DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 28 marzo …

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183775 Decreti del Presidente - Parte 1 - Anno 2018 Provincia Autonoma di Trento DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg. Regolamento di esecuzione dell'articolo 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (leg- ge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), in materia di autorizzazione unica territoriale, e modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg., che dà esecuzione alla medesima legge e modifica disposizioni regolamentari connesse IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA visti gli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Appro- vazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige); visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la di- sciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autoriz- zazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”; vista la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (Disciplina provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale); visto il Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, appro- vato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., e successive modifiche e integrazioni; visti i pareri del Dipartimento Affari istituzionali e legislativi, del Dipartimento Affari finanziari, del Di- partimento Organizzazione, personale e affari generali, del Servizio Pianificazione e controllo stra- tegico e del Servizio Supporto alla Direzione generale e ICT, acquisiti ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1444 del 19 luglio 2013 e successive specificazioni disposte con delibe- razioni n. 1116 del 2014 e n. 295 del 2015, relativa alle direttive per la predisposizione degli atti normativi; visto il parere favorevole di data 4 ottobre 2016, prot. n. 788, espresso dal Consiglio delle Autono- mie Locali; visto il parere favorevole di data 19 dicembre 2017, prot. n. 42320, espresso all’unanimità dalla competente Commissione permanente del Consiglio provinciale nella seduta del 18 dicembre 2017; visto l’articolo 31 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull’attività amministrativa; vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 421 del 16 marzo 2018 di approvazione dello schema del presente regolamento emana il seguente regolamento: Capo I Regolamento di esecuzione della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, in materia di autorizzazione unica territoriale Art. 1 Oggetto 1. Questo capo disciplina l’autorizzazione unica territoriale (AUT) relativa agli impianti e alle attività non soggetti alla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di valuta- Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 05/04/2018 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 05/04/2018 0008

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183775 Decreti del Presidente - Parte 1 - Anno 2018 Provincia Autonoma di Trento DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (leg-ge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), in materia di autorizzazione unica territoriale, e modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg., che dà esecuzione alla medesima legge e modifica disposizioni regolamentari connesse

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

• visti gli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Appro-vazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige);

• visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la di-sciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autoriz-zazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

• vista la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (Disciplina provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale);

• visto il Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, appro-vato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., e successive modifiche e integrazioni;

• visti i pareri del Dipartimento Affari istituzionali e legislativi, del Dipartimento Affari finanziari, del Di-partimento Organizzazione, personale e affari generali, del Servizio Pianificazione e controllo stra-tegico e del Servizio Supporto alla Direzione generale e ICT, acquisiti ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1444 del 19 luglio 2013 e successive specificazioni disposte con delibe-razioni n. 1116 del 2014 e n. 295 del 2015, relativa alle direttive per la predisposizione degli atti normativi;

• visto il parere favorevole di data 4 ottobre 2016, prot. n. 788, espresso dal Consiglio delle Autono-mie Locali;

• visto il parere favorevole di data 19 dicembre 2017, prot. n. 42320, espresso all’unanimità dalla competente Commissione permanente del Consiglio provinciale nella seduta del 18 dicembre 2017;

• visto l’articolo 31 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull’attività amministrativa;

• vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 421 del 16 marzo 2018 di approvazione dello schema del presente regolamento

emana

il seguente regolamento:

Capo I Regolamento di esecuzione della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013,

in materia di autorizzazione unica territoriale

Art. 1 Oggetto

1. Questo capo disciplina l’autorizzazione unica territoriale (AUT) relativa agli impianti e alle attività

non soggetti alla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di valuta-

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zione d’impatto ambientale (VIA), in esecuzione dell’articolo 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale 2013), di seguito denominata leg-ge provinciale.

Art. 2

Definizioni

1. Nel capo I di questo regolamento s'intende per: a) autorizzazione unica territoriale (AUT): il provvedimento che comprende e sostituisce a tutti gli effetti

ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3;

b) struttura competente: la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali; c) strutture provinciali e amministrazioni interessate: le strutture provinciali e le amministrazioni che

sono competenti con riguardo agli atti e ai provvedimenti compresi nell'AUT o che comunque inter-vengono nei relativi procedimenti, in base a quanto previsto dalle leggi di settore e da questo rego-lamento;

d) soggetto interessato: l'impresa che intende realizzare un impianto o esercitare un'attività assogget-tata ai provvedimenti compresi nell'AUT;

e) modifica: ogni variazione relativa all'impianto o all'attività autorizzati, anche quando l'impianto è già stato realizzato o l'attività è esercitata;

f) modifica sostanziale: la modifica ritenuta sostanziale ai sensi delle discipline di settore riguardanti i singoli provvedimenti compresi nell'AUT;

g) modifica non sostanziale: ogni modifica diversa da quelle sostanziali ai sensi della lettera f).

Art. 3 Ambito di applicazione

1. La disciplina dell'AUT si applica:

a) se deve essere rilasciato, rinnovato o aggiornato almeno uno dei provvedimenti indicati nell'articolo 21, comma 5, lettera a), numero 1), della legge provinciale;

b) se devono essere rilasciati, rinnovati o aggiornati almeno due dei provvedimenti indicati nell'articolo 21, comma 5, lettera a), numeri da 2) a 7), della legge provinciale, così come specificati da questo articolo. 2. Le autorizzazioni ambientali previste dall'articolo 21, comma 5, lettera a), numero 1), della legge

provinciale non comprendono quelle relative agli scarichi di acque reflue disciplinati dall’articolo 102 qua-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti 1987).

3. Le autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico previste dall'articolo 21, comma 5, lettera a), numero 3), della legge provinciale non comprendono quelle relative alle trasformazioni di coltura che interessano una superficie inferiore ad un ettaro di bosco.

4. Ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera a), numero 7), della legge provinciale sono inoltre com-presi nell'AUT: a) le seguenti autorizzazioni per la salvaguardia delle aree che presentano particolari fragilità dal punto

di vista geologico e idrogeologico: 1) autorizzazione per gli interventi localizzati nelle aree con penalità grave individuate nella Carta

di sintesi della pericolosità prevista dall'articolo 22 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015);

2) autorizzazione per gli interventi localizzati nelle aree con penalità medie individuate nella Carta di sintesi della pericolosità prevista dall'articolo 22 della legge provinciale per il governo del terri-torio 2015;

3) autorizzazione alla realizzazione di interventi o manufatti all’interno degli ambiti fluviali di inte-resse idraulico ai sensi dell’articolo 32 delle Norme di attuazione del piano generale di utilizza-zione delle acque pubbliche;

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b) le autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio delle centrali termoelettriche e delle raffinerie di olii minerali se di competenza della Provincia ai sensi dell'articolo 01, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia);

c) le autorizzazioni riguardanti gli impianti di telecomunicazione e di radiodiffusione previste dall'artico-lo 6 del decreto del Presidente della Provincia 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg (Disposizioni rego-lamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz (articolo 61 della legge provinciale 11 set-tembre 1998, n. 10 e articolo 5 ter della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9));

d) l'atto di assenso del comune territorialmente interessato in merito al rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della normativa urbanistica edilizia;

e) l'autorizzazione al riutilizzo di acque reflue nelle matrici ambientali prevista dall'articolo 60, comma 6, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 (Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002);

f) le autorizzazioni al trattamento di rifiuti liquidi presso gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane previste dall'articolo 96, comma 2 bis, del Testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti 1987;

g) le autorizzazioni previste dall'articolo 84 del Testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti 1987, ad esclusione dell'autorizzazione relativa agli impianti mobili di smaltimento o di recupero di cui all'articolo 208, comma 15, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). 5. Quando l’AUT comprende una delle autorizzazioni previste dall’articolo 21, comma 5, lettera a),

numero 4), della legge provinciale e il progetto presuppone anche l’occupazione o l’utilizzazione di beni del demanio idrico, l'AUT comprende e sostituisce anche le concessioni di breve durata o di poca impor-tanza previste dall’articolo 8, comma 3, della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche) e dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 20 settembre 2013, n. 22-124/Leg (Regolamento di attuazione del capo I della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Legge provinciale sulle acque pubbliche) in materia di demanio idrico provinciale) e le concessioni soggette a silenzio assenso previste dall'articolo 6 del medesimo regolamento. Queste concessioni non rilevano ai fini dell'applicazione del comma 1, lettera b).

6. L'AUT non comprende atti o provvedimenti necessari per la realizzazione dell'impianto o per l'e-sercizio dell'attività diversi da quelli previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e da questo articolo, quali quelli relativi al commercio, alla pubblica sicurezza e alla prevenzione degli in-cendi.

7. Questo regolamento si applica anche agli impianti e alle attività soggetti alla VIA se, dopo la sca-denza del provvedimento di VIA, ricorrono le condizioni previste per l'applicazione dell'AUT.

8. È fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di non avvalersi dell'AUT se si tratta di impianti o at-tività compresi nell'ambito di applicazione del comma 1, lettera a), e per la loro realizzazione o esercizio è sufficiente: a) presentare solo una comunicazione; b) aderire ad autorizzazioni di carattere generale, anche se sono necessari altri atti o provvedimenti

indicati nel comma 1, lettera b). 9. Nei casi in cui è effettuata la verifica di assoggettabilità disciplinata dall’articolo 5 della legge pro-

vinciale, l’AUT può essere richiesta solo dopo che è stata disposta l'esclusione del progetto dal procedi-mento di VIA.

10. La disciplina dell'AUT non si applica nei seguenti casi: a) nei casi in cui le autorizzazioni previste dal comma 1 sono richieste in un procedimento di sanatoria; b) nei casi in cui si tratta di impianti o attività per la cui realizzazione o esercizio è sufficiente la sola

autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), numero 2) della legge provin-ciale sulla valutazione dell'impatto ambientale 2013, unitamente all'atto di assenso di conformità ur-banistica di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d), del presente regolamento.

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Art. 4 Documentazione e modalità di presentazione

1. Con deliberazione della Giunta provinciale, secondo quanto previsto dall'ordinamento provinciale,

sono individuati: a) la documentazione amministrativa e tecnica, anche in forma semplificata, da allegare alle domande

previste da questo regolamento; b) il livello informativo e di dettaglio dei progetti; c) gli strumenti telematici mediante i quali è possibile presentare le domande; d) i casi in cui parte della documentazione tecnica deve essere presentata anche in formato cartaceo,

oltre alla trasmissione telematica prevista dalla lettera c).

Art. 5 Avvio del procedimento di AUT

1. Il soggetto interessato presenta domanda per il rilascio dell'AUT alla struttura competente. 2. Entro dieci giorni dalla data di ricevimento della domanda, la struttura competente accerta la sus-

sistenza delle condizioni previste per l'applicazione della disciplina dell'AUT, rende disponibili alle struttu-re provinciali e alle amministrazioni interessate, anche con ricorso a strumenti telematici, la domanda e la documentazione allegata e, contestualmente, comunica al soggetto interessato l'avvio del procedi-mento di AUT. Se non sussistono le condizioni previste per l'applicazione della disciplina dell'AUT, la struttura competente lo comunica alle strutture provinciali e alle amministrazioni interessate, che avviano i singoli procedimenti previsti dalle discipline di settore dandone comunicazione al soggetto interessato.

3. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte della struttura competente, le strutture provinciali e le amministrazioni interessate verificano la regolarità e la completezza della do-manda e della documentazione presentata dal soggetto interessato. Decorso tale termine, se la struttura competente non richiede integrazioni, secondo quanto previsto dal comma 4, la domanda si intende cor-rettamente presentata.

4. Se è necessario integrare la domanda o la documentazione presentate, le strutture provinciali e le amministrazioni interessate comunicano alla struttura competente gli elementi mancanti di cui è neces-saria l'acquisizione e propongono un termine congruo, comunque non superiore a sessanta giorni, per la presentazione delle integrazioni. In base alle comunicazioni ricevute, la struttura competente richiede al soggetto interessato tutte le integrazioni necessarie per consentire il perfezionamento dell'atto asse-gnando un termine per la loro presentazione. Il termine per la conclusione del procedimento è sospeso ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa).

5. Il soggetto interessato può chiedere una proroga del termine fissato per la presentazione delle in-tegrazioni, in ragione della loro complessità. In tal caso il procedimento è sospeso per il tempo della pro-roga.

6. In ragione della complessità dell’oggetto della domanda e della necessità di un esame contestua-le degli interessi coinvolti, il soggetto interessato, prima della presentazione della domanda ai sensi del comma 1, può chiedere che sia indetta una conferenza di servizi preliminare, ai sensi dell’articolo 16 ter della legge provinciale n. 23 del 1992, che può svolgersi durante un sopralluogo congiunto sulle aree interessate dall'impianto o dall'attività dell'impresa.

Art. 6

Conferenza di servizi nell'ambito del procedimento di AUT

1. La struttura competente, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, indice una conferenza di servizi. Quando l'AUT comprende esclusivamente provvedimenti di competenza della struttura competente, la conferenza di servizi è indetta solo se prevista dalle norme di settore.

2. Le strutture provinciali e le amministrazioni interessate che si esprimono con un atto o un provve-dimento positivo senza prescrizioni relative al progetto possono non intervenire alla conferenza di servi-zi, se lo trasmettono prima della data di svolgimento della conferenza di servizi. In questo caso, se in

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sede di conferenza di servizi emergono esigenze di modifica dei presupposti sulla base dei quali l'atto o il provvedimento positivo è stato rilasciato, tali strutture e amministrazioni sono informate dalla struttura competente e, se le stesse lo ritengono necessario, richiedono alla struttura competente che la confe-renza di servizi sia aggiornata per consentire la loro partecipazione.

3. Nell'ambito della conferenza di servizi, i dissensi sono sempre resi in forma esplicita e motivata, non possono riferirsi a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e devono recare, quando possibile, le specifiche indicazioni delle modifiche, anche progettuali, necessarie ai fini dell’assenso. I dissensi si considerano rilevanti e non consentono il rilascio dell'AUT se sono espressi per ragioni attinenti: a) alla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti; b) alla tutela del paesaggio; c) al vincolo idrogeologico; d) alla realizzabilità di interventi in fascia di rispetto idraulico; e) alle esigenze di prevenzione e tutela igienico-sanitaria; f) alla non conformità del progetto rispetto agli strumenti di pianificazione del territorio e agli eventuali

piani di settore che hanno effetti urbanistici, nei casi in cui non è applicabile la disciplina della dero-ga prevista dalla normativa urbanistica provinciale;

g) alla tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare; h) alla valutazione di incidenza del progetto; i) alla realizzabilità e all’esercizio delle centrali termoelettriche e delle raffinerie di olii minerali.

4. Non si considerano rilevanti ai sensi del comma 3 i dissensi espressi in pareri che sono obbligato-ri e non vincolanti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

5. Si considera acquisito l’assenso delle strutture provinciali e delle amministrazioni interessate che, regolarmente convocate, non hanno partecipato alla conferenza di servizi o il cui rappresentante non si è espresso in modo definitivo, se il provvedimento o l'atto di assenso di loro competenza non è compreso tra quelli indicati nel comma 3 o se si tratta di valutazione tecnica o di parere obbligatorio non vincolante in base alla relativa legge di settore.

6. Se l'atto o il provvedimento non è acquisito a causa della mancata partecipazione alla conferenza di servizi o della mancata espressione definitiva da parte di strutture provinciali o amministrazioni inte-ressate, regolarmente convocate, e non è applicabile il comma 5, la struttura competente adotta un provvedimento di rigetto della richiesta. In questo caso nella motivazione si dà atto dell'impossibilità di rilasciare l'AUT a causa della mancata partecipazione o espressione della struttura provinciale o ammi-nistrazione interessata.

7. La struttura competente coordina lo svolgimento dei lavori della conferenza di servizi e favorisce il superamento dei dissensi eventualmente espressi in tale sede anche attraverso la proposta di soluzioni condivise che possano permettere il rilascio dell’AUT.

8. Le strutture provinciali e le amministrazioni interessate, nell’ambito della conferenza di servizi possono definire attività di autocontrollo e altre prescrizioni, tenendo conto della dimensione dell’impresa e del settore di attività.

9. Se l'AUT riguarda scarichi contenenti sostanze pericolose previsti dall'articolo 108 del decreto le-gislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale), si applica l'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).

10. Il verbale di conclusione della conferenza di servizi riporta la descrizione dei lavori svolti, e, in particolare, evidenzia le posizioni espresse nonché le attività di autocontrollo e le prescrizioni definite dalle strutture provinciali e dalle amministrazioni interessate. Il verbale di conclusione della conferenza è comunicato, a cura della struttura competente, a tutti i soggetti partecipanti.

11. La struttura competente, sulla base dell’esito della conferenza di servizi, adotta il provvedimento finale entro il termine di: a) novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, se l'AUT comprende provvedimenti per i

quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni;

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b) centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda, se per almeno uno dei provvedimenti compresi nell'AUT è previsto un termine di conclusione del procedimento superiore a novanta gior-ni. 12. Se non è possibile effettuare il sopralluogo necessario per l'istruttoria di competenza a causa di

avverse condizioni meteorologiche, le strutture provinciali e le amministrazioni interessate possono ri-chiedere alla struttura competente la sospensione del termine del procedimento previsto dal comma 10, per il tempo strettamente necessario.

13. L’AUT contiene tutti gli elementi previsti dalle discipline di settore con riguardo ai singoli atti e provvedimenti compresi nell'AUT e le attività di autocontrollo e le prescrizioni individuate ai sensi del comma 9.

Art. 7

Norme di coordinamento procedurale

1. Nell'ambito della conferenza di servizi, gli atti di assenso dei dirigenti delle strutture provinciali e dei rappresentanti delle amministrazioni interessate sostituiscono i provvedimenti previsti dalla normativa provinciale vigente, anche se demandati ad organi collegiali, disciplinati dalla normativa provinciale, della Provincia e delle altre amministrazioni.

2. Il dirigente che, con il proprio atto di assenso, può sostituire quello dell'organo collegiale è: a) con riguardo alle strutture provinciali, il dirigente della struttura alla quale la normativa provinciale o

l'atto organizzativo attribuisce la competenza della gestione dell'organo collegiale; b) con riguardo alle altre amministrazioni, il dirigente individuato in base all'ordinamento e alla discipli-

na organizzativa di riferimento. 3. L'autorizzazione paesaggistica è sempre resa dal dirigente della struttura provinciale competente

in materia di tutela del paesaggio, ai sensi dell'articolo 66, comma 3, della legge provinciale per il gover-no del territorio 2015.

4. L'autorizzazione alla trasformazione del bosco in una forma di utilizzazione del suolo e l'autoriz-zazione ai movimenti di terra prevista dall’articolo 16 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (leg-ge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura), sono sempre rese dal dirigente della struttu-ra provinciale competente in materia di foreste. In casi di particolare complessità, il dirigente può chiede-re un parere preventivo al comitato tecnico forestale.

Art. 8

Durata dell'AUT

1. L’AUT ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data del rilascio. 2. Il termine di validità dei provvedimenti compresi nell'AUT decorre dalla data di rilascio della stes-

sa. 3. La struttura competente, anche su richiesta delle strutture provinciali o delle amministrazioni inte-

ressate, può imporre il rinnovo dell'AUT quando: a) l'impianto o l'attività oggetto dell'AUT impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di

qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore; b) sono entrate in vigore nuove disposizioni normative europee, statali e provinciali.

Art. 9

Rinnovo dell'AUT

1. Al rinnovo dell'AUT si applica la disciplina prevista per il suo rilascio. 2. Il soggetto interessato presenta la domanda di rinnovo alla struttura competente almeno sei mesi

prima della data di scadenza dell’AUT. Quando il rinnovo è richiesto entro tale termine, l’esercizio dell’attività può continuare sulla base dell’AUT della quale si richiede il rinnovo, anche se scaduta, nelle more del rilascio del nuovo provvedimento.

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3. Quando la configurazione impiantistica e le condizioni di esercizio dell’attività sono rimaste immu-tate rispetto al momento del rilascio dell’AUT, il soggetto interessato lo dichiara con dichiarazione sosti-tutiva di atto di notorietà e di certificazione e può fare espresso riferimento alla documentazione già in possesso delle strutture provinciali e delle amministrazioni interessate.

Art. 10

Modifiche dell'impianto o dell'attività

1. Il soggetto interessato che intende effettuare una modifica sostanziale dell’attività o dell’impianto presenta domanda di autorizzazione alla struttura competente. Si applica la disciplina prevista per il rila-scio dell'AUT.

2. Il soggetto interessato che intende effettuare una modifica non sostanziale dell’attività o dell’impianto presenta domanda di autorizzazione alla struttura competente che, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, rende disponibili alle strutture provinciali e alle amministrazioni interessate, anche con ricorso a strumenti telematici, la domanda e la relativa documentazione per le valutazioni di competenza. Le strutture provinciali e le amministrazioni interessate comunicano alla struttura compe-tente, entro trenta giorni dalla stessa data, se la modifica ha carattere sostanziale.

3. Se la modifica oggetto della domanda presentata ai sensi del comma 2 è una modifica sostanzia-le, la struttura competente, entro quaranta giorni dalla data di ricevimento della stessa, invita il soggetto interessato a presentare una domanda di autorizzazione ai sensi del comma 1. In questo caso, il sogget-to interessato non può procedere all'esecuzione della modifica fino al rilascio della nuova AUT.

4. Se la struttura competente non si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda relativa ad una modifica non sostanziale, il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 23 bis della legge provinciale sull'attività amministrati-va.

5. Le strutture provinciali e le amministrazioni interessate comunicano alla struttura competente se la richiesta di autorizzazione alla modifica non sostanziale può essere accolta. A seguito di tale comuni-cazione o decorso il termine previsto dal comma 4, la struttura competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione.

6. Fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dalla disciplina urbanistica, le seguenti modifiche non sostanziali si considerano di scarsa rilevanza e quindi non sono assoggettate ad autorizzazione: a) spostamento di un’unità produttiva o termica all'interno di uno stabilimento; b) spostamento del punto di emissione in atmosfera all'interno di uno stabilimento; c) diminuzione della portata del refluo aeriforme in relazione alle emissioni in atmosfera; d) aumento della portata del refluo aeriforme in relazione alle emissioni in atmosfera per non più del

20% rispetto alla portata autorizzata; e) eliminazione di uno o più codici CER di rifiuti gestiti nell’impianto; f) eliminazione di una o più attività di recupero o di smaltimento di rifiuti effettuate nell’impianto; g) modifica della disposizione planimetrica o della tipologia dei contenitori di rifiuti non pericolosi.

Art. 11

Subingresso nell'esercizio dell'attività

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in caso di subingresso nell'esercizio dell'attività, il titola-re subentrante entro sessanta giorni comunica l’avvenuto cambio di titolarità alla struttura competente che provvede ad aggiornare l'AUT entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

2. Se l'esercizio di una delle attività comprese nell'AUT richiede la sussistenza di requisiti soggettivi in capo al titolare, il subingresso nell'attività oggetto dell'AUT è subordinato al possesso di detti requisiti in capo al subentrante. In tal caso il titolare subentrante richiede l'autorizzazione alla struttura compe-tente, allegando la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi. Se la struttura competente non si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 23 bis della legge provinciale sull'attività amministrativa. Resta salvo l'esercizio dei poteri di vigilanza.

Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 05/04/2018 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 05/04/2018 0014

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3. Per i fini del comma 2, la struttura competente trasmette la domanda alle strutture provinciali e al-le amministrazioni interessate e provvede ad aggiornare l’AUT entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

4. Gli aggiornamenti previsti da questo articolo non incidono sulla durata dell’autorizzazione.

Art. 12 Oneri

1. In relazione ai procedimenti compresi nel procedimento per il rilascio dell’AUT, rimangono a cari-

co del soggetto interessato gli oneri eventualmente già previsti per le attività istruttorie dei singoli proce-dimenti.

Art. 13 Vigilanza

1. La vigilanza e l'assunzione dei provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provve-

dimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali e alle amministrazioni interessate che li comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'AUT.

2. L'AUT è revocata dalla struttura competente quando, per effetto dei provvedimenti previsti dal comma 1, vengono meno le condizioni previste per l'applicazione dell'AUT dall'articolo 3, comma 1.

Art. 14

Autorizzazione alle emissioni da impianti termoelettrici e da raffinerie di olii minerali

1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti convenzionali di potenza inferiore o uguale a 300 MW e delle raffinerie di olii minerali, prevista dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1), partecipano alla conferenza di servizi per il rilascio dell'AUT, oltre alla struttura provinciale compe-tente in materia di energia, la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali e il comune territorialmente interessato, ai fini dell’espressione del parere favorevole in ordine agli aspetti di competenza.

Art. 15

Disposizioni transitorie

1. I procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore di questo regolamento sono conclusi ai sensi delle norme applicabili al momento dell’avvio dei procedimenti stessi.

2. Con riguardo agli impianti e alle attività già autorizzati alla data di entrata in vigore di questo rego-lamento, la disciplina dell'AUT si applica: a) quando scade uno dei provvedimenti compresi nell'AUT ai sensi di questo regolamento. In tal caso

la richiesta di AUT va presentata entro il termine previsto per il rinnovo dalla disciplina relativa al provvedimento scaduto e l’esercizio dell’attività può continuare sulla base del provvedimento del quale si richiede il rinnovo, anche se scaduto nelle more del rilascio dell'AUT;

b) quando il soggetto interessato intende effettuare una modifica sostanziale dell'impianto o dell'attivi-tà e la modifica riguarda uno dei provvedimenti indicati nell'articolo 3, comma 1, lettera a), o almeno due dei provvedimenti indicati nell'articolo 3, comma 1, lettera b). 3. Al fine di poter sperimentare l'attuazione di questo regolamento, fino al 31 dicembre 2019 la di-

sciplina dell'AUT nei casi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), si applica solo se richiesto dal sog-getto interessato, ad eccezione del caso in cui sia compresa l'autorizzazione prevista dall'articolo 3, comma 4, lettera g).

Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 05/04/2018 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 05/04/2018 0015

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4. Fino al termine previsto dal comma 3, alla domanda di AUT e alle altre domande previste da que-sto regolamento è allegata la documentazione amministrativa e tecnica richiesta dalle discipline di setto-re relative agli atti e ai provvedimenti compresi nell'AUT, utilizzando i moduli approvati e già in uso pres-so le strutture provinciali e le amministrazioni interessate.

5. Fino al termine previsto dal comma 3, i progetti allegati alla domanda per il rilascio dell'AUT e alle altre domande previste da questo regolamento sono presentati con il livello informativo e di dettaglio già previsti dalle discipline di settore relative agli atti e ai provvedimenti compresi nell'AUT.

6. Fino al termine previsto dal comma 3, quando l'autorizzazione per le attività, le operazioni e gli impianti di gestione dei rifiuti, prevista dall'articolo 84 del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambien-te dagli inquinamenti 1987, non è stata rilasciata con l'AUT, anche le modifiche non sostanziali previste dall'articolo 86, comma 4, lettera a) del Testo unico continuano ad essere disciplinate dal medesimo Te-sto unico e non da questo regolamento.

Capo II Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia n. 9-23/Leg del 2015

Art. 16

Modificazione del titolo del decreto del Presidente della Provincia n. 9-23/Leg del 2015

1. Il titolo del decreto del Presidente della Provincia n. 9-23/Leg del 2015 è sostituito dal seguente: “Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), in materia di valutazione dell'impatto ambientale, e modificazioni dei decreti del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg, relativo alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg., relativo alla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg, relativo alla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti”.

Art. 17

Modificazione del titolo del capo I del decreto del Presidente della Provincia n. 9-23/Leg del 2015

1. Il titolo del capo I del decreto del Presidente della Provincia n. 9-23/Leg del 2015 è sostituito dal seguente: “Regolamento di esecuzione della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, in materia di valutazione dell'impatto ambientale”.

Art. 18

Modificazione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-23/Leg del 2015

1. Il comma 9 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-23/Leg del 2015 è abro-gato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel “Bollettino ufficiale” della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

IL PRESIDENTE

UGO ROSSI

Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 05/04/2018 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 05/04/2018 0016

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NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici della giunta provinciale hanno scritto le note per facilitarne la lettura. Le note non

incidono sul valore e sull’efficacia degli atti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati

con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questo

regolamento. Nelle note le parole modificate da questo regolamento sono evidenziate in

neretto; quelle soppresse sono barrate.

Note alle premesse

- L’art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige”, dispone:

“Art. 53

Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.”

- l’art. 54, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige”, dispone:

“Art. 54

Alla Giunta provinciale spetta:

1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio

provinciale;

2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono

devolute alla potestà regolamentare delle province;

3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;

4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende

speciali provinciali per servizi pubblici;

5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza

e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e

scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non

siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di

commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la

Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 05/04/2018 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 05/04/2018 0017

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maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente.

Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a

motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000

abitanti;

6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della

Repubblica o della regione;

7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per

la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.”.

- il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 è il “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.”; in particolare, il comma 1 dell’articolo 3, recita: “1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, i gestori degli impianti di cui all'articolo 1

presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi

della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno

dei seguenti titoli abilitativi:

a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per

l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari

e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995,

n. 447;

f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui

all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152.”

- l’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recita:

“Art. 23

Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese

1. Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-

bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri

Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 05/04/2018 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 05/04/2018 0018

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per le PMI e per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione

integrata ambientale, anche sulla base dei risultati delle attività di misurazione degli oneri

amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo e' autorizzato ad emanare un

regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro per la pubblica

amministrazione e la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza

unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l'autorizzazione

unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese e

degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, in base

ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter,

della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni:

a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla

legislazione vigente in materia ambientale;

b) l'autorizzazione unica ambientale e' rilasciata da un unico ente;

c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti

amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all'esigenza di

tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle

imprese.

2. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del

presente decreto e dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono identificate le

norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono abrogate dalla data di entrata in

vigore del medesimo regolamento.

2-bis. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e' sottoposta alla disciplina

della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, e

successive modificazioni.” ;

- il titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico ambientale) disciplina il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale; - la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 è la legge provinciale sulla valutazione di impatto ambientale; - il Testo unico approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., e successive modifiche e integrazioni, è il testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti;

- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1444 del 19 luglio 2013 e ss.mm. è la deliberazione che detta le disposizioni per la predisposizione degli atti normativi;

Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 05/04/2018 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 05/04/2018 0019

Page 13: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 28 marzo …

- l’articolo 31 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 recante la legge provinciale sull’attività amministrativa, recita:

“Art. 31

Pubblicità degli atti

1. Sono atti pubblici i provvedimenti, gli atti conclusivi di procedimenti amministrativi e in ogni

caso le deliberazioni della Giunta provinciale.

2. Non sono pubblici gli atti di gestione del personale, nonché i documenti che riguardano

l'attività in corso di contrattazione collettiva provinciale di lavoro.

3. Qualora gli atti pubblici riguardano interessi della generalità o categorie o gruppi di cittadini

essi sono pubblicati, anche per estratto, sul sito internet istituzionale. Con le stesse modalità sono

pubblicati tutti gli atti amministrativi previsti da questa legge per la sua attuazione e le loro successive

modificazioni.

4. Al fine di agevolare l'accesso agli atti pubblici, è esposto all'albo della Provincia, per la

durata di tre giorni feriali consecutivi, l'elenco degli oggetti degli atti adottati. In particolare:

a) l'elenco degli oggetti delle deliberazioni della Giunta provinciale è esposto il secondo giorno

feriale successivo a quello della loro adozione;

b) l'elenco degli oggetti delle determinazioni dei dirigenti e degli altri atti pubblici è esposto il primo

giorno feriale della settimana immediatamente successiva a quello della loro adozione.

5. omissis

6. L'accesso agli atti e ai documenti amministrativi formati o utilizzati nell'attività istruttoria per

la predisposizione degli atti pubblici è esercitato nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 32.

7. Per garantirne la più ampia conoscibilità, gli atti pubblici e gli altri atti soggetti a pubblicità

per effetto di specifiche previsioni di legge possono essere diffusi, in forma integrale o per estratto, nei

modi ritenuti più efficaci, anche attraverso il sito internet istituzionale. Se questi atti contengono dati

personali la comunicazione e la diffusione avvengono nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

8. Continuano ad applicarsi le forme di pubblicità degli atti previste da leggi speciali..”

- la deliberazione della Giunta provinciale n. 421 del 16 marzo 2018 è la deliberazione che ha approvato lo schema del regolamento.

Note all'articolo 1

- L’articolo 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale 2013) dispone:

“Art. 21

Autorizzazione unica territoriale

1. Per semplificare e razionalizzare le procedure di rilascio dei provvedimenti e ridurre i

relativi oneri amministrativi per le imprese la Giunta provinciale, previo parere della competente

commissione permanente del Consiglio provinciale, da rendere entro trenta giorni, disciplina con

regolamento l'autorizzazione unica territoriale relativa agli impianti e alle attività non soggetti alla

Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 05/04/2018 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 05/04/2018 0020

Page 14: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 28 marzo …

normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale e di valutazione dell'impatto

ambientale.

2. L'autorizzazione unica territoriale è rilasciata dalla Provincia a seguito di un procedimento

unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e mediante il ricorso alla conferenza di

servizi prevista dalla legge provinciale sull'attività amministrativa. Il procedimento non comporta

l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese ed è informato al principio di proporzionalità

degli adempimenti amministrativi, in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività e

all'esigenza di tutela degli interessi pubblici.

3. Alla conferenza di servizi partecipano tutte le strutture provinciali e le amministrazioni

interessate, attraverso propri rappresentanti legittimati ad esprimere, definitivamente e in modo

vincolante, la volontà della struttura o dell'amministrazione di appartenenza.

4. Il regolamento può prevedere che, nell'ambito della conferenza di servizi, gli atti di assenso

dei dirigenti delle strutture provinciali e dei rappresentanti delle altre amministrazioni interessate

sostituiscono i provvedimenti previsti dalla normativa provinciale vigente, anche se demandati ad

organi collegiali della Provincia e delle altre amministrazioni.

5. Il regolamento, anche in deroga alla normativa provinciale vigente, attua quanto previsto da

questo articolo, informandosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) la disciplina unitaria delle autorizzazioni comprese nell'autorizzazione unica territoriale si

applica se deve essere rilasciato, rinnovato o aggiornato almeno uno dei provvedimenti indicati

nel numero 1), o almeno due dei provvedimenti indicati nei numeri da 2) a 7) previsti dalla

legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente e governo del territorio:

1) autorizzazioni ambientali: autorizzazioni e comunicazioni in materia di ambiente

individuate dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo

2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la

semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole

e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a

norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);

2) autorizzazione paesaggistica prevista dalla legge urbanistica provinciale;

3) autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico previste dalla legge provinciale sulle

foreste e sulla protezione della natura;

4) autorizzazioni ai sensi della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle

acque pubbliche) per interventi in fascia di rispetto idraulico;

5) valutazione di incidenza prevista dall'articolo 39 della legge provinciale sulle foreste e

sulla protezione della natura;

6) autorizzazioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e

popolare;

7) ulteriori provvedimenti in materia ambientale, del paesaggio e del territorio individuati dal

regolamento;

Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 05/04/2018 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 05/04/2018 0021

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b) è individuata un'unica struttura provinciale cui è affidato il coordinamento istruttorio del

procedimento e, in particolare, la competenza a:

1) acquisire le domande dei soggetti interessati, eventualmente corredate dal progetto

definitivo dell'impianto;

2) procedere alla trasmissione della documentazione allegata alla domanda ai soggetti

competenti al rilascio degli atti di assenso indicati dalla lettera a);

3) acquisire i singoli provvedimenti indicati dalla lettera a), che confluiscono

nell'autorizzazione unica territoriale;

4) rilasciare l'autorizzazione unica territoriale che ricomprende i singoli provvedimenti

indicati dalla lettera a);

5) espletare eventuali attività consultive o di pubblicità;

6) curare i rapporti con il soggetto interessato;

c) la conferenza di servizi è disciplinata anche in deroga a quanto previsto dalla legge provinciale

sull'attività amministrativa, in particolare per quanto riguarda la disciplina degli effetti del

dissenso motivato, della mancata partecipazione alla conferenza di servizi e della mancata

espressione in modo definitivo della volontà della struttura o dell'amministrazione

rappresentata;

d) è determinata la durata dell'autorizzazione unica territoriale, le modalità e i criteri per il suo

rilascio, rinnovo e aggiornamento; per le autorizzazioni ambientali di cui alla lettera a),

numero 1, tali contenuti sono determinati in coerenza con le disposizioni stabilite dal decreto

del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013;

e) sono determinati i criteri per la quantificazione degli oneri istruttori posti, in tutto o in parte, a

carico dell'impresa, la cui misura non può comunque eccedere quella complessivamente

prevista dalla normativa vigente per le attività istruttorie dei singoli provvedimenti ricompresi

nell'autorizzazione unica territoriale;

f) può essere prevista l'attuazione di questo articolo in via sperimentale, per limitati ambiti

territoriali o per determinate tipologie di autorizzazione, opportunamente individuati; può

essere previsto anche l'ampliamento delle categorie di soggetti titolati a richiedere

l'autorizzazione unica territoriale;

g) sono individuate le disposizioni transitorie per l'applicazione della disciplina introdotta da

questo articolo e le norme, anche di legge, che sono abrogate a decorrere dalla data indicata

nel regolamento medesimo.

6. Se tra i provvedimenti rilasciati nell'ambito della conferenza di servizi prevista dal comma 2

è ricompresa l'espressione dell'atto di assenso da parte del rappresentante del comune

territorialmente competente in merito al rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici, dei

regolamenti edilizi e della normativa urbanistica edilizia vigente per il rilascio del titolo abilitativo

edilizio, a seguito del rilascio dell'autorizzazione unica territoriale, gli interventi previsti dalla legge

urbanistica provinciale sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), come

disciplinata dalla medesima legge. Nelle ipotesi previste da questo comma, alla conferenza di servizi

partecipa obbligatoriamente il rappresentante del comune territorialmente competente.

Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 05/04/2018 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 05/04/2018 0022

Page 16: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 28 marzo …

6 bis. Nei casi previsti dal comma 6, se il rappresentante del comune non partecipa alla

conferenza di servizi o non esprime la propria volontà secondo le modalità stabilite dal regolamento,

la Provincia diffida il comune a rendere l'atto di assenso di sua competenza entro dieci giorni. In

caso di mancata espressione dello stesso entro detto termine, l'autorizzazione unica territoriale è

rilasciata sulla base degli esiti della conferenza di servizi e non comprende la valutazione in merito

al rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della normativa

urbanistica ed edilizia vigente. Gli interventi previsti nei progetti autorizzati ai sensi di questo

comma sono assoggettati a SCIA, in alternativa al permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 85,

comma 2, lettera c bis), della legge provinciale per il governo del territorio 2015.”

Note all'articolo 2

- Per l’articolo 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale 2013) si veda la nota all’articolo 1.

Note all'articolo 3

- Per l’articolo 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale 2013) si veda la nota all’articolo 1;

- il comma 3 dell’articolo 102 quater “Disposizioni in materia di rifiuti e di bonifica di siti contaminati” del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti 1987) dispone:

“3. Le disposizioni dell'articolo 77 bis di questo testo unico in materia di bonifica di siti inquinati

continuano ad applicarsi in coerenza con il titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152

del 2006, fermo restando il riparto di competenza tra la Provincia e i comuni risultante dall'articolo

77 bis con riferimento alle fasi procedurali di valutazione e di approvazione dei progetti previste

dalle predette norme statali. Resta ferma la disciplina concernente lo scarico e la reimmissione

delle acque in falda di cui all'articolo 243 del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche in deroga

alle disposizioni provinciali in materia di scarichi.”

- l’articolo 22 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015) dispone:

“Art. 22

Carta di sintesi della pericolosità

1. Il PUP prevede l'approvazione da parte della Giunta provinciale della carta di sintesi della

pericolosità, per le finalità dell'articolo 21, comma 4, lettera d). La carta di sintesi della

pericolosità:

Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 05/04/2018 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 05/04/2018 0023

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a) individua le aree caratterizzate da diversi gradi di penalità ai fini dell'uso del suolo;

b) specifica la disciplina di queste aree contenuta nel PUP;

c) indica i contenuti e le modalità di redazione e di presentazione delle relazioni tecniche, comunque

denominate, necessarie, secondo quanto previsto dal PUP, per la realizzazione di interventi in aree

con penalità;

d) disciplina il registro delle relazioni tecniche previste dalla lettera c) e delle relative valutazioni, e

individua il soggetto competente alla tenuta del registro;

e) indica gli eventuali ulteriori contenuti di dettaglio che le sono demandati dal PUP.

2. La carta di sintesi della pericolosità soddisfa i requisiti e i principi stabiliti, sotto il profilo

urbanistico, dal capo IV dell'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006

(Norme di attuazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche). Le disposizioni del

piano in materia di uso del suolo cessano di applicarsi a decorrere dalla data di approvazione della

carta di sintesi della pericolosità.

3. Le disposizioni contenute nella carta di sintesi della pericolosità e nei suoi aggiornamenti

prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e adottati. I contenuti di tali

strumenti in contrasto con la carta di sintesi e con i suoi aggiornamenti sono disapplicati. Il grado

di penalità evidenziato dalla carta di sintesi della pericolosità è riportato nei certificati di

destinazione urbanistica.”

- l’articolo 32 delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche dispone:

“Art. 32

Ambiti fluviali di interesse idraulico

1. Gli ambiti fluviali di interesse idraulico sono costituiti dalle aree nelle quali assume un ruolo

preminente la possibilità di espansione dei corsi d'acqua e quindi di invaso delle piene.

2. Nella prima applicazione del presente piano, gli ambiti fluviali di interesse idraulico sono

costituiti dalle aree soggette ad esondazione con tempo di ritorno fino a 200 anni e poste al di fuori

dei centri abitati, quali risultano dalla cartografia del presente piano. I centri abitati sono soggetti

alla disciplina del Capo IV e formano oggetto di idonei interventi di difesa.

3. La Giunta provinciale assicura, in armonia con quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 22,

il mantenimento o l'incremento della capacità di invaso complessiva del territorio provinciale,

provvedendo in tal senso anche ad aggiornare periodicamente la perimetrazione degli ambiti

fluviali di interesse idraulico in base all'evoluzione delle metodologie analitiche e dei modelli

idraulici.

4. La realizzazione di qualsiasi intervento o manufatto negli ambiti fluviali di interesse idraulico è

ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) non si riduca apprezzabilmente la capacità di invaso complessiva dell'ambito o si prevedano

interventi idraulicamente compensativi, fermo restando lo specifico assenso della competente

autorità idraulica;

b) non si determini l’incremento delle condizioni di rischio idrogeologico;

Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 05/04/2018 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 05/04/2018 0024

Page 18: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 28 marzo …

c) non si determini l’aggravamento delle condizioni di pericolo nei territori posti a valle, anche al

di fuori del territorio provinciale;

d) non si precluda la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano la condizione di

pericolo.”

- l’alinea e la lettera c) del comma 3 dell’articolo 01 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di energia) dispongono:

“3. Restano riservate allo Stato le seguenti funzioni e compiti:

c) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti

convenzionali di potenza superiore a 300 MW termici nonché le reti per il trasporto dell'energia

elettrica costituenti la rete di trasmissione nazionale con tensione superiore a 150 KV, l'emanazione

delle relative norme tecniche e le reti di livello nazionale di gasdotti con pressione di esercizio

superiore a 40 bar e oleodotti;”;

- l’articolo 6 del decreto del Presidente della Provinciale 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg (Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz (articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e articolo 5 ter della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9)), dispone:

“Art. 6

Autorizzazioni e altri titoli abilitativi

1. La realizzazione e la modifica di strutture e l'installazione e la modifica di impianti fissi di

telecomunicazione e radiodiffusione sono autorizzate dalla struttura provinciale competente a

seguito dell'acquisizione, nell'ambito di una conferenza di servizi, dei pareri e delle valutazioni

tecniche delle strutture e delle amministrazioni interessate, secondo quanto previsto da questo

articolo e dall'articolo 6 bis e sono soggetti a titolo abilitativo edilizio, secondo quanto previsto

dalla vigente normativa in materia di urbanistica.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale è individuata la documentazione tecnica che deve

essere allegata alla domanda di autorizzazione e sono disciplinate le modalità di presentazione per

via telematica della stessa.

3. omissis

4. La struttura provinciale competente rilascia, entro novanta giorni dalla presentazione della

domanda, la propria autorizzazione, valutando, nell'ambito della conferenza di servizi:

a) il rispetto dei criteri generali di localizzazione adottati ai sensi dell'articolo 3;

b) il rispetto dei limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità previsti dal d.p.c.m. 8

luglio 2003;

c) la compatibilità con la rete radiomobile provinciale della protezione civile e con gli impianti del

servizio pubblico radiotelevisivo realizzati ai sensi dell'articolo 97 della legge provinciale 10

aprile 1980, n. 8 (legge finanziaria per il 1980).

Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 05/04/2018 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 05/04/2018 0025

Page 19: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 28 marzo …

5. Nel caso in cui le richieste di realizzazione di nuove strutture destinate ad ospitare impianti fissi

di telecomunicazione riguardino i siti sensibili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1, le

domande sono presentate per il tramite del comune territorialmente competente. In tal caso il

comune può proporre al richiedente una o più localizzazioni alternative che offrano la possibilità di

erogazione del servizio a sostanziale parità di condizioni tecniche, tenendo conto della tipologia

degli impianti e della potenza erogata. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della

domanda, trasmette gli atti alla struttura provinciale competente per la prosecuzione del

procedimento, dando atto dell'accettazione o meno della proposta di localizzazione alternativa da

parte del richiedente.

6. omissis

7. Non è soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la modifica di impianti fissi su strutture

esistenti, se è soddisfatta almeno una delle seguente condizioni:

a) i singoli impianti rispettano i requisiti di classe I della norma CEI 211-10;

b) la potenza complessiva dell'impianto è uguale o inferiore a 5 watt.

8. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabiliti ulteriori criteri di esonero

dall'autorizzazione per la realizzazione e la modifica di strutture o di impianti che comportano un

impatto ambientale poco significativo.

8 bis. Fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di urbanistica con riguardo agli

aspetti edilizi, l'esecuzione degli interventi previsti dai commi 7 e 8 è assoggettata alla

presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alla quale è allegata una

relazione firmata da un tecnico abilitato relativa al rispetto dei requisiti previsti dal comma 4 e la

documentazione tecnica necessaria ai sensi del comma 8 ter.

8 ter. Con deliberazione della Giunta provinciale è individuata la documentazione tecnica che deve

essere allegata alla SCIA e sono disciplinate le modalità di presentazione per via telematica della

stessa.

8 quater. Fermo restando quanto previsto da altre discipline di settore, per l'installazione di impianti

temporanei non è richiesta né l'autorizzazione né la presentazione della SCIA ai sensi del comma 8

bis.

9. Il rilascio del permesso di costruire, o l'efficacia della SCIA o della comunicazione secondo

quanto previsto dalla normativa in materia di urbanistica, è subordinato all'ottenimento

dell'autorizzazione ai sensi del comma 1 o alla presentazione della SCIA ai sensi del comma 8 bis.

10. omissis

11. L'efficacia dell'autorizzazione e della SCIA cessa trascorso un anno dalla data, rispettivamente,

del suo rilascio o della sua presentazione, senza che il soggetto interessato abbia iniziato la

procedura per l'ottenimento del titolo abilitativo edilizio o, se questo non è necessario, senza che sia

stata effettuata l'attivazione, anche parziale, dell'impianto oggetto dell'intervento autorizzato o

segnalato. L'efficacia dell'autorizzazione o della SCIA cessa inoltre quando scade il titolo abilitativo

edilizio e per la realizzazione dell'intervento è necessario ottenerne o presentarne un altro.

12. Gli interventi già autorizzati prima della data di entrata in vigore di questo regolamento e non

ancora eseguiti, debbono essere realizzati, a pena di decadenza, nel termine perentorio di trentasei

Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 05/04/2018 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 05/04/2018 0026

Page 20: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 28 marzo …

mesi dalla medesima data, fatto salvo il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e

degli obiettivi di qualità di cui al d.p.c.m. 8 luglio 2003.

12 bis. I proprietari delle strutture indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera g), entro due anni dalla

dismissione di tutti gli impianti ospitati, previa acquisizione delle autorizzazioni previste dalle

normative di settore, provvedono alla demolizione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi.”

- il comma 6 dell’articolo 60 “Disposizioni per il risparmio e per il riutilizzo delle risorse idriche” della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1 (Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l’anno 2002) dispone:

“6. Il riutilizzo di acque reflue nelle matrici ambientali è soggetto ad autorizzazione preventiva

dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, che è rilasciata entro sessanta giorni dalla

presentazione della domanda nel rispetto dei criteri e delle direttive di cui al comma 5. L'agenzia,

inoltre, può autorizzare, anche in assenza della deliberazione di cui al comma 5, iniziative

sperimentali di riutilizzo delle acque reflue.”

- il comma 2 bis dell’articolo 96 “Modalità di gestione” del d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. (Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) dispone:

“2 bis. La deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 2 e i provvedimenti adottati ai

sensi dell'articolo 95, comma 5 comportano altresì di diritto le autorizzazioni al pretrattamento, al

trattamento e allo scarico previste dal presente testo unico nei confronti della Provincia, anche

qualora la stessa vi provveda nelle forme previste dall'articolo 72, comma 1. Nell'esercizio dei

servizi pubblici previsti dal presente comma, si prescinde da quanto previsto in materia dal decreto

del ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324 e successive modificazioni.”;

- il comma 5 dell’articolo 95 del d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. (Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) dispone:

“5. La Giunta provinciale può inoltre provvedere alla realizzazione, presso i depuratori, di

impianti di pretrattamento e di trattamento, nei quali possono essere accolti:

a) i liquami provenienti da fosse a tenuta stagna a servizio di insediamenti civili;

b) i liquami prelevati da impianti pubblici a sedimentazione meccanica o derivanti dalla pulizia di

singole unità della rete fognaria pubblica;

c) le acque di lavaggio dei cassonetti e dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani,

nonché il percolato derivante dalle discariche adibite allo smaltimento dei rifiuti urbani e

assimilabili;

d) i liquami provenienti da insediamenti produttivi compatibili, per le loro caratteristiche chimico-

fisiche, con l'impianto di depurazione biologica;

e) i fanghi provenienti da altri impianti biologici.”

Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 05/04/2018 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 05/04/2018 0027

Page 21: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 28 marzo …

- l’articolo 84 del d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. (Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) dispone:

“Art. 84

Autorizzazioni

1. Sono soggette ad autorizzazione le attività, le operazioni e gli impianti di gestione dei rifiuti,

secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 22 del 1997, ferma restando l'applicazione delle

disposizioni del medesimo decreto legislativo afferenti le iscrizioni, le comunicazioni e le procedure

semplificate.

2. L'autorizzazione equivale ad approvazione dei progetti e degli elaborati tecnici riguardanti gli

impianti connessi con l'esercizio delle attività di cui al comma 1 e ne consente l'installazione e

realizzazione.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo e dagli articoli 85 bis e 86 si applica, in quanto

compatibile, la disciplina dettata dai capi IV e V del titolo I del decreto legislativo n. 22 del 1997,

esclusa la disciplina della conferenza di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo. Sono

altresì fatte salve le attribuzioni demandate ai comuni dal presente testo unico.

4. Omissis

5. Omissis

6. Omissis”

- il comma 15 dell’articolo 208 “Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti” del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) dispone:

“15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la

disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al

processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione

volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione

ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di

rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale,

l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla

regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di

attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori

ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni

integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della

stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.”

- il comma 3 dell’articolo 8 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche) dispone:

“3. Con regolamento sono disciplinati i procedimenti semplificati per il rilascio delle concessioni

e delle autorizzazioni relative all'esecuzione di lavori, di interventi e di opere di modesta entità o di

ridotto impatto sul demanio idrico, nonché per ogni altro uso di breve durata o di poca importanza.

Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 05/04/2018 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 05/04/2018 0028

Page 22: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 28 marzo …

Con deliberazione della Giunta provinciale sono determinati i casi in cui le concessioni relative

all'esecuzione dei lavori, degli interventi e delle opere nonché gli usi previsti da questo articolo

sono esonerati dal pagamento del canone e i casi in cui il canone è sostituito da una congrua

indennità, comprensiva delle spese di istruttoria e degli oneri fiscali, assolti in maniera virtuale.”

- l'articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 20 settembre 2013, n. 22-124/Leg (Regolamento di attuazione del capo I della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Legge provinciale sulle acque pubbliche) in materia di demanio idrico provinciale), dispone:

“Art. 5

Concessioni di breve durata o di poca importanza

1. La concessione per l’occupazione e l’utilizzazione di aree demaniali e per l’esecuzione di opere o interventi che ricadono nell’allegato A 1 a questo regolamento è disposta, previa verifica del pagamento da parte del richiedente, dell’eventuale canone e della costituzione dell’eventuale deposito cauzionale, con provvedimento della struttura provinciale competente, che valuta la compatibilità degli usi e degli eventuali interventi previsti sulle aree stesse ai fini idraulici e patrimoniali. 2. Le concessioni di breve durata o di poca importanza sono rilasciate dalla struttura provinciale

competente entro il termine di novanta giorni dalla data di individuazione del concessionario. Si

applica l’articolo 4, comma 2.

3. Se la fattispecie oggetto della domanda non rientra tra quelle previste dall’allegato A 1, la

struttura provinciale competente applica gli articoli 3 e 4 e ne da comunicazione al richiedente. Se

necessario, la struttura richiede l’integrazione della documentazione. I termini previsti dagli

articoli 3 e 4 decorrono dalla data di comunicazione al richiedente.”

- l'articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 20 settembre 2013, n. 22-124/Leg (Regolamento di attuazione del capo I della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Legge provinciale sulle acque pubbliche) in materia di demanio idrico provinciale), dispone:

“Art. 6

Silenzio assenso

1. La concessione per l’occupazione e l’utilizzazione di aree demaniali e per l’esecuzione di opere

o interventi che ricadono nell’allegato A 2 impone il rispetto delle prescrizioni di carattere generale

contenute nel medesimo allegato ed è rilasciata ai sensi dell’articolo 23 bis della legge provinciale

30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa). Con la presentazione della

domanda di concessione l’istante si impegna al rispetto delle prescrizione di carattere generale.

2. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, l’interessato può dare inizio alle

attività indicate dall’allegato A 2, nel rispetto delle norme vigenti in materia di edilizia, tutela del

paesaggio, igiene, sicurezza pubblica e tutela ambientale e fatti salvi i diritti di terzi.

3. Entro il termine indicato dal comma 2, la struttura provinciale competente valuta la sussistenza

dei requisiti richiesti per il rilascio della concessione e, comunica, in assenza degli stessi, il

provvedimento di diniego.

Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 05/04/2018 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 05/04/2018 0029

Page 23: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 28 marzo …

4. Se la struttura provinciale competente ravvisa la necessità di impartire prescrizioni tecniche o

di stabilire condizioni specifiche per la realizzazione delle opere o delle attività, ulteriori rispetto a

quelle di carattere generale previste dall’allegato A 2, o di imporre l’eventuale canone o la

costituzione dell’eventuale deposito cauzionale, conclude il procedimento, entro il termine previsto

dal comma 2, con un provvedimento espresso che condiziona l’esercizio della concessione al

rispetto delle ulteriori condizioni o prescrizioni o al pagamento del canone o al versamento del

deposito cauzionale.

5. Se la fattispecie oggetto della domanda non rientra tra quelle previste dall’allegato A 2, la

struttura provinciale competente applica gli articoli 3 e 4 o 5 e ne da comunicazione al richiedente.

Se necessario, la struttura richiede l’integrazione della documentazione. I termini previsti dagli

articoli 4 e 5 decorrono dalla data di comunicazione al richiedente.

6. Le opere e gli interventi previsti da questo articolo sono ultimati entro tre anni dalla data di

rilascio del provvedimento tacito o espresso, salvo valutazione positiva da parte della struttura

provinciale competente sulla domanda di proroga, secondo le modalità previste dall’articolo 20.”

- l’articolo 5 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d’impatto ambientale 2013) dispone:

“Art. 5

Verifica di assoggettabilità

1. Il proponente presenta alla struttura provinciale competente domanda per l'attivazione del

procedimento di verifica di assoggettabilità, allegando, in formato elettronico su idoneo supporto, lo

studio preliminare ambientale redatto in conformità a quanto previsto dall'allegato IV bis alla parte II

del decreto legislativo n. 152 del 2006. Resta salva la facoltà del proponente di attivare direttamente il

procedimento di VIA se rileva autonomamente impatti negativi rilevanti sull'ambiente.

2. Verificata la completezza della documentazione entro il termine di sette giorni, la struttura

provinciale competente pubblica un avviso nell'albo elettronico della Provincia, istituito ai sensi

dell'articolo 31 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività

amministrativa), e nell'albo dei comuni territorialmente interessati. Nell'avviso sono indicati i dati

identificativi del proponente, una breve descrizione del progetto e della sua localizzazione, le

componenti ambientali potenzialmente interessate, la struttura provinciale competente presso la quale

possono essere ottenute informazioni e presentate osservazioni, i tempi e le modalità per la loro

presentazione, il luogo e le modalità di consultazione degli atti nella loro interezza, l'autorità

competente all'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, le informazioni sulle

caratteristiche di quest'ultimo provvedimento. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio

preliminare ambientale sono pubblicati nel sito internet della Provincia.

3. Chiunque può prendere visione della documentazione e presentare proprie osservazioni scritte

entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso all'albo elettronico della

Provincia.

4. Entro il termine previsto dal comma 6 la struttura provinciale competente può acquisire pareri

e valutazioni tecniche dalle strutture provinciali e dalle amministrazioni interessate e, se opportuno,

Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 05/04/2018 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 05/04/2018 0030

Page 24: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 28 marzo …

può indire una conferenza di servizi per l'esame istruttorio del progetto, anche in relazione a

valutazioni o verifiche di particolare complessità.

5. La struttura provinciale competente, tenuto conto delle osservazioni, dei pareri e delle

valutazioni tecniche pervenuti, sulla base dei criteri individuati dall'allegato V alla parte II del decreto

legislativo n. 152 del 2006, verifica se il progetto può produrre effetti negativi significativi

sull'ambiente tali da richiedere, per la loro precisa individuazione e valutazione e per l'individuazione

delle eventuali misure di mitigazione, l'elaborazione dello SIA e lo svolgimento del procedimento di

VIA. Se è necessario integrare la documentazione presentata, i termini istruttori sono sospesi dalla

data di richiesta di integrazione inviata dall'amministrazione fino alla data di ricevimento della

documentazione richiesta, e comunque non oltre i termini fissati dall'amministrazione.

6. Fatta salva l'eventuale sospensione prevista dal comma 5, la struttura provinciale competente

conclude la verifica di assoggettabilità entro venticinque giorni dalla scadenza del termine per

presentare osservazioni. Se il progetto non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente il

provvedimento di verifica dispone l'esclusione del procedimento di VIA e può stabilire eventuali

prescrizioni, condizioni e forme di mitigazione degli impatti; se il progetto dev'essere sottoposto a

procedimento di VIA il provvedimento definisce la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da

includere nello SIA.

7. Il proponente può ritirare in qualsiasi momento la domanda, con conseguente estinzione del

procedimento. Il procedimento si estingue anche se il proponente non deposita le integrazioni richieste

entro il termine fissato dalla struttura provinciale competente.

8. Il provvedimento di verifica è pubblicato integralmente nell'albo elettronico della Provincia e,

per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.”

Note all'articolo 5

- L’articolo 3 della legge provinciale 30 novembre 1992, n.23 (legge provinciale sull’attività amministrativa) dispone:

"Art. 3

Termini del procedimento

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato

d'ufficio, l'amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento

espresso.

2. L'amministrazione stabilisce il termine entro cui deve concludersi ciascun procedimento, salvo che

non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento. Il termine decorre dal ricevimento della

domanda da parte dell'amministrazione competente, se il procedimento è ad istanza di parte, ovvero

dall'inizio d'ufficio del procedimento stesso. Se le istanze e la documentazione sono presentate a

struttura della stessa amministrazione diversa da quella competente a riceverle o sono presentate per il

tramite degli sportelli di assistenza e di informazione di cui all'articolo 34, il termine entro cui deve

Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 05/04/2018 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 05/04/2018 0031

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concludersi ciascun procedimento decorre dalla data di ricevimento delle istanze o della

documentazione da parte della struttura competente all'adozione del provvedimento finale.

2 bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge provinciale 21 dicembre 2007,

n. 23, in materia di risorse per la retribuzione di risultato e del fondo per la produttività, entro un anno

dalla data di entrata in vigore di questo comma, l'amministrazione ridefinisce i termini di conclusione

dei procedimenti amministrativi stabiliti ai sensi del comma 2, i quali non possono comunque essere

superiori a novanta giorni. Nei casi in cui sia indispensabile fissare termini di conclusione superiori a

novanta giorni, in considerazione della particolare complessità del procedimento, della natura degli

interessi pubblici tutelati e della effettiva sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione

amministrativa, e sempre che sia stata verificata l'inapplicabilità degli strumenti di semplificazione

delle procedure e della documentazione previsti da questa legge, tali termini non possono comunque

superare i centottanta giorni. Fino all'adozione dei provvedimenti previsti da questo comma,

continuano ad applicarsi i termini già stabiliti ai sensi del comma 2 o, in mancanza di questi, il

termine residuale indicato dal comma 4.

2 ter. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della

responsabilità dirigenziale e disciplinare.

3. Se nel procedimento deve intervenire un atto di assenso di un’altra struttura o amministrazione,

comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-

artistico, della salute o della pubblica incolumità, il termine resta sospeso e ricomincia a decorrere

dalla comunicazione dell'atto. Della sospensione è data comunicazione all'interessato. La mancata

comunicazione dell’atto di assenso entro il termine a disposizione della struttura o

dell’amministrazione coinvolta equivale ad assenso senza condizioni, fatti salvi i casi in cui

disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi. Se nel

procedimento devono intervenire più atti di altre strutture o amministrazioni si applicano le

disposizioni sulla conferenza di servizi di cui all'articolo 16, comma 2.

4. Qualora l'amministrazione non abbia provveduto ai sensi del comma 2, il termine per la conclusione

del procedimento è di trenta giorni.

5. Ove l'istante debba regolarizzare o integrare la domanda o la documentazione presentata o

presentare documentazione mancante per consentire il perfezionamento dell'atto, il termine è sospeso

dalla data di richiesta di regolarizzazione o di integrazione inviata dall'amministrazione all'istante fino

alla data di ricevimento della documentazione richiesta e comunque non oltre i termini fissati

dall'amministrazione. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine a tale scopo assegnato,

l'amministrazione, previa diffida e fissazione di un ulteriore termine, definisce il procedimento sulla

base della documentazione agli atti.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, all'istante non possono essere richiesti

ulteriori informazioni o documenti oltre a quelli definiti ai sensi del medesimo articolo 9, se non con

atto motivato, che determina la sospensione del termine di conclusione del procedimento, da

comunicare all'interessato.

7. Qualora fatti o atti eccezionalmente sopravvenuti incidano sullo svolgimento dell'istruttoria, il

termine può essere sospeso con provvedimento motivato. Tale circostanza è comunicata all'interessato.

Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 05/04/2018 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 05/04/2018 0032

Page 26: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 28 marzo …

7 bis. Ferme restando le ipotesi di sospensione previste da quest'articolo, in caso di inutile decorso del

termine per la conclusione del procedimento il privato può rivolgersi al dirigente generale competente

per materia, il quale conclude il procedimento ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 3 aprile

1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), entro un termine pari alla metà di quello

originariamente previsto. Per i fini di questo comma, per ciascun procedimento è pubblicata sul sito

internet istituzionale dell'amministrazione l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere

sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi, anche per via telematica.

7 ter. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine

massimo stabilito ai sensi di quest'articolo e quello effettivamente impiegato per concludere il

procedimento.

8. Ai sensi della normativa statale vigente, salvi i casi di silenzio assenso o di silenzio rigetto, decorsi i

termini stabiliti dai commi 2 e 4 per la conclusione del procedimento amministrativo, il ricorso

avverso il silenzio dell'amministrazione può essere proposto, anche senza necessità di diffida

all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un

anno dalla scadenza dei medesimi termini. E' fatta salva la possibilità di riproporre l'istanza di avvio

del procedimento se ne ricorrono i presupposti.

9. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati gli strumenti e le modalità per la

misurazione dei tempi medi di conclusione dei procedimenti amministrativi nonché per la loro

pubblicazione, anche al fine di monitorare il rispetto dei termini di cui a quest'articolo e predisporre i

conseguenti interventi correttivi.

9 bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questo comma la Provincia assicura una riduzione

media del 30 per cento dei termini massimi dei procedimenti amministrativi."

- l’articolo 16 ter della legge provinciale 30 novembre 1992, n.23 (legge provinciale sull’attività amministrativa) dispone:

“Art. 16 ter

Conferenza di servizi preliminare

1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di

insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima

della presentazione di un'istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le

condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tal caso la conferenza si

pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente. A

tal fine la Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per la determinazione e il rimborso dei

costi, anche in via forfettaria.

2. Nelle procedure di realizzazione di lavori pubblici d'interesse provinciale, ove non

diversamente disposto dalla vigente disciplina in materia, la conferenza di servizi si esprime sul

progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione

del progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli

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assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni

preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e alla tutela

della salute si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni

progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi

preclusivi alla realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque

giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto

definitivo, gli atti di consenso.

2 bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una struttura o amministrazione

preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute

o della pubblica incolumità è sottoposto alla disciplina dell'articolo 16 quinquies, comma 3.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua

disposizione; le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate

solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito

delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

4. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile della struttura competente alla realizzazione dei

lavori trasmette alle strutture e alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla

base delle condizioni da esse indicate in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e

convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivo alla trasmissione. In caso di

affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione

aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare.

5. omissis”

Note all'articolo 6

- L’articolo 108 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale) dispone:

“Art. 108

scarichi di sostanze pericolose

1. Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti nei

quali si svolgono attivita' che comportano la produzione, la trasformazione o l'utilizzazione delle

sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e nei cui

scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantita' o concentrazioni superiori ai limiti di

rilevabilita' consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere alla data di entrata in vigore della

parte terza del presente decreto, o, successivamente, superiori ai limiti di rilevabilita' consentiti

dagli aggiornamenti a tali metodiche messi a punto ai sensi del punto 4 dell'Allegato 5 alla parte

terza del presente decreto.

2. Tenendo conto della tossicita', della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza

considerata nell'ambiente in cui e' effettuato lo scarico, l'autorita' competente in sede di rilascio

dell'autorizzazione fissa, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi

Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 05/04/2018 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 05/04/2018 0034

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dell'articolo 101, commi 1 e 2, impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di

qualita' previsti nel Piano di tutela di cui all'articolo 121, anche per la compre senza di altri

scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione piu' restrittivi di quelli fissati ai sensi

dell'articolo 101, commi 1 e 2.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 107 e del comma 2 del

presente articolo, entro il 30 ottobre 2007 devono essere attuate le prescrizioni concernenti gli

scarichi delle imprese assoggettate alle disposizioni ((del Titolo III-bis della parte seconda del

presente decreto)). Dette prescrizioni, concernenti valori limite di emissione, parametri e misure

tecniche, si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza obbligo di utilizzare una tecnica o una

tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della

sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente.

4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto,

derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresi' la

quantita' massima della sostanza espressa in unita' di peso per unita' di elemento caratteristico

dell'attivita' inquinante e cioe' per materia prima o per unita' di prodotto, in conformita' con quanto

indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono

assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente

decreto.

5. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte

terza del presente decreto, il punto di misurazione dello scarico e' fissato secondo quanto previsto

dall'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e, nel

caso di attivita' non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo l'uscita

dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'autorita'

competente puo' richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5 del

medesimo Allegato 5 siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti.

Qualora, come nel caso dell'articolo 124, comma 2, secondo periodo, l'impianto di trattamento di

acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato

5, riceva, tramite condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue

urbane, contenenti sostanze diverse non utili ad un modifica o ad una riduzione delle sostanze

pericolose, in sede di autorizzazione l'autorita' competente ridurra' opportunamente i valori limite

di e missione indicati nella tabella 3 del medesimo Allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze

pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della diluizione operata dalla miscelazione delle

diverse acque reflue.

6. L'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione per le sostanze di cui alla Tabella 3/A

dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella

tabella medesima, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi esistenti e dei

controlli effettuati, ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea.”;

- il comma 5 dell’articolo 3 “Autorizzazione unica ambientale” del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina

Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 05/04/2018 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 05/04/2018 0035

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dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) dispone:

“5. L'autorizzazione unica ambientale contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore

per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce le modalita' per lo svolgimento delle

attivita' di autocontrollo, ove previste, individuate dall'autorita' competente tenendo conto della

dimensione dell'impresa e del settore di attivita'. In caso di scarichi contenenti sostanze pericolose,

di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i gestori degli impianti

autorizzati devono presentare, almeno ogni quattro anni, una comunicazione contenente gli esiti

delle attivita' di autocontrollo all'autorita' competente, la quale puo' procedere all'aggiornamento

delle condizioni autorizzative qualora dalla comunicazione emerga che l'inquinamento provocato

dall'attivita' e dall'impianto e' tale da renderlo necessario. Tale aggiornamento non modifica la

durata dell'autorizzazione.”

Note all'articolo 7

- Il comma 3 dell’articolo 66 “Coordinamento tra autorizzazioni paesaggistiche di competenza di più soggetti e tra autorizzazioni paesaggistiche e altre autorizzazioni provinciali” della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015) dispone:

“3. Per i progetti soggetti a procedimento di autorizzazione unica territoriale l'autorizzazione

paesaggistica è resa, nella conferenza di servizi prevista dall'articolo 21 della legge provinciale

sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, dalla struttura provinciale competente in materia di

tutela del paesaggio.”

- l’articolo 16 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura) dispone:

“Art. 16

Autorizzazioni alla trasformazione di coltura e ai movimenti di terra

1. Fermo restando quanto previsto dai commi 2 bis e 2 bis 1 e dalla normativa in materia di

autorizzazione paesaggistica, nonché la verifica della conformità urbanistica, le trasformazioni del

bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo sono autorizzate dal comitato tecnico forestale e

dalla struttura provinciale competente in materia di foreste o comunicate a quest'ultima struttura,

secondo il riparto delle competenze e nel rispetto delle soglie e delle procedure definite dal

regolamento. In particolare il regolamento:

a) riserva al comitato tecnico forestale le autorizzazioni alle trasformazioni del bosco in un'altra

forma di utilizzazione del suolo volte alla realizzazione di:

Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 05/04/2018 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 05/04/2018 0036

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1) bonifiche agrarie aventi superficie superiore a un ettaro;

2) interventi di edificazione, a esclusione di quelli inseriti nel piano comunale del patrimonio

edilizio tradizionale montano previsto dall'articolo 104 della legge provinciale 4 agosto 2015,

n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015);

3) impianti per la gestione di rifiuti;

b) individua i casi in cui il rilascio dell'autorizzazione può essere delegato dalla struttura provinciale

competente in materia di foreste ai propri uffici periferici;

c) al di fuori dei casi in cui è necessaria l'autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'articolo 18,

prevede procedure semplificate, anche con ricorso al silenzio assenso, per i seguenti interventi,

quando essi non ricadono in aree con penalità elevate della carta di sintesi della pericolosità, ai

sensi dell'articolo 14 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione

del nuovo piano urbanistico provinciale):

1) per le trasformazioni del bosco volte alla realizzazione di opere di infrastrutturazione o di

bonifiche agrarie che interessano una superficie boscata inferiore a 2.500 metri quadrati, con

movimenti di terra in scavo o riporto inferiori a un metro di altezza;

2) per le trasformazioni del bosco che interessano una superficie boscata uguale o superiore a

5.000 metri quadrati e inferiore a 10.000 metri quadrati, con movimenti di terra in scavo o

riporto inferiori a un metro di altezza, volte al ripristino di aree prative e pascolive, ai sensi

della disciplina provinciale in materia urbanistica, e di aree agricole in presenza di condizioni

analoghe a quelle previste dalla medesima disciplina;

c bis) al di fuori dei casi in cui è necessaria l'autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'articolo 18,

assoggetta a comunicazione, con le modalità previste dal medesimo regolamento, le

trasformazioni del bosco che non ricadono in aree con penalità elevate della carta di sintesi della

pericolosità, ai sensi dell'articolo 14 dell'allegato B della legge provinciale n. 5 del 2008, che

interessano una superficie boscata inferiore a 5.000 metri quadrati, con movimenti di terra in

scavo o riporto inferiori a un metro di altezza e volte al ripristino di aree agricole, prative o

pascolive, come definite dalla lettera c), numero 2.

2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 bis e 2 bis 1, i movimenti di terra non sono soggetti ad

autorizzazione. Si applicano in ogni caso le disposizioni concernenti gli obblighi e le modalità

generali per l'esecuzione dei rinverdimenti e delle opere di regimazione delle acque, previsti

dall'articolo 98, comma 1, lettera e).

2 bis. Nel caso di interventi non soggetti a procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, il

comitato tecnico forestale e la struttura provinciale competente in materia di foreste rilasciano,

rispettivamente, l'autorizzazione alla trasformazione del bosco in un'altra forma di utilizzazione del

suolo e l'autorizzazione ai movimenti di terra per le seguenti tipologie d'opera:

a) interventi soggetti alle disposizioni speciali vigenti in materia di impianti di trasporto a fune e di

piste da sci, disciplinati dalla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli

impianti a fune); per gli interventi soggetti ad autorizzazione della commissione di coordinamento

prevista dall'articolo 6 della legge provinciale sugli impianti a fune è competente la struttura

provinciale cui è attribuita la materia delle foreste;

Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 05/04/2018 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 05/04/2018 0037

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b) interventi soggetti alle disposizioni speciali in materia di attività di ricerca e di coltivazione delle

cave e delle torbiere di cui alla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle

cave); se gli interventi previsti da questa lettera non comportano trasformazione del bosco, la

struttura provinciale competente in materia di foreste si esprime esclusivamente riguardo alle

modalità di ripristino;

c) omissis

2 bis 1. Per i progetti sottoposti a procedimento di valutazione dell'impatto ambientale,

l'autorizzazione alla trasformazione del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo e ai

movimenti di terra è rilasciata dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di

foreste, che si esprime nella conferenza di servizi prevista dall'articolo 12 della legge provinciale

sulla valutazione d'impatto ambientale 2013. In casi di particolare complessità il dirigente può

chiedere un parere preventivo al comitato tecnico forestale.

2 ter. Il comitato tecnico forestale e la struttura provinciale competente in materia di foreste, con il

rilascio delle autorizzazioni previste da questo articolo, possono imporre prescrizioni relative alle

modalità di realizzazione degli interventi.

3. Relativamente alle opere pubbliche della Provincia e dei suoi enti strumentali, agli

adempimenti previsti da questo articolo provvede la struttura provinciale competente in materia di

foreste, fermo restando quanto previsto dai commi 2 bis e 2 bis 1.

3 bis. Resta ferma la competenza della struttura provinciale competente in materia di foreste a

rilasciare l'autorizzazione per le opere che riguardano strade forestali, piste forestali e altre

infrastrutture forestali poste all'interno delle aree boscate, come definite dall'articolo 2.”

Note all'articolo 10

- L’articolo 23 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n.23 (legge provinciale sull’attività amministrativa) dispone:

“Art. 23 bis

Silenzio assenso

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23, nei procedimenti ad istanza di parte per il

rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione equivale a provvedimento

di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima

amministrazione non comunica all'interessato, nei termini di cui all'articolo 3, il provvedimento di

diniego.

2. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda,

l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela.

3. Le disposizioni di quest'articolo non si applicano agli atti e ai procedimenti in materia di tutela

ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e della salute, ai casi in cui

la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché ai casi in cui la

Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 05/04/2018 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 05/04/2018 0038

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normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali e agli atti

individuati con successiva deliberazione della Giunta provinciale.”

- il codice CER (acronimo di Catalogo europeo dei rifiuti) è un codice a sei cifre che individua una specifica tipologia di rifiuto all'interno di un elenco in uso nella Comunità europea ed istituito con Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000. L'elenco fa parte dell'Allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo unico in materia ambientale).

Note all'articolo 11

- Per l’articolo 23 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n.23 (legge provinciale sull’attività amministrativa) si veda la relativa nota all’articolo 10.

Note all'articolo 14

- L’articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1), dispone:

“Art. 4

Autorizzazione alle emissioni da impianti termoelettrici e da raffinerie di olii minerali

1. Nel quadro delle competenze riconosciute alla Provincia dall’articolo 01, comma 3, lettera c),

del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, come aggiunto dall’articolo 9

del decreto legislativo n. 463 del 1999, il servizio provinciale competente in materia di energia

rilascia le autorizzazioni previste dalle disposizioni per la costruzione e l’esercizio delle centrali

termoelettriche e delle raffinerie di olii minerali, previa acquisizione dei pareri favorevoli della

struttura provinciale in materia di autorizzazioni ambientali e dell’Azienda provinciale per i servizi

sanitari, sentito il comune territorialmente interessato.

2. Il servizio provinciale competente in materia di energia adotta inoltre le misure e i

provvedimenti previsti dall’articolo 41 del testo unico, su proposta della struttura provinciale in

materia di autorizzazioni ambientali, formulata d’intesa con l’Azienda provinciale per i servizi

sanitari.

3. omissis

4. Ai fini dell'espressione del parere previsto dall'articolo 01, comma 4, del decreto del Presidente

della Repubblica n. 235 del 1977, la Giunta provinciale si pronuncia sentite la struttura provinciale

Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 05/04/2018 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 05/04/2018 0039

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competente in materia di energia e la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni

ambientali.”

Note all'articolo 15

- L’articolo 84 del d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. (Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) dispone:

“Art. 84

Autorizzazioni

1. Sono soggette ad autorizzazione le attività, le operazioni e gli impianti di gestione dei rifiuti,

secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 22 del 1997, ferma restando l'applicazione delle

disposizioni del medesimo decreto legislativo afferenti le iscrizioni, le comunicazioni e le procedure

semplificate.

2. L'autorizzazione equivale ad approvazione dei progetti e degli elaborati tecnici riguardanti gli

impianti connessi con l'esercizio delle attività di cui al comma 1 e ne consente l'installazione e

realizzazione.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo e dagli articoli 85 bis e 86 si applica, in quanto

compatibile, la disciplina dettata dai capi IV e V del titolo I del decreto legislativo n. 22 del 1997,

esclusa la disciplina della conferenza di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo. Sono

altresì fatte salve le attribuzioni demandate ai comuni dal presente testo unico.

4. Omissis

5. Omissis

6. Omissis”

- l’alinea e la lettera a) del comma 4 dell’articolo 86 “Procedura e contenuto dell’autorizzazione” del d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. (Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) dispone:

“4. Il soggetto autorizzato è tenuto:

a) a comunicare all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione ogni variazione che intervenga nelle

persone del titolare, del legale rappresentante, del presidente, degli amministratori dell'impresa,

società o ente e ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nella proprietà o

nella gestione degli impianti o nell'esercizio delle attività autorizzate;”

Note all'articolo 16

- Il titolo del decreto del Presidente della Provincia n. 9-23/Leg del 2015, come modificato dall’articolo qui annotato, dispone:

Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 05/04/2018 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 05/04/2018 0040

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“ Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla

valutazione d'impatto ambientale 2013) e modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 14

settembre 2006, n. 15-68/Leg. (Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE,

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi

dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10), del decreto del Presidente della

Provincia 20 dicembre 2012, n. 25- 100/Leg. (Disposizioni regolamentari concernenti la protezione

dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra

100 kHz e 300 GHz), nonché del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n.

38-110/Leg. (Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre

1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)” “Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), in materia di valutazione dell'impatto ambientale, e modificazioni dei decreti del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg, relativo alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, 20 dicembre 2012, n. 25-100/Leg., relativo alla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg, relativo alla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti”

Note all'articolo 17

- Il titolo del capo I del decreto del Presidente della Provincia n. 9-23/Leg del 2015, come modificato dall’articolo qui annotato, dispone:

“Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19(legge provinciale sulla

valutazione d'impatto ambientale 2013)”. “Regolamento di esecuzione della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, in materia di valutazione dell'impatto ambientale”.

Note all'articolo 18

- L’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-23/Leg del 2015, come modificato dall’articolo qui annotato, dispone:

Art. 7

La conferenza di servizi

1. La struttura provinciale competente comunica al dirigente generale del dipartimento

competente in materia di ambiente, alle altre strutture provinciali e alle amministrazioni interessate i

tempi e il luogo di svolgimento della conferenza di servizi di cui all'articolo 12 della legge provinciale,

con un preavviso di almeno quindici giorni. Secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 12

della legge provinciale, per il rilascio di provvedimenti e di atti vincolanti ai sensi di questo articolo,

alla conferenza di servizi partecipano i dirigenti o i loro sostituti, secondo quanto previsto dalla

Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 05/04/2018 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 05/04/2018 0041

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normativa provinciale vigente in materia di ordinamento del personale. In caso di impedimento,

preventivamente comunicato, di uno o più dei soggetti invitati alla conferenza di servizi, la struttura

provinciale competente effettua una nuova convocazione.

2. Se il progetto di un'opera o di un intervento richiede il rilascio di titoli abilitativi edilizi,

secondo quanto previsto dalla normativa urbanistica provinciale, il comune territorialmente

interessato partecipa alla conferenza di servizi anche ai fini dell'espressione dell'atto di assenso in

merito al rispetto delle previsioni degli strumenti di pianificazione del territorio, dei regolamenti edilizi

e della normativa urbanistica edilizia.

3. Per consentire la partecipazione dei soggetti indicati dall'articolo 12, comma 3, della legge

provinciale, la struttura provinciale competente invita il coordinamento provinciale degli imprenditori,

il museo delle scienze previsto dall'articolo 24 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge

provinciale sulle attività culturali) e ogni amministrazione di beni di uso civico a designare ciascuno

un proprio rappresentate e un sostituto. La struttura provinciale competente invita inoltre le

associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative, indicate dall'articolo 12, comma

3, lettera a), della legge provinciale e individuate dall'allegato A questo regolamento a designare, in

forma congiunta, un unico rappresentante e un unico sostituto.

4. I rappresentanti designati secondo quanto previsto dal comma 3 sono nominati con una o più

deliberazioni della Giunta provinciale e restano in carica cinque anni. Fino alla designazione dei

rappresentanti, si prescinde dalla partecipazione dei medesimi alla conferenza dei servizi.

5. I rappresentanti previsti dal comma 3 possono presentare proprie osservazioni di carattere

ambientale nell'ambito della conferenza di servizi. Le osservazioni sono valutate ai sensi di quanto

previsto dall'articolo 10, comma 9, della legge provinciale.

6. I dissensi sono sempre resi in forma esplicita, sono motivati in relazione alle discipline di

settore e, quando possibile, indicano le modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. I dissensi

si considerano rilevanti e determinano le conseguenze previste dall'articolo 9, comma 2, se sono

espressi dalle strutture provinciali o dalle amministrazioni interessate per ragioni attinenti:

a) alla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;

b) al vincolo idrogeologico;

c) alla salvaguardia delle aree che presentano particolari fragilità dal punto di vista geologico e

idrogeologico;

d) alle esigenze di prevenzione e tutela igienico-sanitaria;

e) alla non conformità del progetto rispetto agli strumenti di pianificazione del territorio, compresi i

piani di settore, nei casi in cui non è applicabile la disciplina della deroga prevista dalla

normativa urbanistica provinciale;

f) alla tutela del patrimonio storico-artistico e alla tutela del paesaggio;

g) alla valutazione di incidenza del progetto.

7. Si considera acquisito l'assenso della struttura provinciale o dell'amministrazione interessata,

quando il rappresentante che ha partecipato alla conferenza di servizi non ha espresso definitivamente

la volontà della struttura provinciale o dell'amministrazione di appartenenza. Si considera acquisito

Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 05/04/2018 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 05/04/2018 0042

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anche l'assenso del rappresentante che non ha partecipato alla conferenza di servizi, limitatamente alle

valutazioni tecniche, ai pareri e ai provvedimenti diversi da quelli individuati dal comma 8.

8. In caso di mancata partecipazione del rappresentante della struttura provinciale o

dell'amministrazione interessata alla conferenza di servizi non possono ritenersi acquisiti, con le

conseguenze previste dall'articolo 9, comma 3, le valutazioni tecniche, i pareri e i provvedimenti

relativi:

a) alla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;

b) al vincolo idrogeologico;

c) all'assetto geologico e idrogeologico del territorio, quando l'atto di assenso della struttura

provinciale competente è vincolante in base ad espressa previsione dell'allegato B alla legge

provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del piano urbanistico provinciale) o del decreto

del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006 (Norme di attuazione del piano generale di

utilizzazione delle acque pubbliche);

d) al rispetto degli strumenti di pianificazione del territorio, compresi i piani di settore, nei casi in

cui non è applicabile la disciplina della deroga prevista dalla normativa urbanistica provinciale;

e) alla tutela del patrimonio storico-artistico e alla tutela del paesaggio;

f) alla valutazione d'incidenza del progetto.

9. Se il rappresentante del comune si esprime positivamente secondo quanto previsto dal comma

2, a seguito dell'adozione del provvedimento di VIA, le opere o gli interventi soggetti a permesso di

costruire, ai sensi della normativa urbanistica provinciale, sono soggetti a segnalazione certificata di

inizio attività. Fermo restando quanto previsto dai commi 6, 7 e 8 in tema di conformità del progetto

agli strumenti di pianificazione del territorio, nel caso di mancata espressione dell'atto di assenso

indicato dal comma 2, per aspetti diversi dalla conformità del progetto agli strumenti di pianificazione,

a seguito dell'adozione del provvedimento di VIA, il proponente richiede al comune territorialmente

competente il rilascio del titolo abilitativo edilizio secondo quanto previsto dalla normativa urbanistica

provinciale.

10. Le strutture provinciali e le amministrazioni interessate possono formulare, con l'atto di

assenso, prescrizioni vincolanti.

11. La struttura provinciale competente coordina lo svolgimento dei lavori della conferenza ed

espone ai partecipanti gli esiti della fase di partecipazione pubblica prevista dall'articolo 10

della legge provinciale. Fermo restando quanto previsto dai commi 6, 7 e 8, la struttura provinciale

competente favorisce l'armonizzazione e il superamento delle posizioni, delle prescrizioni e delle

osservazioni tra loro incompatibili dei partecipanti alla conferenza di servizi per consentire

l'espressione di un'unica proposta conclusiva alla Giunta provinciale.

12. Il verbale di conclusione della conferenza di servizi riporta la descrizione dei lavori svolti, in

particolare evidenziando le posizioni e le prescrizioni espresse dalle strutture provinciali e dalle

amministrazioni interessate e le osservazioni formulate dai soggetti indicati dal comma 3. Il verbale di

conclusione della conferenza è comunicato, a cura della struttura provinciale competente, a tutti i

soggetti partecipanti.

Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 05/04/2018 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 05/04/2018 0043

Page 37: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 28 marzo …

13. Quando il progetto presenta aspetti di particolare complessità ai sensi dell'articolo 12, comma

1, delle legge provinciale, i compiti individuati dal comma 11, sono esercitati dal dirigente generale del

dipartimento competente in materia di ambiente.”

Bollettino Ufficiale n. 14/I-II del 05/04/2018 / Amtsblatt Nr. 14/I-II vom 05/04/2018 0044