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Senato della Repubblica XVII Legislatura Fascicolo Iter DDL S. 1642 Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio 19/03/2018 - 09:24

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Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1642

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il

potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio

19/03/2018 - 09:24

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Indice

1. DDL S. 1642 - XVII Leg. 1

1.1. Dati generali 2

1.2. Testi 4

1.2.1. Testo DDL 1642 5

1.2.2. Testo approvato 1642 (Bozza provvisoria) 12

1.3. Trattazione in Commissione 19

1.3.1. Sedute 20

1.3.2. Resoconti sommari 22

1.3.2.1. 2^ (Giustizia) e 6^ (Finanze e tesoro) 23

1.3.2.1.1. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 2 (pom.) del 04/11/2014 24

1.3.2.1.2. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 3 (pom.) dell'11/11/2014 28

1.3.2.1.3. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 4 (pom.) del 18/11/2014 33

1.3.2.1.4. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 4 (pom.) del 20/11/2014 37

1.3.2.1.5. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5 (pom.) del 25/11/2014 38

1.3.2.1.6. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5 (pom.) del 02/12/2014 39

1.3.2.1.7. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 6 (nott.) del 03/12/2014 63

1.3.2.2. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) 68

1.3.2.2.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 156 (pom.) del 18/11/2014 69

1.3.2.3. 2^ Commissione permanente (Giustizia) 76

1.3.2.3.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 165 (pom.) del 25/11/2014 77

1.4. Trattazione in consultiva 80

1.4.1. Sedute 81

1.4.2. Resoconti sommari 83

1.4.2.1. 1^ (Affari Costituzionali) 84

1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 79 (pom., Sottocomm. pareri) del 02/12/2014 85

1.4.2.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) 88

1.4.2.2.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 80 (pom., Sottocomm. pareri) del

04/12/2014 89

1.4.2.3. 5^ (Bilancio) 91

1.4.2.3.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 321 (pom.) del 02/12/2014 92

1.4.2.3.2. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 322 (ant.) del 03/12/2014 95

1.4.2.3.3. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 323 (pom.) del 03/12/2014 99

1.4.2.4. 14^ (Politiche dell'Unione europea) 106

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1.4.2.4.1. 14ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 90 (pom.) del 19/11/2014 107

1.5. Trattazione in Assemblea 116

1.5.1. Sedute 117

1.5.2. Resoconti stenografici 118

1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014 119

1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014 223

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1.1. Dati generalicollegamento al documento su www.senato.it

Disegni di leggeAtto Senato n. 1642XVII Legislatura

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per ilpotenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggioTitolo breve: Rientro capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio

Iter4 dicembre 2014: approvato definitivamente. LeggeSuccessione delle letture parlamentariC.2247 assorbe C.2248

approvatoS.1642 approvato definitivamente. Legge

Legge n. 186/14 del 15 dicembre 2014, GU n. 292 del 17 dicembre 2014.

Iniziativa ParlamentareOn. Marco Causi ( PD)CofirmatariOn. Maurizio Bernardo ( NCD), On. Giulio Cesare Sottanelli ( SCpI), On. Mario Sberna ( PI), On.Renate Gebhard ( Misto, Minoranze linguistiche)NaturaordinariaRelazione tecnica pervenuta il 2 dicembre 2014.PresentazioneTrasmesso in data 20 ottobre 2014; annunciato nella seduta ant. n. 334 del 21 ottobre 2014.Classificazione TESEOREDDITO DI CAPITALE , SOCIETA' FINANZIARIE , EVASIONI FISCALI , SOCIETA'COSTITUITE ALL'ESTERO , AGEVOLAZIONI FISCALI , RICICLAGGIO FINANZIARIOArticoliELUSIONE FISCALE (Art.1), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Artt.1, 3), BENI ITALIANI ALL'ESTERO (Art.1), REATI TRIBUTARI (Artt.1, 3), RIDUZIONE DELLA PENA (Artt.1, 3),DICHIARAZIONE DEI REDDITI (Artt.1, 2), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE EINFORMAZIONI (Artt.1, 2), ACCERTAMENTI FISCALI (Art.1), DEPENALIZZAZIONE DIREATI (Art.1), TERRITORIO NAZIONALE (Art.1), UNIONE EUROPEA (Art.1), SPAZIOECONOMICO EUROPEO ( SEE ) (Art.1), MEDIATORI ED INTERMEDIARI (Art.1),AUTORIZZAZIONI (Art.1), ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA (Art.1), AGENZIA DELLE

DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.1. Dati generali

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ENTRATE (Art.1), DECRETI MINISTERIALI (Artt.1, 4), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEIMINISTRI (Art.1), RIPARTIZIONE DI SOMME (Art.1), ASSUNZIONE AL LAVORO (Art.1),ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO (Art.1), TRASFERIMENTO DI PERSONALE (Art.1),AGENZIA DELLE DOGANE (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.2, 3),CONDANNE PENALI (Art.3), REATI BANCARI (Art.3), MINISTERO DELL' ECONOMIA EDELLE FINANZE (Art.4), PAGAMENTO DI IMPOSTE (Art.1), IRPEG (Art.1), IRPEF (Art.1),IRAP (Art.1), IVA (Art.1), DILAZIONI E RATEIZZAZIONI (Art.1), COLLABORAZIONE CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA (Art.1), NOTIFICAZIONE DI ATTI (Art.1), PROROGA DI TERMINI(Art.1), CAMPIONE D'ITALIA (Art.1), ACCORDI E CONVENZIONI (Art.1), ALIQUOTE DIIMPOSTE (Art.1), ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI (Art.1), FALSITA' (Art.1),REDDITO IMPONIBILE (Art.1), RIMPATRIO (Art.1)RelatoriRelatore alle Commissioni riunite per la Commissione 2ª Sen. Nico D'Ascola (NCD) (dato conto dellanomina il 4 novembre 2014) .Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 6ª Sen. Claudio Moscardelli (PD) (dato contodella nomina il 4 novembre 2014) .Facente funzioni per la Commissione 2ª Sen. Nitto Francesco Palma (FI-PdL XVII) il 4 novembre2014 .Relatore di maggioranza Sen. Nico D'Ascola (NCD) nominato nella seduta nott. n. 6 del 3 dicembre2014 .Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.Relatore di maggioranza Sen. Claudio Moscardelli (PD) nominato nella seduta nott. n. 6 del 3dicembre 2014 .Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.AssegnazioneAssegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) in sede referente il 23ottobre 2014. Annuncio nella seduta pom. n. 339 del 23 ottobre 2014.Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 14ª(Unione europea), Questioni regionali

DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.1. Dati generali

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1.2. Testi

DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2. Testi

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1.2.1. Testo DDL 1642collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURAN. 1642DISEGNO DI LEGGEd'iniziativa dei deputati CAUSI , BERNARDO , SOTTANELLI , SBERNA e GEBHARD(V. Stampato Camera n. 2247)approvato dalla Camera dei deputati il 16 ottobre 2014Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenzail 20 ottobre 2014Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per ilpotenziamento della lotta all'evasione fiscale.Disposizioni in materia di autoriciclaggioDISEGNO DI LEGGEArt. 1.(Misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento dellalotta all'evasione fiscale)1. Dopo l'articolo 5-ter del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 agosto 1990, n. 227, sono inseriti i seguenti:«Art. 5-quater. -- (Collaborazione volontaria). -- 1. L'autore della violazione degli obblighi didichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 30 settembre 2014, può avvalersi dellaprocedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attivitàfinanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per la definizione dellesanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento medianteadesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in materia diimposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attivitàproduttive e di imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alladichiarazione dei sostituti d'imposta. A tal fine deve:a) indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di appositarichiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero,anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per ladeterminazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivanodalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioniper la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi erelative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, deicontributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attivitàcostituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data dipresentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione dellaviolazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;b) versare le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data

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fissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-bis del medesimoarticolo per l'adesione ai contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base all'accertamento conadesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto dicontestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi didichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizionedel ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successivemodificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il versamento può essere eseguito in unica soluzioneovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate mensili di pari importo. Ilpagamento della prima rata deve essere effettuato nei termini e con le modalità di cui alla presentelettera. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura.2. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore dellaviolazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formaleconoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamentoamministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambitooggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria indicato al comma 1 delpresente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza dellecircostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributariao da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non puòessere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenziadelle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura dicollaborazione volontaria, per l'utilizzo dell'informazione ai fini di quanto stabilito all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b).4. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per la determinazione dei periodi d'impostaper i quali non sono scaduti i termini di accertamento, non si applica il raddoppio dei termini di cuiall'articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'articolo5-quinquies, commi 4, primo periodo, lettera c), 5 e 7 del presente decreto.5. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015. Tra la datadi ricevimento della richiesta di collaborazione volontaria e quella di decadenza dei termini perl'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, e successive modificazioni, e dei termini per la notifica dell'atto di contestazione ai sensidell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,intercorrono non meno di novanta giorni. In difetto e in mancanza, entro detti termini, delladefinizione mediante adesione ai contenuti dell'invito o della sottoscrizione dell'atto di accertamentocon adesione e della definizione agevolata relativa all'atto di contestazione per la violazione degliobblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, secondo quanto previstoal comma 1, lettera b), del presente articolo, il termine di decadenza per la notificazione dell'avviso diaccertamento e quello per la notifica dell'atto di contestazione sono automaticamente prorogati, inderoga a quelli ordinari, fino a concorrenza dei novanta giorni.6. Per i residenti nel comune di Campione d'Italia, già esonerati dalla compilazione del modulo RW inrelazione alle disponibilità detenute presso istituti elvetici derivanti da redditi di lavoro, da trattamentipensionistici nonché da altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera da soggetti residenti nelsuddetto comune, il direttore dell'Agenzia delle entrate adotta, con proprio provvedimento, entronovanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, specifiche disposizionirelative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera in considerazione dellaparticolare collocazione geografica del comune medesimo.Art. 5-quinquies. -- (Effetti della procedura di collaborazione volontaria). -- 1. Nei confronti di colui

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che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater:a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;b) è altresì esclusa la punibilità delle condotte previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codicepenale, commesse in relazione ai delitti di cui alla lettera a) del presente comma.2. Le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alleimposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria.3. Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall'articolo648-ter.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui al comma 1,lettera a), del presente articolo sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivatala procedura di collaborazione volontaria.4. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate, ai sensidell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla metà delminimo edittale: a) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o inStati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio diinformazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996;ovvero b) se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) sel'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gliadempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenutel'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti leattività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmatadall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi daquelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di unquarto. Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, lamisura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali,di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore aggiunto e diritenute è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto.5. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo periodo del comma 4, qualora l'autore dellaviolazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto dicollaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dell'Italia o di uno degli Statidi cui alla citata lettera a), l'autore della violazione è obbligato a rilasciare, entro trenta giorni dalladata del trasferimento delle attività, l'autorizzazione di cui alla lettera c) del primo periodo del comma4 all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro sessanta giorni dalladata del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, penal'applicazione di una sanzione pari alla metà della sanzione prevista dal primo periodo del comma 4.6. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cuiall'articolo 4, comma 1, del presente decreto è definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Il confronto previsto all'articolo 16, comma 3,del decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, è operato tra il terzo della sanzioneindicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se piùfavorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del comma 4, primo esecondo periodo, del presente articolo.7. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la misura della sanzione minima previstaper le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5,comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere dinatura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministrodell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, è fissata al 3 per cento dell'ammontare degli importi

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non dichiarati se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati chestipulino con l'Italia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello diConvenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e losviluppo economico, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data dellastipulazione e quella di entrata in vigore dell'accordo. Al ricorrere della condizione di cui al primoperiodo non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, deldecreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.8. Su istanza del contribuente, da formulare nella richiesta di cui all'articolo 5-quater, comma 1, letteraa), l'ufficio, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando lamisura percentuale del 5 per cento al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell'anno edetermina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 27 per cento.Tale istanza può essere presentata solo nei casi in cui la media delle consistenze di tali attivitàfinanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontarianon ecceda il valore di 2 milioni di euro.9. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la disponibilità delle attività finanziarie epatrimoniali oggetto di emersione si considera, salva prova contraria, ripartita, per ciascun periodod'imposta, in quote eguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità.10. Se il contribuente destinatario dell'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, o che abbia sottoscritto l'accertamento con adesione edestinatario dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti dall'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non siproducono gli effetti di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate notifica,anche in deroga ai termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, un avviso di accertamento e unnuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'annosuccessivo a quello di notificazione dell'invito di cui al predetto articolo 5, comma 1, del decretolegislativo n. 218 del 1997, e successive modificazioni, o a quello di redazione dell'atto di adesione odi notificazione dell'atto di contestazione.Art. 5-sexies. -- (Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria). -- 1. Le modalità dipresentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari,nonché ogni altra modalità applicativa della relativa procedura, sono disciplinate con provvedimentodel direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente disposizione. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'Amministrazione finanziariaconcordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.Art. 5-septies. -- (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero). -- 1.L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, che, nell'ambito della procedura dicollaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tuttoo in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un annoe sei mesi a sei anni.2. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, deve rilasciare al professionista che loassiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto dinotorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico nonsono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero».2. Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dalle disposizioni di cui alcomma 1 per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi erelative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulleattività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione

DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1642

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dei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, anche contribuenti diversi da quelliindicati nell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, e i contribuentidestinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente.3. Ai fini di cui al comma 2, i contribuenti devono:a) presentare, con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cuiall'articolo 5-sexies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, apposita richiesta di accessoalla procedura di collaborazione volontaria, fornendo spontaneamente all'Amministrazione finanziariai documenti e le informazioni per la determinazione dei maggiori imponibili agli effetti delle impostesui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'impostaregionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delleritenute, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta,non sono scaduti i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;b) effettuare il versamento delle somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, deldecreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, ovvero le somme dovute inbase all'accertamento con adesione di cui al medesimo decreto, secondo le modalità ed entro i terminiindicati nell'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presentearticolo.4. Alla procedura di collaborazione volontaria di cui al comma 2 si applicano, oltre a quanto stabilitoal comma 3, le seguenti disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo:a) l'articolo 5-quater, commi 2, 3 e 5, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;b) l'articolo 5-quinquies, commi 1, 2, 3, 4, terzo periodo, e 10, del decreto-legge 28 giugno 1990, n.167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, in materia di effetti dellaprocedura di collaborazione volontaria;c) l'articolo 5-sexies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 agosto 1990, n. 227;d) l'articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 agosto 1990, n. 227, applicabile al contribuente che, nell'ambito della procedura dicollaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovverofornisce dati e notizie non rispondenti al vero.5. L'esclusione della punibilità e la diminuzione della pena previste dall'articolo 5-quinquies, comma1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, operano nei confronti di tutti coloro che hannocommesso o concorso a commettere i delitti ivi indicati.6. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole da: «e dall'articolo 48» fino alla fine delperiodo sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, e successive modificazioni, dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dagli articoli 16 e 17 del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché al fine della definizione delleprocedure amichevoli relative a contribuenti individuati previste dalle vigenti convenzioni contro ledoppie imposizioni sui redditi e dalla convenzione 90/436/CEE, resa esecutiva con legge 22 marzo1993, n. 99, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, esuccessive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo».

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7. Le entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies deldecreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,introdotti dal comma 1, nonché quelle derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 del presentearticolo, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate,anche mediante riassegnazione:a) al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione daivincoli del patto di stabilità interno;b) all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale deiprogrammi dell'Unione europea e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e lacoesione;c) agli investimenti pubblici;d) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27dicembre 2013, n. 147.8. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri e le modalità per laripartizione delle entrate di cui al comma 7 tra le finalità ivi indicate, nonché per l'attribuzione dellesomme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, di cui al medesimo comma 7, per ciascunafinalizzazione.9. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attività necessarie all'applicazione delladisciplina di cui al comma 1 sull'emersione e sul rientro dei capitali detenuti all'estero, e comunque alfine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, assicurandol'incremento delle entrate tributarie e il miglioramento della qualità dei servizi:a) l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativavigente, può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, all'assunzione a tempo indeterminato difunzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1, e di assistenti di seconda area funzionale,fascia retributiva F3, assicurando la priorità agli idonei che sono inseriti in graduatorie finali ancoravigenti a seguito di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, nel limite di un contingentecorrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro perl'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;b) la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244,continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e può essere utilizzataanche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenziadelle dogane e dei monopoli. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce i criteri per il passaggiodel personale da una sezione all'altra, in ragione del progressivo completamento dei processi diriorganizzazione connessi all'incorporazione di cui all'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successivemodificazioni. Ai dipendenti che transitano presso la sezione «dogane» si applica esclusivamente iltrattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per ilpersonale già appartenente all'Agenzia delle dogane. Ai dipendenti che transitano dalla sezione«ASSI» alla sezione «monopoli» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economicoprevisto per il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.Art. 2.(Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 agosto 1990, n. 227)1. All'articolo 4, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalleseguenti: «15.000 euro».Art. 3.(Modifiche al codice penale in materiadi autoriciclaggio)

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1. All'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sonosostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000».2. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sonosostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000».3. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente:«Art. 648-ter.1. -- (Autoriciclaggio). - Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e dellamulta da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delittonon colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali ospeculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo daostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se ildenaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con lareclusione inferiore nel massimo a cinque anni.Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilitàprovengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, esuccessive modificazioni.Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o lealtre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria odi altra attività professionale.La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condottesiano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, deldenaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».4. All'articolo 648-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:a) al primo comma, le parole: «articolo 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1»;b) al terzo comma, le parole: «648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «648-bis, 648-ter e648-ter.1».5. All'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguentimodificazioni:a) al comma 1, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 648-ter e 648-ter.1»;b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché autoriciclaggio».Art. 4.(Copertura finanziaria)1. All'onere derivante dall'articolo 1, comma 9, lettera a), pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro adecorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventistrutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrentivariazioni di bilancio.

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1.2.2. Testo approvato 1642 (Bozza provvisoria)collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURAN. 1642Senato della RepubblicaAttesto che il Senato della Repubblica, il 4 dicembre 2014, ha approvato il seguente disegno di legged'iniziativa dei deputati Causi, Bernardo, Sottanelli, Sberna e Gebhard, già approvato dalla Camera deideputati:Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per ilpotenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggioDisposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per ilpotenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggioArt. 1.(Misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento dellalotta all'evasione fiscale)1. Dopo l'articolo 5-ter del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 agosto 1990, n. 227, sono inseriti i seguenti:«Art. 5-quater. - (Collaborazione volontaria). -- 1. L'autore della violazione degli obblighi didichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 30 settembre 2014, può avvalersi dellaprocedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attivitàfinanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per la definizione dellesanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento medianteadesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in materia diimposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attivitàproduttive e di imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alladichiarazione dei sostituti d'imposta. A tal fine deve:a) indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di appositarichiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero,anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per ladeterminazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivanodalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioniper la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi erelative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, deicontributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attivitàcostituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data dipresentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione dellaviolazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;b) versare le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la datafissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-bis del medesimoarticolo per l'adesione ai contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base all'accertamento conadesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di

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contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi didichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizionedel ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successivemodificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il versamento può essere eseguito in unica soluzioneovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate mensili di pari importo. Ilpagamento della prima rata deve essere effettuato nei termini e con le modalità di cui alla presentelettera. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura.2. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore dellaviolazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formaleconoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamentoamministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambitooggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria indicato al comma 1 delpresente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza dellecircostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributariao da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non puòessere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenziadelle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura dicollaborazione volontaria, per l'utilizzo dell'informazione ai fini di quanto stabilito all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b).4. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per la determinazione dei periodi d'impostaper i quali non sono scaduti i termini di accertamento, non si applica il raddoppio dei termini di cuiall'articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'articolo5-quinquies, commi 4, primo periodo, lettera c), 5 e 7 del presente decreto.5. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015. Tra la datadi ricevimento della richiesta di collaborazione volontaria e quella di decadenza dei termini perl'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, e successive modificazioni, e dei termini per la notifica dell'atto di contestazione ai sensidell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,intercorrono non meno di novanta giorni. In difetto e in mancanza, entro detti termini, delladefinizione mediante adesione ai contenuti dell'invito o della sottoscrizione dell'atto di accertamentocon adesione e della definizione agevolata relativa all'atto di contestazione per la violazione degliobblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, secondo quanto previstoal comma 1, lettera b), del presente articolo, il termine di decadenza per la notificazione dell'avviso diaccertamento e quello per la notifica dell'atto di contestazione sono automaticamente prorogati, inderoga a quelli ordinari, fino a concorrenza dei novanta giorni.6. Per i residenti nel comune di Campione d'Italia, già esonerati dalla compilazione del modulo RW inrelazione alle disponibilità detenute presso istituti elvetici derivanti da redditi di lavoro, da trattamentipensionistici nonché da altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera da soggetti residenti nelsuddetto comune, il direttore dell'Agenzia delle entrate adotta, con proprio provvedimento, entronovanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, specifiche disposizionirelative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera in considerazione dellaparticolare collocazione geografica del comune medesimo.Art. 5-quinquies. - (Effetti della procedura di collaborazione volontaria). -- 1. Nei confronti di coluiche presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater:a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;

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b) è altresì esclusa la punibilità delle condotte previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codicepenale, commesse in relazione ai delitti di cui alla lettera a) del presente comma.2. Le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alleimposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria.3. Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall'articolo648-ter.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui al comma 1,lettera a), del presente articolo sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivatala procedura di collaborazione volontaria.4. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate, ai sensidell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla metà delminimo edittale: a) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o inStati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio diinformazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996;ovvero b) se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) sel'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gliadempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenutel'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti leattività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmatadall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi daquelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di unquarto. Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, lamisura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali,di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore aggiunto e diritenute è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto.5. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo periodo del comma 4, qualora l'autore dellaviolazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto dicollaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dell'Italia o di uno degli Statidi cui alla citata lettera a), l'autore della violazione è obbligato a rilasciare, entro trenta giorni dalladata del trasferimento delle attività, l'autorizzazione di cui alla lettera c) del primo periodo del comma4 all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro sessanta giorni dalladata del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, penal'applicazione di una sanzione pari alla metà della sanzione prevista dal primo periodo del comma 4.6. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cuiall'articolo 4, comma 1, del presente decreto è definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Il confronto previsto all'articolo 16, comma 3,del decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, è operato tra il terzo della sanzioneindicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se piùfavorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del comma 4, primo esecondo periodo, del presente articolo.7. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la misura della sanzione minima previstaper le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5,comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere dinatura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministrodell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, è fissata al 3 per cento dell'ammontare degli importinon dichiarati se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati chestipulino con l'Italia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di

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Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e losviluppo economico, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data dellastipulazione e quella di entrata in vigore dell'accordo. Al ricorrere della condizione di cui al primoperiodo non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, deldecreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.8. Su istanza del contribuente, da formulare nella richiesta di cui all'articolo 5-quater, comma 1, letteraa), l'ufficio, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando lamisura percentuale del 5 per cento al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell'anno edetermina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 27 per cento.Tale istanza può essere presentata solo nei casi in cui la media delle consistenze di tali attivitàfinanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontarianon ecceda il valore di 2 milioni di euro.9. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la disponibilità delle attività finanziarie epatrimoniali oggetto di emersione si considera, salva prova contraria, ripartita, per ciascun periodod'imposta, in quote eguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità.10. Se il contribuente destinatario dell'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, o che abbia sottoscritto l'accertamento con adesione edestinatario dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti dall'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non siproducono gli effetti di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate notifica,anche in deroga ai termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, un avviso di accertamento e unnuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'annosuccessivo a quello di notificazione dell'invito di cui al predetto articolo 5, comma 1, del decretolegislativo n. 218 del 1997, e successive modificazioni, o a quello di redazione dell'atto di adesione odi notificazione dell'atto di contestazione.Art. 5-sexies. - (Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria). -- 1. Le modalità dipresentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari,nonché ogni altra modalità applicativa della relativa procedura, sono disciplinate con provvedimentodel direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente disposizione. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'Amministrazione finanziariaconcordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.Art. 5-septies. - (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero). -- 1. L'autoredella violazione di cui all'articolo 4, comma 1, che, nell'ambito della procedura di collaborazionevolontaria di cui all'articolo 5-quater, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte,ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi asei anni.2. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, deve rilasciare al professionista che loassiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto dinotorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico nonsono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero».2. Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dalle disposizioni di cui alcomma 1 per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi erelative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulleattività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazionedei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, anche contribuenti diversi da quelliindicati nell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, e i contribuenti

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destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente.3. Ai fini di cui al comma 2, i contribuenti devono:a) presentare, con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cuiall'articolo 5-sexies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, apposita richiesta di accessoalla procedura di collaborazione volontaria, fornendo spontaneamente all'Amministrazione finanziariai documenti e le informazioni per la determinazione dei maggiori imponibili agli effetti delle impostesui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'impostaregionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delleritenute, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta,non sono scaduti i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;b) effettuare il versamento delle somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, deldecreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, ovvero le somme dovute inbase all'accertamento con adesione di cui al medesimo decreto, secondo le modalità ed entro i terminiindicati nell'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presentearticolo.4. Alla procedura di collaborazione volontaria di cui al comma 2 si applicano, oltre a quanto stabilitoal comma 3, le seguenti disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo:a) l'articolo 5-quater, commi 2, 3 e 5, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;b) l'articolo 5-quinquies, commi 1, 2, 3, 4, terzo periodo, e 10, del decreto-legge 28 giugno 1990, n.167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, in materia di effetti dellaprocedura di collaborazione volontaria;c) l'articolo 5-sexies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 agosto 1990, n. 227;d) l'articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 agosto 1990, n. 227, applicabile al contribuente che, nell'ambito della procedura dicollaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovverofornisce dati e notizie non rispondenti al vero.5. L'esclusione della punibilità e la diminuzione della pena previste dall'articolo 5-quinquies, comma1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, operano nei confronti di tutti coloro che hannocommesso o concorso a commettere i delitti ivi indicati.6. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole da: «e dall'articolo 48» fino alla fine delperiodo sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, e successive modificazioni, dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dagliarticoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché alfine della definizione delle procedure amichevoli relative a contribuenti individuati previste dallevigenti convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi e dalla convenzione 90/436/CEE, resaesecutiva con legge 22 marzo 1993, n. 99, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo».7. Le entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies deldecreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,introdotti dal comma 1, nonché quelle derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 del presente

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articolo, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate,anche mediante riassegnazione:a) al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione daivincoli del patto di stabilità interno;b) all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale deiprogrammi dell'Unione europea e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e lacoesione;c) agli investimenti pubblici;d) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.8. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri e le modalità per laripartizione delle entrate di cui al comma 7 tra le finalità ivi indicate, nonché per l'attribuzione dellesomme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, di cui al medesimo comma 7, per ciascunafinalizzazione.9. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attività necessarie all'applicazione delladisciplina di cui al comma 1 sull'emersione e sul rientro dei capitali detenuti all'estero, e comunque alfine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, assicurandol'incremento delle entrate tributarie e il miglioramento della qualità dei servizi:a) l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativavigente, può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, all'assunzione a tempo indeterminato difunzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1, e di assistenti di seconda area funzionale,fascia retributiva F3, assicurando la priorità agli idonei che sono inseriti in graduatorie finali ancoravigenti a seguito di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, nel limite di un contingentecorrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro perl'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;b) la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244,continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e può essere utilizzataanche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenziadelle dogane e dei monopoli. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce i criteri per il passaggiodel personale da una sezione all'altra, in ragione del progressivo completamento dei processi diriorganizzazione connessi all'incorporazione di cui all'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successivemodificazioni. Ai dipendenti che transitano presso la sezione «dogane» si applica esclusivamente iltrattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per ilpersonale già appartenente all'Agenzia delle dogane. Ai dipendenti che transitano dalla sezione«ASSI» alla sezione «monopoli» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economicoprevisto per il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.Art. 2.(Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 agosto 1990, n. 227)1. All'articolo 4, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalleseguenti: «15.000 euro».Art. 3.(Modifiche al codice penale in materiadi autoriciclaggio)1. All'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sonosostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000».

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2. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sonosostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000».3. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente:«Art. 648-ter.1. - (Autoriciclaggio). -- Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e dellamulta da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delittonon colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali ospeculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo daostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se ildenaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con lareclusione inferiore nel massimo a cinque anni.Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilitàprovengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, esuccessive modificazioni.Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o lealtre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria odi altra attività professionale.La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condottesiano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, deldenaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».4. All'articolo 648-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:a) al primo comma, le parole: «articolo 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1»;b) al terzo comma, le parole: «648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «648-bis, 648-ter e648-ter.1».5. All'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguentimodificazioni:a) al comma 1, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 648-ter e 648-ter.1»;b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché autoriciclaggio».Art. 4.(Copertura finanziaria)1. All'onere derivante dall'articolo 1, comma 9, lettera a), pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro adecorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventistrutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrentivariazioni di bilancio.IL PRESIDENTE

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1.3. Trattazione in Commissione

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1.3.1. Sedutecollegamento al documento su www.senato.it

Disegni di leggeAtto Senato n. 1642XVII Legislatura

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per ilpotenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggioTitolo breve: Rientro capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primariaSeduta Attività2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) in sede referenteN. 2 (pom.)4 novembre 2014N. 3 (pom.)11 novembre 2014

Proposto ciclo diaudizioni

N. 4 (pom.)18 novembre 2014

Fissato termineper lapresentazionedegliemendamenti: 1dicembre 2014alle ore 12:00

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)N. 156 (pom.)18 novembre 20142ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) in sede referenteN. 4 (pom.)20 novembre 2014Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti deiGruppi

Audizioniinformali

N. 5 (pom.)25 novembre 2014Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti deiGruppi

Audizioniinformali

2ª Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

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N. 165 (pom.)25 novembre 20142ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) in sede referenteN. 5 (pom.)2 dicembre 2014N. 6 (nott.)3 dicembre 2014

Esito: conclusol'esame

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1.3.2. Resoconti sommari

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1.3.2.1. 2^ (Giustizia) e 6^ (Finanze e tesoro)

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1.3.2.1.1. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) -

Seduta n. 2 (pom.) del 04/11/2014collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE2ª (Giustizia)

6ª (Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 4 NOVEMBRE 20142ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

PALMA

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero. La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(1642) Deputato CAUSI ed altri. - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitalidetenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni inmateria di autoriciclaggio, approvato dalla Camera dei deputati(Esame e rinvio) Il relatore per la 6ª Commissione MOSCARDELLI (PD) mette in primo luogo in evidenzal'importanza del disegno di legge in esame al fine dell'adeguamento dell'ordinamento italiano allanecessità di contrastare l'area delle attività illecite, in linea con le linee guida dell'OCSE. In particolare,la figura di reato dell'autoriciclaggio consente di intervenire su un'ingente massa di risorse attraversoprocedure mirate. Dopo aver rilevato l'opportunità di apportare miglioramenti al testo riguardo a specifici profili,quali, tra l'altro, la disciplina concernente i soggetti terzi,i il relatore si sofferma sulle disposizioniattinenti l'ambito di competenza della Commissione finanze e tesoro. Rileva quindi che l'articolo 1,comma 1, introduce nel decreto-legge n. 167 del 1990 gli articoli 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies e5-septies. L'articolo 5-quater individua gli elementi principali della procedura di disclosure. Destinatario

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della procedura è chiunque abbia violato gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditidella detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività finanziarie estere di cui all'articolo 4,comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990. Il comma 2 dell'articolo dispone che la collaborazionevolontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighidi dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni,verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penalirelativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura stessa.Il comma 3 dispone che l'Agenzia delle entrate abbia trenta giorni di tempo per comunicare all'autoritàgiudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria per l'utilizzodell'informazione ai fini dell'esclusione della punibilità per i delitti di cui al successivo articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b), mentre il comma 4 prevede che ai soli fini della procedura dicollaborazione volontaria, e qualora ricorrano determinate condizioni, non si applica il raddoppio deitermini di cui all'articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2009.Il comma 5 dispone, tra l'altro, che la procedura di collaborazione volontaria possa essere attivata finoal 30 settembre 2015.Il comma 6 stabilisce che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione ildirettore dell'Agenzia delle entrate debba individuare specifiche disposizioni per gli imponibiliriferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera dai residenti nel comune di Campione d'Italia, giàesonerati dalla dichiarazione delle disponibilità detenute presso istituti elvetici.L'articolo 5-quinquies indica gli effetti della procedura di collaborazione volontaria, sia sul pianosanzionatorio penale tributario, sia dal punto di vista delle sanzioni amministrative tributarie.L'articolo 5-sexies attribuisce al direttore dell'Agenzia delle entrate il compito di disciplinare lemodalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debititributari.L'articolo 5-septies prevede il reato di esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti alvero nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater, anch'essointrodotto nel citato decreto-legge dall'articolo 1 in esame. Dà quindi analiticamente conto dei commidi tale articolo da 1 a 6.Il comma 7 destina le entrate derivanti dall'attuazione della procedura ad apposito capitolo dell'entratadel bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione a quattro finalità:pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincolidel patto di stabilità interno; esclusione dai medesimi vincoli del patto di stabilità interno delle risorseassegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi dell'Unione europea e di quellederivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione; investimenti pubblici; Fondo per lariduzione della pressione fiscale.Il comma 9, lettera a), autorizza l'Agenzia delle entrate a procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, adulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, mentre la lettera b) conferma l'autorizzazioneper l'Agenzia delle dogane a procedere ad assunzioni di personale.L'articolo 2 innalza il limite al di sotto del quale non vi è l'obbligo di indicazione nella dichiarazionedei redditi relativamente ai depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero, portandolo a 15.000euro a fronte degli attuali 10.000 euro.L'articolo 4, infine, individua la copertura finanziaria dell'onere derivante dal predetto articolo 1,comma 9, lettera a). Svolge l'ulteriore relazione introduttiva il presidente PALMA (FI-PdL XVII), in sostituzione delsenatore D'Ascola, relatore per la 2a Commissione, illustrando le parti di competenza sul reato diautoriciclaggio e la sua collocazione nell?ambito del disegno di legge in materia di emersione e rientrodi capitali detenuti all?estero nonché sul potenziamento della lotta all?evasione fiscale.Precisa, innanzitutto, che l?articolo 3 si compone di cinque commi.

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Con il primo, si ridefinisce la risposta sanzionatoria per il delitto di cui all?articolo 648-bis del codicepenale. Con il successivo secondo comma si opera in modo simmetrico per il reato di cui all?articolo648-ter.In entrambi i casi, la pena della multa è aumentata in modo significativo, muovendosi dall?inizialecornice edittale da 1.032 a 15.493 euro, per pervenire ad una sanzione che ammonta, ora, da 5.0000 a25.0000 euro.Per quanto riguarda la nuova fattispecie incriminatrice di autoriciclaggio che verrebbe introdottadall?articolo 3, comma 3, del disegno di legge, riepiloga che i profili di particolare delicatezza chehanno occupato dottrina e lavori parlamentari, con particolare riferimento alle questioni postedall?introduzione di una simile fattispecie nell'ordinamento. Un primo profilo rilevante è quello discegliere con accuratezza i delitti presupposto dell?autoriciclaggio.L?opzione normativa adottata dalla Camera dei deputati è quella di non selezionare la condottacriminosa a presupposto base per l?integrazione del reato, cioè nella fattispecie semplice diautoriciclaggio. La scelta è caduta, dunque, solo sull?esclusione dei reati colposi. Il reato presuppostoè dunque di qualunque natura, indifferentemente dal bene giuridico protetto dalla noma penale eprescindendosi dall?ammontare della sanzione che l?ordinamento vi riconduce.Naturalmente, tale scelta operata dall?altro ramo del Parlamento ha per conseguenza di dover fondarecon particolare rigore il legame tra reato presupposto e reato presupponente nella descrizione stessadella condotta.Così la condotta incriminata è quella di chi "impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche,finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dallaCommissione di tale delitto". Rileva, quindi, che la triade di verbi inseriti nel testo dovrebbe esaurire le azioni di occultamento,senza comprendere un riferimento residuale ad altre condotte offensive né esplicitamente menzionarel?attività di trasformazione e confusione dei beni, del denaro o delle altre utilità oggetto del delitto.Sopperisce il rilievo per cui la condotta deve ostacolare concretamente l?identificazione dellaprovenienza delittuosa dei beni, del denaro o delle altre utilità citate, il che dovrebbe forse far ricadereil delitto de quo tra quelli di pericolo concreto. L?elemento distintivo del reato presupposto affiora,invece, nel sistema delle circostanze previsto dai commi successivi: la pena da uno a quattro anni e lamulta da euro 2.500 ad euro 12.500 si applica se la provenienza è da un reato punito con una penainferiore nel massimo ai cinque anni. Si consegna anche alla capacità di copertura sminuente di questacircostanza attenuante l?obiettivo di evitare che l?autoriciclaggio finisca per punire in modoparticolarmente aspro condotte bagatellari, quali il furto cui segua, ad esempio, la sostituzione dellarefurtiva o altre condotte a progressività criminosa microlesiva.Segue a questa forma attenuata dell?autoriclaggio, un ulteriore correttivo in termini di rispostasanzionatoria. Infatti, il terzo comma dell?articolo 648-ter.1 dispone che si applicano comunque lepene principali se i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le finalità o lecondizioni di cui all?articolo 416-bis.Il quarto comma introduce poi una causa speciale di non punibilità che lascia esente da pena lacondotta di chi limita la fruizione dei beni, del denaro o di altra utilità oggetto proprio del delitto diautoriciclaggio, alla mera utilizzazione o al godimento personale.Infine, il sistema di graduazione delle pene è completato da due ulteriori disposizioni. L?una determinaun?aggravante se il delitto è commesso nell?esercizio di un?attività bancaria o finanziaria o di altraattività professionale. L?altra, invece, prevede la riduzione della pena della metà per chi si siaefficacemente adoperato per evitare che le condotte sortiscano ulteriori conseguenze o per assicurare leprove del reato e l?individuazione dei beni, del denaro o delle altre utilità provenienti da delitto. Chiude l?articolo il richiamo all?applicazione dell?ultimo comma dell?articolo 648 del codice penale,secondo il quale, come noto, le disposizioni dell?articolo si applicano anche quando l'autore del delittoda cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una

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condizione di procedibilità riferita a tale delitto.Il presidente PALMA (FI-PdL XVII) si sofferma brevemente, da ultimo, sul tema dello strumento edella sede in cui si intende inserire il reato di autoriciclaggio. Si tratta di una scelta non banale, datoche l'autoriciclaggio è qualificato come delitto contro il patrimonio, la cui formulazione e portataincriminatrice sortiscono effetti sull?intero impianto dei reati previsti dal Titolo XIII, del Libro II, delCodice penale. Al riguardo, ricorda che, secondo numerosi contributi dottrinari, sarebbe opportunointrodurre un complessivo riordino delle fattispecie di reato a protezione di beni giuridici diversi daquelli tradizionalmente difesi dal codice penale, meditando, ad esempio, sull?introduzione di unacategoria autonoma di delitti contro la libertà di impresa e il sistema della concorrenza. Questa ed altrequestioni costituiscono elementi di riflessione anche per valutare il legame tra il delitto diautoriciclaggio e la disciplina della c.d. voluntary disclosure prevista dalla parte di articolato deldisegno di legge già illustrata dal correlatore per la 6a Commissione permanente, senatore Moscardelli.Il presidente PALMA auspica, infine, che tali elementi possano essere approfonditi nel corso delladiscussione generale, tanto più che essi hanno rappresentato altrettanti spunti e argomenti di confrontonel corso dell?esame parlamentare e della relativa fase istruttoria dei disegni di legge n. 19 e connessi,in materia di contrasto alla corruzione. D'accordo con il presidente Marino, il presidente PALMA preannuncia l'ipotesi di una seduta delleCommissioni riunite per la giornata di martedì 11 novembre alle ore 19. Nel corso di tale seduta potràavere inizio la discussione generale in vista della quale prega i senatori delle Commissioni riunite dipronunciare per tempo la propria volontà di iscriversi a parlare. Prendono atto le Commissioni riunite. Il seguito dell'esame è quindi rinviato. La seduta termina alle ore 16,25.

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Seduta n. 3 (pom.) dell'11/11/2014collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE2ª (Giustizia)

6ª (Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 20143ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione

Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero. La seduta inizia alle ore 19,05.

IN SEDE REFERENTE

(1642) Deputato CAUSI ed altri. - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitalidetenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni inmateria di autoriciclaggio, approvato dalla Camera dei deputati(Seguito dell'esame e rinvio) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 novembre. Il senatore SCIASCIA (FI-PdL XVII), rileva come il testo trasmesso dalla Camera contenga sostanzialiinnovazioni rispetto a quanto già contenuto nell'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, poisoppresso in sede di conversione, in particolare con l'estensione del campo di applicazione dalle soleattività estere a quelle nazionali, nonché con l'introduzione del reato di autoriciclaggio. Chiede perciòche possa svolgersi, anche in Senato, un ciclo di audizioni, che comprenda il Direttore dell'Agenziadelle entrate e professori ordinari di diritto tributario. Il senatore BUCCARELLA (M5S), pur senza opporsi alla possibilità di svolgere un'ulteriore attivitàconoscitiva, ricorda che il reato di autoriciclaggio era già stato oggetto di un articolato ciclo di

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audizioni nel contesto più ampio dell'esame, da parte della 2a Commissione, dei disegni di legge n. 19e connessi e che la documentazione raccolta in tale occasione può essere messa a disposizione delleCommissioni riunite. Il presidente Mauro Maria MARINO (PD) ringrazia il senatore Buccarella e condivide la necessità chetale materiale sia messo a disposizione delle Commissioni riunite. Nota altresì come, sebbene laproposta di legge di iniziativa parlamentare presentata alla Camera riprenda l'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, l'esame da parte del Senato debba iniziare ex novo. Pur non ravvisandoragioni ostative all'accoglimento della proposta del senatore Sciascia circa lo svolgimento di alcunemirate audizioni, fa presente tuttavia che dovrà sottoporre ogni decisione in merito all'Ufficio dipresidenza delle Commissioni riunite. Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara aperta la discussione generale Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), associandosi alla richiesta di nuove audizioni sul complessodel provvedimento, si sofferma sulle disposizioni del nuovo articolo 5-quinquies del decreto-legge n.167 del 1990, introdotte dal comma 1 dell'articolo 1, relativo agli effetti della procedura dicollaborazione volontaria. Tale articolo prevede puntuali cause di esclusione della punibilità, mentresarebbe preferibile introdurre soltanto riduzioni della pena. Come evidenziato dal dossier sul disegnodi legge elaborato dagli uffici del Senato, ai sensi dell'articolo 119 del codice penale, la causa diesclusione della punibilità in esame andrebbe ascritta tra quelle di tipo oggettivo, ciò che neconsentirebbe l'applicazione anche a chi abbia concorso nel reato: dal momento che la condotta inquestione origina da un comportamento soggettivo, l'interpretazione in tal senso non sembra tuttaviaessere univoca e si rende perciò necessario un intervento chiarificatore. Grazie all'apporto di espertidella materia, le audizioni potranno rivelarsi d'ausilio a una formulazione che elimini le incertezzeinterpretative.Circa il reato di autoriciclaggio, oggetto dell'articolo 3 del testo, il dibattito in materia si caratterizzaper la dialettica tra una posizione che ritiene preferibile individuare un elenco di reati presupposto daiquali derivi, poi, quello di autoriciclaggio e un'altra che, all'opposto, preferisce enumerare le condotteper le quali è esclusa la punibilità del soggetto per il secondo titolo di reato. Il disegno di leggetrasmesso dalla Camera ha preferito, nel testo introdotto dall'emendamento del Governo, la secondaimpostazione, lasciando tuttavia aperti dubbi interpretativi circa l'estensione dell'espressione "attivitàeconomiche" contenuta nel primo comma del nuovo articolo 648-ter.1 del codice penale, in relazionealla "mera utilizzazione" e al "godimento personale" di cui al quarto comma del medesimo articolo,con particolare riferimento a importanti acquisti immobiliari. Occorre perciò precisare maggiormente,anche con l'ausilio delle citate audizioni, l'area di non punibilità. Il senatore BUCCARELLA (M5S) evidenzia criticamente la riduzione delle pene, operata su iniziativadel Governo, rispetto a quanto andava delineandosi in sede di discussione del disegno di legge n. 19 econnessi in tema di autoriciclaggio; particolari perplessità desta l'abbassamento del minimo edittale da3 a 2 anni di reclusione e da 10 mila a 5 mila euro di multa. La propria parte politica propone diprevedere una reclusione da 4 a 15 anni, analoga a quella prevista per il reato di riciclaggio. Valutainvece positivamente la rilevanza penale conferita alla condotta tesa a ostacolare l'identificazione dellaprovenienza delittuosa del denaro o di altra utilità, che tuttavia andrebbe qualificata quale condottaalternativa, e non aggiuntiva, rispetto al reinvestimento, affinché non si arrivi a escludere la punibilitàdi reinvestimenti di proventi illeciti effettuati in maniera trasparente. Sempre in riferimento all'articolo3, suscita perplessità l'avverbio "concretamente", che potrebbe ulteriormente restringere l'ambito diapplicazione della norma. Quanto al quarto comma del nuovo articolo 648-ter.1, l'esplicita previsionedella non punibilità della mera utilizzazione o del godimento personale dei proventi illeciti è da

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ritenersi ultronea, poiché già imposta dai principi generali del diritto penale, e perciò fonte di ulterioriincertezze interpretative e riduzioni del campo di applicabilità. La senatrice STEFANI (LN-Aut) si sofferma sul tema dell'autoriciclaggio e svolge critiche sul metodoseguito che, su impulso del Governo, ha portato prima a sospendere l'approfondita discussione suldisegno di legge n. 19, poi ad attendere il nuovo testo dalla Camera e, infine, a inserire la tematica inun nuovo e diverso contesto.Nel merito, non risulta facile individuare gli elementi costitutivi del reato per via delle contrapposteesigenze di individuare la condotta penalmente rilevante e, al contempo, di limitarne i confini. Inparticolare, vi sono difficoltà interpretative circa l'espressione "ostacolare concretamente" e il genericoriferimento ad "attività economiche", mentre non vi compare alcun accenno al nocumento alla liberaconcorrenza: sul punto le audizioni, alla cui richiesta di svolgimento si associa, potrebbero contribuirea una maggiore chiarezza. Circa le sanzioni, c'è invece il rischio che una loro quantificazioneeccessivamente tarata verso l'alto porti a una sostanziale disapplicazione della fattispecie. Si richiamainfine all'intervento alla Camera dell'onorevole Bosin, secondo il quale la mancata esclusione dellapunibilità per autoriciclaggio del contribuente che ha optato per la voluntary disclosure potrebbeportare ad una riduzione del campo di applicabilità di questo istituto. La senatrice RICCHIUTI (PD) invita ad approvare in tempi rapidi il provvedimento, dal momento chela procedura di rientro dei capitali potrebbe portare nelle casse dello Stato almeno 3 miliardi di euro,una cifra assai significativa nell'attuale contingenza. La procedura prevede notevoli, e a suo parere perfino eccessivi, vantaggi per chi deciderà diavvalersene: non risponderà infatti dei principali reati tributari, tra cui l'omissione di dichiarazione e lafalsa fatturazione, nonché l'omesso versamento di ritenute certificate. Non si tratta tuttavia di uncondono, poiché non vi è sconto sulla somma dovuta a titolo di tributo, ma solo sulle sanzionipecuniarie e penali; non è inoltre previsto l'anonimato. In merito all'altro pilastro del provvedimento, il reato di autoriciclaggio, reitera l'auspicio diuna rapida approvazione, poiché l'ordinamento penale necessita di tale fattispecie, come evidenziato direcente dal procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, dai magistrati auditi nella Commissioneantimafia e dal governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco. Al riguardo, sarebbe forse statanecessaria una fattispecie incriminatrice ancora più severa, per un delitto previsto, del resto, innumerosi ordinamenti europei. Sebbene la Camera e il Governo non abbiano seguito questa strada,nelle Commissioni ministeriali Greco, Garofoli e Fiandaca era stata anche presa in considerazionel'ipotesi di non prevedere una nuova disposizione, ma semplicemente di eliminare negli articoli 648-bis e 648-ter la clausola di esclusione. Il reato di riciclaggio di cui all'articolo 648-bis del codicepenale attualmente vigente fu infatti introdotto poiché il reato di ricettazione non era sufficiente areprimere le condotte di chi intendeva "lavare" i proventi illeciti nell'economia legale, ma si è rivelatoa sua volta insufficiente poiché, escludendo dalla punibilità l'autore del reato presupposto, non èapplicabile a tutti i casi in cui l'attività di confusione e occultamento del danaro è svolta, come spessoaccade, dallo stesso corruttore, evasore o mafioso, senza intermediazione di terzi. Come rilevato dal relatore per la 2a Commissione, si tratta di un reato di pericolo concreto; tuttavia, adifferenza di quanto da lui sostenuto, non si tratta di un reato contro il patrimonio, bensì di unafattispecie plurioffensiva, poiché lede anche l'amministrazione della giustizia e l'economia pubblica nelsuo insieme. Si sofferma successivamente a commentare gli aspetti che qualificano la condotta esprimendoperplessità in merito al reato presupposto, osservando che la graduazione tra l'ipotesi principale el'ipotesi attenuata consente le intercettazioni telefoniche e le misure cautelari solo per la fattispecieordinaria. In merito alla condotta materiale del reo, ritiene che la previsione si presentasufficientemente ampia da offrire uno strumento investigativo e repressivo utile nonostante le

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modifiche, a suo parere peggiorative, approvate in sede di esame in Assemblea alla Camera. Conriferimento all'elemento oggettivo, ovvero l'idoneità a ostacolare le indagini sulla provenienza deldenaro, sarà sufficiente, per integrare la fattispecie, che l'autore del reato abbia messo in atto qualcheaccorgimento per nascondere le tracce della propria attività illecita. Sul comma 4 del nuovo articolo 648-ter.1 del codice penale, fa proprie le critichedell'Associazione nazionale magistrati ma ritiene prevalente l'obiettivo complessivo della previsionedel nuovo reato.Conclude affermando che sebbene il testo in esame rappresenti un compromesso, è opportunoaddivenire ad una sua rapida approvazione, auspicando inoltre che i senatori del Movimento 5 Stellepossano rivedere la posizione di contrarietà manifestata alla Camera. La senatrice GINETTI (PD), pur apprezzando il tenore delle norme sul rientro di capitali, tendenti arecuperare importanti risorse per la crescita e lo sviluppo, lamenta come la scelta di trattare il reato diautoriciclaggio nel contesto del rientro dei capitali ne svilisca la portata politica. La lotta all'economiaillegale, che inquina il mercato e sottrae risorse pubbliche, è infatti strettamente connessa al contrastoalla criminalità organizzata: sebbene l'introduzione del reato di autoriciclaggio rappresentiun'evoluzione positiva dell'ordinamento, sarebbe stato opportuno affrontare la materia nel quadro di unintervento complessivo, quale era, appunto, il disegno di legge n. 19. La trattazione del presentedisegno di legge in Senato potrebbe essere tuttavia l'occasione per introdurre nuove norme e ampliarnela portata incriminatrice e la funzione dissuasiva dello stesso delitto in questione.Nel merito, circa l'individuazione della fattispecie di autoriciclaggio, occorrerebbe definire meglio ilrequisito dell'ostacolo concreto all'identificazione della provenienza delittuosa che, così formulato, sipresta a incertezze applicative. Quanto alle riduzioni di pena di cui al sesto comma dell'articolointrodotto nel codice penale, è da condividere la preferenza per una circostanza attenuante ordinaria, inmodo da non precludere il ricorso ad alcuni strumenti di indagine e misure cautelari. Il senatore SCIASCIA (FI-PdL XVII) dopo aver apprezzato l'impianto della collaborazione volontariadi contribuenti che non abbiano adempiuto ai propri obblighi fiscali, considera complessivamentetroppo oneroso il totale di imposta e sanzioni previsto dal provvedimento in esame in riferimento alrientro di capitali detenuti in Paesi black list, mentre sarebbe maggiormente vantaggioso, stantel'obiettivo delle misure agevolative, prevedere un contributo forfetario non superiore al 30 per cento.Suggerisce inoltre di tener conto, allo scopo di prevedere eventuali deduzioni, delle imposte pagateall'estero e debitamente documentate, al fine di evitare che si verifichino casi di doppia imposizione,peraltro non consentiti dalle convenzioni internazionali in materia tributaria. Riguardo al raddoppiodelle sanzioni previsto per i capitali depositati in Paesi black list, subordinato all'assenza ad oggi diuno specifico accordo con l'Italia per lo scambio di informazioni, e superabile solo nell'eventualità diun successivo trattato, segnala la mancanza di garanzie per il contribuente in relazione alla disciplinaapplicabile all'avvio della procedura di rientro. Quanto alla previsione di nullità della dichiarazionecon penalità aggiuntive nel caso di dichiarazione non veritiera ritiene opportuno disciplinare i casi incui l'intermediario estero sia responsabile dell'erroneità o dell'incompletezza della documentazioneprodotta. In relazione alla possibilità di versamento rateale di quanto dovuto dal contribuente richiamal'attenzione sull'opportunità di prevedere intervalli più ampi tra le singole rate. Il senatore CAPPELLETTI (M5S) chiede di poter svolgere il proprio intervento in sede di discussionegenerale nel corso di una prossima seduta. Il presidente Mauro Maria MARINO ritiene che la possibilità di svolgere interventi in discussionegenerale in ulteriori sedute debba essere rimessa ad una successiva sede programmatoria dei lavori.

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La senatrice GUERRA (PD) considera equilibrato l'impianto del disegno di legge in esame, chedelinea un'operazione di rientro dei capitali ben diversa dai provvedimenti di condono, tenuto contoche non è contemplata la garanzia dell'anonimato e che in sostanza non è tale da costituire incentivo aulteriori comportamenti sleali nei confronti del fisco nel medio-lungo periodo. Nota inoltre come leinformazioni che si possono ottenere in forza del provvedimento possano costituire un importantepatrimonio conoscitivo per l'amministrazione finanziaria. Mette quindi in evidenza l'opportunità diprevedere trattamenti differenziati in relazione al grado di apertura allo scambio di informazioni deidiversi Stati, in un quadro di auspicata trasparenza sui movimenti dei capitali. Quanto agli effettiimmediati del provvedimento ritiene che potrà costituire un efficace stimolo all'emersione, stante lamancanza di prospettive riguardo ulteriori e più favorevoli misure. La senatrice MUSSINI (Misto-MovX), ritenendo che la complessità del disegno di legge in esamesuggerisca l'opportunità di ulteriori approfondimenti, si riserva di esprimere la propria posizione nellesuccessive fasi dell'iter dell'esame. La senatrice BELLOT (LN-Aut) giudica condivisibile l'impostazione del disegno di legge n. 1642 alfine di agevolare il rientro dei capitali e segnala la necessità di una riflessione in merito ai sistemi dicontrollo finora impiegati che, evidentemente, non si sono dimostrati adeguati a fronteggiarel'esportazione illecita delle risorse e in particolare suggerisce di approfondire l'eventualità di misurevolte al controllo dell'operato degli intermediari. Facendo riferimento alla previsione di nuoveassunzioni di personale dell'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 1, comma 9, lettera a), esprimeperplessità circa la copertura recata dall'articolo 4, consistente nella riduzione del Fondo per interventistrutturali di politica economica, sollecitando una riflessione in merito alla possibilità di individuarecoperture alternative. Conclude sottolineando l'esigenza di investimenti mirati allo scopo di potenziarele capacità di raccolta delle informazioni dell'amministrazione finanziaria. Il presidente Mauro Maria MARINO invita i Gruppi a segnalare i soggetti da audire e avverte chel'Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite provvederà alla definizione del calendario delleaudizioni. Il seguito dell'esame è quindi rinviato. La seduta termina alle ore 20,25.

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COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE2ª (Giustizia)

6ª (Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 20144ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 2ª Commissione

BUCCARELLA

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero. La seduta inizia alle ore 19.

IN SEDE REFERENTE

(1642) Deputato CAUSI ed altri. - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitalidetenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni inmateria di autoriciclaggio, approvato dalla Camera dei deputati(Seguito dell'esame e rinvio) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 novembre. Il presidente BUCCARELLA dà conto del calendario delle audizioni sul disegno di legge in esamedefinito dall'odierno Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che avranno luogonelle giornate di giovedì 20 e di martedì 25 novembre. Nella medesima sede è stato convenuto di porreil termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 del 1° dicembreprossimo. Le Commissioni riunite prendono atto.

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Il senatore LUMIA (PD) invita a portare a conclusione il procedimento di approvazione del disegno dilegge, dal momento che l'attuale situazione di crisi impone l'adozione di scelte coraggiose e può, in talsenso, trasformarsi in una straordinaria opportunità. In particolare, occorre, in un'ottica dicondivisione, porre rimedio all'iniquità fiscale che caratterizza l'ordinamento italiano e che induce a comportamenti non virtuosi, nonché, soprattutto, enfatizzare il legame che deve sussistere tra difesadella legalità e sviluppo economico. A tale proposito, nota come i precedenti interventi a favore delrientro dei capitali non abbiano avuto il successo sperato proprio in quanto operazioni di corto respiro,che non hanno creato una cultura della legalità unita allo sviluppo. Il provvedimento in esame si poneviceversa su di un piano più elevato ed è finalizzato a dare avvio a un circolo virtuoso.In merito al reato di autoriciclaggio, pur rilevando una questione di metodo perché la norma, dopoun'ampia discussione nella Commissione giustizia del Senato, è stata invece elaborata dallaCommissione finanze della Camera, ritiene tuttavia che la questione principale risieda nell'urgenza disuperare la mancanza di tale reato nell'ordinamento italiano. Il testo è senz'altro suscettibile dimiglioramenti, anche alla luce della riflessione svolta in Senato; la valutazione di eventuali modifichenon deve tuttavia trasformarsi in un espediente dilatorio, poiché la priorità deve rimanere laapprovazione del disegno di legge, per porre l'Italia, di fronte a una criminalità di caratteretransnazionale, in linea con gli ordinamenti più evoluti.Invita inoltre il Governo a prestare attenzione al rapporto tra costi e benefici nell'ambito dell'adesionevolontaria che, in assenza di accordi bilaterali con gli Stati interessati, in particolare con la Svizzera,rischia di essere sbilanciato a favore dei primi e vanificare perciò la portata del provvedimento. Il senatore LO GIUDICE (PD) condivide l'obiettivo di approvare in tempi rapidi il disegno di legge intitolo, che va nella direzione di un efficace contrasto all'evasione fiscale, vera emergenza nazionale eostacolo allo sviluppo del Paese. Quanto al reato di autoriciclaggio, sebbene il contesto in cui è statoinserito non sia forse il più appropriato, è tuttavia importante procedere alla sua approvazione per nonperdere l'opportunità di introdurre una nuova fattispecie di reato nel sistema penale italiano, dalmomento che il reato di riciclaggio così come configurato non è più rispondente alla realtà attuale.Giudica positivamente il lavoro svolto dalla Camera, in particolare la formula utilizzata - "impiega,sostituisce, trasferisce", - per descrivere la condotta penalmente rilevante. Pur condividendo laprevisione di una pena ridotta nel caso di reato presupposto punito con la reclusione, nel massimo,inferiore a cinque anni, ritiene incongrua la riduzione del minimo edittale a un anno: la normaandrebbe modificata lasciando ferma la riduzione del massimo di pena a quattro anni. Ritiene altresìcorretto avere previsto la non punibilità del mero autoimpiego, anche se, in sede applicativa, vipotrebbero essere contorni non definiti e si potrebbe altresì determinare la non punibilità di condottequalificabili come autoimpiego, ma che in realtà producono una turbativa del mercato concorrenziale. Il senatore CAPPELLETTI (M5S) ritiene che le misure recate dal disegno di legge in titoloconfigurino un'operazione di condono fiscale, destinato peraltro a non conseguire obiettivi apprezzabilistante la perdurante mancanza di uno specifico accordo con la Svizzera. Osserva che le esigenze dinatura finanziaria che motivano le scelte della maggioranza potrebbero essere più opportunamentesoddisfatte tramite l'applicazione di un'imposizione addizionale sui capitali "scudati" nel 2009, mentreil disegno di legge in esame è destinato nella sostanza a costituire una misura di salvataggio a tutela dicoloro che hanno occultato capitali, i quali non avranno dunque motivo di temere conseguenzederivanti dalle attuali possibilità di controllo su base telematica proprie delle amministrazionipubbliche, mentre chi attualmente detiene capitali illegalmente esportati in Svizzera dispone del temponecessario a trasferire le medesime risorse in altri paradisi fiscali.Quanto alle previsioni in materia di autoriciclaggio, esprime perplessità circa la loro efficacia,ritenendo preferibile ricondurre le condotte configurate nell'articolo 3 alla figura del riciclaggioopportunamente aggiornato in materia di concorso di reato. Conclude affermando l'incompatibilitàdelle disposizioni in esame con la riconosciuta esigenza di tutelare i comportamenti legali corretti nei

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confronti del fisco. Il senatore CASSON (PD) ricorda l'impegno della Commissione giustizia teso ad approntare uninsieme organico di disposizioni volte a garantire la moralità e la trasparenza nelle attività economichee finanziarie, purtroppo interrotto nell'attesa delle preannunciate proposte governative. Manifestainoltre perplessità circa l'articolo 3, in relazione alla congruità delle pene pecuniarie e, in particolare,alla formulazione di cui al comma 3, tale da porre potenziali problemi interpretativi nell'enucleazionedelle condotte di autoriciclaggio. Osserva poi che sarebbe stato preferibile prevedere una punibilitàspecifica per le condotte volte a ostacolare l'identificazione della provenienza dei capitali di origineillecita, mentre appare condivisibile la previsione di attenuanti contemplate dall'articolo 648-ter delcodice penale recato dall'articolo 3 del disegno di legge in esame. Non mancano, poi, ulteriori profilidi criticità che concernono la formulazione delle norme previste dal nuovo articolo 648-ter.1. Cita, inparticolare, l'improprio riformato al concorso di persone nel reato inserito nel primo periodo dallanuova fattispecie incriminatrice di autoriciclaggio. Ritiene altresì discutibile confermare la condotta dichi impiega il provento di altro reato, insieme all'elenco delle altre condotte tipiche quali iltrasferimento e la sostituzione di beni, denaro o altra utilità. Infatti, a suo giudizio, la condotta diautoimpiego meriterebbe trattazioni separate e una specifica formulazione.Si sofferma, da ultimo, sulla mancanza di una efficace formula di chiusura della fattispecieincriminatrice con la quale si sarebbero dovute colpire le condotte residuali e cioè non rientrantidirettamente nella triplice azione di reimpegnare, sostituire e trasformare. Infine, rileva le intrinsechedifficoltà interpretative che riguardano la clausola di non punibilità che trova applicazione in caso dimera utilizzazione o godimento personale. Il presidente BUCCARELLA dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola al relatore e alrappresentante del Governo per le repliche. Il relatore MOSCARDELLI (PD) rileva come dalla discussione generale siano emersi numerosielementi utili per il lavoro emendativo, anche recuperando il lavoro svolto in precedenza dallaCommissione giustizia, e come da molte parti sia stato evidenziato il carattere positivo delprovvedimento, in linea con quanto richiesto in sede OCSE e nell'ambito della commissioneministeriale Greco. Le norme sul rientro dei capitali non costituiscono un condono, ma una proceduratrasparente, volontaria e completa. Le norme sull'autoriciclaggio si integrano invece con le precedentiin un'ottica di equilibrio tra incentivi all'adesione alla procedura di emersione e di sanzioni per chi nonvi aderisce.Per quanto concerne la preferenza per il metodo forfettario per il calcolo dell'imposta, in luogo dellealiquote progressive, ricorda tuttavia che, per le somme inferiori ai due milioni di euro, è già possibilescegliere tra le due opzioni; quanto invece al divieto di doppia imposizione sul medesimo reddito nelcaso in cui siano già state pagate delle imposte all'estero, auspica che la rigorosa applicazionedell'articolo 168 comma 5 del Testo unico delle imposte sul reddito possa essere derogata, attraversoun opportuno intervento emendativo, nel caso in cui vi sia l'effettiva prova di tale versamento.Conclude osservando che ulteriori aspetti potranno essere chiariti in sede di audizioni. Il vice ministro CASERO rileva che il disegno di legge in esame reca misure non assimilabili a unprovvedimento di condono, in considerazione dell'assenza sia di previsioni volte alla riduzione delleimposte non versate che della garanzia dell'anonimato, mentre la mancata previsione di sanzioni penaliè giustificata dall'obiettivo di non disincentivare il rientro dei capitali. Osserva quindi che le previsioniin esame sono compatibili con le linee guida dell'OCSE in materia di trasparenza e che la pienaoperatività sarà conseguente alla conclusione dell'accordo con la Svizzera. Giudica quindicondivisibile la richiamata esigenza di un quadro organico di disposizioni finalizzate al contrasto della

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1.3.2.1.3. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 4(pom.) del 18/11/2014

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criminalità economica, che costituisce un grave fattore di alterazione del mercato. Osserva inoltrel'esistenza di un legame fra il reato di autoriciclaggio e la condotta di coloro che non si avvalgono dellemisure in materia di collaborazione volontaria nella previsione di trasferire i capitali in destinazioniulteriori rispetto alla Svizzera. Conclude auspicando una rapida approvazione del disegno di legge, al fine di disporre di tempiadeguati per le operazioni di rientro dei capitali e di adeguare l'ordinamento alle necessità del contrastoall'autoriciclaggio. Il seguito dell'esame è quindi rinviato. La seduta termina alle ore 20,20.

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1.3.2.1.3. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 4(pom.) del 18/11/2014

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1.3.2.1.4. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) -

Seduta n. 4 (pom.) del 20/11/2014collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE2ª (Giustizia)

6ª (Finanze e tesoro)Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4

GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 2014

Presidenza del Presidente della 6ª CommissioneMauro Maria MARINO

AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1642(RIENTRO CAPITALI DETENUTI ALL'ESTERO E AUTORICICLAGGIO)

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 16,15

DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura

1.3.2.1.4. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 4(pom.) del 20/11/2014

Senato della Repubblica Pag. 37

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1.3.2.1.5. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) -

Seduta n. 5 (pom.) del 25/11/2014collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE2ª (Giustizia)

6ª (Finanze e tesoro)Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2014

Presidenza del Presidente della 6ª CommissioneMauro Maria MARINO

AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1642(RIENTRO CAPITALI DETENUTI ALL'ESTERO E AUTORICICLAGGIO)

Orario: dalle ore 19,35 alle ore 21,40

DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura

1.3.2.1.5. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5(pom.) del 25/11/2014

Senato della Repubblica Pag. 38

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1.3.2.1.6. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) -

Seduta n. 5 (pom.) del 02/12/2014collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE2ª (Giustizia)

6ª (Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 2 DICEMBRE 20145ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione

Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero. La seduta inizia alle ore 20,15.

IN SEDE REFERENTE

(1642) Deputato CAUSI ed altri. - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitalidetenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni inmateria di autoriciclaggio, approvato dalla Camera dei deputati(Seguito dell'esame e rinvio) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 novembre. Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che nel corso della seduta si procederà all'illustrazionedegli emendamenti e all'espressione dei pareri sui medesimi dei relatori e del Governo, in mancanzadel prescritto parere della Commissione bilancio su testo ed emendamenti. Il vice ministro CASERO fa presente l'urgenza dell'approvazione definitiva del disegno dilegge in esame, specificando come questo sia rispondente alle indicazioni dell'OCSE e non configuriin alcun modo una misura assimilabile ai condoni, in quanto chi aderisce alla collaborazione volontariaè comunque chiamato a corrispondere per intero sanzioni e interessi. Dopo aver specificato chel'urgenza è motivata dall'opportunità di favorire rapidamente la conclusione dello specifico accordo

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1.3.2.1.6. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5(pom.) del 02/12/2014

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con la Svizzera, osserva che le previsioni in materia di autoriciclaggio inserite nel corso dell'esamenella Camera dei deputati integrano e favoriscono la misura volta al rientro dei capitali, tenuto contodell'ammontare delle risorse trasferite all'estero derivanti da illeciti penali. D'altro canto, fa presenteche le eventuali modifiche al testo su tali specifiche questioni potranno essere valutate in un successivoprogetto di legge sui reati economici in fase di elaborazione da parte del Ministro delle giustizia. Il presidente Mauro Maria MARINO osserva che la discussione sul disegno di legge in titolo ècalendarizzata per l'Assemblea nella corrente settimana e che nell'organizzazione dei lavori bisognaaltresì tenere conto della compatibilità con l'imminente sessione di bilancio. Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) mette in evidenza l'atteggiamento collaborativo delproprio Gruppo, il quale si è limitato a presentare un numero contenuto di proposte emendative, con lafinalità di correggere i difetti presenti nel testo e messi in evidenza dai soggetti auditi, nell'ottica diconseguire i benefici finanziari attesi dal Governo. Non condivide pertanto la sollecitazione del vice ministro ad approvare il testo della Cameradei deputati. Il senatore LUMIA (PD) ritiene opportuno apportare miglioramenti al testo in esame, specieriguardo alla disciplina dell'autoriciclaggio e apprezza la disponibilità del Governo a intervenire in unaltro provvedimento. Ritiene peraltro che la calendarizzazione in Assemblea, subordinata allaconclusione dell'iter presso le commissioni riunite, consenta di individuare tempi congrui per inecessari approfondimenti. Sollecita quindi la Presidenza ad organizzare i lavori per garantirecomunque l'obiettivo di approvare il disegno di legge entro la fine dell'anno. Il presidente Mauro Maria MARINO fa presente che la mancanza dei pareri della Commissionebilancio impedisce di procedere a votazioni nella seduta odierna. Prospetta quindi, nell'auspicio dipoter disporre dei pareri della Commissione bilancio, l'ipotesi di convocare un'ulteriore seduta alle ore21,30 di domani, tenuto conto delle sedute già convocate dalla Commissione giustizia. Seguono ulteriori interventi sull'ordine dei lavori dei senatori CASSON (PD), Laura BIGNAMI(Misto-MovX), FORNARO (PD) e LUMIA (PD), nonché del presidente Mauro Maria MARINO, ilquale, oltre a ribadire la propria proposta di convocare un'ulteriore seduta alle ore 21,30 di domani,propone la convocazione alle ore 16 di domani dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentantidei Gruppi delle Commissioni riunite, al fine di programmare più compiutamente i lavori della sedutanotturna. Conclude ribadendo la proposta di convocare la seduta domani alle ore 21,30 e dell'Ufficio diPresidenza alle ore 16. Le Commissioni riunite convengono con la proposta del Presidente. Si passa all'illustrazione degli emendamenti. Il PRESIDENTE concede la facoltà di intervenire al senatore CASSON (PD), il quale illustrainnanzitutto l'emendamento 3.3, volto ad assegnare alle figure del riciclaggio e dell'autoriciclaggio unadisciplina comune, in armonia con la linea espressa dalla propria parte politica sin dalla scorsalegislatura. Prosegue soffermandosi sull'emendamento 3.8, volto ad aumentare le pene previste, tenutoconto dell'opportunità di consentire l'effettuazione di intercettazioni, mentre l'emendamento 3.17 miraa impedire un arretramento della soglia di rilevanza dell'illecito, quando è preferibile alzare tale soglia,evitando di consentire, per mezzo di formulazioni ambigue che la rilevanza penale delle condotte di

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autoriciclaggio possa essere messa in dubbio. La senatrice BELLOT (LN-Aut) illustra l'emendamento 1.84, che prevede il finanziamento delFondo di garanzia per le piccole e medie imprese, e l'emendamento 1.89, con il quale si intendesubordinare le nuove procedure di assunzione dell'Agenzia delle entrate all'assorbimento di eventualepersonale in esubero proveniente da altre amministrazioni pubbliche. La senatrice BIGNAMI (Misto-MovX) illustra l'emendamento 1.25, relativo alla comunicazioneai soci dell'avvio della procedura di collaborazione volontaria. Illustra quindi l'emendamento 1.82,volto al sostegno delle politiche a favore degli indigenti. Conclude illustrando l'ordine del giorno n.G/1642/2/2 e 6, richiamando l'attenzione sulla rilevanza dell'educazione fiscale nella scuoladell'obbligo. Il senatore MOLINARI (M5S) illustra gli emendamenti 1.22, 1.23 e 1.24, finalizzati a porrelimitazioni soggettive relativamente alla possibilità di accesso alla procedura di collaborazionevolontaria. La senatrice BIGNAMI (Misto-MovX) aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.22, 1.23 e1.24. Il senatore BUCCARELLA (M5S) illustra l'emendamento 3.9, volto a innalzare le pene edittaliper il reato di autoriciclaggio. Prosegue soffermandosi sugli emendamenti 3.16 e 3.18, con i quali siintende garantire la punibilità dell'autoriciclaggio anche in assenza di condotte mirate a ostacolareconcretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dei capitali. Dopo aver illustratol'emendamento 3.26, volto a sopprimere la previsione di non punibilità per l'utilizzo a fini digodimento personale, si sofferma sulle proposte 3.0.1 e 3.0.2, finalizzate a consentire il ricorsonell'ambito dell'attività investigativa ad agenti provocatori, operanti sotto il controllo del pubblicoministero. Il senatore SCIASCIA (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 1.5, che estende l'applicazione dellacollaborazione volontaria ai casi di violazione delle disposizioni relative alle imposte su successioni edonazioni. Quanto all'emendamento 1.12, osserva che è volto a garantire il diritto allo scomputo delleimposte già versate all'estero, mentre con l'emendamento 1.34 si intende introdurre la procedura diconfronto preventivo, con garanzia dell'anonimato per gli interessati, con l'amministrazionefinanziaria, allo scopo di determinare con la necessaria certezza l'ammontare degli oneri dovuti. Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti 1.38 e 1.40, sottolineando lanecessità di agevolare le operazioni di rientro dei capitali. A tale scopo osserva essere essenziale che isoggetti interessati non paventino il rischio di sanzioni penali. In riferimento all'articolo 3 si soffermain primo luogo sull'emendamento 3.29, teso a rendere più chiara la formulazione della disposizioneconcernente il reato di autoriciclaggio. Prosegue sottolineando la condotta del proprio Gruppo, voltanon a ostacolare l'approvazione del disegno di legge in esame, bensì a porre rimedio alle difficoltàevidenziate nel ciclo di audizioni, consistenti in ambiguità che minano la fiducia necessaria a unrapporto di collaborazione tra i contribuenti e lo Stato. La senatrice MUSSINI (Misto-MovX) interviene sull'emendamento 1.19, volto ad assicurare ilrispetto degli obblighi di pagamento nella forma rateale conseguente alla procedura di collaborazionevolontaria. Prosegue illustrando gli emendamenti 1.20 e 1.21, finalizzati a prevenire condotte

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collaborative motivate esclusivamente dalla consapevolezza circa l'avvio di procedure diaccertamento. Prosegue illustrando gli emendamenti 1.30, 1.35 e 1.36, sottolineando la necessità che illegislatore non dia l'impressione di prevedere trattamenti di favore per i contribuenti sleali, nonché laproposta 1.61, finalizzata a evitare che condizioni favorevoli vengano applicate nei casi di soggetti chehanno trasferito capitali nei cosiddetti paradisi fiscali. Menziona poi l'emendamento 1.64, soppressivodel comma 8 dell'articolo riguardante gli effetti della procedura di collaborazione volontaria recatodall'articolo 1. Illustra quindi l'emendamento 1.83, volto a prevedere l'assegnazione prioritaria dellerisorse ottenute al comparto istruzione. Si danno quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti e ordini del giorno. Il relatore per la Commissione finanze, senatore MOSCARDELLI (PD), intervenendo in sede direplica, rileva che l'obiettivo che si è voluto perseguire con il disegno di legge in titolo è il recupero diuna consistente massa di liquidità che attualmente si trova all'estero, attraverso una procedura chiara etrasparente e non con un condono. Non c'è infatti alcun incentivo a violare la legge. Sul merito degliemendamenti illustrati nella riunione odierna, riconosce che il testo approvato presso la Camera deideputati può contenere alcuni elementi di criticità, ma gli stessi non hanno un rilievo tale da incrinareil giudizio positivo sul medesimo nel suo complesso e, soprattutto, non giustificano il rischio che sipossano determinare ritardi nella sua approvazione rispetto alla scadenza programmata del 31dicembre 2014. Invita pertanto i presentatori al ritiro dei propri emendamenti. Qualora gliemendamenti non venissero ritirati, il parere del relatore sarebbe contrario. Il relatore per la Commissione giustizia, senatore D'ASCOLA (NCD), dichiara che limiterà il suointervento all'articolo 3 del disegno di legge (modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio).Innanzitutto rileva che le esigenze connesse con l'introduzione della nuova fattispecie incriminatriceavente ad oggetto l'autoriciclaggio non avrebbero potuto essere affrontate mediante la pura e semplicesoppressione della clausola "fuori dei casi di concorso nel reato" che figura nell'incipit delle previsioniincriminatrici di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale. Una simile soluzione avrebbe,infatti, inevitabilmente implicato la criminalizzazione di condotte che rappresentano il seguito naturaledelle condotte incriminate come delitti presupposto - rispetto alle condotte di riciclaggio e di impiegodi denaro, beni o utilità di provenienza illecita - e che, proprio per tale ragione, non possono non esserestate tenute presenti dal legislatore nel definire la comminatoria edittale dei delitti presuppostimedesimi. In conseguenza di ciò quelle condotte risultano già punite nel momento in cui viene punitoil delitto presupposto e una loro autonoma incriminazione finirebbe per sanzionare nuovamente ciòche è già sanzionato, un esito incompatibile con il principio del ne bis in idem sostanziale e, quindi,con lo stesso principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione. L'incriminazione dellacondotta di autoriciclaggio - per essere compatibile con i principi sopra richiamati - presuppone quindiche le condotte considerate si caratterizzino per un disvalore autonomo ed ulteriore rispetto allacondotta oggetto del delitto presupposto. A tal fine il legislatore poteva astrattamente percorrere duestrade. La prima, volta ad enucleare un catalogo chiuso e limitato di reati "a monte", rispetto ai quali lacondotta di autoriciclaggio avrebbe acquisito rilievo penale sulla base di una valutazione caso per casodel fenomeno criminale considerato. Tale soluzione avrebbe però implicato il rischiodell'incompletezza di tale elencazione chiusa, con la necessità di doverla successivamente ampliarevolta per volta. La seconda strada invece - che è stata poi percorsa dal disegno di legge in titolo - èquella della previsione di una categoria aperta e molto ampia di delitti "a monte", tutti i delitti noncolposi, al fine di assicurare una maggiore aderenza della previsione legislativa alla estrema variabilitàe complessità dell'esperienza giuridica concreta, accompagnata però da una definizione della condottadi autoriciclaggio tale da escludere chiaramente gli atti di mero godimento e disposizione del proventoda parte del solo autore del delitto presupposto medesimo - per il quale quest'ultimo, come sopraevidenziato, viene già punito con l'incriminazione del delitto presupposto - e limitando la punibilità

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CONVOCAZIONE DEGLI UFFICI DI PRESIDENZA

solo ai comportamenti che determinino - sotto il profilo ontologico della condotta illecita - un quidpluris rispetto al puro e semplice utilizzo personale. In altre parole, il nuovo articolo 648-ter.1determinerà la punibilità esclusivamente di condotte volte al reimpiego del provento illecito in attivitàeconomiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative con modalità concretamente "frappositive" edidonee a recare ostacolo all'identificazione del provento illecito. Le attività che rientrerannonell'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 648-ter.1 saranno altresì idonee a falsare il liberogioco della concorrenza, creando irragionevoli differenziazioni di trattamento con i soggetti economicie le imprese che devono far ricorso al credito nel libero mercato per finanziare la propria attività. Per le ragioni sopra esposte, il relatore D'Ascola ritiene opportuno che la disposizione recatadall'articolo 3 del disegno di legge venga confermata, non soltanto rispetto alla sua attitudinequalificatoria e definitoria, ma anche per quanto riguarda le pene proposte. Sarebbe infattiirragionevole se si mutuasse la medesima pena edittale prevista per il reato di riciclaggio ex articolo648-bis comma 1 del codice penale (da 4 a 12 anni), in quanto ciò significherebbe non tener conto delcarico sanzionatorio che viene a gravare sull'autoriciclatore già per la commissione del delittopresupposto. Prende la parola il vice ministro CASERO esprimendo parere conforme a quello dei relatori.Tiene a ribadire che il progetto di legge non rappresenta un condono, in quanto non elimina alcunadelle sanzioni amministrative attualmente vigenti per le fattispecie considerate, rispetto alle quali siprevede l'eliminazione della sanzione esclusivamente sotto il profilo penale. A tale riguardo fapresente come la esatta quantificazione della sanzione debba dipendere dalle concrete e variabilimodalità con le quali i capitali sono stati trasferiti all'estero. Sottolinea, aderendo alle considerazionisvolte dal senatore D'Ascola, l'attenzione prestata dal Governo ad evitare che attraverso icomportamenti posti in essere dall'autoriciclatore venga conculcato il principio di libera concorrenza.Ricorda, infine, come alla base di tale intervento normativo vi debba essere l'autodenuncia chiara etrasparente da parte del contribuente. Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali, svoltesi il 20 e il 25novembre, negli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni 2a e 6ariunite, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sullapagina web delle Commissioni. Prendono atto le Commissioni. Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Il PRESIDENTE avverte che gli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi sonoconvocati domani, mercoledì 3 dicembre, alle ore 16.

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CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1642G/1642/1/2 e 6BIGNAMI, PEPE, MAURIZIO ROMANI, MUSSINIIl Senato, in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di emersione e rientrodi capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioniin materia di autoriciclaggio, premesso che: l'articolo 1 del presente disegno di legge introduce la possibilità di avvalersi della procedura dicollaborazione volontaria per tutti coloro i quali abbiano violato gli obblighi di indicazione nelladichiarazione dei redditi della detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività finanziarie esteredi cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990; l'articolo 41 della Costituzione prevede che l'iniziativa economica privata è libera. Non puòsvolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alladignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economicapubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali; considerato che: la mancata dichiarazione da parte di soggetti privati o società di investimenti o attivitàfinanziarie detenute all'estero arreca danni indifferenziati a livello economico e sociale a tutti i membridella collettività; tra le finalità del presente disegno di legge c'è il potenziamento della lotta all'evasione fiscale; impegna il Governo: a inserire in programmi di lavori socialmente utili della durata minima di 30 ore, tutti i soggettiche, avendo commesso violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990,intendano avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dal presente disegno di legge.G/1642/2/2 e 6BIGNAMI, PEPE, MAURIZIO ROMANI, MUSSINIIl Senato, in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di emersione e rientrodi capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioniin materia di autoriciclaggio, premesso che: l'articolo 1 del presente disegno di legge introduce la possibilità di avvalersi della procedura dicollaborazione volontaria per tutti coloro i quali abbiano violato gli obblighi di indicazione nelladichiarazione dei redditi della detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività finanziarie estere

Il PRESIDENTE avverte che le Commissioni riunite saranno convocate ulteriormente domani,mercoledì 3 dicembre, alle ore 21,30. La seduta termina alle ore 21,50.

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di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990; considerato che: tra le finalità del presente disegno di legge c'è il potenziamento della lotta all'evasione fiscale; per disincentivare comportamenti illegali, occorre educare alla cittadinanza attiva i giovani,sensibilizzando gli studenti delle scuole sull'importanza del comportamento «fiscalmente corretto»; la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate in Emilia Romagna ha promosso il Progettosperimentale laboratori interattivi di educazione fiscale che coinvolge gli studenti delle scuolesecondarie di primo grado; impegna il Governo: a prevedere un numero adeguato di ore di insegnamento dell'educazione fiscale nei programmidella scuola dell'obbligo di ogni ordine e grado.G/1642/3/2 e 6DE CRISTOFARO, DE PETRIS, URASIl Senato, in sede di esame dell'A.S. 1642, considerato che: Il provvedimento, all'articolo 1, capoverso art. 5-quinquies, comma 1, lettera a), dispone chenei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria è esclusa la punibilità per i delitti didichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti omediante altri artifici, di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, di cui agli articoli da 2 a 5del decreto legislativo n. 74 del 2000, nonché per i delitti di omesso versamento di ritenute certificate eomesso versamento di IVA, di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del medesimo decreto; le fattispecie di cui agli articoli del decreto legislativo suddetto e cioè dichiarazionefraudolenta, dichiarazione infedele, dichiarazione omessa, emissione di fatture false, occultamento odistruzione di documenti contabili, sono tutte condotte che, nell'ambito dell'evasione fiscale,configurano un reato penale e per i quali, alla stregua di tutti gli altri reati tributari, il decreto n. 148 del2011, cosiddetto «anticrisi», ha inasprito, allungandolo, il regime della loro prescrizione; la suddetta legge ha, infatti, inciso su buona parte delle fattispecie di reato previste dal decretolegislativo 74 del 2000, e precisamente sugli articoli da 2 a 10, restituendo sostanzialmente duecategorie di illeciti: quelli che si prescrivono in sei anni e che diventano sette anni e sei mesi pereffetto dell'interruzione e sono, in particolare, i delitti di cui agli articoli 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11,e quelli che si prescrivono in otto anni (sei anni base elevati di un terzo), che diventano dieci anni pereffetto dell'interruzione e sono, appunto, i delitti di cui agli articoli da 2 a 10, tutti reati per i quali ilprovvedimento all'esame dell'aula esclude la punibilità. Pertanto nel 2011, il legislatore ha mostrato divoler incidere con maggior vigore sulle condotte penalmente rilevanti, inasprendo, e di parecchio, iltrattamento riservato agli illeciti penali tributari; strettamente legato al tema della prescrizione dell'illecito penale tributario è quello delladisciplina dei termini dell'accertamento tributario del relativo illecito. Infatti anche le disposizioninormative vigenti in materia di accertamento tributario prevedono, da un lato, che il relativo terminescade alla chiusura del quarto periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale avrebbedovuto essere presentata la dichiarazione dei redditi a cui si riferisce l'accertamento, termine che siprolunga di un ulteriore anno nell'ipotesi di «omessa presentazione» della dichiarazione; detti termini,inoltre, in presenza di uno dei reati tributari previsti dal richiamato decreto legislativo n. 74 del 2000,sono raddoppiati. Più precisamente nel caso, ad esempio, di omessa dichiarazione, fattispecie per laquale il provvedimento all'esame dell'Aula esclude la punibilità, si passerebbe dal 31 dicembre delquarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione al 31 dicembre dell'ottavo annosuccessivo, mentre, nell'ipotesi di omessa presentazione il 31 dicembre del quinto anno successivo, iltermine di decadenza viene, invece, differito al 31 dicembre del decimo anno. Inoltre la CorteCostituzionale, con l'ordinanza n. 247 del 2011, ha precisato che il raddoppio dei termini si realizzaanche se il reato viene scoperto dagli accerta tori dopo il termine di decadenza ordinario, dilatando cosìi termini di prescrizione;

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il provvedimento di cui si discute, come si è visto, prevede da una parte la non punibilità deireati tributari di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000, e dall'altra la comunicazione da partedell'Agenzia delle Entrate all'autorità giudiziaria dell'attivazione della procedura di «collaborazionevolontaria» al fine di inibire qualsiasi ulteriore iniziativa giudiziaria, pregiudicando, in tal modo anchel'applicazione del suddetto regime di raddoppio dei termini di decadenza dell'attività di accertamentoda parte dell'amministrazione finanziaria; anche la delega fiscale, che all'articolo 8 contempla la «Revisione del sistema sanzionatoriopenale tributario», sembra chiarire la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini perl'accertamento in presenza di un reato tributario, nel senso di prevedere che tale raddoppio si verifichisoltanto in caso di effettivo invio della denuncia entro un termine corre lato allo spirare del termineordinario di decadenza; tali ultime disposizioni, e cioè l'articolo 8 della delega fiscale e l'articolo 1, capoverso art. 5-quinquies, comma 1, lettera a) del provvedimento, sembrano voler mitigare ed andare nella direzione,opposta, di una depenalizzazione dei reati tributari e di una drastica riduzione dei tempi dei quali potràdisporre in futuro l'Amministrazione finanziaria per effettuare ulteriori accertamenti fiscali; tutti i reati fiscali comportano indagini preliminari molto lunghe e complesse che arrivano adesaurire buona parte della durata dell'intero procedimento, condizione che rende di fatto impunibilinumerosi reati tributari. Da tale forma d'impunità sostanziale ne consegue un allarmante vuoto ditutela: essa infatti consente ai colpevoli di sottrarsi alle conseguenze della propria condotta, conintollerabile perdita della credibilità dell'intero sistema; impegna il Governo: ad introdurre nell'ambito della revisione del sistema sanzionatorio penale tributario e dellaridefinizione dei reati tributari, uno specifico correttivo che allunghi i tempi massimi di prescrizioneper tutti i reati di corruzione.G/1642/4/2 e 6MIRABELLIIl Senato, premesso che, l'articolo 3 del provvedimento in esame, recante disposizioni in materia di emersione e rientrodi capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale e disposizioniin materia di autoriciclaggio, introduce l'articolo 648-ter.1 del codice penale che prevede la punibilitàdelle fattispecie di autoriciclaggio; tenuto conto che il comma 3 del predetto articolo prevede, fuori dei casi previsti dai commiprecedenti, la clausola di non punibilità per le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilitàvengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale; considerato che l'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (trasferimento fraudolento di valori) punisce, salvoche il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni chiunque attribuiscefittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere ledisposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero diagevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale; considerato che talune condotte del nuovo reato di autoriciclaggio possono in concretosovrapporsi con quelle già previste e punite dall'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992,n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (trasferimento fraudolento divalori), ed, in particolare, con la condotta di chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità odisponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di agevolare la commissione di uno dei delitti di cuiagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale; tenuto conto, al riguardo, che la sentenza della Cassazione SS.UU. 25191 (Iavarazzo) del 27febbraio 2014 e depositata il 13 giugno 2014 ha formulato il seguente principio di diritto: «i fatti di"auto" riciclaggio e reimpiego sono punibili, sussistendone i relativi presupposti, ai sensi dell'articolo

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12-quinquies del decreto-legge n. 306 del 1992 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto1992, n. 356», impegna il Governo: ad assicurare che la nuova fattispecie di autoriciclaggio di cui all'articolo 648-ter.1 del codicepenale ed in particolare le clausole di esclusione della punibilità ivi previste, non interferiscasull'efficacia e sulla portata applicativa del vigente articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (trasferimentofraudolento di valori), e in particolare con la condotta di chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolaritào disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di agevolare la commissione di uno dei delitti di cuiagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale.G/1642/5/2 e 6URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFAROIl Senato, in sede di esame dell'AS 1642, considerato che: All'articolo 3, comma 3, viene introdotto nel sistema giuridico italiano il cosiddetto reato diautoriciclaggio, stabilendo per esso la pena della reclusione comminabile solo se le utilità economico-finanziarie riciclate provengano dalla commissione di un «delitto non colposo»; Tra i delitti non colposi di natura contabile vi è il cosiddetto falso in bilancio (noto anche comereato di false comunicazioni sociali), reato peraltro già depenalizzato dal governo a guida Berlusconiper il quale ha ridotto la reclusione da 5 a 2 anni e previsto quali sanzioni soprattutto peneamministrative, e rappresentato dalla compilazione di false comunicazioni sociali ovvero da unarendicontazione non veritiera e corretta dei fatti accaduti e degli indicatori di rilievo che dovrebbero,viceversa, essere espressi correttamente nel bilancio d'esercizio di un'azienda a garanzia di tutela dellafede pubblica. La scorretta compilazione, necessariamente implicante la falsità di rappresentazionedella situazione aziendale, è pertanto una frode e diffusamente perseguita come un reato in quasi tuttigli ordinamenti europei e per i quali, peraltro, la sola condotta falsificatrice è di per sé sufficiente adintegrare il reato; Il nuovo reato introdotto dal suddetto articolo 3, comma 3 del provvedimento all'esamedell'Aula è perseguibile a condizione che le attività economico-finanziarie oggetto di autoriciclaggioprovengano dalla commissione di un delitto non colposo, quale è appunto il falso in bilancio, punibilecon la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni; Attualmente il reato di falso in bilancio è punito con una pena detentiva fino a 2 anni,condizione questa che lo fa escludere dall'applicabilità della nuova norma sull'autoriciclaggio; Le attuali fatti specie riconducibili al reato di falso in bilancio contrastano apertamente coldiritto comunitario, in quanto non hanno alcuna efficacia deterrente, né un'adeguata sanzione rispetto acondotte che danneggiano, spesso irreversibilmente, i soci di minoranza, i creditori, i lavoratori dellepiccole e grandi società, nonché i risparmiatori che fanno affidamento nella buona amministrazione ditali società. L'intera comunità internazionale chiede che gli strumenti contro qualsiasi forma di criminalitàeconomica, e tra queste il falso in bilancio, siano decisamente potenziati. Il ripristino, nel nostroordinamento giuridico, della punibilità del falso in bilancio è pertanto un atto necessario che mira agarantire il rispetto delle regole di trasparenza e a favorire la libera concorrenza; impegna il Governo: a ripristinare il reato del falso in bilancio in tutte le sue accezioni, nella formulazioneprevigente la novella del 2002, al fine di garantire il rispetto delle regole di trasparenza che inquinanoil sistema economico e per impedire «l'impunità su condotte che senza dubbio hanno alimentato, econtinuano ad alimentare, il malaffare.

Art. 11.1BELLOT

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Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», comma 1, sopprimere le parole da: «per la definizione dellesanzioni per le eventuali violazioni» fino a: «relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta,». Conseguentemente: Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggioriimponibili» fino a: «non connessi con le attività costituite o detenute all'estero,».1.2DE PETRIS, DE CRISTOFARO, URASAl comma 1, capoverso « Art. 5-quater», comma 1, alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: «per la definizione» fino a: «sostituti d'imposta». Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, lettera a), sopprimere le paroleda: «unitamente ai documenti» fino a: «detenute all'estero».1.3DE CRISTOFARO, DE PETRIS, URASAl comma 1, capoverso « Art. 5-quater», comma 1, alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: «per la definizione» fino a: «sostituti d'imposta».1.4BIGNAMI, PEPE, MAURIZIO ROMANI, MUSSINIAl comma 1, capoverso « Art. 5-quater», comma 1, dopo le parole: «eventuali violazioni relative alladichiarazione dei sostituti d'imposta», aggiungere le seguenti: «nonché per le eventuali violazioni inmateria di imposta sulle successioni e donazioni».1.5SCIASCIA, CALIENDO, MALANAl comma 1, capoverso « Art. 5-quater», al comma 1, dopo le parole: «dichiarazione dei sostitutid'imposta» aggiungere le seguenti: «ed a quelle relative alle imposte sulle successioni e donazioni».1.6SUSTAAl comma 1, capoverso « Art. 5-quater (Collaborazione volontaria)» dopo le parole: «e di imposta sulvalore aggiunto,» aggiungere le seguenti: «imposte di successione, donazioni,».1.7BOTTICI, VACCIANO, BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTIAl comma 1, capoverso « Art. 5-quater», apportare le seguenti modificazioni: Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «purché le suddette violazionisiano servite per la formazione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero»; Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «non connessi» con le seguenti: «connessi»; Conseguentemente al medesimo articolo 1 sopprimere i commi 2, 3, 4 e, al comma 7, sopprimerele seguenti parole: «nonché quelle derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4».1.8SUSTAAl comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione diapposita richiesta, tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria e patrimoniale costituiti odetenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, che si sarebbero dovuti dichiarare aisensi dell'articolo 4, comma 1, fornendo i relativi documenti relativamente a tutti i periodi di impostaper i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento e lacontestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.1.9SUSTAAl comma 1, capoverso «Art. 5-quater» comma 1, lettera a), dopo le parole: «apposita richiesta,» inserire le seguenti: «tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 212

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del 2000».1.10BELLOTAl comma 1, capoverso «Art. 5-quater», al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «e leinformazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli», fino a: «nonché deiredditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo».1.11BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARIAl comma 1, capoverso «Art. 5-quater», al comma 1, lettera a), in fine, sostituire le parole: «relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sonoscaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazionedi cui all'articolo 4, comma 1», con le seguenti: «relativamente agli otto periodi d'imposta antecedentia quello di presentazione della richiesta, nel caso in cui il contribuente abbia presentato ogni anno ladichiarazione dei redditi, ovvero ai dieci periodi d'imposta antecedenti a quello di presentazione dellarichiesta in caso di omissione, anche per un solo anno, della presentazione della dichiarazione deiredditi;».1.12SCIASCIA, CALIENDO, MALANAl comma 1, capoverso «Art. 5-quater», al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguentiparole: «Non si applica la disposizione dell'articolo 165 comma 8 del TUIR con diritto allo scomputodelle imposte addebitate dallo Stato estero e risultanti da incontrovertibile documentazione».1.13SUSTAAl comma 1, capoverso «Art. 5-quater», al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente: «a-bis). Nella medesima richiesta il contribuente chiede di essere udito per valutare edinterpretare la documentazione prodotta. Qualora l'Amministrazione finanziaria non provveda neltermine di 5 giorni dal ricevimento della stessa, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-septies».1.14BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARIAl comma 1 apportare le seguenti modificazioni: a) al capoverso «Art. 5-quater», al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «entroventi giorni dalla redazione dell'atto,» aggiungere le seguenti: «ovvero versare le somme dovute inbase all'avviso di accertamento entro il termine per la proposizione del ricorso,»; b) conseguentemente al capoverso «Art. 5-quinquies», comma 10, primo periodo, dopo le parole: «e destinatario dell'atto di contestazione» aggiungere le seguenti: «o dell'avviso di accertamento.1.15SUSTAAl comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 1, lettera b), dopo le parole: «in unica soluzione,»,aggiungere le seguenti: «ovvero, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate trimestrali previapresentazione di fideiussione bancaria, assicurativa o da parte degli intermediari finanziari abilitati».1.16SUSTAAl comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 1, lettera b), sostituire le parole: «in tre rate», con leseguenti: «in sei rate».1.17BARANIAl comma 1, capoverso «Art. 5-quater», lettera b) sostituire le parole: «in tre rate mensili» con leseguenti: « in sei rate mensili».1.18

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BARANIAl comma 1, capoverso «Art. 5-quater», lettera b) sostituire le parole: «in tre rate mensili» con leseguenti: «in tre rate bimestrali».1.19MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMIAl comma 1, capoverso, «Art. 5-quater», comma 1, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con ilseguente: «Il mancato pagamento anche solo di una delle rate comporta il venir meno degli effettidell'intera procedura».1.20MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMIAl comma 1, capoverso, «Art. 5-quater», comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «formale».1.21MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMIAl comma 1, capoverso, «Art. 5-quater», comma 2 sopprimere il secondo periodo.1.22BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARIAl comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «Sono altresìesclusi dalla procedura di collaborazione volontaria coloro che abbiano già riportato condanne passatein giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché coloro cheabbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cuiall'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3agosto 2009, n. 102.».1.23BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARIAl comma 1 , capoverso «Art. 5-quater», comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «Sono altresìesclusi dalla procedura di collaborazione volontaria coloro che abbiano già riportato condanne passatein giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.».1.24BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARIAl comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «Sonoaltresì esclusi dalla procedura di collaborazione volontaria coloro che abbiano già beneficiatodell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.».1.25BIGNAMI, PEPE, MAURIZIO ROMANI, MUSSINIAl comma 1, capoverso «Art. 5-quater», dopo il comma 2 inserire il seguente: «2- bis. Qualora il socio di una società per azioni, di una società a responsabilità limitata,ancorché semplificata, di una società cooperativa, di una società in accomandita per azioni o inaccomandita semplice, di una società in nome collettivo o di un ente con o senza personalità giuridicadecide di avvalersi della procedura di collaborazione volontaria, è tenuto ad inviare una raccomandataagli altri soci entro il 30 settembre 2015. A partire dalla data di ricezione della comunicazione, gli altrisoci avranno 30 giorni di tempo per presentare la rispettiva richiesta di collaborazione volontaria.».1.26SUSTAAl comma 1, capoverso «Art. 5-quater», dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. I professionisti e i loro consulenti, i quali assistono il contribuente nella procedura dicollaborazione volontaria, sono esentati ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativon. 231 del 2007 dall'effettuazione della segnalazione di operazioni sospette limitatamente all'esamedella posizione giuridica del cliente e all'assistenza nell'intera procedura, fermi restano tutti gli altriobblighi previsti dallo stesso decreto».

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1.27SUSTAAl comma 1, capoverso «Art. 5-quater», dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. Gli intermediari finanziari coinvolti in una procedura di collaborazione volontaria nonsono tenuti alla segnalazione di operazioni sospette ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo n.231 del 2007 qualora, dopo aver acquisito tutta la documentazione della procedura, non rilevinoelementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella documentazione acquisita».1.28SUSTAAl comma 1, capoverso «Art. 5-quater», sopprimere il comma 3. Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso «Art. 5-septies», comma 4, lettera a),sostituire le parole: «2, 3 e 5», con le seguenti: «2 e 5».1.29BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARIAl comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 3, sostituire le parole: «la conclusione dellaprocedura di collaborazione volontaria, per l'utilizzo dell'informazione», con le seguenti: «tutte leinformazioni rilevate e la conclusione della procedura di collaborazione volontaria anche».1.30MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMIAl comma 1, capoverso «Art. 5-quater», sopprimere il comma 4.1.31SUSTAAl comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 4, dopo le parole: «legge 3 agosto 2009, n. 102,»,aggiungere le seguenti: «e di cui all'articolo 43, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica29 settembre 1973, n. 600, fatti comunque salvi gli effetti degli atti di controllo già notificati alla datadi entrata in vigore della presente legge,».1.32URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFAROAl comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «30 settembre» con le seguenti: «31 dicembre». Conseguentemente, al capoverso «Art. 5-quinquies», comma 3, sostituire le parole: «30settembre» con le seguenti: «31 dicembre».1.33BIGNAMI, PEPE, MAURIZIO ROMANI, MUSSINIAl comma 1, capoverso «Art. 5-quater», dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, chesi avvale della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, è tenuto a prestare 30ore di servizi socialmente utili».1.34SCIASCIA, CALIENDO, MALANAl comma 1, capoverso «Art. 5- quater» aggiungere infine i seguenti commi: «7. I soggetti di cui al comma 1 possono attivare, prima di presentare la richiesta dicollaborazione volontaria, una procedura di confronto preventivo con gli organi designatidall'Amministrazione finanziaria presentando un'istanza, redatta in forma anonima, contenente leinformazioni di cui al comma 1 lettera a). L'Amministrazione finanziaria, dopo aver analizzato la documentazione ricevuta, comunicherà alsoggetto istante l'entità delle imposte e delle sanzioni che sarebbero dovute in caso di richiesta dicollaborazione volontaria. 8. La presentazione dell'istanza di cui al comma 7 non rende obbligatoria, per il soggetto istante,la successiva presentazione della richiesta di collaborazione volontaria. »

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1.35MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMIAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», sopprimere i commi 1, 2 e 3.1.36MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMIAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», sopprimere i commi 1 e 2.1.37DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFAROAl comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, 2,3,». Conseguentemente, alla medesima lettera sopprimere le parole: «10-bis e 10-ter»; dopo le parole: «e successive modificazioni» aggiungere le seguenti: «.Sono comunque fattisalvi effetti e termini di prescrizione previsti dall'articolo 157 del codice penale ed estesi ai reatitributari».1.38SCIASCIA, CALIENDO, MALANAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», al comma 1, lettera a) dopo le parole: «articoli 2, 3, 4, 5,» aggiungere le seguenti: «8, 10,».1.39SUSTAAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 1, lettera a) le parole: «di cui agli articoli 2, 3, 4,5, 10-bis e 10-ter» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis e 10-ter».1.40CALIENDO, SCIASCIA, MALANAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguentiparole: «, nonché per i reati previsti dagli articoli 2612 e 2622 del codice civile se risultano connessi aisensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale».1.41SUSTAAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: «b-bis). è esclusa l'applicazione delle presunzioni di cui all'articolo 32 del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».1.42SUSTAAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis). non opera il raddoppio dei termini previsto dall'articolo 43, comma 3, del decreto delPresidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».1.43SUSTAAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Qualora dalla documentazione prodotta dall'aderente alla procedura emergano altrisoggetti interessati alla stessa, l'Agenzia delle entrate comunica entro 10 giorni a questi ultimi lapossibilità di avvalersi della procedura».1.44ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZINAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Esclusivamente per i lavoratori frontalieri, i lavoratori che hanno svolto temporaneamentela propria attività all'estero oppure i pensionati, rientranti nell'accordo bilaterale tra Italia e Svizzeradel 3 ottobre del 1974, relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazionefinanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, ratificato nel nostro ordinamento dalla legge 26luglio 1975, n. 386, che per gli anni 2011 e 2012 abbiano omesso di compilare il quadro RW del

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modello Unico, la sanzione è pari a 258 euro, ridotti a un dodicesimo. Tali soggetti sono esclusi dallesanzioni di cui ai successivi commi 4 e 5».1.45BUEMIAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria avviata entro il 30 settembre2015, le condotte previste dall'articolo 648-ter.1 del codice penale non sono punibili se commesse inrelazione a denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di cui al comma 1, lettera a), del presentearticolo, allorché tali delitti siano stati commessi entro la data di entrata in vigore della presentedisposizione».1.46MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMIAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 3, sostituire le parole da: «sino alla data del 30settembre 2015», fino alla fine del comma con le seguenti: «nelle ventiquattro ore successiveall'entrata in vigore della presente legge».1.47ZELLERAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate, ai sensidell'articolo 12, commi 1 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari, aseconda dei casi, alla sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da unquarto al doppio, e alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo, ovvero pari alla metà del minimoedittale qualora l'importo complessivo di tutte le annualità relative alla collaborazione volontariarisultasse di misura inferiore: a) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unioneeuropea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivoscambio di informazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19settembre 1996; ovvero b) se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute;ovvero c) se l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, fermo restando l'obbligo dieseguire gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attivitàsono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i daticoncernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione,controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casidiversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale,ridotto di un quarto. Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazionevolontaria, la misura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relativeaddizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valoreaggiunto e di ritenute è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto».1.48BARANIAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 4, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 7,comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla metà del minimoedittale:» con le seguenti: «in misura pari ad un terzo del minimo edittale:».1.49BOTTICI, VACCIANO, BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTIAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», apportare le seguenti modificazioni: al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «ai sensi dell'articolo 7» fino a: «alla metàdel» con le seguenti: «in misura pari al»; al comma 4, secondo periodo, sostiuire le parole da: «minimo» fino a: «quarto» con leseguenti: «doppio del minimo edittale»;

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al comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole: «, ridotto di un quarto»; al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole: «metà della».1.50SUSTAAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 4, lettera c), dopo le parole: «attività oggetto dicollaborazione volontaria» aggiungere le seguenti: «limitatamente ai periodi di imposta indicati dalcontribuente».1.51MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMIAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 4, sopprimere il secondo periodo.1.52MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMIAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «,ridotto di un quarto».1.53BARANIAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 4, sostituire le parole: «ridotto di un quarto» ovunque esse compaiano, con le seguenti: «ridotto di un terzo».1.54URAS, DE CRISTOFARO, DE PETRISAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole: «, ridottodi un quarto».1.55MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMIAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole: «, metàdella».1.56ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, ZINAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Qualora colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater sia unlavoratore frontaliero, un lavoratore che ha svolto temporaneamente la propria attività all'estero oppureun pensionato, rientranti nell'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera del 3 ottobre del 1974, relativoall'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italianidi confine, ratificato nel nostro ordinamento dalla legge 26 luglio 1975, n. 386, che abbiano lasciato inSvizzera i risparmi derivanti dall'attività lavorativa, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia,la sanzione di cui all'articolo 5, comma 2, è determinata in misura pari all'1 per cento delle imposteaccertate».1.57BOTTICI, VACCIANO, BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTIAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 6, primo periodo, aggiungere in fine il seguenteperiodo: «fatta eccezione per quanto disposto dal comma 3, ovvero, escludendo la possibilità didefinizione agevolata della controversia mediante pagamento parziale della sanzione». Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo del comma 6.1.58SUSTAAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «I dati e le notizie messi a disposizione dell'amministrazione nella procedura di collaborazionevolontaria possono essere utilizzati ai soli fini dell'accertamento dell'imposta sul reddito nei confrontidel soggetto che si sia avvalso della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater».

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1.59MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMIAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 6, sopprimere il secondo periodo.1.60SUSTAAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, laprocedura di collaborazione volontaria non determina l'insorgere dell'obbligo di segnalazione previstoall'articolo 41 del medesimo decreto legislativo».1.61MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMIAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», sopprimere il comma 7.1.62BOTTICI, VACCIANO, BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTIAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «3 percento», con le seguenti: «6 per cento».1.63BOTTICI, VACCIANO, BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTIAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», sopprimere il comma 8.1.64MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMIAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», sopprimere il comma 8.1.65SCIASCIA, CALIENDO, MALANAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 8, sostituire le parole: «5 per cento», con leseguenti: «3 per cento»; e le parole: «27 per cento», con le seguenti: «20 per cento».1.66BARANIAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 8, sostituire le parole: «del 5 per cento» con leseguenti: «del 3 per cento».1.67ZELLERAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 8, alla fine del primo periodo, sostituire le parole: «del 27 per cento», con le seguenti: «del 20 per cento».1.68SUSTAAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies» comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «In ogni caso l'imposta dovuta e le relative sanzioni non possono superare il 60 per cento delcomplesso dei redditi oggetto della dichiarazione di cui all'articolo 5-quater, comma 1».1.69SUSTAAl comma 1,capoverso «Art 5-quinquies.» comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Se alla formazione dell'imponibile cui applicare le imposte di cui al presente comma concorronoredditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse indetrazione».1.70SUSTAAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Se sui capitali emersi risultano imposte già pagate presso uno Stato estero, e ne viene fornita idoneadocumentazione, queste sono ammesse in detrazione rispetto a quanto dovuto».

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1.71SUSTAAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 8, sostituire le parole: «valore di 2 milioni dieuro» con le seguenti: «valore di 5 milioni di euro».1.72DE PETRIS, DE CRISTOFARO, URASAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «2 milionidi euro» con le seguenti: «1 milione di euro».1.73SUSTAAl comma 1, capoverso «Art 5-quinquies», dopo il comma 8 aggiungere il seguente: «8-bis. Nel caso in cui dalla documentazione di cui all'articolo 5-quater emerga una consistenzadi tali attività superiore al valore di cui al comma 8, l'Agenzia delle entrate applica all'eccedenzal'aliquota del 35 per cento oltre interessi, fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 5-quinques,lettere a) e b)».1.74BELLOTAl comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 10 inserire i seguenti: «10-bis. La procedura si perfeziona anche nei confronti di coloro che abbiano impugnato gli attiimpositivi e sanzionatori emessi dall'Agenzia delle entrate, purché si proceda al pagamento dellesomme dovute sulla base della sentenza passata in giudicato entro venti giorni dalla notificazione daparte dell'Agenzia delle entrate del prospetto recante gli importi da versare comprensivi dei maggioriinteressi nel frattempo maturati. 10-ter. I dati e le notizie messi a disposizione dell'amministrazione nella procedura dicollaborazione volontaria possono essere utilizzati ai soli fini dell'accertamento dell'imposta sulreddito nei confronti del soggetto che si sia avvalso della procedura».1.75SUSTAAl comma 1, capoverso «Art. 5-sexies», dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. In ogni caso i dati raccolti nelle procedure avviate e correttamente concluse non possonoessere utilizzati a fini tributari a sfavore dei contribuenti interessati, dei concorrenti e degli eventualiresponsabili in solido».1.76SUSTAAl comma 1, capoverso «Art 5-septies», sopprimere il comma 1.1.77DE CRISTOFARO, DE PETRIS, URASAl comma 1, capoverso «Art. 5-septies», comma 1, sostituire le parole: «L'autore della violazione dicui all'articolo 4, comma 1, che,», con la seguente: «Chiunque». Conseguentemente al medesimo capoverso, comma 2, sostituire le parole: «L'autore dellaviolazione di cui all'articolo 4, comma 1, che,», con la seguente: «Chiunque».1.78URAS, DE CRISTOFARO, DE PETRISAl comma 1, capoverso «Art. 5-septies», comma 1, dopo le parole: «nell'ambito della procedura dicollaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater,», aggiungere le seguenti: «con riferimento agliinvestimenti e a tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamenteo per interposta persona, di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a),».1.79URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFAROAl comma 1, capoverso «Art. 5-septies», comma 1, dopo le parole: «non rispondenti al vero»,

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1.3.2.1.6. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5(pom.) del 02/12/2014

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aggiungere le seguenti: «oltre a perdere tutti i benefici di cui agli articoli 5-quater e 5-quinquies».1.80DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRISAl comma 7, sopprimere le lettere a), b) e c).1.81BIGNAMI, PEPE, MAURIZIO ROMANI, MUSSINIAl comma 7, apportare le seguenti modificazioni: 1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al fondo nazionale per gli indigenti, al fondo per lepolitiche sociali, all'edilizia popolare e in via residuale ad altri investimenti pubblici». 2) sopprimere le lettere a), b) e d).1.82BIGNAMI, PEPE, MAURIZIO ROMANI, MUSSINIAl comma 7, sostituire la lettera c), con la seguente: «c)al fondo nazionale per gli indigenti, al fondoper le politiche sociali, all'edilizia popolare e in via residuale ad altri investimenti pubblici».1.83MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMIAl comma 7, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «, con assegnazione prioritaria al compartoistruzione».1.84BELLOTAl comma 7, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis)al Fondo di Garanzia per le piccole emedie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».1.85DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARODopo il comma 7 aggiungere i seguenti: «7-bis. L'intero ammontare delle attività emerse a seguito della procedura di collaborazionevolontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed introdotti dal comma 1 delpresente articolo, prima di tornare nella completa disponibilità di ciascun contribuente che si è avvalsodella procedura stessa, affluisce, con un vincolo quinquennale, in un apposito fondo di investimenti incapitale di rischio e finalizzato a supportare l'avvio o lo sviluppo di piccole e medie imprese, istituitopresso il Ministero dell'economia e delle finanze. 7-ter. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati di concerto con il Ministrodello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione tra progetti diinvestimento delle somme di cui al comma precedente. »1.86MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMIAl comma 8, aggiungere in fine le parole: «rispettando criteri di percentuale omogenea per ognuna diesse».1.87SUSTAAl comma 9, sostituire la lettera a) con le seguenti: a) l'Agenzia delle entrate può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, a richiedere altropersonale ad altri enti pubblici, utilizzando le procedure di mobilità previste dalla vigente normativa,senza ulteriori oneri a carico dello Stato; a-bis) Una volta esaurita la procedura di cui alla lettera a), il Mef autorizza l'Agenzia delleentrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, a procedere,per gli anni 2014, 2015 e 2016, all'assunzione di personale con rapporto d'impiego a tempoindeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni dieuro per l'anno 2014, a 12 milioni di euro per l'anno 2015, a 20 milioni di euro per l'anno 2016 e a 25

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1.3.2.1.6. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5(pom.) del 02/12/2014

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milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.1.88SCAVONE, BARANIAl comma 9 lettera a), primo periodo, dopo le parole: «assicurando la priorità agli idonei», inserire leseguenti: «inseriti nelle graduatorie previste dall'articolo 1, comma 4-bis del disegno di legge n. 216del 2011 nonché a quelli».1.89BELLOTAl comma 9, lettera a), dopo la parola: «2016», inserire le seguenti: «dopo aver ricollocato eventualepersonale in esubero proveniente anche da altre amministrazioni, qualora siano in possesso dellecompetenze necessarie ed esperite tutte le procedure di mobilità tra amministrazioni, di naturaintercompartimentale o interente,».1.90SCAVONE, BARANIAl comma 9, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'Agenzia delle dogane e deimonopoli è autorizzata, anche in deroga ai limiti assunzionali stabiliti dalle disposizioni correnti, allacopertura delle carenze di personale nei profili professionali di terza area tramite assunzione deicandidati inseriti nelle graduatorie a tale scopo già previste dall'articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216, con priorità rispetto ad ogni modalità di reclutamento. Tali assunzionisono effettuate sulla base delle disponibilità finanziarie e delle facoltà assunzionali a tempoindeterminato di cui dispone l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per le annualità 2014, 2015 e2016.».

Art. 22.1BOTTICI, VACCIANO, BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTISopprimere l'articolo.2.2BOTTICI, VACCIANO, BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTIAl comma 1 sostituire le parole: «15.000 euro» con le seguenti: «5.000 euro».2.3BERGER, ZELLER, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, PANIZZA, BATTISTADopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. All'articolo 4, comma 3, in fine, è aggiunto il seguente periodo: ''Gli obblighi diindicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per le attivitàfinanziarie per le quali non è dovuto in base alla normativa vigente, il versamento dell'imposta sulvalore delle attività finanziarie detenute all'estero di cui al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,nonché per le attività patrimoniali, per le quali non è dovuto in base alla normativa vigente, ilversamento dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 13 dell'articolo 19del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214''».

Art. 33.1BARANISopprimere i commi 1 e 2.3.2BARANISopprimere il comma 1.3.3

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1.3.2.1.6. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5(pom.) del 02/12/2014

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CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICESostituire il comma 1 con il seguente: «1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente: ''Art. 648-bis ? (Riciclaggio edAutoriciclaggio) ? Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delittonon colposo, ovvero ne attribuisce ad altri fittiziamente la titolarità o comunque compie in relazione adessi altre operazioni tali da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, ovvero li impiegain attività imprenditoriali, economiche, speculative o finanziarie è punito con la reclusione da quattro adodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziariao di altra attività professionale, nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco,liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale èstabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che lecondotte di sostituzione o di trasferimento del denaro, dei beni o delle altre utilità siano portate aconseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delleutilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto. La pena è diminuita fino alla metà se il fatto è di particolare tenuità. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dal comma quarto e dagli articoli 62, numero6), 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al comma secondo, non possono essere ritenuteequivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena risultantedall'aumento conseguente alla predetta aggravante. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648''». Conseguentemente, all'articolo sopprimere i commi 3 e 4, nonché la lettera a) del comma 5.3.4BARANISopprimere il comma 2.3.5BELLOT, STEFANISostituire il comma 3 con il seguente: «3. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente: ''648-ter.1. (Autoriciclaggio). Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e dellamulta da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delittonon colposo, fatta salva l'esclusione del reato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo2000, n.74, sostituisce, trasferisce o impiega in attività imprenditoriali e professionali denaro, beni oaltre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamentel'identificazione della loro provenienza delittuosa. 2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni se il denaro, i beni o le altre utilitàprovengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nelmassimo a cinque anni. 3. Le condotte di cui ai commi precedenti non sono punibili quando il denaro, i beni o le altreutilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale. 4. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di una attività bancaria,finanziaria o di altra attività professionale. 5. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che lecondotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione deibeni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. 6. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648''».3.6BARANI

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Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sostituire le parole: «da due a otto anni edella multa da euro 5.000 a euro 25.000», con le seguenti: «da uno a quattro anni e della multa da euro2.000 a euro 10.000».3.7BARANIAl comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sostituire le parole: «da due a otto anni edella multa da euro 5.000 a euro 25.000» con le seguenti: «da uno a quattro anni e della multa da euro3.000 a euro 15.000».3.8CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICEAl comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», al comma primo, sostituire le parole: «da due a otto» con leseguenti: «da quattro a dodici». Conseguentemente, al comma secondo, sostituire le parole: «da uno a quattro» con le seguenti: «da due a sei».3.9BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARIAl comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1.», primo comma, sostituire le parole: «da due a otto anni» conle seguenti: «da quattro a dodici anni».3.10MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMIAl comma 3, capoverso «Art. 648 ter.1», primo comma sostituire le parole: «da due a otto anni» con leseguenti: «da quattro a dodici anni».3.11URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFAROAl comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sostituire le parole: «da due a otto anni» conle seguenti: «da quattro a dieci anni».3.12BELLOT, STEFANIAl comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, dopo le parole: «avendo commesso oconcorso a commettere un delitto non colposo» inserire le seguenti: «fatta salva l'esclusione del reatodi cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,».3.13DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFAROAl comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sostituire le parole: «attività economiche ofinanziarie» con le seguenti: «attivi economici o finanziari».3.14DE PETRIS, DE CRISTOFARO, URASAl comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sostituire le parole: «economiche ofinanziarie» con le seguenti: «o investimenti economici o finanziari».3.15SCIASCIA, CALIENDO, CARRARO, MALANAl comma 3, capoverso «Art. 648-ter. 1», al primo comma dopo le parole: «dalla commissione di taledelitto,» e al secondo comma dopo le parole: «con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni,» aggiungere le seguenti: «che non sia già nel frattempo estinto».3.16BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARIAl comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sostituire le parole: «in modo da ostacolareconcretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa», con le seguenti: «ovvero neostacola l'identificazione della provenienza delittuosa».3.17

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CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICEAl comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», al comma primo, sopprimere la parola: «concretamente».3.18BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARIAl comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sopprimere la parola: «concretamente».3.19URAS, DE CRISTOFARO, DE PETRISAl comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sopprimere la parola: «concretamente».3.20MUSSINI, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMIAl comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», dopo il primo comma, inserire il seguente: «Si applica la pena del reato presupposto, se minore».3.21BARANIAl comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», al secondo comma, sostituire le parole: «da uno a quattroanni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500», con le seguenti: «fino a due anni e della multa da euro1.000 a euro 5.000».3.22DE PETRIS, DE CRISTOFARO, URASAl comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», secondo comma, sostituire le parole: «da uno a quattro anni», con le seguenti: «da due a cinque anni».3.23BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARIAl comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», secondo comma, sostituire le parole: «inferiore nel massimoa cinque anni», con le seguenti: «inferiore nel massimo a tre anni».3.24URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFAROAl comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», secondo comma, sostituire le parole: «cinque anni con leseguenti: tre anni».3.25DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRISAl comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: «limitatamente abeni consumabili e fungibili, salvo si tratti di titoli di credito».3.26BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARIAl comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», sopprimere il quarto comma.3.27BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARIAl comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», sostituire il quarto comma con il seguente: «La pena èdiminuita se il fatto è di particolare tenuità».3.28BELLOT, STEFANIAl comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», sostituire il quarto comma, con il seguente: «Le condotte di cui ai commi precedenti non sono punibili quando il denaro, i beni o le altreutilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale».3.29SCIASCIA, CALIENDO, MALANAl comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», al quarto comma sostituire le parole: «Fuori dai casi di cuiai commi precedenti», con le seguenti: «In ogni caso».3.30

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BARANIAl comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», sopprimere il quinto comma.3.31BARANIAl comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», al quinto comma, sopprimere le parole: «o di altra attivitàprofessionale».3.32BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARIAl comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», quinto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolocon potere di rappresentanza dell'imprenditore».3.0.1BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARIDopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.(Agente provocatore)

1. Nell'ambito delle indagini e su delega del Pubblico Ministero, non è punibile ai sensi degliarticoli 110, 322 e 414 del codice penale l'ufficiale di polizia giudiziaria che, promettendo od offrendodenaro o qualunque altra utilità, induce o istiga un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizioalla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,322, 322-bis, 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale al fine di coglierne gli autori inflagranza, o comunque, di farli punire. La medesima causa di giustificazione si applica altresìall'ufficiale che, attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio,simula di accettare la promessa o la consegna di denaro o di altra utilità. 2. L'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre2012, n. 190, può trasmettere segnalazioni all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'attivazionedegli ufficiali di polizia giudiziaria di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Presidente delConsiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno,della difesa e dell'economia e delle finanze da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore dellapresente legge, sono dettate le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, alfine di assicurare il coordinamento dell'Autorità con l'autorità giudiziaria».3.0.2BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARIDopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.(Operazioni sotto copertura e agente provocatore)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: ''i delittiprevisti dagli articoli'', sono inserite le seguenti: ''314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322,322-bis, 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1''. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale, non è comunque punibilel'ufficiale di polizia giudiziaria che, mediante istigazione o simulando di accordarsi con altri percommettere un reato, ovvero ancora partecipando materialmente alla sua commissione, opera,nell'ambito delle indagini e su delega del Pubblico ministero, al fine di acquisire elementi di prova inordine ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 648,648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale. La causa di non punibilità di cui al presente comma siapplica altresì agli ausiliari ed alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficiali medesimi».

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1.3.2.1.7. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) -

Seduta n. 6 (nott.) del 03/12/2014collegamento al documento su www.senato.it

COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE2ª (Giustizia)

6ª (Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 20146ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

PALMA

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero. La seduta inizia alle ore 21,30.

IN SEDE REFERENTE

(1642) Deputato CAUSI ed altri. - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitalidetenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni inmateria di autoriciclaggio, approvato dalla Camera dei deputati(Seguito e conclusione dell'esame) Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri. Il presidente PALMA dà conto del parere espresso dalla Commissione programmazione economica,bilancio sul testo ed emendamenti .Il Presidente informa altresì la Commissione che nel corso della giornata odierna il senatore Susta haritirato gli emendamenti 1.6, 1.8, 1.13, 1.15, 1.26, 1.27, 1.28, 1.31, 1.39, 1.41, 1.42, 1.50, 1.58, 1.60,1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.73, 1.75 e 1.76. Il Presidente dà conto che il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ha ritirato ipropri emendamenti 1.44, 1.47, 1.56, 1.67 e 2.3.

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Interviene il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) chiedendo al Governo difornire un'interpretazione del tenore dell'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge 28 giugno1990, n. 167, e successive modifiche e integrazioni, al fine di valutare l'opportunità di ritirare il proprioemendamento 1.45. Interviene il senatore LUMIA (PD) il quale condiziona l'eventuale ritiro degli emendamenti 3.3, 3.8 e3.17 in materia di autoriciclaggio, all'impegno del Governo a correggere alcuni elementi di criticitàriscontrati rispetto al testo licenziato dalla Camera nell'ambito del disegno di legge n. 1687 - assegnatoalle Commissioni 1a e 2 a riunite in sede referente il 21 novembre - recante misure volte a rafforzare ilcontrasto alla criminalità organizzata ed ai patrimoni illeciti. Il vice ministro CASERO ribadisce l'esigenza del Governo - già espressa nella seduta del 2dicembre - di procedere all'approvazione del disegno di legge in tempi rapidi, considerate le scadenzaprogrammate, confermando al contempo la disponibilità a rivedere la formulazione del reato diautoriciclaggio in sede di esame del disegno di legge n. 1687. Alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, il senatore LUMIA (PD)conferma l'orientamento, anche a nome del Gruppo parlamentare, a ritirare gli emendamenti 3.3, 3.8 e3.17. Interviene il senatore BUCCARELLA (M5S) giudicando opportuno chiarire che il Governo si era giàimpegnato informalmente ad intervenire per correggere le criticità insite nella formulazionedell'articolo 3 del disegno di legge in materia di autoriciclaggio e di introdurre il reato di false comunicazioni sociali nell'ambito degli articoli 3 e 4 del citato disegno di legge n. 1687. Esprime rammarico per l'esito che si va profilando di non apportare le modifiche richieste in materia diautoriciclaggio nel corso dell'odierno esame. La senatrice BIGNAMI (Misto-MovX) dichiara di far propri tutti gli ordini del giorno e gliemendamenti presentati dai senatori Uras, De Petris e De Cristofaro. Il PRESIDENTE, avverte che si passerà alla votazione degli ordini del giorno e degli emendamenti aldisegno di legge (pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri) ricordando il parere contrarioespresso dai relatori e dal Governo. Verificata la presenza del numero legale per deliberare, gli ordini del giorno G/1642/1/2 e 6,G/1642/2/2 e 6 e G/1642/3/2 e 6, posti in votazione, non sono approvati. Il vice ministro CASERO si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G/1642/4/2 e 6come raccomandazione. Il senatore D'ASCOLA (NCD), relatore per la Commissione giustizia, fa notare che non sussistealcuna interferenza tra la nuova fattispecie di autoriciclaggio di cui all'articolo 3 del disegno di leggerispetto all'efficacia e alla portata applicativa del vigente articolo 12-quinquies del decreto-legge 8giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (trasferimentofraudolento di valori). Il VICE MINISTRO ribadisce l'accoglimento, del testo modificato nel senso di impegnare il Governo

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1.3.2.1.7. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 6(nott.) del 03/12/2014

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a valutare la possibilità di attuare il dispositivo. L'ordine del giorno si intende quindi accolto.Dopo che il rappresentante del GOVERNO ha espresso la disponibilità a valutare l'accoglimentodell'ordine del giorno G/1642/5/2 e 6 come raccomandazione, il relatore D'ASCOLA (NCD) esprimela propria perplessità. Il presidente PALMA dichiara improponibile per estraneità dell'oggetto alla materia trattata, l'ordinedel giorno G/1642/5/2 e 6. Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1. Gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.7, posti separatamente ai voti, non sono approvati.L'emendamento 1.9 è dichiarato decaduto per assenza del proponente. Gli emendamenti 1.10, 1.11,1.12 e 1.14, , posti separatamente in votazione, non sono approvati. Gli emendamenti 1.16, 1.17 e 1.18sono dichiarata decaduti per assenza dei rispettivi proponenti. Gli emendamenti 1.19, 1.20, 1.21, 1.22,1.23, 1.24, 1.25, 1.29, 1.30 , 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36 e 1.37, posti in votazione, non sono approvati. Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) interviene in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento1.38 esprimendo la propria perplessità sul parere espresso dalla Commissione bilancio di contrarietà aisensi dell'articolo 81 della Costituzione in quanto l'emendamento in oggetto mira esclusivamente adampliare la non punibilità delle fattispecie criminose rispetto all'attuale formulazione. L'emendamento 1.38, posto in votazione, non è approvato. Interviene il senatore BUCCARELLA (M5S), il quale esprime il proprio avviso contrariosull'emendamento 1.40, che andrebbe dichiarato inammissibile allo stesso modo dell'ordine del giornoG/1642/5/2 e 6. L'emendamento 1.40, posto in votazione, non è approvato. L'emendamento 1.43, posto ai voti, risulta respinto. Sull'emendamento 1.45 il rappresentante delGOVERNO dichiara che la sua formulazione non è in linea con le scadenze temporali delineate nel disegno di legge: invita il presentatore a ritirare l'emendamento. Alla luce delle osservazioni fornite dalvice ministro Casero il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritiral'emendamento 1.45. L'emendamento 1.46, posto in votazione, non è approvato. L'emendamento 1.48 è dichiarato decaduto per assenza del proponente. Gli emendamenti 1.49, 1.51 e 1.52, posti separatamente ai voti, non sono approvati. L'emendamento 1.53 è dichiarato decaduto per assenza del proponente. Le Commissioni riunite respingono poi con separate votazioni gli emendamenti 1.54, 1.55, 1.57, 1.59,1.61 e 1.62.

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1.3.2.1.7. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 6(nott.) del 03/12/2014

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Gli identici emendamenti 1.63 e 1.64, posti congiuntamente ai voti, non sono approvati. L'emendamento 1.65, posto in votazione, non è approvato. L'emendamento 1.66 è dichiarato decaduto per assenza del proponente. Gli emendamenti 1.72, 1.74, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86 e 1.87, postiseparatamente in votazione, non sono approvati. L'emendamento 1.88 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti. L'emendamento 1.89, posto in votazione, è respinto. L'emendamento 1.90 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti. Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2. Gli emendamenti 2.1 e 2.2, posti in votazione, sono respinti. Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3. Il senatore CASSON (PD) fa proprio l'emendamento 3.1, finalizzato a modificare l'articolo 3 deldisegno di legge la cui formulazione rischia di sortire effetti applicativi contrastanti con l'obiettivosanzionatorio perseguito dal legislatore. Si rammarica altresì per l'assenza di un rappresentante delGoverno in materia di giustizia data anche la estrema complessità e rilevanza dei profili trattati. L'emendamento 3.1, posto in votazione, non è approvato. L'emendamento 3.2 è dichiarato decaduto per assenza del proponente. Il senatore CASSON (PD) insiste per la votazione dell'emendamento 3.3, ritenendo eccessivamentegenerico l'impegno del Governo ad intervenire sul punto. Condivide invece, il ritiro degliemendamenti 3.8 e 3.17. Prende la parola il senatore LUMIA (PD), ribadendo invece la disponibilità al ritiro anchedell'emendamento 3.3, alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo. La senatrice MUSSINI (Misto-MovX) e la senatrice BIGNAMI (Misto-MovX) aggiungono le propriefirme all'emendamento 3.3, il quale, posto in votazione, non è approvato. L'emendamento 3.4 è dichiarato decaduto per assenza del proponente. L'emendamento 3.5 viene ritirato. L'emendamento 3.6 e 3.7 sono dichiarati decaduti per assenza delproponente.

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1.3.2.1.7. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 6(nott.) del 03/12/2014

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Il presidente PALMA prende atto del ritiro degli emendamenti 3.8 e 3.17 Gli emendamenti 3.9 e 3.10, posti in un'unica votazione per identità dell'oggetto, sono respinti. Le Commissioni riunite respingono, con separate votazioni, gli emendamenti 3.11, 3.12, 3.13, 3.14,3.15 e 3.16. Gli emendamenti 3.18 (al quale aggiungono la firma il senatore VACCIANO (M5S), le senatriciBOTTICI (M5S), BIGNAMI (Misto-MovX) e MUSSINI (Misto-MovX)) e 3.19, posti in un'unicavotazione, per identico contenuto, non sono approvati. L'emendamento 3.20, posto in votazione, non è approvato. Dopo che gli emendamenti 3.21, 3.30 e 3.31, sono dichiarati decaduti per assenza del proponente, gliemendamenti 3.22, 3.23 (al quale aggiunge la firma il senatore VACCIANO (M5S)), 3.24, 3.25, 3.26,3.27, 3.28, 3.29 e 3.32, posti in votazione, non sono approvati. Gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2 sono dichiarati improponibili per estraneità della materia all'oggetto deldisegno di legge. Le Commissioni riunite conferiscono quindi mandato ai relatori a riferire favorevolmente inAssemblea sul disegno di legge in titolo nel testo approvato dalla Camera dei deputati autorizzandolial contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale. La seduta termina alle ore 22,40.

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1.3.2.1.7. 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro) - Seduta n. 6(nott.) del 03/12/2014

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1.3.2.2. 6^ Commissione permanente (Finanze e

tesoro)

DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.2. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro)

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1.3.2.2.1. 6ª Commissione permanente (Finanze

e tesoro) - Seduta n. 156 (pom.) del 18/11/2014collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)

MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 2014156ª Seduta

Presidenza del PresidenteMauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Zanetti. La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE Il presidente MARINO informa la Commissione che sarà assegnato nella giornata di domanil'Atto del Governo n. 106-bis in materia di tassazione tabacchi lavorati e che decorre quindi dadomaniil termine di dieci giorni per l'esame di tale atto ai sensi della legge n. 23 del 2014. Informa inoltre i Commissari sullo svolgimento dei lavori dell'Ufficio di Presidenza delleCommissioni 2a e 6a riunite, per l'esame del disegno di legge n. 1642 recante norme per il rientro deicapitali. La Commissione prende atto.

Proposta di indagine conoscitiva sul sistema bancario italiano nella prospettiva della vigilanzaeuropea Il presidente Mauro Maria MARINO fa presente che la proposta di indagine conoscitiva, già valutatapositivamente in Ufficio di Presidenza programmatorio, origina dalla volontà di effettuare unaistruttoria approfondita delle questioni generali di riforma strutturale del sistema bancario in

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IN SEDE REFERENTE

connessione con le proposte di Regolamento n. 43 e n. 40 dell'Unione europea, il cui iter è già statoavviato.Ricorda che la proposta n. 43 delinea una riforma strutturale del sistema bancario europeo e si rivolgealle banche di grandi dimensioni che, svolgendo attività molto rischiose alla ricerca del profitto,possono determinare un rischio sistemico e la conseguente necessità di un salvataggio pubblico. Comeè noto, il progetto comunitario origina dal rapporto Liikanen nel quale era prefigurata la proposta diintrodurre per le banche più grandi l'obbligo di separare le attività di negoziazione per conto proprio ele altre attività di negoziazione di rischio trasferendole a un soggetto giuridico distinto all'interno delgruppo bancario. La proposta n. 40, da considerare strettamente connessa alla precedente prevede lasegnalazione e la trasparenza nelle operazione di finanziamento delle banche tramite titoli.Considerata la complessità e la strutturalità delle due proposte e valutati i disegni di legge giàall'ordine del giorno della Commissione in materia di ordinamento bancario, e tenuto conto altresìdella prospettiva della vigilanza europea e della verifica dell'adeguatezza patrimoniale delle maggioribanche italiane (cosiddetto stress test) propone di svolgere un'indagine conoscitiva ascoltando iseguenti soggetti: i vertici delle banche italiane, la Banca d'Italia, la Consob, l'Antitrust, la Borsaitaliana, l'Associazione Bancaria Italiana, le Fondazioni bancarie, l'Associazione delle Banche Popolarinonché esperti della materia; andrebbe altresì valutata la possibilità di ascoltare la Banca Centraleeuropea e l'EBA (European Banking Authority). Conclude specificando che si tratta di un programma di audizioni integrabile con eventualiulteriori proposte dei Gruppi parlamentari. Dopo un intervento della senatrice BELLOT (LN-Aut) e del senatore FORNARO (PD), il qualesuggerisce di tener conto anche delle Banche di credito cooperativo e di considerare tra le maggioribanche italiane quelle oggetto di valutazione da parte della Banca Centrale Europea, il PRESIDENTEpone ai voti la proposta di indagine conoscitiva che è approvata all'unanimità. Preannuncia che sottoporrà le richieste di autorizzazione ai sensi dell'articolo 48 delRegolamento una volta acquisite le eventuali integrazioni al programma della audizioni.

(1259) Gianluca ROSSI ed altri. - Delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi(Seguito dell'esame e rinvio) Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 ottobre. Il presidente MARINO fa presente che sono stati presentati gli emendamenti riferiti all'articolounico del disegno di legge, pubblicati in allegato. Il senatore VACCIANO dà per illustrati gli emendamenti 1.3 e 1.8 ed illustra congiuntamentegli emendamenti 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 e 1.20, facendo presente che essi sono finalizzati, da unlato, a censire gli aiuti pubblici gestiti dal sistema dei confidi e, dall'altro, a dare attuazione a quanto

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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1259Art. 1

previsto dal decreto legislativo n. 141 del 2010 con particolare riferimento alla vigilanza sui duemodelli di confidi introdotti da tale normativa. La senatrice BOTTICI (M5S) e la senatrice BIGNAMI (Misto-MovX) aggiungono la firma a tutti gliemendamenti sottoscritti anche dal senatore Vacciano. Si danno quindi per illustrati tutti i restanti emendamenti. Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che, nella giornata di domani, acquisito il pareredella Commissione bilancio, la Commissione procederà all'esame degli emendamenti per concluderel'iter in sede referente. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1559) Mauro Maria MARINO ed altri. - Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenzafinanziaria(Seguito dell'esame e rinvio) Si riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 novembre scorso. Il presidente Mauro Maria MARINO, in assenza di richiesta di interventi in discussione generalepropone alla Commissione di fissare per le ore 18 di lunedì 24 novembre il termine per lapresentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno. La Commissione conviene. Su richiesta della senatrice CHIAVAROLI (NCD), il PRESIDENTE puntualizza che non sonopreviste audizioni sul disegno di legge in titolo. Il seguito dell'esame è quindi rinviato. La seduta termina alle ore 15,35.

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1.1GIANLUCA ROSSIAl comma 1, dopo le parole: "piccole medie imprese (PMI)" aggiungere le seguenti: "e per i liberiprofessionisti, di cui all'articolo 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.".Conseguentemente, al medesimo comma 1, alle lettere d) ed e), dopo le parole:«PMI» aggiungere leseguenti: "e per i liberi professionisti, di cui all'articolo 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, esuccessive modificazioni. ".1.2CHIAVAROLIAl comma 1 capoverso e, conseguentemente, alle lettere d) e e), dopo la parola: "PMI" inserire leseguenti: "e per i liberi professionisti, di cui all'articolo 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, esuccessive modificazioni.".1.3MOLINARI, VACCIANOAl comma 1, dopo la parola "(PMI)", aggiungere le seguenti: "e per i liberi professionisti, di cuiall'articolo 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.";al medesimo comma 1, alla lettera e), dopo le parole "PMI", aggiungere le seguenti: "e per i liberiprofessionisti, di cui all'articolo 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. ".1.4LUIGI MARINOAl comma 1, al termine del primo periodo, dopo le parole "criteri direttivi", aggiungere le seguenti: ",fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 54 e 55, della legge 27 dicembre 2013, n.147".1.5LUIGI MARINOAl comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:dopo le parole "la patrimonializzazione dei Confidi" inserire le seguenti: ", con priorità per i soggettivigilati,";inserire, in fine, il seguente periodo: "Una quota di tali risorse deve essere destinata a quei Confidiche garantiscono finanziamenti a medio termine finalizzati alla capitalizzazione delle imprese;" 1.6CHIAVAROLIAl comma 1, lettera a), dopo le parole: "strumenti e modalità", inserire le seguenti: "che tenganoconto, relativamente ai requisiti, dei confidi, istituiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 269del 2003, come modificato dall'articolo 8, comma 12-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.".Conseguentemente al medesimo comma, lettera f), dopo la parola "modificazioni", aggiungere leseguenti: "prevedendo apposite deroghe per i confidi, istituiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto-leggen. 269 del 2003, come modificato dall'articolo 8, comma 12-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.". 1.7GIANLUCA ROSSIAl comma 1, lettera a), dopo le parole "strumenti e modalità", inserire le seguenti: "che tenganoconto, relativamente ai requisiti, dei confidi, istituiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 269

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del 2003, come modificato dall'articolo 8, comma 12-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.";Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera f), dopo la parola: "modificazioni", aggiungere leseguenti: "prevedendo apposite deroghe per i confidi,istituiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto-leggen. 269 del 2003, come modificato dall'articolo 8, comma 12-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106."1.8MOLINARI, VACCIANOAlla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: "tenendo conto, relativamente ai requisitirichiesti per accedere a misure di patrimonializzazione, dei confidi, istituiti ai sensi dell'articolo 13 deldecreto-legge n. 269 del 2003, come modificato dall'articolo 8, comma 12-bis del decreto-legge 13maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106."; Alla lettera f), aggiungere infine le seguenti parole: "prevedendo apposite deroghe per i confidi,istituiti ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003, come modificato dall'articolo 8,comma 12-bis del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12luglio 2011, n. 106.".1.9GIANLUCA ROSSIAl comma 1, lettera d), dopo le parole: "finalità tipiche," aggiungere le seguenti: "strumentiinnovativi,". 1.10GIANLUCA ROSSIAl comma 1, lettera b), dopo le parole: "patrimonializzazione" aggiungere le seguenti: "diretta eindiretta". 1.11LUIGI MARINOAl comma 1, lettera b), dopo le parole "disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato", inserire leparole: ", nonché stabilendo il divieto di previsione di vincoli territoriali che possano pregiudicarel'accesso di confidi nuovi o attivi in altri territori".1.12GIANLUCA ROSSIAl comma 1, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: ", al fine di efficientare l'utilizzo dellerisorse pubbliche e favorire la sinergia tra il Fondo Centrale di Garanzia e i confidi".1.13LUIGI MARINOAl comma 1, lettera c), aggiungere infine il seguente nuovo periodo: " Negli organi diamministrazione e gestione del Fondo centrale di Garanzia delle PMI devono essere rappresentate le principali associazioni imprenditoriali delle PMI, comprese le associazioni dirappresentanza del movimento cooperativo; ". 1.14GIANLUCA ROSSIAl comma 1, lettera e), sostituire le parole: "intermediari finanziari" con le seguenti: "confidi".1.15VACCIANO, MOLINARIAl comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:"e-bis) prevedere l'istituzione di una banca dati nazionale per censire gli aiuti pubblici ai confidi statali,

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regionali, del sistema camerale, del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e di altri sponsor, inmodo da misurarne l'impatto sui beneficiari finali, anche al fine di valutarne l'efficienza e l'equità nellaloro distribuzione;e-ter) istituire, in parallelo a quanto previsto dalla lettera e-bis), un sistema di valutazione dei confidi,al fine di introdurre meccanismi premianti dei soggetti più efficienti e funzionali all'attuazione dellepolitiche pubbliche;"1. 16VACCIANO, MOLINARIAl comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:"e-bis) promuovere campagne di educazione alla finanza d'impresa per operatori delle PMI, oltre aprevedere progetti di formazione specialistica curati da esperti nella gestione finanziaria delle micro,piccole e medie imprese;"1.17VACCIANO, MOLINARIAl comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:"e-bis) prevedere l'istituzione di una banca dati nazionale per censire gli aiuti pubblici ai confidi:statali, regionali, del sistema camerale, del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e di altri sponsor,in modo da misurarne l'impatto sui beneficiari finali, anche al fine di valutarne l'efficienza e l'equitànella loro distribuzione; "1.18VACCIANO, MOLINARIAl comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:"e-bis) prevedere l'istituzione di un sistema di valutazione dei confidi, al fine di introdurre meccanismipremianti dei soggetti più efficienti e funzionali all'attuazione delle politiche pubbliche;" 1.19VACCIANO, MOLINARIAl comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:"g-bis) disporre un monitoraggio dello stato di attuazione e dell'impatto della normativa vigente inmateria di confidi recata dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito conmodificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, e dal decretolegislativo 13 agosto 2010, n. 141, verificando in particolare, se e come possano coesistere i duemodelli di confidi vigilato e non vigilato, nonché provvedendo alla definitiva e completa attuazionedel Capo III del citato decreto legislativo n. 141 del 2010 riferito all'istituzione e alla gestionedell'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e deimediatori creditizi il quale dovrà svolgere funzioni di vigilanza e di controllo all'entrata e allapermanenza nell'Elenco, sotto il controllo dalla Banca d'Italia, stimolando il miglioramento e latrasparenza informativa dei confidi minori."1.20VACCIANO, MOLINARIAl comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:"g-bis) effettuare un coordinamento della normativa vigente in materia di confidi recata dall'articolo 13del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre2003, n. 326 e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in modo daconvergere verso un modello unico di confidi vigilati, rafforzando le funzioni di vigilanzadell'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e deimediatori creditizi, sotto il controllo della Banca d'Italia;"1.21GIANLUCA ROSSIAl comma 1, lettera h), sopprimere le seguenti parole: ", soprattutto per gli affidamenti bancari già in

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1.3.2.2.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) -Seduta n. 156 (pom.) del 18/11/2014

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essere".

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1.3.2.2.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) -Seduta n. 156 (pom.) del 18/11/2014

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1.3.2.3. 2^ Commissione permanente

(Giustizia)

DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2.3. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

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1.3.2.3.1. 2ª Commissione permanente

(Giustizia) - Seduta n. 165 (pom.) del 25/11/2014collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2014165ª Seduta

Presidenza del Presidente

PALMA indi del Vice Presidente

BUCCARELLA

Interviene il vice ministro della giustizia Costa. La seduta inizia alle ore 14.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE Il presidente PALMA rileva innanzitutto come, non essendo ancora pervenuto il parere della 1aCommissione, non è possibile proseguire l'esame dei disegni di legge nn. 667 e 1421 in materia divilipendio. Avverte inoltre che prossimamente si procederà alla convocazione dell'Ufficio di presidenzadelle commissioni riunite 1a e 2a per organizzare l'esame del disegno di legge n. 1687, recentementepresentato dal Governo e recante misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e aipatrimoni illeciti. Rispondendo poi ad una richiesta del senatore LUMIA (PD), il PRESIDENTE osserva che sonoastrattamente configurabili diverse soluzioni per coordinare l'esame dei disegni di legge n. 19 econnessi, in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio, con quello deldisegno di legge n. 1687, in considerazione della parziale sovrapposizione esistente fra il testounificato predisposto per i primi e il contenuto del secondo. Il senatore LUMIA (PD) sottolinea come un problema di raccordo normativo - sia con il testounificato predisposto per i disegni di legge n. 19 e connessi sia con il disegno di legge n. 1687 - si

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1.3.2.3.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n.165 (pom.) del 25/11/2014

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IN SEDE REFERENTE

ponga anche in relazione al disegno di legge n. 1642 assegnato alle Commissioni riunite 2a e 6a, conspecifico riferimento alla disciplina dell'autoriciclaggio. Concorda il presidente PALMA.

(14) MANCONI e CORSINI. - Disciplina delle unioni civili (197) Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia didisciplina del patto di convivenza (239) GIOVANARDI ed altri. - Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza esolidarietà (314) BARANI e Alessandra MUSSOLINI. - Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità deiconviventi (909) Alessia PETRAGLIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto (1211) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al codice civile in materia di disciplina delle unioni civilie dei patti di convivenza (1231) LUMIA ed altri. - Unione civile tra persone dello stesso sesso (1316) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di unioni civili (1360) Emma FATTORINI ed altri. - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stessosesso - e petizione n. 665 ad essi attinente(Rinvio del seguito dell'esame congiunto) Il presidente PALMA avverte che nella seduta di oggi avrebbe dovuto proseguire la discussionesulla proposta di testo unificato predisposta dalla relatrice in ordine ai disegni di legge in titolo. Non essendo presente al momento nessuno dei senatori iscritti a parlare, decide pertanto disospendere la seduta. Avverte che in ogni caso, nella seduta prevista per domani, si concluderà ladiscussione sulla predetta proposta di testo unificato. La seduta sospesa alle ore 14,25, è ripresa alle ore 15,15. Il presidente BUCCARELLA prende atto che non è presente al momento nessuno dei senatoriiscritti a parlare. Rinvia pertanto il seguito dell'esame congiunto. Il seguito dell'esame è quindi rinviato. La seduta termina alle ore 15,20.

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1.3.2.3.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n.165 (pom.) del 25/11/2014

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1.3.2.3.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n.165 (pom.) del 25/11/2014

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1.4. Trattazione in consultiva

DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4. Trattazione in consultiva

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1.4.1. Sedutecollegamento al documento su www.senato.it

Disegni di leggeAtto Senato n. 1642XVII Legislatura

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per ilpotenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggioTitolo breve: Rientro capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultiveSeduta Attività1ª (Affari Costituzionali)N. 79 (pom.)2 dicembre 2014Sottocomm. pareri

Esito: Nonostativo

Parere destinatoalle Commissioniriunite 2ª(Giustizia) , 6ª(Finanze e tesoro)

Esito: Nonostativo suemendamenti

N. 80 (pom.)4 dicembre 2014Sottocomm. pareri

Esito: Nonostativo

Parere destinatoall'Assemblea

Esito: Nonostativo suemendamenti

5ª (Bilancio)

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N. 321 (pom.)2 dicembre 2014

Esito: Esame erinvioParere destinatoalle Commissioniriunite 2ª(Giustizia) , 6ª(Finanze e tesoro)Pervenutarelazione tecnica

Esito: Rinvio suemendamenti

N. 322 (ant.)3 dicembre 2014

Esito: Nonostativo conosservazioni

Esito: Rinvio suemendamenti

N. 323 (pom.)3 dicembre 2014

Esito: parte Nonostativo parteContrario suemendamenti

Esito: Contrario suemendamenti

Parere sullacoperturafinanziaria (art. 81della Cost.)

14ª (Politiche dell'Unione europea)N. 90 (pom.)19 novembre 2014

Esito: Favorevolecon osservazioni

Parere destinatoalle Commissioniriunite 2ª(Giustizia) , 6ª(Finanze e tesoro)

Commissione parlamentare questioni regionali19 novembre 2014(ant.)

Esito: Favorevole

Parere destinatoalle Commissioniriunite 2ª(Giustizia) , 6ª(Finanze e tesoro)

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Senato della Repubblica Pag. 82

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1.4.2. Resoconti sommari

DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.2. Resoconti sommari

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1.4.2.1. 1^ (Affari Costituzionali)

DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.2.1. 1^ (Affari Costituzionali)

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1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 79

(pom., Sottocomm. pareri) del 02/12/2014collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 2 DICEMBRE 2014

79ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della CommissioneFAZZONE

La seduta inizia alle ore 14,30.

(1428-B) Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per illavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro edell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, approvatodal Senato e modificato dalla Camera dei deputati(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo) Il relatore COCIANCICH (PD) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti,proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo. La Sottocommissione conviene.

(1642) Deputato CAUSI ed altri. - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali

DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura

1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 79 (pom.,Sottocomm. pareri) del 02/12/2014

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detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni inmateria di autoriciclaggio, approvato dalla Camera dei deputati(Parere alle Commissioni 2a e 6a riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo) Il relatore COCIANCICH (PD) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti,proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo. La Sottocommissione conviene.

(1559) Mauro Maria MARINO ed altri. - Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenzafinanziaria(Parere alla 6a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo ) La relatrice BISINELLA (LN-Aut) dà conto del disegno di legge in titolo e degli emendamenti adesso riferiti. Propone quindi di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo. La Sottocommissione concorda

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole delsettore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)(Parere alla 9a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo concondizioni, in parte non ostativo) Il relatore COCIANCICH (PD) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo,proponendo di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezionedell'emendamento 5.0.100 (testo 2), sul quale propone di esprimere un parere non ostativo, acondizione che, al capoverso "Art. 5-bis", sia soppresso il comma 5, in quanto la norma ivi prevista,nel disporre che la legge statale possa essere successivamente derogata da atti di natura regolamentareadottati dai comuni, determina un'impropria alterazione del criterio gerarchico che regola il rapportotra le fonti del diritto. La Sottocommissione concorda.

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1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 79 (pom.,Sottocomm. pareri) del 02/12/2014

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(998) Paola TAVERNA ed altri. - Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonataliobbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazionisul testo; parere non ostativo sugli emendamenti) La relatrice BISINELLA (LN-Aut) illustra il testo del disegno di legge in titolo, proponendo diesprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, all'articolo 2, comma 1,l'opportunità che sia prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per l'adozione del decretoministeriale che introduce l'obbligatorietà, per tutta la popolazione neonatale, della diagnosi precoce dipatologie metaboliche ereditarie. Illustra, quindi, gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di formulare, per quanto dicompetenza, un parere non ostativo. La Sottocommissione conviene. La seduta termina alle ore 14,45.

DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura

1.4.2.1.1. 1ª(Affari Costituzionali) - Seduta n. 79 (pom.,Sottocomm. pareri) del 02/12/2014

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1.4.2.2. 1^ Commissione permanente (Affari

Costituzionali)

DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.2.2. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

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1.4.2.2.1. 1ªCommissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 80 (pom.,

Sottocomm. pareri) del 04/12/2014collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 2014

80ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della CommissioneMORRA

La seduta inizia alle ore 13,45

(1642) Deputato CAUSI ed altri. - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitalidetenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni inmateria di autoriciclaggio, approvato dalla Camera dei deputati(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo) Il relatore COLLINA (PD) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti,proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo. La Sottocommissione conviene.

(1345) Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, approvato dalla Camera dei deputati in untesto risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Micillo

DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura

1.4.2.2.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) -Seduta n. 80 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/12/2014

Senato della Repubblica Pag. 89

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ed altri; Pellegrino ed altri(Parere alle Commissioni 2a e 13a riunite su testo ed emendamenti. Rimessione alla sede plenaria) Il senatore ENDRIZZI (M5S), considerata la rilevanza della materia, chiede che l'esame vengarimesso alla sede plenaria. La Sottocommissione concorda e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria. La seduta termina alle ore 14,05.

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1.4.2.2.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) -Seduta n. 80 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/12/2014

Senato della Repubblica Pag. 90

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1.4.2.3. 5^ (Bilancio)

DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.2.3. 5^ (Bilancio)

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1.4.2.3.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 321 (pom.) del

02/12/2014collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 2 DICEMBRE 2014321ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli e Baretta. La seduta inizia alle ore 16,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1345) Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, approvato dalla Camera dei deputati in untesto risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Micilloed altri; Pellegrino ed altri(Parere alle Commissioni 2a e 13a riunite sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parerein parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte contrario condizionato, aisensi della medesima norma costituzionale) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 26 novembre. Il relatore VERDUCCI (PD) ricorda, in relazione agli emendamenti relativi al disegno di legge intitolo, che comportano maggiori oneri le proposte 1.193, 1.199, 1.212 (limitatamente al capoverso «7-bis»), 1.59 (limitatamente al capoverso «Art. 318-octies bis») e 1.58. Occorre, inoltre, valutare gliemendamenti 1.198, 1.210, 1.220, 1.0.2 (limitatamente al comma 3) e 1.0.4. Non può prescindersidall'acquisizione della Relazione tecnica sulla proposta 1.0.7. Non vi sono osservazioni sui restantiemendamenti. Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con il relatore circa l'individuazione degli

DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.2.3.1. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 321 (pom.) del 02/12/2014

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emendamenti recanti maggiori oneri o per i quali risulta necessario acquisire l'apposita relazionetecnica.In merito, poi, ai restanti emendamenti, osserva che non vi sono criticità di ordine finanziario sullaproposta 1.198. In merito, invece, all'emendamento 1.210, esprime un avviso contrario, in quantosuscettibile di comportare maggiori oneri. Per quanto riguarda, altresì, la proposta 1.220, sulladevoluzione dei proventi derivanti da contravvenzioni, ravvisa la sussistenza di criticità applicative. Il presidente AZZOLLINI concorda con il sottosegretario circa l'assenza di oneri connessiall'emendamento 1.198.Prospetta, poi, un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.210.Invece, per quanto attiene all'emendamento 1.220, reputa opportuno limitarsi ad un parere dicontrarietà semplice, dal momento che esso attiene alla destinazione di sanzioni derivanti da nuovefattispecie incriminatrici. Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime, poi, un avviso contrario sull'emendamento 1.0.2,mentre, in merito alla proposta 1.0.4, rappresenta la necessità che, quanto ai beni confiscati, i proventida destinare al Ministero dell'ambiente siano considerati al netto delle spese di custodia e di gestione.Il PRESIDENTE ritiene che, sull'emendamento 1.0.2, si possa esprimere un parere non ostativocondizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 3, di una clausoladi neutralità finanziaria. In merito, invece, alla proposta 1.0.4, propone un parere di semplicecontrarietà condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'accoglimento della modificaproposta dal Governo. Rileva, infine, potenziali criticità nell'emendamento 1.0.3, che estende lalegittimazione ad agire in giudizio da parte delle associazioni preposte alla tutela di interessiambientali, prospettando, pertanto, un parere di semplice contrarietà, in quanto la proposta potrebbecomportare oneri finanziari indiretti. Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore VERDUCCI (PD) propone, pertanto, l'approvazione delseguente parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamentirelativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, aisensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.193, 1.199, 1.212 (limitatamente al capoverso"7-bis"), 1.59 (limitatamente al capoverso "Art. 318-octies bis"), 1.58, 1.210 e 1.0.7.Sull'emendamento 1.0.2 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima normacostituzionale, all'inserimento, al comma 3, di una clausola di invarianza finanziaria.Sull'emendamento 1.0.4 il parere di semplice contrarietà è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 dellaCostituzione, all'inserimento, dopo la parola «confiscati», delle seguenti: «, al netto delle spese dicustodia e di gestione,». Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 1.220 e 1.0.3. Su tutti irestanti emendamenti il parere è non ostativo.". La Commissione approva.

(1642) Deputato CAUSI ed altri. - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitalidetenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni inmateria di autoriciclaggio, approvato dalla Camera dei deputati(Parere alle Commissioni 2ª e 6ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio

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dell'esame degli emendamenti) Il relatore DEL BARBA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto dicompetenza, la mancanza della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della leggedi contabilità. Fa presente che risulta necessaria l'acquisizione di tale relazione, in particolare perchiarire quale sia la portata del meccanismo di collaborazione volontaria di cui all'articolo 1, comma 1,in termini di capacità di generare gettito fiscale. Osserva che vi è, poi, la necessità di un quadro piùpreciso delle spese per l'assunzione di personale di cui all'articolo 1, comma 9, lettera a), per poterdisporre di informazioni circa il numero di unità interessate e degli altri elementi previsti dall'articolo17, comma 7, della legge di contabilità per le norme in tema di pubblico impiego. Analogamente, fapresente che occorrono indicazioni asseverate rispetto all'incidenza dei passaggi tra sezioni del ruolodei dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui alla successiva lettera b), dal momentoche vengono utilizzate risorse per le assunzioni a fini di passaggi stipendiali interni e che, dunque, vaescluso il rischio di un aggravamento del fabbisogno di nuovo personale per l'Agenzia a seguito deldiverso impiego delle risorse o di effetti negativi sul contenzioso già instaurato dai dipendenti, dalmomento che pare di comprendere che solo alcuni di essi beneficerebbero di un miglioramentoeconomico. Il sottosegretario Paola DE MICHELI consegna alla Presidenza la relazione tecnica aggiornatasul provvedimento in titolo, che risulta positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato,con la segnalazione di un possibile eccesso di copertura relativamente agli oneri per l'anno finanziario2014. Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato. La seduta termina alle ore 17.

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BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2014322ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando. La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1642) Deputato CAUSI ed altri. - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitalidetenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni inmateria di autoriciclaggio, approvato dalla Camera dei deputati(Parere alle Commissioni 2ª e 6ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusionedell'esame del testo. Parere non ostativo con osservazione. Rinvio dell'esame degli emendamenti) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri. Il relatore DEL BARBA (PD) ricorda che è stata messa a disposizione dei componenti laCommissione la relazione tecnica positivamente verificata sul provvedimento, aggiornata al testopervenuto dalla Camera dei deputati. Ritiene che l'esposizione dell'Esecutivo non superi del tutto lequestioni poste con la relazione svolta nella seduta di ieri. Ritiene, quindi, che la mancanza di unquadro di proiezione degli oneri inerenti spese di personale e la possibile incidenza dei passaggi trasezioni del ruolo organico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sul contenzioso in atto potrebberoformare oggetto di apposite osservazioni. Il presidente AZZOLLINI, preso atto delle osservazioni del relatore, lo invita a formulare unaproposta di parere da sottoporre alla Commissione.

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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Il relatore DEL BARBA (PD) propone, quindi, l'approvazione del seguente parere: "LaCommissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime,per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni: la verosimiledifficoltà di applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 9, lettera a) prima della fined'anno porta a ritenere non sussistente l'onere prefigurato per l'anno finanziario 2014 e ultronea larelativa copertura, recata dall'articolo 4, comma 1, dell'articolato; la relazione tecnica fornita dalGoverno non contiene i dati relativi al quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali,previsto dall'articolo 17, comma 7, della legge di contabilità per le disposizioni in materia di pubblicoimpiego; la norma di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), che autorizza passaggi di personale tra lediverse sezioni del ruolo dei dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, deve essereapplicata in modo da escludere effetti negativi in termini di possibili contenziosi da parte di coloro chesi ritengano illegittimamente esclusi da tali miglioramenti dell'inquadramento professionale.". Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta viene accolta. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle notemetodologiche e dei fabbisogni standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinariorelativi alle funzioni: di istruzione pubblica; nel campo della viabilità; nel campo dei trasporti;riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, al netto del servizio di smaltimento deirifiuti; del servizio di smaltimento dei rifiuti; nel settore sociale, al netto del servizio degli asilinido; del servizio degli asili nido (n. 120)(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6,comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Esame e rinvio) La relatrice ZANONI (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che ilprovvedimento in esame - predisposto in attuazione del decreto legislativo n. 216 del 2010 - èassegnato, per l'esame di merito, alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismofiscale e, per l'esame dei profili finanziari, alla Commissione bilancio.Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare, anche alla luce delle rassicurazionicontenute nella Relazione tecnica, secondo cui i fabbisogni standard stimati attraverso le procedure dicalcolo indicate nelle note metodologiche non hanno una diretta valenza dal punto di vista finanziario,ma sono di ausilio al calcolo di appositi coefficienti di riparto del fondo di solidarietà comunale e delfondo perequativo, per ciascuna delle funzioni sopra citate, che vengono riportati in allegato alle notemetodologiche. Il provvedimento sembra, dunque, garantire l'invarianza dei saldi di finanza pubblica,come peraltro previsto dall'articolo 1, comma 3, del menzionato decreto legislativo n. 216 del 2010. Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

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Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione delle notemetodologiche e dei fabbisogni standard per ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinariorelativi alle funzioni di istruzione pubblica e alle funzioni riguardanti la gestione del territorio(n. 121)(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6,comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Esame e rinvio) Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, che ilprovvedimento in esame - predisposto in attuazione del decreto legislativo n. 216 del 2010 - èassegnato, per l'esame di merito, alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismofiscale e, per l'esame dei profili finanziari, alla Commissione bilancio.Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare, anche alla luce delle rassicurazionicontenute nella Relazione tecnica, secondo cui i fabbisogni standard stimati attraverso le procedure dicalcolo indicate nelle note metodologiche non hanno una diretta valenza dal punto di vista finanziario,ma sono di ausilio al calcolo di appositi coefficienti di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio edel fondo perequativo, per ciascuna delle funzioni sopra citate, che vengono riportati in allegato allenote metodologiche. Il provvedimento sembra, dunque, garantire l'invarianza dei saldi di finanzapubblica, come peraltro previsto dall'articolo 1, comma 3, del menzionato decreto legislativo n. 216del 2010. Si apre il dibattito. La senatrice ZANONI (PD) aggiunge alcuni elementi di valutazione di carattere generale rispettoal quadro di competenza delineato in qualità di relatrice sull'atto di Governo n. 120, validi per entrambii provvedimenti. Più in particolare riferisce che la Commissione bicamerale per l'attuazione delfederalismo fiscale sta svolgendo un approfondito lavoro di analisi nel merito su entrambi gli atti,anche acquisendo elementi tecnici attraverso audizioni di esperti della materia. Sta emergendo, in talecontesto, una sostanziale perplessità sulla circostanza che i parametri rilevati in modo così puntuale eattraverso uno studio così dettagliato delle funzioni degli enti locali non hanno un effetto diretto dalpunto di vista finanziario ma servono solamente per la formulazione di successivi indici sintetici diriparto delle risorse, con ciò tradendo l'impostazione originaria della legge sul federalismo fiscale. Aciò si aggiunge una criticità molto evidente per ciò che attiene le funzioni di aerea vasta: i fabbisognistandard ben possono essere calibrati sulle funzioni a prescindere dal titolare, ma le attuali risultanzesono riferite alla vecchia struttura delle province e non tengono conto del processo di profonda riformaattualmente in atto. Con l'occasione, proprio a ricordare il contraddittorio processo di transizione inatto, soprattutto in relazione alla finanza locale, sottolinea come in questi giorni siano in atto difficiliprocessi di ristrutturazione del personale delle province in un contesto di sostanziale incertezza sulfuturo assetto delle competenze da esse precedentemente rivestite. Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) dichiara di condividere le preoccupazioni della senatriceZanoni e fa presente come la centralità del cittadino debba essere riaffermata rispetto alla sistemazionedegli assetti burocratici e normativi, così che le funzioni e i servizi svolti dagli enti locali devonoessere la prima preoccupazione nell'ambito di un processo di rivisitazione delle competenze e deiparametri finanziari come quello in atto.

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Il senatore URAS (Misto-SEL) esprime la preoccupazione che le rilevazioni dei fabbisognistandard abbiano concreti riflessi sul piano finanziario e ciò, in particolare a detrimento della qualitàdei servizi alla cittadinanza. Critica poi l'esclusione delle regioni a statuto speciale dal ragionamentosulla riforma della finanza locale e richiama casi nei quali si sono trascurate le esigenze finanziarie diregioni pur autonome come la Sardegna. Il PRESIDENTE, prendendo atto delle osservazioni emerse, invita i relatori a proporre unoschema di parere all'attenzione della Commissione. Con l'occasione preannuncia che, a partire dalprossimo mese di gennaio, sarà possibile svolgere una apposita discussione proprio sul tema deiriflessi finanziari dei fabbisogni standard, affinché la Commissione possa valutare l'operazione diriforma del sistema contabile così messa in atto in modo completo. Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato. La seduta termina alle ore 9,30.

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1.4.2.3.3. 5ª(Bilancio) - Seduta n. 323 (pom.) del

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BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2014323ª Seduta (pomeridiana) Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando. La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1642) Deputato CAUSI ed altri. - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitalidetenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni inmateria di autoriciclaggio, approvato dalla Camera dei deputati(Parere alle Commissioni 2ª e 6ª riunite sugli emendamenti. Esame e rinvio. Parere in parte nonostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restantiemendamenti) Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana. Il relatore DEL BARBA (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo,segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 1.68, 1.87 e 1.90.Deve essere acquisita la relazione tecnica sulle iniziative emendative 1.69 e 1.70. Occorre valutare ipossibili riflessi finanziarî degli emendamenti 1.9, 1.10, 1.12, 1.13, 1.33, 1.38, 1.39, 1.41, 1.44, 1.50,1.56, 1.58 (analogo al successivo 1.75), 1.74, 1.85, 1.88, 1.89 e 2.3. Non vi sono osservazioni suirestanti emendamenti. Il vice ministro MORANDO concorda sull'individuazione degli emendamenti recanti maggiorioneri o per i quali si rende necessaria l'acquisizione della relazione tecnica.

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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Successivamente, esprime un avviso contrario sugli emendamenti 1.9, 1.10, 1.2 e 1.13, mentrerileva l'assenza di criticità finanziarie alla proposta 1.33. Il presidente AZZOLLINI concorda con la valutazione del rappresentante del Governo. La senatrice COMAROLI (LN-Aut) esprime perplessità circa i presunti elementi di onerositàinsiti nell'emendamento 1.13. Il PRESIDENTE sottolinea che tale emendamento comporterebbe l'esenzione dal pagamentodei tributi, nel caso in cui non si realizzi il contraddittorio tra il contribuente e l'amministrazionefinanziaria. Il senatore URAS (Misto-SEL) stigmatizza la concomitanza tra i lavori della Commissione e laseduta dell'Assemblea dedicata al dibattito, già iniziato, sulla questione di fiducia posta dal Governosul disegno di legge n. 1428-B, di riforma del mercato del lavoro. La senatrice CHIAVAROLI (NCD) richiama l'urgenza di concludere l'esame degli emendamentidel disegno di legge in titolo, considerato che le Commissioni di merito sono appositamenteconvocate per questa sera, per la votazione delle proposte emendative. Il PRESIDENTE, pur sottolineando che la Commissione è stata autorizza dalla Conferenza deiCapigruppo a riunirsi in costanza dei lavori dell'Aula, reputa, tuttavia, ragionevole sospendere l'esamedei restanti emendamenti e riprendere tale esame al termine della seduta dell'Aula. Il relatore DEL BARBA (PD) propone, quindi, l'espressione del seguente parere: "LaCommissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno dilegge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81della Costituzione, sulle proposte 1.68, 1.69, 1.70, 1.87, 1.90, 1.9, 1.10, 1.12 e 1.13. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.38,1.39, 1.41, 1.44, 1.50, 1.56, 1.58, 1.74, 1.75, 1.85, 1.88, 1.89 e 2.3, la cui valutazione resta sospesa.". La Commissione approva. Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Il senatore MILO (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)) si associa alle considerazioni testé svolte delsenatore Uras, sottolineando, peraltro, che, nei prossimi giorni, le Commissioni bilancio e affaricostituzionali si riuniranno in contemporanea per esaminare due provvedimenti di estrema importanza,quali, rispettivamente, il disegno di legge di stabilità e la riforma del sistema elettorale della Camera

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dei deputati. Tale contestualità della convocazione delle due Commissioni impedisce ai senatori diseguire i lavori di entrambi i provvedimenti, recando pregiudizio alle prerogative proprie dellafunzione parlamentare. La senatrice BONFRISCO (FI-PdL XVII) evidenzia la necessità che il Parlamento si dimostriall'altezza della difficile situazione economica e sociale in cui versa il Paese e che, pertanto,nell'organizzazione dei lavori delle Commissioni parlamentari venga data la giusta priorità all'esamedel disegno di legge di stabilità, assicurando uno spazio adeguato a consentirne un'approfonditaistruttoria Il PRESIDENTE fa presente che l'attuale seduta è stata espressamente autorizzata dallaPresidenza del Senato, anche per consentire la formulazione del parere sulla copertura finanziaria deldisegno di legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento e rendere, quindi,possibile l'apertura della sessione di bilancio. Pertanto, al fine di venire incontro alle istanze deiGruppi di minoranza, si limiterà a dare lettura della relazione concernente i profili finanziari deldisegno di legge di stabilità, rinviando, poi, al termine della seduta dell'Assemblea, la votazione delrelativo parere. Ricorda, inoltre, che, proprio sul disegno di legge n. 1385, di riforma del sistema elettoraledella Camera dei deputati, il Presidente del Senato ha chiesto a questa Commissione di esprimere ilparere, ai sensi dell'articolo 126, comma 11, del Regolamento, in modo da consentire alla 1aCommissione, con una deroga, di proseguirne l'esame nel corso della sessione di bilancio: peraltro, sutale specifico aspetto, ricorda un precedente di analogo tenore, risalente all'ottobre del 2005 eriguardante la legge elettorale n. 270.

(1698) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge distabilità 2015), approvato dalla Camera dei deputati(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento. Esame e rinvio) Il presidente AZZOLLINI (NCD), in qualità di relatore, ricorda che la Commissione bilancio delSenato è chiamata a rendere un parere preliminare, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, delRegolamento, al Presidente del Senato, in ordine alla correttezza della copertura finanziaria deldisegno di legge di stabilità, in conformità alle norme di contabilità pubblica. A tale proposito, sirileva, preliminarmente, come, in sede di prima lettura del provvedimento, sia stata svolta la verificasul rispetto del contenuto proprio del disegno di legge di stabilità, che non risulta, dunque, oggetto diun'ulteriore valutazione in sede di seconda lettura. Per quanto attiene al rispetto dei vincoli di coperturadegli oneri di natura corrente previsti dal disegno di legge di stabilità per il 2015 (ai sensi dell'articolo11, comma 6, della legge n. 196 del 2009), si può ritenere che le soluzioni presentate nello schema dicopertura del disegno di legge di stabilità in esame siano conformi alla normativa contabile, seinterpretate alla luce del mutato quadro di bilancio nazionale conseguente alla riforma che haintrodotto il pareggio di bilancio in Costituzione. In particolare, l'obbligo di non peggioramento delrisparmio pubblico si può ritenere assorbito dal vincolo di equilibrio formulato dalla nuova normativa

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in termini di saldo netto da finanziare. Più nel dettaglio, dal prospetto di copertura contenuto neldisegno di legge di stabilità per il triennio 2015-2017 risulta che i mezzi di copertura forniti dallerisorse determinate dallo stesso disegno di legge di stabilità sono insufficienti a compensare gli oneridi natura corrente per l'anno 2015, mentre risultano in eccesso rispetto agli oneri stessi per gli anni2016 e 2017.È possibile, tuttavia, inquadrare il peggioramento del risparmio pubblico per l'anno 2015 nell?ambitodella riforma che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio nell?ordinamento nazionale. Conriferimento al bilancio dello Stato, infatti, l'articolo 14, comma 1, della legge n. 243 del 2012 definisceil concetto di equilibrio in via residuale, cioè come corrispondente ad un valore del saldo netto dafinanziare coerente con gli obiettivi programmatici fissati dall'articolo 3, comma 3, della stessa legge.Quest'ultimo, a sua volta, definisce in equilibrio un valore del saldo del conto consolidato delleamministrazioni pubbliche, articolato per sottosettori, tale da assicurare il rispetto dell'obiettivo dimedio termine ovvero del percorso di avvicinamento ad esso. Per quanto riguarda il rispetto dei tassidi evoluzione delle spese quali determinati, su base triennale, nella risoluzione con la quale il Senatodella Repubblica ha concluso la discussione sul Documento di economia e einanza 2014 (articolo 11,comma 7, della legge n. 196 del 2009), come integrato dalla Nota di aggiornamento e dalla Relazionedi variazione, rileva che il valore del saldo netto da finanziare di cui all'articolo 1 coincide, perciascuno degli anni del triennio di riferimento, con l'obiettivo indicato nella predetta risoluzione. Sullabase delle regole adottate in sessione di bilancio a partire dal 1992, i valori, in termini di saldo netto dafinanziare, relativi a ciascuno degli anni compresi nel bilancio triennale 2015-2017, devono, quindi,essere assunti come limite per l'ammissibilità delle proposte emendative, in aggiunta, naturalmente,all'operatività dei vincoli derivanti dalle regole di copertura delle maggiori spese correnti e delleminori entrate. L'esame parlamentare deve, dunque, garantire il non peggioramento dei valori dicorrezione associati al disegno di legge di stabilità in termini sia di competenza del bilancio delloStato, sia di saldo di cassa e di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Tale nonpeggioramento implica che le proposte emendative assumano una configurazione neutra in termini dieffetti sulle correzioni associabili alle singole norme del disegno di legge di stabilità, sulla base delleindicazioni contenute dei documenti governativi, in riferimento agli obiettivi di cui ai commi 6 e 7 delrichiamato articolo 11 della legge n. 196 del 2009. Rinvia, infine, per ulteriori approfondimenti allanota n. 54 del 2014 del Servizio del bilancio, prospettando un parere favorevole, che richiami, nelleosservazioni, le considerazioni sopra illustrate. Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato. Il PRESIDENTE, sospendendo la seduta, informa che la medesima riprenderà al termine dei lavoridell'Assemblea. La Commissione conviene. La seduta, sospesa alle ore 15,45, riprende alle ore 20.

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(1698) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge distabilità 2015), approvato dalla Camera dei deputati(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento. Seguito econclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni ) Prosegue l'esame, precedentemente sospeso. Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) preannuncia un voto contrario del proprio gruppo sulla propostadi parere prospettata dal relatore, in quanto, nonostante le precisazioni formulate, emerge un'evidentescopertura degli oneri di natura corrente per il 2015, oltre ad un marcato squilibrio tra le maggiorientrate, che ammontano a circa 20 miliardi di euro, e le riduzioni di spesa, pari a circa 7 miliardi dieuro, a scapito dei cittadini e delle imprese. La senatrice COMAROLI (LN-Aut), nell'associarsi alle considerazioni formulate dal senatoreD'Alì, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo, sottolineando le criticità nella tenuta del saldonetto da finanziare, nonché il rischio estremamente elevato che, l'anno prossimo, scattino le clausole disalvaguardia rappresentate dall'incremento delle accise e dell'imposizione indiretta, con conseguenteeffetto depressivo sui consumi e sulla competitività delle imprese, tale da vanificare le previsioni di unmaggior gettito. Il senatore URAS (Misto-SEL) rimarca forti perplessità sul rispetto, da parte del disegno di leggedi stabilità, della normativa contabile e concorda circa il rischio che l'attivazione di clausole disalvaguardia imperniate sull'aumento dell'imposizione indiretta abbia un effetto depressivo perl'economia, con conseguente decremento di gettito. Inoltre, a dispetto delle aspettative circa unmiglioramento del disegno di legge di stabilità, occorre prendere atto che il testo approvato, a seguitodell'apposizione della questione di fiducia, dalla Camera dei deputati in prima lettura, presenta difetti ecriticità di copertura analoghi a quelli contenuti in precedenti provvedimenti approvati dal Parlamentocon lo strumento del voto di fiducia. La senatrice BONFRISCO (FI-PdL XVII), intervenendo ad integrazione della dichiarazione divoto del senatore D'Alì, evidenzia che la correttezza della copertura finanziaria si limita ad un datomeramente formale; al contrario, nella sostanza, le entrate utilizzate per la copertura di spese certeappaiono fortemente aleatorie, impedendo sia il reperimento di risorse per le spese di investimento sial'individuazione di un punto di equilibrio tra esigenze della crescita ed istanze funzionali allaprudenziale gestione dei conti pubblici. Il senatore MILO (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)) rileva come le modalità di copertura deldisegno di legge di stabilità rappresentino una sostanziale elusione dei vincoli costituzionali elegislativi, resa tanto più evidente dal fatto che il finanziamento degli oneri di natura corrente presentauna scopertura di circa 6 miliardi di euro dovuta alla necessità di stabilizzare il credito di imposta(cosiddetti "ottanta euro") che, peraltro, non ha prodotto alcun effetto positivo sui consumi. Altresì, il provvedimento in esame, insieme a precedenti misure legislative adottate da questoGoverno, contribuisce a decurtare pesantemente il totale dei fondi europei - pari a circa 54 miliardi dieuro - allocati in favore dell'Italia dal programma di bilancio pluriennale 2014-2020. Tutto ciòrappresenta una violazione dei vincoli di utilizzazione dei fondi europei disciplinati nell'articolo 1,comma 6, della legge di stabilità 2014, in spregio all'obiettivo della destinazione territoriale di talirisorse. Per tali motivi, annuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere prospettata dal

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relatore. In assenza di ulteriori richieste di intervento, il presidente AZZOLLINI (NCD), in qualità direlatore, propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazioneeconomica, bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, sentito ilrappresentante del Governo, esprime parere favorevole, osservando che:- a) per quanto attiene al rispetto dei vincoli di copertura degli oneri di natura corrente, ai sensidell'articolo 11, comma 6, della legge n. 196 del 2009, si può ritenere che le soluzioni presentate nelloschema di copertura del disegno di legge di stabilità in esame siano conformi alle disposizioni citate,in particolare, se interpretate alla luce del mutato quadro di bilancio nazionale, conseguente allariforma che ha introdotto il pareggio di bilancio nella Costituzione. In particolare, l'obbligo di nonpeggioramento del risparmio pubblico si può ritenere assorbito dal vincolo di equilibrio formulatodalla nuova normativa in termini di saldo netto da finanziare;- b) per quanto riguarda il rispetto dei tassi di evoluzione delle spese quali determinate, su basetriennale, nella risoluzione con la quale il Senato ha concluso la discussione sul Documento dieconomia e finanza 2014 (ai sensi dell'articolo 11, comma 7, della legge di contabilità), come integratodalla Nota di aggiornamento e dalla Relazione di variazione, si rileva che il valore del saldo netto dafinanziare di cui all'articolo 1 coincide, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento, conl'obiettivo indicato nella predetta risoluzione.". Verifica la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(1642) Deputato CAUSI ed altri. - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitalidetenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni inmateria di autoriciclaggio, approvato dalla Camera dei deputati(Parere alle Commissioni 2ª e 6ª riunite sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parerein parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione) Prosegue l'esame, precedentemente sospeso. Il vice ministro MORANDO formula un avviso contrario sugli emendamenti segnalati dalrelatore e precedentemente accantonati, prima della sospensione della seduta, rilevando la sussistenzadi profili di criticità di carattere finanziario. Per quanto riguarda, in particolare, le proposte 1.88 e 2.3 prospetta invece la possibilità di unparere di semplice contrarietà, dal momento che gli effetti onerosi risultano soltanto eventuali eindiretti. Il PRESIDENTE concorda con la valutazione formulata dal Vice ministro e reputa opportunoestendere il parere di semplice contrarietà anche agli emendamenti 1.44, 1.56, 1.74 e 1.85, in quantoattinenti o a misure sanzionatorie o a procedure di impugnazione delle attività di accertamento. Prospetta, invece, un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli altriemendamenti segnalati dal relatore e precedentemente accantonati.

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INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Non essendovi ulteriori richieste di intervento e alla luce del dibattito svoltosi, il relatore DELBARBA (PD) propone, quindi, l'approvazione di un parere del seguente tenore: "La Commissioneprogrammazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati 1.38,1.39, 1.41, 1.44, 1.50, 1.56, 1.58, 1.74, 1.75, 1.85, 1.88, 1.89 e 2.3, relativi al disegno di legge in titolo,esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 dellaCostituzione, sulle proposte 1.38, 1.39, 1.41, 1.50, 1.58, 1.75 e 1.89. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.44, 1.56, 1.74, 1.85, 1.88 e 2.3.". La Commissione approva.

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione, convocata domani 4dicembre 2014, alle ore 9, è integrato con l'esame, in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 126, comma11, del Regolamento, del disegno di legge n. 1385, recante "Disposizioni in materia di elezione dellaCamera dei deputati". La Commissione prende atto. La seduta termina alle ore 20,30.

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1.4.2.4. 14^ (Politiche dell'Unione europea)

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1.4.2.4.1. 14ª(Politiche dell'Unione europea) -

Seduta n. 90 (pom.) del 19/11/2014collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 201490ª Seduta

Presidenza del Presidente

CHITI

IN SEDE CONSULTIVA

La seduta inizia alle ore 13,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni informali degli Ambasciatori della Giordaniae della Tunisia, svoltesi rispettivamente il 21 ottobre e il 18 novembre 2014 in sede di Ufficio diPresidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sono state acquisite documentazioniche saranno rese disponibili, per la pubblica consultazione, sulla pagina web della Commissione. Prende atto la Commissione.

(1642) Deputato CAUSI ed altri. - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitalidetenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni inmateria di autoriciclaggio, approvato dalla Camera dei deputati(Parere alle Commissioni 2a e 6a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

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La relatrice GINETTI (PD) illustra il provvedimento in titolo che reca disposizioni in materia diemersione e rientro di capitali detenuti all?estero, nonché per il potenziamento della lotta all?evasionefiscale, e disposizioni in materia di auto-riciclaggio. Esso, approvato dalla Camera dei deputati,contiene sostanziali innovazioni rispetto a quanto contenuto nell?articolo 1 del decreto-legge 28gennaio 2014, n. 4, poi soppresso in sede di conversione, in particolare con l?estensione del campo diapplicazione dalle sole attività estere a quelle nazionali, nonché con l?introduzione del reato di auto-riciclaggio.L?articolo 1, comma 1, disciplina la procedura di collaborazione volontaria per l?emersione delleattività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato e per altreviolazioni in materia fiscale (articolo 5-quater,introdotto nel decreto legge n. 167 del 1990). Laprocedura può essere attivata sino al 30 settembre 2015 limitatamente alle violazioni commesse fino al30 settembre 2014.L?attivazione della procedura di collaborazione volontaria esclude la punibilità per alcuni delitti fiscalidi cui alla legge n. 74 del 2010, nonché per i delitti di riciclaggio, reimpiego di cui agli articoli 648-bis, 648-ter del codice penale, riferiti ai suddetti delitti fiscali. Anche per il delitto di auto-riciclaggiodi cui all?articolo 648-ter.1, come introdotto dal disegno di legge in esame, è prevista la non punibilitàper i fatti commessi entro la data del 30 settembre 2014 in relazione ai delitti fiscali di cui alla legge n.74 del 2010. Sono inoltre comminate sanzioni amministrative tributarie in misura pari alla metà delminimo edittale (nuovo articolo 5-quinquies,introdotto nel decreto legge n. 167 del 1990).L?articolo 2 modifica il comma 3 dell?articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167. Con talemodifica si innalza il limite al di sotto del quale non vi è l?obbligo di indicazione dei depositi e conticorrenti bancari costituiti all?estero, che viene portato a 15.000 euro a fronte degli attuali 10.000 euro,nella dichiarazione dei redditi.L?articolo 3 inserisce il nuovo articolo 648-ter.1 nel codice penale, dedicato al delitto di auto-riciclaggio. Esso punisce con la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 aeuro 25.000 chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce,trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie, nonché imprenditoriali o speculative,denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolareconcretamente l?identificazione della loro provenienza delittuosa. Ulteriori disposizioni dell?articoloin esame riguardano l?innalzamento dei limiti edittali della multa per i delitti di riciclaggio e reimpiegodi cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale. L?articolo 4, infine, reca la clausola dicopertura finanziaria.Per quanto riguarda i profili europei, la relatrice ricorda che con il decreto legislativo n. 29 del 2014 èstata data attuazione alla direttiva 2011/16/UE, relativa alla reciproca assistenza fra le autoritàcompetenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi, con cuisi disciplinano le procedure relative allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati Membridell?Unione europea, delle "informazioni prevedibilmente rilevanti" in materia fiscale perl?amministrazione interessata e per l?applicazione delle leggi nazionali degli Stati Membri.Ricorda altresì che il 14 ottobre 2014 il Consiglio ECOFIN ha approvato un progetto di direttiva cheamplia lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra amministrazioni fiscali, consentendoloro, in tal modo, di lottare più efficacemente contro l?evasione fiscale e accrescere l?efficienza dellariscossione delle imposte. La proposta include interessi, dividendi e altri redditi nonché saldi contabilie proventi delle vendite di attività finanziarie nel campo di applicazione dello scambio automatico diinformazioni, modificando così la direttiva 2011/16/UE.Con le direttive citate si mira a rimediare a situazioni in cui il contribuente cerca di occultare capitale oattività imponibili e che i redditi non dichiarati e non tassati riducono considerevolmente i gettiti fiscalinazionali potenziali.Infine, al G20 di Brisbane, al fine di prevenire l?evasione fiscale transfrontaliera, si sono fatti

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importanti progressi verso lo scambio automatico di informazioni tra amministrazioni fiscali.In materia è rilevante anche la Raccomandazione del Consiglio all?Italia dell?8 luglio 2014, adottatanell?ambito della procedura del semestre europeo, la quale prevede al punto n. 2 di "perseverare nellalotta all?evasione fiscale", nonché la Relazione del Parlamento europeo, del 26 settembre 2013, sullacriminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni einiziative da intraprendere, con cui siinvitava la Commissione europea a presentare entro il 2013 unasua proposta di armonizzazione del diritto penale in materia di riciclaggio, a fornire in essa unadefinizione comune del reato di auto-riciclaggio sulla base delle migliori pratiche degli Stati membri.La senatrice Ginetti illustra quindi un conferente schema di parere favorevole con osservazioni, ove, inprimo luogo, si rileva che le disposizioni del disegno di legge in esame relative alla collaborazionevolontaria ricadono nella materia fiscale, esclusa dalla competenza di armonizzazione - a maggioranzaqualificata - di cui all?articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell?Unione europea, maricompresa nella competenza di armonizzazione - all?unanimità - di cui all?articolo 115. Pur con talerilevante ostacolo, si auspica di procedere ad una effettivo coordinamento delle normative europee inmateria di fiscalità, anche per le fasi dell?accertamento, della riscossione e della repressione dellecondotte illecite. Solo una effettiva armonizzazione fiscale a livello europeo impedirebbe le distorsionidi competitività tra gli Stati membri rimesse alle diversità normative tra essi che possono comportaretrattamenti fiscali di maggior favore.In secondo luogo, in considerazione che l?articolo 83 del Trattato sul funzionamento include il"riciclaggio di denaro" tra i cosiddetti "euro-crimini", i quali attengono a "sfere di criminalitàparticolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalleimplicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni", si auspicaaltresì di procedere quanto prima ad una effettiva armonizzazione delle normative europee in tema didelitto di riciclaggio di denaro, comprensiva anche della punibilità del delitto di auto-riciclaggio, chepertanto viene valutato positivamente.In terzo luogo, si ritiene inderogabile, nel percorso di lotta all?evasione fiscale, all?economia illegalelegata alla criminalità organizzata, anche internazionale, rafforzare gli strumenti europei di indagine econfronto dei dati, nonché perseguire in maniera ancor più incisiva ed organica la lotta alla corruzione,alla criminalità internazionale e all?economia illegale, che, come la fuga di capitali nei Paesi aventiregimi fiscali agevolati, falsifica la concorrenza nell?ambito del mercato unico europeo, così comeauspicato dalla Relazione della Commissione europea sulla lotta alla corruzione (COM(2014) 38) edalla Relazione del Parlamento europeo del 26 settembre 2013. Il PRESIDENTE, quindi, apre la discussione generale. La senatrice MUSSINI (Misto-MovX), in riferimento alla causa di non punibilità, prevista per il reatodi auto-riciclaggio dall'articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge n. 167 del 1990, introdottodal disegno di legge in titolo, per le condotte sino alla data del 30 settembre 2015, chiede chiarimentisulla sua effettiva delimitazione temporale. Preannuncia peraltro un voto contrario. Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) si sofferma sulla prima parte del dispositivo affermandoche il concetto di armonizzazione in materia fiscale va inteso come mero coordinamento, e non comeimposizione dal centro alla periferia, anche in considerazione del principio di unanimità che è sottesoalla base giuridica di cui all'articolo 115 del Trattato sul funzionamento dell'Unione. In prospettiva,invece, a suo avviso, anche per la materia fiscale, dovrebbe valere la base giuridica sul buonfunzionamento del mercato interno, di cui all'articolo 114 del TFUE. La senatrice FEDELI (PD) ritiene che il processo di integrazione europea sia un obiettivo daperseguire con lungimiranza e determinazione. In tal senso l'armonizzazione delle disposizioni

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legislative regolamentari e amministrative degli Stati membri costituisce il principale strumentooperativo, che non può non valere, nel rispetto delle pertinenti basi giuridiche, anche per la materiafiscale. Il senatore COCIANCICH (PD) osserva che sulle questioni fiscali alcuni Stati membri utilizzanoaliquote eccessivamente favorevoli che determinano degli squilibri competitivi per gli altri. Anchetenendo conto delle criticità che sono emerse negli ultimi tempi, andrebbe trovato un giusto equilibriotra le esigenze degli Stati e un utilizzo non strumentale delle regole, anche fiscali, che presiedono albuon funzionamento del mercato. La senatrice GUERRA (PD) ricorda come in materia fiscale l'unica imposta effettivamentearmonizzata è l'IVA. Reputa quindi inopportuno che nel parere si faccia riferimento alla richiesta diuna armonizzazione della fiscalità diretta. Propone quindi alcune riformulazioni del testo che insistonosulla necessità di un effettivo coordinamento in materia di fiscalità e in una espunzione del rifermentoall'armonizzazione delle basi imponibili, considerate le difficoltà che, relativamente alle personegiuridiche, sta incontrando la proposta di direttiva all'esame delle istituzioni europee. Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII) ritiene corretto procedere ad una armonizzazione delle fattispeciepenali concernenti la materia in esame come correttamente auspica il parere della relatrice. Sullaquestione dell'armonizzazione delle differenti regole fiscali degli Stati membri, occorre tenere presenteche un regime fiscale eccessivamente privilegiato attrarrebbe gli investimenti privati a discapito degliStati membri, e relative regioni, in cui la fiscalità diretta è incidente in misura maggiore. Sul puntoauspica, quindi, un'attenta riflessione e preannuncia il voto contrario del suo Gruppo. Il senatore CANDIANI (LN-Aut), dichiarandosi contrario a qualsiasi forma di condono, ivi compresoquello di cui al provvedimento in titolo, preannuncia il suo voto contrario. La relatrice GINETTI (PD), in sede di replica e in riferimento alle ambiguità riscontrate dalla senatriceMussini nel testo dell'articolo 5-quinquies, comma 3, assicura che il parere riporterà per chiarezza chela non punibilità riguarderà i fatti commessi entro il 30 settembre 2014. Dopo aver ricordatol'evoluzione del principio di armonizzazione del diritto europeo, ritiene di poter accogliere le propostedi riformulazione della senatrice Guerra. Il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi in votazione loschema di parere come riformulato dalla senatrice all'esito del dibattito, e allegato al resoconto, cherisulta quindi approvato.

(1324) Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal

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AFFARI ASSEGNATI

Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni diriordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale(Parere alla 12a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo) Il relatore FLORIS (FI-PdL XVII) dà conto di una bozza di parere non ostativo riguardante gliemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, rispetto al quale, peraltro, la Commissione politichedell'Unione europea si era già espressa in sede consultiva. Senza discussione, la Commissione, previa verifica del numero legale da parte del Presidente, loapprova.

Affare assegnato sul processo di adesione della Repubblica di Serbia all'Unione europea (n. 401)(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XXIV, 39) Il presidente CHITI (PD) , relatore, dà conto preliminarmente dei motivi che hanno dato origineall'elaborazione di una proposta di risoluzione sul processo di adesione della Serbia all'UE, spiegandoche ha avuto modo di approfondire l'importanza di tale dossier negoziale in occasione dell'incontro dalui avuto, la scorsa settimana, con il Ministro degli affari europei di questo Paese.Proprio durante tale interlocuzione, è maturata l'opportunità di predisporre ed approvare, insieme allaomologa Commissione della Camera dei deputati, un atto di indirizzo, di identico tenore, cheauspicasse un'azione assertiva da parte del Governo italiano, nel restante periodo della Presidenza diturno dell'Unione, affinchè venga ulteriormente implementato il processo di adesione della Serbiaall'UE.In particolare, viene chiesta l'apertura del primo capitolo negoziale, il n. 32, riguardante i controllifinanziari, rispetto al quale la Serbia, per unanime riconoscimento, è tecnicamente pronta.Si tratta, a modo di vedere del Presidente relatore, di dare un contributo dal versante parlamentare,all'accelerazione dell'integrazione europea della Serbia, favorendo, di tal guisa, la più generalestabilizzazione dell'area balcanica.Sotto tale ultimo profilo, ricorda, peraltro, che una delegazione della 14a Commissione del Senato sirecherà in visita ufficiale a Belgrado, dal 14 al 16 dicembre 2014, su invito ufficiale del Presidentedell'omologa Commissione del Parlamento serbo. Nessun senatore chiedendo di intervenire, successivamente, il PRESIDENTE, accertata la presenza delnumero prescritto di senatori per deliberare, mette in votazione la suddetta proposta di risoluzione. La Commissione approva all'unanimità.

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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1642 La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo,considerato che:- esso reca disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all?estero, nonché per ilpotenziamento della lotta all?evasione fiscale, e disposizioni in materia di auto-riciclaggio. Esso,approvato dalla Camera dei deputati, contiene sostanziali innovazioni rispetto a quanto contenutonell?articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, poi soppresso in sede di conversione, inparticolare con l?estensione del campo di applicazione dalle sole attività estere a quelle nazionali,nonché con l?introduzione del reato di auto-riciclaggio;considerato che:- l?articolo 1, comma 1, disciplina la procedura di collaborazione volontaria per l?emersione delleattività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato e per altreviolazioni in materia fiscale (articolo 5-quater, introdotto nel decreto legge n. 167 del 1990). Laprocedura può essere attivata sino al 30 settembre 2015 limitatamente alle violazioni commesse fino al30 settembre 2014.L?attivazione della procedura di collaborazione volontaria esclude la punibilità per alcuni delitti fiscalidi cui alla legge n. 74 del 2010, nonché per i delitti di riciclaggio, reimpiego di cui agli articoli 648-bis, 648-ter del codice penale, riferiti ai suddetti delitti fiscali. Anche per il delitto di auto-riciclaggiodi cui all?articolo 648-ter.1, come introdotto dal disegno di legge in esame, è prevista la non punibilitàper i fatti commessi entro la data del 30 settembre 2014 in relazione ai delitti fiscali di cui alla legge n.74 del 2010. Sono inoltre comminate sanzioni amministrative tributarie in misura pari alla metà delminimo edittale (nuovo articolo 5-quinquies, introdotto nel decreto legge n. 167 del 1990);- l?articolo 2 modifica il comma 3 dell?articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167. Con talemodifica si innalza il limite al di sotto del quale non vi è l?obbligo di indicazione dei depositi e conticorrenti bancari costituiti all?estero, che viene portato a 15.000 euro a fronte degli attuali 10.000 euro,nella dichiarazione dei redditi;- l?articolo 3 inserisce il nuovo articolo 648-ter.1 nel codice penale, dedicato al delitto di auto-riciclaggio. Esso punisce con la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 aeuro 25.000 chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce,trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie, nonché imprenditoriali o speculative,denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolareconcretamente l?identificazione della loro provenienza delittuosa. Ulteriori disposizioni dell?articoloin esame riguardano l?innalzamento dei limiti edittali della multa per i delitti di riciclaggio e reimpiegodi cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;- l?articolo 4 reca la clausola di copertura finanziaria;- ricordato che con il decreto legislativo n. 29 del 2014 è stata data attuazione alla direttiva2011/16/UE, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materiadi imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi, con cui si disciplinano le procedure relative alloscambio, con le altre autorità competenti degli Stati Membri dell?Unione europea, delle "informazioniprevedibilmente rilevanti" in materia fiscale per l?amministrazione interessata e per l?applicazionedelle leggi nazionali degli Stati Membri;

La seduta termina alle ore 14.

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- ricordato altresì che il 14 ottobre 2014 il Consiglio ECOFIN ha approvato un progetto di direttiva cheamplia lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra amministrazioni fiscali, consentendoloro, in tal modo, di lottare più efficacemente contro l?evasione fiscale e accrescere l?efficienza dellariscossione delle imposte. La proposta include interessi, dividendi e altri redditi nonché saldi contabilie proventi delle vendite di attività finanziarie nel campo di applicazione dello scambio automatico diinformazioni, modificando così la direttiva 2011/16/UE;- valutato che con le direttive citate si mira a rimediare a situazioni in cui il contribuente cerca dioccultare capitale o attività imponibili e che i redditi non dichiarati e non tassati riduconoconsiderevolmente i gettiti fiscali nazionali potenziali;- ricordato, infine, il G20 di Brisbane, ove, al fine di prevenire l?evasione fiscale transfrontaliera, sisono fatti importanti progressi verso lo scambio automatico di informazioni tra amministrazioni fiscali,- vista la Raccomandazione del Consiglio all?Italia dell?8 luglio 2014, adottata nell?ambito dellaprocedura del semestre europeo, la quale prevede al punto n. 2 di "perseverare nella lotta all?evasionefiscale";- preso atto della Relazione del Parlamento europeo, del 26 settembre 2013, sulla criminalitàorganizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziativeda intraprendere, con cui si invitava la Commissione europea a presentare entro il 2013 una suaproposta di armonizzazione del diritto penale in materia di riciclaggio, a fornire in essa una definizionecomune del reato di auto-riciclaggio sulla base delle migliori pratiche degli Stati membri;formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:- le disposizioni del disegno di legge in esame relative alla collaborazione volontaria ricadono nellamateria fiscale, esclusa dalla competenza di armonizzazione - a maggioranza qualificata - di cuiall?articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell?Unione europea, ma ricompresa nella competenzadi armonizzazione - all?unanimità - di cui all?articolo 115. Pur con tale rilevante ostacolo, si auspica diprocedere ad una effettivo coordinamento delle normative europee in materia di fiscalità, anche per lefasi dell?accertamento, della riscossione e della repressione delle condotte illecite. Solo una effettivaarmonizzazione fiscale a livello europeo impedirebbe le distorsioni di competitività tra gli Statimembri rimesse alle diversità normative tra essi che possono comportare trattamenti fiscali di maggiorfavore;- considerato inoltre che l?articolo 83 del Trattato sul funzionamento include il "riciclaggio di denaro"tra i cosiddetti "euro-crimini", i quali attengono a "sfere di criminalità particolarmente grave chepresentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o dauna particolare necessità di combatterli su basi comuni", si auspica altresì di procedere quanto primaad una effettiva armonizzazione delle normative europee in tema di delitto di riciclaggio di denaro,comprensiva anche della punibilità del delitto di auto-riciclaggio, che pertanto viene valutatopositivamente;- si ritiene inderogabile, nel percorso di lotta all?evasione fiscale, all?economia illegale legata allacriminalità organizzata, anche internazionale, rafforzare gli strumenti europei di indagine e confrontodei dati, nonché perseguire in maniera ancor più incisiva ed organica la lotta alla corruzione, allacriminalità internazionale e all?economia illegale, che, come la fuga di capitali nei Paesi aventi regimifiscali agevolati, falsifica la concorrenza nell?ambito del mercato unico europeo, così come auspicatodalla Relazione della Commissione europea sulla lotta alla corruzione (COM(2014) 38) e dallaRelazione del Parlamento europeo del 26 settembre 2013.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI ALDISEGNO DI LEGGE N. 1324

La 14ª Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, con

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particolare riferimento a quelli concernenti il riordino delle professioni sanitarie;ricordato il parere espresso dalla 14a Commissione in data 22 luglio 2014 sul testo del disegno dilegge in titolo;considerato che la direttiva 2005/36/CE (attuata con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206),stabilisce disposizioni per il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli Statimembri, al fine di promuovere la libera circolazione delle persone all?interno dell?Unione europea econsentire ai cittadini la facoltà di esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato, unaprofessione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la relativa qualificaprofessionale;considerato che il regime generale di riconoscimento dettato dalla citata direttiva, non impedisce cheuno Stato membro imponga, a chiunque eserciti una professione nel suo territorio, requisiti specificimotivati dall?applicazione delle norme professionali giustificate dall?interesse pubblico generale, tracui, per esempio, le norme in materia di organizzazione della professione, le norme professionali,comprese quelle deontologiche, le norme relative ai controlli e quelle sulla responsabilità(considerando n. 11 della direttiva 2005/36/CE);considerato, inoltre che, l?esercizio delle professioni di medico, infermiere responsabiledell?assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, farmacista e architetto, si fonda sul principiodel riconoscimento automatico dei titoli di formazione, in base al coordinamento delle condizioniminime di formazione;considerato pertanto che, ai sensi della normativa europea, il diritto di esercitare la professione in unStato membro diverso da quello in cui è stato acquisito la relativa qualifica professionale, con gli stessidiritti dei cittadini di dello Stato ospitante, non esonera il professionista migrante dal rispetto dieventuali condizioni generali di esercizio, come per esempio l?iscrizione ad ordini professionali,purché tali condizioni siano non discriminatorie e non comportino un onere ingiustificato eoggettivamente sproporzionato, tale da ostacolare de facto o rendere meno attraente l?esercizio dellalibertà di prestazione dei servizi nell?Unione;rilevato che le figure professionali di osteopata, agopuntore e chiropratico, di cui si prevede laregolamentazione con gli emendamenti 3.50 (testo 2), 3.73, 3.0.1 (testo 2), 3.0.2 e 8.0.1 (testo 2), sonogià previste in alcuni Paesi europei, con un livello di qualificazione che varia dai 3-4 anni diformazione universitaria a più di 4 anni,formula, per quanto di competenza, parere non ostativo, nel presupposto del rispetto della normativaeuropea in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e di esercizio di serviziprofessionali in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la relativa qualifica, sia inregime di stabilimento sia come prestazione transfrontaliera temporanea o occasionale, di cui alladirettiva 2005/36/CE, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2013/55/UE.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N.401

(Doc. XXIV, n. 39) La 14a Commissione permanente, considerato che l?Italia intrattiene consolidati rapporti di amicizia e collaborazione politica edeconomica con la Repubblica di Serbia, Paese che si è ormai incamminato stabilmente sulla viadell?integrazione europea nel delicato contesto dell?area balcanica; preso atto degli sviluppi decisivi che ha conosciuto la piena cooperazione fra Belgrado ed ilTribunale Penale Internazionale dell?Aja nell?arresto dei soggetti accusati di crimini di guerra,perpetrati durante il conflitto bosniaco, condizione quest?ultima ritenuta essenziale per il prosieguo

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proficuo del percorso europeo della Serbia; preso atto altresì che, a tale riguardo, dopo vari round negoziali, la spinosa questione legata alriconoscimento dell?indipendenza, proclamata unilateralmente, del Kosovo è sfociata, per ultimo, nelraggiungimento - promosso, tra l?altro, dall?Alto Rappresentante UE per la politica estera -dell?"Accordo per la normalizzazione dei rapporti tra Belgrado e Pristina", del 19 aprile 2013, checostituisce una tappa di importanza storica sul piano dei rapporti bilaterali tra i due Paesi e, più ingenerale, per la riconciliazione e la pacificazione dei Balcani; ricordato che i rapporti tra Belgrado e l?Unione europea sono stati avviati con la ratificadell?Accordo di Stabilizzazione ed Associazione (ASA), concluso il 18 giugno 2013 ed entrato invigore il 1° settembre 2013; considerato che, nel Progress Report dell?ottobre 2011, la Commissione europea avevaraccomandato la concessione dello status di candidato alla Serbia a condizione che fossero realizzatiulteriori sviluppi concreti sul piano della normalizzazione delle relazioni con il Kosovo e che, aseguito dei citati progressi, consentiti dal dialogo facilitato dall?Unione europea, il Consiglio Europeodel 27 e 28 giugno 2013 ha approvato l?apertura dei negoziati di adesione con la Serbia, avviati il 21gennaio 2014 con la tenuta della Prima Conferenza Intergovernativa tra UE e la Serbia;ricordato che la Serbia è destinataria, dal 2007, dello Strumento di Pre-Adesione (IPA), e che, inoltre,partecipa alla "Strategia UE per la Regione Adriatico-Ionica"; considerato, inoltre, che il Progress Report per il 2014 della Commissione europeasull?Allargamento prende atto dei progressi compiuti dalla Serbia nella riforma della pubblicaamministrazione e dell?impegno nella lotta alla corruzione, sebbene tale fenomeno, insieme a quellodella criminalità organizzata, rimanga ancora un problema rilevante nel Paese, il quale necessita altresìdi migliorare le condizioni per l?esercizio della libertà di stampa, nonché di compiere adeguate riformeeconomiche; considerato, infine, che il processo di avvicinamento della Serbia all?Unione europea può edeve essere opportunamente accompagnato anche da una rafforzata cooperazione parlamentare alivello nazionale bilaterale: a tal fine, inter alia, una delegazione della Commissione Politiche dell?UEdel Senato si recherà in visita ufficiale presso il Parlamento serbo, il 14, 15 e 16 dicembre 2014, suinvito dell?omologa Commissione di quel Parlamento; impegna il Governo ad attivarsi, nel corso del rimanente periodo della Presidenza italiana 2014dell?Unione europea, in tutte le sedi negoziali opportune, affinché venga ulteriormente implementato ilprocesso di adesione della Serbia all?UE, già avviato nel gennaio 2014; in particolare, chiede, quale importante segnale politico della Presidenza italiana, l?apertura diun primo capitolo del complessivo pacchetto negoziale, ossia il numero 32 (controlli finanziari),rispetto al quale, peraltro, la Serbia, per riconoscimento praticamente unanime, è tecnicamente pronta,nonché l?accelerazione delle procedure di futura apertura dei capitoli numero 35 (other issues),numero 23 (sistema giudiziario e diritti fondamentali) e numero 24 (giustizia, libertà e sicurezza).

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1.5. Trattazione in Assemblea

DDL S. 1642 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.5. Trattazione in Assemblea

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1.5.1. Sedutecollegamento al documento su www.senato.it

Disegni di leggeAtto Senato n. 1642XVII Legislatura

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per ilpotenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggioTitolo breve: Rientro capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'AulaSeduta Attività (esito)N. 361 (ant.)27 novembre 2014

Dibattito connessoSui lavori del Senato

N. 365 (ant.)4 dicembre 2014

Discussione generale(Repliche del relatore e del Governo)Autorizzata la relazione orale.Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoliEsame art. da 1 a 4 (respinti emendamenti; accolto odg).

Voto finaleEsito: approvato definitivamente

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1.5.2. Resoconti stenografici

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1.5.2.1. Seduta n. 361 (ant.) del 27/11/2014collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA ------ XVII LEGISLATURA ------

361a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICOGIOVEDÌ 27 NOVEMBRE 2014

(Antimeridiana)_________________

Presidenza della vice presidente FEDELI,indi del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdLXVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per leAutonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord eAutonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD;Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Perl'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC;Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia eLibertà: Misto-SEL.

_________________RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente FEDELIPRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).Si dia lettura del processo verbale.BARANI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giornoprecedente.PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della PresidenzaPRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonchéulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della sedutaodierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronicoPRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioniqualificate mediante il procedimento elettronico.Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119,comma 1, del Regolamento (ore 9,36).

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Seguito della discussione delle mozioni nn. 328 (testo 3), 344, 349, 351 e 355 sulle politiche perl'infanzia e l'adolescenza (ore 9,36)Approvazione delle mozioni nn. 328 (testo 4), 344 (testo 2), delle premesse e dei punti 1) e 2) dellamozione n. 349 (testo 2), delle premesse e dei punti da 2) a 12) della mozione n. 351 (testo 2), 355(testo 2) e dell'ordine del giorno G1 (testo 2). Reiezione dei punti 3) e 4) della mozione n. 349(testo 2) e del punto 1) della mozione n. 351 (testo 2)PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle mozioni 1-00328 (testo 3),presentata dalla senatrice Mattesini e da altri senatori, 1-00344, presentata dalla senatrice Stefani e daaltri senatori, 1-00349, presentata dalla senatrice Catalfo e da altri senatori, 1-00351, presentata dallasenatrice Petraglia e da altri senatori, e 1-00355, presentata dal senatore Romani Paolo e da altrisenatori, sulle politiche per l'infanzia e l'adolescenza.Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri hanno avuto inizio le dichiarazioni di voto finale.DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.DE PETRIS (Misto-SEL). Signora Presidente, le varie mozioni presentate ci hanno permesso di trattarenella giornata di ieri una serie di questioni molto serie, legate all'infanzia e all'adolescenza, chepurtroppo non vengono affrontate nel nostro modo di legiferare e di intervenire. L'affrontare taliquestioni ci ha anche permesso di porre l'accento sul problema della povertà nel nostro Paese, cheaffligge la popolazione di adolescenti e bambini, realtà che in Italia sta diventando sempre piùdrammatica.Quindi la nostra mozione ha tentato non soltanto di fare un'analisi della situazione, ma di chiedere alGoverno una serie di impegni precisi. Questo riguarda anche altre mozioni.Il problema sul quale però dovremmo farci un esame di coscienza - lo dico anche come Capogruppo -quando poniamo all'ordine del giorno la discussione di alcune mozioni, è che tutto ciò non si puòtrasformare in un bel dibattito in cui esprimiamo bei pensieri se poi, nella riformulazioni che ilGoverno ci propone, gli impegni diventano assolutamente vaghi. Abbiamo avuto esperienza dimozioni con impegni molto precisi che poi, però, non hanno avuto alcun seguito sul piano deiprovvedimenti. Quando trasformiamo le mozioni introducendo impegni molto vaghi, rimane l'amaro inbocca di chi ha provato ad iniziare una discussione seria - che significa sempre avere la capacità diassumersi delle responsabilità - che però rischia di diventare pura retorica se poi non seguono degliimpegni precisi.Per una sorta di spirito di rassegnazione o altro, accogliamo tutte le riformulazioni che il Governo haproposto in merito alla mozione n. 351 (pur essendovi degli impegni abbastanza generici), adeccezione di quella riferita al punto 1) del dispositivo. In questa riformulazione il Governo vuole a tuttii costi fare riferimento al jobs act, in tema di promozione di politiche attive e di misure efficaci disostegno alla conciliazione dei tempi tra maternità e lavoro. Quindi, accettiamo - ripeto - le altreriformulazioni, ma chiediamo che il punto 1) sia posto in votazione.Per quanto riguarda le altre mozioni, dichiariamo il nostro voto favorevole, pur sottolineando lo stessoproblema che concerne la nostra mozione, ossia che tutte le riformulazioni hanno introdotto degliimpegni generici; tra l'altro, non so ancora se siano state accettate dagli altri Gruppi. Ad ogni modo,ripeto, la nostra valutazione ci avrebbe comunque portato ad un voto favorevole.BERTOROTTA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.BERTOROTTA (M5S). Signora Presidente, superare la povertà non è un gesto di carità, ma un diritto.Come la schiavitù e l'apartheid, la povertà non è un dato naturale: è creata dall'uomo e deve esseresuperata e sradicata dalle azioni fattive degli esseri umani. Cosa che in quest'Aula continua a mancare.

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Si è combattuto per millenni per eliminare la fame, le malattie, lo squallore dell'ignoranza, ma oggisembra che la lotta e l'impegno per il cambiamento debbano essere solo un annuncio su Twitter, unapromessa lanciata al vento dell'inarrivabile. Eppure, abbiamo le capacità e le competenze per eliminarela povertà assoluta, la disuguaglianza estrema.L'Italia si può permettere di offrire a tutte le famiglie di vivere con dignità in uno Stato sociale didiritto. Sì! Se lo può permettere, solo se si introduce nel nostro sistema sociale il reddito dicittadinanza, che risulterebbe lo strumento generale per contrastare la povertà.A tal proposito, vorrei far notare come in occasione dell'incontro che il Movimento 5 Stelle ha avutocon alcuni rappresentanti del Governo dell'Ecuador, questi hanno palesato la loro preoccupazione suquanto sta accadendo alle famiglie ecuadoregne che vivono in Italia.In particolare, con riferimento a molti casi di allontanamento di bambini ecuadoregni, decisi daitribunali per i minorenni su istanza dei servizi sociali, è stato evidenziato come, fra le motivazioni chegiustificano simili misure, vi è quella della povertà conclamata e spesso esplicitata nella difficoltà per igenitori-lavoratori anche di andare a prendere a scuola i loro figli oppure nella difficoltà di dotare ibambini di strumenti di cancelleria al pari dei compagni di classe più fortunati.Ricordiamo che per alcuni genitori quaderni, matite e colori sono oggetti che non possono comprare aipropri figli.Dalle parole del Ministro dell'Ecuador traspariva una certa delusione, un'amarezza indescrivibile cheha provato nello scoprire che molti suoi compatrioti, spinti dall'idea di fare fortuna in uno Stato comeil nostro, si sono trovati al centro della crisi economica che li ha fatti sprofondare in una povertà di nonindifferente portata.Voglio precisare che descrivere un fenomeno complesso e multidimensionale come quello dellapovertà è certamente difficile, proprio perché esso chiama in causa una molteplicità di fattori, come adesempio le condizioni abitative, la salute, l'alimentazione, l'offerta educativa e di servizi, le relazionifamiliari e comunitarie.Analizzare la povertà con l'aiuto esclusivo degli indicatori del consumo e del reddito è come cercare didipingere una spiaggia affollata guardando attraverso il buco di una serratura con gli occhiali da sole.A maggior ragione, quando l'indagine esamina la povertà dei bambini attraverso lo studio del valoreeconomico dei consumi delle loro famiglie, appaiono inadeguati lo studio e le percentuali di analisi, siperdono in mille variabili di cui voi eletti, qui, non avete in alcun modo idea, e lo dimostrate nel nonagire con provvedimenti propositivi e concreti.Tutti sappiamo che il grado di investimento e disinvestimento sui figli varia inevitabilmente dacontesto a contesto, ma certamente tutte le famiglie, anche quelle con livelli bassi di spesa, vorrebberodestinare sempre le loro scarse risorse per la cura, lo sviluppo e la crescita dei loro pargoli. È naturale.Ho visto madri che sviliscono sé stesse sino all'autonegazione, pur di permettersi di accompagnare ilproprio figlio a scuola, pur di permettergli di avere una dignità da scolaro.E noi, noi come istituzioni abbiamo il dovere di ascoltare l'appello che arriva dalle famiglie, ma nonabbiamo tempo. Siamo presi da seri e gravosi pareggi di bilancio che il fiscal compact ci impone!Molti studi di psicologia dell'età evolutiva e di economia hanno già da tempo segnalato che, a partiredal secondo anno di età, il contesto socio-economico all'interno del quale si cresce, condiziona inmodo significativo la gamma ed il tipo di opportunità di cui i bambini dispongono e aumentano ilrischio di restare indietro dal punto di vista intellettivo.La povertà produce ferite precoci nello sviluppo cognitivo, che rischiano di rimanere visibili per tuttala vita.A proposito di ferite, mi permetto di segnalare un problema connesso alla povertà e sul quale ilGarante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria ha avuto premura di lanciare l'allarme.In Calabria, nonostante l'indicazione sul sito delle singole aziende sanitarie provinciali, manca unreparto di neuropsichiatria infantile, così come anche una struttura per minori a valenza sanitaria. Il

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che significa che un bambino calabrese con disagi neuropsichiatrici in caso di urgenza devenecessariamente essere trasferito al Policlinico di Messina oppure a Napoli! Ora, capite bene che unafamiglia svantaggiata non può spostarsi in un'altra Regione, in quanto ciò comporta sicuramente dellespese che non potrà sopportare.È possibile che il Ministero della salute non abbia avuto segnalazioni in merito? Noi lo abbiamosegnalato, sollevando il problema con un'interrogazione, che come al solito è rimasta senza risposta.Vi vorrei ricordare che il 27,4 per cento delle famiglie residenti in Calabria, infatti, ha superato lasoglia della povertà relativa. La differenza di reddito medio tra i più ricchi e i più poveri è di 1 a 5,5,che tradotto significa che ad ogni euro di una famiglia tra le più povere, corrispondono 5,5 euro in unafamiglia ricca.Oppure dobbiamo ipotizzare che alcune famiglie, pur di guadagnare qualche soldo, scenderebbero apatti commercializzando le immagini dei loro figli minori? Come segnalato dalla collega Moronesecon un'interrogazione con la quale si è fatta portavoce di un appello avanzato da alcuni comitati locali,relativo alle scelte aziendali del Centro diagnostico e polispecialistico Igea di Sant'Antimo, inprovincia di Napoli, che vi invito a leggere e a condividerne il contenuto. Intanto, ci piacerebbescansare il pericolo che nell'ambito delle campagne pubblicitarie di questo Centro, che promuove iservizi offerti attraverso l'utilizzo di immagini di minori distesi sui lettini della risonanza magnetica,non ci sia di fondo un atteggiamento speculativo né tanto meno offensivo della sensibilità umana.E invece, adesso, ci troviamo a presentare la mozione n. 349 che è stata accettata dal Governo conriformulazioni per noi inaccettabili, almeno per quanto riguarda i punti 3) e 4), poiché la svuotano diogni significato concreto.Non si può continuare ad ipotizzare di procedere con forza ed impegno fattivo verso la soluzionedell'eliminazione della povertà infantile con la carità. Si deve agire con impegni seri, con proposte dilegislazione della politica del lavoro serie, coerenti al disagio e alla fragilità sociali che abbiamo inItalia. Con proposte e con l'attuazione di provvedimenti concreti di attenzione e tutela della famiglia,dell'infanzia e della vita.Nelle vostre riformulazioni, signora Sottosegretario, vi sono indicazioni di sostegno al reddito chesono prive di coperture nella legge di stabilità. Non si trovano esplicitazioni né nel disegno di leggedelega sul lavoro, collegato peraltro alla legge di stabilità, né all'interno della legge di stabilità stessa.Anzi, gli ipotetici stanziamenti a sostegno di misure a contrasto della povertà sono stati tagliati di 100milioni di euro ed è stato dimezzato il fondo per l'infanzia e l'adolescenza.Noi siamo pronti ad entrare nel merito per creare vere misure di contrasto alla povertà e di inclusioneattiva dei cittadini italiani nella vita sociale e lavorativa del Paese, misure come il reddito dicittadinanza, che non è una carta acquisti sperimentale, come voi volete introdurre, ma un efficacecontributo al reddito per rendere il cittadino autonomo e dignitario di vita sociale, e non fruitore di unamancia di carità assistenziale.La smetta il Governo di dare false speranze, stanzi le risorse necessarie. La smetta anche lamaggioranza di presentare mozioni che non avranno alcun seguito nei fatti e la smettano tutti divendere fumo.Il nostro Paese sta morendo sotto l'enorme e schiacciante peso del non lavoro, dell'abbandonoscolastico, e non avete il coraggio di attuare riforme reali!Il nostro lavoro non sarà buttato alle ortiche. Proporremo nuovi impegni e ci batteremo per proposte dimodifica che spezzino questa catena di inadeguatezza.Chiediamo che le mozioni vengano votate per parti separate. (Applausi dal Gruppo M5S).D'AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.D'AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, colleghe e colleghi, l'argomento delquale ci stiamo occupando è centrale per le implicazioni che determina e non soltanto sotto il profilo diquegli aspetti più palpabili, evidenti e rilevanti emersi anche nel corso della ricostruzione puntuale e

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precisa effettuata negli interventi svolti. Esso ha implicazioni più profonde, forse meno esplorate,meno conosciute, marginalizzate se non dimenticate, che sono di natura etica e forse, addirittura,antropologica, che riguardano i principi della coesione sociale e la tenuta della nostra società attorno apunti cardine, a pietre miliari, a quello che chiamiamo «patrimonio valoriale».Dobbiamo quindi evitare il rischio che il lavoro svolto da tutte le forze politiche venga consegnato alcapitolo della retorica e all'esercizio ozioso di una demagogia che soffoca la politica e la rendeincapace di dare una risposta adeguata di tipo prospettico.Certo, siamo tutti consapevoli che il Paese vive una situazione di gravissima difficoltà economica, masiamo anche consapevoli del fatto che dobbiamo fare molta strada per recuperare quei principi, anchedi tipo normativo, che sottraggano la civiltà e la democrazia del nostro Paese al rischio di scivolareverso forme gravissime di conflitti intergenerazionali scritti in nuce nella disuguaglianza che sidetermina anche attraverso lo stato di povertà delle famiglie, dei minori e degli adolescenti che inquelle famiglie rischiano di vedere vulnerati gli stessi diritti alla esistenza.È stato ricordato il problema dell'abbandono scolastico e i profili delle ricadute sotto l'aspetto dellatutela della salute; abbiamo ricordato la necessità di guadagnare la condizione reddituale comepresupposto per una vita civile, serena, ma forse abbiamo dimenticato la tragedia più grande: il rischiodell'abbandono della genitorialità. Quando una famiglia versa in una condizione di povertà rischiafinanche di dover perdere il patrimonio più prezioso che ha creato e cioè i figli.Allora, l'abbandono della genitorialità è il sacrilegio che la politica deve saper contrastare.Certo, ci sono i problemi della crisi, i problemi legati all'insufficiente presenza di risorse economiche,ma come non ricordare che le variabili demografiche sono parte essenziale, sono parte rilevantedell'argomento del quale ci occupiamo noi oggi? Come facciamo a dimenticare che se non sosteniamola famiglia non sosteniamo la natalità? E se non sosteniamo la natalità avremo una società sempre piùvecchia con un rapporto fra anziani e giovani che vulnera il principio di coesione perchésostanzialmente il gettito fiscale delle personalità produttive rischia di essere assolutamente inadeguatoe insufficiente perché la composizione anagrafica della nostra società si è profondamente modificata.I figli oggi sempre di più non rappresentano un elemento di investimento per una società evoluta. Oggirappresentano un problema. Si nasce meno perché le famiglie si costituiscono con ritardo e mettono almondo meno figli nella consapevolezza delle difficoltà che esistono.Il lavoro che abbiamo fatto oggi, dunque, non deve essere perduto. Dobbiamo evitare di consegnare illavoro fatto oggi ad un esercizio, seppur dotto, di retorica. Dobbiamo piuttosto inquadrarlo nellasacralità di un impegno che il Governo deve assumere sapendo che tutti gli impegni che sono statirichiesti dalle varie forze politiche hanno necessità di un sostegno economico. Altrimenti abbiamosoltanto elencato una serie di auspici, di auguri, di proponimenti, di propositi e nulla di più. Ènecessario che vi sia una governance nell'ambito di questo settore e che vi sia una pur minimadotazione economica che tenti di contrastare l'inesorabile avanzata di questi drammatici problemi chedeterminano una mortificazione della nostra organizzazione sociale.Noi abbiamo accettato, come forza politica, le formulazioni che il Governo ha proposto per gliimpegni contenuti nel dispositivo della nostra mozione ed esprimiamo un atto di fiducia nei riguardidel Governo, che riponiamo nella coscienza di chi ha le redini del Governo di questo Paese.Pertanto annunciamo il nostro voto favorevole, ma, naturalmente, all'interno di esso è contenuta - seme lo permettete - con tutto il rispetto e l'umiltà, la frustata sulla coscienza di un Governo che deveabbandonare la linea dell'annuncio e recuperare i principi della responsabilità. Infatti, davanti a temi ead interrogativi di questo genere, come puntualmente emersi nella ricostruzione di tutte le forzepolitiche, c'è il vero nodo irrisolto della società dei nostri tempi: una società che non investe neigiovani e nella tutela dell'infanzia e che non destina le adeguate risorse economiche, è una societàdestinata a morire in se stessa. Noi questo non lo vogliamo, e speriamo che non lo voglia neanche ilGoverno. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).PUGLISI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.PUGLISI (PD). Signor Presidente, rappresentanti del Governo e onorevoli colleghi, la mozione chestiamo per votare intende ricordare l'approvazione, 25 anni fa, della Convenzione internazionale per idiritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che abbiamo appena celebrato il 20 novembre.La Convenzione è diventata il trattato in materia di diritti umani con il maggior numero di ratifiche daparte degli Stati e, ad oggi, sono ben 193 gli Stati che fanno parte della Convenzione. Nonostante sianotrascorsi 23 anni dalla ratifica italiana della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, lepolitiche dedicate dal nostro Paese hanno fatto fatica, in questi anni, a trovare spazio ed ascolto.Voglio ricordare come, alla fine del 2011, dopo aver esaminato il terzo rapporto periodico presentatodal Governo italiano, il Comitato ONU ha rivolto al nostro Paese oltre 50 raccomandazioni percombattere la povertà minorile, le discriminazioni, i divari territoriali e la dispersione scolastica e permigliorare le condizioni di vita dei minori stranieri non accompagnati. L'Italia è infatti agli ultimi postiin Europa negli indicatori principali relativi al benessere e ai diritti dell'infanzia. Non vi sto a ricordarei numeri, perché lo hanno fatto ieri, nel dibattito in Aula, praticamente tutti gli interventi. Si tratta dinumeri drammatici sui dati di povertà relativa e assoluta, sulla dispersione scolastica (che dobbiamodimezzare entro il 2020) e sulla mancanza strutturale di asili nido e servizi scolastici, per poter davverocombattere le disuguaglianze di partenza.Oltre alla povertà relativa al reddito, a me colpiscono moltissimo i dati presentati da molte associazioninon governative sulla povertà educativa dei nostri bambini e dei nostri adolescenti. Negli ultimi 12mesi il 39,5 per cento dei bambini non ha mai letto un libro; il 33 per cento non ha mai usato uncomputer; il 19,8 per cento non è mai andato a vedere un film al cinema; il 26,2 per cento non praticamai sport. Questi bambini e questi adolescenti rischiano di essere davvero i nuovi poveri di domani,ipotecando oggi il loro futuro. Dobbiamo sostenere i bisogni educativi ed è necessario sviluppare -come dicevano bene, appunto, le mozioni del Partito Democratico e anche di altri - un nuovo sistemadi welfare per l'infanzia, un intervento di tipo comunitario centrato sulla territorialità e sull'attivazionedi un mix di risorse pubbliche e private no profit. Si tratta di risorse anche educative già presenti sulterritorio, ma spesso disperse non in rete tra loro e, di conseguenza, non in grado di esprimere tutto illoro potenziale. È per questo che serve un Libro bianco.Noi siamo nel pieno del semestre europeo. Allora, se l'Europa non è solo norme prescrittive e cavilli,ma il destino comune dei nostri figli; se è una comunità di valori, serve più scuola, più educazione, piùmobilità europea degli studenti. Soprattutto, se l'istruzione è la leva fondamentale per la crescita,l'inclusione, l'uguaglianza e la libertà, nonché uno dei valori fondanti dell'Unione europea, non puòessere considerata tra i costi e i vincoli del Patto di stabilità da rispettare.Proprio l'altro ieri, Papa Francesco a Strasburgo ha chiesto al Parlamento europeo e alla Commissionedi operare restituendo la speranza ai cittadini. Ha spronato le istituzione europee a prendersi cura dallafragilità dei popoli e delle persone; ha esortato a lavorare perché l'Europa riscopra la propria animabuona e ha più volte richiamato nei suoi discorsi la classe politica a non essere indifferente. Ecco,contrariamente a quanto sostiene la senatrice De Petris, questo Governo non è indifferente di fronte aibisogni delle giovani generazioni.Dopo anni di tagli, in questa legge di stabilità restituiamo risorse alla scuola pubblica per la lotta alladispersione scolastica, l'apertura delle scuole il pomeriggio, assicurando alle scuole gli insegnanti cheservono a far raggiungere agli studenti il proprio successo formativo e scolastico. Diamo un miliardoper il prossimo anno e 3 miliardi dal 2016 come investimento; offriamo alle famiglie con redditimedio-bassi, in modo strutturale, 80 euro come taglio IRPEF direttamente in busta paga (lo stannoricevendo 11 milioni di italiani) e un bonus bebè che la legge di stabilità prevede come incentivo allanatalità e come contribuzione alle spese per il suo sostegno. Ancora, un assegno di importo pari a 960euro, che andranno a percepire famiglie con un reddito inferiore ai 90.000 euro (tetto che non vale perle famiglie numerose).Inoltre, ricordo che, lo scorso anno, sempre in quest'Aula, abbiamo dibattuto un'analoga mozione sullapovertà minorile e, come avevamo chiesto all'epoca, questo Governo, il Governo Renzi, dopo la

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Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza di Bari dello scorso marzo, il 23 luglio hainsediato il rinnovato osservatorio per l'infanzia e l'adolescenza - voglio ringraziare la sottosegretarioBiondelli per il lavoro che sta facendo - insieme a ONG e associazioni nazionali. Come avevamochiesto nella mozione, il Governo sta realizzando, insieme alle associazioni, il Piano nazionale diazione: un piano che dovrebbe essere definito ogni due anni - questo è l'impegno - e che invece non èstato rinnovato dal 2004 al 2010, mentre l'ultimo copriva il biennio 2009-2011. Tale piano devefavorire il potenziamento e il coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalleRegioni e dagli enti locali.Le priorità trovate insieme all'associazionismo e agli enti locali sono il contrasto della povertà deibambini e delle famiglie, lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, l'inclusione deibambini stranieri, delle seconde generazioni, dei minori non accompagnati, il sostegno allagenitorialità e il suo rafforzamento: quindi, non generiche questioni, ma impegni precisi.Cari colleghi, è arrivato il tempo del fare. In questa legislatura, in cui ci siamo assunti in modotrasversale l'impegno e la responsabilità di tirare fuori il Paese dalla crisi, questo Governo ha il doveredi cambiare questo stato di cose; in questa legislatura - riconosciamocelo anche - nell'Aula di questoSenato stiamo lavorando su importanti proposte di legge che stavamo aspettando da molti anni. Stopensando al disegno di legge - che speriamo approdi in Aula - che ha già passato il vaglio dellaCommissione giustizia, sulla continuità affettiva dei bambini in affido familiare; al disegno di leggesul sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni, che è in 7a Commissione al Senato, a quellasul cyberbullismo, in 1a Commissione, e ad importanti iniziative legislative sull'educazione dei ragazzie delle ragazze al rispetto delle differenze.Ecco, stiamo facendo una rivoluzione, passo dopo passo, nell'affermare con forza che nel tempo dellacrisi le nostre sono le priorità delle famiglie perbene, e nelle famiglie perbene, nel tempo della crisi, siguarda a quanto si ha in tasca e poi, prima di tutto, si pensa ai più piccoli e ai più deboli. (Applausi dalGruppo PD).

Saluto ad una delegazione dell'Ordine dei chimici del Veneto e ad una rappresentanza di studentiPRESIDENTE. Salutiamo la delegazione dell'Ordine dei chimici del Veneto e una rappresentanza distudenti della facoltà di giurisprudenza dell'Università LUMSA di Roma oggi presenti in Aula.Benvenuti e benvenute al Senato. (Applausi).

Ripresa della discussione delle mozioninn. 328 (testo 3), 344, 349, 351 e 355 (ore 10,08)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi e colleghe, vi invito a prendere posto.Prima di passare alle votazioni, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni sarannoposte ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedentivotazioni.Dopo la votazione delle mozioni, ai sensi dell'articolo 160 del Regolamento, sarà posto ai voti l'ordinedel giorno G1 (testo 2), anch'esso per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.Passiamo alla votazione della mozione n. 328 (testo 4).GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo medianteprocedimento elettronico.PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescrittonumero di senatori.(La richiesta risulta appoggiata).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 328 (testo 4), presentata dalla

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senatrice Mattesini e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato approva. (v. Allegato B).Passiamo alla votazione della mozione n. 344 (testo 2).GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo medianteprocedimento elettronico.PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescrittonumero di senatori.(La richiesta risulta appoggiata).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 344 (testo 2), presentata dallasenatrice Stefani e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato approva. (v. Allegato B).Passiamo alla votazione della mozione n. 349 (testo 2).STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.STEFANI (LN-Aut). Signora Presidente, chiedo la votazione per parti separate di questa mozione.PRESIDENTE. Senatrice Stefani, la senatrice Bertorotta ne ha già chiesto la votazione per partiseparate.In particolare, rispetto alla prima parte della mozione, che comprende le premesse e i punti n. 1) e 2)della parte dispositiva, è stata accolta la riformulazione proposta dal Governo.Per la seconda parte, cioè i punti 3) e 4) del dispositivo, i proponenti della mozione non hanno accoltola riformulazione indicata dal Governo.Passiamo dunque alla votazione della prima parte della mozione n. 349 (testo 2).GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo medianteprocedimento elettronico.PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescrittonumero di senatori.(La richiesta risulta appoggiata).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse e dei punti 1) e 2) deldispositivo della mozione n. 349 (testo 2), presentata dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato approva. (v. Allegato B).Passiamo alla votazione della restante parte della mozione n. 349 (testo 2).GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo medianteprocedimento elettronico.PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescrittonumero di senatori.(La richiesta risulta appoggiata).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dei punti 3) e 4) del dispositivo della mozionen. 349 (testo 2), presentata dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Passiamo alla votazione della mozione n. 351 (testo 2).Ricordo che la senatrice De Petris ha chiesto la votazione per parti separate. La Presidenza chiarisce

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che la prima parte, su cui è stato espresso parere favorevole dal Governo, comprende le premesse e ipunti da 2) a 12) del dispositivo, come riformulati secondo le indicazioni del Governo.La seconda parte della mozione comprende il punto 1) del dispositivo, sul quale non è stata accettata lariformulazione del Governo e sulla quale quindi c'è il parere contrario del Governo.STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.STEFANI (LN-Aut). Signora Presidente, vorrei chiedere se è possibile votare per parti separate questamozione, votando separatamente il punto 8) del dispositivo.PRESIDENTE. Senatrice Stefani, sul punto 8) è stata accolta dai proponenti la riformulazioneproposta dal Governo.STEFANI (LN-Aut). Anche se riformulato, chiedo comunque di poterlo votare separatamente.PRESIDENTE. Non è possibile, senatrice, essendo correlato al resto della mozione ed essendo stataaccolta la riformulazione proposta Governo.Procediamo dunque alla votazione della prima parte della mozione n. 351 (testo 2).GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo medianteprocedimento elettronico.PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescrittonumero di senatori.(La richiesta risulta appoggiata).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse e dei punti da 2) a 12) deldispositivo della mozione n. 351 (testo 2), presentata dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato approva. (v. Allegato B).Passiamo alla votazione della restante parte della mozione n. 351 (testo 2).GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo medianteprocedimento elettronico.PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescrittonumero di senatori.(La richiesta risulta appoggiata).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del punto 1) del dispositivo della mozione n.351 (testo 2), presentata dalla senatrice Petraglia e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Passiamo alla votazione della mozione n. 355 (testo 2).GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo medianteprocedimento elettronico.PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescrittonumero di senatori.(La richiesta risulta appoggiata).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 355 (testo 2), presentato dalsenatore Romani Paolo e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato approva. (v. Allegato B).Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1 (testo 2).GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo medianteprocedimento elettronico.

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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescrittonumero di senatori.(La richiesta risulta appoggiata).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1 (testo 2), presentatodal senatore Di Biagio e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato approva. (v. Allegato B).

Sui lavori del SenatoPALMA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.PALMA (FI-PdL XVII). Signora Presidente, prima di passare ad esaminare un nuovo punto all'ordinedel giorno, mi permetto di disturbare l'Aula solo in ragione della delicatezza della materia. Nel leggereil calendario dei lavori della prossima settimana, noto che per giovedì 4 dicembre è statacalendarizzata la discussione del disegno di legge sul rientro dei capitali detenuti all'estero el'autoriciclaggio, ove concluso dalle Commissioni. Sul punto, signora Presidente, vorrei dire quantosegue.In ordine a questo disegno di legge, il termine per gli emendamenti scade alle ore 12 del 1° dicembre.Essendo la materia regolata dagli articoli 39, 40 e 41 del Regolamento, a seconda di quale istituto sivuole analogicamente applicare, le Commissioni non sono in grado di votare ai sensi del Regolamentoprima del 9 dicembre alle ore 12, ove si dovesse applicare l'articolo 41, comma 5, o prima del 16dicembre alle ore 12, ove si dovesse applicare l'articolo 39. Questo evidentemente nel caso in cui leCommissioni interessate, che sono la 1a e la 5a, non abbiano fornito il parere. In altri termini, inassenza del parere delle Commissioni interessate l'unica attività che le Commissioni possono svolgerein ordine a questi disegni di legge è quella dell'illustrazione degli emendamenti. Ne deriva che lascadenza del termine per gli emendamenti alle ore 12 del 1° dicembre e la necessità di trasmettere poiquesti emendamenti alle Commissioni rendono altamente improbabile la conclusione dei lavori delleCommissioni per il 4 dicembre.Signora Presidente, proprio in ragione della delicatezza della materia e approssimandosi - credo dall'8dicembre - la sessione di bilancio durante la quale, ai sensi dell'articolo 126, commi 9 e 10, delRegolamento, non è prevista alcuna attività da parte delle Commissioni, salvo quella strettamenteattinente alla legge di stabilità aggiungo che, ove mai si volesse accelerare l'iter di questi disegni dilegge, l'unica possibilità che il Regolamento consente per procedere a votazioni in sessione di bilancioè quella prevista dall'articolo 126, ultimo comma, con una decisione che, come ella sa, non è affidataalle determinazioni dei Presidenti delle Commissioni, ma alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppiparlamentari.PRESIDENTE. La ringrazio, presidente Palma. Gli Uffici provvederanno a trasmettere la suasegnalazione alla Presidenza.In ogni caso le ricordo che, non a caso, in sede di Conferenza dei Capigruppo è stata inserita unaclausola di salvaguardia: si dice infatti «ove concluso dalle Commissioni».

Discussione delle mozioni nn. 246, 248, 299 (testo 2), 321, 350 e 353 (testo 2) sulla diffusione deisistemi elettronici di pagamento (ore 10,20)Approvazione delle mozioni nn. 246 (testo 2), 248 (testo 2), delle premesse e dei punti 1) e 2) dellamozione 299 (testo 3), 321 (testo 2), delle premesse e dei punti 1), 3) e 5) della mozione n. 350(testo 2), delle premesse e dei punti 1), 4) e 6) della mozione n. 353 (testo 3). Reiezione del punto

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3) della mozione n. 299 (testo 3), dei punti 2) e 4) della mozione n. 350 (testo 2) e dei punti 2), 3) e5) della mozione n. 353 (testo 3)PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni 1-00246, presentata dal senatoreCandiani e da altri senatori, 1-00248, presentata dal senatore Palermo e da altri senatori, 1-00299 (testo2), presentata dal senatore Berger e da altri senatori, 1-00321, presentata dal senatore Pagliari e da altrisenatori, 1-00350, presentata dal senatore Molinari e da altri senatori, e 1-00353 (testo 2), presentatadalla senatrice Bignami e da altri senatori, sulla diffusione dei sistemi elettronici di pagamento.Ha facoltà di parlare il senatore Candiani per illustrare la mozione n. 246. (Brusio).Chiederei nel frattempo ai colleghi che sono davanti al senatore Candiani di consentire al collega disvolgere il suo intervento, senza disturbare. Inviterei poi tutti ad abbassare la voce. Prego, senatoreCandiani.CANDIANI (LN-Aut). La ringrazio, signora Presidente.Il 23 aprile di quest'anno il Gruppo Lega Nord ha presentato una mozione su un tema che ha trovatoampia condivisione all'interno del Senato e del quale oggi ci ritroviamo a discutere insieme ad altriGruppi parlamentari. Il tema è molto semplice, oltre che molto subdolamente inserito ed insediatonelle nostre vite quotidiane.Sappiamo che ormai da tempo il Governo ha imposto il divieto di transazioni in contanti per cifresuperiori ai 1.000 euro e che questo ha spinto ovviamente il nostro mercato e tutti i cittadini all'utilizzodelle carte di credito ovvero delle carte di debito. In molti casi - penso alle persone meno attente o aquelle che per abitudine non controllano poi i costi di questi prodotti finanziari - ciò ha prodotto deinotevoli aggravi di costi nei confronti dell'utenza piuttosto che dei gestori e dei beneficiari di questetransazioni. Il problema, dunque, non è da poco.Se è vero che a livello legale in Italia è vietato introdurre aggravi di costo per chi utilizza la monetaelettronica piuttosto che la banconota, è altrettanto vero che questi costi vengono poi a distribuirsi sulprodotto acquistato, andando quindi a danneggiare sia l'attività commerciale sia la capacità di acquistodei cittadini, ad esclusivo vantaggio di un mercato finanziario - quello delle banche - che utilizza isistemi delle carte di credito non con la finalità della tracciabilità dei pagamenti prevista dallegislatore, ma solo per poter avere un agio e nuove opportunità di controllo degli istituti di creditosull'utilizzo dei contanti da parte dei nostri concittadini. Noi facciamo quindi una riflessione, chesottoponiamo al Governo.In sede europea altri Stati hanno già affrontato questo problema. Partiamo dal presupposto che esistecertamente una disomogeneità a livello europeo: in Germania, per fare un esempio, non esiste il limitenell'utilizzo dei contanti, Presidente. Tuttavia, esistono delle regole che impongono ai gestori, allebanche e alle società finanziarie che emettono carte di credito e di debito dei limiti, che mediamente siaggirano intorno allo 0,2 per cento sui costi.In Italia sappiamo che questi limiti sono abbondantemente superati, con casi che arrivano addiritturaad un costo pari all'1-1,5 per cento, veramente insopportabile nei confronti dei cittadini che oggiutilizzano, sostanzialmente in maniera automatica, le carte di debito e di credito.Chiediamo, dunque, al Governo impegni precisi su questa tematica, affinché attui ogni provvedimentonecessario ad ottenere la riduzione delle commissioni, dei costi e dei canoni che gravano sugliesercenti commerciali e sui consumatori che si avvalgono dell'utilizzo della moneta elettronica (che siacarta di debito o di credito) nelle transazioni superiori ai mille euro e la cancellazione di ognicommissione o costo o canone per le transazioni inferiori ai mille euro. Chiediamo altresì al Governodi accrescere la trasparenza da parte degli operatori finanziari del segmento della moneta elettronicanei confronti dei consumatori, promuovendo la concorrenza tra gli operatori di mercato e mettendo,quindi, in tutela e difesa i cittadini che possono e debbono avere l'opportunità chiara di sceglierecondizioni a loro vantaggiose e favorevoli.Signora Presidente, la circostanza può sembrare secondaria, se non fosse che oggi troppo spesso sitrascura che è la finanza a governare la nostra vita quotidiana. L'auspicio sarebbe quello di vivere in un

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Paese in cui il limite dei mille euro non fosse dovuto alla necessità tracciare i pagamenti, come ilGoverno ci dice. Guardiamo alla Germania, dove i cittadini sono liberi di spendere il proprio guadagnoe il proprio risparmio in maniera corrente, utilizzando il sistema di transazione più antico, quello deldenaro contante.Nel nostro Paese ci sono circostanze che hanno incentivato e reso più facile l'insediarsi dell'utilizzodella carta elettronica, perché chiaramente la scusa è sempre quella - ed è anche facile da giustificare -dell'evasione fiscale. Noi siamo sicuri che ci debba essere un controllo e una forte azione nel contrastoall'evasione fiscale, ma pensiamo che questa non possa andare a gravare con costi o commissioni, nédirettamente, né indirettamente, il cittadino e certamente non gli esercenti e gli esercizi commercialionesti, che pagando già le tasse, anche qualora le loro transazioni fossero effettuate in contante, sitrovano invece obbligati ad utilizzare il POS e mezzi di carta di credito e di debito, che alla fineproducono un costo che, anche indirettamente, va a sfogarsi sul consumatore finale. (Applausi dalGruppo LN-Aut).PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Palermo per illustrare la mozione n. 248.PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presidente, intervengo brevemente,perché ci sono alcuni temi ricorrenti. La mozione n. 248 tende ad esporre nel modo più semplice epropositivo possibile una questione complessa di cui giustamente e per fortuna cominciamo adoccuparci.È indiscutibile che il futuro sia quello delle transazioni elettroniche. Mi pare fuori discussione: tutte lemozioni ne parlano, lo riconoscono, prevedono forme di incentivo, riducendo i costi per il pagamentocon POS o con carta di credito. Meglio tardi che mai: rispetto ad altri Paesi siamo in ritardo, ed è beneche ci attiviamo su questo fronte.Cosa distingue questa mozione dalle altre? In primo luogo, è un po' più complessa e articolata, entramaggiormente nel dettaglio rispetto ad altre e cerca di affrontare in modo olistico la questione,basandosi su studi e approfondimenti, e può rappresentare - vorrei sperarlo - la base per unacomplessiva politica che affronti una questione indubbiamente complessa, ma urgente.In secondo luogo, mira a risolvere diverse questioni, forse più di quante ne affrontino le altre. La primaè, evidentemente, l'evasione fiscale. Concordo con quanto diceva il senatore Candiani: abbiamo unPaese che si accapiglia sui centesimi di risparmio e poi abbiamo un'evasione fiscale pari a non soquante manovre finanziarie all'anno. Dobbiamo cercare di trovare la soluzione rispetto a questo. Lamozione lo fa soprattutto in un'ottica promozionale, orientata al futuro, cercando di uscire dalla logicarepressiva, concernente anche la questione del tetto per l'uso dei contanti: mille euro costituiscono unerrore, duemila euro un doppio errore, tremila euro un triplo errore, se la vogliamo vedere in questalogica.Dobbiamo invece incentivare le forme di pagamento elettronico che poi, di conseguenza, hanno unamaggiore tracciabilità, ma dobbiamo farlo usando l'incentivo, la persuasione, i buoni argomentipiuttosto che le imposizioni che poi magari non sono neanche facilmente implementabili.Oltre tutto, la mozione cerca di educare alla incentivazione dell'uso dei pagamenti elettronici, che è unfatto anche culturale. Si dice sempre che non siamo pronti, soprattutto gli anziani; molti Paesi hannoiniziato prima e adesso sono pronti. È chiaro che è un processo lungo, ma in Estonia ci sono gli anzianiche pagano con la tecnologia contactless senza nessun problema, quindi non capisco perché i nostridebbano essere più stupidi degli altri.C'è un'altra questione importante che si trascura: la sicurezza. Girare con i contanti in tasca, specieproprio per le vecchiette che possono venir scippate per la strada, non è una grande manifestazione disicurezza, senza contare i soldi tenuti in casa.Si cerca di fare delle proposte concrete, tra cui la distribuzione e l'incentivazione dell'utilizzo del POS,come fanno tutte le altre mozioni, riducendo i costi di gestione (questo è possibilissimo), ancheprevedendo forme di comodato gratuito per quanto riguarda gli strumenti di pagamento (i POS), cosìcome si fa con i modem per l'ADSL, prevedendo forme premiali per gli utenti, per chi usa il POS, per i

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gestori, riducendo le commissioni all'incrementare del numero dei pagamenti elettronici; conagevolazioni fiscali per chi si dota dell'attrezzatura, con campagne informative, con l'utilizzo di varietecnologie, non soltanto il pagamento attraverso home banking, carta di credito, POS, ma ancheattraverso il contactless dei cellulari che sicuramente è molto utile, soprattutto per le piccole somme.In definitiva, concludendo, mi sembra di poter dire che questa è la mozione più concreta, piùdettagliata, e quella con un maggiore sostegno trasversale. Sono molto contento che sia stata firmatada rappresentanti - credo - di tutti i Gruppi, perché almeno su queste questioni sarebbe utile eimportante uscire dalla logica maggioranza-opposizione.Sono naturalmente disposto a una rimodulazione, se il Governo lo riterrà, perché questo vuole essereun aiuto, uno stimolo, e non una questione di principio su cui impuntarsi; l'importante è dare la linea.Ci sono dei disegni di legge sul tema che mi sembra importante calendarizzare e approvare. È anchevero, tuttavia, che questa è una materia molto complessa che deve poi essere gestita dal Governo.Proprio per questo, inviterei il Parlamento ad assumere la mozione più ampia, perché questo èprobabilmente l'unico momento in cui può occuparsi dettagliatamente di questa materia che poinecessariamente dovrà essere specificata dal Governo, quindi è il momento in cui il Parlamento ha lapossibilità di dare un indirizzo specifico e sarebbe bene darlo il più ampio possibile su una materiacosì fondamentale ed essenziale per il Paese. Cominciamo in ritardo, ma speriamo di accelerare nelprosieguo del tempo. (Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Berger per illustrare la mozione n. 299 (testo 2).BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presidente, ho voluto presentare questamozione per fare qualche riflessione su una situazione che è poco logica. Infatti, accanto ai vantaggiche dovrebbe generare l'incremento del ricorso alla moneta elettronica nelle sue diverse forme, come ilmiglior servizio al cliente e la lotta al riciclaggio, si sono create delle problematiche e delle distorsioniche necessitano di bilanciare vantaggi e svantaggi per i diversi soggetti, evitando che quelli più forti,come le banche e i circuiti di pagamento, impongano soluzioni ai soggetti più deboli, come i piccoliesercenti e le fasce più deboli della popolazione.Peggio ancora, con il decreto-legge n. 51 del 2014, la gratuità dei pagamenti con carta presso idistributori di carburante, fissata con il decreto-legge n. 201 del 2011, cessa di avere efficacia. Illegislatore è intervenuto più volte sul mercato dei pagamenti e, accanto allo sviluppo dei pagamentielettronici e all'abbassamento del limite all'uso del contante a un importo inferiore a 1.000, si ritienenecessario non aggravare in alcun modo, proprio per questo, i costi dell'uso dei pagamenti elettronici.Mi preme portare alla vostra attenzione quanto nei nostri territori, a vocazione turistica, ma anche diconfine, la soglia dei 1.000 euro crei un flusso di volume d'affari negli Stati confinanti pari a milioni dieuro. Il prezzo del carburante, la libertà di spesa e la possibilità da parte di alcune nazionalità a pagarein contanti, come da tradizione e secondo l'abitudine nei Paesi di provenienza di certi turisti, fannoperdere a questi territori e alla loro economia del turismo e del commercio milioni di euro di volume dispesa e di valore aggiunto.Da un sommario esame preliminare, tra i principali Paesi europei che prevedono limiti all'uso delcontante, si segnala che la Spagna ha un limite di 2.500 euro, la Francia di 3.000, il Belgio di 15.000,la Danimarca di 13.400, la Romania 2.300 euro e la Slovenia 15.000, mentre l'Austria, confinante conle nostre zone, e la Germania non hanno alcun limite all'uso del contante. Sebbene l'abitudine, secondole statistiche, si stia sviluppando verso il pagamento elettronico - e l'Italia su questo, nella graduatoriaeuropea, si trova sotto la media nell'uso dei pagamenti elettronici - tuttavia, i costi complessivi, legatial mantenimento e all'uso del POS, risultano essere più alti di oltre il 50 per cento rispetto alla mediaeuropea. Questa non credo sia una spinta verso il pagamento elettronico.Premesso tutto questo, sono dell'avviso che sia fondamentale intervenire sul mercato delle modalità deipagamenti, senza penalizzare esercenti né clienti, ed affrontare la tematica armonizzando le varienorme. Altrimenti, onorevole Sottosegretario, si rischia che le limitazioni introdotte per l'uso delcontante, accanto ai costi che generano i pagamenti elettronici per gli esercenti, possano nuocere

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all'economia del nostro Paese, invece di incentivarla.Per questo motivo, spero e chiedo che venga dato parere favorevole alla mia mozione. (Applausi dalGruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Pagliari per illustrare la mozione n. 321.PAGLIARI (PD). Signora Presidente, la mozione tratta il tema del regime dei pagamenti tramite POScon particolare riferimento alle situazioni di quei commercianti e degli esercizi commerciali che, per laloro peculiarità, svolgono servizi direttamente per conto dello Stato, come avviene per le tabaccherie epuò avvenire per le rivendite di giornali.In questa mozione viene esaminato tale profilo e vengono evidenziate le esigenze per le quali vi è lanecessità di un regime che tenga conto delle suddette peculiarità, si preoccupi di soddisfare l'esigenzagenerale di abbattimento dei costi fissi del terminale del POS e preveda per questi esercizi unadisciplina che dal punto di vista economico sia caratterizzata dalla gratuità per altri dodici mesi,nell'attuale fase di assestamento, delle transazioni che avvengono presso le rivendite di giornali equelle di tabacchi per i servizi prestati dalle stesse per conto dello Stato. (Applausi dal PD).PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Molinari per illustrare la mozione n. 350.MOLINARI (M5S). Signora Presidente, anch'io sarò breve, perché concordiamo nelle premesse congli altri colleghi che hanno illustrato le loro mozioni.Sappiamo tutti che, rispetto al panorama europeo, in Italia oltre l'86 per cento delle transazioni perpagamenti al dettaglio, avvenga ancora tramite contante. Sono invece diversi gli studi che dimostranocome un utilizzo diffuso dei pagamenti elettronici permetterebbe un importante risparmio per la nostraeconomia. Il sottosegretario Giorgetti, intervenendo alla Camera, ci ha ricordato che è stimato unrisparmio complessivo per l'economia pari allo 0,3 per cento del PIL (con riferimento al PIL 2012, sitratta di circa 4,5 miliardi all'anno), qualora questo sistema di pagamento diventasse diffuso.Si tratta peraltro di dati coerenti con le stime dell'Osservatorio agenda digitale del Politecnico diMilano, il quale ci ricorda che se si riuscisse ad incrementare la quota di transazioni tramite strumentidi pagamento elettronici anche solo del 50 per cento, potrebbero emergere dall'economia sommersaalmeno 17 miliardi di euro: una cifra che, tra IVA e imposte dirette, porterebbe un gettito cheincrementerebbe le casse dello Stato di 6-7 miliardi di euro all'anno, senza aumentare la pressionefiscale.Guardando semplicemente al costo della gestione del contante, la Banca d'Italia sottolinea che seriuscissimo ad incrementare del solo 50 per cento l'utilizzo di questo sistema elettronico, avremmo unulteriore risparmio di circa 800 milioni di euro per il sistema Paese, ripartiti fra vantaggi al sistemabancario e vantaggi agli esercenti.Insomma, l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento, oltre che aprirci al futuro, sarebbe utile pergenerare almeno due tipologie di benefici: la riduzione dell'entità del sommerso (a cui è legatol'evasione, un male endemico che ci portiamo dietro) e della conseguente corruzione, e la riduzione delcosto di gestione del contante, spesso sottovalutato dagli esercenti, ma che, secondo i dati di Bancad'Italia, ammonterebbe a circa 8 miliardi di euro all'anno.Inoltre, sappiamo che il legislatore ha, di recente, adottato numerosi interventi legislativi volti adincrementare l'uso del contante elettronico. Considerato che dovranno essere emanati - lo speriamo - inecessari decreti legislativi volti al rafforzamento della tracciabilità dei mezzi di pagamento per ilriconoscimento, ai finifiscali, di costi, oneri e spese sostenuti, ma anche per disincentivare l'utilizzo del contante, riteniamoche sia importante impegnare il Governo affinché l'utilizzo della moneta elettronica non diventi unulteriore regalo alle banche e agli intermediari finanziari.Per questo chiediamo e avanziamo alcune proposte che poniamo all'attenzione del Governo al fine di:promuovere, con il coinvolgimento attivo delle aziende di credito e dei circuiti di moneta elettronica,una diffusa campagna di informazione (anche ricordando le riflessioni del collega Palermo sullasicurezza di tali sistemi) agli utenti per familiarizzare con l'uso dei nuovi strumenti di pagamento

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elettronici;assicurare che venga reso conveniente l'utilizzo dei mezzi elettronici di pagamento sia conl'eliminazione, o comunque con un significativo abbattimento, dei costi fissi del terminale POS, siacon l'abolizione delle commissioni bancarie sui pagamenti, anche mediante forme di defiscalizzazioneche contemplino il riconoscimento di un credito d'imposta agli esercenti che ancora non si sono dotatidegli strumenti necessari al pagamento elettronico.In questo credo che il Governo dovrebbe fare opera di convincimento e di discussione in ambitoeuropeo, perché sappiamo che proprio lì si cerca di emendare il Trattato per armonizzare i costi. Noiinvece crediamo che tali costi dovrebbero essere completamente eliminati. Se vogliamo sostituire lamoneta che attualmente utilizziamo per gli acquisti e per le transazioni, sappiamo benissimo che,tranne la parte del signoraggio che è già incorporata, il cliente non deve pagare ulteriormente rispettoalla somma necessaria all'acquisto del bene o per la fornitura del servizio; deve essere neutro peressere veramente sostitutivo della moneta e del contante in circolazione. Da questo deriveràcertamente la possibilità di favorire la distribuzione agli esercizi commerciali di terminali POS evoluti,anche tramite la modalità del comodato gratuito da parte delle aziende di credito e dei circuiti creditiziin genere.Riteniamo inoltre che sia utile adottare misure che incentivino i consumatori all'utilizzo di sistemi dipagamento avanzati quali, ad esempio, la tutela e l'impignorabilità delle somme al di sotto della sogliadi sopravvivenza rivenienti dalle carte di pagamento. Sappiamo, ad esempio, che molti pensionatihanno subito dei pignoramenti dopo aver utilizzato delle carte di pagamento per somme dovute adEquitalia o che derivavano da pensioni di invalidità, soltanto perché poi andavano a finire nella massacomplessiva delle somme depositate.Per portarci avanti rispetto a quanto accade ormai nel mondo, infine, impegniamo il Governo adadottare ogni misura necessaria volta a verificare le opportunità di sviluppo e diffusione di ulteriorisistemi di pagamento elettronico, che in società più avanzate della nostra sono diventati alternativi alPOS e favoriscono il proseguire nella costante e progressiva eliminazione dell'utilizzo della moneta.Credo che queste siano basi utili per portarci non ad inseguire il futuro, ma ad essere noi ad indicare lastrada per il futuro. (Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Bignami).PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Bignami per illustrare la mozione n. 353 (testo 2).BIGNAMI (Misto-MovX). Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, ilricorso ai pagamenti elettronici permette, grazie alla tracciabilità delle transazioni, di attuare efficaciazioni di contrasto all'evasione fiscale e al riciclaggio di denaro.Tali forme di pagamento vengono, pertanto, incentivate da recenti direttive europee e da normeinterne, come l'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che ha ridotto la soglia massimaper l'utilizzo del denaro contante.Tra le misure che favoriscono la diffusione della moneta elettronica ci sono poi il decreto-legge n. 179del 2012 ed il decreto interministeriale del 24 gennaio 2014, che ha fissato al 30 giugno 2014 l'obbligoper i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti o di prestazione di servizi ancheprofessionali, di accettare pagamenti superiori a 30 euro realizzati a mezzo del cosiddetto POS (pointof sale).Queste norme perseguono diversi obiettivi: rendere tracciabili i pagamenti anche per piccoli importi;agevolare il cittadino che potrà disporre di ulteriori forme di pagamento; ridurre i costi legati allagestione del contante da parte delle imprese; limitare truffe, contraffazioni, riciclaggio, furti e rapine.Le norme non sono però, da sole, sufficienti a garantire una rapida ed efficace diffusione deipagamenti elettronici, perché questi nuovi sistemi di pagamento si scontrano con molti ostacoli, sia peri consumatori, sia per gli esercenti e per i liberi professionisti. Questi ultimi lamentano principalmentei costi troppo alti di installazione e gestione e la scarsa attitudine all'uso delle tecnologie.Confesercenti stima un costo aggiuntivo di circa 5 miliardi di euro l'anno per le imprese. Per unapiccola impresa, con 50.000 euro di transazioni l'anno, si stima un costo di circa 1.700 euro tra canoni,

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commissioni, installazione e spese di utilizzo del POS.Molti professionisti, fra cui architetti, avvocati e chimici, hanno evidenziato, tra le criticità, quella percui l'obbligo sia stato esteso a tutti senza fare adeguate distinzioni tra le diverse categorie e quella dinon aver consentito un'entrata a regime graduale della norma, come inizialmente previsto dallegislatore.Va poi sottolineato che molti ordini professionali hanno preso le distanze dall'obbligatorietà diaccettare pagamenti elettronici per operazioni superiori ai 30 euro, in quanto la norma non prevedesanzioni in caso di inadempienze. Ritengo che ciò sia gravissimo, ma tale posizione è statarecentemente avallata dalla risposta del Ministero dell'economia ad un'interrogazione parlamentare. IlMEF sostiene che i professionisti dovrebbero dotarsi di POS, ma che, non essendo previste sanzioni, lanorma introduce un mero onere e non un obbligo.Inoltre, Federconsumatori evidenzia il rischio che i costi ancora eccessivamente onerosi per disporredei POS vengano scaricati sui prezzi finali applicati al consumatore.Affinché la diffusione dei sistemi elettronici non rappresenti un'ulteriore tassa sulle spalle diimprenditori e professionisti, e non sia un disincentivo ai consumi, il Governo deve attuare deicorrettivi e prevedere una serie di incentivi all'utilizzo dei pagamenti elettronici.Con questa mozione impegniamo il Governo ad eliminare i costi, le commissioni e i canoni chegravano sugli esercenti e sui professionisti in relazione all'utilizzo della moneta elettronica, esclusi icosti relativi all'acquisto, al noleggio e all'attivazione di POS.Affinché la norma sia veramente efficace occorre prevedere l'introduzione di sanzioni per coloro chenon rispettino l'obbligo di munirsi di POS ed è necessario porre a carico degli istituti di credito i costirelativi alla diffusione della moneta elettronica. In questo modo, si eviterà che il provvedimento siavisto come un sistema per favorire le banche e come un aggravio delle spese di gestione per chi èobbligato a disporre di una postazione POS, come lamentano gli ordini professionali, Confesercenti eConfcommercio.A questo proposito, ricordo che il decreto-legge n. 201 del 2011 aveva previsto la costituzione di untavolo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con il compito di definire le regole generali perassicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti, in relazione alle transazionieffettuate mediante carte elettroniche. Al tavolo parteciparono l'ABI, società Poste italiane, consorzioBancomat, imprese che gestiscono circuiti di pagamento e associazioni delle imprese maggiormentesignificative a livello nazionale, senza però giungere a nessuna conclusione di rilievo.Per incentivare ulteriormente l'utilizzo dei POS, con la nostra mozione impegniamo, inoltre, ilGoverno ad introdurre sgravi fiscali per quegli esercenti e quei professionisti che dimostrino inmaniera virtuosa di aver effettuato operazioni con moneta elettronica, in numero superiore a quelleeffettuate con pagamento in contanti.Un'altra problematica concernente la circolazione di moneta elettronica è quella relativa al pericolo cheil cittadino sia esposto a rischi di truffe e furto di identità. Come evidenziato anche nel «Rapportostatistico sulle frodi con le carte di pagamento» realizzato dal dipartimento del tesoro del MEF nel2012, esistono le seguenti tipologie di frode sulle carte di pagamento: carta rubata; carta smarrita; cartacontraffatta; carta non ricevuta; utilizzo fraudolento del codice della carta emessa; carta utilizzata confalsa identità; utilizzo fraudolento della carta in Internet.Il sito Internet dei Carabinieri spiega che le truffe vengono compiute principalmente attraversol'utilizzo del numero della carta di credito che viene riprodotto illegalmente su carte clonate utilizzate,poi, sia per lo shopping tradizionale sia per il commercio elettronico.Occorrerebbe individuare dei sistemi che permettano una maggiore certezza nell'identificazione tra lacarta e il suo possessore. Con la mozione impegniamo, pertanto, il Governo a prevedere che le nuovecarte di credito emesse a partire dal 1° aprile 2015 siano personalizzate con fototessera.Siamo, inoltre, consapevoli che i sistemi di pagamento elettronico possono scontrarsi con il digitaldivide. Per attenuare l'impatto delle nuove forme di pagamento su persone anziane, a bassa scolarità o

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socialmente deboli, impegniamo il Governo ad innalzare da 1.000 a 1.500 euro la soglia attualmenteprevista in Italia per il trasferimento del denaro contante.Ogni Paese europeo, ad oggi, ha proprie regole, propri limiti e proprie modalità di applicazione dellenorme sull'utilizzo del denaro contante, il che comporta una serie di problematiche, tra cui quella deilimiti sul denaro contante da applicare allo straniero che viene in vacanza in Italia. Sarebbe, invece,auspicabile che il Governo si attivasse in sede europea al fine di promuovere l'adozione di unadisciplina comune in relazione alla circolazione del denaro contante in tutti Paesi dell'Unione.Ci affidiamo al Ministro, con la speranza che possa avere il coraggio di assumere impegni importanti edecisivi, sia per la sicurezza del cittadino, sia per una lotta all'evasione fiscale più efficiente, sia - daultimo, ma non ultimo - per lo sviluppo dell'economia. (Applausi del senatore Romani Maurizio).TOSATO (LN-Aut). Domando di parlare.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.TOSATO (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo al senatore Candiani la disponibilità ad accogliere lasottoscrizione, da parte mia, della mozione n. 246 a sua prima firma.CANDIANI (LN-Aut). Accolgo la sottoscrizione.PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.È iscritto a parlare il senatore Panizza. Ne ha facoltà.PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signora Presidente, colleghe e colleghi,rappresentante del Governo, intervengo brevemente a sostegno della mozione n. 299 a prima firma delsenatore Berger e sottoscritta da molti dei rappresentanti del Gruppo Per le Autonomie.La mozione, senza volerne ripetere il contenuto, è molto articolata e dettagliata e riporta tutta una seriedi dati a sostegno delle richieste che avanza.Tali richieste sono volte a far sì che i costi dei sistemi elettronici di pagamento non siano ad esclusivocarico degli esercenti, ma soprattutto che sia innalzato il limite massimo dell'uso del contante,quantomeno per i cittadini stranieri che si trovano qui in Italia per motivi turistici o di lavoro, ma chenon hanno la residenza nel nostro Paese.Mi rendo conto che questo è un tema per certi versi scottante, e ricordo che lo abbiamo già sollevatopiù volte, anche nell'ambito di vari provvedimenti, ed è sempre stato respinto; però vorrei ancherichiamare l'attenzione di quest'Aula sulla realtà, perché noi diciamo di essere in Europa, e di fatto losiamo a pieno titolo, ma in realtà non siamo come il resto d'Europa. Abbiamo una serie di situazionilegate a imprese commerciali, artigianali e industriali parificate nelle norme alle altre realtà europeema che in realtà subiscono degli evidenti effetti distorsivi nella concorrenza o si trovano di fronte averi e propri esempi di concorrenza sleale. Mi riferisco, ad esempio, al settore dell'autotrasporto e delcabotaggio: conosciamo tutti i problemi che sono sorti e sappiamo perfettamente che negli altri Paesieuropei c'è un altro livello di tassazione e che i costi per il personale sono completamente diversi.Continuiamo a parlare di rispetto delle regole, ma di fronte a situazioni diverse è impossibile trattare leaziende allo stesso modo.Mi auguro che il Governo e l'Aula non considerino questo tema con pregiudizio, ma che abbiano ilcoraggio di guardare in faccia la realtà.Spesso su siti del Trentino compaiono messaggi pubblicitari. L'ultimo l'ho qui con me, è sul sito dellaVal Rendena e riguarda il Tirolo austriaco (Seefeld, per la precisione). Si legge chiaramente:«Pagamento in contanti: in Austria nei negozi, ristoranti ed alberghi non esiste un limite per ilpagamento in contanti». Per chi paga in contanti poi sono riservati ulteriori sconti del 2 per cento, senon addirittura più elevati.Credo che essere autolesionisti valga a poco. Dobbiamo guardare in faccia la realtà e renderci contoche negli altri Paesi europei sono previsti limiti di altro tipo. Continuiamo a parlare di rispetto delleregole e continuiamo a produrre leggi (siamo il Paese più ricco di vincoli, di limiti, di norme e dicontrolli), ma se vogliamo mettere in ginocchio la nostra autonomia semplicemente perché vogliamo

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essere campioni nelle regole che stabiliamo dobbiamo anche assumerci la responsabilità di riconoscereche tutto ciò mette in difficoltà molti esercenti.Credo che ciò che ha chiesto il senatore Berger nella sua mozione sia assolutamente condivisibile epraticabile, e non penso che in esso si ravvisi nulla di straordinario e nulla che non possa esserepraticato. Mi auguro che l'Aula possa accogliere quindi la sua richiesta.Vorrei però che contestualmente il Governo facesse pressione sugli organi europei (peraltro, siamoancora nel semestre di Presidenza italiana) perché su alcune norme occorre assolutamente che l'Europasia omogenea. Abbiamo avuto modo di discutere della questione già in occasione della famosapercentuale di frutta contenuta nei succhi di frutta: è inutile essere i più bravi ad aumentare lapercentuale contenuta nei succhi quando poi gli altri Paesi possono portare in Italia prodotti contenentiminore percentuale di frutta.Fermi restando i principi di libera concorrenza e di pari condizioni, su alcuni prodotti è opportuno chel'Europa si dia delle regole uniformi, altrimenti rischiamo di far finta di essere tutti uguali ma dicorrere con mezzi e armi diverse. E credo che questo, in un periodo di crisi quale quello che staattraversando l'Italia che è ormai in ginocchio dal punto di vista economico, non sia assolutamente piùtollerabile.Mi auguro quindi che il Governo e l'Aula facciano un gesto di responsabilità prendendo atto dellarealtà e della situazione che è di fronte a noi e dimostrino la disponibilità ad accogliere queste richiesteche mi sembrano assolutamente ragionevoli. (Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fucksia. Ne ha facoltà.FUCKSIA (M5S). Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'odierno ordine del giorno prevede l'esamee la discussione di mozioni che sono tutte di buonsenso. Alcune di esse sono state depositatecontestualmente ad un disegno di legge che (sollecito in tal senso sia il mio Capogruppo che ilPresidente della Commissione finanze e tesoro) auspico venga calendarizzato al più presto.Come dicevo, sono tutte mozioni di buonsenso e contengono minime differenze, tanto che sarebbeutile unificarle.Vorrei ora sottolineare i quattro pilastri contenuti in tutte le mozioni e presenti anche nel disegno dilegge. Si propone l'abolizione delle commissioni sulle transazioni effettuate con carte di credito,bancomat, bonifici bancari (mi sembra doveroso); costi del POS a carico dello Stato, tramite lamodalità del comodato gratuito, evitando in tal modo di far gravare sulle attività commerciali e sulleprofessioni (categorie già fortemente pressate dalla crisi) altri costi fissi. Inoltre, si potrebbe utilizzarel'incentivo fiscale per chi usa il pagamento elettronico, ovvero prevedere una percentuale di detrazionedelle spese effettuate tramite pagamenti elettronici dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche.Insomma, un vantaggio a livello IRPEF.Ma sarà importante anche fare una campagna di comunicazione informativa, magari anche consportelli informativi, in modo da abituare gli italiani all'uso della moneta elettronica.Sono tutte misure calate in un'ottica di semplificazione, tanto per il cittadino, quanto per la pubblicaamministrazione. In un mondo globalizzato, in cui tutto avviene per via telematica alla velocità dellaluce, l'uso della moneta negli scambi quotidiani appare scomodo e fuori tempo, mentre, con ilpagamento elettronico, i vantaggi sono evidenti: per il cittadino si facilitano i pagamenti, si evitano iresti, diminuiscono gli scontrini (noi del Movimento 5 Stelle abbiamo spesso a che fare con gliscontrini), la pubblica amministrazione può, più agevolmente e con minori costi, combattere l'evasionefiscale (si facilita così il lavoro dell'Agenzia delle entrate, in particolare, che può effettuare i controllisemplicemente incrociando i dati delle transazioni effettuate; in tal modo si riduce l'area della possibileevasione), e si favorisce la semplificazione nella vita quotidiana (pensiamo a quanto sia più veloce laspesa, anche al supermercato, con la carta elettronica, piuttosto che quella con la moneta contante).Inoltre, attraverso sistemi di monetica, si potrebbe anche abbinare ad ogni POS, oltre al conto su cuivengono accreditate le transazioni, anche quello per l'accredito dell'IVA o delle ritenute, nonché il

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conto INPS per l'accredito dei contributi. Si eliminerebbero, in una sola mossa, l'evasione IVA, quellacontributiva e quella per le ritenute non versate. Ciò avverrebbe perché gli importi per tasse econtributi passerebbero direttamente dal pagatore all'esattore, senza intermediari e inutili adempimenti.D'altronde, misure contro l'evasione sono improrogabili. Non è un mistero che l'Italia è uno dei Paesieuropei con più alto tasso di evasione fiscale. Secondo il Task Research, di cui anche l'Unione europeasi avvale per le proprie statistiche sul tema, le tasse non pagate ogni anno nel nostro Paese ammontanoalla stratosferica somma di circa 180 miliardi di euro! La somma di 180 miliardi di euro è pari acinque manovre finanziarie da 36 miliardi, quale quella prevista per il triennio 2015-2017. Questesomme non versate naturalmente non sono dovute soltanto all'uso del contante, e infatti sappiamobenissimo che questa riforma va inquadrata in altre a spettro molto più ampio: dalla distinzione tra lebanche d'affari e le banche di risparmio al discorso delle evasioni per i Paesi a fiscalità privilegiata, lesocietà esterovestite, le frodi carosello, gli spalloni, le transazioni internazionali offshore. Sono tuttemisure che, secondo me, andrebbero prese. Consideriamo che sei cittadini italiani hanno evaso per unamanovra di 10 miliardi, patteggiando e pagando solo il 20 per cento. Quindi, questa è una misura disemplificazione utile, ma da inserire in un contesto generale molto più ampio.Se noi riuscissimo a recuperare i 180 miliardi di euro (qui speriamo che Renzi non mi ascolti, perchése mi ascolta e prende questa cosa, non ce ne liberiamo più per il prossimo cinquantennio, anzichéventennio), si potrebbe fare una manovra non di 80 euro per poco più di 10 milioni di cittadini, ma di3.000 euro per 60 milioni di italiani, nessuno escluso. Secondo me, alle volte è utile aver presentequesti numeri, perché, in effetti, i vantaggi potrebbero essere tanti. Ricordiamocelo: recuperare quei180 miliardi significherebbe 3.000 euro per 60 milioni di italiani; una manovra che si potrebbe ancheprovare a fare.Oggi le iniziative in questo senso ci sono state, ma non hanno inciso in maniera determinante perchénon hanno colto il problema e non hanno posto al primo piano, non hanno ascoltato le esigenze deicittadini. Penso alla legge di stabilità del 2014, che ha escluso il contante nel pagamento dei canonilocativi indipendentemente dall'importo. Si può andare a ritroso, al cosiddetto decreto salva Italia diMonti, che però si è limitato ad abbassare a 1.000 euro il tetto delle operazioni possibili in contanti; aldecreto Bersani, che nel luglio 2006 ha introdotto la norma per cui i compensi dei professionistipotevano essere riscossi solo mediante strumenti finanziari tracciabili. Non è bastato, ma diciamo chenon era adeguato e ha creato anche dei problemi a dei cittadini.È necessario compiere un'operazione in controtendenza: non imporre, ma favorire e rendereconveniente a tutti l'uso dei pagamenti elettronici.Se guardiamo al di fuori dei nostri confini, notiamo che in Europa l'utilizzo del contante è residuale,soprattutto grazie alla gratuità dell'uso dei pagamenti elettronici. Negli USA l'uso del contante è pari acirca un quinto del totale dei pagamenti; nel nostro Paese il rapporto è inverso.Signori miei, riassumo e mi avvio alla conclusione. I motivi per ridurre l'uso del contante sono:semplificazione, tracciabilità, trasparenza e lotta all'evasione. A questi ne aggiungo un altro: la lotta alcrimine organizzato. Mi riferisco in particolare al riciclaggio di denaro sporco e alla falsificazionedelle banconote. Pensate che solo nella metà del 2013 sono stato state ritirate dalla circolazione oltre350.000 banconote false. Insomma, adeguare le abitudini degli italiani all'uso dei pagamenti elettronicisignifica adottare strumenti e adempimenti utili, ma soprattutto compiere un passo decisivo verso lacultura della legalità.Abbiamo molte montagne da scalare; diciamo che l'approvazione di queste mozioni potrebbe renderele vetta più vicina. Tuttavia, ricordiamoci anche che gli italiani non si fidano di noi perché temonomanovre notturne alla Amato - le ricordate tutti - e quindi hanno paura di abbandonare il contanteperché temono magari di non poter più disporre di somme da un giorno all'altro.Quello che dobbiamo fare è un progresso culturale, che metta il cittadino al centro, dando fiducia, cosìda rendere il vantaggio per lui e per il Paese. (Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Gaetti).PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rossi Gianluca. Ne ha facoltà.

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ROSSI Gianluca (PD). Signora Presidente, faccio solo alcune considerazioni, anche per avvalorarel'importanza del dibattito e delle mozioni che sono state presentate, in particolar modo quella delGruppo del Partito Democratico, a prima firma del senatore Pagliari.Tutti gli intervenuti e i presentatori delle mozioni hanno messo in evidenza come un punto centrale,fondamentale per il nostro Paese, per affrontare da un lato il tema della crescita economica, dall'altroanche quello del contrasto a forme di evasione ed elusione fiscale, quanto sia importante efondamentale l'utilizzo della moneta telematica. A fronte di questa considerazione, come le mozioni sipropongono, è necessario affrontare il tema - purtroppo particolarmente evidente del nostro Paese -della riduzione dei costi per l'utilizzo, da parte degli operatori, della moneta telematica; costi che inItalia sono più alti del 50 per cento rispetto alla media europea.Come dimostrano molti studi, il ricorso diffuso ai pagamenti elettronici permette più vantaggi: latracciabilità delle transazioni, coadiuvare azioni di contrasto, come dicevo, all'evasione fiscale e alriciclaggio di denaro, migliorare la compliance fiscale, favorendo, quindi, l'emersione di una ricchezzasommersa, questione non secondaria, specie nel nostro Paese. D'altra parte, alcune direttive europee eanche norme interne spingono in questa direzione.È chiaro che l'uso limitato del contante e l'accentuazione dell'utilizzo della moneta elettronicarappresentano una questione rilevante, che è corretto venga affrontata nel dibattito odierno.Vorrei sottolineare, prima di concludere, un aspetto molto importante. È stata posta da alcuni colleghila questione della discrepanza con alcuni Paesi dell'area UE, in particolar modo l'Austria e laGermania, che non hanno limiti all'uso del contante (anche se, a dire il vero, la normativa di quei Paesiin materia di transazioni finanziarie è fortemente diversa rispetto alla nostra): questo metterebbe in unacondizione di svantaggio alcune aree del nostro Paese, soprattutto aree turistiche.Ricordo che nel 2012 è stata approvata la legge n. 44 che consente una deroga all'uso del contante per icittadini non residenti nel nostro Paese o negli altri Paesi aderenti all'Unione europea, innalzando iltetto a 15.000 euro e costringendo, ovviamente a tutela dell'operatore e dell'esercente e non per altraragione, ad un procedimento e ad una serie di adempimenti burocratici non particolarmente gravosi, apartire dalla segnalazione all'Agenzia delle entrate, così come la registrazione dell'utente cheusufruisce della deroga appunto all'utilizzo del contante; tale legge consente di superare le questioniposte nel corso del dibattito senza introdurre un tema come quello della deroga all'utilizzo del contanteche sarebbe in controtendenza rispetto a tutte le scelte compiute recentemente sia dall'attuale Governoche dai precedenti, in particolar modo il più recente, che invece, laddove necessario, hanno appuntointrodotto alcune deroghe e, ove non necessario, hanno esaltato la limitazione dell'uso del contante.Ovviamente, in particolar modo nella nostra mozione, noi vogliamo porre anche alcune questionispecifiche che il collega Pagliari nell'esposizione ha evidenziato e vogliamo rimarcare come unimpegno del Governo, coerente anche con quello che stanno facendo i Paesi dell'Unione europea,verso una riduzione dei costi sia un segnale molto importante che va nel senso auspicato anche daldibattito di questa mattina. (Applausi della senatrice Silvestro).PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.DE MICHELI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signora Presidente, per potervalorizzare il grosso lavoro che è stato svolto dai colleghi senatori, su questo tema chiedo 15 minuti disospensione per poter garantire appropriate riformulazioni di alcuni dei testi delle mozioni presentate.PRESIDENTE. Mi sembra necessario.Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 11,30.(La seduta, sospesa alle ore 11,10, è ripresa alle ore 11,37).Presidenza del vice presidente CALDEROLILa seduta è ripresa.Ha facoltà di intervenire la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, onorevole De Micheli,

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alla quale chiedo anche di esprimere il parere sulle mozioni presentate.DE MICHELI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, le chiedo scusase mi prenderò qualche minuto in più per proporre alcune riformulazioni. Siamo addivenuti ad unaserie di riformulazioni, credo, abbastanza condivise.Per la prima mozione (seguendo l'ordine del giorno), presentata dal senatore Candiani e da altrisenatori, la n. 246, abbiamo riformulato esclusivamente gli impegni che il Governo si intendeassumere in merito ai temi discussi oggi.Sul punto 1) di tale mozione siamo addivenuti ad una riformulazione che sarà uguale per tutte lemozioni in cui è stata avanzata una richiesta analoga, relativa al costo delle commissioni per ipagamenti elettronici. Il testo che proponiamo - che vale dunque per la mozione Candiani e per tutte lealtre mozioni - è il seguente: «ad assumere i risultati del tavolo tecnico sui costi delle transazionielettroniche aperto in sede UE, teso ad armonizzare i costi su base europea, al fine di conseguire illivello più basso tra quelli praticati nei Paesi dell'Unione europea». Esiste infatti un tavolo tecnico alivello di Unione europea che si sta occupando di questo tema. L'impegno del Governo in merito èquello di assumerne completamente i risultati, visto che, in termini competitivi, questi darannobenefici ai consumatori italiani.Sul punto 2), relativo alla trasparenza, propongo la seguente riformulazione, che vale per tutte leulteriori mozioni che hanno previsto un analogo impegno per il Governo: «a rendere il più possibiletrasparente per il consumatore il costo che grava sul commerciante per l'accettazione delle carte dipagamento, in quanto l'assenza di regolamentazione circa il limite minimo per gli acquisti tramite POSgenera incertezza nei confronti dei consumatori finali».Per quanto riguarda la mozione n. 248, a prima firma del senatore Palermo, propongo la seguenteriformulazione del punto 1): «valutare la possibilità di diffondere l'utilizzo dei pagamenti elettronici»,sopprimendo le parole da «incentivando» fino a «POS e» e mantenendo le seguenti: «modernizzandol'infrastruttura per consentire pagamenti in modalità contactless e tramite dispositivi mobili».Suggerisco inoltre la seguente riformulazione del punto 2): «valutare la possibilità di favorire ladistribuzione di terminali POS, da parte delle banche e dei circuiti di credito, agli esercizi commercialianche tramite la modalità del comodato gratuito (come già avviene ad esempio per i modem ADSL).Una generalizzazione di tale prassi faciliterebbe anche il passaggio dai POS attuali a quelli di nuovagenerazione».Sui punti 3) e 4) il Governo esprime parere contrario.Del punto 5) si propone la seguente riformulazione: «sollecitare la promozione di una diffusacampagna di informazione agli utenti, in particolare alle fasce più critiche come gli anziani, per lafamiliarizzazione e il corretto uso dei nuovi strumenti di pagamento».Sul punto 6) esprimo parere contrario.La riformulazione del punto 7) è uguale a quella che ho appena letto relativamente al tavolo in corsopresso l'Unione europea e, se necessario, la rileggo per correttezza: «assumere i risultati del tavolotecnico sui costi delle transazioni elettroniche aperto in sede UE, teso ad armonizzare i costi su baseeuropea, al fine di conseguire il livello più basso tra quelli praticati nei Paesi dell'Unione europea».Esprimo parere contrario sul punto 8), come anche sul punto 9), perché quest'ultimo tocca un tema cheè in via di discussione proprio qui in Senato sulla delega relativa alla pubblica amministrazione, quindidiventa tautologico, nel senso che sarà il Senato a decidere in termini tecnici e dettagliati come arrivareall'incentivazione della digitalizzazione della PA.Sul punto 10), per quanto riguarda la trasparenza, ritorna il testo che ho già letto prima in relazioneall'ultimo punto della mozione n. 246, teso a rendere il più possibile trasparente per il consumatore ilcosto che grava sul commerciante.Passando alla mozione n. 299 (testo 2), i punti 1) e 2) della parte dispositiva vengono riformulatisempre con il testo relativo al tavolo tecnico dell'Unione europea, che non rileggo perché penso che isenatori lo abbiano ben compreso. Purtroppo, sui seguenti punti 3) e 4), per incompatibilità con le

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norme sull'antiriciclaggio, sono obbligata ad esprimere parere contrario; anche sul punto 5) esprimoparere contrario, perché il contenuto è lo stesso.Per quanto riguarda la mozione n. 321, del senatore Pagliari e altri, propongo una riformulazione delpunto 1) del dispositivo con il recepimento del testo risultante dal suddetto tavolo tecnico aperto insede di Unione europea sui costi delle transazioni elettroniche. Del punto 2), invece, si propone laseguente riformulazione: «a valutare la possibilità di diffondere l'utilizzo dei pagamenti elettronici,incentivando, tra l'altro, gli esercenti all'installazione di terminali POS e modernizzando l'infrastrutturaper consentire pagamenti in modalità contactless e tramite dispositivi mobili, a partiredall'introduzione del comodato gratuito per i POS».Mi sono resa conto di aver dimenticato di dire una cosa sulla mozione del senatore Berger, ma, se melo consente, signor Presidente, vorrei farlo alla fine del mio intervento.PRESIDENTE. Certamente, signora Sottosegretario.DE MICHELI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Con riferimento alla mozione n.350, del senatore Molinari ed altri, del punto 1), relativo alla campagna d'informazione agli utenti perla familiarizzazione sull'utilizzo della moneta elettronica, si chiede una riformulazione del tenore diquella che abbiamo già richiesto per la mozione n. 248, del senatore Palermo ed altri.Per la prima parte del punto 2), fino alla parola «pagamenti», vale la riformulazione relativa alsuccitato tavolo dell'Unione europea. Successivamente, dopo la virgola, dalla parola «eventualmente»in poi, si chiede invece l'espunzione della restante parte del testo, sul quale viene espresso un parerenegativo.Sul punto 3) si chiede la stessa riformulazione richiesta per la mozione n. 248 del senatore Palermo,relativamente al comodato gratuito dei POS, poi ripresa anche nella mozione n. 321 a prima firmaPagliari.Sul punto 4) esprimo parere contrario, mentre sul punto 5) si chiede soltanto la sostituzione dellaparola «alternativi» con la parola «aggiuntivi» (al POS).Con riferimento alla mozione n. 353 (testo 2), a prima firma Bignami, del punto 1) si chiede lasuddetta riformulazione relativa al tavolo tecnico dell'Unione europea, già ricordata per altre mozioni.Sui punti 2) e 3) esprimo parere contrario, mentre del punto 4) si propone la seguente riformulazione:«a valutare la possibilità di prevedere che le nuove carte di credito per chi ne farà richiesta possanoessere personalizzate con fototessera». Poiché in questo caso si pone un problema di privacy,dobbiamo valutare l'incrocio delle normative in materia.Esprimo parere contrario sul punto 5), mentre sul punto 6) esprimo parere favorevole, perché vi è larichiesta di armonizzazione sul tema della circolazione dei contanti a livello europeo, azione che peraltro il Governo sta già cercando di effettuare.PRESIDENTE. Per quanto riguarda la mozione n. 299 (testo 2), mi sembra che sui punti 1) e 2) siastata proposta dal Governo una riformulazione complessiva grosso modo riconducibile a quellarelativa alla mozione del senatore Candiani, mentre è stato espresso parere negativo sui punti 3), 4) e5). Mi corregga se c'è qualche errore.DE MICHELI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. In realtà nel mio testo il punto 3)dice un'altra cosa, quindi correggo il mio parere: i punti 1) e 2) vengono riformulati; il parere sui punti4) e 5) è contrario, mentre sul punto 3) si avanza una riformulazione - senatore Berger, le chiedo scusama ho due testi diversi - che vorrei leggere: «a valutare in sede tecnica la possibilità di esentaredall'obbligo dell'uso del POS chi non può utilizzarlo per condizioni particolari ed eccezionali in cuisvolge la propria attività (ad esempio in mancanza di collegamento alla rete elettrica, telefonica o dibanda larga)».PRESIDENTE. Senatore Candiani, accoglie le due riformulazioni proposte dal Governo alla mozionen. 246?CANDIANI (LN-Aut). Sì, signor Presidente.

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PRESIDENTE. Senatore Palermo, accoglie le riformulazioni proposte alla mozione n. 248 e ritira ipunti su cui è stato espresso parere contrario?PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Sì, signor Presidente.PRESIDENTE. Senatore Berger, accoglie le riformulazioni alla mozione n. 299 (testo 2)?BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, accetto le riformulazioni deipunti 1), 2) e 3) e, se permette, chiedo il voto separato sul punto 4). Ritiro il punto 5).PAGLIARI (PD). Domando di parlare.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.PAGLIARI (PD). Signor Presidente, credo che ci sia stato un qui pro quo. Chiedo alla Sottosegretariodi prestarmi attenzione, perché la riformulazione del punto 2) della mozione n. 321 penso debbaandare anche nel senso di verificare la possibilità di un regime speciale di ammortizzazione dei costi, apartire dal comodato gratuito dei POS per i rivenditori di tabacchi e di giornali, per i servizi da questisvolti nell'interesse dello Stato.DE MICHELI, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, ha ragione ilsenatore Pagliari: ho sbagliato io, perché ho letto un'altra riformulazione.PRESIDENTE. Questa volta è il Parlamento che riformula il Governo, e questo mi fa piacere.Senatore Pagliari, accoglie le riformulazioni del Governo alla mozione n. 321?PAGLIARI (PD). Sì, signor Presidente.PRESIDENTE. Senatore Molinari, accoglie le riformulazioni del Governo alla mozione n. 350?MOLINARI (M5S). Accettiamo le riformulazioni dei punti 1), 3) e 5), mentre non le accettiamo per ipunti 2) e 4), per i quali chiederemo un voto separato.PRESIDENTE. Senatrice Bignami, accoglie le riformulazioni del Governo alla mozione n. 353 (testo2)?BIGNAMI (Misto-MovX). Accetto le riformulazioni suggerite relativamente ai punti 1) e 4) e chiedo lavotazione per parti separate sui punti su cui è stato espresso parere contrario.PRESIDENTE.Su questo aspetto, colleghi, bisognerà verificare se c'è la volontà da parte delParlamento al momento del voto.Passiamo alla votazione.CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, il dibattito che abbiamo sviluppato è stato molto importanteperché ha portato a una sintesi. Il Governo si deve impegnare seriamente. L'auspicio che faccio allaSottosegretario e, tramite lei, al Governo è che queste mozioni non siano le ennesime che, anche seapprovate dall'Aula del Senato, nella realtà restano lettera morta. Ci siamo abituati purtroppoall'andazzo per cui le mozioni sono degradate a livello degli ordini del giorno, gli ordini del giorno alivello di raccomandazioni, le raccomandazioni a livello di carta straccia. Ridiamo dignità a questostrumento e facciamo in modo che ciò che approveremo oggi diventi un impegno a favore dei cittadini,restituendo un po' di credibilità a questo strumento. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).URAS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.URAS (Misto-SEL). Signor Presidente, desidero ricordare che noi abbiamo presentato una mozioneche tende a far riflettere e a mitigare gli effetti di un processo che ci appare riduttivo anche delle libertàpersonali.In particolare, ci riferiamo al fatto che tendenzialmente questo processo elimina il danaro contante,eliminando così la diretta proprietà di ciascun cittadino sulla propria disponibilità finanziaria, rendendodi fatto il denaro nella disponibilità degli istituti di credito che governano le liquidità in possesso deicittadini, depositate sui conti correnti.

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In tal senso, abbiamo provocatoriamente introdotto un impegno a modificare il limite dei contanticonsentito per le operazioni commerciali, nel convincimento che sarebbe molto meglio che tale limitepotesse essere definito dal Governo con provvedimenti, in ragione del fluttuare del valore della monetae quindi anche del suo potere di acquisto.Per il resto, accettiamo le riformulazioni proposte, così come detto dalla mia collega, e voteremo afavore delle parti che condividiamo.VACCIANO (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.VACCIANO (M5S). Signor Presidente, quali membri della 6a Commissione, siamo particolarmentesensibili alla tematica di cui si discute.Come noto, sin dall'inizio della legislatura siamo stati impegnati in una indagine conoscitiva suirapporti tra fisco e contribuente e sulla fiscalità in generale e nell'esame sia della ormai approvatadelega fiscale che dei provvedimenti che da essa stanno derivando, il problema dell'evasione fiscale edelle relative possibili soluzioni sono sempre al centro dell'attenzione della Commissione.Che la diffusione della moneta elettronica abbia una evidente funzione antievasiva è innegabile.Tuttavia, come è emerso nell'ambito della indagine conoscitiva che stiamo svolgendo e come staemergendo dall'esame dei diversi provvedimenti, nessun provvedimento singolo è in grado, da solo, dicontrastare il fenomeno evasivo. Demonizzare l'utilizzo del contante favorendo esclusivamente lamoneta elettronica, non rappresenta quindi una soluzione definitiva in quanto, per una serie di ragioniche stiamo esaminando in 6a Commissione, non pone un freno definitivo al fenomeno evasivo, purrappresentando comunque un passo in avanti.Peraltro, a fronte del vantaggio che l'utilizzo della moneta elettronica offre in termini di contrastoall'evasione fiscale, non si possono non considerare gli svantaggi che da un utilizzo prevalente di essapossono derivare, in particolare per i soggetti più deboli sia tra i consumatori, che tra coloro chedevono fruire di questo strumento per la propria attività. Penso al piccolo imprenditore, che ha unaattività con piccolo cabotaggio, attività sulla cui redditività possono influire significativamente costiche a noi possono sembrare risibili o comunque poco rilevanti.Abbiamo quindi proposto, ad esempio, l'adozione di misure di defiscalizzazione per assorbire costi che- seppure, come abbiamo appreso, contrattati in una sede europea - sono significativi specialmente peri piccoli imprenditori e le piccole attività commerciali. Non solo, ma incide anche oggettivamente sullafascia debole del consumo che io identifico, ad esempio, nelle persone anziane, coloro che hannoun'oggettiva difficoltà a rapportarsi con i nuovi strumenti di pagamento. (Applausi della senatriceDonno). Tale oggettiva difficoltà potrebbe però essere superata, e doveva forse essere superata inpassato, con un'adeguata campagna di formazione, una formazione che non può essere di tipo spot, mache deve guidare tutte le fasce sociali ad un confronto con i nuovi strumenti che ovviamenterappresentano il futuro del pagamento: questo non possiamo nascondercelo.Il concetto che però vogliamo che passi in maniera netta è che non è possibile che, a fronte di unvantaggio sicuro, come si rileva nell'introduzione della nostra mozione, per lo Stato e per il sistemafinanziario, che si confronta con costi significativi legati alla gestione del contante, che oggettivamenteverranno abbattuti da una maggiore diffusione dei sistemi di pagamento elettronici, i costi ricadanoinvece sui soggetti deboli: sui piccoli imprenditori, sui soggetti anziani, su coloro che hanno difficoltànell'utilizzo di questi strumenti.È per questo che abbiamo proposto una serie di soluzioni per venire incontro a queste fasce, perchétutto il circuito, a partire da quello bancario, con l'intervento non esclusivo ma significativo delloStato, portasse ad un abbattimento complessivo ed addirittura definitivo di questi costi sui soggetti chemaggiormente ne risentono.A fronte di questo, la nostra mozione, che mi fa piacere sia stata accolta dal Governo, poneva laquestione di strumenti innovativi di pagamento. Ne abbiamo indicati alcuni: abbiamo parlato diBitcoin e di Quick Image Payment. Si tratta, naturalmente, solo di indicazioni di massima, alcune

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addirittura arrivano da brevetti italiani, quindi rappresentano un'eccellenza del nostro Paese. Se è veroche ci sono difficoltà, infatti, è anche vero che ci sono le fasce più giovani, ci sono coloro che a questistrumenti possono venire incontro e fornire anche un'alternativa al circuito bancario tradizionale,offrendo nel contempo elevati standard di sicurezza che quindi garantiscono tutti i soggetti coinvoltida eventuali frodi, da un abuso fiscale, che è un fenomeno che in Italia assume sempre unacaratteristica particolare e che indubbiamente il nostro Paese vive come un'estrema criticità, e anchequesto è inutile nasconderselo.Abbiamo quindi accettato una parte delle riformulazioni proposte, ma non possiamo essere disponibiliad accettarne alcune altre, perché a nostro e parere la semplice indicazione di un tavolo europeo diconfronto è limitativa perché crediamo che lo Stato italiano ed il circuito bancario italiano debbanofare di più e quindi riteniamo che quel tipo di riformulazione non sia accoglibile. Essendo stato accoltotale enunciato all'interno di altre mozioni, non possiamo che annunciare il nostro voto di astensione, inquanto è in contrasto con il principio che abbiamo portato avanti con la nostra mozione.Apprezziamo in particolare il contenuto oggettivo della mozione n. 248, a prima firma del senatorePalermo, che in molti punti converge con la nostra, ma non possiamo concordare sul fatto che essaaccetti condizioni che invece secondo noi andrebbero superate. Se è vero, infatti, che abbiamo previstodei costi a carico dello Stato, è anche vero che questi costi oggettivamente - lo abbiamo dimostratobasandoci sui numeri che vengono forniti dal Governo e non dal Movimento 5 Stelle - siripagherebbero da soli, con i maggiori introiti derivanti dal contrasto all'evasione e dal minore costoche tutto il sistema ne avrebbe per la gestione del contante che la Banca d'Italia ci dice avere unimpatto significativo anche sulla redditività degli istituti di credito.Per tali motivi, annunciamo il nostro voto di astensione sulle mozioni che non siano quella presentatadal Movimento 5 Stelle e, come ha annunciato il collega, accettiamo le riformulazioni relative ai punti1), 3) e 5) della nostra mozione e chiederemo il voto per parti separate della stessa. (Applausi dalGruppo M5S).PRESIDENTE. Senatore Molinari, mi è stata rappresentata una ulteriore richiesta da parte delGoverno rispetto alla riformulazione del punto 5), cioè di sopprimere la parte del testo ricompresa trale due parentesi alla seconda e alla terza riga. Accoglie la riformulazione?MOLINARI (M5S). Signor Presidente, le chiederei di ripetere, perché la richiesta non è molto chiara.PRESIDENTE. Al punto 5), nella seconda e nella terza riga, sopprimere la parte fra parentesi, e cioè laseguente: «(quali, a solo titolo esemplificativo, il Quick Image Payment e i Bitcoin)».MOLINARI (M5S). Sì, signor Presidente, accolgo tale proposta di modifica.BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, con riferimento alla mozione n.299 apprezzo molto il fatto che, in riferimento al punto 3) relativo all'impossibilità tecnica di usare ilPOS per i rifugi alpini, si sia deciso di procedere ad un approfondimento tecnico per prevedereun'eccezione.Quanto al punto 4) del testo 2, onorevole Sottosegretario, che non corrisponde al testo originario, silegge: «a valutare» la possibilità «di modificare la legislazione italiana, anche eventualmenteprendendo in considerazione situazioni specifiche, riguardo al limite del trasferimento del denarocontante prevedendo per i cittadini italiani una soglia più alta di quella attualmente prevista di 1.000euro». È certo un impegno, ma attenuato dalle parole «a valutare» la possibilità «di modificare».Penso che ciò che è stato chiesto non sia contrario alla legislazione vigente, perché richiede unavariazione della stessa legislazione in tal senso. Per questo motivo chiedo che al momento del voto suquesto punto possa esprimere parere positivo.CONTE (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

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CONTE (NCD). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole alle mozioni da partedel Gruppo Nuovo Centrodestra che hanno la finalità di uniformare, a livello europeo, le modalità e icosti per il ricorso al pagamento con strumenti elettronici, per diffondere il ricorso a degli strumentiper il pagamento elettronico e per ridurre i costi a carico degli operatori commerciali.D'altronde, la condivisione dimostrata dal Governo, che con la proposta di riformulazione di alcunipunti ha cercato di trovare una sintesi comune di tutte le mozioni, credo sia apprezzabile. Il nostro,quindi, sarà un voto convintamente favorevole anche in considerazione di un altro aspetto. Vale a direche il Governo si impegni in futuro ad affrontare un ulteriore tema appena toccato nelle mozioni inesame e cioè ad innalzare il limite massimo dei 1.000 euro per agevolare la circolazione del contantesoprattutto nel settore del turismo, in quanto molti turisti provenienti da Paesi non avvezzi all'utilizzodegli strumenti di pagamento elettronico potrebbero essere disincentivati ad usufruire degli esercizicommerciali del nostro territorio. Crediamo che questo sia uno dei temi che in futuro il Governo dovràaffrontare. (Applausi dal Gruppo NCD).PICCOLI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.PICCOLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi,l'argomento affrontato dalle mozioni era, nelle formulazioni originarie, abbastanza interessante eponeva alcune questioni che a noi stanno particolarmente a cuore.Innanzitutto, era affrontati i problemi della tutela delle libertà individuali, quello che attiene allanecessità di confrontarsi con le regole dell'economia e, da ultimo ma non ultimo, il tema che attienealla convenienza nell'uso diffuso del POS nel nostro territorio.Credo che su questi argomenti, con l'annacquamento che le riformulazioni hanno prodotto, abbiamoperso un'occasione importante per dare risposte alle esigenze che arrivano direttamente dalla societàitaliana.Non siamo qui per dettare degli indirizzi al Governo a prescindere da ciò che sta accadendo nel settoreeconomico. Gli ultimi dati denunciano un ulteriore rallentamento dei consumi che, in quota parte, puòessere attribuito anche a queste forme di pagamento non del tutto adeguate a rispondere alle varieesigenze.Come dicevo, abbiamo perso dunque una grande occasione per dare risposte ai cittadini, agli esercenti,agli artigiani e ai professionisti.Per concludere, dando seguito all'auspicio del Presidente di svolgere dichiarazioni di voto brevi,annuncio che il Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura voterà a favore dellamozione n. 299, di cui è primo firmatario il senatore Berger, ma nella formulazione originaria,ricordata poco fa dallo stesso presentatore.Ribadiamo con forza l'esigenza che il Governo intervenga con concretezza e realismo per ampliare lapossibilità di utilizzo del contante mediante aumento della soglia oggi attestata a 1.000 euro,decisamente non comparabile con i valori fissati in altri Paesi europei. Riteniamo inoltre che debbaadoperarsi per rendere la moneta elettronica un modello equo ed economico, a vantaggio dei cittadini,degli artigiani, dei professionisti, degli esercenti e dell'intera nostra economia. (Applausi dal GruppoFI-PdL XVII).ROSSI Gianluca (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.ROSSI Gianluca (PD). Signor Presidente, intervengo molto brevemente per confermare il votofavorevole del Gruppo del Partito Democratico, secondo le riformulazioni indicate dal Governo.(Applausi dal Gruppo PD).PRESIDENTE. Prima di passare alle votazioni, avverto che, in linea con una prassi consolidata, lemozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbiteda precedenti votazioni.

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Passiamo alla votazione della mozione n. 246 (testo 2).GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo medianteprocedimento elettronico.PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescrittonumero di senatori.(La richiesta risulta appoggiata).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 246 (testo 2), presentata dalsenatore Candiani e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato approva. (v. Allegato B).Passiamo alla votazione della mozione n. 248 (testo 2).GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo medianteprocedimento elettronico.PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescrittonumero di senatori.(La richiesta risulta appoggiata).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 248 (testo 2), presentata dalsenatore Palermo e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato approva. (v. Allegato B).Sulla mozione n. 299 (testo 3) è stata richiesta la votazione per parti separate. Non essendoviobiezioni, la richiesta si intende accolta.Procediamo dunque alla votazione della prima parte della mozione n. 299 (testo 3).GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo medianteprocedimento elettronico.PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescrittonumero di senatori.(La richiesta risulta appoggiata).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse e dei punti 1) e 2) deldispositivo della mozione n. 299 (testo 3), presentata dal senatore Berger e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del punto 3) del dispositivo della mozione n.299 (testo 3), presentata dal senatore Berger e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Passiamo alla votazione della mozione n. 321 (testo 2).GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo medianteprocedimento elettronico.PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescrittonumero di senatori.(La richiesta risulta appoggiata).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 321 (testo 2), presentata dalsenatore Pagliari e da altri senatori.(Segue la votazione).

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Il Senato approva. (v. Allegato B).Sulla mozione n. 350 (testo 3) è stata richiesta la votazione per parti separate. Non essendoviobiezioni, la richiesta si intende accolta.Procediamo dunque alla votazione della prima parte della mozione n. 350 (testo 3).GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo medianteprocedimento elettronico.PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescrittonumero di senatori.(La richiesta risulta appoggiata).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse e dei punti 1), 3) e 5) deldispositivo della mozione n. 350 (testo 3), presentata dal senatore Molinari e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dei punti 2) e 4) della mozione n. 350 (testo 3),presentata dal senatore Molinari e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Sulla mozione n. 353 (testo 3) è stata richiesta la votazione per parti separate. Non essendoviobiezioni, la richiesta si intende accolta.Passiamo dunque alla votazione della prima parte della mozione n. 353 (testo 3).GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo medianteprocedimento elettronico.PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescrittonumero di senatori.(La richiesta risulta appoggiata).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle premesse e dei punti 1), 4) e 6) deldispositivo della mozione n. 353 (testo 3), presentata dalla senatrice Bignami e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dei punti 2) e 3) e 5) della mozione n. 353 (testo3), presentata dalla senatrice Bignami e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Sull'ordine dei lavoriPRESIDENTE. Colleghi, da segnalazioni che mi sono giunte dai Gruppi, l'intesa sarebbe di procederequest'oggi all'incardinamento, con la relazione da parte del senatore Casson, della discussione deldisegno di legge recante modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia ditraffico di organi destinati al trapianto, e rinviare la discussione generale alla settimana prossima.Non facendosi osservazioni, procediamo in tal senso.

Discussione del disegno di legge:(922) ROMANI Maurizio ed altri - Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile 1999, n. 91, inmateria di traffico di organi destinati al trapianto (ore 12,16)

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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 922.La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.CASSON, relatore. Signor Presidente, il 4 luglio del 2013 è stato comunicato alla Presidenza delSenato il disegno di legge che ha assunto il n. 922, in materia di traffico di organi destinati al trapianto.Nel nostro ordinamento esisteva, ed esiste tuttora, una legge speciale in proposito, la n. 91 del 1° aprile1999, in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, che riguarda organi e tessuti sia dasoggetto di cui fosse stata accertata la morte sia anche da soggetto vivente; però le norme a questoultimo proposito erano espressamente definite per quanto compatibili.Ora, è evidente che in una materia così delicata si è riproposta in più occasioni e ripetutamente lanecessità di normare i comportamenti; necessità che è aumentata costantemente e rapidamente neltempo, proprio a seguito del numero di organi donati, tanto che le liste di attesa, come ci dice il primofirmatario del disegno di legge, ovvero i pazienti che attendono il trapianto sono in crescita di giornoin giorno e costantemente.L'accesso dei pazienti ai trapianti di organi è condizionato nei vari Paesi da un insieme di fattori: daquello relativo alle spese e al costo delle cure sanitarie al livello di avanzamento tecnologico, ma anchealla concreta ed effettiva disponibilità di organi. Soprattutto quest'ultimo particolare, e cioè la carenzadi donatori, nel corso del tempo ha determinato un accrescimento del commercio internazionale, di unturismo dedicato proprio al reperimento di organi da finalizzare al trapianto, con particolareriferimento ai Paesi in via di sviluppo. In quest'ultima situazione, dove la vendita è consentita, ci sitrova a livelli di rispetto della dignità umana assolutamente carenti e direi in qualche caso addiritturavergognosi.Dico questo perché il traffico di organi è una vera e propria forma di tratta degli esseri umani erappresenta una gravissima violazione dei diritti umani fondamentali perché viola in profonditàl'integrità fisica della persona e la dignità stessa dell'uomo. Su un commercio, un traffico di questo tiposi è gettata a capofitto la grande criminalità organizzata per i profitti rilevantissimi che in questamaniera possono essere recuperati. Inoltre, vanno ricordati gli aspetti di tutela e di rischio per la saluteumana.Ricordo, en passant, che esistono alcune convenzioni internazionali datate che propongono laquestione e che chiedono agli Stati membri di intervenire. Il primo riferimento a livello internazionaleche voglio ricordare è quello relativo ad un protocollo addizionale legato alla convenzione delConsiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina che è stata firmata ad Oviedo il 4 apriledel 1997.Successivamente, nel 2004, è intervenuta l'Organizzazione mondiale della sanità per invitare gli Statimembri ad adottare misure volte a proteggere le categorie più fragili, impedendo acquisto e vendita diorgani umani per trapianti. In particolare, l'Organizzazione mondiale della sanità invitava e sollecitavagli Stati a porre divieti su tutte le forme di pubblicità, compresa quella elettronica, volte invece asollecitare mediazioni e cessioni a scopo di lucro di organi umani.In questo momento storico è in corso presso il Consiglio d'Europa la preparazione, in fase ormaiavanzata peraltro, di una convenzione dedicata esclusivamente alla costituzione di strumentiinternazionali per la repressione del traffico di organi umani.Voglio concludere questa prima parte della mia relazione ricordando e condividendo l'aggettivazione ela connotazione che ha voluto dare il primo firmatario di questo disegno di legge, il senatore MaurizioRomani, che ha parlato espressamente di una forma di neocannibalismo. Se ci pensiamo bene cirendiamo conto che non si tratta di un esagerazione perché il corpo degli altri viene considerato comeuna fonte di pezzi di ricambio con la quale prolungare le proprie vite in maniera illecita e criminale,talvolta correndo dietro agli appetiti delle associazioni criminali.Dico questo anche perché il disegno di legge al nostro esame impostava la repressione dal punto divista penale proprio mirando all'indicazione delle associazioni criminali dedite al traffico di sostanzestupefacenti. Devo dire, però, che nel corso del lavoro in Commissione, durante il quale ha avuto

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luogo una discussione ampia e un approfondito lavoro da un punto di vista sociale, politico, ma anchetecnico, si è preferito arrivare a normare in maniera più tecnicamente corretta e completa la materia,proprio partendo dalla considerazione che il delitto vero e proprio che si vuole individuare e punire ètecnicamente definito comune perché vuole incriminare la condotta in sé del traffico di organiprelevati da una persona vivente.La formulazione che è stata data è la più ampia possibile, nel senso che viene introdotto l'articolo 601-bis del codice penale e si fa riferimento a «Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquistaovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura organi o parti di organi prelevati da personavivente».Durante i lavori della Commissione si è discusso anche sul fatto di punire in maniera specifical'intermediazione. Ora, da un punto di vista tecnico-giuridico, l'abbiamo considerato in Commissione ein questa sede sono stati superati i dubbi avanzati, nel senso che proprio una formulazione letteraletecnica così ampia intende certamente ricomprendere in queste attività anche l'intermediazione. Sidice, infatti, «commercia, vende, acquista o procura a qualsiasi titolo e in qualsiasi modo». Peraltro,per venire incontro alle sollecitazioni di completezza e per evitare, comunque, di avere dubbiall'interprete di dottrina, di giurisprudenza e anche pubblico di qualsiasi amministrazione, compresi gliuffici di polizia, ho inserito proprio questa mattina con l'emendamento del relatore, dopo la parola«procura», l'espressione «o tratta». Ciò in modo che l'articolo viene integrato nel modo seguente:«Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo,procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente».Questa formulazione dovrebbe, quindi, soddisfare tutte le esigenze degli interpreti anche del diritto.L'articolo 2, invece, introduce delle modifiche all'articolo 416 del codice penale, proprio per venireincontro alle sollecitazioni dei presentatori del disegno di legge ed anche alla realtà criminale dei fatti.Sappiamo, infatti, come siano ormai le organizzazioni criminali che hanno fatto un business vero eproprio di questo traffico. Per questo sono presenti dei riferimenti specifici, come l'introduzione delriferimento al nuovo articolo 601-bis nell'elenco dei reati per i quali si applica l'aggravante cheprevede la reclusione da 5 a 15 anni. Si tratta di una pena piuttosto rilevante - tra l'altro è una pena chericorderò quando esamineremo gli emendamenti - proprio per far presente che alcuni emendamenti,che vorrebbero aumentare ulteriormente la pena, con le indicazioni di questa fattispecie sonoampiamente coperti proprio per quanto riguarda la gravità sanzionatoria.L'articolo 3 del disegno di legge si occupa, invece, di coordinare l'introduzione di questa nuovadisciplina con la norma specifica dell'articolo 22-bis della legge n. 91 del 1999, che ho ricordatoall'inizio. Si tratta di una norma che era stata creata per l'impostazione di per sé della normativa da unpunto di vista amministrativo e sociale della materia dei trapianti. In questo caso si tratta di unaprevisione diversa riguardante le sanzioni di natura penale e le fattispecie punitive penali da codicepenale vero e proprio.Poi c'è l'articolo 4, l'ultimo del disegno di legge, che si limita a svolgere un ulteriore coordinamentocon la legge n. 458 del 26 giugno 1967 in materia di trapianto del rene tra persone viventi.Peraltro, prima di concludere la mia relazione, voglio ricordare che la fattispecie inserita, perchésollecitata anche dalle convenzioni internazionali che ho ricordato all'inizio, è proprio quella relativaalla propaganda, alla comunicazione e al turismo criminale di questo tipo. Questa norma punitiva èstata inserita nel secondo comma dell'articolo 601-bis, che si chiede di introdurre, che letteralmentestabilisce: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni econ la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovveropubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzatial traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma» di questo stesso articolo 601-bis.È ovvio che con questa indicazione precettiva e sanzionatoria è stato e sarà opportuno coordinare lenorme della legge speciale del 1999.Signor Presidente, questa è la mia relazione; per quanto riguarda gli emendamenti, li affronteremo

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Allegato AMOZIONI

Mozioni sulle politiche per l'infanzia e l'adolescenza(1-00328) (testo 3) (26 novembre 2014)V. testo 4MATTESINI, MATURANI, BATTISTA, CARDINALI, FILIPPIN, GRANAIOLA, PADUA, PUGLISI, SILVESTRO, SPILABOTTE, ALBANO, AMATI, BERTUZZI, BIANCONI, CHIAVAROLI, CIRINNA', CUCCA, CUOMO, DALLA ZUANNA, DI BIAGIO, DI GIORGI, Stefano ESPOSITO, FASIOLO, FEDELI, Elena FERRARA, GINETTI, GUERRIERI PALEOTTI, IDEM, LAI, LANZILLOTTA, LO GIUDICE, MANASSERO, MARAN, MARGIOTTA, MERLONI, ORELLANA, ORRU', PAGLIARI, PANIZZA, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, ROMANO, GianlucaROSSI, SAGGESE, SCALIA, SOLLO, VALENTINI, COLLINA. - Il Senato, premesso che: il 20 febbraio 2013, la Commissione europea ha approvato una raccomandazione(2013/112/UE) che all'art. 5 stabilisce: "Affrontare il disagio sin dalla prima infanzia costituisce unostrumento importante per intensificare la lotta alla povertà e l'esclusione sociale in generale. Laprevenzione si realizza in modo efficace quando si concretizza attraverso strategie integrate cheassociano misure di supporto all'inserimento professionale e lavorativo dei genitori, un sostegnofinanziario adeguato e l'accesso a servizi essenziali per il futuro dei minori, come istruzione prescolaredi qualità, l'assistenza sanitaria, servizi nel settore degli alloggi e servizi sociali"; la capacità dei genitori di investire sul futuro dei figli dipende da molti fattori, tra questi il lorostato occupazionale, di salute, il livello di istruzione raggiunto ed il sostegno nei compiti di cura che lacomunità offre loro. La possibilità di disporre di competenze e risorse, non solo economiche, èessenziale, soprattutto nei primi anni di vita del bambino, quando l'offerta educativa e di relazione èdecisiva per farne emergere le potenzialità; secondo un'analisi condotta da Save the children, affiancando i dati su povertà di reddito, dilavoro e indici di deprivazione, creando quello che a livello europeo viene definito l'indice di povertàed esclusione sociale (AROPE)3, emerge come l'Italia abbia delle percentuali più alte di minori arischio povertà ed esclusione sociale dell'Unione europea, pari al 28 per cento, dato al di sopra di 6punti percentuali della media europea ed inferiore soltanto a quella rilevata in alcuni nuovi Statimembri (Bulgaria, Romania, Ungheria, Lituania) o in Paesi particolarmente segnati dalla crisifinanziaria come l'Irlanda e la Grecia;

ovviamente in seguito, dopo la discussione generale. (Applausi dai Gruppi PD e M5S).PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Casson.Colleghi, come già precedentemente comunicato, la discussione generale è rinviata alla settimanaprossima.Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzioPRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza sarannopubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con l'ordine del giorno giàstampato e distribuito.La seduta è tolta (ore 12,28).

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sono più di 1.400.000 i minori che vivono in condizione di povertà assoluta (il 13,8 per centodi tutti i minori del nostro Paese, con un aumento del 34 per cento sul totale) e circa 2.400.000 quelliche vivono in condizione di povertà relativa (il 23 per cento del totale, con un aumento di quasi300.000 minori in 1 solo anno). I dati più drammatici riguardano il Sud e le isole, ma il peggioramentosi registra in tutte le regioni ed è più marcato in relazione al numero dei figli: ad esempio tra lefamiglie con 3 o più figli, più di un terzo risulta in condizioni di povertà relativa e più di un quarto inpovertà assoluta; questi dati allarmanti, incidenti sul destino delle nuove generazioni, incrociano le cause e glieffetti della denatalità, una realtà che rende l'Italia penultima in Europa, che frena la ripresa economicae finirà con il determinare un pesante squilibrio generazionale. Secondo il rapporto Svimez 2014, nel2013, nel Mezzogiorno d'Italia le nascite hanno toccato il minimo storico, 177.000, il numero piùbasso dal 1861. Questa caduta demografica è strettamente correlata alla crisi economica eoccupazionale di un'area del Paese che, tra il 2008 e il 2013 ha visto mancare 800.000 posti di lavorocon un crollo dei redditi pari al 15 per cento; la marginalità sperimentata, oggi, dai minori privi di opportunità li costringe a retrocedere inuna società sempre più competitiva, li priva degli strumenti con cui riscattarsi da una condizione che èperdente in partenza ma, per il principio di uguaglianza, non può né deve rimanere tale lungo il corsodella vita. Peraltro, risulta da ricerche internazionali che l'offerta di servizi per la prima infanzia ha unimpatto positivo e superiore sulla motivazione dei bambini provenienti da famiglie di basso livellosocio-economico. In particolare, il rendimento degli investimenti in istruzione è superiore per ibambini più disagiati. Così come è dimostrato che in Italia, la carenza di servizi alla famiglia,accompagnata da deficit strutturali nei servizi per la prima infanzia (con l'11 per cento siamo benlontani dagli obiettivi europei del 33 per cento, con disparità enormi tra regioni e regioni), è tra lemaggiori determinanti delle basse prestazioni di alunni e studenti in Italia; è, allora, prioritario adottare politiche che, fin dalla nascita, mettano a disposizione dei genitoriuna pluralità di servizi che ne migliorino le conoscenze e le competenze, in specie sull'educazione esulla salute, e realizzino una prossimità reale, anche domiciliare, a chi sperimenta forme di disagio odifficoltà, fin dall'età prescolare dei figli. Il contrasto alla povertà deve iscriversi in scelte di bilancioche integrino un progetto multidimensionale, idoneo per un verso a migliorare gli interventi economicidi sostegno e per altro, non da meno, ad individuare politiche che agiscano sulla promozione dei dirittie sull'inclusione sociale dei bambini e degli adolescenti; le condizioni di povertà e di disagio dell'infanzia si rappresentano, infatti, attraverso numeroseespressioni e le relative cifre: si pensi, ad esempio, ai numeri dei maltrattamenti, della dispersionescolastica, del lavoro minorile, della pedofilia e della prostituzione minorile, delle pluridipendenze, deldisagio psicologico e psichiatrico, dell'abbandono. Queste ed altre sfaccettature indicano che l'infanzia,ben tutelata in astratto, resta ancora sola e bisognosa di un investimento politico che ne assuma laresponsabilità; il dovere di assicurare un livello più alto di benessere ed una maggiore inclusione sociale dellegiovani generazioni pone, oggi, la necessità di considerare parte integrante di questo processo anche ifigli delle famiglie immigrate che, pur crescendo nel nostro Paese, sperimentano ancora situazioni diesclusione e di discriminazione, scontano una difficoltà maggiore di accesso alle risorse educative ealle fonti di conoscenza complementari a quelle offerte dal sistema scolastico; a fronte di dati allarmanti sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, si registranonegli ultimi anni sia l'affievolirsi dell'attenzione mediatica sui diversi fenomeni, sia una inadeguata edinefficace iniziativa politico-istituzionale sulle politiche per i minori, con un ininterrottodefinanziamento e un utilizzo dispersivo dei fondi a ciò destinati; è necessario, allora, assumere il passo di una programmazione integrata tra tutti i soggettiistituzionali interessati, preceduta dalla condivisione della conoscenza dei bisogni e seguita, nel tempo,attraverso la verifica dei risultati ottenuti e la validazione o meno delle scelte compiute e da compiere.Una visione propositiva sulle potenzialità di questa programmazione deve indirizzare le misure

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assistenziali, pur necessarie nell'immediato, all'offerta di servizi, l'unico percorso valido per produrrecambiamenti duraturi e nel contempo promuovere politiche di sviluppo e non di solo costo; una programmazione integrata ed interistituzionale deve occuparsi di tutti gli aspetti della vitadel minore (famiglia, tempo libero, sport, salute, istruzione, eccetera), realizzando sinergia tra i diversiinterventi, valorizzando l'investimento in quegli ambiti che sono strategici per determinare ilcambiamento, per dare più chance di una evoluzione positiva. È quindi doveroso "mettere a sistema"le politiche per l'infanzia e l'adolescenza, superando il limite degli interventi settoriali e disomogenei: aquesto riguardo, la modifica del Titolo V della Costituzione ha prodotto un decentramento territorialedelle politiche realizzato fuori da una cornice Comune di garanzia dei diritti, senza la previstadefinizione dei livelli essenziali di prestazioni, senza un impegno coerente di risorse e senza ilnecessario coordinamento che uno specifico tavolo su infanzia ed adolescenza dell'organizzazionedella Conferenza Stato-Regioni avrebbe potuto realizzare; le politiche di sistema sono uno stimolo a valutare e verificare la quantità e la qualità dellerisorse investite in favore dell'infanzia ed all'adolescenza, a conoscere e monitorare la realtà dei servizipresenti sul territorio per coinvolgere ogni area del Paese in una azione efficace di promozione, impegna il Governo a elaborare un "Libro bianco sull'infanzia e l'adolescenza" qualestrumento conoscitivo e di messa a sistema delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, nell'ottica diuna programmazione organica, integrata e multidimensionale, finalizzata allo sviluppo e rafforzamentodelle politiche e della rete dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza.(1-00328) (testo 4) (27 novembre 2014)ApprovataMATTESINI, MATURANI, BATTISTA, CARDINALI, FILIPPIN, GRANAIOLA, PADUA, PUGLISI, SILVESTRO, SPILABOTTE, ALBANO, AMATI, BERTUZZI, BIANCONI, CHIAVAROLI, CIRINNA', CUCCA, CUOMO, DALLA ZUANNA, DI BIAGIO, DI GIORGI, Stefano ESPOSITO, FASIOLO, FEDELI, Elena FERRARA, GINETTI, GUERRIERI PALEOTTI, IDEM, LAI, LANZILLOTTA, LO GIUDICE, MANASSERO, MARAN, MARGIOTTA, MERLONI, ORELLANA, ORRU', PAGLIARI, PANIZZA, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, ROMANO, GianlucaROSSI, SAGGESE, SCALIA, SOLLO, VALENTINI, COLLINA. - Il Senato, premesso che: il 20 febbraio 2013, la Commissione europea ha approvato una raccomandazione(2013/112/UE) che all'art. 5 stabilisce: "Affrontare il disagio sin dalla prima infanzia costituisce unostrumento importante per intensificare la lotta alla povertà e l'esclusione sociale in generale. Laprevenzione si realizza in modo efficace quando si concretizza attraverso strategie integrate cheassociano misure di supporto all'inserimento professionale e lavorativo dei genitori, un sostegnofinanziario adeguato e l'accesso a servizi essenziali per il futuro dei minori, come istruzione prescolaredi qualità, l'assistenza sanitaria, servizi nel settore degli alloggi e servizi sociali"; la capacità dei genitori di investire sul futuro dei figli dipende da molti fattori, tra questi il lorostato occupazionale, di salute, il livello di istruzione raggiunto ed il sostegno nei compiti di cura che lacomunità offre loro. La possibilità di disporre di competenze e risorse, non solo economiche, èessenziale, soprattutto nei primi anni di vita del bambino, quando l'offerta educativa e di relazione èdecisiva per farne emergere le potenzialità; secondo un'analisi condotta da Save the children, affiancando i dati su povertà di reddito, dilavoro e indici di deprivazione, creando quello che a livello europeo viene definito l'indice di povertàed esclusione sociale (AROPE)3, emerge come l'Italia abbia delle percentuali più alte di minori arischio povertà ed esclusione sociale dell'Unione europea, pari al 28 per cento, dato al di sopra di 6punti percentuali della media europea ed inferiore soltanto a quella rilevata in alcuni nuovi Statimembri (Bulgaria, Romania, Ungheria, Lituania) o in Paesi particolarmente segnati dalla crisifinanziaria come l'Irlanda e la Grecia; sono più di 1.400.000 i minori che vivono in condizione di povertà assoluta (il 13,8 per cento

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di tutti i minori del nostro Paese, con un aumento del 34 per cento sul totale) e circa 2.400.000 quelliche vivono in condizione di povertà relativa (il 23 per cento del totale, con un aumento di quasi300.000 minori in 1 solo anno). I dati più drammatici riguardano il Sud e le isole, ma il peggioramentosi registra in tutte le regioni ed è più marcato in relazione al numero dei figli: ad esempio tra lefamiglie con 3 o più figli, più di un terzo risulta in condizioni di povertà relativa e più di un quarto inpovertà assoluta; questi dati allarmanti, incidenti sul destino delle nuove generazioni, incrociano le cause e glieffetti della denatalità, una realtà che rende l'Italia penultima in Europa, che frena la ripresa economicae finirà con il determinare un pesante squilibrio generazionale. Secondo il rapporto Svimez 2014, nel2013, nel Mezzogiorno d'Italia le nascite hanno toccato il minimo storico, 177.000, il numero piùbasso dal 1861. Questa caduta demografica è strettamente correlata alla crisi economica eoccupazionale di un'area del Paese che, tra il 2008 e il 2013 ha visto mancare 800.000 posti di lavorocon un crollo dei redditi pari al 15 per cento; la marginalità sperimentata, oggi, dai minori privi di opportunità li costringe a retrocedere inuna società sempre più competitiva, li priva degli strumenti con cui riscattarsi da una condizione che èperdente in partenza ma, per il principio di uguaglianza, non può né deve rimanere tale lungo il corsodella vita. Peraltro, risulta da ricerche internazionali che l'offerta di servizi per la prima infanzia ha unimpatto positivo e superiore sulla motivazione dei bambini provenienti da famiglie di basso livellosocio-economico. In particolare, il rendimento degli investimenti in istruzione è superiore per ibambini più disagiati. Così come è dimostrato che in Italia, la carenza di servizi alla famiglia,accompagnata da deficit strutturali nei servizi per la prima infanzia (con l'11 per cento siamo benlontani dagli obiettivi europei del 33 per cento, con disparità enormi tra regioni e regioni), è tra lemaggiori determinanti delle basse prestazioni di alunni e studenti in Italia; è, allora, prioritario adottare politiche che, fin dalla nascita, mettano a disposizione dei genitoriuna pluralità di servizi che ne migliorino le conoscenze e le competenze, in specie sull'educazione esulla salute, e realizzino una prossimità reale, anche domiciliare, a chi sperimenta forme di disagio odifficoltà, fin dall'età prescolare dei figli. Il contrasto alla povertà deve iscriversi in scelte di bilancioche integrino un progetto multidimensionale, idoneo per un verso a migliorare gli interventi economicidi sostegno e per altro, non da meno, ad individuare politiche che agiscano sulla promozione dei dirittie sull'inclusione sociale dei bambini e degli adolescenti; le condizioni di povertà e di disagio dell'infanzia si rappresentano, infatti, attraverso numeroseespressioni e le relative cifre: si pensi, ad esempio, ai numeri dei maltrattamenti, della dispersionescolastica, del lavoro minorile, della pedofilia e della prostituzione minorile, delle pluridipendenze, deldisagio psicologico e psichiatrico, dell'abbandono. Queste ed altre sfaccettature indicano che l'infanzia,ben tutelata in astratto, resta ancora sola e bisognosa di un investimento politico che ne assuma laresponsabilità; il dovere di assicurare un livello più alto di benessere ed una maggiore inclusione sociale dellegiovani generazioni pone, oggi, la necessità di considerare parte integrante di questo processo anche ifigli delle famiglie immigrate che, pur crescendo nel nostro Paese, sperimentano ancora situazioni diesclusione e di discriminazione, scontano una difficoltà maggiore di accesso alle risorse educative ealle fonti di conoscenza complementari a quelle offerte dal sistema scolastico; a fronte di dati allarmanti sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, si registranonegli ultimi anni sia l'affievolirsi dell'attenzione mediatica sui diversi fenomeni, sia una inadeguata edinefficace iniziativa politico-istituzionale sulle politiche per i minori, con un ininterrottodefinanziamento e un utilizzo dispersivo dei fondi a ciò destinati; è necessario, allora, assumere il passo di una programmazione integrata tra tutti i soggettiistituzionali interessati, preceduta dalla condivisione della conoscenza dei bisogni e seguita, nel tempo,attraverso la verifica dei risultati ottenuti e la validazione o meno delle scelte compiute e da compiere.Una visione propositiva sulle potenzialità di questa programmazione deve indirizzare le misureassistenziali, pur necessarie nell'immediato, all'offerta di servizi, l'unico percorso valido per produrre

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cambiamenti duraturi e nel contempo promuovere politiche di sviluppo e non di solo costo; una programmazione integrata ed interistituzionale deve occuparsi di tutti gli aspetti della vitadel minore (famiglia, tempo libero, sport, salute, istruzione, eccetera), realizzando sinergia tra i diversiinterventi, valorizzando l'investimento in quegli ambiti che sono strategici per determinare ilcambiamento, per dare più chance di una evoluzione positiva. È quindi doveroso "mettere a sistema"le politiche per l'infanzia e l'adolescenza, superando il limite degli interventi settoriali e disomogenei: aquesto riguardo, la modifica del Titolo V della Costituzione ha prodotto un decentramento territorialedelle politiche realizzato fuori da una cornice Comune di garanzia dei diritti, senza la previstadefinizione dei livelli essenziali di prestazioni, senza un impegno coerente di risorse e senza ilnecessario coordinamento che uno specifico tavolo su infanzia ed adolescenza dell'organizzazionedella Conferenza Stato-Regioni avrebbe potuto realizzare; le politiche di sistema sono uno stimolo a valutare e verificare la quantità e la qualità dellerisorse investite in favore dell'infanzia ed all'adolescenza, a conoscere e monitorare la realtà dei servizipresenti sul territorio per coinvolgere ogni area del Paese in una azione efficace di promozione, impegna il Governo a promuovere un approccio coordinato a favore dell'infanzia edell'adolescenza e dei suoi diritti valutando l'utilità di elaborare un "Libro bianco sull'infanzia el'adolescenza" anche al fine di superare la frammentazione delle competenze tra gli attori istituzionaliin essa coinvolti e garantire la conoscenza dei dati e delle risorse complessivamente spese, e arafforzare le politiche e la rete dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza.(1-00344) (18 novembre 2014)V. testo 2STEFANI, CENTINAIO, CROSIO, ARRIGONI, BISINELLA, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, TOSATO. - Il Senato, premesso che: il 20 novembre si celebra la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.Questo è il giorno in cui l'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottò, nel 1989, la ConvenzioneONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata oggi da oltre 190 Paesi nel mondo; ad oltre 20 anni dall'entrata in vigore della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo,purtroppo, ancora in tutto il mondo i bambini patiscono violenze, sfruttamento e abusi. Sono costretti acombattere guerre o a lavorare in condizioni intollerabili; vengono sottoposti ad abusi sessuali o aviolenze punitive; cadono vittime di traffici che li condannano a lavorare in condizioni di sfruttamento.I bambini che vivono in circostanze del genere vedono i loro diritti umani infranti nei modi più gravi, epatiscono danni fisici e psicologici con effetti talvolta irreparabili. Gli elementi di un'infanzia sana,così come sono specificati nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, vengononegati perché il mondo non riesce a fornire ai bambini la protezione di cui hanno diritto; al contrario di quanto si crede, i diritti dei bambini non sono violati esclusivamente in quellaparte del mondo che vive in situazioni di grave sotto-sviluppo, ma anche in quei Paesi che hannoraggiunto livelli di industrializzazione e benessere elevati; il 20 febbraio 2013, la Commissione europea ha approvato una raccomandazione(2013/112/UE) che al considerando n. 5 stabilisce che: "affrontare il disagio sin dalla prima infanziacostituisce uno strumento importante per intensificare la lotta alla povertà e l'esclusione sociale ingenerale. La prevenzione si realizza in modo efficace quando si concretizza attraverso strategieintegrate che associano misure di supporto all'inserimento professionale e lavorativo dei genitori, unsostegno finanziario adeguato e l'accesso a servizi essenziali per il futuro dei minori, comeun'istruzione (prescolare) di qualità, l'assistenza sanitaria, servizi nel settore degli alloggi e servizisociali"; la capacità dei genitori di investire sul futuro dei figli dipende da molti fattori, tra questi il lorostato occupazionale, di salute, il livello di istruzione raggiunto ed il sostegno nei compiti di cura che lacomunità offre loro. La possibilità di disporre di competenze e risorse, non solo economiche, è

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essenziale, soprattutto nei primi anni di vita del bambino, quando l'offerta educativa e di relazione èdecisiva per farne emergere le potenzialità; affiancando i dati su povertà di reddito, di lavoro e indici di deprivazione, creando quello che alivello europeo viene definito l'indice di povertà ed esclusione sociale (AROPE)3, emerge come l'Italiaabbia delle percentuali più alte di minori a rischio povertà ed esclusione sociale nell'ambitodell'Unione europea, pari al 28 per cento, dato al di sopra di 6 punti percentuali della media europea edinferiore soltanto a quella rilevata in alcuni nuovi Stati membri (Bulgaria, Romania, Ungheria,Lituania) o in Paesi particolarmente segnati dalla crisi finanziaria come l'Irlanda e la Grecia; sono più di 1.400.000 i minori che vivono in condizione di povertà assoluta (il 13,8 per centodi tutti i minori del nostro Paese, con un aumento del 34 per cento sul totale) e circa 2.400.000 quelliche vivono in condizione di povertà relativa (il 23 per cento del totale, con un aumento di quasi300.000 minori in un solo anno). I dati più drammatici riguardano il Sud e le isole, ma ilpeggioramento si registra in tutte le regioni ed è più marcato in relazione al numero dei figli: adesempio tra le famiglie con 3 o più figli, più di un terzo risulta in condizioni di povertà relativa e più diun quarto in povertà assoluta; questi dati allarmanti, che incidono sul destino delle nuove generazioni, incrociano le cause egli effetti della denatalità, una realtà che rende l'Italia penultima in Europa, che frena la ripresaeconomica e finirà con il determinare un pesante squilibrio generazionale. Secondo il rapporto Svimez2014, nel 2013, nel Mezzogiorno d'Italia le nascite hanno toccato il minimo storico, 177.000, ilnumero più basso dal 1861. Questa caduta demografica è strettamente correlata alla crisi economica eoccupazionale di un'area del Paese che, tra il 2008 e il 2013, ha visto mancare 800.000 posti di lavorocon un crollo dei redditi pari al 15 per cento; il progresso della società moderna è stato viziato dalla rinuncia a quei riferimenti valoriali cherappresentavano le fondamenta di una comunità capace di comprendere l'importanza della tutela deipropri figli quale bene primario, seminando il dubbio del significato stesso della verità e del bene, inultima analisi della bontà della vita. L'accelerazione dei fenomeni di degenerazione nell'educazionesfocia, oggi giorno, in un vero e proprio allarme educativo. Sempre più in modo repentino si diffondeun pensiero unico laicista che trova sostegno anche in iniziative legislative assurde, come ad esempioquelle volte a cancellare dai documenti ufficiali i riferimenti alla madre e padre per sostituirli consurrogati asettici. Scelte dettate da un'ideologia aberrante che non possono essere sottovalutate eprodurranno gravi danni nel medio lungo periodo; i genitori evidenziano maggiori difficoltà nell'assolvimento delle competenze di cura e dieducazione dei figli, le conflittualità intraconiugali e intrafamiliari sfociano in sofferti procedimenti diseparazione e di divorzio, sono sempre più evidenti gli episodi di maltrattamento e di violenzaintrafamiliare. La frantumazione dell'istituto familiare, in una comunità sempre meno capace di farsicarico della crescita sana dei bambini, è il primo fattore che pone i giovani adolescenti in unacondizione di precario equilibrio ed estrema fragilità rendendoli soggetti a rischio. È spaventosa,difatti, la crescita esponenziale di fenomeni quali uso di droga e alcol, violenza, bullismo, gravidisturbi alimentari, emarginazione, disturbi comportamentali affettivi che degenerano anche insituazioni di vera e propria prostituzione minorile; risulta da ricerche internazionali che l'offerta di servizi per la prima infanzia ha un impattopositivo e superiore sulla motivazione dei bambini provenienti da famiglie di basso livello socio-economico. In particolare, il rendimento degli investimenti in istruzione è superiore per i bambini piùdisagiati. Così come è dimostrato che, in Italia, la carenza di servizi alla famiglia, accompagnata da deficit strutturali nei servizi per la prima infanzia (con l'11 per cento l'Italia è ben lontana dagliobiettivi europei del 33 per cento, con disparità enormi tra le diverse regioni), è tra i maggiori fattorideterminanti delle basse prestazioni di alunni e studenti in Italia; è, allora, prioritario adottare politiche che, fin dalla nascita, mettano a disposizione dei genitoriuna pluralità di servizi che ne migliorino le conoscenze e le competenze, in specie sull'educazione esulla salute, e realizzino una prossimità reale, anche domiciliare, per chi sperimenta forme di disagio o

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difficoltà, fin dall'età prescolare dei figli. Il contrasto alla povertà deve iscriversi in scelte di bilancioche integrino un progetto multidimensionale, idoneo per un verso a migliorare gli interventi economicidi sostegno e per altro, non da meno, ad individuare politiche che agiscano sulla promozione dei dirittie sull'inclusione sociale dei bambini e degli adolescenti; nel mondo industrializzato i problemi dell'infanzia sono, inoltre, spesso connessi all'ondata deiflussi migratori. I minori, sradicati dal proprio ambiente naturale, in condizioni di povertà, divengonofacilmente preda di situazioni di violazione dei diritti fondamentali, dallo sfruttamento del lavorominorile, all'accattonaggio, allo sfruttamento sessuale e all'utilizzo a fini di microcriminalità; l'affermazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è inderogabile; se da un lato, a livello legislativo l'Italia può annoverare numerosi provvedimenti adottati innome dell'interesse superiore dei bambini e degli adolescenti, animati dalle più convinte intenzioni didar vita ad un reale sistema di tutela e promozione dei loro diritti, dall'altro lato, è unanime laconsapevolezza che l'Italia è ben lontana dal poter affermare di essere stata in grado di creare una verae propria politica per l'infanzia; il nostro Paese è agli ultimi posti tra i Paesi dell'Unione europea per la spesa per la famiglia el'infanzia: si spende l'1,2 per cento del PIL, uno dei livelli più bassi, rispetto al resto d'Europa, dove sispende il 2,1 per cento. Un punto di PIL vale circa 16 miliardi, le spese militari costano all'Italia 30miliardi all'anno. Destinare anche solo mezzo punto di PIL significherebbe ben 8 miliardi in più.Inoltre è doveroso ricordare che negli ultimi anni il Fondo nazionale per le politiche sociali ha subitocontinue decurtazioni; i punti cardine sui quali incentrare le politiche di tutela per l'infanzia devono essere: laconoscenza del problema, il rilancio della scuola come centro di promozione culturale e sociale nelterritorio e la centralità del sostegno alla famiglia. La famiglia e la scuola, infatti, sono certamente iprimi ambiti dove i bambini possono conoscere il valore e il senso della partecipazione; l'introduzione del federalismo fiscale, che nella sua applicazione reale fa registrare ancora unritardo ingiustificabile, segna una netta inversione di rotta in merito alle politiche a tutela dellafamiglia. Questa nuova autonomia regionale e locale dovrà, infatti, essere guidata in base ai principi dicoordinamento che sono elencati nella legge delega. Tra questi principi di delega vi è, infatti, quellodel favor familiae: "individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29,30 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all'adempimentodei relativi compiti"; in Italia il sistema fiscale si ostina ad operare come se la capacità contributiva delle famiglienon fosse influenzata dalla presenza di figli e dall'eventuale scelta di uno dei 2 coniugi di dedicareparte del proprio tempo a curare, crescere ed educare i figli. Mentre di norma in tutti gli altri PaesiEuropei a parità di reddito la differenza tra chi ha e chi non ha figli a carico è consistente. Investirenelle politiche familiari significa pertanto investire sulla qualità della struttura sociale e, diconseguenza, sul futuro stesso della nostra società; dai dati sul tasso di abbandono scolastico diffusi dall'ISTAT il 12 marzo 2012 si rileva che il13 per cento dei giovani italiani lascia la scuola per il lavoro, mentre il dato sale a più del 40 per centoper i giovani stranieri presenti in Italia, a causa del grande deficit di competenze in ambito linguistico; gli obiettivi fissati a Lisbona prevedono che il 33 per cento dei minori al di sotto dei 3 anni dietà possa usufruire del servizio di asilo nido. Dai dati risulta che in media nel nostro Paese solo il 18,7per cento dei bambini di 0-2 anni frequenta un asilo nido pubblico o privato; in tutta la loro gravità si presentano oggi i casi di pedofilia, abuso e violenza sessuale. In Italia2 bambini al giorno vengono fatti oggetto di abusi sessuali, negli ultimi anni le violenze sui minorisono cresciute di oltre il 90 per cento, i casi di pedofilia nel nostro Paese sono circa 21.000 all'anno epiù di 50.000 i siti a sfondo pedofilo stimati che possono essere contattati su internet. Questi dati, chevanno considerati per difetto perché, come è ovvio, molti casi sfuggono alle statistiche, mostranoevidentemente la gravità del fenomeno; l'approvazione della Convenzione di Lanzarote segna un traguardo importante nella lotta

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contro la pedofilia. Il nostro Paese fu, nel 2007, non solo tra i primi Paesi a sottoscrivere laConvenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, ma anche tra imaggiori contribuenti, con una cinquantina di articoli, alla sua stesura; è urgente una riforma processuale che introduca il giusto processo civile minorile, che integri ilrito camerale e tenga presente le caratteristiche della giurisdizione civile minorile che differisce daquella civile, perché non è giurisdizione solo di torti e ragioni, ma mira alla ricostruzione dellerelazioni familiari su piani giuridici diversi, in funzione dei figli; occorre una riforma di sistema, con alcune caratteristiche già individuate a livello europeo, laprima delle quali è che il giudice deve essere specializzato con la previsione dell'esclusività dellecompetenze e una riforma processuale che ponga la centralità della persona minore di età come parteprocessuale; è matura ormai e non più rinviabile anche una riflessione sui temi legati all'adozione eall'affidamento e le stesse comunità di tipo familiare devono poter avere risorse certe e criteri definitidel loro ruolo. Il diritto universale di un minore è quello di avere una famiglia; è necessario impegnarsi al fine di creare i presupposti necessari al fine di sviluppare epotenziare al meglio il ruolo esercitato dal mondo del no profit in perfetta sinergia con l'evoluzione chein questi ultimi anni ha visto riformata l'organizzazione dello Stato in un'ottica sempre più federalista.Infatti, il ruolo del volontariato, caratterizzato dalla gratuità e solidarietà, assume un rilievoimportantissimo nell'attuazione del principio di sussidiarietà, determinando un plusvalore che risultadecisivo per la qualità della vita di una comunità e per la salvaguardia dei diritti dei soggetti deboli,primi tra tutti i minori; una società incapace di garantire i diritti dei minori è una società destinata ad implodere. Comeinsegna Aristotele una buona politica non afferma principi, ma propone risposte fattibili a problemiconcreti, impegna il Governo: 1) a promuovere una politica a sostegno della famiglia, quale nucleo fondamentale dellasocietà, nel riconoscimento del ruolo primario che riveste nell'educazione e nella crescita dei bambinie dei giovani adolescenti; 2) a non farsi promotore di iniziative volte a diffondere posizioni ideologiche che scardinano iriferimenti valoriali che appartengono, da sempre, alla tradizione culturale, sociale e religiosa delnostro Paese; 3) a promuovere iniziative volte a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e acontrastare le associazioni criminali straniere che traggono profitto dalla tratta delle persone; 4) a promuovere, anche attraverso iniziative legislative, misure effettive di contrasto alfenomeno dell'accattonaggio minorile; 5) ad adottare tutte le iniziative utili al sostegno delle scuole di ogni ordine e grado; 6) a promuovere nuove politiche volte a disincentivare l'abbandono scolastico; 7) a promuovere nelle scuole specifici corsi per l'alfabetizzazione linguistica al fine di elevareil livello di integrazione dei bambini stranieri; 8) a realizzare un'indagine conoscitiva che quantifichi puntualmente l'effettiva domanda diservizi di asili nido, in modo tale da predisporre una programmazione di nuovi posti, in funzione dellarichiesta effettiva e non soltanto in base al numero complessivo dei bambini; 9) a promuovere l'incremento delle risorse destinate al Fondo Nazionale delle politiche socialiverificandone, inoltre, l'equa ripartizione, ponendo attenzione alla reale ricaduta che tali risorse hannosui minori, garantendo che in tutte le città italiane vi sia la medesima accessibilità ai servizi; 10) a porre in essere iniziative, anche di natura normativa, finalizzate ad istituire il tribunaledella famiglia, al fine di adeguare il sistema della giustizia minorile alle «Linee guida per il processominorile in Europa», approvate dal Consiglio d'Europa il 17 novembre 2010, garantendo, inparticolare, il diritto all'ascolto del minore e il diritto del minore a mantenere un rapporto stabile conentrambi i genitori, anche se separati o divorziati, salvo nel caso di impedimenti che giustifichino

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l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio.(1-00344) (testo 2) (27 novembre 2014)ApprovataSTEFANI, CENTINAIO, CROSIO, ARRIGONI, BISINELLA, DIVINA, MUNERATO, STUCCHI, TOSATO. - Il Senato, premesso che: il 20 novembre si celebra la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.Questo è il giorno in cui l'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottò, nel 1989, la ConvenzioneONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata oggi da oltre 190 Paesi nel mondo; ad oltre 20 anni dall'entrata in vigore della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo,purtroppo, ancora in tutto il mondo i bambini patiscono violenze, sfruttamento e abusi. Sono costretti acombattere guerre o a lavorare in condizioni intollerabili; vengono sottoposti ad abusi sessuali o aviolenze punitive; cadono vittime di traffici che li condannano a lavorare in condizioni di sfruttamento.I bambini che vivono in circostanze del genere vedono i loro diritti umani infranti nei modi più gravi, epatiscono danni fisici e psicologici con effetti talvolta irreparabili. Gli elementi di un'infanzia sana,così come sono specificati nella Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, vengononegati perché il mondo non riesce a fornire ai bambini la protezione di cui hanno diritto; al contrario di quanto si crede, i diritti dei bambini non sono violati esclusivamente in quellaparte del mondo che vive in situazioni di grave sotto-sviluppo, ma anche in quei Paesi che hannoraggiunto livelli di industrializzazione e benessere elevati; il 20 febbraio 2013, la Commissione europea ha approvato una raccomandazione(2013/112/UE) che al considerando n. 5 stabilisce che: "affrontare il disagio sin dalla prima infanziacostituisce uno strumento importante per intensificare la lotta alla povertà e l'esclusione sociale ingenerale. La prevenzione si realizza in modo efficace quando si concretizza attraverso strategieintegrate che associano misure di supporto all'inserimento professionale e lavorativo dei genitori, unsostegno finanziario adeguato e l'accesso a servizi essenziali per il futuro dei minori, comeun'istruzione (prescolare) di qualità, l'assistenza sanitaria, servizi nel settore degli alloggi e servizisociali"; la capacità dei genitori di investire sul futuro dei figli dipende da molti fattori, tra questi il lorostato occupazionale, di salute, il livello di istruzione raggiunto ed il sostegno nei compiti di cura che lacomunità offre loro. La possibilità di disporre di competenze e risorse, non solo economiche, èessenziale, soprattutto nei primi anni di vita del bambino, quando l'offerta educativa e di relazione èdecisiva per farne emergere le potenzialità; affiancando i dati su povertà di reddito, di lavoro e indici di deprivazione, creando quello che alivello europeo viene definito l'indice di povertà ed esclusione sociale (AROPE)3, emerge come l'Italiaabbia delle percentuali più alte di minori a rischio povertà ed esclusione sociale nell'ambitodell'Unione europea, pari al 28 per cento, dato al di sopra di 6 punti percentuali della media europea edinferiore soltanto a quella rilevata in alcuni nuovi Stati membri (Bulgaria, Romania, Ungheria,Lituania) o in Paesi particolarmente segnati dalla crisi finanziaria come l'Irlanda e la Grecia; sono più di 1.400.000 i minori che vivono in condizione di povertà assoluta (il 13,8 per centodi tutti i minori del nostro Paese, con un aumento del 34 per cento sul totale) e circa 2.400.000 quelliche vivono in condizione di povertà relativa (il 23 per cento del totale, con un aumento di quasi300.000 minori in un solo anno). I dati più drammatici riguardano il Sud e le isole, ma ilpeggioramento si registra in tutte le regioni ed è più marcato in relazione al numero dei figli: adesempio tra le famiglie con 3 o più figli, più di un terzo risulta in condizioni di povertà relativa e più diun quarto in povertà assoluta; questi dati allarmanti, che incidono sul destino delle nuove generazioni, incrociano le cause egli effetti della denatalità, una realtà che rende l'Italia penultima in Europa, che frena la ripresaeconomica e finirà con il determinare un pesante squilibrio generazionale. Secondo il rapporto Svimez

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2014, nel 2013, nel Mezzogiorno d'Italia le nascite hanno toccato il minimo storico, 177.000, ilnumero più basso dal 1861. Questa caduta demografica è strettamente correlata alla crisi economica eoccupazionale di un'area del Paese che, tra il 2008 e il 2013, ha visto mancare 800.000 posti di lavorocon un crollo dei redditi pari al 15 per cento; il progresso della società moderna è stato viziato dalla rinuncia a quei riferimenti valoriali cherappresentavano le fondamenta di una comunità capace di comprendere l'importanza della tutela deipropri figli quale bene primario, seminando il dubbio del significato stesso della verità e del bene, inultima analisi della bontà della vita. L'accelerazione dei fenomeni di degenerazione nell'educazionesfocia, oggi giorno, in un vero e proprio allarme educativo. Sempre più in modo repentino si diffondeun pensiero unico laicista che trova sostegno anche in iniziative legislative assurde, come ad esempioquelle volte a cancellare dai documenti ufficiali i riferimenti alla madre e padre per sostituirli consurrogati asettici. Scelte dettate da un'ideologia aberrante che non possono essere sottovalutate eprodurranno gravi danni nel medio lungo periodo; i genitori evidenziano maggiori difficoltà nell'assolvimento delle competenze di cura e dieducazione dei figli, le conflittualità intraconiugali e intrafamiliari sfociano in sofferti procedimenti diseparazione e di divorzio, sono sempre più evidenti gli episodi di maltrattamento e di violenzaintrafamiliare. La frantumazione dell'istituto familiare, in una comunità sempre meno capace di farsicarico della crescita sana dei bambini, è il primo fattore che pone i giovani adolescenti in unacondizione di precario equilibrio ed estrema fragilità rendendoli soggetti a rischio. È spaventosa,difatti, la crescita esponenziale di fenomeni quali uso di droga e alcol, violenza, bullismo, gravidisturbi alimentari, emarginazione, disturbi comportamentali affettivi che degenerano anche insituazioni di vera e propria prostituzione minorile; risulta da ricerche internazionali che l'offerta di servizi per la prima infanzia ha un impattopositivo e superiore sulla motivazione dei bambini provenienti da famiglie di basso livello socio-economico. In particolare, il rendimento degli investimenti in istruzione è superiore per i bambini piùdisagiati. Così come è dimostrato che, in Italia, la carenza di servizi alla famiglia, accompagnata da deficit strutturali nei servizi per la prima infanzia (con l'11 per cento l'Italia è ben lontana dagliobiettivi europei del 33 per cento, con disparità enormi tra le diverse regioni), è tra i maggiori fattorideterminanti delle basse prestazioni di alunni e studenti in Italia; è, allora, prioritario adottare politiche che, fin dalla nascita, mettano a disposizione dei genitoriuna pluralità di servizi che ne migliorino le conoscenze e le competenze, in specie sull'educazione esulla salute, e realizzino una prossimità reale, anche domiciliare, per chi sperimenta forme di disagio odifficoltà, fin dall'età prescolare dei figli. Il contrasto alla povertà deve iscriversi in scelte di bilancioche integrino un progetto multidimensionale, idoneo per un verso a migliorare gli interventi economicidi sostegno e per altro, non da meno, ad individuare politiche che agiscano sulla promozione dei dirittie sull'inclusione sociale dei bambini e degli adolescenti; nel mondo industrializzato i problemi dell'infanzia sono, inoltre, spesso connessi all'ondata deiflussi migratori. I minori, sradicati dal proprio ambiente naturale, in condizioni di povertà, divengonofacilmente preda di situazioni di violazione dei diritti fondamentali, dallo sfruttamento del lavorominorile, all'accattonaggio, allo sfruttamento sessuale e all'utilizzo a fini di microcriminalità; l'affermazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è inderogabile; se da un lato, a livello legislativo l'Italia può annoverare numerosi provvedimenti adottati innome dell'interesse superiore dei bambini e degli adolescenti, animati dalle più convinte intenzioni didar vita ad un reale sistema di tutela e promozione dei loro diritti, dall'altro lato, è unanime laconsapevolezza che l'Italia è ben lontana dal poter affermare di essere stata in grado di creare una verae propria politica per l'infanzia; il nostro Paese è agli ultimi posti tra i Paesi dell'Unione europea per la spesa per la famiglia el'infanzia: si spende l'1,2 per cento del PIL, uno dei livelli più bassi, rispetto al resto d'Europa, dove sispende il 2,1 per cento. Un punto di PIL vale circa 16 miliardi, le spese militari costano all'Italia 30miliardi all'anno. Destinare anche solo mezzo punto di PIL significherebbe ben 8 miliardi in più.

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Inoltre è doveroso ricordare che negli ultimi anni il Fondo nazionale per le politiche sociali ha subitocontinue decurtazioni; i punti cardine sui quali incentrare le politiche di tutela per l'infanzia devono essere: laconoscenza del problema, il rilancio della scuola come centro di promozione culturale e sociale nelterritorio e la centralità del sostegno alla famiglia. La famiglia e la scuola, infatti, sono certamente iprimi ambiti dove i bambini possono conoscere il valore e il senso della partecipazione; l'introduzione del federalismo fiscale, che nella sua applicazione reale fa registrare ancora unritardo ingiustificabile, segna una netta inversione di rotta in merito alle politiche a tutela dellafamiglia. Questa nuova autonomia regionale e locale dovrà, infatti, essere guidata in base ai principi dicoordinamento che sono elencati nella legge delega. Tra questi principi di delega vi è, infatti, quellodel favor familiae: "individuazione di strumenti idonei a favorire la piena attuazione degli articoli 29,30 e 31 della Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione della famiglia e all'adempimentodei relativi compiti"; in Italia il sistema fiscale si ostina ad operare come se la capacità contributiva delle famiglienon fosse influenzata dalla presenza di figli e dall'eventuale scelta di uno dei 2 coniugi di dedicareparte del proprio tempo a curare, crescere ed educare i figli. Mentre di norma in tutti gli altri PaesiEuropei a parità di reddito la differenza tra chi ha e chi non ha figli a carico è consistente. Investirenelle politiche familiari significa pertanto investire sulla qualità della struttura sociale e, diconseguenza, sul futuro stesso della nostra società; dai dati sul tasso di abbandono scolastico diffusi dall'ISTAT il 12 marzo 2012 si rileva che il13 per cento dei giovani italiani lascia la scuola per il lavoro, mentre il dato sale a più del 40 per centoper i giovani stranieri presenti in Italia, a causa del grande deficit di competenze in ambito linguistico; gli obiettivi fissati a Lisbona prevedono che il 33 per cento dei minori al di sotto dei 3 anni dietà possa usufruire del servizio di asilo nido. Dai dati risulta che in media nel nostro Paese solo il 18,7per cento dei bambini di 0-2 anni frequenta un asilo nido pubblico o privato; in tutta la loro gravità si presentano oggi i casi di pedofilia, abuso e violenza sessuale. In Italia2 bambini al giorno vengono fatti oggetto di abusi sessuali, negli ultimi anni le violenze sui minorisono cresciute di oltre il 90 per cento, i casi di pedofilia nel nostro Paese sono circa 21.000 all'anno epiù di 50.000 i siti a sfondo pedofilo stimati che possono essere contattati su internet. Questi dati, chevanno considerati per difetto perché, come è ovvio, molti casi sfuggono alle statistiche, mostranoevidentemente la gravità del fenomeno; l'approvazione della Convenzione di Lanzarote segna un traguardo importante nella lottacontro la pedofilia. Il nostro Paese fu, nel 2007, non solo tra i primi Paesi a sottoscrivere laConvenzione per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, ma anche tra imaggiori contribuenti, con una cinquantina di articoli, alla sua stesura; è urgente una riforma processuale che introduca il giusto processo civile minorile, che integri ilrito camerale e tenga presente le caratteristiche della giurisdizione civile minorile che differisce daquella civile, perché non è giurisdizione solo di torti e ragioni, ma mira alla ricostruzione dellerelazioni familiari su piani giuridici diversi, in funzione dei figli; occorre una riforma di sistema, con alcune caratteristiche già individuate a livello europeo, laprima delle quali è che il giudice deve essere specializzato con la previsione dell'esclusività dellecompetenze e una riforma processuale che ponga la centralità della persona minore di età come parteprocessuale; è matura ormai e non più rinviabile anche una riflessione sui temi legati all'adozione eall'affidamento e le stesse comunità di tipo familiare devono poter avere risorse certe e criteri definitidel loro ruolo. Il diritto universale di un minore è quello di avere una famiglia; è necessario impegnarsi al fine di creare i presupposti necessari al fine di sviluppare epotenziare al meglio il ruolo esercitato dal mondo del no profit in perfetta sinergia con l'evoluzione chein questi ultimi anni ha visto riformata l'organizzazione dello Stato in un'ottica sempre più federalista.Infatti, il ruolo del volontariato, caratterizzato dalla gratuità e solidarietà, assume un rilievo

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importantissimo nell'attuazione del principio di sussidiarietà, determinando un plusvalore che risultadecisivo per la qualità della vita di una comunità e per la salvaguardia dei diritti dei soggetti deboli,primi tra tutti i minori; una società incapace di garantire i diritti dei minori è una società destinata ad implodere. Comeinsegna Aristotele una buona politica non afferma principi, ma propone risposte fattibili a problemiconcreti, impegna il Governo: 1) a promuovere una politica a sostegno della famiglia, quale nucleo fondamentale dellasocietà, nel riconoscimento del ruolo primario che riveste nell'educazione e nella crescita dei bambinie dei giovani adolescenti; 2) a farsi promotore di iniziative volte a diffondere un pluralismo culturale che tenga contoanche delle tradizioni e dei valori diffusi nella società italiana; 3) a promuovere ulteriori iniziative volte a contrastare il fenomeno dell'immigrazione illegale ea combattere le organizzazioni criminali che fanno profitti con la tratta delle persone; 4) a rafforzare le iniziative contro l'indigenza dei minori e contro il loro impiego a fini diaccattonaggio; 5) ad adottare tutte le iniziative utili al sostegno delle scuole di ogni ordine e grado; 6) a promuovere nuove politiche volte a disincentivare l'abbandono scolastico; 7) a promuovere nelle scuole specifici corsi per l'alfabetizzazione linguistica al fine di elevareil livello di integrazione dei bambini stranieri; 8) a valutare l'utilità di realizzare un'indagine conoscitiva che quantifichi puntualmentel'effettiva domanda di servizi di asili nido, in modo da predisporre una programmazione dei posti infunzione della richiesta effettiva; 9) a promuovere, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, l'incremento delle risorse delFondo Nazionale delle politiche sociali al fine di rafforzare le politiche a favore dei minori; 10) a valutare la possibilità e l'opportunità, anche in relazione alle conseguenti implicazionifinanziarie, di porre in essere iniziative, anche di natura normativa finalizzate ad istituire il tribunaledella famiglia, al fine di adeguare il sistema della giustizia minorile alle «Linee guida per il processominorile in Europa», approvate dal Consiglio d'Europa il 17 novembre 2010, così tutelando, inparticolare, il diritto del minore "all'ascolto" ed a mantenere un rapporto stabile con entrambi igenitori, anche se separati o divorziati.(1-00349) (25 novembre 2014)V. testo 2CATALFO, BLUNDO, BERTOROTTA, SERRA, AIROLA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CIOFFI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MOLINARI, NUGNES, PAGLINI, SCIBONA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, DONNO, MORONESE. - Il Senato, premesso che: sono più di 1.400.000 i minori che vivono in condizione di povertà assoluta (il 13,8 per centodi tutti i minori del nostro Paese) e circa 2.400.000 quelli che vivono in condizione di povertà relativa(il 23 per cento del totale, con un aumento di quasi 300.000 minori in un solo anno); i dati più drammatici riguardano il Sud e le isole, ma il peggioramento si registra in tutte leRegioni ed è più marcato tra le famiglie con 3 o più figli, delle quali più di un terzo risulta incondizioni di povertà relativa e più di un quarto in povertà assoluta; secondo un'analisi condotta dall'organizzazione "Save the children", affiancando i dati supovertà di reddito, di lavoro e indici di deprivazione, creando quello che a livello europeo vienedefinito l'indice di povertà ed esclusione sociale (AROPE)3, la percentuale di minori a rischio povertàed esclusione sociale in Italia è pari al 28 per cento; tale dato pone l'Italia al di sopra di 6 punti percentuali rispetto alla media europea ed è inferiore

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soltanto a quello rilevato in alcuni nuovi Stati membri (Bulgaria, Romania, Ungheria, Lituania) o inPaesi particolarmente segnati dalla crisi finanziaria come l'Irlanda e la Grecia; considerato che: a fronte di questi dati allarmanti sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, siregistrano negli ultimi anni sia l'affievolirsi dell'attenzione mediatica sui diversi fenomeni, sia unainadeguata ed inefficace iniziativa politico-istituzionale sulle politiche per i minori, con un ininterrottodefinanziamento e un utilizzo dispersivo dei fondi a ciò destinati; è necessario, allora, porre in essere una programmazione integrata tra tutti i soggettiistituzionali interessati, preceduta dalla condivisione della conoscenza dei bisogni e seguita, nel tempo,attraverso la verifica dei risultati ottenuti e la validazione o meno delle scelte compiute e da compiere.Una visione propositiva sulle potenzialità di questa programmazione deve indirizzare le misureassistenziali, pur necessarie nell'immediato, all'offerta di servizi, l'unico percorso valido per produrrecambiamenti duraturi e nel contempo promuovere politiche di sviluppo e non di solo costo; risulta da ricerche internazionali che l'offerta di servizi per la prima infanzia ha un impattopositivo e superiore sulla motivazione dei bambini provenienti da famiglie di basso livello socio-economico: il rendimento degli investimenti in istruzione, in particolare, è superiore per i bambini piùdisagiati. È dimostrato invece che in Italia, la carenza di servizi alla famiglia, accompagnata da deficit strutturali nei servizi per la prima infanzia (l'11 per cento contro il 33 per cento fissato dagli obiettivieuropei, con disparità enormi tra Regioni e Regioni), è tra le maggiori determinanti delle basseprestazioni di alunni e studenti in Italia; risulta prioritaria l'adozione di politiche che, fin dalla nascita, mettano a disposizione deigenitori una pluralità di servizi che ne migliorino le conoscenze e le competenze, in speciesull'educazione e sulla salute, e realizzino una prossimità reale, anche domiciliare, a chi sperimentaforme di disagio o difficoltà, fin dall'età prescolare dei figli; in Italia negli ultimi anni c'è stata una costante riduzione dei finanziamenti destinati a famiglie,infanzia e maternità ed inoltre, sono stati drasticamente ridotti i fondi per i servizi educativi e scolasticie depauperati i bilanci degli enti locali, rendendo insostenibili molte reti di welfare inclusivo, anchenelle realtà in cui esiste una forte tradizione culturale di sostegno sociale e comunitario; la sempre più crescente povertà delle famiglie influisce sulle concreta possibilità delle stesse diassicurare ai minori le cure mediche e la prevenzione sanitaria di cui necessitano e può portare a graviprovvedimenti come l'allontanamento dei figli dal nucleo familiare con disastrose conseguenze sul lorobenessere psicofisico; il contrasto alla povertà deve iscriversi in scelte di bilancio che integrino un progettomultidimensionale, idoneo per un verso a migliorare gli interventi economici di sostegno e per l'altro,non da meno, ad individuare politiche che agiscano sulla promozione dei diritti e sull'inclusionesociale dei bambini e degli adolescenti, impegna il Governo: 1) a elaborare un "Libro bianco sull'infanzia e l'adolescenza" quale strumento conoscitivo dellepolitiche per l'infanzia e l'adolescenza che individui mezzi idonei a dar luogo a politiche di sistemaanche mediante un unico sistema informativo di raccolta organica dei dati, operativo a livellointerministeriale e a più livelli istituzionali, finalizzato a una conoscenza approfondita delle dinamicheche coinvolgono i minori per adeguare ad esse le priorità di intervento sul breve e sul lungo periodo; 2) a prevedere ed attivare meccanismi di controllo e vigilanza maggiormente efficaci sulleattività svolte dalle comunità o case famiglia, al fine di testare l'effettiva necessità, validità ed utilitàdei progetti di affido previsti per ciascun minore; 3) ad assumere iniziative per introdurre il reddito di cittadinanza, quale strumento generale dicontrasto alla povertà, anche al fine di evitare l'allontanamento dei figli dal nucleo familiare per motivieconomici, predisponendo un piano che individui la platea delle famiglie aventi diritto, considerandocome indicatore il numero di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà; 4) ad attuare specifiche politiche sociali e dell'occupazione per inoccupati e disoccupati tra i 30

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e i 54 anni in generale, e per la donne inattive in particolare, quali categorie a più alto rischio dipovertà ed esclusione sociale.(1-00349) (testo 2) (27 novembre 2014)Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte.CATALFO, BLUNDO, BERTOROTTA, SERRA, AIROLA, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CIOFFI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MOLINARI, NUGNES, PAGLINI, SCIBONA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, DONNO, MORONESE. - Il Senato, premesso che: sono più di 1.400.000 i minori che vivono in condizione di povertà assoluta (il 13,8 percento di tutti i minori del nostro Paese) e circa 2.400.000 quelli che vivono in condizione dipovertà relativa (il 23 per cento del totale, con un aumento di quasi 300.000 minori in un soloanno); i dati più drammatici riguardano il Sud e le isole, ma il peggioramento si registra in tuttele Regioni ed è più marcato tra le famiglie con 3 o più figli, delle quali più di un terzo risulta incondizioni di povertà relativa e più di un quarto in povertà assoluta; secondo un'analisi condotta dall'organizzazione "Save the children", affiancando i dati supovertà di reddito, di lavoro e indici di deprivazione, creando quello che a livello europeo vienedefinito l'indice di povertà ed esclusione sociale (AROPE)3, la percentuale di minori a rischiopovertà ed esclusione sociale in Italia è pari al 28 per cento; tale dato pone l'Italia al di sopra di 6 punti percentuali rispetto alla media europea ed èinferiore soltanto a quello rilevato in alcuni nuovi Stati membri (Bulgaria, Romania, Ungheria,Lituania) o in Paesi particolarmente segnati dalla crisi finanziaria come l'Irlanda e la Grecia; considerato che: a fronte di questi dati allarmanti sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia,si registrano negli ultimi anni sia l'affievolirsi dell'attenzione mediatica sui diversi fenomeni, siauna inadeguata ed inefficace iniziativa politico-istituzionale sulle politiche per i minori, con unininterrotto definanziamento e un utilizzo dispersivo dei fondi a ciò destinati; è necessario, allora, porre in essere una programmazione integrata tra tutti i soggettiistituzionali interessati, preceduta dalla condivisione della conoscenza dei bisogni e seguita, neltempo, attraverso la verifica dei risultati ottenuti e la validazione o meno delle scelte compiute eda compiere. Una visione propositiva sulle potenzialità di questa programmazione deveindirizzare le misure assistenziali, pur necessarie nell'immediato, all'offerta di servizi, l'unicopercorso valido per produrre cambiamenti duraturi e nel contempo promuovere politiche disviluppo e non di solo costo; risulta da ricerche internazionali che l'offerta di servizi per la prima infanzia ha unimpatto positivo e superiore sulla motivazione dei bambini provenienti da famiglie di bassolivello socio-economico: il rendimento degli investimenti in istruzione, in particolare, è superioreper i bambini più disagiati. È dimostrato invece che in Italia, la carenza di servizi alla famiglia,accompagnata da deficit strutturali nei servizi per la prima infanzia (l'11 per cento contro il 33per cento fissato dagli obiettivi europei, con disparità enormi tra Regioni e Regioni), è tra lemaggiori determinanti delle basse prestazioni di alunni e studenti in Italia; risulta prioritaria l'adozione di politiche che, fin dalla nascita, mettano a disposizione deigenitori una pluralità di servizi che ne migliorino le conoscenze e le competenze, in speciesull'educazione e sulla salute, e realizzino una prossimità reale, anche domiciliare, a chisperimenta forme di disagio o difficoltà, fin dall'età prescolare dei figli; in Italia negli ultimi anni c'è stata una costante riduzione dei finanziamenti destinati afamiglie, infanzia e maternità ed inoltre, sono stati drasticamente ridotti i fondi per i servizieducativi e scolastici e depauperati i bilanci degli enti locali, rendendo insostenibili molte reti di

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welfare inclusivo, anche nelle realtà in cui esiste una forte tradizione culturale di sostegno socialee comunitario; la sempre più crescente povertà delle famiglie influisce sulle concreta possibilità dellestesse di assicurare ai minori le cure mediche e la prevenzione sanitaria di cui necessitano e puòportare a gravi provvedimenti come l'allontanamento dei figli dal nucleo familiare con disastroseconseguenze sul loro benessere psicofisico; il contrasto alla povertà deve iscriversi in scelte di bilancio che integrino un progettomultidimensionale, idoneo per un verso a migliorare gli interventi economici di sostegno e perl'altro, non da meno, ad individuare politiche che agiscano sulla promozione dei diritti esull'inclusione sociale dei bambini e degli adolescenti, impegna il Governo: 1) a promuovere un approccio coordinato a favore dell'infanzia e dell'adolescenza e deisuoi diritti, valutando l'utilità di elaborare un "Libro bianco sull'infanzia e l'adolescenza" ancheal fine di superare la frammentazione delle competenze tra gli attori istituzionali in essa coinvoltie garantire la conoscenza dei dati e delle risorse complessivamente spese; 2) a valutare la possibilità, compatibilmente con il quadro delle competenze attribuito alleautonomie locali, di attivare e rafforzare meccanismi di controllo e vigilanza maggiormenteefficaci sulle attività svolte dalle comunità o case famiglia, al fine di testare l'effettiva necessità,validità ed utilità dei progetti di affido previsti per ciascun minore; 3) ad assumere iniziative per introdurre il reddito di cittadinanza, quale strumento generale dicontrasto alla povertà, anche al fine di evitare l'allontanamento dei figli dal nucleo familiare per motivieconomici, predisponendo un piano che individui la platea delle famiglie aventi diritto, considerandocome indicatore il numero di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà; 4) ad attuare specifiche politiche sociali e dell'occupazione per inoccupati e disoccupati tra i 30e i 54 anni in generale, e per la donne inattive in particolare, quali categorie a più alto rischio dipovertà ed esclusione sociale.(1-00351) (25 novembre 2014)V. testo 2PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, DE PIN, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, CAMPANELLA, PEPE, DE PIETRO, BOCCHINO, GAMBARO, MASTRANGELI, BENCINI, ANITORI. - Il Senato, premesso che: in base ai dati Istat, in Italia, in un solo anno, più di 300.000 minori sono diventati poveri, tra il2011 e il 2012 il numero di bambini e adolescenti che vivono in condizioni di povertà assoluta èpassato da 723.000 a 1.058.000 individui, pari al 10,3 per cento del totale dei minori, con una crescitaomogenea su tutto il territorio italiano di quasi tre punti percentuali: dal 4,7 per cento all'8,3 per centoal Nord, dal 4,7 per cento all'8,2 al Centro e dal 10,9 per cento al 13,9 per cento al Sud; negli ultimi anni il reddito delle famiglie degli adolescenti in stato di povertà assoluta èdiminuito del 31 per cento; come evidenziato dal 7° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione suidiritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia 2013-2014, a cura dell'Autorità garante per l'infanzia el'adolescenza, "il perdurare della crisi economica ha continuato ad aggravare quegli aspetti manchevolinel contrasto della povertà minorile nel nostro Paese, già segnalati nei precedenti Rapporti, quali ildisequilibrio della spesa sociale (specie quella destinata alla famiglia e alla maternità) e la fragilità deiservizi di welfare, aggravata dalle politiche di forte riduzione e frammentarietà delle risorse finalizzateagli interventi sociali". E il dato che più di altri aiuta ad individuare il fallimento delle politiche sinoraadottate è quello relativo al rischio di povertà ed esclusione sociale per i bambini e gli adolescenti chevivono in famiglie con 3 o più minorenni: esso è pari al 70 per cento nel Mezzogiorno a fronte del 46,5per cento a livello nazionale. 70 su 100 minorenni che nascono in una famiglia numerosa del

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Mezzogiorno d'Italia rischiano di essere poveri. Le peggiori condizioni di privazione ricadono sui figlidegli immigrati, delle famiglie operaie o delle famiglie giovani o con un solo genitore, spesso lamadre, che, per il tasso di impiego delle donne molto più basso della media europea, non riesce amantenere il bambino; l'Italia è al 33esimo posto su 41 Paesi nella classifica Ocse che registra il numero dei minorenniin stato di povertà; nella classifica del benessere dei bambini contenuta nella "Report Card" n. 12 "Figli dellarecessione. L'impatto della crisi economica sul benessere dei bambini nei Paesi ricchi" (ottobre 2014)dell'UNICEF, l'Italia occupa il 22° posto su 29 Paesi: alle spalle di Spagna, Ungheria e Polonia e primadi Estonia, Slovacchia e Grecia e risulta il Paese con il tasso "NEET" (Not in education, Employmentor training) più elevato tra tutti Paesi industrializzati, dopo la Spagna. L'11 per cento dei nostri giovanitra 15 e 19 anni non sono iscritti a scuola, non lavorano e non frequentano corsi di formazione; secondo gli esperti dell'UNICEF nel periodo della recessione (2008-2012) preso in esame dalrapporto, la maggior parte dei Governi hanno abbandonato una politica economica di stimolo dellacrescita in favore di una improntata all'austerità, con grave impatto sui bambini e sulle famiglie in tuttala UE e l'area OCSE in particolar e nella regione del Mediterraneo. Altri Paesi hanno invece perseguitopolitiche di sostegno alle famiglie con bambini, con il risultato di una migliore protezione dell'infanziadagli effetti più devastanti della crisi; i risultati dell'analisi dell'UNICEF nel Report Card mostrano che la realizzazione di politiche diprotezione sociale è un fattore decisivo per prevenire la povertà e che molti Paesi, a partire dal 2010,con l'adozione di politiche restrittive hanno compiuto un "grande passo indietro nelle politiche sociali"in termini di reddito, con ripercussioni a lungo termine per i bambini, le famiglie e per le comunità: nel2012 in Grecia il reddito medio dei nuclei familiari con bambini è ritornato ai livelli del 1998 -l'equivalente di una perdita di 14 anni di progresso in termini di reddito. Secondo la stessa rilevazionel'Irlanda, il Lussemburgo e la Spagna hanno perso un decennio, l'Islanda ha vanificato 9 anni e l'Italia,l'Ungheria e il Portogallo ne hanno persi 8; già nella relazione del 2013 l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza aveva sollevato laproblematica relativa all'impatto negativo della mancanza di investimenti, da parte della Stato, a favoredell'infanzia e dell'adolescenza e l'impatto negativo che i costi sociali ed economici dei mancatiinvestimenti sull'infanzia e l'adolescenza avranno sull'Italia del presente ma soprattutto del futuro; al forte ridimensionamento dell'intervento pubblico in questo ambito, si aggiunge la mancatadefinizione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio italiano; il Fondo per le politiche sociali è stato in questi ultimi anni costantemente definanziato. Lostesso Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, finanziato annualmente dalla legge di stabilità,ha visto ridursi negli, anni la sua dotazione finanziaria: se la legge di stabilità per il 2012 stanziavaquasi 40 milioni di euro per il 2012, il disegno di legge di stabilità attualmente all'esame delParlamento prevede per il 2015 uno stanziamento di 28,7 milioni senza alcun incremento rispetto al2014. Ciò si è tradotto in una riduzione in 3 anni del 28 per cento delle risorse assegnate al medesimoFondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza; l'associazione "Save the children", ha presentato un rapporto in concomitanza dell'avvio di unacampagna sull'infanzia per accendere i riflettori sulla condizione dei minori in Italia; secondo il rapporto dell'organizzazione, sono 4 i principali pregiudizi determinati dallepolitiche pubbliche ai danni di bambini e adolescenti: il taglio dei fondi per minori e famiglia, lamancanza di risorse per una vita dignitosa, il basso livello di istruzione e il lavoro. L'Italia è al 18moposto per la spesa per l'infanzia e la famiglia pari all'1 per cento del pil. Quasi il 29 per cento dibambini sotto i 6 anni vive ai limiti della povertà, tanto che il nostro Paese è al 21° posto in Unioneeuropea per rischio povertà ed esclusione sociale fra i minori di età 0-6 anni e il 23,7 per cento vive instato di deprivazione materiale. Ancora, il nostro Paese è al 22° posto per quanto riguarda il bassolivello d'istruzione, per dispersione scolastica ed è all'ultimo posto per tasso di laureati; il rapporto, inoltre, mette in evidenza come «tutta la politica italiana nei confronti dell'infanzia

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appare caratterizzata da evidenti "amputazioni e protesi": 1) l'assenza di un piano organico di contrastoalle povertà minorili e di interventi di sostegno alle famiglie in questa condizione (agevolazioni fiscali,voucher, eccetera); 2) l'assenza di politiche organiche e attive di sostegno al lavoro femminile e allaconciliazione lavoro-famiglia; 3) l'impalpabilità del sistema di servizi per la prima infanzia in tanteRegioni del Mezzogiorno, e il suo ritardo anche in alcune aree del Centro e del Nord; 4) la fragilità delsistema di orientamento e formazione professionale soprattutto nel Mezzogiorno, malgrado lesignificative riforme degli ultimi 10 anni; 5) l'assenza di un programma urgente di investimenti per ilrecupero e la ristrutturazione dell'edilizia scolastica; 6) la mancata riforma legislativa per garantire lacittadinanza ai minori di origine straniera nati in Italia»; il generale impoverimento delle generazioni più giovani va in parallelo con una colpevoledisattenzione nei loro confronti, che si sta traducendo in una gravissima privazione di prospettive. Daqui la richiesta avanzata da Save the children, per un piano specifico di contrasto alla povertà minorile,un piano d'investimento a favore dell'istruzione pubblica e un nuovo piano per l'utilizzo dei fondieuropei; finora il nostro Paese non si è dato obiettivi precisi per la riduzione della povertà minorile, enon esiste nessun piano serio di intervento al riguardo; tutta questa «disattenzione», nonostante il fatto che la Commissione europea abbia inserito tra iprincipali obiettivi dei Governi degli Stati dell'Unione europea la prevenzione e la lotta alla povertàminorile; uno dei principali problemi del nostro Paese e che contribuisce fortemente al costante calodemografico, risiede principalmente nella sostanziale assenza di mirati, aiuti finanziari, di adeguatiservizi all'infanzia a supporto delle famiglie, e di politiche mirate a sostenere le pari opportunità trauomini e donne; non è solo il reddito della famiglia a determinare la condizione di povertà di un bambino, ma èfondamentale poter contare anche su una rete di opportunità e di servizi, come l'asilo nido e una scuoladi qualità, così come di spazi adeguati per il gioco e il movimento. La povertà è soprattuttodisuguaglianza; il primo rapporto di Save the children sulla povertà minorile in Europa diffuso a maggio 2014evidenzia che sul fronte del welfare, dove la parità di accesso ai servizi per l'infanzia e all'educazione èfondamentale per garantire uguali opportunità e spezzare il circolo della povertà, solo meno della metàdei Paesi europei, tra cui non figura l'Italia, hanno reso disponibili i servizi per l'infanzia ad almeno unterzo della popolazione sotto i 3 anni entro il 2010, come stabilito dagli obiettivi condivisi; dal rapporto Istat presentato il 25 luglio 2013 sull'offerta comunale di asili nido e altri servizisocio educativi per la prima infanzia in Italia emerge che i bambini che usufruiscono di asili nidocomunali o finanziati dai Comuni variano dal 3,5 per cento al Sud al 17,1 per cento al Nord-Est,mentre la percentuale dei Comuni che garantiscono la presenza del servizio varia dal 24,3 per cento alSud all'82,6 per cento al Nord-Est; uno dei problemi strutturali dell'Italia è peraltro l'evidente carenza di strutture per l'infanzia e diasili nido comunali, e un quadro avvilente in fatto di welfare, con alti costi e forti disparità nell'offertatra le diverse aree del Paese. Gli asili nido comunali sembrano più strutture a pagamento che statali,con costi medi che si aggirano intorno ai 300 euro mensili, e tariffe in crescita rispetto agli annipassati. La distribuzione sul territorio nazionale di nidi comunali o finanziati dal comune è peraltrofortemente squilibrata; i pesanti tagli agli enti locali attuati in questi ultimi anni non hanno fatto che peggiorare lasituazione dal punto di vista sia della qualità del servizio che dei costi. Il dato di fondo resta semprel'enorme scarto esistente tra le esigenze delle famiglie e la reale possibilità di soddisfare tali esigenze; il dossier di "Cittadinanzattiva" 2012 ha confermato in pieno le difficoltà in questo ambito: lestrutture comunali su cui possono contare le famiglie superano di poco quota 3.600 e sono in grado disoddisfare circa 147.000 richieste di iscrizione. I genitori di un bambino su 4 (23,5 per cento) restanoin lista d'attesa e sono costretti a rivolgersi, altrove;

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di fronte a questi dati non stupisce il fatto che molte giovani donne siano spinte a rinunciare o arinviare sine die una maternità, comunque desiderata, come confermano i dati Istat; l'insufficienza nell'offerta dei servizi socio-educativi per l'infanzia, influisce negativamente escoraggia la partecipazione femminile al mercato del lavoro, facendole rinunciare. Infatti questorappresenta uno dei maggiori ostacoli che ancora oggi una donna incontra nei mondo del lavoro, tantoche il tasso di occupazione femminile pone l'Italia all'ultimo posto nella graduatoria europea del livellodi attività; in questo ambito è quindi improcrastinabile individuare efficaci politiche attive del lavoro chepuntino a favorire la buona e stabile occupazione femminile nel nostro Paese. Per far ciò, tali politichenon possono non intrecciarsi inevitabilmente con le esigenze di cura della famiglia, e quindi anche conun aumento dell'offerta qualitativa e quantitativa della scuola, del tempo pieno, dei servizi socio-educativi per l'infanzia; ulteriore aspetto centrale che riguarda le politiche di tutela dei minori, è quello relativo aiminori non accompagnati; secondo i dati delle Nazioni Unite, nel 2013 i migranti nel mondo sono stati 232 milioni, pari al3,2 per cento della popolazione globale, contro 175 milioni nel 2000 e 154 milioni nel 1996; si calcola che siano 33 milioni i migranti di età inferiore ai 20 anni (il 16 per cento di tutte lepersone migranti), di cui 11 milioni hanno un'età compresa tra i 15 e i 19 anni; all'interno di questo processo migratorio i minori non accompagnati, negli ultimi 10 anni sononotevolmente aumentati. Anche nel nostro Paese i minori stranieri e quelli non accompagnati inparticolare, costituiscono una realtà sempre più importante, dalle caratteristiche molto variegate ecomposite. Ciò comporta anche la difficoltà di quantificare con precisione il fenomeno; i dati dell'ultimo rapporto bimestrale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali riportano,all'8 settembre 2014, la segnalazione di 11.010 minori, stranieri non accompagnati di cui 2.776risultano irreperibili; nella XVI Legislatura la Commissione parlamentare bicamerale per l'infanzia e l'adolescenzaavviò e concluse un'indagine conoscitiva sulla condizione dei minori stranieri non accompagnati.L'obiettivo principale dell'indagine, è stato proprio quello di voler approfondire la situazione e ildestino dei suddetti minori immigrati clandestinamente in Italia, una volta abbandonati i centri diprima accoglienza per gli immigrati. È evidente infatti come sia estremamente critica la fase del loroprimo inserimento nella società civile, che li espone inevitabilmente a gravi rischi di sfruttamento daparte della criminalità, oltre che per la loro stessa incolumità; il fenomeno per il quale molti minori si allontanano senza lasciare traccia dalle strutture diospitalità per loro previste impone, di conseguenza l'individuazione di efficaci strumenti di contrastoalla loro scomparsa e alla tutela dei loro diritti fondamentali. Va sottolineato come una delle ragionidell'allontanamento di questi giovani dalle comunità che li ospitano è da rinvenirsi anche nellariduzione delle risorse finanziarie assegnate ai comuni e conseguentemente ai relativi centri di primaaccoglienza; peraltro i Comuni hanno sempre maggior difficoltà a far fronte agli oneri derivanti dallapresenza di minori stranieri non accompagnati sul proprio territorio. Il Comune infatti, percompetenza, deve provvedere a collocarli temporaneamente in un luogo sicuro sino a quando non sipossa provvedere in modo definitivo alla loro protezione; un importante passo avanti in questo ambito è stato l'accordo raggiunto con il Governo del 30marzo 2011 che ha portato poi allo stanziamento dei fondi necessari al contributo per le spese diaccoglienza solo per i minori provenienti dal nord Africa e che ha creato le premesse per l'istituzionenel 2012, del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati; la legge di stabilità per il 2014 prevede uno stanziamento di 20 milioni per ciascuno degli anni2015 e 2016. Risorse indispensabili ma ancora insufficienti per assicurate effettiva copertura dellespese sostenute dai comuni per l'accoglienza di tutti i minori presenti, senza alcuna distinzione diprovenienza, età, periodo o luogo di ingresso sul territorio italiano;

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un ulteriore aspetto centrale delle politiche di integrazione e di tutela dei minori, è laconcessione della cittadinanza ai figli di immigrati, nati in Italia; l'applicazione del principio dello ius soli consentirebbe di sostenere il processo di integrazionesocio-culturale verso un'effettiva convivenza tra le persone di origine diversa; il bambino nato in Italia da genitore straniero, pur non essendo cittadino italiano, impara lanostra lingua, frequenta la scuola italiana, acquisisce la cultura e le abitudini locali. Inoltre, il bambinovive in un Paese del quale assorbe le regole e i comportamenti, ma il cui ordinamento giuridico non loriconosce come cittadino; un problema drammatico riguarda la violenza sui minori; la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza riconosce ad ogni bambino eadolescente il diritto alla protezione da ogni tipo di abuso, sfruttamento e violenza; è noto che gran parte delle violenze avviene all'interno dell'ambiente familiare,conseguentemente il numero degli abusi e delle violenze risulta certamente sottostimato e il fenomenotende a rimanere sommerso; i casi di abusi sessuali e pedofilia sono in aumento nell'età adolescenziale. Da quanto riportatodall'associazione "Telefono azzurro, risulta che la percentuale di adolescenti vittime di abusi sessuali èpassato dal 13,4 per cento nel 2009 al 22,3 per cento nel 2012; dai dati emerge anche che un numero considerevole di segnalazioni riguarda casi diadescamento on line, che hanno registrato un aumento del 10 per cento dal 2008 al 2012. Sebbeneanche per questa tipologia di abusi il responsabile sia prevalentemente un familiare, molti adescatorisono soggetti estranei alla vittima o amici/conoscenti. Inoltre, la percentuale di abusi su bambini eadolescenti stranieri risulta in progressivo aumento, dal 9 per cento nel 2011 al 19 per cento nel 2012; vanno poi evidenziate le criticità conseguenti alla frammentazione delle competenzeistituzionali sull'infanzia e l'adolescenza, criticità già più volte sottolineate dalla stessa Autorità garanteper l'infanzia e l'adolescenza, e che si traducono in un limite ad un'azione realmente efficace. Talicompetenze, divise tra Ministeri, commissioni, comitati ed osservatori, rischiano di rendere le politicheper l'infanzia e l'adolescenza non efficaci e troppo frammentate; la normativa vigente attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzoe coordinamento in materia di politiche per la famiglia, con la gestione delle relative risorse. Sono,inoltre, affidate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, presso il dipartimento per le politiche dellafamiglia, in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni dicompetenza del Governo riguardanti l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e quelleconcernenti il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza. Inoltre laPresidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il dipartimento per le pari opportunità, in cui operal'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, svolge le funzioni inerentialla prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale dei minori.L'Osservatorio nazionale per l'infanzia predispone il piano nazionale di prevenzione e contrastodell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, che sottopone all'approvazione del Comitatointerministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia (CICLOPE). Per quanto riguarda lefunzioni in tema di minori il Ministero del lavoro monitora gli interventi ed i progetti sperimentalifinanziati previsti dalla legge n. 285 del 1997, recante "Disposizioni per la promozione di diritti e diopportunità per l'infanzia e l'adolescenza", e ne predispone la relazione annuale al Parlamento. Sempreil Ministero del lavoro, inoltre, provvede a monitorare, in coordinamento con il Ministero dellagiustizia e le Regioni, lo stato di attuazione della legge n. 149 del 2001 rivolta agli interventi in favoredei minori fuori famiglia; è evidente quindi, come risulti indispensabile giungere a un coordinamento efficace di compitie funzioni, e di compartecipazione alle politiche sull'infanzia, e all'unificazione, o perlomeno a unasensibile riduzione delle competenze in materia di infanzia e adolescenza, al fine di evitare inutili econtroproducenti sovrapposizioni fra soggetti e istanze diverse, impegna il Governo:

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1) a sostenere politiche attive e misure efficaci di sostegno alla conciliazione dei tempi dilavoro e di cura della famiglia, al fine di favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro,con particolare riguardo a chi ha redditi bassi e discontinui; 2) a promuovere politiche sociali di sostegno alla maternità e alla paternità, anche attraverso lostanziamento di adeguate risorse finanziarie per la messa in sicurezza e l'incremento delle strutture edei servizi socio-educativi per l'infanzia e in particolare per la fascia neo-natale e pre-scolastica,garantendone l'attuazione e l'uniformità delle prestazioni su tutto il territorio nazionale; 3) ad assumere iniziative per incrementare le risorse per le politiche sociali, e per l'infanzia el'adolescenza; 4) a farsi promotore, nell'ambito del semestre europeo, di un piano europeo per contrastare lapovertà infantile in particolare attraverso politiche volte a controbilanciare la recessione e ridistributivein modo tale che il benessere dei bambini sia al centro del futuro programma di stabilità, di crescita edi occupazione in Europa; 5) a concordare con gli organismi dell'Unione europea la rinegoziazione della "golden rule" pertutti gli investimenti degli enti territoriali in tema di tutela e promozione dell'infanzia edell'adolescenza; 6) ad assumere iniziative per prevedere interventi, anche di tipo fiscale, per il sostegno allefamiglie in condizione di povertà estrema; 7) ad assumere iniziative dirette ad incrementare le risorse da destinare per la piena attuazionedei diritti dei minori che vivono in Italia; 8) a favorire l'inclusione sociale dei minori stranieri, prevedendo, tra l'altro, una propriainiziativa normativa volta a concedere la cittadinanza ai nati in Italia da genitori stranieri legalmenteresidenti in Italia; 9) ad assumere opportune iniziative volte ad aumentare le risorse finanziarie a favore delleRegioni e degli enti locali sulla base delle rispettive presenze, per il potenziamento e il miglioramentodei progetti di accoglienza a favore dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso unaumento delle risorse destinate all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati; 10) ad attuare efficaci iniziative, anche normative, al fine di intervenire nella faseestremamente critica del primo inserimento nella società civile dei minori non accompagnati,aiutandoli in una fase che li espone inevitabilmente a gravi rischi per la loro incolumità e disfruttamento da parte della criminalità, e a favorirne la loro integrazione, agevolando a tal fineopportune forme di affido temporaneo; 11) a potenziare il settore della giustizia minorile, al fine di rendere concreto il recupero socialedei giovani entrati nel circuito penale e in disagio sociale; 12) ad assumere iniziative dirette a un accentramento delle competenze istituzionalisull'infanzia e l'adolescenza, attualmente eccessivamente frammentate, al fine di consentire un'azionerealmente efficace delle politiche in materia.(1-00351) (testo 2) (27 novembre 2014)Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parte.PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, URAS, DE PIN, Maurizio ROMANI, BIGNAMI, CAMPANELLA, PEPE, DE PIETRO, BOCCHINO, GAMBARO, MASTRANGELI, BENCINI, ANITORI. - Il Senato, premesso che: in base ai dati Istat, in Italia, in un solo anno, più di 300.000 minori sono diventati poveri,tra il 2011 e il 2012 il numero di bambini e adolescenti che vivono in condizioni di povertàassoluta è passato da 723.000 a 1.058.000 individui, pari al 10,3 per cento del totale dei minori,con una crescita omogenea su tutto il territorio italiano di quasi tre punti percentuali: dal 4,7 percento all'8,3 per cento al Nord, dal 4,7 per cento all'8,2 al Centro e dal 10,9 per cento al 13,9 percento al Sud;

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negli ultimi anni il reddito delle famiglie degli adolescenti in stato di povertà assoluta èdiminuito del 31 per cento; come evidenziato dal 7° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzionesui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia 2013-2014, a cura dell'Autorità garante perl'infanzia e l'adolescenza, "il perdurare della crisi economica ha continuato ad aggravare quegliaspetti manchevoli nel contrasto della povertà minorile nel nostro Paese, già segnalati neiprecedenti Rapporti, quali il disequilibrio della spesa sociale (specie quella destinata allafamiglia e alla maternità) e la fragilità dei servizi di welfare, aggravata dalle politiche di forteriduzione e frammentarietà delle risorse finalizzate agli interventi sociali". E il dato che più dialtri aiuta ad individuare il fallimento delle politiche sinora adottate è quello relativo al rischiodi povertà ed esclusione sociale per i bambini e gli adolescenti che vivono in famiglie con 3 o piùminorenni: esso è pari al 70 per cento nel Mezzogiorno a fronte del 46,5 per cento a livellonazionale. 70 su 100 minorenni che nascono in una famiglia numerosa del Mezzogiorno d'Italiarischiano di essere poveri. Le peggiori condizioni di privazione ricadono sui figli degli immigrati,delle famiglie operaie o delle famiglie giovani o con un solo genitore, spesso la madre, che, per iltasso di impiego delle donne molto più basso della media europea, non riesce a mantenere ilbambino; l'Italia è al 33esimo posto su 41 Paesi nella classifica Ocse che registra il numero deiminorenni in stato di povertà; nella classifica del benessere dei bambini contenuta nella "Report Card" n. 12 "Figlidella recessione. L'impatto della crisi economica sul benessere dei bambini nei Paesi ricchi"(ottobre 2014) dell'UNICEF, l'Italia occupa il 22° posto su 29 Paesi: alle spalle di Spagna,Ungheria e Polonia e prima di Estonia, Slovacchia e Grecia e risulta il Paese con il tasso"NEET" (Not in education, Employment or training) più elevato tra tutti Paesi industrializzati,dopo la Spagna. L'11 per cento dei nostri giovani tra 15 e 19 anni non sono iscritti a scuola, nonlavorano e non frequentano corsi di formazione; secondo gli esperti dell'UNICEF nel periodo della recessione (2008-2012) preso in esamedal rapporto, la maggior parte dei Governi hanno abbandonato una politica economica distimolo della crescita in favore di una improntata all'austerità, con grave impatto sui bambini esulle famiglie in tutta la UE e l'area OCSE in particolar e nella regione del Mediterraneo. AltriPaesi hanno invece perseguito politiche di sostegno alle famiglie con bambini, con il risultato diuna migliore protezione dell'infanzia dagli effetti più devastanti della crisi; i risultati dell'analisi dell'UNICEF nel Report Card mostrano che la realizzazione dipolitiche di protezione sociale è un fattore decisivo per prevenire la povertà e che molti Paesi, apartire dal 2010, con l'adozione di politiche restrittive hanno compiuto un "grande passoindietro nelle politiche sociali" in termini di reddito, con ripercussioni a lungo termine per ibambini, le famiglie e per le comunità: nel 2012 in Grecia il reddito medio dei nuclei familiaricon bambini è ritornato ai livelli del 1998 - l'equivalente di una perdita di 14 anni di progresso intermini di reddito. Secondo la stessa rilevazione l'Irlanda, il Lussemburgo e la Spagna hannoperso un decennio, l'Islanda ha vanificato 9 anni e l'Italia, l'Ungheria e il Portogallo ne hannopersi 8; già nella relazione del 2013 l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza avevasollevato la problematica relativa all'impatto negativo della mancanza di investimenti, da partedella Stato, a favore dell'infanzia e dell'adolescenza e l'impatto negativo che i costi sociali edeconomici dei mancati investimenti sull'infanzia e l'adolescenza avranno sull'Italia del presentema soprattutto del futuro; al forte ridimensionamento dell'intervento pubblico in questo ambito, si aggiunge lamancata definizione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorioitaliano; il Fondo per le politiche sociali è stato in questi ultimi anni costantemente definanziato.

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Lo stesso Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, finanziato annualmente dalla legge distabilità, ha visto ridursi negli, anni la sua dotazione finanziaria: se la legge di stabilità per il2012 stanziava quasi 40 milioni di euro per il 2012, il disegno di legge di stabilità attualmenteall'esame del Parlamento prevede per il 2015 uno stanziamento di 28,7 milioni senza alcunincremento rispetto al 2014. Ciò si è tradotto in una riduzione in 3 anni del 28 per cento dellerisorse assegnate al medesimo Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza; l'associazione "Save the children", ha presentato un rapporto in concomitanza dell'avviodi una campagna sull'infanzia per accendere i riflettori sulla condizione dei minori in Italia; secondo il rapporto dell'organizzazione, sono 4 i principali pregiudizi determinati dallepolitiche pubbliche ai danni di bambini e adolescenti: il taglio dei fondi per minori e famiglia, lamancanza di risorse per una vita dignitosa, il basso livello di istruzione e il lavoro. L'Italia è al18mo posto per la spesa per l'infanzia e la famiglia pari all'1 per cento del pil. Quasi il 29 percento di bambini sotto i 6 anni vive ai limiti della povertà, tanto che il nostro Paese è al 21° postoin Unione europea per rischio povertà ed esclusione sociale fra i minori di età 0-6 anni e il 23,7per cento vive in stato di deprivazione materiale. Ancora, il nostro Paese è al 22° posto perquanto riguarda il basso livello d'istruzione, per dispersione scolastica ed è all'ultimo posto pertasso di laureati; il rapporto, inoltre, mette in evidenza come «tutta la politica italiana nei confrontidell'infanzia appare caratterizzata da evidenti "amputazioni e protesi": 1) l'assenza di un pianoorganico di contrasto alle povertà minorili e di interventi di sostegno alle famiglie in questacondizione (agevolazioni fiscali, voucher, eccetera); 2) l'assenza di politiche organiche e attive disostegno al lavoro femminile e alla conciliazione lavoro-famiglia; 3) l'impalpabilità del sistema diservizi per la prima infanzia in tante Regioni del Mezzogiorno, e il suo ritardo anche in alcunearee del Centro e del Nord; 4) la fragilità del sistema di orientamento e formazione professionalesoprattutto nel Mezzogiorno, malgrado le significative riforme degli ultimi 10 anni; 5) l'assenzadi un programma urgente di investimenti per il recupero e la ristrutturazione dell'ediliziascolastica; 6) la mancata riforma legislativa per garantire la cittadinanza ai minori di originestraniera nati in Italia»; il generale impoverimento delle generazioni più giovani va in parallelo con una colpevoledisattenzione nei loro confronti, che si sta traducendo in una gravissima privazione diprospettive. Da qui la richiesta avanzata da Save the children, per un piano specifico dicontrasto alla povertà minorile, un piano d'investimento a favore dell'istruzione pubblica e unnuovo piano per l'utilizzo dei fondi europei; finora il nostro Paese non si è dato obiettivi precisi per la riduzione della povertàminorile, e non esiste nessun piano serio di intervento al riguardo; tutta questa «disattenzione», nonostante il fatto che la Commissione europea abbiainserito tra i principali obiettivi dei Governi degli Stati dell'Unione europea la prevenzione e lalotta alla povertà minorile; uno dei principali problemi del nostro Paese e che contribuisce fortemente al costantecalo demografico, risiede principalmente nella sostanziale assenza di mirati, aiuti finanziari, diadeguati servizi all'infanzia a supporto delle famiglie, e di politiche mirate a sostenere le pariopportunità tra uomini e donne; non è solo il reddito della famiglia a determinare la condizione di povertà di un bambino,ma è fondamentale poter contare anche su una rete di opportunità e di servizi, come l'asilo nidoe una scuola di qualità, così come di spazi adeguati per il gioco e il movimento. La povertà èsoprattutto disuguaglianza; il primo rapporto di Save the children sulla povertà minorile in Europa diffuso a maggio2014 evidenzia che sul fronte del welfare, dove la parità di accesso ai servizi per l'infanzia eall'educazione è fondamentale per garantire uguali opportunità e spezzare il circolo dellapovertà, solo meno della metà dei Paesi europei, tra cui non figura l'Italia, hanno reso disponibili

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i servizi per l'infanzia ad almeno un terzo della popolazione sotto i 3 anni entro il 2010, comestabilito dagli obiettivi condivisi; dal rapporto Istat presentato il 25 luglio 2013 sull'offerta comunale di asili nido e altriservizi socio educativi per la prima infanzia in Italia emerge che i bambini che usufruiscono diasili nido comunali o finanziati dai Comuni variano dal 3,5 per cento al Sud al 17,1 per cento alNord-Est, mentre la percentuale dei Comuni che garantiscono la presenza del servizio varia dal24,3 per cento al Sud all'82,6 per cento al Nord-Est; uno dei problemi strutturali dell'Italia è peraltro l'evidente carenza di strutture perl'infanzia e di asili nido comunali, e un quadro avvilente in fatto di welfare, con alti costi e fortidisparità nell'offerta tra le diverse aree del Paese. Gli asili nido comunali sembrano più strutturea pagamento che statali, con costi medi che si aggirano intorno ai 300 euro mensili, e tariffe increscita rispetto agli anni passati. La distribuzione sul territorio nazionale di nidi comunali ofinanziati dal comune è peraltro fortemente squilibrata; i pesanti tagli agli enti locali attuati in questi ultimi anni non hanno fatto che peggiorarela situazione dal punto di vista sia della qualità del servizio che dei costi. Il dato di fondo restasempre l'enorme scarto esistente tra le esigenze delle famiglie e la reale possibilità di soddisfaretali esigenze; il dossier di "Cittadinanzattiva" 2012 ha confermato in pieno le difficoltà in questoambito: le strutture comunali su cui possono contare le famiglie superano di poco quota 3.600 esono in grado di soddisfare circa 147.000 richieste di iscrizione. I genitori di un bambino su 4(23,5 per cento) restano in lista d'attesa e sono costretti a rivolgersi, altrove; di fronte a questi dati non stupisce il fatto che molte giovani donne siano spinte arinunciare o a rinviare sine die una maternità, comunque desiderata, come confermano i datiIstat; l'insufficienza nell'offerta dei servizi socio-educativi per l'infanzia, influiscenegativamente e scoraggia la partecipazione femminile al mercato del lavoro, facendolerinunciare. Infatti questo rappresenta uno dei maggiori ostacoli che ancora oggi una donnaincontra nei mondo del lavoro, tanto che il tasso di occupazione femminile pone l'Italia all'ultimoposto nella graduatoria europea del livello di attività; in questo ambito è quindi improcrastinabile individuare efficaci politiche attive del lavoroche puntino a favorire la buona e stabile occupazione femminile nel nostro Paese. Per far ciò, talipolitiche non possono non intrecciarsi inevitabilmente con le esigenze di cura della famiglia, equindi anche con un aumento dell'offerta qualitativa e quantitativa della scuola, del tempopieno, dei servizi socio-educativi per l'infanzia; ulteriore aspetto centrale che riguarda le politiche di tutela dei minori, è quello relativo aiminori non accompagnati; secondo i dati delle Nazioni Unite, nel 2013 i migranti nel mondo sono stati 232 milioni,pari al 3,2 per cento della popolazione globale, contro 175 milioni nel 2000 e 154 milioni nel1996; si calcola che siano 33 milioni i migranti di età inferiore ai 20 anni (il 16 per cento di tuttele persone migranti), di cui 11 milioni hanno un'età compresa tra i 15 e i 19 anni; all'interno di questo processo migratorio i minori non accompagnati, negli ultimi 10 annisono notevolmente aumentati. Anche nel nostro Paese i minori stranieri e quelli nonaccompagnati in particolare, costituiscono una realtà sempre più importante, dallecaratteristiche molto variegate e composite. Ciò comporta anche la difficoltà di quantificare conprecisione il fenomeno; i dati dell'ultimo rapporto bimestrale del Ministero del lavoro e delle politiche socialiriportano, all'8 settembre 2014, la segnalazione di 11.010 minori, stranieri non accompagnati dicui 2.776 risultano irreperibili; nella XVI Legislatura la Commissione parlamentare bicamerale per l'infanzia e

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l'adolescenza avviò e concluse un'indagine conoscitiva sulla condizione dei minori stranieri nonaccompagnati. L'obiettivo principale dell'indagine, è stato proprio quello di voler approfondirela situazione e il destino dei suddetti minori immigrati clandestinamente in Italia, una voltaabbandonati i centri di prima accoglienza per gli immigrati. È evidente infatti come siaestremamente critica la fase del loro primo inserimento nella società civile, che li esponeinevitabilmente a gravi rischi di sfruttamento da parte della criminalità, oltre che per la lorostessa incolumità; il fenomeno per il quale molti minori si allontanano senza lasciare traccia dalle strutturedi ospitalità per loro previste impone, di conseguenza l'individuazione di efficaci strumenti dicontrasto alla loro scomparsa e alla tutela dei loro diritti fondamentali. Va sottolineato come unadelle ragioni dell'allontanamento di questi giovani dalle comunità che li ospitano è da rinvenirsianche nella riduzione delle risorse finanziarie assegnate ai comuni e conseguentemente ai relativicentri di prima accoglienza; peraltro i Comuni hanno sempre maggior difficoltà a far fronte agli oneri derivanti dallapresenza di minori stranieri non accompagnati sul proprio territorio. Il Comune infatti, percompetenza, deve provvedere a collocarli temporaneamente in un luogo sicuro sino a quandonon si possa provvedere in modo definitivo alla loro protezione; un importante passo avanti in questo ambito è stato l'accordo raggiunto con il Governodel 30 marzo 2011 che ha portato poi allo stanziamento dei fondi necessari al contributo per lespese di accoglienza solo per i minori provenienti dal nord Africa e che ha creato le premesse perl'istituzione nel 2012, del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri nonaccompagnati; la legge di stabilità per il 2014 prevede uno stanziamento di 20 milioni per ciascuno deglianni 2015 e 2016. Risorse indispensabili ma ancora insufficienti per assicurate effettivacopertura delle spese sostenute dai comuni per l'accoglienza di tutti i minori presenti, senzaalcuna distinzione di provenienza, età, periodo o luogo di ingresso sul territorio italiano; un ulteriore aspetto centrale delle politiche di integrazione e di tutela dei minori, è laconcessione della cittadinanza ai figli di immigrati, nati in Italia; l'applicazione del principio dello ius soli consentirebbe di sostenere il processo diintegrazione socio-culturale verso un'effettiva convivenza tra le persone di origine diversa; il bambino nato in Italia da genitore straniero, pur non essendo cittadino italiano, imparala nostra lingua, frequenta la scuola italiana, acquisisce la cultura e le abitudini locali. Inoltre, ilbambino vive in un Paese del quale assorbe le regole e i comportamenti, ma il cui ordinamentogiuridico non lo riconosce come cittadino; un problema drammatico riguarda la violenza sui minori; la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza riconosce ad ogni bambino eadolescente il diritto alla protezione da ogni tipo di abuso, sfruttamento e violenza; è noto che gran parte delle violenze avviene all'interno dell'ambiente familiare,conseguentemente il numero degli abusi e delle violenze risulta certamente sottostimato e ilfenomeno tende a rimanere sommerso; i casi di abusi sessuali e pedofilia sono in aumento nell'età adolescenziale. Da quantoriportato dall'associazione "Telefono azzurro, risulta che la percentuale di adolescenti vittime diabusi sessuali è passato dal 13,4 per cento nel 2009 al 22,3 per cento nel 2012; dai dati emerge anche che un numero considerevole di segnalazioni riguarda casi diadescamento on line, che hanno registrato un aumento del 10 per cento dal 2008 al 2012.Sebbene anche per questa tipologia di abusi il responsabile sia prevalentemente un familiare,molti adescatori sono soggetti estranei alla vittima o amici/conoscenti. Inoltre, la percentuale diabusi su bambini e adolescenti stranieri risulta in progressivo aumento, dal 9 per cento nel 2011al 19 per cento nel 2012; vanno poi evidenziate le criticità conseguenti alla frammentazione delle competenze

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istituzionali sull'infanzia e l'adolescenza, criticità già più volte sottolineate dalla stessa Autoritàgarante per l'infanzia e l'adolescenza, e che si traducono in un limite ad un'azione realmenteefficace. Tali competenze, divise tra Ministeri, commissioni, comitati ed osservatori, rischiano direndere le politiche per l'infanzia e l'adolescenza non efficaci e troppo frammentate; la normativa vigente attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni diindirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia, con la gestione delle relativerisorse. Sono, inoltre, affidate alla Presidenza del Consiglio dei ministri, presso il dipartimentoper le politiche della famiglia, in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politichesociali, le funzioni di competenza del Governo riguardanti l'Osservatorio nazionale per l'infanziae l'adolescenza e quelle concernenti il Centro nazionale di documentazione e di analisi perl'infanzia e l'adolescenza. Inoltre la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso ildipartimento per le pari opportunità, in cui opera l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia edella pornografia minorile, svolge le funzioni inerenti alla prevenzione, assistenza e tutela deiminori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale dei minori. L'Osservatorio nazionale perl'infanzia predispone il piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dellosfruttamento sessuale dei minori, che sottopone all'approvazione del Comitato interministerialedi coordinamento per la lotta alla pedofilia (CICLOPE). Per quanto riguarda le funzioni in temadi minori il Ministero del lavoro monitora gli interventi ed i progetti sperimentali finanziatiprevisti dalla legge n. 285 del 1997, recante "Disposizioni per la promozione di diritti e diopportunità per l'infanzia e l'adolescenza", e ne predispone la relazione annuale al Parlamento.Sempre il Ministero del lavoro, inoltre, provvede a monitorare, in coordinamento con ilMinistero della giustizia e le Regioni, lo stato di attuazione della legge n. 149 del 2001 rivolta agliinterventi in favore dei minori fuori famiglia; è evidente quindi, come risulti indispensabile giungere a un coordinamento efficace dicompiti e funzioni, e di compartecipazione alle politiche sull'infanzia, e all'unificazione, operlomeno a una sensibile riduzione delle competenze in materia di infanzia e adolescenza, alfine di evitare inutili e controproducenti sovrapposizioni fra soggetti e istanze diverse, impegna il Governo: 1) a sostenere politiche attive e misure efficaci di sostegno alla conciliazione dei tempi dilavoro e di cura della famiglia, al fine di favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro,con particolare riguardo a chi ha redditi bassi e discontinui; 2) a promuovere iniziative volte ad incentivare le politiche sociali di sostegno allamaternità e alla paternità, valutando l'opportunità, compatibilmente con i saldi di finanzapubblica, di stanziare risorse finanziarie per la messa in sicurezza e l'incremento delle strutturee dei servizi socio-educativi per l'infanzia e in particolare per la fascia neo-natale e pre-scolastica, garantendone l'attuazione e l'uniformità delle prestazioni su tutto il territorionazionale; 3) a promuovere, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, l'incremento dellerisorse del Fondo Nazionale delle politiche sociali al fine di rafforzare le politiche a favore deiminori; 4) a valutare la possibilità, nell'ambito del semestre europeo, di promuovere un pianoeuropeo per contrastare la povertà infantile in particolare attraverso politiche volte acontrobilanciare la recessione e ridistributive in modo tale che il benessere dei bambini sia alcentro del futuro programma di stabilità, di crescita e di occupazione in Europa; 5) a valutare l'opportunità di concordare con gli organismi dell'Unione europea larinegoziazione della cosiddetta "golden rule" per tutti gli investimenti degli enti territoriali intema di tutela e promozione dell'infanzia e dell'adolescenza; 6) a promuovere iniziative volte ad incentivare e rafforzare le misure a sostegno dellapovertà, quali il Sostegno per l'inclusione attiva; 7) a valutare la possibilità di assumere iniziative dirette ad incrementare le risorse da

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destinare per la piena attuazione dei diritti dei minori che vivono in Italia; 8) a favorire l'inclusione sociale dei minori stranieri, valutando l'opportunità di assumereiniziative anche di tipo normativo; 9) a promuovere iniziative, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, per ilpotenziamento e il miglioramento dei progetti di accoglienza a favore dei minori stranieri nonaccompagnati; 10) a promuovere iniziative, anche normative, compatibilmente con risorse finanziariedisponibili, al fine di intervenire nella fase estremamente critica del primo inserimento nellasocietà civile dei minori non accompagnati, aiutandoli in una fase che li espone inevitabilmente agravi rischi per la loro incolumità e di sfruttamento da parte della criminalità, e a favorirne laloro integrazione, agevolando a tal fine opportune forme di affido temporaneo; 11) a promuovere iniziative per potenziare il settore della giustizia minorile, nell'ambitodell'attuazione del disegno di legge delega sulla Giustizia approvato dal Consiglio dei ministri il29 agosto 2014 al fine di rendere concreto il recupero sociale dei giovani entrati nel circuitopenale e in disagio sociale; 12) a promuovere un approccio coordinato a favore dell'infanzia e dell'adolescenza e deisuoi diritti al fine di superare la frammentazione delle competenze tra gli attori istituzionali inessa coinvolti e garantire la conoscenza dei dati e delle risorse complessivamente spese.(1-00355) (25 novembre 2014)V. testo 2Paolo ROMANI, D'AMBROSIO LETTIERI, GIRO, BRUNO, PELINO, BRUNI, ALICATA, CARRARO, SERAFINI, CONTI, PAGNONCELLI, GALIMBERTI, ZIZZA, PERRONE, MANDELLI, BONFRISCO, Eva LONGO. Il Senato, premesso che: la "patologia" che crea i danni più gravi ad un bambino e che si trasmette dai genitori ai figli èla povertà, perché comporta un altissimo rischio di esclusione sociale e condanna in modo quasiineluttabile una parte consistente della popolazione ad un destino di marginalità in grado dideterminare per la società un carico di devianza, che può minare alla base qualsiasi possibilità disviluppo economico e sociale dell'intero Paese; l'investimento sul capitale umano per il futuro del Paese è basilare e occorre metterlo in attocon interventi concreti di lunga durata e di ampio respiro, in luogo di finanziamenti sporadici e apioggia, e con programmi chiari, organici e valutabili affinché gli stessi possano essere produttivianche da un punto di vista economico; la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Uniteil 20 novembre 1989, definisce in modo organico i diritti fondamentali che devono essere riconosciutie garantiti a tutti i bambini; in particolare, la Convenzione si ispira a 4 principi prioritari: 1) la non discriminazione,prevedendo che i diritti sanciti dalla convenzione devono essere garantiti a tutti i minori, senzadistinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino o adolescente o dei genitori; 2) ilsuperiore interesse, disponendo che in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e inogni situazione problematica, l'interesse del bambino o adolescente deve avere la priorità; 3) il dirittoalla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino, impegnando gli Stati a riservare il massimodelle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini; 4) l'ascolto delle opinionidel minore, prevedendo il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che liriguardano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni; il nostro Paese ha reso esecutiva la Convenzione con la legge 27 maggio 1991, n. 176, facendoregistrare nel corso degli ultimi anni importanti progressi nella legislazione per il sostegno ai minori,prima fra tutte l'approvazione della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante "Disposizioni per lapromozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", con la quale è stato istituito presso

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la Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, finalizzato,proprio in attuazione dei princìpi della convenzione sui diritti del fanciullo, alla realizzazione diinterventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità dellavita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza,privilegiando l'ambiente loro più confacente, ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria; successivamente, con la legge 23 dicembre 1997, n. 451, è stato istituito presso la Presidenzadel Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia, che predispone ogni 2 anni il pianonazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, eindividua le modalità di finanziamento degli interventi da esso previsti, nonché le forme dipotenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle Regioni edagli enti locali; la medesima legge ha disposto l'istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia, conil compito, fra gli altri, di vigilare sulla rispondenza della legislazione nazionale alla normativa fissatain sede di Unione europea e ai principi di cui alla convenzione del 1989, nonché a prevedere lacelebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia, da svolgere il 20 novembre di ogni anno,nella ricorrenza della firma della convenzione stessa; con la legge 12 luglio 2011, n. 112, è stata istituita l'Autorità garante per l'infanzia el'adolescenza, al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi dellepersone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolareriferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resaesecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, alla Convenzione per la salvaguardia dei dirittidell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutivadalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli,fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77; con riferimento alla prevenzione, alla protezione ed al diritto penale in materia di lotta controtutte le forme di sfruttamento e di abuso sessuale rivolte ai bambini, è di assoluta importanza la legge1° ottobre 2012, n. 172, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa perla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007,nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno", con la quale sono state inasprite le pene perlo sfruttamento e l'induzione alla prostituzione minorile, anche attraverso l'introduzione di 2 nuovireati: l'istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia e l'adescamento di minorenni; giova evidenziare che, nonostante l'impegno, sul piano istituzionale e normativo, di perseguirecon ogni sforzo per garantire un sensibile livello di tutela ai minori, l'Italia deve purtroppo, ancora,misurarsi con una condizione minorile che appare sempre più grave; è doveroso sottolineare che la situazione è ancor più preoccupante se si considera lacongiuntura economica negativa, come fattore che colpisce soprattutto le fasce deboli dellapopolazione, limitativo delle opportunità educative e di crescita, e a fronte del quale le politicheadottate sul piano nazionale, condizionate anche da un'eccessiva frammentazione di competenze inordine alle questioni della famiglia, non hanno posto la dovuta attenzione al rispetto dei diritti e allacondizione di vita dei minori; considerato il ruolo fondamentale che rivestono le politiche sociali ed economiche nelcontrasto ai problemi dell'infanzia e dell'adolescenza, sarebbe auspicabile un maggior impiego dirisorse per garantire livelli di vita dignitosi; definire i livelli essenziali delle prestazioni, senzadisuguaglianze nell'accesso, al fine di contrastare il divario tra Nord e Sud; investire nel sostegno allostudio e rimuovere le cause della dispersione scolastica; superare l'eccessiva frammentazione dellecompetenze sulla materia, per evitare ulteriore dispersione delle risorse destinate alle politichedell'infanzia e dell'adolescenza; considerato che: dai dati Istat sulla povertà in Italia e da quelli del rapporto di verifica dei livelli essenziali diassistenza, curato dal Ministero della salute, è emerso che vivono in situazioni di povertà relativa

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1.822.000 minorenni, pari al 17,6 per cento di tutti i bambini e gli adolescenti. Il 7 per cento deiminorenni, pari a 723.000 persone, invece, vive in condizioni di povertà assoluta. Tale situazione èmolto disparata a seconda del luogo di nascita: è del 10,9 per cento nel Mezzogiorno, a fronte del 4,7per cento nel Centro e nel Nord del Paese; per quanto concerne il tema dell'abbandono scolastico l'indicatore utilizzato per l'analisi delfenomeno in ambito europeo è quello degli early school leaver (ESL) con cui si prende a riferimentola quota dei giovani dai 18 ai 24 anni d'età in possesso della sola licenza media e che risultano fuori dalsistema nazionale e regionale di istruzione e formazione professionale; secondo i dati più recenti, relativi alla media del 2012, i giovani tra i 18 e i 24 anni che hannoabbandonano prematuramente gli studi o qualsiasi altro tipo di formazione sono 758.000 (29.000 inmeno rispetto al 2011), di cui il 59,6 per cento di sesso maschile. Nella fascia di età considerata,l'incidenza dei giovani in possesso della sola licenza media e non più in formazione è pari al 17,6 percento (18,2 nel 2011) contro una media UE del 12,8 per cento (13,5 nel 2011); a questo proposito, nella graduatoria dei 27 Paesi UE, l'Italia occupa ancora una posizione diritardo, collocandosi nella quart'ultima posizione, subito dopo il Portogallo. Il divario con il datomedio europeo è più accentuato per la componente maschile (20,5 per cento contro 14,5), in confrontoa quella femminile (14,5 per cento contro 11); a livello regionale la situazione appare eterogenea: il Molise è l'unica Regione ad avereraggiunto il target europeo, con un valore dell'indicatore pari al 9,9 per cento. Il fenomenodell'abbandono scolastico continua a interessare in misura più sostenuta il Mezzogiorno, con punte del25,8 per cento in Sardegna, del 25 per cento in Sicilia e del 21,8 per cento in Campania. In confrontoal 2011, Marche, Trentino-Alto Adige, Liguria e Umbria hanno registrato un innalzamentosignificativo dell'indicatore (rispettivamente, un aumento di 2,7, 1,9, 2,1 e 1,9 punti percentuali).Molise, Lazio, Veneto e Lombardia segnalano invece le maggiori diminuzioni (con cali di 3,2, 2,7, 2,7e 2 punti percentuali); il rapporto UNICEF "Report Card" n. 12 "Figli della recessione" presenta un'analisicomparativa dei principali indicatori di benessere (e malessere) dell'infanzia e dell'adolescenza in 41Stati ad alto reddito (area OCSE e UE) colpiti dalla recessione globale nel periodo 2008-2012 ecolloca l'Italia al 33° posto, ossia nella terza fascia inferiore della classifica sulla povertà infantile; l'Italia è altresì al 37° posto nella classifica relativa ai NEET (giovani tra i 15 e i 24 anni chenon studiano, non lavorano e non seguono corsi di formazione) ossia quasi in fondo alla graduatoria.La quota di NEET fra i giovani è aumentata di quasi 6 punti, raggiungendo il 22,2 per cento ed è iltasso NEET più alto dell'Unione europea; anche secondo le indagini dell'organizzazione "Save the children", si è di fronte ad una vera epropria emergenza infanzia, per la quale quasi il 32 per cento dei bambini sotto i 6 anni vive ai limitidella povertà, e il 23,7 per cento vive in stato di deprivazione materiale; un'indagine della Società italiana di pediatria dal titolo "Abitudini e stili di vita degliadolescenti", invece, ha rivelato che il 60 per cento degli adolescenti passa almeno 11 ore al giornoseduto: tra scuola, televisione e internet. La sedentarietà, come è noto, è un fattore determinanteimportante dell'obesità, quindi della sindrome metabolica come fattore predisponente delle principalimalattie cardiovascolari degenerative e tumorali dell'adulto e dell'anziano. D'altro canto non sonosufficienti 2 ore a settimane di educazione fisica nell'ambito scolastico per recuperare le numerose orepassate seduti; dall'ultima relazione sullo stato di salute del Paese è emerso che i bambini e gli adolescentiitaliani sono fra i più obesi d'Europa. Su base nazionale il 26,9 per cento dei giovani dai 6 ai 17 anni haun peso superiore di quello che dovrebbe avere, con livelli maggiori soprattutto al Sud e nelle isole(oltre il 30 per cento). A peggiorare le cose i dati del Ministero della salute che evidenziano come ilfenomeno dell'obesità interessi e inizi soprattutto in età precoce, tra i 6 e i 10 anni, quando lapercentuale raggiunge il 35,7 per cento, dimostrando come oltre un bambino su 3 soffra dellapatologia. Se si prendono in riferimento i più piccoli, tra i 3 e gli 11 anni, le cose non cambiano di

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molto: il 25,2 per cento di bimbi italiani pesa troppo; altri dati significativi emersi dall'indagine della Società italiana di pediatria vengono di seguitoriportati: per il 77,7 per cento del campione le regole imposte dai genitori sono eque, mentre solo il16,5 per cento le considera inique e un altro 6 per cento addirittura poche. Più del 50 per cento sicorica dopo le ore 23 anche se il giorno successivo c'è scuola, e la percentuale raggiunge il 90 percento se invece non ci sono lezioni. Durante queste ore i baby nottambuli trascorrono il loro tempodavanti alla televisione o, molto più spesso, navigando in internet, indisturbati e liberi di accedere aqualsiasi tipo di sito, dalla propria stanza. Il 68 per cento, infatti, ha il personal computer in camera e il61 per cento il televisore. Il 45 per cento li detiene entrambi; dal medesimo sondaggio è emerso altresì che il 62 per cento degli adolescenti non è mai statoin oratorio, il 67 per cento non ha mai fatto volontariato, l'89 per cento non ha mai fatto attività politicae il 76 per cento non è mai stato in centri di aggregazione. Fortunatamente, il 60 per cento deimedesimi adolescenti si fida dei genitori più che degli amici reali, di un fratello o di una sorella, degliinsegnanti, dell'allenatore di calcio, del parroco o, addirittura, dell'amico virtuale conosciuto su"Facebook"; alla luce di quanto sopra è fondamentale che i genitori trascorrano la maggior parte del lorotempo libero dedicandosi ai propri figli, impongano loro delle sane regole e dei sani principi, tentino ilpiù possibile di tutelarli dai nuovi mezzi di comuncazione che, se non utilizzati con il giusto criterio,portano alla sedentarietà, all'isolamento e, talvolta, alla devianza; tenuto conto che: proteggere l'infanzia dalla povertà è un dovere etico e morale che dovrebbe essere prioritarioper ogni Governo, poiché i bambini e gli adolescenti di oggi saranno i cittadini di domani ecompromettere il loro avvenire vuol dire minare le basi e il futuro stesso della società. In fasi in cuil'agenda politica di chi governa deve conciliare rigore, crescita e equità, deve essere ben chiaro che unastrategia di sviluppo necessariamente include la protezione dei minori dall'indigenza; l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ora parte integrante delTrattato di Lisbona, sancisce la preminenza del diritto del minore e il diritto alla protezione e alle curenecessarie per il suo benessere; il dato ancor più drammatico della povertà, in tutte le sue forme, si manifesta conl'allontanamento dei minori dal nucleo familiare per l'indigenza della famiglia di origine e con ilrischio di arrivare addirittura alla perdita della capacità genitoriale. Effetto sconvolgente, che dovrebbebastare da solo a scuotere le coscienze e attivare nel più breve tempo possibile i dovuti interventi, pergarantire al minore di crescere nella sua famiglia, così come previsto dall'articolo 315-bis del codicecivile, opportunamente introdotto dalla legge n. 219 del 2012, recante "Disposizioni in materia diriconoscimento dei figli naturali"; a questo proposito la 2a Commissione permanente (Giustizia) del Senato, dopo un lungodibattito iniziato nel mese di marzo 2014, ha licenziato il disegno di legge n. 1209 recante "Modifichealla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie",che prossimamente sarà al vaglio dell'Assemblea, impegna il Governo: 1) ad assumere iniziative volte ad assicurare una maggiore integrazione delle diversecompetenze cui sono ricondotte le politiche per l'infanzia, consentendo in tal modo una più efficace ecoordinata gestione delle priorità ed una migliore verifica dei risultati che tali politiche sono chiamatea realizzare; 2) ad adottare iniziative tese al sostegno di progetti per l'incentivazione allo studio, in favore diminori che si trovano in situazioni familiari di particolare disagio, o a rischio di esclusione sociale; 3) ad adottare con urgenza politiche di crescita adeguate anche attraverso una maggioredestinazione di risorse economiche e strumentali, volta a superare l'attuale situazione di stallo che hacausato un ulteriore impoverimento delle famiglie italiane e, in particolar modo, di quelle con figliminori;

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4) ad elaborare un piano strategico per il contrasto della povertà minorile e giovanile, contro ladispersione scolastica e per l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, con particolareriferimento alle aree più disagiate del Paese; 5) ad assumere iniziative per sviluppare i servizi integrativi volte a colmare il divario tradomanda e offerta di servizi delle singole Regioni; 6) a valorizzare in ogni modo il rapporto con le associazioni di volontariato radicate sulterritorio e a far proprie, ove possibile, le buone pratiche da esse proposte o già realizzate a livellolocale; 7) a promuovere politiche in sostegno della famiglia, quale entità cardine della societàmoderna, attribuendole un ruolo basilare per quanto concerne la crescita, lo sviluppo e l'educazione deibambini e degli adolescenti; 8) a prevedere un'incentivazione delle attività sportive con accesso all'iscrizione senza oneri acarico delle famiglie; 9) a incentivare una campagna di sensibilizzazione contro lo stile di vita sedentario,sottolineandone gli aspetti deleteri, causa delle principali malattie cardiovascolari degenerative etumorali nel soggetto adulto e nell'anziano; 10) a promuovere l'adozione di leggi nazionali volte a incentivare strumenti normativi ad hoc,al fine di oscurare siti internet sospetti con l'ausilio di apposite forme di avvertenza (warning) deglistessi.(1-00355) (testo 2) (27 novembre 2014)ApprovataPaolo ROMANI, D'AMBROSIO LETTIERI, GIRO, BRUNO, PELINO, BRUNI, ALICATA, CARRARO, SERAFINI, CONTI, PAGNONCELLI, GALIMBERTI, ZIZZA, PERRONE, MANDELLI, BONFRISCO, Eva LONGO. Il Senato, premesso che: la "patologia" che crea i danni più gravi ad un bambino e che si trasmette dai genitori ai figli èla povertà, perché comporta un altissimo rischio di esclusione sociale e condanna in modo quasiineluttabile una parte consistente della popolazione ad un destino di marginalità in grado dideterminare per la società un carico di devianza, che può minare alla base qualsiasi possibilità disviluppo economico e sociale dell'intero Paese; l'investimento sul capitale umano per il futuro del Paese è basilare e occorre metterlo in attocon interventi concreti di lunga durata e di ampio respiro, in luogo di finanziamenti sporadici e apioggia, e con programmi chiari, organici e valutabili affinché gli stessi possano essere produttivianche da un punto di vista economico; la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Uniteil 20 novembre 1989, definisce in modo organico i diritti fondamentali che devono essere riconosciutie garantiti a tutti i bambini; in particolare, la Convenzione si ispira a 4 principi prioritari: 1) la non discriminazione,prevedendo che i diritti sanciti dalla convenzione devono essere garantiti a tutti i minori, senzadistinzione di razza, sesso, lingua, religione, opinione del bambino o adolescente o dei genitori; 2) ilsuperiore interesse, disponendo che in ogni legge, provvedimento, iniziativa pubblica o privata e inogni situazione problematica, l'interesse del bambino o adolescente deve avere la priorità; 3) il dirittoalla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino, impegnando gli Stati a riservare il massimodelle risorse disponibili per tutelare la vita e il sano sviluppo dei bambini; 4) l'ascolto delle opinionidel minore, prevedendo il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che liriguardano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni; il nostro Paese ha reso esecutiva la Convenzione con la legge 27 maggio 1991, n. 176, facendoregistrare nel corso degli ultimi anni importanti progressi nella legislazione per il sostegno ai minori,prima fra tutte l'approvazione della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante "Disposizioni per la

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promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", con la quale è stato istituito pressola Presidenza del Consiglio dei ministri il fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, finalizzato,proprio in attuazione dei princìpi della convenzione sui diritti del fanciullo, alla realizzazione diinterventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità dellavita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza,privilegiando l'ambiente loro più confacente, ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria; successivamente, con la legge 23 dicembre 1997, n. 451, è stato istituito presso la Presidenzadel Consiglio dei ministri, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia, che predispone ogni 2 anni il pianonazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, eindividua le modalità di finanziamento degli interventi da esso previsti, nonché le forme dipotenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle Regioni edagli enti locali; la medesima legge ha disposto l'istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia, conil compito, fra gli altri, di vigilare sulla rispondenza della legislazione nazionale alla normativa fissatain sede di Unione europea e ai principi di cui alla convenzione del 1989, nonché a prevedere lacelebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia, da svolgere il 20 novembre di ogni anno,nella ricorrenza della firma della convenzione stessa; con la legge 12 luglio 2011, n. 112, è stata istituita l'Autorità garante per l'infanzia el'adolescenza, al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi dellepersone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolareriferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resaesecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, alla Convenzione per la salvaguardia dei dirittidell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutivadalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli,fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77; con riferimento alla prevenzione, alla protezione ed al diritto penale in materia di lotta controtutte le forme di sfruttamento e di abuso sessuale rivolte ai bambini, è di assoluta importanza la legge1° ottobre 2012, n. 172, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa perla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007,nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno", con la quale sono state inasprite le pene perlo sfruttamento e l'induzione alla prostituzione minorile, anche attraverso l'introduzione di 2 nuovireati: l'istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia e l'adescamento di minorenni; giova evidenziare che, nonostante l'impegno, sul piano istituzionale e normativo, di perseguirecon ogni sforzo per garantire un sensibile livello di tutela ai minori, l'Italia deve purtroppo, ancora,misurarsi con una condizione minorile che appare sempre più grave; è doveroso sottolineare che la situazione è ancor più preoccupante se si considera lacongiuntura economica negativa, come fattore che colpisce soprattutto le fasce deboli dellapopolazione, limitativo delle opportunità educative e di crescita, e a fronte del quale le politicheadottate sul piano nazionale, condizionate anche da un'eccessiva frammentazione di competenze inordine alle questioni della famiglia, non hanno posto la dovuta attenzione al rispetto dei diritti e allacondizione di vita dei minori; considerato il ruolo fondamentale che rivestono le politiche sociali ed economiche nelcontrasto ai problemi dell'infanzia e dell'adolescenza, sarebbe auspicabile un maggior impiego dirisorse per garantire livelli di vita dignitosi; definire i livelli essenziali delle prestazioni, senzadisuguaglianze nell'accesso, al fine di contrastare il divario tra Nord e Sud; investire nel sostegno allostudio e rimuovere le cause della dispersione scolastica; superare l'eccessiva frammentazione dellecompetenze sulla materia, per evitare ulteriore dispersione delle risorse destinate alle politichedell'infanzia e dell'adolescenza; considerato che: dai dati Istat sulla povertà in Italia e da quelli del rapporto di verifica dei livelli essenziali di

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assistenza, curato dal Ministero della salute, è emerso che vivono in situazioni di povertà relativa1.822.000 minorenni, pari al 17,6 per cento di tutti i bambini e gli adolescenti. Il 7 per cento deiminorenni, pari a 723.000 persone, invece, vive in condizioni di povertà assoluta. Tale situazione èmolto disparata a seconda del luogo di nascita: è del 10,9 per cento nel Mezzogiorno, a fronte del 4,7per cento nel Centro e nel Nord del Paese; per quanto concerne il tema dell'abbandono scolastico l'indicatore utilizzato per l'analisi delfenomeno in ambito europeo è quello degli early school leaver (ESL) con cui si prende a riferimentola quota dei giovani dai 18 ai 24 anni d'età in possesso della sola licenza media e che risultano fuori dalsistema nazionale e regionale di istruzione e formazione professionale; secondo i dati più recenti, relativi alla media del 2012, i giovani tra i 18 e i 24 anni che hannoabbandonano prematuramente gli studi o qualsiasi altro tipo di formazione sono 758.000 (29.000 inmeno rispetto al 2011), di cui il 59,6 per cento di sesso maschile. Nella fascia di età considerata,l'incidenza dei giovani in possesso della sola licenza media e non più in formazione è pari al 17,6 percento (18,2 nel 2011) contro una media UE del 12,8 per cento (13,5 nel 2011); a questo proposito, nella graduatoria dei 27 Paesi UE, l'Italia occupa ancora una posizione diritardo, collocandosi nella quart'ultima posizione, subito dopo il Portogallo. Il divario con il datomedio europeo è più accentuato per la componente maschile (20,5 per cento contro 14,5), in confrontoa quella femminile (14,5 per cento contro 11); a livello regionale la situazione appare eterogenea: il Molise è l'unica Regione ad avereraggiunto il target europeo, con un valore dell'indicatore pari al 9,9 per cento. Il fenomenodell'abbandono scolastico continua a interessare in misura più sostenuta il Mezzogiorno, con punte del25,8 per cento in Sardegna, del 25 per cento in Sicilia e del 21,8 per cento in Campania. In confrontoal 2011, Marche, Trentino-Alto Adige, Liguria e Umbria hanno registrato un innalzamentosignificativo dell'indicatore (rispettivamente, un aumento di 2,7, 1,9, 2,1 e 1,9 punti percentuali).Molise, Lazio, Veneto e Lombardia segnalano invece le maggiori diminuzioni (con cali di 3,2, 2,7, 2,7e 2 punti percentuali); il rapporto UNICEF "Report Card" n. 12 "Figli della recessione" presenta un'analisicomparativa dei principali indicatori di benessere (e malessere) dell'infanzia e dell'adolescenza in 41Stati ad alto reddito (area OCSE e UE) colpiti dalla recessione globale nel periodo 2008-2012 ecolloca l'Italia al 33° posto, ossia nella terza fascia inferiore della classifica sulla povertà infantile; l'Italia è altresì al 37° posto nella classifica relativa ai NEET (giovani tra i 15 e i 24 anni chenon studiano, non lavorano e non seguono corsi di formazione) ossia quasi in fondo alla graduatoria.La quota di NEET fra i giovani è aumentata di quasi 6 punti, raggiungendo il 22,2 per cento ed è iltasso NEET più alto dell'Unione europea; anche secondo le indagini dell'organizzazione "Save the children", si è di fronte ad una vera epropria emergenza infanzia, per la quale quasi il 32 per cento dei bambini sotto i 6 anni vive ai limitidella povertà, e il 23,7 per cento vive in stato di deprivazione materiale; un'indagine della Società italiana di pediatria dal titolo "Abitudini e stili di vita degliadolescenti", invece, ha rivelato che il 60 per cento degli adolescenti passa almeno 11 ore al giornoseduto: tra scuola, televisione e internet. La sedentarietà, come è noto, è un fattore determinanteimportante dell'obesità, quindi della sindrome metabolica come fattore predisponente delle principalimalattie cardiovascolari degenerative e tumorali dell'adulto e dell'anziano. D'altro canto non sonosufficienti 2 ore a settimane di educazione fisica nell'ambito scolastico per recuperare le numerose orepassate seduti; dall'ultima relazione sullo stato di salute del Paese è emerso che i bambini e gli adolescentiitaliani sono fra i più obesi d'Europa. Su base nazionale il 26,9 per cento dei giovani dai 6 ai 17 anni haun peso superiore di quello che dovrebbe avere, con livelli maggiori soprattutto al Sud e nelle isole(oltre il 30 per cento). A peggiorare le cose i dati del Ministero della salute che evidenziano come ilfenomeno dell'obesità interessi e inizi soprattutto in età precoce, tra i 6 e i 10 anni, quando lapercentuale raggiunge il 35,7 per cento, dimostrando come oltre un bambino su 3 soffra della

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patologia. Se si prendono in riferimento i più piccoli, tra i 3 e gli 11 anni, le cose non cambiano dimolto: il 25,2 per cento di bimbi italiani pesa troppo; altri dati significativi emersi dall'indagine della Società italiana di pediatria vengono di seguitoriportati: per il 77,7 per cento del campione le regole imposte dai genitori sono eque, mentre solo il16,5 per cento le considera inique e un altro 6 per cento addirittura poche. Più del 50 per cento sicorica dopo le ore 23 anche se il giorno successivo c'è scuola, e la percentuale raggiunge il 90 percento se invece non ci sono lezioni. Durante queste ore i baby nottambuli trascorrono il loro tempodavanti alla televisione o, molto più spesso, navigando in internet, indisturbati e liberi di accedere aqualsiasi tipo di sito, dalla propria stanza. Il 68 per cento, infatti, ha il personal computer in camera e il61 per cento il televisore. Il 45 per cento li detiene entrambi; dal medesimo sondaggio è emerso altresì che il 62 per cento degli adolescenti non è mai statoin oratorio, il 67 per cento non ha mai fatto volontariato, l'89 per cento non ha mai fatto attività politicae il 76 per cento non è mai stato in centri di aggregazione. Fortunatamente, il 60 per cento deimedesimi adolescenti si fida dei genitori più che degli amici reali, di un fratello o di una sorella, degliinsegnanti, dell'allenatore di calcio, del parroco o, addirittura, dell'amico virtuale conosciuto su"Facebook"; alla luce di quanto sopra è fondamentale che i genitori trascorrano la maggior parte del lorotempo libero dedicandosi ai propri figli, impongano loro delle sane regole e dei sani principi, tentino ilpiù possibile di tutelarli dai nuovi mezzi di comuncazione che, se non utilizzati con il giusto criterio,portano alla sedentarietà, all'isolamento e, talvolta, alla devianza; tenuto conto che: proteggere l'infanzia dalla povertà è un dovere etico e morale che dovrebbe essere prioritarioper ogni Governo, poiché i bambini e gli adolescenti di oggi saranno i cittadini di domani ecompromettere il loro avvenire vuol dire minare le basi e il futuro stesso della società. In fasi in cuil'agenda politica di chi governa deve conciliare rigore, crescita e equità, deve essere ben chiaro che unastrategia di sviluppo necessariamente include la protezione dei minori dall'indigenza; l'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ora parte integrante delTrattato di Lisbona, sancisce la preminenza del diritto del minore e il diritto alla protezione e alle curenecessarie per il suo benessere; il dato ancor più drammatico della povertà, in tutte le sue forme, si manifesta conl'allontanamento dei minori dal nucleo familiare per l'indigenza della famiglia di origine e con ilrischio di arrivare addirittura alla perdita della capacità genitoriale. Effetto sconvolgente, che dovrebbebastare da solo a scuotere le coscienze e attivare nel più breve tempo possibile i dovuti interventi, pergarantire al minore di crescere nella sua famiglia, così come previsto dall'articolo 315-bis del codicecivile, opportunamente introdotto dalla legge n. 219 del 2012, recante "Disposizioni in materia diriconoscimento dei figli naturali"; a questo proposito la 2a Commissione permanente (Giustizia) del Senato, dopo un lungodibattito iniziato nel mese di marzo 2014, ha licenziato il disegno di legge n. 1209 recante "Modifichealla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni dei minori da parte delle famiglie affidatarie",che prossimamente sarà al vaglio dell'Assemblea, impegna il Governo: 1) a promuovere un approccio coordinato a favore dell'infanzia e dell'adolescenza e dei suoidiritti, anche al fine di superare la frammentazione delle competenze tra gli attori istituzionali in essacoinvolti e garantire la conoscenza dei dati e delle risorse complessivamente spese; 2) a valutare la possibilità, compatibilmente con il quadro finanziario, di adottare iniziative teseal sostegno di progetti per l'incentivazione allo studio, in favore di minori che si trovano in situazionifamiliari di particolare disagio, o a rischio di esclusione sociale; 3) a promuovere e potenziare iniziative per garantire un sostegno ai meno abbienti, valutandola possibilità, compatibilmente con il quadro finanziario, di estendere la nuova carta acquistisperimentale cd. Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) e di introdurre, dopo la fruizione dell'Aspi, una

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prestazione eventualmente priva di copertura figurativa limitata ai lavoratori in disoccupazioneinvolontaria che presentino valori ridotti dell'ISEE che preveda, inoltre, il coinvolgimento dellavoratore in iniziative di politiche attive volte al reinserimento nel mercato del lavoro, così comeprevisto dalla Legge delega di riforma del mercato del lavoro (cd. Jobs Act); 4) a promuovere e potenziare iniziative per garantire un sostegno ai meno abbienti inclusi iminori ed i giovani, valutando la possibilità, compatibilmente con il quadro finanziario, di estendere lanuova carta acquisti sperimentale cd. Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) e incrementare le politichecontro la dispersione scolastica anche attraverso il rafforzamento - previsto dalla Legge delega diriforma del mercato del lavoro (cd. Jobs Act) - degli strumenti per favorire l'alternanza tra scuola elavoro e le iniziative volte all'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro; 5) a valutare la possibilità, compatibilmente con il quadro finanziario e nel rispetto dellecompetenze attribuite alle autonomie locali, di assumere iniziative per sviluppare i servizi integrativivolte a colmare il divario tra domanda e offerta di servizi delle singole regioni; 6) a valorizzare, nel quadro delle competenze attribuite alle autonomie locali, il rapporto con leassociazioni di volontariato radicate sul territorio e a far proprie, ove possibile, le buone pratiche daesse proposte o già realizzate a livello locale; 7) a promuovere politiche in sostegno della famiglia, quale entità cardine della societàmoderna, attribuendole un ruolo basilare per quanto concerne la crescita, lo sviluppo e l'educazione deibambini e degli adolescenti; 8) a potenziare ed incrementare, compatibilmente con il quadro finanziario, le iniziative asostegno delle attività sportive; 9) a valutare la possibilità di adottare una campagna di sensibilizzazione contro lo stile di vitasedentario, sottolineandone gli aspetti deleteri quali esser causa delle principali malattiecardiovascolari degenerative e tumorali nel soggetto adulto e nell'anziano; 10) a valutare la possibilità di adottare idonee iniziative volte a tutelare i minori durante lanavigazione sulla rete internet.ORDINE DEL GIORNOG1DI BIAGIO.V. testo 2Il Senato, premesso che: gli ultimi dati diffusi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiornati al 30novembre 2013 riferiscono di un totale di 8.655 minori non accompagnati segnalati dalle autoritàcompetenti di cui il 10,1 per cento con età inferiore ai 14 anni e di cui oltre il 40 per cento accolto nelleregioni del Sud Italia, con un 25 per cento nella sola Sicilia; tra questi oltre 8.000 segnalati, ben 2.218 minori risultano irreperibili, con la conseguenza chedi fatto l'accoglienza messa in opera, almeno in questi casi di irreperibilità, manifesta il propriofallimento non essendosi tradotta nell'effettivo rispetto del percorso che i minori avevano diritto acompiere nel Paese di accoglienza in termini di ascolto, assistenza e protezione; in un reportage video diffuso da Rainews lo scorso dicembre e scaricabile su internet è statadata prova di un quadro inaccettabile sulla gestione del centro di prima accoglienza (alias centro dipermanenza temporanea) dell'isola di Lampedusa, ove i migranti sono trattenuti per un temposuperiore alle 72 ore stabilite per legge (un testimone dichiara di essere all'interno del centro da 60giorni), ove bambini e adulti vengono trattenuti insieme e ove gli "ospiti" vengono sottoposti a prassidegradanti per la dignità della persona umana, essendo loro ordinato di spogliarsi in pubblico, anchealla presenza di donne, per poi essere sottoposti a delle docce effettuate da terzi e non in intimità; inuna scena del video i vestiti dismessi da un "ospite" del centro vengono letteralmente lanciati in aria daun operatore del centro stesso; le immagini, anche qualora non fossero di per sé rilevanti ai fini di specifici reati, per

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condizioni di procedibilità, mancanza di sufficienti prove o altro, rimangono comunque testimonianzadella compiuta violazione di precise norme nazionali e internazionali sia nella materia della protezionedell'infanzia che dei diritti fondamentali della persona umana, a prescindere dalla condizione dirichiedente asilo o meno; in un rapporto del mese di ottobre 2013 della Commissione migrazioni, il Consiglio d'Europaha condannato il nostro Paese per la gestione dei centri di permanenza temporanea; i seguenti diritti inviolabili sono garantiti ad ogni uomo e donna senza alcuna distinzione disorta e indipendentemente dalla condizione di regolarità o meno della loro presenza sul territorioitaliano: dignità umana, rispetto della vita privata e divieto di trattamenti degradanti (Carta europea deidiritti dell'uomo, artt. 1 e 4; Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, artt. 5 e 12; Convenzioneeuropea dei diritti dell'uomo, artt. 2 e 8); diritto alla libertà (Carta europea dei diritti dell'uomo, art. 6;Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, artt. 4, 9 e 13; Costituzione italiana, art. 13;Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 5); diritto di uguaglianza e non discriminazione (Cartaeuropea dei diritti dell'uomo, artt. 20 e 21; Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, art. 7;Costituzione italiana, art. 3; Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 14); diritto di asilo(Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status deirifugiati; Trattato che istituisce la Comunità europea; Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,art. 14; Costituzione italiana, art. 10); in particolare i bambini hanno i seguenti diritti: diritto a vivere in famiglia, diritto allaprotezione e alle cure necessarie per il loro benessere (Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia edell'adolescenza, preambolo e artt. 20 e 21; Carta europea dei diritti dell'uomo, art. 24; legge 4 maggio1983, n. 184, e successive modificazioni); rispetto del loro superiore interesse (Convenzione ONU suidiritti dell'infanzia e dell'adolescenza, art. 3; Carta europea dei diritti dell'uomo, art. 24); di particolare importanza è anche l'articolo 22 della Dichiarazione universale dei dirittidell'uomo, secondo cui "Ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezzasociale nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed inrapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturaliindispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità"; nel caso dei minori (ed è minore qualunque persona di età inferiore ai 18 anni), lo sviluppoequilibrato della personalità presuppone la crescita in famiglia: il preambolo della Convenzione delleNazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è chiaro sul punto, che esplicita "che ilfanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in unambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione"; alla luce di tale principio normativo, cui l'Italia è tenuta ad allinearsi nei propri interventi aprotezione dell'infanzia e adolescenza sia nel rispetto della legge del 27 maggio 1991, n. 176, diratifica della Convenzione stessa, sia in ossequio all'art. 10 della Costituzione, ogni minore stranieronon accompagnato deve (e, si evidenzia, "deve") essere trattato alla stregua di qualunque altro minorepresente sul territorio italiano, ricevendo adeguata protezione; considerata la protezione che il nostro ordinamento riconosce alla famiglia e, in particolare, ainuclei familiari in difficoltà, è doveroso anche prestare particolare attenzione alle modalità diaccoglienza dei nuclei familiari e, ancor più, di quelli in difficoltà, specie laddove formati da un sologenitore con figli; i centri di prima accoglienza presenti sulle coste italiane non possono essere se non unasoluzione transitoria da evitare in ogni caso, se possibile, per i minori; in questi centri infatti vengonoricevuti ma anche trattenuti sia minori che adulti in modalità promiscua e non regna un climaparagonabile a quello di una famiglia; essi non sono perciò luoghi adeguati ad accogliere minori,specie laddove si tratti di minori non accompagnati; in molti casi neppure le comunità alloggio ove i minori vengono collocati in una fasesuccessiva lo sono, non essendo, neppure loro, caratterizzati da un clima e da relazioni paragonabili aquelli di una famiglia;

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la Procura generale presso il Tribunale per i minorenni di Palermo "conviene sull'esigenza diprocedere con assoluta urgenza alla collocazione dei minori stranieri non accompagnati (...) e che siprovveda con priorità assoluta per i minori infraquattordicenni per i quali è particolarmente necessarioevitare il prolungarsi di una permanenza che li esporrebbe a contatti con soggetti di qualsiasi età", impegna il Governo: 1) ad attivare con urgenza ogni intervento necessario a garantire che i minori stranieri nonaccompagnati e i nuclei familiari "genitore-minore", con particolare attenzione al nucleo "mamma-minore", giunti sulle coste italiane attraverso gli sbarchi clandestini siano accolti immediatamente infamiglie disponibili all'accoglienza temporanea, laddove possibile, attivando specifici accordi conassociazioni familiari e organizzazioni nazionali di comprovata esperienza anche sul versanteinternazionale in materia di tutela dei diritti dell'infanzia, così da agevolare l'intervento complementaredelle risorse del privato sociale rispetto ai servizi e interventi socio assistenziali degli enti locali e, inquesta ottica, in particolare, agevolare l'individuazione immediata di famiglie disponibiliall'accoglienza temporanea; 2) a consentire che il collocamento in famiglia venga disposto dalle autorità di pubblicasicurezza con priorità rispetto al collocamento in comunità e altre strutture, considerando che lapriorità dell'accoglienza in famiglie consente il rispetto sia del superiore interesse dei minori che delleesigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, in ragione del fatto che il collocamento in famiglieaffidatarie ha un costo di gran lunga inferiore rispetto alle altre soluzioni, con un rapporto che, secondoi dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al 31 dicembre 2010, è in media di 405 euromensili per il contributo alle famiglie affidatarie e di 79 euro al giorno per le strutture; tali dati, anchese riferiti alla misura dell'affidamento in via ordinaria disciplinata dagli artt. 2 e seguenti della legge 4maggio 1984, n. 183, e pur volendo considerare che nel caso dei minori stranieri sono necessariefigure particolari come educatori, interpreti, rendono comunque inaccettabile lo spreco del patrimonioumano di solidarietà esistente nel nostro Paese nell'attuale epoca di grave crisi economica; i fondiattualmente versati alle comunità di accoglienza ben potrebbero essere razionalizzati e utilizzati, sia alivello locale che, indirettamente, a livello nazionale, per integrare i servizi socio assistenziali deglienti locali delle figure necessarie a garantire adeguati accompagnamento e sostegno alle famiglieaffidatarie e alle associazioni familiari affidatarie; 3) ad evitare che, in alcun caso, i minori stranieri, accompagnati o meno, siano arbitrariamentetrattenuti nei centri di prima accoglienza oltre le 72 ore previste per legge.G1 (testo 2)DI BIAGIO (*).ApprovatoIl Senato, premesso che: gli ultimi dati diffusi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiornati al 30novembre 2013 riferiscono di un totale di 8.655 minori non accompagnati segnalati dalle autoritàcompetenti di cui il 10,1 per cento con età inferiore ai 14 anni e di cui oltre il 40 per cento accolto nelleregioni del Sud Italia, con un 25 per cento nella sola Sicilia; tra questi oltre 8.000 segnalati, ben 2.218 minori risultano irreperibili, con la conseguenza chedi fatto l'accoglienza messa in opera, almeno in questi casi di irreperibilità, manifesta il propriofallimento non essendosi tradotta nell'effettivo rispetto del percorso che i minori avevano diritto acompiere nel Paese di accoglienza in termini di ascolto, assistenza e protezione; in un reportage video diffuso da Rainews lo scorso dicembre e scaricabile su internet è statadata prova di un quadro inaccettabile sulla gestione del centro di prima accoglienza (alias centro dipermanenza temporanea) dell'isola di Lampedusa, ove i migranti sono trattenuti per un temposuperiore alle 72 ore stabilite per legge (un testimone dichiara di essere all'interno del centro da 60giorni), ove bambini e adulti vengono trattenuti insieme e ove gli "ospiti" vengono sottoposti a prassidegradanti per la dignità della persona umana, essendo loro ordinato di spogliarsi in pubblico, anche

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alla presenza di donne, per poi essere sottoposti a delle docce effettuate da terzi e non in intimità; inuna scena del video i vestiti dismessi da un "ospite" del centro vengono letteralmente lanciati in aria daun operatore del centro stesso; le immagini, anche qualora non fossero di per sé rilevanti ai fini di specifici reati, percondizioni di procedibilità, mancanza di sufficienti prove o altro, rimangono comunque testimonianzadella compiuta violazione di precise norme nazionali e internazionali sia nella materia della protezionedell'infanzia che dei diritti fondamentali della persona umana, a prescindere dalla condizione dirichiedente asilo o meno; in un rapporto del mese di ottobre 2013 della Commissione migrazioni, il Consiglio d'Europaha condannato il nostro Paese per la gestione dei centri di permanenza temporanea; i seguenti diritti inviolabili sono garantiti ad ogni uomo e donna senza alcuna distinzione disorta e indipendentemente dalla condizione di regolarità o meno della loro presenza sul territorioitaliano: dignità umana, rispetto della vita privata e divieto di trattamenti degradanti (Carta europea deidiritti dell'uomo, artt. 1 e 4; Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, artt. 5 e 12; Convenzioneeuropea dei diritti dell'uomo, artt. 2 e 8); diritto alla libertà (Carta europea dei diritti dell'uomo, art. 6;Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, artt. 4, 9 e 13; Costituzione italiana, art. 13;Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 5); diritto di uguaglianza e non discriminazione (Cartaeuropea dei diritti dell'uomo, artt. 20 e 21; Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, art. 7;Costituzione italiana, art. 3; Convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 14); diritto di asilo(Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status deirifugiati; Trattato che istituisce la Comunità europea; Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,art. 14; Costituzione italiana, art. 10); in particolare i bambini hanno i seguenti diritti: diritto a vivere in famiglia, diritto allaprotezione e alle cure necessarie per il loro benessere (Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia edell'adolescenza, preambolo e artt. 20 e 21; Carta europea dei diritti dell'uomo, art. 24; legge 4 maggio1983, n. 184, e successive modificazioni); rispetto del loro superiore interesse (Convenzione ONU suidiritti dell'infanzia e dell'adolescenza, art. 3; Carta europea dei diritti dell'uomo, art. 24); di particolare importanza è anche l'articolo 22 della Dichiarazione universale dei dirittidell'uomo, secondo cui "Ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezzasociale nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed inrapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturaliindispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità"; nel caso dei minori (ed è minore qualunque persona di età inferiore ai 18 anni), lo sviluppoequilibrato della personalità presuppone la crescita in famiglia: il preambolo della Convenzione delleNazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è chiaro sul punto, che esplicita "che ilfanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in unambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione"; alla luce di tale principio normativo, cui l'Italia è tenuta ad allinearsi nei propri interventi aprotezione dell'infanzia e adolescenza sia nel rispetto della legge del 27 maggio 1991, n. 176, diratifica della Convenzione stessa, sia in ossequio all'art. 10 della Costituzione, ogni minore stranieronon accompagnato deve (e, si evidenzia, "deve") essere trattato alla stregua di qualunque altro minorepresente sul territorio italiano, ricevendo adeguata protezione; considerata la protezione che il nostro ordinamento riconosce alla famiglia e, in particolare, ainuclei familiari in difficoltà, è doveroso anche prestare particolare attenzione alle modalità diaccoglienza dei nuclei familiari e, ancor più, di quelli in difficoltà, specie laddove formati da un sologenitore con figli; i centri di prima accoglienza presenti sulle coste italiane non possono essere se non unasoluzione transitoria da evitare in ogni caso, se possibile, per i minori; in questi centri infatti vengonoricevuti ma anche trattenuti sia minori che adulti in modalità promiscua e non regna un climaparagonabile a quello di una famiglia; essi non sono perciò luoghi adeguati ad accogliere minori,

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specie laddove si tratti di minori non accompagnati; in molti casi neppure le comunità alloggio ove i minori vengono collocati in una fasesuccessiva lo sono, non essendo, neppure loro, caratterizzati da un clima e da relazioni paragonabili aquelli di una famiglia; la Procura generale presso il Tribunale per i minorenni di Palermo "conviene sull'esigenza diprocedere con assoluta urgenza alla collocazione dei minori stranieri non accompagnati (...) e che siprovveda con priorità assoluta per i minori infraquattordicenni per i quali è particolarmente necessarioevitare il prolungarsi di una permanenza che li esporrebbe a contatti con soggetti di qualsiasi età", impegna il Governo: 1) a promuovere iniziative volte all'attuazione di ogni intervento necessario affinchè ai minoristranieri non accompagnati venga garantito un sistema di accoglienza che veda coinvolti attoriistituzionali pubblici e privati, anche agevolando l'individuazione tempestiva di famiglie disponibiliall'accoglienza temporanea compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e tenuto conto diquanto previsto nei provvedimenti all'esame del Parlamento recanti modifiche al Testo unicodell'Immigrazione (Dlgs n. 286/1998); 2) a promuovere iniziative finalizzate ad agevolare il collocamento in famiglia del minorestraniero non accompagnato, tenuto conto del superiore interesse del minore, nella consapevolezzadell'esigenza di coordinare, sia dal punto di vista degli interventi che delle risorse finanziariedisponibili, le iniziative utili a migliorare il processo di integrazione del minore, tenuto conto di quantoprevisto nei provvedimenti all'esame del Parlamento recanti modifiche al Testo unicodell'Immigrazione (Dlgs n. 286/1998); 3) a promuovere iniziative volte ad evitare che i minori stranieri, accompagnati o meno, sianotrattenuti nei centri di prima accoglienza oltre le 72 ore previste per legge.________________(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Maurizio Romani, Romano e Bignami.

Mozioni sulla diffusione dei sistemi elettronici di pagamento(1-00246) (23 aprile 2014)V. testo 2CANDIANI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO (*). - Il Senato, considerato che: tra le priorità contenute nel Documento di economia e finanza del 2014, vi è anche quella disemplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese anche allo scopo disostenere il flusso del credito alle attività produttive, diversificando e migliorando l'accesso aifinanziamenti; attraverso l'utilizzo della moneta elettronica le associazioni dei consumatori, e il Movimentoconsumatori in particolare, hanno avviato azioni inibitorie ex articolo 140 del decreto legislativo n. 206del 2005 (codice del consumo) contro i principali intermediari nella vendita di biglietti aerei per laviolazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 11 del 2010, inattuazione della direttiva 2007/64/CE (o PSD, "payment service directive"), relativa ai servizi dipagamento; secondo tale direttiva è vietata l'applicazione di spese al pagatore per l'utilizzo di undeterminato strumento di pagamento, e ciò al fine di agevolare l'utilizzo degli strumenti elettronici dipagamento in sostituzione della moneta e degli assegni; il legislatore italiano nel recepire la direttiva si è avvalso della libertà, lasciata sul punto agliStati membri, di vietare espressamente l'imposizione di spese aggiuntive in caso di pagamento concarte di credito (articolo 3, comma 4). Lo stesso divieto è stato anche recepito dall'articolo 21, comma4-bis , del codice del consumo, come introdotto dall'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012,

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convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012) secondo cui «È considerata, altresì scorrettala pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazioneelettronica con un fornitore di beni o servizi»; le commissioni sono a carico degli esercenti (salvo pompe di benzina dove non ci sono costiaggiuntivi), fatto che produce una ricaduta indiretta sul prezzo finale a carico dei consumatori e lapreferenza da parte dell'esercente per l'utilizzo del denaro contante (o solo di alcune carte di credito piùeconomiche), e che ciò non necessariamente per eludere il fisco, ma anche in ragione del minor costodella transazione; allo scopo di incrementare l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici per contrastarel'evasione fiscale, con il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214 del 2011, articolo 12, comma 9, dopo le misure per la riduzione del limite e per la tracciabilità deipagamenti a 1.000 euro, è stato previsto che l'Associazione bancaria italiana e le associazioni delleimprese rappresentative a livello nazionale definissero, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge,le regole generali per assicurare un'equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiaridelle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, e che entro i 6 mesi successivi, il Ministerodello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avrebbe dovutoquindi verificare l'efficacia delle misure definite dalle rappresentanze di impresa; in attuazione di quanto previsto da tali disposizioni si sono tenute riunioni tra l'Associazionebancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, Poste italiane SpA, ilConsorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle impresemaggiormente significative a livello nazionale, senza tuttavia giungere all'elaborazione di un testocondiviso secondo le modalità e nei termini previsti; inoltre, tenuto conto che: nel luglio 2013 anche l'Unione europea ha elaborato una proposta di regolamento per cercare dinormare il mercato dei pagamenti dell'Unione, mercato frammentato e caro, con un costo che superal'1 per cento del PIL della UE, ovvero 130 miliardi all'anno. Obiettivo della UE è proporre un tetto allecommissioni interbancarie dello 0,2 per cento con carta di debito e 0,3 per cento per quelle con carta dicredito, ora con massimi fino all'1,5 per cento; sul tema si è pronunciata anche la Corte dei conti con parere espresso nell'adunanza del 9maggio 2013 come segue: «Questa vicenda, in linea con recenti schemi di direttive allo studio pressola Comunità europea (in materia di trasparenza e confrontabilità della gestione dei costi connessi aiconti bancari e alle operazioni retail) conferma l'obiettiva difficoltà a rilasciare questaregolamentazione alla sfera autonomistica dei soggetti coinvolti, sulla base di schemi di autoregolamentazione. Si conferma la necessità che la cornice relativa alla confrontabilità e allatrasparenza dei servizi bancari deve trovare in una fonte eteronoma i fondamentali punti di riferimento,idonei a garantire la fluidità del mercato e gli interessi dei risparmiatori e degli utilizzatori dei servizibancari: in primo luogo potenziando la trasparenza, così da mettere l'esercente nella condizione divalutare la migliore offerta del mercato. La fluidità del mercato, quando gli interessi in gioco tendonoa paralizzarsi a vicenda, deve essere rimessa ad una fonte che sia in condizione di far prevalere gliinteressi generali dei consumatori e degli operatori», impegna il Governo: 1) ad attuare i provvedimenti necessari ad ottenere la riduzione delle commissioni, dei costi edei canoni che gravano sugli esercenti commerciali e sui consumatori che si avvalgono dell'utilizzodella moneta elettronica (carta di credito o di debito) nelle transazioni superiori a 1.000 euro e allacancellazione di ogni commissione, costo o canone per le transazioni inferiori a 1.000 euro; 2) ad accrescere la trasparenza da parte degli operatori finanziari del segmento "monetaelettronica" nei confronti dei consumatori, promuovendo altresì la concorrenzialità tra gli operatori delmercato.________________(*) Firma aggiunta in corso di seduta

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(1-00246) (testo 2) (27 novembre 2014)ApprovataCANDIANI, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI, VOLPI, TOSATO. - Il Senato, considerato che: tra le priorità contenute nel Documento di economia e finanza del 2014, vi è anche quella disemplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese anche allo scopo disostenere il flusso del credito alle attività produttive, diversificando e migliorando l'accesso aifinanziamenti; attraverso l'utilizzo della moneta elettronica le associazioni dei consumatori, e il Movimentoconsumatori in particolare, hanno avviato azioni inibitorie ex articolo 140 del decreto legislativo n. 206del 2005 (codice del consumo) contro i principali intermediari nella vendita di biglietti aerei per laviolazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 11 del 2010, inattuazione della direttiva 2007/64/CE (o PSD, "payment service directive"), relativa ai servizi dipagamento; secondo tale direttiva è vietata l'applicazione di spese al pagatore per l'utilizzo di undeterminato strumento di pagamento, e ciò al fine di agevolare l'utilizzo degli strumenti elettronici dipagamento in sostituzione della moneta e degli assegni; il legislatore italiano nel recepire la direttiva si è avvalso della libertà, lasciata sul punto agliStati membri, di vietare espressamente l'imposizione di spese aggiuntive in caso di pagamento concarte di credito (articolo 3, comma 4). Lo stesso divieto è stato anche recepito dall'articolo 21, comma4-bis , del codice del consumo, come introdotto dall'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012) secondo cui «È considerata, altresì scorrettala pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazioneelettronica con un fornitore di beni o servizi»; le commissioni sono a carico degli esercenti (salvo pompe di benzina dove non ci sono costiaggiuntivi), fatto che produce una ricaduta indiretta sul prezzo finale a carico dei consumatori e lapreferenza da parte dell'esercente per l'utilizzo del denaro contante (o solo di alcune carte di credito piùeconomiche), e che ciò non necessariamente per eludere il fisco, ma anche in ragione del minor costodella transazione; allo scopo di incrementare l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici per contrastarel'evasione fiscale, con il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214 del 2011, articolo 12, comma 9, dopo le misure per la riduzione del limite e per la tracciabilità deipagamenti a 1.000 euro, è stato previsto che l'Associazione bancaria italiana e le associazioni delleimprese rappresentative a livello nazionale definissero, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge,le regole generali per assicurare un'equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiaridelle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, e che entro i 6 mesi successivi, il Ministerodello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avrebbe dovutoquindi verificare l'efficacia delle misure definite dalle rappresentanze di impresa; in attuazione di quanto previsto da tali disposizioni si sono tenute riunioni tra l'Associazionebancaria italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, Poste italiane SpA, ilConsorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle impresemaggiormente significative a livello nazionale, senza tuttavia giungere all'elaborazione di un testocondiviso secondo le modalità e nei termini previsti; inoltre, tenuto conto che: nel luglio 2013 anche l'Unione europea ha elaborato una proposta di regolamento per cercare dinormare il mercato dei pagamenti dell'Unione, mercato frammentato e caro, con un costo che superal'1 per cento del PIL della UE, ovvero 130 miliardi all'anno. Obiettivo della UE è proporre un tetto alle

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commissioni interbancarie dello 0,2 per cento con carta di debito e 0,3 per cento per quelle con carta dicredito, ora con massimi fino all'1,5 per cento; sul tema si è pronunciata anche la Corte dei conti con parere espresso nell'adunanza del 9maggio 2013 come segue: «Questa vicenda, in linea con recenti schemi di direttive allo studio pressola Comunità europea (in materia di trasparenza e confrontabilità della gestione dei costi connessi aiconti bancari e alle operazioni retail) conferma l'obiettiva difficoltà a rilasciare questaregolamentazione alla sfera autonomistica dei soggetti coinvolti, sulla base di schemi di autoregolamentazione. Si conferma la necessità che la cornice relativa alla confrontabilità e allatrasparenza dei servizi bancari deve trovare in una fonte eteronoma i fondamentali punti di riferimento,idonei a garantire la fluidità del mercato e gli interessi dei risparmiatori e degli utilizzatori dei servizibancari: in primo luogo potenziando la trasparenza, così da mettere l'esercente nella condizione divalutare la migliore offerta del mercato. La fluidità del mercato, quando gli interessi in gioco tendonoa paralizzarsi a vicenda, deve essere rimessa ad una fonte che sia in condizione di far prevalere gliinteressi generali dei consumatori e degli operatori», impegna il Governo: 1) ad assumere i risultati del tavolo tecnico sui costi delle transazioni elettroniche aperto insede UE, teso ad armonizzare i costi su base europea, al fine di conseguire il livello più basso tra quellipraticati nei Paesi dell'Unione europea; 2) a rendere il più possibile trasparente per il consumatore il costo che grava sul commercianteper l'accettazione delle carte di pagamento, in quanto l'assenza di regolamentazione circa il limiteminimo per gli acquisti tramite POS genera incertezza nei confronti dei consumatori finali.(1-00248) (24 aprile 2014)V. testo 2PALERMO, DE MONTE, LO MORO, LO GIUDICE, BUEMI, BOCCHINO, Maurizio ROMANI, ICHINO, MARAN, ORELLANA, PAGLIARI, DALLA ZUANNA, MANCONI, BATTISTA, BISINELLA, MUSSINI, BENCINI, CAMPANELLA, ZIN, DE PETRIS, BIGNAMI, PUPPATO, CRIMI, MORRA, FUCKSIA, Elena FERRARA. - Il Senato, premesso che: lo sviluppo economico beneficia della disponibilità di sistemi di pagamento veloci, efficaci esicuri; i dati evidenziano come, tra il 2001 e il 2012, il numero delle transazioni elettroniche nelmondo sia più che raddoppiato, arrivando al 60 per cento del valore dei pagamenti totali e le carte didebito e di credito siano ormai i principali strumenti di pagamento elettronico con il 70 per cento delleoperazioni; l'esperienza di diversi Paesi europei dimostra come si vada progressivamente nella direzionedell'eliminazione della moneta fisica (in Svezia il 3 per cento del PIL si muove per via elettronica, inDanimarca le transazioni con la pubblica amministrazione sono quasi totalmente smaterializzate, nelRegno Unito, in Finlandia e in Portogallo i pagamenti elettronici sono in forte crescita); in Italia, dove il 90 per cento dei pagamenti al dettaglio (e oltre il 30 per cento di quelli tra i200 e i 1.000 euro) avviene per contante, il cambiamento è più lento; il cittadino italiano infatti esegue mediamente 68 operazioni annue con sistema elettronico,contro le 188 dell'eurozona e le 250 di Paesi come l'Olanda, il Belgio e la Francia; un rapporto di VISA Europe, pubblicato nel maggio 2013, ha stimato che l'economia sommersain Europa è compresa in un range che va dall'8-10 per cento del PIL in Svizzera, Austria, Olanda eRegno Unito, fino a toccare il 30 per cento del PIL in Bulgaria, Croazia, Lituania ed Estonia.Escludendo l'Europa dell'est, l'economia sommersa in Italia rappresenta il terzo più alto livello inEuropa (appena dopo Turchia e Grecia), attestandosi a circa il 21 per cento del PIL del Paese, per unvalore di 333 miliardi di euro; tra i benefici della diffusione dei sistemi di pagamento non basati sul contante, un ruolo

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fondamentale giocano infatti l'emersione del sommerso, la lotta alla criminalità organizzata e al lavoronero, che la tracciabilità dei pagamenti aiuta in modo consistente; una recente ricerca del CNEL del 23 gennaio 2014 ("Moneta elettronica: osservazioni eproposte") sottolinea questi ed altri benefici sociali della moneta elettronica, che semplificanoradicalmente la contabilità per i cittadini e le imprese e riducono i costi per banche e imprese legatialla gestione del contante; l'interesse dell'Unione europea è confermato dalla pubblicazione, nel gennaio 2012, del libroverde "Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti via carte, internet e telefono mobile" (COM(2011)941 def.), dall'emanazione, nel luglio 2013, di un nuovo pacchetto di proposte (COM (2013)547def.) per facilitare l'uso dei pagamenti via internet, che aggiorna le disposizioni delle direttive suisistemi di pagamento del 2007 (2007/64/CE) e sulla moneta elettronica del 2009 (2009/110/CE); la normativa nazionale prevede da tempo misure restrittive sull'uso del denaro contante e deimezzi di pagamento al portatore. In particolare, fonte di questa disciplina è l'articolo 49 del decretolegislativo n. 231 del 2007, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzionedell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e difinanziamento del terrorismo", che è stato modificato più volte nel corso del tempo; il regolamento (CE) n. 974/98 sull'introduzione dell'euro, chiarisce al considerando 19 che "leeventuali limitazioni di banconote o monete metalliche, decise dagli Stati membri per motivid'interesse pubblico, non sono incompatibili con il corso legale delle banconote e delle monetemetalliche in euro, a condizione che esistano altri mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari"; la politica legislativa in ordine ai decrementi dell'uso del contante è stringente e continua,specie negli ultimi anni: con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 231 del 2007, il limite all'usodel contante e dei titoli al portatore è stato ridotto da 12.500 a 5.000 euro; la nuova soglia è rimasta invigore fino a quando il decreto-legge n. 112 del 2008 (art. 32, comma 1, lett. a), ha ripristinato il limitedi 12.500 euro; successivamente, il legislatore è intervenuto nuovamente sulla soglia di tracciabilitàdei pagamenti con il decreto-legge n. 78 del 2010 (art. 20, comma 2, lett. a), che, a partire dal 31maggio 2010, ha riportato il valore a 5.000 euro, cifra che è stata poi ridotta a 2.500 euro dal decreto-legge n. 138 del 2011 (art. 2, comma 4); in ultimo, il decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto salvaItalia) ha fissato, all'articolo 12, in 1.000 (cioè 999,99) euro il limite all'uso del contante e dei titoli alportatore, con decorrenza dal 6 dicembre 2011; l'articolo 9, comma 1, lett. f), della legge n. 23 del 2014, recentemente approvata per la riformadel sistema fiscale, delega il Governo ad adottare, nell'ambito delle attività conoscitive e di controllo,un decreto legislativo per il rafforzamento della tracciabilità dei mezzi di pagamento per ilriconoscimento, ai fini fiscali, di costi, oneri e spese sostenuti e per i disincentivi all'utilizzo delcontante, nonché incentivi all'utilizzo della moneta elettronica; dal 30 giugno 2014, per effetto del decreto "milleproroghe", decreto-legge n. 150 del 2013,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2014, diventerà operativo l'obbligo di accettarepagamenti con POS per acquisti, da parte di privati, di prodotti e servizi di importo superiore a 30euro. Nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2014, è stato infatti pubblicato il decretointerministeriale 24 gennaio 2014, «Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante cartedi debito», in attuazione dell'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012; il settore del turismo sarebbe notevolmente avvantaggiato dal ricorso alla moneta elettronicacome esclusivo mezzo di pagamento, in quanto un numero consistente di piccoli e medi operatorituristici potrebbe evitare i costi operativi connessi alla gestione di valuta estera offerta in contanticome mezzo di pagamento; numerosi, infine, sarebbero gli ulteriori vantaggi derivanti dalla progressiva eliminazione deldenaro contante, tra cui il taglio della spesa per la gestione del contante (produzione, trasporto,distribuzione, custodia, eliminazione), la possibilità di creare imprese destinate a gestire questo tipo di business, nonché nuove attività all'interno delle banche, le pari condizioni di concorrenza tra tutte lecategorie di prestatori di servizi di pagamento, aumentando così scelta, efficienza, trasparenza e

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sicurezza dei pagamenti al dettaglio, la semplificazione della contabilità per banche, imprese epubbliche amministrazioni, la riduzione dell'evasione fiscale e dei reati di riciclaggio, finanziamento alterrorismo e dei reati di furto, scippo e rapina; si ritiene evidente, alla luce dell'evoluzione legislativa, degli studi nazionali ed internazionali edell'esperienza comparata, il beneficio generale che può derivare dalla progressiva eliminazione delcontante, impegna il Governo ad adottare, anche nel contesto europeo ed internazionale, ogniprovvedimento utile a: 1) diffondere l'utilizzo dei pagamenti elettronici incentivando, tra l'altro, gli esercentiall'installazione di terminali POS e modernizzando l'infrastruttura per consentire pagamenti inmodalità contactless e tramite dispositivi mobili; 2) favorire la distribuzione di terminali POS, da parte delle banche e dei circuiti di credito, agliesercizi commerciali tramite la modalità del comodato gratuito (come già avviene ad esempio per i modem ADSL). Una generalizzazione di tale prassi faciliterebbe anche il passaggio dai POS attuali aquelli di nuova generazione dotati di sensori NCF per i telefoni mobili; 3) varare misure premiali per i consumatori che utilizzino carte di pagamento e sistemi dipagamento avanzati; 4) prevedere la possibilità di detrarre dal proprio reddito le spese documentate con scontrino ofattura, strumento questo che può rivelarsi molto utile soprattutto se unito ad incentivi per chi dimostradi non accettare contante per le proprie prestazioni professionali e che privilegino il consumatorefinale con l'obiettivo di stimolarlo al progressivo passaggio verso forme di pagamento non cash; 5) promuovere, con il coinvolgimento attivo delle aziende di credito e dei circuiti di monetaelettronica, una diffusa campagna di informazione agli utenti, in particolare alle fasce più critichecome gli anziani, per la familiarizzazione e il corretto uso dei nuovi strumenti di pagamento. Inoltre, èauspicabile maggiore informazione sui livelli di sicurezza delle carte, oggi molto alti, ma ancorapercepiti come inadeguati dal pubblico; 6) valutare la possibilità di abolire le banconote da 500 euro, al fine di ridurre l'evasione, lacorruzione ed il riciclaggio di denaro sporco; 7) valutare la possibilità prevedere l'abolizione delle commissioni bancarie sui pagamenti POS,o comunque intervenire nella disciplina di commissioni interbancarie più incentivanti. Potrebbetrattarsi di formule che diminuiscano il costo delle commissioni al crescere del numero delletransazioni, al fine di facilitare soprattutto i micro-pagamenti in modalità elettronica. Altrimenti,potrebbero essere ipotizzate formule forfettarie del tipo di quelle offerte dai gestori di telefonia mobile.Si potrebbe, altresì, pensare di utilizzare lo strumento del consorzio tra esercenti per aumentare il loropotere contrattuale rispetto ai circuiti bancari; 8) prevedere un credito di imposta per gli esercenti che debbano ancora dotarsidell'infrastruttura necessaria; 9) incentivare la progressiva digitalizzazione della pubblica amministrazione, nel quadrodell'Agenda digitale italiana e più in generale e-government, attraverso la possibilità per gli utenti dieffettuare on line i pagamenti dei servizi resi dalla pubblica amministrazione e consentire alle impresedi integrare la fatturazione elettronica verso le amministrazioni con le procedure di pagamento al finedi ridurre i costi di esecuzione delle attività amministrative, contabili e finanziarie. Provvedere allacontestuale e necessaria dotazione di POS presso tutte le strutture della pubblica amministrazione; 10) rendere il più possibile trasparente per il consumatore il costo che grava sul commercianteper l'accettazione delle carte di pagamento. L'assenza di regolamentazione circa il limite minimo pergli acquisti tramite POS genera incertezza nei confronti dei consumatori finali. Infatti, gran parte degliesercizi commerciali non accettano pagamenti tramite bancomat o carte di credito al di sotto di unlimite arbitrariamente deciso dal commerciante stesso.(1-00248) (testo 2) (27 novembre 2014)Approvata

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PALERMO, DE MONTE, LO MORO, LO GIUDICE, BUEMI, BOCCHINO, Maurizio ROMANI, ICHINO, MARAN, ORELLANA, PAGLIARI, DALLA ZUANNA, MANCONI, BATTISTA, BISINELLA, MUSSINI, BENCINI, CAMPANELLA, ZIN, DE PETRIS, BIGNAMI, PUPPATO, CRIMI, MORRA, FUCKSIA, Elena FERRARA. - Il Senato, premesso che: lo sviluppo economico beneficia della disponibilità di sistemi di pagamento veloci, efficaci esicuri; i dati evidenziano come, tra il 2001 e il 2012, il numero delle transazioni elettroniche nelmondo sia più che raddoppiato, arrivando al 60 per cento del valore dei pagamenti totali e le carte didebito e di credito siano ormai i principali strumenti di pagamento elettronico con il 70 per cento delleoperazioni; l'esperienza di diversi Paesi europei dimostra come si vada progressivamente nella direzionedell'eliminazione della moneta fisica (in Svezia il 3 per cento del PIL si muove per via elettronica, inDanimarca le transazioni con la pubblica amministrazione sono quasi totalmente smaterializzate, nelRegno Unito, in Finlandia e in Portogallo i pagamenti elettronici sono in forte crescita); in Italia, dove il 90 per cento dei pagamenti al dettaglio (e oltre il 30 per cento di quelli tra i200 e i 1.000 euro) avviene per contante, il cambiamento è più lento; il cittadino italiano infatti esegue mediamente 68 operazioni annue con sistema elettronico,contro le 188 dell'eurozona e le 250 di Paesi come l'Olanda, il Belgio e la Francia; un rapporto di VISA Europe, pubblicato nel maggio 2013, ha stimato che l'economia sommersain Europa è compresa in un range che va dall'8-10 per cento del PIL in Svizzera, Austria, Olanda eRegno Unito, fino a toccare il 30 per cento del PIL in Bulgaria, Croazia, Lituania ed Estonia.Escludendo l'Europa dell'est, l'economia sommersa in Italia rappresenta il terzo più alto livello inEuropa (appena dopo Turchia e Grecia), attestandosi a circa il 21 per cento del PIL del Paese, per unvalore di 333 miliardi di euro; tra i benefici della diffusione dei sistemi di pagamento non basati sul contante, un ruolofondamentale giocano infatti l'emersione del sommerso, la lotta alla criminalità organizzata e al lavoronero, che la tracciabilità dei pagamenti aiuta in modo consistente; una recente ricerca del CNEL del 23 gennaio 2014 ("Moneta elettronica: osservazioni eproposte") sottolinea questi ed altri benefici sociali della moneta elettronica, che semplificanoradicalmente la contabilità per i cittadini e le imprese e riducono i costi per banche e imprese legatialla gestione del contante; l'interesse dell'Unione europea è confermato dalla pubblicazione, nel gennaio 2012, del libroverde "Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti via carte, internet e telefono mobile" (COM(2011)941 def.), dall'emanazione, nel luglio 2013, di un nuovo pacchetto di proposte (COM (2013)547def.) per facilitare l'uso dei pagamenti via internet, che aggiorna le disposizioni delle direttive suisistemi di pagamento del 2007 (2007/64/CE) e sulla moneta elettronica del 2009 (2009/110/CE); la normativa nazionale prevede da tempo misure restrittive sull'uso del denaro contante e deimezzi di pagamento al portatore. In particolare, fonte di questa disciplina è l'articolo 49 del decretolegislativo n. 231 del 2007, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzionedell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e difinanziamento del terrorismo", che è stato modificato più volte nel corso del tempo; il regolamento (CE) n. 974/98 sull'introduzione dell'euro, chiarisce al considerando 19 che "leeventuali limitazioni di banconote o monete metalliche, decise dagli Stati membri per motivid'interesse pubblico, non sono incompatibili con il corso legale delle banconote e delle monetemetalliche in euro, a condizione che esistano altri mezzi legali di estinzione dei debiti pecuniari"; la politica legislativa in ordine ai decrementi dell'uso del contante è stringente e continua,specie negli ultimi anni: con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 231 del 2007, il limite all'usodel contante e dei titoli al portatore è stato ridotto da 12.500 a 5.000 euro; la nuova soglia è rimasta in

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vigore fino a quando il decreto-legge n. 112 del 2008 (art. 32, comma 1, lett. a), ha ripristinato il limitedi 12.500 euro; successivamente, il legislatore è intervenuto nuovamente sulla soglia di tracciabilitàdei pagamenti con il decreto-legge n. 78 del 2010 (art. 20, comma 2, lett. a), che, a partire dal 31maggio 2010, ha riportato il valore a 5.000 euro, cifra che è stata poi ridotta a 2.500 euro dal decreto-legge n. 138 del 2011 (art. 2, comma 4); in ultimo, il decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto salvaItalia) ha fissato, all'articolo 12, in 1.000 (cioè 999,99) euro il limite all'uso del contante e dei titoli alportatore, con decorrenza dal 6 dicembre 2011; l'articolo 9, comma 1, lett. f), della legge n. 23 del 2014, recentemente approvata per la riformadel sistema fiscale, delega il Governo ad adottare, nell'ambito delle attività conoscitive e di controllo,un decreto legislativo per il rafforzamento della tracciabilità dei mezzi di pagamento per ilriconoscimento, ai fini fiscali, di costi, oneri e spese sostenuti e per i disincentivi all'utilizzo delcontante, nonché incentivi all'utilizzo della moneta elettronica; dal 30 giugno 2014, per effetto del decreto "milleproroghe", decreto-legge n. 150 del 2013,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2014, diventerà operativo l'obbligo di accettarepagamenti con POS per acquisti, da parte di privati, di prodotti e servizi di importo superiore a 30euro. Nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2014, è stato infatti pubblicato il decretointerministeriale 24 gennaio 2014, «Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante cartedi debito», in attuazione dell'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012; il settore del turismo sarebbe notevolmente avvantaggiato dal ricorso alla moneta elettronicacome esclusivo mezzo di pagamento, in quanto un numero consistente di piccoli e medi operatorituristici potrebbe evitare i costi operativi connessi alla gestione di valuta estera offerta in contanticome mezzo di pagamento; numerosi, infine, sarebbero gli ulteriori vantaggi derivanti dalla progressiva eliminazione deldenaro contante, tra cui il taglio della spesa per la gestione del contante (produzione, trasporto,distribuzione, custodia, eliminazione), la possibilità di creare imprese destinate a gestire questo tipo di business, nonché nuove attività all'interno delle banche, le pari condizioni di concorrenza tra tutte lecategorie di prestatori di servizi di pagamento, aumentando così scelta, efficienza, trasparenza esicurezza dei pagamenti al dettaglio, la semplificazione della contabilità per banche, imprese epubbliche amministrazioni, la riduzione dell'evasione fiscale e dei reati di riciclaggio, finanziamento alterrorismo e dei reati di furto, scippo e rapina; si ritiene evidente, alla luce dell'evoluzione legislativa, degli studi nazionali ed internazionali edell'esperienza comparata, il beneficio generale che può derivare dalla progressiva eliminazione delcontante, impegna il Governo ad adottare, anche nel contesto europeo ed internazionale, ogniprovvedimento utile a: 1) valutare la possibilità di diffondere l'utilizzo dei pagamenti elettronici modernizzandol'infrastruttura per consentire pagamenti in modalità contactless e tramite dispositivi mobili; 2) valutare la possibilità di favorire la distribuzione di terminali POS, da parte delle banche edei circuiti di credito, agli esercizi commerciali anche tramite la modalità del comodato gratuito (comegià avviene ad esempio per i modem ADSL). Una generalizzazione di tale prassi faciliterebbe anche ilpassaggio dai POS attuali a quelli di nuova generazione; 3) sollecitare la promozione di una diffusa campagna di informazione agli utenti, in particolarealle fasce più critiche come gli anziani, per la familiarizzazione e il corretto uso dei nuovi strumenti dipagamento; 4) assumere i risultati del tavolo tecnico sui costi delle transazioni elettroniche aperto in sedeUE, teso ad armonizzare i costi su base europea, al fine di conseguire il livello più basso tra quellipraticati nei Paesi dell'Unione europea; 5) rendere il più possibile trasparente per il consumatoreil costo che grava sul commerciante per l'accettazione delle carte di pagamento, in quanto l'assenza diregolamentazione circa il limite minimo per gli acquisti tramite POS genera incertezza nei confrontidei consumatori finali.

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(1-00299) (testo 2) (26 novembre 2014)V. testo 3BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, FRAVEZZI, ZIN, Mario MAURO, LIUZZI, RAZZI, CARIDI, PICCOLI, CONTE, BOCCA, MALAN, BONFRISCO. - Il Senato, premesso che: la normativa italiana riguardante il limite del trasferimento del denaro contante manifesta unsusseguirsi di misure dal 2007. Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ha ridotto il limiteall'uso del contante e dei titoli al portatore da 12.500 a 5.000 euro; la nuova soglia è rimasta in vigorefino a quando l'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha ripristinato il limite di 12.500 euro;successivamente, il legislatore è intervenuto nuovamente sulla soglia di tracciabilità dei pagamenti conil decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 (articolo 20, comma 2, lettera a)), che, a partire dal 31 maggio 2010, ha riportato il valore a 5.000euro, cifra che è stata poi ridotta a 2.500 euro dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, conmodificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (articolo 2, comma 4); da ultimo, il decreto-legge6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, hafissato, all'articolo 12, il limite all'uso del contante e dei titoli al portatore, con decorrenza dal 6dicembre 2011 ad un importo inferiore a 1.000 euro; anche il quadro normativo europeo esprime la necessità di intervenire sul mercato deipagamenti e a tal fine ha emanato l'atto numero COM (2013) 547 def. "Proposta di direttiva delParlamento europeo e del consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recantemodifica delle direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE e che abroga la direttiva 2007/64/CE"; secondo dichiarazioni del commissario per il mercato interno europeo, "nell'Unione europea ilmercato dei pagamenti è frammentato e caro. Il suo costo supera infatti l'1 per cento del prodottointerno lordo della Unione europea, ovvero 130 miliardi di euro l'anno e l'obiettivo della propostasarebbe quello di contribuire a un ulteriore sviluppo del mercato UE per i pagamenti elettronici, in cuiconsumatori, dettaglianti e altri operatori di mercato potranno godere appieno dei vantaggi offerti dalmercato interno dell'UE, in linea con la strategia Europa 2020 e con l'agenda digitale. A questo fine laproposta di Direttiva uniforma a livello europeo alcune procedure relative all'autorizzazione degliistituti di pagamento, armonizza ulteriormente diritti e obblighi in materia di pagamenti elettronici,eliminando alcune delle opzioni esercitate a livello dei diversi Stati, inoltre, introduce nuove norme perfavorire la nascita di innovativi sistemi di pagamento elettronico per gli acquisti on line "; alle norme che limitano l'uso del denaro contante si aggiunge il decreto attuativo del Ministerodello sviluppo economico 24 gennaio 2014, in vigore dal 28 marzo, che prevede l'obbligo di accettarepagamenti effettuati attraverso carte di debito per tutti i pagamenti superiori a 30 euro, disposti afavore di professionisti ed imprese, per l'acquisto di prodotti o prestazione di servizi; il termine di decorrenza della nuova disposizione è stato poi prorogato, tuttavia dal 30 giugno2014 vige l'obbligo per ogni artigiano e libero professionista di munirsi di POS (point of sale) e farsicarico di tutti i costi di mantenimento visto che appunto che per prestazioni o prodotti del valoresuperiore a 30 euro, al cliente dovrà essere consentito l'uso del POS per usare carta bancomat o dicredito. I costi aggiuntivi del servizio, in ogni transazione, sono a carico dell'esercente; considerato che: secondo le stime realizzate dalla Confederazione generale italiana dell'artigianato al netto delleofferte contrattuali che alcune banche stanno proponendo ai propri clienti, su un campionesignificativo di istituti di credito italiani, un'azienda con 100.000 euro di ricavo annuo, con il POS, tracanone mensile, canone annuale e la percentuale di commissione sull'incasso, dovrà sostenere unaspesa media annua di 1.200 euro; accanto ai vantaggi che genera l'incremento del ricorso alla moneta elettronica nelle sue diverse

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forme, come il miglior servizio al cliente e la lotta al riciclaggio, si sono dunque anche creati delleproblematiche e delle distorsioni che necessitano di bilanciare vantaggi e svantaggi per i diversisoggetti, evitando che i soggetti più forti come le banche e i circuiti di pagamento, imponganosoluzioni ai soggetti più deboli come i piccoli esercenti e le fasce più deboli della popolazione; considerato inoltre che non solo nelle zone di vocazione turistica e soprattutto nelle zone diconfine, bensì in tutto il settore del commercio, artigianato e agricoltura, il limite per il trasferimentodel denaro contante crea una grande distorsione della libera concorrenza e un grande deflusso dicapitale di spesa verso l'estero, impegna il Governo: 1) a prevedere che i costi relativi alla diffusione della moneta elettronica siano ridotti edequamente ripartiti tra tutti i soggetti coinvolti; 2) ad attuare i provvedimenti necessari ad ottenere l'eliminazione o una sensibile riduzionedelle commissioni, dei costi e dei canoni che gravano sugli esercenti commerciali e sui consumatoriche si avvalgono dell della moneta elettronica (carte di credito o debito); 3) a prevedere l'eliminazione dell'obbligo dell'uso dei POS per tutti gli esercizi e attivitàcommerciali ubicati in posti con problema di collegamento POS, perché non collegati alla reteelettrica, rete telefonica e rete di banda larga, quali i rifugi alpini. Alcuni di essi infatti trovandosi insituazioni estreme non hanno un flusso continuo di elettricità o non ne dispongono per niente, inoltre,molti dei rifugi alpini non possiedono ne una linea telefonica o connessione internet, né accesso allabanda larga; 4) a valutare di modificare la legislazione italiana, anche eventualmente prendendo inconsiderazione situazioni specifiche, riguardo al limite del trasferimento del denaro contanteprevedendo per i cittadini italiani una soglia più alta di quella attualmente prevista di 1.000 euro; 5) nel rispetto del diritto della libera circolazione del denaro, a prevedere che i limiti per iltrasferimento del denaro contante in Italia per i cittadini di cittadinanza diversa da quella italiana, cheabbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, siano quelli vigenti nei Paesi di residenza delcessionario.(1-00299) (testo 3) (27 novembre 2014)Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parteBERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, FRAVEZZI, ZIN, Mario MAURO, LIUZZI, RAZZI, CARIDI, PICCOLI, CONTE, BOCCA, MALAN, BONFRISCO. - Il Senato, premesso che: la normativa italiana riguardante il limite del trasferimento del denaro contantemanifesta un susseguirsi di misure dal 2007. Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, haridotto il limite all'uso del contante e dei titoli al portatore da 12.500 a 5.000 euro; la nuovasoglia è rimasta in vigore fino a quando l'articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, haripristinato il limite di 12.500 euro; successivamente, il legislatore è intervenuto nuovamentesulla soglia di tracciabilità dei pagamenti con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (articolo 20, comma 2, lettera a)), che, apartire dal 31 maggio 2010, ha riportato il valore a 5.000 euro, cifra che è stata poi ridotta a2.500 euro dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14settembre 2011, n. 148 (articolo 2, comma 4); da ultimo, il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha fissato, all'articolo 12, illimite all'uso del contante e dei titoli al portatore, con decorrenza dal 6 dicembre 2011 ad unimporto inferiore a 1.000 euro; anche il quadro normativo europeo esprime la necessità di intervenire sul mercato deipagamenti e a tal fine ha emanato l'atto numero COM (2013) 547 def. "Proposta di direttiva delParlamento europeo e del consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante

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modifica delle direttive 2002/65/CE, 2013/36/UE e 2009/110/CE e che abroga la direttiva2007/64/CE "; secondo dichiarazioni del commissario per il mercato interno europeo, "nell'Unioneeuropea il mercato dei pagamenti è frammentato e caro. Il suo costo supera infatti l'1 per centodel prodotto interno lordo della Unione europea, ovvero 130 miliardi di euro l'anno e l'obiettivodella proposta sarebbe quello di contribuire a un ulteriore sviluppo del mercato UE per ipagamenti elettronici, in cui consumatori, dettaglianti e altri operatori di mercato potrannogodere appieno dei vantaggi offerti dal mercato interno dell'UE, in linea con la strategia Europa2020 e con l'agenda digitale. A questo fine la proposta di Direttiva uniforma a livello europeoalcune procedure relative all'autorizzazione degli istituti di pagamento, armonizza ulteriormentediritti e obblighi in materia di pagamenti elettronici, eliminando alcune delle opzioni esercitate alivello dei diversi Stati, inoltre, introduce nuove norme per favorire la nascita di innovativisistemi di pagamento elettronico per gli acquisti on line "; alle norme che limitano l'uso del denaro contante si aggiunge il decreto attuativo delMinistero dello sviluppo economico 24 gennaio 2014, in vigore dal 28 marzo, che prevedel'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito per tutti i pagamentisuperiori a 30 euro, disposti a favore di professionisti ed imprese, per l'acquisto di prodotti oprestazione di servizi; il termine di decorrenza della nuova disposizione è stato poi prorogato, tuttavia dal 30giugno 2014 vige l'obbligo per ogni artigiano e libero professionista di munirsi di POS (point ofsale) e farsi carico di tutti i costi di mantenimento visto che appunto che per prestazioni oprodotti del valore superiore a 30 euro, al cliente dovrà essere consentito l'uso del POS per usarecarta bancomat o di credito. I costi aggiuntivi del servizio, in ogni transazione, sono a caricodell'esercente; considerato che: secondo le stime realizzate dalla Confederazione generale italiana dell'artigianato al nettodelle offerte contrattuali che alcune banche stanno proponendo ai propri clienti, su un campionesignificativo di istituti di credito italiani, un'azienda con 100.000 euro di ricavo annuo, con ilPOS, tra canone mensile, canone annuale e la percentuale di commissione sull'incasso, dovràsostenere una spesa media annua di 1.200 euro; accanto ai vantaggi che genera l'incremento del ricorso alla moneta elettronica nelle suediverse forme, come il miglior servizio al cliente e la lotta al riciclaggio, si sono dunque anchecreati delle problematiche e delle distorsioni che necessitano di bilanciare vantaggi e svantaggiper i diversi soggetti, evitando che i soggetti più forti come le banche e i circuiti di pagamento,impongano soluzioni ai soggetti più deboli come i piccoli esercenti e le fasce più deboli dellapopolazione; considerato inoltre che non solo nelle zone di vocazione turistica e soprattutto nelle zonedi confine, bensì in tutto il settore del commercio, artigianato e agricoltura, il limite per iltrasferimento del denaro contante crea una grande distorsione della libera concorrenza e ungrande deflusso di capitale di spesa verso l'estero, impegna il Governo: 1) ad assumere i risultati del tavolo tecnico sui costi delle transazioni elettroniche apertoin sede UE, teso ad armonizzare i costi su base europea, al fine di conseguire il livello più bassotra quelli praticati nei Paesi dell'Unione europea; 2) a valutare in sede tecnica la possibilità di esentare dall'obbligo dell'uso del POS chi nonpuò utilizzarlo per condizioni particolari ed eccezionali in cui svolge la propria attività (adesempio in mancanza di collegamento alla rete elettrica, telefonica o di banda larga); 3) a valutare di modificare la legislazione italiana, anche eventualmente prendendo inconsiderazione situazioni specifiche, riguardo al limite del trasferimento del denaro contanteprevedendo per i cittadini italiani una soglia più alta di quella attualmente prevista di 1.000 euro.

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(1-00321) (15 ottobre 2014)V. testo 2PAGLIARI, Mauro Maria MARINO, Gianluca ROSSI, AMATI, BORIOLI, DI GIORGI, GIACOBBE, LUCHERINI, MATTESINI, MATURANI, ORRU', PEGORER, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, VACCARI, VATTUONE. - Il Senato, premesso che: diversi studi dimostrano come un ricorso più diffuso ai pagamenti elettronici permetterebbe, daun lato, attraverso la tracciabilità delle transazioni, di coadiuvare le azioni di contrasto all'evasionefiscale ed al riciclaggio di denaro, di compliance fiscale, favorendo quindi l'emersione di ricchezzasommersa, e, dall'altro, di ridurre il costo di gestione del denaro contante a tutto vantaggiodell'economia italiana, aspetto, quest'ultimo, spesso sottovalutato dagli esercenti stessi, ma che,secondo dati diffusi dalla Banca d'Italia, sfiorerebbe, anche a causa dell'eccessiva rigidità della filieradel trasporto e della contazione del denaro, gli 8 miliardi di euro all'anno, che corrispondono allo 0,5per cento del PIL, il 49 per cento dei quali sarebbe sostenuto da banche ed infrastrutture per l'offertadei servizi di pagamento, mentre il restante 51 per cento sarebbe a carico delle imprese; alcune direttive europee e norme interne spingono in questa direzione, nella convinzione chetutto il sistema economico e finanziario tragga vantaggi da questa innovazione: al fine di dare unimpulso importante alla maturazione del mercato italiano dei pagamenti elettronici ed avvicinarlo cosìagli standard europei, nell'ultimo anno Governo e Parlamento hanno varato, accanto ad una serie dimisure restrittive sull'uso del denaro contante e dei mezzi di pagamento al portatore e di definizionedell'ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito, anche una disposizione per laquale, dal 30 giugno 2014, diviene operativo l'obbligo di accettare da privati pagamenti per acquisti diprodotti e prestazioni di servizi di importo superiore a 30 euro a mezzo del cosiddetto POS (point ofsale); inoltre, nell'ambito di una regolamentazione unitaria della disciplina dei pagamenti effettuati amezzo di strumenti elettronici da armonizzare con quella più ampia della trasparenza del costo dellecommissioni, è stato emanato un decreto interministeriale (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del31 marzo 2014) recante il «Regolamento sulle commissioni applicate alle transazioni effettuatemediante carte di pagamento presso i gestori di carburante», in vigore dal 29 luglio 2014 che cancellala gratuità prevista, sia per l'acquirente sia per il venditore, delle transazioni regolate con carte dipagamento (quali bancomat o carte di credito) presso gli impianti di distribuzione di carburante,ponendo così fine ad una previsione equivoca, molto spesso ignorata dagli istituti bancari ovolutamente disattesa dagli stessi per trasferire sul sistema altri costi, come ad esempio quelle deicanoni per il noleggio dei terminali POS; invero, il regime di gratuità aveva un limite temporale, essendo vincolato all'applicazionedell'articolo 12, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto salva Italia), convertito,con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che affidava all'Abi, a Poste italiane, al consorzio bancomat, alle associazioni dei prestatori dei servizi di pagamento ed alle imprese che gestiscono icircuiti di pagamento, la definizione, peraltro mai completata, delle regole per l'applicazione dellecommissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte dipagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché dipromuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza; la categoria dei benzinai siè però opposta a tale soluzione e la stessa VI Commissione permanente (Finanze) della Camera haapprovato una risoluzione (7-00378) che impegna il Governo ad intervenire per garantire la gratuitàdelle transazioni POS; un'altra categoria che, al pari di quella dei gestori di carburante manifesta l'esigenza dellagratuità delle transazioni al fine di consentire di poter offrire il servizio di pagamento con monetaelettronica ai cittadini per l'acquisto della carta stampata è quella delle vendite autorizzate di giornali,settore fortemente colpito dalla crisi economica in cui le marginalità di guadagno sono vincolate e

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concretizzate in funzione delle copie vendute che a livello nazionale ad oggi registrano calisignificativi di oltre il 20 per cento. In tale settore è impensabile poter applicare dei costi sulletransazioni che nella maggior parte dei casi ruotano attorno ad un range da 1,30 euro (costo medio diun quotidiano) a 5 euro su punti vendita che svolgono la funzione sociale di garantire il dirittoall'informazione ai cittadini prevista dalla Costituzione. Pertanto ai fini di salvaguardare tale categoriae nell'interesse dell'intera filiera editoriale di incrementare gli strumenti a favore della stessa ai fini diincrementare le vendite contrastando la crisi in atto, si ritiene debba anch'essa rientrare nell'impegnodel Governo per garantire la gratuità di tali transazioni; un'altra categoria che si oppone all'applicazione della commissione sulle transazioni è quelladei tabaccai, che, negli anni, accanto alla distribuzione e vendita dei prodotti da fumo e alla rivenditadi valori bollati e postali, si sono visti attribuire l'erogazione, attraverso i circuiti «Lottomatica» e«Sisal», di molti servizi di pubblica utilità, quali l'attività di certificazione e riscossione di tributilocali, tasse automobilistiche, o di pagamento di multe, canoni e bollette, e la funzione di raccolta digiochi come lotto, superenalotto e lotterie istantanee, il tutto a fronte di «aggi» fissi e predeterminati,in percentuale, rispetto ai volumi conseguiti; tale evoluzione ha fatto sì che le tabaccherie assumessero sempre più un valore ad altocontenuto sociale ma, al contempo, gli incassi giornalieri ed i beni presenti all'interno dei locali, checostituiscono dei veri e propri valori (tabacchi, ricariche telefoniche, tagliandi delle lotterie, e altro),hanno reso le rivendite di generi di monopolio una delle categorie maggiormente esposte agli attacchidella criminalità: l'ultimo "Rapporto intersettoriale sulla criminalità predatoria" dell'Ossif, centro diricerca dell'Abi sulla sicurezza anticrimine, segnala infatti una recrudescenza delle rapine intabaccheria con un andamento annuo costante pari a un aumento del 5,9 per cento; a tale ultimo riguardo occorre evidenziare inoltre come oltre il 90 per cento del denaro chetransita nelle tabaccherie deve essere riversato allo Stato o ai concessionari: per questo motivo ilsingolo rivenditore vittima delle attenzioni della criminalità paga in prima persona i danni subiti; per le stesse ragioni, anche tale categoria ha espresso il suo malcontento, poiché, in ragione diun obbligo ad esercitare una funzione pubblica impostole per legge, rischia di subire un dannoderivante da un calo di redditività, soprattutto quando il margine di guadagno dell'operazione dipagamento è inferiore a quello del costo medio da sostenere per la transazione elettronica: in talecontesto la categoria minaccia soprattutto di uscire dal mercato, rifiutandosi di offrire, nello specifico,alcuni servizi di pagamento all'utenza; se, da una parte, l'uso di strumenti di pagamento elettronici consente di limitare, se noneliminare, la presenza di denaro contante nei suddetti esercizi (edicole e tabaccherie), riducendone inmisura significativa l'esposizione al rischio di rapine, dall'altro esso riduce ulteriormente quei giàesigui margini di guadagno imposti per legge. Le società di acquiring, che svolgono le attività relativealla gestione dell'accettazione delle carte di pagamento ed alla negoziazione delle transazioni, hannofino ad oggi aggirato la gratuità delle transazioni effettuate mediante pagamenti elettronici, nellamancata considerazione che trattasi di milioni di microtransazioni che oggi non hanno la possibilità ditransitare sul sistema; tra tutte queste società spicca in senso negativo il comportamento di Setefi, che detiene unabbondante 20 per cento del mercato, la quale, nel periodo di vigenza del regime di gratuità delletransazioni, ha comunicato l'interruzione del servizio ed il recesso dal contratto per sopraggiuntamaggiore onerosità, proponendo nuovi contratti con costi assolutamente proibitivi per qualsiasigestore, a partire dal pagamento di un canone mensile per l'uso del POS correlato al fatturato oscillanteda un minimo di 500 euro, per un fatturato annuo pari a 500.000 euro, ad un massimo di 11.000, perun fatturato annuo oltre i 36.000.000 euro; in Italia i costi complessivi legati al mantenimento ed all'uso del POS sono più alti del 50 percento rispetto alla media europea; l'interchange fee rappresenta circa il 70-90 per cento dell'importodella commissione che viene applicata nel rapporto fra banca dell'esercente e banca del consumatorenel momento della transazione con carte di pagamento; in tale contesto nel luglio del 2013 la

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Commissione europea, nell'ambito della revisione della direttiva sui servizi di pagamento (paymentservices directive), ha presentato una proposta di limitazione dell'interchange fee che prevede un tettodello 0,2 per cento della transazione per le carte di debito e dello 0,3 per cento della transazione per lecarte di credito, tetto che per i primi 22 mesi sarà in vigore solo per le transazioni internazionali esuccessivamente entrerà in vigore anche per quelle nazionali: la stessa UE si aspetta che da questariduzione derivi una parallela riduzione delle commissioni finali sugli acquisti, impegna il Governo: 1) ad assicurare un abbattimento dei costi fissi del terminale POS, eventualmente anchemediante forme di defiscalizzazione che contemplino il riconoscimento di un credito d'imposta; 2) ad assumere iniziative per prevedere la completa gratuità, per ulteriori 12 mesi, delletransazioni effettuate presso le rivendite di giornali e presso le rivendite di tabacchi per servizi prestatidalle stesse, per conto dello Stato, all'utenza, in attesa della completa abrogazione della commissioneapplicata.(1-00321) (testo 2) (27 novembre 2014)ApprovataPAGLIARI, Mauro Maria MARINO, Gianluca ROSSI, AMATI, BORIOLI, DI GIORGI, GIACOBBE, LUCHERINI, MATTESINI, MATURANI, ORRU', PEGORER, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, VACCARI, VATTUONE. - Il Senato, premesso che: diversi studi dimostrano come un ricorso più diffuso ai pagamenti elettronici permetterebbe, daun lato, attraverso la tracciabilità delle transazioni, di coadiuvare le azioni di contrasto all'evasionefiscale ed al riciclaggio di denaro, di compliance fiscale, favorendo quindi l'emersione di ricchezzasommersa, e, dall'altro, di ridurre il costo di gestione del denaro contante a tutto vantaggiodell'economia italiana, aspetto, quest'ultimo, spesso sottovalutato dagli esercenti stessi, ma che,secondo dati diffusi dalla Banca d'Italia, sfiorerebbe, anche a causa dell'eccessiva rigidità della filieradel trasporto e della contazione del denaro, gli 8 miliardi di euro all'anno, che corrispondono allo 0,5per cento del PIL, il 49 per cento dei quali sarebbe sostenuto da banche ed infrastrutture per l'offertadei servizi di pagamento, mentre il restante 51 per cento sarebbe a carico delle imprese; alcune direttive europee e norme interne spingono in questa direzione, nella convinzione chetutto il sistema economico e finanziario tragga vantaggi da questa innovazione: al fine di dare unimpulso importante alla maturazione del mercato italiano dei pagamenti elettronici ed avvicinarlo cosìagli standard europei, nell'ultimo anno Governo e Parlamento hanno varato, accanto ad una serie dimisure restrittive sull'uso del denaro contante e dei mezzi di pagamento al portatore e di definizionedell'ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito, anche una disposizione per laquale, dal 30 giugno 2014, diviene operativo l'obbligo di accettare da privati pagamenti per acquisti diprodotti e prestazioni di servizi di importo superiore a 30 euro a mezzo del cosiddetto POS (point ofsale); inoltre, nell'ambito di una regolamentazione unitaria della disciplina dei pagamenti effettuati amezzo di strumenti elettronici da armonizzare con quella più ampia della trasparenza del costo dellecommissioni, è stato emanato un decreto interministeriale (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del31 marzo 2014) recante il «Regolamento sulle commissioni applicate alle transazioni effettuatemediante carte di pagamento presso i gestori di carburante», in vigore dal 29 luglio 2014 che cancellala gratuità prevista, sia per l'acquirente sia per il venditore, delle transazioni regolate con carte dipagamento (quali bancomat o carte di credito) presso gli impianti di distribuzione di carburante,ponendo così fine ad una previsione equivoca, molto spesso ignorata dagli istituti bancari ovolutamente disattesa dagli stessi per trasferire sul sistema altri costi, come ad esempio quelle deicanoni per il noleggio dei terminali POS; invero, il regime di gratuità aveva un limite temporale, essendo vincolato all'applicazionedell'articolo 12, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto salva Italia), convertito,

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con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che affidava all'Abi, a Poste italiane, al consorzio bancomat, alle associazioni dei prestatori dei servizi di pagamento ed alle imprese che gestiscono icircuiti di pagamento, la definizione, peraltro mai completata, delle regole per l'applicazione dellecommissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte dipagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché dipromuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza; la categoria dei benzinai siè però opposta a tale soluzione e la stessa VI Commissione permanente (Finanze) della Camera haapprovato una risoluzione (7-00378) che impegna il Governo ad intervenire per garantire la gratuitàdelle transazioni POS; un'altra categoria che, al pari di quella dei gestori di carburante manifesta l'esigenza dellagratuità delle transazioni al fine di consentire di poter offrire il servizio di pagamento con monetaelettronica ai cittadini per l'acquisto della carta stampata è quella delle vendite autorizzate di giornali,settore fortemente colpito dalla crisi economica in cui le marginalità di guadagno sono vincolate econcretizzate in funzione delle copie vendute che a livello nazionale ad oggi registrano calisignificativi di oltre il 20 per cento. In tale settore è impensabile poter applicare dei costi sulletransazioni che nella maggior parte dei casi ruotano attorno ad un range da 1,30 euro (costo medio diun quotidiano) a 5 euro su punti vendita che svolgono la funzione sociale di garantire il dirittoall'informazione ai cittadini prevista dalla Costituzione. Pertanto ai fini di salvaguardare tale categoriae nell'interesse dell'intera filiera editoriale di incrementare gli strumenti a favore della stessa ai fini diincrementare le vendite contrastando la crisi in atto, si ritiene debba anch'essa rientrare nell'impegnodel Governo per garantire la gratuità di tali transazioni; un'altra categoria che si oppone all'applicazione della commissione sulle transazioni è quelladei tabaccai, che, negli anni, accanto alla distribuzione e vendita dei prodotti da fumo e alla rivenditadi valori bollati e postali, si sono visti attribuire l'erogazione, attraverso i circuiti «Lottomatica» e«Sisal», di molti servizi di pubblica utilità, quali l'attività di certificazione e riscossione di tributilocali, tasse automobilistiche, o di pagamento di multe, canoni e bollette, e la funzione di raccolta digiochi come lotto, superenalotto e lotterie istantanee, il tutto a fronte di «aggi» fissi e predeterminati,in percentuale, rispetto ai volumi conseguiti; tale evoluzione ha fatto sì che le tabaccherie assumessero sempre più un valore ad altocontenuto sociale ma, al contempo, gli incassi giornalieri ed i beni presenti all'interno dei locali, checostituiscono dei veri e propri valori (tabacchi, ricariche telefoniche, tagliandi delle lotterie, e altro),hanno reso le rivendite di generi di monopolio una delle categorie maggiormente esposte agli attacchidella criminalità: l'ultimo "Rapporto intersettoriale sulla criminalità predatoria" dell'Ossif, centro diricerca dell'Abi sulla sicurezza anticrimine, segnala infatti una recrudescenza delle rapine intabaccheria con un andamento annuo costante pari a un aumento del 5,9 per cento; a tale ultimo riguardo occorre evidenziare inoltre come oltre il 90 per cento del denaro chetransita nelle tabaccherie deve essere riversato allo Stato o ai concessionari: per questo motivo ilsingolo rivenditore vittima delle attenzioni della criminalità paga in prima persona i danni subiti; per le stesse ragioni, anche tale categoria ha espresso il suo malcontento, poiché, in ragione diun obbligo ad esercitare una funzione pubblica impostole per legge, rischia di subire un dannoderivante da un calo di redditività, soprattutto quando il margine di guadagno dell'operazione dipagamento è inferiore a quello del costo medio da sostenere per la transazione elettronica: in talecontesto la categoria minaccia soprattutto di uscire dal mercato, rifiutandosi di offrire, nello specifico,alcuni servizi di pagamento all'utenza; se, da una parte, l'uso di strumenti di pagamento elettronici consente di limitare, se noneliminare, la presenza di denaro contante nei suddetti esercizi (edicole e tabaccherie), riducendone inmisura significativa l'esposizione al rischio di rapine, dall'altro esso riduce ulteriormente quei giàesigui margini di guadagno imposti per legge. Le società di acquiring, che svolgono le attività relativealla gestione dell'accettazione delle carte di pagamento ed alla negoziazione delle transazioni, hannofino ad oggi aggirato la gratuità delle transazioni effettuate mediante pagamenti elettronici, nella

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mancata considerazione che trattasi di milioni di microtransazioni che oggi non hanno la possibilità ditransitare sul sistema; tra tutte queste società spicca in senso negativo il comportamento di Setefi, che detiene unabbondante 20 per cento del mercato, la quale, nel periodo di vigenza del regime di gratuità delletransazioni, ha comunicato l'interruzione del servizio ed il recesso dal contratto per sopraggiuntamaggiore onerosità, proponendo nuovi contratti con costi assolutamente proibitivi per qualsiasigestore, a partire dal pagamento di un canone mensile per l'uso del POS correlato al fatturato oscillanteda un minimo di 500 euro, per un fatturato annuo pari a 500.000 euro, ad un massimo di 11.000, perun fatturato annuo oltre i 36.000.000 euro; in Italia i costi complessivi legati al mantenimento ed all'uso del POS sono più alti del 50 percento rispetto alla media europea; l'interchange fee rappresenta circa il 70-90 per cento dell'importodella commissione che viene applicata nel rapporto fra banca dell'esercente e banca del consumatorenel momento della transazione con carte di pagamento; in tale contesto nel luglio del 2013 laCommissione europea, nell'ambito della revisione della direttiva sui servizi di pagamento (paymentservices directive), ha presentato una proposta di limitazione dell'interchange fee che prevede un tettodello 0,2 per cento della transazione per le carte di debito e dello 0,3 per cento della transazione per lecarte di credito, tetto che per i primi 22 mesi sarà in vigore solo per le transazioni internazionali esuccessivamente entrerà in vigore anche per quelle nazionali: la stessa UE si aspetta che da questariduzione derivi una parallela riduzione delle commissioni finali sugli acquisti, impegna il Governo: 1) ad assumere i risultati del tavolo tecnico sui costi delle transazioni elettroniche aperto insede UE, teso ad armonizzare i costi su base europea, al fine di conseguire il livello più basso tra quellipraticati nei Paesi dell'Unione europea; 2) a verificare la possibilità di un regime speciale di ammortizzazione dei costi per i rivenditoridi tabacchi e di giornali per i servizi da questi svolti obbligatoriamente per conto dello Stato, a partiredal comodato gratuito dei POS.(1-00350) (25 novembre 2014)V. testo 2MOLINARI, BOTTICI, VACCIANO, GIROTTO, CRIMI, BLUNDO, SERRA, BERTOROTTA, LUCIDI, GAETTI, DONNO, CASTALDI, MORONESE, SCIBONA, PAGLINI, SANTANGELO. - Il Senato, premesso che: in controtendenza rispetto al panorama europeo, in Italia, purtroppo, oltre l'86 per cento delletransazioni per pagamenti al dettaglio, avviene ancora mediante denaro in contante. Diversi studidimostrano invece come un utilizzo più diffuso dei pagamenti elettronici permetterebbe un importanterisparmio per l'economia italiana; lo stesso Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti ha recentementedichiarato, rispondendo a un'interrogazione in VI Commissione permanente (Finanze) alla Camera,che: «Si può stimare un risparmio complessivo per l'economia pari allo 0,3 per cento del PIL, ovverocirca 4,5 miliardi all'anno, qualora l'Italia si posizioni al livello dei Paesi europei più evoluti in terminidi diffusione di strumenti di pagamento elettronici in sostituzione sia del contante, sia delle tecnologietransattive tradizionali»; i dati indicati dal Sottosegretario sono peraltro coerenti, come ordine di grandezza, con le stimedell'Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano, secondo il quale se si riuscisse aincrementare la quota di transazioni tramite strumenti di pagamento elettronici del 50 per cento,almeno 17 miliardi di euro potrebbero emergere dall'economia sommersa. Cifra che, tra IVA e impostesul reddito, porterebbe un gettito incrementale per le casse dello Stato intorno ai 6-7 miliardi di euroall'anno. Guardando invece al costo della gestione del contante, lo stesso 50 per cento in più ditransazioni in elettronico porterebbe a un ulteriore risparmio di circa 800 milioni di euro per il"Sistema Paese", ripartiti per il 45 per cento a vantaggio del sistema bancario, e per il restante 55 per

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cento a vantaggio degli esercenti; l'aumento dell'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento potrebbe generare infatti 2tipologie di benefici: da un lato permetterebbe di ridurre l'entità del "sommerso" in Italia, dall'altroconsentirebbe di ridurre il costo di gestione del contante, spesso sottovalutato dagli esercenti stessi, mache secondo i dati della Banca d'Italia ammonta a circa 8 miliardi di euro all'anno; valutato altresì che: lo stesso legislatore, di recente, ha adottato numerosi interventi legislativi volti a limitare l'usodel contante, da ultimo con il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla leggen. 214 del 2011 (cosiddetto "salva Italia"), che, con l'articolo 12, ha fissato in 1.000 euro il limiteall'uso del contante e dei titoli al portatore, con decorrenza dal 6 dicembre 2011; a partire dal 30 giugno 2014 è altresì diventato obbligatorio, in virtù del decreto-legge n. 150del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2014 (cosiddetto "mille proroghe")accettare pagamenti elettronici tramite POS per acquisti, da parte di privati, di prodotti e servizi diimporto superiore a 30 euro; con l'articolo 9, comma 1, lettera f) della legge n. 23 del 2014, recante la delega al Governo perla riforma del sistema fiscale, dovranno essere emanati i necessari decreti legislativi volti alrafforzamento della tracciabilità dei mezzi di pagamento per il riconoscimento, ai fini fiscali, di costi,oneri e spese sostenuti e per disincentivare all'utilizzo del contante, nonché incentivi all'utilizzo dellamoneta elettronica, impegna il Governo ad adottare ogni misura necessaria volta: 1) a promuovere, con il coinvolgimento attivo delle aziende di credito e dei circuiti di monetaelettronica, una diffusa campagna di informazione agli utenti per familiarizzare con l'uso dei nuovistrumenti di pagamento elettronici; 2) ad assicurare che venga reso conveniente l'utilizzo dei mezzi elettronici di pagamento siacon l'eliminazione, o comunque un significativo abbattimento, dei costi fissi del terminale POS, siacon l'abolizione delle commissioni bancarie sui pagamenti, eventualmente anche mediante forme didefiscalizzazione che contemplino il riconoscimento di un credito d'imposta agli esercenti che ancoranon si sono dotati degli strumenti necessari al pagamento elettronico, per incentivarli al loro utilizzo; 3) a favorire la distribuzione agli esercizi commerciali di terminali POS evoluti, anche tramitela modalità del comodato gratuito, in modo tale da consentire altresì la modalità di pagamento contactless, da parte delle aziende di credito e dei circuiti creditizi in genere; 4) ad adottare misure premiali che incentivino i consumatori all'utilizzo di sistemi dipagamento avanzati quali, ad esempio, la tutela e l'impignorabilità delle somme al di sotto della sogliadi sopravvivenza rivenienti dalle carte di pagamento; 5) a verificare le opportunità di sviluppo e diffusione di ulteriori sistemi di pagamentoelettronico, alternativi al POS (quali, a solo titolo esemplificativo, il Quick Image Payment e i Bitcoin), al fine di proseguire nella costante e progressiva eliminazione dell'utilizzo del contante, educandocosì i consumatori, ed in particolare le nuove generazioni, all'utilizzo di strumenti innovativi dipagamento.(1-00350) (testo 2) (27 novembre 2014)Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parteMOLINARI, BOTTICI, VACCIANO, GIROTTO, CRIMI, BLUNDO, SERRA, BERTOROTTA, LUCIDI, GAETTI, DONNO, CASTALDI, MORONESE, SCIBONA, PAGLINI, SANTANGELO. - Il Senato, premesso che: in controtendenza rispetto al panorama europeo, in Italia, purtroppo, oltre l'86 per centodelle transazioni per pagamenti al dettaglio, avviene ancora mediante denaro in contante.Diversi studi dimostrano invece come un utilizzo più diffuso dei pagamenti elettronicipermetterebbe un importante risparmio per l'economia italiana; lo stesso Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti ha

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recentemente dichiarato, rispondendo a un'interrogazione in VI Commissione permanente(Finanze) alla Camera, che: «Si può stimare un risparmio complessivo per l'economia pari allo0,3 per cento del PIL, ovvero circa 4,5 miliardi all'anno, qualora l'Italia si posizioni al livello deiPaesi europei più evoluti in termini di diffusione di strumenti di pagamento elettronici insostituzione sia del contante, sia delle tecnologie transattive tradizionali»; i dati indicati dal Sottosegretario sono peraltro coerenti, come ordine di grandezza, con lestime dell'Osservatorio Agenda Digitale del Politecnico di Milano, secondo il quale se si riuscissea incrementare la quota di transazioni tramite strumenti di pagamento elettronici del 50 percento, almeno 17 miliardi di euro potrebbero emergere dall'economia sommersa. Cifra che, traIVA e imposte sul reddito, porterebbe un gettito incrementale per le casse dello Stato intorno ai6-7 miliardi di euro all'anno. Guardando invece al costo della gestione del contante, lo stesso 50per cento in più di transazioni in elettronico porterebbe a un ulteriore risparmio di circa 800milioni di euro per il "Sistema Paese", ripartiti per il 45 per cento a vantaggio del sistemabancario, e per il restante 55 per cento a vantaggio degli esercenti; l'aumento dell'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento potrebbe generare infatti 2tipologie di benefici: da un lato permetterebbe di ridurre l'entità del "sommerso" in Italia,dall'altro consentirebbe di ridurre il costo di gestione del contante, spesso sottovalutato dagliesercenti stessi, ma che secondo i dati della Banca d'Italia ammonta a circa 8 miliardi di euroall'anno; valutato altresì che: lo stesso legislatore, di recente, ha adottato numerosi interventi legislativi volti a limitarel'uso del contante, da ultimo con il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 214 del 2011 (cosiddetto "salva Italia"), che, con l'articolo 12, ha fissato in 1.000euro il limite all'uso del contante e dei titoli al portatore, con decorrenza dal 6 dicembre 2011; a partire dal 30 giugno 2014 è altresì diventato obbligatorio, in virtù del decreto-legge n.150 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2014 (cosiddetto "milleproroghe") accettare pagamenti elettronici tramite POS per acquisti, da parte di privati, diprodotti e servizi di importo superiore a 30 euro; con l'articolo 9, comma 1, lettera f) della legge n. 23 del 2014, recante la delega alGoverno per la riforma del sistema fiscale, dovranno essere emanati i necessari decreti legislativivolti al rafforzamento della tracciabilità dei mezzi di pagamento per il riconoscimento, ai finifiscali, di costi, oneri e spese sostenuti e per disincentivare all'utilizzo del contante, nonchéincentivi all'utilizzo della moneta elettronica, impegna il Governo ad adottare ogni misura necessaria volta: 1) sollecitare la promozione di una diffusa campagna di informazione agli utenti, inparticolare alle fasce più critiche come gli anziani, per la familiarizzazione e il corretto uso deinuovi strumenti di pagamento; 2) ad assicurare che venga reso conveniente l'utilizzo dei mezzi elettronici di pagamento siacon l'eliminazione, o comunque un significativo abbattimento, dei costi fissi del terminale POS, siacon l'abolizione delle commissioni bancarie sui pagamenti, eventualmente anche mediante forme didefiscalizzazione che contemplino il riconoscimento di un credito d'imposta agli esercenti che ancoranon si sono dotati degli strumenti necessari al pagamento elettronico, per incentivarli al loro utilizzo; 3) a valutare la possibilità di favorire la distribuzione di terminali POS, da parte dellebanche e dei circuiti di credito, agli esercizi commerciali anche tramite la modalità del comodatogratuito (come già avviene ad esempio per i modem ADSL). Una generalizzazione di tale prassifaciliterebbe anche il passaggio dai POS attuali a quelli di nuova generazione; 4) ad adottare misure premiali che incentivino i consumatori all'utilizzo di sistemi dipagamento avanzati quali, ad esempio, la tutela e l'impignorabilità delle somme al di sotto della sogliadi sopravvivenza rivenienti dalle carte di pagamento; 5) a verificare le opportunità di sviluppo e diffusione di ulteriori sistemi di pagamento

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elettronico, aggiuntivi al POS, al fine di proseguire nella costante e progressiva eliminazionedell'utilizzo del contante, educando così i consumatori, ed in particolare le nuove generazioni,all'utilizzo di strumenti innovativi di pagamento.(1-00353) (testo 2) (26 novembre 2014)V. testo 3BIGNAMI, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, MUSSINI, PEPE, URAS, MASTRANGELI, BENCINI, CAMPANELLA, ORELLANA. - Il Senato, premesso che: la progressiva diffusione di strumenti di pagamento elettronici nelle transazioni commerciali èstata avviata, con il decreto interministeriale del 24 gennaio 2014 che, in attuazione dell'articolo 15 deldecreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, ha dispostoche i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti o di prestazione di servizi, ancheprofessionali, sono tenuti ad accettare i pagamenti superiori a 30 euro effettuati con carte di debito o dicredito; tutti gli esercenti, ivi compresi i professionisti, hanno dovuto dotarsi di un terminale abilitato alpagamento elettronico, il cosiddetto POS (point of sale), collegato con il centro di elaborazione dellabanca che offre il servizio e consente di autorizzare ed effettuare contestualmente, in tempo reale,l'addebito sul conto corrente del soggetto abilitato e l'accredito sul conto corrente dell'esercente(ovvero il professionista), pur riconoscendo la necessità di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, nonsi può non sottolineare come l'obbligo di dotarsi di POS comporti costi non trascurabili, corrispondentialle spese per l'acquisto, l'installazione ed il canone mensile di utilizzo del terminale, nonché allecommissioni addebitate dall'istituto di credito per ciascun pagamento effettuato elettronicamente; tali costi, in special modo per le realtà professionali meno strutturate e di più modestedimensioni, non paiono proporzionati rispetto alle pur legittime finalità di contrasto all'evasione, lequali peraltro si ritiene che risultino già ampiamente tutelate dal divieto di pagamento in contanti perimporti pari o superiori a 1.000 euro, previsto dalla normativa antiriciclaggio; l'articolo 12 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214 del 2011, ha ridotto da 2.500 a 1.000 euro la soglia massima per l'utilizzo del contante e dei titolial portatore, con finalità di contrasto al riciclaggio e all'evasione fiscale. Nell'ottica dello snellimentoburocratico e della semplificazione, inoltre, diverse norme (medesimo articolo 12 del decreto-legge n.201 e articolo 16 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del2012) hanno esteso al bacino delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici (ancheprevidenziali) l'obbligo di effettuare pagamenti mediante strumenti diversi dal contante. Da ultimo,l'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012,ha previsto una deroga al tetto per l'uso del contante per determinate transazioni legate al turismoeffettuate da cittadini non europei; l'uso del contante comporta una minore tracciabilità delle operazioni e il conseguente maggiorrischio di elusione della normativa fiscale e antiriciclaggio, determinando ripercussioni sullacollettività, una distorsione del mercato e conseguenze anche per gli esercenti, legate sia alla gestionedel contante sia all'incremento di rischio di essere vittime di reati; tenuto conto che: il 29 luglio 2014 è entrato in vigore il «Regolamento sulle commissioni applicate alletransazioni effettuate mediante carte di pagamento», decreto ministeriale n. 51 del 14 febbraio 2014,pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2014, che cancella la gratuità, sia perl'acquirente che per il venditore, delle transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impiantidi distribuzione di carburanti. Il regolamento inoltre detta le regole sulla pubblicità delle commissionidi interscambio, stabilendo che i gestori dei circuiti di carte di pagamento accettate in Italia devonopubblicare, ed aggiornare regolarmente, sul proprio sito internet, in maniera chiara, completa,

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trasparente e facilmente accessibile, le eventuali commissioni d'interscambio applicate alle operazionidi pagamento eseguite sul territorio italiano, con adeguata informativa degli eventuali provvedimentiadottati dalle autorità europee e nazionali preposte alla tutela della concorrenza; l'articolo 3 del medesimo decreto ministeriale detta le modalità di applicazione dellecommissioni secondo cui gli acquirer (il prestatore di servizi di pagamento che sottoscrive gli accordicontrattuali anche in qualità di intermediario per l'accettazione, da parte degli esercenti, di carte dipagamento curando, di regola, la gestione dei relativi flussi finanziari) sono tenuti a distinguere lecommissioni da applicare per ciascuna tipologia di carte di pagamento (di debito, di credito, prepagate)anche in relazione ai diversi circuiti di riferimento nonché a ulteriori eventuali specifichecaratteristiche funzionali delle carte medesime; gli stessi acquirer differenziano l'importo delle commissioni applicate agli esercenti e lesottopongono a revisione tenendo anche conto delle economie di scala e di scopo collegate ai volumidelle transazioni eseguite con carta presso ciascun esercente ovvero presso gruppi di esercentiunitariamente convenzionati; inoltre, tenuto conto dell'obiettivo di riduzione delle commissioni applicate dal soggettoconvenzionante all'esercente, nel contratto di convenzionamento (art. 6) è inserita una clausola direvisione periodica, almeno annuale, delle commissioni correlata anche al volume e al valore delleoperazioni di pagamento effettuate presso l'esercente, nonché alla revisione delle eventualicommissioni d'interscambio; il provvedimento persegue l'obiettivo di disegnare una regolamentazione unitaria delladisciplina dei pagamenti effettuati a mezzo di strumenti elettronici armonizzandola con quella piùampia della trasparenza del costo delle commissioni, ponendo così fine ad una normativa equivoca,molto spesso ignorata dagli istituti bancari o volutamente disattesa dagli stessi per trasferire sulsistema altri costi, come ad esempio quelle dei canoni per il noleggio dei POS; considerato che: l'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge n. 23 del 2014, recante "Delega al Governo recantedisposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita", prevede unincremento dell'attività conoscitiva e di controllo attraverso il rafforzamento della tracciabilità deimezzi di pagamento per il riconoscimento, ai fini fiscali, di costi, oneri e spese sostenuti, e prevededisincentivi all'utilizzo del contante, nonché incentivi all'utilizzo della moneta elettronica; nel mese di luglio 2014 la Commissione europea ha proposto un pacchetto legislativo, in cui ècompreso tra l'altro uno schema di regolamento volto a porre un limite alle commissioni diinterscambio dei circuiti di carte di credito e di debito al fine, anche in questo caso, di ridurre lecommissioni finali applicate agli esercenti incentivando, per tale via, l'utilizzo di strumenti alternativial denaro contante; pur riconoscendo i benefici che potrebbero derivare da un ricorso più diffuso alla monetaelettronica, occorre far sì che i costi relativi ricadano innanzitutto sul sistema bancario, primobeneficiario del cosiddetto e-payment, riducendo i canoni della carte di credito a carico deiconsumatori e riducendo i costi delle commissioni bancarie a carico degli esercenti, introducendoinoltre sistemi premiali per questi ultimi se favoriscono il pagamento elettronico rispetto a quello incontanti, impegna il Governo: 1) ad assumere ogni iniziativa utile per far sì che le commissioni, i canoni e i costi derivantidall'utilizzo della moneta elettronica, esclusi unicamente quelli concernenti l'acquisto, il noleggio el'attivazione relativi ai POS che ricadono sugli esercenti e sui professionisti siano eliminati,prevedendo inoltre l'introduzione di sanzioni per coloro che non rispettino l'obbligo di munirsi di POS; 2) a prevedere che i costi relativi alla diffusione della moneta elettronica siano posti a caricodegli istituti di credito; 3) a modificare la legislazione vigente, al fine di introdurre sgravi fiscali per coloro che sonotenuti all'utilizzo del POS siano essi titolari d'impresa o professionisti i cui incassi, derivanti da

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operazioni effettuate con moneta elettronica, superino quelli derivanti da operazioni effettuate conpagamento in contanti; 4) a prevedere che le nuove carte di credito emesse a partire dal 1° aprile 2015 sianopersonalizzate con fototessera, per ridurre i casi di truffe e furto di identità; 5) a modificare le disposizioni normative vigenti che limitano il trasferimento del denarocontante, innalzando a 1.500 euro la soglia attualmente prevista di 1.000 euro per i cittadini italiani; 6) ad attivarsi nelle opportune sedi dell'Unione europea al fine di promuovere l'adozione di unadisciplina comune relativa ai limiti della circolazione del denaro contante.(1-00353) (testo 3) (27 novembre 2014)Votata per parti separate. Approvata la parte evidenziata in neretto; respinta la restante parteBIGNAMI, DE PETRIS, Maurizio ROMANI, MUSSINI, PEPE, URAS, MASTRANGELI, BENCINI, CAMPANELLA, ORELLANA. - Il Senato, premesso che: la progressiva diffusione di strumenti di pagamento elettronici nelle transazionicommerciali è stata avviata, con il decreto interministeriale del 24 gennaio 2014 che, inattuazione dell'articolo 15 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dallalegge n. 221 del 2012, ha disposto che i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti o diprestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare i pagamenti superiori a 30euro effettuati con carte di debito o di credito; tutti gli esercenti, ivi compresi i professionisti, hanno dovuto dotarsi di un terminaleabilitato al pagamento elettronico, il cosiddetto POS (point of sale), collegato con il centro dielaborazione della banca che offre il servizio e consente di autorizzare ed effettuarecontestualmente, in tempo reale, l'addebito sul conto corrente del soggetto abilitato e l'accreditosul conto corrente dell'esercente (ovvero il professionista), pur riconoscendo la necessità di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamentotracciabili, non si può non sottolineare come l'obbligo di dotarsi di POS comporti costi nontrascurabili, corrispondenti alle spese per l'acquisto, l'installazione ed il canone mensile diutilizzo del terminale, nonché alle commissioni addebitate dall'istituto di credito per ciascunpagamento effettuato elettronicamente; tali costi, in special modo per le realtà professionali meno strutturate e di più modestedimensioni, non paiono proporzionati rispetto alle pur legittime finalità di contrasto all'evasione,le quali peraltro si ritiene che risultino già ampiamente tutelate dal divieto di pagamento incontanti per importi pari o superiori a 1.000 euro, previsto dalla normativa antiriciclaggio; l'articolo 12 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.214 del 2011, ha ridotto da 2.500 a 1.000 euro la soglia massima per l'utilizzo del contante e deititoli al portatore, con finalità di contrasto al riciclaggio e all'evasione fiscale. Nell'ottica dellosnellimento burocratico e della semplificazione, inoltre, diverse norme (medesimo articolo 12 deldecreto-legge n. 201 e articolo 16 del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 35 del 2012) hanno esteso al bacino delle pubbliche amministrazioni e degli entipubblici (anche previdenziali) l'obbligo di effettuare pagamenti mediante strumenti diversi dalcontante. Da ultimo, l'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 44 del 2012, ha previsto una deroga al tetto per l'uso del contante per determinatetransazioni legate al turismo effettuate da cittadini non europei; l'uso del contante comporta una minore tracciabilità delle operazioni e il conseguentemaggior rischio di elusione della normativa fiscale e antiriciclaggio, determinando ripercussionisulla collettività, una distorsione del mercato e conseguenze anche per gli esercenti, legate sia allagestione del contante sia all'incremento di rischio di essere vittime di reati; tenuto conto che: il 29 luglio 2014 è entrato in vigore il «Regolamento sulle commissioni applicate alle

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transazioni effettuate mediante carte di pagamento», decreto ministeriale n. 51 del 14 febbraio2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2014, che cancella la gratuità, sia perl'acquirente che per il venditore, delle transazioni regolate con carte di pagamento presso gliimpianti di distribuzione di carburanti. Il regolamento inoltre detta le regole sulla pubblicitàdelle commissioni di interscambio, stabilendo che i gestori dei circuiti di carte di pagamentoaccettate in Italia devono pubblicare, ed aggiornare regolarmente, sul proprio sito internet, inmaniera chiara, completa, trasparente e facilmente accessibile, le eventuali commissionid'interscambio applicate alle operazioni di pagamento eseguite sul territorio italiano, conadeguata informativa degli eventuali provvedimenti adottati dalle autorità europee e nazionalipreposte alla tutela della concorrenza; l'articolo 3 del medesimo decreto ministeriale detta le modalità di applicazione dellecommissioni secondo cui gli acquirer (il prestatore di servizi di pagamento che sottoscrive gliaccordi contrattuali anche in qualità di intermediario per l'accettazione, da parte degli esercenti,di carte di pagamento curando, di regola, la gestione dei relativi flussi finanziari) sono tenuti adistinguere le commissioni da applicare per ciascuna tipologia di carte di pagamento (di debito,di credito, prepagate) anche in relazione ai diversi circuiti di riferimento nonché a ulteriorieventuali specifiche caratteristiche funzionali delle carte medesime; gli stessi acquirer differenziano l'importo delle commissioni applicate agli esercenti e lesottopongono a revisione tenendo anche conto delle economie di scala e di scopo collegate aivolumi delle transazioni eseguite con carta presso ciascun esercente ovvero presso gruppi diesercenti unitariamente convenzionati; inoltre, tenuto conto dell'obiettivo di riduzione delle commissioni applicate dal soggettoconvenzionante all'esercente, nel contratto di convenzionamento (art. 6) è inserita una clausoladi revisione periodica, almeno annuale, delle commissioni correlata anche al volume e al valoredelle operazioni di pagamento effettuate presso l'esercente, nonché alla revisione delle eventualicommissioni d'interscambio; il provvedimento persegue l'obiettivo di disegnare una regolamentazione unitaria delladisciplina dei pagamenti effettuati a mezzo di strumenti elettronici armonizzandola con quellapiù ampia della trasparenza del costo delle commissioni, ponendo così fine ad una normativaequivoca, molto spesso ignorata dagli istituti bancari o volutamente disattesa dagli stessi pertrasferire sul sistema altri costi, come ad esempio quelle dei canoni per il noleggio dei POS; considerato che: l'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge n. 23 del 2014, recante "Delega al Governorecante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita",prevede un incremento dell'attività conoscitiva e di controllo attraverso il rafforzamento dellatracciabilità dei mezzi di pagamento per il riconoscimento, ai fini fiscali, di costi, oneri e spesesostenuti, e prevede disincentivi all'utilizzo del contante, nonché incentivi all'utilizzo dellamoneta elettronica; nel mese di luglio 2014 la Commissione europea ha proposto un pacchetto legislativo, incui è compreso tra l'altro uno schema di regolamento volto a porre un limite alle commissioni diinterscambio dei circuiti di carte di credito e di debito al fine, anche in questo caso, di ridurre lecommissioni finali applicate agli esercenti incentivando, per tale via, l'utilizzo di strumentialternativi al denaro contante; pur riconoscendo i benefici che potrebbero derivare da un ricorso più diffuso alla monetaelettronica, occorre far sì che i costi relativi ricadano innanzitutto sul sistema bancario, primobeneficiario del cosiddetto e-payment, riducendo i canoni della carte di credito a carico deiconsumatori e riducendo i costi delle commissioni bancarie a carico degli esercenti, introducendoinoltre sistemi premiali per questi ultimi se favoriscono il pagamento elettronico rispetto a quelloin contanti, impegna il Governo:

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1) ad assumere i risultati del tavolo tecnico sui costi delle transazioni elettroniche apertoin sede UE, teso ad armonizzare i costi su base europea, al fine di conseguire il livello più bassotra quelli praticati nei Paesi dell'Unione europea; 2) a prevedere che i costi relativi alla diffusione della moneta elettronica siano posti a caricodegli istituti di credito; 3) a modificare la legislazione vigente, al fine di introdurre sgravi fiscali per coloro che sonotenuti all'utilizzo del POS siano essi titolari d'impresa o professionisti i cui incassi, derivanti daoperazioni effettuate con moneta elettronica, superino quelli derivanti da operazioni effettuate conpagamento in contanti; 4) a valutare la possibiltà di prevedere che le nuove carte di credito per chi ne faràrichiesta possano essere personalizzate con fototessera;; 5) a modificare le disposizioni normative vigenti che limitano il trasferimento del denarocontante, innalzando a 1.500 euro la soglia attualmente prevista di 1.000 euro per i cittadini italiani; 6) ad attivarsi nelle opportune sedi dell'Unione europea al fine di promuovere l'adozionedi una disciplina comune relativa ai limiti della circolazione del denaro contante . Allegato BVOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLASEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:Mozioni sulla diffusione dei sistemi elettronici di pagamento:sulla mozione 1-00353 (testo 3) (punti 2, 3 e 5 del dispositivo), il senatore Pagliari avrebbe volutoesprimere un voto contrario.

Congedi e missioniSono in congedo i senatori: Anitori, Astorre, Bellot, Bubbico, Cantini, Cassano, Cattaneo, Centinaio,Ciampi, Crosio, Della Vedova, De Pietro, De Poli, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia, Fedeli (dalle ore11.30), Fissore, Giacobbe, Longo Fausto Guilherme, Mattesini, Minniti, Monti, Morgoni, Munerato,Naccarato, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Sangalli, Sibilia, Stefano, Stucchi,Turano, Vaccari, Vicari e Zavoli.Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mucchetti, per attività della 10a Commissionepermanente; De Biasi, per attività della 12a Commissione permanente; Arrigoni, Pepe, Puppato eScalia, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclodei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Corsini, Divina, Fazzone, Orellana e Verducci, perattività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Amoruso, per attività dell'Assembleaparlamentare del Mediterraneo; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitatoparlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Affari assegnatiÈ stato deferito alle Commissioni permanenti 12a (Igiene e sanità) e 13a (Territorio, ambiente, beniambientali) riunite, ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 2, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma2, del Regolamento, un affare concernente le problematiche sanitarie e ambientali connesse all'Eternit(Atto n. 408).Mozioni, apposizione di nuove firmeLa senatrice Petraglia ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00346 del senatore Panizza ed altri.Interrogazioni, apposizione di nuove firmeIl senatore Iurlaro ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01250 del senatore Pagliari ed altri.I senatori De Pietro, Bocchino, Campanella, Mastrangeli, Casaletto e Orellana hanno aggiunto lapropria firma all'interrogazione 4-03077 della senatrice De Pin.Il senatore Castaldi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-02989 del senatore Molinari ed

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altri.Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 20 al 26 novembre 2014)SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 65BAROZZINO: sul mancato scorrimento di una graduatoria di concorso per l'accesso nel Corpo deivigili del fuoco (4-01657) (risp. BOCCI, sottosegretario di Stato per l'interno)CIRINNA' ed altri: sulla riduzione dei contributi a favore di attività circensi che utilizzano animali (4-02837) (risp. BARRACCIU, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali ed il turismo)DE CRISTOFARO: su alcune procedure di concorso per capo squadra del Corpo nazionale dei vigilidel fuoco del 2007 (4-01656) (risp. BOCCI, sottosegretario di Stato per l'interno)DIVINA: sulla celebrazione del centenario della nascita dell'ammiraglio Agostino Straulino aLussinpiccolo (4-03054) (risp. PINOTTI, ministro della difesa)GRANAIOLA ed altri: sullo smantellamento del reattore nucleare del CISAM in provincia di Pisa (4-02950) (risp. PINOTTI, ministro della difesa)MUNERATO: sulla scarsità di mezzi e risorse in dotazione al personale dei Vigili del fuoco, inparticolare a Parma (4-02065) (risp. BOCCI, sottosegretario di Stato per l'interno)SERRA ed altri: sulla verifica del nesso di causalità tra l'attività del poligono militare Nato di capoTeulada (Cagliari) e alcune patologie contratte da militari e civili (4-01461) (risp. PINOTTI, ministrodella difesa)VACCIANO ed altri: sulle emissioni elettromagnetiche connesse alla installazione di un nuovo radar Nato in provincia di Latina (4-01637) (risp. PINOTTI, ministro della difesa)MozioniCOMPAGNONE, RUVOLO, SCAVONE, D'ALI', Mario FERRARA, BRUNI, CAMPANELLA, CASALETTO, D'AMBROSIO LETTIERI, D'ANNA, DE PETRIS, DI MAGGIO, LANGELLA, LIUZZI, Eva LONGO, MARINELLO, MILO, NACCARATO, PAGNONCELLI, PERRONE, SCILIPOTI ISGRO', SCOMA, TARQUINIO, ZIZZA - Il Senato,premesso che:le coste e i mari della Sicilia sono stati "messi a disposizione" di alcune compagnie petrolifere, con ilpresunto scopo di creare occupazione in favore degli isolani, già dal lontano 1960;questo modello di sviluppo si è rivelato nel tempo fallimentare, creando disastri ambientali, disagisociali e sanitari le cui conseguenze la popolazione siciliana ancora paga;la Sicilia non ha avuto alcun vantaggio, nemmeno come ente-istituzione, né dalle attività estrattive, néda quelle di raffinazione;al contrario, in Sicilia sono stati sperimentati altri modelli di sviluppo incentrati sulla valorizzazionedelle caratteristiche del territorio, dei suoi beni culturali, e basati principalmente sul turismo (adesempio Taormina, Agrigento, Cefalù, San Vito lo Capo, Erice, Sciacca, eccetera);nel corso del 2014 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avallato alcuniprogetti per la trivellazione nel Mediterraneo mirati alla ricerca di idrocarburi e alla conseguenterealizzazione di pozzi esplorativi e pozzi di produzione;è previsto che alcuni di questi pozzi siano dislocati a sole 6 miglia nautiche dalla costa;secondo le valutazioni del Ministero dello sviluppo economico ci sarebbero nei nostri fondali marinicirca 10 milioni di tonnellate di petrolio di riserve certe (pari alla copertura del fabbisogno nazionale diappena 8 settimane);ad oggi le aree marine oggetto di richiesta o già interessate dalle attività di ricerca di petrolio siestendono per oltre 30.000 chilometri quadrati;nel bacino del Mediterraneo, inoltre, si concentra più del 25 per cento di tutto il traffico petroliferomarittimo mondiale, di per sé fonte di un elevato inquinamento da idrocarburi;il Mediterraneo, mare interno a ricambio secolare delle sue acque superficiali, è ad oggi il mare con lapiù alta concentrazione di inquinanti di idrocarburi (30 milligrammi per ogni metro cubo di acquecontro una media mondiale di 5-6 milligrammi);

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circa l'11 per cento della popolazione attiva siciliana lavora nel settore agricolo, il 9 per centonell'industria, circa il 50 per cento nel terziario, con un costante incremento dell'occupazione nelsettore turistico; anche la pesca gioca un ruolo importante in Sicilia, dato che circa il 20 per cento delprodotto ittico in Italia è pescato nelle acque intorno alla Sicilia (tonno, sarde e pesce spada), grazie aduna flotta che è la più importante d'Italia, con un numero di battelli superiore a 3.200 unità;i fondali del canale di Sicilia sono caratterizzati da formazioni vulcaniche, canyon sottomarini ebassifondi rocciosi unici, conosciuti come "banchi", vero e proprio "hotspot" di biodiversità cherappresentano indirettamente delle aree chiave per la pesca soprattutto per quanto riguarda i fondalifangosi o mobili. Studi scientifici hanno identificato proprio le aree del "banco Avventura " (a suddelle coste occidentali siciliane) e del "banco di Malta" (a sud delle coste orientali siciliane) quali areedi deposizione di uova (spawning) e di accrescimento del "gambero rosa" o "bianco", nasello e trigliadi fango. È evidente, quindi che la compromissione o anche la sola interdizione delle aree di pescaprovocherebbe un danno irreparabile per l'economia delle migliaia di piccoli e medi pescherecci e deiloro lavoratori;la tecnica maggiormente impiegata per la ricerca degli idrocarburi è l'"air gun", cioè "bombe d'aria"che emettono vibrazioni a bassissima frequenza, non udibili dall'uomo, ma che provocano sullapopolazione animale marina un'ampia gamma di effetti nocivi, tra cui l'allontanamento dalla sorgentedi disturbo violento, l'interruzione dell'attività di alimentazione dei piccoli, la diminuzione dideposizione delle uova, la morìa delle larve; e risulta paradossale che questa tecnica venga impiegataquando le leggi vigenti vietano giustamente l'uso degli esplosivi per la normale attività di pesca;che il mare che circonda la Sicilia è considerato quale area di speciale importanza per la biodiversità ela presenza di numerose specie, e secondo dati di ISPRA, quando l'air gun viene utilizzato, è trasmessain mare un'esplosione ogni 9-12 secondi, ininterrotttamente, per intervalli di tempo anche piuttostolunghi; i livelli di emissione sonora superano i 260 decibel e sono di solito a frequenze basse ebassissime;le trivellazioni dei fondali del canale di Sicilia hanno una pericolosità devastante anche a causa dellapresenza di "nodi sismogenetici", cioè aree capaci di generare terremoti con magnitudo superiore a 6;tra tutti gli aspetti negativi, gli sversamenti e gli incidenti in mare rappresentano i rischi più devastanti.Infatti il probabile rischio di sversamento, da solo, costituisce un evento catastrofico di dimensioniimmani e apocalittiche essendo il Mediterraneo, a differenza del golfo del Messico o del mare delNord, un mare chiuso;altro fattore certo di inquinamento deriva dai fanghi di perforazione. Questi, infatti, contengonosostanze chimiche corrosive e nocive, sia per l'uomo che per gli animali, non biodegradabili;nel "decreto sblocca Italia" (decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla leggen. 164 del 2014, art. 38) si definiscono le estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi come "attività dipubblica utilità, urgenti e indifferibili" e i Governi regionali non avrebbero più la possibilità dicontribuire in maniera determinante al rilascio delle autorizzazioni;con l'applicazione dell'art. 38 si determina una chiara elusione della normativa europea in materia ditutela ambientale, con specifico riguardo ai tempi di pieno recepimento della direttiva 2013/30/UE.Infatti il 18 luglio 2013 è stata emanata la direttiva sul rafforzamento delle condizioni di sicurezzaambientale delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, preceduta dalla comunicazione dellaCommissione UE "Affrontare la sicurezza delle attività petrolifere off shore" del 12 ottobre 2010;la normativa europea si fonda su alcuni principi generali, tra i quali quello del "chi inquina paga" equello di "precauzione". Sicché vanno prevenuti gli incidenti legati all'estrazione di idrocarburi inmare che possono avere conseguenze gravi e irreversibili sull'ambiente marino e costiero, conl'obiettivo della tutela e salvaguardia del mare per garantire il raggiungimento al 2020 di un adeguatostato ambientale, come previsto dalla direttiva 2008/56/CE, e di attuare la "strategia marina", ossia divalutare l'impatto cumulativo di tutte le attività per una gestione integrata del sistema marino-costiero,che è parte fondamentale della politica di contenimento delle emissioni nell'ambito degli impegniinternazionali già assunti dall'Italia e oggetto della propaganda sulla green economy del Governo;

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la direttiva 2013/30/UE impone alle compagnie petrolifere di redigere un'accurata relazione sui grandirischi e su eventuali incidenti che possono verificarsi;la direttiva richiede inoltre all'amministrazione, in fase di rilascio delle autorizzazioni, di verificare lasussistenza di tutte le garanzie economiche da parte della società richiedente, per far fronte aglieventuali costi di un incidente durante le attività, e di adottare tutte le misure necessarie perindividuare i responsabili del risarcimento in caso di gravi conseguenze ambientali sin dal rilascio deltitolo concessorio;appare significativa la previsione in base alla quale nella valutazione della capacità tecnica efinanziaria, lo Stato membro debba adeguatamente considerare gli effetti che un grave incidente possadeterminare sugli ambienti marini e costieri sensibili sotto il profilo ambientale. I titolari delleautorizzazioni sono anche "operatori responsabili" ai sensi della direttiva 2004/35/CE sullaresponsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale. Tale ultimadirettiva è modificata estendendone l'applicabilità anche alle acque marine interessate, come definitedalla direttiva 2008/56/CE;la direttiva, sotto altro profilo, rafforza il ruolo della partecipazione civica, stabilendo che nel processodi autorizzazione venga tenuto in debito conto il parere dei cittadini, amministrazioni e enti dei territoriinteressati dalle richieste;come precisato al sesto considerando, i rischi relativi a gravi incidenti in mare nel settore degliidrocarburi sono certamente attuali ed incombenti;l'articolo 17 stabilisce poi la verifica indipendente che gli Stati membri devono imporre ad operatori eproprietari delle piattaforme (anche per quelle già attive) attraverso una descrizione dei sistemi diverifica inclusi nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente;particolarmente rilevante risulta poi il Capo IV che stabilisce la politica di prevenzione e, all'articolo19, regola la prevenzione degli incidenti gravi da parte degli operatori e dei proprietari richiedendoloro la predisposizione di un documento che definisca la loro politica aziendale di prevenzione degliincidenti gravi che coinvolga anche (art. 20) le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi svolteal di fuori dell'Unione;nel recepimento della normativa europea gli Stati membri devono poi provvedere alla segnalazioneconfidenziale dei problemi di sicurezza (art. 22) alla condivisione delle informazioni (art. 23) allatrasparenza delle informazioni destinate al pubblico (art. 24) e presentare una relazione annuale allaCommissione sia sulla sicurezza che sull'impatto ambientale delle operazioni svolte. Il Capo VIIcontiene, infine, il capitolo dedicato alla preparazione e risposta alla gestione delle emergenze con leprescrizioni relative ai piani interni di risposta alle emergenze (artt 28-30);gli Stati membri devono inoltre prevedere nella disciplina di recepimento le disposizioni relative allesanzioni, efficaci, proporzionate e dissuasive, applicabili in caso di violazione delle disposizioninazionali adottate conformemente alla direttiva, e adottano tutti le misure necessarie per garantirnel'attuazione;si prevede, infine, una serie di sanzioni che gli Stati membri devono individuare (art. 34) in caso diviolazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva e adottino tutte le misurenecessarie per garantirne l'attuazione entro il 19 luglio 2015;la direttiva 2013/30/UE è stata recepita dal Parlamento italiano attraverso la legge 7 ottobre 2014, n.154, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri attidell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre";anche se il recepimento completo della direttiva si avrà solo con l'emanazione del decreto delegato daparte del Governo, che dovrà essere emanato sino al termine del 19 luglio 2015, le sue previsioni sonoda ritenere già acquisite nell'ordinamento nazionale, ivi compresa, quindi, la suddivisione in 3 distintevalutazioni ed autorizzazioni delle fasi di prospezione, ricerca e coltivazione dei giacimenti diidrocarburi;in palese contrasto con quanto sopra risulta essere il recente art. 38 del decreto-legge "sblocca Italia",che ha definito, indistintamente, che tutte le "attività di prospezione, ricerca e coltivazione di

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idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di interesse strategicoe sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto ladichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera e l'apposizione del vincolopreordinato all'esproprio dei beni";inoltre, al comma 5 precisa che "Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi dicui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono svolte a seguito del rilascio di un titolo concessorio unicosulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata disei anni, prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere diricerca, a seguito della quale, in caso di rinvenimento di un giacimento riconosciuto tecnicamente edeconomicamente coltivabile da parte del Ministero dello sviluppo economico, seguono la fase dicoltivazione, per la durata di trenta anni, da prorogare per una o più volte per un periodo di dieci anniove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancoracoltivabile, e quella di ripristino finale";considerato che:l'eventuale applicazione della procedura di cui all'art. 38 configurerebbe una clamorosa elusione dellanormativa comunitaria, già recepita nell'ordinamento nazionale, in alcuni casi differendone l'entrata invigore, con i relativi vincoli e garanzie, fino a ben 52 anni;ai possibili, conseguenti danni ambientali si aggiungerebbe una palese disparità di trattamento tradiverse richieste a causa dell'ordine temporale di presentazione (a seconda, cioè, che precedano oconseguano l'emanazione dei decreti attuativi della direttiva);ritenuto che:il Governo deve fugare ogni possibile dubbio in ordine a sospetti di strumentalità dei contenuti dell'art.38 del decreto-legge n. 133 del 2014, correlati al differimento sino all'ultimo giorno utiledell'emanazione del decreto di definitivo recepimento della direttiva 2013/30/UE;l'elusione della suddetta direttiva potrebbe comportare nei confronti dell'Italia l'attivazione di unaprocedura di infrazione comunitaria,impegna il Governo:1) a sospendere tutte le procedure di autorizzazione in corso riguardanti le attività di ricerca,prospezione e coltivazione di idrocarburi;2) ad emanare immediatamente le norme attuative della direttiva 2013/30/UE;3) ad esercitare i poteri derivanti da trattati internazionali con i Paesi rivieraschi (ad esempio la leggen. 347 del 1978 di ratifica del trattato Italia-Tunisia del 20 agosto 1971, che all'art. 4 concerne ladelimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi;4) a promuovere un'adeguata iniziativa per l'estensione dell'applicazione delle disposizioni delladirettiva 2013/30/UE a tutti i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, allo scopo di rafforzare lasicurezza e la protezione dell'inestimabile patrimonio naturale e vitale, unico al mondo che lo stessomare Mediterraneo costituisce.(1-00358)InterrogazioniRUSSO, FILIPPI, SONEGO, PEGORER, BATTISTA - Al Ministro dell'economia e delle finanze -Premesso che:da oltre un decennio è stata introdotta nell'ordinamento italiano la "tonnage tax" dopo che da lungotempo tale regime fiscale era presente in altri Stati comunitari con i quali l'economia marittima italianaera in competizione;il nuovo regime fiscale ha effettivamente permesso il rafforzamento della marineria italiana ed entrateper l'erario che diversamente non ci sarebbero state;recentemente, a seguito di ispezione tributaria, è stato avviato il procedimento per una sanzione diquasi 60 milioni di euro a carico della società di navigazione "Italia marittima" proprio sulla base dipresunte irregolarità nell'applicazione della tassa;le contestazioni alla società oggetto di ispezione tributaria potrebbero costituire la vanificazione della

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tonnage tax,si chiede di sapere:se il Ministro in indirizzo ritenga che l'istituto della tonnage tax debba continuare ad essere uno deitratti costitutivi della politica tributaria per l'economia marittima italiana;se ritenga che le contestazioni a carico della società Italia marittima siano coerenti con la lettera e lefinalità del decreto legislativo n. 344 del 2003 che ha introdotto il regime della tonnage tax nellalegislazione italiana.(3-01476)VALENTINI - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che, a quanto risultaall'interrogante:il 2 dicembre 2014, nel corso del consiglio ministeriale dell'Agenzia spaziale europea (ESA), sarànecessario decidere di confermare o di abbandonare l'attuale ruolo italiano in fondamentali programmiinfrastrutturali;il comparto aerospaziale è uno dei segmenti in cui il nostro Paese ha affermato la propria leadership alivello mondiale e che, opportunamente sostenuto, garantirebbe la competitività della nostra industria,la quale, nei prossimi mesi, sarà messa alla prova su componenti strategiche ad alto contenutotecnologico (lanciatori e piccoli satelliti);è in gioco la capacità di accedere in modo autonomo e competitivo al comparto aerospaziale, nonché,la possibilità di mettere a sistema una valida rete di piccole e medie aziende nazionali, le quali possonodare un impulso significativo alla ripresa economica del nostro Paese,si chiede di sapere:quali siano le valutazioni e i provvedimenti che il Governo intenda prendere;se e come si intenda salvaguardare l'operatività della costellazione di satelliti "Cosmo SkyMed", vistala sua particolare importanza, per il monitoraggio e l'intervento sulla delicata situazione idrogeologica,aspetto di grande interesse, visti i disastrosi eventi in Liguria ed in altre regioni d'Italia;se si siano valutate le conseguenze che, in ogni caso, potranno aversi sia sul piano occupazionale, chesu quello di sviluppo industriale del Paese.(3-01477)SCILIPOTI ISGRO' - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che a quanto risultaall'interrogante:numerose persone che svolgono l'attività di contadino a Ofena (L'Aquila), ricadente nell'areainteressata dal terremoto del 6 aprile 2009 e dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3780 del 6 giugno 2009 (ordinanza che all'articolo 4 ha disposto la "sospensione dei termini in favoredell'Agenzia delle entrate e degli agenti della riscossione"), si sono trovate nell'impossibilità di poteradempiere al pagamento delle imposte dovute e sono oggetto di atto di pignoramento dei beni da partedi Equitalia Centro SpA - agente della riscossione per la provincia de L'Aquila;tra aggio, diritti, interessi, notifiche, spese, eccetera, l'obbligo fiscale ha raggiunto cifre astronomichetali da rendere impossibile qualsivoglia soluzione che rientri nei parametri della ragionevolezza;i contribuenti, anche tramite il Prefetto de L'Aquila, hanno chiesto di ottenere gli originali dellecartelle di pagamento notificate. Tuttavia, ad oggi, Equitalia non ha dato risposta alla richiesta e si èlimitata a proporre gli "estratti di ruolo", in totale violazione della trasparenza, dello statuto dei dirittidel contribuente e della legge sulla riscossione (di cui rispettivamente alla legge n. 241 del 1990, leggen. 212 del 2000 e decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973);Equitalia si richiama all'articolo 24 della legge n. 241 del 1990 per sostenere l'esclusione deicontribuenti dal diritto all'accesso ai documenti riguardanti i procedimenti tributari. Sul punto ilConsiglio di Stato ha precisato che la disposizione di legge, secondo una lettura costituzionalmenteorientata dell'articolo 24, è limitata alla fase di pendenza del procedimento, e non successivamente,come nel caso di specie (Consiglio di Stato sentenza n. 4821 del 2013 e sentenza n. 4046 del 2014);allo stato, i contribuenti non sono nella possibilità di avere contezza delle obbligazioni tributariependenti a loro carico;

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la suprema Corte di cassazione con sentenza n. 4516 del 2012, Sezione civile tributaria, è di nuovointervenuta sulle annose questioni riguardanti gli "effetti invalidanti" che derivano dalla mancataindicazione nelle cartelle di pagamento di taluni "elementi essenziali". Nello specifico, la controversiagiunta all'esame della Corte di cassazione verteva sull'eccepita invalidità di una cartella di pagamentoper "omessa sottoscrizione e indicazione del responsabile del procedimento" e per "omessa indicazionedelle modalità di calcolo degli interessi" iscritti a ruolo. Su entrambe le questioni il collegio si èpronunciato in senso conforme all'orientamento espresso in precedenti occasioni, nel contempoaggiungendo le considerazioni riportate di seguito;gli estratti di ruolo non consentono di risalire ai responsabili dei procedimenti né dell'ente impositore,né dell'ente della riscossione;sono noti i termini della questione relativa alla (in)validità delle cartelle di pagamento privedell'indicazione del responsabile del procedimento (cosiddette "cartelle mute");a seguito dell'ordinanza 9 novembre 2007, n. 377, con cui la Corte costituzionale aveva dichiaratomanifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 2, lettera a),della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), affermando, contestualmentealla censurata disposizione, che "si applica ai provvedimenti tributari tanto dell'Amministrazionefinanziaria quanto dei concessionari della riscossione" e che l'indicazione del responsabile delprocedimento "lungi dall'essere un inutile adempimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenzadell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino (anche ai fini di eventuali azioni neiconfronti del responsabile) e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buonandamento e dell'imparzialità della p.a. predicati dall'art. 97, comma 1, Cost.", è prevalsa l'opinione,condivisa dalle commissioni tributarie, per la quale le cartelle di pagamento prive delle suddetteindicazione debbano considerarsi nulle;l'articolo 36, comma 4-ter, del decreto-legge del 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31), ha stabilito che "la cartella di pagamento di cuiall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successivemodificazioni, contiene, altresì, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento diiscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni di cuial periodo precedente si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1°gennaio 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamentorelative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse";con la citata sentenza n. 4516 del 2012, la Corte di cassazione ha confermato la sentenza dellaCommissione tributaria regionale di Venezia che ha statuito che l'omissione della indicazione dellemodalità di calcolo degli interessi viola il diritto di difesa del contribuente e rende illegittima lacartella. In concreto, la Corte di cassazione, dopo aver preliminarmente riportato le motivazioni dellasentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto (cioè della sentenza che era stato oggettodi ricorso per cassazione da parte dell'amministrazione finanziaria) osservava che "nella cartella vieneriportata solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza essere indicato come si è arrivati a talecalcolo" e che l'operato dell'ufficio era ricostruibile solo "attraverso difficili indagini dovute anche allavetustà della questione" che non competevano al contribuente che vedeva così violato il suo diritto alladifesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione;nella sentenza della stessa suprema Corte del 9 aprile 2009, n. 8651, si legge che: "Il fatto che si trattidi iscrizione a ruolo di interessi maturati a seguito di una sentenza passata in giudicato con la quale erastato riconosciuto un debito tributario a carico della società, non significa che per ciò solo ilcontribuente sia stato messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi";se le cosiddette cartelle mute sono illegittime, e l'estratto, per definizione, è di contenuto inferiore(essendo una compressione della cartella), va da se che Equitalia agisce con modalità assolutamenteillegittime in quanto in senso opposto alle statuizioni fornite sia dalla Corte costituzionale che dallasuprema Corte di cassazione,si chiede di sapere:

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se risponda al vero che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre2011, n. 183 (fatte salve altre disposizioni di legge) la posizione degli oltre 10.000 contribuenti delcratere sismico de L'Aquila poteva essere agevolmente definita, atteso il seguente tenore letterale dellanorma: "per consentire il rientro dall'emergenza derivante dal sisma che ha colpito il territorioabruzzese il 6 aprile 2009, la ripresa della riscossione di cui all'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio2010, n. 122, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante ilpagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012.L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo,oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento";se risponda al vero che nel maggio 2012 i terremotati della Regione Abruzzo non abbiano ricevutorisposta alcuna in merito alle cartelle di pagamento inviate da Equitalia, a seguito della ripresa dellariscossione dei tributi, interrotta dopo il sisma dell'aprile 2009, e che l'agente della riscossione invitò icontribuenti a "non pagare nulla" e rimanere in attesa di ulteriori indicazioni. E che dette ulterioriindicazioni non furono mai fornite. In tal senso i cittadini residenti nei 49 Comuni della "zona cratere"sono ancora in attesa di sapere se la riduzione al 40 per cento, sancita dalla legge di stabilità 2011 (dicui alla legge n. 220 del 2010), si applichi, oltreché a tributi e contributi oggetto della sospensione,anche ai carichi iscritti a ruolo prima dell'interruzione della riscossione;se il Ministro in indirizzo non ritenga che il silenzio dell'amministrazione finanziaria (ivi compresol'agente della riscossione) comprometta irrimediabilmente i diritti dei contribuenti;se risulti inoltre la ragione per la quale Equitalia sia disposta a fornire mera copia dell'estratto del ruoloe si rifiuti di fornire le copie autentiche delle cartelle di pagamento;se ritenga che l'art. 1 della legge n. 212 del 2000, rubricato "Principi generali", e che dispone che "Ledisposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione,costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate soloespressamente e mai da leggi speciali", debba trovare o meno applicazione;quale sia il criterio che informa l'amministrazione finanziaria in relazione all'osservanzadell'applicazione della legge n. 212 del 2000.(3-01478)SIMEONI, VACCIANO, CAPPELLETTI, BERTOROTTA, SANTANGELO, GAETTI, PUGLIA, MORONESE - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute - Premesso che:in data 29 agosto 2014, mediante decreto ministeriale 8 agosto 2014, n. 612, è stato emanato il bandoper l'ammissione alle scuole di specializzazione in Medicina per l'anno accademico 2013/2014;con tale bando, per la prima volta, l'accesso alle scuole di specializzazione per laureati ed abilitati inMedicina e Chirurgia prevede il rispetto di una graduatoria nazionale;il concorso è stato organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dalconsorzio interuniversitario CINECA, il quale si è occupato di tutta la procedura logistica relativa allafase di iscrizione telematica dei candidati, della predisposizione dei quesiti da somministrare e dellaloro correzione;i laureati e abilitati in Medicina partecipanti al concorso nel 2014 hanno raggiunto il numero di 12.168e il Ministero ha pertanto provveduto ad organizzare il concorso nazionale in 117 sedi su tutto ilterritorio nazionale, garantendo trasparenza e meritocrazia sia per lo svolgimento delle prove che per ilconseguente accesso alle scuole di specializzazione;mercoledì 29 e venerdì 31 ottobre 2014 si sono tenuti i quiz del primo concorso nazionale perl'ammissione alle scuole di specializzazione in Medicina con un totale di 12.168 candidati;da segnalazioni pervenute agli interroganti da parte dei partecipanti al concorso si è appreso che: inbase al bando di concorso pubblicato (art. 8, comma 5, lettera c)) i candidati che risultano assegnati(AS) hanno l'obbligo, entro il termine massimo di 4 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, diiscriversi presso la sede in cui risultavano in assegnazione, pena la decadenza dall'iscrizione dallaspecifica scuola; a seguito dell'iscrizione il candidato decade automaticamente da tutte le graduatorie

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delle scuole per cui ha concorso; il sistema di assegnazione viene calcolato in base ad una specificascelta espressa dal candidato al momento dell'iscrizione; i candidati che, invece, risultano prenotati(PR) o in attesa (AT) devono attendere gli scorrimenti successivi in attesa di risultare assegnati e dipotersi iscrivere;considerato che:l'assegnazione viene effettuata dal sistema in base al criterio della sede ed ai candidati in posizione diassegnato viene data una possibilità limitata di scelta, dovendo adempiere al dovere di iscrizione penadecadenza e non potendo valutare il successivo andamento delle graduatorie;al contrario, i candidati che risultano in posizione di prenotato o in attesa hanno, a parere degliinterroganti paradossalmente, una più ampia possibilità di scelta, poiché in base al meccanismo delloscorrimento possono osservare l'andamento delle graduatorie ed indirizzare al meglio la propria scelta;considerato infine che:a giudizio degli interroganti un sistema così improntato lede il principio di buon andamento edimparzialità dell'amministrazione pubblica enunciato all'art. 97 della Costituzione oltre a determinare ildeleterio effetto di penalizzare i giovani medici più meritevoli a favore di coloro che hanno ottenutopunteggi più bassi,si chiede sapere:se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e/o di ulteriori informazioni che, a pareredegli interroganti, potrebbero giustificare l'evidente inefficienza del sistema di graduatoriaconcorsuale;se intendano intervenire con le opportune iniziative di competenza relativamente alle criticità sollevatein premessa che rappresentano una grave lesione dei diritti dei cittadini.(3-01479)FUCKSIA, SIMEONI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:in data 29 agosto 2014, mediante decreto ministeriale 8 agosto 2014 n. 612, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 67, supplemento ordinario n. 4a serie speciale, è stato emanato il bando per l'ammissionealle scuole di specializzazione in medicina per l'anno accademico 2013/2014;con tale bando, per la prima volta, l'accesso alle scuole di specializzazione per laureati ed abilitati inmedicina e chirurgia prevede il rispetto di una graduatoria nazionale;il concorso è stato organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dalconsorzio interuniversitario CINECA, il quale si è occupato di tutta la procedura logistica relativa allafase di iscrizione telematica dei candidati, della predisposizione dei quesiti da somministrare e dellaloro correzione;i laureati e abilitati in medicina partecipanti al concorso quest'anno hanno raggiunto il numero di12.168 e il Ministero ha pertanto provveduto ad organizzare il concorso nazionale in 117 sedi su tuttoil territorio nazionale garantendo trasparenza e meritocrazia sia per lo svolgimento delle prove che peril conseguente accesso alle scuole di specializzazione;mercoledì 29 e venerdì 31 ottobre 2014 si sono tenuti i quiz del primo concorso nazionale perl'ammissione alle scuole di specializzazione in medicina con un totale di 12.168 candidati. I quiz sonostati divisi in 3 aree (medica, chirurgica e Servizi clinici) da svolgersi in 4 giorni, con una prima provapropedeutica formata da 70 domande uguali per tutti, e quindi un test diversificato per ciascuno dei 3settori, formato da 10 quiz specifici per ogni singola scuola di specializzazione e 10 comuni per area;da segnalazioni pervenute agli interroganti da parte dei partecipanti al concorso si è appreso che: inalcune sedi d'esame, a seguito di malfunzionamenti e guasti dei personal computer, è stato consentitoai candidati che avevano terminato la prova, e visualizzato il proprio punteggio, di ricominciarel'esame con le medesime domande le cui risposte erano però state confrontate con gli altri concorrentio individuate sul web attraverso gli smartphone; in diverse sedi d'esame è stato consentito l'utilizzo dicellulari, palmari e smartphone, come accaduto a Torino, dove i commissari avrebbero inoltregiustificato ironicamente l'illecito con battute di scherno contro i candidati del sud Italia, ritenutiindegni di frequentare scuole del nord. La frase riportata più volte sui social network è stata: "fate

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come vi pare, tanto diciamocelo chiaro che qui quelli del sud non li vogliamo"; alcuni terminalirisultavano dotati di tastiera contrariamente a quanto previsto dal bando ed alcuni erano connessi allarete internet; la commissione nazionale è stata costituita prima della pubblicazione del bando; a moltipartecipanti la comunicazione del luogo di svolgimento della prova d'esame sarebbe arrivata in ritardoo addirittura a poche ore dallo svolgimento della prova stessa;considerato che:il CINECA ha ammesso "Un errore nella fase di codifica delle domande durante la fase diimportazione nel data-base utilizzato per la generazione dei quiz", e per causa di detto errore sono statiinvertiti i quesiti delle prove scritte del 29 e 31 ottobre, e l'inversione ha riguardato esclusivamente le30 domande comuni a ciascuna delle 2 aree, medica e dei servizi xlinici (dal sito on line "sulpanaro"del 1° novembre 2014);come da comunicato del 1° novembre, il Ministero, preso atto di quanto verificatosi, ha convenuto didovere annullare le prove scritte del primo concorso nazionale per l'ingresso alle scuole dispecializzazione in medicina per una "grave anomalia" verificatasi durante lo svolgimento delle provescritte del 29 e 31 ottobre, e ripeterle in un unico giorno il 7 novembre 2014;gli 8.139 candidati che hanno sostenuto le prove di tutte e 2 le aree, di cui solo 2.125 hanno affrontatoesclusivamente l'area medica e 798 l'area dei servizi clinici, dovevano ripeterle nel solo giorno del 7novembre 2014;successivamente, in data 3 novembre 2014, il Ministero, dopo aver riunito a Roma la commissionenazionale incaricata questa estate di validare le domande del quiz, che ha vagliato i quesiti proposti aicandidati per l'area medica (29 ottobre) e per quella dei servizi clinici (31 ottobre), ha stabilito che, siaper l'una che per l'altra area, 28 domande su 30 sono comunque valide ai fini della selezione;considerato inoltre che, a parere degli interroganti:l'annullamento inizialmente predisposto dal Ministero delle seconde parti delle prove svoltesi neigiorni 29 e 31 ottobre, avrebbe penalizzato i partecipanti che, pur avendo conseguito un punteggioelevato il 29 e il 31 ottobre, dovevano ripetere le prove;tutti i candidati hanno subito un danno sia per i sacrifici che per gli sforzi compiuti durante i 4 giornidel concorso (spese di viaggio, prenotazione di alberghi e alloggi vicino alle sedi assegnate spessooltre 450 chilometri dalla residenza);il concorso ha originato controversie tra i partecipanti ed il Ministero per le modalità con cui è statopresentato, per le incertezze causate dalle borse di studio ridotte, per i cambi di sede e per lecomunicazioni giunte in ritardo rispetto ai tempi previsti;tale situazione evidenzia una grave negligenza del CINECA nonché la responsabilità del Ministero chedoveva vigilare sulla regolarità del concorso a tutela di tutti i 12.168 candidati;come appreso dal comunicato stampa del 3 novembre 2014 del Ministero, dopo un confronto conl'Avvocatura dello Stato e alla luce del verbale della commissione si è deciso di procedere, dunque,con il "ricalcolo del punteggio" dei candidati neutralizzando le 2 domande per area che sono stateconsiderate "non pertinenti" dal gruppo di esperti,si chiede di sapere:se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;se possa essere attribuita esclusivamente al CINECA la negligenza relativamente al mancato controlloe alla carente vigilanza sul corretto svolgimento delle prove;se la decisione adottata dalla commissione nazionale, di procedere con il "ricalcolo del punteggio", siastata un'azione sufficiente e legittima per tutelare gli sforzi personali ed economici dei partecipanti alconcorso;se non ritenga doveroso riguardo ai partecipanti al concorso, vittime, loro malgrado, dell'errore nellasuddivisione dei test, procedere con l'annullamento del concorso, facendo ripetere le prove falsate emettendo i costi a carico dei responsabili dell'accaduto.(3-01480)CROSIO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:

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i lavori della linea ferroviaria "Arcisate-Stabio" dal lato italiano sono stati bloccati e si deve procederecon una nuova gara d'appalto per la decisione di rescindere il contratto tra RFI e l'attuale dittacostruttrice;il fallimento del progetto sul lato italiano della linea ferroviaria viola l'accordo internazionale stipulatonel 2008 e apre la strada a una possibile misura cautelativa da parte della Svizzera che richiami l'Italiaalle proprie responsabilità;si tratta di una linea importantissima ai fini del collegamento della Svizzera con Malpensa; laConfederazione elvetica ha già completato i lavori e effettuato l'inaugurazione della propria parte,martedì 25 novembre 2014, e ha in parte finanziato anche il versante italiano, e avrebbe tutte le ragionidi chiedere i danni allo Stato italiano in quanto l'opera è ancor più fondamentale in vista di Expo;circa un mese fa, l'interrogante ha presentato l'atto di sindacato ispettivo 3-01343 (23 ottobre) che hapuntualizzato sia la rilevanza dell'opera ai fini dei collegamenti transfrontalieri tra l'Italia e la Svizzera,sia i problemi soprattutto burocratici, ma anche economici e ambientali, che hanno bloccato i lavori eha chiesto al Ministro di adoperarsi per una celere deliberazione dei lavori da parte del CIPE e perl'attuazione concreta del progetto di individuazione dei siti di conferimento delle terre e rocce da scavoapprovato dalla Regione Lombardia, in data 12 settembre 2014, al fine di porre fine ai disagi cui èsottoposta la popolazione dei comuni interessati dall'opera,si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda assumere gli opportuni provvedimenti perprocedere immediatamente con un appalto d'urgenza, affinché in tempi stretti si possa giungere allafine dei lavori della linea ferroviaria Arcisate-Stabio oramai da 4 anni attesa dalle circa 600.000persone obbligate a continui spostamenti tra la frontiera italiana e quella svizzera e anche per nonincrinare ulteriormente i rapporti tra la Svizzera e l'Italia.(3-01481)Interrogazioni con richiesta di risposta scrittaSCAVONE - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:la consegna delle dichiarazioni dei redditi precompilate direttamente ai cittadini costituisce unobiettivo ambizioso del Governo, finalizzato a semplificare il rapporto tra amministrazione finanziariae cittadini, e tra essi, con le categorie (lavoratori dipendenti, pensionati) che traggono maggiore ansianell'assolvimento dei propri obblighi fiscali;il decreto legislativo in tema di semplificazioni fiscali, n. 99, all'art.1 prevede che il mod. 730precompilato, ove condiviso nel contenuto dal soggetto destinatario, deve essere trasmessotelematicamente all'amministrazione finanziaria, integrato dalle eventuali notizie non inserite;tale trasmissione è stata riservata esclusivamente a professionisti abilitati, individuati nelle categorie dicui alle lettere b) e c) del comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del1998;da tale novero sono stati esclusi tutti gli altri soggetti normalmente abilitati ad interloquire conl'amministrazione finanziaria per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, e tra questi, gliAvvocati tributaristi i quali rientrano nella categoria residuale dei soggetti di cui alla lettera e) delmedesimo comma, e ciò per effetto del decreto ministeriale 12 luglio 2000,si chiede di sapere:se il Ministro in indirizzo non ritenga che la limitazione del novero dei soggetti abilitati, riducendo ilnumero dei professionisti che possono interloquire con l'amministrazione finanziaria per latrasmissione di dati della dichiarazione dei redditi 730 precompilata, non costituisca una clamorosacontraddizione in termini, che rischia di arrecare maggiori oneri in capo ai cittadini destinatari,laddove, invece, la normativa dovrebbe ampliare il più possibile i punti di contatto conl'amministrazione finanziaria, garantendo così una migliore realizzazione delle vantate finalità disemplificazione;se e come intenda intervenire per ovviare a quanto sollevato.(4-03083)SCILIPOTI ISGRO' - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle

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finanze - Premesso che:autorevoli esponenti del Governo hanno recentemente espresso l'intenzione di riscuotere la tassa dipossesso sui televisori (il cosiddetto canone Rai) inserendola nella bolletta che i cittadini ricevono peril pagamento dell'energia elettrica;in ragione di tale disposizione, le famiglie italiane saranno costrette a pagare il canone Rai anche per leabitazioni di proprietà nelle quali non vive nessuno, per le seconde case, e persino per un qualsiasilocale (garage o ripostiglio) dotato di contatore elettrico autonomo;sempre secondo quanto affermato dal Governo la tassa potrebbe essere estesa a chiunque possieda un tablet, uno smartphone o un qualsiasi apparato elettronico adatto alla visualizzazione in streaming deicontenuti prodotti e trasmessi dalla Rai;se le dichiarazioni trovassero conferma si sarebbe dinanzi ad un ulteriore incremento della pressionefiscale, già particolarmente elevata nel nostro Paese e ben al di sopra della media europea;a fronte della tanto annunciata intenzione del Governo di scegliere la strada della semplificazione, conle disposizioni sul canone Rai i cittadini si troverebbero ad affrontare nuove incombenze burocratiche,per dimostrare di non avere televisori nelle seconde case e di non utilizzare tablet o smartphone peraccedere ai contenuti Rai;a giudizio dell'interrogante, le disposizioni annunciate dal Governo potrebbero rivelare elementi diincostituzionalità;l'associazione nazionale delle imprese elettriche, che riunisce circa 120 imprese che operano nel liberomercato garantendo circa il 90 per cento dell'energia elettrica generata in Italia, ha espresso pareredecisamente contrario all'ipotesi formulata dal Governo di addebitare il canone Rai nella bollettaelettrica;l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, che ha il compito di tutelare gli interessi deiconsumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi, si è pronunciata inmaniera negativa sull'ipotesi,si chiede di sapere:quali siano le reali intenzioni del Governo circa l'ipotizzata modifica delle disposizioni chedisciplinano la riscossione del canone Rai;se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di doversi esprimere in maniera contrariaall'ipotesi avanzata da alcuni membri dell'Esecutivo.(4-03084)REPETTI - Al Ministro della giustizia - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:nel carcere sull'Isola di Gorgona (in provincia di Livorno), vi sono animali che vengono curati da unappassionato veterinario e dai detenuti;grazie alla cura di questi animali, che non sono utilizzati per la produzione di carne, vengonosviluppate da tempo attività di relazione che aiutano al reinserimento dei reclusi;a partire dal 2 dicembre 2014, a causa dei problemi economici dell'amministrazione penitenziaria, siprevede una riduzione degli animali, circa la metà, per un presunto risparmio annuo di 30.000 eurorappresentato dal cibo necessario al loro sostentamento. Con ciò si prefigura, oltre alla morte deglianimali se saranno venduti ad aziende, anche la prossima cessione degli altri, privando l'isola diGorgona di questa magnifica esperienza, che invece andrebbe valorizzata,si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, possa attivarsi perricercare una soluzione a salvaguardia e sostegno di un'esperienza positiva e unica nel suo genere,anche come modello di nuovi progetti al fine di rieducare i detenuti e di reinserirli nella società conmaggiori probabilità di successo, anche valutando l'opportunità di istituire un tavolo di confronto fraamministrazione della Giustizia, enti locali (Comune di Livorno e Regione Toscana hanno dato segnalidi disponibilità in tal senso) e associazioni Onlus a difesa degli animali e per le attività sociali.(4-03085)MICHELONI, GIACOBBE, TURANO, DI BIAGIO - Ai Ministri per la semplificazione e la pubblicaamministrazione e degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Premesso che, a quanto

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risulta agli interroganti:presso l'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), è statoinsediato un tavolo tecnico negoziale per la stesura del nuovo regolamento elettorale per le prossimeelezioni, che si terranno nel mese di marzo 2015, per il voto RSU (rappresentanze sindacali unitarie);l'intenzione dei sindacati confederali è di costituire un collegio elettorale unico solo per il personale acontratto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;l'approvazione della legge 22 marzo 2012, n. 38, recante "Modifiche al decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale delMinistero degli affari esteri e della cooperazione internazionale", ha posto sullo stesso piano tutto ilpersonale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e presso gli istituti italiani dicultura all'estero;con l'approvazione della legge è stata garantita la libertà sindacale del personale a contratto ed è oggiincomprensibile a parere degli interroganti che in sede ARAN si vogliano apportare correttividiscriminatori alla piena partecipazione al rinnovo delle RSU, creando un collegio di rappresentanzasindacale separato per il personale a contratto;la costituzione di un collegio separato per questi lavoratori rappresenterebbe un apartheid in ambito dilibertà sindacali,si chiede di sapere:se al Ministro in indirizzo risulti quali siano i motivi per la stesura di un nuovo regolamento elettoralein contraddizione di quanto disposto dalla legge n. 38 del 2012;quali iniziative di competenza intenda assumere al riguardo per evitare uno stravolgimento della legge(4-03086)MOLINARI, VACCIANO, SIMEONI, GAETTI, GIROTTO, SCIBONA - Al Ministro dell'economiae delle finanze - Premesso che:secondo quanto riportato il 25 novembre 2014 dal quotidiano "la Repubblica", dopo un'ispezionedurata mesi, la Consob (Commissione nazionale per le società e la borsa) ha rivelato irregolaritànell'operato di Poste Italiane e imposto al consiglio di amministrazione di studiare "dedicate etempestive iniziative correttive";la notizia, pur trapelata solo nella recente data, fa riferimento ad una vicenda che risale almeno al mesedi agosto, essendo il procedimento 20638/14 della divisione intermediari della Consob datato 8 agosto2014; in tale documento sarebbero evidenziate le pratiche commerciali e distributive del periodo cheva dal 2011 al 2013, con Massimo Sarmi in qualità di amministratore delegato;numerose sono le irregolarità contestate, tra cui la pressione esercitata nei confronti delle strutturecommerciali per raccogliere volumi e incentivi legati al budget (viene segnalato "il costante epenetrante controllo delle performance di rete, tramite vari monitoraggi dei risultati e forme dipressione per raggiungere i budget" con metodi di incentivi fondati "su obiettivi quantitativi di breve,anziché qualitativi e virtuosi") e forme di marketing scorrette. Inoltre vengono citate nell'articolo"poche e ottimistiche profilazioni di clienti che permettevano al 74,5 per cento di essi di sottoscriverestrumenti complessi (come le opzioni certificates su sottostanti cartolarizzati)". Secondo quantoevidenziato dalla Consob, a fine 2013 solo 330.000 clienti erano profilati sui 900.000 che avevanosottoscritto forme di investimento con Poste italiane;considerato che:tra i "profili di attenzione" segnalati al consiglio di amministrazione di Poste ci sono il conflittod'interesse tra BancoPosta e la holding Poste SpA che stabilisce budget, tipi e volumi degli strumentida vendere, "senza preventiva analisi di bisogni e caratteristiche dei clienti" e la definizione di obiettiviche "in funzione delle esigenze delle società prodotto, con una gamma di prodotti strutturalmenteesigua ha privato l'investitore di alternative";la condotta messa in atto produceva "disinvestimenti anticipati rispetto alle scadenze durante i nuovicollocamenti", con maggiori costi per i clienti e l'aumento delle commissioni alla società;circa 3 quarti dei clienti BancoPosta "sono concentrati sui tre livelli più alti di esperienza e

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conoscenza", ma dalle verifiche della Consob condotte su alcuni sottoscrittori di polizze index e bond è risultato che "il 91 per cento dei clienti con istruzione media inferiore si posiziona nelle tre classi piùalte, e oltre l'80 per cento degli ultrasettantenni presenta orizzonte di investimento oltre 7 anni",si chiede di sapere:se il Ministro in indirizzo non intenda vigilare, nei limiti di propria competenza, affinché venganoattuate tutte le iniziative correttive relativamente alle anomalie segnalate a danno dei consumatori,impedendo che la holding Poste SpA continui a coinvolgere risparmiatori ignari nella sottoscrizione distrumenti complessi;quali iniziative intenda adottare affinché venga scongiurato il verificarsi di irregolarità quali lapressione esercitata nei confronti delle strutture commerciali, al riparo della gerarchia degli uffici;con quali iniziative, nelle opportune sedi di competenza, intenda intervenire al fine di controllare chesiano state rispettate le necessarie e dovute regole di trasparenza e correttezza da parte di Poste SpAnei confronti dei risparmiatori, soprattutto relativamente ai prospetti informativi dell'investimento e aiconseguenti rischi;quali iniziative intenda assumere affinché Poste italiane ponga in essere un maggior controllo sulleattività della holding Poste SpA.(4-03087)FATTORI, MORONESE, VACCIANO, LEZZI, MONTEVECCHI - Al Ministro della salute -Premesso che la legge n. 281 del 1991 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismoall'articolo 2 dispone in merito alle strutture di ricovero per cani e gatti randagi;considerato che:con gli articoli successivi viene demandato alle Regioni il dovere di legiferare puntualmente sul temadella strutturazione, coordinamento e organizzazione delle tipologie di case di ricovero per cani e gattirandagi;la Regione Lazio con la legge regionale n. 34 del 1997 e la delibera di Giunta regionale n. 43 del 2010ha ottemperato alla riserva prevista nella legge quadro n. 281;agli interroganti risulta che la situazione operativa nel Lazio, demandata a sua volta agli enti locali, siadeficitaria, con discrepanze dal punto di vista gestionale ed economico tra le diverse Asl del territorio;in particolare i costi sostenuti da ciascun Comune risultano più elevati della media nazionale;risulta agli interroganti che le strutture in convenzione non lascino libero accesso e partecipazione alleassociazioni animaliste del territorio, così come previsto dalle disposizioni;a Lanuvio (Roma) risulta in totale abbandono un canile mai portato a termine, costato finora circa260.000 euro;riguardo alla zona dei Castelli romani, da un raffronto effettuato dagli interroganti risulta che a paricondizioni e numero di abitanti e comuni, nella provincia di Pistoia vengono spesi dai Comuni circa370.000 euro, a fronte del milione e mezzo speso nella zona dei Castelli romani;risulta agli interroganti che i canili in convenzione potrebbero non rispettare le norme sanitarie per laricettività di cani e gatti come da previsioni di legge e che, seppure non sia previsto un numeromassimo da poter ospitare nelle strutture, ci siano situazioni di sovraffollamento evidente e nonsostenibile;da documenti provenienti dalla Regione Lazio, in cui sono presenti i dati di mortalità e i rapporti traentrate e uscite di cani e gatti dai canili, sia di breve che di lunga degenza, risulta che nella Asl RmH ilnumero delle morti sia molto maggiore rispetto alle altre Asl regionali; per i canili sanitari la RmH è alterzo posto come gravità nel quadro del Lazio;l'epidemia di cimurro a cui si addebita tale moria, a giudizio degli interroganti, non giustifica i numeripresenti nel documento,si chiede di sapere:se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale situazione sanitaria e di potenziale spreco di denaropubblico;se risulti se e come stia lavorando la task force di prevenzione del randagismo in termini di controllo

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sulle strutture di accoglienza;se e come intenda intervenire affinché nella Regione Lazio siano rispettate le normative nazionali eregionali, anche e soprattutto in tema di gestione economica e di possibilità di accesso per tutte leassociazioni animaliste alle strutture convenzionate e a quelle pubbliche.(4-03088)Interrogazioni, da svolgere in CommissioneA norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso leCommissioni permanenti:6ª Commissione permanente(Finanze e tesoro):3-01476, del senatore Russo ed altri, sull'applicazione della cosiddetta "Tonnage tax";7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):3-01479, della senatrice Simeoni ed altri, sulla regolarità della procedura di ammissione alle scuole dispecializzazione in Medicina per l'anno accademico 2013/2014;3-01480, delle senatrici Fucksia e Simeoni, sulla regolarità delle prove per l'ammissione alle scuole dispecializzazione per laureati e abilitati in medicina e chirurgia;8ª Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):3-01481, del senatore Crosio, sulla conclusione dei lavori relativi alla linea ferroviaria Arcisate-Stabiotra Italia e Svizzera.

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1.5.2.2. Seduta n. 365 (ant.) del 04/12/2014collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA ------ XVII LEGISLATURA ------

365a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICOGIOVEDÌ 4 DICEMBRE 2014

_________________Presidenza del vice presidente GASPARRI,indi della vice presidente LANZILLOTTA

e della vice presidente FEDELIN.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdLXVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per leAutonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord eAutonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD;Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Perl'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC;Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia eLibertà: Misto-SEL.

_________________RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRIPRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).Si dia lettura del processo verbale.VOLPI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

Sul processo verbaleGAETTI (M5S). Domando di parlare.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.GAETTI (M5S). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica delnumero legale.

Verifica del numero legalePRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescrittonumero di senatori, mediante procedimento elettronico.(La richiesta risulta appoggiata).Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.(Segue la verifica del numero legale).

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Il Senato non è in numero legale.Sospendo la seduta per venti minuti.(La seduta, sospesa alle ore 9,36, è ripresa alle ore 9,57).

Ripresa della discussione sul processo verbalePRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale.ENDRIZZI (M5S). Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legalePRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescrittonumero di senatori, mediante procedimento elettronico.(La richiesta risulta appoggiata).Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.(Segue la verifica del numero legale).Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbalePRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.È approvato.

Comunicazioni della PresidenzaPRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonchéulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della sedutaodierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronicoPRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioniqualificate mediante il procedimento elettronico.Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119,comma 1, del Regolamento (ore 9,59).

Discussione del documento:(Doc. IV, n. 5) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazionitelefoniche del senatore Antonio Azzollini, nell'ambito di un procedimento penale pendente anchenei suoi confronti (ore 9,59)Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentariPRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV, n. 5, recante: «Domanda diautorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore AntonioAzzollini, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 1592/09 RG -n. 2629/11 RG - n. 3775/13 RG GIP)».La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata edistribuita.Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporreall'Assemblea il diniego dell'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche nei confronti

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del senatore Antonio Azzollini.Chiedo al relatore, senatore Moscardelli, se intende intervenire.MOSCARDELLI, relatore. Signor Presidente, onorevoli senatori, in data 21 gennaio 2014 il giudiceper le indagini preliminari presso il tribunale di Trani ha trasmesso al Senato una domanda diautorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore AntonioAzzollini nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti.Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 29 gennaio 2014 e l'ha annunciata inAula in pari data.La Giunta ha esaminato la domanda in varie sedute e nella seduta del 25 marzo il senatore Azzollini hadato in distribuzione ai presenti una memoria riassuntiva e depositato un'ulteriore memoria difensiva,alla quale sono stati allegati vari documenti, precisando che la stessa analizza in maniera piùdettagliata i profili indicati sinteticamente nella memoria riassuntiva precedentemente depositata.In data 10 aprile 2014 la Giunta ha accolto la proposta del relatore di richiedere, attraverso laPresidenza del Senato, un'integrazione istruttoria al tribunale di Trani, volta all'acquisizione di copiadella notizia di reato del Corpo forestale dello Stato, nonché del cronologico dettagliato di tutte leiscrizioni nel registro degli indagati a carico del senatore Azzollini, allo scopo di conoscere le dateprecise delle iscrizioni nel predetto registro per le singole e diverse ipotesi di reato.L'integrazione documentale è stata trasmessa dall'autorità giudiziaria alla Presidenza del Senato in data27 maggio 2014 e deferita alla Giunta il giorno successivo.Nella seduta del 10 luglio 2014 la Giunta ha accolto le proposte dei componenti di trasmettere alPresidente del Senato la richiesta volta all'acquisizione, dall'autorità giudiziaria competente,dell'ordinanza di proroga del termine di durata delle indagini preliminari del 27 gennaio 2012 (e di tuttigli atti richiamati nell'ambito della stessa), come pure di tutte le ordinanze riguardanti ulterioririchieste di proroga delle indagini stesse (con i relativi atti richiamati).L'ulteriore integrazione documentale è stata trasmessa dall'autorità giudiziaria al Presidente del Senatoil 29 agosto 2014 e deferita alla Giunta il 3 settembre successivo.La richiesta di autorizzazione in esame, trasmessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunaledi Trani, concerne l'intercettazione di dieci conversazioni telefoniche registrate tra il 4 maggio 2010 eil 6 ottobre 2011.Si precisa preliminarmente che il giudice per le indagini preliminari ha invece ritenuto inutilizzabili itabulati telefonici di utenza sottoposta a intercettazione effettuati il 4 maggio 2010, per i quali ilpubblico ministero richiedeva l'autorizzazione all'utilizzo.La richiesta si colloca nell'ambito di due procedimenti penali pendenti nei confronti del senatoreAzzollini, in concorso con altri imputati, che riguardano i lavori di realizzazione nel nuovo portocommerciale di Molfetta, vicenda svoltasi tra il settembre 2006, quando il progetto definitivodell'opera pubblica fu validato, e l'ottobre del 2012, quando il senatore si dimise da sindaco delcomune di Molfetta.Il senatore Azzollini, quindi, agendo in qualità di sindaco del comune di Molfetta, è accusatodall'autorità giudiziaria di aver commesso, in concorso con altri, una serie di reati che sono elencatinella relazione che è a vostra disposizione.Il giudice per le indagini preliminari ha accolto l'istanza del pubblico ministero per l'inoltro al Senatodella Repubblica della richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni nei confronti delsenatore Azzollini, rigettando invece, come precedentemente sottolineato, l'istanza avanzata dallaprocura di utilizzazione dei tabulati telefonici.La difesa del senatore Azzollini ha eccepito la violazione dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003,come pure alcune nullità di tipo procedurale. Il giudice per le indagini preliminari, dopo aver rigettatole eccezioni procedurali, fa riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007, perevidenziare come nel caso di specie non trovi applicazione l'articolo 4 della legge n. 140 del 2003quanto l'articolo 6 della stessa legge.

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Il giudice per le indagini preliminari precisa inoltre che la richiesta di autorizzazione all'utilizzo diintercettazioni telefoniche ha oggetto un'utenza in uso a Vincenzo Balducci ed è stata concessa non peril reato di abuso d'ufficio, quanto per quello di associazione a delinquere, turbativa d'asta, frode nellepubbliche forniture e corruzione. Le telefonate sull'utenza del signor Balducci sono state effettuate dal4 al 6 maggio 2010 e va evidenziato che il senatore Azzollini, iscritto nel registro degli indagati per ilreato di abuso d'ufficio in data 16 marzo 2009, veniva iscritto il 30 aprile 2012 anche per i reati ditruffa e truffa aggravata, mentre il 5 agosto 2013 veniva iscritto per il reato di associazione adelinquere.Passando all'analisi delle ragioni sottese alla decisione della Giunta, si fa presente che la secondaintegrazione istruttoria, deferita alla Giunta stessa il 3 settembre 2014, ha lasciato emergere,nell'ambito delle richieste di proroga delle indagini preliminari, l'indicazione del titolo di reato diassociazione a delinquere per tutti i coindagati e quindi anche per il senatore Azzollini. La stessaprocura nella lettera del 21 agosto 2014 dichiara testualmente: «Le rappresento come non debba trarrein inganno - con riguardo alla posizione giuridica dell'Azzollini Antonio - la circostanzadell'indicazione cumulativa e indifferenziata (omissis) dei titoli di reato».In realtà, la predetta indicazione indifferenziata dei titoli di reato (e quindi anche di quello di cuiall'articolo 416 del codice penale) non solo può trarre effettivamente in inganno, ma è altresìsuscettibile di creare un ragionevole dubbio in ordine alla data dell'effettivo inizio delle indagini neiconfronti del senatore Azzollini per tale fattispecie criminosa.E in tal caso il principio, costituzionalmente rilevante, del favor rei comporta la logica conseguenzache il dubbio su un elemento così significativo per la valutazione dell'occasionalità o meno delleintercettazioni su utenze di terzi determini inevitabilmente il rigetto della richiesta di autorizzazione.Ma anche a seguire la tesi prospettata implicitamente dall'autorità giudiziaria - ossia quella dell'erroremateriale - i profili di dubbio non sono risolti. Infatti, nel caso di specie l'iscrizione del senatoreAzzollini per il reato di concorso in abuso d'ufficio, risalente al 19 marzo 2009, rendeva prevedibileun'interlocuzione abituale tra i vari concorrenti e, conseguentemente, rendeva concretamenteconfigurabile per l'autorità inquirente il rischio che intercettando le conversazioni sulle utenzetelefoniche intestate a terzi si potesse intercettare indirettamente anche il parlamentare in questione.Quindi, nel caso di specie l'autorità giudiziaria, pur non perseguendo in via diretta l'obiettivo diintercettare le conversazioni telefoniche del senatore Azzollini attraverso le utenze di terzi, non potevanon rappresentarsi la probabilità (o quantomeno la concreta possibilità) che intercettando terziconcorrenti nel reato, si intercettasse anche il parlamentare coinvolto in tale concorso.In tale contesto complessivo, la circostanza della natura del reato iscritto nel registro degli indagatipotrebbe risultare irrilevante. Infatti, anche se in via meramente ipotetica considerassimo che la datadel 16 marzo 2009 il senatore Azzollini fosse stato iscritto solo per concorso nel reato di abusod'ufficio, sarebbe stato tuttavia prevedibile che lo stesso, anche nella sua qualità di sindaco delComune committente dei lavori pubblici in questione, potesse intrattenere rapporti e colloqui abituali eripetuti con il soggetto incaricato di realizzare l'opera stessa (e peraltro concorrente nel reato di abusod'ufficio).Tale circostanza risulta assorbente rispetto ad altre questioni emerse nel corso dell'istruttoria e inparticolare a quella attinente alla data effettiva di iscrizione del senatore Azzollini per il reato diassociazione a delinquere.Per le sopra esposte argomentazioni la Giunta ha deliberato di proporre all'Assemblea il diniegodell'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche nei confronti del senatore AntonioAzzollini.PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione, passiamo alla votazione della propostadella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.CAPPELLETTI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

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CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, colleghi e colleghe senatrici, parliamo dell'autorizzazioneall'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche nell'ambito di un procedimento penaleche poggia su ipotesi corruttive, che certo coinvolgono più soggetti, ma parliamo comunque diprocedimenti legati ad episodi di corruzione.Ieri mattina noi italiani ci siamo svegliati con un nuovo primato: l'Italia è il Paese più corrottod'Europa, lo abbiamo letto su tutti i giornali. Abbiamo superato Bulgaria e Grecia. L'indice dellacorruzione percepita ci colloca stabilmente al 69° posto nel mondo. Un primato di cui andare ben pocoorgogliosi.I titoli dei giornali di ieri si sono tutti concentrati sugli arresti di Roma per mafia. Una mafia degliappalti che ha coinvolto, o meglio travolto, sia i partiti di destra che di sinistra. Come sempre lacriminalità politica in Italia è bipartisan.Io arrivo dal Veneto, la Regione di Galan e del vice di Galan - che ora corre nuovamente per laPresidenza della Regione - e dello scandalo del MOSE, un buco nero che si é ingurgitato in tangenti,sprechi e fatture gonfiate una cifra vicina ai 3 forse 4 miliardi di euro. Una cifra pari a mille volte tantola madre di tutte le tangenti, quella Enimont per intenderci. Ancora una volta - anche con riferimentoal MOSE - si tratta di tangenti rigorosamente bipartisan, per non scontentare nessuno.In Veneto la candidata alla Presidenza della Regione del centrosinistra ha avuto un finanziamento allacampagna elettorale per le europee dalla famiglia Maltauro, nota società di Vicenza due voltecommissariata dall'Autorità nazionale anticorruzione, come se fosse la cosa più normale del mondo.Certo è lecito, ma è anche etico?La più importante infrastruttura in costruzione nella mia Regione, la Pedemontana veneta, del valore dioltre 2,25 miliardi, viene realizzata nascondendo a tutti i cittadini la convenzione economica chestabilisce metodi e criteri di ripagamento dell'opera. Non sono bastate quattro richieste di accesso agliatti e due interrogazioni parlamentari per riuscire ad entrare in possesso di questi documenti. Dove nonc'è trasparenza, colleghi, sappiamo bene che alberga il malaffare ed in tema di Pedemontana latrasparenza non c'è.Ho fatto questa premessa per indicare in modo forte e chiaro che priorità nel nostro Paese èchiaramente la lotta alla corruzione. Serve una legge efficace anticorruzione, lo sappiamo tutti. Serveuna riforma della prescrizione e l'introduzione del falso in bilancio. Sappiamo bene, però, che tuttequeste riforme sono state bloccate dal Governo da ben prima dell'estate.A dire la verità, su richiesta insistente del Movimento 5 Stelle, il pacchetto di norme anticorruzione erapersino stato tolto dalla polvere e posto all'ordine del giorno del Senato in concomitanza conl'esplosione dello scandalo tangenti di Expo 2015. Lo ricordiamo tutti bene perché eravamo incampagna elettorale per le europee. Ma il giorno successivo a quello di chiusura dei seggi elettorali -guarda caso - il pacchetto di leggi anticorruzione, tra cui era presente anche il disegno di legge a primafirma Piero Grasso, è sparito dall'ordine del giorno. Chiediamoci se questa è solo incapacità o mancatavolontà di agire; non è forse, invece, mancanza di volontà di far funzionare la giustizia? Perché mai,d'altra parte, dovreste andare contro i vostri interessi?Vi ricordo che l'inazione del Parlamento nella lotta alla corruzione, però, è complicità.In questo contesto, non certo idilliaco, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari nega allamagistratura di fare il suo mestiere, o meglio glielo rende più difficile, negando l'autorizzazioneall'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche in un procedimento penale nei confronti del senatoreAzzollini.Ora, io non ho nulla contro il potente senatore Azzolini del Nuovo Centrodestra. Potrebbe essere anchel'arcangelo Gabriele, ma, se il sindaco di Molfetta è protagonista dello sperpero di 150 milioni di eurodestinati alla costruzione di un porto inutile, dannoso e mai terminato e viene intercettatoincidentalmente dalla magistratura, perché mai deve essere la politica a sottrarlo alle sueresponsabilità, mettendosi di traverso e dunque ostacolando l'accertamento della verità? (Applausi dalGruppo M5S e della senatrice Puppato).

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Non mi si richiami, per favore, l'articolo 68 della Costituzione, che non c'entra nulla. Qui non c'entranonulla le opinioni o i voti espressi nell'esercizio delle funzioni del parlamentare e le utenze intercettate -lo sappiamo tutti - notoriamente non erano le sue.In verità Azzollini doveva essere salvato a tutti i costi, perché doveva restare Presidente dellaCommissione bilancio, probabilmente in cambio della fiducia a quella vergogna del jobs act o magariin cambio di una manovra di bilancio più sensibile alle esigenze di taluni. (Applausi dal Gruppo M5S).Poco importa, dunque, che alla testa di una Commissione fondamentale per le leggi di spesa del nostroPaese sieda un signore celebre per aver fatto autoassegnare alla città di cui era primo cittadino, prima70 milioni di euro, saliti poi a 150, per la costruzione di un'opera faraonica, dannosa per l'ambiente,inutile e mai completata.Di nuovo qui ci sono solo le parole, ma per il resto si va avanti come prima con larghe intese politichee d'affari talmente forti da consigliare a qualsiasi investitore estero di girare al largo dal nostro Paese.La vittima di persecuzione non é il presidente Azzolini, ma l'intero popolo italiano, illuso che tuttocambi, e poi testimone del fatto che tutti assieme incredibilmente, Lega compresa, continuate adifendere la casta e uno dei suoi più autorevoli esponenti.Per tutti questi motivi, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Movimento 5 Stelle all'autorizzazioneall'utilizzo da parte della magistratura delle intercettazioni telefoniche nel procedimento penale neiconfronti del senatore Azzollni, come vorrebbe tutto il popolo italiano, con la sola eccezione di voi chequi ancora una volta lo rappresentate indegnamente. (Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dalGruppo LN-Aut).CUCCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.CUCCA (PD). La valutazione di questa vicenda, come è successo e succederà per le analoghe vicendeper le quali la Giunta è chiamata e sarà chiamata a valutare, pone dei problemi per la delicatezza delcompito che la Giunta stessa è chiamata a svolgere. Per questo motivo abbiamo sempre agitonell'ambito della Giunta in piena libertà di coscienza e credo che anche oggi siamo chiamati adapplicare questo principio e a svolgere il nostro ruolo molto serenamente.È per questi motivi che voteremo a favore della proposta illustrata dal relatore Moscardelli,condividendo integralmente il contenuto del suo intervento, soprattutto avuto riguardo alle maturazionigiuridiche poste a fondamento del suo ragionamento, che si identificano poi in sostanza con il rispettodelle norme costituzionali, alla cui osservanza noi, come tutti, siamo tenuti anche nella valutazione delcaso che ci occupa, sempre scevri - questo tengo a sottolinearlo - da influenze esterne di qualsiasigenere, ma con l'unico intento di rispettare il principio di legalità e le norme vigenti, almeno sino aquando queste norme resteranno in vigore, e senza operare invece alcuna valutazione sul merito delleaccuse perché quella valutazione non spetta assolutamente a noi. Ci sono altri organi deputati a farloche valuteranno i fatti per come sono riportati negli atti processuali. Ovviamente tutti, come sempreabbiamo fatto finora, rispetteremo le decisioni e le valutazioni che saranno assunte. Confermo il votofavorevole alla proposta illustrata dal senatore Moscardelli. (Applausi del senatore Russo).BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). In premessa, vorrei dire al collega Cappelletti che èindegno chi non rispetta le leggi sempre, anche in questa Aula, e che quindi chi offendegeneralizzando il giudizio di parlamentari o di cittadini normali rischia l'indegnità lui stesso.(Commenti dal Gruppo M5S). Voi non avete nessuna patente per dare giudizi di questo genere. (Vivacicommenti dal Gruppo M5S).PRESIDENTE. Fate parlare il collega. Senatore Buemi, prosegua il suo intervento cercando dicontribuire anche lei ai lavori. (Vivaci commenti delle senatrici Lezzi e Moronese).BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Presidente, siamo stati chiamati in causa tutti enessuno se lo può permettere, neanche loro che sono come noi dal punto di vista del diritto!

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LEZZI (M5S). È una questione personale.Non può parlare con il senatore Cappelletti.PRESIDENTE. Senatrice Lezzi, non interrompa il collega.BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Intervengo ora brevemente sul merito dellaquestione. (Commenti della senatrice Lezzi).Credo che il compito di giudicare tutti noi spetti alla magistratura e in questo senso noi nonintralciamo questa attività, anzi ribadiamo un principio che almeno per me è fondamentale: tutti siamochiamati a rispettare la legge e la Costituzione e, quindi, anche coloro che sono chiamati a giudicarericoprendo il ruolo di autorità inquirente sono tenuti a rispettare le leggi dello Stato. Ora, da questavicenda emerge che questo non è stato fatto e, quindi, a prescindere dal merito della questione, c'è unprincipio che anche lo Stato quando agisce attraverso i suoi servitori deve rispettare la legge.In questo caso mi pare evidente che non sia stato fatto e noi ribadiamo questo principio fondamentale,che prescinde dalle responsabilità che in sede processuale devono essere ancora accertate. Annunciopertanto il voto favorevole alla relazione del Gruppo Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE perché il principio fondamentale del rispetto delle leggi deve essere osservato in tutte le sedi.DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, vorrei svolgere molte riflessioni, anche paragonandoquesta vicenda e le conclusioni della relazione presentata dalla Giunta con un'altra, che pure abbiamoqui esaminato, nella quale si è tenuto un comportamento un po' diverso. Mi riferisco alla vicenda cheha riguardato il senatore Milo. Con molta franchezza mi sembra vi siano stati due pesi e due misure.Detto questo, annuncio il voto contrario del Gruppo Sinistra Ecologia e Libertà.STEFANI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.STEFANI (LN-Aut). Signor Presidente, in merito alla relazione proposta e considerata tutta laquestione, anche noi riteniamo di votare a favore della proposta della Giunta, reputando che, per lemodalità con le quali sono state condotte le indagini e per i presupposti, effettivamente in questo casogli inquirenti non potevano non rappresentarsi la probabilità che si stesse intercettando proprio ilsenatore Azzollini.Il nostro pertanto sarà un voto favorevole.GAETTI (M5S). Domando di parlare.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo medianteprocedimento elettronico.PRESIDENTE. Indìco la votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunitàparlamentari di diniego dell'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche nei confronti delsenatore Antonio Azzollini, trasmessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale diTrani, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti.(Segue la votazione).Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi ironici dal Gruppo M5S).LEZZI (M5S). Commissariatevi tutti! Tutti insieme!MORONESE (M5S). Venduti! Tutto il PD!

Discussione del documento:(Doc. IV-quater, n. 1) Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito diun procedimento civile nei confronti del senatore Gabriele Albertini (ore 10,24)

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Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentariPRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV-quater, n. 1, recante:«Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civilenei confronti del senatore Gabriele Albertini (procedimento civile n. 17851/12) pendente nei suoiconfronti dinanzi al tribunale di Brescia».La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata edistribuita.Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporreall'Assemblea di dichiarare l'incompetenza del Senato a deliberare sul fatto oggetto del procedimentoin titolo.Chiedo al relatore facente funzioni, senatore Stefano, se intende intervenire.STEFANO, f. f. relatore. Signor Presidente, preciso che intervengo in sostituzione del relatore,senatore Giarrusso, che è in missione.Preciso altresì, preliminarmente, che il senatore Albertini è stato parlamentare europeoininterrottamente a partire dal 2004, è stato eletto senatore il 24 febbraio 2013, proclamato dalla corted'appello il 5 marzo 2013 e sostituito al Parlamento europeo dalla corte d'appello il 12 aprile 2013.La vicenda dalla quale trae origine il procedimento civile in questione riguarda fatti avvenutianteriormente all'elezione al Senato del predetto parlamentare. Lo stesso senatore Albertini, con letteraindirizzata al Presidente del Senato del 7 agosto 2014 precisa testualmente che: «I fatti alla base dellavicenda processuale risalgono alla fine del mese di ottobre 2012, momento in cui rivestivo la carica dideputato al Parlamento europeo». (Brusio).Signor Presidente, le chiedo, se possibile, di far cessare il brusio.PRESIDENTE. Ha ragione, senatore Stefano. Colleghi, sono questioni di particolare delicatezza.Prego, senatore Stefano.STEFANO, f. f. relatore. La Corte costituzionale (sentenza n. 252 del 1999) ha stabilito che - in casodi mutamento della Camera di appartenenza - la delibera di insindacabilità spetta sempre alla Cameracui il parlamentare apparteneva al momento del fatto all'origine della questione.Va a tal proposito precisato che la valutazione del cosiddetto nesso funzionale - ossia la connessionetra opinioni espresse e l'esercizio della funzione parlamentare - non può che essere demandata allaCamera di appartenenza al momento del fatto, atteso che solo quest'ultima può essere titolata allavalutazione dei profili funzionali, ossia a valutare se le opinioni espresse siano riconducibili ad attivitàespletate in tale sede parlamentare. Sarebbe infatti un paradosso logico - oltre che giuridico -demandare la valutazione del nesso tra opinioni espresse ed attività espletate dal parlamentare durantela carica ad una Camera diversa da quella alla quale il parlamentare stesso apparteneva, con l'assurdaconseguenza che una Camera sarebbe in tal modo legittimata ad ingerirsi nella sfera di autonomia diun'altra e a valutare pertanto la riconducibilità delle opinioni espresse alle attività parlamentari svoltepresso altra Camera.Nel caso di specie, al momento del fatto, il senatore Albertini rivestiva la carica di parlamentareeuropeo e, conseguentemente, la competenza a deliberare spetta necessariamente al Parlamentoeuropeo, al quale peraltro si era rivolto lo stesso senatore Albertini, chiedendo una pronuncia sul suocaso. A seguito di tale istanza il Parlamento europeo, nella seduta del 21 maggio 2013, ha deliberato dinon riconoscere l'insindacabilità delle opinioni da lui espresse, accogliendo la proposta dellaCommissione giuridica. Quest'ultima non ravvisava un nesso funzionale con l'attività di parlamentareeuropeo e riteneva pertanto insussistente la prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse.Il 24 luglio 2013 l'onorevole Albertini - nel frattempo proclamato senatore - ha tuttavia richiesto lariconsiderazione del suo caso alla Commissione giuridica del Parlamento europeo, la quale ha espressola raccomandazione di respingere la richiesta di riesame; raccomandazione poi accolta dal Parlamentoeuropeo il 24 febbraio 2014.

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In data 7 agosto 2014 l'onorevole Albertini ha chiesto una deliberazione di insindacabilità sulla stessavicenda al presidente del Senato Grasso. Tra l'altro, lo stesso onorevole Albertini fa presente che«molti fatti rilevanti sono accaduti successivamente all'avvio della trattazione della causa civile (...)» eche «tali fatti si verificarono quando il sottoscritto era già stato eletto quale componente di questaAssemblea»: ma allora evidentemente questi fatti non rilevano ai fini della trattazione della causacivile, essendosi verificati successivamente (cioè quando la causa era già in corso).Successivamente a tale richiesta, il senatore Albertini, con lettera del 16 ottobre 2014, allegava unacomunicazione del Parlamento europeo, del medesimo giorno, con la quale tale istituzioneparlamentare informava l'interessato che la richiesta di riesame della decisione del 21 maggio 2013 erastata deferita il 16 settembre scorso alla Commissione giuridica del Parlamento europeo, unicaistituzione competente a deliberare (ed eventualmente a riesaminare le proprie decisioni) in merito allavicenda in questione.Per tali motivi, la Giunta propone all'Assemblea di dichiarare l'incompetenza del Senato a deliberaresul fatto oggetto del procedimento in titolo.PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.È iscritto a parlare il senatore Albertini. Ne ha facoltà.ALBERTINI (NCD). Signor Presidente, per prima cosa vorrei porre l'attenzione dell'Aula sul seguenteargomento. Poco fa qualcuno dei presenti ha evocato la tragedia del nostro Paese: la corruzione, i reaticonnessi all'esercizio delle pubbliche funzioni. In questo caso, però, stiamo parlando di opinionicritiche espresse da un rappresentante delle istituzioni - ero allora deputato europeo, ora sono un vostrocollega - nei riguardi del comportamento di un magistrato che sta avendo anche altre censure da partedegli stessi organi della magistratura, sia ordinaria che contabile.Dico ciò perché credo ci sia una sostanziale differenza, anche quando si affrontano gli argomenti intermini procedurali, sul contenuto degli argomenti di cui si sta parlando. Questo tema ha a che vederecon le funzioni istituzionali svolte da un collega, da un rappresentante dei cittadini, sia esso deputatoeuropeo, senatore della Repubblica o deputato al Parlamento italiano.Sotto questo profilo vorrei citare una decisione adottata dal Parlamento europeo proprio per difenderel'immunità di un deputato europeo, l'onorevole Di Pietro, che così recita: «L'onorevole Di Pietro stavasvolgendo le sue funzioni di deputato. Cercare di imbavagliare i parlamentari avviando procedimentigiudiziari nei loro confronti per impedire loro di esprimere le proprie opinioni su questioni chesuscitano un legittimo interesse e preoccupazione nell'opinione pubblica è inaccettabile in una societàdemocratica e costituisce una violazione dell'articolo 9 del Protocollo che mira a salvaguardare lalibertà di espressione dei parlamentari nell'esercizio del loro mandato nell'interesse del Parlamento inquanto istituzione.».Ritengo che questo argomento, la tutela delle opinioni espresse da parte di un deputato, non possaessere assoggettato a situazioni puramente procedurali nel momento in cui l'argomento forte è la nostrapossibilità di esercitare le funzioni di indirizzo e controllo dell'attività del Governo, certamente, maanche di altri organi in primis della giurisdizione; tant'è che sugli stessi argomenti ho fatto anche unesposto al Ministro guardasigilli, due esposti alla procura generale presso la Corte di cassazione, unesposto presso il Consiglio superiore della magistratura.Per quanto riguarda il merito della causa civile, che è in corso di sviluppo e di cui si sta parlando inquesta sede, vorrei leggervi l'ordinanza del giudice civile del 27 ottobre, con cui così si esprime:«Rilevato che l'esimente invocata dal convenuto presuppone la prova della verità reale e putativa deifatti posti a fondamento della critica mossa al comportamento dell'attore, che in relazione allalocuzione «l'inchiesta parte dallo stesso pubblico ministero che interrogava di notte, con metodi daGestapo, i consiglieri comunali e i dirigenti del Comune sugli emendamenti in bianco, poi dimostratosireato inconsistente», (...) i capitoli di prova del convenuto sono ammissibili in quanto volti adimostrare che il resistente era convinto che gli interrogatori si fossero svolti secondo le modalità ividescritte». A questo punto posso citare un atto notorio in cui quattro testimoni, nonché la stessa

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persona sottoposta a un fermo di polizia (abusivo, ritengo) attestano i fatti che ho dichiarato esserecensurabili. Aggiunge: «Altri capitoli di prova sono irrilevanti in quanto in relazione al procedimentoSerravalle» (altro motivo di censura da parte mia del comportamento del magistrato), «è pacifico cheentro i termini di legge non fosse stato richiesto il rinvio a giudizio dell'indagato Penati, né fosse statadomandata l'archiviazione del procedimento».Quindi, nel merito, credo di poter dire che, difendendomi nel processo, la pronuncia sarà a mio favoree magari potrei anche ottenere il rimborso delle spese legali. Ma non è questo il punto. Domando a voise, come citavo all'inizio del mio dire, è difendibile l'opinione espressa senza ingiurie, senzacomportamenti scorretti, senza che nelle espressioni vi sia qualcosa di offensivo ma solo la critica suun comportamento.Aggiungo un ultimo argomento, forse il più inquietante: il pubblico ministero, anzi il procuratoreaggiunto, che mi ha intentato questa causa, risulta indagato dalla procura antimafia di Reggio Calabriaperché (e cito l'espressione raccolta da un settimanale, «l'Espresso» del 27 ottobre, che riporta stralci diuna intercettazione telefonica del medesimo con un avvocato difensore dei suoi indagati) «stavaorchestrando manovre per colpire l'ex sindaco di Milano». Aggiungo, sempre citando l'articolo: «Nonnasconde l'antipatia per Albertini». Ora, è davvero raccapricciante che un magistrato, per un suoprofitto economico, abbia interferito con le attività di un parlamentare e che abbia addiritturaorchestrato manovre per delegittimarlo.Questo è quanto porto alla vostra attenzione. Peraltro sono state emesse dalla Cassazione alcunesentenze che ammettono che le guarentigie del deputato europeo si estendano anche alle sue funzioniove egli si trovasse in altre situazioni di rappresentanza popolare, come quella del Senato. Abbiamoparlato anche del senatore Verdini e di situazioni che concernevano l'appartenenza all'altra Cameralegislativa, la Camera dei deputati.Ora, questi sono argomenti procedurali. Io vi invito a considerare l'argomento nella sua sostanza e adifendere la nostra libertà - non solo la mia, anche perché probabilmente vincerò questo processo - e ilnostro dovere di esercitare la funzione di indirizzo e controllo sul potere legislativo e dicomunicazione all'opinione pubblica di fatti e circostanze che possono essere censurabili per il rispettodelle istituzioni e per svolgere la nostra funzione rappresentativa. (Applausi dal Gruppo NCD).PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.Poiché il relatore facente funzioni non intende intervenire in replica, passiamo alla votazione dellaproposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, il collega Albertini ha illustratoin maniera chiara la sua situazione. Vorrei aggiungere che ci troviamo in una circostanza diversa dallaprecedente. In questo caso, infatti, è evidente in maniera inconfutabile che il collega svolgeva e svolgeun'attività coperta da una guarentigia costituzionale. Possiamo interpretare che possa essere quella delParlamento europeo o quella del Parlamento italiano ma è evidente che qui si vuole sindacare sulle sueopinioni liberamente espresse in relazione a vicende che hanno una rilevanza politica. Per questovorrei richiamare i colleghi sul fatto che non possiamo non garantire in qualche maniera una copertura.Stupisce, per la verità, che il Parlamento europeo, probabilmente con una interpretazioneassolutamente burocratica e poco sostanziale, non abbia concesso tale guarentigia, però oggi Albertiniè senatore della Repubblica e deve poter continuare, senza condizionamento alcuno, la sua attivitàparlamentare.Allora, esaminando in maniera profonda anche il merito delle sue affermazioni e prendendo inconsiderazione anche gli altri contesti, quelli che nell'arco degli anni si sono evidenziati circa ilcomportamento di taluni magistrati, come in questo caso, io credo che noi non possiamo far mancareal nostro collega la copertura dell'articolo 68 della costituzione.In questo senso, dichiaro il voto contrario del Gruppo parlamentare Per le Autonomie (SVP, UV,

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PATT, UPT)-PSI-MAIE alla proposta della Giunta.GIOVANARDI (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.GIOVANARDI (NCD). Signor Presidente, credo che mai un caso portato alla nostra attenzioneriguardi proprio specificamente ognuno dei colleghi di questo Senato. Stiamo, infatti, parlando dellaspecificità dell'attività di un parlamentare, che ha, come unico scudo, quello di poter esprimereliberamente le proprie opinioni, una libertà costituzionalmente garantita.Quando ero Presidente della Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio avevamo stabilitoall'unanimità un documento nel quale precisavamo che la libertà di esprimere opinioni evidentementedoveva avere attinenza con l'attività politica o parlamentare del deputato o del senatore. È evidente chesono escluse tutte le opinioni che vengano espresse per questioni che riguardano un'impresa che unparlamentare può portare avanti, una sua professione, un suo interesse privato.Ma in questo caso stiamo parlando specificamente di un parlamentare che ha intrapreso una battagliacivile, politica e culturale in difesa di una posizione che aveva tenuto quando faceva il sindaco diMilano e quando, giustamente, difendeva un operato messo sotto accusa, con modalità ormai note atutti, da parte di un singolo magistrato che aveva rivolto nei confronti del senatore Albertini accusepesantissime, verso le quali Albertini ha usato del diritto di rispondere sul piano dialettico e politico,trovandosi poi aggredito sul piano giudiziario.Colleghi, questo problema è delicatissimo. Infatti, se qualcuno che ha tempo e disponibilità (puòessere un potere forte, bancario o economico, può essere qualsiasi realtà che si senta lesa dall'attività diun parlamentare) denuncia un parlamentare o intraprende un'azione civile nei suoi confronti, quelparlamentare rischia di essere paralizzato. Purtroppo, infatti, le cause civili presentano dei problemi:intanto, perché vengono chieste somme straordinarie, che il povero parlamentare (nel senso di poverotapino che incorrere in queste vicende) si trova eventualmente a dover pagare; ma anche perché ilprocesso stesso è qualcosa di insopportabile nel momento in cui si è chiamati a dover rispondere diaffermazioni che un parlamentare ha il dovere di fare.I parlamentari devono prendere posizione, sono i rappresentanti del popolo, devono avere il coraggio,la disponibilità e il senso di responsabilità di dire le cose che la gente comune non può dire, proprioperché questa è la loro funzione specifica. A differenza dei magistrati, non possono arrestare, inquisire,giudicare nessuno, ma possono parlare. Questo si chiama Parlamento e il caso del senatore Albertini èil caso specifico di un parlamentare che è sotto processo civile semplicemente perché ha espressoopinioni e continua ad esprimerle.Ci chiedono di dire se il Senato è competente o incompetente a trattare questo caso. Io ritengo che ilSenato sia assolutamente competente. Non nascondiamoci dietro i cavilli, dicendo che la Cassazioneha detto una cosa diversa. Noi abbiamo già trattato in questa legislatura il caso del senatore Verdini ela vicenda in cui era coinvolto capitò quando era deputato e non senatore. È evidente che il senatoreAlbertini deve parlare, difendersi o svolgere le sue considerazioni nel luogo in cui, con continuità,esercita il suo mandato. Prima era al Parlamento europeo, ed ora è al Senato della Repubblica. Ed è ilSenato della Repubblica a dover dire se è competente o no ed entrare nel merito della difesa di uncollega che esercita un nostro diritto.Non è il diritto del senatore Albertini, ma è il nostro diritto a poter parlare, a poter fare politica, a poterincidere e fare denunce quando, come in questo caso, si è nei limiti della non offesa e della noningiuria, ma semplicemente nell'ambito di considerazioni svolte in difesa dell'operato di chi, dasindaco di una città, ha gestito tre miliardi come commissario straordinario, sei miliardi come sindacoe non ha mai ricevuto nessun avviso di garanzia.E dico anche ai colleghi del Movimento 5 Stelle che qualche volta dovremo anche distinguere, senzasparare nel mucchio, fra casi di criminalità e situazioni simili alle vostre quando, facendo denunce inquest'Aula o prendendo posizioni severe rispetto a determinate situazioni, potreste essere trascinati ingiudizio. Volete che passi il principio che ogni volta che voi parlate, come questa mattina è stato fatto,

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ci sia qualcuno che vi denunci, così che voi dobbiate passare la vita in tribunale a pagare avvocati perdifendere il vostro diritto di parola? Non è così che funziona la democrazia, nel momento in cui sidifende anche il vostro diritto di fare politica, di fare denunce e di poter parlare dentro e fuoriquest'Aula.Colleghi, questa situazione oggi riguarda il senatore Albertini, ma domani potrà riguardare ognuno divoi. Anche se vedo molti colleghi distratti, io vi assicuro che, quando una persona si trova adaffrontare queste situazioni, è attentissimo; se il caso interessasse un collega distratto, vi assicuro chesarebbe attentissimo a quanto accade, perché un meccanismo di questo tipo inibisce un parlamentaredal suo diritto e dovere di fare politica.Per queste ragioni, il Gruppo del Nuovo Centrodestra vota contro il principio dell'incompetenza,ribadendo che questo Senato è competente ad affrontare casi come quello del senatore Albertini.(Applausi dal Gruppo NCD).CRIMI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.CRIMI (M5S). Signor Presidente, cittadini che ci ascoltate, vorrei cercare di spiegare in manierasemplice, anche ai colleghi che non hanno seguito i lavori della Giunta, di cosa stiamo parlando, senzaentrare nel merito della questione che riguarda il procedimento del senatore Albertini.Il senatore Albertini è sottoposto a un procedimento per il reato di diffamazione. Questo fatto èavvenuto durante il suo mandato al Parlamento europeo. E questo è assodato. Quando era alParlamento europeo, ovviamente, immediatamente sono partite le garanzie funzionali previste per iparlamentari italiani al Parlamento europeo.In quel procedimento, il Parlamento europeo ha già deciso che, in questo caso specifico, non c'era unnesso funzionale tra l'esercizio del suo mandato di parlamentare europeo e le affermazioni da lui fatte,che sono sottoposte al giudizio, futuro ed eventuale, per il reato di diffamazione. Questo è un fatto.Il senatore Albertini si è ulteriormente appellato, chiedendo un riesame della procedura al Parlamentoeuropeo, il quale ha già deciso che l'esame della richiesta di appello deve essere affidato allaCommissione che si occupa di questi affari. Quindi, un organo, in questo caso il Parlamento europeo,ha già deciso, e sta decidendo anche sull'appello eventuale. Pertanto, non può esserci una ulterioredecisione da parte del Senato.Noi possiamo anche decidere, approvando la relazione della Giunta, che questo Senato non ècompetente. Immaginiamo, però, che fra qualche mese si vada ad elezioni, perché vengono sciolte leCamere, e il senatore Albertini si candidi alla Camera. Allora, egli reitererà la stessa domanda allaCamera. Come sapete, il processo può durare anche tre, quattro o cinque anni, ma magari dopo dueanni si va a nuove elezioni, il senatore Alberini ritornerà al Senato e la questione si riproporrà alSenato.In linea teorica, ciò sarebbe possibile. Invece, un giudizio è stato già espresso da una Camera, inquesto caso dal Parlamento europeo, e la questione viene conclusa così. Non è possibile, ogniqualvoltasi cambia la Camera di appartenenza a seguito di nuove elezioni, riproporre la stessa richiestachiedendo alla nuova Camera di decidere su qualcosa che è stato già deciso all'interno della precedenteCamera di appartenenza, che era quella che aveva la competenza per capire e decidere se il suoscrivere era legato alla funzione che stava esercitando.Pertanto, a prescindere dal caso specifico e cioè dal merito del procedimento giudiziario, per noi èassolutamente lampante che non può che esserci una incompetenza da parte di questo Senato adecidere nel merito di questa vicenda.Aggiungo, comunque, che sarebbe il caso di affrontare (purtroppo l'occasione è stata persa durante ladiscussione sulle riforme costituzionali) una revisione di tutte le norme che riguardano le garanziefunzionali di senatori e deputati. Dobbiamo cercare di fare un passo avanti. Abbiamo visto troppe voltequeste Camere non difendere i propri membri da un abuso, ma difenderli per tutelare un interessecollettivo. Dopo aver visto quello che si è scoperchiato nei giorni scorsi a Roma, dopo aver visto

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quello che si è scoperchiato negli ultimi anni con scandali uno dietro l'altro, dovremmo forse aprire ilParlamento nel senso di renderlo il più possibile uguale alla società, senza alcun tipo di garanzia;metterci nelle stesse condizioni di un cittadino qualunque che deve recarsi nelle aule di tribunale adifendersi mentre dovrebbe svolgere il proprio lavoro. Non possiamo continuare a mantenere questoprivilegio.Invito pertanto a riflettere sulla possibilità di realizzare una revisione completa di tutte le garanziefunzionali che riguardano intercettazioni, arresto, sequestro ed altro. (Applausi dal Gruppo M5S).MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, in questi giorni è di grande attualità (certamente lo èsempre) il problema del malaffare nella politica, della corruzione, della commistione fra interessiillegittimi e lo Stato, sia attraverso i suoi funzionari, sia attraverso i suoi rappresentanti eletti.Qualche anno fa un sindaco di Milano si è opposto al malaffare, si è opposto a manovre che, secondoperizie di tribunale, hanno causato un danno erariale molto superiore ai 100 milioni di euro, lo ha fattocon tutti i mezzi che aveva a sua disposizioni prima da sindaco, poi da parlamentare europeo e daultimo da senatore.Questo ex sindaco di Milano è il senatore Gabriele Albertini.Se si pensa che votando di fatto contro il senatore Albertini, mettendolo nelle mani, per così dire delbraccio secolare in un'ottica di severità populista, si sta facendo giustizia, vorrei dire che si sta facendoesattamente il contrario, perché Albertini si è schierato, ha messo la sua faccia, ha rischiato e vediamoche sta rischiando di suo per evitare il malaffare, per evitare che una pubblica amministrazionericevesse un danno erariale di centinaia di milioni. Si è opposto con tutti i mezzi a sua disposizione -come dicevo - e si è opposto anche con quattro interrogazioni (uno degli strumenti tipici dell'attività diun parlamentare) presentate in qualità di senatore.Pertanto, se noi votiamo riconoscendo l'incompetenza del Senato, come la maggioranza della Giuntadelle elezioni propone di fare, diciamo che un senatore deve stare bene attento nel redigere leinterrogazioni parlamentari con cui denuncia il malaffare, con cui denuncia il danno arrecato allo Statoe se già lo aveva fatto in precedenza in altra veste rischia comunque di pagare pesantemente leconseguenze del suo coraggio, del suo senso del dovere nel difendere l'interesse dei contribuenti e,dunque, dello Stato.Per quanto concerne ancora più specificamente la competenza riguardante il Parlamento europeo, vadetto che l'ex articolo 10, lettera a), del Protocollo sui privilegi - brutta parola che andrebbe tradottameglio, data l'evoluzione che ha avuto la nostra lingua - e le immunità delle Comunità europeeprevede che restino salve le guarentigie che il Parlamento ha per la legge nazionale. Nel nostro caso,l'articolo 68 della Costituzione vale anche per i parlamentari europei. Non è perché uno è eletto alParlamento di Bruxelles e Strasburgo che perde tali diritti; tra l'altro, più che di diritti suoi, si tratta deidiritti dei cittadini ad avere dei parlamentari che possano difendere realmente i loro interessi senzatemere chiunque possa agire contro di loro.La Corte di cassazione, con sentenza n. 35523 del 25 settembre 2007 (quindi neanche recente), hastabilito che a tutelare l'attività del parlamentare europeo non è solo quanto previsto dall'ex articolo 10,lettera a), del Protocollo sui privilegi del parlamentare europeo, ma anche l'articolo 68 dellaCostituzione.Pertanto il senatore Albertini, per le sue attività (a mio modesto parere meritorie e sulle quali sarebbemolto, ma molto interessante entrare nel merito, anche perché si legano a fatti molto attuali; madobbiamo attenerci all'argomento di cui ci stiamo occupando), ha diritto due volte a una deliberazionedel Senato che dica che sta agendo in quanto senatore e che si tratta di denunce e di argomenti suiquali ci sono suoi precisi, specifici e molto dettagliati atti compiuti da senatore, non soltanto perchéadesso Gabriele Albertini è senatore, ma perché già da parlamentare europeo aveva diritto alle tutele dicui all'articolo 68.

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Pertanto, il fatto che il Parlamento europeo abbia dichiarato di non riconoscere l'insindacabilità, conuna decisione che peraltro potrebbe anche essere modificata, non vuol dire che non si debbaindividuare un organo che la decida; e quest'organo è palesemente il Senato, e possiamo farlo peranalogia rispetto a quanto previsto, ad esempio, per gli ex Ministri per determinate procedure, perchéAlbertini è un senatore (se oggi fosse deputato, spetterebbe alla Camera), se anche non avesse fattointerrogazioni in quanto senatore. Ma io preferisco attenermi a quanto lui ha denunciato con le sueinterrogazioni.Per tali ragioni, Forza Italia voterà contro la proposta della Giunta in quanto riteniamo che ci sia unacompetenza del Senato. Più nello specifico, più nel merito, crediamo che si stia parlando di unparlamentare che ritiene di difendere gli interessi del proprio Paese. In questo caso si tratta di interessicertificati da perizie di tribunale, ossia interessi del nostro Paese a che manovre poco chiare compiuteda certi amministratori locali con certi imprenditori non deprivino il Paese di centinaia di milioni dieuro. Ebbene, riteniamo che chi si impegna su queste cose da senatore abbia diritto a non essereperseguito, in quanto si tratta di attività, a mio parere meritoria, ma comunque di svolgimento di attiinerenti alla sua funzione parlamentare. (Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e NCD).GAETTI (M5S). Domando di parlare.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo medianteprocedimento elettronico.PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescrittonumero di senatori.(La richiesta risulta appoggiata).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delleimmunità parlamentari di dichiarare l'incompetenza del Senato a deliberare sul fatto oggetto delprocedimento in titolo.(Segue la votazione).Il Senato approva. (v. Allegato B).PAGLIARI (PD). Domando di parlare.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.PAGLIARI (PD). Signor Presidente, desidero comunicare alla Presidenza di aver commesso un errorenella votazione e che il mio voto, quindi, è favorevole.DI GIACOMO (NCD). Domando di parlare.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.DI GIACOMO (NCD). Signor Presidente, anch'io ho sbagliato e, quindi, comunico che il mio voto ècontrario.PRESIDENTE. Tutti i senatori che desiderano segnalare di aver commesso un errore nel corso dellaprecedente votazione, sono autorizzati a comunicarlo agli Uffici.

Discussione del documento:(Doc. IV, n. 7) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni ecomunicazioni telefoniche del signor Antonino Papania, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito diun procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (ore 11,02)Approvazione della proposta di rinvio alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentariPRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV, n. 7, recante: «Domanda diautorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche delsignor Antonino Papania, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente

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anche nei suoi confronti (n. 21561/2013 RGNR - n. 13877/2013 RG GIP)».La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata già stampata edistribuita.Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato a maggioranza diproporre all'Assemblea di concedere l'autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni ecomunicazioni telefoniche del signor Papania, senatore all'epoca dei fatti, per le sole intercettazionieffettuate fino alla fine del mese di novembre 2010, rigettando invece la richiesta dell'autoritàgiudiziaria per le successive comunicazioni, consistenti in scambi di messaggi sms, intercettate il 6, il15 e il 29 dicembre 2010.Chiedo al relatore, senatore Buccarella, se intende intervenire.BUCCARELLA, relatore. Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, la vicenda che ci interessaprende le mosse da una richiesta del gip del tribunale di Palermo in merito alla utilizzazione diintercettazioni del signor Papania, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penaleper corruzione che vede il Papania fra gli indagati. La richiesta investe una telefonata del 13 giugno2010 e una serie di sms che vanno dal 12 ottobre 2010 al 29 dicembre 2010.L'utenza intercettata era intestata ad una società che si occupa di rifiuti e in uso a tale signor OrazioColimberti.La corruzione consisterebbe in assunzioni in cambio di certificazioni di regolarità degli appalti e deiservizi che invece sarebbero irregolari. Papania è stato iscritto nel registro degli indagati il 13 ottobre2011 con decorrenza 10 settembre 2011. Va, però, segnalato che... (Brusio).PRESIDENTE. Colleghi, per favore consentite al senatore Buccarella di svolgere la relazione.BUCCARELLA, relatore. Come dicevo, la richiesta del pubblico ministro era più ampia di quellapresa in esame dalla Giunta ma il giudice per le indagini preliminari ha già ridotto il «pacchetto» delleintercettazioni utilizzabili a quelle avvenute prima del 3 gennaio 2011, limitando la richiesta sulpresupposto che, in quella data, il signor Papania era già stato individuato come senatore dellaRepubblica e, pertanto, le intercettazioni successive al 3 gennaio 2011 non sarebbero più «casuali».Infatti, la richiesta originaria del pubblico ministero riguardava tre decreti ricadenti in un arcotemporale di quasi due anni, cioè dal 13 giugno 2010 al 14 maggio 2012, relativi a 13 conversazionitelefoniche e ad un totale di 68 serie di comunicazioni sms.Il senatore Papania ha fatto pervenire una prima memoria difensiva in Giunta dove, oltre a configurareun fumus persecutionis, assume che, già in data 7 luglio 2010, gli investigatori avrebbero individuatola qualifica soggettiva del parlamentare.Lo stesso Papania, però, in merito alla richiesta di proroga delle intercettazioni del 7 luglio 2010,rileva una assoluta genericità dell'ipotesi accusatoria.Ebbene, proprio questa affermazione comporta come logica conseguenza che il quadro accusatorionon è di per sé idoneo a configurare quel mutamento dell'atto di indagine necessario a viziare l'utilizzodelle intercettazioni. In pratica, non c'è il mutamento dell'obiettivo dell'indagine che resta ancora taleColimberti Orazio. Conseguentemente diventa superflua qualunque valutazione sul fumuspersecutionis, atteso il carattere ancora casuale delle intercettazioni. In una successiva memoria, l'exsenatore Papania sostiene che già dal 13 giugno 2010 lo stesso era stato individuato come deus exmachina dell'episodio corruttivo.Queste circostanze, però, sono contenute in una informativa dei Carabinieri del 9 settembre 2011,quindi successiva alla data del 3 gennaio 2011 fissata dal gip.Lamentava inoltre il Papania che in una telefonata del 28 novembre 2010 si individuava il Papaniacome politico italiano del Partito Democratico e senatore della Repubblica il cui factotum è implicatoin diverso procedimento relativo a reati mafiosi.In relazione a tali rilievi, si precisa che tale nota dei Carabinieri è pervenuta in Procura solo il 13dicembre 2010, come emerge dal timbro di avvenuta ricezione.

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Dopo questa sintesi della vicenda, veniamo alle determinazioni della Giunta.Nella seduta del 18 novembre 2014, la Giunta ha respinto a maggioranza la proposta, formulata in viaprincipale dal relatore, di concedere l'autorizzazione all'utilizzo di tutte le comunicazioni oggetto dellarichiesta dell'autorità giudiziaria. Tale proposta del relatore si basava sul rilievo che il mutamento didirezione dell'atto di indagine non era, nel caso di specie, comprovato da alcun elemento sicuro edindubbio.Tuttavia, nel caso in questione il riferimento ad un soggetto, definito come factotum del senatorePapania (era sostanzialmente il cassiere di un boss della mafia, Melodia), e la specifica indicazionenella sintesi elaborata dai Carabinieri della circostanza del coinvolgimento di tale soggetto in unprocedimento penale (sia pure diverso) ha fatto sorgere il dubbio - si ribadisce, non comprovato inalcun modo dagli elementi addotti e dagli elementi emergenti dall'analisi dei fascicoli - che ladirezione delle indagini sia ad un certo punto mutata (o avrebbe dovuto mutare), con conseguentecoinvolgimento nelle attenzioni investigative degli organi inquirenti anche del senatore Papania.In ossequio al principio costituzionalmente rilevante del favor rei, il fumus mutationis (ossia laconcreta possibilità nel caso di specie di un intervenuto mutamento della direzione degli atti diindagine, quand'anche non comprovato in modo indubbio) ha indotto la Giunta a scegliere di limitarel'autorizzazione alle sole comunicazioni anteriori rispetto alla data dell'intercettazione in questione(l'ultima delle quali risalente al giorno 26 novembre 2010), con conseguente esclusione di tutte lecomunicazioni successive a tale data (la prima delle quali risale al 6 dicembre 2010).Va precisato che la Giunta, sempre in ossequio ad un approccio rigorosamente garantistico, harigettato anche la seconda proposta, formulata dal relatore in via subordinata, di limitarel'autorizzazione, escludendo le sole intercettazioni successive al 13 dicembre 2010, data in cui, comegià detto, la nota dei Carabinieri del 10 dicembre 2010 è pervenuta agli uffici del pubblico ministero,come emerge chiaramente dal timbro di avvenuta ricezione apposto sul documento.È stata quindi accolta dalla Giunta la terza proposta, formulata in via ulteriormente subordinata dalrelatore, volta a considerare come data di discrimine il 28 novembre 2010.Si è considerato infatti che, pur spettando al pubblico ministero la direzione delle indagini, alla Poliziagiudiziaria spettano comunque funzioni investigative, ai sensi dell'articolo 55 e seguenti del codice diprocedura penale, svolte di propria iniziativa o su delega dell'autorità giudiziaria. Alla luce di talicircostanze si è quindi considerato configurabile il fumus mutationis fin dal giorno della telefonata inquestione (ossia il 28 novembre 2010), sia per le consapevolezze investigative che la Poliziagiudiziaria poteva avere a partire da tale data, sia per le possibili interlocuzioni informali della Poliziagiudiziaria stessa con il pubblico ministero (possibili, in astratto, anche anteriormente alla formalecomunicazione scritta dei Carabinieri del 10 dicembre 2010, pervenuta il 13 dicembre 2010).Per le sopra esposte argomentazioni, la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assembleadi concedere l'autorizzazione all'utilizzazione di conversazioni e comunicazioni telefonichedell'onorevole Papania, senatore all'epoca dei fatti, di cui al Documento IV, n. 7, per le soleintercettazioni effettuate fino alla fine del mese di novembre 2010, rigettando invece la richiestadell'autorità giudiziaria per le successive comunicazioni, consistenti in scambi di messaggi sms,intercettate il 6, 15 e 29 dicembre 2010.FERRARA Mario (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Domando di parlare.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.FERRARA Mario (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signor Presidente, come rileva dalla relazioneappena svolta dal senatore Buccarella, in seno alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentariabbiamo votato su tre proposte formulate dal relatore (erano state formulate anche altre due proposte,una a mia firma e un'altra a firma del senatore Cucca).A strettissima maggioranza è stata approvata la terza proposta formulata dal relatore: utilizzol'espressione «a strettissima maggioranza» per cercare di rappresentare all'Aula in maniera eufemisticala particolarità della votazione che, nel rispetto dell'usuale letteratura dei resoconti, viene riportata

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come votazione a maggioranza.Il discrimine del ragionamento svolto in Giunta - e che oggi si riproporrà durante la discussione sullaproposta del relatore - riguarda il momento in cui, prima da parte del magistrato e poi autonomamenteda parte della Giunta, si valuta la mutata direzione di indagine.Le proposte formulate in Giunta erano molte e ritengo che, come rileva lo stesso resoconto, sia insortauna certa confusione tra la proposta del senatore Cucca e l'ultima delle proposte del senatoreBuccarella: mentre infatti la proposta del senatore Buccarella prevedeva l'autorizzazione per lecomunicazioni intercettate fino alla data del 30 novembre 2010, quella del senatore Cucca, com'èattentamente riportato nel resoconto, faceva riferimento al mese di ottobre 2010, senza precisare ladata. Questo ha portato probabilmente a procedere ad una veloce votazione.Per questo motivo e perché sul discrimine temporale rispetto alla mutata direzione di indagine possaesserci un ulteriore approfondimento, propongo all'Aula che la domanda di autorizzazione della qualestiamo trattando venga rinviata alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari perun'ulteriore valutazione.BUCCARELLA, relatore. Domando di parlare.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.BUCCARELLA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sulla richiesta di rinvio, perchécredo che la problematica sottesa al ragionamento del senatore Ferrara sia stata ampiamente svisceratanell'ambito dei lavori svolti in Giunta.Insisto dunque affinché l'Assemblea si pronunci sulla proposta deliberata a maggioranza dalla Giunta.ALICATA (FI-PdL XVII). Domando di parlare.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.ALICATA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, intervengo solo per esprimere parere favorevole allaproposta formulata dal senatore Ferrara.CUCCA (PD). Domando di parlare.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.CUCCA (PD). Signor Presidente, condivido anch'io le motivazioni che sono state portateall'attenzione dell'Aula da parte del senatore Ferrara.Il motivo di questo mio ragionamento sta nel fatto che nel provvedimento di richiesta di autorizzazioneall'utilizzazione di intercettazioni si fa menzione espressa del fatto che, fin dai primi giorni del mese dinovembre, gli organi inquirenti in effetti erano a conoscenza della carica rivestita dal senatore Papania.Credo che, quindi, sia effettivamente utile un ulteriore approfondimento in Commissione. In questosenso riteniamo che si possa accogliere la proposta di rinvio.MANCUSO (NCD). Domando di parlare.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.MANCUSO (NCD). Signor Presidente, anche noi del Nuovo Centrodestra siamo favorevoli allaproposta del senatore Ferrara.PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rinvio alla Giunta delle elezioni e delle immunitàparlamentari del documento IV, n. 7, avanzata dal senatore Ferrara Mario.È approvata.GAETTI (M5S). Chiediamo la controprova.PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimentoelettronico.È approvata.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

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(1642) Deputato CAUSI ed altri. - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenutiall'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia diautoriciclaggio (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 11,18)PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1642, già approvatodalla Camera dei deputati. (Commenti del senatore Buccarella all'indirizzo del Gruppo PD). SenatoreBuccarella, la prego di calmarsi. Siamo passati ad un altro punto.I relatori, senatori D'Ascola e Moscardelli, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore D'Ascola.D'ASCOLA, relatore. Signori senatori e senatrici, intervengo per la parte concernente il delitto diautoriciclaggio, lasciando al senatore Moscardelli l'illustrazione concernente la parte relativa al temapiù complesso del rientro dei capitali dall'estero.La norma è organizzata secondo questo schema: vi è una delimitazione oggettiva delle condotted'impiego, trasferimento e sostituzione dei proventi illeciti. La delimitazione è oggettiva in quantoqueste condotte devono riguardare attività imprenditoriali finanziarie, economiche o speculative.Questa delimitazione non è funzionale a determinare una sorta di riduzione ingiustificata del campo diapplicazione della legge penale, ma risponde a esigenze avvertite che si riflettono soprattutto nelrischio di una duplicazione della punibilità. Noi non dobbiamo dimenticare, allorquando parliamo diautoriciclaggio, che si tratta di punire in sede di autoriciclaggio condotte che sono già punite conriferimento al cosiddetto delitto a monte. Pertanto, nel prevedere questa norma penale incriminatriceera necessario selezionare condotte che si staccassero sia dal punto di vista strutturale oggettivo sia dalpunto di vista temporale delle condotte a monte, per evitare quello che altrimenti sarebbe stato uninammissibile fenomeno di ne bis in idem, nel senso che si sarebbe punita due volte una condotta adaltro titolo già punita.Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA(ore 11,20)(Segue D'ASCOLA, relatore). Peraltro, occorreva eliminare il rischio di trattamenti sanzionatoriirragionevoli data una circostanza che va sottolineata, ossia quella costituita dalle asimmetriesanzionatorie che potevano caratterizzare il delitto a monte rispetto al delitto a valle. Data la cospicuapunibilità prevista per il delitto di autoriciclaggio non si poteva non considerare la circostanza che ildelitto a monte era, perlomeno dal punto di vista astratto, punibile in taluni casi con pene nettamenteinferiori rispetto al cosiddetto delitto a valle, ossia al delitto di autoriciclaggio.Questa delimitazione ha quindi un significato per l'appunto funzionale ad evitare trattamentisanzionatori irragionevoli e quel ne bis in idem che avrebbe condotto il Parlamento a punire due voltelo stesso fatto.Con questa precisazione, trova giustificazione analoga quella clausola che compare nel testo del delittodi autoriciclaggio secondo il quale le condotte non soltanto devono convergere nella direzione diattività economiche, finanziarie e speculative, quindi di attività oggettivamente delimitate epercepibili, ma devono avvenire anche con modalità di ostacolo quanto all'accertamento dellaprovenienza dei proventi utilizzati per il compimento di quelle stesse attività.Mi piace, in conclusione, sottolineare come il delitto di autoriciclaggio si caratterizzi anche per unanorma definitoria che stabilisce in quali casi si può ritenere esistente una condotta siffatta e in qualialtri tale condotta non può essere ritenuta sussistente, nel senso che il godimento e l'uso assolutamenteed esclusivamente personali - quindi quelle condotte che si pongono a ridosso e, in un certo senso, sisovrappongono alle condotte del delitto presupposto - non costituiscono autoriciclaggio.Con queste, mi auguro, sintetiche premesse mi riporto per il resto al testo, certamente più ampio, dellarelazione.PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Moscardelli.MOSCARDELLI, relatore. Signora Presidente, onorevoli colleghi, la procedura in esame consente difar riemergere in Italia somme e capitali detenuti all'estero e si iscrive nel quadro delle linee emerse

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dalla Commissione Greco e delle linee guida dell'OCSE.Va chiarito che si tratta non di un condono, ma di una procedura che è nominativa e che prevede lacompleta dichiarazione di tutte le attività e le somme, rispetto alla quale vi è una responsabilità penalemolto chiara e pesante in caso di dichiarazioni false, nonché una collaborazione completa conl'Agenzia delle entrate. Inoltre, l'emersione che avvenga tramite questa procedura comporterà ilpagamento di tutte le imposte dovute, senza sconti.Con il disegno di legge in esame si agisce per invogliare ad utilizzare una procedura trasparente (non èconsentito in nessun momento l'anonimato), che permette di far emergere nell'ambito della legalitàl'intero volume delle liquidità.Peraltro, con l'introduzione del reato di autoriciclaggio e con le implicazioni e gli aspetti sottolineatidal senatore D'Ascola, si tratta di una procedura che rappresenta un passaggio con cui si disincentiva ilperseverare in condizioni di illegalità, dal momento che tali condizioni in futuro saranno colpitedall'ordinamento in maniera molto puntuale e pesante.La procedura prevista nel disegno di legge attiene a violazioni fino al 30 settembre 2014 e potrà essereutilizzata fino al 30 settembre 2015.È vero che, per quanto riguarda tale procedura, nel corso della discussione sono emerse alcunecriticità, in parte sottolineate con emendamenti. Tuttavia si tratta di elementi parziali, che non inficianola validità del provvedimento; per cui l'atteggiamento dei relatori è stato quello di far valerel'opportunità di approvare il provvedimento stesso entro il 31 dicembre.Essendo quello attuale un momento di particolare affollamento dei lavori parlamentari, con la sessionedi bilancio e quindi l'esame del disegno di legge di stabilità, è opportuno approvare il testo così come èpervenuto dalla Camera. Per questo motivo ieri in Commissione sono stati respinti tutti gliemendamenti, sebbene nel corso del confronto siano emerse disponibilità a valutare in futuro eventualisituazioni. Nella sostanza il provvedimento rimane integro, valido ed efficace; quindi possiamorassicurare sulla stabilità delle norme.PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.È iscritta a parlare la senatrice Ricchiuti. Ne ha facoltà.RICCHIUTI (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, la legge sul rientro volontario dei capitali èuna necessità e l'ordinamento penale italiano ha un disperato bisogno di introdurre la normasull'autoriciclaggio.In base ad accordi internazionali, molte banche svizzere hanno deciso di rendere pubblici i nomi deiclienti e quindi rinunzieranno all'anonimato. Questo apre l'opportunità per una specie di transazionecon i contribuenti italiani che sinora hanno fatto i furbi. Il presidente del Consiglio Renzi proprio pochigiorni fa ha detto che è finito il tempo dei furbi. Era ora. I furbetti riportano i soldi in Italia con nomi ecausali e pagano le imposte dovute, in quanto non c'è sconto sulla somma dovuta a titolo tributario:non pagano per intero le sanzioni tributarie ed ottengono uno scudo solo sul piano penale (non siapplicano i reati di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000). Lo Stato però incassa una cifra stimabilein una forchetta tra due e quattro miliardi di euro, che saranno molto utili in questa fase difficile.Con l'occasione, si introduce l'autoriciclaggio come nuova figura di reato. Sarebbe il reato di chi,avendo commesso un reato che produce profitto, non dà ad altri quei soldi affinché questi linascondano, reinvestendoli o mischiandoli con altri danari, ma fa da sé quelle operazioni. Oggi lacondotta dell'autore del reato cosiddetto presupposto (quello che produce il profitto illecito) non èpunibile. Ripeto: è punibile solo quella del terzo, che si chiama appunto riciclaggio, anche se è pocoapplicata, come hanno dichiarato di recente anche Francesco Greco e Raffaele Cantone.Il GAFI, il principale organismo internazionale in materia di lotta al riciclaggio, aveva espresso lanecessità che in Italia si introducesse la norma sull'autoriciclaggio già nel 2006 e, considerato che neiprimi mesi del 2015 il nostro Paese sarà oggetto di una nuova valutazione, diventa indispensabilecolmare questa lacuna. Del resto, l'autoriciclaggio esiste in tutta Europa, negli Stati Uniti e perfino nelcodice penale della Città del Vaticano.

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Il reato di riciclaggio - introdotto nel 1978 e poi modificato varie volte, da ultimo nel 1993 - fuintrodotto perché il reato di ricettazione non era sufficiente a reprimere le condotte di chi voleva lavarei soldi sporchi nell'economia legale. Oggi però le cose sono cambiate. Non siamo più in grado didistinguere l'economia cosiddetta pulita da quella cosiddetta sporca. Non ci sono i criminali da un latoe dall'altro i professionisti e i banchieri, che hanno apparenze pulite, ma che, pecore nere in un greggedi persone oneste, sono disposte a ripulire i soldi in operazioni lecite.Oggi moltissimi operatori hanno una doppia faccia e c'è una vasta area grigia, dove il danaro nasceanche in forme lecite ma viene portato illecitamente in Svizzera o in altri paradisi fiscali e poi tornacome investimento, unito e mischiato a ricchezze di provenienza illecita. Spesso poi abbiamo ilpercorso inverso: dall'economia pulita i quattrini se ne vanno nei citati conti alle Cayman ecostituiscono provviste dell'evasione fiscale, cioè dell'economia nera. Sicché non ha più senso limitarel'incriminazione del riciclaggio a chi non ha commesso o concorso nel reato presupposto. L'attività dioccultamento e confusione del danaro - che è un bene fungibile per eccellenza - la fa molto spesso ilcorruttore, l'evasore, il mafioso.C'è chi sostiene che questo sia un reato contro il patrimonio mentre io credo sia una fattispecieplurioffensiva, perché consolida la lesione del patrimonio della vittima del reato presupposto, ma ledeanche l'amministrazione della giustizia e l'economia pubblica nel suo insieme. Infatti, chi autoricicla,con investimenti e acquisti di vario genere, impedisce o rende più difficoltose le operazioni di ristorodella vittima, ma inquina il credito e l'andamento dei prezzi e, in definitiva, tutto il sistema dellerelazioni economiche.Vi sono degli aspetti tecnici che hanno lasciato insoddisfatti i magistrati e che forse rendono la nuovafigura di autoriciclaggio non particolarmente efficace contro l'evasione fiscale e contro chi usa i soldidi provenienza illecita per farsi direttamente la macchina e la villa, senza operazioni complesse, volte amascherare il percorso dei soldi. Resta che la villa e la macchina dei mafiosi è comunque confiscata,anche se non costituisce in sé un nuovo reato.Associare rientro dei capitali e autoriciclaggio è importante perché è un deterrente per chi esita a farrientrare i soldi dall'estero. Oggi è esente da quel reato, domani non più.A favore di questa novità legislativa alla Camera sono stati PD, Scelta Civica e Nuovo Centrodestra.Ringrazio in questa sede il ministro Padoan e il vice ministro Casero, che si sono mostrati moltofavorevoli e che hanno sostenuto con forza questo provvedimento. Ho anche preso atto del lodevolesforzo dei deputati Sanga e Causi, che hanno fatto un lavoro splendido, insieme alla collega Ferranti ea Civati, Mattiello e altri. Quindi, oggi discutiamo il testo approvato alla Camera il 16 ottobre.Colleghi, qui in Senato speriamo di fare presto, per far entrare quei soldi nelle coperture della legge distabilità. Non voglio ripetere quel che ho già sostenuto nelle Commissioni riunite. Un appelloparticolare voglio rivolgere a quei Gruppi che alla Camera hanno votato contro. Vi prego di ripensarci:troviamo una convergenza almeno sulla lotta alla mafia e all'evasione fiscale!Si poteva fare di più, si poteva essere più resistenti verso le pressioni di chi vuol continuare con glistessi giochini di prima. Ma questo è un bell'intralcio a chi vuol continuare a valicare avanti e indietroquel labile confine tra economia lecita e traffici criminali.Sinceramente mi sono stancata dei cavilli: approviamo questa legge che consente di reprimerecondotte criminali gravi che ostacolano l'amministrazione della giustizia e che le persone perbene diquesto Paese aspettano da troppo tempo. (Applausi dal Gruppo PD).PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sciascia. Ne ha facoltà.SCIASCIA (FI-PdL XVII). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, questo provvedimento èdi grande rilevanza in quanto consentirà ai contribuenti che non abbiano correttamente adempiuto aipropri obblighi fiscali di rettificare e sanare le proprie posizioni. La procedura di collaborazionevolontaria consentirà sia ai contribuenti, persone fisiche, che alle persone giuridiche, siano esse societàdi persone o di capitali, di dichiarare ora, ex novo, beni e attività detenute illegittimamente all'esteroovvero - ed è un aspetto importante - di dichiarare beni e attività detenuti in Italia e mai assoggettati ivi

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a tassazione per omessa o infedele dichiarazione sia ai fini delle imposte dirette che di parte di quelleindirette.È un provvedimento estremamente complesso sotto il profilo tecnico, scritto in perfetto burocratese.Mi limiterò qui ad alcuni rilievi principalmente sulla materia che più mi è congeniale.Una sola breve notazione sull'articolo 3 che, come vi è noto, istituisce ex novo il reato diautoriciclaggio. Non contesto punto la norma in questione, testo peraltro migliorabile nonché normagià in essere e in vigore in molti Paesi europei soprattutto allo scopo di combattere l'uso di denaroproveniente da reati commessi dalla criminalità, soprattutto quella più pericolosa, vale a dire quellaorganizzata. Il problema è l'impatto psicologico che l'articolo 3 apporta al provvedimento, un impatto amio avviso negativo. È un bastone troppo rilevante rispetto alla carota proposta. Ben si potevaintrodurre il reato di autoriciclaggio in uno dei provvedimenti già all'esame della Commissionegiustizia.Il provvedimento per attività e beni detenuti in Paesi black list, prima tra tutti la Svizzera ove, secondostime più che attendibili, si troverebbe l'85 per cento dell'intero ammontare delle disponibilità esterenon dichiarate dai nostri concittadini, è eccessivamente oneroso. Tenuto conto del raddoppio dei tempidi accertamento per i Paesi black list, anche per l'ipotesi di infedele o fraudolenta dichiarazione, adesempio, di 1.000 euro trasferiti nel 2005 - per i quali oggi è ancora possibile l'accertamento, sempre invirtù della disposizione che prevede il raddoppio dei termini e delle sanzioni per utilità, beni o altro,trasferiti in Paesi black list - si avrà un'imposta IRPEF di 675 euro, quindi non vi è nessunadiminuzione dell'aliquota, perché l'imposta è stata calcolata con l'aliquota massima più o meno del 45per cento, tenendo presente il 43 per cento come aliquota massima per i redditi più alti e il 2 per centotra addizionali regionali e comunali, con sanzioni pari a circa 300 euro, calcolate al minimo, per untotale quindi di euro 1.059, superiore alla somma originariamente trasferita.A questo punto bisogna fare un discorso: se l'impatto che si voleva da questo provvedimento eraquello di trasferire non solo denari, visto che nel provvedimento non è necessario trasferire fisicamenteil denaro dal Paese estero in Italia per il cosiddetto rimpatrio giuridico, ma attrarre a tassazione questesomme all'estero, ben si poteva optare per un'aliquota forfetaria che potrei indicare dal 30 al 35 percento, tenendo anche conto che per l'ultimo, o penultimo, rientro di capitali deliberato in Europa daparte della Germania, è stata applicata un'aliquota forfetaria del 26,375 per cento.Nessuna indicazione, poi, sulla possibilità di dedurre le imposte pagate all'estero e ovviamenterisultanti da idonea e incontrovertibile documentazione. Tutte le convenzioni prevedono il divieto didoppia imposizione sul medesimo reddito e il disconoscere il carico legittimo operato dallo Statoestero, ad esempio sui proventi conseguiti e soggetti all'euroritenuta, costituisce una sicura doppiaesposizione.Vero è che l'articolo 165, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi prevede espressamentel'indeducibilità delle imposte ove esse non siano state pagate ovvero non sia stata presentata ladichiarazione; ma la dichiarazione che viene presentata ora per allora costituisce sicuramente unrimedio efficace, che tiene luogo dell'originaria dichiarazione, per cui non si capisce per quale motivosi debba assoggettare il reddito ad una doppia tassazione.Ancora, per quanto riguarda i Paesi black list - prima la Svizzera - sono raddoppiati non solo i terminiper l'accertamento, ma anche le sanzioni per le sole imposte sui redditi. Tale raddoppio, anche intermini di accertamento, viene eliminato, ex articolo 5-quinquies, comma 7, ultimo periodo, dellalegge n. 227 del 1990, come indicato dall'articolo 1 del provvedimento, a condizione, tra l'altro, cheentro sessanta giorni dall'approvazione del presente provvedimento lo Stato estero sottoscriva conl'Italia un accordo che consenta l'effettivo scambio di informazioni. Tenendo conto che la penalità peromessa dichiarazione può arrivare a quasi il 100 cento per cento, è facile intendere che questo è unpunto cruciale per il rientro dei capitali dai Paesi black list, siccome è ancorato a un fatto indipendentedalla volontà del contribuente, e che allo stato attuale non potrà avere certezza del carico di imposta esanzioni a lui incombenti, se non dopo aver dato corso alla procedura.Altra questione di rilevante importanza è la norma che prevede la nullità della dichiarazione, con

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penalità aggiuntive, in ipotesi di dichiarazioni (articolo 5-septies) non veritiere. Ma quid iuris, se ladocumentazione prodotta dall'intermediario sia errata o incompleta, non certo per dolo o colpa grave, eil contribuente abbia già assolto tutti i suoi obblighi? È opportuno disciplinare con appositadisposizione questo caso e quindi chiarire se si avrà, come sembra, la decadenza dalla procedura o essapotrà essere integrata.Mi avvio a concludere. Da ultimo, come anche rilevato in altre parti, ho presentato alcuniemendamenti, di natura estremamente tecnica e, a mio modesto avviso, migliorativi del testo per laparte fiscale. La risposta del Governo in occasione dell'esame in Commissione è stata che il testo deveessere approvato così come arrivato dalla Camera, senza le modifiche che sono o saranno da apportare(ad esempio, sull'esclusione, incomprensibile, dell'imposta di successione e donazione dal novero delleimposte per cui è consentito il cosiddetto ravvedimento superoperoso). Non riesco a comprenderequesta fretta, anche perché comunque i contribuenti, visto quello che ho detto prima sul raddoppio deitermini, dovranno in ogni caso aspettare sessanta giorni dopo l'entrata in vigore del provvedimento.Per cui la condizione inderogabile mi sembra che non debba essere sancita.Il provvedimento, per quello che può essere di mio interesse, deve essere sicuramente migliorato, macomunque non è negativo: probabilmente potrebbe essere l'ultima chance data ai contribuenti che nonhanno perfettamente adempiuto. Tuttavia ancorarlo ad una disposizione così pesante, che esponeancora i contribuenti alle frecce penali, non mi sembra del tutto del luogo. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Albano. Ne ha facoltà.ALBANO (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge sul rientro dei capitali esull'autoriciclaggio approda finalmente al nostro esame in Assemblea dopo un percorso faticoso eforse troppo lungo. La volontà politica di completare questo itinerario doveva manifestarsi prima emeglio. Non voglio fare facili riferimenti e sollecitare consensi a poco prezzo in chi ci ascolta.Nell'inchiesta di Roma, la cosiddetta Mafia Capitale, se i magistrati avessero potuto disporre anchedella fattispecie dell'autoriciclaggio, che questo provvedimento introduce, avrebbero potuto contestarequesto reato e incastrare questi delinquenti.Che cos'è l'autoriciclaggio? È il fatto di chi, avendo commesso o concorso a commettere un reato chegenera profitti, reinveste o riutilizza quei profitti in modo da nasconderne l'origine illecita. Nel nostrocodice penale oggi esiste il riciclaggio, che però non si applica a colui che ha commesso o ha concorsoa commettere il reato, base da cui proviene il profitto illecito. Esiste anche l'aggravante del reimpiegodei profitti nel comma 6 dell'articolo 416-bis del codice penale, ma si tratta di un aggravante e non diun reato autonomo, che si possa contestare a prescindere dalla prova della sussistenza dell'associazionemafiosa. Nella nostra legislazione esiste anche la cosiddetta intestazione fittizia, di cui all'articolo 12-quinquies della legge n. 306 del 1992, ma questa fattispecie è molto ristretta, perché si riferisce solo aibeni che hanno una formale registrazione. Invece, per rafforzare il contrasto alle mafie occorre lostrumento dell'autoriciclaggio, che consente di punire, a titolo autonomo, condotte di reintroduzionenel ciclo economico di ricchezze di provenienza illecita, ma consente anche di punire l'occultamento diricchezze lecite che però vengono sottratte al fisco e mischiate a denari di provenienza incerta, aprescindere dall'accertamento che l'autore di questi fatti abbia commesso o concorso a commettere ireati di base.Poter punire a titolo autonomo questi fatti significa, nella pratica investigativa, contare su termini diprescrizione più lunghi e su pene più alte, che consentano di mantenere in prigione per più tempomafiosi, corrotti, spacciatori di droga e quant'altro.Da certa parte della magistratura si sottolinea che si poteva fare di più e di meglio; sono d'accordo, main Parlamento si devono fare compromessi, specialmente quando non ci sono maggioranze chiare.Voglio anche dire, dalla mia esperienza nelle amministrazioni locali della Liguria, che dare unaconcreta mano nella lotta alla 'ndrangheta non è cosa da poco anche se, forse, sull'evasione fiscalequesto disegno di legge non fa così tanto. Personalmente, spero che questo disegno di legge passi così

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com'è, presto e bene. (Applausi dal Gruppo PD).PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Morra. Ne ha facoltà.MORRA (M5S). Signora Presidente, intanto vorrei sottolineare che ci si trova di fronte a unprovvedimento da tanti, e soprattutto da ampi settori della magistratura, invocato, un provvedimentoche fa ritornare alla memoria lo scudo fiscale, che ha sollevato tante e tante polemiche, soprattutto perla mancata partecipazione al voto di alcuni che potevano impedire quell'infamia.Io sono dell'avviso, come tutto il Movimento, che certe sanzioni di natura penale non possano e nondebbano essere condonate. Io ho sentito parlare, da parte di chi mi ha preceduto, di uno scudo penaleche è stato concesso a chi farà rientrare questi capitali: magari, in tempi veloci, perché comunque c'è lanecessità di fornire, entro l'approvazione della legge di stabilità, capitali che debbono rientrarenell'economia lecita. Domando, però, a tutti quanti noi: se questi capitali che oggi vengono tantodesiderati e tanto invocati sono di provenienza illecita, noi non facciamo, come al solito, l'operazionetipicamente italiana di rilegittimare soggetti che dovremmo, al contrario, penalizzare?Poc'anzi, la senatrice Albano faceva riferimento alla vicenda giudiziaria che ha coinvoltol'amministrazione comunale capitolina e, in particolare, l'intero Consiglio comunale della città diRoma. Se i magistrati, che hanno avuto la capacità e la caparbietà di far venire fuori queste schifezze -mi si consenta il termine - avessero avuto la possibilità di combattere contro la malavita organizzatache si è infiltrata nella politica avendo anche a disposizione ciò che viene innovato con l'articolo 3,cioè la fattispecie del reato di autoriciclaggio, oggi potrebbero chiedere pene decisamente più severeper chi si macchia di comportamenti che, come ha detto la senatrice Ricchiuti, non sonosemplicemente volti a danneggiare il patrimonio ma sono plurioffensivi. Chi sottrae infatti al fisco delproprio Paese capitali che debbono essere concessi allo stesso, esattamente come impone lalegislazione statunitense, viene meno al patto fondativo su cui si regge lo stare insieme.Dobbiamo metterci in testa che tutti quelli che si macchiano, non per logica di sopravvivenza ma perlogiche di puro profitto egoistico, di comportamenti gravissimi (come, appunto, l'evasione fiscale)vanno perseguiti e penalizzati in maniera esemplare. Questo provvedimento che introducel'autoriciclaggio lo fa però concedendo a chi si ravvede operosamente una sorta di tutela che,francamente dal nostro punto di vista, non può essere accettata. Ciò sorregge la nostra posizione e fa sìche noi si abbia un atteggiamento di accoglimento nei confronti di una norma che aspettiamo dal 2007,perché è dal 2007 che ci viene richiesta da organismi che a livello internazionale promuovono la lottaall'autoriciclaggio, ma al tempo stesso di straordinaria freddezza perché, come al solito, non si puniscemai chi deve essere punito e alla fine, per salvare capra e cavoli, si va ad inasprire la fiscalità generale- guarda caso - su chi non può evadere anche volendolo. Anche di questo dovrete rispondere.(Applausi dal Gruppo M5S).PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ginetti. Ne ha facoltà.GINETTI (PD). Signora Presidente, il disegno di legge n. 1642 in materia di emersione e rientro deicapitali detenuti all'estero e in materia di autoriciclaggio rappresenta senza dubbio un importante passoin avanti nella lotta all'evasione fiscale e dota il nostro ordinamento di un nuovo strumento di contrastoad uno dei principali detrattori dello sviluppo equilibrato nel nostro sistema Paese, ovvero l'economiaillegale.L'autoriciclaggio, e il riciclaggio di denaro, l'evasione fiscale, la corruzione nei suoi diversi modi dimanifestarsi, la criminalità economica rappresentano una grave minaccia alla preminenza del diritto,alla democrazia, all'equità e alla giustizia sociale; sottrae allo Stato importanti risorse in entrata dadestinare alla crescita, impedisce lo sviluppo economico e rafforza gli squilibri territoriali e ledisuguaglianze sociali, inquina la concorrenza tra le aziende che operano nella legalità, condizionandola competitività e l'economia pulita.Le Convenzioni internazionali in tema di contrasto alla criminalità economica, cosi come indicatonelle proposte formulate dalle diverse Commissioni istituite per l'analisi del fenomeno, pongono comeprincipi fondamentali nel contrasto all'evasione fiscale e all'economia illegale, la trasparenza contabile

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e la trasparenza dei flussi finanziari (come nel caso della Convenzione penale sulla corruzione delConsiglio d'Europa e la convenzione dell'OCSE contro la corruzione), nella consapevolezza che larealizzazione di molti reati economici presuppone, ancor prima del riciclaggio dei proventi illeciti, unarappresentazione contabile falsa, fittizia, tale da falsificarne il compimento.In tale direzione l'articolo 1 del disegno di legge disciplina la procedura di collaborazione volontariaper la denuncia delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorionazionale e per altre violazioni in materia fiscale, attivabile entro settembre 2015. Si tratta pertanto diun importante passo in avanti verso la trasparenza e lo scambio efficace di informazioni e dati traPaesi, che dovrà essere comunque accompagnato da accordi internazionali più stringenti e da unineludibile percorso di armonizzazione della normativa minima di base fiscale tra i Paesi membridell'Unione europea.L'articolo 3, oltre a prevedere un aggravio delle pene pecuniarie per gli articoli 648-bis e 648-ter delcodice penale, introduce una significativa modifica del codice con l'inserimento della nuova fattispeciedi autoriciclaggio, su cui si era spesso riflettuto in passato sulla base dell'evoluzione stessa delfenomeno criminale. In particolare, infatti, veniva osservato che le attuali fattispecie di riciclaggio eimpiego (ex articoli 648-bis e 648-ter del codice penale) sono il prodotto del dibattito degli anniOttanta, quando la comunità internazionale sentì l'esigenza di contrastare l'immissione nell'economiadi capitali delle organizzazioni criminali che avrebbero destabilizzato gli assetti democratici edeconomici dei diversi Paesi. A partire dagli anni Novanta un ruolo centrale fu poi assunto dalle attivitàfinanziarie per ripulire il cosiddetto denaro clandestino, utile per operazioni quali corruzione e marketabuse. Nel nostro sistema, il processo di privatizzazione del diritto societario e la non effettività dellapunibilità delle condotte di false comunicazioni sociali o infedeltà patrimoniale hanno depotenziato laperseguibilità di tali reati. Per questo, come confermato dalle autorevoli audizioni svolte dalleCommissioni riunite 2a e 6a, era da considerarsi ormai indifferibile l'introduzione di una nuovafattispecie incriminatrice di autoriciclaggio, per l'identificazione della provenienza dei proventi illecitida reati presupposto, tra cui anche l'evasione fiscale.Rimane esclusa da tale fattispecie la punibilità del mero autoimpiego, mentre la pena è aumentataquando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o comunqueprofessionale, mentre è prevista una diminuzione di pena per chi si sia efficacemente adoperato perassicurare le prove e per l'individuazione dei proventi del delitto.Nella vigente disciplina, ricordo che la fattispecie di riciclaggio non includeva alcuna delle condottesopra richiamate. Si trattava pertanto di eliminare una sorta di privilegio dell'impunità per l'autore deldelitto presupposto. Vanno sottolineate tuttavia le oggettive difficoltà, come già evidenziato da alcunicolleghi, di accertamento processuale riscontrate nei fenomeni più rilevanti di riciclaggio e nellacorretta formulazione della norma che consentisse di superare i limiti del principio ne bis in idem.In particolare, l'Unità di informazione finanziaria attiva presso la Banca d'Italia, nel confermare lanecessità d'introdurre l'autonoma fattispecie di autoriciclaggio per portare alla luce quei 300 miliardi dicapitali detenuti illegalmente all'estero, stima che le operazioni sospette di lavaggio di denaroillecitamente prodotto da corruzione, evasione, criminalità organizzata, siano circa 74.000 quest'anno,con una forte tendenza alla crescita annuale.Come ha spesso sostenuto il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione Raffaele Cantone, peruna moderna, efficace e integrata politica di anticriminalità economica è necessario proseguire ilcammino con il rafforzamento di una serie di altri strumenti, da utili misure di prevenzione che vadanoa colpire il patrimonio a quello della confisca allargata (di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge n.306 del 1992), un'adeguata semplificazione della gestione dei beni confiscati, ma soprattutto lariformulazione del depenalizzato reato di falso in bilancio e la riforma dei tempi e dell'efficienzaorganizzativa dei processi, perché l'inefficacia della giustizia e i lunghi tempi di accertamento dellaverità rischiano di garantire l'impunità alla criminalità e all'economia illegale.Mi avvio a concludere. Interrompere il circuito vizioso di cui troppo spesso la cronaca ci dà conto, tracorruzione, evasione, frodi, criminalità organizzata, infiltrazione mafiosa ed economia illegale, è

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condizione necessaria per un rilancio culturale e valoriale del Paese, ancor prima che economico esociale. Un riscatto morale ed etico per un Paese, il nostro, derubato da un parallelo sistemaeconomico che produce e vive di criminalità, che vive di disparità sociali e crea forti marginalitàterritoriali. In Italia abbiamo molte disuguaglianze da colmare, ma un solco invece da scavare, cheblocchi ed isoli il potere dell'economia illegale che ferisce il tessuto sociale ed economico-legale: uncosto in grado di rubarci presente e futuro e il cui contrasto richiede nuove e ridefinite alleanze damettere in campo. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Maran).PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bellot. Ne ha facoltà.BELLOT (LN-Aut). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento mira innanzitutto achiarire le posizioni della Lega Nord in merito ad un provvedimento, quello sul rientro dei capitali, chestiamo discutendo oggi, molto sentito all'interno del Gruppo per i suoi risvolti in termini non solofinanziari ma anche politici. Il nostro scopo, infatti, è quello di far uscire da queste Aule una normativasul rientro dei capitali detenuti all'estero che non sia di stampo condonistico e miri concretamente aduna vera e tempestiva lotta all'evasione fiscale, che non rimanga soltanto nelle intenzioni politiche diquesta sede ma dia una concreta risposta.È noto ormai, da tempo, come le recenti sottoscrizioni di accordi intergovernativi, attraverso unsempre più ampio accesso e necessario scambio di dati, tendano a colpire l'evasione fiscale su scalainternazionale. Basti pensare, in ambito europeo, al potenziamento della direttiva n. 16 del 2011 sulloscambio delle informazioni e della direttiva n. 24 del 2010 sull'assistenza alla riscossione e, in ambitointernazionale, al recente accordo intergovernativo tra il Governo italiano e quello statunitense,finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale, nonché all'applicazione della normativaFATCA, insieme alla firma, da parte del nostro Paese, di numerosi accordi bilaterali di scambio diinformazioni con Paesi a bassa fiscalità.Quindi, oggi vi sono tutte le condizioni, anzi la necessità di colmare una lacuna giuridica in modo daregolamentare il rientro di capitali con pagamento delle imposte precedentemente evase, ma questodeve essere fatto secondo due criteri chiari e definiti.Il primo criterio deve essere la chiarezza normativa, sulla quale noi non vogliamo fare sconti, che nondeve lasciare spazio a dubbi interpretativi che la renderebbero di difficile applicazione.Il secondo criterio, fondamentale, deve invece ispirarsi ad una riduzione della penalità, seppur tenendoconto della situazione di illegalità di cui si sono avvantaggiati i soggetti destinatari di questoprovvedimento, introducendo vantaggi dal punto di vista della depenalizzazione. Ciò al fine diincoraggiare i contribuenti ad autodenunciarsi, senza però operare una sperequazione di trattamentorispetto agli altri contribuenti soggetti di accertamento sul territorio nazionale, ma sopratutto - questo èdavvero importante - rispetto ai contribuenti che regolarmente pagano ed hanno sempre pagato letasse. È un punto questo sul quale la Lega vuole fare un distinguo.In tal senso si ritiene opportuno accennare all'iter di questo provvedimento. In un primo tempo, infatti,le disposizioni in oggetto erano state ricomprese nell'articolo 1 del decreto-legge del 28 gennaio 2014,n. 4, ma si è preferito sopprimere questo articolo e ripresentarlo in forma di proposta di legge: in primoluogo, in considerazione del fatto che è il Parlamento a doversi occupare di una legislazione che abbiacosì importanti ripercussioni sociali ed economiche; in secondo luogo, per recepire una serie dicontributi da parte di soggetti auditi che ne avevano sottolineato le criticità ed incongruenze. Purtroppomolti degli aspetti emersi durante la fase istruttoria non sono stati recepiti nella stesura del testopresentato dalla maggioranza e, da parte del mio Gruppo, si è cercato di colmarne le lacune in sedeemendativa in Commissione, sede nella quale, però, hanno purtroppo avuto esito negativo tutti gliemendamenti presentati.La logica che ha informato i nostri interventi è stata interamante protesa allo scopo di bilanciare laposizione dell'amministrazione finanziaria, il cui fine è accertare eventuali violazioni e commisurare lerispettive sanzioni, con quella dei contribuenti interessati, a cui la normativa deve comunquericonoscere degli sgravi, seppur non di stampo condonistico - su questo evidenziamo la nostrachiarezza - al fine di prevedere concreti strumenti che possano essere un incentivo all'adesione alla

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voluntary disclosure.Da un lato, non ci è sembrato infatti opportuno allargare troppo le maglie di questo provvedimento, inmodo da non farne un escamotage per chi, fino ad oggi, ha comunque persistito in una situazione diillegalità contributiva, portando i propri capitali all'estero ed eludendo gli accertamenti finanziari,senza dimenticare ovviamente il danno erariale che questi soggetti hanno comunque prodotto allacasse dello Stato e anche, ovviamente, nel rispetto di coloro - lo vogliamo ribadire - che hanno semprepagato le tasse.A questo proposito, converrebbe riflettere sulle lacune che il nostro sistema di controllo eaccertamento a fini contributivi presenta, se è vero che l'ammontare dei capitali all'estero si aggira oggiintorno ad una cifra stimata fra i 180 e i 200 miliardi di euro, una cifra significativa, che rafforza lapercezione di quanto ci sia ancora da lavorare sull'efficacia e sull'efficienza del sistema fiscale inquesto Paese, dove una parte dei contribuenti cerca, per connaturata inclinazione culturale, di evaderee dove un'altra parte che, invece, paga, è sormontata da un'enorme mole normativa sempre più incerta,da norme, controlli e quindi da una burocrazia farraginosa nonché di difficile comprensione,ovviamente onerosa.Invito tutti a riflettere a tal proposito e a far sì che in questa autorevole sede si giunga presto, ed inmaniera definitiva, ad un'effettiva risoluzione dell'annosa inefficienza dell'intero compartodell'amministrazione finanziaria, sia per quanto riguarda il sistema dei controlli, palesemente carente,viste le cifre delle quali parliamo solo in quest'ambito, sia per quanto riguarda invece l'evasionefiscale, per cui tutti concorderete, spero, come l'elevata ed insostenibile pressione fiscale ne sia la veraimputata.Dall'altro lato, certo, si è reso necessario operare in modo da rendere agibilmente convenienti glistrumenti previsti in questo provvedimento, anche per dar loro efficacia, in modo da spingere icontribuenti ad autodenunciarsi. Il tutto, con il fine di creare la minor incertezza normativa possibile atutela dei due soggetti qui interessati: l'amministrazione finanziaria, da una parte, e il contribuente,dall'altra. Ecco il perché della presentazione di due nostri emendamenti all'articolo 1, volti a limitarel'accertamento alla sola imposta sul reddito riferibile al soggetto che si avvale della procedura.Sempre con lo scopo di rendere più chiara la norma, abbiamo voluto escludere l'obbligo in capo alsoggetto aderente della ricostruzione dei redditi che derivano dalla dismissione o utilizzo delle attivitàfinanziarie patrimoniali detenute all'estero. Questo per l'oggettiva difficoltà a ricostruire ladestinazione degli eventuali prelevamenti nel caso, molto probabile, anche se non certo, di spese nondocumentate, senza contare l'ulteriore complicazione generata dal successivo versamento di tutta, oparte, della somma prelevata nel caso in cui l'acquisto pianificato non fosse andato a buon fine.Purtroppo però la maggioranza non è stata del nostro stesso avviso. In linea con lo spirito del disegnodi legge, che al secondo comma dello stesso articolo 1 prevede l'estensione della procedura dicollaborazione volontaria anche a contribuenti diversi da quelli indicati dall'articolo 4, comma 1 deldecreto-legge n. 167 del 1990, destinatari di questa normativa, abbiamo presentato un emendamento -purtroppo respinto - in cui si prevedeva la possibilità di aderire alla voluntary disclosure anche perquei contribuenti che abbiano impugnato gli atti impositivi e sanzionatori emessi dall'Agenzia delleentrate, purché, comunque, si proceda al pagamento delle somme dovute sulla base della sentenzapassata in giudicato, entro venti giorni dalla notifica.Sull'articolo 3, il nostro intervento - non accolto - è stato ugualmente informato dallo spiritobidirezionale di tutela dei due interessi in gioco e di certezza del diritto: allo scopo di garantirevantaggi, avremmo voluto ricomprendere l'articolo 4 del decreto-legge n. 74 del 2000 fra quelli per cuiè esclusa la punibilità. Questo perché i confini con la dichiarazione infedele, all'articolo 4 dello stessodecreto, si prestano ad un'eccessiva discrezionalità. In questo modo, si sarebbe evitato il rischio cheavendo il contribuente aderito alla voluntary disclosure per una condotta da lui riconducibile alladichiarazione infedele, una diversa valutazione dell'amministrazione finanziaria potesse invece farricadere detta condotta in una dichiarazione fraudolenta ex articolo 3, con conseguente rilevanzapenale. Questo perché avremmo voluto sanare quello che consideravamo un'eclatante violazione

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dell'articolo 24 della Costituzione contenuto nel testo proposto dalla maggioranza, garantendo unagiusta tutela giurisdizionale nel caso in cui la pretesa dall'amministrazione finanziaria sia ritenuta dalcontribuente palesemente infondata o erronea.Infine, i nostri due ultimi interventi miranti alla finalizzazione sociale, in linea con l'articolo 41 dellaCostituzione, allo scopo di destinare le entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di questoprovvedimento anche al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, tessuto importante delnostro sistema economico, in modo che quelle che vengono considerate come misure di contrastoall'evasione fiscale possano anche risolversi in interventi di sovvenzionamento alle nostre impresenazionali che regolarmente pagano il dovuto all'Erario e contribuiscono alla formazione del PIL,dando, legalmente, il loro contributo economico e sociale alla comunità.Da ultimo - e concludo - ricordo la previsione della ricollocazione, al comma 9 dell'articolo 1, delpersonale in esubero delle pubbliche amministrazioni, in modo che non si proceda semplicemente eciecamente a nuove assunzioni, senza aver prima provveduto a riposizionare le risorse già adisposizione della pubblica amministrazione, in una logica di non razionalizzazione e nonottimizzazione della spesa pubblica, quando è ormai noto quanto questa necessità sia ormaiimprescindibile e cogente per l'operato di ogni ente o amministrazione pubblica, ma sopratutto per noiche sediamo in questa sede.Purtroppo, come evidenziato, gli emendamenti non sono stati accolti. Mi riservo quindi di esprimere infase di dichiarazione di voto le motivazioni del nostro voto sul provvedimento in esame che, loanticipo, sarà di astensione. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bulgarelli. Ne ha facoltà.BULGARELLI (M5S). Signora Presidente, il provvedimento in esame mirava originariamente a farerientrare i capitali detenuti all'estero, garantendo a quanti si fossero autodenunciati, sconti sullesanzioni pecuniarie che avrebbero dovuto pagare e la loro non punibilità per i delitti commessi, nonsubendo quindi condanne alla reclusione, pur avendo fatto comunque una cosa che non si poteva fare.In realtà, a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera su questo provvedimento, la procedura èstata estesa anche a coloro che hanno commesso violazioni in materia di imposte sui redditi, relativeaddizionali, imposte sostitutive, IRAP, IVA e dichiarazioni dei sostituti d'imposta. Questainterpretazione, che non è facile desumere dal testo - molto ostico - e che non è esplicitata dal dossierdel Servizio studi, è stata espressa chiaramente e inequivocabilmente nel corso dell'audizione deldirettore dell'Agenzia delle entrate, la dottoressa Orlandi, laddove si è affermato che la procedura dicollaborazione volontaria si rende applicabile sia nei casi in cui le infedeltà dichiarative di caratteresostanziale siano connesse alle attività costituite o detenute all'estero sia nelle ipotesi in cui leviolazioni sostanziali non abbiano alcuna connessione con l'attività all'estero.Quindi, il soggetto che ha fra i compiti istituzionali anche il controllo del rispetto delle norme fiscaliafferma chiaramente ed inequivocabilmente che la agevolazioni si estendono a tutti i contribuenti enon solo a coloro che abbiano commesso illeciti fiscali connessi con le attività estere. In altre parole, sitratta di un condono, tranne che per il fatto che molto spesso i condoni fatti nel passato prevedevanoanche un pagamento parziale delle imposte dovute. In questo caso, invece, le imposte vengono pagateper intero, a meno che, su istanza del contribuente per investimenti inferiori a 2 milioni di euro,l'ufficio non calcoli il rendimento in modo forfettario.La collaborazione volontaria funzione così: il contribuente si autodenuncia e fornisce all'Agenzia delleentrate tutte le informazioni e i documenti riguardanti gli investimenti e le attività finanziarie estere, illoro ammontare, i redditi che sono serviti per costituirle e gli eventuali maggiori imponibili IRPEF,IRAP, imposte sostitutive, addizionali, contributi previdenziali, IVA e ritenute non collegati con iredditi detenuti all'estero.È bene chiarire, però, che si sono due diversi tipi di sanzioni che il contribuente dovrà pagare: un tipodi sanzione per le eventuali imposte evase (le imposte evase vanno pagate per intero); un tipo disanzione per non aver dichiarato di avere investimenti all'estero, cioè per non aver compilato il quadroRW della dichiarazione dei redditi. Per quanto riguarda il primo tipo di sanzioni, innanzitutto bisogna

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dire che le sanzioni minime sono ridotte di un quarto rispetto al minimo previsto dalla legge, comedice il novello articolo 5-quinquies, comma 5, ultimo periodo.Inoltre, sempre per questo tipo di violazioni sostanziali, l'Agenzia delle entrate può emettere neiconfronti del contribuente un invito a comparire, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decretolegislativo n. 218 del 1997, ma si tratta solo di una facoltà e non è un obbligo per l'Agenzia delleentrate. Nell'invito sono comunque indicati il periodo di imposta, maggiori imposte da pagare,sanzioni, interessi. Il contribuente può decidere di pagare subito quanto indicato nell'avviso, entroquindici giorni prima della data fissata per la comparizione, con sanzioni ridotte a un sesto. Se inveceil contribuente decide di presentarsi all'incontro con l'Agenzia delle entrate o se l'Agenzia stessa nonemette l'invito, ma direttamente l'avviso di accertamento, il contribuente può chiedere l'accertamentocon adesione, cioè può trovare un accordo con l'ufficio sulla cifra da pagare, che il contribuente dovràversare entro venti giorni dalla redazione dell'accordo, con sanzioni ridotte ad un terzo.Per quanto riguarda il tipo di sanzioni, quelle che derivano dal non aver dichiarato di possedereinvestimenti all'estero, è previsto uno sconto invece così determinato: in misura pari alla metà delminimo previsto dalla legge (articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 167 del 1990 ) e, cioè, solo l'1,5per cento, anziché dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati, se le attivitàfinanziarie sono trasferite in Italia o in altri Paesi UE o in altri Paesi della white list o se già si trovanolì o se il contribuente autorizza l'intermediario finanziario del Paese presso cui sono le attivitàfinanziarie a fornire all'Italia tutti i dati ad essi relativi; i tre quarti del minimo previsto dalla legge e,cioè, il 4,5 per cento, anziché dal 6 al 30 per cento, nei casi diversi da quelli sopra e, cioè, nel caso diattività finanziarie detenute in Paesi della black list; la metà del minimo prevista dalla legge e, cioè, il3 per cento, anziché dal 6 al 30 per cento, nei casi di attività finanziarie detenute nei Paesi della blacklist se tali Paesi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge stipulano con l'Italia accordidi scambio di informazioni. Il contribuente non potrà avvalersi della compensazione e dovrà versarequanto dovuto in un'unica rata oppure in tre rate mensili di pari importo. Il mancato pagamento di unasola rata ovviamente fa venire meno tutta la procedura. Poiché il procedimento per l'irrogazione dellesanzioni per la mancata dichiarazione delle attività finanziarie estere segue l'iter previsto dall'articolo16 del decreto legislativo n. 472 del 1997, il quale prevede che entro il termine per far ricorso ilcontribuente può risolvere la controversia pagando un terzo della sanzione indicata, le sanzioni primapreviste si abbattono ulteriormente: l'1,5 diventa lo 0,5 e il 4,5 diventa l'1,5 per cento. Abbiamo quindiun abbattimento totale di tutte le sanzioni.Per quanto riguarda la tassazione dei rendimenti prodotti dagli investimenti esteri tenuti nascosti, nelcaso in cui la consistenza media annuale delle attività finanziarie estere non sia superiore a due milionidi euro, su istanza del contribuente, i rendimenti sono calcolati, anziché in modo analitico, con unrendimento presunto del 5 per cento sulla consistenza a fine anno. Sui rendimenti così calcolati siapplicherà l'aliquota del 27 per cento. Tutto questo tecnicismo per dire che le sanzioni saranno piùbasse e che quindi si guadagna anche in questo caso.Vorrei anche fare un piccolo appunto per quanto riguarda l'articolo 3, che inserisce nel codice penalela materia dell'autoriciclaggio. Ovviamente è un passo avanti: prima nel codice penale l'autoriciclaggionon era previsto; ora, con questo provvedimento lo avremo. È ovvio che è veramente un primo epiccolissimo passo e non ci si può fermare qui; so che c'è chi sarà contentissimo, visto il discorso cheho fatto ieri in Aula, però è un piccolo passo e un segnale che finalmente la politica vuole farequalcosa. Spero che non sia il solito segnale di vetrina perché anche l'Ufficio informazioni finanziarie(UIF) della Banca d'Italia ci dice che se non si seguono i flussi finanziari e se non si sollecitano tutti glioperatori che lavorano in questo settore a segnalare i vari flussi finanziari che hanno anomalie è inutileche facciamo qualsiasi cosa. È ovvio che si tratta di un primo passo, un grande primo passo che per oraè solo da vetrina; facciamo in modo che diventi reale. (Applausi dal Gruppo M5S).PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.CALIENDO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, il provvedimento che il Governo ha voluto fosseapprovato senza alcuna modificazione rispetto a quello votato dalla Camera avrebbe potuto avere

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un'incidenza vera sulla nostra economia. Per questa ragione, da opposizione responsabile, avevamopresentato solo alcuni emendamenti che miravano a rendere funzionale il sistema, a garantirefinalmente il rientro dei capitali ed a rendere la disciplina legislativa in materia tale per cui, qualora sirealizzassero le famose interlocuzioni con la Svizzera per l'emersione dei soggetti che hanno depositiall'estero, avremmo potuto disporre di un sistema complessivo di effettiva emersione.Non si riesce a comprendere perché il Governo, avendo maggiori possibilità, abbia scelto la strada diun provvedimento che, a questo punto, appare soltanto propaganda elettorale, dato che difficilmenteavrà le conseguenze di tipo economico che tutti si ripromettevano di avere.Il Vice Ministro sa meglio di me che alcuni emendamenti avevano la loro giustificazione non solo dalpunto di vista della giustizia (e quindi del penale), ma anche sotto il profilo della competenza delMinistero dell'economia e delle finanze. Ad esempio, come evidenziato dal senatore Sciascia, non siriesce a comprendere perché, dopo una elencazione quasi pedissequa, tassativa, al novello articolo 5-quater del decreto-legge n. 167 del 1990, di quali sono le imposte e le violazioni che possono esseresanate attraverso la dichiarazione di collaborazione volontaria, si escludano le violazioni in relazionealle imposte di donazione e successione, esclusione che non ha alcuna giustificazione.Così quando, in base a questo provvedimento, prevediamo che a seguito della collaborazionevolontaria diventino non punibili i reati tributari, ad esempio in relazione all'evasione fiscale la solaomessa dichiarazione dei redditi, vi rendete conto che questa norma così come è scritta renderà deltutto impraticabile la collaborazione volontaria? Nella pratica infatti, ed il Vice Ministro me lo insegnaper la sua esperienza professionale, per le sue capacità e per l'attività del suo Ministero, normalmente enecessariamente, ad un'ipotesi di mancata dichiarazione corrisponde una mancata annotazione nellescritture per coloro che hanno attività imprenditoriali e societarie. Mi domando allora come siapossibile pensare che una persona utilizzi la collaborazione volontaria, ottenga la non punibilità el'esclusione dalle sanzioni amministrative, paghi tutte le imposte, ma poi di fatto sia esposta aprocedimento penale per le ipotesi di cui agli articoli 2641 e 2642 del codice civile. È assurdo!Bisognava individuare solo quei reati ex articoli 2641 e 2642 che erano connessi, ai sensi dell'articolo12 del codice di procedura penale, che tra l'altro determina l'unità del procedimento penale e lospostamento eventuale della competenza. A quel punto, avremmo avuto una effettiva indicazione neiconfronti del contribuente: ritorni, porti i capitali in Italia e, perché in questo momento abbiamobisogno, ti facciamo un minimo di favore e pagherai le imposte. Quel cittadino dovrà dire: «Non solofarò tutto questo, ma denunciandomi sarò sottoposto a procedimento penale». Credo non ci sia bisognodi avere conoscenza di diritto né di società, per rendersi conto che nessuno lo farà. Esiste un principiogenerale, che risale all'epoca del diritto romano: nemo tenetur se detegere. Nessuno può pensare didoversi autodenunciare al fine di garantire il rientro dei capitali nel nostro Paese.Anche sotto il profilo del reato di autoriciclaggio vi sono delle indicazioni e delle idee diverse, perchél'autoriciclaggio non è una novità. Il dibattito dottrinario da parte degli esperti di diritto penale e illavoro delle commissioni presiedute da Greco e da Garofoli garantiscono la possibilità di valutare cos'èl'autoriciclaggio e come sanzionarlo.Noi avremmo presentato una serie di emendamenti diversi. Con l'autoriciclaggio si introduce un nuovoreato, che segue il reato presupposto; ciò significa che una persona, già condannata per il reatopresupposto, riceverà un'ulteriore condanna per il reato di reimpiego. Faccio una domanda: hanno lettotutti cosa scrivono i vari autori e le varie commissioni ministeriali? L'autoriciclaggio va circoscritto peressere efficace, perché, se non è circoscritto, diventa una cosa abnorme. Faccio un esempio: se peripotesi uno commette un furto di gioielli, in modo da ricevere da un ricettatore uno o due milioni dieuro, sarà condannato a tre anni per il furto e a otto o dodici anni (secondo alcune indicazioni) per ilreato di autoriciclaggio. C'è uno squilibrio.Tutti gli studiosi della materia hanno indicato due possibili soluzioni. La prima consiste nel limitare ireati presupposti; penso ad esempio alla corruzione, alla concussione e ad altri reati economici, chepossono avere come conseguenza l'autoriciclaggio. La seconda soluzione consiste invece nel limitare avalle, nel senso di indicare soltanto le attività finanziarie e speculative, non quelle di mero

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investimento economico. Tutto questo invece non c'è, perché si è scelta la tesi di prevedere il reato diautoriciclaggio per tutti i reati presupposti (anche per quelli bagatellari) e, dall'altro, si è allargato ilventaglio di tutte le ipotesi a valle. Anche qui abbiamo mostrato la nostra responsabilità, presentandouna serie di emendamenti per rendere questo reato coerente con la disciplina e con le interpretazioniche sono pervenute dalle commissioni ministeriali e dalla commissione presso il Presidente delConsiglio, ma anche dalle stesse indicazioni degli autori.Vorrei ricordare al Governo - ma essenzialmente vorrei ricordarlo a tutti noi - che abbiamo svolto unaserie di audizioni di professori universitari e di esponenti della Banca Italia. Mi meraviglio che ancoraqualche Gruppo politico ignori quello che hanno detto sia i professori di diritto penale, sia la Bancad'Italia. Ci siamo limitati anzi a prendere in considerazione le osservazioni della Banca d'Italia, perchépensavamo che ci fosse la possibilità di discutere senza andare a ricostruire l'ipotesi complessivadell'autoriciclaggio, ma eliminando soltanto quegli elementi di equivocità segnalati dagli uni e daglialtri. I professori di diritto penale ci hanno segnalato ad esempio l'ipotesi in cui il reato presupposto siaestinto. In questo caso che si fa? Si lascia aperta per tutta la vita la possibilità dell'autoriciclaggio e nonc'è nessuna possibilità che sia fermato nel tempo?Noi riteniamo si debba tenere conto di queste indicazioni, altrimenti mi dovete spiegare qual è laresponsabilità di un parlamentare che vuole essere coerente con il voto ottenuto dai cittadini. Qual è lacoerenza? Chiedo audizioni, le ascolto, e in relazione ad osservazioni corrette dal punto di vista dellatecnica legislativa, non posso non tenerne conto. E chi non ne tiene conto fa solo attività dipropaganda. (Applausi del senatore D'Ambrosio Lettieri). Di fronte ad una situazione di questo tipo,mi chiedo come si possa non tener conto di tali elementi, soprattutto se la Banca d'Italia ci dice di fareattenzione perché ci sono delle espressioni equivoche che occorre correggere. E noi vi abbiamoproposto solo questa correzione. Ma di fronte a tale richiesta ci dite: «no, mettiamola in votazione».Ieri sera abbiamo assistito anche ad una pantomima di Gruppi diversi che invitavano a votare leproposte per poi eventualmente ridiscuterle. Ma noi siamo un Parlamento, non una riunione di amiciche fanno leggi o introducono reati col presupposto di correggerli il giorno dopo. Il principio dilegalità, il rispetto dello Stato si basa su un fatto fondamentale: le regole devono essere chiare, speciein materia di diritto penale, anche se il principio vale per tutti i diritti, civile ed altri. Pertanto, una voltapresa una determinata decisione, questa deve avere la possibilità di essere interiorizzata da ciascuncittadino.Di fronte a questo non abbiamo compreso - signor Vice Ministro, è l'unica spiegazione che ci diamo -la mera voglia di pubblicità, ovvero il desiderio di dire di aver approvato un provvedimento, anche senon funziona. La voglia di dire: siamo comunque bravi, abbiamo introdotto la possibilità del rientrodei capitali dall'estero. Ma se a ciò non fa seguito un'attività effettiva di rientro, il provvedimento nonserve a nulla.Questo provvedimento avrebbe potuto consentire una ripresa dell'attività economica del nostro Paesese avesse consentito effettivamente l'emersione di quelli che hanno operato nell'illegalità. Noi - edecco la ragione dell'introduzione di questo reato nel provvedimento in esame - dobbiamo fare in modoche questi capitali emergano, altrimenti ci saranno determinate conseguenze di tipo penale. Su questosiamo d'accordo. Ma di fronte a questa valutazione complessiva il sistema non regge se poi èresponsabile anche dei reati societari. Mi chiedo perché questa ipotesi venga portata avanti e se ciòavvenga sulla base della speranza che solo l'accordo con la Svizzera possa determinare l'emersione.Ma, signor Vice Ministro, lei è consapevole di quanto sto dicendo e, anche in quel caso, nonostantel'accordo con la Svizzera, se restano in vigore queste norme l'emersione non ci sarà.Personalmente mi auguro che tutti i cittadini vogliano tornare alla legalità, ma per farli rientrare in unsistema legale ed evitare ciò che è avvenuto per anni occorre fare altro. Sono decenni che ciproponiamo di far rientrare i capitali dall'estero, sono decenni che diciamo di porre fine ad un sistemache fino ad oggi ha chiuso un occhio rispetto all'illegalità, anche grazie a Paesi che garantivano questosistema; ma se con quei Paesi abbiamo intavolato un'interlocuzione necessaria, questa deve portare afar emergere i nomi, come è avvenuto in America, Inghilterra e Germania, e ad esaminare quelle stesse

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capacità di influenza.Per fare questo occorreva ben poco. Occorreva una settimana di tempo, con un minimo di accortezzada parte di tutti per ottenere un risultato, non un altro spot contrario alle regole.Anche per quanto riguarda l'autoriciclaggio, chi voleva soltanto aumentare le pene, o modificarle otentare di trasformare quel reato rispetto alle indicazioni della dottrina penalistica, non si rende contoche, di fatto, ciò significa aumentare il sistema di illegalità. Introdurre quel tipo di autoriciclaggiosignificherebbe dire di non emergere, di mantenere l'occultamento, cosa che, invece, noi dobbiamo perforza di cose contrastare.Rispetto a questa situazione, quindi, non mi resta che prendere atto, non con insoddisfazione, ma conamarezza, che una possibilità di valutazione congiunta, una possibilità di realizzazione concorde dialcune norme che potevano rendere efficace il provvedimento è stata respinta, come al solito, dallavolontà della maggioranza di non perdere l'occasione di dimostrare che entro una certa data, come tuttele cose cui stiamo assistendo nel nostro Paese, il provvedimento verrà votato, indipendentemente dallabontà o meno del testo che viene votato.Per questa ragione mi auguro, ma mi illudo, che il Governo voglia cambiare idea e dare parerefavorevole almeno ad alcuni emendamenti che renderebbero il provvedimento effettivo. Se per caso,invece, come penso, il parere sarà ancora contrario su tutti gli emendamenti, o magari ci sarà un invitoal ritiro, non potrò fare altro che votare contro questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo FI-PdLXVII).PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mirabelli. Ne ha facoltà.MIRABELLI (PD). Signora Presidente, intervengo per sottolineare l'importanza del disegno di leggeche stiamo per approvare, spero definitivamente, non solo perché si occupa, bene io ritengo, diemersione e rientro dei capitali dell'estero seguendo una strada diversa da quella che altri hannopercorsi negli anni precedenti, cioè quella dei condoni, ma perché introduce, come già è statoricordato, il reato di autoriciclaggio.Spesso in questi anni, in quest'Aula, nel dibattito pubblico e in tanti interventi dei magistrati che sioccupano di lotta alla criminalità organizzata, si è giustamente sottolineata l'assenza di una normaspecifica contro l'autoriciclaggio che punisca l'autoriciclaggio stesso. L'assenza di tale norma oggicostituisce un problema. Abbiamo discusso in questi anni su come l'assenza di tale reato abbia ridottola possibilità per lo Stato di combattere con maggiore efficacia le mafie e la criminalità organizzata ecome abbia reso più difficile e meno efficace l'aggressione necessaria ai patrimoni delle organizzazionicriminali. Ma soprattutto l'assenza di un reato specifico di autoriciclaggio ha limitato la possibilità diimpedire che tanti soldi, frutto di guadagni illeciti, penetrino e inquinino l'economia e le imprese diquesto Paese.Quando poniamo questa questione, stiamo ponendo un grande problema che non è solo di lotta allacriminalità, ma è anche un problema democratico. Infatti le masse ingenti di denaro, i miliardi di euroche vengono riciclati nell'economia legale, credo che costituiscano un problema per la democrazia diquesto Paese perché un pezzo dell'economia italiana, inquinata e nelle mani della criminalitàorganizzata, diventa un problema.Con questa norma introduciamo il reato di autoriciclaggio che viene punito, lo voglio dire perchiarezza, con una pena che prevede da due a otto anni o da uno a quattro anni di carcere a secondadella gravità del reato principale. E viene punito chi investe denaro che arriva da proventi illeciti (soldiderivanti da attività illecite) in attività economiche, finanziarie o imprenditoriali.Fatto salvo l'autoconsumo, sarà possibile da domani non solo punire chi ricicla per conto di altri, maanche punire chi investe i proventi illeciti direttamente. Io penso che questo sia un dato oggettivo eimportante.Certo, occorre chiarire alcune cose. Ho presentato un ordine del giorno, che, credo, sia stato approvatoin Commissione, per chiarire che l'introduzione di questo nuovo reato non deve essere interpretatacome una riduzione della gravità del reato di intestazione fittizia ad altri dei beni propri, anche in caso

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di utilizzo improprio dei beni frutto di attività illecite.Chiarito questo, oggi colmiamo un vuoto: introduciamo un reato previsto dalla gran parte dei sistemieuropei e diamo anche uno strumento in più a chi quotidianamente indaga sulla criminalitàorganizzata; diamo uno strumento in più ai magistrati. Altro che provvedimento elettorale! Noi oggivotiamo una cosa importante: diamo uno strumento in più per combattere le mafie. Non credo che siada sottovalutare.Nei prossimi mesi, nella discussione che si aprirà al Senato sulla riforma del codice antimafia, si potràmigliorare l'efficacia di questo provvedimento, facendo tesoro del lavoro che è stato fatto inCommissione antimafia, delle audizioni che ci sono state in quella sede e del lavoro delleCommissioni; ma oggi introduciamo - lo ripeto ancora - uno strumento importante. Spero che questosia riconosciuto da chi in questi mesi ha attribuito, giustamente, alla necessità di introdurre il reato diautoriciclaggio un valore significativo per dimostrare la volontà di combattere la criminalitàorganizzata.Io credo che sia sbagliato ridurre l'importanza di questo passaggio, come ho sentito fare oggi. Pensoche sia sbagliato. In realtà, oggi approviamo questa legge così com'è e, come abbiamo fattoapprovando l'articolo 416-ter, dimostriamo che questo Parlamento, insieme al Governo, hanno lavolontà di combattere con forza la criminalità.I fatti di queste ore - l'inchiesta di Roma - ci dimostrano che c'è una criminalità aggressiva, che vuoleaggredire l'economia, che cerca di inquinare la società, l'impresa e la politica. Io penso che di fronte aciò dobbiamo dare - e la votazione odierna sull'introduzione di questo nuovo reato va in questadirezione - un segno preciso tutti insieme, dimostrando che questa è una priorità: la lotta allacriminalità è una priorità per questo Paese, per questo Parlamento e di fronte a questa non si possono enon si devono fare sconti a nessuno. (Applausi dal Gruppo PD).PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mussini. Ne ha facoltà.MUSSINI (Misto-MovX). Signora Presidente, partiamo dalle parole contenute nel titolo del disegno dilegge: «potenziamento della lotta all'evasione fiscale» e dal concetto che viene introdotto un nuovoreato, l'autoriciclaggio.Prima di entrare nel merito dei contenuti di questo disegno di legge, credo si imponga una riflessionegenerale. C'è un qualcosa nel nostro Paese, un'invincibile tendenza a considerare le regole come unpeso e non come una garanzia per tutti. Vi è perfino una sorta di compiacimento nell'inventarsi nuovimodi di eludere le regole o addirittura nel piegarle fantasiosamente alla propria necessità contingente,una sorta di declinazione della ben nota creatività italiana.Questo allegro rapporto con le regole ha una diffusione capillare, perché fa parte di un costume.Percorre la quotidianità, e proprio il suo essere pervasivo è profondamente pericoloso.Il pericolo risiede nel fatto che il percorso naturale è poi l'indifferenza, la perdita del controlloreciproco, quella che nelle civiltà antiche si chiamava cultura della vergogna, quella invincibileconvinzione morale per cui, prima ancora della preoccupazione di essere puniti dallo Stato, ci sipreoccupa del proprio onore di fronte alla collettività. È quella invincibile convinzione che spingeEttore a scontrarsi con Achille e a rinunciare alla vita solo perché è suo dovere rispettare la regola, percui non cede neanche agli affetti più cari pur di non incorrere nella vergogna di avere mancato al suodovere di difensore della città.Questo è il punto vero: il senso di appartenenza a una collettività. La storia del nostro Paese è strana.Abbiamo degli elementi che ci fanno uniti e divisi nello stesso tempo. Siamo una sorta di ossimoro.Abbiamo festeggiato l'Unità d'Italia e siamo ben lontani dall'averne acquisito il valore. Così si sfuma esi perde anche l'idea dei doveri nei confronti di una collettività, idea che evidentemente non tocchiamocon mano. E, conseguentemente, non proviamo alcuna vergogna nell'infrangere le regole di talecollettività.Contribuire alle spese dello Stato attraverso la fiscalità è un dovere. Ci sono sanzioni per chi non loadempie. Eppure, chi evade non prova vergogna, in nome di una difesa da uno Stato tiranno, una sorta

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di sceriffo di Nottingham, che depreda il frutto del proprio lavoro. Certo, nessuno poi pensa dirinunciare al diritto che accampa a godere di servizi come strade, scuole, sanità e giustizia.È vero, certo, che l'imposizione fiscale nel nostro Paese è alta ed è anche vero che il denaro pubblico(ed è oggetto di una cronaca continua) viene sprecato e spesso rubato proprio da chi dovrebbespenderlo con una cura maggiore che se fosse denaro proprio. Ma è anche vero che siamo sempre, ecomunque, lo stesso popolo che evade selvaggiamente e che è all'onore delle cronache per la scalata aiprimi posti della classifica dei Paesi più corrotti.Siamo tutti d'accordo sul fatto che questo sia un problema culturale. Di solito, quando non sappiamopiù cosa fare e come affrontare i problemi, invochiamo la scusa della scuola, dell'educazione,dimenticando che la prima educazione è l'esempio e che il primo ad avere il dovere dell'esempio è loStato.Che esempio diamo con questo disegno di legge? Lo chiamiamo provvedimento di lotta all'evasionefiscale, ma strizziamo l'occhio a chi ha evaso. E non parliamo del poveraccio che evade la riparazionedel tubo del bagno. Parliamo di capitali che vanno in Svizzera o in paradisi fiscali. Cosa proponiamoper questi? Creiamo loro una corsia preferenziale per il rientro dei loro soldi e, in più, aggiungiamo ladepenalizzazione dei reati connessi. E ci sono tutti, come è stato detto.Si è detto in quest'Aula che non è un condono, perché le sanzioni vengono applicate. Non si dice, però,che vengono applicate in una misura che è addirittura ridotta rispetto ai termini minimi. E questoavviene per tutte le violazioni: imposte sui redditi, tutte le relative addizionali, le imposte sostitutive,l'IRAP, l'IVA e tutte quelle imposte che fanno tremare il contribuente onesto. È un po' come dire, a chipaga regolarmente tutte queste imposte, che è un fesso.Nella normativa attuale le sanzioni sono raddoppiate se i capitali sono detenuti illecitamente neicosiddetti paradisi fiscali. In questo testo, invece c'è la possibilità che i Paesi della black list venganoequiparati a quelli che hanno già sottoscritto accordi per scambio di informazioni. Nella nostralegislazione ci sono termini di accertamento di cinque anni, ma questi termini vengono raddoppiati sesotto questi accertamenti si nasconde un reato. Qui viene disapplicato il raddoppio a 10 anni ma, inrealtà, sanzioni che dovrebbero riguardare 10 anni riguarderanno la metà di questo tempo.Poi abbiamo la possibilità di un calcolo forfettario e non analitico, con il limite massimo di due milionidi euro e con aliquote di imposta del 27 per cento. Quando ho fatto notare, in sede di audizioni, che il27 per cento è un'aliquota vergognosa a confronto con le aliquote marginali che un cittadino normalevede applicate al frutto del proprio lavoro, mi è stato detto che questa è già un'aliquota alta e che, anzi,bisognerebbe abbassarla per rendere più appetibile la procedura. Altrimenti, chi glielo fa fare? Questoè il punto: ma chi glielo fa fare a questi di riportare i loro capitali quando se ne stanno tranquilli agodersi i loro capitali all'estero!Ed arriviamo al punto successivo, quello relativo all'introduzione del reato di autoriciclaggio. Ci vieneproposta la trionfale dichiarazione che il pregio del disegno di legge è rappresentata dall'introduzionedi questo reato (è stato detto anche poco fa). In realtà, questo reato avrebbe potuto, avrebbe dovuto,essere introdotto già da un bel pezzo se non fosse stato frenato, rallentato, calendarizzato e rimossoquel disegno di legge che lo prevedeva insieme ad altri. Francamente viene un dubbio. Viene il dubbioche non sia ancora stato approvato per poter inserire qui come uno zuccherino per una pillola amara, ocome un utile strumento per fare una comunicazione distorta occultando delle verità dietro delle grandibugie. Perché è una bugia dire che ora finalmente stiamo creando lo strumento per perseguirel'autoriciclaggio perché l'articolo 3 è scritto male e contiene delle trappole che invece di spianare lastrada alla magistratura, le renderanno il lavoro ancor più difficile. Ed è scritto male non per imperiziao per una svista, ma per una scelta ben precisa, perché in realtà ci sono Commissioni che vi hannolavorato, che si sono pronunciate. Sono stati presentati emendamenti che potrebbero apportare a questotesto modifiche chiare e utili. Secondo voi verranno approvati? No! Ieri non sono stati approvati.Il Governo si impegna a recepirli e si impegna da molto, ma di risultati ne vediamo pochi. Ma c'è dipiù e in questo caso raggiungiamo veramente la quarta dimensione. Il reato di autoriciclaggio vieneintrodotto ma, sempre per rendere appetibile la procedura della collaborazione volontaria, viene

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depenalizzato per gli eroi che si autodenunceranno. Ma questi eroi non sono dei cretini. Sanno bene dinon essere punibili per un reato che non esiste, quindi dobbiamo dare loro il tempo di commettere unreato per poi rendere interessante per loro la non punibilità così avranno tempo, dall'entrata in vigoredella legge fino al 30 settembre 2015, per autoriciclare il denaro che hanno depositato all'esteroillegalmente entro il termine del settembre del 2014 e non essere punibili per questo reato. Bellissimo!Ma il bello è che da tutte le parole che abbiamo sentito in Aula emerge la scontentezza per l'ipotesi chequesto provvedimento, in realtà, non sia veramente efficace e che con questa procedura dicollaborazione volontaria molti di meno di quelli che oggi pensiamo potranno accedervi, o megliovorranno accedervi. Pertanto, di quei circa 180, 200 miliardi di euro detenuti all'estero illegalmentenon tutti verranno resi chiari.Allora, qual è il senso di questo disegno di legge? Il senso è la necessità di avere denaro. Il problema èche questo denaro spetta già al nostro Paese, è un denaro che è stato illegalmente sottratto al nostroPaese. A questo punto, visto che il provvedimento potrà portare molto meno di quello che si vorrebbe,vorrei facessimo una riflessione vera e profonda: abbiamo calcolato quanto perdiamo in termini dieducazione al rispetto delle regole? Abbiamo calcolato che ogni volta che facciamo un'operazione diquesto tipo perdiamo terreno nella costruzione del senso della collettività, del senso dellaresponsabilità, del senso dell'onore che ogni cittadino dovrebbe avere nei confronti della difesa dellasua città? Abbiamo calcolato come lastrichiamo di buone intenzioni la strada verso un inferno semprepeggiore di quello che abbiamo davanti ai nostri occhi? Abbiamo calcolato tutto questo? Cheresponsabilità ci prendiamo di fronte a questo? Questa è la domanda che pesa oggi sul disegno di leggein esame. (Applausi dai Gruppi Misto-MovX e M5S).PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cioffi. Ne ha facoltà.CIOFFI (M5S). Signora Presidente, il provvedimento oggi in esame è un bel pannicello caldo. Nonpotremmo infatti definire in altro modo un provvedimento che dovrebbe intervenire su qualcosa, mache sostanzialmente non interviene su alcunché.Sicuramente avevano gli attributi più sostanziosi quelli che siedono nella parte destra dell'emicicloperché, quando hanno fatto i famosi quattro scudi fiscali, almeno hanno detto: noi facciamo una bellapulizia, vi apponiamo un bel provvedimento con cui voi potete illegalmente riportare tutto e vi diamoanche la copertura dell'anonimato! Bello, chiaro, pulito.Invece questa robetta non è né carne né pesce, è una mezza botta, una cosa senza energia, senza forza,senza prendere mai con decisione le redini di quello che si dovrebbe fare. È il solito pannicello caldodi questo afflato governativo in quest'Aula dove tutto appare e niente si fa. Questo è quello chesuccede, semplicemente (Applausi della senatrice Nugnes), per spiegarlo a quelli che sono fuori di qui.Ci sono stati molti interventi che lo hanno spiegato nel dettaglio e nel merito. Quando fu varato daquest'Assemblea il primo provvedimento per il rientro dei capitali dall'estero, nel 2001, con il GovernoBerlusconi, si diceva: voi ci riportate il capitale e pagate solo il 2,5 per cento. Ah, che soddisfazione!Chi aveva portato i capitali fuori, all'estero, poteva riportarli in Italia pagando una tassa minima. Quasiquasi ci penso e li riporto.Nello stesso periodo, se non ricordo male, correggetemi se sbaglio, è successo che la Germania fece unprovvedimento simile in cui disse ai suoi cittadini che, invece di pagare il 2,5 per cento come si facevain Italia, si pagava il 25 per cento. Forse la Germania era meglio di noi in questo caso? Forse hannofatto un'azione più meritoria? Non lo so, sempre uno schifo è, perché, come giustamente ha dettoqualcuno prima di me, è un problema di educazione.D'altra parte, basterebbe rileggere un po' la Costituzione. L'articolo 53 dice che tutti i cittadini «sonotenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva». E l'articolo 54:«Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e leleggi». Accidenti!E se noi invece diciamo che le leggi potete non rispettarle perché alla fine, che ve ne frega, facciamoun bel condono? Ma dico io: almeno se vogliamo fare un condono, facciamolo. Ovviamente, noi non

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possiamo essere assolutamente d'accordo. Ma il problema è sempre quello: non avere la forza el'energia di dire: vogliamo incamerare questi soldi per cui facciamo un condono. (Applausi dal GruppoM5S).Ci viene detto che facciamo rientrare in Italia dai due ai quattro miliardi. Ritornano questi soldi, daidue ai quattro miliardi? Abbiamo dei dubbi. Ci viene detto che inseriamo il reato di autoriciclaggio,ma così previsto è un'altra volta un pannicello caldo, una schifezza. In Commissione giustizia si stadiscutendo di un testo fatto bene e invece così possiamo dire: abbiamo fatto l'autoriciclaggio. In realtà,non abbiamo fatto niente, non abbiamo fatto un piffero. Allora si tratta di prendere le redini in mano,ma il Parlamento non il Governo (Applausi dal Gruppo M5S). Vorrei sempre ribadire questa cosa: ilGoverno esegue la nostra volontà e basta! E quando inizieranno a farlo, forse potremo parlarne, maquesto non succederà mai. Il Parlamento prenda forza e decida di fare delle azioni chiare, concrete,pulite, e non sempre questa robaccia.Come possiamo approvare una cosa così? Io lo trovo veramente assurdo. Abbiamo già detto che allaCamera sono state fatte delle modifiche per cui, oltre che sui capitali all'estero, mettiamo una pezzaanche sui capitali che stanno in Italia. Ma insomma, un po' di dignità, un po' di orgoglio, un sussultonon vi viene? Se a voi non viene, a noi viene talmente forte che ci viene quasi da vomitare. Qui sitratterebbe di avere un po' di energia. Quand'è che la tiriamo fuori, questa energia? Quand'è cheabbiamo la forza? (Il microfono lampeggia).Il microfono lampeggia, ma tanto quello che dovevo dire ve l'ho detto. Si tratta di avere la capacità didecidere cosa vogliamo fare di questo Paese. Vogliamo dare l'educazione alla legalità? Bene, facciamoche chi esporta i capitali all'estero e chi fa autoriciclaggio, che sono i potenti, non la gente normale...Perché la gente normale queste cose non le fa non le fa, non le può neanche fare (Applausi dal GruppoM5S).Come al solito, invece di colpire i potenti e di dargli una mazzata seria e pesante, gli mettiamo ilpannicello ed andiamo a colpire quel povero cristo che magari non ha chiesto lo scontrino del caffè.Insomma, ma ci svegliamo o no? (Applausi dal Gruppo M5S. Commenti delle senatrici Cardinali eCirinnà).PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Carraro. Ne ha facoltà.CARRARO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, care colleghe ecari colleghi, quando il provvedimento è giunto nelle Commissioni 2a e 5a si è preso atto del fatto chebisognava procedere rapidamente.Malgrado uno dei relatori stesse in quel momento in campagna elettorale per le elezioni regionali,abbiamo cercato di predisporre una serie di audizioni per affrontare il più rapidamente possibile, macon concretezza, il provvedimento. Sono stati auditi professori, rappresentanti della Banca d'Italia edell'Agenzia delle entrate (il direttore generale). In sostanza, si è cercato di fare le cose rapidamente,ma con serietà, e tutti hanno cercato di dare il loro contributo. Improvvisamente, però, la maggioranza,in accordo con il Governo, ha deciso, pur avendo riscontrato alcune anomalie, insufficienze e carenze,che si doveva comunque procedere.Questa mattina i relatori Moscardelli e D'Ascola credo abbiano stabilito un record nella sinteticitàdelle loro relazioni, e non perché siano persone incapaci che non conoscono la materia, ma perché erastato imposto loro di operare in fretta per portare a termine l'iter del provvedimento.I colleghi Caliendo e Sciascia (ma soprattutto quest'ultimo per la parte del provvedimento che miinteressa di più, cioè quella relativa al rientro dei capitali dall'estero) hanno ben spiegato tecnicamenteche, attraverso alcune modifiche, il disegno di legge avrebbe potuto essere incisivo. Posto infatti che ilcontesto internazionale e la lotta ai Paesi iscritti nella black list sta producendo risultati e che per chiha i capitali all'estero la vita sta diventando molto difficile, con la possibilità di subire sanzioni questecondizioni rappresentavano un incentivo a riportare in Italia i capitali.Francamente non si capisce per quale motivo qualche emendamento, frutto proprio del contributoofferto dalle audizioni di persone non scriteriate, - trattandosi lo ripeto - di rappresentanti della Banca

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d'Italia e dell'Agenzia delle entrate, non possa essere preso in considerazione. Questa mattina uno deidue relatori ha detto che incombe la sessione di bilancio. Ma se noi oggi dovessimo approvare qualcheemendamento migliorativo, non creeremmo alcun problema alla Camera dei deputati che, in questomomento, non si trova in sessione di bilancio, perché la palla è in mano al Senato, come tra poco ilPresidente ci annuncerà.La verità è che non lo si vuole fare, e di questo siamo rammaricati. Questo provvedimento potevaavere un consenso più ampio di quello che avrà nel pomeriggio. Poteva essere più incisivo. Potevaconsentire realmente di rispettare le previsioni di entrata di due o tre miliardi di capitale. Al contrario,temiamo che non produca gli effetti che da esso si attendevano, perlomeno - lo ribadisco - per la parterelativa alla questione del rientro dei capitali dall'estero.Per questo motivo pensiamo non sia questo un modo logico. Come ha detto il senatore Caliendo - e loripeto - è francamente stravagante dire che approviamo ora un provvedimento - tra l'altro non è undecreto-legge e, quindi, non ha una scadenza temporale - e poi magari adotteremo in un altroprovvedimento delle norme che lo possano migliorare perché quelle contenute nel disegno di legge inesame sono insufficienti. Ma se abbiamo la contezza che qualcosa può essere migliorato, lo si devefare ora. Ma, in verità, signori, non lo si vuole fare.Noi siamo all'opposizione, ma dimostriamo sempre di essere ragionevoli e di lavorare con spirito dicollaborazione. Francamente, in questo caso, ci sembra che il Governo e la maggioranza abbiano unatteggiamento ostruzionistico del quale non si rendono conto. Pensiamo che non facciano del bene alPaese, perché in realtà il provvedimento probabilmente oggi varerà in modo definitivo una legge cheprodurrà meno effetti positivi per l'economia italiana di quelli che avrebbe potuto produrre. Per questomotivo, esprimiamo rammarico. Speriamo sempre che nel pomeriggio vi sia un atto di ravvedimento.Noi abbiamo ripresentato gli emendamenti proposti in Commissione, che hanno incontrato in quellasede una chiusura ermetica. Se per caso in questo lasso di tempo che ci separa dall'approvazione cifosse un ravvedimento, ne saremmo contenti. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lumia. Ne ha facoltà.LUMIA (PD). Signora Presidente, quando si affronta un tema così delicato come quello del rientro deicapitali detenuti all'estero, la cautela s'impone. È un tema che richiede un approccio molto serio erigoroso, perché è vero che dietro i capitali che vanno all'estero si nascondono le peggiori nefandezzedi un Paese e si nasconde una scarsa cultura della legalità, ma si nascondono anche interessi corposi daparte delle organizzazioni mafiose e così anche di chi nel nostro Paese è dedito alla corruzione. Nonbisogna neanche trascurare che la stessa vicenda legata all'evasione fiscale non può essere più, comeavviene in altri Paesi, minimizzata, anzi deve essere percepita come una grave vicenda economica esociale che chiede alle istituzioni la massima severità.Ecco perché abbiamo approcciato il tema del rientro dei capitali innanzitutto dando una piena eassoluta garanzia: che il rientro dei capitali non è l'ennesimo condono, non è l'ennesimo scudo fiscale.Mi dispiace per chi aspettava questa occasione per poter denunciare e puntare il dito. Avremmo fattopagare al Paese un prezzo altissimo, anche in termini sociali, alle nuove generazioni, alle imprese sane,ai cittadini onesti; e poi, attenzione, anche se avessimo voluto - e così grazie a Dio non è stato - unennesimo, classico scudo fiscale, la comunità internazionale non ce lo avrebbe più consentito, perchénei Paesi in cui dove si è scelto di favorire il rientro dei capitali, sicuramente non si è proceduto comehanno fatto i Governi di centrodestra e oggi si chiede la massima severità.Ecco perché non c'è stato nessun condono: perché il Paese deve maturare la consapevolezza dellanecessità di imboccare un'altra strada, quella della legalità e dello sviluppo, e perché vogliamo starenella comunità internazionale non come un problema, ma come una risorsa.Si è fatto bene a non prevedere nessuno sconto sul piano tributario e fiscale: chi ha portato i capitaliall'estero li deve riportare in Italia e deve pagare tutto quello che deve per aver compiuto un'azioneillegale.Naturalmente, si pongono sul piatto della bilancia due questioni etiche. La prima, semplice da

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sciogliere, è che non è eticamente corretto portare questi capitali all'estero, e su questo il giudiziodovrebbe essere unanime. C'è però un altro tema etico altrettanto serio: è legittimo, è moralmentecorretto lasciare questi capitali all'estero e non richiamarli nel nostro Paese per concorrere alrisanamento pubblico ed alla possibilità di una crescita del nostro Paese? Penso che anche questoaspetto vada valutato, senza cedimenti e senza compromissioni.Credo che anche dal punto di vista etico possa essere giustificata la scelta della via più rigorosa e piùdifficile della responsabilità, chiedendo che questi capitali debbano rientrare prima ancora chel'Accordo con la stessa Svizzera nel 2018 ci costringa a rivelare i nomi.Abbiamo discusso molto, colleghi, anche del tema dell'autoriciclaggio. Mesi fa in Commissionegiustizia al Senato, eravamo sul punto di giungere ad una soluzione che per inserire nel nostroordinamento, nei nostri codici il reato di autoriciclaggio. Siamo un Paese all'avanguardia nella lottaalle mafie, ma siamo il fanalino di coda per non avere ancora previsto l'autoriciclaggio comefattispecie autonoma di reato.È vero - in dottrina si è molto discusso - che abbiamo una tradizione giuridica che impone anchesull'autoriciclaggio molta cautela, ma attenzione: in una società globalizzata, in cui le mafie stesse sisono globalizzate, chiudere gli occhi sul fatto che l'autoriciclaggio è parte integrante del riciclaggiosignifica essere scioccamente conservatori e moralmente incapaci di guidare una sfida senzaprecedenti contro le mafie; significa essere un Paese debole, che cede, un Paese - ahimè - in cui unaparte dell'economia e delle stesse istituzioni colludono, come i fatti di Roma ci hanno dimostrato.Per questo è importante confrontarsi e per questo abbiamo proposto una soluzione, che abbiamotrasformato in un ordine del giorno, che ci aiuti a superare le difficoltà di tipo tecnico-giuridico cheanche questa mattina in Aula sono state richiamate. Si tratta di una soluzione in grado di tenereinsieme riciclaggio e autoriciclaggio, capace di colpire con molta severità e rigore il vero riciclaggio eil vero autoriciclaggio e capace anche di non confonderli con il piccolo autoimpiego.È una soluzione a cui non rinunciamo. Abbiamo interloquito con il Governo; siamo pronti a lavorarenelle prossime settimane in Commissione giustizia per correggere e migliorare la parte relativaall'autoriciclaggio.Penso che come Partito Democratico abbiamo servito in questo modo il nostro Paese, facendo il nostrodovere e migliorando il nostro sistema, senza accettare alcuna via compromissoria, ma facendo inmodo di essere seri ed efficaci come altri Paesi sul tema del rientro dei capitali. (Applausi dal GruppoPD).PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.Ha facoltà di parlare il relatore, senatore D'Ascola.D'ASCOLA, relatore. Signora Presidente, mi soffermerò in particolare sulla questionedell'autoriciclaggio, tralasciando la parte concernente la materia più generale del rientro dei capitalidall'estero.Orbene, a me non pare - non vorrei certamente sbagliare e, se sbaglio, vi chiedo ovviamente dicorreggermi - che siano emerse indicazioni critiche sul testo circa il delitto di autoriciclaggio; anzi, mifa molto piacere che siano stati evidenziati in taluni interventi in particolare alcuni aspetti (tra l'altro dinatura dogmatica, ma pur sempre utili per un maggiore chiarimento) tra cui quello relativo alla naturaplurioffensiva di questo reato. Il delitto di autoriciclaggio, infatti, non è soltanto un delitto contro ilpatrimonio, la cui sanzione ha una spiccata vocazione a garantire la parità delle chance tra gliimprenditori, anzi, impedendo su questo versante agli imprenditori disonesti, quelli che godono cioè diproventi di attività illecite, di poter avere delle condizioni di maggior favore rispetto a coloro i qualisono costretti, invece, a ricorrere al credito; si tratta di un delitto anche contro l'amministrazione dellagiustizia, nella parte in cui valorizza la condotta di nascondimento volta ad ostacolare l'accertamentodella provenienza.Allora, se questo è il contenuto prevalente del dibattito, credo che sia servito piuttosto a mettere in luceulteriori aspetti favorevoli connessi alla disciplina che ci accingiamo a votare.

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Con queste considerazioni mi permetto di concludere il mio intervento di replica.PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Moscardelli.MOSCARDELLI, relatore. Signora Presidente, intervengo per rilevare come nel dibattito in Aulasiano emersi, com'era avvenuto in Commissione, alcuni elementi di difficoltà e criticità, anchecondivisi come relatori; sono stati ricordati negli interventi di alcuni colleghi. Tuttavia, ribadiamo ilfatto che siamo in una condizione tale per cui il problema non è tanto, collega Carraro, se noi oggipossiamo apportare alcune modifiche migliorative, che abbiamo anche condiviso nel confronto e chesono elementi emersi nel corso delle audizioni. Iniziando la sessione di bilancio, se emendassimo ilprovvedimento e anche alla Camera si apportassero delle modifiche vanificheremmo l'opportunità diapprovare il provvedimento entro il 31 dicembre. Facciamo questo nella consapevolezza e nellaconvinzione che il provvedimento complessivamente mantiene l'efficacia nonostante gli elementi dicriticità sottolineati.Ribadisco alcuni aspetti: non ce ne sarebbe bisogno, ma vedo che purtroppo si insiste a rappresentarequesto provvedimento da taluni in modo totalmente estraneo, differente rispetto al testo che il Senato èchiamato a approvare; ci sono tutta una serie di valutazioni e di giudizi che lascio a chi li ha espressiperché non hanno a che fare con il provvedimento che approviamo. Esso prevede una proceduratrasparente e nominativa; non ci sono sconti, si pagano le tasse per intero; e si introduce un'importantefigura di reato come l'autoriciclaggio. Dunque, esso rappresenta un segnale assolutamente positivorispetto alla comunità nazionale.PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, sottosegretario di Stato per lagiustizia Ferri.FERRI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signora Presidente, voglio chiarire una cosaimportante che è stata detta e ridetta anche dai relatori e in diversi interventi: il provvedimento nonsarà un condono. È bene sottolinearlo perché ci sono due aspetti che hanno un rilievo anche da unpunto di vista giuridico: l'autodenuncia non sarà anonima e, inoltre, si dovranno pagare tutte le tasseevase. Questo è bene sempre sottolinearlo perché non si faccia confusione e si parli di condono quandonon lo è.Dico un'altra cosa prima di ricollegarmi al punto che riguarda il Dicastero della giustizia: chi nonapprofitterà di questa finestra che lo Stato mette a disposizione per mettersi in regola con il fiscopagando tutta l'imposta evasa e in parte le sanzioni rischierà di essere perseguito in seguito per il reatodi autoriciclaggio. Mi soffermo proprio su questa fattispecie perché è fondamentale inserire questoreato nel provvedimento perché è l'unico meccanismo efficace per indurre chi vorrà ad usufruire diquesta finestra. Infatti, così come è stata strutturata la normativa, si inserisce un efficace meccanismoper stimolare un maggior numero di persone che hanno portato illegalmente capitali all'estero ariportarli in Italia. Chi riporterà il capitale in Italia dovrà quindi pagare le tasse che ha evaso e in partele sanzioni pecuniarie, ma otterrà la non punibilità per i reati fiscali e per quelli connessi all'illecitaesportazione all'estero, nonché per il nuovo reato di autoriciclaggio.Senza queste norme il provvedimento resterebbe privo di concreti risultati e non riuscirebbe araggiungere il fine, che è lo scopo della normativa, di far rientrare in Italia ingenti capitali.È dunque inevitabile inserire la norma sull'autoriciclaggio, per dire che, se non si usufruisce dellafinestra prevista nel provvedimento, in futuro per queste ipotesi ci sarà un nuovo reato grave, chemancava nel nostro ordinamento e che è fondamentale sia stato inserito. D'altra parte, in relazione alnuovo reato si garantisce la non punibilità per chi usufruisce della finestra, altrimenti nessuno farebberientrare capitali dall'estero ed il nostro provvedimento normativo rimarrebbe tamquam non esset.Questo è un aspetto che occorre sottolineare.Tuttavia, il Governo e soprattutto il Dicastero della giustizia tengono in considerazione gli spuntievidenziati, da ultimo anche dal senatore Lumia, e vogliamo ricordare il disegno di legge cosiddettosulla criminalità economica, che è arrivato in Senato ed è in discussione in Commissione giustizia esul quale in passato ci siamo confrontati in quella sede.

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Nel corso dell'esame di quel disegno di legge, nel quale sono inserite diverse norme importanti inmateria di confisca di patrimoni e di controllo giudiziario sulle aziende vicine ad associazionicriminali, avremo modo di perfezionare la fattispecie dell'autoriciclaggio, fattispecie che èfondamentale inserire nel provvedimento al nostro esame ma che può rimanere aperta ed essereripulita delle imperfezioni e criticità emerse nel corso della discussione, che potranno essere rivalutatein quella sede.La posizione del Ministero della giustizia è quindi quella di andare avanti oggi nell'esame del testo allanostra attenzione, mantenendo comunque un confronto costruttivo in Commissione giustizia permigliorarlo.Certo è che, dal punto di vista giuridico, dobbiamo evitare di punire una persona due volte per lostesso fatto e quindi di punire atti di mero godimento del provento di un reato o di sanzionare a titolodi autoriciclaggio quelle situazioni in cui l'autore di un delitto doloso impieghi il provento di tale reato,invece di punire chi utilizza questi investimenti per finalità speculative inquinando la criminalitàeconomica. Su questo punto, che è importante perché pensiamo sia fondamentale evitare normedoppione che poi non passerebbero al vaglio della Corte costituzionale, ci sarà certamente unconfronto.Ben vengano comunque le proposte migliorative e in questo senso rinnovo la disponibilità delGoverno.PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, vice ministro dell'economia e dellefinanze Casero.CASERO, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signora Presidente, ho ascoltato con grandeinteresse la discussione che si è svolta in questi giorni in Commissione ed oggi in Aula. Devo iniziarecon un ringraziamento a tutti i senatori per aver compreso la necessità rappresentata dal Governo diapprovare in tempi stretti questo provvedimento, in modo da poter rispondere ad alcune richieste enecessità internazionali che poi andrò ad esplicare. Ciò ha portato ad avere un dibattito intenso, mamolto ristretto nei tempi, che quindi si è compresso sia in Commissione che in Aula.Detto questo, il provvedimento rientra nell'ottica di un'azione più complessiva di politica fiscale e dilotta all'evasione che il nostro Paese sta portando avanti in sede europea ed internazionale. È statoriconosciuto, anche in sede OCSE, che le proposte italiane (che spesso sono state recepite) e di altricinque Paesi europei possono diventare un elemento determinante per riuscire a superare la situazioneche in questo momento esiste nell'economia mondiale (ricordiamo che ci troviamo in un mondoeconomicamente globalizzato) in cui alcuni Paesi non hanno ancora recepito - lo faranno nei prossimianni - accordi di trasparenza nei rapporti finanziari tra i Paesi stessi. Voi capite benissimo che, inun'economia globalizzata, è molto complesso condurre una lotta all'evasione se ci sono quelli chevengono considerati dei buchi neri nell'ambito del sistema dei Paesi. Si tratta di Paesi che nongarantiscono la trasparenza delle transazioni finanziarie e permettono quindi all'evasione di finire inquesti Paesi e di non poter essere colpita.In quest'ottica, c'è un'azione condotta in sede OCSE che sta dando una serie di risultati positivi. Gliultimi accordi raggiunti, sia in sede di G20 che in sede OCSE, permetteranno nel 2018 a molti altriPaesi di essere inseriti all'interno di questi rapporti di trasparenza finanziaria e di uscire dalla black liste permetteranno a chi fa azione di verifica fiscale di poter accedere ai conti presenti in questi Paesi equindi di svolgere un'azione sicuramente più proficua.In questo quadro complessivo, che è un quadro in evoluzione dell'azione di politica fiscale e di lottaall'evasione, si inserisce anche questo provvedimento. Non si tratta di un condono (come è stato dettoda molti), ma di un provvedimento che rispetta esattamente quanto è stato chiesto in sedeinternazionale (in sede OCSE), tant'è vero che è stato riconosciuto dall'OCSE e dai Paesi come unprovvedimento da attuare. Non è un condono, perché tendenzialmente, dal punto di vistaamministrativo, non dà alcun vantaggio a chi partecipa in modo volontaristico al condono stesso.Vengono pagate tutte le imposte e vengono pagate le sanzioni; non vengono pagate meno sanzioni diquelle che verrebbero pagate nel caso in cui una persona fosse accertata senza questo provvedimento.

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Ho sentito, nel corso del dibattito, delle critiche sulla poca appetibilità di questo provvedimento.Diceva il senatore Sciascia che in alcuni casi si arriverebbe a pagare sanzioni così elevate da renderepraticamente impossibile il rientro stesso. È un provvedimento dunque che non concede sconti dalpunto di vista amministrativo. Esso non concede neanche l'anonimato, che è la tipica valenza di uncondono; il provvedimento è trasparente. Dall'altra parte, esso esclude le sanzioni penali per chipartecipa alla voluntary disclosure, cioè al rientro volontario di capitali. Il provvedimento ècaratterizzato da trasparenza. A differenza di un condono, dicevo, esso non prevede l'anonimato. Chipartecipa a questo volontario rientro di capitali deve confrontarsi con l'Agenzia e portare ad essa tutti idocumenti legati alla propria esportazione di valuta e che gli hanno permesso l'esportazione dellavaluta stessa. Da quest'azione verrà determinato il livello di sanzioni che sarà legato a questo genere dioperazioni.Vorrei fare una battuta su alcune considerazioni relative al fatto di avere escluso alcuni reati societarida questa eliminazione. Il fatto stesso di prevedere che chi partecipa al rientro volontario dei capitalidebba portare tutti i documenti e la documentazione sociale comporta che i reati legati alla distruzionedi documenti o alla mancata tenuta di documenti debbano essere esclusi, perché in quel caso non cipotrebbe essere la dimostrazione di come si è arrivati ad esportare questi capitali.Torno quindi sul punto determinante: la tipicità di questo provvedimento sta nel fatto che ilcontribuente porta tutta la documentazione all'Agenzia delle entrate, dimostrando come ha compiutol'esportazione. Quindi, c'è un rapporto di confronto con l'Agenzia delle entrate in base al quale lastessa determinerà poi le sanzioni che in via volontaria verranno comminate.Sul tema dell'autoriciclaggio si è discusso moltissimo, ne ha già parlato il sottosegretario Ferri nel suointervento. Ritengo si tratti di un intervento utile per il Paese nei rapporti internazionali. Nella parteiniziale dell'intervento ricordavo che in sede OCSE stiamo cercando di portare avanti un'azione perfare in modo che si possa vivere nel villaggio globale eliminando questi blocchi alla trasparenza totale.A livello internazionale ci chiedono di introdurre, come in tutti gli altri Paesi con cui ci confrontiamo,il reato di autoriciclaggio ed è giusto introdurlo nel modo più veloce possibile. Ritengo utilissimo cheoggi si possa introdurre questo reato nella legislazione italiana.Secondo tema. L'introduzione di questo reato, insieme ad una serie di altri provvedimenti legati alrapporto con economia e giustizia, è molto utile nell'ambito della moderna economia di un Paese. Citosolo un tema, altrimenti il discorso sarebbe lunghissimo. Vi ricordo quanto la mancanza di un'azione dicontrasto ad alcuni reati legati ad economia e giustizia possa alterare un sistema di concorrenzaperfetta fra Paesi che, a sua volta, altera il rapporto tra imprese oneste e disoneste a favore di questeultime.Torno quindi sulla necessità di votare oggi l'introduzione di questo reato, confermando quanto detto inpartenza, vale a dire che se il reato può essere perfettibile e migliorabile è comunque molto importanteche oggi venga approvato, perché in tal modo si dà un segnale sicuramente utile di come il nostroPaese voglia intervenire in questo campo.PRESIDENTE. Colleghi, come informalmente preannunciato ai Capigruppo, sospendo la seduta perun'ora.(La seduta, sospesa alle ore 13,33, è ripresa alle ore 14,31).Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 14,31)Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 5aCommissione permanente sugli emendamenti presentati al disegno di legge in esame, che verrannopubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giornoche invito i presentatori ad illustrare.BELLOT (LN-Aut). Signora Presidente, voglio illustrare l'emendamento 1.84, che ci sembraparticolarmente importante. Con esso chiediamo che gli eventuali introiti dovuti all'approvazione di

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questo provvedimento vengano inseriti in un apposito Fondo di garanzia per le piccole e medieimprese. Sono comunque fondi che spesso arrivano da nostre aziende, da lavoratori onesti, e che nonvanno all'estero. Chiediamo che questi introiti e questo possibile rientro di capitali possano essereversati nel fondo di garanzia per le aziende stesse.Sull'emendamento 1.89, sul quale vi è il parere contrario della 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81della Costituzione, si chiede di valutarne una rilettura. Possiamo arrivare, eventualmente, anche a unasua riformulazione. Il senso dell'emendamento non era quello di prevedere ulteriori forze lavoro oltre aquelle che il provvedimento prevede in termini di assunzioni. L'emendamento propone che, prima diattivare la previsione di assunzione, si attinga dalle graduatorie di eventuali esuberi di altreamministrazioni. Il senso dunque era questo. Non si tratta di costi maggiori, ma, restando all'internodelle previsioni stabilite nel provvedimento, di prestare attenzione a eventuali graduatorie di esuberi.BOTTICI (M5S). Signora Presidente, io vorrei parlare dell'emendamento 1.62, con il quale si chiede disostituire le parole «3 per cento» con le parole «6 per cento».Oggi si è sentito dire che questo è un primo passo, che bisogna fare cassa e che dobbiamo dareun'opportunità agli evasori volontari. Io ricordo che non si sta parlando di evasori per forza maggiore,ma di evasori che hanno ben chiaro di aver portato dei capitali all'estero e di aver perpetrato in qualchemodo delle truffe.Con l'emendamento si chiede dunque di poter fare cassa piena, e non una cassa parziale. Visto che giàconcediamo l'esclusione del reato penale, almeno facciamo pagare loro la sanzione piena. Altrimenti,sarà sempre un piccolo passo, ma senza capire in quale direzione. E non vorrei che il passo piccolofosse sul burrone.BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signora Presidente, nel corso del mio interventoillustrerò gli emendamenti a mia firma che esortano gli italiani ad essere ben disposti a far rientrare icapitali detenuti all'estero, cercando di favorirli facendo pagare le giuste imposte che avrebbero pagatoin Italia con un aggravio del 25 o del 50 per cento, ma non del 120 per cento, altrimenti non sortiremol'effetto voluto.Non dobbiamo dimenticare che il nostro Stato, quanto ad aliquote, è altamente vessatorio nei confrontidi imprenditori e se questi hanno sbagliato portando i capitali all'estero non dobbiamo chiedergli difarli tornare imponendo la pena di morte e, magari, anche frustandoli. (Commenti della senatriceBottici).Devono essere obbligati a fare rientrare i capitali cum grano salis: devono dichiarare tutto e devonosubire la giusta pena edittale sanzionatoria che gli permetta di pagare quanto evaso più un surplus chenei miei emendamenti è ridotto ad un quarto rispetto a quello previsto dal disegno di legge, proprio perfavorire e per centrare ciò che sia il sottosegretario Ferri, sia il Vice Ministro all'economia ci hannodetto.Non si tratta di un condono. Fanno rientrare i capitali, pagano il dovuto e versano un'imposta tale chegli permette di riavere l'agibilità di quanto sottratto.Vorrei ricordare peraltro, signora Presidente, che stiamo parlando di italiani che certamente hannosbagliato, di liberi professionisti, di commercianti e di artigiani. A queste categorie ci stiamo riferendo,non ad esponenti della criminalità organizzata che vanno puniti in maniera esemplare, a nostriconcittadini, gente che quotidianamente sa quanto «sa di sale lo pane altrui, e come è duro calle loscendere e 'l salir per l'altrui scale» (per chi non lo sapesse è una citazione di Dante Alighieri).Riportano i capitali, pagano il dovuto, naturalmente con un aggravio del 25 per cento (una percentualenon certo piccola, ma sostanziale) e i soldi rientrano in Italia consentendoci lo sviluppo.I miei emendamenti quindi sono finalizzati a favorire il rientro del maggior numero di capitali in mododa incentivare l'occupazione che questo Governo non riesce a dare (ricordo che la percentuale didisoccupazione è pari al 13,2 per cento, mentre quella giovanile si attesta al 42,3 per cento).È un enorme sforzo quello che facciamo finalizzato ad avere una liquidità che ci consenta di investirein ripresa economica e occupazionale, cosa che questo Governo non sta facendo. Non è inasprendo le

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pene che risolviamo il problema, possiamo risolverlo facendo leggi quadro serie e semplificando leleggi che ora sono difficili e farraginose.MUSSINI (Misto-MovX). Signora Presidente, il senso degli emendamenti che ho presentato è legato aquanto ho detto in discussione generale e mira, innanzitutto, ad eliminare la riduzione sulle sanzionipreviste per chi utilizzerà la procedura di collaborazione, oltre a chiedere (e questo è anche il temadell'ordine del giorno) che quanto dovesse essere recuperato con questa procedura venga assegnatoall'istruzione. Visto che stiamo parlando di un provvedimento che sicuramente non contribuirà a crearela cultura della legalità, credo sia opportuno cercare di fare almeno in modo che una parte di quello chepuò essere recuperato serva a compensare il disastro culturale che provvedimenti di questo tipo creanonel Paese.PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.MOSCARDELLI, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e gliordini del giorno presentati all'articolo 1.CASERO, vice ministro dell'economia e delle finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.1.GAETTI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo medianteprocedimento elettronico.PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescrittonumero di senatori.(La richiesta risulta appoggiata).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.1,presentato dalla senatrice Bellot, fino alle parole «d'imposta».(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.1 e gli emendamenti 1.2 e 1.3.Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4, presentato dallasenatrice Bignami e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.5, presentato dalsenatore Sciascia e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dallasenatrice Bottici e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Passiamo all'emendamento 1.10, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensidell'articolo 81 della Costituzione.BELLOT (LN-Aut). Ne chiediamo la votazione.PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiatadal prescritto numero di senatori.(La richiesta risulta appoggiata).Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneodell'emendamento 1.10, presentato dalla senatrice Bellot.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dalla

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senatrice Bottici e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Passiamo all'emendamento 1.12, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensidell'articolo 81 della Costituzione.SCIASCIA (FI-PdL XVII). Ne chiediamo la votazione.PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiatadal prescritto numero di senatori.(La richiesta risulta appoggiata).Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneodell'emendamento 1.12, presentato dal senatore Sciascia e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.14, presentato dallasenatrice Bottici e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.17,presentato dai senatori Barani e Mauro Giovanni, fino alle parole «in tre rate mensili».(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.17 e l'emendamento 1.18.Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.19, presentato dallasenatrice Mussini e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.20, presentato dallasenatrice Mussini e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.21, presentato dallasenatrice Mussini e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.22,presentato dalla senatrice Bottici e da altri senatori, fino alle parole «n. 74».(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.22 e l'emendamento 1.23.Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.24, presentato dallasenatrice Bottici e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.25, presentato dallasenatrice Bignami e da altri senatori.

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(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.29, presentato dallasenatrice Bottici e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.30, presentato dallasenatrice Mussini e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.32, presentato dal senatoreUras e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.33, presentato dallasenatrice Bignami e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.BUCCARELLA (M5S). Signora Presidente, notiamo dal tabellone delle votazioni che nel banco delGoverno risultano, per ogni votazione, tre voti espressi, nonostante la presenza di due rappresentantidell'Esecutivo. (Commenti dal Gruppo PD).Non vorremmo che qualche palla rimbalzante si fosse inserita nei meccanismi di votazione.PRESIDENTE. La ringrazio, e invito i senatori Segretari a verificare.Nel frattempo procediamo con le votazioni.Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.34, presentato dal senatoreSciascia e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.35,presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori, fino alle parole «commi 1, 2».(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.35 e l'emendamento 1.36.BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Domando di parlare.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Intervengo perché rimanga agli atti che i senatoriSegretari hanno l'obbligo di votare.Quanto riferito non risponde a verità. (Commenti del senatore Santangelo).PRESIDENTE. Infatti, abbiamo verificato e risulta evidente. Intanto si tratta di una facoltà e non di unobbligo di votare. Gli stessi senatori che l'hanno fatto presente si sono resi conto che si trattava delvoto dei senatori Segretari.Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.37, presentato dallasenatrice De Petris e da altri senatori.

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(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Passiamo all'emendamento 1.38, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensidell'articolo 81 della Costituzione.SCIASCIA (FI-PdL XVII). Signora Presidente, lo ritiro.PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.40,presentato dal senatore Caliendo e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.46, presentato dallasenatrice Mussini e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.48, presentato dai senatoriBarani e Mauro Giovanni.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.49, presentato dallasenatrice Bottici e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.51, presentato dallasenatrice Mussini e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.53, presentato dai senatoriBarani e Mauro Giovanni.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.52, presentato dallasenatrice Mussini e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.54, presentato dal senatoreUras e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.55, presentato dallasenatrice Mussini e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.57, presentato dallasenatrice Bottici e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).

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Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.59, presentato dallasenatrice Mussini e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.61, presentato dallasenatrice Mussini e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.62, presentato dallasenatrice Bottici e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.63, presentato dallasenatrice Bottici e da altri senatori, identico all'emendamento 1.64, presentato dalla senatrice Mussini eda altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B). (Proteste della senatrice Bottici, che segnala irregolaritànell'espressione del voto da parte di alcuni senatori).Prego i senatori Segretari di prestare attenzione alle operazioni di voto. Ringrazio la senatrice.Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.65.BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Domando di parlare.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signora Presidente, poiché se l'emendamento 1.65venisse respinto resterebbe precluso l'emendamento 1.66, chiedo ai colleghi se mi concedono disottoscrivere l'emendamento 1.65.PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.65,presentato dal senatore Sciascia e da altri senatori, fino alle parole «3 per cento».Ciascuno voti dal proprio posto.BOTTICI (M5S). (Avvicinandosi ai banchi del Gruppo FI-PdL XVII). Posso togliere la scheda?PRESIDENTE. Invito i senatori Segretari a ritirare le schede dei senatori che non sono presenti.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.65 e l'emendamento 1.66.AIROLA (M5S). Domando di parlare.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.AIROLA (M5S). Signora Presidente, visto che quanto a sanzioni non si scherza, in quest'Aula, allorachiediamo che tutti coloro che sono stati più volte colti in quest'Aula a votare per qualcun altro o adusare altre tecniche vengano sanzionati come avete sanzionato i membri del Gruppo del Movimento 5Stelle che hanno fatto le loro proteste. Siamo stanchi di questa giustizia a senso unico! (Applausi dalGruppo M5S e dei senatori Mussini e Marino Luigi).PRESIDENTE. Intanto chiedo a tutti di stare seduti e che le tessere che non corrispondono ad unsenatore presente vengano ritirate, per evitare qualsiasi problema. Procediamo in base al Regolamento.BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Domando di parlare.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

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BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signora Presidente, intervengo per un richiamo alRegolamento. Lasciare la tessera inserita è una prerogativa del parlamentare, che può non parteciparealle votazioni pur essendo presente. (Proteste dei senatori Airola e Santangelo).PRESIDENTE. Senatore Airola e senatore Santangelo, per favore, vi chiedo di sedervi: risponde laPresidenza, non c'è bisogno di intermediari.Senatore Barani, la Presidenza ha ordinato di togliere quelle schede.Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.72, presentato dallasenatrice De Petris e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.74, presentato dallasenatrice Bellot.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.77, presentato dal senatoreDe Cristofaro e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.78, presentato dal senatoreUras e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.79, presentato dal senatoreUras e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, non voglio insistere, ma le tessere non sono state ritirate.PRESIDENTE. Si è già provveduto.ENDRIZZI (M5S). Ci si è fermati ad un metro dal ritirarne una nella prima fila in alto, ma di tesserealle quali non corrisponde la presenza di un senatore ce ne sono molte e dappertutto. Se perdessimomagari un minuto per ritirare quelle tessere, eviteremmo di dover continuare a segnalare la cosa.PRESIDENTE. A farlo devono essere gli assistenti, ai quali chiedo di procedere. Nel frattempo noiandiamo avanti. (Gli assistenti parlamentari procedono a ritirare le tessere).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.80, presentato dal senatoreDe Cristofaro e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.81, presentato dallasenatrice Bignami e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.82, presentato dallasenatrice Bignami e da altri senatori.

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(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.83.MUSSINI (Misto-MovX). Domando di parlare.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.MUSSINI (Misto-MovX). Signora Presidente, chiedo al Governo se potrebbe essere favorevole allatrasformazione di questo emendamento, insieme all'emendamento 1.86, in un ordine del giorno daaccogliere eventualmente come raccomandazione.PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi al riguardo.CASERO, vice ministro dell'economia e delle finanze. Il parere del Governo è contrario.PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.83,presentato dalla senatrice Mussini e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.84.BELLOT (LN-Aut). Domando di parlare.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.BELLOT (LN-Aut). Signora Presidente, vorrei chiedere al rappresentante del Governo la disponibilitàad accogliere il contenuto dell'emendamento, ove venga trasformato in un ordine del giorno.PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi al riguardo.CASERO, vice ministro dell'economia e delle finanze. Il parere del Governo è contrario.PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.84,presentato dalla senatrice Bellot.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.85, presentato dallasenatrice De Petris e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.86, presentato dallasenatrice Mussini e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B). (Il senatore Falanga entra in Aula e si dirige verso la suapostazione).FALANGA (FI-PdL XVII). Ma la mia tessera non c'è! (Applausi ironici dal Gruppo M5S).PRESIDENTE. Prego, senatore, venga a ritirare la sua tessera, così da poter partecipare alla votazione.Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.88, presentato dal senatoreScavone e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Passiamo all'emendamento 1.89, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensidell'articolo 81 della Costituzione.BELLOT (LN-Aut). Ne chiediamo la votazione.PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiatadal prescritto numero di senatori.

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(La richiesta risulta appoggiata).Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneodell'emendamento 1.89, presentato dalla senatrice Bellot.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Passiamo all'emendamento 1.90, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensidell'articolo 81 della Costituzione.BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Ritiro l'emendamento.PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.100,presentato dalla senatrice Bignami e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.101, presentato dallasenatrice Bignami e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.102, presentato dalsenatore De Cristofaro e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.104, presentato dallasenatrice Bignami.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.105, presentato dallasenatrice Bignami.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.(Segue la votazione).Il Senato approva. (v. Allegato B).Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatoriad illustrare.BOTTICI (M5S). Con l'emendamento 2.1 si chiede di sopprimere l'articolo, mentre con l'emendamento2.2 si chiede la sostituzione delle parole «15.000» con le parole «5.000», ossia l'importo minimo chenoi dobbiamo dichiarare. Se io ho dei capitali all'estero superiori a 15.000 euro li devo dichiarare,altrimenti no. Siccome abbiamo parlato di contrasto all'evasione e di fare il primo passo, facciamolo:stabiliamo un importo minore e costringiamo i contribuenti a dichiarare quali sono i loro capitaliall'estero. (Applausi della senatrice Bulgarelli).PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti inesame.MOSCARDELLI, relatore. Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.CASERO, vice ministro dell'economia e delle finanze. Esprimo parere conforme.PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.GAETTI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo medianteprocedimento elettronico.

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PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescrittonumero di senatori.(La richiesta risulta appoggiata).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dallasenatrice Bottici e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2, presentato dallasenatrice Bottici e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.(Segue la votazione).Il Senato approva. (v. Allegato B).Onorevoli colleghi, la Presidenza, conformemente a quanto già stabilito nel corso dell'esame in sedereferente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gliemendamenti 3.0.1 e 3.0.2, che recano disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge in esame.Risultano altresì improponibili, ai sensi della medesima norma regolamentare, gli ordini del giornoG3.101 e G3.102, relativi al reato di falso in bilancio e di contenuto analogo all'ordine del giorno n. 5,già dichiarato improponibile dalla presidenza delle Commissioni riunite.DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.DE PETRIS (Misto-SEL). Signora Presidente, lei ha appena dichiarato alcune improponibilità: sonoimproponibilità decise dalla Presidenza, o lei ha semplicemente riportato l'improponibilità dichiaratadal Presidente della Commissione giustizia?PRESIDENTE. La Presidenza si è attenuta al merito e, conformemente a quanto stabilito in sedereferente, ha verificato l'estraneità alla materia degli emendamenti e degli ordini del giorno.DE PETRIS (Misto-SEL). Scusi, Presidente, vorrei che restasse agli atti, ad onore del Governo, chel'Esecutivo aveva dato il parere favorevole sull'ordine del giorno G3.102, anche se con unariformulazione, e credo che confermi il parere già espresso.Su questo ordine del giorno però non si può far esprimere l'Assemblea perché, con una scelta chefrancamente trovo ingiustificabile, la Presidenza, non valutando attentamente, ne ha decisol'improponibilità.Trovo questo veramente incredibile, perché molte volte durante l'esame di disegni di legge vengonoapprovati ordini del giorno in cui si auspica la possibilità di intervenire su questioni connesse e inquesto caso l'ordine del giorno è particolarmente attinente.La cosa inaspettata è che anche la Presidenza abbia dichiarato improponibili questi ordini del giorno.PRESIDENTE. Ricordo alla senatrice De Petris e all'Assemblea che in questo disegno di legge l'unicoreato è l'autoriciclaggio e che ci sono altri disegni di legge alla valutazione della Commissione, cheriguardano anche altri reati. Lo dico per conformità e per chiarezza, perché resti a verbale.Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatoriad illustrare.BUCCARELLA (M5S). Signora Presidente, vorrei spendere due parole sugli emendamenti delMovimento 5 Stelle in tema di reato di autoriciclaggio.Vogliamo offrire un'ultima possibilità affinché nel nostro ordinamento giuridico non venga introdottoun falso reato, cioè un reato che troverà poco spazio per essere applicato e che, dal nostro punto divista, è solo fumo negli occhi.

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Il reato di autoriciclaggio così come formulato nel disegno di legge sarà privo di portata punitiva,perché permetterà a chiunque voglia autoriciclare denaro proveniente da un delitto che egli stesso hacommesso di evitare ogni tipo di punibilità semplicemente non occultando la provenienza delittuosadel reato. Basterà impegnare le somme da autoriciclare in BOT, in azioni, in investimenti di naturaeconomica, finanziaria o speculativa per non essere punibile.È per questo motivo che con l'emendamento 3.16 proponiamo di sostituire, nell'introducendo articolo648-ter.1 del codice penale, le parole «in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loroprovenienza delittuosa» con le parole «ovvero ne ostacola l'identificazione della provenienzadelittuosa», individuando così una condotta autonoma e autonomamente punibile nell'ambito del reatodi autoriciclaggio. Se dovesse passare questo emendamento sarebbero punibili sia coloro chesemplicemente autoriciclano in attività economiche, finanziarie o imprenditoriali, sia coloro chesemplicemente si limitano ad occultare la provenienza delittuosa. Invece nel testo vigente che saràapprovato dalla maggioranza, che sembra quasi volersi atteggiare con il peso di una questione difiducia de facto, temiamo che sarà introdotta una fattispecie di reato che avrà effetti negativi, se nonnulli.In seconda battuta, con l'emendamento 3.18 proponiamo, sempre al medesimo articolo del codicepenale, di eliminare l'avverbio «concretamente» con riferimento alle condotte volte ad occultare laprovenienza delittuosa.Con l'emendamento 3.26 proponiamo anche la soppressione del quarto comma dello stesso articolo648-ter.1, dove c'è il famoso richiamo all'utilizzo per il godimento personale delle sommeautoriciclate.Questa è l'ultima occasione per quest'Aula e per il Parlamento intero, perché sappiamo che nondovrebbe tornare nulla alla Camera. Invece noi riteniamo opportuno che sia quest'Aula che la Cameradei deputati riescano ad incidere un minimo sulla portata negativa di questo disegno di legge,introducendo un reato di autoriciclaggio che, con i nostri emendamenti, quanto meno sarebbedigeribile e concretamente applicabile. Altrimenti sarà una farsa per l'ennesima volta.PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine delgiorno in esame.MOSCARDELLI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.Per quanto riguarda l'ordine del giorno G3.100 (testo 2), proponiamo, se i presentatori sono d'accordo,di modificare il dispositivo con l'introduzione della formula «impegna il Governo a valutarel'opportunità di».CASERO, vice ministro dell'economia e delle finanze. Esprimo parere contrario su tutti gliemendamenti.Sull'ordine del giorno G3.100 (testo 2) concordo con la proposta del relatore.PRESIDENTE. Senatore Lumia, accetta la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G3.100(testo 2) avanzata dal relatore?LUMIA (PD). Sì, signora Presidente.PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.1.GAETTI (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo medianteprocedimento elettronico.PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescrittonumero di senatori.(La richiesta risulta appoggiata).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.1,presentato dai senatori Barani e Mauro Giovanni, fino alle parole «commi 1».(Segue la votazione).

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Il Senato non approva. (v. Allegato B).Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.1 e l'emendamento 3.2.Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.4, presentato dai senatoriBarani e Mauro Giovanni.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.5, presentato dalle senatriciBellot e Stefani.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.6,presentato dai senatori Barani e Mauro Giovanni, fino alle parole «quattro anni e della multa da euro».(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.6 e l'emendamento 3.7.Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 3.9,presentato dal senatore Buccarella e da altri senatori, fino alle parole «da quattro a».(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.9 e gli emendamenti 3.10 e 3.11.Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.12, presentato dallesenatrici Bellot e Stefani.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.13, presentato dallasenatrice De Petris e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.14, presentato dallasenatrice De Petris e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.15, presentato dal senatoreSciascia e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.16, presentato dal senatoreBuccarella e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.18, presentato dal senatoreBuccarella e da altri senatori, identico all'emendamento 3.19, presentato dal senatore Uras e da altrisenatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).

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Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.20, presentato dallasenatrice Mussini e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.21, presentato dai senatoriBarani e Mauro Giovanni.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.22, presentato dallasenatrice De Petris e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.23, presentato dal senatoreBuccarella e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 3.24, presentato dal senatoreUras e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.25, presentato dal senatoreDe Cristofaro e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.26, presentato dal senatoreBuccarella e da altri senatori, identico all'emendamento 3.100, presentato dalla senatrice Mussini e daaltri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.27, presentato dal senatoreBuccarella e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.28, presentato dallesenatrici Bellot e Stefani.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.29, presentato dal senatoreSciascia e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.30, presentato dai senatoriBarani e Mauro Giovanni.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.31, presentato dai senatoriBarani e Mauro Giovanni.(Segue la votazione).

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Il Senato non approva. (v. Allegato B).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.32, presentato dal senatoreBuccarella e da altri senatori.(Segue la votazione).Il Senato non approva. (v. Allegato B).Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.100 (testo 3) non verrà posto ai voti.Gli ordini del giorno G3.101 e G3.102, nonché gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2 sono improponibili.Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.(Segue la votazione).Il Senato approva. (v. Allegato B).Passiamo alla votazione dell'articolo 4.GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo medianteprocedimento elettronico.PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescrittonumero di senatori.(La richiesta risulta appoggiata).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.(Segue la votazione).Il Senato approva. (v. Allegato B).Passiamo alla votazione finale.URAS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.URAS (Misto-SEL). Signora Presidente, intervengo in modo molto sintetico.Noi vogliamo esprimere il nostro voto contrario a questo provvedimento, per una ragione moltosemplice: esso affronta il tema con due limiti pesanti. Il primo limite è che si tratta di un grandecondono: è un grande condono che assicura un'impunità a chi ha determinato un danno gravissimo alPaese e continua a farlo. Lascia inoltre aperto un grande varco, anche per l'insufficienza dei contenutiche in questo provvedimento sono stati votati, per continuare in comportamenti così negativi neiconfronti del Paese. L'esportazione di capitali all'estero e la connessa attività di evasione fiscale, in unasituazione di crisi come questa, rappresentano comportamenti che avrebbero richiesto una severità daparte del Parlamento e dello Stato molto più consistente di quella che è contenuta nel provvedimentoche stiamo votando. È per questa ragione che non ci sentiamo di votare a favore del progetto di leggein esame.Non ci sentiamo di votare a favore del progetto di legge in esame anche per un'altra ragione. In modonon sufficientemente chiarito non vale il ragionamento «abbiamo previsto di farlo in altriprovvedimenti»: il falso in bilancio è uno dei reati che consente - anzi, favorisce e ha in sé - proprioquello che, con questo provvedimento, si intende istituire. Molti di noi hanno votato - il Gruppo Misto-SEL lo ha fatto - a favore dell'articolo 3, perché questo è l'unico passaggio positivo che noi riteniamosia contenuto nel provvedimento. Tuttavia, come prima dicevo, è un provvedimento debole, unprovvedimento timido, un provvedimento tiepido nei confronti di chi, molto più di altri, commette unreato che danneggia nel complesso la nostra economia e la nostra società e che rappresenta un pessimoesempio di comportamento, ledendo il vincolo di solidarietà nazionale. Insomma, stiamo parlando dichi assume un comportamento che, di fatto, lo esclude dal sentimento di comunità che gli italiani -invece - stanno cercando di recuperare e di sostenere nei loro comportamenti e nel loro impegno neiconfronti del superamento della crisi. (Applausi dal Gruppo Misto-SEL e dei senatori Mussini eRomani Maurizio).BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.BARANI (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)). Signora Presidente, anche noi ovviamente voteremocontro questo provvedimento, per considerazioni diametralmente opposte a quelle svolte dal collegache mi ha preceduto. Riteniamo, infatti, che questo sia un disegno di legge spot, demagogico,populistico, che non raggiunge nessuno dei fini per cui viene fatto.Quando c'è bisogno di fare cassa dal punto di vista economico, si aumentano le tasse, si fa lapatrimoniale sulla casa, si aumentano le ritenute, le trattenute, si continuano a vessare i cittadini e cosìsi cerca di distrarre la popolazione dai veri problemi, che sono quelli dello sviluppo e dell'occupazione.Si aumentano le pene, non si fa prevenzione, non si cerca di detassare, di permettere lo sviluppocercando di non continuare a vessare le famiglie, che non ce la fanno proprio più.Con questo provvedimento andiamo a combattere e a castigare chi, per mandare i figli a scuola, per farquadrare i conti della famiglia perché non arriva a fine mese, fa un lavoro in nero o fa il venditore dicastagne (di cui a Roma sono piene le vie) e ovviamente reinveste quei soldi avuti in nero per mandarei figli a scuola o per acquistare loro abiti o libri; diciamo che questo comportamento è passibile diessere considerato autoriciclaggio e prevediamo anche il carcere. Nella mia terra si dice «becchi ebastonati». Si continua a bastonare comunque e sistematicamente, cercando di pescare a strascico, dibeccare quello che è più possibile beccare, continuando a vessare aumentando le tasse e le peneedittali. Quindi, non si fa alcun tipo di prevenzione.Per questo riteniamo, signora Presidente, che questo sia uno spot, uno dei soliti spot che fa il GovernoRenzi, che non conclude assolutamente nulla e che ci fa rimpiangere, ormai a tutti, i GoverniBerlusconi e i Governi Craxi: quelli, sì, che erano grandi Governi!BELLOT (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.BELLOT (LN-Aut). Signora Presidente, come già anticipato in discussione generale, noi abbiamomolte perplessità su questo provvedimento. Innanzitutto, abbiamo fatto un grande lavoro emendativoper migliorare il testo e abbiamo visto che da parte del Governo non vi è stata alcuna disponibilità adaccogliere anche modifiche minimali comunque migliorative. Questa chiusura ovviamente ci porta adavere delle difficoltà a poter esprimere un orientamento favorevole, visto la mancanza dicollaborazione nel voler migliorare un provvedimento che, in fretta e in furia, nella trattazione, maanche nell'esame degli emendamenti, è stato così volutamente forzato dal Governo.Perplessità e dubbi nascono, tra l'altro, sull'efficacia del provvedimento. Nelle audizioni sono stateevidenziate, anche da parte dell'Ordine dei dottori commercialisti (ma non solo), perplessità e dubbisull'eventuale consistenza che potrà avere una risposta concreta di rientro dei capitali e sullaconformità tra quanto previsto dal Governo e quello che concretamente sarà il rientro effettivo.È vero che non è un condono, ma crediamo che vi sia un'inefficacia dovuta comunque alla leggerezzadel provvedimento nel trovare un equilibrio tra il rientro dei capitali e l'efficienza di un sistema cheprobabilmente dimostra molte falle nella capacità di recuperare, poi, i capitali stessi.D'altro canto, come dicevamo, in questo momento approviamo comunque un insieme di norme cheevidenziano come sia il male minore, nel senso che tra il portare i capitali all'estero e l'incapacità diquesto Governo di gestire la fuga di capitali vi è una mediazione. Ciò dimostra come questo Governoagisca con forza verso i deboli e con molta debolezza verso i forti. Sicuramente non è un buonauspicio per portare avanti un provvedimento di lotta all'evasione. È chiaro che l'evasione fiscale è unproblema forte e che ci vede tutti quanti impegnati nel migliorare provvedimenti che vadano in questadirezione.Dal canto nostro, ci sembra che in questo provvedimento non ci sia ancora quella forza che dovrebbeportare a recuperare risorse ingenti (circa 180 miliardi di euro) che riuscirebbero sicuramente adabbattere un terzo del debito pubblico. Capiamo ovviamente che il Premier debba anche nonscontentare troppo i possessori di grandi capitali o l'alta finanza. Abbiamo visto che questo Governo sisposta sicuramente verso un'area di interesse che non è propria della sinistra. Probabilmente, la

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leggerezza di questo provvedimento lo dimostra e ci fa capire come vi sia una volontà di non metterefortemente le mani in un sistema che sicuramente porta a queste esportazioni di capitali.L'unico punto su cui poteva esserci un confronto e un punto di riferimento riguardava l'inserimento delreato di autoriciclaggio. Su questo avremmo desiderato vi fosse maggiore discussione e lacontinuazione di quello che era un provvedimento ad hoc, che già la 2a Commissione aveva iniziato atrattare. Era sicuramente più corretto e più esaustivo spacchettare le due problematiche che all'internodi questo provvedimento vengono trattate.Di conseguenza, proprio per queste motivazioni, che ci sembrano evidenti, proprio per la non volontàda parte del Governo di collaborare e lavorare in questo senso, la Lega Nord, pur avendo dato lapropria collaborazione e avendo lavorato per provare a rafforzare il provvedimento, si trova a doveresprimere un voto di astensione. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).CHIAVAROLI (NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.CHIAVAROLI (NCD). Signora Presidente, annuncio semplicemente il nostro voto favorevole alprovvedimento e chiedo contestualmente l'autorizzazione a consegnare il testo dell'intervento affinchésia allegato al Resoconto della seduta.PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.BUCCARELLA (M5S). Signora Presidente, questo provvedimento è l'ennesima prova dell'impotenzadel nostro Stato e di tutti i Governi che si sono succeduti finora nel riuscire a realizzare una misuranecessaria, ragionevole e rispettosa di quanto la maggior parte dei nostri concittadini si aspetterebbero:ovvero prendere «per le orecchie» i detentori di capitali in Stati esteri tutte le volte in cui questicapitali sono frutto, non solo di evasione fiscale, ma anche di provenienza di origine delittuosa. Chissàquanti capitali delle mafie italiane sono all'estero. Chissà quanti capitali dei grandi corruttori, oltre chedelle multinazionali con sede italiana!È l'impotenza di uno Stato che quindi non riesce a intavolare, con peso politico e credibilità, con laSvizzera, così come con gli altri Paesi, quelle trattative che hanno permesso, ad esempio, a Paesi comeFrancia e Germania di ottenere il medesimo risultato auspicato con questo provvedimento, cioè ilrientro dei capitali nei rispettivi Paesi imponendo il proprio peso politico. L'Italia non lo ha fatto finoad oggi; non lo fa oggi; chissà se riuscirà a farlo domani. Certamente, non lo farà con questa classepolitica. Al nostro Paese manca, come diciamo anche tra noi, quel minimo di credibilità, di affidabilitàe di rispetto che un grande Paese, come dovrebbe essere il nostro, meriterebbe anche nel campo delletrattative di tipo economico-finanziario (come quelle che attualmente ci stanno occupando).Questo provvedimento non avrà nessun effetto, al di là della sua censurabilità morale, diseducativa,come qualcuno ha pur qui ricordato. Mi riferisco a quell'ammiccamento verso chi si è sottratto a unobbligo civico, prima ancora che legale, di contribuire, in base alle proprie disponibilità, al pesocontributivo della collettività italiana.Al di là degli aspetti morali, cogliendo anche i rilievi di tipo tecnico che sono stati sollevatisull'inefficacia del provvedimento, l'attrattiva italiana non è così appetibile per il grande evasore, per ilcorruttore o per il mafioso che magari ha milioni di euro in Svizzera. Come ricordavano da ForzaItalia, l'Italia è poco attrattiva perché alcuni reati importanti, come l'emissione di fatture per operazioniinesistenti o il falso in bilancio (per quello che resta della punibilità di questo reato, pressoché nulla nelnostro ordinamento), sono esclusi dal condono penale. Si dice quindi che non avrà effetto perchéquesti concittadini non saranno certo così fessi da rischiare, qualora abbiano commesso questo tipo direati, di dover rispondere degli stessi.Un altro aspetto è relativo all'anonimato non preservato in questo provvedimento. I grandi esportatoridi denaro all'estero non saranno così fessi da cercare di regolarizzarsi con questo provvedimento, dalmomento che non si sa l'ufficio preposto dell'Agenzia delle entrate quale calcolo applicherà per

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quantificare le imposte dei tributi evasi o supposti tali. Dunque, non servirà a nulla.Non abbiamo paura di essere dipinti come gufi. Anche se volessimo apparire i volatili più gradevolidel mondo, comunque, è facile prevedere che quello che anche altre forze politiche dicono qui avverràe cioè che avrà una scarsissima incidenza, saranno cioè molto pochi i capitali che rientreranno a questecondizioni.Al di là del giudizio se questo sia un bene o un male, rimane il fatto - secondo il nostro punto di vista -più grave perché l'effetto complessivo di questo provvedimento, così come lo state per approvare, saràl'introduzione nel codice penale, e quindi in un corpo normativo che non è destinato a scadere il 30settembre 2015, (è un testo che rimarrà lì per i prossimi lustri) di un reato di autoriciclaggio che, comeho già detto in fase di illustrazione degli emendamenti, ha una portata nulla se non addiritturaparadossalmente contraria a quello che si vorrebbe ottenere.Vi ricordo che nel testo che fra poco approverete è possibile che sia punibile chi autoricicla il denarocon modalità volte ad occultare la provenienza delittuosa del denaro e delle utilità. Ne consegue che,applicando il noto e sacrosanto principio di tassatività vigente nel nostro ordinamento in temasanzionatorio (penale o amministrativo), evidentemente si potrà rispondere del reato solo qualora tuttele condotte ivi indicate rientrino nella fattispecie concreta che domani un tribunale sarà chiamato adesaminare. È facile allora intuire senza essere un grande giurista, che il semplice modo per evitare dirispondere di questo reato potrebbe essere quello di investire le somme, che rivengono dallo spaccio,da un sequestro di persona, dall'estorsione o dall'evasione fiscale, semplicemente in BOT, in azioni, oin partecipazioni societarie facendolo alla luce del sole perché così, a norma vigente, ci si garantiscel'impunità.Questo cosa vuol dire? Poiché questa norma dell'autoriciclaggio nel provvedimento è disposto che nontrovi applicazione con riferimento al rientro dei capitali fino al 30 settembre 2015, stiamo dicendo cheda quando entrerà in vigore questo provvedimento (attenzione) tutti coloro che hanno soldi o capitali,in Svizzera oppure ovunque - anche in Italia - che non sono frutto di evasione fiscale possono (anzi, listate invitando) investirli in attività di tipo finanziario, imprenditoriale o, comunque, economico allaluce del sole garantendogli l'impunità dal reato di autoriciclaggio. Questo trovo sia qualcosa diveramente perverso, non di sbagliato! Ci avviamo verso la perversione, evidentemente.Ci possiamo riempire gli occhi e le orecchie leggendo i giornali di oggi, le cronache sui grandiscandali e sulla politica che, ancora una volta - guarda un po' - nasconde nei suoi ruoli apicali (anche alivello amministrativo locale) il peggio del peggio della nostra società. Però se qui continuiamo - anzi,se continuate - in maniera pervicace a non prestare ascolto alla voce della ragionevolezza - e nonperché lo diciamo noi o perché siamo i perfetti o i puri - continuerete anche a determinare i destinidella politica partitica che ancora oggi rappresentate verso l'azzeramento e il nulla.Queste considerazioni impongono quindi il voto contrario del Movimento 5 Stelle e infine legittimanoil sospetto - cui facevo riferimento in precedenza e che diventa davvero un sospetto legittimo - chetutto ciò sia una sorta di farsa, di rappresentazione quasi teatrale, per far sì che venga introdotto, inquesta maniera - da un lato subdola, dall'altro costringendo gli stessi parlamentari della maggioranzaad approvare la norma, che va approvata entro il 31 dicembre - un reato di autoriciclaggio inutile odannoso. In tal modo si iniziano a smontare le intenzioni, anche le migliori, che da mesi stannoimpegnando noi - e non solo noi - anche in questo ramo del Parlamento, nel costruire finalmentel'impianto della normativa anticorruzione, che reintroduca i reati di falso in bilancio e diautoriciclaggio e che porti a sanzioni e ad una disciplina della prescrizione dei reati contro la pubblicaamministrazione quanto mai necessarie. La necessità di tutto ciò è sotto gli occhi di tutti, leggendo lecronache delle ultime quarantott'ore.Lasciateci dunque coltivare questo sospetto legittimo: questo provvedimento sul rientro dei capitalinon farà rientrare un bel nulla, ma ciò che farà entrare è un reato di autoriciclaggio, che rimarràcompletamente inconsistente e pieno di vulnerabilità interprative. L'uso dell'avverbio«concretamente», con riferimento alle modalità, aprirà dei varchi ad interpretazioni tendenziose nelleaule giudiziarie, che correranno il rischio di svuotare, in gran parte, le norme di contrasto a ciò che si

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verrebbe punire.Se allora i fatti sono così come ci appaiono, vi diciamo che li stiamo vedendo benissimo, che ve listiamo rappresentando qui e che li rappresenteremo anche fuori da quest'Aula, ancora una volta,sperando che ci siano orecchie che hanno interesse ad ascoltare quello che stiamo cercando di dire, dacittadini in transito provvisorio in queste Aule parlamentari. Speriamo che quelle orecchie sianointeressate non solo alle vicende, più o meno succulente dal punto di vista morboso, relative aimovimenti parlamentari o alle vicissitudini interne al Movimento 5 Stelle, ma prestino attenzione aquello che veramente serve a questo Paese. (Applausi dal Gruppo M5S).MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.MALAN (FI-PdL XVII). Signora Presidente, quante volte abbiamo sentito dire «mai più condoni!»quando li hanno fatti i Governi non di sinistra, o non di sinistra con qualche aggiunta. Infatti ci vienedetto che quello al nostro esame non è un condono, ma è una voluntary disclosure. Il fatto di usare deitermini in un'altra lingua non cambia molto la sostanza, perché leggendo il provvedimento, senzabisogno di avanzare interpretazioni maliziose, leggiamo di un dimezzamento delle pene, dellariduzione di certi termini e, per l'appunto, di una serie di misure di riduzione di quelle sanzioni, checolpiscono coloro che non hanno rispettato certi adempimenti, per quanto riguarda, ad esempio, lacostituzione di capitali all'estero. Pertanto, la frase «mai più condoni!» si deve interpretare come: «Maipiù condoni, se li fanno gli altri, ma se li fa il Governo nostro, della sinistra, i condoni ci piacciono».(Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Consiglio).Il condono ha sicuramente degli aspetti problematici, ma - che si chiami condono o voluntarydisclosure - esso dovrebbe comportare dei benefici, nel senso che dei capitali rientrano in Italia e lecasse dell'erario incassano qualcosa, che non erano riuscite ad incassare nel passato. Pertanto cidovrebbe essere un aspetto positivo, in termini di maggiore denaro che circola nel nostro Paese: vistoche ci sono tanti e tanti modi per cui il denaro se ne va dal nostro Paese, se esso ritorna è il benvenuto,per il solo fatto che comporta un'iniezione di liquidità e di ricchezza. Se poi lo Stato incassa anchequalcosa, riuscirà a coprire delle spese, a ridurre l'aumento dell'indebitamento e, in teoria, dovrebbemagari porre i presupposti per ridurre qualche imposta. Ma così come è fatto - allo stesso tempo sivuole fare il condono e dire che non è un condono, in altre parole si fanno le cose a metà - non porteràalcun beneficio. Pertanto, dovremmo renderci conto che da qui verrà fuori assai poco.Sappiamo bene che si è voluto completare a tutti i costi questo provvedimento senza apportarvicambiamenti, che pure noi abbiamo proposto per renderlo più efficace e non più accomodante neiconfronti degli evasori fiscali o comunque di coloro che hanno infranto le regole finanziarie. Abbiamoproposto dei cambiamenti per renderlo più efficace; per fare in modo che il denaro rientri davvero inItalia; per fare in modo che il denaro che dovrebbe incassare il fisco venga incassato per davvero. Noiabbiamo fatto le proposte, ma bisogna correre perché si spera che gli effetti finanziari delprovvedimento si avverino sin dal 2014, in modo da aggiustare alcuni problemi di bilancio. Sono tuttecose comprensibili che però, fatte in questo modo, non verranno realizzate.In realtà, sarebbero altri i modi per indurre a riportare il denaro nel nostro Paese. Desidero ricordareche un cittadino italiano che porta il danaro all'estero non commette reato: commette reato se portaall'estero del danaro di cui è venuto in possesso in modo illecito! ma il solo fatto di trasferire deldenaro dal nostro Paese in un altro non è un illecito. Pertanto, dobbiamo puntare alla ricchezza che puòvenire nel nostro Paese in termini di investimenti, e intendo riferirmi agli investimenti imprenditorialie alle attività che creano posti di lavoro.Dovremmo puntare ad attirare le imprese con quanto serve davvero e non con questo finto condonoche vuole non essere tale e non ha gli effetti positivi dello stesso condono. Bisognerebbe - per esempio- non rendere il nostro Paese una sorta di Stato di polizia tributaria, per cui chiunque sia in possesso diqualcosa, chiunque abbia il torto di fare un'attività è immediatamente, sin dalla partenza, dalla partedel torto: di base è un evasore, di base è un delinquente e, solo se dimostra di non esserlo, può goderedella clemenza. Un tale atteggiamento, che è burocratico, a cui aggiungere i controlli (doppi o tripli) e

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i moduli da compilare all'infinito, per evitare il riciclaggio, questo e quest'altro, sono tutti motivi chefanno andare via i soldi dal nostro Paese. Altro che farli rientrare!Queste sono le cose che bisognerebbe fare. Bisognerebbe riformare sul serio la giustizia, evitare casicome quello che ha visto coinvolto l'amministratore delegato di Fastweb (ma potremmo citarne anchealtri), per mesi agli arresti per un fatto che si è rivelato totalmente infondato: una azienda ha rischiatodi essere distrutta per un errore giudiziario che nessuno pagherà, perché non si vuole introdurre laresponsabilità civile dei magistrati. Sono questi i fatti che tengono lontani gli investimenti dal nostroPaese e tengono lontano i soldi degli italiani e degli stranieri che vorrebbero venire nel nostro Paese.Si vogliono fare le cose, ma poi non si fanno. Il Presidente del Consiglio ha detto in più di unaoccasione che il meccanismo di pagamento delle imposte è incomprensibile. Ha detto che ci sono dellenorme poco comprensibili, prendendosi naturalmente gli applausi della platea che aveva davantiquando lo affermava. Se le norme fiscali sono poco comprensibili, può accadere che uno compieevasione fiscale senza rendersene conto, proprio per l'estrema complessità delle norme, oltre che perl'opinabilità della loro interpretazione.Un ex vice Ministro - che l'attuale Presidente del Consiglio finge di non conoscere, nonostante sia delPartito Democratico - l'onorevole Stefano Fassina, ha anche detto che in certi casi ci sono degliimprenditori che evadono le tasse per poter pagare i propri dipendenti o per far sopravvivere la loroazienda e non nel medio ma addirittura nel breve termine, anche per poter domani pagare le impostedovute.Di fronte a questo qual è la reazione? Cercare di rendere il fisco più umano? Non ne abbiamo tracce.C'è un'ottima delega fiscale che è stata approvata nel febbraio scorso (il cui iter era già partito con ilGoverno Berlusconi e gran parte del lavoro è stato poi fatto con il Governo Letta): il 70 per cento deidecreti attuativi di questa norma non sono stati emanati. Quelle sì che sono cose, anche senza bisognodi fare condoni o condoni mascherati, che potrebbero restituire fiducia a chi vuole intraprendere, a chivuole lavorare e a chi vuole pagare le tasse, di conseguenza, in questo Paese, non misure fatte a metàcome questa e neanche misure come il cosiddetto antiriciclaggio.Succede sempre così: si parte con un nobilissimo proposito, quello di colpire i criminali cheaccumulano, con delle attività illecite, delle grandi ricchezze e poi, con metodi vari di riciclaggio,facendo circolare i soldi, trasferendoli all'estero da un conto all'altro e intestandoli ad altri, diventanouna potenza economica e sfuggono al fisco e alla giustizia. Poi si approva una norma per cui ilpoveraccio che inconsapevolmente o comunque per piccole somme o per necessità ha evaso un po' ditasse, se utilizza questi soldi in modi che questa norma che ci accingiamo ad approvare mi pare nondefinisca assolutamente in modo chiaro (non si capisce bene l'uso personale come si limita), corre ilrischio, oltre alle sanzioni già previste per l'evasione fiscale e per eventuali altri reati connessi, divedersi infliggere una pena da due a otto anni di reclusione. Ricordo che per l'omicidio colposo (siapure colposo, vuol dire sempre che una o più persone sono morte) la pena non è superiore a cinqueanni. Qui si prevede una pena da due a otto anni per chi usi in un modo che è piuttosto nebuloso capirequale sia, il denaro provente o da reati come rapimenti, ma anche da evasione fiscale. Si equiparaquindi il poveraccio al grande criminale che fa girare miliardi e che verosimilmente li ha nascostimolto meglio dell'artigiano che magari ha investito i soldi che ha risparmiato dalle tasse nel suolaboratorio, magari per metterlo a norma nel rispetto di una delle 1.000, 2.000, 5.000 norme cheregolano tutte le attività produttive nel nostro Paese.Pertanto, il nostro voto sarà contrario, in quanto siamo favorevoli a combattere l'evasione fiscale tant'èche con i governi Berlusconi, in particolare dal 2008 al 2011 c'è stato un grande rientro dell'evasionefiscale mai vista né prima né dopo di allora, ma soprattutto siamo a favore della possibilità di fareimpresa, di lavorare senza avere il terrore di essere condannati magari da due a otto anni di carcere perun'interpretazione opinabile della legge. Siccome l'Italia non è l'unico Paese al mondo, come si vedebene dall'articolo 1, il rischio è che qualcuno, di fronte a queste norme nebulose, punitive e polizieschedecida di andare in altri Paesi dove le norme sono normali e non parlo di paradisi fiscali, ma di Paesinormali, dove il contribuente è visto come un lavoratore innanzitutto e solo se viene accertata la sua

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colpa viene visto come uno che viola la legge. Il rischio è molto grosso e purtroppo è l'Italia vera cherischia di esserne impoverita. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).ROSSI Gianluca (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.ROSSI Gianluca (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor vice Ministro, con questoprovvedimento e con la scelta che intendiamo compiere con il voto finale, ovvero di tenere insiemelotta all'evasione fiscale e ai movimenti occulti di capitale e il reato di autoriciclaggio, il nostro Paeseraccoglie una grande sfida. Si tratta di una sfida culturale anche in relazione alle tradizionali modalitàin cui tali questioni sono state fino ad ora affrontate, in particolar modo dai Governi che sono statiappena citati.La fuga dei capitali dai confini degli Stati nazionali verso i cosiddetti paradisi fiscali è un problemache attanaglia l'economia mondiale: uno studio recente della London School of Economics riportatodal «Financial Times» stima che la quota di ricchezza europea che si radica in economie di favore siapari a 2.600 miliardi di dollari per il 2013, con una perdita di gettito pari a 75 miliardi di dollari. Sitratta di un fenomeno che affligge tutte le economie e che si può risolvere definitivamente - comedimostrato dal caso LuxLeaks e gli interventi contro l'elusione fiscali promossi da Francia, Germania eItalia all'ECOFIN - solo adottando una fiscalità omogenea che, almeno all'interno dei confinigeografici dell'Europa, rimuova tutti gli angoli bui della fiscalità.Il 29 ottobre 2014 a Berlino, in occasione del Global Forum per la trasparenza e lo scambio diinformazioni dell'OCSE, 51 Paesi hanno sottoscritto l'accordo per l'implementazione del nuovostandard unico globale per lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017. L'accordo siestenderà poi a 92 Paesi dal 2018.In qualità di Presidente di turno del Consiglio dell'Unione europea, l'Italia ha inoltre finalizzato il testodella nuova direttiva sulla cooperazione amministrativa, ottenendo l'accordo politico in occasione dellariunione dell'ECOFIN dello scorso 14 ottobre. La nuova direttiva impegna gli Stati membridell'Unione europea ad adottare il Common Reporting Standard a partire dal 2017.La politica, a nostro avviso, ha il difficile compito di guardare in avanti e mettere in atto tutte le misurenecessarie a fermare questo fenomeno.Il provvedimento in esame può essere perfettibile: può essere migliorata la definizione e l'incisivitàdelle norme, strette o allargate le maglie della severità. Ci saranno senz'altro dei difetti, ma il non fareniente, come sollecitato da opposte visioni, ci lascerebbe all'anno zero in materia di autoriciclaggio enon ci consentirebbe di stanare almeno una parte di quei capitali illecitamente detenuti all'estero.Questo provvedimento è importante perché caratterizzato da un'impostazione di fondo nuova: si èusciti dalla logica del condono - checché si sostenga - per introdurre un modello di tax compliance chefavorisce lo scambio di informazioni fiscali e costituisce il mezzo determinante per combattere la fugadalle imposte nazionali.La fine del segreto bancario sta diventando il nuovo standard globale, sia a livello internazionale chein ambito europeo con la nuova direttiva sul risparmio. A partire dal 2017-2018, cadrà il segretobancario in tanti Paesi quali Svizzera, Singapore, Lussemburgo, San Marino.L'Italia con questo provvedimento, in applicazione della Convenzione OCSE già sottoscritta da 84Paesi, anticipa questa scadenza, introducendo il procedimento di voluntary disclosure, unacollaborazione volontaria nominativa e trasparente, che consentirà agli italiani che non hannodichiarato capitali detenuti all'estero di regolarizzare la propria posizione con il fisco italiano, pagandointegralmente le imposte dovute sulle somme esportate e quelle sui flussi di reddito guadagnati durantegli anni dell'esportazione, con sconti sulle sanzioni amministrative e su eventuali reati fiscali. Si trattadi quegli elementi di incentivo indicati proprio dall'OCSE e necessari a rendere fruttuoso questo tipo discelte fiscali.Tra gli incentivi «in negativo» c'è il rafforzamento delle norme relative al reato di riciclaggio, puntoquesto molto rilevante per l'Italia; tutti gli organismi internazionali chiedono da anni di riformare la

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norma del codice penale relativa al riciclaggio, prevedendo appunto l'autoriciclaggio.L'emendamento introdotto dal Governo alla Camera rappresenta una vera innovazione legislativa,introducendo nel codice penale l'articolo 648-ter.1, appunto il reato di autoriciclaggio. Su questo visono state sollecitazioni del Fondo monetario internazionale, del Gruppo di azione finanziariainternazionale e del G20, affinché il nostro Paese aderisse più compiutamente alle nuove regoleinternazionali sulla trasparenza dei movimenti di capitale e sulla regolazione della globalizzazionefinanziaria, anche con lo scopo antievasione. D'altra parte l'Italia due anni fa aveva già ratificato laConvenzione di Strasburgo del 1999.Ciò che si vuole colpire sono le condotte di occultamento e ostacolo concreto all'identificazione deiproventi illeciti, specificando per inverso che non sono punibili le condotte di mera utilizzazione o digodimento personale attuate in forme agevolmente ricostruibili e trasparenti, che rappresentanosoltanto la prosecuzione del delitto presupposto, peraltro già punito.Con l'intento di andare verso un restringimento degli illeciti in materia di riciclaggio e la soluzionedefinitiva al problema dei paradisi fiscali, lo Stato mette in atto una soluzione transitoria perl'emersione dei capitali nascosti dai contribuenti italiani.È per questo motivo che il Partito Democratico esprime convintamente il suo voto favorevole.(Applausi dal Gruppo PD).GAETTI (M5S). Domando di parlare.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.GAETTI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo medianteprocedimento elettronico.PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescrittonumero di senatori.(La richiesta risulta appoggiata).Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.(Segue la votazione).Il Senato approva.(v. Allegato B).

Inversione dell'ordine del giornoPRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in assenza del relatore sul disegno di legge in materia di trapianti,e considerato che la 1a Commissione non ha concluso 1'esame del disegno di legge sull'identificazionedegli appartenenti alle Forze dell'ordine, la Presidenza dispone 1'inversione dell'ordine del giorno - aisensi dell'articolo 56, comma 3, del Regolamento - e pertanto si passerà alle comunicazioni ai sensidell'articolo 126, comma 4, del Regolamento.

Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento sulcontenuto del disegno di legge di stabilità (ore 16,04)PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126,comma 4, del Regolamento sul contenuto del disegno di legge di stabilità».Ai sensi della predetta disposizione, sul testo approvato dalla Camera si procede unicamente adaccertare, sentito il parere della 5a Commissione permanente e del Governo, se il disegno di legge distabilità rechi disposizioni contrastanti con le regole di copertura stabilite dalla legislazione vigente.Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente.

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PEGORER, segretario.«La Commissione programmazione economica, bilancio, ai sensi e per glieffetti dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, esprimeparere favorevole, osservando che:- per quanto attiene al rispetto dei vincoli di copertura degli oneri di natura corrente, ai sensidell'articolo 11, comma 6, della legge n. 196 del 2009, si può ritenere che le soluzioni presentate nelloschema di copertura del disegno di legge di stabilità in esame siano conformi alle disposizioni citate,in particolare, se interpretate alla luce del mutato quadro di bilancio nazionale, conseguente allariforma che ha introdotto il pareggio di bilancio nella Costituzione. In particolare, l'obbligo di nonpeggioramento del risparmio pubblico si può ritenere assorbito dal vincolo di equilibrio formulatodalla nuova normativa in termini di saldo netto da finanziare;- per quanto riguarda il rispetto dei tassi di evoluzione delle spese quali determinate, su base triennale,nella risoluzione con la quale il Senato ha concluso la discussione del Documento di economia efinanza 2014 (ai sensi dell'articolo 11, comma 7, della legge di contabilità), come integrato dalla Notadi aggiornamento e dalla Relazione di variazione, si rileva che il valore del saldo netto da finanziare dicui all'articolo 1 coincide, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento, con l'obiettivo indicatonella predetta risoluzione».

Disegni di legge, assegnazione Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazionePRESIDENTE.Alla luce del predetto parere, sono deferiti alla 5a Commissione permanente, in sedereferente, con il parere di tutte le Commissioni permanenti, nonché della Commissione parlamentareper le questioni regionali, i disegni di legge nn. 1698 (legge di stabilità 2015) e 1699 (bilancio diprevisione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017).Conseguentemente le Commissioni sono sin da questo momento autorizzate a convocarsi.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giornoGIOVANARDI (NCD). Domando di parlare.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.GIOVANARDI (NCD). Signora Presidente, intervengo per ricordare che ieri, dopo 16 anni di calvariogiudiziario, Lorena Morselli e Delfino Covezzi sono stati riconosciuti innocenti rispetto all'accusainfamante rivolta loro sedici anni fa, quando alle 5 del mattino la polizia ha prelevato da casa loro iquattro figli minorenni che da allora non hanno più visto. Sono passati sedici anni!Purtroppo, Delfino Covezzi non potrà gioirne, perché l'anno scorso è morto d'infarto dopo la secondaassoluzione in appello. Così come don Giorgio Govoni morì di crepacuore, 16 anni fa, dopo l'accusainfamante rivolta nei suoi confronti di essere a capo di una congrega che di notte, nella bassamodenese, portava in un pullman i bambini ad orge sataniche, con ammazzamenti e tagliamenti ditesta. Una vicenda truculenta, tanto che fin dall'inizio, quando intervenni rivolgendo un atto disindacato ispettivo all'allora ministro della giustizia Diliberto, appariva una cosa assolutamente assurdae folle, come la vicenda di Rignano Flaminio.Bene, anzi male. Sono passati 16 anni e naturalmente i figli, portati via alla famiglia, non l'hanno maipiù rivista perché sono stati affidati in Italia a situazioni diverse. La mamma vive in Francia con ilquinto figlio, che si chiama Paolo ed ha 11 anni, e non ha mai potuto vivere in Italia altrimenti i servizisociali le avrebbero portato via anche il quinto figlio.Mi domando allora e domando a voi che sistema giudiziario è quello che distrugge una famiglia, portavia ai genitori i quattro figli minorenni e solo dopo 16 anni comunica loro quello che fin dall'inizio sicapiva e cioè che erano totalmente innocenti rispetto agli addebiti infamanti loro rivolti. E malgrado ilfatto che fossero già stati assolti in appello, la sentenza è stata impugnata in Cassazione. Sono stati dinuovo assolti in appello e nuovamente la sentenza è stata impugnata in Cassazione.

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Parliamo di prescrizione e di tempi della giustizia, ma forse dovremmo parlare anche diconsapevolezza, di servizi sociali, di assistenti sociali irresponsabili e di magistrati che, comunquevada a finire un processo, hanno già massacrati gli imputati, colpevoli o innocenti che risultino esserealla fine del procedimento.Ebbene: chi paga? Chi risarcisce questa famiglia dal fatto di essere stata distrutta? E perché l'opinionepubblica non è stata coinvolta? Perché lei era una maestra d'asilo, fra le altre cose cattolica e chelavorava in parrocchia, o perché lui era un povero fuochista che lavorava nel settore della ceramica?Il fatto di essere cittadini comuni, di non essere ricchi, famosi, politici, magistrati o attori giustifica unapersecuzione di questo tipo nel silenzio complessivo di una società che quando si tratta di personeumili si disinteressa totalmente?Sono voluto intervenire per abbracciare le vittime di questa vicenda, la mamma che è rimasta, il papàche è morto ed i figli che hanno subito questo massacro, sperando che nel Parlamento e nellamagistratura (a proposito della quale parliamo di responsabilità civile) vi sia la consapevolezza chequando si tratta della vita delle persone la giustizia deve dare una risposta in tempi utili; la giustiziadeve stabilire se una persona è colpevole o innocente, ma non può far stare un presunto colpevole tuttala vita sotto processo, perché quando alla fine la giustizia arriva, dopo 16 anni, purtroppo arriva fuoritempo massimo.MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.MONTEVECCHI (M5S). Signora Presidente, utilizzerò solo pochi minuti per ricordare a questaAssemblea che questa settimana è giunto dal TAR del Lazio il rigetto del ricorso presentato dallemultinazionali del farmaco Novartis e Roche contro la multa loro inflitta, nel febbraio di questo anno,dall'Antitrust per un sospetto cartello ai danni del sistema sanitario italiano e dei numerosi pazientiaffetti e afflitti dalla maculopatia degenerativa.Appena entrati in Parlamento, nel maggio 2013, denunciammo questa vicenda con una interrogazionerivolta al Ministro della salute, interrogazione cui il Ministro non ha mai risposto. Egli ha risposto adaltre interrogazioni, contraddicendosi e dando informazioni che corrispondevano solo parzialmente averità, e non ha preso alcuna iniziativa fino al febbraio 2014, a seguito della multa comminatadall'Antitrust. L'iniziativa è stata quella di emanare un decreto?legge che non sana assolutamente lasituazione; la sana solo parzialmente, ma crea ulteriori problematiche, che saranno discusse inun'udienza ad aprile 2015. Vi sono infatti delle criticità per quanto riguarda la somministrazione diquesto farmaco nelle strutture pubbliche e nelle strutture private, per il suo rimborso da parte delServizio sanitario nazionale, ove prescritto ed utilizzato solo nelle strutture pubbliche.Senza soffermarci su questo fatto, noi a giugno abbiamo denunciato l'inadeguatezza e l'incapacità delMinistro a reggere un Dicastero così importante, non solo alla luce del caso Avastin-Lucentis, maanche alla luce di altri episodi che si sono susseguiti. Questa mozione di sfiducia giace nel cassetto dagiugno 2014. Ora, alla luce anche del fatto che il TAR del Lazio ha rigettato il ricorso e che quindiRoche e Novartis dovranno pagare oltre 180 milioni di euro di multa al Sistema sanitario nazionale(ma noi, con un'azione tempestiva del Ministro, ne avremmo anche risparmiati da maggio 2013), ioribadisco che, appena conclusa la sessione di bilancio, vi sfinirò a furia di chiedervi di calendarizzarela nostra mozione che chiede le immediate dimissioni del ministro Beatrice Lorenzin dal reggere ilDicastero della salute. (Applausi dal Gruppo M5S e del senatore Zin).ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare.PRESIDENTE. Ne ha facoltà.ARRIGONI (LN-Aut). Signora Presidente, vorrei intervenire sulla questione dell'IMU sui terreniagricoli incolti, che sta registrando una commedia abbastanza imbarazzante. Il sottosegretario Barettapochi minuti fa in Commissione finanze alla Camera, rispondendo ad un'interrogazione diparlamentari del Partito Democratico, ha detto che il Governo si impegnerà per rinviare l'applicazionedi questa IMU.

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Allegato A DISEGNO DI LEGGEDisposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per ilpotenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio (1642)ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.Approvato

(Misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento dellalotta all'evasione fiscale)

1. Dopo l'articolo 5-ter del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 agosto 1990, n. 227, sono inseriti i seguenti:«Art. 5-quater. -- (Collaborazione volontaria). - 1. L'autore della violazione degli obblighi didichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 30 settembre 2014, può avvalersi dellaprocedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attivitàfinanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, per la definizione dellesanzioni per le eventuali violazioni di tali obblighi e per la definizione dell'accertamento mediante

Ebbene, questa non è una vittoria del Partito Democratico, che ha avuto sette mesi di tempo adisposizione, da quando è stato emanato il decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, per cancellare questavergognosa norma, che richiamava un decreto ministeriale che solo a distanza di sette mesi è statoemanato (il 28 novembre) e non è stato ancora pubblicato in Gazzetta. Quel decreto, sottoscritto daiMinistri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, è giàstato trasmesso ai Comuni, dicendo loro che riceveranno, a bilancio chiuso ed assestato, un taglio sulbilancio in esercizio del 2014. In sostanza, hanno chiamato i sindaci a fare gli esattori, per conto delloStato, nei confronti di quei proprietari di terreni agricoli incolti che fino ad oggi non hanno mai pagatol'IMU e che, secondo quel decreto, avrebbero dovuto pagarlo entro il 16 dicembre, ovvero fra pocomeno di dieci giorni.Pochi minuti fa il sottosegretario Baretta ha praticamente parlato di un rinvio di questa rata. Ebbene,quale sarà il provvedimento? Quando lo avremo? Quando saranno informati i sindaci? Quandosaranno informati i proprietari terrieri?Questa è una vera e propria presa in giro; non è una vittoria del Partito Democratico, ma è una suasconfitta, perché in sette mesi è stato sordo di fronte ai richiami e agli emendamenti presentati dallaLega Nord, tutti bocciati, a partire dal citato decreto-legge n. 66 (cosiddetto decreto competitività).Questo lo denunciamo con forza. È una presa in giro nei confronti dei sindaci, è una presa in giro neiconfronti dei proprietari di terreni.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzioPRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza sarannopubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 16 dicembre 2014PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 16 dicembre, alle ore 12, con ilseguente ordine del giorno:(Vedi ordine del giorno)La seduta è tolta (ore 16,15).

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adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio di cui alla lettera b) per le violazioni in materia diimposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attivitàproduttive e di imposta sul valore aggiunto, nonché per le eventuali violazioni relative alladichiarazione dei sostituti d'imposta. A tal fine deve:a) indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di appositarichiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero,anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per ladeterminazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivanodalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioniper la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi erelative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, deicontributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attivitàcostituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data dipresentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione dellaviolazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;b) versare le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la datafissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-bis del medesimoarticolo per l'adesione ai contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base all'accertamento conadesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto dicontestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi didichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizionedel ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successivemodificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il versamento può essere eseguito in unica soluzioneovvero essere ripartito, su richiesta dell'autore della violazione, in tre rate mensili di pari importo. Ilpagamento della prima rata deve essere effettuato nei termini e con le modalità di cui alla presentelettera. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura.2. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore dellaviolazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formaleconoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamentoamministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambitooggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria indicato al comma 1 delpresente articolo. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza dellecircostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributariao da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non puòessere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.3. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenziadelle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura dicollaborazione volontaria, per l'utilizzo dell'informazione ai fini di quanto stabilito all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b).4. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per la determinazione dei periodi d'impostaper i quali non sono scaduti i termini di accertamento, non si applica il raddoppio dei termini di cuiall'articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'articolo5-quinquies, commi 4, primo periodo, lettera c), 5 e 7 del presente decreto.5. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015. Tra la datadi ricevimento della richiesta di collaborazione volontaria e quella di decadenza dei termini perl'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

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1972, n. 633, e successive modificazioni, e dei termini per la notifica dell'atto di contestazione ai sensidell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni,intercorrono non meno di novanta giorni. In difetto e in mancanza, entro detti termini, delladefinizione mediante adesione ai contenuti dell'invito o della sottoscrizione dell'atto di accertamentocon adesione e della definizione agevolata relativa all'atto di contestazione per la violazione degliobblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, secondo quanto previstoal comma 1, lettera b), del presente articolo, il termine di decadenza per la notificazione dell'avviso diaccertamento e quello per la notifica dell'atto di contestazione sono automaticamente prorogati, inderoga a quelli ordinari, fino a concorrenza dei novanta giorni.6. Per i residenti nel comune di Campione d'Italia, già esonerati dalla compilazione del modulo RW inrelazione alle disponibilità detenute presso istituti elvetici derivanti da redditi di lavoro, da trattamentipensionistici nonché da altre attività lavorative svolte direttamente in Svizzera da soggetti residenti nelsuddetto comune, il direttore dell'Agenzia delle entrate adotta, con proprio provvedimento, entronovanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, specifiche disposizionirelative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute in Svizzera in considerazione dellaparticolare collocazione geografica del comune medesimo.Art. 5-quinquies. - (Effetti della procedura di collaborazione volontaria). - 1. Nei confronti di coluiche presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater:a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;b) è altresì esclusa la punibilità delle condotte previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codicepenale, commesse in relazione ai delitti di cui alla lettera a) del presente comma.2. Le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili, alleimposte e alle ritenute oggetto della collaborazione volontaria.3. Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria, le condotte previste dall'articolo648-ter.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui al comma 1,lettera a), del presente articolo sino alla data del 30 settembre 2015, entro la quale può essere attivatala procedura di collaborazione volontaria.4. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate, ai sensidell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla metà delminimo edittale: a) se le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o inStati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio diinformazioni con l'Italia, inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre1996, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996;ovvero b) se le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero c) sel'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, fermo restando l'obbligo di eseguire gliadempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenutel'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti leattività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmatadall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi daquelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di unquarto. Nei confronti del contribuente che si avvale della procedura di collaborazione volontaria, lamisura minima delle sanzioni per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali,di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore aggiunto e diritenute è fissata al minimo edittale, ridotto di un quarto.5. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo periodo del comma 4, qualora l'autore dellaviolazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto dicollaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dell'Italia o di uno degli Statidi cui alla citata lettera a), l'autore della violazione è obbligato a rilasciare, entro trenta giorni dalladata del trasferimento delle attività, l'autorizzazione di cui alla lettera c) del primo periodo del comma

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4 all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro sessanta giorni dalladata del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, penal'applicazione di una sanzione pari alla metà della sanzione prevista dal primo periodo del comma 4.6. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cuiall'articolo 4, comma 1, del presente decreto è definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. Il confronto previsto all'articolo 16, comma 3,del decreto legislativo n. 472 del 1997, e successive modificazioni, è operato tra il terzo della sanzioneindicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se piùfavorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del comma 4, primo esecondo periodo, del presente articolo.7. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la misura della sanzione minima previstaper le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5,comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere dinatura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministrodell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, è fissata al 3 per cento dell'ammontare degli importinon dichiarati se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati chestipulino con l'Italia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello diConvenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e losviluppo economico, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data dellastipulazione e quella di entrata in vigore dell'accordo. Al ricorrere della condizione di cui al primoperiodo non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, deldecreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.8. Su istanza del contribuente, da formulare nella richiesta di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a), l'ufficio, in luogo della determinazione analitica dei rendimenti, calcola gli stessi applicando lamisura percentuale del 5 per cento al valore complessivo della loro consistenza alla fine dell'anno edetermina l'ammontare corrispondente all'imposta da versare utilizzando l'aliquota del 27 per cento.Tale istanza può essere presentata solo nei casi in cui la media delle consistenze di tali attivitàfinanziarie risultanti al termine di ciascun periodo d'imposta oggetto della collaborazione volontarianon ecceda il valore di 2 milioni di euro.9. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, la disponibilità delle attività finanziarie epatrimoniali oggetto di emersione si considera, salva prova contraria, ripartita, per ciascun periodod'imposta, in quote eguali tra tutti coloro che al termine degli stessi ne avevano la disponibilità.10. Se il contribuente destinatario dell'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, o che abbia sottoscritto l'accertamento con adesione edestinatario dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti dall'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non siproducono gli effetti di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate notifica,anche in deroga ai termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, un avviso di accertamento e unnuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'annosuccessivo a quello di notificazione dell'invito di cui al predetto articolo 5, comma 1, del decretolegislativo n. 218 del 1997, e successive modificazioni, o a quello di redazione dell'atto di adesione odi notificazione dell'atto di contestazione.Art. 5-sexies. - (Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria). - 1. Le modalità dipresentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari,

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nonché ogni altra modalità applicativa della relativa procedura, sono disciplinate con provvedimentodel direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente disposizione. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'Amministrazione finanziariaconcordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.Art. 5-septies. - (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero). - 1. L'autoredella violazione di cui all'articolo 4, comma 1, che, nell'ambito della procedura di collaborazionevolontaria di cui all'articolo 5-quater, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte,ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi asei anni.2. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, deve rilasciare al professionista che loassiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto dinotorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico nonsono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero».2. Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dalle disposizioni di cui alcomma 1 per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi erelative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulleattività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazionedei sostituti d'imposta, commesse fino al 30 settembre 2014, anche contribuenti diversi da quelliindicati nell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, e i contribuentidestinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente.3. Ai fini di cui al comma 2, i contribuenti devono:a) presentare, con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cuiall'articolo 5-sexies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, apposita richiesta di accessoalla procedura di collaborazione volontaria, fornendo spontaneamente all'Amministrazione finanziariai documenti e le informazioni per la determinazione dei maggiori imponibili agli effetti delle impostesui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'impostaregionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delleritenute, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta,non sono scaduti i termini per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57 del decreto delPresidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;b) effettuare il versamento delle somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, deldecreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, ovvero le somme dovute inbase all'accertamento con adesione di cui al medesimo decreto, secondo le modalità ed entro i terminiindicati nell'articolo 5-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dal comma 1 del presentearticolo.4. Alla procedura di collaborazione volontaria di cui al comma 2 si applicano, oltre a quanto stabilitoal comma 3, le seguenti disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo:a) l'articolo 5-quater, commi 2, 3 e 5, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;b) l'articolo 5-quinquies, commi 1, 2, 3, 4, terzo periodo, e 10, del decreto-legge 28 giugno 1990, n.167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, in materia di effetti dellaprocedura di collaborazione volontaria;c) l'articolo 5-sexies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 agosto 1990, n. 227;d) l'articolo 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 agosto 1990, n. 227, applicabile al contribuente che, nell'ambito della procedura di

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collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovverofornisce dati e notizie non rispondenti al vero.5. L'esclusione della punibilità e la diminuzione della pena previste dall'articolo 5-quinquies, comma1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, operano nei confronti di tutti coloro che hannocommesso o concorso a commettere i delitti ivi indicati.6. All'articolo 29, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole da: «e dall'articolo 48» fino alla fine delperiodo sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, e successive modificazioni, dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dagli articoli 16 e 17 del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché al fine della definizione delleprocedure amichevoli relative a contribuenti individuati previste dalle vigenti convenzioni contro ledoppie imposizioni sui redditi e dalla convenzione 90/436/CEE, resa esecutiva con legge 22 marzo1993, n. 99, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, esuccessive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo».7. Le entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies deldecreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227,introdotti dal comma 1, nonché quelle derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 del presentearticolo, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate,anche mediante riassegnazione:a) al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione daivincoli del patto di stabilità interno;b) all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale deiprogrammi dell'Unione europea e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e lacoesione;c) agli investimenti pubblici;d) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27dicembre 2013, n. 147.8. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri e le modalità per laripartizione delle entrate di cui al comma 7 tra le finalità ivi indicate, nonché per l'attribuzione dellesomme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, di cui al medesimo comma 7, per ciascunafinalizzazione.9. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attività necessarie all'applicazione delladisciplina di cui al comma 1 sull'emersione e sul rientro dei capitali detenuti all'estero, e comunque alfine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, assicurandol'incremento delle entrate tributarie e il miglioramento della qualità dei servizi:a) l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativavigente, può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, all'assunzione a tempo indeterminato difunzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1, e di assistenti di seconda area funzionale,fascia retributiva F3, assicurando la priorità agli idonei che sono inseriti in graduatorie finali ancoravigenti a seguito di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, nel limite di un contingentecorrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro perl'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;b) la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244,continua ad applicarsi, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e può essere utilizzataanche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenziadelle dogane e dei monopoli. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce i criteri per il passaggiodel personale da una sezione all'altra, in ragione del progressivo completamento dei processi diriorganizzazione connessi all'incorporazione di cui all'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio

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2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successivemodificazioni. Ai dipendenti che transitano presso la sezione «dogane» si applica esclusivamente iltrattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per ilpersonale già appartenente all'Agenzia delle dogane. Ai dipendenti che transitano dalla sezione«ASSI» alla sezione «monopoli» si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economicoprevisto per il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO1.1BELLOTLe parole da: «Al comma» a: «d'imposta,".» respinte; seconda parte preclusaAl comma 1, capoverso « Art. 5-quater», comma 1, sopprimere le parole da: «per la definizione dellesanzioni per le eventuali violazioni» fino a: «relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta,». Conseguentemente: Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggioriimponibili» fino a: «non connessi con le attività costituite o detenute all'estero,».1.2DE PETRIS, DE CRISTOFARO, URASPreclusoAl comma 1, capoverso « Art. 5-quater», comma 1, alinea, primo periodo, sopprimere le parole da:«per la definizione» fino a: «sostituti d'imposta». Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, lettera a), sopprimere le paroleda: «unitamente ai documenti» fino a: «detenute all'estero».1.3DE CRISTOFARO, DE PETRIS, URASPreclusoAl comma 1, capoverso « Art. 5-quater», comma 1, alinea, primo periodo, sopprimere le parole da:«per la definizione» fino a: «sostituti d'imposta».1.4BIGNAMI, PEPE, Maurizio ROMANI, MUSSINIRespintoAl comma 1, capoverso « Art. 5-quater», comma 1, dopo le parole: «eventuali violazioni relative alladichiarazione dei sostituti d'imposta», aggiungere le seguenti: «nonché per le eventuali violazioni inmateria di imposta sulle successioni e donazioni».1.5SCIASCIA, CALIENDO, MALANSost. id. em. 1.4Al comma 1, capoverso « Art. 5-quater», al comma 1, dopo le parole: «dichiarazione dei sostitutid'imposta» aggiungere le seguenti: «ed a quelle relative alle imposte sulle successioni e donazioni».1.7BOTTICI, VACCIANO, BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTIRespintoAl comma 1, capoverso « Art. 5-quater», apportare le seguenti modificazioni: Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «purché le suddetteviolazioni siano servite per la formazione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenuteall'estero»; Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «non connessi» con le seguenti: «connessi»; Conseguentemente al medesimo articolo 1 sopprimere i commi 2, 3, 4 e, al comma 7, sopprimerele seguenti parole: «nonché quelle derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4».1.10

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BELLOTRespintoAl comma 1, capoverso «Art. 5-quater», al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «e leinformazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli», fino a: «nonché dei redditiche derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo».1.11BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARIRespintoAl comma 1, capoverso «Art. 5-quater», al comma 1, lettera a), in fine, sostituire le parole:«relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sonoscaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazionedi cui all'articolo 4, comma 1», con le seguenti: «relativamente agli otto periodi d'imposta antecedentia quello di presentazione della richiesta, nel caso in cui il contribuente abbia presentato ogni anno ladichiarazione dei redditi, ovvero ai dieci periodi d'imposta antecedenti a quello di presentazione dellarichiesta in caso di omissione, anche per un solo anno, della presentazione della dichiarazione deiredditi;».1.12SCIASCIA, CALIENDO, MALANRespintoAl comma 1, capoverso «Art. 5-quater», al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:«Non si applica la disposizione dell'articolo 165 comma 8 del TUIR con diritto allo scomputo delleimposte addebitate dallo Stato estero e risultanti da incontrovertibile documentazione».1.14BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARIRespintoAl comma 1 apportare le seguenti modificazioni: a) al capoverso «Art. 5-quater», al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «entroventi giorni dalla redazione dell'atto,» aggiungere le seguenti: «ovvero versare le somme dovute inbase all'avviso di accertamento entro il termine per la proposizione del ricorso,»; b) conseguentemente al capoverso «Art. 5-quinquies», comma 10, primo periodo, dopo leparole: «e destinatario dell'atto di contestazione» aggiungere le seguenti: «o dell'avviso diaccertamento.1.17BARANI, Giovanni MAURO (*)Le parole da: «Al comma» a: «seguenti:» respinte; seconda parte preclusaAl comma 1, capoverso «Art. 5-quater», lettera b) sostituire le parole: «in tre rate mensili» con leseguenti: « in sei rate mensili».________________(*) Firma aggiunta in corso di seduta1.18BARANI, Giovanni MAURO (*)PreclusoAl comma 1, capoverso «Art. 5-quater», lettera b) sostituire le parole: «in tre rate mensili» con leseguenti: «in tre rate bimestrali».________________(*) Firma aggiunta in corso di seduta1.19MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMIRespintoAl comma 1, capoverso, «Art. 5-quater», comma 1, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il

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seguente: «Il mancato pagamento anche solo di una delle rate comporta il venir meno degli effettidell'intera procedura».1.20MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMIRespintoAl comma 1, capoverso, «Art. 5-quater», comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: «formale».1.21MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMIRespintoAl comma 1, capoverso, «Art. 5-quater», comma 2 sopprimere il secondo periodo.1.22BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARILe parole da: «Al comma» a: «n. 74» respinte; seconda parte preclusaAl comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «Sono altresìesclusi dalla procedura di collaborazione volontaria coloro che abbiano già riportato condanne passatein giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché coloro cheabbiano già beneficiato dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cuiall'articolo 13-bis del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3agosto 2009, n. 102.».1.23BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARIPreclusoAl comma 1 , capoverso «Art. 5-quater», comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «Sono altresìesclusi dalla procedura di collaborazione volontaria coloro che abbiano già riportato condanne passatein giudicato per reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.».1.24BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARIRespintoAl comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «Sono altresìesclusi dalla procedura di collaborazione volontaria coloro che abbiano già beneficiato dell'impostastraordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 10luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.».1.25BIGNAMI, PEPE, Maurizio ROMANI, MUSSINIRespintoAl comma 1, capoverso «Art. 5-quater», dopo il comma 2 inserire il seguente: «2- bis. Qualora il socio di una società per azioni, di una società a responsabilità limitata,ancorché semplificata, di una società cooperativa, di una società in accomandita per azioni o inaccomandita semplice, di una società in nome collettivo o di un ente con o senza personalità giuridicadecide di avvalersi della procedura di collaborazione volontaria, è tenuto ad inviare una raccomandataagli altri soci entro il 30 settembre 2015. A partire dalla data di ricezione della comunicazione, gli altrisoci avranno 30 giorni di tempo per presentare la rispettiva richiesta di collaborazione volontaria.».1.29BOTTICI, CAPPELLETTI, MOLINARIRespintoAl comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 3, sostituire le parole: «la conclusione della proceduradi collaborazione volontaria, per l'utilizzo dell'informazione», con le seguenti: «tutte le informazionirilevate e la conclusione della procedura di collaborazione volontaria anche».1.30MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI

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RespintoAl comma 1, capoverso «Art. 5-quater», sopprimere il comma 4.1.32URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARORespintoAl comma 1, capoverso «Art. 5-quater», comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «30 settembre»con le seguenti: «31 dicembre». Conseguentemente, al capoverso «Art. 5-quinquies», comma 3, sostituire le parole: «30settembre» con le seguenti: «31 dicembre».1.33BIGNAMI, PEPE, Maurizio ROMANI, MUSSINIRespintoAl comma 1, capoverso «Art. 5-quater», dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, chesi avvale della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, è tenuto a prestare 30ore di servizi socialmente utili».1.34SCIASCIA, CALIENDO, MALANRespintoAl comma 1, capoverso «Art. 5- quater» aggiungere infine i seguenti commi: «7. I soggetti di cui al comma 1 possono attivare, prima di presentare la richiesta dicollaborazione volontaria, una procedura di confronto preventivo con gli organi designatidall'Amministrazione finanziaria presentando un'istanza, redatta in forma anonima, contenente leinformazioni di cui al comma 1 lettera a). L'Amministrazione finanziaria, dopo aver analizzato la documentazione ricevuta, comunicherà alsoggetto istante l'entità delle imposte e delle sanzioni che sarebbero dovute in caso di richiesta dicollaborazione volontaria. 8. La presentazione dell'istanza di cui al comma 7 non rende obbligatoria, per il soggetto istante,la successiva presentazione della richiesta di collaborazione volontaria. »1.35MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMILe parole da: «Al comma» a: «commi 1, 2» respinte; seconda parte preclusaAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», sopprimere i commi 1, 2 e 3.1.36MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMIPreclusoAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», sopprimere i commi 1 e 2.1.37DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARORespintoAl comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «, 2,3,». Conseguentemente, alla medesima lettera sopprimere le parole: «10-bis e 10-ter»; dopo le parole: «e successive modificazioni» aggiungere le seguenti: «.Sono comunque fattisalvi effetti e termini di prescrizione previsti dall'articolo 157 del codice penale ed estesi ai reatitributari».1.38SCIASCIA, CALIENDO, MALANRitiratoAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», al comma 1, lettera a) dopo le parole: «articoli 2, 3, 4, 5,»aggiungere le seguenti: «8, 10,».

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1.40CALIENDO, SCIASCIA, MALANRespintoAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguentiparole: «, nonché per i reati previsti dagli articoli 2612 e 2622 del codice civile se risultano connessi aisensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale».1.46MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMIRespintoAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 3, sostituire le parole da: «sino alla data del 30settembre 2015», fino alla fine del comma con le seguenti: «nelle ventiquattro ore successiveall'entrata in vigore della presente legge».1.48BARANI, Giovanni MAURO (*)RespintoAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 4, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 7,comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in misura pari alla metà del minimoedittale:» con le seguenti: «in misura pari ad un terzo del minimo edittale:».________________(*) Firma aggiunta in corso di seduta1.49BOTTICI, VACCIANO, BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTIRespintoAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», apportare le seguenti modificazioni: al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «ai sensi dell'articolo 7» fino a: «alla metàdel» con le seguenti: «in misura pari al»; al comma 4, secondo periodo, sostiuire le parole da: «minimo» fino a: «quarto» con leseguenti: «doppio del minimo edittale»; al comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole: «, ridotto di un quarto»; al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole: «metà della».1.51MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMIRespintoAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 4, sopprimere il secondo periodo.1.52MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMIRespintoAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «,ridotto di un quarto».1.53BARANI, Giovanni MAURO (*)RespintoAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 4, sostituire le parole: «ridotto di un quarto»ovunque esse compaiano, con le seguenti: «ridotto di un terzo».________________(*) Firma aggiunta in corso di seduta1.54URAS, DE CRISTOFARO, DE PETRISRespintoAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 4, ultimo periodo, sopprimere le parole: «, ridotto

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di un quarto».1.55MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMIRespintoAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole: «, metàdella».1.57BOTTICI, VACCIANO, BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTIRespintoAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 6, primo periodo, aggiungere in fine il seguenteperiodo: «fatta eccezione per quanto disposto dal comma 3, ovvero, escludendo la possibilità didefinizione agevolata della controversia mediante pagamento parziale della sanzione». Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo del comma 6.1.59MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMIRespintoAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 6, sopprimere il secondo periodo.1.61MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMIRespintoAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», sopprimere il comma 7.1.62BOTTICI, VACCIANO, BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTIRespintoAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «3 percento», con le seguenti: «6 per cento».1.63BOTTICI, VACCIANO, BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTIRespintoAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», sopprimere il comma 8.1.64MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMIId. em. 1.63Al comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», sopprimere il comma 8.1.65SCIASCIA, CALIENDO, MALAN, BARANI (*), Giovanni MAURO (*)Le parole da: «Al comma» a: «3 per cento» respinte; seconda parte preclusaAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 8, sostituire le parole: «5 per cento», con leseguenti: «3 per cento»; e le parole: «27 per cento», con le seguenti: «20 per cento».________________(*) Firma aggiunta in corso di seduta1.66BARANI, Giovanni MAURO (*)PreclusoAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 8, sostituire le parole: «del 5 per cento» con leseguenti: «del 3 per cento».________________(*) Firma aggiunta in corso di seduta1.72DE PETRIS, DE CRISTOFARO, URAS

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RespintoAl comma 1, capoverso «Art. 5-quinquies», comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «2 milionidi euro» con le seguenti: «1 milione di euro».1.74BELLOTRespintoAl comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, dopo il comma 10 inserire i seguenti: «10-bis. La procedura si perfeziona anche nei confronti di coloro che abbiano impugnato gli attiimpositivi e sanzionatori emessi dall'Agenzia delle entrate, purché si proceda al pagamento dellesomme dovute sulla base della sentenza passata in giudicato entro venti giorni dalla notificazione daparte dell'Agenzia delle entrate del prospetto recante gli importi da versare comprensivi dei maggioriinteressi nel frattempo maturati. 10-ter. I dati e le notizie messi a disposizione dell'amministrazione nella procedura dicollaborazione volontaria possono essere utilizzati ai soli fini dell'accertamento dell'imposta sulreddito nei confronti del soggetto che si sia avvalso della procedura».1.77DE CRISTOFARO, DE PETRIS, URASRespintoAl comma 1, capoverso «Art. 5-septies», comma 1, sostituire le parole: «L'autore della violazione dicui all'articolo 4, comma 1, che,», con la seguente: «Chiunque». Conseguentemente al medesimo capoverso, comma 2, sostituire le parole: «L'autore dellaviolazione di cui all'articolo 4, comma 1, che,», con la seguente: «Chiunque».1.78URAS, DE CRISTOFARO, DE PETRISRespintoAl comma 1, capoverso «Art. 5-septies», comma 1, dopo le parole: «nell'ambito della procedura dicollaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater,», aggiungere le seguenti: «con riferimento agliinvestimenti e a tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamenteo per interposta persona, di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a),».1.79URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARORespintoAl comma 1, capoverso «Art. 5-septies», comma 1, dopo le parole: «non rispondenti al vero»,aggiungere le seguenti: «oltre a perdere tutti i benefici di cui agli articoli 5-quater e 5-quinquies».1.80DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRISRespintoAl comma 7, sopprimere le lettere a), b) e c).1.81BIGNAMI, PEPE, Maurizio ROMANI, MUSSINIRespinto

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni: 1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) al fondo nazionale per gli indigenti, al fondo per lepolitiche sociali, all'edilizia popolare e in via residuale ad altri investimenti pubblici»; 2) sopprimere le lettere a), b) e d).1.82BIGNAMI, PEPE, Maurizio ROMANI, MUSSINIRespintoAl comma 7, sostituire la lettera c), con la seguente: «c) al fondo nazionale per gli indigenti, al fondoper le politiche sociali, all'edilizia popolare e in via residuale ad altri investimenti pubblici».

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1.83MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMIRespintoAl comma 7, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «, con assegnazione prioritaria al compartoistruzione».1.84BELLOTRespintoAl comma 7, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) al Fondo di Garanzia per le piccole emedie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».1.85DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARORespintoDopo il comma 7 aggiungere i seguenti: «7-bis. L'intero ammontare delle attività emerse a seguito della procedura di collaborazionevolontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167,convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed introdotti dal comma 1 delpresente articolo, prima di tornare nella completa disponibilità di ciascun contribuente che si è avvalsodella procedura stessa, affluisce, con un vincolo quinquennale, in un apposito fondo di investimenti incapitale di rischio e finalizzato a supportare l'avvio o lo sviluppo di piccole e medie imprese, istituitopresso il Ministero dell'economia e delle finanze. «7-ter. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati di concerto con il Ministrodello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione tra progetti diinvestimento delle somme di cui al comma precedente. »1.86MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMIRespintoAl comma 8, aggiungere in fine le parole: «rispettando criteri di percentuale omogenea per ognuna diesse».1.88SCAVONE, BARANI, Giovanni MAURO (*)RespintoAl comma 9, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «assicurando la priorità agli idonei», inserire leseguenti: «inseriti nelle graduatorie previste dall'articolo 1, comma 4-bis del disegno di legge n. 216del 2011 nonché a quelli».________________(*) Firma aggiunta in corso di seduta1.89BELLOTRespintoAl comma 9, lettera a), dopo la parola: «2016», inserire le seguenti: «dopo aver ricollocato eventualepersonale in esubero proveniente anche da altre amministrazioni, qualora siano in possesso dellecompetenze necessarie ed esperite tutte le procedure di mobilità tra amministrazioni, di naturaintercompartimentale o interente,».1.90SCAVONE, BARANI, Giovanni MAURO (*)Ritirato

Al comma 9, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'Agenzia delle dogane e deimonopoli è autorizzata, anche in deroga ai limiti assunzionali stabiliti dalle disposizioni correnti, alla

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copertura delle carenze di personale nei profili professionali di terza area tramite assunzione deicandidati inseriti nelle graduatorie a tale scopo già previste dall'articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, con priorità rispetto ad ogni modalità di reclutamento. Tali assunzionisono effettuate sulla base delle disponibilità finanziarie e delle facoltà assunzionali a tempoindeterminato di cui dispone l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per le annualità 2014, 2015 e2016.».________________(*) Firma aggiunta in corso di sedutaG1.100BIGNAMI, PEPE, Maurizio ROMANI, MUSSINIRespintoIl Senato, in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di emersione e rientro dicapitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni inmateria di autoriciclaggio, premesso che: l'articolo 1 del presente disegno di legge introduce la possibilità di avvalersi della procedura dicollaborazione volontaria per tutti coloro i quali abbiano violato gli obblighi di indicazione nelladichiarazione dei redditi della detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività finanziarie esteredi cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990; l'articolo 41 della Costituzione prevede che l'iniziativa economica privata è libera. Non puòsvolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alladignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economicapubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali; considerato che: la mancata dichiarazione da parte di soggetti privati o società di investimenti o attivitàfinanziarie detenute all'estero arreca danni indifferenziati a livello economico e sociale a tutti i membridella collettività; tra le finalità del presente disegno di legge c'è il potenziamento della lotta all'evasione fiscale, impegna il Governo a inserire in programmi di lavori socialmente utili della durata minima di30 ore, tutti i soggetti che, avendo commesso violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990, intendano avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dalpresente disegno di legge.G1.101BIGNAMI, PEPE, Maurizio ROMANI, MUSSINIRespintoIl Senato, in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di emersione e rientro dicapitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni inmateria di autoriciclaggio, premesso che: l'articolo 1 del presente disegno di legge introduce la possibilità di avvalersi della procedura dicollaborazione volontaria per tutti coloro i quali abbiano violato gli obblighi di indicazione nelladichiarazione dei redditi della detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività finanziarie esteredi cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990; considerato che: tra le finalità del presente disegno di legge c'è il potenziamento della lotta all'evasione fiscale; per disincentivare comportamenti illegali, occorre educare alla cittadinanza attiva i giovani,sensibilizzando gli studenti delle scuole sull'importanza del comportamento «fiscalmente corretto»; la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate in Emilia Romagna ha promosso il Progetto

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sperimentale laboratori interattivi di educazione fiscale che coinvolge gli studenti delle scuolesecondarie di primo grado, impegna il Governo a prevedere un numero adeguato di ore di insegnamento dell'educazionefiscale nei programmi della scuola dell'obbligo di ogni ordine e grado.G1.102DE CRISTOFARO, DE PETRIS, URASRespintoIl Senato, in sede di esame dell'Atto Senato n. 1642, considerato che: il provvedimento, all'articolo 1, capoverso art. 5-quinquies, comma 1, lettera a), dispone che neiconfronti di colui che presta la collaborazione volontaria è esclusa la punibilità per i delitti didichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti omediante altri artifici, di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, di cui agli articoli da 2 a 5del decreto legislativo n. 74 del 2000, nonché per i delitti di omesso versamento di ritenute certificate eomesso versamento di IVA, di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del medesimo decreto; le fattispecie di cui agli articoli del decreto legislativo suddetto e cioè dichiarazione fraudolenta,dichiarazione infedele, dichiarazione omessa, emissione di fatture false, occultamento o distruzione didocumenti contabili, sono tutte condotte che, nell'ambito dell'evasione fiscale, configurano un reatopenale e per i quali, alla stregua di tutti gli altri reati tributari, il decreto n. 148 del 2011, cosiddetto«anticrisi», ha inasprito, allungandolo, il regime della loro prescrizione; la suddetta legge ha, infatti, inciso su buona parte delle fattispecie di reato previste dal decretolegislativo n. 74 del 2000, e precisamente sugli articoli da 2 a 10, restituendo sostanzialmente duecategorie di illeciti: quelli che si prescrivono in sei anni e che diventano sette anni e sei mesi pereffetto dell'interruzione e sono, in particolare, i delitti di cui agli articoli 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11,e quelli che si prescrivono in otto anni (sei anni base elevati di un terzo), che diventano dieci anni pereffetto dell'interruzione e sono, appunto, i delitti di cui agli articoli da 2 a 10, tutti reati per i quali ilprovvedimento all'esame dell'Aula esclude la punibilità. Pertanto nel 2011, il legislatore ha mostrato divoler incidere con maggior vigore sulle condotte penalmente rilevanti, inasprendo, e di parecchio, iltrattamento riservato agli illeciti penali tributari; strettamente legato al tema della prescrizione dell'illecito penale tributario è quello delladisciplina dei termini dell'accertamento tributario del relativo illecito. Infatti anche le disposizioninormative vigenti in materia di accertamento tributario prevedono, da un lato, che il relativo terminescade alla chiusura del quarto periodo d'imposta successivo a quello nel corso del quale avrebbedovuto essere presentata la dichiarazione dei redditi a cui si riferisce l'accertamento, termine che siprolunga di un ulteriore anno nell'ipotesi di «omessa presentazione» della dichiarazione; detti termini,inoltre, in presenza di uno dei reati tributari previsti dal richiamato decreto legislativo n. 74 del 2000,sono raddoppiati. Più precisamente nel caso, ad esempio, di omessa dichiarazione, fattispecie per laquale il provvedimento all'esame dell'Aula esclude la punibilità, si passerebbe dal 31 dicembre delquarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione al 31 dicembre dell'ottavo annosuccessivo, mentre, nell'ipotesi di omessa presentazione il 31 dicembre del quinto anno successivo, iltermine di decadenza viene, invece, differito al 31 dicembre del decimo anno. Inoltre la Cortecostituzionale, con l'ordinanza n. 247 del 2011, ha precisato che il raddoppio dei termini si realizzaanche se il reato viene scoperto dagli accertatori dopo il termine di decadenza ordinario, dilatando cosìi termini di prescrizione; il provvedimento di cui si discute, come si è visto, prevede da una parte la non punibilità dei reatitributari di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000, e dall'altra la comunicazione da parte dell'Agenziadelle entrate all'autorità giudiziaria dell'attivazione della procedura di «collaborazione volontaria» alfine di inibire qualsiasi ulteriore iniziativa giudiziaria, pregiudicando in tal modo anche l'applicazionedel suddetto regime di raddoppio dei termini di decadenza dell'attività di accertamento da partedell'amministrazione finanziaria;

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anche la delega fiscale, che all'articolo 8 contempla la «Revisione del sistema sanzionatoriopenale tributario», sembra chiarire la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini perl'accertamento in presenza di un reato tributario, nel senso di prevedere che tale raddoppio si verifichisoltanto in caso di effettivo invio della denuncia entro un termine correlato allo spirare del termineordinario di decadenza; tali ultime disposizioni, e cioè l'articolo 8 della delega fiscale e l'articolo 1, capoverso art. 5-quinquies, comma 1, lettera a) del provvedimento, sembrano voler mitigare ed andare nella direzioneopposta di una depenalizzazione dei reati tributari e di una drastica riduzione dei tempi dei quali potràdisporre in futuro l'Amministrazione finanziaria per effettuare ulteriori accertamenti fiscali; tutti i reati fiscali comportano indagini preliminari molto lunghe e complesse che arrivano adesaurire buona parte della durata dell'intero procedimento, condizione che rende di fatto impunibilinumerosi reati tributari. Da tale forma d'impunità sostanziale ne consegue un allarmante vuoto ditutela: essa infatti consente ai colpevoli di sottrarsi alle conseguenze della propria condotta, conintollerabile perdita della credibilità dell'intero sistema, impegna il Governo ad introdurre, nell'ambito della revisione del sistema sanzionatorio penaletributario e della ridefinizione dei reati tributari, uno specifico correttivo che allunghi i tempi massimidi prescrizione per tutti i reati di corruzione.G1.104BIGNAMIRespintoIl Senato, in sede di esame del disegno, di legge recante disposizioni in materia di emersione e rientro dicapitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni ,inmateria di autoriciclaggio, premesso che: l'articolo 1 del presente disegno, di legge introduce la possibilità di avvalersi della procedura dicollaborazione volontaria per tutti coloro i quali abbiano violato gli obblighi di indicazione nelladichiarazione dei redditi della detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività finanziarie esteredi cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990; considerato che: il disegno di legge in oggetto non prevede l'obbligo da parte di chi decide di avvalersi dellaprocedura di, collaborazione volontaria di informare gli eventuali soci, il che potrebbe avere pesantiripercussioni su questi ultimi; impegna il Governo: a prevedere che qualora il socio di una società per azioni, di una società a responsabilitàlimitata, ancorché semplificata, di una società cooperativa, di una società in accomandita per azioni oin accomandita semplice, di una società in nome collettivo o di un ente con o senza personalità,giuridica decide di avvalersi della procedura di collaborazione volontaria, sia tenuto ad inviare unaraccomandata agli altri soci entro il 30 settembre 2015. E a prevedere che a partire dalla data diricezione della comunicazione, gli altri soci abbiano 30 giorni di tempo per presentare la rispettivarichiesta di collaborazione volontaria.G1.105BIGNAMIRespintoIl Senato, in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni in materia di emersione e rientro dicapitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni inmateria di autoriciclaggio, premesso che: l'articolo 1, comma 7, stabilisce che le entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui

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agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotti dal comma 1, nonché quelle derivantidall'attuazine dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata delbilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, a 4 specifiche finalità, considerato che: i tagli previsti nella legge di stabilità 2015 fanno venire meno le risorse ad alcuni fondi, qualiquello per gli indigenti e quello per le politiche sociali, fondamentali per garantire l'assistenza allepersone in difficoltà quali poveri, disabili, anziani, immigrati e tossicodipendenti, infliggendo un durocolpo al welfare del nostro Paese, si impegna il Governo: a prevedere che parte delle entrate derivano dall'attuazione della procedura di collaborazionevolontaria prevista dal presente disegno di legge, siano destinate al fondo nazionale per gli indigenti, alfondo per le politiche sociali e all'edilizia popolare.ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.Approvato(Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla

legge 4 agosto 1990, n. 227)1. All'articolo 4, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalleseguenti: «15.000 euro».EMENDAMENTI2.1BOTTICI, VACCIANO, BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTIRespintoSopprimere l'articolo.2.2BOTTICI, VACCIANO, BUCCARELLA, MOLINARI, CAPPELLETTIRespintoAl comma 1 sostituire le parole: «15.000 euro» con le seguenti: «5.000 euro».ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.Approvato

(Modifiche al codice penale in materia di autoriciclaggio)1. All'articolo 648-bis, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sonosostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000».2. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «1.032 a euro 15.493» sonosostituite dalle seguenti: «5.000 a euro 25.000».3. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente:«Art. 648-ter.1. - (Autoriciclaggio). - Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e dellamulta da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delittonon colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali ospeculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo daostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se ildenaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con lareclusione inferiore nel massimo a cinque anni.Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilitàprovengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e

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successive modificazioni.Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o lealtre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria odi altra attività professionale.La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condottesiano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, deldenaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».4. All'articolo 648-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:a) al primo comma, le parole: «articolo 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1»;b) al terzo comma, le parole: «648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «648-bis, 648-ter e648-ter.1».5. All'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguentimodificazioni:a) al comma 1, le parole: «e 648-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 648-ter e 648-ter.1»;b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché autoriciclaggio».EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO3.1BARANI, Giovanni MAURO (*)Le parole: «Sopprimere i commi 1» respinte; seconda parte preclusaSopprimere i commi 1 e 2.________________(*) Firma aggiunta in corso di seduta3.2BARANI, Giovanni MAURO (*)PreclusoSopprimere il comma 1.________________(*) Firma aggiunta in corso di seduta3.4BARANI, Giovanni MAURO (*)RespintoSopprimere il comma 2.________________(*) Firma aggiunta in corso di seduta3.5BELLOT, STEFANIRespintoSostituire il comma 3 con il seguente: «3. Dopo l'articolo 648-ter del codice penale è inserito il seguente: ''648-ter.1. (Autoriciclaggio). Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multada euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto noncolposo, fatta salva l'esclusione del reato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000,n.74, sostituisce, trasferisce o impiega in attività imprenditoriali e professionali denaro, beni o altreutilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamentel'identificazione della loro provenienza delittuosa. 2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni se il denaro, i beni o le altre utilitàprovengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel

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massimo a cinque anni. 3. Le condotte di cui ai commi precedenti non sono punibili quando il denaro, i beni o le altreutilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale. 4. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di una attività bancaria,finanziaria o di altra attività professionale. 5. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che lecondotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione deibeni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. 6. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648''».3.6BARANI, Giovanni MAURO (*)Le parole da: «Al comma» a: «quattro anni e della multa da euro» respinte; seconda partepreclusaAl comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sostituire le parole: «da due a otto anni e dellamulta da euro 5.000 a euro 25.000», con le seguenti: «da uno a quattro anni e della multa da euro2.000 a euro 10.000».________________(*) Firma aggiunta in corso di seduta3.7BARANI, Giovanni MAURO (*)PreclusoAl comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sostituire le parole: «da due a otto anni e dellamulta da euro 5.000 a euro 25.000» con le seguenti: «da uno a quattro anni e della multa da euro 3.000a euro 15.000».________________(*) Firma aggiunta in corso di seduta3.9BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARILe parole da: «Al comma» a: «da quattro a» respinte; seconda parte preclusaAl comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1.», primo comma, sostituire le parole: «da due a otto anni» conle seguenti: «da quattro a dodici anni».3.10MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMIPreclusoAl comma 3, capoverso «Art. 648 ter.1», primo comma sostituire le parole: «da due a otto anni» con leseguenti: «da quattro a dodici anni».3.11URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFAROPreclusoAl comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sostituire le parole: «da due a otto anni» conle seguenti: «da quattro a dieci anni».3.12BELLOT, STEFANIRespintoAl comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, dopo le parole: «avendo commesso oconcorso a commettere un delitto non colposo» inserire le seguenti: «fatta salva l'esclusione del reatodi cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,».3.13DE PETRIS, URAS, DE CRISTOFARORespinto

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Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sostituire le parole: «attività economiche ofinanziarie» con le seguenti: «attivi economici o finanziari».3.14DE PETRIS, DE CRISTOFARO, URASRespintoAl comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sostituire le parole: «economiche ofinanziarie» con le seguenti: «o investimenti economici o finanziari».3.15SCIASCIA, CALIENDO, CARRARO, MALANRespintoAl comma 3, capoverso «Art. 648-ter. 1», al primo comma dopo le parole: «dalla commissione di taledelitto,» e al secondo comma dopo le parole: «con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni,»aggiungere le seguenti: «che non sia già nel frattempo estinto».3.16BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARIRespintoAl comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sostituire le parole: «in modo da ostacolareconcretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa», con le seguenti: «ovvero neostacola l'identificazione della provenienza delittuosa».3.18BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARIRespintoAl comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sopprimere la parola: «concretamente».3.19URAS, DE CRISTOFARO, DE PETRISId. em. 3.18Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», primo comma, sopprimere la parola: «concretamente».3.20MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMIRespintoAl comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», dopo il primo comma, inserire il seguente: «Si applica la pena del reato presupposto, se minore».3.21BARANI, Giovanni MAURO (*)RespintoAl comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», al secondo comma, sostituire le parole: «da uno a quattroanni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500», con le seguenti: «fino a due anni e della multa da euro1.000 a euro 5.000».________________(*) Firma aggiunta in corso di seduta3.22DE PETRIS, DE CRISTOFARO, URASRespintoAl comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», secondo comma, sostituire le parole: «da uno a quattroanni», con le seguenti: «da due a cinque anni».3.23BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARIRespintoAl comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», secondo comma, sostituire le parole: «inferiore nel massimoa cinque anni», con le seguenti: «inferiore nel massimo a tre anni».

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3.24URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFAROSost. id. em. 3.23Al comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», secondo comma, sostituire le parole: «cinque anni con leseguenti: tre anni».3.25DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRISRespintoAl comma 1, capoverso «Art. 648-ter.1», terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: «limitatamente abeni consumabili e fungibili, salvo si tratti di titoli di credito».3.26BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARIRespintoAl comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», sopprimere il quarto comma.3.100MUSSINI, BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMIId. em. 3.26Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», sopprimere il quarto comma.3.27BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARIRespintoAl comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», sostituire il quarto comma con il seguente: «La pena èdiminuita se il fatto è di particolare tenuità».3.28BELLOT, STEFANIRespintoAl comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», sostituire il quarto comma, con il seguente: «Le condotte di cui ai commi precedenti non sono punibili quando il denaro, i beni o le altreutilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale».3.29SCIASCIA, CALIENDO, MALANRespintoAl comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», al quarto comma sostituire le parole: «Fuori dai casi di cui aicommi precedenti», con le seguenti: «In ogni caso».3.30BARANI, Giovanni MAURO (*)RespintoAl comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», sopprimere il quinto comma.________________(*) Firma aggiunta in corso di seduta3.31BARANI, Giovanni MAURO (*)RespintoAl comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», al quinto comma, sopprimere le parole: «o di altra attivitàprofessionale».________________(*) Firma aggiunta in corso di seduta3.32BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARIRespinto

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Al comma 3, capoverso «Art. 648-ter.1», quinto comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolocon potere di rappresentanza dell'imprenditore».G3.100CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICEV. testo 2Il Senato, tenuto conto dell'ampio dibattito svoltosi in Commissione giustizia sul tema dell'autoriciclaggio, edell'urgenza di un intervento legislativo sulla questione, impegna il Governo, ad inserire nel corso della discussione del disegno di legge recante Misure volte a rafforzare ilcontrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti, da pochi giorni presentato al Senato dalMinistro della giustizia e dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e dellefinanze una previsione di reato volta ad unificare in un unico articolo del codice penale i reati diriciclaggio ed Autoriciclaggio che punisca chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilitàprovenienti da delitto non colposo, ovvero ne attribuisce ad altri fittiziamente la titolarità o comunquecompie in relazione, ad essi altre operazioni tali da ostacolare l'identificazione della provenienzadelittuosa, ovvero li impiega in attività imprenditoriali, economiche, speculative o finanziarie è punitocon la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000. La pena èaumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altraattività professionale, nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovverodi ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore. La pena è diminuita se il denaro, ibeni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nelmassimo a cinque anni. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato perevitare che le condotte di sostituzione o di trasferimento del denaro, dei beni o delle altre utilità sianoportate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, deldenaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto. La pena è diminuita fino alla metàse il fatto è di particolare tenuità. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dal comma quarto e dagli articoli 62, numero6), 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al comma secondo, non possono essere ritenuteequivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena risultantedall'aumento conseguente alla predetta aggravante. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.G3.100 (testo 2)CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICEV. testo 3Il Senato, tenuto conto dell'ampio dibattito svoltosi in Commissione giustizia sul tema dell'autoriciclaggio, edell'urgenza di un intervento legislativo sulla questione, impegna il Governo: a sostenere nel corso della discussione del disegno di legge recante Misure volte a rafforzare ilcontrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti - presentato al Senato il 20 novembre 2014- una previsione di reato volta ad unificare in un unico articolo del codice penale i reati di riciclaggioed autoriciclaggio che punisca con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000a euro 100.000 chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto noncolposo, ovvero ne attribuisce ad altri fìttiziamente la titolarità o comunque compie in relazione ad essialtre operazioni tali da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, ovvero li impiega inattività imprenditoriali, economiche, speculative o finanziarie; ad adoperarsi affinché detta previsione di reato stabilisca: che la pena sia aumentata quando ilfatto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale,

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nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo conpotere di rappresentanza dell'imprenditore; che la pena sia diminuita se il denaro, i beni o le altre utilitàprovengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinqueanni; che la pena sia diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che lecondotte di sostituzione o di trasferimento del denaro, dei beni o delle altre utilità siano portate aconseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delleutilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto; che la pena sia diminuita fino alla metà se il fattoè di particolare tenuità; ad adoperarsi affinché detta previsione di reato stabilisca: che le circostanze attenuanti - diverseda quella prevista per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte di sostituzione o ditrasferimento del denaro, dei beni o delle altre utilità siano portate a conseguenze ulteriori o perassicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto,prezzo o prodotto del delitto e dagli articoli 62, numero 6), 98 e 114 del codice penale - concorrenticon l'aggravante per coloro il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o dialtra attività professionale, nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore,ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore, non possono essere ritenuteequivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena risultantedall'aumento conseguente alla predetta aggravante; nonché ad adoperarsi affinché detta previsione direato stabilisca che ad essa si applichi l'ultimo comma dell'articolo 648 del codice penale.G3.100 (testo 3)CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNA', CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICENon posto in votazione (*)Il Senato, tenuto conto dell'ampio dibattito svoltosi in Commissione giustizia sul tema dell'autoriciclaggio, edell'urgenza di un intervento legislativo sulla questione, impegna il Governo a valutare l'opportunità: di sostenere nel corso della discussione del disegno di legge recante Misure volte a rafforzare ilcontrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti - presentato al Senato il 20 novembre 2014- una previsione di reato volta ad unificare in un unico articolo del codice penale i reati di riciclaggioed autoriciclaggio che punisca con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000a euro 100.000 chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto noncolposo, ovvero ne attribuisce ad altri fìttiziamente la titolarità o comunque compie in relazione ad essialtre operazioni tali da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, ovvero li impiega inattività imprenditoriali, economiche, speculative o finanziarie; di adoperarsi affinché detta previsione di reato stabilisca: che la pena sia aumentata quando ilfatto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale,nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo conpotere di rappresentanza dell'imprenditore; che la pena sia diminuita se il denaro, i beni o le altre utilitàprovengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinqueanni; che la pena sia diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che lecondotte di sostituzione o di trasferimento del denaro, dei beni o delle altre utilità siano portate aconseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delleutilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto; che la pena sia diminuita fino alla metà se il fattoè di particolare tenuità; di adoperarsi affinché detta previsione di reato stabilisca: che le circostanze attenuanti - diverseda quella prevista per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte di sostituzione o ditrasferimento del denaro, dei beni o delle altre utilità siano portate a conseguenze ulteriori o perassicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto,prezzo o prodotto del delitto e dagli articoli 62, numero 6), 98 e 114 del codice penale - concorrenticon l'aggravante per coloro il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di

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altra attività professionale, nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore,ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore, non possono essere ritenuteequivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena risultantedall'aumento conseguente alla predetta aggravante; nonché ad adoperarsi affinché detta previsione direato stabilisca che ad essa si applichi l'ultimo comma dell'articolo 648 del codice penale.________________(*) Accolto dal GovernoG3.101URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFAROImproponibileIl Senato, in sede di esame dell'AS 1642, considerato che: All'articolo 3, comma 3, viene introdotto nel sistema giuridico italiano il cosiddetto reato diautoriciclaggio, stabilendo per esso la pena della reclusione comminabile solo se le utilità economico-finanziarie riciclate provengano dalla commissione di un «delitto non colposo»; Tra i delitti non colposi di natura contabile vi è il cosiddetto falso in bilancio (noto anche comereato di false comunicazioni sociali), reato peraltro già depenalizzato dal governo a guida Berlusconiper il quale ha ridotto la reclusione da 5 a 2 anni e previsto quali sanzioni soprattutto peneamministrative, e rappresentato dalla compilazione di false comunicazioni sociali ovvero da unarendicontazione non veritiera e corretta dei fatti accaduti e degli indicatori di rilievo che dovrebbero,viceversa, essere espressi correttamente nel bilancio d'esercizio di un'azienda a garanzia di tutela dellafede pubblica. La scorretta compilazione, necessariamente implicante la falsità di rappresentazionedella situazione aziendale, è pertanto una frode e diffusamente perseguita come un reato in quasi tuttigli ordinamenti europei e per i quali, peraltro, la sola condotta falsificatrice è di per sé sufficiente adintegrare il reato; Il nuovo reato introdotto dal suddetto articolo 3, comma 3 del provvedimento all'esame dell'Aulaè perseguibile a condizione che le attività economico-finanziarie oggetto di autoriciclaggio provenganodalla commissione di un delitto non colposo, quale è appunto il falso in bilancio, punibile con lareclusione inferiore nel massimo a cinque anni; Attualmente il reato di falso in bilancio è punito con una pena detentiva fino a 2 anni, condizionequesta che lo fa escludere dall'applicabilità della nuova norma sull'autoriciclaggio; Le attuali fatti specie riconducibili al reato di falso in bilancio contrastano apertamente col dirittocomunitario, in quanto non hanno alcuna efficacia deterrente, né un'adeguata sanzione rispetto acondotte che danneggiano, spesso irreversibilmente, i soci di minoranza, i creditori, i lavoratori dellepiccole e grandi società, nonché i risparmiatori che fanno affidamento nella buona amministrazione ditali società. L'intera comunità internazionale chiede che gli strumenti contro qualsiasi forma di criminalitàeconomica, e tra queste il falso in bilancio, siano decisamente potenziati. Il ripristino, nel nostroordinamento giuridico, della punibilità del falso in bilancio è pertanto un atto necessario che mira agarantire il rispetto delle regole di trasparenza e a favorire la libera concorrenza; impegna il Governo: a ripristinare il reato del falso in bilancio in tutte le sue accezioni, nella formulazioneprevigente la novella del 2002, al fine di garantire il rispetto delle regole di trasparenza che inquinanoil sistema economico e per impedire «l'impunità su condotte che senza dubbio hanno alimentato, econtinuano ad alimentare, il malaffare.G3.102DE PETRIS, BIGNAMIImproponibileIl Senato, in sede di esame dell'Atto Senato 1642, considerato che:

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all'articolo 3, comma 3, viene introdotto nel sistema giuridico italiano il cosiddetto reato diautoriciclaggio, stabilendo per esso la pena della reclusione comminabile solo se le utilità economico-finanziarie riciclate provengano dalla commissione di un «delitto non colposo»; tra i delitti non colposi di natura contabile vi è il cosiddetto falso in bilancio (noto anche comereato di false comunicazioni sociali), reato peraltro già depenalizzato dal governo a guida Berlusconiper il quale ha ridotto la reclusione da 5 a 2 anni e previsto quali sanzioni soprattutto peneamministrative, e rappresentato dalla compilazione di false comunicazioni sociali ovvero da unarendicontazione non veritiera e corretta dei fatti accaduti e degli indicatori di rilievo che dovrebbero,viceversa, essere espressi correttamente nel bilancio d'esercizio di un'azinda a garanzia di tutela dellafede pubblica. La scorretta compilazione, necessariamente implicante la falsità di rappresentazionedella situazione aziendale, è pertanto una frode e diffusamente perseguita come un reto in quasi tuttigli ordinamenti europei e per i quali, peraltro, la sola condotta falsificatrice è di per sé sufficiente adintegrare il reato; il nuovo reato introdotto dal suddetto articolo 3, comma 3 del provvedimento all'esamedell'Aula è perseguibile a condizione che le attività economico-finanziarie oggetto di autoriciclaggioprovengano dalla commissione di un delitto non colposo, quale è appunto il falso in bilancio, punibilecon la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni; attualmente il reato di falso in bilaicio è punito con una pena detentiva fino a 2 anni,condizione questa che lo fa escludere dall'applicabilità della nuova norma sull'autoriciclaggio; le attuali fatti specie riconducibili al reato di falso in bilancio contrastano apertamente coldiritto comunitario, in quanto non hanno alcuna efficacia deterrente, né un'adeguata sanzione rispetto acondotte che danneggiano, spesso irreversibilmente, i soci di minoranza, i creditori, i lavoratori dellepiccole e grandi società, nonché i risparmiatori che fanno affidamento nella buona amministrazione ditali società; l'intera comunità internazionale chiede che gli strumenti contro qualsiasi forma di criminalitàeconomica, e tra queste il falso in bilancio, siano decisamente potenziati. Il ripristino, nel nostroordinamento giuridico, della punibilità del falso in bilancio è pertanto un atto necessario che mira agarantire il rispetto delle regole di trasparenza e a favorire la libera concorrenza, impegna il Governo: a ripristinare il reato del falso in bilancio in tutte le sue accezioni, al fine di garantire il rispettodelle regole di trasparenza che inquinano il sistema economico e per impedire «l'impunità su condotteche senza dubbio hanno alimentato, e continuano ad alimentare, il malaffare.EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 33.0.1BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARIImproponibileDopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.(Agente provocatore)

1. Nell'ambito delle indagini e su delega del Pubblico Ministero, non è punibile ai sensi degliarticoli 110, 322 e 414 del codice penale l'ufficiale di polizia giudiziaria che, promettendo od offrendodenaro o qualunque altra utilità, induce o istiga un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizioalla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,322, 322-bis, 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale al fine di coglierne gli autori inflagranza, o comunque, di farli punire. La medesima causa di giustificazione si applica altresìall'ufficiale che, attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio,simula di accettare la promessa o la consegna di denaro o di altra utilità. 2. L'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre2012, n. 190, può trasmettere segnalazioni all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'attivazionedegli ufficiali di polizia giudiziaria di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Presidente del

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Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno,della difesa e dell'economia e delle finanze da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore dellapresente legge, sono dettate le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, alfine di assicurare il coordinamento dell'Autorità con l'autorità giudiziaria».3.0.2BUCCARELLA, CAPPELLETTI, MOLINARIImproponibileDopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.(Operazioni sotto copertura e agente provocatore)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: ''i delittiprevisti dagli articoli'', sono inserite le seguenti: ''314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322,322-bis, 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1''. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale, non è comunque punibilel'ufficiale di polizia giudiziaria che, mediante istigazione o simulando di accordarsi con altri percommettere un reato, ovvero ancora partecipando materialmente alla sua commissione, opera,nell'ambito delle indagini e su delega del Pubblico ministero, al fine di acquisire elementi di prova inordine ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 648,648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale. La causa di non punibilità di cui al presente comma siapplica altresì agli ausiliari ed alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficiali medesimi».ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.Approvato

(Copertura finanziaria)1. All'onere derivante dall'articolo 1, comma 9, lettera a), pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro adecorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventistrutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrentivariazioni di bilancio. Allegato BPareri espressi dalla 5a Commissione permanente sugli emendamenti al disegno di legge n. 1642La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegnodi legge in titolo, esprime, per quanto dì propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81della Costituzione, sulle proposte 1.68, 1.69, 1.70, 1.87, 1.90, 1.9, 1.10, 1.12 e 1.13.Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.38, 1.39, 1.41,1.44, 1.50, 1.56, 1.58, 1.74, 1.75, 1.85, 1.88, 1.89 e 2.3, la cui valutazione resta sospesa.La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentementeaccantonati 1.38, 1.39, 1.41, 1.44, 1.50, 1.56, 1.58, 1.74, 1.75, 1.85, 1,88, 1.89 e 2.3, relativi al disegnodi legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81della Costituzione, sulle proposte 1.38, 1.39, 1.41, 1.50, 1.58, 1.75 e 1.89.Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.44, 1.56, 1.74, 1.85, 1.88 e 2.3.

Dichiarazione di voto della senatrice Chiavaroli sul disegno di legge n. 1642Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che abbiamo discusso oggi in Aula è unprovvedimento che apporta nell'ordinamento giuridico del nostro Paese un efficace strumento volto adare efficaci risposte in materia di emersione e di rientro dei capitali detenuti all'estero ovvero perindividuare strumenti e soluzioni che ne possano facilitare il percorso.

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La grande novità di cui a lungo si è discusso è quella relativa all'introduzione, nel nostro ordinamento,della disciplina della «collaborazione volontaria» (voluntary disclosure) che prevede che i soggetti chedetengono attività e beni all'estero ed hanno omesso di dichiararli possano sanare la propria posizionenei confronti dell'erario pagando l'intera misura delle imposte dovute e le sanzioni (queste ultime inmisura ridotta). Non si tratta quindi di un condono fiscale, ma di una sorta di autodenuncia, attraversouna procedura di collaborazione pienamente aderente ai principi OCSE in materia: non viene garantitol'anonimato, le tasse omesse vengono pagate per intero, si ottiene la piena tracciabilità delle attivitàfinanziarie.Le norme sulla collaborazione volontaria vanno, altresì, collocate dentro il nuovo scenario mondiale.Dopo la crisi del 2008-2009, G20, OCSE e Unione Europea hanno previsto lo scambio automatico diinformazioni finanziarie quale nuovo standard globale, mettendo fine al segreto bancario. In questoscenario risulta impensabile oggi, ipotizzare di poter continuare a detenere attività finanziarie secretateall'estero. Standard, peraltro, che è in grado di fornire nuovi e più forti strumenti anche nella lottainternazionale al terrorismo e alla criminalità organizzata.Già altri Paesi quali gli Stati Uniti, la Francia la Germania, la Spagna e il Regno Unito hannorealizzato programmi analoghi a quello in esame oggi, al fine di raggiungere un sano equilibrio tra leesigenze di lotta all'evasione fiscale e l'obiettivo di migliorare l'adesione spontanea agli obblighi fiscaliper inaugurare un nuovo rapporto tra fisco e contribuente, basato su principi di parità tra le parti e lealecollaborazione, principi che hanno portato all'approvazione quasi un anno fa, della delega al Governoper la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.Per quanto concerne inoltre l'annoso problema dell'evasione fiscale mi sembra opportuno ricordareall'Aula quanto espresso dalla Commissione per il controllo dei bilanci dell'Unione europea, del 23aprile 2013, in cui, al punto 12, esprimeva «profonda preoccupazione per l'entità delle attivitàfinanziarie offshore» e parimenti sottolineava «che, secondo le stime, le somme nascoste nei paradisifiscali e quindi sviate dai normali circuiti finanziari ammontano a 16-25 mila miliardi; dato l'impatto ditali pratiche sugli interessi finanziari dell'Unione, invitava il Consiglio ad adottare misure urgenti pereliminare la possibilità di deviazione di capitali dagli Stati membri verso i paradisi fiscali, come adesempio una richiesta di autorizzazione preventiva obbligatoria per qualsiasi istituto bancario chericeva attivi finanziari da paradisi fiscali e/o li trasferisca e verso di essi».Solo nel nostro Paese secondo uno studio della Banca d'Italia, le attività all'estero non dichiarate dagliitaliani, nel 2008 oscillavano tra i 124 e i 194 miliardi di euro, ma analisi più recenti sembrano stimarel'evasione in circa 220 miliardi di euro, di cui l'80 per cento detenuti presso conti in Svizzera.Questi dati rafforzano con convinzione il bisogno di una strategia concreta per contrastare il fenomenoevasivo.Una ulteriore novità introdotta è l'articolo 648-ter del codice penale, la nuova fattispeciedell'autoriciclaggio. Il nuovo reato permetterà di incriminare, con pene fino a otto anni, chi, avendocommesso un delitto, ne occulta, trasferisce e impiega il denaro o gli altri proventi in attivitàeconomiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative in modo da ostacolare concretamentel'identificazione della loro origine illecita. Si tratta di un'innovazione importante, più volte sollecitataall'Italia dal Fondo monetario internazionale, dal GAFI (Gruppo di azione finanziaria internazionale) edal G20, per consentire al nostro Paese di aderire più compiutamente alle nuove regole internazionaliin materia di trasparenza dei movimenti di capitale e di regolazione della globalizzazione finanziaria,anche ai fini antievasione fiscale (in questo senso, peraltro, l'Italia si era già impegnata due anni fa, nelmomento in cui ha ratificato la Convenzione di Strasburgo del 1999).In conclusione, con questa legge ci auguriamo che il nostro Paese possa procedere sempre piùvelocemente, alla realizzazione di uno Stato dove il segreto bancario sarà un lontano ricordo, dove iparadisi fiscali siano sempre più lontani e inaccessibili, dove l'elusione delle regole di tracciabilità deimovimenti finanziari siano sempre più rari e dove vi sia un rapporto tra contribuente e Statosussidiario ed equo.A tal riguardo lo Stato offre una mano e un'ottima occasione per sanare gli errori del passato. Un aiuto

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che nulla ha a che vedere con scudi e condoni, ma che possa produrre, ne siamo certi, effettiampiamente positivi sul patrimonio delle imprese italiane oltre che sui proventi dell'erario.Per questo annuncio che il Gruppo Nuovo Centrodestra voterà convintamente a favore delprovvedimento.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTASEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA

SEDUTANel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:Doc. IV, n. 5:sulla votazione relativa al documento, il senatore Stefano avrebbe voluto esprimere un voto diastensione.Doc. IV-quater, n. 1:sulla votazione relativa al documento, i senatori Pagliari e Dirindin avrebbero voluto esprimere unvoto favorevole e il senatore Naccarato un voto di astensione.Disegno di legge n. 1642:sull'articolo 2, la senatrice Parente avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioniSono in congedo i senatori: Anitori, Bianconi, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiti, Ciampi, DellaVedova, De Pietro, De Poli, Di Giorgi, D'Onghia, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Pepe, Piano,Pizzetti, Puglisi, Quagliariello, Rossi Luciano, Rubbia, Sacconi, Sangalli, Stucchi, Torrisi, Vicari eZuffada.Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1a Commissionepermanente; Corsini (dalle ore 11,30), Gambaro e Giro, per attività dell'Assemblea parlamentare delConsiglio d'Europa; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitatoparlamentare per la sicurezza della Repubblica; Fazzone e Giarrusso, per attività della Commissioneparlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizioneIl Gruppo parlamentare Per l'Italia ha comunicato la seguente variazione nella composizione della 6a Commissione permanente:cessa di farne parte la senatrice Merloni, in qualità di sostituto del senatore Olivero;entra a farne parte la senatrice Merloni.

Commissioni permanenti, approvazione di documentiLa 14a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), nella seduta del 26 novembre 2014,ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusionedell'esame dell'affare assegnato sulla proiezione delle politiche dell'Unione europea nel Mediterraneo (Doc. XXIV, n. 40).Il predetto documento è stato inviato al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio deiMinistri, con delega alle politiche e affari europei.

Disegni di legge, annunzio di presentazioneSenatori Fravezzi Vittorio, Zeller Karl, Palermo Francesco, Berger Hans, Panizza Franco, LanieceAlbert, Longo Fausto Guilherme, Romano Lucio, Conte FrancoModifica dell'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al Regio Decreto28 marzo 1929, n. 499 (Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province) (1705)(presentato in data 04/12/2014);senatori Fravezzi Vittorio, Berger Hans, Palermo Francesco, Panizza Franco, Longo FaustoGuilherme, Verducci Francesco, Conte FrancoDisposizioni in materia di regime agevolato di accesso al pensionamento di cui all'articolo 24, comma15-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (1706)(presentato in data 04/12/2014);senatori Mazzoni Riccardo, Manconi Luigi

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Modifica all'articolo 67 della legge n. 354 del 1975, concernente norme sull'ordinamento penitenziarioin materia di visite agli istituti penitenziari (1707)(presentato in data 04/12/2014).

Disegni di legge, assegnazioneIn sede referente1ª Commissione permanente Affari Costituzionalisen. Ceroni RemigioModifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267, in materia di abolizionedel turno di ballottaggio nelle elezioni del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000abitanti, di attribuzione dei seggi e di incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale oprovinciale e di assessore nelle rispettive giunte (1665)previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio)(assegnato in data 04/12/2014);1ª Commissione permanente Affari Costituzionalisen. Romano Lucio, sen. Di Biagio AldoModifica all'articolo 60 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materiadi ineleggibilità dei dipendenti delle unioni di comuni (1666)previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali(assegnato in data 04/12/2014);2ª Commissione permanente Giustiziasen. Buemi Enrico ed altriDelega al Governo per la riorganizzazione della distrubuzione sul territorio degli uffici giudiziari, conriordino della geografia delle corti d'appello (1640)previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), Commissione parlamentarequestioni regionali(assegnato in data 04/12/2014);4ª Commissione permanente Difesasen. Consiglio NunzianteDisposizioni in materia di affondamento di navi radiate dai ruoli del naviglio militare per ilripopolamento della fauna ittica e la promozione del turismo subacqueo (1657)previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beniculturali), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)(assegnato in data 04/12/2014);5ª Commissione permanente BilancioDisposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)(1698)Derivante da stralcio art. da 1 a 16, art. 17, commi da 1 a 10, da 12 a 19 e 21, artt. 18 e 19, art. 20,comma 1, art. 21, commi da 1 a 7 e da 9 a 14, artt. da 22 a 27, art. 28, commi da 1 a 14, da 16 a 22 e28, artt. 29 e 30, art. 31, commi da 1 a 7 e da 11 a 19, art. 32, commi da 1 a 5, artt. da 33 a 40, artt. da42 a 47 del DDL C.3 e connessiprevi pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri,emigrazione), 4° (Difesa), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavoripubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio,turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beniambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionaliC.2679-BIS approvato dalla Camera dei deputati(assegnato in data 04/12/2014);5ª Commissione permanente BilancioBilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio2015-2017 (1699)

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previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri,emigrazione), 4° (Difesa), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavoripubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio,turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beniambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionaliC.2680 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.2680-BIS);(assegnato in data 04/12/2014);8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioniDelega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga ladirettiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e delConsiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasportie dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (1678)previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze etesoro), 10° (Industria, commercio, turismo), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14°(Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali(assegnato in data 04/12/2014);9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentaresen. Pagliari GiorgioDisposizioni generali e di semplificazione in materia di vino e prodotti vitivinicoli (1614)previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze etesoro), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanita'), 14° (Politiche dell'Unioneeuropea), Commissione parlamentare questioni regionali(assegnato in data 04/12/2014);11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza socialesen. Gasparri MaurizioDisposizioni concernenti la semplificazione della modalità di bonifica nei casi di presenza dell'amianto(1667)previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanita'), 13°(Territorio, ambiente, beni ambientali)(assegnato in data 04/12/2014);12ª Commissione permanente Igiene e sanita'sen. Manconi LuigiDisciplina della donazione di gameti ed embrioni per fini riproduttivi o per la ricerca scientifica (1608)previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), Commissioneparlamentare questioni regionali(assegnato in data 04/12/2014).

Governo, trasmissione di atti per il parereIl Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 dicembre2014, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 16 della legge 31dicembre 2012, n. 247 - lo schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina della difesad'ufficio (n. 123).Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto èdeferito alla 2a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 3 gennaio 2015.Le Commissioni 1a e 5a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entroil 24 dicembre 2014.

Governo, trasmissione di atti e documentiLa Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 28 novembre 2014, ha inviato, ai sensidell'articolo 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato

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dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, un decreto concernentel'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione dellaquota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per ulteriori lavori di completamento nella chiesadegli Agostiniani di San Nicolò (Santuario di Santa Maria Goretti) in Corinaldo (Ancona).Il predetto documento è stato trasmesso, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 7a Commissionepermanente, competenti per materia (Atto n. 413).Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 28 novembre 2014, ha inviato, ai sensidell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dall'Entenazionale per il microcredito nell'anno 2013, nonché sul bilancio di previsione per l'anno 2014 e sullaconsistenza organica del medesimo Ente.Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, delRegolamento, alla 6a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 414).Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 6 novembre 2014, hainviato, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, la relazionesull'attività svolta dal Comitato tecnico per il conseguimento delle finalità di cui al medesimo decretolegislativo n. 190 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro perl'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino, predisposta dal medesimoComitato, aggiornata al 31 agosto 2014.Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, delRegolamento, alla 13a Commissione permanente (Doc. CCXXIII, n. 1).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di entiIl Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 27novembre e 2 dicembre 2014, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n.259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), per l'esercizio 2012. Il predetto documento èstato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 3a e alla 5a Commissione permanente(Doc. XV, n. 204);dell'Ente nazionale per il microcredito, per l'esercizio 2012. Il predetto documento è stato trasmesso, aisensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (Doc. XV, n. 205);della Società italiana per le Imprese all'Estero - SIMEST S.p.A., per l'esercizio 2013. Il predettodocumento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10aCommissione permanente (Doc. XV, n. 206);della Fondazione La Biennale di Venezia, per l'esercizio 2013. Il predetto documento è statotrasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Doc. XV, n. 207).

Corte dei conti, trasmissione di documentazioneLa Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, conlettera in data 28 novembre 2014, ha inviato la deliberazione n. 17/2014/G - Relazione concernente"Indagine sugli effetti dell'azione di controllo fiscale in termini di stabilizzazione della maggiore tax compliance".La predetta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, delRegolamento, alla 5a Commissione permanente (Atto n. 415).Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del

controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalitàLa Commissione europea, in data 2 dicembre 2014, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivatoprevisto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamentodell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, laproposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'abrogazione di alcuni atti nelsettore Libertà, sicurezza e giustizia (COM (2014) 713 definitivo).Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 1ª Commissione permanente che, ai

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fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il pareremotivato entro il termine del 15 gennaio 2015.Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 1ª Commissione entro l'8gennaio 2015.La Commissione europea, in data 2 dicembre 2014, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivatoprevisto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamentodell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, iseguenti atti:proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'abrogazione di alcuni atti nelsettore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (COM (2014)714 definitivo);proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'abrogazione di alcuni attinel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale (COM(2014) 715 definitivo).Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento gli atti sono deferiti alle Commissioni riunite 1ª e 2ª che, aifini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimeranno il pareremotivato su ciascuno di essi entro il termine del 15 gennaio 2015.Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alle Commissioni riunite entro l'8gennaio 2015.Mozioni, apposizione di nuove firmeI senatori Gambaro, Mario Mauro, Maurizio Romani, Fucksia, Gaetti e Calderoli hanno aggiunto lapropria firma alla mozione 1-00358 del senatore Compagnone ed altri.Interrogazioni, apposizione di nuove firmeLa senatrice Di Giorgi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01496 del senatore Pagliari edaltri.I senatori Pagliari, Astorre e Albano hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03092 dellasenatrice Bertuzzi ed altri.Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 27 novembre al 3 dicembre 2014)SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 66DE PETRIS: sul trasferimento coattivo di 151 cani da un rifugio autorizzato ad una struttura nonautorizzata in provincia di Foggia (4-01590) (risp. DE FILIPPO, sottosegretario di Stato per la salute)FAZZONE: sui trasferimenti del personale del Ministero degli affari esteri da e verso sedi estere (4-02590) (risp. PISTELLI, vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale)GAETTI ed altri: sull'incremento delle quantità di mercurio tossico nei prodotti ittici (4-02419) (risp.DE FILIPPO, sottosegretario di Stato per la salute)MANCONI: su una manifestazione di protesta a piazza San Pietro di un cittadino milanese per lasalvaguardia del cimitero "ad Martyres" di Milano (4-01519) (risp. BUBBICO, vice ministrodell'interno)MUSSINI ed altri: sul regime agevolato IVA per i rappresentanti diplomatici e consolari (4-01502)(risp. PISTELLI, vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale)PUGLIA ed altri: sulle presunte infiltrazioni della criminalità organizzata nel Consiglio comunale diTorre Annunziata (Napoli) (4-01111) (risp. BOCCI, sottosegretario di Stato per l'interno)sulle presunte infiltrazioni della criminalità organizzata nel Consiglio comunale di Torre Annunziata(Napoli) (4-02095) (risp. BOCCI, sottosegretario di Stato per l'interno)VACCIANO ed altri: sugli aerei in dotazione alla scuola di volo dell'Aeronautica militare di Latina (4-02184) (risp. PINOTTI, ministro della difesa)InterpellanzeDI BIAGIO - Ai Ministri della difesa, della salute, dell'economia e delle finanze, per lasemplificazione e la pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

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il Corpo militare della Croce rossa italiana rischia di essere smilitarizzato da una riforma introdotta daldecreto legislativo n. 178 del 2012 che impone la privatizzazione dell'ente pubblico Croce rossa, ilconseguente passaggio dei militari in un ruolo speciale del personale civile della CRI, e la mobilità apartire dal 2015;alla mobilità farà seguito, al termine dei 2 anni, il licenziamento dei militari coinvolti se non sarannostati assorbiti da altri enti o dicasteri che abbiano bandito concorsi e che abbiano le necessariedisponibilità finanziarie, a giudizio dell'interpellante sono persone con probabilità quasi nulle diricollocamento;è opportuno ricordare che il Corpo militare della CRI, ausiliario delle forze armate dello Stato, èdisciplinato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, codice dell'ordinamento militare, comemodificato ed integrato dal decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, e dal decreto del Presidentedella Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, testo unico delle disposizioni regolamentari in materia diordinamento militare, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 24febbraio 2012, n. 40, inerente, tra l'altro, allo stato giuridico, all'avanzamento e al trattamentoeconomico e previdenziale di tutti militari dello Stato;secondo le disposizioni previste dal citato decreto legislativo n. 178 del 2012, che ha privatizzato l'entepubblico CRI definendo la smilitarizzazione del personale militare, il Corpo militare sarà costituito, apartire dal 1° gennaio 2015, dal solo personale volontario in congedo. Tale contingente si troverà,tuttavia, ad operare in condizioni di forte criticità perché privo di quell'indispensabile supportoamministrativo e logistico garantito, finora, del personale in servizio;a giudizio dell'interpellante la privatizzazione, i cui effetti negativi si stanno già manifestando a tutti ilivelli, determinerà un pesante indebolimento di uno dei principali strumenti di soccorso sanitario e disupporto socio-assistenziale per la popolazione in tutte quelle circostanze di pubbliche calamità o graviemergenze nazionali o internazionali dove il Corpo militare è sempre stato presente operando conelevata competenza;il provvedimento mette a serio rischio il rapporto di impiego per oltre 1.100 militari in servizio, che,transitando in un ruolo civile, verranno posti in mobilità protetta per 2 anni, incorrendo poi nelrealistico rischio di licenziamento;una sorte ancor più critica interessa, in queste ore, i 175 militari in servizio a tempo determinato, cheoperano per la Croce rossa anche da 20 anni con grande professionalità e che il 1° gennaio 2015perderanno il posto di lavoro senza alcuna possibilità di diversa collocazione a causa delcongedamento e della fine di ogni rapporto lavorativo;considerato che:una recente sentenza della Corte di giustizia europea ha condannato l'Italia in relazione al rapporto dilavoro instaurato e per aver reiterato per più di 3 anni i contratti a tempo determinato ai docentioperanti nella pubblica amministrazione, a giudizio dell'interpellante si delinea, nella fattispecie, anchela possibilità di estendere questo principio giuridico ad altre categorie di lavoratori interessati dellapubblica amministrazione, quali quelli operanti nel comparto difesa, sicurezza e pubblico soccorso;appare incontrovertibile che il personale militare richiamato e impiegato per i compiti istituzionalidell'ente pubblico Croce rossa ha già ampiamente superato i 3 anni di permanenza in servizio e,dunque, potrebbe ricadere a pieno titolo nella tipologia di personale per cui si è espressa la Corte digiustizia europea,si chiede di sapere:quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano predisporre per salvaguardare laprofessionalità del personale militare richiamato in servizio temporaneo che, da quasi 20 anni, assicurai servizi socio-assistenziali all'intera collettività e per garantirne, anche quale atto di doverosoriconoscimento, il proseguimento dell'attività lavorativa;quali iniziative intendano predisporre, anche nell'imminente discussione della legge di stabilità per il2015, per sospendere l'applicazione del decreto legislativo n. 178 del 2012 e valutare unariorganizzazione della Croce rossa nel rispetto dei lavoratori, civili e militari, e della natura e

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vocazione dell'ente stesso.(2-00228)InterrogazioniMATURANI, MATTESINI, FABBRI, DI GIORGI, LEPRI, GATTI, MANASSERO, GUERRA, CHITI, PAGLIARI, VERDUCCI, DEL BARBA, FATTORINI, DALLA ZUANNA, CIRINNA', PUPPATO, BERTUZZI, CUOMO, CANTINI, SPILABOTTE, PEZZOPANE, GIACOBBE, BORIOLI, FASIOLO, LO GIUDICE, LUCHERINI, MORGONI, COLLINA, ORRU', ASTORRE, PADUA - Al Ministro della salute - Premesso che:in data 25 novembre 2014, come riportato da diversi organi di stampa nazionali, nel reparto diginecologia dell'ospedale "Cervello" di Palermo è stata ricoverata una donna di 30 anni con l'accusa diomicidio volontario, a seguito della morte della figlia neonata gettata nei rifiuti subito dopo il parto;tale caso di cronaca è solo l'ultimo di una lunga serie di casi che vedono la morte di neonatiabbandonati subito dopo il parto in condizioni che non consentono in alcun modo la lorosopravvivenza;la nascita di un bambino è un evento straordinario nell'esistenza di una donna, che incideprofondamente nella sua vita concreta, emotiva e relazionale. Non tutte le donne riescono adaccogliere o sostenere la loro maternità, per un complesso di motivazioni che occorre ascoltare,comprendere e riconoscere. Durante la gravidanza, specie in situazioni di difficoltà di varia naturadella madre a rispondere adeguatamente ai bisogni del bambino, occorre che la donna sia seguita inmaniera qualificata, per la tutela sua e del nascituro, in modo da evitare decisioni dagli esitidrammatici al momento del parto;considerato che:il comma 1 dell'articolo 30 del decreto Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a normadell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127", dispone che: "La dichiarazione dinascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o daaltra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non esserenominata";le strutture ospedaliere presso le quali avviene la nascita sono dunque tenute ad assicurare alla madre eal neonato, per il quale è disposto l'immediato avvio del procedimento di adottabilità, la pienaattuazione di tali diritti, tramite gli operatori sanitari, psico-sociali, assistenziali e amministrativi, nellaspecificità delle loro professioni e competenze e nella interazione con le altre istituzioni demandatealla tutela;rilevato inoltre che:diverse Regioni ed in particolare alcune città italiane, per prevenire il fenomeno dell'abbandonotraumatico del neonato, hanno promosso campagne informative in proposito, potenziando i servizi atutela della donna in difficoltà e orientando gli ospedali più specializzati a seguire il parto inanonimato. Difatti, tempestive e adeguate informazioni alla donna in gravidanza, nonché interventiconcreti in suo aiuto, di tipo sociale, economico e psicologico, consentono di garantire il diritto allasalute della gestante e del nascituro, un parto protetto nella struttura ospedaliera e, infine, la possibilitàdi esercitare una libera, cosciente e responsabile scelta da parte della donna se riconoscere o meno ilbambino;il carattere non sistemico e strutturale delle campagne informative non è riuscito ad oggi a garantire ilnon ripetersi dei continui fatti di cronaca che registrano con una cadenza drammaticamente regolare lemorti di neonati, abbandonati immediatamente dopo il parto,si chiede di sapere:se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intraprendere iniziative al fine di realizzare su tutto ilterritorio nazionale, anche d'intesa con le Regioni, una capillare campagna informativa, nonché al finedi sostenere ogni altro mezzo idoneo ad arginare un fenomeno tragico che ancora oggi conta troppevittime;

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se non ritenga altresì di promuovere l'istituzione di servizi di ascolto e di aiuto presso le aziendesanitarie locali, con particolare attenzione al coinvolgimento dei consultori familiari, nonché presso lestrutture ospedaliere al fine di garantire un'adeguata conoscenza del diritto per le donne di partorirenell'anonimato.(3-01503)PEPE - Al Ministro della difesa - Premesso che:il 78° reggimento fanteria "Lupi di Toscana" fu costituito il 1° agosto 1862 ed è stato uno dei piùgloriosi reggimenti dell'Esercito italiano;nel corso della prima guerra mondiale dopo la battaglia di Dosso Faiti «gli fu conferita la Medagliad'Oro al Valor Militare. Decorato di Ordine Militare d'Italia, Medaglia d'Oro, due Medaglie d'Argentoal Valor Militare ed una al Valore dell'Esercito. Dopo la fine della seconda guerra mondiale, in cui sidistinse ancora una volta per valore, fu ricostituito a Firenze, nella Caserma "Gen. Ferrante Gonzaga"di Scandicci, dove è rimasto di stanza fino al definitivo scioglimento avvenuto a Firenze il 31 marzo2008»; (come si legge nelle "pagine di storia" sul sito dell'Esercito);nel 1993 «con il basco blu e la divisa coloniale, i Lupi di Toscana prestano la loro opera in terrasomala, al servizio dell'ONU all'interno della Operazione Ibis, assumendo la responsabilità del settoreNord di UNOSOM. Il 78º è stato il primo reparto italiano, con la Brigata Paracadutisti "Folgore", adessere impegnato in combattimento dopo la seconda guerra mondiale. Per l'ottimo comportamento inSomalia, è stata conferita la medaglia d'Argento al valore dell'Esercito alla Bandiera», come si leggesu "Wikipedia";dal giorno in cui fu sciolto, la caserma "Gen. Ferrante Gonzaga" di Scandicci è stata lasciata in stato dicompleto abbandono e vandalizzata. All'interno della caserma resisteva lo storico monumento dedicatoai Lupi di Toscana, copia del quale si trova lungo la strada statale 14 in località San Giovanni diTimavo (comune di Duino- Aurisina) a pochi chilometri dal monte Ermada, punto più meridionale delfronte del Carso dove questa brigata, nella primavera del 1917, giunse per sostenere la "Trapani" nelladecima battaglia dell'Isonzo;il monumento è composto da due lupi in bronzo, simbolicamente rivolti il primo verso il monteErmada mentre richiama il branco, il secondo invece volge lo sguardo verso il basso, come se volessecontrollare il nemico;per evitare che il monumento fosse asportato da eventuali malintenzionati, l'associazione "Lupi diToscana", composta da ex militari che hanno prestato servizio nel 78° reggimento, ha chiesto eottenuto che fosse trasferito presso la caserma "Cavalli" di Firenze, contribuendo in modo cospicuo afinanziarne il restauro; considerato che:a breve anche la caserma Cavalli chiuderà definitivamente i battenti per essere trasferita dal demaniomilitare al Comune di Firenze;non è chiara la sorte del monumento, provvisoriamente ricollocato all'interno della "Casa del soldato"di Firenze, in via della Scala;sarebbero stati effettuati, ad opera di ignoti, dei saggi per valutare la convenienza economica dellafusione e della vendita del metallo del monumento;a giudizio dell'interrogante la città di Firenze e l'Italia tutta, in un momento di grave crisi morale,prima ancora che economica, non possono permettersi di abbandonare in un deposito o, peggio, difondere e rivendere per pochi spiccioli un monumento rappresentativo di uno dei più gloriosireggimenti di fanteria dell'Esercito italiano;a parere dell'interrogante non mancherebbero alla città di Firenze e all'Esercito italiano fondi e localiche consentirebbero una degna collocazione del monumento,si chiede di sapere:se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;se ritenga che l'attuale incertezza circa la futura collocazione di un glorioso monumento sia degnadella memoria di una nazione civile;se sia a conoscenza del fatto che, per quanto risulta all'interrogante, con fondi limitati e buona volontà

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sarebbe possibile collocare degnamente ed esporre al pubblico un pezzo importante della storiadell'Esercito italiano;quali iniziative intenda comunque assumere al fine di salvare una parte importante del patrimoniostorico di questa nazione;se consideri vuote parole il motto del 78° reggimento di fanteria che recita: "Tusci ab hostium gregelegio vocati luporum", cioè "I Toscani sono chiamati dal gregge dei nemici legione di lupi".(3-01504)ALBANO, RUTA, BERTUZZI, SOLLO, VALENTINI, PUPPATO, PAGLIARI, PEGORER, IDEM, PEZZOPANE, FASIOLO, LO GIUDICE, VACCARI, LUCHERINI, Elena FERRARA, ORRU', SCALIA, LUMIA, AMATI, CALEO - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:l'art. 22, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014 ("decreto-legge Irpef"), convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, sostituendo il comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge n. 16del 2012, ha previsto l'emanazione di un decreto ministeriale, che individui una precisa lista di Comuninei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applichi l'esenzione IMU (già prevista per l'Ici) peri terreni agricoli sulla base della loro altitudine, diversificando eventualmente tra terreni posseduti dacoltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola e gli altrisoggetti, diversi dai precedenti;tale decreto non è ad oggi ancora stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;lo statuto del contribuente (di cui alla legge n. 212 del 2000, e successive modificazioni) vieta diprevedere adempimenti a carico del contribuente prima di 60 giorni dall'entrata in vigore diprovvedimenti di attuazione di nuove leggi;i grandi danni da dissesto idrogeologico avvenuti durante tutto il 2014 sono notoriamente attribuibilianche all'abbandono dei territori svantaggiati;considerato che:il decreto ministeriale è stato emanato a ridosso della scadenza dei termini di pagamento e obbligherà icontribuenti interessati a pagare l'imposta entro il 16 dicembre 2014, peraltro in un'unica soluzione;in tale decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, l'esenzione IMU per i terreni agricoli, chefino a oggi copriva circa 3.500 Comuni italiani, nelle intenzioni del Governo sarebbe prevista solo percirca 1.500 Comuni; gli altri 2.000 avrebbero un'esenzione parziale, limitata ai coltivatori diretti e agliimprenditori agricoli professionali poiché il criterio utilizzato per definire in quale delle 3 fasce rientriil Comune è calcolato sulla base dell'altitudine certificata dall'ISTAT, ovvero sull'"altitudine delcentro"; tale altitudine non si riferisce quindi all'effettiva altitudine del terreno oggetto dell'imposta;rimarrebbero quindi tutelati totalmente solo i Comuni con un'altitudine del cento superiore ai 600metri, mentre l'esenzione parziale comprenderebbe i Comuni tra i 281 e i 600 metri di altitudine e glialtri, i non montani, dovrebbero pagare una IMU completa su tutti i terreni;molti dei Comuni che sarebbero interessati dall'estensione dei territori soggetti a tale imposta ricadononelle zone dove si sono registrati noti e disastrosi effetti del maltempo, sia di recente che durante tuttoil 2014,si chiede di sapere:se il Ministro in indirizzo abbia attentamente valutato le ripercussioni di tale formulazione, sia sulleimprese agricole che più in generale sulla gestione dei territori svantaggiati e quindi sulla tuteladell'ambiente e dei cittadini;se intenda adottare iniziative urgenti finalizzate a rinviare l'adozione e l'efficacia del decretoministeriale, che rischierebbe di provocare pesanti ricadute sui contribuenti e evidenti difficoltà nelrispetto delle scadenze dei versamenti.(3-01505)Interrogazioni con richiesta di risposta scrittaCOMPAGNA - Ai Ministri dell'interno e della giustizia - Premesso che, per quanto risultaall'interrogante:in data 8 dicembre 2011 a Pescara venne elevata una contravvenzione per divieto di sosta e venne

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effettuata la successiva rimozione di un'autovettura Mercedes parcheggiata negli spazi delimitanti lafermata dell'autobus delle linee urbane, visto che essa impediva la sosta e persino la manovra diimmissione del mezzo pubblico su altra strada;l'autovettura, da successivi accertamenti, risultò intestata al questore di Pescara e venne prelevatacontestualmente a quelle di altri 3 cittadini, sanzionati per la medesima infrazione;lo stesso questore, come da sua ammissione riportata dalla stampa locale, telefonò al comandante dellaPolizia municipale, il quale inviò una vettura di servizio a prelevarlo e a condurlo al comando, dove laMercedes venne subito restituita senza alcuna altra formalità, ovvero senza alcuna sanzioneamministrativa (spesa accessoria di rimozione e custodia o deposito) né tantomeno oblazione,contrariamente a quanto accaduto ai proprietari delle altre auto prelevate dal carro attrezzi nella stessaoccasione; nei giorni successivi lo stesso quotidiano pubblicò sia la copia della contravvenzione, siadel libro mastro dei verbali, da cui si evinceva che erano rimaste in bianco la caselle inerenti tanto alpagamento delle spese di rimozione quanto alla sanzione amministrativa, limitatamente alla sola autodel questore;in data 31 marzo 2013 sul quotidiano "Il Tempo", pagina Abruzzo-Pescara, apparve una puntuale edettagliata inchiesta sull'accaduto;in data 4 aprile il giornalista autore della documentata inchiesta venne raggiunto da un decreto diperquisizione e sequestro nel suo domicilio e nei luoghi in cui espletava la sua professione, atto a firmadel procuratore capo della Repubblica, per acquisire la documentazione al riguardo, già pubblicata, eper conoscere la fonte in ordine a un'ipotesi di reato di violazione del segreto d'ufficio;il caposervizio consegnò senza indugio la documentazione richiesta dall'ufficiale dei carabinieri ma siavvalse al contempo del diritto-dovere del segreto professionale per quanto concerneva le modalitàattraverso le quali ne era venuto in possesso, informazione che la Procura gli chiedeva insistentemente;considerato che:la documentazione di cui sopra era da giorni già in possesso della Procura in quanto oggetto diesposto-denuncia ai carabinieri del comando provinciale da parte di alcuni agenti della Poliziamunicipale che nel marzo 2013 avevano segnalato le anomalie della vicenda; il decreto diperquisizione e sequestro era finalizzato ad acquisire materiale in originale depositato presso ilcomando della Polizia municipale, e non più rinvenuto (contravvenzione scomparsa e fogli del libromastro strappati); l'atto di perquisizione e sequestro, nella forma e nel merito illustrati, è a giudiziodell'interrogante espressamente vietato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, a tuteladel diritto costituzionale di cronaca e della libertà di stampa, oltre ad apparire assolutamente improprioe sproporzionato nel caso in oggetto, cosa che ha fatto pronunciare su scala nazionale i verticidell'ordine dei giornalisti, della Federazione nazionale della stampa e dell'Unione nazionale cronistiitaliani, i quali hanno stigmatizzato il provvedimento della Procura della Repubblica di Pescara conampia eco sui mezzi di informazione e sul web;in data 31 ottobre 2013 la Digos di Pescara identificava l'autore dell'inchiesta, dottor Marco Patricelli,su mandato della Procura di Roma per una presunta diffamazione a mezzo stampa ipotizzata dallaquerela inoltrata dal questore per gli articoli pubblicati su "Il Tempo" il 31 marzo, il 2, il 3 e il 4 aprile,ma solo ed esclusivamente quelli a firma del giornalista e non altri con altre firme pubblicati il 5, 6, 7,8, 12 e 13 aprile;in data 19 novembre 2014 l'inviato della trasmissione televisiva "Le Iene" di Italia1, Matteo Viviani,realizzava un dettagliato reportage sulla vicenda (circa 23 minuti di durata, in prima serata),intervistando i protagonisti e segnatamente il questore e il comandante della Polizia municipale. Ilprimo sosteneva di non aver mai ricevuto la contravvenzione, di non aver chiesto niente a nessuno e diessersi visto riconsegnare ad nutum la Mercedes, ma non spiegava come fosse potuto rientrarne inpossesso senza prima pagare la spesa accessoria della rimozione, mentre il secondo a quanto risultaall'interrogante adduceva giustificazioni generiche e fumose sul suo operato e su quello della Poliziamunicipale, cadendo spesso in eclatanti contraddizioni e disinvolte interpretazioni della legge, comerilevava lo stesso inviato Viviani col supporto autorevole di un giudice di Milano;

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la ricostruzione in video, supportata da documenti, gettava più di un'ombra sulla concatenazione deifatti e sull'operato della Procura, che in data 4 agosto 2014 aveva depositato richiesta di archiviazioneper l'esposto-denuncia, mentre parallelamente si apriva, con la prima udienza, il processo intentato aun vigile urbano firmatario dell'esposto per l'ipotesi di reato di violazione del segreto d'ufficio;sottolineato che:permane il grave sospetto che il questore abbia usufruito di un ingiustificato privilegio, anche qualora,come da lui affermato, fosse stato in servizio con l'autovettura privata, non avendo lo stesso maiinoltrato ricorso al prefetto avverso la contravvenzione, cosa che comunque non esclude l'obbligo diprovvedere al pagamento della sanzione accessoria della rimozione, condizione necessaria eineludibile alla riconsegna dell'auto, anche brevi manu;il comandante della Polizia municipale si è sempre rifiutato di stilare un rapporto amministrativosull'accaduto, come richiestogli a più riprese dal sindaco e dall'assessore oltre che dal dirigente delpersonale. Lo stesso ha addotto un non meglio precisato "segreto istruttorio" di fronte a specificarichiesta della commissione di vigilanza del Comune di Pescara, anche successivamente alle suedichiarazioni al microfono e davanti alle telecamere della trasmissione "Le Iene" in onda su Italia1mercoledì 19 novembre 2014;si rileva come questa vicenda gravi sui contribuenti con costi spropositati ai fatti, e continui a farrilevare la nebulosità dell'inchiesta, passata nelle mani di più magistrati e poi avocata al pool presieduto dallo stesso procuratore capo,si chiede di sapere:se il Ministro dell'interno intenda convocare il questore di Pescara per ottenere un formale e definitivochiarimento sull'accaduto, finalizzato alla valutazione della correttezza e del rispetto delle leggi e delleprocedure;se il Ministro della giustizia ritenga di attivare i poteri ispettivi di sua competenza presso la Procura diPescara, sia per quanto riguarda le due inchieste in atto, sia per l'abnorme ricorso alla perquisizionedomiciliare vietata dalla Corte di Strasburgo, disposta nei confronti del giornalista autore dell'inchiestabasata su dati veri e documentati, e che risponde al preciso diritto-dovere di informare, valorecostituzionalmente garantito.(4-03115)COMPAGNA - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Premesso che:il Kazakhstan è uno Stato indipendente e nel periodo dall'acquisizione dell'indipendenza ha avuto unsolo Presidente della Repubblica, Nursultan Nazarbayev, che sta svolgendo quel ruoloininterrottamente da oltre 20 anni;il Kazakhstan è membro del Consiglio dei diritti umani dell'ONU e, in quanto tale, è tenuto a rispettarei diritti fondamentali dell'uomo;in quanto membro dell'OSCE, si è impegnato a rispettare e ad attuare i principi fondamentali di dettaorganizzazione;l'OSCE, di cui il Kazakhstan ha esercitato la presidenza nel 2010, ha ritenuto non libere le ultimeelezioni presidenziali kazake, svoltesi nel gennaio 2012, e ne ha contestato la legittimità;il Kazakhstan sta procedendo nel dialogo con l'Unione europea e ha concluso i negoziati per unapprofondito accordo di partenariato e cooperazione;il Kazakhstan è stato criticato da altri membri dell'ONU durante il recente processo dell'UPR(Universal periodic review) per non aver messo in atto le raccomandazioni del precedente processo;nel novembre 2014, il Kazakhstan è stato oggetto di una revisione del Comitato contro le Torturedell'ONU durante la quale i relatori hanno indicato tutta una serie di mancanze legislative e strutturalie hanno chiesto chiarimenti su diversi casi di accuse per l'uso di torture nei centri di detenzione edurante le procedure investigative;il Parlamento europeo ha negli ultimi anni adottato più risoluzioni sulla situazione del rispetto deidiritti fondamentali in Kazakhstan in continuo deterioramento, nelle quali ha espressamente criticato leazioni repressive delle autorità kazake verso i rappresentanti dell'opposizione politica, i rappresentanti

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della società civile, i giornalisti ed i media indipendenti;numerose organizzazioni internazionali, tra cui Amnesty international, Human rights watch, FIDH,Open dialog, denunciano che le autorità kazake si servono del sistema internazionale ed il mandato dicattura internazionale Interpol per ottenere i propri scopi politici e perseguitare i rappresentantidell'opposizione nonché le persone a loro vicine, residenti all'estero;il Kazakhstan ha progressivamente e sistematicamente incrementato le azioni repressive contro le vocicritiche verso il regime dopo i tragici avvenimenti del dicembre 2011 di Zhanaozen, dove, secondoquanto indicato da numerose fonti internazionali, la polizia aveva aperto il fuoco contro i manifestanti,uccidendone almeno 16;il Kazakhstan continua a rifiutare ai rappresentanti delle organizzazioni e istituzioni internazionali lapossibilità di visitare i prigionieri politici, come Vladimir Kozlov, Mukhtar Dzhakishev, VadimKuramshin, Aaron Atabek, in detenzione;il Kazakhstan continua a utilizzare il trattamento psichiatrico coatto come mezzo di punizione erepressione contro le voci critiche verso il regime, come nel caso di Zinaida Mukhortova, avvocato,impegnata nel sostegno alla società civile e la lotta alla corruzione;il Kazakhstan è un importante partner economico e politico dell'Italia nella regione dell'Asia centrale,si chiede di sapere come il Governo italiano stia seguendo gli sviluppi relativi al rispetto dei dirittiumani in Kazakhstan, in particolare i casi dei prigionieri politici nonché quello dell'avvocato ZinaidaMukhortova, attualmente detenuta in ospedali psichiatrici, e con quali mezzi, viste le intense relazionibilaterali, intenda agire al fine di far ripristinare il rispetto dei diritti fondamentali da parte del Governodel Kazakhstan.(4-03116)FASANO - Ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie, della salute e per la semplificazione e lapubblica amministrazione - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:il direttore generale dell'ASL Napoli 2 Nord, con deliberazione n. 278 del 13 marzo 2013, indiceva unconcorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente amministrativo, a tempo indeterminato,area economico-finanziaria, subordinando la relativa immissione in servizio allo sblocco dei vincoli direclutamento o ad autorizzazione regionale;a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali, il direttore generale, con deliberazione n. 816del 20 agosto 2014, prendeva atto dei lavori della commissione esaminatrice approvando la relativagraduatoria di merito ed immettendo in servizio, a far data dal 1° settembre 2014, la vincitrice primaclassificata dottoressa Carmela Cardella in qualità di dirigente amministrativo a tempo indeterminato;con la predetta deliberazione n. 816 egli riteneva "intervenute le necessarie condizioni atte alsuperamento della subordinazione della immissione in servizio del vincitore dell'avviso in parolaall'autorizzazione regionale, in quanto non più sussistenti, nei limiti della percentuale richiamata, idivieti al reclutamento", adducendo a fondamento di ciò la circostanza che la Regione Campania, connota protocollo n. 108801 del 14 febbraio 2014, avrebbe conferito alle aziende sanitarie localil'automatica copertura del 15 per cento della consistenza dei dimessi anno 2012;a quanto risulta, invece, lo sblocco del divieto di reclutamento non ha interessato ancora il personaleamministrativo. Ma vi è di più: il commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro delsettore sanitario, con nota protocollo n. 1824 del 15 aprile 2014, emanata in ossequio alle statuizioni dicui al decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, hainvitato i direttori generali delle aziende sanitarie ad osservare, nelle allocazioni del personale, ilmassimo rigore nel rispetto delle direttive interministeriali (Ministeri dell'economia e delle finanze edella salute), senza alcuna variazione a discrezione aziendale anche risultando invariati il numero diunità di personale o i costi;con la citata delibera n. 816 del 20 agosto 2014 il direttore generale evidenziava inoltre il mancato"incremento di spesa in capo al bilancio aziendale, in quanto il costo della retribuzione per la posizionedirigenziale della dott.ssa trova già impegno nel relativo capitolo di spesa", ciò alla luce dellacircostanza che la vincitrice, dottoressa Cardella, ricopre già la funzione di direttore della funzione

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economico-finanziaria in virtù di contratto di dirigente a tempo determinato ex art. 15-septies deldecreto legislativo n. 502 del 1992;essendo la funzione già ricoperta dalla medesima dottoressa Cardella, in forza di contratto a tempodeterminato, alcuna necessità ed urgenza sorgeva per l'azienda, contrariamente a quanto asserito daldirettore generale nell'atto deliberativo n. 816 del 2014, se non quella di modificare la natura delrapporto giuridico posto alla base del rapporto di lavoro della dirigente in questione, da tempodeterminato a tempo indeterminato,si chiede di sapere:se i Ministri in indirizzo ritengano superato l'obbligo del divieto di reclutamento per il personaleamministrativo;se siano a conoscenza del mancato rispetto da parte della ASL Napoli 2 Nord delle procedure previstedalle vigenti normative e dalle direttive attuative inoltrate dal commissario ad acta per il piano dirientro dal disavanzo;quali iniziative ed azioni, nell'ambito delle proprie competenze, siano state intraprese o intendanointraprendere a fronte delle procedure poste in essere presso l'ASL Napoli 2 Nord.(4-03117)FASANO - Ai Ministri dell'interno, della salute e per gli affari regionali e le autonomie - Premessoche, per quanto risulta all'interrogante:la Asl Napoli 2 Nord, con bando dell'11 aprile 2013 (con la presentazione offerte entro il 10 giugno2013), indiceva "gara per l'affidamento del servizio di ristorazione" dei presidi ospedalieri di suacompetenza, per un importo triennale previsto di 9.542.136,60 euro più Iva, importo annuale previstodi 3.180.712,20 euro più Iva, da aggiudicare con il criterio di cui all'art. 83 del capitolato d'appalto,cioè l'offerta economicamente più vantaggiosa, in un unico lotto;alla gara partecipavano 2 sole ditte;con delibera di aggiudicazione definitiva, pubblicata all'albo pretorio informatico in data 16 ottobre2013, e di poi in Gazzetta Ufficiale, la gara veniva affidata all'associazione temporanea di impreseGerico;la società Smilla Srl, partecipante alla gara, non ricevendo alcuna notizia in merito, con PEC del 17ottobre 2013, non avendo ricevuto alcuna comunicazione al riguardo, formulava espressa istanza diaccesso agli atti di gara;a fronte dell'atteggiamento ostracista e dilatorio della Asl Napoli 2 Nord, la società Smilla Srl ricorrevaalla I commissione consiliare speciale per la trasparenza, per il controllo delle attività della Regione edegli enti collegati e dell'utilizzo di tutti i fondi presso il Consiglio regionale della Campania;nel corso dell'audizione presso la stessa commissione (resoconto integrale n. 384 del 23 giugno 2014)la società Smilla evidenziava, tra l'altro, che una delle ditte partecipanti all'associazione temporanea diimprese aggiudicataria (e precisamente la ditta "La Fattoria") era stata destinataria di un'informativapositiva antimafia da parte dell'ufficio territoriale di governo (UTG) e pertanto interdittivaall'espletamento del servizio affidato;nel corso dell'audizione il direttore amministrativo forniva i primi richiesti chiarimenti e si riservava diulteriormente dedurre all'esito delle verifiche ad eseguire presso i competenti servizi della Asl;il presidente della commissione trasparenza rinviava all'uopo alla successiva seduta della commissionedel 27 giugno 2014;all'audizione (resoconto integrale n. 386 del 27 giugno 2014) il direttore amministrativo comunicava diavere inoltrato, con nota protocollo n. 27716 del 24 giugno 2014, quale direttore generale facentefunzioni, espresso sollecito alle Prefetture-UTG di Cosenza, Napoli e Reggio Calabria per quantoconcerneva la certificazione antimafia di tutte le ditte facenti parte dell'associazione temporanea diimprese Gerico ed in particolare della ditta "La Fattoria",si chiede di sapere:se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione;se le Prefetture-UTG di Napoli Cosenza e Reggio Calabria abbiano riscontrato le richieste della Asl

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Napoli 2 Nord in ordine alla certificazione antimafia relativa alle ditte aggiudicatarie del servizio diristorazione dei presidi ospedalieri della Asl Napoli 2 Nord e, in caso di risposta negativa, per qualemotivo non lo abbiano ancora fatto;se risulti quali altri atti abbia compiuto eventualmente la Asl Napoli 2 Nord a far data dal 24 giugno2014 in ordine al servizio di ristorazione dei presidi ospedalieri;se risulti se la Regione Campania fosse a conoscenza di quanto sopra rappresentato e se siaintendimento della stessa disporre indagine ispettiva presso la Asl Napoli 2 Nord;quali altre azioni ed iniziative di propria competenza intendano intraprendere al riguardo.(4-03118)MANCONI, MALAN - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Premessoche:dal 15 febbraio 2012, giorno della morte, al largo delle coste indiane del Kerala, di Ajesh Binki eValentine Jelestine, componenti dell'equipaggio del peschereccio indiano "St. Antony", SalvatoreGirone e Massimiliano Latorre, fucilieri della Marina militare italiana, accusati di averli uccisinell'intento di proteggere la petroliera italiana "Enrica Lexie", sono in stato di arresto in attesa che siadefinita la giurisdizione competente a decidere del fatto;come ricordato dall'Unione induista italiana in una lettera aperta indirizzata al Presidente del Consigliodei ministri italiano e al Primo ministro indiano, i fatti di cui si contende il giudizio, sianell'ordinamento penale italiano che in quello indiano possono configurare esclusivamente unaresponsabilità per omicidio colposo, essendo indubbio, nella stessa ricostruzione dei fatti operata dallapolizia indiana, che non vi sia stato nell'operato dei militari italiani un'azione diretta intenzionalmentea cagionare la morte dei 2 pescatori indiani;le pene stabilite per l'omicidio colposo sia in Italia che in India non superano, nel massimo, i 5 anni direclusione e in India è esclusa la possibilità che le misure cautelari privative della libertà possanosuperare la metà della pena comminabile;dunque, se i tragici fatti del febbraio 2012 fossero stati esaminati con esclusiva attenzione al valore cheentrambi gli ordinamenti giuridici riconoscono alla vita umana e alla libertà personale, SalvatoreGirone e Massimiliano Latorre sarebbero ora liberi in attesa della decisione giurisdizionale,si chiede di sapere:se nelle relazioni diplomatiche con l'India sia stata valutata la possibilità che il procedimento siaqualificato nell'ordinamento penale indiano come omicidio colposo e che dunque i militari italianipossano essere liberati in virtù della scadenza dei termini della misura cautelare personale;se risulti se l'India sia disponibile all'esecuzione dell'eventuale parte rimanente di pena in Italia, aisensi della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento nel Paese di origine delle persone condannate.(4-03119)VOLPI - Al Ministro dell'interno - Premesso che:le azioni di spending rewiew del Governo confermano i tagli anche alla voce sicurezza, con la chiusuradi alcuni distaccamenti della Polizia stradale. Nella riorganizzazione dei servizi di Polizia, rielaboratarecentemente dal Dipartimento della pubblica sicurezza, è prevista entro dicembre 2014 la chiusura dei2 presidi strategici di polizia stradale di Iseo e di Salò (Brescia), fondamentali reparti territoriali dilegalità;Brescia si estende su un vasto territorio caratterizzato da numerose arterie provinciali, comunali estatali ad alta pericolosità (anche per i molti chilometri in galleria) e rappresenta una delle provinceitaliane con il più alto tasso di incidentalità;l'attività operativa svolta dalla Polizia stradale negli anni 2009-2013 risulta essere stata la seguente: 1)sono state controllate a Iseo 210.000 persone, e 110.000 a Salò; di queste, rispettivamente, risultanoindagate in stato di libertà 1.300 e 800, mentre ne sono state arrestate 21 a Iseo e 17 a Salò; 2) sonostati controllati 110.000 veicoli a Iseo e 50.000 a Salò, con il recupero (da furti o altro) rispettivamentedi 85 e 90 veicoli; 3) sono stati effettuati a Iseo 13.000 interventi di soccorso stradale agli utenti, aSalò 8.000; 4) sono state accertate 12.000 violazioni del codice della strada (di cui al decreto

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legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni) a Iseo e 30.000 a Salò,constatando lo stato di ebbrezza alcolica rispettivamente in 950 e 1.000 casi e lo stato di alterazione daassunzione di stupefacenti rispettivamente in 100 e 50 casi; 5) sono stati rilevati, nell'insieme, 1.145incidenti stradali a Iseo e 1.000 a Salò; rispettivamente a Iseo e a Salò sono stati rilevati: 827 e 710incidenti con feriti e 32 e 37 incidenti mortali; le persone ferite sono state complessivamente 1.351 aIseo e 1.210 a Salò; le persone decedute sono state complessivamente 33 a Iseo e 38 a Salò; 6) sonostate ritirate 800 patenti a Iseo, 900 a Salò; 7) sono stati effettuati 222 sequestri (di documenti, diveicoli, di stupefacenti, e altro) a Iseo e 190 a Salò; 8) sono stati effettuati 8.800 servizi di pattuglia aIseo (con 924.000 chilometri percorsi) e 5.000 a Salò (con 525.000 chilometri percorsi);secondo i dati riportati dall'UGL Polizia di Stato, l'analisi dell'incidentalità della Provincia di Brescianel lungo termine (serie storica 2000-2013) ha mostrato una sensibile diminuzione del numero diincidenti e del numero di morti e feriti: in valore assoluto si è passati da 4.522 incidenti nel 2000 a3.041 incidenti nel 2013, da 177 morti a 73 morti ed infine da 6.559 a 4.725 feriti. Questo rilevanteobiettivo è stato senz'altro raggiunto grazie all'enorme lavoro svolto nel corso degli anni dalla Poliziastradale e, in particolar modo, dal personale di questi reparti che con abnegazione hanno messo incampo sistematici posti di controllo e strumenti scientifici ad hoc per la rivelazione di tutti queicomportamenti che hanno violato il codice della strada;i Consigli comunali di Iseo e Salò (rispettivamente con deliberazioni n. 1 del 7 aprile 2014 e n. 7 del10 marzo 2014) hanno approvato unanimemente la mozione presentata per il mantenimento dei 2presidi di Polizia Stradale, dichiarando il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, stante l'urgenza di inviare il presente atto alleautorità competenti. I Comuni hanno, altresì, sottolineato come tali reparti siano da molti anni diventatipunti di riferimento per gli abitanti, le aziende e le scuole compresi in un vasto territorio, nonché per inumerosi turisti che nelle stagioni estiva e sciistica affollano il lago di Garda;la Giunta comunale di Salò, con deliberazione n. 99 del 7 agosto 2014, ha stabilito di confermare lapropria disponibilità alla concessione al Ministero dell'interno, in comodato d'uso gratuito, dei localiattualmente sede del distaccamento della Polizia stradale di Salò, finalizzata al mantenimento deldistaccamento in sede; di fissare in 9 anni, rinnovabile alla scadenza alle medesime condizioni, ladurata del contratto di comodato gratuito proposto; di trasmettere tale deliberazione al Compartimentodella Polizia stradale per la Lombardia, sezione Di Brescia, e alla Prefettura di Brescia per ledeterminazioni di conseguenza, dichiarando, successivamente a votazione unanime, il presenteprovvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del citato art. 134, comma 4;contro la decisione drastica di chiudere i 2 distaccamenti si sono schierati con fermezza, oltre alSindacato e ai Comuni, anche i cittadini della zona (sono state raccolte quasi 1.000 firme alla petizionepresentata) e l'Associazione nazionale vittime della strada;inoltre, l'elevata professionalità e il know how della Polizia stradale dei reparti prossimi alla chiusura,acquisiti dagli operatori tramite continui corsi d'addestramento anche molto costosi, saràdefinitivamente persa in quanto gran parte del personale verrà adibito a servizi diversi;nel 2013 la stima dei costi sociali degli incidenti con lesioni a persone ha, infine, raggiunto, livellialtissimi, superando in Lombardia i 3 miliardi di euro, ovvero 302 euro per ogni cittadino lombardo,si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda rivedere e revocare la decisione di talechiusura, le cui conseguenze graveranno sull'intera collettività della zona, prediligendo un'altra via chesia alternativa a quella di eliminare presidi indispensabili per la sicurezza del territorio bresciano,prestando attenzione anche alle indicazioni dell'UGL Polizia di Stato, soggetto attivo in qualità diportavoce dei soggetti e delle realtà interessati dal provvedimento.(4-03120)DE CRISTOFARO, DE PETRIS, CERVELLINI, URAS, BENCINI, BOCCHINO, PEPE, PETRAGLIA, MASTRANGELI - Al Ministro dell'interno - Premesso chein data 28 ottobre 2014 un gruppo di attivisti del movimento neofascista "Casa Pound" e della LegaNord, capeggiati dall'eurodeputato leghista Mario Borghezio, sono entrati nelle 2 aulette "prestate"

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dalla scuola media "Lucio Lombardo Radice", al IV centro territoriale permanente per l'età adulta(CTP) di Roma, nel quartiere periferico di Casalbertone, e hanno impedito a un gruppo di studentiimmigrati di partecipare alle lezioni;l'eurodeputato leghista (indagato dalla procura di Milano per razzismo e condannato per aver datofuoco, insieme ad altri, ai letti di alcuni migranti a Torino) era accompagnato da un avvocato e da unatelecamera, che ha ripreso l'aggressione della squadra nei confronti dei 2 docenti presenti e deglialunni, postando poi in rete le immagini;l'aggressione è avvenuta intorno alle ore 16.15: gli aggressori sono entrati con la forza nell'aulainterrompendo le lezioni, spaventando e minacciando i presenti, con urla e insulti razzisti, e hannobuttato a terra i divisori che separavano le 2 aule del CTP dal resto della scuola;non è la prima volta che il IV CTP di Casalbertorne è posto sotto attacco, già la settimana precedentelo stesso gruppo di persone, ma senza Borghezio, si era presentato davanti alla scuola e per ben 3giorni aveva impedito agli alunni di sostenere il test di italiano per stranieri, obbligatorio per legge;il pretesto sarebbe stato la richiesta di costruire un muro per suddividere i locali utilizzati daglistranieri da quelli della scuola media, per evitare "situazioni di promiscuità" nonché l'apposizione di uncartellino identificativo per gli stranieri che frequentano la scuola;la preside della scuola, che ha presentato un esposto alla Procura, assicura che le aule sono ben distintee non comunicanti con quelle della scuola media, anche gli ingressi sono separati, nonché i serviziigienici;sono 5 anni che in questa scuola si svolgono le lezioni e gli esami per stranieri e non ci sono mai statiproblemi;gli stessi attivisti hanno minacciato una nuova aggressione alla scuola;considerato che:la diffusione di immagini relative agli stranieri presenti nella scuola costituisce un fatto gravissimoperché molti alunni sono rifugiati, vittime di tratta o persone che nel loro Paese rischiano la vita epertanto devono essere, per legge, tutelate e le loro immagini non possono essere diffuse;la legge italiana obbliga i migranti a seguire un corso di lingua italiana e di educazione civica per ilrinnovo del permesso di soggiorno a lungo termine, senza il quale non potrebbero permanereregolarmente sul nostro Paese;con questa aggressione è stato negato il diritto all'istruzione ed è stata attaccata la scuola, quale spaziomateriale e simbolico della costruzione della cittadinanza, dell'inclusione, della partecipazionedemocratica,si chiede di sapere:se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover procedere, per quanto di competenza, nei confrontidegli aggressori per i reati di interruzione di pubblico servizio, danneggiamento di bene pubblico,irruzione in locale pubblico, diffusione di immagini riservate;se non ritenga che i ripetuti episodi di stampo razzista nei confronti degli immigrati siano parte di unaprecisa strategia dei gruppi della destra neo fascista, alleati con esponenti della Lega Nord, per deviareil disagio e la protesta sociale verso forme di violenza razzista e xenofoba, come nei momenti più buidella storia del nostro Paese;se non ritenga opportuno assumere ogni iniziativa di competenza al fine di garantire la sicurezza degliedifici scolastici;quali iniziative intenda adottare per contrastare il proliferare di gruppi violenti di stampo nazifascista,xenofobo e razzista a Roma.(4-03121)CROSIO - Ai Ministri dell'interno e della giustizia - Premesso chenella notte tra il 23 e il 24 agosto 1972 a San Donà di Piave (Venezia), è stato ucciso un cittadinojugoslavo Stjepan Sevo, 36 anni, insieme alla moglie Tatiana, 26 anni, e la figlioletta Rose Marie di 9anni;Stjepan Sevo era uno dei dirigenti della Fraternità rivoluzionaria croata fondata dopo la seconda guerra

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mondiale per combattere il regime comunista di Tito;il 21 ottobre 1988 in Scozia è stato arrestato e condannato a 15 anni di reclusione, per il tentatoomicidio di un dissidente croato, Vinko Sindicic, 46 anni, sospettato di essere un agente della poliziasegreta di Belgrado;nel processo sarebbero emerse prove sugli omicidi di San Donà che hanno portato la Procura dellaRepubblica di Venezia a chiedere alle autorità britanniche la trasmissione dei relativi documenti everbali;in particolare, tra gli effetti personali e i documenti che gli agenti britannici hanno sequestrato a VinkoSindicic, sono stati rinvenuti degli appunti nei quali si legge "la piccola mi fissava quando le ho uccisola madre. E allora ho ucciso anche lei" ed ancora "Stipe Sevo: pensava che sarei andato con lui in ferie,comunque ha ricevuto quello che si meritava";l'allora sostituto procuratore che ha indagato sulla vicenda, Giancarlo Bagarotto, ha dichiarato che sipensò subito ad un professionista legato alle autorità di Belgrado;a riprova di ciò, Vinko Sindicic, durante il processo in Inghilterra, è stato riconosciuto da numerositestimoni come componente della terza sezione dei servizi di sicurezza che più volte avrebberoeliminato dissidenti all'estero;l'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, nel documento "Sulla necessità di una condannainternazionale dei crimini dei regimi del totalitarismo comunista" (risoluzione 1481 del 25 gennaio2006) dichiara che "la pubblica consapevolezza dei crimini commessi dai regimi totalitari comunisti èmolto scarsa. Partiti comunisti sono legali e attivi in alcuni paesi, anche se in alcuni casi non hannopreso le distanze dai crimini commessi dai regimi totalitari comunisti in passato";nella risoluzione viene inoltre stigmatizzato come "la caduta di tutti i regimi del totalitarismocomunista nell'Europa centro-orientale non è stata seguita, in tutti i casi, da un'indagine internazionalesui crimini da loro commessi. Inoltre, gli autori di questi crimini non sono stati portati in giudizio dallacomunità internazionale, come successe per i terribili crimini commessi dal nazional-socialismo(nazismo)";in ossequio a tale indicazione del Consiglio d'Europa attualmente è in corso, in Germania, per ordinedella procura federale di Karlsruhe un processo contro i vertici del servizio segreto jugoslavo, in cuisono imputati per omicidio politico su 14 ex cittadini jugoslavi, tra cui 2 agenti segreti, commessi inGermania,si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno, per quanto di competenza,intraprendere iniziative al fine di accertare definitivamente la verità sugli omicidi di cui in premessa,proprio in ossequio della risoluzione 1481 del 25 gennaio 2006 del Consiglio d'Europa.(4-03122)PAGLIARI, DI GIORGI, CUCCA, Gianluca ROSSI, AMATI, COLLINA, DEL BARBA, FASIOLO, FABBRI, GRANAIOLA, IDEM, LAI, LO GIUDICE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, PUPPATO, SOLLO, SPILABOTTE, VACCARI, ZANONI, BERTUZZI - Al Ministro dell'istruzione,dell'università e della ricerca - Premesso che:il nuovo concorso nazionale per l'accesso alle scuole di specializzazione in Medicina, si è svolto dal 28al 31 ottobre 2014, in più di 400 sedi differenti in tutta Italia;il concorso era strutturato in questo modo: il 28 ottobre: prova comune composta da 70 quesiti dimedicina (argomenti clinici e pre-clinici); il 29, 30 e 31 i candidati dovevano svolgere una provacomposta da 30 quesiti di macroarea (medica, chirurgica e dei servizi clinici) uguali per tutti icandidati, seguita da una prova composta da 10 quesiti di area specialistica, differenti per ogni scuola.Ciascun candidato poteva scegliere fino a 2 scuole per ogni area;già dal primo giorno, come evidenziato da numerosi articoli di stampa e testimonianze dirette dipartecipanti al concorso, sarebbero emerse varie criticità: mancato rispetto delle procedure concorsualipreviste nel bando in merito all'assegnazione dei posti a sedere, messo in alcuni casi a verbale;allestimento non idoneo delle sedi in cui si è svolta la prova: diversi candidati hanno segnalato personal computer non adeguatamente distanziati, tastiere a disposizione dei candidati, collegamento

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alla rete internet degli stessi computer; controlli non uniformi, pertanto non adeguati, su tutto ilterritorio nazionale: in alcune sedi è stato possibile introdurre telefoni cellulari, come testimoniato daalcune foto sul web. Si segnala anche che in alcune aule è stato concesso ai candidati di abbandonare lapostazione durante l'espletamento della prova per andare in bagno, ciò in violazione di quanto statuitodal bando; mancanza di linee guida in merito alla risoluzione di criticità intervenute durante losvolgimento della prova. In una sede, in seguito ad un blackout, i candidati hanno ripetuto la prova adistanza di 2 ore, quindi non più contemporaneamente alle altre sedi nazionali, e dopo averne giàvisualizzato il contenuto;tutte le suddette segnalazioni dimostrano l'assenza di garanzia di condizioni paritarie fra tutti icandidati su tutto il territorio nazionale nello svolgimento delle prove, con conseguente possibilità, inalcune aule d'esame, di interazione fra gli stessi;tutte le irregolarità esposte hanno immediatamente allarmato i concorrenti a livello nazionale, dando ilvia a segnalazioni indirizzate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in seguito allequali, il secondo giorno di prove, è stata inviata una circolare, letta a tutti i candidati, in cui si chiedevaun controllo più rigoroso da parte dei vigilanti e responsabili d'aula;l'irregolarità più eclatante tuttavia si è manifestata in data 1° novembre 2014, quando il Ministerodell'istruzione, dell'università e della ricerca con un comunicato stampa ufficiale affermava che, aseguito dei controlli di ricognizione finali sullo svolgimento dei test, era stata rilevata una graveanomalia nella somministrazione delle prove scritte del 29 e 31 ottobre che riguardavanorispettivamente le scuole dell'area medica e quelle dell'area dei servizi clinici;il Cineca, il consorzio interuniversitario incaricato di somministrare i test, tramite lettera ufficialeinviata al Ministero la sera del 31 ottobre, aveva ammesso "un errore nella fase di codifica delledomande durante la fase di importazione" di queste ultime nel database utilizzato per la generazionedei quiz;il Ministero, quindi, preso atto di quanto accaduto, stabiliva di annullare e ripetere le prove oggettodell'errore determinato dal Cineca, ovvero i 30 quiz comuni all'area medica e i 30 comuni all'area deiservizi clinici fissando allo scopo la data del 7 novembre. Comunicava inoltre che il 3 novembre ilMinistro in indirizzo avrebbe firmato apposito decreto;in data 3 novembre 2014, tuttavia, il ministro Giannini non firmava alcun decreto ed il Ministeroribaltava la propria decisione annunciando, con un secondo comunicato stampa, che le prove del 29 e31 ottobre non si sarebbero più dovute ripetere, avendo trovato una soluzione in grado di salvare i test;a seguito di un consulto con la commissione nazionale, incaricata prima del concorso per validare ledomande del quiz, nonché con l'Avvocatura di Stato, il Ministero decideva che 28 quesiti su 30proposti ai candidati sia per l'area medica (29 ottobre) che per quella dei servizi clinici (31 ottobre)erano comunque da ritenersi validi ai fini della selezione, poiché i settori scientifico-disciplinari diciascuna area erano in larga parte comuni. Pertanto procedeva con la neutralizzazione di solo 2domande per area;contrariamente a quanto affermato nel comunicato, tale decisione non ha tuttavia salvato la bontà del test, alterando invece la graduatoria in maniera sostanziale;non si comprende per quale motivo inizialmente la decisione fosse quella di far ripetere le 2 proveinvertite, basata sulla considerazione che i quesiti appartenessero a 2 aree differenti, come da bando,mentre con un giudizio a posteriori, la commissione nazionale ha ritenuto i quesiti sovrapponibili, adesclusione di 2 domande per ciascuna area. Peraltro individuate su criteri ancora ignoti;la neutralizzazione delle 2 domande, avvenuta attribuendo un punto per ciascuna, ha stravoltointeramente la graduatoria, uniformando il punteggio dei candidati. Giova ricordare che inizialmenteera attribuito un punto per ogni risposta corretta, 0 punti per la risposta non data e -0,3 per ognirisposta errata. Uniformare il punteggio dei candidati, ha determinato un'illegittimità che va contro ilmerito degli stessi: in questo modo coloro che avevano fornito le risposte sbagliate hanno avuto unvantaggio superiore rispetto a chi aveva risposto correttamente;si aggiunga che non è dato sapere quali membri della commissione nazionale abbiano partecipato a

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tale valutazione;non è noto se il provvedimento di neutralizzazione dei quesiti necessiti di atto ministeriale ufficiale,non essendo stata emanata al momento alcuna disposizione ufficiale ad eccezione del comunicatostampa citato;si rende noto, inoltre, che, per quanto risulta agli interroganti:a seguito di segnalazioni, il Ministero ha provveduto a neutralizzare ulteriori 2 quesiti, appartenentialle prove specialistiche di malattie dell'apparato cardiovascolare e endocrinologia e malattie delricambio, determinando anche qui un'illegittimità contro il merito;la prova che ciascun candidato ha svolto, e che può scaricare in formato PDF dal sito "universitaly",risulta essere sostanzialmente modificata, poiché riporta non più le risposte realmente fornite dalcandidato durante lo svolgimento della stessa, ma quelle corrette ovvero neutralizzate dal Ministerodell'istruzione, dell'università e della ricerca. Appare chiaro che, ove non esistesse più un file originalenon modificabile della prova svolta dal candidato, si perderebbe la certezza dell'inalterabilità dellaprova concorsuale, per eventuale manomissione o contraffazione operata da soggetti terzi;molti dei quesiti a cui sono stati sottoposti i candidati risultano essere quantomeno dubbi e fuorvianti,lasciando ampio spazio ad interpretabilità in merito alle possibili risposte selezionabili. In alcuni casi èpossibile che più di una risposta risulti corretta, ovvero quella ritenuta ufficialmente corretta non sia inrealtà tale. Dilemma che sarebbe stato evitato mediante l'indicazione di una bibliografia di riferimento,come disposto dal decreto ministeriale 30 giugno 2014, n. 105, art. 2, comma 1;il punteggio medio della prima giornata di prove, in alcune sedi risulta discostarsi enormemente dallamedia dei punteggi nazionali, sollevando il legittimo sospetto di svolgimento non regolare della provada parte dei candidati di tali sedi;ulteriori segnalazioni dimostrano l'organizzazione superficiale, lacunosa e poco trasparente delconcorso: la comunicazione di sedi e orari del concorso è avvenuta oltre il termine previsto dal bando(almeno 20 giorni prima dell'inizio del concorso); la mancanza della comunicazione nei tempi adeguatidel numero di concorrenti iscritti. Il numero totale dei candidati, infatti, è stato pubblicato solo ilgiorno di inizio del concorso. Il numero dei candidati per ciascuna scuola non è stato mai comunicatose non al momento della pubblicazione delle prime graduatorie; al momento non è noto se siano stateposte in essere le dovute verifiche, capillari e non a campione, delle autocertificazioni riguardanti letesi di laurea sperimentale e i voti che ciascun candidato ha dichiarato per ciascuna materia. Taliparametri sono stati considerati per l'attribuzione dei punteggi per il curriculum individuale, risultandodeterminanti per l'elaborazione della graduatoria; la maggior parte delle comunicazioni inerenti allaprocedura concorsuale sono state diffuse tramite canali non ufficiali; il software utilizzato per la provaconcorsuale presenta un'anomalia per cui era possibile modificare inavvertitamente einvolontariamente la risposta fornita ai quesiti, cliccando in un punto differente dello schermo rispettoa quello ove doveva apporsi la spunta di selezione (in gergo "radio") modificando in questo modo lascelta del candidato; l'elevato numero delle sedi individuato non ha garantito omogeneità nei controllidei candidati da parte del personale preposto (ad esempio a Torino, Potenza, Verona). Nell'elencofornito dal Ministero compaiono 169 sedi per un totale di 442 aule. Inoltre altre sedi sono statedesignate per lo svolgimento del test pur non comparendo in tale elenco,anche alla luce dell'art. 97 della Costituzione, si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro inindirizzo intenda assumere.(4-03123)CRIMI, SERRA, LUCIDI, LEZZI, FUCKSIA, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, SANTANGELO, PETROCELLI, DONNO, CASTALDI, MONTEVECCHI, SCIBONA, PUGLIA, MORONESE, PAGLINI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, GAETTI - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela delterritorio e del mare e della salute - Premesso che:il giorno 2 dicembre 2014 si è svolto a Brescia un convegno organizzato dal dipartimento provincialedi Brescia dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), recante il titolo "Acciaio emicroinquinanti - Un percorso verso la sostenibilità ambientale in provincia di Brescia", durante il

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quale è stato illustrato uno studio relativo alle "Emissioni di diossine, furani e PCB nel compartobresciano dell'acciaio";lo studio prende in esame gli impianti di produzione dell'acciaio che sul territorio bresciano effettuanola fusione del rottame mediante un forno ad arco elettrico; in particolare esso analizza le emissioni inatmosfera degli inquinanti più pericolosi, quali diossine (PCDD), furani (PCDF) e policlorobifenili(PCB), confrontando i momenti precedenti e successivi al dosaggio effettuato mediante carboni attivi;con il termine generico di diossine si indica un gruppo di 210 composti chimici aromatici policlorurati,ossia costituiti da carbonio, idrogeno, ossigeno e cloro, suddivisi in 2 famiglie: dibenzo-p-diossine(PCDD, o più propriamente diossine) e dibenzo-p-furani (PCDF, o furani); si tratta di idrocarburiaromatici clorurati, per lo più di origine antropica, particolarmente stabili e persistenti nell'ambiente,tossici per l'uomo, gli animali e l'ambiente stesso;l'International agency for research on cancer (IARC) ha inserito le diossine nel gruppo 1, "Cancerogeniper l'uomo", ovvero la prima delle 5 categorie che individuano agenti, miscele ed esposizioni secondol'Organizzazione mondiale della sanità (OMS); le diossine, classificate come sicuramente cancerogene,sono pertanto da ritenersi tossiche;è ormai nota la tossicità di sostanze come i policlorobifenili (PCB) e i bifenili polibromurati (PBB),che nei prossimi mesi saranno ufficialmente classificati dalla IARC come sicuramente cancerogeni einseriti nel già citato gruppo 1, "Cancerogeni per l'uomo";il citato studio ARPA ha tenuto in considerazione tutti i congeneri dei PCB (PCB totali), ovvero i PCB"Dioxin-Like" (PCB DL), "PCB Marker" e altri 27 congeneri di PCB, anche in virtù dell'assenza, almomento, di un monitoraggio uniforme dei congeneri, come invece avviene per le diossine;a partire dagli anni trenta del Novecento, i PCB sono stati sintetizzati e ampiamente utilizzatisoprattutto nel comparto elettrico (come fluidi dielettrici nei trasformatori e nei condensatori) e, inminor misura, nel settore edile come componenti dei materiali da costruzione; attualmente se neriscontra la presenza ancora in oli, plastiche e vernici, pertanto in molti rottami trattati;lo studio condotto dall'ARPA rivela emissioni di PCB considerevolmente superiori rispetto a diossinee furani, nell'ordine di mille volte (kilogrammi all'anno contro grammi all'anno) e inoltre stima che leemissioni di diossine e furani senza trattamento variino da 20-75 grammi all'anno (a seconda delnumero di ore lavorate) a 4-15 grammi all'anno, a seguito del trattamento dei fumi con i carboni attivi,con un abbattimento medio dell'80 per cento;al contrario, stando agli esiti di detto studio, l'impiego dei carboni attivi su PCB non sempre risultaessere efficace, poiché consente un abbattimento medio non superiore al 25 per cento, passando da 8-30 chilogrammi all'anno a 6-22 chilogrammi all'anno; si specifica inoltre che tale dato è probabilmenteinfluenzato dalla possibile formazione di nuovi PCB durante il processo produttivo;ad oggi, non esistono limiti specifici di legge ai quali riferirsi per le emissioni di PCB;dallo studio promosso da ARPA si evince inoltre che, tra quelli analizzati, gli impianti produttivi cheregistrano la maggior emissione di PCB in seguito all'impiego dei carboni attivi sono quelli diCalvisano (circa 4 chilogrammi all'anno), Odolo (circa 3 chilogrammi all'anno) e Ospitaletto (pocomeno di 2 chilogrammi all'anno);l'utilizzo dei carboni attivi per l'abbattimento degli inquinanti è stato introdotto dalle 13 aziendesiderurgiche bresciane riunite nel consorzio RAMET solo nel 2012; prima di quella data si ipotizzanoemissioni di questi composti persistenti in quantità decisamente maggiori;un ulteriore, e rilevante, aspetto emerso dallo studio è la correlazione tra la concentrazione media dicongeneri PCB DL prodotti dalle acciaierie bresciane e la concentrazione media degli stessi congeneripresenti nell'aria di Brescia (Chemosphere. 2013 Mar; 90 (9):2352-7): in entrambi i casi, è dimostratoche i due congeneri (PCB-118 e PCB-105) registrano i valori massimi. Tale correlazione vale ancheper i congeneri PCB Marker: anch'essi, in entrambi i casi, presentano una distribuzione di valoripressoché identica;a giudizio degli interroganti tali dati inducono a dedurre la sussistenza di una stretta dipendenza tra laqualità dell'aria e l'attività delle acciaierie;

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studi più recenti effettuati dall'ARPA di Brescia rivelano correlazioni simili anche per altri impianti ecicli produttivi, come diversi impianti fusori ed inceneritori;dei 38 impianti siderurgici che insistono sul territorio nazionale, ben 13 si trovano in provincia diBrescia,si chiede di sapere:se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dello studio iniziato e sviluppato dal Dipartimento diBrescia di ARPA;quali siano ad oggi i limiti emissivi di PCB e PBB per le varie tipologie di impianti e attività, in vigorenelle normative internazionali;se non ritengano, per quanto di competenza, di dover introdurre dei limiti congrui per le emissioni diPCB e PBB che riducano l'impatto ambientale, anche attraverso le migliori tecnologie disponibili(BAT);quali provvedimenti intendano adottare, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di introdurrel'obbligo normativo di un pre-trattamento dei materiali in ingresso, basato sull'analisi dellacomposizione merceologica e chimica degli stessi in relazione alla presenza di diossine e/o PCB,nonché alle emissioni potenzialmente correlate;se non ritengano di dover allargare lo spettro di ricerca, oltre che al comparto siderurgico, anche adaltri ambiti, quali, ad esempio, altri forni fusori e l'incenerimento;se non valutino di dover introdurre l'obbligo normativo della rilevazione in continuo delle emissionidei microinquinanti, con fruizione istantanea e telematica anche da parte degli organi di controllo qualil'ARPA;se non considerino opportuna l'istituzione di un osservatorio nazionale sulla produzione di emissioni diPCB e, vista la concentrazione di impianti siderurgici in provincia di Brescia e le tante altre criticitàche a parere degli interroganti gravano sul territorio bresciano, se non ritengano appropriatoindividuare nell'agenzia ARPA di Brescia il punto di riferimento per l'Osservatorio, implementandolapertanto delle necessarie risorse economiche ed umane;se non ritengano urgente l'avvio di un'indagine seria ed approfondita, volta a valutare con certezza leconseguenze ambientali e sanitarie alle quali è stata (ed è, ancora oggi) soggetta la popolazione dellaprovincia di Brescia, a causa dell'eccessiva concentrazione di forni fusori e delle elevate emissionirilevate;quali iniziative di competenza intendano intraprendere al fine di introdurre un limite normativo per laconcentrazione di impianti che emettono microinquinanti, in proporzione alla popolazione soggettaagli effetti di tali emissioni, sia direttamente che indirettamente come ad esempio attraversol'assunzione di alimenti.(4-03124)GINETTI, CIRINNA', VATTUONE, MARGIOTTA, ZANONI, SOLLO, MATTESINI, FAVERO, LAI, MOSCARDELLI, CUCCA, PEZZOPANE, PUPPATO, D'ADDA, BORIOLI, ALBANO, SCALIA, AMATI, MORGONI, ASTORRE, CHITI - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dellepolitiche agricole alimentari e forestali - Premesso che:il Ministero dell'economia e delle finanze ha reso noto lo scorso 1° dicembre 2014 il decretointerministeriale del 28 novembre 2014, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, emanato aisensi dell'art. 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;il provvedimento rivede la lista dei comuni montani e introduce novità sul calcolo della imposta,rimodula l'applicazione dell'esenzione dall'IMU per i terreni montani;i soggetti obbligati al versamento dell'IMU per l'anno 2014 sulla base del decreto devono effettuarlo inun'unica rata entro il 16 dicembre 2014;in particolare, il decreto stabilisce che sono esenti: i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudinedi 601 metri e oltre, individuati sulla base dell'"Elenco comuni italiani", pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), tenendo conto dell'altezza riportata nella colonna

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"Altitudine del centro (metri)"; i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoliprofessionali, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281metri e 600 metri, individuati sulla base del medesimo elenco;il decreto interministeriale suddivide i Comuni in 3 fasce, in base all'altitudine: quelli con altitudinefino a 281 metri sul livello del mare: i terreni agricoli posseduti dai contribuenti e ricadenti in talicomuni rimarranno soggetti a IMU nel 2014; quelli con altitudine compresa fra 281 e 600 metri sullivello del mare: i terreni agricoli, posseduti dai contribuenti che hanno la qualifica di coltivatori direttie imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, ricadenti in tali comuni sono statie rimarranno esenti da IMU anche nel 2014; coloro che non posseggono tale qualifica (privati)dovranno conguagliare l'intera imposta a dicembre 2014, in occasione del versamento del saldo (datoche in acconto a giugno erano ritenuti esenti); il decreto ministeriale 28 novembre 2014 (all'art. 2,comma 3) specifica che l'esenzione si estende ai casi di terreni concessi in affitto o in comodato acoltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola; i terreni aimmutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, ubicatia un'altitudine compresa tra i 281 e i 600 metri sul livello del mare posseduti da coltivatori diretti eimprenditori agricoli professionali o concessi a loro in affitto, restano esenti da IMU ai sensi dell'art. 2comma 6, del decreto ministeriale 28 novembre 2014; quelli con altitudine superiore ai 600 metri sullivello del mare: i terreni agricoli posseduti dai contribuenti e ricadenti in tali comuni sono stati erimarranno esenti da IMU anche nel 2014;fino a oggi, i Comuni erano suddivisi sempre in 3 tipologie: comuni "interamente montani", tutti esentida IMU; comuni "parzialmente montani", con terreni esclusi dall'IMU solo nelle zone consideratemontane; ed enti locali "non montani", in cui i terreni rimanevano imponibili;in precedenza il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 prevedeva all'art. 9, comma 8, la confermadelle esenzioni contemplate nell'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) e i) del decreto legislativo30 dicembre 1992, n. 504; la lettera h), in particolare, disciplinava l'esenzione dal tributo locale per iterreni agricoli, ricadenti in aree montane o collinari, così come delimitate dall'art. 15 della legge 27dicembre 1977, n. 984; per individuare la lista dei terreni esenti, era necessario riferirsi all'elencoallegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;successivamente, il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26aprile 2012, n. 44, all'art. 4, comma 5-bis, ha previsto che con un apposito decreto ministeriale,venissero individuati i Comuni nei quali dal 2014, si applicasse l'esenzione, sulla base: dell'altitudine,riportata nell'elenco ISTAT; dei soggetti che li detengono (coltivatori diretti o imprenditori agricoliprofessionali iscritti alla previdenza agricola o meno); l'esenzione veniva limitata ai soli soggetti di cuiall'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, cioè ai coltivatori diretti e agli imprenditoriagricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola;infine, il decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 (cosiddetto decreto Irpef), è tornato ancora una volta sultema delle esenzioni e con la previsione di cui all'art. 22, comma 2, sostituendo il comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ha previsto l'emanazione di un decreto ministeriale,che individui una precisa lista di comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applichil'esenzione IMU (già prevista per l'ICI) per i terreni agricoli sulla base della loro altitudine,diversificando eventualmente tra: terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoliprofessionali, iscritti nella previdenza agricola; gli altri soggetti, diversi dai precedenti; così dagarantire alle casse erariali un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro,già a decorrere dal 2014;se fino a oggi si è continuato, nelle more del provvedimento, a riferirsi all'elenco allegato alla circolaredel Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, così come previsto dalla Circolare del Ministerodelle Finanze del 18 maggio 2012 n. 3, a saldo i contribuenti dovranno fare i conti con la nuova lista diComuni considerati "montani", ridotta rispetto alla precedente;alla luce della nuova normativa, quindi, solo 1.578 comuni saranno esentati dall'IMU del settoreagricolo, rispetto ai 3.524 comuni attuali, mentre 2.568 comuni avranno un'esenzione parziale, limitata

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ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali; tutti i soggetti, che non hanno talequalifica, dovranno calcolare l'IMU prendendo a riferimento come base imponibile il redditodominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio 2014, rivalutato del 25 per cento, moltiplicatoper il coefficiente 135;l'articolo 3 del decreto interministeriale del 28 novembre 2014 dispone che anche quei terreni che agiugno 2014 non sono stati interessati dal tributo locale, dovranno conguagliare l'importo a dicembre2014, in un'unica soluzione (senza alcun ravvedimento);tutti i soggetti, che hanno pagato l'IMU sui terreni agricoli (non montani o non collinari) in acconto agiugno 2014 (applicando le aliquote 2013), dovranno versarla anche a saldo, ma tenendo presente chevengono applicate le nuove aliquote (aliquote 2014), se modificate con delibera dall'ente locale;considerato che:la legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto Statuto del contribuente) prevede, tra l'altro, che ledisposizioni afferenti i tributi periodici possono trovare applicazione solo dal periodo di impostasuccessivo a quello di entrata in vigore della legge e che le disposizioni tributarie non possonoprevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia inferiore al sessantesimo giornodalla data di entrata in vigore della norma;il decreto interministeriale del 28 novembre 2014 prevede una decurtazione del fondo di solidarietàcomunale sul "presunto" gettito aggiuntivo per i Comuni ai quali si applica l'IMU;con l'entrata in vigore del decreto interministeriale del 28 novembre 2014 una nuova fascia dicontribuenti, prima esentati, verrebbero ad essere gravati da pesanti oneri economici nell'imminenzadella scadenza prevista dalla legge per il 16 dicembre 2014,si chiede di sapere:se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno prendere in considerazione la sterilizzazione, ai finidell'osservanza del patto di stabilità 2014, degli effetti del decreto interministeriale del 28 novembre2014, anche per verificare l'effettività dei maggiori introiti;se non ritengano opportuno, inoltre, rinviare il pagamento dell'IMU sui terreni agricoli in osservanzadei principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212.(4-03125)GIOVANARDI - Al Ministro dell'interno -(4-03126)(Già 2-00214)MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, GAETTI, SIMEONI - Al Ministro dell'interno - Premesso che:si apprende da notizie di stampa che un pentito di 'Ndrangheta detenuto nel carcere di Catanzaro (dalquotidiano online"il Crotonese" del 29 novembre 2014) o un detenuto nel carcere di Siano ("ilQuotidiano della Calabria") avrebbero rivelato la progettazione di un attentato ai danni del pubblicoministero della DDA (direzione distrettuale antimafia) di Catanzaro Pierpaolo Bruni, i cui esecutorimateriali sarebbero da ascrivere alla "Cosca degli zingari" di Cosenza, contro la quale è stata portata atermine la settimana scorsa una serie di ordinanze di custodia cautelare per associazione a delinqueredi stampo mafioso, estorsione e traffico di droga;nel 2006 e nel 2008 furono progettati dei piani per attentare alla vita del magistrato e quello relativo al2006 stava per essere portato a termine;nel marzo 2014 il magistrato veniva fatto oggetto di un'ulteriore intimidazione a carattere familiaretramite un inquietante spostamento dell'auto del proprio genitore, posto in essere da ignoti, con il suosuccessivo posizionamento nell'adiacente zona rimozione. Di tale episodio (come di altri accadimentianomali verificatisi sotto la casa del magistrato) è stata possibile la ricostruzione grazie ad un impiantodi videosorveglianza;considerato che:Pierpaolo Bruni ha condotto diverse inchieste che hanno interessato le cosche di Crotone, ViboValentia e Cosenza e portato alla concessione del regime previsto dall'art. 41-bis (di cui alla legge 26luglio 1975, n. 354) ai relativi boss ed esponenti di maggior spicco delle medesime;

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nei giorni immediatamente precedenti alla divulgazione della progettazione di un attentato ai danni delpubblico ministero Bruni, le stesse fonti di stampa divulgavano la notizia che la Prefettura di Crotonedisponeva la rimozione dell'impianto di videosorveglianza presso l'abitazione del magistrato aCrotone;in data 30 novembre 2014 numerosi articoli di stampa hanno evidenziato che durante la notte ignotiavrebbero tentato di spostare un tombino sotto casa del magistrato, circostanza questa che ha indotto iresidenti della zona ad allertare la Polizia di Stato, successivamente intervenuta per ricostruire i fattiche, a parere degli interroganti, ove vi fosse stato il servizio di videosorveglianza si sarebbero potutiricostruire con certezza,si chiede di sapere:quali siano i motivi della valutazione di un presunto abbassamento del rischio di esposizione alpericolo del magistrato Bruni, nonostante la delicatezza delle inchieste ed i riscontri obiettividell'efficacia della sua azione, e chi abbia disposto la rimozione dell'impianto di videosorveglianza atutela del magistrato;se il Ministro in indirizzo non ritenga di doversi attivare per reintrodurre con urgenza il sistema divideosorveglianza ed aumentare il livello di protezione e tutela del dottor Bruni e dei suoi familiari, inconsiderazione delle nuove rivelazioni nonché dei recenti e preoccupanti episodi.(4-03127)FLORIS - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2014, in corso dipubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è rimodulata l'applicazione dell'esenzione dall'IMU, in attuazionedi quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 89 del 2014;il decreto ministeriale individua tre fasce altimetriche per la revisione dell'esenzione IMU sui terreniagricoli, calcolate sulla base dei dati Istat, prevendo: esenzione totale per i terreni ricadenti in comunicon altitudine sopra i 600 metri sul livello del mare; i terreni dei comuni con altitudine compresa tra281 e 600 metri saranno esenti solo se di proprietà di coltivatori diretti o imprenditori agricoliprofessionali; i terreni dei comuni con altitudine fino a 280 metri saranno tutti oggetto di imposta;solo 1.578 Comuni fruiranno dell'esenzione totale IMU rispetto ai 3.524 attuali; ben 2.568 avrannoinvece un'esenzione parziale. I restanti contribuenti dei 3.912 Comuni dovranno pagare entro il 16dicembre tutta l'imposta sui terreni relativa al 2014;l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) ha dichiarato che i Comuni interessati dalprovvedimento subiranno di conseguenza una decurtazione di 350 milioni di euro del Fondo disolidarietà comunale, senza avere però la reale possibilità di recuperare per tempo quelle risorseattraverso il pagamento dell'IMU da parte dei proprietari dei terreni agricoli. È una situazione cheprovocherà una serie di effetti sui bilanci dei Comuni che potrebbero risultare insostenibili, anche acausa dei tempi strettissimi per informare adeguatamente i soggetti interessati;il grave ritardo per la definizione della nuova imposta, a ridosso della conclusione dell'annofinanziario, basata su criteri per la determinazione delle stime quanto mai incerti, rende inverosimileche il gettito venga pagato con la necessaria completezza alla prossima scadenza del saldo IMU perl'anno in corso;gli oltre 4.000 Comuni coinvolti, in cui risiedono 28 milioni di abitanti, si ritroverebbero così con unulteriore taglio di risorse (per 700 enti maggiore del 5 per cento del totale delle entrate);in virtù del taglio che subiranno, i Comuni dovranno procedere a sforbiciare le spese previste e questodovrebbe accadere a dicembre. Si ricorda che gli enti comunali, come previsto dalla legge, hanno giàdeliberato l'assestamento di bilancio in ossequio alla norma che fissa per ogni Comune al 30 novembrela scadenza dei termini per l'assestamento;considerato che:i soggetti obbligati al versamento dell'IMU per l'anno 2014 devono effettuarlo in un'unica rata entro il16 dicembre 2014;

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il decreto ministeriale che introduce la tassa IMU sui terreni agricoli è l'ennesima "stangata"dell'Esecutivo Renzi e minerà lo stato di salute già precario del comparto dell'agricoltura, cuorepulsante dell'economia nazionale;il vincolo tributario per 3.912 Comuni italiani, costretti a pagare il balzello entro il 16 dicembre,provocherà serissimi problemi alle aziende agricole, i cui proprietari, dopo un ventennio di esenzionedi imposte patrimoniali, dovranno versare alle casse delle amministrazioni locali l'imposta relativa al2014;i Comuni soggetti al patto di stabilità verrebbero ulteriormente danneggiati dal rischio di non poterconsiderare a bilancio gli introiti derivanti dal pagamento dell'IMU "per competenza", in quantoobbligati a verificarne l'effettivo incasso;l'ANCI ha già annunciato una serie di iniziative volte a scongiurare un'ulteriore imposizione tributariache danneggia i Comuni Italiani e grava ulteriormente sui contribuenti del settore agricolo;tenuto conto che:alla fine del 2014 il Governo introduce una tassa da pagare nel 2014;l'effetto diretto della "mannaia" fiscale sarà da una parte la morìa delle strutture agricole, che nonriusciranno a far fronte al peso fiscale, dall'altra quella dell'imposizione ai sindaci di applicarel'imposta, a pochi giorni dalla scadenza per l'approvazione dell'assestamento delle entrate e delle spesedelle casse delle amministrazioni locali;nel nostro Paese, in cui l'economia agricola è un settore economico centrale, il provvedimentorichiamato potrebbe determinare un avvitamento drammatico della crisi ed un rischio di tensionisociali,si chiede di sapere:se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover riconsiderare gli effetti della revisione sulle esenzioniIMU operata a seguito dell'articolo 22 del decreto-legge n. 66 del 2014;se intenda porre in essere ogni azione utile a scongiurare i tagli previsti ai Comuni, in particolare quellimontani, apportando le dovute modifiche a quanto previsto dal decreto e per venire incontro allerichieste degli amministratori locali e dei rappresentanti del mondo agricolo.(4-03128)Interrogazioni, da svolgere in CommissioneA norma dell'articolo147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso leCommissioni permanenti:6a Commissione permanente(Finanze e tesoro):3-01505 della senatrice Albano ed altri, sulla tutela delle aree montane nella revisione dell'esenzioneIMU dei terreni agricoli;12a Commissione permanente(Igiene e sanità):3-01503, della senatrice Maturani ed altri, sulla effettività del diritto della donna di partorire inanonimato.Avviso di rettificaNel Resoconto stenografico della 363a seduta del 2 dicembre 2014, a pagina 76, sotto il titolo"Governo, trasmissione di atti e documenti", alla seconda riga del terzo capoverso, sostituire le parole:"dell'articolo 36, comma 2, sesto periodo,", con le seguenti: "dell'articolo 78, comma 2, penultimoperiodo".

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Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge.Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progettidi legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data dicomposizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogativesull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testoapprovato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' statotrattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario deilavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispettoall'iter del disegno di legge.