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LE MISURE DEL DECRETOLEGGE CURA ITALIA Il commento della Cgil Decreto-legge recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

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LE MISURE DEL DECRETO-LEGGE

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Decreto-legge recante misure di potenziamento del Serviziosanitario nazionale e di sostegnoeconomico per le famiglie, lavoratorie imprese connesse all’emergenzaepidemiologica da COVID-19

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Il 16 marzo 2020 il Governo vara un maxi-decreto da 25 miliardi di euro con norme emisure finanziarie di contenimento dell'emergenza sanitaria ed economica scatenatadal Coronavirus, di cui 10 miliardi al lavoro e oltre 3 miliardi per sanità.

I titoli del provvedimento si concentrano principalmente su sostegno al reddito e al lavoro,welfare e ammortizzatori sociali, liquidità per famiglie e imprese, sospensione e rinvio ditasse e imposte, incentivi alle attività produttive, semplificazioni, assunzioni e investimentinella P.A. Con questa manovra, contando anche il risparmio pubblico e il minore deficit registratonel 2019 rispetto alle previsioni, si arriverebbe comunque al 3,3 per cento di indebita-mento netto in rapporto al PIL. Naturalmente, tale stima dipende fortissimamente dal li-vello del PIL (nominale) che si raggiungerà a fine 2020 e, più precisamente, dall’impattodell’emergenza sull’economia così come dagli effetti positivi delle stesse misure messein campo.I calcoli del MEF contano su un cosiddetto “effetto leva”, dovrebbe poter attivare circa340 miliardi di euro nell’economia italiana. Dal punto di vista macroeconomico, tale levapotrebbe essere realizzata sulla base delle seguenti correlazioni:n Un aumento del finanziamento al SSN, gli investimenti, le assunzioni e le misure di so-

stegno all’occupazione pubblica, agiscono direttamente sulla domanda e sulla crescitadel PIL come spesa pubblica autonoma e si calcola un elevato “moltiplicatore” dei redditi.

n Il blocco licenziamenti, il finanziamento e l’estensione degli ammortizzatori socialihanno un effetto di contenimento della caduta dei redditi e dell’occupazione, pur au-mentando la propensione al risparmio. x In generale, potrebbe essere utile – oltre alla previsione di Eurobond quindi di stru-menti finanziari europei – mobilitare risparmio privato nazionale (es. social o green bond).

n I contributi e gli incentivi alle imprese e ai settori più “esposti”, oltre che il sostegno fi-nanziario diretto, comportano un effetto economico più “difensivo”, che contiene la fles-sione della produzione e del valore aggiunto, anche per impedire disoccupazione esottoccupazione. Invece, i contributi e gli incentivi alle imprese e alla generalità dei settoriproduttivi in modo più “selettivo” (es. Art. 64), con la finalità di rafforzare salute e sicurezzanei luoghi di lavoro, genera una qualificazione della produzione e dell’organizzazionedel lavoro, che indirettamente aumenta la produttività e sostiene la crescita. x Investimenti pubblici diretti potrebbero incrementare notevolmente il moltiplica-tore di queste misure, riconducibili alla politica industriale.

n Il sostegno finanziario indiretto alla liquidità a famiglie e imprese, soprattutto per lePMI, attraverso soprattutto il sistema bancario e assicurativo, tende a mantenere i livelli

UNA SECONDA MANOVRA

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produttivi e occupazionali delle attività produttive, nonché i consumi individuali. x In prospettiva, il supporto finanziario può portare a una moltiplicazione importantedegli investimenti privati, oltre quelli già programmati.

n La sospensione dei mutui di imprese e famiglie può rappresentare un aumento delladomanda autonoma, con l’effetto di ridurre le aspettative negative di insolvenza.x Un ruolo fondamentale per aumentare la leva finanziaria e riportarla all’economiareale devono assumerlo la BCE e la Banca d’Italia, garantendo strumenti che indirizzinoil maggior flusso monetario direttamente ai soggetti economici, oltre che agli inter-mediari finanziari.

Il Governo, inoltre, conta sulle istituzioni europee e sulla riprogrammazione di fondi eu-ropei per un nuovo provvedimento ad aprile per garantire la crescita auspicata. Crediamoche siano necessari sul versante europeo strumenti straordinari: non si può affrontare conun quadro di regole immutate un evento che determinerà effetti pesantissimi sull'interocontinente europeo. Ciò significa cancellazione del Fiscal compact e del patto di stabilità,emissione di eurobond, investimenti consistenti per sostenere welfare e politiche di svi-luppo sostenibili, omogeneizzazione delle regole fiscali, revisione consistente delle regolesugli aiuti di Stato. In sede di elaborazione del DEF 2020, occorrerà definire gli investimenti e le riforme concui aggiornare il quadro macroeconomico programmatico e dare coerenza agli indirizzi,agli interventi e alle misure disposte per contrastare l’emergenza, anche in vista dellaprossima Legge di Bilancio.Il provvedimento è un primo importante intervento dal punto di vista economico, richie-sto nei saldi totali anche dalla nostra organizzazione (almeno un punto di PIL per soste-nere l'emergenza sanitaria ed economica). I contenuti recepiscono una serie di richiestesul versante del sostegno al lavoro ( estensione ammortizzatori, divieto di licenziamenti,nessuna deroga sugli accordi sindacali per ammortizzatori, sostegno alle famiglie etc..) edel potenziamento del sistema sanitario nazionale (assunzioni e risorse per la sanità pub-blica). Il prossimo decreto già annunciato per il mese di aprile dovrà oltre che continuarea sostenere il lavoro e le filiere produttive più esposte, prevedere una strategia economicache attraverso investimenti mirati possa costruire le condizioni di una ripresa dello svi-luppo del nostro paese nella direzione di sostenibilità sociale e ambientale.

Per agilità di lettura e per rendere evidenti gli aspetti maggiormente salienti e le criticitàpresenti tali azioni saranno commentate, di seguito, nel loro insieme evitando il dettagliorelativo ad ogni singolo articolo.Come chiave complessiva di lettura e di valutazione occorre evidenziare che il complessodelle misure si colloca nell'orizzonte temporale dell'emergenza come definito nei prece-denti provvedimenti assunti dal Governo che riguardano nella sostanza il mese di marzo.E' evidente che il possibile perdurare dell'emergenza determinerà l'esigenza di adegua-mento e rafforzamento delle misure.

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La prima parte di misure (art. da 1 a 6) èrelativa al potenziamento del Sistema

Sanitario Nazionale sia dal punto di vistadella dotazione del personale, al potenzia-mento delle reti di assistenza territoriale,alla disciplina delle aree sanitarie tempora-nee, agli incentivi per la produzione e la for-nitura di dispositivi medici, alle requisizioniin uso o in proprietà di presidi sanitari o me-dico-chirurcigi nonché di beni mobili diqualsiasi genere.

Positivo che si sia provveduto all'incrementodei fondi contrattuali, per 250 milioni di euro,per le prestazioni di lavoro straordinario at-traverso una maggiore dotazione del fondoper il Sistema Sanitario Nazionale. Conside-rata la fase di emergenza nel settore sanitariooccorrerà verificare costantemente l'adegua-tezza di tale fondo ai fini della sua imple-mentazione.E' inoltre prevista l'autorizzazione di spesadi ulteriori 100 milioni di euro per il recluta-mento di personale sanitario.E' positivo che si sia provveduto al potenzia-mento delle reti assistenziali e al coinvolgi-mento delle strutture private, accreditate enon, remunerate attraverso meccanismid'indennizzo. In generale si osserva la necessità che l'in-sieme di deroghe sia limitata al periodo del-l'emergenza e che comunque, in particolarenel caso di nuove opere edilizie necessariea rendere le strutture idonee all'accoglienza,non vi siano violazioni alle norme a tuteladel lavoro e sia perseguite le procedure dicontrasto alla corruzione.

L'articolato del disegno di legge prevede in-

terventi di rafforzamento del presidio me-dico-infermieristico e di funzionari tecniciper la biologia, la chimica e la fisica pressole strutture sanitarie militari (art. 7 - 8).

Per la realizzazione di tali misure si utilizzanorisorse già nella disponibilità di fondi in capoal Ministero della Difesa. Relativamente all'arruolamento del perso-nale prima indicato sarebbe stato opportunofare riferimento alle graduatorie di concorsirecentemente espletati, modalità che avreb-be garantito la stessa celerità per l'entratain servizio.

Sempre relativamente al rafforzamento dipersonale (art. da 10 a 13) si prevede il po-tenziamento delle risorse in capo all'INAIL,alcune disposizioni urgenti per la conti-nuità alle attività assistenziali e di ricercadell'Istituto Superiore di Sanità, misure perla permanenza in servizio del personale sa-nitario e deroghe alle norme in materia diriconoscimento delle qualifiche professio-nali sanitarie.

Il rafforzamento del personale medico e in-fermieristico dell'INAIL si realizza solo attra-verso il ricorso al lavoro autonomo, ancheattraverso le collaborazioni coordinate econtinuative, di durata non superiore a seimesi e comunque non prorogabili oltre il 31dicembre 2020.Occorrerà attivare una interlocuzione con icompetenti Organi dell'Istituto per le ne-cessarie azioni di pianificazione per l'effet-tivo utilizzo di detto personale sanitarioconsiderata la situazione presente nellesedi territoriali.

MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

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Appare critico il contenuto dell'articolo 12rispetto al mantenimento in servizio del per-sonale sanitario in deroga al limite per l'an-data in quiescenza, sarebbe stato più op-portuno prevedere il criterio della volonta-rietà.

Vengono introdotte (art. da 14 a 16) alcunemisure relative alla sorveglianza sanitariarelativa agli ambiti di produzione dei far-maci e dei dispositivi medici, alle disposi-zioni straordinarie per la produzione dimascherine chirurgiche e per la protezionea favore dei lavoratori e della collettività.

Come già previsto per gli operatori sanitarisi prevede il non-ricorso alla quarantena fi-duciaria in caso di contatti con soggetti po-sitivi. La situazione di emergenza presentenel settore sanitario investe, con tutta evi-denza, anche i settori della produzione, dellafornitura e delle sub-forniture di farmaci epresidi medici. In tale contesto è necessariooperare una stretta sorveglianza sanitaria,attraverso le misure previste dal Ministerodella Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità,e garantire che l'operatività in tali contestiaziendali, come negli altri, si realizzi attra-verso il mantenimento della distanza inter-personale e l'adozione degli adeguati di-spositivi di protezione.Relativamente a detta filiera sarebbe statoopportuno definire quali attività ricopronocarattere di essenzialità per evitare d'intro-durre una deroga sulla sorveglianza sanitariaa un intero settore.Sulle mascherine è nota la difficoltà di ap-provvigionamento di detti dispositivi la cuiassenza rischia di determinare una situa-zione molto complessa perché espone di-rettamente il personale addetto alle diverseattività: da quelle sanitarie, nel loro com-plesso, alle altre. La previsione di produrre

dispositivi anche in assenza del marchio CEprevede il coinvolgimento e l'azione dell'Isti-tuto Superiore di Sanità per la validazione,la verifica delle rispondenze ai requisiti el'eventuale blocco della produzione. Nell'ar-ticolato viene inserita una analoga funzionein capo a INAIL che va chiarita per evitareda un lato duplicazioni e dall'altro attivitàimproprie.Il punto relativo alle misure di protezione afavore dei lavoratori prevede che laddovenon è garantita la distanza personale di unmetro le mascherine chirurgiche sono con-siderati DPI in deroga alle vigenti disposizionie come è noto devono essere forniti dalleaziende. In termini di prevenzione generaleè autorizzato l'utilizzo di mascherine filtrantiper il complesso della cittadinanza.

All'articolo 18 viene incrementato il livello difinanziamento del Fondo Sanitario Nazio-nale per un totale di 1.410 milioni di euro evengono previste alcune norme relativa-mente alle Regioni come l'apertura di unospecifico centro di costo per l'emergenzaCOVID-19 e il differimento di alcuni termini.

Positivo che si sia provveduto all'incre-mento della dotazione del Fondo SanitarioNazionale, occorrerà verificarne l'adegua-tezza in ragione della durata dell'emer-genza. Nella situazione data occorre inoltre garan-tire alle Regioni in piano di rientro o in pro-cinto di entrarvi maggiore flessibilità.

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Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori a tutto il territorio nazionale

Si tratta di una parte di interventi da noimolto attesa e necessaria, a maggior ra-gione in considerazione delle tante fermateo sospensioni di attività produttive, impos-sibilitate a garantire le misure di sicurezzae di prevenzione necessarie per dare conti-nuità alle attività.Il “Cura Italia” replica, in sostanza, lo schemadel primo decreto, proponendo come stru-menti di ammortizzatori sociali la Cassa or-dinaria e il FIS, in deroga alle vigenti regole,la cassa in deroga per tutti coloro che nonhanno strumenti ordinari a cui accedere eper le aziende sotto i 5 dipendenti, nonché’una indennità una tantum a collaboratori,partite IVA, professionisti e a un’ ampia pla-tea di lavoratori stagionali, a partire daquelli del turismo e del settore termale.Per l’accesso agli ammortizzatori (art. 19)viene introdotta una causale specifica di ac-cesso legata alla emergenza epidemiolo-gica in atto.L’Assegno Ordinario del FIS è usufruibileanche per le imprese che mediamentehanno alle loro dipendenze più di 5 dipen-denti.Il trattamento, su istanza del datore di la-voro può essere concesso con la modalitàdi pagamento diretto della prestazione daparte dell’INPS e questo può costituire unostacolo alla richiesta di anticipo, che co-munque andrà rivendicata.Edili e lapidei, in considerazione della esclu-sione del requisito delle 90 giornate, pos-sono accedere al trattamento di CIGO.

È un provvedimento che prova a risponderea una situazione di straordinaria emergenza,che guarda a una platea amplissima di la-voratori, apprezzabile per lo sforzo prodottoe anche perché ha indubbiamente accoltoalcune delle richieste che in questi giornicome sindacato abbiamo avanzato.Un provvedimento che tuttavia, come eradel resto prevedibile, non è esente da criticità;alcune risposte risultano parziali o insufficientie sarà pertanto necessario tentare di inter-venire per apportare correttivi e/ integrazioni,nonostante l’eventuale percorso emendativosi preannunci tutt’altro che scontato.Segnaliamo con soddisfazione che, rispettoa quanto previsto nel primo decreto, si è re-cuperato il sistema di informazione e con-sultazione in relazione all’utilizzo di cassaordinaria e assegno ordinario, mentre nell’iterdi concessione della cassa in deroga po-trebbe non essere obbligatoria alcun pro-cedura per le aziende fino a 5 dipendentiper le quali diventa necessario che l’intesaregionale preveda almeno la comunicazionealle OOSS dei provvedimenti autorizzati.

La CIG e il FIS sono concessi in deroga agliattuali limiti statuiti dal DL 148/2015.I periodi sono neutralizzati ai fini delle suc-cessive richieste, quindi chi ha terminato iperiodi di CIG e FIS già prima del 23/02potrà utilizzare la deroga.Le imprese che già stanno fruendo di untrattamento (art. 20-21) secondo le causalitradizionali, possono interromperlo, acce-dere al trattamento speciale secondo lacausale “Emergenza COVID-19“, ed even-tualmente riprenderlo al termine delle 9settimane previste dal decreto.

MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

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I lavoratori devono essere in forza al 23 feb-braio; da ciò se evince che, per chi è statoassunto successivamente, non valgonoqueste norme di tutela.Un punto questo che andrà recuperato inparticolare nei cambi di appalto.

Sono annullati i termini di anzianità dei 90gg. quale condizione di accesso.I datori di lavoro possono presentare do-manda di concessione del trattamento or-dinario di integrazione salariale o di accessoall’assegno ordinario con causale “emer-genza COVID-19”, per periodi decorrenti dal23 febbraio 2020 per una durata massima,come si è detto, di nove settimane e co-munque entro il mese di agosto 2020.Una estensione dei termini sulla quale for-muliamo un giudizio positivo.Viene evidenziato un limite di spesa, superatoil quale non si accolgono più domande; suquesto vincolo di capienza, occorrerà verifi-care, per monitorarne l’adeguatezza e even-tualmente rivendicarne il rifinanziamento.

I lavoratori attualmente in CIGS possonoandare in CIGO (si è semplificata la proce-dura rispetto al primo decreto, venendo in-contro alle nostre preoccupazioni rivolte adun eccesso di passaggi burocratici) cosìcome quelli in assegno di solidarietà pos-sono fruire dell’ assegno ordinario, ma nullaviene specificato riguardo alle aziende cheversano solo alla CIGS: si deduce pertantoche queste ultime dovranno accedere allacassa in deroga.Viene evidenziato come i FdS ( Art 27/148 )avranno un contributo per le prestazioni.Viene altresì incrementata, all’art. 94, la do-tazione del FDS del trasporto aereo.

Il tema del rapporto fra Fondi di Solidarietàe cassa in deroga andrà bene indagato per-

ché come da noi denunciato a più ripresec’è un tema di sostenibilità degli stessi, anchein ragione delle molteplici prestazioni che imedesimi garantiscono.

La norma sulla deroga (art.22), a cui ven-gono imputati oltre 3 miliardi di euro, nonspecifica la necessità di produrre un ac-cordo a livello regionale, indicando inveceche le regioni devono procedere previo ac-cordo che può essere concluso anche in viatelematica con le OO.SS. comparativamentepiù rappresentative a livello nazionale.L’accordo non è richiesto per datori di la-voro che occupano fino a 5 dipendenti.La deroga è riconosciuta per i datori di la-voro del settore privato per i quali non tro-vino applicazione le tutele previste dallevigenti disposizioni in materia di sospen-sione o riduzione di orario.La norma stabilisce poi in via esclusiva lamodalità del pagamento diretto da partedell’INPS.Le risorse saranno ripartite con uno o piùdecreti del MLePS di concerto con il MEF.

La mancanza di un accordo tra le OO. SS. ela Regione di riferimento è un punto cheandrà immediatamente recuperato a se-guito della pubblicazione del decreto.È infatti il capitolo su cui si concentrano lemaggiori aspettative e su cui si concentra ilgrosso delle risorse destinate agli ammor-tizzatori.

La mancata copertura del lavoro domesticoda alcuna forma di ammortizzatore rap-presenta una criticità rilevante soprattuttoin una fase in cui, per ragioni di contenimentodella diffusione dell’epidemia, strutture pub-bliche e private per la cura degli anzianisono chiuse o hanno contingentato rigida-mente gli accessi esterni.

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Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori

Congedo e indennità per i lavoratori di-pendenti del settore privato, i lavoratoriiscritti alla Gestione separata di cui all’art.2, comma 26 della legge 8 agosto 1995,n. 335, e i lavoratori autonomi, per emer-genza COVID -19La disposizione prevede per i genitori lavo-ratori dipendenti del settore privato, il di-ritto a fruire, per i figli di età non superiorea 12 anni, a partire dal 5 marzo di uno spe-cifico congedo per un periodo continuativoo frazionato comunque non superiore aquindici giorni, con corresponsione di unaindennità pari al 50 per cento della retribu-zione lorda. Positivo è aver considerato che alcuni geni-tori potrebbero aver già richiesto periodi dicongedo parentale (articoli 32 e 33 decretolegislativo 26 marzo 2001, n. 151), quindi. èstato previsto che questi periodi sarannoconvertiti nel congedo previsto per l’emer-genza.La medesima indennità è estesa per i geni-tori di lavoratori iscritti in via esclusiva allaGestione separata o lavoratori autonomiiscritti all’INPS (a nostro avviso dovranno es-sere ricompresi anche i lavoratori autonomiex-ENPALS, sarà su questo necessario unchiarimento) ed è commisurata al 50 percento di 1/365 del reddito individuato se-condo la base di calcolo utilizzata per l’in-dennità di maternità per i lavoratori iscrittialla Gestione separata, mentre per i lavora-tori autonomi sarà il 50 per cento della re-tribuzione convenzionale giornalierastabilita per legge. La fruizione del congedo è riconosciuta al-ternativamente entrambi i genitori per untotale complessivo di 15 gionri, a condizione

che non vi sia altro genitore beneficiario distrumenti di sostegno al reddito in caso disospensione o cessazione dell’attività lavo-rativa o disoccupato o non lavoratore.Positivo aver previsto che il limite di età nonsi applica in riferimento ai figli con disabilitàin situazione di gravità accertata (articolo 4comma 1 della legge 104/92) iscritti a scuoledi ogni ordine e grado o ospitati in centridiurni a carattere assistenziale. Viene inoltre previsto per i genitori lavora-tori dipendenti del settore privato con figliminori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, ildiritto di astenersi dal lavoro per il periododi sospensione dei servizi per l’infanzia edelle attività nelle scuole, senza correspon-sione di indennità né riconoscimento dicontribuzione figurativa, con divieto di li-cenziamento e diritto alla conservazionedel posto di lavoro. In alternativa per il congedo previsto per ilavoratori dipendenti e iscritti alla Gestioneseparata è prevista la possibilità di sceglierela corresponsione di un bonus per l’acqui-sto di servizi di baby-sitting nel limite mas-simo complessivo di 600 euro. Il bonusviene erogato mediante il libretto famiglia(di cui all’articolo 54-bis, legge 24 aprile2017, n. 50).Il bonus di cui sopra è riconosciuto ai lavo-ratori autonomi non iscritti all’INPS, subor-dinatamente alla comunicazione da partedelle rispettive casse previdenziali del nu-mero dei beneficiari.

Le norme sul congedo, pur prevedendo dif-ferenti fattispecie per l'accesso, sono piuttostoselettive nel momento in cui ne viene vietatol’utilizzo ai nuclei in cui ci sono persone nonoccupate ma anche destinatari di sostegnoal reddito (che non obbligatoriamente sonoa zero ore).Va chiarito che l' alternatività nell'accesso

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alle misure non può che riferirsi a genitoriconviventi.Nel decreto viene previsto che le modalitàoperative per accedere al congedo ovvero albonus baby sitting saranno stabilite dall’INPS.Come sindacato avevamo richiesto, proprioper l’applicazione delle restrizioni alla mo-bilità indicate nelle ordinanze, di superarela domanda telematica, con una richiestadei giorni di congedo direttamente al datoredi lavoro, che avrebbe poi conguagliato legiornate indennizzate con l’istituto.Inoltre riteniamo un errore aver posto perquesta, come per altre prestazioni, un limitedi spesa. Infatti, l’INPS provvederà al moni-toraggio delle domande pervenute e qualoraemergesse il superamento del limite di 1261,1milioni per il 2020, rigetterà le domandepresentate.

Art. 24(Estensione durata permessi retribuiti exart. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)Per assistere persone con disabilità in con-dizioni di gravità il numero di giorni di per-messo mensile retribuito ex art. 33 comma3 Legge 104/1992 è incrementato di ulterioricomplessive 12 giornate usufruibili nei mesidi marzo e aprile.L'incremento delle giornate di permesso èuna misura positiva che va valutata relati-vamente alla chiusura delle strutture e deiservizi di assistenza e che quindi potrebbenon essere sufficiente.Per il personale sanitario il beneficio è rico-nosciuto compatibilmente con le esigenzeorganizzative delle aziende ed enti del SSN.

Art. 25(Congedo e indennità per i lavoratori di-pendenti del settore pubblico, nonché delsettore sanitario privato accreditato, peremergenza COVID-19)

Per i genitori lavoratori dipendenti del set-tore pubblico viene riconosciuto il diritto afruire dello specifico congedo (a decorreredal 5 marzo) e relativa indennità. L’eroga-zione dell’indennità, nonché l’indicazionedelle modalità di fruizione del congedosono a cura dell’amministrazione pubblica. Il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sit-ting per l’assistenza e la sorveglianza deifigli minori fino a 12 anni di età, alternativoagli speciali congedi, è elevato a 1000 europer i medici, gli infermieri, i tecnici di labo-ratorio biomedico, i tecnici di radiologiamedica, gli operatori sociosanitari del set-tore pubblico e per i ricercatori presso isti-tuzioni universitarie nonché dei centri eistituti di ricerca privati accreditati impe-gnati a contrastare il diffondersi del COVID-19 e per le forse di polizia.

Condividiamo questa scelta che andavaperò estesa anche ai lavoratori impiegati inquesti settori non titolari di un rapporto dilavoro subordinato diretto (somministrati,collaboratori, ecc).Negativo, anche in questo caso, aver previstoil monitoraggio e la reiezione delle domandeda parte dell’Inps qualora emergesse il su-peramento del tetto di 30 milioni.

Art. 26(Misure urgenti per la tutela del periododi sorveglianza attiva dei lavoratori delsettore privato)Questa disposizione è molto importanteperché viene equiparato per i lavoratori di-pendenti del settore privato, il periodo tra-scorso in quarantena o in permanenzadomiciliare fiduciaria con sorveglianza at-tiva, dovuto a COVID-19, ai periodi di malat-tia e detto periodo non sarà computabile aifini del periodo di comporto. Il medico re-dige il certificato di malattia con gli estremi

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del provvedimento che ha dato origine allaquarantena con sorveglianza attiva o allapermanenza domiciliare fiduciaria con sor-veglianza attiva di cui all’articolo 1, comma2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 feb-braio 2020, n. 6.Altrettanto importante è aver previsto chesaranno considerati validi i certificati di ma-lattia trasmessi, prima dell’entrata in vigoredella presente disposizione, anche in as-senza del provvedimento che ha dato ori-gine alla quarantena con sorveglianza attivao alla permanenza domiciliare fiduciaria daparte dell’operatore di sanità pubblica.Sicuramente positivo che fino al 30 aprileai lavoratori dipendenti pubblici e privati inpossesso del riconoscimento di disabilitàcon connotazione di gravità ai sensi dell’ar-ticolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio1992, n.104, nonché ai lavoratori in possessodi certificazione rilasciata dai competentiorgani medico legali, attestante una condi-zione di rischio derivante da immunode-pressione o da esiti da patologieoncologiche o dallo svolgimento di relativeterapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3,comma 1, della legge nl104 del 1992, il pe-riodo di assenza dal servizio prescritto dallecompetenti autorità sanitarie, sarà equipa-rato al ricovero ospedaliero.Il certificato di malattia accertata daCOVID-19, dovrà essere redatto dal medicocurante nelle consuete modalità telemati-che, senza necessità di alcun provvedi-mento da parte dell’operatore di sanitàpubblica.Gli oneri sono posti a carico dello Stato nellimite massimo di spesa di 130 milioni dieuro per l’anno 2020.

Anche in questo caso, gli enti previdenzialiprovvedono al monitoraggio del limite dispesa e qualora emerga che è stato rag-

giunto anche in via prospettica il limite dispesa, provvedono al rigetto della domanda.In considerazione della durata e della entitàdella emergenza tale norma va superataper garantire l'accesso alla misura.

Una delle parti più controverse sul piano la-voristico del provvedimento, attiene agli arti-coli (art. 27 e 28) che riconoscono indennitàuna tantum, per le varie forme di lavoro co-siddetto “atipico” e autonomo (collaborazionicoordinate e continuative, lavoratori auto-nomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO).La misura non risulta essere né equa né pro-porzionale. Probabilmente, data la vasta platea di lavo-ratori potenzialmente coinvolti e la rapiditàdella genesi dell’intervento, il Governo havoluto dare un segnale di attenzione gene-ralizzato, segnale che tuttavia risulta essereper molti aspetti poco più che simbolico.Le collaborazioni ad esempio avrebbero do-vuto essere coperte dalla deroga, avendocome i lavoratori dipendenti un sostituto diimposta; lo stanziamento per le indennitàdei professionisti e dei lavoratori con rapportodi collaborazione coordinata e continuativapoi pare esiguo rispetto alle platee.

Inadeguata appare anche la tutela indivi-duata in favore dei lavoratori dello spettacolo(Art.38), che seppur costruita in analogiaalle norme per i lavoratori stagionali di agri-coltura e turismo, non risponde ad una ti-pologia di lavoro che ha subito un fortedanno immediato difficilmente sanabilenell’immediato futuro. Va segnalato comemolti di questi operatori risulteranno infatticomunque non garantiti: si tratta di lavoratoriintermittenti, in particolare quelli a tempoindeterminato, di figure professionali “spurie”a metà fra dipendenti e autonomi, con redditimolto bassi che utilizzano la ritenuta d’ac-

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conto e non hanno partita IVA.Non sono previste misure per tutte le cate-gorie di lavoro autonomo occasionale, a par-tire da quella dei rider, particolarmenteesposta anche sul piano delle condizioni diprevenzione e sicurezza.

Le misure (art. 29 e 30) a favore degli stagio-nali, turismo e agricoli, importanti quantomeno perché si riconosce il danno anche alavoratori tecnicamente non in forza attual-mente, costituiscono una sorta di allunga-mento dello stato di disoccupazione inragione di quelle che auspichiamo sarannosolo “ritardate assunzioni”.Le richieste avanzate dalle categorie cherappresentano gli agricoli non hanno trovatoadeguate risposte (se si esclude la prorogaa giugno 2020 per la presentazione delledomande di disoccupazione agricola) e an-dranno ben valutati i criteri soggettivi, anchese la platea di destinatari sembra ampia.Anche in questo caso evidenziamo un pro-blema di finanziamento e andrà quantomeno posto un tema di riconoscimento an-che ai lavoratori stagionali somministrati el’estensione ad altre categorie di lavoratoristagionali, escluse in questa fase.

Positivo l’intervento, ancorché dotato di unostanziamento insufficiente, a favore dei col-laboratori sportivi (Art.96), che paiono esserecoerenti con le richieste avanzate in questigiorni e che corrispondono a una rivendica-zione storica e spesso solitaria della CGIL afavore di una categoria spesso dimenticatae priva di molti diritti a partire dalle tutelein caso di sospensione dell’attività lavorativa.

In generale non si comprende l’impossibilitàdi ricevere tali indennità se percettori delReddito di Cittadinanza (art. 31), consideratoche la misura RdC è erogata in ragione di

specifici criteri reddituali che la rendonocompatibile con il cosiddetto “lavoro povero”.Privare i lavoratori poveri di un’indennitàminima così delineata sarebbe sbagliato.

È prevista la proroga (art. 32) del termine dipresentazione delle domande di disoccu-pazione agricola nell’anno 2020. Molto importante, come da richiesta unitaria,aver previsto che per gli operai agricoli atempo determinato e indeterminato il ter-mine per la presentazione delle domandedi disoccupazione agricola è prorogato, soloper le domande in competenza 2019, al gior-no 1° giugno 2020.

Sono previste (art. 33) le proroghe dei ter-mini in materia di domande di disoccupa-zione NASpI e DIS-COLL)Sono ampliati da sessantotto a centoven-totto giorni i termini di decadenza per lapresentazione delle domande di disoccu-pazione NASpI e DIS-COLL per gli eventi dicessazione involontaria dall’attività lavora-tiva verificatisi nell’anno 2020, mentre perle domande presentate oltre il termine or-dinario viene fatta salva la decorrenza dellaprestazione dal sessantottesimo giornosuccessivo alla data di cessazione del rap-porto di lavoro. Vengono ampliati di 60 giorni i termini pre-visti per la presentazione della domanda diincentivo all’autoimprenditorialità nonchéi termini per l’assolvimento degli obblighiinformativi posti a carico del lavoratore.Purtroppo non hanno accolto la nostra ri-chiesta di dare la possibilità su tutte le pre-stazioni previdenziali e assistenziali, in par-ticolare per la naspi, di presentare la do-manda anche successivamente ma di man-tenere la decorrenza dal diritto. Resta per-tanto un problema sulla decorrenza effettivadella Naspi e più in generale l’assenza di ri-

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sposta alle nostre rivendicazioni circa la pos-sibilità di decorrenza anteriore rispetto allapresentazione delle domande.

Art. 34Proroga termini decadenziali in materiaprevidenziale e assistenzialeImportante come da nostra richiesta unita-ria aver previsto che a decorrere dal 23 feb-braio 2020 e sino al 1 giugno 2020, sonosospesi di diritto i termini di decadenza e itermini di prescrizione relativi alle presta-zioni previdenziali, assistenziali e assicura-tive erogate dall’INPS e dall’INAIL.Purtroppo non è stato previsto la retroatti-vità della decorrenza delle prestazioni cheera stata una delle richieste unitarie avan-zate per limitare la mobilità delle persone.

Art. 36Disposizioni in materia di patronatiIn linea con le richieste del Cepa e delle or-ganizzazioni sindacali, si prevedono unaserie di deroghe in favore degli istituti di pa-tronato e di assistenza sociale, che po-tranno:a) acquisire, fino alla cessazione dello statodi emergenza sanitaria, il mandato di pa-trocinio in via telematica, che consentiràalle nostre sedi di ricevere via mail la docu-mentazione necessaria e il mandato perpoter patrocinare e inviare una pratica.b) Ridurre gli orari di apertura al pubblico e,tenuto conto della necessità attuale di ri-durre il numero di personale presente negliuffici e di diminuire l’afflusso dell’utenza, ilservizio all’utenza può essere modulato, as-sicurando l’apertura delle sedi solo nei casiin cui non sia possibile operare mediantel’organizzazione dell’attività con modalità adistanza.c) entro il 30 giugno 2020 comunicare alMinistero del lavoro e delle politiche sociali

il rendiconto dell’esercizio finanziario 2019e i nominativi dei componenti degli organidi amministrazione e di controllo, nonché idati riassuntivi e statistici dell'attività assi-stenziale svolta nell'anno 2019 e quelli rela-tivi alla struttura organizzativa in Italia eall'estero.

La possibilità di patrocinio telematico va li-mitata al solo periodo dell'emergenza. È indispensabile un chiarimento da partedel Ministero e dell’Inps sulla parte che pre-vede che l’immediata regolarizzazione delmandato deve avvenire una volta cessatal’attuale situazione emergenziale primadella formalizzazione della relativa praticaall’INPS. È importante garantire che si possacomunque procedere alla presentazionedella pratica da parte del patronato e agliadempimenti conseguenti da parte dell’Isti-tuto, fino all’erogazione della prestazione,sulla base del solo patrocinio telematico.Diversamente il dispositivo sarebbe del tuttoinefficace.

Art. 37Sospensione dei termini per il pagamentodei contributi previdenziali e assistenzialie dei premi per l'assicurazione obbligatoriae domestici.Vengono sospesi i termini relativi ai versa-menti dei contributi previdenziali e assi-stenziali e dei premi per l'assicurazioneobbligatoria dovuti dai datori di lavoro do-mestico in scadenza nel periodo dal 23 feb-braio 2020 al 31 maggio 2020.I pagamenti dei contributi previdenziali eassistenziali e dei premi per l'assicurazioneobbligatoria, sospesi ai sensi del presentearticolo, sono effettuati entro il 10 giugno2020, senza applicazione di sanzioni e inte-ressi.

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Positivo è aver previsto che i termini di pre-scrizione contributiva (articolo 3, comma 9,della legge 8 agosto 1995 n. 335), sarannosospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020al 30 giugno 2020 e riprendono a decorreredalla fine del periodo di sospensione. Ove ildecorso abbia inizio durante il periodo disospensione, l'inizio stesso è differito allafine del periodo.

All’art. 39 si prevede che i lavoratori dipen-denti disabili nelle condizioni di cui all’Art 3,comma 3 della legge 104 o che abbiano nelproprio nucleo familiare persona con disa-bilità ai sensi della stessa norma hannodiritto a svolgere la prestazione in modalitàdi lavoro agile, così come viene riconosciutopriorità nell’accoglimento delle richieste ailavoratori del settore privato affetti da gravie comprovate patologie con ridotta capacitàlavorativa.

Art. 41(Sospensione dell’attività dei Comitati cen-trali e periferici dell’Inps e dei decreti diloro costituzione e ricostituzione)Sono sospese fino al 1 giugno 2020 le atti-vità dei Comitati centrali e periferici del-l’Inps nonché l’efficacia dei decreti dicostituzione e ricostituzione dei Comitati.Le integrazioni salariali di competenza deiFondi di solidarietà bilaterali ai sensi del de-creto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,saranno concesse dai Commissari di cui alcomma 3, secondo le funzioni attribuitedalla legge ai Comitati medesimi.Sino al 1 giugno 2020 i Presidenti dei Comi-tati amministratori dei Fondi di solidarietàbilaterali, già costituiti, saranno nominatiCommissari dei rispettivi Fondi.

Ci sembra inopportuno aver sospeso l’attivitàdei Comitati centrali e periferici per norma,

senza un preventivo confronto con le partisociali, e sarebbe stato utile valutare con-giuntamente in che forma poter dare conti-nuità all’attività dell’Istituto, anche speri-mentando altre modalità di riunione deiComitati.

Viene istituito all'articolo 44 un fondo perun reddito di ultima istanza con una dota-zione di 300 milioni di euro.Si fa riferimento a un successivo decreto delMinistro del Lavoro per definire i criteri e lepriorità d'intervento.Nell'articolato si prevede che tale misurapossa riguardare i professionisti iscritti alleCasse Previdenziali.

L’ insufficienza dei provvedimenti una tantumrivolti a lavoratori autonomi ed occasionaliper sostenerne il reddito e scongiurarne il ri-schio povertà, si direbbe certificata dallostesso decreto che introduce un nuovo Fondoper il reddito di ultima istanza a favore deilavoratori danneggiati dal virus (art. 43): unFondo (di 300 milioni) finalizzato a sostenereil reddito di lavoratori dipendenti e autonomiche hanno “ridotto, cessato o sospeso la loroattività o il rapporto di lavoro” a causa dellapandemia, con una indennità le cui modalitàe criteri di erogazione saranno previsti daapposito decreto del Ministero del Lavoro edelle Politiche Sociali. Si specifica che taleindennità è da prevedere in via eccezionaleper i professionisti iscritti agli Enti di Dirittoprivato di previdenza obbligatoria (Casse).La creazione di un nuovo istituto, come ilreddito di ultima istanza, oltre a necessitaredi una dotazione finanziaria e di una rego-lamentazione di ben altra natura, non trovaragion d’essere in un provvedimento che hala necessaria ambizione di sostenere nel-l’immediato il reddito dei lavoratori colpitidalla crisi. Anche in riferimento a questa

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previsione, riterremmo più utile indirizzareil finanziamento del Fondo a copertura degliistituti già previsti, rimanendo disponibili aogni discussione su uno strumento di welfare(quale sarebbe il reddito di ultima istanza)che potrebbe rispondere alla sempre piùcrescente frammentazione del mondo dellavoro.

Da segnalare la condivisibile previsione disospendere per 2 mesi gli obblighi relativi alReddito di Cittadinanza (art. 39) di cui tro-viamo la ragion d’essere nella necessità direndere compatibili le stringenti condizio-nalità del decreto 4/2019 con i decreti relativial contrasto alla diffuzione del Coronaviruse di prevedere fin da ora un riavvio delleprocedure ordinarie scaglionato (cfr. prorogaNaspi a 128 giorni).

All'articolo 46 si prevede la sospensionedelle procedure di impugnazione dei licen-ziamenti.

Risultato politico di assoluto rilievo.Per sessanta giorni dalla data di uscita deldecreto non potranno essere aperte proce-dure di licenziamento collettivo.Le procedure avviate successivamente alladata del 23 febbraio che non abbiano giàesaurito l’iter previsto dalla legge 223/91 in-correranno in un automatico allungamentodei termini. Per 60 giorni dalla uscita del decreto, inol-tre, il datore di lavoro, indipendentementedal numero di dipendenti, non può rece-dere dal contratto per giustificato motivooggettivo ai sensi dell’articolo 3 legge 604.La norma non produce il ritiro dei licenzia-menti individuali comminati per giustifi-cato motivo oggettivo antecedentementealla data di emanazione, ma li impedisceper i prossimi 60 giorni.

All’articolo 47 (Strutture per le personecon disabilità e misure compensative disostegno anche domiciliare) Viene sospesa ogni attività socioassisten-ziale, socioeducativa, sociosanitaria nei cen-tri semiresidenziali (nella precedenteversione si diceva ogni attività in tutte lestrutture) fino alla data di cui al DPCM 9/03. L'Azienda Sanitaria può attivare interventi

non differibili in favore delle persone disa-bili ad alta necessità di sostegno sanitario,laddove l'organizzazione delle strutture e latipologia delle prestazioni rispettino le mi-sure di contenimento.L’Azienda sanitaria locale, può, d’accordocon gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari attivare interventi non dif-feribili in favore delle persone con disabilitàad alta necessità di sostegno sanitario, ovela tipologia delle prestazioni e l’organizza-zione delle strutture consenta il rispettodelle previste misure di contenimento.

Pur nelle comprensibili difficoltà organizza-tive e gestionali, preoccupa da un lato chesia una facoltà della ASL e non un obbligo edall'altro l’assenza di uniformità di compor-tamenti su questi interventi che, ove consi-derati non differibili devono essere effettuatirispettando la sicurezza degli operatori edegli utenti. Positiva la previsione che l'assenza dal lavorodel genitore, comunicata e motivata dal-l’impossibilità di accudire la persona condisabilità a seguito della sospensione delleattività dei Centri di cui al comma 1. non co-stituisca giusta causa di recesso del rapportodi lavoro.A differenza del successivo Articolo 48, questanorma nulla dice in merito al trattamentodelle lavoratrici e dei lavoratori coinvoltinegli appalti e della fatturazione dei servizi,che quasi certamente saranno resi in forma

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parziale. Questo genererà situazioni di diffi-cilissima gestione.

ART 48(Prestazioni individuali domiciliari)Durante la sospensione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centridiurni per anziani e per persone con disabi-lità, le pubbliche amministrazioni forni-scono, tenuto conto del personaledisponibile, già impiegato in tali servizi(anche se in convenzione, concessione o ap-palto) prestazioni in forme individuali do-miciliari o a distanza o resi nel rispetto delledirettive sanitarie negli stessi luoghi ove sisvolgono normalmente i servizi senza ri-creare aggregazione.Ciò avviene anche in deroga a eventualiclausole contrattuali, convenzionali, conces-sorie, adottando specifici protocolli che de-finiscano tutte le misure necessarie perassicurare la massima tutela della salute dioperatori ed utenti.

Norma dalle intenzioni positive ma dagliesiti confusi. Si tratta di chiarirla rispetto a quanto pre-visto dall’articolo 47 del presente decreto edall’articolo 9 del decreto legge 14/2020,che danno tali attività come facoltative perle PA.Corretto prevedere il pagamento durantela sospensione, per evitare crisi ingestibili,sarebbe opportuna una formulazione piùchiara circa il fatto che, a fronte del paga-mento, sia garantita anche la retribuzionedi tutti i lavoratori.La garanzia del pagamento anche in assenzadella erogazione del servizio, nelle formeoriginariamente previste ma non rese perragioni non dipendenti dalla volontà del la-voratore, viene subordinata ad una co-pro-gettazione fra la Amministrazione e gli Enti

gestori che darà luogo ad una quota di fat-turazione, mentre la restante parte dell’im-porto oggetto del contratto originario verràcorrisposta a fronte della sostanziale tenutain attività delle strutture.È evidente che questo processo, se non go-vernato, può dar luogo a diversi problemi. Inprimo luogo non è chiaro cosa accada nelcaso in cui la co-progettazione non coinvolgatutti i lavoratori. Secondariamente potrebbeaccadere, in applicazione del comma 3 del-l’articolo, che i lavoratori siano chiamati arendere prestazioni ad orario molto limitato,ritrovandosi poi di fronte alle richieste delleaziende di dover “restituire”in futuro ore re-tribuite qualche mese prima, senza poteraccedere in quel momento a nessuno stru-mento di sostegno al reddito. A queste con-dizioni è probabile che possa essere più van-taggioso accedere direttamente agli am-mortizzatori. Per questo sarebbe indispen-sabile una maggiore chiarezza della normain sede di conversione.Servizi scolastici e educativi, come nidi e se-zioni primavera di cui si fa riferimento all’art.2 del Dlgs. 65/2017, non sono riconducibili aprestazioni individuali domiciliari, in quantofanno parte del sistema educativo e scola-stico. I servizi riconducibili alle fattispeciepreviste dall'articolo in questione possonoessere solo quelli integrativi che concorronoall'educazione e alla cura dei bambini esoddisfano i bisogni delle famiglie in modoflessibile e diversificato sotto il profilo strut-turale ed organizzativo (come da art. 2 delDlgs. 65/2017), quali spazi gioco, centri perbambini e famiglie, servizi educativi in con-testo domiciliare.

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Misure fiscali a sostegno dellaliquidità delle famiglie e delle imprese

Il decreto prevede una serie di interventiper favorire la liquidità per le imprese attra-verso sospensioni e differimenti degli ob-blighi tributari, dei contributi previdenzialie assistenziali senza limiti di fatturato per i

settori più colpiti (turistico-alberghiero, ter-male, trasporti passeggeri, ristorazione ebar, cultura, sport, istruzione, parchi diver-timento, eventi). Sono stati previsti inoltrestrumenti specifici per sostenere le spesedi sanificazione ( alla luce dei contenuti delprotocollo sottoscritto con le parti sociali il14/03/20) e per il Made in Italy.

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO

Fondo di garanzia PMI, incentivo cessione creditideteriorati, copertura garanzia CDP per il creditoerogato ad imprese con perdite di fatturato.

Sospensione del pagamento delle rate di fi-nanziamenti, prestiti, mutui a micro imprese ePMI

Sospensione totale dei versamenti

Sospensione per soggetti esercenti attività d’im-presa, arte o professione che abbiano ricavi ocompensi non superiori a 2 milioni di euro nel2019 (a prescindere dai ricavi nelle province diBergamo Cremona Lodi e Piacenza)

Per far fronte al possibile aumento delle insol-venze, stanziati circa 1,460 miliardi (stima).

irrevocabilità linee di credito già deliberate, pro-crastino e sospensione delle rate fino al 30 set-tembre 2020. Sostegno a istituti di credito cheerogano finanziamenti a aziende in crisi causa CO-VID 19, senza condizionalità. Stanziati 1,73 miliardi

fino al 30 aprile 2020 per una serie di settoriparticolarmente colpiti dalla crisi sanitaria (sport,spettacolo, turismo, cultura, ristorazione, assi-stenza ecc)

sospesi i versamenti da autoliquidazione chescadono nel periodo compreso tra l’8 marzo2020 e il 31 marzo 2020 relativamente a Irpef,Iva e contributi previdenziali ed assistenziali. Re-stano salve le norme di maggior favore attribuiteall'iniziale “zona rossa” definita dal DPCM del 24febbraio 2020. Tali versamenti, come quelli so-spesi ai sensi del DPCM del 24 febbraio 2020dovranno essere effettuati, senza applicazionedi sanzioni ed interessi, in un'unica soluzioneentro il 31 maggio 2020 o fino a un massimo di5 rate mensili di pari importo a decorrere dalmese di maggio 2020. Non si prevede la restitu-zione di quanto già versato.

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Maggior liquidità per i soggetti che hanno ildomicilio fiscale, la sede legale o la sede ope-rativa in Italia che abbiamo presentato nel 2019ricavi o compensi inferiori a 400.000 euro

Sospensione degli adempimenti tributari diversidai versamenti e diversi dall’effettuazione delleritenute alla fonte e delle trattenute relative al-l’addizionale regionale e comunale

Sospensione dei i termini relativi alle attività diliquidazione, di controllo, di accertamento, diriscossione e di contenzioso

Sospensione dei i termini dei versamenti aglienti di riscossione.

Misure per l’internazionalizzazione

No ritenuta d'acconto sui ricavi e i compensipercepiti nel periodo tra la data di entrata invigore del decreto-legge e il 31 marzo 2020, acondizione che nel mese precedente non abbianosostenuto spese per prestazioni di lavoro dipen-dente o assimilato. Chi si avvarrà di questa, che èuna possibilità, dovrà rilasciare un’apposita di-chiarazione e verserà le ritenute non operate dalsostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio2020 o fino a un massimo di 5 rate mensili dipari importo a decorrere dal mese di maggio2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, lasede legale o la sede operativa in Italia per gliadempimenti con scadenza nel periodo compresotra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 . Tali ver-samenti dovranno essere effettuati entro il 30giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Gli enti impositori (es. Agenzia delle Entrate, Inps,Camere di Commercio ecc) sospenderanno i ter-mini relativi alle attività di liquidazione, di controllo,di accertamento, di riscossione e di contenzioso,dall’8 marzo al 31 maggio 2020. Tale sospensioneopera anche per i termini di risposta degli interpellii quali, come le consulenze giuridiche, possonocomunque essere presentati nel periodo, maesclusivamente per via telematica.

Sono sospesi i termini dei versamenti, scadentinel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, de-rivanti da cartelle di pagamento emesse dagliagenti della riscossione. I versamenti sospesi an-dranno effettuati in unica soluzione entro giugno2020. Di nuovo, è esplicitamente previsto chenon sarà rimborsato quanto già versato.

Il Fondo vale 150 milioni di euro. Si prevedonomisure per recuperare le quote di mercato in-ternazionale che saranno prevedibilmente persein ragione della crisi. Verranno quindi messe incampo campagne di comunicazione ed infor-

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Rileviamo come le misure di sospensione ditributi ed altri adempimenti non comporti,in relazione tecnica, nessuna minore en-trata. Questo significa che, ad ora, è previstal’integrale restituzione, per quanto postici-

pata, dei pagamenti sospesi.

Sono anche previsti interventi attraverso lostrumento del credito di imposta:

mazione, progetti per valorizzare il Made in Italy,l’agroalimentare ed i settori che saranno mag-giormente colpiti. Tali progetti potranno esserefinanziati attraverso la procedura negoziata dicui all’articolo 63, comma 6, del decreto legislativo50/2016, ovvero senza previa pubblicazione delbando. Sarò necessario utilizzare gli strumentidi controllo e verifica normalmente messi incampo in questi casi.

Spese di sanificazione

Affitti locali

Credito d'imposta pari al 50 per cento dellespese di sanificazione degli ambienti e deglistrumenti di lavoro, fino ad un massimo di20.000 euro. Tale credito d'imposta è ad esauri-mento della cifra stanziata, ovvero 50 milioni dieuro per l'anno 2020. In questo articolo riecheggial'accordo siglato tra Governo e parti sociali nelquale si è stabilito che le attività produttive pos-sono sì continuare, ma esclusivamente dopoche si siano messi in sicurezza procedure, am-bienti di lavoro e singoli lavoratori.

Ai soggetti esercenti attività d’impresa che nonrientrano tra quelli che hanno avuto la possibilitàdi restare aperti dopo il DPCM del 11 marzo2020 è riconosciuto un credito d’imposta nellamisura del 60 per cento dell’ammontare delcanone di locazione, relativo al mese di marzo2020, di immobili rientranti nella categoria ca-tastale C/1. Dopo la sospensione dei tributi e laCIG che ha liberato dai costi del personale, gliaffitti dei locali costituiscono la terza rilevantevoce di spesa delle imprese sostenuta da questodecreto. Tale provvedimento comporterà minorientrate per 356 milioni.

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Si prevede che il Dipartimento della Pro-tezione civile possa aprire una serie di

conti correnti in cui canalizzare le donazioniliberali finalizzate a specifici progetti. Attra-verso tali conti, impignorabili, sarà possibileacquisire forniture e servizi, da parte dellestrutture del servizio sanitario nazionale,con la procedura dell’affidamento diretto,senza previa consultazione di due o piùoperatori economici, purché l’affidamentosia conforme al motivo della liberalità. Ri-cordiamo che per le erogazioni liberali e ledonazioni in danaro o natura effettuateverso enti pubblici o legalmente riconosciutifinalizzate al contrasto dell’emergenza COVIDè prevista la deducibilità per le imprese e ladetraibilità al 30% per le persone fisiche.

Vengono sospesi i rimborsi della quota ca-pitale dei mutui contratti da Regioni (339milioni di minori entrate) ed Enti Locali(meno 276 milioni) a partire dalle prossimerate e fino a tutte quelle ricadenti nel 2020.Questo darà la possibilità a Regioni ed EntiLocali, nell’anno in corso, di avere maggiorliquidità da poter dedicare all’emergenzaCOVID. A questo si aggiunge la possibilità,per gli Enti Locali stessi, di utilizzare la quotalibera dell’avanzo, i proventi delle concessioniedilizie e le sanzioni comminate ai sensi delTU in materia edilizia ai fini di iniziative con-nesse all’emergenza.

ALTRE MISURE

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Per l’anno 2020 è previsto uno stanzia-mento aggiuntivo di 400 milioni di

euro a disposizione dei Contratti di sviluppo,in aggiunta ai 100 milioni stanziati dallaLegge di Bilancio 2019 (art. 80). Tali contratti– che costituiscono la principale misura disostegno ai grandi investimenti su tutto ilterritorio nazionale ma soprattutto al Sud –sono finanziati anche con risorse comunitarie.Infatti, sia il programma operativo nazionale“Imprese e Competitività” 2014-2020 sia ilprogramma operativo complementare “Im-prese e Competitività” 2014-2020 contribui-scono a finanziare i contratti di sviluppo.Secondo gli ultimi dati, aggiornati a gennaiodi quest’anno, sono stati finanziati con icontratti di sviluppo 156 progetti, per un to-tale di 5 miliardi e mezzo di investimentiattivati, a fronte di due miliardi e mezzo dicontributi concessi. L’80% dei progetti è nelMezzogiorno. È una misura apprezzabile seporterà a una maggiore efficienza nella rea-lizzazione al Sud dei contratti di sviluppo.

L’importo del Piano operativo Cultura e Tu-rismo, finanziato dal Fondo Sviluppo e Coe-sione (FSC) per il periodo 2014-2020, èridotto di 50 milioni di euro per consentireil finanziamento di due Fondi per le emer-genze nei settori dello spettacolo e del ci-nema e audiovisivo. Il Piano Cultura e Turi-smo ha una dotazione finanziaria comples-siva pari a 740 milioni di euro. Appare pre-occupante il trasferimento di 50 milioni dieuro dal Fondo Sviluppo Coesione ai dueFondi per le emergenze nei settori dellospettacolo e del cinema e dell’audiovisivo,senza una garanzia che queste risorse con-tinuino a essere destinate per l’80% al Sud.

Gli anticipi per sostenere interventi nelleinfrastrutture finanziati dal Fondo SviluppoCoesione 2014-2020 possono essere erogatinella misura del 20% sul totale delle risorseassegnate nel caso in cui gli interventi “sianodotati di progetto esecutivo approvato odefinitivo approvato in caso di affidamentocongiunto della progettazione ed esecuzionedei lavori”. Si stima che circa 1 miliardo dieuro a disposizione del Fondo SviluppoCoesione saranno utilizzati per erogare an-ticipi per interventi nelle infrastrutture. Lamisura è apprezzabile se porterà nel Mez-zogiorno nei prossimi mesi a tempi piùbrevi per interventi nel campo delle infra-strutture.

All’art. 126 si specifica, infine, che le ammi-nistrazioni pubbliche, nel rispetto della nor-mativa europea, possono utilizzare le risorsedisponibili derivanti dal ciclo dei Fondistrutturali e di investimento europeo 2014-2020 per realizzare interventi volti a “fron-teggiare l’emergenza connessa all’emer-genza epidemiologica Covid 19, compresele spese relative al finanziamento del capitalecircolante nelle PMI, come misura tempo-ranea, e ogni altro investimento, ivi inclusoil capitale umano, e le altre spese necessariea rafforzare la capacità di risposta alla crisinei servizi di sanità pubblica e in ambitosociale”.Il decreto legge facilita la riprogrammazionedi una mole rilevante di risorse comunitariefino alla fine dell’anno. Il 31 dicembre 2020è, infatti, il termine ultimo per impegnare lespese derivanti dalle risorse comunitarie peril ciclo 2014-2020. A essere maggiormenteinteressati saranno probabilmente i quattro

FONDI COMUNITARI E RISORSE PER IL MEZZOGIORNO

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programmi operativi nazionali “Per la Scuo-la”, “Legalità”, “Ricerca e Innovazione” e “In-clusione” che hanno un ammontare cospicuodi risorse europee ancora da impegnare. Lariprogrammazione potrebbe, tuttavia, ri-guardare anche gli altri programmi nazionalifinanziati con Fondi UE. Anche molti pro-grammi operativi regionali, finanziati conFondi UE, impegneranno nei prossimi mesile risorse comunitarie ancora non impegnateper interventi di sviluppo e sostegno all’eco-nomia e, in particolare, al settore sanitarioe dei servizi sociali.

Va segnalato, infine, che è sparito dal testodefinitivo del decreto il riferimento al fattoche i programmi formativi di riconversioneo riqualificazione professionale erogati dalFondo di solidarietà per il settore aereo , lacui dotazione è incrementata di 200 mi-lioni, potranno utilizzare anche le risorse delFondo sociale europeo. L’obiettivo è quellodi “evitare l’espulsione dal mondo del lavorodei lavoratori del settore, nonché di favorirela rioccupabilità dei lavoratori in CIGS, mo-bilità o fruitori di ASPI/NASPI attraverso pro-getti mirati a realizzare il miglior incontrofra domanda e offerta”.

Non è chiaro se la cancellazione di questerighe nel testo definitivo dell’art. 94 sia do-vuta al fatto che si dà per scontato l’utilizzodelle risorse del Fondo sociale europeo perprogrammi formativi di riconversione o ri-qualificazione professionale del personaledel trasporto aereo.Allo stato, in relazione agli effetti della chiu-sura dei voli, tutte le compagnie, per fron-teggiare la crisi, stanno procedendo alla ri-chiesta di messa in cassa integrazione pergran parte del loro personale.La misura di copertura prevista nel decretoè insufficiente e dovrebbe essere notevol-mente incrementata in ragione delle effettivenecessità del settore ripristinando la strut-turalità del fondo.Il decreto non menziona in alcun modo leproblematiche del settore del trasporto pub-blico locale limitandosi solamente alla di-lazione della tempistica delle attività divisita e prova e delle revisioni.

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L’art. 103, al comma 6, sospende fino al30 giugno l'esecuzione dei provvedi-

menti di rilascio degli immobili, anche aduso non abitativo, emessi per qualsiasi causa,una misura necessaria per fronteggiare ilproblema di migliaia di famiglie con unprovvedimento esecutivo in corso le quali, nonostante le restrizioni pre-viste, rischiavano di dover lasciare le proprieabitazioni senza soluzioni abitative alter-native.L'art. 54 estende ai lavoratori autonomi e ailiberi professionisti che autocertifichino uncalo del proprio fatturato superiore al 33%di quello dell’ultimo trimestre 2019, in con-seguenza della chiusura o della restrizionedell'attività operata per l’emergenza coro-navirus, la possibilità di accedere al Fondodi solidarietà mutui “prima casa” destinatofinora alle famiglie in difficoltà economicaper perdita del lavoro, morte di un compo-nente del nucleo familiare o non autosufficienza. Al Fondo dedicato, cd. Fondo Gasparrini”,vengono assegnati 400 milioni di euro.

Riteniamo che venga affrontato opportu-namente il problema per le famiglie pro-prietarie della propria abitazione che paganoil mutuo "prima casa" e che possono trovarsiin difficoltà; permane, tuttavia, il problemaper le famiglie che pagano un canone in af-fitto e che possono trovarsi nelle stesse condizioni eco-nomiche, ma attualmente senza “paraca-dute”. Il Fondo di sostegno all'affitto, infatti, ha unadotazione del tutto insufficiente ad affrontaretale emergenza ed è uno strumento invecefondamentale per sostenere i redditi dellefamiglie in difficoltà, potendo prevenire lemorosità incolpevoli che nella condizioneeconomica attuale rischiano di aumentare.La dotazione di 50 milioni per ciascuno deitre anni a partire dal 2020 è una cifra lar-gamente al di sotto di quanto sarebbe ne-cessario.

POLITICHE ABITATIVE

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Le misure contenute nel decreto “CuraItalia” riguardano essenzialmente i settori

più colpiti dall’emergenza epidemiologicae che a vario titolo, subendo un danno diimmagine, stanno risentendo di un vistosocalo di attrattività e investimenti da partedegli altri paesi. Al Capitolo V, articolo 69, viene istituito unfondo per promuovere una campagna dicomunicazione straordinaria, mirata a ri-lanciare le filiere produttive del made initaly verso gli altri paesi in collaborazionecon ICE- Agenzia Italiana per la internazio-nalizzazione delle imprese e per l’attrazionedegli investimenti, anche attraverso unaserie di azione di potenziamento della ope-ratività delle sedi consolari e delle amba-sciate. I comparti interessati da questa iniziativadi promozione saranno prioritariamentel’agroalimentare, il turismo e la cultura.Si prevede un sistema di cofinanziamentoa fondo perduto e di compensazione fi-nanziaria di quanto eventualmente pagatoda aziende italiane per far fronte a ritardatie omessi pagamenti nei confronti di com-mittenti esteri. Vanno poi lette nell’alveo di un più ampioimpegno di tutela del Governo nei confrontidel “brand Italia” gli interventi previsti al-l’articolo 75 per le imprese dei settori pescae agricoltura che possono accedere per im-porti maggiori da quelli tradizionali, ai fi-nanziamenti a fondo perduto previsti dallaPolitica Agricola Comunitaria (PAC) e all’ar-ticolo 84 che estende ai contratti di sog-giorno quanto già previsto dall’articolo 28del Decreto Legge 2 marzo 2020 ( “CovidBis”) cioè la possibilità per gli alberghi di

rimborsare attraverso voucher mancati arrivie disdette, come già definito per agenziedi viaggio e tour operator.L’articolo 85 istituisce un fondo di emergenzadi 130 milioni a sostengo del settore dellacultura, dello spettacolo, del cinema e del-l’audiovisivo; i criteri di accesso verrannodefiniti entro 30 giorni dalla conversionedel decreto in legge con apposito interventonormativo del Mibact che dovrebbe preve-dere sostegni anche per artisti, interpretied esecutori in difficoltà.

Questo insieme di misure sono allo stato ri-conducibili alla categoria della “politica del-l’annuncio” in quanto a parte il sostegnoalle imprese danneggiate non è possibilevalutare con quali modalità, in che tempi-stiche, con quale efficacia, la strategia amedio o lungo periodo, volte a rilanciare la“marca italia” verrà attuata.Le misure introdotte per le aziende del turi-smo rischiano di creare difficoltà nel rapportocon il consumatore mettendone a rischio ilsuo diritto al risarcimento pieno di quantospeso a causa dell’introduzione del sistemadi rimborso a mezzo voucher che implicaun nuovo acquisto o una nuova prenotazio-ne.Tutta da decifrare infine la previsione di unfondo a sostegno della cultura e dello spet-tacolo, filiera profondamente colpita dallemisure di contenimento dell’emergenza epi-demiologica, che rinvia a un futuro decreto,i criteri di accesso ai finanziamenti e la defi-nizione degli “aventi diritto”.

MISURE DECRETO CURA ITALIA A FAVORE DEL MADE IN ITALY

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Art. 63(Premio ai lavoratori dipendenti)L'articolo prevede un premio per i lavoratoridipendenti per il mese di marzo 2020 paria 100 euro da rapportare al numero deigiorni di lavoro svolto presso la sede.

Il sostegno fiscale sotto forma di premio peri redditi inferiori a 40.000 euro dei lavoratoridipendenti costituisce un riconoscimentouna-tantum ovviamente non esaustivo del-l'impegno e della responsabilità che i lavo-ratori e le lavoratrici italiane stanno dimo-strando nel sostenere il sistema sociale eco-nomico e produttivo.

Articolo 74(Forze di polizia, forze armate, Corpo na-zionale dei Vigili del Fuoco, Ruoli Ammi-nistrazione civile dell'Interno)L'impianto di spesa appare molto preciso eben costruito. La relazione tecnica rende fral'altro evidente questo aspetto.Anche sul fronte degli straordinari l'attualesituazione di personale dovrebbe reggereseppure in un tempo limitato. C'è semmaida chiederci se al posto di una spesa cosìsostenuta per gli straordinari non sarebbestato più congruo fare assunzioni a tempodeterminato evitando così di stressare ec-cessivamente le forze attuali.Per quanto riguarda l'obbiettivo di utilizzare4 Mila addetti delle forze di polizia spostan-doli da mansioni diverse sembrerebbe unobbiettivo sostenibile.Non sono previste specifiche dotazioni ag-giuntive ne in termini di personale ne per le

prestazioni straordinarie per il personaledella Polizia Penitenziaria.

All'Articolo 79 si prevedono misure com-pensative per i danni subiti per le societàdel trasporto aereo che esercitano oneri diservizio pubblico. Inoltre si prevede la co-stituzione di una società interamente con-trollata dal Ministero dell'Economia e dellaFinanza in relazione alla situazione riguar-danti le società Alitalia e Alitalia Cityliner.Con successivi decreti sono definiti atto co-stitutivo, statuto e oggetto sociale. In capoal Commissario Straordinario delle societàin questione il trasferimento dei beni equanto altro necessario al completamentodel percorso.Norma positiva

Art. 86(Misure urgenti per il ripristino della fun-zionalità degli Istituti penitenziari e per laprevenzione del Covid-19)Si autorizza la spesa di 20milioni di Europer il ripristino degli istituti danneggiati eper le misure di prevenzione. Si provvede alla copertura degli oneri deri-vanti dall'applicazione di questo articolocon la riduzione dello stanziamento delfondo speciale per 10milioni, e per gli altri10 con il fondo covid. Nell'articolo, però, non si fa nessun riferi-mento alle misure di prevenzione, sia per ilpersonale che per i detenuti.

La relazione illustrativa e la relazione tecnicadescrivono nel dettaglio l'ammontare deidanni nei singoli istituti, e fanno presente

ULTERIORI DISPOSIZIONI

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che resta in vigore quanto previsto dagliartt. 24 e 32 dell'Ordinamento Penitenziario,cioè il pignoramento, sequestro o prelievodella remunerazione dovuta agli internatied agli imputati a titolo di risarcimento deldanno. Avevamo evidenziato la necessità diinterventi che non peggiorassero le condizionidi vita negli istituti, che intervenissero, ri-muovendole, sulle cause delle proteste, cheintervenissero davvero a garanzia della salutedi tutti, operatori e internati. di questo nonc'è, nonostante il titolo dell'articolo, nessunatraccia. Non c'è chiarezza, neanche nellecircolari precedenti, sulle misure che vengonoprese a tutela sia della Polizia Penitenziaria,che di tutti gli altri operatori che entrano incarcere, e nulla si dice sulle misure di pre-venzione nei confronti dei detenuti.

L'articolo 87 rafforza le misure finora adot-tate sul versante del personale delle pub-bliche amministrazioni.Nel ribadire che il lavoro agile deve diventarela modalità ordinaria di svolgimento dellaprestazione lavorativa, si intende limitare lapresenza del personale negli uffici consi-derando come eccezione alla modalità or-dinaria solo quelle prestazioni essenzialiper le quali viene richiesta la presenza fisica.Qualora non sia possibile ricorrere alle formedi lavoro agile, le amministrazioni possonocoprire le assenze dal servizio con le feriepregresse, i congedi, la banca delle ore,sulla base di quanto previsto dalla contrat-tazione collettiva, e, in ultima istanza, l'esen-zione del personale dal servizio con il man-tenimento dello stesso trattamento econo-mico del servizio prestato a tutti gli effettidi legge. Inoltre, l'articolo sospende lo svol-gimento delle procedure concorsuali perl'accesso al pubblico impiego per sessantagiorni, ad esclusione delle procedure cheprevedono unicamente la valutazione su

basi curriculari o per via telematica.Si conferma e rafforza la misura, già previstanel decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, conla quale le amministrazioni pubbliche, finoal 31 dicembre 2020, possono accelerare eavviare con procedura semplificata le pro-cedure di acquisto di personal computer,portatili e di tablet, nonché servizi di con-nettività da utilizzare per didattica a distanzae lavoro agile.Al fine di rafforzare tutte le soluzioni di in-novazione tecnologica e di digitalizzazionedelle Amministrazioni, con l’articolo 73,viene istituito un Gruppo di supporto digitalealla Presidenza del Consiglio. Vengono,infine, prorogate tutte le scadenze previsteper la riorganizzazione dei Ministeri (articolo115).

Articolo 91 "disposizioni in materia ritardi einadempienze contrattuali derivanti dall'at-tuazione delle misure di contenimento edi anticipazione del prezzo in materia dicontratti pubblici".

Le disposizioni di cui all'articolo 88 del de-creto chiariscono che la stessa anticipazionecontrattuale è consentita anche nel caso diconsegna in via d'urgenza. Tanto si rendenecessario al fine di assicurare immediataliquidità alle imprese, anche nel caso di con-segna anticipata, per velocizzare l'inizio dellaprestazione appaltata.

Articolo 97 aumento anticipazione FSCL'articolo prevede di chiedere l'anticipazionedel 20%, il luogo del precedente 10%, sulleinfrastrutture pubbliche finanziate con risorseFSC 2014-2020, nell'ambito dei piani ope-rativi delle amministrazioni centrali, a con-dizione che gli interventi siano dotati di pro-getto esecutivo approvato o definitivo ap-provato in caso di affidamento congiunto

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della progettazione ed esecuzione dei lavori.L'obiettivo è quello di andare incontro alleesigenze espresse dalle amministrazioni ti-tolari di Piani operativi e Patti per lo sviluppo,finanziati con risorse del FSC, di disporre diadeguata liquidità sia per fare avanzare laprogettazione, sia ai fini dell'adempimentodell'obbligo delle stazioni appaltanti di an-ticipazione del prezzo all'appaltatore.

L’art. 100dispone misure a sostegno di Uni-versità, AFAM e enti di ricerca mettendo adisposizione un Fondo aggiuntivo per il 2020di 50 milioni di euro che saranno ripartitisulla base di un decreto successivo da partedel Ministero dell’Università e della Ricerca.Non sono indicate finalità e criteri di riparto.

L’art. 101prevede una serie di proroghe e dimeccanismi per garantire a studenti, ricer-catori e docenti universitari di non subireeffetti negativi dovuti alla sospensione dellafrequenza delle attività didattiche.

La norma sembra assicurare tutela a docentiuniversitari e ricercatori rispetto agli studentiche potrebbero essere meno tutelati. Sonocitati solo al comma 5 riguarda in cui sispecifica che le attività formative svolte adistanza sono valide per il calcolo dei creditiformativi universitari, previa attività di verificadell’apprendimento nonché ai fini dell’atte-stazione della frequenza obbligatoria. Nonsi evidenzia nulla al riguardo della perditadelle sessioni di esame e della incidenza suipercorsi d'istruzione terziaria.

L' art. 120 prevede il finanziamento di piat-taforme per la didattica a distanza, attraversoun incremento del Fondo previsto dalla L.107/2015 di 85 milioni per l’anno 2020.E' prevista una ripartizione degli 85 milionisu tre macro voci di spesa:

n 10 milioni di euro nel 2020 sono finaliz-zati a consentire alle istituzioni scolasti-che statali di dotarsi immediatamente dipiattaforme e di strumenti digitali utiliper l’apprendimento a distanza, o di po-tenziare quelli già in dotazione, nel ri-spetto dei criteri di accessibilità per lepersone con disabilità;

n 70 milioni di euro nel 2020 per metterea disposizione degli studenti meno ab-bienti, in comodato d’uso, dispositivi di-gitali individuali per la fruizione dellepiattaforme e per la necessaria connetti-vità di rete;

n 5 milioni di euro nel 2020 sulla forma-zione del personale scolastico sulle me-todologie e le tecniche per la didattica adistanza. A tal fine, può essere utilizzatoanche il fondo previsto dalla L. 107/2015.

Vengono finalizzate le risorse, con una con-centrazione (oltre l’80%) sul sostegno aglistudenti con maggiori difficoltà economiche(meno abbienti) per la messa a disposizionedi strumentazione digitale. Non vengono definiti parametri e non vienecitato l'ISEE.Decisamente meno risorse vanno per l’ac-quisto di piattaforme digitali da parte dellescuole.Nella relazione tecnica viene specificato chemolte piattaforme sono state messe a di-sposizione a titolo gratuito. Viene mantenutoil parametro di 10.000 euro come contributoa scuola, con riferimento sia alla dotazionedi piattaforme informatiche sia al supportoagli studenti meno abbienti sempre comespese da contabilizzare in conto capitale.Per l’acquisto di piattaforme e dispositivi in-dividuali è stato inserito un comma che spe-cifica che occorre ricorrere agli strumentiprevisti dalla L. 296/2006 ma si può derogare. Positiva la finalizzazione delle risorse per la

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formazione altrimenti si rischiava di nonspenderle per questa finalità. Si può ricorrereanche al Fondo previsto dalla 107. Positivo che le scuole possono sottoscriverecontratti con assistenti tecnici.

La FAD dei CPIA ha più problemi di altreistituzioni scolastiche: le difficoltà nella in-dividuazione di sedi adeguate, l'isolamentoistituzionale che talvolta vivono queste isti-tuzioni, la recente stabilità della DirigenzaScolastica ottenuta con l'ultimo concorso ela relativa saturazione dei posti sono i pro-blemi che rendono la didattica a distanzacomplessa, seppur in presenza di specifichesperimentazioni.In questa fase si sopperisce utilizzando il re-gistro elettronico che però non permette lacertificazione delle ore on line degli studentio perlomeno deve essere regolamentata.A Giugno sono previsti gli esamo per i qualioccorre aver frequentato almeno 2/3 di 80hlezione +10h accoglienza per essere ammessiala certificazione linguistica livello A2 (L2) . Senza la frequenza sono solo 4 gli Enti Cer-tificatori (Cils Unistrasi/Roma 3/CeliPerugia/Società Dante Alighieri) che possonoprocedere a tale riconoscimento.Occorre quindi una discussione specifica suqueste problematiche con il Ministero.Occorre aprire un confronto con il Ministerodell'Interno (Prefetture) per concordare de-roghe alle scadenze legate a queste pro-cedure.

L'articolo 121 a misure per favorire la conti-nuità occupazionale per i docenti supplentibrevi e saltuari: Integralmente condivisibile, anche perchéi supplenti sono nella maggior parte deicasi docenti giovani con maggiori compe-tenze tecnologiche che possono supportarela didattica a distanza.

L'Art. 123 stabilisce misure alternative alladetenzione in carcere, in deroga alla legge199/2010: Si prevede la deroga alla 199/2010 ma lanorma già prevedeva la possibilità di de-tenzione domiciliare per i condannati conpena residua o non superiore a diciotto mesi. Si ampliano però le fattispecie di esclusionedal beneficio, introducendo, al comma 1/dl'esclusione di coloro che siano stati sanzio-nati per aver partecipato a qualsiasi titoloa disordini e sommose (quindi anche labattitura delle sbarre) e alla lettera e tutticoloro per i quali sia stato redatto qualsiasirapporto disciplinare. Questo significa chetutti coloro che a vario titolo hanno protestatoin questi giorni, anche solo, ripeto, per averpercosso le sbarre della cella, o riceve unqualsiasi rapporto dal 7 marzo al 30 giugnoè automaticamente escluso. Inoltre, il comma 1/f esclude dal beneficio idetenuti senza un domicilio effettivo, e sonomolti, quando per questi potrebbero co-munque essere trovate strutture di acco-glienza. In più, la previsione delle esigenzedi tutela delle persone offese, senza una at-tenta valutazione dei casi, può essere un ul-teriore motivo di esclusione, anche laddovefossero in atto percorsi di giustizia riparativa. Infine, il comma 3 prevede l'utilizzo di mezzidi controllo elettronici per detenuti minorennie condannati a pene non superiori a sei mesi.Abbiamo già, anche in situazioni non emer-genziali, sottolineato la carenza e la difficoltàdi approvvigionamento di tali strumenti. Inuna situazione come questa, rischia di essereinapplicabile, o applicata in maniera asso-lutamente limitata, rispetto alle esigenze. L'unica previsione che può facilitare e velo-cizzare le procedure è che possa essereomessa la relazione di cui al comma 1 lettera4 L.199, sulla condotta e sulle caratteristichedel domicilio del condannato.

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Nel complesso, si mantiene il giudizio di mi-sure insufficienti rispetto alle esigenze de-flattive legate all'emergenza coronavirus. Nulla si continua a dire di come verrannogarantire le misure precauzionali e preventiveper tutte le persone che restano in carcere,con celle piccole e strutture igieniche ina-deguate, come si garantisce l'isolamentonel caso si verifichino persone positive, comesi interviene per garantire in sicurezza ilmantenimento dei contatti con i familiari.

Art. 124 Licenze premio straordinarie per idetenuti in regime di semilibertà

Giudizio positivo sull'aver inserito licenzepremio straordinarie per i detenuti in regimedi semilibertà, in deroga al complessivolimite massimo di cui all'art.52 L.354/75,quindi, se interpreto correttamente, superioria 45 giorni. Manca la previsione di poter dormire fuori,laddove possibile, per i detenuti in semili-bertà, per il periodo fino al 30 giugno, inmaniera da evitare i rientri dall'esterno dimolte persone.

L'articolo 125, al comma 1, proroga di 6 mesii termini dei contributi ai Comuni per progettirelativi a investimenti nel campo dell’ effi-cientamento energetico e dello sviluppo ter-ritoriale sostenibile, previsti dal Decreto Crescita, per-mettendo ai Comuni stessi di non decaderedall'assegnazione delle risorse per opereutili quali interventi di illuminazione pubblica,risparmio energetico degli edifici pubblici,installazione di impianti di produzione dienergia da fonti rinnovabili, mobilità soste-nibile, adeguamento e messa in sicurezzadi scuole ed edifici pubblici, abbattimentodelle barriere architettoniche.

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1.410,00 1.650,00

50,0047,64

3.157,64

358,20988,00

80,00338,20

3.293,205.058,60

1.148,30

112,80590,50

30,00130,00203,40

2.160,00103,80

396,00

48,60

300,005.223,40

Potenziamento SSN

Incremento fabbisogno sanitario nazionale standardIncremento Fondo emergenza nazionale Incentivi produzione DPI Altre misure Totale

Ammortizzatori

CIGo per già tutelati FISFONDI ALTERNATIVITrattamento ordinario integrazione salariale per chi è già in CIGs Cassa Integrazione in deroga Totale

Riduzione lavoro

Congedo parentale per lavoratori dipendenti settore privato, gestione separata e autonomi Voucher baby sitterIncremento 12 giorni legge 104Congedo e indennità per dipendenti SSN Equiparazione a malattia del periodo di quarantena Indennità una tantum per partite Iva e collaboratori iscritti allagestione separata Indennità una tantum per autonomi iscritti alla gestione speciale AGO Indennità una tantum a stagionali del settore turismo e terme non titolari di rapporto di lavoro dipendenteIndennità una tantum per operai agricoli a t.d. che nel 2019 abbianoeffettuato almeno 50ggIndennità una tantum ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 e con reddito inferiore a 50.000 euroFondo per il Reddito di ultima istanzaTotale

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TABELLE DI SINTESI DEI TITOLI DEL D.L. “CURA ITALIA”N. 18 DEL 17 MARZO 2020

(saldo netto da finanziare, milioni di euro)

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5.149,001.557,00

6.706,00

4.079,57

Famiglie e imprese

Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario Misure fiscali a sostegno delle famiglie e delle imprese Totale

Ulteriori misure

TOTALE SPESE 24.226,61

TOTALE ENTRATE -559,44

TOTALE ARTICOLATO -20.786,05

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