DA QUANDO DECORRE IL TERMINE PER DIVORZIARE?

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Con la sentenza dell’8 gennaio 2014 n. 139 la I Sezione della Cassazione Civile ha confermato che al fine della proponibilità della domanda di divorzio è idonea a segnare ilgiorno iniziale per il computo del prescritto periodo di ininterrotta separazione.

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    DA QUANDO DECORRE IL TERMINE PER DIVORZIARE?

    Con la sentenza dell8 gennaio 2014 n. 139 la I Sezione della Cassazione Civile ha confermato che al fine della proponibilit della domanda di divorzio, che venga fondata su sentenza di se-parazione giudiziale ovvero su omologazione di separazione consensuale, e per il caso in cui vi sia stato in precedenza un altro procedimento di separazione, poi estintosi, la comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale, in detta pregressa procedura, idonea a segnare il giorno iniziale per il computo del prescritto periodo di ininterrotta separazione.Per tale motivo, al fine della proponibilit della domanda di divorzio, che venga fondata su sentenza di separazione giudiziale ovvero su omologazione di separazione consensuale, e per il caso in cui vi sia stato in precedenza un altro procedimento di separazione, poi estintosi, la comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale, in detta pregressa procedura, idonea a segnare il giorno iniziale per il computo del prescritto periodo di ininterrotta separa-zione, tenuto conto che tale comparizione personale comporta la formale constatazione della volont dei coniugi di cessare la convivenza, e che gli effetti della stessa non restano travolti dallestinzione del relativo processo.Il principio, gi enunciato in precedenti arresti, stato ribadito dalla Suprema Corte in una recente decisione. Nel caso di specie, affrontando la questione relativa al valore probatorio attribuibile nel giudizio di separazione allacquiescenza di una parte alla domanda dellaltro coniuge ed al conseguente interesse dellacquiscente alla celebrazione del giudizio, la Suprema Corte, pur ritenendo in parte condivisibili nella loro astratta formulazione i rilievi svolti dal ricorrente, ha comunque considerato poi prive di fondamento le censure mosse alla pronuncia impugnata essenzialmente fondata su un duplice ordine di ragioni decisionali: la prima consi-stente nella adesione alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e la secon-da individuabile nella valutazione di merito, secondo la quale in triennio in questione sarebbe decorso. Tale valutazione, infatti, precisa il giudice di legittimit, contrastata dal ricorrente che ha indicato la data della seconda separazione quale termine iniziale di decorrenza, appare cor-retta atteso che la corte distrettuale ha esattamente ritenuto che il termine da considerare ai fini indicati dovesse farsi risalire alla data della prima separazione, e ci in quanto la comparizione personale comporta la formale constatazione della volont dei coniugi di cessare la conviven-za, dal che ulteriormente discende, conclude la sentenza citata, che lestinzione del processo di separazione non incide sulla constatata manifestazione della detta volont.

    Armando Cecatiello Avvocato, Milanowww.cecatiello.it