DARIO VINCI: Il rapporto di lavoro domestico 2016

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Dario Vinci – IL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO 2016

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INDICE/SOMMARIO

1: La nozione di lavoro domestico

2: La classificazione dei lavoratori domestici

3: Gli adempimenti preliminari all’instaurazione del rapporto di lavorodomestico:

A: Per i lavoratori italiani o di paesi dell’Unione EuropeaB: Per i lavoratori extracomunitariC: Se il lavoratore extracomunitario già risiede in ItaliaD: Se il lavoratore extracomunitario non è ancorarientrato in ItaliaE: Come presentare la domanda di nulla ostaF: Procedura per il rilascio del nulla osta al lavoroG: Delega per il ritiro del nulla ostaH: Altri obblighi del datore di lavoroI: Gli adempimenti del datore di lavoroL: Il rinnovo del permesso di soggiorno

4: La lettera di assunzione

5: L’impegno all’assunzione

6: Un’ esempio di lettera di assunzione

7: Le comunicazioni obbligatorie

8: IL MODELLO LD – EM2009 UR

9: Il permesso di soggiorno

10: Periodo di prova

11: Orario di lavoroA: Il numero massimo delle ore lavorativeB: Il regime speciale

12: Il riposoA: Il riposo settimanale

13: Il lavoro notturno

14: Le pause di riposo

15: La retribuzione

A: Tabelle minimi retributivi 2016B: Indennità minima di vitto e alloggioC: Aggiornamenti retributiviD: La retribuzione oraria effettivaE: Calcolo della retribuzione oraria effettivaF: La quota di vitto e alloggioG: Calcolo quota oraria vitto e alloggioH: La 13° mensilità’

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I: Lo straordinarioJ: CondizioniK: Durata massimaL: Le maggiorazioni orarie

16: La contribuzione

A: Tabelle contributi orari 2015

16: LE FESTIVITA’

A: Retribuzioni delle festivitàB: festività che coincidono con la domenica

17: Le ferie

18: Infortunio

A: Diritto alla conservazione del postoB: Prestazioni assicurative previsteC: Quando fare la denunciaD: Come richiedere l’indennizzoE: La misura della retribuzioneF: Prestazioni Cassa Colf erogate ai datori di lavoro

19: La Malattia

A: Certificato medico:B: Conservazione del posto di lavoroC: Retribuzione durante la malattia

20: La maternità

21: Permessi retribuiti

22: Preavviso di licenziamento e/o dimissioni

A: Durata del preavvisoB: In caso di mancato preavvisoC: In caso di contratto a tempo determinatoD: Nuova procedura di risoluzione consensuale e dimissioni

E: Comunicazioni ObbligatorieF: IL TFRG: La liquidazione FrazionataH: Esempio di Calcolo TFR

23: Esempio cedolino lavoratore domestico

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1: La nozione di lavoratore domestico

Il rapporto di lavoro domestico subordinato ha per oggetto unaprestazione continuativa rivolta alle esigenze della vitafamiliare sia di un datore di lavoro singolo sia di un gruppofamiliare (coabitazione) ovvero di una comunità religiosa omilitare (vincolo associativo senza scopo di lucro); l’attivitàviene svolta nell’abitazione del datore di lavoro o del familiaredestinatario della prestazione assistenziale. Il prestatore dilavoro è il soggetto in età da lavoro , cioè 16 anni compiuti conl’obbligo scolastico assolto .

La legge n.339 del 2/04/1958 art.1, definisce gli addetti aiservizi personali domestici come i “lavoratori di ambosessi cheprestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamentodella vita familiare sia che si tratti di personale con qualificaspecifica , sia che si tratti di personale adibito a mansionigeneriche”.

La continuità e la prevalenza della prestazione per almeno 4 oregiornaliere sono gli elementi caratteristici del rapporto di lavorodomestico secondo la legge n. 339/1958; successivamente laC.Cost. con sent. 09/04/1969 ha dichiarato l’incostituzionalitàdel comma 2 dell’art. 2068 cod.civ. ove si sottraevano irapporti di lavoro domestici alla disciplina dei contratticollettivi; e ancora con la sent. del 20/09/1979 n. 4855 la Cortedi Cassazione ha sostanzialmente riconosciuto l’esistenza delrapporto di lavoro domestico subordinato nella obbligazione edisponibilità del lavoratore di compiere l’attività con modalitàvarie e relative alle esigenze della famiglia , mentre la duratadella prestazione rimane generalmente irrilevante .

Il lavoro domestico può essere anche autonomo e i criteriindividuanti devono essere ricercati nell’assoggettamento dellavoratore al potere direttivo , disciplinare e di controllo deldatore di lavoro. La prestazione lavorativa in alcuni casi puòessere estesa fuori del rapporto familiare domestico, ma acondizione che non sia resa a favore di un libero professionistao di un imprenditore per lo svolgimento della sua attività.

Una “comunità” può qualificarsi datore di lavoro domesticosolamente se ha requisiti di stabilità e di continuità , se vi èassenza di scopo di lucro, se le presone che la costituisconohanno comunanza di vitto e alloggio, se esiste mutuaassistenza, se il prestatore di lavoro effettua la sua attivitàprincipale nell’interesse della comunità.Le mansioni del lavoratore domestico sono ampiamenteindicate nei vari profili previsti all’art.10 del C.C.N.L.lavorodomestico dell’1/03/2007.

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Generalmente sono esclusi quali prestatori di lavoro domesticosubordinato i soggetti legati da vincolo di parentela, affinità, diconiugio e le persone collocate alla pari.La presunzione di gratuità della prestazione non opera in casodi soggetti non conviventi; l’esistenza all’interno della famigliadi un rapporto di lavoro domestico è ammissibile con la provadi colui che intende far valere il proprio diritto dell’obbligogiuridico a percepire la retribuzione, alla continuità dellaprestazione, all’effettivo rapporto di subordinazione.

La sussistenza del rapporto di lavoro tra parenti è ammessasolamente alle seguenti condizioni:

assistenza a invalidi che fruiscono dell’indennità diaccompagnamento

assistenza a mutilati e invalidi che abbiano i requisiti dicui alla legge 118/1971 o che ne siano esclusi permotivi economici

assistenza a ciechi civili con pensione Legge n.66/1962o che ne siano esclusi per motivi economici

prestazioni di lavoro nei confronti di sacerdoti di cultocattolico

prestazioni dirette a persone componenti le comunitàreligiose o militari di tipo familiare

L’elemento decisivo è la finalità della prestazione resa per ilfunzionamento della vita familiare.

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2: La classificazione dei lavoratori domestici

CLASSIFICAZIONE LAVORO DOMESTICO

LIVELLO A:

PROFILI:

Appartengono a questo livello icollaboratori famigliarigenerici, non addettiall’assistenza di persone,sprovvisti di esperienzaprofessionale o conesperienza professionale nonsuperiore a 12 mesi, nonché ilavoratoriche, in possesso dellanecessaria esperienza, svolgonocon competenza leproprie mansioni, a livelloesecutivo e sotto il direttocontrollo del datoredi lavoro, relative ai seguentiprofili lavorativi.

– Collaboratore famigliare conmeno di 12 mesi di esperienza,non addettoall’assistenza di persone;– addetto alle pulizie;– addetto alla lavanderia;– aiuto di cucina;– stalliere;– assistente ad animalidomestici;– addetto all’annaffiatura e allapulizia delle aree verdi;– operaio comune.

LIVELLO A SUPER:

PROFILI – Addetto alla compagnia(mera compagnia a personeautosufficienti,senza effettuare alcunaprestazione di lavoro);– baby sitter (vigilanza,occasionale e/o saltuaria, di

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bambini in occasionedi assenze dei famigliari, conesclusione di qualsiasiprestazione di cura).

LIVELLO B:

PROFILI

Appartengono a questo livello icollaboratori famigliari che, inpossessodella necessaria esperienza,svolgono con specificacompetenza le propriemansioni, ancorché a livelloesclusivo.

– Collaboratore genericopolifunzionale;– custode di abitazione privata;– addetto alla stireria;– cameriere;– giardiniere;– operaio qualificato;– autista;– addetto al riassetto camere eservizio di prima colazione perpersoneospiti del datore di lavoro.

LIVELLO B SUPER:

PROFILI Assistente a personeautosufficienti. Svolge ancheattività connesse alleesigenze del vitto e dellapulizia della casa ove vivonogli assistiti.

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LIVELLO C:

PROFILI:

Appartengono a questo livello icollaboratori famigliari che, inpossesso dispecifiche conoscenze di base siateoriche che tecniche, relativeallo svolgimentodei compiti assegnati, operanocon totale autonomia eresponsabilità.

Cuoco (addetto alla preparazionedei cibi e ai connessi compiti dicucina,nonché di approvvigionamentodelle materie prime).

LIVELLO C SUPER:

PROFILI: Assistente a persone nonautosufficienti (non formato).Svolge anche attivitàconnesse alle esigenze del vitto edella pulizia della casa ovevivono gli assistiti.

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LIVELLO D:

PROFILI:

Appartengono a questo livello icollaboratori famigliari che, inpossessodei necessari requisitiprofessionali, ricopronospecifiche posizioni di lavorocaratterizzate da responsabilità,autonomia decisionale e/ocoordinamento.

– Amministratore dei beni difamiglia;– maggiordomo;– governante;– capo cuoco;– capo giardiniere– istitutore.

LIVELLO D SUPER: – Assistente a persone nonautosufficienti (formato).Svolge anche attivitàconnesse alle esigenze del vittoe della pulizia della casa ovevivonogli assistiti;– direttore di casa (mansioni digestione e di coordinamentorelative atutte le esigenze connesseall’andamento della casa).

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3: Gli adempimenti preliminari all’instaurazione del rapportodi lavoro

A seconda della provenienza e dell’età del lavoratore sonorichiesti adempimenti diversi sia al datore di lavoro sia allavoratore.

A: Per i lavoratori italiani o di paesi dell’Unione Europea

Cosa deve fare il datore di lavoroNel caso il lavoratore domestico sia di nazionalità italiana o dipaesi della Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro,Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia,Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi,Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania,Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria), il datore dilavoro può assumere direttamente il lavoratore domestico, dopoaver concordato gli elementi del rapporto di lavoro (orario,retribuzione, ferie ecc.).

Sono equiparati ai cittadini dell’UE i cittadini Svizzeri e icittadini degli stati appartenenti allo Spazio EconomicoEuropeo – SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein)

Cosa deve fare il lavoratoreIl lavoratore può essere assunto anche se non iscritto nelle listedel collocamento. E’ però necessario che sia in possesso delcodice fiscale, di un documento di identità e della tesserasanitaria aggiornata e rilasciata dall’ASL.Dato che è ammessa l’assunzione di minori con età minima di16 anni, se il lavoratore domestico è minorenne, il lavoratoredeve presentare oltre ai documenti già indicati:

il certificato di idoneità al lavoro, rilasciatodall’Ufficiale sanitario dell’ASL di zona dopo visitamedica a cura e carico del datore di lavoro;

la dichiarazione dei genitori o di chi esercita la potestàfamiliare, vidimata dal Sindaco del Comune diresidenza, con cui si acconsente che il lavoratoreminorenne viva presso la famiglia del datore di lavoroo, in alternativa, per i minori ad ore, l’autorizzazionescritta di chi esercita la patria potestà

B: Per i lavoratori extracomunitari

Le procedure sono diverse se il lavoratore risiede già in Italia ose invece risiede all’estero.

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C: Se il lavoratore extracomunitario già risiede in Italia

Cosa deve fare il datore di lavoroDal 15 novembre 2011 tutti i datori di lavoro domestico cheintendono assumere lavoratori extracomunitari già residenti inItalia non dovranno più compilare il “modello Q” per stipulareil contratto di soggiorno. Infatti, le obbligazioni contenute nelmodello Q sono state recepite nell'ultima versione (legge2/2009) delle Comunicazioni obbligatorie di assunzione,variazione e cessazione che i datori di lavoro domestico devonotrasmettere all’Inps utilizzando le procedure online dell’Istituto(circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Socialin.4773 del 28 novembre).

Cosa deve fare il lavoratore Essere in possesso di un permesso di soggiorno valido

per lo svolgimento di un’attività lavorativa; Al momento del rinnovo del permesso di soggiorno, lo

straniero dovrà esibire in Questura la copia del moduloUniLav.

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D: Se il lavoratore extracomunitario non è ancora entrato inItalia

Cosa deve fare il datore di lavoroOgni anno in Italia viene programmato attraverso il cosiddetto“Decreto Flussi” il numero massimo di lavoratoriextracomunitari ai quali sarà concesso il permesso di soggiornoper motivi di lavoro.Il Decreto entra in vigore quando viene pubblicato sullaGazzetta Ufficiale.

Pertanto, il datore di lavoro che vuole instaurare un rapporto dilavoro domestico con un cittadino extracomunitario residenteall’estero, deve attendere la pubblicazione sulla GazzettaUfficiale del decreto flussi dell’anno in corso e, a partire dallescadenze indicate, presentare la domanda di nulla osta allavoro.

Per ulteriori informazioni consultare il sito del Ministerodell’Interno.

E: Come presentare la domanda di nulla osta

La domanda può essere compilata e inviata esclusivamente viaInternet.

Il Ministero dell’Interno, infatti, ha messo a punto unaprocedura di invio delle domande che elimina l’obbligo dellaspedizione postale e richiede, da parte del datore di lavoro, ladisponibilità di un computer e di un collegamento internet. Diseguito si elencano i passaggi della procedura telematica.

a) L’utente deve collegarsi al sito www.interno.it eregistrarsi all’interno di una 'sezione dedicata’, inserendonome, cognome, data di nascita, un indirizzo di postaelettronica e una password di accesso;b) Riceve una e-mail di conferma e di perfezionamento dellaregistrazione all’indirizzo di posta elettronica da lui indicato;

c) L’utente deve scegliere, da un apposito elenco, la tipologiadi domanda che vuole presentare ed inserire i dati anagraficipropri, del lavoratore e il luogo d’impiego. La procedura generaun modulo che l’utente deve salvare sul proprio computer, per

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poi compilarlo senza dover rimanere connesso ad internet.N.B. E’ possibile richiedere anche ulteriori moduli per altredomande, fino ad un massimo di cinque.d) Per compilare il modulo così salvato, occorre scaricare unapposito programma seguendo le istruzioni contenute nel sito.e) Terminata la compilazione di tutti i campi richiesti, ladomanda è pronta per l’invio.

F: Procedura per il rilascio del nulla osta al lavoro

La domanda, inviata allo Sportello unico, vienecontestualmente resa disponibile anche alla DirezioneProvinciale del Lavoro, alla Questura e al centro perl'impiego competenti. Lo Sportello Unico convoca il datore dilavoro per la consegna del nullaosta - che ha una validità di 6mesi - e la sottoscrizione del contratto di soggiorno,predisposto dallo stesso Sportello. In questa occasione, inoltre,il datore di lavoro deve esibire la documentazione relativa alreddito e la ricevuta dell’avvenuta richiesta del certificatodi idoneità alloggiativa (rilasciato dal Comune o dalla ASLcompetenti per territorio). Lo Sportello Unico trasmette per viatelematica il nulla osta e la proposta di contratto di soggiornoalla competente rappresentanza diplomatico-consolare italianaall’estero, la quale rilascia allo straniero il visto d’ingresso, dalui precedentemente richiesto.

G: Delega per il ritiro del nulla osta

Se il datore di lavoro, per motivi di salute, non può recarsi alloSportello Unico per ritirare il nulla osta al lavoro e firmare ilcontratto di soggiorno, può delegare il coniuge, i figli o altroparente in linea diretta o collaterale fino al 3° grado.Il delegato deve esibire un proprio documento diriconoscimento e presentare al funzionario dello SportelloUnico una dichiarazione contenente l’esatta indicazione delmotivo dell’ impedimento.

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H: Altri obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro dovrà in ogni caso garantire quanto stabilitodal “Decreto Flussi” in vigore al momento della richiesta inmerito all’ orario di lavoro settimanale ed al reddito annuo . Ildatore di lavoro che assume un lavoratore straniero in qualità diassistente familiare, perché affetto lui stesso da patologie ogravi handicap che ne limitano l’autosufficienza, non hal’obbligo dell’autocertificazione relativa alla sua capacitàeconomica.Inoltre, come previsto nel contratto di soggiorno, il datore dilavoro dovrà

impegnarsi al pagamento delle spese di viaggio per ilrientro del lavoratore nel paese di provenienza;

impegnarsi a comunicare ogni variazione concernente ilrapporto di lavoro;

assicurare la disponibilità di un alloggio adeguato e, almomento della convocazione presso lo Sportello Unicoper la consegna del nulla osta, esibire la ricevutadell’avvenuta richiesta del certificato di idoneitàalloggiativa rilasciato dal Comune o dall’ASL dicompetenza (il certificato va richiesto anche nel caso incui il lavoratore alloggerà presso l'assistito per svolgerele mansioni di assistente alla persona).

I: Gli adempimenti del datore di lavoro

Cosa deve fare il lavoratoreUna volta concesso il nulla osta, lo Sportello Unico perl’immigrazione lo trasmette per via telematica insieme allaproposta di contratto di soggiorno alla competenterappresentanza diplomatico-consolare italiana all’estero, cherilascerà al lavoratore il visto d’ingresso da lui precedentementerichiesto.Il cittadino extracomunitario, ottenuto il visto d’ingresso pressola rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero,deve:

recarsi entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, presso loSportello Unico per firmare sia il contratto sia larichiesta di permesso di soggiorno, da spedire allaprefettura con raccomandata A/R postale.

La Questura, infine, convocherà il cittadino extracomunitarioper la consegna del permesso di soggiorno.

Lo Sportello Unico consegnerà al lavoratore, oltre al contratto

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di soggiorno, una copia della Carta dei Valori ed una guida alleleggi sull’immigrazione predisposta dal Ministero dell’Interno(“In Italia in regola”), tradotta nella lingua meglio conosciutadal cittadino straniero.

Per ulteriori informazioni: www.poliziadistato.it

L: Il rinnovo del permesso di soggiorno

Il contratto di soggiorno per lavoro, stipulato con il datore dilavoro mediante il modulo Q, è un obbligo sia per instaurareun nuovo rapporto di lavoro sia per il rinnovo del permessodi soggiorno.

Pertanto, il lavoratore già residente in Italia, che abbia conclusoun rapporto di lavoro e il cui permesso di soggiorno siaprossimo alla scadenza, accettando un’altra offerta di lavoropuò ottenere il rinnovo del permesso presentando il contratto disoggiorno stipulato con il nuovo datore.

4: LA LETTERA DI ASSUNZIONE

L’assunzione di un dipendente si realizza per effetto dellaconclusione e sottoscrizione del contratto di lavoro e, nellospecifico, nel momento in cui il lavoratore manifesta al datoredi lavoro la propria accettazione della proposta formulata daldatore di lavoro stesso.

Al contratto di lavoro si applicano le regole stabilite dal codicecivile sui contratti in generale (articoli 1325 e seguenti codicecivile), salvo il caso in cui le norme disciplinanti il rapporto dilavoro non impongano diversamente.

La validità del contratto di lavoro formalizzato con la lettera diassunzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisitiessenziali che vengono definiti elementi costitutivi:

a) identità delle parti (lavoratore e datore di lavoro); b) luogo di lavoro; c) il numero progressivo attribuito al dipendente iscritto

in ordine cronologico sul Libro Unico del Lavoroaziendale che dal 18.08.2008 ha sostituito e abolito il

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singolo libro matricola. I libri matricola dismessi vannoconservati 5 anni dall’ultima registrazione (decretoministeriale 9.7.2008, circolare del ministero del lavoron. 20/2008);

d) la data di inizio del rapporto di lavoro e, nel caso dilavoro a tempo determinato, la data di cessazione;

e) la durata del rapporto di lavoro con la precisazione seè a tempo indeterminato o determinato;

f) la durata del periodo di prova, che per avere validitàdeve essere espressamente scritto sulla lettera;

g) l’inquadramento, il livello e la qualifica, le mansioni; h) l’importo iniziale della retribuzione base e di

eventuali altri elementi retributivi; i) l’orario di lavoro, in modo più specificato nel caso di

part-time.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire al lavoratore unambiente di lavoro sicuro. L'obbligo di sicurezza, sebbeneimposto dalla legge (articolo 2087 codice civile; decretolegislativo n. 81/2008), viene così configurato come una precisaobbligazione contrattuale posta in capo al datore di lavoro.

5: L’impegno all’assunzione

Quando il candidato all’assunzione deve prestare un periodo dipreavviso particolarmente lungo presso il precedente datore dilavoro prima di poter iniziare la nuova collaborazione di lavorosubordinato, è nell’interesse di entrambe le parti sottoscrivereuna lettera di impegno all’assunzione.

Tale lettera sostituisce temporaneamente la lettera diassunzione vera e propria, con indubbi vantaggi sotto il profilocontrattuale e normativo. Sottoscrivere subito la lettera diassunzione vincola il nuovo datore di lavoro in mododefinitivo. In caso di mancato rispetto da parte del datore dilavoro dell’impegno ad assumere, il lavoratore ha diritto dipretendere che sia emessa una sentenza che produca gli effettidel contratto, a condizione che la lettera d’impegno contengatutti gli elementi essenziali del contratto di lavoro, oppure larisoluzione del contratto. E’, in ogni caso, fatto salvo il dirittodel lavoratore al risarcimento del danno.

Uno degli aspetti più delicati di un periodo di attesaparticolarmente lungo è costituito, invece, dal fatto che lostesso lavoratore possa non rispettare gli impegni assunti e non

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si presenti al lavoro il giorno stabilito. Per tale ragione, quasisempre, nella lettera di impegno viene indicata una clausola dirisoluzione espressa, tale per cui la mancata presenza sullavoro, entro un certo termine dalla data di assunzioneconcordata, comporta il venir meno dell’impegnoall’assunzione da parte del nuovo datore di lavoro.

Si precisa che un’altra delle clausole importanti nella lettera diimpegno all’assunzione è costituita dall’apposizione di unperiodo di prova. Posto che la clausola del periodo di provadeve essere definita per iscritto, se si vuole far valere unperiodo di prova nel contratto di assunzione si dovràanalogamente apporre tale clausola anche nella lettera diimpegno all’assunzione. L'assenza del periodo di prova nellalettera di impegno all’assunzione rende annullabile un’analogaclausola del periodo di prova apposta successivamente nellalettera di assunzione. Quantomeno, il dipendente potrebberifiutarsi di sottoscriverla all'atto del contratto definitivo.

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6: Un’ empio di lettera di assunzione

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7: Le comunicazioni obbligatorie:

A partire dal 29 gennaio 2009 la comunicazione di assunzionedeve essere presentata all’Inps entro le ore 24 del giornoprecedente (anche se festivo) a quello di instaurazione delrapporto di lavoro. La comunicazione ha efficacia anche neiconfronti dei Servizi competenti, del Ministero del lavoro, dellasalute e delle politiche sociali, dell’Istituto nazionale perl’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), nonchédella Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo.

La comunicazione all'Inps è obbligatoria:

anche per il periodo di prova; qualunque sia la durata del lavoro; anche se il lavoro è saltuario o discontinuo; anche se già assicurati presso un altro datore di lavoro; anche se già assicurati per un'altra attività; anche se di nazionalità straniera; anche se titolari di pensione.

L’obbligo di comunicazione esiste anche in fase di proroga,trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminatooppure in caso di svolgimento dell’attività in una abitazione deldatore di lavoro diversa da quella comunicata precedentemente)e cessazione del rapporto di lavoro. In questi casi lacomunicazione dovrà essere effettuata entro cinque giornidall’evento.

Devono inoltre essere comunicate variazioni di elementi delrapporto di lavoro - come retribuzione, orario, settimanelavorate, ecc..- utilizzati per il calcolo dei contributi. Levariazioni riguardanti orario e retribuzione sono soggette ad unlimite massimo complessivo di due comunicazioni al trimestre,mentre non vi sono limiti per tutte le altre comunicazioni chenon hanno effetto sulcalcolo dei contributi da versare.

Si precisa infine che l’annullamento di una denuncia diassunzione è consentito entro 5 giorni dalla data indicata qualeinizio del rapporto di lavoro; superato detto termine, dovràessere comunicata la cessazione.

Da aprile 2011 per l'iscrizione e le eventuali variazioni il datoredi lavoro domestico, previa identificazione tramite PIN, può, inmodo semplificato:

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avvalersi del Contact Center, al numero 803.164gratuito da rete fissa, o al numero 06164164 da retemobile a pagamento secondo la tariffa prevista dalproprio gestore telefonico;

utilizzare l'apposita procedura Internet di compilazionee invio on-line disponibile sul sito internet dell'Istituto(www.inps.it);

In base alle norme vigenti la procedura informatica non accettacomunicazioni di rapporto di lavoro tra coniugi, salvo il caso diinvalidità riconosciuta con indennità di accompagnamento alconiuge datore di lavoro. La prova del rapporto di lavoro èinvece prevista nel caso di parenti o affini entro il 3 grado.

Le Sedi quindi potranno effettuare i controlli previsti di quantodichiarato dal datore di lavoro sotto la propria responsabilità.

Non è necessario procedere alla comunicazione di assunzionesecondo le modalità fin qui indicate nel caso in cui il datore dilavoro domestico intenda fare ricorso a prestazioni di lavorodi tipo accessorio di natura occasionale (tipologiacontrattuale introdotta con la riforma Biagi e utilizzabile ancheper il lavoro domestico). Il rapporto di lavoro accessorio èregolato mediante la consegna dei c.d. voucher che contengonola retribuzione e la contribuzione verso Inps ed Inail.

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8: IL MODELLO LD – EM2009 UR

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9: Il permesso di soggiorno:

li stranieri che intendono soggiornare in Italia per più di tremesi, devono richiedere il permesso di soggiorno.Il permesso di soggiorno consente agli stranieri e agli apolidipresenti sul territorio dello Stato di rimanere in Italia, allecondizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Chi arriva in Italia per la prima volta ha 8 giorni lavorativi dalsuo ingresso nel territorio dello Stato di tempo per chiedere ilpermesso di soggiorno e deve essere richiesto al questore dellaprovincia in cui lo straniero intende soggiornare, in determinateipotesi anche tramite gli uffici postali abilitati.

La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal vistod'ingresso.

Il permesso di soggiorno è rilasciato dalla questura in cui abitalo straniero, previo accertamento della sua identità personale, econtiene oltre ai dati anagrafici e l'immagine del volto anche leimpronte digitali del titolare. Ha caratteristiche tali da garantiremaggiori standard di sicurezza nei termini di riconoscibilità deltitolare e di falsificabilità del titolo.

Il permesso di soggiorno elettronico è stato adottato a decorreredall'11 dicembre 2006 ed è stato attribuito all'Istitutopoligrafico e zecca dello Stato il compito di produrre e attivareil documento, previa acquisizione dei dati relativiall'identificazione del richiedente da parte delle questure.

Il documento consiste in una smart card, resistente all'usura (atal fine i dati stampati sono protetti da una sottile pellicolatrasparente, che viene applicata su entrambi i lati in fase diproduzione) e riporta:

le generalità del titolare; la foto del titolare; il numero del documento; la tipologia del documento; la data di emissione e di validità dello stesso; e generalità dei figli; il codice fiscale; il motivo del soggiorno.

Per i figli minori di anni quattordici, inseriti sul titolo disoggiorno di uno dei genitori è previsto il rilascio di una smart-card che costituisce un allegato del titolo di soggiorno delgenitore. Infatti, riporta lo stesso numero e la medesima

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Dario Vinci – IL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO 2016

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scadenza del permesso di soggiorno del genitore e le generalitàe la fotografia del minore.

Al figlio minore di età compresa tra i quattordici ed i diciottoanni è rilasciato un permesso di soggiorno elettronicoindividuale

Il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno elettronicoavviene, in media, in 60 giorni dalla data di presentazione delladomanda

Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno è necessariopresentare:

il modulo di richiesta; il passaporto, o altro documento di viaggio(pdf 17 KB)

equivalente, in corso di validità con il relativo visto diingresso, se richiesto;

una fotocopia del documento stesso; 4 foto formato tessera, identiche e recenti; un contrassegno telematico da € 16,00 la documentazione necessaria al tipo di permesso di

soggiorno richiesto il versamento di un contributo compreso tra € 80 e €

200. Le modalità di pagamento sono state stabilite condecreto 6 ottobre 2011 del Ministero delle Finanze diconcerto con il Ministero dell'Interno. Leggi la circolareesplicativa

Lo straniero che esibisce la ricevuta attestante l'avvenutapresentazione dell'istanza di primo rilascio per motivi di lavorosubordinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare hai medesimi diritti connessi al possesso del permesso disoggiorno.

Lo straniero che presenta istanza di rilascio di un permesso disoggiorno di durata non inferiore a un anno è tenuto a stipularecon lo Stato italiano un accordo di integrazione, con il quale siimpegna a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione daconseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno.

Vi sono casi di esclusione dalla stipula dell'accordo inquestione (es.: vittime di violenza, minori non accompagnati,etc).

Nell'attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno perlavoro, lo straniero può svolgere temporaneamente attivitàlavorativa fino ad un'eventuale comunicazione, da partedell'Autorità di pubblica sicurezza, dell'esistenza di motivi

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Dario Vinci – IL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO 2016

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ostativi al rilascio di tale permesso. La comunicazione deveessere notificata non solo all'interessato, ma anche al datore dilavoro.

La procedura vale anche nell'ipotesi di rinnovo del permesso disoggiorno, a condizione che il permesso rientri tra quelli checonsentono di svolgere attività lavorativa.

Periodo di validità La validità del permesso di soggiorno è lastessa del visto d'ingresso:

fino a sei mesi per lavoro stagionale e fino a nove mesiper lavoro stagionale nei settori che richiedono taleestensione;

fino ad un anno, per la frequenza di un corso per studioo formazione professionale ovviamente documentato;

fino a due anni per lavoro autonomo, per lavorosubordinato a tempo indeterminato e perricongiungimenti familiari.

Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo estudio per periodi non superiori ai tre mesi, non devonochiedere il permesso di soggiorno.

Il contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso disoggiorno

(Decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato diconcerto con il ministro dell'Interno, del 6 ottobre 2011, recante"Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso disoggiorno")

La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso disoggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, ilcui importo è stato fissato fra un minimo di 80 e unmassimo di 200 euro. È infatti determinato in:€ 80,00per i permessi di soggiorno di durata superiore a tremesi e inferiore o pari ad un anno;

€ 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiorea un anno e inferiore o pari a due anni;

€ 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno CEper soggiornanti di lungo periodo e per coloro cherichiedono il permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo27, comma 1, lettera a), del novellato decreto legislativo286/98.

Non è mai richiesto il versamento del contributo quando:

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Dario Vinci – IL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO 2016

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il permesso di soggiorno è rilasciato o rinnovato perasilo, per richiesta asilo, per protezione umanitaria, perprotezione sussidiaria;

lo straniero o l'apolide sono minori; l'ingresso è per ricevere cure mediche; la stessa

esenzione si applica anche agli eventualiaccompagnatori;

è richiesto l'aggiornamento o la conversione delpermesso di soggiorno in corso di validità.

10: Periodo di prova

I lavoratori domestici sono soggetti ad un periodo di prova,regolarmente retribuito, predefinito per legge.

Durante il periodo di prova, ciascuna delle parti ha la facoltà direcedere dal contratto senza obbligo di preavviso, salvo ildiritto del lavoratore al pagamento della retribuzione maturata edelle eventuali compensi per lavoro straordinariocorrispondenti al lavoro prestato.

Il lavoratore in prova è infatti parificato a tutti gli effetti ailavoratori assunti in via definitiva e deve essere regolarmenteretribuito.

Se al termine del periodo di prova il lavoratore non ha ricevutoalcuna disdetta, l’assunzione è confermata. Il servizio prestatodurante il periodo di prova va calcolato ai fini dell’anzianità diservizio.

La durata del periodo di prova è legato alla categoria diinquadramento del lavoratore:

livelli D e D super: 30 giorni di lavoro effettivo tutti gli altri lavoratori domestici: 8 giorni di lavoro

effettivo

I giorni da conteggiare sono quelli di lavoro effettivo. Pertantosono da escludersi dal conteggio i giorni di festività, permessi,malattia.

Il patto di prova può anche essere verbale, ma dovrà essereredatto per iscritto se limita la durata della prova rispetto aitermini fissati dalla legge o ne esclude totalmentel’applicazione.

Le parti non possono stabilire un periodo di prova di duratasuperiore a quella stabilita dalla legge.

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Dario Vinci – IL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO 2016

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11: Orario di lavoro

A: Il numero massimo delle ore lavorative

In una singola giornata lavorativa, per contratto unacollaboratrice o un collaboratore domestico possono lavorareper un massimo di:

Convivente: 10 ore non consecutive Non convivente: 8 ore non consecutive

Oltre al normale orario di lavoro, alla collaboratrice o alcollaboratore domestico può essere richiesto di lavorare oltrel’orario stabilito, sia di giorno che di notte.

Conviventi: non è stabilito un massimo di ore distraordinario*. Tutte le ore lavorate oltre l’orariomassimo fissato nella lettera di assunzione vieneconsiderato come lavoro straordinario a meno che non sitratta di un recupero ore oppure di un caso di emergenza.

Non conviventi: non oltre le 44 ore settimanalicomplessive di lavoro (40 ore di lavoro ordinario + 4ore di lavoro straordinario)

*(Il datore di lavoro, nel richiedere ore lavorativestraordinarie, deve infatti comunque tenere conto che illavoratore convivente ha diritto a 11 ore di riposo continuativenell'arco della giornata e che qualora il suo orario di lavoronon sia interamente collocato tra le 6 e le 14 o tra le 14 e le 22anche a 2 ore di riposo.)

Il limite massimo consentito del monte ore settimanale è di:

Conviventi: 54 ore settimanali complessive oppure30 ore settimanali per coloro che sono inseriti nelRegime Speciale, dettagliato qui sotto.

Non conviventi: 40 ore settimanali complessive

B: Il regime speciale

L’orario giornaliero può arrivare per contratto fino a 30 oresettimanali nel caso di:

lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, Be B super; e

studenti (sempre conviventi) di età compresa frai 16 e i 40 anni iscritti a corsi di studio per il

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conseguimento di un titolo riconosciuto dalloStato

Le 30 ore settimanali in questi casi devono essere cosìdistribuite:

interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore14.00;

interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore22.00;

interamente collocato in non più di 3 giornisettimanali, sempre con il limite massimogiornaliero di 10 ore al giorno non consecutive.

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12: Il riposo

Colf e badanti conviventi hanno diritto nelle orepomeridiane ad una pausa di riposo intermedio nonretribuito non inferiore alle 2 ore giornaliere, se l’orarioconcordato non è interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore14.00 oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00.

Durante tale riposo il lavoratore può uscire dall’abitazione deldatore di lavoro al fine di recuperare effettivamente le energiepsico-fisiche.

Pause più lunghe o supplementari possono essere pattuite nelcontratto di lavoro.

Se il lavoratore non è convivente, soprattutto se ha un orario dialmeno 6 ore al giorno, spetta alle parti accordarsi in merito alriposo intermedio.

I requisiti delle pause di riposo sono i seguenti:

la pausa deve essere presa in un'unica volta non può essere presa all'inizio o alla fine della giornata

di lavoro - deve essere nel mezzo è permesso trascorrerla anche fuori dalla sede di

lavoro il datore di lavoro può stabilire quando il lavoratore

può prendere la pausa, a condizione che soddisfi questirequisiti

Una pausa pranzo o caffè conta come pausa di riposo. Non vi èalcun diritto legale a "pausa sigaretta".

Il tempo necessario per consumare il pasto si considera riposonon retribuito (poiché trascorso senza effettuare prestazionilavorative) e deve essere concordato fra le parti.

A: Il riposo settimanale

Ogni colf o badante ha diritto ad almeno una giornata di riposoa settimana, completamente libera dal lavoro. Le colfconviventi hanno diritto ad un'ulteriore mezza giornata.

Il riposo settimanale previsto dal CCNL è il seguente:

Collaboratori domestici non conviventi: 24ore la domenica*

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Dario Vinci – IL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO 2016

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Collaboratori domestici conviventi: 36 ore (dicui 24 che devono essere godute di domenica*mentre le altre 12 possono essere godute in unaltro giorno della settimana, concordato tra leparti)

Nel giorno di riposo non domenicale, la colf o badantepresterà la propria attività per un numero di ore non superiorealla metà del normale orario giornaliero.

Es. se la mia badante lavora 8 ore al giorno, la domenica avràtutta la giornata libera, mentre posso pattuire un minimo di 4ore di riposo in un altro giorno della settimana, esempio ilgiovedì).

Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile.

Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenzeimprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte,un uguale numero di ore di riposo non retribuito dovràessere concesso al lavoratore nel corso della giornataimmediatamente successiva.

Le ore lavorate durante il riposo settimanale domenicale(cioè durante le 24 ore settimanali di riposo consecutive),vengono retribuite con una maggiorazione del 60% dellaretribuzione oraria globale. Inoltre, è obbligatorio concedere unnumero uguale di ore di riposo non retribuito il giorno seguentedalla prestazione (vedi: Lavoro straordinario festivo).

Le ore lavorate durante il riposo settimanale nondomenicale (cioè durante le 12 ore settimanali di riposoconsecutivo), vengono retribuite con una maggiorazione del40% della retribuzione oraria globale, a meno che tale riposonon sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso oda quello concordato da contratto.

Per le altre religioni

* La legge non dà diritto ad un giorno stabilito della settimanaper l'osservanza religiosa (ad esempio il venerdì, per imusulmani), ma se il lavoratore professa una fede religiosa cheprevede la solennizzazione di un giorno diverso dalladomenica, è possibile concordare un giorno alternativo alladomenica ("giorno di riposo compensativo") in fase dinegoziazione del contratto.

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13: Il lavoro notturno

E' considerato notturno il lavoro prestato tra le ore 22.00 e leore 6.00. Nel caso di lavoro ad ore, si considera lavoro notturnoquello svolto per almeno 7 ore consecutive tra la mezzanotte ele 5.00 di mattina.

Il lavoro notturno viene compensato con la maggiorazione del20% della retribuzione base oraria concordata.

Il lavoro notturno prestato oltre il normale orario di lavoro eoltre il monte ore settimanale massimo consentito è daqualificarsi come lavoro straordinario notturno, conmaggiorazione pari al 50% della retribuzione base oraria.

In generale, l'orario di lavoro dei lavoratori notturni non puòsuperare le 8 ore in media nelle 24 ore. Fanno eccezionequelle categorie specifiche in cui i lavoratori sono assunti percontratto proprio per prestazioni notturne, il cui orario dilavoro, riposo e relativa retribuzione sono spiegati qui diseguito.

I lavoratori di età inferiore a 18 anni non sono autorizzati alavorare di notte.

Costituiscono categorie a parte le:

Prestazioni di presenza notturna Prestazioni di assistenza notturna discontinua

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14: Le pause di riposo

Colf e badanti conviventi hanno diritto nelle orepomeridiane ad una pausa di riposo intermedio nonretribuito non inferiore alle 2 ore giornaliere, se l’orarioconcordato non è interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore14.00 oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00.

Durante tale riposo il lavoratore può uscire dall’abitazione deldatore di lavoro al fine di recuperare effettivamente le energiepsico-fisiche.

Pause più lunghe o supplementari possono essere pattuite nelcontratto di lavoro.

Se il lavoratore non è convivente, soprattutto se ha un orario dialmeno 6 ore al giorno, spetta alle parti accordarsi in merito alriposo intermedio.

I requisiti delle pause di riposo sono i seguenti:

la pausa deve essere presa in un'unica volta non può essere presa all'inizio o alla fine della giornata

di lavoro - deve essere nel mezzo è permesso trascorrerla anche fuori dalla sede di

lavoro il datore di lavoro può stabilire quando il lavoratore

può prendere la pausa, a condizione che soddisfi questirequisiti

Una pausa pranzo o caffè conta come pausa di riposo. Non vi èalcun diritto legale a "pausa sigaretta".

Il tempo necessario per consumare il pasto si considera riposonon retribuito (poiché trascorso senza effettuare prestazionilavorative) e deve essere concordato fra le parti.

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15: La retribuzione

Lo stipendio minimo è la più bassa paga oraria, giornaliera omensile che un datore di lavoro ti possa pagare per legge. Innessun caso il tuo stipendio potrà essere inferiore ai minimistabiliti per l’anno in corso dai Contratti collettivi nazionali dilavoro per il settore domestico, tenendo conto del tuo livello diinquadramento.

Le retribuzioni minime di colf e badanti vengono aggiornateannualmente, in base alla variazione del costo della vita. Inuovi valori vengono fissati ogni anno da una commissionenazionale che riunisce sindacati e associazioni dei datori dilavoro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali delvitto e dell'alloggio hanno decorrenza dal 1° gennaio di ciascunanno, se non diversamente stabilito.

Gli importi vengono stabiliti secondo le categorie previstedal CCNL lavoro domestico. Si parte quindi dai collaboratoridomestici alle prime armi (liv. A) per arrivare a chi, dopoun'adeguata formazione professionale, assiste persone nonautosufficienti (liv. DS). C'è poi una distinzione tra conviventi(anche part-time), non conviventi e lavoratori che assicuranoassistenza o presenza notturna.

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A: Tabelle minimi retributivi 2016

Valido dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016

categoria

TabellaA Tabella B Tabella C Tabella D

TabellaE

TabellaG

ConviventiNon

ConviventiAssistenza Notturna

PresenzaNotturna

Coperturagiorni

riposo**

TempoPieno

Lavoratoridi cui Art.

15 2°c.fino a 30ore sett.

AutosufficientiNon

Autosufficienti

LivelloUnico h21.00 -

8.00

Stipendio MensileStipendio

OrarioStipendio Mensile

Stipendiomensile

StipendioOrario

A € 624,65 € 4,54 € 655,89

A Super € 738,23 € 5,36

B € 795,01 € 567,87 € 5,68

B Super € 851,80 € 596,26 € 6,02 € 979,57

C € 908,60 € 658,71 € 6,35

C Super € 965,38 € 6,69 €1.110,18 € 7,20

D

€1.135,73*

(+ €167,94)

€ 7,72

D Super

€1.192,52*

(+ €167,94)

€ 8,06 € 1.371,42 € 8,68

* (per D e D Super, bisognaaggiungere € 167,94 a titolo diindennità)

** Assistenza a persone non

www.colfebadantionline.it

fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

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Dario Vinci – IL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO 2016

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autosufficienti con prestazionilimitate alla copertura dei giornidi riposo dei lavoratori titolari(valori orari)

B: Indennità minima vitto e alloggio

Valido dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016

(valori giornalieri)

Pranzo e/o Colazione € 1,91TOTALE INDENNITA' VITTO E

ALLOGGIO€

5,48Cena € 1,91

Alloggio € 1,66

Al minimo retributivo fissato per legge per lo specifico livellodi inquadramento del lavoratore, vanno aggiunti gli scatti dianzianità previsti per ogni biennio di servizio svolto presso lostesso datore di lavoro, la quota vitto e alloggio se convivente egli eventuali superminimi ovvero aumenti per merito.

I minimi retributivi sono al netto dei contributi.

I contributi dovuti per un’ora di lavoro vanno calcolati sullabase della retribuzione oraria effettiva: ovvero la retribuzioneconvenuta (che deve corrispondere almeno al minimoretributivo previsto per quel livello di inquadramento, come databella) + scatti di anzianità (eventuali) + superminimo(eventuale) + quota vitto e alloggio + quota teedicesima.

C: Aggiornamenti retributivi

Le retribuzioni minime di colf e badanti vengono aggiornateannualmente, in base alla variazione del costo della vita.

I nuovi valori vengono fissati ogni anno, con decorrenza dal 1°gennaio di ciascun anno (se non diversamente stabilito) dallaCommissione nazionale per l'aggiornamento retributivo,composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali deilavoratori e delle Associazioni dei datori di lavoro che hannostipulato il CCNLCGIL/CISL/UIL/Federcolf/Fidaldo/Domina.

La commissione viene convocata da CCNL ogni anno entro enon oltre il 20 dicembre presso il Ministero del Lavoro ePrevidenza sociale, al fine di determinare la variazione degli

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Dario Vinci – IL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO 2016

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stipendi minimi e dei valori sostitutivi di vitto e alloggio perl'anno a venire.

Dopo la terza convocazione della Commissione, in caso dimancato accordo o di assenza delle parti, il Ministero delLavoro e Previdenza sociale è delegato dalle parti adeterminare la variazione periodica degli stipendi minimi deicollaboratori familiari in misura pari all'80% della variazionedel costo della vita per le famiglie di impiegati e operai rilevatedall’ ISTAT al 30 novembre di ogni anno, e del 100% per ivalori convenzionali di vitto e alloggio.

D: La retribuzione oraria effettiva

Per retribuzione oraria effettiva si intende l'ammontarecomplessivo lordo – o"retribuzione globale di fatto" -di tuttii compensi spettanti alla colf o badante per il lavoro prestatoper un'ora di lavoro.

È il valore da prendere a riferimento per individuare la fasciaretributiva e dunque il relativo contributo da versare.

stipendio convenuto per un’ora di lavoro+ eventuali maggiorazioni (scatti di anzianità o

superminimo) + l’eventuale quota vitto e alloggio la quota tredicesima

Il carattere richiesto per determinare se un compenso entra o nonella retribuzione globale di fatto è quello della continuità ericorrenza.

Una volta determinata la retribuzione oraria effettiva, bisogneràricercare l’importo del contributo orario corrispondente.

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E: Calcolo retribuzione oraria effettiva

Retribuzioneoraria

convenuta

più quotatredicesima

più quota vittoe alloggio (seconvivente)

=RETRIBUZIONE

ORARIAEFFETTIVA

Esempio di calcolo con paga oraria comprensivasoltanto di 13ma:

Se il domestico ad ore percepisce una retribuzioneoraria convenuta pari a € 5,77 e ha una quotatredicesima pari a €0,48 (€ 5,77 /12 = € 0,58) sidovranno sommare i due valori per ottenere laretribuzione oraria effettiva. Dunque:

€ 5,77 + € 0,48 = € 6,25

Se il domestico percepisce scatti di anzianità osuperminimi, dovranno essere sommati anch'essi.

Esempio di calcolo con paga oraria comprensiva di13ma e vitto e alloggio:

Se il lavoratore convivente percepisce unaretribuzione oraria convenuta pari a di €5,77 e hauna quota tredicesima pari a € 0,48 (€ 5,77 /12 = €0,48), si dovranno sommare i due valori e aggiungereal risultato la quota vitto e alloggio (€ 0,65) perottenere la retribuzione oraria effettiva.

F: La quota di vitto e alloggio

Al fine del calcolo dei contributi, per ottenere la retribuzioneoraria effettiva e capire il contributo da versare, servedeterminare la quota oraria del vitto e alloggio.

Questa corrisponde alla indennità giornaliera di vitto ealloggio per il numero di giorni lavorati nel mese diviso leore lavorate.

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Dario Vinci – IL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO 2016

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G: Calcolo quota oraria vitto e alloggio

Valoreconvenzionale

per giornilavorativi

= Valorecomplessivo

diviso ore mese= QUOTAVITTO E

ALLOGGIO

Esempio di calcolo

Se il lavoratore ha lavorato 6 ore al giorno per 26 giorni almese per un numero complessivo di 208 ore lavorate neltrimestre, si dovrà moltiplicare l'indennità giornaliera di vitto ealloggio (€5,19) per i giorni lavorati nel mese, quindi dividere ilprodotto ottenuto per il numero di ore lavorate nelmese.Dunque:

Valoreconvenzionale

per giornilavorativi

= Valorecomplessivo

diviso ore mese= QUOTAVITTO E

ALLOGGIO

€ 5.19 26 € 134.94 208 € 0.65

Al fine del calcolo dei contributi, l'indennità oraria di vitto ealloggio viene sommata alla retribuzione base, alla quotatredicesima e agli eventuali scatti di anzianità e superminimoper arrivare alla: retribuzione oraria effettiva.

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H: La 13° mensilità

Al fine del calcolo dei contributi, per ottenere la retribuzioneoraria effettiva occorre determinare la quotatredicesima. Questa corrisponde alla retribuzione orariaconvenuta divisa per 12 (mesi).

Calcolo quota tredicesima

Retribuzione orariaconvenuta

diviso mesi = QUOTA TREDICESIMA

Esempio di calcolo

Se il lavoratore percepisce come paga pari a €5,77 euro all’ora,la quota tredicesima sarà pari a questo importo diviso12,ovvero 48 centesimi. Dunque:

Retribuzione orariaconvenuta

diviso mesi = QUOTA TREDICESIMA

€ 5.77 12 € 0.48

La quota tredicesima viene aggiunta alla retribuzione base,all'indennità vitto e alloggio e agli eventuali scatti di anzianità esuperminimo per arrivare alla: retribuzione oraria effettiva.

I: Lo straordinario

Al lavoratore può essere richiesto di lavorare oltre l'orariopattuito, sia di giorno che di notte, salvo suo giustificato motivodi impedimento.

oltre la durata massima consentita dell’orariogiornaliero o settimanale oppure

durante le festività riconosciute per legge

Le ore di lavoro prestate in giorni non festivi oltre l’orariopattuito all'assunzione sono dunque da considerarsistraordinarie soltanto nel caso in cui superino la duratamassima consentita giornaliera e settimanale (vedi: Giornatalavorativa, Settimana lavorativa). Le ore prestate oltre l'orario,ma entro i limiti massimi, non costituiscono lavorostraordinario.

Le prestazioni di lavoro straordinario:

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possono essere richieste solo nel rispetto di certecondizioni.

hanno una durata massima consentita e vengono retribuite con parametri speciali,

Tutti questi aspetti devono essere indicati con chiarezza nellalettera di assunzione.

J: Condizioni

Le ore di lavoro straordinario devono essere richieste conalmeno un giorno (24 ore) di preavviso, salvo casi diemergenza o particolari necessità impreviste.

Il lavoratore può rifiutarsi di svolgere la prestazione solo inpresenza di un giustificato motivo.

In caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari diriposo notturno e diurno sono da considerarsi lavoro ordinario enon straordinario e daranno luogo soltanto al prolungamentodel riposo stesso; tali prestazioni devono avere carattere diassoluta episodicità e imprevedibilità.

Al lavoratore può essere richiesto di lavorare oltre l'orarionormale sia di giorno che di notte, fatta eccezione per i casi digiustificato motivo di impedimento, ma in nessun caso illavoro straordinario dovrà pregiudicare il diritto al riposogiornaliero, ovvero la pausa tra la fine di una giornata dilavoro e l'inizio della giornata successiva (di solito riposonotturno). Vedi: Riposo giornaliero.

Poiché il riposo domenicale è irrinunciabile, se sono richiesteprestazioni di lavoro per esigenze impreviste e che non possonoessere altrimenti soddisfatte duranbte la domenica o le festività,le ore di lavoro riposo domenicale non godute devono essererecuperate dal lavoratore il giorno immediatamentesuccessivo.

K: Durata massima

Il numero massimo di ore straordinarie che possono essererichieste dal datore di lavoro è:

NON CONVIVENTI: non oltre le 44 ore settimanalicomplessive di lavoro (40 ore di lavoro normale + 4 oredi lavoro straordinario);

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CONVIVENTI: non è stabilito un monte massimo diore di straordinario. Il datore di lavoro dovrà però tenerconto:

del diritto a 11 ore di riposo continuative nell'arcodella giornata

del diritto a 2 ore di riposo intermedio, qualoral'orario di lavoro non sia interamente collocato trale ore 6-14 o tra le ore 14-22

del limite massimo di ore di lavoro settimanaleconsentite (54 ore oppure di 30 ore, a seconda dellivello di inquadramento, vedi Settimanalavorativa)

Le ore lavorate oltre il limite massimo consentito del monte oresettimanale per i conviventi sono considerate come ore dilavoro straordinario e come tale devono essere retribuite con lamaggiorazione del caso.

Le ore prestate oltre l'orario pattuito all'assunzione, ma entro ilimiti massimi, non costituiscono invece lavoro straordinario evengo retribuite regolarmente con la retribuzione globale difatto.

Esempio: Colf convivente assunta in regime ordinario:monte ore massimo consentito = 54 ore

a) orario settimanale pattuito pari a 40 ore.

Se il datore di lavoro chiede alla colf di lavorare 10 ore inpiù dell’orario pattuito, per una qualsiasi eventualità,quelle 10 ore in più, anche se sono “straordinarie” perl’orario di lavoro pattuito fra le parti, non vengonoconsiderate come lavoro straordinario e tanto menoretribuite con la maggiorazione del caso perchésommando le 40 ore pattuite alle 10 ore “in più” non sisupera il limite settimanale consentito dal CCNL, che èdi 54 ore. Queste 10 ore in più, quindi, vengo retribuiteregolarmente con la retribuzione globale di fatto.

b) orario settimanale pattuito pari a 48 ore.

Se invece le parti accordano un orario lavorativosettimanale pari a 48 ore, e il datore chiede al lavoratoredi lavorare altre 10 ore in più nella settimana, sempre peruna qualsiasi eventualità, il totale di 58 ore lavorate nellasettimana supera il limite delle 54 ore massime previstedal CCNL. In questo caso, quindi, le 54 ore vengonoretribuite senza alcuna maggiorazione, mentre le 4 ore

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Dario Vinci – IL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO 2016

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restanti devono essere retribuite come lavorostraordinario.

L: Le maggiorazioni orarie

Il lavoro straordinario viene pagato con parametri retributivispeciali, salvo che il prolungamento non sia statopreventivamente concordato per il recupero di ore non lavorate.

La retribuzione oraria da corrispondere al lavoratore in caso dilavoro straordinario deve essere maggiorata a seconda diquando si svolge (ogni tipologia ha la sua voce in busta paga):

del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00(straordinario semplice);

del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00(straordinario notturno);

del 60%, se prestato di domenica o in giornate festive(straordinario festivo)

Le ore di lavoro prestate dai lavoratori non conviventieccedenti le ore 40 e fino alle ore 44 settimanali, effettuatetra le ore 6 e le 22, saranno compensate con la maggiorazionedel 10%.

Le ore lavorate oltre l’orario concordato ma entro il monte oresettimanale massimo consentito per legge vengono retribuitecome lavoro ordinario.

Vedi: Lavoro straordinario diurno, Lavoro straordinarionotturno, Lavoro straordinario festivo.

ATTENZIONE! Il lavoro straordinario può averecarattere solo occasionale.

Nel caso in cui l’aumento delle ore lavorative diventassecostante, dovrà essere modificato il contratto di assunzione equesto cambiamento dovrà essere comunicato all’Inps. Vedi:Le comunicazioni di assunzione (variazioni del rapporto dilavoro).

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16: La contribuzione

Per determinare l’importo dei contributi dovuti per un'ora dilavoro, basterà ricercare nella tabella dell'Inps l’importo delcontributo orario corrispondente alla fascia retributiva.

La fascia retributiva dipende dalla retribuzione oraria effettiva(retribuzione convenuta + quota vitto e alloggio + quotatredicesima). Una volta determinata la retribuzione orariaeffettiva, basterà ricercare nella tabella l’importo del contributoorario corrispondente alla fascia di retribuzione.

Le prime tre fasce contributive riguardano rapporti in cui illavoratore lavora fino a 24 ore settimanali.

La quarta fascia riguarda il rapporto di lavoro di almeno 25ore settimanali, per il quale l'importo del contributo è unicoper tutte le ore retribuite.

Quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro oppure èparente o affine entro il terzo grado e convive con il datore dilavoro, è dovuto il contributo senza la quota degli assegnifamiliari.

In tutti gli altri casi, spetta il contributivo comprensivo dellaquota CUAF (Cassa Unica Assegni Famigliari).

A carico del lavoratore è una frazione del contributocomplessivo pagato dal datore di lavoro. Per legge, il datoredi lavoro ha il diritto di sottrarre questa quota del contributodallo stipendio del lavoratore. In pratica, questo avviene dirado, dato l’importo minimo della quota.

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A: Tabella contributi orari

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

RETRIBUZIONEORARIA EFFETTIVA

IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

Comprensivoquota CUAF

Senza quota CUAF

fino a € 7,88 € 1,39 (€0,35) € 1,40 (€0,35)

oltre € 7,88 fino a € 9,59 € 1,57 (€0,39) € 1,58 (€0,40)

oltre € 9,59 € 1,91 (€0,48) € 1,93 (€0,48)

Orario di lavoro superiore a 24 oresettimanali

€ 1,01 (€0,25) € 1,02 €(0,25)

senza contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)

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La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

RETRIBUZIONEORARIA EFFETTIVA

IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

Comprensivoquota CUAF

Senza quota CUAF

fino a € 7,88 € 1,49 (€0,35) € 1,50 (€0,35)

oltre € 7,88 fino a € 9,59 € 1,68 (€0,39) € 1,69 (€0,40)

oltre € 9,59 € 2,05 (€0,48) € 2,06 (€0,48)

Orario di lavoro superiore a 24 oresettimanali

€ 1,08 (€0,25) € 1,09 (€0,25)

comprensivo contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012) da applicare airapporti di lavoro a tempo determinato eccetto sostituzioni di lavoratori assenti.

La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

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16: Festività

In Italia, la domenica è sempre un giorno festivo. Oltre alladomenica, il calendario italiano prevede altre giornate in cuil’attività lavorative è sospesa: le “festività”. In tali giornate allavoratore spetta il completo riposo, fermo restando il dirittoalla normale retribuzione.

Attualmente, la legge riconosce come festive le seguentigiornate:

Capodanno (1° gennaio) Epifania (6 gennaio) Pasqua (la domenica successiva al

primo plenilunio successivo al 12marzo)

Lunedì dell’Angelo, o Pasquetta (illunedì dopo la Pasqua)

Festa della Liberazione (25 aprile) Festa dei Lavoratori (1° maggio) Festa della Repubblica (2 giugno) Assunzione della Vergine Maria o

Ferragosto (15 agosto) Ognissanti (1° novembre) Immacolata Concezione (8 dicembre) Natale (25 dicembre) Santo Stefano (26 dicembre) Festa del Santo Patrono del luogo dove

si svolge il rapporto di lavoro.

A: Retribuzione delle festività

I giorni di festività, fatta eccezione per la domenica, sonosempre retribuiti, ma diversamente a seconda del tipo di orariodi lavoro:

lavoro domestico a tempo pieno:normale retribuzione giornaliera.

lavoro domestico ad ore: retribuzionepari a 1/6 dell'orario settimanale.

Il calcolo va fatto sulla base della normale paga oraria, aprescindere dal fatto che in tali giornate fosse o meno previstal’attività lavorativa.(Es. se la colf lavora 15 ore a settimana, lesi dovranno retribuire 15:6 = 2,5 ore).

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Se durante le festività la colf o badante presta attività lavorativastraordinarie dovrà percepire, in aggiunta alla normaleretribuzione giornaliera, anche lo straordinario festivo,ovvero il pagamento delle ore lavorate con la retribuzioneglobale oraria maggiorata del 60%.

Le ore lavorate durante le festività dovranno essere indicate inbusta paga sotto una voce specifica, appunto "lavoro durantele festività," o "lavoro straordinario festivo," e si dovrà indicaresia il numero delle ore straordinarie lavorate che la lororetribuzione.

Per saperne di più: Lavoro straordinario festivo, Ripososettimanale, Busta paga

B: Festività che coincidono con la domenica

Nei casi di festività infrasettimanale che coincidano con ladomenica, il lavoratore avrà diritto, in alternativa:

al recupero del riposo in altra giornata, o al pagamento di 1/26mo della retribuzione globale

di fatto mensile.

Fonti normative: (art. 17 del CCNL domestico 2013; art. 18del CCNL Ebilcoba Legge n° 260 del 27 maggio 1949 e Leggen° 54 del 5 marzo 1977)

La legge non dà diritto ad un giorno stabilito della settimanaper l'osservanza religiosa (ad esempio il venerdì, per imusulmani), ma se il lavoratore professa una fede religiosa cheprevede la solennizzazione di un giorno diverso dalladomenica, è possibile concordare un giorno alternativo alladomenica ("giorno di riposo compensativo") in fase dinegoziazione del contratto.

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17: Le ferie

Per ferie si intende un periodo di riposo, libero da attivitàlavorativa, che permetta al lavoratore il recupero delle energiefisiche e psichiche, sia nell’interesse del dipendente che deldatore di lavoro.

Il diritto alle ferie è sancito dalla Costituzione italiana, chestabilisce il diritto irrinunciabile di ogni lavoratore a godere diuna durata minima di ferie annuali retribuite. Ogni accordo tradatore di lavoro e lavoratore, volto ad impedire il correttoesercizio di questo diritto, è nullo.

All’atto di assunzione, le parti possono concordare in libertà ilperiodo di ferie, rispettando però i seguenti limiti.

lavoratori domestici hanno diritto ad un periodo di ferieminimo, per contratto collettivo pari a 26 giornilavorativi

Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile I giorni di ferie devono essere continuativi - non

spezzati da giorni lavorativi Le ferie possono essere frazionate in non più di due

periodi all’anno Il diritto alle ferie si comincia ad accumulare non

appena inizia il rapporto di lavoro Il godimento delle ferie non interrompe la maturazione

di tutti i diritti contrattuali. Le ferie devono essere godute nell’arco dell’anno di

maturazione I lavoratori di cittadinanza straniera possono però,

con il consenso del datore di lavoro, accumulare leferie in un biennio, se hanno necessità di godere di unperiodo di ferie più lungo per tornare in patria in modonon definitivo.

Il periodo in cui è possibile utilizzare le ferie maturatenell’anno è fissato dal datore di lavoro, generalmenteda giugno a settembre o nel periodo natalizio, nelrispetto delle esigenze del dipendente

I lavoratori con retribuzione mensile percepisconodurante le ferie la normale retribuzione, senza alcunadecurtazione;

I lavoratori con retribuzione ad ore percepisconodurante le ferie una retribuzione pari a 1/6 dell’orariosettimanale per ogni giorno di ferie godute

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Le ferie non possono essere godute durante il periodo dipreavviso e di licenziamento, né durante il periodo dimalattia, infortunio, maternità

l’indennità di compenso per ferie non godute è lecitasolo nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro

I giorni di ferie sono giorni lavorativi: in casocoincidano con festività nazionali, non vengonoconteggiate

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18: Infortunio

Per infortunio sul lavoro si intende ogni incidente avvenuto percausa violenta in occasione di lavoro dal quale derivi lamorte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporaneaper più di tre giorni.

Si differenzia dalla malattia professionale poiché l’eventoscatenante è improvviso e violento, mentre nel primo caso lecause sono lente e diluite nel tempo.

Causa violenta

Una causa violenta è ogni aggressione che dall’esternodanneggia l’integrità psico-fisica del lavoratore.

È un fattore che opera dall’esterno nell’ambiente di lavoro, conazione intensa e concentrata nel tempo, e presentacaratteristiche di: efficienza, rapidità ed esteriorità. Può essereprovocata da sostanze tossiche, sforzi muscolari,microrganismi, virus o parassiti e da condizioni climatiche emicroclimatiche.

Non è necessario invece che la causa sia imprevedibile,straordinaria o accidentale: la causa violenta sussiste infattianche in caso di sforzo del lavoratore compiuto in condizioni dinormale svolgimento dell'attività lavorativa.

Occasione di lavoro

Si ha infortunio sul lavoro in tutte le situazioni, compresequelle ambientali, nelle quali il lavoratore svolge la sua attivitàlavorativa e nelle quali è imminente il rischio per il lavoratore.

A provocare l’eventuale danno possono essere:

materiali o fattori presenti nell’ambiente lavorativo situazioni e fattori propri del lavoratore situazioni ricollegabili all’attività lavorativa

Non è sufficiente, quindi, che l’evento avvenga durante illavoro ma che si verifichi per il lavoro. Deve esistere, insostanza, un rapporto anche indiretto di causa-effetto tral’attività lavorativa svolta dall’infortunato e l’incidente checausa l’infortunio.

Sono esclusi dalla tutela gli infortuni:

conseguenti ad un comportamento estraneo al lavoro

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simulati dal lavoratore le cui conseguenze siano dolosamente aggravate dal

lavoratore stesso.

Sono invece tutelabili gli infortuni accaduti per colpa dellavoratore, in quanto gli aspetti soggettivi della sua condotta(imperizia, negligenza o imprudenza) nessuna rilevanzapossono assumere per l’indennizzabilità dell’evento lesivo,sempreché si tratti di aspetti di una condotta comunquericonducibile nell’ambito delle finalità lavorative.

L’infortunio in itinere

L’Inail tutela i lavoratori anche nel caso di infortuni avvenuti:

durante il normale tragitto di andata e ritorno tral’abitazione e il luogo di lavoro

durante il normale percorso che il lavoratore deve fareper recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso dirapporti di lavoro plurimi

oppure durante il tragitto abituale per la consumazionedei pasti, se non gode di vitto sul posto di lavoro

Qualsiasi modalità di spostamento è ricompresa nella tutela(mezzi pubblici, a piedi, ecc.) a patto che siano verificate:

le finalità lavorative la normalità del tragitto la compatibilità degli orari

Al contrario, il tragitto effettuato con l’utilizzo di un mezzoprivato, compresa la bicicletta in particolari condizioni, ècoperto dall’assicurazione solo se tale uso è necessitato.

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A: Diritto alla conservazione del posto

I lavoratori domestici, conviventi e non, infortunati sul lavorohanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per iseguenti periodi, calcolati nell’anno solare (365 giornidecorrenti dall’evento):

Anzianità di servizio Giorni di conservazione del posto di lavoro

Fino a 6 mesi (superato il periodo di prova) 10

Da sei mesi a 2 anni 45

Oltre i 2 anni 180

In occasione di infortunio, il periodo di prova o di preavvisoviene sospeso.

Il periodo di assenza dal lavoro deve essere computatonell'anzianità di servizio.

B: Prestazioni assicurative previste

L’Ente predisposto per l’indennizzo dei danni provocati dainfortuni sul lavoro è l’Inail, che prevede le prestazioni dicarattere economico, sanitario e riabilitativo.

Al lavoratore domestico infortunato sul lavoro, convivente enon, spettano le seguenti prestazioni:

una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea; una rendita per l'inabilità permanente; un assegno per l'assistenza personale continuativa; una rendita ai superstiti ed un assegno in caso di morte; le cure mediche e chirurgiche, compresi gli

accertamenti clinici; la fornitura degli apparecchi di protesi.

C: Quando fare la denuncia

Per avere diritto alle prestazioni, il datore di lavoro devedenunciare l’evento, compilando il modello predisposto eallegando il certificato medico, nei seguenti termini:

infortuni mortali o presunti tali: entro le 24 ore,telegraficamente

Infortuni prognosticati come non guaribili entro 3giorni: entro 2 giorni dalla ricezione del relativocertificato medico

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Dario Vinci – IL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO 2016

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Infortuni prognosticati come guaribili entro 3 giorni,ma non guarite entro tali termini: entro 2 giorni dallaricezione del relativo certificato di prosecuzione

D: Come richiedere l’indennizzo

La denuncia all’INAIL deve essere redatta su un appositomodulo e corredata dal certificato medico.

Deve essere redatta entri gli stessi termini un’altra denunciaall’autorità di Pubblica sicurezza (Commissariato di Polizia,Questura, o, per i comuni in cui mancano, il Sindaco),utilizzando lo stesso modulo.

E: La misura della retribuzione

Poiché le prestazioni economiche dell'INAIL hanno inizio apartire dal quarto giorno, il datore di lavoro dovràcorrispondere la retribuzione globale solo per i primi 3 giornidi assenza. In seguito, la retribuzione verrà erogata dall’INAIL.

Il lavoratore infortunato ha diritto a ricevere l’indennitàsostitutiva convenzionale di vitto e alloggio (qualora percontratto già ne usufruisca) solo nel caso in cui non siadegente in ospedale o presso il domicilio del datore dilavoro.

F: Prestazioni Cassa Colf erogate ai datori di lavoro

Cassacolf, cassa assistenziale obbligatoria per tutti i rapportidi lavoro per i quali viene applicato il contratto collettivo sullavoro domestico, fornisce ai datori di lavoro una coperturaassicurativa della responsabilità civile nei casi di infortuniodel lavoratore domestico.

Se sono stati versati contributi contrattuali per 4 trimestriconsecutivi ed è stata raggiunta la soglia minima di versamentipari o superiori a € 25, il datore di lavoro avrà diritto, nel casodi decesso o invalidità permanente del dipendente a causa diinfortunio per il quale sia stata attivata la rivalsa INAIL, unapolizza assicurativa per la responsabilità civile del datore dilavoro con un massimale annuo pari a € 50.000, in cuirientrano le spese legali.

La polizza non comprende i danni provocati, a terzi, daicollaboratori domestici o derivanti da atti dolosi del datore dilavoro.

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19: La malattia

Se non può lavorare perché è malata, la colf o badante èobbligata ad avvertire per tempo il datore di lavoro, ovveroentro l’orario previsto per l’inizio del lavoro, salvo cause diforza maggiore o obiettivi impedimenti.

A: Certificato medico

La collaboratrice domestica non convivente:

dovrà comprovare la malattia con certificato medicorilasciato entro il giorno successivo dall'inizio dellamalattia. Il certificato dovrà accertare la malattia eindicare la prognosi di inabilità al lavoro (ovvero perquanto tempo la malata dovrà stare a riposo). Ilcertificato dovrà essere consegnato a mano o inviatotramite raccomandata al datore di lavoro entro due giornidal suo rilascio. Fa fede il timbro postale di partenza.

La collaboratrice domestica convivente:

non è invece obbligata all’invio del certificato medico,salvo che non sia espressamente richiesto dal datoredi lavoro. Rimane l’obbligo del certificato se la malattiainterviene durante le ferie o nei periodi in cui illavoratore non è presente in casa del datore di lavoro. Ilcertificato dovrà accertare la malattia e indicare laprognosi di inabilità al lavoro (ovvero per quanto tempola malata dovrà stare a riposo). Il certificato dovrà essereconsegnato a mano o inviato tramite raccomandata aldatore di lavoro entro due giorni dal suo rilascio. Fa fedeil timbro postale di partenza.

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B: Conservazione del posto di lavoro

Se devono stare assenti per malattia, la colf, badante ocollaboratore domestico potranno mantenere il posto dilavoro per i seguenti periodi:

Anzianità di servizio Giorni di conservazione del posto di lavoro

Fino a 6 mesi (superato il periodo di prova) 10

Da sei mesi a 2 anni 45

Oltre i 2 anni 180

Attenzione!

I termini aumentano del 50% in caso di malattiaoncologica, documentata dall’ASL competente.

Se la collaboratrice supera il periodo previsto in base alla suaanzianità, perde il suo diritto a conservare il posto di lavoro. Selo desidera, il datore di lavoro ha diritto di procedere allicenziamento per giusta causa.

I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro sono dacalcolarsi nell'anno solare dall’evento. Ad esempio se la colf siammala ad ottobre 2013, i giorni di malattia vanno calcolatidal mese di ottobre di quel anno sino al mese di ottobredell’anno successivo, nella fattispecie 2014. I giorni dimalattia, quindi, non si azzerano al 1 gennaio 2014 mavengono calcolati sino ad ottobre 2014. Solo da novembre2014 si “azzerano” i giorni della malattia.

Il periodo di prova e di preavviso viene sospeso in caso dimalattia.

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C: Retribuzione durante la malattia

Il datore di lavoro è tenuto a retribuire la colf, badante ocollaboratore domestico malati per il seguente numeromassimo di giorni complessivi di malattia nell’anno, aseconda dell’anzianità:

Anzianità di servizio Numero massimo di giorni di malattiaretribuita

Fino a 6 mesi (superato il periodo diprova)

8

Da sei mesi a 2 anni 10

Oltre i 2 anni 15

Fatti salvi diversi accordi più favorevoli tra lavoratore e datoredi lavoro, la retribuzione nei giorni di malattia dovràavvenire nella seguente misura:

Gironi di malattia consecutivi % retribuzione globale di fatto

Fino al 3° giorno 50%

Dal 4° giorno in poi 100%

Al personale domestico che ne usufruisca normalmente percontratto, spetta la quota sostitutiva convenzionale di vitto ealloggio ma solo nel caso in cui non sia degente in ospedale opresso il domicilio del datore di lavoro.

Attenzione!

Le assenze non giustificate entro il quinto giorno, ove non siverifichino cause di forza maggiore, sono da considerarsidimissioni del lavoratore.

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20: La maternità

Durante il periodo di astensione obbligatoria previsto dallalegge la lavoratrice ha diritto a conservare il posto di lavoro,all’astensione dal lavoro e ad una indennità sostitutiva dellaretribuzione.

Dall'inizio della gestazione fino al momento della astensioneobbligatoria dal lavoro, la lavoratrice può essere licenziata soloper mancanze gravi che non consentono la prosecuzione delrapporto, nemmeno in via provvisoria.La tutela non è imposta dalla legge ma dal contratto collettivo.Periodo in cui vige il divieto:

durante i due mesi precedenti la data presunta del parto; durante il periodo che va dalla data presunta a quella

effettiva del parto; durante i tre mesi successivi al parto.

Anche per colf e badanti è stata introdotta la cosiddettaflessibilità dell’astensione obbligatoria che consente allalavoratrice di ritardare il periodo di assenza obbligatoria fino aun mese prima della data presunta del parto, e fino a quattromesi dopo la nascita del bambino.

L'indennità di maternità

Durante il periodo di assenza obbligatoria la lavoratrice hadiritto all'indennità di maternità pagata dall'Inps, pari all'80 %del salario convenzionale sul quale sono versati i contributiorari. Nel calcolo dell'indennità sono considerati solo i periodidi lavoro svolti come lavoratrice domestica. Le lavoratricidomestiche hanno diritto alla tutela economica della maternitàsolo se:

nei 24 mesi precedenti il periodo di astensioneobbligatoria risultano versati a loro carico (o dovuti) 52contributi settimanali, anche se relativi a settori diversida quello del lavoro domestico;o, in alternativa

nei 12 mesi precedenti l'inizio dell'astensioneobbligatoria risultano versati a loro carico (o dovuti)almeno 26 contributi settimanali, anche in settori diversida quello del lavoro domestico.

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21: Permessi retribuiti

Colf e badanti hanno diritto a permessi individuali retribuiti perun monte massimo di ore annuali.

In particolare, sono previste ore di permesso retribuite pervisite mediche documentate (purché coincidenti ancheparzialmente con l'orario di lavoro), ma i permessi retribuitipossono anche essere usati per esigenze varie, motivipersonali, motivi familiari, con giustificativi validi, per unmonte ore massimo come segue:

Lavoratori domestici conviventi:

(ingenerale): 16 ore all’anno (livelli C,B e B Super: 12 ore all’anno (studenti fra i 16-40 anni)*: 12 ore all’anno

Lavoratori domestici non conviventi:

con orario non inferiore alle 30 oresettimanali: 12 ore all’anno

con orario settimanale inferiore a 30 ore: oreriproporzionate

Per i lavoratori con orario settimanale di lavoro ridotto, le12 ore di permesso devono essere riproporzionate in ragionedelle ore effettivamente prestate, utilizzando dei parametrifissi: (ore di lavoro alla settimana x 40)/10.

Es. se il lavoratore ha prestato servizio per 29 ore allasettimana, il calcolo da fare è: (29x40)/100=11,6 ore. 29 sonole ore settimanali; 40 e 100 sono parametri fissi.

In aggiunta a questo monte ore generale, sono previsti permessispecifici per seguire corsi di formazione professionale o corsifinalizzati al rinnovo del permesso di soggiorno. Vedi:formazione professionale.

Il diritto allo studio viene tutelato in modo diverso, sempre aldi fuori del monte ore annuo. In questo caso le ore di permessoin questo caso non sono retribuite. Vedi diritto allo studio.

Una volta finite le ore di permesso retribuito, la colf o badantepuò chiedere al datore di lavoro permessi non retribuiti, ma ildatore di lavoro non è obbligato a darglieli.

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I permessi vengono richiesti in base alle necessità personali dellavoratore, quindi non sempre possono essere concordati conil datore di lavoro e spesso l'anticipo con cui il dipendenterichiede i permessi retribuiti è molto breve.

22: Preavviso di licenziamento e dimissioni

Il datore di lavoro che licenzia il dipendente è tenuto arispettare i termini di preavviso, fatta eccezione per i casi digrave negligenza o mancanza.

L’obbligo del preavviso è finalizzato a consentire al lavoratoredi disporre del tempo necessario per trovarsi un nuovo impiego.

Il rapporto di lavoro non è da considerarsi terminato finoallo spirare del periodo di preavviso.

Il periodo di preavviso decorre dalla comunicazione dellicenziamento al lavoratore.

Durante tale periodo le parti rimangono soggette a tutti i dirittied obblighi che derivano dal contratto di lavoro. Se illavoratore si ammala, il decorso del periodo di preavviso èsospeso.

Alla scadenza del preavviso, l'eventuale alloggio dovrà essereliberato da persone e da cose non di proprietà del datore dilavoro.

L'obbligo del preavviso non è previsto in tutti i casi dilicenziamento legato a negligenza o mancanza grave delcollaboratore domestico, tali da non consentire più laprosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto. In questicasi, di cosidetto licenziamento “in tronco” per giusta causa,si ha l'immediata risoluzione del rapporto.

L’obbligo di preavviso non è inoltre applicabile nei casi diaccordo tra le parti nella risoluzione consensuale del rapporto.

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A: Durata del preavviso

I termini di preavviso hanno una durata variabile in relazioneall’anzianità del rapporto di lavoro e alle ore settimanalilavorative.

Il periodo di preavviso previsto dal nuovo CCNL 2013 è ilseguente:

Preavviso per licenziamento

Orario di lavoroanni di anzianità presso

lo stesso datore di lavoro

giorni di calendario

oltre le 25 ore settimanali

da 0 a 5 15

oltre i 5 30

fino alle 25 settimanali

da 0 a 2 8

oltre i 2 15

Tali termini sono ridotti del 50% nel caso di dimissioni daparte del lavoratore.

I termini vengono raddoppiati nel caso di licenziamentoprima del 31° giorno successivo al termine del congedo permaternità.

Se il contratto non prevede l’applicazione del CCNL possonotrovare applicazione i termini di preavviso di cui all'art. 10,R.D.L. n. 1825/1924 (legge sull'impiego privato).

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B: In caso di mancato preavviso

Il mancato rispetto del termine di preavviso da parte del datoredi lavoro comporta l'obbligo di versare al collaboratoredomestico una indennità pari alla retribuzione dovuta per ilperiodo di preavviso non concesso.

Vedi: indennità sostitutiva del preavviso

C: In caso di contratto a tempo determinato

In caso di contratto di lavoro a tempo determinato, il darore dialvoro che receda prima della scadenza deve corrispondere allacollaboratrice domestica non l'indennità sostitutiva delpreavviso, bensì le retribuzioni che avrebbe percepito se ilrapporto di lavoro non si fosse interrotto.

23: Gli adempimenti del datore di lavoro in caso dicessazione del rapporto:

Il rapporto di lavoro può cessare per libera volontà dellavoratore e del datore di lavoro, a condizione che si diaregolare preavviso all'altra parte.In caso di licenziamento, per il rapporto di lavoro con impegnosuperiore a 24 ore settimanali il preavviso dovrà essere:

15 giorni di calendario, fino a cinque anni di anzianitàpresso lo stesso datore di lavoro;

30 giorni di calendario, oltre i cinque anni di anzianitàpresso lo stesso datore di lavoro.

Per il rapporto di lavoro con impegno fino a 24 ore settimanaliil preavviso dovrà essere:

8 giorni di calendario, fino a due anni di anzianità; 15 giorni di calendario, oltre i due anni di anzianità.

Tali termini sono ridotti del 50% nel caso di dimissioni da partedel lavoratore.

In caso di mancato preavviso da parte del datore di lavoro èdovuta al lavoratore un’indennità pari alla retribuzionecorrispondente al periodo di preavviso spettante.In caso di dimissioni invece, al lavoratore che non effettua laprestazione nel periodo di preavviso viene trattenuta dallaliquidazione l’importo che gli sarebbe spettato in tale periodo.

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A: Nuova procedura di risoluzione consensuale e dimissioni

La Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma del mercato dellavoro), in vigore dal 18 luglio 2012, definisce all’art. 4,comma 17 e seguenti, le procedure da seguire ai fini dellaconvalida della risoluzione consensuale o delle dimissionivolontarie dei lavoratori dipendenti, ivi compresi i lavoratoridomestici.

Le modalità da seguire sono due, l’una alternativa dell’altra:

Convalida del lavoratore presso la DirezioneTerritoriale del Lavoro o il Centro per l’Impiegoterritorialmente competenti, ovvero presso le sediindividuate dai contratti collettivi nazionali stipulatidalla organizzazioni sindacali comparativamente piùrappresentative a livello nazionale (comma 17)

Sottoscrizione da parte del lavoratore di appositadichiarazione in calce alla ricevuta della comunicazionedi cessazione inoltrata all’INPS (comma 18).

In mancanza della convalida presso gli enti previsti dalla normao di sottoscrizione della ricevuta di trasmissione dellacomunicazione di cessazione, il datore di lavoro, entro 30giorni dalla data della cessazione, deve spedire al lavoratore uninvito scritto (raccomandata r.r. o a mano) contenentel’indicazione di presentarsi presso le sedi deputate perconvalidare l’atto o, in alternativa, a sottoscrivere lacomunicazione di cessazione trasmessa all’Inps.

Se il datore di lavoro non provvede all’invito nei terminiindicati, le dimissioni si

considerano prive di effetto (comma 22).

Il lavoratore, entro 7 giorni dalla ricezione, può:

aderire all’invito e convalidare le dimissioni o larisoluzione consensuale;

non aderire all’invito, ma il rapporto si intendecomunque risolto (comma 19);

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revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale(comma 21) in forma scritta; in questo caso il contrattodi lavoro torna ad avere corso normale dal giornosuccessivo alla comunicazione di revoca.

B: Comunicazioni Obbligatorie

A partire dal 29 gennaio 2009 tutte le comunicazioni relativealla modifica o alla cessazione del rapporto di lavoro domesticodevono essere presentate all’Inps entro cinque giornidall'evento. Da aprile 2011 tali comunicazioni devono essereeffettuate dagli utenti in possesso di PIN esclusivamenteutilizzando il nuovo servizio online per la Comunicazione diVariazione e Cessazione, accessibile dal MenuServizionline/Servizi al cittadino/Lavoratori domestici delportale Inps oppure al Contact Center , numero 803164 gratuitoda rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamentosecondo la tariffa del proprio gestore telefonico.La comunicazione di cessazione a causa di decesso del datoredi lavoro deve essere effettuata rivolgendosi al Contact Center .Il soggetto comunicante deve disporre del proprio Pin e devefornire all’operatore il codice fiscale del datore e il codice delrapporto di lavoro.

La comunicazione ha efficacia anche nei confronti dei Servizicompetenti, del Ministero del lavoro, della salute e dellepolitiche sociali, dell’Istituto nazionale per l’assicurazionecontro gli infortuni sul lavoro (Inail), nonché della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo.

C: Il TFR

Quando cessa il rapporto di lavoro, per licenziamento o perdimissioni, il lavoratore domestico ha sempre diritto allaliquidazione, anche se il lavoro è precario, saltuario e di pocheore a settimana. Ciò anche nel caso di risoluzione del rapportodi lavoro durante il periodo di prova, se superiore ai 15 giorni.

Per calcolare le somme dovute a titolo di trattamento di finerapporto, bisogna tenere conto della retribuzione mensile, dellatredicesima e, per il lavoratore che consuma due pasti al giornoe dorme in casa, dell'indennità sostitutiva del vitto edell'alloggio.I calcoli variano a seconda del periodo a cui si riferisce il

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servizio. Occorre distinguere tre periodi, ai quali corrispondonotre diverse modalità di calcolo del trattamento di fine rapporto(TFR):

Il primo periodo arriva fino al 31 maggio 1982; il secondo periodo va dal 1° giugno 1982 al 31

dicembre 1989; il terzo periodo dal 1° gennaio 1990 in poi.

D: La liquidazione Frazionata

La legge consente che il TFR sia pagato ogni anno, se richiestodal lavoratore o dal datore di lavoro con il consenso dell’altro.In ogni caso, la legge prevede che dopo otto anni di servizio illavoratore abbia diritto ad un anticipo pari al 70 % del TFRmaturato.

F: Esempio di Calcolo TFR

Prendendo in esame un rapporto di lavoro iniziato il 1° gennaio1997 e cessato il 31 gennaio 2014, con una retribuzionecomplessiva mensile di 900 € (che, al solo scopo disemplificare l’esempio, supponiamo non subisca variazioninegli anni), occorre procedere nel seguente modo:

Calcolo900 € x 13 mensilità = 11.700 € (retribuzione complessivaannua)11.700 : 13.5 = 866,67 € (TFR)

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23: Esempio cedolino Lavoratore domestico