“criteri di valutazione”: premessa I criteri di valutazione degli elementi del patrimonio...

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criteri di valutazione”: criteri di valutazione”: premessa premessa I criteri di valutazione degli elementi del patrimonio aziendale variano in relazione alle situazioni da affrontare al momento della redazione del bilancio: infatti essi sono diversi a seconda che la valutazione riguardi i beni di un’impresa in ipotesi di funzionamento oppure in ipotesi di cessione, di liquidazione, ecc. Nell’azienda di funzionamento vi è una situazione di continuità operativa; pertanto il problema della valutazione dei beni che compongono il patrimonio è abbastanza complesso in quanto i beni stessi sono tra di loro coordinati e privi di una funzione autonoma, partecipando congiuntamente al processo produttivo. Allo scopo di evitare comportamenti scorretti da parte degli amministratori , che potrebbero essere tentati di sopravvalutare il patrimonio sopravvalutare il patrimonio aziendale (cosiddetto annacquamento), o di costituire riserve occulte costituire riserve occulte, sono stati imposti dei vincoli giuridici vincoli giuridici e dei vincoli tecnici vincoli tecnici : I vincoli giuridici I vincoli giuridici , consistono principalmente nelle disposizioni del codice civile riguardanti la redazione del bilancio: i criteri di valutazione (e come abbiamo già visto la struttura e il contenuto dei documenti che compongono il bilancio). I vincoli tecnici I vincoli tecnici consistono nei “ principi contabili principi contabili” di generale accettazione, ossia nelle regole di comportamento che è necessario osservare per pervenire a una corretta rappresentazione della realtà aziendale. Si tratta di regole univoche, che hanno una funzione esplicativa delle sintetiche disposizioni del codice civile e una funzione integrativa per quanto riguarda gli aspetti che il codice civile non prende espressamente in considerazione.

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““criteri di valutazione”: premessacriteri di valutazione”: premessaI criteri di valutazione degli elementi del patrimonio aziendale variano in relazione alle situazioni da affrontare al momento della redazione del bilancio: infatti essi sono diversi a seconda che la valutazione riguardi i beni di un’impresa in ipotesi di funzionamento oppure in ipotesi di cessione, di liquidazione, ecc.Nell’azienda di funzionamento vi è una situazione di continuità operativa; pertanto il problema della valutazione dei beni che compongono il patrimonio è abbastanza complesso in quanto i beni stessi sono tra di loro coordinati e privi di una funzione autonoma, partecipando congiuntamente al processo produttivo.

Allo scopo di evitare comportamenti scorretti da parte degli amministratori, che potrebbero essere tentati di sopravvalutare il sopravvalutare il patrimoniopatrimonio aziendale (cosiddetto annacquamento), o di costituire riserve costituire riserve occulteocculte, sono stati imposti dei vincoli giuridicivincoli giuridici e dei vincoli tecnicivincoli tecnici:

I vincoli giuridiciI vincoli giuridici, consistono principalmente nelle disposizioni del codice civile riguardanti la redazione del bilancio: i criteri di valutazione (e come abbiamo già visto la struttura e il contenuto dei documenti che compongono il bilancio).I vincoli tecniciI vincoli tecnici consistono nei “principi contabiliprincipi contabili” di generale accettazione, ossia nelle regole di comportamento che è necessario osservare per pervenire a una corretta rappresentazione della realtà aziendale.Si tratta di regole univoche, che hanno una funzione esplicativa delle sintetiche disposizioni del codice civile e una funzione integrativa per quanto riguarda gli aspetti che il codice civile non prende espressamente in considerazione.

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I CRITERI DI VALUTAZIONEI CRITERI DI VALUTAZIONEart. 2426 c.c.art. 2426 c.c.

L’art. 2426 c.c. detta i “criteri di valutazione” per la formazione del per la formazione del bilanciobilancio. Le norme, tuttavia, fissano essenzialmente le “regole-cardineregole-cardine” della valutazionidella valutazioni e perciò la loro “concreta” applicazione richiede che si faccia riferimento:

ai principi giuridici generaliprincipi giuridici generali degli artt. 2423 e 2423-bis c.c.;ai principi contabili, che di tali norme costituiscono in molti casi la “chiave”, interpretativa.

In linea generale, si può dire che i criteri di valutazione prescritti dal legislatore sono il “presupposto” per la presupposto” per la rappresentazione veritiera rappresentazione veritiera e corretta e corretta della situazione aziendaledella situazione aziendale, ma occorre anche ricordare che se la loro applicazione contrastasse con tale obiettivo sarebbe se la loro applicazione contrastasse con tale obiettivo sarebbe obbligatorio derogare da essiobbligatorio derogare da essi.Principio fondamentale è che il criterio del costocriterio del costo rappresenta il criterio base delle valutazioni di bilancio.Il criterio del costo è richiamato sia per le immobilizzazioni sia per i diversi elementi dell’attivo circolante e non rappresenta, come avveniva in passato, il “limite massimo” delle valutazioni, ma costituisce in molti casi il livello al quale esse vanno fissate.

La struttura dell’art. La struttura dell’art. 2426 c.c.2426 c.c. è la seguente è la seguente:I punti da 1 a 6 riguardano la valutazione delle immobilizzazioniimmobilizzazioni;Il punto 7 si riferisce al disaggio sui prestitidisaggio sui prestiti;Il punto 8 detta le norme per la valutazione dei creditivalutazione dei crediti;I punti da 9 a 12 riguardano la valutazione delle rimanenzevalutazione delle rimanenze e di altri altri elementi dell’attivo circolanteelementi dell’attivo circolante.

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Elenco dei criteri di valutazione (art. 2426)Elenco dei criteri di valutazione (art. 2426)

Più esattamente, l’art. 2426, al primo comma, elenca le varie casistiche di valutazione:

1. Valore delle immobilizzazioni;2. Ammortamento delle immobilizzazioni;3. Svalutazione delle immobilizzazioni;4. Valore delle partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni;5. Valore ed ammortamento dei costi pluriennali;6. Valore ed ammortamento dell’avviamento;;7. Valore ed ammortamento del disaggio su prestiti;8. Valore dei crediti;9. Valore delle rimanenze di magazzino, dei titoli e delle attività

finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;

10. Valore dei beni fungibili;11. Valore dei lavori in corso su ordinazione;12. Beni di scarsa rilevanza.