Criteri UE relativi agli acquisti verdi della pubblica...

43
1 Criteri UE relativi agli acquisti verdi della pubblica amministrazione (GPP) per i trasporti Gli acquisti verdi della pubblica amministrazione (GPP) sono uno strumento volontario. Il presente documento presenta i criteri UE in materia di GPP per i trasporti. La relazione tecnica preliminare di accompagnamento (Technical Background Report, TBR) fornisce indicazioni esaurienti sulle motivazioni alla base della scelta di tali criteri e riferimenti a chi desideri ottenere ulteriori informazioni. Per ciascun gruppo di prodotti / servizi vengono presentate due serie di criteri: i criteri di base sono utilizzabili da qualsiasi amministrazione aggiudicatrice negli Stati membri e riguardano gli impatti principali sull'ambiente. Sono stati elaborati per poter essere impiegati con uno sforzo minimo in termini di verifiche aggiuntive o con aumenti di costo minimi; I criteri generali sono rivolti a quei soggetti che desiderano acquistare i migliori prodotti disponibili sul mercato. Possono richiedere uno sforzo ulteriore in termini di verifiche aggiuntive o comportare un lieve aumento dei costi rispetto ad altri prodotti con le stesse funzioni. 1. Definizione e ambito di applicazione Le pubbliche amministrazioni acquistano veicoli di diverse tipologie, a seconda che siano destinati all'uso ordinario (per esempio veicoli di rappresentanza, veicoli degli organismi di ispezione, furgoni per le consegne o veicoli per il giardinaggio), al trasporto di emergenza (ambulanze, automezzi antincendio, vetture e furgoni della polizia, ecc.) o ad impieghi speciali (spazzatrici, autocarri per la raccolta dei rifiuti, autobus, ecc.). I criteri individuati riguardano tre gruppi di prodotti: autoveicoli passeggeri acquistati direttamente o in leasing/nolo; veicoli e servizi per il trasporto pubblico; autocarri e servizi per la raccolta dei rifiuti. I criteri e le procedure di aggiudicazione dell'appalto definite nel presente documento possono fungere da orientamento anche nella definizione delle specifiche relative a contratti per servizi e tipologie di autoveicoli diversi da quelli menzionati. Inoltre, i criteri proposti vanno letti alla luce della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada e della legislazione nazionale di attuazione di tale direttiva. Tale direttiva impone alle pubbliche autorità e agli operatori cui sono assegnati appalti pubblici di servizi di tenere conto, al momento dell'acquisizione di veicoli per il trasporto su strada, della loro vita utile, nonché dell'impatto ambientale ed energetico dei veicoli o almeno di quello connesso con il consumo di energia, le emissioni di CO 2 e le emissioni di inquinanti, tra cui in particolare NOx, HCNM e particolato. Tale obiettivo può essere raggiunto definendo dei requisiti di rendimento energetico e prestazione ambientale per ciascuno degli aspetti considerati, sotto forma di prescrizioni tecniche minime o di criteri di aggiudicazione, o traducendo in valore monetario gli impatti in parola nel momento in

Transcript of Criteri UE relativi agli acquisti verdi della pubblica...

1

Criteri UE relativi agli acquisti verdi della pubblica amministrazione (GPP) per i trasporti Gli acquisti verdi della pubblica amministrazione (GPP) sono uno strumento volontario. Il presente documento presenta i criteri UE in materia di GPP per i trasporti. La relazione tecnica preliminare di accompagnamento (Technical Background Report, TBR) fornisce indicazioni esaurienti sulle motivazioni alla base della scelta di tali criteri e riferimenti a chi desideri ottenere ulteriori informazioni. Per ciascun gruppo di prodotti / servizi vengono presentate due serie di criteri:

• i criteri di base sono utilizzabili da qualsiasi amministrazione aggiudicatrice negli Stati membri e riguardano gli impatti principali sull'ambiente. Sono stati elaborati per poter essere impiegati con uno sforzo minimo in termini di verifiche aggiuntive o con aumenti di costo minimi;

• I criteri generali sono rivolti a quei soggetti che desiderano acquistare i migliori prodotti disponibili sul mercato. Possono richiedere uno sforzo ulteriore in termini di verifiche aggiuntive o comportare un lieve aumento dei costi rispetto ad altri prodotti con le stesse funzioni.

1. Definizione e ambito di applicazione Le pubbliche amministrazioni acquistano veicoli di diverse tipologie, a seconda che siano destinati all'uso ordinario (per esempio veicoli di rappresentanza, veicoli degli organismi di ispezione, furgoni per le consegne o veicoli per il giardinaggio), al trasporto di emergenza (ambulanze, automezzi antincendio, vetture e furgoni della polizia, ecc.) o ad impieghi speciali (spazzatrici, autocarri per la raccolta dei rifiuti, autobus, ecc.). I criteri individuati riguardano tre gruppi di prodotti:

• autoveicoli passeggeri acquistati direttamente o in leasing/nolo; • veicoli e servizi per il trasporto pubblico; • autocarri e servizi per la raccolta dei rifiuti.

I criteri e le procedure di aggiudicazione dell'appalto definite nel presente documento possono fungere da orientamento anche nella definizione delle specifiche relative a contratti per servizi e tipologie di autoveicoli diversi da quelli menzionati. Inoltre, i criteri proposti vanno letti alla luce della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada e della legislazione nazionale di attuazione di tale direttiva. Tale direttiva impone alle pubbliche autorità e agli operatori cui sono assegnati appalti pubblici di servizi di tenere conto, al momento dell'acquisizione di veicoli per il trasporto su strada, della loro vita utile, nonché dell'impatto ambientale ed energetico dei veicoli o almeno di quello connesso con il consumo di energia, le emissioni di CO2 e le emissioni di inquinanti, tra cui in particolare NOx, HCNM e particolato. Tale obiettivo può essere raggiunto definendo dei requisiti di rendimento energetico e prestazione ambientale per ciascuno degli aspetti considerati, sotto forma di prescrizioni tecniche minime o di criteri di aggiudicazione, o traducendo in valore monetario gli impatti in parola nel momento in

2

cui si decide l'acquisto, utilizzando il metodo di calcolo descritto nella direttiva. I criteri suggeriti, riportati nella presente scheda prodotto, possono fungere da orientamento per le autorità pubbliche che desiderano applicare la direttiva avvalendosi della prima o della seconda opzione, ossia includendo determinati requisiti di prestazione energetica e ambientale nelle specifiche tecniche e/o nei criteri di aggiudicazione. I criteri possono essere utilizzati anche insieme a una valutazione del costo del ciclo di vita che utilizzi la metodologia prevista dall'articolo 6 della direttiva, ovvero strumenti equivalenti, quali lo strumento fornito alla pagina www.cleanvehicle.eu a sostegno di una decisione di acquisto che tenga conto sia dei costi legati al ciclo di vita, sia di criteri ambientali minimi. Poiché non tutti gli Stati membri hanno consentito entrambe le opzioni sopra indicate in fase di attuazione della direttiva «veicoli puliti», è assolutamente necessario che le autorità nazionali verifichino gli obblighi previsti dalle norme nazionali prima di scegliere il relativo approccio in materia di GPP per il gruppo di prodotti in oggetto. Per maggiori informazioni sulla legislazione dell'UE in materia, consultare la relazione tecnica preliminare di accompagnamento. 1.1. Autovetture e veicoli leggeri Relativamente alle autovetture e ai veicoli leggeri: I criteri di base sono incentrati sulle emissioni di CO2 e di altri inquinanti, nonché sui livelli di rumorosità. I criteri generali tengono conto di altri elementi che possono influire sui consumi di carburante o su altri impatti ambientali dei veicoli. Una sezione specifica riguarda le autovetture a nolo o in leasing. La procedura di aggiudicazione per i contratti di nolo o leasing di veicoli dovrà tenere conto di taluni aspetti ambientali relativi alla manutenzione, poiché le operazioni di manutenzione sono a carico dell'assegnatario. In entrambi i casi sono stati definiti dei criteri di aggiudicazione volti a incoraggiare le migliorie.

1.2. Veicoli e servizi per il trasporto pubblico Fino ad alcuni anni fa, i servizi di trasporto pubblico erano gestiti per lo più da enti pubblici, identificabili in genere con le amministrazioni locali e regionali, in maniera diretta da dipendenti pubblici, oppure conferendo il servizio a una società pubblica. Tuttavia negli ultimi anni si è diffusa significativamente la pratica di aggiudicare i servizi di trasporto pubblico (autobus) tramite gare. A fronte di queste due diverse situazioni, sono stati definiti criteri sia per l'acquisto diretto di autobus, sia per l'appalto dei servizi di trasporto pubblico. Relativamente all'acquisto di autobus, i criteri di base tengono conto degli aspetti che hanno un impatto maggiore sull'ambiente e sulla salute, ossia le emissioni dei gas di scarico e i livelli di rumorosità (stabilendo alcune caratteristiche tecniche specifiche per i veicoli). I criteri generali tengono invece conto di altri elementi che contribuiscono a ridurre altri effetti dannosi per l'ambiente.

3

Relativamente all'appalto dei servizi d'autobus, i criteri di base vertono sulle emissioni dei gas di scarico e acustiche, nonché sulla formazione dei conducenti a una guida ecologica per un minore consumo di carburante. I criteri generali considerano altri aspetti, quali eventuali opzioni che consentono di ridurre il consumo di carburante. In questo caso la maggior parte dei criteri sarà stabilita come criteri di aggiudicazione al fine di poter assegnare un punteggio maggiore all'offerta più rispettosa dell'ambiente. 1.3. Autocarri e servizi per la raccolta dei rifiuti Come i servizi di trasporto pubblico, anche la raccolta dei rifiuti tende sempre più spesso a essere esternalizzata a ditte private. Pertanto sono stati stabiliti criteri sia per l'acquisto diretto dei mezzi di raccolta, sia per l'appalto dei servizi di raccolta dei rifiuti. I criteri sono molto simili a quelli impiegati per gli autobus, poiché anche gli autocarri sono mezzi pesanti. L'unica differenza consiste nel fatto che per gli autocarri si consiglia di escludere il criterio relativo all'indicatore del potenziale globale di riscaldamento (GWP, Global Warming Potential). Anche i criteri relativi al condizionamento dell'aria sono meno rilevanti, poiché solo l'abitacolo del conducente è climatizzato e in numerosi paesi il servizio di raccolta dei rifiuti avviene in orario notturno o di prima mattina, quando la climatizzazione non è necessaria. I criteri attinenti a questi due elementi non si applicano pertanto agli autocarri per la raccolta dei rifiuti. I requisiti minimi relativi alle emissioni di CO2 non rientrano tra i criteri applicabili ai veicoli per il trasporto pubblico e la raccolta dei rifiuti in quanto le diverse dimensioni e le numerose modalità di utilizzo rendono difficile misurare e verificare tali emissioni in modo appropriato. I criteri applicabili alle emissioni di gas di scarico si basano sugli standard EURO. Conformemente alla direttiva «veicoli puliti», le autorità dovrebbero tuttavia considerare il consumo energetico relativo all'intera durata e le emissioni di CO2 degli specifici veicoli considerati. Ciò è possibile attraverso la valutazione del costo del ciclo di vita che utilizzi la metodologia prevista dall'articolo 6 della direttiva, ovvero strumenti equivalenti, quali lo strumento fornito alla pagina www.cleanvehicle.eu.

4

2. Principali impatti ambientali1

Principali impatti ambientali Approccio in materia di GPP

• Contributo ai cambiamenti climatici mediante l'emissione di

gas a effetto serra • Impoverimento delle risorse (in particolare, di combustibili

da fonti non rinnovabili) • Inquinamento atmosferico a causa dell'emissione di gas di

scarico che possono causare: - danni alla salute (in particolare problemi respiratori) a

livello locale e regionale - danni all'ambiente, agli edifici e ai monumenti

• Inquinamento acustico • Produzione di rifiuti quali lubrificanti esauriti e oli e

pneumatici usati • Produzione di componenti e materiali usati al termine del

ciclo di vita del veicolo

• Acquisto di veicoli a emissioni ridotte (di gas serra, altri gas

di scarico e acustiche) • Riduzione dei consumi di carburante grazie ad uno stile di

guida ecologico, sistemi di controllo della pressione delle gomme e indicatori del cambio di marcia

• Riduzione dei consumi di carburante tramite il ricorso a lubrificanti a bassa viscosità e pneumatici con ridotta resistenza al rotolamento

• Acquisto di veicoli con sistemi di climatizzazione provvisti di refrigeranti a basso potenziale globale di riscaldamento (GWP, Global Warming Potential)

• Acquisto di pneumatici rispettosi dell'ambiente e oli lubrificanti rigenerati

• Attuazione di un sistema corretto di raccolta e di gestione di oli lubrificanti esauriti e pneumatici usati

• Promozione di veicoli prodotti con materiali riciclati/biomateriali

È opportuno notare che gli impatti non sono riportati in ordine di importanza.

1 Impatto ambientale = degrado ambientale: deterioramento dell'ambiente causato dall'impoverimento di risorse, quali aria, acqua e suolo; distruzione di ecosistemi ed estinzione di flora e fauna selvatiche.

5

3. Criteri UE in materia di GPP per i trasporti

Criteri di base Criteri generali

3.1 Criteri UE in materia di GPP per autovetture passeggeri e veicoli leggeri OGGETTO OGGETTO Acquisto o leasing di veicoli a emissioni ridotte.

Acquisto o leasing di veicoli a emissioni ridotte.

SPECIFICHE TECNICHE SPECIFICHE TECNICHE 1. Emissioni di CO2

In base alla scheda tecnica del veicolo le emissioni di CO2 dei veicoli non devono superare i seguenti valori:

Tipo di veicolo2 CO2 g/km Mini 110 Piccolo 120 Compatto 130 Medio 150 Grande 170 Alto/esclusivo 270 Fuoristrada/familiare 210 Piccoli furgoni (N1, classe I) 150 Altri furgoni (N1, classe II e classe III) 220

Verifica: l'offerente deve presentare la scheda tecnica del veicolo in cui sono precisati i livelli delle emissioni di CO2.

1. Emissioni di CO2

In base alla scheda tecnica del veicolo le emissioni di CO2 dei veicoli non devono superare i seguenti valori:

Tipo di veicolo2 CO2 g/km Mini 90 Piccolo 100 Compatto 110 Medio 130 Grande 150 Alto/esclusivo 200 Fuoristrada/familiare 170 Piccoli furgoni (N1, classe I) 130 Altri furgoni (N1, classe II e classe III) 180

Verifica: l'offerente deve presentare la scheda tecnica del veicolo in cui sono precisati i livelli delle emissioni di CO2.

2. Emissioni di gas di scarico 2. Emissioni di gas di scarico

2 Cfr.www.cleanvehicle.eu per esempi relativi ai tipi di veicoli.

6

I veicoli devono soddisfare lo standard EURO 5. Verifica: l'offerente deve presentare la scheda tecnica del veicolo in cui sono riportate queste informazioni.

I veicoli devono soddisfare lo standard EURO 6. Verifica: l'offerente deve presentare la scheda tecnica del veicolo in cui sono riportate queste informazioni.

3. Guida ecologica

Le automobili/i furgoni sono accompagnate/i da informazioni/istruzioni sulle modalità di guida ecologica relativa al veicolo. Verifica: l'offerente deve presentare la documentazione in cui sono riportate le informazioni richieste.

3. Guida ecologica

Le automobili/i furgoni sono accompagnate/i da informazioni/istruzioni sulle modalità di guida ecologica relativa al veicolo. Verifica: l'offerente deve presentare la documentazione in cui sono riportate le informazioni richieste.

4. Indicatori del cambio di marcia (GSI)

Il veicolo offerto è dotato di un indicatore del cambio di marcia. Verifica: l'offerente deve presentare la scheda tecnica del veicolo in cui sono riportate queste informazioni.

5. Sistemi di rilevazione della pressione dei pneumatici (TPMS)

Il veicolo offerto è dotato di sistemi di rilevazione della pressione dei pneumatici (TPMS) Verifica: l'offerente deve presentare la scheda tecnica del veicolo in cui sono riportate queste informazioni.

6. Visualizzazione del consumo di carburante

I veicoli sono dotati di un meccanismo in grado di visualizzare al conducente i dati relativi al consumo di carburante.

7

Verifica: l'offerente deve presentare la scheda tecnica del veicolo in cui sono riportate queste informazioni.

7. Gas dell'impianto di climatizzazione

Il veicolo offerto deve soddisfare il seguente requisito: i veicoli dotati di un impianto di condizionamento dell'aria progettato per contenere gas a effetto serra fluorinati devono utilizzare gas con un potenziale globale di riscaldamento (GWP) ≤ 150 (in relazione alla CO2 e su un orizzonte temporale di 100 anni). In caso di GWP superiore, le perdite dall'impianto non devono superare 40 g di gas a effetto serra fluorinati l'anno per il sistema singolo di evaporazione o 60 g dei medesimi gas per il sistema di evaporazione doppio. Verifica: l'offerente deve indicare il nome, la formula e il GWP del gas refrigerante impiegato nel climatizzatore. Nel caso di impianti che utilizzano una miscela di gas, il GWP viene calcolato come segue:

GWP= Σ(sostanza X1% x GWP(X1)) + (sostanza X2% x GWP(X2)) + … (sostanza Xn% x GWP(Xn))) dove % è la percentuale del gas calcolata in base al peso, con una tolleranza sul peso di ± 1%. La verifica del potenziale globale di riscaldamento dei gas può essere effettuata consultando la pagina: http://www.grida.no/publications/other/ipcc_tar/?src=/climate/ipcc_tar/wg1/248.htm In caso di GWP > 150, occorre allegare i risultati delle prove di perdita.

8. Oli lubrificanti

8

a. L'assegnatario deve utilizzare nella manutenzione del veicolo oli lubrificanti a bassa viscosità per il motore o oli rigenerati con almeno il 25% di oli base rigenerati. Per lubrificante a bassa viscosità s'intende un olio con gradazione SAE 0W30, 5W30 o equivalente 3. b. I fluidi idraulici e i grassi non presentano alcuna indicazione di pericolo e frasi di rischio «R» indicanti un pericolo per l'ambiente e per la salute umana al momento dell'applicazione (il limite minimo di classificazione è indicato nel regolamento (CE) n. 1272/2008 o nella direttiva del Consiglio 99/45/CE). c. Non si concedono deroghe all'esclusione di cui all'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010 in materia di sostanze identificate quali sostanze estremamente problematiche e incluse nell'elenco di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006, presenti nelle miscele, in concentrazione superiore allo 0,010% (peso/peso). d. Il tenore di carbonio dovrebbe derivare per ≥45% da materie prime rinnovabili. e. La percentuale cumulativa di massa di sostanze presenti che siano sia non biodegradabili, sia bioaccumulabili non deve superare lo 0,1% (peso/peso). Verifica: l'offerente deve fornire la scheda tecnica dei lubrificanti proposti. Tutti i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che soddisfa i criteri elencati sono considerati conformi. Sarà accettato anche qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale un dossier tecnico o un rapporto di prova prodotto da un ente indipendente.

9. Pneumatici dei veicoli — rumorosità I veicoli devono essere dotati di pneumatici i cui livelli di rumorosità sono inferiori alla soglia massima prevista dall'allegato II, parte C, del regolamento 661/2009 (cfr. allegato II al presente documento). Tale valore equivale alle due categorie superiori (delle tre disponibili) della classe di rumorosità esterna di rotolamento indicata sull'etichettatura dei

9

pneumatici UE. Verifica: l'offerente deve fornire un elenco di tutti i pneumatici che intende utilizzare nelle operazioni di manutenzione, la scheda tecnica o i risultati delle prove che riportano i livelli di rumorosità dei pneumatici, nonché una dichiarazione firmata con cui si impegna a utilizzare tali prodotti per l'intera durata del contratto.

10. Pneumatici dei veicoli — resistenza al rotolamento La resistenza al rotolamento (dei pneumatici nuovi o rigenerati 3), espressa in kg/tonnellata, deve rientrare nei seguenti limiti secondo la norma ISO 28580 o altra norma equivalente:

Classe del pneumatico Valore massimo di resistenza al rotolamento (kg/tonnellate) Categoria relativa al consumo di carburante dell'etichetta del pneumatico C1 10,5 E C2 9,2 E C3 7 D

Verifica: l'offerente deve fornire un elenco di tutti i pneumatici che intende utilizzare, i risultati delle prove conformemente alla norma ISO 28580 o a norme equivalenti relativi ai pneumatici per verificare la conformità, nonché una dichiarazione firmata con cui si impegna a utilizzare tali prodotti per l'intera durata del contratto. Tutti i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che soddisfa i criteri elencati sono considerati conformi. Saranno accettati anche altri mezzi di prova appropriati.

3 Nota: per i pneumatici rigenerati non è prevista l'etichettatura.

10

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Sarà attribuito un punteggio ulteriore nei seguenti casi: 1. Utilizzo di carburanti alternativi Il veicolo è progettato per essere alimentato da tipi di carburanti o sistemi alternativi (ad esempio, biocarburanti, sistemi elettrici, a idrogeno o ibridi) Verifica: l'offerente deve presentare le schede tecniche dei veicoli in cui sono precisate tali specifiche tecniche o relative alla tecnologia di carburante impiegata.

Sarà attribuito un punteggio ulteriore nei seguenti casi: 1. Utilizzo di carburanti alternativi Il veicolo è progettato per essere alimentato da tipi di carburanti o sistemi alternativi (ad esempio, biocarburanti, sistemi elettrici, a idrogeno o ibridi) Verifica: l'offerente deve presentare le schede tecniche dei veicoli in cui sono precisate tali specifiche tecniche o relative alla tecnologia di carburante impiegata.

2. Livelli di rumorosità

Livelli di rumorosità inferiori a quelli previsti dalla legge. (cfr. allegato I) Verifica: l'offerente deve presentare la scheda tecnica del veicolo in cui sono riportate queste informazioni, ovvero i risultati delle prove.

2. Livelli di rumorosità Livelli di rumorosità inferiori a quelli previsti dalla legge. (cfr. allegato I) Verifica: l'offerente deve presentare la scheda tecnica del veicolo in cui sono riportate queste informazioni, ovvero i risultati delle prove.

3. Emissioni di CO2 inferiori

Emissioni di CO2 inferiori rispetto ai valori previsti dalle specifiche (1). Verifica: l'offerente deve presentare le schede tecniche dei veicoli in cui sono precisati i livelli delle emissioni di CO2.

3. Emissioni di CO2 inferiori

Emissioni di CO2 inferiori rispetto ai valori previsti dalle specifiche (1). Verifica: l'offerente deve presentare le schede tecniche dei veicoli in cui sono precisati i livelli delle emissioni di CO2.

4. Materiali dei veicoli

Vengono attribuiti punti aggiuntivi in base alla percentuale del peso del veicolo relativa a materiali riciclati o rinnovabili, che comprendono, ad esempio, le bioplastiche ottenute da fonti quali l'olio vegetale o l'amido di granturco.

11

Verifica: l'offerente deve presentare la scheda tecnica del veicolo in cui sono riportate queste informazioni.

5. Sistema start/stop Il veicolo è dotato di un sistema start/stop. Verifica: l'offerente deve presentare la scheda tecnica del veicolo in cui sono riportate queste informazioni.

CLAUSOLA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (solamente PER CONTRATTI DI LEASING)

CLAUSOLA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (solamente PER CONTRATTI DI LEASING)

1. Smaltimento di oli lubrificanti e pneumatici

L'assegnatario fornisce prova delle misure poste in essere ai fini della raccolta e dello smaltimento di oli lubrificanti e pneumatici usati, riducendo al minimo l'impatto ambientale e garantendo il trattamento idoneo di tali componenti di scarto. Verifica: l'assegnatario sottoscrive un contratto con uno o più centri di smaltimento autorizzati o fornisce prova delle misure poste in essere ai fini della raccolta e dello smaltimento di oli lubrificanti e pneumatici usati.

1. Smaltimento di oli lubrificanti e pneumatici

L'assegnatario fornisce prova delle misure poste in essere ai fini della raccolta e dello smaltimento di oli lubrificanti e pneumatici usati, riducendo al minimo l'impatto ambientale e garantendo il trattamento idoneo di tali componenti di scarto. Verifica: l'assegnatario sottoscrive un contratto con uno o più centri di smaltimento autorizzati o fornisce prova delle misure poste in essere ai fini della raccolta e dello smaltimento di oli lubrificanti e pneumatici usati.

Note esplicative Standard Euro: l'UE ha introdotto i cosiddetti standard EURO nel 1992 al fine di ridurre le emissioni inquinanti dei veicoli. Tali standard disciplinano attualmente i livelli di emissioni ammessi sia delle nuove autovetture, sia dei veicoli leggeri e pesanti e vengono applicati progressivamente, divenendo sempre più stringenti nel corso del tempo.

12

Per le autovetture e i veicoli leggeri (LDV) sono stati definiti livelli EURO da 1 a 6. Tali livelli sono stati inizialmente disciplinati dalla direttiva 70/220/CE4, successivamente modificata, abrogata e sostituita dal regolamento 715/20075 che ha definito i livelli di emissioni EURO 5 ed EURO 6. EURO 5 rappresenta lo standard attuale, mentre lo standard EURO 6 definirà i limiti applicati dal 2014. Livelli di emissioni di CO2: le emissioni di CO2 in g/km dovrebbero essere rappresentate dai dati combinati riferiti all'intero ciclo, forniti dal costruttore. Le autorità dovrebbero scegliere veicoli non più grandi del necessario rispetto al compito da svolgere; l'acquisto e l'uso di un veicolo più grande del necessario provocano un impatto ambientale maggiore e non necessario a causa del consumo energetico più elevato e delle maggiori emissioni. Livelli di rumorosità: i livelli stabiliti per legge, relativi alla rumorosità dei veicoli, sono riportati nell'allegato 1 dei presenti criteri UE in materia di GPP. Livelli di rumorosità dei pneumatici: i livelli stabiliti per legge, relativi alle emissioni di rumorosità dei pneumatici, sono riportati nell' allegato II dei presenti criteri UE in materia di GPP. Criteri di aggiudicazione: le amministrazioni aggiudicatrici devono specificare nel bando di gara e nella relativa documentazione il numero di punti supplementari concessi per ciascun criterio di aggiudicazione. I criteri di aggiudicazione ambientali dovrebbero rappresentare nel loro complesso almeno il 15% del punteggio totale previsto. In caso di criteri di aggiudicazione che contengono la dicitura «prestazione superiore rispetto ai requisiti minimi riportati nelle specifiche tecniche», i punti riconosciuti devono essere proporzionati al grado di miglioramento della prestazione. Carburanti alternativi: il veicolo può essere alimentato con tecnologie non basate sui combustibili fossili, che comprendo i sistemi ibridi. Laddove possibile, i carburanti alternativi dovrebbero essere ottenuti da fonti energetiche alternative. Le fonti energetiche rinnovabili comprendono l'elettricità e l'idrogeno prodotti da fonti rinnovabili e biocarburanti. Fra le fonti rinnovabili per la produzione di elettricità e idrogeno figurano l'energia solare, eolica, da biomassa, l'energia idroelettrica e l'energia geotermica. Per maggiori informazioni consultare i criteri UE in materia di GPP per l'elettricità. I biocarburanti comprendono il biodiesel, il bioetanolo e il biogas. Il biodiesel si ottiene da oli, quali oli vegetali, olio di palma e olio di colza. Il bioetanolo può essere ottenuto da colture, quali zucchero e grano. Il biogas si ottiene da materiali in biodegradazione, quali liquami, rifiuti urbani e materia vegetale. Clausole di leasing: tutti i requisiti previsti dalla specifica si applicano altresì ai veicoli concessi in leasing.

4 Direttiva 70/220/CEE del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da attuare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore. 5 Regolamento (CE) n. 715/2007 del 20 giugno 2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo.

13

Marchi di qualità ecologica di tipo I o ISO 14024: i marchi di qualità ecologica di tipo I o ISO 14024 sono marchi i cui criteri di base sono stabiliti da un organismo indipendente e monitorati nell'ambito di un processo di certificazione e controllo. In quanto tali, rappresentano una fonte di informazioni notevolmente trasparente, affidabile e indipendente. Tali marchi soddisfano le seguenti condizioni:

• i requisiti per la concessione del marchio si basano su prove scientifiche; • i marchi di qualità ecologica vengono adottati con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, quali amministrazioni pubbliche, consumatori,

distributori e organizzazioni ambientali; • sono accessibili da parte di tutti i soggetti interessati.

Nell'ambito delle procedure di acquisti pubblici, i soggetti che desiderano acquistare possono esigere il rispetto dei criteri alla base di un determinato marchio di qualità ecologica e pretendere che tale marchio sia utilizzato come attestazione di conformità. Tuttavia, non sono autorizzati a richiedere che il prodotto debba essere contraddistinto da un marchio di qualità ecologica. Inoltre, i soggetti che desiderano acquistare possono usare solamente i criteri del marchio di qualità ecologica riferibili alle caratteristiche del prodotto o del servizio stesso o ai processi di produzione, non i criteri relativi alla gestione generale dell'azienda. Attestazione di conformità: qualora le modalità di verifica dei criteri prevedano la possibilità di utilizzare altri mezzi di prova appropriati, tali mezzi potrebbero comprendere la documentazione tecnica del fabbricante, un rapporto di prova rilasciato da un ente riconosciuto, o eventuali altre prove pertinenti. L'amministrazione aggiudicatrice dovrà verificare caso per caso se le prove presentate possono considerarsi appropriate da un punto di vista tecnico/giuridico. Considerazioni sui costi Nel considerare il costo del ciclo di vita dei veicoli, oltre al prezzo di acquisto occorre tenere conto dei consumi energetici e dei costi di smaltimento. Nell'ambito del costo del ciclo di vita devono essere presi in considerazione i seguenti elementi di costo: costi di investimento, imposte annuali connesse all'immatricolazione dei veicoli (sebbene in alcuni paesi i veicoli acquistati su commessa pubblica sono esenti dal pagamento di tali imposte); consumi energetici basati sui costi del carburante consumato nel corso del ciclo di vita effettivo del veicolo; costi di manutenzione composti dei costi dei materiali, quali olio per il motore, pneumatici, parti di ricambio e costi di manodopera corrispondenti; costi assicurativi; e costi o ricavi relativi al termine del ciclo di vita (a seconda dell'eventuale rottamazione o vendita del veicolo). La direttiva «veicoli puliti» 2009/33/CE stabilisce che i consumi energetici e le emissioni del ciclo di vita dei veicoli possono essere trasformati in valore monetario e utilizzati quale componente del costo totale. A tal fine, è possibile utilizzare la metodologia presentata nell'articolo 6 o uno strumento quale www.cleanvehicle.eu.

Criteri di base Criteri generali

3.2 Criteri UE in materia di GPP per i veicoli del trasporto pubblico (acquisto di autobus) OGGETTO OGGETTO

14

Acquisto o leasing di autobus a emissioni ridotte.

Acquisto o leasing di autobus a emissioni ridotte.

SPECIFICHE TECNICHE SPECIFICHE TECNICHE 1. Emissioni di gas di scarico

I motori dei veicoli devono essere conformi ai requisiti posti dalla norma «EEV» (Enhanced Environmentally-friendly Vehicle, veicolo ecologico migliorato) relativa al livello delle emissioni. Verifica: l'offerente deve presentare la documentazione tecnica del veicolo in cui viene dimostrata la conformità dei veicoli alla presente norma.

1. Emissioni di gas di scarico

I motori dei veicoli devono essere conformi allo standard EURO VI relativamente alle emissioni. Verifica: l'offerente deve presentare la documentazione tecnica del veicolo in cui viene dimostrata la conformità dei veicoli alla presente norma.

2. Tubi di scappamento I tubi di scappamento dei veicoli non devono essere ubicati sul medesimo lato della porta passeggeri. Verifica: l'offerente deve fornire la scheda tecnica del veicolo.

3. Oli lubrificanti a. L'assegnatario deve utilizzare nella manutenzione del veicolo oli lubrificanti a bassa viscosità per il motore o oli rigenerati con almeno il 25% di oli base rigenerati. Per lubrificante a bassa viscosità s'intende un olio con gradazione SAE 0W30, 5W30 o equivalente 3. b. I fluidi idraulici e i grassi non presentano alcuna indicazione di pericolo e frasi di rischio «R» indicanti un pericolo per l'ambiente e per la salute umana al momento dell'applicazione (il limite minimo di classificazione è indicato nel regolamento (CE) n. 1272/2008 o nella direttiva 99/45/CE del Consiglio). c. Non si concedono deroghe all'esclusione di cui all'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010 in materia di sostanze identificate quali sostanze estremamente problematiche e incluse nell'elenco di cui

15

all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006, presenti nelle miscele, in concentrazione superiore allo 0,010% (peso/peso). d. Il tenore di carbonio dovrebbe derivare per ≥45% da materie prime rinnovabili. e. La percentuale cumulativa di massa di sostanze presenti che siano sia non biodegradabili, sia bioaccumulabili non deve superare lo 0,1% (peso/peso). Verifica: l'offerente deve fornire la scheda tecnica dei lubrificanti proposti. Tutti i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che soddisfa i criteri elencati sono considerati conformi. Sarà accettato anche qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale un dossier tecnico o un rapporto di prova prodotto da un ente indipendente.

4. Pneumatici Gli autobus devono essere dotati di pneumatici che presentano valori di rumorosità al rotolamento inferiori ai valori limite indicati nell'allegato II, parte C, del regolamento 661/2009 (cfr. allegato I). Ciò equivale alle due categorie superiori (delle tre disponibili) della classe di rumorosità esterna di rotolamento indicata sull'etichettatura dei pneumatici UE. L'offerente deve impegnarsi a utilizzare pneumatici con una bassa resistenza al rotolamento. La resistenza al rotolamento (sia per i pneumatici nuovi, sia per quelli rigenerati6), espressa in kg/tonnellate, non deve superare i seguenti valori limite conformemente alla norma ISO 28580 o a norme equivalenti:

Classe del pneumatico Valore massimo di resistenza al rotolamento (kg/tonnellate) Categoria relativa al consumo di carburante dell'etichetta del pneumatico C2 9,2 E C3 7 D

6 Nota: per i pneumatici rigenerati non è prevista l'etichettatura.

16

Tali cifre sono state elaborate per le ruote motrici e per ruote utilizzate per scopi speciali. I pneumatici per assali non motori dovrebbero avere una resistenza al rotolamento inferiore ai pneumatici utilizzati come ruote motrici o per scopi speciali. Verifica: l'offerente deve presentare un elenco dei pneumatici da utilizzare per funzioni di manutenzione insieme ai rispettivi risultati di prova (conformemente alla norma ISO 28580 o a norme equivalenti). Tutti i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che soddisfa i criteri elencati sono considerati conformi. Saranno accettati anche altri mezzi di prova appropriati.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Sarà attribuito un punteggio ulteriore nei seguenti casi: 1. Utilizzo di carburanti alternativi Il veicolo è progettato per essere alimentato da tipi di carburanti o sistemi alternativi (ad esempio, biocarburanti, sistemi elettrici, a idrogeno o ibridi) Verifica: l'offerente deve presentare le schede tecniche dei veicoli in cui sono precisate tali specifiche tecniche o relative alla tecnologia di carburante impiegata.

Sarà attribuito un punteggio ulteriore nei seguenti casi: 1. Utilizzo di carburanti alternativi Il veicolo è progettato per essere alimentato da tipi di carburanti o sistemi alternativi (ad esempio, biocarburanti, sistemi elettrici, a idrogeno o ibridi) Verifica: l'offerente deve presentare le schede tecniche dei veicoli in cui sono precisate tali specifiche tecniche o relative alla tecnologia di carburante impiegata.

2. Livelli di rumorosità Livelli di rumorosità inferiori a quelli previsti dalla legge. (cfr. allegato I) Verifica: l'offerente deve presentare la scheda tecnica del veicolo in cui sono riportate queste informazioni, ovvero i risultati delle prove.

2. Livelli di rumorosità Livelli di rumorosità inferiori a quelli previsti dalla legge. (cfr. allegato I) Verifica: l'offerente deve presentare la scheda tecnica del veicolo in cui sono riportate queste informazioni, ovvero i risultati delle prove.

17

3. Emissioni di gas di scarico Il veicolo possiede il certificato di conformità allo standard EURO VI relativo alle emissioni (laddove applicabile). Verifica: l'offerente deve presentare la documentazione tecnica del veicolo in cui viene dimostrata la conformità dei veicoli allo standard.

3. Sistema di rilevazione della pressione dei pneumatici Veicoli dotati di sistemi di rilevazione della pressione dei pneumatici (TPMS). Verifica: l'offerente deve presentare la scheda tecnica del veicolo in cui sono riportate queste informazioni.

4. Gas dell'impianto di climatizzazione I gas refrigeranti utilizzati devono avere un potenziale globale di riscaldamento (GWP) < 2500 (in relazione alla CO2 e su un orizzonte temporale di 100 anni). Verifica: l'offerente deve indicare il nome, la formula e il GWP del gas refrigerante impiegato nel climatizzatore. Nel caso di impianti che utilizzano una miscela di gas, il GWP viene calcolato come segue:

GWP= Σ(sostanza X1% x GWP(X1)) + (sostanza X2% x GWP(X2)) + … (sostanza Xn% x GWP(Xn))

dove % è la percentuale del gas calcolata in base al peso, con una tolleranza sul peso di ± 1%. Informazioni sul potenziale globale di riscaldamento dei gas sono disponibili su: http://www.grida.no/publications/other/ipcc_tar/?src=/climate/ipcc_tar/wg1/248.htm Tutti i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che soddisfa i criteri elencati sono considerati conformi. Saranno accettati anche altri mezzi di prova appropriati.

5. Materiali dei veicoli

18

Vengono attribuiti punti aggiuntivi in base alla percentuale del peso del veicolo relativa a materiali riciclati o rinnovabili, che comprendono, a esempio, le bioplastiche ottenute da fonti quali l'olio vegetale o l'amido di granturco. Verifica: l'offerente deve presentare la scheda tecnica del veicolo in cui sono riportate queste informazioni.

6. Sistema start/stop Il veicolo è dotato di un sistema start/stop. Verifica: l'offerente deve presentare la scheda tecnica del veicolo in cui sono riportate queste informazioni.

Note esplicative Emissioni di gas di scarico: nel dicembre 2007 la Commissione ha pubblicato una proposta concernente gli standard EURO VI. I nuovi limiti di emissione, altrettanto severi degli standard fissati dagli USA per il 2010, dovrebbero entrare in vigore dal 2013/2014 (per ulteriori informazioni consultare il sito: http://ec.europa.eu/environment/air/transport/road.htm). Gli standard EURO V sono in vigore per le nuove omologazioni dal mese di ottobre 2008 e rimarranno validi per le omologazioni dei veicoli esistenti dal mese di ottobre 2009. Criteri di aggiudicazione: le amministrazioni aggiudicanti sono tenute a indicare nel bando e nei documenti di gara il numero di punti aggiuntivi attribuiti per ciascun criterio di aggiudicazione. I criteri di aggiudicazione ambientali devono, nel complesso, rappresentare perlomeno il 15% del punteggio totale previsto. In caso di criteri di aggiudicazione che contengono la dicitura «prestazione superiore rispetto ai requisiti minimi riportati nelle specifiche tecniche», i punti riconosciuti devono essere proporzionati al grado di miglioramento della prestazione.

19

Carburanti alternativi: il veicolo può essere alimentato con tecnologie non basate sui combustibili fossili, che comprendo i sistemi ibridi. Laddove possibile, i carburanti alternativi dovrebbero essere ottenuti da fonti energetiche alternative. Le fonti energetiche rinnovabili comprendono l'elettricità e l'idrogeno prodotti da fonti rinnovabili e biocarburanti. Fra le fonti rinnovabili per la produzione di elettricità e idrogeno figurano l'energia solare, eolica, da biomassa, l'energia idroelettrica e l'energia geotermica. Per maggiori consultare i criteri UE in materia di GPP per l'elettricità. I biocarburanti comprendono il biodiesel, il bioetanolo e il biogas. Il biodiesel si ottiene da oli, quali oli vegetali, olio di palma e olio di colza. Il bioetanolo può essere ottenuto da colture, quali zucchero e grano. Il biogas si ottiene da materiali in biodegradazione, quali liquami, rifiuti urbani e materia vegetale.

Marchi di qualità ecologica di tipo I o ISO 14024: i marchi di qualità ecologica di tipo I o ISO 14024 sono marchi i cui criteri di base sono stabiliti da un organismo indipendente e monitorati nell'ambito di un processo di certificazione e controllo. In quanto tali, rappresentano una fonte di informazioni notevolmente trasparente, affidabile e indipendente. Tali marchi soddisfano le seguenti condizioni:

• i requisiti per la concessione del marchio si basano su prove scientifiche; • i marchi di qualità ecologica vengono adottati con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, quali amministrazioni pubbliche, consumatori,

distributori e organizzazioni ambientali; • sono accessibili da parte di tutti i soggetti interessati.

Nell'ambito delle procedure di acquisti pubblici, i soggetti che desiderano acquistare possono esigere il rispetto dei criteri alla base di un determinato marchio di qualità ecologica e pretendere che tale marchio sia utilizzato come attestazione di conformità. Tuttavia, non sono autorizzati a richiedere che il prodotto debba essere contraddistinto da un marchio di qualità ecologica. Inoltre, i soggetti che desiderano acquistare possono usare solamente i criteri del marchio di qualità ecologica riferibili alle caratteristiche del prodotto o del servizio stesso o ai processi di produzione, non i criteri relativi alla gestione generale dell'azienda. Attestazione di conformità: qualora le modalità di verifica dei criteri prevedano la possibilità di utilizzare altri mezzi di prova appropriati, tali mezzi potrebbero comprendere la documentazione tecnica del fabbricante, un rapporto di prova rilasciato da un ente riconosciuto, o eventuali altre prove pertinenti. L'amministrazione aggiudicatrice dovrà verificare caso per caso se le prove presentate possono considerarsi appropriate da un punto di vista tecnico/giuridico. Considerazioni sui costi È opportuno prendere in considerazione i costi relativi al ciclo di vita, compresi i costi relativi all'impatto ambientale dell'autobus, in conformità alla direttiva 2009/33/CE.

20

Criteri di base Criteri generali

3.3 Criteri UE in materia di GPP per i servizi del trasporto pubblico OGGETTO OGGETTO Appalto per la fornitura di servizi autobus secondo modalità rispettose dell'ambiente.

Appalto per la fornitura di servizi autobus secondo modalità rispettose dell'ambiente.

SPECIFICHE TECNICHE SPECIFICHE TECNICHE 1. Emissioni di gas di scarico Tutti i veicoli impiegati nel servizio devono essere dotati di motori conformi agli standard EURO IV. Per i veicoli che non sono certificati EURO IV ma che hanno conseguito tale standard a seguito di un trattamento tecnico successivo, è necessario allegare un'idonea documentazione all'offerta. Verifica: l'offerente deve presentare le schede tecniche dei veicoli in cui sono precisati i livelli delle emissioni. Per i veicoli che hanno conseguito lo standard EURO IV a seguito di una riqualificazione tecnica occorre documentare nell'offerta le migliorie apportate, e ottenerne l'approvazione da parte di un terzo qualificato.

1. Emissioni di gas di scarico Tutti i veicoli impiegati nel servizio devono essere dotati di motori conformi agli standard EURO V. Per i veicoli che non sono certificati EURO V ma che hanno conseguito tale standard a seguito di un trattamento tecnico successivo, è necessario allegare un'idonea documentazione all'offerta. Verifica: l'offerente deve presentare le schede tecniche dei veicoli in cui sono definiti gli standard relativi alle emissioni. Per i veicoli che hanno conseguito lo standard EURO V a seguito di una riqualificazione tecnica occorre documentare nell'offerta le migliorie apportate, e ottenerne l'approvazione da parte di un terzo qualificato.

2. Livelli di rumorosità I livelli di rumorosità dei veicoli impiegati nel servizio devono essere inferiori ai livelli di rumorosità stabiliti dalle norme di legge. (cfr. allegato I) Verifica: l'offerente deve presentare un elenco di tutti i veicoli che saranno impiegati nel servizio in cui viene specificato il livello di rumorosità di ogni mezzo e il valore medio di tutte le emissioni acustiche.

2. Livelli di rumorosità I livelli di rumorosità dei veicoli impiegati nel servizio devono essere inferiori ai livelli di rumorosità stabiliti dalle norme di legge. (cfr. allegato I) Verifica: l'offerente deve presentare un elenco di tutti i veicoli che saranno impiegati nel servizio in cui viene specificato il livello del rumore di ogni mezzo e il valore medio di tutte le emissioni acustiche.

3. Oli lubrificanti a. L'assegnatario deve utilizzare nella manutenzione del veicolo oli lubrificanti a bassa viscosità per il motore o oli rigenerati con almeno il 25%

21

di oli base rigenerati. Per lubrificante a bassa viscosità s'intende un olio con gradazione SAE 0W30, 5W30 o equivalente 3. b. I fluidi idraulici e i grassi non presentano alcuna indicazione di pericolo e frasi di rischio «R» indicanti un pericolo per l'ambiente e per la salute umana al momento dell'applicazione (il limite minimo di classificazione è indicato nel regolamento (CE) n. 1272/2008 o nella direttiva del Consiglio 99/45/CE). c. Non si concedono deroghe all'esclusione di cui all'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010 in materia di sostanze identificate quali sostanze estremamente problematiche e incluse nell'elenco di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006, presenti nelle miscele, in concentrazione superiore allo 0,010% (peso/peso). d. Il tenore di carbonio dovrebbe derivare per ≥45% da materie prime rinnovabili. e. La percentuale cumulativa di massa di sostanze presenti che siano sia non biodegradabili,sia bioaccumulabili non deve superare lo 0,1% (peso/peso). Verifica: l'offerente deve fornire la scheda tecnica dei lubrificanti proposti. Tutti i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che soddisfa i criteri elencati sono considerati conformi. Sarà accettato anche qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale un dossier tecnico o un rapporto di prova prodotto da un ente indipendente.

4. Pneumatici L'offerente deve utilizzare pneumatici che presentano valori di rumorosità al rotolamento inferiori ai valori limite indicati nell'allegato II, parte C, del regolamento 661/2009 (cfr. allegato I). Ciò equivale alle due categorie superiori (delle tre disponibili) della classe di rumorosità esterna di rotolamento indicata sull'etichettatura dei pneumatici UE. L'offerente deve impegnarsi a utilizzare pneumatici con una bassa resistenza

22

al rotolamento. La resistenza al rotolamento (dei pneumatici nuovi o rigenerati7), espressa in kg/tonnellata, deve rientrare nei seguenti limiti secondo la norma ISO 28580 o altra norma equivalente:

Classe del pneumatico Valore massimo di resistenza al rotolamento (kg/tonnellate) Categoria relativa al consumo di carburante dell'etichetta del pneumatico C2 9,2 E C3 7 D

Tali cifre sono state elaborate per le ruote motrici e per ruote utilizzate per scopi speciali. I pneumatici per assali non motori dovrebbero avere una resistenza al rotolamento inferiore ai pneumatici utilizzati come ruote motrici o per scopi speciali. Verifica: l'offerente deve presentare un elenco dei pneumatici da utilizzare per funzioni di manutenzione insieme ai rispettivi risultati di prova (conformemente alla norma ISO 28580 o a norme equivalenti). Tutti i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che soddisfa i criteri elencati sono considerati conformi. Saranno accettati anche altri mezzi di prova appropriati.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Sarà attribuito un punteggio ulteriore nei seguenti casi: 1. Emissioni di gas di scarico Percentuale dei veicoli da utilizzare per il servizio che soddisfano requisiti EURO più severi (EURO V, EEV ed EURO VI ove applicabile). Verifica: l'offerente deve presentare un elenco di tutti i veicoli che saranno impiegati nel servizio in cui viene specificato per ciascuno lo standard EURO

Sarà attribuito un punteggio ulteriore nei seguenti casi: 1. Emissioni di gas di scarico Percentuale dei veicoli da utilizzare per il servizio che soddisfano requisiti EURO più severi (EURO V, EEV ed EURO VI ove applicabile). Verifica: l'offerente deve presentare un elenco di tutti i veicoli che saranno impiegati nel servizio in cui viene specificato per ciascuno lo standard EURO

7 Nota: per i pneumatici rigenerati non è prevista l'etichettatura.

23

e la scheda tecnica in cui sono riportati i livelli di emissione. e la scheda tecnica in cui sono riportati i livelli di emissione.

24

2. Utilizzo di carburanti alternativi Percentuale di veicoli progettati per essere alimentati da tipi di carburanti o sistemi alternativi (ad esempio, biocarburanti, sistemi elettrici, a idrogeno o ibridi). Verifica: l'offerente deve presentare le schede tecniche dei veicoli in cui sono precisate tali specifiche tecniche o relative alla tecnologia di carburante impiegata.

2. Utilizzo di carburanti alternativi Percentuale di veicoli progettati per essere alimentati da tipi di carburanti o sistemi alternativi (ad esempio, biocarburanti, sistemi elettrici, a idrogeno o ibridi). Verifica: l'offerente deve presentare le schede tecniche dei veicoli in cui sono precisate tali specifiche tecniche o relative alla tecnologia di carburante impiegata.

3. Sistemi di rilevazione della pressione dei pneumatici Percentuale di veicoli dotati di sistemi di rilevazione della pressione dei pneumatici (TPMS). Verifica: l'offerente deve presentare la documentazione tecnica del veicolo in cui sono riportate queste informazioni.

4. Gas dell'impianto di climatizzazione Percentuale dei veicoli destinati a essere impiegati per il servizio che sono dotati di un impianto di climatizzazione che utilizza un refrigerante con ridotto potenziale globale di riscaldamento (GWP). Tale condizione si considera soddisfatta se il GWP (in relazione alla CO2 e su un orizzonte temporale di 100 anni) risulta essere < 2500. Verifica: l'offerente deve indicare il nome, la formula e il GWP del gas refrigerante impiegato nel climatizzatore per ciascun veicolo. Nel caso di impianti che utilizzano una miscela di gas, il GWP viene calcolato come segue:

GWP= Σ(sostanza X1% x GWP(X1)) + (sostanza X2% x GWP(X2)) + … (sostanza Xn% x GWP(Xn))

dove % è la percentuale del gas calcolata in base al peso, con una tolleranza sul peso di ± 1%.

25

La verifica del potenziale globale di riscaldamento dei gas può essere effettuata consultando la pagina: http://www.grida.no/publications/other/ipcc_tar/?src=/climate/ipcc_tar/wg1/248.htm. Tutti i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che soddisfa i criteri elencati sono considerati conformi. Saranno accettati anche altri mezzi di prova appropriati.

5. Materiali dei veicoli Vengono attribuiti punti aggiuntivi in base alla percentuale del peso del veicolo relativa a materiali riciclati o rinnovabili, che comprendono, a esempio, le bioplastiche ottenute da fonti quali l'olio vegetale o l'amido di granturco. Verifica: l'offerente deve presentare la scheda tecnica del veicolo in cui sono riportate queste informazioni.

6. Sistema start/stop Percentuale di veicoli dotati di un sistema start/stop. Verifica: l'offerente deve presentare la scheda tecnica del veicolo in cui sono riportate queste informazioni.

CLAUSOLE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO CLAUSOLE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 1. Nuovi veicoli Tutti i veicoli nuovi acquistati dopo l'aggiudicazione del contratto e utilizzati per lo svolgimento del servizio devono essere conformi ai requisiti EEV (ove applicabili) e dotati di TPMS (sistema di rilevazione della pressione dei pneumatici). Il tubo di scappamento del veicolo non deve essere ubicato sul

1. Veicoli nuovi Tutti i veicoli nuovi acquistati dopo l'aggiudicazione del contratto che saranno utilizzati per lo svolgimento del servizio devono rientrare nella classe EURO VI (ove applicabile) ed essere dotati di TPMS (sistema di rilevazione della pressione dei pneumatici). Il tubo di scappamento del veicolo non deve

26

medesimo lato della porta passeggeri. Verifica: l'assegnatario s'impegna a fornire all'autorità le informazioni atte a dimostrare la conformità dei veicoli alla presente clausola.

essere ubicato sul medesimo lato della porta passeggeri. Verifica: l'assegnatario s'impegna a fornire all'autorità le informazioni atte a dimostrare la conformità dei veicoli alla presente clausola.

2. Dati relativi al consumo di carburante L'assegnatario deve presentare alla fine di un periodo prestabilito un rapporto in cui viene precisata la quantità di carburante consumata per lo svolgimento del servizio (benzina, diesel, biocarburanti, GNC, elettricità, ecc.). Gli assegnatari devono altresì attuare misure tese a migliorare tale consumo di carburante nel corso del tempo e riferire in merito. Verifica: l'assegnatario s'impegna a fornire all'autorità le informazioni atte a dimostrare la conformità dei veicoli alla presente clausola.

2. Dati relativi al consumo di carburante L'assegnatario deve presentare alla fine di un periodo prestabilito un rapporto in cui viene precisata la quantità di carburante consumata per lo svolgimento del servizio (benzina, diesel, biocarburanti, GNC, elettricità, ecc.). Gli assegnatari devono altresì attuare misure tese a migliorare tale consumo di carburante nel corso del tempo e riferire in merito. Verifica: l'assegnatario s'impegna a fornire all'autorità le informazioni atte a dimostrare la conformità dei veicoli alla presente clausola.

3. Formazione dei conducenti Tutti i conducenti impegnati nello svolgimento del servizio devono beneficiare, per l'intera durata del contratto, di formazioni periodiche presso un ente accreditato per l'apprendimento di uno stile di guida ecologico al fine di diminuire il consumo di carburante. Verifica: l'assegnatario deve fornire un elenco di tutti i conducenti e i loro attestati di formazione in materia di guida ecologica.

3. Formazione dei conducenti Tutti i conducenti impegnati nello svolgimento del servizio devono beneficiare, per l'intera durata del contratto, di formazioni periodiche presso un ente accreditato per l'apprendimento di uno stile di guida ecologico al fine di diminuire il consumo di carburante. Verifica: l'assegnatario deve fornire un elenco di tutti i conducenti e i loro attestati di formazione in materia di guida ecologica.

4. Smaltimento di oli lubrificanti e pneumatici

L'assegnatario fornisce prova delle misure poste in essere ai fini della raccolta e dello smaltimento di oli lubrificanti e pneumatici usati, riducendo al minimo l'impatto ambientale e garantendo il trattamento idoneo di tali componenti di scarto. Verifica: l'assegnatario sottoscrive un contratto con uno o più centri di

4. Smaltimento di oli lubrificanti e pneumatici

L'assegnatario fornisce prova delle misure poste in essere ai fini della raccolta e dello smaltimento di oli lubrificanti e pneumatici usati, riducendo al minimo l'impatto ambientale e garantendo il trattamento idoneo di tali componenti di scarto. Verifica: l'assegnatario sottoscrive un contratto con uno o più centri di

27

smaltimento autorizzati o fornisce prova delle misure poste in essere ai fini della raccolta e dello smaltimento di oli lubrificanti e pneumatici usati.

smaltimento autorizzati o fornisce prova delle misure poste in essere ai fini della raccolta e dello smaltimento di oli lubrificanti e pneumatici usati.

5. Bacini di lavaggio

In caso di lavaggio degli autocarri nel corso della durata del contratto, questo deve avvenire all'interno di bacini di lavaggio dotati almeno di un separatore di fanghi e oli. Verifica: certificato che il bacino di lavaggio impiegato disponga di un separatore di fanghi e oli prima di far confluire l'acqua di lavaggio in un impianto fognario o di depurazione generale.

Note esplicative Emissioni di gas di scarico: nel dicembre 2007 la Commissione ha pubblicato una proposta concernente gli standard EURO VI. I nuovi limiti di emissione, altrettanto severi degli standard fissati dagli USA per il 2010, dovrebbero entrare in vigore dal 2013/2014 (per ulteriori informazioni consultare il sito: http://ec.europa.eu/environment/air/transport/road.htm). Gli standard EURO V sono in vigore per le nuove omologazioni dal mese di ottobre 2008 e rimarranno validi per le omologazioni dei veicoli esistenti dal mese di ottobre 2009. Al momento dell'introduzione di nuovi standard EURO, questi devono diventare lo standard di riferimento. Criteri di aggiudicazione: le amministrazioni aggiudicanti sono tenute a indicare nel bando e nei documenti di gara il numero di punti aggiuntivi attribuiti per ciascun criterio di aggiudicazione. I criteri di aggiudicazione ambientali devono, nel complesso, rappresentare perlomeno il 15% del punteggio totale previsto. In caso di criteri di aggiudicazione che contengono la dicitura «prestazione superiore rispetto ai requisiti minimi riportati nelle specifiche tecniche», i punti riconosciuti devono essere proporzionati al grado di miglioramento della prestazione. Carburanti alternativi: il veicolo può essere alimentato con tecnologie non basate sui combustibili fossili, che comprendo i sistemi ibridi. Laddove possibile, i carburanti alternativi dovrebbero essere ottenuti da fonti energetiche alternative. Le fonti energetiche rinnovabili comprendono l'elettricità e l'idrogeno prodotti da fonti rinnovabili e biocarburanti. Fra le fonti rinnovabili per la produzione di elettricità e idrogeno figurano l'energia solare, eolica, da biomassa, l'energia idroelettrica e l'energia geotermica. Per maggiori consultare i criteri UE in materia di GPP per l'elettricità. I biocarburanti comprendono il biodiesel, il bioetanolo e il biogas. Il biodiesel si ottiene da oli, quali oli vegetali, olio di palma e olio di colza. Il bioetanolo può essere ottenuto da colture, quali zucchero e grano. Il biogas si ottiene da materiali in biodegradazione, quali liquami, rifiuti urbani e materia vegetale.

28

Marchi di qualità ecologica di tipo I o ISO 14024: i marchi di qualità ecologica di tipo I o ISO 14024 sono marchi i cui criteri di base sono stabiliti da un organismo indipendente e monitorati nell'ambito di un processo di certificazione e controllo. In quanto tali, rappresentano una fonte di informazioni notevolmente trasparente, affidabile e indipendente. Tali marchi soddisfano le seguenti condizioni:

• i requisiti per la concessione del marchio si basano su prove scientifiche; • i marchi di qualità ecologica vengono adottati con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, quali amministrazioni pubbliche, consumatori,

distributori e organizzazioni ambientali; • sono accessibili da parte di tutti i soggetti interessati.

Nell'ambito delle procedure di acquisti pubblici, i soggetti che desiderano acquistare possono esigere il rispetto dei criteri alla base di un determinato marchio di qualità ecologica e pretendere che tale marchio sia utilizzato come attestazione di conformità. Tuttavia, non sono autorizzati a richiedere che il prodotto debba essere contraddistinto da un marchio di qualità ecologica. Inoltre, i soggetti che desiderano acquistare possono usare solamente i criteri del marchio di qualità ecologica riferibili alle caratteristiche del prodotto o del servizio stesso o ai processi di produzione, non i criteri relativi alla gestione generale dell'azienda. Attestazione di conformità: qualora le modalità di verifica dei criteri prevedano la possibilità di utilizzare altri mezzi di prova appropriati, tali mezzi potrebbero comprendere la documentazione tecnica del fabbricante, un rapporto di prova rilasciato da un ente riconosciuto, o eventuali altre prove pertinenti. L'amministrazione aggiudicatrice dovrà verificare caso per caso se le prove presentate possono considerarsi appropriate da un punto di vista tecnico/giuridico.

Criteri di base Criteri generali

3.4 Criteri UE in materia di GPP per gli autocarri per la raccolta dei rifiuti OGGETTO OGGETTO Acquisto o leasing di autocarri per la raccolta di rifiuti a emissioni ridotte.

Acquisto o leasing di autocarri per la raccolta di rifiuti a emissioni ridotte.

SPECIFICHE TECNICHE SPECIFICHE TECNICHE 1. Emissioni di gas di scarico I motori dei veicoli devono essere conformi allo standard EEV relativamente alle emissioni. Verifica: l'offerente deve presentare la documentazione tecnica del veicolo in cui viene dimostrata la conformità dei veicoli alla presente norma.

1. Emissioni di gas di scarico I motori dei veicoli devono essere conformi allo standard EURO VI relativamente alle emissioni. Verifica: l'offerente deve presentare la documentazione tecnica del veicolo in cui viene dimostrata la conformità dei veicoli alla presente norma.

29

2. Livelli di rumorosità I livelli di rumorosità del veicolo, o di ogni altro impianto di compattamento, sono inferiori a 102 dB (A), misurate ai sensi della direttiva 2000/14/CE. Verifica: l'offerente deve presentare la scheda tecnica del veicolo in cui sono riportate queste informazioni, ovvero i risultati delle prove.

2. Livelli di rumorosità I livelli di rumorosità del veicolo, o di ogni altro impianto di compattamento, sono inferiori a 102 dB (A), misurate ai sensi della direttiva 2000/14/CE. Verifica: l'offerente deve presentare la scheda tecnica del veicolo in cui sono riportate queste informazioni, ovvero i risultati delle prove.

3. Emissioni di inquinanti Le emissioni dei veicoli dai motori separati per le unità ausiliarie devono rientrare nei limiti riportati di seguito ai sensi della direttiva 97/68/CEE, livello IIIa (giri/minuto costanti): Potenza del motore P(kW) CO (g/kWh) HC + NOx (g/kWh) PM (g/kWh)

H: 130kW ≤ P ≤ 560kW 3.5 4 0,2

I: 75kW ≤ P < 130kW 5 4 0,3

J: 37kW ≤ P < 75kW 5 4,7 0,4

K: 19kW ≤ P < 37kW 5,5 7,5 0,6

Verifica: l'offerente deve fornire un attestato di omologazione dei pneumatici, un certificato del costruttore o un attestato relativo alle prove da

30

parte di un altro istituto. Tutti i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che soddisfa i criteri elencati sono considerati conformi. Saranno accettati anche altri mezzi di prova appropriati.

4. Oli lubrificanti a. L'assegnatario deve utilizzare nella manutenzione del veicolo oli lubrificanti a bassa viscosità per il motore o oli rigenerati con almeno il 25% di oli base rigenerati. Per lubrificante a bassa viscosità s'intende un olio con gradazione SAE 0W30, 5W30 o equivalente 3. b. I fluidi idraulici e i grassi non presentano alcuna indicazione di pericolo e frasi di rischio «R» indicanti un pericolo per l'ambiente e per la salute umana al momento dell'applicazione (il limite minimo di classificazione è indicato nel regolamento (CE) n. 1272/2008 o nella direttiva del Consiglio 99/45/CE). c. Non si concedono deroghe all'esclusione di cui all'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010 in materia di sostanze identificate quali sostanze estremamente problematiche e incluse nell'elenco di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006, presenti nelle miscele, in concentrazione superiore allo 0,010% (peso/peso). d. Il tenore di carbonio dovrebbe derivare per ≥ 45% da materie prime rinnovabili. e. La percentuale cumulativa di massa di sostanze presenti che siano sia non biodegradabili, sia bioaccumulabili non deve superare lo 0,1% (peso/peso). Verifica: l'offerente deve fornire la scheda tecnica dei lubrificanti proposti. Tutti i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che soddisfa i criteri elencati sono considerati conformi. Sarà accettato anche qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale un dossier tecnico o un rapporto di prova prodotto da un ente indipendente.

31

5. Pneumatici I veicoli devono essere dotati di pneumatici che presentano valori di rumorosità al rotolamento inferiori ai valori limite indicati nell'allegato II, parte C, del regolamento 661/2009 (cfr. allegato I). Ciò equivale alle due categorie superiori (delle tre disponibili) della classe di rumorosità esterna di rotolamento indicata sull'etichettatura dei pneumatici UE. L'offerente deve impegnarsi a utilizzare pneumatici con una bassa resistenza al rotolamento. La resistenza al rotolamento (dei pneumatici nuovi o rigenerati8), espressa in kg/tonnellata, deve rientrare nei seguenti limiti secondo la norma ISO 28580 o altra norma equivalente:

Classe del pneumatico Valore massimo di resistenza al rotolamento (kg/tonnellate) Categoria relativa al consumo di carburante dell'etichetta del pneumatico C2 9,2 E C3 7 D

Tali cifre sono state elaborate per le ruote motrici e per ruote utilizzate per scopi speciali. I pneumatici per assali non motori dovrebbero avere una resistenza al rotolamento inferiore ai pneumatici utilizzati come ruote motrici o per scopi speciali. Verifica: l'offerente deve presentare un elenco dei pneumatici da utilizzare per funzioni di manutenzione insieme ai rispettivi risultati di prova (conformemente alla norma ISO 28580 o a norme equivalenti). Tutti i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che soddisfa i criteri elencati sono considerati conformi. Saranno accettati anche altri mezzi di prova appropriati.

8 Nota: per i pneumatici rigenerati non è prevista l'etichettatura.

32

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Sarà attribuito un punteggio ulteriore nei seguenti casi: 1. Utilizzo di carburanti alternativi Il veicolo è progettato per essere alimentato da tipi di carburanti o sistemi alternativi (ad esempio, biocarburanti, sistemi elettrici, a idrogeno o ibridi) Verifica: l'offerente deve presentare la scheda tecnica del veicolo in cui sono precisate tali specifiche tecniche o relative alla tecnologia di carburante impiegata.

Sarà attribuito un punteggio ulteriore nei seguenti casi: 1. Utilizzo di carburanti alternativi Il veicolo è progettato per essere alimentato da tipi di carburanti o sistemi alternativi (ad esempio, biocarburanti, sistemi elettrici, a idrogeno o ibridi) Verifica: l'offerente deve presentare la scheda tecnica del veicolo in cui sono precisate tali specifiche tecniche o relative alla tecnologia di carburante impiegata.

2. Emissioni di gas di scarico Il veicolo possiede il certificato di conformità allo standard EURO VI relativo alle emissioni (ove applicabile). Verifica: l'offerente deve presentare la documentazione tecnica del veicolo in cui viene dimostrata la conformità dei veicoli alla presente norma.

2. Sistemi di rilevazione della pressione dei pneumatici Il veicolo è dotato di un sistema di rilevazione della pressione dei pneumatici (TPMS). Verifica: l'offerente deve presentare la scheda tecnica del veicolo in cui sono riportate queste informazioni.

3. Materiali dei veicoli

Vengono attribuiti punti aggiuntivi in base alla percentuale del peso del veicolo relativa a materiali riciclati o rinnovabili, che comprendono, a esempio, le bioplastiche ottenute da fonti quali l'olio vegetale o l'amido di granturco. Verifica: l'offerente deve presentare la scheda tecnica del veicolo in cui sono riportate queste informazioni.

33

Note esplicative Emissioni di gas di scarico: nel dicembre 2007 la Commissione ha pubblicato una proposta concernente gli standard EURO VI. I nuovi limiti di emissione, altrettanto severi degli standard fissati dagli USA per il 2010, dovrebbero entrare in vigore dal 2013/2014 (per ulteriori informazioni consultare il sito: http://ec.europa.eu/environment/air/transport/road.htm). Gli standard EURO V sono in vigore per le nuove omologazioni dal mese di ottobre 2008 e rimarranno validi per le omologazioni dei veicoli esistenti dal mese di ottobre 2009. Al momento dell'introduzione di nuovi standard EURO, questi devono diventare lo standard di riferimento. Criteri di aggiudicazione: le amministrazioni aggiudicanti sono tenute a indicare nel bando e nei documenti di gara il numero di punti aggiuntivi attribuiti per ciascun criterio di aggiudicazione. I criteri di aggiudicazione ambientali devono, nel complesso, rappresentare perlomeno il 15% del punteggio totale previsto. In caso di criteri di aggiudicazione che contengono la dicitura «prestazione superiore rispetto ai requisiti minimi riportati nelle specifiche tecniche», i punti riconosciuti devono essere proporzionati al grado di miglioramento della prestazione. Carburanti alternativi: il veicolo può essere alimentato con tecnologie non basate sui combustibili fossili, che comprendo i sistemi ibridi. Laddove possibile, i carburanti alternativi dovrebbero essere ottenuti da fonti energetiche alternative. Le fonti energetiche rinnovabili comprendono l'elettricità e l'idrogeno prodotti da fonti rinnovabili e biocarburanti. Fra le fonti rinnovabili per la produzione di elettricità e idrogeno figurano l'energia solare, eolica, da biomassa, l'energia idroelettrica e l'energia geotermica. Per maggiori consultare i criteri UE in materia di GPP per l'elettricità. I biocarburanti comprendono il biodiesel, il bioetanolo e il biogas. Il biodiesel si ottiene da oli, quali oli vegetali, olio di palma e olio di colza. Il bioetanolo può essere ottenuto da colture, quali zucchero e grano. Il biogas si ottiene da materiali in biodegradazione, quali liquami, rifiuti urbani e materia vegetale. Marchi di qualità ecologica di tipo I o ISO 14024: i marchi di qualità ecologica di tipo I o ISO 14024 sono marchi i cui criteri di base sono stabiliti da un organismo indipendente e monitorati nell'ambito di un processo di certificazione e controllo. In quanto tali, rappresentano una fonte di informazioni notevolmente trasparente, affidabile e indipendente. Tali marchi soddisfano le seguenti condizioni:

• i requisiti per la concessione del marchio si basano su prove scientifiche; • i marchi di qualità ecologica vengono adottati con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, quali amministrazioni pubbliche, consumatori,

distributori e organizzazioni ambientali; • sono accessibili da parte di tutti i soggetti interessati.

Nell'ambito delle procedure di acquisti pubblici, i soggetti che desiderano acquistare possono esigere il rispetto dei criteri alla base di un determinato marchio di qualità ecologica e pretendere che tale marchio sia utilizzato come attestazione di conformità. Tuttavia, non sono autorizzati a richiedere che il prodotto debba essere contraddistinto da un marchio di qualità ecologica. Inoltre, i soggetti che desiderano acquistare possono usare solamente i criteri del marchio di qualità ecologica riferibili alle caratteristiche del prodotto o del servizio stesso o ai processi di produzione, non i criteri relativi alla gestione generale dell'azienda.

34

Attestazione di conformità: qualora le modalità di verifica dei criteri prevedano la possibilità di utilizzare altri mezzi di prova appropriati, tali mezzi potrebbero comprendere la documentazione tecnica del fabbricante, un rapporto di prova rilasciato da un ente riconosciuto, o eventuali altre prove pertinenti. L'amministrazione aggiudicatrice dovrà verificare caso per caso se le prove presentate possono considerarsi appropriate da un punto di vista tecnico/giuridico. Considerazioni sui costi Per gli autocarri per la raccolta dei rifiuti non sono state informazioni relative ai costi. I costi legati al ciclo di vita devono contemplare i valori monetari relativi alle emissioni di CO2 e di altre sostanze inquinanti, come previsto dalla direttiva 2009/33/CE nell'ambito della decisione concernente l'acquisto.

Criteri di base Criteri generali

3.5 Criteri UE in materia di GPP per i servizi di raccolta dei rifiuti OGGETTO OGGETTO Appalto per la fornitura di servizi di raccolta dei rifiuti secondo modalità rispettose dell'ambiente.

Appalto per la fornitura di servizi di raccolta dei rifiuti secondo modalità rispettose dell'ambiente.

SPECIFICHE TECNICHE SPECIFICHE TECNICHE 1. Emissioni di gas di scarico Tutti i veicoli impiegati nel servizio devono essere dotati di motori conformi agli standard EURO IV. Per i veicoli che non sono certificati EURO IV ma che hanno conseguito tale standard a seguito di un trattamento tecnico successivo, è necessario allegare un'idonea documentazione all'offerta. Verifica: l'offerente deve presentare le schede tecniche dei veicoli in cui sono definiti gli standard relativi alle emissioni. Per i veicoli che hanno conseguito lo standard EURO IV a seguito di una riqualificazione tecnica occorre documentare nell'offerta le migliorie apportate, e ottenerne l'approvazione da parte di un terzo qualificato.

1. Emissioni di gas di scarico Tutti i veicoli impiegati nel servizio devono essere dotati di motori conformi agli standard EURO V. Per i veicoli che non sono certificati EURO V ma che hanno conseguito tale standard a seguito di un trattamento tecnico successivo, è necessario allegare un'idonea documentazione all'offerta. Verifica: l'offerente deve presentare le schede tecniche dei veicoli in cui sono definiti gli standard relativi alle emissioni. Per i veicoli che hanno conseguito lo standard EURO V a seguito di una riqualificazione tecnica occorre documentare nell'offerta le migliorie apportate, e ottenerne l'approvazione da parte di un terzo qualificato.

35

2. Livelli di rumorosità Il livello di rumorosità dei veicoli impiegati nel servizio sono inferiori a 102 dB (A), misurato ai sensi della direttiva 2000/14/CE. Verifica: l'offerente deve presentare un elenco di tutti i veicoli che saranno impiegati nel servizio in cui viene specificato il livello di rumorosità di ogni mezzo e il valore medio di tutte le emissioni acustiche. Successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di richiedere la documentazione pertinente per una verifica dei dati forniti.

2. Livelli di rumorosità Il livello di rumorosità dei veicoli impiegati nel servizio sono inferiori a 102 dB (A), misurato ai sensi della direttiva 2000/14/CE. Verifica: l'offerente deve presentare un elenco di tutti i veicoli che saranno impiegati nel servizio in cui viene specificato il livello di rumorosità di ogni mezzo e il valore medio di tutte le emissioni acustiche. Successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di richiedere la documentazione pertinente per una verifica dei dati forniti.

3. Emissioni di inquinanti percentuale dei veicoli impiegati per il servizio che soddisfano i requisiti in materia di emissioni inquinanti da parte dei motori separati ai sensi della direttiva 97/68/CEE, livello IIIa (giri/minuto costanti): Potenza del motore P (kW) CO (g/kWh) HC + NOx (g/kWh) PM (g/kWh)

H: 130kW ≤ P ≤ 560kW 3,5 4 0,2 I: 75kW ≤ P < 130kW 5 4 0,3 J: 37kW ≤ P < 75kW 5 4,7 0,4

K: 19kW ≤ P < 37kW 5,5 7,5 0,6

Verifica: l'offerente deve fornire un elenco di tutti i veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio, precisando quali di questi soddisfano i criteri indicati e allegando l'attestato di omologazione dei pneumatici, un certificato del costruttore o un attestato relativo alle prove da parte di un altro istituto. Tutti i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che

36

soddisfa i criteri elencati sono considerati conformi. Saranno accettati anche altri mezzi di prova appropriati.

4. Oli lubrificanti L'assegnatario deve utilizzare nella manutenzione del veicolo oli lubrificanti a bassa viscosità per il motore o oli rigenerati con almeno il 25% di oli base rigenerati. Per lubrificante a bassa viscosità s'intende un olio con gradazione SAE 0W30, 5W30 o equivalente 3. I fluidi idraulici e i grassi non presentano alcuna indicazione di pericolo e frasi di rischio «R» indicanti un pericolo per l'ambiente e per la salute umana al momento dell'applicazione (il limite minimo di classificazione è indicato nel regolamento (CE) n. 1272/2008 o nella direttiva del Consiglio 99/45/CE). Non si concedono deroghe all'esclusione di cui all'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010 in materia di sostanze identificate quali sostanze estremamente problematiche e incluse nell'elenco di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006, presenti nelle miscele, in concentrazione superiore allo 0,010% (peso/peso). Il tenore di carbonio dovrebbe derivare per ≥ 45% da materie prime rinnovabili. La percentuale cumulativa di massa di sostanze presenti che siano sia non biodegradabili, sia bioaccumulabili non deve superare lo 0,1% (peso/peso). Verifica: l'offerente deve fornire la scheda tecnica dei lubrificanti proposti. Tutti i prodotti contrassegnati da un marchio di qualità ecologica di tipo 1 che soddisfa i criteri elencati sono considerati conformi. Sarà accettato anche qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale un dossier tecnico o un rapporto di prova prodotto da un ente indipendente.

5. Pneumatici

37

L'offerente deve utilizzare pneumatici con livelli di rumorosità al rotolamento inferiori ai valori limite stabiliti dall'allegato II, parte C, del regolamento 661/2009. (cfr. allegato I). Tale valore equivale alle due categorie superiori (delle tre disponibili) della classe di rumorosità esterna di rotolamento indicata sull'etichettatura dei pneumatici UE. L'offerente deve impegnarsi a utilizzare pneumatici con una bassa resistenza al rotolamento. La resistenza al rotolamento (dei pneumatici nuovi o rigenerati9), espressa in kg/tonnellata, deve rientrare nei seguenti limiti secondo la norma ISO 28580 o altra norma equivalente:

Classe del pneumatico Valore massimo di resistenza al rotolamento (kg/tonnellate) Categoria relativa al consumo di carburante dell'etichetta del pneumatico C2 9,2 E C3 7 D

Tali cifre sono state elaborate per le ruote motrici e per ruote utilizzate per scopi speciali. I pneumatici per assali non motori dovrebbero avere una resistenza al rotolamento inferiore ai pneumatici utilizzati come ruote motrici o per scopi speciali. Verifica: l'offerente deve presentare un elenco dei pneumatici da utilizzare per funzioni di manutenzione insieme ai rispettivi risultati di prova (conformemente alla norma ISO 28580 o a norme equivalenti).

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

9 Nota: per i pneumatici rigenerati non è prevista l'etichettatura.

38

Sarà attribuito un punteggio ulteriore nei seguenti casi: 1. Emissioni di gas di scarico Percentuale dei veicoli da utilizzare per il servizio che soddisfano requisiti EURO più severi (EURO V, EEV ed EURO VI ove applicabile). Verifica: l'offerente deve presentare un elenco di tutti i veicoli che saranno impiegati nel servizio in cui viene specificato per ciascuno lo standard e la scheda tecnica in cui sono riportati i livelli di emissione.

Sarà attribuito un punteggio ulteriore nei seguenti casi: 1. Emissioni di gas di scarico Percentuale dei veicoli da utilizzare per il servizio che soddisfano requisiti EURO più severi (EURO V, EEV ed EURO VI ove applicabile). Verifica: l'offerente deve presentare un elenco di tutti i veicoli che saranno impiegati nel servizio in cui viene specificato per ciascuno lo standard e la scheda tecnica in cui sono riportati i livelli di emissione.

2. Utilizzo di carburanti alternativi Percentuale di veicoli progettati per essere alimentati da tipi di carburanti o sistemi alternativi (ad esempio, biocarburanti, sistemi elettrici, a idrogeno o ibridi) Verifica: l'offerente deve presentare le schede tecniche dei veicoli in cui sono precisate tali specifiche tecniche o relative alla tecnologia di carburante impiegata.

2. Utilizzo di carburanti alternativi Percentuale di veicoli progettati per essere alimentati da tipi di carburanti o sistemi alternativi (ad esempio, biocarburanti, sistemi elettrici, a idrogeno o ibridi) Verifica: l'offerente deve presentare le schede tecniche dei veicoli in cui sono precisate tali specifiche tecniche o relative alla tecnologia di carburante impiegata.

3. Sistemi di rilevazione della pressione dei pneumatici Percentuale di veicoli dotati di TPMS (sistema di rilevazione della pressione dei pneumatici). Verifica: l'offerente deve presentare la scheda tecnica del veicolo in cui sono riportate queste informazioni.

4. Materiali dei veicoli Punti aggiuntivi attribuiti in base alla percentuale del peso del veicolo relativa a materiali riciclati o rinnovabili.

39

Verifica: l'offerente deve presentare la scheda tecnica del veicolo in cui sono riportate queste informazioni.

CLAUSOLE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO CLAUSOLE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 1. Veicoli nuovi Tutti i veicoli nuovi acquistati dopo l'aggiudicazione del contratto e utilizzati per lo svolgimento del servizio devono essere conformi ai requisiti EEV (ove applicabili) e dotati di TPMS (sistema di rilevazione della pressione dei pneumatici). Il tubo di scappamento dei veicoli non devono essere ubicati sul medesimo lato del portello passeggeri. Verifica: l'assegnatario s'impegna a fornire all'autorità le informazioni atte a dimostrare la conformità dei veicoli alla presente clausola.

1. Veicoli nuovi Tutti i veicoli nuovi acquistati dopo l'aggiudicazione del contratto e utilizzati per lo svolgimento del servizio devono essere conformi allo standard EURO VI (ove applicabile) e dotati di TPMS (sistema di rilevazione della pressione dei pneumatici). I tubi di scappamento dei veicoli non devono essere ubicati sul medesimo lato della porta passeggeri. Verifica: l'assegnatario s'impegna a fornire all'autorità le informazioni atte a dimostrare la conformità dei veicoli alla presente clausola.

2. Dati relativi al consumo di carburante L'assegnatario deve presentare alla fine di un periodo prestabilito un rapporto in cui viene precisata la quantità di carburante consumata per lo svolgimento del servizio (benzina, diesel, biocarburanti, GNC, elettricità, ecc.). Gli assegnatari devono altresì attuare misure tese a migliorare tale consumo di carburante nel corso del tempo e riferire in merito. Verifica: l'assegnatario s'impegna a fornire all'autorità le informazioni atte a dimostrare la conformità dei veicoli alla presente clausola.

2. Dati relativi al consumo di carburante L'assegnatario deve presentare alla fine di un periodo prestabilito un rapporto in cui viene precisata la quantità di carburante consumata per lo svolgimento del servizio (benzina, diesel, biocarburanti, GNC, elettricità, ecc.). Gli assegnatari devono altresì attuare misure tese a migliorare tale consumo di carburante nel corso del tempo e riferire in merito. Verifica: l'assegnatario s'impegna a fornire all'autorità le informazioni atte a dimostrare la conformità dei veicoli alla presente clausola.

3. Formazione dei conducenti Tutti i conducenti impegnati nello svolgimento del servizio devono beneficiare, per l'intera durata del contratto, di formazioni periodiche presso un ente accreditato per l'apprendimento di uno stile di guida ecologico al fine di diminuire il consumo di carburante. Verifica: l'assegnatario deve fornire un elenco di tutti i conducenti e i loro

3. Formazione dei conducenti Tutti i conducenti impegnati nello svolgimento del servizio devono beneficiare, per l'intera durata del contratto, di formazioni periodiche presso un ente accreditato per l'apprendimento di uno stile di guida ecologico al fine di diminuire il consumo di carburante. Verifica: l'assegnatario deve fornire un elenco di tutti i conducenti e i loro

40

attestati di formazione in materia di guida ecologica.

attestati di formazione in materia di guida ecologica.

4. Smaltimento di oli lubrificanti e pneumatici

L'assegnatario fornisce prova delle misure poste in essere ai fini della raccolta e dello smaltimento di oli lubrificanti e pneumatici usati, riducendo al minimo l'impatto ambientale e garantendo il trattamento idoneo di tali componenti di scarto. Verifica: l'assegnatario sottoscrive un contratto con uno o più centri di smaltimento autorizzati o fornisce prova delle misure poste in essere ai fini della raccolta e dello smaltimento di oli lubrificanti e pneumatici usati.

4. Smaltimento di oli lubrificanti e pneumatici

L'assegnatario fornisce prova delle misure poste in essere ai fini della raccolta e dello smaltimento di oli lubrificanti e pneumatici usati, riducendo al minimo l'impatto ambientale e garantendo il trattamento idoneo di tali componenti di scarto. Verifica: l'assegnatario sottoscrive un contratto con uno o più centri di smaltimento autorizzati o fornisce prova delle misure poste in essere ai fini della raccolta e dello smaltimento di oli lubrificanti e pneumatici usati.

5. Bacini di lavaggio In caso di lavaggio degli autocarri nel corso della durata del contratto, questo deve avvenire all'interno di bacini di lavaggio dotati almeno di un separatore di fanghi e oli. Verifica: certificato che il bacino di lavaggio impiegato disponga di un separatore di fanghi e oli prima di far confluire l'acqua di lavaggio in un impianto fognario o di depurazione generale.

Note esplicative Emissioni di gas di scarico: nel dicembre 2007 la Commissione ha pubblicato una proposta concernente gli standard EURO VI. I nuovi limiti di emissione, altrettanto severi degli standard fissati dagli USA per il 2010, dovrebbero entrare in vigore dal 2013/2014 (per ulteriori informazioni consultare il sito: http://ec.europa.eu/environment/air/transport/road.htm). Gli standard EURO V sono in vigore per le nuove omologazioni dal mese di ottobre 2008 e rimarranno validi per le omologazioni dei veicoli esistenti dal mese di ottobre 2009. Criteri di aggiudicazione: le amministrazioni aggiudicanti sono tenute a indicare nel bando e nei documenti di gara il numero di punti aggiuntivi attribuiti per ciascun criterio di aggiudicazione. I criteri di aggiudicazione ambientali devono, nel complesso, rappresentare perlomeno il 15% del punteggio totale previsto.

41

In caso di criteri di aggiudicazione che contengono la dicitura «prestazione superiore rispetto ai requisiti minimi riportati nelle specifiche tecniche», i punti riconosciuti devono essere proporzionati al grado di miglioramento della prestazione. Carburanti alternativi: il veicolo può essere alimentato con tecnologie non basate sui combustibili fossili, che comprendo i sistemi ibridi. Laddove possibile, i carburanti alternativi dovrebbero essere ottenuti da fonti energetiche alternative. Le fonti energetiche rinnovabili comprendono l'elettricità e l'idrogeno prodotti da fonti rinnovabili e biocarburanti. Fra le fonti rinnovabili per la produzione di elettricità e idrogeno figurano l'energia solare, eolica, da biomassa, l'energia idroelettrica e l'energia geotermica. Per maggiori consultare i criteri UE in materia di GPP per l'elettricità. I biocarburanti comprendono il biodiesel, il bioetanolo e il biogas. Il biodiesel si ottiene da oli, quali oli vegetali, olio di palma e olio di colza. Il bioetanolo può essere ottenuto da colture, quali zucchero e grano. Il biogas si ottiene da materiali in biodegradazione, quali liquami, rifiuti urbani e materia vegetale. Marchi di qualità ecologica di tipo I o ISO 14024: i marchi di qualità ecologica di tipo I o ISO 14024 sono marchi i cui criteri di base sono stabiliti da un organismo indipendente e monitorati nell'ambito di un processo di certificazione e controllo. In quanto tali, rappresentano una fonte di informazioni notevolmente trasparente, affidabile e indipendente. Tali marchi soddisfano le seguenti condizioni:

• i requisiti per la concessione del marchio si basano su prove scientifiche; • i marchi di qualità ecologica vengono adottati con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, quali amministrazioni pubbliche, consumatori,

distributori e organizzazioni ambientali; • sono accessibili da parte di tutti i soggetti interessati.

Nell'ambito delle procedure di acquisti pubblici, i soggetti che desiderano acquistare possono esigere il rispetto dei criteri alla base di un determinato marchio di qualità ecologica e pretendere che tale marchio sia utilizzato come attestazione di conformità. Tuttavia, non sono autorizzati a richiedere che il prodotto debba essere contraddistinto da un marchio di qualità ecologica. Inoltre, i soggetti che desiderano acquistare possono usare solamente i criteri del marchio di qualità ecologica riferibili alle caratteristiche del prodotto o del servizio stesso o ai processi di produzione, non i criteri relativi alla gestione generale dell'azienda. Attestazione di conformità: qualora le modalità di verifica dei criteri prevedano la possibilità di utilizzare altri mezzi di prova appropriati, tali mezzi potrebbero comprendere la documentazione tecnica del fabbricante, un rapporto di prova rilasciato da un ente riconosciuto, o eventuali altre prove pertinenti. L'amministrazione aggiudicatrice dovrà verificare caso per caso se le prove presentate possono considerarsi appropriate da un punto di vista tecnico/giuridico. Allegato I: Limiti di rumorosità dei veicoli: Il livello di rumorosità misurato ai sensi della direttiva 2007/34/CE non deve superare le seguenti soglie: Categorie di veicolo Potenza del dB (A)

42

motore

Veicoli per il trasporto di persone con al massimo nove posti a sedere, compreso quello del conducente (M1): 74 (1)(3)

< 150kW 78 Veicoli per il trasporto di persone con più di nove posti a sedere, compreso quello del conducente, e una massa massima autorizzata > 3,5 t e (M2 e M3): 150 kW 80 (2) Veicoli per il trasporto di persone con più di nove posti a sedere, compreso quello del conducente (M2) e veicoli per il trasporto di merci (N1) con una massa massima autorizzata < 2 t:

76 (1)

Veicoli per il trasporto di persone con più di nove posti a sedere, compreso quello del conducente (M2) e veicoli per il trasporto di merci (N1) con una massa massima autorizzata 2 ≥ t < 3,5:

77 (2)

< 75 kW 77 (2) 75 ≥ kW<150 78 (2) Veicoli per il trasporto di merci con una massa massima autorizzata > 3,5 t (N2 e N3):

≥150 80 (2) Tuttavia: (1) per i veicoli muniti di un motore diesel a iniezione diretta, i valori limite sono aumentati di 1 dB (A); (2) per i veicoli con una massa massima autorizzata superiore a 2 tonnellate e progettati per essere utilizzati come fuoristrada, i valori limite sono aumentati di 1 dB (A), qualora siano muniti di un motore con una potenza inferiore a 150 kW e di 2 dB (A), qualora siano muniti di un motore con una potenza pari o superiore a 150 kW; (3) per i veicoli muniti di cambio a comando manuale con più di quattro marce avanti e di un motore sviluppante una potenza massima superiore a 140 kW/t, ed avente un rapporto potenza massima/massa massima autorizzata superiore a 75 kW/t, i valori limite sono aumentati di 1 dB (A) se la velocità alla quale l'estremità posteriore del veicolo supera la linea BB in terza è superiore a 61 km/h. Allegato II: Limiti di rumorosità dei pneumatici Ai sensi dell'allegato II, parte C, del regolamento 661/2009 i livelli di rumorosità al rotolamento non devono superare i seguenti limiti (e devono essere eliminati gradualmente a partire dal 1° novembre 2012): Pneumatici della classe C1 per vetture passeggeri, con larghezza nominale della sezione del pneumatico sottoposto alla prova:

Classe del pneumatico Larghezza nominale della sezione Valori limite in dB(A)

43

C1a ≤185 70 C1b >185 ≤ 215 71 C1c >215 ≤ 245 71 C1d >245 ≤ 275 72 C1e >275 74

Per i pneumatici da neve, per carichi aggiuntivi o rafforzati, ovvero per eventuali combinazioni di tali classificazione, i limiti suddetti devono essere aumentati di un dB(A) Pneumatici di classe C2 e C3, contraddistinti per categoria d'uso:

Classe del pneumatico Categoria di impiego Valore limite in dB(A) C2 Pneumatici normali 72

Pneumatici normali 73 C3 Pneumatici da trazione 75

Per i pneumatici per usi speciali, i limiti precedenti vengono aumentati di 2 dB(A). Ulteriori 2 dB (A) sono ammessi per i pneumatici da neve della categoria di pneumatici da trazione C2. Per tutte le altre categorie di pneumatici C2 e C3, 1 dB (A) ulteriore deve essere consentito per i pneumatici da neve.