DANNO DA VACANZA ROVINATA

9
DANNO DA VACANZA ROVINATA Tribunale di Milano Sentenza del 4 giugno 1998, n°1736 Di Blasi (Rel.) Nonnato Antonio C. Splendid Viaggi S.r.l.

description

DANNO DA VACANZA ROVINATA. Tribunale di Milano Sentenza del 4 giugno 1998, n°1736 Di Blasi (Rel.) Nonnato Antonio C. Splendid Viaggi S.r.l. MASSIMA. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of DANNO DA VACANZA ROVINATA

Page 1: DANNO DA VACANZA ROVINATA

DANNO DA VACANZA ROVINATA

Tribunale di MilanoSentenza del 4 giugno 1998, n°1736

Di Blasi (Rel.)Nonnato Antonio C.Splendid Viaggi S.r.l.

Page 2: DANNO DA VACANZA ROVINATA

MASSIMAIl minore godimento della vacanza e i disagi sopportati dal turista a causa dell’inadempimento dell’agenzia di viaggi e/o tour operator si intrinsecano in un danno non patrimoniale la cui risarcibilità è ammessa in base alla previsione dell’art. 13 CCV.

Dall’espressione “qualunque pregiudizio” di cui all’art. 13 CCV può individuarsi quel fondamento normativo che l’art. 2059 Codice civile richiede per consentire il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale.

Page 3: DANNO DA VACANZA ROVINATA

SOGGETTI

Attore, colui che ha avuto il danno e chiede il

risarcimento.

Tour Operator, l’AdV gli ascrive tutte le responsabilità Risulta estraneo ai fatti

Nonnato Antonio

Splendid Viaggi S.r.l.

Emil Viaggi

Autopollino S.p.a.

Hotel Santa Caterina di

Scalea

Page 4: DANNO DA VACANZA ROVINATA

RICOSTRUZIONE DEI FATTINONNATO ANTONIO

SPENDID VIAGGI S.R.L.

EMIL VIAGGI

AUTOPOLLINO S.P.A.

HOTEL SANTA CATERINA DI

SCALEA

NON E’ DISPONIBILE LA CAMERA

Acquista una vacanza

Acquista un pacchetto

Contratta la disponibilità di camere

gestisce

Si reca

Page 5: DANNO DA VACANZA ROVINATA

RICOSTRUZIONE DEI FATTI

NONNATO ANTONIO

SPLENDID VIAGGI S.R.L.

EMIL VIAGGI

AUTOPOLLINO S.P.A

Cita in giudizio

Attribuisce la

responsabilità

Imputa ogni

colpa

Page 6: DANNO DA VACANZA ROVINATA

MOTIVAZIONE DEL GIUDICEIn questa sentenza il Tribunale di Milano, in base all’art. 13 del primo comma della CCV, all’art. 2059 del c.c. e gli art. 13 e 14 del d.lgs 111/95, ammette, nell’ipotesi di inadempimento dell’agenzia di viaggi e/o del T.O., il risarcimento a favore del turista non solo del pregiudizio patrimoniale conseguente a tale inadempimento ma anche del “danno da vacanza rovinata”.

Art 13 primo comma CCVL'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto o dalla presente Convenzione, salvo che egli non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente.

Art 2059 del c.c.Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.

Art 14 del d.lgs 111/95L’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno secondo le rispettive responsabilità.

Art 13 del d.lgs 111/95Dispone nei casi previsti dal comma 1 (diritto di recesso o annullamento del servizio) al consumatore il diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.

Page 7: DANNO DA VACANZA ROVINATA

LE RESPONSABILITA’

SPLENDID VIAGGI SRL

EMIL

VIAGGI

AUTOPOLLINO S.P.A

La responsabilità per l’accaduto può essere ascritta a tutte le parti convenute e terze chiamate.

Alla convenuta quale mandataria dell’attore e intermediario del viaggio va ascritta la responsabilità per inottemperanza agli obblighi di comunicazione (art 1170 c.c.);

Alle terze va ascritta la responsabilità della vacanza rovinata in se, quale diretta percettrice la Emil Viaggi del corrispettivo relativo (voucher) e Autopollino S.p.a la inadempiente a offrire la disponibilità prenotata.

L’Hotel SANTA CATERINA di

ScaleaNon ha alcuna responsabilità

Page 8: DANNO DA VACANZA ROVINATA

CONCLUSIONE

Il danno patrimoniale: va liquidato nella misura libellata di £.21.900.850, pari alla somma pagata per il soggiorno oltre alle spese di viaggio causate dall’inadempimento delle controparti di £ 1.592.000.

Viene liquidato inoltre come richiesto, il danno morale: può quantificarsi, in via equitativa,

avuto riguardo alla gravità dell’inadempimento e ai soggetti interessati alla vacanza in £.5.000.000

Page 9: DANNO DA VACANZA ROVINATA

…In definitivaIl Tribunale di Milano pronuncia definitivamente la condanna per la convenuta (Splendid Viaggi S.r.l.) e le terze (Emil Viaggi e Autopollino S.p.a) al pagamento della somma di £.28.512.850 a favore dell’attore (Nonnato Antonio), oltre alle spese processuali liquidate in £.2.250.000 per esborsi e diritti e di £.4.000.000 per onorari.