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Senato della Repubblica XVII Legislatura Fascicolo Iter DDL S. 1451 Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica 19/03/2018 - 08:24

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Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1451

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di

percorribilità ciclistica

19/03/2018 - 08:24

Indice

1. DDL S. 1451 - XVII Leg. 1

1.1. Dati generali 2

1.2. Testi 4

1.2.1. Testo DDL 1451 5

1.3. Trattazione in Commissione 19

1.3.1. Sedute 20

1.3.2. Resoconti sommari 22

1.3.2.1. 8^ Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) 23

1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 351 (ant.) del 12/12/2017 24

1.3.2.1.2. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 352 (ant.) del 13/12/2017 30

1.3.2.1.3. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 353 (ant.) del 20/12/2017 36

1.3.2.1.4. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 355 (pom.) del

21/12/2017 42

1.3.2.1.5. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 356 (pom.) del

21/12/2017 44

1.4. Trattazione in consultiva 47

1.4.1. Sedute 48

1.4.2. Resoconti sommari 49

1.4.2.1. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) 50

1.4.2.1.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 63 (ant., Sottocomm. pareri

(fase disc.)) del 19/12/2017 51

1. DDL S. 1451 - XVII Leg.

DDL S. 1451 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1. DDL S. 1451 - XVII Leg.

Senato della Repubblica Pag. 1

1.1. Dati generalicollegamento al documento su www.senato.it

Disegni di leggeAtto Senato n. 1451XVII Legislatura

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale dipercorribilità ciclisticaTitolo breve: mobilità ciclistica

Iter21 dicembre 2017: assorbitoSuccessione delle letture parlamentariS.1451 assorbito da S. 2977

Iniziativa ParlamentareStefano Vaccari ( PD )CofirmatariDaniele Gaetano Borioli ( PD ), Stefania Pezzopane ( PD ), Vittorio Fravezzi ( Aut (SVP, UV,PATT, UPT)-PSI-MAIE ), Vincenzo Gibiino ( FI-PdL XVII ), Bruno Astorre ( PD ), GianlucaRossi ( PD ), Mario Morgoni ( PD ), Claudio Micheloni ( PD ), Massimo Caleo ( PD ), LauraPuppato ( PD ), Giorgio Pagliari ( PD ), Gianpiero Dalla Zuanna ( SCpI ), Erica D'Adda ( PD ),Sergio Lo Giudice ( PD ), Marino Germano Mastrangeli ( Misto )Elena Ferrara ( PD ) (aggiunge firma in data 16 aprile 2014)Lucrezia Ricchiuti ( PD ) (aggiunge firma in data 16 aprile 2014)Daniela Valentini ( PD ) (aggiunge firma in data 17 aprile 2014)NaturaordinariaPresentazionePresentato in data 15 aprile 2014; annunciato nella seduta pom. n. 230 del 15 aprile 2014.Classificazione TESEOPISTE CICLABILI , PROGRAMMI E PIANIArticoliMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Artt.2-4, 16), ISTITUZIONE DISEDI ED UFFICI PUBBLICI (Art.4), DECRETI MINISTERIALI (Art.4), PRESIDENTE DELCONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.4), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATIAMMINISTRATIVI (Art.4), SEGNALETICA E IMPIANTI DI SEGNALAMENTO (Art.4),REGIONI (Art.5), CITTA' E AREE METROPOLITANE (Artt.6, 9), PROVINCE (Artt.6, 9),COMUNI (Artt.6, 10), LINEE FERROVIARIE (Art.11), STAZIONI FERROVIARIE (Art.11),STRADE (Art.12), ARGINI (Art.13), ABROGAZIONE DI NORME (Art.13),

DDL S. 1451 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.1. Dati generali

Senato della Repubblica Pag. 2

SPONSORIZZAZIONI (Art.15), DONAZIONI E LIBERALITA' (Art.15), RELAZIONIGOVERNATIVE (Art.16)RelatoriRelatore alla Commissione Sen. Marco Filippi (PD) (dato conto della nomina il 12 dicembre 2017) .AssegnazioneAssegnato alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente l'8luglio 2014. Annuncio nella seduta ant. n. 275 del 9 luglio 2014.Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 10ª (Industria),11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea), Questioni regionaliNuovamente assegnato alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sededeliberante il 21 dicembre 2017. Annuncio nella seduta ant. n. 920 del 21 dicembre 2017.Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 10ª (Industria),11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

DDL S. 1451 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.1. Dati generali

Senato della Repubblica Pag. 3

1.2. Testi

DDL S. 1451 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2. Testi

Senato della Repubblica Pag. 4

1.2.1. Testo DDL 1451collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURAN. 1451DISEGNO DI LEGGEd'iniziativa dei senatori VACCARI , BORIOLI , CALEO , PEZZOPANE , FRAVEZZI ,GIBIINO , ASTORRE , Gianluca ROSSI , MORGONI , MICHELONI , PUPPATO ,PAGLIARI , DALLA ZUANNA , D'ADDA , LO GIUDICE , MASTRANGELI , ElenaFERRARA , RICCHIUTI e VALENTINICOMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 2014Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale dipercorribilità ciclisticaOnorevoli Senatori. -- L'Italia si conferma essere il Paese con il maggior indice di motorizzazioneprivata in Europa con 61 veicoli ogni 100 abitanti rispetto alla media europea di 46 veicoli ogni 100abitanti (dati Euromobility 2012). Secondo l'ISFORT l'automobile è utilizzata dall'83 per cento degliitaliani nonostante il 60 per cento degli spostamenti abituali non superi i 5 km, il 40 per cento i 2chilometri e il 15 per cento il solo km. Ogni auto, che viaggia generalmente con il solo conducente,circola soltanto per due ore al giorno. Nelle altre 22 ore rimane parcheggiata occupando, spesso, suolopubblico sottratto ad usi sociali.Gli incidenti stradali costano alla collettività circa 28 miliardi di euro l'anno secondo i dati ISTAT del2010. Un'auto che percorre 500 km brucia quasi 100.000 litri di ossigeno pari al fabbisogno annuo diun adulto.Di tutti gli spostamenti nelle aree urbane, circa il 60 per cento riguarda il trasporto merci, dai grandicamion commerciali ai semplici trasporti quotidiani per rifornire le abitazioni. Il 42 per cento di tuttigli spostamenti motorizzati nelle aree urbane potrebbe essere effettuato con cargo-bike a 2, 3 e 4 ruotecontribuendo a spostare di fatto quote significative di traffico motorizzato verso quello nonmotorizzato, sviluppando nuove economie, tra cui, per esempio, la «cyclelogistics» (mobilità dellemerci in bicicletta). Potenziando pertanto la mobilità ciclistica anche attraverso l'integrazione modalebici e mezzi di trasporto locali e regionali, si darebbe un grande contributo al miglioramento dellaqualità della vita.L'Italia, inoltre, rimane tra i pochi Paesi europei a non disporre ancora di un piano nazionale dellamobilità ciclistica e di una rete ciclabile nazionale. Con questo disegno di legge si intende colmare unagrave lacuna in maniera da ridurre il forte ritardo in tal senso rispetto agli altri Paesi europei.La realizzazione di un sistema di reti ciclabili ai diversi livelli di scala, a partire quindidall'implementazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica, favorirebbe, tra l'altro, lo sviluppodel turismo in bicicletta, tra le forme di turismo sostenibile che regge bene alla crisi economica e chemuove in Europa ogni anno oltre 10 milioni di persone. Il mercato cicloturistico più importante inEuropa è quello tedesco con 35 milioni di ciclo escursionisti e circa 6 milioni di cicloturisti (chetrascorrono almeno una notte in albergo). Il 42 per cento dei cicloturisti tedeschi usa il treno perraggiungere con bici al seguito i luoghi di vacanza. A parte l'Alto Adige, l'Italia non figura nella topten dei Paesi europei dove i cicloturisti tedeschi trascorrerebbero le loro ferie in bici, nella stagione cheva da marzo a settembre.

DDL S. 1451 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1451

Senato della Repubblica Pag. 5

Il presente disegno di legge si prefigge, quindi, di definire un sistema organico di interventi nelcomparto della mobilità ciclistica allo scopo, come affermato nell'articolo 1, di promuovere esviluppare l'uso trasportistico della bicicletta sia per gli spostamenti quotidiani(casa/scuola/lavoro/servizi), sia per le attività turistico-ricreative (cicloturismo) mediante larealizzazione di un sistema organico e adeguato di infrastrutture di rete e di servizi.Il presente disegno di legge riprende alcune proposte di legge già presentate nella scorsa legislatura einoltre, anche se diffusamente, riprende i contenuti della recente legge regionale n. 1 del 2013, sullamobilità ciclistica, della regione Puglia specie per quanto riguarda le competenze degli enti locali,l'intermodalità bici e trasporto pubblico locale e la classificazione delle ciclovie; è stata altresìarricchita dai contributi essenziali e specialistici della Federazione italiana amici della Bicicletta(FIAB) che già aveva contribuito significativamente alla redazione della bozza della proposta di leggesulla mobilità ciclistica proposta dall'allora onorevole Galletti e diventata legge n. 366 del 1998.In questo quadro generale, il presente disegno di legge lascia pressoché inalterata la normativaattualmente vigente in materia di mobilità ciclistica (legge 19 ottobre 1998, n. 366) ma l'inquadra in uncontesto più vasto e organizzato di programmazione, finanziamento e realizzazione degli interventi,garantendo a ciascun ente territoriale competente il suo ruolo e i suoi spazi di intervento econtemporaneamente collegandoli fra di loro e inquadrando il tutto a sistema. Si definiscono infattil'oggetto e gli obiettivi della legge, i soggetti chiamati a concorrere alla realizzazione di tali obiettivi, inuovi strumenti di cui tali soggetti potranno avvalersi, in concorso e in coordinamento con quelli giàesistenti, e gli altri elementi essenziali per la loro operatività, ossia ruolo dei singoli enti, obiettiviannuali, parametri dell'attività da porre in essere, procedure da seguire, modalità di finanziamento ecaratteristiche tecnico-costruttive da tenere presenti nella realizzazione dei progetti di mobilitàciclistica.In questo quadro è prevista innanzitutto, tentando di colmare un gap rispetto al resto d'Europa, laredazione a livello nazionale, come sezione del Piano generale dei trasporti e della logistica, del Pianogenerale della mobilità ciclistica (articolo 2), nel quale sono definiti, tra gli altri, gli obiettivi disviluppo della mobilità ciclistica nel triennio successivo e l'indicazione delle priorità per gli interventida realizzare, nonché gli indirizzi per orientare e per coordinare efficacemente l'azione amministrativadelle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e degli altri enti pubblici competentiin materia.Il Piano generale è redatto in armonia con i piani regionali della mobilità ciclistica (articolo 5),predisposti da ciascuna regione e riferiti all'insieme degli interventi necessari per incentivare l'usodella bicicletta nell'ambito del territorio regionale. Tali piani sono a loro volta predisposti sulla basedei programmi pluriennali e dei progetti presentati dalle province e dai comuni ai sensi dell'articolo 2,comma 1, della legge n. 366 del 1998. Si attua così l'integrazione degli attuali e già sperimentatimeccanismi di intervento per la mobilità ciclistica con le nuove procedure di programmazione che,partendo proprio dalle proposte e dai progetti individuati dagli enti locali territoriali, si articolano e sicompletano nei superiori livelli, dapprima regionale e poi nazionale, di orientamento e dicoordinamento complessivi.Gli attuali meccanismi di finanziamento previsti dalla legge n. 366 del 1998 vengono a loro voltainquadrati nel nuovo e più organico sistema: è previsto, infatti, che gli attuali «piani regionali di ripartodei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati»(articolo 2, comma 1, della legge n. 366 del 1998) entrino a fare parte dei nuovi piani regionali dellamobilità ciclistica e che il Piano generale della mobilità ciclistica provveda alla ripartizione fra leregioni, sulla base delle priorità nello stesso individuate, della quota annuale del fondo per ilfinanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica ai sensi dell'articolo 4 della legge n.366 del 1998.Da un analogo inquadramento e coordinamento a livello nazionale è inoltre previsto che abbia originela rete nazionale di percorribilità ciclistica (articolo 3), da individuare nel Piano generale sulla basedelle reti regionali di percorribilità ciclistica delineate nei singoli piani regionali.

DDL S. 1451 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1451

Senato della Repubblica Pag. 6

La rete nazionale di percorribilità ciclistica, già prevista dalla delibera del Comitato interministerialeper la programmazione economica (CIPE) n. 1/2001 del 1º febbraio 2001, pubblicata nella GazzettaUfficiale n. 54 del 6 marzo 2001, e concretamente già individuata dalla FIAB attraverso un primostudio di fattibilità e relative linee guida elaborati nel 2002 a seguito di apposito incaricocommissionato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, si caratterizza espressamentenel presente disegno di legge, come una rete infrastrutturale di livello strategico nazionale inserita nelsistema delle reti ciclabili europee e finalizzata principalmente all'incentivazione di forme di mobilità edi turismo sostenibili.Essa dovrà presentare taluni requisiti fondamentali, individuati sulla base dei citati studi della FIABnel 2002, quali uno sviluppo minimo complessivo pari ad almeno 20.000 chilometri, l'attraversamentodi ogni capoluogo regionale e delle principali città di interesse turistico, il collegamento del maggiornumero possibile di aree naturali protette e di rilevante interesse escursionistico, la realizzazione diaree pedonali, zone a traffico limitato (ZTL) e provvedimenti di moderazione del traffico perconsentire la continuità e l'interconnessione delle rete.Il presente disegno di legge, inoltre, introduce operativamente, l'itinerario ciclopedonale già previstodall'articolo 2, comma 2, lettera f-bis), del codice della strada, quale strada ciclabile, vale a dire, stradaa basso livello di traffico dove, per tutta la sua lunghezza, il ciclista ha la precedenzasull'automobilista.Tali caratteristiche qualificheranno la RNPC come un «network» nazionale relativo agli ambiti dicollegamento di grande respiro, cioè agli itinerari ciclabili di dimensione sovraregionale o dicollegamento con gli Stati confinanti, che integrerà nel suo ambito i principali itinerari ciclabili didimensione regionale, provinciale e comunale.Di particolare interesse e rilevanza appaiono due disposizioni relative alla rete nazionale dipercorribilità ciclistica: la prima ne prevede l'intermodalità, stabilendo le sue integrazione einterconnessione con le reti infrastrutturali a supporto delle altre modalità e degli altri servizi ditrasporto (stradale, ferroviario, di navigazione interna, marittima e aerea). Stazioni, porti e aeroportidovranno diventare accessibili in bicicletta sia per consentire ai viaggiatori in bici di poter continuare ilproprio viaggio a bordo, con o senza bici al seguito, sviluppando quindi il trasporto combinato dellabicicletta con gli altri mezzi di trasporto locali e regionali; sia per favorire gli spostamenti di chi vi sireca anche solo al lavoro in bici. Un esempio per tutti: da anni è impossibile raggiungere l'aeroporto diMalpensa in bicicletta. L'unica strada di accesso è la statale 336 vietata, oltre che assolutamentepericolosa, al transito ciclistico. Tale ostacolo non solo impedisce ai 20.000 addetti che lavorano nelbacino aeroportuale di poter scegliere di utilizzare la bicicletta invece che l'auto negli spostamenticasa-lavoro, ma inibisce anche il collegamento con il reticolo di strade ciclabili dei comuni limitrofi edel Parco del Ticino. Eppure basterebbe realizzare una pista ciclopedonale di soli 3,3 km lungo lastatale 336.La valorizzazione del trasporto integrato rappresenta infatti, nell'ottica del presente disegno di legge,un doveroso completamento modale dei piani di sviluppo dei trasporti, nei quali si trovanoabitualmente, solo o quasi, progetti per il potenziamento delle infrastrutture pesanti, siano esse stradali,ferroviarie, portuali e aeroportuali, assolutamente impermeabili all'utente in bicicletta.Inoltre è previsto che lo sviluppo della rete nazionale di percorribilità ciclistica e delle reti regionalipoggi prevalentemente sul recupero di viabilità minore esistente o potenziale e specifiche disposizioni,come si rileverà in seguito, riguardano il recupero e l'allestimento a fini di mobilità ciclistica dellestrade arginali di fiumi e di canali, delle strade di servizio (bonifica, acquedotti, enel, gas), oltre adaltre opere infrastrutturali lineari come condotte fognarie e cablaggi, nonché di sedimi ferroviari indisuso e stradali dismessi o declassati. Al fine di favorire lo sviluppo di economie su piccola scala neiterritori attraversati dalle ciclovie, immobili dismessi come case cantoniere, caselli ferroviari e stazioninon più in esercizio, potranno essere recuperati e attrezzati per fornire servizi ai ciclisti quali ospitalità,ristoro, assistenza tecnica, accompagnamento di gruppi, vendita di editoria specializzata (mappe eguide).

DDL S. 1451 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1451

Senato della Repubblica Pag. 7

Per gestire il Piano generale della mobilità ciclistica è prevista l'istituzione presso il Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti del Dipartimento per la mobilità ciclistica (articolo 4): questo nuovoorganismo ha competenza, fra l'altro, per la predisposizione e per la gestione del Piano generale e perla verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi annuali di sviluppo stabiliti per la mobilitàciclistica, nonché per la gestione della rete nazionale di percorribilità ciclistica e per gli aspetti dirilevanza sovraregionale. Allo stato in Italia non esiste una struttura nazionale che si occupicompiutamente di mobilità e infrastrutture ciclabili. Negli anni se ne sono occupati occasionalmentediversi Ministeri, frammentando gli interventi peraltro episodici e non rappresentando un unicoriferimento nazionale, determinante invece sia nelle scelte di pianificazione delle infrastrutture per lamobilità che di programmazione degli interventi da finanziare e realizzare.Tra le altre funzioni attribuite al Dipartimento si segnalano la predisposizione di un apposito sistemainformativo sull'infortunistica stradale sulla rete nazionale di percorribilità ciclistica, allo scopo diindividuare gli interventi necessari ad accrescere la sicurezza del trasporto in bicicletta, ma anche lapredisposizione, con il supporto delle regioni, della formazione e dell'aggiornamento del Sistemainformativo territoriale dedicato alla rete Bicitalia.Poiché le funzioni di cui è prevista l'attribuzione al Dipartimento sono in parte già esercitate dalMinistero delle infrastrutture e dei trasporti, è previsto che all'organizzazione del Dipartimento stessosi provveda mediante la riorganizzazione interna degli uffici ministeriali già esistenti, senza nuovi omaggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Dipartimento sarà supportato da una Commissionetecnica da istituire entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge ai fini della realizzazionedella rete nazionale di percorribilità ciclistica.Sono inoltre previste disposizioni su specifici aspetti e questioni connessi allo sviluppo della mobilitàciclistica, tanto a livello nazionale quanto a livello locale.Al pari del livello nazionale, anche regioni, province, città metropolitane e comuni devono dotarsi,ciascuno, di un ufficio mobilità ciclistica che si occupi delle competenze specifiche attribuite dallapresente legge e svolga un ruolo attivo, di interazione e di coordinamento all'interno delle rispettiveamministrazioni e nei riguardi delle altre istituzioni che si occupano di viabilità, ambiente, turismo,energia, scuola, affinchè la mobilità ciclistica non sia ignorata e le necessarie infrastrutture di rete e iservizi realizzati siano di qualità.L'articolo 6 stabilisce che province, città metropolitane e comuni si dotino di piani della mobilitàciclistica ritenuti piani di settore all'interno degli strumenti di pianificazione del traffico e dellamobilità e parte integrante ed essenziale dei Piani territoriali di coordinamento provinciali e dei Pianiurbanistici generali, assumendo e valorizzando ove presenti nel territorio di competenza, gli itinerarinazionali delle reti Bicitalia ed EuroVelo.L'articolo 7 stabilisce che gli enti locali elaborano programmi triennali per l'attuazione degli interventisulla mobilità ciclistica per i territori di rispettiva competenza.L'articolo 8 definisce come soggetti attuatori della legge province, città metropolitane, comuni, entigestori dei parchi regionali e locali, comunità montane che adottano ogni iniziativa utile per realizzaree promuovere, anche con la collaborazione di privati, gli interventi previsti dal presente disegno dilegge, ricorrendo ad adeguate forme di concertazione, compresi gli accordi di programma.L'articolo 9 definisce le disposizioni particolari per le province. Tra i diversi compiti assegnati, laredazione e l'aggiornamento del Sistema informativo territoriale (SIT) della rete ciclabile provinciale ela classificazione delle ciclovie per tipologia e qualità.L'articolo 10 definisce le disposizioni particolari per i comuni, tra cui la realizzazione in prossimitàdelle stazioni ferroviarie, di velostazioni, vale a dire di centri per il posteggio, noleggio e riparazionebici. I comuni, inoltre, hanno l'obbligo negli edifici di edilizia residenziale pubblica di consentire ildeposito di biciclette in cortili o spazi comuni e di modificare i regolamenti edilizi inserendo normeper la realizzazione di spazi comuni negli edifici adibiti a residenza e attività terziarie o produttive peril deposito di biciclette ed anche presso strutture pubbliche.

DDL S. 1451 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1451

Senato della Repubblica Pag. 8

L'articolo 11 interviene in materia di ferrovie dismesse o in disuso, affermando il principio che leregioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute al recupero e alla riqualificazionedelle ferrovie stesse, valorizzandone in particolare la vocazione ciclabile: a questo scopo sono previstiil trasferimento in proprietà a tali enti dei tratti ferroviari in disuso esistenti sul rispettivo territorio, atitolo gratuito se appartenenti alla rete ferroviaria statale, e il loro prioritario utilizzo per larealizzazione di itinerari ciclopedonali o di piste ciclabili, oppure, in alternativa, la loro riadattazione afini di trasporto integrato.L'articolo 12 modifica il codice della strada (decreto leggislativo n. 285 del 1992) agli articoli 13 e 14introducendo l'obbligo per gli enti proprietari di tutte le categorie di strade previste dalla norma, direalizzare, all'interno dello stesso corridoio previsto dall'opera stradale, sia nel caso di nuovecostruzioni che di manutenzioni straordinarie di strade esistenti e delle infrastrutture cicloviarie. Gliinterventi previsti dal presente articolo valgono pure nei casi di sottopassi, sovrappassi e rotatorie.Qualora gli interventi dovessero essere realizzati disattendendo tale norma, il finanziamento vienerevocato.L'articolo 13 riguarda, invece, gli argini dei fiumi e dei torrenti, le strade che costeggiano gli arginistessi e quelle che costeggiano i margini di canali artificiali (strade alzaie), le strade di servizio,stabilendo anche per essi l'utilizzo prioritario per la realizzazione di itinerari ciclopedonali o di pisteciclabili: si supera in tal modo la disciplina vigente in materia, contenuta nella legge n. 366 del 1998,che prevede la semplice possibilità di utilizzo di tali percorsi per la realizzazione di piste ciclabili.I successivi articoli 14 e 15 intervengono sull'altra questione, assolutamente determinante, dellagaranzia delle risorse finanziarie necessarie per il finanziamento degli interventi in materia di mobilitàciclistica. Le risorse economiche disponibili per la mobilità ciclistica sono state fino ad oggiinsufficienti, sottodimensionate ed episodiche e ciò è confermato anche dal fatto che sia nelle leggifinanziarie degli ultimi anni che nella programmazione nazionale dei fondi europei non sono statiprevisti rifinanziamenti della vigente legge n. 366 del 1998. Questo ha comportato un significativoritardo nell'attuazione di interventi indispensabili affinché la mobilità ciclistica possa realmenteassumere un ruolo essenziale nella strategia dei trasporti e dell'ambiente, recuperando il grande divariorispetto agli altri paesi europei. Perché ciò si realizzi lo stanziamento delle risorse economiche per losviluppo della mobilità ciclistica deve essere strutturale, continuativo nel tempo. Allo scopo anche ifondi europei esistenti devono essere destinati prioritariamente a concorrere al finanziamento dellarealizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica in quanto infrastruttura strategicanazionale.A questo scopo il presente disegno di legge prevede, peraltro, un vincolo di destinazione in favoredegli interventi per la mobilità ciclistica a carico degli stanziamenti annualmente previsti per leinfrastrutture viarie e ferroviarie, nella misura del 2 per cento dell'importo totale: queste risorsesaranno utilizzate per il rifinanziamento del citato fondo di cui all'articolo 3 della legge n. 366 del1998, per la realizzazione, oltre che degli interventi già previsti dalla medesima legge e da includerenei nuovi piani regionali della mobilità ciclistica, anche dei nuovi interventi che regioni, province, cittàmetropolitane e comuni si troveranno a dover realizzare in attuazione delle nuove norme, nonché deglioneri a carico del bilancio dello Stato inerenti agli aspetti di rilevanza sovraregionale connessi allarealizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica e alle relative competenze statali. Gli oneriderivanti dall'attuazione della delega legislativa per la modifica del citato codice della strada, di cui aldecreto legislativo n. 285 del 1992, nonché della complessiva legislazione vigente in materia dicircolazione stradale e sulla definizione delle caratteristiche tecniche e costruttive degli itinerariciclabili e delle protezioni marginali di sicurezza, sono invece posti a carico del fondo speciale inconto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014,allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e deitrasporti. È altresì espressamente previsto (articolo 15) che al finanziamento degli interventi in materiadi mobilità ciclistica concorrano anche i proventi di sponsorizzazioni da parte di aziende e di altrisoggetti privati, nonché i lasciti e le donazioni liberali.

DDL S. 1451 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 1451

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Il disegno del nuovo sistema organico di intervento nel settore è completato dall'articolo 16 cheprevede la presentazione alle Camere di un rapporto annuale del Ministro delle infrastrutture e deitrasporti sulla mobilità ciclistica in Italia. Allo stato attuale nel nostro Paese non esistono datinazionali, sia reali che potenziali, che riguardano la mobilità ciclistica. In tale documento il Ministroriferisce alle Camere sullo stato di attuazione della normativa di settore, con particolare riferimentoall'entità delle risorse finanziarie stanziate e spese a livello dell'Unione europea, statale, regionale elocale, al numero e alla qualità degli interventi realizzati, allo stato di attuazione della rete Bicitalia, airisultati ottenuti in termini di riduzione del traffico, dell'inquinamento e degli incidenti, allapartecipazione a progetti e a programmi comunitari, nonché alle iniziative assunte in materia dagli altriPaesi membri dell'Unione europea.Ci si propone così di colmare una lacuna della vigente legge n. 366 del 1998, laddove non prevede laredazione di una relazione annuale di verifica delle risorse effettivamente assegnate e degli interventieffettivamente posti in essere dai diversi livelli istituzionali competenti in materia.DISEGNO DI LEGGEArt. 1.(Oggetto e finalità)1. La presente legge prevede che lo Stato, le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni interessate,nell'ambito della disciplina generale della mobilità e del governo del territorio e al fine di tutelare ilpatrimonio naturale, ciascuno secondo le proprie rispettive competenze, incentivino l'uso trasportisticodella bicicletta, sia per gli spostamenti quotidiani sia per le attività turistiche e ricreative, allo scopo direndere progressivamente lo sviluppo della mobilità ciclistica e delle connesse infrastrutture di rete unadelle componenti ordinarie ed essenziali delle politiche della mobilità in tutto il territorio nazionale edi pervenire alla realizzazione di un sistema generale e integrato della mobilità sostenibile dal punto divista ambientale, sociale ed economico.Art. 2.(Piano generale della mobilità ciclistica)1. Per realizzare le finalità di cui all'articolo 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, diconcerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni e delle attivitàculturali e del turismo, e per gli affari regionali, acquisito il parere della Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone, comespecifica sezione del Piano generale dei trasporti e della logistica e in conformità a quanto da essoprevisto, nonché sulla base dei piani regionali della mobilità ciclistica di cui all'articolo 5, il Pianogenerale della mobilità ciclistica, che contiene:a) la definizione degli obiettivi annuali di sviluppo del trasporto ciclistico da perseguire, in attuazionedella presente legge, nei tre anni successivi;b) l'indicazione delle priorità relative agli interventi da realizzare per il conseguimento degli obiettividi cui alla lettera a) e la conseguente graduatoria dei progetti contenuti nei piani regionali dellamobilità ciclistica;c) lo sviluppo della rete nazionale di percorribilità ciclistica di cui all'articolo 3;d) la ripartizione tra le regioni, con le modalità previste dall'articolo 4 della legge 19 ottobre 1998, n.366, della quota annuale del fondo per il finanziamento degli interventi a favore della mobilitàciclistica, di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 366 del 1998;e) gli indirizzi per orientare e per coordinare efficacemente l'azione amministrativa delle regioni, delleprovince, delle città metropolitane, dei comuni e degli altri enti pubblici competenti in materia dimobilità ciclistica, in particolare per quanto attiene alle finalità e alle caratteristiche degli interventi dirispettiva competenza.2. Il Piano generale della mobilità ciclistica è aggiornato annualmente con riferimento al trienniosuccessivo sulla base dei piani regionali di cui all'articolo 5 trasmessi ogni anno. Il Piano generale e isuoi aggiornamenti annuali sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

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da emanare entro il 31 marzo di ogni anno. In sede di prima attuazione della presente legge il terminedi approvazione del Piano generale è stabilito in dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigoredella legge medesima.Art. 3.(Rete nazionale di percorribilità ciclistica)1. Nell'ambito del Piano generale dei trasporti e della logistica e in conformità a quanto da essoprevisto, nonché sulla base dei piani regionali di cui all'articolo 5, una specifica sezione del Pianogenerale della mobilità ciclistica, di cui all'articolo 2, è dedicata allo sviluppo della rete nazionale dipercorribilità ciclistica (RNPC) Bicitalia quale rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nelsistema della rete ciclabile transeuropea EuroVelo.2. La RNPC Bicitalia, come individuata ai sensi della delibera CIPE n. 1/2001 del 1º febbraio 2001,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2001, è dichiarata di interesse strategiconazionale.3. La RNPC Bicitalia è una rete nazionale di infrastrutture viarie e di servizi dedicata ai ciclisti e, ingenerale, agli utenti non motorizzati. La RNPC Bicitalia presenta le seguenti caratteristiche:a) sviluppo complessivo non inferiore a 20.000 chilometri in base a una struttura a rete, articolata inuna serie di itinerari da nord a sud attraversati da itinerari da est a ovest che interessano tutto ilterritorio nazionale e costituita da una serie di infrastrutture viarie per utenze non motorizzate;b) integrazione e interconnessione con le reti infrastrutturali a supporto delle altre modalità e servizi ditrasporto stradale, ferroviario e di navigazione interna, marittima e aerea, e con le altre reti ciclabili aidiversi livelli territoriali;c) collegamento del maggior numero possibile di aree naturali protette e di altre zone a elevatanaturalità e di rilevante interesse escursionistico, compatibilmente con le caratteristiche di cui allelettere a) e b);d) utilizzo prioritario della viabilità minore esistente, tenendo conto dei vincoli territoriali orograficipresenti;e) recupero ai fini ciclabili, promuovendone il legittimo uso pubblico, della seguente viabilitàpotenziale e secondaria: strade arginali di fiumi, torrenti, laghi e canali; tratturi, viabilità dismessa odeclassata; sedimi di strade ferrate dimesse o in disuso e comunque ritenute definitivamente nonrecuperabili all'esercizio ferroviario; viabilità forestale e militare; strade di servizio connesse a opere dibonifica, acquedotti, impianti industriali e simili; altre opere infrastrutturali lineari, quali canali,condotte fognarie e cablaggi; ponti dismessi e altri manufatti stradali;f) collegamento ciclabile tra comuni limitrofi, attraversamento di ogni capoluogo regionale epenetrazione nelle principali città di interesse turistico-culturale con coinvolgimento dei rispettivicentri storici;g) continuità e interconnessione anche tramite la realizzazione di aree pedonali, di zone a trafficolimitato e di interventi di riduzione del traffico;h) attribuzione agli itinerari promiscui che la compongono della qualifica di itinerario ciclopedonaleprevista dall'articolo 2, comma 2, lettera f-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, overicorrano le caratteristiche ivi richieste, e loro assoggettamento in ogni caso a pubblico passaggio;i) priorità nella realizzazione di itinerari ciclistici facili e accessibili al fine di ampliare l'utenza;l) dotazione di un adeguato sistema di segnaletica.4. Nella sezione del Piano generale della mobilità ciclistica di cui al comma 1 del presente articolosono altresì definiti le modalità di realizzazione e di gestione della RNPC Bicitalia e i relativi oneriinerenti agli aspetti di rilevanza sovraregionale e alle competenze statali, cui si provvede ai sensidell'articolo 14, comma 3.Art. 4.(Dipartimento per la mobilità ciclistica)

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1. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Dipartimento per la mobilitàciclistica, competente per:a) la predisposizione e la gestione del Piano generale della mobilità ciclistica e della RNPC Bicitaliaper quanto attiene agli aspetti di rilevanza sovraregionale, in raccordo con il Ministero dell'ambiente edella tutela del territorio e del mare, con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo econ i Dipartimenti per gli affari regionali, le autonomie e lo sport e della gioventù e del servizio civilenazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri;b) la verifica del rispetto degli obiettivi annuali di sviluppo del trasporto ciclistico stabiliti ai sensidell'articolo 2, comma 1, lettera a);c) la rilevazione e il monitoraggio, mediante il supporto delle regioni, dell'estensione delle reti urbaneed extraurbane di itinerari ciclopedonali e di piste ciclabili;d) la predisposizione di un sistema informativo concernente l'infortunistica stradale sulla RNPCBicitalia, mediante il monitoraggio e lo studio analitico degli incidenti che coinvolgono i ciclisti, alloscopo di individuare gli interventi necessari ad accrescere la sicurezza del trasporto ciclistico;e) la predisposizione, con il supporto delle regioni, della formazione e dell'aggiornamento dellasezione del sistema informativo territoriale dedicato alla RNPC Bicitalia, classificando le ciclovie pertipologia e per qualità;f) lo studio e l'individuazione delle politiche e delle forme di incentivazione utili per lo sviluppo dellamobilità in bicicletta, con particolare riguardo ai servizi a supporto di tale modalità di trasporto e allesue integrazione e interconnessione con le altre modalità e con gli altri servizi di trasporto stradale,ferroviario e di navigazione interna, marittima e aerea, anche in termini di eliminazione di ostacoli e dibarriere all'accessibilità e alla fruizione del servizio di trasporto intermodale;g) l'organizzazione di iniziative di rilevanza nazionale per la promozione dell'uso della bicicletta comemezzo di trasporto urbano ed extraurbano e dell'integrazione modale tra la bicicletta e gli altri mezzi ditrasporto pubblico e collettivo;h) la promozione di appositi corsi, anche mediante convenzioni da stipulare con gli istituti scolastici diogni ordine e grado, per l'educazione dei giovani all'uso della bicicletta, alla mobilità ciclistica eall'integrazione modale tra la bicicletta e gli altri mezzi di trasporto pubblico e collettivo.2. L'organizzazione, la disciplina e le dotazioni organiche del Dipartimento per la mobilità ciclisticasono stabilite ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo,comunque, che siano assicurate mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi omaggiori oneri per il bilancio dello Stato.3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti istituisce con proprio decreto, da adottare entro duemesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una commissione tecnica per la realizzazionedella RNPC Bicitalia di cui, oltre a un rappresentante di ciascuno dei Ministeri e dei Dipartimenti dicui al comma 1, lettera a), fanno parte:a) un rappresentante dell'Associazione nazionale ciclo motociclo e accessori (ANCMA), dellaFederazione delle associazioni italiane alberghi e turismo (FEDERALBERGHI) e della Federazioneitaliana associazioni imprese viaggi e turismo (FIAVET);b) tre rappresentanti delle regioni;c) un rappresentante della Federazione ciclistica italiana;d) un rappresentante della Federazione italiana amici della bicicletta (FIAB) ONLUS;e) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministerodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.4. La commissione tecnica di cui al comma 3, adotta, entro quattro mesi dalla data della suaistituzione, sentita la FIAB, le linee guida per la realizzazione della RNPC Bicitalia.5. Le linee guida di cui al comma 4 sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei

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ministri entro tre mesi dalla data della loro adozione.6. Le regioni provvedono, sentiti gli enti locali interessati, a redigere i progetti per la realizzazionedella RNPC Bicitalia entro un anno dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consigliodei ministri di cui al comma 5.7. Al fine di acquisire gli atti di intesa, i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni e le approvazioniprescritti per i progetti di cui al comma 6 del presente articolo, può essere convocata un'appositaconferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successivemodificazioni, cui partecipano tutti gli enti tenuti a esprimersi sui progetti stessi.8. Le regioni, acquisiti i pareri e gli altri atti di cui ai commi 6 e 7, approvano i progetti e provvedono ainviarli entro un mese al Dipartimento per la mobilità ciclistica.9. I progetti sono definitivamente approvati dal Dipartimento per la mobilità ciclistica, sentita lacommissione tecnica di cui al comma 3, entro due mesi dalla data della loro ricezione.10. L'approvazione da parte del Dipartimento per la mobilità ciclistica costituisce, ai sensi del testounico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, variante di tutti gli strumenti urbanistici vigenti.11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è adottataun'apposita segnaletica dedicata all'utenza ciclistica, predisposta dalla commissione tecnica di cui alcomma 3.Art. 5.(Piani regionali della mobilità ciclistica)1. Al fine di realizzare le finalità di cui all'articolo 1 le regioni, nell'ambito delle proprie competenze edi quelle definite dalla presente legge, predispongono e approvano annualmente, in conformità alrispettivo piano regionale dei trasporti e della logistica, il piano regionale della mobilità ciclistica,relativo all'insieme degli interventi necessari per incentivare l'uso della bicicletta sia per glispostamenti quotidiani, sia per le attività turistiche e ricreative nell'ambito del territorio regionale.2. Per svolgere le funzioni loro attribuite dalla presente legge, le regioni istituiscono l'ufficio dellamobilità ciclistica, mediante riorganizzazione interna dei rispettivi uffici tecnico-amministrativi.3. Il piano regionale della mobilità ciclistica disciplina l'intero sistema ciclabile regionale ed è redattosulla base dei programmi pluriennali elaborati e dei progetti presentati dai comuni, dalle province edalle città metropolitane, nell'ambito della propria attività di pianificazione, ai sensi dell'articolo 2,comma 1, della legge 19 ottobre 1998, n. 366, assumendo e valorizzando, quali dorsali delle reti, gliitinerari della RNPC Bicitalia e della rete ciclabile transeuropea EuroVelo. Il piano identifica, inparticolare:a) la rete regionale di percorribilità ciclistica ai diversi livelli di scala, interconnessa e integrata con lereti infrastrutturali regionali a supporto delle altre modalità e degli altri servizi di trasporto stradale,ferroviario e di navigazione interna, marittima e aerea;b) nell'ambito della rete di cui alla lettera a), gli itinerari nelle zone rurali finalizzati alla conoscenza ealla fruizione di sentieri di campagna, delle aree circostanti, dei laghi e dei corsi d'acqua, nonché deiparchi, delle riserve naturali e delle altre zone di interesse naturalistico comprese nel territorioregionale;c) il sistema dei parcheggi di interscambio tra la bicicletta e gli altri mezzi di trasporto, pubblici eprivati;d) il sistema delle aree di sosta, attrezzate e non attrezzate, per i ciclisti;e) il sistema della rete dei servizi al ciclista urbano e al cicloturista;f) i criteri per la realizzazione, in occasione della costruzione di nuovi edifici scolastici di ogni ordine egrado o della ristrutturazione di quelli esistenti, di aree attrezzate per la sosta o per il deposito dellebiciclette;

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g) la realizzazione di azioni di comunicazione, educazione e formazione per la promozione deglispostamenti in bicicletta e dell'integrazione modale tra la bicicletta e gli altri mezzi di trasportopubblico e collettivo.4. Per consentire l'effettiva fruizione del servizio di trasporto intermodale, le regioni promuovonoaccordi con i gestori del trasporto pubblico e collettivo locale e regionale e delle relative infrastrutture,per rimuovere ostacoli e barriere infrastrutturali e organizzativi, nonché per favorire l'accessibilità inbicicletta a stazioni, porti e aeroporti, segnalando gli appositi percorsi.5. Del piano regionale della mobilità ciclistica fa parte integrante il piano regionale di riparto deifinanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati, di cuiall'articolo 2 della legge 19 ottobre 1998, n. 366.6. Nel piano regionale della mobilità ciclistica sono altresì definiti le modalità di realizzazione e digestione della rete regionale di percorribilità ciclistica e i relativi costi, cui si fa fronte ai sensidell'articolo 14.7. Il piano regionale della mobilità ciclistica è approvato con deliberazione del consiglio regionale ed èinviato, entro dieci giorni dall'approvazione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In sede diprima attuazione della presente legge il termine di approvazione del piano è stabilito in sei mesi adecorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge.8. Per la regione Trentino-Alto Adige le competenze attribuite alle regioni dal presente articolo sonoesercitate dalle province autonome di Trento e di Bolzano.Art. 6.(Piani della mobilità ciclistica delle città metropolitane, delle province e dei comuni)1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 5, le città metropolitane, le province e i comuni,mediante riorganizzazione interna dei rispettivi uffici tecnico-amministrativi, istituiscono l'ufficio dellamobilità ciclistica per la redazione dei piani della mobilità ciclistica e ciclopedonale riguardanti iterritori di rispettiva competenza, in coerenza con il piano regionale della mobilità ciclistica, oveadottato. Il piano della città metropolitana o provinciale programma gli interventi a livello sovra-comunale ed è individuato quale elaborato integrativo del piano territoriale di coordinamentoprovinciale (PTCP), di cui costituisce parte integrante. Il piano comunale programma gli interventi alivello locale ed è individuato quale elaborato integrativo del piano urbanistico generale (PUG) di cuicostituisce parte integrante. Gli interventi di cui al presente comma, se presentati separatamente dalpiano cui appartengono, sono approvati con il medesimo procedimento di approvazione del piano,quale loro variante, o anche anticipatamente rispetto a esso.2. I piani delle città metropolitane, provinciali e comunali individuano la rete ciclabile e ciclopedonalequale elemento integrante della rete di livello regionale, assumendo e valorizzando, se ritenutoopportuno ovvero se presenti nel territorio di competenza, quali dorsali delle rispettive reti, gli itineraridella RNPC Bicitalia e della rete ciclabile transeuropea EuroVelo. I medesimi piani prevedono laconnessione della rete alle zone a traffico elevato, quali i poli scolastici e universitari, gli ufficipubblici, i centri commerciali, i distretti e le zone artigianali e industriali e, in generale, i luoghi diinteresse sociale, storico, culturale e turistico di fruizione pubblica.3. I piani della mobilità ciclistica predisposti dai comuni sono piani di settore dei piani urbani dellamobilità (PUM) e dei piani urbani del traffico (PUT), in quanto, finalizzati a garantire la sostenibilitàambientale e la riduzione delle emissioni inquinanti, dei consumi energetici e dell'inquinamentoacustico prodotti dal traffico.4. I piani della mobilità ciclistica predisposti dalle città metropolitane e dalle province sono atti diindirizzo per la programmazione pluriennale delle opere di rispettiva competenza e atti di riferimentoper la programmazione e la pianificazione dei comuni. Essi sono, altresì, parte integrante del piano deltraffico per la viabilità extraurbana, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285, e successive modificazioni, limitatamente alla rete ciclabile.Art. 7.

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(Programmazione triennale)1. In coerenza con i piani di cui agli articoli 5 e 6, le città metropolitane, le province e i comuni,tramite i propri uffici della mobilità ciclistica, predispongono programmi triennali per l'attuazione diinterventi in materia di mobilità ciclistica per i territori di rispettiva competenza.2. I programmi triennali di cui al comma 1 prevedono, tra l'altro:a) la ricognizione in termini quantitativi e qualitativi delle infrastrutture per la mobilità ciclisticaesistenti o in via di realizzazione;b) la rilevazione delle azioni attivate a livello di città metropolitana, provinciale e comunale per lapromozione della mobilità ciclistica e dell'integrazione modale tra la bicicletta e gli altri mezzi ditrasporto pubblico e colletivo;c) gli interventi infrastrutturali da avviare valorizzando le infrastrutture per la mobilità ciclisticaesistenti e garantendone la connessione con le reti ciclabili esistenti o in corso di realizzazione, e con ilsistema generale di mobilità;d) gli interventi di realizzazione e manutenzione delle ciclovie;e) le fonti di finanziamento pubbliche, private o miste, che si intendono attivare per realizzare gliinterventi;f) il programma di interventi educativi e formativi per promuovere la mobilità ciclistica a livellocomunale, provinciale e di città metropolitane;g) il piano di comunicazione istituzionale a supporto degli interventi;h) i soggetti pubblici, quali enti parco, comunità montane e istituti scolastici, o privati cui competel'attuazione degli interventi;i) i tempi previsti per la realizzazione degli interventi.Art. 8.(Soggetti attuatori)1. Le città metropolitane, le province, i comuni e gli enti gestori dei parchi nazionali, regionali e localiadottano ogni iniziativa utile, anche con la collaborazione di soggetti privati, ai fini dell'attuazionedella presente legge, ricorrendo ad adeguate forme di concertazione, compresi gli accordi diprogramma.2. I soggetti privati sono incentivati, previe intese con gli enti pubblici competenti, a installare struttureattrezzate per l'integrazione del trasporto pubblico con la bicicletta, nonché a prevedere agevolazioniper i propri dipendenti che utilizzano la bicicletta per recarsi al lavoro.Art. 9.(Disposizioni particolari per le città metropolitane e per le province)1. Le città metropolitane e le province, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presentelegge, attraverso i rispettivi uffici della mobilità ciclistica, provvedono all'attuazione della presentelegge anche mediante:a) la stesura e l'aggiornamento del sistema informativo territoriale (SIT) della rispettiva rete ciclabile,classificando le ciclovie per tipologia e qualità. Il SIT è, nelle sue indicazioni principali, resoaccessibile tramite internet;b) la progettazione e la manutenzione di opere e di segnaletica della rete ciclabile;c) l'assistenza agli enti locali nella redazione degli strumenti della pianificazione ciclabile di settoreall'interno dei PUG, PUT e PUM;d) l'assistenza agli enti locali e agli enti gestori di aree protette nella gestione della rete ciclabile;e) la promozione dell'uso della bicicletta, anche favorendo lo sviluppo di appositi servizi.Art. 10.(Disposizioni particolari per i comuni)

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1. I comuni sedi di stazioni ferroviarie, di autostazioni o di stazioni metropolitane prevedono, inprossimità di tali infrastrutture, la realizzazione di velostazioni, costituite di adeguati centri per ildeposito custodito, l'assistenza tecnica e l'eventuale servizio di noleggio di biciclette.2. Per la realizzazione delle velostazioni di cui al comma 1, i comuni stipulano convenzioni con leaziende che gestiscono le stazioni ferroviarie, le autostazioni o le stazioni metropolitane.3. I comuni che non gestiscono direttamente le velostazioni assegnano prioritariamente la gestionedelle stesse ad aziende di trasporto o a cooperative sociali.4. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, inseriscono neiregolamenti edilizi norme per la realizzazione di spazi comuni e attrezzati per il deposito di biciclettenegli edifici adibiti a residenza e ad attività terziarie o produttive nonché nelle strutture pubbliche.5. Nelle norme di attuazione degli strumenti urbanistici i comuni prevedono gli standard di dotazioneper i parcheggi di biciclette ad uso pubblico e ad uso pertinenziale.6. Negli edifici di edilizia residenziale pubblica è fatto obbligo di consentire il deposito attrezzato dibiciclette in cortili o in spazi dedicati.7. I comuni destinano parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e daglioneri di urbanizzazione allo sviluppo della mobilità ciclistica.Art. 11.(Ferrovie dismesse o in disuso)1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze dipianificazione e di programmazione territoriali, sono tenute al recupero e alla riqualificazione delleferrovie dismesse o in disuso, valorizzandone in particolare la vocazione ciclabile. A tale scopo l'areadi sedime delle predette ferrovie esistenti nel territorio di ciascuna regione e provincia autonoma,identificata ai sensi del comma 2, e le relative pertinenze sono trasferite in proprietà alle regioni e alleprovince autonome, a titolo gratuito ove risultino appartenenti alla rete ferroviaria statale, per essereprioritariamente utilizzate per la realizzazione di itinerari ciclopedonali o di piste ciclabili, ovveroriadatate attrezzandole al trasporto integrato di persone e di biciclette.2. Ciascuna regione e provincia autonoma provvede ad individuare, mediante apposito elenco daapprovare con deliberazione del rispettivo consiglio entro un anno dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, i tracciati ferroviari dismessi o in disuso utilizzabili ai fini di cui al comma 1 esuccessivamente a programmare, nell'ambito dei piani locali, la realizzazione di itinerari ciclopedonalio di piste ciclabili seguendo i tracciati medesimi o il loro riadattamento per il trasporto integrato dipersone e di biciclette. Con il predetto elenco sono altresì individuati lo stato di fatto e la proprietà deitracciati individuati. Qualora il tracciato ferroviario sia stato in parte alienato o adibito ad altre finalitàla regione o la provincia autonoma provvede al ripristino della continuità del percorso, ove possibile,ovvero alla definizione di eventuali varianti.3. Ai fini del presente articolo sono equiparate alle ferrovie anche le tramvie extraurbane e in genere lealtre infrastrutture di trasporto su ferro dismesse o in disuso correnti prevalentemente in sede propria.4. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è abrogato.Art. 12.(Infrastrutture cicloviarie)1. Il comma 4-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dalseguente:«4-bis. Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle lettere A, B, C, D, E ed F del comma 2dell'articolo 2 devono avere, per l'intero sviluppo, un collegamento continuo finalizzato a garantire larealizzazione, nello stesso corridoio previsto dall'opera stradale in progetto, di infrastrutturecicloviarie».2. Il comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dalseguente:

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«2-bis. Gli enti proprietari delle strade classificate ai sensi delle lettere A, B, C, D, E ed F del comma 2dell'articolo 2 provvedono altresí, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, arealizzare un collegamento continuo finalizzato a garantire la realizzazione, nello stesso corridoioriguardante la sede stradale oggetto dell'intervento, di infrastrutture cicloviarie».3. Gli interventi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, riguardano anche i sovrappassi, isottopassi e le rotatorie.4. I finanziamenti a qualunque titolo destinati alla costruzione di nuove strade o alla manutenzionestraordinaria di strade esistenti sono concessi a condizione che il progetto dell'opera preveda larealizzazione delle infrastrutture cicloviarie di cui ai commi 1, 2 e 3. Tali finanziamenti possono essererevocati nel caso in cui, in corso d'opera o a completamento della stessa, l'intervento risulti in contrastocon quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente articolo.Art. 13.(Argini di fiumi e di torrenti, strade arginali e strade alzaie)1. Gli argini dei fiumi e dei torrenti, le strade arginali e le strade alzaie sono utilizzati prioritariamenteper la realizzazione di itinerari ciclopedonali e di piste ciclabili, fatto salvo il rispetto della normativavigente in materia.2. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è abrogato.Art. 14.(Disposizioni finanziarie)1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, il fondo per il finanziamento degli interventi a favoredella mobilità ciclistica di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è finanziatoannualmente con stanziamenti aggiuntivi comunque non inferiori al 2 per cento degli stanziamentiprevisti per le infrastrutture viarie e ferroviarie nonché con risorse provenienti dai programmi operativiregionali finanziati dai fondi dell'Unione europea. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture edei trasporti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sonodefiniti i criteri e le modalità per l'attuazione del presente comma.2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede per l'anno 2014 mediantecorrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini delbilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture edei trasporti.3. Per gli anni successivi al 2014 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge31 dicembre 2009, n. 196.4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 4, sono posti a carico del fondo di cui alcomma 1 del presente articolo. Agli oneri a carico delle regioni, delle città metropolitane, delleprovince e dei comuni relativi agli interventi di rispettiva competenza necessari per l'attuazione dellapresente legge si provvede mediante il ricorso al fondo di cui al citato comma 1 e a essi si fa fronte insede di riparto del fondo stesso ai sensi della legge 19 ottobre 1998, n. 366; a tale scopo, i relativiprogetti costituiscono priorità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della medesima legge n. 366 del 1998.5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrentivariazioni di bilancio.Art. 15.(Sponsorizzazioni e donazioni)1. All'attuazione dei programmi e degli interventi previsti dalla presente legge concorrono anche iproventi di sponsorizzazioni da parte di aziende e di altri soggetti privati, nonché i lasciti e ledonazioni liberali finalizzati al finanziamento della mobilità ciclistica.Art. 16.

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(Relazione annuale sulla mobilità ciclistica)1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta annualmente alle Camere una relazione sullostato di attuazione della presente legge e della legge 19 ottobre 1998, n. 366, e in particolare su:a) l'entità delle risorse finanziarie stanziate e spese a livello di Unione europea, nazionale, regionale elocale per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge e alla legge 19 ottobre 1998, n.366;b) il numero e la qualità degli interventi finanziati e realizzati con le risorse di cui alla lettera a);c) lo stato di attuazione della RNPC Bicitalia;d) i risultati ottenuti tramite l'incremento della mobilità ciclistica nei centri urbani, in termini diriduzione del traffico automobilistico, dell'inquinamento atmosferico e acustico, nonché di incidenti edi danni agli utenti della strada;e) lo stato di attuazione dell'integrazione modale tra la bicicletta e gli altri mezzi di trasporto pubblicoe colletivo;f) la partecipazione a progetti e a programmi dell'Unione europea;g) un'analisi comparata con le iniziative assunte negli altri Paesi membri dell'Unione europea.

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1.3. Trattazione in Commissione

DDL S. 1451 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3. Trattazione in Commissione

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1.3.1. Sedutecollegamento al documento su www.senato.it

Disegni di leggeAtto Senato n. 1451XVII Legislatura

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale dipercorribilità ciclisticaTitolo breve: mobilità ciclistica

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primariaSeduta Attività8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referenteN. 351 (ant.)12 dicembre 2017

Congiunzione diS.2462, S.2977Proposto dirichiedere nuovaassegnazione insede deliberanteda parte dicomponenti dellaCommissioneAdottato testobase S. 2977.Fissato termineper lapresentazionedegliemendamenti: 12dicembre 2017alle ore 19:00

N. 352 (ant.)13 dicembre 2017

Proposto dirichiedere nuovaassegnazione insede deliberantedallaCommissioneAllegato alresoconto testoodg

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N. 353 (ant.)20 dicembre 20178ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) (sui lavori della Commissione)N. 355 (pom.)21 dicembre 2017

Discussocongiuntamente:S.2977, S.2462

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede deliberanteN. 356 (pom.)21 dicembre 2017

Discussocongiuntamente:S.2977, S.2462(assorbito daS.2977)Adottato testobase S.2977.Articoli discussi:da 1 a 11.approvatoall'unanimitàEsito: approvatodefinitivamente

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1.3.2. Resoconti sommari

DDL S. 1451 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.3.2. Resoconti sommari

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1.3.2.1. 8^ Commissione permanente (Lavori

pubblici, comunicazioni)

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1.3.2.1. 8^ Commissione permanente (Lavori pubblici,comunicazioni)

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1.3.2.1.1. 8ª Commissione permanente (Lavori

pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 351 (ant.)

del 12/12/2017collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)MARTEDÌ 12 DICEMBRE 2017

351ª Seduta

Presidenza del PresidenteMATTEOLI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini. La seduta inizia alle ore 10,35.

IN SEDE REFERENTE

(2977) Deputato DECARO ed altri. - Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta ela realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica, approvato dalla Camera deideputati (1451) VACCARI ed altri. - Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e larealizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica (2462) CONSIGLIO. - Norme per lo sviluppo della mobilità ciclistica, per la promozionedell'uso della bicicletta e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili(Esame congiunto e rinvio) Il relatore FILIPPI (PD) illustra i provvedimenti in esame, il cui obiettivo comune è quello di favorirel'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane che per le attività turistichee ricreative e, conseguentemente, facilitare la realizzazione di una rete viaria di percorsi ciclabili.Il disegno di legge n. 2977, trasmesso dalla Camera dei deputati, in particolare, contiene 11 articoli.Si sofferma quindi sull'articolo 1 che, nel definire l'oggetto e le finalità del provvedimento, stabilisceche lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti interessati, perseguano gli obiettivi indicati in

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modo da rendere lo sviluppo della mobilità ciclistica e delle necessarie infrastrutture di rete unacomponente fondamentale delle politiche della mobilità.L'articolo 2 introduce nell'ordinamento talune definizioni, tra le quali in particolare quelle di ciclovia edi rete cicloviaria. Ulteriori definizioni riguardano le vie verdi ciclabili, i sentieri ciclabili o percorsinatura, le strade senza traffico, le strade a basso traffico e le strade 30 (urbane ed extraurbane).Con l'articolo 3 si prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, vengaapprovato con decreto del Ministro delle infrastrutture un Piano generale della mobilità ciclistica,quale parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica. Tale Piano dovrà esserearticolato in due settori di intervento, relativi allo sviluppo della mobilità ciclistica sia in ambitourbano e metropolitano che su percorsi definiti a livello regionale, nazionale ed europeo. Vengonospecificati nel dettaglio i contenuti del Piano, con il quale si procederà tra l'altro all'individuazionedelle ciclovie di interesse nazionale che costituiranno la rete ciclabile nazionale "Bicitalia", di cui alsuccessivo articolo 4. Viene poi previsto che il Piano abbia durata triennale, con la possibilità diaggiornamenti annuali.L'articolo 4, come accennato, contiene norme sulla Rete ciclabile nazionale, denominata Bicitalia, checostituisce la rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabiletranseuropea "Eurovelo". È composta dalle ciclovie di interesse nazionale e le infrastrutture in essacontenute costituiscono infrastrutture di interesse strategico nazionale. Vengono poi indicati i criteriper l'individuazione della Rete nell'ambito del Piano generale della mobilità ciclistica, di cui siprecisano i contenuti. Sono quindi disciplinate le procedure per l'approvazione dei progetti necessarialla realizzazione della rete, sia per gli aspetti di competenza regionale che statale. È previsto chel'approvazione dei progetti costituisca variante a tutti gli strumenti urbanistici vigenti.Richiama poi gli articoli 5, 6, 7 e 8, riguardanti la programmazione della mobilità ciclistica da partedegli enti territoriali e locali, con la previsione di piani regionali (articolo 5) e di piani urbani,denominati "biciplan" (articolo 6), nonché di ulteriori strumenti di pianificazione, finalizzati apromuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, che dovranno essere predisposti dalle cittàmetropolitane e dalle province (articolo 7). Sono poi dettate norme per la realizzazione di velostazioni,cioè centri per il deposito, l'assistenza tecnica e il noleggio di biciclette, in prossimità di aeroporti,stazioni ferroviarie, marittime o metropolitane (articolo 8).Con l'articolo 9 si procede ad integrare i principi generali del Codice della strada con il riferimento alprincipio della mobilità sostenibile e alla promozione dell'uso dei velocipedi. Si dispone inoltre che gliautobus, sia da noleggio che di linea, possano essere dotati di strutture portabiciclette ancheanteriormente.L'articolo 10 contiene le norme per la copertura finanziaria.L'articolo 11, infine, prevede l'invio annuale al Parlamento, da parte del Ministro delle infrastrutture,di una relazione sullo stato di attuazione del presente provvedimento, specificandone una serie dicontenuti obbligatori. Sempre annualmente, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzanodovranno presentare una relazione al Ministro delle infrastrutture per dar conto dello stato diattuazione degli interventi in tema di mobilità ciclistica di loro competenza. Da ultimo, l?articolocontiene la clausola di invarianza finanziaria.Illustra poi il disegno di legge n. 1451, di iniziativa del senatore Vaccari ed altri, aventeun'impostazione simile al disegno di legge appena illustrato. Il contenuto è più ampio (contiene 16articoli) e coincide con quello della proposta di legge n. 2305, presentata alla Camera dei deputatidall'onorevole Decaro ed altri, che è stata assunta come testo base per l'esame nell'altro ramo delParlamento e quindi modificata nel testo trasmesso in Senato.Riferisce infine sul disegno di legge n. 2462, di iniziativa del senatore Consiglio che, nell'ottica difavorire l'attuazione di politiche per lo sviluppo della mobilità ciclistica (articolo 1), prevedel'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un apposito Fondo nazionale, daripartire nella misura del 30 per cento in favore dello Stato e del 70 per cento tra le Regioni e le

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province autonome di Trento e Bolzano (articolo 2). Le finalità dei progetti di rilevanza non statale chepossono essere finanziati a valere sulle risorse del Fondo vengono individuate nella predisposizione dimisure generali e di misure specifiche in favore dell'uso della bicicletta; nella realizzazione di azioni diinnovazione e di sperimentazione in favore dello sviluppo della ciclabilità e della diffusione dell'usodella bicicletta; nella realizzazione di servizi rivolti alle persone che utilizzano la bicicletta; nellarealizzazione di azioni per il sostegno economico e per l'attivazione di appositi servizi in favore dellepersone che utilizzano la bicicletta per i loro spostamenti lavorativi; nell'istituzione, da parte degli entilocali interessati, di autorità locali per la mobilità ciclistica; nella realizzazione di reti di percorsiciclabili di dimensione regionale o provinciale ed eventualmente comunale, ai fini della realizzazionedi una rete ciclabile nazionale (articolo 3). Vengono quindi indicate una serie di misure, anche dicarattere programmatorio, con le quali perseguire le diverse finalità indicate (articoli 4, 5, 6 e 7).Sono poi introdotti contributi statali per favorire il rinnovamento del parco ciclistico (articolo 8),nonché incentivi per l'utilizzo della biciletta come mezzo di trasporto utilizzato per recarsi sul posto dilavoro (articolo 9).Si stabilisce che una quota delle risorse del Fondo nazionale per la mobilità ciclistica di competenzastatale sia finalizzata alla realizzazione della rete nazionale dei percorsi ciclabili, che è prioritariamenteattuata tramite l'integrazione delle reti ciclabili di dimensione regionale, provinciale o comunale ecostituisce struttura integrante della rete europea di itinerari ciclabili "EuroVelo" (articolo 10). Vengono quindi dettate norme per la definizione, da parte delle Regioni, degli ambiti territoriali diintervento e per l'approvazione, da parte degli enti locali in essi ricompresi, dei relativi piani (articolo11).È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Servizio di informazione, promozione,consulenza, monitoraggio e supporto tecnico per la realizzazione delle finalità del presenteprovvedimento (articolo 12) e si introduce una procedura per la valutazione delle attività e degliinterventi previsti (articolo 13). Lo stato di attuazione della legge deve essere oggetto di una relazioneannuale al Parlamento (articolo 14).Si stabilisce poi la copertura finanziaria del provvedimento (articolo 15).Propone infine di assumere come testo base il disegno di legge n. 2977. In considerazionedell'esigenza di concludere rapidamente l'esame del suddetto testo, sul quale anche presso l'altro ramodel Parlamento si è registrato un consenso pressoché unanime, ritiene opportuno fissare un termine perla presentazione di emendamenti e ordini del giorno estremamente breve. Auspica che non vi sianocomunque richieste di modifica e che possa essere altresì concesso il trasferimento del provvedimentoin sede deliberante ai fini della sua definitiva approvazione in legge. Il vice ministro NENCINI esprime la valutazione favorevole del Governo sul disegno di legge n. 2977,auspicandone la rapida approvazione. Ferma restando l'eventuale formalizzazione della richiesta dellasede deliberante, dichiara fin da ora l'assenso del suo Dicastero. Il presidente MATTEOLI concorda con le considerazioni del relatore e propone anch'egli di assumerecome testo base il disegno di legge n. 2977, fissando il termine per gli emendamenti e gli ordini delgiorno per oggi, alle ore 19. Si riserva quindi di verificare il consenso di tutti i Gruppi parlamentari perla richiesta di trasferimento dell'esame in sede deliberante. La Commissione conviene con le proposte del Presidente. Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

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IN SEDE CONSULTIVA

(2957) Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessionidemaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, approvato dalla Camera deideputati (1496) GASPARRI e SCOMA. - Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopoturistico-ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti, lavalorizzazione delle coste (2269) Manuela GRANAIOLA ed altri. - Modifiche alle disposizioni in materia di concessionidemaniali marittime con finalità turistico-ricreative (2336) Angelica SAGGESE. - Revisione e riordino delle disposizioni in materia di concessionidemaniali marittime con finalità turistico-ricreative (2377) CENTINAIO ed altri. - Disciplina delle concessioni demaniali marittime con finalitàturistico-ricreative(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Esame congiunto e rinvio) Il relatore BORIOLI (PD) illustra i provvedimenti in esame. In ordine al disegno di legge n. 2957, diiniziativa governativa e già approvato dalla Camera dei deputati, fa presente che esso reca una delegaal Governo per la revisione e il riordino della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime,lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo, nel rispetto della normativa europea e con riguardo alprincipio del legittimo affidamento.Si compone di due articoli, il primo dei quali individua innanzitutto i principi e i criteri direttivi cui ilGoverno si deve attenere nell'esercizio della delega.In particolare, con riferimento agli affidamenti, dovranno essere previste modalità che rispettino, tragli altri, i principi di concorrenza e di tutela degli investimenti, con l'individuazione di procedure diselezione imparziali e trasparenti, che tengano tra l'altro conto della salvaguardia dei livellioccupazionali e della professionalità acquisita sia dai concessionari che dai gestori nell'esercizio delleconcessioni. Dovranno inoltre essere stabiliti limiti minimi e massimi entro i quali le regioni potrannodefinire la durata delle concessioni, in modo da assicurarne un uso rispondente all'interesse pubblico.Sempre le regioni potranno prevedere il limite massimo di concessioni di cui possa essere titolare ununico operatore economico.Con i decreti legislativi dovranno poi essere definite le modalità procedurali per l'eventualedichiarazione di decadenza e revoca ai sensi della normativa vigente, nonché i criteri per ilsubingresso, con le adeguate forme di garanzia per i soggetti subentranti.Si stabilisce che venga determinato un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della nuovadisciplina alle concessioni in essere al 31 dicembre 2009, ferme restando le previsioni dei rapporticontrattuali tra concessionari e gestori.Ulteriori criteri di delega riguardano la regolamentazione degli effetti giuridici, durante il periodotransitorio, degli atti di pianificazione territoriale; la rideterminazione della misura dei canoniconcessori; il riordino delle concessioni ad uso abitativo; gli obblighi di pubblicità imposti ai comuni;il rafforzamento del Sistema informativo del demanio marittimo; il coordinamento delle disposizionilegislative vigenti; la precisazione di alcune definizioni relative alle opere e agli impianti realizzati daiconcessionari.

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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Sono infine dettate le norme procedurali per l'adozione dei decreti legislativi.L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.Passando al disegno di legge n. 1496, che ha come primo firmatario il senatore Gasparri, osserva cheesso ha lo scopo di ridefinire le aree che attualmente fanno parte del demanio marittimo in favore diuna loro conversione a scopo turistico e ricreativo, che sostenga la stabilità delle imprese, gliinvestimenti e la valorizzazione delle coste. Si prevede pertanto che si individuino le aree già oggettodi concessione a fini turistico-ricreativi già legittimamente valorizzate con manufatti o strutture e chesi disponga il loro trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato per poi procedere alla lorocessione a prezzo di mercato, assicurando il diritto di prelazione agli attuali concessionari. Ilprovvedimento contiene norme per regolare la fase transitoria e la tutela dei concessionari che nonabbiano optato per l'acquisizione delle aree.Si sofferma poi sul disegno di legge n. 2269, presentato dalla senatrice Granaiola ed altri senatori. Alfine di consentire l'ammortamento degli investimenti realizzati nell'ambito delle concessioni demanialiin essere, in attesa di una ricognizione da parte della Agenzia delle entrate dei beni demaniali marittimidisponibili su tutto il territorio nazionale, esso prevede innanzitutto che la durata massima delleconcessioni in corso sia fissata in un massimo di trenta anni dalla data di entrata in vigore delprovvedimento. Vengono quindi dettate norme per regolare tale periodo transitorio. Ulterioridisposizioni sono volte a disciplinare l'assegnazione, mediante procedure competitive, di nuoveconcessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.Illustra quindi il disegno di legge n. 2336, di iniziativa della senatrice Saggese, che introducedisposizioni organiche in materia di concessioni di beni demaniali marittimi, individuando le attivitàche possono esservi esercitate nonché disciplinando la durata, le modalità e le procedure diaffidamento, i casi di revoca e di decadenza delle concessioni. Sono poi previsti nuovi criteri per ladeterminazione dei canoni nonché norme per il subingresso e la tutela dei concessionari uscenti.Un'apposita disposizione transitoria fa salve le concessioni in essere alla data di entrata in vigore delprovvedimento, la cui durata è prorogata fino alla fine del 2050, ferma restando la necessità chevengano individuati spazi demaniali non utilizzati per i quali attivare le procedure competitive diassegnazione previste in via ordinaria.Infine, riferisce sul disegno di legge n. 2377, di iniziativa del senatore Centinaio ed altri. Evidenzia cheesso ha un contenuto sostanzialmente identico a quello del disegno di legge n. 2377, sia per gli aspettirelativi alla disciplina transitoria delle concessioni in essere, in questo caso, alla data del 31 dicembre2015, per le quali si prevede una durata massima di trenta anni, sia per quanto riguarda l'affidamento,mediante procedure competitive, di nuove concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative. Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

Il senatore MARGIOTTA (PD) richiama il disegno di legge n. 2930 (abbattimento barrierearchitettoniche) all'esame delle Commissioni riunite 8a e 13a, di cui è relatore per la Commissione.Trattandosi di un provvedimento particolarmente atteso, già approvato dalla Camera dei deputati conun consenso pressoché unanime, chiede di verificare la possibilità di trasferire l'esame in sede

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deliberante, per una sollecita approvazione. Il senatore FILIPPI (PD) ricorda che la Commissione IX della Camera dei deputati è in procinto diesaminare l'atto Camera n. 4619 (corrispondente all'atto Senato n. 2603) sul registro delle opposizioniin sede legislativa. Ove il testo fosse approvato e ritrasmesso al Senato, ritiene opportuno che laCommissione ne chieda a sua volta l'assegnazione in sede deliberante, per consentirne la rapidaapprovazione. Il PRESIDENTE si riserva di verificare l'assenso dei Gruppi delle Commissioni riunite 8a e 13a per larichiesta di trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge n. 2930. Parimenti, procederà aduna analoga verifica per l'altro disegno di legge richiamato dal senatore Filippi, qualora questo siaapprovato dalla Camera e ritrasmesso al Senato in tempo utile. La seduta termina alle ore 11.

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1.3.2.1.2. 8ª Commissione permanente (Lavori

pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 352 (ant.)

del 13/12/2017collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 2017

352ª Seduta

Presidenza del PresidenteMATTEOLI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini. La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE DELIBERANTE

(2767) Deputati MINNUCCI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria dellevittime della strada, approvato dalla Camera dei deputati(Discussione e approvazione) Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha già concluso in sede referente l'esame del disegno dilegge in titolo, il 17 ottobre 2017, senza apportare modifiche rispetto al testo approvato in prima letturadalla Camera dei deputati. In quella occasione, la Commissione aveva infatti convenuto di concluderel'esame in sede referente, nelle more dell'acquisizione dell'assenso del Governo al passaggio in sededeliberante, fermo restando che il provvedimento avrebbe potuto eventualmente essere riassegnato dalPresidente del Senato in sede deliberante.Il 10 novembre 2017 il provvedimento è stato nuovamente assegnato in sede deliberante: proponepertanto di dare per acquisite le fasi di esame già svolte in sede referente e, in particolare, la relazionee la discussione generale, nonché i pareri già resi dalle Commissioni consultate, tutti di tenore nonostativo o non ostativo con osservazioni.Avverte inoltre che, nel frattempo, è pervenuto anche il parere della Commissione Igiene e sanità,

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IN SEDE REFERENTE

anche esso di tenore non ostativo.Propone quindi di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti, inmodo da poter procedere direttamente alla votazione sul testo. La Commissione conviene con le proposte del Presidente. Il relatore Stefano ESPOSITO (PD) ringrazia tutti i colleghi per il sostegno dato al disegno di legge ealla richiesta della sede deliberante. Ricorda l'importante valore del provvedimento in esame, moltoatteso dalle associazioni delle famiglie delle vittime degli incidenti stradali. Il senatore SONEGO (Art.1-MDP) interviene in dichiarazione di voto, preannunciando il sostegno delsuo Gruppo al provvedimento in esame.Sottolinea però che il contrasto al fenomeno luttuoso delle vittime della strada non può limitarsi aquesto disegno di legge, che ha un valore soprattutto simbolico, ma richiede l'adozione di misurenormative concrete, altrimenti diventa una sorta di ipocrisia. Critica quindi il fatto che il Parlamento eil Governo non siano stati in grado in questa legislatura di approvare la riforma del codice della strada,che sarebbe invece fortemente necessaria per contrastare il fenomeno degli incidenti stradali. Cita atitolo di esempio il fatto che molti veicoli commerciali sfreccino a grande velocità sulle autostradesenza essere dotati dei necessari dispositivi di sicurezza. Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE avverte quindi che si passerà alla votazionefinale del provvedimento nel suo complesso, essendo lo stesso composto da un unico articolo.Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva all'unanimità il provvedimento nelsuo complesso, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

(2977) Deputati DECARO ed altri. - Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e larealizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica, approvato dalla Camera dei deputati (1451) VACCARI ed altri. - Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e larealizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica (2462) CONSIGLIO. - Norme per lo sviluppo della mobilità ciclistica, per la promozione dell'usodella bicicletta e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri. Il PRESIDENTE avverte che è stato presentato l'ordine del giorno G/2977/1/8 (pubblicato in allegato),riferito al disegno di legge n. 2977, assunto come testo base.Ricorda che, al fine di poter procedere con l'esame, la Commissione deve acquisire preventivamente iprescritti pareri delle Commissioni consultive. Nel frattempo, come richiesto nella seduta di ieri,

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ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

acquisito il consenso unanime dei Gruppi parlamentari, informa di aver proceduto a richiedere allaPresidenza del Senato l'autorizzazione al trasferimento dell'esame in sede deliberante. Auspica che inecessari passaggi procedurali siano completati in tempi rapidi, per consentire una sollecitaapprovazione del provvedimento. Il relatore FILIPPI (PD) si unisce all'auspicio del Presidente, chiedendo che tutti i colleghi si faccianoparte attiva per conseguire tale risultato. L'esame congiunto è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delregolamento (CE) n. 1073/2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionaledei servizi di trasporto effettuati con autobus (n. COM (2017) 647 definitivo)(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivatosulla sussidiarietà, e rinvio) Il relatore Stefano ESPOSITO (PD) illustra la proposta di regolamento in esame, che si inserisce tra lemisure adottate dalla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto "pacchetto stradale", ed è voltaa modificare il regolamento n. 1073/2009, recante norme comuni per l'accesso al mercatointernazionale del trasporto passeggeri mediante autobus.Come indicato nella Relazione che accompagna il provvedimento, infatti, la Commissione europearitiene che un'ulteriore apertura dei mercati nazionali dei servizi di trasporto con autobus, che inparticolare faciliti il superamento degli ostacoli che hanno intralciato lo sviluppo dei servizi ditrasporto interurbano, possa avere conseguenze positive anche sul mercato internazionale dei serviziregolari, nonché contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati a livello europeo in tema dimobilità a basse emissioni, creare nuove opportunità commerciali per gli operatori del settore, conricadute positive per la crescita e l'occupazione, ed ampliare le possibilità di scelta per i passeggeri.Come di consueto, la Relazione trasmessa dà conto delle consultazioni dei portatori di interesse e dellavalutazione di impatto effettuate ed illustra le ragioni che, tra le diverse opzioni disponibili, hannospinto a preferire la soluzione normativa adottata.Si sofferma quindi sul testo della proposta, contenente due articoli, il primo dei quali introduce lenovelle al testo vigente del regolamento n. 1073/2009, mentre il secondo ne disciplina l'entrata invigore.Per quanto riguarda le modifiche al Capo I del Regolamento, che contiene le Disposizioni generali, lanovella all'articolo 1 amplia il campo di applicazione del provvedimento. In base alla formulazionevigente, il Regolamento si applica infatti ai servizi nazionali di trasporto di passeggeri su stradaeffettuati a titolo temporaneo da un vettore non residente per conto terzi. Con la modifica proposta,rientreranno nel campo di applicazione del Regolamento tutti i servizi regolari effettuati da un vettorenon residente per conto terzi.Le novelle all'articolo 2 incidono sulle definizioni, con particolare riguardo a quella di "serviziregolari" e di "trasporto di cabotaggio", che viene ora definito come un servizio di trasporto nazionale

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di passeggeri su strada effettuato per conto terzi in uno Stato membro ospitante, che innova ladefinizione vigente, è invece presente il concetto di svolgimento temporaneo del servizio nazionale ditrasporto effettuato da un vettore nello Stato membro ospitante: in alternativa, la legislazione vigenteche individua nel trasporto di cabotaggio l'imbarco e lo sbarco di passeggeri nello stesso Stato membronel corso di un servizio regolare internazionale, conformemente alle disposizioni del regolamento,purché non si tratti dell'obiettivo fondamentale del servizio.Vengono poi introdotte ulteriori definizioni, relative alle autostazioni e ai loro gestori.E' quindi inserito nel Regolamento un nuovo articolo 3-bis, che prevede l'istituzione in ciascuno Statomembro di un organismo di regolazione unico per il settore del trasporto di passeggeri su strada, qualeautorità imparziale ed indipendente, e ne disciplina i compiti.Per quanto riguarda le modifiche al Capo II, relativo alla licenza comunitaria e all'accesso al mercato,fa presente che l'articolo 4 precisa che, oltre al trasporto internazionale di passeggeri, anche i trasportidi cabotaggio effettuati con autobus sono subordinati al possesso di una licenza comunitaria rilasciatadalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento. Vengono apportate alcune modificheall'articolo 5 e sono introdotti i nuovi articoli 5-bis e 5-ter, che stabiliscono che ai vettori sianoconcessi i diritti di accesso alle autostazioni a condizioni giuste, eque, non discriminatorie e trasparentiai fini dell'esercizio di servizi regolari e che le domande possano essere rifiutate soltanto per mancanzadi capacità della struttura. Nell'ambito del Capo III, dedicato alla disciplina dei servizi regolari soggetti ad autorizzazione,evidenzia che sono apportate modifiche rilevanti alla procedura di autorizzazione, che viene distinta aseconda che si riferisca al trasporto internazionale o ai servizi regolari nazionali di trasporto passeggerie alla distanza.In particolare, il nuovo articolo 8 del Regolamento, prevede che le autorità competenti perl'autorizzazione debbano ottenere l'accordo degli altri Stati membri in cui hanno luogo l'imbarco e losbarco dei passeggeri e il loro trasporto su distanze inferiori a 100 chilometri. I motivi per i quali leautorizzazioni possono essere negate devono rientrare tra quelli indicati al successivo articolo 8-quater, che sono indicati in maniera tassativa.Con l'articolo 8-bis viene disciplinata la procedura di autorizzazione per i servizi regolariinternazionali di trasporto passeggeri su distanze pari o superiori a 100 chilometri in linea d'aria.Anche in questo caso il rifiuto di un nuovo servizio deve essere motivato in base alle fattispecieindicate all'articolo 8-quater, ma non può essere fatta valere quella relativa alle possibili conseguenzesull'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico.L'articolo 8-ter definisce la procedura di autorizzazione per i servizi regolari nazionali. Ancora unavolta si stabilisce che il rifiuto di un nuovo servizio debba essere motivato in base alle fattispecieindicate all'articolo 8-quater, e che solo per un nuovo servizio di trasporto su una distanza inferiore a100 chilometri in linea d'aria il motivo possa essere la compromissione dell'equilibrio economico di uncontratto di servizio pubblico. Si stabilisce inoltre che, date le diverse modalità con cui gli Statimembri organizzano i diversi modi di trasporto pubblico sul proprio territorio e l'eterogeneità dellesituazioni geografiche, la distanza limite può essere aumentata fino a 120 chilometri se il nuovoservizio proposto è finalizzato a collegare un punto di partenza e una destinazione già serviti da più diun contratto di servizio pubblico.L'articolo 8-quater disciplina, come già accennato, le decisioni delle Autorità competenti in merito alleautorizzazioni.L'articolo 8-quinquies riguarda la procedura di tutela dei contratti di servizio pubblico. Si prevede chegli Stati membri possano limitare il diritto di accesso al mercato internazionale e nazionale dei serviziregolari se il servizio proposto trasporta passeggeri su distanze inferiori a 100 chilometri e se puòcompromettere l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico, aspetto che è soggetto allaverifica dell'organismo di regolamentazione, le cui conclusioni sono vincolanti per le autoritàcompetenti per l'autorizzazione.

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Si sofferma quindi sulle modifiche al Capo IV, finalizzate a sostituire il riferimento alla disciplina dei"servizi occasionali e altri servizi non soggetti ad autorizzazione" con quello alla disciplina dei "serviziregolari specializzati non soggetti ad autorizzazione". Oltre ad abolire il foglio di viaggio qualedocumento di controllo per i servizi occasionali, viene inoltre soppresso l'articolo 13 del regolamentovigente, dedicato alle escursioni locali, ora liberalizzate in base al successivo articolo 15.Nel Capo V, dedicato al cabotaggio, l'articolo 15 è novellato per precisare che i trasporti di cabotaggiosono autorizzati per i servizi regolari specializzati effettuati a titolo temporaneo, purché sianocontemplati da un contratto stipulato tra l'organizzatore e il vettore; per i servizi occasionali effettuati atitolo temporaneo; per i servizi regolari effettuati in conformità al regolamento. Rispetto allaformulazione vigente, sono quindi soppressi la prescrizione in base alla quale i servizi regolari devonoessere effettuati durante un servizio regolare internazionale nonché il divieto di eseguire trasporti dicabotaggio in forma di servizi regolari indipendentemente da un servizio regolare.Si propone poi di sopprimere l'articolo 17, relativo alla disciplina specifica dei documenti di controlloper i trasporti di cabotaggio.Nell'ambito del Capo VI, relativo a controlli e sanzioni, all'articolo 19 si estende ai vettori cheeffettuano trasporti di cabotaggio in forma di servizi regolari l'obbligo, già vigente per i vettori cheeffettuino trasporti internazionali, di autorizzare lo svolgimento di controlli, in particolare per quantoriguarda i tempi di guida e di riposo.L'articolo 20 è poi sostituito per affiancare alle norme per la reciproca assistenza tra gli Stati membrinell'applicazione del Regolamento, la previsione di forme di cooperazione e consultazione reciprocatra gli organismi di regolamentazione degli Stati membri.Le modifiche all'articolo 26 disciplinano le condizioni alle quali alla Commissione è conferito il poteredi adottare atti delegati.L'articolo 28 è infine novellato per prevedere l'obbligo annuale da parte degli Stati membri dipresentare relazioni alla Commissione con informazioni che le consentano di monitorare e valutarel'attuazione e l'efficacia della normativa.Precisa che il termine per l'espressione del parere da parte della 8ª Commissione ai fini del controllosull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità è fissato al prossimo 29 dicembre,previa acquisizione, entro il 22 dicembre, delle osservazioni delle Commissioni 3ª e 14ª.Sottolinea infine la grande rilevanza della proposta di regolamento in esame, che si traduce in effetti inuna generale liberalizzazione del settore del trasporto internazionale via autobus, che potrebbe averenotevoli ripercussioni nel mercato italiano. Auspica che su questo la Commissione abbia il tempo perfare un'ampia riflessione. Si apre il dibattito. Il senatore FILIPPI (PD) concorda con le osservazioni del relatore. La liberalizzazione del settoreproposta dall'atto in esame merita certamente un adeguato approfondimento. Il senatore SONEGO (Art.1-MDP) ritiene anch'egli che la Commissione debba avere la possibilità diesaminare con attenzione il provvedimento. Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione deve acquisire preliminarmente le osservazioni delleCommissioni consultive. Informa in proposito che sono già pervenute quelle della Commissione 14a. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

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ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2977G/2977/1/8GIBIINOLa Commissione,in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità inbicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica",premesso che:il presente disegno di legge persegue l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo ditrasporto sia per le esigenze quotidiane, sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorarel'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale eambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo,valorizzare il territorio e i beni culturali, accrescere e sviluppare l'attività turistica, in coerenza con ilpiano strategico di sviluppo del turismo in Italia e con il piano straordinario della mobilità turistica;a tali fini, si prevede l'approvazione del Piano generale della mobilità ciclistica nel cui ambito èindividuata la Rete ciclabile nazionale «Bicitalia»;si prevede, inoltre, la predisposizione da parte di Regioni, Città metropolitane e Comuni, di Piani dellamobilità ciclistica;nell'ambito del più ampio concetto di mobilità sostenibile, la mobilità ciclabile può avere un ruolo epuò conseguire una serie di obiettivi importanti per l'economia e per il turismo e per quanto riguarda lasalute e il benessere psico-fisico dei cittadini;occorre incentivare questo tipo di mobilità sostenibile,impegna il Governoal fine di perseguire le finalità del disegno di legge in esame, ad adottare disposizioni volte a prevedereuna aliquota IVA ridotta del 10 per cento per l'acquisto di biciclette e per le spese di manutenzione.

La seduta termina alle ore 9,10.

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pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 353 (ant.)

del 20/12/2017collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 2017

353ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza del Vice PresidenteStefano ESPOSITO

Intervengono il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini e il sottosegretario diStato per lo sviluppo economico Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA SCOMPARSA DEL PRESIDENTE MATTEOLI Il presidente Stefano ESPOSITO ricorda con profonda commozione la figura del presidente Matteoli,scomparso improvvisamente nella giornata di lunedì 18 dicembre, a seguito di un tragico incidentestradale. Certo di interpretare il sentimento di tutti i colleghi, rivolge un sincero cordoglio in primoluogo alla famiglia e a quanti gli erano più vicini.Ricorda come, al di là delle differenze politiche, grazie alla sua guida sapiente e illuminata, inCommissione si sia instaurato in questi anni un clima di collaborazione sempre positivo e proficuo.Sottolinea l'alto senso istituzionale del presidente Matteoli, che ha sempre lavorato per unire e non perdividere. Il suo esempio è stato un prezioso insegnamento per tutti coloro hanno lavorato insieme a lui.Segnala quindi che, nella mattinata di domani, si terrà la camera ardente in Senato e, a seguire, leesequie.Invita infine a osservare un minuto di silenzio e di raccoglimento. La Commissione osserva un minuto di silenzio.

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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

PROCEDURE INFORMATIVE

Il PRESIDENTE evidenzia che, in questi giorni, la Commissione potrebbe avere la possibilità dichiudere alcuni disegni di legge di particolare rilevanza, su cui si è lavorato a lungo nel corso dellalegislatura.Dati i tempi ristretti a disposizione prima della chiusura dei lavori parlamentari, appare opportunoconcentrarsi quindi su tali provvedimenti, in particolare il disegno di legge n. 2603-B sul registro delleopposizioni, recentemente assegnato alla Commissione in sede deliberante per la terza lettura, e ildisegno di legge n. 2977 e connessi sulla mobilità ciclistica, attualmente all'esame in sede referente eper i quali è stata già richiesta l'autorizzazione alla sede deliberante. Il senatore SONEGO (Art.1-MDP-LeU) chiede notizie sull'atto comunitario COM (2017) 647definitivo, sul trasporto internazionale via autobus, il cui esame la Commissione ha iniziato la scorsasettimana, ai fini dell'espressione del parere motivato sui profili di sussidiarietà e proporzionalità. Il PRESIDENTE, anche nella sua qualità di relatore sul suddetto provvedimento, precisa di non averepreclusioni alla trattazione e alla conclusione dell'esame, ma ritiene che, per le ragioni già esposte, siacomunque opportuno dare priorità agli altri disegni di legge. Il senatore SONEGO (Art.1-MDP-LeU) propone che, per abbreviare i tempi, i commissari interessatipossano far pervenire al Presidente relatore eventuali osservazioni da inserire nella risoluzione finalesull'atto comunitario, precisando di aver già inviato alcune considerazioni in tal senso. Il PRESIDENTE concorda con la proposta del senatore Sonego e invita tutti i senatori interessati atrasmettere quanto prima eventuali osservazioni sul provvedimento citato. Anche al fine di concluderegli argomenti prima richiamati prima dell'inizio della sessione di bilancio, propone di convocareulteriori sedute della Commissione per i prossimi giorni, compatibilmente con il calendario dei lavoridell'Aula.In particolare, propone di convocare al termine della seduta odierna una nuova seduta per l'inserimentoall'ordine del giorno in sede deliberante del disegno di legge n. 2603-B. La Commissione conviene con le proposte del Presidente.

Interrogazioni

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1.3.2.1.3. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici,comunicazioni) - Seduta n. 353 (ant.) del 20/12/2017

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Dopo una breve introduzione del PRESIDENTE, ha la parola il vice ministro NENCINI che forniscerisposta all'interrogazione n. 3-04137, relativa allo stato di avanzamento della progettazione e deilavori per il ripristino dell'invaso artificiale di Montedoglio, in provincia di Arezzo. In proposito, laDirezione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche riferisce che, ai fini dellaverifica di ottemperanza alle prescrizioni e raccomandazioni emesse in fase di approvazione delprogetto definitivo previo parere del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, il Concessionario EnteAcque Umbre-Toscane, con nota del 31 maggio 2016, ha presentato il progetto esecutivo per i suddettiinterventi di ripristino delle strutture cementizie dell'invaso. Nel corso dell'esame tecnico da parte dellapredetta Direzione generale è emersa l'ottemperanza solo parziale alle prescrizioni citate e la necessitàdi revisione del progetto, con particolare riferimento all'adeguamento o al miglioramento dellasicurezza delle opere contro terra non interessate dal dissesto. A seguito di una nota del Ministero del 5agosto 2016, l'Ente Acque Umbro-Toscane, in data 31 luglio 2017, ha presentato, in forma incompletae come tale non idonea ai fini della conclusione del procedimento, il progetto esecutivo revisionato"REV.1 - Interventi per il ripristino delle strutture cementizie dello scarico di superficie" datato 12giugno 2017. Dopo la richiesta di integrazione per un compiuto svolgimento della fase istruttoria, ilConcessionario ha presentato al Ministero nei mesi di ottobre e novembre il progetto completo e larelazione sulla modellazione idraulica degli interventi. In proposito, precisa che l'istruttoria delMinistero è in avanzato corso e presuppone un esame di merito e non meramente formale degli atti,comprese le relazioni rese disponibili, come detto, solo nel mese scorso. Si ritiene comunque che essapossa essere conclusa in tempi brevi e certamente con ampio anticipo rispetto alla durata massimastabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2011, n. 72 per la conclusionedi tali procedimenti, pari a 180 giorni escluse le interruzioni per integrazioni.Infine, ricorda che in esito alla seduta del CIPE del 1° dicembre 2016 è stato definito il Pianooperativo infrastrutture FSC 2014-2020, in cui è ricompreso il Piano nazionale per le dighe, perinterventi volti ad incrementare la sicurezza di 101 grandi dighe gestite da concessionari pubblici. Traqueste il Ministero ha incluso la diga di Montedoglio tra quelle che possono beneficiare di appositofinanziamento per interventi di incremento della sicurezza, nel caso specifico con integrazione di 2milioni di euro rispetto a quello per le opere in progetto già nella disponibilità del Concessionario. La senatrice MATTESINI (PD), in qualità di interrogante, si dichiara soddisfatta della risposta,sottolineando come si sia finalmente avviata la risoluzione di un problema annoso e di granderilevanza per i territori interessati. Il vice ministro NENCINI risponde poi all'interrogazione n. 3-03999 relativa alle valutazioni sullacondotta dei vertici della società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici (FSE), anche alla lucedella relazione stilata dal Commissario straordinario, Andrea Viero. In merito, fa presente che ladeterminazione di sostituire l'amministratore unico di FSE con un commissario straordinario è statasostanzialmente legata alla grave situazione finanziaria in cui versava la società FSE e serviziautomobilistici. E proprio grazie al lavoro svolto dal Commissario, unitamente alla Deloitte indicatadella due diligence, è stato possibile fare chiarezza sulla falsa rappresentazione contabile che avevacompromesso la gestione, pertanto il giudizio sull'attività del Commissario non può che esserepositivo. Precisa altresì che tutto il dossier relativo a FSE, unitamente alle relazioni, è stato trasmessoalla Procura generale della Repubblica di Roma, alla Procura regionale della Corte dei conti per ilLazio e all'ANAC.Quanto al lavoro in somministrazione, Ferrovie dello Stato Italiane (FSI) riferisce che all'attodell'insediamento del primo Consiglio di Amministrazione di FSE nominato dalla stessa FSI - in caricadal 28 novembre 2016 - risultava ancora operante il rapporto negoziale con Adecco Italia per ilservizio di somministrazione di personale a tempo determinato. In seguito all'affidamento a un'altraagenzia per il lavoro - Generazione Vincente S.p.A. - del servizio per la somministrazione di personale

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1.3.2.1.3. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici,comunicazioni) - Seduta n. 353 (ant.) del 20/12/2017

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IN SEDE REFERENTE

a tempo determinato, fornito a tutte le società del Gruppo FSI, nel corso del 2017, FSE, quale societàcontrollata da FSI, ha aderito anch'essa al nuovo accordo quadro. Nelle more del subentro del nuovooperatore, per garantire la continuità del servizio, si è reso però indispensabile prorogare per breviperiodi il rapporto negoziale con Adecco Italia, definitivamente scaduto il 30 settembre scorso, mentrea partire dal 1° luglio 2017 tutti i nuovi rapporti di somministrazione a tempo determinato sono statiforniti dalla società Generazione Vincente.Tuttavia FSE, in pendenza della procedura di concordato, ha deciso di intervenire su areeparticolarmente deboli della struttura aziendale, attraverso un processo di assunzioni insomministrazione di due categorie di professionisti: operatori di esercizio in qualità di conducenti peril trasporto su gomma e operatori della manutenzione per il settore infrastruttura.All'interno di questo processo, si è inserita una circostanza particolare, ovvero la necessità di chiudereal servizio circa 40 chilometri di linea ferroviaria per urgenti lavori di manutenzione straordinaria, cheha reso necessario, per l'attivazione dei servizi sostitutivi a mezzo bus, l'apertura di 25 nuovi rapportiin somministrazione con durata limitata a 4 mesi ciascuno.Quanto agli ex dipendenti delle società Centro Calcolo e BIT Informatica, fa presente che nellaprecedente gestione tali società erano appaltatrici di FSE quali affidatarie in esclusiva di una serie diservizi contabili e informatici.Nel periodo della gestione commissariale, i dipendenti delle società in argomento hanno propostoazione giudiziale per l'accertamento del diritto alla costituzione del rapporto di lavoro subordinato alledipendenze di FSE, a decorrere dalla data della loro assunzione presso le rispettive ditte appaltatrici.Ricostruisce quindi la suddetta vertenza, chiarendo i motivi per cui la gestione commissariale, dopoaver assunto tali dipendenti con contratti a tempo determinato per garantire la continuità del servizio,ha ritenuto opportuno transigere le cause alle condizioni di miglior tutela per FSE. Nel mese digennaio 2017 sono state quindi sottoscritte le suddette conciliazioni, che prevedevano l'assunzione deilavoratori dal 1° gennaio 2017 in FSE e la rinuncia da parte degli stessi ad ogni rivendicazione per ilperiodo pregresso.Per garantire il corretto esercizio dei sistemi informativi in uso presso FSE, si è reso necessarioprorogare il contratto già in essere con la società EADE, relativo al servizio di assistenza, per ilperiodo strettamente necessario a completare la migrazione e la confluenza dei dati ai sistemiinformativi del Gruppo FSI.Circa i fondi comunitari, fa presente poi che la Regione Puglia ha analiticamente esplicitato le ragioniper cui ha dichiarato l'inammissibilità di specifiche voci di spesa relative a taluni interventi ammessi afinanziamenti a valere sul P.O. FESR 2007-2013, attivando il procedimento amministrativo per ilrecupero delle relative somme già trasferite a FSE. Le irregolarità eccepite riguardano sostanzialmenteil mancato rispetto della normativa in materia di affidamento di incarichi, nonché discrasie tra gliimporti indicati nel Quadro economico iniziale e quelli inseriti nel sistema di monitoraggio per larendicontazione finale.Conclude segnalando che, sin dal momento in cui tali eccezioni sono state sollevate, FSI staverificando tutta la complessa documentazione per accertare la fondatezza dei rilievi eccepiti dallaRegione Puglia. Il presidente Stefano ESPOSITO (PD), in qualità di interrogante, si dichiara soddisfatto della risposta.

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CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

(2977) Deputati DECARO ed altri. - Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e larealizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica, approvato dalla Camera dei deputati (1451) VACCARI ed altri. - Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e larealizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica (2462) CONSIGLIO. - Norme per lo sviluppo della mobilità ciclistica, per la promozione dell'usodella bicicletta e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 dicembre. Il PRESIDENTE avverte che sono stati acquisiti tutti quanti i prescritti pareri delle Commissioniconsultive sul disegno di legge n. 2977, assunto come testo base.Ricorda altresì che su tale provvedimento non sono stati presentati emendamenti, ma solo l'ordine delgiorno n. G/2977/1/8 (allegato al resoconto della seduta del 13 dicembre).Nelle more dell'autorizzazione al trasferimento dell'esame in sede deliberante, la cui richiesta e giàstata avanzata alla Presidenza del Senato, propone pertanto di passare all'esame del suddetto ordine delgiorno. Il relatore FILIPPI (PD) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. G/2977/1/8. Il vice ministro NENCINI esprime parere conforme al relatore, dichiarando di accogliere l'ordine delgiorno. Il PRESIDENTE avverte che il suddetto ordine del giorno non verrà pertanto posto in votazione.Infine, auspica che l'autorizzazione per la sede deliberante possa pervenire in tempi rapidi, perconsentire la definitiva approvazione del disegno di legge. Il relatore FILIPPI (PD) precisa che è in corso di completamento l'iter per l'acquisizione del prescrittoconsenso del Governo e auspica anch'egli che la procedura possa completarsi quanto prima. L'esame congiunto è quindi rinviato.

Il PRESIDENTE avverte che, al termine della seduta odierna, è convocata una nuova seduta perl'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 2603-B in sede deliberante.

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1.3.2.1.3. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici,comunicazioni) - Seduta n. 353 (ant.) del 20/12/2017

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La Commissione prende atto. La seduta termina alle ore 8,50.

DDL S. 1451 - Senato della Repubblica XVII Legislatura

1.3.2.1.3. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici,comunicazioni) - Seduta n. 353 (ant.) del 20/12/2017

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1.3.2.1.4. 8ª Commissione permanente (Lavori

pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 355 (pom.)

del 21/12/2017collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 2017355ª Seduta (1a pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

Stefano ESPOSITO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Del Basso De Caro.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

La seduta inizia alle ore 19,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE Il presidente Stefano ESPOSITO avverte che è pervenuta dalla Presidenza del Senato la riassegnazionein sede deliberante dell?esame dei disegni di legge n. 2977 e connessi sulla mobilità ciclistica, giàall'ordine del giorno in sede referente.Propone quindi di convocare una nuova seduta al termine di quella odierna per l?inserimentodell?esame in sede deliberante dei suddetti provvedimenti, nonché per il seguito degli argomenti nonconclusi (esame in sede deliberante del disegno di legge n. 2603-B sul registro delle opposizioni edesame dell'atto comunitario COM (2017) 647 definitivo sui servizi di trasporto con autobus). La Commissione conviene con le proposte del Presidente.

DDL S. 1451 - Senato della Repubblica XVII Legislatura

1.3.2.1.4. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici,comunicazioni) - Seduta n. 355 (pom.) del 21/12/2017

Senato della Repubblica Pag. 42

Il PRESIDENTE avverte che, al termine della seduta odierna, è convocata una nuova seduta perl'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 2977 e connessi in sede deliberante, nonchéper il seguito degli argomenti non conclusi. La Commissione prende atto. La seduta termina alle ore 19,40.

DDL S. 1451 - Senato della Repubblica XVII Legislatura

1.3.2.1.4. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici,comunicazioni) - Seduta n. 355 (pom.) del 21/12/2017

Senato della Repubblica Pag. 43

1.3.2.1.5. 8ª Commissione permanente (Lavori

pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 356 (pom.)

del 21/12/2017collegamento al documento su www.senato.it

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 2017356ª Seduta (2a pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

Stefano ESPOSITO La seduta inizia alle ore 19,40.

IN SEDE DELIBERANTE

(2977) Deputati DECARO ed altri. - Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e larealizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica, approvato dalla Camera dei deputati (1451) VACCARI ed altri. - Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e larealizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica (2462) CONSIGLIO. - Norme per lo sviluppo della mobilità ciclistica, per la promozione dell'usodella bicicletta e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili(Discussione e approvazione) Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha già iniziato lo scorso 12 dicembre 2017, in sedereferente, l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sulla mobilità ciclistica, individuando cometesto base il disegno di legge n. 2977, il quale, non essendo stati presentati emendamenti, non è statomodificato rispetto al testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati.In data odierna i disegni di legge n. 2977 e connessi sono stati riassegnati in sede deliberante. Proponepertanto di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte in sede referente, ivi inclusa l'acquisizionedei pareri delle altre Commissioni (tutti di tenore non ostativo), nonché di assumere nuovamente cometesto base il disegno di legge n. 2977. Propone inoltre di rinunciare alla fissazione di un termine per lapresentazione di emendamenti, in modo da poter procedere direttamente alla votazione sul testo.

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1.3.2.1.5. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici,comunicazioni) - Seduta n. 356 (pom.) del 21/12/2017

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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE DELLA COMMISSIONE

La Commissione conviene con le proposte del Presidente. Si passa quindi alla votazione degli undici articoli di cui si compone il disegno di legge, nonché delprovvedimento nel suo complesso. Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva all'unanimità conseparate votazioni gli articoli da 1 a 11 del disegno di legge in esame e, infine, approva parimentiall'unanimità il provvedimento nel suo complesso, nel testo approvato in prima lettura dalla Cameradei deputati. Il PRESIDENTE avverte infine che restano conseguentemente assorbiti i connessi disegni dilegge nn. 1451 e 2462.

Con il riferimento agli altri argomenti all'ordine del giorno, il PRESIDENTE informa che, perquanto riguarda il seguito dell'esame in sede deliberante del disegno di legge n. 2603-B (registro delleopposizioni), la Commissione deve preventivamente acquisire i rimanenti pareri delle CommissioniGiustizia e Bilancio. Propone quindi di convocare una nuova seduta della Commissione per domanialle ore 15, ovvero al termine dei lavori dell'Assemblea, per trattare il suddetto provvedimento, ove ipareri attesi pervengano in tempo utile. In risposta a una richiesta di chiarimenti del senatore ARACRI (FL (Id-PL, PLI)), precisa chenella medesima seduta, ove vi siano le condizioni, potrà essere ripreso e concluso l'esame dell'attocomunitario COM (2017) 647 definitivo, sul trasporto internazionale mediante autobus. Restanaturalmente inteso che l'ordine del giorno potrà essere integrato con l'esame in sede consultiva deidocumenti di bilancio, ove trasmessi e assegnati in tempo utile dalla Camera dei deputati. Infine, propone contestualmente di sconvocare le sedute già previste per oggi alle ore 20 e perdomani alle ore 8,30. La Commissione conviene con le proposte del Presidente.

Il PRESIDENTE avverte che le sedute già convocate rispettivamente per oggi alle ore 20 e per

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1.3.2.1.5. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici,comunicazioni) - Seduta n. 356 (pom.) del 21/12/2017

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CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

domani, venerdì 22 dicembre, alle ore 8,30, non avranno più luogo. La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE comunica che è convocata un'ulteriore seduta della Commissione per domani,venerdì 22 dicembre, alle ore 15, ovvero al termine dei lavori dell'Assemblea. La Commissione prende atto. La seduta termina alle ore 19,50.

DDL S. 1451 - Senato della Repubblica XVII Legislatura

1.3.2.1.5. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici,comunicazioni) - Seduta n. 356 (pom.) del 21/12/2017

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1.4. Trattazione in consultiva

DDL S. 1451 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4. Trattazione in consultiva

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1.4.1. Sedutecollegamento al documento su www.senato.it

Disegni di leggeAtto Senato n. 1451XVII Legislatura

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale dipercorribilità ciclisticaTitolo breve: mobilità ciclistica

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultiveSeduta Attività14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)N. 63 (ant.)19 dicembre 2017Sottocomm. pareri (fase disc.)

Esito: Favorevole

Discussocongiuntamente:S.2977, S.2462

Parere destinatoalla Commissione8ª (Lavoripubblici,comunicazioni)

DDL S. 1451 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.1. Sedute

Senato della Repubblica Pag. 48

1.4.2. Resoconti sommari

DDL S. 1451 - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.4.2. Resoconti sommari

Senato della Repubblica Pag. 49

1.4.2.1. 14^ Commissione permanente

(Politiche dell'Unione europea)

DDL S. 1451 - Senato della Repubblica XVII Legislatura

1.4.2.1. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unioneeuropea)

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1.4.2.1.1. 14ªCommissione permanente

(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 63

(ant., Sottocomm. pareri (fase disc.)) del

19/12/2017collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 2017

63ª Seduta

Presidenza della PresidenteCARDINALI

Orario: dalle ore 11,45 alle ore 12 La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito: alla 8ª Commissione:

(2977) Deputati DECARO ed altri. - Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e larealizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica, approvato dalla Camera dei deputati (1451) VACCARI ed altri. - Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e larealizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica (2462) CONSIGLIO. - Norme per lo sviluppo della mobilità ciclistica, per la promozione dell'usodella bicicletta e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili : parere favorevole.

DDL S. 1451 - Senato della Repubblica XVII Legislatura

1.4.2.1.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unioneeuropea) - Seduta n. 63 (ant., Sottocomm. pareri (fase disc.)) del

19/12/2017

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Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge.Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progettidi legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data dicomposizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogativesull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testoapprovato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' statotrattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario deilavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispettoall'iter del disegno di legge.