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DIRETTIVA 2010/63/UE SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI Cura per gli animali Verso una scienza migliore © Novo Nordisk Ambiente

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DIRETTIVA 2010/63/UESULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI

Cura per gli animaliVerso una scienza migliore

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Ambiente

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Amore per gli animali

Verso una scienza migliore

La pubblicazione nel 1959 dell'opera "The Principles of Humane Experimental Technique" di W.M.S. Russell e R.L. Burch segna la nascita del cosiddetto "principio

delle 3R". Gli autori hanno proposto i principi che consistono nel sostituire, ridurre e perfezionare (replacement, reduction e refinement, le "3R") come strategie essenziali per realizzare l'obiettivo di tecniche sperimentali umane.

Russell e Burch considerano la sostituzione il fine ultimo della ricerca, dell'insegnamento e della sperimentazione basati su modelli animali, mentre gli altri

due obiettivi (la riduzione e il perfezionamento) sono realizzabili più agevolmente nel breve periodo. Il loro messaggio principale può essere così sintetizzato: "Se dobbiamo seguire un criterio per scegliere gli esperimenti da effettuare, il criterio dell'umanità è il migliore che possiamo inventare. Le maggiori realizzazioni scientifiche si sono sempre rivelate essere quelle più umane e più attraenti sotto il profilo estetico, in grado di veicolare quel senso di bellezza ed eleganza che costituisce l'essenza della scienza nella sua espressione più elevata."

Le "3R" nel quadro normativo dell'UE

Per la prima volta nella legislazione unionale la direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici ingloba il principio delle 3R per farne un obbligo

giuridico vincolante per quanto attiene a tutti gli aspetti della cura e dell'uso di animali in questo ambito. La direttiva garantisce inoltre che la sua applicazione vada oltre l'interpretazione

originale per disciplinare anche l'allevamento e la cura degli animali, ossia garantire il perfezionamento relativo all'alloggiamento, all'allevamento e alla cura, anche se

l'animale non è sottoposto a procedure scientifiche.

Indice

Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici…………………………………………...….….1

Decisione di esecuzione 2012/707/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, che stabilisce un modello comune per la trasmissione delle informazioni ai sensi della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli

animali utilizzati a fini scientifici…………………………………………………………………………..…………48

Raccomandazione 2007/526/CE della Commissione, del 18 giugno 2007, relativa a linee guida per la sistemazione e la tutela degli animali impiegati a fini sperimentali o

ad altri fini scientifici………………………………………………………………………………………….…………….68

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DIRETTIVE

DIRETTIVA 2010/63/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 2010

sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in par­ticolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ( 2 ),

considerando quanto segue:

(1) Il 24 novembre 1986 il Consiglio ha adottato la direttiva86/609/CEE ( 3 ) volta a eliminare le disparità tra le dispo­sizioni legislative, regolamentari e amministrative degliStati membri relative alla protezione degli animali utiliz­zati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. Dall’ado­zione di tale direttiva sono emerse ulteriori divergenze tragli Stati membri. Alcuni Stati membri hanno adottatomisure nazionali di attuazione che garantiscono un ele­vato livello di protezione degli animali utilizzati a finiscientifici, mentre altri si limitano ad applicare i requisitiminimi stabiliti dalla direttiva 86/609/CEE. Tali disparitàrischiano di costituire degli ostacoli agli scambi di pro­dotti e sostanze per lo sviluppo dei quali sono effettuatiesperimenti su animali. Di conseguenza, è opportuno chela presente direttiva preveda norme più dettagliate al finedi ridurre tali disparità ravvicinando le norme applicabiliin tale settore e al fine di garantire il corretto funziona­mento del mercato interno.

(2) Il benessere degli animali è un valore dell’Unione sancitodall’articolo 13 del trattato sul funzionamentodell’Unione europea (TFUE).

(3) Il 23 marzo 1998 il Consiglio ha adottato la decisione1999/575/CE relativa alla conclusione da parte della Co­munità della convenzione europea sulla protezione deglianimali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altrifini scientifici ( 4 ). Diventando parte della convenzione, laComunità ha riconosciuto l’importanza a livello interna­zionale della tutela e del benessere degli animali utilizzatia fini scientifici.

(4) Nella sua risoluzione del 5 dicembre 2002 sulla direttiva86/609/CEE, il Parlamento europeo ha invitato la Com­missione a presentare una proposta di revisione di taledirettiva con misure più rigorose e trasparenti nel settoredella sperimentazione animale.

(5) Il 15 giugno 2006 la quarta consultazione multilateraledelle parti firmatarie della convenzione europea sulla pro­tezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimen­tali o ad altri fini scientifici ha adottato l’allegato A rive­duto di detta convenzione, contenente linee guida per lasistemazione e la tutela degli animali da esperimento. Laraccomandazione della Commissione 2007/526/CE, del18 giugno 2007, relativa a linee guida per la sistema­zione e la tutela degli animali impiegati a fini sperimen­tali o ad altri fini scientifici ( 5 ), ha recepito tali lineeguida.

(6) Sono disponibili nuove conoscenze scientifiche con ri­guardo ai fattori che influenzano il benessere degli ani­mali nonché alla loro capacità di provare ed esprimeredolore, sofferenza, angoscia e danno prolungato. Per talemotivo è necessario migliorare il benessere degli animaliutilizzati nelle procedure scientifiche rafforzando lenorme minime per la loro tutela in linea con i più recentisviluppi scientifici.

(7) L’atteggiamento nei confronti degli animali dipende an­che dalla percezione nazionale e in taluni Stati membri viè l’esigenza di mantenere norme in materia di benesseredegli animali più ampie di quelle approvate a livellodell’Unione. Nell’interesse degli animali e purché ciònon pregiudichi il funzionamento del mercato interno,è opportuno consentire agli Stati membri una certa fles­sibilità nel mantenere le norme nazionali miranti ad unaprotezione più estesa degli animali nella misura in cuiesse siano compatibili con il TFUE.

IT 20.10.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 276/33

( 1 ) GU C 277 del 17.11.2009, pag. 51. ( 2 ) Posizione del Parlamento europeo del 5 maggio 2009 (GU C 212 E

del 5.8.2010, pag. 170), posizione del Consiglio del 13 settembre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale), posizione del Parlamento europeo dell’8 settembre 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

( 3 ) GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1. ( 4 ) GU L 222 del 24.8.1999, pag. 29. ( 5 ) GU L 197 del 30.7.2007, pag. 1.

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(8) Oltre agli animali vertebrati, che comprendono i ciclo­stomi, è opportuno includere anche i cefalopodi nell’am­bito di applicazione della presente direttiva, poiché è scientificamente dimostrato che possono provare dolore, sofferenza, angoscia e danno prolungato.

(9) È opportuno che la presente direttiva includa anche forme fetali di mammiferi poiché è scientificamente di­mostrato che nell’ultimo terzo del periodo del loro svi­luppo vi sono maggiori rischi che tali forme provino dolore, sofferenza e angoscia, con potenziali effetti nega­tivi sul loro sviluppo successivo. È altresì scientificamente dimostrato che le procedure effettuate su forme embrio­nali e fetali nelle prime fasi dello sviluppo potrebbero indurre dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato se si lasciano vivere dette forme oltre i primi due terzi del loro sviluppo.

(10) Benché sia auspicabile sostituire nelle procedure l’uso di animali vivi con altri metodi che non ne prevedano l’uso, l’impiego di animali vivi continua ad essere necessario per tutelare la salute umana e animale e l’ambiente. Tut­tavia, la presente direttiva rappresenta un passo impor­tante verso il conseguimento dell’obiettivo finale della completa sostituzione delle procedure su animali vivi a fini scientifici ed educativi non appena ciò sia scientifica­mente possibile. A tal fine, essa cerca di agevolare e di promuovere lo sviluppo di approcci alternativi. Essa cerca altresì di garantire un elevato livello di protezione degli animali il cui impiego nelle procedure continua ad essere necessario. La presente direttiva dovrebbe essere rivista periodicamente alla luce dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e delle misure di protezione degli animali.

(11) La cura e l’uso di animali vivi a fini scientifici sono disciplinati dai principi, sanciti a livello internazionale, della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento. Per garantire che all’interno dell’Unione le modalità di allevamento, cura e uso degli animali nelle procedure siano conformi a quelle previste da altre norme nazionali e internazionali applicabili al di fuori dell’Unione, i prin­cipi della sostituzione, della riduzione e del perfeziona­mento dovrebbero essere sistematicamente considerati nell’attuazione della presente direttiva. Nel selezionare i metodi, i principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento dovrebbero essere applicati nel rigido rispetto della gerarchia dell’obbligo di ricorrere a metodi alternativi. Laddove la legislazione dell’Unione non rico­nosca metodi alternativi, è possibile ridurre il numero di animali utilizzando altri metodi e applicando metodi di prova quali i test in vitro o altri metodi che consentano di ridurre e perfezionare l’uso degli animali.

(12) Gli animali hanno un valore intrinseco che deve essere rispettato. L’uso degli animali nelle procedure suscita an­che preoccupazioni etiche nell’opinione pubblica. Per­tanto, gli animali dovrebbero sempre essere trattati

come creature senzienti e il loro utilizzo nelle procedure dovrebbe essere limitato ai settori che possono giovare in ultimo alla salute degli uomini e degli animali o all’am­biente. Pertanto, l’uso di animali a fini scientifici o edu­cativi dovrebbe essere preso in considerazione solo quando non sia disponibile un’alternativa non animale. L’uso di animali nelle procedure scientifiche dovrebbe essere proibito in altri settori di competenza dell’Unione.

(13) La scelta dei metodi e delle specie da utilizzare ha con­seguenze dirette sul numero di animali utilizzati e sul loro benessere. È opportuno pertanto che la scelta dei metodi assicuri la selezione del metodo in grado di for­nire i risultati più soddisfacenti causando il minor dolore, sofferenza o angoscia possibile. I metodi selezionati do­vrebbero usare il minor numero possibile di animali per fornire risultati affidabili e ricorrere all’uso di specie con la minore capacità di provare dolore, angoscia, sofferenza o danno prolungato, che siano ottimali per l’estrapola­zione nelle specie bersaglio.

(14) I metodi scelti dovrebbero, per quanto possibile, evitare come punto finale la morte dovuta alle gravi sofferenze provate durante la fase precedente alla morte. Laddove possibile, dovrebbero essere sostituiti da punti finali più umanitari che usano i sintomi clinici per determinare la morte imminente e consentono di uccidere l’animale senza ulteriori sofferenze.

(15) L’uso di metodi inadeguati per la soppressione di un animale può causargli grande dolore, angoscia e soffe­renza. Il livello di competenza della persona che esegue l’operazione è altrettanto importante. Gli animali, per­tanto, dovrebbero essere soppressi solo da personale competente usando un metodo opportuno per la specie.

(16) Occorre assicurare che l’uso di animali nelle procedure non costituisca una minaccia per la biodiversità. Pertanto, l’uso di specie minacciate nelle procedure dovrebbe essere limitato al minimo indispensabile.

(17) In considerazione dello stato attuale delle conoscenze scientifiche, l’uso di primati non umani nelle procedure scientifiche è ancora necessario nella ricerca biomedica. Vista la loro prossimità genetica con l’essere umano e le loro competenze sociali altamente sviluppate, l’uso di primati non umani nelle procedure scientifiche solleva specifici problemi etici e pratici in termini di soddisfaci­mento delle loro esigenze comportamentali, ambientali e sociali in ambiente di laboratorio. Inoltre, l’uso di primati non umani è un tema molto sentito dall’opinione pub­blica. Pertanto, l’uso di primati non umani dovrebbe es­sere autorizzato unicamente in settori biomedici fonda­mentali per gli esseri umani per i quali non sono ancora

IT L 276/34 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.10.2010

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disponibili altri metodi alternativi di sostituzione. Il loro uso dovrebbe essere autorizzato solo ai fini della ricerca di base, della conservazione delle rispettive specie di pri­mati non umani o quando i lavori, compreso lo xeno­trapianto, sono svolti in relazione ad affezioni umane potenzialmente letali o in relazione a casi che abbiano un sensibile impatto sulla vita quotidiana della persona, ossia affezioni debilitanti.

(18) L’uso delle scimmie antropomorfe, in quanto specie più vicine all’essere umano dotate delle competenze sociali e comportamentali più avanzate, dovrebbe essere autoriz­zato unicamente ai fini di ricerche volte alla conserva­zione di dette specie, e qualora sia necessario intervenire per un’affezione potenzialmente letale e debilitante per l’essere umano, e nessun’altra specie o metodo alternativo sarebbe sufficiente per raggiungere gli scopi della proce­dura. È opportuno che lo Stato membro che invoca tale necessità fornisca le informazioni necessarie affinché la Commissione possa prendere una decisione in merito.

(19) La cattura di primati non umani allo stato selvatico è altamente stressante per gli animali interessati e com­porta un rischio elevato di lesioni e sofferenze durante la cattura e il trasporto. Per porre fine alla cattura di animali allo stato selvatico a scopo di allevamento, è opportuno utilizzare nelle procedure dopo un periodo di transizione appropriato solo animali discendenti da animali allevati in cattività o provenienti da colonie au­tosufficienti. Uno studio di fattibilità dovrebbe essere ef­fettuato a tal fine e il periodo di transizione dovrebbe essere adottato se necessario. È opportuno altresì esami­nare come obiettivo ultimo la fattibilità di passare all’im­piego di soli primati non umani provenienti da colonie autosufficienti.

(20) Determinate specie di animali vertebrati utilizzate nelle procedure devono essere allevate appositamente a tale scopo affinché le persone che effettuano le procedure possano conoscerne a fondo il patrimonio genetico, bio­logico e comportamentale. Tali conoscenze migliorano la qualità scientifica e l’affidabilità dei risultati e riducono la variabilità, in definitiva diminuendo il numero di esperi­menti e l’uso di animali. Inoltre, per motivi legati al benessere e alla conservazione animale, l’uso negli espe­rimenti di animali prelevati dall’ambiente naturale do­vrebbe essere limitato ai casi in cui è impossibile raggiun­gere lo scopo usando animali allevati appositamente per essere utilizzati nelle procedure.

(21) Poiché gli antecedenti di animali randagi e selvatici delle specie domestiche non sono noti e la loro cattura e detenzione negli stabilimenti ne accresce l’angoscia, essi non dovrebbero di norma essere usati nelle procedure.

(22) Per promuovere la trasparenza, facilitare l’autorizzazione dei progetti e fornire strumenti per il controllo della conformità, è opportuno introdurre una classificazione delle procedure in funzione della gravità basata sul livello stimato di dolore, sofferenza, angoscia o danno prolun­gato inflitto agli animali.

(23) Da un punto di vista etico, è opportuno fissare un limite massimo di dolore, sofferenza e angoscia per gli animali al di là del quale gli animali non dovrebbero essere sog­getti nelle procedure scientifiche. A tal fine, è opportuno vietare l’effettuazione di procedure che provocano dolore, sofferenza o angoscia intensi che potrebbero protrarsi e non possono essere alleviati.

(24) Nell’elaborazione di un modello comune di comunica­zione è opportuno tenere conto dell’effettiva gravità del dolore, della sofferenza, dell’angoscia o del danno pro­lungato patiti dall’animale piuttosto che della gravità pre­vista al momento della valutazione del progetto.

(25) È possibile ridurre il numero di animali utilizzati nelle procedure effettuando più di una volta gli esperimenti sullo stesso animale, qualora ciò non pregiudichi l’obiet­tivo scientifico né nuoccia al benessere dell’animale. Tut­tavia, il vantaggio del riutilizzo di animali dovrebbe es­sere valutato in funzione dei possibili effetti negativi sul loro benessere, tenendo conto delle esperienze dell’ani­male nel corso di tutta la sua vita. Visto questo poten­ziale conflitto, il riutilizzo di animali dovrebbe essere valutato caso per caso.

(26) Al termine della procedura è opportuno prendere la de­cisione più adeguata sul futuro dell’animale tenendo conto del suo benessere e dei potenziali rischi per l’am­biente. Gli animali il cui benessere risulterebbe compro­messo dovrebbero essere soppressi. In alcune circostanze gli animali dovrebbero essere reintrodotti in un habitat o un sistema di allevamento adeguati o, nel caso di animali come cani e gatti, dovrebbero potere essere reinseriti in famiglia visto l’alto grado di interesse dell’opinione pub­blica per la sorte di tali animali. Nel caso in cui gli Stati membri prevedano il reinserimento, è di fondamentale importanza che l’allevatore, il fornitore o l’utilizzatore abbiano un programma che consenta un’adeguata socia­lizzazione di tali animali, al fine di assicurare il buon esito dell’operazione, evitare inutili angosce agli animali e tutelare la sicurezza pubblica.

(27) I tessuti e gli organi animali sono impiegati per lo svi­luppo di metodi in vitro. Onde promuovere il principio di riduzione, gli Stati membri dovrebbero, se del caso, facilitare la definizione di programmi per la condivisione di organi e tessuti di animali soppressi.

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(28) Il benessere degli animali usati nelle procedure dipende fortemente dalla qualità e dalla competenza professionale del personale incaricato della supervisione e delle persone che conducono le procedure o controllano le persone incaricate della cura giornaliera degli animali. Gli Stati membri dovrebbero assicurare mediante autorizzazione o con altri mezzi che il personale abbia un livello di istruzione, formazione e competenza adeguati. Inoltre è importante che il personale sia controllato finché non abbia acquisito e dato prova delle competenze richieste. Orientamenti non vincolanti a livello dell’Unione sui re­quisiti in materia di istruzione promuoverebbero a lungo termine la libera circolazione del personale.

(29) Gli stabilimenti degli allevatori, dei fornitori e degli uti­lizzatori dovrebbero disporre di impianti e attrezzature adeguati per soddisfare i requisiti di sistemazione delle specie interessate e permettere il buon svolgimento delle procedure causando il minimo possibile di angoscia agli animali. Gli allevatori, i fornitori e gli utilizzatori dovreb­bero operare solo se autorizzati dalle autorità competenti.

(30) Per garantire il monitoraggio continuo delle esigenze in tema di benessere animale, è opportuno che siano dispo­nibili in permanenza le necessarie cure veterinarie e che all’interno di ciascun stabilimento vi sia un membro del personale responsabile della cura e del benessere degli animali.

(31) Nella detenzione, nell’allevamento e nell’uso degli animali si dovrebbe attribuire la massima priorità a considera­zioni relative al benessere degli animali. Pertanto, gli al­levatori, i fornitori e gli utilizzatori dovrebbero essere dotati di un organismo preposto al benessere degli ani­mali il cui compito principale sia di fornire consulenza su questioni relative al benessere degli animali. Tale organi­smo dovrebbe parimenti seguire lo sviluppo e l’esito dei progetti a livello di stabilimento, stimolare un clima fa­vorevole alla cura e fornire strumenti per l’applicazione pratica e l’attuazione tempestiva dei recenti sviluppi tec­nici e scientifici inerenti ai principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento, allo scopo di mi­gliorare l’esperienza degli animali nel corso della loro vita. La consulenza fornita dall’organismo preposto al benessere degli animali dovrebbe essere adeguatamente documentata e verificabile nel corso delle ispezioni.

(32) Per permettere alle autorità competenti di monitorare il rispetto della presente direttiva, ogni allevatore, fornitore e utilizzatore dovrebbe conservare dei registri accurati con il numero di animali, la loro origine e la loro sorte.

(33) I primati non umani, i cani e i gatti dovrebbero avere un fascicolo personale che documenti la loro vita a partire dalla nascita perché possano ricevere le cure, la sistema­zione e il trattamento adeguati alle loro esigenze e carat­teristiche individuali.

(34) È opportuno che la sistemazione e la cura degli animali siano basati sulle esigenze e sulle caratteristiche specifiche delle singole specie.

(35) Tra gli Stati membri esistono differenze nei requisiti in tema di sistemazione e cura degli animali che contribui­scono alla distorsione del mercato interno. Inoltre, alcuni requisiti non rispecchiano più le ultime conoscenze sull’impatto che le condizioni di sistemazione e cura esercitano sia sul benessere degli animali, sia sui risultati scientifici delle procedure. Nella presente direttiva, per­tanto, occorre stabilire requisiti armonizzati in materia di sistemazione e cura. Tali requisiti dovrebbero essere aggiornati sulla base dello sviluppo scientifico e tecnico.

(36) Per monitorare il rispetto della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero effettuare ispezioni regolari di alle­vatori, fornitori e utilizzatori sulla base del rischio. Per assicurare la fiducia dell’opinione pubblica e promuovere la trasparenza, una quota appropriata di ispezioni do­vrebbe essere effettuata senza preavviso.

(37) Per assistere gli Stati membri nell’applicazione della pre­sente direttiva, è opportuno che la Commissione, basan­dosi sulle conclusioni delle relazioni sullo svolgimento delle ispezioni a livello nazionale, effettui, se vi è motivo di preoccupazione, controlli sui sistemi di ispezione na­zionali. Gli Stati membri dovrebbero porre rimedio a eventuali carenze individuate nel corso di tali controlli.

(38) La valutazione globale del progetto, tenuto conto di con­siderazioni etiche sull’uso degli animali, costituisce l’ele­mento centrale dell’autorizzazione del progetto e do­vrebbe assicurare l’applicazione dei principi della sostitu­zione, della riduzione e del perfezionamento nei progetti stessi.

(39) È altresì di fondamentale importanza garantire, per ra­gioni sia morali che scientifiche, che ogni utilizzo di un animale sia attentamente valutato considerando la vali­dità, l’utilità e la pertinenza scientifica o educativa del risultato che si prevede di ottenere da tale utilizzo. Il possibile danno arrecato agli animali dovrebbe essere misurato in relazione ai benefici attesi dal progetto. Per­tanto, nella procedura di autorizzazione dei progetti che prevedono l’uso di animali vivi dovrebbe essere effettuata una valutazione del progetto imparziale e indipendente dai responsabili dello studio. L’attuazione efficace della valutazione di un progetto dovrebbe anche prevedere un’analisi adeguata del ricorso a nuove tecniche di speri­mentazione scientifica che si rendono disponibili.

(40) Considerando la natura del progetto, il tipo di specie utilizzata e la probabilità di raggiungere gli obiettivi de­siderati potrebbe essere necessario effettuare una valuta­zione retrospettiva. Poiché i progetti possono essere molto diversi per complessità, lunghezza e tempi di ot­tenimento dei risultati, è necessario che la decisione sulla valutazione retrospettiva sia effettuata tenendo conto di questi aspetti.

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(41) Per garantire l’informazione dell’opinione pubblica, è im­portante pubblicare informazioni obiettive in merito ai progetti che impiegano animali vivi. Ciò non dovrebbe violare i diritti di proprietà né rivelare informazioni ri­servate. Pertanto, gli utilizzatori dovrebbero fornire sin­tesi non tecniche e anonime dei progetti che gli Stati membri dovrebbero pubblicare. Gli elementi pubblicati non dovrebbero violare l’anonimato degli utilizzatori.

(42) Per gestire i rischi per la salute umana e animale e per l’ambiente, la legislazione dell’Unione prevede che so­stanze e prodotti possano essere immessi in commercio solo previa comunicazione di dati appropriati riguardanti la loro sicurezza ed efficacia. Per alcuni requisiti ciò è possibile soltanto ricorrendo alla sperimentazione ani­male, di seguito denominata «sperimentazione regolato­ria». È necessario introdurre misure specifiche per incre­mentare l’uso di approcci alternativi ed eliminare inutili ripetizioni della sperimentazione regolatoria. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero riconoscere la validità dei dati sperimentali ottenuti con i metodi previsti dalla legi­slazione dell’Unione.

(43) Per ridurre l’onere amministrativo e accrescere la compe­titività della ricerca e dell’industria nell’Unione, dovrebbe essere possibile autorizzare progetti generici multipli quando sono effettuati utilizzando metodi prestabiliti a fini di sperimentazione, diagnostici o di produzione me­diante un’unica autorizzazione di gruppo, senza tuttavia esentare una di dette procedure dalla valutazione del progetto.

(44) Per assicurare l’effettivo esame delle domande di autoriz­zazione e migliorare la competitività della ricerca e dell’industria nell’Unione, è opportuno stabilire un ter­mine ultimo entro il quale le autorità competenti sono tenute a valutare le proposte di progetto e ad adottare decisioni in merito all’autorizzazione di tali progetti. Per non compromettere la qualità della valutazione del pro­getto, le proposte di progetto più complesse potrebbero richiedere più tempo vista la molteplicità delle discipline interessate, le caratteristiche innovative e le tecniche più complesse del progetto proposto. Ciononostante, è op­portuno che la proroga dei termini per la valutazione del progetto resti un’eccezione.

(45) Considerata la natura ordinaria o ripetitiva di determinate procedure, è opportuno prevedere un’opzione regolatoria che consenta agli Stati membri di introdurre una proce­dura amministrativa semplificata per la valutazione dei progetti comprendenti tali procedure, purché siano ri­spettati taluni requisiti stabiliti nella presente direttiva.

(46) La disponibilità di metodi alternativi dipende fortemente dal progresso della ricerca per lo sviluppo di alternative. I programmi quadro comunitari per la ricerca e lo svi­luppo tecnologico hanno previsto stanziamenti crescenti per progetti volti a sostituire, ridurre e perfezionare l’uso di animali nelle procedure. Allo scopo di aumentare la competitività della ricerca e dell’industria nell’Unione e di sostituire, ridurre e perfezionare l’uso di animali nelle procedure, è opportuno che la Commissione e gli Stati membri contribuiscano con la ricerca e altri mezzi all’ela­borazione e alla convalida di approcci alternativi.

(47) Il Centro europeo per la convalida di metodi alternativi, unità strategica presso il Centro comune di ricerca della Commissione, coordina la convalida di approcci alterna­tivi all’interno dell’Unione dal 1991. Tuttavia, la necessità di elaborare nuovi metodi e sottoporli a convalida non cessa di crescere e impone di istituire formalmente un laboratorio di riferimento dell’Unione per la convalida di metodi alternativi. Tale laboratorio dovrebbe essere indi­cato come il Centro europeo per la convalida di metodi alternativi. È necessario per la Commissione cooperare con gli Stati membri quando definisce le priorità per gli studi di convalida. Gli Stati membri dovrebbero assi­stere la Commissione nell’individuare e designare labora­tori idonei alla realizzazione dei suddetti studi di conva­lida. Per gli studi di convalida analoghi ai metodi conva­lidati in precedenza e con riferimento ai quali una con­valida rappresenta un vantaggio competitivo notevole, il laboratorio dovrebbe poter riscuotere oneri da coloro che presentano i propri metodi per la convalida. Tali oneri non dovrebbero essere proibitivi per una sana concor­renza nell’industria di sperimentazione.

(48) Occorre assicurare un approccio uniforme nelle strategie nazionali di valutazione e di riesame del progetto. È opportuno che gli Stati membri istituiscano comitati na­zionali per la protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, che forniscano consulenza alle autorità com­petenti e agli organismi preposti al benessere degli ani­mali per promuovere i principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento. Una rete di comitati nazionali dovrebbe contribuire allo scambio delle mi­gliori pratiche a livello dell’Unione.

(49) I progressi tecnici e scientifici nella ricerca biomedica possono essere tanto rapidi quanto l’aumento delle cono­scenze sui fattori che influenzano il benessere animale. Per questo occorre prevedere la possibilità di una revi­sione della presente direttiva. È opportuno che detta re­visione esamini la possibilità di sostituire l’uso degli ani­mali, in particolare dei primati non umani, in via priori­taria laddove possibile, tenuto conto del progresso scien­tifico. La Commissione dovrebbe altresì effettuare perio­dicamente riesami tematici con riguardo alla sostituzione, alla riduzione e al perfezionamento dell’uso degli animali nelle procedure.

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(50) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione, la Commissione dovrebbe avere competenze di esecuzione per adottare orientamenti a livello dell’Unione riguardanti i requisiti in materia di istruzione, formazione e compe­tenza del personale di allevatori, fornitori e utilizzatori, di adottare disposizioni dettagliate con riguardo al labora­torio di riferimento dell’Unione e ai relativi compiti e mansioni, nonché agli oneri che può riscuotere, di stabi­lire un formato comune per la trasmissione da parte degli Stati membri alla Commissione di informazioni sull’at­tuazione della presente direttiva, di informazioni statisti­che e di altre informazioni specifiche e per l’applicazione delle clausole di salvaguardia. A norma dell’articolo 291 TFUE, le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commis­sione sono stabiliti preventivamente mediante un regola­mento adottato secondo la procedura legislativa ordina­ria. In attesa dell’adozione di tale nuovo regolamento, continua ad applicarsi la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ( 1 ), ad eccezione della procedura di regola­mentazione con controllo, che non è applicabile.

(51) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 290 TFUE per quanto ri­guarda quanto segue: le modifiche dell’elenco delle specie soggette all’obbligo di essere allevate espressamente per l’uso nelle procedure; le modifiche delle norme in materia di sistemazione e cura; le modifiche dei metodi di sop­pressione, ivi comprese le loro specifiche; le modifiche degli elementi che gli Stati membri devono usare per stabilire i requisiti in materia istruzione, formazione e competenze del personale di allevatori, fornitori e utiliz­zatori; le modifiche di determinati elementi obbligatori della domanda di autorizzazione; le modifiche relative al laboratorio di riferimento dell’Unione, ai suoi compiti e alle sue mansioni; nonché le modifiche degli esempi dei diversi tipi di procedure assegnate a ciascuna classifica­zione di gravità sulla base dei fattori relativi al tipo di procedura. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti.

(52) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposi­zioni della presente direttiva e garantirne l’applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(53) È opportuno pertanto abrogare la direttiva 86/609/CEE. Talune modifiche introdotte dalla presente direttiva hanno un impatto diretto sull’applicazione del regola­mento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sani­tarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai pro­dotti derivati non destinati al consumo umano ( 2 ). È per­tanto opportuno modificare di conseguenza una disposi­zione di tale regolamento.

(54) I benefici in termini di benessere animale dell’autorizza­zione retroattiva dei progetti e i relativi costi ammini­strativi sono giustificabili unicamente per i progetti a lungo termine in corso. È quindi necessario prevedere misure transitorie per i progetti a breve e medio termine in corso, per evitare la necessità di un’autorizzazione retroattiva che avrebbe solo benefici limitati.

(55) Conformemente al paragrafo 34 dell’accordo interistitu­zionale «Legiferare meglio», gli Stati membri sono inco­raggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse pro­prio e dell’Unione, prospetti indicanti, per quanto possi­bile, la concordanza tra la presente direttiva e i provve­dimenti di recepimento.

(56) Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire l’ar­monizzazione della legislazione relativa all’uso degli ani­mali a scopi scientifici, non può essere realizzato in mi­sura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa della sua portata e dei suoi effetti, essere realizzato me­glio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si li­mita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce misure relative alla prote­zione degli animali utilizzati a fini scientifici o educativi.

A tal fine, essa fissa le norme relative ai seguenti aspetti:

a) la sostituzione e la riduzione dell’uso di animali nelle proce­dure e il perfezionamento dell’allevamento, della sistema­zione, della cura e dell’uso degli animali nelle procedure;

b) l’origine, l’allevamento, la marcatura, la cura e la sistemazione e la soppressione degli animali;

c) le attività degli allevatori, dei fornitori e degli utilizzatori;

d) la valutazione e l’autorizzazione dei progetti che prevedono l’uso degli animali nelle procedure.

2. La presente direttiva si applica quando gli animali sono utilizzati o sono destinati a essere utilizzati nelle procedure, o quando sono allevati appositamente affinché i loro organi o tessuti possano essere usati a fini scientifici.

La presente direttiva si applica finché gli animali di cui al primo comma siano stati soppressi, reinseriti o reintrodotti in un ha­bitat o in un sistema di allevamento adeguati.

IT L 276/38 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.10.2010

( 1 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. ( 2 ) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

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L’eliminazione del dolore, della sofferenza, dell’angoscia o del danno prolungato, grazie alla corretta applicazione di un ane­stetico, di un analgesico o di altri metodi, non esclude dall’am­bito della presente direttiva l’uso degli animali nelle procedure.

3. La presente direttiva si applica ai seguenti animali:

a) animali vertebrati vivi non umani, tra cui:

i) forme larvali capaci di alimentarsi autonomamente; e

ii) forme fetali di mammiferi a partire dall’ultimo terzo del loro normale sviluppo;

b) cefalopodi vivi.

4. La presente direttiva si applica agli animali utilizzati nelle procedure che si trovano in una fase di sviluppo precedente a quella di cui al paragrafo 3, lettera a), se l’animale viene fatto vivere oltre detta fase di sviluppo ed è probabile che, a seguito delle procedure effettuate, provi dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato dopo aver raggiunto tale fase.

5. La presente direttiva non si applica:

a) alle pratiche utilizzate in aziende agricole a scopi non speri­mentali;

b) alle pratiche veterinarie effettuate in cliniche a scopi non sperimentali;

c) alle sperimentazioni cliniche veterinarie necessarie per auto­rizzare l’immissione in commercio di un medicinale veteri­nario;

d) alle pratiche utilizzate ai fini riconosciuti di allevamento;

e) alle pratiche utilizzate principalmente per l’identificazione di un animale;

f) alle pratiche non suscettibili di causare un dolore, una sof­ferenza, un’angoscia o un danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall’inserimento di un ago con­formemente alle buone prassi veterinarie.

6. La presente direttiva si applica fatta salva la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ( 1 ).

Articolo 2

Misure nazionali più rigorose

1. Nel rispetto delle disposizioni generali del TFUE, gli Stati membri possono mantenere disposizioni vigenti al 9 novembre 2010, intese ad assicurare una protezione più estesa degli ani­mali che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva rispetto a quella prevista nella presente direttiva.

Prima del 1 o gennaio 2013, gli Stati membri informano la Commissione di tali disposizioni nazionali. La Commissione le porta all’attenzione degli altri Stati membri.

2. Quando agisce conformemente al paragrafo 1, uno Stato membro non vieta o ostacola la fornitura o l’uso di animali allevati o tenuti in un altro Stato membro in conformità della presente direttiva, né vieta o ostacola l’immissione sul mercato di prodotti derivanti dall’uso di tali animali in conformità della presente direttiva.

Articolo 3

Definizioni

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

1) «procedura», qualsiasi uso, invasivo o non invasivo, di un animale a fini sperimentali o ad altri fini scientifici dal risul­tato noto o ignoto, o a fini educativi, che possa causare all’animale un livello di dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall’inserimento di un ago conformemente alle buone prassi veterinarie.

Ciò include qualsiasi azione che intenda o possa determinare la nascita o la schiusa di un animale o la creazione e il mantenimento di una linea di animali geneticamente modi­ficata in queste condizioni, ma esclude la soppressione di animali con il solo intento di impiegarne gli organi o i tessuti;

2) «progetto», un programma di lavoro con un preciso obiettivo scientifico che prevede il ricorso a una o più procedure;

3) «stabilimento», qualsiasi impianto, edificio, gruppo di edifici o altri locali; esso può comprendere anche un luogo non completamente chiuso o coperto e strutture mobili;

4) «allevatore», qualsiasi persona fisica o giuridica che alleva gli animali di cui all’allegato I per utilizzarli nelle procedure o per impiegare i loro organi o tessuti a fini scientifici, o che alleva altri animali principalmente per tali fini, con o senza scopo di lucro;

5) «fornitore», qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dall’al­levatore, che fornisce animali per utilizzarli nelle procedure o per impiegare i loro organi o tessuti a fini scientifici, con o senza scopo di lucro;

6) «utilizzatore», qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza gli animali nelle procedure, con o senza scopo di lucro;

7) «autorità competente», una o più autorità o organismi desi­gnati da uno Stato membro per adempiere agli obblighi risultanti dalla presente direttiva.

Articolo 4

Principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento

1. Gli Stati membri assicurano che, ove possibile, un metodo o una strategia di sperimentazione scientificamente soddisfa­cente che non comporti l’uso di animali vivi possa essere uti­lizzato in sostituzione di una procedura.

IT 20.10.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 276/39

( 1 ) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva oggetto di rifusione ad opera del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 59), che si applica dall’11 luglio 2013.

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2. Gli Stati membri assicurano che il numero di animali utilizzati nei progetti sia ridotto al minimo senza compromet­tere gli obiettivi del progetto.

3. Gli Stati membri assicurano il perfezionamento dell’alleva­mento, della sistemazione e della cura, e dei metodi usati nelle procedure, eliminando o riducendo al minimo ogni eventuale dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato per gli animali.

4. Il presente articolo è attuato, nel quadro della scelta dei metodi, in conformità dell’articolo 13.

Articolo 5

Finalità delle procedure

Le procedure possono essere eseguite unicamente per i seguenti fini:

a) la ricerca di base;

b) la ricerca applicata o traslazionale che persegue uno dei se­guenti scopi:

i) la profilassi, la prevenzione, la diagnosi o la cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie, o dei loro effetti sugli esseri umani, sugli animali o sulle piante;

ii) la valutazione, la rilevazione, il controllo o le modifica­zioni delle condizioni fisiologiche negli esseri umani, ne­gli animali o nelle piante; oppure

iii) il benessere degli animali ed il miglioramento delle con­dizioni di produzione per gli animali allevati a fini agro­nomici;

c) per realizzare uno degli scopi di cui alla lettera b) nell’ambito dello sviluppo, della produzione o delle prove di qualità, di efficacia e di innocuità dei farmaci, dei prodotti alimentari, dei mangimi e di altre sostanze o prodotti;

d) la protezione dell’ambiente naturale, nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali;

e) la ricerca finalizzata alla conservazione delle specie;

f) l’insegnamento superiore o la formazione ai fini dell’acquisi­zione, del mantenimento o del miglioramento di competenze professionali;

g) le indagini medico-legali.

Articolo 6

Metodi di soppressione

1. Gli Stati membri assicurano che gli animali siano sop­pressi provocando il minimo di dolore, sofferenza e angoscia possibile.

2. Gli Stati membri assicurano che gli animali siano sop­pressi negli stabilimenti di un allevatore, fornitore o utilizzatore, da personale competente.

Tuttavia, in caso di ricerche sul campo l’animale può essere soppresso da personale competente al di fuori dello stabili­mento.

3. Con riferimento agli animali di cui all’allegato IV, si ap­plica il metodo di soppressione adeguato descritto nello stesso allegato.

4. Le autorità competenti possono concedere deroghe al re­quisito di cui al paragrafo 3:

a) per consentire l’uso di un altro metodo a condizione che in base a prove scientifiche il metodo sia considerato almeno altrettanto umano; o

b) se è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura ricorrendo a un metodo di sop­pressione descritto nell’allegato IV.

5. I paragrafi 2 e 3 non si applicano qualora un animale debba essere soppresso in situazioni di emergenza per motivi riconducibili al benessere degli animali, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica, alla salute animale o all’ambiente.

CAPO II

DISPOSIZIONI SULL’USO DI TALUNI ANIMALI NELLE PROCEDURE

Articolo 7

Specie minacciate di estinzione

1. Gli esemplari delle specie minacciate di estinzione elencate nell’allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commer­cio ( 1 ), che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento, non sono utilizzate nelle procedure, ad eccezione delle procedure che rispondono alle seguenti condizioni:

a) la procedura persegue uno degli scopi di cui all’articolo 5, lettera b), punto i), lettera c) o all’articolo 5, lettera b), punto i), lettera e), della presente direttiva; e

b) è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse da quelle elencate in detto allegato.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle specie di primati non umani.

Articolo 8

Primati non umani

1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli esemplari di primati non umani non sono usati nelle procedure, ad eccezione delle pro­cedure che soddisfano le seguenti condizioni:

a) la procedura persegue uno degli scopi di cui:

i) all’articolo 5, lettera b), punto i), o all’articolo 5, lettera c) della presente direttiva ed è condotta allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o curare affezioni umane debili­tanti o potenzialmente letali; ovvero

ii) all’articolo 5, lettere a) o e);

e

b) è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse dai primati non umani.

IT L 276/40 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.10.2010

( 1 ) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

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Ai fini della presente direttiva per «affezione debilitante» si in­tende la riduzione delle normali funzioni fisiche o psichiche di una persona.

2. Gli esemplari di primati non umani elencati nell’allegato A del regolamento (CE) n. 338/97, che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, di detto regola­mento, non sono usati nelle procedure, ad eccezione delle pro­cedure che soddisfano le seguenti condizioni:

a) la procedura persegue uno degli scopi di cui

i) all’articolo 5, lettera b), punto i) o all’articolo 5, lettera c), della presente direttiva ed è condotta allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o curare affezioni umane debili­tanti o potenzialmente letali; ovvero

ii) all’articolo 5, lettera e);

e

b) è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse dai primati non umani e utilizzando specie non elencate in tale allegato.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le scimmie antropomorfe non sono utilizzate nelle procedure, fatta salva la clausola di salva­guardia di cui all’articolo 55, paragrafo 2.

Articolo 9

Animali prelevati allo stato selvatico

1. Gli animali prelevati allo stato selvatico non possono es­sere usati nelle procedure.

2. Le autorità competenti possono concedere deroghe al pa­ragrafo 1 se scientificamente provato che è impossibile raggiun­gere lo scopo desiderato utilizzando un animale allevato per essere utilizzato nelle procedure.

3. La cattura di animali allo stato selvatico è effettuata esclu­sivamente da una persona competente con metodi che non causino inutilmente dolore, sofferenza, angoscia o danno pro­lungato agli animali.

Qualsiasi animale venga ritrovato ferito o in salute precaria o lo diventi dopo la cattura è esaminato da un veterinario o altra persona competente, e sono adottate misure per limitare il più possibile la sofferenza dell’animale. Le autorità competenti pos­sono concedere deroghe dall’obbligo di intervenire per limitare la sofferenza dell’animale se ciò è giustificato da considerazioni scientifiche.

Articolo 10

Animali allevati per essere utilizzati nelle procedure

1. Gli Stati membri assicurano che gli animali appartenenti alle specie di cui all’elenco dell’allegato I possano essere utiliz­zati unicamente nelle procedure per le quali sono stati allevati.

Tuttavia, a partire dalle date di cui all’allegato II, gli Stati mem­bri assicurano che i primati non umani elencati nello stesso allegato possano essere utilizzati nelle procedure solo se discen­dono da primati non umani allevati in cattività o provengono da colonie autosufficienti.

Ai fini del presente articolo, per «colonia autosufficiente» si intende una colonia nella quale gli animali sono allevati soltanto all’interno della colonia o provengono da altre colonie, ma non sono prelevati allo stato selvatico, e nella quale gli animali sono tenuti in modo tale da assicurare che siano abituati alla presenza umana.

La Commissione, in consultazione con gli Stati membri e le parti interessate, effettua uno studio di fattibilità, che include una valutazione della salute e del benessere degli animali, del requisito di cui al secondo comma. Lo studio è pubblicato entro il 10 novembre 2017 ed è corredato, se del caso, di proposte di modifica dell’allegato II.

2. La Commissione verifica l’uso di primati non umani pro­venienti da colonie autosufficienti e, in consultazione con gli Stati membri e le parti interessate, effettua uno studio per esa­minare la fattibilità dell’impiego di soli animali provenienti da colonie autosufficienti.

Lo studio è pubblicato entro il 10 novembre 2022.

3. Le autorità competenti possono concedere deroghe al pa­ragrafo 1 sulla base di giustificazioni scientifiche.

Articolo 11

Animali randagi e selvatici delle specie domestiche

1. Gli animali randagi e selvatici delle specie domestiche non sono utilizzati nelle procedure.

2. Le autorità competenti possono concedere deroghe al pa­ragrafo 1 soltanto alle condizioni seguenti:

a) è essenziale disporre di studi riguardanti la salute e il benes­sere di tali animali o gravi minacce per l’ambiente o la salute umana o animale; e

b) è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura se non utilizzando un animale selva­tico o randagio.

CAPO III

PROCEDURE

Articolo 12

Procedure

1. Gli Stati membri assicurano che le procedure siano effet­tuate negli stabilimenti degli utilizzatori.

L’autorità competente può concedere una deroga al primo comma sulla base di giustificazioni scientifiche.

IT 20.10.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 276/41

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2. Le procedure possono essere effettuate unicamente nell’ambito di un progetto.

Articolo 13

Scelta dei metodi

1. Fatto salvo il divieto di taluni metodi ai sensi della legi­slazione nazionale, gli Stati membri assicurano che una proce­dura non sia eseguita qualora la legislazione dell’Unione ricono­sca altri metodi o strategie di sperimentazione per ottenere il risultato ricercato che non prevedano l’impiego di animali vivi.

2. Nella scelta della procedura, sono selezionate quelle che rispondono in maggior misura ai seguenti requisiti:

a) usano il minor numero possibile di animali;

b) prevedono l’utilizzo di animali con la minore capacità di provare dolore, angoscia sofferenza o danno prolungato;

c) causano il meno possibile di dolore,

sofferenza, angoscia o danno prolungato e offrono le maggiori probabilità di risultati soddisfacenti.

3. Per quanto possibile occorre evitare la morte come punto finale di una procedura, preferendo punti finali più precoci e più umanitari. Laddove la morte come punto finale è inevitabile, la procedura è concepita in modo tale da:

a) comportare la morte del minor numero possibile di animali; e

b) ridurre al minimo possibile la durata e l’intensità della soffe­renza dell’animale, garantendo per quanto possibile una morte senza dolore.

Articolo 14

Anestesia

1. Gli Stati membri assicurano che, salvo non sia opportuno, le procedure siano effettuate sotto anestesia totale o locale, e che siano impiegati analgesici o un altro metodo appropriato per ridurre al minimo dolore sofferenza e angoscia.

Le procedure che comportano gravi lesioni che possono causare intenso dolore non sono effettuate senza anestesia.

2. Allorché si decide sull’opportunità di ricorrere all’anestesia si tiene conto dei seguenti fattori:

a) se si ritiene che l’anestesia sia più traumatica per l’animale della procedura stessa; e

b) se l’anestesia è incompatibile con lo scopo della procedura.

3. Gli Stati membri assicurano che agli animali non sia som­ministrata alcuna sostanza che elimini o riduca la loro capacità di mostrare dolore senza una dose adeguata di anestetici o di analgesici.

In questi casi è fornita una giustificazione scientifica insieme a informazioni dettagliate sul regime anestetico o analgesico.

4. Un animale che, una volta passato l’effetto dell’anestesia, manifesti sofferenza riceve un trattamento analgesico preventivo e postoperatorio o è trattato con altri metodi antidolorifici adeguati sempre che ciò sia compatibile con la finalità della procedura.

5. Non appena raggiunto lo scopo della procedura sono intraprese azioni appropriate allo scopo di ridurre al minimo la sofferenza dell’animale.

Articolo 15

Classificazione della gravità delle procedure

1. Gli Stati membri assicurano che tutte le procedure siano classificate, caso per caso, come «non risveglio», «lievi», «mode­rate» o «gravi», secondo i criteri di assegnazione di cui all’alle­gato VIII.

2. Fatta salva la clausola di salvaguardia di cui all’articolo 55, paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che una procedura non sia effettuata qualora causi dolore, sofferenza o angoscia intensi che potrebbero protrarsi e non possano essere alleviati.

Articolo 16

Riutilizzo

1. Gli Stati membri assicurano che, anche quando sia possi­bile utilizzare un diverso animale al quale non sia stata applicata alcuna procedura, un animale che sia già stato usato in una o più procedure possa essere riutilizzato in nuove procedure solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l’effettiva gravità delle procedure precedenti era «lieve» o «mo­derata»;

b) è dimostrato che è stato pienamente ripristinato il benessere e lo stato di salute generale dell’animale;

c) la procedura successiva è classificata come «lieve», «moderata» o «non risveglio»; e

d) è conforme al parere del veterinario tenendo conto delle esperienze dell’animale nel corso di tutta la sua vita.

2. In casi eccezionali, in deroga al paragrafo 1, lettera a), e dopo aver sottoposto l’animale ad una visita veterinaria, l’auto­rità competente può consentire che un animale venga riutiliz­zato purché questo non sia stato impiegato più di una volta in una procedura che comporta intenso dolore, angoscia o soffe­renza equivalente.

Articolo 17

Fine della procedura

1. Si ritiene che una procedura termini quando non devono essere fatte ulteriori osservazioni per detta procedura o, con riferimento alle nuove linee di animali geneticamente modifi­cate, quando non è più riscontrato o previsto per la discendenza un livello di dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall’inserimento di un ago.

IT L 276/42 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.10.2010

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2. Alla fine di una procedura il veterinario o altra persona competente decide se l’animale debba essere tenuto in vita. Un animale è soppresso quando è probabile che esso rimanga in condizioni di dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato di intensità moderata o intensa.

3. Qualora un animale debba essere mantenuto in vita, esso riceve la cura e la sistemazione adeguate alle sue condizioni di salute.

Articolo 18

Condivisione di organi e tessuti

Gli Stati membri facilitano, se del caso, la definizione di pro­grammi per la condivisione di organi e tessuti di animali sop­pressi.

Articolo 19

Liberazione e reinserimento degli animali

Gli Stati membri possono consentire che gli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati nelle procedure siano reinseriti o reintrodotti in un habitat adeguato o in un sistema di alleva­mento appropriato alla loro specie, a condizione che:

a) lo stato di salute dell’animale lo permetta;

b) non vi sia pericolo per la sanità pubblica, la salute animale o l’ambiente; e

c) siano state adottate le misure del caso per la salvaguardia del benessere dell’animale.

CAPO IV

AUTORIZZAZIONE

S e z i o n e 1

Requisiti per gli allevatori, i fornitori e gli utilizzatori

Articolo 20

Autorizzazione degli allevatori, dei fornitori e degli utilizzatori

1. Gli Stati membri assicurano che tutti gli allevatori, forni­tori ed utilizzatori siano autorizzati e registrati presso l’autorità competente. Tale autorizzazione può essere concessa per un periodo limitato.

L’autorizzazione è concessa solo se l’allevatore, il fornitore o l’utilizzatore ed i rispettivi stabilimenti sono conformi ai requi­siti della presente direttiva.

2. L’autorizzazione indica esplicitamente la persona respon­sabile di far rispettare le disposizioni della presente direttiva e la persona o le persone di cui all’articolo 24, paragrafo 1, e all’articolo 25.

3. Il rinnovo dell’autorizzazione è necessario ogni qualvolta viene apportata una modifica significativa alla struttura o alla funzione dello stabilimento di un allevatore, fornitore o utiliz­zatore che potrebbe incidere negativamente sul benessere degli animali.

4. Gli Stati membri assicurano che l’autorità competente sia informata di qualsiasi cambiamento riguardo alla persona o alle persone di cui al paragrafo 2.

Articolo 21

Sospensione e revoca dell’autorizzazione

1. Qualora un allevatore, fornitore o utilizzatore non soddisfi più i requisiti previsti dalla presente direttiva, l’autorità compe­tente adotta le misure correttive adeguate, richiede che tali mi­sure siano adottate, ovvero sospende o revoca l’autorizzazione.

2. Gli Stati membri assicurano che l’eventuale revoca o so­spensione dell’autorizzazione non abbia conseguenze negative sul benessere degli animali alloggiati nello stabilimento.

Articolo 22

Requisiti per impianti e attrezzature

1. Gli Stati membri assicurano che tutti gli stabilimenti di un allevatore, fornitore o utilizzatore dispongano di impianti e attrezzature adeguati alle specie animali ospitate e allo svolgi­mento delle procedure laddove siano condotte.

2. La concezione, la costruzione e le modalità di funziona­mento degli impianti e delle attrezzature di cui al paragrafo 1 assicurano l’applicazione più efficace possibile delle procedure e mirano a ottenere risultati affidabili usando il minor numero possibile di animali e infliggendo il minimo di dolore, soffe­renza, angoscia o danno prolungato.

3. Ai fini dell’attuazione dei paragrafi 1 e 2, gli Stati membri assicurano che siano soddisfatti i requisiti pertinenti di cui all’al­legato III.

Articolo 23

Competenza del personale

1. Gli Stati membri assicurano che ciascun allevatore, forni­tore e utilizzatore disponga di personale sufficiente in loco.

2. Il personale vanta un livello di istruzione e di formazione adeguato prima di svolgere una delle seguenti funzioni:

a) la realizzazione di procedure su animali;

b) la concezione delle procedure e di progetti;

c) la cura degli animali; o

d) la soppressione degli animali.

Le persone che svolgono le funzioni di cui alla lettera b) hanno ricevuto una formazione scientifica attinente al lavoro da ese­guire e hanno conoscenze specifiche sulla specie interessata.

Il personale che svolge le funzioni di cui alle lettere a), c) o d) è controllato nell’espletamento dei suoi compiti finché non abbia dato prova della competenza richiesta.

Gli Stati membri assicurano, mediante autorizzazione o in altri modi, che i requisiti stabiliti dal presente paragrafo siano soddi­sfatti.

IT 20.10.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 276/43

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3. Gli Stati membri pubblicano, in base agli elementi di cui all’allegato V, i requisiti minimi in materia di istruzione e for­mazione e i requisiti per ottenere, mantenere e dimostrare le competenze richieste per le funzioni di cui al paragrafo 2.

4. Orientamenti non vincolanti a livello dell’Unione sui re­quisiti di cui al paragrafo 2 possono essere adottati conforme­mente alla procedura consultiva di cui all’articolo 56, paragrafo 2.

Articolo 24

Requisiti specifici per il personale

1. Gli Stati membri assicurano che ciascun allevatore, forni­tore e utilizzatore disponga di una o più persone in loco che:

a) siano responsabili del benessere e della cura degli animali presenti nello stabilimento;

b) garantiscano che il personale che si occupa degli animali abbia accesso alle informazioni specifiche riguardanti le spe­cie alloggiate nello stabilimento;

c) provvedano ad assicurare che il personale abbia un livello di istruzione e competenza adeguati e sia continuamente for­mato, e che sia controllato finché non abbia dato prova delle competenze richieste.

2. Gli Stati membri assicurano che le persone di cui all’articolo 40, paragrafo 2, lettera b):

a) garantiscano che sia interrotta qualunque procedura nel corso della quale all’animale vengano inflitti inutilmente do­lore, sofferenza, angoscia o danno prolungato; e

b) garantiscano che i progetti siano realizzati in conformità all’autorizzazione concessa, o nei casi di cui all’articolo 42, in conformità con la domanda inviata all’autorità competente o qualsiasi decisione adottata dall’autorità competente e assi­curino che in caso di inosservanza le misure adeguate per porvi rimedio siano adottate e registrate.

Articolo 25

Veterinario designato

Gli Stati membri assicurano che ciascun allevatore, fornitore ed utilizzatore disponga di un veterinario designato, esperto in medicina degli animali da laboratorio, o di un esperto adegua­tamente qualificato ove più opportuno, che fornisca consulenza sul benessere e il trattamento degli animali.

Articolo 26

Organismo preposto al benessere degli animali

1. Gli Stati membri provvedono affinché ciascun allevatore, fornitore e utilizzatore costituisca un organismo preposto al benessere degli animali.

2. L’organismo preposto al benessere degli animali si com­pone almeno della persona o delle persone responsabili del benessere e della cura degli animali e, nel caso di un utilizza­tore, di un membro scientifico. L’organismo preposto al benes­

sere degli animali riceve inoltre contributi da parte del veterina­rio designato o dell’esperto di cui all’articolo 25.

3. Gli Stati membri possono autorizzare piccoli allevatori, fornitori e utilizzatori ad assolvere con altri mezzi i compiti di cui all’articolo 27, paragrafo 1.

Articolo 27

Compiti dell’organismo preposto al benessere degli animali

1. L’organismo preposto al benessere degli animali svolge almeno i seguenti compiti:

a) consiglia il personale che si occupa degli animali su questioni relative al benessere degli animali in relazione alla loro ac­quisizione, sistemazione, cura e uso;

b) consiglia il personale nell’applicazione del principio della so­stituzione, della riduzione e del perfezionamento e lo tiene informato sugli sviluppi tecnici e scientifici in materia di applicazione di tale principio;

c) definisce e rivede i processi operativi interni di monitoraggio, comunicazione e di verifica legati al benessere degli animali alloggiati o usati nello stabilimento;

d) segue lo sviluppo e l’esito dei progetti tenendo conto degli effetti sugli animali utilizzati, nonché individuando e for­nendo consulenza su elementi che contribuiscono ulterior­mente ai principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento; e

e) fornisce consulenza in merito ai programmi di reinserimento, compresa l’adeguata socializzazione degli animali che devono essere reinseriti.

2. Gli Stati membri assicurano che siano tenuti registri di tutte le consulenze fornite dall’organismo preposto al benessere degli animali e che le decisioni relative alle consulenze siano conservate per un periodo di almeno tre anni.

I registri sono messi a disposizione dell’autorità competente su richiesta.

Articolo 28

Strategia di allevamento per i primati non umani

Gli Stati membri assicurano che gli allevatori di primati non umani attuino una strategia per aumentare la percentuale di animali che discendono da primati non umani allevati in catti­vità.

Articolo 29

Programma di reinserimento o liberazione di animali

Qualora gli Stati membri consentano il reinserimento, gli alle­vatori, fornitori ed utilizzatori da cui gli animali provengono devono essere dotati di un programma di reinserimento che assicuri la socializzazione degli animali da reinserire. Nel caso degli animali selvatici, se del caso, è previsto un programma di riabilitazione prima della reintroduzione nel loro habitat.

IT L 276/44 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.10.2010

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Articolo 30

Registri degli animali

1. Gli Stati membri assicurano che tutti gli allevatori, forni­tori ed utilizzatori tengano registri che contengano perlomeno le seguenti informazioni:

a) il numero e le specie di animali allevati, acquisiti, forniti, utilizzati in procedure, rimessi in libertà o reinseriti;

b) l’origine degli animali, specificando altresì se sono allevati per essere usati nelle procedure;

c) le date in cui gli animali sono acquisiti, forniti, liberati o reinseriti;

d) la persona o le persone da cui gli animali sono acquisiti;

e) il nome e l’indirizzo del destinatario degli animali;

f) il numero e le specie di animali deceduti o soppressi in ciascuno stabilimento. Per gli animali deceduti deve essere specificata la causa della morte, se nota; e

g) nel caso degli utilizzatori, i progetti nei quali gli animali sono usati.

2. I registri di cui al paragrafo 1 sono tenuti per un minimo di cinque anni e sono messi a disposizione dell’autorità compe­tente su richiesta.

Articolo 31

Informazioni su cani, gatti e primati non umani

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli allevatori, fornitori ed utilizzatori conservino le seguenti informazioni su ciascun cane, gatto e primate non umano:

a) identità;

b) luogo e data di nascita, se noti;

c) se è allevato per essere usato nelle procedure; e

d) per i primati non umani, se discendono da primati non umani allevati in cattività.

2. Ogni cane, gatto e primate non umano è dotato di un fascicolo sulla propria storia personale che lo accompagna per tutto il periodo in cui è tenuto ai fini della presente direttiva.

Il fascicolo è creato alla nascita, o quanto prima possibile dopo tale data, e include ogni informazione pertinente sulla situa­zione riproduttiva, veterinaria e sociale del singolo animale e sui progetti nei quali è utilizzato.

3. Le informazioni di cui al presente articolo sono tenute per un minimo di tre anni dalla morte dell’animale o dal suo rein­serimento e sono messe a disposizione dell’autorità competente su richiesta.

In caso di reinserimento, pertinenti cure veterinarie e informa­zioni sulla situazione sociale tratte dal fascicolo di cui al para­grafo 2 accompagnano l’animale.

Articolo 32

Marcatura e identificazione di cani, gatti e primati non umani

1. Ogni cane, gatto o primate non umano è contrassegnato, al più tardi alla fine dello svezzamento, con un marchio per­manente di identificazione individuale nel modo meno doloroso possibile.

2. Qualora un cane, un gatto o un primate non umano non ancora svezzato sia trasferito da un allevatore, fornitore o uti­lizzatore ad un altro prima di essere svezzato e non sia stato possibile marcarlo prima, il ricevente deve conservare sino alla marcatura una documentazione che specifica, in particolare, l’identità della madre.

3. Qualora un cane, un gatto o un primate non umano non marcato che è stato svezzato è consegnato ad un allevatore, fornitore o utilizzatore, esso è marcato in via permanente non appena possibile e nel modo meno doloroso possibile.

4. L’allevatore, il fornitore e l’utilizzatore giustificano, su ri­chiesta dell’autorità competente, la mancata marcatura dell’ani­male.

Articolo 33

Cura e sistemazione

1. Per quanto riguarda la cura e la sistemazione degli animali, gli Stati membri assicurano che:

a) tutti gli animali siano forniti di alloggio e godano di un ambiente, di un’alimentazione, di acqua e di cure adeguate alla loro salute e al loro benessere;

b) qualsiasi limitazione alla possibilità dell’animale di soddisfare i bisogni fisiologici e comportamentali sia mantenuta al mi­nimo;

c) le condizioni fisiche in cui gli animali sono allevati, tenuti o utilizzati siano soggette a controlli giornalieri;

d) siano adottate misure intese a eliminare tempestivamente qualsiasi difetto o inutile dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato che vengano scoperti; e

e) gli animali siano trasportati in condizioni appropriate.

2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che le norme in materia di cura e sistemazione di cui all’allegato III siano applicate a partire dalle date ivi previste.

IT 20.10.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 276/45

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3. Gli Stati membri possono concedere deroghe ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a) o al paragrafo 2 per motivi scien­tifici, legati al benessere o alla salute degli animali.

S e z i o n e 2

Ispezioni

Articolo 34

Ispezioni a cura degli Stati membri

1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti effettuino ispezioni regolari di tutti gli allevatori, fornitori ed utilizzatori, compresi i rispettivi stabilimenti, per verificare la conformità con i requisiti della presente direttiva.

2. L’autorità competente adatta la frequenza delle ispezioni in base all’analisi del rischio per ciascuno stabilimento, tenendo conto dei seguenti elementi:

a) numero e specie degli animali alloggiati;

b) documentazione attestante la conformità dell’allevatore, for­nitore o utilizzatore ai requisiti della presente direttiva;

c) numero e tipi di progetti realizzati dall’utilizzatore in que­stione; e

d) qualsiasi informazione che possa indicare una non confor­mità.

3. Almeno un terzo degli utilizzatori è sottoposto ogni anno a ispezione in base all’analisi del rischio di cui al paragrafo 2. Tuttavia, gli allevatori, i fornitori e gli utilizzatori di primati non umani sono sottoposti a ispezione almeno una volta l’anno.

4. Una percentuale appropriata di ispezioni è effettuata senza preavviso.

5. I registri di tutte le ispezioni è conservata per almeno cinque anni.

Articolo 35

Controlli delle ispezioni degli Stati membri

1. In caso di giustificate preoccupazioni, la Commissione, tenendo conto anche della percentuale di ispezioni effettuata senza preavviso, esegue controlli sull’infrastruttura e sullo svol­gimento delle ispezioni nazionali negli Stati membri.

2. Lo Stato membro in cui viene effettuato il controllo di cui al paragrafo 1 fornisce tutta l’assistenza necessaria agli esperti della Commissione per l’espletamento delle loro funzioni. La Commissione informa l’autorità competente dello Stato mem­bro interessato in merito ai risultati del controllo.

3. L’autorità competente dello Stato membro interessato adotta misure per conformarsi ai risultati del controllo di cui al paragrafo 1.

S e z i o n e 3

Requisiti relativi ai progetti

Articolo 36

Autorizzazione dei progetti

1. Gli Stati membri assicurano, fatto salvo l’articolo 42, che non siano realizzati progetti senza previa autorizzazione da parte dell’autorità competente e che i progetti siano realizzati in conformità dell’autorizzazione o, nei casi di cui all’articolo 42, in conformità della domanda inviata all’autorità competente o di ogni eventuale decisione adottata dall’autorità competente.

2. Gli Stati membri assicurano che nessun progetto sia rea­lizzato senza che sia stata ottenuta una valutazione positiva del progetto da parte dell’autorità competente in conformità dell’articolo 38.

Articolo 37

Domanda di autorizzazione del progetto

1. Gli Stati membri provvedono affinché l’utilizzatore o la persona responsabile del progetto presenti una domanda di autorizzazione del progetto. La domanda comprende almeno i seguenti elementi:

a) la proposta del progetto;

b) una sintesi non tecnica del progetto; e

c) informazioni sugli elementi di cui all’allegato VI.

2. Gli Stati membri possono rinunciare al requisito di cui al paragrafo 1, lettera b), per i progetti di cui all’articolo 42, para­grafo 1.

Articolo 38

Valutazione del progetto

1. La valutazione del progetto è effettuata con l’accuratezza appropriata al tipo di progetto e verifica che il progetto soddisfi i seguenti criteri:

a) il progetto è giustificato da un punto di vista scientifico o educativo o è previsto per legge;

b) gli scopi del progetto giustificano l’uso degli animali; e

c) il progetto è concepito in modo tale da consentire lo svol­gimento delle procedure nelle condizioni più umanitarie e più rispettose dell’ambiente possibile.

2. La valutazione del progetto comprende in particolare:

a) una valutazione degli obiettivi del progetto, dei benefici scientifici previsti o del valore educativo;

b) una valutazione della conformità del progetto ai requisiti di sostituzione, riduzione e perfezionamento;

c) una valutazione ed assegnazione della classificazione della gravità delle procedure;

IT L 276/46 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.10.2010

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d) un’analisi dei danni e dei benefici del progetto, per compren­dere se il danno arrecato agli animali in termini di sofferenza, dolore o angoscia sia giustificato dal risultato atteso, tenuto conto di considerazioni etiche, e possa, in definitiva, andare a beneficio degli esseri umani, degli animali e dell’ambiente;

e) una valutazione delle giustificazioni di cui agli articoli da 6 a 12, 14, 16 e 33; e

f) la decisione sull’opportunità di una valutazione retrospettiva del progetto, stabilendo anche quando effettuarla.

3. L’autorità competente che esegue la valutazione del pro­getto prende in considerazione in particolare competenze spe­cialistiche nei seguenti settori:

a) settori di applicazione scientifica nei quali gli animali saranno utilizzati, ivi compresi sostituzione, riduzione e perfeziona­mento nei rispettivi settori;

b) progettazione sperimentale e, se del caso, dati statistici;

c) pratica veterinaria nelle scienze degli animali da laboratorio o, se del caso, pratica veterinaria applicata alla fauna selva­tica;

d) allevamento e cura degli animali in relazione alle specie che si intende utilizzare.

4. Il processo di valutazione del progetto è trasparente.

Fatte salve la protezione della proprietà intellettuale e delle informazioni riservate, la valutazione del progetto è svolta in maniera imparziale e può integrare il parere di parti indipen­denti.

Articolo 39

Valutazione retrospettiva

1. Gli Stati membri assicurano che la valutazione retrospet­tiva, quando determinata ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 2, lettera f), sia effettuata dall’autorità competente che, in base alla documentazione necessaria presentata dall’utilizzatore, valuta i seguenti aspetti:

a) se gli obiettivi del progetto sono stati raggiunti;

b) il danno inflitto agli animali, compreso il numero e le specie di animali usati e la gravità delle procedure; e

c) qualsiasi elemento che possa contribuire all’ulteriore applica­zione dei requisiti di sostituzione, riduzione e perfeziona­mento.

2. Tutti i progetti che fanno uso di primati non umani e i progetti che comportano procedure classificate come «gravi» compresi quelli di cui all’articolo 15, paragrafo 2, sono oggetto di valutazione retrospettiva.

3. Fatto salvo il paragrafo 2 ed in deroga all’articolo 38, paragrafo 2, lettera f), gli Stati membri possono esentare i pro­getti che comportano unicamente procedure classificate come «lievi» o «non risveglio» dal requisito della valutazione retrospet­tiva.

Articolo 40

Rilascio dell’autorizzazione del progetto

1. L’autorizzazione del progetto è limitata alla procedure che sono state oggetto di:

a) una valutazione del progetto; e

b) una classificazione della gravità attribuita a dette procedure.

2. L’autorizzazione del progetto specifica:

a) l’utilizzatore che realizza il progetto;

b) le persone responsabili della realizzazione globale del pro­getto e la sua conformità alla relativa autorizzazione;

c) gli stabilimenti in cui viene realizzato il progetto, se del caso; e

d) eventuali condizioni specifiche derivanti dalla valutazione del progetto, incluso se e quando il progetto debba essere og­getto di valutazione retrospettiva.

3. L’autorizzazione del progetto è rilasciata per un periodo non superiore a cinque anni.

4. Gli Stati membri possono rilasciare l’autorizzazione a pro­getti generici multipli realizzati dallo stesso utilizzatore se tali progetti devono soddisfare requisiti regolatori o se tali progetti impiegano animali a scopi di produzione o diagnostici con metodi prestabiliti.

Articolo 41

Decisioni sull’autorizzazione

1. Gli Stati membri assicurano che la decisione relativa all’au­torizzazione sia presa e comunicata al richiedente non oltre 40 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa e cor­retta. Tale periodo comprende la valutazione del progetto.

2. Se giustificato dalla complessità o dal carattere multidisci­plinare del progetto, l’autorità competente può prorogare una volta il termine di cui al paragrafo 1 per un periodo supple­mentare non superiore a 15 giorni lavorativi. La proroga e la sua durata sono debitamente motivate e notificate al richiedente prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 1.

3. Le autorità competenti inviano quanto prima al richie­dente la ricevuta di ogni domanda di autorizzazione ed indicano il termine di cui al paragrafo entro il quale deve essere adottata la decisione.

IT 20.10.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 276/47

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4. Qualora la domanda sia incompleta o errata, l’autorità competente informa quanto prima il richiedente della necessità di presentare ulteriori documenti, nonché degli eventuali effetti sul termine di risposta applicabile.

Articolo 42

Procedura amministrativa semplificata

1. Gli Stati membri possono decidere di introdurre una pro­cedura amministrativa semplificata per i progetti che conten­gono procedure classificate come «non risveglio», «lievi» o «mo­derate» e non utilizzano primati non umani che sono necessari per soddisfare requisiti regolatori o che utilizzano gli animali a fini di produzione o diagnostici con metodi prestabiliti.

2. Nell’introdurre una procedura amministrativa semplificata, gli Stati membri assicurano che siano rispettate le seguenti con­dizioni:

a) la domanda contiene gli elementi di cui all’articolo 40, para­grafo 2, lettere a), b), e c);

b) è effettuata una valutazione del progetto conformemente all’articolo 38; e

c) non è superato il termine di cui all’articolo 41, paragrafo 1.

3. Se la modifica di un progetto può avere un impatto ne­gativo sul benessere degli animali, gli Stati membri richiedono un’ulteriore valutazione del progetto con esito positivo.

4. L’articolo 40, paragrafi 3 e 4, l’articolo 41, paragrafo 3 e l’articolo 44, paragrafi 3, 4 e 5 si applicano mutatis mutandis ai progetti autorizzati ad essere realizzati conformemente al pre­sente articolo.

Articolo 43

Sintesi non tecniche dei progetti

1. Fatta salva la tutela della proprietà intellettuale e delle informazioni riservate, la sintesi non tecnica del progetto forni­sce:

a) informazioni sugli obiettivi del progetto, ivi compresi i danni e i benefici previsti, nonché sul numero e sui tipi di animali da utilizzare;

b) la dimostrazione della conformità ai requisiti di sostituzione, riduzione e perfezionamento.

La sintesi non tecnica del progetto è anonima e non contiene i nomi e gli indirizzi dell’utilizzatore e del suo personale.

2. Gli Stati membri possono esigere che la sintesi non tec­nica del progetto specifichi se il progetto deve essere sottoposto a valutazione retrospettiva ed entro quale termine. In tal caso, gli Stati membri provvedono affinché la sintesi non tecnica del progetto sia aggiornata in base ai risultati della valutazione retrospettiva.

3. Gli Stati membri pubblicano le sintesi non tecniche dei progetti autorizzati e le eventuali relative revisioni.

Articolo 44

Modifica, rinnovo e revoca dell’autorizzazione del progetto

1. Gli Stati membri assicurano che, per ogni modifica signi­ficativa del progetto che potrebbe avere un impatto negativo sul benessere degli animali, siano richiesti la modifica o il rinnovo dell’autorizzazione del progetto.

2. Ogni modifica o rinnovo dell’autorizzazione del progetto è subordinato a un ulteriore esito positivo della valutazione del progetto.

3. L’autorità competente può revocare l’autorizzazione del progetto se questo non viene realizzato in conformità di quanto disposto nell’autorizzazione.

4. La revoca dell’autorizzazione del progetto non deve nuo­cere al benessere degli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati nel progetto.

5. Gli Stati membri definiscono e pubblicano le condizioni per la modifica e il rinnovo delle autorizzazioni dei progetti.

Articolo 45

Documentazione

1. Gli Stati membri assicurano che tutta la documentazione pertinente, comprese le autorizzazioni del progetto e il risultato della valutazione del progetto, sia conservata per almeno tre anni dalla data di scadenza dell’autorizzazione del progetto o dalla scadenza del termine di cui all’articolo 41, paragrafo 1, e siano a disposizione dell’autorità competente.

2. Tuttavia, senza pregiudizio del paragrafo 1, la documen­tazione relativa a progetti da sottoporre a valutazione retrospet­tiva è conservata fino al completamento di quest’ultima.

CAPO V

MISURE PER EVITARE DUPLICAZIONI E APPROCCI ALTERNATIVI

Articolo 46

Misure per evitare duplicazioni di procedure

Ogni Stato membro accetta i dati provenienti da altri Stati membri risultanti dalle procedure riconosciute dalla legislazione dell’Unione, a meno che non siano necessarie ulteriori proce­dure per tutelare la salute pubblica, la sicurezza e l’ambiente.

Articolo 47

Approcci alternativi

1. La Commissione e gli Stati membri contribuiscono allo sviluppo e alla convalida di approcci alternativi idonei a fornire lo stesso livello, o un livello più alto d’informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali, ma che non pre­vedano l’uso di animali o utilizzino un minor numero di ani­mali o che comportino procedure meno dolorose, e prendono tutte le misure che ritengono opportune per incoraggiare la ricerca in questo settore.

IT L 276/48 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.10.2010

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2. Gli Stati membri assistono la Commissione nell’indivi­duare e designare laboratori specializzati e qualificati idonei alla realizzazione dei suddetti studi di convalida.

3. Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione definisce le priorità per tali studi di convalida e ripartisce i compiti tra i laboratori per la realizzazione degli studi.

4. Gli Stati membri assicurano, a livello nazionale, la promo­zione di approcci alternativi e la divulgazione delle relative informazioni.

5. Gli Stati membri designano un punto di contatto unico incaricato di fornire consulenza sulla pertinenza normativa e idoneità degli approcci alternativi proposti per la convalida.

6. La Commissione adotta misure adeguate per ottenere l’ac­cettazione internazionale degli approcci alternativi convalidati nell’Unione.

Articolo 48

Laboratorio di riferimento dell’Unione

1. Il laboratorio di riferimento dell’Unione, i suoi compiti e le sue mansioni sono indicati nell’allegato VII.

2. Il laboratorio di riferimento dell’Unione può riscuotere oneri per i servizi prestati che non contribuiscono direttamente a rafforzare ulteriormente la sostituzione, la riduzione e il per­fezionamento.

3. Le disposizioni dettagliate necessarie all’attuazione del pa­ragrafo 2 del presente articolo e dell’allegato VII possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 56, paragrafo 3.

Articolo 49

Comitati nazionali per la protezione degli animali usati a fini scientifici

1. Ogni Stato membro istituisce un comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici. Detto comitato fornisce consulenza alle autorità competenti e agli organismi preposti al benessere degli animali su questioni relative all’ac­quisizione, all’allevamento, alla sistemazione, alla cura e all’uso degli animali nelle procedure e assicura la condivisione delle migliori pratiche.

2. I comitati nazionali di cui al paragrafo 1 si scambiano le informazioni sul funzionamento degli organismi preposti al be­nessere degli animali e sulla valutazione del progetto e condi­vidono le migliori pratiche all’interno dell’Unione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 50

Adeguamento degli allegati al progresso tecnico

Al fine di assicurare che le disposizioni degli allegati I e degli allegati da III a VIII riflettano lo stato del progresso tecnico o scientifico, tenendo conto dell’esperienza maturata nell’ambito

dell’attuazione della presente direttiva, in particolare tramite le relazioni di cui all’articolo 54, paragrafo 1, la Commissione può adottare, mediante atti delegati in conformità dell’articolo 51 e fatte salve le condizioni previste dagli articoli 52 e 53, modifi­cazioni di tali allegati, ad eccezione delle disposizioni dell’alle­gato VIII, sezioni I e II. Le date di cui all’allegato II, sezione B non possono essere anticipate. Quando adotta tali atti delegati la Commissione agisce conformemente alle pertinenti disposi­zioni della presente direttiva.

Articolo 51

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 50 è conferito alla Commissione per un periodo di otto anni a de­correre dal 9 novembre 2010. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre dodici mesi prima della scadenza del periodo di otto anni. La delega di poteri è auto­maticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell’articolo 52.

2. Non appena adottato un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti dele­gati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 52 e 53.

Articolo 52

Revoca della delega

1. La delega di poteri di cui all’articolo 50 può essere revo­cata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2. L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l’eventuale revoca della delega di poteri si adopera per informarne l’altra istituzione e la Commissione entro un periodo ragionevole prima di prendere una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 53

Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni all’atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale pe­riodo è prorogato di due mesi.

2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all’atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell’atto medesimo.

IT 20.10.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 276/49

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L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obie­zioni a un atto delegato, quest’ultimo non entra in vigore. L’istituzione che solleva obiezioni all’atto delegato ne illustra le ragioni.

Articolo 54

Relazioni

1. Entro il 10 novembre 2018 e successivamente ogni cin­que anni, gli Stati membri inviano alla Commissione informa­zioni sull’attuazione della presente direttiva e, in particolare, dell’articolo 10, paragrafo 1, e degli articoli 26, 28, 34, 38, 39, 43 e 46.

2. Gli Stati membri raccolgono e pubblicano, con cadenza annuale, le informazioni statistiche sull’uso degli animali nelle procedure, comprese le informazioni sull’effettiva gravità delle procedure e sull’origine e le specie di primati non umani utiliz­zati nelle procedure.

Gli Stati membri trasmettono tali informazioni statistiche alla Commissione entro il 10 novembre 2015 e successivamente con cadenza annuale.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, con ca­denza annuale, informazioni particolareggiate sulle deroghe concesse ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera a).

4. Entro il 10 maggio 2012 la Commissione definisce un modulo comune per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 56, paragrafo 3.

Articolo 55

Clausole di salvaguardia

1. Lo Stato membro che abbia giustificati motivi scientifici per ritenere che l’uso di primati non umani per gli scopi previsti all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto i), sia essenziale, per quanto riguarda gli esseri umani, anche se tale uso non è con­dotto allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o curare affezioni umane debilitanti o potenzialmente letali, può adottare misure provvisorie che autorizzano tale uso, a condizione che lo scopo non possa essere raggiunto utilizzando specie diverse dai primati non umani.

2. Lo Stato membro che abbia giustificati motivi per ritenere che un’azione sia essenziale per la preservazione della specie o in relazione alla comparsa improvvisa nell’uomo di un’affezione debilitante o potenzialmente letale, può adottare misure provvi­sorie che consentono l’uso di scimmie antropomorfe in proce­dure aventi uno degli scopi di cui all’articolo 5, lettera b), punto i), lettere c) o e), a condizione che lo scopo della procedura non possa essere raggiunto utilizzando specie diverse dalle scimmie

antropomorfe o mediante metodi alternativi. Tuttavia il riferi­mento all’articolo 5, lettera b), punto i), non è interpretato in modo da includere il riferimento ad animali e piante.

3. Se uno Stato membro, per motivi eccezionali e scientifi­camente giustificati, ritiene necessario autorizzare il ricorso a una procedura che causa dolore, sofferenza o angoscia intensi che potrebbero protrarsi e non possono essere alleviati, di cui all’articolo 15, paragrafo 2, può adottare una misura provvisoria che autorizza tale procedura. Gli Stati membri possono decidere di non autorizzare l’uso di primati non umani in tali procedure.

4. Uno Stato membro che abbia adottato una misura prov­visoria in conformità dei paragrafi 1, 2 o 3 ne informa imme­diatamente la Commissione e gli altri Stati membri, motivando la sua decisione e presentando prove dell’esistenza della situa­zione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, su cui si basa la misura provvisoria.

La Commissione sottopone la questione al comitato di cui all’articolo 56, paragrafo 1, entro 30 giorni dal ricevimento dell’informazione dallo Stato membro e, conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all’articolo 56, paragrafo 3:

a) autorizza la misura provvisoria per un periodo di tempo definito nella decisione; o

b) impone allo Stato membro di revocare la misura provvisoria.

Articolo 56

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, te­nendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, te­nendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il termine stabilito all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 57

Relazione della Commissione

1. Entro il 10 novembre 2019, e successivamente ogni cin­que anni, la Commissione, sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri in virtù dell’articolo 54, paragrafo 1, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attua­zione della presente direttiva.

2. Entro il 10 novembre 2019, e successivamente ogni tre anni, la Commissione, sulla base delle informazioni statistiche inviate dagli Stati membri in virtù dell’articolo 54, paragrafo 2, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di sintesi su tali informazioni.

IT L 276/50 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.10.2010

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Articolo 58

Riesame

La Commissione riesamina la presente direttiva entro il 10 novembre 2017, tenendo conto dei progressi nello sviluppo di metodi alternativi che non prevedono l’uso di animali, in particolare di primati non umani, e propone modifiche, se ne­cessarie.

La Commissione, se del caso ed in consultazione con gli Stati membri e le parti interessate, effettua periodicamente riesami tematici sulla sostituzione, sulla riduzione e sul perfeziona­mento dell’uso degli animali nelle procedure, prestando un’at­tenzione specifica ai primati non umani, agli sviluppi tecnolo­gici ed alle nuove conoscenze scientifiche ed in materia di benessere degli animali.

Articolo 59

Autorità competenti

1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità com­petenti responsabili dell’attuazione della presente direttiva.

Gli Stati membri possono designare organismi diversi dalle au­torità pubbliche per l’attuazione di compiti specifici stabiliti dalla presente direttiva soltanto se è comprovato che l’organi­smo:

a) possiede le competenze e le infrastrutture richieste per svol­gere i compiti; e

b) è scevro da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l’esecuzione dei compiti.

Gli organismi così designati sono considerati autorità compe­tenti ai fini della presente direttiva.

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione i dettagli relativi ad un’autorità nazionale che funge da punto di contatto ai fini della presente direttiva entro il 10 febbraio 2011, nonché eventuali aggiornamenti di tali dati.

La Commissione pubblica l’elenco di tali punti di contatto.

Articolo 60

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adot­tate a norma della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 10 febbraio 2013, e provvedono a notificarle quanto prima possibile eventuali mo­difiche successive.

Articolo 61

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 10 novembre 2012 le disposizioni legislative, regolamentari e

amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1 o gennaio 2013.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste con­tengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 62

Abrogazione

1. La direttiva 86/609/CEE è abrogata a decorrere dal 1 o gennaio 2013, ad eccezione dell’articolo 13 che è abrogato a decorrere dal 10 maggio 2013.

2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 63

Modifica del regolamento (CE) n. 1069/2009

L’articolo 8, lettera a), punto iv), del regolamento (CE) n. 1069/2009 è sostituito dal seguente:

«iv) animali usati in una procedura o in procedure definite all’articolo 3 della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (*), nei casi in cui l’autorità competente decide che tali animali o una parte del loro corpo possano presentare gravi rischi per la salute degli esseri umani o degli altri animali a motivo della procedura o delle procedure in questione, fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1831/2003;

___________ (*) GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33».

Articolo 64

Disposizioni transitorie

1. Gli Stati membri non applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente agli articoli da 36 a 45 ai progetti approvati prima del 1 o gennaio 2013 e la cui durata non si estende oltre il 1 o gennaio 2018.

2. I progetti approvati prima del 1 o gennaio 2013, la cui durata si estende oltre il 1 o gennaio 2018, ottengono la relativa autorizzazione entro il 1 o gennaio 2018.

IT 20.10.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 276/51

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Articolo 65

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 66

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 22 settembre 2010.

Per il Parlamento europeo Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio Il presidente

O. CHASTEL

IT L 276/52 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.10.2010

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ALLEGATO I

ELENCO DEGLI ANIMALI DI CUI ALL’ARTICOLO 10

1. Topo (Mus musculus)

2. Ratto (Rattus norvegicus)

3. Porcellino d’India (Cavia porcellus)

4. Criceto siriano (o dorato) (Mesocricetus auratus)

5. Criceto cinese (Cricetulus griseus)

6. Gerbillo della Mongolia (Meriones unguiculatus)

7. Coniglio (Oryctolagus cuniculus)

8. Cane (Canis familiaris)

9. Gatto (Felis catus)

10. Tutte le specie di primati non umani

11. Rana [Xenopus (laevis, tropicalis), Rana (temporaria, pipiens)]

12. Pesce zebra (Danio rerio)

ALLEGATO II

ELENCO DEI PRIMATI NON UMANI E DELLE DATE DI CUI ALL’ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1, SECONDO COMMA

Specie Date

Uistitì (Callithrix jacchus) 1 o gennaio 2013

Macaco di Giava (Macaca fascicularis) Cinque anni dalla pubblicazione dello studio di fattibilità di cui all’articolo 10, paragrafo 1, quarto comma, purché lo studio non raccomandi un periodo esteso

Macaco reso (Macaca mulatta) Cinque anni dalla pubblicazione dello studio di fattibilità di cui all’articolo 10, paragrafo 1, quarto comma, purché lo studio non raccomandi un periodo esteso

Altre specie di primati non umani Cinque anni dalla pubblicazione dello studio di fattibilità di cui all’articolo 10, paragrafo 1, quarto comma, purché lo studio non raccomandi un periodo esteso

IT 20.10.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 276/53

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ALLEGATO III

REQUISITI PER GLI STABILIMENTI E PER LA CURA E LA SISTEMAZIONE DEGLI ANIMALI

Sezione A: sezione generale

1. Strutture fisiche

1.1. Funzioni e progetto generali

a) Tutte le strutture sono progettate in modo da offrire un ambiente che tenga conto delle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie da ospitare. Le strutture saranno inoltre studiate in modo da impedire l’accesso ai non addetti nonché l’entrata o la fuga degli animali.

b) Negli stabilimenti è previsto un programma di manutenzione per evitare o risolvere qualsiasi cedimento degli edifici o delle attrezzature.

1.2. Locali di permanenza

a) Gli stabilimenti garantiscono una pulizia periodica ed efficace dei locali e osservano norme igieniche soddi­sfacenti.

b) I muri e i pavimenti devono essere rivestiti di materiale particolarmente resistente, atto a sopportare l’intenso logorio causato dagli animali e dalle pulizie. Il rivestimento deve essere innocuo per la salute degli animali e tale da impedire che si feriscano. È inoltre opportuna una protezione supplementare delle attrezzature o degli impianti affinché non vengano danneggiati dagli animali, né possano arrecare danno agli animali stessi.

c) Specie tra loro incompatibili, come predatori e prede, o animali che necessitino di condizioni ambientali diverse, non possono essere fatte coabitare nello stesso locale né, nel caso di predatori e prede, trovarsi a una distanza tale da potersi reciprocamente vedere, annusare o ascoltare.

1.3. Sale per procedure a finalità generale o specifica

a) Gli stabilimenti dispongono, se opportuno, di una dotazione di apparecchi di laboratorio per la diagnosi semplice, gli esami post mortem e/o per il prelievo di campioni per esami di laboratorio più approfonditi, da effettuare altrove. Sale per procedure a finalità generale o specifica sono disponibili per le situazioni in cui non è auspicabile effettuare le procedure o osservazioni nei locali di permanenza.

b) Devono essere previste strutture per isolare gli animali di nuova acquisizione fino a quando non venga determinato il loro stato di salute e accertato e ridotto al minimo il rischio potenziale per gli animali già presenti.

c) Devono essere previsti locali separati per l’alloggiamento di animali malati o feriti.

1.4. Locali di servizio

a) I locali di stoccaggio sono progettati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare la qualità degli alimenti e dei giacigli. Tali locali sono, per quanto possibile, inaccessibili a vermi ed insetti. Gli altri materiali che potrebbero essere infetti, o rappresentare un rischio per gli animali o il personale, sono conservati separata­mente.

b) I locali adibiti alla pulitura e al lavaggio devono essere sufficientemente spaziosi da contenere gli apparecchi per la disinfezione e la pulizia del materiale utilizzato. Le operazioni di pulizia sono organizzate in modo da separare l’afflusso del materiale sporco da quello pulito per non infettare attrezzi appena lavati.

c) Gli stabilimenti adottano disposizioni per lo stoccaggio in condizioni di igiene e l’eliminazione sicura delle carcasse e degli altri scarti animali.

d) Negli interventi chirurgici che richiedono l’asepsi, è auspicabile disporre di una o più sale operatorie separate e sono opportuni locali di convalescenza postoperatoria.

IT L 276/54 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.10.2010

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2. Ambiente e relativo controllo

2.1. Ventilazione e temperatura

a) L’isolamento, il riscaldamento e la ventilazione del locale di permanenza devono garantire che la circolazione dell’aria, i livelli di polvere e la concentrazione di gas siano mantenuti entro limiti non nocivi per gli animali ospitati.

b) La temperatura e l’umidità relativa nei locali di permanenza sono adattate alle specie e alle fasce d’età ospitate. La temperatura è misurata e registrata ogni giorno.

c) Gli animali non devono essere confinati in zone all’aria aperta in condizioni climatiche che possono causare loro angoscia.

2.2. Illuminazione

a) Nei locali in cui la luce naturale non garantisce un adeguato ciclo luce/buio, occorre fornire un’illuminazione artificiale controllata, sia per rispettare le esigenze biologiche degli animali, sia per fornire un soddisfacente ambiente di lavoro.

b) L’illuminazione deve permettere di svolgere le procedure di allevamento e ispezione degli animali.

c) Occorre garantire fotoperiodi regolari e un’intensità luminosa adatta alle varie specie.

d) Per il mantenimento di animali albini l’illuminazione tiene conto della loro sensibilità alla luce.

2.3. Rumore

a) Il livello dei rumori, compresi gli ultrasuoni, non deve nuocere al benessere degli animali.

b) Gli stabilimenti sono dotati di sistemi di allarme che emettono suoni al di fuori della gamma udibile degli animali, se ciò non impedisce che siano udibili da parte degli esseri umani.

c) I locali di permanenza sono, se del caso, isolati acusticamente e provvisti di materiali fonoassorbenti.

2.4. Impianti di allarme

a) Gli stabilimenti che dipendono dalle apparecchiature elettriche o meccaniche per il controllo e la tutela dell’ambiente sono dotati di sistemi di emergenza per mantenere i servizi essenziali e i sistemi di illuminazione di emergenza e per garantire che gli stessi impianti di allarme continuino a funzionare.

b) Gli impianti di riscaldamento e di ventilazione sono dotati di adeguati dispositivi di controllo e di allarme.

c) Istruzioni chiare sulle procedure di emergenza sono affisse bene in vista.

3. Cura degli animali

3.1. Salute

a) Gli stabilimenti sono dotati di una strategia che garantisca il mantenimento di uno stato di salute degli animali che salvaguardi il benessere degli animali e risponda ai requisiti scientifici. Tale strategia comprende un con­trollo sanitario periodico, un programma di sorveglianza microbiologica e piani per far fronte a problemi di salute e definisce parametri e procedure sanitari per l’introduzione di nuovi animali.

b) Gli animali sono sottoposti a controlli almeno giornalieri effettuati da una persona competente. Tali controlli garantiscono che tutti gli animali malati o feriti siano individuati e che si adottino misure adeguate.

3.2. Animali prelevati allo stato selvatico

a) Se gli animali devono essere spostati per essere sottoposti ad esame o a trattamento, nei siti di cattura devono essere disponibili contenitori e mezzi di trasporto adeguati alle specie interessate.

b) Occorre prestare un’attenzione particolare e adottare misure appropriate per l’acclimatazione, la quarantena, l’alloggiamento, l’allevamento e la cura degli animali prelevati allo stato selvatico e, se del caso, prevederne la liberazione al termine delle procedure.

IT 20.10.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 276/55

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3.3. Alloggiamento e arricchimento

a) Alloggiamento

Gli animali, ad eccezione di quelli per natura solitari, sono alloggiati in gruppi stabili di individui compatibili. Nei casi in cui sono consentiti alloggiamenti singoli ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 3, la durata è limitata allo stretto necessario ed è mantenuto il contatto visivo, uditivo, olfattivo e tattile. Si deve sorvegliare atten­tamente l’inserimento o il reinserimento degli animali in gruppi stabili per evitare problemi di incompatibilità e perturbazioni delle relazioni sociali.

b) Arricchimento

Tutti gli animali dispongono di spazio sufficientemente complesso che consenta loro di esprimere un ampio repertorio di comportamenti normali. Essi dispongono di un certo grado di controllo e di scelta rispetto al proprio ambiente per ridurre comportamenti indotti da stress. Gli stabilimenti mettono in atto tecniche adeguate di arricchimento per ampliare la gamma di attività a disposizione degli animali e aumentare la loro capacità di risposta tra cui l’esercizio fisico, il foraggiamento e le attività di manipolazione e cognitive adeguate alle specie interessate. L’arricchimento ambientale offerto negli alloggiamenti è adattato alle specie e alle esigenze individuali degli animali. Le strategie di arricchimento negli stabilimenti sono riviste e aggiornate periodicamente.

c) Alloggiamenti

Gli alloggiamenti non sono costruiti con materiali dannosi per la salute degli animali. Essi sono progettati e costruiti in modo da non danneggiare gli animali. Se non si tratta di strutture usa e getta, sono costruiti con materiali resistenti alle tecniche di pulizia e decontaminazione applicate. La progettazione delle pavimentazioni degli alloggiamenti è adattata alle specie e all’età degli animali ed è progettata in modo da facilitare l’asporta­zione degli escrementi.

3.4. Alimentazione

a) La forma, il contenuto e la presentazione degli alimenti rispondono alle esigenze nutrizionali e comportamen­tali dell’animale.

b) Gli alimenti devono essere gustosi e non contaminati. Nella scelta delle materie prime, delle modalità di produzione, preparazione e presentazione degli alimenti, gli stabilimenti adottano misure per ridurre al minimo la contaminazione chimica, fisica e microbiologica.

c) L’imballo, il trasporto e lo stoccaggio sono studiati in modo da evitare la contaminazione, il deterioramento o la distruzione del prodotto. Tutte le mangiatoie, tutti gli abbeveratoi o altri attrezzi utilizzati per l’alimentazione degli animali sono regolarmente ripuliti e, se necessario, sterilizzati.

d) Ogni animale deve poter accedere agli alimenti e avere spazio sufficiente per mangiare in modo da limitare la concorrenza tra animali.

3.5. Abbeveraggio

a) Tutti gli animali dispongono in permanenza di acqua potabile non infetta.

b) Se si usano abbeveratoi automatici, è necessario assicurarne regolarmente la verifica, la manutenzione e il risciacquo al fine di evitare incidenti. Se si usano gabbie a fondo compatto, occorre cercare di ridurre al minimo il rischio di allagamenti.

c) Occorre adottare disposizioni per rifornire gli acquari e i vivai di acqua in funzione del fabbisogno e della soglia di tolleranza delle singole specie di pesci, anfibi e rettili.

3.6. Zone per il riposo

a) Devono sempre essere a disposizione materiali per lettiere o giacigli per il riposo adeguati alle specie, ivi compresi materiali per i nidi o strutture per gli animali in fase di riproduzione.

b) All’interno degli alloggiamenti, secondo i bisogni della specie interessata, è prevista una superficie solida e comoda per il riposo di tutti gli animali. Tutti i dormitori sono tenuti puliti e asciutti.

3.7. Gestione

Gli stabilimenti istituiscono un programma di adattamento e addestramento adeguati agli animali, alle procedure e alla durata del progetto.

IT L 276/56 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.10.2010

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Sezione B: sezione riguardante le singole specie

1. Topi, ratti, gerbilli, criceti e porcellini d’India

Nella tabella seguente e in tutte le tabelle successive relative a topi, ratti, gerbilli, criceti e porcellini d’India, per «altezza dell’alloggiamento» s’intende la distanza verticale tra il pavimento e il soffitto dell’alloggiamento e tale altezza si applica a più del 50 % della superficie minima del pavimento dell’alloggiamento prima dell’aggiunta di strumenti di arricchimento.

Nella fase di elaborazione delle procedure, occorre tenere in considerazione la crescita potenziale degli animali in modo da garantire uno spazio adeguato (come indicato nelle tabelle da 1.1 a 1.5) per tutta la durata dello studio.

Tabella 1.1.

Topi

Peso corporeo (g)

Dimensione minima dell’alloggiamento

(cm 2 )

Spazio al suolo per animale

(cm 2 )

Altezza minima dell’alloggiamento

(cm)

Data di cui all’articolo 33, para­

grafo 2

In riserva e du­rante le procedure

fino a 20 330 60 12 1 o gennaio 2017

> 20 fino a 25 330 70 12

> 25 fino a 30 330 80 12

oltre 30 330 100 12

Riproduzione 330

Per una coppia monogama (non

consanguinei/con­sanguinei) o un trio (consanguinei). Per ogni ulteriore fem­mina e figliata ag­giungere 180 cm 2

12

Riserva presso gli allevatori (*)

Dimensione al­loggiamento

950 cm 2

inferiore a 20 950 40 12

Dimensione al­loggiamento

1 500 cm 2

inferiore a 20 1 500 30 12

(*) I topi svezzati possono rimanere a queste densità di popolamento più elevate per il breve periodo dopo lo svezzamento e fino a quando si riproducono purché gli animali siano accolti in alloggiamenti più grandi con adeguato arricchimento e purché queste condizioni di alloggiamento non compromettano in alcun modo il benessere degli animali creando situazioni quali: livelli più elevati di aggressività, morbilità o mortalità, stereotipie o altri deficit comportamentali, perdita di peso o altre risposte da stress psicologico o comportamentale.

Tabella 1.2.

Ratti

Peso corporeo (g)

Dimensione minima dell’alloggiamento

(cm 2 )

Spazio al suolo per animale

(cm 2 )

Altezza minima dell’alloggiamento

(cm)

Data di cui all’articolo 33, para­

grafo 2

In riserva e du­rante le proce­dure (*)

fino a 200 800 200 18 1 o gennaio 2017

> 200 fino a 300 800 250 18

> 300 fino a 400 800 350 18

> 400 fino a 600 800 450 18

oltre 600 1 500 600 18

IT 20.10.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 276/57

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Peso corporeo (g)

Dimensione minima dell’alloggiamento

(cm 2 )

Spazio al suolo per animale

(cm 2 )

Altezza minima dell’alloggiamento

(cm)

Data di cui all’articolo 33, para­

grafo 2

Riproduzione 800 Madre e figliata. Per ciascun ani­male adulto ag­giunto all’allog­giamento in via permanente ag­

giungere 400 cm 2

18

Riserva presso gli allevatori (**) Dimensione al­loggiamento 1 500 cm 2

fino a 50 1 500 100 18

> 50 fino a 100 1 500 125 18

> 100 fino a 150 1 500 150 18

> 150 fino a 200 1 500 175 18

Riserva presso gli allevatori (**) Dimensione al­loggiamento 2 500 cm 2

fino a 100 2 500 100 18

> 100 fino a 150 2 500 125 18

> 150 fino a 200 2 500 150 18

(*) Per gli studi a lungo termine, se lo spazio minimo disponibile per ogni animale è inferiore a quello indicato nella tabella verso la fine degli studi in questione, occorre privilegiare il mantenimento di strutture sociali stabili.

(**) I ratti svezzati possono rimanere a queste densità di popolamento più elevate per il breve periodo dopo lo svezzamento e fino a quando si riproducono purché gli animali siano accolti in alloggiamenti più grandi con adeguato arricchimento e purché queste condizioni di alloggiamento non compromettano in alcun modo il benessere degli animali creando situazioni quali: livelli più elevati di aggressività, morbilità o mortalità, stereotipie o altri deficit comportamentali, perdita di peso o altre risposte da stress psicologico o comportamentale.

Tabella 1.3.

Gerbilli

Peso corporeo (g)

Dimensione minima dell’alloggiamento

(cm 2 )

Spazio al suolo per animale

(cm 2 )

Altezza minima dell’alloggiamento

(cm)

Data di cui all’articolo 33, para­

grafo 2

In riserva e du­rante le procedure

fino a 40 1 200 150 18 1 o gennaio 2017

oltre 40 1 200 250 18

Riproduzione 1 200

Coppia mono­gama o trio con

figliata

18

Tabella 1.4.

Criceti

Peso corporeo (g)

Dimensione minima dell’alloggiamento

(cm 2 )

Spazio al suolo per animale

(cm 2 )

Altezza minima dell’alloggiamento

(cm)

Data di cui all’articolo 33, para­

grafo 2

In riserva e du­rante le procedure

fino a 60 800 150 14 1 o gennaio 2017

> 60 fino a 100 800 200 14

oltre 100 800 250 14

IT L 276/58 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.10.2010

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Peso corporeo (g)

Dimensione minima dell’alloggiamento

(cm 2 )

Spazio al suolo per animale

(cm 2 )

Altezza minima dell’alloggiamento

(cm)

Data di cui all’articolo 33, para­

grafo 2

Riproduzione 800 Madre o coppia monogama con

figliata

14

Riserva presso gli allevatori (*)

inferiore a 60 1 500 100 14

(*) I criceti svezzati possono rimanere a queste densità di popolamento più elevate per il breve periodo dopo lo svezzamento e fino a quando si riproducono purché gli animali siano accolti in alloggiamenti più grandi con adeguato arricchimento e purché queste condizioni non compromettano in alcun modo il benessere degli animali creando situazioni quali: livelli più elevati di aggressività, morbilità o mortalità, stereotipie o altri deficit comportamentali, perdita di peso o altre risposte da stress psico­logico o comportamentale.

Tabella 1.5.

Porcellini d’India

Peso corporeo (g)

Dimensione minima dell’alloggiamento

(cm 2 )

Spazio al suolo per animale

(cm 2 )

Altezza minima dell’alloggiamento

(cm)

Data di cui all’articolo 33, para­

grafo 2

In riserva e du­rante le procedure

fino a 200 1 800 200 23 1 o gennaio 2017

> 200 fino a 300 1 800 350 23

> 300 fino a 450 1 800 500 23

> 450 fino a 700 2 500 700 23

oltre 700 2 500 900 23

Riproduzione 2 500

Coppia con fi­gliata. Per ogni ulteriore fem­

mina in fase di riproduzione ag­

giungere 1 000 cm 2

23

2. Conigli

Nell’ambito della ricerca nel settore agricolo, qualora la finalità del progetto preveda che gli animali siano tenuti in condizioni analoghe a quelle degli animali negli allevamenti commerciali, il trattamento degli animali è conforme almeno alle disposizioni stabilite nella direttiva 98/58/CE ( 1 ).

All’interno dell’alloggiamento occorre prevedere una piattaforma rialzata. Tale piattaforma deve permettere all’ani­male di sdraiarsi, sedersi e muoversi facilmente al di sotto e non deve occupare più del 40 % dello spazio al suolo. Se per ragioni scientifiche o veterinarie non si può utilizzare una piattaforma rialzata, l’alloggiamento deve essere 33 % più grande se ospita un solo coniglio e 60 % più grande se ne ospita due. Se si prevede una piattaforma rialzata per conigli di età inferiore alle 10 settimane, questa deve avere dimensioni perlomeno di 55 cm ' 25 cm e un’altezza dal suolo tale che gli animali possano effettivamente utilizzare la piattaforma rialzata.

Tabella 2.1.

Conigli di età superiore a 10 settimane

La tabella 2.1 è applicabile sia alle gabbie che ai box chiusi. La superficie supplementare al suolo per il terzo, il quarto, il quinto e il sesto esemplare è di minimo 3 000 cm 2 per coniglio e di minimo 2 500 cm 2 per ogni esemplare supplementare oltre il sesto coniglio.

IT 20.10.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 276/59

( 1 ) Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell’8.8.1998, pag. 23).

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Peso corporeo definitivo (kg)

Spazio minimo al suolo per uno o due animali socialmente armo­

niosi (cm 2 )

Altezza minima (cm)

Data di cui all’articolo 33, para­

grafo 2

inferiore a 3 3 500 45 1 o gennaio 2017

da 3 a 5 4 200 45

oltre 5 5 400 60

Tabella 2.2.

Femmina con figliata

Peso della coniglia (kg)

Dimensione minima dell’alloggiamento

(cm 2 )

Superficie supplementare per le cassette nido

(cm 2 )

Altezza minima (cm)

Data di cui all’articolo 33, para­

grafo 2

inferiore a 3 3 500 1 000 45 1 o gennaio 2017

da 3 a 5 4 200 1 200 45

oltre 5 5 400 1 400 60

Tabella 2.3.

Conigli di età inferiore a 10 settimane

La tabella 2.3 è applicabile sia alle gabbie che ai box chiusi.

Età Dimensione minima

dell’alloggiamento (cm 2 )

Spazio minimo al suolo per animale

(cm 2 )

Altezza minima (cm)

Data di cui all’articolo 33, para­

grafo 2

Dallo svezzamento fino a 7 settimane

4 000 800 40 1 o gennaio 2017

Da 7 a 10 settimane 4 000 1 200 40

Tabella 2.4.

Conigli: dimensioni ottimali delle piattaforme rialzate degli alloggiamenti che presentano le dimensioni indicate nella tabella 2.1.

Età in settimane Peso corporeo definitivo (kg)

Dimensione ottimale (cm ' cm)

Altezza ottimale a partire dal suolo dell’alloggia­

mento (cm)

Data di cui all’articolo 33, para­

grafo 2

oltre 10 inferiore a 3 55 ' 25 25 1 o gennaio 2017

da 3 a 5 55 ' 30 25

oltre 5 60 ' 35 30

3. Gatti

I gatti non devono essere alloggiati in sistemazioni individuali per più di ventiquattr’ore consecutive. I gatti che manifestano ripetutamente comportamenti aggressivi nei confronti di altri gatti devono essere alloggiati in siste­mazioni individuali solo se non è possibile trovare un compagno compatibile. È opportuno sorvegliare lo stress sociale di tutti gli individui che vivono in coppia o in gruppo almeno con frequenza settimanale. Le femmine con piccoli di età inferiore a quattro settimane o che si trovano nelle ultime due settimane di gravidanza possono essere alloggiate da sole.

Tabella 3

Gatti

Lo spazio minimo destinato ad una gatta e alla sua figliata è quello riservato ad un unico gatto ed è aumentato progressivamente in modo che, a quattro mesi, i piccoli siano risistemati secondo i requisiti di spazio per gli esemplari adulti.

Le zone riservate all’alimentazione e alle lettiere devono trovarsi ad una distanza minima di 0,5 m tra loro e non devono essere scambiate.

IT L 276/60 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.10.2010

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Pavimento (*) (m 2 )

Piattaforme (m 2 )

Altezza (m)

Data di cui all’articolo 33, para­

grafo 2

Dimensioni minime per un animale adulto

1,5 0,5 2 1 o gennaio 2017

Per ciascun animale in più aggiungere

0,75 0,25 —

(*) La superficie al suolo non comprende le piattaforme.

4. Cani

I cani devono disporre, se possibile, di recinti esterni. I cani non devono essere alloggiati in sistemazioni individuali per più di quattro ore consecutive.

L’alloggiamento interno deve rappresentare almeno il 50 % dello spazio minimo a disposizione dei cani, come indicato nella tabella 4.1.

Le indicazioni sullo spazio fornite di seguito si basano sulle esigenze dei beagle, ma razze giganti come il San Bernardo o il pastore irlandese devono avere a disposizione spazi molto più ampi di quelli indicati nella tabella 4.1. Per le razze diverse dai beagle utilizzati in laboratorio, lo spazio necessario deve essere determinato in consulta­zione con il personale veterinario.

Tabella 4.1.

Cani

I cani alloggiati in coppia o in gruppi possono essere costretti in metà dello spazio minimo previsto (2 m 2 per un cane di meno di 20 kg, 4 m 2 per un cane di più di 20 kg) mentre sono sottoposti alle procedure di cui alla presente direttiva, se tale separazione è essenziale a fini scientifici. Il periodo in cui un cane resta così confinato non deve superare le quattro ore consecutive.

Una femmina che allatta e la sua figliata devono avere lo stesso spazio destinato ad una femmina di peso equivalente. Il luogo destinato al parto deve essere concepito in maniera tale che la femmina possa spostarsi in un altro scomparto o accedere ad una piattaforma rialzata lontana dai cuccioli.

Peso (kg)

Dimensione minima dell’alloggiamento

(m 2 )

Spazio minimo al suolo per uno o due

animali (m 2 )

Per ciascun animale in più aggiungere

un minimo di (m 2 )

Altezza minima (m)

Data di cui all’articolo 33, para­

grafo 2

fino a 20 4 4 2 2 1 o gennaio 2017

oltre 20 8 8 4 2

Tabella 4.2.

Cani — animali svezzati

Peso del cane (kg)

Dimensione minima dell’alloggiamento

(m 2 )

Spazio minimo al suolo/ animale

(m 2 )

Altezza minima (m)

Data di cui all’articolo 33, para­

grafo 2

fino a 5 4 0,5 2 1 o gennaio 2017

> 5 fino a 10 4 1,0 2

> 10 fino a 15 4 1,5 2

> 15 fino a 20 4 2 2

oltre 20 8 4 2

IT 20.10.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 276/61

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5. Furetti

Tabella 5.

Furetti

Dimensione minima dell’alloggiamento

(cm 2 )

Spazio minimo al suolo per animale

(cm 2 )

Altezza minima (cm)

Data di cui all’articolo 33, para­

grafo 2

Animali fino a 600 g

4 500 1 500 50 1 o gennaio 2017

Animali dipiùdi 600g

4 500 3 000 50

Maschi adulti 6 000 6 000 50

Femmina con figliata 5 400 5 400 50

6. Primati non umani

I primati non umani giovani non sono separati dalla madre fino a un’età compresa tra sei e dodici mesi, in funzione della specie.

L’ambiente permette ai primati non umani di svolgere un programma giornaliero di attività complesse. L’alloggia­mento permette ai primati non umani di manifestare il più ampio repertorio comportamentale possibile, di provare un senso di sicurezza e offre loro un ambiente sufficientemente complesso per permettere all’animale di correre, camminare, arrampicarsi e saltare.

Tabella 6.1.

Uistitì e tamarini

Spazio minimo al suolo degli alloggiamenti per 1 (*) o 2 animali più la

progenie fino a 5 mesi di età

(m 2 )

Volume minimo per ogni animale in più di età su­

periore a 5 mesi (m 3 )

Altezza minima dell’al­loggiamento

(m) (**)

Data di cui all’articolo 33, para­

grafo 2

Uistitì 0,5 0,2 1,5 1 o gennaio 2017

Tamarini 1,5 0,2 1,5

(*) Gli animali sono tenuti in alloggi individuali soltanto in casi eccezionali. (**) Il soffitto dell’alloggiamento deve trovarsi ad un’altezza minima di 1,8 m dal suolo.

Uistitì e tamarini non devono essere separati dalla madre prima degli otto mesi di età.

Tabella 6.2.

Scimmie scoiattolo

Spazio minimo al suolo per 1 (*) o 2 animali

(m 2 )

Volume minimo per ogni animale di età superiore a 6 mesi

(m 3 )

Altezza minima dell’alloggiamento (m)

Data di cui all’articolo 33, para­

grafo 2

2,0 0,5 1,8 1 o gennaio 2017

(*) Gli animali sono tenuti in alloggi individuali soltanto in casi eccezionali.

Le scimmie scoiattolo non devono essere separate dalla madre prima dei sei mesi di età.

IT L 276/62 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.10.2010

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Tabella 6.3.

Macachi e cercopitechi (*)

Dimensione minima dell’alloggiamento

(m 2 )

Volume minimo dell’alloggiamento

(m 3 )

Volume minimo per animale

(m 3 )

Altezza minima dell’alloggiamento

(m)

Data di cui all’articolo 33, para­

grafo 2

Animali di età in­feriore a 3 anni (**)

2,0 3,6 1,0 1,8 1 o gennaio 2017

Animali di età uguale o supe­riore a 3 anni (***)

2,0 3,6 1,8 1,8

Animali tenuti a fini di riprodu­zione (****)

3,5 2,0

(*) Gli animali sono tenuti in alloggi individuali soltanto in casi eccezionali. (**) Un alloggiamento di dimensioni minime può contenere fino a tre animali.

(***) Un alloggiamento di dimensioni minime può contenere fino a due animali. (****) Nelle colonie riproduttive non è necessario prevedere spazio/volume supplementare per gli animali giovani fino a 2 anni di

età che sono alloggiati con la madre.

Macachi e cercopitechi non devono essere separati dalla madre prima degli otto mesi di età.

Tabella 6.4.

Babbuini (*)

Dimensione minima dell’alloggiamento

(m 2 )

Volume minimo dell’alloggiamento

(m 3 )

Volume minimo per animale

(m 3 )

Altezza minima dell’alloggiamento

(m)

Data di cui all’articolo 33, para­

grafo 2

Animali di età in­feriore a 4 anni (**)

4,0 7,2 3,0 1,8 1 o gennaio 2017

Animali di età uguale o supe­riore a 4 anni (**)

7,0 12,6 6,0 1,8

Animali tenuti a fini di riprodu­zione (***)

12,0 2,0

(*) Gli animali sono tenuti in alloggi individuali soltanto in casi eccezionali. (**) Un alloggiamento di dimensioni minime può contenere fino a due animali.

(***) Nelle colonie riproduttive non è necessario prevedere spazio/volume supplementare per gli animali giovani fino a 2 anni di età che sono alloggiati con la madre.

I babbuini non devono essere separati dalla madre prima degli otto mesi di età.

7. Animali da allevamento

Nell’ambito della ricerca nel settore agricolo, qualora la finalità del progetto preveda che gli animali debbano essere tenuti in condizioni analoghe a quelle degli animali negli allevamenti commerciali, il trattamento degli animali è conforme almeno alle disposizioni stabilite nelle direttive 98/58/CE, 91/629/CEE ( 1 ) e 91/630/CEE ( 2 ).

IT 20.10.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 276/63

( 1 ) Direttiva 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 340 dell’11.12.1991, pag. 28).

( 2 ) Direttiva 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 340 dell’11.12.1991, pag. 33).

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Tabella 7.1.

Bovini

Peso corporeo (kg)

Dimensione minima dell’alloggiamento

(m 2 )

Spazio minimo al suolo/animale (m 2 /animale)

Spazio mangiatoia per alimentazione

«ad libitum» di animali senza

corna (m/animale)

Spazio mangiatoia per alimentazione razionata di ani­mali senza corna

(m/animale)

Data di cui all’articolo 33, para­

grafo 2

fino a 100 2,50 2,30 0,10 0,30 1 o gennaio 2017

> 100 fino a 200 4,25 3,40 0,15 0,50

> 200 fino a 400 6,00 4,80 0,18 0,60

> 400 fino a 600 9,00 7,50 0,21 0,70

> 600 fino a 800 11,00 8,75 0,24 0,80

oltre 800 16,00 10,00 0,30 1,00

Tabella 7.2.

Pecore e capre

Peso corporeo (kg)

Dimensione mi­nima dell’allog­

giamento (m 2 )

Spazio minimo al suolo/animale

(m 2 /animale)

Altezza minima divisorio

(m)

Spazio mangia­toia per alimen­tazione «ad libi­

tum» (m/animale)

Spazio mangia­toia per alimen­tazione razionata

(m/animale)

Data di cui all’articolo 33,

paragrafo 2

inferiore a 20 1,0 0,7 1,0 0,10 0,25 1 o gennaio 2017

> 20 fino a 35 1,5 1,0 1,2 0,10 0,30

> 35 fino a 60 2,0 1,5 1,2 0,12 0,40

oltre 60 3,0 1,8 1,5 0,12 0,50

Tabella 7.3.

Maiali e minipigs

Peso vivo (kg)

Dimensione minima dell’alloggiamento (*)

(m 2 )

Spazio minimo al suolo per animale (m 2 /animale)

Spazio minimo consentito per animale per coricarsi

(in condizioni di tempera­tura neutra) (m 2 /animale)

Data di cui all’articolo 33,

paragrafo 2

fino a 5 2,0 0,20 0,10 1 o gennaio 2017

> 5 fino a 10 2,0 0,25 0,11

> 10 fino a 20 2,0 0,35 0,18

> 20 fino a 30 2,0 0,50 0,24

> 30 fino a 50 2,0 0,70 0,33

> 50 fino a 70 3,0 0,80 0,41

> 70 fino a 100 3,0 1,00 0,53

IT L 276/64 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.10.2010

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Peso vivo (kg)

Dimensione minima dell’alloggiamento (*)

(m 2 )

Spazio minimo al suolo per animale (m 2 /animale)

Spazio minimo consentito per animale per coricarsi

(in condizioni di tempera­tura neutra) (m 2 /animale)

Data di cui all’articolo 33,

paragrafo 2

> 100 fino a 150 4,0 1,35 0,70

oltre 150 5,0 2,50 0,95

Cinghiali adulti (con­venzionali)

7,5 1,30

(*) I maiali possono essere confinati in alloggiamenti di dimensioni più ridotte per brevi periodi di tempo, per esempio, suddivi­dendo il locale principale con pareti divisorie, per motivi veterinari o sperimentali, per esempio, quando è previsto un consumo individuale di cibo.

Tabella 7.4.

Equini

Il lato più corto deve corrispondere, come minimo, a 1,5 volte l’altezza al garrese dell’animale. L’altezza dei compartimenti interni deve essere tale che l’animale possa impennarsi completamente.

Altezza al garrese (m)

Spazio minimo al suolo/animale (m 2 /animale)

Altezza minima dell’alloggiamento

(m)

Data di cui all’articolo 33, para­

grafo 2 Per ciascun animale al­loggiato da solo o in

gruppi di 3 animali al massimo

Per ciascun animale alloggiato in gruppi di 4 animali o più

Box parto/fem­mina con puledro

1,00 fino a 1,40 9,0 6,0 16 3,00 1 o gennaio 2017

> 1,40 fino a 1,60

12,0 9,0 20 3,00

oltre 1,60 16,0 (2 × AG) 2 (*) 20 3,00

(*) Per garantire che ci sia spazio sufficiente, lo spazio minimo disponibile per ciascun animale deve basarsi sull’altezza al garrese (AG)

8. Uccelli

Nell’ambito della ricerca nel settore agricolo, qualora la finalità del progetto preveda che gli animali debbano essere tenuti in condizioni analoghe a quelle degli animali negli allevamenti commerciali, il trattamento degli animali è conforme almeno alle disposizioni stabilite nelle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE ( 1 ) e 2007/43/CE ( 2 ).

Tabella 8.1.

Pollame domestico

Se per motivi scientifici non è possibile garantire queste dimensioni minime degli alloggiamenti, chi conduce l’esperimento deve motivare la durata del confinamento in consultazione con il personale veterinario. In tal caso, gli uccelli possono essere ospitati in alloggiamenti più piccoli dotati di arricchimenti adeguati e con una superficie minima al suolo di 0,75 m 2 .

Peso corporeo (g)

Dimensione mi­nima dell’alloggia­

mento (m 2 )

Superficie minima per uccello

(m 2 )

Altezza minima (cm)

Lunghezza mi­nima mangiatoia

per uccello (cm)

Data di cui all’articolo 33, para­

grafo 2

fino a 200 1,00 0,025 30 3 1 o gennaio 2017

> 200 fino a 300 1,00 0,03 30 3

> 300 fino a 600 1,00 0,05 40 7

IT 20.10.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 276/65

( 1 ) Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53).

( 2 ) Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne (GU L 182 del 12.7.2007, pag. 19).

33

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Peso corporeo (g)

Dimensione mi­nima dell’alloggia­

mento (m 2 )

Superficie minima per uccello

(m 2 )

Altezza minima (cm)

Lunghezza mi­nima mangiatoia

per uccello (cm)

Data di cui all’articolo 33, para­

grafo 2

> 600 fino a 1 200 2,00 0,09 50 15

> 1 200 fino a 1 800 2,00 0,11 75 15

> 1 800 fino a 2 400 2,00 0,13 75 15

oltre 2 400 2,00 0,21 75 15

Tabella 8.2.

Tacchini domestici

Tutti i lati dell’alloggiamento devono avere una lunghezza minima di 1,5 m. Se per motivi scientifici non è possibile garantire queste dimensioni minime, chi conduce l’esperimento deve motivare la durata del confinamento in consultazione con il personale veterinario. In tal caso, gli uccelli possono essere ospitati in alloggiamenti più piccoli dotati di arricchimenti adeguati e con una superficie minima al suolo di 0,75 m 2 e un’altezza minima di 50 cm per gli animali al di sotto di 0,6 kg, di 75 cm per gli animali di peso inferiore a 4 kg e di 100 cm per quelli di oltre 4 kg. Alloggiamenti di questo tipo possono essere utilizzati per ospitare piccoli gruppi di uccelli, in base alle indicazioni sullo spazio fornite nella tabella 8.2.

Peso corporeo (kg)

Dimensione minima dell’alloggiamento

(m 2 )

Superficie minima per uccello

(m 2 )

Altezza minima (cm)

Lunghezza mi­nima mangiatoia

per uccello (cm)

Data di cui all’articolo 33, para­

grafo 2

fino a 0,3 2,00 0,13 50 3 1 o gennaio 2017

> 0,3 fino a 0,6 2,00 0,17 50 7

> 0,6 fino a 1 2,00 0,30 100 15

> 1 fino a 4 2,00 0,35 100 15

> 4 fino a 8 2,00 0,40 100 15

> 8 fino a 12 2,00 0,50 150 20

> 12 fino a 16 2,00 0,55 150 20

> 16 fino a 20 2,00 0,60 150 20

oltre 20 3,00 1,00 150 20

Tabella 8.3.

Quaglie

Peso corporeo (g)

Dimensione mi­nima dell’allog­

giamento (m 2 )

Superficie per uccello allog­

giato in coppia (m 2 )

Superficie per ogni uccello in

più alloggiato in gruppo

(m 2 )

Altezza minima (cm)

Lunghezza mi­nima mangiatoia

per uccello (cm)

Data di cui all’articolo 33,

paragrafo 2

fino a 150 1,00 0,5 0,10 20 4 1 o gennaio 2017

oltre 150 1,00 0,6 0,15 30 4

IT L 276/66 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.10.2010

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Tabella 8.4.

Anatre e oche

Se per motivi scientifici non è possibile garantire queste dimensioni minime, chi conduce l’esperimento deve motivare la durata del confinamento in consultazione con il personale veterinario. In tal caso, gli uccelli possono essere ospitati in alloggiamenti più piccoli dotati di arricchimenti adeguati e con una superficie minima al suolo di 0,75 m 2 . Alloggiamenti di questo tipo possono ospitare essere utilizzati per piccoli gruppi di uccelli, in base alle indicazioni sullo spazio fornite nella tabella 8.4.

Peso corporeo (g)

Dimensione minima dell’alloggiamento

(m 2 )

Superficie per uccello (m 2 ) (*)

Altezza minima (cm)

Lunghezza mi­nima mangiatoia

per uccello (cm)

Data di cui all’articolo 33, para­

grafo 2

Anatre 1 o gennaio 2017

fino a 300 2,00 0,10 50 10

> 300 fino a 1 200 (**)

2,00 0,20 200 10

> 1 200 fino a 3 500

2,00 0,25 200 15

oltre 3 500 2,00 0,50 200 15

Oche

fino a 500 2,00 0,20 200 10

> 500 fino a 2 000

2,00 0,33 200 15

oltre 2 000 2,00 0,50 200 15

(*) Compreso uno stagno con una superficie minima di 0,5 m 2 ogni 2 m 2 di alloggiamento e una profondità minima di 30 cm. Lo stagno può rappresentare fino al 50 % della dimensione minima dell’alloggiamento.

(**) Gli uccelli che non sanno ancora volare possono essere ospitati in alloggiamenti con un’altezza minima di 75 cm.

Tabella 8.5.

Anatre e oche: dimensioni minime dello stagno (*)

Superficie (m 2 )

Profondità (cm)

Anatre 0,5 30

Oche 0,5 da 10 a 30

(*) Le dimensioni dello stagno sono per alloggiamenti di 2 m 2 . Lo stagno può rappresentare fino al 50 % della dimensione minima dell’alloggiamento.

Tabella 8.6.

Piccioni

Gli alloggiamenti devono essere lunghi e stretti (per esempio, 2 m × 1 m) e non quadrati, per permettere agli animali di effettuare brevi voli.

Dimensione del gruppo

Dimensione mi­nima dell’alloggia­

mento (m 2 )

Altezza minima (cm)

Lunghezza mi­nima mangiatoia

per uccello (cm)

Lunghezza mi­nima posatoio

per uccello (cm)

Data di cui all’articolo 33, para­

grafo 2

fino a 6 2 200 5 30 1 o gennaio 2017

IT 20.10.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 276/67

35

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Dimensione del gruppo

Dimensione mi­nima dell’alloggia­

mento (m 2 )

Altezza minima (cm)

Lunghezza mi­nima mangiatoia

per uccello (cm)

Lunghezza mi­nima posatoio

per uccello (cm)

Data di cui all’articolo 33, para­

grafo 2

da 7 a 12 3 200 5 30

per ogni uccello in più oltre i 12

0,15 5 30

Tabella 8.7.

Diamante mandarino

Gli alloggiamenti devono essere lunghi e stretti (per esempio, 2 m × 1 m) per permettere agli animali di effettuare brevi voli. Per gli studi sulla riproduzione, le coppie possono essere ospitate in alloggiamenti più piccoli dotati di arricchimenti adeguati e con una superficie minima al suolo di 0,5 m 2 e un’altezza minima di 40 cm. Chi conduce l’esperimento deve motivare la durata del confinamento in consultazione con il personale veterinario.

Dimensione del gruppo Dimensione minima

dell’alloggiamento (m 2 )

Altezza minima (cm)

Numero minimo di man­giatoie

Data di cui all’articolo 33, pa­

ragrafo 2

fino a 6 1,0 100 2 1 o gennaio 2017

7 fino a 12 1,5 200 2

13 fino a 20 2,0 200 3

per ogni uccello in più oltre i 20

0,05 1 per 6 uccelli

9. Anfibi

Tabella 9.1.

Urodeli acquatici

Lunghezza del corpo (*) (cm)

Superficie d’acqua minima (cm 2 )

Superficie d’acqua minima per ogni animale supple­

mentare alloggiato in gruppo (cm 2 )

Profondità minima dell’acqua

(cm)

Data di cui all’articolo 33, pa­

ragrafo 2

fino a 10 262,5 50 13 1 o gennaio 2017

> 10 fino a 15 525 110 13

> 15 fino a 20 875 200 15

> 20 fino a 30 1 837,5 440 15

oltre 30 3 150 800 20

(*) Misurata dal muso all’ano.

Tabella 9.2.

Anuri acquatici (*)

Lunghezza del corpo (**) (cm)

Superficie d’acqua minima (cm 2 )

Superficie d’acqua minima per ogni animale supple­

mentare alloggiato in gruppo (cm 2 )

Profondità minima dell’acqua

(cm)

Data di cui all’articolo 33, pa­

ragrafo 2

inferiore a 6 160 40 6 1 o gennaio 2017

da 6 a 9 300 75 8

IT L 276/68 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.10.2010

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Lunghezza del corpo (**) (cm)

Superficie d’acqua minima (cm 2 )

Superficie d’acqua minima per ogni animale supple­

mentare alloggiato in gruppo (cm 2 )

Profondità minima dell’acqua

(cm)

Data di cui all’articolo 33, pa­

ragrafo 2

> 9 fino a 12 600 150 10

oltre 12 920 230 12,5

(*) Queste condizioni si riferiscono alle vasche dove vengono tenuti gli animali (ad esempio per l’allevamento), ma non a quelle utilizzate per l’accoppiamento naturale e la superovulazione per motivi di efficienza, perché per queste ultime procedure servono vasche individuali più piccole. Le indicazioni riguardanti lo spazio si riferiscono agli adulti nelle categorie di dimensioni indicate; occorre escludere gli individui giovani e i girini o altrimenti modificare le dimensioni secondo un principio di gradualità.

(**) Misurata dal muso all’ano.

Tabella 9.3.

Anuri semiacquatici

Lunghezza del corpo (*)

(cm)

Dimensione minima dell’alloggiamento (**)

(cm 2 )

Superficie minima per ogni animale supple­mentare alloggiato in

gruppo (cm 2 )

Altezza minima dell’alloggia­mento (***)

(cm)

Profondità mi­nima dell’acqua

(cm)

Data di cui all’articolo 33, para­

grafo 2

fino a 5,0 1 500 200 20 10 1 o gennaio 2017

> 5,0 fino a 7,5 3 500 500 30 10

oltre 7,5 4 000 700 30 15

(*) Misurata dal muso all’ano. (**) Un terzo di parte terrestre e due terzi di parte acquatica, sufficiente agli animali per immergersi.

(***) Misurata dalla superficie della parte terrestre fino alla parte interna della sommità del terrario; l’altezza dell’alloggiamento deve inoltre essere adattata alla struttura interna.

Tabella 9.4.

Anuri semi-terricoli

Lunghezza del corpo (*)

(cm)

Dimensione minima dell’alloggiamento (**)

(cm 2 )

Superficie minima per ogni animale supple­mentare alloggiato in

gruppo (cm 2 )

Altezza minima dell’alloggia­mento (***)

(cm)

Profondità mi­nima dell’acqua

(cm)

Data di cui all’articolo 33, para­

grafo 2

fino a 5,0 1 500 200 20 10 1 o gennaio 2017

> 5,0 fino a 7,5 3 500 500 30 10

oltre 7,5 4 000 700 30 15

(*) Misurata dal muso all’ano. (**) Due terzi di parte terrestre e un terzo di acquatica, sufficiente agli animali per immergersi.

(***) Misurata dalla superficie della parte terrestre fino alla parte interna della sommità del terrario; l’altezza dell’alloggiamento deve inoltre essere adattata alla struttura interna.

IT 20.10.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 276/69

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Tabella 9.5.

Anuri arboricoli

Lunghezza del corpo (*) (cm)

Dimensione minima dell’alloggiamento (**)

(cm 2 )

Superficie minima per ogni animale supplemen­tare alloggiato in gruppo

(cm 2 )

Altezza minima dell’al­loggiamento (***)

(cm)

Data di cui all’articolo 33, pa­

ragrafo 2

fino a 3,0 900 100 30 1 o gennaio 2017

oltre 3,0 1 500 200 30

(*) Misurata dal muso all’ano. (**) Due terzi di parte terrestre e un terzo di parte acquatica, sufficiente agli animali per immergersi.

(***) Misurata dalla superficie della parte terrestre fino alla parte interna della sommità del terrario; l’altezza dell’alloggiamento deve inoltre essere adattata alla struttura interna.

10. Rettili

Tabella 10.1.

Chelonidi acquatici

Lunghezza del corpo (*) (cm)

Superficie d’acqua minima (cm 2 )

Superficie d’acqua minima per ogni animale supple­

mentare alloggiato in gruppo (cm 2 )

Profondità minima dell’acqua

(cm)

Data di cui all’articolo 33, pa­

ragrafo 2

fino a 5 600 100 10 1 o gennaio 2017

> 5 fino a 10 1 600 300 15

> 10 fino a 15 3 500 600 20

> 15 fino a 20 6 000 1 200 30

> 20 fino a 30 10 000 2 000 35

oltre 30 20 000 5 000 40

(*) Misurata in linea retta dal bordo anteriore al bordo posteriore della corazza.

Tabella 10.2.

Serpenti terricoli

Lunghezza del corpo (*) (cm)

Superficie minima al suolo (cm 2 )

Superficie minima per ogni animale supplemen­tare alloggiato in gruppo

(cm 2 )

Altezza minima dell’al­loggiamento (**)

(cm)

Data di cui all’articolo 33, pa­

ragrafo 2

fino a 30 300 150 10 1 o gennaio 2017

> 30 fino a 40 400 200 12

> 40 fino a 50 600 300 15

> 50 fino a 75 1 200 600 20

oltre 75 2 500 1 200 28

(*) Misurata dal muso alla coda. (**) Misurata dalla superficie della parte terrestre fino alla parte interna della sommità del terrario; l’altezza dell’alloggiamento deve

inoltre essere adattata alla struttura interna.

IT L 276/70 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.10.2010

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11. Pesci

11.1. Fornitura e qualità dell’acqua

È necessario fornire continuamente acqua a sufficienza e di qualità adeguata. Il flusso d’acqua nei sistemi di ricircolo o il filtraggio all’interno delle vasche deve essere sufficiente e garantire che i parametri di qualità dell’acqua siano mantenuti a livelli soddisfacenti. Se necessario, l’acqua deve essere filtrata o trattata per eliminare le sostanze che possano nuocere ai pesci. I parametri di qualità dell’acqua devono rimanere sempre entro intervalli accettabili che permettano lo svolgimento dell’attività normale e sostengano la fisiologia di una specie e di una fase di sviluppo determinate. Il flusso d’acqua deve permettere ai pesci di nuotare correttamente e di mantenere un comportamento normale. Deve essere previsto il tempo necessario per l’acclimatazione e l’adattamento dei pesci ai cambiamenti nella qualità dell’acqua.

11.2. Ossigeno, composti azotati, pH e salinità

La concentrazione di ossigeno deve essere appropriata alle specie interessate e al contesto nel quale vivono. Se necessario, deve essere fornita un’aerazione supplementare dell’acqua della vasca. Le concentrazioni di composti azotati devono essere mantenute a un livello basso.

Il pH deve essere adattato alle specie e mantenuto il più possibile stabile. La salinità deve essere adattata alle esigenze della specie ittica e alla fase di sviluppo degli animali. Le modifiche alla salinità devono essere introdotte gradualmente.

11.3. Temperatura, illuminazione, rumore

La temperatura va mantenuta entro l’intervallo ottimale per la specie interessata e mantenuta il più possibile stabile. Le modifiche alla temperatura devono essere introdotte gradualmente. Occorre prevedere un fotoperiodo adeguato ai pesci. I livelli di rumore devono essere mantenuti al minimo e, se possibile, le apparecchiature che causano rumore o vibrazioni, come i generatori o i sistemi di filtraggio, devono essere separate dalle vasche dei pesci.

11.4. Densità di popolamento e complessità ambientale

La densità di popolamento deve essere determinata in base alle esigenze complessive dei pesci rispetto a condizioni ambientali, salute e benessere. I pesci devono avere a disposizione un volume d’acqua sufficiente per poter nuotare normalmente tenuto conto della dimensione, dell’età, dello stato di salute e dei metodi di nutrimento. Deve essere previsto per i pesci un adeguato arricchimento ambientale, ad esempio nascondigli o substrati, a meno che in base ai tratti comportamentali dei pesci non risulti necessario.

11.5. Alimentazione e manipolazione

L’alimentazione deve corrispondere alle esigenze dei pesci, che devono essere nutriti ad una velocità e ad una frequenza adeguate. Occorre prestare particolare attenzione all’alimentazione delle larve, quando si passi da alimenti naturali ad alimenti artificiali. Le operazioni di manipolazione dei pesci sono ridotte al minimo.

IT 20.10.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 276/71

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ALLEGATO IV

METODI DI SOPPRESSIONE DEGLI ANIMALI

1. Nel processo di soppressione degli animali sono utilizzati i metodi elencati nella tabella in appresso.

Possono essere utilizzati metodi diversi da quelli elencati nella tabella:

a) su animali non coscienti, a condizione che l’animale non riprenda conoscenza prima della morte;

b) su animali impiegati nella ricerca nel settore agricolo, qualora la finalità del progetto preveda che gli animali siano tenuti in condizioni analoghe a quelle degli animali negli allevamenti commerciali; tali animali possono essere soppressi conformemente alle disposizioni di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento ( 1 ).

2. La soppressione degli animali è completata mediante uno dei seguenti metodi:

a) conferma dell’arresto permanente della circolazione;

b) distruzione del cervello;

c) dislocazione del collo;

d) dissanguamento; o

e) conferma dell’insorgenza del rigor mortis.

3. Tabella

Animali – osserva­zioni/metodi Pesci Anfibi Rettili Uccelli Roditori Conigli Cani, gatti,

furetti Grandi

mammiferi Primati

non umani

Overdose di aneste­tico

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

Proiettile captivo (2)

Biossido di carbo­nio

(3)

Dislocazione cervi­cale

(4) (5) (6)

Colpo da percus­sione alla testa Colpo da percus­sione alla testa

(7) (8) (9) (10)

Decapitazione (11) (12)

Elettrocuzione (13) (13) (13) (13) (13) (13)

Gas inerti (Ar, N 2 ) (14)

Colpo a proiettile libero con fucili, pi­stole e munizioni adeguate

(15) (16) (15)

IT L 276/72 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.10.2010

( 1 ) GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1.

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Requisiti

1) Da utilizzarsi, se del caso, previa sedazione.

2) Da utilizzarsi solo per i grandi rettili.

3) Da utilizzarsi solo in quantità sufficiente. Da non utilizzare per roditori allo stato fetale e neonatale.

4) Da utilizzarsi solo per i volatili di peso inferiore a 1 kg. I volatili di peso superiore a 250 g vengono sedati.

5) Da utilizzarsi solo per i roditori di peso inferiore a 1 kg. I roditori di peso superiore a 150 g vengono sedati.

6) Da utilizzarsi solo per i conigli di peso inferiore a 1 kg. I conigli di peso superiore a 150 g vengono sedati.

7) Da utilizzarsi solo per i volatili di peso inferiore a 5 kg.

8) Da utilizzarsi solo per i roditori di peso inferiore a 1 kg.

9) Da utilizzarsi solo per i conigli di peso inferiore a 5 kg.

10) Da utilizzarsi solo sui neonati.

11) Da utilizzarsi solo per i volatili di peso inferiore a 250 g.

12) Da utilizzarsi solo se altri metodi non sono praticabili.

13) Necessita di attrezzature specifiche.

14) Da utilizzarsi solo sui suini.

15) Da utilizzarsi solo in ambiente naturale da tiratori esperti.

16) Da utilizzarsi solo in ambiente naturale da tiratori esperti quando altri metodi non sono praticabili.

IT 20.10.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 276/73

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ALLEGATO V

ELENCO DEGLI ELEMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 23, PARAGRAFO 3

1. Legislazione nazionale in vigore relativa all’acquisizione, all’allevamento, alla cura e all’uso degli animali a scopi scientifici.

2. Codice etico legato al rapporto tra uomo e animale, al valore intrinseco della vita e agli argomenti a favore e contro l’uso degli animali a scopi scientifici.

3. Biologia di base e propria della singola specie in relazione all’anatomia, alle caratteristiche fisiologiche, alla riprodu­zione, alla genetica e all’alterazione genetica.

4. Comportamento animale, allevamento e arricchimento.

5. Metodi di gestione e procedure propri alle specie, se del caso.

6. Gestione della salute animale e igiene.

7. Riconoscimento del dolore, della sofferenza e dell’angoscia proprie delle specie più comunemente utilizzate in laboratorio.

8. Anestesia, metodi analgesici e soppressione.

9. Uso di punti finali umanitari.

10. Requisiti in materia di sostituzione, riduzione e perfezionamento.

11. Concezione di procedure e progetti, se del caso.

IT L 276/74 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.10.2010

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ALLEGATO VI

ELENCO DEGLI ELEMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 37, PARAGRAFO 1, LETTERA c)

1. Pertinenza e giustificazione:

a) dell’uso degli animali compresa la loro origine, il numero stimato, le specie e le fasi della vita;

b) delle procedure.

2. Ricorso a metodi di sostituzione, riduzione e perfezionamento dell’uso di animali nelle procedure.

3. Utilizzo previsto di metodi anestetici, analgesici e di altri metodi antidolorifici.

4. Misure miranti a ridurre, evitare ed attenuare qualsiasi forma di sofferenza per l’animale dalla nascita alla morte, se del caso.

5. Uso di punti finali umanitari.

6. Strategia sperimentale o di osservazione e modello statistico per ridurre al minimo il numero degli animali, il dolore, la sofferenza, l’angoscia e l’impatto ambientale, se del caso.

7. Riutilizzo degli animali ed effetto cumulativo di tale riutilizzo sugli animali.

8. Proposta classificazione della gravità delle procedure.

9. Misure miranti ad evitare ripetizioni ingiustificate di procedure, se del caso.

10. Condizioni di alloggiamento, allevamento e cura degli animali.

11. Metodi di soppressione.

12. Competenza delle persone partecipanti al progetto.

ALLEGATO VII

COMPITI E MANSIONI DEL LABORATORIO DI RIFERIMENTO DELL’UNIONE

1. Il laboratorio di riferimento dell’Unione di cui all’articolo 48 è il Centro comune di ricerca della Commissione.

2. Il laboratorio di riferimento dell’Unione è responsabile, in particolare, di:

a) coordinare e promuovere lo sviluppo e l’uso di alternative a procedure, anche nei settori della ricerca di base e applicata e nelle sperimentazioni regolatorie;

b) coordinare la convalida di approcci alternativi a livello di Unione;

c) agire da punto di contatto per lo scambio di informazioni sullo sviluppo di approcci alternativi;

d) istituire, mantenere e gestire basi di dati e sistemi d’informazione pubblici sugli approcci alternativi e sul relativo stadio di sviluppo;

e) promuovere il dialogo tra legislatori, autorità di regolamentazione e soggetti interessati competenti, in particolare industria, ricercatori biomedici, organizzazioni dei consumatori e gruppi di animalisti, al fine di sviluppare, con­validare, accettare a livello normativo, riconoscere a livello internazionale ed applicare approcci alternativi.

3. Il laboratorio di riferimento dell’Unione partecipa alla convalida di approcci alternativi.

IT 20.10.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 276/75

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ALLEGATO VIII

CLASSIFICAZIONE DELLA GRAVITÀ DELLE PROCEDURE

La gravità della procedura è determinata in base al livello di dolore, sofferenza, angoscia o danno prolungato cui sarà presumibilmente sottoposto il singolo animale nel corso della procedura stessa.

Sezione I: Categorie di gravità

Non risveglio:

Le procedure condotte interamente in anestesia generale da cui l’animale non può riprendere coscienza sono classificate come «non risveglio».

Lieve:

Le procedure sugli animali che causano probabilmente dolore, sofferenza o angoscia lievi e di breve durata, nonché le procedure che non provocano un significativo deterioramento del benessere o delle condizioni generali degli animali sono classificate come «lievi».

Moderata:

Le procedure sugli animali che causano probabilmente dolore, sofferenza o angoscia moderati e di breve durata, ovvero dolore, sofferenza o angoscia lievi e di lunga durata, nonché le procedure che provocano probabilmente un deteriora­mento moderato del benessere o delle condizioni generali degli animali sono classificate come «moderate».

Grave:

Le procedure sugli animali che causano probabilmente dolore, sofferenza o angoscia intensi, ovvero dolore, sofferenza o angoscia moderati e di lunga durata, nonché le procedure che provocano probabilmente un deterioramento grave del benessere o delle condizioni generali degli animali sono classificate come «gravi».

Sezione II: Criteri di assegnazione

L’assegnazione della categoria di gravità tiene conto di ogni intervento o manipolazione cui è sottoposto un animale nell’ambito di una determinata procedura. Essa è basata sugli effetti più gravi che rischia di subire il singolo animale dopo che sono state applicate tutte le opportune tecniche di affinamento.

Allorché si assegna una procedura a una determinata categoria si tiene conto del tipo di procedura e di una serie di altri fattori. Tutti questi fattori sono considerati caso per caso.

I fattori relativi alla procedura comprendono:

— tipo di manipolazione, gestione,

— natura del dolore, della sofferenza, dell’angoscia o del danno prolungato causati dalla procedura (in tutti i suoi elementi) e relativa intensità, la durata, frequenza e molteplicità delle tecniche impiegate,

— sofferenza cumulativa nell’ambito della procedura,

— impedimento del comportamento naturale, dovuto tra l’altro a limitazioni delle norme in materia di alloggiamento, allevamento e cura.

La sezione III contiene esempi di procedure assegnate a ciascuna delle categorie di gravità unicamente in base a fattori relativi al tipo di procedura. Tali esempi forniscono una prima indicazione riguardo alla classificazione che sarebbe più appropriata per un determinato tipo di procedura.

IT L 276/76 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.10.2010

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Tuttavia, ai fini della classificazione di gravità definitiva della procedura, si tiene conto anche dei seguenti fattori aggiuntivi, valutati caso per caso:

— tipo di specie e genotipo,

— maturità, età e sesso dell’animale,

— esperienza di addestramento dell’animale con riferimento alla procedura,

— se l’animale è destinato a essere riutilizzato l’effettiva gravità delle procedure precedenti,

— metodi usati per ridurre o eliminare dolore, sofferenza, angoscia, tra cui il perfezionamento delle condizioni di alloggiamento, allevamento e cura,

— punti finali umanitari.

Sezione III:

Esempi di procedure assegnate a ciascuna delle categorie di gravità in base a fattori relativi al tipo di procedura

1. Lieve:

a) somministrazione di anestesia, ad esclusione della somministrazione ai soli fini della soppressione;

b) studio farmacocinetico, con somministrazione di dose unica, numero limitato di prelievi ematici (in totale < 10 % del volume circolante) e sostanza che non dovrebbe causare effetti avversi riscontrabili;

c) tecnica non invasiva per immagini (ad esempio MRI) con opportuna sedazione o anestesia;

d) procedure superficiali, ad esempio biopsie di orecchio e coda, impianto sottocutaneo non chirurgico di mini- pompe o transponder;

e) applicazione di dispositivi telemetrici esterni che causano solo lievi menomazioni o interferenze con l’attività e il comportamento normali;

f) somministrazione, per via sottocutanea, intramuscolare, intraperitoneale, mediante sonda ed endovenosa attra­verso i vasi sanguigni superficiali, di sostanze con effetto lieve o nullo e in volumi nei limiti appropriati alla taglia e alla specie dell’animale;

g) induzione di tumori o tumori spontanei che non causano effetti clinici avversi riscontrabili (ad esempio piccoli noduli sottocutanei non invasivi);

h) riproduzione di animali geneticamente modificati da cui dovrebbe risultare un fenotipo con effetti lievi;

i) alimentazione con diete modificate che non soddisfano tutte le esigenze nutrizionali degli animali e si prevede causino anomalie cliniche lievi nell’arco di tempo dello studio;

j) confinamento di breve durata (< 24 h) in gabbie metaboliche;

k) studi che comportano la privazione di breve durata del partner sociale, la messa in gabbia di breve durata di ratti o topi adulti socievoli;

IT 20.10.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 276/77

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l) modelli in cui gli animali sono sottoposti a stimoli nocivi, brevemente associati a dolore, sofferenza o angoscia lievi a cui gli animali possono sottrarsi;

m) la combinazione o l’accumulo degli esempi seguenti può condurre ad una classificazione «lieve»;

i) valutazione della composizione corporea con tecniche non invasive e contenimento fisico minimo;

ii) controllo elettrocardiografico con tecniche non invasive e contenimento fisico minimo o nullo di animali abituati;

iii) applicazione di dispositivi telemetrici esterni che non causano probabilmente alcuna menomazione ad animali socialmente abituati e non interferiscono con l’attività e il comportamento normali;

iv) riproduzione di animali geneticamente modificati da cui non dovrebbe risultare un fenotipo avverso clinica­mente riscontrabile;

v) aggiunta di marker inerti alla dieta per seguire il passaggio del contenuto gastrointestinale;

vi) sospensione dell’alimentazione per < 24 ore nei ratti adulti;

vii) sperimentazioni in ambiente naturale.

2. Moderata:

a) Applicazione frequente di sostanze di prova che producono effetti clinici moderati e prelievo di campioni ematici (> 10 % del volume circolante) in animali coscienti, nell’arco di alcuni giorni senza sostituzione del volume;

b) studi per determinare i dosaggi che producono effetti acuti, test di tossicità cronica/cancerogenicità con punti finali non letali;

c) chirurgia in anestesia generale e somministrazione di idonei analgesici, associata a dolore, sofferenza o deterio­ramento delle condizioni generali post-chirurgici. Esempi: toracotomia, craniotomia, laparatomia, orchiectomia, linfadenectomia, tiroidectomia, chirurgia ortopedica con stabilizzazione efficace e trattamento delle lesioni, tra­pianto di organi con trattamento efficace dei rigetti, impianto chirurgico di cateteri o dispositivi biomedici (ad esempio trasmettitori telemetrici, mini-pompe, ecc.);

d) modelli di induzione di tumori o tumori spontanei che si prevede causino dolore o angoscia moderati o interferenza moderata con il comportamento nomale;

e) irradiazione o chemioterapia in dose subletale o dose altrimenti letale ma con ricostituzione del sistema immu­nitario. Gli effetti avversi previsti dovrebbero essere lievi o moderati e di breve durata (< 5 giorni);

f) riproduzione di animali geneticamente modificati da cui dovrebbe risultare un fenotipo con effetti moderati;

g) creazione di animali geneticamente modificati mediante procedure chirurgiche;

h) uso di gabbie metaboliche con restrizione moderata del movimento per un lungo periodo (fino a 5 giorni);

i) studi con uso di diete modificate che non soddisfano tutte le esigenze nutrizionali degli animali e che si prevede causino anomalie cliniche moderate nell’arco di tempo dello studio;

j) sospensione dell’alimentazione per < 48 ore nei ratti adulti;

k) induzione della fuga e di reazioni di evitamento nei casi in cui l’animale è incapace di rispondere con la fuga o di sottrarsi agli stimoli, che si prevede causi angoscia moderata.

IT L 276/78 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 20.10.2010

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3. Grave:

a) Prove di tossicità in cui la morte è il punto finale, o si prevedono decessi accidentali e sono indotti stati patofisiologici gravi. Ad esempio, prova di tossicità acuta con dose unica (cfr. orientamenti OCSE in materia di prove);

b) prova di dispositivi che, in caso di guasti, possono causare dolore o angoscia intensi o la morte dell’animale (ad esempio dispostivi cardiaci);

c) prova di potenza dei vaccini caratterizzata da deterioramento persistente delle condizioni dell’animale, graduale malattia che porta alla morte, associate a dolore, angoscia o sofferenza moderati e di lunga durata;

d) irradiazione o chemioterapia in dose letale senza ricostituzione del sistema immunitario, ovvero con ricostituzione e reazione immunologica contro l’ospite nel trapianto;

e) modelli di induzione di tumori o tumori spontanei che si prevede causino malattia progressiva letale associata a dolore, angoscia o sofferenza moderati di lunga durata Ad esempio, tumori che causano cachessia, tumori ossei invasivi, tumori metastatizzati e tumori che causano ulcerazioni;

f) interventi chirurgici e di altro tipo in anestesia generale che si prevede causino dolore, sofferenza o angoscia postoperatori intensi, oppure moderati e persistenti, ovvero deterioramento grave e persistente delle condizioni generali dell’animale. Produzione di fratture instabili, toracotomia senza somministrazione di idonei analgesici, ovvero traumi intesi a produrre insufficienze organiche multiple;

g) trapianto di organi in cui il rigetto può causare angoscia intensa o deterioramento grave delle condizioni generali dell’animale (ad esempio xenotrapianto);

h) riproduzione di animali con alterazioni genetiche che si prevede causino deterioramento grave e persistente delle condizioni generali, ad esempio morbo di Huntington, distrofia muscolare, nevriti croniche recidivanti;

i) uso di gabbie metaboliche con limitazione grave del movimento per un lungo periodo;

j) scosse elettriche inevitabili (ad esempio per indurre impotenza acquisita);

k) isolamento completo di specie socievoli per lunghi periodi, ad esempio cani e primati non umani;

l) stress da immobilizzazione per indurre ulcere gastriche o insufficienze cardiache nei ratti;

m) nuoto forzato o altri esercizi in cui il punto finale è l’esaurimento.

IT 20.10.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 276/79

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Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2012

che stabilisce un modello comune per la trasmissione delle informazioni ai sensi della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali utilizzati a fini

scientifici

[notificata con il numero C(2012) 8064]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/707/UE)

(GU L 320 del 17.11.2012, pag. 33)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

n. pag. data

►M1 Decisione di esecuzione 2014/11/UE della Commissione del 20 dicembre 2013

L 10 18 15.1.2014

2012D0707 — IT — 15.01.2014 — 001.001 — 1

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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2012

che stabilisce un modello comune per la trasmissione delle informazioni ai sensi della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali utilizzati a

fini scientifici

[notificata con il numero C(2012) 8064]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/707/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici ( 1), in particolare l'articolo 54, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2010/63/UE prevede l'armonizzazione delle disposi­zioni nazionali necessarie per migliorare il benessere degli ani­mali utilizzati a fini scientifici e mira alla sostituzione, alla ridu­zione e al perfezionamento dell'uso degli animali impiegati pertali scopi.

(2) L'articolo 54, paragrafo 1, della direttiva 2010/63/UE stabilisceche gli Stati membri inviino alla Commissione informazioni sul­l'attuazione di tale direttiva entro il 10 novembre 2018 e succes­sivamente ogni 5 anni.

(3) L'articolo 54, paragrafo 2, della direttiva 2010/63/UE stabilisceche gli Stati membri raccolgano e pubblichino, con cadenza an­nuale, le informazioni statistiche sull'uso degli animali nelle pro­cedure. Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere tali informa­zioni statistiche alla Commissione entro il 10 novembre 2015 esuccessivamente con cadenza annuale.

(4) L'articolo 54, paragrafo 3, della direttiva 2010/63/UE stabilisceche gli Stati membri trasmettano alla Commissione, con cadenzaannuale, informazioni particolareggiate sulle deroghe concesse aisensi dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera a), di tale direttiva.

(5) Per garantire un'attuazione coerente della direttiva 2010/63/UE, èopportuno definire un modello comune per la trasmissione delleinformazioni di cui all'articolo 54, paragrafi 1, 2 e 3, della me­desima direttiva.

(6) Per disporre di informazioni comparabili sull'attuazione della di­rettiva 2010/63/UE e per consentire alla Commissione di valutarel'efficacia dell'attuazione di tale direttiva a livello unionale, èimportante che i dati trasmessi dagli Stati membri sull'attuazione,sulle statistiche annuali relative all'utilizzo di animali nelle pro­cedure e sulle deroghe concesse ai sensi dell'articolo 6, paragrafo4, lettera a), siano precisi e coerenti; pertanto, è opportuno armo­nizzare i requisiti relativi alla presentazione dei dati nei diversiStati membri definendo un modello comune per la trasmissione ditali informazioni.

▼B

2012D0707 — IT — 15.01.2014 — 001.001 — 2

( 1 ) GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33.49

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(7) Sulla base delle informazioni statistiche inviate dagli Stati mem­bri in virtù dell'articolo 54, paragrafo 2, della direttiva 2010/63/UE, la Commissione è tenuta, conformemente all'arti­colo 57, paragrafo 2, della medesima direttiva, a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di sintesi su tali informazioni. Ai fini della pertinenza, dell’accuratezza e della comparabilità dei dati, è essenziale definire un modello comune che garantisca uniformità nelle informazioni presentate da tutti gli Stati membri.

(8) Per mantenere aggiornato l'elenco dei metodi di soppressione degli animali di cui all'allegato IV della direttiva 2010/63/UE alla luce dei più recenti sviluppi scientifici, è necessario ricevere informazioni dettagliate sui metodi di cui è concesso in via ec­cezionale l'utilizzo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera a), della medesima direttiva.

(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito all'articolo 56, paragrafo 3, della direttiva 2010/63/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per l'invio delle informazioni di cui all'articolo 54, paragrafo 1, della direttiva 2010/63/UE, gli Stati membri utilizzano il modello comune per la trasmissione delle informazioni di cui all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Per l'invio delle informazioni statistiche di cui all'articolo 54, paragrafo 2, della direttiva 2010/63/UE, gli Stati membri utilizzano il modello comune per la trasmissione delle informazioni di cui all'allegato II della presente decisione unitamente alle relative istruzioni dettagliate.

Articolo 3

Per l'invio delle informazioni di cui all'articolo 54, paragrafo 3, della direttiva 2010/63/UE sulle deroghe concesse ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera a), della medesima direttiva, gli Stati membri utiliz­zano il modello comune per la trasmissione delle informazioni di cui all'allegato III della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼B

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ALLEGATO I

MODELLO PER LA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 54, PARAGRAFO 1, DELLA DIRETTIVA 2010/63/UE

I dettagli relativi a eventi specifici (ad esempio i numeri) devono essere un'istan­tanea dell'ultimo anno del ciclo quinquennale o eccezionalmente dell'intero pe­riodo di cinque anni, con ripartizione annuale.

A. INFORMAZIONI GENERALI

Cambiamenti intervenuti nelle misure nazionali legate all'attuazione della diret­tiva 2010/63/UE dalla data della relazione precedente.

B. STRUTTURE E QUADRO GENERALE

1. Autorità competenti (articolo 59 della direttiva 2010/63/UE)

informazioni sul quadro generale delle autorità competenti, compresi il nu­mero e il tipo di autorità.

2. Comitato nazionale (articolo 49 della direttiva 2010/63/UE)

informazioni sulla struttura e sul funzionamento del comitato nazionale.

3. Istruzione e formazione del personale (articolo 23 della direttiva 2010/63/UE)

informazioni sui requisiti minimi di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della direttiva 2010/63/UE, compresi gli eventuali requisiti aggiuntivi in materia di istruzione e formazione per il personale proveniente da un altro Stato membro.

4. Valutazione e autorizzazione dei progetti (articoli 38 e 40 della direttiva 2010/63/UE)

descrizione del processo di valutazione e autorizzazione dei progetti e del modo in cui sono rispettati i requisiti degli articoli 38 e 40 della direttiva 2010/63/UE.

C. FUNZIONAMENTO

1. Progetti

i. rilascio dell'autorizzazione per i progetti (articoli 40 e 41 della direttiva 2010/63/UE)

informazioni sul numero annuo di progetti autorizzati e sul numero e tipo di progetti autorizzati come «progetti generici multipli»;

informazioni sulle situazioni e sulla percentuale di autorizzazioni, rispetto al totale, in cui il termine di 40 giorni è stato prorogato in conformità all'articolo 41, paragrafo 2, della direttiva 2010/63/UE;

ii. valutazione retrospettiva, sintesi non tecniche dei progetti (articoli 38, 39 e 43 della direttiva 2010/63/UE)

informazioni sull'organizzazione delle sintesi non tecniche dei progetti, indicando in che modo si assicura il rispetto dei requisiti di cui all'arti­colo 43, paragrafo 1, della direttiva 2010/63/UE e se le sintesi non tecniche dei progetti debbano indicare i progetti da sottoporre a valutazione retro­spettiva (articolo 43, paragrafo 2, della direttiva 2010/63/UE);

informazioni sulla percentuale e sui tipi di progetti sottoposti a valutazione retrospettiva ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2010/63/UE oltre a quelli obbligatori ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, della medesima direttiva.

2. Animali allevati per essere utilizzati nelle procedure (articoli 10, 28 e 30 della direttiva 2010/63/UE)

i. animali allevati, soppressi e non utilizzati nelle procedure, compresi ani­mali geneticamente modificati che non rientrano nelle statistiche annuali per l'anno civile antecedente a quello di presentazione della relazione quinquennale; il dato globale deve differenziare gli animali utilizzati per la creazione di una linea geneticamente modificata e per il mantenimento di linee consolidate di animali geneticamente modificati (inclusa la proge­nie wild type).

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ii. provenienza dei primati non umani e modo in cui è assicurata la confor­mità ai requisiti degli articoli 10 e 28 della direttiva 2010/63/UE.

3. Deroghe

informazioni sulle situazioni in cui sono state concesse deroghe in conformità all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 33, para­grafo 3, della direttiva 2010/63/UE, e in particolare sui casi eccezionali di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva, in cui è stato autorizzato il riuti­lizzo di un animale dopo una procedura in cui la sofferenza effettiva è stata giudicata grave nel periodo a cui si riferisce la relazione.

4. Organismo preposto al benessere degli animali (articoli 26 e 27 della direttiva 2010/63/UE)

informazioni sulla struttura e sul funzionamento degli organismi preposti al benessere degli animali.

D. PRINCIPIO DELLA SOSTITUZIONE, DELLA RIDUZIONE E DEL PERFEZIONAMENTO

1. Principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento (articoli 4 e 13 e allegato VI della direttiva 2010/63/UE)

misure generali adottate per assicurare che nei progetti autorizzati, nonché durante l'alloggiamento e la cura degli animali anche negli stabilimenti degli allevatori e dei fornitori, si tenga conto adeguatamente del principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento.

2. Misure per evitare duplicazioni (articolo 46 della direttiva 2010/63/UE)

descrizione generale delle misure adottate per evitare la duplicazione di pro­cedure.

3. Campionamento dei tessuti di animali geneticamente modificati (articoli 4, 30 e 38 della direttiva 2010/63/UE)

informazioni rappresentative sui numeri approssimativi, sulle specie, sui tipi di metodi e relative gravità dei prelievi di tessuti per scopi di caratterizzazione genetica eseguiti con e senza autorizzazione del progetto per l'anno civile antecedente a quello in cui è trasmessa la relazione quinquennale e sugli sforzi compiuti per perfezionare tali metodi.

E. APPLICAZIONE

1. Autorizzazione degli allevatori, dei fornitori e degli utilizzatori (articoli 20 e 21 della direttiva 2010/63/UE)

numero di allevatori, fornitori e utilizzatori autorizzati attivi; informazioni su sospensioni o revoche dell'autorizzazione di allevatori, fornitori e utilizzatori e relative motivazioni.

2. Ispezioni (articolo 34 della direttiva 2010/63/UE)

informazioni operative di tipo quantitativo e qualitativo, tra cui i criteri ap­plicati a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, della direttiva 2010/63/UE e percentuale delle ispezioni effettuate senza preavviso, ripartite per anno.

3. Revoche delle autorizzazioni di progetti (articolo 44 della direttiva 2010/63/UE)

informazioni relative alle revoche di autorizzazioni di progetti e motivazioni delle stesse nel periodo oggetto della relazione.

4. Sanzioni (articolo 60 della direttiva 2010/63/UE)

informazioni sulla natura delle violazioni come pure sulle azioni legali e amministrative avviate in seguito a tali violazioni nel periodo oggetto della relazione.

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ALLEGATO II

PARTE A

DIAGRAMMA DELLE CATEGORIE PER LA COMPILAZIONE DEI DATI STATISTICI AI SENSI DELL’ARTICOLO 54, PARAGRAFO 2

▼M1

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PARTE B

ISTRUZIONI DETTAGLIATE PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI STATISTICI SULL’USO DEGLI ANIMALI A FINI SCIENTIFICI AI

SENSI DELL’ARTICOLO 54, PARAGRAFO 2

MODELLO PER LA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 54, PARAGRAFO 2, DELLA DIRETTIVA 2010/63/UE

1. Inserire i dati relativi a ciascun animale per ogni uso che se ne fa.

2. Nell’inserimento dei dati relativi a un animale, è possibile scegliere una sola voce all’interno di una categoria.

3. I dati statistici da comunicare non includono quelli relativi agli animali soppressi per l’impiego di organi e tessuti, nonché gli animali sentinella, tranne nel caso in cui la soppressione sia effettuata in conformità all’autorizzazione di un progetto utilizzando un metodo che non figura nell’allegato IV oppure l’ani­male, prima della soppressione, sia stato sottoposto a un intervento in cui sia stata superata la soglia minima di dolore, sofferenza, distress e danno prolungato.

4. Gli animali eccedentari soppressi non sono inclusi nei dati statistici, ad eccezione degli animali geneticamente modificati che presentano un fenotipo sofferente atteso.

5. Le forme larvali di animali devono essere incluse quando diventano capaci di alimentarsi autonomamente.

6. Le forme fetali ed embrionali di specie di mammiferi non sono incluse; si considerano soltanto gli animali già nati, anche con parto cesareo, e in vita.

7. Ogniqualvolta viene superata la classificazione «grave», con o senza auto­rizzazione previa, gli animali e il loro utilizzo devono essere comunicati, come lo si fa normalmente per qualsiasi altro utilizzo, riportandoli nella categoria «grave». Nella sezione riservata alle osservazioni degli Stati membri, devono essere inse­rite note relative alle specie, ai numeri, alle eventuali deroghe precedentemente autorizzate, ai dettagli dell’utilizzo e ai motivi del superamento della classifica­zione «grave».

8. I dati riportati devono riferirsi all’anno in cui si conclude la procedura. Nel caso di studi che si sviluppano nell’arco di due anni civili, tutti gli animali possono essere considerati insieme nell’anno in cui si conclude l’ultima proce­dura se tale deroga alla comunicazione annuale è autorizzata dall’autorità com­petente. Per i progetti che si sviluppano nell’arco di un periodo superiore a due anni civili, i dati sugli animali sono comunicati nell’anno della soppressione o del decesso.

9. Se si utilizza la voce «Altro», è obbligatorio inserire ulteriori dettagli nella sezione «Osservazioni».

A. ANIMALI GENETICAMENTE MODIFICATI

1. Ai fini della comunicazione delle informazioni statistiche, nella categoria «Animali geneticamente modificati» rientrano gli animali ottenuti mediante mo­dificazione genetica (animali transgenici, knock-out e sottoposti ad altre forme di modificazione genetica) e gli animali mutanti naturali o indotti.

2. Le informazioni sugli animali geneticamente modificati sono trasmesse quando gli animali:

a) sono utilizzati per la creazione di una nuova linea; oppure

b) sono utilizzati per il mantenimento di una linea stabilizzata che presenta un fenotipo sofferente atteso; oppure

c) sono utilizzati in altre procedure (scientifiche) (cioè non per la creazione o il mantenimento di una linea).

▼M1

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3. Durante la creazione di una nuova linea occorre riferire in merito a tutti gli animali portatori della modificazione genetica, nonché agli animali utilizzati per la superovulazione, la vasectomia, l’impianto di embrioni (geneticamente modi­ficati o no). Non devono invece essere comunicati gli animali geneticamente normali (progenie wild type) prodotti in seguito alla creazione di una nuova linea geneticamente modificata.

4. Nella categoria «Finalità», gli animali utilizzati per la creazione di una nuova linea geneticamente modificata devono essere indicati alla voce «Ricerca di base» o «Ricerca traslazionale e applicata» nella rispettiva categoria per la quale viene creata la linea.

5. Un nuovo ceppo o linea di animali geneticamente modificati è conside­rato «stabilizzato» quando la trasmissione della modificazione genetica è stabile per almeno due generazioni ed è stata portata a termine una valutazione del benessere.

6. La valutazione del benessere permette di determinare se nella linea di nuova creazione è previsto un fenotipo sofferente atteso; se ciò avviene, gli animali da quel momento in poi sono riportati alla voce «Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati stabilizzati, non utilizzati in altre procedure» oppure, se del caso, nelle altre procedure per le quali sono utilizzati. Se la valutazione del benessere stabilisce che nella linea non è atteso un fenotipo sofferente, il suo allevamento non rientra nell’ambito della procedura e non è più necessario indicarne i dati.

7. Nella voce «Mantenimento di colonie di animali geneticamente modifi­cati stabilizzati, non utilizzati in altre procedure» rientrano gli animali neces­sari per il mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati di linee stabilizzate che presentano un fenotipo sofferente atteso e che, in conseguenza del genotipo potenzialmente lesivo, hanno manifestato dolore, sofferenza, distress o danno prolungato. Lo scopo per il quale viene mantenuta la linea non è regi­strato.

8. Tutti gli animali geneticamente modificati che sono utilizzati in altre procedure (non per la creazione o il mantenimento di una linea geneticamente modificata) devono essere indicati alle rispettive voci «Finalità» (analogamente a qualsiasi animale non geneticamente modificato). Tali animali possono presentare o no un fenotipo sofferente.

9. Gli animali geneticamente modificati, che esprimono un fenotipo sofferente e sono soppressi per l’impiego di organi e tessuti, devono essere inseriti in corrispondenza delle finalità principali per le quali sono stati utilizzati gli organi/ tessuti.

B. CATEGORIE DI DATI

I punti successivi seguono l’ordine delle categorie e delle relative voci nel diagramma.

1. Tipo di animali

i) Tutte le specie di cefalopodi devono essere inserite alla voce «Cefalopodi» dallo stadio in cui l’animale diventa capace di alimentarsi autonomamente, vale a dire subito dopo la schiusa per i polpi e i calamari e circa sette giorni dopo la schiusa per le seppie.

ii) I pesci devono essere indicati a partire dallo stadio in cui sono capaci di alimentarsi autonomamente. I pesci zebra tenuti in condizioni di allevamento ottimali (circa +28 °C) devono essere indicati a partire dal quinto giorno successivo alla fecondazione.

iii) In considerazione delle piccole dimensioni di alcune specie di pesci e cefa­lopodi, il conteggio di questi animali può essere eseguito sotto forma di stima.

2. Riutilizzo

i) Ogniqualvolta si utilizza un animale se ne riportano i dati alla fine di ogni procedura.

ii) Nelle statistiche soltanto il numero degli animali naïve sarà presentato in relazione alla specie e al luogo di nascita, mentre per gli animali riutiliz­zati, il «Luogo di nascita» non viene registrato.

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iii) Nelle categorie successive è indicato il numero di utilizzi di animali nelle procedure. Non è possibile pertanto mettere in relazione tali cifre al numero totale di animali naïve.

iv) Il numero di animali riutilizzati non può essere dedotto dai dati perché alcuni animali possono essere riutilizzati più volte.

v) Deve essere indicata la sofferenza effettiva dell’animale durante la procedura. In alcuni casi tale sofferenza può essere influenzata da un uso precedente; tuttavia, la gravità non sempre aumenta in un uso successivo, anzi in alcuni casi può addirittura diminuire (abituazione). Occorre quindi evitare di calco­lare la gravità della sofferenza sommando automaticamente quella degli usi precedenti, bensì; valutarla caso per caso.

Riutilizzo e uso continuato

Per «procedura» si intende l’uso di un animale per una singola finalità scientifica/ sperimentale/di insegnamento/di formazione. Un uso singolo va dal momento in cui la prima tecnica è applicata all’animale al completamento della raccolta dei dati o delle osservazioni oppure al conseguimento di un obiettivo di insegna­mento. Di norma coincide con un singolo esperimento, prova o insegnamento di una tecnica.

Una singola procedura può essere costituita da varie fasi (tecniche) concatenate, tutte finalizzate a conseguire un unico risultato e che richiedono l’uso dello stesso animale.

L’utilizzatore finale comunica l’intera procedura, compresa l’eventuale prepa­razione (indipendentemente dal luogo in cui è stata effettuata) e tiene conto della gravità associata alla preparazione.

Costituiscono esempi di preparazione le procedure chirurgiche (quali l’incannu­lamento, l’impianto di dispositivi telemetrici, l’ovariectomia, la castrazione, l’ipo­fisectomia ecc.) le procedure non chirurgiche (quali la somministrazione di diete modificate, l’induzione del diabete ecc.). Lo stesso vale per l’allevamento di animali geneticamente modificati: quando l’animale è impiegato nella procedura a cui è destinato, l’utilizzatore finale riporta l’intera procedura tenendo conto della gravità della sofferenza espressa dal fenotipo. Per indicazioni più dettaglia­te, si rimanda al punto relativo agli animali geneticamente modificati.

Se, per motivi eccezionali, un animale preparato non viene usato per fini scien­tifici, lo stabilimento che ha preparato l’animale deve indicare nelle statistiche i dettagli della preparazione considerandola una procedura indipendente dalla fina­lità prevista, sempreché nella preparazione dell’animale sia stata superata la soglia minima di dolore, sofferenza, distress e danno prolungato.

3. Luogo di nascita

Animali nati nell’UE presso un allevatore registrato

Animali nati nell’UE ma non presso un allevatore registrato

Animali nati nel resto d’Europa

Animali nati nel resto del mondo

i) L’origine si basa sul luogo di nascita degli animali («nati in»), e non sul luogo di provenienza.

ii) Per «Animali nati nell’UE presso un allevatore registrato» s’intendono gli animali nati presso allevatori autorizzati e registrati ai sensi dell’articolo 20 della direttiva 2010/63/UE.

▼M1

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iii) Per «Animali nati nell’UE ma non presso un allevatore registrato» s’inten­dono gli animali che non sono nati presso un allevatore registrato, ad esem­pio animali selvatici, animali da fattoria (tranne nel caso in cui l’allevatore sia autorizzato e registrato), nonché animali oggetto di deroghe concesse ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2010/63/UE.

iv) Le categorie «Animali nati nel resto d’Europa» e «Animali nati nel resto del mondo» raggruppano tutti gli animali, indipendentemente dal fatto che siano stati allevati in allevamenti registrati o in altri stabilimenti, o che siano stati catturati allo stato selvatico.

4. Primati non umani — Origine

Animali nati presso un allevatore registrato nell’UE

Animali nati nel resto d’Europa

Animali nati in Asia

Animali nati in America

Animali nati in Africa

Animali nati altrove

Ai fini della presente comunicazione:

i) la categoria «Animali nati nel resto d’Europa» deve includere gli animali nati in Turchia, Russia e Israele;

ii) la categoria «Animali nati in Asia» deve includere gli animali nati in Cina;

iii) la categoria «Animali nati in America» deve includere gli animali nati nel­l’America del Nord, centrale e del Sud;

iv) la categoria «Animali nati in Africa» deve includere gli animali nati a Mau­rizio;

v) la categoria «Animali nati altrove» deve includere gli animali nati in Au­stralasia.

L’origine degli animali registrati nella categoria «Animali nati altrove» deve essere precisata nei dati trasmessi all’autorità competente.

5. Primati non umani — Generazione

F0

F1

F2 o superiore

Colonia autosufficiente

i) Se la colonia non è autosufficiente, gli animali nati in tale colonia devono essere comunicati alle voci F0, F1, F2 o superiore in base alla generazione in linea materna.

ii) Se l’intera colonia è autosufficiente, tutti gli animali nati in tale colonia devono essere comunicati alla voce «Colonia autosufficiente» indipendente­mente dalla rispettiva generazione in linea materna.

6. Status genetico

Non geneticamente modificati

Geneticamente modificati senza fenotipo sofferente

Geneticamente modificati con fenotipo sofferente

i) La voce «Non geneticamente modificati» si utilizza per tutti gli animali che non sono stati sottoposti a modificazione genetica, compresi i progenitori geneticamente normali impiegati per la creazione di un nuovo ceppo/linea di animali geneticamente modificati.

▼M1

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ii) La voce «Geneticamente modificati senza fenotipo sofferente» si utilizza per gli animali impiegati per la creazione di una nuova linea portatrice della modificazione genetica in cui non si manifesta un fenotipo sofferente, e per gli animali geneticamente modificati impiegati in altre procedure (non per la creazione o il mantenimento) in cui non si manifesta un fenotipo sofferente.

iii) La voce «Geneticamente modificati con fenotipo sofferente» si utilizza per:

a) gli animali impiegati per la creazione di una nuova linea e che manife­stano un fenotipo sofferente;

b) gli animali impiegati per il mantenimento di una linea stabilizzata con un fenotipo sofferente atteso e che manifestano un fenotipo sofferente; e

c) gli animali geneticamente modificati impiegati in altre procedure (non per la creazione o il mantenimento) e che manifestano un fenotipo sof­ferente.

7. Creazione di una nuova linea geneticamente modificata

Animali utilizzati per la creazione di un nuovo ceppo/linea geneticamente mo­dificato

La voce «Animali utilizzati per la creazione di un nuovo ceppo/linea genetica­mente modificato» raggruppa gli animali impiegati per la creazione di un nuovo ceppo/linea geneticamente modificato, distinti da altri animali utilizzati per fina­lità di «Ricerca di base» o «Ricerca traslazionale e applicata».

8. Gravità

i) Non risveglio — Sotto questa voce si riportano gli animali che sono stati sottoposti a una procedura condotta interamente in anestesia generale da cui non hanno ripreso conoscenza.

ii) Lieve (fino a lieve compresa) — Sotto questa voce si riportano gli animali che sono stati sottoposti a una procedura che ha causato dolore, sofferenza o distress di breve durata di gravità fino a lieve (compresa), nonché gli animali che non hanno presentato un significativo deterioramento del loro benessere o delle loro condizioni generali. NB: Sotto questa voce devono essere indi­cati anche gli animali impiegati in un progetto autorizzato ma in cui fonda­mentalmente non è stato osservato un livello di dolore, sofferenza, distress o danno prolungato equivalente a quello causato dall’inserimento di un ago conformemente alle buone prassi veterinarie, fatta eccezione per gli animali necessari per il mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati di linee stabilizzate che presentano un fenotipo sofferente atteso e che, in conseguenza del genotipo potenzialmente lesivo, non hanno manifestato dolore, sofferenza, distress o danno prolungato.

iii) Moderata — Sotto questa voce si riportano gli animali che sono stati sottoposti a una procedura che ha causato dolore, sofferenza o distress moderati di breve durata, oppure dolore, sofferenza o distress lievi di lunga durata, nonché gli animali sottoposti a procedure che hanno provocato un deterioramento moderato del loro benessere o delle loro condizioni generali.

iv) Grave — Sotto questa voce si riportano gli animali che sono stati sottoposti a una procedura che ha causato dolore, sofferenza o distress gravi, oppure dolore, sofferenza o distress moderati di lunga durata, nonché gli animali sottoposti a procedure che hanno provocato un deterioramento grave del loro benessere o delle loro condizioni generali.

v) Se la classificazione «grave» viene superata, con o senza autorizzazione previa, gli animali e il loro utilizzo devono essere comunque riportati sotto la voce «grave», aggiungendo, nella sezione riservata alle osservazioni degli Stati membri, note relative alle specie, ai numeri, alle eventuali deroghe precedentemente autorizzate, ai dettagli dell’utilizzo e ai motivi del supera­mento della classificazione «grave».

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9. Finalità

Ricerca di base

Ricerca traslazionale e applicata

Uso a fini regolatori e produzione ordinaria

Protezione dell’ambiente naturale, nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali

Conservazione delle specie

Insegnamento superiore o formazione ai fini dell’acquisizione, del mantenimento o del miglioramento di competenze professionali

Indagini medico-legali

Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati stabilizzati, non utilizzati in altre procedure

i) Ricerca di base

Questa voce comprende: studi di base, compresi quelli di fisiologia; studi concepiti per migliorare la conoscenza della struttura, del funzionamento e del comportamento normali e anormali degli organismi viventi e dell’am­biente, tra cui studi di base in ambito tossicologico; indagini e analisi aventi come obiettivo il miglioramento o l’approfondimento delle conoscenze su un particolare tema, fenomeno o legge fondamentale della natura, anziché un’applicazione pratica specifica dei risultati.

Gli animali usati per la creazione di una nuova linea di animali genetica­mente modificati (anche mediante incrocio di due linee) destinati a essere impiegati per finalità di ricerca di base (ad esempio biologia dello sviluppo, immunologia) devono essere registrati in funzione della finalità per la quale sono stati creati. Inoltre, devono essere registrati alla voce «Creazione di una nuova linea genetica — Animali utilizzati per la creazione di un nuovo ceppo/linea geneticamente modificato».

Tutti gli animali portatori della modificazione genetica devono essere se­gnalati durante la creazione di una nuova linea. In questa voce sono riportati anche gli animali utilizzati nella creazione, ad esempio per la superovula­zione, la vasectomia e l’impianto di embrioni. Non devono invece essere trasmessi i dati relativi alla progenie non geneticamente modificata (wild type).

Un nuovo ceppo o linea di animali geneticamente modificati è considerato «stabilizzato» quando la trasmissione della modificazione genetica è stabile in almeno due generazioni ed è stata portata a termine una valutazione del benessere.

ii) Ricerca traslazionale e applicata

In questa voce rientrano gli animali utilizzati per le finalità di cui all’arti­colo 5, lettere b) e c), della direttiva ad esclusione di quelli impiegati a fini regolatori.

Sono compresi anche gli studi tossicologici nella fase di scoperta e le indagini effettuate per preparare la documentazione da presentare a norma di legge e lo sviluppo di metodi. Non sono compresi gli studi necessari per la documentazione da presentare a norma di legge.

Gli animali usati per la creazione di una nuova linea di animali genetica­mente modificati (anche mediante incrocio di due linee) destinati ad essere impiegati per finalità di ricerca traslazionale o applicata (ad esempio ri­cerca sul cancro, sviluppo di vaccini) devono essere registrati in funzione della finalità per la quale sono stati creati; inoltre, devono essere riportati alla voce «Creazione di una nuova linea genetica — Animali utilizzati per la creazione di un nuovo ceppo/linea geneticamente modificato».

Tutti gli animali portatori della modificazione genetica devono essere se­gnalati durante la creazione di una nuova linea. In questa voce sono regi­strati anche gli animali utilizzati nella creazione, ad esempio per la supero­vulazione, la vasectomia e l’impianto di embrioni. Non devono invece es­sere trasmessi i dati relativi alla progenie non geneticamente modificata (wild type).

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Un nuovo ceppo o linea di animali geneticamente modificati è considerato «stabilizzato» quando la trasmissione della modificazione genetica è stabile in almeno due generazioni ed è stata portata a termine una valutazione del benessere.

iii) Uso a fini regolatori e produzione ordinaria per tipo

Si tratta dell’uso di animali in procedure eseguite per rispettare disposizioni di legge relative alla produzione, all’immissione in commercio e al mante­nimento sul mercato di prodotti/sostanze, comprese la sicurezza e la valuta­zione dei rischi per gli alimenti e i mangimi. Sono comprese le prove eseguite su prodotti/sostanze per le quali alla fine non è comunicato alcun dato come prescritto dalla legge, ma che sarebbero state incluse nella comu­nicazione a norma di legge se questa fosse stata effettuata (ossia, prove eseguite su prodotti/sostanze per i quali non viene portato a termine il processo di sviluppo).

Sono compresi anche gli animali impiegati nel processo di realizzazione di prodotti, se tale processo richiede l’approvazione delle autorità di regola­mentazione (ad esempio gli animali impiegati nella produzione di medicinali a base di siero devono essere inclusi in questa categoria).

Sono escluse le prove di efficacia effettuate nel corso dello sviluppo di nuovi medicinali; tali prove devono essere riportate nella categoria «Ricerca tra­slazionale e applicata».

iv) Protezione dell’ambiente naturale, nell’interesse della salute o del benessere degli esseri umani o degli animali

Questa voce include gli studi svolti per indagare e comprendere fenomeni quali l’inquinamento ambientale, la perdita di biodiversità e gli studi epide­miologici su animali selvatici.

È escluso qualsiasi uso di animali dettato dalla normativa a fini ecotossico­logici.

v) Insegnamento superiore o formazione ai fini dell’acquisizione, del manteni­mento o del miglioramento di competenze professionali

È compresa la formazione avente come obiettivo l’acquisizione e il mante­nimento di competenze pratiche nelle tecniche di cui all’articolo 23, para­grafo 2.

vi) Mantenimento di colonie di animali geneticamente modificati stabilizzati, non utilizzati in altre procedure

Sotto questa voce va riportato il numero di animali necessari per il mante­nimento di colonie di animali geneticamente modificati di linee stabilizzate che presentano un fenotipo sofferente atteso e che, in conseguenza del genotipo potenzialmente lesivo, hanno manifestato dolore, sofferenza, di­stress o danno prolungato. Lo scopo per il quale viene allevata la linea non è registrato.

Sono esclusi tutti gli animali necessari per la creazione di una nuova linea geneticamente modificata e quelli utilizzati in altre procedure (diverse dalla creazione/mantenimento).

10. Studi per la ricerca di base

Oncologia

Apparato cardiovascolare, sangue e sistema linfatico

Sistema nervoso

Apparato respiratorio

Apparato gastrointestinale, compreso il fegato

Sistema muscoloscheletrico

Sistema immunitario

Apparato urogenitale/riproduttivo

Organi di senso (pelle, occhi e orecchie)

Sistema endocrino/metabolismo

Multiapparato

Etologia/Comportamento animale/Biologia animale

Altro

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i) Oncologia

Le ricerche in ambito oncologico devono essere riportate sotto questa voce indipendentemente dall’apparato/sistema bersaglio.

ii) Sistema nervoso

In questa voce rientrano le neuroscienze, il sistema nervoso periferico o centrale, la psicologia.

iii) Organi di senso (pelle, occhi e orecchie)

Gli studi sul naso devono essere riportati alla voce «Apparato respiratorio», mentre quelli sulla lingua vanno registrati alla voce «Apparato gastrointesti­nale, compreso il fegato».

iv) Multiapparato

In questa voce devono essere riportate esclusivamente le ricerche in cui l’interesse primario sia costituito da più apparati, ad esempio alcune malattie infettive, con l’esclusione dell’oncologia.

v) Nella voce «Etologia/Comportamento animale/Biologia animale» rientrano gli studi sugli animali, sia allo stato selvatico che in cattività, il cui fine princi­pale è migliorare le conoscenze su specie specifiche.

vi) Altro

Ricerche che non sono legate ad alcun organo o apparato indicato in prece­denza o che non riguardano in modo specifico un organo o un apparato.

vii) Annotazioni

Gli animali utilizzati per la produzione e il mantenimento di agenti infettivi, vettori e neoplasie, gli animali utilizzati per acquisire materiale biologico di altro tipo e gli animali utilizzati per la produzione di anticorpi policlonali per finalità di ricerca traslazionale/applicata, ma ad esclusione della produzione di anticorpi monoclonali con metodo ascitico (che rientra nella categoria «Uso a fini regolatori e produzione ordinaria per tipo») devono essere registrati nei campi pertinenti delle categorie «Studi per la ricerca di base» o «Ricerca traslazionale e applicata». Occorre stabilire con attenzione la finalità degli studi, che potrebbero rientrare in entrambe le categorie, ma di cui deve essere riportata soltanto la finalità principale.

11. Ricerca traslazionale e applicata

Tumori degli esseri umani

Disturbi infettivi degli esseri umani

Disturbi cardiovascolari degli esseri umani

Disturbi nervosi e mentali degli esseri umani

Disturbi respiratori degli esseri umani

Disturbi gastrointestinali degli esseri umani, compresi i disturbi del fegato

Disturbi muscoloscheletrici degli esseri umani

Disturbi immunitari degli esseri umani

Disturbi urogenitali/riproduttivi degli esseri umani

Disturbi degli organi di senso degli esseri umani (pelle, occhi e orecchie)

Disturbi endocrini/metabolici degli esseri umani

Altri disturbi degli esseri umani

Malattie e disturbi degli animali

Benessere degli animali

Diagnosi di malattie

Malattie delle piante

Tossicologia ed ecotossicologia (studi non dettati dalla normativa)

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i) Gli studi di ricerca applicata riguardanti i tumori e i disturbi infettivi degli esseri umani devono essere registrati indipendentemente dall’apparato/sistema bersaglio.

ii) È escluso qualsiasi uso di animali a fini regolatori, ad esempio gli studi di cancerogenesi obbligatori per legge.

iii) Gli studi sui disturbi del naso devono essere registrati alla voce «Disturbi respiratori degli esseri umani», mentre quelli sui disturbi della lingua devono essere riportati in «Disturbi gastrointestinali degli esseri umani, compresi i disturbi del fegato».

iv) Nella voce «Diagnosi di malattie» sono inclusi gli animali impiegati nella diagnosi diretta di malattie quali la rabbia e il botulismo, ad eccezione di quelli che rientrano nella voce «Uso a fini regolatori».

v) Gli studi tossicologici non dettati dalla normativa comprendono gli studi tossicologici nella fase di scoperta e le indagini effettuate per preparare la documentazione da presentare a norma di legge e lo sviluppo di metodi. Non rientrano in questa voce gli studi necessari per la documentazione da presen­tare a norma di legge (studi preliminari, MTD — Dose massima tollerata).

vi) Nella voce «Benessere degli animali» rientrano gli studi effettuati ai sensi dell’articolo 5, lettera b), punto iii), della direttiva 2010/63/UE.

vii) Annotazioni

Gli animali utilizzati per la produzione e il mantenimento di agenti infettivi, vettori e neoplasie, gli animali utilizzati per acquisire materiale biologico di altro tipo e gli animali utilizzati per la produzione di anticorpi policlonali per finalità di ricerca traslazionale/applicata, ma ad esclusione della produzione di anticorpi monoclonali con metodo ascitico (che rientra nella categoria «Uso a fini regolatori e produzione ordinaria per tipo») devono essere registrati nei campi pertinenti delle categorie «Studi per la ricerca di base» o «Ricerca traslazionale e applicata». Occorre stabilire con attenzione la finalità degli studi, che potrebbero rientrare in entrambe le categorie, ma di cui deve essere riportata soltanto la finalità principale.

12. Uso a fini regolatori e produzione ordinaria

i) Uso di animali in procedure eseguite per rispettare disposizioni di legge relative alla produzione, all’immissione e al mantenimento sul mercato di prodotti/sostanze, comprese la sicurezza e la valutazione dei rischi per gli alimenti e i mangimi.

ii) Sono comprese le prove eseguite su prodotti/sostanze per i quali non è effettuata la comunicazione prescritta per legge: si tratta delle prove eseguite su prodotti/sostanze per i quali sarebbe d’obbligo la comunicazione dei rela­tivi dati ma che non giungono al termine del processo di sviluppo in quanto giudicati inadatti al mercato da parte del loro sviluppatore.

iii) In questa categoria sono compresi anche gli animali impiegati nel processo di produzione di prodotti, se tale processo di produzione richiede l’approvazione delle autorità di regolamentazione (ad esempio gli animali impiegati nella produzione di medicinali a base di siero devono essere inclusi in questa categoria).

13. Uso a fini regolatori e produzione ordinaria per tipo

Controllo di qualità (comprese le prove di sicurezza di lotto e le prove di attività)

Altre prove di efficacia e tolleranza

Prove di tossicità e altre prove di sicurezza, comprese prove farmacologiche

Produzione ordinaria

i) Sono escluse le prove di efficacia effettuate nel corso dello sviluppo di nuovi medicinali; tali prove devono essere registrate nella categoria «Ricerca tra­slazionale e applicata».

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ii) La voce «Controllo di qualità» comprende gli animali utilizzati nelle prove di purezza, stabilità, efficacia, potenza e nelle prove riguardanti altri parametri di controllo della qualità effettuate sul prodotto finale e sui suoi componenti, nonché nei controlli effettuati durante il processo di produzione ai fini della registrazione, per rispettare altri requisiti imposti dalla normativa nazionale o internazionale o la politica aziendale del produttore. Sono comprese anche le prove di pirogenicità.

iii) La voce «Altre prove di efficacia e tolleranza» comprende le prove di effi­cacia di biocidi e pesticidi, nonché le prove di tolleranza degli additivi impiegati nell’alimentazione animale.

iv) La voce «Prove di tossicità e altre prove di sicurezza» (compresa la valuta­zione di sicurezza di prodotti e dispositivi per la medicina e l’odontoiatria umane e per la medicina veterinaria) include gli studi effettuati su un pro­dotto o una sostanza per determinarne la potenziale capacità di provocare effetti pericolosi o indesiderabili negli esseri umani o negli animali in seguito all’impiego previsto o a un impiego anormale, alla sua produzione o alla sua presenza come contaminante potenziale o effettivo nell’ambiente.

v) La voce «Produzione ordinaria» comprende la produzione di anticorpi mono­clonali (con metodo ascitico) e di emoderivati tra cui gli antisieri policlonali con metodi consolidati. È esclusa l’immunizzazione di animali per la produ­zione di ibridomi, che va riportata nella pertinente voce della categoria «Ri­cerca di base» o «Ricerca applicata».

14. Prove per tipo di legislazione

Legislazione sui prodotti medicinali per uso umano

Legislazione sui prodotti medicinali per uso veterinario e sui relativi residui

Legislazione sui dispositivi medici

Legislazione sui prodotti chimici industriali

Legislazione sui prodotti fitosanitari

Legislazione sui biocidi

Legislazione sugli alimenti, compresi i materiali da impiegare a contatto con gli alimenti

Legislazione sui mangimi, compresa la legislazione sulla sicurezza degli animali bersaglio, dei lavoratori e dell’ambiente

Legislazione sui cosmetici

Altro

i) I requisiti di legge devono essere riportati in funzione dell’uso primario previsto.

ii) Qualità dell’acqua; se riguarda ad esempio l’acqua di rubinetto, deve essere riportata alla voce «Legislazione sugli alimenti».

15. Requisiti di legge

Legislazione conforme ai requisiti UE

Legislazione conforme unicamente ai requisiti nazionali (nell’UE)

Legislazione conforme unicamente a requisiti non UE

i) Questa categoria permette di identificare il livello di armonizzazione fra requisiti legislativi diversi. Il fattore determinante non è chi richiede l’esecu­zione del test, bensì quale legislazione è rispettata, dando priorità al livello di armonizzazione più ampio.

ii) Se la legislazione nazionale deriva dalla legislazione UE, si deve scegliere soltanto la voce «Legislazione conforme ai requisiti UE».

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iii) La voce «Legislazione conforme ai requisiti UE» comprende i requisiti in­ternazionali che soddisfano anche i requisiti UE (ad esempio le prove ese­guite conformemente a requisiti ICH, VICH, linee guida OCSE, monografie della farmacopea europea).

iv) La voce «Legislazione conforme unicamente ai requisiti nazionali (nell’UE)» deve essere scelta solamente quando la prova viene effettuata per conformarsi ai requisiti di uno o più Stati membri, (non necessariamente dello Stato membro in cui è svolto il lavoro), ma non vi sono requisiti equivalenti nell’UE.

v) La voce «Legislazione conforme unicamente a requisiti non UE» deve essere scelta quando non vi sono requisiti equivalenti per effettuare le prove in modo da soddisfare i requisiti UE.

16. Controllo di qualità (comprese le prove di sicurezza di lotto e le prove di attività)

Prove di sicurezza di lotto

Prove di pirogenicità

Prove di attività di lotto

Altri controlli di qualità

La voce «Prove di sicurezza di lotto» non include le prove di pirogenicità, da riportare nell’apposita voce «Prove di pirogenicità».

17. Prove di tossicità e altre prove di sicurezza per tipo di prova

Metodi di prova per la determinazione della tossicità acuta (dose singola) (com­presa prova limite)

Irritazione/corrosione cutanea

Sensibilizzazione cutanea

Irritazione/corrosione oculare

Tossicità a dose ripetuta

Cancerogenicità

Genotossicità

Tossicità sulla riproduzione

Tossicità per lo sviluppo

Neurotossicità

Cinetica (farmacocinetica, tossicocinetica, deplezione residuale)

Farmacodinamica (compresa la farmacologia di sicurezza)

Fototossicità

Ecotossicità

Prove di sicurezza nell’area degli alimenti e dei mangimi

Sicurezza degli animali bersaglio

Altro

i) Gli studi immunotossicologici rientrano nella voce «Tossicità a dose ripetu­ta».

ii) «Cinetica (farmacocinetica, tossicocinetica, deplezione residuale)»: se nel­l’ambito dello studio di tossicità a dose ripetuta dettato dalla normativa vengono effettuate prove di tossicocinetica, i relativi dati devono essere riportati nella categoria «Tossicità a dose ripetuta».

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iii) Nelle «Prove di sicurezza nell’area degli alimenti e dei mangimi» rientrano le prove sull’acqua potabile (comprese le prove sulla sicurezza per gli animali bersaglio).

iv) Nella voce «Sicurezza per gli animali bersaglio» rientrano le prove effettuate per assicurarsi che un prodotto destinato a un animale specifico possa essere impiegato in sicurezza per la specie corrispondente (sono escluse le prove di sicurezza di lotto, che rientrano nella categoria «Controllo di qualità»).

18. Metodi di prova della tossicità acuta e subacuta

DL50, CL50

Altri metodi letali

Metodi non letali

19. Tossicità a dose ripetuta

Fino a 28 giorni

29 - 90 giorni

> 90 giorni

20. Uso di animali per la produzione regolamentata, per tipo di prodotto

Emoderivati

Anticorpi monoclonali

Altro

21. Ecotossicità

Tossicità acuta

Tossicità cronica

Tossicità per la riproduzione

Attività endocrina

Bioaccumulo

Altro

C. OSSERVAZIONI DEGLI STATI MEMBRI

1. Informazioni generali sugli eventuali cambiamenti tendenziali osservati ri­spetto al periodo della comunicazione precedente.

2. Informazioni su aumenti o riduzioni significativi dell’uso di animali in un’area specifica e analisi dei relativi motivi.

3. Informazioni sugli eventuali cambiamenti tendenziali riguardanti la gravità effettiva e analisi dei relativi motivi.

4. Sforzi particolari effettuati per promuovere il principio di sostituzione, ri­duzione e perfezionamento ed eventuali ripercussioni sulle statistiche.

5. Ulteriori suddivisioni nell’ambito delle voci «Altro» se in tali voci rientra una percentuale significativa degli animali impiegati.

6. Nei casi in cui è superata la classificazione «grave», con o senza autoriz­zazione previa, dettagli riguardanti le specie, i numeri, le eventuali deroghe precedentemente concesse, l’uso e i motivi del superamento di tale classificazio­ne.

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ALLEGATO III

MODELLO PER LA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE DEROGHE CONCESSE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 4, LETTERA a), DELLA DIRETTIVA 2010/63/UE, DI CUI ALL’ARTICOLO 54, PARAGRAFO 3,

DELLA MEDESIMA DIRETTIVA

Tipo di metodo Specie Motivazione

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II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

RACCOMANDAZIONI

COMMISSIONE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2007

relativa a linee guida per la sistemazione e la tutela degli animali impiegati a fini sperimentali o ad altrifini scientifici

[notificata con il numero C(2007) 2525]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/526/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolarel’articolo 211, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre1986, concernente il ravvicinamento delle disposizionilegislative, regolamentari e amministrative degli Statimembri relative alla protezione degli animali utilizzati afini sperimentali o ad altri fini scientifici (1) dà esecuzionealla convenzione europea per la protezione degli animalivertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri finiscientifici (di seguito «la convenzione»). La decisione 1999/575/CE del Consiglio (2) ha adottato la convenzione.

(2) A norma della direttiva 86/609/CEE gli Stati membri sonotenuti a provvedere affinché tutti gli animali da esperimentosiano alloggiati e trattati adeguatamente e qualsiasilimitazione alla possibilità di soddisfare ai loro bisognifisiologici ed etologici sia ridotta al minimo.

(3) L’appendice A della convenzione è attuata dall’allegato IIdella direttiva 86/609/CEE, contenente le linee di indirizzoper la cura ed il ricovero degli animali.

(4) Il 15 giugno 2006 la quarta consultazione multilateraledelle parti della convenzione ha adottato un nuovo testodell’appendice A.

(5) L’appendice A modificata contiene linee guida, che èopportuno inserire in una raccomandazione.

(6) La direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998,riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (3)definisce norme minime per la tutela degli animali allevati otenuti negli allevamenti.

(7) Il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicem-bre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasportoe le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (4)istituisce disposizioni riguardanti il benessere degli animalivertebrati vivi durante il trasporto all’interno dellaComunità, compresi i controlli specifici che i funzionari

30.7.2007 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 197/1

(1) GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva2003/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 230 del16.9.2003, pag. 32).

(2) GU L 222 del 24.8.1999, pag. 29.

(3) GU L 221 dell’8.8.1998, pag. 23. Direttiva modificata dalregolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(4) GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.

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competenti devono effettuare sulle partite che entrano nelterritorio doganale della Comunità o che ne escono,

RACCOMANDA:

1) gli Stati membri dovrebbero attenersi alle linee guidaistituite nell’allegato della presente raccomandazione ai finidell’attuazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b),della direttiva 86/609/CEE;

2) gli Stati membri dovrebbero informare la Commissionedelle procedure messe in atto per dare esecuzione allapresente raccomandazione entro il 15 giugno 2008.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

L 197/2 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.7.2007

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ALLEGATO

Linee guida per la sistemazione e la tutela degli animali impiegati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici

INDICE

Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Definizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

PARTE GENERALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1. Strutture fisiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.1. Funzioni e progetto generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.2. Locali di permanenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.3. Sale per procedure a finalità generale o specifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.4. Locali di servizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2. Ambiente e relativo controllo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.1. Ventilazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.2. Temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.3. Umidità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.4. Illuminazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.5. Rumore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.6. Impianto di allarme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3. Istruzione e formazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

4. Tutela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

4.1. Salute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

4.2. Cattura di animali allo stato selvatico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

4.3. Trasporto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

4.4. Quarantena, acclimatazione ed isolamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

4.5. Alloggiamento e arricchimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

4.6. Alimentazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

4.7. Abbeveraggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

4.8. Pavimentazione, substrato, lettiere, materiale da lettiera e per la nidificazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

4.9. Pulizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

4.10. Maneggiamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

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4.11. Eliminazione umanitaria degli animali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

4.12. Registri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

4.13. Identificazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

PARTE RIGUARDANTE LE SINGOLE SPECIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

A. Linee guida specie-specifiche per i roditori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1. Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2. Ambiente e relativo controllo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

3. Salute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

4. Alloggiamento, arricchimento e tutela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

B. Linee guida specie-specifiche per i conigli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

1. Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2. Ambiente e relativo controllo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

3. Salute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

4. Alloggiamento, arricchimento e tutela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

C. Linee guida specie-specifiche per i gatti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

1. Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2. Ambiente e relativo controllo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3. Salute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

4. Alloggiamento, arricchimento e tutela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

D. Linee guida specie-specifiche per i cani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

1. Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2. Ambiente e relativo controllo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

3. Salute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

4. Alloggiamento, arricchimento e tutela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

E. Linee guida specie-specifiche per i furetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

1. Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2. Ambiente e relativo controllo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

3. Salute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

4. Alloggiamento, arricchimento e tutela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

F. Linee guida specie-specifiche per i primati non umani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

a. Considerazioni generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

1. Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2. Ambiente e relativo controllo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

3. Salute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

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4. Alloggiamento, arricchimento e tutela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

5. Formazione del personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

6. Trasporto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

b. Linee guida supplementari per la stabulazione e la tutela di uistitì e tamarini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

1. Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

2. Ambiente e relativo controllo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

3. Salute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

4. Alloggiamento, arricchimento e tutela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

5. Formazione del personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

6. Trasporto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

c. Linee guida supplementari per la stabulazione e la tutela delle scimmie scoiattolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

1. Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

2. Ambiente e relativo controllo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

3. Salute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

4. Alloggiamento, arricchimento e tutela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

5. Formazione del personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

6. Trasporto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

d. Linee guida supplementari per la stabulazione e la tutela di macachi e cercopitechi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

1. Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

2. Ambiente e relativo controllo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

3. Salute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

4. Alloggiamento, arricchimento e tutela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

5. Formazione del personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

6. Trasporto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

e. Linee guida supplementari per la stabulazione e la tutela dei babbuini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

1. Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

2. Ambiente e relativo controllo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

3. Salute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

4. Alloggiamento, arricchimento e tutela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

5. Formazione del personale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

6. Trasporto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

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G. Linee guida specifiche per gli animali di allevamento e i mini-pig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

a. Considerazioni generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

1. Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

2. Ambiente e relativo controllo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

3. Salute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

4. Alloggiamento, arricchimento e tutela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

b. Linee guida supplementari per l’alloggiamento e la tutela dei bovini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

1. Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

2. Ambiente e relativo controllo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

3. Salute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

4. Alloggiamento, arricchimento e tutela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

c. Linee guida supplementari per l’alloggiamento e la tutela degli ovini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

1. Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

2. Ambiente e relativo controllo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

3. Salute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

4. Alloggiamento, arricchimento e tutela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

d. Linee guida supplementari per l’alloggiamento e la tutela dei maiali e dei mini-pig . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

1. Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

2. Ambiente e relativo controllo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

3. Salute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

4. Alloggiamento, arricchimento e tutela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

e. Linee guida supplementari per l’alloggiamento e la tutela degli equini, compresi cavalli, pony, asini emuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

1. Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

2. Ambiente e relativo controllo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

3. Salute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

4. Alloggiamento, arricchimento e tutela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

H. Linee guida specie-specifiche per gli uccelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

a. Considerazioni generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

1. Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

2. Ambiente e relativo controllo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

3. Salute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

4. Alloggiamento, arricchimento e tutela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

L 197/6 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.7.2007

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b. Linee guida supplementari per l’alloggiamento e la tutela del pollo domestico, in mantenimento edurante i protocolli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

c. Linee guida supplementari per l’alloggiamento e la tutela del tacchino domestico, in mantenimento edurante i protocolli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

d. Linee guida supplementari per l’alloggiamento e la tutela della quaglia, in mantenimento e durante iprotocolli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

e. Linee guida supplementari per l’alloggiamento e la tutela delle anatre e delle oche, in mantenimento edurante i protocolli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

f. Linee guida supplementari per l’alloggiamento e la tutela dei piccioni, in mantenimento e durante iprotocolli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

g. Linee guida supplementari per l’alloggiamento e la tutela del diamante mandarino, in mantenimento edurante i protocolli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

I. Linee guida specie-specifiche per gli anfibi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

1. Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

2. Ambiente e relativo controllo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

3. Salute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

4. Alloggiamento, arricchimento e tutela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

5. Trasporto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

J. Linee guida specie-specifiche per i rettili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

1. Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

2. Ambiente e relativo controllo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

3. Salute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

4. Alloggiamento, arricchimento e tutela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

5. Trasporto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

K. Linee guida specie-specifiche per i pesci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

1. Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

2. Ambiente e relativo controllo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

3. Salute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

4. Alloggiamento, arricchimento e tutela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

5. Trasporto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

30.7.2007 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 197/7

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INTRODUZIONE

1. Uno dei principali obiettivi della direttiva 86/609/CEE è la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali e adaltri fini scientifici, in modo da ridurre al minimo ogni eventuale dolore, sofferenza, forte stress o danno prolungatoche possa essere loro inflitto a seguito delle procedure cui sono sottoposti.

2. Alcuni protocolli sono eseguiti sul campo utilizzando animali selvatici che vivono allo stato brado e sonoautosufficienti, ma si tratta di una minoranza. Nella stragrande maggioranza dei casi gli animali impiegati vivono instrutture che vanno da recinti all’aperto fino alle gabbie destinate ai piccoli animali per gli esperimenti di laboratorio.In situazioni di questo tipo vi è spesso un notevole conflitto tra le esigenze della ricerca e quelle degli animali. Difronte a un tale conflitto i fabbisogni fisiologici ed etologici di base degli animali (cioè la libertà di movimento, ilcontatto sociale, un’attività ragionevole, il nutrimento e l’acqua) dovrebbero essere limitati solo per il periodo e illivello strettamente necessario. Prima di procedere all’esecuzione del protocollo gli scienziati, i tecnici animali e lepersone incaricate di dare consulenza sul benessere degli animali devono riesaminare tali limitazioni per ridurre alminimo la compromissione del benessere degli animali interessati nel rispetto degli obiettivi scientifici dello studio.

3. Il presente allegato contiene linee guida per la sistemazione e la tutela degli animali ispirate alle conoscenzeattualmente disponibili e alla buona pratica in uso. L’allegato spiega e integra i principi di base adottati nell’articolo 5della direttiva 86/609/CEE ed è finalizzato ad aiutare le autorità, le istituzioni e i singoli individui a rispettare gliobiettivi in materia fissati dalla direttiva citata.

4. La parte generale contiene linee guida riguardanti la sistemazione, l’alloggiamento e la tutela di tutti gli animaliutilizzati negli esperimenti e per altri fini scientifici, mentre nelle parti specifiche vengono fornite informazionisupplementari sulle specie più comunemente usate. Se i capitoli specifici non contengono informazioni, occorre fareriferimento alla parte generale.

I capitoli dedicati alle singole specie si basano sulle proposte avanzate dai gruppi di esperti sui roditori, conigli, cani,gatti, furetti, primati non umani, specie di allevamento, mini-pig, uccelli, anfibi, rettili e pesci. Gli esperti hanno anchefornito informazioni di base a sostegno delle loro proposte, fondate su dati scientifici ed esperienze pratiche.

Le informazioni di base sono presentate sotto la responsabilità dei rispettivi gruppi di esperti e sono disponibili aparte. Per alcuni gruppi di specie, in particolare gli anfibi, i rettili e i pesci, i documenti illustrativi forniscono ancheinformazioni aggiuntive sulle specie usate meno di frequente e che non sono citate nelle linee guida sulle singolespecie.

In caso di problemi comportamentali o di allevamento o se servono informazioni supplementari sulle necessitàspecifiche di altre specie, è opportuno consultare esperti delle specie interessate e il personale che se ne occupa, per farsì che le esigenze di tutte le specie siano soddisfatte in maniera adeguata.

5. Il termine «tutela», se impiegato per gli animali destinati a o già utilizzati in protocolli o per animali di laboratoriallevati a fini di riproduzione, si riferisce a tutti gli aspetti della relazione tra l’animale e la persona. In sintesi, è lasomma delle risorse materiali e non materiali che l’uomo fornisce per ottenere e mantenere un animale nello statofisico e mentale che provoca la sofferenza minore a fine di promuovere una buona ricerca scientifica. La tutela inizianel momento in cui l’animale è prescelto per essere impiegato nelle procedure, comprese la riproduzione e ilmantenimento a quello scopo, e continua fino a quando l’animale non viene eliminato con metodi non crudeli oallontanato in altro modo dallo stabilimento, come previsto all’articolo 9 della direttiva 86/609/CEE, una voltaultimata la procedura.

6. L’allegato fornisce indicazioni su come progettare le strutture più adeguate per gli animali e contiene raccomandazionie orientamenti su come rispettare le linee guida riguardanti il benessere degli animali contenute nella direttiva 86/609/CEE. Le raccomandazioni riguardanti lo spazio sono tuttavia da intendersi come requisiti minimi che in alcunecircostanze possono essere aumentati, visto che i requisiti ambientali per i singoli animali possono variare in base, adesempio, alla specie, all’età, alle condizioni fisiologiche, alla densità di popolamento, alla finalità (mantenimento,riproduzione o sperimentazione), alla durata della permanenza (lunga o breve). L’arricchimento ambientale è un altrofattore importante per il benessere degli animali.

7. Le strutture o le apparecchiature esistenti dovrebbero essere modificate o sostituite in base a queste linee guida,tenendo conto delle priorità in termini di benessere degli animali e delle considerazioni di carattere finanziario epratico. In attesa della sostituzione o delle modifiche, sarebbe opportuno adeguare il numero e la dimensione deglianimali sistemati negli stabulari esistenti per rispettare, per quanto possibile, il contenuto delle presenti linee guida.

L 197/8 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.7.2007

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DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti linee guida s’intende per:

1) «stabulari»: sistemazioni primarie in cui gli animali sono confinati, quali:

a) «gabbia»: contenitore fisso o mobile, recintato da muri del quale almeno una parte è costituita da sbarre o dagriglia metallica o, se necessario, da reti e nel quale uno o più animali vengono tenuti o trasportati; in funzionedel tasso di popolamento e delle dimensioni della gabbia, la libertà di movimento degli animali è più o menolimitata;

b) «box chiuso»: superficie racchiusa da mura, sbarre o da griglia metallica nella quale sono tenuti uno o piùanimali; secondo le dimensioni del box e il tasso di popolamento, la libertà di movimento degli animali è ingenere meno limitata che in una gabbia;

c) «recinto esterno» (paddock): superficie recintata da staccionata, mura, sbarre o da griglia metallica, spesso situataall’esterno di una costruzione, nel quale gli animali tenuti in gabbia o in recinto chiuso possono muoversiliberamente durante determinati periodi, conformemente ai loro bisogni etologici e fisiologici, ad esempio perfare del moto;

d) «box di stalla»: piccolo scompartimento a tre lati, generalmente dotato di mangiatoia e di tramezzi laterali, nelquale possono essere tenuti legati uno o due animali;

2) le strutture di sistemazione secondarie, nelle quali possono essere tenuti gli stabulari, sono definite «locali dipermanenza».

I «locali di permanenza» possono comprendere:

a) i locali dove vengono generalmente ospitati gli animali, a scopo di riproduzione e mantenimento oppure nelcorso della procedura o del protocollo;

b) «sistemi di contenimento», quali isolatori, banchi a flusso lamellare e sistemi di gabbie a ventilazione individuale.

PARTE GENERALE

1. STRUTTURE FISICHE

1.1. Funzioni e progetto generali

1.1.1. Tutte le strutture devono essere progettate in modo da offrire un ambiente appropriato alle specie da ospitare,tenendo conto delle rispettive esigenze fisiologiche ed etologiche. Dovranno inoltre essere studiate in modo daimpedire l’accesso ai non addetti nonché l’entrata o la fuga degli animali.

Anche le strutture che fanno parte di un edificio più grande devono essere protette da adeguate misure disicurezza e costruzione e da disposizioni che limitino il numero delle entrate.

1.1.2. Deve essere periodicamente effettuato un programma di manutenzione per evitare o risolvere qualsiasi cedimentomateriale o danno alle attrezzature.

1.2. Locali di permanenza

1.2.1. Si devono adottare tutte le misure necessarie per garantire periodicamente una pulizia efficace dei locali el’osservanza delle norme igieniche. I soffitti e i muri sono resistenti e devono avere una superficie liscia,impermeabile e facilmente lavabile, facendo particolare attenzione alle giunture, anche di porte, tubature e cavi.Qualora necessario, si può inserire nella porta uno spioncino. Il pavimento deve essere liscio, impermeabile, anti-scivolo, facilmente lavabile, in grado di sopportare senza danni il peso dei compartimenti e di altre installazionipesanti. Eventuali drenaggi di scolo devono essere correttamente coperti e muniti di griglia per impedire lapenetrazione di vermi o la fuga degli animali.

1.2.2. I muri ed i pavimenti dei locali in cui gli animali possono muoversi liberamente devono essere rivestiti dimateriale particolarmente resistente, atto a sopportare l’intenso logorio causato dagli animali e dalle pulizie. Ilrivestimento deve essere innocuo per gli animali e tale da impedire che si feriscano. Sarà inoltre opportuna unaprotezione supplementare delle attrezzature e degli impianti affinché non vengano danneggiati dagli animali, népossano arrecare danno agli animali stessi.

30.7.2007 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 197/9

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1.2.3. Non si possono far coabitare nello stesso locale specie tra loro incompatibili, come predatori e prede, né animaliche necessitano di condizioni ambientali diverse; i predatori e le prede non devono trovarsi a una distanza tale dapotersi vedere, annusare o ascoltare.

1.2.4. I locali di permanenza degli animali devono essere dotati di impianti che consentano, ove occorra, di praticaremanipolazioni o tecniche minori.

1.3. Sale per procedure a finalità generale o specifica

1.3.1. Gli stabilimenti di allevamento o le aziende fornitrici devono essere dotate di adeguati impianti per effettuare leconsegne degli animali pronti per la spedizione.

1.3.2. Tutti gli stabilimenti devono anche avere una dotazione minima di apparecchi di laboratorio per la diagnosisemplice, esami post mortem e/o per raccogliere campioni in vista di più approfonditi esami di laboratorio, daeffettuare altrove.

1.3.3. Si devono prevedere strutture per l’accoglienza degli animali nuovi da isolare fino a quando non vengadeterminato il loro stato di salute e accertato e ridotto al minimo il rischio potenziale per gli animali già presenti.

1.3.4. Devono essere disponibili sale a scopo generale o specifico nei casi in cui non sia opportuno condurre leprocedure o le osservazioni nel locale di permanenza degli animali.

1.3.5. Se necessario è opportuno disporre di una o più sale operatorie separate in modo da consentire l’asepsi negliinterventi chirurgici. Sono opportuni locali di convalescenza postoperatoria, qualora necessario.

1.3.6. È auspicabile disporre di locali separati per animali malati o feriti, ove risulti necessario.

1.4. Locali di servizio

1.4.1. I locali di stoccaggio dovrebbero essere progettati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare la qualità deglialimenti e dei giacigli; devono inoltre essere inaccessibili a vermi ed insetti. Gli altri materiali che potrebbero essereinfetti, o comunque a rischio per gli animali o il personale, devono essere conservati separatamente.

1.4.2. È necessario disporre di locali appositi per deporre gabbie, strumenti e altri attrezzi, una volta ripuliti.

1.4.3. I locali adibiti alla pulitura e al lavaggio devono essere sufficientemente spaziosi da contenere gli apparecchi per ladisinfezione e la pulizia del materiale. Le operazioni di pulizia sono organizzate in modo da separare l’afflusso delmateriale sporco da quello pulito per non infettare attrezzi appena lavati. Muri e pavimento sono ricoperti da unrivestimento adeguatamente resistente e l’impianto di ventilazione è sufficientemente potente da eliminare caloreed umidità eccessivi.

1.4.4. Si devono adottare disposizioni per l’igiene dello stoccaggio e delle operazioni di eliminazione delle carcasse edegli altri scarti animali. Se non è possibile o necessario l’incenerimento sul posto, occorre prendere adeguatedisposizioni per eliminare in sicurezza queste sostanze conformemente ai regolamenti ed ai decreti nazionali elocali. È opportuno adottare precauzioni speciali in caso di rifiuti altamente tossici, radioattivi o infettivi.

1.4.5. La progettazione e la costruzione delle aree di circolazione devono corrispondere alle norme applicabili ai locali dipermanenza. I corridoi devono essere sufficientemente larghi per l’agevole circolazione del materiale mobile.

2. AMBIENTE E RELATIVO CONTROLLO

2.1. Ventilazione

2.1.1. I locali di permanenza degli animali e gli stabulari sono muniti di un sistema di ventilazione adeguato alle esigenzedelle specie ospitate. Scopo della ventilazione è introdurre aria pura di qualità adeguata e ridurre gli odori, i gastossici, la polvere e ogni tipo di agente infettivo. Serve inoltre ad eliminare l’eccesso di calore e umidità.

2.1.2. L’aria nei locali va frequentemente rinnovata. In genere è sufficiente un tasso di ventilazione di 15-20 ricambid’aria/ora. Nondimeno, in talune circostanze, ad esempio quando il popolamento è scarso, può essere sufficienteun tasso di ventilazione di 8-10 ricambi d’aria/ora ed una ventilazione meccanica può perfino risultare superflua.

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Occorre comunque evitare il riciclo d’aria non trattata. Va sottolineato che anche l’impianto più efficiente non puòsopperire a carenze in termini di pulizia o a negligenza.

2.1.3. L’impianto di ventilazione deve essere progettato in modo da evitare correnti d’aria nocive e rumori.

2.1.4. È vietato fumare nei locali di permanenza degli animali.

2.2. Temperatura

2.2.1. Nei capitoli successivi dedicati alle singole specie figura la gamma di temperature raccomandate: le cifreriguardano soltanto gli animali adulti e normali. I neonati, i piccoli, gli animali glabri, quelli appena operati, malatio feriti richiedono sovente una temperatura più elevata. Nel regolare la temperatura dei locali è opportuno tenerconto delle eventuali modifiche della termoregolazione degli animali, che può essere compromessa a causa diparticolari condizioni fisiologiche e agli effetti delle procedure effettuate.

È opportuno misurare e registrare ogni giorno la temperatura nei locali di permanenza.

2.2.2. Può essere necessario un impianto di ventilazione con dispositivo di riscaldamento e di raffreddamento dell’aria.

2.2.3. Negli stabilimenti utilizzatori, la temperatura dei locali di permanenza degli animali va controllata con precisione,essendo la temperatura ambiente un fattore fisico che esercita un importante effetto sul metabolismo e sulcomportamento di tutti gli animali e incide pertanto sulla validità di alcuni risultati scientifici.

2.2.4. Le zone all’aria aperta dove gli animali possono fare del moto e interagire tra loro non possono avere una rigidaregolazione della temperatura. È opportuno evitare di confinare gli animali in tali zone quando si verificanocondizioni climatiche che possono causare loro forte stress.

2.3. Umidità

Nel caso di alcune specie, come i ratti e i gerbilli, può essere necessario limitare le variazioni dell’umidità relativaentro un intervallo ristretto per ridurre al minimo i possibili effetti dannosi sulla salute e sul benessere deglianimali. Altre specie, come il cane, tollerano invece bene le fluttuazioni dei livelli di umidità.

2.4. Illuminazione

Nei locali in cui la luce naturale non garantisce un adeguato ciclo luce/buio, occorre fornire un’illuminazioneartificiale controllata, sia per rispettare le esigenze biologiche degli animali, sia per fornire un soddisfacenteambiente di lavoro. Per alcuni animali è opportuno evitare l’esposizione alla luce forte e negli stabulari ci devonoessere zone meno luminose dove gli animali possono ritirarsi. L’illuminazione deve essere sufficiente per svolgerele procedure per la manutenzione e l’ispezione degli animali. È opportuno garantire fotoperiodi regolari eun’intensità luminosa adatta alle varie specie, evitando interruzioni. Per gli animali albini si dovrà tener conto dellaloro particolare sensibilità alla luce. Occorre prendere in esame la possibilità di inserire finestre nei locali dipermanenza, perché sono fonte di luce naturale e possono rappresentare un arricchimento ambientale per alcunespecie, soprattutto i primati non umani, i cani, i gatti, alcuni animali domestici di allevamento e altri grandimammiferi.

2.5. Rumore

Il rumore può costituire un importante fattore di disturbo per gli animali. Livelli di rumore elevati e rumoriimprovvisi possono essere fonte di stress e, oltre ad avere ripercussioni sul benessere degli animali, possonoincidere sui dati sperimentali. Occorre ridurre al minimo i livelli di rumore che rientrano nel campo uditivo deglianimali, compresi in alcuni casi gli ultrasuoni, cioè i suoni che non rientrano nell’intervallo udibile per l’uomo che,per convenzione, sono quelli al di sopra dei 20 kHz, in particolare durante il riposo dei animali. Il suono deisistemi di allarme dovrebbe essere al di fuori dell’intervallo udibile sensibile degli animali, se ciò non rappresentaun problema per l’udibilità da parte delle persone. La disposizione dei locali e dei corridoi può essere un fattoreimportante che incide sull’ambiente acustico e va dunque preso in considerazione in fase di progettazione. I localidi permanenza dovrebbero essere isolati adeguatamente e provvisti di materiali fonoassorbenti.

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2.6. Impianto di allarme

Una struttura tecnologica che ospita numerosi animali è vulnerabile. Si raccomanda quindi di proteggerecorrettamente le strutture mediante impianti che segnalino eventi quali gli incendi e l’intrusione di persone nonautorizzate e i guasti degli impianti essenziali come i ventilatori, gli impianti di condizionamento dell’aria e gliumidificatori.

Nelle strutture che accolgono animali e dipendono fortemente dalle apparecchiature elettriche o meccaniche per ilcontrollo e la tutela dell’ambiente sarebbe opportuno installare un gruppo elettrogeno di soccorso, per garantire ilfunzionamento degli apparecchi necessari alla sopravvivenza degli animali ed all’illuminazione in caso di guasto odi interruzione della fornitura di elettricità e per far sì che l’impianto di allarme stesso continui a funzionare.

Sarebbe pertanto opportuno installare adeguati dispositivi di controllo e di allarme nell’impianto di riscaldamentoe di ventilazione affinché il personale possa individuare rapidamente eventuali guasti e porvi rimediotempestivamente.

Sarà opportuno affiggere bene in vista chiare disposizioni per i casi di emergenza. Si raccomanda un impianto diallarme nelle vasche dei pesci e altri animali acquatici in caso di interruzione del rifornimento d’acqua o aria.Occorrerà fare in modo che il funzionamento dell’impianto d’allarme disturbi il meno possibile gli animali.

3. ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Tutte le persone che si occupano direttamente o che risultano impegnate in altre forme con gli animali allevati,mantenuti o utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici dovrebbero ricevere adeguate istruzioni eformazione secondo le raccomandazioni contenute nella risoluzione sull’educazione e la formazione dellepersone che lavorano con animali da laboratorio adottata il 3 dicembre 1993 dalla consultazione multilateraledelle parti della Convenzione ETS n. 123 del Consiglio d’Europa.

4. TUTELA

4.1. Salute

4.1.1. Gli animali che vivono in strutture dipendono totalmente dalle persone per la loro salute e benessere. Lo statofisico e psicologico degli animali sarà influenzato dall’ambiente locale in cui vivono, dal cibo, dall’acqua e dallecure e attenzioni che il personale garantisce loro.

In tutti gli stabilimenti dovrebbe essere in atto una strategia che garantisca il mantenimento di uno stato di saluteadeguato che salvaguardi il benessere degli animali e risponda ai requisiti scientifici. Tale strategia dovrebbecomprendere un programma di sorveglianza microbiologica, piani per far fronte a problemi di salute e definireparametri e procedure sanitari per l’introduzione dei nuovi animali.

4.1.2. Il responsabile dello stabilimento è tenuto a garantire un’ispezione periodica degli animali, a sorvegliare lasistemazione degli animali e le cure da parte di un veterinario o di altra persona competente. L’ispezione deglianimali deve essere effettuata almeno a scadenza giornaliera da una persona che sia stata formata al riguardosecondo quanto descritto al punto 3 della parte generale, al fine di garantire che tutti gli animali malati o feritisiano individuati e si prendano le misure adeguate. Periodicamente è opportuno effettuare un monitoraggiosanitario.

4.1.3. Visti i rischi potenziali di contaminazione degli animali e del personale conseguente al maneggiamento deglianimali è opportuno istituire procedure di profilassi e un controllo sanitario del personale.

4.2. Cattura di animali allo stato selvatico

4.2.1. La cattura di animali selvatici e randagi avverrà soltanto con metodi non crudeli e ad opera di persone esperte.Occorre ridurre al minimo l’impatto delle procedure di cattura utilizzate sul resto della flora e della faunaselvatiche e degli habitat.

4.2.2. Ogni animale che viene ritrovato ferito o in salute precaria o lo diventa dopo la cattura dovrebbe essere esaminatoal più presto da una persona competente, che deve intervenire nel modo più opportuno. L’intervento puòcomprendere l’esame da parte di un veterinario o, se l’animale è gravemente ferito, l’eliminazione immediata conmetodi umanitari secondo i principi fissati nelle raccomandazioni della Commissione europea per l’eutanasia deglianimali utilizzati a fini sperimentali (parte 1 e parte 2). Se l’animale deve essere spostato per essere sottoposto adesame o a trattamento, è opportuno che nei siti di cattura siano disponibili contenitori e mezzi adeguati esufficienti per il trasporto.

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4.2.3. Occorre prestare particolare attenzione all’acclimatazione, alla quarantena, all’accoglienza, alla manutenzione ealla tutela degli animali selvatici catturati. Prima di iniziare i lavori è inoltre opportuno prendere in attento esameil destino ultimo degli animali selvatici catturati al termine del protocollo per garantire di rispondere in manieraadeguata alle difficoltà pratiche e alle problematiche del loro benessere associate al loro eventuale reinserimentonell’ambiente selvatico.

4.3. Trasporto

4.3.1. Ogni trasporto costituisce uno stress per gli animali, che va per quanto possibile alleviato. È opportuno applicare iprincipi descritti di seguito per ogni tipo di trasporto di animali, dagli spostamenti brevi in mezzi di trasportonell’ambito degli stabilimenti scientifici fino al trasporto internazionale.

Nell’applicazione del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (1) occorre tener conto della risoluzionesull’acquisizione e il trasporto degli animali di laboratorio, adottata nel maggio 1997 dalla Consultazionemultilaterale delle parti della convenzione del Consiglio d’Europa (ETS n. 123).

4.3.2. Lo speditore e il destinatario dovrebbero concordare e approvare le condizioni di trasporto e l’ora di partenza e diarrivo per garantire che all’arrivo dell’animale tutto sia pronto. Lo speditore deve inoltre accertarsi che gli animalisiano esaminati e ritenuti idonei al trasporto prima di essere collocati nei container.

4.3.3. Animali malati o feriti non dovrebbero considerarsi idonei ad essere trasportati, salvo per gli animali leggermenteferiti o malati il cui trasporto non causa ulteriore sofferenza o se è presente un veterinario incaricato di praticareun trattamento o a seguito di un trattamento.

Gli animali malati o feriti possono anche essere trasportati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici approvatidall’autorità competente se la malattia o la ferita rientra nel programma di ricerca. Il trasporto di tali animali nondove comportare ulteriore sofferenza per questi animali e occorre prestare particolare attenzione alle eventualicure supplementari necessarie. È opportuno che una persona competente confermi che gli animali sono in gradodi affrontare lo spostamento previsto.

4.3.4. La persona responsabile del trasporto degli animali ha il compito di organizzare, eseguire e portare a terminel’intero viaggio, anche se durante il trasporto gli incarichi sono subappaltati ad altre parti.

4.3.5. La persona che si occupa del benessere degli animali è direttamente responsabile dell’assistenza agli animalidurante il trasporto. Il responsabile può essere l’assistente o il conducente del veicolo se svolge lo stesso ruolo. Ilresponsabile del benessere degli animali trasportati deve essere informato delle esigenze particolari degli animalidi laboratori posti sotto la sua tutela.

4.3.6. Il tragitto va pianificato per garantire che il trasporto sia effettuato in maniera efficiente, riducendo al minimo ladurata del viaggio, dal carico allo scarico degli animali, ed evitando ritardi per limitare stress e sofferenza aglianimali. Occorre provvedere affinché gli animali siano mantenuti in condizioni ambientali adeguate alle specie eprendere provvedimenti opportuni per ridurre al minimo i movimenti improvvisi, i rumori eccessivi o levibrazioni durante il trasporto.

4.3.7. Ove opportuno, il contenitore dovrebbe essere tale da impedire o limitare l’ingresso o la diffusione dimicrorganismi. Dovrebbe inoltre consentire l’ispezione visiva degli animali senza comprometterne lo statomicrobiologico.

4.3.8. All’arrivo a destinazione gli animali devono essere estratti dai contenitori ed esaminati al più presto da unapersona competente. Gli animali malati, feriti o comunque non idonei fisicamente dovranno essere tenuti inosservazione, separati dagli altri. Dovrebbero essere esaminati non appena possibile da un veterinario o da altrapersona competente e curati secondo il caso o, se necessario, eliminati con metodi non cruenti.

4.4. Quarantena, acclimatazione ed isolamento

Gli scopi della quarantena e dell’isolamento sono:

a. proteggere gli altri animali ospitati;

b. proteggere l’uomo da infezioni zoonotiche;

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(1) GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.

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c. dopo un periodo di acclimatazione, promuovere una buona prassi scientifica.

A seconda dei casi, questi periodi possono variare e sono fissati o da norme nazionali dello Stato membrointeressato o dalla persona competente, in genere il veterinario, nominata dallo stabilimento.

Quarantena

Per quarantena s’intende il periodo nel quale animali inseriti per la prima volta o reinseriti sono mantenutiseparati dagli animali presenti nello stabilimento per determinarne le condizioni di salute e impedirel’introduzione di malattie. È consigliabile applicare un periodo di quarantena quando non si conosce lo stato disalute di un animale.

Acclimatazione

Un periodo di acclimatazione si rivela necessario per consentire agli animali di recuperare dallo stress deltrasporto, di abituarsi al nuovo ambiente e per mettere in atto le necessarie pratiche di tutela e manutenzione. Ilperiodo di acclimatazione è necessario anche per gli animali che sembrano godere di buona salute, prima chevengano impiegati nelle procedure del caso. La durata dell’acclimatazione dipende da vari fattori quali lo stress acui è stato sottoposto l’animale che, a sua volta, varia in funzione di diversi fattori quali la durata del trasporto,l’età dell’animale e il cambiamento dell’ambiente sociale. Si tenga presente che dopo un trasporto internazionalepuò essere necessario un periodo di acclimatazione più lungo a causa delle perturbazioni al ritmo diurnodell’animale.

Isolamento

Un periodo di isolamento serve a ridurre il rischio di infezione ad altri animali o persone. Gli animali che possonorappresentare un rischio di questo tipo dovrebbero essere sistemati in una struttura separata.

4.5. Alloggiamento e arricchimento

4.5.1. Introduzione

Tutti gli animali dovrebbero poter disporre di uno spazio sufficiente per esprimere un ampio repertoriocomportamentale. Gli animali dovrebbero, se possibile, essere sistemati con altri animali e gli stabulari devonodisporre di un ambiente sufficientemente complesso per permettere loro di esprimere tutta una serie dicomportamenti normali. La presenza di ambienti ristretti può produrre anomalie comportamentali e fisiologichee incidere sulla validità dei dati scientifici.

Occorre tener conto del potenziale impatto del tipo di sistemazione e delle ripercussioni dei programmi diarricchimento ambientale e sociale per evitare che i dati scientifici ottenuti non siano validi e, di conseguenza, chel’utilizzo degli animali risulti sprecato.

Le strategie di accoglienza e arricchimento applicate negli stabilimenti destinati all’allevamento, alla fornitura eall’utilizzo degli animali devono essere tali da soddisfare le esigenze delle specie ospitate e far sì che gli animalipossano sfruttare al meglio lo spazio disponibile. Nella progettazione è opportuno tener conto anche dellanecessità di osservare gli animali arrecando loro il minor disturbo possibile e di favorirne il maneggiamento. Neicapitoli successivi, dedicati alle singole specie, vengono presentate le dimensioni minime raccomandate per glistabulari e gli spazi minimi da rendere disponibili.

Salvo diversa indicazione, le superfici aggiuntive rappresentate da estensioni degli stabulari, come le piattaforme,devono considerarsi aggiuntive rispetto alle superfici minime consigliate.

4.5.2. Alloggiamento

Gli animali, ad eccezione di quelli per natura solitari, devono essere sistemati in gruppi stabili di individuicompatibili. Le sistemazioni singole sono da preferirsi solo per ragioni veterinarie o attinenti al benessere deglianimali. La sistemazione in spazi individuali per motivi sperimentali deve essere presa in esame in consultazionecon il tecnico e con la persona competente che svolge funzioni di consulenza sul benessere degli animali. In talcaso è opportuno destinare risorse supplementari per il benessere e la tutela degli animali interessati e la duratadell’esperimento deve essere limitata allo stretto necessario; se possibile, è opportuno mantenere un contattovisivo, uditivo, olfattivo e tattile. Personale opportunamente addestrato deve sorvegliare attentamentel’inserimento o il reinserimento degli animali in gruppi stabili per evitare problemi di incompatibilità eperturbazioni delle relazioni sociali. Al momento di procurarsi animali di specie gregarie, occorre incentivare lapossibilità di sistemare gli animali in collettività con l’acquisto di individui compatibili.

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4.5.3. Arricchimento

Tutti gli animali devono poter disporre di spazio sufficiente e abbastanza complesso che consenta loro diesprimere un repertorio ampio di comportamenti normali. Gli animali devono poter avere un certo grado dicontrollo e di scelta rispetto al proprio ambiente per ridurre comportamenti indotti da stress. A tal fine è possibileapplicare tecniche adeguate di arricchimento che amplino la gamma di attività a disposizione dell’animale eaumentino la sua capacità di risposta (coping). Oltre a prevedere attività sociali, l’arricchimento si ottiene ancheconsentendo e favorendo l’esercizio fisico, il foraggiamento, le attività di manipolazione e cognitive più adeguatealle specie interessate. Gli animali dovrebbero poter fare esercizio fisico in ogni momento possibile.L’arricchimento ambientale offerto negli stabulari dovrebbe essere adattato alle singole specie e rispondere alleesigenze individuali degli animali. Le forme di arricchimento devono essere adattabili, in modo da poterviincorporare innovazioni derivanti dall’acquisizione di nuove conoscenze. Il programma di arricchimento deveessere rivisto e aggiornato periodicamente. Il personale che si occupa degli animali deve comprendere ilcomportamento naturale e la biologia delle specie interessate in modo da poter fare scelte ragionevoli e informatesull’arricchimento. Il personale dovrebbe inoltre essere consapevole che non tutte le iniziative di arricchimentovanno necessariamente a vantaggio dell’animale e devono quindi monitorarne gli effetti ed eventualmente adattareil programma.

4.5.4. Stabulari

Gli stabulari non devono essere costruiti con materiali dannosi per la salute degli animali. Devono essereprogettati e costruiti in modo da non danneggiare gli animali. Se non si tratta di strutture usa e getta, devonoessere costruiti con materiali resistenti alle tecniche di pulizia e decontaminazione applicate. In particolare,occorre riservare una cura particolare alla progettazione delle pavimentazioni degli stabulari, che devono essereadeguate per le specie e per l’età degli animali ricoverati e progettate in modo da facilitare l’asportazione degliescrementi.

4.6. Alimentazione

4.6.1. La forma, il contenuto e la presentazione della dieta dovrebbero rispondere alle esigenze nutrizionali ecomportamentali dell’animale. Per alcune specie è opportuno garantire la possibilità di foraggiamento. Il foraggiogrezzo è una componente importante del regime alimentare di alcune specie animali e un modo per soddisfarealcune esigenze comportamentali.

4.6.2. Gli alimenti dovrebbero essere gustosi e non contaminati. Nella scelta delle materie prime, delle modalità diproduzione, preparazione e presentazione dei mangimi occorre ridurre al minimo la contaminazione chimica,fisica e microbiologica. Il mangime deve essere imballato in confezioni recanti informazioni chiare sull’identità delprodotto e sulla data di produzione. La data di scadenza indicata dal fabbricante deve comparire chiaramente sullaconfezione ed essere rispettata.

L’imballo, il trasporto e lo stoccaggio dovrebbero essere studiati in modo da evitare la contaminazione, ildeterioramento o la distruzione del prodotto. I magazzini di stoccaggio dovrebbero essere a bassa temperatura,bui, asciutti, inaccessibili a vermi ed insetti. Gli alimenti deperibili, quali foraggio verde, verdure, carni, frutta,pesce, ecc., dovrebbero essere conservati in celle frigorifere, frigoriferi o congelatori.

Tutte le mangiatoie, tutti gli abbeveratoi o altri attrezzi utilizzati per l’alimentazione degli animali dovrebberoessere regolarmente ripuliti e, se necessario, sterilizzati. Se si usano mangimi umidi o se i mangimi sonofacilmente contaminabili con acqua, urina, ecc., è necessario procedere a pulizia quotidiana.

4.6.3. Ogni animale dovrebbe poter accedere al cibo e dovrebbe avere spazio sufficiente per mangiare in modo dalimitare la concorrenza tra animali. In alcuni casi può essere necessario controllare l’assunzione di alimenti perevitare problemi di obesità.

4.7. Abbeveraggio

4.7.1. Tutti gli animali devono disporre in permanenza di acqua potabile, non infetta. D’altro canto l’acqua è un veicolodi microrganismi e va somministrata in modo da ridurre al minimo i rischi di contaminazione.

4.7.2. I sistemi di abbeveraggio dovrebbero essere progettati e utilizzati per fornire una quantità sufficiente di acqua diqualità adeguata. Occorre garantire anche un numero sufficiente di punti di abbeveraggio (abbeveratoi). Gliabbeveratoi automatici dovrebbero essere regolarmente verificati, sottoposti a manutenzione e risciacquati perevitare incidenti, come ostruzioni o perdite, e la diffusione di infezioni. Se si usano gabbie a fondo compatto,occorre cercare di ridurre al minimo il rischio di allagamenti.

4.7.3. Nei pesci, negli anfibi e nei rettili la tolleranza nei confronti dell’acidità, del cloro e di altri prodotti chimici variamolto da specie a specie. Per tali ragioni occorre adottare disposizioni per rifornire gli acquari e i vivai di acqua infunzione del fabbisogno e della soglia di tolleranza delle singole specie.

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4.8. Pavimentazione, substrato, lettiere, materiale da lettiera e per la nidificazione

4.8.1. Gli animali devono avere sempre a disposizione adeguati materiali da lettiera o giacigli per il riposo, nonchémateriali adeguati per la nidificazione o strutture per la riproduzione degli animali.

Negli stabulari sono in genere presenti vari materiali che servono a: assorbire l’urina e le feci e, di conseguenza,facilitare le operazioni di pulizia; permettere agli animali di esprimere alcuni comportamenti specie-specifici comeforaggiarsi o scavare cunicoli; fornire una superficie comoda o una zona sicura per il riposo; permettere aglianimali di costruirsi un nido a fini di riproduzione.

Alcuni materiali non svolgono tutte queste funzioni ed è pertanto importante mettere a disposizione i materialiadeguati in quantità sufficiente. Tali materiali dovrebbero essere asciutti, assorbenti, non polverosi, non tossici,esenti da qualsiasi agente infettivo, da vermi o da qualsiasi altra forma di contaminazione. Si dovrebberosoprattutto evitare materiali derivati da legno trattato chimicamente o contenente sostanze naturali tossiche eprodotti che non possono essere definiti chiaramente e standardizzati.

4.8.2. All’interno degli stabulari la pavimentazione o il fondo devono rappresentare una superficie solida e comoda peril riposo di tutti gli animali. Tutti i dormitori vanno tenuti puliti e asciutti.

4.9. Pulizia

4.9.1. La qualità di uno stabulario, compresa l’attività per una corretta manutenzione, dipende enormemente dalle suecondizioni igieniche. Occorre inoltre mantenere un grado elevato di pulizia e ordine nei locali di permanenzadegli animali, nonché nei locali di lavaggio e nei magazzini. Occorre stabilire e mettere in atto un programma diprocedure adeguate per la pulizia, il lavaggio, la disinfezione e, se necessario, la sterilizzazione degli stabulari edegli accessori, delle bottiglie e di ogni altro materiale.

4.9.2. Tali procedure di pulizia e disinfezione non devono nuocere alla salute o al benessere degli animali. Per il cambiodelle lettiere e dei giacigli negli stabulari è opportuno mettere in atto procedure operative chiare, compreso unsistema di registrazione.

4.9.3. È opportuno fare regolarmente pulizia e, se necessario, sostituire i materiali che ricoprono il pavimento deglistabulari affinché non diventino fonte d’infezione e d’infestazione da parassiti.

4.9.4. La marcatura del territorio con l’odore è una forma importante di comportamento in alcune specie e gli interventidi pulizia causano un certo grado di disordine sociale. Le procedure di pulizia dovrebbero pertanto tener conto diqueste esigenze comportamentali. La frequenza delle operazioni di pulizia dovrebbe essere stabilita in funzionedel tipo di stabulario, del tipo di animale interessato, della densità di popolamento e della capacità del sistema diventilazione di mantenere una qualità dell’aria adeguata.

4.10. Maneggiamento

La qualità delle cure riservate agli animali di laboratorio può influenzare non solo l’esito della riproduzione, iltasso di crescita e il benessere degli animali, ma anche la qualità e i risultati degli esperimenti. Garantire aglianimali un maneggiamento da parte di personale competente e rassicurante durante le prassi normali dimanutenzione e nel corso dei protocolli aiuta a ridurre lo stress sia per gli animali che per il personale. Nel caso dialcune specie come i cani e i primati non umani, può essere importante istituire un programma di addestramentoper favorire la cooperazione nel corso delle procedure, che si rivelerà utile per gli animali, il personale che se neoccupa e il programma scientifico. Per alcune specie il contatto sociale con le persone dovrebbe essere unelemento prioritario.

In alcuni casi, invece, il maneggiamento va evitato, in particolare con gli animali selvatici; questo è uno dei motiviper cui gli animali selvatici possono risultare meno adatti per gli esperimenti. Si presume che il personale che sioccupa degli animali mantenga sempre un atteggiamento attento e rispettoso nei confronti degli animali quandose ne prende cura e abbia le competenze necessarie per manipolarli e contenerli.

Se necessario, occorrerà dedicare un certo tempo a parlare con gli animali, ad occuparsene, ad addestrarli e apulirli.

4.11. Eliminazione umanitaria degli animali

4.11.1. Ogni metodo umanitario di eliminazione degli animali esige conoscenze ottenibili soltanto attraverso unaformazione specifica. Gli animali devono essere eliminati con metodi conformi ai principi fissati nelleraccomandazioni della Commissione europea per l’eutanasia degli animali utilizzati a fini sperimentali (parte 1 eparte 2).

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4.11.2. Un animale in stato di profonda incoscienza può essere dissanguato, ma i farmaci che paralizzano i muscoli primadella perdita di coscienza, quelli che hanno l’effetto del curaro e l’elettrocuzione senza passaggio di correnteattraverso il cervello non dovrebbero essere utilizzati senza aver precedentemente anestetizzato l’animale.

Le carcasse degli animali morti non dovrebbero essere smaltite prima dell’insorgere della rigidità cadaverica.

4.12. Registri

Gli archivi dei dati sull’origine, l’impiego e lo smaltimento finale di tutti gli animali allevati, tenuti a scopo diriproduzione o per essere successivamente destinati all’impiego in procedure scientifiche non devono essereutilizzati solo a fini statistici ma, abbinati ai registri sanitari e di riproduzione, anche come indicatori del benesseredegli animali e per la loro manutenzione e le attività di pianificazione.

4.13. Identificazione

In alcuni casi può essere necessario identificare i singoli animali, ad esempio se sono utilizzati a fini diriproduzione o per procedure scientifiche, in modo da permettere di mantenere registri precisi. Il metodo sceltodeve essere affidabile e causare la minima sofferenza e perturbazione possibile all’animale, sia nel momento in cuiviene applicato che sul lungo periodo. Se necessario è opportuno utilizzare sedativi o anestetici e analgesici locali.Il personale deve essere seguire una formazione sulle tecniche di identificazione e marcatura.

PARTE RIGUARDANTE LE SINGOLE SPECIE

A. LINEE GUIDA SPECIE-SPECIFICHE PER I RODITORI

1. Introduzione

Topo

Il topo di laboratorio deriva dal topo domestico (Mus musculus), un animale prevalentemente notturno, scavatore earrampicatore, che costruisce nidi per regolare il microambiente, come rifugio e a fini riproduttivi. I topi sonoottimi arrampicatori; in genere non attraversano facilmente spazi aperti e preferiscono invece rimanere vicini allepareti o ad altre strutture. In funzione della densità di popolamento si è osservata un’ampia gamma diorganizzazioni sociali, mentre nei maschi sessualmente attivi è possibile riscontrare una forte territorialità. Lefemmine in attesa e in lattazione possono dimostrarsi aggressive per difendere il nido. Poiché i topi, in particolaregli albini, non hanno una vista particolarmente acuta si affidano soprattutto all’odorato e marcano l’ambiente incui vivono con l’urina. I topi hanno anche un udito molto acuto e sono sensibili agli ultrasuoni. Le varie razzepresentano notevoli differenze nell’espressione e nell’intensità dei comportamenti.

Ratto

Il ratto di laboratorio deriva dal ratto bruno (Rattus norvegicus) ed è un animale molto socievole. I ratti evitano glispazi aperti e marcano il territorio con l’urina. Hanno un udito e un odorato molto sviluppati e sonoparticolarmente sensibili agli ultrasuoni. La vista diurna è in genere scarsa, ma in alcune varietà pigmentate èbuona in condizioni di scarsa luminosità. I ratti albini evitano le zone con una luminosità superiore a 25 lux. Ingenere sono più attivi nelle ore notturne. Gli animali giovani sono esploratori e spesso si dedicano a giochi sociali.

Gerbillo

Il gerbillo o gerbillo della Mongolia (Meriones sp.) è un animale socievole e prevalentemente notturno, ma inlaboratorio è attivo anche durante il giorno. Allo stato selvatico il gerbillo costruisce tane con gallerie di accessoper proteggersi dai predatori; in laboratorio, se non dispone di strutture adeguate, sviluppa spesso uncomportamento stereotipato da scavatore.

Criceto

Gli antenati selvatici del criceto da laboratorio (Mesocricetus sp.) sono in generale solitari. La femmina è più grandee aggressiva del maschio e può provocare ferite anche gravi al compagno. Spesso i criceti creano una sorta dilatrina all’interno dello stabulario e marcano il territorio con le secrezioni prodotte dalle ghiandole laterali; nellefemmine si riscontra spesso il fenomeno del cannibalismo per ridurre in maniera selettiva il numero dei neonati.

30.7.2007 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 197/17

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Porcellino d’India (cavia domestica)

I porcellini d’India selvatici (Cavia porcellus) sono roditori socievoli che corrono anche velocemente e non scavanotane o cunicoli ma vivono riparati e possono usare le tane scavate da altri animali. I maschi adulti possono essereaggressivi tra loro, ma in genere gli episodi di aggressività sono rari. Le cavie domestiche tendono aimmobilizzarsi in caso di suoni imprevisti e movimenti bruschi e imprevisti possono creare panico nel gruppo. Lecavie sono estremamente sensibili agli spostamenti e in tal caso possono rimanere immobili per trenta minuti opiù.

2. Ambiente e relativo controllo

2.1. Ventilazione

(Si veda il paragrafo 2.1 della parte generale).

2.2. Temperatura

I roditori devono essere mantenuti a una temperatura variabile tra 20 oC e 24 oC. Le temperature locali tra igruppi di roditori che vivono in stabulari con pavimenti compatti sono spesso più elevate della temperaturaambiente. Anche se muniti di un impianto di ventilazione adeguato, le temperature degli stabulari possonosuperare la temperatura ambiente anche di 6 oC. Il materiale di nidificazione/le cassette-nido danno all’animale lapossibilità di controllare il proprio microclima. Occorre prestare particolare attenzione alla temperatura neisistemi di contenimento e nei locali dove sono accolti animali glabri.

2.3. Umidità

L’umidità relativa delle strutture riservate ai roditori dovrebbe variare tra il 45 e il 65 %. Fa eccezione il gerbillo,che dovrebbe vivere a un’umidità relativa del 35-55 %.

2.4. Illuminazione

L’illuminazione all’interno degli stabulari deve essere bassa. Tutte le incastellature (rack) devono avere un tettofiltrato per ridurre il rischio di degenerazione della retina; questo accorgimento è particolarmente importante pergli animali albini.

Può essere utile un periodo di luce rossa a frequenze non rilevabili dai roditori durante il periodo di oscurità perpermettere al personale di controllare i roditori nella fase di attività.

2.5. Rumore

Poiché i roditori sono estremamente sensibili agli ultrasuoni e li utilizzano per comunicare, è importante ridurreal minimo gli ultrasuoni superflui. Gli ultrasuoni (al di sopra di 20 kHz) prodotti da molti strumenti dilaboratorio, compresi i rubinetti che colano, le ruote dei carrelli e i monitor dei computer, possono indurre uncomportamento anomalo negli animali e alterare il ciclo riproduttivo. Può essere opportuno monitorarel’ambiente acustico prendendo in esame un’ampia gamma di frequenze e per periodi di tempo prolungati.

2.6. Impianto di allarme

(Si veda il paragrafo 2.6 della parte generale).

3. Salute

(Si vedano i paragrafi 4.1 e 4.4 della parte generale).

4. Alloggiamento, arricchimento e tutela

4.1. Alloggiamento

Le specie gregarie dovrebbero essere sistemate in gruppi purché stabili e armoniosi. Anche se si tratta diun’operazione difficoltosa, sarebbe opportuno formare tali gruppi quando si ospitano topi maschi, criceti ogerbilli adulti, perché possono verificarsi gravi episodi di aggressività conspecifica.

Gli animali possono trovare una sistemazione individuale se si prevedono effetti negativi o danni. Occorre ridurreal minimo la possibilità di alterare gruppi stabili e armoniosi consolidati, per evitare fonti di notevole stress.

L 197/18 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.7.2007

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4.2. Arricchimento

Gli stabulari e il rispettivo arricchimento dovrebbero permettere agli animali di manifestare comportamentinormali e di ridurre adeguatamente situazioni di competizione tra conspecifici.

Il materiale delle lettiere e dei nidi e i rifugi sono risorse molto importanti per i roditori utilizzati per lariproduzione, il mantenimento o in un protocollo scientifico e devono essere disponibili, a meno che non ci sianomotivi di ordine veterinario o attinenti al benessere degli animali che ne sconsiglino l’utilizzo. La decisione di nonfornire tali materiali per motivi connessi alla sperimentazione dovrebbe essere concordata con il tecnico e con lapersona che svolge mansioni di consulenza sul benessere degli animali. I materiali di nidificazione forniti devonoessere tali che l’animale li possa manipolare per costruire un nido. Se il materiale di nidificazione non è sufficienteper costruire un nido completo e coperto è opportuno fornire delle cassette-nido. Il materiale delle lettieredovrebbe essere in grado di assorbire l’urina e i roditori possono utilizzarlo per la marcatura. Il materiale dinidificazione è un elemento importante per i ratti, i topi, i criceti e i gerbilli, perché consente loro di crearemicroambienti adeguati per il riposo e la riproduzione. Le cassette-nido e altri tipi di rifugi sono più adatti allecavie domestiche, ai criceti e ai ratti.

Nel caso dei Porcellini d’India (cavie domestiche) occorre sempre fornire materiali manipolabili come il fieno, chepuò essere rosicchiato o utilizzato come nascondiglio.

I bastoncini di legno da rosicchiare o masticare possono essere utilizzati per l’arricchimento ambientale di tutte lespecie di roditori.

Molte specie di roditori tentano di suddividere gli stabulari dove vivono in zone che utilizzano perl’alimentazione, il riposo, per urinare e come deposito di cibo. Le zone possono essere così suddivise conmarcature con odori piuttosto che con divisori fisici; tuttavia, delle barriere parziali possono essere utili perpermettere agli animali di entrare in contatto o, al contrario, di evitare il contatto con altri membri del gruppo. Perrendere più complesso l’ambiente si raccomanda vivamente di aggiungere qualche tipo di arricchimentoambientale: tubi, scatole e incastellature per arrampicarsi sono alcuni esempi di accessori utilizzati con successocon i roditori; hanno inoltre l’ulteriore vantaggio di aumentare la superficie utilizzabile.

I gerbilli hanno bisogno di uno spazio relativamente più ampio rispetto ad altre specie di roditori, perché devonocostruire o utilizzare tane e cunicoli di dimensione sufficiente. Le lettiere devono essere alte per permettere aglianimali di scavare e costruire un nido; in alternativa è necessario predisporre un sostituto di tana, di almeno20 cm di lunghezza.

È opportuno utilizzare stabulari e inserti trasparenti o colorati che permettano una buona osservazione deglianimali evitando di disturbarli.

I principi riguardanti la qualità e la quantità di spazio disponibile, l’arricchimento ambientale e altreconsiderazioni presentati nel presente documento dovrebbero applicarsi anche ai sistemi di contenimento come legabbie con sistema di ventilazione individuale, anche se, per come è progettato il sistema, può essere necessariauna diversa impostazione.

4.3. Stabulari — Dimensioni e pavimentazione

Gli stabulari devono essere costruiti con materiali facilmente lavabili e progettati in modo da consentireun’ispezione adeguata degli animali che non rechi loro disturbo.

Quando gli animali giovani diventano attivi hanno bisogno di maggiore spazio rispetto agli adulti.

4.3.1. D im en s i o n i

Nella tabella seguente e in tutte le tabelle successive sulle dimensioni consigliate per i roditori per «altezza dellostabulario» s’intende la distanza verticale tra il pavimento e il soffitto dello stabulario; tale altezza dovrebbeapplicarsi a più del 50 % della superficie minima del pavimento dello stabulario prima dell’aggiunta di strumentidi arricchimento.

Quando si studiano i protocolli occorre tenere in considerazione la crescita potenziale dell’animale per garantireche ci sia lo spazio sufficiente per tutta la durata dello studio (si vedano le tabelle da A.1 a A.5).

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Tabella A.1.

Topi: dimensioni minime degli stabulari e spazio minimo disponibile

Peso corporeo(g)

Dimensione minima dellostabulario(cm2)

Superficie dipavimento per

animale(cm2)

Altezza minimastabulario

(cm)

In mantenimento edurante i protocolli

fino a 20 330 60 12

> 20 fino a 25 330 70 12

> 25 fino a 30 330 80 12

oltre 30 330 100 12

Riproduzione 330

Per una coppiamonogama (outbred/inbred) o un trio(inbred). Per ognifemmina in più e piccoliaggiungere 180 cm2 12

Popolamento presso gliallevatori (*)Dimensione stabulario950 cm2

inferiore a 20

950 40 12

Dimensione stabulario1 500 cm2

inferiore a 201 500 30 12

(*) I topi svezzati possono rimanere a queste densità di popolamento più elevate per il breve periodo dopo lo svezzamento efino a quando si riproducono purché gli animali siano accolti in stabulari più grandi con adeguato arricchimento. Questecondizioni non devono in alcun modo compromettere il benessere degli animali creando situazioni quali: maggioreaggressività o livelli più elevati di morbilità o mortalità, stereotipi o altri deficit comportamentali, perdita di peso o altrerisposte da stress psicologico o comportamentale.

Tabella A.2.

Ratti: dimensioni minime degli stabulari e spazio minimo disponibile

Peso corporeo(g)

Dimensione minima dellostabulario(cm2)

Superficie dipavimento per

animale(cm2)

Altezza minimastabulario (cm)

In mantenimento edurante i protocolli (*)

fino a 200 800 200 18

> 200 fino a 300 800 250 18

> 300 fino a 400 800 350 18

> 400 fino a 600 800 450 18

oltre 600 1 500 600 18

Riproduzione 800

Madre e piccoli. Perciascun animale adultoaggiunto in viapermanente aggiungereallo stabulario 400 cm2 18

Popolamento presso gliallevatori (**)

fino a 50 1 500 100 18

> 50 fino a 100 1 500 125 18

Dimensione stabulario1 500 cm2

> 100 fino a 150 1 500 150 18

> 150 fino a 200 1 500 175 18

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Peso corporeo(g)

Dimensione minima dellostabulario(cm2)

Superficie dipavimento per

animale(cm2)

Altezza minimastabulario (cm)

Popolamento presso gliallevatori (**)

fino a 100 2 500 100 18

> 100 fino a 150 2 500 125 18

Dimensione stabulario2 500 cm2 > 150 fino a 200 2 500 150 18

(*) Per gli studi che si protraggono per tutta la vita dell’animale, è necessario disporre di stabulari sufficientemente grandi persistemare gli animali in collettività. Poiché può essere difficile prevedere le densità di popolamento che si avranno verso la finedello studio può succedere che, in alcuni casi, lo spazio minimo disponibile per ogni animale sia inferiore a quello indicatonella tabella. In tal caso occorre privilegiare il mantenimento di strutture sociali stabili.

(**) I ratti svezzati possono rimanere a queste densità di popolamento più elevate per il breve periodo dopo lo svezzamento efino a quando si riproducono purché gli animali siano accolti in stabulari più grandi con adeguato arricchimento. Questecondizioni non devono in alcun modo compromettere il benessere degli animali creando situazioni quali: maggioreaggressività o livelli più elevati di morbilità o mortalità, stereotipi o altri deficit comportamentali, perdita di peso o altrerisposte da stress psicologico o comportamentale.

Tabella A.3.

Gerbilli: dimensioni minime degli stabulari e spazio minimo disponibile

Peso corporeo(g)

Dimensione minimadello stabulario

(cm2)

Superficie dipavimento per

animale(cm2)

Altezza minimastabulario

(cm)

In mantenimento edurante i protocolli

fino a 40 1 200 150 18

fino a 40 1 200 250 18

Riproduzione 1 200 18

Coppiamonogama o triocon prole

Tabella A.4.

Criceti: dimensioni minime degli stabulari e spazio minimo disponibile

Peso corporeo(g)

Dimensione minimadello stabulario

(cm2)

Superficie dipavimento per

animale(cm2)

Altezza minimastabulario (cm)

In mantenimento edurante i protocolli

fino a 60 800 150 14

> 60 fino a 100 800 200 14

> 100 800 250 14

Riproduzione 800

Madre o coppiamonogama conpiccoli 14

Popolamento presso gliallevatori (*)

< 601 500 100 14

(*) I criceti svezzati possono rimanere a queste densità di popolamento più elevate per il breve periodo dopo lo svezzamento efino a quando si riproducono purché gli animali siano accolti in stabulari più grandi con adeguato arricchimento. Questecondizioni non devono in alcun modo compromettere il benessere degli animali creando situazioni quali: maggioreaggressività o livelli più elevati di morbilità o mortalità, stereotipi o altri deficit comportamentali, perdita di peso o altrerisposte da stress psicologico o comportamentale.

30.7.2007 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 197/21

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Tabella A.5.

Porcellini d’India: dimensioni minime degli stabulari e spazio minimo disponibile

Peso corporeo(g)

Dimensione minimadello stabulario

(cm2)

Superficie dipavimento per

animale(cm2)

Altezza minimastabulario (cm)

In mantenimento edurante i protocolli

fino a 200 1 800 200 23> 200 fino a 300 1 800 350 23> 300 fino a 450 1 800 500 23> 450 fino a 700 2 500 700 23oltre 700 2 500 900 23

Riproduzione 2 500Coppia conpiccoli. Per ognifemmina inriproduzione inpiù aggiungere1 000 cm2 23

4.3.2. P a v im en t a z i o n e

I pavimenti compatti con lettiere o i pavimenti perforati sono preferibili rispetto ai pavimenti grigliati o a retemetallica. Se si utilizzano griglie o reti metalliche si raccomanda di prevedere una superficie compatta o conlettiere o, nel caso delle cavie, una zona con assi, dove gli animali possano riposarsi, a meno che le condizionidell’esperimento non lo vietino. La lettiera può non essere fornita nell’ambito delle pratiche di sincronizzazionedell’estro (time-mating).

Poiché i pavimenti di rete metallica possono ferire gravemente gli animali, è necessario ispezionarli con attenzionee procedere a una manutenzione approfondita in modo che non ci siano elementi allentati o sporgenti eacuminati.

Durante la fase finale della gravidanza, il parto e l’allattamento, le femmine devono avere a disposizione solopavimenti compatti con lettiera.

4.4. Alimentazione

(Si veda il paragrafo 4.6 della parte generale).

4.5. Abbeveraggio

(Si veda il paragrafo 4.7 della parte generale).

4.6. Substrato, lettiere, materiale da lettiera e per la nidificazione

(Si veda il paragrafo 4.8 della parte generale).

4.7. Pulizia

Pur essendo necessario garantire un livello di igiene elevato, può essere importante mantenere alcune tracceolfattive lasciate dagli animali. È opportuno evitare di cambiare troppo spesso gli stabulari, soprattutto nel caso difemmine gravide o con piccoli, perché interventi di questo tipo possono dare origine a episodi di rifiuto oabbandono e di cannibalismo.

La decisione sulla frequenza delle operazioni di pulizia deve pertanto basarsi sul tipo di stabulario, sul tipo dianimale, sulle densità di popolamento e sulla capacità del sistema di ventilazione di garantire un’adeguata qualitàdell’aria.

4.8. Maneggiamento

Quando si manipolano gli animali, ed in particolare i criceti, è necessario ridurre al minimo il disturbo arrecatoagli animali stessi o all’ambiente dello stabulario.

4.9. Eliminazione umanitaria degli animali

(Si veda il paragrafo 4.11 della parte generale).

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4.10. Registri

(Si veda il paragrafo 4.12 della parte generale).

4.11. Identificazione

(Si veda il paragrafo 4.13 della parte generale).

B. LINEE GUIDA SPECIE-SPECIFICHE PER I CONIGLI

1. Introduzione

Il coniglio (Oryctolagus cuniculus) è, per natura, una specie gregaria. Deve avere a disposizione uno spaziosufficiente e un ambiente arricchito; in caso contrario ci può essere una perdita della normale attività locomotoriae anomalie a livello di scheletro.

2. Ambiente e relativo controllo

2.1. Ventilazione

(Si veda il paragrafo 2.1 della parte generale).

2.2. Temperatura

I conigli devono essere mantenuti a una temperatura variabile tra 15 oC e 21 oC. Le temperature dei locali tra igruppi di roditori che vivono in stabulari con pavimenti compatti sono spesso più elevate della temperaturaambiente. Anche se muniti di un impianto di ventilazione adeguato, le temperature degli stabulari possonosuperare la temperatura ambiente anche di 6 oC.

Il materiale di nidificazione o le cassette-nido devono essere tali che gli animali possano controllare il propriomicroclima. Prestare una particolare attenzione alla temperatura all’interno dei sistemi di contenimento.

2.3. Umidità

L’umidità relativa nelle strutture per conigli non deve essere inferiore al 45 %.

2.4. Illuminazione

(Si veda il paragrafo 2.4 della parte generale).

2.5. Rumore

(Si veda il paragrafo 2.5 della parte generale).

2.6. Impianto di allarme

(Si veda il paragrafo 2.6 della parte generale).

3. Salute

(Si vedano i paragrafi 4.1 e 4.4 della parte generale).

4. Alloggiamento, arricchimento e tutela

4.1. Alloggiamento

Gli esemplari giovani e le femmine dovrebbero essere ospitati in seno a gruppi sociali armoniosi. La sistemazioneindividuale è da preferirsi solo se giustificata da motivi veterinari o di benessere degli animali. La sistemazioneindividuale a fini sperimentali dovrebbe essere concordata con il tecnico e con la persona che svolge mansioni diconsulenza sul benessere degli animali. I maschi adulti possono marcare il territorio e non dovrebberocondividere lo stesso spazio con altri maschi adulti. I box chiusi con arricchimenti a pavimento sono statiutilizzati con buoni risultati per esemplari giovani e per le femmine adulte, anche se può essere necessario gestireopportunamente i gruppi per evitare episodi di aggressività. Gli esemplari ideali per la coabitazione dovrebberoessere i componenti di una stessa nidiata che sono rimasti insieme dallo svezzamento. Se non è possibileraggruppare i conigli, è opportuno sistemarli a stretto contatto visivo.

30.7.2007 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 197/23

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4.2. Arricchimento

Gli arricchimenti per i conigli comprendono foraggio grezzo, blocchi di fieno o bastoncini da rosicchiare e un’areadove potersi ritirare. Nei box chiusi a pavimento destinati ad accogliere gruppi di conigli occorre prevederebarriere visive e strutture adibite a rifugio e utilizzate come punto di controllo. Per la riproduzione sono necessarimateriali di nidificazione e una cassetta-nido.

4.3. Stabulari — Dimensioni e pavimentazione

Gli stabulari dovrebbero essere preferibilmente rettangolari e al loro interno occorre prevedere una zona rialzatache dovrebbe permettere all’animale di sdraiarsi, sedersi e muoversi facilmente al di sotto; tale area non dovrebbetuttavia occupare più del 40 % del pavimento. L’altezza dello stabulario dovrebbe essere tale che il coniglio possastare eretto senza toccare il tetto con le orecchie; per la zona rialzata non è necessario mantenere questo spaziominimo. Se per valide ragioni scientifiche o veterinarie non si utilizza una piattaforma, lo stabulario dovrebbeessere 33 % più grande se ospita un solo coniglio e 60 % più grande se ne ospita due. Se possibile, è opportunotenere i conigli in box chiusi.

4.3.1. D im en s i o n i

Tabella B.1.

Conigli di età superiore a 10 settimane: dimensioni minime degli stabulari e spazio minimo disponibile

Peso corporeo definitivo (kg)

Superficie minima del pavimento peruno o due animali socialmente

armoniosi(cm2)

Altezza minima(cm)

meno di 3 3 500 45da 3 a 5 4 200 45più di 5 5 400 60

Questa tabella è applicabile sia alle gabbie che ai box chiusi. Le gabbie devono disporre di una zona rialzata (cfr.tabella B.4). I box chiusi dovrebbero contenere strutture di suddivisione dello spazio che consentano agli animalidi creare contatti o di evitarli. Per ogni esemplare in più (oltre a due) occorre prevedere una superficiesupplementare non rialzata di 3 000 cm2 per coniglio per il terzo, il quarto, il quinto e il sesto esemplare e di2 500 cm2 per ogni coniglio supplementare oltre il sesto.

Tabella B.2.

Femmina e piccoli: dimensioni minime degli stabulari e spazio minimo disponibile

Peso della femmina(kg)

Dimensione minima dellostabulario (cm2)

Superficie supplementareper le cassette-nido

(cm2)

Altezza minima(cm)

meno di 3 3 500 1 000 45da 3 a 5 4 200 1 200 45più di 5 5 400 1 400 60

Almeno tre o quattro giorni prima del parto occorre prevedere uno scomparto supplementare per la femmina ouna cassetta-nido dove possa preparare il nido. Quest’ultima dovrebbe essere collocata preferibilmente al di fuoridello stabulario. Occorre prevedere anche della paglia o del materiale di nidificazione. Lo stabulario deve essereconcepito in modo che la femmina possa andare in un altro scomparto o zona rialzata, lontana dai piccoli, dopoche questi lasciano il nido. Dopo lo svezzamento i membri della stessa nidiata dovrebbero rimanere insieme nellostesso stabulario il più a lungo possibile. Fino a sette settimane è possibile accogliere nello stabulario destinato allariproduzione anche otto piccoli della stessa nidiata, mentre dalle otto alle dieci settimane è possibile ospitarecinque piccoli sulla superficie minima indicata per il pavimento.

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Tabella B.3.

Conigli di età inferiore a 10 settimane: dimensioni minime degli stabulari e spazio minimo disponibile

Età Dimensione minima dellostabulario (cm2)

Superficie minima delpavimento per animale

(cm2)

Altezza minima(cm)

da svezzamento fino a 7settimane

4 000 800 40

da 8 a 10 settimane 4 000 1 200 40

Questa tabella è applicabile sia alle gabbie che ai box chiusi. I box chiusi dovrebbero contenere strutture disuddivisione dello spazio che consentano agli animali di creare contatti sociali o di evitarli. Dopo lo svezzamento imembri della stessa nidiata dovrebbero rimanere il più possibile insieme nello stabulario di riproduzione.

Tabella B.4.

Conigli: dimensioni ottimali della zona rialzata degli stabulari che presentano le dimensioni indicate nellatabella B.1

Età (in settimane)Peso corporeo definitivo

(kg)Dimensione ottimale

(cm × cm)

Altezza ottimale a partire dalpavimento dello stabulario

(cm)

meno di 3 55 × 25 25da 3 a 5 55 × 30 25

più di 10 più di 5 60 × 35 30

Le dimensioni indicate nella tabella per la zona sopraelevata e per l’altezza sono ritenute ottimali per garantire unutilizzo corretto della zona rialzata, con scarti minimi rispetto alle dimensioni massime e minime (entro 10 %rispetto alla dimensione ottimale). Se per valide ragioni scientifiche o veterinarie non si prevede una zona rialzata,la superficie non rialzata dovrebbe essere 33 % più grande se lo stabulario ospita un solo coniglio e 60 % piùgrande se ne ospita due: ciò facilita le attività locomotorie dei conigli e aumenta la possibilità di sottrarsi ad unanimale più dominante.

Se si prevede una zona rialzata per conigli di età inferiore alle 10 settimane, questa dovrebbe presentare leseguenti dimensioni ottimali: 55 × 25 cm e un’altezza dal suolo tale che l’animale possa effettivamente utilizzarela zona rialzata.

4.3.2. P a v im en t a z i o n e

Non è opportuno utilizzare pavimenti o fondi grigliati a meno che non si preveda una zona di ripososufficientemente ampia da contenere tutti i conigli simultaneamente. I pavimenti compatti con lettiere o ipavimenti perforati sono preferibili rispetto ai pavimenti grigliati o di rete metallica.

4.4. Alimentazione

(Si veda il paragrafo 4.6 della parte generale).

4.5. Abbeveraggio

(Si veda il paragrafo 4.7 della parte generale).

4.6. Substrato, lettiere, materiale da lettiera e per la nidificazione

(Si veda il paragrafo 4.8 della parte generale).

4.7. Pulizia

(Si veda il paragrafo 4.9 della parte generale).

4.8. Maneggiamento

(Si veda il paragrafo 4.10 della parte generale).

30.7.2007 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 197/25

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4.9. Eliminazione umanitaria degli animali

(Si veda il paragrafo 4.11 della parte generale).

4.10. Registri

(Si veda il paragrafo 4.12 della parte generale).

4.11. Identificazione

(Si veda il paragrafo 4.13 della parte generale).

C. LINEE GUIDA SPECIE-SPECIFICHE PER I GATTI

1. Introduzione

Il gatto domestico deriva dal gatto selvatico africano (Felis silvestris libyca), ma ha una forte tendenza ad apprenderecomportamenti sociali. Se fin dalla più tenera età è sottoposto ad adeguata socializzazione tali comportamentisociali possono manifestarsi sia nei confronti dei conspecifici che dell’uomo.

Una buona interazione con le persone favorisce un temperamento adeguato per gli studi successivi. Poiché,tuttavia, i gatti non hanno gerarchie di dominanza e sono apparentemente privi di meccanismi di riconciliazionedopo un conflitto, creare relazioni sociali può essere fonte di stress. Interpretare i segnali visibili di stress nei gattinon è un’operazione così semplice e diretta come nei cani.

Poiché i gatti sono territoriali e si affezionano a determinati luoghi, possono essere stressati in caso dispostamento. I gatti sono eccellenti arrampicatori e utilizzano molto le strutture rialzate (come le piattaforme), siacome punti di vantaggio sia, se vivono in gruppi, per mantenere la distanza dagli altri gatti.

2. Ambiente e relativo controllo

2.1. Ventilazione

(Si veda il paragrafo 2.1 della parte generale).

2.2. Temperatura

I gatti possono essere mantenuti a temperature molto variabili se ciò non va a discapito del loro benessere. Latemperatura va mantenuta entro un intervallo compreso tra 15 oC e 21 oC quando per lo svolgimento dellaprocedura serve un controllo preciso (si veda il paragrafo 2.2.3 della parte generale).

I neonati hanno una scarsa capacità di termoregolazione nei primi dieci giorni di vita circa; in questo periodooccorre pertanto garantire un riscaldamento supplementare del locale.

2.3. Umidità

Non si ritiene necessario controllare l’umidità relativa visto che i gatti possono essere esposti ad ampiefluttuazioni dell’umidità ambiente relativa senza subire effetti negativi.

2.4. Illuminazione

È accettabile sottoporre i gatti al ciclo naturale luce-buio nell’arco delle 24 ore. Se nel corso del fotoperiodo laparte di luce della giornata è garantita da un’illuminazione artificiale, questa fase non può superare le dieci-dodiciore al giorno.

Se non c’è luce naturale occorre garantire una bassa illuminazione notturna (da 5 a 10 lux) perché i gatti possanovedere qualcosa e per tener conto dei riflessi di startle.

2.5. Rumore

(Si veda il paragrafo 2.5 della parte generale).

2.6. Impianto di allarme

(Si veda il paragrafo 2.6 della parte generale).

L 197/26 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.7.2007

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3. Salute

(Si vedano i paragrafi 4.1 e 4.4 della parte generale).

4. Alloggiamento, arricchimento e tutela

4.1. Alloggiamento

Le femmine e i gatti sterilizzati di entrambi i sessi sono in genere socievoli e sono comunemente raggruppati ingruppi che possono raggiungere i dodici esemplari. Tuttavia, se vengono creati gruppi di due o più gatti di questotipo occorre monitorare attentamente la compatibilità di tutti gli individui del gruppo. Nel raggruppare i gattioccorre prestare particolare attenzione quando si introduce un gatto estraneo, quando si ospitano maschi noncastrati o si formano gruppi più grandi.

Se i gatti vivono normalmente in collettività, una sistemazione individuale può essere fonte di notevole stress. Perquesto non dovrebbero essere sistemati in alloggiamenti individuali per più di ventiquattro ore, se non per motiviveterinari o di benessere degli animali. La sistemazione individuale a fini sperimentali per più di 24 ore dovrebbeessere concordata con il tecnico e con la persona che svolge mansioni di consulenza sul benessere degli animali.

I gatti che manifestano ripetutamente comportamenti aggressivi nei confronti di altri gatti dovrebbero esseresistemati in stabulari individuali solo se non è possibile trovare un compagno compatibile. È opportunosorvegliare lo stress sociale di tutti gli individui che vivono in coppia o in gruppo almeno con frequenzasettimanale applicando un sistema convalidato di valutazione dello stress comportamentale e/o fisiologico. Ilcontrollo è particolarmente importante per i maschi non castrati.

Le donne con piccoli di età inferiore a quattro settimane o che si trovano nelle ultime due settimane di gravidanzapossono essere sistemate da sole. In questo periodo è opportuno garantire che le femmine che in genere vivono ingruppo possano avere accesso al gruppo di provenienza (ciò può essere fatto collegando gli stabulari adibiti alparto con gli stabulari che ospitano il gruppo).

Lo sviluppo del comportamento sociale dei gatti è fortemente influenzato dalle esperienze sociali che gli animalifanno tra le due e le otto settimane di vita. In questo periodo di tempo è estremamente importante che i gattiintrattengano contatti sociali con altri gatti (ad esempio altri componenti della nidiata) e con le persone e che siabituino alle condizioni ambientali che probabilmente incontreranno successivamente. Il fatto di maneggiarli ognigiorno durante questa fase così sensibile del loro sviluppo è un fattore che determinerà il comportamento socialedel gatto adulto: è stato dimostrato, infatti, che anche una breve manipolazione fin dal primo giorno di vita èimportante, perché i giovani animali sono già in grado di rispondere agli stimoli olfattivi e tattili.

Tutti i gatti dovrebbero poter giocare e avere interazioni sociali generali con le persone quotidianamente, più altrotempo per la pulizia. Ai gatti alloggiati individualmente occorre fornire arricchimenti sociali garantendo unmaggiore contatto umano.

4.2. Arricchimento

È opportuno fornire strutture rialzate e parzialmente chiuse (ad esempio un giaciglio con tre pareti e un tetto suuna piattaforma a circa un metro dal suolo), in modo che i gatti possano avere una visuale di ciò che li circonda e,se sono sistemati a coppie o in un gruppo, la possibilità di mantenersi a debita distanza dagli altri gatti. Il numerodi queste strutture deve essere sufficiente per ridurre al minimo la competizione tra gli animali. Le strutturedovrebbero inoltre essere distribuite all’interno dello stabulario in maniera tale che gli animali possano sfruttaretutto lo spazio disponibile.

È importante far sì che i gatti possano trovare rifugio e privacy all’interno del proprio stabulario e soprattuttolontani dalla vista dei gatti alloggiati in altri stabulari. Occorre fornire superfici verticali di legno per consentire aigatti di farsi le unghie e di marcare il territorio.

I recinti esterni offrono una possibilità di arricchimento ambientale per i gatti sia negli stabilimenti di allevamentoche in quelli utilizzatori e, dove sia possibile, devono pertanto essere presenti.

30.7.2007 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 197/27

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È importante incoraggiare il comportamento pseudo-predatorio e il gioco. Occorre mettere a disposizione unarosa di giochi che è opportuno sostituire regolarmente per garantire uno stimolo continuo ed evitare l’abitudine,che riduce la motivazione al gioco.

4.3. Stabulari — Dimensioni e pavimentazione

Gli stabulari, comprese le strutture divisorie, dovrebbero rappresentare un ambiente solido e facile da pulire per igatti. Devono essere progettati e costruiti come una struttura aperta e leggera dalla quale i gatti possano avere unavisuale completa dell’ambiente esterno allo stabulario.

4.3.1. D im en s i o n i

Tabella C.1.

Gatti: dimensioni minime degli stabulari e spazio minimo disponibile

Pavimento (*)(m2)

Piattaforme(m2)

Altezza(m)

Dimensioni minime perun animale adulto

1,5 0,5 2

Per ciascun animale in piùaggiungere

0,75 0,25 —

(*) Nota: la superficie del pavimento non comprende le piattaforme.

Lo spazio minimo destinato a una femmina e ai suoi piccoli è quello riservato ad un unico gatto, ma deve essereprogressivamente aumentato in modo che, a quattro mesi, i piccoli siano risistemati secondo i requisiti di spazioindicati sopra per gli esemplari adulti. Lo svezzamento avviene in genere tra le sette e le nove settimane.

I gatti non dovrebbero mai essere costretti a trascorrere tutta la vita all’esterno e dovrebbero poter accederecostantemente ad uno stabulario interno conforme a tutte le norme proposte in queste linee guida, comprese ledimensioni minime.

Le zone riservate all’alimentazione e alle lettiere dovrebbero trovarsi ad una distanza minima di 0,5 m tra loro enon dovrebbero essere scambiate.

La disponibilità di uno spazio limitato, di dimensioni inferiori ai minimi riportati sopra, come avviene nel casodelle gabbie metaboliche o di altre strutture analoghe destinate a fini scientifici, può seriamente compromettere ilbenessere degli animali. Tale confinamento dovrebbe durare il meno possibile e lo spazio disponibile dovrebbeavvicinarsi il più possibile alle dimensioni indicate in precedenza e comunque non deve essere inferiore allo spazionecessario all’animale per stirarsi completamente in senso orizzontale e verticale, per coricarsi e per girarsi.

4.3.2. P a v im en t a z i o n e

Per gli stabulari destinati ai gatti è preferibile utilizzare un pavimento compatto e continuo con una finitura liscia eantiscivolo. L’arredo supplementare fornito dovrebbe garantire un luogo di riposo comodo per tutti i gatti.

È opportuno evitare pavimenti non continui come griglie e reti. Se c’è un motivo per optare per questa soluzioneoccorre progettarli e costruirli con attenzione per evitare sofferenze, ferite e malattie e per consentire agli animalidi manifestare comportamenti normali. L’esperienza pratica dimostra che le gabbie metaboliche non sono semprenecessarie perché è possibile raccogliere gli escrementi dei gatti direttamente dalle lettiere.

La qualità e la finitura della pavimentazione del recinto esterno non devono necessariamente seguire lo stessostandard della pavimentazione interna; deve tuttavia essere facile da pulire e non presentare pericoli per i gatti.

4.4. Alimentazione

(Si veda il paragrafo 4.6 della parte generale).

4.5. Abbeveraggio

(Si veda il paragrafo 4.7 della parte generale).

L 197/28 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.7.2007

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4.6. Substrato, lettiere, materiale da lettiera e per la nidificazione

È opportuno prevedere almeno una lettiera (cassetta) di 300 × 400 mm (dimensioni minime) ogni due gatti, chedovrebbe contenere materiale o substrato assorbente e non tossico che risulti accettabile e sia utilizzato dai gatti.Se l’urina e le feci vengono regolarmente depositate al di fuori delle cassette occorre prevedere altre lettiere consubstrati alternativi. Se questa misura si rivela inefficace in gatti sistemati in coppia o inseriti in un gruppo, si è inpresenza di un problema di incompatibilità sociale e i gatti devono essere allontanati dal gruppo uno alla voltafinché il problema non è risolto.

Tutti i gatti devono avere giacigli sufficienti, fatti con materiale adatto e facilmente lavabile. I giacigli dovrebberocontenere materiali come pile di poliestere o altro materiale analogo.

4.7. Pulizia

Ogni stabulario occupato dovrebbe essere pulito almeno una volta al giorno; le cassette devono essere svuotategiornalmente e il materiale sostituito.

Quando si lavano gli stabulari i gatti non devono bagnarsi. Durante il lavaggio con l’acqua è opportuno far uscire igatti dallo stabulario, sistemarli in un luogo asciutto e farli rientrare solo quando lo stabulario è sufficientementeasciutto.

4.8. Maneggiamento

Per i gatti il contatto ravvicinato con le persone che se ne prendono cura è determinante, soprattutto per glianimali sistemati da soli.

4.9. Eliminazione umanitaria degli animali

(Si veda il paragrafo 4.11 della parte generale).

4.10. Registri

(Si veda il paragrafo 4.12 della parte generale).

4.11. Identificazione

(Si veda il paragrafo 4.13 della parte generale).

D. LINEE GUIDA SPECIE-SPECIFICHE PER I CANI

1. Introduzione

Il cane domestico (Canis familiaris) è un animale curioso e molto socievole che cerca costantemente informazionisull’ambiente che lo circonda; in questo riproduce il comportamento dei suoi antenati della famiglia dei lupi.Anche se il cane dedica la maggior parte della giornata al riposo, durante la fase di attività richiede un ambientefisico e sociale complesso.

Le femmine cercano la solitudine in una zona tranquilla al momento del parto e quando allevano i piccoli.

Poiché il rischio di aggressione è notevole, occorre mantenere i cani in gruppi armoniosi sotto il profilo sociale. Leraccomandazioni indicate si applicano al beagle, la razza più utilizzata ai fini descritti. Se vengono impiegate altrerazze è opportuno tener conto delle caratteristiche di ognuna di esse.

2. Ambiente e relativo controllo

2.1. Ventilazione

(Si veda il paragrafo 2.1 della parte generale).

2.2. Temperatura

I cani possono essere mantenuti a temperature molto variabili se ciò non va a discapito del loro benessere. Latemperatura va mantenuta entro un intervallo compreso tra 15 oC e 21 oC quando per lo svolgimento dellaprocedura serve un controllo preciso (si veda il paragrafo 2.2.3 della parte generale).

30.7.2007 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 197/29

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I cuccioli hanno una scarsa capacità di termoregolazione nei primi dieci giorni di vita circa; in questo periodooccorre pertanto garantire un riscaldamento supplementare del locale destinato al parto.

2.3. Umidità

Non si ritiene necessario controllare l’umidità relativa visto che i cani possono essere esposti ad ampie fluttuazionidell’umidità ambiente relativa senza subire effetti negativi.

2.4. Illuminazione

È accettabile sottoporre i cani al ciclo naturale luce-buio di 24 ore. Se nel corso del fotoperiodo la parte di lucedella giornata è garantita da un’illuminazione artificiale, questa fase non può superare le dieci-dodici ore al giorno.

Se non c’è luce naturale occorre garantire una bassa illuminazione notturna (da 5 a 10 lux) perché i cani possanovedere qualcosa e per tener conto dei riflessi di startle.

2.5. Rumore

Il rumore nelle cucce può raggiungere livelli elevati che notoriamente possono risultare dannosi per le persone eche potrebbero avere ripercussioni sullo stato di salute e sulla fisiologia dei cani. Per questo è importante prenderein esame soluzioni per ridurre il rumore nelle strutture che ospitano i cani. Per venire incontro alle esigenzecomportamentali di questi animali già in fase di progettazione delle strutture può essere diminuito il livello divocalizzazione: gran parte del rumore è prodotto dalla vocalizzazione degli animali stessi, ma può anche essereconseguente alle operazioni di manutenzione svolte all’interno della struttura e provenire da fonti esterne. Èpertanto necessario limitare il più possibile qualsiasi fonte di rumore che possa far abbaiare di più i cani.L’influenza del rumore esterno può essere ridotta con una opportuna collocazione della struttura di accoglienza econ una progettazione architettonica adeguata. Il rumore prodotto all’interno della struttura può invece essereridotto installando materiali o strutture fonoassorbenti. Al momento di progettare o modificare le strutture diaccoglienza per i cani è opportuno consultare un esperto in insonorizzazioni acustiche.

2.6. Impianto di allarme

(Si veda il paragrafo 2.6 della parte generale).

3. Salute

(Si vedano i paragrafi 4.1 e 4.4 della parte generale).

4. Alloggiamento, arricchimento e tutela

4.1. Alloggiamento

All’interno dello stabulario i cani dovrebbero essere inseriti in gruppi armoniosi, a meno che le procedurescientifiche o il benessere degli animali lo sconsiglino. È importante dedicare la massima attenzione nelraggruppare i cani o nell’inserire un cane estraneo in un gruppo. I gruppi andrebbero comunque tenutiregolarmente sotto sorveglianza per verificare la compatibilità tra gli animali.

I recinti esterni offrono una possibilità di arricchimento ambientale per i cani sia negli stabilimenti di allevamentoche in quelli utilizzatori e, dove sia possibile, devono pertanto essere presenti.

Una sistemazione individuale, anche breve, può essere fonte di notevole stress per i cani. Per questo nondovrebbero essere sistemati in alloggiamenti individuali per più di quattro ore, se non per motivi veterinari o dibenessere degli animali. La sistemazione individuale a fini sperimentali per più di quattro ore dovrebbe essereconcordata con il tecnico e con la persona che svolge mansioni di consulenza sul benessere degli animali.

In tal caso è opportuno destinare risorse supplementari per il benessere e la tutela dei cani. Per tutti gli animalisistemati in strutture individuali occorre dedicare giornalmente un tempo supplementare alla socializzazione conle persone e prevedere un contatto visivo, uditivo e, se possibile, anche tattile con altri cani.

Salvo controindicazioni dovute a motivi scientifici, i cani sistemati individualmente dovrebbero poter fareesercizio ogni giorno in un’area separata, possibilmente con altri cani, e sotto la sorveglianza del personale chedeve poter interagire con gli animali.

L 197/30 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.7.2007

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I cani da monta dovrebbero preferibilmente essere accolti in coppie o gruppi armoniosi o con le femmine. A finegravidanza le femmine dovrebbero essere trasferite nello stabulario dove avverrà il parto solo una o due settimaneprima della data prevista e dovrebbero avere un maggiore contatto giornaliero con le persone.

I cani sviluppano un comportamento sociale tra le quattro e le venti settimane di vita. In questo periodo di tempoè estremamente importante che intrattengano contatti sociali con gli altri cuccioli della nidiata, con cani adulti (adesempio la madre) e con le persone e che si abituino alle condizioni ambientali che probabilmente incontrerannosuccessivamente. Il fatto di maneggiarli ogni giorno durante questa fase così sensibile del loro sviluppo è unfattore importante che determinerà il comportamento sociale del cane adulto: è stato dimostrato, infatti, cheanche una breve manipolazione fin dal primo giorno di vita è importante, perché i giovani animali sono già ingrado di rispondere agli stimoli olfattivi e tattili.

4.2. Arricchimento

Gli stabulari interni ed esterni devono essere progettati in modo da garantire una certa privacy ai cani epermettere loro di esercitare un certo controllo sulle loro interazioni sociali.

Occorre prevedere aree separate per le varie attività, ad esempio introducendo piattaforme rialzate e strutturedivisorie dei box chiusi.

I giochi e le ricompense sono utili per il benessere degli animali purché vengano utilizzati in maniera ragionevolee controllati opportunamente. Poiché rosicchiare è un comportamento importante occorre prevedere accessoriadeguati che soddisfino questa esigenza.

Il beneficio principale dell’esercizio è quello di permettere ai cani di fare esperienze in un ambiente complesso evariegato e di aumentare le interazioni con altri cani e con le persone. Ciò è particolarmente importante quandoqueste esigenze non possono essere del tutto soddisfatte nello spazio ristretto dello stabulario. Pertanto, se non cisono controindicazioni di ordine scientifico o veterinario, i cani dovrebbero essere condotti in una zona separataper fare esercizio, possibilmente con altri cani, e sotto la sorveglianza del personale che deve poter interagire congli animali; ciò dovrebbe avvenire idealmente ogni giorno.

4.3. Stabulari — Dimensioni e pavimentazione

Gli stabulari, comprese le strutture divisorie, dovrebbero rappresentare un ambiente solido e facile da pulire.Devono essere progettati e costruiti come una struttura aperta e leggera dalla quale i cani possano avere unavisuale completa degli altri cani e del personale al di fuori dello stabulario.

4.3.1. D im en s i o n i

Le presenti linee guida intendono incentivare la coabitazione dei cani e consentire un adeguato arricchimentoambientale. Si sottolinea che, ai fini di questa strategia e del principio che ne sta alla base, si incoraggia amantenere i cani in gruppi numerosi e armoniosi dal punto di vista sociale, sia per aumentare lo spazio dipavimento disponibile sia per favorire le opportunità di socializzazione.

I cani non dovrebbero mai essere costretti a trascorrere tutta la vita all’esterno e dovrebbero poter accederecostantemente ad uno stabulario interno che risponda agli standard di costruzione e di controllo ambientaleproposti in queste linee guida. Lo stabulario interno dovrebbe rappresentare almeno il 50 % dello spazio minimodi cui i cani devono disporre, come indicato nella tabella D.1.

Le indicazioni sullo spazio fornite di seguito si basano sulle esigenze dei beagle; si sottolinea tuttavia chepotrebbero aumentare notevolmente se si trattano razze giganti come il San Bernardo o il pastore irlandese. Per lerazze diverse dai beagle utilizzate in laboratorio, lo spazio disponibile deve essere stabilito in consultazione con ilpersonale veterinario e l’autorità competente.

Tabella D.1.

Cani: dimensioni minime degli stabulari e spazio minimo disponibile

Peso(kg)

Dimensione minimastabulario

(m2)

Superficie minima delpavimento per uno o

due animali(m2)

Per ciascun animalein più aggiungere un

minimo di (m2)

Altezza minima(m)

fino a 20 4 4 2 2più di 20 4 8 4 2

30.7.2007 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 197/31

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I cani alloggiati in coppia o in gruppi possono essere costretti ad avere metà dello spazio minimo disponibile(2 m2 per un cane di meno di 20 kg, 4 m2 per un cane di più di 20 kg) mentre sono sottoposti alle procedurerichieste, come stabilisce la direttiva 86/609/CEE, se tale separazione si rivela essenziale a fini scientifici. Il periodoin cui i cani devono subire tale confinamento dovrebbe essere limitato al massimo e in ogni caso non superare lequattro ore. Questa disposizione intende incentivare la coabitazione in coppia (soprattutto per gli studitossicologici) e allo stesso tempo risponde alla necessità di monitorare l’assunzione di cibo e di procedere alleosservazioni dopo la somministrazione del dosaggio.

Qualsiasi altro confinamento di tipo sociale o fisico, come avviene nel caso delle gabbie metaboliche, o dicontenimento fisico, può seriamente compromettere il benessere degli animali. La permanenza in una gabbiametabolica o in altre strutture analoghe a fini scientifici dovrebbe avvenire in uno spazio il più possibile prossimoalle dimensioni indicate in precedenza e comunque non inferiore allo spazio necessario all’animale per stirarsicompletamente, per coricarsi e per girarsi.

4.3.2. P u e r p e r e , n e o n a t i e c u c c i o l i f i n o a 7 , 5 k g

Una femmina che allatta e i suoi cuccioli dovrebbero avere lo stesso spazio destinato ad una femmina di pesoequivalente. Il luogo destinato al parto dovrebbe essere tale che la femmina possa spostarsi in un altro scompartoo accedere ad una zona rialzata lontana dai cuccioli.

In genere lo svezzamento dei cuccioli termina all’età di sei-nove settimane.

Tabella D.2.

Cani: dimensioni minime degli stabulari e spazio minimo disponibile per gli animali svezzati

Peso del cane(kg)

Dimensione minimastabulario

(m2)

Superficie minima delpavimento per animale

(m2)

Altezza minima(m)

fino a 5 4 0,5 2

> 5 fino a 10 4 1,0 2

> 10 fino a 15 4 1,5 2

> 15 fino a 20 4 2 2

più di 20 8 4 2

4.3.3. P a v im en t a z i o n e

Per gli stabulari destinati ai cani è preferibile utilizzare un pavimento compatto e continuo con una finitura liscia eantiscivolo. Tutti i cani dovrebbero avere un’area comoda e solida per il riposo; a tal fine occorre, ad esempio,prevedere degli arredi come giacigli o piattaforme sopraelevati.

Per i cani è opportuno evitare pavimenti non continui come griglie e reti. Se c’è un motivo per optare per questasoluzione occorre progettarli e costruirli con attenzione per evitare sofferenze, lesioni e malattie e per consentireagli animali di manifestare comportamenti normali. Se emergono problemi dovuti alla pavimentazione, èconsigliabile consultare il parere di un veterinario ed eventualmente spostare il cane.

I cuccioli non ancora svezzati e le femmine in prossimità del parto e che allattano non dovrebbero permanere inaree con pavimenti non compatti.

La qualità e la finitura della pavimentazione del recinto esterno non devono necessariamente seguire lo stessostandard della pavimentazione interna; deve tuttavia essere facile da pulire e non presentare pericoli per glianimali.

4.4. Alimentazione

(Si veda il paragrafo 4.6 della parte generale).

4.5. Abbeveraggio

(Si veda il paragrafo 4.7 della parte generale).

L 197/32 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.7.2007

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4.6. Substrato, lettiere, materiale da lettiera e per la nidificazione

Se i cani permangono in zone con pavimenti o fondi compatti la presenza di materiale per lettiere o substratifacilita le operazioni di pulizia e riduce al minimo la necessità di lavaggio periodico con acqua.

Le femmine vicine al parto e che allattano dovrebbero disporre di un giaciglio e di materiale per lettiera perfavorire il parto e la cura dei cuccioli. La presenza di materiali per lettiera è utile anche per i cuccioli, soprattuttoper alcune razze come il greyhound.

4.7. Pulizia

Ogni stabulario occupato dovrebbe essere pulito almeno una volta al giorno. Tutti gli escrementi e i materialisporchi devono essere rimossi da tutte le zone dove permangono i cani almeno una volta al giorno e se possibilepiù spesso.

Ogniqualvolta sia necessario lavare gli stabulari con getti d’acqua è importante evitare di bagnare i cani. Durante illavaggio è opportuno far uscire i cani dallo stabulario, sistemarli in un luogo asciutto e farli rientrare solo quandolo stabulario è sufficientemente asciutto.

4.8. Maneggiamento

(Si veda il paragrafo 4.1 di questa sezione e il paragrafo 4.10 della parte generale).

4.9. Eliminazione umanitaria degli animali

(Si veda il paragrafo 4.11 della parte generale).

4.10. Registri

(Si veda il paragrafo 4.12 della parte generale).

4.11. Identificazione

(Si veda il paragrafo 4.13 della parte generale).

E. LINEE GUIDA SPECIE-SPECIFICHE PER I FURETTI

1. Introduzione

I furetti (Mustela putorius furo) sono animali carnivori che, in natura, si cibano di piccoli mammiferi, uccelli, pesci einvertebrati. Presentano un complesso comportamento di caccia e tendono ad ammassare il cibo, ma non sinutrono di materiale in decomposizione.

Anche se in natura il furetto è un animale solitario, apparentemente vi sono benefici se in cattività viene inseritoin gruppi armoniosi. In genere i furetti vivono in tane e pertanto in cattività prediligono materiali, come i tubi, neiquali possono strisciare e giocare.

In genere i furetti si riproducono una volta all’anno; l’accoppiamento avviene in primavera. I maschi sono ostili edurante il periodo riproduttivo combattono vigorosamente con maschi estranei. Per questo in quel periodo puòessere necessario sistemarli individualmente.

Il furetto è un animale intelligente, curioso, giocherellone e agile, tutte caratteristiche di cui tener conto quando siprogettano le strutture per accoglierli e quando li si maneggia. È necessario prevedere uno stabulario complesso ea prova di fuga, che dia al furetto la possibilità di manifestare un ampio repertorio comportamentale.

2. Ambiente e relativo controllo

2.1. Ventilazione

(Si veda il paragrafo 2.1 della parte generale).

2.2. Temperatura

I furetti possono essere mantenuti a una temperatura compresa tra 15 oC e 24 oC.

30.7.2007 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 197/33

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Poiché le ghiandole sudorifere non sono ben sviluppate, i furetti non dovrebbero essere esposti a temperatureelevate.

2.3. Umidità

Non si ritiene necessario controllare o registrare l’umidità relativa visto che i furetti possono essere esposti adampie fluttuazioni dell’umidità ambiente relativa senza subire effetti negativi.

2.4. Illuminazione

La fonte e il tipo di luce non dovrebbero essere avversivi per gli animali; questa considerazione è importante inparticolare nel caso dei furetti, soprattutto se albini, sistemati nella parte più alta di incastellature a più piani.

È accettabile sottoporre i furetti al ciclo naturale luce-buio su 24 ore.

Se nel corso del fotoperiodo la parte di luce è garantita da un’illuminazione artificiale, questa fase non può duraremeno di otto ore e in genere non dovrebbe superare le sedici ore al giorno.

Tuttavia, per la manipolazione del ciclo riproduttivo, è necessario variare i cicli luce-buio (ad esempio, il periododi luce può variare da sei a sedici ore).

Se non c’è luce naturale occorre garantire una bassa illuminazione notturna perché i furetti possano vederequalcosa e per tener conto dei riflessi di startle.

2.5. Rumore

La mancanza di suoni o di stimoli uditivi può essere dannosa e innervosire i furetti. Tuttavia, anche la presenza dirumori e vibrazioni forti e sconosciuti sembra essere fonte di disordini da stress nei furetti e va dunque evitata. Èimportante pertanto prendere in esame soluzioni per ridurre rumori improvvisi o sconosciuti nelle strutture cheospitano i furetti, compresi quelli causati dalle operazioni di manutenzione svolte all’interno della struttura equelli provenienti da fonti esterne. L’influenza del rumore esterno può essere controllata con una opportunacollocazione della struttura di accoglienza e con una progettazione architettonica adeguata. Il rumore prodottoall’interno della struttura può invece essere ridotto installando materiali o strutture fonoassorbenti. Al momentodi progettare o modificare le strutture di accoglienza è opportuno consultare un esperto in insonorizzazioniacustiche.

2.6. Impianto di allarme

(Si veda il paragrafo 2.6 della parte generale).

3. Salute

(Si vedano i paragrafi 4.1 e 4.4 della parte generale).

4. Alloggiamento, arricchimento e tutela

4.1. Alloggiamento

Gli animali dovrebbero essere inseriti in gruppi armoniosi, a meno che le procedure scientifiche o il benesseredegli animali lo sconsiglino.

Durante la stagione degli accoppiamenti può essere necessario tenere isolati i maschi adulti per evitare lotte eferimenti. Negli altri periodi anche i maschi possono permanere in gruppi.

Le femmine gravide dovrebbero essere sistemate in alloggiamenti individuali solo nelle ultime fasi dellagravidanza, ma non prima delle due settimane precedenti il parto.

Separare animali che normalmente vivono in gruppo può essere una notevole fonte di stress. Se ciò avviene perun periodo superiore alle 24 ore, si deve ritenere che possa compromettere seriamente il benessere degli animali. Ifuretti non dovrebbero pertanto essere rinchiusi da soli per più di ventiquattro ore, a meno che considerazioni ditipo veterinario o connesse al loro benessere non lo giustifichino. La sistemazione individuale a fini sperimentaliper più di ventiquattro ore dovrebbe essere concordata con il tecnico e con la persona che svolge mansioni diconsulenza sul benessere degli animali.

L 197/34 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.7.2007

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Se gli animali sono alloggiati individualmente per motivi scientifici o di benessere, è opportuno predisporrerisorse supplementari per il loro benessere e la loro tutela. Per tutti gli animali sistemati in strutture individualioccorre prevedere ogni giorno un tempo supplementare per la socializzazione con le persone e un contattovisivo, uditivo e, se possibile, anche tattile con altri furetti.

È opportuno tener conto del comportamento sociale dei furetti garantendo una regolare interazione con altrifuretti sia attraverso l’inserimento in gruppi che con un maneggiamento regolare. In generale sembra che i furettitraggano beneficio da un maneggiamento regolare svolto con sicurezza, che va pertanto incoraggiato, perchégarantisce una migliore qualità e animali più socievoli.

I furetti sviluppano un comportamento sociale in tenera età ed è importante che gli animali giovani intrattenganocontatti sociali con altri furetti (ad esempio gli altri membri della nidiata) e con le persone (ad esempio quelle chesi occupano di loro). Il fatto di maneggiarli ogni giorno durante questa fase così delicata del loro sviluppo è unfattore importante che determinerà il comportamento sociale del furetto adulto: è stato dimostrato, infatti, che piùfrequenti sono le interazioni, più tranquillo è l’animale; tale interazione dovrebbe proseguire fino all’età adulta.

4.2. Arricchimento

Lo stabulario deve essere progettato in modo da soddisfare le esigenze della specie in generale e quelle dellesingole razze. Dovrebbe inoltre essere adattabile in modo da poter accogliere le innovazioni derivanti dalle nuoveconoscenze.

Lo stabulario deve essere progettato in modo tale da consentire una certa privacy ai furetti e da permettere loro diesercitare un certo controllo sulle interazioni sociali.

Oltre allo spazio minimo del pavimento descritto di seguito è opportuno prevedere zone distinte per le varieattività, ad esempio piattaforme rialzate o suddivisioni dei box chiusi. Se si forniscono cassette-nido, questedevono essere tali da poter contenere i giovani furetti all’interno del nido.

Contenitori e tubi di cartone o plastica rigida e sacchetti di carta stimolano il comportamento investigativo e ilgioco. I furetti usano molto bacinelle e recipienti riempiti di acqua.

4.3. Stabulari — Dimensioni e pavimentazione

Le presenti linee guida intendono incentivare un’accoglienza sociale dei furetti e consentire un adeguatoarricchimento ambientale. Si sottolinea che, ai fini di questa strategia e del principio che ne sta alla base, siincoraggia a mantenere i furetti in gruppi numerosi e armoniosi dal punto di vista sociale, sia per aumentare lospazio disponibile a livello di pavimento sia per favorire le opportunità di socializzazione.

Gli stabulari, comprese le strutture divisorie, dovrebbero rappresentare un ambiente solido e facile da pulire per ifuretti. Devono essere progettati e costruiti come una struttura aperta e leggera dalla quale i furetti possano avereuna visuale completa di altri furetti e del personale che si trova al di fuori dello stabulario. Occorre inoltreprevedere uno spazio dove i furetti possano rifugiarsi e mantenere la privacy all’interno del proprio stabulario e,in particolare, lontani dalla vista dei furetti presenti in altri stabulari.

Poiché i furetti presentano una straordinaria capacità di fuga, lo stabulario deve essere progettato in modo chel’animale non possa fuggire o ferirsi qualora tenti di farlo.

L’altezza minima consigliata dello stabulario dovrebbe essere di 50 cm. Il furetto ama arrampicarsi e questa altezzaoffre un adeguato arricchimento. Lo spazio disponibile a pavimento dovrebbe garantire una superficie dimovimento adeguata e permettere all’animale di scegliere le zone dove dormire, mangiare e urinare o defecare. Peravere uno spazio sufficiente che garantisca un’adeguata complessità ambientale, gli stabulari non dovrebberoessere inferiori a 4 500 cm2. Lo spazio minimo necessario per ogni furetto è indicato nella tabella seguente.

Tabella E.1.

Furetti: dimensioni minime degli stabulari e spazio minimo disponibile

Dimensione minimastabulario(cm2)

Superficie minima delpavimento per animale

(cm2)

Altezza minima(cm)

Animali fino a 600 g 4 500 1 500 50Animali di più di 600 g 4 500 3 000 50Maschi adulti 6 000 6 000 50Femmina e piccoli 5 400 5 400 50

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Gli stabulari dovrebbero avere preferibilmente forma rettangolare e non quadrata per facilitare le attivitàlocomotorie.

Costringere gli animali in spazi più ridotti, ad esempio in gabbie metaboliche, a fini scientifici potrebbecomprometterne seriamente il benessere.

4.3.1. P a v im en t a z i o n e

Per gli stabulari destinati ai furetti è preferibile utilizzare un pavimento compatto e continuo con una finitura lisciae antiscivolo. Arredi supplementari come giacigli o piattaforme dovrebbero garantire a tutti i furetti un luogo diriposo caldo e comodo.

Per i furetti è opportuno evitare pavimenti non continui come griglie e reti.

4.4. Alimentazione

(Si veda il paragrafo 4.6 della parte generale).

4.5. Abbeveraggio

(Si veda il paragrafo 4.7 della parte generale).

4.6. Substrato, lettiere, materiale da lettiera e per la nidificazione

Tutti i furetti richiedono materiale per lettiere e giacigli. È opportuno anche fornire materiale per il nido comefieno, paglia o carta. Si ritiene che lettiere alte offrano un arricchimento supplementare.

È buona prassi utilizzare qualche materiale per lettiera o substrato, almeno per agevolare le operazioni di pulizia eridurre al minimo il lavaggio con getti d’acqua.

4.7. Pulizia

Ogniqualvolta sia necessario lavare gli stabulari con getti d’acqua è importante evitare che i furetti si bagnino.Durante il lavaggio è opportuno far uscire i furetti dallo stabulario, sistemarli in un luogo asciutto e riportarli soloquando lo stabulario è sufficientemente asciutto.

I furetti tendono a defecare su una superficie verticale in un’unica zona dello stabulario. La presenza di unacassetta può essere positiva e ridurre la frequenza delle operazioni di pulizia nel resto dello stabulario.

Almeno una volta al giorno e se necessario anche più spesso è opportuno eliminare tutti gli escrementi e imateriali sporchi dalle cassette e da ogni altra area che l’animale utilizza per urinare/defecare.

Il resto dello stabulario dovrebbe essere pulito con una frequenza che dipende da vari fattori quali la densità dipopolamento, il progetto dello stabulario e la fase riproduttiva dell’animale (ad esempio periodo perinatale).

4.8. Maneggiamento

(Si veda il paragrafo 4.10 della parte generale).

4.9. Eliminazione umanitaria degli animali

(Si veda il paragrafo 4.11 della parte generale).

4.10. Registri

(Si veda il paragrafo 4.12 della parte generale).

4.11. Identificazione

(Si veda il paragrafo 4.13 della parte generale).

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F. LINEE GUIDA SPECIE-SPECIFICHE PER I PRIMATI NON UMANI

a. Considerazioni generali

1. Introduzione

La permanenza di primati non umani in laboratorio crea vari problemi, che non sono quelli che si riscontranocon gli altri mammiferi comunemente utilizzati in laboratorio. I primati non umani non sono animali domestici,ma selvatici, e in buona parte sono anche arboricoli. Essendo animali selvatici sono più vigili delle speciedomestiche e dunque anche più reattivi di fronte a stimoli sconosciuti e allarmanti. A differenza delle speciedomestiche, non sono stati scelti per il comportamento amichevole nei confronti delle persone e per la loro bassaaggressività. Un contatto amichevole precoce tra i piccoli e le persone che si prendono cura di loro può ridurre lapaura perché gli animali imparano che le persone che conoscono non rappresentano una minaccia, mamanterranno la maggior parte delle caratteristiche dei loro conspecifici selvatici. A differenza dei mammiferi dilaboratorio non arboricoli, la reazione di fuga dei primati non umani di fronte a predatori terrestri è verticale enon orizzontale: anche la specie meno arboricola cerca rifugio su un albero o su pareti verticali. L’altezza dellostabulario deve pertanto essere sufficiente da permettere all’animale di permanere abbastanza in alto da sentirsi alsicuro. La divisione strutturale degli stabulari destinati ai primati riveste capitale importanza: gli animali devonopoter utilizzare il più ampio volume possibile perché, essendo animali arboricoli, occupano uno spaziotridimensionale. A tal fine è opportuno prevedere posatoi e strutture per l’arrampicamento.

Oltre ad essere animali selvatici abituati ad arrampicarsi, i primati non umani dispongono di capacità cognitiveavanzate e di un complesso comportamento sociale e di foraggiamento. Per questo hanno bisogno di ambienticomplessi e arricchiti che permettano loro di manifestare un normale repertorio comportamentale. La strutturadel gruppo deve tuttavia essere concepita per contenere al massimo i comportamenti normali che sonoespressione di situazioni di stress o sofferenza o quelli che potrebbero dare origine a lesioni.

I primati non umani utilizzati ai fini della ricerca scientifica dovrebbero essere stati allevati in cattività e, sepossibile, cresciuti sul posto per evitare loro lo stress da trasporto. Degli animali in cattività sono noti l’età, ladiscendenza e lo stato di salute; sono stati inoltre allevati secondo pratiche standard. Se devono essere importati,ove possibile dovrebbero essere discendenti di colonie di riproduzione ben consolidate, che presentano standarddi benessere e tutela elevati. Non dovrebbero presentare malattie trasmissibili. È opportuno utilizzare animalicatturati allo stato selvatico solo in casi eccezionali, perché questi rappresentano un rischio sanitario per ilpersonale, non è possibile risalire alla loro storia e tendono ad essere più spaventati di fronte alle persone. Inalcuni casi anche il tasso di mortalità può essere più elevato sia nel luogo di cattura che nel corso del trasferimentoal sito di permanenza del paese di cui sono originari.

Per le specie comunemente allevate e utilizzate in laboratorio sono fornite ulteriori precisazioni. Per ulterioriconsulenze sui requisiti di altre specie (o in caso di problemi comportamentali o a livello di allevamento) èopportuno rivolgersi a primatologi esperti e al personale che si prende cura degli animali per garantire che leesigenze di tutte le specie interessate siano soddisfatte adeguatamente.

2. Ambiente e relativo controllo

2.1. Ventilazione

(Si veda il paragrafo 2.1 della parte generale).

2.2. Temperatura

Poiché in cattività gli animali hanno limitate possibilità di adottare comportamenti naturali in grado di far fronteai cambiamenti di clima, l’intervallo di temperatura indicato per gli animali di laboratorio non rispecchierànecessariamente le diverse temperature che si ritrovano in natura. In generale l’intervallo di temperaturaraccomandato è quello che risulta ottimale per gli animali e confortevole per il personale. Se vengono impiegatistabulari in esterno, è fondamentale garantire a tutti gli animali un riparo in caso di maltempo e la possibilità diaccedere continuamente ad un ricovero interno adeguatamente riscaldato. Questo elemento è particolarmenteimportante in colonie di riproduzione che dispongono di stabulari esterni di ampie dimensioni, perché permettedi ridurre il rischio di congelamento e la perdita di neonati nei mesi invernali.

2.3. Umidità

Anche se alcuni primati non umani vivono nelle foreste pluviali tropicali, con un’umidità elevata, e altri in regioniaride, non è per questo necessario riprodurre tali condizioni in laboratorio per le colonie ormai formate. Ingenerale un’umidità relativa compresa tra il 40 % e il 70 % è confortevole sia per gli animali che per il personale. Ètuttavia importante non esporre gli animali (cfr. le singole specie) ad un’umidità troppo bassa né ad un’umiditàsuperiore all’intervallo indicato per troppo tempo, soprattutto nel caso delle scimmie del Nuovo mondo, chepossono soffrire di problemi respiratori.

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2.4. Illuminazione

Gran parte dei primati non umani da laboratorio dovrebbe essere sottoposta ad un ciclo luce/buio di 12 oreciascuno. Per alcune specie può essere positivo simulare l’illuminazione dell’alba e del tramonto. Per le specienotturne, come Aotus trivirgatus, il ciclo va modificato e va utilizzata una luce rossa fioca per una parte delnormale giorno lavorativo: in tal modo è possibile osservare gli animali durante i periodi di attività e svolgere lemansioni di routine in condizioni di sicurezza. Ove possibile, i locali che ospitano i primati non umanidovrebbero presentare finestre, che sono fonti di luce naturale e possono fornire un arricchimento ambientale.

2.5. Rumore

La presenza di un suono di sottofondo riposante come la musica o un programma radiofonico durante il giornopuò rappresentare un arricchimento ambientale e servire ad attutire rumori forti e improvvisi, ma non deve esserepermanente. La musica può anche avere un effetto rilassante sugli animali che attraversano periodi di stress. Per lamaggior parte delle specie i livelli sonori soddisfacenti saranno gli stessi suggeriti per il personale, ma occorretener presente che alcune specie, come i callitrichidi, sono anche in grado di percepire gli ultrasuoni. Il rumore difondo dovrebbe essere mantenuto ad un livello basso e superare i 65 dBA solo per brevi periodi.

2.6. Impianto di allarme

La maggior parte dei primati non umani ha un udito simile a quello delle persone; è opportuno evitare l’impiegodi sirene per non spaventare gli animali. In alternativa è preferibile impiegare luci intermittenti in tutti i locali cheil personale sia comunque in grado di localizzare.

3. Salute

L’utilizzo di animali allevati in cattività dovrebbe garantire che essi godono di buona salute e non presentanorischi di infezione per il personale o per altri primati non umani presenti; tuttavia, tutti gli animali di nuovaacquisizione dovrebbero disporre di un certificato sanitario completo e dovrebbero essere messi in quarantena alloro arrivo. Durante questo periodo è opportuno monitorarne accuratamente lo stato di salute e far svolgereeventualmente altri esami sierologici, batteriologici e parassitologici da laboratori competenti.

Tutti i primati non umani presenti nella colonia dovrebbero essere soggetti al controllo di veterinari esperti edessere sottoposti periodicamente a test diagnostici. Per la stretta affinità con l’uomo sono vulnerabili a una serie dipatologie e parassiti comuni all’uomo e all’animale e che possono occasionalmente rappresentare una minacciaper la vita dell’altra specie. Per questo è particolarmente importante effettuare periodicamente un monitoraggiosanitario del personale. I membri del personale che possono rappresentare un rischio potenziale per la salute deglianimali non devono entrare in contatto con loro. Occorre prestare particolare attenzione quando si trattanoanimali che potrebbero essere contaminati da agenti patogeni trasmissibili all’uomo: in tal caso è necessarioinformare il personale e prendere provvedimenti per ridurre al minimo il rischio di infezione. Per ciascun animaleè opportuno conservare dei registri riguardanti lo stato di salute dell’animale nel corso della sua vita. In caso ditassi imprevisti di morbilità o mortalità è necessario svolgere indagini approfondite per verificare l’esistenza dipotenziali zoonosi; l’indagine va affidata a personale e laboratori competenti.

Occorre separare assolutamente primati non umani provenienti da aree geografiche diverse fino a che non vieneaccertato il rispettivo stato di salute.

Negli stabulari esterni è particolarmente importante verificare che gli animali siano esenti da vermi.

4. Alloggiamento, arricchimento e tutela

4.1. Alloggiamento

È opportuno prevedere la presenza di una persona esperta del comportamento dei primati non umani che possadare consulenze sul comportamento sociale, sulle strategie di arricchimento ambientale e sulla gestione.

Poiché i primati non umani comunemente impiegati in laboratorio sono animali socievoli, dovrebbero esseresistemati con uno o più conspecifici compatibili. Per garantire rapporti armoniosi occorre scegliereadeguatamente la composizione dei gruppi. La compatibilità, e dunque la composizione del gruppo, per età eper sesso dei membri dipende dalle specie: quando si creano i gruppi occorre tener conto dell’organizzazionesociale naturale delle singole specie. In situazioni di confinamento, tuttavia, dove gli animali non hanno spaziosufficiente per rincorrersi o dove gli elementi respinti non possono emigrare, la composizione naturale del gruppoper età e per sesso può risultare inopportuna e dunque può essere necessario modificare la struttura del gruppo.Per esempio, nel caso dei macachi, un harem può sostituire un branco naturale costituito da vari maschi e variefemmine. Le barriere visive, che permettono all’animale di non essere visto da un altro, sono elementi importantiin caso di coabitazione e varie vie di fuga offrono la possibilità di evitare le aggressioni e impediscono anche agliindividui dominanti di limitare l’accesso ai subalterni ad altre parti dello stabulario.

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È importante sorvegliare attentamente gli animali che sono raggruppati o mescolati e dovrebbe essere istituito unprogramma d’azione per gestire e ridurre al minimo manifestazioni aggressive nel corso delle interazioni tra diessi.

Se gli animali sono raggruppati in base al sesso è consigliabile mantenere una certa distanza tra i due sessi, perchéin caso contrario i maschi possono diventare aggressivi. Le uniche eccezioni ammissibili rispetto alla coabitazionesono i motivi veterinari oppure le esigenze del protocollo sperimentale per garantire buoni risultati scientifici. Lasistemazione in ricoveri individuali è consentita solo per un periodo molto breve, sotto stretta sorveglianza, e semotivata da giustificazioni di ordine veterinario o attinenti al benessere degli animali. La sistemazione individualea fini sperimentali dovrebbe essere concordata con il tecnico e con la persona che svolge mansioni di consulenzasul benessere degli animali. In tal caso è opportuno destinare risorse supplementari per il benessere e la tuteladegli animali. Per tutti gli animali sottoposti a sperimentazione che non possono essere inseriti in gruppinumerosi, la soluzione migliore sotto il profilo sociale è quella di mantenerli in coppie compatibili con altriesemplari dello stesso sesso.

Se è necessario separare per un certo periodo animali che vivono in gruppo, ad esempio per il dosaggio, occorreprestare attenzione e mantenere un controllo al momento del reinserimento, perché l’organizzazione sociale delgruppo può essere cambiata durante l’assenza dell’animale, che potrebbe essere aggredito. Tra le possibilisoluzioni in casi del genere c’è il confinamento dell’animale in uno stabulario individuale confinante con o situatoall’interno dell’area principale di permanenza del gruppo oppure la separazione di tutti gli individui seguita abreve distanza di tempo dal reinserimento simultaneo dell’intero gruppo.

4.1.1. R i p r o d u z i o n e

Il rapporto tra i due sessi e il numero di animali presenti in una stessa colonia di riproduzione dipenderanno dallespecie interessate. È importante prevedere spazi e complessità adeguati per evitare che alcuni animali sianointimiditi, in particolare le femmine ai livelli più bassi della scala gerarchica e i giovani. Nelle specie poligame ilrapporto tra i due sessi dovrebbe garantire che la maggior parte delle femmine sia accoppiata e dia alla luceprogenie viva. Se nel gruppo sono presenti più maschi è opportuno garantire che siano compatibili tra di loro. Lespecie monogame saranno allevate in gruppi familiari con una coppia riproduttrice e due o più nidiate diprogenie.

Per gli animali che successivamente saranno impiegati per la riproduzione è importante che i giovani crescano ingruppi sociali stabili (di preferenza in quello natale) con le madri. In questo modo si garantisce che sviluppinoadeguatamente le loro capacità genitoriali all’interno di una struttura gerarchica.

In generale gli animali sono in grado di allevare senza problemi un neonato o due gemelli, senza alcun interventoesterno. Occorre tuttavia prevedere una strategia per la gestione dei neonati respinti per ridurne al minimo lesofferenze.

4.1.2. S e p a r a z i o n e d a l l a m a d r e

Gli animali giovani hanno un lento sviluppo postnatale, che dura vari anni nei cercopitecoidi, con un periodo didipendenza dalla madre variabile tra gli 8 e i 12 mesi, in funzione della specie. Durante questo periodoapprendono a conoscere l’ambiente in cui vivono sotto la sorveglianza protettiva della madre e socializzanointeragendo con vari partner sociali.

Apprendono le capacità genitoriali attraverso l’interazione con i piccoli o addirittura aiutando a prendersi cura diloro. L’allontanamento dei piccoli da una colonia è fonte di sofferenza per la madre e per il piccolo: è pertantopreferibile lasciarli nella colonia natale fino a quando non sono indipendenti. Se, per il loro benessere, devonoessere svezzati o separati prima del tempo, è opportuno inserirli in un gruppo ben organizzato per evitareconseguenze negative in termini di sviluppo sociale, comportamento, fisiologia e competenza immunitaria. Gliintervalli di età più opportuni per lo svezzamento degli animali saranno fissati in funzione delle singole specie.

4.2. Arricchimento

L’ambiente dovrebbe permettere all’animale di svolgere un programma giornaliero di attività complesse. Tenutoconto della diversità di comportamento naturale, le caratteristiche specifiche dei locali in cui vivono gli animalivarieranno, tuttavia, in base alla specie. Lo stabulario deve essere tale che l’animale possa manifestare il più ampiorepertorio comportamentale possibile, che possa provare un senso di sicurezza e disponga di un ambientesufficientemente complesso per poter correre, camminare, arrampicarsi e saltare. È importante prevedere anchemateriali che garantiscano stimoli tattili. Gli animali dovrebbero inoltre avere la possibilità di esercitare un certocontrollo sull’ambiente. Di tanto in tanto è opportuno introdurre elementi nuovi, ad esempio modifiche minimenella conformazione o nella disposizione degli arredi dello stabulario e nelle pratiche di alimentazione.

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4.3. Stabulari — Dimensioni e pavimentazione

I primati non umani dovrebbero essere alloggiati in modo da non manifestare un comportamento anomalo e dapoter svolgere una varietà soddisfacente di attività normali.

Le dimensioni dello stabulario per una determinata specie devono essere scelte in funzione dei seguenti elementi:

— dimensione dell’animale adulto (gli animali più giovani, anche se più piccoli, sono in genere più attivi degliadulti e dunque hanno esigenze di spazio simili per il loro sviluppo fisico e le attività di gioco),

— spazio sufficiente per prevedere un ambiente complesso e interessante,

— dimensione del gruppo da ospitare.

4.3.1. D im en s i o n i

Per la sistemazione di tutte le specie di primati non umani è opportuno applicare i seguenti principi:

— gli stabulari devono avere altezza sufficiente per permettere all’animale di effettuare movimenti in verticale edi sostare su un posatoio o una piattaforma senza che la coda tocchi il suolo,

— l’animale dovrebbe poter manifestare un normale repertorio comportamentale e locomotorio,

— ci dev’essere spazio sufficiente per prevedere un arricchimento ambientale adatto,

— salvo casi eccezionali, l’animale non dovrebbe vivere in uno stabulario individuale,

— gli stabulari non dovrebbero essere sistemati in due o più livelli verticali.

4.3.2. S t a b u l a r i e s t e r n i

Se possibile, i primati non umani dovrebbero avere accesso a stabulari collocati all’esterno, che sonocomunemente utilizzati per l’allevamento degli animali più grandi. Queste strutture hanno il vantaggio dipresentare molti elementi dell’ambiente naturale e sono anche utili per tenere animali in mantenimento o a finisperimentali, quando non serve uno stretto controllo delle condizioni climatiche e le temperature esterne sonoadeguate. In genere gli stabulari esterni sono di metallo, anche se possono essere impiegati altri materiali come illegno, purché siano resistenti alle condizioni climatiche. Alcuni tipi di legno sono autorizzati dai tossicologi, acondizione che sia disponibile un certificato di analisi. Il legno offre una facile manutenzione e si può sostituireagevolmente, permette di realizzare costruzioni personalizzate sul posto ed è un materiale più naturale e piùfonoassorbente. Per proteggere l’integrità strutturale di uno stabulario in legno, la struttura portante deve esserecostruita con un tipo di legno che gli animali non possano rosicchiare, oppure deve essere protetta da una rete etrattata con sostanze non tossiche. Il basamento può essere di cemento o di vegetazione naturale; se lapavimentazione è in cemento è possibile ricoprirla con un substrato adatto e non tossico. Lo stabulario deveessere parzialmente protetto da un tetto in modo che gli animali possano rimanere all’esterno anche se piove eripararsi dal sole; in alternativa, è necessario prevedere dei ripari. Se sono previsti stabulari esterni, i primati nonumani li utilizzeranno anche durante l’inverno, ma devono essere previsti anche stabulari interni riscaldati. Ladimensione minima di uno stabulario interno deve rispettare i valori minimi indicati, per garantire che, in caso dimaltempo, la struttura non risulti sovraffollata dagli animali che cercano riparo. Poiché gli stabulari esternirappresentano spazio in più, non è necessario prescrivere dimensioni minime. Se vari stabulari sono collegati traloro, ad esempio strutture esterne ed interne, è opportuno prevedere più di una porta di collegamento per evitareche gli animali subordinati rimangano intrappolati dagli animali dominanti.

4.3.3. S t a b u l a r i i n t e r n i

In genere gli stabulari interni sono di metallo, ma anche altri materiali come il legno, i laminati o il vetro vengonoutilizzati con successo e forniscono un ambiente meno rumoroso.

L’altezza è una caratteristica fondamentale degli stabulari e deve essere tale da permettere a tutti i primati nonumani di arrampicarsi, saltare e sistemarsi su un posatoio sufficientemente elevato. Le pareti possono esserericoperte da reti dove gli animali possono arrampicarsi, ma è opportuno prevedere anche una quantità sufficientedi rami o di posatoi in diagonale perché gli animali possano sedersi simultaneamente. Se si utilizza una rete, deveessere scelta in modo da non risultare pericolosa per gli animali, ad esempio se rischiano di rimanere intrappolaticon alcune parti del corpo.

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I pavimenti compatti hanno il vantaggio di poter essere rivestiti di un substrato dove poter distribuire il cibo perincoraggiare gli animali a foraggiarsi. I primati non umani hanno bisogno di spazio per le loro attività, ma a volte,per motivi veterinari o sperimentali, può essere necessario confinarli in spazi più ristretti per brevi periodi ditempo. Spazi più limitati possono essere ricavati suddividendo lo stabulario principale con elementi divisori e/oun pannello mobile che chiuda lo stabulario, collocando una gabbia nello spazio ricavato, prevedendo due unitàcollegate oppure attaccando gli stabulari sperimentali ad uno stabulario più grande dove l’animale può fareesercizio. Questi metodi di confinamento degli animali utilizzati a fini sperimentali presentano tutti il vantaggioche l’animale può accedere ad un ambiente di vita soddisfacente e ai compagni, ma mantengono una separazioneper le attività di alimentazione, pulizia e sperimentazione, come la somministrazione delle sostanze e i prelievi disangue.

Se dovesse essere necessario ricavare una sistemazione individuale all’interno di uno stabulario di piccoledimensioni, ad esempio per un paradigma sperimentale specifico, lo sperimentatore è tenuto a motivare la duratae l’entità del confinamento, trovando un compromesso tra l’effetto probabile sul benessere dell’animale e il valorescientifico e le esigenze dell’esperimento. Questi elementi dovrebbero essere esaminati dai ricercatori, dai tecnici edalle persone che svolgono mansioni di consulenza sul benessere degli animali.

È possibile ricavare più spazio per le attività se si inseriscono i primati non umani in gruppi numerosi piuttostoche in coppie. Gli individui possono essere isolati previo addestramento (si veda il paragrafo 4.8) oppure facendopassare il gruppo attraverso una corsia con una trappola.

Le linee guida supplementari forniscono le dimensioni minime consigliate per gli stabulari in funzione dellediverse specie.

4.4. Alimentazione

La presentazione dei cibi e il contenuto della dieta dovrebbero variare per creare interesse e fornire unarricchimento ambientale. Distribuire il cibo in più punti incentiva le opportunità di foraggiamento; se ciòrisultasse difficile da realizzare, è opportuno offrire alimenti che richiedono una certa manipolazione, come fruttao verdura intere, oppure prevedere apparati per aumentare il tempo necessario per trovare e consumare il cibo (adesempio labirinti). I dispositivi e le strutture di foraggiamento dovrebbero essere progettati e collocati in modo daridurre al minimo la contaminazione. La vitamina C è un elemento essenziale della dieta dei primati; le scimmiedel Nuovo mondo hanno bisogno di un apporto sufficiente di vitamina D3. Poiché l’arricchimento a livello dialimentazione può portare gli animali a privilegiare determinati alimenti su altri, per garantire che i primatiabbiano una dieta equilibrata è opportuno distribuire la dieta standard all’inizio della giornata, quando gli animalisono affamati e non hanno alternative. Il cibo può essere distribuito in vari punti in modo che non siamonopolizzato dagli individui dominanti. Non è opportuno offrire una dieta variata se può avere conseguenze suirisultati degli esperimenti; in alcuni casi è tuttavia possibile introdurre delle variazioni sotto forma di dietestandard sotto il profilo nutrizionale ma presentate in forme, colori e sapori diversi.

4.5. Abbeveraggio

(Si veda il paragrafo 4.7 della parte generale).

4.6. Substrato, lettiere, materiale da lettiera e per la nidificazione

Alcuni primati non umani come alcuni primati prosimiani hanno bisogno di materiali di nidificazione, adesempio lana di legno, foglie secche o paglia. Substrati non tossici come trucioli, granulato di legno con bassocontenuto di polvere o pezzetti di carta sono importanti per incentivare il foraggiamento negli stabulariall’interno. L’erba, pezzi di legno di vegetazione erbacea o pezzi di corteccia sono invece adatti alle strutture inesterno.

4.7. Pulizia

(Si veda il paragrafo 4.9 della parte generale).

4.8. Maneggiamento

Per gestire i primati non umani si utilizzano vari metodi di contenimento, dagli stabulari con divisori scorrevoli,all’impiego di reti, al contenimento manuale fino ai lancia-siringhe per la narcosi. Anche se i primati non umaninon amano essere manipolati e sono stressati da questi comportamenti, è opportuno incoraggiarel’addestramento degli animali affinché diventino collaborativi, perché in tal modo si riduce lo stress che ilmaneggiamento comporta. L’addestramento degli animali è uno degli aspetti più importanti delle attività dimanutenzione, soprattutto negli studi a lungo termine e ha un duplice vantaggio: rappresenta una sfidaintellettuale per gli animali e rende il lavoro più soddisfacente per il personale che se ne occupa. I primati nonumani rispondono a stimoli visivi e uditivi; utilizzando semplici metodi di ricompensa spesso è possibileutilizzare l’addestramento per incoraggiare gli animali ad accettare piccoli interventi come il prelievo di sangue.

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È importante verificare regolarmente la risposta degli individui alle attività di addestramento e ai protocolli, perchéalcuni animali possono essere particolarmente difficili o non rispondere; in tal caso può essere necessario valutarese continuare ad utilizzarli o meno.

Anche se gli animali possono essere addestrati a svolgere determinati compiti, occorre prevedere dei periodiadeguati di recupero se sono sottoposti a esperimenti ripetuti.

4.9. Eliminazione umanitaria degli animali

(Si veda il paragrafo 4.11 della parte generale).

4.10. Registri

È opportuno conservare registri individuali con informazioni dettagliate su ogni animale, come: specie, sesso, età,peso, provenienza, informazioni cliniche e diagnostiche, tipo di stabulazione attuale e precedente, storiadell’utilizzo sperimentale e altre informazioni utili per la gestione e i protocolli sperimentali, quali rapporti sulcomportamento o lo stato, e rapporti sociali/compagni sociali preferiti.

4.11. Identificazione

Tutti i primati non umani presenti in una struttura dovrebbero essere identificati prima dello svezzamento con uncodice unico e permanente indicante il laboratorio. I singoli animali possono essere individuati visivamenteutilizzando collari di dimensioni adeguate con medaglioni o tatuaggi per le specie più grandi. I microchip possonoessere inseriti in posti accessibili (ad esempio nel polso per gli animali più grandi o nella nuca per le specie piùpiccole). Poiché è importante poter distinguere facilmente gli animali, alcuni laboratori hanno ottenuto buonirisultati attribuendo un nome agli animali: in questo modo è facile individuare gli animali dominanti e quellisubordinati e secondo alcuni aiuta a generare maggiore rispetto nei confronti dei primati non umani da parte delpersonale.

5. Formazione del personale

Il personale deve essere formato su come gestire, mantenere e addestrare gli animali sotto la sua tutela. Per chi sioccupa degli animali e per i ricercatori che lavorano con primati non umani, la formazione dovrebbecomprendere informazioni specie-specifiche, ad esempio caratteristiche e requisiti biologici e comportamentalidella specie, arricchimento ambientale, metodi impiegati per l’inserimento e l’allontanamento degli animali edinamica sociale. La formazione dovrebbe prevedere anche informazioni sulla salute e sulla sicurezza delpersonale che lavora con i primati non umani, compreso il rischio di zoonosi, e sulla gestione.

6. Trasporto

Ove possibile gli animali devono essere trasporti in coppie di individui compatibili, anche se può essere necessariotrasportare gli animali adulti da soli.

b. Linee guida supplementari per la stabulazione e la tutela di uistitì e tamarini

1. Introduzione

Le uistitì (Callithrix spp.) sono primati non umani del Sudamerica di piccola taglia, diurni e molto arboricoli. Innatura la loro area di diffusione varia da 1 a 4 ettari, dove vivono in gruppi familiari estesi composti da tre a 15membri, di cui una coppia e la progenie. Le femmine partoriscono due volte l’anno (di norma gemelli e, incattività, non sono infrequenti i parti trigemellari) e tutti i componenti del gruppo si occupano dei piccoli.L’inibizione riproduttiva delle femmine subordinate da parte della femmina dominante è dovuta a meccanismiormonali e comportamentali. Le uistitì sono animali frugivori-insettivori e sono specializzate nello scavare glialberi della gomma e nel cibarsi di gomma; in cattività, tuttavia, tendono a scavare e marcare con il loro odorealtri legni duri. L’attività di foraggiamento e l’alimentazione possono occupare fino al 50 % del tempo. Le uistitì e itamarini possono vivere fino a 15-20 anni in cattività.

I tamarini (Saguinus spp.) sono per molti aspetti simili alle uistitì. Si trovano in America meridionale e centrale, masono leggermente più grandi e hanno aree di diffusione naturale più ampie, variabili tra i 30 e i 100 ettari. Questadiffusione su una maggiore superficie è dovuta alla dieta più frugivora; per contro, i tamarini non scavano glialberi di gomma e si cibano di gomma solo se questa è facilmente accessibile.

La maggior parte delle uistitì e dei tamarini tende a non scendere a terra e spesso marca il proprio ambiente conl’odore.

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2. Ambiente e relativo controllo

2.1. Ventilazione

(Si veda il paragrafo 2.1 della parte generale).

2.2. Temperatura

Le uistitì e i tamarini vanno mantenuti entro un intervallo di temperatura compreso tra 23 oC e 28 oC, anche se,essendo animali tropicali, possono tollerare temperature leggermente superiori.

2.3. Umidità

I livelli di umidità possono variare tra il 40 e il 70 %, anche se gli animali possono tollerare un’umidità relativasuperiore al 70 %.

2.4. Illuminazione

È consigliabile un fotoperiodo non inferiore a 12 ore di luce. La fonte di illuminazione dovrebbe illuminare inmodo uniforme il locale di permanenza. All’interno dello stabulario, invece, deve sempre essere prevista una zonadi ombra.

2.5. Rumore

Occorre in particolare limitare al massimo l’esposizione agli ultrasuoni, che sono udibili dalle uistitì e dai tamarini.

2.6. Impianto di allarme

(Si veda il paragrafo 2.6 delle considerazioni generali relative ai primati non umani).

3. Salute

(Si veda il paragrafo 3 delle considerazioni generali relative ai primati non umani).

4. Alloggiamento, arricchimento e tutela

4.1. Alloggiamento

Le uistitì e i tamarini dovrebbero essere inseriti in gruppi familiari composti da coppie maschio-femmina senzalegami di parentela e da una o più figliate. I gruppi di animali in mantenimento dovrebbero invece essere compostida individui compatibili dello stesso sesso e di pari grado gerarchico o da animali giovani. Occorre prestareparticolare attenzione al momento di raggruppare individui adulti senza legami di parentela e dello stesso sesso,perché si possono registrare episodi di aperta aggressione.

Nel corso degli esperimenti in genere le uistitì e i tamarini possono essere tenuti con un animale compatibile dellostesso sesso (gemelli, genitore/progenie) o in coppie maschio-femmina, a condizione di ricorrere allacontraccezione. Se i protocolli sperimentali o motivi di ordine veterinario richiedono la stabulazione individuale,questa deve essere ridotta al minimo e gli animali devono mantenere un contatto visivo, uditivo e olfattivo con iconspecifici.

Le coppie da utilizzare a fini riproduttivi dovrebbero formarsi solo quando gli animali raggiungono i due anni dietà circa. Nei gruppi familiari la presenza della madre inibisce il ciclo ovulatorio nelle figlie femmine. In caso dinuove coppie destinate alla riproduzione, è opportuno evitare di mantenerle in prossimità della famigliagenitoriale perché ciò può provocare un’inibizione dell’ovulazione.

Il momento adatto per lo svezzamento dipende dall’utilizzo cui è destinato l’animale, ma non dovrebbe maiavvenire prima degli otto mesi. Se gli animali sono utilizzati per la riproduzione, dovrebbero rimanere all’internodel gruppo familiare almeno fino a 13 mesi per poter acquisire una sufficiente esperienza nell’allevamento dellaprogenie.

4.2. Arricchimento

Il comportamento naturale delle uistitì e dei tamarini indica che l’ambiente in cattività dovrebbe garantire lo stessolivello di complessità e gli stessi stimoli, fattori che sono ben più importanti del semplice aumento delledimensioni dello stabulario per promuovere il comportamento specie-specifico. L’arredamento fatto di materialinaturali o artificiali (come il legno o il PVC) dovrebbe comprendere posatoi, piattaforme, altalene e corde. Èopportuno offrire una certa variabilità per quanto riguarda l’orientamento, il diametro e la solidità per permettereagli animali di muoversi e saltare correttamente. I posatoi di legno consentono alle uistitì e ai tamarini dimanifestare il loro naturale comportamento che consiste nello scavare e marcare il territorio con l’odore. È inoltre

30.7.2007 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 197/43

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importante prevedere un’area di riposo sicura e comoda, ad esempio delle cassette-nido, che non viene utilizzatasolo per il riposo ma anche per dormire o come nascondiglio in situazioni di possibile pericolo. Il contatto visivotra gruppi familiari rappresenta in genere uno stimolo per gli animali, ma in alcuni casi può essere necessariofornire schermi opachi e/o aumentare la distanza tra gli stabulari per evitare interazioni territoriali; ciò valesoprattutto per alcune specie di callitrichidi. I dispositivi di foraggiamento, che stimolano il comportamentonaturale degli animali, dovrebbero essere sospesi o comunque sistemati nella parte superiore dello stabulario, vistoche gli animali sono restii a scendere a livello del suolo. L’impiego di trucioli di legno come substrato incentiverà ilforaggiamento di cibo disperso a livello di pavimento. In generale, l’installazione di elementi strutturali edispositivi di arricchimento nella parte bassa dello stabulario favorirà un utilizzo maggiore e più diversificato dellospazio. Per le uistitì, abituate a scavare l’albero della gomma per ricavare la gomma, si è rivelato molto utilel’installazione di parti di tasselli forati e riempiti di gomma arabica.

4.3. Stabulari — Dimensioni e pavimentazione

Per le uistitì e i tamarini il volume di spazio disponibile e l’altezza dello stabulario sono elementi più importantidella superficie del pavimento, perché si tratta di specie arboricole che presentano reazioni di fuga in verticale. Ledimensioni minime e il progetto dello stabulario dovrebbero tener conto delle finalità cui sono destinati glianimali (riproduzione, mantenimento, esperimenti di breve o lunga durata) e devono permettere l’inserimento didispositivi sufficienti per migliorare la complessità dell’ambiente.

Tabella F.1.

Uistitì e tamarini: dimensioni minime degli stabulari e spazio minimo disponibile

Superficie minima del pavimento deglistabulari per 1 (*) o 2 animali più laprogenie fino a 5 mesi di età (m2)

Volume minimo per ognianimale in più di età

superiore a 5 mesi (m3)

Altezza minimastabulario (m) (**)

Uistitì 0,5 0,2 1,5

Tamarini 1,5 0,2 1,5

(*) Gli animali vanno sistemati da soli solo in casi eccezionali (cfr. paragrafo 4.1).(**) Il soffitto dello stabulario dovrebbe trovarsi ad un’altezza minima di 1,8 m dal suolo.

4.4. Alimentazione

Le uistitì e i tamarini hanno bisogno di assumere molte proteine e, non essendo in grado di sintetizzare lavitamina D3 se non hanno accesso ai raggi UV-B, è necessario integrare la dieta con un apporto sufficiente divitamina D3.

4.5. Abbeveraggio

(Si veda il paragrafo 4.7 della parte generale).

4.6. Substrato, lettiere, materiale da lettiera e per la nidificazione

(Si veda il paragrafo 4.6 delle considerazioni generali relative ai primati non umani).

4.7. Pulizia

Le uistitì e i tamarini marcano spesso l’ambiente in cui vivono con l’odore e per questo l’eliminazione completadegli odori familiari può creare problemi di tipo comportamentale. Alternando la pulizia e la disinfezione dellostabulario e dei dispositivi di arricchimento è possibile mantenere in parte la marcatura territoriale, con effettipositivi sul benessere psicologico degli animali, e permette di ridurre la stimolazione eccessiva di comportamentidi marcatura.

4.8. Maneggiamento

Un maneggiamento e un contatto umano regolari sono positivi, perché migliorano la capacità dell’animale diabituarsi alle condizioni di monitoraggio e sperimentali e facilitano l’addestramento che favorisce la cooperazionedurante alcuni protocolli. Se è necessario catturare o trasportare gli animali è possibile utilizzare cassette-nido perridurre lo stress da maneggiamento.

4.9. Eliminazione umanitaria degli animali

(Si veda il paragrafo 4.11 della parte generale).

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4.10. Registri

(Si veda il paragrafo 4.10 delle considerazioni generali relative ai primati non umani).

4.11. Identificazione

(Si veda il paragrafo 4.11 delle considerazioni generali relative ai primati non umani).

5. Formazione del personale

(Si veda il paragrafo 5 delle considerazioni generali relative ai primati non umani).

6. Trasporto

(Si veda il paragrafo 6 delle considerazioni generali relative ai primati non umani).

c. Linee guida supplementari per la stabulazione e la tutela delle scimmie scoiattolo

1. Introduzione

Le scimmie scoiattolo (Saimiri spp.) vivono nelle foreste pluviali tropicali del continente sudamericano a variealtitudini. Si annoverano varie sottospecie regionali, di cui le due principali sono S. sc. boliviensis (testa nera) e S. sc.sciureus (oliva). Oltre alla diversa colorazione del manto e al muso diverso, presentano anche alcune variazioniminime nelle caratteristiche comportamentali. Il peso degli individui adulti varia da 600 a 1 100 grammi e imaschi sono nettamente più pesanti delle femmine. Eretti, gli animali adulti raggiungono i 40 cm. Sono animalitipicamente arboricoli che vivono a vari livelli della copertura della foresta, in base alla temperatura dell’ambientecircostante. Scendono però a terra per cercare il cibo e, nel caso degli animali giovani, anche per giocare. Se sonoin pericolo fuggono verso l’alto. Quando si spostano possono anche saltare, in base alla densità della coperturadella foresta. In natura vivono in gruppi relativamente numerosi, nei quali le femmine e gli animali giovanicoabitano con un maschio riproduttore dominante; i maschi adulti che non svolgono funzioni riproduttiverimangono invece alla periferia e formano dei propri gruppi. È noto che in cattività le scimmie scoiattolo possonovivere fino a 25 anni.

2. Ambiente e relativo controllo

2.1. Ventilazione

(Si veda il paragrafo 2.1 della parte generale).

2.2. Temperatura

Anche se nelle foreste tropicali questa specie vive in condizioni climatiche molto diverse, da basse altitudini finoad altitudini elevate nelle zone montuose, le fluttuazioni di temperatura negli habitat delle singole colonie obranchi non sono eccessive. È pertanto opportuno evitare variazioni di temperatura marcate per brevi periodi. Innatura gli animali si adattano alle temperature ambiente scegliendo il livello più adatto della copertura (ad esempiopiù vicino al suolo se il tempo è fresco). Temperature ambiente variabili tra 22 oC e 26 oC sembrano essere adatte,ma per gli animali che dispongono di uno spazio limitato per muoversi può essere più opportuno mantenere latemperatura a 26 oC circa.

2.3. Umidità

Un’umidità variabile tra 40 e 70 % è ritenuta adeguata per questa specie.

2.4. Illuminazione

Provenendo dalle foreste tropicali le scimmie scoiattolo sono abituate ad una luce diffusa. Tuttavia, per gli animaliche non hanno accesso a stabulari in esterno è opportuno prevedere zone con elevate intensità di luce analoga aquella diurna. Lo spettro dovrebbe essere simile alla luce diurna, anche se l’intensità non deve necessariamenteessere analoga a quella del sole splendente. È opportuno applicare un ciclo luce/buio di 12 ore/12 ore, ma ilperiodo di luce diurna non deve essere inferiore alle otto ore. L’aggiunta di una componente di radiazione UV ouna breve esposizione a lampade UV consentono di sintetizzare la vitamina D3 essenziale per la cute.

2.5. Rumore

(Si veda il paragrafo 2.5 delle considerazioni generali relative ai primati non umani).

2.6. Impianto di allarme

(Si veda il paragrafo 2.6 delle considerazioni generali relative ai primati non umani).

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3. Salute

Le scimmie scoiattolo possono essere portatrici sane di un virus dell’herpes (Saimirine herpesvirus 1, syn. Herpesvirustamarinus, herpes T, Herpesvirus platyrrhinae), che, se trasmesso alle uistitì, può rivelarsi fatale. Si raccomandapertanto di non tenere animali di queste due specie nella stessa unità, a meno che i test effettuati non abbianodimostrato che le colonie non soffrono di questa infezione virale.

4. Alloggiamento, arricchimento e tutela

4.1. Alloggiamento

Vista la loro naturale organizzazione sociale non è difficile mantenere i saimiri in gruppi numerosi di individuidello stesso sesso. È tuttavia opportuno separare i gruppi di maschi e di femmine per evitare conflitti. Occorreprestare particolare attenzione per individuare gli individui stressati all’interno di un gruppo, visto che nellescimmie scoiattolo il comportamento aggressivo non è molto pronunciato.

Se si utilizzano gli animali a fini riproduttivi, la dimensione adeguata di un gruppo comprende da sette a diecifemmine con uno o due maschi. I gruppi utilizzati a fini riproduttivi dovrebbero mantenere un contatto visivo,ma non fisico, con gli altri gruppi.

I neonati vengono trasportati sulla schiena della madre fino a circa sei mesi di età, ma lasciano la madre perandare ad esplorare l’ambiente oppure se vengono portati da parenti stretti in tenera età. Apprendono pertanto asocializzare e scoprono, spesso attraverso la vocalizzazione, i fattori che possono essere utili o presentare pericoli.Gli animali assumono cibo solido a partire dai tre mesi di età. Tuttavia è consigliabile non separare i giovanianimali dalle famiglie prima dei sei mesi di età o, se è necessario alimentarli manualmente, possono essere adottatida un’altra femmina, possibilmente all’interno del gruppo natale. Le scimmie scoiattolo raggiungono la maturitàsessuale all’età di tre anni circa.

Una volta creati, i gruppi da riproduzione non dovrebbero essere disturbati, per evitare che le loro prestazioniriproduttive diminuiscano. Occorre pertanto evitare importanti cambiamenti ambientali e sociali.

4.2. Arricchimento

Essendo animali arboricoli, le scimmie scoiattolo devono avere la possibilità di arrampicarsi; a tal fine è possibileprevedere pareti ricoperte da reti metalliche, pali, catene o corde. Anche se saltano nel vuoto eventualmente creatodalle strutture, preferiscono appendersi o correre lungo rami o passerelle di corda orizzontali e diagonali. Sonoutilizzati anche posatoi o cassette-nido dove possono accucciarsi insieme per riposare o dormire.

La presenza di una base solida con un substrato favorisce l’attività di foraggiamento e il gioco. Gli animali devonopoter scegliere tra vari siti all’interno dello stabulario per svolgere le loro attività, per evitare il contatto sociale eper scegliere la temperatura e l’illuminazione più consone.

4.3. Stabulari — Dimensioni e pavimentazione

Tabella F.2.

Scimmie scoiattolo: dimensioni minime degli stabulari e spazio minimo disponibile

Superficie minima del pavimento per1 (*) o 2 animali (m2)

Volume minimo per ogni animale dietà superiore a 6 mesi (m3) Altezza minima stabulario (m)

2,0 0,5 1,8

(*) Gli animali vanno sistemati da soli solo in casi eccezionali (cfr. paragrafo 4.1). Le scimmie scoiattolo vanno preferibilmentetenute in gruppi di 4 animali o più.

4.4. Alimentazione

Le scimmie scoiattolo hanno bisogno di un apporto elevato di proteine. Come per altre specie dell’Americameridionale, le scimmie scoiattolo devono assumere livelli elevati di vitamina D3 oltre alla vitamina C. Le femminegravide tendono a presentare carenze di acido folico ed è pertanto opportuno somministrare loro un’integrazioneadeguata sotto forma di polvere o di liquido.

4.5. Abbeveraggio

(Si veda il paragrafo 4.7 della parte generale).

L 197/46 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.7.2007

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4.6. Substrato, lettiere, materiale da lettiera e per la nidificazione

(Si veda il paragrafo 4.6 delle considerazioni generali relative ai primati non umani).

4.7. Pulizia

(Si veda il paragrafo 4.9 della parte generale).

4.8. Maneggiamento

Le scimmie scoiattolo possono essere addestrate per prendere bocconi di cibo o bevande come ricompensa. Sonoanche in grado di apprendere come risolvere determinati compiti dietro ricompensa. In caso sia necessariocatturarli per sottoporli a studi o a trattamenti, gli animali dovrebbero essere addestrati a percorrere corridoi congabbie trappola o stabulari individuali.

4.9. Eliminazione umanitaria degli animali

(Si veda il paragrafo 4.11 della parte generale).

4.10. Registri

(Si veda il paragrafo 4.10 delle considerazioni generali relative ai primati non umani).

4.11. Identificazione

(Si veda il paragrafo 4.11 delle considerazioni generali relative ai primati non umani).

5. Formazione del personale

(Si veda il paragrafo 5 delle considerazioni generali relative ai primati non umani).

6. Trasporto

(Si veda il paragrafo 6 delle considerazioni generali relative ai primati non umani).

d. Linee guida supplementari per la stabulazione e la tutela di macachi e cercopitechi

1. Introduzione

Le tre specie di macaco più comunemente utilizzate in laboratorio provengono tutte dall’Asia: si tratta del Macacamulatta (macaco reso), del Macaca fascicularis (scimmia di Giava, macaco dalla coda lunga, che si ciba di granchi ocinomolgo) e del Macaca arctoides (macaco orsino). Il cercopiteco (Cercopithecus aethiops o Chlorocebus aethiops) è unascimmia africana alquanto simile che a volte viene utilizzata in laboratorio. In natura tutte queste scimmie vivonoin gruppi matriarcali costituiti da molteplici individui di sesso maschile e femminile. Esistono gerarchie didominanza sia nei maschi che nelle femmine e le femmine formano relazioni di affinità all’interno del branco. Ilegami sociali sono più forti tra le femmine che hanno legami di parentela e i maschi competono per avere accessoalle femmine in estro. Due specie, il macaco reso e il macaco orsino, vivono in climi da caldi a temperati, mentrela scimmia di Giava è una specie esclusivamente tropicale che predilige in particolare le paludi di mangrovie espesso si foraggia in acqua. La scimmia di Giava è la specie più arboricola delle quattro indicate, mentre il macacoorsino è quella più terrestre. Il cercopiteco è diffuso in un’ampia gamma di habitat africani, comprese praterieaperte, foreste e montagne, con condizioni climatiche variabili da climi temperati a tropicali. Il macaco reso siriproduce stagionalmente, mentre le altre specie si riproducono tutto l’anno in cattività. Tutte le specie hanno unadieta prevalentemente vegetariana, ma possono anche cibarsi di insetti. I macachi e i cercopitechi in cattivitàpossono vivere anche più di trent’anni.

2. Ambiente e relativo controllo

2.1. Ventilazione

(Si veda il paragrafo 2.1 della parte generale).

2.2. Temperatura

Il macaco reso e il macaco orsino sopportano climi temperati; anche i cercopitechi sono molto adattabili e latemperatura può dunque variare tra 16 oC e 25 oC. La scimmia di Giava predilige invece temperature variabili tra21 oC e 28 oC, anche se si avventura all’esterno anche con temperature molto più basse.

2.3. Umidità

(Si veda il paragrafo 2.3 delle considerazioni generali relative ai primati non umani).

30.7.2007 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 197/47

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2.4. Illuminazione

(Si veda il paragrafo 2.4 delle considerazioni generali relative ai primati non umani).

2.5. Rumore

(Si veda il paragrafo 2.5 delle considerazioni generali relative ai primati non umani).

2.6. Impianto di allarme

(Si veda il paragrafo 2.6 delle considerazioni generali relative ai primati non umani).

3. Salute

Le scimmie del Vecchio mondo sono fra le specie più sensibili alla tubercolosi e una percentuale elevata dimacachi asiatici che vivono allo stato selvatico sono portatori sani del virus herpes B (Herpes simiae, Cercopithicineherpesvirus 1). I cercopitechi possono anche essere sensibili al virus di Marburg e al virus di Ebola.

4. Alloggiamento, arricchimento e tutela

4.1. Alloggiamento

I macachi e i cercopitechi dovrebbero vivere in collettività. Se è possibile, è preferibile costituire gruppi numerosi. Igruppi di individui dello stesso sesso si costituiscono più facilmente quando gli animali sono separati dallerispettive madri. Nel caso della stabulazione in collettività, il personale dovrebbe provvedere a ridurre al minimogli episodi di aggressività. Nelle colonie di cercopitechi sono frequenti le esplosioni di violenza, in particolare aseguito di qualsiasi forma di perturbazione del gruppo.

In cattività i gruppi utilizzati a fini riproduttivi saranno in genere costituiti da un maschio e da sei a dodicifemmine. Con gruppi più grandi, per aumentare il tasso di concepimento è possibile inserire due maschi. Se unmaschio è molto più giovane dell’altro, la competizione tra i due sarà ridotta. Se si utilizzano stabulari collegati ènecessario monitorare i comportamenti aggressivi delle femmine nei confronti di altre femmine quando ilmaschio si trova in un’altra parte dello stabulario e dunque non è in vista.

L’età in cui i giovani macachi sono allontanati dalla madre è un fattore importante da considerare per la femminariproduttrice, i futuri individui riproduttori e per gli animali in mantenimento. In genere i giovani non dovrebberoessere separati dalle madri prima degli otto mesi e idealmente prima dei 12 mesi, ad eccezione dei neonati chenon possono essere allevati dalla madre, ad esempio per mancanza di latte, malattia o ferite. Per evitare gravidisturbi comportamentali, gli animali allattati a mano dovrebbero essere reinseriti appena possibile con altrianimali compatibili. La separazione prima dei sei mesi può creare situazioni di stress e portare ad anomaliecomportamentali e fisiologiche persistenti.

4.2. Arricchimento

Disponendo di capacità cognitive avanzate, questi animali hanno bisogno di ambienti sufficientemente complessi.Un pavimento compatto può essere arricchito con un substrato non tossico, che permetterà loro di nasconderepezzi di cibo e favorirà il foraggiamento. Gli stabulari dovrebbero comprendere strutture verticali e diagonali dovegli animali possano arrampicarsi, favorendo così l’utilizzo di tutto il volume dello stabulario. Le piattaforme e iposatoi non dovrebbero situarsi gli uni sopra gli altri ed è opportuno lasciare uno spazio tra la piattaforma e laparete dello stabulario in modo che l’animale possa sospendere liberamente la coda.

Scalette, posatoi e giochi da rosicchiare sono tutti strumenti preziosi. Negli stabulari più grandi è particolarmenteimportante prevedere una vasca d’acqua (facile da svuotare) per il M. fascicularis ma anche il M. mulatta loutilizzerà. È possibile lasciar cadere il cibo nell’acqua per la scimmia di Giava, che si immergerà per recuperarlo. Imeccanismi che favoriscono il foraggiamento (dalla distribuzione del cibo in vari punti del substrato fino adapparati per aumentare il tempo necessario per trovare e consumare il cibo) si sono rivelati efficaci. È possibilecollocare materiale alimentare adeguato sul tetto di rete per incoraggiare l’animale a prenderlo a partire dal soffittodello stabulario. Poiché l’elemento di novità è importante, è opportuno fornire e cambiare i giochi con frequenza.

4.3. Stabulari — Dimensioni e pavimentazione

Per garantire che gli animali si sentano sicuri, il progetto e le dimensioni interne dello stabulario dovrebbero esseretali da permettere agli animali di arrampicarsi ad un’altezza superiore a quella corrispondente al livello degli occhidel personale.

È opportuno incoraggiare la possibilità di accogliere gli animali in gruppi o in stabulari più grandi rispetto alledimensioni minime previste nella tabella F.3.

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Tabella F.3.

Macachi e cercopitechi: dimensioni minime degli stabulari e spazio minimo disponibile (*)

Dimensioneminima dellostabulario (m2)

Volume minimodello stabulario

(m3)

Volume minimoper animale (m3)

Altezza minimadello stabulario (m)

Animali di meno di 3 anni (**) 2,0 3,6 1,0 1,8

Animali a partire da 3 anni (***) 2,0 3,6 1,8 1,8

Animali tenuti a fini di riprodu-zione (****) 3,5 2,0

(*) Gli animali vanno sistemati da soli solo in casi eccezionali (cfr. paragrafo 4.1).(**) Uno stabulario di dimensioni minime può contenere fino a tre animali.(***) Uno stabulario di dimensioni minime può contenere fino a due animali.(****) Nelle colonie riproduttive non è necessario prevedere spazio/volume supplementare per gli animali giovani fino a 2 anni di

età che sono alloggiati con la madre.

Gli animali dovrebbero essere accolti in stabulari interni che offrano condizioni ambientali adeguate e siano didimensioni tali che tutti gli animali abbiano almeno lo spazio minimo definito nella tabella F.3.

In alcuni climi può essere possibile tenere gli animali in riproduzione e in mantenimento in stabulari postiinteramente in esterno a condizione di prevedere un riparo adeguato in caso di condizioni climatiche estreme.

4.4. Alimentazione

(Si veda il paragrafo 4.4 delle considerazioni generali relative ai primati non umani).

4.5. Abbeveraggio

(Si veda il paragrafo 4.7 della parte generale).

4.6. Substrato, lettiere, materiale da lettiera e per la nidificazione

(Si vedano i paragrafi 4.3 e 4.6 delle considerazioni generali relative ai primati non umani).

4.7. Pulizia

(Si veda il paragrafo 4.9 della parte generale).

4.8. Maneggiamento

I macachi possono essere facilmente addestrati a cooperare nel corso di semplici protocolli di routine come leiniezioni o i prelievi di sangue e a dirigersi verso una parte accessibile dello stabulario.

4.9. Eliminazione umanitaria degli animali

(Si veda il paragrafo 4.11 della parte generale).

4.10. Registri

(Si veda il paragrafo 4.10 delle considerazioni generali relative ai primati non umani).

4.11. Identificazione

(Si veda il paragrafo 4.11 delle considerazioni generali relative ai primati non umani).

5. Formazione del personale

(Si veda il paragrafo 5 delle considerazioni generali relative ai primati non umani).

6. Trasporto

(Si veda il paragrafo 6 delle considerazioni generali relative ai primati non umani).

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e. Linee guida supplementari per la stabulazione e la tutela dei babbuini

1. Introduzione

Ci sono tre generi di babbuini: Papio, Theropithecus e Mandrillus; di questi le specie più comunemente utilizzatesono il Papio papio (babbuino della Guinea) e il Papio anubis (babbuino verde).

I babbuini vivono in boschi e savane, comprese le steppe aride e i deserti montuosi. Sono animali terrestri, di fortecostituzione e quadrupedi, con un grande pragmatismo. I maschi sono dotati di grandi canini.

I babbuini sono onnivori e mangiano alimenti molto diversi; sono in massima parte vegetariani (frutta e radici),ma si nutrono anche di insetti e occasionalmente di mammiferi che predano come le giovani gazzelle o altriprimati non umani.

Il Papio papio e il Papio anubis vivono in gruppi costituiti da molteplici individui maschi e femmine.

I babbuini in cattività possono vivere più di trentacinque anni.

Le linee guida riportate di seguito sono applicabili al Papio papio e al Papio anubis.

2. Ambiente e relativo controllo

2.1. Ventilazione

(Si veda il paragrafo 2.1 della parte generale).

2.2. Temperatura

I babbuini sopportano e si adattano a climi temperati; si raccomanda una temperatura compresa tra 16 oC e28 oC.

2.3. Umidità

(Si veda il paragrafo 2.3 delle considerazioni generali relative ai primati non umani).

2.4. Illuminazione

(Si veda il paragrafo 2.4 delle considerazioni generali relative ai primati non umani).

2.5. Rumore

(Si veda il paragrafo 2.5 delle considerazioni generali relative ai primati non umani).

2.6. Impianto di allarme

(Si veda il paragrafo 2.6 delle considerazioni generali relative ai primati non umani).

3. Salute

(Si veda il paragrafo 3 delle considerazioni generali relative ai primati non umani).

4. Alloggiamento, arricchimento e tutela

4.1. Alloggiamento

Gli animali adulti e i giovani dovrebbero vivere in collettività. Gli animali in mantenimento possono vivere congruppi di individui compatibili dello stesso sesso. Ove possibile, gli animali destinati a esperimenti dovrebberoessere accolti in coppie o gruppi dello stesso sesso.

I gruppi di animali in riproduzione dovrebbero essere costituiti da un maschio e sei-sette femmine o da duemaschi e dodici-quindici femmine. Gruppi più numerosi possono essere molto più difficili da gestire. Il personaledovrebbe provvedere a ridurre al minimo gli episodi di aggressività. Nelle colonie di babbuini sono frequenti leesplosioni di violenza, in particolare a seguito di qualsiasi forma di perturbazione del gruppo.

In genere i giovani non dovrebbero essere separati dalle madri prima degli otto mesi e idealmente prima dei 12mesi, ad eccezione dei neonati che sono respinti o non possono essere allevati dalla madre, ad esempio permancanza di latte o ancora per altri motivi di ordine veterinario.

L 197/50 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.7.2007

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4.2. Arricchimento

Disponendo di capacità cognitive avanzate, i babbuini hanno bisogno di ambienti sufficientemente complessi. Unpavimento compatto può essere arricchito con un substrato non tossico, che permetterà loro di nascondere invari punti pezzi di cibo e favorirà il foraggiamento. Scale a pioli, posatoi e giochi da rosicchiare sono tuttistrumenti preziosi. È possibile collocare il cibo sul tetto di rete per incoraggiare l’animale a prenderlo a partire dalsoffitto dello stabulario. Data la dimensione e le esigenze comportamentali dei babbuini, gli stabulari devonoessere robusti e prevedere blocchi e piattaforme grandi. Poiché l’elemento di novità è importante, è opportunofornire e cambiare i giochi con frequenza.

4.3. Stabulari — Dimensioni e pavimentazione

Per garantire che gli animali si sentano sicuri, il progetto e le dimensioni interne dello stabulario dovrebbero esseretali da permettere agli animali almeno di arrampicarsi ad un’altezza superiore a quella corrispondente al livellodegli occhi del personale.

È opportuno incoraggiare la possibilità di accogliere gli animali in gruppi o in stabulari più grandi rispetto alledimensioni minime previste nella tabella F.4.

Tabella F.4.

Babbuini: dimensioni minime degli stabulari e spazio minimo disponibile (*)

Dimensioneminima dellostabulario (m2)

Volume minimodello stabulario

(m3)

Volume minimoper animale (m3)

Altezza minimadello stabulario (m)

Animali di meno di 4 anni (**) 4,0 7,2 3,0 1,8

Animali a partire da 4 anni (**) 7,0 12,6 6,0 1,8

Animali tenuti a fini di riprodu-zione (***) 12,0 2,0

(*) Gli animali vanno sistemati da soli solo in casi eccezionali (cfr. paragrafo 4.1).(**) Uno stabulario di dimensioni minime può contenere fino a due animali.(***) Nelle colonie riproduttive non è necessario prevedere spazio/volume supplementare per gli animali giovani fino a 2 anni di

età che sono alloggiati con la madre.

Gli animali dovrebbero essere accolti in stabulari interni che offrano condizioni ambientali adeguate e siano didimensioni tali che tutti gli animali abbiano almeno lo spazio minimo definito nella tabella F.4.

In alcuni climi può essere possibile tenere gli animali in riproduzione e in mantenimento in stabulari postiinteramente in esterno a condizione di prevedere un riparo adeguato in caso di condizioni climatiche estreme.

Negli stabulari è necessario prevedere una pavimentazione compatta.

4.4. Alimentazione

(Si veda il paragrafo 4.4 delle considerazioni generali relative ai primati non umani).

4.5. Abbeveraggio

(Si veda il paragrafo 4.7 della parte generale).

4.6. Substrato, lettiere, materiale da lettiera e per la nidificazione

(Si vedano i paragrafi 4.3 e 4.6 delle considerazioni generali relative ai primati non umani).

4.7. Pulizia

(Si veda il paragrafo 4.9 della parte generale).

4.8. Maneggiamento

I babbuini possono essere facilmente addestrati a cooperare nel corso di semplici protocolli di routine come leiniezioni o i prelievi di sangue e a dirigersi verso una parte accessibile dello stabulario. Per ragioni di sicurezza delpersonale, tuttavia, è necessario procedere con cautela quando si gestiscono animali adulti ed è opportunoprevedere meccanismi adeguati di contenimento.

30.7.2007 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 197/51

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4.9. Eliminazione umanitaria degli animali

(Si veda il paragrafo 4.11 della parte generale).

4.10. Registri

(Si veda il paragrafo 4.10 delle considerazioni generali relative ai primati non umani).

4.11. Identificazione

(Si veda il paragrafo 4.11 delle considerazioni generali relative ai primati non umani).

5. Formazione del personale

(Si veda il paragrafo 5 delle considerazioni generali relative ai primati non umani).

6. Trasporto

(Si veda il paragrafo 6 delle considerazioni generali relative ai primati non umani).

G. LINEE GUIDA SPECIFICHE PER GLI ANIMALI DI ALLEVAMENTO E I MINI-PIG

a. Considerazioni generali

1. Introduzione

Ai fini delle presenti linee guida, con l’espressione «animali di allevamento» s’intendono i bovini, le pecore, lecapre, i maiali, i maiali nani (mini-pig) e gli equini, compresi cavalli, pony, asini e muli.

L’impiego degli animali di allevamento nelle attività di ricerca varia da sperimentazioni applicate alle condizioniesistenti negli allevamenti a studi maggiormente di base nel campo della ricerca agricola, veterinaria e biomedicain condizioni di laboratorio. Nel primo caso è importante che le condizioni di alloggiamento e di gestionetengano conto della salute e del benessere degli animali, ma producano anche informazioni che possano essereapplicate in maniera affidabile anche alle condizioni esistenti negli allevamenti commerciali. Nel secondo caso,invece, dove si praticano spesso protocolli più invasivi, serve un tipo di gestione e di alloggiamento diverso. Lanatura precisa dell’alloggiamento scelto dovrebbe consentire di fornire informazioni attinenti al presuppostodell’esperimento e consone ai protocolli applicati.

I sistemi di gestione utilizzati per tutti gli animali di allevamento dovrebbero consentire loro di esprimere ilproprio comportamento naturale, in particolare il bisogno di pascolare o foraggiarsi, di fare esercizio e disocializzare. Gli animali di allevamento sono accolti in vari tipi diversi di stabulari, che spesso variano in funzionedelle esigenze dell’esperimento. Possono pertanto essere accolti in prati, in edifici aperti con un accesso a cortiliaperti, in edifici chiusi con ventilazione naturale o ancora in edifici speciali in caso di quarantena obiocontenimento con ventilazione forzata o naturale.

Nel corso delle ricerche nel campo dell’agricoltura, dove la finalità della ricerca prevede che gli animali debbanovivere in condizioni analoghe a quelle esistenti negli allevamenti commerciali, è necessario soddisfare almeno ledisposizioni indicate nella direttiva 98/58/CE del Consiglio (2) e nelle direttive particolari riguardanti la protezionedei vitelli e dei suini (direttive del Consiglio 91/629/CEE (3) e 91/630/CEE (4) e nelle raccomandazioni adottatenell’ambito della Convenzione ETS n. 87 del Consiglio d’Europa sulla protezione degli animali negli allevamenti.

2. Ambiente e relativo controllo

In condizioni naturali gli animali di allevamento sono esposti a e sopportano temperature molto variabili, anchese tra le varie specie e razze possono riscontrarsi livelli di tolleranza diversi. Questi animali cercano riparo in casodi forti piogge o vento e protezione contro il sole intenso. Se permangono in stabulari esposti a condizioniesterne è opportuno prevedere un riparo, una zona ombreggiata e un’area abbastanza asciutta per il riposo. Lacollocazione dei ripari dovrebbe essere valutata attentamente sulla base di questi fattori. Occorre prevedere unriparo sufficiente per proteggere tutti gli animali dal maltempo.

L 197/52 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.7.2007

(2) GU L 221 dell’8.8.1998, pag. 23.(3) GU L 340 dell’11.12.1991, pag. 28.(4) GU L 340 dell’11.12.1991, pag. 33.

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Gli animali mantenuti all’esterno o in edifici muniti di ventilazione naturale saranno esposti alle condizioniambiente. Gli animali non dovrebbero essere costretti a rimanere in queste aree in presenza di condizioniclimatiche che possono causare situazioni di stress.

I parametri ambientali, in particolare la temperatura e l’umidità, sono strettamente correlati tra loro e non vannoesaminati separatamente.

2.1. Ventilazione

Tutti gli animali di allevamento sono soggetti a problemi respiratori. In assenza di ventilazione meccanica, comenel caso di numerosi edifici che accolgono questo tipo di animali, è importante garantire aria di qualità adeguataattraverso un sistema di ventilazione naturale (si veda il paragrafo 2.1.1 della parte generale).

È opportuno ridurre al minimo i livelli di polvere prodotti dai mangimi e dalle lettiere.

2.2. Temperatura

Le zone termiche neutre delle specie di allevamento variano sensibilmente, in funzione delle condizioni alle qualigli animali si acclimatano. Gli animali di allevamento che vivono in esterno sviluppano uno spesso strato di pelo/vello durante i mesi invernali, che li aiuta a resistere alle basse temperature. Essi possono acclimatarsi atemperature più basse in interno anche senza il manto invernale, a condizione che il tasso di umidità relativa siabasso, si evitino le correnti d’aria e dispongano di un’area per distendersi con sufficiente materiale da lettiera. Neglistabulari interni è dunque importante evitare ampie fluttuazioni o cambiamenti bruschi di temperatura,soprattutto quando si spostano gli animali dall’interno all’esterno. Gli animali di allevamento possono soffrire distress da calura; nei periodi in cui la temperatura è elevata è dunque importante che vengano adottate misureadeguate, come la tosatura delle pecore e la predisposizioni di aree ombreggiate, per evitare problemi e tutelare ilbenessere degli animali.

Gli intervalli di temperatura più adeguati variano in funzione di vari fattori, tra i quali la razza, l’età e il pesodell’animale, l’apporto calorico, la fase di lattazione e il tipo di ambiente.

2.3. Umidità

In condizioni naturali gli animali di allevamento sono esposti a e sopportano bene livelli di umidità relativa moltovariabili. In ambienti controllati è opportuno evitare valori estremi e fluttuazioni ampie ed improvvisedell’umidità, visto che livelli elevati o bassi di umidità possono predisporre gli animali a malattie.

Negli stabulari in interno gli edifici dovrebbero avere una ventilazione sufficiente per evitare periodi prolungati diumidità elevata, perché questa condizione può causare un’eccessiva umidità negli stabulari, rendendo gli animalipiù predisposti alle malattie respiratorie, alla zoppina e ad altre infezioni.

2.4. Illuminazione

Le specie di allevamento sono evolute in modo da poter vivere in diverse condizioni: i ruminanti, ad esempio,pascolano e si riposano durante il giorno nei pascoli all’aperto, mentre i suini nelle zone boschive manifestanoattività crepuscolari. È importante fornire un’illuminazione adeguata per tutte le specie di allevamento,possibilmente con luce naturale. Se ciò non è possibile, la parte di luce del fotoperiodo dovrebbe durare da otto adodici ore al giorno o dovrebbe riprodurre i cicli di luce naturali. Per la riproduzione e per alcuni protocollisperimentali può essere necessario un fotoperiodo controllato; è inoltre opportuno prevedere un’illuminazionesufficiente (naturale o artificiale) per le ispezioni dei gruppi e dei singoli animali.

Se sono previste finestre, i vetri non infrangibili dovrebbero essere schermati con una barriera fisica di protezioneo trovarsi al di fuori della portata degli animali.

2.5. Rumore

È opportuno ridurre al minimo il rumore di fondo inevitabile, ad esempio quello prodotto dall’impianto diventilazione, ed evitare rumori improvvisi. Le strutture di maneggiamento e contenimento degli animalidovrebbero essere progettate e gestite per limitare al minimo il rumore prodotto durante l’uso.

2.6. Impianto di allarme

(Si veda il paragrafo 2.6 della parte generale).

30.7.2007 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 197/53

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3. Salute

3.1. Controllo delle malattie

Poiché gli animali di allevamento provengono spesso da allevamenti commerciali, è importante adottareprovvedimenti per garantire l’acquisizione di animali in buono stato di salute. Mescolare animali di provenienzadiversa può essere particolarmente rischioso.

È opportuno predisporre programmi di medicina preventiva per tutte le specie di allevamento sulla base delparere del veterinario ed eventualmente adottare programmi di vaccinazione adeguati.

La cura del piede, le misure di controllo dei parassiti e la gestione della dieta sono elementi essenziali di tutti iprogrammi sanitari destinati agli animali di allevamento. Nei programmi riservati agli equini rivestono particolareimportanza gli esami periodici della dentatura e le misure di prevenzione delle patologie respiratorie.

È opportuno prevedere anche il riesame periodico degli indici di produzione e la valutazione dello stato dinutrizione (condition score).

Occorre infine fare attenzione affinché i substrati forniti non favoriscano l’introduzione o la crescita di agentiinfettivi o di parassiti.

3.2. Anomalie del comportamento

In caso di manutenzione o condizioni ambientali inadeguate, isolamento sociale o noia conseguente a lunghiperiodi di inattività si possono verificare alcune anomalie nel comportamento degli animali, che possonomasticare o mordersi la coda, l’orecchio o il fianco, togliersi il vello, succhiarsi l’ombelico e manifestare disturbicome il «ballo dell’orso» e il ticchio d’appoggio. Se si registrano tali anomalie occorre intervenire immediatamenteper porvi rimedio, ad esempio riesaminando i fattori ambientali e le pratiche di gestione.

3.3. Manutenzione

Il disbudding, la rimozione delle corna negli animali adulti, la castrazione e il taglio della coda non vannopraticati, se non per comprovati motivi veterinari o per il benessere degli animali. Se si ricorre a tali praticheoccorre somministrare un’adeguata anestesia e sufficienti analgesici.

3.4. Tutela dei neonati

Per allevare con successo gli animali di allevamento nel periodo neonatale sono necessari standard elevati di tutelae gestione.

Per le femmine in fase perinatale e i neonati è necessario prevedere un ricovero adeguato, con un’area asciutta epulita. Le strutture dovrebbero essere progettate per agevolare l’osservazione degli animali e per favorire standarddi igiene elevati, visto che gli animali giovani sono particolarmente sensibili alle infezioni.

Tutti i neonati dovrebbero ricevere quantità adeguate di colostro subito dopo la nascita, preferibilmente entro leprime quattro ore di vita. È necessario prevedere scorte adeguate di colostro in caso di emergenza.

Occorre prevedere pratiche di alimentazione adeguate che permettano una crescita e uno sviluppo normali deglianimali; a partire dalle due settimane di vita i ruminanti devono avere accesso a foraggio grezzo.

Poiché i neonati hanno una scarsa capacità di termoregolazione occorre garantire e mantenere temperatureadeguate. Può essere necessario prevedere una fonte di calore supplementare, facendo tuttavia particolareattenzione ad evitare ogni rischio, come scottature o incendi accidentali.

Per ridurre il rischio di comportamenti materni anomali o episodi di rifiuto, è importante che nei primi giorni divita si crei un forte legame materno. Durante tale periodo occorre ridurre al minimo le procedure dimaneggiamento o gestione, ad esempio il trasporto, la castrazione o la marcatura, che possano danneggiarequesto rapporto o impedire ai giovani animali di assumere una quantità sufficiente di colostro o di latte.

È fondamentale valutare con attenzione le strategie di svezzamento per ridurre al minimo lo stress nella madre enella progenie. Svezzare gli animali collocandoli in gruppi di individui di età analoga favorisce lo sviluppo distrutture sociali stabili e compatibili tra loro.

L 197/54 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.7.2007

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I maiali e i mini-pig allevati naturalmente non dovrebbero essere svezzati prima delle quattro settimane di vita; gliagnelli, i capretti e i vitelli da carne non prima di sei settimane e gli equini non prima di venti settimane, se nonper motivi veterinari o connessi al benessere degli animali.

Per gli animali allevati artificialmente, in genere i vitelli da latte, occorre prevedere regimi alimentari adeguati persoddisfare il loro fabbisogno nutritivo; nel caso dei ruminanti è opportuno favorire un normale sviluppo delrumen.

Lo svezzamento precoce per motivi sperimentali o veterinari dovrebbe essere deciso in consultazione con iltecnico e con la persona competente che svolge funzioni di consulenza sul benessere dell’animale. In tal casooccorre dedicare attenzione e mezzi supplementari per garantire il benessere e la tutela di questi animali.

4. Alloggiamento, arricchimento e tutela

4.1. Alloggiamento

Gli animali di allevamento dovrebbero essere alloggiati in gruppi socialmente armoniosi all’interno dellostabulario e le pratiche di manutenzione dovrebbero tendere a ridurre al minimo il disordine sociale, a meno che iprotocolli scientifici o il benessere degli animali non lo impediscano.

Se gli animali sono tenuti in gruppi si crea rapidamente una gerarchia ben definita. Nella fase iniziale delraggruppamento si possono registrare interazioni aggressive tra gli animali prima che sia definita la posizione diogni individuo all’interno della gerarchia sociale.

È importante ridurre al minimo i comportamenti aggressivi e le potenziali lesioni che possono avvenire quando siformano o riformano i gruppi o quando si introduce nel gruppo un animale estraneo. In tutti questi casi glianimali vanno raggruppati in base alla dimensione e all’età e devono essere monitorati costantemente perverificarne la compatibilità sociale.

La separazione dal gruppo e l’alloggiamento in strutture individuali, anche se per brevi periodi, può essere fonte dinotevole stress per gli animali di allevamento. Essi non devono pertanto essere alloggiati individualmente, se nonper motivi veterinari o per tutelarne il benessere. In alcuni casi gli animali possono preferire un alloggiamentoindividuale, come nel caso delle femmine che stanno per partorire e dei cinghiali adulti, che in condizioni naturalipossono essere animali solitari, ma in genere si tratta di eccezioni.

L’alloggiamento individuale per motivi sperimentali dovrebbe essere deciso in consultazione con il tecnico e conla persona competente che svolge funzioni di consulenza sul benessere dell’animale. In tal caso occorreconsiderare vari fattori, tra cui la natura dei singoli animali, la loro probabile reazione alla separazione dal gruppoe la necessità e la durata del periodo di adattamento. Se l’alloggiamento individuale si rivela necessario, gli animalidevono avere un contatto visivo, uditivo e olfattivo con i conspecifici.

4.2. Arricchimento

Un ambiente stimolante è un fattore importante per il benessere degli animali di allevamento e per questo occorreprevedere un arricchimento ambientale che eviti la noia e comportamenti stereotipi. Per natura, tutti gli animali diallevamento trascorrono buona parte della giornata a pascolare, a brucare o a cercare cibo o impegnati ininterazioni sociali. Occorre pertanto prevedere soluzioni adeguate per rispettare questi comportamenti, adesempio garantendo l’accesso al pascolo, una fornitura di paglia o fieno e oggetti manipolabili come catene opalle.

I materiali e gli accessori utilizzati per l’arricchimento vanno cambiati periodicamente, perché gli animali, esoprattutto i suini, tendono a perdere interesse per i materiali a cui si abituano. Occorre prevedere sufficientidispositivi di arricchimento per ridurre al minimo i comportamenti aggressivi.

4.3. Stabulari — Dimensioni e pavimentazione

Una progettazione corretta degli stabulari destinati agli animali di allevamento è un elemento fondamentale pergarantire che all’interno dello stabulario vi sia spazio sufficiente in modo che l’animale possa manifestare una seriedi comportamenti normali. Il tipo di pavimentazione, il drenaggio, le lettiere (e in particolare la possibilità dimantenere l’igiene con facilità) e le situazioni sociali (dimensione e stabilità del gruppo) sono tutti fattori cheincidono sulle esigenze di spazio degli animali.

Tutti gli stabulari devono essere progettati e mantenuti in modo che gli animali non possano ferirsi o rimanerviintrappolati, ad esempio nei divisori/tramezzi o sotto le mangiatoie.

È preferibile evitare di tenere legati gli animali, se non per motivi scientifici o veterinari; in tal caso è necessariolimitare questa situazione al minor tempo possibile.

30.7.2007 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 197/55

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Ciascun animale dovrebbe avere a disposizione spazio sufficiente per mantenersi in piedi, coricarsi in manieraconfortevole, allungarsi e pulirsi; occorre inoltre garantire un accesso alla zona comune di riposo e spaziosufficiente per mangiare.

La zona di riposo, dove gli animali possono coricarsi, dovrebbe essere tale che gli animali possano distendersisimultaneamente sul fianco, tenendo presente che alcuni animali (ad esempio i suini) in genere preferisconocoricarsi mantenendo un contatto fisico con altri conspecifici, mentre altri, come gli equini, prediligono una certadistanza fisica. In caso di temperatura elevata, quando gli animali devono coricarsi del tutto distanti l’uno dall’altroper agevolare la dispersione del calore, occorre prevedere una superficie maggiore.

La zona di riposo dovrebbe essere dotata di lettiere per una maggiore comodità e per ridurre l’incidenza di lesionida pressione. Se, per motivi sperimentali, è necessario evitare le lettiere, il pavimento dovrebbe essere progettato eisolato per aumentare il comfort fisico e anche termico, qualora non si preveda un adeguato ambiente controllato.

L’altezza degli stabulari deve essere tale da permettere all’animale di impennarsi e di accoppiarsi.

I materiali utilizzati per la pavimentazione degli stabulari non devono essere pericolosi e devono garantire unapresa adeguata che permetta agli animali di muoversi senza limitazioni e di cambiare posizione. I pavimentidevono essere sottoposti ad una manutenzione adeguata e sostituiti quando risulta necessario, visto che nel tempole superfici si danneggiano e possono provocare lesioni agli animali.

4.4. Alimentazione

L’alimentazione deve garantire un apporto adeguato di sostanze nutrienti per soddisfare il fabbisogno energeticodi ciascun animale, in base alle condizioni ambientali in cui è mantenuto. Durante la gravidanza, la lattazione e infase di crescita occorre garantire un apporto energetico supplementare, che va determinato in base al fabbisognospecifico di ciascun animale (ad esempio le vacche da latte di alto valore genetico). Occorre valutare anche ilcontenuto di vitamine e di minerali della dieta, per evitare, ad esempio, casi di tossicità da rame nelle pecore o laformazione di calcoli delle vie urinarie nei montoni castrati; se necessario occorre somministrare integratori diminerali da leccare.

Se come foraggio si utilizza l’erba del pascolo occorre controllare le densità di popolamento per garantire che cene sia a sufficienza per soddisfare il fabbisogno nutritivo di tutti gli animali. Se l’erba disponibile è limitata,bisogna fornire altro foraggio sul posto.

Per i ruminanti e gli equini è importante evitare di cambiare regime alimentare all’improvviso e i nuovi alimentidevono essere introdotti gradualmente, soprattutto se si tratta di mangimi ad alto contenuto energetico, oppure inperiodi di elevato fabbisogno metabolico, ad esempio nel periodo perinatale. Occorre prevedere adeguatoforaggio grezzo.

Nelle strutture di alloggiamento collettivo il cibo deve essere disponibile in quantità sufficiente e in un numerosufficiente di punti, cosicché tutti gli animali possano accedervi senza rischio di ferirsi.

Il foraggio rappresenta una componente importante della dieta degli animali di allevamento. Poiché la quantità diforaggio necessaria può rendere impossibile il ricorso a sacchi per lo stoccaggio, i vari alimenti, compresi fieno,paglia, insilaggio, radici e tuberi, devono essere stoccati in modo da evitare al massimo il deterioramento dellaqualità e il rischio di contaminazione. Occorre prevedere una strategia antiparassitaria nelle zone di stoccaggio delforaggio e dei concentrati.

Se l’erba viene tagliata per nutrire gli animali stabulati (ad esempio nel caso del foraggiamento verde), questaoperazione va fatta frequentemente, perché i mucchi di erba si riscaldano durante lo stoccaggio e non sonoappetibili.

4.5. Abbeveraggio

Gli animali dovrebbero avere sempre accesso ad acqua dolce non contaminata, che deve essere facilmenteaccessibile a tutti gli individui di un gruppo sociale. Occorre prevedere un numero sufficiente di punti diabbeveraggio o abbeveratoi di lunghezza sufficiente perché tutti gli individui del gruppo possano avere accessoall’acqua. La portata dovrebbe rispondere alle esigenze dei singoli animali, che varieranno in funzione delmangime, dello stato fisiologico dell’animale e della temperatura ambiente: gli animali in lattazione, ad esempio,hanno bisogno di molta più acqua degli animali in mantenimento.

4.6. Substrato, lettiere, materiale da lettiera e per la nidificazione

(Si veda il paragrafo 4.8 della parte generale).

L 197/56 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.7.2007

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4.7. Pulizia

(Si veda il paragrafo 4.9 della parte generale).

4.8. Maneggiamento

Se servono strutture per il maneggiamento e il contenimento, queste devono essere solide e sicure, sia per glianimali che per gli operatori. In particolare occorre prevedere pavimenti antisdrucciolo.

Le strutture per il maneggiamento e il contenimento degli animali possono essere apparecchiature di baseall’interno dello stabulario oppure strutture apposite, più complesse, che servono per tutto lo stabulario. Lestrutture per il maneggiamento e il contenimento possono situarsi nell’area dello stabulario, a condizione che noncompromettano lo spazio minimo disponibile né ostruiscano lo stabulario, creando potenziali pericoli.

Le strutture appositamente destinate al maneggiamento e al contenimento dovrebbero possibilmente prevedererecinti esterni e box per separare gli animali e bagni dei piedi, strutture speciali per alcune specie come vasche perl’immersione e box per la tosatura delle pecore e una zona dove gli animali possano recuperare dopo iltrattamento. Queste strutture dovrebbero preferibilmente essere riparate dalle condizioni atmosferiche per ilcomfort degli animali e delle persone.

Gli animali devono essere maneggiati con calma e fermezza, senza spingerli lungo corridoi o passaggi. Questidovrebbero essere progettati alla luce del comportamento naturale degli animali per agevolare la libertà dimovimento e ridurre il rischio di lesioni. I dispositivi di immobilizzazione non devono ferire gli animali nécausare loro stress inutilmente. È sconsigliato il ricorso a stimoli aversivi, sia fisici che elettrici.

I passaggi e i cancelli dovrebbero essere sufficientemente ampi da consentire il passaggio di due animali senzaproblemi, mentre la larghezza dei corridoi deve permettere il movimento in un’unica direzione.

Il maneggiamento regolare permette all’animale di abituarsi al contatto con l’uomo. Se è necessario unmaneggiamento frequente, occorre prevedere un programma di addestramento e delle ricompense per ridurre alminimo la paura e lo stress.

Gli animali non devono essere confinati troppo vicini se non per la durata di un esame clinico, di un trattamentoo di un campionamento, mentre viene pulito il locale di ricovero, durante la chiamata per la mungitura o leoperazioni di carico per il trasporto.

4.9. Eliminazione umanitaria degli animali

Tutti i sistemi per l’eliminazione umanitaria degli animali di allevamento devono essere concepiti in modo da noncausare inutile stress agli animali. Un attento maneggiamento da parte di personale esperto, che comporti ilminimo disturbo alle pratiche normali, servirà a ridurre al minimo lo stress per gli animali primadell’eliminazione.

L’eliminazione non deve avvenire in zone dove sono presenti altri animali, a meno che non si debba praticarel’eutanasia ad un animale gravemente sofferente, se lo spostamento può causare ulteriore sofferenza.

4.10. Registri

(Si veda il paragrafo 4.12 della parte generale).

4.11. Identificazione

Gli animali dovrebbero essere individuati uno ad uno con l’uso appropriato di trasponditori, marche auricolari,collari di plastica e/o bolo endoruminale. La marcatura a freddo e i tatuaggi possono risultare meno adatti e lamarcatura a caldo deve essere evitata.

Gli strumenti di identificazione dovrebbero essere impiegati solo da personale esperto e quando il procedimentoha prevedibilmente effetti negativi minimi sull’animale. È opportuno controllare regolarmente le orecchie se sonostate marcate o tatuate per verificare che non ci siano infezioni; le marche perdute devono essere sostituiteutilizzando, ove possibile, lo stesso foro.

Gli strumenti elettronici di identificazione dovrebbero avere la dimensione e le caratteristiche adatte all’animale edevono essere esaminati periodicamente per verificarne il funzionamento e l’assenza di reazioni negative comereazioni nel punto dell’iniezione oppure strofinamento o traumi faringei nel caso del bolo.

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b. Linee guida supplementari per l’alloggiamento e la tutela dei bovini

1. Introduzione

I bovini (Bos taurus e Bos indicus) sono animali sociali che costituiscono gerarchie basate su rapporti di dominanzatra i componenti del branco, che spesso sviluppano rapporti di affinità con i conspecifici. Come i ruminanti, ibovini passano buona parte della giornata a foraggiarsi e il resto a riposarsi. In genere si tratta di animali mansuetiche si abituano facilmente al contatto con le persone.

2. Ambiente e relativo controllo

(Si veda il paragrafo 2 delle considerazioni generali relative agli animali di allevamento e ai mini-pig).

3. Salute

(Si veda il paragrafo 3 delle considerazioni generali relative agli animali di allevamento e ai mini-pig).

4. Alloggiamento, arricchimento e tutela

4.1. Alloggiamento

È opportuno non mescolare gli animali con corna con quelli senza corna, esclusi i giovani vitelli e le rispettivemadri.

4.2. Stabulari — Dimensioni e pavimentazione

Tabella G.1.

Bovini: dimensioni minime degli stabulari e spazio minimo disponibile

Peso corporeo(kg)

Dimensioneminima

stabulario (m2)

Superficieminima

pavimento/animale

(m2/animale)

Spaziomangiatoia per

alimentazione «adlibitum» di

animali senzacorna

(m/animale)

Spazio mangiatoiaper alimentazionerazionata di animali

senza corna(m/animale)

fino a 100 2,50 2,30 0,10 0,30

> 100 fino a 200 4,25 3,40 0,15 0,50

> 200 fino a 400 6,00 4,80 0,18 0,60

> 400 fino a 600 9,00 7,50 0,21 0,70

> 600 fino a 800 11,00 8,75 0,24 0,80

più di 800 16,00 10,00 0,30 1,00

Se i bovini sono stabulati all’interno, occorre prevedere un’area sufficientemente ampia con materiale di fondo(lettiere) da permettere a tutti gli animali di coricarsi simultaneamente. In assenza di cuccette, quest’area deverappresentare in genere il 70 % circa della superficie minima del pavimento indicata nella tabella precedente. Ilresto dello stabulario può non presentare lettiere ed essere utilizzato per l’alimentazione degli animali e l’esercizio.

Se nell’area di riposo sono presenti cuccette aperte, questa zona può essere di dimensioni più ridotte, ma ilnumero complessivo delle cuccette non dovrebbe superare il numero degli animali di più del 5 %, al fine di ridurrela competizione e permettere a tutti gli animali di coricarsi simultaneamente. La progettazione delle cuccette è unelemento fondamentale per la comodità degli animali; per questo, prima dell’installazione è preferibile consultareuno specialista. Il progetto deve tener conto della dimensione dell’animale, prevedere una superficiesufficientemente imbottita per evitare che gli animali si feriscano e un adeguato drenaggio del box di stalla, idivisori del box devono essere posizionati correttamente, l’animale deve essere libero di muovere la testalateralmente e verticalmente e ci deve essere spazio sufficiente per distendersi. L’altezza dello scalino di entratadovrebbe evitare che il letame penetri nelle cuccette durante le operazioni di pulizia, ma non deve causare danni aipiedi al momento di entrare o di uscire dalla cuccetta. Il resto dello stabulario può non presentare lettiere ed essereutilizzato dagli animali per fare esercizio e per nutrirsi.

La lunghezza delle cuccette è determinata in primo luogo dal peso dell’animale; la larghezza invece varia infunzione del tipo di divisorio utilizzato, ma deve essere tale che l’animale possa stare comodamente coricato senzache il divisorio eserciti una pressione sulle parti sensibili del corpo. Per la progettazione e l’installazione dellecuccette è opportuno consultare uno specialista.

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4.3. Alimentazione

Lo spazio riservato alla mangiatoia deve essere tale che tutti gli animali possano alimentarsi in contemporanea,salvo in caso di alimentazione «ad libitum» (si veda tabella precedente). Gli animali con corna devono avere adisposizione più spazio rispetto a quelli senza corna ed è pertanto necessario provvedere in tal senso.

4.4. Abbeveraggio

Abbeveratoi: occorre prevedere un sufficiente spazio lineare in modo che il 10 % degli animali possa abbeverarsiin contemporanea. A tal fine è necessario contemplare 0,3 m per 10 animali adulti. Le vacche da latte in lattazionehanno bisogno del 50 % di spazio in più.

Abbeveratoi a vaschetta: se i bovini sono alloggiati in gruppo occorre prevedere almeno due vaschette. Per gruppicon più di venti animali occorre fornire almeno una vaschetta ogni 10 animali.

4.5. Maneggiamento

Se la mungitura è meccanizzata, i macchinari devono rispondere a standard di igiene elevati per evitare patologiecome la mastite.

I bovini con corna possono rappresentare un pericolo per il personale se si trovano in spazi confinati. In casianaloghi può essere necessario valutare la possibilità di eliminare le corna. Ove possibile, questa procedura vaseguita per i vitelli di età inferiore a otto settimane.

c. Linee guida supplementari per l’alloggiamento e la tutela degli ovini

1. Introduzione

Le pecore (Ovis aries) sono animali da pascolo che, viste le differenze esistenti tra le varie razze, ad esempio perquanto riguarda le caratteristiche del vello, sono in grado di vivere in condizioni climatiche molto variabili.

Sia in natura che negli allevamenti le pecore sono animali molto socievoli, che vivono tutta la vita in prossimità dialtri membri del gregge che sono in grado di riconoscere uno per uno. Questa specie è particolarmente disturbatadall’isolamento e questo fattore deve essere tenuto presente quando si progettano gli alloggiamenti per questianimali. In termini di coesione sociale, tuttavia, si possono rilevare evidenti variazioni tra una razza e l’altra: lapecora di montagna, ad esempio, se è indisturbata tende a non vivere in greggi ravvicinati.

Le capre (Capra hircus) sono, per natura, una specie curiosa e in genere interagiscono bene con altre specie animalie con l’uomo. Come le pecore, anche le capre vivono in gruppi sociali e non amano l’isolamento. Le capre ingenere brucano e si adattano meglio a terreni aridi e solidi. Sono ottime arrampicatrici e questa caratteristicafacilità l’attività di brucare. Preferiscono le temperature calde e non tollerano bene il vento e l’umidità.

2. Ambiente e relativo controllo

In condizioni atmosferiche estreme le capre devono avere accesso ad un riparo, naturale o artificiale, contro ilvento e in ombra; le diverse caratteristiche del manto indicano che le capre tollerano meno bene le pioggeprolungate e devono pertanto poter accedere a zone riparate quando permangono all’esterno.

Gli animali tosati da poco possono aver bisogno di temperature ambiente più elevate rispetto agli animali nontosati.

3. Salute

Gli ovini adulti da lana dovrebbero essere tosati almeno una volta l’anno, a meno che ciò non vada a discapito delloro benessere.

4. Alloggiamento, arricchimento e tutela

4.1. Alloggiamento

I maschi interi adulti delle due specie possono essere più solitari delle femmine e della giovane progenie. Possonoessere aggressivi, soprattutto nel periodo della riproduzione, ed è dunque necessaria una gestione attenta perridurre il rischio di aggressioni e di lesioni nei confronti delle persone che se ne occupano.

Le capre con corna non devono essere alloggiate con le capre senza corna.

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4.2. Arricchimento

Per le capre occorre prevedere zone rialzate abbastanza grandi e numerose per evitare che gli animali dominantiimpediscano l’accesso agli altri.

4.3. Stabulari — Dimensioni e pavimentazione

Tabella G.2.

Ovini: dimensioni minime degli stabulari e spazio minimo disponibile

Peso corporeo(kg)

Dimensioneminima

stabulario (m2)

Superficieminima

pavimento/animale

(m2/animale)

Altezza minimadivisorio (*)

(m)

Spaziomangiatoia peralimentazione«ad libitum»(m/animale)

Spazio mangiatoiaper alimentazione

razionata(m/animale)

fino a 20 1,0 0,7 1,0 0,10 0,25

> 20 fino a 35 1,5 1,0 1,2 0,10 0,30

> 35 fino a 60 2,0 1,5 1,2 0,12 0,40

più di 60 3,0 1,8 1,5 0,12 0,50

(*) Per le capre adulte l’altezza minima del divisorio può essere aumentata per evitare che gli animali scappino.

Tutto lo stabulario deve prevedere un pavimento compatto, con lettiere adeguate.

4.4. Abbeveraggio

Negli stabulari in interno destinati agli ovini è opportuno prevedere almeno un punto di abbeveraggio ogni ventianimali.

4.5. Identificazione

Nel caso di ovini a vello corto e per esperimenti di breve durata è possibile tingere il vello o il manto con prodottiagricoli appositi, non tossici.

d. Linee guida supplementari per l’alloggiamento e la tutela dei maiali e dei mini-pig

1. Introduzione

Il maiale domestico (Sus scrofa) deriva dal cinghiale selvatico, di origine eurasiatica. Pur essendo stati sottoposti aintense pressioni selettive per molte generazioni per ottenere caratteristiche di produzione di rilevanzaeconomica, i maiali domestici hanno sostanzialmente mantenuto lo stesso repertorio comportamentale dei loroprogenitori. In condizioni di libertà vivono in piccoli gruppi familiari, hanno un’attività diurna crepuscolare epresentano un comportamento esplorativo molto sviluppato. Sono animali onnivori e gran parte del loro tempoattivo è dedicato alla ricerca di cibo. Alla nascita le scrofe partoriscono in isolamento dal gruppo e prima del partocostruiscono il nido. Lo svezzamento avviene gradualmente; i piccoli sono completamente svezzati a circa quattromesi e si integrano gradualmente nel gruppo sociale con scarsa aggressività.

I mini-pig sono diversi dai maiali di allevamento sotto molti aspetti. Grazie a procedimenti riproduttiviconvenzionali finalizzati a produrre un maiale di piccole dimensioni da utilizzare in laboratorio a fini di ricerca sisono ottenute varie razze diverse di mini-pig. Ai fini del presente allegato per «mini-pig» s’intende una razza disuino di piccole dimensione da utilizzare a fini sperimentali e ad altri fini scientifici che, da adulto, non supera ingenere i 60 kg di peso ma che, in alcune varietà, può raggiungere anche i 150 kg. Vista questa notevole differenzadi peso in fase adulta, non è sempre possibile ricavare raccomandazioni per i suini di allevamento basandosisemplicemente sul peso. Le raccomandazioni presentate in questo documento si applicano a entrambi i tipi dimaiali; ove necessario, sono stati indicati i requisiti specifici per i mini-pig.

2. Ambiente e relativo controllo

2.1. Temperatura

I maiali e i mini-pig sono molto sensibili alla temperatura ambiente e danno un’elevata priorità comportamentalealla termoregolazione.

I suini possono essere tenuti in un ambiente uniforme a temperatura controllata; in tal caso tutto il localedovrebbe mantenersi entro la zona termica neutra. In alternativa possono permanere in stabulario con microclimi

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diversi, purché si preveda un riscaldamento localizzato o un riparo della zona in cui giacciono e adeguatomateriale da lettiera. Un gradiente di temperatura all’interno dello stabulario è considerato utile. In esterno i suinipossono compensare una temperatura ambiente più bassa a condizione che dispongano di un riparo adeguatocon molte lettiere asciutte e una quantità supplementare di cibo.

Tabella G.3.

Maiali e mini-pig: intervalli di temperatura orientativi per animali in alloggiamenti singoli

Peso vivo Intervallo di temperatura consigliato ( oC)

meno di 3 kg da 30 a 36

da 3 a 8 kg da 26 a 30

> 8 fino a 30 kg da 22 a 26

> 30 fino a 100 kg da 18 a 22

più di 100 kg da 15 a 20

Le temperature consigliate varieranno, oltre che in funzione del peso corporeo, in base alla maturità sessualedell’animale, in base alla presenza o all’assenza di lettiere, all’alloggiamento in collettività e alle calorie assuntedall’animale. All’interno dell’intervallo fornito, agli animali che pesano di meno, che non dispongono di lettiere eche beneficiano di un apporto limitato di calorie dovrebbero essere garantite temperature più elevate.

I maialini di basso peso corporeo sono molto sensibili alla temperature ambiente ed è opportuno garantire lorotemperature più elevate. Le cucciolate dovrebbero disporre di un’area per coricarsi con una temperatura minima di30 oC che può scendere a 26 oC quando raggiungono le due settimane di vita. Per i locali adibiti al parto eall’allattamento la temperatura minima necessaria è quella che permette di mantenere una temperatura adattanella zona in cui vivono i cuccioli, tenendo conto di tutte le fonti di calore presenti. Vista la loro intensa attivitàmetabolica le scrofe in lattazione sono sensibili a stress da calore ed è pertanto opportuno che le temperature neilocali da parto non superino i 24 oC.

3. Salute

(Si veda il paragrafo 3 delle considerazioni generali relative agli animali di allevamento e ai mini-pig).

4. Alloggiamento, arricchimento e tutela

4.1. Arricchimento

I suini prediligono una separazione fisica per le varie attività come il riposo, l’alimentazione e l’escrezione. Perquesto gli stabulari devono consentire di creare aree funzionali diverse, prevedendo uno spazio più che sufficienteoppure suddividendo adeguatamente la superficie dello stabulario.

I suini sono molto motivati ad esplorare e per questo è opportuno fornire un ambiente sufficientementecomplesso in modo che possano esprimere il comportamento esplorativo specie-specifico. I suini devono averesempre accesso a quantità adeguate di materiali da indagare e manipolare, compresa l’attività di scavo (rooting),per ridurre il rischio di disordini comportamentali.

4.2. Stabulari — Dimensioni e pavimentazione

La tabella G.4 indica i requisiti minimi di spazio in funzione del peso vivo dell’animale. Gli stabulari dovrebberoessere progettati per ospitare il peso vivo più elevato che i suini raggiungeranno nelle varie condizioni. Occorreridurre al minimo il numero di cambiamenti di stabulario.

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Tabella G.4.

Maiali e mini-pig: dimensioni minime degli stabulari e spazio minimo disponibile

Peso vivo (kg)Dimensione minima

stabulario (*)(m2)

Superficie minimapavimento/animale

(m2/animale)

Spazio minimo consentito peranimale per coricarsi (incondizioni di temperatura

neutra)(m2/animale)

fino a 5 2,0 0,20 0,10

> 5 fino a 10 2,0 0,25 0,11

> 10 fino a 20 2,0 0,35 0,18

> 20 fino a 30 2,0 0,50 0,24

> 30 fino a 50 2,0 0,70 0,33

> 50 fino a 70 3,0 0,80 0,41

> 70 fino a 100 3,0 1,00 0,53

> 100 fino a 150 4,0 1,35 0,70

più di 150 5,0 2,50 0,95

Cinghiali adulti (convenzionali) 7,5 1,30

(*) I suini possono essere confinati in stabulari di dimensioni più ridotte per brevi periodi di tempo, ad esempio suddividendo illocale principale con pareti divisorie, per motivi veterinari o sperimentali, ad esempio quando è previsto un consumoindividuale di cibo.

Se i suini sono alloggiati individualmente o in piccoli gruppi occorre prevedere uno spazio maggiore per animalerispetto a quello contemplato per i gruppi più grandi.

I suini non devono essere legati né confinati in box di stalla o gabbie, se non per i brevi periodi necessari peralimentarli, procedere ad inseminazione o svolgere protocolli veterinari o sperimentali. Le scrofe e i piccolidovrebbero essere alloggiati in modo da poter esprimere i modelli comportamentali particolari della scrofa primae dopo il parto e dei piccoli subito dopo la nascita. Pertanto, anche se l’utilizzo di gabbie per il parto può in alcunicasi favorire la sopravvivenza dei piccoli e tutelarne il benessere, è opportuno limitare il più possibile ilconfinamento delle scrofe nel periodo perinatale e in lattazione e scegliere piuttosto dei sistemi meno restrittivi.

Il materiale più adatto per la pavimentazione varia in funzione della dimensione e del peso dei suini. Per facilitarela fornitura di substrato di rooting/nidificazione, è opportuno prevedere un pavimento compatto nella zona dovegli animali si coricano all’interno di un box chiuso. I pavimenti di assi possono servire a mantenere un buonlivello di igiene, a condizione che le assi e le fughe tra di esse siano adatte alla dimensione degli animali, al fine dievitare che questi si feriscano le zampe.

4.3. Alimentazione

I suini allevati per la produzione di carne sono in genere alimentati ad libitum fino alla maturità; successivamentel’alimentazione viene razionata per evitare l’obesità. I mini-pig tendono a diventare obesi se seguono la dietaconvenzionale riservata ai suini. Questo problema può essere evitato con un’alimentazione specifica a bassecalorie e maggiore contenuto di fibra. Quando è necessario razionare il cibo i suini manifestano una maggioretendenza a foraggiarsi, che si può esprimere con una maggiore attività e aggressività e con lo sviluppo dicomportamenti orali stereotipati. Per evitare problemi di questo genere è importante modificare l’alimentazioneper aumentare il senso di sazietà, ad esempio con una dieta più ricca di fibre, e prevedere un adeguato substrato diforaggiamento come la paglia.

Se sottoposti a un’alimentazione razionata, i giovani animali in crescita dovrebbero essere nutriti almeno duevolte al giorno, e gli animali maturi una volta al giorno: un pasto di dimensioni adeguate è importante perchél’animale possa sentirsi sazio e riduce al minimo l’aggressività. In caso di alimentazione razionata tutti gli individuidello stesso gruppo sociale dovrebbero avere accesso al cibo senza che questo causi episodi di aggressione. Lemangiatoie devono essere sufficientemente grandi per far sì che gli animali possano nutrirsi contemporaneamente.La tabella G.5 riporta le dimensioni consigliate. Se gli animali sono sistemati in alloggiamenti individuali o inpiccoli gruppi, la mangiatoia deve avere almeno le dimensioni minime raccomandate in caso di alimentazionerazionata. Se gli animali vivono in gruppi più grandi e sono alimentati ad libitum, è possibile condividere lospazio della mangiatoia e dunque lo spazio totale richiesto è inferiore.

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Tabella G.5.

Maiali e mini-pig: spazio minimo per le mangiatoie

Peso vivo (kg)Spazio minimo mangiatoia (cm)[alimentazione «ad libitum» e

razionata (*)]

Spazio minimo mangiatoia peralimentazione «ad libitum»

(cm/animale)

fino a 10 13 2,0

> 10 fino a 20 16 2,5

> 20 fino a 30 18 3,0

> 30 fino a 50 22 3,5

> 50 fino a 70 24 4,0

> 70 fino a 100 27 4,5

> 100 fino a 150 31 5,0

più di 150 40 7,0

(*) Ogni animale sottoposto ad alimentazione razionata dovrebbe disporre almeno dello spazio minimo previsto per lamangiatoia.

4.4. Abbeveraggio

I suini sono particolarmente sensibili alle conseguenze della privazione di acqua; se sono alloggiati in gruppi, èopportuno prevedere almeno due abbeveratoi per unità o un abbeveratoio grande che possa essere utilizzato incontemporanea da più di un animale; in tal modo si evita che gli animali dominanti precludano l’accesso all’acqua.A tal fine è consigliabile prevedere gli spazi indicati di seguito per gli abbeveratoi.

Tabella G.6.

Maiali e mini-pig: spazio minimo per gli abbeveratoi

Tipo di abbeveratoio Numero di suini per abbeveratoio

Abbeveratoi a succhiotto o a morso 10

Abbeveratoi grandi (utilizzabili contemporaneamenteda almeno due animali)

20

Se i suini sistemati in gruppi più grandi bevono da una mangiatoia aperta, la lunghezza minima del perimetrodella mangiatoia deve essere tale che un suino possa avere libero accesso (cfr. tabella G.5 riguardo allo spazio perl’alimentazione razionata) oppure occorre prevedere almeno 12,5 mm di lunghezza per suino, se questo valore èsuperiore.

Tabella G.7.

Maiali e mini-pig: portata minima d’acqua

Tipo di suino Portata minima (ml/min)

Svezzati 500

Magroni 700

Scrofe asciutte e cinghiali 1 000

Scrofe in lattazione 1 500

4.5. Substrato, lettiere, materiale da lettiera e per la nidificazione

Le lettiere contribuiscono al benessere dei suini in molti modi: aumentano il comfort fisico e termico (salvo incondizioni ambientali di calura), possono essere utilizzate come cibo per dare ripienezza digerente e un senso disazietà e costituiscono un substrato per il foraggiamento e la costruzione di nidi. L’entità di tali benefici dipenderàdal tipo di lettiera: la paglia intera rappresenta il materiale migliore in generale, ma anche altri materiali, come la

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paglia tagliata, la segatura, i trucioli di legno e la carta a pezzetti sono utili. Le lettiere non devono essere costituiteda materiale tossico e, se possibile, dovrebbero presentare una certa diversità strutturale per stimolare l’attività diesplorazione. È opportuno prevedere lettiere per tutti i suini, a meno che l’esperimento non lo vieti, masoprattutto per le scrofe partorienti che sono fortemente motivate ad assumere comportamenti di nidificazione, eper gli animali ad alimentazione razionata, che presentano una forte tendenza al foraggiamento.

e. Linee guida supplementari per l’alloggiamento e la tutela degli equini, compresi cavalli, pony, asini e muli

1. Introduzione

Gli equini sono evoluti come erbivori che vivevano in praterie; i cavalli domestici e i pony (Equus caballus) e gliasini (Equus asinus) hanno mantenuto il repertorio comportamentale dei progenitori. Allo stato brado o in libertàgli equini vivono in branchi separati in piccoli gruppi familiari o bande, che in genere comprendono uno stallonecon varie femmine, puledri e cavalli di un anno. La struttura sociale si presenta come una gerarchia ben definita e isingoli animali all’interno di un gruppo formano spesso legami di coppia molto stretti, che è importantericonoscere e, se possibile, mantenere. Nella vita sociale dei cavalli la cura reciproca del corpo è un elemento digrande importanza.

A differenza dei ruminanti, gli equini possono pascolare continuamente per ore e in condizioni naturali dedicanodalle 14 alle 16 ore al giorno a questa attività. La loro alimentazione naturale è costituita da erba, vegetali e foglie,ma sono molto selettivi nella scelte delle specie di erba e delle parti di vegetali di cui cibarsi. La loro attivitàgiornaliera normale segue uno stesso modello: pascolano, si spostano di alcuni passi e pascolano nuovamente. Inquesto modo fanno esercizio mentre si cibano e nell’arco di 24 ore possono percorrere lunghe distanze.

Idealmente, i sistemi di gestione degli equini dovrebbero consentire agli animali di esprimere il lorocomportamento naturale ed in particolare la necessità di pascolare, fare del moto e socializzare. Essendo animalitendenzialmente predisposti alla fuga, occorre tenere presente che si spaventano facilmente.

2. Ambiente e relativo controllo

2.1. Temperatura

Se la temperatura è fresca è opportuno utilizzare coperte, soprattutto se il pelo è tosato, che devono essererimosse e controllate ogni giorno.

La criniera e la coda proteggono il cavallo dal maltempo e dalle mosche e per questo non dovrebbero essereeliminate o tagliate troppo. Se è necessario accorciarle o regolarle, è preferibile tagliare i peli e non strapparli.

3. Salute

(Si veda il paragrafo 3 delle considerazioni generali relative agli animali di allevamento e ai mini-pig).

4. Alloggiamento, arricchimento e tutela

4.1. Stabulari — Dimensioni e pavimentazione

Gli equini dovrebbero preferibilmente essere tenuti al pascolo o aver accesso al pascolo almeno sei ore al giorno.Se hanno un accesso minimo o nullo al pascolo, occorre garantire foraggio grezzo supplementare per aumentareil tempo che possono dedicare all’alimentazione, riducendo la noia.

Negli stabulari in interno è preferibile optare per sistemi di alloggiamento collettivi, che permettono agli animalidi socializzare e di fare esercizio. Nel caso dei cavalli è estremamente importante garantire la compatibilità socialedei gruppi.

Lo spazio totale necessario per gli stabulari in interno dipenderà dalla possibilità di accedere giornalmente ad areesupplementari dove gli animali possano pascolare e fare esercizio. Le indicazioni riportate nella tabella partonodal presupposto che tali aree siano presenti; in caso contrario i valori indicati devono essere aumentatinotevolmente.

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Tabella G.8.

Equini: dimensioni minime degli stabulari e spazio minimo disponibile

Altezza al garrese(m)

Superficie minima del pavimento/animale(m2/animale)

Altezza minimastabulario (m)

Per ciascunanimale

alloggiato da soloo in gruppi di 3

animali almassimo

Per ciascunanimale

alloggiato ingruppi di 4animali o più

Box parto/femmina con

puledro

da 1,00 fino a 1,40 9,0 6,0 16 3,00

> 1,40 fino a 1,60 12,0 9,0 20 3,00

più di 1,60 16,0 (2 × WH)2 (*) 20 3,00

(*) Per garantire che ci sia spazio sufficiente, lo spazio minimo disponibile per ciascun animale deve basarsi sull’altezza al garrese(WH).

Il lato più corto dovrebbe corrispondere, come minimo, a 1,5 volte l’altezza al garrese dell’animale.

Per il benessere degli animali l’altezza degli stabulari in interno deve essere tale che l’animale possa impennarsicompletamente.

Per gli equini è preferibile non utilizzare pavimenti a listelli.

4.2. Alimentazione

Un’alimentazione scorretta può avere gravi implicazioni per il benessere degli equini e causare patologie comecoliche e laminiti.

Poiché per natura tendono a pascolare per periodi lunghi, gli equini dovrebbero avere la possibilità di accederecostantemente al foraggio sotto forma di erba fresca, fieno, silaggio o paglia. Se non hanno la possibilità dipascolare devono disporre di fibre lunghe e foraggio grezzo in quantità ogni giorno. Se possibile, il foraggiogrezzo dovrebbe essere sparso per terra o presentato in distributori circolari progettati appositamente. Occorreprogettare e collocare reti e rack per il fieno per ridurre al minimo la possibilità che gli animali si feriscano.

Se agli animali viene offerto mangime «duro» (concentrato), soprattutto a quelli che vivono in gruppi, l’ordine nelquale vengono cibati gli animali dovrebbe, se possibile, seguire l’ordine di dominanza del branco. È preferibilealimentare separatamente i singoli animali; in caso contrario, è necessario distanziare le mangiatoie di almeno2,4 m e prevedere almeno una mangiatoia o equivalente per ogni animale. I cavalli che si nutrono di mangimiconcentrati devono mangiare poco e spesso.

4.3. Abbeveraggio

I cavalli preferiscono bere da una superficie d’acqua all’aperto; ove possibile è necessario prevederla. Se siutilizzano abbeveratoi automatici a succhiotto, è necessario insegnare agli animali ad utilizzarli.

4.4. Identificazione

Non è consigliabile utilizzare marche auricolari e tatuaggi negli equini. Se è necessario un altro tipo diidentificazione oltre al colore del mantello, è opportuno usare i trasponditori. Altri dispositivi utili perl’identificazione sono i collari numerati e le targhette.

H. LINEE GUIDA SPECIE-SPECIFICHE PER GLI UCCELLI

a. Considerazioni generali

1. Introduzione

Gli uccelli sono impiegati per un’ampia varietà di fini, tra cui la ricerca di base, gli studi medici veterinari e gli studitossicologici. Il pollo e il tacchino domestici sono gli animali di laboratorio più comuni e spesso sono utilizzati instudi sullo sviluppo e per la produzione di materiale biologico come tessuti e anticorpi. Il pollame domestico èinoltre la specie più comunemente usata nelle ricerche sul benessere degli uccelli. Il pollo è impiegato per valutarela sicurezza e l’efficacia dei farmaci, mentre le quaglie e altri uccelli sono utilizzati più spesso negli studiecotossicologici. Le altre specie usate con minor frequenza, come il piccione e gli uccelli selvatici, sono in genere

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destinate alla ricerca nel campo della psicologia e della fisiologia di base o della zoologia. Non è opportunocatturare uccelli selvatici per sottoporli ad esperimenti, a meno che ciò non sia necessario ai fini dell’esperimentomedesimo.

Anche se gli uccelli hanno una costituzione essenzialmente predisposta per il volo e condividono la stessatopografia di base, presentano un’enorme diversità di adattamenti per quanto riguarda la locomozione el’alimentazione. La maggior parte delle specie si è adattata a vivere in aree tridimensionali estremamente vastegrazie a una o più modalità di locomozione: possono infatti volare, camminare sulle zampe, correre, nuotare oandare sott’acqua sia mentre cercano il cibo che durante le migrazioni. Molte specie di uccelli sono estremamentesocievoli e, ove possibile, vanno mantenute in gruppi stabili.

Di seguito vengono indicate altre precisazioni per le specie allevate e utilizzate più frequentemente in laboratorio.Per l’alloggiamento e la tutela delle specie utilizzate con minore frequenza e non riportate nel presente documentoè importante tener conto delle loro esigenze comportamentali, fisiologiche e sociali. In tal senso, prima diacquisire e utilizzare gli uccelli in questione è importante conoscere i protocolli raccomandati per l’alloggiamento,la manutenzione e la tutela di queste specie. Per consigli sulle esigenze di altre specie (e in caso di problemicomportamentali o di allevamento) è opportuno rivolgersi ad esperti e al personale che si occupa degli animali pergarantire che tutte le esigenze specifiche delle singole specie siano soddisfatte correttamente. I documentiinformativi di riferimento contengono informazioni e orientamenti sulle specie meno comuni utilizzate.

Nel corso di ricerche in ambito agricolo che prevedono che gli animali siano tenuti in condizioni simili a quellepresenti in allevamenti commerciali, è opportuno seguire almeno le disposizioni della direttiva 98/58/CE delConsiglio e della direttiva particolare che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole(direttiva 1999/74/CE del Consiglio (5)) nonché le raccomandazioni adottate nell’ambito della Convenzione ETSn. 87 del Consiglio d’Europa sulla protezione degli animali negli allevamenti.

Molti potenziali problemi specifici degli uccelli riguardano un utilizzo scorretto del beccaggio (comportamento dipecking). Il beccaggio può essere aggressivo, ad esempio quando un uccello spenna e spiuma un altro uccellooppure se stesso (deplumazione o autodeplumazione), oppure quando becca la cute di altri uccelli, azione che, seincontrollata, può causare gravi sofferenze e anche la morte dell’animale. La causa di questo comportamentoindesiderato non è sempre chiara, ma spesso è possibile evitare che si manifesti lasciando ai pulcini e ai piccolil’accesso al substrato, che permette loro di foraggiarsi e di beccare in maniera adeguata. Per questo motivo i piccolidi tutte le specie dovrebbero essere alloggiati in ricoveri con pavimentazioni compatte dotate di lettiere.

L’attività di prevenzione è particolarmente importante perché i polli sono attratti dalle piume danneggiate e lapresenza di alcuni uccelli spiumati può diffondere rapidamente un comportamento di beccaggio potenzialmentepericoloso. Per evitare il manifestarsi di comportamenti di questo tipo e ridurre o prevenirli in caso si verificasseroè possibile intervenire in vari modi: si può, ad esempio, prevedere substrati alternativi per il beccaggio (substratoper il foraggiamento, gomitoli di corda, blocchi o paglia da beccare), installare barriere visive, ridurreperiodicamente o temporaneamente l’intensità luminosa o utilizzare la luce rossa oppure fonti luminose cheemettono radiazioni UV. In commercio sono disponibili spray appositi utilizzabili per ridurre l’incidenza di questocomportamento pericoloso nel breve termine; sarà tuttavia sempre necessario affrontare le cause scatenanti delfenomeno. Alcune varietà di uccelli domestici sono state selezionate per ridurre l’insorgenza di questocomportamento; ove possibile è pertanto opportuno cercarle e utilizzarle.

Si raccomanda di non utilizzare metodi che possano causare sofferenza o forte stress, come un’illuminazionemolto scarsa (inferiore a 20 lux) per periodi prolungati o interventi di modifiche fisiche come la spuntatura delbecco.

Gli uccelli alloggiati in ambienti di scarsa qualità dove non possono foraggiarsi, fare esercizio fisico o interagirecon i conspecifici soffrono di stress cronico che può manifestarsi con comportamenti stereotipi come l’auto-mutilazione, la (auto)deplumazione e il fenomeno del pacing, cioè l’andirivieni. Tutti questi comportamentipossono stare a indicare gravi problemi a livelli di benessere dell’animale; in tal caso è opportuno interveniretempestivamente e rivedere i protocolli di alloggiamento, manutenzione e tutela.

2. Ambiente e relativo controllo

2.1. Ventilazione

Molte specie sono estremamente sensibili alle correnti d’aria. Occorre pertanto provvedere affinché gli animalinon soffrano il freddo. È inoltre importante mantenere al minimo l’accumulo di polvere e gas come l’anidridecarbonica e l’ammoniaca.

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(5) GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53.

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2.2. Temperatura

Se opportuno, occorre prevedere un intervallo di temperature che consenta agli uccelli di avere una certapossibilità di scelta dell’ambiente termico. Tutte le quaglie adulte, i piccioni e le anatre domestiche, le oche, i polli ei tacchini in buona salute dovrebbero essere mantenuti ad una temperatura compresa tra 15 oC e 25 oC. Èimportante tener conto delle interazioni tra temperatura e umidità relativa, perché alcune specie possono soffriredi stress da calura anche se la temperatura rientra nell’intervallo previsto ma c’è un’eccessiva umidità relativa. Senon esistono linee guida note in materia di temperatura e umidità per alcune specie, occorre risalire al clima in cuitali specie vivono in natura nell’arco dell’anno per poterlo riprodurre al massimo. Per gli uccelli malati e i giovanipuò essere necessario prevedere una temperatura ambiente più elevata di quella indicata oppure una fontesupplementare di calore localizzata come un’incubatrice (si veda la tabella H.1).

Tabella H.1.

Linee guida per la temperatura e l’umidità relativa per polli e tacchini domestici, G. gallus domesticus eMeleagris gallopavo

Età (giorni) Incubatrice (oC)Temperatura

ambiente del locale(oC)

Umidità relativa (%)

fino a 1 35 da 25 a 30 da 60 a 80

> 1 fino a 7 32 da 22 a 27 da 60 a 80

> 7 fino a 14 29 da 19 a 25 da 40 a 80

> 14 fino a 21 26 da 18 a 25 da 40 a 80

> 21 fino a 28 24 da 18 a 25 da 40 a 80

> 28 fino a 35 — da 18 a 25 da 40 a 80

più di 35 — da 15 a 25 da 40 a 80

Per stabilire la temperatura dell’incubatrice è opportuno fare riferimento al comportamento dei pulcini.

In condizioni termiche corrette i pulcini di tutte le specie si distribuiscono in maniera uniforme in tutto lostabulario e fanno moderatamente rumore; se sono silenziosi significa che la temperatura è troppo elevata mentrese fanno troppo rumore significa che hanno freddo.

2.3. Umidità

Nel caso di uccelli adulti domestici e sani, l’umidità relativa dovrebbe variare tra il 40 e l’80 %.

2.4. Illuminazione

Per alcune specie la qualità e la quantità di luce sono aspetti cruciali in alcuni periodi dell’anno per garantire inormali processi fisiologici. Prima di acquisire gli animali è pertanto importante conoscere i periodi di luce e buiopiù consoni ad ogni specie in base alla fase d’età e al periodo dell’anno.

Le luci non devono essere accese o spente all’improvviso, ma attenuate e aumentate gradualmente, in particolareper gli uccelli in grado di volare. La presenza di luci notturne fioche può favorire lo spostamento notturno per ilpollame più pesante; se vengono installate è importante verificare che i ritmi circadiani non siano stravolti.

2.5. Rumore

Si ritiene che alcuni uccelli come i piccioni siano in grado di udire suoni a frequenze molto basse. Anche se gliultrasuoni (suoni al di sotto dei 16 Hz) non dovrebbero creare stress, è preferibile alloggiare gli uccelli a una certadistanza da apparecchiature che emettono vibrazioni a basse frequenze.

3. Salute

Se possibile è opportuno utilizzare uccelli allevati in cattività. Gli uccelli selvatici possono infatti presentareproblemi particolari in termini di comportamento e salute se utilizzati in laboratorio. In ogni caso, prima dipoterli impiegare in protocolli scientifici è necessario un periodo di quarantena più lungo e un periodo diadattamento alle condizioni di cattività.

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Un attento monitoraggio sanitario e un controllo dei parassiti aiuta a minimizzare i rischi per gli uccelli che hannoaccesso all’esterno.

4. Alloggiamento, arricchimento e tutela

Gli uccelli dovrebbero essere alloggiati in stabulari che favoriscano ed incoraggino una serie di comportamentinaturali auspicabili, come la socialità, l’esercizio fisico e il foraggiamento. Per molti uccelli sarà utile poter averaccesso all’esterno; questa possibilità dovrà essere valutata tenendo conto della possibilità di stress o di conflittocon le finalità dell’esperimento. All’esterno è opportuno prevedere sempre una qualche forma di copertura (adesempio dei cespugli) per incoraggiare gli uccelli ad utilizzare tutta la superficie disponibile.

4.1. Alloggiamento

All’interno dello stabulario gli uccelli dovrebbero essere inseriti in gruppi sociali armoniosi, a meno che iprotocolli scientifici o il benessere degli animali lo sconsiglino. È importante dedicare la massima attenzione nelraggruppare gli uccelli o nell’inserire un uccello estraneo in un gruppo. I gruppi andrebbero comunque tenutiregolarmente sotto sorveglianza per verificare costantemente la compatibilità sociale tra gli animali.

Una sistemazione individuale, anche per periodi brevi, può essere fonte di notevole stress per gli uccelli. Per questonon dovrebbero essere sistemati in ricoveri individuali, se non per motivi veterinari o di benessere degli animali.La sistemazione individuale a fini sperimentali dovrebbe essere concordata con il tecnico e con la persona chesvolge mansioni di consulenza sul benessere degli animali.

La maggior parte degli uccelli è socievole almeno per una parte dell’anno e molto sensibile ai rapporti familiari;per questo motivo è necessario dare la massima priorità alla formazione di gruppi adatti, stabili e armoniosi.Tenuto conto delle notevoli diversità che caratterizzano le varie specie, prima di formare i gruppi e intraprenderele procedure è opportuno conoscere quale sia la composizione ottimale dei gruppi e in che momento della vitadegli uccelli possono essere creati.

4.2. Arricchimento

Un ambiente stimolante contribuisce enormemente al benessere degli uccelli. Per tutte le specie che ne hannobisogno è opportuno prevedere posatoi, vaschette con acqua o sabbia, siti per i nidi e materiali di nidificazioneadatti, oggetti da beccare e substrato per il foraggiamento, a meno che non sussistano motivi di ordine veterinarioo scientifico che ne sconsiglino l’uso. Ove possibile gli uccelli vanno incoraggiati ad utilizzare tutte le tredimensioni dell’alloggiamento per foraggiarsi, fare esercizio e intrattenere interazioni sociali, compreso il gioco.

4.3. Stabulari — Dimensioni e pavimentazione

Le specifiche sulle dimensioni degli stabulari sono riportate nelle linee guida specie-specifiche per i pollidomestici, i tacchini domestici, le quaglie, le anatre e le oche, i piccioni e i diamanti mandarini. Tutti gli uccelli, esoprattutto le specie che trascorrono una parte importante del tempo camminando, come la quaglia o il pollo,dovrebbero avere a disposizione pavimentazioni compatte con substrato piuttosto che pavimenti a griglia. Gliuccelli sono soggetti a problemi alle zampe, come artigli troppo lunghi, accumulo di deiezioni e lesioni alle zampecome la dermatite dei cuscinetti plantari causata dal fatto di permanere su lettiere umide, in presenza di qualsiasitipo di pavimentazione ed è pertanto necessario monitorare sempre con frequenza la condizione delle zampe. Alivello pratico può essere necessario adottare una soluzione di compromesso tra una pavimentazione compatta euna a griglia per rispettare le finalità scientifiche. In tal caso è opportuno prevedere zone di riposo con pavimenticompatti per almeno un terzo della superficie dello stabulario. Il grigliato deve essere situato al di sotto dei posatoise è necessario raccogliere le deiezioni. Per ridurre l’incidenza di danni alle zampe è preferibile usare assi diplastica piuttosto che reti metalliche; se è necessario utilizzare queste ultime, la dimensione della griglia deveessere in grado di sostenere correttamente la zampa e il filo metallico deve essere rivestito in plastica e presentarespigoli arrotondati.

4.4. Alimentazione

Le modalità di alimentazione degli uccelli selvatici sono molto variabili ed è pertanto importante prestareattenzione al tipo di cibo, a come viene presentato e alla frequenza alla quale è proposto. Occorre conoscere epredisporre la dieta più consona al fabbisogno nutritivo di ciascuna specie prima dell’arrivo dell’animale eincentivare il comportamento di foraggiamento naturale. Si consiglia di distribuire sul pavimento dello stabulariouna parte del cibo previsto e delle ricompense per incentivare, se opportuno, il foraggiamento. Una dietaarricchita è utile per gli uccelli; va dunque valutata la possibilità di aggiungere frutta, verdure, semi o invertebrati,anche se non è possibile nutrire gli uccelli con la loro dieta «naturale». Se si introducono nuovi alimenti èindispensabile mantenere anche la dieta precedente, in modo che gli animali possano cibarsi comunque anche senon vogliono mangiare i nuovi alimenti. Alcune specie si adattano più facilmente di altre e occorre pertantoinformarsi sui regimi alimentari più opportuni.

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Alcune specie, soprattutto i granivori, hanno bisogno di granaglie per la digestione e devono pertanto avere adisposizione granaglie di dimensione adeguata. Se hanno a disposizione materiale di varie dimensioni gli uccelliscelgono le granaglie della dimensione preferita. Le granaglie vanno sostituite regolarmente. Agli uccelli va anchesomministrato calcio e fosforo nella forma e nella quantità più adatte per ogni fase della vita, onde evitarepatologie ossee da carenze alimentari. Il fabbisogno di ciascuna specie al riguardo deve essere accuratamentestudiato e soddisfatto. Il cibo può essere fornito in mangiatoie attaccate ad un lato dello stabulario oppurecollocate sul pavimento del locale. Lo spazio occupato dalle mangiatoie sul pavimento non può essere utilizzatodagli uccelli e non deve essere calcolato come superficie del box. Le mangiatoie a parete non occupano spazio alivello di pavimento ma vanno progettate e installate con cura per evitare che gli uccelli vi rimangano intrappolati.Ai pulcini di alcune specie (soprattutto i tacchini domestici) può essere necessario insegnare a mangiare e a bereper evitare che si disidratino ed eventualmente muoiano di fame. Il cibo previsto per tutte le specie deve esserechiaramente visibile e distribuito in vari punti, per evitare problemi di accesso.

4.5. Abbeveraggio

L’acqua deve essere distribuita con abbeveratoi a goccia o a vaschetta o a canaletta, che fornisce acqua incontinuazione. Occorre prevedere un numero sufficienti di abbeveratoi o abbeveratoi a canaletta di lunghezzaadeguata per evitare che gli uccelli dominanti li monopolizzino. È necessario prevedere un abbeveratoio a goccia oa vaschetta ogni tre-quattro uccelli e minimo due abbeveratoi per stabulario. Se opportuno, è possibile fornireanche dell’acqua supplementare come arricchimento nel mangime.

4.6. Substrato, lettiere, materiale da lettiera e per la nidificazione

I substrati più adatti agli uccelli devono essere assorbenti, non devono causare lesioni alle zampe e il materialedeve avere dimensioni adeguate per ridurre al minimo la presenza di polvere ed evitarne un accumulo eccessivosulle zampe degli animali. Tra i substrati consigliati figurano pezzi di corteccia, trucioli bianchi, pezzi di paglia osabbia lavata; è da evitare la carta vetrata. Le lettiere deve essere mantenute asciutte, morbide e devono essereabbastanza alte in modo che le deiezioni siano diluite e assorbite. Altri materiali adatti per la copertura delpavimento sono l’erba artificiale in plastica e tappeti spessi di gomma. Sul pavimento va distribuito un substratoche gli uccelli possano beccare, ad esempio pezzi di paglia.

Per i neonati e gli animali giovani occorre prevedere un substrato che possano afferrare; in questo modo si evitanoproblemi di sviluppo come la deformazione delle zampe. Se necessario, i giovani vanno incoraggiati a beccare ilsubstrato (ad esempio con leggeri colpetti delle dita) in modo da evitare un successivo uso improprio del becco.

4.7. Pulizia

(Si veda il paragrafo 4.9 della parte generale).

4.8. Maneggiamento

È opportuno prevedere accessori adeguati per la cattura e il maneggiamento degli animali, come reti benmantenute di dimensioni adeguate e reti oscurate con bordi imbottiti per gli uccelli più piccoli.

Se il protocollo sperimentale prevede che un uccello adulto debba essere maneggiato periodicamente, per il suobenessere e ai fini dell’esperimento si consiglia di manipolare i pulcini fin dall’inizio, per ridurre la paura neiconfronti delle persone.

4.9. Eliminazione umanitaria degli animali

Il metodo da privilegiare per eliminare i piccoli e gli uccelli adulti è la somministrazione di una dose letale dianestetici, scegliendo l’agente e la via di somministrazione più consoni. Questo metodo è preferibile all’inalazionedi biossido di carbonio, che può rivelarsi aversiva.

Gli uccelli che nuotano sott’acqua e altri, come il germano reale, possono rallentare il battito cardiaco e trattenereil respiro per lungo tempo; pertanto, se vengono eliminati per inalazione occorre assicurarsi che non riprendanoconoscenza. L’inalazione è sconsigliata per le anatre, gli uccelli che vanno sott’acqua e i pulcini molto piccoli.

4.10. Registri

(Si veda il paragrafo 4.12 della parte generale).

4.11. Identificazione

I metodi di identificazione non invasivi o poco invasivi, come l’annotazione delle differenze fisiche,l’identificazione con anelli inamovibili o aperti e la colorazione del piumaggio, sono preferibili a tecniche piùinvasive come la marcatura elettronica o delle ali. Combinazioni di anelli colorati nelle zampe riducono al minimo

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la necessità di maneggiare gli animali per identificarli, ma occorre verificare che non abbiano ripercussioni sulcomportamento di alcune specie. Se si utilizzano gli anelli per piccoli in fase di rapida crescita occorre verificarecostantemente che l’anello non impedisca lo sviluppo della zampa.

Vanno evitati metodi di marcatura molto invasivi e dolorosi come l’amputazione delle falangi o la punzonatura.

b. Linee guida supplementari per l’alloggiamento e la tutela del pollo domestico, in mantenimento e durante iprotocolli

Il pollo domestico (Gallus gallus domesticus) ha mantenuto molte delle caratteristiche biologiche e comportamentalidel gallo selvatico da cui deriva. I comportamenti più importanti per questa specie sono la nidificazione (nellefemmine), l’appollaiamento e l’uso della lettiera per foraggiarsi, grattarsi, beccare e fare un «bagno di polvere». Ipolli sono animali socievoli e vanno alloggiati in gruppi che possono andare da cinque a venti individui; neigruppi di adulti i maschi devono essere in numero inferiore alle femmine (ad esempio in un rapporto di 1:5). Si ètentato di selezionare varietà di polli per ottenere una minor tendenza alla deplumazione o un comportamentomeno agonistico. Per ciascun progetto occorre verificare se esistano le varietà adatte di questo tipo e se siapossibile acquisirle.

Le galline ovaiole dovrebbero avere accesso alle cassette-nido da almeno due settimane prima della cova e nonoltre le 16 settimane di età. Gli uccelli alloggiati da soli o in coppia dovrebbero avere accesso ad una cassetta-nido;nei gruppi più grandi occorre prevedere almeno una cassetta-nido ogni due uccelli. Le cassette-nido devono essereracchiuse e abbastanza grandi da permettere alla gallina di girarsi. Al loro interno è opportuno prevedere unsubstrato formato ad esempio da trucioli di legno o paglia per favorire la nidificazione. Il substrato deve esserecambiato regolarmente e mantenuto pulito.

I polli dovrebbero avere sempre la possibilità di appollaiarsi, di beccare il substrato, di foraggiarsi e fare bagni dipolvere a partire da un giorno di vita. I materiali più adatti per i bagni di polvere sono la sabbia o trucioli di legnomorbidi.

I posatoi, di forma rotonda con la parte superiore piatta, dovrebbero avere un diametro di 3-4 centimetri. L’altezzaottimale dal suolo varia in funzione delle razze, dell’età e delle condizioni di alloggiamento, ma inizialmente èopportuno installarli a 5-10 cm e a 30 cm per gli animali più vecchi. L’altezza del posatoio va regolata in funzionedel comportamento dell’animale verificando se l’animale è in grado di salire e scendere agilmente dal posatoio e dispostarsi tra un posatoio e l’altro. Tutti gli animali dovrebbero potersi appollaiare nello stesso momento e ogniuccello adulto dovrebbe avere a disposizione 15 cm di posatoio ad ogni livello. In particolare quando si formano igruppi è opportuno osservare brevemente gli animali anche nei periodi di buio per confermare che tutti sianoappollaiati.

I polli sono molto propensi a manifestare comportamenti alla ricerca di comfort, come sbattere le ali, arruffarsi lepenne e distendere le zampe, che servono a mantenere forti le ossa delle zampe. Per questo motivo i volatili vannoalloggiati in stabulari con pavimenti abbastanza grandi da consentire questi comportamenti. L’ideale sarebbe chefossero alloggiati in stabulari e potessero accedere all’esterno; occorre prevedere una copertura adeguata (adesempio dei cespugli) per incoraggiare i polli ad uscire.

La pavimentazione deve essere compatta, perché in questo modo è possibile collocare un substrato perincoraggiare il foraggiamento ed eventualmente far sì che gli animali non si spennino. Se i polli devono essereingabbiati ai fini dell’esperimento, è opportuno sistemarli in stabulari appositi che possano soddisfare le loroesigenze comportamentali. Se vi sono motivi scientifici per non prevedere una pavimentazione compatta, occorrecontemplare un’area dotata di substrato non compatto e accessori come gomitoli di corda, blocchi da beccare,corda, erba o paglia.

Le varietà a crescita rapida (broilers) tendono spesso a diventare zoppe e dunque, ove possibile, ne è sconsigliatol’uso. Se vengono impiegate, comunque, ogni individuo deve essere controllato almeno una volta alla settimana efatto crescere a ritmi più lenti rispetto a quelli allevati a fini commerciali, a meno che il tasso di crescita non siarilevante per lo studio.

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Tabella H.2.

Pollo domestico: dimensioni minime degli stabulari e spazio minimo disponibile

Peso corporeo (g)Dimensioneminima

stabulario (m2)

Superficieminima peruccello (m2)

Altezza minima(cm)

Lunghezza minimamangiatoia peruccello (cm)

fino a 200 1,00 0,025 30 3

> 200 fino a 300 1,00 0,03 30 3

> 300 fino a 600 1,00 0,05 40 7

> 600 fino a 1 200 2,00 0,09 50 15

> 1 200 fino a 1 800 2,00 0,11 75 15

> 1 800 fino a 2 400 2,00 0,13 75 15

più di 2 400 2,00 0,21 75 15

Se per motivi scientifici non è possibile garantire queste dimensioni minime, chi conduce l’esperimento dovrebbemotivare la durata del confinamento e stabilirla in consultazione con il tecnico e con la persona competente chesvolge funzioni di consulenza sul benessere degli animali. In tal caso gli uccelli possono essere alloggiati instabulari più piccoli dotati di arricchimenti adeguati e con una superficie minima del pavimento di 0,75 m2.Stabulari di questo tipo possono ospitare due uccelli in cova o piccoli gruppi di uccelli, in base alle indicazionisullo spazio fornite.

c. Linee guida supplementari per l’alloggiamento e la tutela del tacchino domestico, in mantenimento e durante iprotocolli

I tacchini selvatici utilizzano regolarmente una vasta gamma di ambienti ed esprimono molti comportamentidiversi come il foraggiamento, il bagno di polvere e la caccia. Il comportamento sociale del tacchino selvatico ècomplesso, soprattutto nella stagione riproduttiva. Il tacchino domestico (Meleagris gallopavo) ha mantenuto moltedelle caratteristiche dei progenitori selvatici, ma ci sono alcune fondamentali differenze: i tacchini domestici, peresempio, non sono in grado di volare ma corrono velocemente, saltano e scivolano, soprattutto quando sono piùgiovani.

I tacchini domestici sono animali molto socievoli e non dovrebbero essere alloggiati da soli. Sin dall’arrivo deglianimali è opportuno creare gruppi stabili; è importante svolgere un controllo adeguato perché fin dal primogiorno di vita gli animali possono spennarsi o beccarsi.

I tacchini tendono a diventare zoppi e occorre pertanto controllarli accuratamente. Sarebbe auspicabile consultareun veterinario per definire la strategia da seguire per affrontare questo problema.

Per i tacchini occorre installare i posatoi ad un’altezza che impedisca agli animali a terra di beccare e tirare lepenne degli individui appollaiati. Tuttavia, occorre facilitare l’accesso ai posatoi agli animali più vecchi e meno agiliallestendo accessori speciali come le rampe; se ciò non fosse possibile, è opportuno installare i posatoi adun’altezza inferiore (ad esempio a 5 cm da terra). La forma e la dimensione dei posatoi devono essere in funzionedegli artigli che crescono rapidamente. I posatoi dovrebbero essere di forma ovoidale o rettangolare, di legno o diplastica, con spigoli smussati.

Occorre fornire sempre un substrato nel quale gli animali possono fare il bagno di polvere, preferibilmente fatto disegatura o sabbie fresche. Le balle di paglia possono servire come arricchimento e garantire un riparo neiconfronti degli uccelli dominanti ma devono essere sostituite spesso; è inoltre opportuno fornire delle rampe peragevolare l’accesso agli animali più vecchi e pesanti.

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Tabella H.3.

Tacchino domestico: dimensioni minime degli stabulari e spazio minimo disponibile

Peso corporeo (kg)

Dimensioneminimastabulario

(m2)

Superficieminima peruccello(m2)

Altezza minima(cm)

Lunghezza minimamangiatoia peruccello (cm)

fino a 0,3 2,00 0,13 50 3

> 0,3 fino a 0,6 2,00 0,17 50 7

> 0,6 fino a 1 2,00 0,30 100 15

> 1 fino a 4 2,00 0,35 100 15

> 4 fino a 8 2,00 0,40 100 15

> 8 fino a 12 2,00 0,50 150 20

> 12 fino a 16 2,00 0,55 150 20

> 16 fino a 20 2,00 0,60 150 20

più di 20 3,00 1,00 150 20

Tutti i lati dello stabulario devono avere una lunghezza minima di 1,5 m. Se per motivi scientifici non è possibilegarantire queste dimensioni minime, chi conduce l’esperimento dovrebbe motivare la durata del confinamento estabilirla in consultazione con il tecnico e con la persona competente che svolge funzioni di consulenza sulbenessere degli animali. In tal caso gli uccelli possono essere alloggiati in stabulari più piccoli dotati diarricchimenti adeguati e con una superficie minima del pavimento di 0,75 m2 e un’altezza minima di 50 cm pergli animali al di sotto di 0,6 kg, di 75 cm per gli animali di peso inferiore a 4 kg e di 100 cm per quelli di oltre4 kg. Stabulari di questo tipo possono ospitare piccoli gruppi di uccelli, in base alle indicazioni sullo spaziofornite.

d. Linee guida supplementari per l’alloggiamento e la tutela della quaglia, in mantenimento e durante i protocolli

Le quaglie selvatiche vivono in piccoli gruppi sociali e dedicano gran parte del tempo a scavare e a foraggiarsi disemi e di invertebrati nel suolo. L’habitat preferito di molte specie è una vegetazione densa come le pianure, icespugli lungo i fiumi e i campi di cereali. In apparenza l’addomesticamento non ha alterato in modo sostanziale ilcomportamento della quaglia; per questo è importante studiare i sistemi di stabulazione in modo da rispettare talecomportamento e prevedere un substrato dove l’animale possa scavare, beccare e fare il bagno di polvere, oltre chedelle cassette-nido e una copertura. Si raccomanda inoltre vivamente di alloggiare le quaglie in voliere o box chiusipiuttosto che in gabbie.

Le quaglie (Coturnix spp.; Colinus virginianus; Lophortyx californica; Excalfactoria chinensis) devono essere alloggiate ingruppi di sole femmine o in gruppi misti; in quest’ultimo caso, i maschi devono essere in numero inferiorerispetto alle femmine (rapporto 1:4) per evitare gli episodi di aggressione tra maschi e lesioni alle femmine. Puòessere possibile alloggiare dei maschi in coppia se durante l’allevamento si formano coppie stabili. La probabilitàche gli animali si attacchino con lesioni della cute e alle piume scende se le quaglie non sono mantenute incondizioni di popolamento intensive e se i gruppi consolidati non vengono mescolati.

Le quaglie sono in grado di avere risposte rapide di startle, che possono provocare lesioni alla testa. Il personaledovrebbe pertanto avvicinarsi agli animali lentamente e con calma; occorre prevedere una copertura earricchimenti ambientali, soprattutto nelle prime fasi di vita, per ridurre la paura dell’animale. I pulcini dovrebberoavere accesso a oggetti colorati come palline, tubi e cubi, per ridurre la paura nei confronti delle persone; questiaccessori rappresentano inoltre degli stimoli nuovi per gli uccelli adulti. Per gli adulti è opportuno prevedereoggetti da beccare come sassi, pigne, palline e rami di vegetazione. Occorre prevedere anche un substrato disabbia, trucioli di legno o paglia per il foraggiamento e un luogo dove gli animali possano ritirarsi; se il substratonon è sufficiente per il bagno di polvere, occorre aggiungere altri bagni di polvere con sabbia e segatura. Le gallinein cova devono poter accedere alle cassette-nido e al materiale di nidificazione (ad esempio il fieno).

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Se è necessario collocare le quaglie in gabbia è opportuno valutare come combinare gli stabulari e aggiungerviaccessori di arricchimento. Dei tetti compatti possono far sentire gli uccelli più sicuri, ma può succedere che laluce sia troppo scarsa ai livelli più bassi dello stabulario se gli uccelli sono sistemati in rack. Gli uccelli dovrebberoessere sistemati in gabbia per il minor tempo possibile, perché molti problemi attinenti al benessere degli uccellipossono aggravarsi con l’età, soprattutto negli animali tenuti per un anno o più.

Tabella H.4.

Quaglia: dimensioni minime degli stabulari e spazio minimo disponibile

Peso corporeo (g)

Dimensioneminimastabulario

(m2)

Superficie peruccello alloggiatoin coppia (m2)

Superficie perogni uccello inpiù alloggiato ingruppo (m2)

Altezza minima(cm) (*)

Lunghezza minimamangiatoia peruccello (cm)

fino a 150 1,00 0,5 0,10 20 4

oltre 150 1,00 0,6 0,15 30 4

(*) Il tetto dello stabulario deve essere di materiale pieghevole per ridurre il rischio di lesioni alla testa.

e. Linee guida supplementari per l’alloggiamento e la tutela delle anatre e delle oche, in mantenimento e durante iprotocolli

Le anatre e le oche domestiche usate comunemente nelle attività di ricerca e nelle sperimentazioni comprendonoAnas platyrhynchos, Anser anser domesticus e Cairina moschata. Tutti gli uccelli acquatici sono in grado di muoversi edi cibarsi in acqua, elemento importante anche per alcuni comportamenti come fare il bagno e lisciarsi. Per leanatre e le oche occorre prevedere uno specchio d’acqua con una miscela di sassi e sabbia grossa sul fondo, cheserve ad ampliare il repertorio comportamentale degli uccelli e ad incentivare una corretta manutenzione dellepiume. Come minimo gli uccelli acquatici dovrebbero poter immergere la testa sott’acqua e scrollarsi l’acqua dalcorpo. Gli abbeveratoi e gli specchi d’acqua per gli uccelli acquatici dovrebbero essere collocati sopra aree grigliatecon drenaggi al di sotto per ridurre il rischio di allagamento.

Le anatre e le oche domestiche sono state selezionate per la produzione di carne e di uova, ma tutte le razzemantengono gran parte del loro comportamento selvatico e sono in genere più nervose e facilmente suscettibilirispetto ad altri uccelli domestici, soprattutto quando vanno in muta.

Entro le prime 24 ore di vita dalla cova e in tutta la prima settimana di vita occorre fornire acqua per favorire ilnuoto, ma è necessario ridurre al minimo il rischio di annegamento, ad esempio installando delle vasche pocoprofonde. Dopo la prima settimana di vita si deve prevedere uno stagno poco profondo, delle dimensioni indicatealla tabella H.5, con grosse pietre sul fondo, distribuendo cibo o granaglie tra i sassi per incentivare gli animali asguazzare o ad immergersi. In assenza di genitori, i piccoli possono accedere allo stagno solo sotto sorveglianza,per accertarsi che sono in grado di lasciare l’acqua e non si infreddoliscano. La sorveglianza deve proseguire fino aquando non sono evidentemente in grado di abbandonare l’acqua da soli e finché non cominciano a comparire lepiume idrorepellenti. Non è necessario controllare la temperatura dell’acqua. Gli stagni vanno puliti regolarmentee l’acqua deve essere sostituita secondo il caso per mantenere una qualità soddisfacente.

Le anatre e le oche dovrebbero essere alloggiate in stabulari con pavimenti pieni e dovrebbero avere spaziosufficiente per foraggiarsi, camminare, correre e sbattere le ali. È opportuno prevedere un ambiente complesso,che comprenda, ad esempio, coperture naturali o artificiali, cassette e balle di paglia. Le anatre e le oche vannotenute sempre all’esterno o devono avere accesso a recinti esterni, a meno che motivi di ordine scientifico oveterinario non impongano la loro permanenza all’interno. Gli uccelli che vengono alloggiati all’esterno devonoessere protetti dai predatori e occorre prevedere un riparo asciutto dove possano riposarsi. Occorre fornire lavegetazione per le coperture e/o il cibo, secondo il caso. È importante prendere seriamente in considerazione lapossibilità di prevedere altri accessori o elementi dell’habitat che possono essere importanti per ciascuna specie,sia che gli uccelli siano alloggiati all’interno che all’esterno. Tra i possibili elementi ci può essere dell’acqua bassaper le anatre che possono sguazzare, dell’erba per le oche e dell’acqua più profonda con grosse pietre per le specieche in natura vivono in habitat lungo litorali rocciosi.

Le anatre e le oche dovrebbero essere sistemate in gruppi di dimensioni adeguate, riducendo al minimo il tempoche gli animali passano da soli. Molte specie diventano terricole durante la stagione riproduttiva; in tal caso puòessere necessario ridurre la dimensione del gruppo e accertarsi che vi sia spazio sufficiente nello stabulario perridurre il rischio di lesioni, soprattutto alle femmine.

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Tabella H.5.

Anatre e oche: dimensioni minime degli stabulari e spazio minimo disponibile

Peso corporeo (g)

Dimensioneminimastabulario

(m2)

Superficie peruccello (m2) (*)

Altezza minima(cm)

Lunghezza minimamangiatoia peruccello (cm)

Anatre

fino a 300 2,00 0,10 50 10

> 300 fino a 1 200 (**) 2,00 0,20 200 10

> 1 200 fino a 3 500 2,00 0,25 200 15

più di 3 500 2,00 0,50 200 15

Oche

fino a 500 2,00 0,20 200 10

> 500 fino a 2 000 2,00 0,33 200 15

più di 2 000 2,00 0,50 200 15

(*) Compreso uno stagno con una superficie minima di 0,5 m2 ogni 2 m2 di stabulario e una profondità minima di 30 cm. Lostagno può rappresentare fino al 50 % della dimensione minima dello stabulario.

(**) Gli uccelli che non sanno ancora volare possono rimanere in stabulari con un’altezza minima di 75 cm.

Se per motivi scientifici non è possibile garantire queste dimensioni minime, chi conduce l’esperimento dovrebbemotivare la durata del confinamento e stabilirla in consultazione con il tecnico e con la persona competente chesvolge funzioni di consulenza sul benessere degli animali. In tal caso gli uccelli possono essere alloggiati instabulari più piccoli dotati di arricchimenti adeguati e con una superficie minima del pavimento di 0,75 m2.Stabulari di questo tipo possono ospitare piccoli gruppi di uccelli, in base alle indicazioni sullo spazio fornite.

f. Linee guida supplementari per l’alloggiamento e la tutela dei piccioni, in mantenimento e durante i protocolli

Si ritiene che le diverse varietà di piccioni derivino dal piccione selvatico Columba livia, che nidifica e vive suscogliere e all’interno di cavità rocciose; i piccioni non addomesticati utilizzano sporgenze riparate di strutturecostruite dall’uomo. Nel loro habitat naturale i piccioni in genere in gruppi di varie dimensioni, da due individui astormi molto grandi, si nutrono e si appollaiano insieme ma difendono i dormitori e le zone di nidificazione. Ipiccioni possono essere alloggiati in gruppi misti e possono deporre le uova, che tuttavia in assenza di cassette-nido non vengono incubate.

È importante scegliere attentamente la razza da utilizzare in laboratorio, perché alcune varietà possono presentarecomportamenti anomali e indesiderati e sarebbe pertanto opportuno evitarle. I piccioni si nutrono principalmentedi semi, ma sono onnivori; è pertanto consigliabile offrire loro regolarmente alimenti contenenti proteine animali.

Ove possibile occorre riservare ai piccioni una superficie sufficiente perché possano volare, con un’area separatacon posatoi per ogni uccello su almeno una parete dello stabulario. È opportuno prevedere posatoi a cassetta dicirca 30 cm × 15 cm collocati in blocchi. Come posatoi è possibile utilizzare anche rami penzolanti dal soffitto eimpalcature. Si consiglia di prevedere giochi appesi a catene, ad esempio campanelli, specchi e altri giochi peranimali domestici reperibili sul mercato. In ogni stabulario devono essere presenti vaschette d’acqua pocoprofonda per il bagno. Se è necessario maneggiare spesso i piccioni è possibile prevedere delle «aree dinidificazione» o locali dove gli animali possono essere addestrati in modo che siano in grado di raggiungerle sedevono essere catturati.

Ove possibile è sempre preferibile utilizzare stabulari più grandi e dotati di arricchimenti, con mensole, posatoi egiochi piuttosto che gli stabulari «standard» destinati ai piccioni. Per questi animali è utile avere la possibilità diforaggiare; è sconsigliabile tenerli su pavimentazione grigliata senza una valida motivazione scientifica.

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Tabella H.6.

Piccioni: dimensioni minime degli stabulari e spazio minimo disponibile

Dimensione del gruppoDimensioneminima

stabulario (m2)

Altezzaminima (cm)

Lunghezzaminima

mangiatoia peruccello (cm)

Lunghezzaminima posatoioper uccello (cm)

fino a 6 2 200 5 30

da 7 a 12 3 200 5 30

per ogni uccello in più oltre i 12 0,15 5 30

Gli stabulari dovrebbero essere lunghi e stretti (ad esempio 2 m × 1 m) e non quadrati, per permettere agli animalidi effettuare brevi voli.

g. Linee guida supplementari per l’alloggiamento e la tutela del diamante mandarino, in mantenimento e durantei protocolli

I diamanti mandarini (Taeniopygia guttata) sono diffusi in quasi tutta l’Australia. Sono uccelli molto mobili, che sidistribuiscono su aree molto ampie alla ricerca di cibo e vivono in stormi che possono comprendere variecentinaia di individui. Si tratta di una specie monogama e sessualmente dimorfica; il piumaggio del maschio è piùvistoso rispetto a quello della femmina. La stagione riproduttiva non è fissa, ma viene avviata dalla disponibilità disemi d’erba in maturazione. I diamanti mandarini utilizzano i nidi anche per dormire e riprodursi; i nidi utilizzaticome dormitori si trovano più spesso in caso di freddo e a volte possono essere vecchi nidi utilizzati per lariproduzione o nidi costruiti appositamente.

I diamanti mandarini sono uccelli socievoli e gli esemplari non in riproduzione dovrebbero essere alloggiati ingruppi. È possibile evitare riproduzioni indesiderate formando gruppi di esemplari dello stesso sesso oppure, neigruppi di entrambi i sessi, eliminando i nidi dormitorio e per la riproduzione e nutrendo gli uccelli con semisecchi integrati da vegetali freschi, ma non semi in ammollo o germogliati. Per gli uccelli in riproduzione èopportuno prevedere dei nidi, ad esempio sotto forma di cestini di plastica o vimini o di cassette di legno, conerba essiccata, pezzetti di carta o fibre di cocco; va ricordato, tuttavia, che gli uccelli tendono a difendere questielementi ed è pertanto importante controllarne il comportamento per garantire che i nidi siano sufficienti.Verificare che siano sempre disponibili manciate di miglio Panicum per arricchire la dieta. I diamanti mandariniassumono il cibo prevalentemente da terra; per questo dovrebbero essere alloggiati su pavimenti compatti peragevolare il normale comportamento di foraggiamento.

Giochi, posatoi e altalene progettati per gli uccelli saranno utili per il diamante mandarino e dovrebbero essereprevisti ove sia possibile. I posatoi sono particolarmente importanti per il loro benessere e dovrebbero esserecollocati a varie altezze per favorire un’alimentazione e un riposo normali. Almeno una volta alla settimana ènecessario fornire acqua per il bagno in vaschette poco profonde riempite fino a 0,5-1 cm.

L’applicazione di anelli colorati alle zampe del diamante mandarino a scopo di identificazione può avere effettisignificativi sul comportamento sociale e riproduttivo dell’animale (il rosso, ad esempio, può accentuare ladominanza e il blu o il verde ridurla). Occorre pertanto scegliere con cura i colori e i motivi degli anelli.

Nella tabella H.7 sono riportate le dimensioni minime degli stabulari destinati al diamante mandarino. Glistabulari dovrebbero essere lunghi e stretti (ad esempio, 2 m × 1 m), affinché gli animali possano volare per brevitratti. Il diamante mandarino vive meglio in stabulari in esterno, a condizione che possa avere accesso ad unriparo e a dormitori, se opportuno. Per gli uccelli alloggiati all’esterno è opportuno prevedere un riscaldamentosupplementare in caso di freddo.

Tabella H.7.

Diamante mandarino: dimensioni minime degli stabulari e spazio minimo disponibile

Dimensione del gruppo Dimensione minimastabulario (m2) Altezza minima (cm) Numero minimo di

mangiatoie

fino a 6 1,0 100 2

da 7 a 12 1,5 200 2

da 13 a 20 2,0 200 3

per ogni uccello in più oltre i 20 0,05 1 per 6 uccelli

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Per gli studi sulla riproduzione, le coppie possono essere alloggiate in stabulari più piccoli dotati di arricchimentiadeguati e con una superficie minima del pavimento di 0,5 m2 e un’altezza minima di 40 cm. Chi conducel’esperimento dovrebbe motivare la durata del confinamento e stabilirla in consultazione con il tecnico e con lapersona competente che svolge funzioni di consulenza sul benessere degli animali.

I. LINEE GUIDA SPECIE-SPECIFICHE PER GLI ANFIBI

1. Introduzione

Secondo la classificazione convenzionale, gli anfibi si suddividono in tre ordini: Urodela (Caudata), Gymnophiona(Apoda) e Anura (Ecaudata). L’ordine degli Anura (anuri) appartiene al superordine dei Salientia. Ai fini delle presentilinee guida sono presi in considerazione gli ordine degli Urodela o urodeli (salamandre e tritoni) e degli anuri (ranee rospi). Questi individui sono molto diversi tra loro nei modelli di distribuzione geografica e nelle abitudini divita: alcuni infatti sono acquatici (ad esempio, Xenopus laevis), semi-acquatici (ad esempio, Rana temporaria), semi-terricoli (ad esempio, Bufo marinus) e arboricoli (ad esempio, Hyla cinerea). Gli anfibi occupano un ampio ventagliodi tipi di habitat, dai deserti ai laghi profondi di acqua dolce. Alcuni trascorrono buona parte del tempo nelsottosuolo o nella parte più alta della copertura forestale. Alcuni vivono a nord del Circolo polare artico eresistono in condizioni di gelo, mentre altri hanno sviluppato una serie di adattamenti per evitare la disidratazionenelle aree più calde del pianeta.

Gli anfibi si adattano molto al substrato nel quale o sul quale vivono. In questo senso, la pelle svolge una funzioneimportante perché trasferisce l’acqua, le sostanze solubili, comprese quelle tossiche e l’ossigeno. Per questo èestremamente importante per la sopravvivenza degli anfibi, per la loro interazione con l’ambiente e la lorocapacità di sfruttare un’ampia varietà di habitat e di condizioni ecologiche. La salute degli anfibi dipende da alcunecaratteristiche e peculiarità della pelle del corpo e per questo essi rappresentano dei bioindicatori importanti dellostato di salute dell’ambiente.

Se possibile, gli anfibi che vengono impiegati a fini sperimentali e ad altri fini scientifici dovrebbero essereriprodotti e allevati in cattività; è preferibile ricorrere ad animali allevati allo scopo piuttosto che a individuaticatturati in natura.

La tabella I.1 elenca i quattro habitat principali degli anfibi e alcuni esempi delle specie di ciascun habitat che sonoutilizzate più comunemente nelle sperimentazioni e per altri fini scientifici. Le proposte seguenti fornisconoindicazioni sulle condizioni di base per la sistemazione e la tutela degli anfibi appartenenti alle specie che vivononegli habitat descritti. A volte per protocolli specifici può essere necessario impiegare specie che non rientranonelle quattro categorie di habitat illustrate. Per ulteriori consulenze sui requisiti di queste e altre specie (o in caso diproblemi comportamentali o a livello di allevamento) è opportuno rivolgersi a specialisti e al personale che siprende cura degli animali per garantire che le esigenze di tutte le specie interessate siano soddisfatteadeguatamente. Per ulteriori informazioni generali sulle specie utilizzate con meno frequenza e sui rispettivihabitat si consiglia di consultare il documento informativo di riferimento preparato dal gruppo di esperti.

Tabella I.1.

Principali categorie di habitat ed esempi delle specie utilizzate più spesso ripartite per habitat

Habitat Specie di anfibi Dimensione(cm)

Distribuzionegeografica originaria/

Biotopo

Temperaturaottimale

Umiditàrelativa

Principaleperiodo diattività

Acquatico(urodeli)

Ambystomamexicanum(Axolotl) da 24 a 27

Messico/Canali dellago di Xochimilco da 15 oC a

22 oC 100 %

Crepuscolo

Acquatico(anuri)

Xenopus laevis(Xenopo liscio)

da 6 a 12

Africa centrale emeridionale/Stagni,acque sotterranee erisorgive

da 18 oC a22 oC 100 %

Crepuscolo/notte

Semi-acquatico(anuri)

Rana temporaria(Rana temporaria)

da 7 a 11

Europa (centrale esettentrionale) finoall’Asia (esclusi iBalcani meridio-nali)/In prossimitàdi stagni, laghi,ruscelli (spiagge,prati)

da 10 oC a15 oC

da 50 a80 %

Giorno/notte

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Habitat Specie di anfibi Dimensione(cm)

Distribuzionegeografica originaria/

Biotopo

Temperaturaottimale

Umiditàrelativa

Principaleperiodo diattività

Semi-terrestre(anuri)

Bufo marinus(Rospo dellecanne) da 12 a 22

America centrale emeridionale/Man-grovie, boschi

da 23 oC a27 oC

da 50 a80 %

Notte

Arboricolo(anuri)

Hyla cinerea(Raganella ameri-cana)

da 3 a 6

Stati Uniti sud-orientali/Bordicespugliosi e apertidi paludi dicipressi, zone pia-neggianti, foreste

da 18 oC a25 oC

da 50 a70 %

Giorno/notte

2. Ambiente e relativo controllo

2.1. Ventilazione

Gli stabulari destinati agli anfibi dovrebbero essere adeguatamente ventilati. L’acqua negli stabulari dove vivonoanfibi acquatici in gabbia deve essere filtrata, fatta circolare e aerata (si veda anche il paragrafo 4.3.1).

2.2. Temperatura

Gli anfibi sono animali ectotermi. È pertanto utile prevedere zone a temperatura e umidità diversa, in modo chegli anfibi possano trovare il microambiente che preferiscono. Gli anfibi esposti a frequenti fluttuazioni ditemperatura e umidità possono essere gravemente stressati e spesso tendono a soffrire di problemi di salute.Occorre controllare la temperatura ambiente e quella dell’acqua.

Negli anfibi il letargo può essere indotto o interrotto regolando il ciclo luce/buio e la temperatura ambiente. Primadi indurre il letargo in cattività, è opportuno verificare che gli animali godano di buona salute e condizione fisica.Negli animali utilizzati a fini riproduttivi se opportuno si può simulare uno stato simile al torpore invernale (adesempio regolando la luce da tenue fino all’oscurità e stabilizzando la temperatura ambiente a 8 oC-10 oC). Inqueste condizioni gli animali possono rimanere senza cibo fino a quattro-cinque mesi. Il ripristino dellecondizioni ambientali esistenti prima del letargo induce l’attività e l’accoppiamento.

Il fatto che gli animali non vadano in letargo nell’ambiente di laboratorio non è fonte di gravi problemi per il lorobenessere.

2.3. Umidità

Gli anfibi non bevono, ma assorbono l’umidità attraverso la pelle. La perdita d’acqua è un problema cruciale neglianfibi terricoli e semi-terricoli in cattività: un’adeguata idratazione del tegumento è infatti fondamentale per losvolgimento delle normali funzionalità della cute. In questo senso è utile la presenza di zone con umiditàdifferente all’interno dello stabulario. Anche gli anfibi che si sono adattati agli habitat desertici dovrebbero avereaccesso ad un ambiente umido.

2.4. Illuminazione

Si consiglia di usare fotoperiodi che ripecchino il ciclo naturale dell’ambiente da cui provengono gli animali. Ilivelli di luminosità all’interno degli stabulari dovrebbero essere compatibili con quelli che verosimilmente siritrovano in natura. Gli animali semi-terricoli e acquatici in gabbia dovrebbero avere a disposizione una zonad’ombra all’interno dello stabulario dove potersi ritirare.

2.5. Rumore

Gli anfibi sono molto sensibili al rumore (stimoli propagati nell’aria) e alle vibrazioni (stimoli provenienti dalsubstrato) e sono disturbati da stimoli nuovi e imprevisti. È pertanto opportuno ridurre al minimo questi fattori didisturbo.

2.6. Impianto di allarme

È consigliabile installare impianti di allarme adeguati se si utilizza un sistema di ricircolo e/o un sistema diaerazione.

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3. Salute

(Si veda il paragrafo 4.1 della parte generale).

4. Alloggiamento, arricchimento e tutela

4.1. Alloggiamento

Nella maggior parte degli anfibi il comportamento sociale è prevalentemente limitato alla stagione riproduttiva. Siconsiglia comunque di alloggiare gli anfibi in collettività, in particolare per migliorare l’alimentazione e ridurre lerisposte di paura. Nel caso di Xenopus spp. l’alimentazione collettiva promuove reazioni euforiche che induconotutti gli animali a nutrirsi; nel caso di densità di popolamento molto basse, invece, tali reazioni non avvengono espesso gli animali non si alimentano.

Per evitare episodi di cannibalismo in alcune specie (in particolare per le larve di Ambystoma spp. e Scaphiopusspp.), gli animali interessati dovrebbero essere tenuti in gruppi di piccole dimensioni. Nei gruppi è possibilecontenere il cannibalismo dividendo gli esemplari per dimensione.

4.2. Arricchimento

L’habitat terricolo degli anfibi va strutturato, ad esempio con rami, foglie, pezzi di corteccia, sassi o altro materialeartificiale che risulti adeguato. Per gli anfibi tali arricchimenti ambientali sono positivi per vari motivi: questielementi permettono, ad esempio, agli animali di nascondersi e rappresentano dei riferimenti per orientarsivisivamente e nello spazio. Le pareti laterali dei terrari dovrebbero essere allestite in modo da fornire unasuperficie strutturata.

Si consiglia di prevedere nascondigli/ripari adatti alle esigenze degli anfibi perché servono a ridurre lo stress neglianimali in cattività: per Xenopus spp., ad esempio, può essere utile un tubo di ceramica o plastica. I rifugi vannoispezionati periodicamente per verificare che non vi siano animali malati o feriti. Una vasca dal fondo scuro puòservire ad infondere un maggior senso di sicurezza negli animali.

I materiali impiegati per gli arricchimenti non devono nuocere alla salute degli anfibi. Gli stabulari e le strutture diarricchimento dovrebbero avere superfici lisce e spigoli smussati per ridurre al minimo il rischio di lesioni allapelle degli anfibi.

4.3. Stabulari — Dimensioni e pavimentazione

4.3.1. S t a b u l a r i p e r a n f i b i a c q u a t i c i

Gli anfibi acquatici come Xenopus laevis o le larve sono sistemati in vasche e acquari, che possono essere dotati disistemi di distribuzione moderata e continua dell’acqua per far circolare acqua incontaminata (ad esempio, senzacloro), di un dispositivo di riscaldamento per mantenere la temperatura richiesta e di un sistema di alimentazionedi aria compressa e di pietre porose per l’aerazione. Occorre verificare con cura che il sistema di aerazione nonprovochi lesioni agli animali. Se non è installato un sistema adeguato di circolazione, è necessario sostituirel’acqua degli stabulari con acqua di qualità adeguata almeno due volte la settimana.

Per Xenopus spp. è sufficiente prevedere sistemi con ricambi d’acqua continui (full-and-dump) per mantenere unaqualità dell’acqua soddisfacente (ad esempio con livelli minimi di ammoniaca). Non sono invece necessarie pietreporose.

È opportuno infine evitare stabulari lunghi e stretti perché possono limitare l’attività locomotoria e ilcomportamento sociale (ad esempio le reazioni euforiche di fronte al cibo).

Tabella I.2.

Urodeli acquatici, ad esempio Ambystoma spp: dimensioni minime degli stabulari e spazio minimodisponibile

Lunghezza del corpo (*)(cm)

Superficie d’acquaminima (cm2)

Superficie d’acquaminima per ogni

animale in più di ungruppo (cm2)

Profondità minimadell’acqua (cm)

fino a 10 262,5 50 13

> 10 fino a 15 525 110 13

> 15 fino a 20 875 200 15

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Lunghezza del corpo (*)(cm)

Superficie d’acquaminima (cm2)

Superficie d’acquaminima per ogni

animale in più di ungruppo (cm2)

Profondità minimadell’acqua (cm)

> 20 fino a 30 1 837,5 440 15

più di 30 3 150 800 20

(*) Misurata dal muso alla coda.

Tabella I.3.

Anuri acquatici, ad esempio Xenopus spp.: dimensioni minime degli stabulari e spazio minimodisponibile (*)

Lunghezza del corpo (**) (cm) Superficie d’acquaminima (cm2)

Superficie d’acquaminima per ogni

animale in più di ungruppo (cm2)

Profondità minimadell’acqua (cm)

meno di 6 160 40 6

da 6 a 9 300 75 8

> 9 a 12 600 150 10

più di 12 920 230 12,5

(*) Queste indicazioni si riferiscono alle vasche dove vengono tenuti gli animali (manutenzione) ma non a quelle utilizzate perl’accoppiamento naturale e la superovulazione per motivi di efficienza, perché per queste ultime procedure servono vascheindividuali più piccole. Le indicazioni riguardanti lo spazio si riferiscono agli individui adulti nelle categorie di dimensioniindicate; gli individui giovani e i girini devono essere esclusi; in caso contrario è necessario modificare le dimensioni secondoun principio di gradualità.

(**) Misurata dal muso all’ano.

4.3.2. S t a b u l a r i p e r a n f i b i s em i - a c q u a t i c i e s em i - t e r r i c o l i

Gli anfibi semi-acquatici e semi-terricoli sono tenuti in stabulari che presentano una parte terricola e una parteacquatica. L’area acquatica del terrario deve permettere agli animali di immergersi. Se non si utilizza un sistema aflusso d’acqua continuo, è necessario sostituire l’acqua almeno due volte la settimana.

Tutti i terrari devono essere coperti per evitare che gli animali escano. È auspicabile dipingere o coprire in altromodo la parte esterna delle pareti trasparenti per evitare danni agli animali. È possibile aggiungere altri accessori alterrario, come materiale plastico imbottito sul pavimento in prossimità dell’acqua, sassi, pezzi di cortecciaartificiale, rami e foglie artificiali e piattaforme. È invece preferibile evitare la segatura fine e altri substrati costituitida particelle di piccole dimensioni perché questi materiali possono danneggiare la pelle sensibile degli anfibi,ospitano patogeni e sono difficili da pulire e riutilizzare.

Tabella I.4.

Anuri semiacquatici, ad esempio Rana temporaria: dimensioni minime degli stabulari e spazio minimodisponibile

Lunghezza del corpo (*)(cm)

Dimensioneminima

stabulario (**)(cm2)

Superficieminima per ognianimale in più diun gruppo (cm2)

Altezza minimastabulario (***)

(cm)

Profondità minimadell’acqua

(cm)

fino a 5,0 1 500 200 20 10

> 5,0 fino a 7,5 3 500 500 30 10

più di 7,5 4 000 700 30 15

(*) Misurata dal muso all’ano.(**) Un terzo deve essere riservato alla parte terricola e due terzi alla parte acquatica, che deve permettere agli animali di

immergersi.(***) Calcolata dalla superficie della parte terricola fino alla parte interna del soffitto del terrario; l’altezza dello stabulario deve

inoltre essere adattata alla struttura interna.

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Tabella I.5.

Anuri semi-terricoli, ad esempio, Bufo marinus: dimensioni minime degli stabulari e spazio minimodisponibile

Lunghezza del corpo (*)(cm)

Dimensioneminima

stabulario (**)(cm2)

Superficieminima per ognianimale in più diun gruppo (cm2)

Altezza minimastabulario (***)

(cm)

Profondità minimadell’acqua

(cm)

fino a 5,0 1 500 200 20 10

> 5,0 fino a 7,5 3 500 500 30 10

più di 7,5 4 000 700 30 15

(*) Misurata dal muso all’ano.(**) Due terzi devono essere riservati alla parte terricola e un terzo alla parte acquatica, che deve permettere agli animali di

immergersi.(***) Calcolata dalla superficie della parte terricola fino alla parte interna del soffitto del terrario; l’altezza dello stabulario deve

inoltre essere adattata alla struttura interna.

4.3.3. S t a b u l a r i p e r a n f i b i a r b o r i c o l i

Occorre fare il possibile per rispettare il comportamento delle varie specie arboricole prevedendo struttureadeguate che consentano agli animali di arrampicarsi e di riposare (si veda il punto 4.3.2). È inoltre necessarioprevedere dell’acqua nella quale gli animali possano immergersi o ricercare una maggiore umidità. Se si utilizzanorecipienti per l’acqua, devono essere sistemati in modo che gli anfibi possano entrarvi e uscirvi con facilità.

Tabella I.6.

Anuri arboricoli, ad esempio, Hyla cinerea: dimensioni minime degli stabulari e spazio minimodisponibile

Lunghezza del corpo (*)(cm)

Dimensione minimastabulario (**)

(cm2)

Superficie minima perogni animale in più di

un gruppo (cm2)

Altezza minimastabulario (***)

(cm)

fino a 3,0 900 100 30

più di 3,0 1 500 200 30

(*) Misurata dal muso all’ano.(**) Due terzi devono essere riservati alla parte terricola e un terzo alla parte acquatica, che deve permettere agli animali di

immergersi.(***) Calcolata dalla superficie della parte terricola fino alla parte interna del soffitto del terrario; l’altezza dello stabulario deve

inoltre essere adattata alla struttura interna compresi, ad esempio, piattaforme, grandi rami artificiali e strutture perl’arrampicamento.

4.4. Alimentazione

Gli anfibi sono in massima parte carnivori e prediligono piccoli invertebrati vivi come le larve, gli insetti e i vermi.Gli animali in cattività dovrebbero cibarsi degli alimenti che incontrano in natura o di alimenti che si avvicinano aquelli naturali. Gli anfibi acquatici in cattività possono comunque essere nutriti con filetti di pesce o pezzetti difegato o cuore surgelati. Gli anfibi devono essere nutriti con frequenze connesse alle condizioni ambientali comela temperatura e l’intensità luminosa. È sconsigliabile nutrire gli individui adulti una volta al giorno; si consigliainvece di alimentarli da una a tre volte la settimana fino a che sono sazi.

4.5. Qualità dell’acqua

Per gli anfibi acquatici e semi-acquatici è opportuno controllare periodicamente la qualità dell’acqua, compresi laconcentrazione di ammoniaca e il pH.

4.6. Substrato, lettiere, materiale da lettiera e per la nidificazione

(Si veda il paragrafo 4.8 della parte generale).

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4.7. Pulizia

Per evitare malattie, è necessario pulire accuratamente le zone terricole e acquatiche eliminando polvere,escrementi e particelle di cibo.

4.8. Maneggiamento

Poiché la cute degli anfibi è molto fragile occorre limitare al minimo le operazioni di maneggiamento e procederecon attenzione.

4.9. Anestesia ed eliminazione umanitaria

In caso di protocolli invasivi e potenzialmente dolorosi è opportuno utilizzare analgesici e anestetici. Poiché nellacute degli anfibi avviene una percentuale significativa dei normali scambi gassosi, quando l’animale è anestetizzatoe la respirazione polmonare è dunque rallentata o interrotta, è opportuno mantenere sempre la cute umida, adesempio applicando un panno bagnato.

4.10. Registri

(Si veda il paragrafo 4.12 della parte generale).

4.11. Identificazione

Se è necessario identificare i singoli animali, si consiglia di applicare metodi adatti quali trasponditori, etichettesulle vasche per gli animali alloggiati individualmente, monitoraggio delle configurazione dei pigmenti o delleverruche o piccole etichette con filo colorato. Non è opportuno utilizzare marcature chimiche perché le sostanzevengono assorbite dalla pelle e possono avere effetti tossici. L’amputazione delle falangi è deleteria e deve essereevitata.

5. Trasporto

Durante il trasporto gli anfibi deve avere aria e umidità sufficienti e, se necessario, è opportuno prevederedispositivi appositi per mantenere la temperature e l’umidità richieste.

J. LINEE GUIDA SPECIE-SPECIFICHE PER I RETTILI

1. Introduzione

In base alla classificazione morfologica i rettili si suddividono nei seguenti ordini principali: Rhynchocephalia(tuatara), Squamata (lucertole, serpenti), Chelonia (tartarughe e testuggini) e Crocodilia (alligatori, coccodrilli,caimani e gaviali). Questi animali sono molto diversi tra loro per distribuzione geografica e abitudini di vita.

A differenza della pelle degli anfibi, che è più o meno liscia e umida, i rettili sono coperti di scaglie sovrapposte(serpenti e lucertole), da una corazza (chelonidi) o da placche ossee (coccodrilli, alligatori e caimani). Lo spessoredella cute è un adattamento evolutivo finalizzato a proteggere meglio i rettili contro la disidratazione che avvienenel caso degli anfibi che hanno una cute permeabile.

La tabella J.1 presenta due categorie di habitat molto generici e alcuni esempi delle specie di ciascun habitat chesono utilizzate più comunemente nelle sperimentazioni e per altri fini scientifici. Le proposte seguenti fornisconoindicazioni sulle condizioni di base per la sistemazione e la tutela dei rettili appartenenti alle specie che vivononegli habitat descritti. A volte per protocolli specifici può essere necessario impiegare specie che non rientranonelle categorie illustrate, ad esempio rettili semi-acquatici, arboricoli o arrampicatori. Per ulteriori consulenze suirequisiti di queste e altre specie (o in caso di problemi comportamentali o a livello di allevamento) è opportunorivolgersi a specialisti e al personale che si prende cura degli animali per garantire che le esigenze di tutte le specieinteressate siano soddisfatte adeguatamente. Per ulteriori informazioni generali su tali specie e sui rispettivi habitatsi consiglia di consultare il documento informativo di riferimento preparato dal gruppo di esperti.

Ove possibile i rettili impiegati a fini sperimentali e ad altri fini scientifici dovrebbero provenire da fornitoriaffidabili.

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Tabella J.1.

Due categorie di habitat ed esempi delle specie utilizzate più spesso ripartite per habitat

Habitat Specie Dimensione(cm)

Distribuzionegeografica

originaria/Biotopo

Temperaturaottimale

Umiditàrelativa

Principaleperiodo diattività

Acquatico Trachemys scriptaelegans(Tartaruga dalleorecchie rosse) da 20 a 28

Valle del Missis-sipi/Zone d’ac-qua calma confondo fangoso

da 20 oC a25 oC

da 80 a100 % Giorno

Terrestre Thamnophis sirta-lis(Serpente giarret-tiera) da 40 a 70

America delNord/Zoneboschive, zoneumide

da 22 oC a27 oC

da 60 a80 % Giorno

2. Ambiente e relativo controllo

2.1. Ventilazione

Gli stabulari destinati ai rettili devono essere ben ventilati; il sistema di ventilazione deve essere schermato perevitare che gli animali fuoriescano.

2.2. Temperatura

I rettili sono animali ectotermi. Per mantenere la temperatura corporea, in natura scelgono microambienti chepermettono loro di acquisire o perdere calore. Negli stabulari è pertanto opportuno prevedere aree contemperature diverse (gradiente di temperatura).

Le temperature più adatte alle varie specie possono variare notevolmente e a volte ci sono fluttuazioni anche perla stessa specie in diversi momenti dell’anno. In laboratorio è necessario controllare la temperatura ambiente e latemperatura dell’acqua. In molti rettili la determinazione del sesso e la differenziazione delle gonadi dipendonodalla temperatura.

L’installazione di una lampada incandescente al di sopra della piattaforma che gli animali utilizzano per riposarsipermette ai rettili che si scaldano al sole di aumentare la temperatura corporea; quando le luci sono spente èpossibile utilizzare un dispositivo di riscaldamento piatto. I terrari che ospitano serpenti o lucertole tropicalidovrebbero essere muniti di almeno una piastra riscaldante. I dispositivi riscaldanti devono avere un controllotermostatico per evitare surriscaldamento o scottature agli animali.

2.3. Umidità

Per regolare l’umidità è necessario regolare anche la ventilazione. È possibile mantenere un’umidità del 70-90 %facendo evaporare l’acqua da un contenitore collocato accanto al riscaldatore. È utile prevedere aree a umiditàdiversificata (gradiente di umidità).

2.4. Illuminazione

Il ciclo di luce e buio deve essere adattato alle varie specie, alla fase della vita dei rettili e al periodo dell’anno. Irettili devono poter ritirarsi in aree ombreggiate all’interno dello stabulario. La luce o le lampade solari nondevono essere l’unica fonte di calore. I raggi ultravioletti sono necessari perché stimolano la produzione divitamina D.

2.5. Rumore

I rettili sono molto sensibili al rumore (stimoli propagati nell’aria) e alle vibrazioni (stimoli provenienti dalsubstrato) e sono disturbati da stimoli nuovi e imprevisti. È pertanto opportuno ridurre al minimo questi fattori didisturbo esterni.

2.6. Impianto di allarme

È consigliabile installare impianti di allarme adeguati se si utilizza un sistema di ricircolo dell’acqua e/o un sistemadi aerazione.

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3. Salute

La sistemazione di specie diverse che possono presentare condizioni di salute diverse richiede molta attenzione.

4. Alloggiamento, arricchimento e tutela

4.1. Alloggiamento

(Si veda il paragrafo 4.5.2 della parte generale).

4.2. Arricchimento

L’habitat dei rettili dovrebbe essere strutturato in modo da comprendere, ad esempio, accessori quali rami naturalio artificiali, foglie, pezzi di corteccia e sassi. Tali arricchimenti ambientali si rivelano utili per i rettili, perchépermettono loro, ad esempio, di nascondersi o forniscono dei riferimenti per l’orientamento visivo e spaziale. Perevitare che gli animali sbattano contro il vetro trasparente le pareti laterali dei terrari devono essere configurate inmodo da costituire una superficie strutturata.

4.3. Stabulari — Dimensioni e pavimentazione

Gli stabulari e i relativi arredi devono avere pareti lisce e spigoli smussati per ridurre il rischio di lesioni aglianimali; nelle specie più sensibili è opportuno prevedere materiali opachi.

4.3.1. S t a b u l a r i p e r r e t t i l i a c q u a t i c i

I rettili acquatici vanno collocati in vasche in cui circola acqua filtrata e aerata. L’acqua deve essere cambiata circadue volte la settimana. Per ridurre al minimo la contaminazione batterica dell’acqua, la sua temperatura non devesuperare i 25 oC. L’acqua deve essere sufficientemente profonda da permettere ai rettili di immergersi.

È opportuno prevedere una piattaforma dove gli animali possano sostare e uscire o rifugiarsi. Le piattaformedevono essere di materiali adatti come il legno, perché gli animali devono potersi aggrappare per uscire dall’acqua.Le piattaforme vanno sostituite periodicamente, secondo le necessità; quelle di resina epossidica o di poliuretanonon sono necessariamente adatte a questo scopo e si deteriorano rapidamente in condizioni di temperaturacostantemente elevata.

Tabella J.2.

Chelonidi acquatici, ad esempio Trachemys spp.: dimensioni minime degli stabulari e spazio minimodisponibile

Lunghezza del corpo (*)(cm)

Superficie d’acquaminima(cm2)

Superficie d’acquaminima per ogni

animale in più di ungruppo (cm2)

Profondità minimadell’acqua

(cm)

fino a 5 600 100 10

> 5 fino a 10 1 600 300 15

> 10 fino a 15 3 500 600 20

> 15 fino a 20 6 000 1 200 30

> 20 fino a 30 10 000 2 000 35

più di 30 20 000 5 000 40

(*) Misurata in linea retta dal bordo anteriore al bordo posteriore della corazza.

4.3.2. S t a b u l a r i p e r r e t t i l i t e r r i c o l i

I rettili terricoli sono tenuti in stabulari che presentano una parte terricola e una parte acquatica. L’area acquaticadel terrario deve permettere agli animali di immergersi. Se non si utilizza un sistema a flusso d’acqua continuo, ènecessario sostituire l’acqua almeno due volte la settimana.

30.7.2007 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 197/83

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I terrari devono essere trasparenti, con saldature ermetiche; tutti i fori devono essere ben schermati e i coperchi egli sportelli devono essere ben installati e richiudibili in maniera sicura. Tutti gli sportelli e i coperchi devono averechiavistelli, ganci o fermi. Le porte e i coperchi devono essere fatti in modo che tutta la parte superiore o tuttaun’estremità o un lato possa aprirsi, facilitando così le operazioni di pulizia (salvo nel caso dei rettili velenosi). Peralcune specie tutte le pareti laterali e il soffitto dovrebbero essere opachi (ma non la parete anteriore). Se i rettilisono particolarmente irritabili o si spaventano facilmente, la parete trasparente può essere dotata di coperturaamovibile. Nel caso dei serpenti velenosi è necessario applicare alcuni criteri di sicurezza.

I rettili terricoli hanno bisogno di un rifugio adatto dove nascondersi e a volte anche cibarsi. Un rifugio costituito,ad esempio, da un tubo di argilla riproduce l’oscurità di una tana.

Tabella J.3.

Serpenti terricoli, ad esempio Thamnophis spp.: dimensioni minime degli stabulari e spazio minimodisponibile

Lunghezza del corpo) (*)(cm)

Superficie di pavimentominima(cm2)

Superficie minima perogni animale in più di

un gruppo (cm2)

Altezza minimastabulario (**)

(cm)

fino a 30 300 150 10

> 30 fino a 40 400 200 12

> 40 fino a 50 600 300 15

> 50 fino a 75 1 200 600 20

più di 75 2 500 1 200 28

(*) Misurata dal muso all’ano.(**) Calcolata dalla superficie della parte terricola fino alla parte interna del soffitto del terrario; l’altezza dello stabulario deve

inoltre essere adattata alla struttura interna, comprese piattaforme e grandi rami artificiali.

4.4. Alimentazione

I rettili in cattività dovrebbero cibarsi degli alimenti che incontrano in natura o di alimenti e prodotti reperibili incommercio che si avvicinino a quelli naturali. Molti rettili sono carnivori (tutti i serpenti e i coccodrilli, gran partedelle lucertole e alcune tartarughe), alcuni sono vegetariani e altri onnivori. Alcune specie presentano abitudinialimentari poco variate e molto specifiche. I rettili, ad eccezione di alcuni serpenti, possono essere addestrati acibarsi di prede morte; per questo di norma non dovrebbe essere necessario nutrirli con vertebrati vivi. Se siutilizzano vertebrati morti, questi devono essere stati eliminati con metodi non cruenti e che non comportanoalcun rischio di tossicità per i rettili. Il regime alimentare deve essere adatto alle singole specie, alla fase di sviluppodegli individui e al sistema di manutenzione.

4.5. Abbeveraggio

Tutti i rettili devono disporre di acqua potabile.

4.6. Substrato, lettiere, materiale da lettiera e per la nidificazione

Nei terrari è possibile utilizzare vari tipi di substrati, in base alle esigenze delle varie specie. Si consiglia di evitarel’uso di segatura fine o di altri substrati di piccole dimensioni che possono causare gravi danni alla bocca o agliorgani interni e occlusioni intestinali, soprattutto nei serpenti.

4.7. Pulizia

(Si veda il paragrafo 4.9 della parte generale).

4.8. Maneggiamento

Occorre maneggiare con cautela i rettili per evitare di procurare lesioni: alcune lucertole possono perdere la coda(autotomia) se sono manipolate erroneamente, mentre altre specie possono subire facilmente dei traumi.

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4.9. Eliminazione umanitaria degli animali

(Si veda anche il paragrafo 4.11 della parte generale).

Un metodo di eliminazione umanitaria consiste nella somministrazione di una overdose di anestetico adatto.

4.10. Registri

(Si veda il paragrafo 4.12 della parte generale).

4.11. Identificazione

Se è necessario identificare i singoli animali, si consiglia di applicare metodi adatti quali trasponditori, etichettesugli stabulari per gli animali alloggiati individualmente, monitoraggio della cute (in base al colore, alle lesionidella cute e altro), piccole etichette legate alle dita con filo colorato; se si utilizza la marcatura a penna deve essereripetuta dopo la muta. L’amputazione delle falangi è deleteria e deve essere evitata.

5. Trasporto

Durante il trasporto i rettili devono avere aria e umidità sufficienti e, se necessario, è opportuno prevederedispositivi appositi per mantenere la temperatura e l’umidità richieste.

K. LINEE GUIDA SPECIE-SPECIFICHE PER I PESCI

1. Introduzione

Negli ultimi dieci anni si è notevolmente esteso l’impiego dei pesci nelle sperimentazioni; alla base di questatendenza vi sono vari fattori, tra i quali il forte aumento dell’acquicoltura, che ha portato a tutta una serie di studidi base in settori come la nutrizione, le patologie, la fisiologia e la genetica, l’ecotossicologia e altre ricerchetossicologiche, oltre a studi fondamentali nei campi della genetica e dell’immunologia che hanno ottenutorisultanti interessanti per gruppi di vertebrati superiori come i mammiferi. Negli esperimenti vengono utilizzatemolte varietà di pesci caratterizzati da habitat, comportamenti ed esigenze ambientali e di manutenzione diversitra loro.

I pesci sono animali ectotermici, che dunque si adattano molto bene all’ambiente acquatico in cui vivono.Reagiscono rapidamente allo stress con conseguenze fisiologiche immediate che possono durare ancherelativamente a lungo; tali cambiamenti, avendo evidenti implicazioni sul loro benessere, incidono anche suirisultati delle sperimentazioni.

I ricercatori e il personale che si occupa degli animali dovrebbero conoscere le caratteristiche delle specie itticheproposte per l’uso a fini sperimentali, in modo che già prima dell’arrivo degli animali siano predisposte le strutturee le procedure di manutenzione più adatte. Nel documento informativo di riferimento preparato dal gruppo diesperti sono contenute le linee guida specie-specifiche relative alla trota iridea (Oncorhynchus mykiss), al salmonedell’Atlantico (Salmo salar), alle tilapie, al pesce zebra (Danio rerio), al branzino (Dicentrarchus labrax), all’ippoglossodell’Atlantico (Hippoglossus hippoglossus), al merluzzo bianco (Gadus morhua), al rombo (Scophthalmus maximus) e alpesce gatto africano (Clarias gariepinus). Per ulteriori consulenze sui requisiti di queste e altre specie è opportunorivolgersi a specialisti e al personale che si prende cura degli animali per garantire che le esigenze di tutte le specieinteressate siano soddisfatte adeguatamente.

Nel corso delle ricerche nel campo dell’acquicoltura, dove la finalità della ricerca prevede che pesci debbano viverein condizioni analoghe a quelle esistenti negli allevamenti commerciali, è necessario soddisfare almeno ledisposizioni indicate nella direttiva 98/58/CE del Consiglio.

2. Ambiente e relativo controllo

2.1. Fornitura d’acqua

È necessario fornire continuamente acqua a sufficienza e di qualità adeguata. Il flusso d’acqua nei sistemi diricircolo o la presenza di un sistema di filtraggio all’interno dello stabulario dovrebbero essere sufficienti adeliminare solidi e rifiuti in sospensione e a mantenere i parametri di qualità dell’acqua a livelli soddisfacenti.Occorre prevedere sistemi di monitoraggio per garantire che i pesci ricevano una quantità sufficiente di acqua dibuona qualità. Il flusso dell’acqua dovrebbe inoltre permettere ai pesci di nuotare correttamente e di mantenere uncomportamento normale. Nella maggior parte degli tabulari che ospitano pesci nella fase post-larvale èopportuno alimentare l’acqua dirigendola in senso obliquo verso la superficie dell’acqua.

30.7.2007 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 197/85

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2.2. Qualità dell’acqua

La qualità dell’acqua è il fattore principale per garantire il benessere dei pesci e ridurre lo stress e dunque il rischiodi malattie. I parametri di qualità dell’acqua devono rimanere sempre entro intervalli accettabili che permettano losvolgimento dell’attività normale e sostengano la fisiologia di una determinata specie. La definizione di «intervalloaccettabile» dei parametri è complessa, anche perché per molte specie le condizioni ottimali non risultano bendefinite e i requisiti per le singole specie possono variare nelle varie fasi di sviluppo (ad esempio larve, novellame,individui adulti) o in base alla stato fisiologico (metamorfosi, riproduzione, alimentazione, episodi precedenti diesposizione).

I pesci presentano vari gradi di adattabilità ai cambiamenti nella qualità dell’acqua. Può pertanto essere necessariauna certa acclimatazione, che deve durare il tempo necessario alla specie ittica interessata.

Gran parte delle specie non esplica le sue funzioni correttamente in acque contenenti livelli elevati di solidi insospensione, che devono pertanto mantenersi entro intervalli accettabili. Se necessario, l’acqua alimentata allestrutture di alloggiamento deve essere filtrata per eliminare le sostanze che possano nuocere ai pesci e permantenere i parametri fisico-chimici dell’acqua entro i limiti richiesti.

2.2.1. O s s i g e n o

La concentrazione di ossigeno dovrebbe essere compatibile con le specie interessate e il contesto nel quale vivono.La concentrazione di ossigeno richiesta varierà in funzione della temperatura, della concentrazione di anidridecarbonica, della salinità, dei livelli di nutrimento e della necessità di maneggiare gli animali. Se necessario èopportuno prevedere un’aerazione supplementare dell’acqua.

2.2.2. C ompo s t i a z o t a t i

L’ammoniaca è il principale prodotto di escrezione dei pesci. L’urea disciolta, il mangime e le feci sono convertitiin composti inorganici come l’ammoniaca e il fosfato; l’ammoniaca viene ulteriormente convertita in nitrito enitrato. L’ammoniaca e il nitrato sono estremamente tossici per i pesci e occorre pertanto evitare che siaccumulino aumentando la portata dell’acqua, riducendo la densità o la temperatura o mediante biofiltrazione.

La sensibilità all’ammoniaca varia da specie a specie, ma in generale i pesci marini e quelli più giovani sono i piùvulnerabili. La forma più tossica di ammoniaca è l’ammoniaca non ionizzata, la cui concentrazione non dipendesolo dalla concentrazione totale di ammoniaca, ma anche dal pH, dalla salinità e dalla temperatura dell’acqua.

2.2.3. An i d r i d e c a r b o n i c a ( CO 2)

I pesci producono anidride carbonica durante la respirazione; questa si dissolve in acqua e forma acido carbonicoche riduce il pH. L’accumulo di anidride carbonica può diventare un problema in presenza di un’elevata densità dipopolamento se si utilizza ossigeno puro al posto dell’aria per mantenere il tenore di ossigeno dell’acqua.Concentrazioni elevate di anidride carbonica libera possono risultare letali per i pesci, ma in condizioni normali èimprobabile che si presenti questo problema. È comunque necessario accertarsi che i sistemi di alimentazionedell’acqua, in particolare se utilizzano acque freatiche, non immettano quantitativi eccessivi di anidride carbonicanegli stabulari.

2.2.4. pH

Il mantenimento di livelli adeguati del pH dipende da molti fattori connessi alla qualità dell’acqua, tra i quali iltenore di anidride carbonica e di calcio. Il pH deve mantenersi il più possibile stabile, perché ogni cambiamentoinfluirà su altri parametri di qualità dell’acqua. In generale, il pH può essere più basso nelle acque dolci rispetto aquelle salate. Se necessario, l’acqua può essere tamponata.

2.2.5. S a l i n i t à

La salinità richiesta dai pesci varia in funzione del fatto che i pesci siano originariamente di acqua dolce osalmastra o si siano adattati a questi ambienti. Alcune specie possono tollerare gradi di salinità molto diversi,mentre in altre il grado di tolleranza può variare in base alla fase di sviluppo. Eventuali modifiche alla salinitàdevono essere introdotte gradualmente.

2.3. Temperatura

La temperatura va mantenuta entro l’intervallo ottimale per ciascuna specie interessata e le eventuali modifichedevono essere introdotte gradualmente. In caso di temperature elevate può essere necessario prevedereun’aerazione supplementare dell’acqua dello stabulario.

L 197/86 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.7.2007

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2.4. Illuminazione

Molti pesci hanno bisogno di luce per nutrirsi e per altre attività comportamentali. Occorre prevedere unfotoperiodo adeguato ai pesci perché il ciclo giorno/notte incide sulla loro fisiologia e sul loro comportamento.

Molte specie ittiche non vanno normalmente sottoposte a luce intensa, anche se per natura alcune specie tropicalivivono in condizioni di luce molto viva. In base alle esigenze delle varie specie la luce va attenuata; in alternativa èopportuno coprire le vasche e prevedere opportuni nascondigli. Vanno per quanto possibile evitati i cambiamentiimprovvisi di luce.

2.5. Rumore

I pesci possono essere estremamente sensibili ai suoni, anche se molto bassi. Nelle strutture adibite agliesperimenti il livello del rumore deve essere mantenuto al minimo. Le apparecchiature che possono causarerumore o vibrazioni, come i generatori o i sistemi di filtraggio dovrebbero, se possibile, essere separate dallestrutture che accolgono i pesci. I pesci allevati in un determinato ambiente si adattano agli stimoli presenti epossono risultare stressati se spostati in ambienti estranei.

2.6. Impianto di allarme

(Si veda il paragrafo 2.6 della parte generale).

3. Salute

3.1. Osservazioni generali

All’interno delle strutture adibite agli esperimenti occorre mantenere un’igiene accurata. Lo stato di salute dei pesciè infatti strettamente legato alle condizioni ambientali e di manutenzione. Gran parte delle malattie è associataallo stress causato da scarse condizioni ambientali/di manutenzione; per controllare le malattie è dunquenecessario affrontare questi aspetti per risolvere definitivamente il problema. La gestione della salute dei pesciriguarda quasi sempre le popolazioni e non i singoli individui e per questo le misure di controllo devono esserepredisposte tenendo conto di questo aspetto.

3.2. Igiene e disinfezione

Le strutture che ospitano i pesci, comprese le tubature, dovrebbero essere pulite e disinfettate ogni qualvolta risultinecessario. Nei sistemi chiusi le operazioni di pulizia e disinfezione devono essere svolte garantendo ilmantenimento di condizioni microbiologiche ottimali. Le attrezzature come le retine devono essere disinfettatedopo ogni uso. Il personale deve prendere le precauzioni necessarie per evitare la contaminazione tra unostabulario e l’altro.

3.3. Quarantena

Per gli individui inseriti per la prima volta — sia di allevamento che prelevati in natura — è opportuno prevedereun periodo di quarantena adeguato, durante il quale devono essere separati dalle popolazioni esistenti. Durantetale periodo i pesci devono essere monitorati con attenzione, in modo da trattare tempestivamente ogni malattiache dovesse riscontrarsi o eventualmente da eliminare la popolazione interessata. I pesci di allevamento devonoprovenire da fornitori affidabili e godere di uno stato di salute per quanto possibile verificato.

4. Alloggiamento, arricchimento e tutela

4.1. Alloggiamento

Il comportamento dei pesci influenza la densità di popolamento, per questo occorre tener conto delcomportamento territoriale o all’interno del branco. La densità di popolamento deve essere determinata in basealle esigenze complessive dei pesci rispetto alle condizioni ambientali, di salute e al loro benessere. I pesci devonoavere a disposizione un volume d’acqua sufficiente per poter nuotare normalmente. Occorre prendereprovvedimenti per evitare o ridurre al minimo episodi di aggressività tra conspecifici, senza compromettere ilbenessere degli animali. La densità di popolamento accettabile per una determinata specie può variare in funzionedel flusso e della corrente d’acqua, della sua qualità e della dimensione, dell’età, dello stato di salute e dei metodi dinutrimento dei pesci. I gruppi dovrebbero essere preferibilmente costituiti di pesci di uguale dimensione perridurre al minimo il rischio di lesioni o di episodi di cannibalismo.

4.2. Arricchimento

Per alcune specie può essere necessario un arricchimento ambientale che tenga conto dei loro tratticomportamentali, ad esempio nella fase riproduttiva o predatoria. Un esempio al riguardo può essere la presenzadi nascondigli per i tordi o di substrati come sabbia per alcuni pesci piatti. È importante che gli arricchimenti non

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abbiano ripercussioni negative sulla qualità dell’acqua, anche se ciò non dovrebbe impedire l’introduzione dimisure adeguate per migliorare il benessere dei pesci.

4.3. Stabulari

4.3.1. S t r u t t u r e p e r l a p e rman e n z a d e i p e s c i

I pesci possono essere ospitati in strutture a terra situate in edifici appositi o in aree esterne o ancora in sistemi inacqua aperta. Se risulta fattibile, occorre prevedere un accesso controllato a tali sistemi, che devono inoltre esseredisposti in modo da arrecare il minimo disturbo possibile ai pesci e da favorire il mantenimento di condizioniambientali adeguate.

4.3.2. S t a b u l a r i a t e r r a

Gli stabulari dovrebbero essere costruiti con materiali non tossici, resistenti e dotati di superfici interne lisce perevitare abrasioni ai pesci. Devono avere dimensioni adeguate rispetto alla densità di popolamento prevista edevono poter ricevere il flusso d’acqua necessario. La forma degli stabulari deve consentire alle specie utilizzate afini sperimentali di esprimere le loro esigenze e preferenze di comportamento tipiche: gli stabulari circolari, adesempio, sono più adatti ai salmonidi. Gli stabulari devono essere progettati in modo da evitare che i pescifuoriescano e, se possibile, essere autopulenti per favorire l’eliminazione dei prodotti di scarto e del mangime ineccesso.

4.3.3. S t a b u l a r i i n a c q u a a p e r t a

I pesci, soprattutto quelli marini, possono essere tenuti in stabulari galleggianti di grandi dimensioni, tali dapermettere ai pesci di svolgere l’attività natatoria e di muoversi in branco; in tal senso anche la profondità deveessere sufficiente. La dimensione della rete deve permettere un buon ricambio d’acqua, senza però far fuoriuscire ipesci. Gli stabulari devono essere progettati in modo da limitare al massimo il rischio di attacchi da parte dipredatori. Infine, questi stabulari devono essere rigidi in modo da evitare deformazioni dovute ai movimenti dimarea o al flusso di acqua corrente, perché i pesci potrebbero rimanere intrappolati.

4.4. Alimentazione

I pesci possono nutrirsi di mangimi artificiali o di cibo naturale fresco o surgelato. La dieta artificiale è dapreferirsi, purché risponda alle esigenze nutrizionali delle singole specie e sia gradita ai pesci. La dieta artificialenon è consona ad alcune specie o in determinate fasi della vita. Questo tipo di dieta tende inoltre ad incidere dimeno sulla qualità dell’acqua.

È importante che i pesci siano nutriti ad una velocità e ad una frequenza adeguate, che dipendono da vari fattoritra cui la temperatura, la dimensione dei pesci e la loro maturità. Una temperatura elevata fa aumentare ilmetabolismo ed occorre pertanto aumentare anche il livello dell’alimentazione. Non sempre è necessario nutrire ipesci a scadenza giornaliera. Anche la presentazione della dieta è un fattore molto importante per garantireun’alimentazione adeguata. Occorre valutare con attenzione il numero di pasti al giorno, l’età del pesce, latemperatura dell’acqua e la dimensione dei pellet o dei frammenti di cibo che vengono offerti. Il regimealimentare, il sapore e la maniera di presentare il cibo sono tutti elementi che dovrebbero garantireun’alimentazione sufficiente dei pesci. È importante prestare particolare attenzione all’alimentazione delle larve,soprattutto quando si passa da una dieta naturale ad una artificiale.

4.5. Pulizia degli stabulari

Gli stabulari non devono presentare resti di prodotti di rifiuto dei pesci e di cibo; se tali resti si accumulano, laqualità dell’acqua e, di conseguenza, lo stato di salute dei pesci ne subiranno le conseguenze. Gli stabulari vannotrattati e puliti con regolarità per evitare che l’acqua si sporchi e vi sia meno ricambio. Occorre evitare il rischio driflusso che sporca l’acqua dello stabulario con il rischio di infezioni. Se gli stabulari non sono autopulenti, ilmateriale di scarto deve essere asportato secondo le necessità con un dispositivo a sifone, se possibile subito dopoche gli animali hanno mangiato. Le pareti e il fondo dello stabulario vanno puliti regolarmente per evitare che siaccumulino alghe e altri detriti. Durante le operazioni di pulizia si raccomanda di ridurre al minimo lo stress.

4.6. Maneggiamento

Il maneggiamelo può creare forte stress nei pesci e pertanto va limitato il più possibile. In genere i pescidovrebbero essere estratti dallo stabulario dove vivono normalmente con delle reti o retine ed essere anestetizzatiin un contenitore più piccolo prima di essere maneggiati. I pesci dovrebbero essere anestetizzati solo per il temponecessario ed essere successivamente collocati in acqua pulita e aerata per poter recuperare. Durante losvolgimento del protocollo occorre mantenere una concentrazione efficace di anestetico.

Per catturare i pesci occorre utilizzare reti di struttura e maglie adeguate; vanno evitate le reti con nodi. Le retidevono essere disinfettate e risciacquate in acqua pulita prima dell’uso.

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Fuori dall’acqua i pesci devono essere manipolati con guanti umidi o con le mani bagnate e su una superficieumida, per evitare la perdita di scaglie e muco. Le strategie di manipolazione sono molto importanti per evitare ildisseccamento, il soffocamento o altre lesioni ai pesci.

4.7. Eliminazione umanitaria degli animali

Per l’eliminazione dei pesci sono da preferirsi in genere i seguenti metodi:

— overdose di anestetico somministrato attraverso le vie e gli agenti più indicati in base alla dimensione delpesce e alla specie. In caso di eliminazione per immersione, i pesci devono essere lasciati in una soluzioneanestetica per almeno cinque minuti dopo la cessazione del movimento dell’opercolo e/o del riflessovestibolo-oculomotorio (VOR), oppure

— commozione cerebrale per fracassamento del cranio.

La morte deve essere confermata ad esempio tramite distruzione fisica del cervello o dissanguamento.

4.8. Registri

È opportuno conservare registrazioni sui parametri relativi alla qualità dell’acqua.

4.9. Identificazione

Non sempre è necessario o praticabile individuare i singoli pesci all’interno di una struttura.

Se dovesse essere necessario marcarli a scopo di identificazione, il metodo meno invasivo è l’iniezionesottocutanea di colorante. L’impiego di metodi più invasivi come l’amputazione delle pinne o il sistema «pit-tag»(cioè l’inserimento di un piccolo microchip) deve essere valutato con attenzione. Va invece evitata la marcaturacon mezzi meccanici, a meno che non sia l’unica praticabile.

In genere la marcatura dovrebbe avvenire sotto anestesia per poter maneggiare agevolmente l’animale e ridurre ilrischio di lesioni, morbilità e stress.

5. Trasporto

Prima del trasporto i pesci non devono mangiare per un periodo sufficiente a pulire l’intestino e ridurre lacontaminazione del sistema di trasporto con feci. È importante evitare di provocare lesioni e stress ai pescidurante la cattura, il carico, il trasporto e lo scarico. Si raccomanda di evitare sbalzi improvvisi di temperatura,periodi di ipossia e il deterioramento della qualità dell’acqua dovuto alla presenza di escreti.

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