Dae 2013 - Barbara Fabbrini

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Roma, 11 dicembre 2013

Dott.ssa Barbara Fabbrini

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LA GIUSTIZIA ORDINARIA E IL PROCESSO TELEMATICO

PARTENZA DALLA LEGGE BASSANINI E DAL DPR 123/2001, IN UN PERCORSO CHE ERA IMMAGINATO COMUNE TRA GIUSTIZIA ORDINARIA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

La giustizia ordinaria ha intrapreso un percorso autonomo sperimentando alcuni servizi del PCT in varie sedi (decreti ingiuntivi, comunicazioni telematiche, memorie, depositi provvedimenti dei giudici)

Scelta di un sistema completamente integrato e completamente digitale: tutti gli atti sono concepiti come nativi digitale, ogni informazione utile è conservata nel “registro informatico” e nel “fascicolo informatico” ed il sistema è completamente trasparente all’utente attraverso un portale di consultazione (PST)

Risparmio di spesa e logiche di efficienza obiettivi già in parte raggiunti

Viene creata una normativa apposita per il PCT

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QUADRO NORMATIVO ATTUALE DEL PROCESSO TELEMATICO DELLA GIUSTIZIA ORDINARIA

CAD

Modificato dal dlgs235/2010

Regole tecniche CAD

ART 4 D.L.

193/09

Nuove regole tecniche

DM 44/2011

Specifiche tecniche

Dm 18 luglio 2011

DPR 68/2005

Art 16 legge 2/2009

art 16 , 16bis, ter,quter, 17

DL 179/2012

Art 149 bis cpc

legge 53/94

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PCT OBBLIGATORIO

novità previste nel decreto crescita (d.l. 179/2012 )

A partire dal 19 dicembre 2012 : fallimentare gestione “telematica” da parte dei curatori dei depositi delle domande insinuazione al passivo da parte dei creditori

18 febbraio 2012: comunicazioni e notificazioni telematiche obbligatorie per tutte le corti di appello e i tribunali dal 18 febbraio nei confronti dei soli difensori (art. 16 )

15 ottobre 2013: comunicazioni e notificazione telematiche per tutti i soggetti che hanno obbligo di PEC (art.16)

30 giugno 2014: depositi telematici obbligatori degli atti di parte e dei CTU nel contenzioso e volontaria giurisdizione obbligatori e nelle procedure concorsuali da parte dei curatori e depositi curatori (art. 16 bis)

Notifiche avvocati ex lege 53/94: notifica telematica da parte dell’avvocato tramite PEC e diretta alla PEC del destinatario risultante in pubblici elenchi (art. 16 quater).

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CRITICITÀ RISCONTRATE NEL PCT Problemi di tipo organizzativo: non esiste sistema

informatico che possa essere introdotto e applicato senza prima ripensare alle logiche di organizzazione dell’ambiente in cui viene inserito.

Cambiamento culturale nel lavoro degli operatori della giustizia

Formazione (collegata all’anzianità del personale)

Applicazione al processo dei sw necessari (consolle magistrato, registri informatizzati).

Presidio e funzionamento dei sistemi

Normativa eccessivamente frammentata e incompleta e non pensata per la gestione telematica del processo

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SOLUZIONI ADOTTATE NEGLI UFFICI

Revisione dei processi organizzativi di lavoro, specie per le cancellerie

Nuove forme di collaborazione tra magistrati, cancellieri e avvocati e altri operatori coinvolti nel processo (staff, commissioni miste).

Cambiamento di mentalità e di modalità lavorativa

Formazione a cascata negli uffici giudiziari

RECUPERO DEL RUOLO DELL’INTERPRETAZIONE DA PARTE DEI GIUDICI E DEGLI AVVOCATI

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IMPORTANZA DEL MOMENTO INTERPRETATIVO Il processo telematico è pur sempre processo e

non mera traduzione informatica di flussi e relazioni processuali

Il processo telematico pone problemi interpretativi delle norme di riferimento e delle ricadute applicative delle tecnologie e delle “situazioni critiche “ dalle stesse poste:

Quale il termine di deposito di un atto telematico ?

Quale la data di perfezione della comunicazione telematica o della notifica telematica?

che significa domicilio in termini telematici?

Quando l’avvocato può essere rimesso in termini ?

Come si fa a disconoscere la sottoscrizione di un atto telematico?

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CASISTICA GIURISPRUDENZIALE: PRONUNCE CHE SUPERANO ALCUNE CRITICITA’

Trib. Milano ord. 23.2.2008, 31.1.2008: su procura alle litiLa procura digitale non può essere materialmente apposta all’atto.Il Tribunale di Milano con una brillante soluzione individua la materiale congiunzione tra l’atto telematico e la procura telematica nella busta telematica che trasporta entrambi i documenti.

Trib. Milano 2.12.2010: dec. Del Presidente del Tribunale su rimessione in termini di tutti gli atti depositati in periodo caso di blocco dei sistemi informatici

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Cass. SU n. 10143/2012su domiciliazione telematica: interpretazione evolutiva del concetto di domiciliazione. La PEC del dominus è il luogo ove debbono dirigersi le comunicazioni la domiciliazione fisica viene superata dalla domiciliazione informatica

Trib. Milano, ord. 10 aprile 2013: su domiciliazione telematica, applica la Cassazione 10143/2012 e rimette in termini con applicazione diretta dell’art 153 cpc l’avvocato dominus che aveva comunicato PEC ma a cui la comunicazione non era giunta per un errore di “censimento” da parte della cancelleria nel fascicolo telematico

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“LA GIUSTIZIA TELEMATICA”UNA FRONTIERA COMUNE ALLE VARIE

GIURISDIZIONI

NOTIFICHE TELEMATICHE AI SENSI DELLA LEGGE 53/94 : PRIMA TAPPA VERSO UN RITROVATO PERCORSO COMUNE

FARE SISTEMA UNICA STRADA PER OFFIRE UN SERVIZIO DI QUALITA’ ALL’UTENZA

IL TELEMATICO COME SCOMMESSA E OCCASIONE DI INNOVAZIONE DELLA GIUSTIZIA