nei rapporti con lo Stato

     TITOLO II

    Modi di applicazione dell'imposta

     Art. 9 - Carta bollataArt. 10 - Bollo straordinario o virtuale sostitutivo o alternativo di quello ordinarioArt. 11 - Bollo straordinarioArt. 12 - Marche da bolloArt. 13 - Facoltà di scrivere più atti sul medesimo foglioArt. 14 - Speciali modalità di pagamentoArt. 15 - Pagamento in modo virtualeArt. 15 bis - Versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtualeArt. 16 - Riscossione coattiva

     TITOLO III

    Atti e scritti per i quali l'imposta è prenotata a debito

     Art. 17 - Atti dei procedimenti giurisdizionaliArt. 18 - Atti di persone od enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato

     TITOLO IV

    Effetti del mancato od insufficiente pagamento dell'imposta; obblighi, divieti, solidarietà

     Art. 19 - Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficialiArt. 20 - Cambiale, vaglia cambiario e assegno bancario irregolari di bolloArt. 21 - Obblighi dei pubblici ufficiali per gli atti di protesto cambiarioArt. 22 - SolidarietàArt. 23 - Patti sull' onere del tributo e delle sanzioni

     TITOLO V

    Sanzioni

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  •  Art. 24 - Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimentiArt. 25 - Omesso od insufficiente pagamento dell' imposta ed omessa o infedele dichiarazione di

    conguaglioArt. 26 - Violazioni in materia di uso delle macchine bollatriciArt. 27 - Violazioni costituenti reatiArt. 28 - Pena pecuniaria per l' inosservanza di altre prescrizioniArt. 29 - Soprattassa per omesso o insufficiente pagamento dell' impostaArt. 30 - Responsabilità dei funzionari dell' Amministrazione finanziariaArt. 31 - Regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del presente decretoArt. 32 - Irreperibilità di valori bollati

     TITOLO VI

    Disposizioni relative alle controversie ed alle violazioni

     Art. 33 - Ricorsi amministrativi e azione giudiziariaArt. 34 - Accertamento delle violazioniArt. 35 - Organi competenti all' accertamento delle violazioniArt. 36 - Modalità di accertamento delle violazioniArt. 37 - Termini di decadenza - RimborsiArt. 38 - Ripartizione delle pene pecuniarie

     TITOLO VII

    Vendita dei valori bollati

     Art. 39 - Distribuzione, vendita al pubblico e aggioArt. 40 - Disposizioni transitorieArt. 41 - Integrazione dei valoriArt. 42 - [Entrata in vigore]

     PARTE PRIMA

    Atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine

     Tariffa I

    Art. 1 - [Atti rogati, ricevuti o autenticati, certificati e copie rilasciati da notai od altri pubblici ufficiali]Art. 2 - [Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni, descrizioni, constatazioni e inventari]Art. 3 - [Ricorsi al Presidente della Repubblica - Istanze, petizioni e ricorsi agli organi dell'

    Amministrazione dello Stato - Note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione]Art. 4 - [Atti degli organi dell' Amministrazione dello Stato e di enti pubblici - Atti di notorietà e

    pubblicazioni di matrimonio - Certificati di curie e di agenti di cambio]Art. 5 - [Certificati di liquidazione dei Comitati direttivi degli agenti di cambio]Art. 6 - [Cambiali]Art. 7 - [Note di pegno, delegazioni, ordini in derrate]Art. 8 - [Duplicati e copie di cambiali e di altri titoli]Art. 9 - [Assegni bancari]Art. 10 - [Assegni circolari - Vaglia cambiari e fedi di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia]Art. 11 - [Biglietti e titoli fiduciari dell' istituto di emissione]Art. 12 - Libretti di risparmioArt. 13 - [Fatture, note, conti ed estratti di conti]Art. 14 - [Ricevute, lettere e ricevute di accreditamento]Art. 15 - [Carte di credito e buoni di aquisto]Art. 16 - [Libri e registri]Art. 17 - [Notificazioni giudiziarie]Art. 18 - [Copia degli atti delle società]Art. 19 - [Certificati e atti stragiudiziali di organi giurisdizionali]Art. 20 - [Atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi e arbitrali - Atti d'

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  • intimazione ai testimoni - Lodo arbitrale]Art. 21 - [Atti, processi verbali e sentenze del procedimento penale]

     PARTE SECONDA

    Atti, documenti e registri soggetti all'imposta in caso d'uso

     Tariffa II

    Art. 22 - [Conti dei curatori e altri amministratori giudiziari e atti del servizio della riscossione]Art. 23 - [Ricevute per versamento di somme e valori depositati presso pubbliche Amministrazioni]Art. 24 - [Corrispondenze e dispacci telegrafici]Art. 25 - [Documenti concernenti movimenti di denaro, titoli o valori]Art. 26 - [Documenti, elenchi e ruoli relativi all' esercizio di mestieri, arti e professioni]Art. 27 - [Atti e documenti di accompagnamento merci]Art. 28 - [Tipi, disegni, modelli di ingegneri, architetti, periti, geometri e misuratori e lavori contabili di

    liquidatori e ragionieri]Art. 29 - [Titoli di credito provenienti dall' estero]Art. 30 - [Atti, documenti e registri provenienti dall' estero]Art. 31 - [Biglietti del lotto, lotterie e cartelle delle tombole autorizzate]Art. 32 - [Atti per i quali non sono espressamente previsti il pagamento dell' imposta o l' esenzione]

     ALLEGATO B

    ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI ESENTI ALL'IMPOSTA DI BOLLO IN MODO ASSOLUTO

     Tabella

    Art. 1 - [Petizioni agli organi legislativi e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali]Art. 2 - [Elenchi e ruoli concernenti l' ufficio del giudice popolare, la leva militare ed altre prestazioni

    personali]Art. 3 - [Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di pubblica sicurezza e

    disciplinare]Art. 4 - [Estratti e copie di qualsiasi atto richiesti nell' interesse dello Stato]Art. 5 - [Atti del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo]Art. 6 - [Documenti relativi a rapporti soggetti a IVA]Art. 7 - [Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri titoli negoziabili]Art. 8 - [Dichiarazioni ed attestazioni rilasciate nell' interesse di persone non abbienti e domande per il

    conseguimento di sussidi]Art. 8 bis - [Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive]Art. 9 - [Atti e documenti in materia di lavoro]Art. 10 - [Certificati richiesti nell' esclusivo interesse della pubblica igiene e profilassi]Art. 11 - [Atti e documenti scolastici]Art. 12 - [Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla Corte costituzionale e di determinati

    procedimenti giurisdizionali ed amministrativi]Art. 13 - [Atti della procedura della tutela dei minori e degli interdetti e relativi al procedimento di

    adozione speciale, di affidamento ecc.]Art. 13 bis - [Contrassegno invalidi]Art. 14 - [Domande per ottenere certificati esenti da imposta di bollo]Art. 15 - [Bollette doganali ed altri documenti per l' esportazione e l' importazione]Art. 16 - [Atti posti in essere tra Amministrazioni dello Stato o tra enti equiparati]Art. 17 - [Dichiarazioni e processi verbali trasmessi all' Ufficio dello stato civile]Art. 18 - [Passaporti agli emigrati]Art. 19 - [Atti costitutivi e modificativi delle società di mutuo soccorso, cooperative e loro consorzi, delle

    associazioni agrarie di mutua assicurazione]Art. 20 - [Atti relativi alle operazioni delle società cooperative]Art. 21 - [Atti relativi ai trasferimenti dei terreni destinati alla formazione o all' arrotondamento delle

    proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici]Art. 21 bis - [Atti per la concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonché di prestiti

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  • agrari di esercizio]Art. 22 - [Atti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità]Art. 23 - [Testamenti e schede dei testamenti segreti]Art. 24 - [Biglietti per trasporto di persone]Art. 25 - [Contratti di lavoro e di impiego]Art. 26 - [Quietanze di retribuzione e di pensioni]Art. 27 - [Conti giudiziali]Art. 27 bis - [Atti, documenti, istanze, contratti, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in

    essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale]Art. 27 terArt. 27 quater - [Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni

    industriali, per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali] 

    Allegato redazionale 1 - Tariffa in vigore fino al 23 agosto 1992  

    PARTE PRIMA

    ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI SOGGETTI ALL'IMPOSTA DI BOLLO FIN DALL'ORIGINETariffa I

    Art. 1 - [Atti rogati ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali - Tariffa in vigore finoal 23 agosto 1992]

    Art. 2 - [Certificati, copie conformi o documenti rilasciati da notai od altri pubblici ufficiali - Tariffain vigore fino al 23 agosto 1992]

    Art. 3 - [Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali - Tariffa invigore fino al 23 agosto 1992]

    Art. 4 - [Descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hannosottoscritti - Tariffa in vigore fino al 23 agosto 1992]

    Art. 5 - [Istanze, petizioni e ricorsi diretti agli organi dell' Amministrazione dello Stato e di altrienti pubblici - Tariffa in vigore fino al 23 agosto 1992]

    Art. 6 - [Atti degli organi dell' Amministrazione dello Stato e di altri enti pubblici - Tariffa in vigorefino al 23 agosto 1992]

    Art. 7 - [Certificati, dichiarazioni, attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose - Tariffa invigore fino al 23 agosto 1992]

    Art. 8 - [Certificati di liquidazione dei Comitati direttivi degli agenti di cambio - Tariffa in vigorefino al 23 agosto 1992]

    Art. 9 - [Cambiali - Tariffa in vigore fino al 23 agosto 1992]Art. 10 - [Cambiali accettate dagli istituti di credito a copertura di esportazioni - Tariffa in vigore

    fino al 23 agosto 1992]Art. 10 bis - [Cambiali girabili accettate da aziende e istituti di credito - Tariffa in vigore fino al 23

    agosto 1992]Art. 10 ter - [Cambiali agrarie - Tariffa in vigore fino al 23 agosto 1992]Art. 11 - [Vaglia cambiari all' ordine di Aziende di credito - Tariffa in vigore fino al 23 agosto

    1992]Art. 12 - [Note di pegno, delegazioni negoziabili, ordini in derrate ecc. - Tariffa in vigore fino al

    23 agosto 1992]Art. 13 - [Duplicati e copie di cambiali e di altri titoli - Tariffa in vigore fino al 23 agosto 1992]Art. 14 - [Vaglia cambiari e fedi di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia - Tariffa in

    vigore fino al 23 agosto 1992]Art. 15 - [Assegni bancari - Tariffa in vigore fino al 23 agosto 1992]Art. 16 - [Assegni circolari - Tariffa in vigore fino al 23 agosto 1992]

     Art. 17 - [Biglietti e titoli fiduciari dell' istituto di emissione - Tariffa in vigore fino al 23 agosto

    1992]Art. 18 - [Libretti di risparmio - Tariffa in vigore fino al 23 agosto 1992]

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  • Art. 19 - [Ricevute, quietanze, note, conti, fatture, distinte e simili - Tariffa in vigore fino al 23agosto 1992]

    Art. 20 - [Estratti di conti, lettere e ricevute di accreditamento o di addebitamento di somme -Tariffa in vigore fino al 23 agosto 1992]

    Art. 20 bis - [Ricevute bancarie - Tariffa in vigore fino al 23 agosto 1992]Art. 21 - [Carte di credito - Tariffa in vigore fino al 23 agosto 1992]Art. 21 bis - [Buoni di acquisto - Tariffa in vigore fino al 23 agosto 1992]Art. 22 - [Registri contabili obbligatori - Tariffa in vigore fino al 23 agosto 1992]Art. 23 - [Registri delle Conservatorie dei registri immobiliari - Tariffa in vigore fino al 23 agosto

    1992]Art. 24 - [Note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri delle

    Conservatorie dei registri immobiliari, navale, aeronautico ed automobilistico - Tariffa in vigore finoal 23 agosto 1992]

    Art. 25 - [Note di trascrizione del patto di riservato dominio, nonché del privilegio nelle vendite dimacchine - Tariffa in vigore fino al 23 agosto 1992]

    Art. 26 - [Avvisi da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale, nei Bollettini Ufficiali delle regioni o nelfoglio degli annunzi legali - Tariffa in vigore fino al 23 agosto 1992]

    Art. 27 - [Copia degli atti delle società da depositarsi in cancelleria - Tariffa in vigore fino al 23agosto 1992]

    Art. 28 - [Atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio - Tariffa in vigore fino al 23 agosto 1992]Art. 29 - [Certificati rilasciati da organi dell' Autorità giudiziaria - Tariffa in vigore fino al 23

    agosto 1992]Art. 30 - [Atti stragiudiziali compiuti da organi dell' Autorità giudiziaria - Tariffa in vigore fino al

    23 agosto 1992]Art. 31 - [Atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali - Tariffa in vigore fino al 23 agosto

    1992]Art. 32 - [Atti d' intimazione ai testimoni nei giudizi di qualsiasi grado e specie - Tariffa in vigore

    fino al 23 agosto 1992]Art. 33 - [Provvedimento del pretore che rende esecutivo il lodo arbitrale - Tariffa in vigore fino

    al 23 agosto 1992]Art. 34 - [Atti e processi verbali in materia penale - Tariffa in vigore fino al 23 agosto 1992]Art. 35 - [Atti e documenti inerenti al giudizio dell' azione civile - Tariffa in vigore fino al 23

    agosto 1992]Art. 36 - [Sentenze e decreti penali di condanna - Tariffa in vigore fino al 23 agosto 1992]

     PARTE SECONDA

    ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI SOGGETTI ALL'IMPOSTA DI BOLLO SOLO IN CASO D'USOTariffa II

    Art. 37 - [Conti giudiziali - Tariffa in vigore fino al 23 agosto 1992]Art. 38 - [Contratti di lavoro e di impiego - Tariffa in vigore fino al 31 dicembre 1982]Art. 39 - [Quietanze degli stipendi - Tariffa in vigore fino al 31 dicembre 1982]Art. 40 - [Ricevute per versamento o svincolo di somme o valori depositati in garanzia - Tariffa

    in vigore fino al 23 agosto 1992]Art. 41 - [Ricevute e note di consegna di merci - Tariffa in vigore fino al 23 agosto 1992]Art. 42 - [Corrispondenze e dispacci telegrafici - Tariffa in vigore fino al 23 agosto 1992]Art. 43 - [Documenti concernenti movimento o ricevimento di merci, di somme di denaro, di titoli

    o di valori - Tariffa in vigore fino al 23 agosto 1992]Art. 44 - [Documenti ed elenchi relativi all' esercizio di mestieri - Tariffa in vigore fino al 23

    agosto 1992]Art. 45 - [Atti e documenti relativi a beni viaggianti - Tariffa in vigore fino al 23 agosto 1992]Art. 46 - [Disegni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti ecc. e liquidazioni, calcoli ed

    altri lavori contabili dei liquidatori, ragionieri e professionisti in genere - Tariffa in vigore fino al 23agosto 1992]

    Art. 47 - [Atti provenienti dall' estero - Tariffa in vigore fino al 23 agosto 1992]Art. 48 - [Atti provenienti dall' estero soggetti all' imposta di bollo sin dall' origine - Tariffa in

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  • vigore fino al 23 agosto 1992]Art. 49 - [Biglietti del lotto e delle lotterie e cartelle delle tombole autorizzate - Tariffa in vigore

    fino al 23 agosto 1992]Art. 50 - [Atti per i quali non sia espressamente previsto il pagamento dell' imposta - Tariffa in

    vigore fino al 23 agosto 1992] 

    Note:1 PER MEMORIA:

    - Per la delega al Governo ad emanare disposizioni per la riforma del sistema fiscale, cfr. legge 7 aprile 2003, n. 80.

     Preambolo

     Testo in vigore dal 1° gennaio 1973

    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;Vista la legge 9-10-1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;Vista la legge 6-12-1971, n. 1036;Visto il D.L. 25-5-1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24-7-1972, n. 321;Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9-10-1971, n. 825;Sentito il Consiglio dei Ministri;Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l' interno, per le finanze,per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

    Decreta: 

    TITOLO I

    Oggetto e specie dell'imposta e modi di pagamento

    Art. 1 - Oggetto dell' imposta [1]

     Testo in vigore dal 1° gennaio 1973[1] Sono soggetti all' imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati nell' annessa tariffa [2].[2] Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previstinella tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi. 

    Note:1 PER MEMORIA:

    - Per le operazioni e gli atti relativi ai risarcimenti corrisposti dal Fondo di garanzia delle vittime della strada, cfr. art. 1-bis,

    comma 3, legge 29 ottobre 1961, n. 1216 .

    - Per i provvedimenti in favore di popolazioni colpite da calamità, cfr. art. 9, D.L. 5-11-1973, n. 658 (infezione colerica), art.

    16, legge 14-10-1974, n. 504 e art. 43, comma 3, legge 1-8-2002, n. 166 (Sicilia), art. 32, D.L. 13-5-1976, n. 227, artt. 40 e

    41-ter, D.L. 18-9-1976, n. 648, art. 3-quinquies, D.L. 10-6-1977, n. 307 e art. 4, nono comma, legge 8-8-1977, n. 546

    (Friuli-Venezia Giulia), art. 5, legge 8-6-1978, n. 306 e art. 5, primo comma, legge 10-5-1983, n. 190 (Vajont - catastrofe del

    1963), art. 9, D.L. 26-11-1980, n. 776, artt. 5 e 8, D.L. 5-12-1980, n. 799, artt. 72 e 73, legge 14-5-1981, n. 219, art. 8,

    primo comma, D.L. 12-4-1988, n. 115 , non convertito in legge e art. 3-bis, D.L. 13-5-1999, n. 132 (Campania e Basilicata),

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  • art. 12, D.L. 28-7-1981, n. 397 (Sicilia occidentale), art. 9, primo comma, legge 2-5-1983, n. 156 (Ancona), artt. 4 e 4-bis,

    quinto comma, D.L. 24-9-1985, n. 480 (Val di Fiemme), art. 4, primo comma, D.L. 18-11-1986, n. 760, non convertito in

    legge e art. 4, primo comma, D.L. 26-1-1987, n. 8 (Senise), art. 11, decimo comma, D.L. 19-9-1987, n. 384 (Valtellina e

    altri), art. 4, commi 6 e 7, D.L. 29-12-1990, n. 414 e art. 4, comma 6, D.L. 5-3-1991, n. 65, non convertiti in legge e art. 4,

    comma 7, D.L. 3-5-1991, n. 142 (Sicilia orientale), art. 5, comma 4, D.L. 5-10-1992, n. 397, non convertito in legge, e art. 5,

    comma 4, D.L. 4-12-1992, n. 471 (Liguria), art. 5, comma 4, ordinanza n. 2307 del 4-11-1992 ,art. 10, commi 1 e 6, D.L. 4-

    12-1992, n. 471 (Toscana), art. 3-bis, D.L. 13-5-1999, n. 132 (Calabria, Marche e Umbria), art. 4, comma 10-bis, D.L. 12

    ottobre 2000, n. 279 (Calabria), art. 10, comma 2, D.L. 28 aprile 2009, n. 39 , art. 4, ordinanza n. 3857 del 10 marzo 2010 e

    art. 1, Ordinanza n. 3892 del 13 agosto 2010 (Abruzzo) e art. 4, ordinanza n. 3856 del 10 marzo 2010 (comune di Cerzeto)

     

    - Per le obbligazioni emesse dall' Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, cfr. art. 3, legge 23-1-1974, n. 15 .

    - Per l' esenzione dall' imposta relativa ai titoli redimibili, cfr. D.M. 23-6-1975 .

    - Per l' esenzione dall' imposta relativa agli atti e documenti riguardanti il regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'

    Italia in ordine al servizio dei certificati del Tesoro in Euroscudi, cfr. D.M. 16-6-1983 .

    - Per l' esenzione dall' imposta relativa agli atti e documenti riguardanti il regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'

    Italia in ordine al servizio del pagamento del prestito obbligazionario in dollari USA, cfr. D.M. 6-5-1985 .

    - Per l' esenzione dall' imposta relativa agli atti e documenti riguardanti il regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'

    Italia in ordine al servizio dei titoli del Tesoro, a cedola variabile, emessi in dollari USA, cfr. D.M. 1-8-1985 .

    - Per l' esenzione dall' imposta relativa agli atti e documenti riguardanti il regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'

    Italia in ordine al prestito del Tesoro in yen, cfr. D.M. 6-10-1986 .

    - Per le certificazioni prefettizie, relative istanze e documentazione accessoria, cfr. art. 10-sexies, comma 12, legge 31-5-

    1965, n. 575 .

    - Per le agevolazioni concernenti l' usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, cfr. artt. 4 e 5, legge 10-5-1976, n.

    346 .

    - Per le operazioni compiute dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d' Europa, cfr. art. 5, legge 30-11-1976, n. 796 .

    - Per gli atti relativi alle servitù militari, cfr. art. 20, legge 24-12-1976, n. 898 .

    - Per i contratti di assicurazione e per gli atti concernenti rischi coperti da garanzia statale, cfr. art. 33, legge 24-5-1977, n.

    227 .

    - Per i prestiti obbligazionari emessi dalla BEI, dalla CECA e dall' EURATOM, cfr. art. 4, legge 9-12-1977, n. 956 .

    - Per gli atti relativi allo scioglimento delle società per mancato adeguamento del capitale sociale, cfr. art. 11-bis, ultimo

    comma, legge 16-12-1977, n. 904 .

    - Per i provvedimenti relativi alle cause per controversie locatizie, cfr. art. 57, legge 27-7-1978, n. 392 .

    - Per l' esenzione dall' imposta dei registri previsti dal decreto istitutivo della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti,

    cfr. art. 5, ultimo comma, D.P.R. 6-10-1978, n. 627 .

    - Per i trasferimenti di beni dipendenti dall' attuazione della legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, cfr. art. 78,

    legge 23-12-1978, n. 833 .

    - Per le esenzioni previste dalla normativa sui servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili, cfr. art. 11,

    abrogato, legge 7-2-1979, n. 59 .

    - Per gli indennizzi e agevolazioni a soggetti italiani per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana, cfr. art. 9,

    legge 26-1-1980, n. 16 .

    - Per l' esenzione dall' imposta della ricevuta fiscale, cfr. art. 13, legge 29-2-1980, n. 31 .

    - Per le esenzioni a favore del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, cfr. art. IX, sezione 16, dell' Accordo approvato

    con legge 23-5-1980, n. 289 il cui testo è riportato nell' Appendice di questo Codice.

    - Per l' equiparazione dei titoli obbligazionari della Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BIRS) a quelli

    emessi dallo Stato, cfr. art. 3, legge 29-9-1980, n. 579 .

    - Per le operazioni di mutuo per il potenziamento della rete ferroviaria dello Stato, cfr. art. 5, legge 12-2-1981, n. 17 .

    - Per la delega per la riscossione di contributi sindacali degli appartenenti alla Polizia di Stato, cfr. art. 93, legge 1-4-1981,

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  • n. 121 .

    - Per l' esenzione degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra, cfr. art. 12, legge 22-10-1981, n. 593 .

    - Per le sentenze, ordinanze e decreti di restituzione delle terre a comuni o associazioni agrarie, scioglimenti di promiscuità

    tra i detti enti, liquidazione di usi civici, legittimazioni, assegnazioni di terre e atti dei procedimenti previsti dalla legge 16-6-

    1927, n. 1766, cfr. art. 2, legge 1-12-1981, n. 692 .

    - Per l' esenzione dall' imposta relativa ad atti e adempimenti necessari per l' attuazione dello statuto speciale della

    Regione Valle d' Aosta, cfr. art. 85, D.P.R. 22-2-1982, n. 182 .

    - Per l' esenzione dall' imposta degli atti relativi alle procedure previste per l' adozione e l' affidamento dei minori, cfr. art.

    82, primo e secondo comma, legge 4-5-1983, n. 184 .

    - Per l' esenzione dall' imposta delle cessioni di crediti da parte del datore di lavoro per la regolarizzazione delle posizioni

    contributive previdenziali, cfr. art. 4, terzo comma, D.L. 21-1-1984, n. 4 e art. 1, nono comma, D.L. 2-12-1985, n. 688 .

    - Per i trasferimenti a favore di aree sottosviluppate, cfr. art. 8, secondo comma, legge 8-3-1985, n. 73 .

    La legge n. 73/1985 è stata abrogata dall' art. 38, quinto comma, legge 26-2-1987, n. 49.

    - Per l' esenzione dall' imposta relativa ai contratti d' appalto finanziati dalla CEE, cfr. art. 2 del protocollo n. 6 allegato alla

    Convenzione ratificata con legge 15-3-1986, n. 81 .

    - Per l' esenzione dall' imposta del registro che debbono tenere taluni istituti religiosi, cfr. art. 1, primo comma, D.M. 28-3-

    1986 il cui testo è riportato nell' Appendice di questo Codice.

    - Per i documenti relativi alla Convenzione con la Tunisia in materia di sicurezza sociale, cfr. art. 34, primo comma, della

    Convenzione ratificata con legge 7-10-1986, n. 735 .

    - Per l' esenzione dall' imposta relativa agli atti relativi allo scioglimento del matrimonio o alla cessazione degli effetti civili

    del matrimonio, cfr. art. 19, legge 6-3-1987, n. 74 .

    - Per l' acquisto di foraggio o cereali foraggeri da parte dell' AIMA o di taluni conduttori di aziende agricole, cfr. art. 6, quinto

    comma, D.L. 2-6-1987, n. 213, non convertito in legge, e art. 6, quinto comma, D.L. 31-7-1987, n. 319 .

    - Per gli atti di conferimento delle concessioni e del procedimento esecutivo di riscossione, cfr. art. 128, D.P.R. 28-1-1988,

    n. 43 .

    - Per le schede per l' iscrizione degli atti testamentari redatte dal conservatore dell' archivio notarile, cfr. art. 3, terzo

    comma, D.M. 29-3-1988 e art. 3, terzo comma, D.M. 5-5-1988 .

    - Per le esenzioni a favore dell' Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti, cfr. art. 47 della Convenzione approvata

    con legge 29-4-1988, n. 134 .

    - Per le esenzioni a favore della Banca di sviluppo dei Caraibi, cfr. art. 55 dell' Accordo approvato con legge 17-5-1988, n.

    198 .

    - Per l' esenzione dall' imposta per l' attestazione di pagamento della tassa di concessioni governative per l' iscrizione nel

    registro delle imprese, cfr. art. 8, quarto comma, D.L. 30-5-1988, n. 173 .

    - Per le esenzioni a favore dell' INMARSAT, cfr. art. 4 del protocollo approvato con legge 8-7-1988, n. 294 .

    - Per le esenzioni dall' imposta relativa agli atti necessari per cure mediche alle persone in soggiorno temporaneo, cfr. art. 9

    dell' Accordo approvato con legge 25-7-1988, n. 335 .

    - Per le esenzioni a favore della Fondazione europea, cfr. art. 1 del protocollo approvato con legge 25-7-1988, n. 336 .

    - Per l' esenzione dall' imposta per le domande di concorso e assunzione presso le pubbliche Amministrazioni, cfr. legge

    23-8-1988, n. 370 .

    - Per le esenzioni previste dalla normativa sui procedimenti in Camera di consiglio, cfr. art. 5, abrogato, legge 21-2-1989, n.99 .

    - Per l' esenzione dall' imposta delle dichiarazioni anagrafiche, cfr. art. 13, quarto comma, D.P.R. 30-5-1989, n. 223 .

    - Per l' esenzione dall' imposta degli acquisti effettuati da produttori agricoli zootecnici e agro-pastorali danneggiati dalla

    siccità 1988-1989, cfr. art. 3, secondo comma, D.L. 15-6-1989, n. 231 .

    - Per gli atti del procedimento penale, cfr. D.M. 11-10-1989, n. 347, abrogato e art. 18, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 .

    - Per le esenzioni in materia giudiziaria, cfr. art. 20 della Convenzione con la Repubblica socialista cecoslovacca, ratificata

    con legge 30-11-1989, n. 396.

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  • - Per gli atti riguardanti la Convenzione consolare con la Repubblica tunisina, cfr. artt. 12, 22 e 47, della Convenzione

    ratificata con legge 30-12-1989, n. 446.

    - Per gli atti riguardanti l' acquisto di immobili nei territori colpiti da eventi sismici della Campania, Basilicata, Puglia e

    Calabria, cfr. art. 69, D.L.gs 30-3-1990, n. 76.

    - Per le esenzioni a favore dei territori colpiti da eventi sismici della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, cfr. art. 70,

    commi 1, 2 e 3, D.L.gs 30-3-1990, n. 76.

    - Per l' esenzione dall' imposta per gli acquisti mortis causa di veicoli nei territori colpiti da eventi sismici della Campania,

    Basilicata, Puglia e Calabria, cfr. art. 70, commi 4, D.L.gs 30-3-1990, n. 76.

    - Per le esenzioni riguardanti la Convenzione consolare con la Repubblica popolare di Cina, cfr. art. 40 della Convenzione

    ratificata con legge 23-6-1990, n. 175 .

    - Per l' esenzione dall' imposta degli effetti cambiari e titoli equivalenti emessi in Italia e all' estero, cfr. art. 4, primo comma,

    legge 20-10-1990, n. 304 .

    - Per la delega al Governo ad adottare disposizioni concernenti esenzioni ed agevolazioni tributarie, cfr. art. 17, legge 29-

    12-1990, n. 408.

    - Per i trasferimenti dai comuni e province ad aziende speciali o società di capitali per la gestione dei servizi pubblici, cfr.

    art. 13-bis, abrogato, D.L. 12-1-1991, n. 6, art. 3, comma 69, abrogato, legge 28-12-1995, n. 549 e art. 118, commi 1 e 2,

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ..

    - Per l' esenzione dall' imposta degli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato, cfr. art. 8, comma 1, legge 11-8-

    1991, n. 266.

    - Per le esenzioni previste dalla Convenzione con l' Austria in materia di atti di stato civile, cfr. art. 6 dell' Accordo ratificato

    con legge 5-10-1991, n. 330 .

    - Per l'esenzione dall'imposta relativa a trasferimenti di terreni ad aziende agricole montane, cfr. art. 5-bis, legge 31

    gennaio 1994, n. 97 .

    - Per l' esenzione dall' imposta per gli acquisti mortis causa di veicoli nei territori colpiti da eventi alluvionali dell' Italia del

    Nord, cfr. art. 12-bis, comma 3, D.L. 24-11-1994, n. 646.

    - Per le operazioni degli istituti di credito speciale, cfr. art. 44, comma 1, D.L. 23-2-1995, n. 41.

    - Per le comunicazioni dirette all' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, cfr. art. 1, comma 13, legge 31-7-1997, n.

    249.

    - Per le esenzioni riguardanti la Convenzione consolare con la Repubblica di Mauritius, cfr. art. 22 della Convenzione

    ratificata con legge 28-8-1997, n. 310 .

    - Per l'esenzione dall'imposta delle deliberazioni adottate per la conversione in euro del capitale sociale, cfr. art. 17, comma

    6-bis, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 .

    - Per l'esenzione dall'imposta relativa agli atti per le operazioni di cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi, cfr.

    art. 15, comma 9, legge 23 dicembre 1998, n. 448 .

    - Per gli atti relativi ai beni costituenti l'azienda agricola, cfr. art. 14, commi 1 e 2, legge 15 dicembre 1998, n. 441 .

    - Per l'esenzione dall'imposta per le cessioni dei crediti INPS, cfr. art. 2, comma 16, D.L. 2 novembre 1998, n. 378 ,

    abrogato e art. 13, comma 16, legge 23 dicembre 1998, n. 448 .

    - Per gli atti relativi ai fondi rustici, oggetto di successione o donazione, cfr. art. 14, commi 1 e 2, legge 15-12-1998, n. 441 .

    - Per gli indennizzi relativi all'incidente della funivia del Cermis, cfr. art. 6, legge 21-12-1999, n.497 .

    - Per il pagamento mediante speciali marche per diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie per conto dello

    Stato, cfr. art. 9, comma 11-bis, legge 23 dicembre 1999, n. 488 .

    - Per le domande in caso di cambiamento di nomi o cognomi, cfr. art. 93, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 .

    - Per le cessioni di redditi tributari da parte di enti locali e Camere di commercio, cfr. art. 76, comma 5, legge 21 novembre

    2000, n. 342 .

    - Per l'esenzione dall'imposta degli atti relativi alle controversie in materia di masi chiusi, cfr. art. 35, comma 3, legge 24

    novembre 2000, n. 340 .

    - Per l'esenzione dall'imposta degli atti relativi all'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari, cfr. art. 7, legge 4

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  • aprile 2001, n. 154

    - Per gli atti di trasferimento di beni a favore delle aziende di servizi da parte dello Stato e di altri enti pubblici, cfr. art. 13,

    comma 5, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 .

    - Per l'esenzione dall'imposta per il trasferimento di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio

    unico e a coltivarlo o condurlo per un periodo di almeno dieci anni, cfr. art. 5-bis, comma 2, D.Lgs. 18 maggio 2001, n.

    228 .

    - Per l'esenzione dall'imposta relativa agli atti per le operazioni di cartolarizzazione derivanti dalla privatizzazione del

    patrimonio immobiliare pubblico, cfr. art. 2, comma 6, D.L. 25 settembre 2001, n. 351 .

    - Per l'esenzione dall'imposta per i trasferimenti di beni immobili a fondi comuni di investimento immobiliare, cfr. art. 4,

    commi 2 e 2-quinquies, D.L. 25 settembre 2001, n. 351 .

    - Per l'esenzione dall'imposta relativa ai certificati formati negli Stati membri dell'Unione europea relativi all'approvazione di

    attrezzature a pressione trasportabili, cfr. art. 17, comma 3, D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 23 .

    - Per l'esenzione dall'imposta per le operazioni di cartolarizzazione della società Patrimonio dello Stato S.p.a., cfr. art. 7,

    comma 11, D.L. 15 aprile 2002, n. 63 .

    -Per l'esenzione dall'imposta per le operazioni di finanziamento della società infrastrutture S.p.a., cfr. art. 8, comma 10,

    D.L. 15 aprile 2002, n. 63 .

    - Per l'esenzione dall'imposta per la domanda di equa riparazione, cfr. art. 265, comma 6, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 .

    - Per gli atti di acquisto di autoveicoli conformi alle direttive CEE sull'inquinamento, cfr. art. 2, commi 1 e 2, D.L. 8 luglio

    2002, n. 138 .

    - Per l'esenzione dall'imposta relativa agli atti di acquisto di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo, cfr. art. 3,

    comma 1, D.L. 8 luglio 2002, n. 138 .

    - Per l'esenzione dall'imposta relativa agli atti per le operazioni di cartolarizzazione derivanti dalla privatizzazione del

    patrimonio immobiliare delle regioni, enti locali e altri enti pubblici, cfr. art. 84, commi 2 e 6, legge 27 dicembre 2002, n.

    289 .

    - Per l'esenzione dall'imposta relativa agli atti per le operazioni di cartolarizzazione derivanti dalla privatizzazione dei beni

    immobili del Ministero della difesa, cfr. art. 1, D.L. 9 maggio 2003, n. 102 , non convertito in legge.

    - Per le esenzioni riguardanti la convenzione consolare con la Federazione russa, cfr. artt. 17 e 28 della Convenzione ,

    ratificata con legge 19 agosto 2003, n. 243.

    - Per gli atti relativi alle operazioni di finanziamento della Cassa depositi e prestiti S.p.A, cfr. art. 5, commi 23 e 24, D.L. 30

    settembre 2003, n. 269 e art. 1, comma 5 e art. 10, comma 2, D.M. 6 ottobre 2004 .

    - Per le vendite di beni appartenenti al patrimonio immobiliare pubblico suscettibili di utilizzazione agricola, cfr. art. 9,

    comma 2, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99.

    - Per l'esenzione dall'imposta delle operazioni di conferimento del patrimonio disponibile delle regioni e delle province

    autonome a favore di enti o società possedute dalle medesime, cfr. art. 3, comma 3, D.L. 12 luglio 2004, n. 168 .

    - Per l'esenzione dall'imposta degli atti e documenti relativi ai benefici per le vittime del terrorismo e delle stragi, cfr. art. 8,

    comma 1, legge 3 agosto 2004, n. 206 .

    - Per l'esenzione dall'imposta per i trasferimenti di immobili di proprietà dei comuni in favore di fondazioni e società di

    cartolarizzazione, associazioni riconosciute, cfr. art. 1, comma 275, legge 30-12-2004, n. 311 .

    - Per l'esenzione dall'imposta degli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di università, enti di ricerca ed enti

    parco, cfr. art. 14, comma 8, abrogato, D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e art. 1, comma 354, legge 23 dicembre 2005, n. 266 .

    - Per l'esenzione dall'imposta degli atti di dismissione del patrimonio immobiliare di proprietà dello Stato, cfr. art. 3, comma

    3, D.L. 17 ottobre 2005, n. 211 , non convertito in legge e art. 11-quinquies, comma 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

    - Per gli atti delle associazioni e federazioni di donatori di sangue, cfr. art. 9, legge 21 ottobre 2005, n. 219 .

    - Per l'esenzione dall'imposta degli atti relativi ai trasferimenti di enti posti in liquidazione, cfr. art 1, comma 89, legge 23

    dicembre 2005, n. 266 .

    - Per l'esenzione dall'imposta degli atti e documenti relativi ai benefici per le vittime del dovere e dei soggetti equiparati, cfr.

    art. 4, comma 1, numero 3, D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 .

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  • - Per l'esenzione dall'imposta delle domande e documenti relativi all'onorificenza "vittima del terrorismo", cfr. art. 34,

    comma 2-sexies, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 .

    - Per l'esenzione dall'imposta degli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di fondazioni universitarie, cfr. art. 16,

    comma 5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 .

    - Per l'esenzione dall'imposta per l'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese, cfr. art.

    16, comma 6, D.L. 29 novembre 2008, n. 185 .

    - Per l'esenzione dall'imposta degli atti, documenti, e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione, cfr. art. 17,

    comma 2, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 .

    - Per l'esenzione dall'imposta degli atti necessari per porre limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa, cfr.

    art. 337, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 .

    - Per l'esenzione dall'imposta della domanda per conseguire la dispensa dalla chiamata alla leva o alle armi, cfr. art. 1992,

    comma 2, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 .

    - Per l'esenzione dall'imposta degli atti relativi al trasferimentodi beni statali a Comuni, Province, Città metropolitane e

    Regioni, cfr. art. 9, comma 1, D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 .

     2 PER MEMORIA:

    - Per l' adeguamento di aliquote, tributi e tariffe di importo fisso cfr. art. 7, commi 1 e 2, D.L. 27-4-1990, n. 90.

     TITOLO I

    Oggetto e specie dell'imposta e modi di pagamento

    Art. 2 - Atti soggetti a bollo sin dall' origine o in caso d' uso

     Testo in vigore dal 1° gennaio 1983[1] L' imposta di bollo è dovuta fin dall' origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte I dellatariffa, se formati nello Stato, ed in caso d' uso per quelli indicati nella parte II. [2] Si ha caso d' uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all' Ufficio del registro per laregistrazione [1]. [3] Delle cambiali emesse all' estero si fa uso, oltre che nel caso di cui al secondo comma, quando sonopresentate, consegnate, trasmesse, quietanzate, accettate, girate, sottoscritte per avallo o altrimenti negoziatenello Stato (articolo così sostituito, con effetto 1-1-1983 [2], dall' art. 2, D.P.R. 30-12-1982, n. 955) . 

    Note:1 PER MEMORIA:

    - Per la decorrenza della disposizione del secondo comma, cfr. art. 1, legge 19-1-1985, n. 4 .

     2 Cfr. art. 29, primo comma, del provvedimento modificativo .

     TITOLO I

    Oggetto e specie dell'imposta e modi di pagamento

    Art. 3 - Modi di pagamento [1]

     Testo in vigore dal 1° gennaio 2007Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 1, comma 80, legge 27 dicembre 2006, n. 296 

    11/131BIG UNICO

  • 1. L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa allegata :a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il qualerilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle entrate o ad altri ufficiautorizzati o mediante versamento in conto corrente postale [2]. 2. Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10per difetto o per eccesso a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad euro0,05. 3. In ogni caso l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 1,00, ad eccezione delle cambiali e dei vagliacambiari di cui, rispettivamente, all' articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della tariffa - Allegato A -annessa al presente decreto , per i quali l'imposta minima è stabilita in euro 0,50 (articolo così sostituito [3]dall'art. 1, comma 80, legge 27 dicembre 2006, n. 296) . 

    Note:1 PER MEMORIA:

    - Per l' esclusione dal bollo di quietanza dei valori bollati, cfr. art. 4, comma 3-sexies, D.L. 15 settembre 1990, n. 261 .

    - Per l' istituzione di un' addizionale sulle operazioni bancarie, cfr. art. 11, commi 5 e 6, D.L. 19 dicembre 1994, n. 691 .

     2 PER MEMORIA:

    - Per il pagamento dell' imposta in modo virtuale, cfr. D.M. 7-6-1973 .

    - Per la disciplina del conto fiscale, cfr. art. 78, commi da 27 a 29 e 38, legge 30-12-1991, n. 413 e art. 3, D.M. 28-12-1993,n. 567 .

     3 La disposizione si applica dal 1° gennaio 2007. Cfr. art. 1, comma 1364, del provvedimento modificativo .

     TITOLO I

    Oggetto e specie dell'imposta e modi di pagamento

    Art. 4 - Forma, valore e carattere distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone

     Testo in vigore dal 1° agosto 2004Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 1-bis, comma 10, lettera b), D.L. 12 luglio 2004, n. 168,modificato in sede di conversione [1] La carta bollata è filigranata e reca impresso il relativo valore. Se il valore della carta bollata è inferiore all'imposta dovuta, la differenza viene corrisposta mediante applicazione di marche da bollo. [2] La carta bollata, esclusa quella per cambiali, deve essere marginata e contenere cento linee per ogni foglio. [3] Con decreto del Ministro delle finanze [1] sono determinati la forma, il valore e gli altri caratteri distintividella carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone, nonché le modalità d' applicazione del visto perbollo. [4] Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate [2] sono stabilite le caratteristiche e le modalitàd'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, nonché le caratteristiche tecniche del sistema informatico

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  • idoneo a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia. (comma aggiunto [3] dall'art. 1-bis,comma 10, lettera b), D.L. 12 luglio 2004, n. 168, modificato in sede di conversione) .(Articolo così sostituito, con effetto 1-1-1983 [4], dall' art. 4, D.P.R. 30-12-1982, n. 955) . 

    Note:1 Cfr. D.M. 15-7-1975 (caratteristiche della carta bollata da lire 700 e istituzione delle marche da bollo da lire 150 e 700);

    D.M. 15-11-1977 (caratteristiche della carta bollata da lire 1.500); D.M. 2-5-1978 (istituzione di una marca da bollo da lire

    1.500); D.M. 12-12-1979 (istituzione di una carta bollata da lire 2.000 per gli atti civili e da lire 700 per gli atti giudiziari);

    D.M. 18-6-1980 (istituzione di una marca da bollo per atti giudiziari da lire 700), D.M. 10-7-1980 (istituzione di marche da

    bollo per atti giudiziari); D.M. 15-12-1980 (istituzione di nuovi tagli di foglietti bollati per cambiali e di una marca da bollo per

    cambiali da lire 15.000); D.M. 16-6-1982 (istituzione di una carta bollata per atti civili da lire 3.000), D.M. 5-8-1982

    (istituzione di marche da bollo a imposta fissa da lire 1.000, 2.000, 3.000 e 3.500); D.M. 6-4-1984 (istituzione di nuovi tagli

    di foglietti bollati per cambiali), D.M. 11-5-1984 (istituzione di nuovi tagli di marche da bollo per cambiali), D.M. 5-3-1985

    (posizionatura dell' impronta del bollo sulla carta bollata filigranata), D.M. 9-2-1988 (istituzione della marca da bollo da lire

    5.000), D.M. 12-4-1988 (istituzione di nuovi tagli di carta bollata), D.M. 16-5-1988 (istituzione di nuovi tipi di marche per atti

    giudiziari), D.M. 8-6-1991 (eliminazione della numerazione su marche), D.M. 12-10-1992 (istituzione di carta bollata e

    marca da bollo da lire 15.000), D.M. 19-2-1993 (istituzione di una nuova marca da bollo di lire 5.000), D.M. 30-12-1993

    (istituzione di nuove marche da bollo per cambiali),, D.M. 17-3-1997 (istituzione di carta bollata da lire 20.000 e marca da

    bollo da lire 20.000 e lire 2.500), art. 1, D.M. 12 gennaio 1999 (inserimento del valore in euro) e Provvedimento 5 agosto

    2004 (istituzione di foglietti bollati per cambiali e di marche per cambiali) e Provvedimento 31 agosto 2004 (istituzione

    marca da bollo a tassa fissa da euro 11,00).

     2 Cfr. Provvedimento 5 maggio 2005 .

     3 La disposizione si applica dal 1° agosto 2004. Cfr. il provvedimento modificativo .

     4 Cfr. art. 29, primo comma, del provvedimento modificativo .

     TITOLO I

    Oggetto e specie dell'imposta e modi di pagamento

    Art. 5 - Definizione di foglio, di pagina e di copia

     Testo in vigore dal 1° gennaio 1983[1] Agli effetti del presente decreto e delle annesse Tariffa e Tabella: a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata;b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l' ha rilasciata. [2] Per i tabulati meccanografici l' imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione di 100 linee effettivamenteutilizzata. [3] Per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio si intende composto da quattrofacciate sempreché queste siano unite o rilegate tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell' ultimafacciata la dichiarazione di conformità all' originale (articolo così sostituito, con effetto 1-1-1983 [1], dall' art. 5,D.P.R. 30-12-1982, n. 955) .

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  •  

    Note:1 Cfr. art. 29, primo comma, del provvedimento modificativo .

     TITOLO I

    Oggetto e specie dell'imposta e modi di pagamento

    Art. 6 - Misura del tributo in caso d' uso

     Testo in vigore dal 1° gennaio 1983[1] Per gli atti, documenti e registri soggetti a bollo solo in caso d' uso l' imposta è dovuta nella misura vigenteal momento in cui se ne fa uso (articolo così sostituito, con effetto 1-1-1983 [1], dall' art. 6, D.P.R. 30-12-1982,n. 955) . 

    Note:1 Cfr. art. 29, primo comma, del provvedimento modificativo .

     TITOLO I

    Oggetto e specie dell'imposta e modi di pagamento

    Art. 7 - Definizione di ricevuta ( soppresso )

     (Articolo soppresso, con effetto 1-1-1983 [1], dall' art. 7, D.P.R. 30-12-1982, n. 955). 

    Note:1 Cfr. art. 29, primo comma, del provvedimento modificativo .

     TITOLO I

    Oggetto e specie dell'imposta e modi di pagamento

    Art. 8 - Onere del tributo nei rapporti con lo Stato

     Testo in vigore dal 1° gennaio 1983[1] Nei rapporti con lo Stato l' imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell' altra parte, nonostantequalunque patto contrario (articolo così sostituito, con effetto 1-1-1983 [1], dall' art. 8, D.P.R. 30-12-1982, n.955) . 

    Note:1 Cfr. art. 29, primo comma, del provvedimento modificativo .

     TITOLO II

    Modi di applicazione dell'imposta

    Art. 9 - Carta bollata

     Testo in vigore dal 1° gennaio 1983

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  • [1] Sulla carta bollata non si può scrivere fuori dei margini né eccedere il numero delle linee in essa tracciate.Nei margini del foglio possono apporsi sottoscrizioni ed annotazioni, visti, vidimazioni, numerazioni e bolliprescritti o consentiti da leggi o regolamenti. [2] Per gli atti e documenti scritti a mezzo stampa, litografia o altri analoghi sistemi è consentito, in deroga aldisposto del precedente comma, scrivere fuori dei margini, fermo peraltro il divieto di eccedere le 100 linee perfoglio. [3] E' vietato scrivere o apporre timbri o altre stampigliature sul bollo, nonché usare carta bollata deteriorata nelbollo o nella filigrana o già usata per altro atto o documento (articolo così sostituito, con effetto 1-1-1983 [1],dall' art. 9, D.P.R. 30-12-1982, n. 955) . 

    Note:1 Cfr. art. 29, primo comma, del provvedimento modificativo .

     TITOLO II

    Modi di applicazione dell'imposta

    Art. 10 - Bollo straordinario o virtuale sostitutivo o alternativo di quello ordinario

     Testo in vigore dal 1° gennaio 1983[1] Nei casi in cui il pagamento dell' imposta di bollo in modo straordinario o virtuale sia sostitutivo o alternativodi quello ordinario si osservano i limiti stabiliti dagli artt. 4 e 9 circa il numero delle linee di ciascun foglio. [2] La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai tabulati, repertori ed ai registri nonché allecopie degli stati di servizio rilasciate dalle pubbliche Amministrazioni (articolo così sostituito, con effetto 1-1-1983 [1], dall' art. 10, D.P.R. 30-12-1982, n. 955) . 

    Note:1 Cfr. art. 29, primo comma, del provvedimento modificativo .

     TITOLO II

    Modi di applicazione dell'imposta

    Art. 11 - Bollo straordinario [1]

     Testo in vigore dal 1° gennaio 1973[1] Per gli atti soggetti a bollo fin dall' origine l' applicazione delle marche da bollo, del visto per bollo e del bolloa punzone deve precedere l' eventuale sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione. [2] E' vietato scrivere ed apporre timbri od altre stampigliature sull' impronta del bollo a punzone o sul visto perbollo. 

    Note:1 PER MEMORIA:

    - Per il pagamento dell' imposta in modo straordinario, cfr. D.M. 7-6-1973 .

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  •  TITOLO II

    Modi di applicazione dell'imposta

    Art. 12 - Marche da bollo [1]

     Testo in vigore dal 1° gennaio 1973[1] L' annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione diuna delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca e parte sul foglio. [2] Per l' annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa. [3] Sulle marche da bollo non è consentito scrivere né apporre timbri o altre stampigliature tranne che pereseguirne l' annullamento in conformità dei precedenti commi. [4] E' vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza. 

    Note:1 PER MEMORIA:

    - Per l' annullamento delle marche da parte dei cancellieri, cfr. art. 1, quarto comma, legge 7-2-1979, n. 59 e art. 8, terzo

    comma, legge 21-2-1989, n. 99 .

    - Per l' annullamento delle marche per il pagamento della tassa sui contratti di borsa, cfr. art. 10, comma 3, D.L. 14-3-1988,

    n. 70, .

    - Per l'annullamento delle marche da parte del funzionario addetto all'ufficio, cfr. art. 258, comma 2, art. 264, comma 2 e

    art. 285, comma 4, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 .

     TITOLO II

    Modi di applicazione dell'imposta

    Art. 13 - Facoltà di scrivere più atti sul medesimo foglio

     Testo in vigore dal 1° gennaio 1983[1] Un atto per il quale è prevista in via esclusiva od alternativa l' applicazione dell' imposta in modostraordinario può essere scritto su un foglio che sia già servito per la redazione di altro atto soggetto adimposta in modo ordinario o straordinario a condizione che sia corrisposta la relativa imposta. [2] Ogni rinnovazione o proroga anche se apposta su atti o documenti formati precedentemente è soggetta aimposta di bollo nella misura vigente per gli stessi al momento della rinnovazione o della proroga. [3] In ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul medesimo foglio: 1) gli inventari, processi verbali e gli altri atti che sono compiuti in più sedute;2) la ratifica apposta sull' atto cui si riferisce [1];3) l' accettazione del mandatario apposta sull' atto contenente il mandato [2];4) la dichiarazione di conferma e di asseverazione del contenuto di un atto e la dichiarazione di concordanzacon l' originale;5) l' accettazione della cessione del credito fatta dal debitore ceduto sull' atto relativo [3];

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  • 6) la dichiarazione di vedovanza scritta sul certificato di esistenza in vita [4];7) il certificato di avvenuta iscrizione, trascrizione ed annotamento sui pubblici registri apposto sulla notarelativa; il duplicato della nota per l' iscrizione ipotecaria e la sua rinnovazione scritta sul titolo in base al qualeavviene la formalità [5];8) la copia della iscrizione, rinnovazione e trascrizione sui pubblici registri costituenti un solo stato o certificatoe le relative aggiunte e variazioni, riportate in un solo stato o certificato anche se lo stato o certificato concernepiù di una persona;9) il certificato scritto sull' estratto catastale e attestante l' imposta dovuta per i beni ivi descritti e ladichiarazione di eseguita voltura catastale apposta sul documento in base al quale la voltura fu eseguita;10) gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri dei rispettivi Uffici, purché riguardino unasola persona o più persone coobbligate o cointeressate nell' affare cui si riferisce il contenuto degli estratti chesi rilasciano;11) i pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in sede giurisdizionale od amministrativa;12) gli atti d' istruzione delle cause, i certificati e le attestazioni apposte sui medesimi, le relazioni dinotificazioni scritte sull' originale e sulla copia dell' atto notificato, nonché i precetti apposti in calce allesentenze ed agli atti rilasciati in forma esecutiva;13) l' autenticazione o la legalizzazione delle firme apposte sullo stesso foglio che contiene le firme daautenticare o da legalizzare [6];14) le certificazioni dei pubblici Uffici apposte sul duplicato e sul secondo originale delle domande;15) gli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto(articolo così sostituito, con effetto 1-1-1983 [7], dall' art. 11, D.P.R. 30-12-1982, n. 955) . 

    Note:1 Cfr. artt. 1398 e 1399 del Codice civile, approvato con R.D. 16-3-1942, n. 262.

     2 Cfr. art. 1703 del Codice civile, approvato con R.D. 16-3-1942, n. 262.

     3 Cfr. art. 1264 del Codice civile, approvato con R.D. 16-3-1942, n. 262.

     4 Cfr. art. 636 del Codice civile, approvato con R.D. 16-3-1942, n. 262.

     5 Cfr. art. 2643 del Codice civile, approvato con R.D. 16-3-1942, n. 262.

     6 Cfr. art. 2703 del Codice civile, approvato con R.D. 16-3-1942, n. 262.

     7 Cfr. art. 29, primo comma, del provvedimento modificativo .

     TITOLO II

    Modi di applicazione dell'imposta

    Art. 14 - Speciali modalità di pagamento

     Testo in vigore dal 1° gennaio 1983[1] Con decreto del Ministro delle finanze [1] saranno determinati gli atti per i quali l' imposta di bollo, inqualsiasi modo dovuta, può essere assolta mediante applicazione di speciale impronta apposta da macchinebollatrici, nonché le caratteristiche tecniche delle macchine stesse, i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione al loro uso, i termini e le relative modalità di applicazione.

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  •  [2] L' autorizzazione all' impiego di macchine bollatrici è rilasciata, su richiesta dell' interessato, e in conformitàal decreto previsto nel comma precedente, dall' Intendenza di finanza nella cui circoscrizione territoriale lamacchina deve essere posta in uso [2]. [3] L' utente delle macchine bollatrici non può cederne l' uso o la proprietà a terzi, nemmenotemporaneamente, né trasferirle in altra sede, modificarle o ripararle senza la preventiva autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dall' Intendente di finanza e, per le modifiche e le riparazioni, può essere rilasciataanche dall' Ufficio del registro nella cui circoscrizione la macchina è posta in uso (articolo così sostituito, coneffetto 1-1-1983 [3], dall' art. 12, D.P.R. 30-12-1982, n. 955) . 

    Note:1 Cfr. D.M. 5-7-1973 .

     2 PER MEMORIA:

    - Per la competenza degli Uffici delle entrate, cfr. art. 41, comma 3, lettera i), abrogato, e art. 73, comma 5, abrogato,

    D.P.R. 27-3-1992, n. 287 .

    - Per la competenza dell'Agenzia delle entrate cfr. art. 62, D.Lgs 30 luglio 1999, n. 300 .

     3 Cfr. art. 29, primo comma, del provvedimento modificativo .

     TITOLO II

    Modi di applicazione dell'imposta

    Art. 15 - Pagamento in modo virtuale [1]

     Testo in vigore dal 3 agosto 2008Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 3, comma 8-bis, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, modificato insede di conversione [1] Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze [2], l'intendente di finanza può, su richiesta degli interessati, consentire che il pagamento dell' imposta anziché inmodo ordinario o straordinario avvenga in modo virtuale [3].[2] Gli atti e documenti per i quali sia stata rilasciata l' autorizzazione di cui al precedente comma, devonorecare la dicitura chiaramente leggibile indicante il modo di pagamento dell' imposta e gli estremi della relativaautorizzazione.[3] Ai fini dell' autorizzazione di cui al precedente comma, l' interessato deve presentare apposita domandacorredata da una dichiarazione da lui sottoscritta contenente l' indicazione del numero presuntivo degli atti edocumenti che potranno essere emessi e ricevuti [4] durante l' anno [5].[4] L' Ufficio del registro competente per territorio, ricevuta l' autorizzazione dell' Intendenza di finanza procede,sulla base della predetta dichiarazione, alla liquidazione provvisoria dell' imposta dovuta per il periodocompreso tra la data di decorrenza dell' autorizzazione e il 31 dicembre, ripartendone l' ammontare in tanterate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto periodo con scadenza alla fine di ciascun bimestre solare[6-7].[5] Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare all' Ufficio del registro unadichiarazione contenente l' indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell' anno precedente distintiper voce di tariffa, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo.

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  • [6] L' Ufficio del registro, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva dell' imposta dovutaper l' anno precedente imputando la differenza a debito o a credito della rata bimestrale scadente a febbraio [8-7] o, occorrendo, in quella successiva.[7] Tale liquidazione, ragguagliata e corretta dall' ufficio in relazione ad eventuali modifiche della disciplina odella misura dell' imposta, viene assunta come base provvisoria per la liquidazione dell' imposta per l' anno incorso. Se le modifiche intervengono nel corso dell' anno, a liquidazione provvisoria già eseguita, l' ufficioeffettua la riliquidazione provvisoria delle rimanenti rate con avviso da notificare al contribuente entro il mesesuccessivo a quello di entrata in vigore del provvedimento che dispone le modifiche. La maggiore impostarelativa alla prima rata oggetto della riliquidazione è pagata unitamente all' imposta relativa alla ratasuccessiva. Non si tiene conto, ai fini della riliquidazione in corso d' anno, delle modifiche intervenute nel corsodell' ultimo bimestre. Se le modifiche comportano l' applicazione di una imposta di ammontare inferiore rispettoa quella provvisoriamente liquidata, la riliquidazione è effettuata dall' ufficio, su istanza del contribuente, entrotrenta giorni dalla presentazione dell' istanza (comma così sostituito, con effetto 1-1-1996 [7], dall' art. 3,comma 136, lettera a), numero 3), legge 28-12-1995, n. 549) .[8] L' autorizzazione di cui ai precedenti commi si intende concessa a tempo indeterminato e può essererevocata con atto da notificarsi all' interessato.[9] L' interessato, che intenda rinunziare all' autorizzazione, deve darne comunicazione scritta all' Intendenza difinanza presentando contemporaneamente la dichiarazione di cui al quinto comma per il periodo compreso dal1o gennaio al giorno da cui ha effetto la rinunzia. Il pagamento della imposta risultante dalla liquidazionedefinitiva dovrà essere effettuato nei venti giorni successivi alla notificazione della liquidazione (articolo cosìsostituito, con effetto 1-1-1983 [9], dall' art. 13, D.P.R. 30-12-1982, n. 955) . 

    Note:1 PER MEMORIA:

    - Per il pagamento dell' imposta in modo virtuale da parte degli istituti di credito speciale, cfr. art. 44, comma 2, D.L. 23-2-

    1995, n. 41.

    - Per le modifiche alla disciplina dei servizi autonomi di cassa, cfr. art. 3, comma 138, legge 23-12-1996, n. 662 e artt. 2 e

    4, D.L.gs 9-7-1997, n. 237.

    - Per il versamento dell'imposta sui documenti informatici, cfr. art.7, commi 1 e 3, D.M. 23 gennaio 2004 .

     2 Cfr. D.M. 7-6-1973 e D.M. 10-2-1988 .

     3 PER MEMORIA:

    - Per la competenza degli Uffici delle entrate, cfr. art. 41, comma 3, lettera g), abrogato e art. 73, comma 5, abrogato,

    D.P.R. 27-3-1992, n. 287.

    - Per la competenza dell'Agenzia delle entrate, cfr. art. 62, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 .

     4 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall'art. 3, comma 8-bis, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, modificato in sede di

    conversione.

    La disposizione si applica dal 3 agosto 2008. Cfr. il provvedimento modificativo .

     5 PER MEMORIA:

    - Per la dichiarazione e liquidazione provvisoria per istituti di credito speciale, cfr. art. 44, comma 3, D.L. 23-2-1995, n. 41.

     6 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite, con effetto 1-1-1996, dall' art. 3, comma 136, lettera a), numero

    1), legge 28-12-1995, n. 549.

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  •  7 Cfr. art. 3, comma 244 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato nella Sezione 780 di questo Codice.

     8 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite con effetto 1-1-1996, dall' art. 3, comma 136, lettera a), numero 2),

    legge 28-12-1995, n. 549.

     9 Cfr. art. 29, primo comma, del provvedimento modificativo .

     TITOLO II

    Modi di applicazione dell'imposta

    Art. 15 bis - Versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale [1]

     Testo in vigore dal 29 novembre 2004Testo introdotto dall'art. 4, D.L. 29 novembre 2004, n. 282 1. Poste italiane s.p.a., le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell' articolo 1 del decreto legislativo27 gennaio 1992, n. 87 , entro il 30 novembre di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari alsettanta per cento [2] dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per esigenze di liquiditàl'acconto può essere scomputato dai versamenti da effettuare a partire dal successivo mese di febbraio(articolo aggiunto [3] dall'art. 4, D.L. 29 novembre 2004, n. 282) . 

    Note:1 PER MEMORIA:

    - Per il termine di versamento dell'acconto dovuto nell'anno 2004, cfr. art. 4, comma 2, D.L. 29 novembre 2004, n. 282 .

     2 La percentuale è stata elevata: al 75 per cento per l'anno 2008; all'85 per cento per l'anno 2009 e al 95 per cento per gli

    anni successivi, dall' art. 82, comma 9, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 .

     3 La disposizione si applica dal 29 novembre 2004. Cfr. il provvedimento modificativo .

     TITOLO II

    Modi di applicazione dell'imposta

    Art. 16 - Riscossione coattiva [1]

     Testo in vigore dal 1° gennaio 1983[1] Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse e delle pene pecuniarie [2] si applicano ledisposizioni degli artt. da 5 a 29 e 31 del RD 14-4-1910, n. 639 .[2] Per l' imposta dovuta sulle sentenze e i decreti penali si applica l' art. 36 della tariffa allegata al presentedecreto (articolo così sostituito, con effetto 1-1-1983 [3], dall' art. 14, D.P.R. 30-12-1982, n. 955) . 

    Note:1 PER MEMORIA:

    - Per il ricorso contro la riscossione coattiva in caso di mancata definizione della controversia, cfr. art. 16, comma 3, legge

    29-12-1990, n. 408 .

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  • - Per l' istituzione di un' addizionale sulle operazioni bancarie, cfr. art. 11, commi 5 e 6, D.L. 19-12-1994, n. 691 .

    - Per la riscossione coattiva mediante ruolo, cfr. artt. 17 e 18, D.Lgs. 26-2-1999, n. 46

     2 Il riferimento alle soprattasse è stato sostituito, con effetto 1-4-1998, con la sanzione pecuniaria, a norma dell' art. 26,

    D.L.gs 18-12-1997, n. 472.

     3 Cfr. art. 29, primo comma, del provvedimento modificativo .

     TITOLO III

    Atti e scritti per i quali l'imposta è prenotata a debito

    Art. 17 - Atti dei procedimenti giurisdizionali

     Testo in vigore dal 1° luglio 2002Testo risultante dopo le modifiche apportate dagli artt. 299 e 300, comma 3,, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 [1] Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all' autorità giudiziaria ordinaria e alle giurisdizionispeciali l' imposta dovuta dalle Amministrazioni dello Stato ovvero da persone o enti ammessi al beneficio delpatrocinio a spese dello Stato [3-4] [1-2] è prenotata a debito. [2] (Comma abrogato, con effetto 1° luglio 2002, [4] dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) .. [3] (Comma abrogato, con effetto 1° luglio 2002, [4] dall'art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) .(Articolo così sostituito, con effetto 1° gennaio 1983 [5], dall' art. 15, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955) . 

    Note:1 Cfr. RD 30-12-1923, n. 3282, abrogato e legge 30 luglio 1990, n. 217, abrogata .

     2 PER MEMORIA:

    - Per il patrocinio gratuito nel procedimento penale, cfr. art. 4, legge 30 luglio 1990, n. 217, abrogata .

     3 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite, con effetto 1° luglio 2002, dall'art. 300, comma 3, D.P.R. 30

    maggio 2002, n. 115.

     4 Cfr. art. 302 del provvedimento modificativo .

     5 Cfr. art. 29, primo comma, del provvedimento modificativo .

     TITOLO III

    Atti e scritti per i quali l'imposta è prenotata a debito

    Art. 18 - Atti di persone od enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato [1]

     Testo in vigore dal 1° luglio 2002Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 300, comma 3, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 [1] Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone od enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato [2]

    21/131BIG UNICO

  • [3-4] non può farsi uso della carta libera, se in ciascun atto e in ciascuna copia non siano citati gli estremi deldecreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato [2], e se, trattandosi di atti, documenti o copie daprodursi in giudizio, non sia in essi indicato lo scopo della produzione. 

    Note:1 Rubrica così modificata, con effetto 1° luglio 2002, dall'art. 300, comma 3, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

     2 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite, con effetto 1° luglio 2002, dall'art. 300, comma 3, D.P.R. 30

    maggio 2002, n. 115.

    Cfr. art. 302 del provvedimento modificativo .

     3 Cfr. artt. 1, 2 e 10, RD 30-12-1923, n. 3282 , abrogato e legge 30 luglio 1990, n. 217 .

     4 PER MEMORIA:

    - Per il patrocinio gratuito nel procedimento penale, cfr. art. 4, legge 30 luglio 1990, n. 217 .

     TITOLO IV

    Effetti del mancato od insufficiente pagamento dell'imposta; obblighi, divieti, solidarietà

    Art. 19 - Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali [1]

     Testo in vigore dal 1° gennaio 1983[1] Salvo quanto disposto dai successivi artt. 20 e 21, i giudici, i funzionari e i dipendenti dell' Amministrazionedello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri esegretari, nonché gli arbitri, non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumerea base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola conle disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devonoessere inviati a cura dell' Ufficio che li ha ricevuti e, per l' Autorità giudiziaria, a cura del cancelliere osegretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell' art. 31, al competente Ufficio del registro entro trenta giornidalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionaleo del lodo (articolo così sostituito, con effetto 1-1-1983 [2], dall' art. 16, D.P.R. 30-12-1982, n. 955) . 

    Note:1 PER MEMORIA:

    - Per il rifiuto dell' alligazione al fascicolo di atti irregolari, cfr. art. 8, quarto comma, abrogato, legge 21-2-1989, n. 99 .

     2 Cfr. art. 29, primo comma, del provvedimento modificativo .

     TITOLO IV

    Effetti del mancato od insufficiente pagamento dell'imposta; obblighi, divieti, solidarietà

    Art. 20 - Cambiale, vaglia cambiario e assegno bancario irregolari di bollo

     Testo in vigore dal 1° aprile 1998[1] La cambiale, il vaglia cambiario e l' assegno bancario non hanno la qualità di titoli esecutivi se non sonostati regolarmente bollati sin dall' origine e, qualora si tratti di titoli provenienti dall' estero, prima che se nefaccia uso [1].

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  • [2] Il portatore o possessore non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto l'imposta di bollo dovuta e pagato le relative sanzioni amministrative [2].[3] La inefficacia come titolo esecutivo deve essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d' ufficio. 

    Note:1 Cfr. artt. 63 e 104, RD 14-12-1933, n. 1669 .

     2 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite, con effetto 1-4-1998 dall' art. 5, comma 1, lettera a), D.L.gs 18-12-

    1997, n. 473.

    La disposizione si applica dal 1° aprile 1998. Cfr. art. 21 del provvedimento modificativo .

     TITOLO IV

    Effetti del mancato od insufficiente pagamento dell'imposta; obblighi, divieti, solidarietà

    Art. 21 - Obblighi dei pubblici ufficiali per gli atti di protesto cambiario

     Testo in vigore dal 1° gennaio 1973[1] I notai, gli ufficiali giudiziari ed i segretari comunali, devono, negli atti di protesto delle cambiali, faremenzione dell' ammontare dell' imposta di bollo pagata per detti titoli e, quando questi siano muniti di marcheda bollo o di visto per bollo, devono anche indicare l' Ufficio che ha annullato le marche od apposto il visto e larelativa data. 

    TITOLO IV

    Effetti del mancato od insufficiente pagamento dell'imposta; obblighi, divieti, solidarietà

    Art. 22 - Solidarietà

     In vigore dal 1° aprile 1998[1] Sono obbligati in solido per il pagamento dell' imposta e delle eventuali sanzioni amministrative [1-2-3]:1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola conle disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell' art. 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto.[2] La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola con le disposizioni delpresente decreto, alla formazione del quale non abbia partecipato, è esente da qualsiasi responsabilitàderivante dalle violazioni commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti all' Ufficiodel registro e provveda [4] alla sua regolarizzazione col pagamento della sola imposta. In tal caso la violazioneè accertata soltanto nei confronti del trasgressore.[3] Comma abrogato, con effetto 1-4-1998 [2], dall' art. 5, comma 1, lettera l), D.L.gs 18-12-1997, n. 473.(Articolo così sostituito, con effetto 1-1-1983 [5], dall' art. 17, D.P.R. 30-12-1982, n. 955). 

    Note:1 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite, con effetto 1-4-1998, dall' art. 5, comma 1, lettera b), D.L.gs 18-

    12-1997, n. 473.

     2 Cfr. art. 21 del provvedimento modificativo .

     

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  • 3 Cfr. art. 9, D.L.gs 18-12-1997, n. 472 .

     4 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite con Avviso di rettifica pubblicato nella GU n. 62 del 4-3-1983.

     5 Cfr. art. 29, primo comma, del provvedimento modificativo .

     TITOLO IV

    Effetti del mancato od insufficiente pagamento dell'imposta; obblighi, divieti, solidarietà

    Art. 23 - Patti sull' onere del tributo e delle sanzioni

     Testo in vigore dal 1° gennaio 1973[1] I patti contrari alle disposizioni del presente decreto, compreso quello che pone l' imposta e le eventualisanzioni a carico della parte inadempiente o di quella che abbia determinato la necessità di far uso degli atti odei documenti irregolari, sono nulli anche tra le parti. 

    TITOLO V

    Sanzioni

    Art. 24 - Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti [1]

     In vigore dal 1° aprile 1998[1] L' inosservanza degli obblighi stabiliti dall' articolo 19 è punita, per ogni atto, documento o registro, consanzione amministrativa da lire duecentomila a lire quattrocentomila (articolo così sostituito, con effetto 1-4-1998 [2], dall' art. 5, comma 1, lettera f), D.L.gs 18-12-1997, n. 473) . 

    Note:1 PER MEMORIA:

    - Per le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative, cfr. artt. 1 e seguenti, D.L.gs 18-12-1997, n. 472, .

     2 Cfr. art. 21 del provvedimento modificativo .

     TITOLO V

    Sanzioni

    Art. 25 - Omesso od insufficiente pagamento dell' imposta ed omessa o infedele dichiarazione di conguaglio [3-4-1]

     In vigore dal 1° aprile 1998[1] Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l' imposta di bollo dovuta sin dall' origine è soggetto, oltre alpagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell' imposta o dellamaggiore imposta.[2] Salvo quanto previsto dall' articolo 32, secondo comma, della legge 24-5-1977, n. 227 , le violazioni relativealle cambiali sono punite con la sanzione amministrativa da due a dieci volte l' imposta, con un minimo di lireduecentomila.[3] L' omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall' ultimo comma dell' articolo 15 èpunita con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell' imposta dovuta [5] (articolo cosìsostituito, con effetto 1-4-1998 [2], dall' art. 5, comma 1, lettera g), D.L.gs 18-12-1997, n. 473) . 

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  • Note:1 PER MEMORIA:

    - Per le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative, cfr. artt. 1 e seguenti, D.L.gs 18-12-1997, n. 472 .

     2 Cfr. art. 21 del provvedimento modificativo .

     3 PER MEMORIA:

    - Per l' istituzione di un' addizionale sulle operazioni bancarie, cfr. art. 11, commi 5 e 6, D.L. 19-12-1994, n. 691 .

     4 PER MEMORIA:

    - Per la sospensione della riscossione di sanzioni derivanti da comportamento illecito di professionisti, cfr. art. 1, legge 11-

    10-1995, n. 423 .

     5 PER MEMORIA:

    - Per le sanzioni applicabili in caso di dichiarazione tardita, cfr. art. 13, comma 1, lettera d), D.L.gs 18-12-1997, n. 472 .

     TITOLO V

    Sanzioni

    Art. 26 - Violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici [1]

     Testo in vigore dal 1° aprile 1998[1] L' utente delle macchine bollatrici che non osservi i divieti di cui all' ultimo comma dell' articolo 14 è punitocon la sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni (articolo così sostituito, con effetto 1-4-1998[2], dall' art. 5, comma 1, lettera h), D.L.gs 18-12-1997, n. 473) . 

    Note:1 PER MEMORIA:

    - Per le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative, cfr. artt. 1 e seguenti, D.L.gs 18-12-1997, n. 472 .

     2 Cfr. art. 21 del provvedimento modificativo .

     TITOLO V

    Sanzioni

    Art. 27 - Violazioni costituenti reati

     Testo in vigore dal 1° aprile 1998Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 5, comma 1, lettera l), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 (Comma abrogato, con effetto 1° aprile 1998 [1], dall' art. 5, comma 1, lettera l), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.473) .[2] Chi detiene per lo smercio ovvero smercia carta bollata, marche od altri valori di bollo precedentementeusati è punito con le pene stabilite dall' art. 466 del Codice penale . 

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  • Note:1 Cfr. art. 21 del provvedimento modificativo .

     TITOLO V

    Sanzioni

    Art. 28 - Pena pecuniaria per l' inosservanza di altre prescrizioni ( abrogato )

     (Articolo abrogato, con effetto 1-4-1998 [1], dall' art. 5, comma 1, lettera l), D.L.gs 18-12-1997, n. 473). 

    Note:1 Cfr. art. 21 del provvedimento modificativo .

     TITOLO V

    Sanzioni

    Art. 29 - Soprattassa per omesso o insufficiente pagamento dell' imposta ( abrogato )

     (Articolo abrogato, con effetto 1-4-1998 [1], dall' art. 5, comma 1, lettera l), D.L.gs 18-12-1997, n. 473) . 

    Note:1 Cfr. art. 21 del provvedimento modificativo .

     TITOLO V

    Sanzioni

    Art. 30 - Responsabilità dei funzionari dell' Amministrazione finanziaria [1]

     [1] Per gli atti di ogni specie, formati dai funzionari dell' Amministrazione finanziaria o dai conservatori deiregistri immobiliari e dai loro dipendenti nell' esercizio delle loro funzioni, le sanzioni previste dagli articoliprecedenti si applicano soltanto a carico di colui che ha formato l' atto. 

    Note:1 PER MEMORIA:

    - Per l' applicabilità di queste disposizioni alle tasse sui contratti di borsa, cfr. art. 7, commi 2 e 5, D.L. 1-3-1991, n. 62, art.

    7, comma 2, D.L. 3-5-1991, n. 140, art. 7, comma 2, D.L. 2-7-1991, n. 196, art. 8, comma 2, D.L. 13-8-1991, n. 285, art. 9,

    comma 2, D.L. 31-10-1991, n. 348, non convertiti in legge e testo originario art. 9, comma 2, D.L. 30-12-1991, n. 417 .

     TITOLO V

    Sanzioni

    Art. 31 - Regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del presente decreto [1-2]

     In vigore dal 1° aprile 1998[1] Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l' imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta inmisura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell' imposta non corrispostao del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell' accertamento della violazione.

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  • [2] La regolarizzazione è eseguita esclusivamente dagli Uffici del registro mediante annotazione sull' atto odocumento della sanzione amministrativa [3-4] riscossa.[3] Nell' ipotesi prevista dall' art. 19 la regolarizzazione avviene sull' originale o sulla copia inviata all' Ufficio delregistro. 

    Note:1 PER MEMORIA:

    - Per la disciplina della riscossione dei carichi e degli interessi moratori, cfr. legge 26-1-1961, n. 29 e art. 1, legge 18-4-

    1978, n. 130 .

    - Per l' inapplicabilità degli interessi nel caso di definizione agevolata (condono), cfr. art. 31, sesto comma, D.L. 10-7-1982,

    n. 429 .

    - Per la misura degli interessi, cfr. art. 6, comma 7, D.L. 4-2-1994, n. 90, art. 6, comma 7, D.L. 31-3-1994, n. 222, non

    convertiti in legge e art. 6, comma 7, D.L. 31-5-1994, n. 330 .

     2 PER MEMORIA:

    - Per l' applicabilità di queste disposizioni alle tasse sui contratti di borsa, cfr. art. 7, commi 2 e 5, D.L. 1-3-1991, n. 62, art.

    7, comma 2, D.L. 3-5-1991, n. 140, art. 7, comma 2, D.L. 2-7-1991, n. 196, art. 8, comma 2, D.L. 13-8-1991, n. 285, art. 9,

    comma 2, D.L. 31-10-1991, n. 348, non convertiti in legge e testo originario art. 9, comma 2, D.L. 30-12-1991, n. 417 .

     3 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite, con effetto 1-4-1998, dall' art. 5, comma 1, lettera c), D.L.gs 18-

    12-1997, n. 473.

     4 Cfr. art. 21 del provvedimento modificativo .

     TITOLO V

    Sanzioni

    Art. 32 - Irreperibilità di valori bollati

     In vigore dal 1° aprile 1998[1] E' ammesso corrispondere l' imposta direttamente agli Uffici del registro ovvero mediante versamento suconto corrente postale intestato all' Ufficio del registro competente quando vi è impossibilità oggettiva diprocurarsi la carta bollata o le marche da bollo necessarie e tale circostanza sia fatta risultare nel contesto dell'atto. La ricevuta comprovante il pagamento deve contenere la causale del pagamento stesso ed essereallegata all' atto o documento cui si riferisce.[2] Per le cambiali e per gli altri titoli di credito, per i quali è prevista la corresponsione delle imposte stabiliteper le cambiali, l' imposta deve essere assolta esclusivamente mediante visto per bollo.[3] E' altresì consentita la redazione degli atti e documenti senza o con parziale pagamento dell' impostapurché gli stessi siano presentati all' Ufficio del registro per la regolarizzazione entro cinque giorni dallacessata impossibilità di cui al primo comma e della quale dovrà essere fatta menzione nel contesto dell' atto.[4] Il pagamento dell' imposta a norma dei commi precedenti non comporta applicazione di sanzioniamministrative [1-2] (articolo così sostituito, con effetto 1-1-1983 [3], dall' art. 22, D.P.R. 30-12-1982, n. 955) . 

    Note:1 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite, con effetto 1-4-1998, dall' art. 5, comma 1, lettera d), D.L.gs 18-

    12-1997, n. 473.

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  •  2 Cfr. art. 21 del provvedimento modificativo .

     3 Cfr. art. 29, primo comma, del provvedimento modificativo .

     TITOLO VI

    Disposizioni relative alle controversie ed alle violazioni

    Art. 33 - Ricorsi amministrativi e azione giudiziaria [1-2-3-4]

     In vigore dal 1° aprile 1998[1] Le controversie relative all' applicazione delle imposte previste dal presente decreto sono decise in viaamministrativa dalle Intendenze di finanza [5] con provvedimento motivato avverso il quale è dato ricorso alMinistero delle finanze [6] nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso se l'ammontare controverso delle imposte e soprattasse supera centomila lire (comma così modificato, con effetto1-4-1998 [7], dall' art. 5, comma 1, lettera i), D.L.gs 18-12-1997, n. 473) .[2] Contro le decisioni del Ministero e quelle definitive delle Intendenze di finanza [5] è ammesso ricorso inrevocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall' art. 395, nn. 2) e 3), del Codice diprocedura civile .[3] Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazionedella decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.[4] L' autorità amministrativa, adita a norma del primo comma, ha facoltà di sospendere la riscossione delleimposte in contestazione (comma così modificato, con effetto 1-4-1998 [7], dall' art. 5, comma 1, lettera i),D.L.gs 18-12-1997, n. 473) .[5] Avverso le decisioni definitive di cui ai precedenti commi è promovibile l' azione giudiziaria nel termine dinovanta giorni dalla data di notificazione della decisione. Qualora entro centottanta giorni dalla data dipresentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente può promuovere l' azionegiudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa [8]. 

    Note:1 PER MEMORIA:

    - Per le ricorrenze festive, cfr. legge 27-5-1949, n. 260, legge 4-3-1958, n. 132 e legge 5-3-1977, n. 54 .

     2 PER MEMORIA:

    - Per il ricorso contro la riscossione coattiva in caso di mancata definizione della controversia, cfr. art. 16, comma 3, legge

    29-12-1990, n. 408 .

    - Per la definizione di liti fiscali pendenti relative ai contratti di arruolamento del personale imbarcato, cfr. art. 2-undecies,

    comma 1, D.L. 30-9-1994, n. 564 .

    Analoga disposizione era stata prevista dall' art. 20, comma 1, D.L. 16-11-1994, n. 630 non convertito in legge.

    - Per la definizione delle liti fiscali pendenti, cfr. art. 16, legge 27 dicembre 2002, n. 289 .

    - Per la sospensione dei termini per la definizione delle liti fiscali pendenti, cfr. art. 16, comma 6, legge 27 dicembre 2002,

    n. 289 .

     3 PER MEMORIA:

    - Per l' applicabilità di queste disposizioni alle tasse sui contratti di borsa, cfr. art. 21, comma terzo, R.D. 30-12-1923, n.

    3278 .

    - Analoga disposizione era stata prevista dall' art. 7, commi 2 e 5, D.L. 1-3-1991, n. 62, art. 7, comma 2, D.L. 3-5-1991, n.

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  • 140, art. 7, comma 2, D.L. 2-7-1991, n. 196, art. 8, comma 2, D.L. 13-8-1991, n. 285, art. 9, comma 2, D.L. 31-10-1991, n.

    348, non convertiti in legge e testo originario art. 9, comma 2, D.L. 30-12-1991, n. 417 .

     4 PER MEMORIA:

    - Per l' istituzione di un' addizionale sulle operazioni bancarie, cfr. art. 11, commi 5 e 6, D.L. 19-12-1994, n. 691 .

     5 PER MEMORIA:

    - Per la competenza dell'Agenzia delle entrate, cfr. art. 62, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 .

     6 PER MEMORIA:

    - Per la competenza delle Commissioni tributarie, cfr. art. 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 .

     7 Cfr. art. 21 del provvedimento modificativo .

     8 La Corte costituzionale con sentenza n. 406 del 5-11-1993 ha dichiarato l' illegittimità costituzionale dell' art. 33, ultimo

    comma, del D.P.R. n. 642/1972, nella parte in cui non prevede, in materia di rimborsi d' imposta, l' esperibilità dell' azione

    giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.

     TITOLO VI

    Disposizioni relative alle controversie ed alle violazioni

    Art. 34 - Accertamento delle violazioni ( abrogato )

     (Articolo abrogato, con effetto 1-4-1998 [1], dall' art. 5, comma 1, lettera l), D.L.gs 18-12-1997, n. 473). 

    Note:1 Cfr. art. 21 del provvedimento modificativo .

     TITOLO VI

    Disposizioni relative alle controversie ed alle violazioni

    Art. 35 - Organi competenti all' accertamento delle violazioni [1-2-3]

     Testo in vigore dal 1° gennaio 1973[1] L' accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto, anche se costituenti reato, è demandato,oltre che ai soggetti indicati negli artt. 30, 31 e 34 della legge 7-1-1929, n. 4 , ai funzionari del Ministero dellefinanze e degli Uffici da esso dipendenti all' uopo designati e muniti di speciale tessera, nonché, limitatamenteagli accertamenti compiuti nella sede degli Uffici predetti, a qualsiasi funzionario ed impiegato addetto agliUffici stessi.[2] I soggetti indicati nell' art. 19 e tutti coloro che a norma di disposizioni legislative o regolamentari sonoobbligati a tenere o a conservare libri, registri, atti o documenti soggetti a bollo sono obbligati ad esibirli aifunzionari ed impiegati di cui al precedente comma ed agli ufficiali ed agenti della polizia tributaria.[3] L' obbligo di cui al precedente comma non si estende agli atti o documenti di cui siano in possesso lepersone indicate negli artt. 351 e 352 del Codice di procedura penale , sempre che tali atti o documenti siriferiscano a materie in ordine alle quali le dette persone avrebbero diritto di astenersi dal testimoniare a normadei citati articoli.[4] I notai sono tenuti in ogni caso ad esibire gli atti pubblici e le scritture private depositati presso di loro, adeccezione degli atti di ricevimento dei testamenti segreti [4] e dei processi verbali di deposito dei testamenti

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  • olografi [5]. 

    Note:1 PER MEMORIA:

    - Per le competenze del Servizio consultivo ed ispettivo tributario, cfr. artt. da 9 a 12, legge 24-4-1980, n. 146 .

    - Per il diritto di accesso ai documenti amministrativi, cfr. artt. da 22 a 27, legge 7-8-1990, n. 241.

    - Per gli accertamenti predisposti dalle Direzioni regionali delle entrate e da altri Uffici periferici, cfr. art. 7, commi 7 e 8,

    legge 29-10-1991, n. 358 .

    - Per l' istituzione dei comitati tributari regionali, cfr. art. 8, abrogato, legge 29-10-1991, n. 358 .

     2 PER MEMORIA:

    - Per l' accertamento delle violazioni e l' irrogazione delle sanzioni da parte dell' Ufficio del registro cfr. art. 16, comma 2,

    legge 29-12-1990, n. 408 e D.P.R. 15-6-1994, n. 499.

    - Per la definizione delle controversie conseguenti all' accertamento di violazioni, cfr. art. 16, commi 2 e 4, legge 29-12-

    1990, n. 408 .

    - Per la competenza degli Uffici delle entrate, cfr. art. 41, art. 73, comma 5, e art. 75, comma 3, abrogato, D.P.R. 27-3-

    1992, n. 287 .

    - Per la competenza delle agenzie fiscali, cfr. art. 62, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 .

     3 PER MEMORIA:

    - Per l' applicabilità di queste disposizioni alle tasse sui contratti di borsa, cfr. art. 21, comma terzo, RD 30-12-1923, n.

    3278 .

    - Analoga disposizione era stata prevista dall' art. 7, commi 2 e 5, D.L. 1-3-1991, n. 62, art. 7, comma 2, D.L. 3-5-1991, n.

    140, art. 7, comma 2, D.L. 2-7-1991, n. 196, art. 8, comma 2, D.L. 13-8-1