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Co.r.re.l.a.re: consolidare reti regionali e locali per un’accoglienza responsabile Convenzione di Sovvenzione n. 2011/FEI/PROG-100781 CUP ASSEGNATO AL PROGETTO B53I12000030003 LA TUTELA DEI MINORI STRANIERI Dott.ssa Roberta Dell’Oro Giovedì, 07 marzo 2013 ore 09:00 – 13:00 Provincia di Varese Provincia di Varese Assessorato Politiche Sociali

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Co.r.re.l.a.re: consolidare reti regionali e locali per un’accoglienza responsabileConvenzione di Sovvenzione n. 2011/FEI/PROG-100781CUP ASSEGNATO AL PROGETTO B53I12000030003

LA TUTELA DEI MINORI STRANIERI

Dott.ssa Roberta Dell’OroGiovedì, 07 marzo 2013 ore 09:00 – 13:00

Provincia di VareseProvincia di VareseAssessorato Politiche Sociali

Co.r.re.l.a.re: consolidare reti regionali e locali per un’accoglienza responsabileConvenzione di Sovvenzione n. 2011/FEI/PROG-100781 | CUP ASSEGNATO AL PROGETTO B53I12000030003

La tutela dei minori stranieri nell’ordinamento internazionale e nel nostro ordinamentointernazionale e nel nostro ordinamento

Il minore italiano, straniero, apolide, ha propri diritti e in particolare ha il diritto ad un regolare processo di personalizzazione e di socializzazione

1948 Costituzione (artt. 2, 3, 31 co. 2, 30, 32, 34, 35, 37, 38)( , , , , , , , , )(non sempre parità di trattamento Corte Cost. sent.329/11)

1989 Convenzione dei diritti del fanciullo (ONU, L. 176/91),  ratificata da tutti gli stati, tranne U.S.A. e Somalia

1995 Riforma del diritto internazionale privato (L.218)

1995 Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori (Strasburgo,L.77/03)

2000  Carta di Nizza artt. 24, 21

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Segue: La tutela dei minori stranieri nell’ordinamento              internazionale e nel nostro ordinamento

• regolamento CE 2201/2003 competenza, riconoscimento ed esecuzione delledecisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale;

• Convenzione dell’Aja 5/10/1961 sulla competenza delle autorità e la leggeapplicabile in materia di protezione dei minori, rese esecutiva con L.742/80 eL.64/94, in vigore dal 23/4/1995 richiamata da art. 42 L.218/95;

• Convenzioni di Lussemburgo del 20/5/80 e dell’Aja 25/10/1980 rese esecutiveg / / j / /con L. 64/94 sulla sottrazione internazionale di minori;

• Testo Unico 286/98 delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazioneTesto Unico 286/98 delle disposizioni concernenti la disciplina dell immigrazionee norme sulla condizione dello straniero (titolo V diritto all’unità familiare etutela dei minori (artt. 28‐33).

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Diritto alla differenza culturale

Ogni persona ha il diritto al rispetto delle proprie specificità culturali:Ogni persona ha il diritto al rispetto delle proprie specificità culturali:• di cultura, • di lingua, di li i• di religione,  

• di costumi, • di tradizioniCost. (art.19, 3, 8, 21).

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: rispetto della diversità culturale, religiosa e linguistica e art.21 vieta le discriminazioni

L.218/95 salvaguarda il diritto alla differenza culturale adottando come criterio di / gcollegamento la legge nazionale.

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Applicazione delle leggi nello spazio

• norme di diritto pubblico:applicabili a tutti nel territorio (penali e di polizia)

• norme di diritto di privato (L.218/95):Norme di applicazione necessaria, (art. 17) non sempre indicato dalla leggeart 333 c c per motivi di carattere socialeart. 333 c.c. per motivi di carattere socialeart.343 bis e ter c.c. ordini di protezione  art. 37 bis legge adozione, adozione internazionale 

Individuazione del criterio di collegamento per situazioni con elementi di estraneità. Il giudice deve attivarsi per conoscere la legge straniera (art. 14)

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L. 218/95 diritto internazionale privato (abrogati artt. da 17 a 31 prel. c.c. perché richiamavano le leggi del marito e del padre):

• diritto interno;• diritto processuale;• diritto strumentale: individua il criterio (cittadinanza residenza ) più idoneodiritto strumentale: individua il criterio (cittadinanza, residenza,…) più idoneo per individuare la legge competente fra quelle che possono essere richiamate   criterio di collegamento, viene quindi attuato un rinvio.

Limite applicativo ordine pubblico internazionale 

( d l d l d ff l(insieme di principi universali comuni a nazioni di cultura e tradizioni affini per la tutela dei diritti fondamentali art. 16) 

Verifica del concreto interesse del minore (C.A. Sez. Min. Torino decreto 11/4/2001 in Dir. Imm. e citt. 2003 n.3, C.A. Sez. Min. Torino decreto 18/4/2001 Dir. Fam. E pers. 2001)p )

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/segue: Applicazione delle leggi nello spazio ‐ L. 218/95

Titolo IV ‐ Efficacia di sentenze ed atti stranieri

• riconoscimento di sentenze e provvedimenti stranieri (artt 64 65 66): non è• riconoscimento di sentenze e provvedimenti stranieri (artt. 64,65, 66): non è necessario alcun procedimento (circolare 7/1/1997 Min. Grazia e Giustizia)

• riconoscimento di atti stranieri contestati (art 67) (competente Corte d’Appello)• riconoscimento di atti stranieri contestati (art. 67) (competente Corte dAppello) (sentenza 19602/11 Cass. I sez. riconosciuto divorzio con atto notarile cubano)

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Capo II ‐ Capacità e diritti delle persone fisiche 

art. 20 Capacità giuridica acquisto secondo la legge nazionale (Es. neonato spagnolo l’acquista dopo 24 ore dalla nascita)( p g q p )

art. 23 Capacità d’agire regolata dalla la legge nazionale (maggiore età emancipazione interdizione )(maggiore età, emancipazione, interdizione, …)

art. 24 Diritti della personalità (vita, immagine, riservatezza)regolati dalla legge nazionaleregolati dalla legge nazionale o dalla legge che regola i rapporti di famiglia  

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Capo IV ‐ Rapporti di famiglia

art. 33 Filiazione si applica la legge nazionale del figliopp gg g

art. 35 Riconoscimento di figlio naturale si applica la legge nazionale del figlio o di chi vuole riconoscere secondo il favor filiationischi vuole riconoscere secondo il favor filiationis(Legge egiziana vieta il riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio autorizzazione data perché divieto contrario ordine pubblico Cass. 28/12/2006 n. 27592 Cass 27/10/99 n 12077 Dir Fam e pers 2000)27592, Cass. 27/10/99 n.12077 Dir. Fam. e pers. 2000) 

art. 36 Rapporti genitori e figli regolati dalla legge nazionale del figlio ( t tà t i t d i )(nome, potestà, mantenimento, educazione, …) Cass. Civ. I Sez. 9/6/2005 n. 12169

Modifiche da fare con decreto legislativo ex art.2 L.219/2012(artt. 33, 34, 35, 39)

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Il minore straniero ha il diritto a vivere nell’ambito della propria famiglia d’origine, salvaguardando la propria provenienza culturale:

CostituzioneConvenzione di New York (art. 8, 9,10,18 e 20)( , , , )Legge sul diritto del minore a una famiglia (L. 184/83 art.1 co.5)

limite èlimite è

Il superiore (migliore) interesse del minore (art. 3 Con. N.Y.) e L. 184/83

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necessario bilanciamento tra

diritto alla differenza culturale rispetto dei diritti umani fondamentalidiritto alla differenza culturale rispetto dei diritti umani fondamentali

limite è la lesionelimite è la lesione

Picchiare       è  educativo?M di è d ti ?Mendicare     è educativo?Lavorare       è  educativo?Tosare i capelli  è educativo?

Bisogna valutare gli effetti che le differenze producono:• Tutela dell’interesse del minore (allontanare è più o meno grave del  lasciare in famiglia? Cass. 11/1/92 n. 231, T.M.Torino 27/7/99 Diritto, imm. e citt. 2000 n.2);

• Contrarietà all’ordine pubblico;• Valutazione del diritto fondamentale preminente (vita, salute)a uta o e de d tto o da e ta e p e e te ( ta, sa ute)

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Rispetto alla responsabilità genitoriale, l’immigrazione comporta apprenderenuove regole giuridiche, sociali, culturali che lo straniero deve conciliare con valorie norme del proprio paesee o e de p op o paese

ius corrigendi limitato da regole Stato ospitante

Corte Cost 364/88 non può essere invocata l’ignoranza della legge perché èCorte Cost. 364/88 non può essere invocata l ignoranza della legge perché ècompito dello straniero informarsi secondo la normale diligenza

Il i t i h il di itt di i ll’i t d ll f i li diIl minore straniero ha il diritto di vivere all’interno della sua famiglia e diconservare le proprie tradizioni e specificità (l.184/83)Ma quando si verificano:• abuso dei mezzi di correzione art. 571 c.p. Costa d’Avorio (Cass. Pen. VI Sez. 22/3/2011 n. 11251, T.M.

Torino 13/8/99 Dir. Imm. e citt. 2000 n.2)

• maltrattamenti di minori art. 572 c.p. bengalesi (Cass. Sez. V pen. 28/11/2008 n. 44516, Cass. Pen. VI n. 48272/09 i Di I itt 2008)48272/09 in Dir. Imm.e citt. 2008)

• mutilazioni genitali femminili artt. 583 bis e ter (l.7/2006)• circoncisione maschile (lecito ma effettuata da un medico)

bb d di i• abbandono di minore T.M.Na15/5/2008 e C.A. Na28/11/2011

• POSSIBILI INTERVENTI EX ARTT. 330,333 c.c.

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Oggi i Tribunali sono più attenti ai modelli culturali nell’affidamento di minoristranieri, anche se ancora vi sono provvedimenti basati su relazioni sociali che non

d ll d ff l l d ll d ff l à l htengono conto delle differenze culturali delle difficoltà linguistiche, precariecondizioni abitative con limitazione potestà o dichiarazione di adottabilità.

Nella valutazione delle competenze genitoriali bisogna considerare:• le capacità relazionali e la qualità delle stesse anche se adottati mezzi correttivi non adeguati;g ;

• comprendere i bisogni  (no approccio monoculturale) e individuare le risorse e la capacità d’integrazione;

• fare capire perché richiesti comportamenti diversi da quelli del loro paesefare capire perché richiesti comportamenti diversi da quelli del loro paese.

Un italiano strattona il figlio in Svezia e viene condannato

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Convenzione di New York sui diritti del fanciullo 20/11/89 esecutiva con L. 176/91

• Le norme interne se incompatibili sono abrogate

• Sono immediatamente applicabili le norme precettive Sentenza Corte Costituzionale n.1/2002

• Sono riconosciuti ‐ i diritti civili e della personalità: alla vita (art.6), al nome e alla cittadinanza (art. 7), alla salute (art. 24), alla libertà di espressione (art. 13), di opinione e di religione (art. 14), di associazione e  di riunione (art. 15)

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PreamboloPreambolo• Diritti riconosciuti a ogni individuo senza distinzione di sesso, lingua, religione, opinione politica, ricchezza• La famiglia è l’ambiente naturale per la crescita del minore e deve quindi essere protetta e assistita• Il minore non avendo ancora una maturità psico‐fisica deve essere protetto e tutelato legalmente

Prima parte (artt. 1‐41)

• Art. 3: in tutte le decisioni deve prevalere l’interesse      superiore del minore

Art. 5: gli stati devono rispettare le responsabilità, diritti e doveri dei                 genitori e famiglia allargata considerando i loro usi locali

• Art. 7: il minore ha diritto a conoscere i propri genitori ed essere cresciuto  da loro

• Art. 8: gli stati devono preservare le relazioni familiari

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• Art. 9: il minore può essere separato dai genitori e non avere contattip p gsolo nel suo preminente interesse e deve essere garantita a tutti lapossibilità di esprimere le proprie opinioni e partecipare alledeliberazioni che li riguardano (art. 336 c.c., artt. 8,10 L. 184/83).L’audizione del minore capace di discernimento è ribadita nell’art. 12Se la separazione è dovuta a prigionia, espulsione, esilio, morte, lo Stato surichiesta di familiari deve comunicare il luogo ove si trova il soggettog gg

• Art. 10: deve essere favorito il ricongiungimento familiare

• Art. 16: non devono esservi interferenze arbitrarie e illegali nella sua vitaprivata e familiare

• Art. 18: entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale e gli Statidevono aiutare per poter svolgere tale compito e se lavorano hannodiritto a servizi di assistenza per i quali abbiano i requisiti necessari

• Art 19: gli Stati intervengono a tutela del minore contro violenze• Art. 19: gli Stati intervengono a tutela del minore contro violenze,maltrattamenti, abbandono, negligenze

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A 20 il i ò ll i f i li l S• Art. 20: se il minore non può crescere nella propria famiglia, lo Statointerviene con sistemazione in famiglia, con kafalah di diritto islamico, conadozione. Nella scelta bisogna considerare la continuazione nell’educazione el i i t i li i lt l li i tila sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica

• Art. 21: considera l’adozione e l’adozione internazionale. Quest’ultima solocome ipotesi assolutamente residuale se non è possibile mettere a balia ilminore o essere adottato nel suo paese d’origine. (L. 476/98)

• Art. 27: deve essere garantito un livello sufficiente di vita al minore perconsentire uno sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale. Gli Statiaiutano i genitori in caso difficoltà per quanto riguarda il vestiario,g p q g ,l’alimentazione e l’alloggio e lo Stto garantisce procedimenti per il recuperodei crediti alimentari.

• Art. 30: le minoranze etniche, religiose e linguistiche negli Stati devono esseretutelate e in particolare quelle a cui appartiene il minore.

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Sono riconosciuti i diritti sociali:‐ Sono riconosciuti i diritti sociali:

alla sicurezza sociale (art. 26),  all’istruzione (art. 28), allo svago e al  riposo (art. 31) 

‐ Sono riconosciute le garanzie processuali per i minori (art. 40)

‐ Sono tutelati i minori rifugiati (art. 22) e disabili (art. 23)

‐ Sono tutelati i minori dallo sfruttamento economico (art 32) sessuale (art 34)‐ Sono tutelati i minori dallo sfruttamento economico (art. 32), sessuale (art.34), sostanze stupefacenti (art. 33), torture (art. 37), guerre (art. 38) e devono essere previsti interventi da parte degli stati di riadattamento (art. 39)

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Regolamento CE 2201/2003 relativo alla competenzaRegolamento CE 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale 

e in materia di responsabilità genitoriale entrato in vigore 1/3/2005 (è abrogato il regolamento Ce 1347/2000)(è abrogato il regolamento Ce 1347/2000) 

Si applica a tutti i casi di:di or io separa ione e ann llamento matrimonio‐ divorzio, separazione e annullamento matrimonio

‐ attribuzione, esercizio, delega, revoca totale o parziale della responsabilitàgenitoriale (affidamento, visita, tutela, curatela, collocamento in famiglia o istituto)Anche nel caso di filiazione naturale e anche in relazione ai beni del minore (art 1)Anche nel caso di filiazione naturale e anche in relazione ai beni del minore (art. 1)

Devono essere rispettati i diritti fondamentali del minore, in particolare l’art. 24 della Cartadei diritti fondamentali dell’UEdei diritti fondamentali dell UE(1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essipossono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazionesulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti dalle autorità pubbliche o daistituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti direttig g pcon i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse).

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Segue: Regolamento CE 2201/2003Segue: Regolamento CE 2201/2003

Il criterio individuato per l’applicazione della legge è quello di vicinanza (residenza abituale artt 3 15) infattiartt. 3 ‐ 15), infatti‐Competente è il giudice del luogo di:residenza genitori per separazione, divorzio, invalidità‐ residenza minore per responsabilità genitoriale (diverse eccezioni)residenza minore per responsabilità genitoriale (diverse eccezioni)     

Gli Stati in cui si trova il minore, in caso di urgenza, possono adottare i provvedimenti provvisori o cautelari necessari (art. 20)p o so o caute a ecessa (a t 0)

L’audizione del minore è fondamentale

le decisioni prese in uno Stato membro sono riconosciute negli altri, se prese conformemente al presente regolamento (non Danimarca) (art. 21)‐In alcuni casi le decisioni di:separazione, divorzio, invalidità non possono essere riconosciute (art. 22 es: contrarietà ordine pubblico). Riconosciute anche per fatti non previsti nello Stato (art. 25)responsabilità genitoriale (art. 23 contrarietà interesse minore e non audizione….)

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Segue: Regolamento CE 2201/2003

Per l’attuazione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale è necessario che sianoPer l attuazione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale è necessario che siano dichiarate esecutive nell’altro stato (competente giudice ove risiede persona contro la quale si agisce o il minore) e contro la decisione è possibile opposizione entro un mese dalla notifica (artt. 28‐36).( )

Il diritto di visita e il ritorno del minore previsti da un giudice di uno Stato membro non devono essere dichiarati esecutivi in un altro Stato se sono rispettati gli articoli (artt.40‐42).

Il regolamento prevale sulla:• convenzione dell’Aja a protezione dei minori (L.742/61, L. 64/94)• convenzione Aja 1/6/1970 sul riconoscimento divorzi e separazioni

/ / d d ll d• convenzione europea 20/5/1980 su riconoscimento ed esecuzione delle decisioni su affidamento e ristabilimento dell’affidamento  

• convenzione Aja 25/10/1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori

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Convenzione dell’Aja 5/10/1961 sulla competenza delle autorità e la legge applicabile inConvenzione dellAja 5/10/1961 sulla competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori, 

rese esecutiva con L. 742/80 e L. 64/94, in vigore dal 23/4/1995Richiamata da art. 42 L. 218/95/

Questa Convenzione si applica a tutti anche a minori di stati non aderenti Regola sia il giudice competente che la legge da applicareSono considerati provvedimenti a protezione: nomina tutore, affidamento a famiglia eprovvedimenti in separazione e divorzio e provvedimenti che incidono sulla potestà genitoriale a protezione del minore (Cass. 1/2001)

Art. 1 competente è lo Stato di residenza abituale del minoreArt. 2 si applica la legge interna dello StatoArt. 3 i rapporti di autorità (potestà, tutela) sono definiti in base alla legge di cittadinanza e 

l lriconosciuti negli altri statiArt. 4 lo Stato di cui è cittadino il minore può adottare misure di protezione dopo avere informato lo Stato di residenzaA t 6 l St t di i è itt di il i ò ffid d’ d ll St t di idArt. 6 lo Stato di cui è cittadino il minore può affidare, se d’accordo, allo Stato di residenza (giudice tutelare art. 4 co. 4 L.64/94) l’attuazione delle misureArt. 7 Le decisioni prese sono riconosciute negli altri stati. (In Italia dal Tribunale per i Minorenni del luogo ove devono essere eseguiti anche su richiesta PM e decide conMinorenni del luogo ove devono essere eseguiti anche su richiesta P.M. e decide con decreto, impugnabile in  Cassazione art. 4 co. 1, 2 L. 64/94)

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Segue: Convenzione dell’Aja 5/10/1961Segue: Convenzione dellAja 5/10/1961

Art. 8 lo Stato di residenza abituale può prendere i provvedimenti provvisori e urgenti(competente è il Tribunale per i Minorenni e deve essere avvisata l’autorità centrale art 4 co(competente è il Tribunale per i Minorenni e deve essere avvisata l autorità centrale art. 4 co.3 L. 64/94)

Art 9 lo Stato in cui si trova il minore può adottare i provvedimenti provvisori e urgentiArt. 9 lo Stato in cui si trova il minore può adottare i provvedimenti provvisori e urgenti(competente è Tribunale per i Minorenni e deve essere avvisata l’autorità centrale art. 4 co. 3L. 64/94)

Art. 11 lo Stato che adotta misure nei confronti di minore deve avvisare l’autorità dello Statodi cui è cittadino e lo stato in cui risiede abitualmente (l’autorità centrale in Italia è l’Ufficioper la giustizia minorile presso il Ministero di Giustizia)p g p )

Art. 12 si considera minore la persona che lo è per lo stato di cui è cittadino e per lo stato incui risiede abitualmente.

Esempio: minore straniero non accompagnato segnalazione a P.M.presso T.M. oppure/eapertura tutela (art. 343 c.c.) e nomina tutore provvisorio e affidamento consensuale art. 2 L.184/83

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C i i di L b d l 20/5/80 d ll’Aj 25/10/1980Convenzioni di Lussemburgo del 20/5/80 e dell’Aja 25/10/1980 rese esescutive con L. 64/94 sulla sottrazione internazionale di minori

Prevede sia l’illecito trasferimento del minore e mancato rispetto del diritto di visitaLa Convenzione di Lussemburgo riguarda solo i paesi del Consiglio d’Europa, è più formale,presuppone un comportamento in contrasto con la decisione, si riferisce ai genitoriLa Convenzione dell’Aja è aperta alla firma di tutti (www.hcch.net), non prevede l’esistenza diun provvedimento, può riguardare qualsiasi persona che trattenga un minore e valutal’interesse del minore se è trascorso un anno e lo sente.

L’autorità centrale in Italia è l’Ufficio per la giustizia minorile presso il Ministero di Giustiziache può avvalersi dell’aiuto dell’Avvocatura di stato, dei servizi minorili dell’Amministrazioned ll i i i d ll P li i di S ( 3 L 64/94)della giustizia e della Polizia di Stato. (art. 3 L. 64/94)

Competente è il Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza del minore (se deve tornareall’estero) o del luogo di residen a degli esercenti la potestà (se deve tornare in Italia (art 5)all’estero) o del luogo di residenza degli esercenti la potestà (se deve tornare in Italia (art. 5).Il ricorso è presentato dal P.M., anche a seguito di richiesta dell’autorità centrale, al T.M. chedecide con decreto, è ammesso ricorso per Cassazione (art. 5).Il Procuratore della Repubblica cura l’esecuzione delle decisioni del TMIl Procuratore della Repubblica cura l esecuzione delle decisioni del T.M.

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L li i di d ti t i i it li iLegalizzazione di documenti stranieri e italiani

Atto straniero: atto compilato e redatto all’estero da autorità straniere o redatto inItalia da Consolato o Ambasciata straniera.(Non lo è se redatto da consolato o ambasciata italiana all’estero anche se le partisono straniere).)Devono essere accompagnati da traduzione certificata da autorità consolare odiplomatica o da traduttore ufficiale (iscritto albo Tribunale)

Atto italiano: atto redatto in Italia da autorità italiana o all’estero da autoritàconsolare o ambasciata italiana.

Per essere efficace in Italia o all’estero necessita di:legalizzazione non necessaria se Stato ha aderito alla Conv. Aja 1961

tit it d till ( i t l i i U E )e sostituita da apostille (non necessaria tra alcuni paesi U.E.)

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L li i di d ti t i i it li iSegue: Legalizzazione di documenti stranieri e italiani

/Legalizzazione (art. 33 T.U. 445/00), cioè attestazione ufficiale della qualifica legaledel P.U. che ha firmato e dellasua autenticità:

• di atti stranieri rilasciati all’estero, competente autorità consolare odiplomatica italiana all’estero;

• di atti stranieri rilasciati da autorità straniera in Italia, competente Prefetto, pnella cui circoscrizione si trova l’autorità estera.

Se manca la legalizzazione l’atto vale come scrittura privata:Se manca la legalizzazione, l atto vale come scrittura privata:• di atti italiani da utilizzare all’estero, competente il Procuratore della

Repubblica presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede chi lo haredatto e autenticatoredatto e autenticato.La firma del P.M. viene legalizzata dal Consolato straniero nel cui ambitorientra.

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d ti t i i it li iSegue: documenti stranieri e italiani

Apostille forma semplificata di legalizzazione, attestazione della qualifica legale delP.U. che ha sottoscritto l’atto e autentica il timbro o sigillo.E’ fatta dall’autorità del paese che ha emesso l’atto.

In Italia è rilasciata per:• atti notarili, giudiziari e dello stato civile da Procuratore della Repubblica presso, g p pil T.O. ove sono stati formati;

• atti amministrativi da Prefetto del luogo ove l’atto è stato emesso.